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D.L. 13/08/2011 – N. 138 Nuova Tassazione Società Cooperative

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D.L. 13/08/2011 – N. 138

Nuova Tassazione Società Cooperative

Le novità sono contenute nei commi da 36-bis al 36-quater dell’art. 2 del D.L.

138/2011, i quali prevedono quanto segue:

36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all' articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: “per la quota del 40%”;

b) alla lettera b-bis), le parole: "per la quota del 55 per cento" sono sostituite dalle seguenti: “per la quota del 65%”;

36-ter. Al comma 1 dell' articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali»

In pratica la norma introduce una tassazione

applicabile a tutte le cooperative ed una

esclusivamente in capo ad alcune categorie di

cooperative.

TASSAZIONE GENERALIZZATA:

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 6 del D.L. 63/2002, prevedeva

l’esenzione totale delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria delle cooperative, che per effetto del comma in esame

– 36ter - sarà esente per la quota del 90%.

In pratica poiché la quota a riserva minima obbligatoria è del 30%, l’esenzione sarà nella misura del 90% del 30%, con una conseguente

tassazione del 3% degli utili netti.

TASSAZIONE SPECIFICA:

Per quanto riguarda invece la novità introdotta dal comma 36-bis, essa concerne un incremento del 10% della quota di utili netti da

assoggettare a tassazione, che sarà applicabile esclusivamente alle cooperative generiche e alle cooperative di consumo.

Restano quindi non toccate da tale incremento, le cooperative agricole e le sociali..

COOPERATIVE AGRICOLE

COOPERATIVE GENERICHE

COOPERATIVE DI CONSUMO

COOPERATIVE SOCIALI

Quota di utili destinati a riserva minima legale tassabile 3% 3% 3% 3%

Quota di utili netti su cui è applicabile la tassazione 20% 40% 65% -

Nuovo Carico fiscale (minimo) 23% 43% 68% 3%

Schema di sintesi:

UTILE NETTO 40% TAX

RISERVA LEGALE 30%

di cui: 27% NO TAX

3% TAX

FONDI MUTUALISTICI 3% NO TAX

RESTANTE QUOTA DI UTILE 27%

- se destinato a riserva indivisibile NO TAX

- se destinato a rivalutazione gratuita del capitale NO TAX

- se destinato a ristorno NO TAX

- se destinato ad utili, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2514 del c.c. TAX

Sulla base delle nuove misure, l’UTILE NETTO di una

cooperativa generica può essere così schematizzato:

Aspetti da chiarire:

1) la “franchigia” di Utili distribuibili senza ulteriore tassazione: infatti conseguenza dell’incremento del

carico fiscale dovrebbe essere una maggiore disponibilità di utili da poter distribuire sotto forma di dividenti.

La circ. 34/E del 15/07/2005 ha ribadito che “la quota di utili che concorrerà alla formazione del reddito imponibile potrà essere liberamente utilizzata nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa civilistica in

materia”

Limiti civilistici:

divieto di distribuire utili in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi + 2,5%, rispetto al capitale versato;

divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividenti.

Aspetti da chiarire:

Esempio:

Capitale versato 300 mila euro Utile d’esercizio 50.000 euro Ipotizzando i Buoni Postali Fruttiferi al 5,50% + 2,5% = 8% Limite civilistico = (300.000 x 8%)= € 24.000 L’utile d’esercizio per una cooperativa generica, sarà tassato nella misura del 43%, quindi (50.000 x 43%)= 21.500 +/- variazioni IRES= Base Imponibile IRES L’utile di 50 mila, distribuibile civilisticamente nei limiti di € 24.000, sarà attribuibile in «franchigia» sino ad € 21.500, mentre per la parte eccedente (€ 2.500), qualora si voglia procedere a distribuire, dovrà essere assoggettata a tassazione.

Aspetti da chiarire (2):

Aumento generalizzato del 3% per le categorie di cooperative che continuano a beneficiare dei regimi di esenzione ampi:

cooperative agricole esenti art. 10 ex D.p.r. 601/73

cooperative sociali P.L. esenti art. 11 ex D.p.r. 601/73

Aspetti da chiarire (2):

Coop. Agricole:

sono disciplinate dai commi 460 e 461 legge 311/2004:

460: l’articolo 12 della legge 16/12/1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente ..omissis….

a) per la quota del 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole….

