Diritto Penale Antolisei Parte Sp.

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Capitolo VII Reati contro lordine pubblico 167) Generalit - Il titolo V del libro II del codice contiene i delitti contro lordine pubblico. Per ordine pubblico deve intendersi il regolare andamento della vita sociale e larmonica coesistenza dei cittadini sotto la sovranit dello stato e del diritto e quindi un sinonimo di pace pubblica cui corrisponde nei cittadini il senso della tranquillit e della sicurezza. E ovvio che tutti i reati in qualche modo conducono ad un turbamento dellordine pubblico ma in questi reati di cui ci occupiamo loffesa allordine pubblico non mediata ma diretta in quanto non riguarda un particolare aspetto dellordine stesso 8es. incolumit pubblica, fede pubblica) la lordine in s e quindi in tali reati difficile riscontrare un pregiudizio diverso dal turbamento della pace pubblica. Il pi delle volte i reati contro lordine pubblico costituiscono una minaccia di futuri reati. 168) Pubblica istigazione a violare le leggi. In questa categoria raggruppiamo le quattro figure criminose previste dagli articoli 414 e 415. Carattere comune a queste fattispecie la pubblicit del comportamento e quindi il fatto deve essere commesso : a) per mezzo della stampa o altro mezzo di propaganda o b) in luogo aperto al pubblico in presenza di pi persone. La pubblicit costituisce elemento essenziale di questi reati e quindi per la sussistenza del dolo il soggetto, oltre alla volont dellazione, deve avere la consapevolezza di agire in presenza di quelle condizioni da cui dipende la pubblicit del suo comportamento (es. manca il dolo se qualcuno per esercitarsi alloratoria fa un discorso incendiario in un luogo aperto al pubblico pensando di essere solo mentre vi sono persone che lo ascoltano). 1) Istigazione a delinquere Il primo comma dellart. 414 punisce chi, per il solo fatto dellistigazione, pubblicamente istiga qualcuno a commettere uno o pi reati. Tale norma costituisce una deroga al principio generale (art. 115 cp) per cui listigazione a commettere un reato non punibile se non sia seguita dalla commissione del reato stesso. Leccezione si spiega con la minaccia allordine pubblico derivante dalla pubblicit del fatto. Il codice distingue, ai fini della pena, listigazione a commettere delitti dallistigazione a commettere contravvenzioni. Listigazione implica una azione sulla psiche di altre persone per spronarle a commettere determinati fatti e la norma non richiede che essa sia diretta alla folla essendo sufficiente che il fatto sia commesso alla presenza di due o pi persone anche se listigazione rivolta ad una persona sola. Oggetto dellistigazione deve essere la commissione di uno o pi reati, delitti o contravvenzioni, ma necessario che si tratti di reati determinati in quanto listigazione a commettere reati in genere non configura la fattispecie in esame ma realizza il reato di cui allarticolo successivo (istigazione a disobbedire alla legge). Ai fini della consumazione sufficiente il fatto dellistigazione in pubblico e quindi si prescinde dal fatto se il reato sia commesso o meno e quindi se listigazione accolta e il reato viene realizzato listigatore risponder anche di questultimo reato in qualit di concorrente (sempre che la sua azione abbia recato un contributo causale al verificarsi del fatto). Il dolo consiste nella volont di istigare alla commissione di uno o pi reati determinati accompagnata dalla consapevolezza delleffetto di istigazione e da quella di agire pubblicamente visto che come si detto la pubblicit elemento essenziale del fatto e non condizione di punibilit. Il delitto in esame ha carattere generico e quindi configurabile solo quando il fatto non sia incriminato da altra norma penale (es. istigazione a commettere reati di genocidio). 2) Apologia di delitti Il terzo comma dellart. 414 punisce chiunque pubblicamente fa apologia di uno o pi delitti. Lapologia una manifestazione di pensiero che consiste nelleesaltare un fatto o il suo autore con lintento di propaganda e quindi allo scopo di spronare gli altri allimitazione. In sostanza si tratta di una forma di istigazione indiretta che si concreta nellesaltazione di una attivit delittuosa capace di far sorgere il pericolo di ulteriori reati e di turbare lordine pubblico. Oggetto dellapologia devono essere uno o pi delitti (e quindi le contravvenzioni non sono considerate dalla norma). Per i modi di esecuzione, il momento consumativo e il dolo vale quanto detto per listigazione a delinquere. 3) Istigazione o apologia ai delitti di terrorismo o crimini contro lumanit - Il quarto comma dellart. 414 prevede che se listigazione o lapologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro lumanit la pena

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aumentata della met. Tale creazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale si inserisce nelle innovazioni del cosiddetto decreto Pisanu finalizzata a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale. 4) istigazione a disobbedire alle leggi Lart. 415 punisce chi istiga pubblicamente alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico. Lincriminazione non mira a prevenire la commissione di determinati reati ma mira invece ad evitare pericolosi stati danimo che anche se non portano a delinquere costituiscono un turbamento delle condizioni necessarie per il mantenimento dellordine pubblico. Per leggi di ordine pubblico non devono intendersi le sole leggi penali ma tutte le norme giuridiche per le quali non riconosciuta alla volont dei singoli potest dispositiva o derogatoria. Se la disobbedienza riguarda invece un determinato reato previsto da una norma penale per il principio di specialit si applica la norma che prevede listigazione a delinquere. Per quanto riguarda i modi di esecuzione, la consumazione e il dolo vale quanto detto per listigazione a delinquere non essendoci tra i due reati altra differenza che loggetto dellistigazione. 5) Istigazione allodio tra le classi sociali - Sempre lart. 415 punisce la pubblica istigazione allodio tra le classi sociali. Perch sussista il reato non occorre che il colpevole aizzi una classe contro laltra n che spinga ad odiare una intera classe ma sufficiente che susciti o rafforzi lodio delle persone cui si rivolge contro individui appartenenti a classi sociali diverse. Anche in questo caso vale quanto detto per le altre figure criminose analizzate in precedenza. 169) Associazione per delinquere - Lart. 416 punisce il fatto di pi persone che si associano per commettere una serie indeterminata di delitti. Lart. 418 incrimina come reato a s stante il prestare assistenza agli associati per delinquere. 1) Associazione per delinquere Per lart. 416 tale delitto si verifica quando tre o pi persone si associano allo scopo di commettere pi delitti. Il codice quindi punisce di per s il fatto di partecipare allassociazione ed quindi evidente che anche in questo caso si ha una deroga allart. 115 cp giustificata dal fatto che lesistenza di una associazione per delinquere di per s suscita allarme nella popolazione e quindi, indipendentemente dai delitti che possono essere commessi, costituisce turbamento allordine pubblico. Associazione non equivale ad accordo in quanto perch ci sia associazione necessario un minimo di organizzazione a carattere stabile anche se non necessaria una distribuzione gerarchica delle funzioni. Obiettivo dellassociazione deve essere la commissione di pi delitti (e quindi non contravvenzioni) e quindi si esige che lassociazione abbia come scopo lattuazione di un programma di delinquenza e quindi lesecuzione di una serie indeterminata di delitti. Associarsi per commettere un solo delitto quindi non integra la fattispecie in esame. Lassociazione a delinquere differisce dal concorso di persone nel reato in quanto in questultimo caso laccordo tra le persone circoscritto ad uno o pi reati, commessi i quali laccordo si esaurisce e viene meno il pericolo per la comunit mentre nellassociazione per delinquere il vincolo permane anche dopo la commissione di pi reati e quindi persiste il pericolo per lordine pubblico che caratteristica essenziale del reato. Per la configurabilit del delitto in esame necessaria la partecipazione di almeno tre persone e il codice distingue, ai fini della pena, i semplici associati dai promotori, costitutori, organizzatori e capi. Il delitto si perfeziona non appena lassociazione si costituisce indipendentemente dal fatto se i reati siano commessi o meno. E il solo fatto dellassociazione che integra il delitto e quindi se i partecipanti commettono uno o pi reati che formano oggetto dellassociazione ne rispondono individualmente in concorso con il reato di cui ci stiamo occupando. Trattandosi di un reato permanente la consumazione si protrae fino alla cessazione dello stato antigiuridico e quindi fino allo scioglimento dellassociazione. Il dolo consiste nella volont di entrare a far parte di una associazione allo scopo di commettere delitti e sapendo che in essa vi sono almeno altre due persone che si propongono lo stesso fine. Si tratta quindi di dolo specifico. Come listigazione a delinquere il delitto in esame ha carattere generico e quindi non si applica quando il fatto di associazione per delinquere previsto in modo specifico da altra norma penale. Sono previste due circostanze aggravanti speciali. La prima si ha quando gli associati percorrono armati le campagne o le pubbliche vie (brigantaggio). Per la configurazione di tale aggravante non necessario che vengano attuati programmi di delinquenza ma basta che uno o pi degli associati percorrano armati le pubbliche vie ( e tale aggravante viene applicata a tutti i partecipanti allassociazione). La seconda aggravante si ha invece quando il numero dei partecipanti di 10 o pi (nel computo devono essere compresi anche gli incapaci penalmente e quindi non imputabili per minore et o per infermit di mente). Alla condanna per delitto di associazione per delinquere segue obbligatoriamente lapplicazione di una misura di sicurezza, generalmente la libert vigilata a meno che non sia applicabile una misura pi grave. 2

