FORLI- 12 DICEMBRE 2013 1 LA GESTIONE DELL INCARICO PROFESSIONALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA...

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FORLI’- 12 DICEMBRE 2013 1 LA GESTIONE DELL’ INCARICO PROFESSIONALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA PROFESSIONI Dott. Alessandro Lini – ODCEC Pisa Fondazione Centro Studi Ungdc.

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FORLI’- 12 DICEMBRE 2013

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LA GESTIONE DELL’ INCARICO PROFESSIONALE ALLA LUCE

DELLA RIFORMA DELLA PROFESSIONI

Dott. Alessandro Lini – ODCEC PisaFondazione Centro Studi Ungdc.

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L’ EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA. IL DIRITTO AL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA. LA TUTELA DEL CREDITO. Il MANDATO PROFESSIONALE. I PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE GIUDIZIALE GLI ADEMPIMINTI IN TEMA DI PRIVACY DELLO STUDIO

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L’ evoluzione della normativa

DECRETO LEGGE n°138 del 13 AGOSTO 2011- Art. 3 comma 5LEGGE DI CONVERSIONE N°148 del 14 SETTEMBRE 2011.

LEGGE N° 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011 (LEGGE DI STABILITA’) Art. 10

DECRETO LEGGE N°1 del 24 GENNAIO 2012 – Artt. 9, 9 bisLEGGE DI CONVERSIONE N° 27 DEL 24 MARZO 2012.

DECRETO MINISTERIALE N°140 20 LUGLIO 2012. D.P.R. 7 AGOSTO 2012 N°137.

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DL 1 24 gennaio 2012 Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate

1 - Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2 - Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

3 – Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziarie, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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DL 1 24 gennaio 2012 Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate

4 - Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni TUTTE le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5 - Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

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GLI ELEMENTI ESSENZIALI

Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico

Il compenso è pattuito al momento del conferimento dell'incarico

professionale.

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GLI ELEMENTI ESSENZIALI

- deve essere adeguata all'importanza dell'opera

- va pattuita indicando per le singole prestazioni TUTTE le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

In ogni caso la misura del compenso:

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ART. 2233 CODICE CIVILE

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione.

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Il Diritto Al Compenso

Art. 2233 2° comma dispone che In ogni caso la misura del compenso deve

essere adeguata ALL’IMPORTANZA DELL’ OPERA

ed alDECORO DELLA PROFESSIONE.

Natura RETRIBUTIVA del compenso del professionista.

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La norma parla di compenso e non di corrispettivo IMPORTANZA DELL‘OPERA rilievo sociale della prestazione intellettuale che genera esternalità positive; gli effetti della prestazione si dispiegano non solo sul cliente ma anche sull’intera collettivitàDECORO DELLA PROFESSIONE cioè il prestigio sociale che riveste la professione intellettualeIl compenso perciò non si calcola solo in base al risultato ottenuto, avendo cioè riguardo al solo valore economico dell’opera che sta al centro del rapporto sinallagmantico tra prestazione professionale e controprestazione remuneratoria (Corrispettivo)

Il Diritto Al Compenso

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Tutela del credito

Art. 633 c.p.c. ricorso per ingiunzione:• “su domanda di chi è creditore di una somma di denaro … il

giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento … se il diritto è fatto valere da prova scritta”.

• Utilizzando la forma scritta per la pattuizione del compenso, avendo cura di far attribuire la data certa si ottiene la prova scritta richiesta dal 633 cpc, rispettando al tempo stesso il disposto del 1° comma dell’art. 2233 c.c.Attenzione al rispetto del criterio della liquidità del

creditoIl credito deve essere precisato nel suo importo, senza la

necessità di particolari conteggi, fatti salvi i conteggi aventi mera natura strumentale.

