Diritto dell'immigrazione parte 2

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L’immigrazione spunti per una introduzione allo studio del diritto all’immigrazione Parte 2 a cura del Dr. Michele RANA

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La connessione tra visto di ingresso e permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno, l'autorità rilasciante, la procedure ordinaria; i motivi ostativi, il provvedimento di rigetto o revoca. La 241 del 1990 e la partecipazione dello straniero. La durata e cenni sul rinnovo del permesso di soggiorno.

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L’immigrazionespunti per una introduzione allo studio del

diritto all’immigrazione

Parte 2

a cura del Dr. Michele RANA

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Dopo l’ingresso...• permane una stretta connessione tra l’ingresso e il primo soggiorno (motivo,

data di ingresso, valico)• inizia una sorta di “dialogo” tra i due enti

maggiormente interessati al controllo dell’immigrazione nella provincia

(Prefettura-Sportello Unico per l’Immigrazione e Questura)

• si modificano con provvedimenti situazione giuridiche soggettive (es. diritto alla

circolazione, diritto all’unità familiare)

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Art. 5, commi 1 e 2 D. Lgs. 286/98

“Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico … […] Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti”.

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Dal visto di ingresso al permesso di soggiorno

Cos’è il permesso di soggiorno ?

Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Questore della

provincia in cui lo straniero dimora la quale gli, se hafatto regolare ingresso nel territorio dello Stato di

permanere in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

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Con la domanda

di permesso di soggiorno

si avvia

un procedimento amministrativo ad istanza di parte.

Legge 241 del 1990 (norma generale e di principio).

Trasparenza, accesso, termini finali, partecipazione e comunicazione dell/all’

interessato

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Procedura ordinaria per il rilascio del (primo) permesso di soggiorno

(p.s.e.)

Lo straniero:a) entro 8 gg. dall’ingresso si reca presso Poste Italiane

e compila un kit(formulario) a cui allega a seconda della tipologia del p.s.e. dei documenti (fotocopia del passaporto nella pagina dei dati anagrafici, del

visto di ingresso e del timbro di ingresso – documenti che comprovino i mezzi di sussistenza

compreso il viaggio di ritorno tranne nei casi di p.s. per motivi familiari ovvero per lavoro)

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b) lo straniero versa il contributo di soggiorno (da 80 a 200 euro a seconda della durata del

permesso di soggiorno oltre i 72 euro di costo ordinario)

c) riceve una ricevuta di kit postale con due numeri (uno di pratica e uno di assicurata) con i quali è possibile seguire il procedimento sul sito

della Polizia di Stato

d) riceve un appuntamento per recarsi in Questura e rilasciare i rilievi dattiloscopici (lo stesso

avviene in caso di rinnovo)

e) il kit nel frattempo raggiunge la Questura

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Il kit postale

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• f) lo straniero si reca in Questura, rilascia le impronte ed integra con le fotografie la

domanda

• g) si avvia l’istruttoria, si richiedono eventualmente integrazioni per vizi

amministrativi sanabili ovvero difetto di documentazione a comprova di status

• h) il permesso di soggiorno viene decretato dal Questore ovvero dai funzionari da lui delegati (viene ordinato al Poligrafico dello Stato della

produzione tramite sistemi telematici)

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Ricevuta kit postale

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• i) il permesso di soggiorno giunge Questura e “viene preso in carico”

• l) parte un sms al cellulare indicato dallo straniero con l’appuntamento per il ritiro

• m) lo straniero si presenta allo sportello della Questura per il ritiro del permesso di

soggiorno

Il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno si deve chiudere nel termine di 20

gg (termine ordinatorio)

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Art. 5, comma 9 bis del D. Lgs. 286 del 1998 (L. 22.12.2011 n. 214)

(l’attesa del permesso di soggiorno)

“In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche se non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al

precedente comma, il lavoratore può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente

l’attività lavorativa…”

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P.S.E. Tale documento consiste in una smart card,

resistente all’usura; a tal fine i dati stampati sono protetti da una sottilepellicola trasparente che viene applicata…

… su entrambi i lati in fase di emissione, e riporta:• le generalità del titolare; • la foto; • la tipologia del documento;• la data di emissione e di validità dello stesso;• le generalità dei figli;

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Durata del permesso di soggiorno

In linea generale la durata del permesso di soggiorno è pari a quella del visto di ingresso (ad eccezione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro che può

essere rinnovato finché lo straniero è ancora occupato e un anno ulteriore per motivi di

attesa occupazione).

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Durata del permesso di soggiorno

Art. 5, comma 3, del D. Lgs. 286 del 1998

• 3 mesi: per visite, affari e turismo (ma in luogo della richiesta del p.s. di effettua una dichiarazione di presenza ai fini del soggiorno);

• 1 anno: per studio e formazione (rinnovabile di anno in anno per corsi pluriannuali)

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• 9 mesi per lavoro stagionale (uno o più contratti)

• 1 anno per contratti di lavoro di subordinato a tempo determinato

• 2 anni per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato

• 2 anni per svolgimento di lavoro autonomo

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Cause ostative al rilascio/rinnovo del permesso di

soggiorno. La revoca.

Art. 5, comma 5, D. Lgs. 286/98

“Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel

territorio dello Stato…”

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Requisiti per l’ingressoart. 4, comma 3, del D. Lgs. 286 del

1998:• La disponibilità di mezzi di sussistenza

sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza

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Requisiti per l’ ingressoart. 4, comma 3, del D. Lgs. 286

del 1998:• Lo straniero non deve essere considerato una

minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;

• Lo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, adottata (2) a seguito di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale…

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ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento

dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia

verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla

prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in

attività illecite.

