dispensa diritto agrario
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5/11/2018 dispensa diritto agrario - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/dispensa-diritto-agrario 1/4
4rt.2135 c.c., testo originario:1. E'imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo,
silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse.
2. Si reputano connesse le attività dirette alla trasfomazione o all'alienazione dei
prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Attività principali: coltivazione, silvicoltura, allevamento del bestiame
Attività connesse: sono attività commerciali, ma che ricadono nell'ambito di
operatività dell' attività agricola quando svolte " nell' eser cizio normale
dell'agricoltura".
Il cuore dell'attività di impresa agricola era nella presenza del fondo rustico. Come
corollario di questa interpretazione, si riteneva che il rischio atmosferico e quello
ambientale, cui sono soggette le colture, giustificasse il trattamento di favoreriservato dal legislatore alf impresa agricola (ad esempio, esclusione dalla disciplina
del fallimento). Di conseguenz1 la presenza di manufatti e protezioni, come seffe o
allevamenti in batteria. facendo venir meno il rischio atmosferico, avrebbero inciso
sulla qualifrcazione dell'attività, trasformandola da agricola in commerciale.
Questo tipo di interpretazione non avrebbe consentito alle imprese agricole di
evolvere, di ammodernare il modo di produzione.
Per quanto riguarda le attività connesse, queste si distinguevano in attività connesse
atipiche QB5 1o comma) e tipiche (2I35,2o comma). Quelle tipiche erano quelle
elencate nel secondo comma, cioè alienazione e trasformazione dei prodotti agricoli.
Quelle atipiche sono attività non specificamente enunciate nella noffna, ma che
devono in ogni caso rispettare il criterio della normalità. In base afale criterio, che,
dunque, vale per tutte le specie di attività connesse, sia tipiche che atipiche, solo in
presenza di una pratica diffirsa e ormai acquisita a livello di normalità della condotta
degli imprenditori agricoli, un'attività economica di per sè commercilae, avrebbe
potuto godere della qualifica di attività agricola per connessione. Ad esempio, è
normale che il produttore di uva trasformi questo prodotto con i suoi impianti in vino
e lo venda. L'attività di coltivazione di uva è un'attività agricola principale. L'attivitàdi trasformazione e alienazione diventa agricola perchè svolta dallo stesso produttore
agriolo. Quali problemi poneva questa disciplina? Il primo problema era legato allo
sviluppo dell'attività agricola. Qualunque attività nuova, qeata da un imprenditore
agricolon sarebbe stata considerata necessariamente commercilaie, solo perchè non
rientrante nell'esercizio normale, owero tradizionale di agricoltura. Secondo
problema: la qualifica di attività connesse a quelle principali era sganciata dalla
valutazione tra il valore della produzione di base e il valore del prodotto finale
conseguito.
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"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita'connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendonole attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che util\zzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, conserva zione, trasforma zione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonche'le attivita'dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita'di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale, owero di ricezione ed ospitalita' come definite
dalla legge".
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed iloro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,prevalentemente prodotti dei soci, owero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Art.lo d.lgs. 228/2001
1. L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente:
Il nuovo testo dell'art. 2135 c.c è diviso in tre commi e mantiene la distinzione traattività agricole principali e attività qgricole per connessione.
ll criterio intorno al quale ruota I'agrarietà non è
il criterio del ciclo biolosico. Il legislatore
commerciale e impresa agricola nella distinzione tra processi produttivi meccanici,guidati e governati dalla volntà dell'uomo, e processi produttivi biologici, i quali
rispondono ad un proprio ordine interno. I1 tratto distintivo delf imprea agricola,
dunque, si individua non in una struttura organizzativa diversa da quella
commerciale, ma nella presenza di rischi tecnici piu difficilmente governabili.La presenza del ciclo biologico non è, però, da se sufliciente a qualificare un'attività
agricole la cura e lo sviluppo di una sola fase del ciclo
Si pensi, ad es., alf impresa avicola che si spec\alizzi
come agricola. La cura e lo sviluppo del ciclo biologico devono almeno potersi
svolgere sul fondo. Cioè, la coltivazione di piante o I'allevamento di animali in grado
di attuarso solo in laboratorio
attività agricole.