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Nella redazione del mandato occorre fare attenzione alle prestazioni che vi si comprendono. Occorre soprattutto considerare quelle prestazioni che può capitare di effettuare in maniera collaterale all’incarico per le quali solitamente: Per il cliente sono comunque dovute perché le ritiene già

comprese nell’incarico; si tratta in genere di prestazioni modeste ma ripetitive; di solito si forniscono “inconsciamente” perché non

adeguatamente rilevate dal professionista. Pertanto è opportuno organizzare all’interno dello studio un

adeguato sistema di rilevazione delle prestazioni rese

La Redazione Del Mandato

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La Rilevazione Delle Prestazioni Svolte

Quando, sulla base delle rilevazioni effettuate, ci si accorge che la consulenza che stiamo prestando tende ad un cambiamento di natura sia qualitativa (nuova attività) o quantitativa (maggiore impegno richiesto), occorre verificare attentamente il mandato conferito, quindi è necessario comunicare al cliente che: La nuova attività non è prevista dal mandato ed allora

è necessaria una formalizzazione di un nuovo mandato (sottoscrizione di un nuovo incarico o ampliamento di quello conferito);

La nuova attività, pur prevista nel mandato originario, dovrà essere valorizzata diversamente in virtù del maggior impegno richiesto.

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La Lettera d’incarico

Deve essere redatta nel modo più esaustivo possibile con espliciti richiami a norme del Codice Civile, del Codice deontologico ed a tutte quelle norme che hanno rilevanza per la nostra Professione (privacy, anti riciclaggio).

Ha lo scopo di disciplinare adeguatamente il rapporto professionale prevedendo una serie di accordi e di obblighi tesi a tutelare al meglio sia il professionista che il cliente.

Le clausole contrattuali possono suddividersi in indispensabili e opportune.

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La Lettera d’incarico:clausole indispensabili

Le clausole indispensabili sono quelle riferibili a: oggetto dell’incarico; compenso; obblighi del cliente; recesso; norme di rinvio.

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La Lettera d’incarico:clausole opportune

Le clausole che è opportuno inserire sono quelle relative a: clausola compromissoria ; risoluzione per eccessiva onerosità

(1467c.c.); risoluzione per impossibilità sopravvenuta

(1463 c.c.); restituzione documentazione (diritto di

ritenzione).

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Oggetto dell’ incarico

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Oggetto dell’ incarico

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Oggetto dell’ incarico

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Oggetto dell’ incarico

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Oggetto dell’ incarico

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La determinazione del compenso

In funzione della natura della pratica, del tempo stimato per il suo espletamento, (eventuale dell’urgenza manifestata dal cliente nella richiesta della prestazione professionale), della complessità della stessa; avuto riguardo all’importanza dell’opera richiesta; tenuto conto delle prestazioni professionali che si rendono necessarie ed indispensabili per una corretta esecuzione dell’incarico conferito; allo scopo di fornire al Cliente un preventivo di spesa di massima si prevede per l’espletamento dell’incarico in oggetto un compenso pari a € …………………….. .Il Compenso sarà determinato in via definitiva a conclusione dell’incarico conferito, sulla base delle prestazioni professionali che si saranno rese effettivamente necessarie, quantificate secondo quanto riportato e riepilogato nella “scheda di incarico professionale” sopra indicata. (clausola eventuale in caso di prestazioni continuative con rinnovo tacito annuale)Il compenso così determinato sarà adeguato annualmente sulla base della variazione annuale dell’indice (FOI) determinato dall’ ISTAT.Il Cliente prende atto che il compenso è stato pattuito al momento del conferimento dell’incarico, tenuto conto della complessità dello stesso e determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e, di fatto, ipotizzate, ed indicate nella “scheda di incarico professionale”. Il Cliente prende atto che l’attività professionale qui richiamata, e finalizzata all’assolvimento dell’incarico conferito, è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse e correlate; in considerazione del fatto che non tutte queste attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili con precisione al momento del conferimento dell’incarico e della conseguente accettazione da parte del professionista, pertanto, qualora nel corso dello svolgimento dell’incarico si rendessero necessarie le seguenti prestazioni, al professionista saranno dovuti, in aggiunta ai compensi indicati alla lettera “a”, i seguenti compensi:

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La determinazione del compenso

Il Cliente prende atto che l’importo indicato alla lettera a) non tiene conto delle spese e dei diritti che il professionista/lo studio si trovi ad anticipare per conto del Cliente stesso, in esecuzione dell’incarico affidato, pertanto tali somme saranno notulati a parte, allegando i giustificativi di spesa.Al Professionista è riconosciuto, a titolo di anticipo su spese e diritti da sostenere, l'importo di euro ………………………….Il Professionista, durante il corso della prestazione, può richiedere acconti sui compensi, in misura non superiore alla percentuale del 70% sugli onorari fino a quel momento maturati, che dovranno essere saldati entro 30 giorni dall’invio della relativa notula.I compensi sopra indicati e gli eventuali compensi accessori si intendono sempre al netto dell'IVA e del contributo previdenziale.Trattandosi di un’obbligazione di mezzi, l’esito della pratica non condizionerà la misura del compenso pattuito.

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Obblighi del cliente

Consegna della documentazione necessaria entro i tempi concordati;

Di informativa sulle variazioni intervenute rispetto al momento del conferimento dell’incarico;

Di collaborazione con il professionista; Di rispetto dei termini e modalità di pagamento

pattuite; Dare atto di aver ricevuto le informazioni in merito

alla complessità dell’incarico conferito.

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Disciplinare il preavviso per il professionista;Esplicitare le cause che costituiscono giusta causa di

recesso per il professionista;- il mancato pagamento dei compensi secondo le modalità concordate;- il sistematico mancato utilizzo dei pareri richiesti al professionista e da questo rilasciati nei tempi concordatiDisciplinare i termini di preavviso per il cliente in

caso di prestazioni continuative;Prevedere eventuale risarcimento in caso di recesso

del cliente..

La disciplina del recesso

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Clausola compromissoria

Devoluzione controversia a organismo di conciliazione;

Eventuale ricorso all’arbitrato in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione.

ATTENZIONEValutare l’opportunità di prevedere l’esclusione dalla

conciliazione per le controversie relative al pagamento degli onorari;

«Sono espressamente escluse dalla clausola di conciliazione e arbitrato, e sono quindi devolute direttamente all’autorità giudiziaria, le controversie relative al pagamento degli onorari spettanti al professionista, cosi come definiti e concordati al precedente art. __ , e dell’ eventuale ricorso per decreto ingiuntivo.»

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Il compenso è stato pattuito al momento del conferimento dell’incarico, tenuto conto della complessità dello stesso e determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e, di fatto, ipotizzate, ed indicate nella “scheda di incarico professionale”. Poiché l’attività professionale qui richiamata è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse e correlate; considerato che non tutte queste attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili, il Professionista, qualora nel corso dello svolgimento dell’incarico, rilevi che a causa di circostanze non previste o non prevedibili, si sta verificando una manifesta incongruenza tra le prestazioni ipotizzate ed espressamente indicate nella “scheda di incarico professionale” e quelle che si stanno rendendo effettivamente necessarie per l’adempimento dell’incarico stesso, deve darne tempestiva comunicazione al Cliente. Nella stessa comunicazione il Professionista dovrà evidenziare altresì l'importo dell'aumento del compenso richiesto e le motivazioni a sostegno di detta richiesta. La mancata accettazione di tale aumento da parte del Cliente, ovvero il suo rifiuto ad una rinegoziazione del compenso è causa di risoluzione del presente accordo.

Risoluzione per eccessiva onerosità

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Diritto di ritenzione

Il professionista non ha il diritto di ritenzione (2235 cc).

Si possono però inserire nel mandato clausole per disciplinare modalità e tempi per la restituzione dei documenti del cliente in occasione della risoluzione del rapporto.

