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Reg. Trib. Civile di Roma sez. stampa n. 371/2009 Jobs Act, riappare il contratto di ricollocazione News Gli esperti della redazione Ancl sui temi di attualità Focus Torna la rubrica eventi con gli appuntamenti di fine gennaio Eventi Edizione del 21 gennaio 2015 p. 4 p. 6 p. 24 Finestra sull’Europa con il corso su appalti e finanziamenti Ue Ancl Su #1081 #AnclUe

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Reg. Trib. Civile di Roma sez. stampa n. 371/2009

Jobs Act,riappare il contratto diricollocazione

NewsGli espertidella redazioneAncl sui temidi attualità

FocusTorna la rubrica eventi con gliappuntamentidi finegennaio

Eventi

Edizione del 21 gennaio 2015

p. 4 p. 6 p. 24

Finestra sull’Europacon il corso su appalti

e finanziamenti Ue

Ancl Su

#1081

#AnclUe

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EDIZIONE DEL21 gennaio 2015

EDITORIALEAltro che sfilata di Carnevale...pag. 3

NEWS Jobs Act, riappare il contratto di ricollocazione pag. 4

NEWSFinestra sull’Europa: un corso a Romapag. 5

FOCuSGli approfondimenti degli espertipag. 6

quESITILe risposte a cura del Centro Studi Anclpag. 15

EVENTII prossimi appuntamentipag. 24

CHI SIAMODirigenti e sedipag. 26

Bollettino ufficialeAssociazione NazionaleConsulenti del LavoroSindacato unitario

Anno 9 - Numero 2 (102)Reg. Tribunale Civile di Romasezione stampan. 371 del 19.11.2009

Direttore ResponsabileFrancesco Longobardi Capo redattorePaola Diana Onder

Coordinatori di redazioneSilvia BradaschiaGiuliana Della BiancaFrancesco PierroAntonella Scambia

Redazione e impaginazioneSolcom srlvia Salvatore Matarrese, 2/G70124 Bari

EditoreAncl - Segreteria Nazionalevia Cristoforo Colombo, 456Scala B, I piano00145 Roma

[email protected]@anclsu.com

Redazione Sommario

Tra consulenti del lavoro Rel.cochiuso alle ore 18.00del 21 gennaio 2015

Note

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edizione nr. 102 del21 gennaio 2015

EDITORIALE

Carnevale?Altro che sfilata,

sarà il mesedelle mille scadenze

Questo mio breve intervento potrebbe risultare ripetiti-vo, ma il ruolo della nostra Associazione è e sarà sem-pre, quello di denunciare e rimarcare costantemente le assurdità legislative, fino alla revisione delle norme di legge che le dispongono. Potremmo elencare le molteplici scadenze concentrate nel mese di febbraio, il più corto dell’anno, e non ci sarebbe bisogno di ulte-riori commenti... Si sa, nello spirito del carnevale... Una volta all’anno è consentito esagerare... e l’apparato burocratico del ministero, lontano dalla concretezza e quotidianità del nostro agire, con difficoltà ne com-prende le problematiche e crede di poter agevolare il nostro lavoro con qualche altro adempimento qua e là e concedendo magari 7 giorni del mese di marzo, così la “maschera del consulente” non si potrà lamentare. Nella seconda metà del mese di febbraio (in pieno periodo di carnevale) noi consulenti del lavoro do-vremo occuparci di: ultimo conguaglio fiscale, calcolo versamenti INAIL, trasmissione denunce INAIL predi-sposizione e consegna della Certificazione Unica (con successiva comunicazione all’agenzia entro il 7 marzo) e con molta probabilità saremo graziati e dovremo gestire la proroga della denuncia dei disabili dal 31 gennaio al 15 febbraio.Ovviamente, entro domani, dovremo comunicare ai clienti che, considerati gli impegni, questo mese non faremo le buste paga, gli uniemens, i modelli F24 per il pagamento dei contributi ordinari, i contratti di assun-zione, gli UNILAV..poiché febbraio è il mese di carneva-le e si sa... Ogni scherzo vale...Peccato che non solo non si tratti di scherzi ma le vec-chie e nuove disposizioni dalle quali derivano le sca-denze, sono zeppe di vecchie e nuove sanzioni a carico

del contribuente. Nessuno comprende per quale ragio-ne la gestione delle comunicazione delle retribuzioni all’INAIL debba essere concentrata in unica trasmissio-ne una volta all’anno. Era comprensibile nel 1991 ma oggi direi che è cambiato il mondo ed al treno mensile “Uniemens” ben potrebbe essere aggiunto un vagone “Inail”. Non si tratta di adempimenti da intermediario telematico, per noi professionisti l’intermediazione telematica non esiste, esiste bensì un professionista che ha scelto una vita difficile ed ha deciso di mettere a disposizione delle imprese il proprio intelletto e si impegna giorno e notte (a febbraio di più) per elabora-re le dichiarazioni e le informazioni, renderle coerenti e rispondenti ai fatti aziendali e svolgere gli adempimenti al posto delle imprese.Diversamente queste imprese non riuscirebbero a sopravvivere all’inverno. Per questo febbraio è il mese delle inutili verifiche e delle folli scadenze. Consapevoli che sia la passione per il lavoro che abbiamo scelto, sia le nostre responsabilità rischiano di diventare elementi che sfiorano il conflitto, dobbiamo rintracciare, per ogni mese dell’anno, una proposta seria e ricevibile da formulare al governo. Una prima idea potrebbe essere quella di eliminare i rinvii a dati riferiti a periodi ultramensili; articolare ancora un maggiore aggancio delle informazioni rispetto all’elaborazione del cedolino (i dati sono già tutti lì); utilizzare il meglio del pensie-ro informatico che stabilisce che l’informazione una volta conosciuta deve essere gestita ed elaborata (mai ripetuta o reinserita). Insomma dovremo metterci in campo come professionisti del pensiero telematico, poiché questo Stato e questa P.A potrebbe avere gratis la nostra consulenza di persone con Intelletto.

P. 3

a cura diFrancesco Longobardipresidente nazionale Ancl - Su

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NEWS P. 4

Jobs Act, riappare (cambiato)il contratto di ricollocazioneVia dal DLgs sui contratti a tutele crescenti, torna nella bozza del DLgs di riforma degli ammortizzatori socialiNella nuova bozza di DLGS di riforma degli ammortizzatori sociali, riappare il testo espunto dalla bozza di DLGS sui contratti a tutele crescenti inerente il nuovo contratto di ricollocazione del lavorato-re, modificato per taluni aspetti rispetto al precedente.Dalla prima lettura del nuovo testo, l’ipotesi del percorso di ricollocazione, appare ancora distante da analoghe esperienze e sistemi di altri coinquilini comunitari. In alcuni Stati nei quali il sistema è già ampiamente strutturato, infatti, il lavoratore viene immediatamente preso in affidamento da una delle agenzie pub-bliche o private, indipendentemente ai motivi di licenziamento, ma unicamente perché ritrovatosi disoccupato.Il sistema invece delineato dalla bozza di decreto, prevede unica-mente l’accesso al programma di ricollocazione in favore dei soli lavoratori licenziati illegittimamente per giustificato motivo o per licenziamento collettivo. Il problema che si pone, già evidenziato acommento della prima versione del testo, sta nella evidente di-sparità di trattamento a seconda dei motivi di licenziamento.Infatti, un lavoratore licenziato per licenziamento collettivo, potrà immediatamente dimostrare la ragione del suo stato di disoccu-pazione attraverso atti certi inerenti la procedura espulsiva, così potendo accedere direttamente al contratto di ricollocazione.Sorte diversa attende il lavoratore licenziato illegittimamente per giustificato motivo. Infatti l’illegittimità del licenziamento subìto non potrà che essere dimostrato dalla pronunzia giudiziale a se-guito di ricorso del lavoratore, e quindi non certo nella immediatezza del licenziamento ma al termine perlomeno del primo grado di giudizio. Stante anche tale previsione nel secondo testo, è evidente che il problema continua a sfuggire. Ma appare di fondamentale importanza risolverlo, ove si voglia davvero introdurre un sistema di accompagnamento alla ricollocazione individuale nella media di altre realtà europee.Sul sito anclsu.com anche il nuovo schema del DLgs di riforma degli ammortizzatori sociali. Il provvedimento, trasmesso alle Camere per il previsto parere obbligatorio, presenta alcune modifiche rispetto al testo presentato in Consiglio dei Ministri lo scorso 24 dicembre. In particolare, viene introdotta la nuova DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e reinserito il “Contratto di ricollocazione” (Art. 17), originariamente presente nello schema di decreto legislativo sul contratto di lavo-ro a tempo indeterminato a tutele crescenti. (R.L.C.)

Ancl - Italia Oggi,rinnovata laconvenzioneSconto su 350 abbonamenti (175 postali e 175 online). Necessarioprenotare attraverso la segreteriaLa pagina di Italia Oggi a cura dell’Ancl è una tradizione consolidata da ormai quasi 20 anni che, tramite un quotidiano a grande diffusione, ci consente di dialogare con le altre professioni, le forze sociali, la pubblica amministrazione e il mondo politico. Anche attraverso la pagina setti-manale, l’Ancl rafforza la propria visibilità e ha modo di rendere note le proprie posi-zioni sugli eventi attinenti la nostra profes-sione: il notevole incremento di presenze registrato nelle maggiori rassegne stampa di Enti e Istituzioni dimostra l’indiscussa utilità della nostra presenza sul quotidiano. L’accordo con l’editore prevede come noto l’impegno a sottoscrivere almeno 350 abbonamenti a tariffa scontata. Anche quest’anno mettiamo a disposizione dei colleghi questa possibilità: per fruire della suddetta agevolazione è indispensabile sottoscrivere o rinnovare attraverso la se-greteria nazionale. Per i soli soci Ancl, sono a disposizione 175 abbonamenti postali e 175 abbonamenti online.Un particolare ringraziamento ai colleghi che consentono la regolare uscita settima-nale della pagina su Italia Oggi. Informa-zioni sul sito anclsu.com (F.L.)

