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Page 1: Diritto Commerciale - · PDF fileSchemi di diritto commerciale da “Manuale di diritto comm.le” di Campobasso – A. Cervesato DIRITTO COMMERCIALE PARTE PRIMA – L’IMPRENDITORE

Schemi di diritto commerciale da “Manuale di diritto comm.le” di Campobasso – A. Cervesato

DIRITTO COMMERCIALE

PARTE PRIMA – L’IMPRENDITORE

Capitolo 1. L’imprenditore Art. 2082:

È imprendi ore chi esercita pro essionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi.

t f

La definizione distingue tra chi è soggetto alla tutela dell’imprenditore e chi no (lavoratore autonomo)

La definizione prevede vari requisiti:

» ATTIVITÀ = serie di atti finalizzati allo scopo della produzione di beni o di servizi. Essa è l’oggetto dell’impresa. <

Economica = deve esserci la creazione di nuova ricchezza � mero godimento.

NB. L’attività illecita dà la qualità di imprenditore ma da essa derivano solo effetti favorevoli ai terzi e non tutelano l’imprenditore “illecito” (es. no contrabbandiere dal giudice vs terzi).

» ORGANIZZAZIONE = impiego coordinato di fattori produttivi quali il capitale e il lavoro. In teoria può essere imprenditore anche chi non utilizza lavoro di terzi o chi non crea un apparato aziendale “materiale” (es. impiego mezzi finanziari)

--> solitamente chi organizza solo il proprio lavoro e capitale è considerato lavoratore autonomo. Oltre l’autoorganizzazione si è imprenditori

» ECONOMICITÀ

= attività sia condotta con metodo economico = con modalità che tendono al pareggio di costi e ricavi

Si può essere imprenditori anche senza scopo di lucro (es. imprese pubbliche e mutualistiche)

» PROFESSIONALITÀ = esercizio abituale e non occasionale dell’attività d’impresa. <

� attività continua e senza interruzioni, basta il costante ripetersi degli atti d’impresa (es. attività stagionali) <

� attività sia l’unica o la principale dell’imprenditore (es. professore che gestisce negozio è imprenditore) >>> + attività d’impresa da parte dello stesso soggetto

Si può essere imprenditori anche per un unico affare (es. costruzione di un edificio)

Inoltre la legge non prevede che l’attività d’impresa debba destinarsi al merca o ma possa anche riguardare un attività fatta per destinazione personale (cd impresa per conto proprio

t).

NB. LIBERI PROFESSIONISTI Essi non sono mai imprenditori tranne che da disposizioni art. 2238: Se l’esercizio della professione costi uisce elemento di una attività organizzata in forma d’impresa si applicano le disposizioni sull’imprendiotore.

t

= oltre che a lavoro professionale anche un’altra attività qualificabile come d’impresa (es. dottore che fa le visite ma gestisce anche una clinica). = non sono imprenditori i professionisti che organizzano capitale e lavoro (es. studi commercialisti)

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Capitolo 2. Le categorie di imprenditori

PREMESSA.

Il nostro sistema giuridico prevede due grandi ambiti:

1. Statuto generale dell’imprenditore Si applica a tutti gli imprenditori e riguarda azienda, segni distintivi, concorrenza, consorzi tra imprese, tutela concorrenza.

2. Statuto speciale dell’imprenditore commerciale Si applica solo agli imprenditori commerciali (da art. 2195) e riguarda l’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, tenuta scritture contabili, rappresentanza commerciale e fallimento.

Andiamo ora a vedere le varie categorie di imprenditori.

A. IN BASE ALL’OGGETTO:

Imprenditore agricolo

Art. 2135:

É imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: col ivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

t

Possiamo quindi distinguere tra:

» Attività essenziali = coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali

La riforma del 2001 (2135 c. 2) ha specificato la natura delle attività essenziali visto lo sviluppo dell’agricoltura che poteva portare a difficoltà nell’applicazione dell’esatta disciplina:

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stessodi carattere vegetale o animale che utilizzano o possano utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci salmastre o marine.

,

= sono attività agricole essenziali quelle che riguardano la produzione di specie vegetali e animali, anche se prescindono dallo sfruttamento della terra. Si è scelto questo orientamento per:

� Incentivare l’attività agricola � Il maggior rischio derivante dall’attività agricola stessa

Sono quindi attività agricole essenziali le coltivazioni “fuori terra”, le coltivazioni in serra, l’orticoltura, la floricoltura, gli allevamenti in batteria, l’allevamento di animali da cortile (animali invece di bestiame nella norma), l’acquacoltura e l’attività ittica.

» Attività connesse (art. 2135 c.3)

= attività commerciali esercitate in connessione alle attività agricole essenziali.

Requisito soggettivo: stesso soggetto che svolge l’att. agricola e ke l’att. connessa sia coerente Deroga per le cooperative di agricoltori e consorzi per chi produce (i soci) e chi evidentemente svolge l’attività connessa (la società).

Requisito oggettivo: prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale. (attività connessa non deve prevalere su qll agricola essenziale)

L’imprenditore agricolo gode dello statuto generale + l’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese (ma senza effetti di pubblicità legale).

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Imprenditore commerciale

Art. 2195:

Sono imprenditori commerciali coloro che esercitano:

1) attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni 3) un’at ività di t asporto per terra, per acqua o per aria t r4) un’attività bancaria o assicurativa 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Comunque la giurisprudenza disciplina che ogni attività non agricola sia commerciale.

L’impr. commerciale gode dello statuto generale + lo statuto speciale dell’impr. commerciale B. IN BASE ALLE DIMENSIONI

Imprenditore non piccolo (medio-grande)

Piccolo imprenditore

Abbiamo due fonti che parlano del piccolo imprenditore:

Art. 2083 C.c.:

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che ese citano un’attività o ganizzata prevalentementer r con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

>> prevalenza del lavoro proprio e familiare è il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori. Il proprio lavoro: deve prevalere sugli altri fattori (capitale)

deve essere qualitativo-funzionale cioè deve caratterizzare i beni (es. sarto).

Lgg. fallimentare art.1 c.2:

Sono piccoli imprenditori coloro che esercitano una attività commerciale dove è stato investi o uncapitale inferiore a lire 900.000 .

t

In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali.

La prima parte è stata abrogata nel 1989 >> no problemi di ccordinamento con C.c.

Quindi una società titolare di una impresa commerciale sarà sempre esposta al fallimento e saranno piccoli imprenditori solo coloro che seguono le disposizioni all’ art. 2083.

Piccolo imprenditore gode dello statuto generale + iscrizione nel registro delle imprese (ma senza effetti di pubblicità legale).

(favorevole per i piccoli imprenditori comm.li >> restrizione della disciplina dello stat. Speciale). [NB. Impresa artigiana]

In passato l’impresa artigiana (e le società artigiane) godeva della sottrazione dal fallimento. Oggi lo è solo se si qualifica come piccolo imprenditore e quindi con il proprio lavoro prevalente, indipendentemente dall’attività. Le società, in base alla lgg fallimentare, non sono mai considerate piccoli imprenditori. Oggi fra i piccoli imprenditori rientra quindi anche l’imprenditore artigiano.

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C. IN BASE ALLA NATURA DEL SOGGETTO

Impresa societaria

La società è la tipica forma associativa per lo svolgimento d’attività d’impresa.

Ne esistono di due tipi:

» Società semplice Solo attività agricola. Soggetta all’iscrizione al registro delle imprese.

» Società “commerciali” Hanno attività sia agricola sia commerciale. Sono tenute all’iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili. Se l’attività è commerciale anche al fallimento (se agricola no)

NB. Le società non sono mai piccoli imprenditori I soci a responsabilità illimitata di SAS e SNC sono soggetti alla disciplina dell’imprenditore commerciale se l’attività è commerciale (fallimento soci).

Impresa pubblica

Anche lo Stato e gli enti territoriali possono svolgere attività d’impresa. Si possono distinguere tre modalità:

1. Società private a partecipazione pubblica

Stessa disciplina società

2. Enti pubblici economici

Enti di diritto pubblico con oggetto l’attività d’impresa. Oggi quasi tutti privatizzati1 (es. ENEL)

3. Imprese - organo

Attività d’impresa svolta direttamente dallo Stato o da enti territoriali (es. Az. municipalizzate) Soggetta a statuto generale + tenuta scritture contabili

Associazioni e fondazioni

Possono svolgere attività d’impresa basta che sia rispettato il requisito dell’economicità. Assumono la qualità di imprenditori commerciali a tutti gli effetti (no trattamenti favorevoli). 1 La privatizzazione può essere formale (trasformazione in SPA) o sostanziale (dismissione partecipazioni)

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Capitolo 3. L’acquisto della qualità di imprenditore 3 A L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA

L’individuazione del soggetto è agevole quando:

» è l’imprenditore stesso a svolgere gli atti d’impresa » l’imprenditore ha un terzo che agisce come suo rappresentante (quindi in nome e per conto).

Negli altri casi prevale il principio formale della spendita del nome: = gli effetti degli atti giuridici ricadono solo sul soggetto il cui nome è

stato validamente speso nel traffico giuridico.

Quando vi è un rappresentante che spende il nome gli effetti ricadranno sul rappresentato il quale sarà l’imprenditore soggetto alla disciplina civilistica.

[L’IMPRENDITORE OCCULTO] Ci può essere dissociazione tra chi è realmente interessato all’attività d’impresa (imprenditore occulto) e la persona alla quale è formalmente imputata la qualità d’imprenditore (prestanome).

In caso di fallimento i creditori potranno soddisfarsi sia sul patrimonio del prestanome.

La giurisprudenza ha provato ad affermare il principio tra inscindibilità tra potere e responsabilità ma questo non ha avuto applicazione legislativa.

L’unica eccezione che la giurisprudenza ha affermato è quella dell’impresa fiancheggiatrice: = quando il socio di maggioranza dispone della società di capitali (e quindi a responsabilità limitata) come propria. In caso di fallimento, egli, avendo dato vita di fatto ad un’impresa “a fianco” della società, sarà soggetto a fallimento come tutti gli imprenditori commerciali.

3 B INIZIO E FINE DELL’IMPRESA.

Inizio

La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività d’impresa. � iscrizione nel registro delle imprese senza effettività.

L’effettivo inizio può anche essere determinato da una serie di atti di organizzazione che per numero e significatività manifestino lo stabile orientamento all’attività produttiva di beni o servizi.

Per le società: » vale il principio dell’effettività » basta anche un solo atto, se particolarmente significamene, a dare inizio all’attività d’impresa.

Fine

La qualità di imprenditore si perde con l’effettiva cessazione dell’attività. � avvisi al pubblico o cancellazione dal registro delle imprese.

Solitamente prima della cessazione vi è un periodo di liquidazione. In tal caso la fine dell’impresa è determinata dalla chiusura della liquidazione e dalla disgregazione del complesso aziendale.

È importante il giorno di fine impresa per l’imprenditore commerciale che può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’attività.[art. 10 lgg fallimentare] (fine � pagamento di tutte le passività, altrimenti la lgg sul fallimento dell’impr. individuale sarebbe insensata)

Per le società: » Si ha cessazione dell’impresa con la cancellazione dal registro delle imprese perché questo

presuppone la disgregazione dell’impresa e il pagamento di tutte le passività. Se vi sono creditori ritardatari essi si rifaranno su ex soci o sui liquidatori se il mancato pagamento è dovuto a loro � esposizione al fallimento fino al pagamento di tutti i debiti2.

2 Fino al 2000 si sosteneva ke la società esisteva, e fosse soggetta al fallimento, sino al pagamento dell’ultimo debito.

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Capitolo 4. Lo statuto dell’imprenditore commerciale

L’imprenditore commerciale è soggetto a un particolare statuto composto da vari oneri.

4 A LA PUBBLICITÀ LEGALE

Lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali è costituito dal registro delle imprese.

Il registro delle imprese oggi3:

» Raccoglie i dati organizzativi di tutte le altre imprese » È tenuto dalle camere di commercio in ciascuna provincia » È tenuto con tecniche informatiche

Nel registro delle imprese gli atti da registrare sono:

» gli elementi di individuazione dell’imprenditore e dell’impresa (es. dati anagrafici) » struttura e organizzazione della società (es. atto costitutivo e sue modificazioni) » Modificazioni di tali elementi

L’ufficio del registro deve controllare la regolarità formale (documenti) e la regolarità sostanziale (veridicità) prima di iscrivere su domanda dell’interessato o d’ufficio l’atto.

Se non si adempie agli obblighi di pubblicità si hanno sanzioni pecuniarie amministrative, esclusione del concordato fallimentare e dall’amministrazione controllata (agevolazioni da lgg fallimentare).

Il registro delle imprese si divide in:

Sezione ordinaria

Sono tenuti all’iscrizione in questa sezione:

» Imprenditori commerciali individuali non piccoli » Tutte le società tranne la società semplice » Consorzi tra imprenditori » Enti pubblici con attività commerciale » Gruppi europei di interesse economico con sede in Italia » Società estere che hanno in Italia la sede della propria attività

Effetti Pubblicità legale = rende conoscibili i dati pubblicati ai terzi e ha:

» Efficacia dichiarativa = atti opponibili ai terzi. Senza iscrizione bisogna provare che i terzi abbiano avuto conoscenza effettiva dell’atto.

» Efficacia cos itutiva = Iscrizione necessaria per avere effetti verso terzi t» Efficacia normativa = Iscrizione necessaria per l’applicazione di un determinato regime

giuridico (� no applicazione di un determinato regime es. SNC)

Sezione speciale

Devono iscriversi in questa sezione:

» Piccoli imprenditori » Società semplici » Imprenditori agricoli individuali » Imprenditori artigiani » Società tra avvocati

Effetti

In generale effetti di pubblicità notizia = no opponibilità ai terzi

Per gli imprenditori agricoli e le società semplici (att. agricola) ha anche effetti di pubblicità legale.

NB! Oggi non c’è più distinzione tra sezione ordinaria e speciale. 3 È attivo come lo vediamo ora dal 1993; prima c’era un regime transitorio con registri di cancelleria presso i tribunali per le sole società commerciali.

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4 B LE SCRITTURE CONTABILI

= documenti che contengono la rappresentazione degli atti d’impresa.

Art. 2214: L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le scritture contabili che siano richiesti dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa []. (es. libro mastro, libro cassa, libro magazzino)

In ogni caso devono essere tenuti:

» Libro giornale (art. 2216) = deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio d’impresa.

» Libro degli inventari (art. 2217) = fornisce il quadro delle attività e passività dell’imprenditore. Si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite dal quale devono risultare con “evidenza e verità” gli utili o le perdite. � obbligo di redazione di SPA da art. 2424 – 2425, solo stessi criteri di valutazione

Regolarità delle scritture contabili

Regole formali = libri obbligatori numerati progressivamente (aboliti obbligo di bollatura e vidimazione annuale)

Regole sostanziali = Vanno tenute secondo le norme di una ordinata contabilità (art. 2219) e conservate per 10 anni.

La non regolare tenuta delle scritture contabili comporta:

» No prova a favore dell’imprenditore » No agevolazioni sul fallimento (concordato preventivo e amministrazione controllata)

Efficacia probatoria

Terzi = possono essere usate le scritture come prova sia che siano o no regolarmente tenute Imprenditore = devono ricorrere 3 presupposti:

» Regolare tenuta » Lite tra imprenditori » Lite inerente all’attività d’impresa.

4 C LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

Nel caso dell’impresa commerciale si deroga alle norme di diritto comune (art. 1387 e ss) e si prevede un sistema speciale di rappresentanza (art. 2203 – 2213) per alcuni ausiliari interni quali institori, procuratori e commessi.

Gli institori, procuratori e commessi sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza (no procura). >> le decisioni degli ausiliari vincolano direttamente l’imprenditore � da diritto comune: procura per dare rappresentanza.

Per limitare i poteri bisogna fare uno specifica atto opponibile solo se portato a conoscenza di terzi nelle forme di legge.

A. L’institore

Art. 2203

È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio d’impresa (cd direttore generale) o di un ramo o di una sede secondaria.

Se sono più d’uno agiscono disgiuntamente salvo che la procura disponga diversamente

Poteri (art. 2204)

Egli compie tutti gli atti pertinenti all’esercizio d’impresa a cui è preposto tranne l’alienazione di beni immobili e le limitazioni contenute nella procura.

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Inoltre è obbligato insieme all’imprenditore alla tenuta delle scritture contabili e all’iscrizione nel registro. <

Egli può stare in giudizio sia come attore che convenuto per le obbligazioni a cui è stato preposto.

