FATTURAZIONE ELETTRONICA ESEMPI PRATICI...2018/11/23  · E’ ancora possibile l’emissione di una...

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FATTURAZIONE ELETTRONICA ESEMPI PRATICI Dott. Francesco Nesci Aggiornato con Faq Agenzia delle Entrate Pubblicate il 29/11/2018 1

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  • FATTURAZIONE ELETTRONICA

    ESEMPI PRATICI

    Dott. Francesco Nesci

    Aggiornato con Faq Agenzia delle Entrate

    Pubblicate il 29/11/2018

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  • La fattura elettronica!

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  • Fattura datata anno 2018 Fattura cartacea

    E’ stato chiarito che tutte le fatture emesse entro il 31dicembre 2018, anche se ricevute nell’anno 2019,continuano ad essere trattate secondo le «vecchie»modalità. Pertanto non si pone il problema della fatturaelettronica.

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    Fattura emessa e datata 2018, ma ricevuta nel 2019.

  • Nota di credito 2019 in formato elettronico

    Nel corso dell’anno 2019 ci si accorge di aver emesso nell’anno 2018 unafattura elettronica da rettificare.Anche se la fattura emessa nel 2018 rimane in formato analogico (vedi casoprecedente), la relativa nota di credito emessa nell’anno 2019 dovrà avere ilformato elettronico .xml, con successiva trasmissione al SDI.

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    Note di credito

  • Come noto, le operazioni soggette ad inversione contabile(reverse charge) sono quelle operazioni, individuate dalla Legge,nelle quali il debitore dell’imposta si sposta dal fornitore alcliente, imponendo al cessionario/committente l’obbligo diintegrare la fattura con l’IVA ovvero di emettere un’autofatturaper liquidare l’eventuale imposta sull’operazione.

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    REVERSE CHARGE: Come comportarsi?

  • Caso a) Reverse charge esterno NULLA CAMBIA

    (es. acquisti intracomunitari ed extracomunitari)

    Per le fatture relative ad acquisti intracomunitariovvero per servizi comunitari ed extracomunitariricevuti da soggetti passivi non residenti, ilcessionario/committente residente non è soggettoalle regole della fatturazione elettronica e lo stessosarà tenuto ad inviare la comunicazionedell’«esterometro» (art. 1, comma 3 bis, D.Lgs.127/2015).

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  • Caso b)

    Reverse charge internoPer le operazioni di reverse charge interno (tra cui quelle di cui all’art.17, comma 1, lett. A-ter del DPR 633/1972, come ad esempio le spesedi pulizia su immobili tra soggetti passivi IVA residenti ecc..), la fatturaverrà trasmessa allo SDI dal prestatore (codice «N6»).Il destinatario, cessionario o committente, riceverà una fattura concodice «N6», che identifica le operazioni in reverse charge, e saràobbligato ad integrare la fattura ricevuta con aliquota ed impostadovuta.

    Modalità alternativa alla integrazione della fattura:Il cessionario/committente avrà la facoltà di inviare una autofattura(CODICE «TD20») allo SDI (circolare 13/2018 ADE).

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  • In caso di omaggi a clienti di beni prodotti e/o commercializzati,gli operatori non emettono una fattura nei confronti dei soggettidestinatari dell’omaggio, ma provvedono alla liquidazionedell’imposta tramite autofattura.Le autofatture devono essere emesse come fatture elettroniche edinviate al SDI.Al pari, anche le fatture emesse per «autoconsumo» devonoessere emesse nel formato elettronico ed inviate al SDI.

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    Autofatture per OMAGGI

  • In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nelcaso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (art. 34, comma 7,DPR n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura.Il cedente può ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua areariservata e l’acquirente-emittente può comunicarglielo con modalitàestranee allo SdI?

    Il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario)riportato nella fattura stessa: pertanto, in caso di fattura emessa dalcessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fatturaelettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore, il SdIconsegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committenteabbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale “Fatture eCorrispettivi”.

