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Tributi Centro Studi Enti Locali Tributi news NUMERO ANNO VII Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali ISSN 2532-2591 4 15 20 Ici/Imu Agevolazioni per abitazione principale solo se è corretto il classamento Imu/Tasi La disciplina tributaria ai fini delle Imposte locali degli immobili censiti in Categoria F3. Finanza locale Le novità introdotte dalla Manovrina per Enti Locali e Società pubbliche 25 maggio 2017 - Supplemento ad Entilocalinews n. 21 del 22 maggio 2017 9

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Centro Studi Enti LocaliTributinews NUMERO

ANNO VII

Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali

ISSN 2532-2591

Centro Studi Enti LocaliTributinews NUMERO

ANNO VII

Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali

ISSN 2532-2591

4 15 20 Ici/ImuAgevolazioni perabitazione principalesolo se è correttoil classamento

Imu/TasiLa disciplina tributariaai fini delle Impostelocali degli immobilicensiti in Categoria F3.

Finanza localeLe novità introdottedalla Manovrina perEnti Locali eSocietà pubbliche

25 maggio 2017 - Supplemento ad Entilocalinews n. 21 del 22 maggio 2017

9

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Entilocalinews SETTIMANALE

EntiLocaliANNO XVI

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

1NUMERO

N E W S

Gennaio 2017

5 6 11“Fabbisogni standard”Adottati i nuovi

riparto per il 2016

“Fabbisogni standard”Disponibile ilQuestionario Soseper Comuni, Unionie Comuni montane

Legge di Bilancio 2017

per gli Enti Locali

ISSN 2532-3369

Servizi Pubblici LocaliMENSILE

Gennaio 2017

3 5 6“Riforma Madia”Le disposizioniintrodotte dal “Testounico in materiadi Società apartecipazionepubblica”

gara”Chiarimenti sulletempistiche per lacorretta acquisizionee modalità operative

“Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”Scadenzario degliadempimenti e disposizioni transitorie previsti dal Dlgs. n. 175/16

Servizi pubbliciLocali ANNO VII

1NUMERO

Locali applicate al Comparto Enti Locali

ISSN 2532-2613

Tributinews Centro Studi Enti LocaliQUINDICINALE

Centro Studi Enti LocaliTributinews

NUMERO

ANNO VII

Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali

1

4 22 23“Decreto Milleproroghe”Le principali disposizioni di interesse degli Enti Locali

Riscossione Doppio binario sanzionatorio e “ne bis in idem” nei procedimenti tributari alla luce della recente Pronuncia della Corte di Strasburgo

Imu/TasiSoggettività passiva immobile in comodato assegnato in sede di separazione

16 gennaio 2017 - Supplemento ad Entilocalinews n. 3 del 16 gennaio 2017

ISSN 2532-2591

RevisorenewsMENSILE

4 11 28Revisori Enti Localiavviso per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’Elenco 2017

materia di riscossione introdotte dal Dl. collegato alla “Legge di bilancio 2017”

Rilevazione partecipazioni P.A. e loro rappresentanti presso Organi di governo di Società ed Enti i compiti dei Revisori degli Enti territoriali

Gennaio 2017

RevisorenewsANNO XV

1NUMERO

Centro Studi Enti Locali

Supplemento a Entilocalinews n. 50 del 27 Dicembre 2016ISSN 2532-2583

Personale & IncarichiMENSILE

Gennaio 2017

11 16 18Contributi dovutiall’Aran dagli Enti LocaliA breve l’invio deibollettini agli Entisoggetti al pagamentodiretto

Società “in house”No all’erogazionedi compensiall’Amministratorese lo stesso è ancheAmministratoredi un Ente Locale

Dirigenti pubbliciIn caso di immotivatomancato incaricodeve essere dimostratoin concreto il dannoalla professionalità

PersonaleANNO VII

1NUMERO

& incarichiRivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali

ISSN 2532-3407

Federalismo & AccountabilityMENSILE

Gennaio 2017

3 12 21

FederalismoANNO VII

1NUMERO

& AccountabilityISSN

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista Iva & Fisco, una raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori

Gennaio 2017

2 7 14“Legge di bilancio 2017”

Locali introdotte dalla

Fatturazione elettronica

il punto del Direttore

Trasmissione trimestrale dei dati delle fatture

dal Dl. n. 193/16, qual è

Iva e fiscoANNO V

NUMERO

Enti Locali1

Mensile di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

ISSN 2532-3415

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NUMERO

1ANNO XVI

ofessionale ofondimento prnamento e apprSettimanale di aggior 2532-3369

N E W S

Gennaio 2017

5 6 11

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4 11 28

Gennaio 2017

eRevisorre 2532-2583

NUMERO

ISSN

e 2016Supplemento a Entilocalinews n. 50 del 27 Dicembr

ocaliti Ltudi Eno StrenC1

ANNO XV

ersonalePichi

NUMERO

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ANNO VII

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Servizi Pubblici LocaliMENSILEDescrizione:

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aliGennaio 2017

3 5 6

pubblicioccaL liL

vizierrvS2532-2613

NUMERO

ISSN

Locali applicate al Comparto Enti Locali

1ANNO VII

ributineTQUINDICINALEDescrizione:

giornamento ed apprRivista di agtributi, di riscdi

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newsSupplemento ad Entilocalinews n. 3 del 16 gennaio 2017

ributiTocaliti Ltudi Eno StrenC

in materia di tributi e di entrate locali

1ANNO VII

Rivista quindicinale di aggiornamento ed appr ofessionale, ofondimento prq gg2532-2591

NUMERO

4 22 23

ISSN

16 gennaio 2017 -

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2532-3407

Gennaio 2017

11 16 18

ANNO VII

ISSN ni, applicate al Comparto Enti Localiin materia di Personale e degli Incarichi ester

ofessionale,ofondimento prnameto ed apprRivista mensile di aggior

alismoGennaio 2017

3 12 21

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2 7 14

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Enti Locali

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NOTIZIARIO

Imu e Tasi: fissati i coefficienti di aggiornamento dei fabbricati delGruppo catastale “D” per il 2017

Finanza locale: le novità introdotte dalla “Manovrina” per Enti Localie Società pubbliche

Trasferimenti erariali: ripartite tra i Comuni interessati le Addizionalicomunali sui diritti d’imbarco dei passeggeri aerei

GLI APPROFONDIMENTI

Imu/Tasi: la disciplina tributaria ai fini delle imposte locali degliimmobili censiti in Categoria “F3” di Francesco Orsi

LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA

Note di prassi e pronunce giurisprudenziali

FocusIci/Imu: agevolazioni per abitazione principale solo se è correttoil classamentoCorte di Cassazione Sentenze n. 4467/17 e n. 8017 /17di Carolina Vallini

IL PARERE DELLA CORTE

Note della Corte

LO SCADENZARIO

14

15

18

20

22

23

4

4

25 maggio 20179 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

SOMMARIO

Centro Studi Enti Locali 3

Tributinews Centro Studi Enti Locali

Quindicinale di approfondimento sulle novità normative

ed interpretative in materia di tributi locali

Collaborano alla Rivista:

Dott. Angelo Bachi, Dottore commercialista, Revisore

contabile, Consulente Enti Pubblici società in materia

di tributi

Dott. Ivan Bonitatibus, Specialista in Diritto

Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione,

Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista,

Revisore Contabile, Pubblicista

Dott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa,

Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi”

Economia aziendale

Avv. Stefano Ciulli, Consulente di Enti Locali

e Amministrazioni pubbliche

Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista,

Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale

Dott.ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari

Comune di Arezzo

Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia

di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci,

Consulente Ancirisponde

Dott. Ulderico Izzo – Funzionario Amministrativo P.O. –

Avvocatura Città Metropolitana di Napoli – Dottorando in

scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Pisa

Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate

Roma

Dott. Antonio Scozzese, (già) Dirigente Servizio

Finanza Locale del Ministero dell’Interno

Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti

Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista

Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista,

Revisore contabile, Consulente e Formatore

Amministrazioni e Società pubbliche, Pubblicista

Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista,

Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista

Dott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A.,

Esperto in fiscalità Enti pubblici, Pubblicista

Comitato di redazione:

Alessandro Maestrelli, Veronica Potenza,

Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

Segreteria di redazione: Francesca Combatti

Versione editoriale: Grafiche Leonardo

Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN

ISO 9001:2008 certificato da Certiquality

Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237

E-Mail: [email protected]

Sito internet: www.entilocali-online.it

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato

in data 20 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della

stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581

del Registro degli operatori di comunicazione di cui

alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa

Periodici Italiani

TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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25 maggio 2017NOTIZIARIO 9 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali4

NOTIZIARIO

Il Ministero dell’Economia edelle Finanze – Dipartimen-to delle Finanze, ha diffusosul proprio sito istituzionaleil Dm. 14 aprile 2017 relati-vo all’aggiornamento dei

coefficienti dei fabbricatiappartenenti al Gruppocatastale “D” per l’anno2017.Il Decreto, attualmente inattesa di pubblicazione in

G.U., stabilisce che, aglieffetti dell’applicazionedell’Imposta municipalepropria (Imu) e del Tributoper i servizi indivisibili (Tasi)dovuti per l’anno 2017, per

la determinazione del valo-re dei fabbricati di cuiall’art. 5, comma 3, del Dlgs.n. 504/92, i coefficienti diaggiornamento sono stabi-liti nelle seguenti misure:

E’ stato pubblicato sulla G.U. n.95 del 24 aprile 2017 (S.O. n.20), il Dl. 24 aprile 2017, n. 50rubricato “Disposizioni urgentiin materia finanziaria, iniziativea favore degli Enti territoriali,ulteriori interventi per le zonecolpite da eventi sismici e misureper lo sviluppo” (c.d. “DecretoEnti Locali” o “Manovrina”). Tra le disposizioni introdottedalla nuova Manovra finanzia-ria, segnaliamo: 1. “Split payment” - è estesol’ambito di applicazione delmeccanismo della scissionedell’Iva anche alle operazioni

effettuate nei confronti di altrisoggetti che pagano l’Impostaai loro fornitori secondo ledisposizioni generali in materiadi Iva. In particolare, questomeccanismo interesserà tuttele Amministrazioni, gli Enti e isoggetti inclusi nel conto con-solidato della P.A., le Societàcontrollate direttamente oindirettamente dallo Stato,quelle controllate direttamen-te dagli Enti Locali, le Societàquotate inserite nell’indice FtseMib della Borsa. In questa azio-ne sono comprese anche leoperazioni effettuate da forni-

tori che subiscono l’applicazio-ne delle ritenute alla fonte suicompensi percepiti (in genereliberi professionisti);2. “Fondo di solidarietà comu-nale” - sono modificati gliimporti spettanti a ciascunComune a valere sul “Fsc”, retti-ficando quanto stabilito dalla“Legge di bilancio 2017”;3. Contributi aggiuntivi afavore delle Province dellaRegione Sardegna e dellaCittà metropolitana diCagliari e a favore delle Pro-vince delle Regioni a Statutoordinario;

4. Fabbisogni standard ecapacità fiscali per le Regioni- è introdotta una proceduraper la determinazione dei fab-bisogni standard e delle capa-cità fiscali standard delle Regio-ni a Statuto ordinario, anche aifini del riparto tra le Regionistesse del concorso alla finanzapubblica. In buona sostanza, ètradotta in legge l’Intesa delfebbraio scorso che prevedel’applicazione dei fabbisognistandard nella distribuzionedel contributo alla finanza pub-blica;5. Attribuzione quota investi-

Finanza locale:le novità introdotte dalla “Manovrina”per Enti Locali e Società pubbliche

Imu e Tasi:fissati i coefficienti di aggiornamento dei fabbricatidel Gruppo catastale “D” per il 2017

per l’anno 2017 = 1,01 per l’anno 2016 = 1,01 per l’anno 2015 = 1,01

per l’anno 2014 = 1,01 per l’anno 2013 = 1,02 per l’anno 2012 = 1,04

per l’anno 2011 = 1,07 per l’anno 2010 = 1,09 per l’anno 2009 = 1,10

per l’anno 2008 = 1,14 per l’anno 2007 = 1,18 per l’anno 2006 = 1,21

per l’anno 2005 = 1,25 per l’anno 2004 = 1,32 per l’anno 2003 = 1,37

per l’anno 2002 = 1,42 per l’anno 2001 = 1,45 per l’anno 2000 = 1,50

per l’anno 1999 = 1,52 per l’anno 1998 = 1,54 per l’anno 1997 = 1,58

per l’anno 1996 = 1,63 per l’anno 1995 = 1,68 per l’anno 1994 = 1,73

per l’anno 1993 = 1,77 per l’anno 1992 = 1,78 per l’anno 1991 = 1,82

per l’anno 1990 = 1,91 per l’anno 1989 = 1,99 per l’anno 1988 = 2,08

per l’anno 1987 = 2,25 per l’anno 1986 = 2,43 per l’anno 1985 = 2,60

per l’anno 1984 = 2,77 per l’anno 1983 = 2,94 per l’anno 1982 e precedenti = 3,12.

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25 maggio 20179 TributiTributinewsnews

Centro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

NOTIZIARIO

Centro Studi Enti Locali 5

menti Regioni - sono attribui-te risorse alle Regioni per larealizzazione di investimenti avalere sul “Fondo” ex art. 1, com-ma 140, della Legge n. 232/16,che prevede interventi a favoredi investimenti e per lo svilup-po infrastrutturale del Paese;6. Trasporto pubblico locale -è stabilizzato il “Fondo per ilfinanziamento del trasportopubblico locale” ed è aumenta-ta dal 60% all’80% l’anticipazio-ne della sua erogazione ancheper ridurre i tempi di paga-mento dei debiti della P.A.;7. Spazi finanziari per investi-menti in favore delle Regioni- la norma prevede il riparto ele modalità di utilizzo deglispazi finanziari per le Regionipari a Euro 500 milioni per l’an-no 2017;8. Turn over e disposizionipersonale Province e Comuni- è aumentata dal 25% al 75%la percentuale del turn over delpersonale delle Province e per iComuni con popolazionesuperiore a 10.000 abitanti. E’questa sicuramente la normadi maggiore impatto per gliEnti Locali, che dopo annicaratterizzati dai vincoli al turnover e dal riassorbimento delpersonale delle Province vedo-no soddisfatte le loro richiestedi poter finalmente procederea nuove assunzioni. Negli Entiche hanno una popolazionecomprese fra 1.000 e 9.999 abi-tanti invece, rimangono invigore le regole attuali che per-mettono la sostituzione di 3dipendenti ogni 4 cessati dallavoro a condizione che l’Enterispetti i vincoli di finanza pub-blica e non superi il rapporto“dipendenti/popolazione” previ-sto per i Comuni in dissesto,mentre fino a 1.000 abitanti ilturn è al 100%. Inoltre, èaumentata dal 2018 al 90% dal75% la percentuale per leassunzioni per gli Enti virtuosiche non lasceranno inutilizzatispazi finanziari superiori all’1%delle entrate correnti. Questanuova possibilità offerta agli

Enti Locali di poter assumereoffre una nuova chance a colo-ro che sono collocati nelle gra-duatorie, la cui validità è stataprorogata dal “Decreto Mille-proroghe”, graduatorie chedovranno essere utilizzate pri-ma di iniziare le nuove proce-dure assunzionali. Gli Ammini-stratori dovranno però farebene i conti, posto che in que-sti anni le spese per il persona-le sono diminuite, ma il rinnovocontrattuale “promette” di esse-re alquanto costoso poichè gliEuro 85 previsti nell’AccordoGoverno-Sindacati del 30novembre 2016 e riconfermatonel Def, dovrebbe aumentare icosti fissi del personale neiComuni di circa Euro 4-500milioni. Le Città metropolitaneinvece possono utilizzare l’a-vanzo di amministrazione sen-za che quest’operazione possaandare in aiuto dei calcoli sul“Pareggio di bilancio”, in quantole misure di sostegno per gliEnti Locali non possono modi-ficare la struttura della Legge n.234/12, che essendo attuativadi una norma costituzionale èun Legge c.d. “rafforzata”;9. Misure per lo sviluppoRelativamente alle misure perlo viluppo economico e per leinfrastrutture, il Decreto preve-de, fra l’altro:- norme per agevolare il projectfinancing per l’ammoderna-mento degli Impianti sportivipubblici;- misure per la qualità del “Ser-vizio di trasporto pubblico loca-le” e il rinnovo del materialerotabile.- l’adeguamento delle linee fer-roviarie regionali agli standarddi sicurezza nazionali.Analizziamo qui di seguito piùnel dettaglio gli articoli cheinteressano – in maniera più omeno diretta - gli Enti Locali ele Società pubbliche.Art. 1 – Disposizioni per ilcontrasto all’evasione fiscaleCon l’art. 1 in commento vienemodificata, a partire dal 1°luglio 2017, l’applicazione dello