In caso di recesso da parte del cliente, solitamente non ci sono problemi;

Recesso da parte del professionista, possibili difficoltà nel reperire il cliente per la restituzione della documentazione

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RINVIOPer quanto non espressamente previsto con la presente lettera di incarico, le parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge, alle norme deontologiche del Professionista cui è affidata l’esecuzione dell’incarico ed, in mancanza, agli usi e consuetudini.PRIVACY e ANTIRICICLAGGIOI dati che saranno forniti dal Cliente, per le ragioni derivanti dalla presente lettera di incarico saranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs 196/2003 come da informativa ex art 13 fornita in allegato alla presente. In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs 21/11/2007 n, 231 il Professionista incaricato ha l’obbligo di adeguata verifica della Clientela previsti dagli art. 16 e seguenti, attenendosi alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e adempie a tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto. Di tutto ciò il Cliente è stato informato, ne prende atto e si impegna a fornire tutti i chiarimenti che il Professionista richiedesse nel corso dell’incarico.PROFESSIONISTA DI RIFERIMENTO (in caso di studio associato/società professionale)Rappresentante dello studio e responsabile della pratica oggetto del presente incarico è il dott./la dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYY iscritto/a all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di XXXXX sez. A/B con il nr. XXXXXXXXX.

Rinvio e chiusura

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I PARAMETRI per la determinazione del

compenso

D.M. 31 LUGLIO 2012 N° 140

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1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di

accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre

applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo

forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista

sono ricompresi tra le spese dello stesso.

3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla

stessa.

4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando

l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per

la stessa prestazione eseguita da più soci.

5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.

6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte

dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la

liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

D.M. 31 Luglio 2012 n° 140

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CHI ? L’ORGANO GIURISDIZIONALE QUANDO ? QUANDO DEVE LIQUIDARE IL

COMPENSO DEI PROFESSIONISTI. SEMPRE ? NO !! SOLO IN DIFETTO DI ACCORDO TRA

LE PARTI COME ? IN MODO OMNICOMPRENSIVO

MASONO ESCLUSE LE SPESE ANCHE QUELLE

CONCORDATE IN MODO FORFETTARIO.

D.M. 31 Luglio 2012 n° 140

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ATTENZIONE A:

ASSENZA DI PROVA DEL PREVENTIVO DI MASSIMA

ELEMENTO DI VALUTAZIONE NEGATIVA !!!

E COMUNQUE…

IN NESSUN CASO I PARAMETRI SONO VINCOLANTI PER IL GIUDICE.

D.M. 31 Luglio 2012 n° 140

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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140Capo III Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili

SEZIONE PRIMA Disposizioni generali Art. 15 (Tipologia di attività)

a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilit ; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; àLh) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) sindaco di societ . àL

Quando la prestazione professionale ha per oggetto attivit àLdiverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti

contabili il compenso e determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.

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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140

Ciò significa che:

NON SI PUO’ RICORRERE A QUANTO PREVISTO DAI PARAMETRI PER GLI AVVOCATI O PER I NOTAI QUANDO LE NOSTRE PRESTAZIONI RIENTRANO ANCHE NELLE LORO COMPETENZE:

ARBITRATICESSIONI DI QUOTE DI SRL

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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140Art. 16 definizioni

a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l’esperto contabile iscritti all’albo; b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali; c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico: 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 2) il valore complessivo dei proventi finanziari; 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell’attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico; 4) il valore complessivo dei proventi straordinari; d) «attività»: il valore complessivo dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile; e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione “Passivo” dello schema di cui all’articolo 2424 del codice civile; f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione; g) «rappresentanza tributaria»: l’intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali; h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l’analisi della legislazione, dell’interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell’amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all’imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140Artt. 16 17 e 18