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    E-fattura per conto terzi (art. 34, comma 7, DPR 633/1972)

  • Se il fornitore non emette la fattura elettronica e non la invia al SDI, la fattura non si considera fiscalmente emessa.

    Il cessionario/committente non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.Tuttavia….Nel caso di mancato ricevimento della fattura, è l’acquirente del bene o il committente del servizio che ètenuto ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997.In particolare, se il soggetto passivo non riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazionedell’operazione, deve, entro il trentesimo giorno successivo:

    • emettere autofattura in duplice copia contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 21 DPR 633/1972;• procedere al versamento dell’imposta (se si tratta di operazione imponibile) mediante F24 (codice tributo

    “9399 – regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione”);• presentare all’ufficio competente l’autofattura, allegando copia del versamento.Dal 01/01/2019 il soggetto passivo potrà compilare il file della fattura elettronica indicando nel campo «Tipo documento» il codice TD20, nella sezione anagrafica del cedente prestatore i dati del fornitore e in quella del cessionario committente i propri dati.

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    Fornitore viene correttamente pagato, ma non invia la fattura elettronica al SDI.E’ possibile detrarre comunque l’IVA nella prima liquidazione utile?

  • Se il fornitore anticipa copia cartacea della fattura il 28 febbraio 2019 per operazione effettuata in pari data, posso esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione di febbraio 2019?Solo se ricevo tramite Sdi fattura elettronica entro il 15/03/2019.Dal 01/01/2019 non sarà consentito l’esercizio della detrazione IVA sulla base di copie cartacee.

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    ANTICIPAZIONE COPIA CARTACEA DA PARTE DEL FORNITORE

  • E’ possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro iltermine della scadenza della liquidazione iva periodica.

    Es. contribuente IVA mensile: incasso il corrispettivo il 20.1.2019,trasmetto la fattura entro il 15.2.2019, con data documento (dataemissione) 20.1, registro la fattura nel registro IVA acquisti concompetenza gennaio, verso l’IVA pagata correttamente il 16.2.

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    Trasmissione fattura a SDI fino al 30/06/2019

  • L’art. 14, DL n. 119/2018 ha introdotto una modifica all’art. 1, comma 1,DPR n. 100/98, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese puòessere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa aidocumenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo aquello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti diacquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

    Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto cheriporta la data del 30.1.2019 ed è ricevuta attraverso il SdI ilgiorno 1.2.2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazionedell'imposta con riferimento al mese di gennaio

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    Diritto alla detrazione

  • E’ ancora possibile l’emissione di una fattura elettronica «differita», da emettere entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi? Esempio: Cessione di bene effettuata il 22/01/2019, fattura emessa il 12/02/2019

    Operazioni da svolgere a cura del cedente:a) Alla data del 22/01/2019 consegna la merce accompagnata da Documento di Trasporto (ddt) o altro

    documento equipollente;b) Il cedente emette fattura in formato .xml in data 12/02/2019, con riferimenti del ddt o documento

    equipollente, e invia allo SDI;c) Entro 5 giorni lo SDI può accettare / scartare la fattura elettronica;d) In caso di accettazione da parte dello SDI, il destinatario della fattura può prelevare il documento e procedere

    alla relativa registrazione e detrazione dell’iva.e) L’IVA concorre:

    - Cedente: liquidazione del mese di gennaio 2019;- Cessionario: liquidazione gennaio 2019 se preleva e annota la fattura entro il 16 di febbraio 2019

    liquidazione febbraio 2019 se ricevuta e annotata oltre il 16 febbraio 2019

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    Fattura differita

  • • È prassi nelle aziende emettere la fattura differita nei primi giorni del mese successivo aquello di effettuazione dell’operazione, retrodatando la fattura con data fine meseprecedente.

    • Esempio: consegna febbraio 2019, emissione ed invio fattura 05/03/2019 ma condata 28/02/2019. Tale comportamento viene adottato anche per anticipare itermini di pagamento delle fatture; abitualmente le condizioni contrattualiprevedono che il pagamento sia legato alla data fattura (ad es. 30/60/90 giornidata fattura).

