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1 1 La riforma della Governance economica europea Le implicazioni per la finanza pubblica locale Il pareggio di bilancio in Costituzione

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La riforma della Governance economica europea Le implicazioni per la finanza pubblica localeIl pareggio di bilancio in Costituzione

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L’Italia e la crisi del debito sovrano

La risposta delle istituzioni europee La riforma della governance Il Semestre europeo Il Fiscal compact Gli strumenti di gestione comune del debito

La riforma della Costituzione La Legge costituzionale sul pareggio di bilancio (L. Cost. 1/2012) Le modifiche agli art. 81, 97, 117 e 119 della CostituzioneL’equilibrio di bilancio per PA e enti territorialiPatto di stabilità interno

L’armonizzazione dei bilanci e la nuova programmazione regionale

Indice della presentazione

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Autunno 2009: il Governo greco appena insediatosi (Papandreu) rivela le reali dimensioni del deficit greco (al 14% del Pil), che la crisi importata dagli USA ha ampiamente contribuito ad aumentare in misura incontrollata.

Cresce la preoccupazione degli investitori in titoli di Stato greci.Scoppia la crisi del debito sovrano.

Maggio 2010: viene varato un primo piano di salvataggio della Grecia, a condizioni, tuttavia, molto dure per un Paese già fortemente indebolito. La situazione greca si aggrava, il Pil crolla del 4% nel 2010 e del 7% nel 2011, il rapporto debito/Pil continua a crescere (160% nel 2011).

Nel 2010 i salvataggi toccano all’Irlanda e nel 2011 al Portogallo.Nel luglio 2011 un secondo pacchetto di aiuti viene varato per laGrecia; l’architettura degli interventi viene cambiata.

La crisi del debito sovrano

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L’apice della crisi:l’autunno 2011

Tra luglio e agosto 2011 lo spread tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e i corrispondenti rendimenti dei titoli dei Paesi “core”dell’Eurozona subisce un significativo aumento.

Gli investitori temono il rischio di insolvenza di Spagna e Italia, rifuggendo così dai titoli pubblici di entrambi i Paesi e rifugiandosi nelle attività ritenute “sicure”, i titoli di Stato tedeschi e americani.

La BCE, vincolata dal mandato che le vieta di farsi carico del debitodi singoli Stati, è sempre più preoccupata per la stabilità dell’euro.

In una lettera ufficiosa viene pertanto richiesto all’Italia di anticipare il “risanamento fiscale e le riforme” in cambio dell’implicita promessadi intervento sul mercato dei titoli pubblici nel caso in cui la crisidovesse inasprirsi.

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Le ripercussioni sull’Italia

Il Governo italiano promette di varare una nuova manovra chedovrebbe condurre al pareggio di bilancio entro il 2013, con unanno di anticipo rispetto ai piani precedenti.

Dal 7 agosto 2011 la BCE inizia allora ad acquistare titoli diStato italiani e spagnoli nel mercato secondario.

Nonostante le due manovre di emergenza adottate tra il luglio el’agosto 2011, l’acuirsi delle tensioni sui mercati e le forti pressionieuropee costringono il Governo Berlusconi alle dimissioni.

Nel novembre 2011 ha così inizio il Governo Monti.

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Deficit e rapporto debito pubblico/Pil, anno 2007

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia da dati Eurostat

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Deficit e rapporto debito pubblico/Pil, anno 2012

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia da dati Eurostat7

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La riforma della governanceLa crisi economica evidenzia i limiti del Patto di Stabilità e Crescita(PSC, introdotto nel ’97 e modificato nel 2005):

non impedisce che gli squilibri macroeconomici e finanziaridi un singolo Paese finiscano col compromettere la stabilitàfinanziaria e economica dell’UE

gli incentivi che contiene sono insufficienti alla riduzionedel debito pubblico

Diviene pertanto urgente attuare un cambiamento di governancea livello europeo.

La nuova governance europea mira a fornire una risposta alla crisieconomica e finanziaria e a promuovere l'attuazione della nuovastrategia per la crescita e l'occupazione (Europa 2020).

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OBIETTIVI:

garantire il coordinamento delle politiche economiche nazionali (che ora vengono preventivamente condivise);

rendere efficaci le regole del PSC.Fino allo scoppio della crisi, i meccanismi procedurali previsti dal meccanismo preventivo del PSC erano rimasti di fatto inapplicati, così come era stato sostanzialmente ignorato il criterio sul debito;

rafforzare il processo di sorveglianza macroeconomica sulle politiche di bilancio dei singoli Paesi, che devono ora essere valutate organicamente in modo da garantirne coerenza e sostenibilità.

