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Piacenza, 05 aprile 2012 La CORRETTA GESTIONE La CORRETTA GESTIONE dei RIFIUTI in AZIENDA dei RIFIUTI in AZIENDA

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La CORRETTA GESTIONE La CORRETTA GESTIONE dei RIFIUTI in AZIENDAdei RIFIUTI in AZIENDA

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Argomenti trattati:

• La normativa e la nozione di rifiuto• Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti• Gestione dei rifiuti: deposito temporaneo, trasporto, smaltimento e recupero e relative autorizzazioni• La documentazione: formulari – registri – MUD• Il punto sul SISTRI

Relatore:

Vito Emanuele MAGNANTE

Responsabile della Divisione Gestione Rifiuti-ADR di ECORICERCHE S.r.l., opera nel settore della Gestione dei Rifiuti da oltre quindici anni in qualità di

consulente e Responsabile Tecnico di aziende di trasporto rifiuti e di impianti di recupero/smaltimento. Dal 2001 si occupa di formazione nel

settore ambientale per imprese ed enti pubblici e privati

La CORRETTA GESTIONELa CORRETTA GESTIONEdei RIFIUTI in AZIENDAdei RIFIUTI in AZIENDA

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Concetto di ““ GESTIONE": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonchéle operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (definizione prevista nell’art. 183 comma 1 lettera n)

INTRODUZIONENella gestione dei rifiuti, la norma di riferimento è la parte IV del D.Lgs. 152/06, aggiornata con il D.Lgs. 205/2010 del 03 dic 2010, in vigore dal 25 dic 2010.

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Struttura della parte IV ° D.Lgs. 152/06:Titoli-Capi-Articoli

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Struttura della parte IV ° D.Lgs. 152/06:Allegati dei Titoli I-II-III-IV-VI

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Struttura della parte IV ° D.Lgs. 152/06:Allegati del Titolo V

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DefinizioniIl D.Lgs. 152/06 prevede all’art. 183 alcune definizioni che definiscono una serie di termini, la conoscenza dei quali garantisce la corretta lettura e interpretazione degli adempimenti previsti dal testo normativo.

Per rifiuto si intende: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi ”.

““ GESTIONE": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimenGESTIONE": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimen to dei to dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli intervenrifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interven ti successivi alla ti successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonchchiusura dei siti di smaltimento, nonch éé le operazioni effettuate in qualitle operazioni effettuate in qualit ààdi commerciante o intermediario (Art. 183 comma 1 le ttera n) di commerciante o intermediario (Art. 183 comma 1 le ttera n)

urbani

ORIGINE speciali

pericolosi

PERICOLOSITA’non pericolosi

Ai fini dell’attuazione della normativa, i rifiuti sono classificabili secondo due criteri

Classificazione dei rifiuti

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Criterio: ORIGINE

Si definiscono RIFIUTI URBANI (art. 184 D.Lgs. 152/06) :

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

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Criterio: ORIGINE

Si definiscono RIFIUTI SPECIALI (art. 184 D.Lgs. 152/06) :

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotto);

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

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Criterio: PERICOLOSITA’

In base a questo criterio esistono:

RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI

DEFINIZIONE = "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piùcaratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto (art. 184 comma 4)

Nell'elenco dei rifiuti di cui all' Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 questi sono identificati con asterisco (*)

RNP 12.01.01 = limatura e trucioli di materiali ferr osi

RNP 15.01.01 = imballaggi in carta e cartone

RP 13.02.06* = scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

RP 15.01.10* = imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

RP 16.06.01* = batterie al piombo

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Esempio:

10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento de i fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209

La normativa prevede quindi per tutta una serie di rifiuti che la classificazione come pericolosi o non pericolosi sia assegnata mediante accertamento analitico (o comunque è correlata all'effettiva presenza di concreti fattori di pericolosità).

In tali casi nell’elenco figurano due voci (cd “ voci specchio ” o “ codici omologhi ”):

� una riferita al rifiuto classificato pericoloso se vengono superati i limiti di concentrazione fissati dalla norma.

� l’altra a quello non pericoloso .

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Ai fini della codifica dei rifiuti, con il D.Lgs. 152/06 fa proprie le direttive del D.Lgs. 22/97, assumendo quale riferimento per il sistema di codifica, il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), il quale èuna nomenclatura di riferimento con una terminologia comune in tutti i Paesi CE.Il catalogo CER è sottoposto a revisione periodica(si pensi all’identificazione di nuovi RIFIUTI legati al progredire della tecnologia e della ricerca scientifica).Attualmente:

� 839 codici rifiuto

� 405 codici rifiuti pericolosi

� 131 codici specchio

� 303 codici rifiuti non pericolosi

� 67 codici [XY.ZK.99] non pericolosi

� 2 codici [XY.ZK.99] pericolosi

Codifica dei rifiuti

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Modalità di CODIFICA:

Ogni rifiuto è designato con un codice a 6 cifre (tre gruppi di due cifre)

� la prima coppia di cifre (da 01 a 20) si riferisce ai raggruppamenti generali nell’indice del Catalogo;

� la seconda coppia si riferisce al sottogruppo di rifiuti nell’ambito dello stesso raggruppamento;

� le ultime 2 cifre si riferiscono alla designazione di una singola tipologia di rifiuti.