    • Con la fatturazione elettronica “DataFattura” deve coincidere con la data ditrasmissione del file al SdI (05/03/2019).

    • Rivedere le condizioni contrattuali, ad esempio ancorando il pagamento alla datadi effettuazione dell’operazione.

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    Fattura differita - aspetti critici

  • Professionisti, nota pro-forma ed emissione

    della fattura Fino al 30/06/2019 Dal 01/07/2019

    Esempio:Pagamento prestazione 05 gennaio 2019

    Sulla base delle norme oggi invigore, la fattura deve essere emessaentro le ore 24:00 del giorno delpagamento, ma, non essendocisanzioni (fino al 30/06/2019), lastessa potrà essere emessa entro il15 febbraio. L’Agenzia ha chiaritoche la data fattura, anche se emessain febbraio, può essere datata 05gennaio 2019.

    Dal 01 luglio 2019 ci saranno 10 giorni ditempo dal momento di effettuazionedell’operazione (pagamento) per emetterefattura «immediata».Esempio: professionista in vacanzaincassa il 15/8/19.Dovrebbe emettere fattura entro il 25/8/19.L’Agenzia ha chiarito che il professionistapuò ricorrere alla fatturazione differita(quindi emissione della fattura entro il15/9/18) a condizione che la prestazione siaindividuabile con un documento idoneo(avviso di parcella o nota pro-forma).

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  • • Il D.L. 119/2018 dispone che dal 01/07/2019 la fattura può essere emessaentro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione � la fattura devecontenere anche quest’ultima data,

    • Es. professionista incassa il 31/07/2019 emette fattura 10/08/2019, dataeffettuazione 31/07/2019 � IVA nella liquidazione di luglio 2019.

    • Ad oggi i programmi di contabilità generalmente in uso non riescono aregistrare una fattura con data 10/8/2019 e far concorrere l’IVA nellaliquidazione di luglio 2019.

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    Data fattura e data effettuazione operazione- aspetti critici

  • Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA, ed èidentificato esclusivamente dal codice fiscale pertanto è tra i soggettiesonerati dalla fatturazione elettronica.Coloro che emettono fattura elettronica nei confronti di uncondominio devono inviarla al SDI, inserendo nel codice destinatario«0000000».Successivamente, una volta accettata dallo SDI, il fornitore avrà curadi consegnare una copia analogica della fattura in formato cartaceo opdf.Nella copia dovrà essere esplicitamente scritto che si tratta di copiadella fattura trasmessa e che il documento fiscalmente valido saràesclusivamente quello disponibile nell’area riservata del sitodell’Agenzia delle Entrate.

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    Fatture emesse nei confronti dei condomini: come si comporta il fornitore

  • I Condomini non hanno partita IVA e non emettono fatture.Dal lato passivo, gli amministratori di condominio si dovrannopreoccupare di ricevere la fattura nel formato cartaceo.E’ comunque consigliata la possibilità di attivarsi al sito dell’Agenziadelle Entrate per poter prelevare le fatture ricevute o attivarsi perl’attivazione di gestionali ad hoc che permettano di prelevare le fatturedi acquisti direttamente dal Sistema di Interscambio.E’ comunque consentita la possibilità di attivarsi al sito dell’Agenziadelle Entrate per poter prelevare le fatture ricevute.L’attivazione deve essere fatta per ogni singolo condominio.

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    Come si comportano i Condomini?

  • Gli enti non commerciali senza partita IVA sono in possesso del solo codicefiscale e non emettono alcuna fattura.

