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COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO PROVINCIA DI CASERTA Tel. 0823/9111526 – Fax 0823/911629 e-mail [email protected] AREA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Determina n° 79 20/11/2017 Oggetto: REALIZZAZIONE DEL “MERCATINO DI NATALE 2017” ORGANIZZATO DALLA PRO LOCO GENIUS LOCI DI SAN POTITO SANNITICO . AUTORIZZAZIONE ALLA SPONSORIZZAZIONE. UFRVXX Il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio; Richiamati: -la deliberazione consiliare n°09 del 31/03/2017 di approvazione DUP 2017/2018; -la deliberazione consiliare n° 10 del 31/03/2017 di approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (Art.151 del D.Lgs. 267/2000 e art.10 D.lgs. 118/2011); -la deliberazione consiliare n° 17 del 30/05/2017 ad oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 227 del D.Lvo 267/2000; -la deliberazione giuntale n° 81 del 19/07/2017 ad oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP)-Periodo 2018/2020 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000).Presentazione per Comuni sotto i 15.000 abitanti; -la deliberazione consiliare n°18 del 28/07/2017 ad oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020-Dicusione e conseguente deliberazione .Art.170 c.1 del D.Lvo 267/2000; -la deliberazione consiliare n° 19 del 28/07/2017 ad oggetto: Assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.Lvo 267/2000; Premesso che: -da anni l’amministrazione comunale di San Potito Sannitico è impegnata nella promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del proprio territorio con una serie di manifestazioni culturali, sportive e ricreative che hanno raccolto lusinghieri successi contribuendo alla conoscenza della realtà locale ben oltre i confini regionali; - nei giorni 2 e 3 dicembre c.a. è prevista, da parte della PRO LOCO

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COMUNE DI SAN POTITO SANNITICOPROVINCIA DI CASERTA

Tel. 0823/9111526 – Fax 0823/911629e-mail [email protected]

AREA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIODetermina n° 79 20/11/2017

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL “MERCATINO DI NATALE 2017” ORGANIZZATO DALLA PRO LOCO GENIUS LOCI DI SAN

POTITO SANNITICO . AUTORIZZAZIONE ALLA SPONSORIZZAZIONE.

UFRVXXIl Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio;

Richiamati:

-la deliberazione consiliare n°09 del 31/03/2017 di approvazione DUP 2017/2018;

-la deliberazione consiliare n° 10 del 31/03/2017 di approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (Art.151 del D.Lgs. 267/2000 e art.10 D.lgs. 118/2011);

-la deliberazione consiliare n° 17 del 30/05/2017 ad oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 227 del D.Lvo 267/2000;

-la deliberazione giuntale n° 81 del 19/07/2017 ad oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP)-Periodo 2018/2020 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000).Presentazione per Comuni sotto i 15.000 abitanti;

-la deliberazione consiliare n°18 del 28/07/2017 ad oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020-Dicusione e conseguente deliberazione .Art.170 c.1 del D.Lvo 267/2000;

-la deliberazione consiliare n° 19 del 28/07/2017 ad oggetto: Assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.Lvo 267/2000;

Premesso che:

-da anni l’amministrazione comunale di San Potito Sannitico è impegnata nella promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del proprio territorio con una serie di manifestazioni culturali, sportive e ricreative che hanno raccolto lusinghieri successi contribuendo alla conoscenza della realtà locale ben oltre i confini regionali;

- nei giorni 2 e 3 dicembre c.a. è prevista, da parte della PRO LOCO GENIUS LOCI di San Potito Sannitico , la realizzazione dell’evento “Mercatino di Natale 2017” che si svolgerà in San Potito Sannitico presso il Centro Polifunzionale per lo Sviluppo del Territorio;

- la PRO LOCO GENIUS LOCI di San Potito Sannitico, con nota del 06/11/2017 assunta in data 06/11/2017 al Prot. Gen. al n. 5298 ha chiesto il patrocinio con sponsorizzazione per la somma di euro 7.000,00 per la realizzazione dell’evento di che trattasi;

- il GRUPPO TERMOTETTI - Termotetti Costruzioni srl – via Filette, 11 ,81010- Gioia Sannitica (Ce) è appaltatore dei lavori di “ Riqualificazione a fini turistici del centro storico e dei siti di pregio del centro abitato di San Potito Sannitico ” come da contratto di appalto n. 04 del Repertorio Comunale stipulato in data 07/05/2015 e regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate , Ufficio Territoriale di Caserta;