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edizione nr. 102 del21 gennaio 2015

NEWS P. 5

Finestra sull’Europa: a Romacorso su appalti e finanziamenti UeDa ieri martedì 20 fino a venerdì 23 gennaio.Sarà presentato anche il progetto Sportello Europa “Appalti e finanziamenti UE: una nuova dimensione ed opportuni-tà per i consulenti del lavoro e le aziende. Il percorso formativo or-ganizzato dall’Ancl, dal Centro Studi Nazionale e da Europa Sviluppo con il patrocinio della Fondazione Studi, è in corso di svolgimento da ieri, martedì 20 gennaio fino al 23 dalle ore 10.00 alle ore 18.00.Il Consulente del Lavoro profes-sionista in Europa (con la pre-sentazione del progetto Sportello Europa, dell’associazione Europa Sviluppo e del corso di specializ-

zazione a Bruxelles), 2014-2020: sette anni di sviluppo per PMI e Consulenti del Lavoro con i programmi Ue (con le linee strate-giche, le tecniche base di europro-gettazione, i programmi Horizon 2020 e i bandi di prossima uscita), le opportunità commerciali per le Pmi italiane tramite progetti ed appalti europei (con l’appro-fondimento su appalti europei e modalità di partecipazione delle Pmi, tecniche base per la parteci-pazione all’appalto ed erasmus per giovani imprenditori) tra i temi che

saranno trattati nella quattro giorni all’Oly Hotel.Relatori dell’evento: Matteo Lazza-rini, Marco Iacuitto, e Lucia Sini-gaglia, rispettivamente segretario generale, consulente europeo e commerciale e responsabile corsi e progetti europei della Camera Commercio Italo-Belga di Bruxel-les, Silvia Anastasia, esperta proget-tazione della Moverim Consulting, Edoardo Deodato, European Law Firm - Cherchi & Partners, e Seba-stiano Gadaleta, presidente Asso-ciazione Europa Sviluppo.

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Se il Jobs Act è applicabile al lavoro pub-blico, forse appassionerà ben poco. Ma appassiona evidentemente di più, se si toccano i nervi già irritati del rispetto delle regole del diritto del lavoro, spesso messo in discussione, spesso calpestato dalla supremazia politica, spesso ignorato, ma che ci farebbe tanto bene.

Correva il cenone di Natale, ci si approssi-mava alla finzione di fine d’anno ed inizio 2015, quando ci si ritrova con una delle prime bozze di Dlsg sul nuovo contratto a tutele crescenti, recante la nuova discipli-na sui licenziamenti, individuali e collettivi. Pronta la precipitazione di chiarimenti solo mediatici, sulle prime obiezioni ine-renti l’applicabilità del provvedimento al settore pubblico o meno. Da parte politica, esclusa a gran voce l’applicabilità al settore pubblico. Ma solo per dichiarazioni, niente di tecnico, niente di giuridico.Alla prima lettura del provvedimento operata dall’Ancl (v. “Nuova disciplina dei licenziamenti: valida anche per il pubblico impiego. Anzi, no” pubblicata in news sul sito ufficiale del sindacato www.anclsu.com in data 29.12.2014) si leggeva che per dirimere la questione non ci si può allora che fondare su princìpi normativi fuori discussione, a cominciare dal principio generale di legalità.Si parla di legalità in senso formale quando è sufficiente che i pubblici poteri abbiano come base giuridica una legge o un atto ad essa equiparato. Laddove, invece, si parla di legalità in senso sostan-ziale quando la legge non può limitarsi a costituire il fondamento normativo di una certa disciplina, ma deve altresì contenere una disciplina sufficiente a circoscrivere la discrezionalità dell’amministrazione. Una stringente affermazione del principio di le-galità si ritrova in materia penale, laddove viene affermato che nessuno può essere

punito per un fatto che non sia espressa-mente previsto come reato da una legge che sia entrata in vigore prima della sua commissione (art. 25 Cost.; art. 1 c.p.).

Tornando alla riforma dei licenziamenti, ove non sussiste una espressa circoscrizio-ne al solo settore privato, deve intendersi applicabile anche al settore pubblico. Si aggiunga anche che l’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 (recan-te “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-zioni pubbliche”) recita: “La legge 20 mag-gio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”.Non risultando abolita, né modificata tale disposizione tronca in radice qualsiasi argomentazione contraria. Può quindi sostenersi che tutte le modifiche alla re-golamentazione dei licenziamenti relative all’articolo 18 hanno delle ricadute anche sul lavoro pubblico, sinchè non ci sarà una modifica espressa dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, che escluda l’applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori al lavoro pubblico ed introduca una disciplina specifica e diversa del licenziamento.Come si sa, la bozza del decreto legislativo sui rapporti di lavoro a tutele crescenti – per espressa previsione della legge delega – è stata inviata alle Commissioni lavoro per un parere preventivo alla pubblicazio-ne in GU ma non vincolante per il Gover-no. Va doverosamente evidenziato che le attuali commissioni parlamentari esprimo-no la composizione del Governo stesso, ovvero bipartisan, cd. di large intese. Ne consegue che le mediazioni adottate ufficialmente da tali commissioni, rappre-sentano la somma di opposte riflessioni. Ciò detto, si legge nel parere già espresso

Jobs Act e lavoro pubblico,l’avevamo detto

FOCUS RIFORMA LAVORO P. 6

scriveRenzo La Costa

Le considerazioniesposte sonofrutto esclusivodel pensiero dell’autore e nonhanno caratterein alcun modoimpegnativo perl’amministrazionepubblica diappartenenza.

Questo articoloiniziaa pag. 6 e finiscea pag. 7

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dalla commissione lavoro Senato sulla bozza di decreto legislativo in questione quanto segue: (...) in relazione ai contenuti del decreto e in base ad un’interpretazione sistematica, la nuova disciplina si deve ritenere applicabile anche ai dipenden-ti del pubblico impiego.

La circostanza che il decreto legislativo non contenga un’ulteriore previsione esplicita volta ad escludere la sua appli-cabilità al settore pubblico, consente la piena efficacia dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico per il pubblico impiego), secondo il quale i rapporti nel settore pubblico “sono disciplinati ... dal codice civile e dalla legge sul rapporto di lavoro subordinato nell’im-presa, fatte salve le diverse disposizioni a carattere imperativo”.

L’omologazione tra lavoro pubblico e la-voro privato, con le sole eccezioni riferibili alle procedure concorsuali di accesso e alle cosiddette amministrazioni d’ordi-ne (magistrature, polizie, forze armate, carriere diplomatica e prefettizia), consen-tirebbe la contestuale evoluzione di tutti i rapporti di lavoro verso obiettivi di qualità delle prestazioni, di giusta remunerazio-ne connessa alla produttività, di mobilità professionale per ragioni di merito, di efficace sanzione - fino al licenziamento disciplinare - per accertate inadempienze del lavoratore. (...)”

Ancora una volta ritorna l’osservazione “ma noi l’avevamo detto”! ancor prima di una solenne Commissione Parlamenta-re. Ma dirlo sempre, comincia a stancare.

FOCUS RIFORMA LAVORO P. 7

termina

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PremessaL’art. 21 del Decreto semplificazioni n.175-2014 ha modificato la normativa previgente in materia di comunicazioni Black- list stabilendo, con decorrenza 13 dicembre 2014, l’innalzamento ad euro 10.000 riferito alle operazioni complessive (in luogo di 500 euro) della soglia minima al di sotto della quale non è obbligatoria alcuna comunicazione ed ha introdotto la presentazione annuale della comunica-zione in oggetto in luogo della periodicità trimestrale.L’Agenzia delle Entrate, con un comunica-to stampa del 19 dicembre 2014 e con la circolare n.31-e del 30 dicembre 2014 , ha fornito alcune indicazioni sulla decorren-za / applicazione operativa delle nuove regole relative alla comunicazione delle operazioni con Paesi Black list, previste dal decreto sulle semplificazioni fiscali. Elenco dei Paesi in black listAlderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Baha-mas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Ver-gini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo (in attesa dell’entrata in vigore del decreto per la sua esclusione dalla lista), Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts & Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lu-cia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Si segnala che nella lista non è più com-presa la Repubblica di San Marino.

La normativa in vigore dopo il decreto

Come già sottolineato dal 13.12.2014, a seguito della novella Legislativa contenuta nel Decreto semplificazioni n. 175-2014, si rende obbligatoria la comunicazione polivalente solo per le “cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000” ed è stata cancellata la periodicità mensile e trimestrale, originariamente introdotta dal D.M. 30.03.2010, preveden-done la comunicazione annuale.L’effetto di tale modifica decorre già dall’inizio del 2014 e pertanto riguarda tutte le operazioni effettuate nel 2014 anche quelle che sono già state trasmesse secondo le previgenti regole in vigore fino al 12 dicembre 2014. Il Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate conferma l’eliminazione delle ca-denze mensili e trimestrali e la variazione della soglia di monitoraggio, da euro 500 ad euro 10.000 e riconosce ai contribuenti la facoltà di continuare a effettuare le co-municazioni mensili e trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014 (sia la cadenza periodica che il computo della soglia).

In buona sostanza, in occasione delle prossima scadenza relativa al periodo 2014, è possibile continuare ad utilizzare le vecchie modalità di compilazione e trasmissione delle comunicazioni delle operazioni con Paesi black list (anche se l’Agenzia precisa che “tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità”). Resta ancora da chiarire se la nuova scadenza della comunicazione black list annuale, sarà fatta coincidere con quella dello spesometro (10 e 20 aprile ) o se si debba procedere già alla compilazione del modello con il 31 gennaio dell’anno

Le ultime novità dopo ildecreto “semplificazioni”

FOCUS BLACK LIST P. 8

scriveCeleste Vivenzi

Questo articoloiniziaa pag. 8 e finiscea pag. 9

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successivo a quello di riferimento.Come disposto dal decreto semplificazioni il limite di euro 10.000 ha effetto retroatti-vo per tutto il 2014 e le operazioni vanno comunicate solo se di importo comples-sivo annuale superiore ad euro 10.000 (secondo la circolare n. 31-E dell’agenzia delle entrate il limite di euro 10.000 è riferito all’importo complessivo delle cessioni/ prestazioni effettuate o ricevute nei confronti di operatori economici black – list e non è quindi riferito ad operazioni effettuate con ciascuna controparte). La presentazione della comunicazione infine diviene annuale per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare delle opera-zioni attive e passive effettuate.