Codice CER: 12. 01. 07

Famiglia principale (tipologia produttiva)

Sottofamiglia (dettaglio della tipologia produttiva)

Tipologia del Rifiuto

La codifica si basa sulla tipologia produttiva del rifiuto, fatta eccezione per alcuni raggruppamenti ”generali” comuni a molte tipologie produttive (quali imballaggi, olii, solventi, ecc.).

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PROD DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

I raggruppamenti principali rappresentano la “prima c oppia” del codice CER di un rifiuto

Raggruppamenti principali dei codici CER

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11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI

14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

16. RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

17. RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

18. RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE

19. RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

20. RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀCOMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

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10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06 stampi di scarto

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE. E DAL TRATTAM ENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

Esempi di codici CER

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13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)

13 01 04* emulsioni clorurate

13 01 05* emulsioni non clorurate

13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13* altri oli per circuiti idraulici

13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e ol i lubrificanti

13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione13 03 06*

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e ind umenti protettivi

15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202

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ALLEGATO I parte IV D.Lg.152/06Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 Esplosivo H8 Corrosivo

H2 Comburente H9 Infettivo

H3A Facilmente infiammabile H10 Teratogeno

H3B Infiammabile H11 Mutageno

H4 Irritante H12Sostanze o preparati che a contatto con l’acqua, l’aria o un acido sprigionano sostanze tossiche o molto tossiche

H5 Nocivo H13 Sensibilizzanti

H6 Tossico H14 Ecotossico

H7 Cancerogeno H15

Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate

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Per una valutazione analitica ad hoc, occorre considerare SEMPREpreventivamente lo scopo e il destino finale cui avviare il rifiuto.

Le analisi sui rifiuti possono essere distinte in:

Definire CER Rifiuto e valutarne la sua (eventuale) pericolosità Classificazione

� analisi sul “tal quale” (analisi sul rifiuto nello stato di origine ai fini della classificazione)

Tra le altre analisi che possono essere svolte sui rifiuti possiamo annoverare:

� Test di cessione (analisi ai fini dello smaltimento dei rifiuti)

� Test di cessione (analisi ai fini dell’avvio a recuperabilità dei rifiuti)

� Analisi ai sensi del titolo V D.Lgs. 15206 parte IV (bonifiche)

Analisi dei rifiuti

IMPORTANZA della CODIFICA e CLASSIFICAZIONEDefinire CORRETTAMENTE il codice CER di un rifiuto e le sue (eventuali) caratteristiche di pericolo è fondamentale per la GESTIONE (art. 183 comma 1 lettera n

� Corretto deposito temporaneo (Art. 183, c.1, lettera bb)

� Corretta gestione “materiale” degli stessi (movimentazione, manipolazione, ecc. ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro)

� Corretta etichettatura e scelta degli (eventuali) imballaggi

� Corretta definizione degli impianti di destino

� Corretta individuazione del trasportatore

� Corretta applicazione della norma ADR/RID

� Corretta gestione documentale (formulario – registro – MUD / SISTRI)

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La gestione dei rifiuti

Tutta la nuova disciplina del D.Lgs. 152/06 parte quarta ruota attorno al concetto di Gestione dei Rifiuti.

Nel termine gestione sono compresi, così come riportato nell’art. 183 comma 1 lettera n), “ la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualitàdi commerciante o intermediario”.

Nell’ambito della Gestione possiamo distinguere:

� la gestione dei rifiuti prodotti da terzi

� la gestione dei trasporti dei rifiuti prodotti in proprio e da terzi

ognuna delle quali segue criteri precisi, così come ci sono specifiche regole per la gestione dei rifiuti prodotti

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DefinizioniIl D.Lgs. 152/06 prevede all’art. 183, oltre alla definizione di “rifiuto” altre definizioni la cui conoscenza e interpretazione garantisce il corretto rispetto degli adempimenti previsti dalla norma:a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

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h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

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t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dirifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta;

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Attività connesse con la produzione/gestione del rifiuto

GESTIONE

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I rifiuti prodotti in proprio:

deposito temporaneo (Art. 183, c.1, lettera bb)

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al reg. CE 850/2004 e ss.mml.e ii., devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo

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Non serve alcuna comunicazione preventiva o alcuna autorizzazione per poter effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti (pericolosi e non) prodotti dalla propria attività, purché questo avvenga nel rispetto dei requisiti sopra citate previsti nell’art. 183 comma 1 lettera bb del D.Lgs 152/06.

L’eccezione alla regola è se il deposito temporaneo, per esigenze particolari dell’Azienda, non rientri nei quantitativi stabiliti dalla norma di cui all’art. 183 comma 1 lettera bb), andrà richiesto alla Regione/Provincia competente una autorizzazione specifica per lo stoccaggio di rifiuti propri.

i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: • con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito (METODO TEMPORALE);• quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi (METODO QUANTITATIVO).

