Fisco e bilanci ancora senza bussola - giuraemilia.it · Nel caso di crediti e debiti finanziari...

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Marco Mobili ROMA p La semplificazione dei bilanci per più di un milione di imprese ha registrato ieri l’ennesima beffa. Anche la commissione Finanze di palazzo madama alle prese con la conversione in legge del «Dl sal- va-risparmiatori», nonostante i vari tentativi di mediazione del presidente, Mauro Maria Marino (Pd), ha respinto la norma del Go- verno che punto al riallineamen- to della disciplina Ires e Irap ai nuovi principi contabili per l’eser- cizio 2016. «Inammissibilità per materia» è stato sentenziato per l’ennesimavoltadaitecnicidelSe- nato e, alla fine, anche dallo stesso Governo. Che, pur avendo messo a punto la norma da due mesi, in occasione del decreto legge fisca- le collegato alla manovra di bilan- cio non è più riuscito a imbarcare le norme in nessun provvedimen- to d’urgenza. Né tantomeno nella legge di Bilancio. L’emendamento ritenuto da tuttiindispensabile,conilconsen- so di Economia e agenzia delle En- trate, punta essenzialmente a semplificare la redazione del bi- lanciodioltreunmilionediimpre- se. Una semplificazione reale in quanto consentirebbe una gestio- ne più semplice delle ricadute fi- scali delle novità dei bilanci 2016 (quelli che si andranno a predi- sporre a partire da febbraio) con minori oneri amministrativi e fi- nanziari. Ricadute ben evidenzia- te da Luca Gaiani nella grafica in pagina e che, senza alcun inter- vento legislativo, si trasformereb- bero in un complesso doppio bi- nario nella gestione delle poste fi- scali da una parte e di quelle civili- stiche dall’altra. Dopo l’ennesimo stop arrivato da Palazzo Madama, l’Economia starebbe valutando l’ipotesi di in- trodurre la “semplificazione” dei bilanci nel decreto Milleproroghe oraall’esamedelSenato.D’altron- de l’adozione di nuovi principi contabili emanati dall’Oic con effettidaibilancichesichiuderan- no quest’anno potrebbe giustifi- care almeno una mini-proroga della dichiarazioni Ires e Irap in scadenza il prossimo 2 ottobre (il 30 settembre, infatti, cade di saba- to). L’ipotesi allo studio sarebbe quella di concedere almeno due settimane di tempo in più, por- tando così la scadenza al 15 otto- bre, per quel milione di imprese chiamato a fare i conti con la rifor- ma dei bilanci. Con la proroga del- le dichiarazioni, si supererebbero anche eventuali obiezioni di inammissibilità per materia. Restano, però, da superare i dubbi di Palazzo Chigi e delle op- posizioni sul pacchetto di modifi- che al Testo unico delle imposte dirette (Tuir). Tre pagine in tutto che il 22 novembre scorso alla Ca- mera furono ritirate dall’Esecuti- vo, perché i deputati di opposizio- ne ritenevano che si trattasse di una norma di favore per le ban- che. In quel periodo, a pochi gior- nidalvotosulreferendumeinpie- na campagna di sostegno al «Sì», il Governo decise di ritirare la proposta di modifica e solo suc- cessivamente ha spiegato che in realtà si trattava di una misura di semplificazionedelleregoledire- dazione dei bilanci. Un pacchetto adottato dopo un lungo confron- to tra i tecnici del Tesoro, delle Fi- nanze, delle Entrate con i rappre- sentanti dell’Oic. L’esito del voto referendario ha poi travolto l’esame della legge di Bilancio che, dopo l’approvazio- ne della Camera, ha ricevuto un via libera blindato dal Senato sen- za, quindi, nessun margine di mo- difica per l’introduzione delle normesuibilanci.La(triste)storia dell’emendamento che tutti vo- gliono ma nessuno riesce a tra- sformare in legge ha visto nelle ul- time settimane la paradossale im- possibilità di un inserimento nei tre decreti legge presentati dal Governo e ora in corso di conver- sione: Mezzogiorno, salva-ban- che e Milleproroghe. E proprio nel Milleproroghe Governo e Parlamento potrebbe- ro trovare uno spiraglio per dare una soluzione a quella platea di ol- tre un milione di imprese chiama- te a confrontarsi con una riforma che ha richiesto l’adeguamento di 20 principi contabili. Riforma su cui le imprese si confronteranno oggi con i rappresentanti dell’am- ministrazione finanziaria in una giornata di studio organizzata a Roma da Confindustria. © RIPRODUZIONE RISERVATA BILANCI E IMPRESE Un rimedio subito per evitare altro caos di Salvatore Padula u Continua da pagina 1 È una vicenda paradossale. Tutti concordano sulla ne- cessità di una norma destina- ta a regolare i riflessi fiscali delle no- vità dei bilanci, novità al debutto proprio in queste settimane (ne so- no interessate quasi un milione 200mila imprese). Ma se questa norma non arriva, allora vuol dire chesiamoalcortocircuitotrapoliti- ca e mondo reale. Un cortocircuito che rischia di riportare il fisco ai li- velli (bassi) di molti anni fa. Il difetto principale del sistema fi- scaleèilprelievoeccessivo.Mamolti operatori sanno che le complicazio- ni, gli adempimenti inutili, la man- canza di certezza del diritto, l’impre- vedibilità dell’azione dell’ammini- strazione, sono elementi che “pesa- no” almeno tanto quanto le aliquote. Perché l’incertezza ha un costo, non consentedipianificareedèundisin- centivoperchivuoleinvestire. Il disinteresse per la norma sul doppio binario è un brutto colpo a quel fisco che in tutti i modi sta cer- cando di “cambiare verso”. Non c’è strategiaditaxcompliancechepos- sa reggere a una disattenzione così grave. Anche per questo va trovata una soluzione. Ci sono, al momen- to, almeno due decreti legge in con- versione che potrebbero accoglie- re questo emendamento. E se pro- priononfossepossibile(maperché mai?) allora toccherà al ministero dell’Economia