Diritto dell'immigrazione parte 3

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L’immigrazione spunti per una introduzione allo studio del diritto all’immigrazione Parte 3 a cura del Dr. Michele RANA

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Il ricongiungimento familiare, requisiti e condizioni che ne pregiudicano l'ottenimento; il permesso di soggiorno per motivi familiari; i casi e la durata; la pericolosità; il divieto di espellibilità; la tutela dei minori.

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L’immigrazionespunti per una introduzione allo studio del

diritto all’immigrazione

Parte 3

a cura del Dr. Michele RANA

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Titolo IV

“Diritto all’unità familiare e tutela dei minori”

Artt. 28-33 D. Lgs. 286 del 98.

I motivi familiari

…MA FACCIAMO QUALCHE PASSO

INDIETRO…

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La CostituzioneArt. 29 Cost.

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.”

Art. 30 Cost.“È dovere e diritto dei genitori mantenere,

istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei

membri della famiglia legittima.La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della

paternità.”

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Motivi Familiari/ricongiungimento

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Art. 28 del D. Lgs. 286 del 1998Diritto a mantenere o

riacquistare l’unità familiareSoggetti chiamanti (o seguiti): requisiti e rapporti di parentela

(Chi ha esercitato il diritto al ricongiungimento):

stranieri titolari di carta di soggiorno o di

permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per

motivi di lavoro subordinato o autonomo,

ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi

o per motivi familiarioppure (seguiti ):

(Chiamati, ricongiunti)a) coniuge non legalmente

separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del

matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro

genitore, qualora esistente, abbia dato il suo

consenso;

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c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni

oggettive non possano provvedere alle proprie

indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato

di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel

Paese di origine o di provenienza, ovvero

genitori ultrasessantacinquenni,

qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per

documentati, gravi motivi di salute

è consentito l'ingresso, al seguito dello

straniero titolare di carta di soggiorno o

di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata

non inferiore a un anno, o per lavoro

autonomo non occasionale,

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Art. 30 D. Lgs. 286 del 1998 Permesso per motivi familiari

• Cosa è ? E’ l’autorizzazione amministrativa che consacra i

motivi “familiari”

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Permesso per motivi familiari

In quali casi…• Nei casi di cui all’art. 29 (lo straniero che ha

fatto ingresso con visto per ricongiungimento ovvero con visto per familiare al seguito);

• agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello

Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con

cittadini stranieri regolarmente soggiornanti (coniugio)

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Permesso per motivi familiari

In quali casi…• al familiare straniero regolarmente soggiornante,

in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro

dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia;

• al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia; (in tal caso il permesso

di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore

abbia ancora la potestà genitoriale)

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Altri requisitia. un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari,

nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;

b. un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere (assegno familiare 2013: 5.749,90 euro - 442,30 euro per 13 mensilità determinato INPS;

c. una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo

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Altri requisiti (il requisito)

d. Lo straniero per cui si esercita il ricongiungimento NON DEVE rappresentare una minaccia

concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali

l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone (art. 4, comma 3,

D. Lgs. 286 del 1998)- Differenza con gli automatismi di ostatività

(380 c.p.p. – e ad altri gravi reati)

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Ancora sul giudizio di pericolosità

Art.5, comma 5-bis. “Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la

sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei

controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di

revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di

eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui

all'articolo 12, commi 1 e 3.”

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Giurisprudenza (giudizio di pericolosità e ric.to familiare)

“deve affermarsi che, nel caso di richiesta del permesso di soggiorno nell'ipotesi di

ricongiungimento familiare, le norme in esame non prevedono l’applicabilità dell'automatismo pure dalle

stesse stabilito, in linea generale, in presenza di condanne per i reati in esse contemplati, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio

di pericolosità sociale”

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è, altrettanto vero, che “…deve escludersi che […] il ricongiungimento familiare e

l’interesse dei minori debba prevalere con mero automatismo, anche in presenza delle condanne previste dalle disposizioni perché,

invece, in presenza dei presupposti che fonderebbero il diritto al ricongiungimento

familiare, la sussistenza di condanne ostative può bene legittimare il diniego di

rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendo tuttavia l’onere dell'Autorità

amministrativa di esplicitare, alla luce degli elementi sopra indicati, le ragioni che fanno ritenere sussistente la pericolosità sociale, nei termini richiesti dalle norme” (Cass., Sez.

I, Sent. n. 8795, del 15.04.2011)

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Giurisprudenza (giudizio di pericolosità e ric.to

familiare)“ per il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998 la condanna (anche non

definitiva) per un qualsivoglia reato in materia di stupefacenti, non importa se più o meno grave, comporta

automaticamente il divieto ope legis del rilascio. Sotto questo profilo, pertanto, il diniego del rinnovo era atto vincolato. E’ vero però che l’art. 5, comma 5, del t.u. è

stato parzialmente modificato dal D. Lgs. n. 5 del 2007. […]

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In sostanza, la nuova disposizione declassa, per così dire, i reati tassativamente ostativi trasformandoli in elementi che possono giustificare il diniego del

permesso di soggiorno, ma solo all’esito di una valutazione discrezionale che deve metterli in

comparazione con l’interesse all’unità del nucleo familiare. S’intende che tale necessità non preclude,

in assoluto, l’adozione di un provvedimento di diniego; occorre però che un simile esito sia

sorretto da una motivazione adeguata”, esprimendo, “il convincimento che la gravità del reato – da cui

deriva l’esigenza di proteggere la collettività nazionale di soggetti socialmente pericolosi – sia tale da far passare in secondo piano il principio di tutela del nucleo familiare.” (Consiglio di Stato, Sez.