Procura di limitazione o di modificazione

La procura per le modificazione, ampliamento o revoca del potere può essere:

» iscritta nel registro = opponibilità ai terzi » non iscritta nel registro = non opponibilità ma prova conoscenza altrui

Se l’institore non spende il nome dell’imprenditore nel traffico giuridico inerente all’attività d’impresa egli è responsabile insieme all’imprenditore (tutela massima del terzo) e non solo personalmente. B. I procuratori

Art. 2209

Sono procu atori coloro che, in base ad un rapporto continuativo, abbiano il po ere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio d’impresa pur non essendovi preposti (es. direttore acquisti).

r t

Il loro potere decisionale e la rappresentanza sono limitati nel settore operativo di cui si occupano (es. direttore acquisti opera in rappresentanza solo per gli acquisti)

I procuratori:

» non possono stare in giudizio nemmeno per gli atti da loro compiuti » non hanno obblighi di scritture contabili e pubblicità » sono responsabili se non spendono il nome dell’imprenditore C. I commessi

= coloro che eseguono attività materiali che li portano a contatto con terzi (es. salumiere)

Art.2210

I commessi, salve le limi azioni della procura, possono compiere gli atti che ordinariamentet comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati.

I commessi: » non possono derogare alle condizioni generali di contratto salvo autorizzazione » non possono esigere il prezzo di beni di cui non facciano consegna » non possono esigere il prezzo fuori dai locali (o all’interno se c’è la cassa) salvo autorizzazione.

NB non vi è un sistema di pubblicità legale (= no registro) >> portare a conoscenza di terzi con mezzi idonei (bacheche) o prova della conoscenza altrui

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Capitolo 5. L’azienda

L’azienda è il mezzo con il quale si svolge l’attività d’impresa

Art. 2555

L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Complesso dei beni: non è necessario che i beni impiegati nell’attività d’impresa siano di proprietà dell’imprenditore ma basta che ne disponga in base ad un valido titolo giuridico (es. locazione, leasing, comodato d’uso)

Organizzati per l’esercizio d’impresa: i beni hanno una destinazione unitaria, il fine produttivo.

I beni dell’impresa sono eterogenei ma complementari e inseriti in un contesto che attribuisce all’insieme di tali beni un valore superiore a quello singolo, l’avviamento. Esso può essere:

» oggettivo = nn dipende dalle capacità dell’imprenditore » soggettivo = dovuto all’abilità operativa dell’imprenditore.

Trasferimento d’azienda

Si ha quando è trasferito (atti di disposizione come vendita, concessione di usufrutto, donazione) un insieme di beni potenzialmente idoneo all’esercizio d’impresa

� cessione dell’intera azienda!

Forma

Art. 2556 Forma per la validità = forma dettata per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda oggetto del trasferimento. >> di proprietà (es. se beni immobili forma scritta a pena di nullità)

Forma per la prova Imprese soggette a registrazione >> prova scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) del trasferimento e dei contratti che lo riguardano entro 30 gg. Divieto di concorrenza

Art. 2557

Chi aliena l’azienda deve astenersi per un periodo massimo di 5 anni, dall’iniziare una nuova impresa che, per oggetto, ubicazione o al re circos anze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.

t t

tPer le imprese agricole tali disposizioni valgono solo per le a tività connesse.

Contemperamento di due interessi:

Acquirente: trattenere la clientela dell’impresa e godere dell’avviamento acquistato

Alienante: non compromettere la propria iniziativa economica.

Il divieto di concorrenza può essere esteso ad altre attività ma non deve proibire ogni attività professionale all’alienante. Può anche essere ridotto a 3 anni ma mai superiore ai 5 anni.

Il divieto di concorrenza occorre se si vende l’intera azienda � no nuova impresa x l’alienante.

Il divieto si applica anche alla vendita coattiva (da fallimento)

I casi controversi sono 3:

» divisione ereditaria e successione azienda » scioglimento società con assegnazione società a uno dei soci » vendita di una partecipazione di controllo di una società.

Nei 3 casi non c’è vero e proprio trasferimento d’azienda ma si applica il divieto di concorrenza.

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La successione nei contratti aziendali

Naturalmente si succede nei contratti se le prestazioni non sono ancora state eseguite.

Art. 2558

Se non è pattuito diversamente l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda s essa che non abbiano carattere personale.t = in cui l’alienante era fondamentale.

I contratti a carattere personali son soggetti al diritto comune (accordo parti + consenso del terzo)

In deroga al diritto comune (necessità del consenso) qui i terzi non possono non dare il consenso ma possono recedere

» per giusta causa (deve darne prova) entro 3 mesi dal trasferimento richedendo il risarcimento dei danni all’alienante provando (difficile) che egli non ha osservato la “normale cautela” nella scelta dell’acquirente.

I crediti aziendali

È stata eseguita la prestazione a proprio carico.

Art. 2559

La cessione dei credi i relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica o di accettazione del debitore, ha effetto dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese

t.

� diritto comune: notifica obbligatoria al debitore e accettazione >> semplificazione trasferimento

Se il debitore paga all’alienante in buona fede è liberato. Poi l’acquirente si rifarà sull’alienante.

Se l’impresa non è soggetta all’iscrizione nel registro si ritorna al diritto comune. I debiti aziendali

È stata eseguita la prestazione dal terzo a proprio favore

Art. 2560

L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriormente al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

= diritto comune: no cambiamento debitore senza consenso del creditore.

Per le aziende commerciali rispondono dei debiti in solido l’acquirente e l’alienante se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Per i debiti da lavoro rispondono dei debiti in solido l’acquirente e l’alienante anche se essi non risultano dai libri contabili obbligatori.

Nei rapporti tra acquirente e alienante è cmq necessaria una pattuizione per stabilire a chio debbano essere accollati i crediti o i debiti. Usufrutto e affitto dell’azienda

Art. 2561 <

L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sot o la dit a che la contraddistingue. t tEgli deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e conservandone l’efficienza, gli impianti e le normali dotazioni di scorte.

� cessazione dell’usufrutto.

L’usufruttuario può cmq disporre dell’azienda e acquistare nuovi beni tenendo conto che alla fine dell’usufrutto la differenza tra il valore dei beni iniziali e quelli finali verrà compensato in denaro.

L’affitto d’azienda (� locazione!) è rinviato alle disposizione per l’usufrutto. (art. 2562)

Per entrambi si applica il divieto di concorrenza, la successione nei crediti mentre i debiti sono a carico del nudo proprietario e del locatore tranne i debiti da lavoro.

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Capitolo 6. I segni distintivi

I segni distintivi dell’impresa e dell’imprenditore sono:

1. Ditta (art. 2563 -2567) 2. Insegna (art. 2568) 3. Marchio (art. 2569 – 2574) Ditta

= nome commerciale dell’imprenditore.

Se non viene espressa essa coincide con il nome civile dell’imprenditore ma l’imprenditore può anche sceglierla con i limiti di :

» Verità È diverso a seconda che si tratti di:

o Ditta originaria = deve contenere il cognome o la sigla dell’imprenditore. Può nn coincidere con il nome civile se questo ha avuto mutamenti.

o Ditta deriva a (cioè in seguito a cessione) = non si impone di integrarla con il cognome del nuovo acquirente (cd “verità storica”)

t

» Novità

La ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore tale da creare confusione per l’oggetto dell’impresa o per il luogo in cui questa è esercitata.

Vi è l’obbligo di cambiare ditta se la confusione occorre tra imprenditori concorrenti. Per le società chi registra più tardi deve cambiare, per le persone fisiche chi lo usa dopo.

La ditta si trasferisce con l’azienda con l’assenso dell’alienante (� disposizione ereditaria: auto) Insegna

= contraddistingue i locali dell’impresa e il più ampio complesso aziendale.

Il codice rinvia al 2564 (novità v.sopra) e sono applicabili i principi base della disciplina della ditta e del marchio: » Liceità » Verità (=no indicazioni ingannevoli al pubblico) » No tutela per indicazioni generiche (es. pizzeria)

Non è disposto nulla per il trasferimento dell’insegna con l’azienda ma si assimila alla disciplina del marchio. Marchio

= segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa.

Esso ha una disciplina nazionale (art. 2569 – 2574) ampia ed è tutelato anche a livello comunitario (regolamento CE n.40/94/1993) ed internazionale (convenzione di Parigi del 1883 e accordo di Madrid 1891).

Tali discipline tutelano il marchio per le importanti funzioni che esso ha:

» Differenziazione dei prodotti » Indicazione di provenienza e di qualità del prodotto » Forza attrattiva (soprattutto per i marchi cd “celebri” >> estensione tutela per questi)

Esistono vari tipi di marchi:

» Di fabbrica (da fabbricante) o di commercio (attività commerciale) = + marchi su un prodotto

» Di servizio (per imprese di servizi) = forma pubblicitaria: sulle divise e sui materiali d’uso

» Generale (uno per tutti i prodotti) o speciale (ogni prodotto un marchio) --> possono anche essere contemporanei sul prodotto (es. Fiat Punto)

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I marchi possono essere composti in vari modi:

» Marchio denominativo = con parole

» Marchio figurativo = solo o con figure, cifre, musiche, suoni

» Marchio di forma = con la forma del prodotto (es. bottiglia coca cola

Esiste poi il marchio collettivo = marchio che viene concesso in uso a produttori consociati da un ente che garantisce l’origine, la natura o la qualità di prodotti (es. Pura lana vergine)

» IL MARCHIO REGISTRATO

Il marchio, per essere registrato deve rispondere ad alcuni requisiti a pena di nullità:

1. Liceità

No segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume No utilizzo immagine o nome (se famoso) altrui senza consenso

2. Verità

No segni idonei ad ingannare il pubblico su qualità, provenienza geografica, natura o qualità.

3. Originalità Deve avere capacità distintiva. Non sono ammesse:

» Denominazioni (o figure) generiche (es. scarpa) dell’attività; se sono diverse dall’attività sono ammesse (es. aeroplano per un negozio di calzature) o se combinate in modo fantasioso (es. amplifon)

» Indicazioni descrittive dei caratteri e della provenienza, salvo i marchi collettivi » Segni di uso comune (es. extra, lusso)

4. Novità No marchi già registrati per prodotti uguali o affini. Per i marchi celebri si estende anche ai prodotti non affini.

Tutela del marchio registrato consiste nel: USO ESCLUSIVO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE del marchio per prodotti uguali o affini. --> per i marchi celebri la tutela è estesa anche ai prodotti non affini

L’uso esclusivo:

» decorre dalla data di presentazione della domanda all’ufficio brevetti

» dura dieci anni ed è rinnovabile illimitatamente a intervalli decennali (salvo decadenza requisiti)

» decade con

� la volgarizzazione del marchio = il marchio diventa una denominazione generica (Biro) � mancato utilizzo per 5 anni � causa di decadenza (art. 41-43 l.m.) o mancanza originaria di un requisito essenziale.

Se vi è stata lesione del marchio, il titolare può promuovere: » azione di contraffazione con cui si ottiene

� inibitoria � rimozione degli effetti � pubblicazione sentenza � risarcitoria se sussiste dolo o colpa del contraffattore

» IL MARCHIO NON REGISTRATO

Vi è naturalmente una tutela minore di quella del marchio registrato.

Art. 2571:

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di con inuare ad usarne, nonostante laregistrazione da altrui ottenuta, nei limiti in cui anteriormente

t se ne è valso.

Importanza uso di fat o e no orie à. t t t

Se notorietà locale = no impedire che altri usino sul campo nazionale per stessi prodotti

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» IL TRASFERIMENTO DEL MARCHIO (art. 2573) <

Il marchio si può trasferire o concedere in licenza disgiuntamente dal trasferimento d’azienda (� prima del 1992).

La licenza di marchio può essere non esclusiva = + concessionari = + beni con stesso marchio ma provenienza diversa.

Limiti (� decadenza del marchio):

» dal trasferimento non deve derivare inganno nei carat eri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.

t

» Licenziatari devono garantire stessa qualità degli atri prodotti con stesso marchio

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Capitolo 7. Opere dell’ingegno. Invenzioni industriali

Le creazioni intellettuali si dividono in:

» Opere dell’ingegno = idee creative nel campo culturale. --> diritto d’autore

» Invenzioni industriali = idee creative nel campo della tecnica --> brevetti di vario tipo

Noi tratteremo solo le invenzioni industriali.

Invenzioni industriali

Consistono nella soluzione originale di un problema tecnico.

Esistono due tipi di brevetto:

» Brevetto per invenzione industriale » Brevetto per modelli di utilità 7 A IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE (art. 2584 – 2591)

Hanno per oggetto le inventive di maggior significato tecnologico.

Si distinguono in tre grandi categorie:

» Invenzioni di prodotto = nuovo prodotto

» Invenzioni di procedimento = nuovo metodo di produzione, di lavorazione o nuovi macchinari

» Invenzioni derivate = derivazione di una precedente invenzione. Combinazione, modificazione o nuova utilizzazione di precedenti invenzioni.

Non forma invenzione ciò che esiste in natura, una nuova teoria, i software e i metodi per il trattamento chirurgico.

Le invenzioni devono poi rispondere a requisiti di:

» Novità = invenzione non compresa nello stato della tecnica

» Attività inventiva = l’invenzione deriva da un’attività creativa non conseguibile per un tecnico medio del ramo facendo ricorso alle sue ordinarie capacità.

» Idonei all’applicazione industriale = potenzialità di essere utilizzato in qualsiasi genere d’industria, anche agricola.

Cmq l’inventore ha diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione.

IL BREVETTO ITALIANO:

» Viene concesso dall’Ufficio brevetti sulla base di una domanda con descrizione chiara (per una persona esperta del ramo) e completa. � nullità

» Dura 20 anni (tranne cause di nullità o decadenza, es. no attuazione dal rilascio del brevetto) e non è rinnovabile.

» Dà il diritto d’esclusiva sul commercio, la fabbricazione e l’importazione dei prodotti. NB se è un processo l’esclusiva riguarda solo il prodotto fatto con quel determinato processo, non si possono escludere altri prodotti con diverso processo.

» È trasferibile indipendentemente dal trasferimento d’azienda

» È soggetto alla costituzione di diritti reali e di licenza d’uso con o senza esclusiva; può anche essere espropriato per motivi di pubblica utilità.

Il titolare del brevetto (e il licenziatario) può esercitare azione di contraffazione con effetti:

» Inbitori » Ripristinatori = eliminare prodotti violanti il brevetto dal mercato

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BREVETTO INTERNAZIONALE: Si può estendere l’esclusiva sul territorio di altri Stati grazie a diversi trattati. >> il contenuto del diritto d’esclusiva è disciplinato dalle leggi del paese in cui il brevetto è efficace

BREVETTO COMUNITARIO: è un brevetto autonomo regolato dalla convenzione di Lussemburgo del 1975. Viene rilasciato dall’Ufficio europeo di Monaco e ha effetti su tutto il territorio comunitario facendo cessare gli effetti dei brevetti nazionali 7 B L’INVENZIONE INDUSTRIALE NON BREVETTATA

Si ha la cosiddetta utela del p euso:

t r

tChiunque ha fatto uso dell’invenzione nella propria azienda, dodici mesi anteriori al deposito dell’altrui domanda di brevetto, può con inuare a sfruttare l’invenzione nei limiti del preuso.

Tale sfruttamento può essere trasferito solo tramite il trasferimento d’azienda.

Tale tutela opera anche nel caso di preuso segreto.

Se il preutente ha divulgato l’invenzione allora il brevetto non avrà il requisito di novità = nullità. 7 C I MODELLI INDUSTRIALI

Si distinguono in:

» Modelli d’utilità

Nuovi trovati che conferiscono funzionalità (=efficacia o comodità d’applicazione) a macchine, strumenti e oggetti d’uso.

Sono tutelati da brevettazione (art. 2594) ma questa dura 10 anni (�20 ordinari)

» Disegni e modelli

Nuove idee destinate a migliorare l’aspetto dei prodotti industriali. (es. industrial design)

Sono tutelati da una registrazione in cui devono ricorrere requisiti di:

� Novità = nuovo � Carattere individuale = impressione diversa da quella suscitata da altri disegni o modelli

Dura 5 anni ed è rinnovabile fino a un massimo di 25 anni.

Per le opere dell’industrial design che presentino valore artistico e carattere creativo si applicano le norme del diritto d’autore (tutela fino a 70 anni dalla morte dell’autore)

Disegni e modelli comunitari Hanno una protezione autonoma ed unitaria; si basano anch’essi sulla registrazione. Prevedono inoltre una tutela di 3 anni ai disegni e modelli non registrati.

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Capitolo 8. La disciplina della concorrenza

Il modello ideale di mercato è la concorrenza perfetta senza eccessi ponderata alle necessità della collettività e con monopoli “buoni” per la collettività.