Cosa fare in vista della prossima sca-denza relativa al periodo 2014

Secondo le ultime disposizioni il soggetto può:1) presentare il 4 trimestre 2014 sempre con le vecchie modalità entro il 31 gennaio 2015 tenendo in considerazione il vecchio limite di euro 500; per la comunicazione con le vecchie regole l’Agenzia ha chiarito con la circolare 31-e che gli operatori pos-sono evitare di comunicare le operazioni di importo inferiore ai 500 euro (comprese quelle ricevute dopo il 13 dicembre 2014) anche se l’importo complessivo supera i 10.000 euro;2) presentare la comunicazione entro il termine che sarà determinato in modalità annuale senza includervi le comunicazio-ni già effettuate con il vecchio sistema e tenendo in considerazione il limite di euro 10.000.

FOCUS SEMPLIFICAZIONE FISCALE P. 9

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Come noto, il Decreto semplificazioni n. 175/14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29.11.2014, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2015, l’obbligo per gli esportatori abituali (che acquistano e importano senza applicare l’Iva) di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento ribaltando la normativa previgente in materia. In virtù della novella Legislativa l’esportatore abituale deve trasmette-re telematicamente la lettera d’intento all’Agenzia (la quale rilascia apposita ricevuta telematica), consegnare al for-nitore oppure presentare in dogana (nel caso di importazioni), la lettera d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore dell’esportatore ha invece l’onere di verificare telematicamente, prima di dare corso alle operazioni in sospensione d’imposta, che la dichia-razione d’intento inviatagli dal cliente sia stata presentata all’Agenzia delle Entrate (da notare quindi che la mera ricezione della dichiarazione d’intento corredata dalla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate non è sufficiente a liberare da responsabilità il fornitore in quanto la norma impone di riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’in-tento all’Agenzia).

Sul nuovo adempimento, con il provve-dimento n.159674/2014, l’Agenzia delle Entrate ha disposto quanto segue:1) fino alla data dell’11 febbraio 2015 gli esportatoti abituali possono consegna-re o inviare le lettere d’intento ai loro fornitori secondo le vecchie modalità operative; 2) a decorrere dal 12 febbraio 2015 tro-vano invece applicazioni le nuove regole

stabilite dal decreto semplificazioni;3) le lettere d’intento consegnate secon-do le vecchie modalità che esplicano effetti anche per le operazioni poste in essere successivamente al 12 febbraio 2015 dovranno essere trasmesse secon-do le nuove regole. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.31-E del 30 dicembre 2014, ha inol-tre ribadito che le nuove disposizioni trovano applicazione per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 (non rileva se l’esportatore abitua-le abbia già inviato al proprio fornitore o prestatore la lettera d’intento datata 2014 con effetti dal 2015).

Volendo però essere precisi, allo stato attuale rimane in essere ancora un dub-bio che preoccupa gli operatori econo-mici e che può essere ben esplicitato dalla seguente domanda: - il fornitore, durante il periodo transito-rio (ovvero per le lettere ricevute prima del 12 febbraio 2015 indipendentemen-te dal fatto che esplicano effetti post 12 febbraio o che esauriscono i loro effetti prima di tale data), deve effettuare la comunicazione con le vecchie modalità operative ovvero non deve fare alcuna comunicazione e conserva solo la lettera d’intento ricevuta?

A tale quesito non è stata data esplici-ta risposta ma, onde evitare sanzioni, sarebbe lecita la richiesta di un chiari-mento ufficiale in occasione del primo invio utile per i contribuenti mensili che si materializza entro la data del 16 feb-braio 2015. Si segnala a titolo indicativo che in questi giorni i contribuenti conti-nuano a consegnare le lettere d’intento con le vecchie modalità cartacee, senza presentazione della ricevuta telematica,

Cosa cambia nel 2015?Utile un chiarimento

FOCUS LETTERE INTENTO P. 10

scriveCeleste Vivenzi

Questo articoloiniziaa pag. 10 e finiscea pag. 11

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alimentando il dubbio in questione).Per meglio chiarire la questione, in attesa di un chiarimento ufficiale, si segnala tuttavia che è opinione condi-visa da parte di numerosi e autorevoli autori che nel periodo transitorio il fornitore dell’esportatore abituale non debba effettuare alcuna comunicazione ma limitarsi esclusivamente ai seguenti adempimenti: numerazione della lette-ra di intento, annotazione sull’apposito registro, indicazione degli estremi della lettera d’intento sulla fattura emessa, conservazione della stessa.

Per concludere si ribadisce il regime sanzionatori previsto in materia a par-tire dal 01 gennaio 2015: “È punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200%, fermo l’obbligo di pagamento del

tributo, il cedente o prestatore che effet-tua cessioni o prestazioni (di cui all’art. 8, lettera c DPR n.633/1972) prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’agenzia delle entrate”.

Rimane inoltre ancora in essere, in caso di evasione, la sanzione prevista per il fornitore che non abbia ottemperato all’obbligo di comunicazione in confor-mità alla legge, ovvero la responsabilità solidale dell’imposta evasa dall’acquiren-te come previsto dall’art. 1 della legge n. 311/2004.

FOCUS LETTERE INTENTO P. 11

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edizione nr. 102 del21 gennaio 2015

Con la pubblicazione del Decreto Sempli-ficazioni e della bozza dei mod.730/2015 e CU/2015,prende il via l’operazione spe-rimentale 730 precompilato emblema e cavallo di battaglia delle semplificazioni fiscali invocate dall’attuale direttivo.Così,entro il prossimo 15 aprile,per circa 20 milioni di lavoratori dipendenti e pensionati,la dichiarazione sarà “a por-tata di mouse”,come preannunciato dal governo con le famose slide dal titolo “cambia radicalmente il paradigma”.Peccato che il sistema precompilato,così come pensato e congegnato dal governo,avrebbe qualche possibilità di funzionamento,solo se non bisognas-se apportare modifiche ai dati in esso presenti,in caso contrario,praticamente sempre,per l’80% dei contribuenti sarà necessario integrare o modificare i dati della denuncia e di ...pre-compilato...non vi sarà un bel nulla.Infatti nono-stante le dichiarate buone intenzioni del governo finalizzate a fare apparire il fisco come un alleato del contribuente e non “un mostro”,si deve affermare che,ancora una volta siamo di fronte a pura demagogia e populismo.La scelta di individuare la semplificazione nel con-cetto di precompilazione delle dichia-razioni non deriva da un’analisi delle esigenze dei contribuenti ma solo dalla ricerca di un messaggio e di uno stile di comunicazione che faccia “più effetto” non che abbia “più efficacia”.La stessa Agenzia delle Entrate ammette come,il 730 precompilato,anche a regime,non potrà mai essere totalmente pre-compi-lato e indenne da eventuali modifiche,in quanto i dati a disposizione dell’A.F.non saranno in grado di tenere conto di tutte le condizioni soggettive di ogni contri-buente. Così,forse,nella migliore delle fantasie,entro il 15 Aprile oltre ai dati sui redditi da lavoro e pensione e di quel-

li immobiliari,il fisco indicherà anche gli interessi passivi sui mutui,i premi per l’assicurazione sulla vita,morte ed infortuni ed i contributi per la previ-denza complementare; certamente,con gelida realtà,resteranno esclusi i dati sulle spese mediche,funebri,di istru-zione e le donazioni Onlus,voci che generano grossi numeri e che indur-ranno quasi tutti i contribuenti o chi per loro ad intervenire,modificando e integrando,i dati presenti sul loro mini-sito personale.A meno che,con malignità di andreottiana memoria,non si debba pensare che l’obiettivo del governo sia proprio quello di rendere difficile od articolato e complicato,indicare le voci di detrazioni in modo da ottenere una riduzione della spesa fiscale a danno del contribuente.

Pertanto,dal 2015, l’onere dichiarativo può essere assolto dal contribuente, in tre modi: direttamente (previa registra-zione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e quindi gestire un inter-faccia cd “Friendly”), conferendo appo-sita delega (tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale), conferendo apposita delega ad un Con-sulente del lavoro, un commercialista abilitati oppure ad un CAF.Successivamente ci si troverà di fronte a tre alternative possibili: Modello 730 precompilato che viene semplicemente accettato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate (in questo caso il 730 non sarà oggetto di controlli formali sulla dichia-razione ne di controlli preventivi sui crediti oltre i 4.000 euro), Modello 730 precompilato che viene modificato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate (in questo caso la dichiarazione sarà eso-nerata solo dai controlli preventivi sui crediti oltre i 4.000 euro), Modello 730

