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Federalismo Federalismo ANNO VII NUMERO & Accountability Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali 2 5 20 31 Armonizzazione dei sistemi contabili Qual è il grado di autonomia di cui gode la Regione Sicilia ? Enti Locali Procedure per il riequilibrio finanziario e novità 2017 “Decreto Milleproroghe” Le principali disposizioni di interesse degli Enti Locali 28 febbraio 2017 - Supplemento ad Entilocalinews n. 9 del 27 febbraio 2017

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FederalismoANNO VII

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5 20 31 Armonizzazione deisistemi contabiliQual è il grado diautonomia di cuigode la RegioneSicilia ?

Enti LocaliProcedure per ilriequilibrio finanziarioe novità 2017

“DecretoMilleproroghe”Le principalidisposizioni diinteresse degliEnti Locali

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gara”Chiarimenti sulletempistiche per lacorretta acquisizionee modalità operative

“Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”Scadenzario degliadempimenti e disposizioni transitorie previsti dal Dlgs. n. 175/16

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Dirigenti pubbliciIn caso di immotivatomancato incaricodeve essere dimostratoin concreto il dannoalla professionalità

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Rilevazione partecipazioni P.A. e loro rappresentanti presso Organi di governo di Società ed Enti i compiti dei Revisori degli Enti territoriali

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NOTIZIARIO

“Decreto Milleproroghe”: le principali disposizioni di interesse per gli EntiLocali contenute nella Legge di conversione n. 19/17

“Fondo di solidarietà comunale”: il Viminale rende note le quote provvisorie2017 e quelle dei conguagli 2016

Trasferimenti erariali: in arrivo oltre 500 milioni di Euro destinati allariqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie

Riaccertamento straordinario dei residui: Prospetti Mef per l’acquisizionedelle informazioni sul maggiore disavanzo

“Pareggio di bilancio 2017”: pubblicato il Modello per acquisire informazionisul “Patto orizzontale nazionale verticale”

“Sprar”: finanziati nuovi progetti e ampliamento Centri preesistentiper il triennio 2017-2019

Edilizia scolastica: pubblicato l’Avviso per candidare delle aree da destinarealla costruzione di nuove scuole finanziate da Inail

“Pcc”: attiva la funzione per la comunicazione di assenza posizioni debitorie

“Fatture e corrispettivi”: via libera alla trasmissione di dati tramiteIntermediari

Dichiarazioni fiscali anno 2016: disponibili Modelli e Istruzioni 2017 riferitia “Iva”, “Cu” e Modelli “770” e “730”

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: approvato il Modello“730/2017” e le relative Istruzioni

“Trasparenza”: prorogati i termini relativi alle attestazioni Oivsull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

GLI APPROFONDIMENTI

Enti Locali: procedure per il riequilibrio finanziario e novità 2017di Luciano Fazzi e Giuseppe Vanni

Riscossione: le principali novità introdotte con il “Decreto fiscale”e le opportunità per gli Enti impositoridi Alessandro Maestrelli e Giuseppe Vanni

Dopo l’intervento della Consulta il “Testo unico in materia di Societàa partecipazione pubblica” è ancora in piedidi Ivan Bonitatibus e Nicola Tonveronachi

I QUESITI DEL MESE

Fatturazione elettronica da P.A. a privati: possibilità o obbligo ? di Cesare Ciabatti e Francesco Vegni

Fatturazione elettronica: è possibile esigere che i fornitori valorizzinoi campi dedicati a Cig e Cup ?di Cesare Ciabatti

Armonizzazione dei sistemi contabili: qual è il grado di autonomiadi cui gode la Regione Sicilia?di Calogero Di Liberto

IL PARERE DELLA CORTE

Note della Corte

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febbraio 20172 Federalismo& Accountability& Accountability

SOMMARIO

Centro Studi Enti Locali 3

Federalismo & Accountability

Mensile di approfondimento sulle tematiche

del Federalismo e della responsabilizzazione

delle performance nella gestione della “cosa

pubblica” applicate al Comparto Enti Locali

Collaborano alla Rivista:Rag. Giosuè Boldrini, Senior partner Studio CommercialeAssociato Boldrini di Rimini, Revisore contabileDott. Ivan Bonitatibus, Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista, Revisore contabile, pubblicistaDott. Roberto Camporesi, Dottore commercialista, Revisore contabile, partner Studio Commerciale AssociatoBoldriniDott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa,Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi” EconomiaaziendaleDott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista eRevisore contabile, Esperto di finanza pubblica localeDott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provinciadi Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci,Consulente AncirispondeProf. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, DocenteUniversità Cattolica, Esperto della Pubblica Amministrazione,PubblicistaDott. Calogero Di Liberto Laureato in Direzione delle P.A.Esperto in materie econ. e giur. applicate agli Enti LocaliDott.ssa Federica Giglioli, Consulente di Enti Pubblici,Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche, pubblicistaDott. Luca Eller VainicherDirigente pubblico, Esperto nelle materie economico-finanziarieDott. Luciano FazziDottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente di EntiPubblici, Presidente Sezione Ancrel interprovinciale Toscana LiguriaDott. ssa Anna Guiducci Dirigente Servizi Finanziari Comune di ArezzoDott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle EntrateRomaDott.ssa Alessia Rinaldi, Consulente di Enti Pubblici,Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche, pubblicistaDott. Antonio Scozzese, (già) Dirigente Servizio FinanzaLocale del Ministero dell’InternoDott. Nicola TonveronachiDottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e Formatore Amministrazioni e Società pubbliche, PubblicistaDott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista e Revisorecontabile, Consulente e formatore P.A., pubblicistaDott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A.,Esperto in fiscalità Enti pubblici, pubblicista

Comitato di redazione:Ivan Bonitatibus, Calogero Di Liberto, Alessandro Maestrelli, Veronica Potenza, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

Segreteria di redazione: Francesca CombattiVersione editoriale: Grafiche LeonardoResponsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario:Centro Studi Enti Locali s.r.l.Azienda con sistema di gestione della qualità UNI ENISO 9001: 2008 certificato da CertiqualityVia della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237E-Mail: [email protected] internet: www.entilocali-online.it

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato indata 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della

stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del

Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge

n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

Federalismo& Accountability& Accountability

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febbraio 2017 2Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali4

SOMMARIO

LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA

Note di prassi e pronunce giurisprudenziali

FocusResponsabilità: condanna di Amministrazioni comunali per il conferimentodell’incarico di “esperto del Sindaco”Corte dei conti Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Sicilia Sentenza n. 47 del 15 aprile 2016di Antonio Tirelli

LO SCADENZARIO

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febbraio 20172 Federalismo

& Accountability& AccountabilityNOTIZIARIO

Centro Studi Enti Locali 5

NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n.49 del 28 febbraio 2017 (S.O. n.14) la Legge 27 febbraio 2017,n. 19, di conversione del Dl. n.244/16, rubricato “Proroga edefinizione di termini” (c.d.“Decreto Milleproroghe”, vediEntilocalinews n. 2 del 9 gen-naio 2017).Numerose le novità di interes-se per le Amministrazioni loca-li: dall’ennesima prorogariguardante l’avvio definitivodel “Sistri”, alle deroghe e misu-re straordinarie pensate perfavorire la ripresa dei territoricolpiti dal sisma, alla prorogadelle graduatorie dei concorsipubblici per assunzioni a tem-po indeterminato. Esteso l’ob-bligo di tagliare del 10% gliemolumenti corrisposti dalleP.A. ai componenti degli Orga-ni di indirizzo, direzione e con-trollo, così come anche i termi-ni concessi per l’adeguamentoalla normativa antincendio pergli edifici scolastici ed i localiadibiti a scuola.Proponiamo qui di seguitouna breve sintesi dei contenu-ti ritenuti di maggiore interes-se per gli Enti Locali.Art. 1 – Proroga dei terminiin materia di PubblicheAmministrazioniIl comma 1 proroga al 31dicembre 2017 l’efficacia dellegraduatorie dei concorsi pub-blici per assunzioni a tempoindeterminato, approvate suc-cessivamente alla data del 1°settembre 2013 (data di entra-ta in vigore del Dl. n. 101/13)relative alle Amministrazionipubbliche soggette a limita-zioni delle assunzioni stesse(tra le quali gli Enti Locali), fer-ma restando la vigenza dellegraduatorie fino alla completa

assunzione dei vincitori e, pergli idonei, l’eventuale terminedi maggior durata della gra-duatoria stessa.Ai sensi del comma 3, fermorestando il divieto di assunzio-ni a tempo indeterminato, pre-visto dall’art. 16, comma 9, delDl. n. 95/12, convertito conLegge n. 135/12, le Provincepossono prorogare fino al 31dicembre 2017 i contratti dilavoro a tempo determinatoper le strette necessità con-nesse alle esigenze di conti-nuità dei servizi e nel rispettodei vincoli finanziari e dellavigente normativa di conteni-mento della spesa complessi-va del personale.Ai sensi del comma 8, il divietoper le Pubbliche Amministra-zioni di stipulare contratti dicollaborazione che si concre-tano in prestazioni di lavoroesclusivamente personali, con-tinuative e con modalità diesecuzione organizzate dalcommittente anche con riferi-mento ai tempi e al luogo dilavoro – previsto dall’art. 2,comma 4, Dlgs. n. 81/15 – scat-ta a partire dal 1° gennaio2018. Il comma 9 prevede che, nellemore dell’attuazione del pro-cesso di riordino delle funzioniconnesse alle politiche attivedel lavoro e al solo fine di con-sentire la continuità dei servizierogati dai Centri per l’impie-go, alle Province e alle Cittàmetropolitane è consentitostipulare, a condizione chevenga garantito l’equilibrio diparte corrente nel periodointeressato dai contratti stessi,contratti di lavoro a tempodeterminato, con scadenzanon successiva al 31 dicembre

2017, anche nel caso di man-cato rispetto degli obiettivi difinanza pubblica per l’anno2016. Il comma 13 prevede che, incaso di mancato consegui-mento degli obiettivi di finan-za pubblica per l’anno 2016 daparte delle Regioni a Statutospeciale e degli Enti territorialicompresi nel territorio dellestesse, al solo fine di consenti-re la proroga dei rapporti dilavoro a tempo determinatofino al 31 dicembre 2017, nonsi applica la sanzione del divie-to di assunzioni di cui all’art. 1,comma 723, lett. e), della Leg-ge n. 208/15. In sede di conversione è statoinserito il comma 15-quater, inbase al quale le Regioni e gliEnti Locali che alla data del 1°marzo 2017 hanno adottatomisure di contenimento dellaspesa di personale in conse-guenza del mancato rispettodei vincoli finanziari posti allaContrattazione collettiva – aisensi dell’art. 4, comma 1, delDl. n. 16/14 – possono proro-gare i piani di recupero dellesomme indebitamente eroga-te di cui al medesimo art. 4,comma 1, per un periodo nonsuperiore a 5 anni, a condizio-ne che dimostrino l’effettivoconseguimento delle riduzionidi spesa previste dalle predet-te misure, nonché il consegui-mento di ulteriori riduzioni dispesa derivanti dall’adozionedi misure di razionalizzazionerelative ad altri settori anchecon riferimento a processi disoppressione e fusione diSocietà, Enti o Agenzie stru-mentali. Le Regioni e gli EntiLocali sono tenuti inoltre a for-nire la dimostrazione delle

riduzioni di spesa con apposi-ta relazione, corredata delparere dell’Organo di Revisio-ne economico-finanziaria, alle-gata al conto consuntivo diciascun anno in cui è effettua-to il recupero.Art. 3 - Proroga di termini inmateria di lavoro e politichesociali Intervenendo su quantodisposto dall’art. 1, comma302, della “Legge di stabilità2015”, il comma 3 dell’art. 3, del“Decreto Milleproroghe”, dispo-ne che i pagamenti relativi aitrattamenti pensionistici, agliassegni, alle pensioni e alleindennità di accompagna-mento erogate agli invalidicivili e le rendite vitalizie dell’I-nail (che dal 1º giugno 2015sono posti in pagamento il pri-mo giorno di ciascun mese o ilgiorno successivo se festivo onon bancabile, con un unicomandato di pagamento ovenon esistano cause ostative,eccezion fatta per il mese digennaio in cui il pagamentoavviene il secondo giorno ban-cabile) siano - a decorrere dal2018 - effettuati il secondogiorno bancabile di ciascunmese.Art. 4 - Proroga di termini inmateria di Istruzione, Uni-versità e Ricerca L’art. 4 estende al 31 dicembre2017 il termine entro il qualegli Enti Locali potranno utiliz-zare le risorse trasferite lorodal Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricercanell’ambito degli interventi diedilizia scolastica di cui all’art.18, del Dl. n. 69/13.È altresì esteso al 31 dicembre2017 il termine di adeguamen-to alla normativa antincendio

“Decreto Milleproroghe”:le principali disposizioni di interesse per gli Enti Localicontenute nella Legge di conversione n. 19/17

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febbraio 2017 2Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali6

NOTIZIARIO

per gli edifici scolastici ed ilocali adibiti a Scuola per iquali, alla data del 30 dicem-bre 2016, non si sia ancoraprovveduto. Il nuovo comma 2-bis, dell’art.4, della Legge di conversionen. 19/17 in commento, specifi-ca che la proroga al 31 dicem-bre 2017 di cui al precedentecapoverso è prevista soltantoper gli obblighi di adegua-mento alla normativa antin-cendio degli edifici e dei localiadibiti ad Asili nido indicatiall’art. 6, comma 1, lett. a), delDecreto Ministero dell’Interno16 luglio 2014. Restano fermipertanto i termini indicati allelett. b) e c), dell’art. 6, comma 1,del medesimo Decreto. Il comma 3-bis proroga al 31dicembre dell’ottavo annosuccessivo alla data di entratain vigore della Legge n.240/10, l’utilizzo della proce-dura prevista all’art. 24, com-ma 5, della stessa Legge n.240/10, per la chiamata nelruolo di Professore di prima eseconda fascia, di Professori diseconda fascia e Ricercatori atempo indeterminato in servi-zio nell’Università, a condizio-ne che abbiano conseguito l’a-bilitazione scientifica previstaall’art. 16, della medesima Leg-ge n. 240/10. Inoltre, lo stessocomma 3-bis, proroga al nonoanno il termine di decorrenzain cui l’Università può utilizza-re le risorse equivalenti a quel-le necessarie per coprire metàdei posti disponibili di Profes-sore di ruolo per le chiamate dicui al comma 5.Il comma 4 proroga i termini dicui all’art. 1, comma 107, dellaLegge n. 107/15, secondo ilquale, a decorrere dall’annoscolastico 2019/2020 (e nonpiù dall’anno scolastico2016/2017), l’inserimento nel-le graduatorie di Circolo e diIstituto potrà avvenire esclusi-vamente a seguito del conse-guimento del titolo di abilita-zione.Il comma 5-bis, riguardo all’or-

dinamento degli Istituti persordomuti di Roma, Milano ePalermo, specifica che conti-nua ad applicarsi l’art. 67, com-ma 1, del Dlgs. n. 297/94.E’ stato ora inserito il comma5-quater che estende ancheall’anno accademico 2016-2017 le procedure di assunzio-ne per l’avvio dell’anno acca-demico di cui al Regolamentoprevisto dall’art. 2, comma 7,lett. e), della Legge n. 508/99. Il comma 5-septies modifical’art. 20, comma 1, della Leggen. 56/89, prevedendo che levotazioni per il rinnovo di tuttii Consigli territoriali dell’Ordi-ne degli Psicologi si svolgonocontemporaneamente nel ter-zo quadrimestre dell’anno discadenza e la proclamazionedegli eletti deve essere effet-tuata entro il 31 dicembre del-lo stesso anno. I Consigli terri-toriali e il Consiglio nazionalein carica che scadono antece-dentemente al quadrimestreindicato sono prorogati finoalla conclusione delle proce-dure elettorali sopra indicate.Art. 5 - Proroga di termini inmaterie di competenza delMinistero dell’Interno Al comma 3 sono prorogate diun anno, fino al 31 dicembre2017, le semplificazioni inmateria di assunzione di lavo-ratori extra Ue e di documen-tazione amministrativa per gliimmigrati.Il comma 4 proroga, per l’anno2017, l’applicazione delledisposizioni di cui all’art. 1,comma 1-bis, del Dl. n. 314/04,relative ai poteri sostitutivi deiPrefetti per l’impulso all’ap-provazione di bilanci di previ-sione degli Enti Locali.Il comma 5 proroga, per le Pro-vince di Monza e Brianza, Fer-mo e Barletta-Andria-Trani,fino al 31 dicembre 2017, l’au-torizzazione ad utilizzare lerisorse già disponibili sullerispettive contabilità specialidi cui all’art. 41-bis, comma 1,del Dl. n. 66/14, ai fini di con-sentire i pagamenti dei crediti

delle imprese connessi alleobbligazioni assunte ai sensidelle leggi di istituzione di det-te Province (Legge n. 146/04,Legge n. 147/04 e Legge n.148/04).Con il comma 6 sono differiti al31 dicembre 2017 i terminientro i quali i Comuni indivi-duati dalle Regioni di apparte-nenza nell’ambito delladimensione territoriale otti-male e omogenea dovrannoadempiere agli obblighi digestione associata delle “fun-zioni fondamentali” di cuiall’art. 14, comma 28, comma31-ter, del Dl. n. 78/10, secondoi principi di efficacia, economi-cità, di efficienza. Il comma 10 conferma ancheper il 2017 le modalità di ripar-to del “Fondo sperimentale diriequilibrio” provinciale giàadottate con Dm. Interno 4maggio 2012. Il Ministero del-l’Interno con proprio Decreto,di concerto con il Mef, provve-derà alla ricognizione dellerisorse da ripartire. Contestualmente è conferma-ta per il 2017 la modalità dideterminazione dei trasferi-menti erariali non oggetto difiscalizzazione corrisposti dalMinistero dell’Interno in favoredelle Province appartenentialla Regione Sicilia e allaRegione Sardegna, secondo ladisciplina di cui all’art. 10, com-ma 2, del Dlgs. n. 16/14.Infine, con il comma 11 è diffe-rito al 31 marzo 2017 il termi-ne per la deliberazione delbilancio di previsione 2017-2019 degli Enti Locali.L’introdotto comma 11-bisestende al 31 dicembre 2017,limitatamente per gli esercizi2013, 2014 e 2015, il termineultimo per la trasmissione - daparte dei legali rappresentantio dei Tesorieri dei partiti e deiMovimenti politici che abbia-no conseguito almeno il 2%dei voti validi nelle Elezioni peril rinnovo della Camera deiDeputati ovvero che abbianoalmeno un rappresentante

eletto nelle medesima Came-ra, al Senato della Repubblicao al Parlamento Europeo – delrendiconto ed i relativi allegatiprevisti dall’art. 8 della Leggen. 2/97, per le finalità di con-trollo da parte della Commis-sione preposta. Il comma 11-ter modifica al 7ottobre 2017 il termine previ-sto - per Enti e privati respon-sabili delle attività di cui all’Al-legato 1, Categorie B e C, delDpr. n. 151/11 - per la presen-tazione dell’istanza prelimina-re di cui all’art. 3 e l’istanza dicui all’art. 4, del Dpr. n. 151/11,di esame dei progetti di nuoviimpianti o costruzioni ovverodi progetti di modifica di quel-li esistenti, che comportano unaggravio delle condizioni disicurezza antincendio. Tale ter-mine di proroga si applica soloagli Enti e ai privati interessatiche provvedono agli adempi-menti entro il 1° novembre2017. Limitatamente ai rifugialpini, tale temine suindicato èprorogato al 31 dicembre2017. Il comma 11-sexies estende al31 dicembre 2017 il termineultimo per l’adeguamento alledisposizioni previste in mate-rie di prevenzione degli incen-di per le strutture turistico-alberghiere aventi più di 25posti letto, già esistenti almomento dell’entrata in vigo-re del Decreto Ministero Inter-no 9 aprile 1994. Il comma 11-septies proroga al30 aprile 2017 il termine previ-sto per gli Enti Locali che, puravendo avviato, alla data dientrata in vigore della Leggen. 19/17 in commento, la “pro-cedura di riequilibrio finanziariopluriennale” di cui all’art. 243-bis, del Tuel, non abbianorispettato il termine previsto alcomma 5, primo periodo, delcitato art. 243-bis, del Tuel,ovvero quello di cui all’art. 2,comma 5, del Dl. n. 78/15. Nonavendo quindi deliberato l’ac-coglimento del “Piano” secon-do le modalità previste all’art.

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243-quater, comma 3, del Tuel,nei tempi indicati nelle norma-tive di riferimento su citate, viè la possibilità di approvare unnuovo “Piano di riequilibriofinanziario pluriennale” sino alprossimo 30 aprile, a condizio-ne che sia conseguito unmiglioramento, in termini diaumento dell’avanzo ovvero didiminuzione del disavanzo diamministrazione rispettoall’ultimo rendiconto approva-to dall’Ente. Nella procedura inquestione non si applica l’ulti-mo periodo dell’art. 243-bis,comma 1, del Tuel e, nellemore del termine prorogatodal presente comma e sino aconclusione della relativa pro-cedura di approvazione del“Piano”, non si applica l’art.243-quater, comma 7, del Dlgs.267/00, con sospensione delleprocedure avviate in esecuzio-ne del medesimo. Art. 6 - Proroga di termini inmateria di Sviluppo econo-mico e Comunicazione Il comma 5 proroga per ulte-riori 24 mesi i termini di cuiall’art. 3, comma 1, del DecretoInterministeriale Ministero Svi-luppo economico e del Mini-stero per i Rapporti con leRegioni e la Coesione territo-riale 12 novembre 2011, n. 226,relativo all’intervento delleRegioni nella definizione dellestazioni appaltanti per l’affida-mento delle reti di distribuzio-ne del gas in caso di mancatapubblicazione del bando digara (nuova scadenza 31dicembre 2018).Il comma 6 apporta modifichealla Legge n. 234/12, prorogan-do al 1° luglio 2017 l’entrata aregime delle nuove modalitàdi verifica e controllo sul cor-retto utilizzo degli aiuti di Sta-to.Il comma 7 proroga al 1° luglio2017 l’entrata a regime deldivieto di beneficio di aiuti diStato di cui all’art. 46 della Leg-ge n. 234/12.Al fine di allineare le scadenzedelle concessioni per il com-

mercio su aree pubblichegarantendo omogeneità digestione delle procedure diassegnazione, nel rispetto deiprincipi di tutela della concor-renza, il comma 8 proroga al31 dicembre 2018 il terminedelle concessioni in essere al30 dicembre 2016. Il comma 9 proroga al 1° gen-naio 2018 il termine di decor-renza di cui all’art. 3, comma 2,lett. b), del Dl. n. 210/15, ineren-te alla riforma della strutturadelle componenti tariffariedegli oneri del Sistema elettri-co applicate ai clienti diversida quelli domestici.Il comma 10 estende al 30 giu-gno 2017 l’obbligo di installa-zione delle termovalvole neglialloggi condominiali di cuiall’art. 9, comma 5, lett. a) e b),del Dlgs. n. 102/14.Il comma 8, al fine di allinearele scadenze e garantire omo-geneità di gestione delle nuo-ve procedure di assegnazione,estende fino al 31 dicembre2018 le concessioni di com-mercio su aree pubbliche inessere alla data di entrata invigore della Legge n. 19/17 incommento e con scadenzaantecedente il termine del 31dicembre 2018. Le Ammini-strazioni interessate, se nonhanno già provveduto, devo-no avviare le procedure diselezione pubblica per il rila-scio delle nuove concessionientro la suddetta data, salva-guardando i diritti degli opera-tori economici. Il comma 9 modifica al 1° gen-naio 2018 il termine di decor-renza, a carico dell’Autorità perl’energia elettrica, il gas e ilsistema idrico (Aeggsi), per l’a-deguamento della strutturadelle componenti tariffarie -relative agli oneri generali diSistema elettrico applicate aiclienti dei servizi elettrici perusi diversi da quelli domestici -ai criteri che governano latariffa di rete per i Servizi ditrasmissione, distribuzione emisura in vigore alla medesi-

ma data, tenendo comunqueconto dei diversi livelli di ten-sione e dei parametri di con-nessione, oltre che della diver-sa natura e delle peculiaritàdegli oneri rispetto alla tariffa,nonché ad applicare, con lamedesima decorrenza, aglioneri generali relativi al soste-gno delle energie rinnovabili,la rideterminazione degli one-ri di Sistema elettrico di cuiall’art. 39, comma 3, del Dl. n.83/12. Conseguentemente, adecorrere dal 1° gennaio 2017,le parti variabili degli onerigenerali di sistema sono appli-cate all’energia elettrica prele-vata dalle reti pubbliche conobbligo di connessione di ter-zi, prevedendo un gettitocomplessivo pari ad Euro0,015 per ogni kilowattoraprelevato. Il comma 10-quater disponeche le norme di contenimentodelle spese per l’acquisto dibeni e servizi, per incarichi diconsulenza, studi e ricerca,nonché di collaborazione, pre-viste dalla legislazione vigentea carico dei soggetti inclusinell’Elenco dell’Istat delleAmministrazioni pubbliche,non si applicano alla societàExpo 2015 Spa in liquidazionefino alla data di entrata invigore del Dpcm. di nominadel Commissario straordinarioper la liquidazione, di cuiall’art. 1, comma 126, della Leg-ge n. 232/16. Il comma 10-quinquies proro-ga al 31 dicembre 2017 ladurata degli incentivi per i pro-getti di efficienza energetica digrandi dimensioni (non infe-riori a 35.000 Tep/anno) il cuiperiodo di riconoscimento dei“certificati bianchi” è terminatoentro il 2014.Art. 7 – Proroga di termini inmateria di SaluteViene prorogato al 31 dicem-bre 2017 il termine entro cuidovrà essere effettuata la revi-sione del Sistema di governodel Settore farmaceutico,come previsto dall’art. 21,

comma 1, del Dl. n. 113/16, aifini degli obiettivi di politicaindustriale e di innovazionedel Paese, e del contributo for-nito dal predetto Settore agliobiettivi di salute, nell’ambitodell’erogazione dei Livelliessenziali di assistenza (com-ma 1).Il nuovo metodo di remunera-zione della filiera distributivadel farmaco, in sostituzionedell’attuale, slitta al 1° gennaio2018, e dovrà essere definitocon Decreto del Ministro dellaSalute (comma 2).E’ stabilito in 6 anni il terminedi utilizzo delle graduatoriadei concorsi indetti dalleRegioni per l’assegnazionedelle nuove sedi farmaceuti-che, a partire dalla data del pri-mo interpello effettuato perl’assegnazione delle sedioggetto del concorso straordi-nario (comma 2-bis).Art. 9 - Proroga di termini inmateria di Infrastrutture eTrasporti Il comma 4, intervenendo sul-l’art. 216, comma 11, del nuovo“Codice degli Appalti”, proroga iltermine entro il quale gli avvisie i bandi di gara dovrannoessere pubblicati sulla Gazzet-ta Ufficiale (Serie Speciale rela-tiva ai contratti) fino alla datadi entrata in vigore del Dm. Mit20 dicembre 2016, recante gliindirizzi generali di pubblica-zione di avvisi e bandi di gara,in attuazione di quanto previ-sto dall’art. 73, comma 4, delDlgs. n. 50/16 (vedi Entilocali-news n. 7 del 13 febbraio 2017).Le pubblicazioni dovranno infuturo avvenire “senza oneri sulprofilo del committente dellastazione appaltante e sulla Piat-taforma digitale dei bandi digara presso l’Anac, in coopera-zione applicativa con i Sistemiinformatizzati delle Regioni e lePiattaforme regionali di ‘E-pro-curement’”. Fino all’entrata invigore del citato Decretoapplicativo (NdR. che di fattoha a sua volta rimandato alladata in cui sarà attivata la cita-