“split payment“ di cui all’art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72, a “cessio-ni di beni e prestazioni di servizieffettuate nei confronti dellaP.A., come definita dall’art. 1,comma 2, della Legge n. 196/09,e successive modificazioni (…)per quali i cessionari o commit-tenti non sono debitori d’Impo-sta ai sensi di delle disposizioniin materia d’Iva (…)”.Lo “split payment“ è esteso alleoperazioni effettuate nei con-fronti delle:- Società controllate, ai sensidell’art. 2359, comma 1, nn. 1) e2), del Cc, direttamente dallaPresidenza del Consiglio deiMinistri e dai Ministeri;- Società controllate, ai sensidell’art. 2359, comma 1, n. 1),del Cc, direttamente dalleRegioni, Province, Città metro-politane, Comuni, Unioni diComuni;- Società controllate diretta-mente o indirettamente, ai sen-si dell’art. 2359, comma 1, n. 1),del Cc, dalle Società di cui allelett. a) e b), ancorché questeultime rientrino fra le Società dicui alla lett. d) ovvero fra i sog-getti di cui all’art. 1, comma 2,della Legge n. 196/09;- Società quotate inserite nel-l’indice Ftse Mib della Borsa ita-liana; con il Decreto Mef di cuial comma 1, può essere indivi-duate un indice alternativo diriferimento per il mercato azio-nario.Le disposizioni del presenteart. 1 si applicano fino al termi-ne di scadenza della misuraspeciale di deroga rilasciata dalConsiglio dell’Unione europeaai sensi dell’art. 395, della Diret-tiva 2006/112/Ce (ad oggi il 31dicembre 2017, quindi lanovità normativa riguardereb-be soltanto il secondo seme-stre dell’anno corrente. Peral-tro, l’Italia ha già richiesto allaUe la proroga di altri 3 anni delmeccanismo derogativo; ancheperché avrebbe poco sensoimporre un adeguamentoentro 2 mesi dei Sistemi infor-matici a tutti i soggetti interes-

sati, con conseguente aggraviodi costi anche dal punto divista della formazione deglistessi, per poi ritornare allo sta-tus quo dopo soli 6 mesi).Con l’abrogazione del comma2, dell’art. 17-ter del Dpr. n.633/72, dal punto di vista deifornitori di prestazioni verso leP.A. si estende lo “split payment”anche ai Professionisti i cuicompensi sono assoggettati aritenute alla fonte a titolo diImposta sul reddito.Restano pertanto fuori dalmeccanismo della scissione deipagamenti le restanti categoriedi fornitori e di prestazioni indi-cate dalla Circolare AgenziaEntrate n. 15/E del 2015.Con Decreto del Mef, da ema-narsi entro 30 giorni dall’entra-ta in vigore del presente Decre-to, verranno stabilite le disposi-zioni di attuazione del presen-te art. 1.Le disposizioni del presenteart. 1 saranno applicate dalleoperazioni “fatturate” dal 1°luglio 2017.Da rilevare che, con riferimentoad alcune delle Società interes-sate (es. quelle controllate daEnti Locali) il “perimetro” diapplicazione dello “split pay-ment“ diverrebbe più ampiorispetto a quello dei soggettiobbligati a ricevere fatture informato elettronico, quindi sal-vo diversi chiarimenti futuri adoggi si verrebbe a creare, dal 1°luglio al 31 dicembre 2017, unasituazione simile a quella esi-stente nei primi mesi dell’anno2015 (ricordato che l’obbligo diemissione di fatture elettroni-che verso gli Enti Locali, obbli-gati a ricevere fatture in “splitpayment“ dal 1° gennaio 2015,è scattato dal 31 marzo 2015),ossia di fatture emesse in “splitpayment” ma in formato analo-gico.Art. 2 - Modifiche all’eserciziodel diritto alla detrazionedell’IvaL’art. 2 apporta modificheall’art. 19, comma 1, del Dpr. n.633/72, variando il termine di

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25 maggio 2017NOTIZIARIO 9 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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decadenza per poter esercitareil diritto di detrazione Iva suibeni e servizi acquistati.In precedenza la detrazionepoteva essere applicata, al piùtardi, con la Dichiarazione rela-tiva al secondo anno successi-vo a quello in cui lo stesso erasorto. Alla luce delle modificheoperate, entrate in vigore dasubito senza alcun periodotransitorio, la detrazione puòessere operata, al più tardi, conla Dichiarazione relativa all’an-no in cui tale diritto è sorto.Il termine alla detrazione Iva èquindi fissato nel termine dellaDichiarazione annuale.In relazione alle operazioni2017, ricordiamo che, in base ainuovi obblighi, la scadenza dipresentazione della Dichiara-zione annuale “Iva 2018” è sta-bilita nel 30 aprile 2018, per cuifatture pagate nell’anno 2017possono essere portate indetrazione al massimo entrotale data, mentre fatture paga-te nell’anno 2016, essendo giàdecorso il termine di presenta-zione della Dichiarazione “Iva2017” (28 febbraio 2017) nonpotrebbero più essere recupe-rate.Peraltro, tenuto anche conto diquanto previsto dall’art. 5, delrecente Dl. n. 193/16, che haesteso a 5 anni il termine entrocui poter reinviare eventualiDichiarazioni Iva “integrative afavore” (e dall’anno di riferi-mento 2016 in poi come “inte-grative”), a parere di chi scriveun soggetto Iva (Ente Localeincluso) potrà sempre correg-gere eventuali mancate detra-zioni presentando una Dichia-razione Iva “integrativa a favo-re” (se riferita agli anni 2015 eprecedenti) o “integrativa” (seriferita agli anni 2016 e succes-sivi), rettificando contestual-mente i registri Iva dell’annocui si riferisce la Dichiarazione.Art. 3 – Disposizioni in mate-ria di contrasto alle indebitecompensazioniViene modificato l’art. 1, com-ma 574, della Legge n. 147/13,

riducendo da Euro 15.000 adEuro 5.000 il limite al di sopradel quale i crediti relativi alleImposte sui redditi e alle relati-ve Addizionali, alle ritenute allafonte, alle Imposte sostitutive eall’Irap possono essere portatiin compensazione con preven-tiva richiesta di apposizionedel “visto di conformità” [art. 35,comma 1, lett. a), del Dlgs. n.241/97] sulle relative Dichiara-zioni.Si prevede inoltre che, nei casidi utilizzo in compensazione, aisensi dell’art. 17, del Dlgs. n.241/97, dei crediti suddetti inviolazione dell’obbligo diapposizione del “visto di confor-mità” o della sottoscrizione,ovvero con “visto di conformità”o sottoscrizione apposti dasoggetti diversi da quelli abili-tati, l’Ufficio competente del-l’Amministrazione finanziariaprocede al recupero dell’am-montare di tali crediti conaddebito di interessi e sanzioni. L’intervento normativo in com-mento ha modificato anche illimite massimo di Euro 5.000per l’utilizzo del credito Iva incompensazione senza l’apposi-zione di “visto di conformità”attraverso l’introduzione diuna modifica all’art. 10, comma1, lett. a) n. 7, del Dl. n. 78/09,convertito con modificazionidalla Legge n. 102/09.Dal punto di vista degli EntiLocali, tale modifica nondovrebbe peraltro generareeffetti sostanziali, in quantocon l’avvento dello “split pay-ment“ (almeno fino a che talemeccanismo resterà in vigore)il credito Iva esistente va fisio-logicamente riducendosi, percui un Ente che ad oggi possie-de un credito superiore a Euro5.000 ma inferiore ad Euro15.000 è facile presumere cheabbia già deciso di compensar-lo esclusivamente “Iva da Iva” enon in modo “orizzontale”.Si prevede infine che non vi siala possibilità di avvalersi dellacompensazione prevista dal-l’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il

pagamento degli importidovuti a seguito di riscossionecoattiva di somme oggetto diatti di recupero di cui all’art. 1,comma 422, della Legge n.311/04.Art. 8 - Disposizioni in mate-ria di pignoramenti immobi-liariL’art. 8 in commento apportamodifiche alla disciplina delleespropriazioni immobiliarieffettuate dall’Agente dellariscossione. Nello specifico, lemodifiche sopra citate deter-minano il valore limite per ilpignoramento immobiliare inEuro 120.000 (art. 76, comma 2,del Dpr. n. 602/73), per il qualesi deve tener conto di tutti ibeni aggrediti e non più delsingolo bene come avvenivacon la previgente normativa.Art. 9 - Avvio della sterilizza-zione delle “clausole di salva-guardia” concernenti le ali-quote dell’Iva e delle AcciseL’art. 9 modifica nuovamentel’art. 1, comma 718, della “Leggedi stabilità 2015”, in materia dialiquote Iva e Accise, ovvero:- l’aliquota Iva del 10% è incre-mentata di 1,5 punti percen-tuali dal 1° gennaio 2018, pas-sando all’11,5%, e di ulteriori0,5 punti percentuali a decorre-re dal 1° gennaio 2019 [12%],oltre un ulteriore punto per-centuale a decorrere dal 1°gennaio 2020, passando così al13%;- l’aliquota Iva del 22% è incre-mentata di 3 punti percentualidal 1° gennaio 2018 e di ulte-riori 0,4 punti percentuali dal 1°gennaio 2019 arrivando al25,4%, andando poi a ridursi di0,5 punti percentuali a decorre-re dal 1° gennaio 2020 [24,9%]rispetto all’anno precedente, epassando al 25% a partire dal1° gennaio 2021.Più che di una annunciata ridu-zione si tratta quindi di unminor aumento, ma che certa-mente avrà una incidenzadiretta sui consumatori finali,anche se con il Def il Governoha annunciato che con le pros-

sime Manovre governative lasterilizzazione delle “clausole disalvaguardia” mirerà ad azze-rarle completamente. In ragione di ciò, cogliamo l’oc-casione per ribadire che l’EnteLocale deve essere stimolato,da subito, ad operare unaattenta verifica delle proprieattività rilevanti Iva e delle altreentrate potenzialmente tali, alfine di neutralizzare dettoaumento iniziando a portare indetrazione in contabilità Ivafatture riferite a spese - fino adoggi considerate “istituzionali” -che, o al 100% o anche soltantoin quota-parte, in base a criterioggettivi di ripartizione dellaspesa previamente definiti, sia-no inerenti la propria sferacommerciale.Infine, è prorogato di un anno,quindi dal 1° gennaio 2019,l’aumento delle Accise tale dadeterminare maggiori entratedi circa Euro 350 milioni nellecasse dell’Erario.Art. 10 – Reclamo e mediazio-neL’art. 10 in questione eleva daEuro 20.000 ad Euro 50.000 illimite al di sotto del quale èobbligatorio esperire la proce-dura di reclamo/mediazione dicui all’art. 17-bis del Dlgs. n.546/92, prima di accedere allagiurisdizione delle Commissio-ni tributarie. Il predetto innal-zamento del limite si applicaagli atti impugnabili notificati adecorrere dal 1° gennaio 2018.Art. 11 – “Definizione agevo-lata” delle controversie tribu-tarieIl comma 1 prevede che le con-troversie attribuite alla giurisdi-zione tributaria in cui è partel'Agenzia delle Entrate, pen-denti in ogni stato e grado delgiudizio (compreso quello diCassazione) e anche a seguitodi rinvio, possono essere defini-te col pagamento di tutti gliimporti contenuti nell’attoimpugnato che hanno formatooggetto di contestazione inprimo grado e degli interessida ritardata iscrizione a ruolo,

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25 maggio 20179 TributiTributinewsnews

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NOTIZIARIO

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di cui all'art. 20, del Dpr. n.602/73, calcolati fino al sessan-tesimo giorno successivo allanotifica dell'atto, escluse le san-zioni collegate al tributo e gliinteressi di mora di cui all'art.30, comma 1, del Dpr. n. 602/73.Per accedere alla “definizioneagevolata” deve essere presen-tata apposita domanda da par-te del soggetto che ha propo-sto l'atto introduttivo del giudi-zio o di chi vi è subentrato o neha la legittimazione.Il comma 2 dispone che, nelcaso in cui la controversiaoggetto di “definizione agevola-ta” verta esclusivamente sugliinteressi di mora o sulle sanzio-ni non collegate ai tributi, per ladefinizione è dovuto il 40%degli importi in contestazione.Nell’ipotesi di controversia ver-tente esclusivamente sulle san-zioni collegate a tributi, per la“definizione” non è dovutoalcun importo qualora il rap-porto relativo ai tributi sia statodefinito anche con modalitàdiverse dalla “definizione” di cuiall’art. 11 in commento.Il comma 3 definisce il perime-tro applicativo della “definizio-ne delle liti pendenti”, preveden-do che sono definibili le con-troversie con costituzione ingiudizio in primo grado delricorrente avvenuta entro il 31dicembre 2016 e per le qualialla data di presentazione delladomanda il processo non si siaconcluso con pronuncia defini-tiva.Il comma 4 esclude dalla “defi-nizione” le controversie concer-nenti, anche solo in parte:a) le risorse proprie tradizionali(prelievi, premi, importi supple-mentari o compensativi,importi o elementi aggiuntivi,dazi della tariffa doganalecomune e altri dazi fissati o dafissare da parte delle istituzionidelle Comunità sugli scambicon Paesi terzi, ed altre entrateproprie), previste dall'art. 2, par.1, lett. a), delle Decisioni2007/436/CE, Euratom del Con-siglio 7 giugno 2007, e

