NOVITÀ FISCALI 2019 (Legge n. 145 del 30 … di Bilancio 2019 INDICE (1/3) •DEDUCIBILITÀ DEGLI...

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NOVITÀ FISCALI 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 «Legge di bilancio 2019» e D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 «Collegato fiscale») a cura della Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 19/03/2019 – Milano

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NOVITÀ FISCALI 2019(Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 «Legge di bilancio 2019»

e D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 «Collegato fiscale»)

a cura della Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

19/03/2019 – Milano

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Legge di Bilancio 2019

INDICE (1/3)

• DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI SOC. IMMOBILIARI

• DEDUCIBILITÀ PARZIALE IMU

• ABROGAZIONE ACE

• MINI IRES

• RIPARAMETRAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

• PERDITE SU CREDITI IFRS 9

• PIR E VENTURE CAPITAL

• INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE

• SUPER AMMORTAMENTO

• IPER AMMORTAMENTO

• IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI

• CREDITO D’IMPOSTA R&S

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Legge di Bilancio 2019

INDICE (2/3)

• IMPOSTA SOSTITUTIVA PER TITOLARI DI REDDITI DAPENSIONE DI FONTE ESTERA

• RID. DEI VAL. DI ACQ. PARTECIPAZ. E TER.

• RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF D'IMPRESA

• ABROGAZIONE IRI

• FLAT TAX REGIME FORFETARIO

• FLAT TAX 100K

• FLAT TAX LEZIONI PRIVATE

• NUOVO CALENDARIO FISCALE

• STERILIZZAZIONE IVA E ACCISE

• OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

• TERMINI DI FATTURAZIONE

• TERMINI DI REGISTRAZIONE

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Legge di Bilancio 2019

INDICE (3/3)

• TERMINI DI DETRAZIONE

• CORRISPETTIVI OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ETRASMISSIONE TELEMATICA

• DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

• DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO

• DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

• DEFINIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

• DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

• DEFINIZIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO

• SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

• ROTTAMAZIONE "TER" DEI RUOLI

• STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO

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Legge di Bilancio 2019

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI SOC. IMMOBILIARI

Art. 1, co. 36, L. 244/2007

Società che presentano congiuntamente:1. un valore dell'attivo patrimoniale costituito per

la maggior parte dal valore normale degliimmobili destinati alla locazione;

2. i cui ricavi sono rappresentati per almeno i dueterzi da canoni di locazione o affitto di aziende ilcui valore complessivo sia prevalentementecostituito dal valore normale di fabbricati.

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Abrogata dal D.Lgs. 142/2018 (decreto ATAD) eripristinata dalla Legge di Bilancio 2019

NORMA

AMBITOSOGGETTIVO

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Legge di Bilancio 2019

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI SOC. IMMOBILIARI

interessi passivi sostenuti su finanziamenti garantitida ipoteca sugli immobili destinati alla locazione.

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AMBITOOGGETTIVO

i predetti interessi passivi non rientrano nell'ambitodi applicazione dell'articolo 96 del Tuir, risultandointeramente deducibili.

APPLICAZIONE

1° gennaio 2019DECORRENZA

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Legge di Bilancio 2019

DEDUCIBILITÀ PARZIALE IMU – NORMATIVA PREVIGENTE

Art. 14, co 1, D.Lgs. 23/2011

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NORMA

Soggetti titolari di reddito d’impresaAMBITO

SOGGETTIVO

Beni immobili strumentali individuati in base a:• art. 43, co. 2, Tuir, per le imprese;• art. 54, Tuir, per i lavoratori autonomi.

AMBITO OGGETTIVO

• Parziale deducibilità IMU ai fini IRPEF e IRES:o 30%, per il periodo d’imposta 2013;o 20%, per gli esercizi dal 2014 al 2018.

• Indeducibilità ai fini IRAP.

REGOLA

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Legge di Bilancio 2019

DEDUCIBILITÀ PARZIALE IMU – NOVITÀ

Incremento dal 20% al 40% della percentuale dideducibilità IMU dal reddito d’impresa e di lavoroautonomo, ai fini IRPEF e IRES.

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NOVITÀ

01.01.2019periodo d’imposta 2019 per i soggetti solari

DECORRENZA

Parziale deducibilità non riconosciuta/indeducibilitàIMU per:• immobili patrimonio e «beni merce».• beni immobili ad uso promiscuo.

DEROGHE

• IMU parzialmente deducibile per:o immobili strumentali per natura, anche locati;o immobili abitativi non locati, se utilizzati

direttamente dalla società.• IMU non deducibile per immobili abitativi locati.

SOCIETÀ IMMOBILIARI DI

GESTIONE

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ABROGAZIONE ACE

Art. 1, D.L. 201/2011Decreto MEF del 3 agosto 2017 (decreto attuativo)

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NORMA

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018

DECORRENZAABROGAZIONE

L’eccedenza ACE pregressa può essere riportata inavanti oppure trasformata in un credito d’impostautilizzabile ai fini IRAP, ex art. 3, co. 2, del decretoattuativo.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Incompatibilità dell’agevolazione ACE con la c.d. "mini-IRES"

OBIETTIVOABROGAZIONE

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Legge di Bilancio 2019

MINI IRES - NOVITÀ

Art. 1 co. 28 - 34 della L. 145/2018

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NORMA

• Soggetti IRES (anche in regime di consolidatofiscale e di trasparenza fiscale);

• Soggetti IRPEF (anche in contabilità semplificata, acondizione che le scritture contabili sianointegrate con apposito prospetto).

• Esclusi:o soggetti in regimi forfetari;o lavoratori autonomi.

AMBITO SOGGETTIVO

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Legge di Bilancio 2019

MINI IRES - NOVITÀ

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Periodo d’imposta successivo a quello in corso al31.12.2018.

Per il periodo d’imposta 2019 l'agevolazione nonspetta se:• non sussiste alcun utile 2018;• l’utile 2018 viene distribuito e non accantonato

a riserva.

DECORRENZA

Presenza di utili:• conseguiti nel periodo d'imposta precedente a

quello per il quale è presentata la dichiarazione;• conseguiti nell'esercizio di attività commerciali;• accantonati a riserve diverse da quelle di utili

non disponibili (non rilevano i conferimenti indenaro).

AMBITO OGGETTIVO

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Legge di Bilancio 2019

MINI IRES - NOVITÀ

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Base imponibile:Quota del reddito netto riferibile agli utili, delperiodo d’imposta precedente a quello nel quale siusufruisce dell'agevolazione, nei limiti della somma:• degli investimenti effettuati in beni materiali

strumentali nuovi ex art. 102 del Tuir (nuoviinvestimenti);

• del costo del personale dipendente assunto concontratto a tempo determinato o indeterminato(incremento occupazionale).

Base imponibile = valore < tra riserve di utilidisponibili e ∑ nuovi investimenti e incrementooccupazionale.

Aliquota IRES applicabile:• Ordinaria - 9 punti percentuali (i.e., 15% anziché

24%).

MECCANISMOSOGGETTI IRES

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MINI IRES - NOVITÀ

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

• Non rilevano i conferimenti in denaro.• Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal

periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 eaccantonati a riserva, al netto delle riduzioni delpatrimonio netto con attribuzione a qualsiasititolo ai soci.

• È previsto un meccanismo di riporto delleeccedenze di utili e dei parametri.

CALCOLO

• Base imponibile: reddito d'impresa.• Aliquote IRPEF ridotte di 9 punti percentuali a

partire da quella più elevata (i.e., 34% anziché43%).

MECCANISMOSOGGETTI IRPEF

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Legge di Bilancio 2019

MINI IRES - NOVITÀ

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

• Rilevano gli investimenti rappresentati da:1) realizzazione in Italia di nuovi impianti o

completamento di opere sospese,ampliamento e ammodernamento di impiantiesistenti;

2) acquisto di beni strumentali nuovi anche inleasing (quota capitale).

• Rilevano anche i beni di costo unitario inferiore aEuro 516,46 (possono essere dedottiintegralmente nell’esercizio in cui il costo èsostenuto).

