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BILANCIO DI PREVISIONE, RENDICONTO DI GESTIONE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. APPROVAZIONE, TEMPISTICA E CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO Vademecum a cura del Servizio finanza locale con la collaborazione del Servizio elettorale e del Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali Direttore del Servizio dott. Salvatore Campo Studio coordinato da Gabriella Chiabudini, con la collaborazione della dott.ssa Ottavia Mondolo e della dott.ssa Chiara Fabbro Luglio 2010

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BILANCIO DI PREVISIONE, RENDICONTO DI GESTIONE

E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

APPROVAZIONE, TEMPISTICA E CONSEGUENZE

DELL’INADEMPIMENTO

Vademecum a cura del Servizio finanza locale con la collaborazione del Servizio elettorale e del Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali

Direttore del Servizio dott. Salvatore Campo Studio coordinato da Gabriella Chiabudini, con la collaborazione della dott.ssa Ottavia Mondolo e della dott.ssa Chiara Fabbro

Luglio 2010

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SOMMARIO

Premessa................................................................................................................................................................................... 3

Bilancio di previsione: approvazione, conseguenze del ritardo e conseguenze dell’inadempimento............................................................................................................................................................. 5

Rendiconto di gestione: approvazione e conseguenze del ritardo............................................................... 7

Salvaguardia degli equilibri di bilancio: approvazione, conseguenze del ritardo e conseguenze dell’inadempimento ............................................................................................................................... 8

Conclusioni: procedimenti sostitutivi.......................................................................................................................... 9

Schemi riassuntivi...............................................................................................................................................................11

Normativa di riferimento.................................................................................................................................................16

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PREMESSA

La Regione Friuli Venezia Giulia dispone di potestà legislativa primaria in materia di enti locali

in base allo Statuto di autonomia (art. 4, primo comma, n. 1-bis) ed alle relative norme di

attuazione (decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9).

Ciò nonostante, non avendo ancora la Regione esercitato in pieno e compiutamente tale

potestà, la disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali del Friuli Venezia

Giulia continua ad essere quella contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo

per le parti disciplinate direttamente dal legislatore regionale.

Il legislatore regionale è intervenuto a disciplinare i termini e le conseguenze della mancata

approvazione dei documenti contabili fondamentali degli enti locali (il bilancio di previsione, il

rendiconto della gestione e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio).

In particolare:

1) la legge 9 gennaio 2006, n. 1, “Principi e norme fondamentali del sistema Regione -

autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al titolo IV, agli articoli da 42 a 45 disciplina

l’autonomia finanziaria degli enti locali e definisce i principi generali in materia di

contabilità degli enti predetti;

2) la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, “Norme urgenti in materia di enti locali,

nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali”, agli articoli 10 e 11 disciplina le

conseguenze della mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione;

3) le leggi regionali 30 dicembre 2008, n. 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio

pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009) e 30 dicembre 2009, n. 24,

“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge

finanziaria 2010)”, definiscono, rispettivamente all’articolo 11 e all’articolo 10, le

conseguenze sull’erogazione dei finanziamenti del ritardo nell’approvazione dei

documenti contabili.

Relativamente ai termini per l’approvazione dei documenti suddetti:

a) il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre e, comunque, non

oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della

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Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (art. 44, comma 1, legge

regionale 1/2006);

b) il rendiconto di gestione, dall’anno 2010 (quindi in rendiconto relativo all’anno 2009),

deve essere approvato entro il 30 aprile (articolo 44, comma 7, della legge regionale

1/2006);

c) la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio deve essere effettuata con

deliberazione consiliare entro il 30 settembre.

L’articolo 1, comma 10 della legge regionale 21/2003, stabilisce l’obbligo per gli enti locali di

informare la direzione competente in materia di autonomie locali dell’avvenuta adozione del

bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell’accertamento degli equilibri di bilancio

entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.