La ricerca di questo equilibrio è anche ricercata dal legislatore italiano.

Il fondamento normativo è l’art. 41 della Costituzione: L’iniziativa economica privata è libera.

Il legislatore italiano ha però imposto:

» Limitazioni legali (art. 41-43 Cost) = fini di utilità sociale e monopoli legali in settori d’interesse

» Limitazioni negoziali alla concorrenza ma senza sacrificio iniziativa economica libera

» Repressione della concorrenza sleale.

Abbiamo una netta divisione sulla legislazione in questo ambito:

1. norme antimonopolistiche = contro comportamenti contro la struttura di mercato

2. norme sulla concorrenza sleale = contro comportamenti sleali 8 A LA LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA

= contro atti e comportamenti che pregiudicano la struttura di mercato

La legge italiana ha creato l’autorità garante della concorrenza e del mercato (lgg. 287/1990).

--> competenza solo sul territorio nazionale � comunitario

La legge 287/1990 disciplina queste norme e suddivide tre fattispecie: 1. Le intese restrittive della concorrenza

= comportamenti e accordi tra imprese volti a limitare la propria libertà d’azione sul mercato.

Sono vietate quelle che hanno per ogget o o per effet o l’impedire res ringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.

t t t

>> principio di effettività

Le intese vietate sono nulle e possono portare a sanzioni pecuniarie e sicuramente ripristinatorie della situazione di mercato.

Sono previste esenzioni temporanee dall’autorità per quelle intese che migliorano le condizioni di offerta e producono un beneficio per i consumatori.

2. Abuso di posizione dominante

= è vietato lo sfruttamento della posizione dominante, nn la posizione dominante in sé!!

Per tale impresa è vietato:

» imporre prezzi o condizioni contrattuali gravose

» impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato

» applicare condizioni diverse per prestazioni equivalenti.

Non sono previste esenzioni ma nullità dei patti e sanzioni pecuniarie e, se c’è reiterazione, sospensione dell’attività fino a un massimo di 30 gg.

NB è vietato anche l’abuso di dipendenza economica = situazione in cui un’impresa può determinare, nei rapporti

commerciali, un esagerato squilibrio di diritti e obblighi.

Si applicano le stesse tutele (nullità + risarcimento) valutando anche le alternative sul mercato.

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3. Concentrazioni = quando due o più imprese:

» si fondono [concentrazione giuridica]

» diventano un'unica entità economica pur restando separate - stesso controllo [concentrazione economica]

» due o più imprese indipendenti danno luogo ad una nuova società Le concentrazioni non sono vietate in quanto tali ma solo quando danno luogo a gravi alterazioni della struttura di mercato.

Per le concentrazioni che portano a determinate soglie di fatturato --> comunicazione preventiva all’autorità

--> autorizzazione o divieto Se con divieto la concentrazione si esegue comunque vi sono pesanti sanzioni pecuniarie.

8 B LA CONCORRENZA SLEALE

È nell’interesse generale che la competizione tra imprenditori avvenga in modo corretto e leale.

L’art.2598 prevede tre fattispecie e prevede:

» sanzioni inibitorie e ripristinatorie anche senza dolo o colpa

» sanzioni inibitorie e ripristinatorie anche senza realizzazione del danno >> basta potenzialità

» sanzioni risarcitorie se sussiste anche dolo o colpa.

Soggetti legittimati ad agire: imprenditori (o loro associazioni) + concorrenza tra i litiganti

--> sono indirettamente tutelati anche i consumatori e le loro associazioni ma non possono agire.

La disciplina della concorrenza sleale lascia i consumatori esposti alla possibilità di inganni pubblicitari --> codice di autodisciplina pubblicitaria delle imprese + Giurì di autodisciplina (“giudice”)

--> disciplina statale della pubblicità ingannevole.

Le fattispecie previste dall’art. 2598 sono:

Si aggiunge a tutela segni distintivi

1. Atti di confusione

=atto idoneo a creare confusione con prodotti o l’attività di un concorrente; in particolare:

a. Uso di nomi o segni distintivi altrui (anche non registrati)

b. L’imitazione delle forme dei prodotti altrui

2. Denigrazione

= diffondere notizie o apprezzamenti su prodotti o attività dei concorrenti per discreditarli. Si manifesta con:

a. Magnificazione (pubb. iperbolica) = solo il proprio prodotto ha pregi e li si nega agli altri b. Comparazione (pubb. comparativa) = quando si danno info false e non porta discredito

al concorrente >> oggi disciplinata da d.lgs. 74/1992 = non sempre illecita

3. Appropriazione di pregi altrui (insieme a denigrazione nel C.c.) = appropriazione di pregi altrui o agganciamento ad altri (es. scarpe tipo Tod’s)

4. Altri atti di concorrenza sleale = ogni altro mezzo non conforme alla cor ettezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

r

In questa norma (di chiusura), rientrano sicuramente:

a. Pubblicità menzognera = falsa attribuzione di pregi non appartenenti a nessuno

b. Dumping = sistematica vendita dei prodotti sottocosto

c. Concorrenza parassitaria = sistematica imitazione di altrui iniziative

d. Sottrazione di dipendenti = sottrazione di dipendenti qualificati con mezzi scorretti

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8 C LE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA

Le limitazioni della concorrenza sono di due tipi: 1. Pubblicistiche

La concorrenza può essere limitata per l’interesse generale e l’utilità sociale attivando con legge regimi di monopoli pubblici (o legali).

Essi sono comunque limitati da alcune norme quali:

» Obbligo di contrarre con chiunque lo richieda

» Obbligo di rispettare parità di trattamento.

>> vi possono essere condizioni diverse a diversi individui se sono stati predeterminati i relativi presupposti di applicazione

2. Convenzionali <<

Il codice civile predispone norme per gli accordi restrittivi della concorrenza [art. 2596]: il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto.esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o attività e non può eccedere la dura a di 5 anni. Se la durata non è stabilita o e stabilità per un periodo superiore ai 5 anni, il patto è comunque valido per un quinquennio..

t

Tale accordo è valido se:

» Provato per iscritto

» Circoscritto ad un determinato ambito territoriale o attività

» Durata massima 5 anni Comunque i patti sono vietati se ricadono in intese anticoncorrenziali o di abuso di posizione dominante. Esempi di tali accordi anticoncorrenziali sono cartelli o consorzi anticoncorrenziali che prevedono impegni reciproci tra imprenditori (contingentamento, zona, prezzo).

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Capitolo 9. I consorzi tra imprenditori

I consorzi sono disciplinati dagli art. 2602 – 2620 del Codice civile.

Definizione (art. 2602) : con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per ladisciplina o per lo svolgimento di determina e fasi d’impresa.

t

I consorzi possono essere di varie tipologie:

1. anticoncorrenziali = limitare la reciproca concorrenza Sollecitano spesso controlli da parte dell’autorità garante per evitare che si instaurino situazioni di monopolio in contrasto con l’interesse generale.

2. di coordinamento o di cooperazione aziendale = svolgimento di determinate fasi per ridurre i costi (es. acquisto materie prime)

Aumentano la competitività e la concorrenza nel mercato >> ben visti dall’autorità antitrust

Sono comunque disciplinati in modo uguale dal C.c. che attua per entrambi una disciplina comune.

Il contratto di consorzio:

» Deve avere forma scritta a pena di nullità e deve contenere le indicazioni dell’art. 2603.

» Deve essere stipulato tra imprenditori (anche da enti pubblici o privati di ricerca)

» Deve prevedere una durata � 10 anni (cons. anticoncorrenziali 5 ??)

» Deve prevedere le condizioni per l’ammissione di nuovi consorziati (cmq non subalterna all’unanimità dei consorziati) NB! Trasferimento d’azienda: acquirente di un consorziato diventa consorziato tranne che per esclusione con giusta causa.

» Deve indicare le cause di recesso (scioglimento contratto per volontà del socio) o di esclusione (per decisione degli altri consorziati)

� cause di scioglimento anticipato dell’intero contratto (giusta causa o unanimità)

Nel consorzio è prevista la creazione di una organizzazione comune composta almeno da:

» Assemblea = organo deliberativo (a maggioranza) composto da tutti i soci

» Organo diret ivo = nei consorzi con attività interna controlla attività consorziati t

Le norme per l’elezione, revoca e esercizio delle funzioni degli organi sono da indicare nel contratto

I consorzi con attività esterna

Per tali consorzi è necessario che il contratto:

» Sia iscritto nel registro delle imprese con regime di pubblicità legale <

» Indichi la presidenza, la direzione, la rappresentanza del consorzio e i relativi poteri |

obbligo di redigere la situazione patrimoniale e depositarla nel registro

Il fondo consortile costituisce il patrimonio autonomo del consorzio con attività esterna e serve a garantire il soddisfacimento dei creditori del consorzio e solo da essi (no creditori dei consorziati).

Se vi sono obbligazioni assunte

» in nome del consorzio e nell’interesse di tutti i consorziati risponde solo il fondo consortile

» per conto dei singoli consorziati rispondono solidalmente i consorziati interessati e il fondo. |

Se insolventi, il debito degli interessati si ripartisce agli altri in proporzione alle quote

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Le società consortili

Da un punto di vista dello scopo società e consorzi sono piuttosto diversi: » società = distribuire dividendi (scopo lucrativo) » consorzio = far ottenere ai consorziati minori costi o maggiori ricavi (migliorare

efficienza e redditività delle singole imprese – simile al mutualistico)

Tuttavia è comunque possibile che tutte le società lucrative tranne le s.s. possano assumere come oggetto sociale gli scopi indicati dall’art. 2602 (art. 2615-ter).

Chi dà vita ad una società consortile può inoltre inserire nell’atto costitutivo specifiche pattuizioni per adattare la struttura societaria prescelta alle finalità consortili.

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PARTE SECONDA – LE SOCIETÀ Capitolo 10. Le società

I tipi di società tra i quali i soggetti possono scegliere sono otto:

» Società semplice » Società in nome collettivo » Società in accomandita semplice » Società per azioni

» Società in accomandita per azioni » Società a responsabilità limitata » Società cooperativa » Mutue assicuratrici

10 A LA NOZIONE DI SOCIETÀ Società = con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica con lo scopo di dividerne gli utili. (art. 2247)

» Oggi le SRL e le SPA possono essere costituite anche con atto unilaterale

In generale, comunque, le società si caratterizzano per:

1. Conferimenti dei soci 2. Esercizio in comunità di una attività economica (scopo – mezzo) 3. Divisione degli utili 10 A1 Conferimenti dei soci

= contributi dei soci alla formazione del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa.

È essenziale che tutti i soci facciano o si obbligano a fare un conferimento che si esporrà al rischio d’impresa.

Oggetto del conferimento secondo l’art. 2247 possono essere beni o servizi quindi denaro, beni in natura, prestazioni di attività lavorativa (seppure non possibile in tutte le società

IL PATRIMONIO SOCIALE

= complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi della società (attività e passività)

Esso (o meglio l’attivo di bilancio) costituisce la garanzia principale o esclusiva (con responsabilità limitata) dei creditori della società. IL CAPITALE SOCIALE

= valore in danaro dei conferimenti all’atto costitutivo.

Il CS è un valore storico e non cambia nel corso della vita della società. Ha funzione:

» Vincolistica

È una voce che vincola i valori dell’attivo = garanzia patrimoniale supplementare. Esso sarà stabilmente destinato all’attività sociale e non sarà distribuibile.

» Organizzativa

Esso è organizzativo nel senso che è rilevante nel verificare se la società ha conseguito utili o perdite. Funge anche da base di misurazione di alcune fondamentali situazioni soggettive di carattere amministrativo (diritto di voto) o patrimoniale (partecipazione agli utili) in quanto i diritti spettano in modo proporzionale alle quote conferite

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10 A2 L’esercizio in comune di attività economica [scopo – mezzo delle società]

= oggetto sociale = attività con la quale la società creerà gli utili da distribuire (scopo-mezzo)

L’attività deve essere:

» Iscritta nell’atto costitutivo e può essere modificata in base alle norme sulle modificazioni di tale atto

» Produttiva = attività condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi

» � godimento dei beni conferiti dai soci >> disciplina sulla comunione (aggressione dei creditori personali anche sulla cosa comune)

NB! quindi società di mero godimento vietate ma godimento + att. produttiva consentite!

--> le società immobiliari di comodo (locazione a terzi di immobili) sono quindi vietate � società immobiliari che gestiscono residence (si attività produttiva)

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Come già visto i professionisti intellettuali, pur svolgendo attività economica, non svolgono ai fini di legge attività d’impresa. Ma possono costituirsi in società??

No, vi sono alcune norme:

» 2229 C.c.: carattere rigorosamente personale dell’attività intellettuale.

� ente impersonale come la società

» lgg 1815/1939: se più professionisti si uniscono allora “studio legale, tecnico, commerciale, contabile amministrativo o tributario” con i nomi dei consociati nella denominazione dell’ufficio.

Comunque, oggi le società tra professionisti assumono sempre più carattere imprenditoriale e si necessita di una nuova legge sulle società tra professionisti.

In deroga a tale principio vi è la disciplina delle società tra avvocati.

Le società tra avvocati:

» hanno per oggetto l’esercizio in comune della ‘attività professionale di rappresentanza, difesa e assistenza svolta dai propri soci

» si applicano le norme sulla SNC se non diversamente disposto <

» sono soci solo avvocati e no soci di più società contemporaneamente

» la ragione sociale deve contenere l’indicazione “Società tra professionisti” e i nomi e le professioni dei soci

» è iscritta nell’albo degli avvocati --> applicazione norme deontologiche degli avvocati.

» Non è soggetta a fallimento

Inoltre, per valorizzare il carattere personale della professione:

» L’amministrazione non può essere affidata ai terzi

» Il cliente può chiedere l’assistenza da un particolare socio

» Il socio e i soci incaricati dal cliente (e non tutti) sono personalmente e illimitatamente responsabili per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico + patrimonio della società

oppure tutta la società se si è omesso di comunicare il socio assistente il cliente

Esistono forme di società tra professionisti che sono ammesse (cioè lecite e valide) perché non hanno come oggetto sociale l’esercizio della professione:

1. società di mezzi = acquisto e gestione in comune di beni strumentali per l’esercizio individuale delle professioni

2. società di servizi imprenditoriali = professione + servizi di carattere imprenditoriale (es. società di ingegneria = progettazione + realizzazione e vendita impianti industriali)

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10 A3 Lo scopo – fine delle società

Lo scopo fine della società può essere diverso:

» Lucrativo = conseguire utili (lucro oggettivo) e dividerli tra i soci (lucro soggettivo) Scopo tipico affidato dal legislatore a società di persone e società di capitali

» Mutualistico Scopo perseguito dalle società cooperative: fornire ai singoli soci un vantaggio patrimoniale diretto che può consistere in un risparmio di spesa o in una maggior remunerazione del lavoro dei soci nella cooperativa. Necessario metodo economico per la realizzazione di scopi economici.

» Consortile Tutti i tipi di società tranne la società semplice possono realizzare lo scopo consortile. Metodo economico per la realizzazione di uno scopo economico degli imprenditori quali minori costi o maggiori ricavi. Non devono perseguire scopo di lucro in senso proprio.

Queste sono le tre categorie fondamentali degli scopi della società che sempre perseguono un risultato economico a favore esclusivo dei soci.

Vi sono norme eccezionali che prevedono società

» Senza scopo di lucro Previste per legge (legislazione speciale quindi) hanno scopi esclusivamente pubblici o incompatibili con la causa economica (es. società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari) � ONLUS!!! Oggi si stanno riducendo.

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10 B TIPI DI SOCIETÀ

I tipi di società tra i quali i soggetti possono scegliere sono otto:

» Società semplice » Società in nome collettivo » Società in accomandita semplice » Società per azioni

» Società in accomandita per azioni » Società a responsabilità limitata » Società cooperativa » Mutue assicuratrici

Si possono classificare in vari modi:

» In base allo scopo: <

� Lucrative

� Mutualistiche e cooperative

» Tra le lucrative, in base alla natura dell’attività:

� Società semplice = solo attività non commerciale

� Tutte le altre = attività commerciale e non con iscrizione nel registro delle imprese

» In base alla personalità giuridica:

� Società di capitali e società cooperative = con personalità giuridica

� Società di persone = senza personalità giuridica.