• Sono esclusi dall’agevolazione:o immobili (terreni e fabbricati);o beni usati;o beni immateriali;o veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

per la maggior parte del periodo d’imposta.

INVESTIMENTI IN BENI

STRUMENTALI

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MINI IRES - NOVITÀ

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

La tassazione agevolata è cumulabile con altribenefici eventualmente concessi, ad eccezione diquelli che prevedono regimi forfetari dideterminazione del reddito.

CUMULABILITÀ CON ALTRE

AGEVOLAZIONI

Rilevano le spese per lavoro dipendente adincremento dei livelli occupazionali a condizioneche:• tale personale dipendente sia destinato per la

maggior parte del periodo d’imposta a struttureproduttive localizzate nel territorio dello Stato;

• si verifichi l’incremento del numero complessivomedio dei lavoratori dipendenti impiegatinell’esercizio di attività rispetto al numero deilavoratori dipendenti assunti al 30.09.2018, nellimite dell’incremento complessivo del costo delpersonale.

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

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Legge di Bilancio 2019

RIPARAMETRAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

Art. 2, co. 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-terdel D.L. 225/2010

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NORMA

Deducibilità a scaglioni delle quote diammortamento relative al valore dell’avviamento edelle altre attività immateriali che hanno datoluogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate(deferred tax assets o «DTA») convertibili in creditid’imposta, che risultano non ancora dedotte ai finiIRES e IRAP fino al periodo d’imposta in corso al31.12.2017.

AMBITO OGGETTIVO

persone giuridicheAMBITO

SOGGETTIVO

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Legge di Bilancio 2019

RIPARAMETRAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Le quote sono deducibili per il:• 5% del loro ammontare complessivo nel periodo

d’imposta (FY) in corso al 31.12.2019;• 3% nel FY in corso al 31.12.2020;• 10% nel FY in corso al 31.12.2021;• 12% nel FY in corso al 31.12.2022 e fino al FY in

corso al 31.12.2027;• 5% nei FYs in corso al 31.12.2028 e al

31.12.2029.

AMIBITO APPLICATIVO

Le quote di ammortamento previste primadell’1.1.2019 restano immutate se di ammontareminore rispetto a quelle rideterminate in base allanuova disposizione.• In tal caso, la differenza è deducibile nel periodo

d’imposta in corso al 31.12.2029.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

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RIPARAMETRAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Rallentamento dei reversal residuiIntervento sui soli ammortamenti residui checostituiscono il reversal delle quote non dedottedelle svalutazioni/ammortamento dell’avviamento edelle altre attività immateriali iscritti nei bilanciantecedenti al 2015 (per i soggetti solari).• Impossibilità di trasformare in crediti d’imposta

le DTA iscritte per la prima volta a partire dalbilancio 2015 (ex art. 17 del D.L. 83/2015).

AMBITO D’INTERVENTO

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Legge di Bilancio 2019

PERDITE SU CREDITI IFRS 9

IFRS 9, § 5.5modello di rilevazione delle perdite attese su crediti

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NORMA

Soggetti che applicano le disposizioni di cui all’art.106, co. 3, del Tuir e soggetti di cui agli articoli 6 e 7del D.Lgs. 446/1997:• intermediari finanziari;• assicurazioni.

AMBITO SOGGETTIVO

La maggiore riduzione di valore dei crediti e dellealtre attività finanziarie che consegue allarilevazione del fondo a copertura perdite perperdite attese su crediti in sede di primaapplicazione dell’IFRS 9, è deducibile ai fini IRES eIRAP in quote costanti per 10 anni.

NOVITÀ

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Legge di Bilancio 2019

PERDITE SU CREDITI IFRS 9

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

I componenti reddituali derivanti esclusivamentedall’adozione del modello ex IFRS 9, § 5.5, iscritti inbilancio in sede di prima adozione dell’IFRS 9, sonodeducibili ai fini IRES e IRAP per:• il 10% del loro ammontare, nel periodo

d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9;• il restante 90%, in quote costanti nei nove

periodi d’imposta successivi.

AMBITO APPLICATIVO

Primo periodo d’imposta che inizia all’1.1.2018 osuccessivamente

DECORRENZA APPLICAZIONE

IFRS 9

Prima adozione dell’IFRS 9, anche se effettuata inperiodi d’imposta precedenti a quello di entrata invigore della Legge di Bilancio 2019

DECORRENZA NOVITÀ

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Legge di Bilancio 2019

PIR E VENTURE CAPITAL

Art. 1 co. 100 - 114 della L. 232/2016

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NORMATIVA

Piani di risparmio a lungo termine destinati allepersone fisiche

PIRDEFINIZIONE

I redditi beneficiano dell'esenzione:• dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti

finanziari e dalla liquidità che concorrono aformare il PIR;

• dall'imposta sulle successioni relativa aglistrumenti finanziari che compongono il piano incaso di trasferimento per mortis causa.

AGEVOLAZIONI

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Legge di Bilancio 2019

PIR E VENTURE CAPITAL – NOVITÀ

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

SPECIFICHEDEL PIANO

NOVITÀ

In ciascun anno di durata del Piano, per almeno 2/3dell’anno stesso, le somme e i valori devono essereinvestiti per almeno il 70% del valore complessivo instrumenti finanziari ("VCiSF"), anche non negoziati inmercati regolamentati o nei sistemi multilaterali dinegoziazione, emessi e stipulati con imprese residenti inItalia o in Stati UE o SEE con stabile organizzazione nelterritorio medesimo.

La quota del 70% deve essere così investita:• per almeno il 5% del VCiSF ammessi alle negoziazioni

sui sistemi multilaterali di negoziazione;• per almeno il 30% del VCiSF di imprese diverse da

quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italianao in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; e

• per almeno il 5% in quote o azioni di Fondi di VentureCapital residenti in Italia, in Stati UE o SEE.

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Legge di Bilancio 2019

PIR E VENTURE CAPITAL – NOVITÀ

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

STRUMENTIFINANZIARI

Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazionidevono essere emessi da piccole medie imprese,come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CEdella Commissione.

ATTUAZIONEMediante decreto del Ministero dello Sviluppoeconomico, da adottare entro 120 giornidall'entrata in vigore.

1° gennaio 2019DECORRENZA

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Legge di Bilancio 2019

PIR E VENTURE CAPITAL – NOVITÀ

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

VENTURE CAPITAL

Sono definiti fondi di venture capital gli OICR chedestinano almeno il 70% dei capitali raccolti ininvestimenti a favore di PMI, residenti in Italia onella UE o nello SEE con stabile organizzazione nelterritorio italiano e che soddisfano almeno unadelle seguenti condizioni:• non hanno operato in alcun mercato;• operano in un mercato qualsiasi da meno di 7

anni dalla loro prima vendita commerciale;• necessitano di un investimento iniziale per il

finanziamento del rischio che, sulla base di unpiano aziendale elaborato per il lancio di unnuovo prodotto o l’ingresso su un nuovomercato geografico, è superiore al 50% del lorofatturato medio annuo negli ultimi 5 anni.

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Legge di Bilancio 2019

INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE

NORMATIVA Art. 29 del D.L. 179/2012

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

AMBITO SOGGETTIVO

Persone fisiche e persone giuridiche

AMBITO OGGETTIVO

Acquisto di partecipazioni in Start-up innovative e mantenimento dell'intero investimento per un

periodo minimo di 3 anni

BENEFICIOFISCALE

Pari al 30% del capitale investito, per ciascunperiodo d’imposta usufruibile nell’anno in corso enei successivi 3.

Limiti d’investimento:o Persone fisiche, max Euro 1.000.000 annuoo Persone giuridiche, max Euro 1.800.000 annuo

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INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE – NOVITÀ

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

BENEFICIOFISCALENOVITÀ

Per l'anno 2019 pari al 40% del capitale investito,per ciascun periodo d’imposta usufruibile nell’annoin corso e nei successivi 3.

