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Centro Studi Enti Locali Tributi news ANNO VI Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali. NUMERO 7 2 5 12 Tari Computo degli occupanti negli immobili tenuti a disposizione da contribuenti non residenti nel Comune Riscossione Ambito applicativo dell’autotutela ai Tributi locali Tributi locali Una Risoluzione Mef chiarisce la portata della sospensione della pressione fiscale locale nel 2016 11 aprile 2016 - Supplemento ad Entilocalinews n. 15 del 11 aprile 2016

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Centro Studi Enti LocaliTributinews

ANNO VI

Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali.

NUMERO

7

2 5 12 TariComputo deglioccupanti negliimmobili tenutia disposizioneda contribuentinon residentinel Comune

RiscossioneAmbito applicativodell’autotutelaai Tributi locali

Tributi localiUna Risoluzione Mefchiarisce la portatadella sospensionedella pressione fiscalelocale nel 2016

11 aprile 2016 - Supplemento ad Entilocalinews n. 15 del 11 aprile 2016

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EntiLocaliSettimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

Sostituti di impostaInvio del modello“770/2012”prorogato al20 settembre 2012

5 6 7ProvincePubblicata la deliberazione del consiglio dei ministri per il loro riordino

Revisori Enti LocaliDeliberate dalla cortedei conti le “Linee Guida”per i qustionari al bilancio di previsione ed la rendi-conto della gestione

1NUMERO

N E W S

Lunedi 7 Gennaio 2013

Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative, rivolta a coloro che operano negli Enti Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di approfondimento in materia di appalti e contratti.Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività delle informazioni. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Entilocalinewssettimanale

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di riscossione e di entrate locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Centro Studi Enti LocaliTributinewsCentro Studi Enti Locali

TributinewsRivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali.

Imu Disponibili i dati dei versa- menti Comune per Co- mune

3 5 12Approfondimenti L’applicazione dell’I-mu al settore agricolo

Quesiti Usufrutto senza diritto di accrescimento ed Imu

1NUMERO

Lunedi 7 Gennaio 2013

quindicinale

Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di approfondimento in materia di appalti e contratti. Si tratta di un agile strumento di informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e fiscali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

RevisorenewsRevisorenews 1

NUMERO

Centro Studi Enti Locali

Supplemento ad Enti Locali News n°1 del 7 Gennaio 2013

Rassegna mensile delle novità normative ed interpretativeche interessano il revisore di un Ente Locale.

9 Gennaio 2013

mensile

Servizi pubbliciLocali

Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali.

“Distribuzione del Gas naturale” Pubblicato sul sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gasil Documento di consulta-zione circa gli

3 5 6Approfondimenti La natura di“Servizio pubblico locale” può ricorrere anche se l’Amministrazione pone in essereun contratto di appalto

Approfondimenti “Anomalie e irregolarità” tra Comune e gestioni parallele nell’ambito di una situazione di pre-dissesto finanziario: provvedimenti conseguenti

1NUMERO

Lunedi 7 Gennaio 2013

Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Servizi Pubblici Localimensile

Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Federalismo & AccountabilityFederalismo

Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali.

Decreto “Sviluppo” Pubblicato in G.U. il Dl. n. 83/12

3 12 21Patto di stabilità Emanato il Decreto sulla determinazione degli obiettivi pro-grammaticiper il triennio 2012-2014

Patto di stabilità La disciplinadelle spese di personale per i Comuni sopra i 1.000 abitanti

1NUMERO

Lunedi 7 Gennaio 2013

& Accountability

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Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

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Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali

Corte dei conti Dalla SezioneAutonomie alcu-ni chiarimenti sulla spesa di personale relativa ai Segretari

11 16 18Approfondimenti Una nuova visione ermeneutica sulla disciplina delle spese di personaledegli Enti Locali

Approfondimenti Altre precisazionisul consolidamento dell’indicatore “spese di personale/spese correnti”

1NUMERO

Lunedi 7 Gennaio 2013

& incarichi

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Personale & Incarichimensile

Raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori

Iva & FiscomensileIva e fisco

ANNO XII

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

Sostituti di impostaInvio del modello“770/2012”prorogato al20 settembre 2012

5 6 7ProvincePubblicata la deliberazione del consiglio dei ministri per il loro riordino

Revisori Enti LocaliDeliberate dalla cortedei conti le “Linee Guida”per i qustionari al bilancio di previsione ed la rendi-conto della gestione

1NUMERO

Enti Locali

Lunedi 7 Gennaio 2013

Le altre Riviste del Centro Studi Enti Locali

● Personale & Incarichi ● Iva & FiscoRicevendo in omaggio le riviste di approfondimento

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NOTIZIARIO

Tributi locali: una Risoluzione Mef chiarisce la portata della sospensionedella pressione fiscale locale nel 2016

Riscossione: istituiti i codici-tributo per il versamento della sanzionedestinata ai contribuenti che producano documentazione falsa

“Fondo di solidarietà comunale”: il Viminale rende note le quote 2016spettanti ai singoli Comuni

GLI APPROFONDIMENTI

Riscossione: ambito applicativo dell’autotutela ai Tributi localidi Francesco Orsi

I QUESITI

Tari: computo degli occupanti negli immobili tenuti a disposizioneda contribuenti non residenti nel Comunedi Alessandro Maestrelli

LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA

Note di prassi e pronunce giurisprudenziali

FocusTari: le tariffe devono essere commisurate alla capacità di produzionedei rifiutiTar Puglia Sentenza n. 426 del 3 marzo 2016di Carolina Vallini

IL PARERE DELLA CORTE

Note della Corte

LO SCADENZARIO

11 aprile 2016

Centro Studi Enti Locali

SOMMARIO7 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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Tributinews Centro Studi Enti Locali

Quindicinale di approfondimento sulle novità normative

ed interpretative in materia di tributi locali

Collaborano alla Rivista:

Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista,

Docente Università Cattolica, Esperto della Pubblica

Amministrazione, , Pubblicista

Dott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa,

Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi”

Economia aziendale

Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista

e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale

Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia

di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci,

Consulente Ancirisponde

Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate

Roma

Dott. Antonio Scozzese, (già) Dirigente Servizio

Finanza Locale del Ministero dell’Interno

Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista

e Revisore contabile, Presidente Commiss. Fiscalità Enti

pubblici Cndcec

Dott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A.,

Esperto in fiscalità Enti pubblici

Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista

e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A.

Dott. Angelo Bachi, Dottore commercialista, Revisore

contabile, Consulente Enti Pubblici società in materia

di tributi

Dott.ssa Maria Altobelli, Esperta e autrice

di pubblicazioni in materia di tributi locali

Avv. Stefano Ciulli, Consulente di Enti Locali

e Amministrazioni pubbliche

Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti

Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista

Dott.ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari

Comune di Arezzo

Dott. Marcello Marzano, Dottore commercialista

e Revisore contabile, Consulente Enti Locali

Dott. Ivan Bonitatibus, Specialista in Diritto

Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione,

Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista,

Revisore Contabile

Comitato di redazione:

Giuseppe Vanni, Francesco Vegni, Nicola Tonveronachi

Segreteria di redazione: Ambra Valori, Veronica Potenza,

Edoardo Rivola

Versione editoriale: Grafiche Leonardo

Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN

ISO 9001:2008 certificato da Certiquality

Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)

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Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato

in data 20 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della

stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581

del Registro degli operatori di comunicazione di cui

alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa

Periodici Italiani

TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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NOTIZIARIOTributi locali:una Risoluzione Mef chiarisce la portata della sospensionedella pressione fiscale locale nel 2016

11 aprile 2016NOTIZIARIO 7 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali2

È stata pubblicata sul sito webistituzionale del Ministerodelle Finanze – Dipartimentodelle Finanze, la Risoluzione22 marzo 2016, n. 2/DF, aven-te ad oggetto “Art. 1, comma26, della Legge n. 208/15.Sospensione dell’efficacia del-l’aumento dei Tributi e delleAddizionali. Istituzione di unnuovo Tributo o riduzione diagevolazioni esistenti”, in meri-to all’efficacia delle Delibera-zioni che non prevedonodirettamente aumenti dei tri-buti ma si limitano a istituire,a decorrere dal 1° gennaio2016, un nuovo tributo qualel’Imposta di soggiorno di cuiall’art. 4, del Dlgs. n. 23/11,oppure eliminano fattispecieagevolative o variano l’ambi-to oggettivo di applicazionedell’Addizionale comunaleall’Irpef attraverso la riduzio-ne o l’eliminazione dellasoglia di esenzione.Il Ministero ha preliminar-mente precisato che l’art. 1,comma 26, della Legge n.208/15 (“Legge di stabilità2016”), ha disposto per l’anno2016 la sospensione dell’effi-cacia delle Leggi regionali edelle Deliberazioni degli EntiLocali nella parte in cui preve-dono aumenti dei Tributi edelle Addizionali attribuitialle Regioni e agli Enti Localicon legge dello Stato rispettoai livelli di aliquote o tariffeapplicabili per l’anno 2015.Alla disposizione sopra men-zionata sono state previste 3eccezioni relative:● alle tariffe Tari;● agli Enti che deliberano ilpredissesto o il dissesto;● agli Enti che nell’anno 2015