2014/335/UE, Euratom del Con-siglio 26 maggio 2014, e l'Ivariscossa all'importazione;b) le somme dovute a titolo direcupero di aiuti di Stato aisensi dell'art. 16 del Regola-mento (UE) 2015/1589 delConsiglio 13 luglio 2015.Il comma 5 disciplina il versa-mento rateale delle sommedovute a titolo di “definizionedella lite pendente”, mediantel’applicazione delle disposizio-ni previste dall'art. 8, del Dlgs. n.218/97, con la sola eccezionedella riduzione a 3 del numeromassimo di rate. Il versamentorateale è precluso se gli impor-ti dovuti non superano Euro2.000.Il termine per il pagamentodegli importi dovuti a seguitodella “definizione della lite” odella prima rata, di importopari al 40% del totale dellesomme dovute, scade il 30 set-tembre 2017 e il contribuentedeve attenersi ai seguenti ulte-riori criteri:a) per il 2017, la scadenza dellaseconda rata, pari all'ulteriore40% delle somme dovute, è fis-sata al 30 novembre;b) per il 2018, la scadenza dellaterza e ultima rata, pari al resi-duo 20% delle somme dovute,è fissata al 30 giugno.Per ciascuna controversia auto-noma è effettuato un separatoversamento. Il contribuenteche abbia manifestato lavolontà di avvalersi della “defi-nizione agevolata” di cui all'art.6 del Dl. n. 193/16 entro il 21aprile 2017, può usufruire della“definizione agevolata” dellecontroversie tributarie solounitamente a quella di cui alpredetto art. 6. La “definizione”si perfeziona con il pagamentodegli importi dovuti ai sensidell’art. 11 in commento o del-la prima rata. Qualora non cisiano importi da versare, la“definizione” si perfeziona conla sola presentazione delladomanda.Il comma 6 prevede che entro il30 settembre 2017, per ciascu-

na controversia autonoma,ovvero la controversia relativaa ciascun atto impugnato, èpresentata una distintadomanda di definizione esentedall'Imposta di bollo.Il comma 7 si sofferma sul rap-porto tra riscossione in pen-denza di giudizio e “definizionedelle liti”, prevedendo che dagliimporti dovuti si scomputanoquelli già versati per effettodelle disposizioni vigenti inmateria di riscossione in pen-denza di giudizio nonché quel-li dovuti per la “definizione age-volata” di cui all'art. 6 del Dl. n.193/16. La “definizione” non dàcomunque luogo alla restitu-zione delle somme già versateancorché eccedenti rispetto aquanto dovuto per la “definizio-ne”. L’ultimo periodo del com-ma 7 in esame precisa che glieffetti della “definizione” perfe-zionata prevalgono su quellidelle eventuali pronunce giuri-sdizionali non passate in giudi-cato emesse prima dell'entratain vigore dell’art. 11 in oggetto.Il comma 8 norma la sospen-sione del processo, preveden-do che le controversie definibi-li non sono sospese, salvo che ilcontribuente ne faccia apposi-ta richiesta al Giudice, dichia-rando di volersi avvalere delledisposizioni dell’art. 11 in com-mento. In tal caso, il processo èsospeso fino al 10 ottobre2017. Se entro tale data il con-tribuente avrà depositatocopia della domanda di defini-zione e del versamento degliimporti dovuti o della primarata, il processo resta sospesofino al 31 dicembre 2018.Il comma 9 dispone che per lecontroversie definibili sonosospesi per 6 mesi i termini diimpugnazione, anche inciden-tale, delle pronunce giurisdizio-nali e di riassunzione che sca-dono dalla data di entrata invigore del presente art. 11 finoal 30 settembre 2017.Il comma 10 precisa che l'even-tuale diniego della “definizione”deve essere notificato entro il

31 luglio 2018 con le modalitàpreviste per la notificazionedegli atti processuali. Il diniegoè impugnabile entro 60 giornidinanzi all'Organo giurisdizio-nale presso il quale pende lalite. Nel caso in cui la “definizio-ne della lite” è richiesta in pen-denza del termine per impu-gnare, la Pronuncia giurisdizio-nale può essere impugnataunitamente al diniego delladefinizione entro 60 giorni dal-la notifica di quest'ultimo. Ilprocesso si estingue in man-canza di istanza di trattazionepresentata entro il 31 dicembre2018 dalla parte che ne ha inte-resse. L'impugnazione dellaPronuncia giurisdizionale e deldiniego, qualora la controversiarisulti non definibile, valgonoanche come istanza di tratta-zione. Le spese del processoestinto restano a carico dellaparte che le ha anticipate.Il comma 11 precisa gli effettidella “definizione della lite” tracoobbligati. Nel dettaglio, la“definizione” perfezionata dalcoobbligato giova in favoredegli altri, inclusi quelli per iquali la controversia non siapiù pendente, fatte salve ledisposizioni del secondo perio-do del comma 7, in materia dimancata restituzione dellesomme già pagate, qualoraesuberanti rispetto a quantodovuto a titolo di “definizioneagevolata”.Il comma 12 prevede che lemodalità attuative dell’art. 11in commento saranno definitecon 1 o più Provvedimenti delDirettore dell'Agenzia delleEntrate. Art. 14 - Riparto del “Fondo disolidarietà comunale”L’art. 14 novella le disposizionidell’art. 1, comma 450, Legge n.232/16 (“Legge di bilancio2017”), riguardanti il riparto del“Fondo di solidarietà comunale”.Nello specifico, la percentualedi variazione tra un anno e l’al-tro della differenza tra le capa-cità fiscali e i fabbisogni stan-dard approvati passa dall’8% al

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25 maggio 2017NOTIZIARIO 9 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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4%, ed al di sopra di tale sogliaè prevista l’applicazione di uncorrettivo, al fine di limitare lepredette variazioni. E’ altresìprevisto che i Comuni che rile-vano un incremento delle risor-se complessive rispetto all’an-no precedente pari ad unimporto superiore al 4% deb-bano accantonare risorse inmisura non superiore rispettoall’eccedenza di tale soglia del4%. Il predetto accantonamen-to viene ripartito tra i Comuniche registrano una riduzionedelle risorse complessive inmisura superiore al 4% nei limi-ti delle risorse accantonate. All’art. 1, della Legge n. 232/16,viene aggiunto il comma 450-bis, che per il solo anno 2017dispone che la quota nondistribuita del “Fondo di solida-rietà comunale” di cui alla lett.b), del comma 449, nel limite diEuro 14 milioni, unitamente alcontributo derivante dal minorgettito Imu degli immobiliaccatastati nelle Categorie ”D”ed “E” nel limite di Euro 11milioni, sono accantonati peressere attribuiti ai Comuni chepresentino contemporanea-mente 3 requisiti: 1. una variazione negativadegli effetti perequativi deri-vanti dall'aggiornamento dellametodologia di determinazio-ne dei fabbisogni standard dicui al Dpcm. 29 dicembre 2016;2. una variazione negativa delladotazione netta del “Fsc” perl'anno 2017 rispetto alla dota-zione netta considerata per ilcalcolo delle risorse storiche; 3. una variazione negativasuperiore all’1,3% della dota-zione netta del “Fsc” per l'anno2017 rispetto alla corrispon-dente dotazione netta per l'an-no 2016. Il riparto viene effettuato inproporzione alla distanza dallapercentuale del -1.3% delloscostamento tra la dotazionenetta del “Fondo di solidarietàcomunale” del 2017 e la corri-spondente dotazione netta del2016 in percentuale delle risor-

se storiche nette di riferimento.Art. 15 – Contributo a favoredelle Province della RegioneSardegna e della Città metro-politana di CagliariL’art. 15 dispone l’attribuzionedi Euro 10 milioni alle Provincedella Regione Sardegna e allaCittà Metropolitana di Cagliariper l'anno 2017 e di Euro 20milioni a decorrere dall'anno2018. Entro 30 giorni dall’entrata invigore del Decreto in commen-to, la Regione Sardegna comu-nica al Ministero dell’Interno -Direzione centrale della Finan-za locale - e agli Enti interessatile somme da attribuire a cia-scuno di essi. In caso di manca-ta comunicazione, il ripartoavviene per il 90% in base allapopolazione residente e per ilrimanente 10% sulla base del-l’estensione territoriale. Talecontributo è versato dal Mini-stero dell’Interno direttamenteallo Stato a titolo di parzialeconcorso alla finanza pubblicada parte degli Enti stessi. Inconsiderazione di ciò, ciascunEnte non sarà tenuto ad inseri-re tra le proprie entrate le som-me relative al contributo madovrà iscrivere tra le spese lesomme del concorso alla finan-za pubblica al netto del contri-buto ricevuto.Art. 16 – Riparto del concorsoalla finanza pubblica da par-te dei Province e Città metro-politaneL’art. 16 modifica il terzo perio-do dell’art. 1, comma 418, dellaLegge n. 190/14 (“Legge di stabi-lità 2014”). Al fine di perseguiregli obiettivi di contenimentodella spesa pubblica, ciascunaProvincia e Città metropolitanaè tenuta a corrispondere alloStato un ammontare di risorsepari al risparmio di spesa pro-pria conseguito, ossia per l’anno2016 per un importo pari Euro2.000 milioni incrementato diEuro 900 milioni, e per l’anno2017 Euro 3.000 milioni mag-giorato di Euro 900 milioni; gliincrementi sono a carico delle

Province per Euro 650 milioni eper Euro 250 milioni a caricodelle Città metropolitane. Le riduzioni di spesa a cuidevono far fronte Province eCittà metropolitane, in applica-zione del citato art. 1, comma418, Legge n. 190/14, sono evi-denziate nella Tabella 1 allega-ta al presente Decreto. E’ invececontenuto nella Tabella 2 ilconcorso degli Enti alla finanzapubblica in ottemperanza del-l’art. 47, comma 2, Dl. n. 66/14.Art. 17 – Riparto del contri-buto a favore delle Provincee delle Città metropolitanedelle Regioni a Statuto ordi-narioL’art. 17 dispone che, per glianni 2017 e seguenti, l'ammon-tare del contributo finalizzatoal finanziamento delle speseconnesse alle funzioni relativealla viabilità e all'edilizia scola-stica erogato a favore di ciascu-na Provincia e Città metropoli-tana delle Regioni a Statutoordinario di cui all'art. 1, com-ma 754, della Legge n. 208/15(“Legge di Stabilità 2016”), èindicato nella Tabella 3 allegataal Decreto in commento. Art. 18 – Disposizione sulbilancio di Province e CittàmetropolitaneIl disposto della norma dell’art.18 consente, alle Province e alleCittà metropolitane, di predi-sporre il bilancio di previsioneper la sola annualità 2017 e, alfine di garantire il mantenimen-to degli equilibri finanziari, diapplicare al bilancio di previsio-ne l'avanzo libero e destinato. Viene novellato l’art. 1-ter, com-ma 3, del Dl. n. 78/15, secondo ilquale le Province e Città metro-politane dovranno approvarela Deliberazione di attestazio-ne del permanere degli equili-bri finanziari entro e non oltre iltermine di approvazione delbilancio di previsione; nel casodi esercizio provvisorio per glianni 2016 e 2017, si applicanole disposizioni dell’art. 163 delDlgs. n. 267/00, con riferimentoal bilancio approvato l’anno

precedente. È inserito il comma 462-bis, checonferma che le disposizioni dicui all’art. 1, comma 758, dellaLegge n. 208/15, si applicanoanche all’esercizio finanziario2017, ossia anche per tale annorisulta possibile lo svincolo deitrasferimenti correnti e in con-to capitale già attribuiti a Pro-vince e Città metropolitane eaffluiti nell’avanzo d’ammini-strazione vincolato.Art. 19 – Sospensione terminidella certificazione degli EntiLocali in dissestoL’art. 19 aggiunge il comma470-bis all’art. 1 della “Legge dibilancio 2017”, secondo cui gliEnti in stato di dissesto sonotenuti a trasmettere la certifica-zione relativa al rispetto del“Pareggio di bilancio” entro 30giorni dal termine stabilito perl'approvazione del rendicontodi gestione. Il predetto termineha validità anche con riferi-mento alle disposizioni dell’art.1, comma 720, della Legge n.208/15. Art. 20 – Contributo a favoredelle Province delle Regioni aStatuto ordinarioLa norma dell’art. 20 attribuiscealle Province delle Regioni aStatuto ordinario un contributocomplessivo di Euro 110 milioniper l'anno 2017 e di Euro 80milioni annui a decorrere dal-l'anno 2018, per l'esercizio delle“funzioni fondamentali”. Le risor-se di cui trattasi sono ripartitesecondo criteri e importi dadefinire previa intesa in sede diConferenza Stato-Città ed Auto-nomie locali, tramite Decretodel Ministero dell’Interno, daadottarsi entro il 15 maggio2017. La copertura del predettocontributo, per Euro 60 milioniper l'anno 2017 e per Euro 80milioni a decorrere dall'anno2018, è prevista medianterisparmi di spesa e per la restan-te parte mediante riduzione del“Fondo per le esigenze indifferibi-li” istituito dall’art. 1, comma200, della Legge n. 190/14 (“Leg-ge di stabilità 2015”).

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E’ altresì previsto un contributodi Euro 100 milioni per l’anno2017 per la manutenzionestraordinaria della rete viaria dicompetenza delle Provincedelle Regioni a Statuto ordina-rio, che trova copertura per lacorrispondente riduzione dellesomme stanziate per gli inter-venti previsti dai contratti diprogramma stipulati tra il Mit ela Società Anas Spa. Anche pertale contributo criteri e importiverranno definiti in sede diConferenza Stato-Città edAutonomie locali.Art. 21 – Contributo perfusione dei ComuniViene incrementato di Euro 1milione, per gli anni 2017 e2018, il contributo straordina-rio a favore dei Comuni risul-tanti dalla fusione e dalla fusio-ne per incorporazione; lacopertura finanziaria è statatrovata stabilendo una corri-spondente riduzione del “Fon-do per l’attenuazione degliindennizzi per l’estinzione antici-pata dei mutui” (art. 9-ter del Dl.n. 113/16). Art. 22 – Disposizioni sul per-sonale e sulla culturaIl comma 1 dell’art. 22 prevedela possibilità per i Comuni, inderoga a quanto disposto dal-l’art. 9, comma 28, del Dl. n.78/10, convertito con Legge n.112/10, di procedere ad assun-zioni di personale con contrat-to di lavoro a tempo determi-nato a carattere stagionale, nelrispetto delle procedure dinatura concorsuale ad eviden-za pubblica, a condizione che irelativi oneri siano integral-mente a carico di risorse, giàincassate nel bilancio, derivantida contratti di sponsorizzazio-ne ed accordi di collaborazionecon soggetti privati e che leassunzioni siano finalizzateesclusivamente alla fornitura diservizi aggiuntivi rispetto aquelli ordinari, di servizi pubbli-ci non essenziali o di prestazio-ni verso terzi paganti non con-nessi a garanzia di diritti fonda-mentali.

Il comma 2 dell’art. 22 modifical’art. 1, comma 228, della Leggen. 208/15. L’attuale versionedella norma prevede la possibi-lità, per i Comuni con popola-zione superiore a 1.000 abitan-ti (prima era prevista per iComuni con popolazione infe-riore a 10.000 abitanti), per glianni 2017 e 2018, di innalzareal 75% la percentuale di turnover per le assunzioni a tempoindeterminato, qualora il rap-porto “dipendenti-popolazione”dell’anno precedente sia infe-riore al rapporto medio “dipen-denti-popolazione” per classedemografica, come definitotriennalmente con Decreto delMinistro dell’Interno.Il comma 3 innalza la 90% lapercentuale di sostituzione peril turn over del personale a tem-po indeterminato per i Comuniche rispettano il saldo di“Pareggio di bilancio” lasciandospazi finanziari inutilizzati infe-riori all’1% degli accertamentidelle entrate finali dell’eserci-zio nel quale è rispettato ilmedesimo saldo, qualora il rap-porto “dipendenti-popolazione”dell’anno precedente sia infe-riore al rapporto medio “dipen-denti-popolazione” per classedemografica.Ai sensi del comma 4, non con-figurano un’ipotesi di incom-patibilità, ai sensi dell’art. 5,comma 5, del Dl. n. 78/10, gliincarichi aventi ad oggettoprestazioni professionali confe-riti a titolari di cariche elettivedi Regioni ed Enti Locali da par-te delle citate Pubbliche Ammi-nistrazioni, purché la P.A. confe-rente operi in ambito territoria-le diverso da quello dell’Entepresso il quale è rivestita lacarica elettiva. In caso di caricaelettiva comunale, l’ambito incui opera la P.A. conferentedeve essere riferito ad areaprovinciale o metropolitanadiversa da quella dell’Entepresso il quale è rivestita lacarica elettiva. Il conferimentoin ogni caso deve essere effet-tuato nel rispetto dei limiti di

spesa previsti dalla normativavigente in materia di incarichiesterni.Il comma 5 consente alle Pro-vince delle Regioni a Statutoordinario di procedere alleassunzioni per la copertura diposizioni dirigenziali cherichiedono professionalità tec-niche e non fungibili, derogan-do in tal modo al divieto di cuiall’art. 1, comma 420, lett. c),della Legge n. 190/14.I commi 6, 7 e 8 introduconomisure finalizzate a potenziarei Sistemi museali cittadini e apromuovere l’interazione e lacollaborazione tra gli istituti e iluoghi della cultura statali,regionali e degli Enti Locali. Inparticolare, è consentito agliistituti o ai luoghi della culturadi rilevante interesse nazionaledotati di autonomia speciale, dicui al Decreto Mibact 23dicembre 2014, di avvalersi,anche in deroga ai limiti finan-ziari previsti dalla legislazionevigente, di competenze o servi-zi professionali nella gestionedi beni culturali, ai sensi del-l’art. 7, comma 6, del Dlgs. n.165/01.Art. 23 – Consolidamento deitrasferimenti erariali alleProvince delle Regioni Sarde-gna e SicilianaVengono confermati, a decor-rere dall'anno 2017 e nellamisura determinata per l’anno2016, le spettanze relative aitrasferimenti erariali erogatidel Ministero dell’Interno avalere sui contributi ordinario,consolidato e perequativo,riguardanti le Province dellaRegione Sardegna e gli Entisubentrati alle Province dellaRegione siciliana; la ripartizio-ne delle risorse nei confrontidegli Enti subentranti avverràper il 90% in base alla popola-zione residente e per il 10% inbase all’estensione territoriale.Art. 24 – Fabbisogni standarde capacità fiscali delle Regio-niL’art. 24 introduce i commi 534-bis e 534-ter all’art. 1, della Leg-