fare la sua parte. Ov- vero: undecretoleggeconlanorma suldoppiobinario.Irequisitidi“ne- cessità e urgenza” sono evidenti. Per conoscerli basterà chiedere a una delle imprese che altrimenti non saprebbe proprio come fare la dichiarazione dei redditi. © RIPRODUZIONE RISERVATA La valutazione dei crediti e dei debiti commerciali con il criterio del costo ammortizzato può comportare in taluni casi la necessità di scorporare dal ricavo o dal costo sottostante la componente finanziaria: minori ricavi che generano interessi attivi e minori costi che generano interessi passivi. Per questi proventi e oneri finanziari deve essere chiarito il trattamento ai fini Ires (articolo 96 Tuir) e ai fini Irap (voce di conto economico non rilevante) CREDITI E DEBITI COMMERCIALI E INTERESSI Le questioni aperte sul raccordo fisco-bilanci a cura di Luca Gaiani Reddito d’impresa. Governo e Parlamento all’ultima chiamata per rispettare le promesse di semplificazione con la norma sul doppio binario Fisco e bilanci ancora senza bussola Allo studio l’inserimento nel Milleproroghe del rinvio delle dichiarazioni Ires e Irap e delle regole sui prospetti Nel caso di crediti e debiti finanziari per i quali è previsto un tasso diverso da quello di mercato (es: inferiore), il criterio del costo non ammortizzato con attualizzazione richiede in sede di prima iscrizione di rilevare un onere finanziario (crediti) o un provento finanziario (debiti) e successivamente contabilizzare gli interessi attivi o passivi al tasso di mercato. È da chiarire la rilevanza ai fini Ires (articolo96) di tali proventi e oneri finanziari CREDITI E DEBITI FINANZIARI E INTERESSE EFFETTIVO Nel caso di finanziamenti a/da società controllate a tasso zero (o inferiori a quelli di mercato), al fine di rafforzare la partecipata, la differenza tra il valore del credito o debito attualizzato al tasso di mercato e il valore al costo ammortizzato iniziale (senza attualizzazione) va iscritta: in aumento della partecipazione (società creditrice); a patrimonio netto (società debitrice). Da chiarire l’impatto su costo fiscale della partecipazione e calcolo Ace FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI INTERCOMPANY I costi di transazione relativi a un finanziamento (istruttoria, perizie sul valore dell’immobile, imposta sostitutiva, ecc) sono inclusi negli interessi effettivi (integrando quelli nominali) e iscritti nella medesima voce di conto economico per la durata del prestito. Fino al 2015, questi costi erano contabilizzati tra gli oneri pluriennali ed ammortizzati. Da chiarire la rilevanza di queste spese, che si iscrivono invece come oneri finanziari, ai fini Ires e Irap COSTI DI TRANSAZIONE SU FINANZIAMENTI L’abolizione delle voci E20 e E21 del conto economico comporta la rilevazione dei proventi e degli oneri estranei alla attività ordinaria (ex straordinari) nelle corrispondenti voci del valore e dei costi della produzione, il che ne fa assumere automatica rilevanza ai fini Irap . Diverrebbero così tassabili o deducibili, senza alcuna modifica normativa fiscale ma solo per una differente classificazione contabile, componenti reddituali in precedenza esclusi ABOLIZIONE DELL’AREA STRAORDIARIA: IRAP L’abolizione della parte straordinaria del conto economico interferisce sul calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Senza una apparente motivazione logica o finalità fiscale, il Rol (e così la deducibilità degli oneri finanziari) verrebbe incrementato o ridotto da proventi o costi del tutto estranei all’ordinaria attività. Si pensi a una minusvalenza da evento naturale che potrebbe azzerare la deduzione degli interessi passivi dell’impresa ABOLIZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA: ROL L’eliminazione della voce E20 (proventi straordinari) impatta anche sul test di vitalità previsto dalla disciplina delle società non operative. Proventi in precedenza esclusi in quanto “straordinari” (articolo 30 della legge 724/1994), diventerebbero ora rilevanti (voce A5) migliorando – senza che ciò sia il frutto di una precisa scelta del legislatore fiscale – la posizione della società di comodo, che potrebbe così uscire dalla stretta prevista dalla norma ABOLIZIONE DELL’AREA STRAORDINARIA: SOCIETÀ DI COMODO Un ulteriore conseguenza non prevista derivante della eliminazione della voce E20 (proventi straordinari) e della riformulazione (Oic 12) della distinzione tra attività caratteristica e accessoria, potrebbe aversi per il test di vitalità per il riporto di perdite, interessi e Ace in sede di fusione e di scissione e per il calcolo del plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza (articolo 108 Tuir) PLAFOND DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA La correzione di errori contabili rilevanti, che in precedenza comportava la rilevazione di un provento od onere straordinario, deve essere imputata direttamente a patrimonio netto correggendo il saldo di apertura dell’esercizio in cui si scopre l’errore (Oic 29). Per il caso di oneri non iscritti nell’anno di competenza, occorre stabilire se il mancato transito a conto economico legittimi tuttora la deduzione con integrativa a favore CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI A PATRIMONIO NETTO Un problema si pone anche per la deducibilità dei costi di pubblicità e di ricerca capitalizzati in precedenti esercizi, e non riclassificabili tra le spese di impianto, per i quali è richiesta la eliminazione dall’attivo dello stato patrimoniale (Oic 24) e l’imputazione (Oic 29) a riduzione del saldo di apertura del patrimonio netto. Ci si chiede se l’importo di tali oneri possa e in che termini