avevano introdotto, relativa-mente agli immobili nonesentati con la “Legge di stabi-lità 2016”, la maggiorazioneTasi di cui all’art. 1, comma677, della Legge n. 147/13(“Legge di stabilità 2014”).Sulla base delle norme intro-dotte dal Legislatore, il Dipar-timento ha ritenuto che, fattesalve le eccezioni di cui sopra,le Deliberazioni degli EntiLocali che comportinoaumenti dei Tributi sono inef-ficaci per l’anno 2016.Tra le disposizioni regola-mentari inefficaci rientrano, amaggior ragione, anche quel-le con le quali l’Ente istituisceun nuovo Tributo, come l’Im-posta di soggiorno.Alle medesime conclusioni èpervenuta la Corte dei conti,Sezione regionale di control-lo per l’Abruzzo, nella Delibe-razione n. 35/2016/par del 9febbraio 2016, che si pone sulsolco della continuità conaltre Pronunce della stessaCorte e del Consiglio di Statoche hanno espresso i propripareri in casi del tutto simili.Nella Pronuncia sopra citatala Corte dei conti affronta laproblematica dell’istituzioneper l’anno 2016 di un nuovoTributo, quale nel caso di spe-cie, l’Imposta di soggiorno,affermando che la ratio del-l’art. 1, comma 26, della Leggen. 208/15 (“Legge di stabilità2016”) è quella di mantenereinvariato, nel 2016, il livellocomplessivo di pressione tri-butaria, “attraverso un conge-lamento generalizzato dei Tri-buti degli Enti territoriali rispet-to alle aliquote in vigore nel2015, ottenuto rendendo ineffi-

caci eventuali leggi regionali odeliberazioni degli Enti Locali,nella parte in cui prevedonovariazioni in aumento”.La Corte ha ritenuto quindiche la norma in esame debbaessere necessariamente lettain via estensiva, ritenendo ilblocco applicabile a tutte leforme di variazione inaumento dei Tributi a livellolocale, sia che le stesse si con-figurino come incremento dialiquote di Tributi già esisten-ti nel 2015, sia che consistanonell’istituzione di nuove fontiimpositive.Nel caso specifico dell’Impo-sta di soggiorno, a parere del-la Corte, è del tutto irrilevan-te, ai fini delle valutazioni inmerito al perimetro applicati-vo del blocco, la circostanzache questa, andando a colpi-re solo i soggetti che allog-giano nelle strutture ricettive,non incide sui residenti delComune che l’ha istituita, poi-ché “l’obiettivo di contenimen-to della pressione fiscale risultainfatti indifferente rispetto alprincipio della residenza”. L’in-terpretazione della Corte deiconti è conforme ad altre pre-cedenti pronunce, ovvero laDeliberazione Corte dei contiLombardia n. 74/08 e il ParereConsiglio di Stato n. 4166/03.Le considerazioni fatte dalMinistero con riferimentoall’istituzione di un nuovo tri-buto sono state estese anchea tutte le manovre degli EntiLocali che producono l’effet-to di restringere l’ambitoapplicativo di norme di favo-re (Deliberazione Corte deiconti Piemonte n. 9/09 e Deli-berazione Corte dei conti

Marche n. 1/09), come accadequando viene eliminata unafattispecie di agevolazioneoppure quando viene variatol’ambito oggettivo di applica-zione dell’Addizionale comu-nale Irpef attraverso la ridu-zione o l’eliminazione dellasoglia di esenzione.Il Mef ha precisato che ognidisposizione contenuta nelleDeliberazioni degli Enti Localiche determini nella sostanzaun aumento della pressionetributaria deve ritenersi inef-ficace per l’anno 2016, men-tre sono valide le restanti par-ti che non comportano alcunaumento.Per quanto concerne la mag-giorazione Tasi, quest’ultimadoveva venir meno a decor-rere dal 2016, ma la Legge distabilità 2016 ha, invece, attri-buito ai Comuni il potere dimantenerla attraversoespressa Deliberazione, nellastessa misura applicata perl’anno 2015 e limitatamenteagli immobili non esentati.Pertanto, se il Comune avevadeliberato la maggiorazionein questione solo per gliimmobili destinati ad abita-zione principale, tale maggio-razione non potrà esseremantenuta per tale fattispe-cie, essendo tali immobilidivenuti esenti anche ai finiTasi, né è possibile in alcunmodo recuperare tale mag-giorazione attraverso l’appli-cazione della stessa su altrefattispecie.Le stesse considerazioni val-gono anche nel caso in cui lamaggiorazione fosse distri-buita su più fattispecie, tra cuianche quella relativa alle abi-

11 aprile 2016

Centro Studi Enti Locali

NOTIZIARIO7

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TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

tazioni principali; in tal casoessendo le abitazioni medesi-me divenute esenti, la relativamaggiorazione viene definiti-vamente persa, mentre ilComune può mantenere lamaggiorazione nella misuragià applicata per le altre fatti-specie.Il Mef ha ritenuto opportunoprecisare che la sospensionedell’efficacia degli aumenti ditributi si applica sia all’Impo-sta di sbarco di cui all’art. 4,comma 3-bis, del Dlgs. n.23/11 (ridenominata in “Con-tributo di sbarco” dall’art. 33,comma 1, della Legge n.221/15), che al contributointrodotto dalla medesimaLegge n. 221/15 per l’accessoa zone disciplinate nella lorofruizione per motivi ambien-tali, in prossimità di fenomeniattivi di origine vulcanica.Il Dipartimento si è poi soffer-mato sulla relazione che inter-corre tra Imposta di sbarco eContributo di sbarco merita diessere approfondita.In primo luogo il Ministero haprecisato che la nuova formu-lazione dell’art. 4, comma 3-bis, del Dlgs. n. 23/11, al paridella precedente, conferma lanatura tributaria del contribu-to di sbarco, richiamandoespressamente l’applicazionedi istituti prettamente tributa-ri, poiché stabilisce che “perl’omesso, ritardato o parzialeversamento del contributo siapplica la sanzione ammini-strativa di cui all’art. 13, delDlgs. n. 471/97, e successivemodificazioni. Per tutto quantonon previsto dalle disposizioni

del presente articolo si applical’art. 1, commi da 158 a 170,della Legge n. 296/06”.Il “nuovo” contributo replicatutta la disciplina della sosti-tuita Imposta di sbarco, risul-tando quest’ultima nel primointegralmente ricompresa edassorbita, e, per quello che quiinteressa ai fini della sospen-sione, la integra estendendo-ne l’ambito di applicazionesoggettivo e stabilendo unnuovo più alto limite massimocon un’ulteriore manovrabi-lità.Con riguardo al primo profilo,l’art. 4, comma 3-bis, del Dlgs.n. 23/11, prevede che il Contri-buto si applica anche ai pas-seggeri che sbarcano sul terri-torio dell’Isola minore utiliz-zando vettori che svolgono“Servizio di trasporto di perso-ne a fini commerciali”, abilitatie autorizzati ad effettuare col-legamenti verso l’isola, com-presi quelli aeronavali, mentrel’Imposta di sbarco è limitataai passeggeri che utilizzanosolo vettori che fornisconocollegamenti di linea. Coeren-temente, si prevede l’amplia-mento della platea dei sog-getti che riscuotono il Contri-buto di sbarco, poiché ora lanorma fa riferimento alleCompagnie di navigazione eaeree o ai soggetti che svol-gono “Servizio di trasporto dipersone a fini commerciali”.Per quanto concerne invece ladiversa fattispecie disciplinatadallo stesso art. 4, comma 3-bis, del Dlgs. n. 23/11, si devesottolineare che tale disposi-zione introduce per la prima

volta il Contributo per l’acces-so a zone disciplinate nellaloro fruizione per motiviambientali, in prossimità difenomeni attivi di origine vul-canica.Il citato Contributo deve esse-re ricompreso, a detta delMinistero, nel novero dei Tri-buti dal momento che pre-senta tutti i requisiti che con-feriscono a un’entrata naturatributaria.Come deciso dalla SentenzaCorte Costituzionale 11 mar-zo 2015, n. 58, il Contributo sicaratterizza per il fatto dipoter essere istituito daiComuni che hanno sede giuri-dica nelle Isole minori e daiComuni nel cui territorio insi-stono Isole minori, ha importomassimo pari ad Euro 5 e puòessere riscosso dalle localiguide vulcanologiche rego-larmente autorizzate o da altrisoggetti individuati dall’Am-ministrazione comunale conapposito avviso pubblico. Ilgettito del Contributo è desti-nato a finanziare interventi diraccolta e di smaltimento deirifiuti, gli interventi di recupe-ro e salvaguardia ambientalenonché interventi in materiadi Turismo, Cultura, Polizialocale e Mobilità nelle Isoleminori.Il Mef, dopo aver esaminato iprofili dei contributi previstidall’art. 4, comma 3-bis, delDlgs. n. 23/11, ha ritenuto cheper l’anno 2016 gli stessi, qua-lora istituiti, debbano consi-derarsi sospesi per la partedeterminante un aumentodella pressione fiscale rispetto

al 2015. Di conseguenza, nelcaso in cui il Comune avessegià applicato nel 2015 l’Impo-sta di sbarco e avesse istituitonel 2016 il nuovo Contributodi sbarco, quest’ultimo non siapplica per le parti difformi eampliative rispetto a quantoprecedentemente disciplina-to dal singolo Regolamentocomunale in materia di Impo-sta di sbarco. E’ possibile peròcontinuare a mantenere l’Im-posta di sbarco già applicatadal Comune nel 2015, nei limi-ti previsti dalla precedentenormativa e dal Regolamentocomunale istitutivo del Tribu-to, nell’ipotesi in cui il Comu-ne non abbia ancora introdot-to il Contributo di sbarco.Non può essere invece istitui-to il Contributo per l’accesso azone disciplinate nella lorofruizione per motivi ambien-tali, in prossimità di fenomeniattivi di origine vulcanica.In conclusione, il Ministero haprecisato che sono esclusedall’ambito applicativo delladisposizione le tariffe di natu-ra patrimoniale, come adesempio quelle relative allatariffa puntuale, sostitutivadella Tari, e il Canone occupa-zione di spazi ed aree pubbli-che (Cosap).Il Canone per l’autorizzazioneall’installazione dei mezzipubblicitari (Cimp) rientranella disciplina della sospen-sione dell’aumento dei Tributilocali in quanto, seppur sosti-tutiva dell’Imposta sulle pub-blicità e i diritti sulle pubbli-che affissioni, ha comunquenatura tributaria.

