Economia delle aziende pubbliche Anno accademico 2011-2012 Il Federalismo Fiscale e gli effetti sul...

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Economia delle aziende pubblicheEconomia delle aziende pubbliche

Anno accademico 2011-2012Anno accademico 2011-2012

Il Federalismo Fiscalee

gli effetti sul finanziamento nella P.A.

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Contesto

Il tema del federalismo, e in particolare del federalismo fiscale, è

legato alle considerazioni fatte soprattutto in merito a:

Funzioni dei livelli di governo

Finanza accentrata vs finanza decentrata

Autonomia finanziaria e autonomia funzionale

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Cos’e’ il federalismo

In generale, il FEDERALISMO è un sistema istituzionale in base al quale le

funzioni del livello di governo centrale sono ridotte “al minimo” o

“all’essenziale”, poiché si ritiene che la “delega dei poteri” da parte della

comunità debba essere riferita alle “entità federate”. Fonte: Borgonovi (2005)

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ESPRESSIONE DEL CONSENSO LIVELLO DECENTRATO

LE FUNZIONI VENGONO ATTRIBUITE AGLI ENTI FEDERATI

LO STATO (livello centrale) INTERVIENE LADDOVE GLI ENTI

FEDERATI NON ADEMPIONO ADEGUATAMENTE O

SUFFICIENTEMENTE ALLE PROPRIE FUNZIONI

(tema della sussidiarietà)

Cos’e’ il federalismo

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Il federalismo fiscale

È una forma di federalismo in cui sono attribuibili originariamente agli enti federati i poteri in campo economico e le funzioni di sostegno dello sviluppo.

È particolarmente qualificante il potere di prelievo coattivo di ricchezza tramite tributi e la sua redistribuzione tramite scelte di spesa pubblica.

Una quota rilevante e qualificante di tributi viene attribuita al livello degli enti federati.

ENTI FEDERATI: realtà socioeconomiche dotate di maggiore omogeneità etnica, culturale o di altro tipo e sostanzialmente autosufficienti sul piano economico.

Tuttavia il federalismo accetta e prevede ugualmente un certo grado di interdipendenza degli enti federati con il livello centrale SOLIDARIETA’

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Il federalismo fiscale in pillole

Il federalismo fiscale va oltre la semplice autonomia finanziaria e tributaria degli enti locali:

Agli enti federati vengono riconosciuti poteri legislativi in campo tributario (oltre ai poteri amministrativi)

Possibilità di differenziare la struttura del sistema fiscale

INOLTRE:

Rilevante incidenza delle imposte sul patrimonio e della tassazione indirettaPossibilità per gli enti federati di applicare addizionali sulle imposte dirette sul redditoEstesa applicazione dei tributi di scopoEsteso e diffuso ricorso a forme di pagamento dei servizi o di pagamento per l’utilizzo delle infrastrutture.

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Il federalismo fiscale

CASO 1.Paesi in cui si è sviluppato

all’interno o contemporaneamente ad un modello istituzionale di tipo

federale

(es. USA)

FEDERALISMO FEDERALISMO FISCALEFISCALE

CASO 2.Paesi che partono da un

modello di Stato unitario o che dopo aver perseguito il rafforzamento dello Stato unitario cercano forme più

flessibili di autonomia

(es.ITALIA)

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Il federalismo fiscale

FEDERALISMO FEDERALISMO FISCALE FISCALE

tipo “Italia”tipo “Italia”

L’eventuale obiettivo del federalismo fiscale deve passare attraverso fasi intermedie di progressivo e accentuato

decentramento della finanza pubblica

Rischi:

compattamento interessi economici e blocco del processo evolutivodiscontinuità e rottura delle relazioni economiche

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Il federalismo fiscale in Italia

Dagli anni ‘90 ad oggi crescente processo di decentramento FUNZIONALE a livello locale, specialmente per quanto riguarda certi ambiti (es. Sanità).