S.s. Att. non commerciale SNC LUCRATIVE SAS SRL SPA SAPA Soc. Cooperative MUTUALISTICHE

Nelle società di capitali:

» Vi è una pluralità di organi

» Principio di maggioranza nel funzionamento degli organi

» Il singolo socio non ha diretto potere di amministrazione e controllo

Nelle società di persone:

» Non vi è una pluralità di organi <

» Si riconosce al socio il potere di amministrare la società (e di esserne illimitatamente responsabile) + il consenso dei soci per modificare l’atto costitutivo

» Il singolo socio ha potere di amministrazione e rappresentanza nella società.

Ulteriore distinzione può essere fatta sul regime di responsabilità delle obbligazioni sociali:

» Società in cui rispondono patrimonio + soci personalmente e illimitatamente » Società in cui rispondono patrimonio + alcuni soci personalmente e illimitatamente » Società in cui risponde solo il patrimonio

10 B1 Personalità giuridica e autonomia patrimoniale delle società

Personalità giuridica e autonomia patrimoniale sono due tecniche giuridiche per ottenere lo stesso obiettivo economico che consiste in:

» Rendere il patrimonio della società aggredibile solo dai creditori sociali » Separare il patrimonio sociale e quello personale

Le società di capitali hanno personalità giuridica:

» Società sono soggetti di diritto formalmente distinti dai soci (patrimonio società autonomo) » Autonomia patrimoniale perfetta (patrimonio soci autonomo)

Att. commerciale

No personalità giuridica

Personalità giuridica

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Le società di persone non hanno personalità giuridica ma:

» Autonomia patrimoniale imperfetta: I creditori personali non possono aggredire il patrimonio sociale per soddisfarsi.

--> i creditori personali possono (con limitazioni) al massimo far liquidare la quota societaria

» Beneficio di preventiva escussione sul patrimonio sociale = responsabilità sussidiaria dei soci È comunque diffuso che le società di persone formino soggetti di diritto a se stanti seppur senza personalità giuridica. Da cui deriva che:

o i beni sociali non sono in comproprietà speciale ma della società

o le obbligazioni sociali non sono personale ma della società

o imprenditore è la società e non il gruppo dei soci NB. Se non si sceglie un tipo di società tra quelli indicati dal codice

>> società semplice se attività non commerciale >> SNC se attività commerciale

Volendo si possono con apposite clausole (cd clausole atipiche), non incompatibili con il modello scelto, disegnare un assetto organizzativo diverso da quello impostato dal legislatore.

Non è possibile creare società di tipo diverso da quelle indicate dal codice = No società atipiche

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Schemi di diritto commerciale da “Manuale di diritto comm.le” di Campobasso

Capitolo 11. La società semplice e la società in nome collettivo

Le società di persone sono:

» Società semplice >> attività non commerciale (art. 2251 – 2290)

» Società in nome collettivo >> attività commerciale e non (art. 2291 – 2312)

» Società in accomandita semplice >> attività commerciale e non (art. 2313 – 2324)

Le norme sulla società semplice sono le norme base delle società di persone. 11.1 La costituzione della società

S.s : Il contratto di società semplice ha forma libera salvo forme speciali richieste dai conferimenti.

S.s. anche per fatti concludenti o verbalmente. Contenuto dell’atto costitutivo nn specificato

Lgg. 228/2001 Iscrizione nel registro delle imprese per attività agricola ha pubblicità legale.

SNC : La disciplina della costituzione della SNC dipende dalla volontà di registrazione. Infatti:

» Senza registrazione = SNC irregolare >> rapporti con i terzi con norme s.s.

» Con registrazione = SNC regolare >> diverso regime di opponibilità ai terzi.

Ai fini della registrazione l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata auten icatat e deve contenere (art. 2295):

» Generalità dei soci » Ragione sociale con il nome di uno o più

soci e la denominazione SNC » Soci con amministrazione e rappresentanza » Sede principale e secondarie della società

» Oggetto sociale » Conferimenti dei soci e loro valore » Prestazioni dei soci d’opera » Criteri di ripartizione degli utili » Durata della società

NB anche per la SNC irregolare c’è il vincolo di forma nei conferimenti (es. conferimento immobile senza forma scritta = nullità conferimento)

Nella costituzione di una società possiamo trovare le cosiddette:

1. Società di fatto Quando il contratto di società si conclude per fatti concludenti. Se attività non commerciale >> disciplina SS Se attività commerciale >> disciplina SNC Irregolare. Con attività commerciale la società di fatto è esposta al fallimento (come imprenditore commerciale) e il suo fallimento determina il fallimento di tutti i soci, anche quelli occulti (di cui si scopre l’esistenza in base a indizi su rapporti societari interni).

Non è necessario esteriorizzare la qualità di socio ma anch’essi rispondono per le obbligazioni sociali e del fallimento.

NB. società di fatto con soci occulti � società occulta

2. Società occulta La società esiste fra i soci ma non viene esteriorizzata ai terzi per limitare le obbligazioni sociali al proprio patrimonio e non a quello della società.

Per i rapporti esterni i soci si presentano come imprenditori individuali spendendo il proprio nome.

Se la società occulta viene scoperta (esistenza del contratto di società nei rapporti interni) e se i creditori di un socio fallito possono provare che le azioni del singoli socio siano riferibili alla società >> fallimento della società e dei soci occulti.

NB la giurisprudenza è controversa perché in questo caso criterio sostanziale (interessi società occulta) prevale su quello formale (spendita del nome).

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3. Società apparente Una società, anche se non esiste nei rapporti tra i presunti soci, deve considerarsi esistente se fa presupporre ai terzi l’esistenza della società stessa. La società apparente è una creazione giurisprudenziale che, di fatto, assoggetta a fallimento le società che esistono nei rapporti esterni e non nei rapporti interni.

11.2 I conferimenti

Con la costituzione della società i soci si obbligano a effettuare i conferimenti del contratto sociale.

Se i conferimenti non sono determinati nell’atto costitutivo i soci sono obbligati a conferire in parti uguali ciò che è necessario per il conseguimen o dell’ogge o sociale. t tt

t

t

Sono conferibili tutte le entità suscettibili di valutazione economica. Vi è una specifica disciplina per il conferimento di:

» Beni in proprietà La garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendi a.

Sul socio grava il rischio del perimento fino al trasferimento della proprietà alla società: � Se il bene è specificato >> trasferimento con consenso traslativo � Se il bene è generico >> trasferimento proprietà in seguito alla loro specificazione

» Beni in godimento Il rischio resta a carico del socio che le ha conferite. Viene applicata la disciplina sulla locazione Alla fine della società il socio ha diritto alla restituzione del bene nello stato in cui si trova.

» Crediti Il socio risponde nei confronti della società dell’insolvenza del debitore ceduto nei limiti del valore assegnato al suo conferimento. � esclusione dalla società

» Prestazione d’opera / servizi Si può prestare la propria attività lavorativa a favore della società � lavoro subordinato!! La sua retribuzione è data dalla partecipazione ai guadagni della società. Se egli diviene inidoneo a prestare l’opera può essere escluso dalla società.

I conferimenti dei soci formano il patrimonio iniziale della società e non possono più servirsene per fini estranei a quelli della società salvo patto contrario unanime.

SS : No CS perché no valutazione conferimenti e no scritture contabili e redazione bilancio annuale <

SNC : si CS e valutazione conferimenti per attribuirvi valore nominale.

Si applicano sulle SNC quindi le norme a tutela del capitale sociale:

» È vietata la distribuzione tra i soci di utili non realmente conseguiti (art. 2303) Se si verifica una perdita, no distribuzione utili fino al reintegro di tale perdita.

» È vieta o rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti o liberarli dall’obbligo di ulteriori versamenti salvo delibera di riduzione del capitale sociale. (art. 2306)

I creditori sociali possono opporsi alla riduzione del CS perché si diminuisce la garanzia a favore degli stessi >> decide giudice se riduzione o no

11.3 La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite

Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e alle perdite d’impresa; comunque sono possibili patti che prevedano disparità di trattamento.

È nullo solo il patto leonino (art. 2265):

È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazioni agli utili o alle perdite

Se le parti, nel contratto sociale, non stipulano patti appositi:

1. le parti spettanti ai soci negli utili e nelle perdite sono proporzionali ai conferimenti <

2. se nemmeno il valore dei conferimenti è determinato, le parti si presuppongono uguali.

3. se è determinata solo la partecipazione agli utili, stessa regola varrà nel caso di perdite.

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4. la parte spettante al socio che presta opera, se non determinata, è determinata dal giudice secondo equità.

Il diritto agli utili:

SS : nasce con l’approvazione del rendiconto redatto ogni anno, salvo patto contrario

SNC : nasce con l’approvazione a maggioranza semplice del bilancio d’esercizio, redatto secondo le norme delle spa.

In particolare, diversamente da società di capitali, ciascun socio ha diritto di percepire la sua par e di utili dopo l’approvazione del rendiconto (art. 2262).

t

--> l’autofinanziamento deve avvenire con deliberazione unanime

Le perdite riducono direttamente il valore della partecipazione nella società e non possono essere distribuiti utili successivamente conseguiti fino a quando il capitale sociale sia reintegrato.

Alla liquidazione della società i soci risponderanno dei debiti sociali in ragione della loro partecipazione alle perdite. 11.4 La responsabilità per le obbligazioni sociali

Per le obbligazioni sociali rispondono in generale:

in primo luogo la società col proprio patrimonio (garanzia primaria / principale) in secondo luogo i singoli soci personalmente e illimitatamente. (garanzia secondaria / sussidiaria)

In particolare:

SS : i soci non amministratori possono essere esclusi dalla responsabilità patrimoniale illimitata se ciò è previsto da un patto e se questo è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

SNC : la responsabilità personale e illimitata dei soci è inderogabile.

In entrambe: » il nuovo socio è responsabile per le obbligazioni sociali precedentemente contratte (art. 2269);

» l’ex socio è responsabile per le obbligazioni sociali contratte prima dell’uscita (art. 2290); comunque l’uscita anticipata del socio deve essere portate a conoscenza dei soci con mezzi idonei tranne che nella SNC regolare che va iscritta nel registro delle imprese.

In particolare, per rispondere alle obbligazioni sociali:

» SS + SNC Irregolare : il creditore sociale può rivolgersi direttamente al socio ed egli dovrà invocare il beneficio di p eventiva escussione

r del patrimonio individuando i i beni sui quali il

credi ore potrà agevolmente soddisfarsi. (art. 2268)i t

» SNC regolare : il beneficio di preventiva escussione funziona automaticamente. I creditori sociali potranno pretendere il pagamento solo dopo aver fatto azione esecu iva sul patrimonio sociale (art. 2304).

t

In generale quindi la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è:

» Personale » Illimitata

» Sussidiaria = dopo il patrimonio sociale » Solidale = i soci rispondono insieme

I CREDITORI PERSONALI DEI SOCI

I creditori personali non possono in nessun caso aggredire direttamente il patrimonio sociale.

I creditori personali possono però (art. 2270) in generale:

» Far valere i propri diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore

» Compiere atti conservativi sulla quota al creditore spettante in caso di liquidazione.

In particolare: » In SS + SNC irregolare può chiedere la liquidazione della quota se gli altri beni del debitore

sono “insufficienti a soddisfare i suoi credi i”. t

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» In SNC regolare il creditore non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore sino allo scioglimento della società; se la società viene prorogata oltre il termine, allora il creditore è tutelato come nella società semplice.

Vige inoltre il divieto di compensazione di debiti personali del socio con crediti vantati dalla società nei confronti del creditore --> autonomia operazioni societarie 11.5 L’amministrazione della società

Amministrare = compiere tutti gli atti di gestione che rientrano nell’oggetto sociale.

Ogni socio illimitatamente responsabile è per legge amministratore della società (art. 2257)

L’amministrazione può essere:

» Amministrazione disgiuntiva [art. 2257]

Più soci hanno il potere di amministrazione.

Ogni socio può da solo compiere tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale ma c’è ivieto di opposizioned a ognuno degli altri soci amministratori.

| Prima che l’operazione sia stata compiuta e paralizza l’operazione >> decisione a maggioranza dei soci in base alle quote

<

>> oppure decisione rinviata a terzi [cd clausola di arbitraggio] » Amministrazione congiuntiva [art- 2258]

Deve essere espressamente prevista nell’atto costitutivo.

Amministrazione è svolta congiuntamente con il consenso di utti i soci amministratori t

t

>> unanimità <

Anche maggioranza dei soci amministratori se lo prevede l’atto costitutivo per alcuni atti.

Quindi unanimità per determinati atti e a maggioranza per altri.

Gli amministratori possono cmq agire individualmente quando vi è urgenza di evitare un danno alla società.

NB Amministrazione congiuntiva e disgiuntiva possono essere combinate: per alcuni atti congiuntiva, per atti disgiuntiva o consenso unanime (es. modificazioni atto costitutivo)

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

La società acquista diritti e obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. [rappresentanza sostanziale e processuale] Il potere di rappresentanza solitamente segue il potere di amministrazione salvo patto con rario. (Art. 2266).

Con amministrazione disgiuntiva = ogni socio amministratore è rappresentante Con amministrazione congiuntiva = i soci insieme >> firma congiunta

L’atto costitutivo può prevedere una diversa regolamentazione del potere di rappresentanza:

» Rappresentanza solo ad alcuni amministratori

» Deroghe al modello di gestione (es. 1 solo degli amm. in amministrazione congiunta)

» Limitare l’estensione del potere di rappresentanza

Le limitazioni o modificazioni alla norma della rappresentanza:

SNC regolare : sono opponibili ai terzi se iscritte nel registro delle imprese con pubblicità legale altrimenti bisogna provare che i terzi ne erano a conoscenza

SNC irregolare : Provare che i terzi ne erano a conoscenza � no oponibilità

SS : limitazioni originarie sono sempre opponibili (da nuova lgg 228/2001). Le limitazioni successive sono opponibili solo se portate a conoscenza di terzi con mezzi idonei o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

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I SOCI AMMINISTRATORI

L’atto costitutivo può prevedere che esistano soci non amministratori.

I soci amministratori possono essere nominati:

» Atto costitutivo

» Atto separato = dovrebbe bastare la maggioranza dei soci

In base alla nomina la revoca può essere:

» Atto costitutivo = giusta causa + unanimità per modificazioni atto costitutivo salvo diversa disposizione (art. 2552)4

» Atto separato = regole sul mandato (art. 2559) >> anche se non sussiste giusta causa può essere revocato con un risarcimento danni a maggioranza (per Campobasso)

I poteri e i doveri degli amministratori sono regolati dalle no me sul mandato (art. 2260): r

» Poteri L’amministratore può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

>> ordinari + straordinari

Non possono solo compiere atti che modificano l’atto costitutivo.

» Doveri Operare con la diligenza del mandatario.

I doveri sono diversi e con collegate sanzioni anche in caso di fallimento. In SNC regolare: tenere scritture contabili + bilancio, iscrizione nel registro delle imprese

» Responsabilità Gli amministratori sono solidalmente responsabili tra loro a meno che i singoli amministratori non provino di essere esenti da colpe.

» Compenso Gli amministratori hanno diritto al compenso che può consistere anche in una maggiore partecipazione agli utili.

I SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci non amministratori hanno ampi poteri di informazione e con rollo (art. 2261) : t

a. Notizie dello svolgimento degli affari sociali

b. Diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione (anche scritture contabili)< <

c. Diritto di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno.

SNC regolare e irregolare >> divieto di concorrenza = partecipazione in altre società, propria | attività concorrente o esercitata x conto altrui

| può essere rimosso il divieto e si presume il consenso dei soci se essi conoscevano la presenza della società prima dell’ingresso in società del socio “concorrente”.

4 Per le società semplici vige la generale regola della derogabilità da parte dei soci

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11. 6 Le modificazioni dell’atto costitutivo

Art. 2252 il con rat o sociale può essere modificato con il consenso di tuttit t i soci, se non è convenuto diversamente.

Tutti i soci = unanimità nelle modificazioni.

Nelle modificazioni dell’atto costitutivo rientra anche il trasferimento delle quote, anche mortis causa anche se il contratto può prevedere la libera trasferibilità tra vivi e la continuazione automatica degli eredi alla morte del socio.

Se non è convenuto diversamente

Maggioranza con due principi generali: Esecuzione del contratto in buona fede Parità di trattamento dei soci

» Pubblicità

<SNC regolare + SS: iscrizione nel registro delle imprese per opponibilità a terzi; sono opponibili anche se non iscritte e si prova la conoscenza dei terzi.