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno

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ATTENZIONE all’articolo 187:Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolositàovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose .2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'art 183, comma 1, lettera nn).3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

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Articolo 188

Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: a) autosmaltimento dei rifiuti; b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate; e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194. 3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione. 4. omissis

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Produttore di rifiuti: conferimento solo a soggetti autorizzati

Il produttore che consegni a terzi i propri rifiuti per lo smaltimento, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetto autorizzato, altrimenti risponde del reato in concorso con il terzo.La corretta gestione dei rifiuti, infatti, grava su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni dai quali derivano i rifiuti, e tale "coinvolgimento " trova puntuale specificazione nell'articolo 188, Dlgs 152/2006.

Il produttore che ometta di controllare se il soggetto a cui consegna i propri rifiuti sia autorizzato al loro smaltimento, contribuisce alla commissione del reato di gestione illecita di rifiuti, secondo consolidata giurisprudenza formatasi già sotto la vigenza del Dlgs 22/1997 e ribadita dalla Cassazione con sentenza 11 febbraio 2008, n. 6420 .

L’affidamento a terzi dei rifiuti da smaltire comporta precisi obblighi di accertamento per il soggetto che li conferisce, pena l'affermazione della responsabilità penale per “culpa in eligendo”.La sentenza della Corte di Cassazione del 01 marzo 2012 n°8018 ribadisce che il produttore/detentore del rifiuto deve verificare l'affidabilità del terzo tramite le necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico.Questo perché il detentore dei rifiuti ha l’obbligo di disfarsene in conformità delle prescrizioni dettate dall’articolo 188 del Dlgs 152/2006, “sicchè lo stesso risponde, a titolo di colpa, in concorso con i terzi non autorizzati cui abbia incautamente affidato lo smaltimento dei rifiuti stessi”.

Piacenza, 05 aprile 2012

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Le modalità di alienazione dei rifiuti prevedono:

� RECUPERO

� SMALTIMENTO

Tutte le attività di gestione dei rifiuti prodotti da terzi, DEVONO essere autorizzate (D.Lgs. 152/06 parte IV Capo IV).

La gestione dei rifiuti di terzi

Piacenza, 05 aprile 2012

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Le modalità di alienazione dei rifiuti prevedono :

Art. 183 comma 1 lettera t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Art. 183 comma 1 lettera z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento

Piacenza, 05 aprile 2012

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R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

RECUPEROAllegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/06

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D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera)D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

SMALTIMENTOAllegato B della Parte IV del D.Lgs. 152/06

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� data di emissione del documento

� n°di protocollo / n°determinazione

� sede impianto

� Codici CER e gestione (es.R13, R5, ecc.)

� quantitativi istantanei dei codici CER

� quantitativi annui dei codici CER

� data efficacia atto

� data scadenza atto

� prescrizioni

Check - list verifica autorizzazioni impianti

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Il trasporto dei rifiuti :

Nel recepire il sistema delle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti previsto dalla direttiva 91/156/CEE, il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 aveva individuato nell' Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti la competente autorità, prevista dall'articolo 12 della direttiva medesima, presso la quale devono iscriversi "gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al recupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari)".

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L'Albo è stato costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in:• Comitato Nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;• 19 Sezioni regionali e 2 Sezioni provinciali a Trento e a Bolzano, con sede presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dei capoluoghi di Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: sito Albo Gestori Ambientali (www.albogestoririfiuti.it)

Sono soggette all’iscrizione all’Albo le IMPRESE e gli ENTI che svolgono:

� attività di raccolta e trasporto di rifiuti

� effettuano attività di bonifica dei siti

� effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto

� di commercio ed intermediazione dei rifiuti

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Il trasporto dei rifiuti: l’art. 212

Comma 5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, c3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al D.Lgs. 188/2008 e D.Lgs. 151/2005 limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli.Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al D.Lgs. 267/2000, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

Comma 6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

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� Cat. 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;

� Cat. 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo

� Cat. 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo

� Cat. 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi

� Cat. 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

� Cat. 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi

� Cat. 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 22/97

� Cat. 8: intermediazione e commercio di rifiuti

� Cat. 9: bonifica di siti

� Cat. 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto

Categorie di iscrizione

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Le varie categorie sono divise in classi, i cui criteri sono:popolazion e servita (Categoria 1) -t/anno di rifiuti trattati (Categorie 4, 5, 8), valore economico (Categorie 9, 10):

Categoria 1:

a) superiore o uguale a 500.000 abitanti

b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti

c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti

d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

f) inferiore a 5.000 abitanti

Le categorie dalla 4 alla 8:

a) quantità annua complessivamente trattata superior e o uguale a 200.000 t

b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t

c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t

d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t

e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t

f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t

Le categorie 9 e 10 in funzione dell'importo dei lav ori di bonifica cantierabili :

a) oltre euro 7.746.853,49 - b) fino a euro 7.746.853,49 - c) fino a euro 1.549.370,70

d) fino a euro 413.165,52 - e) fino a euro 51.645,69

Classi di iscrizione

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Sintesi del Comma 8.I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei

propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 Kg o 30 litri al giorno sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo con una comunicazione con attestato:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto

anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimod) diritto annuale di registrazione di 50 euro (rideterminabile ai sensi del D.M. 406/98 e diminuito di

due terzi in caso di iscrizione al SISTRI).