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- all’atto della partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in epigrafe la Società TERMOTETTI COSTRUZIONI SRL – via Filette, 11- 81010 Gioia Sannitica (CE) , si è dichiarata disponibile in caso di aggiudicazione a devolvere il 2% dell’importo a base d’asta a favore dell’Amministrazione del Comune di San Potito Sannitico per la sponsorizzazione di servizi da essa espletati;

Considerato che:

- è, comunque , volontà dell’Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione della iniziativa in oggetto , al fine di non penalizzare la valorizzazione delle specificità del nostro territorio ed, anzi, promuoverle ad un pubblico sempre piu’ vasto;

- il Comune di San Potito Sannitico ha necessità di assolvere alle spese per la realizzazione dell’evento “MERCATINO DI NATALE 2017” che si terrà sul territorio comunale nei giorni 2 e 3 dicembre 2017;

- la Società Termotetti Costruzioni srl vuole sponsorizzare il suddetto evento autorizzando il Comune di San Potito Sannitico ad utilizzare le somme versate all’Ente quale contributo per sponsorizzazione a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto per i lavori di “Riqualificazione a fini turistici del centro storico e dei siti di pregio del centro abitato di San Potito Sannitico” così come previsto dal vigente Regolamento Comunale per le sponsorizzazioni;

Vista la nota prot. n. del con il quale il sig. Di Chello Angelo , nato a Piedimonte Matese (CE) il 26/10/1968 e residente in Gioia Sannitica (CE) alla via Colle Caselle , n.26 , in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa TERMOTETTI COSTRUZIONI SRL, con sede in Gioia Sannitica ha autorizzato il Comune di San Potito Sannitico a sponsorizzare la realizzazione dell’evento “MERCATINO DI NATALE 2017” che si terrà sul territorio comunale nei giorni 2 e 3 dicembre 2017 , con assunzione diretta del 50% dell’intera spesa occorrente e quindi per l’importo di euro 3.500,00 mediante l’utilizzo delle somme versate dalla stessa Società quale contributo per sponsorizzazioni a seguito dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “Riqualificazione a fini turistici del centro storico e dei siti di pregio del centro abitato di San Potito Sannitico”;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività gestionali di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione , in attuazione dell’art.43, della legge 27 dicembre 1997, e dell’art.119, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n.267 , approvato con delibera di Consiglio Comunale n.04 del 05/04/2012 , esecutiva come per legge, che prevede all’art.7 che la sponsorizzazione puo’ avvenire anche per azione di terzi;

Ritenuto pertanto dover concedere il patrocinio dell’Ente alla manifestazione in parola e contestualmente accogliere favorevolmente la richiesta della Società TERMOTETTI COSTRUZIONI SRL con sede in Gioia Sannitica (CE) di sponsorizzare la realizzazione dell’evento “MERCATINO DI NATALE 2017” mediante utilizzo di parte del contributo versato all’ente ex art.8, comma 4 del regolamento delle sponsorizzazioni da parte della stessa società, per la necessità di assolvere alle spese per lo svolgimento dell’evento/rassegna;

Vista la vigente normativa in materia di contabilità e disposizioni degli Enti locali;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico delel disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo

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unico delle legge sull’ordinamento degli enti locali;

Visto il D.L.gs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni , recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni , recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare , l’art.3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante le Disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l’art. 23-ter , comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n.90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acque, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n.91 del 19 aprile 2016);

Visto l’art.35 del D.Lgs. n.50/2016 , ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’I.V.A.;

VISTO l'art.1, comma 629, lett.b), della Legge 23.12.2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

VISTO il Decreto del MEF del 23.01.2015 di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 629, lett.b), della Legge n.190/2014, inerente il meccanismo della scissione di pagamenti da applicare alle operazioni fatturate a partire dall'1.1.2015;

Richiamata la circolare INPS n.54 del 13.04.2012 "Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare. Art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

Visto il decreto sindacale prot. 3381 del 16/06/2016 di nomina del responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione Consiliare n° 06 del 07/06/2007 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazione Consiliare n°12 del 19/07/2013;

Considerato che l’adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente Del Settore Urbanista e Gestione del Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 53 del D.Lgs. 165/2001;

Visto l’art.6 bis della legge 142/90 introdotto dall’art.1, comma 4, della legge n.190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

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dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 in forza delle disposizioni normative fin qui richiamate;