2) Assistenza agli associati Lart. 418 punisce come delitto autonomo il fatto di chi, al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, d rifugio o fornisce il vitto, ospitalit, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a qualcuna delle persone che partecipano allassociazione. E evidente che lassistenza non deve essere tale da costituire concorso nellassociazione e quindi non deve andare a favore dellintera associazione ma deve andare a favore di singoli membri senza che lassociazione se ne avvantaggi in modo rilevante. E evidente anche che non deve trattarsi di favoreggiamento e quindi di un aiuto prestato dopo lesaurimento dellattivit criminosa dellassociazione per eludere le investigazioni o sottrarsi alle ricerche dellautorit. Laiuto ai singoli membri quindi per configurare tale figura criminosa deve consistere nel procurare asilo, ricovero o vitto, ospitalit o mezzi di trasporto. Se lassistenza prestata continuativamente il delitto aggravato e tale previsione mal si concilia con la ratio della norma che prevede che laiuto abbia carattere occasionale. Lultimo comma dellart. prevede una causa speciale di esclusione della pena disponendo che non punibile che commette il fatto a favore di un prossimo congiunto. 170) Associazione di tipo mafioso Lart. 416 bis (introdotto nel 1982) incrimina chiunque fa parte di una associazione di tipo mafioso formata da tre o pi persone. La norma chiarisce che i connotati di tale associazione sono: la particolare forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omert che ne deriva, fattori di cui si avvalgono i componenti per commettere delitti ma anche per acquisire il controllo di attivit economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per s ed altri o al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a s o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Di particolare rilievo sono gli effetti della condanna che importa sempre la confisca delle cose che servirono a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto o ne costituiscono limpiego. Questo delitto presenta notevoli affinit con quello di associazione per delinquere di cui allart. 416 in quanto identica la ratio, uguale il numero minimo di associati, analogo laumento della pena per capi e organizzatori anche se tutte le sanzioni sono accresciute. Come per lassociazione per delinquere il reato in questione ha natura permanente perch vi uno stabile vincolo associativo ma a differenza del primo viene meno lindispensabilit della prova di realizzare pi o specifici delitti, cosa che in passato aveva reso poco agevole ricondurre le associazioni mafiose agli schemi dellart. 416. Per lesistenza del reato non sufficiente laccordo in quanto occorre una struttura organizzativa che per larticolo in esame non definisce, probabilmente per il fatto che le organizzazioni mafiose hanno caratteri complessi cosa che ha portato a porre l'attenzione sulle manifestazioni esterne e sul modus operandi piuttosto che sulla natura interna di tali organizzazioni. Ci per ha anche condotto a notevoli difficolt di accertamento mettendo in luce come la risposta dellordinamento al fenomeno mafioso sia ancora allo stato attuale del tutto inadeguata. Rispetto allassociazione per delinquere lassociazione di tipo mafioso presenta la figura, abbastanza controversa, del concorrente esterno. Un primo punto fermo per chiarire la figura era stato offerto dalla sentenza Demitry delle Sezioni Unite che aveva chiarito la differenza di ruoli tra chi partecipa allassociazione e chi ne concorrente esterno. Il primo colui che fornisce apporto continuativo allassociazione agendo nella vita quotidiana e corrente dellassociazione esterna mentre il secondo colui che non vuole far parte dellassociazione ma al quale essa si rivolge per colmare temporanei vuoti in un certo ruolo o quando lassociazione attraversa una fase patologica che per essere superata esige lapporto temporaneo di un esterno. Si deduceva pertanto che solo chi era in grado di fornire un contributo causalmente idoneo a consentire allassociazione di colmare eventuali vuoti in un ruolo in periodi di emergenza poteva porre in essere una condotta penalmente rilevante. Tuttavia tale sentenza lasciava in parte irrisolto il problema della necessit dellapporto dellesterno come condotta effettivamente idonea a rafforzare lassociazione e leffettivo verificarsi del rafforzamento dellassociazione stessa. Per colmare tale lacuna la giurisprudenza aveva proposto lutilizzazione di un criterio di tipo prognostico secondo il quale fornisce un apporto causalmente efficiente alla realizzazione del reato chi pone in essere una condotta che appaia ex ante idonea a facilitare la commissione del reato stesso aumentandone la probabilit. Tuttavia tale criterio era criticato dalla dottrina in quanto accusato di trasformare listituto del concorso di persone in una fattispecie a consumazione anticipata sanzionando il mero pericolo per lordine pubblico riconducendo peraltro listituto in esame alla categoria del concorso morale. Successivamente la sentenza Carnevale delle Sezioni Unite ha stabilito che concorrente esterno colui che non stabilmente inserito nellorganizzazione ma fornisce un contributo concreto, specifico e volontario a carattere occasionale o continuativo. Tale contributo deve avere una effettiva rilevanza causale ai fini del rafforzamento e della conservazione dellassociazione e lagente deve rappresentarsi, come dolo diretto, 3

lutilit per la realizzazione del programma criminoso. Lidoneit del contributo del concorrente doveva essere valutata sulla base di un giudizio effettuato ex ante. Se la sentenza Carnevale ha avuto il merito di riconoscere in via definitiva il contributo del concorrente esterno stata comunque sottoposta alla critica circa la difficolt di individuare in concreto lapporto minimo del concorrente soprattutto nella ipotesi di evidente sproporzione tra lapporto del concorrente (soprattutto in caso di concorso morale) e levento ad esso correlato. Allo scopo di eliminare queste incertezze intervenuta la sentenza Mannino delle Sezioni Unite il cui merito stato di definire i contorni del contributo del concorrente, definito ora come colui che fornisce un apporto che abbia avuto reale efficienza causale che sia stato condizione necessaria per la realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dellevento lesivo al bene giuridico protetto. La rilevanza del contributo del concorrente esterno quindi non pi valutata ex ante e quindi considerata idonea in astratto ad aumentare il rischio di realizzazione del reato ma in base ad un giudizio ex post e quindi sulla verifica se, eliminata quella particolare condotta, levento si sarebbe ugualmente prodotto. Tale approccio ha quindi consentito di escludere quei contributi dei concorrenti che si siano dimostrato controproducenti o comunque ininfluenti ai fini della verificazione del reato e quindi ha stabilito la necessit di una verifica ex post della effettiva incidenza del contributo al mantenimento in vita o al rafforzamento dellassociazione. Il delitto ha carattere permanente e quindi si consuma con lingresso dellassociazione e la consumazione si protrae finche non interviene lo scioglimento o labbandono da parte del soggetto. Il dolo consiste nella volont di essere associato e nella coscienza delle finalit dellassociazione. Costituiscono aggravanti speciali laver promosso, diretto o organizzato lassociazione, la disponibilit di armi o materie esplodenti e il finanziamento di attivit economiche con il prezzo, il prodotto o il profitto dei delitti. 171) Scambio elettorale politico-mafioso Lart. 416 ter (introdotto nel 1992) chiarisce che la pena stabilita nellart. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dallarticolo stesso in cambio di denaro. Abbiamo visto che tra le finalit dellassociazione mafiosa c anche quella di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a s o ad altri. Peraltro la sanzione a questo tipo di comportamento era comunque subordinata allappartenenza allassociazione mafiosa. Con lart. 416 ter invece stato creato un nuovo reato volto a perseguire chi, pur al di fuori dellorganizzazione, compra la promessa di voto erogando denaro. Tuttavia lart. 416 ter si richiama espressamente alla promessa di voti prevista dallart. 416 bis e pertanto in tal modo esige, se non la partecipazione allassociazione, comunque un collegamento con essa e con i metodi mafiosi e quindi occorre che lacquisto di voti sia accompagnato dalla forza persuasiva di chi acquista e dalla condizione di assoggettamento in ambiente di omert di chi riceve il denaro che tipica degli ambienti dove le associazioni mafiose esercitano il loro potere. Il delitto si consuma con la promessa indipendentemente dalla effettiva prestazione del voto. Se il soggetto attivo un associato il reato in esame concorre con quello associativo di cui allart. 416 bis. Il dolo richiede la volont di richiedere la promessa e di ottenerla con la coscienza della condizioni ambientali in cui essa viene prestata. Non invece contemplata sanzione per chi promette in quanto la legge suppone che egli, pur ricevendo denaro, agisca per effetto di una situazione di assoggettamento e quindi in sostanza resti una vittima anche se viene pagato. 172) Devastazione e saccheggio Lart. 419 punisce chiunque fuori dai casi previsti dallart. 285 commette fatti di devastazione o di saccheggio. La norma ha quindi carattere sussidiario in quanto pu essere applicata solo se i fatti non sono commessi allo scopo di attentare alla sicurezza dello stato (art. 285). Devastare significa danneggiare mentre saccheggiare significa depredare e sottrarre ma per la configurazione dei rispettivi reati necessario che il danneggiamento o la sottrazione oltre a ledere interessi privati patrimoniali offendano lordine pubblico determinando cio un turbamento della sicurezza e tranquillit dei cittadini. Questo risultato che distingue i reati in esame dal danneggiamento e dal furto si ha quando per le circostanze di tempo e di luogo in cui si svolge il fatto (normalmente in occasione di calamit pubbliche) si determina nellambiente un particolare allarme sociale. A tale scopo non basta un solo fatto in quanto la legge parla di fatti di devastazione o saccheggio e inoltre i danni arrecati devono essere rilevanti. Il delitto si consuma nel momento in cui i danneggiamenti e i furti assumono il profilo della devastazione e del saccheggio ossia quando vengono a costituire una minaccia dellordine pubblico. Per quanto riguarda lelemento soggettivo la dottrina prevalente ritiene che sia sufficiente la volont di porre in essere fatti di devastazione o saccheggio ma la corte suprema ha talora asserito che occorre anche la previsione e la volont di turbare lordine pubblico. Poich lart. 419 tratta devastazione e saccheggio come due fattispecie alternative e penalmente equivalenti non dovrebbe essere 4