730 precompilato, come cambia il paradigma

FOCUS LETTERE INTENTO P. 12

scriveGiusy Rosiello

Questo articoloiniziaa pag. 12 e finiscea pag. 13

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edizione nr. 102 del21 gennaio 2015

trasmesso dal CAF o dal professionista abilitato anche senza modifiche rispetto al modello pre-compilato (in questo caso la dichiarazione potrà essere sottoposta a controllo formale anche dei dati pre-forniti dall’Agenzia delle Entrate e, in caso di apposizione infedele del visto di conformità, il CAF o il professionista sarà tenuto al pagamento di un importo corrispondente all’imposta dovuta dal contribuente,delle relative sanzioni e interessi, salvo l’invio di un 730 rettificativo entro il 10 no-vembre con sanzione ridotta). E qui, diventa neces-sario chiedersi,cosa farà il nostro caro contribuente vedendosi costretto ad apportare modifiche al pro-prio 730 e disorientato di fronte alle ben 89 pagine di istruzioni per il 730/2015?Chi controllerà quei dati? Di chi sarà la responsabi-lità in caso di inesattezze? E’ facile! Basta soffermar-si a leggere la terza alternativa su indicata! Ecco qui che arriva la vera “chicca” del decreto, che per av-valorare il procedimento di semplificazione, in virtù del presupposto, che i contribuenti fanno “affida-mento circa la definitività del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazione”,rivoluziona il sistema sanzionatorio facendo ricadere tutte le colpe dell’inefficienza del sistema di riscossio-ne delle maggiori imposte e sanzioni,in caso di errore,solo sul professionista/Caf ed in barba a qualsiasi logica,il mirino del fisco si è spostato dal contribuente al Professionista/CAF,come dire “caro contribuente non la disturbiamo più qualsiasi cosa lei faccia tanto c’è chi paga per lei”. Sintetica-mente, il nuovo regime sanzionatorio che rivisita l’articolo 39 c. 1,l.a) del Dlgs 241/97 mod. da art.6 Dlgs 175/14, stabilisce che in caso di rilascio di un visto di conformità infedele il CAF/professionista risponde per maggiori imposte, sanzioni del 30% e interessi, facendo riferimento all’art.36 ter DPR 600/73, il contribuente, sui dati oggetto di confor-mità, in caso di controllo formale, sarà esonerato dal pagamento all’erario delle somme che in passa-to gli sarebbero state richieste.E poiché la sanzione ha natura “civilistica”,non sarà consentito al CAF/professionista,nemmeno recuperare la maggiore imposta,rispondendo in pieno della stessa per con-to debitore originale.

Non si ricorda nell’ordinamento vigente altra norma,che preveda la traslazione del carico tribu-tario dal contribuente (soggetto naturale,originario debitore) a soggetto terzo.Appare assurdo oltre che incostituzionale,in evidente contrasto con il princi-pio sancito con art.53 della nostra costituzione,sulla capacità contributiva,fare gravare il tributo su un soggetto diverso da colui che ha realizzato il pre-supposto impositivo.A conferma di ciò,basti pen-sare che il risparmio d’imposta che si genera dal visto infedele è esclusivamente del contribuente e purtroppo l’unica chance che l’intermediario ha di sfuggire alla responsabilità per debiti tributari altrui è quella di dimostrare la condotta dolosa o grave-mente colposa del contribuente,fattispecie queste ultime difficili da dimostrare.

E’ evidente che nessuno sprovveduto e tantomeno i professionisti,ponendo sulla bilancia vantaggi e responsabilità dell’assistenza fiscale,saranno di-sponibili a rischiare di pagare le imposte dei propri clienti,per cui,per uscire da questa trappola,dopo aver spiegato ai clienti che molto probabilmente non sarà sufficiente un semplice click,due saranno le strade possibili: consigliare di trasformare i 730 in Unico o rinunciare a fornire assistenza fiscale in senso pieno,limitandosi al massimo,con dele-ga impropria,agendo dietro le quinte e non come degno attore principale dell’assistenza fiscale,a supportare il cliente nella attività di verifica ed inserimento,per poi far trasmettere la dichiarazione dallo stesso utilizzando le sue credenziali.Evitando in questo modo qualsiasi responsabilità connessa al visto dei dati da dichiarare e soprattutto evitando i compensi per l’assistenza fiscale,facendo trion-fare ancora una volta le ragioni di cassa contro gli interessi del contribuente e contro la semplificazio-ne. Il nostro governo ha inteso penalizzare gli unici soggetti attraverso cui la grande operazione del 730 precompilato avrebbe potuto funzionare, spostan-do tutti i vantaggi all’amministrazione finanziaria che sarà l’unica a guadagnarci sia che il sistema funzioni sia che il sistema non funzioni.Purtroppo non ci rimane che affermare che di “Friendly” vi è solo l’interfaccia.

FOCUS LETTERE INTENTO P. 13

termina

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edizione nr. 102 del21 gennaio 2015

Come noto, l’aumento proporziona-le dell’aliquota contributi “gestione separata” a partire dal 1° gennaio 2014 è stato introdotto dal Decreto Sviluppo, pubblicato nel Supple-mento Ordinario n.171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012, con la legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 recante: “Misure urgenti per la crescita del Paese”. Tale decreto ha quindi previsto l’au-mento secondo la seguente tabella:1) lavoratori iscritti solo alla gestione separata: anno 2012 27,72%, anno 2013 27,72%, anno 2014 28,72%, anno 2015 30,72%, anno 2016 31,72%, anno 2017 32,72% , anno 2018 33,72%;2) pensionati ed iscritti ad altra forma pensionistica: anno 2012 18,00%, anno 2013 20,00%, anno 2014 22,00%, anno 2015 23,50%, anno 2016 24,00% , anno 2017 24,00%, anno 2018 24,00%.Nello specifico quindi le aliquote

applicabili nel 2015 per i parasubor-dinati sono le seguenti:a) lavoratore parasubordinato non iscritto ad altro fondo obbli-gatorio senza partita IVA: pagherà un contributo del 30,72% con un aumento di ben due punti rispetto al 2014 (30 più lo 0,72% destinato al fondo maternità e assegni familiari) entro il massimale di 100.423 euro;b) lavoratore parasubordinato non iscritto ad altro fondo obbli-gatorio con partita IVA: pagherà un contributo del 30,72% con un aumento di ben tre punti rispet-to al 2014 entro il massimale di 100.423 euro;c) lavoratore parasubordina-to già iscritto ad altro fondo obbligatorio, ovvero titolare di pensione: pagherà un contributo del 23,50% entro il massimale di 100.423 euro (aumento di 1 ,5 punti rispetto al 2014).

L’anno appena iniziato regala aumenti anche per gli iscritti nella

gestione Artigiani/Commercianti e per tali soggetti le nuove aliquote applicabili dal 2015 sono le seguen-ti:a) Artigiani: aliquota al 22,65% sul reddito d’impresa sino a 46.169 euro e del 23,65% sulla quota di reddito compreso tra 46.169 e 76.948 euro ( nel 2014 si applicava il 22,2 e il 23,2 ) ;b) Commercianti: dovranno appli-care il 22,74% sulla fascia di reddito sino a 46.169 euro ed il 23,74% sulla quota compresa tra 46.169 e 76.948 euro (nel 2014 si applicava il 22,29 e il 23,29%).

Nel 2015 inoltre il minimale di reddito imponibile ai fini del calco-lo della contribuzione da versare all’Inps salirà a 15.563 euro, per cui il contributo minimo (comprensivo della quota di maternità) dovuta da-gli artigiani è di 3.533 euro; mentre quella dovuta dai commercianti di 3.547 euro.

Celeste Vivenzi

Nel nuovo anno aliquotecontributive al rincaro

FOCUS GESTIONE SEPARATA P. 14

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QUESITI P. 15

Legge 78/14, clausole di stabilizzazione erispetto del Ccnl

Il nuovo testo del comma 3 bis dell’art. 2 del Dlgs 167/2011 come riscritto dalla legge 78, ha introdotto il nuovo limite numerico oltre il quale va osservata la stabilizzazione degli apprendisti assunti. E’ evidente che tale novazione non può riguardare la situazione pregressa all’entrata in vigore del provvedimento, ma vale per il futuro. Ciò anche in quanto la medesima circolare citata, chiarisce che la nuova normativa si applica ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 34/2014 ovvero dal 21.3.2014. Ne consegue che per i rapporti di lavoro stipulati ante tale data, trovano applicazione le previsioni della contrattazione colletti-va allora vigenti.

L’art. 1 comma 1175 della legge 296/2006 ( v: Inps, Circolare 18 aprile 2008, n. 51) ha previsto il riconoscimento dei bene-fici contributivi a condizione del rispetto da parte del datore di lavoro “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

La condizione va intesa nel senso che i benefici sono subordi-nati all’applicazione della parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi. Potrà quindi configurarsi l’even-tuale disconoscimento delle agevolazioni nel caso di mancato rispetto del CCNL nel periodo precedente all’entrata in vigore del citato Decreto ove disattese clausole di stabilizzazione ivi previste.

Risponde Renzo La CostaDomanda Come ha chiarito la circ. Min.Lav. 18/2014, un’azienda fino a 49 dipendenti che non rispetta le clausole di stabilizzazione non incorrerà nella conversione del rapporto di lavoro da apprendistato a tempo indeter-mianto. Ma che dire del rispetto delle nor-me contrattuali ai fini del diritto a usufruire di agevolazioni? In altre parole, mettiamo che un’azienda con meno di 49 dipendenti che non ha rispettato la clausola di stabi-lizzazione del proprio CCNL chieda un’age-volazione (ad es. ex lege 407/90, o 223/91 o 151/2001): ne ha diritto o rischia che le venga disconosciuta in quanto non ha applicato integralmente il CCNL?

Soluzione propostaSecondo me, se la legge non permette ai CCNL di porre clausole di stabilizzazio-ne nelle aziende fino a 49 dipendenti (al punto che nella circolare viene chiarito che l’effetto trasformativo non opera anche con riferimento a clausole già vigenti prima della legge 78/2014) ne consegue che quelle clausole sono illegittime e, di conse-guenza, non applicarle non può equivalere a una non integrale applicazione del CCNL.

a cura diPaola Diana Ondercoordinatrice Centro Studi Ancl - Su

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QUESITI P. 16

Domanda Una dipendente che riceve l’indennità di cassa (come da CCNL) ha effettuato invo-lontariamente un doppio bonifico a favore di un fornitore. Il fornitore, nel frattempo entrato in sofferenza e ora soggetto a liqui-dazione, non ha mai provveduto a restitui-re la somma erroneamente ricevuta.Si chiede quindi se é possibile trattenere alla dipendente la somma oggetta di erro-re (circa euro 1500) e se, nel caso, bisogna necessariamente passare da una prelimi-nare contestazione disciplinare. Nel caso di contestazione disciplinare ritenete corretto motivare il ritardo (sono passati tre mesi dal fatto) con il fatto che si é sperato fino ad oggi di rientrare della somma?