Art. 16 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto e per l’applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per: a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l’esperto contabile iscritti all’albo; b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali; c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico: 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 2) il valore complessivo dei proventi finanziari; 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell’attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico; 4) il valore complessivo dei proventi straordinari; d) «attività»: il valore complessivo dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile; e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione “Passivo” dello schema di cui all’articolo 2424 del codice civile; f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione; g) «rappresentanza tributaria»: l’intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali; h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l’analisi della legislazione, dell’interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell’amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all’imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso. Art. 17 (Parametri generali) 1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica;b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) pregio dell’opera prestata. 2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo. 3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella. Art. 18 (Maggiorazioni e riduzioni) 1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. 2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140Artt. 17 e 18

Art. 17 (Parametri generali) 1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:a) valore e natura della pratica;b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) pregio dell’opera prestata. 2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo. 3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella. Art. 18 (Maggiorazioni e riduzioni) 1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. 2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140

STRUTTURA :• VALORE DELLA PRATICA• PERCENTUALI DA APPLICARE CON UN MINIMO ED UN

MASSIMO

ESEMPIO CONTABILITA’

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 5 [Art. 23 1° COMMA]

a)  sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%

b)  sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%

c)  sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020 allo 0,065%

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1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 5 [Art. 23 1° COMMA]

a)  sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%

b)  sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%

c)  sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020 allo 0,065%

DATI RICHIESTI:  a) TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO LORDI € 699.000,00  

   b) TOTALE ATTIVITA' € 300.000,00  

   c) AMMONTARE DELLE PASSIVITA' € 200.000,00  

   determinazione del compenso su:         MINIMO MASSIMO

Componenti positivi di reddito LORDI € 699.000,00 0,30% 0,50% € 2.097,00 € 3.495,00 totale attività € 300.000,00 0,020% 0,060% € 60,00 € 180,00

Totale passività a fine esercizio € 200.000,00 0,020% 0,065% € 40,00 € 130,00 TOTALE compenso             per tenuta di contabilità ordinaria         € 2.197,00 € 3.805,00

PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:           COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO = € 699.000,00        

TOTALE ATTIVITA' = € 300.000,00        AMMONTARE DELLE PASSIVITA' = € 200.000,00        

D.M. 31 Luglio 2012 n° 140ESEMPIO CONTABILITA’ ORDINARIA

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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140ESEMPIO CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 5.1 [Art. 23 1° Comma]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi: fino a euro 50.000 dal 4% al 3% sul maggior

valore e fino a euro 100.000 dal 2% al 1% oltre euro 100.000 dal 1% allo 0,5%

   DATI RICHIESTI:  

a) COMPONENTI POSTIVI DI REDDITO LORDI € 699.000,00     

determinazione del compenso:         MINIMO MASSIMOFino a: € 50.000,00 3% 4% € 1.500,00 € 2.000,00

per il di più fino a: € 100.000,00 1% 2% € 500,00 € 1.000,00 per il di più oltre a: € 100.000,00 0,50% 1% € 2.995,00 € 5.990,00

TOTALE compenso             per tenuta della contabilità semplificata            

PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:           COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO LORDI € 699.000,00     € 4.995,00 € 8.990,00

           

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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140ESEMPIO REDAZIONE BILANCIO

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 6 [Art. 24]a)  sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro per il di più oltre 20.000.000 dallo 0.005% allo 0.010%

b)  sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%

c)  sull’ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%

DATI RICHIESTI:  a) TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO LORDI € 699.000,00  

   b) TOTALE DELLE ATTIVITA' € 300.000,00  

   c) AMMONTARE DELLE PASSIVITA' € 200.000,00  

   determinazione del compenso sui componenti positivi di reddito:       MINIMO MASSIMO

Fino a: € 20.000.000,00 0,020% 0,030% € 139,80 € 209,70 per il di più fino a: € 20.000.000,00 0,005% 0,010% € - € -

             determinazione del compenso sulle attività: € 300.000,00 0,05% 0,06% € 150,00 € 180,00 determinazione del compenso sulle passività: € 200.000,00 0,02% 0,03% € 40,00 € 60,00

