ECOTOSSICOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 2013_2014... · In particolare con la pubblicazione...

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Dott.ssa Verde Teresa ECOTOSSICOLOGIA E ECOTOSSICOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

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Dott.ssa Verde Teresa

ECOTOSSICOLOGIA EECOTOSSICOLOGIA ECLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTICLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

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Inquadramento normativoInquadramento normativo

Direttiva1967/548/CEE

Direttiva1999/45/CE

Decisione2000/532/CE D.Lgs.152/2006 Direttiva 98/2008 D. Lgs 205/2010

definiscono le caratteristiche di pericolo deirifiuti ivi compresa la caratteristica

H14”ecotossico”ovvero di “rifiuti chepresentano o possono presentare rischi

immediati o differiti per uno o piùcomparti ambientali”

definiscono le caratteristiche di pericolo deirifiuti ivi compresa la caratteristica

H14”ecotossico”ovvero di “rifiuti chepresentano o possono presentare rischi

immediati o differiti per uno o piùcomparti ambientali”

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Le sostanze pericolose sono state disciplinate per la prima volta con la direttiva del Consiglio

n°67/548, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle

sostanze pericolose.

La direttiva prevedeva la definizione dei requisiti di base per la classificazione e l'etichettatura delle

sostanze pericolose integrati da nove allegati tecnici che riguardano:

Inquadramento normativoInquadramento normativoDirettiva 67/548, del 27 giugno 1967

Le sostanze pericolose sono state disciplinate per la prima volta con la direttiva del Consiglio

n°67/548, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle

sostanze pericolose.

La direttiva prevedeva la definizione dei requisiti di base per la classificazione e l'etichettatura delle

sostanze pericolose integrati da nove allegati tecnici che riguardano:

Allegato I - Classificazione ed etichettatura delle singole sostanze pericoloseAllegato II - Simboli ed indicazioni di pericoloAllegato III - Elenco delle frasi di rischioAllegato IV - Elenco dei consigli di prudenzaAllegato V - Metodi per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche e delletossicologiche ed ecotossicologicheAllegato VI - Criteri generali per la classificazione e l'etichettatura di sostanze e preparatipericolosiAllegato VII - Set di base di studi per il dossier di notificaAllegato VIII - Studi supplementari per il dossier di notificaAllegato IX - Specifiche tecniche per chiusure di sicurezza per i bambini e avvertenzetattili per i non vedenti

Allegato I - Classificazione ed etichettatura delle singole sostanze pericoloseAllegato II - Simboli ed indicazioni di pericoloAllegato III - Elenco delle frasi di rischioAllegato IV - Elenco dei consigli di prudenzaAllegato V - Metodi per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche e delletossicologiche ed ecotossicologicheAllegato VI - Criteri generali per la classificazione e l'etichettatura di sostanze e preparatipericolosiAllegato VII - Set di base di studi per il dossier di notificaAllegato VIII - Studi supplementari per il dossier di notificaAllegato IX - Specifiche tecniche per chiusure di sicurezza per i bambini e avvertenzetattili per i non vedenti

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Inquadramento normativoInquadramento normativo

Con Decisione 2000/532/CEE è stato istituito un unico Elenco dei Rifiuti(nuovo CER), nel quale confluiscono tutte le voci precedentemente

inserite nei suddetti elenchi; i rifiuti pericolosi sono contrassegnati daasterisco. In sintesi, la normativa comunitaria in materia di gestione deirifiuti, ha introdotto un insieme di principi generali e di procedure che

sostituisce la 91/156/CEE

DECISIONE 2000/532

Articolo 184 comma 5:

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del presentedecreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e dellacomposizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite diconcentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante perquanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerarepericolosi. Omissis

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Inquadramento normativoInquadramento normativo

In particolare con la pubblicazione della Decisione 2000/532/CE e s.m.i. per la classificazione dei rifiuti,

“è stato introdotto un criterio di accertamento della presenza di sostanze pericolose ad opera del

produttore o del detentore del rifiuto. Tale criterio non era presente nella precedente versione della Lista dei

Rifiuti Pericolosi del 1994.

Per i rifiuti in cui non vi è alcunriferimento specifico alla presenzadi sostanze pericolose, la loroclassificazione come ‘pericolosi’continua a dipendere unicamentedall’origine degli stessi.

