Responsabilità nella gestione dei rifiuti, classificazione di pericolosità e misure specifiche per...

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Responsabilità nella gestione dei rifiuti, classificazione di pericolosità e misure specifiche per i rifiuti pericolosi: capo III della Direttiva 2008/98 (con una premessa sulla storia della normativa sui rifiuti in Italia) avv. Luciano Butti Professore a contratto di diritto internazionale dell’ambiente (Università di Padova - Facoltà di Ingegneria) B&P Avvocati Verona – Milano

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Responsabilità nella gestione dei rifiuti, classificazione di pericolosità e misure specifiche per i rifiuti pericolosi:

capo III della Direttiva 2008/98(con una premessa sulla storia della normativa sui rifiuti in Italia)

avv. Luciano ButtiProfessore a contratto di diritto internazionale

dell’ambiente (Università di Padova - Facoltà di Ingegneria)

B&P AvvocatiVerona – Milano

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I – Premessa: breve storia della normativa sui rifiuti

Dal Regio Decreto del 1941 al Decreto correttivo del 2008:

- Il significato della ricostruzione giuridica del passato (da quando sussiste l’obbligo di conferire a soggetti autorizzati i rifiuti industriali? Da quando sussiste l’obbligo di eliminare [bonificare?] i rifiuti interrati?)

- La svolta fondamentale nel 1982 con il Dpr n. 915

- Il decreto Ronchi del 1997 introduce la responsabilità condivisa

- Il TU ambientale del 2006 apre significativi spazi di flessibilità, ma anche nuovi profili di contrasto con la disciplina comunitaria

- Il decreto correttivo del 2008 “ritorna al passato”

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I – Premessa: breve storia della normativa sui rifiuti

CHE COSA E’ UN “RIFIUTO”?

Il problema della definizione di rifiuto

Sottoprodotti e materie prime secondarie

Il cosiddetto “recupero diretto”

In caso di abbandono incontrollato di rifiuti, il proprietario non responsabile ha degli obblighi?

Alcuni rifiuti sono “pericolosi”:

- quali?

- con quali conseguenze?

- pericolosità presunta e codici a specchio

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I – Premessa: breve storia della normativa sui rifiuti

OBBLIGHI FORMALI DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI:

Formulari (la responsabilità è personale?)

Registri

M.U.D.

(Approfondimento: chi risponde all’interno dell’impresa per questi obblighi e come si può “organizzare” l’adempimento degli obblighi?)

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I – Premessa: breve storia della normativa sui rifiuti

OBBLIGHI SOSTANZIALI DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI:

Affidamento a soggetti in regola (la responsabilità è personale?)

Sistemi di tracciabilità

(Approfondimento: chi risponde all’interno dell’impresa per questi obblighi e come si può “organizzare” l’adempimento degli obblighi?)

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I – Analisi dell’articolato (1)

Art. 15: Responsabilità della gestione dei rifiuti

• Precedente normativa: disciplina espressa solo sui costi dello smaltimento, non sulla responsabilità (art. 15 Direttiva 2006/12/Ce).

• Ora ci sono due articoli sulla responsabilità e uno sui costi: – art. 8 sulla responsabilità estesa del produttore (REP);– art. 15 sulla responsabilità della gestione dei rifiuti (RGR); e– art. 14 sul principio chi inquina (produttore e detentore) paga

• La REP è una disciplina facoltativa e additiva rispetto alla RGR, e consiste tra l’altro nella previsione di misure che obblighino il produttore ad accettare e gestire i prodotti restituiti e i rifiuti rimasti dopo l’utilizzo (tracciabilità…; conto lavorazione… )

• La RGR è una disciplina obbligatoria suscettibile solo di precisazioni da parte degli Stati riguardo alle possibilità di delega e condivisione della responsabilità tra i vari soggetti della catena di trattamento

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I – Analisi dell’articolato (2)Art. 15: Responsabilità della gestione dei rifiuti

• La RGR è a carico del produttore iniziale o altro detentore e impone di– provvedere personalmente al trattamento; o– consegnare i rifiuti a un commerciante o ad un soggetto direttamente

abilitato a raccoglierli e trattarli (fondamento e limiti della resp. in questo caso)

• La RGR richiede il completo recupero e smaltimento dei rifiuti, per cui di regola non è soddisfatta dal trasferimento degli stessi per un trattamento preliminare (certif. di avvenuto smaltimento)

• Gli Stati membri possono:– Consentire ipotesi di responsabilità condivisa con altri soggetti della

catena di trattamento; o– Decidere per la responsabilità estesa del produttore ex art. 8, accollandogli

in tutto o in parte la RGR• I professionisti della raccolta e del trasporto rifiuti devono poi

conferirli agli appositi impianti di trattamento, senza recare danno all’ambiente o alla salute umana (art. 13)

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I – Analisi dell’articolato (3)

Art. 16: Principi di autosufficienza e prossimità

• Nella precedente normativa (art. 5 Direttiva 2006/12/Ce) già si parla della necessità di un’azione di concerto tra gli Stati membri al fine di creare “una rete integrata e adeguata di impianti per lo smaltimento” che consenta– l’utilizzo dell’impianto più vicino al luogo di produzione (principio di

prossimità);

– il raggiungimento dell’autosufficienza della comunità nel suo insieme in materia di smaltimento; e

– l’impiego dei metodi e delle tecnologie più idonei, anche prevedendo impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti

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I – Analisi dell’articolato (4)

Art. 16: Principi di autosufficienza e prossimità• Nella nuova disciplina ex art. 16 si conferma quanto detto

aggiungendo la precisazione secondo la quale i principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno

• Viene inoltre aggiunta una nuova disposizione:– la possibilità per gli Stati, anche in deroga al regolamento 1013/2006, di

limitare le spedizioni sia in entrata che in uscita di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero al fine di proteggere la loro rete e la coerenza dei loro piani di gestione dei rifiuti.