ge n. 232/16. Con il comma534-bis si stabilisce che, adecorrere dall’anno 2017, laCommissione tecnica per i fab-bisogni standard, sulla basedelle elaborazioni effettuatedalla Sose Spa, attraverso l’e-ventuale predisposizione diappositi Questionari e avvalen-dosi della collaborazione dellaConferenza delle Regioni e del-le Province autonome presso ilCentro interregionale di Studi eDocumentazione (Cinsedo),procede all’approvazione dimetodologie per la determina-zione di fabbisogni standard ecapacità fiscali standard delleRegioni a Statuto ordinario, inosservanza dei criteri stabilitidall'art. 13 del Dlgs. n. 68/11. Adecorrere dall’anno 2018,secondo il disposto del nuovocomma 534-ter, i risparmi dispesa da raggiungere nelrispetto della normativa vigen-te in termini di concorso allafinanza pubblica di cui all’art.46, comma 6, del Dl. n. 66/14,sono recepiti con Intesa nellaConferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le Regionie le Province autonome diTrento e di Bolzano. In caso dimancato raggiungimento del-l’Intesa, entro il 15 gennaio diciascun anno la ripartizioneviene effettuata con appositoDpcm. da adottarsi previa Deli-berazione del Consiglio deiMinistri, tenuto conto dei fab-bisogni standard approvatisecondo le disposizioni delsopra citato comma 534-bis edelle capacità fiscali elaboratedal Mef – Dipartimento Finan-ze. In caso di non approvazionedei fabbisogni standard e dellecapacità fiscali, il concorsodegli Enti in parola al raggiun-gimento degli obiettivi difinanza pubblica viene ripartitotenendo conto anche dellapopolazione residenze e del Pildi riferimento. Art. 25 – Attribuzione quotainvestimenti a favore delleRegioni, delle Province e del-le Città metropolitane

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25 maggio 2017NOTIZIARIO 9 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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Si dispone l’inserimento deicommi 140-bis e 140-ter all’art.1, della Legge n. 232/16 (“Leggedi bilancio 2017”). Secondo il comma 140-bis, perl'anno 2017 una quota pari aEuro 400 milioni del “Fondo perassicurare il finanziamento degliinvestimenti e lo sviluppo infra-strutturale del Paese”, è attribui-ta alle Regioni a Statuto ordina-rio per le medesime finalità edè ripartita secondo gli importiindicati nella Tabella di seguitoriportata. Come evidenziatonella Tabella, le Regioni a Statu-

to ordinario sono tenute adeffettuare investimenti nuovi eaggiuntivi per un importoalmeno pari a Euro132.421.052,63. Entro il 31luglio 2017, le medesimeRegioni sono tenute ad adotta-re gli atti finalizzati all'impiegodelle risorse, assicurando l'esi-gibilità degli impegni nell’anno2017. Tali investimenti aggiuntivisono ritenuti tali qualora siarispettata una delle seguenticondizioni: a) adozione, da parte di ciascu-

na Regione, di variazioni incre-mentative degli stanziamentidel bilancio di previsione 2017-2019 riguardanti gli investi-menti diretti e indiretti per laquota di rispettiva competen-za;b) gli investimenti dell’anno2017 devono essere superiori,per un importo pari ai valoriindicati nella Tabella, rispettoagli impegni per investimentidiretti e indiretti effettuati nel-l'esercizio 2016 a valere surisorse regionali, escluse lerisorse del “Fpv”.

Le Regioni certificano la realiz-zazione degli investimentientro il 31 marzo 2018 median-te apposita comunicazione alMef – Dipartimento RgS. Incaso di mancata o parziale rea-lizzazione degli investimentirispetto agli obiettivi indicatinella Tabella, qualora la Regio-ne non abbia conseguito, per ladifferenza, un valore positivodel saldo tra entrate finali espese finali, si applicano le san-zioni previste dall’art. 1, commi475 e 476, della citata Legge n.232/16.

Secondo il comma 140-ter,una quota pari, rispettiva-mente, ad Euro 64 milioni perl’anno 2017, Euro 118 milioniper il 2018, Euro 80 milioniper l’anno 2019 e Euro 44,1Milioni per il 2020, del men-zionato “Fondo per il finanzia-mento degli investimenti e losviluppo infrastrutturale delPaese”, è attribuita dal Miuralle Province e alle CittàMetropolitane per il finanzia-mento degli interventi inmateria di edilizia scolastica.Le Province e le Città Metro-politane certificano l'avvenu-ta realizzazione degli investi-

menti entro il 31 marzo suc-cessivo all'anno di riferimen-to, mediante apposita comu-nicazione al Miur e al Mef –Dipartimento della Ragione-ria generale dello Stato. Incaso di mancata o parzialerealizzazione degli investi-menti, le corrispondenti risor-se assegnate ai singoli Entisono riversate allo Stato peressere riassegnate al predet-to “Fondo”.Art. 26 – Iscrizione dell’a-vanzo in bilancio e Prospet-to di verifica del rispettodel “Pareggio”Ai sensi dell’art. 26 si dispone,

con l’inserimento della lett. b-bis) all’art. 1, comma 468, del-la Legge n. 232/16, di allegareil Prospetto dimostrativo delrispetto del saldo tra entratefinali e spese finali anche allevariazioni riguardanti l'utiliz-zo della quota vincolata delrisultato di amministrazionederivante da stanziamenti dibilancio dell'esercizio prece-dente corrispondenti a entra-te vincolate, in termini dicompetenza e di cassa,secondo le modalità previstedall'art. 187, comma 3-quin-quies, del Tuel, ed anche allevariazioni riguardanti la rei-

scrizione di economie di spe-sa, le operazioni di indebita-mento effettuate a seguito divariazioni di esigibilità dellaspesa e il “Fpv”. E’ inoltre intro-dotto il comma 468-bis all’art.1 della Legge n. 232/16, inbase al quale le Regioni e leProvince autonome di Trentoe Bolzano possono utilizzarele quote del risultato diamministrazione accantona-to risultanti dall'ultimo con-suntivo approvato o le quotedel risultato presunto deri-vante dall'esercizio prece-dente, costituite dagli accan-tonamenti effettuati nel cor-

Riparto quotaRegioni % “Fondo Quote investimenti

investimenti” nuovi aggiuntiviAbruzzo 3,16% 12.650.315,79 4.187.920,33 Basilicata 2,50% 9.994.315,79 3.308.644,54 Calabria 4,46% 17.842.315,79 5.906.745,60 Campania 10,54% 42.159.368,42 13.956.969,86 Emilia-Romagna 8,51% 34.026.315,79 11.264.501,39 Lazio 11,70% 46.813.263,16 15.497.653,96 Liguria 3,10% 12.403.157,89 4.106.098,06 Lombardia 17,48% 69.930.105,26 23.150.545,37 Marche 3,48% 13.929.473,68 4.611.388,92 Molise 0,96% 3.828.842,11 1.267.548,25 Piemonte 8,23% 32.908.842,11 10.894.558,78 Puglia 8,15% 32.610.736,84 10.795.870,25 Toscana 7,82% 31.269.263,16 10.351.771,86 Umbria 1,96% 7.848.210,53 2.598.170,75 Veneto 7,95% 31.785.473,68 10.522.664,71

Totale 100,00% 400.000.000,00 132.421.052,63

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so dell'esercizio precedente, ele quote del risultato diamministrazione vincolato,iscrivendole nella Missione20 in appositi accantonamen-ti di bilancio distinti dagliaccantonamenti finanziatidalle entrate di competenzadell'esercizio.Art. 27 – Misure sul “Tra-sporto pubblico locale”All’art. 27 vengono esplicatemisure sul “Trasporto pubblicolocale”, aggiungendo i commi534-quater e 534-quinquiesall’art. 1 della “Legge di bilan-cio 2017”. Con il 534-quater la dotazio-ne del “Fondo nazionale per ilconcorso finanziario dello Sta-to agli oneri del trasporto pub-blico locale, anche ferroviarionelle Regioni a Statuto ordina-rio” è rideterminata nell'im-porto pari a Euro4.789.506.000 per l'anno2017 e ad Euro 4.932.554 adecorrere dall'anno 2018. IlDpcm. 26 luglio 2013, recantedisposizioni sulla comparteci-pazione al gettito derivantedall'Accisa sulla benzina e sulgasolio per autotrazione, nontrova più applicazione a parti-re dall'anno 2017. A partiredall'anno 2018, il riparto del“Fondo” in parola verrà effet-tuato, entro il 30 giugno diogni anno, con Decreto Mit, diconcerto con Mef, previa Inte-sa con la Conferenza unificataStato-Città ed Autonomielocali; in caso di mancata Inte-sa provvederà il Consiglio deiMinistri con apposita Delibe-ra.Il suddetto riparto è operatosulla base dei seguenti criteri: a) suddivisione tra le Regionidi una quota pari al 10% del-l'importo del “Fondo” sullabase dei proventi complessivida traffico e dell'incrementodei medesimi registrato tral'anno 2014 e l'anno di riferi-mento, mentre negli anni suc-cessivi la quota viene incre-mentata del 5% dell'importodel “Fondo” per ciascun anno

fino a raggiungere il 20% delsuo importo;b) suddivisione tra le Regionidi una quota pari, per il primoanno, al 10% dell'importo del“Fondo” in base a quanto pre-visto dal Decreto Mit sulladeterminazione dei costistandard dei servizi di “Tra-sporto pubblico locale e regio-nale” nonché i criteri per l'ag-giornamento e l'applicazionedegli stessi. Negli anni succes-sivi la quota è incrementatadel 5% dell'importo del “Fon-do” per ciascun anno fino araggiungere il 20% del suovalore;c) suddivisione della quotaresidua del “Fondo”, sottraen-do quanto previsto dalle pre-cedenti lett. a) e b), secondole percentuali regionali rap-presentate alla Tabella allega-ta al Decreto Mit 11 novem-bre 2014; d) riduzione in ciascun annodelle risorse del “Fondo” datrasferire alle Regioni qualorai servizi di “Trasporto pubblicolocale e regionale” non risulti-no affidati con procedure dievidenza pubblica entro il 31dicembre dell'anno prece-dente a quello di riferimento,ovvero ancora non ne risultipubblicato alla medesimadata il bando di gara. La ridu-zione non si applica ai con-tratti di servizio affidati alladata del 30 settembre 2017 inconformità alle disposizionidi cui al Regolamento Ce n.1370/07, sino alla loro sca-denza, nonché per i “Serviziferroviari regionali” nel caso diavvenuta pubblicazione allamedesima data ai sensi del-l'art. 7, comma 2, del Regola-mento Ce n. 1370/07. La ridu-zione, applicata alla quotaattribuita a ciascuna Regione,risulta pari al 15% del valoredei corrispettivi dei contrattidi servizio non affidati con lepredette procedure. Le risor-se derivanti da tali riduzionisono ripartite tra le altreRegioni con le modalità

espresse alle precedenti lett.a), b) e c);e) per garantire la certezzadelle risorse finanziarie dispo-nibili, il riparto derivante dal-l'attuazione delle lett. da a) ad) non può determinare perciascuna Regione una ridu-zione annua maggiore del 5%rispetto alla quota attribuitanell'anno precedente; ovel'importo complessivo del“Fondo” nell'anno di riferi-mento sia inferiore a quellodell'anno precedente, talelimite è determinato in misu-ra proporzionale alla riduzio-ne del “Fondo” stesso. Nei pri-mi 5 anni di applicazione ilriparto non può determinare,per ciascuna Regione, unariduzione annua maggioredel 10% rispetto alle risorsetrasferite nel 2015; ove l'im-porto complessivo del “Fon-do” nell'anno di riferimentosia inferiore a quello del 2015,tale limite è rideterminato inmisura proporzionale allariduzione del “Fondo” medesi-mo. Gli effetti finanziari sul ripartodel “Fondo” derivanti dall'ap-plicazione delle disposizionisopra esposte si verificanonell'anno successivo a quellodi riferimento. Con DecretoMit, di concerto con il Mef,viene ripartita entro il 15 gen-naio, a titolo di anticipazione,una quota pari all’80% del“Fondo”. L'anticipazione èeffettuata sulla base dellepercentuali attribuite a cia-scuna Regione l'anno prece-dente. La relativa erogazionealle Regioni a Statuto ordina-rio avrà cadenza mensile.Entro 90 giorni dalla data dientrata in vigore della Leggedi conversione del presenteDecreto, con Decreto Mit, diconcerto con il Mef, previaIntesa in Conferenza Unifica-ta Stato-Città e Autonomielocali, sono definiti i critericon cui le Regioni a Statutoordinario determinano i livelliadeguati dei servizi di “Tra-

sporto pubblico locale e regio-nale”, determinazione chedeve avvenire entro e nonoltre i successivi 120 giorni. Ai sensi dell’art. 1, comma680, della Legge n. 232/16, leRegioni e le Province autono-me di Trento e di Bolzano, inconseguenza dell'adegua-mento dei propri ordinamen-ti ai principi di coordinamen-to della finanza pubblica, assi-curano un contributo allafinanza pubblica pari a Euro3.980 milioni per l'anno 2017e a Euro 5.480 milioni per glianni da 2018 a 2020 in ambitidi spesa e per importi propo-sti, nel rispetto dei “livelliessenziali di assistenza”, insede di auto-coordinamentodalle Regioni e Province auto-nome medesime, da recepireprevia Intesa sancita dallaConferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le Regio-ni e le Province autonome diTrento e di Bolzano, entro il31 gennaio di ciascun anno.In assenza di tale Intesa entroi predetti termini, i richiamatiimporti sono assegnati conDpcm., da adottare entro 20giorni dalla scadenza dei pre-detti termini, ad ambiti dispesa ed attribuiti alle singoleRegioni e Province autono-me, tenendo anche contodella popolazione residente edel Pil, e sono rideterminati ilivelli di finanziamento degliambiti individuati e le moda-lità di acquisizione delle risor-se da parte dello Stato nonincludendo, secondo l’art. 28del Decreto in commento, lapossibilità di prevedere ver-samenti da parte delle Regio-ni interessate. Art. 29 - Flussi informatividelle prestazioni farmaceu-ticheL’art. 29 prevede che l’Agen-zia italiana del farmaco siavvalga – nell’ambito delmonitoraggio che effettuasulla spesa complessivasostenuta per l’assistenza far-maceutica ospedaliera –