Se invece, un rifiuto è identificato comepericoloso mediante riferimento specifico ogenerico a sostanze pericolose, esso èconsiderato pericoloso solo se le sostanzeraggiungono determinate concentrazioni(percentuale rispetto al peso), tali daconferire al rifiuto in questione una o piùdelle caratteristiche di pericolo di cui allaDirettiva 2008/98/CEE del ParlamentoEuropeo e del Consiglio. In tale ultimo casooccorrerà pertanto procedere adaccertamento analitico”.

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Inquadramento normativoInquadramento normativoD. Lgs. 152/06

Articolo 183 comma 1b):"rifiuto pericoloso": rifiuto che presentauna o più caratteristiche di cui all'allegato I

della Parte quarta del presente decreto;

Articolo 184 comma 4):Sono rifiuti pericolosi quelli che recano

le caratteristiche di cui all'allegato Idella Parte quarta del presente decreto

NE CONSEGUE CHE I RIFIUTI SONO NON PERICOLOSISE NON PRESENTANO NESSUNA CARATTERISTICA DIPERICOLO DI CUI ALL’ALLEGATO I

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Allegati parte IV Rifiuti - D. Lgs 152/2006 A.R.R.R. – Osservatorio Normativa 46

Allegato I : Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti

più del dinitrobenzene;

H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte

reazioneesotermica;

H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), che a contatto con

l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a

consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a

pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati

- liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C;

H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose

può provocare una reazione infiammatoria;

H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la

salute di gravità limitata;

Inquadramento normativoInquadramento normativoD. Lgs. 152/06

Allegati parte IV Rifiuti - D. Lgs 152/2006 A.R.R.R. – Osservatorio Normativa 46

Allegato I : Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti

più del dinitrobenzene;

H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte

reazioneesotermica;

H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), che a contatto con

l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a

consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a

pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati

- liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C;

H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose

può provocare una reazione infiammatoria;

H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la

salute di gravità limitata;

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Inquadramento normativoInquadramento normativo

Allegati parte IV Rifiuti - D. Lgs 152/2006 A.R.R.R. – Osservatorio Normativa 46

Allegato I : Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o

penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro

o aumentarne la frequenza;

H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di

malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre

malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti

genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio

ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare

rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

D. Lgs. 152/06

H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o

penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro

o aumentarne la frequenza;

H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di

malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre

malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti

genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio

ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare

rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

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La direttiva 2008/98/CE (il suorecepimento in ambito con il DLgsnazionale 205/2010) stabilisce il

quadro normativo per la gestione deirifiuti nell’ambito della Comunità

Europea

Apporta alcune significative modifiche alcomplesso quadro normativo relativo allagestione dei rifiuti , già delineato dalla

IV parte DLgs 152/2006

Inquadramento normativoInquadramento normativoDirettiva 2008/98/CE

La direttiva 2008/98/CE (il suorecepimento in ambito con il DLgsnazionale 205/2010) stabilisce il

quadro normativo per la gestione deirifiuti nell’ambito della Comunità

Europea

Il “principio adottato dalla direttiva per la classificazione dei rifiuti è che:qualsiasi sostanza pericolosa ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, relativa alravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in meritoalla classificazione, all’imballaggio e all’ etichettatura delle sostanze e dei preparatipericolosi, se presente nel rifiuto in una certa concentrazione, fa classificare lo stessopericoloso”.

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Abroga alcune direttive tra cui91/689/CEE relativa ai rifiutipericolosi, entra in vigore il

12/12/2008 e viene recepita dagliStati Membri il 12/12/2010.

Anche le disposizione riportate nelD.Lvo 152/06 saranno superate perpoi passare a nuovo regime che per i

rifiuti pericolosi comporta alcuneimportanti novità.

FA SALVA LA DECISIONE 2000/532

Direttiva 2008/98/CE

Inquadramento normativoInquadramento normativo

Anche le disposizione riportate nelD.Lvo 152/06 saranno superate perpoi passare a nuovo regime che per i

rifiuti pericolosi comporta alcuneimportanti novità.

Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimenti specifici o generici a sostanze

pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate

concentrazioni, (ad es. percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o

più delle proprietà di cui all’Allegato III della Dir. 91/689/CEE. Per le caratteristiche da H3 a H8,

H10 e H11 si applica l’art. 2 della presente decisione.

