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Il reddito d’impresa

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Il reddito d’impresa

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REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI

1. Riferimento normativo

La definizione di reddito d’impresa è contenuta nell’articolo 55 del DPR 917/86 al Titolo I (soggetti Irpef) del TUIR ma la regolamentazione analitica è inserita nel Titolo II (soggetti Ires). Precedentemente nel vecchio testo del’73 le disposizioni erano contenute nel capo VI del Titolo I dedicato all’IRPEF mentre nell’IRPEG si faceva rinvio ad esse.

Norme analitiche (Titolo II – soggetti IRES) sono applicabili anche agli imprenditori individuali ed alle società di persona.

• Art. 81: definizione di reddito complessivo;

• Art. 83: determinazione del reddito complessivo (principio diderivazione);

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• Artt. 85 – 94: Trattamento delle componenti positive di reddito;

• Artt. 95 – 101: Trattamento delle componenti negative di reddito;

• Artt. 102 – 104: Ammortamento dei beni materiali ed immateriali;

• Artt. 105 – 108: Accantonamenti ed altre spese;

• Art. 109: Norme generali sui componenti del reddito d’impresa (Principi:competenza – inerenza – diretta imputabilità – correlazione);

• Art. 110: Norme generali sulle valutazioni.

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2. Definizione di reddito d’impresa e rimando alle norme Ires

La definizione del reddito d’impresa si trova all’art. 55 del TUIR (ambito Irpef).

Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali.esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale,ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del c.c.

Le predette attività per produrre reddito d’impresa devono essere esercitate per professione abituale ancorché non esclusiva.

N.B. Tutte le «attività commerciali» se non esercitate in modo abituale producono, non redditi d’impresa, ma «redditi diversi» ai sensi dell’art. 67, lett. i) del TUIR

• PROFESSIONE ABITUALE = esercizio abituale e non meramente occasionale• ESERCIZIO ABITUALE= in maniera stabile, regolare e protratto nel tempo

anche se in modo non continuativo ( es. attività stagionale)

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Sono commerciali, secondo l’art. 2195 c.c.:

• Le attività dirette alla produzione di beni e servizi;

• Le attività intermediarie nella circolazione di beni e servizi;

• L’attività bancaria e assicurativa;

• Le attività ausiliarie alle precedenti.

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REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALIForma giuridica dell ’impresa :

l’impresa può assumere diverse forme giuridiche.

• Individuale: non ha obbligo di deposito di bilancio e, a seconda delle dimensioni

dell’impresa, può essere ammessa al regime di contabilità semplificata (solo movimenti economici). Il reddito imponibile viene tassato con le aliquote IRPEF.

• Società di persone (tranne società semplice): non ha obbligo di deposito dibilancio e, a seconda delle dimensioni dell’impresa, può essere ammessa al regime di contabilità semplificata (solo movimenti economici). Il reddito imponibile è attribuito per trasparenza ai soci (sulla base della percentuale di partecipazione a prescindere dall’effettiva distribuzione) ed è tassato con le regole IRPEF se il socio èpersona fisica.

• Società di capitali (consorzi e cooperative): ha l’obbligo di deposito del bilancio di

esercizio ed è ammesso solo il regime di contabilità ordinaria (anche movimenti finanziari). Il reddito imponibile è tassato con le regole IRES.

• Anche gli enti possono produrre reddito d’impresa.

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Presunzione di esercizio di attività d’impresa (principio di attrazione):

Art. 81 del TUIR – il reddito delle società di capitali, da qualsiasi fonte provenga, è sempre considerato reddito d’impresa.

Per la determinazione del reddito d’impresa, l’articolo 56 del TUIR rinviaalle norme previste per i soggetti Ires. (Con l’emanazione del D.Lgs. 12.12.2003 n. 344 è stata istituita l’IRES che dal 1 gennaio 2004 ha sostituito l’IRPEG) E’ una imposta proporzionale-

Vi è una presunzione assoluta. Uguale norma è prevista per le snc e le sas all’art. 6 del TUIR.

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3. Reddito complessivo (principio di derivazione)

Determinazione del reddito imponibile:

La determinazione del reddito complessivo è contenutanell’articolo 83 del TUIR (ambito Ires ma valido per snc e sas ai sensi dell’art. 6).

Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile oalla perdita risultante dal conto economico le variazioni inaumento o in diminuzione conseguenti all’applicazionedelle norme fiscali.

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•Utile civilistico / Reddito imponibile

•MONOBINARIO

•UTILE DI BILANCIO

•IMPONIBILE FISCALE

•+ V.A. •- V.D.

•FILTRO FISCALE Con tale filtro la disciplina fiscale non interferisce con quella civilistica in sede di formazione del Bilancio.

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REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALICenni al bilancio d’esercizio:l’obbligo di deposito del bilancio d’esercizio sussiste solo per alcuneforme giuridiche, ad es. per le società di capitali.

Il bilancio è regolato all’interno del codice civile negli articoli dal 2423 a 2435 bis. Nuovo OIC 12 rappresenta un unico riferimento (principio contabile) per gli schemi di bilancio e Nota integrativa,

• È costituito da almeno tre documenti:

– Stato patrimoniale: contiene la situazione patrimoniale efinanziaria dell’impresa;

– Conto economico: illustra il risultato economico dell’esercizio(utile o perdita d’esercizio);

– Nota integrativa: illustra in termini discorsivi il bilancio (principio di chiarezza e sintesi).

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Principio di derivazione:il risultato civilistico (utile o perdita di conto economico) rappresenta

il dato di partenza per il calcolo del reddito imponibile.