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25 maggio 2017NOTIZIARIO 9 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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anche dei dati di fatturatodelle Aziende farmaceuticheindicati e trasmessi attraversoil “Sistema di interscambio”.Viene inoltre introdotto, apartire dal 2018, l’obbligo diindicare, nelle fatture elettro-niche emesse nei confrontidegli Enti del Servizio sanita-rio nazionale per l’acquisto difarmaci:- il “Codice di autorizzazioneall’immissione in commercio”del farmaco;- il quantitativo acquistato.Art. 30 – Altre disposizioniin materia di farmaciNovellando l’art. 1, comma402, della “Legge di bilancio2017”, il presente art. 30 stabi-lisce che i farmaci ai quali l’Ai-fa ha riconosciuto il requisitodella “innovatività condiziona-ta” sono inseriti di diritto neiProntuari terapeutici regiona-li ma non consentono l’acces-so ai “Fondi” istituiti dai com-mi 400 e 401 della citata “Leg-ge di bilancio” per il concorsoal rimborso alle Regioni perl’acquisto dei medicinaliinnovativi.Art. 33 – Spazi finanziari perinvestimenti in favore delleRegioniCon l’art. 33 si introduce ilcomma 495-bis all’art. 1 dellaLegge n. 232/16, secondo ilquale l’assegnazione deglispazi finanziari nell’ambitodei “Patti nazionali” è ripartitatra le Regioni a Statuto ordi-nario sulla base degli importicontenuti della Tabella ripor-tata in calce al presente art.33. La Tabella potrà subiremodifiche attraverso Decretodel Mef previa proposta for-mulata dalle Regioni in sededi auto-coordinamento, darecepire con intesa in Confe-renza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le Regioni ele Province autonome diTrento e di Bolzano entro il 31luglio 2017. Le Regioni utiliz-zano gli spazi finanziari con-tenuti nella Tabella per effet-tuare negli anni dal 2017 al

2021 investimenti nuovi oaggiuntivi. A tal fine, entro il31 luglio di ciascuno dei pre-detti anni, le medesimeRegioni devono adottare gliatti finalizzati all'impiego del-le risorse, assicurando l'esigi-bilità degli impegni nelmedesimo anno di riferimen-to. Gli investimenti in parolasono da considerarsi nuovi oaggiuntivi qualora sia rispet-tata una delle seguenti condi-zioni: a) adozione, da parte di cia-scuna Regione, di variazioniincrementative degli stanzia-menti del bilancio di previsio-ne 2017-2019 riguardanti gliinvestimenti diretti e indirettiper la quota di rispettivacompetenza;b) gli investimenti dell’anno2017 devono essere superio-ri, per un importo pari ai valo-ri indicati nella tabella rispet-to agli impegni per investi-menti diretti e indiretti effet-tuati nell'esercizio preceden-te a valere su risorse regiona-li, escluse le risorse del “Fpv”.Le Regioni attestano l'avve-nuta realizzazione degli inve-stimenti entro il 31 marzodell'anno successivo a quellodi riferimento, medianteapposita comunicazione alMef – Dipartimento RgS. Incaso di mancata o parzialerealizzazione degli investi-menti, si applicano le sanzionidi cui all’art. 1, comma 475,della citata Legge n. 232/16.Art. 35 - Misure urgenti intema di riscossioneRisultano apportate modifi-che al Dl. n. 193/16, di seguitoriportate.La lett. a), del comma 1, esten-de l’attività dell’Agenzia delleEntrate-Riscossione, oltre cheai Comuni e alle Provincecome già previsto in prece-denza, a tutte le Amministra-zioni locali, come individuatedall'Istat ai sensi dell'art. 1,comma 3, della Legge n.196/09, con esclusione delle

Società di riscossione, e, fer-mo restando quanto previstodall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del Dlgs. n. 46/99, delleSocietà da esse partecipate.La lett. b), ha invece previstoche a decorrere dal 1° luglio2017, le Amministrazionilocali di cui alla lettera prece-dente, possono deliberare diaffidare al soggetto prepostoalla riscossione nazionale leattività di riscossione, sponta-nea e coattiva, delle entratetributarie o patrimoniali pro-prie e delle Società da essepartecipate.Art. 36 – “Procedura di rie-quilibrio finanziario” e didissesto e di piano di rien-troL’art. 36 novella l’art. 259,comma 1-ter, del Tuel, intro-ducendo novità sulla “proce-dura di riequilibrio finanziario”.In particolare, se il riequilibriodel bilancio è condizionatodall'esito delle misure di ridu-zione di almeno il 20% deicosti dei servizi, oltre allarazionalizzazione di tutti gliOrganismi e società parteci-pati, i cui costi incidono diret-tamente sul bilancio dell'En-te, l'Ente può raggiungere l'e-quilibrio, in deroga alle nor-me vigenti, entro l'esercizio incui si completa la riorganizza-zione dei servizi comunali e larazionalizzazione di tutti gliOrganismi partecipati, ecomunque entro 5 anni com-preso quello in cui è statodeliberato il dissesto. Fino alraggiungimento dell'equili-brio e per i 5 esercizi successi-vi, l'Organo di revisione tra-smette al Ministero dell’Inter-no, entro 30 giorni dalla sca-denza di ciascun esercizio,una relazione sull'efficaciadelle misure adottate e sugliobiettivi raggiunti nel corsodell’esercizio. Il comma 2 del-lo stesso art. 36 novella ilcomma 457 della “Legge dibilancio 2017”: secondo ilnuovo testo, per i Comuni e leProvince in stato di dissesto

l’amministrazione dei residuiattivi e passivi relativi ai fondia gestione vincolata competeall’Organo straordinario diliquidazione. Tale amministra-zione è gestita in manieraseparata rispetto alla gestio-ne straordinaria di liquidazio-ne, salva la facoltà del liquida-tore di definire le partitedebitorie. Le presenti disposi-zioni si applicano agli Entiche deliberano lo stato di dis-sesto successivamente alladata di entrata in vigore delpresente Decreto, nonché aquelli per i quali non è stataancora approvata l’ipotesi dibilancio stabilmente riequili-brato. Oltre a ciò, gli Enti Loca-li che hanno presentato il“Piano di riequilibrio finanzia-rio pluriennale” o ne hannoconseguito l'approvazionecon Delibera da adottarsi dalConsiglio dell'Ente entro il 30settembre 2016, possonorimodulare o riformulare il“Piano”, fermo restando la suadurata originaria e il ricono-scimento di tutti i debiti fuoribilancio, per tener conto del-l'eventuale disavanzo risul-tante dal rendiconto appro-vato o dai debiti fuori bilancioemersi dopo l’approvazionedel “Piano di riequilibrio finan-ziario”.Art. 37 – Modifiche all’art. 1,comma 467, Legge n.232/16L’art. 37 novella parte delledisposizioni introdotte all’art.1, comma 467, della Legge n.232/16 sull’utilizzo del “Fpv”.Nello specifico, le risorseaccantonate nel “Fpv” di spesadell'esercizio 2015 per finan-ziare le spese contenute neiquadri economici relative adinvestimenti per lavori pub-blici e quelle per procedure diaffidamento già attivate, senon utilizzate possono essereconservate nel “Fpv” dell'eser-cizio 2016 purché riguardantiopere per le quali l'Ente, odispone del progetto esecuti-vo degli investimenti comple-

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NOTIZIARIO

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to del crono-programma dispesa, oppure ha avviato leprocedure per la scelta delcontraente. Art. 39 – Trasferimentiregionali a Province e Cittàmetropolitane per funzioniconferiteAll’art. 39 si dispone un ulte-riore trasferimento alle Pro-vince e alle Città metropolita-ne per il quadriennio 2017-2020. E’ riconosciuta una quo-ta pari al 20% del “Fondonazionale per il concorsofinanziario dello Stato, aglioneri del trasporto pubblicolocale, anche ferroviario, nelleRegioni a statuto ordinario”, acondizione che la Regione,entro il 30 giugno di ciascunanno, abbia certificato l'avve-nuta erogazione a ciascunaProvincia e Città metropolita-na del rispettivo territoriodelle risorse per l'eserciziodelle funzioni ad esse conferi-te. La certificazione viene for-malizzata tramite Intesa inConferenza unificata da rag-giungere entro il 10 luglio diciascun anno. In caso di man-cata Intesa, è deliberato dalConsiglio dei Ministri su pro-posta del Dipartimento pergli Affari regionali. Art. 40 – Rideterminazionedelle sanzioni per le Provin-ce e le Città-metropolitaneCon l’art. 40 si precisa che lesanzioni di cui all’art. 1, com-ma 723, lett. a), della Legge n.208/15, ovverosia la riduzionedel “Fondo sperimentale di rie-quilibrio” o del “Fondo di soli-darietà comunale” per gli Entiche non rispettano il saldo traentrate finali e spese finali, siapplicano alle Province e alleCittà metropolitane delleRegioni a Statuto ordinario edelle Regioni siciliana e Sar-degna che non hanno rispet-tato il saldo di che trattasi nel-la misura eventualmenteeccedente l'avanzo applicatoal bilancio di previsione 2016.Gli Enti interessati sono tenu-ti ad inviare, tramite il Portale

dedicato al “Pareggio di bilan-cio” (http://pareggiobilan-cio.mef.gov.it) entro e nonoltre il 24 maggio 2017, unacertificazione attestante l'am-montare dell'avanzo liberoapplicato al bilancio di previ-sione 2016, firmata digital-mente dal Presidente dellaProvincia o dal Sindacometropolitano, dal Responsa-bile del Servizio “Finanziario”e dall'Organo di revisioneeconomico-finanziari.Artt. da 41 a 46 – Interventia favore delle zone terre-motateGli artt. da 41 a 46 introduco-no una serie di misure dedi-cate alle Amministrazioniabruzzesi, laziali, marchigianee umbre, colpite dagli eventisismici che si sono succedutia partire dal 24 agosto 2016.Tra le novità più significativesegnaliamo l’istituzione, pres-so il Mef, di un Fondo da 1miliardo di Euro per ciascunodegli anni 2017, 2018 e 2019,grazie al quale dovrebbeessere velocizzata la ricostru-zione dei territori devastatidal terremoto.Viene inoltre prorogata ladurata della sospensione diuna serie di adempimenti eversamenti tributari concessaai soggetti (sia persone fisi-che che imprese) residenti oche svolgano la propria atti-vità nei Comuni colpiti dalsisma del Centro Italia. Per aiutare i Comuni terremo-tati a garantire l’efficienza del“Servizio di smaltimento deirifiuti”, a dispetto della dimi-nuzione del gettito Tari, l’art.45 autorizza il Commissariostraordinario per la ricostru-zione ad erogare compensa-zioni fino ad un massimo di16 milioni di Euro per l’anno2016, da erogare nel 2017, edi 30 milioni di Euro annui peril triennio 2017-2019.Negli stessi Enti Locali vieneinfine istituita una “Zona fran-ca urbana” che garantisce, alleimprese locali che abbiano

registrato una perdita di fat-turato pari ad almeno il 25%,una parziale esenzione daImposte e Tributi.Art. 48 - Misure urgenti perla promozione della concor-renza e la lotta all'evasionetariffaria nel “Trasportopubblico locale”L’art. 48 getta le basi per ladefinizione di “bacini di mobi-lità” (con un’utenza minima di350.000 abitanti, eccezion fat-ta per l’ipotesi in cui coincida-no con il territorio degli Entidi Area vasta) per la gestionedel “Trasporto pubblico localee regionale”. Per garantire lapiù ampia partecipazionepossibile alle procedure discelta del contraente per iServizi di “Trasporto locale eregionale”, gli Enti affidantisono chiamati ad articolare ibacini di mobilità in più lotti. Nelle more della definizionedei citati “bacini di mobilità” edei relativi Enti di Governo, aisensi del comma 5, i singoliEnti Locali devono affidare iServizi di “Trasporto pubblico”nel rispetto della normativavigente. Questo vale, sia lad-dove il termine ordinario del-l’affidamento sia scaduto alladata di entrata in vigore delpresente Decreto, che nei casiin cui lo stesso scada primadell’adozione dei provvedi-menti di pianificazione e isti-tuzione di Enti di governo.I commi da 9 a 13 dispongo-no inoltre l’inasprimento del-le sanzioni previste in caso dievasione tariffaria nel Settoredel “Trasporto pubblico localee regionale”. Agli utenti deimezzi pubblici che siano tro-vati sprovvisti di valido titolodi viaggio saranno commina-te sanzioni pari a 60 volte ilcosto del biglietto (fino a unmassimo di Euro 200). Saràinoltre intensificata la rete deicontrolli e – laddove un uten-te riconosciuto come tra-sgressore si rifiuti di renderenote le proprie generalità –potranno essere usate come

mezzo di prova le videoregi-strazioni presenti sui mezzipubblici o sulle banchine.Art. 54 – Documento unicodi regolarità contributivaIn caso di “definizione agevo-lata” dei debiti contributivi, aisensi dell’art. 6 del Dl. n.193/16 convertito con Leggen. 225/16, il Durc viene rila-sciato a seguito della presen-tazione della dichiarazioneda parte del debitore di voler-si avvalere di tale “definizioneagevolata” con gli Agenti del-la riscossione, purché ricorra-no i requisiti di regolarità dicui all’art. 3 del Decreto delMinistro del Lavoro e dellePolitiche sociali 30 gennaio2015.In caso di mancato ovvero diinsufficiente o tardivo versa-mento dell’unica rata ovverodi una rata di quelle in cui èstato dilazionato il pagamen-to delle somme dovute ai finidella predetta “definizioneagevolata”, tutti i Durc rilascia-ti sono annullati dagli Entipreposti alla verifica. A tal fine, l’Agente dellariscossione comunica agliEnti il regolare versamentodelle rate accordate. I medesi-mi Enti provvedono a renderedisponibile, in apposita Sezio-ne del Servizio “Durc on-line”,l’elenco dei Durc annullati. Isoggetti che hanno richiestola verifica della regolaritàcontributiva dovranno fareriferimento alle informazionipresenti in tale sezione.Art. 62 – Costruzione diimpianti sportiviIl punto di partenza della pre-sente disposizione dell’art. 62è la Legge n. 147/13, che harappresentato il risultato fina-le dei numerosi tentativi didefinire una nuova disciplinaspecifica tesa a favorire laristrutturazione di impiantisportivi esistenti e la costru-zione di nuovi. La c.d. “LeggeStadi” è costituita da 3 commi(commi 303-304 e 305) con-tenuti nella “Legge di stabilità

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25 maggio 2017NOTIZIARIO 9 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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2014”, appunto la Legge n.147/13.Il Legislatore ha inteso rag-giungere 2 obiettivi: accelera-re, sia la costruzione di nuoviImpianti sportivi, sia la realiz-zazione dei progetti già atti-vati, come per esempio lo sta-dio della A.S. Roma., e favoriremaggiore incassi ai club uti-lizzatori degli Impianti per-mettendo loro la vendita diprodotti e l’erogazione di ser-vizi di ristorazione, finoragestiti da soggetti privati che,di fatto, “sottraevano” alleSocietà sportive incassi. Lostudio di fattibilità è lo stru-mento fondamentale per lacostruzione dei nuoviimpianti, il quale “può ricom-prendere anche immobili condestinazioni d’uso diverse daquella sportiva, complementa-ri e/o funzionali al finanzia-mento e alla fruibilità” degliImpianti. Inoltre, se la realizza-zione dell’impianto avvienesu aree di proprietà pubblica

o su impianti pubblici esi-stenti, lo studio di fattibilitàpuò anche prevedere “la ces-sione a titolo oneroso del dirit-to di superficie o del diritto diusufrutto dell’impianto e/o dialtri immobili pubblici per ilraggiungimento del comples-sivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa”, dirit-to di superficie che potràessere ceduto fino a 90 annimentre quello di usufruttofino a 30 anni.Questa disposizione sembre-rebbe superare quanto con-tenuto nella Legge n. 147/13,la quale prevedeva il divietodi ricorrere all’edilizia resi-denziale pubblica comemisura compensativa. Inrealtà, l’art. 62 non disponeniente in proposito ma sareb-be opportuno un chiarimen-to in sede di conversione delDecreto.Infine, lo stesso studio puòanche prevedere la demoli-zione e ricostruzione dell’im-

pianto con diverse volume-trie e sagome, la sua riconver-sione o riutilizzazione.La lett. d) del comma 304 del-la “Legge di stabilità 2014” pre-vede fra l’altro che, “in caso diinterventi da realizzare su areedi proprietà pubblica o suimpianti pubblici esistenti, ilprogetto approvato è fattooggetto di idonea procedura dievidenza pubblica”: per poterattuare questa disposizionedi legge, l’art. 62, comma 4,stabilisce che il club che vuo-le realizzare l’impianto deveessere in possesso dei requi-siti ex art. 183, comma 8, Dlgs.n. 50/16, “associando o consor-ziando altri soggetti”.L’art. 62, rispetto alla Legge n.147/13, nel cercare di sempli-ficare il procedimento, asse-gna più potere alla Conferen-za dei servizi regionali il cuiverbale conclusivo può infatti“costituire adozione di varian-te allo strumento urbanisticocomunale”, facoltà però che

dovrà essere sottoposta dalSindaco al Consiglio comuna-le nella prima seduta utile.Per quanto riguarda la possi-bilità di commercializzazionedi prodotti e comunque disvolgimento di attività com-merciale in prossimità deglistadi, il Dl. n. 50/17 prevedeche, nello studio di fattibilitàper impianti pubblici sopra i20.000 spettatori, si possa sta-bilire che da 5 ore prima a 3ore dopo le gare, entro unperimetro di 300 metri dallostadio, solo il club utilizzatoredell’impianto possa svolgereattività commerciale. Perfavorire le Associazioni e leSocietà sportive, le licenze dioccupazione di suolo pubbli-co già rilasciate allo stessotitolo, saranno sospese nellastessa giornata e per lo stessoperiodo di tempo, e i titolaridovranno essere indennizzatidai club, fatti salvi eventuali e“diversi accordi tra il titolare ela medesima società sportiva”.