             TOTALE compenso            per la formazione del bilancio         € 329,80 € 449,70

PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:           COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO LORDI € 699.000,00        

TOTALE DELLE ATTIVITA' € 300.000,00        

AMMONTARE DELLE PASSIVITA' € 200.000,00        

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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140ESEMPIO COSTITUZIONE SOCIETA’

1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 7.1 [Art. 25 1° comma]

- sul capitale sottoscritto: fino ad euro 1.000.000 dallo 0,75% al 1,50% per il di più oltre (fino a?) euro 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75% oltre euro 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%

   DATI RICHIESTI:  

a) CAPITALE SOTTOSCRITTO € 50.000,00     determinazione del compenso sull'attivo realizzato:         MINIMO MASSIMO

Fino a: € 1.000.000,00 0,75% 1,50% € 375,00 € 750,00 per il di più fino a: € 15.000.000,00 0,50% 0,75% € - € -

per il di più oltre a: € 15.000.000,00 0,25% 0,50% € - € - TOTALE compenso             per attività di costituzione e variazioni statuto sociale            

PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:           CAPITALE SOTTOSCRITTO € 50.000,00     € 375,00 € 750,00

           

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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140ESEMPIO CONSULENZA CONTRATTUALE

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 8.1 [Art. 26 1° comma]

- sul corrispettivo pattuito: fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2% oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

DATI RICHIESTI:  a) CORRISPETTIVO PATTUITO € 50.000,00  

   determinazione del compenso sull'attivo realizzato:         MINIMO MASSIMO

Fino a: € 2.000.000,00 0,75% 2,00% € 375,00 € 1.000,00 per il di più oltre a: € 2.000.000,00 0,50% 0,75% € - € -

TOTALE compenso             per attività di consulenza contrattuale            

PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:           CORRISPETTIVO PATTUITO € 50.000,00     € 375,00 € 1.000,00

           

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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140ESEMPIO COLLEGIO SINDACALE

1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull’amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 11 [Art. 29]

sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

- fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000

2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.

- per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%

- per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%

3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.

- per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%

- per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000

   DATI RICHIESTI:  

SOMMATORIA COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO  LORDI E DELLE ATTIVITA' € 10.000.000,00  

  per l'inserimento dei dati utilizzare il formato 0,xx RIDUZIONE 2° COMMA ? (S/N) N % di <    

   IPOTESI DI SINDACO UNICO? (S/N) S % di > 100%  

   PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE ? (S/N)   % di >    

   determinazione del compenso:         MINIMO MASSIMO

Fino a: € 5.000.000,00     € 6.000,00 € 8.000,00 per il di più fino a: € 100.000.000,00 0,0090% 0,0100% € 450,00 € 500,00 per il di più fino a: € 300.000.000,00 0,0060% 0,0090% € - € - per il di più fino a: € 800.000.000,00 0,0050% 0,0060% € - € -

per il di più oltre a: € 800.000.000,00     € - € -                         

  € - € -              

maggiorazione per incarico di sindaco unico   € 6.450,00 € 8.500,00              

  € - € -              

TOTALE compenso             per incarico di sindaco            

PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:           RICAVI LORDI + ATTIVITA' € 10.000.000,00     € 12.900,00 € 17.000,00

           

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D.M. 31 Luglio 2012 n° 140ESEMPIO REVISIONE LEGALE

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell’autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l’accertamento della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 4 [Art. 22]

a)  sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%

b)  sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%

c)  sull’ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%

DATI RICHIESTI:  a) TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO € 8.000.000,00  

   b) TOTALE ATTIVITA' € 2.000.000,00  

   c) AMMONTARE DELLE PASSIVITA' € 1.000.000,00  

   determinazione del compenso su:         MINIMO MASSIMO

Componenti positivi di reddito € 8.000.000,00 0,10% 0,15% € 8.000,00 € 12.000,00 totale attività € 2.000.000,00 0,050% 0,075% € 1.000,00 € 1.500,00

ammontare passività € 1.000.000,00 0,050% 0,075% € 500,00 € 750,00 TOTALE compenso             per attività di revisione contabile         € 9.500,00 € 14.250,00