La riforma della governance

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La riforma della governance

Di seguito le principali azioni che hanno consentito un graduale rafforzamento della governance:

Semestre Europeo (gennaio 2011)

Patto Euro Plus (marzo 2011)

Two-Pack (novembre 2011)

Six-Pack (dicembre 2011)

Accordo intergovernativo sulla Stabilità, sul Coordinamento e sulla Governance (Fiscal compact, 2012).

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OBIETTIVI:

realizzare il coordinamento ex-ante e in itinere delle politiche economiche e di bilancio nazionali; garantire la sorveglianza macroeconomica degli Stati membri.

La disciplina del Semestre europeo viene introdotta a partire dal gennaio 2011.

La procedura prevede da parte di ciascun Paese la trasmissione alla Commissione europea degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e delle politiche economiche prima che questi vengano attuati, in modo da consentire una loro valutazione.

Gli Stati membri tengono conto delle indicazioni loro rivolte dalConsiglio prima di adottare decisioni di significativo impatto sui lorobilanci e nello sviluppare le proprie politiche economiche, di bilancio e occupazionali.

Il semestre europeo

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Il semestre europeo

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Il Fiscal Compact

E’ un accordo intergovernativo (non è legge della UE) sottoscritto da 25 Stati. Impone due vincoli fondamentali ai Paesi aderenti:

regola del pareggio di bilancio per l’aggregato della ʺ ʺPA, inserito nella normativa nazionale (preferibilmente a livello costituzionale);

uno specifico criterio di convergenza rapida verso un ʺ ʺvalore di riferimento per il rapporto debito/Pil (60%).

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I saldi di finanza pubblicarilevanti in ambito europeo

Indebitamento netto (nominale) della PA: calcolato da ISTAT secondo SEC95 sulla base del criterio della competenza economica. E’ il saldo tra le entrate e le spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni di crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni). Deve essere inferiore al 3% del Pil.

Indebitamento netto (strutturale) della PA: calcolato dal MEF, si ottiene sottraendo all’indebitamento netto nominale gli effetti del ciclo economico e quelli delle misure una tantum.

Saldo primario: differenza tra l’indebitamento netto e la spesa per interessi (rilevante per le tendenze di finanza pubblica).

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Il Fiscal Compact

PRIMO VINCOLO:

Il conto della PA deve essere in pareggio o in avanzo. Tale regola è rispettata se l’indebitamento netto strutturale (corretto dal ciclo e dalle misure una tantum) è pari o converge velocemente all’obiettivo di medio termine (OMT) del Paese in questione.

Il limite inferiore è country specific, al massimo allo 0,5% del Pil (limite consentito all’1% del Pil per i soli Paesi aventi un rapporto debito/Pil inferiore al 60%).

In caso di deviazione (ivi comprese le circostanze eccezionali) entrano in gioco meccanismi automatici di correzione.

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L’obiettivo di medio termine(OMT)

L’obiettivo di medio termine (OMT) è un determinato valore dell’indebitamento netto, ed è country specific (dipende dalle condizioni cicliche normali del Paese, dai costi legati all’invecchiamento della popolazione, dallo stock di debito).

Fornisce un margine di sicurezza per soddisfare il parametro sul deficit nominale al 3% del Pil (Patto di Stabilità e Crescita, PSC).

Assicura la sostenibilità delle finanze pubbliche o un avvicinamento rapido a tale condizione.

Viene rivisto ogni tre anni.

Il PSC richiede ad ogni Paese di trovarsi al proprio OMT o di convergere ad esso ad un ritmo adeguato.

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Il Fiscal CompactSECONDO VINCOLO:

Qualora il rapporto debito/Pil fosse superiore al 60%, l’eccedenza deve essere ridotta in media di un ventesimo all’anno (NB: il Six-Pack aveva già introdotto l’ipotesi di una procedura per deficit eccessivo (PDE) per violazione del criterio sul debito).

Si ritiene che tale rapporto si stia riducendo ad un ritmo adeguato verso il valore di riferimento se il differenziale rispetto a tale valore diminuisce negli ultimi tre anni ad un ritmo medio di un ventesimo all’anno.