Risponde Giovanni Cruciani Il recupero del danno subito dall’azienda dal lavoratore con addebito sul netto dello stipendio è una faccenda da sempre delicata ed oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali. Volendo andare per ordine il contratto collettivo nazionale lavoro applicato dalla azienda prevede che al lavoratore che sia “normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un’indennità di cassa e di maneggio di denaro...”

Naturalmente il presupposto per l’azione disciplinare è che al lavoratore venga attribuita la responsabilità e la relativa in-dennità di cassa. Per quanto riguarda il recupero della somma che il lavoratore ha erroneamente versato in misura doppia al fornitore, le condizioni di cui tenere conto sono diverse ma il primo elemento da considerare è che la procedura disci-plinare deve preliminarmente essere portata correttamente a termine con l’adozione di un provvedimento. E dunque contestazione del fatto, concessione dei 5 giorni per le giusti-ficazioni, valutazione delle stesse e da ultimo l’adozione del provvedimento disciplinare. Senza questo passaggio non è possibile procedere ad alcuna trattenuta a titolo di risarcimen-to del danno, salvo il caso, sempre possibile, della transazione dove il lavoratore riconosce l’errore e concorda il ristoro. Ma ancora potrebbe non bastare dal momento che l’adozione del provvedimento disciplinare potrebbe essere impugnato dal lavoratore con la procedura di arbitrato presso la competen-te Direzione Territoriale del Lavoro ed eventualmente anche l’esito di questa potrebbe dare luogo ad un Giudizio nel caso in cui il lavoratore non ne accetti l’esito.

Ancora, sempre che non venga trovato un accordo fra le parti, non è consentito procedere al recupero diretto ed immediato di tutta la somma, dal momento che esistono dei limiti circa la misura massima pignorabile dello stipendio che per un impor-to come quello de caso in esame non può superare un decimo del netto. Viene utilizzato il termine pignorabile proprio per-ché, se il lavoratore comunque contesta formalmente

continua alla pagina successiva

Recupero del danno subitodall’azienda con addebito sullo stipendio: come comportarsi?

La mia opinione é di procedere imme-diatamente alla trattenuta al dipendente in funzione del fatto che riceveva mensil-mente l’indennità di cassa. Il procedimento disciplinare lo eviterei perché non più tempestivo.

Soluzione proposta

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QUESITI P. 17

Risponde Renzo Ghiotto

In data 02-09-2014 ho ricevuto dall’Agenzia delle Entrate un controllo sulla dichiarazio-ne unico 2012 - anno d’imposta 2011, dove mi vengono riprese le ritenute operate sulla fattura ma non pagate dal cliente. Alla luce della ultima sentenza della Cassazione come posso difendermi?

Domanda

L’art. 22 del TUIR stabilisce che è possi-bile scomputare le “ritenute d’acconto operate” dalle imposte dovute. Dall’in-terpretazione letterale della norma si evince, dunque, che il presupposto ne-cessario allo scomputo è la circostanza che il sostituto abbia operato la ritenuta, ovvero abbia pagato il percipiente al netto di questa. E’ vero che la Cassazio-ne (sentenza 14033/2006) ha inopina-tamente subordinato lo scomputo della ritenuta al versamento della stessa da parte del sostituto; tuttavia la sentenza – non conforme al dettato normativo – è stata aspramente criticata dalla dottrina (si cita, tra tutti, il Consiglio Nazionale del Notariato, studio 192-2007/T). Se il contribuente che ha subito la ritenuta non potesse scomputare la stessa in mancanza del versamento (obbligo a ca-rico del sostituto) subirebbe una doppia tassazione esplicitamente vietata dalla normativa tributaria (art. 163 TUIR).

Portare in visione le fatture?

Soluzione proposta

Ritenute operate sufattura dalprofessionista e non pagate dal cliente:come funziona?l’addebito, non può vedersi trattenuta nessuna somma se pri-

ma il datore di lavoro non ha ottenuto dal giudice l’autorizza-zione a farlo, procedendo con l’attivazione di una causa di ri-sarcimento del danno che trova il suo fondamento proprio nel procedimento disciplinare conclusosi con un provvedimento. Gli esiti e la durata di questi iter sono notevoli ed incerti come si può bene immaginare. Un altro problema sollevato nella richiesta di parere, pone anche un altro interrogativo e cioè se l’azienda può ancora contestare l’addebito trascorsi tre mesi dal fatto. Tutta la giurisprudenza relativa alle procedure delle contestazioni disciplinari di cui all’articolo 7 della legge 300/70, è quasi sempre concorde nel ritenere che la conte-stazione deve essere non generica ma puntuale e precisa, e soprattutto che deve avvenire nell’immediatezza del fatto.

Ora su questo dobbiamo intenderci poiché ciò non significa letteralmente che la contestazione deve essere effettuata nel mentre, ma sta a significare che non si deve lasciare passare un tempo immemorabile; e cioè non si può proprio andare a contestare fatti di cui non se ne ha più memoria. Immediata-mente sta quindi a significare che la contestazione deve avve-nire nel tempo ragionevole in cui è stato possibile acquisire tutte le informazioni ed in cui sono state fatte tutte le necessa-rie valutazioni.

Nel caso descritto e per come pare si sia svolta la vicenda, il tempo trascorso è stato utilizzato per diminuire o ridurre del tutto il danno subito dall’azienda e tale atteggiamento del datore di lavoro è dimostrazione di attenzione e non di voler prima dimenticare e poi riprendere fatti oramai archiviati.

Anzi il comportamento tenuto è stato attivo e corretto anche dal punto di vista di un futuro procedimento disciplinare il cui esito è sicuramente diverso, il provvedimento, a seconda del fatto che il recupero della somma avverrà o meno. Di conse-guenza anche il provvedimento stessa potrà e dovrà essere modulato a seconda della gravità degli accadimenti ed anche per questo, il tempo trascorso può essere considerato come necessario e propedeutico ad una serena e concreta valutazio-ne del comportamento tenuto dal lavoratore.

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QUESITI P. 18

DomandaUn lavoratore a domicilio riceve il lavoro il 1 del mese e lo riconsegna il 30. L’importo della commessa è modesto (200 euro).

Chiediamo la cortesia di ricevere Vs. cor-tese e specifica risposta per ciascuno dei 3 relativi quesiti qui di seguito:1) i contributi Inps si calcolano su l’imponi-bile di euro 1.237 (nel rispetto dei minimali INPS) e non sul valore commessa (200 euro) incrementato dalle maggiorazioni previste per lavoro a domicilio?2) Se il calcolo della retribuzione imponi-bile INPS deve tener conto del minimale giornaliero INPS (anno 2014 euro 47,58), l’Azienda per la commessa di cui sopra (di modesta entità) chiede al lavoratore la riconsegna del lavoro in tempi produttivi più consoni, ovvero 1 settimana. Se il lavo-ratore riconsegna comunque il 30 i contri-buti si calcolano comunque sul minimale mensile?3) l’Azienda qualora il lavoratore riconsegni in ritardo può sanzionare il lavoratore (ri-chiamo, quindi in caso di recidiva... multa, sospensione, licenziamento...), proprio perchè oltre al disagio organizzativo/pro-duttivo, si vede costretta ad oneri contribu-tivi più cospicui?

Risponde Rosario D’AponteIl lavoro a domicilio ha una sua specifica disciplina regolamen-tata dalla Legge 18/12/1973 n. 877. Salvo alcune particolarità il lavoro a domicilio segue le regole generali previste per i lavo-ratori subordinati. Una disciplina particolare riguarda il calco-lo della retribuzione che per i lavoratori a domicilio avviene sulla base di tariffe di cottimo pieno stabilite dai contratti col-lettivi di categoria. Nel caso preso in esame l’azienda rientra nella sfera di applicazione del CCNL delle aziende del settore artigianato tessile. Il contratto all’art. 62 prevede che i lavora-tori a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale previsto per gli operai interni, secondo il livello o la qualifica prevista dai contratti stessi. Gli elementi costitutivi del cottimo pieno sono i medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioè: paga base, percen-tuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennità di contingenza ed indennità accessorie. L’indennità di contingen-za dovrà essere tradotta in quote minuto tramite l’applicazio-ne della presente formula: Quota oraria operaio interno/60 = quota minuto. Le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota minuto tramite divisore 480. Per quanto riguarda la base di computo ai fini della determinazio-ne delle tariffe di cottimo pieno si farà riferimento al tempo normalmente necessario ad un lavoratore di normale capacità per eseguire l’operazione o il gruppo di operazioni ad esso richieste. La tariffa di cottimo, pertanto, risulterà dalla molti-plicazione delle quote orarie per i tempi accertati nel modo dinanzi indicato. I CCNL, in generale, prevedono per i lavora-tori a domicilio una maggiorazione della retribuzione, a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali che viene erogata al lavoratore in sostituzione del godimento dei suddetti isti-tuti contrattuali. La maggiorazione che ha natura retributiva e non risarcitoria è assoggettata contribuzione previdenziale ed assistenziale. Nel caso specifico delle aziende artigiane, ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, sarà corrisposta ai lavoratori a domicilio una maggiorazione del 22% da computarsi sull’ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorato-re stesso nel corso del periodo considerato.