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BILANCIO DI PREVISIONE: APPROVAZIONE, CONSEGUENZE DEL RITARDO E CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO

Negli Enti locali del Friuli Venezia Giulia il bilancio di previsione deve essere approvato, come si

è detto, entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque

giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e

pluriennale della Regione (art. 44, comma 1, legge regionale 1/2006). Entro cinque giorni

successivi dalla deliberazione deve essere data comunicazione alla direzione competente in

materia di autonomie locali dell’avvenuta adozione.

Nel caso in cui la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione non preveda

l’immediata esecutività, gli enti locali possono effettuare per ciascun intervento, fino

all’esecutività della deliberazione stessa, spese in misura non superiore mensilmente ad un

dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi

(art. 44, comma 4 bis, della legge regionale 1/2006).

Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato

l’esercizio provvisorio sino a tale termine, fermo restando il limite di effettuazione delle spese di

in misura non superiore ad un dodicesimo di cui al paragrafo precedente (art. 44, comma 4 ter,

della legge regionale 1/2006).

Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il termine di legge, è consentita

esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa

dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. Tale gestione è limitata all’assolvimento delle

obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi

e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di

personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in generale, limitata

alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi

all’ente (art. 44, comma 4 quater, della legge regionale 1/2006).

La legge finanziaria regionale per l’anno 2010 (LR 24/2009) specifica che l’erogazione della

prima rata dei trasferimenti ordinari, da parte della Regione, ai Comuni e alle Province, è

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subordinata all’avvenuta approvazione del bilancio. Pertanto, il ritardo nell’adozione del

documento entro il termine di legge comporta la sospensione dell’erogazione del

trasferimento ordinario (articolo 10, commi 12 e 13, della legge regionale 24/2009).

Le conseguenze dell’inadempimento nell’adozione del documento sono disciplinate dalla legge

regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di

segreteria degli assessori regionali). Il comma 11 dell’articolo 1 stabilisce che nel procedimento

di approvazione del bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve

essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il

relativo schema, l’Assessore regionale per le autonomie locali nomina un Commissario ad acta

affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il

Consiglio comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di

bilancio predisposto dalla Giunta, l’Assessore regionale per le autonomie locali assegna al

Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni

per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito Commissario ad

acta, all’amministrazione inadempiente.

Dalla data del provvedimento sostitutivo, cioè dalla nomina del Commissario, inizia la

procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 4

luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in

materia di autonomie locali e di organizzazione dell’amministrazione regionale), il quale

dispone che per lo scioglimento e la sospensione dei Consigli comunali e provinciali continuano

a trovare applicazione la legge 142/1990 ed il decreto legislativo 77/19951.

I provvedimenti di scioglimento sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme

deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell’Assessore regionale competente in

materia di autonomie locali.

I provvedimenti di sospensione dei Consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi

Commissari sono adottati dall’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

1 L. 142/90, articoli 37 “Mozione di sfiducia”; articolo 37-bis “Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza sospensione o decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia”; articolo 39 “Scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e provinciali”; articolo 40 “Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali”; Dlgs 77/1995, articolo 36 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”; articolo 80 “Omissione della deliberazione di dissesto”; articolo 93 “Inosservanza degli obblighi relativi all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”.

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RENDICONTO DI GESTIONE: APPROVAZIONE E CONSEGUENZE DEL RITARDO

Il rendiconto di gestione, o conto consuntivo, deve essere approvato dagli enti locali entro il 30

aprile dell’anno successivo (articolo 44, comma 7, legge regionale 1/2006), informandone la

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza entro cinque giorni

dalla data di adozione della deliberazione.

La proposta di rendiconto di gestione è messa a disposizione dei componenti dell'organo

consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un

termine, non inferiore a dieci giorni, stabilito dal regolamento di contabilità (articolo 44, comma

7 bis della legge regionale 1/2006).

La mancata approvazione del documento in argomento entro il termine fissato dalla legge,

comporta la sospensione del versamento della seconda rata dei trasferimenti ordinari fino

all'avvenuta approvazione del documento (articolo 11, comma 70 della legge regionale

17/2008).