essere dedotto dal reddito di impresa STORNO SPESE DI PUBBLICITÀ CAPITALIZZATE Marco Mobili ROMA p La semplificazione dei bilanci per più di un milione di imprese ha registrato ieri l’ennesima beffa. Anche la commissione Finanze di palazzo madama alle prese con la conversione in legge del «Dl sal- va-risparmiatori», nonostante i vari tentativi di mediazione del presidente, Mauro Maria Marino (Pd), ha respinto la norma del Go- verno che punto al riallineamen- to della disciplina Ires e Irap ai nuovi principi contabili per l’eser- cizio 2016. «Inammissibilità per materia» è stato sentenziato per l’ennesimavoltadaitecnicidelSe- nato e, alla fine, anche dallo stesso Governo. Che, pur avendo messo a punto la norma da due mesi, in occasione del decreto legge fisca- le collegato alla manovra di bilan- cio non è più riuscito a imbarcare le norme in nessun provvedimen- to d’urgenza. Né tantomeno nella legge di Bilancio. L’emendamento ritenuto da tuttiindispensabile,conilconsen- so di Economia e agenzia delle En- trate, punta essenzialmente a semplificare la redazione del bi- lanciodioltreunmilionediimpre- se. Una semplificazione reale in quanto consentirebbe una gestio- ne più semplice delle ricadute fi- scali delle novità dei bilanci 2016 (quelli che si andranno a predi- sporre a partire da febbraio) con minori oneri amministrativi e fi- nanziari. Ricadute ben evidenzia- te da Luca Gaiani nella grafica in pagina e che, senza alcun inter- vento legislativo, si trasformereb- bero in un complesso doppio bi- nario nella gestione delle poste fi- scali da una parte e di quelle civili- stiche dall’altra. Dopo l’ennesimo stop arrivato da Palazzo Madama, l’Economia starebbe valutando l’ipotesi di in- trodurre la “semplificazione” dei bilanci nel decreto Milleproroghe oraall’esamedelSenato.D’altron- de l’adozione di nuovi principi contabili emanati dall’Oic con effettidaibilancichesichiuderan- no quest’anno potrebbe giustifi- care almeno una mini-proroga della dichiarazioni Ires e Irap in scadenza il prossimo 2 ottobre (il 30 settembre, infatti, cade di saba- to). L’ipotesi allo studio sarebbe quella di concedere almeno due settimane di tempo in più, por- tando così la scadenza al 15 otto- bre, per quel milione di imprese chiamato a fare i conti con la rifor- ma dei bilanci. Con la proroga del- le dichiarazioni, si supererebbero anche eventuali obiezioni di inammissibilità per materia. Restano, però, da superare i dubbi di Palazzo Chigi e delle op- posizioni sul pacchetto di modifi- che al Testo unico delle imposte dirette (Tuir). Tre pagine in tutto che il 22 novembre scorso alla Ca- mera furono ritirate dall’Esecuti- vo, perché i deputati di opposizio- ne ritenevano che si trattasse di una norma di favore per le ban- che. In quel periodo, a pochi gior- nidalvotosulreferendumeinpie- na campagna di sostegno al «Sì», il Governo decise di ritirare la proposta di modifica e solo suc- cessivamente ha spiegato che in realtà si trattava di una misura di semplificazionedelleregoledire- dazione dei bilanci. Un pacchetto adottato dopo un lungo confron- to tra i tecnici del Tesoro, delle Fi- nanze, delle Entrate con i rappre- sentanti dell’Oic. L’esito del voto referendario ha poi travolto l’esame della legge di Bilancio che, dopo l’approvazio- ne della Camera, ha ricevuto un via libera blindato dal Senato sen- za, quindi, nessun margine di mo- difica per l’introduzione delle normesuibilanci.La(triste)storia dell’emendamento che tutti vo- gliono ma nessuno riesce a tra- sformare in legge ha visto nelle ul- time settimane la paradossale im- possibilità di un inserimento nei tre decreti legge presentati dal Governo e ora in corso di conver- sione: Mezzogiorno, salva-ban- che e Milleproroghe. E proprio nel Milleproroghe Governo e Parlamento potrebbe- ro trovare uno spiraglio per dare una soluzione a quella platea di ol- tre un milione di imprese chiama- te a confrontarsi con una riforma che ha richiesto l’adeguamento di 20 principi contabili. Riforma su cui le imprese si confronteranno oggi con i rappresentanti dell’am- ministrazione finanziaria in una giornata di studio organizzata a Roma da Confindustria. © RIPRODUZIONE RISERVATA BILANCI E IMPRESE Un rimedio subito per evitare altro caos di Salvatore Padula u Continua da pagina 1 È una vicenda paradossale. Tutti concordano sulla ne- cessità di una norma destina- ta a regolare i riflessi fiscali delle no- vità dei bilanci, novità al debutto proprio in queste settimane (ne so- no interessate quasi un milione 200mila imprese). Ma se questa norma non arriva, allora vuol dire chesiamoalcortocircuitotrapoliti- ca e mondo reale. Un cortocircuito che rischia di riportare il fisco ai li- velli (bassi) di molti anni fa. Il difetto principale del sistema fi- scaleèilprelievoeccessivo.Mamolti operatori sanno che le complicazio- ni, gli adempimenti inutili, la man- canza di certezza del diritto, l’impre- vedibilità dell’azione dell’ammini- strazione, sono elementi che “pesa- no” almeno tanto quanto le aliquote. Perché l’incertezza ha un costo, non consentedipianificareedèundisin- centivoperchivuoleinvestire. Il disinteresse per la norma sul doppio binario è un brutto colpo a quel fisco che in tutti i modi sta cer- cando di “cambiare verso”. Non c’è strategiaditaxcompliancechepos- sa reggere a una disattenzione così grave. Anche per questo va trovata una soluzione. Ci sono, al momen- to, almeno due decreti legge in con- versione che potrebbero accoglie- re questo emendamento. E se pro- priononfossepossibile(maperché mai?) allora toccherà al ministero dell’Economia fare la sua parte. Ov- vero: undecretoleggeconlanorma