Unità di riferimento locale (“ente federato”) è la REGIONE.

Il processo di decentramento ha favorito una maggiore autonomia nella gestione delle funzioni.

Al decentramento funzionale si sta accompagnando negli ultimi anni un processo di DECENTRAMENTO FINANZIARIO FEDERALISMO FISCALE

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Il federalismo fiscale in Italia

ITER LEGISLATIVO

• La riforma amministrativa avviata dalla Legge n.59 del 1997 – legge Bassanini

• Legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni

• Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione

• Legge n. 42 del 5 maggio 2009 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione

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Il federalismo fiscale in Italia

A PARTIRE DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 42/2009:

24 mesi di tempo: la delega concede al Governo 24 mesi per varare uno o più decreti legislativi attuativi. Altri due anni sono concessi per interventi integrativi e correttivi; è previsto inoltre un periodo transitorio per il passaggio dalla spesa storica a quella standard. Commissione paritetica: entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve essere istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze una Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale. La Commissione paritetica è la cabina di regia del federalismo e ha il compito di riordinare l’ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni attraverso ricerche ed elaborazioni di dati su finanze e tributi.  Conferenza permanente: è il coordinamento della finanza pubblica per “monitorare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, verificarne attuazione ed efficacia” e “proporre criteri di per il corretto utilizzo del fondo perequativo”.

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Lo sviluppo del federalismo

(Legge delega n.42 del 5 maggio 2009).

Dalla legge delega sono scaturiti 8 decreti attuativi: 1. Federalismo demaniale2. Roma Capitale3. Fabbisogni standard 4. Federalismo municipale 5. Autonomia tributaria di regioni e province6. Perequazione e rimozione squilibri7. Sanzioni e premi per regioni, province e comuni8. Armonizzazione sistemi contabili

Alcuni di questi hanno concluso il loro iter e sono già operativi. In particolare, il federalismo demaniale (decreto legislativo n.85 del 28/5/2010), Roma Capitale (decreto legislativo n.156 del 17/9/2010), i fabbisogni standard (decreto legislativo n.216 del 26/11/2010).

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Il federalismo fiscale in Italia Alcuni principi ispiratori della Legge 42

1. Autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo

2. Principio della territorialità

3. Dalla “spesa storica” al “costo standard”

4. Ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni sul coordinamento finanza pubblica e sistema tributario

5. Tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio

6. Previsione che la legge regionale possa : i) istituire tributi regionali e locali; ii) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che Comuni, Province e Città Metropolitane possono applicare nell’esercizio della propria autonomia

7. Facoltà delle Regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali

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8. Trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa

9. Riduzione della imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed enti locali e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali

10. Definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da acconsentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale

11. Territorialità dell’imposta, neutralità dell’imposizione, divieto di esportazione delle imposte

12. Tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico

Il federalismo fiscale in Italia Alcuni principi ispiratori della Legge 42

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Federalismo fiscale e P.A.: elementi caratterizzanti

1. Economia di prossimità

2. Responsabilizzazione

3. Incentivazione all’emulazione positiva

4. Differenziazione

5. Favorire una maggiore autonomia funzionale e finanziaria

6. Perequazione ai fini solidaristici e sussidiari

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FEDERALISMO FISCALE E P.A.: 1) Economia di prossimità

Nelle aziende di servizi il fattore di successo è individuato non nelle economie “di dimensione”, ma anzi in quelle “di prossimità o di capillarizzazione”.

rapidità di raggiungere il consumatore;possibilità per il consumatore di richiedere un bene non standardizzato, che risponde meglio alle sue esigenze.

Per le aziende di servizi, la produzione e il consumo sono contestuali, il decentramento e la capillarizzazione sono coessenziali: più numerosi sono i punti di produzione e servizio, migliore è l’efficacia di ognuno di essi e la

capacità di essere competitivi tramite la penetrazione del mercato.