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ta Piattaforma Anac), restanoquindi ferme le vigenti moda-lità che prevedono – tra l’altro- che le spese sostenute dallastazione appaltante per lapubblicazione del bando odell’avviso in G.U. siano rim-borsate dagli aggiudicatarientro 60 giorni dall’aggiudica-zione. Art. 11 - Proroga di terminiin materie di Beni e attivitàculturali e di Turismo Il comma 3-bis proroga al 31dicembre 2017 la delimitazio-ne dei Distretti turistici, neiterritori di cui all’art. 3, comma4, del Dl. n. 70/11. Tale delimi-tazione dovrà esser effettuatadalle Regioni, d’intesa con ilMibac e con i Comuni interes-sati, i quali dovranno, obbliga-toriamente se richiesta daimprese de Settore turisticoche operano nel territorio,convocare sul tema appositaConferenza di servizi. Art. 12 - Proroga di terminiin materia di Ambiente Il comma 1 dell’art. 12 intro-duce l’ennesima proroga rela-tiva al “Sistema di controllo del-la tracciabilità dei rifiuti”(“Sistri”). In particolare, la lett.a) dispone la proroga (dal 31dicembre 2016 “alla data delsubentro nella gestione del ser-vizio da parte del Concessiona-rio individuato con le procedu-re di cui al comma 9-bis, ecomunque non oltre il 31dicembre 2017”) della morato-ria delle sanzioni relative all’o-peratività del Sistema di cuiall’art. 260-bis, commi da 3 a 9,e all’art. 260-ter, del Dlgs. n.152/06.Fino alla citata scadenza del31 dicembre 2017 (o delladata del subentro del nuovoConcessionario), le sanzioni dicui all’art. 260-bis, commi 1 e2, del Dlgs. n. 152/06, sonoridotte del 50%. Ricordiamo che le sanzioni inoggetto riguardano, nell’ordi-ne: - l’omissione dell’iscrizione al“Sistri” nei termini previsti da

parte dei soggetti obbligati,che rischiano quindi una san-zione amministrativa pecu-niaria che va da Euro 2.600 aEuro 15.500 (che può arrivarefino a Euro 93.000 in caso dirifiuti pericolosi);- il mancato pagamento delcontributo per l’iscrizione al“Sistri”, punito con sanzioni dipari importo a quelle appenacitate (da Euro 2.600 a Euro15.500 e da Euro 15.500 aEuro 93.000 in presenza dirifiuti pericolosi).Il comma 2-bis, introdotto insede di conversione, prorogaal 31 dicembre 2017 del temi-ne ultimo per la proroga delleutilizzazioni delle aree didemanio marittimo per fina-lità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristicanavale, pesca e acquacoltura,in essere al 31 dicembre 2013(a condizione che nel frattem-po non intervenga la defini-zione del procedimento pro-pedeutico all’adozione delladisciplina relativa alle conces-sioni demaniali marittime).Art. 13 - Proroga di terminiin materia economica efinanziaria Il comma 1 estende sino al 31dicembre 2017 l’obbligo dicui all’art. 6, comma 3, del Dl.n. 78/10, di ridurre del 10% gliemolumenti corrisposti dalleP.A. di cui all’art. 1, comma 3,Legge n. 196/09 (inclusi gliEnti Locali) ai componentidegli Organi di indirizzo, dire-zione e controllo, Consigli diamministrazione e Organi col-legiali comunque denominatied ai titolari di incarichi diqualsiasi tipo, nonché per iCommissari di Governo e iCommissari straordinari,rispetto a quanto corrispostonel 2010.Il comma 2 proroga al 31dicembre 2017 il termine dicui all’art. 3-bis, comma 2, delDl. n. 16/12, entro il quale, alfine di individuare i quantita-tivi di combustibile che pos-sano ritenersi utilizzati per la

produzione di energia elettri-ca (e dunque soggetti adAccisa agevolata nella produ-zione combinata di energiaelettrica e calore) continuanoad applicarsi gli specifici coef-ficienti individuati dall’Auto-rità per l’Energia elettrica e ilGas con la Deliberazione n.16/98, ridotti del 12%.Il comma 3 estende anche al2017 il blocco dell’adegua-mento automatico dei canonidi locazione passiva per gliimmobili condotti dalleAmministrazioni pubblicheinserite nel conto economicoconsolidato della PubblicaAmministrazione (ElencoIstat), nonché dalle Autoritàindipendenti e dalla Consob eutilizzati a fini istituzionali.Con il comma 4 sono differitial 1° ottobre 2017 i termini didecorrenza dell’applicazionedelle disposizioni di cui all’art.2-bis, del Dl. n. 193/16, concer-nenti l’entrata a regime delnuovo Sistema di riscossionespontanea delle entrate tribu-tarie dei Comuni e degli altriEnti Locali. Ricordiamo che, aisensi della disposizione citata,in deroga all’art. 52 del Dlgs. n.446/97, il versamento sponta-neo delle entrate tributariedegli Enti Locali dovrà neces-sariamente essere effettuatosul conto corrente di Tesoreriadell’Ente impositore, omediante il Sistema dei versa-menti unitari di cui all’art. 17,del Dlgs. n. 241/97, ovveroattraverso strumenti di paga-mento elettronici resi disponi-bili dagli stessi Enti impositori,ferme restando le disposizionidi cui all’art. 13, comma 12 delDl. n. 201/11, e all’art. 1, com-ma 688, della Legge n. 147/13,relative al versamento di Imue Tasi; mentre per le entratediverse da quelle tributarie, ilversamento spontaneo dovràessere effettuato esclusiva-mente sul conto corrente diTesoreria dell’Ente impositoreo attraverso gli strumenti dipagamento elettronici resi

disponibili dallo stesso Ente.Il comma 4-bis dispone che, apartire dal 2017, non si appli-ca la sospensione l’aumentodei Tributi e delle Addizionalirispetto ai livelli di aliquote otariffe applicabili per l’anno2015, al “contributo di sbarco”di cui all’art. 4, comma 3-bis,del Dlgs. n. 23/11. I commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies confermano quantogià annunciato con Comuni-cato-stampa in merito alladisposizione della proroga, al31 dicembre 2017, degliobblighi di comunicazionedei dati relativi agli acquistiintracomunitari di beni e ser-vizi attraverso i Modelli Intra-stat.Il comma 4-octies abroga, apartire dal periodo d’impostasuccessivo al 31 dicembre2016, l’obbligo di indicare insede di Dichiarazione dei red-diti gli estremi di registrazio-ne del contratto di locazionenonché quelli della denunciadell’immobile ai fini dell’ap-plicazione dell’Ici, al fine dipoter usufruire delle agevola-zioni fiscali di cui all’art. 8,comma 1, della Legge n.431/98. Ricordiamo che leagevolazioni di cui al prece-dente art. 8, comma 1, Legge431/98, prevede che neiComuni di cui all’art. 1, del Dl.n. 551/98, il reddito imponibi-le derivante al proprietario daicontratti stipulati o rinnovatiai sensi del comma 3, dell’art.2, a seguito di accordo defini-to in sede locale, determinatoai sensi dell’art. 34, del Tuir, èridotto del 30%, pertanto, peri suddetti contratti il corri-spettivo annuo ai fini delladeterminazione della baseimponibile per l’applicazionedell’Imposta proporzionale diregistro è assunto nella misu-ra minima del 70%.Il comma 6 autorizza gli Ufficicentrali del bilancio e le Ragio-nerie territoriali dello Statoall’assunzione di impegni sul-l’esercizio 2016 anche oltre il

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31 dicembre 2016 al solo finedi dare seguito alle variazionidisposte con Dm. Mef nelmese di dicembre 2016, relati-ve a riassegnazioni di entratedi scopo nonché all’ttribuzio-ne delle risorse di fondi la cuiripartizione, tra i capitoli inte-ressati, sia stata disposta conDm. Mef a seguito dell’adozio-ne di un provvedimentoamministrativo che ne abbiastabilito la destinazione, aisensi dell’art. 34, comma 6,lett. b), della Legge n. 196/09.Il comma 6-quaterdecies pre-vede che per l’anno 2016, inaggiunta agli impegni delperimetro sanitario del bilan-cio delle Regioni, dei Comuni,delle Province, delle Cittàmetropolitane e delle Provin-ce autonome di Trento e diBolzano, finanziati dagli utiliz-zi del risultato di amministra-zione relativo alla gestionesanitaria formatosi nell’eserci-zio 2015, non rilevano inoltregli impegni effettuati in fun-zione dell’acquisizione, nelmedesimo anno 2016, delleanticipazioni di liquidità di cuiall’art. 3, comma 1, lett. a), delDl. n. 35/13.Art. 14 - Proroga di terminirelativi a interventi emer-genziali Il comma 1 modifica l’art. 1,comma 492, della Legge n.232/16, ampliando per l’anno2017 per gli Enti terremotatila possibilità di spesa, nell’am-

bito del “pareggio di bilancio”,per interventi finalizzati afronteggiare gli eccezionalieventi sismici e la ricostruzio-ne, finanziati con avanzo diamministrazione o da opera-zioni di indebitamento, per iquali gli Enti dispongono diProgetti esecutivi redatti evalidati in conformità allavigente normativa, completidi cronoprogramma di spesa.Il comma 2 proroga di ulterio-ri 6 mesi il termine entro ilquale i soggetti danneggiatiche dichiarino l’inagibilitàdella propria casa, dello stu-dio professionale o dell’azien-da, possono beneficiare dellasospensione del pagamentodelle fatture disposta dall’art.48, comma 2, del Dl. n. 189/16.Viene inoltre estesa anche atutto il 2017 l’esenzione dellatassazione dei sussidi erogatiai dipendenti residenti nellearee terremotate del CentroItalia (art. 48, comma 3, Dl. n.189/16). Il comma 4 proroga poi la sca-denza di cui al comma 7 delcitato art. 48, estendendo finoal 31 dicembre 2017 il termineentro il quale i soggetti (citta-dini o imprese) colpiti dalsisma del Centro Italia sonoesonerati dal pagamento del-l’Imposta di bollo per istanzepresentate alla P.A.Il comma 5-bis, introdotto insede di conversione, prorogafino al 2018 la sospensione

del pagamento delle rate per iComuni delle Province diBologna, Modena, Ferrara,Mantova, Reggio Emilia eRovigo, che furono colpiti dalsisma nel maggio del 2012.Analogamente il comma 6proroga fino al 31 dicembre2017, la sospensione deipagamenti delle rate deimutui e di altri finanziamentinei Comuni terremotati delCentro Italia. Vengono inoltre stanziate – atitolo di contributo straordi-nario - risorse in favore delComune dell’Aquila e deiComuni colpiti dai terremotiverificatisi dal 24 agosto 2016in poi. Il comma 7-bis ha dettato unadisposizione di favore per ilComune dell’Aquila e per iComuni colpiti dagli eventisismici verificatisi nella Regio-ne Abruzzo il giorno 6 aprile2009. In particolare, viene pro-rogata al 31 dicembre 2018l’efficacia delle graduatorieper le assunzioni a tempoindeterminato, formatesi aseguito delle procedure selet-tive indicate all’art. 67-ter,comma 5, del Dl. n. 83/12 (ilquale prevedeva la possibilitàper gli Enti indicati di assume-re a tempo indeterminato, adecorrere dall’anno 2013,complessivamente 200 unitàdi personale al fine fronteg-giare la ricostruzione conse-guente agli eventi sismici).

Art. 14-ter - Comunicazionesemestrale della fattureattive analogicheCon una modifica all’art. 4,comma 4, del Dl. n. 193/16,convertito con modificazionidalla Legge n. 225/16, si dispo-ne che per il 2017 le Comuni-cazioni delle fatture (nel casodegli Enti Locali, delle sole fat-ture analogiche attive) di cuiall’art. 21 del Dl. n. 78/10, comemodificato dallo stesso art. 4,possono essere effettuate,rispettivamente:- per il primo semestre 2017,entro il 16 settembre 2017 (18settembre, cadendo il 16 disabato);- per il secondo semestre 2017,entro il mese di febbraio 2018. Tutto ciò a meno che non sieserciti, entro il 31 marzo2017, l’opzione di cui all’art. 1,comma 3, Dlgs. n. 127/15, perla trasmissione telematica deidati delle fatture. In tal casoviene meno l’adempimentosuddetto, sostituito da quellotrimestrale previsto da taleultima norma (vedi Circolaren. 1/E del 2017).Resta fermo invece l’obbligodi effettuare trimestralmentele Comunicazioni dell’esitodelle liquidazioni periodiche,di cui all’art. 21-bis del Dl. n.78/10, introdotto ex novo dallostesso art. 4, del Dl. n. 193/16,entro la fine del secondo mesesuccessivo al trimestre di rife-rimento.

Il Ministero dell’Interno-Dire-zione centrale della Finanzalocale, ha messo a disposizio-ne dei Comuni il 23 gennaio2017, sul proprio Portale isti-tuzionale (http://finanzaloca-le.interno.it/apps/floc.php/in/cod/30), i dati provvisori relativialle quote relative al “Fondo di

solidarietà comunale” spet-tanti ad ogni singolo Ente peril 2017. La determinazione e messa adisposizione dei dati in que-stione fa seguito all’Intesaraggiunta lo scorso 19 gen-naio 2017 nel corso dellaseduta della Conferenza Sta-

to-Città ed Autonomie localied è finalizzata a facilitare ilcompito dei Comuni attual-mente impegnati nella predi-sposizione del bilancio pre-ventivo 2017. Per gli Enti delle Regioni aStatuto ordinario i dati relativialla quota del “Fondo” alimen-

tata da una quota del gettitodell’Imu di spettanza comu-nale sono stati elaboratitenendo conto dei correttivialla perequazione concordatinella citata seduta della Con-ferenza Stato-Città. Questoaspetto dovrà essere oggettodi una specifica modifica nor-

“Fondo di solidarietà comunale”:il Viminale rende note le quote provvisorie 2017e quelle dei conguagli 2016

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mativa all’attuale sistema diriparto del “Fondo di solida-rietà”. Inoltre, con il Comunicato 24gennaio 2017, la stessa Dire-zione centrale ha reso noti gliimporti attribuiti ai Comunidelle Regioni a Statuto ordi-nario a seguito della riparti-zione delle somme accanto-nate ai sensi dell’art. 6 del

Dpcm. 18 maggio 2016. Il riparto dei 26.321.958,50 diEuro in questione è stato for-malizzato attraverso l’emana-zione del Dpcm. 1° dicembre2016, pubblicato sulla G.U. n.12 del 16 gennaio 2017 (S.O.n. 5).L’accantonamento è destina-to a conguagli per i singoliComuni derivanti dall’appli-

cazione del criterio di cui alcomma 380-quater, dell’art. 1,della Legge n. 228/2012, inbase al quale può essereapplicato un correttivo stati-stico finalizzato a limitare levariazioni, in aumento e indiminuzione, delle risorseaccantonate e redistribuite aciascun Comune delle Regio-ni a Statuto ordinario sulla

base della differenza tra lecapacità fiscali e i fabbisognistandard.Per ulteriori dettagli si riman-da alla consultazione: - dell’Allegato “A” che contie-ne l’elenco degli Enti interes-sati con i relativi importi; - dell’Allegato “B”, nella qualesono indicati i criteri adottatiper il riparto.

Con Dpcm. 6 dicembre 2016,pubblicato sulla G.U. n. 4 del 5gennaio 2017, è stata appro-vata la graduatoria del “Pro-gramma straordinario di inter-vento per la riqualificazioneurbana e la sicurezza delle peri-ferie” di cui al Dpcm. 25 mag-gio 2016. A beneficiare dei fondi stan-ziati dall’art. 1, comma 978,della Legge 28 dicembre2015, n. 208 (“Legge di stabilità2016”) saranno solo i primi 24tra i 120 Comuni capoluogo diProvincia e Città metropolita-ne presenti nella graduatoriadi cui all’Allegato, mentre irestanti 96 Enti dovrannoattendere lo stanziamento diulteriori risorse, aggiuntiverispetto ai 501.856.810 Euro,messi in campo con questaprima tranche. I 24 Enti beneficiari sono chia-mati a stipulare la Convenzio-ne relativa alla realizzazione e

al finanziamento dei Progetticon il Segretario generale del-la Presidenza del Consiglio deiMinistri.A vigilare sul corretto svolgi-mento dei passaggi successivici sarà il gruppo di monitorag-gio istituito presso la Presi-denza del Consiglio dei Mini-stri. Questo potrà, tra l’altro,convocare i Responsabili unicidei procedimenti per avereaggiornamenti in merito alleprocedure avviate e allo statodi avanzamento dei Progetti. L’art. 4 specifica quali sono gliobblighi comunicativi chegravano sugli Enti beneficiarie sui Rup. Innanzitutto, entro60 giorni dalla stipula delleConvenzioni, i Comuni e leCittà metropolitane devonovarare e comunicare (attraver-so un Sistema informaticodedicato) le Delibere di appro-vazione dei Progetti esecutividegli interventi, nonché tutte

le autorizzazioni e/o i nulla-osta necessari rilasciati daicompetenti Uffici preposti allatutela dei vincoli del patrimo-nio culturale e dalle Autoritàcompetenti in materiaambientale. Successivamente, i Rupdovranno notificare l’adozio-ne, delle Determine con lequali saranno indette le gare,delle Determine a contrarre, ei contratti eventualmente sot-toscritti.Quanto all’erogazione dellerisorse, l’art. 5 specifica che laquota di finanziamento antici-pato (fino al 10%), previstaall’art. 4, comma 3, del Dpcm.25 maggio 2016, potrà essereerogata soltanto una voltacomprovata l’effettiva appro-vazione dei progetti esecutividegli interventi proposti e ilrilascio di tutte le autorizzazio-ni e/o i nulla-osta necessari.La successiva quota di finan-

ziamento, pari al 30%, potràessere erogata previa attesta-zione – mediante relazionetecnica di monitoraggio stila-ta dal Rup - dello stato diavanzamento dei lavori e deiservizi pari al 50% del Proget-to, ed attestante le opere e iservizi realizzati, le voci di spe-sa sostenute e il rispetto delcronoprogramma.La restante quota di finanzia-mento, pari al 60%, potrà esse-re invece liquidata soltanto inseguito alla verifica della con-clusione, nel rispetto del cro-noprogramma, di tutti gliinterventi realizzati e dellespese effettivamente sostenu-te e della certificazione dellacorretta esecuzione delle ope-re e dei servizi, nonché dellaeffettiva approvazione degliatti di collaudo delle opererealizzate e della certificazio-ne della corretta esecuzionedei servizi.

Trasferimenti erariali:in arrivo oltre 500 milioni di Euro destinati alla riqualificazioneurbana e alla sicurezza delle periferie

E’ stato pubblicato sulla G.U. n.20 del 25 gennaio 2017 ilDecreto Mef-RgS 19 dicembre2016, concernente il monito-raggio del maggior disavanzo

da riaccertamento straordina-rio dei residui.Il presente Decreto, previstodall’art. 3, comma 15, del Dlgs.n. 118/11, disciplina le moda-

lità e i tempi di trasmissione alMef delle informazioni con-cernenti il maggior disavanzoda riaccertamento straordina-rio dei residui.

Sono previsti differenti Pro-spetti da compilare:● per gli Enti che hanno adot-tato il Dlgs. n. 118/11 nel 2015(Allegati “B/1” e “B/2),

Riaccertamento straordinario dei residui:Prospetti Mef per l’acquisizione delleinformazioni sul maggiore disavanzo

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● per gli Enti che hanno adot-tato il Dlgs. n. 118/11 nel 2016(Allegati “B/1S” e “B/2S”), e● per gli Enti che hanno parte-cipato alla sperimentazione(Allegati “C”, “D”, “E”, a secondache abbiano adottato il Dlgs.n. 118/11 nel 2012, nel 2013 onel 2014); tali Enti, ai sensi del-l’art. 3, comma 17-bis, del Dlgs.n. 118/11, hanno la facoltà diprocedere ad un nuovo riac-certamento straordinario al 1°gennaio 2015, limitatamentealla cancellazione dei residuiattivi e passivi che non corri-spondono ad obbligazioniperfezionate, compilando ilProspetto di cui all’Allegato n.“5/2” riguardante la determi-nazione del risultato di ammi-nistrazione al 1° gennaio2015. Ciascun Ente deve compilareil Prospetto che lo interessa,sulla base delle risultanze del-la propria Delibera di Giuntaconcernente il riaccertamen-to straordinario dei residui, etrasmetterlo al Mef attraversol’applicazione web dedicata al“Pareggio di bilancio”, sotto-scritto digitalmente dalResponsabile finanziario esecondo le modalità definitedall’Allegato “A”.L’art. 2 del Decreto prevedeche gli Enti che non trasmet-tono le informazioni secondole modalità e i tempi previstidal Decreto, ripianano il mag-giore disavanzo derivante dalriaccertamento straordinariodei residui nei tempi più breviprevisti dal Decreto di cuiall’art. 3, comma 15, primoperiodo, del Dlgs. n. 118/11(che sarà definito a breve sul-la base dei risultati del moni-toraggio del maggior disa-vanzo da riaccertamentostraordinario dei residui).Nell’applicativo “Pareggio dibilancio”, per il monitoraggiodel maggiore disavanzo dariaccertamento straordinariodei residui, l’Ente deve sele-zionare il Modello di compe-tenza tra quelli indicati nel

riquadro "Attività in carico" eprocedere alla compilazione. Dopo aver acquisito il Model-lo, questo può essere variato ointerrogato tramite le rispetti-ve funzioni, indipendente-mente dall’esercizio nel qualeha effettuato il riaccertamen-to straordinario dei residui e ilModello di interesse. Il Model-lo continuerà ad essere visua-lizzato nel riquadro "Attività incarico" alla voce "2016 – Certi-ficazione Digitale", con l’indi-cazione dello stato di lavora-zione, fino al caricamento delModello firmato. Gli eventualialtri Modelli continuerannoad essere visualizzati nelriquadro “Attività in carico”.L’Allegato “A” al Decreto for-nisce indicazione sui tempi esulle modalità per la trasmis-sione delle informazioniriguardanti il maggiore disa-vanzo derivante dal riaccerta-mento straordinario dei resi-dui e le istruzioni per la com-pilazione dei vari modelli pre-visti.Le Istruzioni generali fannoriferimento alle modalità ditrasmissione dei Modelli, alleutenze attivabili sul Portale“Pareggio di bilancio”, ai requi-siti informatici per l’applica-zione web dedicata, allerichieste di supporto e allemodalità di acquisizione e ditrasmissione dei prospetti fir-mati digitalmente.Ciascun Ente deve trasmette-re il Prospetto concernente ilmaggiore disavanzo da riac-certamento straordinario deiresidui al Mef tramite l’appli-cazione web http://pareggio-bilancio.mef.gov.it. Le regole per l’accesso all’ap-plicazione web ed al suo utiliz-zo sono consultabili nel sitointernet della Ragioneriagenerale dello Stato, Sezionededicata al “Pareggio di bilan-cio” (http://www.rgs.mef.gov.it– Sezione “Pareggio bilancio ePatto di stabilità”). I terminiper la trasmissione dei Pro-spetti sono differenti per le

diverse tipologie di Enti. Le Regioni e le Province auto-nome di Trento e di Bolzano,le Città metropolitane, le Pro-vince, i Comuni, le Comunitàmontane, le Unioni di comunie i Consorzi di Enti Locali incontabilità finanziaria, tra-smettono il Prospetto entro60 giorni dalla pubblicazionedel presente Decreto nellaG.U. Gli Enti citati che, alla data dipubblicazione del presenteDecreto, non avranno ancoraapprovato il riaccertamentostraordinario dei residui, acausa del ritardo dell’appro-vazione del rendiconto dell’e-sercizio precedente l’adozio-ne del Dlgs. n. 118/11, devonotrasmettere il Prospetto entro60 giorni dall’approvazionedella Delibera di riaccerta-mento straordinario dei resi-dui, previa comunicazione,entro 60 giorni dalla pubblica-zione del Decreto in commen-to, a [email protected],di non avere ancora approva-to il rendiconto dell’esercizioprecedente all’entrata in vigo-re del Dlgs. n. 118/11 e, conse-guentemente, di non avereancora approvato il riaccerta-mento straordinario dei resi-dui. Gli Organismi e gli Enti stru-mentali1 delle Regioni, delleProvince autonome di Trentoe di Bolzano, e degli Enti Loca-li, trasmettono il Prospettoentro il 30 giugno 2017.Gli Organismi e Enti strumen-tali1 degli Enti sopra indicatiche, alla data del 30 giugno2017, non hanno ancoraapprovato il riaccertamentostraordinario dei residui acausa del ritardo dell’appro-vazione del rendiconto dell’e-sercizio precedente l’adozio-ne del Dlgs. n. 118/11, tra-smettono il Prospetto entro60 giorni dall’approvazionedella Delibera di riaccerta-mento straordinario dei resi-dui, previa comunicazione,entro il 30 giugno 2017, all’in-

dirizzo di posta [email protected], dinon avere ancora approvato ilrendiconto dell’esercizio pre-cedente all’entrata in vigoredel Dlgs. n. 118/11 e, conse-guentemente, di non avereancora approvato il riaccerta-mento straordinario dei resi-dui. Il monitoraggio del maggioredisavanzo da riaccertamentostraordinario dei residui inte-ressa solo gli Enti che adotta-no la contabilità finanziaria. Per la trasmissione dei Pro-spetti possono essere utilizza-te le utenze dell’applicazioneweb dedicata al Pareggio dibilancio, predisposta dallaRagioneria generale dello Sta-to. L’applicazione web consen-te agli Enti di poter effettuarela richiesta di una nuova uten-za attraverso la compilazionedi una maschera con l’inseri-mento delle seguenti infor-mazioni anagrafiche obbliga-torie: nome e cognome dellepersone da abilitare alla tra-smissione dei dati, Codicefiscale, Ente di appartenenza erecapito di posta elettronica etelefonico. Per la variazione o la creazio-ne di nuove utenze e per laloro abilitazione occorre fareriferimento all’Allegato“Accesso web/16–Modalità diaccreditamento al sistema webe modifica anagrafica”, consul-tabile nel sito internet dellaRgS-Sezione dedicata al“Pareggio di bilancio”. Gli Organismi e gli Enti stru-mentali chiedono l’attivazio-ne delle utenze a decorreredal 1° gennaio 2017; nel casoin cui l’Ente non sia presentenell’Elenco degli Enti propostidall’applicativo, occorrerichiederne l’inserimentoinviando una mail a [email protected], con indicato ilCodice fiscale dell’Ente e alle-gando il relativo statuto o attocostitutivo. Sono poi specificati i requisititecnici per l’utilizzo del Siste-

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ma web dedicato al monito-raggio del “Pareggio”. Eventuali chiarimenti o richie-ste di supporto devono essereinoltrate:- a [email protected],per i quesiti di natura tecni-ca ed informatica, indicandonell’oggetto "Utenza sistemaPatto di Stabilità - richiesta dichiarimenti”, nominativo erecapito telefonico delrichiedente per essere ricon-tattati (per urgenze è possi-bile contattare l’assistenzatecnica applicativa: nn. 06-4761.2375/2125/ 2782/2894dalle 8.00 alle 18.00, con l’in-terruzione di un’ora tra13.00 e le 14.00; -a [email protected], per iquesiti di natura amministra-tiva e/o normativa. Per il monitoraggio del mag-giore disavanzo derivante dalriaccertamento straordinariodei residui sono stati previstispecifici Modelli in ragionedegli Enti di riferimento e delmomento in cui è stato effet-tuato il riaccertamento straor-dinario dei residui.● Enti che hanno effettuatoil riaccertamento straordi-nario dei residui con riferi-mento alla data contabiledel 1° gennaio 2015 (Allegati“B/1” e “B/2”)Questi Enti devono compilarei Prospetti “B/1” e “B/2”. Il Prospetto “B/1” segue loschema di cui all’Allegato n.“5/2” al Dlgs. n. 118/11, concer-nente il Prospetto dimostrati-vo del risultato di amministra-zione alla data del riaccerta-mento straordinario dei resi-dui, allegato alla Delibera diGiunta concernente il riaccer-tamento stesso. Gli Enti compilano l’Allegato“B/1” inserendo gli importirisultanti dall’allegato allaDelibera di Giunta concernen-te il riaccertamento straordi-nario dei residui alla data del1° gennaio 2015, riguardantela dimostrazione del risultatodi amministrazione alla data

del riaccertamento straordi-nario dei residui. Le Regioni a Statuto ordinarioe la Regione Siciliana indicanoil risultato di amministrazioneal netto della Sanità e deldisavanzo da debito autoriz-zato e non contratto. La Regione Sardegna riporta ilrisultato di amministrazioneal netto del disavanzo dadebito autorizzato e non con-tratto. Gli Enti che non hanno ancoraapprovato il rendiconto 2015compileranno la voce sullabase di risultati di preconsun-tivo. Il Prospetto “B/2” è previstoper acquisire ulteriori infor-mazioni riguardanti il riaccer-tamento straordinario deiresidui ed è compilato solodagli Enti tenuti alla compila-zione del Prospetto “B/1”. Nel primo riquadro del Pro-spetto è indicato, per eserciziodi provenienza, l’importocomplessivo dei residui attivie passivi al 31 dicembre 2014definitivamente cancellatinella Delibera di riaccerta-mento straordinario, senzaessere reimputati agli esercizisuccessivi, riguardanti, i Titoli Ie III delle entrate, la spesa peracquisto di beni e servizi, lealtre spese correnti e la spesaper investimenti diretti. Nel secondo riquadro del Pro-spetto è indicato, per eserciziodi provenienza, l’importocomplessivo dei residui attividel Titolo I delle entrate al 31dicembre 2014, cancellati nel-la Delibera di riaccertamentostraordinario per essere reim-putati, distintamente a ciascu-no degli esercizi dal 2015 al2018, o indistintamente agliesercizi successivi. Nel terzo riquadro è richiesto,per esercizio di provenienza,l’importo complessivo deiresidui attivi del Titolo III delleentrate al 31 dicembre 2014,cancellati nella Delibera diriaccertamento straordinarioper essere reimputati, distin-

tamente a ciascuno degliesercizi dal 2015 al 2018, oindistintamente agli esercizisuccessivi. Nel quarto riquadro si chiede,per esercizio di provenienza,l’importo complessivo deiresidui passivi al 31 dicembre2014 concernenti la spesa peracquisto di beni e servizi, can-cellati nella Delibera di riac-certamento straordinario peressere reimputati, distinta-mente a ciascuno degli eserci-zi dal 2015 al 2018, o indistin-tamente agli esercizi successi-vi. Nel quinto riquadro deveessere riportato, per eserciziodi provenienza, l’importocomplessivo dei residui passi-vi concernenti le altre spesecorrenti, cancellati nella Deli-bera di riaccertamento straor-dinario per essere reimputati,distintamente a ciascunodegli esercizi dal 2015 al 2018,o indistintamente agli esercizisuccessivi. Nel sesto riquadro del Pro-spetto deve essere scritto, peresercizio di provenienza, l’im-porto complessivo dei residuipassivi al 31 dicembre 2014concernenti gli investimentifissi lordi e acquisto di terreni,cancellati nella Delibera diriaccertamento straordinarioper essere reimputati, distin-tamente a ciascuno degliesercizi dal 2015 al 2018, oindistintamente agli esercizisuccessivi. ● Autonomie speciali ed iloro Enti che, in attuazionedegli accordi con lo Stato,hanno effettuato il riaccer-tamento straordinario deiresidui con riferimento alladata contabile del 1° gen-naio 2016 (Allegati “B/1S” e“B/2S”)Questi Enti sono tenuti a com-pilare i Prospetti “B/1S” e “B/2S”. Anche il Prospetto “B/1S”segue lo schema di cui all’Al-legato n. “5/2” al Dlgs. n.118/11, concernente il Pro-spetto dimostrativo del risul-

tato di amministrazione alladata del riaccertamentostraordinario dei residui, alle-gato alla Delibera di Giuntaconcernente il riaccertamen-to stesso. Gli Enti compilano l’Allegato“B/1” inserendo gli importirisultanti dall’Allegato allapropria Delibera di Giuntaconcernente il riaccertamen-to straordinario dei residuialla data del 1° gennaio 2016,riguardante la dimostrazionedel risultato di amministrazio-ne alla data del riaccertamen-to straordinario dei residui. LeRegioni a Statuto speciale e leProvince autonome di Trentoe di Bolzano indicano il risul-tato di amministrazione alnetto dell’eventuale disavan-zo da debito autorizzato enon contratto. Il Prospetto “B/2S” è previstoper acquisire ulteriori infor-mazioni riguardanti il riaccer-tamento straordinario deiresidui, di interesse per lafinanza pubblica, ed è compi-lato solo dagli Enti tenuti allacompilazione del Prospetto“B/1S”. I riquadri ricalcano quanto giàprevisto per i Prospetti “B/1” e“B/2” indicando i dati ora conriferimento al 31 dicembre2015.● Enti che hanno partecipa-to alla sperimentazione pre-vista dall’art. 78 del Dlgs. n.118/11 ed hanno effettuatoil riaccertamento straordi-nario dei residui con riferi-mento alla data contabiledel 1° gennaio 2012 (Allega-to “C”)Il primo riquadro è compilatocon riferimento alla Deliberadi riaccertamento straordina-rio dei residui che, in attuazio-ne dell’art. 14 del Dpcm. 28dicembre 2011 pubblicato nelSO. n. 285 alla G.U. n. 304 del31 dicembre 2011, ha rideter-minato il risultato di ammini-strazione al 1° gennaio 2012. Le Regioni indicano il risultatodi amministrazione al netto