La legge regionale 24/2009, all’articolo 10, prevede, altresì, il riparto della quota residuata

dopo l’assegnazione dei trasferimenti ordinari, per il 70% a favore di tutti i Comuni e per il 30%

a favore dei soli Comuni che abbiano approvato il rendiconto di gestione entro il termine di

legge. Pertanto, la mancata approvazione entro il termine di legge del rendiconto di gestione

determina, in aggiunta alla sospensione dell’erogazione dei trasferimenti ordinari, anche la non

assegnazione di una parte di trasferimenti previsti dalla legge regionale finanziaria a favore dei

Comuni “virtuosi”.

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SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO: APPROVAZIONE, CONSEGUENZE DEL RITARDO E CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO

La verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio deve essere effettuata con deliberazione

consiliare entro il 30 settembre, informandone la Direzione centrale pianificazione territoriale,

autonomie locali e sicurezza entro cinque giorni dalla data di adozione della deliberazione.

La legge regionale 21/2003, nel definire le conseguenze per la mancata approvazione dei

documenti contabili, si riferisce espressamente al bilancio di previsione senza menzionare la

salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tuttavia, per effetto del rinvio operato dall’articolo 23

della legge regionale 23/1997 al decreto legislativo 77/1995, la mancata adozione di

deliberazione consiliare entro i termini di legge, con la quale viene verificata la salvaguardia

degli equilibri di bilancio degli enti locali, è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di

previsione, con le medesime conseguenze e provvedimenti. Pertanto, la mancata approvazione

entro il termine comporta l’avvio della procedura che determina la sua adozione, se necessario,

da parte di un Commissario ad acta nominato dalla Regione. Inoltre, si applica la disciplina

relativa al commissariamento dell’Ente prevista dalla legge regionale 21/2003, dalla legge

regionale 23/1997, dalla legge 142/1990 e dal decreto legislativo 77/1995, già ampiamente

illustrata in precedenza.

La legge regionale 24/2009, nel disciplinare l’erogazione dei trasferimenti ordinari agli enti

locali, dispone che l’assegnazione della seconda rata degli stessi (ovvero la terza, per i Comuni

con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le Province) sia subordinata all’avvenuta

approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Pertanto, il

ritardo nell’adozione ha come conseguenza la sospensione dell’erogazione dell’ultima rata dei

trasferimenti ordinari.

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CONCLUSIONI: SITUAZIONI CHE DETERMINANO LA NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA E LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE O PROVINCIALE

Per quanto riguarda le sole ipotesi concernenti il bilancio e la salvaguardia degli equilibri dello

stesso, in caso di mancata adozione della deliberazione, l’Assessore regionale competente in

materia di autonomie locali procede come segue.

IPOTESI DI NOMINA DEL COMMISSARIO:

- la Giunta comunale o provinciale non ha predisposto lo schema di deliberazione:

l’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali nomina un Commissario

ad acta affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio;

- il Consiglio comunale o provinciale non ha approvato lo schema di bilancio

predisposto dalla Giunta o dal Commissario ad acta di cui al precedente punto,

ovvero la deliberazione di salvaguardia degli equilibri: l’Assessore regionale

competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai

singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per l’approvazione degli stessi;

- il Consiglio, decorso il termine fissato dall’Assessore regionale, non ha approvato

l’atto: l’Assessore regionale nomina con decreto un Commissario ad acta affinché lo

predisponga d’ufficio e lo approvi. In tal modo l’Assessore regionale, tramite il

Commissario, si sostituisce all’amministrazione inadempiente.

IPOTESI DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO:

- dalla data della nomina del Commissario ad acta inizia la procedura per lo scioglimento del

Consiglio; l’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali ha facoltà, con

proprio decreto, in attesa che si concluda la procedura per lo scioglimento del Consiglio, di

sospendere il Consiglio e di nominare il relativo Commissario provvisorio che si sostituisca

al Consiglio stesso;

- il provvedimento di scioglimento è adottato dal Presidente della Regione, su conforme

deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale

competente in materia di autonomie locali. Il decreto del Presidente dichiara lo

scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario straordinario, dandone notizia al

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Commissario di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura competente

per territorio. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Si riportano, di seguito, gli schemi riassuntivi delle varie situazioni.