Con il Comunicato 14 aprile2017, pubblicato sul propriosito istituzionale, il Ministerodell’Interno – Dipartimentodegli Affari Interni e Territoriali,ha reso noto che – con Provve-dimento 10 aprile 2017 – sonostate ripartite e pagate ai

Comuni nel cui territorio insistao risulti confinante un sedimeaeroportuale ai sensi dell’art. 2,comma 11, lett. a), della Leggen. 350/03, le somme acquisiteal bilancio dello Stato per l’an-no 2017 a titolo di Addizionalecomunale sui diritti d’imbarco

di passeggeri sugli aeromobili.Il pagamento del suddettocontributo è stato sospesomomentaneamente per gli Entiche non hanno provveduto atrasmettere al Ministero dell’In-terno le certificazioni di bilan-cio secondo quanto previsto

dall’art. 161, comma 3, del Dlgs.n. 267/00.Nel Prospetto allegato alComunicato sono indicati gliimporti che verranno corrispo-sti ai 68 Enti beneficiari, com-plessivamente pari a Euro6.588.856,59.

Trasferimenti erariali:ripartite tra i Comuni interessati le Addizionali comunalisui diritti d’imbarco dei passeggeri aerei

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APPROFONDIMENTI

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L’oggetto del presente lavoro èl’inquadramento ai fini dellatassazione locale (Ici, Imu eTasi) degli immobili censiti nel-la Categoria catastale “F/3”. A talriguardo, sono stati esaminati iprincipali aspetti della legisla-zione catastale e i motivi percui si ritiene inevitabile conclu-dere per la tassazione dell’areafabbricabile utilizzata per l’in-tervento edilizio in corso direalizzazione e non ancora ulti-mato. PremessaUna delle questioni che consempre maggiore frequenzainveste gli Uffici locali è l’inqua-dramento della disciplina tri-butaria, ai fini Ici, Imu e Tasi,degli immobili iscritti in Cata-sto nelle categorie cd. “fittizie”(“F/1”, “F/2”, “F/3”, “F/4” e “F/5”). Inquesta sede, ci concentreremosugli immobili iscritti in Cate-goria “F/3” (“in corso di costru-zione”), anche per fugare i dub-bi sorti successivamente adalcune Pronunce della giuri-sprudenza (fra tutte, si veda laSentenza Corte di Cassazionen. 170351/13) e ad uno specifi-co intervento ministeriale(Risoluzione Mef, 22 luglio2013, n. 8/DF). L’interpretazione che conteste-remo si basa sul fatto che ilsemplice accatastamento del-l’immobile in Categoria “F/3”coincide con l’esaurimentodella trasformazione urbanisti-ca dell’area utilizzata per la rea-lizzazione del fabbricato, seb-bene l’immobile non sia statoancora ultimato.Una lettura del genere dellanorma, per opinione personale,non può essere tuttavia condi-visa, giacché contrasterebbepalesemente con i principi di

determinazione delle Impostelocali in esame1. Ricordiamoinfatti che sia all’Imu che allaTasi si applicano alcune normedel Dlgs. n. 504/92 (Decreto isti-tutivo dell’Ici), per cui non èprevista alcuna forma di esone-ro dal pagamento dell’Impostase non nei casi espressamenteprevisti (art. 7, del Dlgs. n.504/92).In conclusione giungeremo adindividuare il valore dell’areaedificabile sottostante l’immo-bile in costruzione (ovvero inristrutturazione) come baseper la determinazione delleImposte locali nell’ipotesi di unintervento edilizio non ancoraultimato, prescindendo dallaclassificazione catastale del-l’immobile costruendo. A sup-porto della tesi proposta, citia-mo anche alcuna recente giuri-sprudenza (Sentenza Corte diCassazione n. 8781/15, n.10082/14, n. 15177/10, n.5372/09, n. 24924/08; SentenzaCtr Aosta n. 21/16; SentenzaCtp Mantova n. 55/15).La Tassazione degli immobiliin corso di realizzazionePer affrontare la questione del-la tassazione degli immobili incorso di realizzazione, è oppor-tuno anzitutto riflettere su cosadebba intendersi per immobile“ultimato” e le conseguenzefiscali che ne derivano. A talriguardo, ci viene in ausilio laCircolare Agenzia delle Entraten. 12/07 con cui, in merito alcorretto trattamento fiscale daapplicare nel caso di cessionedi un fabbricato non ancoraultimato (Iva-registro2), indivi-dua come momento in cui l’im-mobile possa qualificarsi tale(ultimato) l’idoneità ad espleta-re la sua funzione ovvero, l’ido-

neità ad essere destinato alconsumo. Deve, quindi consi-derarsi ultimato l’immobile peril quale sia intervenuta, da par-te del Direttore dei lavori, l'atte-stazione di ultimazione deilavori, che di norma coincidecon la dichiarazione da presen-tare in Catasto ai sensi degliartt. 23 e 24 del Dpr. n. 380/013. Si deve ritenere comunqueultimato anche il fabbricatoche viene concesso in uso aterzi dal momento che, seppurin assenza di una formale atte-stazione di ultimazione deilavori, si presume che presentitutte le caratteristiche fisichetali da far ritenere l'opera (dicostruzione o di ristrutturazio-ne) comunque completata, peressere stato immesso sul mer-cato. Una volta individuata la defini-zione di immobile “ultimato”,vediamo cosa debba intender-si per immobile “in corso dicostruzione”. Per immobile “incorso di costruzione” si intendeil fabbricato nuovo, o una partedi esso (inteso come ipotesi diunità immobiliare), ancora incostruzione che, per necessitàdi parte (compravendita, suc-cessione, ecc.), è stato comun-que dichiarato in Catasto. Le unità immobiliari del fabbri-cato devono quindi trovarsi inun vero stato di lavorazione,non utilizzabili e non accessibi-li da terzi. A mero titolo infor-mativo, rammentiamo che ladichiarazione catastale deveessere presentata perentoria-mente entro 30 giorni dalmomento in cui l’unità immo-biliare è divenuta abitabile eusufruibile all’uso a cui è desti-nata, salvo incorrere nelle san-zioni previste dalla normativa

catastale. Anche nell’ipotesi dilicenza ormai scaduta e nonpiù rinnovata, se l’unità rientraancora in uno “stato di cantiere”,dovrà essere iscritta in Catastocome “unità in corso di costru-zione”4.La tassazione degli immobilicensiti in Categoria “F/3”Con riferimento specifico allatipologia di fabbricati “F/3”(nonché per quelli in corso didefinizione per cui è prevista laCategoria “F/4”5), l'Agenzia del-le Entrate ha emanato la Circo-lare n. 27/E/2016, in cui precisache l'attribuzione di questeCategorie “fittizie” ha naturaesclusivamente transitoria (dai6 ai 12 mesi), con possibilità diottenere una proroga previapresentazione di un'appositadichiarazione da parte del pro-prietario in merito alla mancataultimazione dei lavori6. Nelprendere atto che tale tempi-stica è largamente disattesanella prassi, la Circolare hacomunque voluto ricordareche i Comuni, che non parteci-pano ad alcuna delle fasi diaccatastamento e classamentodei fabbricati, possono comun-que utilizzare 2 strumenti persegnalare eventuali mutamentidella situazione catastale degliimmobili. Si tratta, in particolare, dellesegnalazioni rese ai sensi del-l'art. 3, comma 58, della Leggen. 662/96 e di quelle basate sul-l’art. 1, comma 336, della Leggen. 311/04 (“Finanziaria 2005”). Le prime, di carattere generico,sono finalizzate alla verifica diquegli immobili il cui classa-mento risulti non più aggiorna-to ovvero palesemente noncongruo rispetto a fabbricatisimilari ed aventi caratteristi-

Imu/Tasi: la disciplina tributaria ai fini delle imposte localidegli immobili censiti in Categoria “F3” di Francesco Orsi - Istruttore direttivo contabile presso un Ente Locale, Esperto in materia di tributi locali

GLI APPROFONDIMENTI

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25 maggio 2017APPROFONDIMENTI 9 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali16

che analoghe; le seconde, cheinvece si basano su elementiconcreti quali la sussistenza disituazioni di fatto non più coe-renti con i classamenti catastaliattuali a causa ad esempio diintervenute variazioni edilizie.Venendo alla disciplina tributa-ria ai fini delle Imposte localiIci, Imu e Tasi degli immobilicensiti in Categoria “F/3”, comeanticipato in premessa, è inevi-tabile analizzare i motivi asostegno della tesi interpretati-va secondo cui gli stessidovrebbero essere esclusi dallatassazione, così come pure -addirittura - l’area su sui insistel’immobile. Nel dettaglio, il semplice acca-tastamento del fabbricato inquesta Categoria, nonostantel’intervento edilizio non siaancora concluso, determine-rebbe automaticamente la finedella fase di trasformazioneurbanistica del terreno sotto-stante l’immobile e questodiverrebbe l’unico cespite daassoggettare a tassazione. Vada sé che, poiché i fabbricaticensiti in Categoria “F” sonosforniti di rendita catastale, ciòavrebbe come conseguenza ladeterminazione di una Impo-sta pari a zero. Tale interpreta-zione, che sta trovando sempre

più proseliti, è sorta in virtù del-l’incauto riconoscimento mini-steriale (Risoluzione Mef n.8/DF/20137) dell’applicazione -a tutti gli immobili censiti inCategoria “F” - del principio didiritto enucleato dalla giuri-sprudenza dell’unitarietà delfabbricato (Sentenze Corte diCassazione nn. 22808/06 e10735/138). Tale principio sibasa sul fatto che una volta che“l’area edificabile sia comunqueutilizzata”, il valore della baseimponibile si trasferisce dall’a-rea stessa all’intera costruzionerealizzata; ciò deriva dall’art. 2,del Dlgs. n. 504/92, secondo cuil’ultimazione del fabbricatoovvero l’utilizzazione dellostesso anteriormente al com-pletamento dei lavori di costru-zione è presupposto necessa-rio e sufficiente per l’esigibilitàdell’Imposta. Di conseguenza,la presentazione della doman-da di accatastamento dell’edifi-cio, quale prova dell’avvenutoutilizzo del fabbricato, determi-na la decorrenza dell’obbliga-zione tributaria; obbligazioneche dovrà essere determinataprendendo come riferimentola rendita catastale propostadal contribuente con il Docfa eche, successivamente, potràessere confermata ovvero retti-

ficata (nei termini di legge) dal-l’Ufficio catastale.L’errore interpretativo di fondocommesso da chi sostiene taletesi (ed implicitamente ricono-sciuto anche dal Ministero del-le Finanze) è di aver utilizzato lanozione di “unitarietà del fab-bricato” anche nell’ipotesi dilavori edilizi (siano essi connes-si alla realizzazione di una nuo-va costruzione o alla ristruttu-razione di un fabbricato esi-stente) non ancora ultimati,con ciò contrastando palese-mente con il dettato dell’art. 5,comma 6 del Dlgs. n. 504/92,secondo cui “in caso di utilizza-zione edificatoria dell'area, didemolizione di fabbricato, diinterventi di recupero a normadell’art. 31, comma 1, lett. c), d)ed e), della Legge n. 457/78, labase imponibile è costituita dalvalore dell'area, la quale è consi-derata fabbricabile anche inderoga a quanto stabilito nel-l'art. 2, senza computare il valoredel fabbricato in corso d'opera,fino alla data di ultimazione deilavori di costruzione, ricostruzio-ne o ristrutturazione ovvero, seantecedente, fino alla data in cuiil fabbricato costruito, ricostruitoo ristrutturato è comunque uti-lizzato.”.L’applicazione dell’Imposta sul-

la base della rendita, e quindidella precedente iscrizione inCatasto, si avrà pertanto -esclusivamente - nel caso in cuiil fabbricato di nuova costru-zione possa definirsi “ultimato”.Qualora fossimo invece nellasituazione di una comunicazio-ne di fine lavori “parziale”, l’ac-catastamento in “F/3” non eso-nera comunque il contribuentedal pagamento delle Impostelocali che dovranno esserequindi determinate sul valoredell’area oggetto dell’interven-to edilizio, senza tener conto,semmai, del valore del fabbri-cato già realizzato. Tale criterio, alla luce delle nor-mativa attuale, appare franca-mente l’unico applicabileanche nell’ipotesi di ristruttu-razione edilizia di un immobile,dal momento che l’area sotto-stante al fabbricato rimane“fabbricabile” fino a che non siastata completata la realizzazio-ne dell’immobile (che sarà cer-tificata dalla data di ultimazio-ne dei lavori). Il meccanismo previsto dalLegislatore va quindi nel sensodi considerare imponibile l’a-rea su cui insiste il fabbricatooggetto dell’intervento ediliziofino a conclusione delle operestesse.