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della Sanità e del disavanzoda debito autorizzato e noncontratto. ● Il riquadro è compilato inse-rendo: ● il risultato di amministrazio-ne al 31 dicembre 2011 deter-minato in sede di rendiconto2011; ● il risultato di amministrazio-ne rideterminato alla data del1° gennaio 2012, a seguitodell’applicazione dell’art. 14,lett. a), b) e c), del Dpcm. 28dicembre 2011; l’importo degli accantona-menti effettuati in occasionedel riaccertamento straordi-nario dei residui, risultanti dal-la delibera di riaccertamentostraordinario; Se il risultato della sommaalgebrica tra gli addendi delriquadro è pari o maggiore dizero, questo rappresenta laquota disponibile del risultatodi amministrazione alla datadel riaccertamento straordi-nario dei residui, dato chesegnala che non può esseredeterminato un maggioredisavanzo; se invece il risulta-to risulta negativo, questorappresenta il disavanzo diamministrazione alla data delriaccertamento straordinariodei residui. Il maggiore disavanzo deri-vante dal riaccertamentostraordinario dei residui risul-tante dalla Delibera di Giuntaapprovata contestualmente alrendiconto 2011 è rappresen-tato alla lett. g) del riquadro.Tale importo non indica ilvalore definitivo del maggioredisavanzo, in quanto il Legisla-tore ha previsto la facoltà dirideterminare tale importo.Il secondo riquadro è compi-lato solo se l’Ente si è avvalsodella facoltà prevista dall’art.3, comma 17-bis, del Dlgs. n.118/11, il quale consente agliEnti che hanno partecipatoalla sperimentazione di effet-tuare un nuovo riaccertamen-to straordinario alla data del1° gennaio 2015, consistente

solo nella cancellazione deiresidui attivi e passivi che noncorrispondono ad obbligazio-ni perfezionate, compilando ilprospetto di cui all’allegato n.5/2 riguardante la determina-zione del risultato di ammini-strazione al1° gennaio 2015. Il terzo riquadro è compilatosolo dalle Regioni, se ancorain sperimentazione nel 2014,che erano tenute a provvede-re, nell’ambito del riaccerta-mento ordinario effettuatonel 2015 ai fini del rendiconto2014, al riaccertamento deiresidui attivi e passivi relativialla politica regionale unitaria- cooperazione territorialenon effettuato in occasionedel riaccertamento straordi-nario di cui all’art. 14, delDpcm. 28 dicembre 2011. Levoci del riquadro sono inseri-te facendo riferimento allerisultanze della Delibera diriaccertamento ordinarioeffettuata ai fini del rendicon-to 2014, con particolare riferi-mento alle operazioni di: ● cancellazione definitiva deiresidui attivi e passivi al 31dicembre 2014 relativi allapolitica regionale unitaria –cooperazione territoriale, inquanto non correlati ad obbli-gazioni giuridicamente perfe-zionate, ● reimputazione agli esercizisuccessivi dei residui attivi epassivi al 31 dicembre 2014relativi alla politica regionaleunitaria – cooperazione terri-toriale, in quanto correlati adobbligazioni giuridiche nonesigibili alla data del 31dicembre 2014,● determinazione del Fpv al31 dicembre 2014, per la quo-ta corrispondente alla diffe-renza, se positiva, tra i residuipassivi e attivi relativi alla poli-tica regionale unitaria – coo-perazione territoriale cancel-lati e reimputati agli esercizisuccessivi, in quanto correlatiad obbligazioni giuridichenon esigibili alla data del 31dicembre 2014.

Gli Enti hanno la facoltà dicompilare il quarto riquadro,o in alternativa, il quintoriquadro, in attuazione del-l’art. 1, comma 7, del Dm. 2aprile 2015, il quale prevedeche il maggior disavanzo diamministrazione derivantedal riaccertamento straordi-nario dei residui degli Enti chehanno partecipato alla speri-mentazione può comprende-re anche il maggior importodel Fcde accantonato nelrisultato di amministrazionein occasione del rendiconto2013 o del rendiconto 2014rispetto al medesimo Fpv nelrisultato di amministrazionedell’esercizio precedente, perassicurare l’adeguatezza delmedesimo nel rispetto delprincipio contabile applicatodella contabilità finanziaria, alnetto degli utilizzi del Fcdenel corso dell’esercizio e del-l’importo del Fcde stanziatonel bilancio di previsione peril corrispondente esercizio.Tale incremento può essereoperato solo per una volta,con riferimento all’esercizio2013 o con riferimento all’e-sercizio 2014. Infine, nel sesto riquadro èdeterminato l’ammontarecomplessivo del maggioredisavanzo derivante dal riac-certamento straordinario deiresidui. A soli fini conoscitivi, il Pro-spetto prevede anche l’inseri-mento dell’importo del risul-tato di amministrazione al 31dicembre 2015 (inserito convalore negativo in caso didisavanzo). Gli Enti che nonhanno ancora approvato ilrendiconto 2015, compilanola voce sulla base di risultati dipreconsuntivo. ● Enti che hanno partecipa-to alla sperimentazione pre-vista dall’art. 78 del Dlgs. n.118/11 ed hanno effettuatoil riaccertamento straordi-nario dei residui con riferi-mento alla data contabiledel 31 dicembre 2012, com-

preso il Comune di Bossola-sco, che ha avviato la speri-mentazione il 1° gennaio2013 (Allegato “D”)Il primo riquadro è compilatosulla base dei risultati del ren-diconto 2012 e del riaccerta-mento dei residui effettuatoai fini della predisposizionedel rendiconto in attuazionedell’art. 14 del Dpcm. 28dicembre 2011 pubblicato nelSO. n. 285 alla G.U. n. 304 del31 dicembre 2011, e in essoviene determinato l’eventualemaggior disavanzo da riaccer-tamento straordinario. Le Regioni indicano il risultatodi amministrazione al nettodella Sanità e del disavanzoda debito autorizzato e noncontratto. Il secondo riquadro è compi-lato solo se l’Ente si è avvalsodella facoltà prevista dal giàcitato art. 3, comma 17-bis, delDlgs. n. 118/11. Il terzo riquadro è compilatosolo dalle Regioni, se ancorain sperimentazione nel 2014,facendo riferimento alle risul-tanze della Delibera di riaccer-tamento ordinario effettuataai fini del rendiconto 2014,con particolare riferimentoalle stesse operazioni già indi-cate nel paragrafo preceden-te.Anche in questo caso gli Entihanno la facoltà di compilareil quarto riquadro, o in alter-nativa, il quinto riquadro, inattuazione dell’art. 1, comma7, del Dm. 2 aprile 2015.Nel sesto riquadro è determi-nato l’ammontare complessi-vo del maggiore disavanzoderivante dal riaccertamentostraordinario dei residui. A soli fini conoscitivi, il Pro-spetto prevede anche l’inseri-mento dell’importo del risul-tato di amministrazione al 31dicembre 2015. Gli Enti chenon hanno ancora approvatoil rendiconto 2015, compilanola voce sulla base di risultati dipreconsuntivo. ● Enti che hanno partecipa-

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to alla sperimentazione pre-vista dall’art. 78 del Dlgs. n.118/11 ed hanno effettuatoil riaccertamento straordi-nario dei residui con riferi-mento alla data contabiledel 1° gennaio 2014 (Allega-to “E”)Il primo riquadro segue loschema del Prospetto dimo-strativo del risultato di ammi-nistrazione alla data del 1°gennaio 2014, allegato allaDelibera di Giunta concernen-te il riaccertamento straordi-nario effettuato dagli Enti chehanno avviato la sperimenta-zione il 1° gennaio 2014, inattuazione dell’art. 14, delDpcm. 28 dicembre 2011. Per-tanto, gli Enti compilano l’Al-legato “E” inserendo gli impor-ti risultanti dall’allegato allapropria Delibera di Giuntaconcernente il riaccertamen-to straordinario dei residuialla data del 1° gennaio 2014,riguardante la dimostrazionedel risultato di amministrazio-ne alla data del riaccertamen-to straordinario dei residui. Il secondo riquadro è compi-lato solo se l’Ente si è avvalsodella facoltà prevista dall’art.3, comma 17-bis, del Dlgs. n.118/11.Gli Enti hanno la facoltà dicompilare il terzo riquadro, inattuazione dell’art. 1, comma7, del Dm. 2 aprile 2015, il qua-le prevede che il maggiordisavanzo di amministrazionederivante dal riaccertamentostraordinario dei residui degliEnti che hanno partecipatoalla sperimentazione puòcomprendere anche il mag-gior importo del “Fcde” accan-tonato nel risultato di ammi-nistrazione in occasione delrendiconto 2014 rispetto almedesimo Fondo nel risultatodi amministrazione al 1° gen-naio 2014 determinato inoccasione del riaccertamentostraordinario dei residui, perassicurare l’adeguatezza delmedesimo nel rispetto delprincipio contabile applicato

della contabilità finanziaria, alnetto degli utilizzi del “Fondo”nel corso dell’esercizio e del-l’importo del “Fondo crediti didubbia esigibilità” stanziatonel bilancio di previsione peril corrispondente esercizio.Infine, nel quarto riquadro èdeterminato l’ammontarecomplessivo del maggioredisavanzo derivante dal riac-certamento straordinario deiresidui.A soli fini conoscitivi, il Pro-spetto prevede anche l’inseri-mento dell’importo del risul-tato di amministrazione al 31dicembre 2015. Gli Enti chenon hanno ancora approvatoil rendiconto 2015, compilanola voce sulla base di risultati dipreconsuntivo. ● Regione Campania che hapartecipato alla sperimen-tazione prevista dall’art. 78del Dlgs. n. 118/11, effet-tuando il riaccertamentostraordinario dei residuicon riferimento alla datacontabile del 31 dicembre2013 (Allegato “F”)Il Prospetto “F” deve esserecompilato dalla Regione Cam-pania che, ai sensi di quantoprevisto dal Decreto Mef n.84054 del 6 novembre 2014, èconsiderata una Regione cheha partecipato alla sperimen-tazione di cui all’art. 78 delDlgs. n.118/1, ai fini del riac-certamento straordinario deiresidui effettuato con riferi-mento alla data del 31 dicem-bre 2013.Il primo riquadro segue loschema del Prospetto dimo-strativo del risultato di ammi-nistrazione alla data del 31dicembre 2013, di cui all’Alle-gato “G” alla Delibera di Giun-ta n. 605 del 12 dicembre2012. Il secondo riquadro è compi-lato solo se la Regione si èavvalsa della facoltà previstadall’art. 3, comma 17-bis, delDlgs. n. 118/11.Il terzo riquadro è compilato inattuazione dell’art. 3, comma

4-bis, del Dlgs. n. 118/11, chechiede alle Regioni di provve-dere, nell’ambito del riaccerta-mento ordinario effettuato nel2015 ai fini del rendiconto2014, al riaccertamento deiresidui attivi e passivi relativialla politica regionale unitaria-cooperazione territoriale noneffettuato in occasione delriaccertamento straordinariodi cui all’art. 14 del Dpcm. 28dicembre 2011. Le voci delriquadro sono inserite facendoriferimento alle risultanze del-la Delibera di riaccertamentoordinario effettuata ai fini delrendiconto 2014.Se il rendiconto 2014 non èancora stato approvato, laRegione compila il Prospettosulla base dei dati dello sche-ma di rendiconto approvato inGiunta, o in assenza, sulla basedei dati di preconsuntivo. La Regione ha la facoltà dicompilare il quarto riquadro,in attuazione dell’art. 1, com-ma 7, del Dm. 2 aprile 2015.Nel quinto riquadro è deter-minato l’ammontare com-plessivo del maggiore disa-vanzo derivante dal riaccerta-mento straordinario dei resi-dui della Regione Campania. Nella Sezione C dell’Allegato“A” viene specificato che leinformazioni concernenti ilmonitoraggio del maggioredisavanzo da riaccertamentostraordinario dei residui sonotrasmesse, tramite l’applicati-vo web dedicato al “Pareggio”,entro 60 giorni dalla pubblica-zione del presente Decreto, alMef, compilato con tutti i datinumerici. Gli Enti che non trasmettonole informazioni secondo lemodalità e i tempi previsti dalDecreto in commento ripia-nano il maggiore disavanzoderivante dal riaccertamentostraordinario dei residui neitempi più brevi previsti dalDecreto di cui al primo perio-do dell’art. 3, comma 15, delDlgs. n. 118/11 (non ancoraemanato).

Il Prospetto del monitoraggio,firmato digitalmente, dalResponsabile del Servizio“Finanziario”, è trasmessoobbligatoriamente per viatelematica, con valore giuridi-co proprio dei documentiprodotti in forma scritta; per-tanto, gli Enti non devono tra-smettere nessun Prospetto informa cartacea.Per firmare digitalmente ilProspetto è necessario acce-dere al portale dedicato al“Pareggio” ed effettuare ildownload del documento giàinserito, dalla funzione “Certifi-cazione Digitale”. Una voltascaricato il documento, vaapposta la firma del Respon-sabile finanziario e poi acce-dere nuovamente alla funzio-ne “Certificazione digitale” edeffettuare l’upload del docu-mento firmato. Gli Enti sono invitati a control-lare, prima di apporre la firmadigitale, che i dati inseriti nelProspetto del monitoraggio,siano corretti; in caso contra-rio, devono essere rettificatimediante la funzione “Acquisi-zione/Variazione Modello”. Dopo il caricamento del docu-mento è necessario provvede-re all’associazione dei ruoli ai“Nome Firmatario”. Infine,occorre inviare il documentotramite l’apposito tasto di“Invio Documento” presentenella funzione. Il Sistema webrilascerà una ricevuta utile aifini della verifica del rispettodel termine di invio. Informazioni dettagliateriguardo alla procedura e aicontrolli preventivi effettuatisono consultabili sul “ManualeUtente” dell’applicativo dispo-nibile sul Sistema webhttp://pareggiobilancio.mef.gov.it. Non possono essere inviatiProspetti diversi da quelli pro-dotti dal Sistema web; le docu-mentazioni non prodotte dalSistema web non sono ritenu-te valide ai fini del monitorag-gio.

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febbraio 20172 Federalismo

& Accountability& AccountabilityNOTIZIARIO

Centro Studi Enti Locali 15

Con due Note pubblicate il 17gennaio 2017, il Ministero del-l’Economia e delle Finanze –Ragioneria generale dello Sta-to, ha informato dell’avvenutamessa a disposizione, nel sitoweb dedicato al “Pareggio dibilancio” (http://pareggio-bilan-cioentiterritoriali.tesoro.it), deiModelli per l’acquisizione delleinformazioni concernenti ilcosiddetto “Patto orizzontalenazionale verticale”, sia con rife-rimento agli Enti Locali che alleRegioni (art. 1, comma 485 ecommi da 490 a 494, della “Leg-ge di bilancio per il 2017”; art. 1,commi da 495 a 501).Per gli Enti Locali viene pre-messo che l’assegnazione deglispazi finanziari, per il triennio2017-2019, nel limite comples-sivo di Euro 700 milioni annui(di cui Euro 300 milioni destina-ti ad interventi di edilizia scola-stica) nell’ambito dei “Patti disolidarietà nazionali” di cuiall’art. 10, comma 4, della Leggen. 243/12, ha lo scopo di favori-re le spese di investimento darealizzare attraverso l’uso del-l’avanzo di amministrazionedegli esercizi precedenti e ilricorso al debito. Tali spazi non possono essererichiesti qualora le operazionidi investimento da parte di cia-scun Ente Locale, realizzatemediante il ricorso all’indebita-mento e all’utilizzo dei risultatidi amministrazione degli eser-cizi precedenti, possano essereeffettuate nel rispetto del pro-prio saldo di Pareggio di bilan-cio (art. 9, comma 1, della Leg-ge n. 243/12).In merito agli spazi finanziaririferiti specificatamente adinterventi di edilizia scolastica(precisiamo, non in attuazionedei “Patti di solidarietà naziona-le” oggetto della presenteNota) viene segnalato che sul

sito web http://italiasicura.governo.it/ è disponibile unospecifico Avviso pubblicatodalla competente Struttura dimissione per il coordinamentodegli interventi di edilizia sco-lastica presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri, e vieneindicato di richiedere in meritoinformazioni agli indirizzi diposta elettronica [email protected] ovvero [email protected] il termine perentorio del20 febbraio 2017, gli Enti Localidevono comunicare gli spazifinanziari di cui necessitano pergli investimenti diversi dall’edi-lizia scolastica al Mef-RgS, attra-verso la compilazione delModello presente sul sistemaweb presente all’indirizzohttp://pareggiobilancio.mef.gov.it, fornendo le informazionirelative al Fondo di cassa al 31dicembre dell’anno preceden-te ed al risultato di amministra-zione, al netto della quotaaccantonata del “Fcde”, risultan-te dal rendiconto (o dal pre-consuntivo) dell’anno prece-dente. Decorso il suddetto ter-mine non sarà più possibile ret-tificare i dati.Entro il 15 marzo 2017, conapposito Decreto, il Mef deter-minerà l’ammontare dello spa-zio finanziario attribuito a cia-scun Ente Locale in base alleseguenti priorità:1) investimenti dei Comuni(soltanto quelli individuati dalDl. n. 189/16, dall’art. 1 del Dl. n.74/12, e dall’art. 67-septies delDl. n. 83/12) finalizzati a fron-teggiare gli eccezionali eventisismici e la ricostruzione, finan-ziati con avanzo di amministra-zione o da operazioni di inde-bitamento, per i quali gli Entidispongono di progetti esecu-tivi redatti e validati in confor-mità alla vigente normativa,

completi del cronoprogrammadella spesa;2) investimenti finanziati conavanzo di amministrazione omediante operazioni di indebi-tamento:a) dei Comuni istituiti nel quin-quennio precedente all’annodi riferimento, a seguito deiprocessi di fusione (con riferi-mento a ciascun esercizio deltriennio 2017-2019, sono con-siderati esclusivamente iComuni per i quali i processi difusione si sono conclusi entro il1° gennaio dell’esercizio di rife-rimento);b) dei Comuni con popolazio-ne inferiore a 1.000 abitanti inpossesso di progetti esecutiviredatti e validati in conformitàalla vigente normativa, com-pleti del cronoprogramma del-la spesa;3) interventi di edilizia scolasti-ca non soddisfatti dagli spazifinanziari concessi nell’ambitodell’intervento suddetto “Ita-liasicura” (per questi interventil’importo sarà acquisito auto-maticamente sulla base delleinformazioni trasmesse al Mef-RgS dalla Presidenza del Consi-glio dei Ministri - Struttura dimissione per il coordinamentoe impulso nell’attuazione diinterventi di riqualificazionedell’edilizia scolastica);4) investimenti finalizzati all’a-deguamento e al migliora-mento sismico degli immobili,finanziati con avanzo di ammi-nistrazione, per i quali gli entidispongono del progetto ese-cutivo redatto e validato inconformità alla normativavigente, completo del crono-programma della spesa; 5) investimenti finalizzati allaprevenzione del rischio idro-geologico ed alla messa in sicu-rezza e alla bonifica di sitiinquinati ad alto rischio

ambientale, individuati comeprioritari per il loro rilevanteimpatto sanitario, finanziati conavanzo di amministrazione, peri quali gli enti dispongono delprogetto esecutivo redatto evalidato in conformità alla nor-mativa vigente, completo delcronoprogramma della spesa.Ferme restando le priorità dicui sopra, in presenza di richie-ste pervenute dagli Enti Localiche superino l’ammontaredegli spazi disponibili, l’attri-buzione è effettuata a favoredegli Enti che presentano lamaggiore incidenza del Fondodi cassa rispetto all’avanzo diamministrazione.Per una corretta compilazionedel Modello pubblicato nel sitoweb relativo alla richiesta dispazi finanziari, viene ribaditoche la richiesta degli spazifinanziari deve essere effettua-ta esclusivamente per investi-menti diversi da quelli di edili-zia scolastica “Italiasicura” e sol-tanto quando questi non pos-sono essere effettuati nelrispetto del proprio saldo di“Pareggio di bilancio”, nonchéspecificato che gli importi daindicare devono essere espres-si in migliaia di Euro.Gli spazi richiesti per investi-menti finanziati con avanzo diamministrazione possonoanche essere riferiti ad impe-gni esigibili nel 2017, nonché al“Fondo pluriennale di spesa” acopertura degli impegni esigi-bili nei futuri esercizi.Gli spazi richiesti per investi-menti finanziati con operazionidi indebitamento devonoriguardare solo ed esclusiva-mente investimenti con impe-gni esigibili nel 2017 e nonanche con “Fpv” di spesa.Si ribadisce che gli spazi finan-ziari acquisiti mediante il “Pattodi solidarietà nazionale vertica-

“Pareggio di bilancio 2017”:pubblicato il Modello per acquisire informazioni sul“Patto orizzontale nazionale verticale”

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febbraio 2017 2Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali16

NOTIZIARIO

le” sono assegnati agli Enti conun esplicito e specifico vincolodi destinazione, cioè per favori-re le spese di investimento darealizzare attraverso l’uso del-l’avanzo di amministrazionedegli esercizi precedenti e ilricorso al debito. Pertanto, glispazi finanziari non utilizzatiper tali finalità - ovvero, nelcaso di investimenti finanziaticon avanzo di amministrazio-ne, per impegni esigibili nel2017, nonché per il “Fpv” dispesa a copertura degli impe-gni esigibili nei futuri esercizi,e, nel caso di investimentifinanziati con operazioni diindebitamento, esclusivamen-te per impegni esigibili nel2017 - non possono essere uti-lizzati per altre finalità (peresempio: non possono essereutilizzati per effettuare impe-gni di spesa di parte corrente).Conseguentemente, gli Entiche acquisiscono spazi finan-ziari nell’ambito del “Patto disolidarietà nazionale verticale”devono tendere ad un obietti-vo di saldo di finanza pubblica

che tenga conto dell’eventualemancato utilizzo degli spazifinanziari per le finalità per cuisono stati attribuiti.Gli spazi finanziari acquisiti enon utilizzati per le finalitàindividuate, non potendo esse-re utilizzati per altre finalità,sono recuperati, in sede di cer-tificazione, attraverso unamodifica peggiorativa dell’o-biettivo di saldo finale di com-petenza per un importo pari aipredetti spazi finanziari nonutilizzati per le finalità indicatedalla norma.Viene segnalato che, qualoragli spazi finanziari concessi inattuazione delle intese e dei“Patti di solidarietà” previsti dalDpcm. di cui all’art. 10, comma5, della Legge n. 243/12, nonsiano totalmente utilizzati, l’En-te territoriale non può benefi-ciare di spazi finanziari nell’e-sercizio finanziario 2018, ericordato che, ai sensi del Dlgs.n. 229/11, gli Enti beneficiaridevono trasmettere le infor-mazioni relative agli investi-menti effettuati a valere sui

predetti spazi al Sistema dimonitoraggio opere pubblichedella “Banca-dati delle Ammini-strazioni pubbliche” (Bdap-Mop) del Mef–RgS, avendocura di valorizzare il campo“Tipologia di spazi finanziari”:● con la voce “Patto nazionale –Avanzo” nel caso di investimen-to finanziato da avanzo;● con la voce “Patto nazionale –Debito”, nel caso di ricorso aindebitamento.La mancata trasmissione delleinformazioni di cui al paragrafoprecedente, comporta l’impos-sibilità di procedere ad assun-zioni di personale a tempoindeterminato, anche con rife-rimento ai processi di stabiliz-zazione in atto, fino a trasmis-sione avvenuta.Per le Regioni, le informazionidello specifico Comunicatosono del tutto identiche. Daprecisare soltanto che per taliEnti sono assegnati spazifinanziari, per il triennio 2017-2019, nel limite complessivo diEuro 500 milioni e che, conapposito Decreto da emanare

sempre entro il 15 marzo 2017,il Mef determinerà l’ammonta-re dello spazio finanziario attri-buito a ciascuna Regione, inquesto caso, in base alleseguenti priorità:1) investimenti regionali fina-lizzati all’adeguamento e almiglioramento sismico degliimmobili, finanziati con avanzodi amministrazione, per i qualigli Enti dispongono del Pro-getto esecutivo redatto e vali-dato in conformità alla norma-tiva vigente, completo del cro-noprogramma della spesa;2) investimenti regionali fina-lizzati alla prevenzione delrischio idrogeologico ed allamessa in sicurezza e alla bonifi-ca di siti inquinati ad altorischio ambientale, individuaticome prioritari per il loro rile-vante impatto sanitario, finan-ziati con avanzo di amministra-zione, per i quali gli entidispongono del progetto ese-cutivo redatto e validato inconformità alla normativavigente, completo del crono-programma della spesa.

Con Decreto 19 gennaio2017, il Ministero dell’Internoha approvato le graduatoriedei nuovi Progetti ammessi afinanziamento nell’ambito del“Sistema di protezione richie-denti asilo e rifugiati” (“Sprar”),per il triennio 2017-2019.I nuovi posti creati nell’ambi-to del Sistema “Sprar”, grazie a

questa nuova tranche di asse-gnazione di risorse, sono 969,distribuiti tra 29 Enti Localibeneficiari. Tre i Prospetti allegati alDecreto in questione, recantirispettivamente: 1. Elenco progetti ordinari(890 posti);2. Elenco progetti destinati a

minori stranieri non accom-pagnati (36 posti);3. Elenco progetti destinatipersone con disagio mentaleo disabilità (43 posti).Il finanziamento da parte del“Fondo” gestito dal Diparti-mento per le Libertà civili el’Immigrazione “Fnpsa”) è con-cesso sino al 95% del costo

complessivo.Per alcuni Enti Locali gli stan-ziamenti non giungono exnovo. Si tratta piuttosto del-l’assegnazione di ulterioririsorse ad Amministrazioniintenzionate ad ampliare ilnumero di posti precedente-mente messo a disposizioneallo stesso scopo.

“Sprar”:finanziati nuovi progetti e ampliamento Centripreesistenti per il triennio 2017-2019

La Presidenza del Consigliodei Ministri – Struttura di Mis-

sione per il coordinamento el’impulso nell’attuazione di

interventi di riqualificazionedell’edilizia scolastica, ha

pubblicato sul proprio sitoistituzionale la Determina n.

Edilizia scolastica:pubblicato l’Avviso per candidare delle aree da destinare allacostruzione di nuove scuole finanziate da Inail

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febbraio 20172 Federalismo

& Accountability& AccountabilityNOTIZIARIO

Centro Studi Enti Locali 17

1/2017, con la quale è statoapprovato l’Avviso relativoalla misura in materia di edili-zia scolastica di cui all’art. 1,comma 85, della Legge n.232/2016 (“Legge di bilancio2017”). Il citato comma 85 ha stanzia-to Euro 100 milioni da desti-nare all’edificazione di nuoveScuole, nell’ambito degliinvestimenti immobiliari del-l’Inail.

Le Regioni nei cui territoriinsistono Comuni, Province eCittà metropolitane (anchecostituiti in partenariato e/oforma associata) che abbianoun’area disponibile destinata(o da destinare) all’ediliziascolastica, possono notificarela propria disponibilità adaderire all’iniziativa inviandol’apposita dichiarazione viaPec entro le 20:00 del 20 gen-naio 2017.

