DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA … · ficio, nonché alla legge 9 gennaio 2019, n. 3,...

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243. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA INDICE PAG. Comunicazioni ................................................. 3 Missioni valevoli nella seduta del 22 ottobre 2019 ................................................................ 3 Progetti di legge (Annunzio) ......................... 3 Atti di controllo e di indirizzo .................... 4 Interrogazioni .................................................. 5 Elementi e iniziative in relazione alla ge- stione del patrimonio immobiliare del- l’Inps, con particolare riferimento al piano delle dismissioni – 3-00504 ....................... 5 Iniziative volte a valorizzare il patrimonio archeologico nazionale preistorico e pre- classico, con particolare riferimento alle testimonianze nuragiche e pre-nuragiche della Sardegna – 3-01043 ......................... 6 Disegno di legge: Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (« legge SalvaMare ») (A.C. 1939-A) e abbi- PAG. nate proposte di legge: Muroni e Fornaro; Rizzetto e Mantovani (A.C. 907-1276) ..... 8 Parere della I Commissione .......................... 8 Parere della V Commissione ......................... 8 Articoli e relative proposte emendative Articolo 1 ......................................................... 9 Articolo 2 ......................................................... 10 Articolo 3 ......................................................... 15 Articolo 4 ......................................................... 18 Articolo 5 ......................................................... 20 Articolo 6 ......................................................... 21 Articolo 7 ......................................................... 21 Articolo 8 ......................................................... 22 Articolo 9 ......................................................... 29 Articolo 10 ....................................................... 29 Proposta emendativa riferita al titolo del disegno di legge ........................................... 30 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2019 N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea non lette in aula.

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243. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni ................................................. 3

Missioni valevoli nella seduta del 22 ottobre2019 ................................................................ 3

Progetti di legge (Annunzio) ......................... 3

Atti di controllo e di indirizzo .................... 4

Interrogazioni .................................................. 5

Elementi e iniziative in relazione alla ge-stione del patrimonio immobiliare del-l’Inps, con particolare riferimento al pianodelle dismissioni – 3-00504 ....................... 5

Iniziative volte a valorizzare il patrimonioarcheologico nazionale preistorico e pre-classico, con particolare riferimento alletestimonianze nuragiche e pre-nuragichedella Sardegna – 3-01043 ......................... 6

Disegno di legge: Disposizioni per il recuperodei rifiuti in mare e nelle acque interne eper la promozione dell’economia circolare(« legge SalvaMare ») (A.C. 1939-A) e abbi-

PAG.

nate proposte di legge: Muroni e Fornaro;Rizzetto e Mantovani (A.C. 907-1276) ..... 8

Parere della I Commissione .......................... 8

Parere della V Commissione ......................... 8

Articoli e relative proposte emendative

Articolo 1 ......................................................... 9

Articolo 2 ......................................................... 10

Articolo 3 ......................................................... 15

Articolo 4 ......................................................... 18

Articolo 5 ......................................................... 20

Articolo 6 ......................................................... 21

Articolo 7 ......................................................... 21

Articolo 8 ......................................................... 22

Articolo 9 ......................................................... 29

Articolo 10 ....................................................... 29

Proposta emendativa riferita al titolo deldisegno di legge ........................................... 30

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2019

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assembleanon lette in aula.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Missioni valevolinella seduta del 22 ottobre 2019.

Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli,Benvenuto, Boccia, Bonafede, ClaudioBorghi, Boschi, Braga, Brescia, Buffagni,Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Col-letti, Colucci, Comaroli, D’Incà, D’Uva, Da-done, Del Re, Delmastro Delle Vedove,Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni,Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana,Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galli-nella, Gallo, Gava, Gebhard, Gelmini,Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Gri-moldi, Guerini, Invernizzi, L’Abbate, Liuni,Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco,Lupi, Maggioni, Maniero, Marrocco, Mar-zana, Mauri, Molinari, Morassut, Morelli,Orrico, Parolo, Patassini, Pedrazzini, Pol-verini, Potenti, Rampelli, Rizzo, Rosato,Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scal-farotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia,Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spa-doni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi,Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, RaffaeleVolpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli,Benvenuto, Boccia, Bonafede, ClaudioBorghi, Boschi, Braga, Brescia, Buffagni,Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Col-letti, Colucci, Comaroli, D’Incà, D’Uva, Da-done, De Maria, Del Re, Delmastro DelleVedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano,

Dieni, Ferraresi, Fioramonti, GregorioFontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone,Gallinella, Gallo, Gava, Gebhard, Gelmini,Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Gri-moldi, Guerini, Invernizzi, L’Abbate, Liuni,Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco,Lupi, Maggioni, Maniero, Marrocco, Mar-zana, Mauri, Molinari, Morassut, Morelli,Orrico, Parolo, Pastorino, Patassini, Pe-drazzini, Polverini, Potenti, Rampelli,Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Sal-tamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma,Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto,Spadafora, Spadoni, Speranza, Stumpo,Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villa-rosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 ottobre 2019 sono statepresentate alla Presidenza le seguenti pro-poste di legge d’iniziativa dei deputati:

FERRO ed altri: « Disposizioni in ma-teria di assistenza veterinaria gratuita,cura e sostentamento degli animali del-l’Amministrazione della difesa non piùidonei al servizio » (2196);

TURRI ed altri: « Modifiche agli ar-ticoli 166, 317-bis e 323 del codice penale,in materia di effetti della sospensionecondizionale della pena, di pene accessorieper i delitti dei pubblici ufficiali contro lapubblica amministrazione e di abuso d’uf-

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

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ficio, nonché alla legge 9 gennaio 2019,n. 3, in materia di prescrizione del reato »(2197);

DE LORENZO ed altri: « Disposizioniin materia di registrazione e di rappre-sentatività delle organizzazioni sindacalidei lavoratori e delle associazioni dei da-tori di lavoro, di costituzione delle rap-presentanze sindacali e di contrattazionecollettiva, in attuazione dell’articolo 39della Costituzione » (2198);

SCHULLIAN: « Introduzione dell’ar-ticolo 413-bis del codice civile, concer-

nente il decesso del beneficiario dell’am-ministrazione di sostegno privo di erediconosciuti » (2199).

Saranno stampate e distribuite.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzopresentati sono pubblicati nell’Allegato Bal resoconto della seduta odierna.

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

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INTERROGAZIONI

Elementi e iniziative in relazione allagestione del patrimonio immobiliare del-l’Inps, con particolare riferimento al

piano delle dismissioni – 3-00504

A)

GIACOMETTO e BIGNAMI. — Al Mi-nistro del lavoro e delle politiche sociali. —Per sapere – premesso che:

l’Inps, Istituto nazionale della previ-denza sociale, è l’ente previdenziale diriferimento del sistema pensionistico pub-blico italiano e tale ente si trova a esseresottoposto alla vigilanza del Ministero dellavoro e delle politiche sociali;

nelle scorse settimane il periodicoPanorama ha condotto un’inchiesta ri-spetto all’imponente patrimonio immobi-liare dell’Inps, dimostrando quanto l’at-tuale governance dell’ente stia disatten-dendo gli obiettivi che si era data nel 2014in merito a vendite e dismissioni;

l’Inps ha un patrimonio immobiliaredi 3,1 miliardi di euro stimato alla fine del2017, suddiviso in più di 30.000 proprietà.Di questi, 1,2 miliardi di euro è il valoredi circa 11.000 tra palazzi e appartamenti,dei quali più di 4.000 sono sfitti o occupatiabusivamente secondo le stime della Cortedei conti, che ha « bocciato » proprio nel2017 la gestione del patrimonio di Inps;

il piano di dismissioni del presidenteBoeri prevedeva, nel solo 2018, incassi per90 milioni di euro. Dopo aver rivisto lastima a 50 milioni di euro nel giugno 2018,si è chiuso l’anno con meno di 19 milionidi euro di incassi, un quinto dell’obiettivo;

in particolare, l’inchiesta mette anudo una gestione del tutto anti-econo-mica rispetto al tema degli affitti. Nel 2016l’Inps ha infatti incassato poco meno di 50milioni di euro di canoni d’affitto da 9.311immobili locati, con i restanti 20.000 sfittio occupati abusivamente. L’Inps, a suavolta, per affittare immobili destinati aipropri uffici, spende 87 milioni di eurol’anno. Si tratta, a giudizio degli interro-ganti, di un’assurdità oltre che di unavergognosa modalità di gestione dei fondipubblici;

nella sola Firenze risultano quasi 700immobili di proprietà Inps. In un anno,però, si raccoglie circa 1 milione di euroin affitti, per poi spendere 1,6 milioni dieuro per l’affitto della sede Inps di Fi-renze. Vicenda analoga avviene a Bologna:2 milioni di euro di incassi dagli affitti e2,6 milioni di euro di spesa per la solasede Inps di Bologna. Regno degli sprechiè anche il Piemonte, dove, a fronte di 1milione di euro di incasso su tutto ilterritorio regionale, l’Inps spende poi 4,6milioni di euro per i vari uffici territorialipiemontesi;

ogni immobile posseduto dall’Inpsnon è soltanto un cespite iscritto a bilan-cio, ma fa parte del capitale posto agaranzia delle pensioni –:

se il Ministro interrogato non ritengaopportuno, in forza delle funzioni di vi-gilanza, adottare iniziative nei confrontidell’Istituto nazionale della previdenza so-ciale, al fine di verificare la situazioneesposta in premessa;

se non ritenga opportuno fornire ele-menti sullo stato di attuazione del piano didismissioni immobiliare dell’ente.

(3-00504)

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

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Iniziative volte a valorizzare il patrimonioarcheologico nazionale preistorico e pre-classico, con particolare riferimento alletestimonianze nuragiche e pre-nuragiche

della Sardegna – 3-01043

B)

PERANTONI. — Al Ministro per i benie le attività culturali e per il turismo. — Persapere – premesso che:

è noto che l’Italia possiede il patri-monio culturale più importante al mondo,che copre un arco cronologico che siestende dalla più alta antichità fino aitempi attuali. È altresì indiscutibile che, ingran parte, i beni culturali risalenti all’e-poca preistorica e preclassica – le cuitestimonianze sono diffuse su tutto il ter-ritorio nazionale, dalla Val Camonica allaSicilia – non sono adeguatamente valoriz-zati e quindi non sviluppano pienamentetutte le potenzialità che potrebbero inambito culturale e, conseguentemente,economico. Sono inoltre scarsamente tu-telati – quando non del tutto trascurati –con il conseguente rischio che vadanoirrimediabilmente perduti;

è oggettivo il dato che il maggiornumero di testimonianze del patrimonio acui ci si riferisce si trova in Sardegna, ilcui territorio regionale è disseminato damigliaia di nuraghi ed ipogei e da centi-naia di tombe di giganti, oltre che daulteriori costruzioni uniche nel Mediter-raneo, come i pozzi sacri e l’altare pre-nuragico di Monte d’Accoddi, ad oggiunico ziqqurat conosciuto al di fuori del-l’area mesopotamica. Si ricorda inciden-talmente, peraltro, che l’Unesco ha rico-nosciuto la reggia nuragica di Baruminiquale patrimonio dell’umanità;

come detto, tali beni culturali ad ogginon sono adeguatamente tutelati e quindivalorizzati, nonostante siano in potenzauna costante e produttiva fonte di lavoro,sviluppo e crescita economico-culturale.

Ciò in quanto le politiche precedentihanno trascurato la valorizzazione deibeni culturali diffusi sul territorio, privi-legiando esclusivamente i grandi poli mu-seali e i siti archeologici più noti;

si pensi, ad esempio, al fatto che solopoche decine di nuraghi sono esplorati efruibili, a fronte degli oltre ottomila cen-siti: si immagini, quindi, quali e quantepossibilità di investimento e lavoro potreb-bero svilupparsi, anche se solo venisseroinvestite risorse per campagne di scavosistematiche;

ad oggi, la presenza di beni archeolo-gici e culturali diffusa sul territorio ètroppo spesso sinonimo di mera esistenza esempre meno punto di partenza per la cre-azione di valore. Il patrimonio culturale,difatti, partecipa a processi di creazione divalore economico per il Paese e per i terri-tori, attesa la capacità di contribuire alledinamiche complessive di formazione delreddito e di sviluppo economico. In questaprospettiva, si osserva come sia strumentodi esternalità su una varietà di filiere (indu-strie culturali, enogastronomia e produ-zioni tipiche, produzioni artigiane ed edili-zia di riqualificazione) ed è, quindi, oppor-tuno intervenire sulla relazione tra patri-monio e queste filiere;

inoltre, i beni culturali rappresentanoun elemento di caratterizzazione territo-riale e partecipano alla capacità dei ter-ritori di attirare visitatori, contrastare ilgrave fenomeno dello spopolamento, ge-nerando esternalità sulla filiera turistica;

sulla scorta di tali osservazioni èquindi auspicabile un diverso approcciorispetto a quello del Governo precedente,una nuova politica finalizzata ad investireadeguate risorse nel campo dei beni cul-turali, in particolare in quelle realtà delterritorio nazionale – prima fra tutte laSardegna – che soffrono di una cronicastagnazione economica, di gravi problema-tiche sociali ed occupazionali e preoccu-panti fenomeni di emigrazione e di spo-

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

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polamento delle zone interne, quelle piùricche dei beni in questione –:

quali iniziative il Ministro interrogatointenda intraprendere, per quanto di com-

petenza, al fine di tutelare e valorizzare ilpatrimonio archeologico nazionale preisto-rico e preclassico, con particolare riferi-mento alle civiltà pre-nuragica e nuragicadella Sardegna. (3-01043)

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

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DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER IL RECUPERODEI RIFIUTI IN MARE E NELLE ACQUE INTERNE E PERLA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE (« LEGGESALVAMARE ») (A.C. 1939-A) E ABBINATE PROPOSTE DILEGGE: MURONI E FORNARO; RIZZETTO E MANTOVANI

(A.C. 907-1276)

A.C. 1939-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolon. 2 e sul subemendamento 0.4.0200.3.

A.C. 1939-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULTESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 2, comma 7, si valutil’opportunità di sostituire le parole da:individuando fino a: determinazione dellamedesima con le seguenti: e individuaaltresì i soggetti e gli enti tenuti a fornirei dati e le informazioni sulla base dei qualiè determinata la componente medesima;

b) al medesimo comma 7 dell’articolo2 si valuti l’opportunità di definire untermine entro il quale l’ARERA debba di-

sciplinare i criteri e le modalità per ladefinizione della componente di cui alcomma 6 del medesimo articolo 2;

c) dopo l’articolo 10 si valuti l’oppor-tunità di aggiungere il seguente: Art. 10-bis.(Disposizioni finali) 1. Le disposizioni dellapresente legge, ad esclusione dei commi 6e 7 dell’articolo 2 e degli articoli 5,6,7 e 10,si applicano a decorrere dal 1o gennaiodell’anno successivo a quello nel qualel’Autorità di regolazione per energia, reti eambiente provvede alla determinazionedella componente di cui al predettocomma 6 del medesimo articolo 2.

Sugli emendamenti trasmessi dall’As-semblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.101, 2.7, 2,16, 2.18,2.19, 2.31, 2.36, 2.37, 2.100, 2.101, 2.102,2.103, 2.104, 2.110, 2.113, 2.121, 3.2, 3.15,3.102, 5.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10.1 e 10.100, sugliarticoli aggiuntivi 3.0100, 4.0100, 4.0101,4.0200, 7.0100, 8.08 e 8.0101 e sul sube-mendamento 0.4.0200.2, in quanto suscet-tibili di determinare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica privi diidonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

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A.C. 1939-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGENEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge persegue l’obiettivodi contribuire al risanamento dell’ecosi-stema marino e alla promozione dell’eco-nomia circolare, nonché alla sensibilizza-zione della collettività per la diffusione dimodelli comportamentali virtuosi volti allaprevenzione dell’abbandono dei rifiuti inmare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ealla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

2. Ai fini della presente legge si appli-cano le definizioni previste dal decretolegislativo 24 giugno 2003, n. 182, daldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, edal decreto legislativo 9 gennaio 2012,n. 4, nonché le seguenti:

a) « rifiuti accidentalmente pescati »: irifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumie nelle lagune dalle reti durante le ope-razioni di pesca e quelli raccolti occasio-nalmente in mare, nei laghi, nei fiumi enelle lagune con qualunque mezzo;

b) « rifiuti volontariamente raccolti »:i rifiuti raccolti nel corso delle campagnedi pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi edelle lagune di cui alla lettera c);

c) « campagna di pulizia »: l’iniziativapreordinata all’effettuazione di operazionidi pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi edelle lagune nel rispetto delle condizioni dicui all’articolo 3;

d) « campagna di sensibilizzazione »:l’attività finalizzata a promuovere e adiffondere modelli comportamentali vir-tuosi di prevenzione dell’abbandono deirifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nellelagune;

e) « autorità competente »: il comuneterritorialmente competente;

f) « soggetto promotore della campa-gna di pulizia »: il soggetto, tra quelliabilitati a partecipare alle campagne dipulizia del mare, dei laghi, dei fiumi edelle lagune ai sensi dell’articolo 3,comma 3, che presenta all’autorità com-petente l’istanza di cui al citato articolo3, comma 1;

g) « imprenditore ittico »: l’imprendi-tore di cui all’articolo 4 del decreto legi-slativo 9 gennaio 2012, n. 4;

h) « nave »: un’imbarcazione di qual-siasi tipo destinata al trasporto per acqua,compresi i pescherecci, le imbarcazioni dadiporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscinod’aria, i sommergibili e le imbarcazionigalleggianti;

i) « porto »: un luogo o un’area geo-grafica cui siano state apportate miglioriee aggiunte attrezzature progettate princi-palmente per consentire l’attracco di navi,compresa la zona di ancoraggio all’internodella giurisdizione del porto.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

(Finalità e definizioni)

Al comma 1, dopo le parole: e nellelagune aggiungere le seguenti: e nellespiagge.

Conseguentemente:

al comma 2:

lettera a), dopo le parole: e nellelagune aggiungere le seguenti: e nellespiagge;

lettera b), dopo le parole: e dellelagune aggiungere le seguenti: e dellespiagge;

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

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lettera c), dopo le parole: e dellelagune aggiungere le seguenti: e dellespiagge;

lettera d), dopo le parole: e nellelagune aggiungere le seguenti: e nellespiagge;

lettera f), dopo le parole: e dellelagune aggiungere le seguenti: e dellespiagge;

all’articolo 2, comma 5, capoversof-bis), aggiungere, in fine, le parole: e nellespiagge.

1. 100. Deidda, Butti.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole:le imbarcazioni da diporto, aggiungere leseguenti: da pesca sportiva e ricreativa,

Conseguentemente, all’articolo 2:

al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In ogni caso, ai fini dellagestione, i rifiuti accidentalmente pescatidagli imprenditori ittici o da imbarcazionida pesca sportiva e ricreativa possonoessere conferiti presso gli impianti portualidi raccolta integrati nel sistema di gestionedei rifiuti comunale, da specificare nelpiano dell’Autorità di sistema portuale dicui all’articolo 5 del decreto legislativo 24giugno 2003, n. 182. In tal caso, in comuneaccordo tra l’Autorità portuale compe-tente, l’autorità marittima e l’amministra-zione comunale, sono istituite all’internodell’ambito portuale o nel territorio co-munale, in prossimità delle imbarcazionida pesca, apposite strutture di raccoltagestite dai gestori dei rifiuti urbani eassimilati competenti per il territorio co-munale.

al comma 2, primo periodo, aggiun-gere, in fine, le parole: o alle strutture diraccolta di cui al comma 1.

al comma 3, dopo le parole: di im-barcazioni da diporto aggiungere le se-

guenti: o di imbarcazioni da pesca sportivae ricreativa.

1. 101. Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Vi-viani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto,Parolo, D’Eramo, Benvenuto, Liuni,Bordonali.

A.C. 1939-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGENEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Modalità di gestione dei rifiuti accidental-mente pescati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal pre-sente articolo, i rifiuti accidentalmentepescati in mare sono equiparati ai rifiutiprodotti dalle navi.

2. Il comandante della nave che ap-proda in un porto conferisce i rifiutiaccidentalmente pescati in mare all’im-pianto portuale di raccolta, di cui all’ar-ticolo 4 del decreto legislativo 24 giugno2003, n. 182. Nel caso di ormeggio diun’imbarcazione in aree non compresenella competenza territoriale di un’Auto-rità di sistema portuale ai sensi della legge28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territo-rialmente competenti, nell’ambito della ge-stione dei rifiuti urbani e assimilati, di-spongono, ai sensi dell’articolo 198 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,che i rifiuti di cui al comma 1 del presentearticolo siano conferiti ad apposite strut-ture di raccolta, anche temporanee, alle-stite in prossimità degli ormeggi.

3. Il comandante della nave che ap-proda in un piccolo porto non commer-ciale, che è caratterizzato soltanto da untraffico sporadico o scarso di imbarcazionida diporto, conferisce i rifiuti accidental-mente pescati presso gli impianti portualidi raccolta integrati nel sistema comunaledi gestione dei rifiuti.

4. Il conferimento dei rifiuti acciden-talmente pescati all’impianto portuale diraccolta è gratuito per il conferente ai

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

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sensi dell’articolo 8, comma 5, del decretolegislativo 24 giugno 2003, n. 182, e siconfigura quale deposito temporaneo aisensi dell’articolo 183, comma 1, letterabb), del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e alle condizioni ivi previste.

5. Al comma 2 dell’articolo 184 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) i rifiuti accidentalmente pe-scati o volontariamente raccolti, ancheattraverso campagne di pulizia, nei laghi,nei fiumi e nelle lagune ».

6. Al fine di distribuire sull’intera col-lettività nazionale gli oneri di cui al pre-sente articolo, i costi di gestione dei rifiutiaccidentalmente pescati sono coperti conuna specifica componente che si aggiungealla tassa sui rifiuti di cui al comma 639dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2013, n. 147, o alla tariffa istituita inluogo di essa ai sensi del comma 668 delmedesimo articolo 1 della legge n. 147 del2013.

7. L’Autorità di regolazione per ener-gia, reti e ambiente, nell’esercizio dellefunzioni di cui al comma 527 dell’articolo1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,disciplina i criteri e le modalità per ladefinizione della componente di cui alcomma 6 del presente articolo e per lasua indicazione negli avvisi di pagamentodistintamente rispetto alle altre voci, in-dividuando altresì i soggetti e gli entitenuti a fornire i dati e le informazioninecessari per la determinazione della me-desima, nonché i termini entro i qualitali dati e informazioni devono essereforniti.

8. Con decreto del Ministro delle poli-tiche agricole alimentari e forestali, diconcerto con il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, daadottare entro quattro mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonoindividuate misure premiali nei confrontidel comandante del peschereccio soggettoal rispetto degli obblighi di conferimentodisposti dal presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

(Modalità di gestione dei rifiuti accidental-mente pescati)

Al comma 1, aggiungere, in fine, leparole: e sono assimilati ai rifiuti urbani.

2. 5. Schullian, Gagliardi, Benigni, Pe-drazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leparole: e sono conferiti separatamente aifini del comma 6.

2. 6. Giannone, Benedetti, Cunial.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In ogni caso, ai fini dellagestione, i rifiuti accidentalmente pescatidagli imprenditori ittici possono essereconferiti presso gli impianti portuali diraccolta integrati nel sistema di gestionedei rifiuti comunale, da specificare nelpiano dell’Autorità di sistema portuale dicui all’articolo 5 del decreto legislativo 24giugno 2003, n. 182. In tal caso, in comuneaccordo tra l’Autorità portuale compe-tente, l’autorità marittima e l’amministra-zione comunale, sono istituite all’internodell’ambito portuale o nel territorio co-munale, in prossimità delle imbarcazionida pesca, apposite strutture di raccoltagestite dai gestori dei rifiuti urbani eassimilati competenti per il territorio co-munale.

Conseguentemente, al comma 2, primoperiodo, aggiungere, in fine, le parole: o allestrutture di raccolta di cui al comma 1.

2. 110. Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Vi-viani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto,Parolo, D’Eramo, Benvenuto, Liuni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I gestori dei rifiuti di cui alcomma 1 provvedono all’identificazione diciascuna struttura di raccolta, attraverso

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iniziative che valorizzino, anche con l’am-bientalizzazione paesaggistica, le iniziativedei pescatori, garantendo altresì la rico-noscibilità del sito o del contenitore pre-scelto attraverso il logo « SALVAMARE ».Con decreto del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, daemanare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, èistituito il modello del logo « SALVA-MARE », da utilizzare, a titolo gratuito daparte dei gestori, su tutto il territorionazionale.

2. 7. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani,Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Pa-rolo, D’Eramo, Benvenuto, Liuni.

Al comma 2, premettere il seguente pe-riodo: Per le attività previste dal presentearticolo, l’imprenditore ittico non è tenutoall’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152.

2. 8. Raffaelli, Valbusa, Lucchini, Viviani,Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Pa-rolo, D’Eramo, Benvenuto, Liuni.

Al comma 2, dopo il primo periodo,aggiungere il seguente: L’impianto o l’areadi raccolta deve garantire la separazionetra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dallenavi rispetto a quelli pescati accidental-mente, al fine di prevenire indebiti trasfe-rimenti tra i due aggregati.

2. 101. Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Ca-sino, Giacometto, Labriola.

Al comma 4, sostituire le parole: ai sensidell’articolo 8, comma 5, del decreto legi-slativo 24 giugno 2003, n. 182, e con leseguenti: e il successivo servizio di recu-pero o smaltimento di tali rifiuti è effet-

tuato senza alcun onere a carico degliimprenditori ittici. L’impianto portuale diraccolta.

2. 111. Valbusa, Lucchini, Raffaelli, Vi-viani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto,Parolo, D’Eramo, Benvenuto, Liuni.

Al comma 4, sopprimere le parole da: esi configura fino alla fine del comma.

* 2. 14. Schullian, Gagliardi, Benigni, Pe-drazzini, Silli, Sorte.

Al comma 4, sopprimere le parole da: esi configura fino alla fine del comma.

* 2. 15. Tasso, Benedetti, Cunial, Gian-none.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. I Comuni interessati dalle dispo-sizioni di cui al presente articolo, provve-dono alla raccolta dei dati di monitoraggioriguardanti il volume, la quantità e laqualità dei rifiuti accidentalmente pescati,anche ai fini della relazione alle Camere dicui all’articolo 9 della presente legge.

5-ter. Quale contributo statale per lenuove incombenze in capo ai Comuniinteressati dalle misure previste dal pre-sente articolo, con particolare riguardo aquelli più piccoli, sono stanziati 200 milaeuro dall’anno 2020. A copertura dei sud-detti oneri si provvede mediante corri-spondente riduzione delle proiezioni, pergli anni 2020 e 2021, dello stanziamentodel fondo speciale di parte correnteiscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2019, allo scopo utilizzando l’ac-cantonamento relativo al medesimo Mini-stero.

2. 102. Labriola, Ruffino, Cortelazzo, Ca-sino, Giacometto, Mazzetti.

Sopprimere i commi 6 e 7.

* 2. 16. Cunial, Benedetti, Giannone.

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Sopprimere i commi 6 e 7.

* 2. 18. Butti.

Sopprimere i commi 6 e 7.

* 2. 19. Schullian, Gagliardi, Benigni, Pe-drazzini, Silli, Sorte.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. I costi di gestione dei rifiuti acci-dentalmente pescati sono coperti da unaquota parte, a tal fine destinata, del tri-buto speciale riscosso dalle regioni per ildeposito in discarica e in impianti diincenerimento senza recupero energeticodei rifiuti solidi di cui all’articolo 3,comma 24, della legge 28 dicembre 1995,n. 549. La quota suddetta non deve esserecompensata da un aumento del medesimotributo speciale.

7. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, previa intesa in sede di ConferenzaStato regioni, da emanarsi entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono individuati le moda-lità attuative e i criteri per l’individuazionedella quota del tributo speciale riscossodalle regioni, di cui al comma 6, al fine digarantire la copertura dei costi connessialla raccolta, al trasporto, incluso lo smal-timento dei medesimi rifiuti.

2. 103. Cortelazzo, Casino, Giacometto,Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Sostituire il comma 6 con il seguente: Icosti di gestione dei rifiuti accidentalmentepescati sono coperti con uno specificocontributo da riconoscere da parte delloStato in favore dei gestori interessati se-condo le modalità di cui al comma 7.

Conseguentemente:

al comma 7:

sostituire le parole: della compo-nente con le seguenti: del contributo;

sopprimere le parole: e per la suaindicazione negli avvisi di pagamento di-stintamente rispetto alle altre voci;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All’onere derivante dall’applica-zione dei commi 6 e 7, valutato in 10milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione del fondo per inter-venti strutturali di politica economica, dicui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-cembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

2. 121. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vi-viani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto,Parolo, D’Eramo, Benvenuto, Liuni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Il Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare,d’intesa con il Ministro dell’economia, condecreto, adottato ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, definisce le modalità, i termini e glioneri, a carico dei produttori di prodottiplastici, dei costi aggiuntivi che sono so-stenuti per la gestione dei rifiuti acciden-talmente pescati.

2. 27. Benedetti, Cunial, Giannone.

Al comma 7, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: L’Autorità svolge attivitàdi vigilanza sul corretto utilizzo delle ri-sorse relative al gettito della componentetariffaria di cui al comma 6.

2. 31. Giacometto, Cortelazzo, Casino,Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 7, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Nelle more della defini-zione della componente di cui al comma 6,i costi di gestione dei rifiuti accidental-

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mente pescati, di cui al comma 6, sonocoperti mediante il tributo speciale per ildeposito in discarica, istituito ai sensidell’articolo 3, comma 24 della legge 28dicembre 1995, n. 549, a valere sulla re-stante quota del gettito derivante dal tri-buto che affluisce ad apposito fondo re-gionale ai sensi dell’articolo 3, comma 27della citata legge n. 549 del 1995.

2. 100. Buratti, Vianello.

Al comma 8, sostituire le parole da: delcomandante fino alla fine del comma, conle seguenti: dei pescherecci, attribuite inbase alla quantità di RAP e RVR conferiti,e con finalità di contributo alla forma-zione, al rinnovo o all’implementazione diattrezzature idonee ad abbattere le emis-sioni inquinanti.

2. 113. Benedetti, Cunial, Giannone.

All’emendamento 2.200 della Commis-sione, sopprimere le parole: la tutela del-l’ecosistema marino e.

0. 2. 200. 1. Lucchini, Raffaelli, Valbusa,Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Val-lotto, Parolo, D’Eramo, Benvenuto,Liuni, Bordonali.

Al comma 8, aggiungere, in fine, leparole: , che non pregiudichino la tuteladell’ecosistema marino e il rispetto dellenorme sulla sicurezza.

2. 200. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

9. A integrazione delle misure di cui alpresente articolo, al fine di incentivare leattività di recupero in mare dei rifiutisvolte dagli equipaggi di imbarcazioni dapesca, i comuni interessati possono pre-vedere la riduzione della tariffa per losmaltimento dei rifiuti di bordo prodottidall’imbarcazione da pesca, proporzional-

mente alla quantità di rifiuti in plasticarinvenuti in mare e conferita a terrapresso un idoneo impianto portuale diraccolta di rifiuti rinvenuti in mare, dalsoggetto passivo tenuto a corrispondere lasuddetta tariffa.

10. Al fine di compensare i minoriintroiti per i comuni conseguenti alle mi-sure di cui al comma 9, sono stanziati200.000 euro dall’anno 2020. A coperturadei suddetti oneri si provvede mediantecorrispondente riduzione delle proiezioni,per gli anni 2020 e 2021, dello stanzia-mento del fondo speciale di parte correnteiscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2019, allo scopo utilizzando l’ac-cantonamento relativo al medesimo Mini-stero.

11. Entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Ministro dell’economia di con-certo con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, previaintesa in sede di Conferenza Unificata,sono individuate le modalità e i criteriattuativi delle disposizioni di cui al comma9, sulla base dei quali i comuni possonoapplicare la riduzione di cui al comma 10,nonché le modalità con cui effettuareadeguati controlli finalizzati ad escluderecondotte illecite volte all’indebita fruizionedel beneficio di cui al comma 9.

2. 104. Prestigiacomo, Cortelazzo, Casino,Labriola, Giacometto, Mazzetti, Ruf-fino.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

9. Il soggetto tenuto al pagamento dellatassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,o della tariffa istituita in luogo di essa aisensi del medesimo articolo 1, comma 668,della legge n. 147 del 2013 che conferiscarifiuti accidentalmente pescati all’impiantoportuale di raccolta, beneficia di una ri-duzione della citata tassa o tariffa pro-

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porzionale alla quantità di rifiuti acciden-talmente pescati conferita. La modalità diattuazione della disposizione di cui alpresente comma è determinata con de-creto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e non puòcomportare una spesa superiore a 15 mi-lioni di euro annui.

10. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 9, pari a 15 milioni di euroannui, si provvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanziamento delfondo per il reddito di cittadinanza di cuiall’articolo 1, comma 255, della legge 30dicembre 2018, n. 145.

2. 36. Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano, per quanto compa-tibili, anche ai gestori dei centri di im-mersione che durante le operazioni subac-quee recuperino rifiuti assimilabili a quelliaccidentalmente pescati e li conferiscanocorrettamente. La modalità di attuazionedella disposizione di cui al presentecomma è determinata con decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare.

2. 37. Rampelli.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. (Misure volte a prevenire ladispersione di rifiuti in mare). – 1. Al finedi prevenire la dispersione o l’abbandonodei rifiuti nell’ecosistema marino, nell’am-bito del procedimento autorizzativo dieventi e attività quali spettacoli, raduni,attività sportive, ricreative e similari rea-lizzati sulle coste o in mare l’autoritàcompetente prescrive apposite misurevolte a contrastare l’utilizzo di materiali ooggetti che possono comportare, diretta-mente o indirettamente, la dispersione in

mare degli stessi anche mediante il getto oil rilascio in aria o sull’arenile.

2. 0100. Terzoni, Ilaria Fontana, Daga,D’Ippolito, Federico, Licatini, AlbertoManca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ro-spi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zo-lezzi.

A.C. 1939-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGENEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Campagne di pulizia)

1. I rifiuti di cui all’articolo 1, comma2, lettera b), possono essere raccolti nel-l’ambito di specifiche campagne di puliziaorganizzate su iniziativa dell’autorità com-petente ovvero su istanza presentata al-l’autorità competente dal soggetto promo-tore della campagna, secondo le modalitàindividuate con decreto del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali, daadottare, acquisito il parere della Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge.

2. Nelle more dell’adozione del decretodi cui al comma 1, l’attività oggetto del-l’istanza può essere iniziata trascorsitrenta giorni dalla data di presentazionedella stessa, fatta salva, per l’autorità com-petente, la possibilità di adottare motivatiprovvedimenti di divieto dell’inizio o dellaprosecuzione dell’attività medesima ovveroprescrizioni concernenti i soggetti abilitatia partecipare alle campagne di pulizia, learee interessate dalle stesse nonché lemodalità di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle cam-pagne di pulizia di cui al comma 1 gli entigestori delle aree protette, le associazioniambientaliste, le associazioni dei pescatori,le cooperative e le imprese di pesca, non-ché i loro consorzi, le associazioni dipescatori sportivi e ricreativi, le associa-

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zioni sportive di subacquei e diportisti, icentri di immersione e di addestramentosubacqueo, le associazioni di promozionesociale nonché i gestori degli stabilimentibalneari. Sono altresì soggetti promotorigli enti del Terzo settore nonché, fino allacompleta operatività del Registro uniconazionale del Terzo settore, le organizza-zioni non lucrative di utilità sociale, lefondazioni e le associazioni con finalità dipromozione, tutela e salvaguardia dei beninaturali e ambientali e gli altri soggettiindividuati dall’autorità competente. Glienti gestori delle aree marine protettepossono altresì realizzare, anche di con-certo con gli organismi rappresentatividegli imprenditori ittici, iniziative di co-municazione pubblica e di educazione am-bientale per la promozione delle campa-gne di cui al presente articolo.

4. Ai rifiuti di cui al presente articolosi applicano le disposizioni dell’articolo 2.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

(Campagne di pulizia)

Al comma 1, sostituire le parole: pos-sono essere con la seguente: sono.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, ilseguente comma:

5. Al fine di promuovere le disposizionidi cui al presente articolo, è istituito nellostato di previsione del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, un fondo, con una dotazione di 5milioni di euro annui. Agli oneri derivantidall’attuazione del presente comma, pari a5 milioni di euro annui, si provvede me-diante corrispondente riduzione dellostanziamento del fondo per il reddito dicittadinanza di cui all’articolo 1, comma255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. 2. Rampelli.

Al comma 1, sostituire le parole: suistanza presentata all’autorità competente,con le seguenti: a seguito di comunicazionepresentata all’Autorità competente e, perconoscenza, alla regione e all’Autorità ma-rittima o portuale,.

Conseguentemente:

al comma 2:

sostituire le parole: dell’istanza conle seguenti: della comunicazione;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Le campagne di cui al comma 1possono essere organizzate anche secondomodalità individuate dalle Regioni.

3. 5. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli,Sorte.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Le procedure e le dispo-sizioni di cui al presente comma, si ap-plicano limitatamente ai rifiuti raccolti inmare o nelle acque interne di cui allapresente legge.

3. 11. Labriola, Ruffino, Mazzetti, Corte-lazzo, Casino, Giacometto.

Al comma 3, primo periodo, sopprimerele parole: , associazioni di promozionesociale.

Conseguentemente, al medesimo comma,secondo periodo dopo le parole: di utilitàsociale aggiungere le seguenti: le associa-zioni di promozione sociale,

3. 100. Gadda, Fregolent.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di favorire il recupero deirifiuti di plastica dispersi nelle acque in-terne e destinati in buona parte a finire inmare, le autorità di bacino avviano speci-fiche iniziative e programmi di contrasto

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dell’inquinamento da rifiuti delle acqueinterne, attraverso il recupero del mate-riale plastico presente nei corpi idrici,anche mediante l’uso di barriere antipla-stica o di altri strumenti utili a tali finalità,anche sulla base di esperienze e di progettigià positivamente avviati sul territorio na-zionale.

3-ter. Quale contributo dello Stato alleiniziative di cui al comma 3-bis, per cia-scun anno del triennio 2020-2022, sonostanziati 300.000 euro. A copertura deglioneri si provvede mediante corrispondenteriduzione delle proiezioni, per gli anni2020 e 2021, dello stanziamento del fondospeciale di parte corrente iscritto ai finidel bilancio 2019-2021 nell’ambito delprogramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2019, alloscopo utilizzando l’accantonamento rela-tivo al medesimo Ministero.

3-quater. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

3. 15. Prestigiacomo, Cortelazzo, Casino,Labriola, Giacometto, Mazzetti, Ruf-fino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nello stato di previsione del Mi-nistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare è istituito un Fondocon una dotazione di 2 milioni di euroannui per il triennio 2020-2022, preordi-nato a incentivare la ricerca sulla presenzadelle microplastiche nelle acque lacuali, lostudio dei danni arrecati alla ittiofauna,all’avifauna e alla catena alimentare, non-ché l’individuazione delle opportune mo-dalità di intervento. All’onere derivantedall’attuazione del presente comma, pari a2 milioni di euro per ciascuno degli annida 2020 al 2022, si provvede mediantecorrispondente riduzione delle proiezioni,per gli anni 2020 e 2021, delle proiezionidello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto ai fini del bilancio

2019-2021 nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2019, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare.

3. 101. Formentini, Valbusa, Bordonali,Lucchini, Raffaelli, Viviani, Gava, Ba-dole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D’E-ramo, Benvenuto, Liuni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli enti locali territoriali e glienti gestori del servizio rifiuti provvedonocon attività giornaliera regolare alla puli-zia dei bacini delle acque interne, attra-verso battelli spazzini di opportuna tipo-logia in funzione delle caratteristiche delleattività svolte e della specificità dei luoghi.

3. 102. Formentini, Valbusa, Bordonali,Lucchini, Raffaelli, Viviani, Gava, Ba-dole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D’E-ramo, Benvenuto, Liuni.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure per la limitazione dell’uso di oggettiin plastica nelle spiagge e in altri ambiti

naturali)

1. Entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, leamministrazioni dei comuni costieri di-spongono, con proprie ordinanze e rego-lamenti, limitazioni e divieti in meritoall’introduzione, all’utilizzo e all’abban-dono nelle spiagge e nei tratti di costa deiterritori di rispettiva competenza di beni edi contenitori monouso in polistirolo oplastica non biodegradabile.

2. I comuni, anche non costieri, pos-sono individuare aree, con particolareriguardo a quelle di maggiore valenza

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ambientale e storica, nelle quali si ap-plicano le limitazioni e i divieti di cui alcomma 1.

3. 01. Prestigiacomo, Cortelazzo, Casino,Labriola, Giacometto, Mazzetti, Ruf-fino.

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. – (Misure per la rimozionedei rifiuti galleggianti in mare) – 1. Allalegge 31 dicembre 1982, n. 979, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, primo comma, let-tera a) sono aggiunte, in fine, le parole:« nonché per la rimozione dei rifiuti solidigalleggianti, comprese le plastiche di tuttele tipologie »;

b) all’articolo 4, secondo comma,dopo le parole: « per il prelievo e laneutralizzazione delle sostanze inqui-nanti, » sono aggiunte le seguenti: « nonchéper la rimozione dei rifiuti solidi galleg-gianti, comprese le plastiche di tutte letipologie, ».

3. 0100. Zolezzi, Maraia, Terzoni, IlariaFontana, Daga, D’Ippolito, Federico, Li-catini, Alberto Manca, Micillo, Ric-ciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vigna-roli.

A.C. 1939-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGENEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Promozione dell’economia circolare)

1. Al fine di promuovere il riciclaggiodella plastica e di altri materiali noncompatibili con l’ecosistema marino edelle acque interne, nel rispetto dei criteridi gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, con decreto adottato ai sensi del-l’articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare stabilisce icriteri e le modalità con cui i rifiutiaccidentalmente pescati e i rifiuti volon-tariamente raccolti cessano di essere qua-lificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo184-ter del citato decreto legislativo n. 152del 2006.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.

(Promozione dell’economia circolare)

Al comma 1, dopo le parole: e i rifiutivolontariamente raccolti aggiungere le se-guenti: sono avviati ad attività di riciclo odi recupero, anche come combustibile se-condario e.

4. 6. Lucchini, Valbusa, Raffaelli, Viviani,Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Pa-rolo, D’Eramo, Benvenuto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i se-guenti periodi: Al fine di preservare l’eco-sistema marino e delle acque interne èistituito un contributo annuale nella mi-sura del 3 per cento del fatturato realiz-zato nell’anno precedente relativamentealla vendita di prodotti contenenti mate-riale plastico. Il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare,d’intesa con il Ministro dell’economia, condecreto adottato ai sensi dell’articolo 17,comma 3 della legge 23 agosto 1988,n. 400, individua i soggetti tenuti al ver-samento, le relative modalità e le sanzioniin caso di mancato versamento.

4. 100. Benedetti, Cunial, Giannone.

(Inammissibile)

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

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All’articolo aggiuntivo 4.0200 della Com-missione, al comma 3, dopo le parole:costituite da materiale legnoso aggiungerele seguenti: naturale, arbusti o piante.

0. 4. 0200. 3. Formentini, Andreuzza,Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani,Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Pa-rolo, D’Eramo, Benvento, Liuni, Bordo-nali.

All’articolo aggiuntivo 4.0200 della Com-missione, al comma 3, dopo le parole:costituite da materiale legnoso aggiungerele seguenti: , arbusti o piante,

0. 4. 0200. 1. Moretto, Fregolent.

All’articolo aggiuntivo 4.0200. dellaCommissione, al comma 3, sostituire leparole: sono avviate al recupero, previeoperazioni di vagliatura con le seguenti:anche a seguito di mareggiate o lagheggiatee altri eventi atmosferici, sono sottoposte aoperazioni di recupero che possono con-sistere anche in operazioni di vagliatura inloco.;

Conseguentemente, al medesimo comma,aggiungere, in fine, il seguente periodo: Leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano competenti per territorioindividuano criteri e modalità per la rac-colta, la gestione e il riutilizzo di talibiomasse costituite da materiale legnoso.

0. 4. 0200. 2. Andreuzza, Lucchini, Raf-faelli, Valbusa, Formentini, Viviani,Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Pa-rolo, D’Eramo, Benvenuto, Liuni, Bor-donali.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Norme in materia di gestione delle bio-masse vegetali spiaggiate)

1. Le biomasse vegetali depositate na-turalmente sugli arenili sono avviate agliimpianti di trattamento dei rifiuti solo se,

tenuto conto della fattibilità tecnica edeconomica, non ne sia possibile il mante-nimento o la reimmissione nell’ambientenaturale, anche mediante il riaffonda-mento in mare o il trasferimento nell’arearetrodunale o in altre zone comunqueappartenenti alla stessa unità fisiografica.Il riaffondamento in mare è effettuato, invia sperimentale, in siti idonei sotto ilprofilo oceanografico appositamente indi-viduati, previa vagliatura finalizzata allaseparazione della sabbia dal materiale or-ganico nonché alla rimozione dei rifiutiframmisti di origine antropica, anche alfine di recuperare da essi la materiasuscettibile di reimpiego.

2. Gli « accumuli antropici », costituitida biomasse vegetali di origine marinacompletamente mineralizzata, sabbia e al-tro materiale inerte frammisto a materialedi origine antropica, prodotti dallo spo-stamento e dal successivo accumulo indeterminate aree, sono sottoposti alle ope-razioni indicate al secondo periodo delcomma 1. La sabbia recuperata dalle ope-razioni di vagliatura di cui al presentecomma può essere riutilizzata ai fini delripascimento degli arenili. Tale possibilitàè valutata e autorizzata, caso per caso,dall’autorità competente, la quale verificase sussistono le condizioni per l’esclusionedel materiale sabbioso dalla disciplina deirifiuti ai sensi dell’articolo 185 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se essosia riutilizzabile nell’ambito delle opera-zioni di recupero dei rifiuti urbani me-diante il trattamento di cui al codice R10dell’allegato C alla parte quarta del citatodecreto legislativo n. 152 del 2006 ovveroqualificabile come sottoprodotto ai sensidell’articolo 184-bis del medesimo decretolegislativo.

3. Le biomasse costituite da materialelegnoso, depositate naturalmente sullesponde di laghi e fiumi e sulla battigia,sono avviate al recupero, previe operazionidi vagliatura finalizzate alla rimozione deirifiuti frammisti di origine antropica.

4. 0200. La Commissione.

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2019 — N. 243

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Biomasse vegetali)

1. Le biomasse vegetali, costituite damateriale legnoso naturale, arbusti opiante, trascinate dai fiumi o spiaggiatedalle mareggiate o altre cause comunquenaturali, cessano di essere qualificatecome rifiuti a seguito di semplice vaglia-tura e selezione ai fini del recupero dimateria e della possibilità di riutilizzo. Leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano competenti per territorioindividuano criteri e modalità per la rac-colta, la gestione e il riutilizzo di talibiomasse vegetali.

4. 0100. Andreuzza, Lucchini, Raffaelli,Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gob-bato, Vallotto, Parolo, D’Eramo, Ben-venuto, Liuni, Gagliardi, Pettarin, Ba-gnasco, Bubisutti, Di Muro, Lazzarini,Spena, Guidesi.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Biomasse vegetali)

1. Le biomasse vegetali, costituite damateriale legnoso naturale, arbusti opiante depositate naturalmente sullesponde dei laghi o spiaggiate dalle lagheg-giate o altre cause comunque naturali,cessano di essere qualificate come rifiuti aseguito di semplice vagliatura e selezioneai fini del recupero di materia e dellapossibilità di riutilizzo.

4. 0101. Formentini, Valbusa, Bordonali,Lucchini, Raffaelli, Viviani, Gava, Ba-dole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D’E-ramo, Benvenuto, Liuni.

A.C. 1939-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGENEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Possono essere effettuate campagnedi sensibilizzazione per il conseguimentodelle finalità della presente legge, dellestrategie per l’ambiente marino di cui aldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 10 ottobre 2017, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre2017, e degli obiettivi contenuti nell’A-genda 2030 per lo sviluppo sostenibile,adottata dall’Assemblea generale delle Na-zioni Unite il 25 settembre 2015. Condecreto del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, sentiti ilMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali, il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca e il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, acqui-sito il parere della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,sono disciplinate le modalità per l’effet-tuazione delle predette campagne.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.

(Campagne di sensibilizzazione)

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: possono essere con la seguente:sono.

5. 3. Rampelli.

Al comma 1, dopo il primo periodo,aggiungere il seguente: Possono essere al-tresì effettuate campagne di sensibilizza-zione sulle altre fonti di inquinamentomarino, causato dal rilascio di sostanze eoggetti, ivi compresa la dispersione di oli

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2019 — N. 243

minerali e vegetali e animali esausti neicorpi idrici e nelle acque di scarico.

5. 100. Licatini, Terzoni, Ilaria Fontana,Daga, D’Ippolito, Federico, AlbertoManca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ro-spi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zo-lezzi.

Al comma 1, sopprimere il secondoperiodo.

5. 101. Buratti, Braga, Del Basso DeCaro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pez-zopane.

(Approvato)

A.C. 1939-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGENEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Educazione ambientale nelle scuole per lasalvaguardia dell’ambiente)

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca promuove, nellescuole di ogni ordine e grado, la realiz-zazione di attività volte a rendere glialunni consapevoli dell’importanza dellaconservazione dell’ambiente e, in partico-lare, del mare e delle acque interne, non-ché delle corrette modalità di conferi-mento dei rifiuti. Nelle scuole è inoltrepromossa la pratica del riuso dei beni.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.

(Educazione ambientale nelle scuole per lasalvaguardia dell’ambiente)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere,in fine, le parole: coordinando tali attività

con le misure e iniziative previste conriferimento alle tematiche ambientali nel-l’ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92.Il Ministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca tiene conto delle attività pre-viste dal presente articolo nella definizionedelle linee guida per l’insegnamento del-l’educazione civica di cui all’articolo 3,comma 1, della citata legge n. 92 del 2019.

6. 150. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vi-viani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto,Parolo, D’Eramo, Benvenuto, Liuni, Ca-pitanio, Centemero, Colmellere, Bordo-nali.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: è inoltre promossa la pratica delriuso dei beni con le seguenti: sono inoltrepromosse le corrette pratiche di conferi-mento dei rifiuti e sul recupero e riuso deibeni e dei prodotti a fine ciclo, anche conriferimento alla riduzione dell’utilizzodella plastica, e sui sistemi di riutilizzodisponibili.

6. 100. Prestigiacomo, Cortelazzo, Casino,Labriola, Giacometto, Mazzetti, Ruf-fino.

(Approvato)

A.C. 1939-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGENEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Modifica all’articolo 52 del codice di cui aldecreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All’articolo 52, comma 3, del codicedella nautica da diporto, di cui al decretolegislativo 18 luglio 2005, n. 171, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,anche in riferimento alle misure per pre-venire e contrastare l’abbandono dei rifiutiin mare ».

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2019 — N. 243

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.

(Modifica all’articolo 52 del codice di cui aldecreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Istituzione del Registro Nazionale del Mo-nitoraggio Ambientale delle Acque e della

Pesca Marina)

1. Al fine di assicurare il raggiungi-mento dei livelli essenziali delle presta-zioni tecniche ambientali (LEPTA) di cuiall’articolo 9 della legge 28 giugno 2016,n. 132 e il pieno svolgimento delle azionidi monitoraggio, valutazione, controllo,ispezione e gestione dell’informazione am-bientale da parte di ISPRA, con decretodel Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare da emanarsientro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge è istituito ilRegistro Nazionale del Monitoraggio Am-bientale delle Acque e della Pesca Marina(RNMAPM) che raccoglie e classifica i datirelativi al monitoraggio ambientale delleacque marine, lacustri, fluviali, di tutte lezone di pesca, nonché acque sotterranee esuperficiali. Il monitoraggio e il registrosono gestiti da ISPRA nell’ambito dellarete informativa nazionale ambientale (SI-NANET) di cui all’articolo 11 della legge28 giugno 2016, n. 132.

2. Le agenzie territorialmente compe-tenti, e tutti i gestori, che non si confor-mano agli obblighi di comunicazione deidati nell’ambito della rete SINANET, edelle attività di monitoraggio e relative alregistro di cui al comma 1, sono sottopostea sanzioni e provvedimenti di natura di-sciplinare, determinati con decreto delMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare.

2. All’attuazione del presente articolo siprovvede nell’ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a le-gislazione vigente e comunque senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. 0100. Maraia, Terzoni, Ilaria Fontana,Daga, D’Ippolito, Federico, Licatini, Al-berto Manca, Micillo, Ricciardi, Rospi,Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Tutela del dattero di mare)

1. Al fine di garantire la salvaguardiadell’ecosistema marino e sottomarino, lapesca non autorizzata della specie protettadel Dattero di mare (Litophaga litophaga)e ogni altra attività a supporto di questasono punite ai sensi dell’articolo 8 deldecreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

7. 0101. Grippa, Maraia, Terzoni, IlariaFontana, Daga, D’Ippolito, Federico, Li-catini, Alberto Manca, Micillo, Ric-ciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vigna-roli, Zolezzi.

(Inammissibile)

A.C. 1939-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGENEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Materiali di ridotto impatto ambientale.Riconoscimento ambientale)

1. Agli imprenditori ittici che, nell’e-sercizio delle proprie attività, utilizzanomateriali di ridotto impatto ambientale,partecipano a campagne di pulizia delmare o conferiscono i rifiuti accidental-mente pescati è attribuito un riconosci-mento ambientale attestante l’impegno peril rispetto dell’ambiente marino e la so-stenibilità dell’attività di pesca da essisvolta.

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2019 — N. 243

2. Con decreto adottato ai sensi del-l’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, entro dodici mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, diconcerto con il Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, disciplina leprocedure, le modalità e le condizioni perl’attribuzione del riconoscimento di cui alcomma 1 del presente articolo, anche aifini dei programmi di etichettatura ecolo-gica di cui all’articolo 18, comma 2, letterad), del decreto legislativo 9 gennaio 2012,n. 4.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.

(Materiali di ridotto impatto ambientale.Riconoscimento ambientale)

Al comma 1, dopo le parole: campagnedi pulizia del mare, aggiungere le seguenti:nonché di laghi, fiumi e canali,.

Conseguentemente, al medesimo comma,dopo le parole: dell’ambiente marino ag-giungere le seguenti:, fluviale o lacuale.

8. 2. Cortelazzo, Casino, Giacometto, La-briola, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 1, sopprimere le parole: delmare.

Conseguentemente, al medesimo comma1, sopprimere le parole: marino.

8. 2. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Cortelazzo, Casino, Giacometto,Labriola, Mazzetti, Ruffino.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: attri-buito un riconoscimento con le seguenti:rilasciata una certificazione;

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: l’at-tribuzione del riconoscimento con le se-guenti: il rilascio della certificazione;

alla rubrica, sostituire la parola: ri-conoscimento con la seguente: certifica-zione

8. 110. Lucchini, Valbusa, Raffaelli, Vi-viani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto,Parolo, D’Eramo, Benvenuto, Liuni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ela sostenibilità fino alla fine del comma.

8. 115. Benedetti, Cunial, Giannone.

Al comma 2, sostituire le parole: dodicimesi con le seguenti: sei mesi.

* 8. 100. Mazzetti, Cortelazzo, Casino,Giacometto, Labriola, Ruffino.

Al comma 2, sostituire le parole: dodicimesi con le seguenti: sei mesi.

* 8. 102. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini,Silli, Sorte.

Al comma 2, sostituire le parole: deiprogrammi di etichettatura ecologica dicui all’articolo con le seguenti: di quantoprevisto ai sensi dell’articolo;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, ilseguente comma:

2-bis. All’articolo 18, comma 2, letterad), del decreto legislativo 9 gennaio 2012,n. 4, dopo le parole: « il titolare dellalicenza di pesca » sono aggiunte le se-guenti: « partecipi a campagne di puliziadel mare o conferisca i rifiuti accidental-mente pescati all’impianto di raccolta aterra o ».

8. 113. Viviani, Lucchini, Raffaelli, Val-busa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto,Parolo, D’Eramo, Benvenuto, Liuni.

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2019 — N. 243

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze èistituito un Fondo in via sperimentale conuna dotazione di 10 milioni di euro annuiper il triennio 2020-2022, preordinato allariduzione del 30 per cento del prezzo divendita delle cassette biodegradabili ecompostabili utilizzate dagli imprenditoriittici per il pescato. Ai venditori dellecassette biodegradabili e compostabili èattribuito un credito d’imposta nella mi-sura pari al minor introito corrispondenteal volume di vendite effettuate, da portarein compensazione nel modello F24. Condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definite le modalità at-tuative per il riconoscimento e la fruizionedell’agevolazione fiscale di cui al presentecomma. Il credito d’imposta è concesso neilimiti della dotazione annua del fondo.Eventuali somme non impegnate nell’annodi riferimento sono impegnate nell’annosuccessivo.

2-ter. All’onere derivante dall’attua-zione del presente articolo, pari a 10milioni di euro per ciascuno degli anni dal2020 al 2022, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo per farefronte ad esigenze indifferibili di cui al-l’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’e-conomia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

8. 7. Viviani, Lucchini, Raffaelli, Valbusa,Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Pa-rolo, D’Eramo, Benvenuto, Liuni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di promuovere l’utilizzodi materiali di ridotto impatto ambientaleda parte degli imprenditori ittici, è istituitonello stato di previsione del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, un Fondo, con una dotazione di10 milioni di euro annui. Con decreto del

Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, da adottare entro tremesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definite le modalità diutilizzo del fondo di cui al periodo pre-cedente. Agli oneri derivanti dall’attua-zione del presente comma, pari a 10milioni di euro annui, si provvede me-diante corrispondente riduzione dellostanziamento del fondo per il reddito dicittadinanza di cui all’articolo 1, comma255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. 5. Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Allo scopo di tutelare la flora ela fauna autoctone delle acque interne ecombattere la diffusione di specie alloc-tone invasive e di fioriture algali tossiche,è fatto obbligo ai possessori di imbarca-zioni di essere muniti di documento chedimostri la pulizia della carena prima delvaro dell’imbarcazione nelle acque interneitaliane.

8. 6. Valbusa, Raffaelli, Lucchini, Viviani,Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Pa-rolo, D’Eramo, Benvenuto, Liuni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È altresì prevista per i comuni lapossibilità di realizzare un sistema incen-tivante per il rispetto dell’ambiente marinovolto ad attribuire un riconoscimento aipossessori di imbarcazione, non esercentiattività professionale, che recuperano econferiscono a terra i rifiuti in plasticaaccidentalmente pescati o volontariamenteraccolti.

8. 120. Miceli.

(Approvato)

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2019 — N. 243

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Criteri generali per la disciplina degli im-pianti di desalinizzazione)

1. Al fine di tutelare l’ambiente marinoe costiero tutti gli impianti di desaliniz-zazione sono sottoposti a preventiva Va-lutazione di Impatto Ambientale, di cuialla parte II del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152. Nell’allegato 2 alla parte IIdel citato decreto legislativo dopo il punto17-bis) è inserito il seguente « 17-ter) Im-pianti di desalinizzazione ».

2. Gli scarichi degli impianti di desa-linizzazione di cui al comma 1 sono au-torizzati in conformità alla disciplina degliscarichi di cui alla parte terza del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro 180giorni dall’entrata in vigore della presentelegge, con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare sono definiti per gli scarichi di taliimpianti criteri specifici ad integrazione diquanto riportato nell’allegato 5 del soprarichiamato decreto legislativo.

3. Gli impianti di desalinizzazione de-stinati alla produzione di acqua per ilconsumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata ca-renza idrica ed in mancanza di fontiidrico-potabili alternative economicamentesostenibili;

b) qualora sia dimostrato che sonostate attuate tutte le azioni del caso al finedi ridurre significativamente le perditedella rete acquedottistica e per la razio-nalizzazione dell’uso della risorsa idrica;

c) nei casi in cui gli impianti sianoprevisti nei piani di settore in materia diacque ed in particolare nel piano d’ambitoanche sulla base di un’analisi costi bene-fici.

4. Entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge condecreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare di concertocon il Ministro della salute sono definiti

criteri di indirizzo nazionali sull’analisi deirischi ambientali e sanitari correlati agliimpianti di desalinizzazione.

5. Sono esclusi dal campo di applica-zione del presente articolo gli impianti didesalinizzazioni istallati a bordo delle navicosì come definiti all’articolo 136 del co-dice della navigazione di cui al regiodecreto 30 marzo 1942, n. 327 e successivemodificazioni e integrazioni.

8. 07. D’Ippolito, Terzoni, Ilaria Fontana,Daga, Federico, Licatini, AlbertoManca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ro-spi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zo-lezzi.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Criteri generali per la disciplina degli im-pianti di desalinizzazione)

1. Al fine di tutelare l’ambiente marinoe costiero tutti gli impianti di desaliniz-zazione maggiormente impattanti sonosottoposti a preventiva Valutazione di Im-patto Ambientale, di cui alla parte II deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.Nell’allegato 2 alla parte II del citatodecreto legislativo dopo il punto 17-bis) èinserito il seguente « 17-ter) Impianti didesalinizzazione ».

2. Gli scarichi degli impianti di desa-linizzazione di cui al comma 1 sono au-torizzati in conformità alla disciplina degliscarichi di cui alla parte terza del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro 180giorni dall’entrata in vigore della presentelegge, con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare sono definiti per gli scarichi di taliimpianti criteri specifici ad integrazione diquanto riportato nell’allegato 5 del soprarichiamato decreto legislativo.

3. Gli impianti di desalinizzazione de-stinati alla produzione di acqua per ilconsumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata ca-renza idrica ed in mancanza di fontiidrico-potabili alternative economicamentesostenibili;

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2019 — N. 243

b) qualora sia dimostrato che sianostati effettuati gli opportuni interventi perridurre significativamente le perdite dellarete acquedottistica e per la razionalizza-zione dell’uso della risorsa idrica previstadalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti sianoprevisti nei piani di settore in materia diacque ed in particolare nel piano d’ambitoanche sulla base di un’analisi costi bene-fici.

4. Entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge condecreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare di concertocon il Ministro della salute sono definiticriteri di indirizzo nazionali sull’analisi deirischi ambientali e sanitari correlati agliimpianti di desalinizzazione nonché le so-glie di assoggettabilità a valutazione diimpatto ambientale di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applica-zione del presente articolo gli impianti didesalinizzazioni istallati a bordo delle navicosì come definite all’articolo 136 del co-dice della navigazione di cui al regiodecreto 30 marzo 1942, n. 327 e successivemodificazioni e integrazioni.

8. 07. (Testo modificato nel corso dellaseduta) D’Ippolito, Terzoni, Ilaria Fon-tana, Daga, Federico, Licatini, AlbertoManca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ro-spi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zo-lezzi.

(Approvato)

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. A decorrere dall’anno 2020 è istituitopresso il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare un Fondodi 10 milioni di euro per il contributo aicomuni portuali in relazione alla gestionedei rifiuti accidentalmente pescati e deirifiuti volontariamente pescati.

2. Il Fondo viene ripartito annual-mente, in via anticipata, con decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze,tra i comuni portuali in cui venga effet-tuata la raccolta di rifiuti accidentalmentepescati e dei rifiuti volontariamente pe-scati proporzionalmente alla quantità dirifiuti accidentalmente pescati e rifiutivolontariamente raccolti e avviati da cia-scun comune allo smaltimento o al riciclo.

3. Per l’anno 2020 la ripartizione vieneeffettuata sulla base della quantità di ri-fiuti prodotti dalle navi di ciascun comuneportuale.

Conseguentemente, all’articolo 10:

al comma 1, aggiungere, in fine, leparole: ad eccezione di quanto previstodall’articolo 8-bis;

dopo il comma 1, aggiungere i se-guenti:

1-bis. Alla copertura degli oneri deri-vanti dall’attuazione dell’articolo 8-bis,pari a 10 milioni di euro annui, a decor-rere dall’anno 2020, si provvede mediantecorrispondente riduzione delle proiezioni,per gli anni 2020 e 2021, dello stanzia-mento del fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2019, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

8. 08. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli,Sorte.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (Tavolo interministeriale diconsultazione permanente) – 1. Al fine di

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2019 — N. 243

coordinare l’azione di contrasto all’inqui-namento marino, anche dovuto alle pla-stiche, di ottimizzare l’azione dei pescatoriper le finalità della presente legge e dimonitorare l’andamento del recupero deirifiuti conseguente all’attuazione della pre-sente legge, garantendo la diffusione deidati e dei contributi, è istituito, presso ilMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, il « Tavolo intermi-nisteriale di consultazione permanente »,di seguito tavolo interministeriale.

2. Il tavolo interministeriale che siriunisce almeno due volte l’anno, è pre-sieduto dal Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, o, in casodi assenza o impedimento, da un suodelegato, ed è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare;

b) un rappresentante del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali;

c) un rappresentante del Ministerodello sviluppo economico;

d) un rappresentante dell’Istituto Su-periore per la Protezione e la RicercaAmbientale (ISPRA) e un rappresentantedel Consiglio Nazionale delle Ricerche(CNR);

e) due rappresentanti del Comandogenerale del Corpo delle Capitanerie diporto;

f) due rappresentanti degli enti ge-stori delle aree marine protette;

g) tre rappresentanti delle coopera-tive di pesca, due rappresentanti delleimprese di pesca e due rappresentantidelle imprese di acquacoltura.

3. Può essere invitato a partecipare alleriunioni del tavolo interministeriale, confunzione consultiva, ogni altro soggettoritenuto utile alla completa rappresenta-zione degli interessi coinvolti e delle que-stioni trattate.

4. Ai componenti del tavolo intermini-steriale non sono corrisposti compensi,indennità, gettoni di presenza, rimborsispese o altri emolumenti comunque deno-minati. Dall’attuazione del presente arti-colo non devono derivare maggiori oneriper la finanza pubblica.

8. 0150. Fregolent, Gadda, Buratti, Via-nello.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (Tavolo interministeriale diconsultazione permanente) – 1. Al fine dicoordinare l’azione di contrasto all’inqui-namento marino, anche dovuto alle pla-stiche, di ottimizzare l’azione dei pescatoriper le finalità della presente legge e dimonitorare l’andamento del recupero deirifiuti conseguente all’attuazione della pre-sente legge, garantendo la diffusione deidati e dei contributi, è istituito, presso ilMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, il « Tavolo intermi-nisteriale di consultazione permanente »,di seguito tavolo interministeriale.

2. Il tavolo interministeriale che siriunisce almeno due volte l’anno, è pre-sieduto dal Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, o, in casodi assenza o impedimento, da un suodelegato, ed è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare;

b) un rappresentante del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali;

c) un rappresentante del Ministerodello sviluppo economico;

d) un rappresentante dell’Istituto Su-periore per la Protezione e la RicercaAmbientale (ISPRA), tre rappresentantidel Sistema nazionale per la protezionedell’ambiente (SNPA) e un rappresentantedel Consiglio Nazionale delle Ricerche(CNR);

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e) due rappresentanti del Comandogenerale del Corpo delle Capitanerie diporto;

f) cinque rappresentanti degli entigestori delle aree marine protette;

f-bis) tre rappresentanti delle regioni;

g) tre rappresentanti delle coopera-tive di pesca, due rappresentanti delleimprese di pesca e due rappresentantidelle imprese di acquacoltura.

3. Può essere invitato a partecipare alleriunioni del tavolo interministeriale, confunzione consultiva, ogni altro soggettoritenuto utile alla completa rappresenta-zione degli interessi coinvolti e delle que-stioni trattate.

4. Ai componenti del tavolo intermini-steriale non sono corrisposti compensi,indennità, gettoni di presenza, rimborsispese o altri emolumenti comunque deno-minati. Dall’attuazione del presente arti-colo non devono derivare maggiori oneriper la finanza pubblica.

8. 0150. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Fregolent, Gadda, Buratti, Via-nello.

(Approvato)

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Interventi per disincentivare l’uso dellaplastica e per ripulire il mare)

1. È istituito, presso il Ministero del-l’Economia e delle Finanze, il Fondo « Sal-vamare », con le seguenti finalità:

a) promuovere e attuare interventiambientali per ripulire il mare, le spiaggee le coste dai rifiuti plastici;

b) svolgere attività di pulizia dellespiagge, dei fondali marini e delle costemediante l’utilizzo dei soggetti percettoridi sostegni al reddito;

c) realizzare azioni di sostegno alreddito dei lavoratori della pesca profes-sionale, impegnati in attività o progetti dipulizia del mare, mediante forme di inte-grazione salariale;

d) attuare iniziative per promuoverela raccolta dei rifiuti plastici in mare daparte delle imprese di pesca professionale;

e) incentivare, anche mediante idoneistrumenti fiscali, la riduzione della pro-duzione e dell’utilizzo di contenitori inplastica a favore di materiali compostabilio più facilmente riciclabili oppure riciclati.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2020, èistituito un contributo nella misura dieuro 0,02 sul prezzo di vendita di ognicontenitore in plastica di capacità pari oinferiore a cinque litri, al fine di disin-centivare l’uso della plastica. Le risorsederivanti dal versamento del contributoaffluiscono al Fondo di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell’Eco-nomia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dell’Ambiente e della tutela delterritorio e del mare, il Ministro dellepolitiche agricole alimentari forestali, ilMinistro del Lavoro e delle politiche so-ciali, il Ministro dello Sviluppo economico,da adottarsi entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge sono stabilite le modalità di attua-zione del comma 1, ed in particolare: isoggetti tenuti all’adempimento, i tempi ele scadenze del versamento del contributo,i sistemi di calcolo e controllo del numerodei contenitori venduti e dell’ammontaredovuto nonché i criteri di riparto dellerisorse in relazione alle finalità di cui alcomma 1.

8. 0101. Gallinella.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. All’articolo 1162 del codice dellanavigazione, di cui al regio decreto 30

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marzo 1942, n. 327 sono apportate leseguenti modificazioni:

a) alla parola: « chiunque » sono pre-messe le seguenti: « Salvo che il fatto noncostituisca più grave reato »;

b) dopo le parole: « articolo 51 » sonoaggiunte le seguenti: « o abbandona rifiutidi qualsiasi genere nei medesimi ambiti »;

c) dopo le parole: « è punito » aggiun-gere le seguenti: « con l’arresto da uno atre mesi e »;

d) le parole: « da euro 1.549 a euro9.296 » sono sostituite dalle seguenti: « daeuro 3.000 a euro 12.000 ».

8. 0102. Deidda.

A.C. 1939-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGENEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare trasmettealle Camere, entro il 31 dicembre di ognianno, una relazione sull’attuazione dellapresente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 9.

(Relazione alle Camere)

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Attività di monitoraggio econtrollo dell’ambiente marino) – 1. Leattività tecnico-scientifiche funzionali allaprotezione dell’ambiente marino che com-portano l’immersione subacquea in mareal di fuori degli ambiti portuali, svolte dapersonale del Sistema Nazionale per la

Protezione dell’Ambiente di cui alla leggen. 132 del 2016 o da altri soggetti operantisulla base di specifico accordo con ilMinistero dell’Ambiente e della Tutela delTerritorio e del Mare, si conformano allelinee guida operative adottate dal Mini-stero dell’Ambiente e della Tutela delTerritorio e del Mare, su proposta dell’I-stituto Superiore per la Protezione e laRicerca Ambientale, di concerto con ilMinistero delle Infrastrutture e dei Tra-sporti, sentito il Comando generale delCorpo delle Capitanerie di Porto per gliaspetti di competenza.

2. Lo svolgimento delle attività di cui alcomma 1 è subordinato al preventivo rac-cordo informativo con l’Autorità marit-tima territorialmente competente per l’e-manazione dell’eventuale ordinanza di po-lizia marittima e la diffusione di perti-nente informazione nautica, a garanziadella sicurezza delle attività subacquee daintraprendere.

3. Nelle more dell’adozione delle lineeguida di cui al comma 1, le medesimeattività sono svolte applicando le buoneprassi approvate dal Consiglio Nazionaledel Sistema di cui alla legge n. 132 del2016 o analoga normativa tecnica. Restaferma l’applicazione della vigente norma-tiva in materia di tutela della salute esicurezza sul lavoro e le relative disposi-zioni attuative.

9. 0100. Braga.

A.C. 1939-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGENEL TESTO DELLA COMMISSIONEIDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente leggenon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica. Le ammi-nistrazioni interessate provvedono alle at-

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tività previste dalla presente legge con lerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Sopprimerlo.

* 10. 1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini,Silli, Sorte.

Sopprimerlo.

* 10. 100. Lucchini, Raffaelli, Valbusa,Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Val-lotto, Parolo, D’Eramo, Benvenuto,Liuni, Bordonali.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALTITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Al titolo, dopo le parole: Legge Salva-Mare aggiungere le seguenti: – AngeloVassallo.

Tit. 100. Buratti, Micillo, Ilaria Fontana.

(Inammissibile)

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Stabilimenti TipograficiCarlo Colombo S. p. A.

*18ALA0079210**18ALA0079210*