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Imponibile Inps in caso dilavoratore a domicilio:un caso specifico, tre quesiti

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QUESITI P. 19

Per quanto attiene alla gestione del TFR, l’indennità sostitutiva viene determinata nella misura del 7,4% da calcolarsi sulla re-tribuzione globale comprensiva delle maggiorazioni. Infine, la percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l’uso di mac-chine, locali, energia ed accessori, viene stabilita nella misura del 3% dell’ammontare complessivo della retribuzione globale percepita. Sul piano contributivo, invece, si applicano le regole generali previste per la generalità dei lavoratori subordinati, ad eccezion fatta per le integrazioni salariali ordinarie e stra-ordinarie. Pertanto, i contributi saranno calcolati sulle tariffe di cottimo pieno stabilite dalla contrattazione collettiva ed effettivamente corrisposte ai lavoratori nel rispetto dei mini-mali contributivi rivalutati annualmente. Applicando quanto sopra alla situazione proposta dal quesito appare evidente che la questione ruota, soprattutto, intorno alla definizione dei tempi di lavorazione.Considerato l’importo esiguo si presume che la lavorazione richiedeva, normalmente, una prestazione da consumarsi in pochi giorni lavorativi. E va sottolineato, inoltre, che la defini-zione dei tempi di consegna spetta al datore di lavoro. Questo elemento, infatti, serve a distinguere il lavoro a domicilio dal lavoro autonomo dove modalità e tempi di lavorazione sono nella discrezionalità del lavoratore. Se, pertanto, la consegna avviene in tempi diversi da quelli concordati, retribuzione e contribuzione vanno calcolati sui parametri iniziali stabiliti per la consegna. Quanto alle conseguenze del ritardo della consegna si registrano posizioni divergenti sia in dottrina che in giurisprudenza circa l’applicabilità alla fattispecie dello Statuto dei Lavoratori sia per quanto riguarda l’art. 7 che l’art. 18. Alcuni propendono per l’applicabilità in ragione delle caratteristiche di precarietà e discontinuità del rapporto di lavoro. Altri, invece, collegano la precarietà e la variabilità delle commesse solo all’aspetto retributivo. Infine, c’è chi ne sostiene l’applicabilità solo quando al lavoratore a domicilio venga assicurata una quantità di lavoro per la quale si rende necessaria una continuità della prestazione. Nei fatti il rime-dio contro l’inadempimento o il ritardato adempimento del lavoratore a domicilio è molto semplice, essendo sufficiente una diminuzione o la cessazione delle commesse da parte del datore di lavoro.

Risponde Renzo La Costa

I dipendenti a tempo parziale vanno con-siderati in proporzione all’orario effettuato sia nel calcolo del totale dei dipendenti occupati sia nel numero degli assumendi a tempo determinato? Gli apprendisti sono considerati dipendenti a tempo indetermi-nato ?

Domanda

Ai fini del calcolo della forza lavoro finalizzato alla assunzione di lavoratori a termine vanno ricompresi il dipendenti con orario di lavoro part time secondo la disciplina dettata dall’art. 6 del dlgs 61/2000, i dirigenti a tempo indeter-minato e gli apprendisti, trattandosi quest’ultimo di rapporto a tempo inde-terminato. Potranno essere esclusi dal computo solo gli apprendisti assunti a termine di cui all’art. 4 comma 5 e art. 3 comma 2 quater del dlgs 167/2011. Ciò in quanto, pur se il medesimo dlgs 167/2011 prevede all’art. 7 c. 3 che “i la-voratori assunti con contratto di appren-distato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e CCNL per l’applicazione di particolari norma-tive e istituti” tale esclusione non opera solo in presenza di“specifiche previsio-ni di legge”. Al riguardo, la normativa sui rapporti a termine, come da ultimo modificata dalla legge 78/2014, non ha adottato alcuna specifica previsione che escluda espressamente gli apprendisti dal computo. In tal senso si è espresso il Min.Lavoro con circolare 18/2014.

Sì, essendo norma generale

Soluzione proposta

Calcolo forza lavoroper assunzioni atermine, comeconsidero il personale part-time?

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QUESITI P. 20

Domanda L’azienda ha inviato la lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo al dipen-dente. Il lavoratore ha subito impu-gnato tale licenzia-mento chiedento anche le differenze retributive per errato inquadra-mento. L’azienda a questo punto ha invitato il lavorato-re a ripresentarsi al lavoro con lo stesso livello di in-quadramento pre-cedente. Si chiede se il lavoratore ha l’obbligo di rientra-re o se ha diritto a scegliere tra reintegro e risar-cimento pur non essendoci alcuna sentenza riguardo l’illegittimità del licenziamento.

Reintegro dopo licenziamento,il dipendente può scegliere trarientro o risarcimento?

Risponde Giovanni CrucianiQuando ci si trova difronte ad un provvedimento di licenziamento il problema quasi mai è risolvibile con un’equazione matematica. Le variabili sono tante e non tutte prevedibili. L’unico modo per poterne uscire è procedere per gradi e la prima cosa da verificare è il limite numerico, occupazionale dell’azienda. Infatti se i lavoratori occu-pati sono più o meno di 15 si aprono due scenari completamente diversi. Nel primo caso si applica l’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 così come modificata dalla legge 92/2012 – Legge Fornero – con le conseguenze previste se il licenziamen-to venisse ritenuto illegittimo dal giudice del lavoro con la possibile reintegra nel posto di lavoro o in alternativa l’indennità risarcitoria nel caso in cui il lavoratore opti per questa ipotesi; Nel secondo caso, e cioè nelle aziende con meno di 15 dipendenti trova applicazione l’articolo 7 della legge 604/1966 ed in questo caso non vi può es-sere la reintegra nel posto di lavoro nemmeno nel caso in cui il licenziamento venis-se ritenuto illegittimo dal giudice del lavoro potendo in questo caso essere prevista la sola indennità risarcitoria. Tralasciamo, in questa sede, l’esame del licenziamento nullo e cioè per tutti quei casi, espressamente previsti, in cui il licenziamento è privo di effetti, tipo il licenziamento della lavoratrice in maternità, in malattia o entro un anno di vita del bambino e simili. Ma va segnalato che la legge Fornero ha introdotto alcune novità che riguardano tutti i datori di lavoro indipendentemente dalle dimen-sioni dell’azienda: Viene stabilito che il licenziamento intimato deve contenere la co-municazione dei motivi che hanno determinato la decisione di cessare quel rapporto di lavoro; altra novità nei termini di impugnazione laddove viene previsto che il licen-ziamento va impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione a pena di decadenza e l’impugnazione in giudizio è inefficace se non viene depositato il ricorso entro 180 giorni; terzo elemento di novità viene concesso il diritto al datore di lavoro di revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla sua intimazione ed in questo caso il rapporto di lavoro prosegue come se nulla fosse avvento ed il lavoratore deve ripren-dere immediatamente servizio. Ed è questo il punto che ci interessa per cercare di dissipare i dubbi. In realtà non è che la legge Fornero abbia innovato sul punto dal momento che anche in passato il licenziamento era revocabile ma quello che rileva è il fatto che nel momento in cui l’azienda revoca il licenziamento il lavoratore deve riprendere servizio; se non lo fa può essere considerato assente ingiustificato sem-pre che questi non abbia la possibilità di giustificare la sua assenza in qualche modo. Pertanto nel caso in esame, il lavoratore non può esercitare alcuna opzione sceglien-do alcuna indennità risarcitoria prima di tutto poiché non vi è stata alcuna condanna giudiziale che abbia accertato l’illegittimità del licenziamento ma soprattutto poiché essendo il licenziamento revocato egli deve riprendere servizio immediatamente. Le conseguenze dell’assenza potranno dunque essere valutate e trattate sotto il profilo disciplinare. Il fatto poi che il lavoratore lamenti un inquadramento differente costi-tuisce un altro problema che dovrà essere affrontato separatamente con una verifica delle mansioni effettivamente svolte ed il livello contrattuale assegnato.

Diritto del lavora-tore licenziato ad esercitare l’opzione tra reintegro e risar-cimento.

Soluzione proposta

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edizione nr. 102 del21 gennaio 2015

QUESITI P. 21

DomandaMi capita il seguente caso: dipendente assunto fino al 30/04/2014 con contratto a chiamata a tempo determinato; poi dal 02/05/2014 al 31/07/2014 con tempo de-terminato “normale”; infine dal 01/09/2014 assunto a tempo indeterminato. Mi do-mando: con riferimento a quale contratto posso recuperare il contributo 1,4%? Solo all’ultimo da maggio oppure anche al precedente contratto a chiamata a tempo determinato; e se il precedente non fosse a chiamata?

Risponde Giovambattista Vavalà L’articolo 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASpI (1,40%), nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a temine. A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 all’originario testo della norma, a decorrere dal 2014, la restituzione del contributo addizionale non è limitata agli ultimi sei mesi, ma avviene in misura integrale, detratte solo le mensilità intercorrenti fra la cessazione del precedente rap-porto a termine e la successiva riassunzione a tempo indeter-minato. Una lettura strettamente letterale della norma, che fa due volte riferimento al “precedente” (al singolare) rapporto di lavoro a termine, lascerebbe intendere che il rimborso sia li-mitato al contributo addizionale versato per l’ultimo rapporto.

Diversamente, il Legislatore avrebbe potuto indicare i “prece-denti” contratti a termine, anche se il vocabolo utilizzato non esclude di per sé la possibilità di riferirlo a più contratti (cia-scuno di essi “precedente”) scaduti nell’ultimo semestre. A pa-rere (largamente opinabile) di chi scrive, sembra che la finalità della norma sia quella di favorire la trasformazione a tempo indeterminato dell’ultimo contratto di lavoro, e non quella di incentivare la reiterazione di rapporti a termine, anche se di diversa tipologia contrattuale. Inoltre, in caso di rinnovo di più contratti a termine nell’arco dei sei mesi, diventerebbe piuttosto problematico stabilire quante siano le mensilità da detrarre dal calcolo del rimborso. Pertanto, in linea pruden-ziale, si suggerisce di interpretare la norma nella maniera più restrittiva, salva la facoltà di recupero in seguito, qualora dovessero emergere orientamenti più favorevoli. Infine, si fa presente che, nel caso in esame, se il primo contratto a termi-ne non fosse stato di tipo intermittente, il secondo rapporto si sarebbe dovuto considerare automaticamente a tempo indeterminato, per violazione degli intervalli temporali previsti dalla normativa vigente.