Come precisato dall’art. 2,comma 2, della Determina, learee saranno consideratesolo nel caso in cui siano: - nella piena disponibilità del-l’Ente Locale; - complete di tutti i servizi;- urbanisticamente consoneall’edificazione; - libere da vincoli, contenziosio altri potenziali ostacoli all’e-dificazione.Nel Modello dovrà essere

indicata l’entità dell’investi-mento richiesto e l’impegnoal pagamento ad Inail deicanoni di locazione dei nuoviedifici scolastici che sarannofinanziati.Le dichiarazioni di disponibi-lità dovranno essere sotto-scritte dal legale rappresen-tante della Regione o suoDelegato e inviate all’indiriz-zo [email protected].

Con una Nota pubblicata sulPortale istituzionale della “Piat-taforma certificazione crediti” il16 gennaio 2017, il Ministerodell’Economia e delle Finanzeha comunicato l’avvio di unanuova funzione per la comuni-cazione di assenza posizionidebitorie. La funzione è legata alla dispo-sizione di cui all’art. 7, comma4-bis, del Dl. n. 35/2013 (c.d.“Decreto Sblocca debiti”), cheprevede che entro il 30 apriledi ogni anno le P.A. comunichi-no l’elenco completo dei debi-ti certi, liquidi ed esigibili alladata del 31 dicembre dell’annoprecedente.In proposito, occorre ricordareche tale obbligo è assolto dalla

comunicazione di scadenzamensile prevista dall’art. 7-bis,comma 4, del medesimoDecreto (introdotto dall’art. 27del Dl. n. 66/14, c.d. “DecretoIrpef”). Ricordiamo infatti che,in base alla suddetta norma, leAmministrazioni devonocomunicare attraverso la “Piat-taforma elettronica per le certifi-cazioni”, entro il 15 di ognimese, i dati relativi ai debitinon estinti, certi, liquidi ed esi-gibili per somministrazioni, for-niture e appalti e obbligazionidi prestazioni professionali, peri quali, nel mese precedente,sia scaduto il termine di decor-renza degli interessi moratoriex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.La nuova funzione messa a

disposizione dovrà quindiessere utilizzata qualora al 31dicembre 2016 non risultinoposizioni debitorie aperte. Daun punto di vista operativo, laprocedura potrà essere attiva-ta già da subito senza aspetta-re il 30 aprile ed è molto sem-plice: è sufficiente identificarsial sistema con le proprie cre-denziali e cliccare sulla voce inalto “Ricognizione debiti”, poidal menù a tendina seleziona-re “Elenco delle comunicazionidi assenza di posizioni debito-rie”.All’interno della pagina sele-zionata verranno visualizzatetutte le comunicazioni diassenza di posizioni debitorieprodotte dal Comune e in alto

a destra si trova un tasto fun-zione denominato “nuovacomunicazione di assenza posi-zioni debitorie – ricognizioneanno 2017” che, attivato, pro-duce automaticamente ildocumento richiesto e lo firmamediante una firma digitalemassiva messa a disposizionedal Sistema e lo registra in“Piattaforma”.Si rammenta che il documen-to prodotto dall’Ente median-te le funzioni messe a disposi-zione dal Sistema “Pcc” è undocumento amministrativodell’Ente e come tale dovràessere scaricato e lasciato agliatti mediante la registrazionenel Sistema documentale/Pro-tocollo informatico dell’Ente.

“Pcc”:attiva la funzione per la comunicazione di assenzaposizioni debitorie

Con il Comunicato 24 gen-naio 2016, l’Agenzia delleEntrate ha reso noto l’avvio diuna nuova funzionalità checonsente agli Intermediari ditrasmettere i dati delle fattureemesse e ricevute dai propriclienti.L’interfaccia in questione,denominata “Fatture e Corri-

spettivi”, è stata messa a dispo-sizione dall’Amministrazionefinanziaria in forma gratuitaallo scopo di dare una ulterio-re spinta alla diffusione dellafatturazione elettronica. I soggetti abilitati alla trasmis-sione telematica delle Dichia-razioni, come Caf e Professio-nisti, possono ora esercitare

in nome e per conto dei pro-pri clienti le opzioni previstedalla normativa e operareall’interno dell’area “dati fat-tura” per generare e trasmet-tere all’Agenzia delle Entrate ifile con i dati delle fattureemesse e ricevute dai propriassistiti. Una nuova funzioneè stata rilasciata anche nell’A-

rea “Corrispettivi”, all’internodella quale gli Intermediaripotranno accreditare i sog-getti fabbricanti e i gestori diregistratori telematici e didistributori automatici, oltreche censire operatori e dispo-sitivi. I c.d. “datifattura” possonoessere trasmessi, ad oggi, con

“Fatture e corrispettivi”:via libera alla trasmissione di dati tramite Intermediari

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febbraio 2017 2Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali18

NOTIZIARIO

2 sole modalità: - per singolo file, che può con-tenere i dati delle fatture

emesse da un soggetto neiconfronti di un proprio clien-te oppure delle fatture che un

soggetto ha ricevuto (e haregistrato) da un proprio for-nitore;

- per più file “datifattura”, rac-colti in una cartella compres-sa.

Sono stati emanati e diffusisul sito dell’Agenzia delleEntrate diversi Provvedimentidatati 16 gennaio 2017, con iquali sono stati approvati iseguenti Modelli dichiarativi,riferiti all’anno 2016, e le rela-

tive Istruzioni ministeriali:- Modello “Iva/2017” e Model-lo “Iva Base/2017”;- Modello di certificazioneunica “Cu 2017”;- Modelli “770/2017”;- Modello “730/2017” (vedi

commento che segue).E’ possibile consultare dasubito i Modelli integrali, siasul sito dell’Amministrazionefinanziaria che sul Quotidianowww.entilocali-online.it.Il Modello “Irap/2017” e le rela-

tive Istruzioni verranno pub-blicati dall’Agenzia delleEntrate nella loro versionedefinitiva necessariamenteentro la fine di gennaio esaranno poi oggetto di appo-sito commento.

Dichiarazioni fiscali anno 2016:disponibili Modelli e Istruzioni 2017 riferiti a “Iva”, “Cu”e Modelli “770” e “730”

Con il Provvedimento delDirettore dell’Agenzia delleEntrate 16 gennaio 2017, Prot.n. 10043/2017, sono statiapprovati i Modelli “730, 730-1”,“730-2” per il sostituto d’impo-sta, “730-2” per il Caf e per ilProfessionista abilitato, “730-3”,“730-4”, “730-4 integrativo”, conle relative Istruzioni, nonché labolla per la consegna delModello “730-1”, inerenti laDichiarazione semplificata aifini Irpef, da presentare nell’an-no 2017 da parte dei soggettiche si avvalgono dell’assisten-za fiscale.Permane la scadenza del 7luglio per l’invio del Modello“ordinario”, mentre il Modello“precompilato” può presentatoentro il 23 luglio nel caso dipresentazione diretta all’A-genzia delle Entrate.In particolare:- il Modello “730/2017” è relati-vo alla Dichiarazione semplifi-cata agli effetti delle Irpef che icontribuenti, in caso di assi-stenza fiscale, devono presen-tare nell’anno 2017 per i reddi-ti prodotti nell’anno 2016;- il Modello “730-1” si riferiscealle scelte per la destinazione

dell’8, del 5 per mille e del 2per mille dell’Irpef;- i Modelli “730-2” per il sostitu-to d’imposta e “730-2” per il Cafe per il Professionista abilitato,contengono la ricevuta del-l’avvenuta consegna dellaDichiarazione da parte delcontribuente;- il Modello “730-3” è relativo alprospetto di liquidazione rela-tivo all’assistenza fiscale pre-stata;- i Modelli “730-4” e “730-4 inte-grativo” si riferiscono allacomunicazione, alla bolla diconsegna dei Modelli “730 e/o730-1 (Allegato 1)”, ed alla rice-vuta del risultato contabile alsostituto d’imposta.Principali novità del ModelloLe principali novità contenutenel Modello “730/2017” sono leseguenti:- premi di risultato: tassazioneagevolata ai dipendenti delSettore privato a cui sono staticorrisposti premi di risultatod’importo non superiore adEuro 2.000 lordi o nel limite diEuro 2.500 lordi se l’Aziendacoinvolge pariteticamente ilavoratori nell’organizzazionedel lavoro. Se i premi sono sta-

ti erogati sotto forma di benefito di rimborso di spese di rile-vanza sociale sostenute dallavoratore non si applica alcu-na tassazione, altrimenti siapplica un’Imposta sostitutivadell’Irpef e delle Addizionali,pari al 10% sulle somme per-cepite (Quadro “C” - rigo “C4”);- regime speciale per i lavoratoririmpatriati: per i lavoratori tra-sferitesi in Italia concorre allaformazione del reddito com-plessivo soltanto il 70% delreddito di lavoro dipendenteprodotto nel ns. Paese;- assicurazioni a tutela delle per-sone con disabilità grave: è ele-vato ad Euro 750 l’importomassimo dei premi per poterbeneficiare della detrazionedel 19% a decorrere dal perio-do d’imposta 2016, per le assi-curazioni aventi per oggetto ilrischio di morte finalizzate allatutela delle persone con disa-bilità grave;- erogazioni liberali a tutela del-le persone con disabilità grave:a decorrere dall’anno d’impo-sta 2016 è possibile fruire delladeduzione del 20% delle ero-gazioni liberali, le donazioni egli altri atti a titolo gratuito,

complessivamente non supe-riori a Euro 100.000, a favore ditrust o fondi speciali che ope-rano nel Settore della benefi-cienza;- school bonus: per le erogazio-ni liberali di ammontare fino aEuro 100.000 effettuate nelcorso del 2016 in favore degliIstituti del Sistema nazionaled’istruzione è riconosciuto uncredito d’imposta pari al 65%delle erogazioni effettuate chesarà ripartito in 3 quoteannuali di pari importo;- credito d’imposta per video-sorveglianza: è riconosciuto uncredito d’imposta per le spesesostenute nel 2016 per lavideosorveglianza dirette allaprevenzione di attività crimi-nali;- detrazione spese arredoimmobili giovani coppie: allegiovani coppie, anche convi-venti di fatto da almeno 3anni, in cui uno dei 2 compo-nenti non ha più di 35 anni eche nel 2015 o nel 2016 hannoacquistato un immobile daadibire a propria abitazioneprincipale, è riconosciuta ladetrazione del 50% delle spe-se sostenute, entro il limite di

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche:approvato il Modello “730/2017” e le relative Istruzioni

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febbraio 20172 Federalismo

& Accountability& AccountabilityNOTIZIARIO

Centro Studi Enti Locali 19

Euro 16.000, per l’acquisto dimobili nuovi destinati all’arre-do dell’abitazione principale;- detrazione spese per canoni dileasing per abitazione principa-le: è riconosciuta la detrazionedel 19% dell’importo dei cano-ni di leasing pagati nel 2016per l’acquisto di unità immobi-liari da destinare ad abitazioneprincipale, ai contribuenti che,alla data di stipula del contrat-to, avevano un reddito nonsuperiore ad Euro 55.000;- detrazione Iva pagata nel 2016per l’acquisto di abitazioni inClasse energetica “A” o “B”: a chinel 2016 ha acquistato un’abi-tazione di Classe energetica“A” o “B” è riconosciuta la detra-zione del 50% dell’Iva pagatanel 2016;- detrazione spese per dispositi-vi multimediali per il controlloda remoto: è riconosciuta ladetrazione del 65% delle spe-se sostenute nel 2016 per l’ac-quisto, installazione e messa inopera di dispositivi multime-diali per il controllo da remotodegli impianti di riscaldamen-to e produzione acqua calda eclimatizzazione delle unitàabitative.Per la comunicazione dei dati

effettuata mediante supportiinformatici devono essereosservate le specifiche tecni-che che saranno stabilite consuccessivo Provvedimento. Isupporti informatici devonoessere presentati al sostitutod’imposta unitamente alModello “730-4 o 730-4” inte-grativo, riportando nella Sezio-ne II i soli dati relativi al nume-ro d’ordine, al Codice fiscale eal cognome e nome dei contri-buenti ai quali è stata prestatal’assistenza fiscale, e compilan-do la Sezione III solo nell’ulti-ma pagina utilizzata.Con successivo Provvedimen-to saranno definite le specifi-che tecniche relative alla tra-smissione telematica da partedei Caf e dei Professionisti abi-litati all’Agenzia delle Entratedel Modello “730-4” e delModello “730-4” integrativopreviste dal Dm. 7 maggio2007, n. 63, e dall’art. 16, com-ma 1, lett. a), e comma 4-bis,del Dm. n. 164/99.Consegna del Modello I sostituti d’imposta che pre-stano assistenza fiscale nel-l’anno 2017 devono trasmet-tere all’Agenzia delle Entratein via telematica, direttamente

ovvero tramite un soggettoincaricato della trasmissionetelematica, i dati contenuti nelModello “730/2017”, osservan-do le specifiche tecniche chesaranno approvate con suc-cessivo Provvedimento. I sosti-tuti d’imposta utilizzeranno labolla di consegna, con i rispet-tivi Codici fiscali dei soggetti aiquali è stata prestata l’assi-stenza fiscale, necessaria incaso di consegna delle predet-te Dichiarazioni ad un sogget-to incaricato della trasmissio-ne telematica disponibileall’Allegato 1 al presente Prov-vedimento.I Caf ed i Professionisti abilitatidevono invece trasmettere,sempre in via telematica, all’A-genzia delle Entrate, i dati con-tenuti nelle DichiarazioniModello “730/2017”, nei Model-li “730-4” e nelle Schede relati-ve alle scelte dell’8, del 5 e del2 per mille dell’Irpef nel rispet-to delle specifiche tecnicheche saranno approvate consuccessivo Provvedimento.Le Dichiarazioni devono esse-re fornite, in qualunquemomento, dai soggetti cheprestano assistenza fiscale,entro 30 giorni dalla data di

ricezione della richiesta daparte dell’Agenzia delle Entra-te fino a scadenza dei terminiprevisti dall’art. 43 del Dpr. n.600/73, e successive modifica-zioni.Destinazione dell’8, del 5 edel 2 per mille dell’IrpefI sostituti d’imposta provvede-ranno a consegnare ad un Uffi-cio postale o ad un soggettoincaricato della trasmissionetelematica le schede per lescelte della destinazionedell’8, del 5 e del 2 per milledell’Irpef, Modelli “730-1”, nellaspecifica busta di cui all’Alle-gato 2 del presente Provvedi-mento, oppure in una sempli-ce busta di corrispondenza.I soggetti incaricati, di cuiall’art. 3, comma 3, del citatoDpr. n. 322/98, devono inviare idati entro il 31 luglio 2017, perle Schede ricevute fino al ter-mine di presentazione delModello “730/2017”.I Modelli sono distribuiti gra-tuitamente dall’Agenzia delleEntrate in forma cartacea pres-so i Comuni o possonocomunque essere prelevati informato elettronico dai sitiinternet www.agenzia-entra-te.gov.it e www.finanze.gov.it.

Con il Comunicato 17 gen-naio 2017, il Presidente del-l’Anac ha annunciato 2 pro-roghe relative alle attesta-zioni degli Organismi indi-pendenti di valutazione(Oiv) di cui all’art. 44 delDlgs. n. 33/13. Per consentire

agli Oiv (o alle strutture confunzioni analoghe) di verifi-care l’effettiva pubblicazio-ne dei dati, l’Anac ha decisodi fissare al 31 marzo 2017 iltermine per la predisposizio-ne delle Attestazioni degliOiv relative al 2016 e al pri-

mo trimestre 2017. Le stessepoi, corredate dalla griglia dirilevazione e dalla scheda disintesi, dovranno esserepubblicate nella Sezione“Amministrazione trasparen-te”, Sotto-sezione di primolivello “Disposizioni generali”,

Sotto-sezione di secondolivello “Attestazioni Oiv o distruttura analoga” entro il 30aprile 2017.Con successiva Delibera, l’A-nac indicherà gli obblighi dipubblicazione oggetto diattestazione.

“Trasparenza”:prorogati i termini relativi alle attestazioni Oivsull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Per Enti strumentali si intendono l’Azienda o l’Ente, pubblico o privato, nei cui confronti la Regione o l’Ente Locale ha una delle condizioni pre-viste dall’art. 11-ter, del Dlgs. n. 118/11, e per Organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e degli EntiLocali, si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalitàgiuridica, comprese le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le Istituzioni di cui all’art. 114, comma 2, del Dlgs. n. 267/00.

NOTE

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febbraio 2017APPROFONDIMENTI 2Federalismo& Accountability& Accountability

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GLI APPROFONDIMENTIEnti Locali: procedure per il riequilibrio finanziario e novità 2017di Luciano Fazzi - Dottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente di Enti Pubblici, Presidente SezioneAncrel interprovinciale Toscana Liguriadi Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista

Negli ultimi anni la legislazio-ne ha cercato di risolvere lecrisi economico-finanziariedegli Enti Locali favorendo unpercorso di risanamentoautonomo al quale non par-tecipassero Organismi esterniall’Ente stesso. A ciò siaggiungano le novità intro-dotte dal Dlgs. n. 174/12, siaper quanto riguarda il raffor-zamento dei controlli colla-borativi della Corte dei contisulla gestione finanziariadegli Enti Locali, che il poten-ziamento e la sistematizzazio-ne di controlli che hanno lafinalità di stimolare gli EntiLocali ad adottare, in caso didifficoltà, misure autocorretti-ve che garantiscono la loroautonomia. Non vanno poidimenticate le modifiche nor-mative del Dlgs. n.118/11 sul-la cosiddetta “Armonizzazionedei sistemi contabili” e dellaLegge n. 243/12, che hannointrodotto nuovi “presìdi” con-tabili tesi a garantire gli equi-libri di bilancio e nuovi vinco-li di finanza pubblica, edanche quelle recentissimeintrodotte dalla Legge n.232/16 in materia di “Procedu-ra di riequilibrio finanziariopluriennale”.Salvaguardia degli equilibridi bilancioNel suddetto scenario norma-tivo-contabile si vanno adinserire gli strumenti operati-vi che gli Enti Locali avevanogià a disposizione per fron-teggiare le situazioni di squili-brio economico-finanziario.L’art.193 del Tuel dispone che“gli Enti Locali rispettanodurante la gestione e nellevariazioni di bilancio il pareg-gio finanziario e tutti gli equili-

bri stabiliti in bilancio per lacopertura delle spese correnti eper il finanziamento degli inve-stimenti, secondo le normecontabili recate dal presenteTesto unico, con particolareriferimento agli equilibri dicompetenza e di cassa di cuiall’art. 162, comma 6”. Con l’o-perazione di “salvaguardia”(che il nuovo principio conta-bile della programmazioneha anticipato al 31 di luglio diogni anno) gli Enti Localidevono verificare il permane-re degli equilibri non solo nel-la gestione di competenza(spesa corrente e spesa diinvestimento) ma anche nellagestione dei residui, oltre cheun saldo finale non negativodi cassa, dato che le nuoveregole contabili dell’Armoniz-zazione ex Dlgs.n.118/11 pre-vedono che il bilancio di pre-visione abbia un orizzontetemporale “almeno triennaledi competenza e per il primoanno anche di cassa”. In occa-sione della “salvaguardia degliequilibri di bilancio” è necessa-rio anche verificare l’esisten-za di eventuali debiti fuoribilancio e la congruità degliaccantonamenti a titolo di“Fondo crediti di dubbia esigi-bilità” effettuati in occasionedella redazione del bilanciodi previsione.Nel caso in cui dalla suddettaricognizione scaturiscano deidisequilibri e/o sopravvenga-no dei debiti fuori bilancio,all’Ente è consentito nel trien-nio di riferimento del bilanciooggetto di analisi (dato che lasalvaguardia interessa tutti e3 gli anni di competenza delbilancio di previsione), utiliz-zare tutti i risparmi derivanti

da riduzioni di spesa, tutte leentrate ad eccezione di quel-le con specifico vincolo didestinazione o derivanti dal-l’assunzione di prestiti, non-ché i proventi derivanti dallealienazioni del patrimoniodisponibile, o le entrate inconto capitale per finanziareperò gli squilibri di partecapitale.Nell’ipotesi in cui l’Ente nondisponga delle risorse di cuisopra, può fare fronte allosquilibrio di bilancio utiliz-zando la quota libera delrisultato di amministrazioneo, in deroga a quanto previstodall’art.1, comma 168, dellaLegge n. 296/06, agire sulletariffe e le aliquote relative aiTributi di sua competenza.Peraltro, il principio contabileapplicato concernete la con-tabilità finanziaria (Allegaton.4/2 del Dlgs. n.118/11) alparagrafo 9.2, precisa che “permezzi ordinari si intendonotutte le possibili politiche dicontenimento delle spese e dimassimizzazione delle entrateproprie, senza necessariamen-te arrivare all’esaurimento del-le politiche tributarie regionalie locali. E’ pertanto possibileutilizzare l’avanzo libero per lasalvaguardia degli equilibrisenza avere massimizzato lapressione fiscale”.Tuttavia, sia l’aumento dellealiquote o delle tariffe, sial’applicazione dell’avanzo diamministrazione, sono prov-vedimenti fortemente inibitio addirittura vietati da normevigenti. Da una parte vieneconfermato per il 2017 (art. 1,comma 42, Legge n. 232/16),come per l’anno precedente,il divieto per gli Enti Locali di

effettuare manovre fiscali/tri-butarie per aumentare i Tri-buti/Imposte di competenza,dall’altra partegli stringentivincoli sul “Pareggio di bilan-cio”, introdotti dall’art.9, dellaLegge n. 243/12, rendono dif-ficile applicare al bilancio diprevisione l’avanzo di ammi-nistrazione che non risultaessere un’entrata rilevante aifini del calcolo del saldo fina-le di “Pareggio”.Da ciò ne consegue che inmolti casi i provvedimentiprevisti dall’art.193 del Tuelnon sono in grado di garanti-re il riequilibrio strutturale delbilancio. Considerazioni analoghepossono essere fatte con rife-rimento a quanto disponel’art.194 del Tuel sui debitifuori bilancio. Il citato art. 194,nell’elencare le modalità difinanziamento delle spesesostenute senza che sia statoadottato il dovuto adempi-mento per l’assunzione del-l’impegno di spesa previstodall’art.191 del Tuel, rimandaa quanto disposto dal citatoart.193; il comma 3 chiarisceche, nel caso in cui non siapossibile adottare una dellemodalità previste dall’art. 193del Tuel l’Ente, per finanziare idebiti fuori bilancio, puòricorrere all’indebitamentorispettando quanto previstodall’art.202 e seguenti, delTuel. Ciò significa che, nel caso incui l’Ente non abbia più “spa-zi” per nuovo indebitamentotenendo conto del limite fis-sato dall’art.204, non avràrisorse per finanziare i debitifuori bilancio. L’interpretazio-ne letterale del citato comma

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febbraio 20172 Federalismo& Accountability& Accountability

APPROFONDIMENTI

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sembra permettere all’Ente,in mancanza di alternative, dipoter contrarre mutui perfronteggiare debiti fuoribilancio di parte corrente.Contro questa interpretazio-ne esiste ormai una consoli-data dottrina e la giurispru-denza, sia della Corte dei con-ti che soprattutto della CorteCostituzionale, che nella Sen-tenza 2 luglio 2014, n.188,ricorda che “… l’art. 119, com-ma 6, della Costituzione, neltesto novellato dalla LeggeCostituzionale n. 3/01…enun-cia espressamente un vincolo –quello a ricorrere all’indebita-mento solo per spese di investi-mento – che già nel previgenteregime costituzionale e statu-tario il Legislatore statale benpoteva imporre anche alleRegioni a Statuto speciale, inattuazione del principio unita-rio (art. 5 della Costituzione) edei poteri di coordinamentodella finanza pubblica’ (Sen-tenza n. 425/2004). ...È oppor-tuno in proposito sottolinearecome il precetto contenuto nel-l’art. 119, comma 6, Costituzio-ne, sia inscindibilmente colle-gato ed integrato con altriprincipi costituzionali quali ilcoordinamento della finanzapubblica (come già affermatonella richiamata Sentenza n.425/2004), di cui all’art. 117,comma 3, Costituzione, la tute-la degli equilibri di bilancio(art. 81 Costituzione, sia nellaprecedente formulazione chein quella introdotta dalla Leg-ge Costituzionale n. 1/12,recante ‘Introduzione del prin-cipio del pareggio di bilancionella Carta Costituzionale’) el’ordinamento civile, di cuiall’art. 117, comma 2, lett. l),Costituzione … Per quel checoncerne la tutela degli equili-bri di bilancio, la ratio del divie-to di indebitamento per fina-lità diverse dagli investimentitrova fondamento in unanozione economica di relativasemplicità. Infatti, risulta dichiara evidenza che destina-

zioni diverse dall’investimentofiniscono inevitabilmente perdepauperare il patrimonio del-l’Ente pubblico che ricorre alcredito”.Situazione analoga può veri-ficarsi nel caso in cui l’Ente siachiamato a fronteggiare ilripiano delle perdite di unaSocietà partecipata a seguitodi quanto previsto dal Codicecivile o dallo Statuto societa-rio. Pur trattandosi di un debi-to fuori bilancio sopravvenu-to (che dottrina e prassi con-tabile qualificano uniforme-mente come spesa di partecorrente2), non c’è la possibi-lità, né di rateizzare in 3 anni ilfinanziamento della somma(come previsto dall’art. 194,comma 2, del Tuel), né diricorrere ad indebitamentotrattandosi non di spesa diinvestimento, bensì di spesache rileva per gli equilibri diparte corrente. Quanto appena detto dimo-stra come i metodi “ordinari”siano spesso inefficaci perfronteggiare spese sopravve-nute soprattutto se di impor-to consistente, non rateizza-bili e non finanziabili conricorso all’indebitamento.Disavanzo di amministra-zioneA tutto questo va aggiunta lamodalità riconosciuta dal-l’art. 188 del Tuel per la coper-tura degli eventuali disavanzidi amministrazione. Il disa-vanzo ordinario che scaturi-sce dall’approvazione delrendiconto deve essere appli-cato al bilancio in corso digestione o anche ai 2 succes-sivi compresi nel bilancio diprevisione, a condizione chenel frattempo non intervengala fine della consiliatura. Per-tanto, pur essendo apprezza-bile il principio secondo cuil’Amministrazione che gene-ra un disavanzo deve farvifronte entro la fine del suomandato, in casi straordinaried eccezionali (le considera-zioni fatte in questo articolo

presuppongono una gestio-ne oculata e virtuosa dell’en-te poiché a fronte della mala-gestio non esiste alcun prov-vedimento), il termine con-cesso dal Tuel per il ripianodel disavanzo può non esseresufficiente. Disavanzo da riaccertamen-to straordinario dei residuiIn occasione dell’entrata aregime della contabilitàarmonizzata, l’art.3, comma 7,del Dlgs. n. 118/11, ha previ-sto che le Amministrazionipubbliche che adottano lenuove regole contabili, peradeguare i residui attivi e pas-sivi al 1° gennaio 2015 aquanto disposto dal Principiocontabile applicato concer-nente la contabilità finanzia-ria dovevano effettuare il riac-certamento straordinario deiresidui. Tale operazione, cheha consentito agli Enti di eli-minare tutti i residui attivi opassivi che in base a quantodisposto dal Principio conta-bile non avevano più i requi-siti per poter essere mante-nuti in bilancio o “svalutare” iresidui attivi in base all’esigi-bilità media degli anni prece-denti, può aver generato undisavanzo o un maggior disa-vanzo straordinario che, pro-prio in funzione del suo carat-tere straordinario ed irripeti-bile, poteva essere ripianatoin un arco temporale massi-mo di 30 anni in quotecostanti. Il Decreto 2 aprile 2015 ema-nato dal Ministero dell’Eco-nomia e delle Finanze, di con-certo con il Ministero dell’In-terno, stabilisce tempi emodalità per il ripiano deisuddetti disavanzi. Il bilanciodi previsione 2015 rappresen-ta il primo anno nel qualedevono essere appostate pri-ma di tutte le spese, le even-tuali quote di disavanzostraordinario da ripianaresecondo quanto stabilito dal-la Delibera di Consigliocomunale. Nel caso in cui la

gestione non sia stata in gra-do di “coprire” la quota di disa-vanzo straordinario applicatoal bilancio, tale quota noncoperta contribuisce a deter-minare un disavanzo ordina-rio da gestire secondo leregole indicate dal già citatoart.188 del Tuel.“Procedura di riequilibriofinanziario pluriennale”Alla luce delle considerazionifatte, si inquadra pertanto la“Procedura di riequilibriofinanziario pluriennale” previ-sta dell’art.243-bis del Tuel edintrodotta nell’ordinamentogiuridico degli Enti Locali dal-l’art.3, del Dl.n.174/12. Taleprocedura viene prevista pergli Enti per i quali sussistanosquilibri strutturali di bilancioin grado di provocarne il dis-sesto. Il citato Dl. n. 174/12 fuinfatti emanato con l’intentodi assicurare negli Enti territo-riali una gestione ammini-strativa e contabile efficientee trasparente, in un quadrogenerale che vedesse leRegioni e gli Enti Locali chia-mati a concorrere agli obietti-vi di finanza pubblica, al con-solidamento dei conti e alrispetto del Principio delpareggio di bilancio.Diversamente da quanto giàconsentito ai sensi degli artt.193 e 194 del Tuel, che preve-dono tra l’altro la possibilitàdi ripianare il disavanzo diamministrazione e di finan-ziare debiti fuori bilanciomediante un finanziamentorateizzato in massimo 3 anni,la procedura introdotta dalDl. n. 174/12 prevede, per gliEnti che si trovino in condi-zioni di squilibrio, la predispo-sizione di un “Piano plurienna-le di riequilibrio finanziario”,che può avere una duratamassima di 10 anni e deveindicare tutte le misurenecessarie per ripristinare l’e-quilibrio strutturale del bilan-cio e per assicurare l’integraleripiano del disavanzo diamministrazione e il finanzia-