Dato atto che:

1)non sussistono conflitti di interesse ed incompatibilità con i destinatari dell’atto;

2)che non vi siano contro interessati o che si è tenuto conto di essi;

3)che è conforme agli elementi tecnici specifici;

4)per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2000, n.136 e della Delibera Autorità di Vigilanza n° 4/2011 aggiornata con deliberazione n.556/2017 tale fattispecie , di cui all’art.19, comma 1, del Codice , tale operazione è esclusa dall’ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità , in quanto si traduce in un mero finanziamento ( non immediatamente legato all’ambito di appalti) effettuato dall’operatore economico nei confronti di un soggetto pubblico.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, sull’Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

1.l’articolo 107 , che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione , ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

2.l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

3.l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

4.l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

Che l’art. 36 del decreto legislativo n°50/2016 stabilisce che l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori si possono eseguire in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario;

Visto l’articolo 192 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n°267 e s.m.i. il quale stabilisce che prima della stipulazione dei contratti deve essere adottata apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa attestante:

a) Il fine che con il contratto s’intende perseguire;b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base

Dato atto che con la presente determinazione si è inteso perseguire:

a) La sponsorizzazione alla realizzazione dell’evento “MERCATINO DI NATALE 2017”.b) Il contratto è sostituito nella sua forma, dalla presente determinazione che, vale a tutti gli effetti di

legge;c) La scelta del contraente avviene in economia di lavori,forniture di beni e prestazioni di servizi;

Visto il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°06 del 07/06/2007,

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modificato con delibera Consiliare n° 12 del 19/07/2013;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n°207;

Visto il Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016;

Considerato pertanto sussistenti gli elementi che configurano la presente quale determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n°267/2000;

Precisato che il compenso relativo all’iniziativa verrà liquidato dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa della spesa , previa presentazione e verifica da parte dei soggetti responsabili all’uopo designati dello svolgimento delle prestazioni affidate e regolarità contributiva;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra precisato, di poter procedere a concedere il patrocinio del Comune di San Potito Sannitico alla realizzazione dell’evento “ MERCATINO DI NATALE 2017”;

Visto il D.Lgs. n°50/2016 “ Codice in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Visto il DPR n°207/2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 163/2006”;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Dlgs. 267/2000 relativo al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge regionale n°03/2007 e relativo regolamento di attuazione ed ogni latra disposizione normativa o regolamentare riguardante la materia;

Dato atto, che la spesa necessaria per tale intervento è soggetta alla tracciabilità dei pagamenti per come disciplinato dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Visto il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, approvato con delibera del C.C. n° 06 del 07/06/2007, come modificato con delibera di C.C. n. 12 del 19/07/2013;

Visto il “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Vistala legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Dato Atto, che tale spesa è soggetta alla tracciabilità dei pagamenti per come disciplinato dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, emanato con d.P.R. 05.10.2010, n.207;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18.08.2010 , n. 267 e s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 , recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Dato atto , inoltre , che trattasi di fornitura di bene e/o servizi di importo inferiore a i 40.000 euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;Visto l’art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n°296, ai sensi del quale per gli acquisiti

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di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La nuova Legge di Stabilità per il 2016 , al comma 270 mediante modifica dell’art.296/2006 ha stabilito che l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisito di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono piu’ nell’ambito di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012:Ritenuto opportuno procedere ad affidamento della prestazione richiesta mediante la procedura prevista di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e delle norme contenute nel vigente regolamento comunale, data anche la modicità dell’importo oggetto di affidamento, di gran lunga inferiore a quello massimo ammesso dalla norma. Si tratta di concessione di patrocinio del Comune di San Potito Sannitico alla realizzazione dell’evento “MERCATINO DI NATALE 2017” organizzato dalla PRO LOCO GENIUS LOCI di San Potito Sannitico che si svolgerà in San Potito Sannitico nei giorni 2 e 3 dicembre c.a.;Considerato che l’adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente Del Settore Urbanista e Gestione del Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 53 del D.Lgs. 165/2001;

Visto l’art.6 bis della legge 142/90 introdotto dall’art.1, comma 4, della legge n.190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Dato atto che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 183 il quale così dispone:

Art. 183. Impegno di spesa(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n.