ammissibile il concorso di reati se entrambe sono realizzate in una unica azione. La continuazione del delitto invece configurabile quando ad es. i fatti di saccheggio o devastazione vengono compiuti in momenti diversi ma in esecuzione ad un unico disegno criminoso (es. attuazione del piano di saccheggiare le case sinistrate durante un terremoto). Occorre anche ritenere che restino assorbiti nel reato in questione i danneggiamenti e i furti dato che essi vi sono contenuti non essendo concepibile un saccheggio senza furto o una devastazione senza saccheggio. Tutti gli altri reati commessi durante la devastazione e il saccheggio concorrono invece con il delitto in esame. 173) Pubblica intimidazione Sono le due ipotesi previste dagli art. 420 e 421 1) Attentato ad impianti di pubblica utilit- Lart. 420 punisce chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilit, nonch chi commette un fatto diretto a distruggere sistemi telematici o informatici di pubblica utilit o i programmi in essi contenuti. Il reato si consuma con il solo fatto di porre in essere lazione volta al danneggiamento o alla distruzione. Lesigenza di distinguere il reato in esame da quello di danneggiamento induce a ritenere che non basta per il dolo la volont di danneggiare o distruggere ma che occorra anche la coscienza di porre in essere un fatto capace di porre in pericolo lordine pubblico. 2) Pubblica intimidazione tramite minaccia. Lart. 421 punisce chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumit o fatti di devastazione o saccheggio in modo da incutere pubblico timore. A differenza dal reato precedente questo reato si concreta con la semplice minaccia, minaccia che deve avere per oggetto uno dei delitti previsti nel titolo VI del codice (strage, incendio, disastro ferroviario,ecc) o il delitto previsto dallart. 419 (devastazione e saccheggio). 174) Contravvenzioni concernenti lordine pubblico Nel libro III del codice sono riportate varie norme contravvenzionali dirette a rafforzare la tutela dellordine pubblico. 1) Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati - Lart. 653 punisce chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati. La formazione del corpo deve quindi avvenire senza lautorizzazione dellautorit di PS e inoltre non deve essere diretto a commettere reati altrimenti sarebbero applicabili gli art. 416( associazione per delinquere) o 306 (banda armata). 2) Grida e manifestazioni sediziose Tale contravvenzione prevista dallart. 654 stata trasformata in illecito amministrativo e punisce chiunque in una riunione non privata o in luogo pubblico o aperto al pubblico compie manifestazioni o emette grida sediziose qualora il fatto non costituisca reato. Per qualificare come sediziose grida o manifestazioni (es. scritte sui muri) necessario un comportamento che offenda la pubblica autorit o crei un pericolo per lordine pubblico (es. alcune manifestazioni negli stadi in occasione di partite di calcio). 3) Radunata sediziosa . Lart. 655 punisce chi fa parte di una radunata sediziosa di dieci o pi persone. Affinch la radunata sia sediziosa occorre che rappresenti un pericolo per lordine pubblico e di tale carattere si devono rendere conto i partecipanti per cui non incorre nella contravvenzione chi si avvicina alla folla per curiosit. 4) Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare lordine pubblico . Lart. 656 punisce chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose per le quali possa essere turbato lordine pubblico sempre che il fatto non costituisca reato. 5) Grida o notizie atte a turbare la tranquillit pubblica o privata Lart. 657 (ora abrogato) puniva colui che allo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico o aperto al pubblico annunciava o gridava notizie dalle quali potesse essere turbata la tranquillit pubblica o privata. 6) Procurato allarme presso lautorit Lart. 458 punisce chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso lautorit o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio (es. chiamata ai pompieri con il falso annuncio di un incendio).

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7) Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone . Lart. 659 punisce a) chi mediante schiamazzi o rumori, o abusando di strumenti sonori o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone b) il caso di chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dellautorit. 8) Molestia o disturbo alle persone . Lart. 660 punisce chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico o tramite telefono, per petulanza o altro motivo biasimevole, reca a taluno molestia o disturbo. (es. importunare una donna con eccessive proposte amorose, chiamare qualcuno senza scopo al telefono o al citofono specialmente in ore notturne). Per la sussistenza della contravvenzione occorre il dolo in quanto il fatto deve essere commesso per petulanza (e quindi con arroganza o sfacciataggine) o per altro motivo biasimevole (es. per fare dispetto). 9) Abuso della credulit popolare Lart. 661 punisce chi pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulit popolare se dal fatto pu derivare un turbamento dellordine pubblico. Rientra nella previsione lattivit dei maghi, streghe e veggenti. Il fatto deve essere commesso pubblicamente e deve poter determinare un turbamento dellordine pubblico anche se non necessario che lordine pubblico sia effettivamente turbato. La contravvenzione come la precedente esige il dolo. Parte III Reati contro lo stato Capitolo I Reati contro la pubblica amministrazione Sezione I .- I reati contro la pubblica amministrazione in generale 175) Contenuto della classe Il titolo II del secondo libro del codice contempla i delitti contro la pubblica amministrazione, intendendosi con questo termine tutta lattivit dello stato e degli enti pubblici e quindi non solo lattivit amministrativa in senso stretto ma anche quella legislativa e giudiziaria. I delitti in esame sono distinti nel codice in due classi: i delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. e i delitti dei privati contro la p.a. Occorre dire che nella prima classe rientrano anche i delitti commessi da incaricati di pubblico servizio o dagli esercenti un servizio di pubblica necessit. La distinzione tra le due classi sta nel fatto che nella prima loffesa implica una violazione di doveri funzionali da parte di persone che esercitano mansioni pubbliche mentre nella seconda il turbamento arrecato da individui che sono estranei allattivit funzionale colpita dallazione criminosa. Si pu dire che nella prima classe loffesa agli interessi dello stato proviene dallinterno dellamministrazione mentre nella seconda proviene dallesterno. Oggetto della tutela penale quindi il regolare funzionamento e il prestigio degli enti pubblici. 176) I soggetti investiti di mansioni di interesse pubblico - Prima di esaminare i reati contro la p.a. occorre individuare i soggetti che esercitano mansioni di interesse pubblico. Il codice vigente distingue a tale proposito tre figure giuridiche: il pubblico ufficiale, lincaricato di pubblico servizio e lesercente un servizio di pubblica necessit. Prima della riforma intervenuta nel 1990 il codice penale definiva come pubblici ufficiali a) gli impiegati dello stato o di altri enti pubblici che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione amministrativa, legislativa o giudiziaria b) ogni altra persona che esercita permanentemente o temporaneamente, volontariamente o per obbligo, gratuitamente o con retribuzione, una pubblica funzione amministrativa, legislativa o giudiziaria. Il codice penale definiva invece come incaricati di pubblico servizio a) gli impiegati dello stato o di altro ente pubblico che prestano, temporaneamente o permanentemente un pubblico servizio b) ogni altra persona che presta permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione , volontariamente o per obbligo un pubblico servizio. Infine il codice definiva come persone che esercitano un servizio di pubblica necessit: a) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professione per la quale necessaria una abilitazione statale, quando il pubblico sia obbligato per legge ad avvalersi di essi b) i privati che non esercitando una pubblica funzione o un pubblico servizio adempiono ad un servizio dichiarato di pubblica necessit da parte della p.a. Linterpretazione di tali norme diede luogo a gravissime incertezze e ad una serie di casi controversi e le difficolt furono accresciute dal continuo sorgere di nuovi enti pubblici con una fisionomia di difficile interpretazione nonch dal fatto che con leggi speciali veniva riconosciuta la qualit di pubblici ufficiali ad intere categorie di persone, come gli addetti alle ferrovie dello stato. Stando cos le cose era necessario mettere ordine nella materia e quindi fu varata nel 1990 (con successive modifiche nel 1992) una legge che forniva nuove definizioni 6

legislative delle qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. La nuova legge stabiliva allart.17 agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Epubblica la funzione amministrativa caratterizzata dalla manifestazione di volont della p.a. e dal suo svolgersi mediante poteri autoritativi o certificativi. Lart. 18 invece stabiliva agli effetti della legge penale sono incaricati di pubblico servizio coloro che prestano,a qualunque titolo, un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi una attivit disciplinata nello stesso modo della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questultima con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni dordine e delle attivit puramente materiali. 177) Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio - Riservandoci di parlare in seguito della terza categoria (esercenti un servizio di pubblica necessit) esaminiamo le prime due che sono le pi importanti e controverse- Dal testo degli art. 17 e 18 si evince che le due qualifiche non presuppongono necessariamente un rapporto di impiego tra lente e la persona e che quindi sia il pubblico ufficiale che il pubblico esercizio possono essere esercitati da pubblici impiegati o da semplici privati. Quanto alla distinzione tra le due figure altrettanto evidente che la legge considera solo la natura della mansione che la persona svolge e quindi pubblico ufficiale colui che esercita una funzione pubblica e incaricato di pubblico servizio chi esercita un servizio pubblico. La differenza tra le due figure sta quindi nella distinzione tra pubblica funzione e pubblico servizio. Le principali proposte per distinguere tra le due figure sono sostanzialmente tre : a) secondo alcuni scrittori caratteristica della pubblica funzione sarebbe il potere di formare la volont dellente e di rappresentare tale volont dellente allesterno. Pertanto pubblico servizio sarebbe ogni pubblica mansione che non ha tale carattere a meno che non rientri nel servizio di pubblica necessit. Tale teoria non per convincente in quanto non comprende alcune persone i quali sono necessariamente pubblici ufficiali quali i testimoni, i periti e i notai. B) altri scrittori sostengono che la pubblica funzione lattivit della p,.a diretta al raggiungimento di fini essenziali dello stato mentre pubblico servizio sarebbe lattivit della p.a. diretta al raggiungimento di fini sociali, ossia solo utili per la collettivit. Anche tale teoria non convincente in quanto non si pu negare che la qualifica di pubblici ufficiali debba essere riconosciuta a persone che si muovono nellambito dellattivit sociale della p.a. (es. direttore di un istituto di pubblica assistenza) mentre nello stesso tempo si deve negare tale qualifica a persone che si muovono nellambito dellattivit necessaria dello stato (es. impiegati dordine che lavorano negli uffici che provvedono a bisogni fondamentali dello stato come la difesa militare o la giustizia). 3) altri scrittori ritengono che la pubblica funzione comporti una volont di comando che si esterna in un potere giuridicamente superiore a quello dei cittadini mentre il pubblico servizio comporta una attivit pubblica priva di tale carattere. Anche a tale teoria si pu formulare una obiezione e precisamente il fatto che tale caratteristica manca nelle persone che esercitano un potere di certificazione e che sono sicuramente pubblici ufficiali quali i notai o i cancellieri giudiziari. La teoria di Antolisei parte dal fatto che la legge attribuisce a tale distinzione una importanza fondamentale per il fatto che il pubblico ufficiale punito in modo pi grave rispetto allincaricato di pubblico servizio se viene meno ai suoi obblighi e nello stesso tempo punito pi gravemente il privato che lo offende. Da tale fatto scaturisce, secondo Antolisei, la conseguenza che la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta necessariamente a coloro che che formano o concorrono a formare la volont dellente e lo rappresentano allesterno. ( e quindi alle persone che svolgono funzioni direttive, a tutti i funzionari di concetto e quindi non agli impiegati dordine a meno che non siano direttamente a contatto con il pubblico). Accanto a tale categoria di persone la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a : a) coloro che sono muniti di poteri autoritativi, particolarmente coloro che possono effettuare arresti o comminare contravvenzioni (agenti della forza pubblica, guardie giurate che esercitano funzioni di polizia, gli stessi privati che procedono allarresto in flagranza di reato, ecc) b) coloro che sono muniti di poteri di certificazione e quindi che possono rilasciare documenti che nel nostro ordinamento hanno efficacia probatoria (notai, agenti di cambio) e le persone che nei processi fanno attestazioni destinate alla prova (testimoni, periti, interpreti). Tutte le altre persone che svolgono mansioni di interesse pubblico e non appartengono alla categoria degli esercenti un servizio di pubblica necessit (di cui parleremo dopo) vanno considerate secondo Antolisei come incaricati di un pubblico servizio. 179) Persone esercenti un servizio di pubblica necessit Come risulta dal codice penale questa categoria comprende due gruppi di persone . Il primo gruppo costituito dai privati che esercitano professioni per le quali necessaria una pubblica abilitazione da parte dello stato sempre che il pubblico sia per legge obbligato ad avvalersi di loro. (es. 7