suldoppiobinario.Irequisitidi“ne- cessità e urgenza” sono evidenti. Per conoscerli basterà chiedere a una delle imprese che altrimenti non saprebbe proprio come fare la dichiarazione dei redditi. © RIPRODUZIONE RISERVATA La valutazione dei crediti e dei debiti commerciali con il criterio del costo ammortizzato può comportare in taluni casi la necessità di scorporare dal ricavo o dal costo sottostante la componente finanziaria: minori ricavi che generano interessi attivi e minori costi che generano interessi passivi. Per questi proventi e oneri finanziari deve essere chiarito il trattamento ai fini Ires (articolo 96 Tuir) e ai fini Irap (voce di conto economico non rilevante) CREDITI E DEBITI COMMERCIALI E INTERESSI Le questioni aperte sul raccordo fisco-bilanci a cura di Luca Gaiani Reddito d’impresa. Governo e Parlamento all’ultima chiamata per rispettare le promesse di semplificazione con la norma sul doppio binario Fisco e bilanci ancora senza bussola Allo studio l’inserimento nel Milleproroghe del rinvio delle dichiarazioni Ires e Irap e delle regole sui prospetti Nel caso di crediti e debiti finanziari per i quali è previsto un tasso diverso da quello di mercato (es: inferiore), il criterio del costo non ammortizzato con attualizzazione richiede in sede di prima iscrizione di rilevare un onere finanziario (crediti) o un provento finanziario (debiti) e successivamente contabilizzare gli interessi attivi o passivi al tasso di mercato. È da chiarire la rilevanza ai fini Ires (articolo96) di tali proventi e oneri finanziari CREDITI E DEBITI FINANZIARI E INTERESSE EFFETTIVO Nel caso di finanziamenti a/da società controllate a tasso zero (o inferiori a quelli di mercato), al fine di rafforzare la partecipata, la differenza tra il valore del credito o debito attualizzato al tasso di mercato e il valore al costo ammortizzato iniziale (senza attualizzazione) va iscritta: in aumento della partecipazione (società creditrice); a patrimonio netto (società debitrice). Da chiarire l’impatto su costo fiscale della partecipazione e calcolo Ace FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI INTERCOMPANY I costi di transazione relativi a un finanziamento (istruttoria, perizie sul valore dell’immobile, imposta sostitutiva, ecc) sono inclusi negli interessi effettivi (integrando quelli nominali) e iscritti nella medesima voce di conto economico per la durata del prestito. Fino al 2015, questi costi erano contabilizzati tra gli oneri pluriennali ed ammortizzati. Da chiarire la rilevanza di queste spese, che si iscrivono invece come oneri finanziari, ai fini Ires e Irap COSTI DI TRANSAZIONE SU FINANZIAMENTI L’abolizione delle voci E20 e E21 del conto economico comporta la rilevazione dei proventi e degli oneri estranei alla attività ordinaria (ex straordinari) nelle corrispondenti voci del valore e dei costi della produzione, il che ne fa assumere automatica rilevanza ai fini Irap . Diverrebbero così tassabili o deducibili, senza alcuna modifica normativa fiscale ma solo per una differente classificazione contabile, componenti reddituali in precedenza esclusi ABOLIZIONE DELL’AREA STRAORDIARIA: IRAP L’abolizione della parte straordinaria del conto economico interferisce sul calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Senza una apparente motivazione logica o finalità fiscale, il Rol (e così la deducibilità degli oneri finanziari) verrebbe incrementato o ridotto da proventi o costi del tutto estranei all’ordinaria attività. Si pensi a una minusvalenza da evento naturale che potrebbe azzerare la deduzione degli interessi passivi dell’impresa ABOLIZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA: ROL L’eliminazione della voce E20 (proventi straordinari) impatta anche sul test di vitalità previsto dalla disciplina delle società non operative. Proventi in precedenza esclusi in quanto “straordinari” (articolo 30 della legge 724/1994), diventerebbero ora rilevanti (voce A5) migliorando – senza che ciò sia il frutto di una precisa scelta del legislatore fiscale – la posizione della società di comodo, che potrebbe così uscire dalla stretta prevista dalla norma ABOLIZIONE DELL’AREA STRAORDINARIA: SOCIETÀ DI COMODO Un ulteriore conseguenza non prevista derivante della eliminazione della voce E20 (proventi straordinari) e della riformulazione (Oic 12) della distinzione tra attività caratteristica e accessoria, potrebbe aversi per il test di vitalità per il riporto di perdite, interessi e Ace in sede di fusione e di scissione e per il calcolo del plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza (articolo 108 Tuir) PLAFOND DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA La correzione di errori contabili rilevanti, che in precedenza comportava la rilevazione di un provento od onere straordinario, deve essere imputata direttamente a patrimonio netto correggendo il saldo di apertura dell’esercizio in cui si scopre l’errore (Oic 29). Per il caso di oneri non iscritti nell’anno di competenza, occorre stabilire se il mancato transito a conto economico legittimi tuttora la deduzione con integrativa a favore CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI A PATRIMONIO NETTO Un problema si pone anche per la deducibilità dei costi di pubblicità e di ricerca capitalizzati in precedenti esercizi, e non riclassificabili tra le spese di impianto, per i quali è richiesta la eliminazione dall’attivo dello stato patrimoniale (Oic 24) e l’imputazione (Oic 29) a riduzione del saldo di apertura del patrimonio netto. Ci si chiede se l’importo di tali oneri possa e in che termini essere dedotto dal reddito di impresa STORNO SPESE DI PUBBLICITÀ CAPITALIZZATE