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.

Non è prevista la fidejussione

Non occorre nominare un Responsabile Tecnico

Trasporto in proprio di rifiuti

� data di emissione del documento

� n°di iscrizione

� sede legale azienda

� categoria di Iscrizione

� classe di iscrizione

� CER autorizzati con le relative targhe dei mezzi idonei al trasporto per le varie Categorie di iscrizione

� data efficacia atto

� data scadenza atto

� prescrizioni (art. 4 del provvedimento di iscrizione)

Verifica autorizzazioni trasporto

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PRODUTTORE:

Codifica il rifiuto (verifica il proprio processo produttivo e svolge analisi chimiche ove necessario, definisce la pericolosità)

Gestisce un deposito temporaneo (corretta etichettatura, posizionamento, tempistica e quantità )

Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasporto e destino)

Gestisce la documentazione (formulari-registri-MUD)

Tabella riassuntiva della GESTIONE dei RIFIUTI

TRASPORTATORE:

Gestisce un’autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, quantità, mezzi e relativi codici CER, prescrizioni)

Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (impianti di destino)

Verifica preventivamente il tipo di lavoro da svolgere (CER da trasportare e disponibilità impianto di destino)

Gestisce la documentazione (formulari-registri)

DESTINATARIO:

Gestisce un’autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, codici CER quantità, prescrizioni)

Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasportatori)

Verifica preventivamente il tipo di lavoro svolgere (CER da ricevere e disponibilitàdel proprio impianto)

Gestisce la documentazione (formulari-registri-MUD)

Gestisce i propri rifiuti (vedi PRODUTTORE iniziale)

INTERMEDIARIO:

Gestisce un’autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, tipologia di rifiuti e quantità,)

Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasportatori e destinatari)

Verifica preventivamente il tipo di lavoro svolgere (CER da ricevere e disponibilitàdel proprio impianto)

Gestisce la documentazione (registri)

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La Gestione dei Rifiuti prevede a carico delle imprese obblighi documentali quali:

• Il MUD (art. 189 - Modello Unico di Dichiarazione Legge n ° 70/94)

• Il registro di carico/scarico dei rifiuti (art. 190 - D.M. n ° 148/98)

• Il formulario per il trasporto dei rifiuti (art. 193 - D.M. n ° 145/98)

Questa documentazione saràsostituita dalle schede SISTRI per i soggetti obbligati a tale normativa (o in iscrizione volontaria) dal 01 luglio 2012.

Documentazione

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Riferimenti normativi: Artt. 189 – 190 – 193 del D.Lgs. 152/06

Attività Adempimenti

ProduzioneProduzione Registro (se soggetto)Registro (se soggetto)MUD (se soggetto)MUD (se soggetto)

Trasporto rifiuti prodotti in proprio Trasporto rifiuti prodotti in proprio (art. 212 c.8)(art. 212 c.8)

Iscrizione Albo, formularioIscrizione Albo, formularioRegistro (se soggetto)Registro (se soggetto)

Recupero Recupero (ordinario art. 208 da R1 a R13)(ordinario art. 208 da R1 a R13)

Autorizzazione, registro, Autorizzazione, registro, formulario, MUDformulario, MUD

Recupero Recupero (semplificato art. 216)(semplificato art. 216)

Comunicazione, registro, Comunicazione, registro, formulario, MUDformulario, MUD

SmaltimentoSmaltimento(art. 208 da D1 a D15)(art. 208 da D1 a D15)

Autorizzazione, registro, Autorizzazione, registro, formulario, MUDformulario, MUD

Raccolta e trasporto per terziRaccolta e trasporto per terzi(art. 212 c. 5)(art. 212 c. 5)

Iscrizione Albo, registro, Iscrizione Albo, registro, formularioformulario

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CATASTO DEI RIFIUTI (MUD)Art. 189 comma 3 D.Lgs. 152/06

Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:

. Produttori iniziali di rifiuti pericolosi

. Produttori iniziali rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi di potabilizzazione, trattamento e depurazione acque (esclusione fino a 10esclusione fino a 10dipendentidipendenti).

. Chi svolge attività di smaltimento e recupero dei rifiuti

. I comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane

. I consorzi che recuperano particolari tipologie di rifiuto

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REGISTRI DI CARICO E SCARICO

L’articolo 190 del D.Lgs. 152/06 prevede che il registro di carico e scarico rifiuti debba obbligatoriamente essere tenuto:

(combinato fra gli artt. 190 e 189 c. 3)

- da coloro che effettuano professionalmente attività di raccolta e trasporto o svolgono le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

- consorzi istituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuto;

- imprese e enti che producono di rifiuti pericolosi;

(combinato fra gli artt. 190 e 184 c. 3 lettere c – d – g)

-produttori di rifiuti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e quelli derivanti da attività di recupero smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

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I registri di carico e scarico vengono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

La vidimazione deve essere svolta presso le CCIAA di competenza territoriale

� Sul registro vanno annotate tutte le informazioni sulle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti che si producono, trasportano smaltiscono o recuperano per poi utilizzarle ai fini della compilazione del MUD.