avvocato, procuratore notaio, medico, farmacista. ecc). E ovvio che in questa categoria si pu anche verificare lesercizio di pubbliche funzioni e quindi la qualifica di pubblico ufficiale quando ne ricorrano le caratteristiche (e.s sono pubblici ufficiali lavvocato e il procuratore quando esercitano il potere di certificazione). Il secondo gruppo comprende i privati che, senza esercitare una pubblica funzione o prestare un pubblico servizio, adempiono ad un servizio dichiarato di pubblica necessit mediante un atto della p.a. A tale proposito sorge una incertezza in quanto un atto della p.a. richiesto anche per i servizi pubblici esercitati da privati. Si pu risolvere la difficolt considerando pubblici servizi quelli che richiedono una vera e propria concessione amministrativa e servizi di pubblica necessit quelli il cui esercizio richiede una semplice autorizzazione. 180) Rapporto tra la qualifica e il fatto delittuoso - Per la configurazione dei reati che possono essere realizzati solo da persone rivestite di mansioni di interesse pubblico (pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti servizi di pubblica necessit) necessario talvolta che il fatto sia commesso durante lesercizio di tale funzione (es. peculato mediante profitto dellerrore altrui). In altri casi invece lesercizio delle mansioni elemento determinante nel senso che il fatto deve verificarsi proprio a causa delle funzioni o dei servizi. In altri casi infine deve esserci un nesso finalistico tra il fatto e le mansioni (es. art. 318 il pubblico ufficiale si lascia corrompere per compiere un atto del suo ufficio). Importanti sono anche gli effetti della cessazione della qualifica. Il codice a tale proposito stabilisce allart. 360 quando la legge considera la qualifica di pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio o esercente di un servizio di pubblica necessit) come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualit nel momento in cui il reato stato commesso non esclude lesistenza del reato stesso se il fatto si riferisce alla funzione esercitata (es. un funzionario in pensione rivela un segreto di ufficio appreso mentre era in attivit di servizio e per questo risponde del reato di cui allart. 326). Sezione II I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione 181) Peculato Il peculato una appropriazione indebita commessa da un pubblico funzionario. Prima della riforma intervenuta nel 1990 il codice distingueva tre distinte figure: peculato in senso stretto, malversazione a danno di privati e peculato mediante profitto dellerrore altrui, Dopo la riforma stato abrogato il delitto di malversazione e quindi restano le altre due figure di peculato, cui il legislatore ha aggiunto una nuova figura, quella del peculato duso. 1) Peculato (art. 314 1^ comma). Il peculato consiste nel fatto del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) cconshe avendo per ragioni di ufficio il possesso o la disponibilit di denaro o altra cosa mobile altrui se ne appropria. Scopo della norma quello di tutelare linteresse statale alla correttezza dei pubblici ufficiali ma anche i beni patrimoniali delle cose loro affidate a chiunque esse appartengano. Presupposto del delitto che il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) abbia il possesso o la disponibilit della cosa mobile o del denaro. Il riconoscimento del possesso ai fini del peculato deve intendersi, a differenza di ci che avviene nel diritto privato, non solo come accertamento di puro fatto ma anche come accertamento di diritto nel senso che il possesso pu dipendere dalla funzione gerarchica del pubblico ufficiale in base alla quale egli possa procurarsi la disponibilit della cosa. Il possesso di cui allart. 314 quindi consiste nella possibilit di disporre, al di fuori della altrui sfera di vigilanza, della cosa sia in virt di una situazione di fatto sia in conseguenza della funzione esplicata dal soggetto nellambito dellamministrazione. Pertanto potr rispondere del delitto di peculato non solo il funzionario che custode della cosa ma anche il funzionario che, pur non avendo la disponibilit materiale della cosa, occupi una funzione tale che gli permetta di potersela procurare senza essere ostacolato dai suoi dipendenti. La cosa o il denaro devono essere altrui nel senso che possono appartenere alla p.a. o a qualsiasi soggetto privato. Anche il concetto di propriet ha nel codice penale un significato diverso da quello che ha nel diritto privato in quanto nel concetto vanno compresi tutti quei rapporti che implicano un diritto di disposizione o di godimento autonomo della cosa o di una parte di essa. Il fatto materiale consiste nellappropriarsi del denaro o della cosa altrui posseduta per ragioni di ufficio o di servizio. Appropriarsi di una cosa significa esercitare sulla cosa stessa un dominio incontrastato ma nel concetto rientra anche lipotesi di destinare le somme di denaro o la cosa ad uno scopo diverso da quello fissato dalla legge o dai regolamenti (cosiddetta distrazione). Occorre ritenere quindi che lappropriazione debba essere ritenuta esistente ogniqualvolta il soggetto, deviando la cosa da una finalit ad unaltra non appartenente alla pubblica amministrazione, agisca in sostanza sulla cosa come ne sia il proprietario. Il reato si 8

consuma nel momento in cui si realizzano gli atti di appropriazione senza che sia necessario il verificarsi di un danno patrimoniale. Lelemento soggettivo consiste nella coscienza e volont di porre in essere un comportamento di appropriazione al fine di ricavarne un profitto per s o per altri. Il semplice proposito e la pura speranza di restituire la cosa non escludono il dolo. 2) Peculato duso . Lart- 314 al secondo comma stabilisce una pena pi mite qualora il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo luso momentaneo, stata restituita. Il secondo comma disegna sicuramente un reato autonomo e non una circostanza attenuante del delitto previsto al primo comma. Per quanto riguarda lidentificazione del soggetto e la condotta rilevante si rimanda a quanto detto per il peculato con la precisazione (che giustifica la pena minore) che il colpevole in questo caso agisce al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa restituendola poi immediatamente (in maniera analoga al furto duso). La cosa usata naturalmente deve essere di tale natura da non perdere consistenza economica o identit per luso e la durata maggiore o minore delluso (che non deve essere comunque prolungato) pu incidere solo sulla pena e non sullesistenza del reato. Qualora manchi il requisito della restituibilit del bene di cui stato fatto uso momentaneo dovrebbe ritenersi sussistente il peculato ordinario. Il tentativo difficilmente ipotizzabile ma non se ne pu escludere la configurabilit. Il dolo consiste nella volont di fare uso momentaneo della cosa. 3) Peculato mediante profitto dellerrore altrui (art. 316) Secondo lart. 316 commette questo reato il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che nellesercizio della funzione o del servizio, giovandosi dellerrore altrui riceve o ritiene indebitamente per se o per un terzo denaro o pubblica utilit (con questo termine deve intendersi comunque una cosa mobile). E infatti dovere del pubblico ufficiale non accettare cose che gli siano consegnate per errore e restituirle dopo essersi accorto dellerrore stesso se le ha ricevute in buona fede. La violazione di tale dovere costituisce lessenza del reato. Lipotesi descritta dallart. 316 deve ritenersi una forma attenuata di peculato dal quale si distingue in quanto non richiede il previo possesso della cosa. Per quanto riguarda lelemento oggettivo ricevere significa accettare una cosa mentre ritenere significa non restituire la cosa ricevuta non appena ci si accorti dellerrore. Lerrore di cui si avvantaggia il funzionario infedele pu essere di un privato ma anche della p.a. e in ogni caso non deve essere commesso dolosamente altrimenti si configurerebbe il reato di concussione (art. 317). Il dolo esige la consapevolezza dellerrore altrui e la volont di ricevere la cosa o di ritenerla indebitamente dopo la scoperta dellerrore. 4) Malversazione a danno di privati (art. 315). Tale articolo, abrogato come abbiamo detto dalla legge del 1990, puniva il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che si appropria o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile non appartenente alla p.a. di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio. Tale ipotesi quindi attualmente rientra nel reato di peculato di cui allart. 314 primo comma. 182) Malversazione a danno dello stato - Lart. 316 bis introdotto dalla legge del 1990 punisce chiunque, estraneo alla p.a., avendo ottenuto dallo stato, o da ente pubblico o dalla comunit europea, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o attivit di pubblico interesse, non li destina alle predette finalit. Occorre dire che abbastanza anomala la collocazione di tale norma nel titolo relativo ai reati commessi dai pubblici ufficiali in quanto essa descrive un reato necessariamente comune dal momento che si richiede che lagente sia estraneo alla pubblica amministrazione. Con questo reato si intende tutelare linteresse dello stato a far s che gli interventi economici a sostegno di attivit di pubblico interesse (interventi che costituiscono un onere per lente pubblico che li concede) siano nullificati o indeboliti per colpa dei beneficiari. Qualora invece il fatto sia commesso da persona non estranea alla p.a. saranno configurabili altri pi gravi reati quali il peculato o labuso di uffici. La condotta consiste nella mancata destinazione (in tutto o in parte) dei benefici economici ottenuti alle opere o attivit per le quali essi sono stati concessi. Trattandosi di un comportamento omissivo sorge di frequente il problema del momento consumativo del reato. Se il provvedimento che autorizza lerogazione specifica anche il termine massimo di adempimento dovr farsi riferimento anche a questo termine. In caso contrario se il termine, sia pur non indicato espressamente, non pu essre desunto in altro modo sar il magistrato che dovr accertare se il contributo non sia stato destinato ad una opera diversa ( e in tal caso non rilevante che anche tale opera possa essere a pubblico vantaggio). Se invece la sovvenzione ottenuta non viene utilizzata sempre compito del giudice ricercare il momento consumativo chiedendo allente 9