SNC irregolare : opponibilità ai terzi se portato a conoscenza con mezzi idonei

11.7 Scioglimento del singolo rapporto sociale5

Scioglimento di un socio � scioglimento società, solo se: << » I superstiti decidono di scioglierla o continuare

» L’unico socio rimasto non ripristina la pluralità entro 6 mesi

Le cause di cessazione del singolo rapporto sociale sono:

a. Morte del socio <

Bisogna liquidare la quota del socio defunto agli eredi entro 6 mesi. I soci superstiti possono decidere di:

» Scioglimento della società = quota agli eredi alla fine delle op. di liquidazione � 6 mesi

» Continuazione della società con gli eredi con consenso (unanimità + consenso eredi) o previsto da una cd clausola di continuazione

b. Recesso Società a tempo indeterminato = recesso libero con un preavviso di 3 mesi Società a tempo determinato = recesso immediato solo con giusta causa

Possono essere previste altre ipotesi diverse da quelle di legge disposte dai soci

c. Esclusione

L’esclusione può avere 2 nature:

» Di diritto a. Socio dichiarato fallito (ma nn nell’attività di società naturalmente) b. Socio il cui creditore personale abbia ottenuto la liquidazione della quota

» Rimessa alla decisione dei soci a maggioranza per teste [facoltativa]

a. Gravi inadempienze degli obblighi da legge o da contratto sociale b. Interdizione, inabilitazione o condanna del socio c. Sopravvenuta impossibilità del conferimento per cause non imputabili al socio

Dopo la delibera >> comunicazione con effetto dopo 30gg entro i quali il socio può far ricorso al tribunale (se 2 soci, esclusione deliberata dal tribunale su domanda di 1)

Il socio uscente ha diritto soltanto ad una somma di danaro

che rappresenti il valore della quota.

>> valore determinato in base alla situazione patrimoniale al momento dello scioglimento tenendo conto del valore effettivo dei beni e dell’eventuale avviamento

>> pagamento entro 6 mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento della società

5 Regola generale: Per rapporti patrimoniali = decisioni in base alla quota Per rapporti personali = decisioni per testa (es. esclusione socio)

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11. 8 Scioglimento della società <

Sia per la società semplice che per la SNC (regolare o no) sono:

a. Decorso del termine

Possibilità di proroga tacita o esplicita. Se decorso il termine si continua = tempo indeterminato

b. Conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo

Tra i quali rientra l’insanabile discordia

c. Volontà di tutti i soci

(salvo sia prevista la maggioranza per modificazioni atto costitutivo)

d. Venir meno della pluralità dei soci

se non viene ricostituita entro 6 mesi

e. Altre cause previste dal contratto sociale

f. Cause specifiche quali il fallimento >> procedure concorsuali � da quelle normali Verificata una di tali cause (tranne fallimento) la società entro in stato di liquidazione nel quale gli amministratori possono compiere solo affari urgenti e l’obiettivo è soddisfare i creditori sociali e distribuzione tra i soci dell’eventuale residuo.

» Procedimento di liquidazione

1. Nomina liquidatori con consenso unanime (o se � previsto) o tribunale in mancanza. I liquidatori possono essere revocati con la volontà di tutti i soci o dal tribunale per giusta causa

2. Passaggio di consegne dagli amministratori ai liquidatori dei beni e dei documenti sociali

3. Redazione dell’inventario dal quale risulta attivo e passivo patrimoniale e dal quale si accertano eventuali responsabilità degli amministratori.

I liquidatori, che possono essere non soci, :

» Hanno l’obiettivo di pagare i creditori e ripartire tra i soci l’attivo

» Possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione (es. vendita in blocco di beni)

» Rappresentano legalmente la società, anche in giudizio <

» Chiedono i versamenti ancora dovuti se i fondi disponibili non bastano e anche altre somme in proporzione alla partecipazione alle perdite.

» Non possono intraprendere operazioni non inerenti alla liquidazioni � rispondono personalmente e solidalmente per tali operazioni

» Non possono ripartire nulla dai soci se prima non soddisfano creditori sociali

Per il resto, obblighi e responsabilità sono regolati dalle norme degli amministratori.

Se vi è un eventuale attivo patrimoniale si procede alla liquidazione ai soci in danaro se non disposto diversamente (in natura quindi), prima per il valore nominale dei conferimenti poi per l’eccedenza in proporzione alla partecipazione agli utili.

» La chiusura del procedimento

SS + SNC irregolare: no regole specifiche, estinzione società con pagamento ultimo creditore.

SNC regolare: redazione bilancio finale di liquidazione + piano di riparto dell’eventuale attivo Con l’approvazione di questo bilancio i liquidatori sono liberati

� società di capitali dove bisogna procedere anche al riparto

Estinzione con cancellazione dal registro delle imprese anche se esistono ancora creditori di cui i liquidatori non erano a conoscenza. Tali creditori possono agire anche nei confronti dei soci o dei liquidatori se il mancato pagamento è a loro imputabile.

La società può essere dichiarata fallita entro un anno dalla cancellazione, poi niente istanze dai creditori sociali.

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Capitolo 12. La società in accomandita semplice

È disciplinata dagli art. 2313 – 2324.

La SAS si basa su norme della SNC ma in pratica anticipa leggermente la disciplina delle società di capitali. Essa è l’unica che permette l’esercizio dell’impresa commerciale con la distinzione dei soci.

Si caratterizza per la presenza di due categorie di soci:

a. Soci accomandatari Rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali

b. Soci accomandanti “Rispondono”6 solamente della quota conferita (= solo obbligo di eseguire i conferimenti promessi) + divieto di immistione.

12.1 La costituzione della società

L’atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese pena irregolarità della SAS.

L’atto costitutivo: » Deve indicare soci accomandanti e accomandatari » Deve indicare la ragione sociale nella quale deve essere indicato il nome di almeno uno dei soci

accomandatari e l’indicazione SAS.

NB se viene iscritto nome accomandante --> stessa disciplina accomandatario ma senza amministrazione, diventa solo illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni sociali.

12.2 L’amministrazione per i soci accomandanti

Divieto di immistione Art. 2420: <

Gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione né tratta e o concludere affari in nome della società se non in forza di procure speciali per singoli affari.

r

� risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per TUTTE le obbligazioni sociali. se la società fallisce, fallisce anche lui al pari degli accomandatari

può essere escluso dalla società con decisione a maggioranza dei soci (tranne che sia stato autorizzato / ratificato dagli amministratori)

Quindi il socio accomandante: » Non può prendere decisioni e non ha potere decisionale autonomo » Non può agire come institore » Può solo concludere affari in nome di procure speciali concesse dagli amministratori

>> no responsabilità per l’operazione = no violazione divieto

I soci accomandanti partecipano con gli accomandatari alla nomina e alla revoca degli amministratori che deve avere il consenso unanime dei soci accomandatari + maggioranza del capitale dei soci accomandanti.

I soci accomandanti possono partecipare all’attività d’imprese limitatamente a: » Procure speciali per singoli affari (v. sopra) » Prestare opera all’interno della società sotto la direzione degli amministratori » Dare autorizzazioni e pareri su determinate operazioni se l’atto costitutivo lo

consente.

Comunque i soci accomandanti hanno diritto a: » Comunicazione annuale del bilancio » Controllo dell’esattezza del bilancio consultando libri e documenti societari » Approvare il bilancio se inteso come atto di controllo e non di gestione.

6 Significa che rischiano soltanto la quota conferita

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12.3 Il trasferimento della partecipazione.

Il trasferimento della partecipazione è diverso a seconda del tipo di soci:

» Accomandatari = consenso unanime tra vivi, consenso anche degli eredi se mortis causa (SNC)

» Accomandanti = maggioranza del capitale sociale tra vivi, salvo diversa disposizione; liberamente trasferibile senza consenso dei soci se mortis causa.

12.4 Lo scioglimento della società

Oltre alle cause di scioglimento della SNC la società si può sciogliere se viene meno una delle due categorie di soci e non viene ripristinata nel termine di 6 mesi.

Se mancano accomandatari --> accomandanti nominano provvisorio con sola ordinaria amministrazione che risponde limitatamente alla quota conferita.

La chiusura e la cancellazione sono uguali alla SNC; se vi sono creditori rimasti insoddisfatti potranno far valere i loro crediti sulla quota di liquidazione (da eccesso di attività) degli accomandatiti. 12.5 La società in accomandita irregolare

Rimane la distinzione tra soci accomandanti e accomandatari.

I soci accomandanti rispondono limitatamente alla propria quota salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali

--> non si possono compiere operazioni nemmeno con procura, altrimenti resp. illimitata

Per il resto valgono le regole della SNC irregolare.

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Capitolo 13. La società per azioni

La SPA è caratterizzata dal fatto che:

a. risponde per le obbligazioni sociali solo con il patrimonio sociale

b. la partecipazione sociale è rappresentata da azioni

I suoi caratteri essenziali sono:

a. Personalità giuridica

La SPA è un soggetto distinto dalle persone fisiche e gode perciò di una piena e perfetta autonomia patrimoniale.

b. Responsabilità limitata dei soci La società risponde delle obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio. I soci non sono obbligati nemmeno sussidiari, hanno solo l’obbligo di eseguire i conferimenti.

c. Organizzazione corporativa

Vi sono tre organi con autonome funzioni:

» Assemblea » Cda » Collegio sindacale

Le decisioni sono prese a maggioranza dell’assemblea in base alle quote detenute. Ma autonomia amministratori per gestire � blocco attività impresa

d. Quote rappresentate da azioni <

Partecipazioni omogenee e standardizzate che conferiscono uguali diritti. Sono trasferibili mediante documenti assoggettati alla disciplina dei titoli di credito.

SPA di grandi dimensioni: azionisti imprenditori e azionisti risparmiatori (no interesse gestione) Maggiore possibilità abusi amministratori = meno controllo

SPA a base ristretta: Chi rischia di più amministra e lo farà bene perché è lui a rischiare.

Evoluzione della disciplina delle SPA nel tempo

1974: strumenti di tutela degli azionisti risparmiatori + creazione azioni di risparmio, maggior trasparenza, certificazione bilanci da società di revisione, creazione CONSOB

1998: Investimento indiretto in azioni con intermediari detti investi ori istituzionali e loro valorizzazione (emanazione TUF), potenziamento degli istituiti delle società quotate (es. maggior autonomia statutaria, potenziamento dell’informazione)

t

2003 (entrata in vigore nel 2004): Semplificazione disciplina società di capitali, + autonomia statutaria per aumentare competitività imprese italiane, previsione di nuovi modelli di amministrazione, di società unipersonali e semplificazione della costituzione e della disciplina delle modificazioni statutarie. Disciplina separate per società (quotate e non) che fanno ricorso al capitale di rischio (= superano un numero di azionisti determinati dalla CONSOB)

--> volontà di rendere più flessibile e duttile la normativa sulla spa

13.1 La Costituzione della SPA

Si compone di 2 fasi fondamentali:

A. STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO

La stipulazione dell’atto costitutivo può avvenire:

» Simultaneamente Atto costitutivo stipulato e sottoscritto integralmente immediatamente

» Per pubblica sottoscrizione Si raccoglie tra il pubblico il capitale iniziale sulla base di un programma proposto dai promotori. (raramente utilizzato per complessità)

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L’ATTO COSTITUTIVO: » Deve essere redatto con atto pubblico pena la nullità » Deve indicare (art. 2328)

1. Generalità soci, promotori e azioni loro assegnate 2. Denominazione (regole antitrust + SPA) e comune dove è posta la sede

della società e le eventuali sedi secondarie 3. Oggetto sociale = attività che si vuole svolgere 4. Ammontare capitale sottoscritto e versato 5. Numero e valore nominale azioni e loro modalità di circolazione 6. Valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura 7. Norme di ripartizione degli utili (se si modifica quella di legge) 8. Benefici a soci fondatori o promotori (max 10% utili per 5 anni) 9. Sistema di rappresentazione, numero e poteri amministratori e chi ha la

rappresentanza 10. Numero di componenti del collegio sindacale 11. Nomina dei primi amministratori, sindaci e soggetto che esercita controllo

contabile 12. Importo globale di spese di start-up 13. Durata della società (si può stabilire a tempo indeterminato, recessione

entro un anno dalla costituzione)

Lo STATUTO, redatto accanto all’atto costitutivo, indica le regole di funzionamento della società ed è considerato parte integrante dell’atto costitutivo --> atto pubblico.

Le CONDIZIONI per la costituzione sono:

» Capitale non inferiore a 120.000 € (tranne leggi speciali) » Sottoscrizione integrale del capitale sociale » Versamento in banca del 25 % dei conferimenti in danaro (tutti se unilaterale)

>> C/c vincolato fino a iscrizione � rientro in possesso entro 90 gg

» Che sussistano le altre condizioni richieste da leggi speciali B. ISCRIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE [PUBBLICITÀ COSTITUTIVA]

1. Deposito da parte del notaio entro 20gg all’ufficio del registro � amministratori � sanzioni pecuniarie e può farlo ogni socio a spese della società.

2. Controllo di legalità (conformità alle leggi) del notaio dell’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione

3. Controllo della documentazione da parte dell’Ufficio delle imprese

4. Iscrizione nel registro con acquisto della personalità giuridica e viene ad esistenza

NB! per gli atti compiuti tra la stipulazione e l’iscrizione i soci fondatori / promotori sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi. La società creata si accolla solo le spese necessarie per la costituzione ma non la responsabilità.

NB!! non è consentita l’emissione di azione prima dell’iscrizione nel registro delle imprese salvo quelle costitute per pubblica costituzione. Le azioni emesse non sono comunque nulle. C. NULLITÀ DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

Prima dell’iscrizione: cause di nullità uguali a quelle della disciplina generale dei contratti

Dopo l’iscrizione: le cause di nullità sono 3: » No atto pubblico » Illiceità dell’oggetto sociale » Mancanza di ogni indicazione della denominazione della società o conferimenti o

ammontare CS o oggetto sociale

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La dichiarazione di nullità:

» non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese

» i soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti sino a quando i creditori sociali non sono soddisfatti.

» Opera solo per il futuro e determina lo scioglimento della società >> liquidatori nominati direttamente dal tribunale

» È sanabile: la nullità non può essere dichiarata quando la causa è stata rimossa e di tale eliminazione è stata data pubblicità nel registro delle imprese

Come nel diritto privato la dichiarazione di nullità è imprescrittibile e esercitabile da chiunque vi abbia interesse.

13.2 La società per azioni unipersonale

É possibile con la riforma del 2003. Essa prevede che:

a. è consentita la costituzione della SPA con atto unilaterale di un unico socio fondatore.

b. risponde di regola il patrimonio sociale con alcune eccezioni

Ci sono norme particolari però:

» Costituzione: l’unico socio risponde in solido prima dell’iscrizione nel registro delle imprese.

» Conferimenti: l’unico socio deve versare integralmente i versamenti in denaro. Se viene meno pluralità di soci deve versare anche gli altri conferimenti entro 90 gg --> resp. illimitata

» Trasparenza: negli atti e nella corrispondenza indicare che c’è un unico socio + dati anagrafici unico socio nel registro delle imprese

» Rapporti società e socio: le operazioni a favore del socio sono opponibili a terzi solo se risultano dal libro delle adunanze o da atto scritto con data anteriore certa prima del pignoramento.

» Eccezioni: oggettive e formali che comportano responsabilità illimitata del socio nel periodo in cui detiene tutte le azioni; le eccezioni sono causate da:

o no versamento integrale o fino a attuazione specifica pubblicità SPA unipersonale.

La illimitata responsabilità si sana appena si adempie.

13. 3 I patrimoni destinati

Patrimoni destinati = patrimoni destinati ad un singolo affare per limitare rischio di un settore.

Ci sono 2 tipi di patrimoni destinati:

a. Patrimoni destinati a uno specifico affare entro il 10% del patrimonio netto, salvo attività che si basano su leggi speciali

» Deliberato dal CDA a maggioranza dei suoi componenti

» Deliberazione iscritta nel registro delle imprese e verbalizzata da un notaio

» Dà effetti dopo 60 gg da iscrizione

» Indicazione dell’affare e se si emettono titoli relativi all’affare (+ assemblea di chi sottoscrive gli eventuali titoli)

» Devono essere tenuti separatamente libri e scritture contabili per il patrimonio destinato

» Alla fine dell’affare --> rendiconto finale nel registro delle imprese.

» Se creditori insoddisfatti --> liquidazione del patrimonio destinato entro 3 mesi.

Il patrimonio destinato è separato dal resto del patrimonio e non è aggredibile dai creditori salvo che per i proventi destinati alla società se gli atti compiuti per l’affare rechino espressa menzione del vincolo di destinazione (destinati cioè al singolo affare).

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b. Stipulare con terzi un contratto di finanziamento con rimborso da utili derivanti dall’affare stesso.

» Indicazione degli elementi dell’operazione con specificazione beni strumentali, parte coperta dal finanziamento o dalla società, garanzia per il rimborso di una parte del finanziamento.