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ITER PER APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE

EVENTO CHI FA COSA ENTRO QUANDO MODALITÀ

Approvazione del bilancio di previsione

Approvazione del documento contabile da parte degli enti locali della Regione e comunicazione alla Direzione centrale autonomie locali entro 5 giorni

Entro il 31 dicembre o entro 45 giorni dall’approvazione del bilancio della Regione FVG

Deliberazione dell’organo consiliare

La deliberazione di approvazione del bilancio di previsione non prevede l’immediata esecutività

Gli enti locali, sulla base del bilancio già deliberato, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi

Fino all’esecutività della deliberazione del bilancio di previsione

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scade in un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento

Gli enti locali sono automaticamente autorizzati all’esercizio provvisorio

Fino al termine per la deliberazione del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione non è stato deliberato entro il termine di legge

Agli enti locali è consentita esclusivamente la gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti.

La Regione sospende l’erogazione della prima rata del trasferimento ordinario fino all’approvazione del bilancio da parte degli enti locali.

Decorsi 5 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio il Servizio finanza locale verifica la situazione

Il Servizio finanza locale verifica l’inadempienza (ipotesi 1 ovvero ipotesi 2) e relaziona all’Assessore regionale

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APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE

PROCEDIMENTI SOSTITUTIVI IN CASO DI INADEMPIMENTO

EVENTO CHI FA COSA ENTRO QUANDO MODALITÀ

1) mancata predisposizione da parte della Giunta

Il Servizio finanza locale relaziona all’Assessore regionale il quale nomina un commissario ad acta affinché predisponga d’ufficio lo schema di bilancio da sottoporre al Consiglio

Decreto dell’Assessore regionale

2) Mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini di legge

Il Servizio finanza locale relaziona all’Assessore regionale, il quale invita l’ente ad approvare il bilancio

Termine non superiore a 20 giorni perché il Consiglio deliberi l’atto

Lettera notificata ai singoli Consiglieri

Decorsi i 20 giorni l’ente non ha adottato l’atto

L’Assessore regionale nomina un commissario ad acta per l’approvazione del bilancio

________________________________

L’Assessore regionale può valutare di sospendere il Consiglio e nominare un Commissario

Decreto Assessore regionale di nomina commissario ad acta

____________________

Decreto Assessore regionale di sospensione e nomina del Commissario

Dalla data del decreto dell’Assessore regionale inizia la procedura di scioglimento

La Giunta regionale delibera lo scioglimento

Deliberazione della Giunta regionale

Il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, decreta lo scioglimento del Consiglio nonché la nomina del commissario straordinario

DPRG dandone notizia al Commissario di Governo della Regione ed alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicazione sul BUR

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ITER PER APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE

EVENTO CHI FA COSA ENTRO QUANDO MODALITÀ

Approvazione del rendiconto di gestione

Approvazione del documento contabile da parte degli enti locali della Regione e comunicazione alla Direzione centrale autonomie locali entro 5 giorni

Entro il 30 aprile dell’anno successivo

Deliberazione dell’organo consiliare

Mancata approvazione entro i termini di legge

La Regione sospende l’erogazione della seconda rata dei trasferimenti ordinari

Fino all’avvenuta approvazione del documento

Mancata approvazione entro i termini di legge

La Regione esclude gli enti locali inadempienti dalla ripartizione del 30% della quota eventualmente residuata dopo l’erogazione dei trasferimenti ordinari

Approvazione entro i termini di legge

La Regione ripartisce il 30% della quota eventualmente residuata dopo l’erogazione dei trasferimenti ordinari

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ITER PER APPROVAZIONE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

EVENTO CHI FA COSA ENTRO QUANDO MODALITÀ

Approvazione salvaguardia degli equilibri di bilancio

Approvazione documento contabile da parte degli enti locali della Regione e comunicazione alla Direzione centrale autonomie locali entro 5 giorni