erogante di precisare i limiti di tempo per limpiego del finanziamento. Quando prima della scadenza del termine il soggetto compie atti diretti in modo univoco ad escludere la destinazione del finanziamento allo scopo per cui stato erogato sar configurabile il tentativo. Se il finanziamento stato ottenuto con artifizi o raggiri che hanno indotto in errore lente pubblico e successivamente lopera non stata compiuta sar configurabile il concorso tra il reato in esame e quello previsto dallart. 640 bis. E quindi diversa la sfera di efficacia tra le due norme in quanto lart. 640 bis guarda al momento dellottenimento dellerogazione mentre lart. 316 bis al momento del mancato adempimento dellopera o attivit cui lerogazione era finalizzata. Il dolo generico e consiste nella volont dellomessa destinazione dellerogazione allopera o attivit di pubblico interesse prevista. 183) Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato Lart. 316 ter introdotto da legge del 2000 incrimina chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dallart. 640 bis, mediante lutilizzo di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante lomissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per s o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni simili, concesse dallo stato, da altri enti pubblici o dalla comunit europea. Occorre in primo luogo ricordare che lart 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) stabilisce una pena maggiore se il fatto di cui allart. 640 (Truffa chiunque con artifizi o raggiri, inducendo qualcuno in errore procura a s o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno) riguarda contributi, mutui agevolati o altre erogazioni concesse dallo stato, da altri enti pubblici o dalla comunit europea. In primo luogo quindi lart. 316 ter ha carattere sussidiario e residuale rispetto allart. 640 bis in quanto pu essere applicato solo al di fuori della ipotesi prevista dallart. 640 bis stesso. In secondo luogo occorre chiederci quale sia la linea di confine tra le due ipotesi e a tale domanda si pu rispondere che la differenza sta tra le false dichiarazioni o omesse informazioni da un lato (art. 316 ter) e gli artifizi/raggiri dallaltro (art. 640 bis) interpretati come modalit pi grave e quindi puniti pi severamente. Lart. 316 ter risulterebbe quindi applicabile solo nel caso in cui le false dichiarazioni o le omesse informazioni non raggiungano il grado richiesto per essere qualificabili come artifizi o raggiri. In caso contrario si applicher invece, data la clausola di riserva contenuta nellart. 316 ter, la pi grave fattispecie di truffa aggravata ex art. 640 bis. Si pu dire pertanto che il legislatore, varando lart. 316 ter, abbia inteso coprire condotte che, altrimenti sarebbero risultate impunite. Lindebito conseguimento di contributi e simili pu avvenire, ai sensi dellart. 316 ter, con una azione (utilizzo di documenti falsi o non attestanti il ostrdeve conseguire lottenimento indebito di erogazioni e quindi per integrare il reato occorre lillecita percezione dei contributi stessi ed sufficiente il solo dolo generico. Poich la procedura per realizzare lindebito beneficio richiede una serie di atti il tentativo configurabile. 184) Concussione - Lart. 317 del codice stabilisce che si ha concussione quando il pubblico ufficiale o lincaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualit o dei suoi poteri, costringe o induce qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altre utilit. In questa figura quindi il soggetto attivo si avvale illegittimamente della sua posizione per procurarsi, da persone che hanno rapporti con lamministrazione, vantaggi a lui non spettanti. Ratio della norma quindi quella di tutelare linteresse della p.a. alla imparzialit e correttezza dei pubblici ufficiali e nello stesso tempo di impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni o danni per gli abusi di potere dei funzionari stessi e pertanto si deve concludere che la concussione un reato plurioffensivo. Soggetto attivo pu essere quindi solo il pubblico ufficiale o lincaricato di pubblico servizio mentre soggetto passivo, oltre alla p.a., la persona che subisce il danno (persona fisica, ente, o anche persone investite di mansioni di interesse pubblico). Per costituire la fattispecie oggettiva necessario che lagente abusi della sua qualit o dei suoi poteri. Perch vi sia abuso necessario che lagente eserciti i suoi poteri al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e quindi illegittimamente ma labuso pu sussistere anche quando lagente fa uso di un potere che gli spetta e con le forme dovute ma lo adopera per conseguire un fine illecito (es. il p.u che avendo accertato a carico di un individuo una violazione di legge gli estorce una somma di denaro con la minaccia di denuncia o arresto). Labuso deve inoltre avere come oggetto il costringimento o linduziione del soggetto alla dazione o promessa a cui tende il funzionario. Nel primo caso si parler di concussione esplicita, nel secondo di concussione implicita. Costringere significa esercitare con violenza o minaccia una pressione su una persona in modo da determinare la persona stessa ad un comportamento che non avrebbe compiuto senza la violenza o minaccia stessa. Il significato di induzione invece pi ampio comprendendo ogni comportamento che abbia il risultato di determinare il soggetto ad una data condotta. Rientra nel concetto sicuramente linganno (es. indurre una 10

persona a pagare una tassa affermando che dovuta) ma possono bastare anche lesortazione e il consiglio purch nellaccettazione abbia giocato un ruolo determinante la posizione di superiorit del funzionario. Possiamo dire (anche se una parte della dottrina non daccordo) che linduzione possa avvenire anche tramite omissione (inerzia) o addirittura con il silenzio. Possiamo infatti ravvisare il reato di concussione nel comportamento del funzionario che con un comportamento ostruzionistico spinga il privato a dargli la somma per ottenere un atto a cui ha diritto (es. un passaporto o una licenza). Non quindi essenziale per il delitto in esame liniziativa del pubblico ufficiale e quindi si deve dare rilevanza alla cosiddetta concussione ambientale (concernente il funzionario che trae giovamento illecito da uno stato di soggezione da lui non volontariamente causato). Si ritiene generalmente che elemento essenziale della concussione sia il timore della pubblica autorit (metus pubblicae potestatis) ma tale tesi non pu essere accolta sia perch la legge non richiede espressamente tale requisito sia perch talvolta il reato si configura perch il privato agisce non per timore del pubblico ufficiale ma per evitare danni peggiori o semplicemente per non avere noie. Ci naturalmente rende poco agevole nei singoli casi determinare il confine con il reato di corruzione (di cui parleremo). Il costringimento o linduzione devono avere per effetto una dazione o una promessa indebita. Oggetto della dazione o della promessa pu essere tanto il denaro quanto altra utilit. Parte della dottrina ritiene che per altra utilit debba intendersi solo un bene che rappresenti un interesse giuridicamente valutabile per il pubblico ufficiale. Ci non accettabile in quanto sarebbero esclusi i profitti di altro genere e quindi ad. Esempio le prestazioni sessuali (il pubblico ufficiale ad esempio induca la donna, che reclama un provvedimento dellautorit amministrativa, a concedergli i suoi favori) e quindi sarebbero privi di sanzione abusi assai riprovevoli. Si deve quindi ritenere che con lespressione altra utilit debba intendersi qualsiasi cosa che rappresenti un vantaggio per lagente. La prestazione inoltre deve essere indebita e quindi non dovuta (in tutto o in parte) per legge o per consuetudine n al pubblico ufficiale n alla pubblica amministrazione. Se il funzionario abusando dei suoi poteri ottiene una prestazione (es. esecuzione di lavori nella sua casa) il fatto che egli corrisponda un compenso non esclude il delitto. Infatti lessere ricorso allabuso per ottenere la prestazione dimostra che essa per lui un vantaggio superiore rispetto alla somma sborsata. La concussione sussiste anche se il pubblico ufficiale abusa dei suoi poteri per costringere o indurre qualcuno ad corrispondergli una somma che gli dovuta come privato in quanto egli per soddisfare il suo credito deve avvalersi dei mezzi ordinari forniti dalla legge a tutti i cittadini e non avvalersi invece della sua posizione in quanto in tal modo si procurerebbe un vantaggio ilecito. Invece deve escludersi il delitto quando la prestazione sia dovuta alla p,.a, Il funzionario che la ottenga con abuso dei suoi poteri risponder di peculato se la converte in un suo profitto ma se non ne trae alcun vantaggio personale potr incorrere in sanzioni disciplinari non potendosi ravvisare nel suo comportamento n il delitto di concussione n quello di abuso di ufficio (art. 323) specialmente se esso dovuto ad eccesso di zelo. Il reato si consuma quando ha luogo la dazione o la promessa, mentre se vi promessa non necessaria la dazione in quanto il reato si gi consumato. Per quanto riguarda lelemento psicologico necessario che lagente sia a conoscenza del carattere indebito della dazione o promessa e quindi se egli in buona fede ritiene che essa sia dovuta il dolo escluso. 185) La corruzione in generale In senso generale la corruzione consiste in un accordo tra un pubblico ufficiale ed un privato in base al quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo allesercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli dovuto. Tale comportamento ovviamente nuoce fortemente alla imparzialit e al buon andamento della pubblica amministrazione e pertanto lo stato lo vieta assoggettando a punizione sia il funzionario che si lascia corrompere che il privato che lo corrompe. I comportamenti dei due soggetti sono ovviamente collegati tra di loro e quindi ci troviamo di fronte ad un tipico reato plurisoggettivo. Parte della dottrina ritiene che nella corruzione si configurino due distinti reati: luno commesso dal funzionario (corruzione passiva) e laltro commesso dal privato (corruzione attiva). Tale tesi non accettabile. In primo luogo essa non tiene conto del fatto che per alcune fattispecie criminose richiesto il concorso necessario ossia la presenza di una pluralit di agenti e la corruzione rientra in queste fattispecie in quanto il privato che corrompe non che un compartecipe del funzionario che si lascia corrompere. In secondo luogo tale tesi non si concilia con il nostro ordinamento in quanto il considerare il fatto del corruttore come un titolo autonomo di reato in contrasto con lo stesso articolo 321 (che contempla la corruzione) che si limita ad estendere a chi promette il compenso le pene stabilite per il funzionario che lo accetta. In terzo luogo la tesi non tiene conto che lart. 322 contempla il caso che lofferta fatta dal privato non sia accettata dal funzionario (istigazione alla corruzione). Ci dimostra che per i legislatore lazione del privato costituisce una compartecipazione allazione del funzionario in 11