� I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari.

� Il registro è unico per i rifiuti pericolosi e non pericolosi nonché per i rifiuti riutilizzabili (compresi gli oli esausti).

� I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione , ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i PRODUTTORI, almeno entro dieci giorni lavor ativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i SOGGETTI CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA E IL TRASPORTO, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i COMMERCIANTI, gli INTERMEDIARI e i CONSORZI, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i SOGGETTI CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.NOTA: Art 190 c. 9 “nell’allegato 6.C1 sezione III D.M. 148/98 dopo la parola “in litri” la congiunzione <e> èsostituita dalla disgiunzione <o>.

� Modello A: modello unico per produttori, detentori, trasportatori, gestori di impianti, sia intermedi che finali, nonché per intermediari e commercianti con deposito (deve esserne specificata la relativa destinazione finale e può essere usato per produzione, trasporto e detenzione a patto che le tre attività vengano segnate sul frontespizio).

� Modello B: riservato solo agli intermediari la cui attività non richiede la detenzione..

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FORMULARI IDENTIFICAZIONE dei RIFIUTIPer responsabilizzare i soggetti nella fase di trasporto, la norma (art. 193 D.Lgs. 152/06) prevede che i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione in cui devono risultare :

� il nome ed l’indirizzo del produttore e del detentore e del destinatario;

� l’origine, la tipologia e la quantità del rifiuto trasportato;

� l’impianto di destinazione;

� la data e il percorso seguito dal trasportatore per giungere all’impianto.

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I formulari devono essere redatti in quadruplice copia (emesso indifferentemente dal produttore/ detentore del rifiuto o dal trasportatore dei rifiuti oggetto di trasporto), compilato, datato e firmato dal detentore del rifiuto e controfirmato dal trasportatore al momento dell’inizio del trasporto.

Per le note sulla compilazione vedi anche la Circolare 4 Agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell’Ambiente e Ministero del Commercio e Dell’Artigianato: “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 1° Aprile 1998 n. 145 e dal Decreto Ministeriale 1° Aprile 1998 n. 148”(pubblicazione su GU n. 212 del 01.09.1998).

E’ fondamentale che la IV°copia del formulario, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, venga restituita dal trasportatore al detentore, ai fine dell’esclusione di quest’ultimodalle responsabilità.

(cfr. art. 188 D.Lgs. 152/06)

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La prima copia compilata dal produttore fino al punto 10 resta al produttore….

Il carico giunge a destino … (compilazione del punto 11 a cura del destinatario). La seconda copia resta all’impianto

La terza copia rimane al trasportatore con la quarta ..

La quarta copia torna al produttore a cura del trasportatore entro 90 gg

… il carico parte….

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� Data di emissione del documento

� Imprecisione fra Sede legale e luogo di produzione ( unit à locale)

� Mancanza/errore degli estremi autorizzativi del dest inatario e trasportatore

� Errata denominazione del rifiuto

� Mancanza della descrizione dello stato fisico

� Mancanza o errate descrizioni delle caratteristiche di pericolo

� Mancanza del codice di recupero/smaltimento

� Mancanza del Peso indicato in partenza

� Mancanza di indicazione del Percorso e dei colli

� Indicazione della classificazione ADR (nelle annotaz ioni)

� Indicazione dell ’intermediario (mancante o incompleto)

� Sosta (su annotazioni)

� Firme produttore - trasportatore

Principali errori di compilazione:

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Il SISTRI (SIStema informatico di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti):un sistema che ha come obiettivo la tracciabilità dei rifiuti mediante un sistema informativo.

Per superare i “limiti” di un sistema cartaceo (formulari – registri c/s – Mud e per avere traccia della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale…

Il sistema prevede, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un nuovo procedimento di tipo informatico

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La norma SISTRI

Decreto 18 febbraio 2011 n °°°° 52

(GU 26.04.2011 - S.O. n. 85)

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 189 D.Lgs. 152/2006 in vigore dal 11.05.2011 e recentemente modificata e integrata

Il SISTRI è stato ABROGATO con la manovra di Ferragosto (13 agosto 2011) ………

……………ma “RIESUMATO” con legge di conversione 148/2011 del 14 set 2011 che NON ha confermato l’abolizione del sistema

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Operatività del SISTRI……………

01 luglio 201201 luglio 2012

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Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI):

a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 184, c. 3, lettere c) [ rifiuti da lavorazioni industriali ] e d) [ rifiuti da lavorazioni artigianali ] con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smal timento o recuperodi rifiuti e che producano per effetto di tale attiv ità rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;

c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti ;

d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

CATEGORIE di SOGGETTI OBBLIGATI ad ISCRIVERSI al SISTRI

art 3 DM 18 feb 2011 n°52

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e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recu pero o smaltimento di rifiuti;

f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano r ifiuti speciali a titolo professionale . Nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore medesimi;

g) in caso di trasporto intermodale , i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti specia li in attesadella presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

h) i Comuni e le imprese di raccolta e trasporto dei ri fiuti urbani nel territorio dalla Regione Campania.