<

» Il patrimonio destinato = proventi affare, frutti e investimenti eventualmente effettuati.

» Deposizione nel registro delle imprese

» Sistemi di incasso e contabilizzazione separati

» I creditori sociali non possono agire sui beni per la realizzazione dell’affare ma solo azioni conservative per i loro diritti

Delle obbligazione con il finanziatore risponde solo il patrimonio destinato + eventuali garanzie per il rimborso di una parte.

Se la società fallisce, il finanziatore si insinua nel fallimento per le somme non riscosse.

13. 4 I conferimenti

Conferimenti = contributi dei soci alla formazione del capitale iniziale di rischio d’impresa.

Capitale sociale

= � dei conferimenti promessi / eseguiti dai soci alla società = il valore dei conferimenti non può scendere sotto il valore nominale del capitale sociale ma, si può prevedere che alcuni soci, conferendo meno abbiano più azioni e altri, conferendo di più, abbiano minori azioni; basta che il totale dei conferimenti sia pari al valore del CS

>> funzione vincolistica ed organizzativa

Nella disciplina dei conferimenti vi sono 2 obbiettivi:

1. garantire che i conferimenti vengano realmente acquisiti 2. garantire che il valore loro assegnato sia veritiero (no prestazioni d’opera ad es.) A. CONFERIMENTI IN DANARO

Art. 2342:

I conferimenti devono essere eseguiti in danaro se l’atto costitutivo non p evede diversamente. r Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei

conferimenti in danaro o intero ammontare

nel caso di società unipersonale.

Per i versamenti dovuti gli amministratori possono richiamarli a loro piacimento.

Se vengono trasferite azioni non interamente liberate, l’obbligo di conferimenti cade sia sul socio attuale che sull’alienante entro 3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.

Se il socio che non esegue il pagamento: » non ha diritto al voto » si offrono le azioni agli altri soci in proporzione alle quote di partecipazioni e per un

valore non inferiore ai conferimenti ancora dovuti » vendita a mezzo banca o intermediario finanziario

» esclusione del socio trattenendo ciò che è già versato + risarcimento danni

» nuova circolazione entro l’esercizio » annullamento azioni

» oppure si procede con la normale azione giudiziaria.

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B. CONFERIMENTI IN NATURA

Non possono formare ogget o di servizi le pres azioni di opera o di servizi (art. 2342 c.5) t t >> difficile valutazione – è necessario che CS sia effettivo

Beni in natura e crediti: stesse norme SNC e le azioni sono interamente liberate con i conferimenti. I conferimenti devono essere contestuali alla sottoscrizione. I conferimenti non possono prevedere cose generiche, future o altrui.

Diritti di godimento: sono ammessi

Beni immateriali: sono ammessi, come prestazione di dare (es. brevetti) L

a VALUTAZIONE dei beni in natura deve essere veritiera e oggettiva. >> stima di un perito nominato dal tribunale che deve assegnare un valore almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e l’eventualesovrapprezzo.

Entro 6 mesi gli amministratori devono controllare la valutazione e possono e procedere alla revisione della stima (le azioni collegate diventano inalienabili). <

Se il valore dei beni è inferiori di almeno un 1/5, gli amministratori devono ridurre proporzionalmente il CS e annullare le azioni scoperte.

Il socio può però, dopo la revisione del suo conferimento:

» versare la differenza in danaro » recedere dalla società con restituzione del bene conferito se possibile

NB L’ACQUISTO DI BENI DAI SOCI. <

È necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria + relazione giuriata di stima di un esperto designato dal tribunale per l’acquisto (� conferimenti) da parte della società di crediti o beni da soci, promotori, fondatori o amministratori quando:

» l’acquisto è entro 2 anni dall’iscrizione in bilancio » il corrispettivo è pari o superire a 1/10 del CS » gli acquisti non riguardano operazioni correnti della società

L’acquisto è comunque valido ma l’amministratore e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società. C. LE PRESTAZIONI ACCESSORIE

Oltre i conferimenti, l’atto costitutivo può prevedere e descrivere (durata, modalità e compenso) prestazioni accessorie non consistenti in danaro.

>> si vincolano i soci ad effettuare a favore della società prestazioni che non formano conferimento + elemento personalistico (qualità del socio che le esegue)

Le azioni con incorporate le prestazioni accessorie sono nominative e non trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Gli obblighi possono essere modificati con il consenso di tutti i soci.

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Capitolo 14. Le azioni

Azioni = quote di partecipazione dei soci nella SPA.

Esse sono omogenee, standardizzate e liberamente trasferibili.

In particolare le azioni sono: » di identico ammontare

» attribuiscono identici diritti >> distinte e autonome anche quando sono in mano alla stessa persona

» indivisibili >> se intestate a più persone --> rappresentante comune

» circolano similarmente ai titoli i credito nominativi

14.1 Azioni e Capitale sociale

Le azioni rappresentano un0identica frazione del capitale sociale nominale [identico ammontare]

Le azioni possono essere:

a. con valore nominale Sono insensibili alle variazioni patrimoniali della società. Il valore può essere modificato solo a causa di modificazione dell’atto costitutivo con un frazionamento o raggruppamento di azioni che va a modificare il valore nominale

b. senza valore nominale lo statuto indica solo capitale sociale e numero di azioni. La partecipazione sarà espressa non in numero d’azioni ma in una % del numero di azioni emesse.

Le azioni possono assumere vari valori:

a. VALORE D’EMISSIONE In nessun caso il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore all’ammontare del capitale sociale � da dire che a conferimenti uguali corrispondono uguali azioni. Le azioni possono essere emesse:

» complessivamente per un valore inferiore a quello dichiarato » sopra la pari [valore reale > valore nominale];

obbligatoria con esclusione diritto d’opzione degli azionisti su nuova emissione

b. VALORE DI BILANCIO = patrimonio netto / n ° azioni

c. VALORE DI MERCATO = prezzo di scambio delle azioni --> da quotazione se quotata, + rappres. del valore reale

Il pacchetto azionario ha un proprio specifico valore di solito notevolmente superiore a quello delle azioni che lo compongono --> disciplina particolare

DIRITTI DELL’AZIONISTA

Ogni azione costituisce una partecipazione sociale e attribuisce diritti e poteri:

» Di natura amministrativa (es. diritto di voto, di impugnazione delibere)

» Di natura patrimoniale (es. diritto agli utili e quota di liquidazione)

» Di natura patrimoniale e amministrativa insieme (es. diritto di opzione)

Art. 2348: le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tale uguaglianza può essere:

» Relativa: si possono creare categorie di azioni fornite da diritti diversi.

» Oggettiva: si hanno alcuni diritti indipendentemente dal numero di azioni possedute ma per il solo fatto di essere azionisti (diritto di partecipazione all’assemblea).

» Disuguaglianza soggettiva: una quota di partecipazione più ampia attribuisce al possessore di tale quota maggiori diritti e in particolare capacità di controllo

>> chi rischia di più ha più potere � se c’è poteri pubblici: indipendentemente da azioni, maggiori poteri (es. veto)

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14.2 Le categorie speciali di azioni

Si creano nella creazione dello statuto o in una modificazione dello stesso.

Esse comportano mutamenti a livello organizzativo:

» Si creano assemblee speciali che funzionano: � Se quotate: con disciplina azionisti di risparmio + rappresentante az. speciali � Se non quotate: con disciplina assemblea straordinaria

» Se l’assemblea generale pregiudica i diritti delle azioni speciali --> approvata anche dall’assemblea speciale

>> sacrificio interessi speciali a quelli generali – interesse di gruppo x le azioni speciali � singoli

Diritti amministrativi [diritto di voto]

» No azioni con diritto di voto plurimo » Si azioni senza diritto di voto » Si azioni con diritto di voto limitato a certi argomenti » Si azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni

No + di ½ CS

Per le SPA chiuse sono ammessi:

a. Il voto limitato in una misura massima

b. Il voto scalare (es. fino al 10%, un azione un voto, dal 10 al 20 un voto ogni 2 azioni) Diritti patrimoniali

a. Azioni privilegiate = privilegio nella distribuzione degli utili e rimborso del capitale alla liquidazione e anche nella partecipazione alle perdite.

Possono essere modellate a seconda delle esigenza ma sempre divieto di patto leonino.

b. Azioni correlate = diritti patrimoniali correlati ai risultati della SPA in un determinato settore.

t

Lo statuto deve indicare chiaramente i criteri di individuazione dei risultati del settore.

NB. Ai possessori di azioni correlati non possono essere corrisposti dividendi superiori agli utili risultanti dall’attività generale dell’impresa. [tutela creditori sociali]

Le azioni di risparmio

Le azioni di risparmio offrono limitati poteri amministrativi + diritti patrimoniali come le privilegiate.

Possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie sono quota e

� azioni senza voto emesse da SPA chiuse perché in azioni di risparmio devono necessariamente avere alcuni privilegi patrimoniali

Non possono superare ½ del CS insieme alle azioni a voto limitati (v. sopra).

Le azioni di risparmio:

» Diritti amministrativi: no diritto di voto e collegati (intervento e impugnazione) nelle assemblee ordinarie e straordinarie; si convocazione assemblea perché cmq soci.

» Diritti patrimoniali: azioni privilegiate con privilegi minimi indicati dall’atto costitutivo.

» Organizzazione: si basa su:

� Assemblea speciale delibera su decisioni di quella generale che pregiudicano i diritti degli az. di risparmio

� Rappresentante comune diritto di impugnazione e di assistere alle assemblee generali (� azionista di risparmio) e tutela interessi azionisti di risparmio

Le azioni a favore dei prestatori di lavoro

Derivano sempre da delibera con assemblea straordinaria. Possono essere

» Gratuite = assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti con emissione gratuita » A pagamento = si limita diritto d’opzione azionisti e si offrono ai dipendenti » Strumenti finanziari partecipativi = norme particolari per l’esercizio dei diritti e

trasferimento degli stessi

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14.3 Gli Strumenti finanziari partecipativi

Gli strumenti finanziari partecipativi si configurano a metà strada tra obbligazioni e azioni.

Non vanno ad aumentare il CS ma il patrimonio della società.

La disciplina prevede che:

» No diritto di voto (o solo su argomenti indicati) ma diritti amm.vi (es. partecip. in assemblea)

» Possono essere acquisiti con conferimenti di vario titolo tra cui la prestazione d’opera / servizi

» Lo statuto indica le varie modalità d’emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso d’inadempimento e la legge di circolazione se consentito

>> ampia autonomia ed elasticità lasciate all’autonomia privata

Sono uno strumento per reperire facilmente capitali e si possono adattare al mercato a seconda delle esigenze --> elasticità voluta dal legislatore

14.4 La circolazione delle azioni

I titoli azionari sono i documenti che rappresentano le azioni e ne consentono il trasferimento.

Possono essere o no emessi nelle SPA chiuse:

» qualità di socio da iscrizione nel libro dei soci

» trasferimento con disciplina della cessione del contratto

Per le SPA quotate o le cui azioni o obbligazioni sono diffuse in modo rilevante sul mercato nonesistono più i titoli --> gestione accentrata dematerializzata

(solo registrazioni contabili)

Le azioni sono titoli di credito emessi in base ad un determinato rapporto causale.

Le azioni oggi devono essere nominative, salvo le azioni di risparmio e quelle emesse da Sicav che possono essere nominative o al portatore se interamente liberate.

Azioni nominative --> disciplina generale dei titoli di credito nominativi [doppia annotazione] Azioni al portatore --> disciplina generale dei titoli di credito al portatore [consegna] I vincoli sulle azioni

Le azioni possono essere costituite in usufrutto o in pegno e quindi sottoponibili a sequestro e pignoramento.

In questo caso:

» Diritti amministrativi

� diritto di vo o: all’usufruttuario o creditore pignoratizio ma in modo da non ledere gli interessi del socio � risarcimento danni

t

t

� diritti diversi dal vo o: esercizio disgiunto tranne che sequestro, esercizio da parte del custode

» Diritto d’opzione Spetta al socio che deve provvedere al versamento delle somme necessarie entro 3 gg dalla scadenza dell’esercizio � alienazione con banca o SIM

Se l’aumento è gratuito le nuove azioni sono sottoposte a pegno, usufrutto e sequestro.

» Azioni non interamente liberate Con pegno il socio deve versare il restante � il creditore pignoratizio fa vendere a banca o SIM Con usufrutto versa l’usufruttuario ma viene rimborsato alla termine dell’usufrutto.

I limiti alla circolazione delle azioni

I limiti sono diversa natura:

1. Limiti legali La libera trasferibilità è limitata dalla legge per:

a. Le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro 1a del controllo della valutazione

b. Le azioni con prestazioni accessorie senza il consenso del CDA

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2. Limiti convenzionali La libera trasferibilità può anche essere limitata da accordi intercorsi tra i soci.

Tali accordi sono i cd sindacati di blocco. Essi:

» hanno lo scopo di evitare l’ingresso a terzi non graditi.

» vincolano solo le parti contraenti (= inopponibili a terzi) >> la vendita è comunque valida; l’inadempiente risarcirà gli altri contraenti

3. Limiti statutari

La libera trasferibilità può anche essere limitata da norme contenute nello statuto.

Si inseriscono nell’atto costitutivo clausole che acquistano efficacia reale e che possono essere opponibili ai terzi non graditi.

Lo statuto può anche vietare la circolazione delle azioni per un periodo non superiore ai 5 anni.

Esistono diversi tipi di clausole:

» Clausole di prelazione

Prima di vendere le azioni bisogna offrirle ai soci e di preferirli ai terzi a parità di condizioni. � inefficacia del trasferimento --> riscatto dell’azione da parte dei soci dal terzo

» Clausole di gradimento

Due sottocategorie di clausole che prevedono il trasferimento se � Possesso di determinati requisiti da parte dell’acquirente � Consenso di un organo sociale (quasi sempre CDA) [cd di mero gradimento]

Se rifiuto acquisto da parte della società o recesso dell’alienante. Contestate perché abuso da parte del controllo verso i soci di minoranza.

» Clausole di riscatto Le azioni possono essere riscattate dalla società al verificarsi di determinati eventi. Valore si determina da disciplina del recesso e, se è la società a riscattare, anche quella sulle azioni proprie.

Tali clausole possono essere inserite o tolte con approvazione dell’assemblea straordinaria; a chi era in disaccordo viene riconosciuto il diritto di recesso.

14.5 Operazioni su azioni proprie

Sono operazioni pericolose perché minano l’integrità del CS, per i diritti amministrativi falsati e per il mercato dei titoli (es. evitare scalata).

Sono 3 le situazioni regolate:

1. Sottoscrizione In nessun caso la società può sottoscrivere proprie azioni salvo l’esercizio del diritto di opzione su azioni già detenute dalla società.

Questo divieto agisce sia in caso di sottoscrizione diretta o da parte di terzi per conto della società. � chi ha sottoscritto deve liberare le azioni: sottoscrizione diretta >> amministratori o soci fondatori / promotori, salvo provino di essere

esenti da colpe

sottoscrizione indiretta >> terzo considerato sottoscrittore per conto proprio ma risponde in solido con amministratori per la liberazione dell’azione.

2. Acquisto Ci sono 4 condizioni:

a. Somme utilizzate non superiore a utili distribuibili e riserve disponibili b. Le azioni da acquistare devono essere interamente liberate c. Autorizzazione specifica dell’assemblea ordinaria d. Non superiore a 1/10 del CS tenendo conto anche delle azioni delle controllate.

� azioni vendute entro un anno e annullamento in mancanza di tale vendita

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3. Altre operazioni Quando l’acquisto è funzionale alla riduzione del CS non sono applicabili limitazioni. La SPA non può concedere prestiti o garanzie a favore di soci o terzi per la sottoscrizione di azioni proprie. La SPA non può accettare azioni proprie in garanzia.

Le azioni sociali detenute dalla società:

» Hanno diritti amministrativi sterilizzati (no diritto di voto ma conteggio nel quorum)

» Gli utili spettano proporzionalmente alle altre azioni

» Il diritto d’opzione spetta proporzionalmente alle altre azioni salvo l’autorizzazione dell’assemblea e le condizioni per l’acquisto di azioni proprie

» Non possono essere liberamente utilizzate dagli amministratori senza l’autorizzazione dell’assemblea per qualsiasi operazione.

14.6 Le partecipazioni reciproche

Si ha lo stesso problema delle azioni proprie quando due imprese acquistano una dall’altra e viceversa azioni con lo scopo di aumentare il CS in modo illusorio.