Sono previste sanzioni (al massimo allo 0,1% del Pil) per i Paesi che non introducono la regola del pareggio di bilancio nella propria legislazione entro un anno dalla ratifica del Trattato.

In caso di violazione degli obblighi qui contenuti, ciascun Paese può adire la Corte di Giustizia UE.

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Principali saldi di finanzapubblica

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Le implicazioni del FiscalCompact per l’Italia

Per rispettare il vincolo di equilibrio di bilancio, l’Italia dovrà mantenere un elevato avanzo primario, in grado di coprire gli elevati interessi sul debito.

In tale situazione una crescita reale dell’economia di poco superiore all’inflazione garantirebbe un’automatica riduzione del rapporto debito/Pil.

Anche rafforzando la crescita e ripristinando condizioni favorevoli sul mercato finanziario che limitino il costo del debito, ci vorranno molti anni perché il rapporto debito/Pil converga al 60%.

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Proiezioni

Fonte: Corte dei Conti, Rapporto 2013

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Possibili soluzioni

L’Italia sembra avere di fronte a sé un percorso di austerità ,ʺ ʺdestinato a protrarsi per lunghi anni.

A meno che non riesca ad impegnarsi seriamente in:

riforme strutturali che aumentino il potenziale di crescita;

percorsi di dismissione del patrimonio pubblico a riduzione del debito;

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La riforma della Costituzione

►Inserisce il principio del pareggio di bilancio nella Costituzione, dando attuazione agli impegni sottoscritti dall’Italia del Patto Euro Plus (marzo 2011) e nel Fiscal Compact (marzo 2012).

►Approvata nell’aprile 2012, modifica gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione attraverso la Legge costituzionale n.1/2012.

►Alle disposizioni contenute è necessario dare attuazione con una legge da approvarsi a maggioranza rinforzata.

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La riforma della Costituzione

►La legge n.1/2012 «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» modifica alcuni articoli della Costituzione, incidendo sulla disciplina di bilancio dell’intero aggregato delle amministrazioni pubbliche e attribuendo valore costituzionale ad alcuni principi e norme derivanti dalla nuova governance economica europea.

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Modifiche al testo costituzionale• Art. 81 introduzione a livello costituzionale del

principio di pareggio di bilancio (previsto dal Fiscal Compact)

• Art. 81 attenzione al ciclo economico

• Art 81 rilievo normativo delle leggi di bilancio

• Art. 97 concorso delle pubbliche amministrazioni agli obiettivi di finanza pubblica (deficit e debito)

• Art. 117 l’armonizzazione dei bilanci pubblici è portata sotto la competenza esclusiva dello Stato

• Art. 119 equilibrio di bilancio a livello territoriale (regionale)

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Il principio di pareggio di bilancioCon la nuova formulazione, al primo comma dell’art. 81 viene introdotto a livello costituzionale il pareggio di bilancio: “lo Stato ha il dovere di assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico” mentre il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta.

Meritevole di attenzione è il terzo comma del novellato art. 81 il quale prevede, contrariamente al passato, come ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri debba provvedere ai mezzi per farvi fronte.Tale nuova previsione normativa è di fondamentale importanza in quanto attraverso essa vediamo estendersi alla legge di approvazione del bilancio l’obbligo di copertura finanziaria.

È una formulazione piuttosto rigida che imbriglia l’azione di governo.

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L’importanza del ciclo economico

L’equilibrio dei conti pubblici tiene, quindi, conto delle fasi favorevoli e sfavorevoli del ciclo economico.

Si valorizzano gli aspetti strutturali, depurati dagli andamenti congiunturali (sia sulle entrate sia sulle uscite).

In generale, in base al nuovo art. 81 Cost. nelle fasi favorevoli del ciclo economico dovrà essere accumulato un leggero avanzo, per fronteggiare le fasi negative.

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La rilevanza della legge di bilancioInfine, l’art. 81 sancisce come il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni debbano essere stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

La cd. legge a procedura rinforzata: prelude all’importanza delle norme relative al bilancio che assumono un diverso rango tre le fonti del diritto.

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Il concorso delle PA agli obiettivi di finanza pubblica

La legge costituzionale n.1/2012 modifica poi, l’art. 97 della Costituzione, inserendo nella Costituzione italiana la previsione normativa secondo la quale:le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.Rafforza le previsioni contenute nelle leggi nazionali e introduce il concorso esplicito alla sostenibilità del debito pubblico (al lordo delle attività) misurato in rapporto al PIL.