Limiti d’investimento:o Persone fisiche, max Euro 1.000.000 annuoo Persone giuridiche, max Euro 1.800.000 annuo

Per l'anno 2019, nel caso di acquisto dell'interocapitale sociale da parte di soggetti passivi IRES,diversi da start-up innovative, pari al 50% delcapitale investito, a condizione che l’intero capitalesociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3anni.

EFFICACIAPrevia autorizzazione da parte

della Commissione UE

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Legge di Bilancio 2019

SUPER AMMORTAMENTO – REGOLE GENERALI IN VIGORE

AMBITO SOGGETTIVO

Soggetti titolari di reddito d'impresa egli esercenti arti e professioni

NORMAArt. 1, co. 91 - 94 e 97 della L. 208/2015

Art. 1, co. 8 della L. 232/2016Art. 1, co. 29 della L. 205/2017

AMBITO APPLICATIVO

Investimenti in beni strumentali materiali nuovi ad eccezione dei veicoli ed altri mezzi di trasporto di

cui all’art. 164 Tuir

Sono inclusi i veicoli inerenti l’attività dell’impresa che non siano richiamati dall’art. 164 Tuir (ad

esempio autocarri)

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SUPER AMMORTAMENTO – REGOLE GENERALI IN VIGORE

AGEVOLAZIONE

Maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria del 30%

Ammortamento = X+30% = 130%

AMBITO TEMPORALE

Investimenti effettuati (con consegna del bene):• entro il 31.12.2018;• ovvero consegnati entro il 30.06.2019 a

condizione che entro la data del 31.12.2018l’ordine sia accettato dal venditore e siaavvenuto il pagamento di almeno il 20% delcosto di acquisizione.

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Legge di Bilancio 2019

SUPER AMMORTAMENTO – MANCATA PROROGA 2019

AMBITO APPLICATIVO

L’agevolazione in parola non verrà prorogata perl’anno 2019. Pertanto non sarà più possibileusufruirne per i beni acquistati dopo il 1° gennaio2019. Resterà in vigore solamente il cd. Iperammortamento di cui alle successive slides.

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Legge di Bilancio 2019

IPER AMMORTAMENTO – REGOLE GENERALI IN VIGORE

AMBITO SOGGETTIVO

soggetti titolari di reddito d'impresa

NORMAArt. 1, co. 9-13 della L. 232/2016

Art. 1, co. 30 e ss. della L. 205/2017

AMBITO APPLICATIVO

investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell'Allegato A alla L. 232/2016

ovvero investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle

imprese in chiave "Industria 4.0"

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Legge di Bilancio 2019

IPER AMMORTAMENTO – REGOLE GENERALI IN VIGORE

AGEVOLAZIONE

Maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria del 150%

Ammortamento = X+150% = 250%

AMBITO TEMPORALE

Investimenti effettuati (con consegna del bene):• dal 1.1.2018 al 31.12.2018;• ovvero consegnati entro il 31.12.2019 a

condizione che entro la data del 31.12.2018l’ordine sia accettato dal venditore e siaavvenuto il pagamento di almeno il 20% delcosto di acquisizione.

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AMBITO TERRITORIALE

Per gli investimenti effettuati dopo il 14.07.2018 è necessario che i beni siano destinati a strutture

produttive situate nel territorio nazionale(D.L. 87/2018).

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Legge di Bilancio 2019

IPER AMMORTAMENTO – SOSTITUZIONE DEL BENE

REGOLA

Il bene agevolato può essere ceduto prima deltermine del periodo di ammortamento senzaperdere la maggiorazione per le residue quote diammortamento se viene sostituito.

CONDIZIONI

1) Sostituzione del bene con un bene materialestrumentale nuovo con caratteristichetecnologiche analoghe o superiori.

2) Attestazione dell’investimento sostitutivo, dellecaratteristiche del nuovo bene e del requisitodell’interconnessione.

MAGGIORAZIONE

calcolata sulle residue quote di ammortamento del bene sostituito

se costo del nuovo bene sostitutivo < costo bene sostituito maggiorazione deve essere

riparametrata sul minor importo

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Legge di Bilancio 2019

IPER AMMORTAMENTO – CESSIONE O DELOCALIZZAZIONE DEL BENE

REGOLA

Per investimenti effettuati dopo il 14.07.2018 se ilbene viene ceduto a titolo oneroso (o destinato adimpianti produttivi esteri) senza essere sostituito, ènecessario effettuare un recapture dell’agevolazionefruita sino a quel momento.

RECAPTURE

Il recapture avviene mediante una variazione inaumento del reddito imponibile nell’anno diimposta in cui avviene la cessione o ladelocalizzazione, pari alle maggiorazioni dedotte,senza sanzioni e interessi.

RECAPTUREECCEZIONI

Il recapture non opera quando il bene vengasostituito oppure quando i beni sianointrinsecamente destinati a più strutture produttivee quindi possano essere temporaneamente utilizzatiall’estero.

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Legge di Bilancio 2019

IPER AMMORTAMENTO – PROROGA 2019

AMBITO TEMPORALE

Investimenti effettuati (con consegna del bene):• dal 1.1.2019 al 31.12.2019;• ovvero consegnati entro il 31.12.2020 a

condizione che entro la data del 31.12.2019l’ordine sia accettato dal venditore e siaavvenuto il pagamento di almeno il 20% delcosto di acquisizione.

EFFETTOGli investimenti attualmente in corso potranno essere completati nel 2019 senza accettazione

dell’ordine e acconto minimo del 20%

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Legge di Bilancio 2019

IPER AMMORTAMENTO – NOVITÀ

NOVITÀ

L’aliquota della maggiorazione del costo diacquisto non è più fissa (attualmente pari al 150%)ma variabile in base all’ammontaredell’investimento

MAGGIORAZIONE

1) Per investimenti sino ad Euro 2,5 Milioni =170%.

2) Per investimenti compresi tra Euro 2,5 e 10Milioni = 100%.

3) Per investimenti oltre Euro 10 Milioni = 50%.

LIMITE MASSIMOLa maggiorazione non si applicherà sulla parte di

investimenti complessivamente superiori ad Euro 20.000.000

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Legge di Bilancio 2019

IPER AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI – PROROGA 2019

AMBITO APPLICATIVO

Investimenti in beni immateriali strumentali, inclusi nell'Allegato B alla L. 232/2016 (e successive integrazioni), realizzati da chi acquista beni

iperammortizzabili

AGEVOLAZIONE

Maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (oltre ai canoni per l’accesso mediante soluzioni di cloudcomputing ai

suddetti beni immateriali) del 40%

AMBITO TEMPORALE

Investimenti effettuati (con consegna del bene):• dal 1.1.2019 al 31.12.2019;• ovvero consegnati entro il 31.12.2020 a

condizione che entro la data del 31.12.2019l’ordine sia accettato dal venditore e siaavvenuto il pagamento di almeno il 20% delcosto di acquisizione.

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Legge di Bilancio 2019

IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI

Imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”)in sostituzione dell’imposta sulle transazioni digitali

disciplinata dalla Legge di Bilancio 2018 e mai entrata in vigore

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NOVITÀ

Soggetto esercente attività d’impresa che,singolarmente o a livello di gruppo, realizzacongiuntamente nel corso di un anno solare:• ricavi complessivi, ovunque realizzati e da

qualunque attività derivanti, almeno pari ad Euro750.000.000;

• ricavi derivanti da servizi digitali realizzati inItalia, almeno pari ad Euro 5.500.000.

Se è un soggetto non residente, privo di stabileorganizzazione in Italia e di numero identificativo aifini IVA, deve fare richiesta all’Agenzia delle Entratedi un numero identificativo ai fini dell’imposta inoggetto (secondo modalità da stabilire).

AMBITO SOGGETTIVOPrestatore dei

servizi

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Legge di Bilancio 2019

IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI

Soggetto localizzato in Italia nell’anno solare in cui ilservizio è tassabile

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AMBITO SOGGETTIVO

Utente del servizio

Ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:• veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità

mirata agli utenti della medesima interfaccia;• messa a disposizione di un’interfaccia digitale

multilaterale che consente agli utenti di essere incontatto e di interagire tra loro, anche al fine difacilitare la fornitura diretta di beni e servizi;

• trasmissione di dati raccolti da utenti e generatidall’utilizzo dell’interfaccia digitale.