461: art. 10 D.p.r. 29/09/1973, n. 601, non si applica limitatamente alla lettera a)

del comma 1

Aspetti da chiarire (2):

Coop. Agricole:

L’art. 10 prevede, con il rispetto della prevalenza dei conferimenti da parte dei soci, l’esenzione del reddito, come rimodulata dal richiamato comma 461: quindi su tutto il reddito ad esclusione della quota di utile destinato a riserva indivisibile nella misura

del 20%.

Definizione di REDDITO: l’art. 83 del TUIR recita che “il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo

all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della

presente sezione.”

Aspetti da chiarire (2):

Coop. Agricole:

In pratica secondo l’art. 83 il reddito imponibile è dato dalla sommatoria dell’utilepiù le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione per l’applicazione delle varie

disposizioni fiscali. Nella cooperativa agricola sarà quindi il 20% dell’utile netto + le variazioni fiscali (in aumento e in diminuzione).

Il reddito imponibile così determinato, in virtù dell’art. 10 richiamato è “sterilizzato” in

toto con la sola esclusione della quota di utile del 20%.

La diretta conseguenza di tale ragionamento è che poiché il 3% è una componente del reddito imponibile, essendo la cooperativa agricola di conferimento esente dal reddito

ad esclusione del 20% di utile netto, di fatto sconterà le imposte solo sulla quest’ultima quota di utile netto e non sul 3% di utili destinati a riserva

minima obbligatoria.

Aspetti da chiarire (2):

Coop. sociali:

In virtù del comma 463 dell’art. 1 della Legge 311/2004 tali cooperative godono dell’esenzione di cui all’art. 11 del D.p.r. 601/1973 in misura piena.

Per assimilazione, la ricostruzione fatta precedentemente per le cooperative agricole

può essere applicata anche alle cooperative sociali, quindi con esenzione piena.

Aspetti da chiarire (2):

Tali interpretazioni derivano da una ricostruzione logica-giuridica, non confermata ufficialmente e quindi nella

compilazione delle dichiarazioni dei redditi, sarà necessario valutare tale importante aspetto.

Entrata in vigore nuova norma:

la nuova tassazione, a norma del comma 36-quater, dell’art. 2 del D.L. 138 in

commento, riguarderà il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, che è rimasto fissato nel giorno 17

settembre 2011 (giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale).

E’ pertanto proprio questa data che fa da spartiacque fra vecchio regime e nuovo regime: pertanto per coloro che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è stato il 2012 il primo anno di applicazione, mentre per tutti gli altri con

periodo d’imposta “a cavallo”, sarà da verificare caso per caso.

D.L. 138/2011: modifiche Prestiti Soci

L’art. 2, comma 25, del D.L. in commento sopprime il comma 8 dell’art. 20 del D.L.08/04/1974 n. 95, per il quale si poteva applicare su Interessi e Redditi di Capitale corrisposti da cooperative ai propri Soci un ritenuta, a titolo d’imposta,

pari al 12,50%

Pertanto, con tale soppressione, per tali componenti di reddito, la ritenuta passa al 20%

D.L. 138/2011: modifiche Prestiti Soci

DOPPIA PENALIZZAZIONE:

1) Incremento aliquota da 12,50% a 20%

2) La ritenuta non opererà più a titolo d’imposta, bensì a titolo d’acconto

COOPERATIVE DI LAVORO &

CALCOLO DELLA PREVALENZA

(la circ. n. 104/E del 28/10/2011 dell’Agenzia)

Fattispecie in esame: cooperative di lavoro che utilizzano contratti d’appalto per lo svolgimento delle attività

La circolare chiarisce “che il corrispettivo pagato per le opere eseguite da terze imprese non rileva nel computo della mutualità prevalente ai sensi degli art. 2512 e 2513 c.c.”

(vale quindi per la verifica della mutualità “civilistica”)

COOPERATIVE DI LAVORO &

CALCOLO DELLA PREVALENZA

(la circ. n. 104/E del 28/10/2011 dell’Agenzia)

Fattispecie in esame: cooperative di lavoro che utilizzano contratti d’appalto per lo svolgimento delle attività

La norma tributaria di cui all’art. 11 D.P.R. 601/1973 non si applica automaticamente con lo status di cooperativa a mutualità prevalente

…infatti la stessa pone in rapporto il costo lavoro Soci con il totale di tutti gli altri costi sostenuti dalla coop., tranne materie prime e sussidiarie (quindi anche corrispettivi pagati per le opere eseguite da terzi)