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EntiLocali ANNO XVI Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali NUMERO NEWS 4 5 7 16 Blocco assunzioni per le Società in controllo pubblico Prima pronuncia della Corte dei conti Dichiarazione “Iva/2017” Approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni ministeriali, scadenza al 28 febbraio Pareggio di bilancio 2017 Pubblicato il Modello per acquisire informazioni sul “Patto orizzontale nazionale verticale” Lunedì 23 gennaio 2017

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EntiLocaliANNO XVI

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

NUMERO

N E W S4

5 7 16 Blocco assunzioniper le Società incontrollo pubblicoPrima pronunciadella Corte dei conti

Dichiarazione“Iva/2017”Approvato il Modellodefinitivo e le relativeIstruzioni ministeriali,scadenza al 28 febbraio

Pareggio dibilancio 2017Pubblicato il Modelloper acquisireinformazioni sul“Patto orizzontalenazionale verticale”

Lunedì 23 gennaio 2017

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FLASH

sulle principali novità che interessano gli Enti Locali

NOTIZIARIO

“Pareggio di bilancio 2017”: pubblicato il Modello per acquisire informazioni sul “Patto orizzontale nazionale verticale”

Dichiarazioni fiscali anno 2016: disponibili Modelli e Istruzioni 2017 per“Iva”, “Cu” “770” e “730”

Dichiarazione “Iva/2017”: approvato il Modello definitivo e le relativeIstruzioni ministeriali

“Pcc”: attiva la funzione per la comunicazione di assenza posizioni debitorie

“Trasparenza”: prorogati i termini relativi alle attestazioni Oivsull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

“Sistema NoiPA”: aggiornati gli oneri amministrativi a carico degliistituti delegatari

GLI APPROFONDIMENTI

“Trasparenza”: le nuove regole sugli obblighi di pubblicazione esull’accesso civico (Parte I)di Alberto Bicocchi

Blocco assunzioni per le Società in controllo pubblico: prima Pronunciadella Corte dei contidi Federica Giglioli

I QUESITI

Armonizzazione dei sistemi contabili: qual è il grado di autonomia di cuigode la Regione Siciliana ?di Calogero Di Liberto

LA GIURISPRUDENZA

Responsabilità amministrativa: condanna del Direttore di una Bibliotecapubblica per la scomparsa di libri e manoscrittidi Antonio Tirelli

LO SCADENZARIO

ALLEGATO

“Contrattinews” n. 1/17, Rubrica mensile di aggiornamentoe approfondimento

settimanale di aggiornamento e approfondimentoprofessionale per gli operatori degli Enti Locali

Collaborano alla Rivista:Dott. Roberto Camporesi Dottore commercialista, Revisore contabile, partner Studio Commerciale Associato Boldrini

Avv. Stefano Ciulli Avvocato, consulente di Enti Locali e docente in corsi di formazione

Dott. Sergio Cucchigià Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributariodel Comune di Roma, Dottore commercialista,Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche

Prof. Ciro D’AriesDottore commercialista, Docente e Pubblicista

Dott. Giampaolo De PaulisComponente della Commissione Paritetica Attuazione Federalismo Fiscale ed esperto in materia di tributi locali

Dott. Ignazio Del CastilloMagistrato della Corte dei Conti

Dott. Claudio GaltieriMagistrato della Corte dei Conti

Dott. ssa Anna Guiducci Dirigente Servizi Finanziari Comune di Arezzo

Dott. Pantaleo IsceriDirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce,Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci,Consulente Ancirisponde

Avv. Mauro MammanaAvvocato amministrativista, consulente eformatore in materia di appalti pubblici

Dott. Antonio Scozzese(già) Dirigente a. r. Servizio Finanza Localedel Ministero dell’Interno

Rag. Antonio TirelliConsulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti LocaliRagioniere commercialista

Comitato di redazione: Calogero Di Liberto, Luca Eller Vainicher, Luciano Fazzi, Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, Alessio Malucchi, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

Segreteria di redazione: Francesca Combatti

Direttore Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario:Centro Studi Enti Locali s.r.l.Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237E-Mail: [email protected] internet: www.entilocali-online.it

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EntiLocali

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23 gennaio 20174 EntiLocali SOMMARIO

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FLASHsulle principali novità nor-

mative edinterpretative della

settimana

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DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2016:

DISPONIBILI MODELLI E ISTRUZIONI 2017

PER “IVA” “CU” “770” E “730”

Sono stati emanati e diffusi sul sitodell’Agenzia delle Entrate diversi

Provvedimenti datati16 gennaio 2017, con i quali

sono stati approvati i Modelli“Iva 2017” e “Cu 2017”, “770/2017”

e “730/2017”.

“PAREGGIO DI BILANCIO 2017”:PUBBLICATO IL MODELLO

PER ACQUISIRE INFORMAZIONI SUL “PATTO ORIZZONTALE

NAZIONALE VERTICALE”

Con 2 Note pubblicate il17 gennaio 2017, il Mef – RgS

ha informato dell’avvenuta messaa disposizione dei Modelli per

l’acquisizione delle informazioniconcernenti il cosiddetto “Pattoorizzontale nazionale verticale”.

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“PCC”: ATTIVA LA FUNZIONE

PER LA COMUNICAZIONE DI ASSENZA POSIZIONI DEBITORIE

Con una Nota pubblicata sulPortale istituzionale della “Pcc”

il 16 gennaio 2017, il Mef hacomunicato l’avvio di una nuovafunzione per la comunicazione di

assenza posizioni debitorie.

23 gennaio 2017FLASH 4EntiLocali

Centro Studi Enti Locali4

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DICHIARAZIONE “IVA/2017”:APPROVATO

IL MODELLO DEFINITIVO E LE RELATIVE ISTRUZIONI

MINISTERIALI

L’Agenzia delle Entrate, con ilProvvedimento n. 10050/2017,

ha approvato la versionedefinitiva del Modello “Iva/2017”e Modello “Iva Base/2017” con le

relative Istruzioni ministeriali.

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“SISTEMA NOIPA”: AGGIORNATI GLI ONERI

AMMINISTRATIVI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI

Con la Circolare 17 gennaio 2017,n. 3, il Mef-RgS ha informato

che è stata aggiornata la misuradegli oneri amministrativi a carico

degli istituti delegatari per ilbiennio 2017-2018.

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“TRASPARENZA”: PROROGATI I TERMINI RELATIVI

ALLE ATTESTAZIONI OIVSULL’ASSOLVIMENTO DEGLI

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Con il Comunicato 17 gennaio 2017,il Presidente Anac ha annunciato

2 proroghe relative alle attestazionidegli Oiv di cui all’art. 44 del

Dlgs. n. 33/13.

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23 gennaio 20174 EntiLocali NOTIZIARIO

Centro Studi Enti Locali 5

NOTIZIARIO

Con due Note pubblicate il 17gennaio 2017, il Ministero del-l’Economia e delle Finanze –Ragioneria generale dello Sta-to, ha informato dell’avvenutamessa a disposizione, nel sitoweb dedicato al “Pareggio dibilancio” (http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it), dei Modelli per l’acquisizionedelle informazioni concernen-ti il cosiddetto “Patto orizzon-tale nazionale verticale”, sia conriferimento agli Enti Locali chealle Regioni (art. 1, comma 485e commi da 490 a 494, della“Legge di bilancio per il 2017”;art. 1, commi da 495 a 501).Per gli Enti Locali viene pre-messo che l’assegnazionedegli spazi finanziari, per iltriennio 2017-2019, nel limitecomplessivo di Euro 700milioni annui (di cui Euro 300milioni destinati ad interventidi edilizia scolastica) nell’am-bito dei “Patti di solidarietànazionali” di cui all’art. 10,comma 4, della Legge n.243/12, ha lo scopo di favorirele spese di investimento darealizzare attraverso l’uso del-l’avanzo di amministrazionedegli esercizi precedenti e ilricorso al debito. Tali spazi non possono essererichiesti qualora le operazionidi investimento da parte diciascun Ente Locale, realizzatemediante il ricorso all’indebi-tamento e all’utilizzo dei risul-tati di amministrazione degliesercizi precedenti, possanoessere effettuate nel rispettodel proprio saldo di Pareggiodi bilancio (art. 9, comma 1,della Legge n. 243/12).In merito agli spazi finanziaririferiti specificatamente adinterventi di edilizia scolastica

(precisiamo, non in attuazionedei “Patti di solidarietà nazio-nale” oggetto della presenteNota) viene segnalato che sulsito web http://italiasicura.gover-no.it/ è disponibile uno speci-fico Avviso pubblicato dallacompetente Struttura di mis-sione per il coordinamentodegli interventi di edilizia sco-lastica presso la Presidenzadel Consiglio dei Ministri, eviene indicato di richiedere inmerito informazioni agli indi-rizzi di posta elettronica [email protected] [email protected] il termine perentorio del20 febbraio 2017, gli Enti Loca-li devono comunicare gli spazifinanziari di cui necessitanoper gli investimenti diversidall’edilizia scolastica al Mef-RgS, attraverso la compilazio-ne del Modello presente sulsistema web presente all’indi-rizzo http://pareggiobilan-cio.mef.gov.it, fornendo leinformazioni relative al Fondodi cassa al 31 dicembre del-l’anno precedente ed al risul-tato di amministrazione, alnetto della quota accantonatadel “Fcde”, risultante dal rendi-conto (o dal preconsuntivo)dell’anno precedente. Decor-so il suddetto termine nonsarà più possibile rettificare idati.Entro il 15 marzo 2017, conapposito Decreto, il Mef deter-minerà l’ammontare dellospazio finanziario attribuito aciascun Ente Locale in basealle seguenti priorità:1) investimenti dei Comuni(soltanto quelli individuati dalDl. n. 189/16, dall’art. 1 del Dl.n. 74/12, e dall’art. 67-septiesdel Dl. n. 83/12) finalizzati a

fronteggiare gli eccezionalieventi sismici e la ricostruzio-ne, finanziati con avanzo diamministrazione o da opera-zioni di indebitamento, per iquali gli Enti dispongono diprogetti esecutivi redatti evalidati in conformità allavigente normativa, completidel cronoprogramma dellaspesa;2) investimenti finanziati conavanzo di amministrazione omediante operazioni di inde-bitamento:a) dei Comuni istituiti nelquinquennio precedenteall’anno di riferimento, aseguito dei processi di fusione(con riferimento a ciascunesercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusi-vamente i Comuni per i quali iprocessi di fusione si sonoconclusi entro il 1° gennaiodell’esercizio di riferimento);b) dei Comuni con popolazio-ne inferiore a 1.000 abitanti inpossesso di progetti esecutiviredatti e validati in conformitàalla vigente normativa, com-pleti del cronoprogrammadella spesa;3) interventi di edilizia scola-stica non soddisfatti dagli spa-zi finanziari concessi nell’am-bito dell’intervento suddetto“Italiasicura” (per questi inter-venti l’importo sarà acquisitoautomaticamente sulla basedelle informazioni trasmesseal Mef-RgS dalla Presidenzadel Consiglio dei Ministri -Struttura di missione per ilcoordinamento e impulso nel-l’attuazione di interventi diriqualificazione dell’ediliziascolastica);4) investimenti finalizzati all’a-deguamento e al migliora-

mento sismico degli immobili,finanziati con avanzo diamministrazione, per i qualigli enti dispongono del pro-getto esecutivo redatto e vali-dato in conformità alla norma-tiva vigente, completo del cro-noprogramma della spesa; 5) investimenti finalizzati allaprevenzione del rischio idro-geologico ed alla messa insicurezza e alla bonifica di sitiinquinati ad alto rischioambientale, individuati comeprioritari per il loro rilevanteimpatto sanitario, finanziaticon avanzo di amministrazio-ne, per i quali gli enti dispon-gono del progetto esecutivoredatto e validato in confor-mità alla normativa vigente,completo del cronoprogram-ma della spesa.Ferme restando le priorità dicui sopra, in presenza dirichieste pervenute dagli EntiLocali che superino l’ammon-tare degli spazi disponibili,l’attribuzione è effettuata afavore degli Enti che presenta-no la maggiore incidenza delFondo di cassa rispetto all’a-vanzo di amministrazione.Per una corretta compilazionedel Modello pubblicato nelsito web relativo alla richiestadi spazi finanziari, viene riba-dito che la richiesta degli spa-zi finanziari deve essere effet-tuata esclusivamente perinvestimenti diversi da quellidi edilizia scolastica “Italiasicu-ra” e soltanto quando questinon possono essere effettuatinel rispetto del proprio saldodi “Pareggio di bilancio”, non-ché specificato che gli importida indicare devono essereespressi in migliaia di Euro.Gli spazi richiesti per investi-

“Pareggio di bilancio 2017”:pubblicato il Modello per acquisire informazioni sul“Patto orizzontale nazionale verticale”

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23 gennaio 2017NOTIZIARIO 4EntiLocali

Centro Studi Enti Locali6

Sono stati emanati e diffusisul sito dell’Agenzia delleEntrate diversi Provvedi-menti datati 16 gennaio2017, con i quali sono statiapprovati i seguenti Modellidichiarativi, riferiti all’anno2016, e le relative Istruzioniministeriali:- Modello “Iva/2017” eModello “Iva Base/2017” (vedicommento che segue);- Modello di certificazioneunica “Cu 2017” (vedi com-mento nel prossimo numero

di Entilocalinews);- Modelli “770/2017” (vedicommento nel prossimonumero di Entilocalinews);- Modello “730/2017” (vedicommento nel prossimonumero di Entilocalinews).E’ possibile consultare dasubito i Modelli integrali, siasul sito dell’Amministrazione

finanziaria che sul Quotidia-no www.entilocali-online.it.Il Modello “Irap/2017” e lerelative Istruzioni verrannopubblicati dall’Agenzia delleEntrate nella loro versionedefinitiva necessariamenteentro la fine di gennaio esaranno poi oggetto diapposito commento.

Dichiarazioni fiscali anno 2016:disponibili Modelli e Istruzioni 2017 riferiti a “Iva”,“Cu” e Modelli “770” e “730”

menti finanziati con avanzo diamministrazione possonoanche essere riferiti ad impe-gni esigibili nel 2017, nonchéal “Fondo pluriennale di spesa”a copertura degli impegni esi-gibili nei futuri esercizi.Gli spazi richiesti per investi-menti finanziati con operazio-ni di indebitamento devonoriguardare solo ed esclusiva-mente investimenti con impe-gni esigibili nel 2017 e nonanche con “Fpv” di spesa.Si ribadisce che gli spazi finan-ziari acquisiti mediante il “Pat-to di solidarietà nazionale verti-cale” sono assegnati agli Enticon un esplicito e specificovincolo di destinazione, cioèper favorire le spese di investi-mento da realizzare attraversol’uso dell’avanzo di ammini-strazione degli esercizi prece-denti e il ricorso al debito. Per-tanto, gli spazi finanziari nonutilizzati per tali finalità - ovve-ro, nel caso di investimentifinanziati con avanzo diamministrazione, per impegniesigibili nel 2017, nonché peril “Fpv” di spesa a coperturadegli impegni esigibili neifuturi esercizi, e, nel caso diinvestimenti finanziati conoperazioni di indebitamento,

esclusivamente per impegniesigibili nel 2017 - non posso-no essere utilizzati per altrefinalità (per esempio: non pos-sono essere utilizzati per effet-tuare impegni di spesa di par-te corrente). Conseguente-mente, gli Enti che acquisisco-no spazi finanziari nell’ambitodel “Patto di solidarietà nazio-nale verticale” devono tenderead un obiettivo di saldo difinanza pubblica che tengaconto dell’eventuale mancatoutilizzo degli spazi finanziariper le finalità per cui sono sta-ti attribuiti.Gli spazi finanziari acquisiti enon utilizzati per le finalitàindividuate, non potendoessere utilizzati per altre fina-lità, sono recuperati, in sede dicertificazione, attraverso unamodifica peggiorativa dell’o-biettivo di saldo finale di com-petenza per un importo pari aipredetti spazi finanziari nonutilizzati per le finalità indica-te dalla norma.Viene segnalato che, qualoragli spazi finanziari concessi inattuazione delle intese e dei“Patti di solidarietà” previsti dalDpcm. di cui all’art. 10, comma5, della Legge n. 243/12, nonsiano totalmente utilizzati,

l’Ente territoriale non puòbeneficiare di spazi finanziarinell’esercizio finanziario 2018,e ricordato che, ai sensi delDlgs. n. 229/11, gli Enti benefi-ciari devono trasmettere leinformazioni relative agli inve-stimenti effettuati a valere suipredetti spazi al Sistema dimonitoraggio opere pubbli-che della “Banca-dati delleAmministrazioni pubbliche”(Bdap-Mop) del Mef–RgS,avendo cura di valorizzare ilcampo “Tipologia di spazifinanziari”:● con la voce “Patto nazionale– Avanzo” nel caso di investi-mento finanziato da avanzo;● con la voce “Patto nazionale– Debito”, nel caso di ricorso aindebitamento.La mancata trasmissione delleinformazioni di cui al para-grafo precedente, comportal’impossibilità di procedere adassunzioni di personale a tem-po indeterminato, anche conriferimento ai processi di sta-bilizzazione in atto, fino a tra-smissione avvenuta.Per le Regioni, le informazionidello specifico Comunicatosono del tutto identiche. Daprecisare soltanto che per taliEnti sono assegnati spazi

finanziari, per il triennio 2017-2019, nel limite complessivodi Euro 500 milioni e che, conapposito Decreto da emanaresempre entro il 15 marzo2017, il Mef determinerà l’am-montare dello spazio finanzia-rio attribuito a ciascunaRegione, in questo caso, inbase alle seguenti priorità:1) investimenti regionali fina-lizzati all’adeguamento e almiglioramento sismico degliimmobili, finanziati con avan-zo di amministrazione, per iquali gli Enti dispongono delProgetto esecutivo redatto evalidato in conformità allanormativa vigente, completodel cronoprogramma dellaspesa;2) investimenti regionali fina-lizzati alla prevenzione delrischio idrogeologico ed allamessa in sicurezza e alla boni-fica di siti inquinati ad altorischio ambientale, individuaticome prioritari per il loro rile-vante impatto sanitario, finan-ziati con avanzo di ammini-strazione, per i quali gli entidispongono del progetto ese-cutivo redatto e validato inconformità alla normativavigente, completo del crono-programma della spesa.