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febbraio 2017APPROFONDIMENTI 2Federalismo& Accountability& Accountability

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mento dei debiti fuori bilan-cio.L’art.243-bis del Tuel infattirichiama esplicitamente gliartt. 193 e 194, chiarendo chela “Procedura di riequilibriofinanziario pluriennale” puòessere attivata con Deliberadi Consiglio comunale nelcaso in cui le misure previstedai sopra citati articoli nonsiano in grado di rimuovere lecondizioni di squilibrio nelbilancio e, sempre che nonsiano spirati i termini che lacompetente Sezione regiona-le di controllo della Corte deiconti ha concesso all’Ente perla Deliberazione di misurecorrettive, secondo quantodisposto all’art. 6, comma 2,del Dlgs. n. 149/11.Infatti, precedentemente del-l’intervento normativo che haintrodotto il “Piano plurienna-le di riequilibrio”, il cosiddetto“dissesto guidato” rappresen-tava l’unica soluzione di pos-sibile uscita dalla crisi per gliEnti che non si erano attivatiautonomamente adottandoprovvedimenti atti a superarela crisi economico-finanziaria.Nei casi dove fossero accerta-ti comportamenti difformidalla sana gestione finanzia-ria, violazioni degli obiettividella finanza pubblica allar-gata e irregolarità contabili osquilibri strutturali del bilan-cio dell’Ente Locale in gradodi provocarne il dissestofinanziario, la Corte dei contipuò assegnare all’Ente un ter-mine per adottare le misurecorrettive. Nel caso in cui l’En-te non provveda entro i ter-mini richiesti, la Corte puòinnescare il procedimento didissesto invitando, prima ilConsiglio a deliberare, ed incasi di sua inerzia coinvolgen-do il Prefetto, che può solleci-tare ulteriormente il Consi-glio comunale fino a decre-tarne lo scioglimento. La Deliberazione da parte delConsiglio del ricorso alla “Pro-cedura di riequilibrio”, come

sopra ricordato, impediscealla Corte dei conti di asse-gnare all’Ente il termine perl’adozione delle misure cor-rettive e sospende le proce-dure esecutive intraprese eda intraprendere nei confron-ti dell’Ente fino all’approva-zione o al diniego del “Piano”stesso.Va comunque ricordato comela Sezione delle Autonomie(Delibera n. 16/2012), nelribadire la funzione dell’isti-tuto del “Piano di riequilibrio”come volto a “scongiurare lapiù grave situazione” (e noncerto dichiarazione, n.d.r.) “didissesto”, abbia ammonito inordine ai rischi di un utilizzostrumentale dell’istituto(“potrebbe rivelarsi un danno-so escamotage per evitare iltrascinamento verso unasituazione di dissesto dadichiarare”), potenzialmentedannoso per l’Erario nonchéelusivo delle regole diresponsabilità, legislativa-mente legate alla dichiarazio-ne di dissesto, poste a presi-dio dell’efficienza degli EntiLocali.Il Consiglio dell’Ente, entro iltermine perentorio di 90 gior-ni dalla data di esecutivitàdella Delibera che ne prevedeil ricorso, delibera un “Piano diriequilibrio finanziario plurien-nale” della durata massima di10 anni, compreso quello incorso, corredato del pareredell’Organo di revisione eco-nomico-finanziario. Il “Piano”è sottoposto a preliminareverifica da parte del Ministerodell’Interno e successivaapprovazione (o diniego) daparte della competenteSezione regionale della Cortedei conti, nonché ad un moni-toraggio del suo stato diattuazione.Il “Piano” deve prevedere:a) le eventuali misure corretti-ve adottate dall’Ente Localein considerazione dei com-portamenti difformi dallasana gestione finanziaria e

del mancato rispetto degliobiettivi posti con il Patto distabilità interno accertati dal-la competente sezione regio-nale della Corte dei conti;b) la ricognizione dei fattoridi squilibrio, dell’eventualedisavanzo di amministrazio-ne e degli eventuali debitifuori bilancio;c) l’esposizione, con quantifi-cazione e indicazione dell’an-no di realizzo, di tutte le misu-re necessarie per il ripristinodell’equilibrio strutturale dibilancio, del ripiano del disa-vanzo di amministrazione edi eventuali debiti fuori bilan-cio entro il periodo massimodi 10 anni, a partire da quelloin corso;d) l’indicazione, per ciascunodegli anni del “Piano”, dellapercentuale di ripiano deldisavanzo di amministrazio-ne da assicurare e degliimporti previsti o da prevede-re nei bilanci per il finanzia-mento dei debiti fuori bilan-cio. Ai fini della predisposizionedel “Piano”, l’Ente è inoltretenuto ad effettuare una rico-gnizione di tutti i debiti fuoribilancio riconoscibili ai sensidell’art. 194 del Tuel. Per ilfinanziamento dei debiti fuo-ri bilancio l’Ente può provve-dere anche mediante un Pia-no di rateizzazione, delladurata massima pari agli annidel “Piano di riequilibrio”, com-preso quello in corso, conve-nuto con i creditori. La normaprevede quindi la possibilitàdi una maggiore rateizzazio-ne delle passività degli Enti(fino a 10 anni, durata massi-ma del “Piano di riequilibrio”)rispetto al Piano di rateizza-zione della durata di 3 anniprevisto per i debiti fuoribilancio ai sensi dell’art. 194del Tuel.Per assicurare il graduale rie-quilibrio finanziario, il testonormativo consente, in dero-ga alle regole ordinarie di: 1.deliberare le aliquote o

tariffe dei Tributi locali nellamisura massima consentita,anche in deroga ad eventualilimitazioni disposte dalla legi-slazione vigente; 2.procedere all’assunzione dimutui per la copertura didebiti fuori bilancio riferiti aspese di investimento inderoga ai limiti di cui all’art.204, comma 1, previsti dallalegislazione vigente;3.accedere al “Fondo di rota-zione per assicurare la stabilitàfinanziaria degli Enti Locali”, enel caso di suo ricorso èrichiesto all’Ente:● di aver deliberato le aliquo-te o tariffe nella misura massi-ma prevista; ● di provvedere alla aliena-zione dei beni patrimonialidisponibili non indispensabiliper i suoi fini istituzionali;● di rideterminare la dotazio-ne organica ai sensi dell’art.259, comma 6, del Tuel, fermorestando che la stessa nonpuò essere variata in aumen-to per la durata del “Piano diriequilibrio”;● a decorrere dall’eserciziofinanziario successivo, diprovvedere alla riduzionedelle spese di personale, darealizzare in particolare attra-verso l’eliminazione dai fondiper il finanziamento dellaretribuzione accessoria delpersonale dirigente e di quel-lo del Comparto;● entro il termine di un quin-quennio, di ridurre almenodel 10% delle spese peracquisti di beni e prestazionidi servizi di cui al “Macroag-gregato 03” della spesa cor-rente, finanziate attraversorisorse proprie (la normaesclude dal calcolo alcunespecifiche spese);● entro il termine di un quin-quennio, la riduzione almenodel 25% delle spese per tra-sferimenti di cui al “Macroag-gregato 04” della spesa cor-rente, finanziate attraversorisorse proprie;● di adottare il blocco dell’in-

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APPROFONDIMENTI

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debitamento, fatto salvoquanto previsto per i solimutui connessi alla coperturadi debiti fuori bilancio pre-gressi.Inoltre, a seguito del ricorso al“Piano pluriennale di riequili-brio”, l’Ente è soggetto adulteriori vincoli:● i controlli centrali in materiadi copertura di costo di alcuniservizi, di cui all’art. 243, com-ma 2, Tuel, ed è tenuto adassicurare la copertura deicosti della gestione dei “servi-zi a domanda individuale”;● il controllo sulle dotazioniorganiche e sulle assunzionidi personale;● una rigorosa revisione dellaspesa con indicazione di pre-cisi obiettivi di riduzione del-la stessa, nonché una verificae relativa valutazione deicosti di tutti i servizi erogatidall’Ente e della situazione ditutti gli Organismi e delleSocietà partecipati e dei rela-tivi costi e oneri comunque acarico del bilancio dell’Ente.Come già anticipato, per ilrisanamento finanziario degliEnti Locali che hanno delibe-rato la “Procedura di riequili-brio finanziario” di cui all’art.243-bis del medesimo Dlgs. n.267/00, lo Stato prevedeun’anticipazione a valere sulFondo di rotazione, denomi-nato “Fondo di rotazione perassicurare la stabilità finanzia-ria degli Enti Locali”, istituitodall’art. 4 del citato Dl. n.174/12. Nella Deliberazionedi ricorso alla “Procedura diriequilibrio finanziario plurien-nale”, l’Ente dichiara di volersiavvalere della facoltà di acce-dere al Fondo di rotazione eprovvede alla presentazionedella relativa domanda corre-data da documentazione ido-nea a dimostrare gli effetti el’entità delle misure di riequi-librio della parte corrente delbilancio indicate nell’art. 243-bis, comma 9, del Dlgs. n.267/00. La concessione del-l’anticipazione è disposta dal

Ministero dell’Interno, previaapprovazione del “Piano diriequilibrio finanziario plurien-nale” da parte della compe-tente Sezione regionale dellaCorte dei conti; l’eventualediniego del “Piano di riequili-brio pluriennale” da parte del-la competente Sezione dicontrollo della Corte dei con-ti comporta anche il diniegodella concessione dell’antici-pazione sul Fondo di rotazio-ne richiesta e la restituzionedell’eventuale anticipazioneconcessa. L’anticipazionerichiesta è erogata, medianteoperazione di girofondi sullacontabilità speciale, sotto-conto infruttifero, intestataall’Ente Locale, in un’unicasoluzione entro 15 giorni suc-cessivi al Provvedimento diconcessione.L’art. 43 del Dl. n. 133/14, con-vertito in Legge n. 164/11, haintrodotto un’importantenovità sull’utilizzo del Fondodi rotazione, disponendo che“gli Enti Locali che hanno deli-berato il ricorso alla ‘proceduradi riequilibrio finanziario plu-riennale’, ai sensi dell’art. 243-bis del Dlgs. n. 267/00, possonoprevedere, tra le misure di cuialla lett. c) del comma 6 delmedesimo art. 243-bis neces-sarie per il ripiano del disavan-zo di amministrazione accerta-to e per il finanziamento deidebiti fuori bilancio, l’utilizzodelle risorse agli stessi Entiattribuibili a valere sul ‘Fondodi rotazione per assicurare lastabilità finanziaria degli EntiLocali” di cui all’art. 243-ter delDlgs. n. 267/00. Quindi, nonpiù solo liquidità ma anchefonte di finanziamento percopertura dei disavanzi e deidebiti fuori bilancio inseritinel “Piano”.Tenuto conto inoltre che, tra irequisiti per accedere al “Pia-no di riequilibrio pluriennale”, èrichiesto all’Ente di effettuareuna revisione straordinaria ditutti i residui attivi e passiviconservati in bilancio, stral-

ciando i residui attivi inesigi-bili o di dubbia esigibilità dainserire nel conto del patri-monio fino al compimentodei termini di prescrizione, larecente normativa ha previ-sto dei correttivi per “allinea-re” gli effetti del riaccerta-mento dei residui effettuatoin ossequio all’art.243-bis delTuel con gli effetti del riaccer-tamento straordinario deiresidui previsto dalle regoledella contabilità armonizzatadi cui al Dlgs.n.118/11. La“Legge di bilancio 2017” hainfatti modificato il comma714, dell’art.1, della Legge208/15, prevedendo che “gliEnti Locali che hanno presen-tato il ‘Piano di riequilibriofinanziario pluriennale’ o nehanno conseguito l’approva-zione ai sensi dell’art. 243-bisdel Tuel, prima dell’approva-zione del rendiconto per l’eser-cizio 2014, se alla data dellapresentazione o dell’approva-zione del medesimo ‘Piano diriequilibrio finanziario plurien-nale’ non avevano ancoraprovveduto ad effettuare ilriaccertamento straordinariodei residui attivi e passivi di cuiall’art. 3, comma 7, del Dlgs. n.118/11, possono rimodulare oriformulare il predetto ‘Piano’,entro il 31 maggio 2017, scor-porando la quota di disavanzorisultante dalla revisionestraordinaria dei residui di cuiall’art. 243-bis, comma 8, lett.e), limitatamente ai residuiantecedenti al 1º gennaio2015, e ripianando tale quotasecondo le modalità previstedal Decreto del Ministero del-l’Economia e delle Finanze 2aprile 2015, pubblicato nellaG.U. n. 89 del 17 aprile 2015. Larestituzione delle anticipazionidi liquidità erogate agli Enti dicui al periodo precedente, aisensi degli artt. 243-ter e 243-quinquies del Tuel, è effettuatain un periodo massimo di 30anni decorrente dall’anno suc-cessivo a quello in cui è stataerogata l’anticipazione. A

decorrere dalla data di rimo-dulazione o riformulazione del‘Piano’, gli Enti di cui ai periodiprecedenti presentano allaCommissione di cui all’art. 155del medesimo Tuel appositaattestazione del rispetto deitempi di pagamento di cui allaDirettiva 2011/7/Ue del Parla-mento europeo e del Consigliodel 16 febbraio 2011”. Analogapossibilità di rimodulazionedei “Piani di riequilibrio” erastata concessa nel corso del2016per adeguarli alle risul-tanze del riaccertamentostraordinario dei residui effet-tuato il 1° gennaio 2015, oltreche per tenere conto dell’e-ventuale disavanzo risultantedal rendiconto approvato odei debiti fuori bilancio,anche in deroga agli artt. 188e 194 del Dlgs. n. 267/00.“Dissesto finanziario”Rimane infine come soluzio-ne estrema il ricorso al “Disse-sto” disciplinato dagli artt.244e seguenti del Tuel. Le normesul dissesto che riguardanoesclusivamente Comuni eProvince si applicano nelcaso in cui l’Ente non possapiù garantire l’assolvimentodelle funzioni e dei serviziindispensabili ovvero esista-no nei confronti dell’EnteLocale crediti liquidi ed esigi-bili di terzi cui non si possafare validamente fronte conle modalità di cui all’art. 193,nonché con le modalità di cuiall’art. 194 per le fattispecieivi previste, ovvero non siapossibile rispettare il proces-so di risanamento previstonel “Piano di riequilibrio plu-riennale”.Nella procedura del “dissesto”assumono un ruolo fonda-mentale, da una parte, gliorgani istituzionali dell’ente,che devono rimuovere lecause strutturali che hannoportato al dissesto cercandodi assicurare condizioni stabi-li di riequilibrio, dall’altra, l’Or-gano straordinario di liquida-zione nominato dal Ministero

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dell’Interno, che deve prov-vedere al ripiano del debitopregresso utilizzando glistrumenti che la legge mettea disposizione.Pertanto, nel “dissesto” entrain gioco un “attore” esternoall’Ente rispetto al “pre-disse-sto” dove invece tutta lagestione rimane in mano agliOrgani istituzionali delComune o della Provincia.La Deliberazione del dissestoè adottata dal Consigliocomunale o, dal Commissario

nominato ai sensi dell’art.141, comma 3 del Tuel, non èrevocabile, e deve essere tra-smessa alla competente Pro-cura regionale della Corte deiconti nonché al Ministero del-l’Interno, che provvede a pub-blicarla sulla Gazzetta Ufficia-le insieme al Dpr. che nominal’Organo straordinario diliquidazione.Da questo momento l’Orga-no straordinario di liquidazio-ne accerterà la massa passivae provvederà, stipulando un

apposito mutuo le cui condi-zioni sono disciplinate all’art.255, comma 4, del Tuel, alpagamento dei creditori. Nelcaso in cui la massa attivanon sia sufficiente a fare fron-te ai debiti contratti, la Com-missione per la stabilità finan-ziaria degli Enti Locali puòprevedere il ricorso misurestraordinarie per il pagamen-to integrale della massa pas-siva, tra le quali il ricorso allagià citata “Procedura di riequi-librio finanziario pluriennale”

prevista dall’art.243-bis delTuel.La norma dispone che l’Orga-no straordinario di liquidazio-ne, valutato l’importo com-plessivo di tutti i debiti censi-ti in base alle richieste perve-nute, il numero delle praticherelative, la consistenza delladocumentazione allegata edil tempo necessario per il lorodefinitivo esame, può propor-re all’Ente Locale dissestatol’adozione della modalitàsemplificata di liquidazione.

Il Dl. 22 ottobre 2016, n. 193,convertito con la Legge 1°dicembre 2016, n. 225, haintrodotto rilevanti novità inmateria di gestione e riscos-sione delle entrate degli EntiLocali, nonché la possibilitàper gli stessi Enti di definire invia agevolata le posizioni pen-denti nei confronti dell’Agen-te della riscossione.Le principali novità per l’Uffi-cio “Entrate”del Comune sonole seguenti:● riscossione spontanea delleentrate degli Enti Locali, sia tri-butarie che extratributarie,direttamente da parte dell’En-te;● definizione agevolata daparte dei contribuenti delleposizioni pendenti con l’A-gente della riscossione, non-ché delle ingiunzioni fiscalinotificate entro il 31 dicembre2016;● notifica degli accertamentivia Pec dal 1° luglio 2017.Di seguito vengono analizzatinel dettaglio i punti sopramenzionati.Riscossione spontanea delleentrate degli Enti Locali, siatributarie che extratributa-

rie, direttamente da partedell’EnteL’art. 2-bis del Dl. n. 193/16,introdotto in sede di conver-sione, ha disposto che, “inderoga all’art. 52, del Dlgs. n.446/97, il versamento sponta-neo delle entrate tributarie deiComuni e degli altri Enti Localideve essere effettuato diretta-mente sul conto corrente diTesoreria dell’Ente impositore, omediante il Sistema dei versa-menti unitari di cui all’art. 17,del Dlgs. n. 241/97, o attraversogli strumenti di pagamentoelettronici resi disponibili dagliEnti impositori. Restanocomunque ferme le disposizionidi cui al comma 12 dell’art. 13,del Dl. n. 201/11, convertito conmodificazioni dalla Legge n.214/11, e al comma 688 dell’art.1, della Legge n. 147/13, relativeal versamento dell’Impostamunicipale propria (Imu) e del‘Tributo per i servizi indivisibili’(Tasi). Per le entrate diverse daquelle tributarie, il versamentospontaneo deve essere effettua-to esclusivamente sul contocorrente di Tesoreria dell’enteimpositore o attraverso gli stru-menti di pagamento elettronici

resi disponibili dagli Enti impo-sitori”.In primo luogo, è necessariosoffermarci sulla locuzione “inderoga all’art. 52, del Dlgs. n.446/97”: tale precisazione delLegislatore permette di poterdedurre che la modalità diriscossione spontanea delleentrate risulta sottratta all’au-tonomia regolamentare eche, pertanto, l’Ente imposito-re non potrà, con proprio attodi organizzazione, disporrediversamente da quanto pre-visto dalla norma sopra men-zionata.Al fine del corretto inquadra-mento del perimetro di appli-cazione della normativa, èfondamentale precisare checosa si intende per “riscossio-ne spontanea”. Con la locuzione “riscossionespontanea” può essere fattoriferimento a tutto ciò chenon rientra nella “riscossionecoattiva” (ricomprendendoall’interno di essa anche leentrate derivanti dal paga-mento degli avvisi di accerta-mento) o, viceversa, può rife-rirsi anche all’adempimentospontaneo da parte del con-

tribuente. Gli scriventi riten-gono che per “riscossionespontanea” debbano inten-dersi tutti le fattispecie diadempimento fisiologico del-l’obbligazione tributaria daparte del contribuente, ovve-ro il versamento in autoliqui-dazione, il versamento sullabase della richiesta di paga-mento trasmessa dall’Ente(per i Tributi non in autoliqui-dazione) e anche la correzio-ne di errori ed omissioni daparte del contribuente utiliz-zando lo strumento del “rav-vedimento operoso”3.L’art. 2-bis del Dl. n. 193/16,sopra menzionato, ha biparti-to le modalità di riscossionedelle entrate derivanti dallariscossione spontanea sullabase della natura degli impor-ti introitati:● se aventi natura tributaria,dovranno essere versati sulconto corrente di Tesoreria, omediante Modello “F24”,oppure mediante gli strumen-ti di pagamento elettronicimessi a disposizione dall’Ente;● se aventi natura non tributa-ria, dovranno essere versatesul conto corrente di Tesore-

Riscossione: le principali novità introdotte con il “Decreto fiscale”e le opportunità per gli Enti impositoridi Alessandro Maestrelli - Laureato in Consulenza professionale alle Aziende,Esperto in materie economiche e giuridiche di Enti Localidi Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista

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ria, ovvero mediante gli stru-menti di pagamento elettro-nici messi a disposizione dal-l’Ente.Una prima problematicaapplicativa consiste nella pos-sibilità o meno di continuaread utilizzare il bollettinopostale quale metodo di ver-samento delle entrate dovutea favore dell’Ente. Rinviandoal precedente numero dellaRivista, facciamo presente cheallo stato dell’arte della nor-mativa il bollettino postalenon potrà più essere utilizza-to per il versamento delleentrate a favore dell’EnteLocale, con l’eccezione dell’I-mu e della Tasi. Riteniamoperò che la disposizionedovrebbe essere rivisitata dalLegislatore, posto che ad oggianche alcuni Tributi non pos-sono essere riscossi tramiteModello “F24”, come ad esem-pio l’Imposta sulla pubblicitàe diritti sulle pubbliche affis-sioni, e che la riscossione sulsolo conto di Tesoreria com-porta difficoltà di imputazio-ne dei versamenti alle relativeentrate e riduce le modalità dipagamento a disposizione deicontribuenti, escludendo ilversamento su conto correntepostale.Per completezza l’Ifel, nellaNota 22 dicembre 2016, haritenuto comunque legittimal’apertura di conti correntipostali intestati all’Ente suiquali far affluire le entrate dicompetenza di quest’ultimoriscosse in via spontanea. Lamotivazione di tale posizioneconsta nella necessità digarantire snellezza operativaalle operazioni di rendiconta-zione e accoppiamento deiversamenti fatti dai contri-buenti.Secondo l’Istituto, la condivi-sibile ratio della disposizioneè quella della minimizzazionedel rischio di maneggio deldenaro in capo ad un sogget-to esterno. Sulla base di talepremessa, l’Ifel ritiene corret-

to che gli Enti utilizzino unconto corrente postale lorointestato sul quale vengagarantito l’accesso a soli finiinformativi al Concessionarioesterno.Per quanto apprezzabile, lasoluzione prospettata dall’I-stituto trova ostacolo neltesto dell’articolo, posto chela dicitura “conto corrente diTesoreria” non può essere let-ta come “qualsiasi conto cor-rente intestato all’Ente”. Inoltre,il fatto che l’art. 2-bis del Dl. n.193/16, deroghi espressa-mente all’art. 52 del Dlgs. n.446/97, comporta l’impossibi-lità in capo all’Ente di imple-mentare scelte operativediverse da quanto previstodalla normativa di Settore.Pertanto, ribadiamo la neces-sità di un intervento corretti-vo per via normativa finalizza-to ad eliminare la criticitàsopra menzionata, nel sensodi addivenire alla riscossionedelle entrate anche su altriconti corrente intestati all’En-te affidante.Un ulteriore problema con-cerne gli affidamenti ai Con-cessionari esterni. L’art. 2-bis del Dl. n. 193/16,non distingue le disposizioniapplicabili in base alla tipolo-gia di Concessionari, così chevengono intaccati tutti gliattuali rapporti con i soggettidi cui all’art. 52, comma 5, delDlgs. n. 446/97, che riguarda-no la riscossione spontaneadelle entrate.In sintesi, anche le Società “inhouse“ che si occupano diriscossione delle entrate perl’Ente controllante devonosottostare alle disposizionidell’art. 2-bis, restando quindiobbligate a far affluire le som-me riscosse a seguito diadempimento spontaneo delcontribuente direttamentenelle disponibilità del Comu-ne affidante4.Per quanto non riguarda lariscossione spontanea, conti-nuano ad applicarsi le dispo-

sizioni di cui all’art. 7, comma2, lett. gg-septies), del Dl. n.70/11, il quale prevede che lesomme affluiscono sui conticorrenti intestati al soggettoaffidatario e dedicati allariscossione delle entrate del-l’Ente affidante. Le predettesomme devono essere river-sate, al netto dell’aggio e del-le spese anticipate dall’affida-tario, entro il giorno 10 delmese successivo a quello diriscossione.Non essendo previsto unperiodo transitorio, le disposi-zioni di cui sopra si applicanogià dal giorno di entrata invigore della norma in analisi(dal 3 dicembre 2016).“Definizione agevolata” daparte dei contribuenti delleposizioni pendenti con l’A-gente della riscossione,nonché delle ingiunzionifiscali notificate entro il 31dicembre 2016Il Decreto fiscale ha previsto,con gli artt. 6 e 6-ter, la possi-bilità per i contribuenti diaddivenire alla “definizioneagevolata” delle posizionipendenti con l’Agente dellariscossione e delle ingiunzioninotificate dagli Enti Locali chenon si avvalgono di Equitalia.‘Definizione agevolata’ dellecartelle emesse dall’Agente del-la riscossione per la riscossionedei Tributi localiAnalizziamo prima di tutto lapossibilità di “definizione age-volata” delle posizioni pen-denti nei confronti dell’Agen-te della riscossione. Trala-sciando gli aspetti puramentetecnici, andiamo ad analizzarele opportunità e le criticitàinsite nella disposizione.Posto che l’Ente Locale, per lasua peculiare natura, puòessere, sia soggetto attivo chesoggetto passivo d’imposta,la “definizione agevolata” dellecartelle di pagamento deveessere indagata, sia dal latoattivo che dal lato passivo.Prendendo le mosse dalladefinizione delle cartelle di

pagamento emesse da Equi-talia per la riscossione di posi-zioni attive degli Enti Locali,riteniamo opportuno indivi-duare i riflessi contabili della“definizione agevolata”.Gli effetti contabili dipendo-no direttamente dalle moda-lità di contabilizzazione dellesomme iscritte a ruolo. Se inbilancio è stato iscritto sola-mente l’importo del Tributodovuto dal contribuente, la“definizione agevolata” haeffetti positivi poiché permet-te di liberare a consuntivoulteriori risorse grazie allariduzione dell’accantona-mento a “Fondo crediti di dub-bia esigibilità”. La modalità dicontabilizzazione in parola èconforme a quanto prescrittodai principi contabili armoniz-zati, nello specifico il PrincipioAllegato n. 4/2, Allegato alDlgs. n. 118/11.Se invece nellacontabilità dell’Ente Localesono state iscritte anche lesanzioni comminate, è neces-sario comparare l’incidenzadelle stesse rispetto a quelladel “Fondo crediti di dubbia esi-gibilità”. Qualora l’accantona-mento a “Fondo crediti”abbiaincidenza maggiore rispettoalle sanzioni, allora la “defini-zione agevolata” delle sanzio-ni ha effetti positivi a consun-tivo, poiché la riduzione del“Fcde” nella parte spesa èmaggiore rispetto al minorincasso per sanzioni nella par-te entrata. Viceversa, se l’ac-cantonamento a “Fcde” haincidenza minore rispetto allesanzioni, gli effetti sul bilanciodell’Ente sono negativi, con lanecessità di accantonarerisorse nell’esercizio finanzia-rio 2017 per far fronte al peg-gioramento del risultato diamministrazione.Le considerazioni sopra ripor-tate risultano utili all’Ente pervalutare e prevedere gli effet-ti contabili della disposizionenormativa e non per permet-tere al contribuente di optareo meno per la “definizione

