Classificazione rifiuti alla luce del Reg. 1357/2014/UE ... · Classificazione dei rifiuti speciali...

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www.campoverde-group.com Ing. Alessio Figini 13 aprile 2016 Classificazione rifiuti alla luce del Reg. 1357/2014/UE e della Decisione 2014/955/Ue

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Ing. Alessio Figini13 aprile 2016

Classificazione rifiuti alla luce delReg. 1357/2014/UE

e della Decisione 2014/955/Ue

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Alcune domande a cui proveremo a rispondere

• Quando un rifiuto è pericoloso?

• Devo sempre fare le analisi?

• Il passaggio da H ad HP è automatico e semplice? Da H1 si passaad HP1 e così via?

• Ho fatto le analisi nel mese di aprile 2015…le devo rifare?

• Il mio rifiuto era non pericoloso; non devo fare nulla quindi?

• E per quanto riguarda l’HP14?

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Contenuti trattati

• Introduzione alla classificazione rifiuti

• Elenco caratteristiche di pericolo HP

• Possibili casi di riclassificazione

• Esempi riclassificazione di rifiuti pericolosi

• Esempio di riclassificazione rifiuto non pericoloso

La classificazione dei rifiuti è di fondamentale importanzaper la loro gestione D. Lgs. n. 152/2006 Art. 184

PROVENIENZA CARATTERISTICHE

URBANI SPECIALI PERICOLOSINONPERICOLOSI

Classificazione dei rifiuti

6. Gestione dei datirelativi ai rifiuti

1. Classificazione deirifiuti speciali

4. Trasporto dei rifiuti

3. Gestione depositotemporaneo

2. Raccolta econferimento dei rifiuti

specialiProduttore

Società autorizzate

Gestione dei rifiuti speciali

Fasi dellagestionedei rifiuti

5. Smaltimento orecupero

Produttore

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Codice CER a 6cifre XX YY ZZ

I CODICI RAPPRESENTANO:

XX: la fonte che ha generato il

rifiuto

YY: il processo che ha generato il

rifiuto

ZZ: la tipologia del rifiuto

SCELTA DELLA FONTE

La fonte deve essere scelta consultando i

capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

Se nessuno dei codici dei capitoli indicati

risulta adeguato occorre consultare i capitoli

13, 14, 15 e, successivamente, il 16.

Se nemmeno così si giunge all’identificazione

di un codice adatto…..allora si dovranno usare

i codici xxyy99 «non specificati altrimenti»

I codici CER sono quelli che identificano il tipo di rifiuto da smaltire.Introdotti dal DPCM 24/12/2004

Classificazione dei rifiuti speciali – il CER

I rifiuti contrassegnati da “*” sono da

ritenersi, per gli effetti della

normativa, pericolosi.

punto 3 della Decisione 2000/532/CE

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Classificazione dei rifiuti - oggi

• Reg. 18 dicembre 2014 n. 1357/2014/UE sostituisce l’allegato IIIdella Direttiva 2008/98/Ce

Nuovi principi per la classificazione di pericolosità di un rifiuto

• Decisione 2014/955/UE Modifica la decisione 2000/532/Ue

«Nuovo» Elenco CER – 3 codici nuovi e piccole modifiche nelle definizioniassociate ad alcuni codici CER

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Classificazione dei rifiuti - oggi

• Reg. 18 dicembre 2014 n. 1357/2014/UE sostituisce l’allegato IIIdella Direttiva 2008/98/Ce

• Decisione 2014/955/UE Modifica la decisione 2000/532/Ue

Entrambi in vigore del 1 giugno 2015

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Decisione 2014/955/Ue

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Decisione 2014/955/Ue – Classificazione di un rifiutocome pericoloso

N.B.: per i rifiuti sanitari si continuano aseguire le indicazioni del DPR 254/2003

……O utilizzando la concentrazione disostanze…..

……o eseguendo prove…..

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Caratterizzazione – come deve operare il chimico

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Classi di pericolo - ieri

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Classi di pericolo - oggi

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Classi di pericolo - oggi

STOT SE1

STOT SE2

STOT SE3

STOT RE1

STOT RE2

ASP TOX1

SKINCORR. 1

EYE DAM.1

SKIN e EYEIRRIT. 2

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Classi di pericolo - oggi

Valore soglia =0,1%

Valore soglia =1%

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Classi di pericolo - oggi

CARC 1 Ae 1B

CARC 2

Valore soglia =0,1%

Ad oggi valgonole regole del DPR

254/2003

Limiti validi per lasingola sostanza

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Classi di pericolo - oggi

Limiti validi per lasingola sostanza

Limiti validi per lasingola sostanza

...nelle more……tale caratteristica vieneattribuita secondo le modalitàdell'Accordo europeo relativo al trasportointernazionale delle merci pericolose sustrada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7..

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Quindi come si attribuisce l’HP14?

La procedura ADR ricalca parzialmente quella riportata nel CLP e non siconsiderano le tossicità cronica 3 (ex R 52-53) e cronica 4 (R53) del CLP.Ne risulta pertanto un procedimento meno cautelativo dell’ADR rispettoa quello del CLP

Poiché nel metodoADR non si prendonopiù in considerazionele frasi di rischio R52-53, il valore limite piùbasso 0,25% del CLPsparisce, e il valorelimite più basso in ADRè 2,5%.

il metodo ADR risultameno cautelativo di unfattore 10

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COME SI PASSA DA FRASI R A FRASI H?