Assunzione con più contratti,con quale posso recuperare il contributo 1,4 per cento?

Prudenzialmente direi solo con riferi-mento all’ultimo contratto... ma non mi risulta che la casistica sia stata affrontata in qualche circolare; chiedendo lumi all’isti-tuto, la sede INPS di Monza mi risponde: “trovi la soluzione nella circolare 140 del 14/12/2012”. Non vedo trattato il caso però in tale circolare ...

Soluzione proposta

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QUESITI P. 22

Domanda Nel rispondere ad un quesito in merito all’affian-camento di sostituta a lavoratrice in procinto di assentarsi per maternità obbligatoria, avete parlato di possibile affiancamento in uscita riferendovi alla previsione del Ccnl degli Studio Professionali. Nel nostro caso si tratta del Ccnl per gli addetti all’in-dustria tessile Abbigliamento Moda del 04/02/2014 che prevede all’art. 29 analoga possibilità sia pure senza stabilirne una durata massima. Il problema che ci poniamo non è tanto relativo alla durata dell’affiancamento che comunque in entrata è stabilito dalla legge, quanto la possibilità di affian-camento in uscita, anche per un solo giorno, che la legge non prevede affatto.

Risponde Paola MaschiettoIl CCNL applicato dall’azienda prevede chiaramente la possibilità, in tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive, la possibilità di inserire un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e quello che lo sostituirà, sia prima dell’assenza che al rientro del lavora-tore sostituito, al fine di consentire un corretto avvicendamento per il passaggio delle consegne. Per il caso prospettato il contratto di assunzione potrà avere un termine mobile, giustificato pro-prio dall’indeterminatezza del periodo di assenza tutelata della gestante. Suggerirei l’indicazione nel contratto dell’apposizione del termine con: “ ...sca-dente decorso un periodo di N... giorni lavorativi di affiancamento, computabili dal giorno di rientro al lavoro della neo mamma sostituita sig.ra..., al fine di consentire un corretto passaggio di consegne (rif. art. 29 del CCNL Tessili Industria del 4/2/2014)”.

Sostituzione lavoratriciin maternità, è possibilel’affiancamento in uscita?

Valutare con estrema cautela ed eventualmente non consigliare l’affiancamento in uscita perché non previsto dalle legge non potendo il Ccnl colma-re lacune legislative.

Soluzione proposta

Domanda

Soluzione proposta

Si chiede qual è la formula esatta per il calcolo del limite occupazionale (+ o - 15 o 50 dipendenti) ai fini contributivi. Ogni INPS ha una sua risposta!

Dipendenti 15,15 = n. 15

Risponde Lisa AlbornoIn merito al quesito sul calcolo del limite dimensiona-le per le piccole e medie aziende settore industriale edilizia, la normativa (L. 164/1975 artt. 1, 12 e 13; Circ. INPS 218/1988, Circ. 211/91, Circ.44/95 e Circ. 188/200) prevede l’assoggettamento ad un contributo aggiuntivo per l’accesso alla CIGS per aziende che, nel semestre precedente alla presentazione della doman-da, abbiano occupato più di 15 dipendenti. Le tabelle contributive poi, presentano una distinzione tra azien-de che occupano fino a 15 dipendenti, aziende che oc-cupano piu’ di 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti e aziende che occupano più di 50 dipendenti Da quanto si evince sembrerebbe che, anche solo il superamento della soglia dei 15 dipendenti (nel suo esempio 15,15) si debba applicare immediatamente la contribuzione aggiuntiva, (infatti si parla di più 15 dipendenti). A suffragio di quanto qui esposto si richiama la circ. n. 18/14 del Min. Lavoro in materia di limite dimensiona-le per il superamento della percentuale di lavoratori assunti a tempo determinato: nella stessa viene affer-mato, che qualora la percentuale del limite del 20% dia luogo ad un numero decimale uguale a superiore allo 0.5, il datore di lavoro potrà effettuare un arro-tondamento all’unità superiore. Al capoverso succes-sivo, la circolare continua “ la delicatezza del profilo interpretativo” e sana le interpretazioni effettuate dai datori di lavoro, in questo senso, prima della emana-zione della suddetta circolare. Per analogia si potrebbe affermare che essendo la media dei dipendenti 15,15 e non superando lo 0,5 di numero decimale, il datore di lavoro ben potrebbe arrotondare all’unità inferio-re cioè 15. Non è escluso che possa però insorgere contenzioso con l’Istituto il quale, applicando letteral-mente la normativa sui limiti dimensionali, potrebbe richiedere il nuovo inquadramento in quanto il limite di 15 è superato (15,15). Sarebbe opportuno ed auspi-cabile un intervento chiarificatore al riguardo.

Ai fini contributivi quale è la formula per il calcolo dei limiti occupazionali?

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QUESITI P. 23Domanda

Un’azienda che svolge l’attività di commercio al dettaglio di ab-bigliamento, occupa attualmente 13 dipendenti in diversi punti vendita. Dovrà prendere in gestione temporanea un altro punto vendita per una durata di 3 mesi (temporary store). Nel suddet-to punto vendita intende occupare 7 persone limitatamente al periodo di apertura del “negozio a tempo”: sono previsti adempi-menti e contratti di lavoro specifici per questa tipologia di negozi? In caso vengano stipulati 7 contratti a tempo determinato, questi sono esenti dai limiti quantitativi previsti dalla legge?

Risponde Giovambattista VavalàIn Italia non esiste una normativa specifica per i temporary store; questi negozi, molto diffusi nei paesi anglosassoni, sono presenti anche nel nostro territorio, ma non è stata ancora prevista una legge specia-le che ne indichi le modalità di apertura e chiusura e, tantomeno, che deroghi alla normativa vigente in materia di lavoro a tempo determinato, per il quale la disciplina di riferimento rimane quella del d.lgs. n. 368/2001. Com’è noto, l’attuale versione dell’art. 1, comma 1, di tale decreto, prevede che, “fatto salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva di settore, il numero complessivo di contratti a tempo de-terminato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione”.

L’art. 10, comma 7, poi, esenta da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nel-la fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici, ovvero per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, ai sensi del DPR n. 1525/1963, ma tali due ipotesi non sembra-no attinenti – a parere di chi scrive – al caso in esame. Il ccnl del settore commercio, all’art. 63, prevede che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non possa superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conser-vazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori (omissis).

Tuttavia, sempre a parere di chi scrive, l’acquisizione di un nuovo punto vendita (per quanto temporaneo) non può essere considerata come “nuova attività”, a meno che il settore merceologico non sia completa-mente diverso da quello che tradizionalmente la ditta ha sempre trattato. In tale ultimo caso, certamente, l’azienda potrà assumere lavoratori a tempo determinato senza alcun limite percentuale, per il tempo necessario alla messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque per un massimo di dodici mesi (art. 67 del ccnl); diversamente, in base ai dati indicati nel quesito, dovrà limitarsi ad assumere un mas-simo di 4 lavoratori a tempo determinato (compresi quelli in eventuale somministrazione) e assumere gli altri a tempo indeterminato, con facoltà di licenziarli per g.m.o. con preavviso in corrispondenza della chiusura dell’esercizio.

Come ulteriore alternativa, si suggerisce di ricorrere, per quanto possibile, al lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher), che dovrebbe sfuggire alle regole del d.lgs. n.368/2001, come anche al lavoro in-termittente, comunemente ammesso per i commessi di negozio (punto 14 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923), indipendentemente dalla tipologia di esercizio e all’ubicazione dello stesso. Infatti, si ritiene che tali due tipologie contrattuali debbano ritenersi escluse dalla previsione contrattuale sopra citata, che dovrebbe riguardare solo le fattispecie giuridiche disciplinate dal contratto collettivo (contratto a termine normale, somministrazione, contratto di inserimento, apprendistato a tempo determinato). Infine, qualo-ra sia possibile preventivare annualmente i periodi di apertura dell’esercizio, si potrebbe valutare l’assun-zione con contratto part time verticale a tempo indeterminato.

Temporary store,quali sono gliadempimenti?Ci sono contratti di lavoro specifici?

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EVENTI P. 24A Vareseanche un focus su Legge di Stabilità

Non solo comuni-cazione, ma anche aggiornamento professionale più tecnico, a Varese, in questo mese di gennaio.

L’Ancl e l’Ordine dei Consulenti del lavoro di Vare-se organizzano per venerdì 30 gennaio 2015 un convegno sul tema “Novità di inizio anno e legge si stabilità per il 2015”. Il convegno dalle ore 14.30 alle ore 18.30, si terrà presso il Centro Congressi Ville Ponti - Varese.

L’iscrizione è pos-sibile in modalità online (ulteriori informazioni Se-greteria ANCL UP Varese Tel. 0332 - 239360 [email protected]).Attraverso il portale ufficiale dell’Associazione Nazionale Consu-lenti del Lavoro sindacato unitario www.anclsu.com - sezione eventi è possibile arrivare al link.

L’Ordine e l’Associazione dei Consulenti del Lavoro, UP di Monza organizzano un convegno di aggiornamento professionale sul tema “Le novità del 2015 e le respon-sabilità del professionista” per il giorno giovedì 22 gennaio dalle ore 14.15 presso presso il Centro Pastorale Paolo VI (via G. Calini 30) di Brescia.

LE NOVITA’ DEL 2015 E LE RESPONSABI-LITA’ DEL PROFESSIONISTA- 730 precompilato, le procedure e la re-sponsabilità del consulente;- Certificazione unica e la nuova trasmissio-ne telematica;- Rimborsi IVA – Procedura semplificata con il visto di conformità;- Regime Forfettario 2015;- Nuovo Ravvedimento operoso;- Split payment;- Nuove ipotesi di reverse charge;- Black list e dichiarazioni d’intento

Relaziona il dott. Mario Agostinelli, Consu-lente del Lavoro ed Esperto della Fondazio-ne Studi.