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L’armonizzazione dei bilanci pubblici

In riferimento al tema dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, l’art. 117 viene modificato al fine di rendere l’armonizzazione dei bilanci pubblici materia di legislazione esclusiva dello Stato e non più di legislazione concorrente.

Nella Riforma costituzionale del 2001, il tema era invece materia di competenza concorrente Stato/Regioni.

Tale norma tende ad assicurare il controllo e il coordinamento dei conti delle amministrazioni pubbliche e la costruzione del conto consolidato delle Pubbliche amministrazioni valido a livello comunitario.

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L’equilibrio di bilancio per gli enti territoriali

La legge n.1/2012 modifica infine i commi 1 e 6 dell’art. 119 della Costituzione:-prevede al primo comma, per quanto attiene all’autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, che questa debba statuirsi nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e che tali enti concorrano ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea;-stabilisce al comma 6 come tali enti possano ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

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L’equilibrio di bilancio per gli enti territoriali

E’ ammessa, quindi, la possibilità di ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio e con la contestuale definizione dei piani di ammortamento.

Il principio verrà applicato a partire da 2016.

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In attuazione dell’art. 81 della Cost. nonché dell’art. 5 della legge costituzionale n.1/2012, il 24 dicembre 2012 è stata approvata a maggioranza assoluta la legge n. 243/2012 recante «Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81 c.6 della Costituzione».

Attraverso tale legge vengono definiti:

-il contenuto della legge di bilancio;-le norme fondamentali ed i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese nonché la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni.

La legge di contabilità rinforzata n. 243/2012

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La legge rinforzata attrae nella propria sfera “il contenuto della legge di bilancio dello Stato”, la disciplina del ricorso degli enti territoriali all’indebitamento e le modalità con cui questi concorrono alla sostenibilità del debito per il complesso delle PA.

I principi fondamentali della decisione di bilancio salgono ad un rango costituzionale.

Nel nuovo schema dovrebbe scomparire la legge di stabilità perché il bilancio dello Stato, organizzato per missioni e programmi, in cui viene inquadrata l’intera legislazione in essere e modellata quella futura, tenderà ad assorbire l’intera decisione di bilancio in ciascun livello di governo.

La legge di contabilità rinforzata n. 243/2012

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Tale legge fissa limiti quantitativi per quanto attiene alla pianificazione delle entrate e delle spese e introduce regole sulla spesa che consentono di tutelare l’equilibrio di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL nel lungo periodo.

Nello specifico viene previsto:

-All’art.3 comma 1, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di concorrere ad assicurare l’equilibrio dei bilanci ai sensi dell’art. 97 della Cost.;-All’art. 3 comma 2,come l’equilibrio dei bilanci corrisponda all’obiettivo di medio termine.

La legge di contabilità rinforzata n. 243/2012

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I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio è previsto debbano stabilire, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, gli obiettivi del saldo economico consolidato tali da assicurare almeno il conseguimento dell’obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli art. 6 e 8 della legge n.243/2012.

L’equilibrio di bilancio si considera, quindi, conseguito quando il saldo strutturale calcolato nel primo semestre dell’esercizio successivo a quello al quale si riferisce, risulta almeno pari all’obiettivo di medio termine o evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore a quello indicato dall’art. 8 c.1 oppure quando assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine nei casi previsti dall’art.6.

La legge di contabilità rinforzata n. 243/2012

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Ricorso all’indebitamentoAll’art. 6 della legge n.243/2012 troviamo disciplinati proprio gli eventi eccezionali che permettono scostamenti temporanei dall’obiettivo programmatico:

a)periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;

b)eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

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Ricorso all’indebitamentoAl verificarsi di uno dei casi eccezionali il Governo dovrà presentare alle Camere:

a)Una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica;

b)Una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l’obiettivo programmatico.

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Meccanismi di correzioneLa legge n.243/2012 disciplina all’art.8 i meccanismi di correzione degli scostamenti rispetto all’obiettivo programmatico strutturale:

Qualora il Governo accerti scostamenti significativi, i quali possono riflettersi sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di programmazione, è tenuto ad evidenziarne l’entità e le cause indicando contestualmente misure tali da assicurare, almeno a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell’obiettivo programmatico strutturale.

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Sostenibilità del debito pubblicoPer quanto concerne il debito pubblico:

la legge n.243/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni concorrano ad assicurarne la sostenibilità e che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscano obiettivi relativi al rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall’ordinamento dell’Unione europea.