Per le caratteristiche H1 H2 H9 H12 H13 H14 l’art. 2 della presente decisione non

specifica nulla”

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Inquadramento normativoInquadramento normativoDirettiva 2008/98/CE

Introduce nuove caratteristiche: All. III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti)

H10 ‘Tossico per la riproduzione’(che sostituisce il ‘teratogeno’);

H13 ‘Sensibilizzante’: sostanze epreparati che, per inalazione o

penetrazione cutanea possono darluogo ad una reazione di

ipersensibilizzazione per cui unasuccessiva esposizione alla sostanza o al

preparato produce effetti nefasticaratteristici”.

” (H14) “Ecotossico “tra quelle per lequali l’attribuzione della caratteristica dipericolo viene effettuata secondo i criteri

stabiliti nell’ex Allegato VI dellaDirettiva 67/548/CEE,

H13 ‘Sensibilizzante’: sostanze epreparati che, per inalazione o

penetrazione cutanea possono darluogo ad una reazione di

ipersensibilizzazione per cui unasuccessiva esposizione alla sostanza o al

preparato produce effetti nefasticaratteristici”.

Pertanto sembrerebbe che il legislatore europeo abbia voluto uniformarepienamente la legislazione in materia di ‘sostanze e rifiuti pericolosi’,

ammettendo, quindi, anche per i rifiuti il ricorso a saggi sperimentali”.

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Inquadramento normativoInquadramento normativoDirettiva 2008/98/CE

Nel 2003 “la Commissione UE ha presentato un documento di lavoro che includeva alcunicriteri per la valutazione del rischio ‘Ecotossico’, specificatamente per i rifiuti, basatiprevalentemente su test biologici effettuati sugli eluati, ma ad oggi non è stata ancora presaalcuna decisione conclusiva al fine di promulgare un test specifico per i rifiuti per ladeterminazione di detta caratteristica”.

In questo senso la nuova Direttiva 2008/98/CE sembra superare tale problemaapplicando anche per la caratteristica di “Ecotossico” “gli stessi criteri utilizzati per

le sostanze e preparati pericolosi

Nel 2003 “la Commissione UE ha presentato un documento di lavoro che includeva alcunicriteri per la valutazione del rischio ‘Ecotossico’, specificatamente per i rifiuti, basatiprevalentemente su test biologici effettuati sugli eluati, ma ad oggi non è stata ancora presaalcuna decisione conclusiva al fine di promulgare un test specifico per i rifiuti per ladeterminazione di detta caratteristica”.

In questo senso la nuova Direttiva 2008/98/CE sembra superare tale problemaapplicando anche per la caratteristica di “Ecotossico” “gli stessi criteri utilizzati per

le sostanze e preparati pericolosi

I metodi di prova da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva67/548/Ce e in altre pertinenti note del CER

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Inquadramento normativoInquadramento normativoDirettiva 2008/98/CE

In altre parole, i criteri/limiti perqueste caratteristiche di pericolo

sono, di nuovo, quelli della disciplinainerente le sostanze/miscele

pericolose (67/548/CE).

Nelle note all'allegato I è chiaramente affermato che:

- anche per la caratteristica di pericolo "ecotossico" icriteri di riferimento sono quelli stabiliti dalla Dir. 67/548

inerente la classificazione delle sostanze pericolose-

- i limiti di concentrazione da adottare (ovepertinenti) sono quelli della Dir. 1999/45 inerente la

classificazione dei preparati pericolosi

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Il D.Lgs. 205/10 ha modificato la Parte Quarta delD.Lgs . 152/06, recependo la direttiva 98/2008/CE

sui rifiuti

D. Lgs. 205/10

Inquadramento normativoInquadramento normativo

"rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentoresi disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

"rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piùcaratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del

presente decreto; tiva 98/2008/CE sui rifiuti

Obbligo determinazione caratteristica di pericoloH14 ECOTOSSICO

Le modifiche apportate dal Dlgs. 205/2010 hanno provocato incertezze applicative ingenti.

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L’ Italia ha recepito laDecisione 2000/532/CE inmaniera differente dagli altripaesi europei

L’allegato D del DLgs 152/2006,anteriore alle modifiche apportatedal recepimento della Dir.2008/98/Ce riprende per lecaratteristiche

H3 a H8, H10E H11 quantostabilito per le normecomunitarie

Inquadramento normativoInquadramento normativo

Mentre per le caratteristiche H1,H2,H9,H12,H13 e H14 dice:“non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i

criteri di riferimento a livello comunitario che a livello nazionale, e siritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere

correttamente effettuata applicando[...] i medesimi criteri stabiliti perle altre caratteristiche di pericolo

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Inquadramento normativoInquadramento normativoCLASSIFICAZIONE PER LA CARATTERISTICA H14 PRIMA DELLA LEGGE n. 28/2012