Con la Risoluzione n. 14/E del22 marzo 2016, l’Agenzia delleEntrate ha reso noti i codici-tri-

buto da utilizzare per il versa-mento, tramite Modello “F24”,della sanzione amministrativa

pecuniaria di cui all’art. 1, com-ma 541, della Legge 24 dicem-bre 2012, n. 228 (“Legge di sta-

bilità 2013”).Ricordiamo che il citato art. 1,comma 537, della “Legge di sta-

Riscossione:istituiti i codici-tributo per il versamento della sanzione destinataai contribuenti che producano documentazione falsa

11 aprile 2016NOTIZIARIO 7 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali4

bilità 2013”, ha stabilito che gliEnti e le Società incaricate del-la riscossione dei tributi sonotenuti a “sospendere immedia-tamente ogni ulteriore iniziativafinalizzata alla riscossione dellesomme iscritte a ruolo o affida-te, su presentazione di unadichiarazione da parte del debi-tore, limitatamente alle partiterelative agli atti espressamenteindicati dal debitore, effettuataai sensi del comma 538”. Il suc-

cessivo comma 541 ha poidisposto che si applichi la san-zione amministrativa dal 100 al200% dell’ammontare dellesomme dovute (con un impor-to minimo di 258 Euro) laddo-ve il contribuente producadocumentazione falsa.Per permettere il versamento,tramite Modello “F24”, dellacitata sanzione e delle sommea titolo di spese di notifica, l’A-genzia delle Entrate ha istituito

i seguenti codici-tributo:- “8117”, denominato “Sanzioneamministrativa pecuniaria – art.1, comma 541, della Legge 24dicembre 2012, n. 228”;- “8118”, chiamato “Spese di noti-fica”.In sede di compilazione delModello “F24” i codici-tributosono esposti nella Sezione“Erario” in corrispondenza dellacolonna “Importi a debito versa-ti”.

Per il codice tributo “8117”, incaso di versamento rateale,nel campo “rateazione/regio-ne/prov./mese rif.” del Modello“F24” dovrà essere indicato ilnumero della rata nel formato“NNRR”, dove “NN” rappresentail numero della rata in paga-mento e “RR” il numero com-plessivo delle rate. In caso dipagamento in unica soluzioneil suddetto campo è valorizza-to con “0101”.

Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale dellaFinanza locale, ha messo adisposizione dei Comuni sulproprio Portale istituzionale(all’indirizzo http://finanzalo-cale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/28) i dati relativi allequote relative al “Fondo disolidarietà comunale” spet-tanti ad ogni singolo Enteper il 2016. Viene determinato l’incre-mento delle entrate Imu datrattenere per alimentare il

Fondo di solidarietà comuna-le da sottrarre al Fondo di soli-darietà comunale calcolatosulle risorse storiche, rettifica-to per le disposizioni delDpcm. 10 settembre 2015 edell’art. 1, comma 14, lett. f ) edell’art. 1, comma 763 dellaLegge n. 208/15.Per la determinazione del“Fondo di solidarietà comunale2016”, oltre alle rettifiche al“Fsc” come sopra determina-to, vengono poisottratte/aggiunte risorse in

relazione alla perequazionesui fabbisogni e sulla capacitàfiscale di ogni singolo Comu-ne e le somme derivanti dalristoro dei minori introiti Imu(agevolazioni) e Tasi (abolizio-ne e agevolazioni) 2016.Con Comunicato del 30 mar-

zo 2016, il Ministero ha resonoto che i criteri di formazio-ne e di riparto del Fondo sonostati fissati nell’ambito dellaseduta della Conferenza Sta-to-Città ed Autonomie localidel 24 marzo 2016.

In applicazione dell’art. 1,comma 380-ter, lett. b), dellaLegge n. 228/12, tali criterisaranno ufficializzati attraver-so un Dpcm. ma, in attesa del-la pubblicazione dello stesso,il Viminale ha deciso di antici-pare alle Amministrazioni ildato tenendo presumibil-mente conto dell’ormai immi-nente scadenza dell’approva-zione dei bilanci di previsione2016, prorogati dal Dm. Inter-no 1° marzo 2016 al 30 aprile2016.

“Fondo di solidarietà comunale”:il Viminale rende note le quote 2016 spettanti ai singoli Comuni

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11 aprile 2016 APPROFONDIMENTI7 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

GLI APPROFONDIMENTIRiscossione: ambito applicativo dell’autotutela ai Tributi localidi Francesco Orsi - Istruttore direttivo contabile presso un Ente Locale, Esperto in materia di tributi locali

La Corte di Cassazione recen-temente (Ordinanza 18 feb-braio 2016, n. 3248) si è dinuovo espressa in tema diautotutela tributaria. Con par-ticolare riferimento all’auto-tutela “sostitutiva”, ha avallatola tesi dell’Amministrazionefinanziaria per cui, in tema diaccertamento delle Impostesui redditi, l’avviso di accerta-mento emesso in sostituzio-ne di un altro precedente-mente annullato è legittimo,nonostante l’Imposta liquida-ta sia maggiore rispetto aquella contestata con l’avvisoiniziale, dal momento cherientra nel più ampio poteredi autotutela l’emissione diun nuovo atto per una diffe-rente e più approfonditavalutazione degli elementigià in possesso dell’Ufficio.Prendendo le mosse da que-sto recente orientamento,anche alla luce delle modifi-che introdotte all’istituto dalDlgs. n. 159/15, cercheremo diricomporre il complesso qua-dro dell’autotutela tributaria,individuandone il correttoambito di applicazione ai tri-buti locali. Le strade alternative alricorso: l’autotutela tribu-taria - presupposti e finalitàTra gli strumenti alternativi alricorso tributario senza dub-bio il maggiore interesse èstato da sempre catalizzatodall’autotutela. Prima dientrare nel dettaglio dellerecenti modifiche legislativeapportate all’istituto (art. 11del Dlgs. n. 159/15) e aglieventuali riflessi applicativinell’ambito dei Tributi locali, èopportuno riepilogarne bre-vemente i tratti caratteristici. L’autotutela consiste nel

potere-facoltà della Pubbli-ca Amministrazione di prov-vedere alla correzione o allarimozione di quegli attiamministrativi che, al fine diassicurare l’interesse colletti-vo, sono riconosciuti comeviziati, sia sotto il profilo dellalegittimità, sia nel merito. Senel diritto amministrativol’autotutela è intesa come lacapacità dell’Ente pubblico dirisolvere autonomamente,nel rispetto delle leggi, e dieliminare gli effetti distorsiviche potrebbero sorgere daun atto emesso in modo erra-to, la sua applicazione in cam-po tributario è stata tortuosa. Soltanto con l’emanazionedel Dpr. n. 287/92 (“Regola-mento degli uffici e del perso-nale del Ministero delle Finan-ze”) si è avuta la legittimazio-ne giuridica dell’istituto. Inparticolare, con l’art. 68 -rubricato “Tutela dei diritti deicontribuenti e trasparenza del-l’azione amministrativa” - èstato previsto, al comma 1, lapossibilità di annullare gli attitributari affetti da vizi che liavessero resi, anche soltantoparzialmente, illegittimi oinfondati: “salvo che sia inter-venuto giudicato, gli Uffici del-l’Amministrazione finanziariapossono procedere all’annulla-mento, totale o parziale, deipropri atti riconosciuti illegitti-mi o infondati con provvedi-mento motivato, comunicatoal destinatario dell’atto”. Suc-cessivamente, la Legge n.656/94, di conversione del Dl.n. 564/94, rubricato “Autotute-la” (art. 2-quater), ha dato pie-no riconoscimento all’autotu-tela in materia tributaria, con-sentendo al Fisco di procede-re all’annullamento (integrale

o parziale) ovvero alla revocadegli atti illegittimi o infonda-ti.Il successivo Regolamentoministeriale1 in materia haprevisto un riepilogo delleprincipali patologie da cuipotrebbero essere affetti gliatti dell’Amministrazionefinanziaria:a) l’errore di persona;b) un evidente errore logico odi calcolo;c) un errore sul presuppostodi imposta;d) la doppia imposizione;e) la mancata considerazionedi pagamenti regolarmenteeseguiti;f) la mancanza di documenta-zione successivamente sana-ta (non oltre i termini di deca-denza);g) la sussistenza di requisitiper fruire di deduzioni/detra-zioni;h) l’errore materiale del con-tribuente facilmente ricono-scibile dall’Amministrazione.In merito alla natura giuridi-ca del potere di autotuteladella Pubblica Amministra-zione, va rilevato che la natu-ra “vincolata” del riesame sicolloca in un sistema fiscaleche garantisca il rispetto deivalori costituzionali, tra cuil’esigenza di ripartire il caricotributario e, di conseguenza,la partecipazione dei cittadinialle spese pubbliche in basealla capacità contributiva diciascuno. In questa ottica,l’autotutela tributaria non sirisolve in un’attività “mera-mente egoistica”2, finalizzataalla “massimizzazione” delgettito e alla soddisfazione diinteressi soggettivi della P.A.,ma assume una finalità soli-daristica di assicurare l’attua-