Sono esclusi i servizi infragruppo, ovvero resi asoggetti che si considerano controllati, controllantio controllati dallo stesso soggetto controllante (exart. 2359 c.c.).

AMBITO OGGETTIVO

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Legge di Bilancio 2019

IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI

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• Decreto interministeriale recante le disposizioniattuative entro il 30 aprile 2019.

• Rinvio ad uno o più provvedimenti dell’Agenziadelle Entrate per le modalità applicative.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E APPLICATIVE

Dal 60° giorno successivo alla pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale del decreto attuativo

DECORRENZA

3% dei ricavi tassabili realizzati dal soggettopassivo in ciascun trimestre, assunti al lordo deicosti e al netto dell’IVA e di altre imposte indirette.Il prestatore del servizio è tenuto a:• versare l’imposta entro il mese successivo al

trimestre cui si riferisce;• presentare, entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno

solare, la dichiarazione annuale dell’ammontaredei servizi tassabili prestati.

MISURA DELL’IMPOSTA

E ADEMPIMENTI

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Legge di Bilancio 2019

CREDITO D’IMPOSTA R&S – MODIFICHE

Art. 3, D.L. 145/2013

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NORMA

• Aliquota base: 25%.• Maggiorazione dell’aliquota al 50% applicabile

solo per:o spese relative al personale dipendente titolare

di un rapporto di lavoro subordinato, anche atempo determinato, direttamente impiegatonelle attività di R&S;

o contratti stipulati con università, enti di ricercae organismi equiparati, imprese residenti startup e PMI innovative, per il diretto svolgimentodelle attività di R&S ammissibili al creditod’imposta (ricerca extra muros, a condizioneche non si tratti di imprese appartenenti almedesimo gruppo della committente).

ALIQUOTEDIFFERENZIATE

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Legge di Bilancio 2019

CREDITO D’IMPOSTA R&S – MODIFICHE

Certificazione dell’effettivo sostenimento dellespese ammissibili e della corrispondenza dellestesse alla documentazione contabile predispostadall’impresa (rilasciata da un revisore legale deiconti o da una società di revisione legale dei conti).

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OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

• Sono incluse le spese per materiali, forniture ealtri prodotti analoghi direttamente impiegatinelle attività di R&S, anche per la realizzazione diprototipi o impianti pilota relativi alle fasi dellaricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

• Tali spese non sono ammissibili se l’inclusionedel costo di acquisto di tali beni comporta unariduzione dell’eccedenza agevolabile.

SPESE PER MATERIALI E FORNITURE

credito massimo concedibile Euro 10.000.000 perciascuna impresa beneficiaria (ante modifiche Euro20.000.000).

BENEFICIO MASSIMO ANNUALE

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CREDITO D’IMPOSTA R&S – MODIFICHE

In caso di ricerca commissionata da imprese estere(residenti in Stati UE, SEE o Paesi collaborativi exD.M. del 4 settembre 1996), assumono rilevanzasolo le spese ammissibili relative alle attività di R&Ssvolte direttamente e in laboratori o strutture situatinel territorio dello Stato italiano (art. 3, co. 1-bis,D.L. 145/2013).

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NORMA INTERPRETATIVA

Le imprese beneficiarie sono tenute a redigere econservare una relazione tecnica che illustri finalità,contenuti e risultati delle attività di R&S svolte inciascun periodo d’imposta in relazione a progetti osottoprogetti in corso di realizzazione.

RELAZIONE TECNICA

Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018

DECORRENZAMODIFICHE

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IMPOSTA SOSTITUTIVA PER TITOLARI DI REDDITI DA PENSIONE DI FONTE ESTERA

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Nuovo articolo 24-ter del TuirOpzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di

fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno

NOVITÀ

Persone fisiche titolari di reddito da pensione difonte estera che:• trasferiscono la residenza in Italia (ex art. 2, co. 2,

Tuir) – da Paesi con i quali sono in vigore accordidi cooperazione amministrativa – in un comunedelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna,Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, conpopolazione non superiore a 20.000 abitanti;

• non siano state fiscalmente residenti in Italia peralmeno 5 periodi d’imposta precedenti a quelloin cui l’opzione diviene efficace.

AMBITO SOGGETTIVO

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Legge di Bilancio 2019

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER TITOLARI DI REDDITI DA PENSIONE DI FONTE ESTERA

44

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Redditi di qualunque categoria, percepiti da fonteestera o prodotti all’estero, individuati medianteuna lettura “a specchio” dei criteri previsti dall’art.23 del Tuir per individuare quelli prodotti nelterritorio dello Stato.

AMBITO OGGETTIVO

• Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionalilocali calcolata, in via forfettaria, con aliquotadel 7% per ciascun periodo d’imposta di validitàdell’opzione (conseguente inibizione dellafruizione del credito d’imposta per i redditiprodotti all’estero).

• L’imposta è versata in unica soluzione entro iltermine previsto per il versamento del saldodelle imposte sui redditi.

• L’imposta non è deducibile da nessun’altraimposta o contributo.

IMPOSTASOSTITUTIVA

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Legge di Bilancio 2019

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER TITOLARI DI REDDITI DA PENSIONE DI FONTE ESTERA

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Esenzione dall’obbligo di compilare il quadro RWdella dichiarazione annuale dei redditi e dallerelative imposte IVIE e IVAFE per i periodi d’impostadi validità dell’opzione.

ESONERO DA ADEMPIMENTI

Facoltà, tramite specifica indicazione in sede diesercizio dell’opzione, di non avvalersidell’applicazione dell’imposta sostitutiva per iredditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri(c.d. "cherry picking",) con conseguenteapplicazione del regime ordinario e spettanza delcredito d’imposta ex art 165 del Tuir.

ESCLUSIONE DI STATI O

TERRITORI ESTERI

L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditirelativa al periodo d’imposta in cui viene trasferitala residenza in Italia ed è efficace a decorrere datale periodo d’imposta e per i primi 5 periodid’imposta successivi.

ESERCIZIO E VALIDITÀ

DELL’OPZIONE

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Legge di Bilancio 2019

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER TITOLARI DI REDDITI DA PENSIONE DI FONTE ESTERA

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

L’opzione è revocabile dal contribuente (fatti salvi glieffetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti) ecessa:• laddove venga accertata l’insussistenza dei

requisiti normativamente previsti o il venir menodegli stessi;

• in caso di omesso o parziale versamentodell’imposta sostitutiva nella misura e neitermini previsti di legge.

La revoca o la decadenza dal regime precludonol’esercizio di una nuova opzione.

REVOCA E CESSAZIONE

DELL’OPZIONE

A partire dai trasferimenti di residenza fiscale inItalia effettuati dall’1.1.2019.

DECORRENZA

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Legge di Bilancio 2019

RID. DEI VAL. DI ACQ. PARTECIPAZ. E TER. – REGOLE GENERALI IN VIGORE

AMBITO SOGGETTIVO

• persone fisiche per operazioni estraneeall’attività di impresa;

• soc. semplici e soc./enti equiparati di cui all’art. 5Tuir;

• enti non commerciali per i beni che nonrientrano nell’esercizio di impresa commerciale;

• soggetti non residenti per le plusvalenzederivanti dalla cessione a titolo oneroso dipartecipaz. in società residenti in Italia.

NORMAArt. 2, co. 2, del D.L. 282/2002

Artt. 5 e 7, co. 2, della L. 448/2001

AMBITO OGGETTIVO

• valore delle partecipazioni in società nonquotate;

• valore dei terreni agricoli e edificabili.

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Legge di Bilancio 2019

RID. DEI VAL. DI ACQ. PARTECIPAZ. E TER. – NOVITÀ

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RIVALUTAZIONERedazione e giuramento di un'apposita perizia di

stima da parte di un soggetto abilitato

AMBITO TEMPORALE

Partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019

IMPOSTA SOSTITUTIVA

• 11% per le partecipazioni qualificate;• 10% per le partecipazioni non qualificate;• 10% per i terreni agricoli ed edificabili.