ATTENZIONE: per i piccoli produttori di rifiuti peri colosi vi è un differimento della data di piena operatività circa l’entrata in vigore del SISTRI

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Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, su base volontaria:a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) e d) che non hanno più di dieci dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;

c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attivitàdiverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);

e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.

CATEGORIE di SOGGETTI con ISCRIZIONE al SISTRI FACOLTATIVA

art 4 DM 18 feb 2011 n°52

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Il D.Lgs 205/10 prevede all’art. 15:

(Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/06)

Come si interfaccia il sistema con la norma dei rifiuti?

• Articolo 188: responsabilità nella gestione dei rifiuti• Articolo 188 bis: controllo di tracciabilità dei rifiuti

• Articolo 188 ter: SISTRI• Articolo 189: MUD

• Articolo 190: registri di carico/scarico• Articolo 193: trasporto dei rifiuti

Il SISTRI e il D.Lgs. 152/06

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Articolo 15 D.Lgs 205/10 Comma 1.

Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono sostituiti come di seguito riportati ed entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo allascadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 e successive modificazioni

Ad oggi il termine di cui all’art. 12 comma 2 del D.M. 17 dic 2009 è fissato al:

30 giugno 2012

Piacenza, 05 aprile 2012

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GESTIONE DEL SISTEMALa gestione del SISTRI non è piu’ affidata ai NOE (comando dei Carabinieri per la tutela dell’Ambiente), ma all’Arma dei Carabinieri che gestirà i processi e i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI

Con il D.M. 219/2011 (G.U. n °°°° 4 del 5.1.2012 - S.O. n. 5) il D.M. SISTRI è stato modificato e integratoDecreto Ministero dell’Ambiente del 10 novembre 2011 n °°°° 219: Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011 concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Alcune novità apportate dal D.M. 219/11:

Piacenza, 05 aprile 2012

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DELEGATO SISTRIDelegato : il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed èattribuito il certificato per la firma elettronica.Qualora l’Azienda non abbia indicato, nell’iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa stessa

Delegato = • responsabile dell’utilizzo del dispositivo USB• coincide con il titolare della firma elettronica

QUINDI???È un semplice data entry?

Alcune novità apportate dal D.M. 219/11

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UNITA’ LOCALEQualsiasi sede, impianto o insieme delle unitàoperative, nelle quali l’operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3 comma 1 e 4 comma 1 del DM 52/11

È stata ricompresa la sede legale (la precedente definizione = l’impianto o l’insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale)Unità operative = reparto, impianto o stabilimento, all’interno di una unità locale dalla quale sono generati autonomamente rifiuti (è una facoltà del produttore)

Alcune novità apportate dal D.M. 219/11

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CONTRIBUTI SISTRINel caso di versamenti di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma in eccesso saràconguagliata (previa apposita domanda al SISTRI) in riferimento ai contributi degli anni successivi

E i contributi per l’anno 2012 ?

Alcune novità apportate dal D.M. 219/11

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DISPOSITIVI AGGIUNTIVI SISTRIÈ possibile richiedere ulteriori dispositivi USB per unitàlocali già iscritte al SISTRI.

Tali dispositivi possono contenere al massimo 3 certificati elettronici associati a persone fisiche diverse da quelle già indicate negli altri dispositivi in possesso dall’Azienda.

Il contributo (per singola USB) è da versarsi al momento della richiesta e per i successivi 4 anni

Alcune novità apportate dal D.M. 219/11

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UBICAZIONE DISPOSITIVIÈ possibile custodire i dispositivi USB presso altre unità locali o unità operative nel caso in cui nell’U.L di riferimento non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi già iscritte al SISTRI, previa comunicazione scritta al SISTRI.

Attenzione: resta l’obbligo di rendere disponibili i dispositivi USB in qualunque momento l’autoritàdi controllo ne faccia richiesta.

IMMISSIONE DATIQualora un impianto di gestione rifiuti NON abbia possibilità di accesso COSTANTEMENTE ai servizi di rete elettrica e/o rete internet, le schede SISTRI sono compilate dal delegato di altre unità locali dell’ente o impresa.

Alcune novità apportate dal D.M. 219/11

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Informazioni da fornire al SISTRI: procedure di emergenzaArticolo 12 Decreto ministeriale 18 febbraio 2011Comma 1 = Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI –AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.

E’ stata aggiunta anche “la ritardata consegna dei di spositivi in fase di prima iscrizione”

PRODUZIONE ACCIDENTALE di un RIFIUTO PERICOLOSO: PRODUZIONE ACCIDENTALE di un RIFIUTO PERICOLOSO: art. 188 ter comma 6-quater: nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti

E se la rete internet NON funziona?

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Informazioni da fornire al SISTRI: procedure di emergenzaArticolo 12 Decreto ministeriale 18 febbraio 2011Comma 2 = nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it , e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.

(Fino al 30 giugno 2012 il termine è di 72 ore)

La stessa regola vale nel caso in cui anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte successiva e/o precedente della scheda si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari

ATTENZIONE: la scheda SISTRI va scaricata dalla pagi na UTENTE e NON dalla pagina del portale SISTRI

E se il server SISTRI èin manutenzione?