zione degli interessi pubblicidi rango costituzionale chegiustificano il prelievo tribu-tario. L’annullamento o la rettificad’ufficio di un atto impositivoè pertanto un comportamen-to doveroso dell’Ente imposi-tore, oltre che in base al prin-cipio di legalità, anche nelrispetto della buona fede cheregola i rapporti tra Fisco econtribuente. L’autotutela èquindi come un continuum,un prolungamento dell’atti-vità di accertamento, inteso adare attuazione all’interessepubblico anche successiva-mente all’adozione del prov-vedimento di primo grado(l’atto impositivo).Ricordiamo che oggetto diun annullamento d’ufficio inautotutela non sono soltantoi tipici atti impositivi (avvisi diaccertamento, di liquidazio-ne, di irrogazione di sanzioni),ma anche tutti gli altri atti chea qualsiasi titolo incidanonegativamente nella sferagiuridica del contribuente(ruolo esattoriale, diniego diagevolazioni fiscali o di rim-borso di imposte indebita-mente versate). Allorquandoun atto sia stato annullato odichiarato illegittimo in sedegiurisdizionale, con Sentenzapassata in giudicato, l’annul-lamento degli atti conse-quenziali, che trovano il lorounico presupposto nell’attoannullato o dichiarato illegit-timo, costituisce un vero eproprio obbligo giuridico diannullamento dell’atto deri-vato a carico dell’Amministra-zione, a nulla rilevando il fattoche quegli stessi atti non sia-no stati impugnati. La mancata sospensione

11 aprile 2016APPROFONDIMENTI 7TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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dei termini processualiCon l’allargamento del peri-metro di applicazione delreclamo/mediazione anche aiTributi locali, è inevitabile sof-fermarsi sulle differenzesostanziali tra i 2 istituti e l’au-totutela, sebbene il primo,soprattutto per quantoriguarda la discrezionalitàamministrativa dell’Enteimpositore, ne ricalchi alcunitratti caratteristici.L’annullamento in via di auto-tutela, come accennato, èespressione di un poterecaratterizzato dalla possibilitàper l’Amministrazione di sce-gliere se, quando e in chemodo esercitarlo. L’Ammini-strazione, nonostante la rico-nosciuta illegittimità dell’attopresupposto e nonostantequindi il relativo annullamen-to d’ufficio, non è obbligata inlinea di principio all’annulla-mento degli atti consequen-ziali e ben potrebbe escluder-ne l’opportunità sul rilievodella prevalenza dell’interes-se pubblico alla certezza edalla stabilità delle situazionigiuridiche3.A differenza del ricorso-recla-mo, con cui per legge sonosospesi per 90 giorni4 i termi-ni procedimentali affinché leparti possano addivenire aduna “mediazione”, l’istanza diautotutela azionata dal con-tribuente non interrompe iltermine per ricorrere avversol’atto impositivo, a meno chenon intervenga un provvedi-mento di sospensione deglieffetti dell’atto da parte del-l’Amministrazione a cui siaccompagni la sospensionedel termine per impugnarel’atto impositivo. La questio-ne ha avuto spesso nefasteconseguenze a causa delladichiarazione d’inammissibi-lità in cui sono incorsi i suc-cessivi contenziosi, qualora,nel caso in cui l’Ente imposi-tore non avesse riscontratomotivi tali da dichiarare l’an-

nullamento dell’atto, fossestato lasciato spirare distrat-tamente il termine per l’im-pugnazione tassativamenteprevisto dall’art. 21, del Dlgs.n. 546/925.L’impugnabilità del diniegodell’istanza di autotutelaTra le possibili soluzioni allarichiesta di riesame di un attodi accertamento vi è quelladel diniego formulato dal-l’Ufficio. In sostanza, l’Enteimpositore potrebbe comuni-care, possibilmente entro iltermine dei 60 giorni dallanotificazione dell’atto perconsentire al contribuente ilproprio diritto alla difesa, ilmancato accoglimento dell’i-stanza di annullamento o direvisione dell’atto di accerta-mento. Premesso che il dinie-go è atto impugnabile pressola Commissione tributaria,tuttavia si pone il problema diquali eccezioni il contribuen-te potrà eventualmente solle-vare in giudizio. Per orienta-mento ormai consolidato del-la giurisprudenza di legitti-mità, “la posizione del contri-buente in ordine ad un atto diautotutela non costituiscediritto soggettivo perfetto mainteresse legittimo, che potràtrovare tutela nell’ambito dellaGiurisdizione Tributaria, e nonamministrativa, rimanendotuttavia sottoposta ai limiti disindacabilità degli atti discre-zionali, ovvero nell’ambito del-la legittimità dell’operato dellaAmministrazione (anche incaso di inerzia) e non delmerito, non essendo ammissi-bile la sostituzione del GiudiceTributario alla Amministrazio-ne nella adozione di un atto diautotutela…. il sindacato delmero rifiuto dell’esercizio diautotutela deve limitarsi all’e-same della legittimità dellacondotta omissiva, e non puòestendersi al merito, ovvero avalutare la fondatezza dellapretesa tributaria del contri-buente” (Sentenza Corte di

Cassazione, nn. 26313/10; trala giurisprudenza di merito,citiamo Sentenza Ctp Pisa, 26giugno 2014, n. 496/14).Tra autotutela sostitutivaed integrativa: l’orienta-mento della giurisprudenzaOltre al generale potere diannullamento d’ufficio siaffiancano anche altre 2 for-me di correzione di errori del-l’Amministrazione finanziaria:l’autotutela “sostitutiva” el’accertamento “integrativo”.Mentre con l’esercizio dell’au-totutela sostitutiva l’Ufficioannulla un atto affetto da viziformali ed emana un nuovoatto privo di quel vizio, conl’integrazione di un avviso diaccertamento già notificatol’Ufficio rettifica il precedentea fronte di ulteriori elementirinvenuti successivamenteall’emissione dell’atto origi-nario tali da modificarne nellasostanza la pretesa tributaria.La giurisprudenza di legitti-mità, investita molte voltesulla materia, ha chiarito lasostanziale diversità tra i 2istituti: “il rimedio della ‘auto-tutela sostitutiva’ differisce dalpotere di integrazione dell’attoimpositivo in quanto quest’ul-timo presuppone la esistenzadi un precedente valido atto diimposizione, mentre il primorichiede quale condizionenecessaria la eliminazione(anche implicita nel caso in cuil’atto riformato riproduca lostesso contenuto dell’attosostituito (Corte di Cassazionen. 17119/07) del precedenteatto impositivo illegittimo odinfondato” (Sentenza Corte diCassazione n. 21719/11).Anche recentemente, conl’Ordinanza n. 3248/16, la Cor-te di Cassazione è tornata sul-l’argomento ribadendo ilprincipio di diritto già affer-mato nel 2015 (Sentenza Cor-te di Cassazione n. 4029/15)per cui, “in tema di accerta-mento delle Imposte sui reddi-ti, l’avviso di accertamento

emesso in sostituzione di unaltro precedentemente annul-lato, non si risolve in una meraintegrazione di quest’ultimo,ma costituisce esercizio dell’or-dinario potere di accertamen-to, non consumatosi attraversol’emanazione dell’atto annul-lato, nonché del generale pote-re di autotutela, in ordine allaquale, peraltro, l’Amministra-zione non gode di alcun margi-ne di discrezionalità (diversa-mente da quanto accade ordi-nariamente), trattandosi diintegrare le parti che hannodato luogo all’invalidità del-l’atto precedente: la sua emis-sione, pertanto, non presuppo-ne la sopravvenuta conoscen-za di nuovi elementi, come pre-scritto dal Dpr. n. 600/73, art.43, comma 3, ma può aver luo-go anche sulla base di unadiversa e più approfonditavalutazione di quelli già in pos-sesso dell’Ufficio”; di conse-guenza, “...in materia tributa-ria, il potere di autotutela èfunzionale al soddisfacimentodell’interesse pubblico a reperi-re le entrate fiscali legalmenteaccertate, sicché è legittimol’annullamento, in tale sede, diun atto favorevole al contri-buente, non essendone preclu-sa l’adozione dal Dm. n. 37/97,art. 1, recando quest’ultimoun’elencazione non esaustivadelle ipotesi in cui l’ammini-strazione finanziaria può pro-cedere all’annullamento inautotutela (cfr. Sentenza Cortedi Cassazione n. 6398/14 ed intermini, Sentenza Corte di Cas-sazione nn. 22827/13, 2531/02,3951/02)”.In sostanza, la Giurisprudenzaha ammesso anche la rettificaovvero la sostituzione di unavviso di accertamento giàemesso, anche qualora lamodifica “sia peggiorativa” neiconfronti del contribuente,vale a dire, allorquando sianosorti nuovi elementi (o unadiversa valutazione di quelliutilizzati per la formazione

11 aprile 2016

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APPROFONDIMENTI7

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“del primo atto”) che determi-nano una modifica in aumen-to della contestazione (“Devequindi riconoscersi all’ammini-strazione fiscale il potere diadottare atti modificativi diprecedenti statuizioni favore-voli al contribuente, proprioperché il potere di autotutelain ambito fiscale va riguardatoin un’ottica protesa a salva-guardare il soddisfacimentodell’interesse pubblico a reperi-re le entrate fiscali legalmenteaccertate (…)” - Sentenza Cor-te di Cassazione, n. 6398/14) Le modifiche all’autotutelaintrodotte dal Dlgs. n.