TERMINIGiuramento perizia e versamento dell'impostasostitutiva (in unica soluzione o in 3 rate annuali)entro il 30 giugno 2019.

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RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF D’IMPRESA

AMBITO SOGGETTIVO

Tutti i soggetti IRPEF (comprese le imprese minori) a prescindere dal regime contabile adottato

NORMA Art. 8 del Tuir

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MECCANISMO

Imprese in contabilità semplificata:• scomputo dal reddito complessivo;• no riportabilità nei periodi d'imposta successivi.

Imprese in contabilità ordinaria:• scomputo dagli altri redditi d'impresa;• riportabilità nei 5 periodi d'imposta successivi.

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Legge di Bilancio 2019

RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF D’IMPRESA - NOVITÀ

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MECCANISMO

Per tutte le imprese:• scomputo dagli altri redditi d'impresa;• riportabilità nei periodi d'imposta successivi, no

limiti temporali, e utilizzo delle perdite incompensazione nei limiti dell'80% del reddito diciascun esercizio.

DECORRENZADal periodo d’imposta successivo a quello in corsoal 31.12.2018

OBIETTIVOUniformare il trattamento delle perdite dei soggettiIRPEF d'impresa ai soggetti IRES

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Legge di Bilancio 2019

RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF D’IMPRESA - NOVITÀ

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DISCIPLINA TRANSITORIA

Per le imprese in contabilità semplificata:• Le perdite maturate nel periodo d'imposta 2017

possono essere scomputate dai redditi:o degli anni 2018 e 2019 nella misura del 40%

del reddito d'impresa;o dell'anno 2020 nella misura del 60% del

reddito d'impresa.• Le perdite maturate nel periodi d'imposta 2018

possono essere scomputate dai redditi:o dell'anno 2019 nella misura del 40% del

reddito d'impresa;o dell'anno 2020 nella misura del 60% del

reddito d'impresa.• Le perdite maturate nel periodi d'imposta 2019

possono essere scomputate dai redditi:o dell'anno 2019 nella misura del 60% del

reddito d'impresa.

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ABROGAZIONE IRI

Art. 55-bis Tuir

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NORMA

Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017

DECORRENZAABROGAZIONE

Razionalizzazione in seguito all'introduzione della flat tax al 20% e del regime forfetario

OBIETTIVOABROGAZIONE

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FLAT TAX REGIME FORFETARIO – REGOLE GENERALI IN VIGORE

Art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014

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NORMA

Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, e le imprese familiari

AMBITOSOGGETTIVO

Ricavi e compensi derivantidall'attività professionale o d'impresa

AMBITOOGGETTIVO

Reddito imponibile determinato forfetariamente,applicando all'ammontare dei ricavi un coefficientedi redditività prestabilito.

REDDITO

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FLAT TAX REGIME FORFETARIO – REGOLE GENERALI IN VIGORE

Imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni in caso di inizio di

nuova attività)

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IMPOSTA

• Esonero dalla tenuta delle scritture contabili;• Esonero dalla fattura elettronica;• Esonero adempimenti IVA;• Esonero da ritenute IRPEF;• Esonero dagli ISA.

SEMPLIFICAZ.

Nell'annualità precedente:• ricavi o compensi < ai limiti di legge indicati a

seconda dell'attività esercitata;• spese per lavoro dipendente e assimilato

sostenute < a Euro 5.000 lordi;• costo complessivo, al lordo degli ammortamenti,

sostenuto per l'acquisto di beni mobilistrumentali < a Euro 20.000.

REQUISITI D'ACCESSO AL

REGIME

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Legge di Bilancio 2019

FLAT TAX REGIME FORFETARIO – NOVITÀ

Nell'annualità precedente:• ricavi o compensi < ad Euro 65.000 (applicabile a

tutte le attività):o computo secondo il criterio di competenza

o cassa applicabile nel periodo d’imposta;o sono inclusi i ricavi e i compensi derivanti da

tutte le attività contemporaneamenteesercitate, comprese quelle cessate in corsod'anno.

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REQUISITI D'ACCESSO AL

REGIME

Il superamento dei ricavi o la perdita dei requisiti favenir meno il regime forfetario dall’anno successivoa quello in cui si è verificato l’evento.

Esempio: 2019 ricavi e compensi pari ad Euro100.000 (soggetti al regime forfetario), 2020applicazione del regime ordinario.

FUORIUSCITA

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Legge di Bilancio 2019

FLAT TAX REGIME FORFETARIO – NOVITÀ

Sono esclusi gli esercenti attività d’impresa, arti oprofessioni, che con riferimento all’anno diapplicazione del regime:• utilizzano regimi speciali;• risiedono fiscalmente all'estero;• effettuano, in via esclusiva o prevalente, attività

di cessione di fabbricati e/o terreni edificabili odi mezzi di trasporto nuovi;

• partecipano a società di persone o associazioni oimprese familiari (art. 5 Tuir) ovvero controllano(anche indirettamente) S.r.l. o associazioni inpartecipazione che esercitano attivitàeconomiche riconducibili (anche indirettamente)a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa,arti o professioni.

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CAUSE OSTATIVE

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Legge di Bilancio 2019

FLAT TAX REGIME FORFETARIO – NOVITÀ

Persone fisiche che convertono rapporti di lavorodipendente in prestazioni di servizi rese in viaprevalente nei confronti:

o di ex datori di lavoro (rapporto di lavorocessato da meno di due annualità); o

o di soggetti direttamente o indirettamentericonducibili ai suddetti datori di lavoro.

Sul punto attualmente non sussistono chiarimentiufficiali.

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CAUSE OSTATIVE

dall'1.1.2019DECORRENZA

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Legge di Bilancio 2019

FLAT TAX REGIME FORFETARIO – NOVITÀ

• possibilità di pianificare gli incassi (da un annoall’altro) per usufruire del regime forfetario inuno specifico anno d'imposta senza limitazionirispetto all'ammontare dei ricavi;

• lavoratori autonomi iscritti ad albi operanti comecollaboratori con partita Iva con costi deducibiliquasi nulli. Il risparmio d'imposta rispetto alregime ordinario può raggiungere un massimo diEuro 12.600;

• i professionisti che non dispongono disignificative detrazioni d'imposta (i.e. singlerispetto ai professionisti con familiari;ristrutturazioni edilizie, ecc.).

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CRITERI DILEGITTIMA EFFICIENZA

FISCALE

• incentivo alla disgregazione delle professioni;• occultamento di ricavi e compensi per evitare la

fuoriuscita dal regime;• mancanza di progressività dell’imposta.

DISTORSIONI

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Legge di Bilancio 2019

FLAT TAX REGIME FORFETARIO – NOVITÀ

I soggetti in regime ordinario che intendonoapplicare il regime forfetario devono considerare:• rettifica della detrazione IVA a sfavore

dell’imposta assolta a monte secondo le regoleordinarie nella dichiarazione IVA riferita al 2018;

• rettifica della detrazione IVA per i beni e i servizinon ancora utilizzati o per i beni strumentalipotenzialmente ammortizzabili;

• eccedenza detraibile ultima dichiarazione IVA darichiedere a rimborso o utilizzare incompensazione.

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FIRST TIME ADOPTION

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Legge di Bilancio 2019

FLAT TAX 100K – NOVITÀ

Art. 1, co. 17 - 22 della L. 145/2018

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NORMA

Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni

AMBITOSOGGETTIVO

Ricavi e compensi derivantidall'attività professionale o d'impresa

AMBITOOGGETTIVO

Reddito imponibile determinato secondo i criteri ordinari ricavi - costi

REDDITO

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Legge di Bilancio 2019

FLAT TAX 100K – NOVITÀ

Imposta sostitutiva del 20%

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IMPOSTA

• esonero adempimenti IVA;• esonero da ritenute IRPEF;• esonero dagli ISA.

SEMPLIFICAZ.