1. Sottoscrizione

È vieta o alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante reciproca sot oscrizione dit t azioni, anche per tramite di società fiduciarie o di interposta persona. (Art. 2360)

Per la sottoscrizione di azioni della società controllante, sono previste le stesse condizioni per l’acquisto di azioni proprie (Art. 2359 Quinquies).

Se vi è comunque acquisto le azioni sono imputate agli amministratori che non dimostrino di essere esenti da colpe o dal terzo che le ha sottoscritte.

2. Acquisto

Esso è ammissibile senza limiti:

a) Quando non esiste un rapporto di controllo

b) Se l’incrocio tra controllante e controllate si considera cmq attribuibile alla controllante

Diversamente è assoggettato alle stesse condizioni dell’acquisto di azioni proprie + no diritto di voto della controllata nella controllante.

Se si violano tali condizioni si ha la vendita entro un anno e, in mancanza di questa, l’annullamento delle azioni da parte della controllante con rimborso alla controllata del loro valore.

Se le SPA sono quotate:

a) L’incrocio non può superare il 2% b) Se una è non quotate, la quotata può detenere il 10% della non quotata

Se si eccedono tali limiti, no diritto di voto per parte in eccedenza + vendita entro un anno; se questa non avviene, no diritto di voto per l’intera partecipazione. � delibere impugnabili.

NB in questo caso si possono utilizzare tutti i soldi voluti (no utili distribuibili e riserve) perché il pericolo di annacquamento del capitale è limitato dalle % di partecipazione.

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Capitolo 15. Le partecipazioni rilevanti

A. LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

L’individuazione dei principali azionisti di una società non è a volte di facile individuazione perché il libro dei soci:

» Indica l’intestatario formale e non il possessore dell’azione » Viene aggiornato solo nel caso di esercizio dei diritti sociali

Tale problema risulta maggiormente evidente nelle SPAQ --> norme sulla trasparenza.

L’art.120 del TUF prevede l’obbligo di comunicazione alle partecipate e alla CONSOB per:

1. tutti coloro che detengono il 2% del CS di una SPAQ

2. le SPAQ che detengono partecipazioni del 10% in SPA non quotate

3. quando si raggiungono 5, 7.5, 10 e poi di 5 in 5 e qnd si scende al di sotto di qst e del 2.

NB! nel calcolo delle % computano solo le azioni o quote con diritto di voto (� azioni di risparmio)

LA CONSOB determina quando comunicare anche la presenza di strumenti finanziari partecipativi.

Se non si attiene alle norme della CONSOB sono previste delle sanzioni: <

» pecuniarie » di soppressione del voto per le azioni o strumenti finanziari non comunicati.

--> se si vota cmq la delibera è impugnabile se il voto è determinante

Vi sono norme sulla trasparenza anche per SPA non quotate di partecipazioni in società di interesse pubblico quali:

» società bancarie --> comunic. Banca d’Italia » società di assicurazione --> comunic. ISVAP » società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio e di investimento a

capitale variabile --> comunic. CONSOB

15.1 Acquisto di partecipazioni rilevanti in SPAQ

Prima: per ottenere il controllo di una società si poteva accordarsi con il principale azionista (no premio di maggioranza ai piccoli azionisti), lanciare un’ OPA ostile o rastrellare azioni con l’anonimato (aumento quotazione).

Oggi: massima trasparenza nel passaggio di proprietà di pacchetti di controllo per permettere a tutti gli azionisti di godere del premio di maggioranza.

Sono stati introdotti 2 principi cardine:

a) OPA obbligatoria per il trasferimento del pacchetto di controllo

b) Sia che l’OPA sia obbligatoria sia facoltativa deve svolgersi con determinate regole di comportamento.

a) OPA obbligatoria I ca i in cui l’OPA è obbligatoria sono 2: s

1. OPA successiva totalitaria Chiunque acquisti a titolo oneroso venga a detenere una quota del 30 % di azioni che attribuiscono diritto di voto nelle delibere riguardanti nomina di amministratori e organo di controllo, deve obbligatoriamente promuovere un’OPA sulla totalità delle azioni.

--> Si consente agli az. di minoranza di uscire dalla società con il cambiamento dell’azionista di controllo.

--> il prezzo da pagare agli az. di minoranza è la media tra prezzo medio di mercato dell’ultimo anno e quello più elevato pagato “fuori borsa”

--> al posto di lanciare un’OPA totalitaria si può lanciare un’OPA preventiva che porti ad ottenere una partecipazione superiore al 30%

L’OPA preventiva è facoltativa e può essere totale (100% azioni) o parziale (almeno il 60%) --> si fissa liberamente il prezzo delle azioni

NB l’OPA preventiva parziale dev’essere autorizzata dalla CONSOB e dagli az. di minoranza � OPA successiva totalitaria

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2. OPA residuale Chiunque detiene più del 90 % di azioni è tenuto a lanciare un’OPA sulla totalità delle azioni al prezzo fissato dalla CONSOB se non ripristina entro 120 gg un flottante sufficiente d assicurare il regolare andamento delle azioni. a

--> si consente agli azionisti di minoranza di uscire a un prezzo equo quando la società è ormai saldamente in mano a un gruppo di controllo.

Chi cmq detiene il 98 % delle azioni deve acquistare coattivamente il restante ad un prezzo fissato dal tribunale [cd Acquisto coattivo]

Se si viola l’obbligo di OPA:

» Il diritto di voto non può essere esercitato per l’intera partecipazione » Le azioni eccedenti il 30 o 90 % devono essere alienate entro 12 mesi

b) Regole di comportamento nelle OPA

OPA = una proposta irrevocabile rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti che ne formano oggetto.

L’OPA si svolge sotto il controllo della CONSOB che può anche sospendere o far decadere l’OPA.

Per lanciare un’OPA ci sono varie fasi: a) Documento di offerta

Bisogna dare preventiva comunicazione alla CONSOB della volontà di lanciare un’OPA allegando un documento d’offerta con le informazioni necessarie. Il documento viene poi inviato anche alla società target che è obbligata a diffonderne un comunicato con i dati utili riguardanti l’offerta.

b) Accettazioni dell’offerta Possono essere raccolte dall’offerente o da intermediari indicati, sempre con trasparenza

c) Difesa dall’OPA Gli amministratori devono astenersi da compiere operazioni che contrastino l’OPA salvo che assemblea rimuova questo divieto con la maggioranza del 30% del CS. l’

--> lancio di un’OPA concorrente da una società amica (cavaliere bianco) e rialzi vari

d) Chiusura dell’OPA A scadenza l’offerta diventa irrevocabile se si raggiunge il quantitativo minimo indicato nel documento. Se si eccede bisogna vedere cosa prevedeva il documento.

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B. I GRUPPI DI SOCIETÀ

Gruppo di società = insieme di società formalmente autonome ed indipendenti ma assoggettate ad una direzione unitaria.

= ad un’unica impresa dal punto di vista economico vi sono più imprese dal punto di vista giuridico.

I gruppi sono largamente diffusi per i vantaggi economici ottenibili ed è necessaria una specifica disciplina che:

a) Assicuri l’info sui collegamenti di gruppo e sull’andamento economico del gruppo

b) Eviti che intrecci di partecipazioni alterino l’integrità della capogruppo

c) Eviti che le decisioni delle società figlie ispirate dall’interesse di gruppo pregiudichino le aspettative dei soci e dei terzi di quella società.

Nel sistema italiano è disciplinato il controllo societario e l’attività di direzione e coordinamento.

15.2 Controllo e società controllate

Società controllata = società posta sotto l’influenza dominante di un’altra società che ne indirizza l’attività nel senso voluto

� Collegata = società posta sotto l’influenza notevole (20% o 10% in SPAQ)

Il controllo può essere di varie forme:

1. Controllo di diritto Si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (nomina CDA) sia in modo diretto che indiretto (voti di controllate, fiduciarie e di interposta persona)

2. Controllo di fatto Si dispone di una quantità di voti sufficiente per avere un’influenza dominante nell’assemblea.

3. Controllo derivante da vincoli contrattuali (economico) Si dispone di un particolare vincolo contrattuale che pongono la controllata in una situazione di oggettiva dipendenza economica.

Per la presenza di un gruppo bisogna presumere l’esercizio dell’attività di direzione e controllo.

Art. 2497 sexies. Si presume, salvo prova contraria , che l’attività di direzione e coordinamento di socie à sia esercitata dalla società o ente che: t

a. rediga il consolidato b. controlli le società c. risulti da un contratto con le società medesime o da clausole dei loro statuti.

15.3 Disciplina dei gruppi

Pubblicità

È istituita una apposita sezione del registro delle imprese nel quale sono iscritte le società che esercitano attività di direzione e coordinamento (D&C) e le loro controllate.

Gli amministratori delle controllate hanno il dovere di procedere a tale iscrizione e di indicare nella corrispondenza la soggezione alla società con D&C

� responsabili dei danni di soci o terzi per la mancata conoscenza di tali fatti

Vi è l’obbligo di redazione del bilancio consolidato di gruppo che evidenzia l’andamento economico del gruppo considerato come unità.

NB! divieto di sottoscrizione e azioni della controllante da parte della controllata per più del 10%.

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Responsabilità

Pur restando la formale indipendenza giuridica e quindi la responsabilità va posta l’attenzione sulle operazioni fatte nell’interesse di gruppo ma che pregiudicano l’interesse della singola società. Art. 2497 Le società o gli enti che, esercitando a tività di D&C violano i principi di corretta ges ione socie aria e imprenditoriale delle società controllate, sono direttamente responsabili nei con ronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività [socio] e per la lesionecagionata all’integrità del patrimonio sociale [creditore].

t tt

f

Il socio e il creditore sociale lesi dalla violazione dei principi di corretta gestione devono prima società e poi sulla capogruppo rifarsi sulla loro

--> il danno va valutato a fronte dell’insieme dei vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al gruppo e nn della singola operazione

--> in solido con la capogruppo rispondono coloro che abbiano preso parte al fato lesivo e coloro che ne abbiano consapevolmente tratto beneficio

ATT! c’è danno solo se si viola la corretta gestione!

Art. 2497 ter Le decisioni delle società soggette ad attività di D&C, quando da queste influenzate, devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazioni delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.

--> gli amministratori motivano la loro decisione per provare che sono esenti da colpe e evitare la responsabilità nei loro confronti

Nei finanziamenti infragruppo si applica la disciplina per i finanziamenti da parte dei soci nella SRL quando sarebbe necessario o ragionevole un aumento di CS

--> postergazione nel rimborso = tutela dei creditori

Recesso

È riconosciuto ai soci della società soggetta a D&C quando vi siano eventi riguardanti la capogruppo che cambiano le condizioni di rischio nelle controllate.

Art. 2497 quater. Il socio di società soggetta ad attività di D&C può recedere:

t

a) quando la società con D&C delibera una trasformazione del suo scopo sociale o uncambiamento dell’oggetto tale da laterare in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della controllata

b) quando il socio ha esercitato nei confronti della capogruppo azione di responsabilità e abbia ottenuta la sentenza di condanna esecu iva; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione

c) all’inizio e alla cessazione dell’attività di D&C se derivano alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’OPA.

15.4 Il gruppo insolvente

Non c’è disciplina se una società facente parte del gruppo fallisce. Si può far riferimento all’amministrazione straordinaria dei grandi gruppi insolventi:

Gli amministratori delle società che hanno abusato di D&C rispondono in solido con gli amministratori della società fallita per i danni cagionati alla società stessa.

= gli amministratori della capogruppo sono coinvolti nella responsabilità degli amministratori delle società dominate per i danni derivanti dalle direttive di gruppo

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Capitolo 16. L’assemblea

16.1 I vari modelli organizzativi

In ogni SPA ci sono tre distinti organi: <

» Assemblea dei soci

Organo con funzioni deliberative determinate dalla legge su atti di maggior rilievo

» Organo deliberativo

Organo che gestisce l’impresa e con ampi poteri decisionali » Organo di controllo interno

Oggi il Codice civile, in seguito alla riforma del 2003, prevede diversi sistemi di combinarli:

a. Sistema tradizionale

L’amministrazione e il controllo sono esercitati da due organi distinti nominati entrambi dall’assemblea.

Assemblea

CDA Coll. sindacale

b. Sistema monistico

L’amministrazione è esercitata da un consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea all’interno del quale vi è un comitato per il cont ollo della gestione composto da amministratori che devono essere: r

<<

Assemblea

CDA al cui interno vi è il comitato di gestione

» Non esecutivi » Indipendenti

c. Sistema dualistico

L’amministrazione è esercitata da un consiglio di sorveglianza che a sua volta nomina un consiglio di gestione per il controllo. Al consiglio di sorveglianza sono delegate ulteriori funzioni che solitamente pervengono all’assemblea.

Assemblea

Consiglio di Sorveglianza

Consiglio di gestione

NB! Dal 2003 il controllo contabile di tutte le SPA è affidata ad un organo esterno quale il revisore o la società di revisione contabile indipendentemente dal modello prescelto.

NB! se non è disposto diversamente si intende adottato il sistema tradizionale

16.2 L’assemblea

L’assemblea è un organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario sulle questioni a essa riservate dalla legge o dall’atto costitutivo.

Principio maggioritario = le decisioni prese a maggioranza vincolano tutti i soci anche i dissenzienti o gli assenti

Organo collegiale = è composto dalle persone dei soci (o da coloro a cui spetta l’esercizio del diritto di voto come vedremo più avanti)

A seconda dell’oggetto delle delibere distinguiamo in:

» Assemblea ordinaria

Art. 2364:

Nelle società prive di consiglio di sorveglianza (quindi in quelle con sistema tradizionale e monastico), l’assemblea ordinaria:

t t

t

a. Approva il bilancio b. Nomina e revoca amministratori, sindaci e il presidente del collegio sindacale, il soggetto

demandato del controllo contabile c. Compenso degli amminis ratori e sindaci se non già stabilito nell’atto cos itutivo d. Delibera su responsabilità amministratori e sindaci e. Approva il regolamento dei lavori assembleari f. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e sulle autorizzazioni eventualmente

richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amminis ratori ferma in ogni caso la loro responsabilità [delibera cd residuale].

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» Assemblea straordinaria

Art. 2365:

L’assemblea straordinaria delibera:

a. Sulle modificazioni dello statuto b. Sulla nomina, sulla sosti uzione e sui poteri dei liquidatori t

tc. Su ogni altra materia espressamen e attribuita dalla legge alla sua competenza

Lo statuto può però attribuire al CDA la competenza su materie per legge riservate all’assemblea straordinaria come, ad esempio:

1. fusione fra controllante e controllata quando è intermente posseduta o per il 90% 2. indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza 3. istituzione e soppressione di sedi secondarie 4. trasferimento della sede nel territorio nazionale 5. riduzione del CS in caso di recesso del socio 6. adeguamento statuto a disposizioni normative.

Esistono due tipi di assemblea:

» Assemblea generale = dei soci

» Assemblea speciale = dei possessori di particolari categorie di azioni alle quali si applica:

¾ La disciplina dell’assemblea straordinaria se la SPA non è quotata ¾ La disciplina dell’assemblea delle azioni di risparmio se la SPA è quotata

ATT! L’assemblea non decide mai sulla gestione della SPA che è esclusivamente affidata agli Amministratori, al massimo delibere con valore consultivo.

16. 3 Il procedimento assembleare

L’assemblea si compone di varie fasi:

1. CONVOCAZIONE

È deliberata dal CDA con indicazione del giorno , ora, luogo dell’adunanza e dell’ordine del giorno

È deliberata dai sindaci nelle società quotate se:

» non vi provvedono gli amministratori e la convocazione è obbligatoria. » Sussistono fatti censurabili » Non ci sono amministratori

La convocazione può essere:

» Facoltativa = decisa dal CDA ogni volta che lo ritengano opportuno » Obbligatoria = almeno una volta l’anno entro il termine previsto dallo statuto e comunque non

superiore a 120 giorni dopo la chiusura dell’esercizio.

--> può essere portato a 180 giorni in caso di imprese con bilancio consolidato o con particolari esigenze (va motivata la dilazione)

La convocazione può avvenire:

» Per istanza degli amministratori » Per istanza dei sindaci » Per istanza di tanti soci che rappresentino almeno il 10% (o minore se prevista nello statuto)

del capitale sociale e indichino le materie su cui discutere (art. 2367)

--> non possono inserire argomenti su cui si può deliberare solo su proposta del CDA

--> È ordinata con decreto dal tribunale dopo aver sentito l’organo amministrativo e l’organo di controllo che ingiustificatamente non l’hanno convocata.

Procedura di convocazione

L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società o se diversamente disposto dallo statuto.