159/15 - la sostanziale inap-plicabilità ai Tributi localiVenendo alle recenti modifi-che apportate dal Legislatorein materia di autotutela tribu-taria, in particolare con l’art.11, comma 1, lett. a), del Dlgs.n. 159/156 (“Misure per la sem-plificazione e razionalizzazio-ne delle norme in materia diriscossione”), con cui il contri-buente che ha ottenuto unannullamento o una revisio-ne parziale dell’atto di accer-tamento potrà usufruire delbeneficio della riduzione age-volata delle sanzioni anchecon riferimento alla parte

residua dell’atto, purchérinunci espressamente allasua impugnazione, va tutta-via rilevata l’inapplicabilitàagli avvisi di accertamento incui le sanzioni sono irrogatecontestualmente al recuperodel Tributo (“irrogazioneimmediata”, ex art. 17, comma2, del Dlgs. n. 472/97)7.L’agevolazione troverà quindiapplicazione soltanto nei casiin cui sia l’avviso di accerta-mento o il provvedimento diirrogazione delle sanzioni, aisensi dell’art. 16, commi 1 e 3,del Dlgs. n. 472/97, siano con-seguenti alla contestazione di

violazioni formali o a prece-denti inviti al contraddittorioin cui è stata pre-definita lapretesa tributaria, in pratica,fattispecie a cui soltanto dirado gli uffici locali fanno rife-rimento nella propria attivitàaccertativa, se non, ad esem-pio, nell’ipotesi di recupero atassazione Ici o Imu di “areeedificabili” per le quali puòessere attivabile il procedi-mento di accertamento conadesione ex Dlgs. n. 218/978 ela riduzione delle sanzioni nelcaso in cui l’Ente Locale abbiaopportunamente regolamen-tato la materia9.

NOTE

1 Dm. 11 febbraio 1997, n. 37, contenente il “Regolamento recante norme relative all’esercizio del potere di autotutela da parte degliorgani dell’Amministrazione finanziaria”.2 R.Pianese, ”Il principio di autotutela nel diritto tributario”, 2010, in www.innovazionediritto.unina.it3 Circolare Ministero delle Finanze, 8 luglio 1997, n. 195. 4 Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’atto di accoglimento, totale o parziale, del reclamo o senza che sia stata con-clusa la mediazione, l’istanza di reclamo e mediazione produce gli effetti del ricorso; conseguentemente, la notifica dell’istanzaequivale alla notifica del ricorso (chiamata in giudizio) ed il termine di 30 giorni, di cui all’art. 22 del Dlgs. n. 546/92, per l’instaura-zione della controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale mediante il deposito del ricorso (costituzione in giudizio)andrà calcolato dal giorno successivo: 1) a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Enteimpositore, senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa o senza che sia stato formalizzato l’accor-do di mediazione; 2) a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l’Ente respinge l’istanza prima del decorso dei 90giorni; 3) a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l’Ente, prima del decorso dei 90 giorni, accoglie parzialmentel’istanza (in merito ai diversi termini processuali del reclamo e accertamento con adesione, citiamo Sentenza Ctp Asti, n. 101/15,in Il Fisconline, Gruppo Wolters Kluwer) . 5“Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La noti-ficazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. 6 Art. 11, Dlgs. n. 159/15: “nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto, il contribuente può avvalersi degli istituiti di definizioneagevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica del-l’atto, purché rinunci al ricorso. In caso di ricorso già proposto, è stabilito che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le han-no sostenute (comma 1-sexies)”.7 In materia di violazioni di norme tributarie, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Dlgs. n. 472/97, il contribuente ha la facoltà di addi-venire alla definizione agevolata del rapporto sanzionatorio (con la riduzione ad un terzo) anche parzialmente e con riferimentosolo ad alcune delle sanzioni irrogate con lo stesso provvedimento, non essendo obbligato a definire necessariamente anchequelle sanzioni per le quali ritiene illegittimo l’atto impositivo ed impugnabile innanzi al Giudice tributario (Cassazione, Sentenzan. 26061 del 30 dicembre 2015 “... l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, disciplinato dal citato Dlgs. n. 472/9, art. 17, èautonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono, con la conseguenza che la scelta del tra-sgressore di addivenire alla definizione agevolata prevista dal comma 2 della norma comporta l’effetto di chiudere, definitivamente, intermini e secondo modalità e parametri oggettivi prefissati dalla tessa legge, il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle conse-guenze sanzionatorie delle violazioni rilevate, definizione da cui il fisco trae il vantaggio della pronta e incontestata riscossione di unasomma oggettivamente commisurata in rapporto alla pena edittale, ed il contribuente quello dell’abbandono di ogni altra pretesa san-zionatoria da parte dell’Amministrazione”.). 8 F. Aquilanti, “Modifiche all’accertamento esecutivo per velocizzare la riscossione e all’autotutela per ridurre le sanzioni”, in Rivista IlFisco, Rivista n. 44/2015, 4228-4229, Gruppo Wolters Kluwer Ipsoa.9 L’accertamento con adesione è disciplinato dal Dlgs. n. 218/97; in base a quanto previsto dall’art. 50, della Legge n. 449/97, peressere applicabile ai Tributi locali deve essere adottato con Regolamento e può essere esteso a tutti i contribuenti e a tutti i Tri-buti del Comune.

11 aprile 2016QUESITI 7TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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Ai fini Tari, con riferimento alladeterminazione del numerodei componenti che occupa-no le utenze domestiche, ilDpr. n. 158/99 non prevedealcun criterio di riferimento e,di conseguenza, l’Ente Localedeve colmare tale vuoto nor-mativo con una previsioneregolamentare ex art. 52, delDlgs. n. 446/97.Per le utenze domesticheoccupate da soggetti residen-ti, gli Enti prendono general-mente a riferimento la nume-rosità del nucleo familiareresidente nell’unità immobi-liare. A detto criterio devonocomunque essere apportatidei correttivi per quei nucleiche, sebbene ivi residenti,hanno dei componenti chenon vivono nel Comune in cuirisiedono oppure per queicasi in cui all’interno di un’u-nità immobiliare dimoranopiù nuclei familiari. Di conse-guenza viene lasciata al con-tribuente la possibilità dirichiedere/dimostrare l’ade-guamento del numero deicomponenti rilevanti ai finiTari alla realtà fattuale.

Per le utenze domesticheoccupate da soggetti nonresidenti, il Comune non ègeneralmente in grado dideterminare in via autonomail numero degli occupanti.Parallelamente a quantomenzionato con riferimentoalle unità immobiliari occupa-te da soggetti residenti, per leabitazioni tenute a disposizio-ne il Comune deve prevedereregolamentarmente la moda-lità di determinazione delnumero dei componenti aifini Tari.Nella prassi risulta che iComuni determinano i com-ponenti, alternativamente,con riferimento:1. alla dichiarazione del con-tribuente;2. alla superficie dell’alloggio.In relazione al punto 1, ilComune determina il numerodi componenti sulla base diquanto dichiarato dal contri-buente in sede di Dichiarazio-ne Tari, mentre per il punto 2sono rintracciabili posizionidiscordanti della giurispru-denza in merito alla legitti-mità di detta modalità di

determinazione della Tari. LaSentenza Tar Sardegna n.551/12 ha ritenuto illegittimala tassazione in via presuntivabasata esclusivamente sulladeterminazione forfetaria delnumero di componenti corre-lata alla superficie dell’unitàimmobiliare. Nello specifico, ilTar Sardegna ha ritenuto che“il criterio prescelto dal Comu-ne per la determinazione dellaparte variabile della tariffa(quella di cui ora si discute) por-ta ad un risultato ultimo in con-trasto con il parametro di fon-do che ispira tutta la normativadi settore, che è quello di com-misurare l’entità della tariffastessa alla quantità di rifiutiprodotti, in un’ottica di coper-tura dei costi necessari all’e-spletamento del servizio. (…)Tale principio fondamentale,fatto proprio dalla normativadi settore, risulta nel caso dispecie violato dal Comune resi-stente, il quale – avendo anco-rato il quantum variabile dellatariffa per i non residenti ad ununico dato presuntivo, di natu-ra statica ed aprioristica, comequello dell’ampiezza dell’im-

mobile – ha sostanzialmentetrasformato la tariffa in un tas-sa, in tal modo differenziandoingiustamente, oltre che illegit-timamente, la situazione deinon residenti rispetto a quelladei residenti, per i quali, invece,la tariffa è correttamente anco-rata ad un dato concreto, quel-lo cioè del numero di abitantidesunto dalle risultanze ana-grafiche”.Favorevolmente alla presun-zione di determinazione delnumero di componenti sullabase della superficie dell’u-nità immobiliare si è espressala Sentenza Corte di Cassazio-ne n. 8383/13. Il Giudice dilegittimità ha disposto che ladeterminazione del numerodi occupanti in base allasuperficie “non istituisce uncriterio impositivo distonicorispetto alla norma primaria”.Per le cd. “seconde case”, “lanorma regolamentare istitui-sce allora soltanto un criteriopresuntivo circa il numerodegli occupanti, in alternativaa quello dettato dal riferimen-to alla residenza; criterio incen-trato su una proporzione

I QUESITITari: computo degli occupanti negli immobili tenuti a disposizioneda contribuenti non residenti nel Comunedi Alessandro Maestrelli - Laureato in Consulenza professionale alle Aziende,Esperto in materie economiche e giuridiche di Enti Locali

Il testo del quesito:“L’Amministrazione comunale, ai fini del computo del numero degli occupanti per la determinazione della Tari dovuta

per le unità immobiliari a disposizione dei soggetti non residenti, prende a riferimento il numero di componenti del nucleofamiliare del Comune in cui il contribuente ha la residenza. Detta disposizione regolamentare è legittima ?