L’incontro è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria nella misura di 4 crediti; i crediti non sono frazionabili e ven-gono riconosciuti solo dopo la completa trattazione degli argomenti in programma. E’ gradita la prenotazione dal sito Web: www.teleconsul.it/convegniPotranno partecipare al Convegno anche coloro che non hanno potuto iscriversi sul sito di Teleconsul, presentandosi con il tesserino DUI all’atto della registrazione.

Ulteriori informazioni e invio quesiti: [email protected] - [email protected].

A Brescia convegno sulle responsabilità del professionistagiovedì 22 gennaio - ore 14,15

Si terranno il 23 gennaio 2015, il 16 febbra-io, il 16 marzo e il 16 aprile dalle ore 14.30 alle ore 18.30 gli incontri tenuti dal dottor Fabrizio Rotta nell’ambito del corso “Comu-nicare efficacemente con te stesso e con gli altri”.Gli incontri si terranno presso il Centro Congressi Ville Ponti di Varese.

Comunicare efficacemente con te stes-so e con gli altriCorso dalla durata di 4 moduli da 4 ore ognuno, per scoprire il mondo della comu-nicazione efficace insieme al trainer epersonal coach Fabrizio Rotta.Ogni singolo modulo toccherà diversi argo-menti e sarà strutturato in modo da poteressere seguito anche singolarmente.Gli obiettivi principali saranno:- Comunicare in modo realmente efficace con chiunque- Creare sintonia con chi ti sta di fronte- Sentirti più sicuro in ogni occasione- Gestire i tuoi stati d’animo anche nelle situazioni più difficili- Utilizzare al meglio e aumentare letue risorse personali- Cosa dire e come evitare gli errori comuniche distruggono la comunicazione.

Costo soci ANCL: euro 75,00 a modulo, o euro 280,00 per i 4 moduli.Costo non iscritti: euro 110,00 a modulo, oeuro 400,00 per i 4 moduli.Preadesioni: a [email protected], indicando se interessati atutte le date oppure a quale data.Crediti formativi n.4 per modulo, per untotale di n.16 crediti.Per info: Segreteria ANCL UP VareseTel. 0332 - 239360 [email protected]

Varese, corso sullacomunicazione inquattro modulidal 23 gennaio al 16 aprile

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EVENTI P. 25Jobs Act eLegge di

Stabilità: le novità 2015a Sanremo

“La legge di stabi-lità e il Jobs Act: le novità 2015” è il titolo dell’even-to formativo in programma per lunedì 26 gennaio 2015, a partire dal-le ore 14.30 presso il Centro Congres-si Hotel Nazionale - Corso Mattetotti, 3 Sanremo (IM). L’evento è organiz-zato dall’Ancl, UP di Imperia e dal Consiglio Provin-ciale dell’Ordine di Imperia. LA LEGGE DI STA-BILITA’ E IL JOBS ACT: LE NOVITA’ 2015Saluti ed intro-duzioni: Secondo Sandiano, presi-dente Ancl - Up Imperia, Fran-cesco Cerqueti, presidente Ordine Consiglio Provin-ciale Imperia, Roberto Aschero, vice presidente re-gionale Ancl - Su e Roberto Bracco, revisore Cno e referente d’area Fondazione Lavo-ro Liguria. Relato-re: dott. Alberto Bosco.

L’Ancl, UP di Siena, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Siena, organizzano per venerdì 30 gennaio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’ Au-ditorium CIA – Siena , Via delle Arti, 4 un convegno su “Le novità in area lavoro per il 2015”.

LE NOVITA’ IN AREA LAVORO PER IL 2015IL NUOVO JOBS ACTLA LEGGE DI STABILITA’ 2015SEMPLIFICAZIONI FISCALI: D.LGS N.175/2014Relatore: dott. Massimo Braghin dalle ore 9:00 alle ore 13:00 c/o Auditorium CIA – Siena , Via delle Arti.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI27/02/2015 FORME SPECIALI DI LAVORODISTACCO COMUNITARIO TELELAVORO CONTRATTO DI RETE

26/03/2015 RIQUALIFICAZIONE NEI RAPPORTI DI LAVORO

24/04/2015INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO DELL’IMPRESA, DEI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI

29/05/2015prima ParteLE NOVITÀ SUL DURC E SULLA RESPONSA-BILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI AVVISI BONARI, AVVISI ADDEBITO E RELATIVO CONTENZIOSOseconda parteIL CONTRATTO DI RETE

25/09/2015Il CODICE DEONTOLOGICO

Siena, novità in area lavoro al centro del primo di sei eventi venerdì 30 gennaio - ore 9

Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine di Ascoli Piceno. Riconfermato presidente Marco Assenti che verrà coadiuvato nella sua attività da Carla Capriotti (Segretario), Mario Mariani (Tesoriere), Paolo Di Simo-ne, Tonino Fazzini, Roberta Sgattoni, Laura Simoni (Consiglieri); per i revisori Marinella Cicconi (Presidente), Ernesto N. Fazzini e Fidelma Trobbiani. Il neo consiglio opererà cercando di dare un maggior rilievo alla fi-gura del Consulente che ogni giorno opera al servizio delle aziende e dello Stato.I Consulenti rappresentano un valore aggiuntivo per il mondo del lavoro e per la collettività. Negli ultimi anni il nostro Paese è stato scosso da una profonda crisi econo-mica e le imprese hanno avuto sempre più il bisogno di essere affiancati nella gestio-ne delle risorse umane dalla figura specia-listica del consulente del lavoro capace di scelte strategiche legate alla valorizzazione del capitale umano.Al Consulente del Lavoro è demandata al 100% la gestione dei rapporti di lavo-ro; gestire la conflittualità fungendosi da mediatore, affrontare la crisi d’impresa uti-lizzando al meglio tutti gli ammortizzatori sociali , attuando politiche di contenimento e riduzione del costo del lavoro voce che pesa come un macigno nel bilancio delle imprese in crisi.Negli anni la figura del Consulente del Lavoro è diventata sempre più una figura giuslavorista, in grado di cambiare le sorti dell’impresa.E’ con questa consapevolezza che il neo consiglio si è già messo all’opera, ricono-scendo che sia in materia fiscale che di lavoro c’è bisogno di vera semplificazione per far ripartire l’economia stagnante.

Carla Capriotti

Nuovo consiglioprovinciale: maggiorrilievo al Consulente

DALL’ORDINECPO ASCOLI PICENO

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DIRIGENTI E SEDI

UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALEDa chi è composto l’Ufficio di presidenzaPresidente Nazionale Francesco LongobardiVice Presidente Nazionale Vicario Stefano SassaraSegretario Tesoriere Luca BonatiSegretario Amministrativo Romana BettoniCoordinatore del Centro Studi Professionale Paola Diana OnderComponenti Claudio Faggiotto, Manuela Maffiotti, Roberto Morini, Guido Sciacca

CONSIGLIO NAZIONALE SINDACI REVISORIDa chi è composto il ConsiglioGiammaria Monticelli, Tiziano Belotti, Luigi Sabatini

CONSIGLIO NAZIONALE PROBIVIRIDa chi è composto il ConsiglioRossano Zanella, Filippo Continisio, Luciano Ognissanti

CONSIGLIO NAZIONALEDa chi è composto il ConsiglioConsiglieri di estrazione congressualeWalter Agostini, Mario Alborno, Mario Annaro, Omar Barella, Giovanni Besio, Romana Bettoni, Paolo Biscarini, Francesco Blasini, Luca Bonati, Bruno Bravi, Luciana Bruno, Maurizio Buonocore, Biancamaria Burali, Stefano Camassa, Stella Crimi, Nestore D’Alessandro, Laura Della Rosa, Roberto Entilli, Claudio Faggiotto, Vittorina Fao-ro, Nicola Filippi, Carlo Flagella, Giovanna Formentin, Annarita Formicola, Debora Furlan, Massimiliano Gerardi, Antonietta Giacomin, Zeno Giarola, Daniele Girini, Mariano Giunta, Gaetano Giuseppe, Alfonso Izzo, Manuela Maffiotti, Livio Masi, Domenico Monaco, Dario Montanaro, Roberto Morini, Piervittorio Morsiani, Loredana Nicoli, Paola Diana Onder, Marco Operti, Leonardo Pascazio, Roberto Pasquini, Valeria Rama, Alessandro Rota Porta, Alberto Saitta, Antonio Saporito, Roberto Sartore, Stefano Sassara, Guido Sciacca, Roberta Sighinolfi, An-tonella Spalletti, Giuseppe Trovato, Massimiliano Umbaldo, Enrico Vannicola.

Ex presidenti ed ex segretari generali nazionali - consiglieri nazionali di dirittoGiancarlo Bottaro, Roberto De Lorenzis, Franco Dolli, Giuseppe Innocenti, Gabriella Perini, Benito Pesenato

PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI ANCLI presidenti dei Consigli Regionali dell’Associazione Nazionale Consulenti del LavoroPasquale Arteritano (Campobasso), Crocifisso Baldari (Puglia), Elisabetta Battistella (Bolzano), Alessandro Bonzio (Veneto), Filippo Carrozzo (Piemonte), Maria Paola Cogotti (Sardegna), Paolo Dressi (Friuli Venezia Giulia), Luca Fedeli (Toscana), Andrea Fortuna (Lombardia), Gianni Giacobelli (Marche), Anna Maria Granata (Campania), Giacomo Greco (Aosta), Francesca Antonia Laganà (Calabria), Giovanna Manca (Basilicata), Claudia Paoli (Um-bria), Fabiano Paoli (Trento), Andrea Parlagreco (Lazio), Luca Piscaglia (Emilia Romagna), Elisabetta Plevano (Abruzzo), Luigi Schenone (Liguria), Stefania Scoglio (Sicilia).

ANCL - SINDACATO UNITARIO

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