Rientra, invece, nelle aftività
biologico, purchè necessaria.
o in ambienti artificiali e non anche in natura. non sono
esclusivamente nella produzione delle uova, rispetto a quella che si occupi solo della
crescitaresclB oel pulcml. t(mane aillvta agncola ancne I'attlvlta ct1 cura eciclo biologico di vegetali o animali di proprietà di terzi (contoterzismo).dei pulcini. Rimane attivtà sviluppo delgricola anche I'attività di
Attività connesse: al criterio della normalità, si sostiuisce il criterio soggettivo e ilcriterio della prev alenza.
piu la presenza del fondo rustico, ma
individua la differenza tra impresa
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Problema: I'attività economica di trasformazione del prodotto agricolo, svolta da unsoggetto collettivo come una cooperativa, può qualificarsi come attività agricola perconnessione anche se svolta da un soggetto - la cooperativa - giuridicamente distintodagli imprenditori agricoli?La giurisprudenza ha da sempre dato risposta affermativa a questo intrerrogativo,purchè i prodotti trasformati provenissero in prevalenza dai soci produttori agricoli.Il d.lgs. 22812001 ha avallato tale interpretazione giurisprudenziale con I'art.l, 2o
comma: Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricolied i loro consorzi quando utilizzano per 1o svolgimento delle attivita' di cuiall'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma I del presente articolo,prevalentemente prodotti dei soci, owero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
La legge finanziaria 2007 (1. 2711212006, n.296) all'art.l, 369" co., stabilisce,
sostituendo la precedente normativa, che la produzione e la cessione di energiaelettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché dicarburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e diprodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondoeffettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art.2135 c.c.,terzo comma.
In realtà il legislatore italiano era già intervenuto a disciplinare I'attività dicoltivazione di biomassa , sia nel d.1gs.22712001, art.2, comma 5, qualificando comeattività di arboricoltura, distinta dalla selvicoltura, l'attività di coltivazione degli
alberi fatta al solo scopo di ricavare legno e biomassa; sia con il d.lgs. 271512005,n.101 che introduce il comma 13 quater dell'art.l4 nel d.lgs. 291312004 n.99, in baseal quale I'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. di cura e
sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente allaproduzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio, e reversibilial termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituisce coltivazione del fondo e nonè soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste.E' emerso un dibattito dottrinale intorno a tale disposizione normativa; si discute, inparticolare, se tale disposizione normativa qualifichi I'attività di cura e sviluppo del
ciclo biologico di organismi vegetali destinati alla produzione di biomussà .o-eun'attività agricola in sé o se I'agrarietà di tale attività economica deriviesclusivamente dal fatto che venga esercitata da un imprenditore agricolo all'internodella sua "normale", o sarebbe meglio dire "ordinaria" attività di impresa.Secondo quest'ultima opinione, I'attività di coltivazione delle colture energetiche nonè qualificabile come attività agricola principale e I'imprenditore agricolo potràsvolgere anche attività di coltivazione di biomasse, non perdendo per questo la suaqualifica di imprenditore agricolo, ma non potrà dedicarsi esclusivamente ad unaproduzione no food. In realtà I'agricoltura è stata da sempre considerata come
un'attività incentrata sulla terra. L'agrarietà, nella riflessione dottrinale precedente allariforma dell'impresa agricola del 200I, è stata ricondotta allapresenza del fondo e, inparticolare, al suo utrlizzo finalizzato alla produzione. L'attuale formulazione dell'art.2135 c.c incentra la qualificazione dell'attività economica principale sulla cura e lo
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sviluppo del ciclo biologico, non completamente sganciato dal ruolo che il fondo
continua ad esercitare quale elemento qualificante I'attività principale che deve poter
essere almeno esercitata sul fondo. La destinazione economica dei prodotti ottenuti
dall'attività agricola, dunque, non rappresenta un elemento qualificante I'attività
economica esercitata.
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