Nell'annualità precedente:• ricavi o compensi compresi tra Euro 65.000 ed

Euro 100.000 (applicabile a tutte le attività):o computo secondo il criterio di competenza

o cassa applicabile nel periodo d’imposta;o sono inclusi i ricavi e i compensi derivanti da

tutte le attività contemporaneamenteesercitate, comprese quelle cessate in corsod'anno.

REQUISITI D'ACCESSO AL

REGIME

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Legge di Bilancio 2019

FLAT TAX 100K – NOVITÀ

dall'1.1.2020

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DECORRENZA

Medesime del regime forfetarioCAUSE OSTATIVE

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Legge di Bilancio 2019

FLAT TAX LEZIONI PRIVATE – NOVITÀ

Art. 1, co. 13 - 16 della L. 145/2018

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NORMA

Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che svolgono attività di lezioni

private e ripetizioni

AMBITOSOGGETTIVO

Ricavi e compensi derivantida lezioni private

AMBITOOGGETTIVO

Imposta sostitutiva del 15%IMPOSTA

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Legge di Bilancio 2019

FLAT TAX LEZIONI PRIVATE – NOVITÀ

dall'1.1.2019

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DECORRENZA

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 gg

MODALITÀ DI OPZIONE

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Legge di Bilancio 2019

NUOVO CALENDARIO FISCALE

Art. 21 e 21-bis del D.L. 78/2010Artt. 2 e 4 del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998

Regolamento di cui al D.M. 164/1999Art. 1 del D.Lgs. 127/2015

Adempimento Scadenze

Modello 7307 luglio (24 luglio in caso di presentazione diretta

in Agenzia)

Modello Redditi e

Modello IRAP

entro l'ultimo giorno del nono mese dalla chiusura

del periodo d'imposta (30 settembre per i solari)

Comunicazione dei dati

delle liquidazioni IVA

entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo

ad ogni trimestre solare

"Esterometro"entro l'ultimo giorno del mese successivo alla

ricezione o all'emissione del documento

Modello 770 31 ottobre

NORMA

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Legge di Bilancio 2019

STERILIZZAZIONE IVA E ACCISE

rinviata la variazione delle aliquote IVA agli anni successivi

aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 400.000.000 di Euro a

partire dall’anno 2020.

Incremento a partire dalAliquota IVA

ridotta

Aliquota IVA

ordinaria

1° gennaio 2019 10,00% 22,00%

1° gennaio 2020 13,00% 25,20%

1° gennaio 2021 13,00% 26,50%

ALIQUOTE IVA

ACCISE

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OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITÀ

AMBITO SOGGETTIVO

tutti i soggetti IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

NORMATIVA Art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015

DECORRENZA documenti emessi a decorrere dall’1.1.2019

AMBITO OGGETTIVO

cessioni di beni, prestazioni di servizi effettuate nelterritorio dello Stato e le relative variazionieffettuate sia verso altri soggetti passivi IVA (B2B)che verso soggetti privati (B2C)

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OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITÀ

SOGGETTI ESONERATI

Soggetti passivi che:• sono identificati direttamente in Italia o che

hanno in Italia un rappresentante IVA (art. 35-terdel D.P.R. 633/1972;

• sono in “regime di vantaggio” (art. 27, co. 1 e 2,D.L. 98/2011);

• sono in “regime forfetario” (art. 1, co. da 54 a 89,L. 190/2014);

• sono associazioni sportive dilettantistiche;• hanno esercitato l’opzione per il regime

forfetario di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/1991e che non hanno conseguito dall’esercizio diattività commerciali proventi superiori a Euro65.000 nel periodo d’imposta precedente.

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OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITÀ

DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ai sensi dell’art. 10-bis del D.Lgs. 119/2018 per ilperiodo d’imposta 2019, NON possono inviare lefatture in formato elettronico all’Agenzia delleEntrate i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistematessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delladichiarazione dei redditi precompilata, conriferimento alle sole fatture i cui dati sono da inviarea detto Sistema.Tale divieto riguarda:• gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri;• le farmacie pubbliche e private;• le aziende sanitarie locali (ASL);• le aziende ospedaliere;

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OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITÀ

DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

• gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico(IRCCS);

• i policlinici universitari;• presidi di specialistica ambulatoriale;• le strutture per l’erogazione delle prestazioni di

assistenza protesica e di assistenza integrativa;• gli altri presidi e strutture accreditati per

l’erogazione dei servizi sanitari;• le c.d. “parafarmacie”;• gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi,

infermieri, ostetriche, tecnici sanitari diradiologia medica e veterinari;

• gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;• le strutture sanitarie autorizzate e non

accreditate con il SSN.

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OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITÀ

MECCANISMO

La fattura elettronica deve essere emessaesclusivamente mediante lo SDI, secondo il formatodisposto da provv. Agenzia delle Entrate89757/2018

È possibile avvalersi di intermediari per latrasmissione delle fatture elettroniche allo SDI,ferme restando le responsabilità del soggettopassivo che ha effettuato la cessione del bene o laprestazione del servizio.

SANZIONE

La fattura emessa con modalità diverse da quellepreviste si intende non emessa e si applicano lesanzioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 471/1997, dal90% al 180% dell’imposta non correttamentedocumentata.

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OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITÀ

RIDUZIONE SANZIONI I SEMESTRE

2019

Alle fatture la cui emissione è dovuta nel primosemestre 2019 e che vengono emesse in ritardorispetto ai termini di legge (le ore 24 del giorno dieffettuazione dell'operazione):

• non si applica la sanzione dal 90% al 180%dell’imposta non correttamente documentata, sela fattura viene emessa in formato elettronicooltre il termine di effettuazione dell’operazione,ma entro il termine di effettuazione dellaliquidazione IVA periodica (mensile otrimestrale);

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OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITÀ

RIDUZIONE SANZIONI I SEMESTRE

2019

• si applica la riduzione dell’80% della sanzione, sela fattura viene emessa oltre il termine previstodall’art. 21 del DPR 633/1972, ma entro iltermine di effettuazione della liquidazione IVAperiodica del periodo successivo. Per i soggettipassivi che effettuano la liquidazione periodicadell’IVA con cadenza mensile la riduzione dellesanzioni al 20% è estesa fino al 30 settembre2019.

Nella Relazione illustrativa al Decreto Legge n.119/2018 viene precisato che l’annullamento o lariduzione delle sanzioni si applica anche aicessionari o committenti che abbiano detrattol’imposta in assenza di una fattura elettronica o cheabbiano emesso un’autofattura, entro i termini dellapropria liquidazione periodica.

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OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITÀ

SEMPLIFICAZ. CONTABILI E AMMINIST.

A partire dalle operazioni IVA poste in essere nel2020, l’Amministrazione finanziaria renderàdisponibili, in un’apposita area riservata, le bozze:• dei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R.

633/1972;• della liquidazione periodica dell’IVA;• della dichiarazione annuale IVA.

I soggetti passivi che convalideranno le informazioniproposte dall’Agenzia delle Entrate o integreranno idati proposti nei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25del D.P.R. 633/1972 non saranno obbligati allatenuta dei suddetti registri.

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OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITÀ

IDENTIFICAZ. DELLE CAUSE

DI RIFIUTO DELLE

FATTURE ALLA P.A.

Al fine di evitare che vengano rigettateimpropriamente le fatture elettroniche ricevutedalle Pubbliche Amministrazioni sono definite:

• le cause che possono consentire alle PubblicheAmministrazioni di rifiutare le fattureelettroniche loro destinate;

• le modalità tecniche attraverso le qualicomunicare tale rifiuto al cedente.

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TERMINI DI FATTURAZIONE – REGOLE GENERALI IN VIGORE

AMBITO SOGGETTIVO

tutti i soggetti IVA

NORMATIVA Art. 21, co. 4, del D.P.R. 633/1972

TERMINE DI FATTURAZIONE

al momento dell'effettuazione dell'operazione edeve essere trasmessa al SDI entro 24 ore (CircolareAgenzia delle Entrate n. 13/E/2018).

AMBITO OGGETTIVO

cessioni di beni e prestazioni di servizi

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TERMINI DI FATTURAZIONE – NOVITÀ

DECORRENZA dal 1° luglio 2019

TERMINE DI FATTURAZIONE

entro 10 giorni dall’effettuazione dell'operazione edeve riportare la data di effettuazionedell'operazione, se diversa dalla data di emissione.