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a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

Art. 28 D.M. 18 feb 2011 disposizioni transitorie

Comma 1. Entro il termine di cui all’articolo 12, comma 1, D. M. 17 dicembre 2009

e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti

che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano

tenuti alla presentazione del MUD, comunicano al SISTRI, compilando l’apposita

Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro

di carico e scarico di cui all’articolo 190 del D.Lgs. 152/06:

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Comma 2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica

della piena funzionalità del SISTRI, per un mese successivo all’operatività del

SISTRI (il termine di cui all’art. 12, c 2, del D.M. 17 dicembre 2009 , i soggetti di

cui agli articoli 3 [ iscrizione obbligatoria al SISTRI ], 4 [ iscrizione facoltativa al

SISTRI] e 5 [ rifiuti urbani della regione Campania ] rimangono comunque tenuti

agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/06.

ATTENZIONE quindi al “doppio obbligo ”(registri e formulari) e al MUD per il mese

successivo all’operatività del SISTRI

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Tramite la voce di menù ‘Movimentazione’ si accede all’elenco delle funzionalità relative al Registro cronologico, alle schede SISTRI e alla gestione dei viaggi.

UTENTE

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L’area Registro Cronologico consente la gestione delle registrazioni di carico e scarico

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78L’Area Movimentazione permette la gestione delle schede SISTRI

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L’area Trasporti consente la gestione delle funzionalitàlegate alla pianificazione e al trasporto

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Le schede SISTRI

Registro Cronologico: il registro cronologico sostituisce, per gli iscritti al SISTRI, il Registro di Carico e Scarico previsto dall’art.190 del D. Lgs. 152/2006 e consente la gestione delle registrazioni.

Area Movimentazione: la scheda Sistri Area Movimentazione è un documento informatico costituito da sezioni che vengono compilate da soggetti che progressivamente intervengono nel ciclo di gestione dei rifiuti .

L’area movimentazione permette la gestione delle schede SISTRI, l’equivalente dei formulari, ed assolve due diverse funzioni:

• produrre il documento cartaceo (stampa della Scheda Area Movimentazione compilata dal produttore/detentore e dal trasportatore) che accompagnerà il rifiuto in fase di trasporto.

• genera l’annotazione del movimento di scarico sul registro del produttore o detentore del rifiuto, i movimenti di carico e scarico sui registri cronologici degli intermediari, dei consorzi e dei trasportatori e i movimenti di carico sul registro cronologico del gestore dell’impianto di recupero o smaltimento

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Il registro cronologico sostituisce, per gli iscritti al SISTRI, il Registro di Carico e Scarico previsto dall’art.190 del D. Lgs. 152/2006 e consente la gestione delle registrazioni.

I registri cronologici sono assegnati dal sistema SISTRI in base ai seguenti criteri:

GESTORI un registro per ogni impianto o attività secondo le categorie di iscrizione

PRODUTTORI un registro per ogni unità operativa ovvero per ogni unità locale iscritta nel SISTRI

TRASPORTATORI un registro per la sede legale e 1 registro per ogni unità locale iscritta al SISTRI limitatamente alle imprese di trasporto di cui all’art. 212 c 5 del D.Lgs152/06 e s.m.i.

Il registro cronologico è un documento informatico ch e risiede sul server del Sistri, ma al fine di renderlo disponibile all’autorità di controllo gli utenti hanno comunque l’obbligo di salvare localmente i file del registro.

Registro Cronologico

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Art. 13 - D.M. 18 febbraio 2011

Produttori di rifiuti – disposizioni specifiche1. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono nella Scheda – SISTRI AREA REGISTROCRONOLOGICO le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1, in caso di movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI per aprire una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto almeno quattro orequattro ore prima che si effettui l’operazione di movimentazione , salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda – SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO.

3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 2 non si applicano all’attività di microraccolta di cui all’articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

4. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall’Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI in formato «pdf», portable document format , il documento di movimento di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall’impianto di destinazione o, per i rifiuti dell’‘Elenco verde’, l’Allegato VII, del medesimo regolamento.

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il SISTRI prevede per ogni rifiuto movimentato la validazione di 3 dati:

• CER

• Stato fisico

• Caratteristiche di pericolo (H)

Esempio di giacenze di rifiuti (da scheda movimentazione)

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La scheda Sistri Area Movimentazione è un documento informatico costituito da sezioni che vengono compilate da soggetti che progressivamente intervengono nel ciclo di gestione dei rifiuti .

I produttori in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi , sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza (da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico) (art. 13 comma 2 D.M.18 feb 2011)

Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi , deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza (da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico).

NOTA: ogni volta che un soggetto firma la scheda (compilazione – modifica –pianificazione – accettazione, ecc. viene generata automaticamente una mail da parte del SISTRI destinata a tutti i delegati dei vari soggetti indicati nella scheda stessa)

La Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE

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Art. 18 comma 1 - D.M. 18 feb 2011.

In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi , la scheda Sistri — Area movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso .

Art. 18 comma 4 - D.M. 18 feb 2011.

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dal la copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell’impresa di trasporto.

Tale copia, firmata elettronicamente dal produttore dei rifiuti e dall’impresa di trasporto dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all’articolo 7- bis del D.Lgs. 21 nov 2005, n. 286, ed al decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554.

Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato «pdf», portable document format , alla Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE.

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PRODUTTORE TRASPORTATORE DESTINATARIO

La scheda AREA MOVIMENTAZIONE è organizzata in “sezioni”, ciascuna facente riferimento al soggetto che ha compilato la relativa sezione; per accedere è sufficiente cliccare la parte di interesse.

Il Sistema attribuisce alla scheda Sistri un numero identificativo univoco

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87Scheda SISTRI Area Movimentazione (parte superiore)Scheda SISTRI Area Movimentazione (parte superiore)

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88Scheda SISTRI Area Movimentazione (parte inferiore)Scheda SISTRI Area Movimentazione (parte inferiore)

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IMPORTANTE:

La comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte del destinatario, esclude la responsabilità del produttore per il corretto smaltimento dei rifiuti

Le PEC del SISTRI

il sistema SISTRI invia alla casella di posta elettronica attribuita dal sistema ai vari soggetti coinvolti, una PEC per ogni operazione effettuata (compilazione schede, modifiche, ecc.)

Per ogni scheda Area Movimentazione SISTRI completata vengono generate 3 mail:

- Apertura

- Pianificazione

- Accettazione

In pratica la PEC sostituisce per il produttore la I V°copia del FIR

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DM 18 febbraio 2011 art. 20 - responsabilità del produttore dei rifiuti : la responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell’invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal SISTRI, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell’impianto di recupero o smaltimento

D.Lgs 152/06 art. 188 comma 2 - responsabilità : al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento CE 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti al SISTRI, la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita del predetto sistema.

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NOTA sulle sanzioni SISTRI:Art. 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilitàdei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro.2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500o euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro.All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.3. omissis

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D.Lgs. 121/2011 del 07 luglio ha modificato il sistema sanzionatorio SISTRI:

• Le sanzioni amministrative sistri NON si applicano se il soggetto obbligato adempie di propria iniziativa agli obblighi entro 30 giorni dalla commissione del fatto e senza che sia intervenuta alcuna contestazione da parte degli enti di controllo.

• la sanzione è ridotta a ¼ e non sono applicabili le sanzioni accessorie quando si adempie agli obblighi SISTRI entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione da parte dell’autorità di controllo.

• Durante il periodo transitorio precedente alla piena operatività del SISTRI si applicheranno le sanzioni per omessa o non corretta compilazione dei registri di carico scarico, formulari dei rifiuti e della comunicazione annuale/MUD già previste dalla norma vigente.

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Casistiche SISTRIIl manuale operativo SISTRI, nella versione ad oggi disponibile (versione 2.4 del 26 apr 2011), individua alcune casistiche di gestione:

Produttore/detentore Trasportatore

includono le operazioni che devono effettuare il produttore/detentore ed il trasportatore a partire dalla produzione del rifiuto fino all’inizio del trasporto.

Trasportatore Gestoreincludono le operazioni che devono effettuare il trasportatore ed il gestore dalla conclusione del trasporto fino alla accettazione (o non accettazione) del rifiuto da parte del Gestore dell’impianto, e le operazioni successive all’accettazione effettuate dal Gestore.

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PRODUTTORI

I PRODUTTORI dovranno riportare le giacenze dei rifiuti in deposito temporaneo alla data di entrata in vigore del sistema SISTRI (in funzione del numero di dipendenti)Occorrerà quindi effettuare l’ inserimento delle giacenze nel registro cronologico con un’unica movimentazione di carico per ogni singolo codice CER avendo cura, nelle annotazioni, di indicare i riferimenti alle operazioni di carico presenti nel registro cartaceo non ancora scaricati.

Nel primo mese di operativit à, sussisterà l’obbligo della “doppia circolazione” dei documenti e pertanto il rifiuto dovrà essere accompagnato sia dal formulario che dalla scheda area movimentazione, mentre le registrazioni dovranno essere effettuate sia sul registro di carico scarico che sul registro cronologico SISTRI, secondo le modalitàpreviste dal manuale operativo (consultabili sul sito: www.sistri.it).

COSA fare il 30 giugno 2012 ?

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Fonti bibliografiche di riferimento per il SISTRI :

• Decreto Ministeriale 18 febbraio 2011 e ss.mm. e ii.• Manuale operativo SISTRI versione 2.4 del 26 apr 2011• Guide Utente SISTRI (produttore-trasportatore-gestore)• Guida all’utilizzo del dispositivo USB

Manuale SISTRI

“1. limitazioni delle responsabilità e uso

del manuale ”.

I contenuti della presente pubblicazione sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno.

La riproduzione, anche parziale, per ragioni commerciali e non commerciali, èconsentita a titolo gratuito purché nella pubblicazione, in qualunque forma realizzata e diffusa, sia citata la fonte “SISTRI – Manuale dell´Utente – Versione Test 2.4 - www.sistri.it

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Grazie per l’attenzione

WEB: www.ecoricerche.net

Dott. Vito Emanuele MAGNANTE

Ecoricerche S.r.l.

Via Regina Pacis 94

41049 SASSUOLO (MO)