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agevolata” delle posizionigestite da Equitalia (posto chela norma è imperativa sul pun-to). Riteniamo opportuno ancheprecisare che la “definizioneagevolata” delle cartelle puòessere richiesta anche sololimitatamente ad alcuni cari-chi pendenti, dettagliatamen-te indicati nell’istanza presen-tata all’Agente della riscossio-ne.Possibilità di ‘definizione agevo-lata’ delle ingiunzioni di paga-mento emesse entro il 31dicembre 2016L’art. 6-ter del Dl. n. 193/16,prevede la possibilità per l’En-te impositore che non si avva-le di Equitalia per la riscossio-ne delle entrate, anche tribu-tare, di adottare un Regola-mento, entro 60 giorni dall’en-trata in vigore della Legge diconversione n. 225/16 delDecreto n. 193/16 (1° febbraio2017), di adottare un Regola-mento con il quale viene pre-vista l’esclusione dal paga-mento di sanzioni per leingiunzioni notificate dal 2000al 2016.In caso di adozione del Rego-lamento l’Ente deve, entro 30giorni dalla data di approva-zione, dare comunicazione aicontribuenti mediante pub-blicazione sul proprio sito webistituzionale.La disposizione in analisi, alcomma 2, detta i principi aiquali gli Enti impositori devo-no attenersi, che nello specifi-co sono:● il numero di rate e la relativascadenza, che non deve supe-rare l’anno 2018;● le modalità con cui il debito-re manifesta la volontà di ade-rire alla “definizione agevola-ta”;● il termine di presentazionedell’istanza con la quale ildebitore individua il numerodi rate con cui intende pagare;● il termine entro il quale l’En-te Locale trasmette il dettagliodegli importi dovuti dal con-

tribuente che ha aderito alla“definizione agevolata”.Anche se la norma non preve-de alcunché in merito, ritenia-mo pacifico che, per quantonon disposto dal Regolamen-to di cui all’art. 6-ter, debbaapplicarsi il Regolamento del-le entrate, qualora al suo inter-no sia prevista la possibilità dirateizzare gli importi dovuti aseguito di atti impositivi; nelcaso in cui non vi siano previ-sioni regolamentari in merito,il Regolamento ex art. 6-terdeve normare tutti gli aspettirelativi alla rateizzazione degliimporti dovuti.Consigliamo, anche al fine diuna maggiore compliancefiscale, di prendere spuntodalla contingenza normativa,per dotare l’Ente di una dispo-sizione regolamentare chepermetta di rateizzare gliimporti dovuti a seguito diemissione di un provvedimen-to amministrativo di accerta-mento o di riscossione qualo-ra il Comune stesso non ne siagià in possesso. In tal casopotrebbero essere approvate2 Delibere di Consiglio comu-nale parallele: la prima, dicarattere generale, che intro-duce nel Regolamento delleEntrate gli articoli relativi allarateizzazione; la seconda, dicarattere specifico, che appro-va il Regolamento per la “defi-nizione agevolata” delleingiunzioni ex art. 6-ter, del Dl.n. 193/16, e rinvii al Regola-mento delle Entrate per quan-to non espressamente dispo-sto.Prima di introdurre nell’ordi-namento dell’Ente Locale ilRegolamento per la “definizio-ne agevolata” delle ingiunzio-ni, l’Amministrazione deveoperare le valutazioni riporta-te nel paragrafo precedente.In questo caso, le considera-zioni riportate con riferimentoalle cartelle di pagamentonon sono mirate esclusiva-mente ad individuare gli effet-ti contabili della “definizione

agevolata” delle ingiunzioni,ma sono di supporto ad ungiudizio di convenienza eco-nomico-finanziaria all’introdu-zione del predetto Regola-mento. Le considerazioni dicui sopra, quindi, hanno natu-ra sostanziale in questa sede enon esclusivamente contabile.Opportunità derivanti dalla‘definizione agevolata’ dellecartelle di Equitalia per gli Entiche hanno pendenze con lastessaSe nei paragrafi precedentiabbiamo analizzato gli effettidella “definizione agevolata”delle cartelle di pagamentonei confronti degli Enti impo-sitori, nel presente paragrafoverranno invece analizzate leopportunità collegate alla“definizione agevolata” dellecartelle di pagamento perquegli Enti che hanno posizio-ni debitorie nei confronti del-l’Agente delle riscossione.Le cartelle di pagamento noti-ficate all’Ente dall’Agente del-la riscossione devono esserecontabilizzate nella parte spe-sa per un importo pari al tota-le dovuto (comprendente,quindi, Imposta, sanzioni, inte-ressi ed altri accessori). La“definizione agevolata” di cuiall’art. 6, del Dl. n. 193/16, per-mette all’Ente di ottenere eco-nomie di spesa pari alle som-me che verranno stralciatedall’Agente a seguito della“definizione agevolata”.In seguito a detta premessa,però, è necessario soffermarcisu alcuni passaggi della nor-ma testé citata.Nel dettaglio, l’art. 6, comma 4,del Dl. n. 193/16, dispone che,“in caso di mancato ovvero diinsufficiente o tardivo versa-mento dell’unica rata ovvero diuna rata di quelle in cui è statodilazionato il pagamento dellesomme di cui al comma 1, lett.a) e b), la ‘definizione’ non pro-duce effetti e riprendono adecorrere i termini di prescrizio-ne e decadenza per il recuperodei carichi oggetto della dichia-

razione di cui al comma 2. In talcaso, i versamenti effettuatisono acquisiti a titolo di accon-to dell’importo complessiva-mente dovuto a seguito dell’af-fidamento del carico e nondeterminano l’estinzione deldebito residuo, di cui l’Agentedella riscossione prosegue l’at-tività di recupero e il cui paga-mento non può essere rateizza-to ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n.602/73”.Sulla base della disposizionesopra menzionata, quindi, ilmancato pagamento anche diuna sola rata della “definizioneagevolata” comporta l’imme-diata decadenza dal beneficioe la successiva attivazione del-le procedure esecutive per lariscossione della posizione(comprensiva anche delle san-zioni e degli interessi di moraoggetto della definizione age-volata). La norma ha espressamentedisposto che il pagamento diquanto dovuto, detratte lesomme versate che vengonoconsiderate come elargite atitolo di acconto, non puòessere rateizzato ai sensi del-l’art. 19, del Dpr. n. 602/73, epertanto deve essere versatoin un’unica soluzione. La pre-clusione alla rateizzazionenon opera nel caso in cui tra ladata di ricevimento della car-tella di pagamento e la data dipresentazione della “dichiara-zione di adesione” non sianotrascorsi almeno 60 giorni.L’Ente è tenuto a valutare invia preliminare se possiede lerisorse finanziarie liquide peradempiere al piano di rateiz-zazione agevolata previstodall’art. 6 del Dl. n. 193/16.Qualora l’Ente disponesse dirisorse finanziarie liquideoppure risultasse in grado diprogrammare l’andamentodella liquidità in modo tale dagarantire il rispetto del pianorateale, la convenienza adoptare per la definizione age-volata è rilevante, posto che ildebito si riduce di un importo

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febbraio 20172 Federalismo& Accountability& Accountability

APPROFONDIMENTI

Centro Studi Enti Locali 27

variabile dal 24% al 50%. E’importante tenere contoanche che le somme dovute aseguito di “definizione agevo-lata” dovranno essere versateentro settembre 2018, e chepertanto il piano rateale nonpotrà superare detto termineultimo. L’Ente deve quindivalutare se l’orizzonte tempo-rale della rateizzazione age-volata sia compatibile con laprogrammazione della spesa,gli equilibri di bilancio del-l’Ente, e gli andamenti di cas-sa. Qualora in seguito a dettaanalisi preventiva non risultievidente la compatibilità del-la rateizzazione agevolata conle risorse finanziarie a disposi-zione, è preferibile non aderi-re, posto che in caso di nonsostenibilità del piano ratealetutto l’importo residuo (com-prensivo anche di sanzioni edaltri accessori non dovuti aseguito di “definizione agevo-lata”) verrebbe riscosso inun’unica soluzione.Pertanto, anche in tal caso, ènecessaria una preliminaredisamina delle conseguenzefinanziarie dell’adesione,posto che tale scelta risultadeterminante per gli equilibrifinanziari dell’Ente.La “rottamazione” delle pen-denze con l’Agente dellariscossione può rappresenta-re un’opportunità per l’Ente-soggetto passivo che si trovain dissesto oppure in pre-dis-sesto. Nel dettaglio, la “defini-zione agevolata”, qualora l’En-te sia in possesso delle risorsefinanziarie per farvi fronte,permetterebbe di stralciareparte del debito nei confrontidell’Erario e, di conseguenza,ridurrebbe anche l’importodei debiti da rimborsare neiconfronti di terzi, agevolandola buona riuscita del Pianoapprovato dalla Corte deiconti.Notifica degli accertamentivia Pec dal 1° luglio 2017L’art. 7-quater, comma 6, del

Dl. n. 193/16, ha introdotto, adecorrere dal 1° luglio 2017, lapossibilità per gli Enti imposi-tori di notificare gli atti diaccertamento a mezzo Pecnei confronti delle Impreseindividuali, delle Società e deiProfessionisti iscritti in albi edelenchi istituiti con legge del-lo Stato. La disposizione nonrappresenta una novità asso-luta, ma consiste in un’esten-sione di quanto già previsto adecorrere dallo scorso 1° giu-gno 2016 per la notifica dellecartelle di pagamento dall’art.24, del Dpr. n. 602/73. Tale pre-visione è divenuta, dopo unrestyling normativo, norma dicarattere generale per la noti-fica degli atti di accertamentoe il predetto art. 24 del Dpr. n.602/73, è stato modificato dalcomma 9 del medesimo art. 7-quater, il quale ha definito lanotifica delle cartelle di paga-mento via Pec mediante rin-vio alla disciplina prevista perla notifica telematica degliavvisi di accertamento.Nel dettaglio, il menzionatoart. 7-quater, comma 6, del Dl.n. 193/16, ha previsto la possi-bilità per gli Uffici delle Pub-bliche Amministrazioni dinotificare tutti gli atti che perlegge devono essere notifica-ti ai contribuenti, in derogaall’art. 149-bis, del Cpc., ovveroalla notifica via Pec da partedell’Agente notificatore, e allealtre singole leggi d’impostache prevedono modalità dinotifica incompatibili conquelle oggetto di analisi,mediante la Pec.Le Pubbliche Amministrazionipossono utilizzare questamodalità di notifica limitata-mente agli atti indirizzati adImprese individuali, a Societàed a Professionisti iscritti inalbi o elenchi istituiti con leg-ge dello Stato. L’indirizzo diPec rilevante ai fini della noti-fica è quello contenuto all’in-terno dell’Ini-Pec, Indice chepuò essere consultato edestratto anche massivamente

da parte dell’Ente impositore.Gli invii di Pec devono rispet-tare le prescrizioni impostedal Dpr. n. 68/05.La prima difficoltà operativache l’Ufficio può incontrareconsiste nel fatto che la Pecrinvenibile nell’Indice nazio-nale può essere satura oppu-re inattiva. Per superare dettoinconveniente, la norma haprevisto che nei casi di cuisopra l’Ente è tenuto ad effet-tuare un secondo invio decor-si almeno 7 giorni dal primo.Nel caso in cui anche dettoinvio abbia esito negativo, lanotificazione è effettuatamediante deposito telemati-co dell’atto nell’Area riservatadel sito Infocamere Scpa, conpubblicazione, entro il secon-do giorno successivo a quellodi deposito, del relativo avvisonello stesso sito, per la duratadi 15 giorni. L’Ufficio dell’EnteLocale dà notizia della notifi-ca telematica al contribuentemediante l’invio di appositalettera raccomandata.Ai fini dell’individuazione deitermini di prescrizione e didecadenza, la norma in analisiha disposto che la notifica siintende perfezionata, per ilnotificante, nel momento incui il suo gestore della caselladi Pec gli trasmette la ricevutadi accettazione con la relativaattestazione temporale checertifica l’avvenuta spedizio-ne del messaggio, mentre peril destinatario si intende per-fezionata alla data di avvenu-ta consegna contenuta nellaricevuta che il gestore dellacasella di Pec del destinatariotrasmette all’Ufficio. Nel casoin cui la Pec risulti saturaoppure inattiva, per il destina-tario la notifica si perfeziona ilquindicesimo giorno succes-sivo a quello della pubblica-zione dell’avviso nel sito inter-net della Società InfoCamereScpa. Nelle more della piena opera-tività dell’Anagrafe nazionaledella popolazione residente,

per coloro i quali non sonoobbligati a comunicare il pro-prio indirizzo Pec all’Ini-Pec, lanotificazione può essere ese-guita a coloro che ne faccianorichiesta, all’indirizzo di Pec dicui sono intestatari, all’indiriz-zo di Pec di uno dei soggettidi cui all’art. 12, comma 3, delDlgs. n. 546/92 (soggetti abili-tati all’assistenza tecnicainnanzi le Commissioni tribu-tarie), ovvero del coniuge, diun parente o affine entro ilquarto grado di cui all’art. 63,comma 2, secondo periodo,del Dpr. n. 600/73, specifica-mente incaricati di ricevere lenotifiche per conto degli inte-ressati, secondo le modalitàstabilite con Provvedimentodel Direttore dell’Agenzia del-le Entrate.L’indirizzo dichiarato nellarichiesta ha effetto, ai fini del-le notificazioni, dal quintogiorno libero successivo aquello in cui l’Ufficio attesta laricezione della richiesta stes-sa.A differenza di quanto previ-sto per i soggetti obbligatiall’iscrizione nell’Ini-Pec, se lacasella di posta elettronicadel contribuente che ha effet-tuato la richiesta risulta satu-ra, l’Ufficio effettua un secon-do tentativo di consegnadecorsi almeno 7 giorni dalprimo invio. Se anche a segui-to di tale tentativo la casella diPec risulta satura oppure neicasi in cui l’indirizzo di Pec delcontribuente non risulta vali-do o attivo, si applicano ledisposizioni in materia dinotificazione degli avvisi edegli altri atti che per leggedevono essere notificati alcontribuente, comprese ledisposizioni dell’art. 60 delDpr. n. 600/73, richiamate nelpresente articolo diverse dalcomma relativo alla notificavia Pec e quelle del Cpc, conesclusione dell’art. 149-bis, delCpc.Le disposizioni sopra menzio-nate disciplinano in maniera

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In esito alla Sentenza dellaCorte Costituzionale n. 251del 2016 - che ha dichiarato“l’illegittimità costituzionale[anche] dell’art. 18, lett. a), b),c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7),della Legge n. 124/15, nella par-te in cui, in combinato dispostocon l’art. 16, commi 1 e 4, dellamedesima Legge n.124/15[“Legge Madia”], preve-de che il Governo adotti i relati-vi Decreti legislativi attuativiprevio parere, anziché previaintesa, in sede di Conferenzaunificata” - viene da chiedersiquali siano gli effetti che siproducono sul Dlgs. n. 175/16,recante “Testo unico in materiadi Società a partecipazionepubblica” (entrato in vigore loscorso 23 settembre 2016).La risposta la si può arguire aseguito di un’attenta lettura,in combinato disposto, deipunti nn. 3, 7 e 9 delle consi-derazioni in diritto della Sen-tenza “de qua”.Occorre premettere che,secondo la Regione ricorrente(il Veneto), tutte le disposizio-ni censurate, comprese quelleche attengono il riordino del-la disciplina in materia di par-tecipazioni societarie delleAmministrazioni pubbliche,contenute negli artt. 18,lett.a), b), c), e), i), l) e m), nn. da 1) a7), e 16, commi 1 e 4, dellaLegge n. 124/15, violerebberola Costituzione sotto ilseguente duplice profilo:- “andrebbero al di là delle sferedi competenza legislativa sta-

tale esclusiva e invaderebberovari ambiti di competenza legi-slativa regionale residuale … oconcorrente …, in quest’ultimocaso in quanto, recando unadisciplina di dettaglio, elimine-rebbero ogni spazio di inter-vento della Regione. Inoltre,nonostante le molteplici inter-ferenze con le competenzeregionali, non risolvibilimediante il criterio della preva-lenza del legislatore statale,esse prescriverebbero, per l’a-dozione dei decreti legislatividelegati, una insufficiente for-ma di raccordo con le Regioni -il parere in Conferenza unifica-ta - ritenuto lesivo del principiodi leale collaborazione. Il man-cato raggiungimento dell’ac-cordo, entro il breve termine di45 giorni, legittimerebbe infattil’assunzione unilaterale di unprovvedimento da parte delGoverno”.Ciò detto, viene in evidenzache la Corte ha dichiarato l’in-costituzionalità delle predettedisposizioni perché vi ha rico-nosciuto la violazione delprincipio di leale collaborazio-ne evocato a parametro inter-posto, non pronunciandosiinvece sulle eventuali invasio-ni delle stesse disposizioni(ciascuna singolarmente inte-sa) nei vari ambiti di compe-tenza legislativa regionaleresiduale o concorrente. Piùavanti si capirà il motivo diquesto.La Consulta, nel ricordarecome in tema di Società a par-

tecipazione pubblica si siadiversamente pronunciata aseconda del thema deciden-dum (vedi Sentenze nn.326/2008 e 229/2013), addu-ce anche tale aspetto a fonda-mento della tesi che segue:“… un intervento del Legislato-re statale, come quello operatocon le disposizioni impugnatedell’art. 18, finalizzato a dettareuna disciplina organica dellepartecipazioni azionarie delleAmministrazioni pubbliche …”,determina una “concorrenza”di competenze. Infatti, lo stes-so intervento coinvolge profi-li, sia pubblicistici (“… cheattengono alle modalità orga-nizzative di espletamento dellefunzioni amministrative e deiservizi riconducibili alla com-petenza residuale regionale,anche con riguardo alle parte-cipazioni degli Enti Locali chenon abbiano come oggetto l’e-spletamento di funzioni fonda-mentali …”), sia privatistici(“… inerenti alla forma delleSocietà partecipate, che trovanel Codice civile la sua radice, easpetti connessi alla tutela del-la concorrenza, riconducibilialla competenza esclusiva delLegislatore statale …”).Nella considerazioni generalisvolte in premessa alle que-stioni di merito, la Consultaprecisa che interventi delLegislatore statale volti “adisciplinare, in maniera unita-ria fenomeni sociali complessi,rispetto ai quali si delinea[no]… interessi distinti ‘che ben

possono ripartirsi diversamen-te lungo l’asse delle competen-ze normative di Stato e Regioni’(Sentenza n. 278 del 2010), cor-rispondenti alle diverse materiecoinvolte”, sono da attribuirealla “concorrenza” di compe-tenze (fra Stato e Regioni).Tale “concorrenza” - che richie-de l’applicazione del principiodi leale collaborazione - vienein rilievo laddove non sia pos-sibile riscontrare (nei predettiinterventi legislativi) la preva-lenza di una materia sullealtre, che invece assegnereb-be la competenza legislativaallo Stato o alle Regioni asecondo della materia in pre-valenza.Di talché, il Legislatore statale,alla presenza della ridetta“concorrenza” di competenze,“… deve predisporre adeguatistrumenti di coinvolgimentodelle Regioni, a difesa delle lorocompetenze”, nella consapevo-lezza che - nel solco tracciatodalla giurisprudenza costitu-zionale - l’intesa è “la soluzioneche meglio incarna la collabo-razione”.L’intesa è dunque necessariase “il Legislatore delegato siaccinge a riformare istituti cheincidono su competenze statalie regionali, inestricabilmenteconnesse …”, benché la Cortestessa si sia più volte espressanel senso che, con riferimentoal procedimento legislativo,non trova applicazione il prin-cipio di leale collaborazione.Pertanto, l’intesa “si impone …

Dopo l’intervento della Consulta il “Testo unico in materia diSocietà a partecipazione pubblica” è ancora in piedidi Ivan Bonitatibus - Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione,Dottore in Economia e Commercio, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabiledi Nicola Tonveronachi – Dottore commercialista e Revisore legale, Pubblicista

febbraio 2017APPROFONDIMENTI 2Federalismo& Accountability& Accountability

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organica la notifica degli attitributari via Pec, permettendoagli Enti di ottenere, con riferi-mento ad alcune categorie dicontribuenti, 2 effetti positivi:

● la riduzione del periodo ditempo tra l’avvio alla notifica ela consegna al destinatario(risparmio di tempo);● il risparmio per il costo prati-

camente nullo dell’invio tra-mite Pec rispetto agli oneri dinotifica con qualsiasi mezzooggi utilizzabile (Messo comu-nale, Messo notificatore e Uffi-

ciale giudiziario), ad esclusio-ne della consegna a mano del-l’atto presso i locali dell’Ente(risparmio di risorse finanzia-rie).

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APPROFONDIMENTI

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quale cardine della leale colla-borazione anche quando l’at-tuazione delle disposizioni det-tate dal Legislatore statale èrimessa a Decreti legislatividelegati, adottati dal Governosulla base dell’art. 76 Costitu-zione”.In tal senso, la Corte riconosceal Governo la possibilità di uti-lizzare tutti gli strumentinecessari affinché possavagliare la coerenza del pro-cedimento di attuazione delladelega, senza sottrarlo allaleale collaborazione, e dun-que all’intesa, se necessario. Orbene, riportate le conside-razioni generali di cui sopra,con riferimento al giudiziocostituzionale in trattazione,la stessa Corte sancisce che:“(a)i principi e criteri direttivi[contenute nelle disposizioniimpugnate di cui all’art. 18della “Legge Madia”] il Gover-no deve dare attuazione solodopo aver svolto idonee tratta-tive con Regioni e Enti Localinella sede della Conferenzaunificata”. Cosa che non ha fat-to nell’iter di formazione delDlgs. n. 175/16 recante “Testo

unico in materia di Società apartecipazione pubblica”.Quindi, il citato Decreto subi-sce anch’esso la mannaia del-la Corte Costituzionale ? No,stante l’inciso che si legge alpunto n. 9 delle considerazio-ni in diritto della Sentenza incommento: “(l)e Pronunce diillegittimità costituzionale,contenute in questa decisione,sono circoscritte alle disposi-zioni di delegazione della Leg-ge n. 124/15, oggetto del ricor-so, e non si estendono alle rela-tive disposizioni attuative. Nelcaso di impugnazione di talidisposizioni, si dovrà accertarel’effettiva lesione delle compe-tenze regionali, anche alla lucedelle soluzioni correttive che ilGoverno riterrà di apprestareal fine di assicurare il rispettodel principio di leale collabora-zione”.Fermo restando la vigenza(“completa”) del “Testo unico”,viene da chiedersi se - nelprevedibile fuoco di fila che ilridetto Decreto subirà innan-zi al Giudice delle leggi - adessere colpite saranno singo-le disposizioni dello stesso (se

e in quanto invadenti ambitidi competenza legislativaregionale residuale o concor-rente), o se a cadere sarà l’in-tera impalcatura del Decreto.Seguendo il percorso logicodei Giudici costituzionali rin-venibile nelle considerazioniin diritto della Sentenza, diffi-cilmente potrebbe negarsiche anche nel “Testo unico”(oltre che nelle diposizionidella Legge-delega impugna-ta) siano ravvisabili intrecci dicompetenze tra Stato eRegione. Ragion per cui laseconda soluzione apparireb-be la più accreditata. La Corte tuttavia dovrebbeaccertare la mancata intesa,perché bisogna tener contoche – prima dell’eventualegiudizio di costituzionalità efino 23 settembre 2017 (cioèfino ad 1 anno dalla data dientrata in vigore del Decreto)- il Governo (ai sensi del com-ma 4 dell’art. 16 della “LeggeMadia”) potrebbe adottareun ulteriore Decreto legislati-vo recante disposizioni inte-grative e correttive al “Testounico”. Ciò nel rispetto dei

principi e criteri direttivi pre-visti nella “Legge Madia”, non-ché della procedura previstadalla stessa Legge n. 124/15,che però a questo punto ver-rebbe “autocorretta” dallostesso Organo esecutivo,sostituendo il previo parerecon la previa intesa da rag-giungere in sede di Conferen-za unificata.Comunque, giusto per ren-dersi conto dei tempi di giu-dizio della Consulta, valeriportare che il ricorso dellaRegione Veneta, che ha pro-dotto l’illegittimità costituzio-nale di cui si è discusso, è sta-to presentato il 12 ottobre2015, mentre la relativa Sen-tenza è stata depositata incancelleria il 25 novembre2016. Ed anche che, da fontiattendibili risulta la volontàdel Governo di calendarizza-re, all’Ordine del giorno dellaprossima Conferenza Unifica-ta, l’inizio dell’iter dell’intesacon le Regioni la cui assenzaha portato la Corte Costitu-zionale ha dichiarare incosti-tuzionale la citata Legge-delega n. 124/15.

NOTE

2 Sul punto, si veda ad esempio Corte dei conti, Sezione regionale per il controllo del Piemonte n. 18/10 e Sezione regionale per il controllo del-l’Umbria n. 9/08.

3 In senso conforme anche Nota di approfondimento Ifel 22 dicembre 2016.4 Di diverso avviso è la Nota Ifel 22 dicembre 2016, che per la ratio della norma ritiene non applicabile la disposizione di cui all’art. 2-bis, del Dl.n. 193/16, alle Società “in house”. Sul punto, riteniamo che, per quanto meritoria possa essere la soluzione prospettata, la norma non disponga intal senso, non distinguendo la tipologia di Concessionario che gestisce l’entrata.

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La risposta dei ns. espertiLa fattura elettronica tra pri-vati non “Fepa” (intendendosiper tale la fatturazione elet-tronica verso la P.A.) è, adoggi, un’opportunità ma nonun obbligo. Nel caso in cui il committen-te/acquirente decida di opta-re per questa modalità per ivantaggi operativi riscontrati(esclusione dell’obbligo diinvio comunicazione trime-strale, omogeneità di conser-vazione, semplicità di trasmis-sione, elaborazione automati-ca, ecc.), la P.A. fornitore hafacoltà di produrre la fatturaelettronica. La Circolare Agenzia delleEntrate n. 18/E del 24 giugno2014 ha chiarito che la sceltadel fornitore di emettere fat-tura elettronica non obbliga ilcommittente/acquirente aconservare il documento rice-vuto in formato elettronico,

affermando che “il destinata-rio della fattura elettronica puòdecidere o meno di ‘accettare’tale processo. In particolare,qualora non lo accetti ai finifiscali, potrà materializzare ildocumento – garantendone laleggibilità – invece di stabiliz-zarne la prova informaticaattraverso un processo di con-servazione elettronica. Pertan-to, la stampa e la conservazio-ne analogica del documentoricevuto elettronicamente rap-presentano un comportamen-to concludente per esprimerel’intenzione del destinatario dinon accettare la fattura come‘elettronica’ (pur procedendo,viceversa, al suo pagamento ealla sua registrazione)”.Da tale principio sono esclusele “Fepa”, per le quali semprenella stessa Circolare si stabili-sce che “è obbligatorio conser-vare elettronicamente le fattu-re elettroniche emesse nei con-

fronti della Pubblica Ammini-strazione: ciò vale tanto per l’e-mittente quanto per il destina-tario della fattura che, implici-tamente, è vincolato ad accet-tare il processo di fatturazioneelettronica. “Da un punto di vista operati-vo, è ben noto che il formato“.xml“ della fattura non è “age-volmente” leggibile senza unfoglio di stile associato che larenda più “friendly”; pertanto,spedire al mittente la fatturanel formato elaborabilerischia di non raggiungere ilfine primo di un documento,che è quello di rendere evi-dente ad un terzo un atto ofatto che presuppone comeprima condizione la leggibi-lità del documento da partedel destinatario. A tal fine, la soluzione operati-va suggerita per chi intendeoptare per l’invio di fattureelettroniche mediante “Sdi”

(“Sistema di interscambio”) èquella di inviare il documen-to-fattura in “.xml“ e, nel cam-po allegati, associare il file del-la stessa fattura in “.pdf”. Cosifacendo, arriveranno al clientevia Pec entrambi i documentie questo deciderà quale dei 2inserire nei suoi processi con-tabili.Dunque, nel caso in specie, ècondivisibile la modalità ope-rativa impostata dalla softwa-re house che prevede l’emis-sione di tutte le fatture in for-mato strutturato “.xml”, matale procedura potrebbe esse-re completata con la possibi-lità di associare anche il file in“.pdf“ per agevolare la gestio-ne del documento contabilelato cliente. Dovrebbe altresìessere garantita la possibilitàdi inviare il solo file “.pdf”, qua-lora l’Ente decida di non opta-re per l’utilizzo del “Sistema diinterscambio”.

Il testo del quesito:

“Nell’ultimo aggiornamento del software che il Comune utilizza per la gestione della fatturazione elettronica si legge che è sta-to adeguato il tracciato ‘.xml’ della fattura alla nuova versione ‘FatturaPA 1.2’ per la formazione e la trasmissione delle fattureelettroniche. Il formato ‘FatturaPA’, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Ammi-nistrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati (a partire dal 1° gennaio 2017). Il nuovoformato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo ununico tracciato ‘.xml’ e sempre attraverso il ‘Sistema di interscambio’ (‘Sdi’), che sarà a disposizione anche per i rapporti commer-ciali tra privati, come previsto dal Dlgs. n. 127/15. Nella procedura, le modalità operative di importazione, contabilizzazione nonsono cambiate, quindi le funzioni sono sempre le stesse. La novità rispetto a prima è nella emissione delle fatture di vendita: inmerito l’avviso della software house raccomanda di creare ed inviare il file ‘.xml’ anche quando la fattura è indirizzata ad un pri-vato e non solo ad una P.A. Chiediamo pertanto se questo sia un obbligo di legge o una possibilità”.