    Coloro che emettono fattura elettronica nei confronti di un Ente noncommerciale senza partita IVA devono emettere una fattura elettronica edinviarla al SDI, inserendo nel codice destinatario «0000000».Successivamente verrà consegnata una copia della fattura elettronica inviataal SDI in formato cartaceo o .pdf.Nella copia dovrà essere esplicitamente scritto che si tratta di copia dellafattura trasmessa e che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamentequello disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

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    Fatture nei confronti di Enti non commerciali senza partita IVA

  • Gli enti non commerciali senza partita IVA non emettonofatture.Dal lato passivo, gli Enti non commerciali senza P.IVA sidovranno preoccupare di ricevere la fattura nel formatocartaceo.E’ comunque consigliata la possibilità di attivarsi al sitodell’Agenzia delle Entrate per poter prelevare le fatturericevute o attivarsi per l’attivazione di gestionali ad hoc chepermettano di prelevare le fatture di acquisti direttamentedal Sistema di Interscambio.

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    Come si comportano gli Enti non commerciali senza P.IVA?

  • Ad oggi, gli enti non commerciali non dotati di partita Ivanon possono registrare il proprio indirizzo di recapitodelle fatture (codice destinatario o Pec) nel sitodell’Agenzia delle entrate. Questo naturalmente nonesclude che l’ente possa comunicare ai propri fornitori ilproprio indirizzo Pec o il codice destinatario.

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    Un Ente non commerciale senza partita IVA o un condominio possono registrare un indirizzo telematico (PEC o codice univoco)?

  • Gli enti non commerciali con partita IVA sono soggetti passivi e pertanto, nei loroconfronti ricade l’obbligo di fatturazione elettronica per le fatture emesse e perquelle ricevute.Per il ciclo attivo, se emettono fattura dovranno emetterla in formato elettronico.Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività esente (es.Parrocchia con attività di scuola materna) non vi è obbligo di fatturazione attiva mapermane l’obbligo di ricevere le fatture passive in modalità elettronica nel formatoXML.

    Pertanto, per gli Enti non commerciali con P.IVA, è assolutamente indispensabileutilizzare strumenti idonei alla gestione della fatturazione elettronica (sia attiva chepassiva)

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    Come si comportano gli Enti non commerciali con P.IVA?

  • Per tutti coloro che emettono fattura nei confronti disoggetti privati, è obbligatorio emettere un documentonel formato elettronico, da inviare al SDI.

    Successivamente, una volta accettata dallo SDI, ilfornitore avrà cura di consegnare una copia analogicadella fattura in formato cartaceo o pdf.

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    Fattura Elettronica emessa nei confronti di soggetti privati.

    Campo Codice Destinatario «0000000»

  • Nel caso di emissione di fattura a un cliente con numero di partitaIVA o codice fiscale del cessionario/committente inesistente inanagrafe tributaria, SDI scarta la fattura per mancanza diconformità all’art. 21 del DPR 633/1972.

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    E in caso di invio di una fattura al SDI di un cliente con P.IVA inesistente?

    FATTURA SCARTATA

    FATTURA NON EMESSA

  • Nel caso di emissione di fattura a un cliente connumero di partita IVA cessata o codice fiscale dicessionario/committente deceduto, ma entrambiesistenti in anagrafe tributaria, SDI accetta lafattura che si intenderà correttamente emessa.L’Agenzia delle Entrate potrebbe effettuarecontrolli successivi.

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    E in caso di invio di una fattura al SDI di un cliente con P.IVA cessata?

  • Le disposizioni sull’obbligo della fattura elettronica non hannoprevisto il tema del «rifiuto» di una fattura (previsto per laPubblica Amministrazione)In tal caso, il ricevente può contestare la fattura indebitamenteemessa, comunicando con il cedente nei modi ordinari (contattotelefonico, via mail, pec, raccomandata ecc…).Non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto ocontestazione attraverso il canale dello SdI.

    Pertanto si dovrà pretendere una nota di credito che annulli lafattura indebitamente emessa.

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    E se ricevo una fattura per un servizio mai ricevuto?

  • I dati relativi alla lettera di intento (numero dellalettera d’intento) possono essere inseriti in unodei campi facoltativi relativi ai dati generali dellafattura a disposizione dei contribuenti, come adesempio il campo «Causale».

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    Esportatori abituali: dove vanno indicati i dati della

    dichiarazione di intento?