III, n. 5089 del 25.09.2012);

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cioè sono talmente forti i legami familiari che…

Divieto di espellibilità Art. 19 lett. c) del D. Lgs. 286 del

1998“degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana” a meno che … sussistano motivi di ordine e sicurezza pubblica dello Stato (art. 13, comma 1,

del D. Lgs. 286/98).

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talmente forti i legami familiari che…

Art. 5, comma 5 del D. Lgs. 286 del 1998“Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha

esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai

sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli

familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese

d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo

soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

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Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (Roma 1950)

Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in

una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa

dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la

protezione dei diritti e delle libertà altrui.

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Sentenza CEDU (ma anche se si parente con cittadino italiano convivente entro il 2° grado)

3° Sezione - Sentenza n.ro 53441/99 del 10 Luglio 2003 – “Benhebba contro la Francia”), seppur a

maggioranza, ha affermato la legittimità dell’ingerenza di uno Stato, mediante provvedimenti

amministrativi in materia di immigrazione, nei confronti del diritto alla propria vita familiare

laddove “…tale ingerenza sia prevista dalla legge ed è una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica

sicurezza (...)alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati …”;

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in particolare rispetto ad un cittadino algerino, arrivato in Francia all’età di cinque anni, cioè un immigrato rientrante

in quelli che secondo la Corte, beneficiano di un “...rapporto speciale …con il loro paese ospitante, dove

hanno trascorso la maggior parte della loro esistenza. Sono stati educati, hanno stabilito la maggior parte dei loro

legami sociali e hanno quindi sviluppato la propria identità. Nati o arrivati nel paese ospitante a causa dell'emigrazione

dei loro genitori, di solito hanno i loro legami familiari principali” ma gravato da ripetute condanne penali,

violazioni continue e non occasionali in un determinato e circoscrivibile periodo di tempo e fatto oggetto di “misure volte a promuovere il reinserimento (sospesa con libertà vigilata o condizionale) sono stati destinati al fallimento”

(traduzione non ufficiale) è stato giudicato proporzionato e dunque legittimo il provvedimento espulsivo, con divieto di reingresso per anni dieci, ove questo sia necessario per la

prevenzione di disordini e la prevenzione del crimine

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Procedure per il ricongiungimento

1) Richiesta Nulla Osta presso la Prefettura - SUI al

ricongiungimento familiare con verifica dei requisiti oggettivi

(casa, reddito, titolo di soggiorno) con richiesta di

parere alle Questure; 2) Ottenimento del visto (la

prova del rapporto di parentela *) presso le

Ambasciate/consolati italiani all’estero per la verifica dei requisiti soggettivi (legami

parentali ed altri requisiti dei soggetti ad es. l’essere a carico)

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La durata del permesso per m.f.

Ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in

possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi

dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

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La prova dei rapporti di parentela

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La prova dei rapporti di parentela la lettera della lettera b), comma 3, dell’art. 10 del D. Lgs. 30

del 2007 pone l’onere a carico dei richiedenti, ai fini del rilascio della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza in uno Stato membro dell’U.E., di “presentare un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese d’origine o di provenienza che attesti la qualità di familiare…”;

l’esistenza di un onere in capo allo straniero che voglia vantare rapporti di parentela, venuti in essere nel paese d’origine, è di gran lunga confermato anche dal comma 1 bis dell’art. 29 del D. Lgs. 286 del 1998 il quale prescrive, rimesso all’apprezzamento dell’autorità consolare, che la produzione di documenti anagrafici del paese di origine sia vagliata con una lente costituita dalla certezza circa la sua idoneità ad attestare il vincolo parentale; tanto vero questo che in assenza di tale certezza le delegazioni consolari sono chiamate ad accettare, addirittura, a spese degli interessati evidentemente, le sole indagini sul patrimonio cromosomico dei presunti parenti;

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La prova dei rapporti di parentela

relativamente, infatti, alla genuinità della documentazione e quindi dell’idoneità della documentazione ad attestare la qualità di familiare l’art. 6 del D.P.R. 394 del 1999 (“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) dispone che “L'autorita' consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), …, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare”; tra i documenti ricompresi alla lettera d) vi sono proprio quelli che attestano la parentela

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La prova dei rapporti di parentela

l'art. 33, comma 2 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione) precisa, infatti, che “le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estera e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero”, il che significa che la legalizzazione è adempimento indispensabile, la cui mancanza rende il documento formato all'estero privo di qualsiasi valore giuridico; sicché la necessità della legalizzazione consolare per la validità di documenti formati all’estero assurge a principio generale dell’ordinamento italiano;

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I minori

Articoli 9 e 10 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui

diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva

dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

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I minoriArt. 31 D. Lgs. 286 del 1998

PRINCIPIO: I minori seguono la condizione giuridica del/i genitori.

VOLEVO PERO’ SEGNALARVI… art. 31, comma 5: “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con

lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio

italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente

testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per

attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono

comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.”

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Dal minore al nascituro (come categoria di

vulnerabili)Art. 19 D. Lgs. 286 del 1998 (Divieto di

espulsione) al comma 2, lett. d)“… delle donne in stato di gravidanza o

nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.”

Sentenza additiva Corte Costituzionale: con sentenza 27 Luglio del 2000 n. 36 che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera "nella parte in cui non

estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza

o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio".

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