Non associatead alcuna HP

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COME SI PASSA DA FRASI R A FRASI H?

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Il passaggio da H ad HP è automatico e semplice? Da H1 si passaad HP1 e così via?Possibili casi di riclassificazione – caso HP5 / HP6

H5 H6

HP5Tossicità specifica per

organi bersaglio /Tossicità in caso di

aspirazione

HP6Tossicità acuta

• Alcune delle vecchie frasi di rischio relative a H5 vanno a confluire inclassi appartenenti alla nuova categoria HP5, altre in HP6.

• Le vecchie frasi di rischio relative a H6 vanno in generale a confluirein HP6, ma in parte anche in HP5.

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Esempio H4 HP5

Un rifiuto contenente una sostanza con frase di rischio R37 relativa,nella vecchia classificazione, alle sostanze irritanti per le vierespiratorie in concentrazione > 20% era H4

Ora la stessa sostanza avrà «codice di indicazione pericolo» H335

E quindi il rifiuto sarà classificato HP5

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Esempio H5 HP6

Un rifiuto contentente sostanze con frasi di rischio R20, R21, R22(nocivo per inalazione, contatto con la pelle o ingestione) > 25%…..eraclassificato H5

Ora le stesse sostanze avranno frase di pericolo H302, H312, H332

E quindi il rifiuto sarà classificato HP6

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Esempio H6 HP5

Un rifiuto contenente sostanze aventi frasi di rischio R23-24-25/48 oR23-24-25/39 >3%……era classificato H6

Ora le stesse sostanze avranno frase di pericolo H370, H372

E quindi il rifiuto sarà classificato HP5

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Possibili casi di riclassificazione –Esempi

Il passaggio da H ad HP non è automatico e semplice

VEDIAMO ESEMPI REALI

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Esempio 1

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Esempio 1

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Esempio 1

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Esempio 1

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Esempio 1

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Esempio 1

• ∑ H315 e H319 > 20% HP4

• ∑ H332 > 22,5% HP6 Oggi

• ∑ R36-R38 > 20% H4

• ∑ R20 > 25 % H5 Ieri

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Esempio 2 – miscela di solventi - ieri

H3A

H10

H4-H5

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Esempio 2 – miscela di solventi - ieri

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Esempio 2 – miscela di solventi - oggi

HP3

Toluene – H315/ H335 = 26%Xilene – H315/H319/H335 = 39%

R33 H373

H335>20%HP5H315-H319>20% HP4

R36 H319R37 H335R38 H315

H373 > 10% HP5

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Esempio 2 – miscela di solventi - oggi

H361 >3% HP10

R62-63 H361fd

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Esempio 2 – miscela di solventi - oggi

R50-53 >0,25% H400-H410 > 0,25% HP14

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Esempio 3 – olii minerali

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Esempio 3 – olii minerali

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Esempio 4 – rifiuti da laboratorio

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Esempio 4 – rifiuti da laboratorio

IERI Non Pericoloso – CER160509

OGGI Punto infiammabilità = 58° HP3

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Analisi

Ma……….

È sempre necessario fare le analisi?

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Esempio 5 – toner esausto

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Esempio 5 – toner esausto

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Esempio 6 – acido cloridrico – CER 060102

IERIR34 > 5% H8

R37 > 20% H4

OGGIH314 > 5% HP8

H335 > 20% HP5

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Esempio 7 – Classificazione RAEE

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Esempio 7 – Classificazione RAEE

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Quesito – Quando è necessario (ri)fare le analisi?

Visto che il produttore è sempre responsabile dellaclassificazione del rifiuto, dovrà rifare l’analisi:

- tutte le volte che effettuerà delle variazioni nelprocesso produttivo

- tutte le volte che effettuerà variazioni nell’utilizzodi diverse materie prime utilizzate nel processoproduttivo del rifiuto.

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Quesito – Quando è necessario (ri)fare le analisi?

Oppure…..a seconda della destinazione del rifiuto

A) Rifiuto con destinazione diretta in DiscaricaB) Rifiuto con destinazione in impianti di recupero conautorizzazione in regime semplificatoC) Rifiuto con destinazione in impianti distoccaggio/trattamento in ordinaria

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Quesito – Quando è necessario (ri)fare le analisi?

A) Rifiuto con destinazione diretta in Discarica

Se il rifiuto è destinato alla discarica esiste il DM 27-09-2010 che all’Art. 2 dice: “La caratterizzazione di baseè effettuata al primo conferimento e ripetuta ad ognivariazione significativa del processo che origina i rifiutie, comunque almeno una volta all’anno.

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Quesito – Quando è necessario (ri)fare le analisi?

B) Rifiuto con destinazione in impianti di recupero conautorizzazione in regime semplificato

- 24 mesi per rifiuti non pericolosi (dal D.M.186/2006 art.8 c.4).- 12 mesi per rifiuti pericolosi (dal D.M. 161/2002art.7 c.3).

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Quesito – Quando è necessario (ri)fare le analisi?

C) Rifiuto con destinazione in impianti distoccaggio/trattamento in ordinaria

Se il rifiuto ha una destinazione diversa dalla discaricae, da un impianto di recupero in regime semplificato,chi determina la periodicità delle analisi sono leProvince o le Regioni quando rilasciano leautorizzazioni agli impianti di smaltimento(stoccaggio/trattamento)……...tempi che variano dai 6 mesi ad 1 anno di solito

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