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1° luglio 201924 ore

dall'effettuazione dell'operazione

10 giorni dall'effettuazione dell'operazione

OBIETTIVOAdeguare la normativa generale IVA alle modalitàelettroniche di fatturazione consentendo un piùampio termine per l'emissione della fattura.

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TERMINI DI REGISTRAZIONE – REGOLE GENERALI IN VIGORE

NORMATIVA Art. 23, co. 1, del D.P.R. 633/1972

TERMINI DI REGISTRAZ.

Le fatture immediate emesse devono essereregistrate con numerazione progressiva entro 15giorni dalla data della loro emissione.

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Le fatture differite emesse devono essere registratecon numerazione progressiva entro il giorno 15 delmese successivo a quello in cui l’operazione è stataeffettuata.

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TERMINI DI REGISTRAZIONE – NOVITÀ

TERMINI DI REGISTRAZ.

Le fatture immediate emesse devono essereregistrate con numerazione progressiva entro ilgiorno 15 del mese successivo a quello dieffettuazione delle operazioni e con riferimento allostesso mese di effettuazione delle operazioni.

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Le fatture differite emesse devono essere registratecon numerazione progressiva entro il giorno 15 delmese successivo a quello di emissione e conriferimento al medesimo mese.

DECORRENZA dal 24 ottobre 2018

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TERMINI DI DETRAZIONE – REGOLE GENERALI IN VIGORE

NORMATIVA Art. 1, co. 1, del D.P.R. 100/1998

TERMINI DI DETRAZIONE

momento in cui in capo al cessionario/committentesi verifica la duplice condizione (Circolare Agenziadelle Entrate 1/E/2018):• Sostanziale: dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;• Formale: del possesso di una valida fattura.

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• data di consegna del documento, ovvero data diconsegna dello SDI;

• data di presa visione (da parte del cliente) dellafattura presente nell’area riservata, in caso dimancata consegna da parte dello SDI.

TERMINI DI DETRAZIONE

FATTURA ELETTRONICA

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TERMINI DI DETRAZIONE – NOVITÀ

TERMINI DI DETRAZIONE

Momento in cui in capo al cessionario/committentesi verifica la duplice condizione:• Sostanziale: dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;• Formale: a condizione che il documento sia

recapitato e registrato entro il giorno 15 delmese successivo a quello di effettuazionedell’operazione (termine di liquidazionedell'imposta).

Esempio: fattura ricevuta a febbraio 2019 relativa aun'operazione di gennaio 2019, se viene registrataentro il 15 febbraio concorre nella liquidazione digennaio 2019.

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TERMINI DI DETRAZIONE – NOVITÀ

ECCEZIONE

Le fatture d’acquisto relative ad operazionieffettuate nell’anno precedente devono essereregistrate nel periodo di ricezione.

Esempio: fattura ricevuta a febbraio 2020 relativa aun'operazione di dicembre 2019, concorre nellaliquidazione di febbraio 2020.

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OBIETTIVO Semplificare la liquidazione dell’imposta

DECORRENZA dal 24 ottobre 2018

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CORRISPETTIVI OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA

Art. 2, D.Lgs. 127/2015

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NORMA

• i soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 delDPR 633/1973, c.d. "commercianti al minuto";

• i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistematessera sanitaria (STS) ex art. 3 D.Lgs. 175/2014.

Esonerati i soggetti che effettuano operazioni indeterminate zone individuate con apposito decretodel MEF.

AMBITOSOGGETTIVO

Corrispettivi giornalieriAMBITO

OGGETTIVO

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CORRISPETTIVI OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA

• 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari> a Euro 400.000;

• 1° gennaio 2020 per i soggetti con volume diaffari < a Euro 400.000.

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DECORRENZA

• tramite “Registratori Telematici” (Provv. Agenziadelle Entrate 28/10/2016 n. 182017);

• altri strumenti e/o procedure da individuare daparte dell'Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

TELEMATICA

Credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenutanel 2018 e nel 2019 per ogni apparecchio nei limiti:• di Euro 250 per la spesa di acquisto;• di Euro 50 per la spesa di adattamento.Credito utilizzabile in compensazione a decorreredalla prima liquidazione successiva alla registrazionedella fattura relativa alla spesa sostenuta ed è statopagato il corrispettivo dovuto.

CONTRIBUTO

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DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

NORMA Art. 1 del D. L. 119/2018

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Processi verbali di constatazione ("PVC") consegnatio notificati entro il 24 ottobre 2018, per i quali nonsia già stato notificato alla medesima data un avvisodi accertamento o ricevuto un invito alcontraddittorio (esclusi gli atti emessi nell'ambitodella procedura di voluntary disclosure), riguardantiimposte sui redditi e relative addizionali, impostesostitutive, contributi previdenziali e ritenute, IVA,IRAP, IVIE ed IVAFE.

AMBITO APPLICATIVO

PROROGA TERMINI DI

ACCERTAMENTO

Per le annualità sino al 31 dicembre 2015 oggettodei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018, itermini di accertamento sono prorogati di 2 anni.

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DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

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Stralcio di sanzioni e interessi, previa l'accettazioneintegrale di tutti i rilievi contestati nel PVC.AGEVOLAZIONE

ADEMPIMENTI

I contribuenti, compresi i soci di società di personee di società di capitali con opzione per latrasparenza, devono presentare entro il 31 maggio2019 un'apposita dichiarazione (con modello daapprovare). I maggiori redditi dichiarati nonpotranno essere compensati con perdite fiscali.

PERFEZIONAM.

Versamento, entro il 31 maggio 2019, dell’interoimporto o della prima rata (di massimo 20 ratetrimestrali) dei maggiori importi liquidati.È escluso il versamento tramite compensazione (art.17 del D.Lgs. 241/1997).

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DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO

NORMA Art. 2 del D.L. 119/2018

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Inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre2018 strumentali all’adesione (esclusi gli atti emessinell'ambito della procedura di voluntary disclosure).

AMBITO APPLICATIVO

AGEVOLAZ.

Consiste nel pagamento integrale delle soleimposte, con stralcio di sanzioni, interessi eaccessori. L’intera somma o la prima rata (dimassimo 20 rate trimestrali) deve essere versataentro il 23 novembre 2018.È escluso il versamento tramite compensazione (art.17 del D.Lgs. 241/1997).

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DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

NORMA Art. 2 del D.L. 119/2018

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Accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24ottobre 2018

AMBITO APPLICATIVO

AGEVOLAZIONE

consiste nel pagamento integrale delle soleimposte, con stralcio di sanzioni, interessi eaccessori. L’intera somma o la prima rata (dimassimo 20 rate trimestrali) deve essere versataentro 20 giorni dalla sottoscrizione, ovvero entro il23 novembre 2018 (provvedimento dell’Agenziadelle Entrate del 9 novembre 2018 prot. 298724).È escluso il versamento tramite compensazione (art.17 del D.Lgs. 241/1997).

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DEFINIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

NORMA Art. 2 del D.L. 119/2018

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Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e diliquidazione non impugnati ed impugnabili alla datadel 24 ottobre 2018

AMBITO APPLICATIVO

AGEVOLAZ.

Consiste nel pagamento integrale delle soleimposte, con stralcio di sanzioni, interessi eaccessori. L’intera somma o la prima rata (dimassimo 20 rate trimestrali) deve essere versataentro il 23 novembre 2018.È escluso il versamento tramite compensazione (art.17 del D.Lgs. 241/1997).

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DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

NORMA Art. 6 del D.L. 119/2018

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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Controversie in cui sia parte l’Agenzia delle Entrate,aventi ad oggetto atti impositivi che siano pendentiin ogni stato e grado del giudizio.Per poter accedere alla definizione occorre cheentro il 24 ottobre 2018 il contribuente abbiaprovveduto a notificare all’AdE il ricorso in primogrado oppure che non si sia ancora concluso ilprocesso con sentenza definitiva.Sono esclusi gli atti meramente liquidatori che nonsiano atti impositivi, come cartelle riguardantiimporti dichiarati dal contribuente ma non versati(Relazione illustrativa al D.L. 119/2018).