Il dato di bilancio rappresenta solo l’input di partenza al quale applicare le variazioni previste dalle norme fiscali.

Il perché delle variazioni:le variazioni sono aggiustamenti fiscali al risultato d’esercizio che hannoessenzialmente la funzione di consentire all’Amministrazione:

- di garantire stabilità e margini certi delle entrate finanziarie;

- di evitare sottrazioni di materia imponibile;

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Per variazioni in aumento si intendono:

• Costi imputati a conto economico, non deducibili;

• Ricavi non imputati a conto economico, ma imponibili;

Per variazioni in diminuzione si intendono:

• Costi non imputati a conto economico (dell’esercizio), ma deducibili;

• Ricavi imputati a conto economico, ma non imponibili;

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3.1 Esempi di variazioni in aumento

Componenti negativi imputati a conto economico indeducibili o adeducibilità parziale:

• IMU: imposta municipale sugli immobili, espressamente indeducibileper previsione normativa;

• Autovetture: Ammortamenti deducibili al 20% fino al limite del costodel bene di Euro 18.075,99; per gli agenti e rappresentanti dicommercio la deducibilità è elevata all’80% fino al limite del costo delbene di euro 25.822,84.

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• Spese telefoniche: deducibili all’80%;

• Spese alberghi e ristoranti: deducibili al 75%;

Componenti positivi non imputati a conto economico ma imponibili

Articolo 109, comma 3, del TUIR: i ricavi, gli altri proventi di ognigenere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.

Al contrario dei costi, per i quali l’articolo 109, comma 3, del TUIR prevede la previa imputazione a conto economico per la deducibilità, tutti i ricavi, anche se non imputati a conto economico devono essere tassati .

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3.2 Esempi di variazioni in diminuzione

Costi non imputati a conto economico (dell’esercizio), ma deducibili.tratta, in generale, di componenti negative transitate in bilanci diprecedenti esercizi per le quali la normativa fiscale prevede un

Si

differimento temporale per la deduzione o un criterio diverso da quello

della competenza (criterio di cassa). Rientrano in tale casistica, ad esempio:

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• Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali:sono deducibili nei1988.

limiti dei coefficienti tabellari previsti dal D.M. del

L’eventuale minor ammortamento dedotto in esercizi precedentidiverrà deducibile nell’esercizio di cessione (minore plusvalenza omaggiore minusvalenza) o durante il periodo di ammortamento.In tal caso sarà consentito un ammortamento fiscale superiore a quello civilistico nei limiti dei maggiori ammortamenti (svalutazioni)civilistici non dedotti in precedenti esercizi.

• Compensi agli amministratori:sono deducibili nell’esercizio in cui vengono erogati. Nell’esercizio incui è avvenuta l’imputazione a conto economico, senza il pagamento,l’onere è stato ripreso in aumento.

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Ricavi imputati a conto economico non imponibili o imponibili insuccessivi esercizi:

• Partecipation exemption:Sono esenti al 95% le plusvalenze relative alla cessione di azioniquote di partecipazione che hanno i seguenti requisiti:

o

–––

Ininterrotto possesso per 12 mesi;Classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie;Residenza fiscale della società partecipata in uno Stato non fiscalità privilegiata;

a

• Dividendi: se percepiti da un soggetto Ires sono imponibili al 5%.

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• Plusvalenze rateizzate:– Le plusvalenze realizzate su beni diversi da quelli merce

(plusvalenze patrimoniali) posseduti per un periodo non inferiore atre anni (o a un anno per le società sportive professionistiche),possono, a scelta del contribuente, concorrere alla formazione del

reddito imponibile in quote costanti nell’esercizio in cui sonorealizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto.

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4. Principi generali di determinazione del reddito d’impresa

Alcuni dei più importanti principi generali di determinazione del redditod’impresa sono espressamente enunciati nell’art. 109 del TUIR:

• Principio dell’inerenza

• Principio di competenza– Correlazione costi-ricavi– Certezza ed obiettiva determinabilità

• Previa imputazione a conto economico

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4.1 Principio di inerenza

Art. 109, comma 5, TUIR: “Le spese e gli altri componenti

negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”

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È un criterio per “l’abbinamento” tra componenti positive e negativerilevanti ai fini della determinazione del reddito.

Un costo, per essere deducibile, deve essere

• Inerente (cioè utile e funzionale) all’attività dell’impresa

• Afferente alla produzione di ricavi o altri componenti positivireddito

di

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Un costo è inerente all’attività d’impresa se è sostenibile una

correlazione tra acquisto e attività svolta dall’impresa, altrimenti potrebbe mascherare un’esigenza di consumo personale dell’imprenditore.

Il giudizio va dato in concreto basandosi sulla natura della spesa rispetto all’attività di impresa.