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23 gennaio 20174 EntiLocali NOTIZIARIO

Centro Studi Enti Locali 7

L’Agenzia delle Entrate, con ilProvvedimento n. 10050/2017,ha approvato la versione defi-nitiva del Modello “Iva/2017” edel Modello “Iva Base/2017”,con le relative Istruzioni mini-steriali, per la Dichiarazionerelativa al periodo d’imposta2016.E’ possibile consultare i Model-li integrali, sia sul sito dell’Am-ministrazione finanziaria chesul Quotidiano www.entilocali-online.it.FrontespizioNel Riquadro “Tipo di dichiara-zione” è stata eliminata lacasella “Dichiarazione integrati-va a favore”. A seguito dellemodifiche apportate all’art. 8del Dpr. n. 322/98, dall’art. 5 delDl. n. 193/16, convertito conmodificazioni dalla Legge n.225/16, il termine per la pre-sentazione della Dichiarazione“integrativa a favore” è statoequiparato a quello previstoper la presentazione dellaDichiarazione “integrativa asfavore”. Per tale motivo, nell’i-potesi di presentazione di unaDichiarazione integrativa, nonè più necessario segnalare setrattasi di integrativa a favore oa sfavore.Quadro “VE”Nella Sezione 1 viene elimina-to il rigo “VE3”, relativo alle ope-razioni attive con percentualedi compensazione del 7%,mentre sono inseriti 3 righi(“VE5”, “VE6” e “VE10”) dove indi-care le operazioni attive conpercentuali di compensazione,rispettivamente, del 7,65%, del7,95% e del 10%. Conseguen-temente, i righi successivi dellaSezione 1 sono stati rinumera-ti.Nella Sezione 2 è stato inseritoun nuovo rigo “VE21” doveriportare le operazioni attivecon aliquota del 5%. Nella Sezione 4, il campo 7 del

rigo “VE35” è stato ridenomina-to “Cessioni di prodotti elettroni-ci”, per l’esposizione specificadelle cessioni di console dagioco, tablet Pc e laptop, non-ché di dispositivi a circuitointegrato, quali microproces-sori e unità centrali di elabora-zione.Quadro “VF”Nella Sezione 1 è stato elimina-to il rigo “VF3”, dove andavanoindicate le operazioni passivecon percentuale di compensa-zione del 7%, essendo poi statiinseriti 3 nuovi righi “VF3”, “VF6”e “VF7” dove indicare le opera-zioni passive, rispettivamente,con aliquota del 5% (ad es. lefornitore di servizi da parte diCooperative sociali con riferi-mento alle attività indicate neinn. 18-19-20-21-27ter dell’art.10 del Dpr. n. 633/72, per con-tratti stipulati ex novo o rinno-vati con l’Ente Locale commit-tente a partire dal 1° gennaio2016, come previsto dall’art. 1,comma 960, della Legge n.190/14) e con percentuali dicompensazione del 7,65% edel 7,95%.Quadro “VJ”Il rigo “VJ16” è stato ridenomi-nato “Acquisti di prodotti elet-tronici”, per l’esposizione speci-fica degli acquisti di console dagioco, tablet Pc e laptop, non-ché di dispositivi a circuitointegrato, quali microproces-sori e unità centrali di elabora-zione.Quadro “VI”Nel Quadro “VI”, relativo alleDichiarazioni d’intento ricevu-te, è stata soppressa la colonna3 dei righi da “VI1” a “VI6”, doveandava indicato, in assenza delnumero di protocollo attribui-to dall’Agenzia alla Dichiara-zione d’intento trasmessa invia telematica, il numero pro-gressivo assegnato alla Dichia-razione d’intento dall’esporta-

tore abituale.Quadro “VN”Il Quadro “VN”, di nuova istitu-zione, è riservato ai soggettiche hanno presentato nel2016 Dichiarazioni “integrativea favore” ai sensi dell’art. 8,comma 6-bis, del Dpr. n.322/98, comma introdotto dal-l’art. 5 del Dl. n. 193/16, conver-tito con modificazioni dallaLegge n. 225/16, oltre il termi-ne prescritto per la presenta-zione della Dichiarazione rela-tiva al periodo d’imposta suc-cessivo a quello di riferimentodelle dichiarazioni integrative.Nel Quadro va esposto l’annocui si riferisce la Dichiarazioneintegrativa presentata e l’im-porto del credito derivante dalminor debito o dalla maggioreeccedenza detraibile risultan-te. In pratica, nel presenteModello sono riportabili – se lerispettive Dichiarazioni Ivasono state oggetto di reinvioentro il 31 dicembre 2016 - leannualità 2011-2012-2013-2014, mentre l’annualità 2015non deve essere riportata trat-tandosi dell’anno riferito allaDichiarazione “Iva 2016”, relati-va al periodo di imposta ante-cedente all’anno 2016.Quadro “VL”Nella Sezione 2 è stato intro-dotto, conseguentementeall’aggiunta del Quadro “VN” dicui sopra, il rigo “VL11”, per indi-care il credito derivante dalminor debito o dalla maggioreeccedenza detraibile risultantedalle Dichiarazioni “integrativea favore” presentate nel 2016 aisensi del comma 6-quater, del-l’art. 8 del Dpr. n. 322/98.Quadro “VX”Nel rigo “VX4” è stato inserito ilnuovo campo 9 denominato“Interpello”, la cui compilazioneè riservata ai soggetti che, inalternativa alla dichiarazionesostitutiva di atto notorio, han-

no presentato preventivamen-te istanza di Interpello ai finidella disapplicazione delladisciplina delle Società nonoperative e/o della disciplinadelle Società in perdita siste-matica secondo quanto previ-sto dal comma 4-bis, dell’art.30, della Legge n. 724/94. Con-seguentemente, il campo suc-cessivo è stato rinumerato.Quadro “VO”Nella Sezione 1, rigo “VO11”, èstata introdotta la casella 28,per comunicare la revoca del-l’opzione per l’applicazionedell’Iva nello Stato comunita-rio (Repubblica di Croazia) didestinazione dei beni, esercita-ta dai contribuenti che effet-tuano cessioni intracomunita-rie di beni in base a cataloghi,per corrispondenza e simili.Nella Sezione 3, rigo “VO33”, èstata aggiunta la casella percomunicare la revoca dell’op-zione per il regime ordinariodell’Iva esercitata relativamen-te al 2015, da parte dei sogget-ti che si sono avvalsi per il 2016del regime forfetario discipli-nato dall’art. 1, commi da 54 a89, della Legge n. 190/14.Nella stessa Sezione, rigo“VO34”, è stata soppressa lacasella “opzione”, in quanto nonè più possibile dal 2016 aderireal regime fiscale di vantaggioper l’imprenditoria giovanile elavoratori in mobilità previstodall’art. 27, commi 1 e 2, del Dl.n. 98/11. Inoltre, sono stateintrodotte 3 nuove caselle: laprima, per comunicare l’opzio-ne per il regime ordinario, apartire dal 2016, da parte deisoggetti che negli anni prece-denti si sono avvalsi del regi-me fiscale di vantaggio di cuiall’art. 27, commi 1 e 2, del Dl. n.98/11; la seconda, per comuni-care la revoca dell’opzione peril regime ordinario da parte deisoggetti che nel 2014, in pre-

Dichiarazione “Iva/2017”:approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni ministeriali

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23 gennaio 2017NOTIZIARIO 4EntiLocali

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senza dei requisiti di accesso alregime di vantaggio, non sisono avvalsi di detto regime eaccedono, dal 2016, al regimeforfetario di cui all’art. 1, com-mi da 54 a 89, della Legge n.190/14; la terza, per informaredella revoca dell’opzione perl’adesione dal 2015 al regimedi vantaggio da parte dei sog-getti che accedono, dal 2016, alregime forfetario disciplinatodall’art. 1, commi da 54 a 89,della Legge n. 190/14.Quadro “VG”Il Quadro, di nuova istituzione,è riservato agli Enti o Societàcommerciali controllanti cheintendono avvalersi, per il2017, della particolare proce-dura di compensazione dell’I-va prevista dal Dm. 13 dicem-bre 1979, recante le norme diattuazione delle disposizioni dicui all’art. 73, ultimo comma(come sostituito dal comma27, dell’art. 1, della Legge n.232/16), relativamente ad unao più Società commerciali con-siderate “controllate” ai sensidella disciplina in esame.L’Ente o Società commercialecontrollante comunica all’A-genzia delle Entrate l’eserciziodell’opzione per la predettaprocedura tramite la compila-zione del nuovo Quadro “VG”nella Dichiarazione ai fini dell’I-va presentata nell’anno solarea decorrere dal quale intendeesercitare l’opzione.Prospetto Iva 26/Pr.Nel Quadro “VW”, Sezione 2, èstato introdotto il rigo “VW30”per indicare il credito derivan-te dal minor debito o dallamaggiore eccedenza detraibi-le risultante dalle Dichiarazioniintegrative di Gruppo presen-tate nel 2016, ai sensi del com-ma 6-quater, dell’art. 8 del Dpr.n. 322/98 (norma introdottadall’art. 5, del Dl. n. 193/16, con-vertito con modificazioni dallaLegge n. 225/16).Nell’ultimo Riquadro è statosoppresso il campo utile perl’apposizione della firma daparte dell’Ente o Società con-

trollante.Struttura del ModelloIl Modello di dichiarazione Ivaha struttura modulare ed ècostituito da:– il Frontespizio, composto di 2facciate;– un Modulo, composto di piùQuadri (“VA”-“VB”-“VC”-“VD”-“VE”-“VF”-“VJ”-“VI”-“VH”-“VK”-“V N”-“V L”-“V T”-“V X”-“V O”-“VG”), che va compilato da tut-ti i soggetti per indicare i daticontabili e gli altri dati relativiall’attività svolta.I Quadri “VB” – “VI” – “VN” e “VG”vanno compilati sempre a par-tire dal primo Modulo (anchein presenza di più Moduli aseguito di contabilità separateo trasformazioni sostanzialisoggettive). La compilazione dipiù Moduli di uno qualsiasi diquesti Quadri non modificainfatti il numero di moduli dicui si compone la Dichiarazio-ne.L’Ente o Società controllantedeve comprendere nella pro-pria Dichiarazione anche il Pro-spetto “Iva 26 PR/2017” (com-posto dei Quadri “VS”-“VV”-“VW”-“VY”-“VZ”) per l’indicazio-ne dei dati relativi alla liquida-zione dell’Iva di gruppo di cuiall’art. 73 e al Dm. 13 dicembre1979.I contribuenti con contabilitàseparate (art. 36) devono pre-sentare il Frontespizio ed unModulo per ogni contabilitàseparata.I Quadri “VC”, “VD”, “VH”, “VK”, “VT”,“VX” e “VO” nonché la Sezione 2del Quadro “VA”, e le Sezioni 2 e3 del Quadro “VL”, vanno com-pilati una sola volta sul primoModulo, indicandovi i dati rie-pilogativi di tutte le attività.Nella particolare ipotesi in cuiil contribuente abbia applica-to, anche se in periodi diversidell’anno, per effetto di parti-colari disposizioni, regimi diffe-renti d’imposta (ad esempio:regime normale Iva e regimespeciale dell’agricoltura), ènecessario compilare piùModuli per indicare distinta-

mente le operazioni relative aciascun regime (vedi anche leistruzioni sub quadro “VF”).Inoltre, per ogni Modulo com-pilato occorre barrare le casel-le (in calce al Quadro “VL”) rela-tive ai Quadri compilati.Termini e modalità di pre-sentazione della Dichiarazio-neIn base all’art. 8, del Dpr. n.322/98, la Dichiarazione Ivarelativa all’anno 2016 deveessere presentata entro il 28febbraio 2017.Il Dpr. n. 322/98 non prevedeun termine di consegna dellaDichiarazione agli intermediariche dovranno poi provvederealla trasmissione telematica,ma viene unicamente stabilitoil termine entro cui le Dichiara-zioni devono essere presenta-te telematicamente all’Agen-zia delle Entrate.Si rammenta doverosamente -in particolare quest’anno con-siderata la ravvicinata scaden-za di cui sopra, che sta metten-do in difficoltà non poco glioperatori degli Enti Locali –che, ai sensi degli artt. 2 e 8 delDpr. n. 322/98, le Dichiarazionipresentate entro 90 giorni dal-la scadenza dei suddetti termi-ni sono valide, salvo l’applica-zione delle sanzioni previstedalla legge (pari ad Euro 25 perle Dichiarazioni cosiddette“tardive” ma non omesse),mentre quelle presentate conritardo superiore a 90 giorni siconsiderano omesse sì macostituiscono comunque titoloper la riscossione dell’Impostache ne risulti dovuta.Per la consultazione delleinformazioni relative alle san-zioni ed al “ravvedimento”riguardanti gli adempimentidichiarativi, si rimanda al sitointernet dell’Agenzia delleE n t r a t ewww.agenziaentrate.gov.it.La dichiarazione da presentareesclusivamente per via telema-tica all’Agenzia delle Entratepuò essere trasmessa diretta-mente o tramite un interme-

diario abilitato ai sensi dell’art.3, comma 2, del Dpr. n. 322/98 esuccessive modificazioni, tra-mite altri soggetti incaricati(per le Amministrazioni).La Dichiarazione si considerapresentata nel giorno in cui èconclusa la ricezione dei datida parte dell’Agenzia delleEntrate.La prova della presentazionedella Dichiarazione è data dal-la comunicazione attestantel’avvenuto ricevimento deidati, rilasciata sempre per viatelematica.Le principali confermerispetto agli anni precedentiIn primo luogo, merita ricorda-re le novità introdotte già dalloscorso anno conseguenti allenuove disposizioni normativein vigore dal 1° gennaio 2015su “split payment” e “reversecharge”:- il rigo VE38, denominato“Operazioni effettuate nei con-fronti di P.A. ai sensi dell’art. 17-ter” e rivolto ai soggetti chehanno effettuato durante l’an-no 2016 operazioni attiveapplicando il meccanismo del-lo “split payment”, introdottodall’art. 1, comma 629, della“Legge di stabilità 2015”;- i righi VJ17 e VJ18, riguardan-ti le nuove ipotesi di “reversecharge”, introdotte dall’art. 1,comma 629, della “Legge di sta-bilità 2015”, in cui l’Iva è dovutadall’acquirente, ossia le presta-zioni di servizi di cui all’art. 17,comma 6, lett. a-ter), relative alComparto edile e Settori con-nessi e le operazioni del Setto-re energetico di cui all’art. 17,comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) - vedi Circolare Entraten. 14/E del 2015;- il rigo VJ19 riservato alle soleP.A., titolari di Partiva Iva, tenu-te al versamento dell’Impostaper gli acquisti effettuati inapplicazione dello “split pay-ment”, che figurano anche tra leoperazioni attive per l’effettodelle annotazioni disciplinatedal Dm. 23 gennaio 2015 (vediCircolare Entrate n. 15/E del

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2015).Tra le principali conferme, diinteresse per gli Enti Locali,rammentiamo la previsione,all’interno del “Frontespizio”,dell’apposito Quadro relativoalla sottoscrizione dell’Organodi controllo nel caso in cui siintendano compensare, inmodo “orizzontale”, crediti Ivamaturati per un ammontaresuperiore a Euro 15.000 annui,in considerazione dei nuovivincoli imposti a decorrere dal1° gennaio 2010 dall’art. 10 delDl. n. 78/09. Riguardo alla sottoscrizionedell’Organo di revisione, ricor-diamo che, qualora un contri-buente decida, prima dellapresentazione della Dichiara-zione “Iva 2017”, di compensarela parte di credito Iva maturatanel 2016 (potendo così supera-re i limiti imposti dal citato art.10 del Dl. n. 78/09, costituiti,rispettivamente, da Euro 5.000annui per compensazioni “oriz-zontali” del credito Iva matura-to nel 2016 operate in dataantecedente a quella di pre-sentazione della Dichiarazione“Iva 2016”, da Euro 15.000 annuiper compensazioni “orizzonta-li” effettuate senza che sia statoapposto sulla Dichiarazione“Iva 2017” il “visto di confor-mità” o la firma dell’Organo direvisione), dovrà riportare talicompensazioni nel rigo “VL9”,anche se avvenute nel corsodell’anno 2015 (avendo indica-to, nei Modelli “F24”, a fianco delcodice-tributo 6099, l’anno2016). Se invece il contribuen-te decide, prima della presen-tazione della Dichiarazione“Iva 2017”, di procedere a com-pensazioni “orizzontali” del cre-dito Iva maturato nel 2016mantenendosi sotto i suddettilimiti, dette compensazioniverranno evidenziate nellaDichiarazione “Iva 2017” (aven-do indicato, nei Modelli “F24”, afianco del codice tributo “6099”,l’anno 2016). Lo stesso concet-to vale per le eventuali com-pensazioni “orizzontali” che

saranno effettuate dopo l’inviodella Dichiarazione “Iva 2017”(potendo così superare il limiteannuo di Euro 5.000 nonché, se“vistate” ovvero sottoscrittedall’Organo di controllo, anchequello di Euro 15.000), qualorariferite al credito maturato nel2013.Atteso quanto sopra, nel casoin cui il contribuente decida diprocedere a compensazioni“orizzontali” del credito Ivamaturato nel 2015 oltre l’am-montare di Euro 15.000 annui,dovrà necessariamente inviarela Dichiarazione “Iva 2017” (persuperare il vincolo dei 5.000Euro annui) facendola sotto-scrivere, oltre che dal rappre-sentante legale o dal rappre-sentante negoziale, anche daisoggetti che esercitano il con-trollo contabile. Per espressaprevisione dell’art. 10, comma7, del citato Dl. n. 78/09, la sot-toscrizione di tali ultimi sog-getti comporta “l’attestazionedell’esecuzione dei controlli dicui all’art. 2, comma 2, del Decre-to n. 164/99”, ovvero dei mede-simi controlli che effettuano isoggetti che appongono il“visto di conformità” (si riman-da anche ai chiarimenti fornitidalla Risoluzione Entrate n.90/10).Relativamente ai controlli pre-visti dall’art. 2, comma 2, delcitato Decreto n. 164/99, ricor-diamo che, in via generale, talecontrollo presuppone, ai finidell’Iva:- la correttezza formale delleDichiarazioni presentate daicontribuenti;- la regolare tenuta e conser-vazione delle scritture conta-bili obbligatorie.Con riferimento agli Enti Loca-li, i controlli implicano pertan-to la verifica:- della regolare tenuta e con-servazione delle scritture con-tabili obbligatorie ai fini Iva;- della corrispondenza dei datiesposti nella Dichiarazionealle risultanze delle scritturecontabili;