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Requisiti per l’ingressoart. 4, comma 3, del D. Lgs. 286

del 1998• gli stranieri espulsi, salvo che abbiano

ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli

stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o

convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione

per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni

internazionali

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Per chi invece chiede un permesso di soggiorno per motivi familiari (oppure nel passato lo ha ottenuto con tale motivazione

– ricongiunto - o ha fatto rincongiungere suoi familiari) vi sono dei temperamenti

all’applicazione degli automatismi

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Il Rifiuto e la Revoca del p.s.

sono:Provvedimenti amministrativi e cioè, al pari del

provvedimento positivo di rilascio, atti finali capaci di mostrare all’interessato la volontà della P.A., di incidere sulle sue situazioni giuridiche

soggettive (diritto di circolare liberamente) e sono dunque ricorribili per via giurisdizionale (entro 60

gg.) e gerarchica (entro 30 gg.).Va garantita la partecipazione dell’interessato (presentazione di memorie e documenti) e l’accesso agli atti del procedimento (Legge 241 del 1990)

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IL RINNOVO del PERMESSOArt. 5 comma 4 del D. Lgs. 286 del 1998

“Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui

dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle

condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.”

.

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IL RINNOVO del PERMESSO

Per tutte

• TAR Veneto n. 966 del 13 marzo 2008

• Cons. Stato, sez. VI, dec. 20.03.2007 n. 2594

Affermano che il termine dei 60 giorni antecedenti alla scadenza è un termine provvisorio e che alla luce dell’art. 13, comma 2(60 gg. dopo la scadenza) si è

introdotto un periodo di tolleranza

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art. 13, comma 2, D. Lgs. 286 del 98

Il Prefetto dispone l’espulsione amministrativa...(tra gli altri casi) quando il

permesso di soggiorno

“...è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ...”

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DUE CASI EMBLEMATICI ( 2 paradigmi normativi e sociali) INGRESSO E

SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Il permesso di soggiorno per motivi familiari – ricongiungimento o coesione

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Dal visto di ingresso al permesso di soggiorno

• La caratteristica degli ingressi di lunga durata è che qualcuno in Italia “chiama” lo straniero ancora all’estero

• La “chiamata” è effettuata per il tramite della Prefettura: il “chiamante” chiede alla Prefettura una speciale autorizzazione a “chiamare” che si chiama nulla-osta.

• Quando il “chiamante” ha ottenuto il nulla-osta, lo straniero può chiedere il visto

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Dal visto di ingresso al permesso di soggiorno

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Chi è il “chiamante”?

• Nel caso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, il “chiamante” è un familiare già presente in Italia in modo regolare. La procedura si chiama “ricongiungimento familiare”

• Nel caso del lavoro, il “chiamante” è il datore di lavoro, che stipula un contratto di lavoro a distanza. Avviene attraverso i “decreti flussi”

Dal visto di ingresso al permesso di soggiorno

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I motivi di lavoro subordinato

1) Atto di indirizzo (perlomeno ogni 3 anni): documento di programmazione relativo alla politica dell’immigrazione (art. 3, comma 1 T.U.I. – D. Lgs. 286 del 1998);

2) Quote perlomeno annuali di ingressi per motivi di lavoro (art. 3, comma 4, T.U.I.) stabilite con decreto (c.d. “decreto flussi”);

3) Sportello Unico per l’Immigrazione (oggi identificabile con gli Uffici della Prefettura) a cui i datori di lavoro si devono rivolgere.

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I motivi di lavoro subordinato

4) Il datore di lavoro deve presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni; dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

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I motivi di lavoro subordinato

5) Lo Sportello Unico per l’Immigrazione dopo aver sentito anche il Questore (parere) concede, nell’ambito delle quote assegnate, il nulla osta al lavoro e lo trasmette agli uffici consolari e alle ambasciate competenti;

Accertamenti sul datore di lavoro e sul lavoratore; per il lavoratore vedi sopra; per il datore di lavoro art. 20, comma 5 bis e comma 12 del T.U.I.

introdotto con il D. Lgs. 109 del 2012. Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.

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I motivi di lavoro subordinato

6) Rilascio del visto di ingresso; lo straniero fa ingresso ed entro 8 gg. si reca allo Sportello Unico per l’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno;

7) Consegna del modello 209 che deve essere spedito per la richiesta del permesso di soggiorno (vedi sopra)

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I motivi di lavoro…

e l’attesa occupazioneUna recente modifica (Legge 92 del 2012)

affrontando misure sulla crescita in questo periodo di crisi ha portato la durata del “permesso di

soggiorno per attesa occupazione” da 6 mesi ad un anno (art. 22, comma 11, del D. Lgs. 286/98) fatta salva la durata delle eventuali misure di sostegno

al reddito…

“La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti”

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I motivi di lavoro autonomo

Cos’è il lavoro autonomo per il D. Lgs. 286 del 1998 (T.U.I.) ?

Art. 26, comma 2: “…attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie …”

Rientrano nei flussi e nelle quote...

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I motivi di lavoro autonomo

I requisiti specifici per l’ingresso (verificati dalla rappresentanza consolare all’estero)

• dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere

• essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i

requisiti per l'iscrizione in albi e registri

• essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che

non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo

straniero intende svolgere

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• dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di

importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

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Art. 27 del D.Lgs. 286 del 1998

Alcune categorie di lavoratori particolari

(es. dirigenti o personale altamente specializzato, i professori universitari,

traduttori e interpreti, lavoratori marittimi, artisti, ballerini, impiegati in spettacoli,

sportivi, infermieri professionali…)

Vista la loro specializzazione, la loro scelta che è fatta evidentemente intuitu personae ovvero la loro appetibilità sono previste facilitazioni (comunicazioni allo Sportello al posto del nulla osta….NON sono sottoposti evidentemente alle quote !

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