Inoltre, al fine di non rendere eccessivamente onerosa la tassazione per i nuclei familiari numerosi non residenti,l’Amministrazione vorrebbe introdurre una disposizione regolamentare che prevede la possibilità di considerare 4 componenti

per i nuclei familiari formati da oltre 4 componenti, previa presentazione di adeguata motivazione documentata.E’ legittima detta disposizione ?”

La risposta dei nostri esperti:

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rispetto alla metratura dell’im-mobile (…) non irrazionale eneppure discriminatoria, comeinvece eccepito dalla ricorren-te. Invero il criterio non va inte-so nella sua assolutezza, ma inrelazione alla implicita finalitàdi ancorare la quota variabiledella tariffa al numero presun-to di occupanti laddove questonon sia evincibile sulla base delcriterio di residenza; e non èirragionevole, all’uopo, farricorso al metodo proporzio-nale in rapporto alla superficiedel bene”.In definitiva, sul punto, ritenia-mo che la determinazione dei

componenti rilevanti ai finiTari in via presuntiva sia legit-tima, purché sia riservata alcontribuente la possibilità didimostrare una realtà fattualediversa da quella che emergedalla semplice applicazionedel rapporto di proporziona-lità componenti/superficiedell’immobile.La previsione regolamentaredel Comune in oggetto, chedetermina un numero dicomponenti pari a quello delnucleo del Comune di resi-denza, è da considerarsi legit-tima, come precisato daentrambe le Pronunce giuri-

sprudenziali citate (SentenzaTar Sardegna n. 551/12, chericonosce il criterio della resi-denza come “dato concreto”, eSentenza Corte di Cassazionen. 8383/13, che lo ritiene pre-feribile a quello presuntivo).Resta inteso che è necessarioche l’Ente riconosca al contri-buente la possibilità di fornirela prova contraria, in quantonon è automatico che ilnucleo familiare dei residentioccupi nella sua totalitàanche l’unità immobiliaretenuta a disposizione.Stante tutto ciò predetto, lamodalità di determinazione

presuntiva del numero deicomponenti ipotizzata dal-l’Ente (4 componenti per inuclei con più di 4 compo-nenti) rientra nella discrezio-nalità amministrativa dell’En-te ex art. 52 del Dlgs. n.446/97. Al fine di limitare il rischio diimpugnazione del Regola-mento da parte dei contri-buenti, consigliamo di ricono-scere al contribuente la possi-bilità di dimostrare la presen-za di un numero di compo-nenti inferiore a quello pre-suntivamente determinatodall’Ente (4).

11 aprile 2016PRASSI E GIURISPRUDENZA 7TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA

Riscossione: prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale

Corte di Cassazione, Sentenza n. 3452 del 22 febbraio 2016 In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, del Dpr. n. 602/73, la prova del perfezionamento del procedimento di noti-ficazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento. Risulta esclusa la possibilità di ricor-rere a documenti equipollenti quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficiopostale; rimane salva l’applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento del-l’onus probandi, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui eserci-zio è assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la tempestività della pretesa. Ed ancora, la Suprema Corte afferma che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anchemediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto l’art. 26, comma 1 delDpr. n. 602/73, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispet-to a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si per-feziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che èl’Ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coinciden-za tra destinatario e consegnatario della cartella; ciò è confermato implicitamente dall’art. 26, secondo cui il concessionario è obbligatoa conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o, con l’avviso di ricevimento, inragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione.

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Cartella di pagamento: valida se contiene l’indicazione della persona responsabiledel procedimento, a prescindere dalla funzione

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3533 del 23 febbraio 2016La Suprema Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 36, comma 4-ter, del Dl. n. 248/07, l’indicazione del Responsabile del procedimentodi iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella è prevista, in relazione ai ruoli consegnati agli agentidella riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 (come nel caso di specie), a pena di nullità. In base al tenore letterale di detta disposizione è tuttavia sufficiente, al fine di non incorre nella detta nullità, l’indicazione di personaresponsabile del procedimento, a prescindere dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata. Peraltro, siffatta indi-cazione appare sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione: la trasparenza dell’attività amministrativa, la pie-na informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.

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Imposta di pubblicità: non si applica alle insegne di esercizio

Ctr Sardegna, Sentenza n. 325 del 22 settembre 2015 L’installazione nel parcheggio aeroportuale di segnaletica che riporti il logo di una Società di autonoleggio di veicoli senza conducentenon assolve ad un funzione pubblicitaria ma meramente informativa per i clienti che intendano avvalersi del servizio, in ragione dell’as-senza di uno specifico messaggio pubblicitario quale unico e principale scopo del mezzo impiegato.Di conseguenza, trattandosi di insegne di esercizio necessarie per consentire ai clienti della Società di autonoleggio di identificare e rico-noscere l’area destinata al ricovero dei veicoli noleggiati, queste beneficeranno dell’esenzione dall’Imposta di pubblicità.

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Imposta di registro, ipotecaria e catastale: agevolazioni per i trasferimentidi immobili siti in aree soggette a “Piani urbanistici particolareggiati”

Corte di Cassazione, Sentenza n. 2883 del 12 febbraio 2016 Il beneficio dell’assoggettamento all’Imposta di registro nella misura dell’1% ed alle Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previ-sto dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/00, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a “Piani urbanistici particolareggia-

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ti”, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente,entro 5 anni dall’acquisto. La disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acqui-sto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il pre-detto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente. In particolare è stato precisato dalla Suprema Corte che detto beneficio si applica a condizione che l’acquirente beneficiario realizzi inte-gralmente, secondo le previsioni del piano, le potenzialità edificatorie dell’area, in quanto la ratio della norma è quella di agevolare l’at-tività edificatoria e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio. Dunque, non spetta detto beneficio nel caso in cui il primo acquirente abbia realizzato solo parzialmente l’intervento edificatorio previ-sto e rivenda a terzi, entro il termine di 5 anni, gran parte della stessa area senza averne sfruttato l’intera capacità edificatoria ovvero rea-lizzato integralmente le prescrizioni dello strumento urbanistico.

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Cartella di pagamento: è nulla se non è preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1813 del 29 gennaio 2016 In tema di Imposte sui redditi, la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36-ter del Dpr. n. 600/73, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tral’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo.Questo, a differenza di quanto accade per la comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36-bis dello stesso Decre-to, che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e diconsentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non deter-mina alcuna nullità.

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Riscossione: obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale ai fini della legittimità dell’iscrizione ipotecaria

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2879 del 12 febbraio 2016L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77, del Dpr. n. 602/73, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una proce-dura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica del-l’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del Dpr. n. 602/73, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziataentro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Tuttavia, la Suprema Corte rileva che, in tema di riscossione coattiva delle Imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipo-teca su beni immobili ai sensi dell’art. 77, del Dpr. n. 602/73, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, con-cedendo al medesimo un termine, che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in 30 giorni, per presen-tare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentalecomporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41,47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione man-tiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

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Nella fattispecie in esame iricorrenti, proprietari e/ogestori di esercizi alberghieriin un Comune pugliese, han-no lamentato l’applicazione,da parte del Comune, di unatariffa relativa all’anno 2014concernente il costo del “Ser-vizio di smaltimento di rifiutisolidi urbani” del tutto spere-quata rispetto ad altre utenze.La sperequazione si sarebbemanifestata, in particolare,con riguardo alle utenzedomestiche, le quali avrebbe-ro goduto, per il 2014, di un’ar-bitraria agevolazione rispettoai titolari di utenze non dome-stiche e, per l’appunto, neiconfronti delle strutture alber-ghiere. I Giudici pugliesi hanno condi-viso la tesi della difesa deglialbergatori ricorrenti, e più neldettaglio, il Tribunale ha rile-vato che è stata espressa, insede di piano finanziario, lavolontà di evitare squilibri nel-la ripartizione tra utenzedomestiche e utenze nondomestiche, almeno per il pri-mo anno di applicazione dellanuova Tassa sui rifiuti, e che siè voluta privilegiare una poli-tica di protezione dei nucleifamiliari. Detto obiettivo però

tradisce, per un verso, la natu-ra della Tassa, che mira a colpi-re l’effettiva capacità di pro-duzione di rifiuti e non solo lacapacità astratta di un’attivitàin merito, mentre per altroverso, un’impostazione diquesto tipo sortisce effettiindebiti di traslazione del Tri-buto da una categoria all’altra,finendo con il determinareuna redistribuzione del reddi-to che può essere perseguitasolo in sede di imposizionefiscale sul reddito, per la suanatura di reale indicatore dicapacità contributiva ex art. 53della Costituzione.I Giudici hanno affermato cheil Comune in questione avreb-be dovuto fornire, sulla basedi dati statistici rilevati aseguito di studi specifici edoggettivamente riscontrabili,la dimostrazione delle ragioniper le quali ha ritenuto diapplicare agli esercizi alber-ghieri (anche quelli privi delservizio di ristorazione) unatariffa maggiore più del triplorispetto a quella applicata alleabitazioni civili e non limitarsialla mera enunciazione dipetizioni di principio e diargomentazioni generiche edautoreferenziali.