Si tratta, infatti, di un concetto relativo che dipende, oltre che dalla specifica attività d’impresa, anche dalle sue dimensioni, dalla sua organizzazione, dalle proprie esigenze promozionali, ecc

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Esempi di inerenza:

• L’acquisto di un quadro di Monet, ad esempio, potrebbe essere inerente per un hotel di lusso, ma difficilmente potrebbe esserlo per una trattoria

• L’acquisto di un fuoristrada sarà senz’altro inerente per un’impresa mineraria ma non per un parrucchiere

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Il principio di inerenza: ulteriore esempio

· Un caso particolare: la sentenza della Corte di Cassazione 11 agosto 1995,

n. 8817:

·Una società aveva presentato un ricorso volto ad ottenere il rimborso

delle maggiori imposte pagate in conseguenza dell’indicazione di una variazione in aumento per l’importo corrispondente alla somma pagata per il riscatto di un dirigente sequestrato

· La società ne sosteneva l’inerenza poiché il dirigente sequestrato rivestiva

il ruolo di uomo “chiave” per l’attuazione dei programmi aziendali. ·La suprema Corte ha respinto il ricorso sostenendo che tale somma

non poteva costituire una spesa funzionale alla produzione del reddito, non essendo collegata direttamente all’esercizio dell’ impresa, aggiungendo che, diversamente argomentando, per tale via si accorderebbe liceità alla permanenza in case di cura, sostenute per migliorare le condizioni di vita di un dirigente o, addirittura, per salvargli la vita.

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Inerenza presunta:molte disposizioni del TUIR limitano caso per caso ed in manieraforfetaria la deduzione fiscale di spese “sospette

”.

È il caso delle:

• auto aziendali;

• spese telefoniche;

• spese di rappresentanza;

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•Parziale “presunzione” di inerenza: le auto aziendali

•Limiti di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di

reddito in relazione ad auto e motoveicoli utilizzati nell’esercizio d’impresa (art. 164 del T.U.I.R.)

•Deducibilità integrale (art. 164, comma 1, lett. a), del T.U.I.R.):

- veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali

nell’ attività propria dell’impresa, ( i ) senza i quali l’attività d’ impresa non può essere esercitata; ( ii ) veicoli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’ impresa, anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali; veicoli che risultano da adattamenti che ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone ( circ. 48/E del 1998 e 1/E del 2007).

- veicoli adibiti ad “uso pubblico”

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·Parziale “presunzione” di inerenza: le auto e ciclomotori

·Deducibilità nella misura del 20% delle spese e degli altri componenti negativi (art. 164, comma 1, lett.b), del T.U.I.R.) per le autovetture e ciclomotori il cui utilizzo è diverso rispetto a quelli di cui ai punti precedenti.

· Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20%, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni professionali la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

· Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di Agenzia e di Rappresentanza di commercio.

· Non si tiene conto del costo di acquisizione che eccede euro 18.075,99 (£. 35.000.000) per le autovetture e per € 4.131,66 (£. 8.000.000) per i motocicli e d € 2.065,83 (£. 4.000.000) per i ciclomotori.

· Il predetto limite è innalzato ad € 25.822,84 (£. 50.000.000) per gli autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

· Deducibilità nella misura del 70% (art. 164, comma 1, lett. b-bis), del T.U.I.R.) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta

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Parziale “presunzione” di inerenza: le spese telefoniche

·Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria e di

noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (linee fisse e mobili) sono deducibili nella misura dell’80% (art. 102, c. 9, del T.U.I.R.)

·Gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per i trasporto

di merci da parte di imprese di autotrasporto sono interamente deducibili limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo

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4.2 Principio di competenza

Funzione del principio di competenza è quella di individuare il periodo

d’imposta nel corso del quale gli eventi che interessano la gestione ed patrimonio dell’impresa si riflettono nella determinazione del reddito imponibile.

il

Tale principio stabilisce il momento rilevante in cui si verificano i

presupposti, di fatto e di diritto, da cui traggono origine i

componenti positivi e negativi di reddito acquisiti nel patrimonio

dell’impresa (es. crediti o debiti), a prescindere dal momento della

percezione o del pagamento (“cassa”).

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La competenza può essere suddivisa in:

• Competenza esterna - nei rapporti giuridici con i terzi (costi,plus-minusvalenze, sopravvenienze)

ricavi,

• Competenza interna- attribuzione del costo nel corso del(ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti)

tempo

La competenza fissata dal legislatore:

Al comma 2 dell’art. 109, il legislatore ha individuato alcune fattispecieper le quali ha specificamente individuato il momento di competenza:

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Cessione di beni

“i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese diacquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegnao spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli

immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data incui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altrodiritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà.La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante perambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà”.

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Prestazione di servizi

“i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e lespese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui

le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di

locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”.

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REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI

Articolo 109, comma 1:

I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi … concorrono a

formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese

e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora

certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare

concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

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REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALIIl primo corollario:certezza e obiettiva determinabilità (solo per i soggetti non IAS adopter)

I requisiti della CERTEZZA e della OBIETTIVA DETERMINABILITA’ sono correttivi del momento della competenza che hanno l’effetto di posticiparlo, mai di anticiparlo

Certezza

• Richiede l’esistenza di un titolo produttivo di effetti giuridici altermine dell’esercizio, sia pur suscettibile di variazioni in futuro

• L’elemento reddituale deve essere, quindi, collegato ad unasituazione giuridica definita alla chiusura del periodo d’imposta

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Obiettiva determinabilità

• Sussiste quando, al termine dell’esercizio, si sono già verificati glielementi per calcolare con precisione la componente reddituale,anche se la liquidazione non è ancora avvenuta

Tali requisiti debbono sussistere alla fine del

periodo d’imposta, anche se conosciuti dopo.