NOTE

1 In tal modo, non ricorrendo più alcuna delle condizioni alternativamente previste dalla norma per la tassazione Imu (la data di ultimazione deilavori, ovvero l’utilizzazione dell’immobile nel caso in cui sia anteriore alla fine dei lavori), non vi sarebbe materia imponibile, dal momento chel’immobile iscritto nella Categoria “F/3” è sfornito di rendita.2 In tema di applicazione dell’Imposta di registro, citiamo la Sentenza Ctr Toscana, n. 93/09: “si osserva, altresì, che l'ultimazione dei lavori coinci-

de di norma con l'accatastamento, ed un fabbricato come quella in esame, non completamente ultimato (con classamento in ‘F3’) non può essere acca-tastato e non classificato nella Categoria "A". Ma tale situazione non ostacola l'applicazione della normativa agevolativa in tema di II.II. prevista per ifabbricati abitativi”.3 Alle medesime conclusioni l’Agenzia delle Entrate era già pervenuta con la Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, in materia di accertamento

dei requisiti “prima casa”, successivamente ribadite con Risoluzione n. 91/07. 4 Diversamente, se l’unità immobiliare è potenzialmente usufruibile come deposito di materiale promiscuo, allora può ricadere nella destina-zione più attinente all’utilizzo di fatto riscontrabile (locale di deposito, soffitta, cantina, ecc.), nella Categoria catastale “C” o in alternativa essere“unita” catastalmente ad una unità abitativa come accessorio complementare della stessa.5 Per “unità in corso di definizione” (“F/4”) si intende un fabbricato nuovo, o parte di esso (inteso come ipotesi di “uiu”), soggetto ad una variante

di destinazione d’uso rispetto a quanto previsto nell’autorizzazione originale. La dichiarazione di un immobile o parte di esso come “unità in cor-so di definizione” deve essere tuttavia uno stato momentaneo, che ordinariamente non dovrebbe durare oltre i 6 mesi e può essere utilizzata incaso di compravendita, successione o altro, per venire incontro alla necessità di individuare al Catasto fabbricati la “uiu”, pur non potendo speci-ficarne la destinazione definitiva. In alcuni casi, questa condizione può essere utilizzata dall’Ufficio per definire delle unità individuate in fased’accertamento, tramite sopralluogo, per le quali è stata inoltrata una richiesta di dichiarazione catastale. In generale, per le “uiu” già censite inCatasto e interessate da lavori di ristrutturazione o miglioramento qualitativo (licenza o Dia), la normativa prevede il mantenimento del classa-

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APPROFONDIMENTI

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mento catastale in essere. Solo in caso di un suo parziale utilizzo l’immobile andrà dichiarato, nelle Categorie appropriate, per le parti comple-tate mentre quelle non ancora ultimate andranno dichiarate in “corso di costruzione” o “in corso di definizione”. 6 La connotazione catastale di immobile “in corso di costruzione” consente al Notaio che stipula l'atto di compravendita di procedere nella ven-dita, dal momento che lo stesso soggetto ha necessità di identificare l'immobile mediante degli identificativi catastali e, quindi, l'accatastamen-to nella Categoria “F3” risponde allo scopo prefissato.7 Secondo l’interpretazione ministeriale, pertanto, né prima, né durante l’intervento edilizio sussisterebbero i motivi per assoggettare ad Impo-sta il lastrico solare come “area edificabile”, dal momento che per tale tipologia di bene è prevista un’apposita Categoria catastale (“F/5”), che, seb-bene provvisoria, metterebbe al riparo il contribuente dalla tassazione sull’area. Il Dipartimento delle Finanze, tuttavia, nel chiarire il trattamen-to tributario di questa specifica fattispecie, si è spinto oltre, propendendo per l’applicabilità di tale tesi anche a tutte le altre tipologie di immo-bili iscritti nella Categoria “F” (tra cui i collabenti e quelli in corso di realizzazione). La conseguenza è stata l’inevitabile creazione di un cospicuocontenzioso tra gli Enti Locali, i quali ritengono che detta interpretazione non abbia alcun valore giuridico, dal momento che non assurge a nor-ma di rango primario (quando, semmai, le uniche disposizioni di legge in materia appaiono chiaramente contrastanti con la conclusione pro-spettata), e i contribuenti che viceversa utilizzano la tesi ministeriale per chiedere l’annullamento degli avvisi di accertamento nel frattemponotificati.8 Gli arresti giurisprudenziali citati attengono a 2 specifiche fattispecie e, in particolare:- la Sentenza Corte di Cassazione n. 22808/06, all’esigibilità dell’Imposta Ici conseguente all’accatastamento di un fabbricato, a nulla rilevando ilfatto che le finiture dello stesso siano state apportate successivamente alla presentazione della pratica in Catasto. In sostanza, l'avvenuto acca-tastamento del fabbricato (sebbene non interamente ultimato ai piani superiori) determina - di fatto - l'utilizzazione dello stesso e quindi l'im-ponibilità ai fini Ici sulla base dell’iscrizione in Catasto (si tenga conto che, nel caso specifico, i ricorrenti non avevano versato l’Imposta nemme-no sull'area, come avrebbe invece avrebbero dovuto in forza di quanto stabilito dall’art. 5, comma 6, del Dlgs. n. 504/92);- la Sentenza Corte di Cassazione n. 10735/13 invece è relativa al caso in cui sia realizzato un appartamento al primo piano di un edificio; in que-sta ipotesi non trova applicazione l'art. 5, comma 6, del Dlgs. n. 504/92, che disciplina l’utilizzazione edificatoria dell'area, ma l'art. 2, comma 1, lett.a), che individua, per l’assoggettabilità ad Imposta del “fabbricato di nuova costruzione”, 2 criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori dicostruzione ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione. Praticamente, il Comune non poteva assoggettare ad Imposta l’area su cui si svilup-pava la cubatura in relazione alla quale era stata conseguita la concessione edilizia per l'appartamento al primo piano, dal momento che nonrisultava più un’area edificabile residua, “se non quella su cui insisteva l'appartamento a suo tempo realizzato al piano terreno (Sentenza Corte di Cas-sazione n. 23347/04).”.

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25 maggio 2017PRASSI E GIURISPRUDENZA 9 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali18

Controversie su restituzione canoni per installazione di mezzi pubblicitari:la giurisdizione è del Giudice tributario

Tar Toscana, Sentenza n. 438 del 20 marzo 2017Nella fattispecie in esame, un’Associazione ed una Società presentano istanza di modifica delle tariffe riguardanti il Canone di installa-zione dei mezzi pubblicitari, approvate nel 2002, a decorrere dal 2005, ovvero a partire dall’entrata in vigore della Legge n. 43/05, di con-versione del Dl. n. 7/05, secondo cui la misura del suddetto Canone avrebbe dovuto essere riportata alle previsioni dell’art. 62 del Dlgs.n. 446/97.Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione sull’assunto che, stante la natura tributaria del Canone in questione, il contestato dinie-go di restituzione rientra nella competenza della Commissione tributaria.I Giudici toscani statuiscono che rientra nella giurisdizione del Giudice tributario, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), del Dlgs. n. 546/92,la controversia avente ad oggetto il diniego, opposto da un Comune (restituzione del Canone) previsto dall’art. 62, del Dlgs. n. 446/97, diinstallazione dei mezzi pubblicitari, asseritamente versato in eccedenza al dovuto nel periodo 2005/2013, costituendo una mera varian-te dell’Imposta comunale sulla pubblicità e conservando quindi la qualifica di tributo propria di quest’ultima.Pertanto, secondo i Giudici sussiste la giurisdizione del Giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), del Dlgs. n. 546/92, il qua-le annovera tra gli atti impugnabili innanzi alla Commissione tributaria “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecu-niarie ed interessi o altri accessori non dovuti”.Infine, i Giudici toscani hanno escluso che possa richiamarsi, a sostegno della propria giurisdizione, l’indirizzo giurisprudenziale secondocui deve essere affermata la giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di impugnazione di Regolamenti o di Deliberazionicomunali di determinazione delle tariffe relative agli impianti pubblicitari, in quanto il ricorso in questione si incentra sulla natura inde-bita del pregresso pagamento del Tributo e sull’obbligo di restituzione da parte del Comune, stante la dedotta illegittimità del Canonefissato relativamente al periodo 2005/2013.

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Riscossione:è nulla la notifica al Portiere se manca l’attestazione del mancato rinvenimento

del destinatario

Corte di Cassazione, Sentenza n. 3595 del 10 febbraio 2017Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità statuiscono che, in caso di notifica nelle mani del Portiere, l’Ufficiale giudiziario devedare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto. Infat-ti, il relativo accertamento deve attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal-l’art. 139, comma 2 del Cpc., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. Pertanto, è nulla la notificazione nelle mani del Portiere quando la relazione dell’Ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione delmancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.

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Ici/Imu:l’esonero per i fabbricati rurali è previsto solo se l’immobile è iscritto

nella relativa Categoria catastale

Corte di Cassazione, Sentenza n. 24892 del 6 dicembre 2016Nella fattispecie in esame, sono stati ritenuti infondati gli avvisi di accertamento notificati ad un Consorzio Cooperativo, per Ici dal 2003al 2006, perché l’immobile del Consorzio doveva ritenersi esente da Ici in quanto prevalentemente utilizzato per l’attività di raccolta, tra-sformazione ed alienazione di prodotti agricoli ottenuti dal latte conferito dai soci agricoltori.Quanto sopra affermato è basato sul fatto che, in tema di Ici dei fabbricati rurali, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai finidel trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa Categoria (“A/6” per le unitàabitative, o “D/10” per gli immobili strumentali). Per cui, l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciutaricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9, del Dl. n. 557/93, non è soggetto all’Imposta, ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis del Dl. n. 207/08 edell’art. 2, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92. Qualora, invece, l’immobile sia iscritto in una diversa Categoria catastale, è onere del con-tribuente che invochi l’esenzione dall’Imposta impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altri-menti quest’ultimo assoggettato. Allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della Categoria catasta-le “A/6” o “D/10”, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Ici.

LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA

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25 maggio 20179 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

PRASSI E GIURISPRUDENZA

Centro Studi Enti Locali 19

La Suprema Corte rileva che non ha alcuna rilevanza nel caso in esame la questione dello svolgimento o meno, nel fabbricato di cui trat-tasi, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli (conferiti dai soci come da chiunque altro). L’esenzione dall’Ici per i fabbricati di tipo rurale segue il criterio della determinazione catastale, nel senso che per la dimostrazione dellaruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativaCategoria (“A/6” o “D/10”). Solo l’immobile che sia stato iscritto come rurale, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti pre-visti dall’art. 9, del Dl. n. 557/93, non è soggetto all’Imposta, ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del Dl. n. 207/08, e dell’art. 2, comma 1, lett.a), del Dl. n. 504/92. Cosicché, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa Categoria catastale, è onere del contribuente che pretenda l’esenzione dall’Im-posta impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, quest’ultimo restandovi altrimenti assoggettato. Nello stesso senso, di recente, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 7930/16, ha statuito che, “in tema d’Ici, ai fini del trattamento eso-nerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come ‘rurale’, con attribuzione della relativa Cate-goria (‘A/6’ o ‘D/10’), non è soggetto all’Imposta, ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del Dl. n. 207/08 e dall’art. 2, comma 1, lett. a), del Dlgs. n.504/92, mentre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa Categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnarel’atto di classamento, fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto e il contribuente agisca per ottenere il rimborsodell’imposta, l’accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussi-stenza dei requisiti ex art. 9 del Dl. n. 557/93”. L’orientamento di legittimità così delineato non è esente da alcuni precedenti di segno contrario, secondo i quali l’esenzione dall’Icidovrebbe venire riconosciuta in ragione del solo carattere di ruralità concretamente rivestito dall’immobile (nel senso di strumentalitàall’esercizio dell’attività agricola), a prescindere dal suo classamento catastale. Si tratta però di orientamenti minoritari, che i Giudici dilegittimità ritengono in questa sede di dover disattendere.

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Riscossione:la fotocopia dell’avviso di ricevimento non fornisce prova dell’avvenuta notifica

in caso di disconoscimento di controparte

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5077 del 28 febbraio 2017Nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva prodotto le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relative agli avvisi (attiprodromici rispetto alla cartella di pagamento impugnata) che il contribuente aveva ritualmente e tempestivamente disconosciuto,eccependo al contempo la mancata notifica e la mancanza di qualsiasi prova dell’avvenuta notifica degli avvisi di accertamento. La copia fotostatica degli avvisi di ricevimento non fornirebbe la prova dell’avvenuta notifica degli atti in caso di disconoscimento e con-testazioni di controparte, essendo nel caso di specie solo l’avviso di ricevimento l’unica prova dell’avvenuta notifica, ai sensi dell’art. 4,comma 3, della Legge n. 890/82, in combinato disposto con l’art. 2719 del Cc. La Suprema Corte osserva che l’art. 2719 del Cc. prevede che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche,se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. La normain esame si applica alle tecniche di fotoriproduzione di documenti scritti, come microfilm, fotocopie ed eliografie, che rappresentano gra-ficamente l’originale. Quindi, in tema di prova documentale, l’onere stabilito dall’art. 2719 del Cc. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o foto-statica) di una scrittura, implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione checontenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi.Nella Sentenza in esame si legge che “l’art. 2719 del Cc. esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotogra-fiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’auten-ticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alladisciplina di cui agli artt. 214 e 215 del Cpc.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua confor-mità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla primaudienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale,fatta salva la facoltà del Giudice di accertare tale conformità anche aliunde”. Pertanto, l’Amministrazione deve produrre l’originale in caso di disconoscimento da parte del contribuente, altrimenti la notifica si hacome mai avvenuta e di conseguenza sarebbe anche illegittima la pretesa nella cartella.

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Contenzioso tributario:notifica dell’impugnazione a mezzo posta

Ctr Milano, Sentenza n. 657 del 22 febbraio 2017Nella fattispecie in esame, i Giudici milanesi affermano che se si utilizza il Servizio postale per la notifica dell’atto di impugnazione, l’ap-pello non può essere considerato inammissibile se, in luogo della ricevuta di spedizione della raccomandata alla controparte, l’appellante

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25 maggio 2017PRASSI E GIURISPRUDENZA 9 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali20

Nelle Sentenze in esame, unaCtr aveva accolto l’impugna-zione di un soggetto avversol’avviso di accertamento Icirelativo agli anni 2008 e 2009,sostenendo che l’immobileoggetto di accertamentosarebbe stato la “prima casa”,alla luce del certificato di resi-denza, della collocazione del-le utenze per usi domestici, edel pagamento delle relativebollette. Il Comune ricorrente sostiene

che le risultanze catastaliavrebbero qualificato l’immo-bile adibito ad altro uso (uffi-cio/studio), non corrispon-dente a quello di abitazione,richiesto ai fini dell’agevola-zione fiscale. La Suprema Corte chiarisceche, in tema di Ici, ai fini deltrattamento esonerativo rile-va l’oggettiva classificazionecatastale dell’immobile, percui l’immobile iscritto come“ufficio-studio”, con attribuzio-

ne della relativa Categoria(“A/10”), è soggetto all’Impo-sta, non ricorrendo l’ipotesidell’art. 1, comma 1, del Dl. n.93/08 (esenzione Ici per abi-tazione principale). Qualora l’immobile sia iscrittoin una Categoria catastalediversa da quella che dovreb-be derivare dallo stato di fat-to dell’immobile, è onere delcontribuente che pretendal’esenzione impugnare l’attodi classamento.Pertanto, le

agevolazioni Ici previste perl’abitazione principale spetta-no solo se l’immobile è acca-tastato come abitazione.Infatti, nel caso di specie, laSuprema Corte ha negato l’a-gevolazione per l’immobileche era utilizzato come abita-zione principale, ma accata-stato in Categoria catastale“A/10”, ovvero “ufficio”. Quantosopra affermato era già statoprecisato dalla Sentenza n.1704/16 della Corte di Cassa-

Focus

Ici/Imu: agevolazioni per abitazione principalesolo se è corretto il classamento

Corte di Cassazione Sentenze n. 4467/17 e n. 8017 /17di Carolina Vallini - Avvocato - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni pubbliche

depositi l’avviso di ricevimento. Solo nel caso in cui sia contestata o dubbia la tempestività dell’appello si dovrà far riferimento alla rice-vuta di spedizione per provare la data di invio dell’atto.

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Tarsu:solo in caso di mancata collaborazione da parte dell’Organismo militare

può giustificarsi il ricorso alle “presunzioni semplici”

Sentenza Ctr Bari 1° marzo 2017, n. 673Nella Sentenza in analisi la questione controversa inizia con un avviso di accertamento Tarsu emesso nei confronti di un’Amministrazio-ne militare per la modifica di superfici imponibili dichiarate circa 40 anni prima. Il Comune aveva accertato la maggiore estensione dell’area, rispetto a quella originariamente dichiarata, sulla base di rilievi aerofoto-grammetrici, trascurando quindi una verifica in loco nonché l’invito a esibire o trasmettere atti e documenti che avrebbero consentito diaccertare in modo più puntuale l’estensione effettiva di tutte le aree scoperte, la loro destinazione d’uso, il tipo di rifiuti prodotti, l’as-soggettabilità all’imposta delle stesse e la tassazione da applicare.I Giudici pugliesi osservano che l’art. 73, del Dlgs. n. 507/93 prevede che in riferimento alle modalità di accertamento, per un controllodei dati contenuti nelle denunce, “l’Ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti,comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici”. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente, lo stesso Ufficio è autorizzato ad accedere agli immobili soggetti alla Tassaai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, fatti salvi i casi di immunità o di “segreto militare”, in cui l’ac-cesso è sostituito dalla dichiarazione del responsabile del relativo Organismo.Dunque, in base a quanto previsto dalla norma sopra citata, secondo i Giudici è palese che l’accertamento possa basarsi su “presunzionisemplici” solo in caso di omissione di collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta. In parti-colare, per quanto riguarda le aree soggette al “segreto militare”, in ragione della loro peculiarità, la norma prevede che l’Organismo mili-tare possa rendere la dichiarazione del responsabile in luogo dell’accesso.In conclusione, il ricorso alle “presunzioni semplici” per l’accertamento della superficie tassabile di un’area militare può avvenire solo incaso di omissione o diniego di fornire informazioni da parte dell’Organismo militare, mentre non può basarsi sulla semplice presunzio-ne che l’Organismo militare non collabori opponendo il “segreto militare”.