- della corrispondenza dei datiesposti nella scritture contabilialla relativa documentazione.E’ stata poi riproposta, nel“Quadro VH”, Sezione 1, la casel-la per l’indicazione del “ravve-dimento operoso” per i versa-menti periodici. Si ricorda chegli interessi da “ravvedimento”non devono essere compresinegli importi indicati nel “Qua-dro VH”, il cui tasso di interesseda applicare, dal 1° gennaio2017, è dello 0,1%.Sempre nella Sezione 1 del“Quadro VH” è stata riproposta,al rigo “VH13”, la casella per l’in-dicazione del metodo adottatoai fini del calcolo dell’accontoIva. Il rigo deve essere compila-to dai contribuenti obbligati alversamento dell’acconto aisensi dell’art. 6, della Legge n.405/90, con l’indicazione di “1”per il “metodo storico”, “2” per il“metodo previsionale”, “3” per il“metodo analitico-effettivo”, e“4” per i soggetti operanti neiSettori delle telecomunicazio-ni, somministrazione di acqua,raccolta e smaltimento rifiuti,ecc..Nel “Quadro VL”, nel rigo “VL8”deve essere indicato il predet-to credito e, nel rigo “VL9”, ilrelativo utilizzo in compensa-zione nel Modello “F24”. Nelrigo “VL26” (“eccedenza creditoanno precedente”) deve essereriportata l’eventuale differenzapositiva tra gli importi dei righi“VL8” e “VL9” della Sezione 2,mentre nel rigo “VL29”, che con-tiene l’ammontare dei versa-menti periodici, non devonoessere indicati gli interessi da“ravvedimento” ex art. 13, Dlgs.n. 472/97, bensì la sola Impo-sta. Si ricorda poi il “Quadro VT”, dacompilare anche a cura degliEnti Locali, o nell’unico Modulon. 01 (codice attività 84.11.10),ovvero nel Modulo principalen. 01 (codice attività 84.11.10),nel caso di contabilità separateex art. 36, Dpr. n. 633/72, riepi-logando i dati relativi agli altriModuli. Relativamente alla

ripartizione delle operazioniimponibili tra consumatorifinali e soggetti Iva, le Istruzio-ni suggeriscono di far riferi-mento alle modalità di certifi-cazione dei corrispettivi di cuiagli artt. 21 e 22 del Dpr. n.633/72 (fatture, scontrini, rice-vute, ecc.) o, comunque, adulteriori criteri che consentanodi qualificare l’operazione aipredetti fini. Più nel dettaglio,nel caso degli Enti Locali, rite-niamo che tra le operazioniimponibili effettuate nei con-fronti dei consumatori finalidebbano essere ricomprese,ad esempio, le rette del Servi-zio “Refezione scolastica”, o lerette per il “Trasporto scolasti-co”, non considerando invece lerette “Asilo nido”, in quantoesenti Iva ex art. 10, comma 1,n. 21), Dpr. n. 633/72. E’ chiaroche, in caso di contabilità sepa-rate ex art. 36, Dpr. n. 633/72, sele operazioni imponibili riferitead un certo Servizio sono effet-tuate per la totalità nei con-fronti, rispettivamente, o diconsumatori finali o di sogget-ti Iva, il dato da inserire nel“Quadro VT” (caselle 1 e 3,ovvero caselle 1 e 5) corrispon-de sostanzialmente a quellorisultante dal rigo VE23, colon-na 1, del medesimo ModuloIva. Restano confermati i contenutidel “Quadro VJ”, afferente ladeterminazione dell’Iva riferitaa particolari tipologie di opera-zioni, tra cui acquisti intraco-munitari o dalla Repubblica diSan Marino, che si caratterizza-no per il cosiddetto meccani-smo del “reverse charge” (inver-sione contabile).Precisiamo poi che gli EntiLocali sono chiamati ad indica-re, nell’intercalare principale dipiù intercalari riferiti a varieattività (o nell’unico intercala-re), il codice attività 84.11.10(riferito all’attività genericadelle Pubbliche Amministra-zioni), e che maggiore atten-zione deve essere posta nelcaso di tenuta di contabilità

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separate ex art. 36, Dpr. n.633/72 e conseguente presen-tazione di più intercalari Iva,ciascuno con uno specificocodice attività. In tal caso, sol-tanto nell’intercalare principa-le (codice attività 84.11.10)occorrerà compilare i Quadri“VH”, “VL” Sezione 2 e 3, “VN” (daquest’anno), “VT”, “VX” e “VO”.Infine, si precisa che, al fine dinon condizionare il contri-buente nella scelta dell’utilizzodel credito sin dal momentodella presentazione dellaDichiarazione, continua adessere presente nel “QuadroVX” un unico campo, in cui indi-care la parte di credito che siintende utilizzare in detrazioneo compensazione. Altre indicazioni (obbligo etermini di presentazione,scadenze di versamento)Ricordiamo che la Dichiarazio-ne Iva deve essere presentatada parte degli Enti Locali “in viaautonoma” dal momento che,stante l’invio separato delModello Irap - previsto dallaLegge n. 244/07 (“Finanziaria2008”) a decorrere dal 2009 -non potrebbe più essere “unifi-cata” la sola Dichiarazione Iva,non essendo gli Enti Localititolari di redditi soggetti adimposizione diretta da indica-re nel Modello “Unico/Enti noncommerciali” per esclusionesoggettiva ex art. 74, comma 1,del Tuir (Dpr. n. 917/86), attesoche l’art. 3, del Dpr. n. 322/08

richiede per l’unificazione lacompilazione di almeno 2Dichiarazioni tra Iva, redditi edIrap (il quale nel frattempodeve essere inviata “autono-mamente” dall’anno d’imposta2008 ai sensi di quanto dispo-sto dall’art. 1, comma 52, dellaLegge n. 244/07). Il Modello“Unico/Enc” si troverebbe infat-ti ad essere composto esclusi-vamente dal proprio “Fronte-spizio”, dal Quadro RX riepilo-gativo dell’eventuale saldo acredito Iva annuale, e appuntodai Quadri Iva (i quali, lo ricor-diamo, contengono di per séun proprio frontespizio, non-ché il Quadro VX ove indicare ilsaldo annuale).La presentazione della Dichia-razione annuale Iva da partedei soggetti tenuti a taleadempimento deve essereeffettuata esclusivamente pervia telematica. In base all’art. 8 del Dpr. n.322/98, la Dichiarazione “Iva2017”, relativa all’anno 2016,deve essere presentata entro il28 febbraio 2017.Ritornando alle novità inmateria di compensazioni“orizzontali”, la citata CircolareEntrate n. 1/E ha precisato cheil contribuente che presenta lapropria Dichiarazione Iva sen-za “visto di conformità” (o senzala firma dell’Organo di revisio-ne) [intendendo, in tal modoutilizzare il credito in compen-sazione non oltre il limite di

Euro 15.000], può modificarela propria scelta mediante pre-sentazione di una Dichiarazio-ne “‘correttiva’/’integrativa’”,completa di “visto” (o di firma),al più tardi entro 90 giorni dal-la scadenza del termine di pre-sentazione (come detto, 30settembre 2016). Come di con-sueto, non saranno applicatesanzioni al contribuente chepresenti la Dichiarazione “cor-rettiva” entro il termine di sca-denza ordinario, mentre saràapplicabile la sanzione ammi-nistrativa per la tardiva pre-sentazione nel caso in cui ilcontribuente presenti laDichiarazione “integrativa”entro i 90 giorni successivi altermine di scadenza (Risolu-zione n. 325/02).Inoltre, sempre in tema dicompensazione “orizzontale”, sirammenta un altro limiteintrodotto dall’art. 31 del Dl. n.78/10, rubricato “Preclusioneall’autocompensazione in pre-senza di debito su ruoli definiti-vi”, secondo cui, dal 1° gennaio2011, in base al quale è vietatala compensazione dei creditirelativi ad Imposte erariali finoa concorrenza dell’importo deidebiti scaduti, iscritti a ruolo edi importo superiore a Euro1.500; in caso d’inosservanza,la sanzione è stabilità nel 50%dell’importo indebitamentecompensato. Per quanto concerne invece ilversamento dell’eventuale sal-

do Iva a debito riferito all’annod’imposta 2016, questo scadeil 16 marzo 2017, salvo opzio-ne per la rateizzazione (per chiinvia la Dichiarazione “in viaautonoma” con rate di pariimporto, da versare entro il 16di ogni mese ed al massimoentro il 16 novembre, incre-mentando sempre ciascunarata successiva dello 0,33%,come stabilito dal Dm. 21maggio 2009) e deve essereeffettuato mediante utilizzodel Modello “F24EP” (codice tri-buto 619E), da presentare tele-maticamente direttamentedagli Enti pubblici attraverso icanali Entratel o Fisconline.Si rammenta altresì che il com-ma 641 dell’art. 1 della Legge23 dicembre 2014, n. 190 (c.d.“Legge di stabilità 2015”, vediEntilocalinews n. 1 del 5 gen-naio 2015) ha eliminato, a par-tire dall’anno 2016 e con riferi-mento all’anno 2015, l’obbligodella Dichiarazione unificata(peraltro per gli Enti Locali giàda qualche anno anche laDichiarazione Iva, così come laDichiarazione Irap, è inviata invia autonoma) e anticipato iltermine di presentazione dellaDichiarazione Iva al mese difebbraio. E’ stato così eliminato anchel’obbligo di presentazione del-la Comunicazione annualedati Iva (obbligo dal qualeperaltro gli Enti Locali eranogià esonerati).

Con una Nota pubblicata sulPortale istituzionale della“Piattaforma certificazione cre-diti” il 16 gennaio 2017, il Mini-stero dell’Economia e delleFinanze ha comunicato l’avviodi una nuova funzione per lacomunicazione di assenzaposizioni debitorie.

La funzione è legata alladisposizione di cui all’art. 7,comma 4-bis, del Dl. n.35/2013 (c.d. “Decreto Sbloccadebiti”, vedi Entilocalinews n. 24del 17 aprile 2013), che preve-de che entro il 30 aprile diogni anno le P.A. comunichinol’elenco completo dei debiti

certi, liquidi ed esigibili alladata del 31 dicembre dell’an-no precedente.In proposito, occorre ricordareche tale obbligo è assolto dal-la comunicazione di scadenzamensile prevista dall’art. 7-bis,comma 4, del medesimoDecreto (introdotto dall’art. 27

del Dl. n. 66/14, c.d. “DecretoIrpef”, vedi Entilocalinews n. 18del 5 maggio 2014 e n. 20 del 19maggio 2014). Ricordiamoinfatti che, in base alla suddet-ta norma, le Amministrazionidevono comunicare attraver-so la “Piattaforma elettronicaper le certificazioni”, entro il 15

“Pcc”:attiva la funzione per la comunicazione diassenza posizioni debitorie

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di ogni mese, i dati relativi aidebiti non estinti, certi, liquidied esigibili per somministra-zioni, forniture e appalti eobbligazioni di prestazioniprofessionali, per i quali, nelmese precedente, sia scadutoil termine di decorrenza degliinteressi moratori ex art. 4 delDlgs. n. 231/02.La nuova funzione messa adisposizione dovrà quindiessere utilizzata qualora al 31

dicembre 2016 non risultinoposizioni debitorie aperte. Daun punto di vista operativo, laprocedura potrà essere attiva-ta già da subito senza aspetta-re il 30 aprile ed è molto sem-plice: è sufficiente identificarsial sistema con le proprie cre-denziali e cliccare sulla voce inalto “Ricognizione debiti”, poidal menù a tendina seleziona-re “Elenco delle comunicazionidi assenza di posizioni debitorie”.

All’interno della pagina sele-zionata verranno visualizzatetutte le comunicazioni diassenza di posizioni debitorieprodotte dal Comune e in altoa destra si trova un tasto fun-zione denominato “nuovacomunicazione di assenza posi-zioni debitorie – ricognizioneanno 2017” che, attivato, pro-duce automaticamente ildocumento richiesto e lo fir-ma mediante una firma digita-

le massiva messa a disposizio-ne dal Sistema e lo registra in“Piattaforma”.Si rammenta che il documen-to prodotto dall’Ente median-te le funzioni messe a disposi-zione dal Sistema “Pcc” è undocumento amministrativodell’Ente e come tale dovràessere scaricato e lasciato agliatti mediante la registrazionenel Sistema documentale/Pro-tocollo informatico dell’Ente.

Con il Comunicato 17 gen-naio 2017, il Presidente del-l’Anac ha annunciato 2 pro-roghe relative alle attestazio-ni degli Organismi indipen-denti di valutazione (Oiv) dicui all’art. 44 del Dlgs. n.33/13. Per consentire agli Oiv

(o alle strutture con funzionianaloghe) di verificare l’effet-tiva pubblicazione dei dati,l’Anac ha deciso di fissare al31 marzo 2017 il termine perla predisposizione delle Atte-stazioni degli Oiv relative al2016 e al primo trimestre

2017. Le stesse poi, corredatedalla griglia di rilevazione edalla scheda di sintesi,dovranno essere pubblicatenella Sezione “Amministra-zione trasparente”, Sotto-sezione di primo livello“Disposizioni generali”, Sotto-

sezione di secondo livello“Attestazioni Oiv o di strutturaanaloga” entro il 30 aprile2017.Con successiva Delibera, l’A-nac indicherà gli obblighi dipubblicazione oggetto diattestazione.

“Trasparenza”:prorogati i termini relativi alle attestazioni Oivsull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Con la Circolare 17 gennaio2017, n. 3, il Mef-Ragioneriagenerale dello Stato ha infor-mato che è stata aggiornatala misura degli oneri ammini-strativi a carico degli istitutidelegatari per il biennio2017-2018Il Documento di prassi faseguito alla Circolare RgS n. 2del 15 gennaio 2015 che – inmerito alle trattenute mensilisugli stipendi dei dipendenti

pubblici mediante l’istitutodella delegazione convenzio-nale di pagamento - avevaintrodotto, “a fronte del servi-zio prestato dall’Amministra-zione e in continuità con lemodalità di fruizione preesi-stenti, l’obbligo per l’istitutodelegatario di rifondere glioneri amministrativi sopporta-ti dalla medesima Amministra-zione, allo scopo di ristorare,seppure in modo forfetario,

l’impiego di risorse, principal-mente umane e strumentali,per lo svolgimento dell’anzi-detto servizio”.In applicazione della citataCircolare n. 2/2015 - che ave-va stabilito che tali onerisarebbero stati aggiornaticon cadenza biennale - la Cir-colare n. 3/2017 rideterminaquelli dovuti a partire dal 1°gennaio 2017. Sono stateinoltre fornite indicazioni cir-

ca la possibilità di avvalersidello strumento della delega-zione convenzionale di paga-mento in relazione ai contrat-ti di assicurazione Rcauto,attraverso il servizio “NoiPAs-sicura”, e in merito al procedi-mento telematico usato per icontratti di finanziamento sti-pulati dai dipendenti.Vengono infine rese note lerisposte alle domande postepiù di frequente al Mef (Faq).

“Sistema NoiPA”:aggiornati gli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari

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Il 28 dicembre 2016 l’Anac hapubblicato 2 importantissime“Linee-guida”: - la prima (Deliberazione Anacn. 1309), adottata ai sensi del-l’art. 5-bis, comma 6, del Dlgs. n.33/13, così come recentementemodificato dal nuovo “DecretoTrasparenza” n. 97 del 26 mag-gio 2016, che specifica emeglio definisce le esclusionied i limiti dell’istituto del nuo-vo accesso civico generalizzato(c.d. Foia, “Freedom of informa-tion act”);- la seconda (DeliberazioneAnac n. 1310), emanata in osse-quio ai dettami del nuovo “Pia-no Anticorruzione 2016”, cheeffettua invece una ricognizio-ne dell’ambito soggettivo eoggettivo degli obblighi di Tra-sparenza delle PubblicheAmministrazioni, riaggiornan-do, alla luce delle modifichenormative intervenute, l’elencodegli atti, documenti ed infor-mazioni da pubblicare nellaSezione “Amministrazione tra-sparente”. In questo numero cioccupiamo, preliminarmente,di questa seconda Deliberainerente i nuovi obblighi intema di Trasparenza, rinviandoal prossimo numero il com-mento dell’altra.Ripercorriamo velocemente letappe. Il 23 giugno 2016 è entrato invigore il nuovo Decreto legisla-tivo 25 maggio 2016, n. 97, chetra l’altro ha operato un inte-grale restyling del precedenteDlgs. n. 33/13 (c.d. “Decreto Tra-sparenza”). Tra le numerosenovità, si ricorderà l’estensionetotale della Trasparenza (c.d.“Full disclosure”), intesa comeaccessibilità totale ai “dati edocumenti detenuti dalle Pub-bliche Amministrazioni, allo sco-

po di tutelare i diritti dei cittadi-ni, promuovere la partecipazio-ne degli interessati all’attivitàamministrativa e favorire formediffuse di controllo sul persegui-mento delle funzioni istituziona-li e sull’utilizzo delle risorse pub-bliche”.Altre modifiche importantisono poi il mutamento del-l’ambito soggettivo di applica-zione della normativa sulla Tra-sparenza, l’unificazione fra il“Programma triennale di pre-venzione della corruzione” ed il“Programma triennale della tra-sparenza e dell’integrità”, l’intro-duzione di nuove sanzionipecuniarie nonché l’attribuzio-ne ad Anac della competenzaall’irrogazione delle stesse e,soprattutto, l’introduzione delnuovo istituto del cosiddetto“accesso civico generalizzato”agli atti e ai documenti detenu-ti dalle Pubbliche Amministra-zioni (il c.d. “Foia”). Infatti,accanto all’accesso civico,introdotto dal previgente art. 5del Dlgs. n. 33/13, limitato adatti, documenti e dati oggettodi pubblicazione obbligatoriasul sito web delle Amministra-zioni, che permane, viene intro-dotto il c.d. “Foia”, cioè il citato“accesso generalizzato”, estesoa dati e documenti detenutidalle Amministrazioni diversida quelli oggetto di pubblica-zione obbligatoria. In buona sostanza, l’accessogeneralizzato non sostituiscel’accesso civico “semplice” giàprevisto dall’art. 5, comma 1,del “Decreto Trasparenza”, edisciplinato nel citato Decretogià prima delle modifiche adopera del Dlgs. n. 97/16. L’ac-cesso civico rimane circoscrittoai soli atti, documenti e infor-mazioni oggetto di obblighi di

pubblicazione e costituisce unrimedio alla mancata osservan-za degli obblighi di pubblica-zione imposti dalla legge,sovrapponendo al dovere dipubblicazione il diritto del pri-vato di accedere ai documenti,dati e informazioni interessatidall’inadempienza.I 2 diritti di accesso, pur acco-munati dal diffuso riconosci-mento in capo a “chiunque”,indipendentemente dalla tito-larità di una situazione giuridi-ca soggettiva connessa, sonoquindi destinati a muoversi subinari differenti, come si ricavaanche dall’inciso inserito all’ini-zio dell’art. 5, comma 5 - “fattisalvi i casi di pubblicazioneobbligatoria” - nel quale vienedisposta l’attivazione del con-traddittorio in presenza di con-trointeressati per l’accessogeneralizzato.L’accesso generalizzato si deli-nea come affatto autonomo edindipendente da presuppostiobblighi di pubblicazione ecome espressione invece diuna libertà che incontra, qualiunici limiti, da una parte, ilrispetto della tutela degli inte-ressi pubblici e/o privati indica-ti all’art. 5-bis, commi 1 e 2, edall’altra, il rispetto delle nor-me che prevedono specificheesclusioni (art. 5-bis, comma 3). I 2 istituti dell’accesso civico(“semplice” e “generalizzato”) siaffiancano poi all’altro istitutodell’accesso, quello “documen-tale”, che resta disciplinato dallaLegge n. 241/90. Tale importan-tissima distinzione tra “accessocivico”, “accesso generalizzato”ed “accesso documentale”, è benspecificata anche dall’AutoritàAnticorruzione, che infattidedica le “Linee-guida” di cuialla Deliberazione n. 1309 al

cosiddetto “accesso civico gene-ralizzato” (c.d. “Foia”) e le “Linee-guida” di cui alla Deliberazionen. 1310 agli obblighi di Traspa-renza e pubblicazione nell’Am-ministrazione trasparente.Vediamo in sintesi cosa preve-de la Deliberazione Anac n.1310 in tema di Trasparenza edi obbligo di pubblicazionenella Sezione “Amministrazionetrasparente”.“Piano Trasparenza” e “PianoAnticorruzione”: Tra le impor-tanti novità introdotte dal nuo-vo “Decreto Trasparenza”, cosìcome modificato dal Decreton. 97/16 (v. art. 9), si registra,come prima anticipato, la pienaintegrazione del “Programmatriennale della trasparenza edell’integrità” nel “Piano trienna-le di prevenzione della corruzio-ne”. Le Amministrazioni e glialtri soggetti obbligati dovran-no pertanto adottare, entro il31 gennaio di ogni anno, ununico “Piano triennale di preven-zione della corruzione e dellatrasparenza” in cui sia chiara-mente identificata la Sezionerelativa alla Trasparenza. Non dovrà più essere trasmes-so alcun documento ad Anac,ma i nuovi “Piani triennali pre-venzione corruzione e traspa-renza” (“Ptpct”) dovranno esse-re pubblicati sul sito istituzio-nale tempestivamente. Carat-teristica essenziale della Sezio-ne della Trasparenza è l’indica-zione dei nominativi dei sog-getti responsabili della trasmis-sione dei dati, intesi quali Ufficitenuti alla individuazione e/oalla elaborazione dei dati, e diquelli cui spetta la pubblicazio-ne. In altre parole, in questaSezione del “Ptpct” non potràmancare uno schema in cui,per ciascun obbligo, siano