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Un secondo corollario: la correlazione costi-ricavi

Un secondo corollario del principio di competenza è il principio di

correlazione costi - ricavi (aspetto aziendalistico- contabile )

Secondo i principi contabili, “i costi devono essere correlati con i

ricavi. Questa correlazione costituisce un corollario fondamentale del

principio di competenza e intende esprimere la necessità di contrapporre ai

ricavi dell’esercizio i relativi costi”

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Il principio di correlazione costituisce un temperamento dell’oggettiva

determinabilità della competenza degli elementi reddituali in corso di maturazione ammissibili ai fini fiscali

Ad esempio, nella risoluzione n. 91/2006, è stato stabilito che, in virtù ditale principio, le provvigioni passive corrisposte all’agente rilevano nellostesso esercizio in cui assumono rilevanza i ricavi per cui le medesimeprovvigioni sono dovute

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REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI

Eccezioni al principio di competenza

Il principio della competenza si applica ai componenti positivi o negativi

“per i quali le precedenti norme non dispongano diversamente” (art. 109 c. 1).

In altri termini, alcuni elementi reddituali, per ragioni di semplicitàapplicativa o di cautela fiscale, sono imputati “per cassa”.

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• Contributi in conto capitale (art. 88, comma 3)

• Utili derivanti dalla partecipazione in società soggetti all’IRES / art. 89, comma 2)

• Compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)

• Imposte deducibili ed i contributi alle associazioni di categoriaArt. 99)

• Interessi di mora (art. 109, comma 7)

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4.3 Il principio della previa imputazione a conto economico

Sancito dall’art. 109, comma 4 del TUIR:

“Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza.”

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REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI

Sono tuttavia deducibili FISCALMENTE

• Quelli imputati al CE di un esercizio precedente, se la deduzione èstata rinviata in conformità di norme che ne consentono il rinvio

• Quelli che, pur non essendo imputabili al conto economico, sonodeducibili per disposizione di legge

Abolizione del regime delle deduzione extra contabili.

Diversamente, i ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati a conto economico.

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REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI

5. Rapporto tra valutazioni civilistiche e norme tributarieLa normativa civilistica prevede che nella formazione del bilanciod’esercizio sono rimesse all’imprenditore una serie di valutazioni “discrezionali”. In particolare queste possono riguardare:

• Ammortamenti: processo tecnico contabile mediante il qualecosto viene ripartito nel corso del tempo;

un

• Svalutazioni: derivano da valutazioni in merito al valore degliassets iscritti in bilancio;

• Accantonamenti: generalmentedeterminato evento accada.

misurano il rischio che un

Questi elementi sono caratterizzatitemporaneità, essendo soggetti

da un carattere di precarietà ea successivi variazioni o

aggiustamenti. Alla loro rilevazione non si accompagna la perdita definitiva che potrà essere accertata solo in esercizi successivi.

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REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI

Il legislatore fiscale, considerando le diverse esigenze seguite, non halasciato discrezionalità all’imprenditore per decidere la rilevanza o meno di tali poste.

Il trattamento fiscale previsto per tali componenti è così riassumibile:

• Ammortamenti: sono stati fissati limiti precisi alle percentuali diammortamentofiscali); (deducibilità a partire dall’effettiva entrata in funzione dei beni ridotto alla metà per il

primo esercizio).

Per i beni il cui costo unitario non è superiore ad € 516,46 è consentita la deduzione integrale nell’esercizio in cui il costo è sostenuto.)

Regola particolare per il fabbricato industriale al netto del costo aree occupate 20% e 30%

fiscalmente consentite (D.M. del 1988 – aliquote

• Svalutazioni: non vengono riconosciute all’atto dell’iscrizione inbilancio. Sono recuperate negli esercizi successivi con

unamaggiori

minoreammortamenti fiscali, con il riconoscimento diplusvalenza fiscale o maggiore minusvalenza fiscale.

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•Accantonamenti:Gli accantonamenti non vengono riconosciuti all’atto dell’iscrizione in bilancio (tranne nei casi previsti dalla normativa fiscale per alcuni fondi). Sono riconosciuti nell’esercizio nel quale l’evento si manifesta e la perdita diviene certa e determinabile (in genere utilizzo del Fondo).Vi sono due tipi di accantonamenti:a) Per ONERI CERTI DI GESTIONE: Fondo TFR, Indennità di cessazione rapporto di Agenzia.b) Per ONERI NON CERTI: accantonamenti per rischi su crediti cui sono accumunati le svalutazioni dei CREDITI di cui all’art. 106 del TUIR. Essi sono deducibili in ciascun periodo di imposta nel limite dello 0,5% del valore nominale dei crediti . La deduzione non è più ammessa quando l’accantonamento ha raggiunto il 5% dei crediti esistenti alla fine dell’esercizio .

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REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI

L’iscrizionedifferita)

delle imposte in bilancio (cenni alla fiscalità

Le discordanze tra i criteri di determinazione del risultato d’esercizio ed icriteri di determinazione del reddito d’impresa, producono delledifferenze permanenti o temporanee tra l’utile o la perdita d’esercizio edil reddito imponibile.

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REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI

• differenze permanenti: derivano da componenti di reddito in tuttoo in parte non riconosciuti fiscalmente;

• differenze temporanee: derivano dalla differente competenzatemporaleNe derivaLe regole

dei componenti reddituali tra normativa civilistica e fiscale.

uno spostamento della tassazione tra esercizi precedenti. di bilancio richiedono la “sterilizzazione” contabile di tali

differimenti, mediante la gestione della fiscalità differita.

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REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI

La fiscalità differita può comportare i seguenti fenomeni:

DIFFERIMENTO DELLA TASSAZIONE, quando dei componentipositivi di reddito sono tassabili in esercizidei componenti negativi di reddito sono

successivi oppure quandofiscalmente deducibili in

esercizi precedenti a quello di iscrizione in bilancio secondo criteriCivilistici.