(Comma 5, All. D)

Per ovviare a questa lacuna il GdL ISPRA “ Classificazione deirifiuti“e ISS hanno proposto un documento :

“Parere ISPRA-ISS sulla classificazione dei rifiuti ai finidell’attribuzione del H14 ECOTOSSICO”inviato al Ministero il 29 settembre 2011

Sono riportante le modalità per la caratteristica di pericoloecotossico dei rifiuti identificati da “voci a specchio” sia di

composizione nota che di composizione non nota

Per ovviare a questa lacuna il GdL ISPRA “ Classificazione deirifiuti“e ISS hanno proposto un documento :

“Parere ISPRA-ISS sulla classificazione dei rifiuti ai finidell’attribuzione del H14 ECOTOSSICO”inviato al Ministero il 29 settembre 2011

Sono riportante le modalità per la caratteristica di pericoloecotossico dei rifiuti identificati da “voci a specchio” sia di

composizione nota che di composizione non nota

Per ovviare a questa lacuna il GdL ISPRA “ Classificazione deirifiuti“e ISS hanno proposto un documento :

“Parere ISPRA-ISS sulla classificazione dei rifiuti ai finidell’attribuzione del H14 ECOTOSSICO”inviato al Ministero il 29 settembre 2011

Sono riportante le modalità per la caratteristica di pericoloecotossico dei rifiuti identificati da “voci a specchio” sia di

composizione nota che di composizione non nota

Per ovviare a questa lacuna il GdL ISPRA “ Classificazione deirifiuti“e ISS hanno proposto un documento :

“Parere ISPRA-ISS sulla classificazione dei rifiuti ai finidell’attribuzione del H14 ECOTOSSICO”inviato al Ministero il 29 settembre 2011

Sono riportante le modalità per la caratteristica di pericoloecotossico dei rifiuti identificati da “voci a specchio” sia di

composizione nota che di composizione non nota

Essendo un parere : assenza di alcuna forza legislativa di dare indirizzo einterpretazione alla questione.

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Inquadramento normativoInquadramento normativoCLASSIFICAZIONE PER LA CARATTERISTICA H14 PRIMA DELLA LEGGE n. 28/2012

(Comma 5, All. D)

I rischi esibiti dalle sostanze da prendere in considerazione ai finidell’attribuzione della caratteristica di pericolo ecotossico H14

sono le seguenti:

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Inquadramento normativoInquadramento normativo

DECRETO-LEGGE 25 gennaio2012, n. 2 Misure straordinariee urgenti in materia ambientale.

il punto 5 allegato D allaparte IV del decreto legislativo

n. 152 del 2006, e’ statosostituito da nuova formulazionecon L. n. 28/2012 di conversione

del DL 2/2012.

La modifica del punto 5dell’allegato D coinvolge anche

H14 (ecotossico)

D.L. 25/2012

il punto 5 allegato D allaparte IV del decreto legislativo

n. 152 del 2006, e’ statosostituito da nuova formulazionecon L. n. 28/2012 di conversione

del DL 2/2012.

Il legislatore proprio con riferimento all’H14 (L. 28/2012) precisa che :

“..Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di unospecifico decreto che stabilisca la procedura tecnicaper l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA, tale caratteristicaviene attribuita ai rifiuti secondo le modalita’ dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7″

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L’ADR Acronimo di “Accord Dangereuses Route”, è un accordo sancito a livello europeo, chedisciplina il trasporto ionternazionale delle merci pericolose, imponendo misure perl’imballaggio e (allegato A dell’accordo) e la costruzione, l’equipaggiamento e l’esercizio deiveicoli (allegato B dell’accordo).

L’ADR Acronimo di “Accord Dangereuses Route”, è un accordo sancito a livello europeo, chedisciplina il trasporto ionternazionale delle merci pericolose, imponendo misure perl’imballaggio e (allegato A dell’accordo) e la costruzione, l’equipaggiamento e l’esercizio deiveicoli (allegato B dell’accordo).

