Classificazione rifiuti - consorziovr2.it rifiuti parte... · Decreto legislativo n. 152/2006 parte...

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CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE RIFIUTI RIFIUTI

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CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE

RIFIUTIRIFIUTI

Decreto legislativo n. 152/2006 parte IV – gestione dei rifiuti

Decreto legislativo n. 152/2006 parte IV – gestione dei rifiuti

la “Parte quarta” del d. lgs. n. 152/2006 è una sorta di rivisitazione

del d.lgs. n. 22/1997 che, senza nemmeno alterarne la struttura, lo

riscrive con una serie di modifiche ed integrazioni

il Titolo I riguarda la “Gestione dei rifiuti” e in particolare contiene:

la definizione di rifiuto e la distinzione tra rifiuto e non rifiuto

la classificazione dei rifiuti

gli adempimenti formali per la corretta gestione dei rifiuti (registro di carico e scarico, formulario e denuncia annuale)

il sistema di autorizzazioni ed iscrizioni necessarie per lo smaltimento dei rifiuti

NOZIONE DI

RIFIUTONOZIONE DI

RIFIUTO

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza o oggetto che:

rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (elenco delle categorie di rifiuti

da Q1 a Q16) e di cui

il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

Categorie di rifiuti (all. A della parte 4^):

Q1: residui di produzione e di consumo;

Q2: prodotti fuori norma;

Q3: prodotti scaduti;

Q4: sostanze accidentalmente riversate, perdute …

Q6: elementi inutilizzabili (a es. batterie fuori uso,…)

Q7, Q8 ….

Q16: qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

definizione di rifiutoart. 183 comma 1 lett. a)

definizione di rifiutoart. 183 comma 1 lett. a)

Non rientrano nel campo di applicazione della parte 4^ (gestione dei rifiuti):

a) Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;

b) In quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:

• Le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;

• I rifiuti radioattivi;

• I materiali esplosivi in disuso;

• I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento,

dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

• Le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze

naturali e non pericolose utilizzate nell’attività agricola;

c) I materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

Esclusioni art. 185

Esclusioni art. 185

� Materie prime secondarie

� Sottoprodotti

� Terre e rocce da scavo

Materie prime secondarie:(art. 181 – bis)

Non rientrano nella definizione di rifiuto le materie, le sostanze e i prodotti secondari che

rispettano di quanto segue:

1. siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, riciclo o recupero di rifiuti;

2. siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si

possono produrre;

3. siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono,

con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;

4. siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre

condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici

richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla

salute derivanti dal loro utilizzo;

5. abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

segue esclusioni:segue esclusioni:

Le definizioni delle materie prime secondarie

saranno fissate con (futuri) decreti ministeriali.

Sino all’emanazione dei previsti decreti continuano

ad applicarsi le disposizioni di cui al:

D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi

D.M. 12 giugno 2002, n. 161 per i rifiuti pericolosi

D.M. 17 novembre 2005, n. 269 per i rifiuti pericolosi

provenienti dalle navi

segue: materie prime secondariesegue: materie prime secondarie

Sottoprodotto:(art. 183, comma 1, lettera p)

Sottoprodotto:(art. 183, comma 1, lettera p)

Sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i

seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro

produzione;

2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e

avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di

utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire

che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali

qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per

l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni

preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di

cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5. abbiano un valore economico di mercato.

segue: sottoprodottosegue: sottoprodotto

Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1, dell’art. 183:

� Materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole

utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o

interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;

� Materiali litoidi o terre di coltivazione, anche sotto forma

di fanghi, provenienti da pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di

conduzione dei fondi;

� eccedenze derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti

o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di

ricovero di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto

1991, n. 281.

Terre e rocce da scavo:(art. 186)

Terre e rocce da scavo:(art. 186)

Le terre e rocce da scavo rientrano nella definizione di sottoprodotto solo se:

destinate all’impiego in processi industriali, in

sostituzione di materiali da cava:

rispettano tutte le condizioni previste per i sottoprodotti previste dall’art. 183, comma 1, lett. p) del D.lgs. n. 1522006.

utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati:

rispettano tutte le condizioni previste dall’art. 186, comma1, lettere da a) a g).

segue: terre e rocce da scavo:segue: terre e rocce da scavo:Pertanto, se le terre e rocce da scavo sono utilizzate in processi industriali, in

sostituzione di materiali da cava (fornaci, impianti di lavorazione sabbie e

ghiaie, ecc.) devono rispettare le condizioni dei sottoprodotti:

1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro

produzione;

2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e

avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di

utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a

garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti

ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli

autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a

trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di

qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin

dalla fase della produzione;

5. abbiano un valore economico di mercato.

segue: terre e rocce da scavo:segue: terre e rocce da scavo:

…se le terre e rocce da scavo sono utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati devono rispettare

le 7 condizioni relative a:

1. impiego diretto preventivamente definito;