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Marco Mobili

ROMA

pLa semplificazione dei bilanciper più di un milione di imprese haregistrato ieri l’ennesima beffa. Anche la commissione Finanze di palazzo madama alle prese con la conversione in legge del «Dl sal-va-risparmiatori», nonostante i vari tentativi di mediazione del presidente, Mauro Maria Marino (Pd), ha respinto la norma del Go-verno che punto al riallineamen-to della disciplina Ires e Irap ai nuovi principi contabili per l’eser-cizio 2016. «Inammissibilità per materia» è stato sentenziato per l’ennesima volta dai tecnici del Se-nato e, alla fine, anche dallo stesso Governo. Che, pur avendo messo a punto la norma da due mesi, in occasione del decreto legge fisca-le collegato alla manovra di bilan-cio non è più riuscito a imbarcare le norme in nessun provvedimen-to d’urgenza. Né tantomeno nella legge di Bilancio.

L’emendamento ritenuto datutti indispensabile, con il consen-so di Economia e agenzia delle En-trate, punta essenzialmente a semplificare la redazione del bi-lancio di oltre un milione di impre-se. Una semplificazione reale in quanto consentirebbe una gestio-ne più semplice delle ricadute fi-scali delle novità dei bilanci 2016 (quelli che si andranno a predi-sporre a partire da febbraio) con minori oneri amministrativi e fi-nanziari. Ricadute ben evidenzia-te da Luca Gaiani nella grafica in pagina e che, senza alcun inter-vento legislativo, si trasformereb-bero in un complesso doppio bi-nario nella gestione delle poste fi-scali da una parte e di quelle civili-stiche dall’altra.

Dopo l’ennesimo stop arrivatoda Palazzo Madama, l’Economia starebbe valutando l’ipotesi di in-trodurre la “semplificazione” dei bilanci nel decreto Milleprorogheora all’esame del Senato. D’altron-de l’adozione di nuovi principi contabili emanati dall’Oic con effetti dai bilanci che si chiuderan-no quest’anno potrebbe giustifi-care almeno una mini-proroga della dichiarazioni Ires e Irap in scadenza il prossimo 2 ottobre (il 30 settembre, infatti, cade di saba-to). L’ipotesi allo studio sarebbe

quella di concedere almeno due settimane di tempo in più, por-tando così la scadenza al 15 otto-bre, per quel milione di imprese chiamato a fare i conti con la rifor-ma dei bilanci. Con la proroga del-le dichiarazioni, si supererebbero anche eventuali obiezioni di inammissibilità per materia.

Restano, però, da superare idubbi di Palazzo Chigi e delle op-posizioni sul pacchetto di modifi-che al Testo unico delle imposte dirette (Tuir). Tre pagine in tutto che il 22 novembre scorso alla Ca-mera furono ritirate dall’Esecuti-vo, perché i deputati di opposizio-ne ritenevano che si trattasse di una norma di favore per le ban-che. In quel periodo, a pochi gior-ni dal voto sul referendum e in pie-na campagna di sostegno al «Sì», il Governo decise di ritirare la proposta di modifica e solo suc-cessivamente ha spiegato che in realtà si trattava di una misura di semplificazione delle regole di re-dazione dei bilanci. Un pacchetto adottato dopo un lungo confron-to tra i tecnici del Tesoro, delle Fi-nanze, delle Entrate con i rappre-sentanti dell’Oic.

L’esito del voto referendario hapoi travolto l’esame della legge di Bilancio che, dopo l’approvazio-ne della Camera, ha ricevuto un via libera blindato dal Senato sen-za, quindi, nessun margine di mo-difica per l’introduzione delle norme sui bilanci. La (triste) storiadell’emendamento che tutti vo-gliono ma nessuno riesce a tra-sformare in legge ha visto nelle ul-time settimane la paradossale im-possibilità di un inserimento nei tre decreti legge presentati dal Governo e ora in corso di conver-sione: Mezzogiorno, salva-ban-che e Milleproroghe.

E proprio nel MilleprorogheGoverno e Parlamento potrebbe-ro trovare uno spiraglio per dare una soluzione a quella platea di ol-tre un milione di imprese chiama-te a confrontarsi con una riforma che ha richiesto l’adeguamento di 20 principi contabili. Riforma su cui le imprese si confronteranno oggi con i rappresentanti dell’am-ministrazione finanziaria in una giornata di studio organizzata a Roma da Confindustria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BILANCI E IMPRESE

Un rimedio subito per evitarealtro caosdi Salvatore Padula

u Continua da pagina 1

Èuna vicenda paradossale.Tutti concordano sulla ne-cessità di una norma destina-

ta a regolare i riflessi fiscali delle no-vità dei bilanci, novità al debutto proprio in queste settimane (ne so-no interessate quasi un milione 200mila imprese). Ma se questa norma non arriva, allora vuol dire che siamo al cortocircuito tra politi-ca e mondo reale. Un cortocircuito che rischia di riportare il fisco ai li-velli (bassi) di molti anni fa.

Il difetto principale del sistema fi-scale è il prelievo eccessivo. Ma moltioperatori sanno che le complicazio-ni, gli adempimenti inutili, la man-canza di certezza del diritto, l’impre-vedibilità dell’azione dell’ammini-strazione, sono elementi che “pesa-no” almeno tanto quanto le aliquote. Perché l’incertezza ha un costo, non consente di pianificare ed è un disin-centivo per chi vuole investire.