- Classe 1a – Materie e oggetti suscettibili di esplosione- Classe 1b – Oggetti caricati con materie esplosive- Classe 1c – Merci di accensione, artefizi e mercianaloghe- Classe 2 – Gas compressi, liquefatti o disciolti sottopressione- Classe 3 – Materie liquide infiammabili- Classe 4.1 – Materie solide infiammabili- Classe 4.2 – Materie soggette ad accensione spontanea- Classe 4.3 – Materie che a contatto con l’acquasviluppano gas infiammabile- Classe 5.1 – Materie comburenti- Classe 5.2 – Perossidi organici- Classe 6.1 – Materie tossiche- Classe 6.2 – Materie ripugnanti o suscettibili di produrreinfezioni- Classe 7 – Materie radioattive-Classe 8 – Materie corrosive-Classe 9 – Materie e oggetti pericolosi diversi

M1 Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possonocomportare un rischio per la salute;M2 Materie ed apparecchi che, in caso d’incendio, possonoformare diossine;M3 Materie sviluppanti vapori infiammabili;M4 Pile al litio;M5 Congegni di salvataggio;M6-M8 Materie pericolose per l’ambiente:M6 Materie inquinanti per l’ambiente acquatico,liquide;M7 Materie inquinanti per l’ambiente acquatico, solide;M8 Microrganismi e organismi geneticamente modificati;M9-M10 Materie trasportate a caldo:M9 Liquide;M10 Solide;M11 Altre materie che presentano un pericolo durante iltrasporto ma che non corrispondono alle definizioni dinessun’altra classe.

Le merci sono suddivise in classi a seconda dei rischi derivanti dalla loro manipolazione e contatto.

Inquadramento normativoInquadramento normativoADR

- Classe 1a – Materie e oggetti suscettibili di esplosione- Classe 1b – Oggetti caricati con materie esplosive- Classe 1c – Merci di accensione, artefizi e mercianaloghe- Classe 2 – Gas compressi, liquefatti o disciolti sottopressione- Classe 3 – Materie liquide infiammabili- Classe 4.1 – Materie solide infiammabili- Classe 4.2 – Materie soggette ad accensione spontanea- Classe 4.3 – Materie che a contatto con l’acquasviluppano gas infiammabile- Classe 5.1 – Materie comburenti- Classe 5.2 – Perossidi organici- Classe 6.1 – Materie tossiche- Classe 6.2 – Materie ripugnanti o suscettibili di produrreinfezioni- Classe 7 – Materie radioattive-Classe 8 – Materie corrosive-Classe 9 – Materie e oggetti pericolosi diversi

M1 Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possonocomportare un rischio per la salute;M2 Materie ed apparecchi che, in caso d’incendio, possonoformare diossine;M3 Materie sviluppanti vapori infiammabili;M4 Pile al litio;M5 Congegni di salvataggio;M6-M8 Materie pericolose per l’ambiente:M6 Materie inquinanti per l’ambiente acquatico,liquide;M7 Materie inquinanti per l’ambiente acquatico, solide;M8 Microrganismi e organismi geneticamente modificati;M9-M10 Materie trasportate a caldo:M9 Liquide;M10 Solide;M11 Altre materie che presentano un pericolo durante iltrasporto ma che non corrispondono alle definizioni dinessun’altra classe.

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ECOTOSSICITA’ CRITERIECOTOSSICITA’ CRITERI DIDICLASSIFICAZIONE ADRCLASSIFICAZIONE ADR

Quindi, ai sensi delle nuove disposizioni, il rifiuto è ”ecotossico” e prenderàH14 SOLO nei casi evidenziati in rosso

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materie pericolose perl’ambiente comprendonole materie liquide o solideinquinanti per l’ambienteacquatico e le soluzioni emiscele di queste materie

(come i preparati e irifiuti) che non possonoessere classificate nellealtre classi, o nelle altrerubriche della classe 9

elencate nella Tabella Adel capitolo 3.2.

Inquadramento normativoInquadramento normativoADR

Le materie M6 e M7 di cuialla classe 9 sono

dunque:

materie pericolose perl’ambiente comprendonole materie liquide o solideinquinanti per l’ambienteacquatico e le soluzioni emiscele di queste materie

(come i preparati e irifiuti) che non possonoessere classificate nellealtre classi, o nelle altrerubriche della classe 9

elencate nella Tabella Adel capitolo 3.2.