Fatturazione elettronica da P.A. a privati: possibilità o obbligo ? di Cesare Ciabatti - Esperto consulente e formatore per Enti Locali. Specializzato in protocollo informatico,gestione documentale e documento elettronico nella P.Adi Francesco Vegni - Consulente e formatore P.A., Esperto in fiscalità Enti pubblici, Pubblicista

I QUESITI DEL MESE

febbraio 2017I QUESITI DEL MESE 2Federalismo& Accountability& Accountability

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febbraio 20172 Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali 31

I QUESITI DEL MESE

La risposta dei ns. espertiLa fattura elettronica emessaverso gli Enti pubblici, comenoto, ha un contenuto che vaoltre a quello fiscale previstodall’art 21 del Dpr. n. 633/72. Èpertanto opportuno che il for-nitore venga adeguatamentesensibilizzato al fine di predi-sporre fatture complete e cor-rette con i dati previsti dallanormativa fiscale (art. 21, Dpr.n. 633/72) e da quella ammini-strativa ex Tuel. L’adeguatavalorizzazione non è solo in

merito dell’entità del dato, maanche nella sua corretta collo-cazione all’interno del traccia-to “.xml”. Come noto, infatti,uno degli elementi innovatividella fattura elettronica versola P.A. è la possibilità di scam-bio automatico dei dati tra iltracciato “.xml“ e i Sistemi con-tabili dell’Ente e con altri sog-getti cooperanti, quali adesempio l’Anac e la “Piattafor-ma certificazione dei crediti”. Atal fine, è opportuno che ven-ga utilizzato propriamente il

tracciato “.xml“ predefinito,rispettando le descrizionicontenute nei tag come ripor-tato nella descrizione del for-mato “FatturaPA” tabellare,pubblicato da Agid nel sitowww.fatturapa.gov.it, che nel-la prassi viene preso comeriferimento in quanto nonprevisto nell’Allegato A delDm. n. 55/13. La comunicazio-ne ai fornitori dei dati diversida quelli già espressamenteindicati dall’art. 21 del Decre-to Iva e della loro corretta col-

locazione all’interno del trac-ciato “.xml“ resta pertantoun’attività organizzativa difondamentale importanzache l’Ente può predisporre inun modello di lettera da tra-smettere ai propri fornitori.Per una più puntuale e com-pleta informazione potrebbeessere anche predisposta unacomunicazione completa deidati sopra richiamati in occa-sione della comunicazionedell’impegno di spesa previ-sta dall’art. 191 del Tuel.

Il testo del quesito:

“In tema di fatturazione elettronica, se ho capito bene, la mancata indicazione in fattura dell’impegno di spesa come erroresostanziale in virtù dell’art. 191 Dlgs. n. 267/00 ed è opportuno che i campi previsti nel formato .xml della fattura siano propria-mente valorizzati. Dovrebbero inoltre esistere degli automatismi per cui Sdi invia ad Anac le fatture ma non mi è chiaro secondoquali criteri: se Cig e Cup sono correttamente valorizzati? Abbiamo solo indicazioni interpretative per far inserire l’impegno ai for-nitori, prediligendo il blocco dati previsto per l’ordine di acquisto (Codice blocco 2.1.2), ma nelle linee guida pubblicate sul sitoFatturaPA non è esplicitata la definizione del blocco dati utili a contenerlo. Avete qualche indicazione di riferimento più autore-vole per esigere che i fornitori compilino l’impegno in qualche campo specifico?”

Fatturazione elettronica: è possibile esigere che i fornitorivalorizzino i campi dedicati a Cig e Cup ?di Cesare Ciabatti - Esperto consulente e formatore per Enti Locali. Specializzato in protocollo informatico,gestione documentale e documento elettronico nella P.A

La risposta dei ns. espertiL’armonizzazione si applica inSicilia, come nelle altre Regio-

ni a Statuto speciale, nellamisura in cui la legislazioneregionale recepisce la riforma.

L’art. 79, del Dlgs. n. 118/11,recante “Disposizioni concer-nenti le Regioni a Statuto spe-

ciale e le Province autonome diTrento e di Bolzano”, disponeche “la decorrenza e le moda-

Il testo del quesito:

“La Regione Sicilia, essendo una Regione a Statuto autonomo, che grado di autonomia ha riguardo a tematiche come l’ado-zione della contabilità economica? In particolare, quale dei 3 scenari indicati sia quello più corretto:1 - la Regione ed i suoi Enti devono adeguarsi a quanto definito a livello statale;2 - gli Enti della Regione possono decidere di seguire quanto definito a livello statale o quanto invece deciso dalla Regione;3 - gli Enti devono obbligatoriamente seguire quanto stabilito dalla Regione.Quindi, per quanto riguarda la contabilità economica,gli Enti devono adeguarsi a quanto previsto per il resto d’Italia oppu-re no?”

Armonizzazione dei sistemi contabili: qual è il grado di autonomiadi cui gode la Regione Sicilia?di Calogero Di Liberto - Laureato in Direzione delle P.A. - Esperto in materie econ. e giur. applicateagli Enti Locali

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febbraio 2017I QUESITI DEL MESE 2Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali32

lità di applicazione delle dispo-sizioni di cui al presente Decre-to legislativo nei confronti del-le Regioni a Statuto speciale edelle Province autonome diTrento e di Bolzano, nonché neiconfronti degli Enti Locali ubi-cati nelle medesime Regionispeciali e Province autonome,sono stabilite, in conformitàcon i relativi statuti, con le pro-cedure previste dall’art. 27 del-la Legge n. 42/09”.Il recepimento del Dlgs. n.118/11 in Sicilia ha avuto unastoria travagliata.All’inizio dell’esercizio 2015,

la Legge regionale (art. 11,comma 1, Lr. n. 3/15) dispone-va per gli Enti Locali sicilianil’adeguamento all’armoniz-zazione dal 1° gennaio 2015.Successivamente, semprecon Legge regionale (art. 6,comma 10, Lr. n. 9/15), fuintrodotta la facoltà per gliEnti di prorogare al 2016 ilriaccertamento straordinarioe quindi l’adeguamento allaRiforma, con tanto di Circola-re dell’Assessorato EconomiaRegione siciliana (la n. 18 del3 giugno 2015). Infine, quando ormai era

luglio 2015, si fece una clamo-rosa marcia indietro modifi-cando la Legge n. 3/15 e difatto obbligando tutti gli Entiad applicare, a far data dal 1°gennaio 2015, i principi con-tabili e gli schemi di bilanciodi cui al Dlgs. n. 118/11.L’art. 1, comma 2, lett. b), dellaLegge in parola, infatti, sosti-tuisce l’art. 6, comma 10, lett.b), che già sostituiva l’art. 11,comma 3, della Lr. 3/15, dispo-nendo che “gli Enti Locali, iloro Enti e Organismi strumen-tali, gli Enti strumentali regio-nali e i loro Organismi stru-

mentali, ad eccezione di quellisanitari, con riferimento alledisposizioni del comma 2 eser-citano le facoltà di rinvio previ-ste dal Dlgs. n. 118/11 e s.m.i.,ferma restando l’applicazionedelle disposizioni dei Titoli I, IVe V dello stesso Dlgs. a decorre-re dall’esercizio finanziario2015”.Per la Regione Siciliana, inve-ce, l’affiancamento della con-tabilità economico-patrimo-niale alla finanziaria e l’ado-zione del bilancio consolida-to sono per legge rinviatiall’esercizio 2016.

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febbraio 20172 Federalismo& Accountability& Accountability

PARERE DELLA CORTE

Centro Studi Enti Locali 33

IL PARERE DELLA CORTESpesa per il trattamento accessorio del personale:

la Corte Toscana si esprime in merito al comma 236 della “Legge di stabilità”

Corte dei conti Toscana, Delibera n. 269 del 7 dicembre 2016Nella fattispecie in esame, il Parere ha ad oggetto l’interpretazione dell’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15. In particolare, l’En-te chiede se sia possibile stabilire, “a determinate condizioni”, un aumento del trattamento accessorio, sia per il personale incaricatodi posizione organizzativa in un Ente privo di dirigenza, sia per i Funzionari a cui risultino attribuite maggiori responsabilità, a fron-te di “una riorganizzazione della struttura amministrativa che comporti un risparmio di spesa oggettivamente verificabile”.La Sezione rileva che la norma di cui all’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15, stabilisce la regola per cui il limite massimo per lostanziamento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondenteimporto determinato per l’anno 2015, anche a fronte di un’eventuale razionalizzazione, a cui la normativa non fa cenno, e deveessere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio tenendo conto in tal caso anchedel personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

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Liquidazione parcelle emesse da un Avvocato senza avere preventivamente acquisito il preventivo di spesa

Corte dei conti Veneto, Delibera n. 375 del 29 novembre 2016Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere in merito alla legittimità di liquidare parcelle emesse da un Avvocato, relative acause per le quali era stato incaricato dall’Ente tramite Delibera di Giunta, senza avere preventivamente acquisito il preventivo dispesa. La Sezione evidenzia che la necessità di un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, oltre ad essere oggetto dispecifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le tariffe professionali (art. 9 del Dl. n. 1/12, convertito dalla Legge n.27/12) e che attualmente disciplina i compensi, tra l’altro, degli Avvocati, viene espressamente contemplata dal Principio contabileriguardante la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11). Tale Principio contabile, al paragrafo 5.2, lett. g), afferma pro-prio, “al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio”, in deroga al Principio della “competenza potenziata”, l’imputabilità del-l’impegno assunto con il conferimento dell’incarico all’esercizio in cui il contratto è firmato, garantendo in tal modo la coperturadella spesa, ma impone altresì all’Ente di chiedere ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta delquale è stato assunto l’impegno originario (ciò in considerazione della probabile reimputazione ad altro esercizio, ossia quello nelquale l’obbligazione viene effettivamente a scadenza, del residuo passivo formatosi proprio per effetto del meccanismo di impu-tazione previsto dal principio suddetto).La Sezione chiarisce che la carenza iniziale nella stima del costo della prestazione, da un lato espone l’Ente al rischio (o anche cer-tezza) della formazione di oneri a carico del bilancio privi della necessaria copertura, ma da un altro non può influire sulla esisten-za ed entità dell’obbligazione sorta per effetto dell’espletamento dell’incarico, che deve trovare, ovviamente nei limiti della effetti-va spettanza e nel rispetto delle norme e dei principi che regolano il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la dovuta rappresen-tazione contabile nelle scritture dell’Ente, allo scopo di consentirne il regolare adempimento. Quindi, se la stima non sia stata ade-guata ed effettivamente i compensi maturati dal legale eccedano l’impegno assunto, l’alternativa è il riconoscimento del debito,secondo la procedura disciplinata dall’art. 194, del Dlgs. n. 267/00, ovvero, nell’ipotesi di non riconoscibilità del rapporto obbliga-torio per l’ accertata assenza dei presupposti ivi previsti, l’imputazione diretta del rapporto medesimo all’Amministratore, Funzio-nario o dipendente che abbiano consentito l’acquisizione della prestazione in assenza dell’impegno e della necessaria copertura.In conclusione, l’Ente Locale ha l’obbligo di richiedere un preventivo all’Avvocato cui conferisce un incarico di patrocinio, al fine dievitare la formazione di debiti fuori bilancio. La richiesta di esplicitazione dei valori economici da parte dei Professionisti incaricatidi difendere l’Ente è adempimento ineludibile.

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Spesa sostenuta per Addetti stampa delle P.A.:i vincoli di finanza pubblica per gli Enti Locali

Corte dei conti Sardegna, Delibera n. 144 del 19 dicembre 2016 Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha richiesto un parere in merito all’applicabilità, a 3 dipendenti pubblici comunali con fun-zioni di Addetti stampa, delle previsioni di cui all’art. 71, comma 2, della Lr. n. 2/16, il quale dispone che “la Città metropolitana, leCittà medie e le Province ove siano già istituiti Uffici stampa, applicano ai loro componenti il Contratto nazionale giornalistico nella suainterezza tenendo conto comunque, nella determinazione dei trattamenti economici e di missione, delle disposizioni di contenimento del-

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febbraio 2017PARERE DELLA CORTE 2Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali34

la spesa riguardanti il personale del pubblico impiego”.La Sezione chiarisce che, a prescindere dalla fonte che regola il rapporto contrattuale e i suoi profili economici, la disposizione del-l’art. 71, comma 2, della Lr. n. 2/16, non può far venir meno il rilievo della spesa conseguente all’applicazione di tale norma sotto ilprofilo della contabilità pubblica. Pertanto, la spesa sostenuta per gli Addetti stampa dipendenti delle Amministrazioni pubblichesoggiace ai limiti di contenimento previsti dall’ordinamento, costituenti vincoli di finanza pubblica per gli Enti Locali, in quantoprincipi di coordinamento finanziario, primo fra tutti il limite di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06. In tal senso, peraltro,si esprime la stessa disposizione in esame, la quale impone espressamente di tener conto, nella determinazione dei trattamenti eco-nomici e di missione, delle disposizioni di contenimento della spesa riguardanti il personale del pubblico impiego.

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Realizzazione opera:corretta contabilizzazione del co-finanziamento del Comune

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 376 del 19 dicembre 2016Nella fattispecie in esame viene chiesto un parere sulla corretta contabilizzazione (sotto il profilo della spesa e della copertura) diun co-finanziamento da parte di un Comune per la realizzazione di un’opera, realizzata da altro soggetto, la cui quota-parteammonta a Euro 900.000, per la durata di 10 anni, da corrispondere in annualità di Euro 90.000. La Sezione ritiene che il titolo giuridico per procedere all’impegno di spesa sussista (attesa l’assunzione dell’obbligo di finanzia-mento) e, conseguentemente, l’Ente avrebbe potuto e dovuto procedere a registrare la spesa nell’esercizio di competenza, prov-vedendo poi - in occasione di ogni singola scadenza - all’impegno della rata tramite il “Fondo pluriennale vincolato” in origine accan-tonato. Laddove la relativa copertura non sia stata ab origine predisposta, come nel caso di specie, lo strumento procedimentale di spesasarà costituito dalla variazione di bilancio necessaria a reperire le relative risorse (art. 193 del Tuel), ovvero dalla copertura nel pri-mo bilancio utile. Inoltre - precisa la Sezione - anche in relazione agli ulteriori profili sollevati dall’Ente istante - che, ove non sia stato utilmente espe-ribile il procedimento sopra descritto - risulterà possibile provvedere anno per anno al riconoscimento delle relative poste debito-rie come debiti fuori bilancio. In particolare, il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio è lo strumento giuridicoper riportare un’obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente all’interno della sfera patrimoniale dell’Ente, ricongiun-gendo debito e volontà amministrativa sul piano dell’adempimento. Il procedimento mira a consentire al Consiglio comunale divagliare la legittimità del titolo medesimo, e di consentire a debiti sorti al di fuori della legittima procedura di spesa e di stanzia-mento di rientrare nella contabilità dell’Ente.Al fine di evitare l’insorgere di situazioni debitorie non assistite dai relativi impegni, il Legislatore ha previsto che solo in alcuni casitassativi tali debiti possano essere riconosciuti, attraverso il procedimento di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

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Contratto di “leasing in costruendo”:modalità di contabilizzazione di lavori aggiuntivi

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 422 del 21 dicembre 2016Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere sui criteri di contabilizzazione di un contratto che preveda la realizzazione dilavori aggiuntivi rispetto ad un precedente contratto di “leasing immobiliare in costruendo” stipulato in epoca antecedente al 1°gennaio 2015 e iscritto nel bilancio dell’Ente Locale secondo il metodo c.d. “patrimoniale”. In particolare viene domandato se il nuovo contratto, concluso dopo l’entrata in vigore del Dlgs. n. 118/11, debba essere neces-sariamente contabilizzato secondo il diverso metodo c.d. “finanziario” imposto dal nuovo principio contabile applicato oppure, inragione del suo carattere accessorio, possa seguire le stesse regole di contabilizzazione del contratto precedente. La Sezione afferma che, secondo le disposizioni di legge ed i principi contabili in vigore, il nuovo contratto potrà essere contabi-lizzato con il metodo “patrimoniale” solo se, per il carattere della prestazione che ne costituisce l’oggetto, non sia suscettibile diconfigurare un’operazione autonoma e distinta rispetto a quella realizzata dal contratto precedentemente stipulato e i cui effettinon siano ancora esauriti.

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Ordinanza di assegnazione in pagamento di crediti:è titolo idoneo per consentire il riconoscimento di obbligazioni fuori bilancio

Corte dei conti Liguria, Delibera n. 105 del 21 dicembre 2016Nella fattispecie in esame, un Comune ha chiesto un parere relativo alla disciplina dei debiti fuori bilancio. In particolare, l’Entechiede se la nozione di “Sentenze esecutive”, contenuta nell’art. 194, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, ricomprenda anche le Ordinanze

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febbraio 20172 Federalismo& Accountability& Accountability

PARERE DELLA CORTE

Centro Studi Enti Locali 35

di assegnazione in pagamento di crediti, previste nell’art. 553 del Cpc. La Sezione chiarisce che il conseguente provvedimento di assegnazione del credito pignorato rappresenta l’atto finale e conclu-sivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato alcreditore del medesimo ed è suscettibile di divenire inoppugnabile, al pari di un giudicato, se non viene impugnato con i mezziper esso previsti.La Sezione qualifica l’Ordinanza di assegnazione come “titolo esecutivo che, munito della relativa formula, può essere portato ad ese-cuzione dal creditore assegnatario (già pignorante) contro il terzo pignorato”, suscettibile di essere dedotto anche nel giudizio diottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, lett. c), del Cpa. Pertanto, essendo dotata di efficacia esecutiva al pari di una Sentenza di condanna di primo grado, l’Ordinanza di assegnazionedi crediti ex art. 553 del Cpc. è, senza alcun dubbio, titolo idoneo per consentire il riconoscimento di obbligazioni fuori bilancio exart. 194 del Tuel.Quindi, il presupposto per l’attivazione della speciale disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è solo quello dell’esi-stenza di un provvedimento giurisdizionale (avente la natura sostanziale, e non meramente formale di sentenza) idoneo adinstaurare un processo esecutivo. Dunque, la Sezione ritiene che, in materia di debiti fuori bilancio degli Enti Locali, l’espressione “Sentenze esecutive” contenuta nel-l’art. 194 del Tuel, ricomprenda anche il provvedimento di assegnazione di somme dovute dal Comune nella sua qualità di debi-tore del debitore, pur in presenza di una dichiarazione del Comune stesso negativa ex art. 547 del Cpc., a nulla rilevando la sussi-stenza di un giudizio di opposizione pendente, in quanto la norma non richiede la sussistenza di un titolo giudiziale inoppugna-bile, ma meramente esecutivo.

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Spese sostenute a seguito di Ordinanze sindacali contingibili e urgenti:le indicazioni della Corte Calabria sulla contabilizzazione

Corte dei conti Calabria, Delibera n. 98 del 27 ottobre 2016Nella fattispecie in esame, un Comune, con Ordinanza sindacale contingibile ed urgente in materia di sanità ed incolumità pub-blica, ha agito in sostituzione dell’Ente gestore unico del “Servizio idrico integrato”, il quale ha omesso di effettuare gli interventi diriparazione. Pertanto, l’Ente ha chiesto di sapere come contabilizzare le spese sostenute per tali interventi, in attesa della conclusione del pro-cedimento per il recupero coatto delle somme. Nello specifico, il Comune chiede se possono le stesse essere imputate nelle “partite di giro” in quanto interventi in sostituzione diun soggetto terzo o la fattispecie determina un debito fuori bilancio ex art. 194, lett. e), del Dlgs. n. 267/00. La Sezione rileva che l’art. 168 del Tuel, nel testo introdotto dal Dlgs. n. 118/11 come modificato dal Dlgs. n. 126/14, stabilisce che“le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito perl’Ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dalprincipio applicato della contabilità finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 118/11, e successive modificazioni”. Il citato Principio contabile specifica che, “ai fini dell’individuazione delle operazioni per conto di terzi, l’autonomia decisionale sussi-ste quando l’Ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari del-la spesa”. Agendo in sostituzione dell’Ente gestore unico del “Servizio idrico integrato”, il Comune non è mero esecutore di una deter-minazione altrui, ma mantiene discrezionalità ed autonomia decisionale, con la conseguenza che le transazioni poste in esserenon possono essere classificate come “servizi per conto terzi”. Nello specifico, l’Ente ha affidato ad una impresa privata i lavori per la realizzazione delle opere di riparazione, ripristino e manu-tenzione della rete fognaria e rete idrica danneggiate, individuando dunque ammontare, tempi, e destinatari della spesa. Pertan-to la spesa sostenuta non rientra nei servizi per conto di terzi.

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febbraio 2017PRASSI E GIURISPRUDENZA 2Federalismo& Accountability& Accountability

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LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZAOmessa riscossione oneri concessori edilizi:condannati Dirigenti e Funzionari comunali

Corte dei conti Lazio, Sentenza n. 302 dell’8 novembre 2016Nella fattispecie in esame, alcuni Dirigenti e Funzionari di un Comune avrebbero dolosamente omesso di incassare le sommedovute per la riscossione degli oneri concessori e di costruzione dell’Ente Locale in questione, arrecando con tale comportamen-to un danno alle casse comunali, dall’anno 2005 all’anno 2010. Dunque, il giudizio in questione concerne la responsabilità deisopra richiamati convenuti, chiamati in giudizio per avere, per effetto di omissioni e violazioni dei propri obblighi di servizio, cia-scuno in relazione alle mansioni svolte, omesso di procedere alla riscossione di quanto dovuto dai costruttori beneficiari dei per-messi a costruire, non applicando le sanzioni pecuniarie per il ritardato versamento e non escutendo le polizze fideiussorie previ-ste per il caso di morosità. Il pregiudizio alle casse pubbliche è da riconnettere alle mancate riscossioni di oneri concessori edilizi(tanto per gli oneri propriamente detti, che per le sanzioni), con riferimento alla prescrizione di quanto dovuto al Comune.La Sezione ha escluso l’addebito risarcitorio in solido, mancando la dimostrazione di un articolato disegno doloso. Infatti, secondola Sezione, i convenuti, dando prova di disinvolta noncuranza e di scarsa attitudine a ricoprire un pubblico ufficio, hanno, ciascunoper il Settore di competenza, colposamente trascurato le attività propedeutiche alla riscossione degli oneri concessori dovuti all’En-te Locale. Precisamente, ben 18 delle 42 pratiche edilizie del Comune in questione analizzate sono risultate irregolari. Conseguentemente, in relazione al diverso contributo casuale, la Sezione ha ripartito tra i dipendenti comunali il danno erarialecagionato. I Dirigenti e Funzionari giudicati inetti e negligenti devono pertanto risarcire i danni provocati.

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Responsabilità amministrativa:danno ad un Ente per la qualità inferiore della prestazione professionale resa

Corte dei conti Lazio, Sentenza n. 330 del 2 dicembre 2016Nella fattispecie in esame, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità per danno erariale prodotto dalla presenta-zione di documentazione non veritiera da parte del convenuto in sede di costituzione del rapporto di lavoro. Infatti, risulta che ilconvenuto è stato assunto a seguito della partecipazione ad una selezione pubblica che prevedeva, tra gli altri requisiti, il pos-sesso di una qualificata esperienza professionale maturata nel periodo temporale biennale indicato sul bando di concorso. L’istruttoria amministrativa svolta ha dimostrato che la documentazione esibita dall’interessato e quella acquisita d’ufficio a segui-to dei controlli presenta evidenti difformità, sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista sostanziale, in quanto l’esperienzaprofessionale effettivamente svolta dal convenuto non ha raggiunto il periodo biennale richiesto anche se per soli 3 mesi circa. Pertanto, i fatti dimostrano, senza alcun ombra di dubbio, la specifica volontà del convenuto di dichiarare all’Amministrazione ele-menti oggettivi non veritieri, sia formalmente che sostanzialmente, con la complicità della Società privata attestante, prima inmodo generico, poi per singoli periodi il lavoro effettivamente svolto dal convenuto che, a più riprese, ha prodotto tali attestazio-ni inducendo in errore l’Amministrazione. Ciò sarebbe sufficiente per affermare che tutta l’attività lavorativa fornita dal convenu-to nei suoi 4 anni sia stata di grado inferiore a quella richiesta dall’Amministrazione tale da non poter giustificare alcuna com-pensazione con l’utilitas conseguita in quanto questa è possibile trarla soltanto da un’attività generica ma non quando la stessaAmministrazione ha richiesto nel bando di concorso una particolare qualificazione professionale. Resta comunque il fatto oggettivo dell’evidente difformità tra quanto dichiarato all’Amministrazione e la reale esperienza matu-rata prima dell’assunzione, che comunque non ha mai raggiunto il periodo biennale, il che è sufficiente per la Sezione per dichia-rare la responsabilità dell’evento dannoso prodotto. Infatti, la prestazione fornita dall’interessato, proprio perché priva di questaesperienza professionale pregressa, non è stata di livello qualitativo conforme a quella richiesta dall’Amministrazione, e perciò hadeterminato un danno all’Ente.

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Affidamento ”Servizio riscossione” a Impresa sociale:legittimità della revoca dell’affidamento della Giunta comunale

Consiglio di Stato, Sentenza n. 3274 del 20 luglio 2016Nella fattispecie in esame, con Deliberazione di Giunta comunale un Comune affidava ad un Impresa sociale l’attività di suppor-to per lo svolgimento del “Servizio annuale di accertamento e riscossione coattiva di Ici, Icp, Tarsu, perequazione catastale”. Tuttavia,dopo una rettifica, l’Amministrazione revocava i precedenti atti sul presupposto della mancata regolare sottoscrizione della Con-venzione, per non avere le parti raggiunto la piena intesa sulle clausole negoziali.

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febbraio 20172 Federalismo& Accountability& Accountability

PRASSI E GIURISPRUDENZA

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Simultaneamente i medesimi Servizi venivano affidati ad una Cooperativa, non in possesso dell’iscrizione all’Albo dei soggetti abi-litati alla gestione dell’attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei Tributi. Pertanto, in sostanza, il procedimento relati-vo all’approvazione dello schema di contratto e la stessa definizione delle clausole contrattuali veniva rimessa, invece che al Diri-gente Responsabile del Servizio, ad atti della Giunta comunale. I Giudici rilevano che non vi è dubbio che l’art. 107 del Dlgs. n. 267/00 delinea puntualmente i confini tra attività di indirizzo poli-tico (che si concretizza di norma nella predisposizione di programmi, obiettivi e direttive) e attività gestionale, rimessa esclusiva-mente ai Dirigenti. Pur tuttavia, non può sottacersi che l’attività di questi ultimi deve conformarsi ed essere in linea proprio conquanto delineato dagli Organi di indirizzo politico. Infatti, si legge nella Sentenza in questione che “il potere gestionale del Dirigen-te non può infatti andare oltre ed al di là delle direttive ed obiettivi posti dall’Organo politico e quindi, correttamente il Dirigente avevaritenuto di dover comunque sottoporre necessariamente all’approvazione dell’Organo politico l’accordo raggiunto con la parte cherisultava però difforme dalla volontà originariamente manifestata dall’Amministrazione con la conseguenza che non poteva dirsi con-cluso, mancando proprio il decisivo consenso dell’Organo politico. D’altra parte un simile agire non può in nessun caso definirsi ‘a sor-presa, essendo tale ‘riserva’ conosciuta e riconoscibile”. In tale prospettiva, i Giudici statuiscono la legittimità della revoca dell’affidamento della Giunta comunale.

OggettoCondanna Amministratoricomunali per sostanzialecarenza di utilità di incarichidi “esperti del Sindaco”: confer-ma Sentenza n. 23/15.FattoIn questo medio Comune(20.000 abitanti), alla fine del2007 il Sindaco conferisce l’in-carico dal 1° gennaio 2008 adun Professionista quale “esper-to del Sindaco in materia urba-nistica e legale”. L’incarico, pri-ma prorogato, poi sostituitodal nuovo Sindaco con altri 2Professionisti, continua, conDetermine semestrali, fino al30 giugno 2012. Il costo degliincarichi ammonta a circaEuro 140.000.Nella primavera del 2012veniva eseguita una verificaispettiva da parte della Ragio-neria generale dello Stato, chesi concludeva con una relazio-

ne da cui “emergevano, fra l’al-tro, criticità in ordine agli inca-richi sopra citati, ed in partico-lare, gravi carenze della moti-vazione del Provvedimento diconferimento e l’assenza delleRelazioni al Consiglio comuna-le sull’attività degli esperti,imposta dall’art. 14, della Lr. n.7/92”. La Procura territorialedella Corte dei conti cita ingiudizio i 2 Sindaci, succeduti-si nell’incarico, per un dannoerariale complessivo di circaEuro 100.000, non sussistendo“i requisiti che imprescindibil-mente devono caratterizzaregli apporti professionali ester-ni”, e segnatamente:- l’oggetto degli incarichi inmateria urbanistica e legale,per come esplicitato nei Prov-vedimenti, era ritenuto asso-lutamente generico ed inido-neo a perfezionare il rapportodi strumentalità ad attività

non gestionali di competenzadel Sindaco, richiesto dall’art.14, Lr. n. 7/92 e specificato dal-la Giurisprudenza contabile;- non era stata operata l’indi-spensabile preliminare valu-tazione di impossibilità disvolgere i compiti con perso-nale interno;- non era stata esplicitata lacomplessità delle questionida affidare alla cura degliesterni.I Giudici territoriali reputano“configurabile la prospettataresponsabilità amministrativa,a titolo di colpa grave” dei 2Sindaci, per cui li condannaper l’interno importo del dan-no richiesto dalla Procura. Gliinteressati presentano ricorso.I Giudici d’appello provvedo-no preliminarmente alla veri-fica della tempestività e dellaregolarità, dal punto di vistaprocedurale, delle procedure

adottate dalle parti per l’ap-posizione della Sentenzaemessa in primo grado. Risul-ta che queste non sono staterispettate, per cui dichiarano“inammissibili gli appelli”.Sintesi della SentenzaI Giudici territoriali, dopo averanalizzato la normativa gene-rale contenuta nell’art. 14, del-la Lr. n. 7/92 e quella di detta-glio dettata dall’art. 31, delloStatuto del Comune, in mate-ria di presupposti e di moda-lità inerenti la nomina di sog-getti esterni all’Amministra-zione quali “esperti del Sinda-co”, ha evidenziato che “costi-tuisce condizione imprescindi-bile per il conferimento dell’in-carico all’esperto la circostanzache l’apporto professionalerichiesto al medesimo sia parti-colarmente qualificato e siastrettamente finalizzato a con-sentire il migliore espletamen-

Focus

Responsabilità: condanna di Amministrazioni comunali per ilconferimento dell’incarico di “esperto del Sindaco”

Corte dei conti Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Sicilia Sentenza n. 47 del 15 aprile 2016

di Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista

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febbraio 2017PRASSI E GIURISPRUDENZA 2Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali38

to, da parte del Sindaco, dellepeculiari funzioni d’indirizzopolitico-amministrativo e dicontrollo istituzionalmenteattribuitegli dalle leggi”;edinoltre che “l’oggetto, le finalitàe le modalità di espletamentodell’incarico debbono esserecongruamente predeterminati”,ed infine che “i compiti asse-gnati all’esperto non possonoessere di tipo burocratico e/o disupporto all’effettuazione delleordinarie attività gestionali,rientranti nelle competenzedegli Uffici tecnici ed Ammini-strativi dell’Ente Locale”. Pur con la doverosa precisa-zione che l’oggetto del pre-sente giudizio non attiene allalegittimità dell’atto ammini-strativo, ma all’accertamentodella sussistenza dell’even-tuale danno erariale conse-guente all’inutilità della spe-sa, non può essere ignorata lacensurabile, sostanzialeinconsistenza delle motiva-zioni dei Provvedimenti, indi-spensabile strumento perapprezzare il rispetto deglistringenti requisiti impostiper il ricorso ad esperti e, indefinitiva, per valutare la coe-renza delle iniziative sindacalirispetto allo specifico modellolegale.In ogni caso, operando ungiudizio ex ante sui presuppo-sti ed una verifica ex post suirisultati delle attività in con-creto espletate, deve osser-varsi che, attraverso gli indica-ti incarichi, è stato fornito unapporto di professionalitàesterne di tipo operativo-gestionale nel Settore legaleed in quello urbanistico.