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FEDERALISMO FISCALE E P.A.: 2) Responsabilizzazione

Autonomia in campo legislativo, programmatorio, di organizzazione del sistema di offerta

più forte sistema di responsabilizzazione delle Regioni con riferimento al rispetto dell’equilibrio finanziario complessivo, sia nel breve che nel medio-lungo

periodoInoltre: riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato;definizione di livelli essenziali di prestazioni; aumento della quota di finanziamenti che le Regioni possono trattenere dai tributi del proprio territorio;possibilità di applicare tributi propri;possibilità di applicare forme di contribuzione generale per tutti i settori o “finalizzate” per alcuni settori;ampliamento dell’autonomia sulle funzioni e sulle decisioni di spesa.

In sostanza viene riunita nel medesimo soggetto istituzionale la responsabilità di assicurare livelli di assistenza effettivi con le risorse a disposizione.

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FEDERALISMO FISCALE E P.A.: 3) Emulazione positiva

Federalismo: solidarietà delle Regioni efficienti verso quelle meno efficientiTuttavia è impensabile che l’efficienza di una Regione (o di un gruppo ristretto di Regioni) possa assorbire il complesso di inefficienza delle restanti regioni.

Emulazione positiva = il federalismo cerca di realizzare condizioni tali per cui le Regioni caratterizzate da sistemi di offerta meno efficienti e di qualità inferiore, siano indotte in virtù della responsabilizzazione ad apprendere dalle Regioni con sistemi più avanzati e quindi a migliorare.

Le Regioni più avanzate dovrebbero costituire un punto di riferimento per un miglioramento complessivo del sistema, tramite il trasferimento di conoscenze e di best practices.

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FEDERALISMO FISCALE E P.A.: 4) Differenziazione

Il federalismo fiscale incentiva l’autonomia delle Regioni e, quindi, anche la loro differenziazione.

Possibili effetti negativi della differenziazione necessità di strumenti di solidarietà, sussidiarietà, compensazione

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FEDERALISMO FISCALE E P.A.: 4) Differenziazione

• SOLIDARIETA’ TRA REGIONI: interesse delle Regioni più efficienti a sostenere le Regioni meno efficienti per rendere omogenea la qualità del servizio sul territorio nazionale (ed evitare fenomeni di “migrazione” del cittadino/consumatore).

• SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE: lo Stato crea le condizioni perché le Regioni possano svolgere tutte le funzioni e i compiti di loro competenza, conservando la possibilità di intervenire solo laddove le risorse e le capacità delle Regioni non consentano di raggiungere pienamente e con efficacia ed efficienza la soddisfazione di un interesse o l'effettuazione di un servizio.

• SUSSIDIARIETA’ VERTICALE: la competenza delle diverse funzioni rimane in capo al livello centrale e alle Regioni vengono assegnate le funzioni residuali

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FEDERALISMO FISCALE E P.A.: 5) Autonomia funzionale e finanziaria

Una piena autonomia dei livelli di governo locali comprende una maggiore

autonomia finanziaria e maggiore autonomia funzionale

(in Italia si assiste già ad autonomia funzionale delle Regioni in alcuni campi)

Federalismo fiscale prospettato:

•Trasferimenti statali per i livelli essenziali di alcuni servizi/prestazioni (Sanità,

assistenza, istruzione e in parte trasporto locale)

•Ancora finanza accentrata per le “funzioni fondamentali” degli Enti locali.

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FEDERALISMO FISCALE E P.A.: 6) Perequazione

Perequazione = strumento solidaristico per la riduzione degli eccessi nelle differenziazioni tra le regioni

Regioni accesso al Fondo di Perequazione secondo una percentuale proporzionale alla loro differenziazione rispetto alla/e Regione/i più efficiente/i

Necessità di affiancare alla perequazione delle misure di carattere gestionale e organizzativo, che favoriscano l’impiego delle risorse trasferite in un incremento reale della qualità dei servizi forniti alla collettività.