ANTICIPAZIONE DELLA TASSAZIONE, quando dei componentinegativi sono dedotti fiscalmente in esercizi successivi a quello della loro iscrizione in bilancio secondo corretti criteri civilistici o quando dei componenti positivi di reddito sono tassati in esercizi precedenti aquelli in cui sono iscritti in bilancio secondo criteri civilistici.

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Esercitazione

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•PERIODO D’IMPOSTA 2013

•CODICE FISCALE

•PERSONE FISICHE

•2014 •REDDITI QUADRO RF

•genzia •ntrate •Reddito di impresa in contabilità

ordinaria •studi di setore: 2 studi di setore: 3 parametri: 4 5 •esclusione compilazione INE

•cause di esclusione cause di inapplicabilità cause di esclusione •1 •RF1

•RF2 •Codice attività

• componenti positivi da studi di settore annotati nelle scriture contabili

•,00

•,00 •RF4 A) UTILE •Determinazione

•del reddito •,00 •RF5 B) PERDITA

•C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI •RF6 •4

•1

•2

•3

•Altre rettifiche •Ammortamenti •Accantonamenti •,00 •,00 •,00 •,00 •2

•1 •RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio •Variazioni

in aumento •,00 •,00

•Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze ative imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lett. b)) •RF8 •,00 •RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività •,00

•RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 •Artigiani •,00

•3 •Parametri e studi di settore •Maggiorazione •RF12 •Ricavi non annotati •1

•2 •,00 •,00 •,00

•RF13 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92 bis, 93, 94) •,00 •1 •RF15 Interessi passivi indeducibili •2

•,00 •,00 •RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) •,00

•1 •RF17 Oneri di utilità sociale Erogazioni liberali •2

•,00 •,00 •RF18 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR •,00

•1

•2 •RF19 Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili •,00 •,00

•RF20 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti •,00 •Ex artt. 102 e 103 •Ex art. 104

•Ammortamenti non deducibili •RF21 •1

•2

•3 •,00 •,00 •,00

•Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) •RF23 •2

•1

•3 •,00 •,00 •,0

0 •RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) •,00 •art. 105 •art. 106

•RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte •1

•2

•3 •,00 •,00 •,00

•RF27 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 •,00 •RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) •,00 •RF29 Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168 bis •,00

•2

•3

•4

•6

•1

•5 •,00 •,00 •,00

•8

•9

•10 •12 •7

•11 •,00 •,00 •,00

•13 •14 •16 •18 •15 •17 •,00 •,00 •,00

•Altre •RF31 variazioni

•in aumento

•19 •20 •21 •22 •23 •24 •,00 •,00 •,00

•25 •26 •27 •28 •29 •30 •,00 •,00 •,00

•31 •32 •33 •34 •35 •36 •,00 •,00 •,00

•37 •38 •39 •40 •41 •42 •,00 •,00 •,00

•43 •44 •45 •46 •47 •48 •49 •,00 •,00 •,00 •,00

•RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO •,00 •2

•1 •RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti •Variazioni in diminuzione

•,00 •,00 •RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lett. b)) •,00 •RF36 Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE •,00 •RF38 Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE, formatisi in regime di trasparenza •,00 •RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10 •,00 •RF40 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) •,00

•RF43 Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi •o non imputati a conto economico 1 2 •,00

•3 •,00 •,00

•RF44 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) •,00 •RF45 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) •,00 •RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) •,00 •RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti •,00 •RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all’art.168 bis •,00 •RF50 Reddito detassato •,00 •RF52 Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168 bis •,00

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•Codice fiscale (*)

•1 •4 •2 •,00 •,00

•6 •5 •,00

•3

•7 •1 2 •11 •1 0 •9 •8 •,00 •,00 •,00

•RF55 Altre •variazioni

in diminuzione

•1 4 •1 3 •1 8 •1 7 •1 6 •1 5 •,00 •,00 •,00

•1 9 •2 4 •2 2 •2 1 •2 0 •2 3 •,00 •,00 •,00

•2 5 •3 0 •2 9 •2 8 •2 7 •2 6 •,00 •,00 •,00

•3 1 •3 6 •3 5 •3 4 •3 3 •3 2 •,00 •,00 •,00

•3 7 •4 1 •3 8 •,00 •,00

•4 0 •3 9 •,00 •RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE •,00

•Determinazione •RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D – E •, 00

•del reddito •4 •2 •1 •RF58 Redditi da partecipazione •3 •reddito minimo •,00 •,00 •,00 •,00

•RF59 •2 •Perdite da partecipazione 1 •3 •,00 •,00 •,00

•Rientro •2 •1 •RF60 •Reddito d’impresa lordo (o perdita) •perdite non compensate

•lavoratrici/lavoratori •,00 •,00

•RF61 Erogazioni liberali •,00

•RF62 Proventi esenti •,00 •RF63 REDDITO O PERDITA •,00

•RF98 Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria •,00

•RF99 Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore •,00 •RF100 Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti •2 •1

•,00 •,00 •)

•Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa •RF101

•(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) •,00

•Altri dati •Situazione •Altri crediti •Crediti per imposte pagate all’estero

•Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento

•1 •4 •2 •,00 •,00 •,00 •3

•RF102 •Dati da riportare nel quadro RN

•Ritenute •Acconti versati •Eccedenze di imposta

•(di cui da art.5 •8 •7 •6 •5 •,00 •,00 •,00 •,00 •)

•(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

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•PERIODO D’IMPOSTA 2013 •CODICE FISCALE