AMBITO APPLICATIVO

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DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

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L’agevolazione dipende dall’esito delle sentenzedepositate entro il 24 ottobre 2018 e consiste nelpagamento parziale del valore della controversia.Per Valore Della Controversia ("VDC") si intendel’importo del tributo al netto di sanzioni ed interessiex art. 12, co. 2, del D.Lgs. 546/1992.

AGEVOLAZIONE

CASISTICA BENEFICIO

Soccombenza AdE in 1° grado Versamento del 40% del VDC

Soccombenza AdE in 2° grado Versamento del 15% del VDC

Soccombenza del contribuente in 1° o 2°grado (o in entrambi)

Versamento del 100% del VDC

Ricorso ancora pendente in 1° grado Versamento del 90% del VDC

Processo pendente in cassazione e AdEsoccombente in 1° e 2° grado

Versamento del 5% del VDC

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DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

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Nel caso la controversia riguardi esclusivamentesanzioni non collegate al tributo (ad esempiosanzioni sul monitoraggio fiscale) la definizioneavviene:• pagando il 15% del VDC, se l’Agenzia è risultata

soccombente nell’ultima o unica pronunciadepositata entro il 24 ottobre 2018;

• pagando il 40%.

Le sanzioni collegate ai tributi, nel caso questi ultimisiano stati definiti anche con modalità diverse daquelle del D.L. 119/2018, sono interamentestralciate.

AGEVOLAZ. PER SANZIONI

NON COLLEGATE AI

TRIBUTI

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DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

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ADEMPIMENTII contribuenti devono presentare entro il 31 maggio2019 un'apposita domanda (con modello daapprovare) per ogni controversia.

PERFEZIONAM.

Versamento, entro il 31 maggio 2019, dell’interoimporto o, nel caso in cui l'importo sia superiore adEuro 1.000, della prima rata (di massimo 20 ratetrimestrali).È escluso il versamento tramite compensazione (art.17 del DLgs. 241/1997).

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DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

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Le controversie potenzialmente definibili non sonosospese, a meno che il contribuente presenti esplicatadomanda al giudice e in tal caso il processo è sospeso:• sino al 10 giugno 2019;• sino al 31 dicembre 2020, se entro il 10 giugno 2019

viene depositata copia della domanda di definizionee del versamento del dovuto.

I termini per l’impugnazione delle sentenze, per ilcontroricorso in Cassazione e per le riassunzioni sonosospesi per 9 mesi se cadono tra il 24 ottobre 2018 edil 31 luglio 2019. La sospensione riguarda solo iprocedimenti definibili.La definizione perfezionata dal coobbligato ha effettoanche nei confronti degli altri.A seguito della definizione, senza che l’Agenzia siopponga, il processo è dichiarato estinto con spesecompensate.

EFFETTI

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DEFINIZIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO

NORMA Art. 8 del D.L. 119/2018

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I debiti tributari relativi alle imposte di consumo suiprodotti succedanei da fumo, maturati sino al 31dicembre 2018, se non ancora oggetto di sentenzapassata in giudicato, possono essere definitimediante il pagamento del 5% del dovuto, constralcio di sanzioni ed interessi.La domanda dovrà essere presentata all’Agenziadelle dogane e dei monopoli entro il 30 aprile 2019su apposito modello che dovrà essere approvato.

AMBITO APPLICATIVO

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SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

NORMATIVA Art. 9 del D.L. 119/2018

Irregolarità commesse fino al 24 ottobre 2018 (datadi entrata in vigore del D.L. 119/2018).

Irregolarità di natura formale, che non rilevanosulla determinazione delle base imponibile ai finidelle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sulpagamento di tributi.

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AMBITO OGGETTIVO

AMBITO TEMPORALE

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SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

• Non possono essere definite le irregolaritàconnesse alle attività finanziarie e patrimonialicostituite o detenute fuori dal territorio delloStato (i.e. irregolarità commesse in merito alquadro RW).

• Sono, inoltre, escluse dalla definizione gli atti diviolazioni contenute in atti di contestazione o diirrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (permancata impugnazione o per formazione delgiudicato) alla data del 24 ottobre 2018.

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ESCLUSIONI

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SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

MODALITÀ DI

DEFINIZIONE

• Le violazioni che rientrano nell’ambito diapplicazione della procedura possono essereregolarizzate mediante il versamento di unasomma pari a Euro 200 per ciascun periodod’imposta cui si riferiscono, che dovrà essereeseguito in 2 rate di pari importo entro il 31maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

• La procedura si perfeziona con il versamento dellesomme dovute e con la rimozione delle irregolaritàod omissioni.

• L’Agenzia delle Entrate ha emanato il 15 marzo2019 il Provvedimento n. 62274 in cui sono fornitele modalità di attuazione della sanatoria.

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ROTTAMAZIONE "TER" DEI RUOLI

NORMATIVA Art. 3 del D.L. 119/2018

AMBITO OGGETTIVO

Carichi tributari o contributivi affidati all’agentedella riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 con ilpagamento di tributo e interessi di ritardataiscrizione a ruolo, senza sanzioni e interessi di mora.

ROTTAMAZIONE "BIS"

Carichi tributari o contributivi affidati all’agente della riscossione dal 1.1.2017 al 30.09.2017

ROTTAMAZIONE "TER"

Nuove chances per chi non ha aderito alle rottamazioni Io e bis, o non vi è stato ammesso,

nonché per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017

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ROTTAMAZIONE "TER" DEI RUOLI

TEMPI E MODALITÀ

• Entro il 30.4.2019 attraverso il modello DA-2018 datrasmettere via Pec o consegnare allo Sportellodell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

• Entro il 30.6.2019: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica il diniego o l'accoglimentocon l'indicazione del debito residuo e dei bollettinidi pagamento.

• Il pagamento può essere effettuato in un’unica rata(31.07.2019) ovvero sino ad un massimo di 18 rate(in 5 anni): 31.07 e 30.11.2019 (10% delle sommedovute), 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 fino al 2023(rate di pari importo).

REMISSIONE IN BONIS

Chi non ha provveduto al versamento della prima (ounica) rata prevista dalla rottamazione bis, nonperde i benefici qualora provveda al versamentodelle somme dovute entro il 31 luglio 2019, senzaoneri aggiuntivi e senza comunicazioni.

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ROTTAMAZIONE "TER" DEI RUOLI

ALTRE OPPORTUNITÀ E MODALITÀ DI

ADESIONE

• Ammissione automatica per legge ai beneficidella “rottamazione-ter”:o per chi ha aderito alla rottamazione bis e

regolarizza la situazione debitoria entro il 7dicembre 2018;

o per i residenti nei territori interessati daeventi sismici dell’Italia centrale nel 2016 e2017 e avevano aderito alle precedenti“rottamazioni”.

• Presentazione domanda entro il 30 aprile 2019per chi ha effettuato pagamenti parziali otardive delle rate relative alle rottamazioniprecedenti.

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STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO – NOVITÀ

NORMATIVA Art. 4 del D.L. 119/2018

MECCANISMO

Annullamento automatico: debiti, affidati all’agentedella riscossione dal 1.1.000 al 31.12.2010, diimporto residuo fino a Euro 1.000, calcolato al24.10.2018

ESCLUSIONE AMBITO

APPLICATIVO

• Debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali”dell’UE e all’IVA riscossa all’importazione;

• Debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Statoconsiderati illegittimi dall’UE o da condannepronunciate dalla Corte dei conti;

• Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute aseguito di provvedimenti e sentenze penali dicondanna.

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Componenti del gruppo di studio:Dott. Comm. Mosè Cafiero

Dott. Comm. Pierandrea ColucciDott. Comm. Flavia FerranteDott. Comm. Giorgio FrigerioDott. Comm. Natalie Bissoli

Dott. Comm. Simone TiniDott. Comm. Veronica Vitale

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Grazie a tutti per l’attenzione

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