126 del 2014)1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato; c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo. 4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate

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nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. 6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo; b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione. 7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.Dato atto che:

1)non sussistono conflitti di interesse ed incompatibilità con i destinatari dell’atto;

2)che non vi siano contro interessati o che si è tenuto conto di essi;

3)che è conforme agli elementi tecnici specifici;

4)per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Dato atto infine che come statuito con Delibera Autorità di vigilanza n° 4/2011 aggiornata con deliberazione n. 556/2017 il contratto in questione è escluso dall’ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità : infatti il comma 2.10 così dispone:

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“2.10 Contratti di sponsorizzazione ex articolo 19 del Codice Si premette che, nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione, si distinguono la fattispecie di sponsorizzazione pura e quella di sponsorizzazione cd. “tecnica”, come già illustrato nella deliberazione n. 9 dell’8 febbraio 2012. Nella sponsorizzazione pura, lo sponsor si impegna nei confronti della stazione appaltante (che assume la veste di sponsee, ossia soggetto sponsorizzato) esclusivamente al riconoscimento di un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari) e non anche allo svolgimento di altre attività. Tale fattispecie, di cui all’art. 19, comma 1, del Codice è esclusa dall’ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità, in quanto si traduce in un mero finanziamento (non immediatamente legato all’ambito degli appalti) effettuato dall’operatore economico nei confronti di un soggetto pubblico…”;

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina delle attività gestionali di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione” , approvato con delibera di C.C. n. 04 del 05.04.2012;

Visto il D.Lgs,. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 33 del 16/03/2016 ad oggetto: “Regolamento comunale per la disciplina delle attività gestionali di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione .Art.6. Individuazione delle iniziative da sponsorizzare .Atto di indirizzo.

Visto lo statuto comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 comma 1 e 147/bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come si seguito riportati:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

______________________________________________________________________________

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE;

Data 20/11/2017

Il Responsabile del Servizio

Geom. Giuseppe Sisto

____________________________________________________________________________

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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

______________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis , comma 1, del d.lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente , osservato:..

Rilascia:

|X| PARERE FAVOREVOLE

| | PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 20/11/2017

Il responsabile del servizio finanziario

Sig. Rinaldo Santagata

_____________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

_____________________________________________________________________________

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

impegno Data Importo Capitolo Missione Titolo Macroag. Prog.586/2017 20/11/2017 3.500,00 32 1 1.01.01.51.001

Data 20/11/2017

Il responsabile del servizio finanziario

Sig. Rinaldo Santagata

______________________________________________________________________________

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Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo , ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000 , n.267

Il responsabile del servizio finanziario

Sig. Rinaldo Santagata

__________________________________________________________________________

DETERMINA

1.di CONCEDERE IL PATROCINIO del Comune di San Potito Sannitico alla realizzazione dell’evento “MERCATINO DI NATALE” 2017 “ organizzato dalla PRO LOCO GENIUS LOCI di San Potito Sannitico che si svolgerà in San Potito Sannitico nei giorni 2 e 3 dicembre 2017;

2.di ESPRIMERE inoltre il proprio assenso, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ad ogni effetto di legge, alla sponsorizzazione per la somma di euro 3.500,00 per la realizzazione del “ MERCATINO DI NATALE” 2017 “ mediante utilizzo di parte del contributo dovuto all’ente ex art.8, comma 4 del regolamento delle sponsorizzazioni dalla Società TERMOTETTI COSTRUZIONI SRL con sede in Gioia Sannitica (CE), per le spese di svolgimento dell’evento/ rassegna che si svolgerà sul territorio comunale;

3.DI DARE ATTO che durante l’intera manifestazione in parola e su tutto il materiale pubblicitario dovrà essere fatto cenno che la stessa è sponsorizzata dal GRUPPO TERMOTETTI- Termotetti Costruzioni srl con sede in Gioia Sannitica (CE);

4. Di IMPUTARE la spesa di cui ai punti precedenti al titolo 1. 01. 01. 51. 001 – Capitolo 32 1 del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità finanziaria ( cfr. impegno di spesa n° 586/2017);

5. Di DARE ATTO che:

1)non sussistono conflitti di interesse ed incompatibilità con i destinatari dell’atto;

2)che non vi siano contro interessati o che si è tenuto conto di essi;

3)che è conforme agli elementi tecnici specifici;

4)per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

6. di DARE ATTO inoltre ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 e dell’art.31 D.Lgs. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Sisto;

7.Di TRASMETTERE il seguente atto al Servizio Economico e Finanziario per i provvedimenti di propria competenza;

8. di TRASMETTERE il seguente atto al Sindaco e alla Giunta Comunale ai fini della esatta

