FISCALITÀ DEL TRUST. Terzuolo...Il trust, quale soggetto d’imposta IRES, è contemplato...
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FISCALITÀ DEL TRUST
Torino, 07.12.2012
Gruppo di lavoro “Trust” Dott. Massimo BOIDI
Dott. Alessandro TERZUOLO
FISCALITÀ DIRETTA DEL TRUST
Dott. Massimo BOIDI
La Finanziaria 2007 ha riconosciuto al trust un’autonoma
soggettività tributaria inserendolo tra i soggetti passivi
IRES (commerciali o non commerciali a seconda
dell’attività esercitata).
Ai fini dell’imposizione sui redditi sono state individuate
due tipologie di trust:
1.trust con beneficiari individuati;
2.trust senza beneficiari individuati.
ASPETTI GENERALI
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1) I redditi imputati ai beneficiari per trasparenza
sono considerati redditi di capitale, per effetto
dell’inserimento della lettera g-sexies) al comma 1
dell’art. 44 del TUIR.
ASPETTI GENERALI
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2) I redditi rimangono in capo al trust stesso.
Trust autodichiarato, quando disponente = trustee.
Se invece il trustee è soggetto diverso dal disponente:
• Trust liberale;
• Trust commerciale;
• Trust revocabile.
TIPOLOGIE DI TRUST
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Avendo riguardo alla struttura, i trust si suddividono in:
• trust di scopo;
• trust con beneficiario.
A loro volta i beneficiari si dividono in:
• beneficiari di reddito;
• beneficiari di capitale.
Se i beneficiari sono individuati nell’atto istitutivo:
• fixed trust.
Se i beneficiari sono individuati in un momento successivo:
• trust discrezionale.
TIPOLOGIE DI TRUST
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Il trust non ha una disciplina civilistica interna, ma trova
legittimazione in Italia a seguito dell’adesione del nostro
Paese alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, in
vigore dal 1° gennaio 1992.
TIPOLOGIE DI TRUST
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Pertanto l’Italia riconosce solo quei trust, che presentino le
caratteristiche richieste dalla convenzione e cioè:
• i beni vincolati in trust sono una massa distinta e non sono
parte del patrimonio del trustee;
• i beni vincolati in trust sono intestati al trustee o ad altro
soggetto per conto del trustee;
• il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei
beni in trust secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo
del trust e nel rispetto della legge.
• il trustee deve rendere conto della gestione.
TIPOLOGIE DI TRUST
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TRUST E IMPOSTE DIRETTE
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Il trust, quale soggetto d’imposta IRES, è contemplato
dall’art. 73, 1 comma, del TUIR:
lett. b): trust residenti commerciali;
lett. c): trust residenti non commerciali;
lett. d): trust non residenti di entrambi i tipi.
Ciò premesso, ai fini della tassazione vengono individuate
due tipologie di trust:
• trust con beneficiari di reddito individuati, ai quali
vengono attribuiti i redditi per trasparenza (trust
trasparente);
• trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi
rimangono in capo al trust stesso (trust opaco).
Quello che assume rilevanza è il concetto di base imponibile
unitaria, che non varia al variare della tipologia di trust.
TRUST E IMPOSTE DIRETTE
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Ci possono tuttavia essere casi, in cui redditi di natura
finanziaria e/o diversi sono soggetti a ritenuta a titolo di
imposta o a imposta sostitutiva, specie quando il trust
non esercita attività commerciale: su di essi il trust non
sconterà l’aliquota del 27,5%, né i beneficiari del reddito
dovranno sommarli agli altri redditi personali.
TRUST E IMPOSTE DIRETTE
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LA RESIDENZA FISCALE DEL TRUST
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Si applicano, in linea generale, i principi contenuti
nell’art. 73, comma 3, del TUIR:
•sede legale nel territorio dello Stato;
•sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato;
•oggetto principale dell’attività nel territorio dello
Stato.
Andranno comunque considerati, al fine di determinare
la residenza, i beni segregati in trust, la residenza del
trustee ed eventualmente la residenza dei beneficiari
Disposizioni antielusive:
• trust e istituti aventi analogo contenuto, istituiti in paesi “non
white list”, quando almeno uno dei disponenti e almeno uno
dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia;
• trust e istituti aventi analogo contenuto, istituiti in paesi “non
white list”, quando, successivamente alla costituzione, un
soggetto residente trasferisca al trust la proprietà di un bene
immobile o diritti reali immobiliari o costituisca a favore del
trust vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.
LA RESIDENZA FISCALE DEL TRUST
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Il trust, sia trasparente che opaco, deve presentare la
dichiarazione dei redditi, previa dotazione di un codice
fiscale e di una P. IVA, qualora eserciti attività
commerciale.