30 settembre Deliberazione dell’organo consiliare

La verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio non è stata deliberata entro il termine di legge

La Regione sospende l’erogazione dell’ultima rata del trasferimento ordinario fino all’avvenuta approvazione della deliberazione

Decorsi 5 giorni dal termine ultimo per l’approvazione della deliberazione di salvaguardia del bilancio, il Servizio finanza locale verifica la situazione

Il Servizio finanza locale verifica l’inadempienza (ipotesi 1 ovvero ipotesi 2) e relaziona all’Assessore regionale

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APPROVAZIONE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

PROCEDIMENTI SOSTITUTIVI IN CASO DI INADEMPIMENTO

EVENTO CHI FA COSA ENTRO QUANDO MODALITÀ

1) Mancata predisposizione da parte della Giunta

Il Servizio finanza locale relaziona all’Assessore regionale il quale nomina un commissario ad acta affinché predisponga d’ufficio lo schema di salvaguardia da sottoporre al Consiglio

Decreto dell’Assessore regionale

2) Mancata approvazione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio da parte del Consiglio, nonostante l’intervento del commissario ad acta

il Servizio finanza locale relaziona all’Assessore regionale, il quale invita l’ente a deliberare la salvaguardia degli equilibri di bilancio

Termine non superiore a 20 giorni perché il Consiglio deliberi l’atto

Lettera notificata ai singoli Consiglieri

decorsi i 20 giorni l’ente non ha adottato l’atto

L’Assessore regionale nomina un commissario ad acta per l’approvazione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio ________________________________

L’Assessore regionale può valutare di sospendere il Consiglio e nominare un Commissario

Decreto Assessore regionale di nomina commissario ad acta __________________

Decreto Assessore regionale di sospensione e nomina del Commissario

Dalla data del decreto dell’Assessore regionale inizia la procedura di scioglimento

La Giunta regionale delibera lo scioglimento

Deliberazione della Giunta regionale

Il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, decreta lo scioglimento del Consiglio nonché la nomina del commissario straordinario

DPRG dandone notizia al Commissario di Governo della Regione ed alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicazione sul BUR

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A) STATALE

Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), articoli 37, 37-bis, 39, 40. Art. 37. Mozione di sfiducia. - 1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi. 2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 37-bis. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia. - 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente. 2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16. 3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. 4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte. Art. 39. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali. - 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; 2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio. c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. 2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. 3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. 4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge. 5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

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6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente. 8. (comma abrogato). Art. 40. Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. 2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità. 3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), articoli 36, 80, 93; Art. 36 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente decreto legislativo. 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 37, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, l'organo consiliare adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e' sottoposta al controllo di legittimità dell'organo regionale di controllo ed e' allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzati per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge. Nota all'art. 36: - Il testo dei commi 1, lettera c), e 2 dell'art. 39 della citata legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 21 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e dall'art. 4 del D.L. 26 gennaio 1995, n. 24, e' il seguente: "Art. 39 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) - b) (Omissis): c) quando non sia approvato nei termini il bilancio; c-bis) (Omissis). 2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.".

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Art. 80 (Omissione della deliberazione di dissesto) 1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni. 2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto. 3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto. 4. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.

Art. 93 (Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) 1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 92 comma 1 o del termine di cui all'articolo 92, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'articolo 92, comma 4, il decreto di nomina attribuisce al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), articoli 141, 193; Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali) 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia; 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. 2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. 3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. 4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge. 5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. 6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente. 8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo

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provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno. Art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico. 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo. 3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

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B) REGIONALE

Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), articolo 6;