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conoscenza dell’adozione del presente provvedimento;

9. DI SOTTOPORRE il presente atto ad accettazione da parte del legale rappresentante dell’Associazione PRO LOCO GENIUS LOCI di San Potito Sannitico delle seguenti clausole e condizioni:

- di assumersi tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni, sollevando il Comune di San Potito Sannitico da ogni responsabilità al riguardo in caso di accertata inadempienza;

- di accettare tutto quanto stabilito nel presente atto e nel regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 04 del 05.04.2012 di cui la parte dichiara di ben conoscere e di accettarne tutte le disposizioni in essa contenute;

- di accettare che la manifestazione descritta nella scheda allegata alla richiesta possa subire variazioni nelle date di realizzazione in conseguenza di motivi non dipendenti dalla volontà del Comune di San Potito Sannitico ;

- di pubblicizzare il patrocinio del Comune di San Potito Sannitico;

- di demandare al Comando VV.UU. la verifica dell’esatto adempimento delle attività oggetto di sponsorizzazione;

10. DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente l’adozione dei conseguenti provvedimenti ivi inclusa la liquidazione della spesa ;

11. DI SIGNIFICARE che l’inosservanza alle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà

la decadenza dai benefici richiesti e l’applicazione delle relative sanzioni;

12. DI DARE ADEGUATA pubblicità al presente atto mediante pubblicazione sul sito informatico dell’Ente ( portale istituzionale www.comunesanpotitosannitico.ce.it );

- alla Sezione ALBO PRETORIO per la durata di 15 giorni consecutivi- sezione provvedimenti;

- alla Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sezione provvedimenti.

13. DI NOTIFICARE :

| | a mezzo del messo comunale

| | o altra forma prevista dalla legge copia della presente alla PRO LOCO GENIUS LOCI

Per notifica ed accettazione: Il. Rappresentante legale della PRO LOCO GENIUS LOCI

____________________________________________

14: DI TRASMETTERE:

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a mezzo protocollo dell’Ente copia del presente atto ai sottoelencati soggetti al fine di acquisire eventuali proposte migliorative al programma dei lavori ovvero le proprie determinazioni di merito nei termini di legge.

Sindaco, Giunta comunale, Responsabile Servizi Finanziari, Comando VV.UU. Sede

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio

Geom. Giuseppe SISTO

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A8. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici; i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196); gli appalti di cui all’articolo 9, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli

11 e 12 del Codice dei contratti pubblici; il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività

istituzionali espletate dall’ente (vedi faq C 2); l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici (vedi faq C 3); gli affidamenti diretti a società in house (vedi faq C 4); i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni

appaltanti assicurate (vedi faq C 5); gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi

faq C 6); gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 7); le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d’appalto e se sono state

tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Vedi anche faq C8);

l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017) (vedi faq D 4);

i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative ( par. 3.10 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (par. 3.11 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017) (vedi faq D 7);

le convenzione in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all’art. 17, comma 1, lett. h) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente (par. 2.8 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

la sponsorizzazione pura di cui all’art. 19, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (vedi par. 2.10 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all’art. 17, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici.

Delibera Autorità di vigilanza n° 4/2011 aggiornata con deliberazione n. 556/2017

2.10 Contratti di sponsorizzazione ex articolo 19 del Codice Si premette che, nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione, si distinguono la fattispecie di sponsorizzazione pura e quella di sponsorizzazione cd. “tecnica”, come già illustrato nella deliberazione n. 9 dell’8 febbraio 2012. Nella sponsorizzazione pura, lo sponsor si impegna nei confronti della stazione appaltante (che assume la veste di sponsee, ossia soggetto sponsorizzato) esclusivamente al

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riconoscimento di un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari) e non anche allo svolgimento di altre attività. Tale fattispecie, di cui all’art. 19, comma 1, del Codice è esclusa dall’ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità, in quanto si traduce in un mero finanziamento (non immediatamente legato all’ambito degli appalti) effettuato dall’operatore economico nei confronti di un soggetto pubblico. Al contrario, nella sponsorizzazione tecnica, di cui al citato art. 19, comma 2, l’oggetto del contratto è l’acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cura e spese dello sponsor. Tale sponsorizzazione è soggetta alla disciplina sulla tracciabilità, in quanto l’apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici ed integra la fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 2.11 Amministrazione diretta Gli obblighi di tracciabilità non si applicano

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