  • Con l’entrata in vigore dal 01 gennaio 2019 della fattura elettronica, èabolito lo Spesometro! Non vanno comunicate neppure le fatturericevute da soggetti minimi o forfettari.

    Quali fatture dovranno essere comunicate?Saranno da comunicare solamente le operazioni transfrontaliere, cioèquelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territoriodello Stato.Le fatture emesse nei confronti di tali soggetti potranno esserecomunque nel formato elettronico con relativo invio al SDI, senzaulteriori obblighi di comunicazione.Nel codice destinatario si dovrà indicare «XXXXXXX».

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    Spesometro ed Esterometro

  • A partire dall’1.1.2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria lapresentazione del modello INTRA? Per il fornitore italiano che emette la fatturacon indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, restacomunque obbligatorio il detto adempimento?

    Le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativiagli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del2017. Dall’1.1.2018 è previsto che:• l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai

    soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beniintracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a € 200.000;

    • l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo –ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di serviziintracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a € 100.000.

    Tale semplificazione resta in vigore anche dall’1.1.2019.

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    Esterometro e modelli INTRA

  • Per le operazioni «fuori campo IVA» non è obbligatorio emetterefatture nel formato elettronico.Tuttavia, qualora si decida di emettere la fattura nel formatoelettronico, questa dovrà seguire la regolare procedura diemissione nel formato .xml e conseguente invio al SDI. Il codicenatura di tali operazioni sarà «N2».

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    Operazioni fuori campo IVA?

  • Se la fattura elettronica viene respinta dal Sistema di Interscambio, ilSistema invia un messaggio di “scarto” entro cinque giorni dall'invio. A quelpunto, la fattura si considera non emessa e l'emittente può:1) procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, a unnuovo invio della fattura, con medesimo numero e data;2) (se la prima soluzione non fosse possibile) emettere un documento connuovo numero e data “per la quale risulti un collegamento alla precedentefattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabileinterna (senza trasmissione a SdI) onde rendere comunque evidente latempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta”;3) all’emissione di una nuova fattura con le caratteristiche sopra evidenziate,ricorrendo ad una specifica numerazione (es. 1/R) da cui possa emergere ilfatto che si tratti di un documento rettificativo del precedente.

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    Se la fattura elettronica viene scartata da SDI, come si può rimediare?

  • Tra i soggetti non obbligati all’emissione della fattura elettronica vi sono:- Minimi- Forfettari- Agricoltori in regime di esonero

    Questi soggetti, pur avendo la partita IVA, sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica(tranne il caso di emissione di fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione).E per il ciclo passivo?Per quanto riguarda le fatture ricevute, tali soggetti hanno tre possibilità:1) Indicare un indirizzo PEC dove ricevere la fattura;2) Indicare un codice destinatario rilasciato da una software house3) Attivarsi tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate per la ricezione delle fatture nell’apposita sezione

    «fatture e corrispettivi».

    N.B. In una recente risposta l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali soggetti non hannoneppure l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute nel caso in cui ilsoggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cuiricevere le fatture elettroniche.

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    Come si comportano i soggetti esclusi?

  • In caso di superamento in corso d’anno di più del 50% del volume di € 30.000 diricavi, l’operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riportil’ammontare dell’IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica.Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la“fattura semplificata”. In particolare, sarà necessario:� inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2

    della rappresentazione tabellare della fattura), per nonviolare il controllo sull’importo massimo;

    � valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 dellarappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1) entrambi con l’importo della variazione;

    � non valorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 dellarappresentazione tabellare).

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    Soggetti minimi/forfettari e superamento in corso d’anno del limite del 50% di 30.000

  • I contribuenti, titolari di partita Iva, in regime dei minimi oforfettari, sono esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronicache entrerà in vigore dal primo gennaio 2019. La "dimostrazione"di essere contribuenti in regime dei minimi o forfettari è nellestesse fatture che emettono, che riportano l'esclusione dall'Iva e iriferimenti normativi. Per i piccoli produttori agricoli, convolume d'affari non superiore a 7mila euro, è l'acquirente chedovrà farsi carico di emettere l'autofattura con modalitàelettroniche.