Esse comprendono anche imicrorganismi e gli

organismi geneticamentemodificati” (punto

2.2.9.1.9 ADR).

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la stima si effettua comparando irisultati dell’analisi chimica concriteri di qualità o valori soglia

prestabiliti

L’ecotossicità di un rifiuto si valuta sia mediante la caratterizzazionechimica (chemical- specific approch) sia utilizzando saggibiologici di tossicità (toxicity-based approach)

Classificazione H14Classificazione H14

Chemical- specific approchla stima si effettua comparando irisultati dell’analisi chimica concriteri di qualità o valori soglia

prestabiliti

Toxicity-based approachToxicity-based approach

ecotossicità è misuratadirettamente con organismi

modello attraversodeterminazione quantitativa di

effetti tossici

ecotossicità è misuratadirettamente con organismi

modello attraversodeterminazione quantitativa di

effetti tossici

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Classificazione H14Classificazione H14

Le direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE (che verrannoabrogate a partire dal 1 giugno 2015) e il RegolamentoComunitario n. 1272/2008

stabiliscono

che la classificazione del pericolo ambientale avvenga sulla basedi un test di tossicità acuta e cronica effettuato sul crostaceoDaphnia magna, sul pesce e sull’alga e/o sulle piante acquatiche.

Le direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE (che verrannoabrogate a partire dal 1 giugno 2015) e il RegolamentoComunitario n. 1272/2008

stabiliscono

che la classificazione del pericolo ambientale avvenga sulla basedi un test di tossicità acuta e cronica effettuato sul crostaceoDaphnia magna, sul pesce e sull’alga e/o sulle piante acquatiche.

Le direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE (che verrannoabrogate a partire dal 1 giugno 2015) e il RegolamentoComunitario n. 1272/2008

stabiliscono

che la classificazione del pericolo ambientale avvenga sulla basedi un test di tossicità acuta e cronica effettuato sul crostaceoDaphnia magna, sul pesce e sull’alga e/o sulle piante acquatiche.

Le direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE (che verrannoabrogate a partire dal 1 giugno 2015) e il RegolamentoComunitario n. 1272/2008

stabiliscono

che la classificazione del pericolo ambientale avvenga sulla basedi un test di tossicità acuta e cronica effettuato sul crostaceoDaphnia magna, sul pesce e sull’alga e/o sulle piante acquatiche.

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Tossicità acutaper l'ambiente

acquatico

Tossicità cronicaper l'ambiente

acquatico

-Bioaccumulazione

potenziale oeffettiva

Degradazione(biotica e nonbiotica) dei

composti organici

Classificazione H14Classificazione H14ADRADR

Secondo l'ADR gli elementi da considerare per classificare lematerie pericolose sono:

-Bioaccumulazione

potenziale oeffettiva

Degradazione(biotica e nonbiotica) dei

composti organici

Daphnia magna(UNI EN ISO 6341)

Pseudokirchneriella sub capitata(ISO 8692)

Vibro fischeri(UNI EN ISO 11348-1)

L’Istituto Superiore di Sanità e l'ISPRA hanno cercato diuniformare le metodiche, individuando i seguenti biotest

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L’ADR prevede per le sostanze un processo logico-decisionale basato su:

1.Dati tossicologici eseguiti su 3 specie (pesci, daphnia, alga)

2.Dati di Bioaccumulo

3.Dati di Biodegradabilità

Dagli esiti di questo processo posso avere sostanze classificate come:

Acuto 1 Cronico 1 Cronico 2

Classificazione H14Classificazione H14ADRADR sostanzesostanze

L’ADR prevede per le sostanze un processo logico-decisionale basato su:

1.Dati tossicologici eseguiti su 3 specie (pesci, daphnia, alga)

2.Dati di Bioaccumulo

3.Dati di Biodegradabilità

Dagli esiti di questo processo posso avere sostanze classificate come:

Acuto 1 Cronico 1 Cronico 2

Per Rifiuti non si deve distinguere tra le diverse pericolosità

basta il grado di pericolopiù basso per far scattare

H14Cronico 2 (R51-53)

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Analogamente alle sostanze, il processo diclassificazione delle miscele utilizza un approcciograduale che dipende dal tipo di informazionidisponibili:

una classificazione fondata sulle miscele provate(dati sperimentali)

una classificazione fondata sui principi ponte metodo delle sommatorie METODO SPERIMENTALE

Classificazione H14Classificazione H14ADRADR MisceleMiscele

+

Analogamente alle sostanze, il processo diclassificazione delle miscele utilizza un approcciograduale che dipende dal tipo di informazionidisponibili:

una classificazione fondata sulle miscele provate(dati sperimentali)

una classificazione fondata sui principi ponte metodo delle sommatorie METODO SPERIMENTALE -

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Classificazione H14Classificazione H14