Art. 6. (Controllo sugli enti locali) 1. La regione, con proprie leggi, determina la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali. 2. Spettano alla regione anche i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico. 3. I provvedimenti, adottati nell'esercizio del controllo sugli organi, vanno comunicati al commissario del Governo nella regione. Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell’amministrazione regionale), articolo 23; Art. 23 (Organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali) 1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non e' diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. 2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali. 3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato. 5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario. 7. ( ABROGATO ) 8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali. Note: 1 Abrogato il comma 7 da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003. Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), articolo 1; Art. 1 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali) (…omissis…) Comma 10. Gli enti locali informano la Direzione regionale per le autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni. Comma 11. Fino all'approvazione della nuova normativa regionale in materia di ordinamento delle autonomie locali, nel procedimento di approvazione del bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema,

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l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Assessore regionale per le autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Dalla data del provvedimento sostitutivo inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale). Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali), articolo 143. Art. 143 1. Il Servizio finanza locale, con sede in Udine: a) cura la trattazione e l’istruttoria dei procedimenti per l’assegnazione di quote di entrate regionali e di contributi a favore degli Enti locali territoriali, delle associazioni e dei consorzi; b) assicura consulenza contabile e finanziaria a favore degli Enti locali e collabora nei rapporti tra questi e gli organi centrali dello Stato; c) tratta gli affari di contabilità e finanza relativi agli Enti locali e ai loro rapporti con gli organi statali centrali; d) collabora con le competenti strutture centrali in ordine alla formazione del bilancio annuale di competenza, di quello pluriennale e degli strumenti di pianificazione regionale, per quanto di competenza del sistema delle autonomie locali; e) fornisce il supporto tecnico operativo e di segreteria all’Osservatorio regionale per la finanza locale di cui all’articolo 3, comma 45, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1; f) cura gli adempimenti relativi agli interventi sostitutivi nei confronti degli enti locali in materia finanziario-contabile; g) attende al monitoraggio delle risorse e delle spese degli Enti locali con riferimento ai dati dei bilanci preventivi e consuntivi e alle relazioni previsionali e programmatiche e provvede all’analisi sulla gestione delle medesime nonché alle relative rilevazioni statistiche, curandone il raccordo con la Direzione centrale programmazione e controllo, provvedendo altresì al monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno per gli enti territoriali; h) collabora nella trattazione degli adempimenti concernenti il comparto unico di contrattazione. Legge regionale la legge 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), articoli 42, 43, 44; Art. 42 (Autonomia finanziaria degli enti locali) 1. Gli enti locali hanno autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; le risorse finanziarie necessarie, senza vincoli di destinazione, che spettano loro sono assicurate mediante la compartecipazione ai tributi erariali riferibili al territorio regionale. Le linee di indirizzo della compartecipazione delle autonomie locali alle entrate regionali sono stabilite d'intesa tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale. 2. A tal fine sono previste: a) la compartecipazione degli enti locali ai tributi, anche sulla base dei tributi riferibili al loro territorio; b) misure di perequazione per gli enti locali con minore capacità fiscale per abitante e con ridotta dimensione demografica. 3. Con legge regionale sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse agli enti locali. 4. L'entità delle risorse attribuite agli enti locali e' determinata nella legge finanziaria della Regione su base pluriennale e con riferimento all'arco temporale della programmazione regionale. La determinazione e' relativa sia ai trasferimenti correnti che alle risorse per investimenti previste dal Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26. 5. I finanziamenti regionali eventualmente vincolati nella destinazione possono riguardare esclusivamente interventi d'interesse regionale, nelle materie nelle quali la Regione è titolare della relativa funzione amministrativa.

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Art. 43 (Principi generali in materia di finanza locale) 1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 2. La finanza degli enti locali e' costituita da: a) tributi propri; b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e regionali; c) trasferimenti erariali e regionali; d) altre entrate proprie di natura corrente; e) risorse per investimenti; f) altre entrate. 3. I trasferimenti regionali sono ripartiti secondo criteri socio-demografici e parametri di fiscalità legati al territorio. La distribuzione delle risorse assicura in misura adeguata l'esistenza e il funzionamento delle strutture e l'erogazione dei servizi alla popolazione, anche con riguardo alle differenze di genere. 4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità, integrando i trasferimenti regionali per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. 5. Le somme trasferite agli enti locali non sono soggette a rendicontazione.

Art. 44 (Principi generali in materia di contabilità) 1. Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. 2. Il bilancio di previsione osserva i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. 3. Il bilancio di previsione e' corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, della durata pari a quello della Regione. 4. I documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi. 4 bis. Nel caso in cui la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione non preveda l'immediata esecutività, enti locali sulla base del bilancio già deliberato possono effettuare per ciascun intervento, fino all'esecutivita' della deliberazione del bilancio di previsione, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 4 ter. Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, e' automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 4 quater. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il termine di legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 5. I risultati di gestione sono rilevati, anche mediante contabilità economica, e dimostrati nel rendiconto. 6. Ai fini della tenuta della contabilità economica, gli enti adottano il sistema che ritengono più idoneo alle proprie esigenze. 7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo. 7 bis. La proposta di rendiconto di gestione è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a dieci giorni, stabilito dal regolamento di contabilità. 8. Il rendiconto è composto da: a) conto del bilancio;

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b) conto economico; c) conto del patrimonio. 9. La tenuta della contabilità economica è facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Note: 1 Sostituite parole al comma 7 da art. 11, comma 69, L. R. 17/2008 2 Integrata la disciplina da art. 11, comma 70, L. R. 17/2008 . Si vedano anche le disposizioni transitorie di cui al comma 71 del medesimo articolo 11. 3 Aggiunto il comma 4 bis da art. 11, comma 14, L. R. 24/2009 4 Aggiunto il comma 4 ter da art. 11, comma 14, L. R. 24/2009 5 Aggiunto il comma 4 quater da art. 11, comma 14, L. R. 24/2009 6 Aggiunto il comma 7 bis da art. 11, comma 15, L. R. 24/2009 7 Sostituite parole al comma 1 da art. 11, comma 20, L. R. 24/2009 Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009), articolo 11;

Art. 11 (sussidiarietà e devoluzione) 69. All'articolo 44 (Principi generali in materia di contabilità) della legge regionale 1/2006, al comma 7, le parole <<entro il 30 giugno>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 aprile>>. 70. La mancata approvazione del rendiconto di gestione, di cui all'articolo 44 della legge regionale 1/2006, come modificato dal comma 69, entro il termine fissato dalla legge, comporta la sospensione del versamento della seconda rata dei trasferimenti ordinari fino all'avvenuta approvazione del documento. Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2010), articolo 10; Art. 10 (Sussidiarietà e devoluzione) …omissis…9. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 7, lettera a) , spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell' articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005 , la quota prevista dal comma 7, lettera a) , numeri 1) e 2), e' assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva prevista dal comma 7, lettera a) , numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005. 10. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 8 e 9, e' ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari previsti dal comma 7, lettera a) , numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 8 e 9, e' ripartita entro il 31 ottobre 2010 e in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 7, lettera a) : a) per il 70 per cento delle risorse disponibili a favore di tutti i Comuni; b) per il 30 per cento delle risorse disponibili a favore dei soli Comuni virtuosi che hanno approvato il rendiconto di gestione entro il termine previsto per legge. …..omissis…… 12. L'assegnazione prevista dal comma 6 e' erogata in tre rate con le seguenti modalità e tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata pari al 30 per cento dello spettante e' erogata entro il 31 marzo 2010 ed e' subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio provinciale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2010 ed e' subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio. 13. L'assegnazione prevista dal comma 7, lettera a), e' assegnata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti dalla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: a) per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti in due rate; la prima rata, pari al 70 per cento dello spettante, e' assegnata entro il 31 marzo 2010 ed e' subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, e' assegnata dopo l'approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010 ed entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Page 24: APPROVAZIONE, TEMPISTICA E CONSEGUENZE … · della legge regionale 23/1997 al decreto legislativo 77/1995, la mancata adozione di deliberazione consiliare entro i termini di legge,

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b) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti in tre rate; la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, e' erogata entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, e' assegnata entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2010 ed e' subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.