“Trasparenza”: le nuove regole sugli obblighi dipubblicazione e sull’accesso civico (Parte I)di Alberto Bicocchi

GLI APPROFONDIMENTI

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espressamente indicati i nomi-nativi dei soggetti e gli Ufficiresponsabili di ognuna dellecitate attività. In ragione delle dimensioni deisingoli Enti, alcune di tali atti-vità potranno essere presumi-bilmente svolte da un unicosoggetto. Ad esempio, in Enti dipiccole dimensioni potrà verifi-carsi che chi detiene il dato siaanche quello che lo elabora elo trasmette per la pubblicazio-ne o addirittura che lo pubblicadirettamente nella Sezione“Amministrazione trasparente”.Salvo casi, che andranno debi-tamente motivati, tendenzial-mente è previsto che via sia ununico Responsabile della pre-venzione della corruzione edella trasparenza (“Rpct”). Durata degli obblighi di pub-blicazione: il nuovo art. 8 del“Decreto Trasparenza” prevedeuna tripartizione in tal senso. Inparticolare, è stabilito un termi-ne ordinario di durata dellepubblicazioni di 5 anni (decor-renti dal 1° gennaio dell’annosuccessivo a quello da cuidecorre l’obbligo di pubblica-zione), un termine straordina-rio di oltre 5 anni qualora glieffetti dell’atto durino per untempo superiore, ed un ulterio-re termine straordinario infe-riore ai 5 anni, disposto di voltain volta dall’Anac per durateanche diversificate per catego-rie di rischio. Una importantenovità, come ricorda l’Anac,consiste nel fatto che, al termi-ne della pubblicazione, cioètrascorso il quinquennio o idiversi termini sopra richiama-ti, gli atti, i dati e le informazio-ni, non dovranno essere piùconservati nella Sezione Archi-vio del sito, che quindi vienemeno. Dopo i predetti termini, la Tra-sparenza è assicurata mediantela possibilità di presentare l’i-stanza di accesso civico ai sensidell’art. 5 (istanza di “accessocivico semplice”, su cui infra). L’A-nac ricorda anche l’importanzadi osservare i criteri di qualità

delle informazioni pubblicatesui siti istituzionali: integrità,costante aggiornamento, com-pletezza, tempestività, sempli-cità di consultazione, compren-sibilità, omogeneità, facileaccessibilità, conformità aidocumenti originali, indicazio-ne della provenienza e riutiliz-zabilità. A tal proposito, nellemore di una definizione distandard di pubblicazione sullediverse tipologie di obblighi,con lo scopo di innalzare laqualità e la semplicità di con-sultazione dei dati, documentied informazioni pubblicatenella sezione “Amministrazionetrasparente”, l’Anac, quali moda-lità operative, ritiene utile l’e-sposizione in tabelle dei datioggetto di pubblicazione, cheaumenta il livello di comprensi-bilità e di semplicità di consul-tazione dei dati, assicurandoagli utenti della sezione “Ammi-nistrazione trasparente” la pos-sibilità di reperire informazionichiare e immediatamente frui-bili. A tal fine suggerisce chevenga indicata la data diaggiornamento del dato, docu-mento ed informazione, distin-guendo quella di “iniziale” pub-blicazione da quella del succes-sivo aggiornamento.Il nuovo art. 4-bis del “Decre-to Trasparenza” - Obblighi dipubblicazione concernentil’uso delle risorse pubbliche:la nuova disposizione prevedeche, al fine di promuovere l’ac-cesso e migliorare la compren-sione dei dati sulla spesa dellePubbliche Amministrazioni, l’A-genzia per l’Italia digitale(Agid) gestisca, d’intesa con ilMinistero dell’Economia e delleFinanze, il sito internet denomi-nato “Soldi pubblici”, tramite ilquale è possibile accedere aidati degli incassi e dei paga-menti delle Pubbliche Ammini-strazioni e consultarli in rela-zione alla tipologia di spesasostenuta, alle Amministrazioniche l’hanno effettuata, nonchéall’ambito temporale di riferi-mento. Tale Portale raccoglie i

dati di cassa, di entrata e diuscita, rilevati dal “Sistemainformativo sulle operazionidegli enti pubblici” (Siope) e lipubblica dopo averli previa-mente rielaborati nella forma.La consultazione di “Soldi pub-blici” consente pertanto l’ac-cesso puntuale, quindi la “Tra-sparenza” ai dati sull’utilizzodelle risorse pubbliche. Il com-ma 2 del citato art. 4-bis preve-de poi che ogni Amministrazio-ne pubblichi, in una parte chia-ramente identificabile dellaSezione “Amministrazione tra-sparente”, i dati sui propri paga-menti, permettendone la con-sultazione in relazione allatipologia di spesa sostenuta,all’ambito temporale di riferi-mento ed ai beneficiari. Giovaperaltro evidenziare che l’o-messa pubblicazione dei daticomporta l’applicazione dellasanzione pecuniaria di cuiall’art. 47 del Dlgs. n. 33/13. Inquesta fase l’Anac, nelle “lineeguida”, fornisce alcune primeindicazioni, ritenendo oppor-tuno che, ai fini della individua-zione della “tipologia di spesasostenuta”, ciascuna Ammini-strazione si riferisca alleseguenti tipologie di spesa, inquanto afferenti a risorse tecni-che e strumentali strettamenteconnesse al perseguimentodella propria attività istituzio-nale: Uscite correnti- Acquisto di beni e di servizi- Trasferimenti correnti- Interessi passivi- Altre spese per redditi dacapitale- Altre spese correntiUscite in conto capitale

- Investimenti fissi lordi e acqui-sto di terreni- Contributi agli investimenti- Altri trasferimenti in contocapitale- Altre spese in conto capitale- Acquisizioni di attività finan-ziarieRestano escluse quindi le usci-te per movimentazioni di pre-stiti, per il personale e per “par-

tite di giro” (pagamenti effet-tuati in conto di terzi). Non ven-gono ricomprese le spese per ilpersonale in quanto espressa-mente escluse dall’ambito diapplicazione della norma inquestione e soggette inveceagli artt. da 15 a 20, del Dlgs. n.33/13. Per ciascuna di tali tipologie dispesa, l’Amministrazione dovràindividuare anche la naturaeconomica delle spese e pub-blicare un prospetto con i datisui propri pagamenti, eviden-ziando i nominativi dei “benefi-ciari” e, quale “ambito tempora-le di riferimento”, la data di effet-tivo pagamento. In assenza diuna specifica indicazione nor-mativa - chiarisce Anac - lapubblicazione dovrà attuarsicon cadenza semestrale e, poi,almeno trimestrale.Bandi di concorsoIl Dlgs. n. 97/16, tra le numerosemodifiche ed integrazioni, hamodificato anche l’art. 19 delDlgs. n. 33/13, ribadendo lapubblicazione dei bandi diconcorso per il reclutamento, aqualsiasi titolo, di personalepresso l’Amministrazione. Inrelazione ad ogni bando è sta-to introdotto l’obbligo di pub-blicare anche “i criteri di valuta-zione della Commissione e delletracce delle prove scritte”. Ratiodella norma è quello di renderetrasparente il processo di valu-tazione della Commissioneanche in relazione ad esigenzedi tutela degli interessati. L’Anac evidenzia come siaopportuno che i criteri e lemodalità di valutazione delleprove concorsuali, da definirsiai sensi della normativa vigen-te, siano pubblicati tempestiva-mente non appena disponibili.Ovviamente, le tracce delleprove scritte invece nonpotranno che essere pubblica-te dopo lo svolgimento delleprove medesime. Quanto alla durata della pub-blicazione dei citati bandi diconcorso l’Anac, con le “Linee-guida” in commento, sottolinea

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che la pubblicazione dei bandiespletati deve, ai sensi dell’art.8, comma 3, del Dlgs. n. 33/13,rimanere rintracciabile sul sitoper 5 anni a partire dal 1° gen-naio dell’anno successivo aquello in cui occorre procederealla pubblicazione.Art. 26 - Atti di concessione disovvenzioni, contributi, sus-sidi e attribuzione di vantag-gi economici a persone fisi-che ed Enti pubblici e privati -art. 27 “Elenco dei soggettibeneficiari”In virtù di quanto disposto dal-l’art. 26 del “Decreto Trasparen-za”, resta fermo l’obbligo per leAmministrazioni di provvederealla pubblicazione, sia degli atticon i quali sono determinati icriteri e le modalità per la con-cessione di sovvenzioni, contri-buti, sussidi ausili finanziari evantaggi economici in favoredi soggetti pubblici o privati,sia i medesimi atti di concessio-ne di importo superiore adEuro 1.000. Al riguardo, l’Anacricorda che la pubblicazione ècondizione di efficacia deiprovvedimenti e quindi deveavvenire tempestivamente e,comunque, prima della liquida-zione delle somme oggetto delprovvedimento. In tali fattispe-cie, cioè, la pubblicità del prov-vedimento sembra essere dicarattere costitutivo (al pari, adesempio, dell’iscrizione dell’i-poteca): in altri termini, in tantol’Amministrazione può provve-dere al pagamento in quantoabbia preventivamente pubbli-cato il provvedimento di con-cessione del contributo/ausi-lio/beneficio. La mancata pub-blicazione incide del resto sullaresponsabilità disciplinare ederariale del dipendente.Obblighi di pubblicazioneconcernenti i titolari di inca-richi politici, di amministra-zione, di direzione o di gover-no e i titolari di incarichi diri-genziali (art. 14)Rispetto a tale norma, letteral-mente modificata dal Dlgs. n.97/16, l’Anac sta adottando

specifiche “Linee-guida” ancorain fase di esame. Del resto, mol-te sono le novità introdottedalla presente norma ed i dati ele informazioni da pubblicare siriferiscono, non solo agli Orga-ni politici ma anche agli Organidirigenziali nonché, si badibene, ai titolari di posizioneorganizzativa con delega difunzioni dirigenziali. Accesso civico per mancatapubblicazione di dati (c.d.“accesso civico semplice”)Si diceva che il nuovo “DecretoTrasparenza” approvato aseguito del “Decreto attuativoMadia” (Dlgs. n. 97/16) ha intro-dotto una nuova figura diaccesso civico, c.d. “generalizza-to” (o “Foia”), ad atti e docu-menti detenuti dalle Ammini-strazioni e di cui non è obbliga-toria la pubblicazione, accantoal già esistente istituto dell’ac-cesso civico, c.d. “semplice”,effettuato rispetto ad atti edocumenti di cui si lamenta lamancata pubblicazione nel-l’Amministrazione trasparente. L’Autorità Anticorruzione, a talproposito, con le “Linee-guida”qui in commento, ricordaappunto che l’art. 5 del Dlgs. n.33/13, modificato dall’art. 6, delDlgs. n. 97/16, riconosce achiunque:a) il diritto di richiedere alleAmministrazioni documenti,informazioni o dati per i quali èprevista la pubblicazioneobbligatoria, nei casi in cui glistessi non siano stati pubblica-ti nella sezione “Amministrazio-ne trasparente” del sito web isti-tuzionale (accesso civico “sem-plice”);b) il diritto di accedere ai dati eai documenti detenuti dallePubbliche Amministrazioni,ulteriori rispetto a quelli ogget-to di pubblicazione ai sensi delDlgs. n. 33/13, nel rispetto deilimiti relativi alla tutela di inte-ressi giuridicamente rilevantisecondo quanto previsto dal-l’art. 5-bis (accesso civico “gene-ralizzato”). Per quest’ultimotipo di accesso. l’Anac ha

appunto approvato apposite“linee-guida” di cui alla Delibe-razione n. 1309.Per quanto riguarda gli obbli-ghi di pubblicazione normati-vamente previsti, il Legislatoreha confermato l’istituto dell’ac-cesso civico volto ad ottenerela corretta pubblicazione deidati rilevanti ex lege, da pubbli-care all’interno della Sezione“Amministrazione trasparente”.L’istanza va presentata alResponsabile per la prevenzio-ne della corruzione e la traspa-renza (“Rpct”), il quale è tenutoa concludere il procedimentodi accesso civico con provvedi-mento espresso e motivato neltermine di 30 giorni. Sussisten-done i presupposti, il “Rpct”avrà cura di pubblicare sul sito idati, le informazioni o i docu-menti richiesti ed a comunicareal richiedente l’avvenuta pub-blicazione dello stesso, indi-candogli il relativo collega-mento ipertestuale. Sul punto, particolare attenzio-ne va posta all’inciso delle“Linee-guida” in cui l’Anac evi-denzia come corrisponde alvero che la norma non menzio-ni più il possibile ricorso al tito-lare del potere sostitutivo incasi di inerzia (cd. “Funzionarioantiritardo”). Tuttavia, da unalettura sistematica delle nor-me, l’Anac ritiene possa ancoraapplicarsi l’istituto generaleprevisto dall’art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/90 e, per-tanto, in caso di ritardo o man-cata risposta o diniego da par-te del “Rpct”, il richiedente potràricorrere al titolare del poteresostitutivo, il quale dovrà con-cludere il procedimento diaccesso civico entro i termini dicui all’art. 2, comma 9-ter, dellaLegge n. 241/90 (pari, cioè, allametà del termine originaria-mente assegnato); sul punto,non è da sottovalutare che lanorma della Legge n. 241/90citata prevede espressamenteuna responsabilità risarcitoriaper eventuali ritardi nella con-clusione del procedimento.

Ovviamente, le Amministrazio-ni sono tenute a pubblicare,nella Sezione “Amministrazionetrasparente”, Sottosezione “Altricontenuti”/“Accesso civico”, gliindirizzi di posta elettronica cuiinoltrare le richieste di accessocivico e di attivazione del pote-re sostitutivo.Allegato 1: Tabella ricogniti-va degli obblighi di pubblica-zione La Deliberazione n. 1310 prose-gue infine spiegando il conte-nuto della allegata Tabella con-tenente i nuovi obblighi dipubblicazione della Sezione“Amministrazione trasparente”.L’Allegato alle “Linee-guida” dicui alla Deliberazione n. 1310sostituisce la mappa ricogniti-va degli obblighi di pubblica-zione previsti per le PubblicheAmministrazioni dal Dlgs. n.33/13, contenuta nell’Allegato1 della Delibera Anac n. 50/13,recependo le modifiche intro-dotte dal Dlgs. n. 97/16, relati-vamente ai dati da pubblicaree introducendo le conseguentimodifiche alla struttura dellaSezione dei siti web denomina-ta “Amministrazione trasparen-te”.A tal proposito, l’Anac ricordacome, alla luce delle modificheintervenute, le Amministrazio-ni debbano comunque garan-tire l’accessibilità dei dati chesono stati pubblicati ai sensidella normativa previgente. Adesempio, l’Anac ritiene oppor-tuno che ciascuna Amministra-zione continui comunque amantenere pubblicati i datinon più oggetto di pubblica-zione obbligatoria, ai sensi delDlgs. n. 97/16, fino alla scaden-za naturale dell’obbligo nei ter-mini indicati dall’art. 8, del Dlgs.n. 33/13.