La tossicità acquatica acuta per l’ambiente acquatico deve esseredeterminata normalmente facendo riferimento alla CL50 96 ore sui pesci(Linea guida 203 dell’OSCE o prova equivalente), alla CE50 48 ore suicrostacei (Linea Guida 202 dell’OSCE o prova equivalente) e/o alla CE50 72 o96 ore su come rappresentative di tutti gli organismi acquatici e i dati relativiad altre specie come Lemna possono anche essere presi in considerazione se ilmetodo di prova

Sulla tossicità cronica l’insieme delle prove è meno normalizzato. I daticontenuti secondo le linee guida dell’OCSE 210 (Pesce ai primi stadi divita) o 211 (Daphnia, prova di riproduzione) e 201 (Alghe, provainibizione della crescita) sono accettabili. Anche altre proveconvalidate e riconosciute a livello internazionale possono essere usate.Devono essere utilizzate le concentrazioni osservate senza effetto (NOEC)o altre CEx equivalenti.

La tossicità acquatica acuta per l’ambiente acquatico deve esseredeterminata normalmente facendo riferimento alla CL50 96 ore sui pesci(Linea guida 203 dell’OSCE o prova equivalente), alla CE50 48 ore suicrostacei (Linea Guida 202 dell’OSCE o prova equivalente) e/o alla CE50 72 o96 ore su come rappresentative di tutti gli organismi acquatici e i dati relativiad altre specie come Lemna possono anche essere presi in considerazione se ilmetodo di prova

Sulla tossicità cronica l’insieme delle prove è meno normalizzato. I daticontenuti secondo le linee guida dell’OCSE 210 (Pesce ai primi stadi divita) o 211 (Daphnia, prova di riproduzione) e 201 (Alghe, provainibizione della crescita) sono accettabili. Anche altre proveconvalidate e riconosciute a livello internazionale possono essere usate.Devono essere utilizzate le concentrazioni osservate senza effetto (NOEC)o altre CEx equivalenti.

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Classificazione H14Classificazione H14

Tabella 2.2.9.1.10.3.1: Categorie per le sostanze pericolose perl’ambiente acquatico

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Tabella 2.2.9.1.10.3.1: Categorie per le sostanze pericoloseper l’ambiente acquatico

Classificazione H14Classificazione H14

La nota 2: Quantificare anche i fattori M

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Tabella 2.2.9.1.10.3.2: Schema di classificazione per le sostanze pericoloseper l’ambiente acquatico

Classificazione H14Classificazione H14

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2.2.9.1.10.4 Criteri di classificazione delle miscele

Classificazione H14Classificazione H14

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ADR : sue conseguenze per la classificazione dei rifiuti

1. Verranno presi in considerazione nella sommatoria solo i componenti con tossicitàACUTA e/o CRONICA 1 con concentrazione > 0,1% (massa) e i componenti contossicità CRONICA 2 con concentrazione > 1% (massa)

2. Se la somma di tutti i componenti classificati con tossicità ACUTA 1 è ≥ 25%Rifiuto Pericoloso

3. Se la somma di tutti i componenti classificati con tossicità CRONICA 1 è ≥ 25%Rifiuto Pericoloso

4. Se sono presenti sia componenti classificati con tossicità CRONICA 1 e CRONICA 2 siapplicherà la seguente formula:

(10 x CRONICA 1) + CRONICA 2 ≥ 25% Rifiuto Pericoloso5. Per tutti i componenti classificati con tossicità ACUTA 1, CRONICA 1 e 2 si applicano i

fattori M

Classificazione H14Classificazione H14ADRADR

ADR : sue conseguenze per la classificazione dei rifiuti

1. Verranno presi in considerazione nella sommatoria solo i componenti con tossicitàACUTA e/o CRONICA 1 con concentrazione > 0,1% (massa) e i componenti contossicità CRONICA 2 con concentrazione > 1% (massa)

2. Se la somma di tutti i componenti classificati con tossicità ACUTA 1 è ≥ 25%Rifiuto Pericoloso

3. Se la somma di tutti i componenti classificati con tossicità CRONICA 1 è ≥ 25%Rifiuto Pericoloso

4. Se sono presenti sia componenti classificati con tossicità CRONICA 1 e CRONICA 2 siapplicherà la seguente formula:

(10 x CRONICA 1) + CRONICA 2 ≥ 25% Rifiuto Pericoloso5. Per tutti i componenti classificati con tossicità ACUTA 1, CRONICA 1 e 2 si applicano i

fattori M

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ADR : Le banche dati per le sostanze e preparati ed i relativi fattori M per