2. certezza dell’integrale utilizzo sin dalla fase della produzione;

3. assenza della necessità di preventivo trattamento o trasformazione preliminare ai fini del soddisfacimento dei requisiti merceologici e di qualità ambientale;

4. elevato livello di tutela ambientale;

5. non provenienza da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica (il comma 6 prevede che tale accertamento venga effettuato a cusa e spese del produttore);

6. assenza di rischio per la salute e le matrici ambientali –compatibilità del materiale con il sito di destinazione;

7. la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

segue: terre e rocce da scavo:segue: terre e rocce da scavo:

Per le terre e rocce da scavo provenienti da opere sottoposte a VIA o

AIA, la sussistenza dei requisiti – nonché i tempi dell’eventuale deposito

in attesa di utilizzo – deve risultare da apposito progetto approvato

dall’autorità;

Quando si tratta di opere soggette a permesso di costruire o Dia, gli

stessi requisiti vanno dimostrati e verificati nell’ambito delle rispettive

procedure;

Quando si tratta di lavori pubblici non sottoposti a VIA, permesso di

costruire o Dia, infine, il loro rispetto dovrà risultare da idoneo allegato al

progetto dell’opera sottoscritto dal progettista.

Al di fuori delle predette condizioni, le terre e rocce da scavo sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.

Per approfondire sull’argomento si segnala:

Regione Veneto – Allegato A Dgr N. 2424 dell 08.08.2008 relativa a “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo”

CLASSIFICAZIONE

DEI RIFIUTI

CLASSIFICAZIONE

DEI RIFIUTI

CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

I rifiuti sono classificati:

secondo l’origine, in:

RIFIUTI URBANI

RIFIUTI SPECIALI

secondo le caratteristiche di pericolosità, in:

RIFIUTI NON PERICOLOSI

RIFIUTI PERICOLOSI

classificazione: rifiuti urbaniclassificazione: rifiuti urbani

sono “urbani”:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e

luoghi adibiti a uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi

diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lett. g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade

ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque

soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e

sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e

aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di

cui alle lettere b), c) ed e).

sono “speciali”:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,

costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle

attività di scavo, fermo restando quanto disposto

dall’art. 186

c) i rifiuti da lavorazioni industriali

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali

e) i rifiuti da attività commerciali

f) i rifiuti da attività di servizio

classificazione: rifiuti specialiclassificazione: rifiuti speciali

sono “speciali”:

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento

di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque

reflue e da abbattimento di fumi

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

m) il combustibile derivato da rifiuti

n) [abrogato dal D. Lgs. 4/2008] i rifiuti derivati dalle attività

di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani

classificazione: rifiuti specialiclassificazione: rifiuti speciali

classificazione: rifiuti urbani per assimilazioneclassificazione: rifiuti urbani per assimilazione

…..sono “urbani”:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di

civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

L’art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008)

dispone che:

� è competenza dello Stato determinare i criteri qualitativi e quantitativi per

l’assimilazione, ai fini della raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

� sono esclusi dalla possibilità di assimilazione:

•I rifiuti prodotti nelle strutture di vendita con superfici > di 450 mq in Comuni fino a

10.000 abitanti e > di 750 mq. in Comuni con oltre 10.000 abitanti;

•I rifiuti derivanti da aree produttive compresi i magazzini, salvo i tratti di rifiuti prodotti

da uffici, mense, bar, ecc.

classificazione: rifiuti urbani per assimilazioneclassificazione: rifiuti urbani per assimilazione

Con decreto del Ministro dell’Ambiente d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani.

Nel frattempo, si fa riferimento ai regolamenti comunali che nell’ambito della gestione dei rifiuti

urbani, stabiliscono l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

sono “pericolosi”:

i rifiuti non domestici indicati espressamente come

tali, con apposito asterisco, nell’elenco europeo dei

rifiuti (cosiddetto CER).Per esempio:Per esempio:

però:

nel caso in cui la descrizione del rifiuto contenga un

riferimento specifico (p. es. “contenente mercurio”)

o generico (p. es. “contenente sostanze

pericolose”) alla presenza di sostanze pericolose, il

rifiuto sarà pericoloso solo se tali sostanze sono

presenti in quantità superiori ai valori limite previsti

dalla Direttiva sulla classificazione, etichettatura e

imballaggio delle sostanze pericolose.

classificazione: rifiuti pericolosiclassificazione: rifiuti pericolosi

16 01 07 * filtri dell’olio

…accertamento analitico del rifiuto…accertamento analitico del rifiuto

� in determinati casi (ma solo in quelli) ai fini della classificazione è necessario l’accertamento

analitico

� anche per questi casi però la corretta ricerca del

codice resta fondamentale ai fini della

classificazione

classificazione: rifiuti pericolosiclassificazione: rifiuti pericolosi

Come attribuire il Come attribuire il

corretto codice CER corretto codice CER

ad un rifiuto?ad un rifiuto?