(La seconda ed ultima parte delpresente Approfondimento sarà

pubblicato nel prossimo numero della pre-

sente Rivista)

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La Corte dei conti, SezioneAbruzzo, con la Deliberazionen. 252 del 21 dicembre 2016, siè pronunciata in merito allapossibilità di derogare all’ob-bligo di contenimento delleassunzioni di personale nelleSocietà pubbliche di cui all’art.19 del Dlgs. n. 175/16, in caso diaffidamento alle stesse di nuo-vi e ulteriori servizi.Si tratta della prima Pronunciada parte dei Giudici contabili inmateria di contenimento dellaspesa di personale per leSocietà partecipate, dopo l’en-trata in vigore del Dlgs. n.175/16 “Testo Unico in materiadi Società a partecipazione pub-blica” (d’ora in avanti “Tusp”). Nel caso di specie, il Comuneistante richiedeva l’esatta inter-pretazione e applicazione del-l’art. 19 sopra richiamato, affin-ché l’Ente stesso potesse ema-nare correttamente l’atto diindirizzo di cui al comma 5 del-la stessa disposizione.Preliminarmente, la Corte haosservato che le disposizionidel Dlgs. n. 175/16, tra cui ilmenzionato art. 19, sonosenz’altro vigenti, nonostantela declaratoria di incostituzio-nalità della relativa delega legi-slativa - nello specifico l’art. 18della Legge n. 124/15 - ad ope-ra della Sentenza della CorteCostituzionale n. 251/16 (per ladisamina degli effetti della Pro-nuncia della Consulta si rinviaagli approfondimenti in Entilo-calinews n. 47 del 5 dicembre2016). Nel merito della questione,concernente la presumibilecorrelazione tra aumento delcosto del personale ed incre-mento dei servizi e attivitàsvolte dalla Società partecipa-ta, la Corte ha rinvenuto come,ancor prima dell’entrata invigore del “Tusp”, quando ladisposizione principe in tema

di politiche assunzionali e retri-butive delle Società a parteci-pazione pubblica locale totaleo di controllo era contenutanell’art. 18, comma 2-bis, del Dl.n. 112/08, vi fossero già Pro-nunce contrastanti tra le varieSezioni regionali di controllodella Corte dei conti, determi-nate da una diversa interpreta-zione letterale del dispostonormativo di allora, secondocui “le Aziende speciali, le Istitu-zioni e le Società a partecipazio-ne pubblica locale totale o dicontrollo si attengono al princi-pio di riduzione dei costi del per-sonale, attraverso il contenimen-to degli oneri contrattuali e delleassunzioni di personale. A talfine l’Ente controllante, con pro-prio atto di indirizzo, tenutoanche conto delle disposizioniche stabiliscono, a suo carico,divieti o limitazioni alle assun-zioni di personale, definisce, perciascuno dei soggetti di cui alprecedente periodo, specifici cri-teri e modalità di attuazione delprincipio di contenimento deicosti del personale, tenendo con-to del settore in cui ciascun sog-getto opera…”.Dal tenore della suddettadisposizione, la Corte dei contiToscana, con il Parere n. 1/15,aveva ritenuto che, fatto salvo ilprincipio generale di riduzionedei costi del personale ancheper gli Organismi partecipati, illegislatore avesse previsto “lafacoltà per l’Ente di prendere inconsiderazione anche il settoredi operatività delle varie Società,introducendo così un ulteriorecriterio discrezionale su cui l’EnteLocale è posto in grado di artico-lare il suo autonomo atto di indi-rizzo”.Di fatto, si riconosceva all’Entepubblico un certo grado diautonomia e discrezione nell’a-dozione dell’atto di indirizzo inmateria di personale per cia-

scuna Società partecipata, inrelazione alla peculiarità delservizio ad essa affidato. Infatti,secondo i Giudici toscani, “se èvero che il principio guida chel’Ente deve perseguire è quellodella riduzione dei costi del per-sonale, attraverso il contenimen-to degli oneri contrattuali e delleassunzioni, nondimeno risultacomunque necessario valutareanche l’ambito di operatività incui le singole Società esplicanola propria attività, in modo danon compromettere il correttosvolgimento dei servizi ad esseaffidati”.Di diverso avviso la Sezioneregionale della Liguria secon-do cui, come si evince dal Pare-re n. 55/14, le scelte relativealle assunzioni di unità lavora-tive degli Organismi partecipa-ti, che sono il frutto delle deci-sioni preventive assunte dalsocio di riferimento, anche sesono diretta conseguenza dieventuali politiche gestionalitese, o ad allargare i Settori diintervento delle stesse Entitàesterne, o ad ampliare le atti-vità da queste ultime già eser-citate, non esimono l’Ente“padre” dal garantire che lapropria gestione parallela rag-giunga gli obiettivi di conteni-mento degli oneri del persona-le. Ciò in virtù del fatto che nel-la normativa “de qua” non sonoprevisti casi di “… deroghe oeccezioni agli obblighi imposti…”.Attesi i 2 orientamenti inter-pretativi, la Sezione regionaledell’Abruzzo, nella Deliberazio-ne in commento, sostienecome l’interpretazione dei Giu-dici toscani sia più rispondentealla ratio legis, ossia la facoltàper l’Ente pubblico di prende-re in considerazione anche ilSettore di attività della propriaSocietà, in ragione dell’autono-mia rimessa allo stesso nell’a-

dozione dell’atto di indirizzo.Tuttavia, secondo gli stessi Giu-dici, detto ragionamento nonsembra più valevole all’indo-mani dell’entrata in vigore del“Tusp” il quale, da una parte, haespunto le Società dall’art. 18,comma 2-bis, del Dlgs. n.112/081 (ad oggi applicabilesolo alle Aziende speciali e Isti-tuzioni), sul quale si fondaval’esegesi di detta interpretazio-ne e, dall’altro, ha disciplinatola gestione del personale conl’attuale art. 192, ma con unariformulazione che non ripren-de integralmente il contenutodella vecchia disposizione econ ulteriori limitazioni impo-ste dall’art. 253 dello stesso“Tusp”.Pertanto, secondo la SezioneAbruzzo, l’assenza nell’art. 19di ogni riferimento al Settoredi operatività della Societàpartecipata ed in aggiunta, laprevisione ad opera dell’art.25, di uno specifico iter per leassunzioni a tempo indetermi-nato, almeno fino alla data del30 giugno 2018, precludereb-bero agli Enti Locali la possibi-lità, in sede di adozione degliatti di indirizzo, di derogareall’obbligo di contenimentodelle assunzioni di personalenelle Società partecipate,anche nel caso in cui le stessesiano tenute a svolgere nuovi eulteriori servizi.Contrariamente alle conclusio-ni addotte dalla Corte Abruzzo,a parere di chi scrive, il tenoreletterale della disposizione dicui al comma 5, dell’art. 19, del“Tusp” sembra invece ricono-scere maggior elasticità agliEnti pubblici soci per l’adozio-ne degli atti d’indirizzo per leproprie partecipate, mante-nendo valido il ragionamentologico su cui si fondava l’orien-tamento interpretativo dell’al-lora art. 18, comma 2-bis, come

Blocco assunzioni per le Società in controllo pubblico:prima Pronuncia della Corte dei contidi Federica Giglioli

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formulato dai Giudici toscani.Infatti, dalla riformulazione let-terale dell’art. 19 sopra richia-mato, rispetto al testo dell’art.18, comma 2-bis, del Dl. n.112/08, si evince che gli obiet-tivi che le Pubbliche Ammini-strazioni sono tenute a fornirealle proprie Società partecipa-te riguardano in primis tutto ilcomplesso delle spese di fun-zionamento, tra cui, seconda-riamente, anche quelle per ilpersonale. Come a voler direche lo scopo fondamentaleper le Società pubbliche è ilcontenimento dei costi com-plessivamente considerati, pergarantire una gestione il piùpossibile economica, maanche efficiente ed efficacie.

Pertanto, il contenimento dellaspesa di personale rappresen-ta una delle leve, e non l’unica,che le P.A. socie sono tenute afar rispettare alle proprieSocietà partecipate, con la pos-sibilità di dettare specificidivieti e/o limitazioni alleassunzioni di personale e per ilcontenimento degli onorecontrattuali, purché compati-bili con il tipo e le dimensionidelle attività svolte da ciascunOrganismo partecipato. L’applicazione sic et simpliciteralle Società partecipate deglistessi limiti e divieti previsti dalLegislatore per le Amministra-zioni pubbliche comportereb-be non pochi problemi opera-tivi, attesa la diversa natura

giuridica dei soggetti e ladiversa gestione del personale,ed avrebbe inoltre l’effettodistorsivo di influire sullagestione economico-impren-ditoriale, ancorché priva dilucro, propria delle Società dicapitali, come hanno di fattodimostrato le modificheapportate alla versione origi-naria dell’art. 18, comma 2-bisdel Dlgs. n. 112/08.Oltretutto, assecondando leconclusioni rigorose e restritti-ve della Corte Abruzzo, si ver-rebbe a creare un discriminenel trattamento delle spese dipersonale delle Società in con-trollo pubblico, sotto la scuredella nuova disciplina, rispettoa quelle delle Aziende speciali

e Istituzioni, soggette all’inter-pretazione più elastica, di fattonon giustificabile, atteso che,proprio nell’ambito dei “servizidi rilevanza economica” (oggiannoverati tra i “servizi di inte-resse economico generale” –“sieg”) il Legislatore sembraprediligere proprio lo stru-mento societario.In considerazione di ciò, l’art.19 del “Tusp” risulta, alla letturadi chi scrive, più incline nelriconoscere maggior discrezio-nalità agli Enti nel determina-re, distintamente per ogniSocietà, specifici obiettivi epolitiche di riduzione dei sosti,in considerazione del settoredi attività e della funzioneattuata da ciascuna di esse.

NOTE

1 L’art. 18, comma 2-bis, adesso così recita: “Le Aziende speciali e le Istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraver-so il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l’Ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto ancheconto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui alprecedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui cia-scun soggetto opera…”.2 L’art. 19, comma 5, Dlgs. n. 175/16, dispone che “le Amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali epluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate, anche attraverso il conteni-mento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che sta-biliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”.3 L’art. 25, Dlgs. n. 175/16, sancisce che, “entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, le Società a controllo pubblico effettuanouna ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 24. L’Elenco del persona-le eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la Società ha sede legale secondo modalitàstabilite da un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Ammi-nistrazione e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Le regioni formano e gestiscono l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi delcomma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal Decreto di cui al medesimo comma. Decorsi ulteriori 6 mesidalla scadenza del termine di cui al comma 1, le Regioni trasmettono gli Elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all’Agenzia nazio-nale per le Politiche attive del lavoro, che gestisce l’Elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati. Fino al 30 giugno 2018, le Società a con-trollo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui alcomma 1, agli Elenchi di cui ai commi 2 e 3…”.

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23 gennaio 2017QUESITI 4EntiLocali

Centro Studi Enti Locali18

L’armonizzazione si applica inSicilia, come nelle altre Regio-ni a Statuto speciale, nellamisura in cui la legislazioneregionale recepisce la rifor-ma.L’art. 79 del Dlgs. n. 118/11,recante “Disposizioni concer-nenti le Regioni a Statuto spe-ciale e le Province autonome diTrento e di Bolzano”, disponeche “la decorrenza e le moda-lità di applicazione delle dispo-sizioni di cui al presente Decre-to legislativo nei confronti del-le Regioni a Statuto speciale edelle Province autonome diTrento e di Bolzano, nonché neiconfronti degli Enti Locali ubi-cati nelle medesime Regioni

speciali e Province autonome,sono stabilite, in conformitàcon i relativi statuti, con le pro-cedure previste dall’art. 27 del-la Legge 5 maggio 2009, n. 42”.Il recepimento del Dlgs. n.118/11 in Sicilia ha avuto unastoria travagliata.All’inizio dell’esercizio 2015,la Legge regionale (art. 11,comma 1, Lr. n. 3/15) dispone-va per gli Enti Locali sicilianil’adeguamento all’armoniz-zazione dal 1° gennaio 2015.Successivamente, semprecon Legge regionale (art. 6,comma 10, Lr. n. 9/15), fuintrodotta la facoltà per gliEnti di prorogare al 2016 ilriaccertamento straordinario

e quindi l’adeguamento allaRiforma, con tanto di Circola-re dell’Assessorato EconomiaRegione siciliana (n. 18 del 3giugno 2015). Infine, quandoormai era luglio 2015, si feceuna clamorosa marcia indie-tro modificando la Legge n.3/15 e di fatto obbligandotutti gli Enti ad applicare, a fardata dal 1° gennaio 2015, iprincipi contabili e gli schemidi bilancio di cui al Dlgs. n.118/11.L’art. 1, comma 2, lett. b), dellaLegge in parola, infatti, sosti-tuisce l’art. 6, comma 10, lett.b), che già sostituiva l’art. 11,comma 3, della Lr. 3/15, dispo-nendo che “gli Enti Locali, i

loro Enti e Organismi strumen-tali, gli Enti strumentali regio-nali e i loro Organismi stru-mentali, ad eccezione di quellisanitari, con riferimento alledisposizioni del comma 2 eser-citano le facoltà di rinvio previ-ste dal Dlgs. n. 118/11 e s.m.i.,ferma restando l’applicazionedelle disposizioni dei Titoli I, IVe V dello stesso Dlgs. a decorre-re dall’esercizio finanziario2015”.Per la Regione Siciliana, inve-ce, l’affiancamento della con-tabilità economico-patrimo-niale alla finanziaria e l’ado-zione del bilancio consolida-to sono per legge rinviatiall’esercizio 2016.

I QUESITIArmonizzazione dei sistemi contabili: qual è il grado diautonomia di cui gode la Regione Sicilia ?di Calogero Di Liberto

Il testo del quesito:“La Regione Sicilia, essendo una Regione a Statuto autonomo, che grado di autonomia ha riguardo a tematiche come

l’adozione della contabilità economica? In particolare, quale dei 3 scenari indicati sia quello più corretto:

1 - la Regione ed i suoi Enti devono adeguarsi a quanto definito a livello statale;2 - gli Enti della Regione possono decidere di seguire quanto definito a livello statale o quanto invece deciso dalla Regione;

3 - gli Enti devono obbligatoriamente seguire quanto stabilito dalla Regione.Quindi, per quanto riguarda la contabilità economica, gli Enti devono adeguarsi a quanto previsto per il resto d’Italia oppure no?”

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23 gennaio 20174 EntiLocali GIURISPRUDENZA

Centro Studi Enti Locali 19

OggettoCondanna del Direttore diuna Biblioteca pubblica perasportazione e spogliazionedi libri e manoscritti: confer-ma Sentenza territoriale perla Campania n. 1101/2014.Premessa Nell’aprile 2012 il Ministeroper i Beni culturali (Mibac)disponeva una ispezione inuna importate Biblioteca dacui risultavano “massive eincontrollate movimentazionidi volumi, mancanza di tracciainventariale di quasi 100milavolumi, rinvenimento di centi-naia di volumi depositati sutavoli in scatole di cartone, altricentinaia accatastate per ter-ra, altri ancora all’interno dinumerose scatole fuori dagliambienti della Biblioteca”. Taleamplissima sottrazione divolumi avrebbe determinatoun danno di circa Euro 20milioni, secondo una stimaprudenziale ministeriale ste-sa nel gennaio 2013. La Procura territoriale dellaCorte dei conti cita in giudi-zio, sia il Direttore che il Con-servatore della predettaBiblioteca, “per le sistematichespogliazione dei beni librarirappresentati dalle raccoltedella Biblioteca effettuate tragiugno 2011 e aprile 2012” perlo stesso ammontare stimatodal Ministero (Euro 20 milio-ni). I Giudici contabili territo-riali si basano anche sulleconfessioni del Direttore resaa seguito della denunciapenale presso il Tribunale diNapoli, per cui condannano ilDirettore ed il Conservatore(per un importo complessivodi oltre Euro 19 milioni) per la

loro condotta dolosa. Il Direttore presenta ricorso,lamentando il mancato coin-volgimento dei Dirigenti edei Funzionari ministeriali,per il danno patito dai libri,“anche per lo stato di abban-dono” della struttura già pri-ma della sua nomina a Diret-tore ed anche per la mancan-za di un inventario aggiorna-to ed aggiornabile. I Giudicid’appello, circa la stima deldanno, affermano che si deveconsiderare, “non solo il valoredelle singole opere trafugate odanneggiate, ma anche le spe-se indispensabili per il ripristi-no delle collezioni smembratenella loro integrità”. Il ricorso èrespinto. Non risulta che ilConservatore, membro di unacongregazione religiosa,abbia fatto ricorso in appello.Sintesi della SentenzaI Giudici territoriali (Sentenzan. 110182014) entrano nelmerito della quantificazionedel danno, facendo riferimen-to alle seguenti 2 tipologie didanno:A) l’uno, discendente dalladevastazione causata allaBiblioteca per effetto dellosmembramento dell’unitàdelle collezioni librarie, quan-tificato in un importo, com-prensivo delle spese di ripri-stino, pari ad Euro5.910.000,00;B) l’altro, riportato dai libri,per effetto dell’amputazionedelle pagine recanti note dipossesso subita dai libri trafu-gati e rientrati dopo il seque-stro (circa 2.500), della deva-stazione patita da quellimalamente stipati in scatolo-ni o esposti alla luce o all’umi-

dità, dell’asportazione ditavole, di tagli, abrasioni,strappi, scompaginamenti,lavaggi corrosivi, ai quali sonostati sottoposti i volumi, ope-re d’arte bibliologiche, dellasottrazione di volumi finoranon recuperati (i più preziosi:10 manoscritti, 140 incunabo-li e alcune rare opere di geo-grafia), il tutto per unammontare pari ad Euro13.550.000, compresi i costi direstauro ed il deprezzamentodi quelli recuperati.In appello, la difesa del Diret-tore sostiene che in primoluogo vada fatta distinzionetra i beni librari di proprietàprivata dei padri e non ogget-to di vincolo e quelli dellaBiblioteca statalizzata nel1866. Rileva infatti che in sedepenale, nel processo perpeculato, il patrimonio nonappartenente alla Bibliotecanon è stato incidente sulladecisione. Richiama quindiatti storici che documentanola consistenza libraria almomento della nazionalizza-zione della Biblioteca, giun-gendo alla conclusione chead essa risultano con tuttasicurezza appartenere, traquelli mancanti, soltanto 298volumi, mentre a quella priva-ta dei Girolamini 2.066 volu-mi; gli ulteriori 1179 volumirisulta provato non proven-gono dalla Biblioteca. Inesat-tezze sui numeri riguardanoanche gli incunaboli (cherisultavano in numero di 94 oal massimo 120).Ancora sul danno, l’appellan-te osserva che la mancanza didati certi riguarda anche lalacunosità della inventaria-

zione e della catalogazione,sia in ordine al numero deilibri sottratti – che, allo stato,è solo quello fornito dallostesso Direttore in sede diconfessione - sia in merito aquelli mancanti, dei quali esi-steva un’indicazione di massi-ma risalente al 2009. Rileva inproposito che i 16 registriinventariali risultano nonredatti secondo le regole del-la biblioteconomia: i volumi13, 14 e 15, ad esempio, recu-perano numeri inventariali(registrazioni) pregressi e ilvolume 1 inizia dal n. 24899.Il Procuratore generale nelleproprie conclusioni ricorda inprimo luogo che la vicendaha avuto enorme rilievo neimass-media ed esprimeemblematicamente la “cura”dedicata al rilevantissimopatrimonio culturale ed arti-stico nazionale; tale conside-razione, osserva, è proprioquella su cui basa l’appellodel Direttore, il quale ammet-te le proprie responsabilità econtesta soltanto la quantifi-cazione del danno, lamentan-do le inefficienze e carenzedel Ministero e adduce adiscarico la sua stessa incom-petenza professionale, chenon ha impedito al Ministeromedesimo di fargli assumerequell’incarico.Le carenze e le lacune mini-steriali sono evidenti - prose-gue il Procuratore - e sonostate rilevate anche nella Sen-tenza di I grado, ma esseattengono a suo avviso almodo in cui è gestito il patri-monio culturale nazionale, enon hanno alcuna incidenzadiretta, concausale o giustifi-

LA GIURISPRUDENZAResponsabilità amministrativa: condanna del Direttore di unaBiblioteca pubblica per la scomparsa di libri e manoscrittiCorte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 60 del 4 febbraio 2016di Antonio Tirelli

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23 gennaio 2017GIURISPRUDENZA 4EntiLocali

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cativa, del comportamentodell’appellante. I motivi diappello sono quindi ritenutitutti infondati.I Giudici, entrando nel meritodella vertenza, affermano che“la parte appellante non ponein discussione la sussistenza disuoi comportamenti illeciti,oggetto peraltro di ampia e cir-costanziata confessione insede penale (l’interessato hadichiarato: ‘effettivamentepochi giorni mi bastarono percomprendere la fragilità dellaBiblioteca […] e la possibilità

di sottrarre libri dalla stessa’);non è parimenti contestata l’e-sistenza di un ingente dannoerariale, conseguente a tali ille-citi comportamenti”. Conclu-dono che la stima del dannoaddebitato in primo grado hadovuto considerare, non soloil valore delle singole operetrafugate o danneggiate, maanche le spese indispensabiliper il ripristino delle collezio-ni librarie smembrate nellaloro integrità, per il restaurodei preziosissimi volumi, per ilripristino dei cataloghi, la col-

locazione topografica deilibri, la nuova inventariazionedei beni e tutte le restantiattività connesse con la rior-ganizzazione della Biblioteca(che fu addirittura necessariochiudere temporaneamente,proprio a seguito dei fatti peri quali è causa).CommentoA prescindere dagli aspettipenali della vicenda, vieneevidenziata la procedura daadottare amministrativamen-te per la salvaguardia delpatrimonio librario: inventari

sempre aggiornati e verbalidi consegna tra consegnatari(come del resto per tutti ibeni mobili di proprietà pub-blica).Il danno è ingentissimo: nellaSentenza di primo gradosono indicati i beni di pro-prietà del Direttore oggettodi sequestro. Interessante èanche l’elenco dei luoghi(librerie antiquarie e case d’a-sta) in cui furono ritrovatialcuni volumi sottratti, oltreche presso l’abitazione delDirettore.