quanto se invece costituisse un reato a s non sarebbe necessario lart. 322 in quanto la punibilit del fatto stesso potrebbe derivare dalla disposizione che regola il delitto tentato (art. 56). Lart.322 invece si spiega agevolmente se nella corruzione si ravvisa un delitto unico (a concorso necessario). Si deve ritenere pertanto che non si pu ravvisare nella corruzione attiva e passiva due distinti reati ma che invece essi costituiscono due aspetti di un fatto criminoso unico. Il nostro codice articola la corruzione in diverse figure, la corruzione propria e la corruzione impropria e allinterno di esse la corruzione antecedente e la corruzione susseguente. Prima di analizzare le varie figure occorre illustrare le differenze che sussistono tra il reato di corruzione e quello di concussione perch a tale proposito la dottrina non daccordo. Secondo una corrente che nel passato ha dominato nella dottrina e nella giurisprudenza la differenza starebbe nel fatto che nella corruzione liniziativa parte dal privato mentre nella seconda parte dal funzionario. Pertanto si avrebbe corruzione quando il funzionario accetta un compenso offerto da un privato e concussione quando il funzionario chiede ad un privato una utilit a lui non dovuta prendendo lui stesso liniziativa. Questa tesi stata giustamente criticata in quanto non tiene conto del fatto che la concussione pu essere realizzata anche senza una vera e propria richiesta del funzionario (es. comportamento volutamente ostruzionistico del funzionario che spinge il privato a versargli una somma). Inoltre non pu parlarsi di concussione ma deve parlarsi invece di corruzione nel caso in cui liniziativa parte dal funzionario ma latto cui si riferisce costituisce anche per il privato un vantaggio illecito a danno della p.a. La dottrina e la giurisprudenza hanno quindi adottato un diverso criterio individuando lelemento essenziale della corruzione in un libero accordo tra funzionario e privato che quindi sono su un piano di parit mentre la concussione sarebbe caratterizzata dalla superiorit del funzionario rispetto al privato. Questo secondo criterio appare pi esatto anche se sono necessarie alcune integrazioni. Infatti anche quando la posizione del funzionario e del privato non paritaria sussiste corruzione e non concussione se il privato tende a conseguire un vantaggio illecito a danno della p,a, evitando un provvedimento per lui pregiudizievole o conseguendo un utile che non gli compete. In tal caso infatti non si pu parlare di concussione in quanto il privato non una vittima del funzionario ma coopera con lui in una azione ai danni della p.a. Per tentare di arginare i sempre pi frequenti fenomeni di corruzione stata varata la legge del 1990 n. 96 che ha portato alcune modifiche, tra cui le maggiori sono le seguenti : a) previsione di corruzione per atti giudiziari b) equiparazione dal punto di vista della sanzione tra corruzione propria antecedente e susseguente c) eliminazione di tutte le sanzioni pecuniarie d) individuazione di una figura di istigazione commessa dal pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) con pene uguali a quelle comminate per listigazione commessa dal privato.

186) Le varie figure di corruzione - 1) Corruzione impropria Articoli 318 320 e 321 Lart. 318 punisce il pubblico ufficiale che : a) per compiere un atto del suo ufficio riceve per s o per un terzo in denaro o altra utilit una retribuzione che non gli dovuta o ne accetta la promessa (corruzione impropria antecedente). 2) riceve la retribuzione per un atto del suo ufficio da lui gi compiuto (corruzione impropria susseguente). Lart. 320 stabilisce che si applicano le disposizioni dellart. 318 anche allincaricato di pubblico servizio purch rivesta la qualit di pubblico impiegato. Lart. 321 stabilisce infine che le pene previste al primo comma dellart. 318(solo corruzione propria antecedente) si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o allincaricato di pubblico servizio (pubblico impiegato) denaro o altre utilit. Dallesame di tali norme si rileva che la corruzione impropria punibile anche quando commessa da incaricato di pubblico servizio purch rivesta la qualifica di pubblico impiegato e che le pene possono essere estese anche al corruttore solo nel caso di corruzione impropria antecedente. Scopo delle norme citate quello di evitare alla p.a. il danno derivante dalla venalit dei pubblici ufficiali alla dignit e prestigio della amministrazione stessa. Latto di ufficio che oggetto dellaccordo criminoso deve essere legittimo ossia compiuto nellesercizio della pubblica mansione e quindi nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dellincaricato di pubblico servizio. Il compenso deve consistere in denaro o altra utilit che deve avere il carattere di corrispettivo per latto di ufficio compiuto dal funzionario. Ovviamente non deve esserci sproporzione manifesta tra le due prestazioni e quindi non si pu parlare di corruzione nel caso di piccolo donativo (es. modesti omaggi di cortesia). La legge richiede inoltre che la retribuzione non sia dovuta e ci si verifica non solo quando essa espressamente vietata dalla legge ma anche quando non espressamente consentita dalla legge stessa. Per quanto riguarda lelemento oggettivo occorre dire che poich la corruzione reato plurisoggettivo con condotte eterogenee diverso il comportamento tipico del funzionario e del privato. Il primo consiste 12

nel ricevere per s o per un terzo una retribuzione non dovuta, il secondo nel dare o promettere la retribuzione stessa. Il delitto si consuma nel momento in cui il funzionario accetta la retribuzione o la promessa di essa e comunque per la corruzione impropria antecedente non necessario per la perfezione del reato che latto di ufficio venga poi effettivamente compiuto. Il dolo del funzionario costituito dalla coscienza e volont di ricevere una retribuzione non dovuta con la consapevolezza che essa viene prestata per ottenere il compimento di un atto di ufficio (nella corruzione antecedente) o per un atto di ufficio gi compiuto (corruzione susseguente). Il privato invece come abbiamo detto punibile solo in caso di corruzione impropria antecedente e il dolo in questo caso implica la coscienza e volont di dare o promettere al funzionario perch questi compia un atto del suo ufficio. 2) Corruzione propria -. Articoli 319,320, 321. Lart. 319 punisce il pubblico ufficiale che per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio riceve per s o per un terzo denaro o altra utilit o ne accetta la promessa. Lart. 320 stabilisce invece che le disposizioni di cui allart. 319 si applicano anche allincaricato di pubblico servizio. Lart. 321 sancisce infine lapplicazione delle pene stabilite negli art. 319 e 320 anche al corruttore. Dallesame di tali norme si rileva che, contrariamente alla corruzione impropria, del reato di corruzione propria possono essere accusati tutti gli incaricati di pubblico servizio (anche se non rivestono la qualifica di pubblico impiegato) e che il privato punito sia in caso di corruzione propria antecedente che susseguente. Oggetto delle norme linteresse della p.a. al regolare funzionamento che sarebbe offeso dal comportamento del pubblico ufficiale di tradimento del suo dovere di fedelt allamministrazione stessa. Ovviamente il pregiudizio insito in questo reato maggiore di quello del reato di corruzione impropria in quanto il fatto del funzionario non solo nuoce alla dignit della p.a. ma ne mette in pericolo il funzionamento concretandosi in atti che nellinteresse della p.a. stessa non dovevano essere compiuti. Perch ricorra il reato di corruzione propria necessario che il compenso sia dato per uno di questi due scopi a) omettere o ostacolare un atto di ufficio 2) compiere un atto contrario ai doveri di ufficio. (intendendosi per questi qualunque atto che sia in contrasto con norme o istruzioni di servizio o al buon uso del potere discrezionale che non corrisponda allo scopo per cui il potere stesso conferito. In ordine al momento oggettivo e al momento consumativo pu valere quanto detto per la corruzione impropria. Va ribadito che non richiesto il verificarsi effettivo di un danno per la p.a. e per quanto riguarda il dolo lunica differenza consiste nella necessit che il soggetto sappia che il compenso viene dato o promesso per omettere o ritardare un atto di ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio. 3) Corruzione in atti giudiziari Art. 319 ter - Lart. 319 ter introdotto con riforma del 1990 stabilisce : se i fatti indicati negli art, 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo ciivle, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni, Nel secondo capoverso lart. 319 ter stabilisce : se dal fatto deriva lingiusta condanna di qualcuno alla reclusione non superiore ai cinque anni si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni, se deriva lingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o allergastolo, la pena della reclusione da sei a venti anni. Lart. 319 ter designa quindi una circostanza aggravante. Mentre prima della riforma laggravante era applicata solo se dal reato base era derivato il favore o il danno di una parte, ora per lapplicazione dellaggravante basta una condotta volta a favorire o danneggiare indipendentemente dal risultato, Per quanto riguarda la previsione del secondo comma dellart. 319 ter una parte della dottrina sostiene che la condanna deve ritenersi ingiusta non solo quando sia condannato un innocente ma anche quando venga inflitta una pena maggiore di quella meritata. Dalla lettura della norma invece deve evincersi che la circostanza aggravante debba applicarsi solo per la condanna di un innocente mentre nel caso di ingiusta pena maggiore sar operante la previsione del primo comma. 4) Istigazione alla corruzione Art 322 - Lart. 322 introdotto dalla riforma del 1990 prevede le seguenti ipotesi: a) offerta o promessa di denaro o altra utilit ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualit di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto del suo ufficio qualora lofferta o la promessa non sia accettato (istigazione alla corruzione impropria). B) offerta o promessa fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per fare un atto contrario ai propri doveri qualora lofferta o la promessa non siano accettate (istigazione alla corruzione propria). C) richiesta di promessa o dazione di denaro o altra utilit fatta ad un privato per compiere un atto del proprio ufficio da parte del pubblico ufficiale o dellincaricato di pubblico servizio che riveste la qualit di pubblico impiegato d) analoga richiesta da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio per omettere o ritardare un atto di ufficio per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio. Occorre dire che le ipotesi di cui ai punti c) e d) anche se inserite sotto la voce istigazione sono atti di iniziativa dello stesso pubblico ufficiale o dellincaricato di pubblico servizio volti a porre in essere atti di corruzione che per non sono portati a termine per il 13