Il trust è soggetto obbligato alla tenuta delle scritture
contabili, ex art. 13 D.P.R. 600/73, per l’attività
commerciale svolta in via esclusiva o in via non esclusiva.
Il trust è sempre soggetto passivo IRAP, anche quando
trasparente.
ADEMPIMENTI DEL TRUST
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Se il trust è trasparente, i redditi conseguiti sono in ogni
caso (competenza e non cassa) imputati ai beneficiari (se
di reddito), in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell’atto di costituzione o in altri documenti
successivi o, in mancanza, in parti uguali.
Il beneficiario è individuato quando è titolare del diritto
di credito nei confronti del trustee per i redditi che gli
vengono imputati.
I REDDITI DEI BENEFICIARI
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Il reddito imputato al beneficiario è sempre considerato
reddito di capitale, che tuttavia, per sua natura, è sempre
tassato per cassa.
PROBLEMI:
•Si assiste ad una capitalizzazione di qualsiasi reddito: si pensi ad un
trust che incassa solo redditi da locazione di fabbricati, che al
momento della effettiva distribuzione dovrà assoggettare a ritenuta
del 20 % (in luogo della previgente misura del 12,5%);
•Le imposte vanno corrisposte su un reddito attribuito per
competenza:
possibili problemi di natura finanziaria per il beneficiario
discrasia temporale fra imputazione e percezione.
I REDDITI DEI BENEFICIARI
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Se un trust è prima opaco e poi trasparente, la
distribuzione ai beneficiari non genera alcun ulteriore
presupposto imponibile in capo ai medesimi.
I REDDITI DEI BENEFICIARI
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FISCALITÀ INDIRETTA DEL TRUST
Dott. Alessandro TERZUOLO
TRUST E IMPOSTE INDIRETTE - I momenti impositivi
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Ai fini delle imposte indirette rilevano sei “momenti
impositivi”:
1) l’atto istitutivo;
2) l’atto o gli atti dispositivi;
3) eventuali operazioni compiute durante la vita del
trust (atti gestori compiuti dal trustee);
4) il trasferimento di beni del trust in seguito alla
sostituzione o alla successione del trustee;
5) il trasferimento dei beni ai beneficiari.
6) la cessione da parte dei beneficiari dei loro interessi
(diritti o aspettative) nel trust.
Con questo atto il disponente esprime la volontà di
istituire il trust.
Non è detto che in tale momento vi sia anche il
trasferimento dei beni.
L’atto istitutivo, qualora non coincidente con atti
dispositivi, e se redatto con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata, sconta l’imposta di registro in misura
fissa in quanto atto privo di contenuto patrimoniale.
TRUST E IMPOSTE INDIRETTE – Atto istitutivo
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IL DATO NORMATIVO
La reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni (art. 2 co. da 47 a 50 del D.L.262/06 convertito dalla Legge 286/06 e come successivamente modificato), include all’interno del presupposto dell’imposta la “costituzione di vincoli di destinazione”.
Il vincolo di destinazione è contemplato dall’art. 2645- ter del Cod. civ..
Nessuna norma in materia di imposte indirette contiene riferimenti espressi al trust, a differenza di quanto accade in materia di imposte dirette.
TRUST E IMPOSTE INDIRETTE – Atto dispositivo
TRUST E IMPOSTE INDIRETTE – Atto dispositivo
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LA TESI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’atto dispositivo, con il quale il disponente vincola i
beni in trust realizza la costituzione di un vincolo di
destinazione, assoggettato quindi all’imposta sulle
successioni e donazioni.
A tal fine si intendono “tutti i negozi giuridici mediante i
quali determinati beni sono destinati alla realizzazione
di un interesse meritevole di tutela dall’ordinamento,
con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei
beni medesimi” (Circolare n. 3 e 28 dell’Agenzia delle
Entrate)
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LA TESI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (segue)
Secondo la Circolare 48/E del 2007, “il trust è un
rapporto giuridico complesso, che ha un’unica causa
fiduciaria”. Tutte le vicende del trust sono collegate alla
medesima causa.
Quindi la costituzione del vincolo di destinazione avviene
“ab origine” a favore del beneficiario, quale espressione
della volontà liberale a favore dello stesso.
Il trust assume perciò rilevanza quale vincolo di
destinazione su beni e diritti.
TRUST E IMPOSTE INDIRETTE – Atto dispositivo
TRUST E IMPOSTE INDIRETTE – Atto dispositivo
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LA TESI DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA DOTTRINA
Oltre alla non automatica riferibilità del trust al genus
dei vincoli di destinazione.