Il disinteresse per la norma suldoppio binario è un brutto colpo a quel fisco che in tutti i modi sta cer-cando di “cambiare verso”. Non c’è strategia di tax compliance che pos-sa reggere a una disattenzione così grave. Anche per questo va trovata una soluzione. Ci sono, al momen-to, almeno due decreti legge in con-versione che potrebbero accoglie-re questo emendamento. E se pro-prio non fosse possibile (ma perché mai?) allora toccherà al ministero dell’Economia fare la sua parte. Ov-vero: un decreto legge con la normasul doppio binario. I requisiti di “ne-cessità e urgenza” sono evidenti. Per conoscerli basterà chiedere a una delle imprese che altrimenti non saprebbe proprio come fare la dichiarazione dei redditi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La valutazione dei crediti e dei debiti commerciali con il criterio del costo ammortizzato può comportare in taluni casi la necessità di scorporare dal ricavo o dal costo sottostante la componente finanziaria: minori

ricavi che generano interessi attivi e minori costi che generano interessi passivi. Per questi proventi e oneri finanziari deve essere chiarito il trattamento ai fini Ires (articolo 96 Tuir) e ai fini Irap (voce di conto economico non rilevante)

CREDITI E DEBITI COMMERCIALI E INTERESSI

Le questioni aperte sul raccordo fisco-bilanci a cura di Luca Gaiani

Reddito d’impresa. Governo e Parlamento all’ultima chiamata per rispettare le promesse di semplificazione con la norma sul doppio binario

Fisco e bilanci ancora senza bussolaAllo studio l’inserimento nel Milleproroghe del rinvio delle dichiarazioni Ires e Irap e delle regole sui prospetti

Nel caso di crediti e debiti finanziari per i quali è previsto un tasso diverso da quello di mercato (es: inferiore), il criterio del costo non ammortizzato con attualizzazione richiede in sede di prima iscrizione di rilevare un

onere finanziario (crediti) o un provento finanziario (debiti) e successivamente contabilizzare gli interessi attivi o passivi al tasso di mercato. È da chiarire la rilevanza ai fini Ires (articolo96) di tali proventi e oneri finanziari

CREDITI E DEBITI FINANZIARI E INTERESSE EFFETTIVO

Nel caso di finanziamenti a/da società controllate a tasso zero (o inferiori a quelli di mercato), al fine di rafforzare la partecipata, la differenza tra il valore del credito o debito attualizzato al tasso di mercato e il valore al costo

ammortizzato iniziale (senza attualizzazione) va iscritta: in aumento della partecipazione (società creditrice); a patrimonio netto (società debitrice). Da chiarire l’impatto su costo fiscale della partecipazione e calcolo Ace

FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI INTERCOMPANY

I costi di transazione relativi a un finanziamento (istruttoria, perizie sul valore dell’immobile, imposta sostitutiva, ecc) sono inclusi negli interessi effettivi (integrando quelli nominali) e iscritti nella medesima voce di conto

economico per la durata del prestito. Fino al 2015, questi costi erano contabilizzati tra gli oneri pluriennali ed ammortizzati. Da chiarire la rilevanza di queste spese, che si iscrivono invece come oneri finanziari, ai fini Ires e Irap

COSTI DI TRANSAZIONE SU FINANZIAMENTI

L’abolizione delle voci E20 e E21 del conto economico comporta la rilevazione dei proventi e degli oneri estranei alla attività ordinaria (ex straordinari) nelle corrispondenti voci del valore e dei costi della produzione, il che ne fa

assumere automatica rilevanza ai fini Irap . Diverrebbero così tassabili o deducibili, senza alcuna modifica normativa fiscale ma solo per una differente classificazione contabile, componenti reddituali in precedenza esclusi

ABOLIZIONE DELL’AREA STRAORDIARIA: IRAP

L’abolizione della parte straordinaria del conto economico interferisce sul calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Senza una apparente motivazione logica o finalità fiscale, il Rol (e così la deducibilità degli oneri

finanziari) verrebbe incrementato o ridotto da proventi o costi del tutto estranei all’ordinaria attività. Si pensi a una minusvalenza da evento naturale che potrebbe azzerare la deduzione degli interessi passivi dell’impresa

ABOLIZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA: ROL

L’eliminazione della voce E20 (proventi straordinari) impatta anche sul test di vitalità previsto dalla disciplina delle società non operative. Proventi in precedenza esclusi in quanto “straordinari” (articolo 30 della legge 724/1994),

diventerebbero ora rilevanti (voce A5) migliorando – senza che ciò sia il frutto di una precisa scelta del legislatore fiscale – la posizione della società di comodo, che potrebbe così uscire dalla stretta prevista dalla norma

ABOLIZIONE DELL’AREA STRAORDINARIA: SOCIETÀ DI COMODO

Un ulteriore conseguenza non prevista derivante della eliminazione della voce E20 (proventi straordinari) e della riformulazione (Oic 12) della distinzione tra attività caratteristica e accessoria,

potrebbe aversi per il test di vitalità per il riporto di perdite, interessi e Ace in sede di fusione e di scissione e per il calcolo del plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza (articolo 108 Tuir)

PLAFOND DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

La correzione di errori contabili rilevanti, che in precedenza comportava la rilevazione di un provento od onere straordinario, deve essere imputata direttamente a patrimonio netto correggendo il saldo di apertura

dell’esercizio in cui si scopre l’errore (Oic 29). Per il caso di oneri non iscritti nell’anno di competenza, occorre stabilire se il mancato transito a conto economico legittimi tuttora la deduzione con integrativa a favore

CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI A PATRIMONIO NETTO

Un problema si pone anche per la deducibilità dei costi di pubblicità e di ricerca capitalizzati in precedenti esercizi, e non riclassificabili tra le spese di impianto, per i quali è richiesta la eliminazione dall’attivo dello stato

patrimoniale (Oic 24) e l’imputazione (Oic 29) a riduzione del saldo di apertura del patrimonio netto. Ci si chiede se l’importo di tali oneri possa e in che termini essere dedotto dal reddito di impresa

STORNO SPESE DI PUBBLICITÀ CAPITALIZZATE

Martedì 2017 IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Compensazioni,percorso vincolatoGiorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti upagina 36