CODIFICACODIFICACODIFICA

L’elenco europeo dei rifiuti (CER) si applica a L’elenco europeo dei rifiuti (CER) si applica a

tutti i materiali che rientrano della definizione di tutti i materiali che rientrano della definizione di

rifiuto.rifiuto.

Il CER costituisce una nomenclatura di Il CER costituisce una nomenclatura di

riferimento comune per la Comunità europea, ed riferimento comune per la Comunità europea, ed

ha lo scopo di coordinare e migliorare tutte le ha lo scopo di coordinare e migliorare tutte le

attività connesse alla gestione dei rifiuti.attività connesse alla gestione dei rifiuti.

CODIFICACODIFICACODIFICA

Il Il CERCER è un elenco:è un elenco:

non esaustivonon esaustivo, soggetto a revisione periodica ed , soggetto a revisione periodica ed

eventualmente a modifica da parte della Commissione eventualmente a modifica da parte della Commissione

europea;europea;

il CER attualmente in uso, è in vigore dal il CER attualmente in uso, è in vigore dal 1° gennaio 1° gennaio

20022002;;

è un è un elenco unificatoelenco unificato, cioè contempla sia i rifiuti non , cioè contempla sia i rifiuti non

pericolosi, sia quelli pericolosi;pericolosi, sia quelli pericolosi;

l’identificazione dei l’identificazione dei rifiuti pericolosirifiuti pericolosi è improntata su 2 è improntata su 2

criteri fondamentali:criteri fondamentali:

�� criterio dell’origine del rifiutocriterio dell’origine del rifiuto;;

�� criterio del criterio del contenuto di sostanze pericolosecontenuto di sostanze pericolose: in tal : in tal

modo ci si riferisce anche alla composizione effettiva dei rifiumodo ci si riferisce anche alla composizione effettiva dei rifiuti ti

e ai valori di concentrazione delle sostanze pericolose.e ai valori di concentrazione delle sostanze pericolose.

CODIFICACODIFICACODIFICA

I rifiuti nel catalogo europeo sono identificati da codici a 6 cI rifiuti nel catalogo europeo sono identificati da codici a 6 cifre, ifre,

suddivisi in tre coppie di cifre.suddivisi in tre coppie di cifre.

Per es.: 03.03.01 Per es.: 03.03.01 –– scarti di corteccia e legnoscarti di corteccia e legno

Le prime 2 cifre individuano le attività generatrici del rifiutoLe prime 2 cifre individuano le attività generatrici del rifiuto –– 20 20

famiglie o capitoli:famiglie o capitoli:

Per es. 03 Per es. 03 –– rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di

pannelli, mobili, polpa, carta e cartonepannelli, mobili, polpa, carta e cartone

La seconda coppia di cifre individua i sottoprocessi relativi La seconda coppia di cifre individua i sottoprocessi relativi

all’attività generatrice del rifiuto:all’attività generatrice del rifiuto:

Per es. 03.03 Per es. 03.03 –– rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa,

carta e cartonecarta e cartone

La terza coppia di cifre individua i rifiuti generati:La terza coppia di cifre individua i rifiuti generati:

Per es.: 03.03.01 Per es.: 03.03.01 –– scarti di corteccia e legnoscarti di corteccia e legno

03.03.09 03.03.09 –– fanghi di scarto contenenti carbonato di fanghi di scarto contenenti carbonato di

calciocalcio

CODIFICACODIFICCODIFICAA

Per identificare il codice corretto di un determinato rifiuto siPer identificare il codice corretto di un determinato rifiuto si devedeve::

individuare la fonte che genera il rifiuto individuare la fonte che genera il rifiuto consultando i 20 consultando i 20

capitolicapitoli del catalogo.del catalogo.

Procedendo in questo modo:Procedendo in questo modo:

Identificare il settore economico tra i capitoli Identificare il settore economico tra i capitoli da 01 a 12 o da 17 da 01 a 12 o da 17

a 20a 20 per risalire poi al codice a 6 cifre del rifiuto in questione, per risalire poi al codice a 6 cifre del rifiuto in questione,

escludendo i codici che terminano con le cifre escludendo i codici che terminano con le cifre 99 (99 (xxxx..xxxx.99 .99 –– rifiuti rifiuti

non specificati altrimenti)non specificati altrimenti)..

Se nessuno dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per laSe nessuno dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la

classificazione, occorre esaminare i classificazione, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15capitoli 13, 14 e 15 per per

identificare il codice corretto.identificare il codice corretto.

Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre prendere Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre prendere

in considerazione il in considerazione il capitolo 16capitolo 16 (rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti non specificati altrimenti

nell’elenco);nell’elenco);

Se il rifiuto non è classificabile neanche con il cap. 16 si devSe il rifiuto non è classificabile neanche con il cap. 16 si deve e

rifare il percorso utilizzando anche i rifare il percorso utilizzando anche i codici 99codici 99..

CODIFICACODIFICACODIFICA