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e dal 2016 (per gli altri egime dal 1° gennaio

odotta dal Dlgs. n. 118/11.

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23 gennaio 20174 EntiLocali SCADENZARIO

Centro Studi Enti Locali 21

Questionario Sose per Comuni,Unioni e Comunità montane

Entro la data odierna Comuni, Unioni diComuni e Comunità montane devonotrasmettere il Questionario di cui all’art.5, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 216/10,denominato “FC20U - Questionario unicoper i Comuni, le Unioni di Comuni e leComunità montane delle Regioni a Statutoordinario”, secondo le modalità descrittesul sito internet istituzionale della Sose –Soluzioni per il sistema economico Spa(http://www.opencivitas.it). Per precisa-zioni, vedi Dm. Mef 11 novembre 2016,pubblicato sulla G.U. n. 273 del 22novembre 2016 (vedi Entilocalinews n. 46del 28 novembre 2016).

Correzione errati versamentiScade oggi il termine per il caricamentonel “Portale del Federalismo fiscale” deidati relativi alle istruttorie già concluseinerenti la procedura di riversamento,rimborso e regolazione contabile di cuiall’art. 1, commi da 722 a 727, della Leggen. 147/13. Il termine ultimo per l’inseri-mento, precedentemente previsto per il27 giugno 2016 dal Dm. Mef 24 febbraio2016 e dalla Circolare Mef 14 aprile 2016,n. 1/DF, è stato differito al 30 gennaio2017 dalla Circolare Mef 21 giugno 2016,n. 3/DF (vedi Entilocalinews n. 26 del 27giugno 2016).

“Piano triennale di prevenzione dellacorruzione” e “Programma triennale

per la trasparenza e l’integrità”Entro la data odierna deve essere adotta-to il “Piano triennale di prevenzione dellacorruzione” 2017-2019 e il “Programmatriennale per la trasparenza e l’integrità”2017-2019 (art. 1, comma 8, Legge n.190/12; Delibera Civit n. 50/13).

Trasmissione mensile dei datiretributivi delle posizioni assicurative

individualiEntro tale data devono essere inviatiattraverso la Denuncia mensile analitica“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata

con il flusso Uniemens, i dati retributivi ele informazioni per implementare leposizioni assicurative individuali degliiscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.269/03 e della Circolare Inps 7 agosto2012, n. 10.

Comunicazione dati relativiai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni– ai sensi dell’art. 57, del Dl. n. 66/14(“Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 18del 5 maggio 2014 e n. 20 del 19 maggio2014) devono comunicare, attraverso la“Piattaforma elettronica per le certificazio-ni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi,liquidi ed esigibili per somministrazioni,forniture e appalti e obbligazioni di pre-stazioni professionali, per i quali, nelmese precedente, sia scaduto il terminedi decorrenza degli interessi moratori exart. 4, del Dlgs. n. 231/02.

Versamento Iva su acquistiin ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per ilversamento dell’Iva dovuta sugli acquistioperati nel mese precedente 2015 inambito istituzionale, a seguito dellenovità introdotte dal comma 629, del-l’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (“Legge di stabilità 2015”, vedi Entiloca-linews n. 1 del 5 febbraio 2015) in materiadi “split payment” e del Decreto attuativoMef 23 gennaio 2015 (vedi Entilocalinewsn. 5 del 2 febbraio 2015). Il versamentodeve essere effettuato tramite Modello“F24EP”, codice tributo 620E, istituito conla Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio2015 (vedi Entilocalinews n. 7 del 16 feb-braio 2015) e non è compensabile conaltri crediti.

Versamento Iva mensileScade in data odierna il termine per ilversamento dell’Iva dovuta per il meseprecedente, da effettuarsi tramite Model-lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquistiinerenti servizi rilevanti Iva, delle novitàintrodotte dal comma 629, dell’art. 1 del-la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-ge di stabilità 2015”, vedi Entilocalinews n. 1

del 5 gennaio 2015) in materia di “splitpayment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-naio 2015 (vedi Entilocalinews n. 5 del 2febbraio 2015) che determinano fisiologi-camente, una volta esaurito l’eventualecredito Iva dell’anno 2014, un versamen-to periodico di Iva.

Irap – Opzione per il metodo“commerciale”

Entro la data odierna, per gli Enti Localiinteressati, deve necessariamente essereesercitata l’opzione per l’applicazionedel metodo “commerciale” di determina-zione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, comma2, del Dlgs. n. 446/97, a partire dall’anno2017, secondo le norme sui “comporta-menti concludenti” previste dall’art. 3 delDpr. n. 442/97 e come confermato dallaCircolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Para-grafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata,non richiede alcuna comunicazione madovrà essere confermata nella Dichiara-zione Iva 2018 (Quadro “VO”) ed ha unavalenza almeno triennale.

Irap - Acconto mensileAmministrazioni dello Stato

e Enti pubbliciDeve essere versato entro oggi, da partedegli Organi e le Amministrazioni delloStato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-conto mensile Irap, calcolato in base alleretribuzioni e compensi corrisposti nelmese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-mento deve essere operato telematica-mente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte(Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per leProvince, per i Comuni (tranne quelli conmeno di 5.000 abitanti che non benefi-ciano di trasferimenti statali) e per i Con-sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni eComunità montane con più di 10.000abitanti, che non si avvalgono della pos-sibilità di compensazione di cui all’art. 17del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-mite Modello “F24EP” delle ritenute allafonte sui redditi soggetti a tale disciplinacorrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale”credito Iva 2015

Entro tale data può essere compensatoin modo “orizzontale” il credito Iva matu-

Sabato gennaio (*)21

Lunedì gennaio30

Martedì gennaio31

Mercoledì febbraio15

Giovedì febbraio16

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23 gennaio 2017SCADENZARIO 4EntiLocalirato nel 2015 per importi superiori a Euro5.000 annui (importo modificato conProvvedimento Agenzia Entrate 16 mar-zo 2012), essendo stata inviata telemati-camente la Dichiarazione “Iva 2016” (vediEntilocalinews n. 4 del 25 gennaio 2016)ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualoranon sia stato apposto sulla Dichiarazione“Iva 2016” il “visto di conformità” o la firmadell’Organo di revisione (Circolare Entra-te n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno diriferimento 2015 o sul Modello “F24 ordi-nario”, codice 6099, oppure sul nuovoModello “F24EP”, codice 619E. Si suggeri-sce di considerare anche gli effetti dello“split payment” commerciale nella valuta-zione del quantum da poter compensare.

Contributo Inps del 24% (32,72%)per i co.co.co.

Entro oggi deve essere effettuato il ver-samento all’Inps – “Gestione separata”exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, delcontributo del 24% (32,72%) sui com-pensi comunque denominati, corrispostinel mese precedente per prestazioni ine-renti ai rapporti di collaborazione coordi-nata e continuativa di cui all’art. 50, com-ma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiamano alriguardo: art. 1, comma 770, Legge n.296/06 e Circolare Inps n. 7/07, art. 1,comma 79, Legge n. 247/07, come modi-ficato dall’art. 2, coma 57, della Legge n.92/12. Tale ultima norma e s.m.i. ha intro-dotto una progressione di aliquote chearriverà al 33% dal 2018 per chi non è giàiscritto ad altre gestioni di previdenzaobbligatoria, nè pensionati, mentre del24% dal 2016 per gli altri). Si segnala chel’art. 1, comma 165, della Legge n.232/2016 (“Legge di bilancio 2017”) hadisposto che per i lavoratori autonomititolari di posizione fiscale ai fini Iva iscrit-ti alla “Gestione separata” e che non risul-tino iscritti ad altre gestioni di previden-za obbligatoria né pensionati, l’aliquotacontributiva è pari al 25% per l’anno

2017 (vedi art. 1, comma 165, Legge n.232/2016, “Legge di bilancio 2017”).

Contributi per prestatori di lavorooccasionale con reddito annuo sopra

Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il ver-samento all’Inps, tramite il nuovo Model-lo “F24EP” (approvato con Provvedimento3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codicidi cui alla Risoluzione n. 98/10), con lestesse modalità previste per i collabora-tori coordinati e continuativi (per i riferi-menti normativi vedi sopra), dei contri-buti sui compensi corrisposti nel meseprecedente ai lavoratori occasionali il cuireddito annuo per tale tipo di prestazionisupera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44,comma 2, del Dl. n. 269/03, convertitonella Legge n. 326/03.

“Pareggio di bilancio 2017”Entro il termine odierno, gli Enti Localidevono comunicare gli spazi finanziari dicui necessitano per gli investimentidiversi dall’edilizia scolastica al Mef-RgS,attraverso la compilazione del Modellopresente sul sistema web all’indirizzohttp://pareggiobilancio.mef.gov.it, fornen-do le informazioni relative al Fondo dicassa al 31 dicembre dell’anno preceden-te ed al risultato di amministrazione, alnetto della quota accantonata del “Fcde”,risultante dal rendiconto (o dal precon-suntivo) dell’anno precedente (vedi art.1, comma 485 e commi da 490 a 494, del-la “Legge di bilancio per il 2017”).

Contributo estinzione mutui e prestiti Entro la data odierna i Comuni che han-no chiesto i contributi per l’estinzione

anticipata, totale o parziale, di mutui eprestiti obbligazionari effettuate nell’an-no 2016, devono trasmettere il Modello“B” di cui al Decreto 14 ottobre 2016 (vediEntilocalinews n. 41 del 24 ottobre 2016).

Dichiarazione Iva anno 2016Scade in data odierna (ai sensi dell’art. 4del Dl. n. 193/16, convertito dalla Legge n.22/2016 (vedi Entilocalinews n. 47 del 5dicembre 2016) il termine per l’invio tele-matico della Dichiarazione Iva 2017, rife-rita all’anno 2016 (vedi commento all’in-terno della presente Rivista) e per l’even-tuale reinvio telematico della Dichiara-zione Iva 2017 “correttiva nei termini”, rife-rita all’anno 2016, tenendo presente cheè possibile reinviare a titolo di "integrati-va a favore" anche le Dichiarazioni riferiteal 2015 e agli anni antecedenti, ai sensi econ le tempistiche introdotte dall’art. 5del citato Dl. n. 193/16 (ad es. nellaDichiarazione Iva 2017 dovranno essererichiamate nel Quadro “VN” le Dichiara-zioni "integrative a favore" eventualmen-te nel frattempo reinviate, riferite aglianni 2011 e successivi).

Trasmissione mensile dei datiretributivi delle posizioni assicurative

individualiEntro tale data devono essere inviatiattraverso la Denuncia mensile analitica“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integratacon il flusso Uniemens, i dati retributivi ele informazioni per implementare leposizioni assicurative individuali degliiscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.269/03 e della Circolare Inps 7 agosto2012, n. 10.

(*) Il termine e i versamenti in scadenza inun giorno festivo sono automaticamenteprorogati al primo giorno feriale successi-vo.

Lunedì febbraio 20

Martedì febbraio 28

Centro Studi Enti Locali22

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ANNO VI

NUMEROContrattinewsCentro Studi Enti Locali

Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionalein materia di contrattualistica e di appalti pubblici.

1

III VII IX Gli appalti ad altaintensità dimanodoperaL’offertaeconomicamentepiù vantaggiosaè sempre obbligatoria?

Omessa sottoscrizionedell’offerta tecnicaLa controfirma sui lembisigillati della busta chela contiene non è equi-valente

Affidamento diincarichi di patrociniolegale da parte delleAmministrazioniLe novità del Dlgs. 50/16

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L’APPROFONDIMENTO DEL MESE

Affidamento di incarichi di patrocinio legale da parte delle Amministrazioni:le novità del Dlgs. 50/16di Mauro Mammana

LA RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Note di Giurisprudenza

Focus Gli appalti ad alta intensità di manodopera: l’offerta economicamente piùvantaggiosa è sempre obbligatoria ? di Mauro Mammana

LA VOCE DELL’AUTHORITY

Note dell’Avcp

IX

XII

III

VContrattinews Centro Studi Enti Locali

Rubrica mensile di approfondimento sulle novità normative

ed interpretative in materia di contratti pubblici

Collaborano alla Rivista:

Dott. Ivan Bonitatibus, Specialista in Diritto

Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione,

Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista,

Revisore Contabile, Pubblicista

Avv. Stefano Ciulli, Consulente e formatore

di Enti Locali

Dott.ssa Federica Giglioli, Consulente di Enti Pubblici,

Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche, Pubblicista

Avv. Mauro Mammana, Avvocato amministrativista,

consulente e formatore in materia di appalti pubblici

Dott.ssa Alessia Rinaldi, Consulente e formatrice P.A.,

Esperta nelle materie giuridiche e contrattualistiche

degli Enti pubblici, Pubblicista

Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore

di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista

e Revisore contabile

Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista

e Revisore contabile, Consulente e Formatore

Amministrazioni e Società pubbliche, Pubblicista

Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista

e Revisore contabile, Esperto in materia di contabilità

pubblica e fiscalità, Pubblicista

Dott. Francesco Vegni, Consulente e formatore

Enti Locali, Esperto in materia di fiscalità, Pubblicista

Comitato di redazione:

Alessia Rinaldi, Federica Giglioli, Veronica Potenza,

Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

ContrattiContrattinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

gennaio 2017SOMMARIO 1ContrattiContrattinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti LocaliII

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gennaio 20171 ContrattiContrattinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

L’APPROFONDIMENTO DEL MESE

Centro Studi Enti Locali III

APPROFONDIMENTIAffidamento di incarichi di patrocinio legale da partedelle Amministrazioni: le novità del Dlgs. 50/16di Mauro Mammana - Avvocato amministrativista, consulente e formatore in materia di appalti pubblici

Una delle novità più evidentidel nuovo ordinamento deicontratti pubblici (introdottocon il Dlgs. n. 50/16) è sicura-mente rappresentato dallenovità in materia di affida-mento dei servizi legali, cui èdedicato uno specifico artico-lo (art. 17), da parte delle sta-zioni appaltanti.L’occasione per fare il puntosu tali novità è offerta dallaDelibera Anac n. 1158 del 9novembre 2016, resa in sededi parere sulla normativa, inordine alle modalità di costi-tuzione dell’Elenco dei pro-fessionisti legali da parte diEquitalia.In via di premessa, Anac hachiarito l’effettiva novità delladisciplina di cui al Dlgs. n.50/16, che, sia pur “volta a sot-trarre dall’ambito oggettivo diapplicazione del ‘Codice’ taluniservizi legali, vale tuttavia aqualificare il patrocinio legale(sicuramente identificabile nel-la richiamata lettera d), n. 1),dell’art. 17, comma 1), come unappalto di servizi”.Lo spazio residuo per l’inqua-dramento del patrociniolegale dell’Ente come contrat-to d’opera intellettuale, quin-di sottratto del tutto al dirittodegli appalti pubblici, è quin-di ormai esaurito: il conferi-mento di un incarico difensi-vo per il patrocinio legale del-l’Ente è un vero e proprioappalto di servizi. Ne segueche “la riconducibilità delpatrocinio legale tra gli appaltidi servizi (benché esclusi dal-l’ambito di applicazione del‘Codice’) comporta il necessa-rio rispetto dei principi genera-li che informano l’affidamentodegli appalti pubblici, esplicita-

ti nell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016,e la conseguente impossibilitàdi procedere attraverso affida-menti fiduciari”.Si tratta quindi di un appaltoescluso: appalto “escluso” dal-l’applicazione per intero delDlgs. n. 50/16 (in quanto pertali appalti si applicano solo iprincipi contemplati dall’art.4, di cui diremo fra breve), tut-tavia, non significa appalto“estraneo” del tutto al dirittodei contratti pubblici.L’art. 4 del Dlgs. n. 50/16 pre-vede che “l'affidamento deicontratti pubblici aventi adoggetto lavori, servizi e fornitu-re, esclusi, in tutto o in parte,dall'ambito di applicazioneoggettiva del presente ‘Codice’,avviene nel rispetto dei principidi economicità, efficacia,imparzialità, parità di tratta-mento, trasparenza, proporzio-nalità, pubblicità, tutela del-l'ambiente ed efficienza ener-getica”.Si noti anzitutto l’assenza delprincipio di rotazione (chetuttavia, ad avviso di chi scri-ve, dev’essere comunqueattuato, trattandosi pur sem-pre di incarichi, spesso, divalore al di sotto di Euro40.000,00, con applicazionequindi dell’art. 36): non man-cano però i tradizionali princi-pi concorrenziali di imparzia-lità, parità di trattamento, tra-sparenza, nonché gli ormaiimmancabili principi di eco-nomicità ed efficacia, chesono sempre fondamentalinelle scelte d’acquisto degliEnti.Proprio su tali principi Anacritiene non conforme la sele-zione aperta da Equitalia percostituire il proprio Elenco di