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    Se ricevo una fattura da un soggetto escluso?

  • L’art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 prevede, in caso di superamento del limite di € 7.000 divolume d’affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d’imposta successivo, acondizione che non sia superato il limite di 1/3 delle cessioni di beni diversi da quelli cui siapplica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34.In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in appositoregistro.In nessun caso, tuttavia, muta in corso d’anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli,di cui alla Tabella A, Parte I, DPR n. 633/72, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota dicompensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l’aliquota IVA propria delbene.Peraltro, atteso che le “autofatture” emesse dai committenti/cessionari e le fatture diacquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal SdI, si ritiene che nessuna ulterioreemissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dalregime speciale.

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    Agricoltore in regime di esonero e splafonamento

  • Un commerciante al dettaglio che emette scontrini ai propriclienti, come si deve comportare quando viene richiesta lafattura?

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    Scontrino e fatture

    FASE 1Emissione delloscontrino e relativaregistrazione nel registrodei corrispettivi

    FASE 2Emissione della fattura elettronica, nei termini

    di Legge, con indicazione nel campo «altri dati» dello scontrino emesso

    precedentemente.

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    Moduli polivalenti ricevute/fatture

    Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute / fatture fiscaliacquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti,artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant’altro)?

    Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residentio stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesseesclusivamente fatture elettroniche utilizzando il SdI.Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettereesclusivamente fatture elettroniche via SdI. I predetti stampati fiscali potranno essereutilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall’obbligo di fatturazioneelettronica.

  • In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, icontribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali / sotto sezionali ai finidella registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche,potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche – obbligatorie per lefatture elettroniche ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72 – sia analogiche.

    Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, comegià chiarito dalla Risoluzione 10.1.2013, n. 1/E, proseguire ininterrottamente, acondizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura,indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, allafattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, lanumero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registrisezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato art. 39.

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    Registri sezionali e registrazione fatture

  • Sistemi informatici globali (es. SAP)

    • La trasformazione in Xml dei dati provenienti dai sistemi informatici può non essere un’operazione facile erealizzabile in tempi brevi, specialmente se non si hanno a disposizione sistemi standard o l’accesso a tracciatistrutturati nativi. In particolare, queste difficoltà colpiscono maggiormente chi usa sistemi informatici globali(come Sap, Microsoft e Oracle). In questi sistemi molto spesso:

    • i tracciati disponibili (ad esempio Idoc di Sap) non sono di fatto standard;• alcuni dati fiscali obbligatori vanno addirittura creati: ad esempio il file Idoc di Sap non contiene il valore

    dell’imponibile diviso per aliquota Iva.• A fronte di queste difficoltà la logica più sensata, a fine anno e con molte aziende ancora

    indecise, è quella di:• scorporare i dati minimi obbligatori per preservare l’adempimento semplificando quindi il procedimento di

    set-up;• inglobare la fattura analogica in formato Pdf come allegato all’Xml, soluzione preferibile rispetto ad avere due

    canali paralleli (Sdi e invio email tradizionale di un documento fac-simile) con evidenti problemi disincronizzazione;

    • rimandare al 2019 il completamento del file Xml Sdi, potendo cogliere tutti i benefici dell’integrazione diprocesso.

    • Sul piano tecnologico e organizzativo, una soluzione potrebbe essere quella di produrre un file strutturatoproposto da un intermediario, con il vantaggio di una sintassi semplificata per lo sviluppo informatico e unannullamento dei costi di aggiornamento e manutenzione, a carico dell’intermediario stesso. Nel caso disistemi Sap, intercettare solo i campi minimi (ex articolo 21 del Dpr 633/72) per l’adempimento che sonorelativamente più facili da reperire e allegare il file Pdf della fattura analogica a completamento delleinformazioni necessarie.

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