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zione, la quale aveva afferma-to che se il classamento iscrit-to in atti catastali non rispec-chia l’effettiva destinazioned’uso dell’immobile, determi-na il riconoscimento di unaaprioristica esenzione dall’Icisulla base di una destinazio-

ne d’uso dell’immobile com-pletamente diversa da quellareale, in contraddizione con ilprincipio costituzionale chevuole che le Imposte sianoparametrate alla effettivacapacità contributiva. Alla luce del sopra menziona-

to principio, il classamentodel bene in Categoria “A/10”,ove la destinazione d’uso siadiversa rispetto a quelladichiarata all’atto dell’accata-stamento, non può costituireun impedimento al riconosci-mento della sua imponibilità,

in particolare ove tale erratoaccatastamento sia statodeterminato da un’omissionedel contribuente, che nonabbia provveduto a denun-ciare al Catasto l’effettivadestinazione d’uso del cespi-te.

25 maggio 20179 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

PRASSI E GIURISPRUDENZA

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25 maggio 2017PARERE DELLA CORTE 9 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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Riscossione:illegittima la cessione di un’area edificabile in luogo del versamento

dei Tributi dovuti

Delibera Corte dei conti Emilia Romagna 11 aprile 2017, n. 60Nella Delibera in esame un Sindaco chiede di conoscere se, previo esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate,anche tributarie, attribuita ai Comuni ai sensi dell’art. 52, del Dlgs. n. 446/97, può prevedere di accettare da una Società gravata daun debito Ici/Imu, il cui importo è notevolmente aumentato dal 2011 al 2015, al posto dell’esatto adempimento dell’obbligazio-ne tributaria originaria, una prestazione diversa consistente nella cessione di un’area edificabile. Quindi, in sostanza, la questione controversa riguarda la possibilità, da parte di un Ente Locale di prevedere che, in luogo dell’e-satto adempimento di un’obbligazione tributaria consistente nel pagamento in denaro dell’Imposta dovuta da parte del sogget-to passivo, di accettare una prestazione diversa costituita dalla cessione di un bene (nel caso specifico, un’area edificabile). La Sezione rileva che, se è vero che l’art. 8 della Legge n. 212/00 ha introdotto il principio di carattere generale ai sensi del qualeanche l’obbligazione tributaria può estinguersi per compensazione, è pur vero che essa è una modalità di adempimento di estin-zione diversa dall’esatto adempimento, da non confondere con l’istituto disciplinato dall’art. 1197 del Cc. della prestazione in luo-go di adempimento (cd. datio in solutum), nell’ambito della quale deve essere ricompresa la prestazione (cessazione di un’area edi-ficabile) che, nel caso di specie, il soggetto passivo dell’Imposta vorrebbe proporre al Comune in luogo del pagamento in denarodell’Imposta dovuta.Tuttavia, la Sezione chiarisce che la circostanza che nel diritto tributario il Legislatore abbia sentito l’esigenza di introdurre unadisposizione di carattere generale per ammettere che l’obbligazione tributaria possa essere adempiuta anche mediante com-pensazione, induce a ritenere che la prestazione in luogo di adempimento ex art. 1197 del Cc., in quanto prevista in ambito tribu-tario solo per alcune Imposte dirette (Irpef, Ires e Imposta di successione) ma non come principio di carattere generale, non puòessere introdotta mediante norma regolamentare da parte dell’Ente Locale. La Sezione pone in evidenza le Sentenze Corte di Cassazione n. 15123/06 e n. 12262/07, che hanno precisato che, “in materia tri-butaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, nonpotendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata daspecifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 212/00, ilquale, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, ledisposizioni vigenti, ovvero per effetto dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, il quale, nell’ammettere la compensazione in sede di versamentiunitari delle Imposte, ne ha limitato l’applicazione all’ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risul-tanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore”. Dunque, in con-clusione, un Comune non può accettare la cessione di un’area edificabile in luogo dell’esatto adempimento in denaro dell’obbli-gazione tributaria derivante dall’applicazione di Tributi locali, neppure previo esercizio dell’autonomia regolamentare ricono-sciuta in materia di entrate dall’art. 52 del Dlgs. n. 446/97.

IL PARERE DELLA CORTE

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Deficitarietà strutturale Scade in data odierna il termine per la tra-smissione alle Prefetture-Uffici territorialidel Governo competenti per territorio, imodelli per la certificazione relativa allerisultanze contabili all’esercizio finanziario2016 per gli Enti in condizione di deficita-rietà strutturale ed Enti equiparati dalla nor-mativa (vedi Dm. Interno 14 marzo 2017).

Comunicazione liquidazioni Ivaprimo trimestre (*)

Scade oggi il termine per l’invio telematicoall’Agenzia delle Entrate della Comunicazio-ne dei dati delle liquidazioni periodiche Iva,di cui all’art. 21-bis del Dl. n. 78/10, introdot-to dall’art. 4 del Dl. n. 193/16, riferita al primotrimestre dell’anno, come previsto dal Prov-vedimento 27 marzo 2017.

Presentazione Modelli “Intra 12”Scade in data odierna il termine per presen-tare in via telematica all’Agenzia delleEntrate, da parte degli Enti Locali che hannoassunto il ruolo di soggetti passivi Iva inbase alle nuove disposizioni in vigore dal 1°gennaio 2010 - recepenti i contenuti delleDirettive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuoviModelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia conil Provvedimento 16 aprile 2010 - perdichiarare gli acquisti di beni e servizi dasoggetti non residenti effettuati nel secon-do mese precedente.

Trasmissione mensile dei datiretributivi delle posizioni assicurative

individualiEntro tale data devono essere inviati attra-verso la Denuncia mensile analitica “Dma2”(adesso “ListaPosPa”), integrata con il flussoUniemens, i dati retributivi e le informazioniper implementare le posizioni assicurativeindividuali degli iscritti alla Gestione “Dipen-denti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9,del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 ago-sto 2012, n. 10.

Conto annuale del personaledegli Enti Locali

Scade in data odierna il termine per l’invio,da parte degli Enti Locali, dei dati relativialla gestione ed alle spese sostenute per ilproprio personale nell’anno 2016, ai fini del-l’espletamento delle funzioni di controllo emonitoraggio degli andamenti della finan-

za pubblica, secondo le disposizioni previ-ste dal Titolo V del Dlgs. n. 165/01, comeindicato dal Ministero dell’Economia e delleFinanze con la Circolare n. 19 del 27 aprile2017.

Relazione proventi multe stradali Ciascun Ente Locale trasmette entro ladata odierna, in via informatica, al Mini-stero delle Infrastrutture e dei Trasportied al Ministero dell’Interno, una relazionein cui sono indicati, con riferimentoall’anno precedente, l’ammontare com-plessivo dei proventi di propria spettan-za di cui al comma 1 dell’art. 208 ed alcomma 12-bis dell’art. 142 del “Codicedella Strada”, come risultante da rendi-conto approvato nel medesimo anno, egli interventi realizzati a valere su talirisorse, con specifica degli oneri sostenu-ti per ciascun intervento.

Contrattazione integrativaScade in data odierna il termine per latrasmissione alla Corte dei conti delleinformazioni sui costi della contrattazio-ne integrativa, certificate dagli Organi dicontrollo interno, che si occupa, in parti-colare, della compatibilità dei costi dellacontrattazione collettiva integrativa con ivincoli (Dlgs. n. 165/2001, art. 40-bis, com-ma 3).

Versamento sommeda conto corrente postale

Occorre entro il presente termine versare inTesoreria le somme disponibili sui conti cor-renti postali in ottemperanza al regime di“Tesoreria unica” previsto dalla Legge n.920/84 – Quindicina precedente.

Rimborso spese del personalecollocato in aspettativa sindacale

Entro la data odierna le Province, i Comuni,le Comunità montane, nonché le Ipab (oraAsp), devono presentare l’apposito certifi-cato alle Prefetture competenti per territo-rio, allegato al Dm. Interno 22 febbraio 2017per ottenere, a norma dell’art. 1-bis del Dl. n.599/96, convertito dalla Legge n. 5/97, ilrimborso erariale delle spese sostenute nel2016 per il personale collocato in aspettati-va sindacale.

Versamento sommeda Agenti della riscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossione ver-sano alla Tesoreria comunale le sommeriscosse nel mese precedente sui conti cor-renti dedicati (art. 7, comma 2, lett. gg-sep-ties, del Dl. n. 70/11).

Comunicazione datirelativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni –ai sensi dell’art. 57, del Dl. n. 66/14 (“DecretoIrpef”) devono comunicare, attraverso la“Piattaforma elettronica per le certificazioni”, idati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidied esigibili per somministrazioni, forniture eappalti e obbligazioni di prestazioni profes-sionali, per i quali, nel mese precedente, siascaduto il termine di decorrenza degli inte-ressi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

Versamento Iva su acquistiin ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per il versa-mento dell’Iva dovuta sugli acquisti operatinel mese precedente 2015 in ambito istitu-zionale, a seguito delle novità introdotte dalcomma 629, dell’art. 1 della Legge 23dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità2015”) in materia di “split payment” e delDecreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Ilversamento deve essere effettuato tramiteModello “F24EP”, codice-tributo “620E”, isti-tuito con la Risoluzione n. 12/E del 15 feb-braio 2015 e non è compensabile con altricrediti.

Versamento Iva mensileScade in data odierna il termine per il versa-mento dell’Iva dovuta per il mese prece-dente, da effettuarsi tramite Modello“F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti ine-renti servizi rilevanti Iva, delle novità intro-dotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità2015”) in materia di “split payment” e dell’art.5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 che determina-no fisiologicamente, una volta esaurito l’e-ventuale credito Iva dell’anno 2014, un ver-samento periodico di Iva.

25 maggio 20179 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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Giovedì giugno1°

Giovedì giugno15

Venerdì giugno16

Lunedì giugno5

Sabato giugno (*)10Mercoledì maggio 31

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25 maggio 2017SCADENZARIO 9 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali24

Irap - Acconto mensileAmministrazioni dello Stato e Enti

pubbliciDeve essere versato entro oggi, da partedegli Organi e le Amministrazioni dello Sta-to e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, com-ma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’accontomensile Irap, calcolato in base alle retribu-zioni e compensi corrisposti nel mese pre-cedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97,Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deveessere operato telematicamente conModello “F24EP”.

Ritenute alla fonte(Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le Pro-vince, per i Comuni (tranne quelli con menodi 5.000 abitanti che non beneficiano di tra-sferimenti statali) e per i Consorzi, Associa-zioni, Unioni di Comuni e Comunità monta-ne con più di 10.000 abitanti, che non siavvalgono della possibilità di compensa-zione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, peril versamento tramite Modello “F24EP” delleritenute alla fonte sui redditi soggetti a taledisciplina corrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale”credito Iva 2016

Entro tale data può essere compensato inmodo “orizzontale” il credito Iva maturatonel 2016 per importi superiori a Euro 5.000annui (importo modificato con Provvedi-mento Agenzia Entrate 16 marzo 2012),essendo stata inviata telematicamente laDichiarazione “Iva 2017” entro il 28 febbraio2017, ma inferiori a Euro 15.000 annui, qua-lora non sia stato apposto sulla Dichiarazio-ne “Iva 2017” il “visto di conformità” o la firmadell’Organo di revisione, con anno di riferi-mento 2016 o sul Modello “F24 ordinario”,codice 6099, oppure sul nuovo Modello“F24EP”, codice 619E. Si suggerisce di consi-derare anche gli effetti dello “split payment”commerciale nella valutazione del quan-tum da poter compensare.

Contributo Inps del 24% (32,72%)per i co.co.co.

Entro oggi deve essere effettuato il versa-mento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2,comma 26, Legge n. 335/95, del contributodel 24% (32,72%) sui compensi comunquedenominati, corrisposti nel mese preceden-te per prestazioni inerenti ai rapporti di col-laborazione coordinata e continuativa dicui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir(sirichiamano al riguardo: art. 1, comma 770,

Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, art.1, comma 79, Legge n. 247/07, come modi-ficato dall’art. 2, coma 57, della Legge n.92/12. Tale ultima norma e s.m.i. ha intro-dotto una progressione di aliquote chearriverà al 33% dal 2018 per chi non è giàiscritto ad altre gestioni di previdenzaobbligatoria, nè pensionati, mentre del24% dal 2016 per gli altri). Si segnala chel’art. 1, comma 165, della Legge n. 232/2016(“Legge di bilancio 2017”) ha disposto cheper i lavoratori autonomi titolari di posizio-ne fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestioneseparata” e che non risultino iscritti ad altregestioni di previdenza obbligatoria né pen-sionati, l’aliquota contributiva è pari al 25%per l’anno 2017 (vedi art. 1, comma 165,Legge n. 232/2016, “Legge di bilancio 2017”).

Contributi per prestatori di lavorooccasionale con reddito annuo sopra

Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il versa-mento all’Inps, tramite il nuovo Modello“F24EP” (approvato con Provvedimento 3giugno 2010, utilizzando i nuovi codici dicui alla Risoluzione n. 98/10), con le stessemodalità previste per i collaboratori coordi-nati e continuativi (per i riferimenti norma-tivi vedi sopra), dei contributi sui compensicorrisposti nel mese precedente ai lavora-tori occasionali il cui reddito annuo per taletipo di prestazioni supera Euro 5.000, aisensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03,convertito nella Legge n. 326/03.

Versamento Imu – prima/unica rataper l’anno 2016

Scade oggi il versamento della prima ratadell’Imposta municipale propria per il2016, calcolata sulla base delle aliquote edelle detrazioni dell’anno precedente, aisensi dell’art. 13, comma 13-bis, del Dl. n.201/11. Entro il medesimo termine il contribuente,ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Dlgs. n.23/11, può versare in un’unica soluzionel’importo Imu dovuto per il 2016.

Versamento Tasi – prima/unica rataper l’anno 2016

Scade oggi il versamento della prima rataTasi per l’anno 2016, determinata sulla basedell’aliquota e delle detrazioni dell’annoprecedente, ai sensi dell’art. 1, comma 688,della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità2014”).Entro il medesimo termine il contribuente,ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge

n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”) può ver-sare in un’unica soluzione l’importo Tasidovuto per il 2016.

Versamento Tari - unica rataper l’anno 2016

Entro oggi il contribuente, ai sensi dell’art.1, comma 688, della Legge n. 147/13 (“Leg-ge di stabilità 2014”), può versare in un’uni-ca soluzione l’importo Tari dovuto per il2016.

Versamento sommeda conto corrente postale

Occorre entro il presente termine versare inTesoreria le somme disponibili sui conticorrenti postali in ottemperanza al regimedi “Tesoreria unica” previsto dalla Legge n.920/84 – Quindicina precedente.

Attestazione mensile di liquiditàIl Tesoriere dei Comuni con popolazionesuperiore a 50.000 abitanti, entro la dataodierna, deve trasmettere al Ministero del-l’Interno l’attestazione mensile relativa allaliquidità a disposizione giacente nei contiaperti presso la sezione di Tesoreria (Circo-lare Ministero Interno n. 11/07).

Pareggio di bilancioQualora la certificazione del “Pareggio dibilancio 2016”, trasmessa entro il termine il31 marzo 2017, sia difforme dalle risultanzedel rendiconto della gestione 2016, gli EntiLocali sono tenuti ad inviare una nuova cer-tificazione a rettifica della precedente, entrola data odierna (vedi Dm. Mef-RgS n. 36991del 6 marzo 2017).

(*) Il Viceministro dell’Economia ha annun-ciato recentemente una proroga di tale ter-mine di 10/15 giorni senza applicazione disanzioni, per cui è attesa l’emanazione delProvvedimento ad hoc dell’Agenzia delleEntrate.

Martedì giugno20

Giovedì giugno29

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