rifiuto del privato. Naturalmente se la condotta del soggetto attivo determina uno stato di soggezione sar ravvisabile il tentativo di concussione. Per quanto riguarda le ipotesi di cui ai punti a) e b) il legislatore ha creato autonome figure di reato necessarie perch altrimenti il fatto (in quanto istigazione non accolta) sarebbe rimasto impunito per il principio sancito dallart. 115. 5) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della comunit europea e di funzionari della comunit europea o di stati esteri Art 322 bis - Lart. 322 bis estende le disposizioni relative al peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione anche ai membri degli organi, ai funzionari della comunit europea, a coloro che nellambito di altri stati membri della comunit europea o di stati esteri. svolgano funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. 6) Confisca - La riforma del 1990 oltre ad introdurre lart. 322 bis ha esteso la confisca obbligatoria ai reati contro la pubblica amministrazione, e tale strumento nelle intenzioni del legislatore deve assumere un ruolo importante nella lotta contro la criminalit organizzata. Pertanto in caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli art. da 319 a 321 sempre ordinata la confisca deibeni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, o quando, non possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha disponibilit per un valore corrispondente a tale prezzo. 187) Abusi di ufficio .- Sotto questa denominazione sono comprese le seguenti figure criminose : 1) Abuso di ufficio art. 323 - Tale reato era previsto allart. 323 codice penale riformato dalla legge introdotta nel 1990 che incriminava, salvo che il fatto non costituisse reato pi grave, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che al fine di procurare a s o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto avesse abusato del suo ufficio. Lart. 323 prevedeva anche un aumento di pena se il fatto fosse stato commesso per procurare a s o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. Il legislatore del 1997 ha successivamente modificato il testo dellart 323 che attualmente prevede: salvo che il fatto non costituisca un pi grave reato il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni, in violazione di norma di legge o regolamento o omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto intenzionalmente procura a s o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arreca ad altri un danno ingiusto punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena aumentata se il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravit. Andando ora allanalisi del testo attuale rileviamo quanto segue. Rimane il fatto che la norma applicabile solo se il fatto non costituisce un reato pi grave. La ratio della norma rimane quella di tutelare il buon andamento e limparzialit della p,a. Soggetto attivo rimane sia il pubblico ufficiale che lincaricato di pubblico servizio. Cambia invece lelemento oggettivo in quanto prima dellultima riforma consisteva nel compiere un fatto qualsiasi che avesse provocato un abuso di ufficio. La genericit della formula normativa ovviamente conduceva a difficolt nellindividuare i rapporti e le sfere di competenza tra amministrazione e giudice penale creando divergenze su una serie di problemi per cui di fronte a tali perplessit il legislatore ha preferito eliminare lambiguo concetto di abuso e nel contempo ha inserito lespresso riferimento allobbligo di astensione nei casi di conflitto di interessi o quanto comunque essa imposta dallordinamento. La specificazione dei contenuti della condotta antigiuridica quindi esprime, meglio che nel passato, le esigenze di tipicit e determinatezza che devono caratterizzare le norme incriminatrici. La nuova norma inoltre abbandona la distinzione, che prevedeva una diversa sanzione, tra il fine della sanzione che ora prevede la reclusione da sei mesi a tre anni. Il reato si consuma con la realizzazione dellevento sia dellingiusto vantaggio patrimoniale o dellingiusto danno anche per effetto di un comportamento omissivo. Deve inoltre ritenersi configurabile il tentativo (nonostante parte della dottrina sia contraria) in quanto il fatto abusivo pu essere frazionabile in pi atti. Il dolo, oltre alla volont di porre in essere lazione, richiede la consapevolezza dellesercizio di una pubblica funzione o servizio con violazione di norme di legge o regolamenti (ivi compreso lobbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un congiunto), insieme alla volont di procurare a s o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o di arrecare ad altri un ingiusto danno. Non ha quindi rilievo il dolo indiretto. La riforma del 1997 ha inoltre introdotto laggravante ordinaria del danno o vantaggio con carattere di rilevante gravit. 2) Interesse privato in atti di ufficio . Art. 324 ora abrogato - Il delitto prevedeva il fatto del pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona avesse preso un interesse privato in un atto della p..a presso la quale esercitava il proprio ufficio. Questa norma aveva dato adito a parecchie critiche soprattutto per la difficolt di determinare con esattezza i limiti del prendere un interesse privato e di qui la decisione di abrogarla, cosa che avvenuta nel 1990. 14

3) Rivelazione e utilizzazione dei segreti di ufficio Art. 326 - Commette il delitto di rivelazione il pubblico ufficiale o lincaricato di pubblico servizio che violando i doveri del suo ufficio o comunque abusando della sua qualit rivela notizie di ufficio che devono rimanere segrete o ne agevola in qualunque modo la conoscenza. Il terzo comma dellart. 326 introdotto dalla legge del 1990, punisce il pubblico ufficiale o lincaricato di pubblico servizio che per procurare a s o ad altri un indebito profitto patrimoniale si avvale illegittimamente di notizie di ufficio che devono rimanere segrete. Una pena minore prevista se il fatto commesso al fine di procurare a s o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto. Il secondo comma invece contempla lagevolazione colposa del delitto del primo comma. Tale ipotesi si verifica quanto la conoscenza del segreto di ufficio da parte dellestraneo non avviene per volont del pubblico ufficiale o dellincaricato di pubblico servizio ma a causa della sua imprudenza o negligenza come nel caso in cui egli lasci incustodito un importante documento riservato. Occorre notare che la minore pena sanzionata per la realizzazione di un profitto non patrimoniale non deve essere considerata una circostanza attenuante ma un reato autonomo in quanto vi diversit in un elemento essenziale, quello del dolo dellautore. Per la consumazione dei reati non necessario che dal comportamento dellagente derivi un danno per la p.a. e in particolare per lutilizzazione della notizia non richiesto che gli scopi che si prefigge lagente siano conseguiti. 4) Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio Art- 325 Punisce il pubblico ufficiale o lincaricato di pubblico servizio il quale impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche che conosce per ragioni di ufficio e che devono rimanere segrete. La differenza tra tale norma e quella di cui al terzo comma dellart. 326 sta essenzialmente nelloggetto del reato in quanto qui rilevante non qualsiasi notizia ma solo alcuni tipi di notizia. Altra differenza sta nel richiamo al profitto che nellart. 325 generico comprendendo quindi anche vantaggi non patrimoniali. Il reato si consuma nel momento in cui avviene lutilizzazione. Non necessario che il profitto venga conseguito ma se il soggetto non riesce ad utilizzare in nessun modo il segreto pu ricorrere il tentativo. Per lesistenza del dolo oltre alla volont di impiegare linvenzione a proprio o altrui profitto occorre anche la consapevolezza che la notizia deve rimanere segreta. 5) Violazione di doveri inerenti alla custodia di cose sequestrate Art. 334 e 335 - Lart. 334 punisce il particolare abuso che si ha con il sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere o deteriorare cose sottoposte a sequestro, prevedendo tre ipotesi a seconda che il fatto sia commesso: a) dal custode per favorire il proprietario della cosa b) dal proprietario che ha la custodia della cosa stessa c) dal proprietario della cosa sottoposta a sequestro che non ne sia custode. Solo nel primo caso il soggetto attivo riveste la qualit di pubblico ufficiale. Il sequestro cui si riferiscono gli articoli in esame quello disposto nel corso del procedimento e quello ammesso dalle leggi amministrative. Il dolo generico tranne che nella prima ipotesi nella quale si richiede il fine specifico di favorire il proprietario della cosa sottoposta a sequestro. Lart. 335 prevede invece una forma colposa del delitto in esame che si ha quando il custode, proprietario o non proprietario, per negligenza o imperizia provoca la distruzione o la dispersione (ma non il deterioramento ) della cosa sequestrata o ne agevola la sottrazione o la soppressione. 6) Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dellautorit Art. 327 ora abrogato Commetteva questo reato ora abrogato il pubblico ufficiale, il pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio e il ministro di un culto ammesso dallo stato che nellesercizio delle sue mansioni a) incita al disprezzo delle istituzioni o allinosservanza delle leggi o dei doveri inerenti al pubblico ufficio o servizio b) fa apologia di fatti contrari alla legge, alle disposizioni dellautorit o ai doveri predetti. 188) Omissioni dolose di doveri funzionali - Il codice punisce i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che non per semplice trascuratezza (in tal caso sarebbero passibili di sanzioni amministrative) ma intenzionalmente vengono meno ai loro doveri. Si prevedono due figure criminose di cui la seconda appare una specializzazione della prima. 1) Omissione o rifiuto di atti di ufficio Lart. 328, nel testo modificato dal legge del1988, punisce il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanit deve essere compiuto senza ritardo. Nel secondo capoverso la norma specifica che una pena minore viene comminata al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che entro trenta 15

giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie latto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. Il testo precedente della norma prevedeva un ulteriore comma che riguardava lomissione o il ritardo compiuto da un magistrato specificando che si aveva omissione o ritardo quando concorrevano le condizioni richieste dalla legge per presentare contro di essi azione civile. Tale comma stato abrogato e la materia regolato dalla legge 1988 n. 117 che stabilisce che se il pubblico ufficiale un magistrato vi omissione o ritardo quando siano decorsi i tempi previsti dalla legge per configurare il diniego di giustizia. Il motivo che ha spinto il legislatore alla modifica dellart. 328 dato dalle critiche fatte al testo precedente a cui si rimproverava di lasciare eccessivi poteri al giudice nei confronti della p.a. e inoltre di non fissare i termini di adempimento permettendo cos al funzionario di procurarsi una facile immunit. La nuova norma fissa un termine ma la preoccupazione del legislatore per leccessiva ingerenza del giudice lascia comunque facili vie di uscita al funzionario infedele. SI prevede quindi che il legislatore dovr nuovamente intervenire nella materia. In primo luogo rispetto al testo precedente alla riforma il legislatore ha drasticamente limitato la tutela restringendola agli atti urgenti e attinenti a ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanit. Il secondo capoverso della norma riguarda invece la tutela di chi abbia interesse ad un atto di ufficio e abbia presentato a tale scopo una richiesta scritta rivolta al pubblico ufficiale o allincaricato di pubblico servizio. In questo caso non vi sono restrizioni di materia e il termine fissato in trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Per altro il funzionario per rispondere del reato non deve limitarsi a non rispondere ma deve anche non motivare le ragioni del ritardo. Si pu dire quindi che per la legge non sembra contare linteresse al buon andamento della p.a. in quanto essa non richiede neanche una motivazione ragionevole e ci tanto pi deplorevole in quanto lunico vantaggio lasciato al privato nel caso di motivazione irragionevole il ricorso alla giurisdizione amministrativa (anche se la necessit della definitivit dellatto crea non pochi problemi). Risulta quindi chiara la volont del legislatore di impedire lingerenza del giudice ordinario nellazione amministrativa. Il dolo richiesto generico. Esso nella prima ipotesi escluso sia dallerrore di fatto che dallerrore di diritto (cosiddetta buona fede) e per la sua esistenza richiesto anche che il funzionario abbia coscienza dellilliceit del suo comportamento. 2) Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da militare o da agente della forza pubblica Art. 329 Lart. 329 punisce il militare o lagente della forza pubblica che rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dallautorit competente nelle forme stabilite dalla legge. Questa ipotesi appare come una sottospecie di quella precedente con la differenza che il soggetto attivo deve essere solo un militare o un agente della forza pubblica e che loggetto non prevede limiti inerenti alle ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene e sanit. 189) Sciopero o ostruzionismo in uffici pubblici e in servizi pubblici o di pubblica necessit- Art. 330,331,332 333 - Gli articoli 330,331,332 e 333 prevedono lo sciopero e lostruzionismo e a da dire che la costituzione stabilisce allart. 40 che il diritto di sciopero si esercita nellambito delle leggi che lo regolano. Tuttavia la legge in questione intervenuta solo nel 1990 (con successive integrazioni nel 2000) e oltretutto non ha risolto tutti i problemi relativi alla materia. La legge, dopo aver elencato i servizi pubblici ritenuti essenziali pone limiti al diritto di sciopero allo scopo di garantire un minimo di funzionalit a questi ultimi 1) Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori . Lart. 330 (ora abrogato dalla legge del 1990) puniva i pubblici ufficiali, incaricati di pubblico sevizio aventi la qualifica di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessit, i dipendenti di imprese di servizi pubblici o di pubblica necessit i quali in numero di tre o pi abbandonano collettivamente il lavoro o lo prestano in modo da turbarne la regolarit- 2) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessit Art. 331 Lart. 331 punisce chi, esercitando imprese di servizio pubblico o di pubblica necessit sospende il lavoro nei suoi uffici in modo da turbare la regolarit del servizio.. 3) Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di pubblico servizio Lart. 332 ora abrogato puniva il pubblico ufficiale o il dirigente di un servizio pubblico o di pubblica necessit il quale in occasione dei delitti previsti agli articoli precedenti ai quali non aveva preso parte , rifiuta o omette di adoperarsi per la ripresa del servizio. 4) Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio, o lavoro . Lart. 333 ora abrogato puniva lipotesi di cui al punti 1) commessa non collettivamente ma da un solo soggetto.

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190) Disposizioni patrimoniali A conclusione del titolo dedicato ai delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a posto lart. 335 bis che prevede che per i delitti previsti nel titolo stesso comunque ordinata la confisca. Tale confisca obbligatoria opera in presenza di una sentenza di condanna definitiva. Sezione III Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione 191) Violenza e resistenza allautorit.- In questo gruppo rientrano le seguenti figure criminose: 1) Violenza e resistenza allautorit Lart. 336 prevede due distinte ipotesi a) il fatto di chi usa violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai suoi doveri o ad omettere un atto di ufficio b) il fatto di chi usa violenza o minaccia per costringere una delle persone descritte al punto a) a compiere un atto del proprio ufficio o per influire su di esso. La ratio di tali incriminazioni (molto affini al delitto di violenza privata) sta nella necessit di tutelare la libera formazione della volont della p.a. evitando che essa sia limitata da pressioni violente o minacciose esercitate da privati. Lelemento oggettivo per entrambe le ipotesi sta nelluso della violenza o della minaccia, che deve essere effettuata su pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e quindi non su lesercente di un servizio di pubblica necessit. Poich ci che caratterizza tale delitto quello di influire su una attivit futura del soggetto passivo non necessario che questultimo sia, al momento del fatto, nellesercizio delle sue mansioni e neanche che sia presente. Nella seconda ipotesi, che viene considerata meno grave, lazione del soggetto attivo deve essere diretta a costringere il soggetto passivo a compiere un atto del suo ufficio. Tale ipotesi si verifica quando si mira ad ottenere il compimento di un atto che il soggetto passivo si rifiuta, senza plausibile motivo, di fare o quando si vuole anticipare lesecuzione di un atto che il soggetto passivo avrebbe compiuto in un altro momento. Il reato si perfeziona con luso della violenza o della minaccia e quindi a differenza di ci che avviene nella violenza privata, per il perfezionarsi del reato non si richiede il compimento del risultato cui mirava lagente. Il tentativo configurabile. Il dolo consiste nella coscienza e volont di usare violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio al fine di costringerlo a fare una atto contrario al suo dovere o un atto del suo ufficio. Lespressione costringere mette in luce che lattivit che il soggetto attivo vuole determinare deve essere futura e quindi non deve essere gi in atto. Qualora tale attivit sia gi in atto e il colpevole miri ad opporvisi con violenza o minaccia si configurerebbe non il reato di cui stiamo parlando ma quello di resistenza che esamineremo adesso. 2) Resistenza ad un pubblico ufficiale Art. 337 - Lart. 337 punisce chi usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio mentre compie un atto del suo ufficio o a chi, richiesto, gli presta assistenza. Diversamente dalla norma precedente che tutela la libera formazione della volont della p.a. questa norma tutela invece contro le ingerenze minacciose o violenze lesecuzione dellattivit a cui lamministrazione liberamente determinata. Pertanto il delitto di resistenza si configura solo allorch si stia gi svolgendo lattivit relativa allatto in quanto mancando tale contemporaneit tra la condotta del soggetto attivo e quella del pubblico ufficiale non potrebbe realizzarsi il delitto di resistenza ma un altro reato. Lelemento oggettivo consiste nelluso di violenza o minaccia esercitata mentre il pubblico ufficiale o lincaricato di pubblico servizio compie un atto del suo ufficio. Il reato quindi non si configura nei casi di semplice resistenza passiva ma non richiede che la violenza sia esercitata contro il pubblico ufficiale essendo sufficiente anche la cosiddetta violenza impropria esercitata sulle cose sempre che si prefigga lo scopo previsto dalla norma (es. si distrugge un oggetto per impedirne la confisca da parte del rappresentante dellautorit)Soggetto passivo pu essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o chiunque, richiesto, gli presti assistenza. Il delitto si consuma al momento della violenza o minaccia indipendentemente dallesito di questa e il tentativo si deve ritenere configurabile (es. qualcuno che allatto dellarresto cerchi di disarmare lagente di p,s.). Il dolo esige la coscienza e volont di usare violenza o minaccia al fine di opporsi ad un atto di ufficio o di servizio. Si ritiene infine che il reato assorba le percosse ma non le lesioni che pertanto concorrono con laggravante della connessione teleologica. 3) Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto Art. 337 bis - Lart. 337 bis introdotto con legge del 2001 punisce chiunque occulta o custodisce mezzi di trasporto di qualunque tipo che presentano alterazioni o modifiche tali da costituire