Inoltre, i Giudici aditi hannosottolineato che è vero che ilConsiglio comunale approvale tariffe in conformità al pia-no finanziario del “Servizio digestione dei rifiuti urbani”,redatto dal soggetto che svol-ge il Servizio stesso ed appro-vato dal Consiglio comunale oda altra Autorità competentea norma delle vigenti leggi inmateria, ma è pur vero che,secondo quanto previsto dal-l’art. 42 del Tuel, “il Consiglio èl’Organo di indirizzo e di con-trollo politico amministrativo”dell’Ente. Ciò vuol dire chel’approvazione del pianofinanziario, ivi incluso il pianotariffario, redatto dal gestoredel Servizio non può esserefrutto di acritico recepimentoda parte dell’Organo assem-bleare del Comune. Pertanto, il Consiglio comuna-le è chiamato a delineare lecoordinate programmatichedella fiscalità locale, della qua-le la Tari costituisce parte pre-ponderante, sulla base di un’a-deguata ponderazione di ele-menti valutativi la cui disami-na non può essere devoluta intoto al gestore del Servizio,pur essendo questo in posses-so di cognizioni tecniche.

Gli elementi valutativi cui si fariferimento possono essereattinti da studi economici disettore o da attività di son-daggio a carattere locale,capaci di evidenziare real-mente se, in un dato compar-to produttivo come il settorealberghiero, si sia davveroverificato un incremento inpresenza del quale può real-mente giustificarsi una mag-giore imposizione fiscalerispetto ad una linea di ten-denziale decremento osserva-ta negli anni precedenti.Appare significativo, in questaprospettiva, il ripristino di unaripartizione dei costi del “Ser-vizio di smaltimento e raccoltadi rifiuti” per l’anno 2015 inmisura pari al 55% da ascrive-re alle utenze domestiche, e al45% per le utenze non dome-stiche.Il ribaltamento delle percen-tuali di incidenza sui costi delServizio sviluppate dalle uten-ze domestiche e da quellenon domestiche, fatto regi-strare per l’anno 2014, in man-canza di concreti supportiistruttori e logici, costituisceriprova della illegittimità delletariffe più alte per le utenzenon domestiche.

Focus

Tari: le tariffe devono essere commisuratealla capacità di produzione dei rifiuti

Tar Puglia Sentenza n. 426 del 3 marzo 2016di Carolina Vallini - Avvocato, Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni pubbliche

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Imposta di soggiorno:incremento dato dall’equiparazione delle case vacanza a strutture

ricettive comporta aumento tributario ?

Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 24 del 23 marzo 2016Nella fattispecie in esame, un Sindaco chiedeva un parere in ordine all’Imposta di soggiorno prevista dall’art. 4, del Dlgs. n. 23/11.In particolare, il Sindaco chiede se l’eventuale incremento del presupposto d’imposta dato dal soggiorno in una struttura ricetti-va (a seguito dell’equiparazione a “strutture ricettive” delle case di privati locate per le vacanze) determini un aumento tributarioin contrasto con la previsione di blocco di cui all’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15. La Sezione osserva che la risposta al quesito formulato si pone sotto 2 distinti profili, distinguendo tra l’ipotesi in cui l’inclusionedelle case ammobiliate di privati consegue ad un’operazione meramente ermeneutica da quella in cui tale risultato richiede un’e-spressa previsione regolamentare. Infatti, nel primo caso, qualora sia possibile operare in via interpretativa sulla nozione di “strut-ture ricettive”, non si tratterebbe di estendere la portata di un Tributo, quanto piuttosto d’individuarne correttamente, anche per ilpregresso, i suoi reali destinatari. In sostanza, si tratterebbe della corretta interpretazione del presupposto d’imposta, con conse-guente recupero di quanto finora conseguentemente evaso. E’ invece diversa la soluzione qualora per l’estensione dell’Impostadi soggiorno nei confronti di ospiti di case ammobiliate gestite da privati sia necessaria una previsione espressa. Se infatti la rego-lamentazione in essere non consente in alcun modo tale estensione, sarebbe necessario un provvedimento espresso determi-nante un aumento potenziale dei soggetti passivi dell’Imposta. Tuttavia, tale seconda ipotesi, secondo la Sezione, si pone in con-trasto con il divieto normativo di incremento della pressione fiscale. Infatti, l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15, dispone quan-to segue: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica,per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti deiTributi e delle Addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili perl’anno 2015”.Formalmente, il divieto normativo sembrerebbe riferirsi all’incremento di tributi rispetto ai livelli delle aliquote 2015, così restan-do circoscritto alla determinazione delle aliquote impositive. In realtà, tale lettura pare in contrasto con la ratio normativa, espres-samente affermata nella premessa del periodo, ove l’obiettivo è il contenimento della pressione tributaria. Sotto questo profilo,anche considerato che il contenimento riguarda il “livello complessivo” della pressione tributaria, appare ragionevole - secondo laSezione - ritenere che un’operazione che determini un incremento di tale pressione attraverso l’ampliamento della base imponi-bile sia in contrasto con il richiamato disposto normativo.In conclusione, alla luce dell’obiettivo perseguito dal Legislatore, l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15, deve necessariamenteessere letto in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei Tributi a livello locale, siache le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell’istituzione di nuo-ve fonti impositive. Infatti, entrambe le predette opzioni fiscali (variazione in aumento delle aliquote e previsione di nuovi Tribu-ti) incidono sulla pressione tributaria, elevandola. Conseguentemente, il blocco degli aumenti dei Tributi e delle Addizionali per il2016 investe tutte le Imposte, dirette ed indirette, e tutte le forme di maggiorazione (variazione in aumento e nuova istituzione diTributi).

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Baratto amministrativo:effetti sugli equilibri di bilancio degli Enti Locali che lo utilizzano

Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 27 del 23 marzo 2016La Sezione si pronuncia sull’interpretazione dell’art. 24, del Dl. n. 133/14, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto delc.d. “baratto amministrativo” e dei suoi effetti sugli equilibri di bilancio degli Enti Locali che decidano, attraverso l’adozione di appo-siti Regolamenti, di utilizzare il predetto strumento che consente ai cittadini, singoli o in forma associata, a fronte della realizza-zione di interventi di cura e tutela del territorio dagli stessi posta in essere, di beneficiare di agevolazione tributarie. La Sezione osserva che la disposizione sopra richiamata prevede che “i Comuni possono definire con apposita Delibera i criteri e lecondizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al terri-torio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovverointerventi di decoro urbano, di recupero, di riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere per lavalorizzazione di una limitata zona del territorio urbano ed extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i comuni pos-sono deliberare riduzioni o esenzioni di Tributi inerenti il tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato edefinito, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Tali

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riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute”. La Sezione rileva che, dall’interpretazione letterale della norma in esame, le ipotesi nelle quali i Comuni possono accordare age-volazioni tributarie, consistenti nella temporanea esenzione e/o riduzione di Tributi locali, devono essere collegate ad interventirelativi alla cura e/o valorizzazione del territorio che i cittadini, in forma singola o associata, propongono all’Ente Locale nell’am-bito delle tipologie di interventi previsti nel secondo periodo della disposizione in esame. In proposito, la Sezione ritiene che laratio di tale collegamento tra intervento proposto dai soggetti amministrati legato alla cura del territorio comunale e l’agevola-zione tributaria sia funzionale a governare gli effetti che il mancato o il ridotto gettito di alcuni Tributi locali possono generaresugli stanziamenti dei bilanci di previsione degli Enti Locali che abbiano preventivamente adottato Regolamenti contenenti ladisciplina del c.d. “baratto amministrativo”.Viceversa, la Sezione non ritiene ammissibile la possibilità di consentire che l’adempimento di Tributi locali, anche di esercizi finan-ziari passati confluiti nella massa dei residui attivi dell’Ente medesimo, possa avvenire attraverso una sorta di datio in solutum exart. 1197 del Cc.. Da parte del cittadino debitore che, invece di effettuare il pagamento del Tributo dovuto, ponga in essere una delle attività previ-ste dalla norma e relative alla cura e/o valorizzazione del territorio comunale, la Sezione ritiene che tale ipotesi, non solo non rien-trerebbe nell’ambito di applicazione della norma in quanto difetterebbe il requisito dell’inerenza tra agevolazione tributaria etipologia di attività svolta dai soggetti amministrati - elementi che peraltro devono essere preventivamente individuati nell’attoregolamentare del Comune - ma potrebbe determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio considerato che i debititributari del cittadino sono iscritti tra i residui attivi dell’Ente.

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Versamento somme da Agentidella riscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossioneversano alla Tesoreria comunale le som-me riscosse nel mese precedente suiconti correnti dedicati (art. 7, comma 2,lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

Patto regionalizzato Entro la data odierna gli Enti Locali, aisensi dei commi da 728 a 731 dell’art. 1della Legge n. 208/2015, devono comuni-care ad Anci, Upi e Regioni l’entità deglispazi finanziari di cui necessitano pereffettuare impegni in conto capitaleovvero gli spazi che sono disposti a cede-re.

Versamento Iva su acquistiin ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per ilversamento dell’Iva dovuta sugli acqui-sti operati nel mese precedente 2015 inambito istituzionale, a seguito dellenovità introdotte dal comma 629, del-l’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (“Legge di stabilità 2015”) in materiadi “split payment” e del Decreto attuativoMef 23 gennaio 2015. Il versamentodeve essere effettuato tramite Modello“F24EP”, codice tributo 620E, istituito conla Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio2015 e non è compensabile con altri cre-diti.

