Documento consiliare

1
casola - indirizzi COMUNE DI CASOLA VALSENIO Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed istituzioni. ART. 1 -REQUISITI GENERALI - I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni debbono non avere riportato condanne, anche col rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzioni a pena definitiva o per reati tributari e non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza. Le cariche di rappresentanti del Comune non debbono configurare un potenziale conflitto di interesse con le mansioni o funzioni espletate e con le attività da loro svolte. La nomina fondata sull’apprezzamento tecnico della rappresentanza può essere conferita sia all’interno che all’esterno dell’Ente. ART. 2 - REQUISITI PROFESSIONALI E MORALI I rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni debbono essere scelti fra persone dotate di specifica professionalità, esperienza e competenza in funzione della natura e dei compiti dell’organismo in cui vanno ad operare. ART. 3 - PARI OPPORTUNITA’ Dovrà essere assicurata , di norma, la presenza di entrambi i sessi nella nomina e nella designazione di rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed istituzioni. Sarà promossa una presenza adeguata di rappresentanti femminili del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni. Si avrà cura di nominare soggetti portatori, nelle opportune sedi, di istanze di gruppi di interesse e tutela di categorie di cittadini deboli e/o svantaggiati. ART. 4 - RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA Il Sindaco, sentito il capo gruppo di minoranza, provvede alla nomina o designazione dei rappresentanti di minoranza del Comune, qualora ne sia richiesta, presso Enti, Aziende ed istituzioni. ART. 5 - LIMITI ALLA NOMINA Le persone nominate dal Sindaco o dal Consiglio Comunale in qualsiasi Ente non potranno essere riconfermate oltre due mandati. La nomina dei rappresentanti del Comune viene meno con la cessazione della carica del Sindaco pro-tempore che ha provveduto ad essa. Nelle more delle nuove nomine si applicano i principi della proroga degli organi amministrativi. In ogni caso, il mandato non potrà essere esercitato per un periodo continuativo superiore ai dieci anni.

description

Allegato a delibera

Transcript of Documento consiliare

casola - indirizzi

COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed istituzioni.

ART. 1 -REQUISITI GENERALI - I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni debbono non avere riportato condanne, anche col rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzioni a pena definitiva o per reati tributari e non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza. Le cariche di rappresentanti del Comune non debbono configurare un potenziale conflitto di interesse con le mansioni o funzioni espletate e con le attività da loro svolte. La nomina fondata sull’apprezzamento tecnico della rappresentanza può essere conferita sia all’interno che all’esterno dell’Ente. ART. 2 - REQUISITI PROFESSIONALI E MORALI I rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni debbono essere scelti fra persone dotate di specifica professionalità, esperienza e competenza in funzione della natura e dei compiti dell’organismo in cui vanno ad operare. ART. 3 - PARI OPPORTUNITA’ Dovrà essere assicurata , di norma, la presenza di entrambi i sessi nella nomina e nella designazione di rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed istituzioni. Sarà promossa una presenza adeguata di rappresentanti femminili del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni. Si avrà cura di nominare soggetti portatori, nelle opportune sedi, di istanze di gruppi di interesse e tutela di categorie di cittadini deboli e/o svantaggiati. ART. 4 - RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA Il Sindaco, sentito il capo gruppo di minoranza, provvede alla nomina o designazione dei rappresentanti di minoranza del Comune, qualora ne sia richiesta, presso Enti, Aziende ed istituzioni. ART. 5 - LIMITI ALLA NOMINA Le persone nominate dal Sindaco o dal Consiglio Comunale in qualsiasi Ente non potranno essere riconfermate oltre due mandati. La nomina dei rappresentanti del Comune viene meno con la cessazione della carica del Sindaco pro-tempore che ha provveduto ad essa. Nelle more delle nuove nomine si applicano i principi della proroga degli organi amministrativi. In ogni caso, il mandato non potrà essere esercitato per un periodo continuativo superiore ai dieci anni.