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Sostenibilità del debito pubblicoQualora il rapporto tra debito pubblico e PIL superi il valore di riferimento definito dall’ordinamento dell’Unione europea:

in sede di definizione degli obiettivi del saldo consolidato si deve tenere conto della necessità di riduzione di tale eccedenza rispetto a tale valore (art. 4 c.3 legge n.243/2012).

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Regole sulla spesaLa legge n. 243/2012 fissa poi importanti regole sulla crescita della spesa:

il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche non deve essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.

I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio dovranno indicare il livello di spesa delle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare il rispetto di tale tasso di crescita e il conseguimento degli obiettivi programmatici.

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Per le Regioni e gli enti locali, la legge n.243/2012 all’art. 9 stabilisce che per tali soggetti i bilanci si considerano in equilibrio quando registrano un «saldo non negativo», in termini di competenza e di cassa sia a preventivo che a consuntivo, tra le entrate finali e le spese finali e un «saldo non negativo» in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

L’equilibrio di bilancio per gli enti territoriali

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Qualora si registri, in sede di rendiconto, un valore negativo dei saldi di bilancio tali enti devono adottare misure di correzione tali da assicurare il recupero entro il triennio successivo.

L’equilibrio di bilancio per gli enti territoriali

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L’equilibrio di bilancio richiesto per gli Enti territoriali è inteso come saldo non negativo nominale, mentre quello richiesto per il complesso delle PA è l’obiettivo di medio termine (OMT) come saldo consolidato strutturale.

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Il ricorso all’indebitamento per Regioni, comuni, Province e città metropolitane è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento.

Le operazioni di indebitamento possono essere effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento e sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano per l’anno di riferimento l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione (art. 10 L.243/3012).

Ricorso all’indebitamento per gli enti territoriali

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La Golden rule:

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Per rendere compatibile il pareggio di bilancio con l’attività di investimenti pubblici degli enti territoriali è consentita l’applicazione di una golden rule “limitata” (al posto di una golden rule “piena” che trovavamo nel vecchio art.119 Cost.).

La locuzione “possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento” viene ora assoggettata ad una duplice condizione:

a) in senso intertemporale deve essere contestualmente definito unpiano di ammortamento;

b) in senso territoriale deve essere garantito il pareggio di cassa per ilcomplesso degli enti facenti capo a ciascuna Regione, quest’ultima inclusa, sulla base di apposite intese su base territoriale.

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Il bilancio dello Stato

Agli art. 14 e 15 della legge n. 243/2012 troviamo disposizioni attraverso le quali il legislatore:

-specifica il concetto del principio dell’equilibrio del bilancio dello Stato, identificandolo con un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all’art.3;-stabilisce come spetti alla legge di bilancio indicare il tale valore per ciascuno degli anni del triennio di riferimento;-disciplina il contenuto della legge di bilancio così come previsto dall’art. 81 della Costituzione.

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Il bilancio dello Stato

E’ previsto come il disegno di legge di bilancio rechi disposizioni in materia di entrata e di spesa, aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria e le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente (art.15 c.1).

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Il bilancio dello Stato

Il disegno di legge di bilancio dovrà essere articolato in due sezioni:

-la prima contenente le disposizioni in materia di entrata e di spesa di cui all’art.15 comma 1, in particolare il saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario;-la seconda contenente le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente.

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Il bilancio dello Stato

Le entrate dovranno essere ripartite in:

-titoli (in base alla natura ed alla provenienza dei cespiti);-entrate ricorrenti e non ricorrenti;-tipologie ai fini dell’accertamento dei cespiti.

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Il bilancio dello Stato

Infine, il disegno di legge è previsto sia accompagnato da una nota tecnico illustrativa, sostanziata in un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.

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Il bilancio dello Stato

Tali nuove disposizioni, così come previsto dall’art.21 c.3 della L. n.243/2012 saranno applicabili a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014, ad eccezione del capo IV della legge (equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi alla sostenibilità del debito pubblico) e dell’art. 15 (contenuto della legge di bilancio) che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2016.

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Il perchè dell’inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione

Attraverso l’inserimento in Costituzione del principio del “pareggio di bilancio” l’Italia ha mostrato di tenere fede agli impegni assunti in ambito europeo, allineandosi alle prescrizioni normative comunitarie in materia di finanza pubblica.