patrocinatori legali, in quan-to:- il bando di selezione rimaneaperto per soli 60 giorni;- è stato previsto un numeromassimo di iscritti per ciascu-na Sezione dell’Elenco;- la durata dell’Elenco è trien-nale.Tali parametri sono ritenutirestrittivi della concorrenzada parte di Anac, in quanto lachiusura dell’iscrizione doposoli 60 giorni senza che per ilsuccessivo triennio l’Elencopossa essere aggiornato vie-ne ritenuto tale da violare iparametri di cui all’art. 4 soprarichiamato: l’ideale, secondoAnac, sarebbe che “l’iscrizionedei soggetti interessati provvi-sti dei requisiti richiesti dovreb-be essere consentita senzalimitazioni temporali”, ma poi-ché sotto il profilo organizza-tivo tale apertura “perenne”delle iscrizioni comportereb-be non poche difficoltà digestione, si dovrebbe preve-dere un termine di “chiusura”più breve (non triennale, adesempio, ma annuale).La misura del “tetto” al nume-ro massimo di iscrizioni(peraltro spiegato da Equita-lia con l’esigenza, sicuramen-te non concorrenziale, digarantire un minimo di incari-chi annuali per ciascun lega-le) è invece ritenuta tout courtnon idonea.Quanto ai requisiti di iscrizio-ne, invece, Anac richiamanuovamente il Dlgs. n. 50/16per requisiti generali e spe-ciali, con la precisazione che ilvolume d’affari minimorichiesto ai legali per l’iscrizio-ne (Euro 120.000,00 nel trien-nio) è ritenuto sicuramente

eccessivo e non proporziona-le, pertanto anch’esso anti-concorrenziale.La Delibera in esame quindiriassume le corrette modalitàper la scelta dei legali cui affi-dare gli incarichi di patrociniodell’Ente, cui le Amministra-zioni devono attenersi a fardata dall’entrata in vigore delDlgs. n. 50/16.Le riassumiamo di seguito:- l’affidamento dell’incaricodifensivo all’Avvocato è sicu-ramente da ricondursi nelnovero degli appalti di servizi;- si tratta però di appalti“esclusi” (non, però, “estranei”),cui si applicano i principi con-correnziali di cui all’art. 4 Dlgs.n. 50/16;- trattandosi di “appalti” e nondi contratti d’opera intellet-tuale, occorrerà procederecon la verifica dei requisiti(generali e speciali), nonchécon l’ottenimento preventivodel Cig (il che implica anche lastringente necessità di preve-dere ex ante e non ex post ilcompenso previsto per l’Av-vocato);- la scelta del Legale non puòquindi essere eseguita subase solo fiduciaria, bensìoccorre procedere con unaselezione preventiva di sog-getti idonei (mediante costi-tuzione di un Elenco di Pro-fessionisti idonei), oppure,diversamente, con una sele-zione da operare di volta involta sulla base dei principi dicui all’art. 4, che sia rispon-dente altresì al principio dirotazione di cui all’art. 36. Taleprincipio conosce attuazione,anche se non espressamenterichiamato dall’art. 4, sia perragioni sistemiche di natura

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gennaio 2017L’APPROFONDIMENTO DEL MESE 1ContrattiContrattinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti LocaliIV

anticorruttiva (evidentemen-te, il conferimento di qualsiasiincarico sempre allo stessolegale costituisce caso discuola di anticoncorrenzia-lità), sia perché in ogni caso laprocedura di conferimento diappalti al di sotto di Euro40.000,00 deve comunqueseguire i principi di cui all’art.36 (fra cui, la rotazione);- nel caso di costituzione diun Elenco fiduciario di Legali,l’Elenco dev’essere quantopiù possibile aperto e nonsoggetto a limiti massimi diiscrizione; se l’Elenco non

rimane perennemente aper-to, questo dev’essere rinnova-to più frequentemente (adesempio, ogni anno);- la previa selezione del o deiLegali (sia con elenco, sia divolta in volta) deve tener con-to di criteri concorrenziali enon tali da escludere ex antela gran parte dei Professioni-sti (ad esempio, elevando irequisiti di fatturato, o quellidi esperienza): è evidenteinfatti che diversamente siprecluderebbe l’accesso deigiovani professionisti allapossibilità di difendere in giu-

dizio le Amministrazioni, ed èaltresì evidente che prima diindividuare il Legale più ido-neo per il singolo incaricodifensivo occorrerà una valu-tazione sulla effettiva diffi-coltà dell’incarico stesso (perun esempio, pur grossolano, èevidente che la difficoltà diun giudizio dinanzi al Giudicedi pace per l’impugnazione diuna sanzione amministrativaper infrazione del “Codice del-la Strada” è diversa rispetto aquella di un giudizio dinanzial Tar in materia, ad esempio,urbanistica).

Un incarico affidato invececome contratto d’opera intel-lettuale, sarebbe impugnabi-le in quanto illegittimo, perelusione dell’art. 17 del Dlgs.n. 50/16.Si ha quindi un’ulteriore edefinitiva conferma dell’im-possibilità per un’Ammini-strazione di selezionare il pro-prio legale secondo i moduliprivatistici del semplice intui-tus personae, dovendo inveceessere considerata la presta-zione d’opera dell’Avvocatoquale vero e proprio serviziolegale.

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gennaio 20171 ContrattiContrattinewsnews

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GIURISPRUDENZA

Centro Studi Enti Locali V

LA RASSEGNA DI GIURISPRUDENZAAggiudicazione provvisoria:

legittimo non procedere all’aggiudicazione definitiva ma con provvedimento espresso

Tar Sardegna, Sentenza n. 749 del 10 ottobre 2016Nella fattispecie in esame, i Giudici si esprimono in merito ad una gara indetta da una Asl, per le proprie necessità, e giunta all’ag-giudicazione provvisoria in favore della ricorrente.Nonostante i solleciti documentati e la esplicita conferma di interesse alla fornitura al medesimo prezzo originario, la Asl non haprovveduto alla conclusione e definizione del procedimento di gara con l’adozione di un provvedimento finale, che secondo l’or-dinario svolgersi della procedura avrebbe dovuto determinare, se proseguito, l’aggiudicazione definitiva della fornitura.Né risulta che l’Amministrazione abbia proceduto alla autotutela, in considerazione della necessità di adeguarsi alle disposizioniche avrebbero imposto acquisti per Area vasta.I Giudici rilevano che, nelle gare di appalto, il passaggio dall’aggiudicazione provvisoria a quella definitiva non è un obbligo dellaPubblica Amministrazione appaltante, né un diritto dell’aggiudicatario provvisorio. L’aggiudicatario provvisorio ha, in quanto tale,una posizione diversificata di maggior vantaggio rispetto a chi aggiudicatario provvisorio non è ed ha un’aspettativa tutelata a chel’aggiudicazione provvisoria divenga definitiva. Ma ciò comporta che l’aggiudicazione definitiva può essere negata solo a condizio-ne che sia deliberata legittimamente, nella forma e nella sostanza; e che l’aggiudicatario provvisorio ha titolo a provocarne il sinda-cato di legittimità. Inoltre, i Giudici sardi affermano che la possibilità che ad un’aggiudicazione provvisoria non segua quella defini-tiva è un evento del tutto fisiologico e plausibile, in quanto la prima costituisce un atto inidoneo di per sé ad ingenerare qualunqueaffidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell’operato della P.A.Infatti, il passaggio dall’aggiudicazione provvisoria a quella definitiva, e quindi, alla sottoscrizione del contratto, non costituisce unobbligo della stazione appaltante, né un diritto dell’aggiudicatario provvisorio. Occorre però che alla decisione di non addivenirealla aggiudicazione definitiva l’Amministrazione pervenga in modo espresso. L’Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, in applicazio-ne del principio generale contenuto nell’art. 2, comma 1 della Legge n. 241/90.

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Asili nido comunali:illegittimo l’aumento delle tariffe dopo il perfezionamento delle iscrizioni

Tar Campania, Sentenza n. 2398 dell’8 novembre 2016La controversia in esame ha ad oggetto l’aumento delle tariffe degli Asili nido comunali successivamente al perfezionamento del-le iscrizioni. I Giudici campani rilevano che la revisione delle tariffe risulta effettuata dal Comune successivamente al perfezionamento delleiscrizioni agli Asili nido comunali per l’anno educativo 2015/2016, così traducendosi in una evidente lesione dell’affidamentolegittimamente riposto dai ricorrenti nella permanenza dei costi del servizio così come conosciuti e conoscibili al momento del-l’iscrizione.In sostanza, l’Amministrazione ha modificato in maniera unilaterale il contenuto degli accordi già perfezionatisi in assenza di unaclausola che a tanto la legittimasse, in tal modo negativamente incidendo sugli interessi delle famiglie e violando i canoni dellacorrettezza e buona fede su di essa gravanti. Pertanto, il comportamento del Comune è illegittimo.

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Avvalimento:dal contratto deve risultare l’impegno chiaro dell’impresa ausiliaria

a prestare le proprie risorse

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 4630 del 4 novembre 2016Nella fattispecie in esame, i Giudici affermano che, nelle gare pubbliche, il limite di operatività dell’istituto dell’avvalimento è datodal fatto che la messa a disposizione del requisito mancante non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare eastratto, ma è invece necessario che dal contratto di avvalimento risulti un impegno chiaro e concreto dell’impresa ausiliaria a pre-stare le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di garanzia. Nel caso di specie, l’impegno dell’impresa ausiliaria, in quanto condizionato e meramente eventuale, è equivoco e non attuale, ren-dendo l’avvalimento inidoneo a determinare il prestito del requisito mancante dell’impresa concorrente, con conseguente suadoverosa esclusione dalla procedura di gara.

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Centro Studi Enti LocaliVI

Consorzio stabile:sì alla sostituzione dell’impresa raggiunta da interdittiva

anche prima della stipula del contratto

Tar Calabria, Sentenza n. 1079 del 2 novembre 2016Nella fattispecie in esame un Consorzio, ricorrente, nella veste di Consorzio stabile, ha partecipato ad una gara indetta da un Suapper l’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione di una Scuola elementare, collocandosi al primo posto. La ricorrentecomunicava alla stazione appaltante di aver estromesso dalla compagine del Consorzio una Ditta, indicata nella domanda di par-tecipazione quale unica esecutrice, in quanto raggiunta da misura interdittiva emessa dal Prefetto e chiedendo di poter procede-re alla sostituzione ai sensi dell’art. 95 del “Codice Antimafia”.La stazione appaltante negava la possibilità di sostituzione dell’Impresa affidataria ed escludeva il Consorzio dalla gara, sul pre-supposto che l’art. 95 sia applicabile solo a seguito della adozione di un provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara e,pertanto, non in pendenza del procedimento di svolgimento della gara. I Giudici rilevano che deve essere garantita l’estensionedel sistema delle esclusioni previsto per le Associazioni temporanee di impresa anche ai Consorzi qualunque siano le modalitàattraverso le quali essi partecipano ad una procedura di gara, nel caso in cui una delle Imprese associate (o consorziate) sia rag-giunta da informativa prefettizia interdittiva, sancendo che la sostituzione della Impresa raggiunta da interdittiva va consentita daparte della stazione appaltante anche prima della stipula del contratto.

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Costi della sicurezza aziendali:devono essere indicati anche nell’offerta presentata tramite Mepa

Tar Molise, Ordinanza n. 147 del 31 ottobre 2016La controversia in esame riguarda una gara con richiesta di offerta nel Mercato elettronico. In particolare, i Giudici rilevano che,nel processo di formazione delle offerte, gli operatori economici devono specificare i propri costi aziendali concernenti l’adempi-mento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in attuazione dell’obbligo espressamente previsto(per tutte le tipologie di acquisizioni), dall’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/16. Infatti, tale norma prevede che “nell’offerta econo-mica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza suiluoghi di lavoro”.Questa disposizione configura un ineludibile obbligo legale da assolvere necessariamente già in sede di predisposizione dell’of-ferta economica proprio al fine di garantire la massima trasparenza dell’offerta economica nelle sue varie componenti, evitandoche la stessa possa essere modificata ex post nelle sue componenti di costo, in sede di verifica dell’anomalia, con possibile altera-zione dei costi della sicurezza al fine di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio odel bene. Poiché siffatta dichiarazione configura un elemento essenziale dell’offerta economica, non può ritenersi integrabile expost mediante l’istituto del “soccorso istruttorio”, e comporta l’esclusione dalla gara anche in assenza di una espressa sanzione pre-vista dalla legge o dal disciplinare. Né, in senso contrario, può invocarsi la mancata espressa menzione di tale obbligo dichiarati-vo nel disciplinare di gara, come pure nel modulo di predisposizione dell’offerta, atteso che nel disciplinare di gara si facevaespressa menzione che trattavasi di procedura negoziata indetta “ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) …del Dlgs. n. 50/16” e cioè delnuovo corpus normativo disciplinante la materia degli appalti che prevede in via generalizzata l’obbligo di immediata dichiara-zione degli oneri relativi alla sicurezza già in fase di predisposizione dell’offerta economica.

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Irregolarità della procura per la sottoscrizione dell’offerta: è motivo di esclusione dalla gara

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 4645 del 7 novembre 2016Nella fattispecie in esame una Società, collocatasi al secondo posto della graduatoria della gara indetta da una Spa, Società a par-tecipazione mista pubblico-privata gestrice del “Servizio dei rifiuti“ in una Provincia toscana, per l’affidamento dei “Servizi di rac-colta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana“, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva in favore delcostituendo Raggruppamento temporaneo di 2 Cooperative, richiamando, tra i motivi, l’irregolarità della procura rilasciata daun’impresa del Raggruppamento alla Capogruppo per la sottoscrizione dell’offerta. In particolare, secondo la ricorrente, da taleirregolarità sarebbe derivata la conseguenza che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per violazionedell’art. 46, del Dlgs n. 163/06, proprio perché la sottoscrizione dell’offerta non sarebbe stata legittimamente effettuata dal Pro-curatore.I Giudici rilevano che la radicalità del vizio dell’offerta non consente l’esercizio del “soccorso istruttorio”, che va contemperato conil principio della parità tra i concorrenti, anche alla luce dell’altrettanto generale principio dell’autoresponsabilità dei concorrenti,

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GIURISPRUDENZA

Centro Studi Enti Locali VII

per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presen-tazione della documentazione. Al riguardo, sotto il profilo sistematico, i Giudici sottolineano che il nuovo “Codice degli Appalti”,all’art. 83, del Dlgs. n. 50/16, pur estendendo i margini di applicabilità del “soccorso istruttorio”, precisa che non sono sanabili la man-canza, l’incompletezza o, come nel caso in esame, ogni altra irregolarità essenziale afferenti all’offerta tecnica ed economica. Dun-que, in conclusione, la legittimazione alla sottoscrizione dell’offerta costituisce, non una formalità, ma un requisito essenziale del-la medesima, il cui difetto è punito con l’esclusione, in quanto adempie alla funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabi-lità e insostituibilità dell’offerta, e costituendo quindi un elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formaleche sotto quello sostanziale.

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Mancata suddivisione della gara in lotti funzionali:non è censurabile

Tar Emilia Romagna, Sentenza n. 917 dell’8 novembre 2016Nella fattispecie in esame, viene impugnato un bando di gara per l’affidamento di un appalto avente ad oggetto servizi ambien-tali in quanto, secondo la ricorrente, il lotto in gara avrebbe dovuto essere suddiviso ulteriormente in lotti funzionali, cioè divisoper settori di attività.I Giudici rilevano che l’art. 2, comma 1-bis, del Dlgs. n. 163/06, dispone che, “nel rispetto della disciplina comunitaria in materia diappalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economica-mente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere lepiccole e medie imprese. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione del-l’appalto in lotti”.Secondo il Collegio, tuttavia, l’opzione sottesa alla suddivisione o meno in lotti dell’appalto è espressiva di scelta discrezionale nonsuscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità, tanto più nel caso in cui l’unitarietà sia imposta dall’oggettodell’appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare.

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Omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica:la controfirma sui lembi sigillati della busta che la

contiene non è equivalente

Tar Lazio, Sentenza 11092 del 10 novembre 2016La controversia in esame riguarda l’aggiudicazione di una gara di appalto ad una Ditta sulla quale i Giudici si esprimono in meri-to all’omessa sottoscrizione di alcuni documenti dell’offerta tecnica. I Giudici laziali rilevano che la sottoscrizione dell’offerta, pre-scritta ai sensi dell’art. 74 del Dlgs. n. 163/06, si configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazionecontenuta nel documento e serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso con-tenuta. Essa assolve alla funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemen-to essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnetteregli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico. Quindi, la sua mancanza infi-cia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione,una espressa previsione della legge di gara. Non può ritenersi equivalente alla sottoscrizione dell’offerta l’apposizione della controfirma sui lembi sigillati della busta che lacontiene. Inoltre, l’art. 46 comma 1-bis del Dlgs. n. 163/06, relativo all’incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, deveessere letto nel senso che può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara l’offerta che presenti un margine di incertezza signi-ficativo, sia per il contenuto intrinseco della stessa, sia in relazione all’oggetto dell’appalto. Conformemente, sono da ritenereessenziali quegli elementi dell’offerta atti ad incidere in maniera significativa sul contenuto della stessa, tanto che la loro man-canza renda l’offerta non soddisfacente rispetto alle richieste della stazione appaltante. Perciò, i Giudici chiariscono che va esclu-so il concorrente il quale abbia omesso la sottoscrizione dell’offerta tecnica, la quale non è negozialmente imputabile ad alcuno,mentre la mancata esplicita previsione di tale carenza tra le cause di esclusione è irrilevante, “trattandosi di mancanza di un ele-mento essenziale dell’offerta che anche nell’attuale assetto normativo disegnato dall’attuale art. 46, comma 1-bis, del ‘Codice Appalti’,in cui è stato codificato il principio di tassatività delle cause di esclusione, rileva quale causa di estromissione del concorrente dalla garad’appalto”. In conclusione, la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica, che costituisce uno dei documenti integranti la domandadi partecipazione alla gara, non può essere considerata un’irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, attesoche essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichia-razione nel suo complesso, posto che la sottoscrizione di un documento è lo strumento mediante il quale l’autore fa propria ladichiarazione anteposta contenuta nello stesso, consentendo così, non solo di risalire alla paternità dell’atto, ma anche di rende-re l’atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà.

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Centro Studi Enti LocaliVIII

Procedure negoziate:il mancato invito al procedimento

del precedente affidatariodeve risultare debitamente motivato

Tar Campania, Sentenza n. 5361 del 21 novembre 2016Nella fattispecie in esame, un Comune indiceva una procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di ristorazione scolastica”.La Società ricorrente, precedente affidataria del servizio, lamenta di non avere potuto presentare offerta perché non invitata, per-ciò impugna i relativi atti. I Giudici rilevano che il principio di rotazione, pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affi-datarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti. A fronte di una normativa che pone sullo stesso piano iprincipi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valoridella concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche ilgestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale. Perciò, nel caso in esame, la scelta di non inter-pellare la Società ricorrente non può essere giustificata a posteriori con un generico rinvio al principio di rotazione, ma deve esse-re motivata e argomentata con le indicazione delle ragioni di detta scelta da esternare già in sede di indizione della proceduranegoziata ovvero nella determina a contrattare.