•PERSONE FISICHE

•2014 •REDDITI QUADRO RG

•genzia •ntrate •Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

•3

•1

•2 •studi di settore: cause di

esclusione •studi di settore: cause di inapplicabilità

•Codice attività •5

•4 •parametri: cause di

esclusione •esclusione compilazione INE

•RG1 •2

•Determinazione •con emissione di fattura •RG2 •Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art 85

•(di cui •del reddito •1

•)

•,00

•,00 •RG3 Altri proventi considerati ricavi

•,00 •3

•Parametri e studi di settore

•Maggiorazione

•RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili

•Artigiani •1

•2 •,00 •,00 •,00 •1 •) 2 •Plusvalenze

patrimoniali •RG6 •(di cui •,00 •,00

•RG7 Sopravvenienze attive

•,00 •RG8 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale

•Rientro •,00 •lavoratrici/lavoratori •RG9 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata

ultrannuale (Art. 93) •,00

•Utili distribuiti dal soggetto estero

•Recupero Tremonti-ter •1

•2 •(di cui •,00 •,00 •Altri componenti

positivi •RG10 •Trasferimento

residenza •Reddito da trust

•Recupero Reti di imprese

•all’estero •3

•4

•5

•6 •)

•,00 •,00 •,00 •,00

•RG12 A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10) •,00 •RG13 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale

•,00 •RG14 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale •,00 •RG15 Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci •,00 •RG16 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo

•,00 •RG17 Utili spettanti agli associati in partecipazione •,00 •RG18 Quote di ammortamento

•,00 •RG19 Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46

•,00

•RG20 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali

•,00 •RG21 Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168-bis •,00

•Spese di rappresentanza

•Irap 10% Irap personale dipendente •1

•2

•3 •,00 •,00 •,00 •Altri componenti

negativi •RG22 •Deduzione

•Deduzione autotrasportatori distributori carburanti IMU fabbricati •4

•6

•5

•7 •,00 •,00 •,00 •,00

•RG23 Reddito detassato

•,00

•RG24 B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)

•,00 •RG25 Somma algebrica (A – B) •,0

0 •2

•3

•4

•1 •RG26 Redditi da

partecipazione •reddito minimo

•,00

•,00

•,00

•,00

•Perdite da

partecipazione 1

•2

•3 •RG27 •,00 •,00 •,00

•1

•2 •RG28 Reddito d’impresa lordo (o perdita) •Perdite non

compensate •,00 •,00

•RG29 Erogazioni liberali

•,00

•RG30 Proventi esenti

•,00 •RG31 Reddito d’impresa (o perdita) •,00

•2 •RG32 •1

•Imposta sostitutiva

•(vedere istruzioni)

•,00

•RG33 Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

•,00

•RG34 Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore •,00

•2

•RG35 Perdite d’impresa portate in diminuzione del

reddito •1 •(di cui degli anni

precedenti •,00

•)

•,00

•RG36Reddito (o perdita) d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa •(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) •,0

0 •Crediti di imposta sui Crediti per imposte •fondi comuni di investimento pagate all’estero Altri crediti •Altri dati •Situazione

•1

•4

•2

•3 •,00 •,00 •,00 •Dati da riportare nel quadro

RN •RG37

•Eccedenze di imposta

•Acconti versati

•Ritenute •6

•8

•5

•7 •(di cui da

art.5 •)

•,00 •,00 •,00 •,00

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•SOCIETÀ DI CAPITALI

•2014

•genzia

•ntrate

•Periodo d’imposta 2013

Informativa sul

trattamento dei dati

personali ai sensi

dell'art. 13 del

D.Lgs. n. 196 del 30

giugno 2003 “Codice

in materia di

protezione dei dati

personali”

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per

conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti

alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e

quali sono i suoi diritti.

•Dati personali I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di

carattere amministrativo e, in alcuni casi,

•di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Finalità del

trattamento

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e

riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del

Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere

pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973,

così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza

fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno

i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.

Modalità del

trattamento

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei

dati personali. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente

rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso

dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. Titolare del

trattamento

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il

Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola

attività di trasmissione. Responsa

bili del

trattament

o

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”.

Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei

dati. La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, cui è affidata la

gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, è stata designata responsabile esterno del

trattamento dei dati.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i

dati identificativi agli interessati.

Diritti

dell'interessato

L’interessato, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per

verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero

per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma •Consenso I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati

personali. •Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

•La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

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•TIPO DI DICHIARAZIONE

•DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

•ALTRI DATI

•DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

•Cognome •Nome •Sesso •(barrare la relativa casella) •M •F

•Provincia (sigla)

•Data di nascita

•Comune (o Stato estero) di nascita •giorno mese anno

•Studi di Parametri Indicatori Addizionali •settore IRES

•Stato estero di residenza

•Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato

•Codice fiscale (obbligatorio)

•Indirizzo di posta elettronica

•Quadro Quadro •Redditi Iva •VO AC

•giorno mese anno

•(se diverso dalla sede legale)

•GRANDI CONTRIBUEN

TI

•mese

•mese

•Data bilancio/rendiconto oeffetto fusione/scissione

•Domicilio fiscale

•Denominazione

•Codice fiscale

•Sede legale

•anno

•anno

• CANONE RAI

•Comune

•Comune

•Frazione, via e numero civico

•Frazione, via e numero civico

•Tipo soggetto

•giorno mese anno

• Termine legale o statutario per l’approvazione del bilancio

orendiconto

•ONLUS

•Settore di attività

•Consolidato Trasparenza

•dal al

•giorno mese anno giorno mese anno

•Telefono •prefisso numero

•Trust

•Quadro NI

•Codice carica

•Partita IVA

•Periodo d’imposta

•Correttiva nei termini

•Codice paese estero

•Dichiarazione integrativa a

favore

•CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO

•Codice di identificazione fiscale estero

•Fa x •prefisso numero

• Dichiarazione integrativa

•Data

•Provincia (sigla) Codice Comune

•Provincia (sigla) Codice Comune

•giorno mese anno

•giorno mese anno

•Dichiarazione

integrativa (art. 2, co. 8-

ter, DPR 322/98)

•Stato

•Data carica

•Natura •giuridica Situazione

•C.a.p.