CONDOMINIO

Come restare fuoridalle liti inutili Massimo Ginesi upagina 41

Marco Mobili

ROMA

pLa semplificazione dei bilanciper più di un milione di imprese haregistrato ieri l’ennesima beffa. Anche la commissione Finanze di palazzo madama alle prese con la conversione in legge del «Dl sal-va-risparmiatori», nonostante i vari tentativi di mediazione del presidente, Mauro Maria Marino (Pd), ha respinto la norma del Go-verno che punto al riallineamen-to della disciplina Ires e Irap ai nuovi principi contabili per l’eser-cizio 2016. «Inammissibilità per materia» è stato sentenziato per l’ennesima volta dai tecnici del Se-nato e, alla fine, anche dallo stesso Governo. Che, pur avendo messo a punto la norma da due mesi, in occasione del decreto legge fisca-le collegato alla manovra di bilan-cio non è più riuscito a imbarcare le norme in nessun provvedimen-to d’urgenza. Né tantomeno nella legge di Bilancio.

L’emendamento ritenuto datutti indispensabile, con il consen-so di Economia e agenzia delle En-trate, punta essenzialmente a semplificare la redazione del bi-lancio di oltre un milione di impre-se. Una semplificazione reale in quanto consentirebbe una gestio-ne più semplice delle ricadute fi-scali delle novità dei bilanci 2016 (quelli che si andranno a predi-sporre a partire da febbraio) con minori oneri amministrativi e fi-nanziari. Ricadute ben evidenzia-te da Luca Gaiani nella grafica in pagina e che, senza alcun inter-vento legislativo, si trasformereb-bero in un complesso doppio bi-nario nella gestione delle poste fi-scali da una parte e di quelle civili-stiche dall’altra.

Dopo l’ennesimo stop arrivatoda Palazzo Madama, l’Economia starebbe valutando l’ipotesi di in-trodurre la “semplificazione” dei bilanci nel decreto Milleprorogheora all’esame del Senato. D’altron-de l’adozione di nuovi principi contabili emanati dall’Oic con effetti dai bilanci che si chiuderan-no quest’anno potrebbe giustifi-care almeno una mini-proroga della dichiarazioni Ires e Irap in scadenza il prossimo 2 ottobre (il 30 settembre, infatti, cade di saba-to). L’ipotesi allo studio sarebbe

quella di concedere almeno due settimane di tempo in più, por-tando così la scadenza al 15 otto-bre, per quel milione di imprese chiamato a fare i conti con la rifor-ma dei bilanci. Con la proroga del-le dichiarazioni, si supererebbero anche eventuali obiezioni di inammissibilità per materia.

Restano, però, da superare idubbi di Palazzo Chigi e delle op-posizioni sul pacchetto di modifi-che al Testo unico delle imposte dirette (Tuir). Tre pagine in tutto che il 22 novembre scorso alla Ca-mera furono ritirate dall’Esecuti-vo, perché i deputati di opposizio-ne ritenevano che si trattasse di una norma di favore per le ban-che. In quel periodo, a pochi gior-ni dal voto sul referendum e in pie-na campagna di sostegno al «Sì», il Governo decise di ritirare la proposta di modifica e solo suc-cessivamente ha spiegato che in realtà si trattava di una misura di semplificazione delle regole di re-dazione dei bilanci. Un pacchetto adottato dopo un lungo confron-to tra i tecnici del Tesoro, delle Fi-nanze, delle Entrate con i rappre-sentanti dell’Oic.

L’esito del voto referendario hapoi travolto l’esame della legge di Bilancio che, dopo l’approvazio-ne della Camera, ha ricevuto un via libera blindato dal Senato sen-za, quindi, nessun margine di mo-difica per l’introduzione delle norme sui bilanci. La (triste) storiadell’emendamento che tutti vo-gliono ma nessuno riesce a tra-sformare in legge ha visto nelle ul-time settimane la paradossale im-possibilità di un inserimento nei tre decreti legge presentati dal Governo e ora in corso di conver-sione: Mezzogiorno, salva-ban-che e Milleproroghe.

E proprio nel MilleprorogheGoverno e Parlamento potrebbe-ro trovare uno spiraglio per dare una soluzione a quella platea di ol-tre un milione di imprese chiama-te a confrontarsi con una riforma che ha richiesto l’adeguamento di 20 principi contabili. Riforma su cui le imprese si confronteranno oggi con i rappresentanti dell’am-ministrazione finanziaria in una giornata di studio organizzata a Roma da Confindustria.

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BILANCI E IMPRESE

Un rimedio subito per evitarealtro caosdiSalvatore Padula

u Continua da pagina 1

Èuna vicenda paradossale.Tutti concordano sulla ne-cessità di una norma destina-

ta a regolare i riflessi fiscali delle no-vità dei bilanci, novità al debutto proprio in queste settimane (ne so-no interessate quasi un milione 200mila imprese). Ma se questa norma non arriva, allora vuol dire che siamo al cortocircuito tra politi-ca e mondo reale. Un cortocircuito che rischia di riportare il fisco ai li-velli (bassi) di molti anni fa.

Il difetto principale del sistema fi-scale è il prelievo eccessivo. Ma moltioperatori sanno che le complicazio-ni, gli adempimenti inutili, la man-canza di certezza del diritto, l’impre-vedibilità dell’azione dell’ammini-strazione, sono elementi che “pesa-no” almeno tanto quanto le aliquote. Perché l’incertezza ha un costo, non consente di pianificare ed è un disin-centivo per chi vuole investire.

Il disinteresse per la norma suldoppio binario è un brutto colpo a quel fisco che in tutti i modi sta cer-cando di “cambiare verso”. Non c’è strategia di tax compliance che pos-sa reggere a una disattenzione così grave. Anche per questo va trovata una soluzione. Ci sono, al momen-to, almeno due decreti legge in con-versione che potrebbero accoglie-re questo emendamento. E se pro-prio non fosse possibile (ma perché mai?) allora toccherà al ministero dell’Economia fare la sua parte. Ov-vero: un decreto legge con la normasul doppio binario. I requisiti di “ne-cessità e urgenza” sono evidenti. Per conoscerli basterà chiedere a una delle imprese che altrimenti non saprebbe proprio come fare la dichiarazione dei redditi.