il calcolo effettivo con il metodo delle sommatorie

Citiamo a titolo non esaustivo

1. Banca Dati ISS

2. Portale ESIS : European chemical Substances Information System

3. Portale ATSDR: Agency for Toxic Substances & Disease Registry

4. EPA

5. WHO

6. FDA

7. Health Canada

Classificazione H14Classificazione H14ADRADR

ADR : Le banche dati per le sostanze e preparati ed i relativi fattori M per

il calcolo effettivo con il metodo delle sommatorie

Citiamo a titolo non esaustivo

1. Banca Dati ISS

2. Portale ESIS : European chemical Substances Information System

3. Portale ATSDR: Agency for Toxic Substances & Disease Registry

4. EPA

5. WHO

6. FDA

7. Health Canada

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I biotest sono ancora in fase di verifica a livello europeo e sono pochi i laboratori adoggi ad eseguirli

L'ecotossicità si evidenzia solo per la sostanza o la miscela che viene immessa inambiente acquatico, pertanto è ovvio che tale procedura non classifica in viagenerale i rifiuti, ma solo quelli che a seguito di operazioni di recupero possonocomportare contatti con l’ambiente acquatico (composto rilevati e sottofondistradali).

Inoltre nei biotest bisogna tener conto dell’eterogeneità della composizione deirifiuti; potrebbero presentarsi casi in cui rifiuti ricchi di sostanza organica alterino iltest con la morte del Vibrio fischeri, delle alghe e della Daphnia magna a causa difenomeni chimici diversi (consumo di ossigeno da sostanze organiche o metalli).

Infine, appare chiaro, si deve studiare un metodo per determinare l’ecotossicitàanche per quei rifiuti che vengono conferiti presso impianti di discarica o diincenerimento.

Classificazione H14Classificazione H14

LIMITI

I biotest sono ancora in fase di verifica a livello europeo e sono pochi i laboratori adoggi ad eseguirli

L'ecotossicità si evidenzia solo per la sostanza o la miscela che viene immessa inambiente acquatico, pertanto è ovvio che tale procedura non classifica in viagenerale i rifiuti, ma solo quelli che a seguito di operazioni di recupero possonocomportare contatti con l’ambiente acquatico (composto rilevati e sottofondistradali).

Inoltre nei biotest bisogna tener conto dell’eterogeneità della composizione deirifiuti; potrebbero presentarsi casi in cui rifiuti ricchi di sostanza organica alterino iltest con la morte del Vibrio fischeri, delle alghe e della Daphnia magna a causa difenomeni chimici diversi (consumo di ossigeno da sostanze organiche o metalli).

Infine, appare chiaro, si deve studiare un metodo per determinare l’ecotossicitàanche per quei rifiuti che vengono conferiti presso impianti di discarica o diincenerimento.

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Inquadramento normativoInquadramento normativo

la Direttiva 2008/98/CE, pur essendo relativamente recente, “non fa alcunriferimento ai nuovi disposti in materia di classificazione, etichettatura eimballaggio delle sostanze e preparati pericolosi ( Regolamento CE1272/2008), facendo presupporre la necessità di un nuovo interventonormativo al fine di renderla adeguata ai citati disposti normativi”

La direttiva 67/548/CEE

La direttiva 1999/45/CE

Sono relative alla classificazione , all’imballaggio eall’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi

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La direttiva 67/548/CEELa direttiva 1999/45/CE

sono state abrogate dal nuovo regolamento CLP sullaclassificazione,etichettatura

ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose(Regolamento 1272/2008) a decorrere al 1 giugno 2015

Inquadramento normativoInquadramento normativo

La direttiva 67/548/CEELa direttiva 1999/45/CE

sono state abrogate dal nuovo regolamento CLP sullaclassificazione,etichettatura

ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose(Regolamento 1272/2008) a decorrere al 1 giugno 2015

Il CLP si rifa al GHS: Sistema mondiale armonizzato di classificazione edetichettatura delle sostanze chimiche dell’ONU (Globally Harmonised System ofClassification and Labelling of Chemicals, “GHS”)

GHS viene introdotto nel quadro giuridico dei paesi esterniall’Unione europea.

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Inquadramento normativoInquadramento normativo

In particolare le SOSTANZA sono classificate, etichettate ed imballate delleaisensi del Regolamento 1272/2008 (CLP) a decorrere dal 1 dicembre 2010mentre le MISCELE sono classificate, etichettate ed imballate delle ai sensidel Regolamento 1272/2008 (CLP) a decorrere dal 1 giugno 2015

Il regolamento CLP è giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri