D.LGS. N. 150 DEL 14 AGOSTO 2012 E Agricolo n... · 2013-01-15 · D.LGS. N. 150 DEL 14 AGOSTO 2012...

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Mensile della Confagricoltura Venezia Bollettino del Consiglio Direttivo Direttore Responsabile: Edoardo Comiotto Direttore: Rita Tognon Direzione Redazione Pubblicità: Confagricoltura Venezia Mestre - Via Monteverdi, 15 - Tel. 041.98.00.00 Autorizz. Trib. Venezia n. 1318 R.S. 25/01/1999 Gratuito ai Soci della Confagricoltura Venezia Spedd. Abb. Post. Comma 20/c Art. 2 L. 662/96 - Fil. VE Progetto Grafico: Olivetti Stampa: New Graph Anno V - Finito di stampare gennaio 2013 2. 3. 4. 5. 6. 7. Comunicato del Consorzio di difesa di Venezia; Cessione prodotti agricoli e alimentari art. 62 l. 27/2012 UNIONE EUROPEA: Regime qualità prodotti agroalimentari. TRIBUTARIA: Dichiarazione IMU. LEGALE: Mediazione obbligatoria. SICUREZZA SUL LAVORO: Approvazione procedure standardizzate; REGIONE: Ultimo bando competitività PSR 2007/2013. RIFIUTI: Approvazione MUD; Aggiornamento Sistri. D.LGS. N. 150 DEL 14 AGOSTO 2012 E BOZZA DI PAN È stato pubblicato il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. Inoltre si è aperta la consultazione con gli stakeholders sul Piano di azione nazionale (PAN) a seguito della sua pubblicazione sul sito del Mipaaf. Nonostante l’ultima stesura del PAN sia più in sintonia con le esigenze del settore agricolo, rimangono ancora diversi dubbi, soprattutto sull’impostazione delle aree natura 2000 e sulla produzione integrata dove si rischia di porre le basi per l’introduzione di forti limitazioni. Va poi segnalato che l’obiettivo indicato anche dalla direttiva europea di garantire la sostenibilità economica e la qualità delle produzioni viene solo citato in premessa, senza un reale riscontro nel testo.g I PRODUTTORI VENETI ATTENDONO UNA SOLUZIONE DEL PROBLEMA Non soltanto il comparto del mais ma tutta l’agricoltura veneta, che ad esso è collegata direttamente o indirettamente, vive un momento di forte preoccupazione a causa della difficilissima situazione venutasi a creare con la siccità e le elevate temperature di questa estate, che hanno favorito la contaminazione del prodotto causata dalle micotossine. Il danno che ne sta derivando è calcolabile in non meno di 200 milioni. Non è più tempo di chiacchiere, affermano con determinazione i produttori, ma di interventi concreti. E su questa linea si è mossa Confagricoltura Veneto, agendo nelle sedi istituzionali competenti con l’obiettivo di salvaguardare il reddito di tante aziende e di tante famiglie, messo in crisi dalla impossibilità di vendere il mais ai prezzi correnti, e di fornire nello stesso tempo le giuste garanzie ai consumatori. In particolare, Confagricoltura Veneto sta facendo tutto quanto è nelle sue possibilità, direttamente e anche attraverso la Confederazione nazionale, affinché i Ministeri dell’agricoltura e della salute assumano l’unica decisione veramente utile e risolutiva: allineare, cioè, il limite massimo accettabile di aflatossine nel mais a valori più realistici, vicini a quelli praticati negli USA. Il Governo, del resto, è stato sollecitato a compiere questa scelta anche dalla Regione Emilia Romagna e, con un’unica eccezione, dalle associazioni nazionali di categoria; quindi i produttori veneti si attendono dalle istituzioni romane notizie confortanti, che possano rappresentare una svolta decisiva in una situazione di gravità inusitata per tutto il comparto agroalimentare della regione.g NASCE IL COORDINAMENTO TRA CONFAGRICOLTURA, CIA E ALLEANZA DELLE COOPERATIVE AGROALIMENTARI I Consigli direttivi di Confagricoltura, Cia e Alleanza delle Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare (Agci-Agrital, Fedagri- Confcooperative e Legacoop Agroalimentare) il 9 gennaio hanno sottoscritto un accordo interassociativo che darè vita ad un coordinamento. Il nuovo sistema di rappresentanza di gran parte del mondo agricolo e le sue linee strategiche sono state presentate ai giornalisti in una conferenza stampa dai presidenti delle cinque organizzazioni costituenti, Mario Guidi, Giuseppe Politi, Maurizio Gardini, Giuseppe Luppi e Giampaolo Buonfiglio. .g

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Mensile della Confagricoltura Venezia

Bollettino del Consiglio Direttivo Direttore Responsabile: Edoardo Comiotto

Direttore: Rita Tognon

Direzione Redazione Pubblicità: Confagricoltura Venezia

Mestre - Via Monteverdi, 15 - Tel. 041.98.00.00

Autorizz. Trib. Venezia n. 1318 R.S. 25/01/1999 Gratuito ai Soci della Confagricoltura Venezia

Spedd. Abb. Post. Comma 20/c Art. 2 L. 662/96 - Fil. VE

Progetto Grafico: Olivetti Stampa: New Graph

Anno V - Finito di stampare gennaio 2013

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Comunicato del Consorzio di difesa di Venezia; Cessione prodotti agricoli e alimentari art. 62 l. 27/2012 UNIONE EUROPEA: Regime qualità prodotti agroalimentari. TRIBUTARIA: Dichiarazione IMU. LEGALE: Mediazione obbligatoria. SICUREZZA SUL LAVORO: Approvazione procedure standardizzate; REGIONE: Ultimo bando competitività PSR 2007/2013. RIFIUTI: Approvazione MUD; Aggiornamento Sistri.

D.LGS. N. 150 DEL 14 AGOSTO 2012 E BOZZA DI PAN È stato pubblicato il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. Inoltre si è aperta la consultazione con gli stakeholders sul Piano di azione nazionale (PAN) a seguito della sua pubblicazione sul sito del Mipaaf. Nonostante l’ultima stesura del PAN sia più in

sintonia con le esigenze del settore agricolo, rimangono ancora diversi dubbi, soprattutto sull’impostazione delle aree natura 2000 e sulla produzione integrata dove si rischia di porre le basi per l’introduzione di forti limitazioni. Va poi segnalato che l’obiettivo indicato anche dalla direttiva europea di garantire la sostenibilità economica e la qualità delle produzioni viene solo citato in premessa, senza un reale riscontro nel testo.g

I PRODUTTORI VENETI ATTENDONO UNA SOLUZIONE DEL PROBLEMA Non soltanto il comparto del mais ma tutta l’agricoltura veneta, che ad esso è collegata direttamente o indirettamente, vive un momento di forte preoccupazione a causa della difficilissima situazione venutasi a creare con la siccità e le elevate temperature di questa estate, che hanno favorito la contaminazione del prodotto causata dalle micotossine. Il danno che ne sta derivando è calcolabile in non meno di 200 milioni. Non è più tempo di chiacchiere, affermano con determinazione i produttori, ma di interventi concreti. E su questa linea si è mossa Confagricoltura Veneto, agendo nelle sedi istituzionali competenti con l’obiettivo di salvaguardare il reddito di tante aziende e di tante famiglie, messo in crisi dalla impossibilità di vendere il

mais ai prezzi correnti, e di fornire nello stesso tempo le giuste garanzie ai consumatori. In particolare, Confagricoltura Veneto sta facendo tutto quanto è nelle sue possibilità, direttamente e anche attraverso la Confederazione nazionale, affinché i Ministeri dell’agricoltura e della salute assumano l’unica decisione veramente utile e risolutiva: allineare, cioè, il limite massimo accettabile di aflatossine nel mais a valori più realistici, vicini a quelli praticati negli USA. Il Governo, del resto, è stato sollecitato a compiere questa scelta anche dalla Regione Emilia Romagna e, con un’unica eccezione, dalle associazioni nazionali di categoria; quindi i produttori veneti si attendono dalle istituzioni romane notizie confortanti, che possano rappresentare una svolta decisiva in una situazione di gravità inusitata per tutto il comparto agroalimentare della regione.g

NASCE IL COORDINAMENTO TRA CONFAGRICOLTURA, CIA E ALLEANZA DELLE COOPERATIVE AGROALIMENTARI I Consigli direttivi di Confagricoltura, Cia e Alleanza delle Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare (Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e Legacoop Agroalimentare) il 9 gennaio hanno sottoscritto un accordo

interassociativo che darè vita ad un coordinamento. Il nuovo sistema di rappresentanza di gran parte del mondo agricolo e le sue linee strategiche sono state presentate ai giornalisti in una conferenza stampa dai presidenti delle cinque organizzazioni costituenti, Mario Guidi, Giuseppe Politi, Maurizio Gardini, Giuseppe Luppi e Giampaolo Buonfiglio. .g

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I RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI DIFESA 2012 Chiusa la rendicontazione della campagna di difesa 2012, immancabile è l’appuntamento con il resoconto, seppur sintetico, degli aspetti principali ed i risultati ottenuti. Sicuramente

l’annata da poco conclusa è stata caratterizzata dalla forte siccità che ha colpito diffusamente tutte le aziende agricole della provincia di Venezia ma soprattutto quelle localizzate nei territori a confine con le province di Padova e Rovigo. I dati sull’adesione alle polizze assicurative hanno registrato anche quest’anno un trend leggermente positivo, con un aumento del 3% delle quantità coltivate assicurate. Tale risultato è sicuramente incoraggiante, considerando il periodo di profonda crisi economica generalizzata ed evidenzia l’ormai consolidata sensibilità sull’argomento da parte degli imprenditori agricoli più attenti, i quali hanno optato in molti casi per coperture assicurative con 3 o più avversità che hanno fatto la differenza difendendo attivamente il reddito dell’azienda assicurata e garantendo il

pronto risarcimento dei danni subiti. Il totale dei risarcimenti erogati è stato di circa due milioni di euro e qui di seguito riportiamo un grafico in cui è rappresentata la suddivisione per avversità indennizzata. Sicuramente nei prossimi anni, con un clima così fortemente variabile ed imprevedibile, la scelta di coperture assicurative pluririschio o

multirischio sulle rese diventerà essenziale ed obbligatoria per la moderna Azienda agricola, ci siamo già attivati tramite un’azione comunicativa organizzata sul territorio per rendere le notizie relative agli strumenti

assicurativi e mutualistici più fruibili e dinamiche. Sul fronte della riduzione dei costi a carico degli associati, anche quest’anno le trattative contrattuali pre-campagna fatte dal

consorzio nei confronti delle Compagnie di assicurazione hanno portato un beneficio generalizzato con un tasso medio in netta diminuzione rispetto al 2011, per quanto riguarda i costi consortili gli amministratori del consorzio hanno ottenuto tramite l’ottimizzazione dell’attività un deciso risparmio economico. Nel 2012 consolidati e confermati i Fondi mutualistici proposti dai Consorzi di difesa del Veneto e Friuli Venezia Giulia, questi strumenti innovativi e gestiti unicamente dagli Agricoltori, si sono dimostrati utili al ristoro dei danni che non trovano risposte concrete dal mondo assicurativo. Protagonisti i Fondi «danni da animali selvatici» e «danni pre-emergenza e avversità per i seminativi», tramite i quali sono già stati erogati alle Aziende agricole aderenti le somme per i danni a suo tempo quantificati, sicuramente rappresentano «il nuovo» ed in futuro potranno ricoprire un ruolo di primaria importanza nella gestione del rischio aziendale. Quest’argomento, insieme ad altri, sarà molto probabilmente inserito nella futura PAC di cui non mancheremo di aggiornarvi appena avremo notizie certe. In attesa delle linee guida per l’anno 2013 dettate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite il Piano Assicurativo Nazionale, siamo già al lavoro per l’imminente campagna di difesa dalle avversità tramite l’azione di contrattazione nei confronti delle compagnie di assicurazione di condizioni normative e tariffarie vantaggiose per i nostri Soci, e per quanto riguarda i Fondi mutualistici nella continua innovazione e miglioramento di quanto fino ad oggi proposto.g

MODIFICHE INSERITE NELLA L. 221/2012 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 179/2012 Con la conversione del decreto in oggetto sono state approvate due importanti modifiche all’art. 62 l. n. 27/2012 in materia di cessioni di prodotti agricoli ed alimentari. L’art. 36 al comma 6 bis stabilisce che “I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27”. La modifica apportata, elaborata dalla Commissione Industria del Senato nel corso della disamina di alcune proposte presentate nel testo di legge in oggetto sull’art. 62, comporta che tutte le disposizioni contenute in tale norma (in ordine alla forma scritta dei contratti, al termine inderogabile di pagamento con conseguente applicazione degli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento del prezzo pattuito ed alle pratiche commerciali sleali), non trovano applicazione nel caso in cui il contratto di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari è concluso fra imprenditori agricoli.

L’esclusione dal regime dell’art. 62 riguarda pertanto le cessioni in cui entrambe le parti contrattuali (venditore ed acquirente) rivestono la qualifica di imprenditore agricolo. Pur non specificando alcunché in ordine a tale status, deve presumersi che per la definizione di imprenditore agricolo occorre rifarsi alla norma di cui all’art 2135 c.c. che, come è noto, delinea e circoscrive le attività da considerarsi “agricole”, distinguendo fra quelle principali e connesse. Si ricorda in proposito che, in base all’art. 1 co. 2 D.Lgs. n. 228/2001, le cooperative agricole si considerano imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 c.c. prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. La disciplina contenuta nell’art. 62, dunque, a decorrere dalla data del 19/12 u.s. di entrata in vigore della L. 221/2012 non si applica alle cessioni che intervengono fra operatori quando entrambi tali soggetti (che siano persone fisiche o giuridiche) rivestono la qualifica di “imprenditore agricolo”.

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UNIONE EUROPEA

- segue pag. 4 -

La novità introdotta costituisce una significativa modifica al regime dell’art. 62, nella direzione, auspicata e promossa dalla Confagricoltura, di non frenare la crescita e lo sviluppo delle imprese agricole. L’art. 36 bis della L. n. 221/2012 abroga inoltre, le parole “a pena di nullità” contenute nell’art. 62 1° co. relativamente all’indicazione nei contratti di vendita degli elementi essenziali (durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento), nonché l’ultimo periodo dell’art. 62, 1° co., dove si prevede che “la nullità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice”. Abbiamo già rilevato le conseguenze della previsione contenuta nella norma relativa alla nullità in caso di mancanza degli elementi essenziali. Ora la soppressione della nullità comporta che il rispetto della forma scritta è comunque da ritenersi obbligatorio, ma che l’indicazione in esso di tutti gli elementi (quali la durata, il prezzo, la quantità e caratteristiche del prodotto, la modalità di consegna e di pagamento) non è più a pena di nullità dell’atto, potendo le parti provare il contenuto dell’accordo, in ordine di suddetti elementi,

Si rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 343/1 del 14 dicembre 2012 il Reg. UE 1151/12 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il testo è il frutto dell’ampio dibattito che negli ultimi sei anni è stato conosciuto come Pacchetto Qualità entra in vigore dal 4 gennaio 2013. Di seguito la descrizione delle principali modifiche apportate rispetto ai Regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 che sono abrogati. Art. 5 punto 4 La Commissione potrà decidere con propri atti delegati se restringere o derogare i disciplinari DOP IGP relativamente alla provenienza dei mangimi (per le materie prime tale procedura era già prevista) ed alle modalità di macellazione di animali vivi. Art. 7 lettera e) Il confezionamento può essere compreso nel disciplinare di produzione solo se sussistono motivazioni che ne dimostrino l’assoluta necessità per salvaguardare la qualità del prodotto, garantirne l’origine o assicurarne il controllo. Viene ribadito che l’inserimento di questa fase del processo deve comunque garantire il principio della libera circolazione dei prodotti. Art 13 lettera a) La protezione della denominazione del prodotto DOP IGP STG è estesa anche se è utilizzato come ingrediente. Art 21

Le STG registrate senza riserva di nome (ad esempio mozzarella) possono continuare a rimanere nell’elenco STG per 10 anni; successivamente saranno obbligate a rifare la domanda per l’STG secondo le nuove procedure, che prevedono l’obbligo di riserva del nome. La procedura prevede ancora la possibilità d’opposizione alla concessione della riserva del nome da parte di uno SM. E’ dunque possibile che tra dieci anni la Mozzarella STG possa perdere la protezione per opposizione di qualche SM. Nell’etichetta del prodotto STG accanto al nome potrà essere inserita la frase “fatta secondo le tradizioni di” riferito ad un paese o regione. E’ introdotto un nuovo motivo d’opposizione all’uso del nome se questo è già utilizzato legittimamente ed in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi. Artt. 27-30 Nel titolo IV sono disciplinate le indicazioni facoltative di qualità. Le indicazioni devono avere le seguenti caratteristiche: riferirsi a una o più categorie di prodotti (prodotto di campagna per esempio) o a una modalità di produzione o di trasformazione applicabili in zone specifiche; avere una dimensione europea; il loro uso deve dare più valore rispetto a prodotti simili. Non sono indicazioni facoltative di qualità quelle indicazioni facoltative riservate che promuovono e integrano norme di commercializzazione specifiche su base

anche attraverso il ricorso ad altri mezzi di prova. In sostanza la soppressione della nullità come causa di invalidità del contratto di cessione in caso di mancanza di taluni elementi, comporta che l’assenza di essi non incide sulla validità ed efficacia dell’accordo raggiunto, nel senso che esso resta comunque valido fra le parti, ma gli elementi non specificati, se oggetto di contestazione, potranno essere provati in un eventuale giudizio solo attraverso il ricorso ad alcuni mezzi (confessione o giuramento decisorio). Se ne deduce che, sotto il profilo operativo: permane l’obbligo, pur con la modifica in oggetto, di redigere l’atto di cessione in forma scritta; la mancanza nell’atto di alcuni degli elementi essenziali non incide più sull’esistenza stessa dell’accordo, ma è necessario che essi vengano comunque indicati ; resta ferma l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 62 co. 5 per il contraente nel caso in cui l’atto non venga redatto per iscritto o sia mancante degli elementi essenziali ivi indicati.g

settoriale o di categoria di prodotto (ad esempio “prima spremitura a freddo” negli oli). Artt. 31 e 32 Sono introdotte due nuove indicazioni facoltative di qualità: - Prodotto di montagna (provenienza delle materie prime dei mangimi e trasformazione deve avvenire in zone di montagna, ovvero nelle zone ex art.18 paragrafo 1 del Reg. 1257/99); - Prodotto dell’agricoltura delle isole (provenienza delle materie prime dalle isole e loro trasformazione in loco solo se ne determina caratteristiche particolari del prodotto. La Commissione deve presentare una relazione al PE, entro 12 mesi dalla pubblicazione del regolamento, che può essere corredata con proposte legislative appropriate per l’istituzione dell’identificazione facoltativa di qualità “Prodotto dell’agricoltura delle isole”). Gli SM devono monitorare l’uso delle indicazioni facoltative di qualità e prevedere sanzioni nel caso non siano utilizzate correttamente. Art 34 I costi dei controlli del rispetto del disciplinare sono a carico dei produttori; gli SM hanno la facoltà di contribuire al costo dei controlli. Artt. 36, 38 e 40 Nel punto 1 dell’articolo 36 è stabilito che ogni SM deve effettuare appositi e specifici controlli al fine di tutelare i prodotti anche di altri Stati Membri dalla contraffazione ed usurpazione della denominazione d’origine. I controlli dovranno essere effettuati in base all’analisi del rischio (art 38) e sono inseriti in una parte specifica nel piano di controlli nazionali (art 40 punto 1). Art. 44 comma 2 La Commissione o un suo incaricato (si pongono le basi per l’istituzione dell’Agenzia Europea della contraffazione) può dare supporto ai Consorzi di Tutela per intervenire legalmente a difesa dell’usurpazione del nome in campo europeo ed internazionale. Tali azioni sono finanziate attraverso il FEASR (art 5 Reg. 1290/05). Art 49 comma 1 Viene introdotta la possibilità che una singola persona fisica o giuridica possa presentare domanda di registrazione per un prodotto DOP IGP o STG, rispettando entrambe le seguenti condizioni: a) la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda; b) per quanto riguarda le DOP e IGP, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe. Art 55 La Commissione dovrà presentare una relazione al PE (entro il 4 gennaio 2014) per il regime di etichettatura dell’agricoltura locale e

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vendita diretta, che includa anche la possibilità di ridurre le emissioni di carbonio e rifiuti grazie a catene di produzione e distribuzione brevi. La relazione è corredata se necessario da proposte legislative appropriate per l’istituzione dell’etichetta agricoltura locale e vendita diretta.g

DICHIARAZIONE IMU – D.M. 30/10/2012 Con l’approvazione e la pubblicazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni diventa operativo l’obbligo stabilito dall’art. 13, co. 12-ter, del D.L. n. 2012/2011 che prevede la presentazione, a decorrere dall’anno 2012, della dichiarazione ai fini della nuova imposta municipale (IMU), entro 90 giorni dalla data in cui ha inizio il possesso degli immobili ovvero da cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l’obbligo della dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione va presentata entro il prossimo 04 febbraio 2013 (il 3 febbraio cade di domenica), per effetto dell’art. 9, co. 3, lett. b) del D.L. n. 174/2012 conv. in L. n. 213/2012, che ha fissato il termine in 90 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU, avvenuta il 5 novembre u.s. Modalità di presentazione La dichiarazione IMU va presentata al Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Per gli immobili ubicati in più Comuni va presentata una dichiarazione per ogni Comune nel cui territorio gli immobili sono ubicati; ciò, anche nel caso in cui un singolo immobile insiste su territori di Comuni diversi. In quest’ultimo caso, qualora si tratti di un fabbricato adibito ad abitazione principale del contribuente, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione della riduzione dell’aliquota d’imposta, la dichiarazione deve essere presentata al Comune dove non si ha la residenza anagrafica specificando nelle “annotazioni” del modello che trattasi di “immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi”. La dichiarazione deve essere consegnata al Comune competente il quale è tenuto a rilasciare ricevuta. Può anche essere spedita in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio Tributi del Comune ovvero essere inviata telematicamente tramite posta certificata (Pec). Obbligo di presentazione In via generale, non sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU nel caso in cui non sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già

presentate ovvero nei casi in cui si siano verificate variazioni conoscibili dai Comuni. Le istruzioni, comunque, precisano che la dichiarazione deve essere presentata nel caso di: immobili per cui sono previste riduzioni d’imposta

E’ il caso dei fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati per i quali è prevista la riduzione della base imponibile del 50%. La dichiarazione va presentata quando si perde il diritto alle riduzioni in quanto il dato può non essere conosciuto dal Comune; dei fabbricati di interesse storico o artistico; degli immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, ai sensi dell’ art.13, co. 9, D.L. n. 201/2011, e cioè degli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR (immobili strumentali ad imprese commerciali), immobili posseduti da soggetti IRES, immobili locali o affittati. Per quanto riguarda gli immobili locati o affittati, la dichiarazione non va presentata nel caso di contratti registrati a partire dal 1° luglio 2010 per i quali al momento della registrazione devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate anche i dati catastali dell’immobile; immobili per i quali il Comune non è in possesso di tutte le informazioni necessarie ai fini della verifica dell’adempimento dell’obbligo tributario

E’ il caso, ad esempio, dell’immobile in leasing, in cui il soggetto passivo è identificato con il locatario dell’immobile, dell’immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali, dell’immobile assegnato al socio della cooperativa a proprietà indivisa, degli immobili che hanno perso o acquisito in corso d’anno il diritto all’esenzione dall’IMU, ecc. Per una casistica più esaustiva, si rinvia al paragrafo 1.3 delle istruzioni ministeriali al modello di dichiarazione.

Le istruzioni, altresì, precisano che la dichiarazione va presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale. Per l’abitazione principale, cioè per l’immobile iscritto o iscrivibile al Catasto come un’unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze, non sussiste l’obbligo della dichiarazione, salvo il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale. In quest’ultimo caso, infatti, l’agevolazione si applica per un solo immobile e la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che beneficia della stessa agevolazione. Le istruzioni avvertono, infine, che per quanto non espressamente indicato nelle stesse il contribuente può assumere direttamente presso i comuni interessati le informazioni su ulteriori agevolazioni che prevedono riduzioni di

aliquote nei limiti previsti dal legislatore per ciascuna fattispecie impositiva. Terreni agricoli ed aree edificabili Com’è noto, per i terreni agricoli, posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola è prevista, a norma dell’art. 13, co. 8-bis, del D.L. n. 201/2011, l’applicazione dell’IMU limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: - del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; - del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; - del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. Si ricorda, inoltre, che la base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti dai predetti soggetti è determinata applicando al reddito dominicale, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari 110, anziché 135 previsto in via generale per i terreni agricoli. Pertanto, in tali casi, trattandosi di fattispecie di riduzione d’imposta, deve essere presentata la dichiarazione IMU. Ai fini della compilazione del modello di dichiarazione, andrà barrata la casella 14 che indica, appunto la riduzione dell’imposta per i terreni agricoli. Per i terreni ricadenti in aree montane o di collina, ex art. 15 della legge n. 984/1977, per cui è stabilita, similmente alla disciplina ICI, l’esenzione dall’IMU, non vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione in considerazione della conoscibilità da parte dei comuni delle delimitazioni delle predette aree. La dichiarazione va, inoltre, presentata se il terreno agricolo diviene edificabile, in quanto il contribuente deve dichiarare il valore dell’area. L’obbligo sussiste anche nel caso di atti modificativi dei diritti aventi ad oggetto un’area edificabile, come pure per le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, salvo che il contribuente non intenda adeguarsi, ai fini del versamento dell’imposta, al valore dell’area predeterminato dal Comune. Si ricorda che le aree fabbricabili possedute e condotte dai soggetti di cui sopra (Iap e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola) sono equiparate ai terreni agricoli quando persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio delle attività agricole ex art. 2135 c.c. Fabbricati rurali Le istruzioni ministeriali precisano che per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’art. 9, co. 3-bis, del D.L. n. 557/93, nell’ottica della semplificazione amministrativa, non è necessario presentare la dichiarazione IMU, considerato che a norma dell’art. 4, co. 2, del D.M. 26/07/2012, recante le modalità di iscrizione in catasto del requisito della ruralità dei fabbricati, “l’Agenzia del territorio rende disponibili ai Comuni, sul portale per i comuni

TRIBUTARIA

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SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 272 DEL 24 OTTOBRE 2012 SULL’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 5 D.LGS. N. 28/2010 Com’è noto, il Decreto Legislativo n. 28/2010 di “Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, ha reso obbligatorio per alcune materie - elencate nell’art. 5, comma 1 del decreto- l’esperimento della conciliazione stragiudiziale prima di poter ricorrere – eventualmente - alla giustizia ordinaria. Per tutte le altre materie, diverse da quelle elencate nel predetto art. 5 e facenti parti dei c.d. diritti disponibili (ovverosia quei diritti che possono essere rinunciati o alienati da chi ne è titolare) è previsto il ricorso alla mediazione in via facoltativa. In tal caso, in sostanza, le procedure di mediazione non costituiscono presupposto necessario al fine di ricorrere all’autorità giudiziaria. A quasi un anno dall’introduzione del nuovo istituto, alcuni giudici hanno sollevato davanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 citato del D.Lgs. n. 28/2010 nella parte in cui dispone, per le indicate materie, il ricorso obbligatorio alla mediazione. Con la sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per eccesso di delega. Come si ricorderà il contenuto della decisione è stato anticipato da un comunicato del 24 ottobre (il giorno dopo l’udienza di discussione) dell’ufficio stampa della Corte costituzionale. La sentenza con le motivazioni è stata depositata successivamente e pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 2012. Posto quanto precede, senza entrare nel merito di tutte le diverse censure sollevate dai giudici remittenti - che non hanno trovato ingresso nella decisione finale della Consulta - o degli ulteriori profili di illegittimità avanzati da diversi enti intervenuti nel giudizio (si ricorda il Consiglio nazionale Forense, la Camera di Commercio di Firenze, etc), i cui interventi sono stati peraltro dichiarati inammissibili, va detto che la Corte ha centrato la sua decisione di illegittimità dell’art. 5 comma 1 (mediazione obbligatoria) per violazione degli art. 76 e 77 della Costituzione (cioè per eccesso di delega) In altre parole la Corte si è limitata a constatare che il Governo delegato non fosse stato autorizzato dal legislatore delegante ad introdurre nell'ordinamento giuridico l’obbligatorietà della mediazione, in quanto la legge delega (art. 60, comma 2 e comma 3,

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lettera c, della legge n. 69 del 2009) non conteneva indicazioni a tal riguardo. La Corte, nel procedere all’indagine sull’illegittimità della norma si è anche spinta a ricercare la ratio della obbligatorietà della mediazione nelle norme espresse nella Direttiva 2008/52/CE, a cui la legge delega 69/2009 - prodromica al Decreto Legislativo 28/2010 - espressamente rinviava, al fine di verificare se il legislatore comunitario l’avesse in qualche modo contemplata. Pur tuttavia ha rilevato che dalla lettura della Direttiva “non si desume alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell’istituto della mediazione” risultando perciò “neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie. Ne deriva che l’opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria, operata dalla normativa censurata, non può trovare fondamento nella citata disciplina. Infatti, una volta raggiunta tale conclusione, si deve per conseguenza escludere che il contenuto della legge delega, richiamando la direttiva comunitaria, possa essere interpretato come scelta a favore del modello di mediazione obbligatoria”. Per tali ragioni non avendo la legge delega 69/2009 tracciato uno schema di mediazione pregiudiziale obbligatoria, il Governo, nel processo di attuazione del medesimo atto di delega, ha esorbitato dalle indicazioni del legislatore delegante, determinando la violazione dell’articolo 77 della Carta Costituzionale. Va evidenziato, comunque, che la sentenza in commento non ha espunto dall'ordinamento l’istituto della mediazione in generale ed essa dunque resta in vigore, sebbene solo nella sua componente facoltativa, ovvero a libera scelta delle parti. Con la conseguenza che, anche nelle materie elencate nell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 la mediazione resta di natura facoltativa. La mediazione continua a presentare indubbi profili di convenienza, sia per il contenuto costo per i ricorrenti sia per la particolare brevità e celerità del procedimento. Resta probabile, in ogni caso, un nuovo intervento normativo sulla materia che vada a conciliare le positività della mediazione e gli indiscutibili effetti sull’entità dei contenziosi, e le esigenze degli operatori del sistema, dai quali è scaturita la reazione anche giudiziaria verso il particolare strumento.g

gestito dalla medesima Agenzia, e all’Agenzia delle Entrate, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità al fine di agevolare le attività di verifica di rispettiva competenza”. Si ricorda che per tali fabbricati è stabilita l’aliquota dello 0,2 %, in via ordinaria, con la possibilità per i Comuni di disporre la riduzione fino allo 0,1%, a norma dell’art. 13, co. 8, del D.L. n. 201/2011. Parimenti l’esonero dalla presentazione della dichiarazione opera per i fabbricati iscritti al catasto terreni che dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, per le stesse ragioni per le quali i Comuni possono reperire le informazioni sulla ruralità dell’immobile dal predetto portale. La dichiarazione non va, altresì, presentata per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, di cui all’apposito elenco predisposto dall’ISTAT , per i quali è stabilita l’esenzione dall’imposta, ai sensi dell’art. art. 9, co. 8, del D. Lgs. n. 23/2011, considerata la conoscibilità del predetto elenco da parte dei Comuni. Sanzioni e ravvedimento In considerazione del richiamo operato dall’art. 9, c. 7, del D. Lgs n. 23/2011 all’art. 14 del D. Lgs. n. 504/92, sono previste le seguenti sanzioni amministrative: - dal 100% al 200% dell’imposta dovuta nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, con un minimo di 51 euro; - dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta per la dichiarazione infedele; - da 51 a 258 euro, se l’omissione o l’errore riguardano elementi che non incidono sull’ammontare dell’imposta; - da 51 a 258 euro nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari o per la loro compilazione incompleta o infedele. Anche in materia di IMU tornano applicabili le disposizioni sul ravvedimento operoso, qualora le violazioni non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. Pertanto le sanzioni sono ridotte: - ad 1/10 del minimo, nel caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, qualora esso venga eseguito entro 30 giorni dalla violazione; - ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro un anno dalla commissione delle stesse omissioni od errori. In tal caso non trova applicazione la previsione del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa in quanto per l’IMU non è stabilita la presentazione di una dichiarazione periodica; - ad 1/10 del minimo della sanzione prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.g

LEGALE

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SICUREZZA SUL LAVORO

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6-12-2012 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del Lavoro con cui si rende noto che, in data 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le "procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo. Si ricorda che il comma 5 del’art. 29 del d.lgs. 81/08 prescrive per le imprese che occupano fino 10 lavoratori, di redigere il documento di valutazione dei rischi effettuando la valutazione degli stessi mediante procedure standardizzate, facendo salve le autocertificazioni in possesso delle aziende sino al 31 dicembre 2012. In tale quadro il decreto 30 novembre 2012, composto da due articoli, specifica che i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi secondo le disposizioni contenute nel documento allegato allo stesso decreto (procedure standardizzate per la valutazione dei rischi). Nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 29 del d.lgs. 81/08, il decreto specifica anche che i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate. Le disposizioni di cui agli articoli 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili), 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) e 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) del D.Lgs. n. 81/08 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle procedure standardizzate. Il documento contenente le procedure standardizzate, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Per quanto riguarda i tempi di attuazione delle disposizioni relative alle procedure standardizzate, che riguardano un numero estremamente elevato di aziende agricole che dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi in sostituzione dell’autocertificazione, si sottolinea che la legge di stabilità ha prorogato al 30 giugno 2013 (comma 220 dell’art. 1, testo approvato al senato) il termine previsto dal comma 5 dell’art. 29 del d.lgs. 81/08. Per cui le imprese agricole interessate avranno sei mesi di tempo per mettersi in regola con le nuove disposizioni. Si ricorda che il testo unico sulla sicurezza sul lavoro prevede pesanti sanzioni nel caso non siano rispettate le disposizioni in tema di valutazione dei rischi e redazione del

documento di valutazione (a seconda delle violazioni ammenda da 2.000 a 6.400 euro). In merito all’obbligatorietà di adottare le procedure standardizzate, si ritiene utile sottolineare infine che la Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011, ha recentemente chiarito che “qualora un’azienda

con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando gli obblighi sopra richiamati di aggiornamento, legati alla natura ‘dinamica’ del DVR”. Per cui le imprese che hanno deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi e di adottare, pur non essendovi obbligate, la procedura ordinaria di valutazione e relativo documento di valutazione dei rischi, possono continuare in base a questo ultimo regime.g

LA GIUNTA VENETA COMPLETA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013. BANDO PER CIRCA 88 MILIONI DI EURO. 21 MILIONI PER IL POLESINE TERREMOTATO, 11 MILIONI PER I GIOVANI AGRICOLTORI Il Veneto completa il proprio Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013, mettendo a bando i rimanenti circa 88 milioni di euro ancora spendibili per finanziare i giovani, le aziende terremotate del Polesine, la competitività, la diversificazione produttiva sostenendo le fattorie cosiddette plurifunzionali e l'ospitalità

REGIONE

turistica. La delibera che approva i relativi Bandi è stata approvata dalla Giunta regionale, su iniziativa dell'assessore Franco Manzato, alla luce anche del parere positivo espresso dalla competente Commissione Consiliare. "Per l'agricoltura polesana nei territori dei Comuni colpiti da terremoto - ha fatto presente Manzato - abbiamo messo a disposizione complessivamente 21,9 milioni di euro, dei quali 4 milioni saranno destinati al Pacchetto Giovani B, 4 milioni alla misura 123 "accrescimento del valore delle produzioni", mentre la parte restante sarà compresa nella misura 121 "ammodernamento aziende agricole". Con

queste iniziative puntiamo ad accelerare il ritorno alla normalità dell'agricoltura delle aree danneggiate dagli eventi sismici del mese di maggio". Della restante dotazione, 7 milioni vanno al Pacchetto Giovani Regione - Ismea (dei quali 1,75 milioni per la montagna). Altri 40 milioni vengono indirizzati alla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole". Di questi, 20 milioni sono destinati a interventi ambientali e, di questi, 5 milioni per la montagna; 8 milioni per il benessere delle ovaiole; 12 milioni per il benessere dei suini. E' infine di 15 milioni la dotazione perla Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". Il provvedimento riguarda infine il cosiddetto Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia", in particolare la misura 311 "Diversificazione in attività non agricole", azioni 1 e 2 (2 milioni per ciascuna azione). "Con questo provvedimento - ha ricordato Manzato - viene di fatto esaurita la dotazione disponibile sull'Asse Competitività del PSR

Codice misura / azione

Denominazione Progetti, Misure e Azioni

Termine ultimo di presentazio-ne domande

Pacchetto Giovani Regione Veneto - ISMEA

112, 111 Az. 3, 114, 132 + opzionale: “Subentro” ISMEA

28/02/2013

121 bando am-bientale*

Ammodernamento delle aziende agricole

30/03/2013

121 IA Interventi ambientali 30/03/2013

121 BO Benessere ovaiole 30/03/2013

121 BS Benessere suini 30/03/2013

123 Interventi ambientali

Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli

30/03/2013

311 DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA’ NON AGRICOLE

311 az. 1 Creazione e con-solidamento di fat-torie plurifunzionali

30/03/2013

311 az. 2 Sviluppo dell'ospi-talità agrituristica

30/03/2013

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imprese, mancanza di efficienza del sistema, costi eccessivi, non idonea progettazione, obsolescenza degli strumenti tecnici (chiavette usb e black box), mancanza di interoperabilità con sistemi informatici già in uso dalle aziende, esiti negativi del "click-day". Inoltre, è stato sottolineato come la direttiva europea sui rifiuti (2008/98/CE) richieda un sistema di tracciabilità non necessariamente informatizzato, di cui peraltro l'Italia già si è dotata fin dal 1997, tramite l'introduzione del MUD, del registro di carico e scarico e del formulario. Tuttavia, nel condividere l'idea di modernizzare il sistema cartaceo, fermo restando la necessità di semplificare gli adempimenti per le PMI ed in particolare per il settore agricolo, le diverse organizzazioni presenti alla riunione hanno indicato come esempio da seguire quello tedesco, concettualmente simile al SISTRI, ma con meno oneri per le aziende. Il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Ambiente si sono impegnati a valutare rapidamente le osservazioni delle organizzazioni presenti, nonché eventuali sistemi di tracciabilità alternativi. Hanno comunque sottolineato che, con la collaborazione di Digit PA, si sta ultimando la verifica di tutto il sistema di tracciabilità. Entro febbraio saranno disponibili i risultati della verifica, quindi si procederà all'implementazione del nuovo sistema. In tal modo si sta attuando quanto previsto dall'art. 52 della legge 134 che ha sospeso il termine di inizio operatività del Sistri per un periodo di massimo 12 mesi, e comunque non oltre il 30 giugno 2013, al fine di consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del Sistri nonché le necessarie modifiche normative. Ciò detto, va sottolineato che, ad oggi, non sembra plausibile che il Ministero dell'Ambiente possa adottare in tempi rapidi un nuovo decreto diretto a far partire il Sistri o sistema similare entro la data indicata dall'art. 52 della legge 134 e cioè entro il 30 giugno 2013. Sarà nostra cura informare tempestivamente sulle eventuali proposte di modifica del SISTRI.g

2007 - 2013, mettendo a bando le dotazioni attualmente disponibili sulle diverse misure e completando il piano degli interventi e di spesa previsti. Rispetto alla programmazione che chiude con questo provvedimento - ha concluso l'assessore - siamo sostanzialmente riusciti a dare una forte spinta alla competitività e alla qualità anche ambientale della nostra agricoltura, che speriamo di poter sostenere anche con gli strumenti programmatori della futura PAC".g

In caso di invio cartaceo, il diritto di segreteria spettante alla Camera di commercio può essere versato tramite bollettino di conto corrente postale, indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - (legge 70/1994)". Per quanto riguarda l'invio telematico, Unioncamere provvederà a predisporre il software per la compilazione delle dichiarazioni e per il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano software diversi da quello fornito da Unioncamere. La documentazione tecnica per la definizione

RIFIUTI

APPROVAZIONE MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) 2013 In attesa che venga decisa la sorte del SISTRI, per il 2013 è confermato l'obbligo di compilazione e trasmissione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) entro il prossimo 30 aprile. È stato pubblicato, infatti, il D.P.C.M. 20 dicembre 2012 (G.U. 29 dicembre 2012 n. 302, S.O. n. 213) di approvazione del MUD per l'anno 2013. Tale provvedimento abroga il precedente D.P.C.M. 23 dicembre 2011. Il provvedimento contiene sia il modello che le istruzioni per presentare le comunicazioni relative a: * rifiuti speciali; * veicoli fuori uso; * imballaggi; * rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); * rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; * produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Secondo quanto disposto dalla Legge 70/1994, tutti gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denuncia, notificazione, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, devono essere soddisfatti tramite presentazione del MUD alla Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione. I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono presentare la Comunicazione Rifiuti speciali Semplificata su supporto cartaceo (mediante raccomandata senza avviso di ricevimento), mentre tutti gli altri dovranno provvedere ad inviare il MUD telematicamente (tramite il sito www.mudtelematico.it). La Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata può essere effettuata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: * sono produttori di non più di sette rifiuti; * i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione; * per ogni rifiuto prodotto non si utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.

È stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2012 n. 284 il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2012, n. 210 che ha cancellato ufficialmente la scadenza del 30 novembre 2012, per il pagamento del contributo di iscrizione al Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) relativo all'anno 2012. Tale decreto risolve la discrasia tra quanto previsto dal DL 83/2012 (cd. "Decreto Crescita", entrato in vigore a fine giugno e convertito dalla legge 134/2012), che ha sospeso il termine di operatività del SISTRI e il pagamento dei contributi 2012, e il DM 141/2012 (adottato a fine maggio ma entrato in vigore a settembre) che prevedeva, invece, lo slittamento del termine ultimo per il pagamento del contributo 2012 al 30 novembre scorso. Con tale provvedimento, si conferma definitivamente che nessun contributo SISTRI è dovuto per il 2012. Il DM 210/2012 è entrato in vigore il 20 dicembre 2012. Si informa inoltre che si è tenuta l'11 dicembre u.s. una riunione, convocata dal Ministero dello Sviluppo Economico (garante delle PMI) volta a raccogliere e valutare le osservazioni delle associazioni di categoria in merito al SISTRI, al fine di condividere le modifiche che sarà necessario apportare prima di rendere operativo il SISTRI o qualunque altro sistema alternativo. Al tavolo erano inoltre presenti un rappresentante del Ministero dell'ambiente ed il direttore generale della Digt PA, l'Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione a cui è stata affidata la valutazione della funzionalità del SISTRI e la predisposizione delle necessarie modifiche. Tutte le organizzazioni presenti (oltre a Confagricoltura, Confindustria, LegaCoop, Confcooperative, Coldiretti, Confartigianato, Confapi e CNA) hanno sottolineato la necessità di individuare un sistema di tracciabilità condiviso, che dovrà però essere concepito ex novo e non nascere sulla falsa riga del SISTRI, viste le numerose problematiche che lo hanno caratterizzato fin dall'inizio. Nel corso della riunione sono state evidenziate le principali problematiche applicative del SISTRI: impossibilità ad applicarlo alle piccole

del formato di esportazione dei dati, ed i prodotti informatici di cui sopra, verranno distribuiti gratuitamente dalle Camere di Commercio e saranno resi disponibili attraverso i seguenti siti internet: * Ministero dello Sviluppo Economico; * Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; * Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale * Unioncamere; * Infocamere; * Ecocerved.g

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CASSETTO PREVIDENZIALE AZIENDE AGRICOLE MESSAGGIO INPS Con un suo messaggio, l’INPS dà notizia del rilascio di una nuova applicazione denominata “cassetto previdenziale aziende agricole”, mediante il quale le aziende agricole e/o gli intermediari, potranno visualizzare i dati sintetici relativi alla propria situazione, come ad esempio le dichiarazioni trimestrali di manodopera degli ultimi 5 anni (mod. DMAG), i pagamenti effettuati col modello F 24 o le compensazioni effettuate da AGEA. Il cassetto potrà essere utilizzato non solo per consultare la propria situazione nei confronti dell’INPS, ma anche per inviare all’Istituto, telematicamente, istanze e domande come

VITIVINICOLO

PROROGA NOTIFICA SISTEMA BIOLOGICO Si comunica che il D.M. n. 6561 del 27 dicembre 2012 inerente “Disposizioni transitorie al Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012. Il DM proroga il termine ultimo per la compilazione delle notifiche nel sistema informativo del biologico (SIB) al 31 marzo 2013. Il termine per le notifiche dei produttori di acquacoltura, che scadeva il 1 gennaio 2013, è differito. La data sarà stabilita con apposito decreto ministeriale sentite le Regioni e le Provincie autonome. Si allega il testo del DM.g

VINO – DOCUMENTI DI TRASPORTO PER I PRODOTTI VITIVINICOLI SPEDITI VERSO UN PAESE TERZO OBBLIGO DI NUOVE INDICAZIONI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2013 A partire dal 1 gennaio 2013 i documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa (ovvero soggetti ad accisa ma spediti da un piccolo produttore) destinati ad un Paese Terzo dovranno essere completati da specifiche indicazioni previste dal Reg. CE n.314/2012. L’Ispettorato Centrale Repressione Frodi ha emanato due apposite note (Circolare 17213 e Circolare n. 17424) con cui richiama i nuovi obblighi e di cui si riporta di seguito una sintesi. Per i prodotti non soggetti ad accisa e per i prodotti dei piccoli produttori (ovvero coloro che producono in media meno di 1000 hl all’anno in riferimento alla produzione degli ultimi 5 anni), spediti a destinazione di un Paese Terzo o di un territorio definito dalla direttiva 2008/118/CE art. 5 par2-3 sarà possibile continuare ad utilizzare i documenti Mod IT ed i documenti di cui al DM 14 aprile 1999 (solo per la circolazione nazionale dei prodotti confezionati) purchè completati con le seguenti indicazioni distinte per categorie: CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONE

PRODUTTORI DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO Per opportuna informazione , informiamo che la Regione con la DGR n. 2560 dell’undici dicembre u.s. ha trasferito ad Avepa l’attività di controllo sulle OP e AOP riconosciute dalla Regione del Veneto nel settore ortofrutticolo, al fine di accertarne il funzionamento in termini di rispetto dei requisiti per il riconoscimento.g

NOTIZIE

BLUE TONGE FRANCIA DICHIARATA INDENNE La Commissione europea dichiara indenne dalla Blue Tongue il territorio francese, ad esclusione della Corsica, e la provincia di Torino. Tali zone non rientrano più nel campo di applicazione delle vigenti norme restrittive per la Blue Tongue. Dal 15 dicembre al 28 febbraio si facilitano le movimentazioni, per le specie interessate, nelle Regioni e Province "stagionalmente libere da Blue Tongue".g

DDL STABILITA’: RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DEI TERRENI CONFAGRICOLTURA SODDISFATTA PER LA POSSIBILITA’ DI AFFRANCARSI DALLE PLUSVALENZE Tra le disposizioni del Ddl Stabilità, che sta completando il suo iter parlamentare, c’è anche una norma che prevede la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni. Una norma che Confagricoltura aveva chiesto ed ha ottenuto. Consente di rivalutare il costo o valore di acquisto dei terreni posseduti, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite mediante il versamento di un’imposta sostitutiva a quella sui redditi pari al 4% del valore rideterminato.g

SCADENZARIO 4 febbraio: termine ultimo presentazione dichiarazione IMU (vedi pag. 4). 11 febbraio: termine ultimo domande contributi investimenti settore vitivinicolo. 21 febbraio: termine ultimo presentazione domande aiuti siccità 2012.g

NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLA PMI

Da parte dell’ABI e le Associazioni imprenditoriali, fra cui Confagricoltura, in data 21 dicembre 2012 è stato siglato un nuovo accordo con cui vengono prorogate le misure creditizie oggetto dei protocolli di intesa del 28 febbraio 2012 e del 24 maggio 2012 aventi la finalità di aiutare le medie e piccole imprese al superamento delle attuali situazioni di criticità finanziarie e di creare le condizioni per una inversione del ciclo economico. Il documento sottoscritto, formalizza lo slittamento dei termini previsti per la presentazione delle domande ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle PMI” siglato a fine febbraio 2012 e dei Plafond “Crediti PA” e “Progetti Investimenti Italia”, oggetto dell’accordo di fine maggio di quest’anno. In particolare mediante l’accordo in oggetto, Abi e Organizzazioni imprenditoriali hanno concordato di: a) prorogare il termine di validità delle “Nuove misure per il credito alle PMI” al 31 marzo 2013 e definire – entro tale data - nuove misure di sostegno alle imprese, nonché iniziative congiunte volte a incrementare il livello di

Vini DOP/IGP: 1. la dichiarazione che il documento vale quale attestato della specifica DOP o IGP 2. numero di registrazione di E Bacchus reperibile al sito http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=IT 3. solo per i DOP i dati della certificazione rilasciata dagli organismi di controllo e il nome e l’indirizzo elettronico dell’organismo di controllo Vini varietali e/o di annata 1. la dichiarazione che il documento vale come certificazione della varieta indicata e/o dell’annata indicata.g

DOMANDE CONTRIBUTI INVESTIMENTI VITIVINICOLI E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURV del 28 dicembre 2012, n. 108 la DGR n. 2658 del 18/12/12), la delibera relativa alla misura "investimenti" del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2013. Si apre quindi il bando, con scadenza 11 febbraio p.v. , per richiedere contributi per investimenti effettuati da imprese agricole e aziende di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo.g

NOTIZIE NOTIZIE

quelle di dilazione, di esonero per calamità naturali, di compensazione contributiva, di regolarizzazione spontanea, di rimborso, etc. L’accesso al cassetto è riservato alle aziende agricole e ai loro intermediari dotati di codice PIN.gggg

applicazione di principi di trasparenza nelle relazioni tra banche e imprese; b) prorogare il termine di validità dei due Plafond al 31 dicembre 2013.g