Non un ausilio all’espleta-mento di attività connessecon le materie di competenzadel Sindaco, bensì un soste-gno collaborativo per l’esple-tamento di attività istituzio-nalmente riservate all’appara-to burocratico.Si tratta cioè di compiti gesto-ri che hanno comportato unapartecipazione diretta degliesperti all’attività amministra-tiva dell’Ente, e che soprattut-to, per quanto qui interessa,non hanno alcuna attinenzateorica e concreta con le fun-zioni di direzione politicaattribuite e svolte dal Sindaconelle indicate materie.A tali profili invalidanti, affe-renti i conferimenti degli inca-richi, si affianca poi un'altraanomalia alla quale deve rico-noscersi una non minore por-tata inficiante. Non può infattiessere ignorato che le reitera-te proroghe non sono soste-nute da una ponderata valu-tazione della persistenza del-l’esigenza di ricorrere a pro-fessionalità esterne e da unaconseguente, appaganteesternazione degli esiti di talevalutazione.In definitiva, risultano violati ipresupposti legali per far luo-go al conferimento degli inca-richi ad esperti. In proposito,sembra opportuno evidenzia-re che, secondo un orienta-mento giurisprudenzialepressoché pacifico, i profili diillegittimità degli atti costitui-scono un sintomo della dan-nosità per l’Erario delle con-dotte che all’adozione di que-gli atti abbiano concorso.In altri termini, la non confor-

mità dell’azione amministrati-va alle puntuali prescrizioniche ne regolano lo svolgi-mento, pur non essendo ido-nea a generare, di per sé, unaresponsabilità amministrativain capo all’Agente, può assu-mere rilevanza allorché quegliatti integrino una condottaalmeno gravemente colposa,foriera di un nocumento eco-nomico per l’Amministrazio-ne. Tale principio, certamentevalevole come enunciazionedi sintesi, deve comunquesubìre un’operazione di attua-lizzazione e specificazione,per tener conto dei peculiariconnotati dell’agire pubblicoche, di volta in volta, vieneportato all’attenzione del Giu-dice contabile.In definitiva, considerandoche le prescrizioni normativea cui doveva imperativamen-te essere conformata la con-dotta gestionale afferentel’impiego del Professionistaesterno erano di una chiarez-za tale non consentire alcunragionevole spazio di opina-bilità interpretativa e applica-tiva, deve ritenersi che i reite-rati e rilevantissimi scosta-menti dal solco della legitti-mità siano dipesi da ingiustifi-cabile leggerezza gestionaleche integra una condotta gra-vemente colposa.Ebbene, tale operazione ditaratura del principio porta ilCollegio a ritenere che le plu-rime e qualitativamente signi-ficative devianze dalle vinco-lanti prescrizioni di riferimen-to in occasione dei conferi-menti degli incarichi in prece-denza specificati integrano

fatti dannosi per l’erario del-l’Ente.A questa conclusione inducela considerazione secondo laquale gli stringenti limiti alconferimento degli incarichi asoggetti esterni sono posti agaranzia del preminente inte-resse alla corretta ed oculataallocazione delle risorse, non-ché a presidio degli equilibridi finanza pubblica.La preservazione di tali valoriha luogo, oltre che attraversola fissazione di tetti quantitati-vi alla spesa, anche mediantel’imposizione di vincoli dicarattere modale che defini-scono condizioni e procedureche legittimano l’esborso.CommentoLa vertenza nasce da unaispezione della Ragioneriagenerale dello Stato: ciò vienecontestato lamentando unalimitazione della sovranitàregionale. Sicuramente tuttigli atti d’incarico (Determinedei Sindaci succedutesi neltempo) sono carenti di moti-vazione circa l’attività che ilcosiddetto “esperto del Sinda-co” doveva svolgere: non atti-vità burocratica, ma supportopolitico. La conclusione dellavertenza è formale (procedu-rale) anziché sostanziale, percui i Giudici d’appello nonentrano nel merito.Si nota che i Giudici hannoritenuto “preclusa” la valoriz-zazione dei vantaggi asserita-mente conseguiti dalla Comu-nità amministrata, non conce-dendo alcuna riduzione deldanno.Sono mancati tutti i controlliinterni.

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febbraio 20172 Federalismo& Accountability& Accountability

SCADENZARIO

Centro Studi Enti Locali 39

Trasmissione all’Agenziadelle Entrate del Modello “CU/2017”

Entro oggi provvedere alla trasmissioneall’Agenzia delle Entrate del nuovoModello “CU/2017”, di certificazione deiredditi di lavoro dipendente, assimilati,assistenza fiscale e lavoro autonomo, cor-risposti nell’anno 2016, approvato conProvvedimento direttoriale 16 gennaio2017.

Versamento sommeda Agenti della riscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossioneversano alla Tesoreria comunale le som-me riscosse nel mese precedente suiconti correnti dedicati (art. 7, comma 2,lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

Comunicazione datirelativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni– ai sensi dell’art. 57, del Dl. n. 66/14(“Decreto Irpef”) devono comunicare,attraverso la “Piattaforma elettronica perle certificazioni”, i dati relativi ai debiti nonestinti, certi, liquidi ed esigibili per som-ministrazioni, forniture e appalti e obbli-gazioni di prestazioni professionali, per iquali, nel mese precedente, sia scaduto iltermine di decorrenza degli interessimoratori ex art. 4, del Dlgs. n. 231/02.

Versamento delle acciseEntro la data odierna gli operatori econo-mici, per i prodotti soggetti ad accise,versano l’Imposta per tutti i quantitativiimmessi in consumo nel mese preceden-te. Il versamento deve essere effettuatopresso la Tesoreria provinciale dello Statoo attraverso Modello “F24”, con possibilitàdi compensazione con altri tributi e con-tributi (art. 3, Dlgs. n. 504/95).

Fatture differiteDeve essere emessa entro tale data dellafattura afferente la cessione di beni la cui

consegna o spedizione, effettuata nelmese precedente, risulti da un documen-to di trasporto idoneo a identificare isoggetti tra i quali è conclusa l’operazio-ne, comprensiva anche della data e delnumero dei documenti (art. 21, comma 4,Dpr. n. 633/72).

Versamento Iva su acquistiin ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per ilversamento dell’Iva dovuta sugli acquistioperati nel mese precedente 2015 inambito istituzionale, a seguito dellenovità introdotte dal comma 629, del-l’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (“Legge di stabilità 2015”) in materiadi “split payment” e del Decreto attuativoMef 23 gennaio 2015. Il versamento deveessere effettuato tramite Modello “F24EP”,codice tributo 620E, istituito con la Riso-luzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 enon è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensileScade in data odierna il termine per ilversamento dell’Iva dovuta per il meseprecedente, da effettuarsi tramite Model-lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquistiinerenti servizi rilevanti Iva, delle novitàintrodotte dal comma 629, dell’art. 1 del-la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-ge di stabilità 2015”) in materia di “splitpayment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-naio 2015 che determinano fisiologica-mente, una volta esaurito l’eventuale cre-dito Iva dell’anno 2014, un versamentoperiodico di Iva.

Irap - Acconto mensileAmministrazioni dello Stato

e Enti pubbliciDeve essere versato entro oggi, da partedegli Organi e le Amministrazioni delloStato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-conto mensile Irap, calcolato in base alleretribuzioni e compensi corrisposti nelmese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-mento deve essere operato telematica-mente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte(Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per leProvince, per i Comuni (tranne quelli conmeno di 5.000 abitanti che non benefi-ciano di trasferimenti statali) e per i Con-

sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni eComunità montane con più di 10.000abitanti, che non si avvalgono della pos-sibilità di compensazione di cui all’art. 17del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-mite Modello “F24EP” delle ritenute allafonte sui redditi soggetti a tale disciplinacorrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale”credito Iva 2016

Entro tale data può essere compensatoin modo “orizzontale” il credito Iva matu-rato nel 2016 per importi superiori a Euro5.000 annui (importo modificato conProvvedimento Agenzia Entrate 16 mar-zo 2012), essendo stata inviata telemati-camente la Dichiarazione “Iva 2017” entroil 28 febbraio 2017, ma inferiori a Euro15.000 annui, qualora non sia stato appo-sto sulla Dichiarazione “Iva 2017” il “vistodi conformità” o la firma dell’Organo direvisione, con anno di riferimento 2016 osul Modello “F24 ordinario”, codice 6099,oppure sul nuovo Modello “F24EP”, codice619E. Si suggerisce di considerare anchegli effetti dello “split payment” commer-ciale nella valutazione del quantum dapoter compensare.

Contributo Inps del 24% (32,72%)per i co.co.co.

Entro oggi deve essere effettuato il ver-samento all’Inps – “Gestione separata”exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, delcontributo del 24% (32,72%) sui com-pensi comunque denominati, corrispostinel mese precedente per prestazioni ine-renti ai rapporti di collaborazione coordi-nata e continuativa di cui all’art. 50, com-ma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiamano alriguardo: art. 1, comma 770, Legge n.296/06 e Circolare Inps n. 7/07, art. 1,comma 79, Legge n. 247/07, come modi-ficato dall’art. 2, coma 57, della Legge n.92/12. Tale ultima norma e s.m.i. ha intro-dotto una progressione di aliquote chearriverà al 33% dal 2018 per chi non è giàiscritto ad altre gestioni di previdenzaobbligatoria, nè pensionati, mentre del24% dal 2016 per gli altri). Si segnala chel’art. 1, comma 165, della Legge n.232/2016 (“Legge di bilancio 2017”) hadisposto che per i lavoratori autonomititolari di posizione fiscale ai fini Iva iscrit-ti alla “Gestione separata” e che non risul-tino iscritti ad altre gestioni di previden-za obbligatoria né pensionati, l’aliquotacontributiva è pari al 25% per l’anno

Giovedì marzo16

Mercoledì marzo15

Venerdì marzo10

Martedì marzo7

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febbraio 2017SCADENZARIO 2Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali40

2017 (vedi art. 1, comma 165, Legge n.232/2016, “Legge di bilancio 2017”).

Contributi per prestatori di lavorooccasionale con reddito annuo sopra

Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il ver-samento all’Inps, tramite il nuovo Model-lo “F24EP” (approvato con Provvedimento3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codicidi cui alla Risoluzione n. 98/10), con lestesse modalità previste per i collabora-tori coordinati e continuativi (per i riferi-menti normativi vedi sopra), dei contri-buti sui compensi corrisposti nel meseprecedente ai lavoratori occasionali il cuireddito annuo per tale tipo di prestazionisupera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44,comma 2, del Dl. n. 269/03, convertitonella Legge n. 326/03.

Attestazione mensiledi liquidità

Il Tesoriere dei Comuni con popolazionesuperiore a 50.000 abitanti, entro la dataodierna, deve trasmettere al Ministerodell’Interno l’attestazione mensile relati-va alla liquidità a disposizione giacentenei conti aperti presso la sezione di Teso-reria (Circolare Ministero Interno n.11/07).

Trasmissione telematica delle fattureattive - Dlgs. n. 127/15 e

Provvedimento 28 ottobre 2016Scade in data odierna, per il solo anno2017 (vedi Provvedimento AgenziaEntrate 1° dicembre 2016), il termine peresercitare l’opzione per la trasmissionetelematica trimestrale dei dati delle fat-ture attive emesse in formato analogico,che non transitano dallo “Sdi”, di cuiall’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15, delProvvedimento Agenzia delle Entrate 28ottobre 2016 e dei chiarimenti forniti conla Circolare n. 1/E del 2017. Nel caso dimancato esercizio dell’opzione si ricadeautomaticamente nella disposizionecontenuta nell’art. 21 del Dl. n. 78/10,come modificato dall’art. 4 del Dl. n.193/16, convertito con Legge n. 225/16,oggetto a sua volta di modifica da partedell’art. 14-ter della Legge 27 febbraio

2017, n. 19, di conversione del Dl. n.244/16, rubricato “Proroga e definizione ditermini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

Trasmissione mensile dei datiretributivi delle posizioni assicurative

individualiEntro tale data devono essere inviatiattraverso la Denuncia mensile analitica“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integratacon il flusso Uniemens, i dati retributivi ele informazioni per implementare leposizioni assicurative individuali degliiscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.269/03 e della Circolare Inps 7 agosto2012, n. 10.

Rimborso Iva servizinon commerciali

Scade in data odierna il termine entro cuigli Enti Locali interessati devono inviarealle Prefetture-Uffici del Governo la certi-ficazione per la richiesta di riversamentodell’Iva da essi sostenuta a seguito del-l’affidamento in gestione a terzi dei servi-zi non commerciali nel quadriennio2013-2016, mediante riparto del Fondoistituito dall’art. 6, comma 3, della Leggen. 488/99 (“Finanziaria 2000”) e regola-mentato dal Dpr. n. 33/01 (Circolare Fl. n.1 del 26 gennaio 2017).

Rimborso spesa personale ex Fime eInsud

Entro la data odierna gli Enti interessatiad ottenere rimborso della spesa soste-nuta nell’anno 2016 per il personale exFime, devono consegnare alle Prefetture-Utg competenti per territori i certificati dicui alla Circolare n. 3 del 7 febbraio 2017emanata dal Ministero dell’Interno –Direzione centrale per la Finanza locale.

Comunicazione variazioni relativecontributo in conto interessi su mutui

Enti LocaliScade in data odierna il termine entro cuigli Enti Locali che hanno richiesto, nel2016, il contributo in conto interessi dicui all’art. 1, Legge n. 190/14, comma 540,su operazioni di indebitamento attivatedagli Enti nel 2015 (Circolare Fl. n. 9/15del 25 marzo 2015), possono comunicareeventuali variazioni rispetto a quantodichiarato lo scorso anno. Per ulterioridettagli si rimanda al Comunicato 15 feb-braio 2017, il Ministero dell’Interno –Direzione centrale della Finanza locale.

Presentazione Modelli “Intra 12”Scade in data odierna il termine per pre-sentare in via telematica all’Agenzia delleEntrate, da parte degli Enti Locali chehanno assunto il ruolo di soggetti passiviIva in base alle nuove disposizioni invigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti icontenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”approvati dall’Agenzia con il Provvedi-mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gliacquisti di beni e servizi da soggetti nonresidenti effettuati nel secondo meseprecedente.

Trasmissione mensile dei datiretributivi delle posizioni assicurative

individualiEntro tale data devono essere inviati attra-verso la Denuncia mensile analitica“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integratacon il flusso Uniemens, i dati retributivi e leinformazioni per implementare le posizio-ni assicurative individuali degli iscritti allaGestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi del-l’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e dellaCircolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

Contributi per spese di investimentoAi sensi dell’art. 2 del Dm. 28 luglio 2015(G.U. n. 180 del 5 agosto 2015), entro leore 12:00 della data odierna i Comuni, leProvince e le Città metropolitane Localiinteressati devono inviare in modalitàtelematica (attraverso il Portale istituzio-nale della Direzione centrale della Finan-za locale), la certificazione per la conces-sione di contributi in conto interessiriservati agli Enti che abbiano attivatonuove operazioni di indebitamento, sot-to forma di mutuo presso istituti di credi-to autorizzati, per spese di investimentonell’anno 2015, il cui ammortamentodecorre dal 1° gennaio 2016.

Anagrafe delle opere incompiute Entro la data odierna le stazioni appal-tanti, gli Enti aggiudicatori e gli altri sog-getti aggiudicatori di cui all’art. 3 delDlgs. 12 aprile 2006, n. 163, devono indi-viduare le opere incompiute di loro com-petenza e trasmetterne la lista al Ministe-ro delle Infrastrutture e dei Trasporti oalla Regione e alla Provincia autonoma diappartenenza (a seconda dell’Ambitoterritoriale di appartenenza). L’adempi-mento è disciplinato dal Decreto 13 mar-zo 2013, n. 42 del Ministero delle Infra-

Venerdì marzo31

Lunedì marzo20

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febbraio 20172 Federalismo& Accountability& Accountability

SCADENZARIO

Centro Studi Enti Locali 41

strutture e dei Trasporti (G.U. n. 96 del 24aprile 2013).

Approvazione del bilanciodi previsione 2017

Entro oggi il Consiglio comunale dell’En-te provvede ordinariamente ad approva-re il bilancio di previsione per il 2017 e irelativi allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/00).La scadenza è stata prorogata alla dataodierna dal Dl. n. 244/16 (c.d. “Decreto Mil-leproroghe”).

Regolamenti, Imposte e tariffeNel caso in cui l’approvazione del bilan-cio di previsione 2017 non venga proro-gata, entro la presente data scadono itermini per l’approvazione da parte delConsiglio comunale del Regolamentodell’aliquota e della detrazione per l’Ad-dizionale all’Irpef 2017 (art. 1, Dlgs. n.360/98), della Deliberazione relativa allealiquote ed alle detrazioni per l’Imu 2017,della Deliberazione relativa al Regola-mento dell’aliquota dell’Imposta di sco-po 2017 (art. 1, comma 145, Legge n.296/06), del Regolamento della Tasi e del-la Deliberazione relativa alle tariffe Tari2017, delle Deliberazioni relative alletariffe dei tributi locali 2017, delle Delibe-razioni relative alle tariffe ed ai prezzipubblici per il 2017, e del Regolamentoper la disciplina delle entrate 2017, delletariffe e dei tassi di copertura percentua-le del costo di gestione dei “Servizi adomanda individuale” per il 2017 (art. 1,comma 169, Legge n. 296/06).

Pareggio di bilancio Entro la data odierna gli Enti Locali sog-getti al “Pareggio di bilancio” devono tra-smettere al Mef-RgS, utilizzando il Portalehttp://pareggiobilancio.mef.gov.it, unacertificazione, firmata digitalmente dalrappresentante legale, dal Responsabiledel Servizio “Finanziario” e dai componen-ti dell’Organo di revisione economico-finanziaria, relativa al rispetto degli obiet-tivi del “Pareggio di bilancio” per l’anno2016, secondo il Prospetto e le modalitàcontenute nell’allegato al Decreto Mef-RgS. n. 36991 del 6 marzo 2017.

Sentenze esecutive di risarcimentoconseguenti a calamità naturali o

cedimenti strutturaliI Comuni interessati possono chiedereentro la data odierna il contributo previ-sto dall’art. 4 del Dl. n. 113/16, convertito

dalla Legge n. 160/16 (c.d. “Decreto EntiLocali”) a seguito di Sentenze esecutivedi risarcimento conseguenti a calamitànaturali o cedimenti strutturali.La richiesta dovrà infatti essere inoltrataesclusivamente in via telematica, attraver-so il “Sistema Certificazioni Enti Locali” (AreaCertificati Tbel, altri certificati), accessibiledal sito istituzionale della Direzione cen-trale della Finanza locale http://finanzalo-cale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify(Dm. Interno 14 febbraio 2017).

Attestazioni Oiv Gli Oiv sono chiamati ad attestare, alladata odierna, l’assolvimento di specifichecategorie di obblighi di pubblicazione inmateria di trasparenza (vedi DeliberaAnac 1° marzo 2017, n. 236).

Rendicontireferendum costituzionale

Entro la data odierna i Comuni devonoinviare, pena la decadenza dal diritto alrimborso, il rendiconto delle spese soste-nute in relazione al Referendum Costitu-zionale del 4 dicembre 2016 (vedi Circo-lare Fl. n. 10/16, avente ad oggetto “Spesedi organizzazione tecnica ed attuazioneper il Referendum Costituzionale del 4dicembre 2016”).

Comunicazione dati relativiai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni– ai sensi dell’art. 57, del Dl. n. 66/14(“Decreto Irpef”) devono comunicare,attraverso la “Piattaforma elettronica perle certificazioni”, i dati relativi ai debiti nonestinti, certi, liquidi ed esigibili per som-ministrazioni, forniture e appalti e obbli-gazioni di prestazioni professionali, per iquali, nel mese precedente, sia scaduto iltermine di decorrenza degli interessimoratori ex art. 4, del Dlgs. n. 231/02.

Versamento Iva su acquistiin ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per ilversamento dell’Iva dovuta sugli acquisti

operati nel mese precedente 2015 inambito istituzionale, a seguito dellenovità introdotte dal comma 629, del-l’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (“Legge di stabilità 2015”) in materiadi “split payment” e del Decreto attuativoMef 23 gennaio 2015. Il versamento deveessere effettuato tramite Modello “F24EP”,codice tributo 620E, istituito con la Riso-luzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 enon è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensileScade in data odierna il termine per ilversamento dell’Iva dovuta per il meseprecedente, da effettuarsi tramite Model-lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquistiinerenti servizi rilevanti Iva, delle novitàintrodotte dal comma 629, dell’art. 1 del-la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-ge di stabilità 2015”) in materia di “splitpayment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-naio 2015 che determinano fisiologica-mente, una volta esaurito l’eventuale cre-dito Iva dell’anno 2014, un versamentoperiodico di Iva.

Irap - Acconto mensileAmministrazioni dello Stato

e Enti pubbliciDeve essere versato entro oggi, da partedegli Organi e le Amministrazioni delloStato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-conto mensile Irap, calcolato in base alleretribuzioni e compensi corrisposti nelmese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-mento deve essere operato telematica-mente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte(Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per leProvince, per i Comuni (tranne quelli conmeno di 5.000 abitanti che non benefi-ciano di trasferimenti statali) e per i Con-sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni eComunità montane con più di 10.000abitanti, che non si avvalgono della pos-sibilità di compensazione di cui all’art. 17del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-mite Modello “F24EP” delle ritenute allafonte sui redditi soggetti a tale disciplinacorrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale”credito Iva 2016

Entro tale data può essere compensato

Domenica aprile16

Sabato aprile15

Marted aprile4

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febbraio 2017SCADENZARIO 2Federalismo& Accountability& Accountability

Centro Studi Enti Locali42

in modo “orizzontale” il credito Iva matu-rato nel 2016 per importi superiori a Euro5.000 annui (importo modificato conProvvedimento Agenzia Entrate 16 mar-zo 2012), essendo stata inviata telemati-camente la Dichiarazione “Iva 2017” entroil 28 febbraio 2017, ma inferiori a Euro15.000 annui, qualora non sia stato appo-sto sulla Dichiarazione “Iva 2017” il “vistodi conformità” o la firma dell’Organo direvisione, con anno di riferimento 2016 osul Modello “F24 ordinario”, codice 6099,oppure sul nuovo Modello “F24EP”, codice619E. Si suggerisce di considerare anchegli effetti dello “split payment” commer-ciale nella valutazione del quantum dapoter compensare.

Contributo Inps del 24% (32,72%)per i co.co.co.

Entro oggi deve essere effettuato il ver-samento all’Inps – “Gestione separata”exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, delcontributo del 24% (32,72%) sui com-pensi comunque denominati, corrispostinel mese precedente per prestazioni ine-renti ai rapporti di collaborazione coordi-nata e continuativa di cui all’art. 50, com-ma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiamano alriguardo: art. 1, comma 770, Legge n.296/06 e Circolare Inps n. 7/07, art. 1,comma 79, Legge n. 247/07, come modi-ficato dall’art. 2, coma 57, della Legge n.92/12. Tale ultima norma e s.m.i. ha intro-dotto una progressione di aliquote chearriverà al 33% dal 2018 per chi non è giàiscritto ad altre gestioni di previdenzaobbligatoria, nè pensionati, mentre del24% dal 2016 per gli altri). Si segnala chel’art. 1, comma 165, della Legge n.232/2016 (“Legge di bilancio 2017”) hadisposto che per i lavoratori autonomititolari di posizione fiscale ai fini Iva iscrit-ti alla “Gestione separata” e che non risul-tino iscritti ad altre gestioni di previden-za obbligatoria né pensionati, l’aliquotacontributiva è pari al 25% per l’anno2017 (vedi art. 1, comma 165, Legge n.232/2016, “Legge di bilancio 2017”).

Contributi per prestatori di lavorooccasionale con reddito annuo sopra

Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il ver-samento all’Inps, tramite il nuovo Model-lo “F24EP” (approvato con Provvedimento3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codicidi cui alla Risoluzione n. 98/10), con lestesse modalità previste per i collabora-

tori coordinati e continuativi (per i riferi-menti normativi vedi sopra), dei contri-buti sui compensi corrisposti nel meseprecedente ai lavoratori occasionali il cuireddito annuo per tale tipo di prestazionisupera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44,comma 2, del Dl. n. 269/03, convertitonella Legge n. 326/03.

Attestazioni Oiv Gli Oiv devono pubblicare entro la dataodierna le attestazioni di cui alla DeliberaAnac 1° marzo 2017, n. 236, nella Sezione“Amministrazione trasparente”, Sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievisull’amministrazione”, Sotto-sezione disecondo livello “Organismi indipendentidi valutazione, Nuclei di valutazione o altriOrganismi con funzioni analoghe”, “Atte-stazione dell’Oiv o di altra struttura analo-ga nell’assolvimento degli obblighi di pub-blicazione” dell’Ente monitorato.

“Modello unico di dichiarazioneambientale”

Scade in data odierna il termine per lapresentazione del “Mud” 2017 (“Modellounico di dichiarazione ambientale”): leimprese e le Amministrazioni tenute afarlo devono servirsi dei Moduli e delleindicazioni riportati nel Dpcm. 21 dicem-bre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 300 del28 dicembre 2015.

“Fondo di rotazione per assicurare lastabilità finanziaria degli Enti Locali” –

I rataEntro la data odierna gli Enti Locali chehanno deliberato la “Procedura di riequili-brio finanziario pluriennale” di cui all’art.243-bis del Tuel devono restituire la pri-ma rata 2016 delle anticipazioni a valeresul “Fondo di rotazione per assicurare lastabilità finanziaria degli Enti Locali” di cuiall’art. 243-ter del Dlgs. n. 267/00. Lemodalità per la restituzione sono staterese note dal Ministero dell’Interno con ilComunicato Fl. 18 aprile 2014.

Approvazione rendiconto dellagestione 2016

Entro la data odierna il Consiglio comu-nale deve approvare il conto consuntivo2016, tenuto motivatamente conto dellaRelazione dell’Organo di revisione (art.227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/00,

come modificato dall’art. 2-quater), Leg-ge n. 189/08, di conversione con modifi-cazioni del Dl. n. 154/08). Al rendiconto digestione, ai sensi dell’art. 6, comma 4, delDl. n. 95/12, i Comuni e le Province allega-no una nota informativa contenente laverifica dei crediti e debiti reciproci tral’Ente e le Società partecipate, asseveratadai rispettivi Organi di revisione.

Contributo annuale Revisori EntiLocali

Come confermati dal Dm. Interno 20ottobre 2016, entro la data odierna gliiscritti all’Elenco dei Revisori degli EntiLocali devono versare il contributoannuale pari a 25,00 Euro, di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/12. Le modalitàdi versamento del contributo sono disci-plinate dal Decreto del Ministero dell’In-terno 21 giugno 2013, pubblicato sullaG.U. n. 214 del 12 settembre 2013.

Presentazione Modelli “Intra 12”Scade in data odierna il termine per pre-sentare in via telematica all’Agenzia delleEntrate, da parte degli Enti Locali chehanno assunto il ruolo di soggetti passiviIva in base alle nuove disposizioni invigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti icontenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”approvati dall’Agenzia con il Provvedi-mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gliacquisti di beni e servizi da soggetti nonresidenti effettuati nel secondo meseprecedente.

Trasmissione mensile dei datiretributivi delle posizioni assicurative

individualiEntro tale data devono essere inviatiattraverso la Denuncia mensile analitica“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integratacon il flusso Uniemens, i dati retributivi ele informazioni per implementare leposizioni assicurative individuali degliiscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.269/03 e della Circolare Inps 7 agosto2012, n. 10.

(*) Il termine e i versamenti in scadenza inun giorno festivo sono automaticamenteprorogati al primo giorno feriale successi-vo.

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