Per applicare l’imposta sulle successioni e donazioni, in
caso di trust non testamentario, sono necessari altri due
elementi:
• l’incremento netto di ricchezza del beneficiario
dell’elargizione e quindi del suo effettivo
arricchimento (trasferimento di ricchezza);
• lo spirito di liberalità (animus donandi);
TRUST E IMPOSTE INDIRETTE – Atto dispositivo
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RIFERIMENTI DI GIURISPRUDENZA E DOTTRINA
Comm. Trib. Regionale di Milano n. 73 del 4.07.2012; Trust
autodichiarato
Comm. Trib. Regionale di Firenze n. 77 del 17.11.2011.
Trust liberale (sottoposto a condizione sospensiva)
Comm. Trib. Regionale di Bologna n. 16 del 4.2.2011;
Trust di garanzia
Comm. Trib. Regionale di Milano n. 88 e 96 del
26.10.2010; Trust liquidatorio
Lo Studio Tributario n. 58-2010/T del 21.01.2011 del CNN
Le aliquote e le franchigie dell’imposta sulle successioni e
donazioni (occorre considerare il rapporto intercorrente tra
disponente e beneficiario) :
• 4 % se i beni sono devoluti a favore del coniuge e dei
parenti in linea retta sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
• 6 % se i beni sono devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
• 6 % se i beni sono devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
•8 % se i beni sono devoluti a favore di altri soggetti, senza l’applicazione di alcuna franchigia.
TRUST E IMPOSTE INDIRETTE - Aliquote e franchigie
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Alcuni casi particolari
• È sufficiente che il beneficiario (ed il relativo rapporto
con il disponente) sia identificabile, anche se non ancora
venuto ad esistenza.
• La costituzione in trust a favore dei discendenti o del
coniuge del disponente non è soggetta ad imposta
quando abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote
sociali e azioni (nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 3
comma 4 ter del TUS).
• Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap grave,
ai sensi della legge n. 104 del 1992, è stata introdotta
una franchigia di 1.500.000 euro;
TRUST E IMPOSTE INDIRETTE - Casi particolari
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TRUST E IMPOSTE INDIRETTE – Casi problematici
Nel caso in cui il grado di parentela tra il disponente ed il
beneficiario finale non risulti individuato?
• Secondo l’Agenzia viene tassato anche il trust autodichiarato,
in cui disponente e trustee coincidono. Contra Comm. Trib.
Regionale di Milano n. 73 del 4.07.2012
• Secondo l’Agenzia il caso del trust discrezionale o senza
designazione immediata del beneficiario, lasciata alla
discrezione in un momento successivo del disponente, del
trustee o del protector sconterebbe sempre l’aliquota dell’8%
• Contra Comm. Trib. Regionale di Firenze n. 77 del
17.11.2011. Trust sottoposto a condizione sospensiva tassato
in misura fissa, in attesa di conoscere il rapporto tra
disponente e beneficiario per l’applicazione dell’imposta
proporzionale (visto anche l’art. 27 del DPR 131/86).
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Le imposte ipotecarie e catastali si applicano al
momento della costituzione del vincolo su beni
immobili o diritti reali immobiliari, al momento dello
scioglimento del vincolo, nonché su tutti i trasferimenti
effettuati durante il vincolo.
Problema dell’imposta ipotecaria in misura fissa in
presenza di vincolo costituito a favore dello stesso
soggetto disponente o in caso di mancato trasferimento
del bene o diritto.
TRUST E IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
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TRASFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI
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La devoluzione dei beni ai beneficiari non realizza un nuovo
presupposto impositivo (salvo il realizzarsi della condizione
sospensiva). Il presupposto impositivo si realizza in capo al
beneficiario finale (qualora individuato e oggetto di un
incremento di ricchezza effettivo ed attuale) al momento della
segregazione in trust.
Poiché la tassazione, il cui presupposto è rappresentato dal
trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene alla
costituzione del vincolo, non assume alcuna rilevanza
l’incremento del patrimonio al momento della sua
devoluzione.
Vedi Sentenza Comm. Trib. Regionale di Genova n. 81 del
26.09.12
TRUST E IMPOSTE INDIRETTE - Conclusioni
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• Cautela nell’interpretazione delle disposizioni tributarie
che deve essere supportata, il più possibile da precedenti
giurisprudenziali, tenendo in considerazione peraltro
l’esistenza di controversie giurisprudenziali in alcuni casi;
• Valutare l’eventualità non remota di un contenzioso con
l’Agenzia delle Entrate ad oggi allineata su posizioni
abbastanza rigide.