Versamento Iva mensileScade in data odierna il termine per ilversamento dell’Iva dovuta per il meseprecedente, da effettuarsi tramite Model-lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquistiinerenti servizi rilevanti Iva, delle novitàintrodotte dal comma 629, dell’art. 1 del-la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-ge di stabilità 2015”) in materia di “splitpayment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-naio 2015 che determinano fisiologica-mente, una volta esaurito l’eventuale cre-dito Iva dell’anno 2014, un versamentoperiodico di Iva.

Irap – Opzione per il metodo“commerciale”

Entro la data odierna, per gli Enti Localiinteressati, deve necessariamente essereesercitata l’opzione per l’applicazionedel metodo “commerciale” di determina-zione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, comma2, del Dlgs. n. 446/97, a partire dall’anno2016, secondo le norme sui “comporta-menti concludenti” previste dall’art. 3 delDpr. n. 442/97 e come confermato dallaCircolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Para-grafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata,non richiede alcuna comunicazione madovrà essere confermata nella Dichiara-zione Iva 2017 (rigo VO50) ed ha unavalenza almeno triennale.

Irap - Acconto mensileAmministrazioni dello Stato

e Enti pubbliciDeve essere versato entro oggi, da partedegli Organi e le Amministrazioni delloStato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-conto mensile Irap, calcolato in base alleretribuzioni e compensi corrisposti nelmese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.n. 446/97; Dm. 2 novembre 1998). Il versa-mento deve essere operato telematica-mente con Modello “F24EP”.

Compensazione “orizzontale”credito Iva 2014

Entro tale data può essere compensatoin modo “orizzontale” il credito Iva matu-rato nel 2014 per importi superiori a Euro5.000 annui (importo modificato conProvvedimento Agenzia Entrate 16 mar-zo 2012), essendo stata inviata telemati-camente entro il 30 settembre 2015 laDichiarazione “Iva 2015” ma inferiori aEuro 15.000 annui, qualora non sia statoapposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il“visto di conformità” o la firma dell’Orga-no di revisione (Circolare Entrate 15 gen-naio 2009, n. 1), con anno di riferimento2014 sul nuovo Modello “F24EP”, codice619E (di cui siamo in attesa delle istruzio-ni per la compilazione).

Ritenute alla fonte(Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per leProvince, per i Comuni (tranne quelli conmeno di 5.000 abitanti che non benefi-ciano di trasferimenti statali) e per i Con-sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e

Comunità montane con più di 10.000abitanti, che non si avvalgono della pos-sibilità di compensazione di cui all’art. 17del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-mite Modello “F24EP” delle ritenute allafonte sui redditi soggetti a tale disciplinacorrisposti nel mese precedente.

Contributo del 24% (31,72%)per i lavoratori parasubordinati

Entro oggi deve essere effettuato il ver-samento all’Inps – “Gestione separata”exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramiteil nuovo Modello “F24EP” (approvato conProvvedimento 3 giugno 2010, utilizzan-do i nuovi codici di cui alla Risoluzione n.98/10), del contributo del 24% (31,72%)sui compensi comunque denominati,corrisposti nel mese precedente per pre-stazioni inerenti ai rapporti di collabora-zione coordinata e continuativa di cuiall’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir(art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Cir-colare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79,Legge n. 247/07). La Legge n. 134/12, diconversione del Dl. n. 83/12, ha introdot-to l’art. 46-bis, prevedendo una nuovaprogressione di aliquote che arriverà al33% dal 2018, ma che il comma 491 delleLegge n. 147/13 (“Legge di stabilità2014”), modificando l’art. 1, comma 79,della Legge n. 247/07, ha poi aumentatodal 22% al 23,5% per il 2015 e al 24% peril 2016 l’aliquota per i soggetti che risulti-no assicurati presso altre forme obbliga-torie. L’art. 10-bis, del Dl. n. 192/14, hadisposto che per i lavoratori autonomi,titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscrit-ti alla “Gestione separata” e che non risul-tino iscritti ad altre gestioni di previden-za obbligatoria né pensionati, l’aliquotacontributiva è pari al 27% per l’anno2015 (vedi Circolare Inps 11 marzo 2015,n. 58), aliquota confermata anche perl’anno 2017 dal comma 203 della Leggen. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”).

Contributi per prestatori di lavorooccasionale con reddito annuo sopra

Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il ver-samento all’Inps, tramite il nuovo Model-lo “F24EP” (approvato con Provvedimento3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codicidi cui alla Risoluzione n. 98/10), con lestesse modalità previste per i collabora-tori coordinati e continuativi, dei contri-buti sui compensi corrisposti nel mese

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precedente ai lavoratori occasionali il cuireddito annuo per tale tipo di prestazionisupera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44,comma 2, del Dl. n. 269/03, convertitonella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770,Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).

Versamento delle acciseEntro la data odierna gli operatori econo-mici, per i prodotti soggetti ad accise,versano l’Imposta per tutti i quantitativiimmessi in consumo nel mese preceden-te. Il versamento deve essere effettuatopresso la Tesoreria provinciale dello Statoo attraverso Modello “F24”, con possibilitàdi compensazione con altri tributi e con-tributi (art. 3, Dlgs. n. 504/95).

Versamento somme da conto correntepostale

Occorre entro il presente termine versarein Tesoreria le somme disponibili sui con-ti correnti postali in ottemperanza alregime di “Tesoreria unica” previsto dallaLegge n. 920/84 – Quindicina preceden-te.

Presentazione Modelli “Intra 12”Scade in data odierna il termine per pre-sentare in via telematica all’Agenzia delleEntrate, da parte degli Enti Locali chehanno assunto il ruolo di soggetti passiviIva in base alle nuove disposizioni invigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti icontenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”approvati dall’Agenzia con il Provvedi-mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gliacquisti di beni e servizi da soggetti nonresidenti effettuati nel mese precedente.

Trasmissione mensile dei datiretributivi delle posizioni assicurative

individualiEntro tale data devono essere inviatiattraverso la Denuncia mensile analitica“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata

con il flusso Uniemens, i dati retributivi ele informazioni per implementare leposizioni assicurative individuali degliiscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.269/03 e della Circolare Inps 7 agosto2012, n. 10.

Questionario Revisori bilanciopreventivo 2015

Entro la data odierna i Revisori degli EntiLocali devono trasmettere alla Corte deiconti i Questionari relativi ai bilanci pre-ventivi 2015. Il termine e le linee d’indi-rizzo per la compilazione dei Questionarisono state dettate dalla Corte dei conti –Sezione Autonomie, con la Delibera n. 32del 16 dicembre 2015.

Approvazione del bilanciodi previsione 2016

Entro oggi il Consiglio comunale dell’En-te provvede ad approvare il bilancio diprevisione per il 2015 e i relativi allegati(art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza,prevista per il 31 dicembre 2015, è stataprorogata dal Dm. Interno 1° marzo 2016,pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo2016.

Regolamenti, Imposte e tariffeNel caso in cui la scadenza per l’approva-zione del bilancio di previsione 2016 nonvenga ulteriormente prorogata, entro lapresente data scadono i termini per l’ap-provazione da parte del Consiglio comu-nale del Regolamento dell’aliquota e del-la detrazione per l’Addizionale all’Irpef2015 (art. 1, Dlgs. n. 360/98), della Delibe-razione relativa alle aliquote ed alledetrazioni per l’Imu 2015, della Delibera-zione relativa al Regolamento dell’ali-quota dell’Imposta di scopo 2015 (art. 1,comma 145, Legge n. 296/06), del Rego-lamento della Tasi e della Deliberazionerelativa alle tariffe Tari 2015, delle Delibe-razioni relative alle tariffe dei tributi loca-li 2015, delle Deliberazioni relative alletariffe ed ai prezzi pubblici per il 2015, edel Regolamento per la disciplina delleentrate 2015, delle tariffe e dei tassi di

copertura percentuale del costo digestione dei “Servizi a domanda indivi-duale” per il 2015 (art. 1, comma 169, Leg-ge n. 296/06).

Approvazione rendicontodella gestione 2015

Entro la data odierna il Consiglio comu-nale deve approvare il conto consuntivo2015, tenuto motivatamente conto dellaRelazione dell’Organo di revisione (art.227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/00,come modificato dall’art. 2-quater), Leg-ge n. 189/08, di conversione con modifi-cazioni del Dl. n. 154/08). Al rendiconto digestione, ai sensi dell’art. 6, comma 4, delDl. n. 95/12, i Comuni e le Province allega-no una nota informativa contenente laverifica dei crediti e debiti reciproci tral’Ente e le Società partecipate, asseveratadai rispettivi Organi di revisione.

Versamento somme daconto corrente postale

Occorre entro il presente termine versarein Tesoreria le somme disponibili sui con-ti correnti postali in ottemperanza alregime di “Tesoreria unica” previsto dallaLegge n. 920/84 – Quindicina preceden-te.

Versamento somme da Agentidella riscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossioneversano alla Tesoreria comunale le som-me riscosse nel mese precedente suiconti correnti dedicati (art. 7, comma 2,lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

(*) Il termine e i versamenti in scadenza inun giorno festivo sono automaticamenteprorogati al primo giorno feriale successi-vo.

Sabato aprile (*)30

Domenica maggio (*)1°

Giovedì maggio10

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Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e quelle realizzate con prestatori di servizi non residenti compiute dagli Enti Locali sia nella loro veste istituzionale che in quella commerciale, alla luce delle novità introdotte dalle direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce e dal Dlgs. 11 febbraio 2010, n. 18

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“Gli adempimenti ai fini Iva degli Enti Locali nelle loro operazioni intracomunitarie, con San Marino e con soggetti non residenti” Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e quelle realizzate con prestatori di servizi non residenti compiute dagli Enti Locali

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