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La valutazione dei crediti e dei debiti commerciali con il criterio del costo ammortizzato può comportare in taluni casi la necessità di scorporare dal ricavo o dal costo sottostante la componente finanziaria: minori

ricavi che generano interessi attivi e minori costi che generano interessi passivi. Per questi proventi e oneri finanziari deve essere chiarito il trattamento ai fini Ires (articolo 96 Tuir) e ai fini Irap (voce di conto economico non rilevante)

CREDITI E DEBITI COMMERCIALI E INTERESSI

Le questioni aperte sul raccordo fisco-bilanci a cura di Luca Gaiani

Reddito d’impresa. Governo e Parlamento all’ultima chiamata per rispettare le promesse di semplificazione con la norma sul doppio binario

Fisco e bilanci ancora senza bussolaAllo studio l’inserimento nel Milleproroghe del rinvio delle dichiarazioni Ires e Irap e delle regole sui prospetti

Nel caso di crediti e debiti finanziari per i quali è previsto un tasso diverso da quello di mercato (es: inferiore), il criterio del costo non ammortizzato con attualizzazione richiede in sede di prima iscrizione di rilevare un

onere finanziario (crediti) o un provento finanziario (debiti) e successivamente contabilizzare gli interessi attivi o passivi al tasso di mercato. È da chiarire la gli interessi attivi o passivi al gli interessi attivi o passivi al

rilevanza ai fini Ires (articolo96) di tali proventi e oneri finanziari

CREDITI E DEBITI FINANZIARI E INTERESSE EFFETTIVO

Nel caso di finanziamenti a/da società controllate a tasso zero (o inferiori a quelli di mercato), al fine di rafforzare la partecipata, la differenza tra il valore del credito o debito attualizzato al tasso di mercato e il valore al costo

ammortizzato iniziale (senza attualizzazione) va iscritta: in aumento della partecipazione (società creditrice); a patrimonio netto (società debitrice). Da chiarire l’impatto su costo fiscale della partecipazione e calcolo Ace

FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI INTERCOMPANY

I costi di transazione relativi a un finanziamento (istruttoria, perizie sul valore dell’immobile, imposta sostitutiva, ecc) sono inclusi negli interessi effettivi (integrando quelli nominali) e iscritti nella medesima voce di conto

economico per la durata del prestito. Fino al 2015, questi costi erano contabilizzati tra gli oneri pluriennali ed ammortizzati. Da chiarire la rilevanza di queste spese, che si iscrivono invece come oneri finanziari, ai fini Ires e Irap

COSTI DI TRANSAZIONE SU FINANZIAMENTI

L’abolizione delle voci E20 e E21 del conto economico comporta la rilevazione dei proventi e degli oneri estranei alla attività ordinaria (ex straordinari) nelle corrispondenti voci del valore e dei costi della produzione, il che ne fa

assumere automatica rilevanza ai fini Irap . Diverrebbero così tassabili o deducibili, senza alcuna modifica normativa fiscale ma solo per una differente classificazione contabile, componenti reddituali in precedenza esclusi

ABOLIZIONE DELL’AREA STRAORDIARIA: IRAP

L’abolizione della parte straordinaria del conto economico interferisce sul calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Senza una apparente motivazione logica o finalità fiscale, il Rol (e così la deducibilità degli oneri

finanziari) verrebbe incrementato o ridotto da proventi o costi del tutto estranei all’ordinaria attività. Si pensi a una minusvalenza da evento naturale che potrebbe azzerare la deduzione degli interessi passivi dell’impresa

ABOLIZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA: ROL

L’eliminazione della voce E20 (proventi straordinari) impatta anche sul test di vitalità previsto dalla disciplina delle società non operative. Proventi in precedenza esclusi in quanto “straordinari” (articolo 30 della legge 724/1994),

diventerebbero ora rilevanti (voce A5) migliorando – senza che ciò sia il frutto di una precisa scelta del legislatore fiscale – la posizione della società di comodo, che potrebbe così uscire dalla stretta prevista dalla norma

ABOLIZIONE DELL’AREA STRAORDINARIA: SOCIETÀ DI COMODO

Un ulteriore conseguenza non prevista derivante della eliminazione della voce E20 (proventi straordinari) e della riformulazione (Oic 12) della distinzione tra attività caratteristica e accessoria,

potrebbe aversi per il test di vitalità per il riporto di perdite, interessi e Ace in sede di fusione e di scissione e per il calcolo del plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza (articolo 108 Tuir)

PLAFOND DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

La correzione di errori contabili rilevanti, che in precedenza comportava la rilevazione di un provento od onere straordinario, deve essere imputata direttamente a patrimonio netto correggendo il saldo di apertura

dell’esercizio in cui si scopre l’errore (Oic 29). Per il caso di oneri non iscritti nell’anno di competenza, occorre stabilire se il mancato transito a conto economico legittimi tuttora la deduzione con integrativa a favore

CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI A PATRIMONIO NETTO

Un problema si pone anche per la deducibilità dei costi di pubblicità e di ricerca capitalizzati in precedenti esercizi, e non riclassificabili tra le spese di impianto, per i quali è richiesta la eliminazione dall’attivo dello stato

patrimoniale (Oic 24) e l’imputazione (Oic 29) a riduzione del saldo di apertura del patrimonio netto. Ci si chiede se l’importo di tali oneri possa e in che termini essere dedotto dal reddito di impresa

STORNO SPESE DI PUBBLICITÀ CAPITALIZZATE