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I – Analisi dell’articolato (5)

Art. 17: Controllo dei rifiuti pericolosi• La precedente normativa sui rifiuti pericolosi era contenuta a parte

nella Direttiva 91/689/Cee ora abrogata come la 2006/12/Ce• La nuova disciplina ex art. 17 impone agli Stati membri di garantire

– che la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da non nuocere all'ambiente e alla salute umana, e in particolare

• senza creare rischi per acqua, aria, suolo, flora o fauna;• senza causare inconvenienti da rumori od odori;• senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse;

– La tracciabilità del rifiuto pericoloso dalla produzione alla destinazione finale attraverso la tenuta di appositi registri e l’esperimento di ispezioni periodiche sui professionisti del trattamento di rifiuti pericolosi, i produttori, i trasportatori, i commercianti e gli intermediari

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I – Analisi dell’articolato (6)

Ancora sui rifiuti pericolosi

• Ma la norma più importante in materia di rifiuti pericolosi è contenuta nell’art. 7.1:L’elenco “è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi”.

• Riflessi in merito al recupero di una ormai datata giurisprudenza della Cassazione (sentenza Aprea del 1997) e alle condizioni di utilizzabilità in questo ambito del principio di precauzione (il caso dei rifiuti in cui sono presenti idrocarburi).

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I – Analisi dell’articolato (7)

Art. 18: Divieto di miscelazione dei RP• Non si possono mischiare (o diluire) i rifiuti pericolosi tra loro o con

altri rifiuti, sostanze o materiali tranne che quando– l'operazione di miscelazione sia effettuata da un soggetto dotato di

autorizzazione ex art. 23 al trattamento dei rifiuti;– l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e

sull'ambiente non risulti accresciuto; e– l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche

disponibili (Approfondimento: concetto e prova).(Approfondimento: diversi sistemi di diluizione di rifiuti liquidi pericolosi:

relativa disciplina giuridica; relativi strumenti di controllo)

• Nel caso la miscelazione avvenga senza il rispetto di tutte queste condizioni e la protezione dell’ambiente e della salute umana lo rendano necessario, si procederà alla separazione, ammesso che questa sia fattibile dal punto di vista tecnico ed economico

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I – Analisi dell’articolato (8)Art. 19: Etichettatura dei RP

• Secondo la normativa vigente i rifiuti pericolosi devono essere:– imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e

comunitarie in vigore nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo;

– corredati di un documento di identificazione (anche in formato elettronico), che riporti i dati ex allegato IB del regolamento 1013/2006 in caso di trasferimento all'interno di uno Stato membro.

Art. 20: Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici• Eccezioni alla disciplina generale sono previste per:

– i rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici (no artt. 17, 18, 19 e 35); e

– le frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un operatore autorizzato ex art. 23 o registrato ex art. 26 (no artt. 19 e 35)

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I –Analisi dell’articolato (9a)

Art. 21: Oli usati• Vecchia disciplina contenuta a parte nella direttiva

75/439/Cee, ora abrogata• Gli oli usati devono:

– essere raccolti separatamente quando è tecnicamente possibile;– essere trattati secondo le priorità politico-normative dettate dalla

gerarchia dei rifiuti (art. 4) e– in modo da non nuocere all’ambiente e alla salute umana (art. 13);– Non essere miscelati tra loro o con altri tipi di rifiuti o sostanze

quando tale miscelazione può impedirne il trattamento e sia possibile tecnicamente ed economicamente evitarla

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I –Analisi dell’articolato (9b)

Art. 21: Oli usati• Gli Stati membri possono:

– richiedere ulteriori requisiti tecnici, estendere la responsabilità del produttore e predisporre strumenti economici o accordi volontari per garantire la raccolta separata di oli usati ed il loro trattamento adeguato;

(Approfondimento: ruolo degli accordi di programma in questa materia)

– prescrivere e rendere prioritario rispetto all’incenerimento la rigenerazione degli oli che sia richiesta dalla loro legislazione nazionale, a patto che questa sia tecnicamente fattibile.

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I – Analisi dell’articolato (10)

Art. 22: Rifiuti organici• Gli Stati membri devono incoraggiarne:

– la raccolta separata ai fini del compostaggio e dello smaltimento;– il trattamento in modo da garantire un livello elevato di protezione

ambientale;– Il riutilizzo al fine di ottenere materiali sicuri per l'ambiente.

• La Commissione valuterà la gestione dei rifiuti organici in vista di un’eventuale futura proposta legislativa la quale potrà comprendere fra l’altro:– La definizione di requisiti minimi per la loro gestione – criteri di qualità per il composto e il digestato prodotto da essi(Approfondimento: l’entrata in vigore in Italia dei nuovi limiti per la

accettabilità in discarica, con particolare riferimento al DOC, ed il problema delle sottocategorie e monodiscariche)

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Grazie per l’attenzione