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Responsabilità da ritardodel committente nel pagamento del

corrispettivo delle opere eseguite

Corte di Cassazione, Sentenza n. 23628 del 21 novembre 2016Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità rilevano che, in materia di responsabilità da ritardo del committente nei paga-menti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell’ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore del-l’appaltatore, causato dal ritardo nell’erogazione del finanziamento da parte di altro Ente pubblico, non può essere esclusa laresponsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili ad un soggetto terzo-finanziatore,restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore con la quale l’Ente finanziatore garantiscaal committente la tempestiva erogazione del finanziamento.

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Revoca:possibile per la fase di aggiudicazione

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 5026 del 29 novembre 2016Nella casistica in oggetto, i Giudici si esprimono sul corretto esercizio della revoca nelle procedure di aggiudicazione di appaltipubblici. In primis, in via generale, i Giudici premettono che, mentre la revoca resta impraticabile dopo la stipula del contratto d’ap-palto, dovendo utilizzarsi in quella fase il diverso strumento del recesso prima del perfezionamento del documento contrattuale,al contrario, l’aggiudicazione è pacificamente revocabile.Riconosciuta la revocabilità dell’aggiudicazione, i Giudici precisano che la regolazione della funzione considerata (l’amministra-zione di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici) impone di definire le condizioni del valido esercizio della potestà diautotutela in questione secondo parametri ancora più convincenti.Nello specifico, il ritiro di un’aggiudicazione legittima postula la sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico particolarmenteconsistenti e preminenti sulle esigenze di tutela del legittimo affidamento ingenerato nell’impresa che ha diligentemente parte-cipato alla gara, rispettandone le regole e organizzandosi in modo da vincerla, ed esige quindi una motivazione particolarmenteconvincente circa i contenuti e l’esito della necessaria valutazione comparativa dei predetti. Resta da chiarire che i canoni di con-dotta appena delineati si mantengono validi anche per le procedure di aggiudicazione soggette alla disciplina del Dlgs. n. 50/16,nella misura in cui il paradigma legale di riferimento resta, anche per queste ultime, l’art. 21-quinquies della Legge n. 241/90, e nonanche la disciplina speciale dei contratti, che si occupa infatti di regolare il recesso e la risoluzione del contratto, e non anche larevoca dell’aggiudicazione degli appalti (ma solo delle concessioni). Inoltre, i Giudici chiariscono che, quando si appunta sullecaratteristiche dell’oggetto dell’appalto, come nel caso in esame, il ripensamento dell’Amministrazione, per legittimare il Provve-dimento di ritiro dell’aggiudicazione, deve fondarsi sulla sicura verifica dell’inidoneità della prestazione descritta nella lex specia-lis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l’avvio della procedura.

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GIURISPRUDENZA

Centro Studi Enti Locali IX

Verifica dell’anomalia di offerta: serve a dimostrarne l’attendibilità e l’affidabilità

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 4888 del 21 novembre 2016Nel caso in esame, i Giudici affermano che il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha carattere sanzionatorio enon ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, puntando piuttosto a verificare se in con-creto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Pertanto, esso miraa garantire e tutelare l’interesse pubblico materialmente perseguito dall’Amministrazione attraverso la procedura di gara per l’ef-fettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente perl’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’Amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezzadella stessa rispetto al fine da raggiungere. Inoltre, i Giudici chiariscono che il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone l’effettività del contraddittorio(tra Amministrazione appaltante ed offerente). Il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituisce espressione di discre-zionalità tecnica, con la conseguenza che il Giudice amministrativo può sindacarla soltanto nel caso in cui essa si ponga in con-trasto con il principio di ragionevolezza tecnica.

Una delle principali novitàportate dal Dlgs. n. 50/16, edin particolare dall’art. 95, èstata la creazione di una verae propria gerarchia fra i 2 tipi-ci metodi di aggiudicazionedi un appalto, ovvero l’offertaeconomicamente più van-taggiosa e il massimo ribas-so.Se nell’art. 83 del Dlgs. n.163/06 tali criteri erano postisu una posizione di parità, espettava unicamente all’Am-ministrazione nella suadiscrezionalità optare per l’u-no per l’altro (e la giurispru-denza precisava che era dapreferirsi il massimo ribassoin caso di prestazioni stan-dardizzate, già specificate nelcapitolato di gara, sostanzial-mente quindi immutabili daparte dei vari concorrenti,mentre la necessità di “perso-nalizzare” la prestazione

comportava l’obbligo di pro-durre un’offerta tecnica daparte dei concorrenti, conrelativa valutazione sullastessa da parte di una com-missione), l’art. 95 ha impostol’offerta economicamentepiù vantaggiosa come crite-rio “principale”, e il massimoribasso come criterio “resi-duale”.Tuttavia, tale affermazione diprincipio, nella prassi operati-va, non trova coerente appli-cazione, a causa delle ampiecasistiche derogatorie indivi-duate dal medesimo art. 95,al comma 4.I casi in cui si può procederecon il massimo ribasso (èquindi fatta salva la possibi-lità di scegliere comunquel’offerta economicamentepiù vantaggiosa) sono quin-di: a) per i lavori di importo pari

o inferiore a Euro 1.000.000;b) per i servizi e le forniturecon caratteristiche standar-dizzate o le cui condizionisono definite dal mercato;c) per i servizi e le forniture diimporto inferiore alla sogliadi cui all'art. 35, caratterizzatida elevata ripetitività, fattaeccezione per quelli di note-vole contenuto tecnologico oche hanno un carattere inno-vativo.A fronte di ciò, il comma 3detta i casi in cui è obbligato-rio procedere con una garaall’offerta economicamentepiù vantaggiosa: a) i contratti relativi ai Servizisociali e di Ristorazione ospe-daliera, assistenziale e scola-stica, nonché ai servizi ad altaintensità di manodopera,come definiti all’art. 50, com-ma 1;b) i contratti relativi all'affida-

mento dei Servizi di ingegne-ria e architettura e degli altriservizi di natura tecnica eintellettuale di importo supe-riore a Euro 40.000.Nella lett. a), in particolare,rientrano tutti i Servizi tipica-mente “residenziali” per l’En-te: ad esempio, pulizie, guar-diania, vigilanza, ecc.La giurisprudenza si è inter-rogata sul rapporto fra com-ma 3 e comma 4; è possibilecioè procedere ad indire unagara di pulizie (ad esempio),ritenendo il Servizio standar-dizzato - ai sensi dell’art. 95,comma 3, lett. c) - al massimoribasso, in deroga quindi alladisposizione di cui al co. 3che imporrebbe una proce-dura all’offerta economica-mente più vantaggiosa ? O èinvece necessario procedereai sensi del predetto comma3 ?

Focus

Gli appalti ad alta intensità di manodopera:l’offerta economicamente più vantaggiosa è

sempre obbligatoria ?

di Mauro Mammana - Avvocato amministrativista, consulente e formatore in materia di appalti pubblici

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Centro Studi Enti LocaliX

Le opinioni fin qui espressedai Tar interpellati sulla que-stione sono divergenti.Si registra infatti un primoorientamento che ritienenorma inderogabile quella dicui al comma 3 anzidetto:con la conseguenza che, inpresenza di un Servizio adalta intensità di manodopera(cioè, con incidenza dellamanodopera eccedente il50% del valore complessivodell’appalto), è necessarioprocedere con proceduraall’offerta economicamentepiù vantaggiosa.In tal senso, le Sentenze diseguito evidenziate con unloro breve estratto (si ricordache le Sentenze per estesopossono essere reperite libe-ramente sul sito www.giusti-zia-amministrativa.it).La prima - Tar Lazio Roma,Sezione III-ter, 13 dicembre2016, n. 12439 - ha eviden-ziato quanto segue: “con il pri-mo motivo le ricorrenti invoca-no il divieto di utilizzo del crite-rio del minor prezzo, venendoin rilievo un servizio ‘ad altaintensità di manodopera’ exart. 50 Dlgs. n. 50/2016 … l’uni-ca interpretazione ammissibi-le, perché costituzionalmenteorientata (tale cioè da evitarepur ipotizzabili profili di ecces-so di delega), delle previsioni inesame appare essere quellache assegna portata autono-ma, e natura inderogabile, alcomma 3; … la gara per cui ècontroversia non può essereaggiudicata in base al criteriodel minor prezzo, con conse-guente illegittimità della scel-ta operata dalla lex specialis”.Questa Sentenza richiama, aconferma dell’orientamentoespresso, anche le disposizio-ni della Legge-delega (n.11/16) che ha dato origine alDlgs. n. 50/16, da cui, a suaopinione, si evince l’obbligo,in taluni casi, di gara all’offer-ta economicamente più van-taggiosa.Nel medesimo senso una

precedente pronuncia del Tarromano - Tar Lazio Roma,Sezione II-ter, 15 novembre2016, n. 11323: “i Servizi divigilanza messi in gara …appaiono piuttosto afferentialla categoria degli appaltidisciplinati dal comma 3 del-l’art. 95 cit. … Detti servizi,infatti, anche alla luce delleprescrizioni di bando, sonocaratterizzati dalla presenza diun costo della manodoperache incide per almeno il 50%sull'importo totale del contrat-to, sicché essi rientrano a pienotitolo nella definizione di servi-zi ad ‘alta intensità di manodo-pera’ i quali non potrebberoessere aggiudicati con criteridiversi da quello dell'offertaeconomicamente più vantag-giosa, individuata sulla basedel miglior rapporto qualitàprezzo (cfr art. 95, comma 3 delDlgs. n. 50 del 2016)”.Fra le 2 è intervenuto anche ilTar Calabria Reggio Cala-bria, Sezione I, 30 novem-bre 2016, n. 1186, confer-mando l’orientamento, siapure in materia di Serviziintellettuali (comunque rien-tranti nella disposizione dicui all’art. 95, comma 3):“quanto all’asserita illegitti-mità del criterio di aggiudica-zione del prezzo più basso …la stazione appaltante ha ille-gittimamente optato per l’ag-giudicazione al prezzo più bas-so, in violazione della regoladesumibile dal combinatodisposto dei commi 3 e 4 del-l’art. 95 del ‘Codice’. … La spe-cialità ed inderogabilità deldivieto sancito dal comma 3dell’art. 95, per i servizi intellet-tuali di importo superiore a40.000 Euro, rende irrilevantestabilire se l’appalto per la sor-veglianza sanitaria sia … stan-dardizzato o ripetitivo. Il ‘Codi-ce’, infatti, non consente inalcun modo l’utilizzo del crite-rio del prezzo più basso perl’affidamento dei servizi dinatura intellettuale, quand’an-che questi presentino uno dei

caratteri alternativamenteindicati dal comma 4”.Si registra tuttavia anche unsecondo orientamento, piùrecente, che ritiene la normadi cui all’art. 95, comma 3,soggetta a rapporto di com-plementarietà con il successi-vo comma 4: cosicché, ove unServizio ad alta intensità dimanodopera sia anche “stan-dardizzato” o “ripetitivo”,potrebbe comunque trovareapplicazione il criterio delmassimo ribasso.In tal senso, Tar EmiliaRomagna Parma, Sezione I,30 dicembre 2016, n. 387,che pone però in risalto lanecessità che, in caso di scel-ta del massimo ribasso, l’Entefornisca nei documenti digara puntuale motivazione ditale scelta: “… il costo del lavo-ro esposto dall’aggiudicataria,come correttamente eviden-ziato dalla ricorrente è signifi-cativamente superiore al 50%dell’importo totale del contrat-to e tale circostanza, ai sensidel richiamato art. 95, impone-va alla stazione appaltante diprovvedere all’affidamento delservizio mediante il criteriodell’offerta economicamentepiù vantaggiosa. La possibilitàdi derogare a tale regime inpresenza di servizi ‘ad altaintensità di manodopera’ è,infatti, consentita unicamentenelle fattispecie previste dalcomma 4 e, ai sensi del succes-sivo comma 5, con “adeguatamotivazione”.Nel caso di specie… la lettera di invito non con-teneva alcuna motivazionecirca le ragioni della scelta infavore del criterio eccezionale(miglior prezzo) in luogo diquello generale limitandosi aprecisare circa lo specifico pro-filo che ‘il criterio della even-tuale aggiudicazione provvi-soria sarà quello del minorprezzo con riferimento allaspecifica fornitura richiesta edin relazione all’importo based’asta’”.Più recentemente, nel mede-

simo senso, si è espresso TarAbruzzo L'Aquila, Sezione I,13 gennaio 2017, n. 30: “tan-to premesso, ritiene il Tribuna-le, in ordine al rapporto tra leprescrizioni dei commi 3 e 4dell’art. 95 del Dlgs. n. 50 del2016, che esse si trovano inrapporto di complementa-rietà. … Se … l’appalto pre-senta, come nel caso di specie,entrambe le caratteristiche, nelsenso che, in forza del suooggetto, rientra tanto nell’am-bito di applicazione del terzocomma, tanto nell’ambito diapplicazione del quarto com-ma, la previsione di esclusivitàdel criterio dell’offerta econo-micamente più vantaggiosacede il passo alla possibilità diaggiudicare l’appalto al mas-simo ribasso. In tal caso, cioè,la disposizione derogatoria delquarto comma consente diaggiudicare l’appalto con ilcriterio del prezzo più basso. Èquanto accade nel caso di spe-cie, ove l’appalto, pur relativo aservizio ad elevata manodo-pera, ha ad oggetto una pre-stazione fortemente ripetitiva:pertanto era possibile, e quindilegittimo, il ricorso, da partedella Stazione appaltante, alcriterio di aggiudicazione delprezzo più basso”.In attesa delle prime Pronun-ce sul punto del Consiglio diStato, che consentirannoauspicabilmente di consoli-dare l’uno o l’altro orienta-mento, e in disparte la circo-stanza che chi scrive ritienemaggiormente aderente altesto normativo, nonché aiprincipi di delega, il primoorientamento evidenziato -quello cioè che ritiene dove-rosa la gara all’offerta econo-micamente più vantaggiosanei casi di cui al comma 3 - sievidenzia che la soluzionemeno rischiosa in termini dicontenzioso per le stazioniappaltanti rimane allo statoquella di procedere comun-que agli affidamenti dei con-tratti rientranti nell’art. 95,

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gennaio 20171 ContrattiContrattinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

GIURISPRUDENZA

Centro Studi Enti Locali XI

comma 3, con gara all’offertaeconomicamente più van-taggiosa; in caso contrario,infatti, il bando di garapotrebbe essere oggetto di

contestazione alla luce dellagiurisprudenza contraria allapossibilità di deroga da talecriterio di aggiudicazione. Ben più arduo sarebbe inve-

ce contestare il bando cheprevedesse l’aggiudicazioneall’offerta economicamentepiù vantaggiosa, laddoveinvece il ricorrente invocasse

l’applicazione del massimoribasso, stante come detto lanatura “facoltativa” dell’uso ditale criterio, così come sanci-ta dall’art. 95, comma 4.

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gennaio 2017LA VOCE DELL’AUTHORITY (ANAC) 1ContrattiContrattinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti LocaliXII

LA VOCE DELL’AUTHORITY (ANAC)Concessione di servizi:

condizioni per il corretto inquadramento

Delibera n. 1197 del 23 novembre 2016La questione controversa in esame ha ad oggetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione a terzi di n. 7 Nidi comu-nali. L’Anac rileva che, ai fini dell’inquadramento di un contratto come concessione, è necessario che sia trasferito sul Concessio-nario il rischio operativo, ovvero il rischio legato alla gestione del servizio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entram-bi. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. zz), del Dlgs. n. 50/16, il Concessionario assume il rischio operativo nel caso in cui, in condizio-ni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizioggetto di concessione. La parte del rischio trasferita al Concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazionidel mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal Concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.Qualora tale trasferimento del rischio non sussista, la fattispecie contrattuale va inquadrata nel novero degli appalti pubblici.

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“Soccorso istruttorio”:chiarimenti sull’applicabilità

Delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016Nella fattispecie in esame, il Ministero dell’Interno ha chiesto chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’istituto del “soccorso istrut-torio”, secondo quanto previsto dall’art. 83 del Dlgs. n. 50/16, ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolaritàrelative ai “patti di integrità” di cui all’art. 1, comma 17, Legge n. 190/12.L’Anac rileva che l’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/12, stabilisce che le stazioni appaltanti possono prevedere, negli avvisi, ban-di di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei “protocolli di legalità” o nei “patti di integrità” costi-tuisce causa di esclusione dalla gara. L’Autorità sottolinea che le eventuali irregolarità sono comunque riconducibili all’ambitoapplicativo del “soccorso istruttorio” integrativo anche con riferimento alla fattispecie redatta nel nuovo “Codice”.Pertanto, la carenza della dichiarazione di accettazione del “patto di integrità” o la mancata produzione dello stesso debitamentesottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83,comma 9, del Dlgs. n. 50/16, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.

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Varianti in corso d’esecuzione:presupposti legittimanti

Delibera n. 1203 del 23 novembre 2016Nella fattispecie in esame, un’azienda ha richiesto un parere in ordine ad un appalto per la progettazione esecutiva di lavori e for-nitura dei veicoli per la realizzazione di un sistema filoviario a guida vincolata, con specifico riferimento alla possibilità di proce-dere ad una variante in corso d’esecuzione, per la sostituzione dei veicoli filoviari e per il conseguente adattamento delle opereinfrastrutturali, rispetto a quanto dedotto nel contratto d’appalto. L’Anac rileva che la possibilità di procedere a varianti contrattuali, nel caso contemplato dall’art. 132, comma 1, lett. b), del Dlgs. n.163/06, è subordinata alla sussistenza delle seguenti circostanze:- materiali, componenti e tecnologie innovativi, non esistenti al momento della progettazione;- nuove tecnologie che determinano significativi miglioramenti della qualità dell’opera o sue parti; - utilizzo delle nuove tecnologie che non altera l’impostazione progettuale (non deve trattarsi di variante sostanziale); - tale utilizzo non comporta un aumento del costo. L’accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso alla variante ex art. 132, comma 1, lett. b), è demandato allastazione appaltante (per i lavori, la norma fa espresso riferimento al Direttore dei lavori ed al Rup). Resta fermo che, come chiaritodalla norma, non può esservi alcun aumento di costo, posto che si tratta di una variante finalizzata a consentire l’utilizzo di inno-vazioni tecnologiche introdotte dopo la stipula del contratto, senza alterarne l’impostazione originaria.

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