PER UN VALORE DELLA PRATICA PARI A:           COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO = € 8.000.000,00        

TOTALE ATTIVITA' = € 2.000.000,00        AMMONTARE DELLE PASSIVITA' = € 1.000.000,00        

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Privacy - Normativa

LEGGE 31.12.1996 n° 675 disciplina del trattamento dei dati personali

D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati personali

DECRETO LEGGE n° 5 9 febbraio 2012 (cd. Dl semplificazioni)LEGGE DI CONVERSIONE n° 35 DEL 4 aprile 2012.

ha disposto la soppressione art. 34 D.Lsg 196/2003 ovvero dell’

obbligo di redazione e aggiornamento annuale del DPS

MARestano in vigore tutti gli altri adempimenti

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Privacy - Normativa

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIart. 4.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIart. 4.

Operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione

diffusione, cancellazione distruzione

Operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione

diffusione, cancellazione distruzione

DATI “SENSIBILI”:stato di saluteVita sessuale

Opinioni politico/sindacaliConvinzioni religiose/filosofiche

Origine razziale ed etnica

DATI “GIUDIZIARI”:Qualità di imputato o di indagato artt. 60 e 61 cpp

Dati idonei a rivelare provvedimenti che devono essere iscritti nel Casellario giudiziale

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Privacy – dati giudiziari

SONO ESCLUSI DALLA NOZIONE DI DATI GIUDIZIARILa dichiarazione di fallimento, di omologa del concordato fallimentare,

di chiusura e di riabilitazione del fallitoI provvedimenti in materia di interdizione e inabilitazione (che tuttavia

se adottati per motivi di salute divengono dati sensibili)

SONO ESCLUSI DALLA NOZIONE DI DATI GIUDIZIARILa dichiarazione di fallimento, di omologa del concordato fallimentare,

di chiusura e di riabilitazione del fallitoI provvedimenti in materia di interdizione e inabilitazione (che tuttavia

se adottati per motivi di salute divengono dati sensibili)

INDAGATO: tutti gli atti relativi alle

indagini preliminari

INDAGATO: tutti gli atti relativi alle

indagini preliminari

Provvedimenti da iscrivere nel casellario giudiziale:- sentenze e decreti penali di condanna- di applicazione di pene accessorie- di amnistia, indulto, grazia, dichiarazione di

abitualità di professionalità o di tendenza a delinquere

- di proscioglimento o di non luogo a procedere

- di riabilitazione

IMPUTATO: richiesta di rinvio a giudizio

giudizio immediatoDecreto penale di condanna

PatteggiamentoCitazione a giudizio

Giudizio direttissimo

IMPUTATO: richiesta di rinvio a giudizio

giudizio immediatoDecreto penale di condanna

PatteggiamentoCitazione a giudizio

Giudizio direttissimo

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PrivacyControlli sull’ EFFETTIVA APPLICAZIONE delle misure

di cui all’ art. 31 e allegato B.

• Procedure di autenticazione informatica e gestione delle credenziali.

• Adozione di un sistema di autorizzazione.• Aggiornamento periodico delle autorizzazioni agli incaricati.• Protezione strumentazioni elettroniche da accessi non consentiti

ed adozione di sistemi anti intrusione.• Aggiornamento dotazioni elettroniche.• Adozione di procedure di custodia copie di sicurezza e di ripristino

dei dati.• Adozione di specifiche misure per dati sensibili e giudiziari.• Predisposizione di idonee attestazioni di conformità da far

sottoscrivere a soggetti esterni sul rispetto delle disposizioni nell’ambito dei loro interventi.

• Adozione di altre idonee misure in caso di utilizzo di strumenti non elettronici.