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Il perchè dell’inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione

Con la previsione di vincoli all’equilibrio dei bilanci ad opera di norme di rango costituzionale si mira a rafforzare il quadro della disciplina delle finanze pubbliche e a realizzare quell’armonizzazione delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri sulla base della quale è stata progettata e costruita la nuova governance economica europea.

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Il perchè dell’inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione

L’adozione del principio del pareggio di bilancio nell’ordinamento costituzionale italiano si inserisce proprio nell’ambito di questo processo di revisione delle regole e delle procedure di bilancio e di contabilità pubblica derivante dalla volontà delle istituzioni comunitarie di costituire “un quadro di regole comuni a tutti gli ordinamenti nazionali in grado di assicurare il conseguimento di un equilibrio strutturale dei conti pubblici”.

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Il perchè dell’inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione

Introducendo nelle costituzioni la regola del pareggio di bilancio i paesi membri hanno, infatti, mostrato di volersi impegnare per un concreto risanamento dei conti pubblici puntando ad un equilibrio strutturale di lungo periodo che consenta nei prossimi anni un autonomo finanziamento della spesa e il conseguimento di un livello di indebitamento sostenibile.

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Note critiche Nascita in tempi brevi della riforma

urgente necessità di garantire la credibilità del sistema dei bilanci pubblici e della sostenibilità dei debiti dei paesi dell’area euro di fronte ai mercati finanziari a seguito dell’acutizzarsi della crisi economica e finanziaria che interessava gli Stati membri.

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Note critiche

La stesura affrettata del testo di riforma, sotto la pressione delle istituzioni europee, dei governi di alcuni stati membri e dei mercati, ha impedito che:

-a quest’ultima fosse dedicata la giusta attenzione;-venissero coinvolti organi istituzionali importanti, come ad esempio il Parlamento nel caso dell’Italia.

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Note critiche La legge n.1/2012 pur imponendo l’equilibrio di bilancio prevede di derogare, in casi eccezionali, alla normativa consentendo il ricorso all’indebitamento per finanziare il deficit.

L’adozione del principio del pareggio di bilancio, quindi, non preclude in maniera assoluta il ricorso all’indebitamento ma prevede margini di flessibilità nel perseguimento dell’obiettivo di bilancio

in caso di eventi eccezionali che non possono essere sostenuti con le ordinarie decisioni di bilancio e quindi richiedono risorse aggiuntive rispetto a quelle disponibili in bilancio.

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Note critiche

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Non sono stati definiti a livello europeo i casi eccezionali in cui è possibile far ricorso all’indebitamento per finanziare il deficit

tale definizione è stata demandata invece al legislatore nazionale

il fatto di non finanziare la spesa statale facendo ricorso al debito, se non in casi eccezionali, rende di difficile utilizzo le risorse di bilancio per la realizzazione di scopi di interesse nazionale.

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Note critiche

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Importante la previsione dell’art.81 di poter ricorrere all’indebitamento al fine di tenere conto degli effetti del ciclo economico, ovvero di ricorrere all’indebitamento quando vi è una fase negativa del ciclo economico.

data la stretta correlazione tra bilancio ed economia reale, è giusto legare l’equilibrio dei conti pubblici agli effetti del ciclo economico probabilmente provvedimenti mirati alla riduzione del rapporto debito/Pil sarebbero stati più apprezzati se guardiamo all’obiettivo ultimo della stabilità e della crescita.

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Note critiche

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Con l’introduzione di regole sulla spesa ad opera della legge n. 1/2012 si mira a:

-salvaguardare gli equilibri di bilancio;-ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL nel lungo periodo in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in ambito UE.

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Note critiche

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L’obiettivo del pareggio unito ad un obbligo sostanziale di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni consente di impegnare i governi in modo serio e puntuale alla razionalizzazione dell’allocazione delle risorse pubbliche

allo stesso tempo l’introduzione di tale limite al totale della spesa potrebbe minare la capacità di contrastare una recessione attraverso interventi discrezionali

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Note critiche

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Un limite alla spesa, infatti, in fasi espansive avrebbe effetti negativi sulla crescita in quanto investimenti ad alto rendimento dovrebbero essere controbilanciati da tagli per altre spese.

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Note critiche

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Infine, la legge n.1/2012 non prevede meccanismi sanzionatori cui ricorrere in caso di adozione di una legge di bilancio che violi l’art.81 Cost.

da qui

perplessità sull’effettività della nuova disciplina