•C.a.p.

•Eventi eccezionali

•Codice Stato estero Stato federato, provincia, contea Località di residenza

•Indirizzo estero Telefono o cellulare •prefisso numero

•Codice fiscale società o ente dichiarante

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•PERIODO D’IMPOSTA 2013 •CODICE FISCALE

•SOCIETÀ DI CAPITALI

•2014 •REDDITI QUADRO RF

•genzia •ntrate •Determinazione del reddito di impresa •Mod.

N.

•3

•1

•2 •studi di settore: cause di

inapplicabilità

•studi di settore: cause di esclusione

•RF1

•Codice attività •5

•4 •parametri: cause di

esclusione •esclusione compilazione INE •RF2 Componenti positivi da studi di settore annotati nelle

scritture contabili •,00

•RF3 Opzioni 1 2 •IAS Rimanenze Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

•3

•RF4 A) UTILE •Risultato del

•,00 •conto economico •RF5 B) PERDITA •,00

•Altre retifiche Accantonamenti •Ammortamenti •C) COMPONENTI POSITIVI •RF6 •2

•3

•4

•1 •EXTRACONTABILI •,00 •,00 •,00 •,00

•2

•1 •RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive

imputabili all’esercizio •Variazioni in aumento

•,00 •,00 •RF8 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lettera b) •,00 •RF9 Reddito determinato con criteri non analitici

•,00 •RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività •,00 •RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 •,00

•Parametri e studi di settore

•Maggiorazione

•RF12 •Ricavi non annotati

•3

•2

•1 •,00 •,00 •,00

•RF13 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94) •,00 •RF14 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) •,00

•2

•1 •RF15 Interessi passivi

indeducibili •,00 •,00 •RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) •,00

•2

•1 •Oneri di utilità

sociale •Erogazioni liberali

•RF17 •,00 •,00 •RF18 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR •,00

•2

•1 •RF19 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

non deducibili •,00 •,00 •RF20 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti •,00

•2

•3

•1 •RF21 Ammortamenti non

deducibili •ex artt. 102, 102-bis e 103

•ex art. 104 •,00 •,00 •,00

•2

•4

•1

•3 •RF22 Variazioni ex artt. 118 e

123 •,00 •,00 •,0

0

•,00 •Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, •RF23 •o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)

•3

•1

•2 •,00 •,00 •,00

•RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) •,00

•art. 105

•art. 106 •RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o

in parte •1

•2

•3 •,00 •,00 •,00

•RF26 Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) (di cui comma 3 •1

•2 •)

•,00 •,00

•RF27 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 •,00 •RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) •,00 •RF29 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all’art.168 bis •,00

•Rimanenze Opere, forniture e servizi •Applicazione IAS/IFRS

•RF30 •1 •,00

•3

•2 •,0

0

•,00 •2

•3

•4

•6

•1

•5 •,00 •,00 •,00

•8

•9

•10 •12 •7

•11 •,00 •,00 •,00

•Altre variazioni in aumento

•13 •14 •16 •18 •15 •17 •,00 •,00 •,00 •RF31 •19 •20 •21 •22 •2

3 •24

•,00 •,00 •,00 •25 •26 •27 •2

8 •29 •30

•,00 •,00 •,00 •31 •32 •33 •34 •35 •36 •37

•,00 •,00 •,00 •,00 •RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO •,00

•2

•1 •RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in

quote costanti •Variazioni in diminuzione

•,00 •,00 •RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)) •,00 •RF36 Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE •,00 •RF37 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente •,00 •RF38 Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza •,00 •RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10 •,00

•Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, •RF40 •compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) •,00

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•Mod. N.

•Codice fiscale

•2

•1 •RF41 Quote delle svalutazioni e delle perdite su

crediti •(di cui c. 3, art. 106 del TUIR

•)

•,00 •,00 •RF42 Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) (di cui comma 3 •)

•,00

•,00

•Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, RF43 ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico

•1

•2

•3 •,00 •,00 •,00

•RF44 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))

•,00 •RF45 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)

•,00

•RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)

•,00 •RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)

•,00 •RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all’art.168 bis

•,00

•,00 2 •1 •RF50 Reddito esente e

detassato •,00

•RF52 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all’art.168 bis

•,00 •1

•,00 •2 •Applicazione

IAS/IFRS

•RF53 •Rimanenze

•,00 •1 •RF54 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR

(artt. 92 e 93) •,00

•1

•2

•3

•4

•5

•6 •,00 •,00 •,00

•7

•8

•9

•10 •11 •12 •,00 •,00 •,00

•Altre • RF55

variazioni in diminuzione

•13 •14 •15 •16 •17 •18 •,00 •,00 •,00

•19 •20 •21 •22 •23

•24 •,00 •,00 •,00

•25 •26 •27 •28

•29 •30 •,00 •,00 •,00

•31 •32 •33 •34 •35 •36 •37 •,00 •,00 •,00 •,00

•RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE •,00 •RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D – E •Determinazio

ne •,00

•del reddito

•2

•3

•4

•1 •reddito

minimo •RF58 Redditi da partecipazione

•,00 •,00 •,00 •,00 •2

•3 •Perdite da

partecipazione 1

•RF59 •,00 •,00 •,00 •2

•1 •perdite non

compensate •REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) •RF60 •,00 •,00