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Privacy – Intermediari telematici

Controlli in materia di privacy presso gli intermediari abilitati al servizio entratel.

- Si tratta di attività concorrente e non sostitutiva della vigilanza svolta dal Garante della Privacy.

- Viene svolta dalle sezioni di Audit istituite presso le Direzioni Regionali dell’ Agenzia delle Entrate.

- Oggetto del controllo è la corretta applicazione da parte degli intermediari abilitati delle disposizioni previste Codice in materia di protezione dei dati personali.

- Il mancato rispetto da parte dell’intermediario degli obblighi di sicurezza può costituire causa di revoca dell’abilitazione entratel.

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Privacy: controllo sugli intermediari

Comunicato Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2011:Struttura organizzativa dell’intermediario.Esistenza del DPS (fino al 9 febbraio 2012, poi adempimento

soppresso).Designazione degli incaricati:Sensibilizzazione dei soggetti che trattano i datiVerifica dell’esistenza e dell’implementazione delle

procedure di controllo e del rispetto delle misure minime di sicurezza

Verifica della corretta gestione: Delle credenziali di autenticazione. Dei profili di autorizzazione Dei soggetti esterni che a vario titolo accedono ai dati

conservati

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Privacy

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI (esistenza del mansionario)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI (esistenza del mansionario)

SENSIBILIZZAZIONEINCARICATI

PRECISE ISTRUZIONI

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEGLI INCARICATI

PROCEDURE DI CONTROLLO

ADOZIONE DI ADEGUATE PROCEDURE DI CONTROLLO

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Privacy : verifica della piena applicazione delle misure minime di

sicurezza

• User id e Password per ciascun incaricato

•Accesso alla rete•Accesso agli applicativi•Accesso ad Entratel

• Backup dati almeno settimanale

• Aggiornamento software antivirus

• Installazione di dispositivi di firewall

• Opportune tecniche di cifratura dati

Gestione credenziali

Gestione profili

autorizzazione su più livelli

Misure di sicurezza

informatiche

Se sono previste reti

wireless

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Privacy : gestione password

Incarico ad uno o più soggetti di amministrare le utenze d’accesso

Credenziali di accesso nominative note solo al responsabile della loro conservazione

Credenziali di accesso nominative note solo al responsabile della loro conservazione

PASSWORD:Almeno otto caratteri

Se assegnata dal sistema modificata dall’utente al primo accesso

Modificata ogni sei mesi ovvero ogni tre in presenza di dati sensibili o giudiziari

SOCIETA’ ESTERNE: nomina come responsabili del trattamento

(ad esempio società che svolge servizio di assistenza tecnica su hw e sw), se ed in

quanto per tali operazioni si possa implicare il trattamento dei dati

PROTEZIONE POSTAZIONI DI LAVORO:Adozione di idonee misure di protezione per postazioni di lavoro (pc client), server ed

infrastruttura di rete. Blocco automatico delle stazioni di lavoro dopo un tempo di inattività dell’operatore.

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Privacy

Le dichiarazioni e la relativa documentazione devono essere conservati separatamente dalla documentazione acquisita per altri incarichi

Le dichiarazioni e la relativa documentazione devono essere conservati separatamente dalla documentazione acquisita per altri incarichi

La documentazione fiscale deve essere conservata secondo le modalità e per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni

Qualora il soggetto abilitato non svolga tutto da solo ma abbia creato una struttura articolata esistenza di procedure per l’accesso a per la gestione degli archivi

I documenti contenenti i dati sensibili devono essere conservati separatamente dal resto della documentazione archiviataI documenti contenenti i dati sensibili devono essere conservati separatamente dal resto della documentazione archiviata

I documenti relativi all’attività di trasmissione delle dichiarazioni ed i supporti magnetici contenenti i back up dei dati devono essere conservati in spazi idonei ed accessibili SOLO al personale autorizzato

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GRAZIE PER L‘ATTENZIONE.

www.centrostudiungdcec.it