•RF61 Erogazioni liberali

•,00 •RF63 REDDITO (o PERDITA) •,00

•Reddito del trust

•da riportare nel quadro PN da riportare nel quadro RN Totale •3

•Reddito imponibile o perdita

•RF66 •2

•1 •mist

o •,00 •,00 •,00

•da riportare nel quadro PN da riportare nel quadro RN Totale •3

•RF67 Perdite di periodi d’imposta precedenti

•2

•1 •,00 •,00 •,00

•Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento

•Crediti per imposte pagate all’estero

•Importi ricevuti

•Situazione

•Dati da riportare •nel quadro RN •(ovvero GN/GC o TN o PN)

•1

•2

•3 •,00 •,00 •RF68

•Eccedenze di imposta

•Altri crediti Ritenute •Acconti versati

•6

•4

•5

•7 •,00 •,00 •,00 •,0

0 •1

•2 •Reddito delle

società sportive dilettantistiche

•RF70 Proventi e altri componenti positivi

•,00 •,00 •RF71 Plusvalenze patrimoniali

•,00 •RF72 Perdite scomputabili

•,00 •1

•2 •perdite non

compensate •Reddito imponibile

•RF73 •,00 •,00 •RF84 Codice fiscale della società trasparente

•Prospeto •del reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione

•RF85 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente

•,00

•Svalutazioni rilevanti Minore importo Disallineamenti attuali Importo rilevante •RF86 •2

•3

•4

•1 •,00 •,00 •,00 •,00

•Variazioni in diminuzione •società

partecipata •Valori fiscali

•Rettifica

•Deduzioni non ammesse

•Valori contabili

•2

•3

•4

•1

•5 •Beni

ammortizzabili •RF87 •,00 •,00 •,00 •,00 •,0

0 •RF88 Altri elementi dell’attivo

•,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •RF89 Fondi di accantonamento

•,00

•,00

•,00

•,00

•,00 •RF90 Reddito (o perdita)

rideterminato •,00

•Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali •ex art. 128 del Tuir

•1 •RF91 Codice fiscale della società

consolidante •Svalutazioni rilevanti Minore importo Disallineamenti attuali Importo rilevante

•2

•3

•4

•1 •RF92 •,00 •,00 •,00 •,00

•Valori contabili Valori fiscali Rettifica Variazioni in diminuzione •Deduzioni non ammesse

•2

•3

•4

•1

•5 •RF93 Beni

ammortizzabili •,00 •,00 •,00 •,00 •,00

•RF94 Altri elementi dell’attivo

•,00

•,00

•,00

•,00

•,00 •RF95 Fondi per rischi ed

oneri •,00 •,00 •,00 •,00 •,00

Page 56: Il reddito d’impresa. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI 1. Riferimento normativo La definizione di reddito d’impresa è contenuta nell’articolo 55.

•SOCIETÀ DI CAPITALI •2014 •g e n z i a n t r a t e

•PERIODO D’IMPOSTA 2013 •CODICE FISCALE

•REDDITI •QUADRO RN •Determinazione dell’IRES

•Liberalità •2 •1 •,0

0 •,00 •RN2

Perdita •,00 •RN3 •,00 •in misura

limitata •in misura piena •2 •3 •1 •(di cui di anni

precedenti •) •,0

0 •,00

•,00 •Perdite non

compensate •Proventi esenti •RN5

Perdite •2 •3 •1 •,0

0 •,00

•,00

•2 •3 •4 •1 •5 •RN6 •,00

•,00

•,00

•,00

•,00 •3 •1 •2 •RN7 a) di

cui •soggetto ad aliquota del

•,00

•% •,00

•, •2 •1 •RN8 b) di

cui •,00

•27,5%

•,00 •,00 •RN10

Detrazioni •,00 •Imposta

sospesa •RN11 •2 •1 •(di cui

•) •,00

•,00 •,00 •,00 •2 •1 •RN14 •Altri crediti

di imposta •) •,0

0 •,00 •RN15 Ritenute

d’acconto •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00

•Eccedenze utilizzate

•Acconti versati •2 •1

•,00

•,00 •RN22

•Totale •3 •4 •6 •5 •,0

0 •,00

•,00

•,00 •Eccedenze

utilizzate •Imposta rateizzata •2 •3 •1 •,0

0 •,00

•,00 •,00 •,00

•IRES RN1 Reddito

•RN4 Perdite scomputabili

•RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile

•RN12 Credito di imposta sui fondi comuni di investimento •RN13 Credito per imposte pagate all’estero

•RN16 Totale crediti e ritenute (somma dei righi da RN12 a RN15) •RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente •RN18 Crediti di imposta concessi alle imprese •RN19 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione •RN20 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 •RN21 Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN

•RN23 Imposta a debito •RN24 Imposta a credito •RN25 Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l’importo nel rigo RK1 del quadro RK)

•Credito di imposta sui fondi comuni di investimento

•Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)

•Reddito minimo Reddito Start-up ACE Reddito imponibile

•Credito riversato •Acconti ceduti Recupero imposta sostitutiva da atti di

recupero

•(di cui per immobili colpiti dal sisma dell’Abruzzo