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L’avviso di convocazione: » Può essere pubblicato nella G.U. 15 giorni prima dell’assemblea » Può essere pubblicato in un quotidiano 15 giorni prima se lo statuto lo prevede » Può essere portato a conoscenza dei soci con mezzi che ne garantiscano la prova

(es. raccomandata con ricevuta di ritorno) 8 gg prima dell’assemblea per le società chiuse il cui statuto lo preveda

» Deve contenere giorno, ora, data e ordine del giorno.

L’assemblea totalitaria: » = 100% CS + maggioranza CDA e sindaci

» è validamente costituita senza convocazione » ognuno dei soci può dichiarare di non essere informato e impedire la deliberazione.

Il presidente dell’assemblea:

» È indicato nello statuto o eletto con la maggioranza dei presenti

» Garantisce la regolarità della costituzione dell’assemblea, accerti l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento e accerta le delibere

» È coadiuvato da un segretario; in assemblea straordinaria esso è un notaio.

L’assemblea può essere rinviata di non oltre 5 giorni: » da 1/3 dei soci che dichiarano di non essere sufficientemente informati. » Il rinvio può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto.

Il verbale è il documento da cui risultano le delibere assembleari e in quelle straordinarie dev’essere redatto dal notaio. Esso:

» Deve essere redatto senza ritardo

» Deve essere trascritto nel libro delle adunanze a cura degli amministratori » Deve essere trascritto nel registro delle imprese nel caso che una delibera modifichi

l’atto costitutivo

» Deve allegare l’identità e il capitale rappresentato da ogni socio

» Deve allegare le modalità e il risultato delle votazione e i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti --> importante per impugnazione

2. COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Nella costituzione dell’assemblea abbiamo 2 tipi di quorum:

» Quorum costitutivo

Necessario perché l’assemblea sia regolarmente costituita. Nel suo compito non si calcolano le azioni senza diritto di voto ma si computano quelle con diritto di voto “sospeso” (es. azioni proprie e socio moroso)

» Quorum deliberativo

Necessario perché una deliberazione sia approvata. Non sono computate nemmeno quelle con diritto di voto “sospeso”.

A seconda del tipo di assemblea e della convocazione abbiamo diversi quorum costitutivi e deliberativi:

1. Assemblea ordinaria

a. In prima convocazione

Quorum costitutivo: almeno ½ del CS con diritto di voto Quorum deliberativo: 50% + 1 delle azioni presenti

b. In seconda convocazione

Quorum cos itutivo: nessuno = sempre costituita validamente tQuorum deliberativo: 50% + 1 delle azioni presenti

2. Assemblea straordinaria per SPA che non fanno ricorso a capitale di rischio

a. In prima convocazione

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Quorum costitutivo e deliberativo: 50% + 1 del CS7 con diritto di voto

b. In seconda convocazione

Quorum cos itutivo: più di 1/3 del CS tQuorum deliberativo: 2/3 delle azioni presenti

c. Eccezioni:

Per delibere di particolare importanza (cambiamento oggetto sociale, trasferimento della sede all’estero) è comunque richiesto come quorum deliberativo più di 1/3 del CS

Per escludere il diritto d’opzione è richiesto come quorum deliberativo 50% +1 del CS.

3. Assemblea straordinaria per SPA che fanno ricorso al mercato dei capitali

a. In prima convocazione

Quorum costitutivo: almeno ½ del CS con diritto di voto (come AS di SPA chiusa) Quorum deliberativo: 2/3 delle azioni presenti

b. In seconda convocazione

Quorum cos itutivo: più di 1/3 del CS (come AS di SPA chiusa) t<

Quorum deliberativo: 2/3 delle azioni presenti

c. Eccezioni

Solo quella sul diritto d’opzione, le altre sono state abolite per evitare il problema dell’assenteismo che bloccava tali delibere.

Lo statuto

Lo statuto può:

» modificare solo in aumento le maggioranze previste per legge >> no per approvazione del bilancio e per la nomina o revoca delle cariche sociali

» stabilire norme speciali per la nomina alle cariche sociali » prevedere convocazioni successive alle quali si applicano quelle della seconda convocazione

>> per SPA aperte in AS dopo la II convocazione, il quorum costitutivo si abbassa a 1/5 del CS mentre il deliberativo non cambia 2/3.

Tipo d’assemblea Quorum costitutivo Quorum deliberativo

AO di Ia convocazione ½ del Capitale sociale 50% +1 del CS presente

AO di IIa convocazione Nessuno 50% + 1 del CS presente

SPA CHIUSE: AS di Ia convocazione Almeno ½ del Capitale sociale 50% + 1 del CS della SPA

SPA CHIUSE: AS di IIa convocazione Almeno 1/3 del Capitale sociale 2/3 del CS presente

SPA CHIUSE: Eccezioni

Più di 1/3 del CS della SPA per delibere di particolare imp.; Più di ½ CS della SPA per

escludere il diritto d’opzione SPA APERTE: AS di Ia convocazione Almeno ½ del Capitale sociale 2/3 del CS presente

(differenza con chiuse) SPA APERTE: AS di IIa convocazione Almeno 1/3 del Capitale sociale 2/3 del CS presente

SPA APERTE: Eccezioni Più di ½ CS della SPA per

escludere il diritto d’opzione

7 del CS � dei presenti --> maggior rigidità

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16. 4 Il diritto di intervento in assemblea

Art. 2370: Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta l’esercizio del diritto di voto 8.

Art. 2352: Possono intervenire all’assemblea i soggetti che pur non essendo soci hanno il diritto di voto (creditore pignoratizio e usufruttuario).

Non sono più obbligatori ma possono essere previsti dallo statuto con termini liberi per le SPA chiuse o con un massimo di 2gg per le SPA aperte:

» il deposito preventivo delle azioni presso la sede della società

>> aggiornamento del libro dei soci

» il divieto di ritiro anticipato delle azoni

Lo statuto può inoltre prevedere la possibilità di voto telematico o per corrispondenza, nelle SPA aperte le modalità di tali esercizi sono regolate dalla CONSOB.

La rappresentanza in assemblea

Esistono due discipline:

1. APPLICABILE A TUTTE LE SPA

La delega deve: » Essere conferita per iscritto » Contenere il nome del rappresentante e di un suo eventuale sostituto » È sempre revocabile » Opera solo per singole assemblee (in tutte le sue convocazioni) salvo si abbia una

procura generale o una procura data ad un proprio dipendente.

La rappresentanza non può essere data a organi amministrativi, di controllo o dipendenti della società � esercizio di voto senza correlato investimento e a favore del gruppo di comando.

Ogni rappresentante non può rappresentare:

» Più di 20 soci nelle SPA chiuse » Più di 50, 100, 200 soci nelle SPA chiuse a seconda delle dimensioni del CS

Nonostante queste norme esiste ancora oggi il fenomeno di rastrellamento da parte dei gruppi di comando di deleghe; forse era meglio fare in modo che i piccoli azionisti rilasciassero le deleghe in modo consapevole grazie ad una informazione preventiva (cm USA).

2. APPLICABILE SOLO ALLE SPA APERTE IN ALTERNATIVA

Sono previsti due nuovi istituti rispetto all’altra disciplina:

a. Sollecitazione = richiesta di deleghe di voto da parte di un soggetto che richiedono l’adesione a specifiche proposte di voto.

Il committente deve avere almeno l’1% delle azioni con diritto di voto da almeno 6 mesi e deve obbligatoriamente affidarsi ad un intermediario professionale.

Il contenuto del modulo di delega e del prospetto di proposta di voto sono determinati dalla CONSOB.

b. Raccolta di deleghe = richiesta di deleghe di voto da parte di una associazione di azionisti nei confronti dei propri associati.

Gli associati possono comunque non conferire la delega e indicare come dovrà essere esercitato il proprio voto.

La CONSOB stabilisce regole di trasparenza e correttezza per questi istituti in modo da consentire una decisione consapevole da parte dell’azionista. La delega è liberamente revocabile fino al giorno precedente l’assemblea.

8 Basta una serie continua di girate per legittimare il diritto di voto

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Limiti all’esercizio del voto. Il conflitto d’interessi

Art. 2373 La deliberazione approvata con il voto determinan et di soci che abbiano, per con o proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile qualora possa recarle danno.

t,

Abbiamo una delibera impugnabile a causa di conflitto d’interessi se:

» Il socio in conflitto ha votato (può astenersi) <

» Il suo voto sia stato determinante

» La delibera possa danneggiare la società --> basta potenzialità.

L’art. 2373, comma II presenta anche due ipotesi tipiche di conflitto d’interessi:

» Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità <

» I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza

--> in questo caso vieta addirittura il voto � impugnabilità

Negli abusi della maggioranza a danno della minoranza non è però invocabile l’art. 2373.

In questi casi (es. aumento CS a pagamento per far diminuire quota azionisti di minoranza), la giurisprudenza ha affermato che:

Le delibere prese con lo solo scopo di danneggiare i singoli soci sono annullabili.

--> è difficile comunque dar prova di un danno specifico

16.5 I sindacati di voto

Patti parasociali (o sindacati di voto) = due o più soci si accordano circa le modalità dell’esercizio del diritto di voto in modo da decidere uinivocamente previo confronto; la decisione occorsa nel confronto vincola tutti gli aderenti al patto anche se dissenzienti.

I sindacati di voto possono essere:

» Occasionali » Permanenti. In questo caso si dividono in :

� A tempo determinato (max 5 anni e rinnovabili in SPA chiuse; max 3 anni in SPA aperte9) � A tempo indeterminato (recesso con preavviso di 6 mesi)

» Riguardare tutte le delibere » Riguardare solo alcune delibere (es. nomina amministratori).

All’interno del patto parasociale si può decidere a maggioranza o all’unanimità ma, tale decisione, vincola comunque tutti gli aderenti al sindacato di voto.

I sindacati di voto consentono di dare stabilità di indirizzo alla condotta della società ma svuotano anche di significatività sostanziale10 il procedimento assembleare in quanto le decisioni si prendono al di fuori dell’assemblea e non necessariamente con la maggioranza di capitale (la maggioranza dei soci sindacati infatti basterebbe).

Il voto effettuato in violazione del patto parasociale è comunque valido ma il socio dovrà risarcire il anno agli altri soci. d

--> il patto funziona solo tra le parti e non vincola assolutamente la società

Il regime di pubblicità:

» Società non quotate che non fanno ricorso al capitale di rischio Nessun regime di pubblicità

» Per le società non quotate che fanno ricorso al capitale di rischio Comunicazione dei patti parasociali all’inizio dell’assemblea e trascrizione nel verbale

� impugnabilità se voti determinanti e sospensione diritto di voto degli aderenti al patto

9 Si applicano anche a patti di semplice consultazione; nelle SPA chiuse i limiti non si applicano a patti di collaborazione nella produzione con altre società e in patti relativi a controllate per intero 10 Formalmente infatti dal punto di vista assembleare non cambia nulla. Sono comunque richiesti gli stessi quorum.

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» Società quotate I sindacati di voto devono essere:

� Comunicati alla CONSOB � Depositati nel registro delle imprese � Pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana

� impugnabilità se voti determinanti, nullità dei patti e sospensione del diritto di voto

16.6 Le deliberazioni assembleari invalide

Le deliberazioni sono invalide sostanzialmente per due motivi:

A. Violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare <

B. Violazioni che riguardano il contenuto della delibera

Nelle SPA abbiamo una grossa differenza tra le norme che la regolano e il diritto comune in tema di invalidità:

Diritto comune SPA

Nullità Fattispecie generale: violazione norme imperative

Fattispecie speciale: 3 casi previsti dalla legge

Annullabilità Fattispecie speciale Fattispecie generale: violazione norme della legge o dello statuto

Il regime delle SPA si caratterizza in questo modo per l’esigenza di certezza che deve derivare dall’attività imprenditoriale che non sarebbe possibile se si avesse un campo d’applicazione della nullità vasto.

Nel sistema previgente:

» Annullabilità per vizi di procedimento » Nullità solo per delibere con oggetto impossibile e illecito » Nullità per delibere inesistenti (creazione giurisprudenziale) = vizi di procedimento talmente

gravi da non potersi considerare come attività d’assemblea --> nullità |

alto grado di soggettività = incertezza >> riforma del 2003

La riforma del 2003 elimina la categoria delle delibere inesistenti:

A. DELIBERE ANNULLABILI [ART. 2377]

Sono annullabili tutte le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello s atuto t .

Possono sicuramente dar vita ad annullabilità:

a. La partecipazione all’assemblea di persone non legittimate se la loro partecipazione era determinante per la costituzione dell’assemblea

b. L’invalidità di singoli voti o il loro errato conteggio se determinanti per raggiungere la maggioranza

c. Incompletezza o inesattezza del verbale se impedisce di fatto l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera

I soggetti legittimati all’azione di annullabilità (cd impugnativa) della delibera sono: <

» Soci assenti, dissenzienti o astenuti ma con diritto di voto » Amministratori, consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione » Rappresentante comune degli azionisti di risparmio » CONSOB, Banca d’Italia e ISVAP in alcuni casi tassativamente previsti

L’impugnativa può però essere proposta solo da chi possiede:

» Nelle SPA APERTE: 1 ‰ del capitale sociale » Nelle SPA CHIUSE: 5 % del capitale sociale

Tale limite può essere escluso dallo statuto e, al massimo, chi non raggiunge tali limiti, può chiedere il risarcimento per i danno cagionati dalla non conformità della delibera.

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L’azione di annullamento:

» Deve avvenire entro 90gg dalla deliberazione

» È proposta al tribunale del luogo dove la società ha la sede; dichiarazione del possesso delle azioni, se questo viene meno: no annullabilità.

Per evitare impugnative presuntuose il tribunale può chiedere una garanzia per l’eventuale risarcimento dei danni alla società ai soci opponenti

» Ha effetto per tutti i soci e obbliga gli amministratori ai provvedimenti necessari sotto la propria responsabilità

» Non ha effetto su chi ha acquistato in buona ede da terzi dei diritti in esecuzione della delibera annullata

f

» Può essere chiesta la sospensione degli effetti della delibera � fino all’annullamento la delibera produce effetti.

» Non è possibile quando la delibera è stata sostituita con una conforme alla legge o se è stata revocata dall’assemblea

B. DELIBERE NULLE [ART. 2379]

La delibera è nulla solo nei 3 casi indicati tassativamente dalla legge:

1. Mancata convocazione dell’assemblea

Non si ha nullità della delibera se l’avviso era irregolare ma comunque idoneo ad avvertire i legittimati all’assemblea sulla data e sulla convocazione dell’assemblea. L’azione di nullità non può essere esercitata da chi aveva dato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea.

2. Mancanza del verbale Il verbale non si considera mancante se:

» Contiene data e oggetto della delibera e sia sottoscritto dal presidente d’assemblea o dal presidente del CDA o del CDS o dal segretario o dal notaio

La nullità in questo caso può essere sanata con la verbalizzazione prima della prossima assemblea salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che ignoravano la delibera.

3. Impossibilità o illiceità dell’oggetto

Si ha nullità quando l’oggetto è illecito (es. non redigere bilancio) o impossibile (es. trasferire la sede in mezzo al mare) ma anche quando la delibera ha oggetto lecito ma contenuto illecito (es. bilancio falso approvato).

Legittimazione ad agire: chiunque vi abbia interesse + dal giudice d’ufficio

Termini per l’azione: 3 anni dall’iscrizione nel registro delle imprese o nel libro delle adunanze; salvo modifiche dell’atto costitutivo illecite o impossibile in cui non c’è termine di prescrizione.

Come per le delibere annullabili anche per quelle nulle:

» I diritti acquistati in buona fede dai terzi in esecuzione della delibera non sono pregiudicati dalla dichiarazione di nullità

» La nullità non può essere dichiarata se la delibera è sostituita con una “legale”. Casi particolari di nullità

Sono: Aumento CS, Riduzione CS e emissione obbligazioni.

Gli effetti di tali casi sono: <

» Termine per l’azione di 6 mesi (tranne se mancata convocazione: 90 gg); » in SPA aperte, no dichiarazione di nullità aumento CS/riduzione CS/emissione

obbligazioni se parziale esecuzione --> risarcimento dei danni ai soci e ai terzi

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Capitolo 17. Amministrazione. Controlli

Iniziamo ora con l’analizzare il modello tradizionale:

PARTE A. GLI AMMINISTRATORI

17.1 Struttura e funzioni

L’organo amministrativo può essere composto da:

» un amministratore unico » un CDA che decide in modo collegiale » un CDA che delega il potere di gestione ad altri soggetti quali il comitato esecutivo o

l’amministratore delegato.

Art. 2380 La gestione dell’impresa spetta in via esclusiva agli amminis ratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

t

In generale le funzioni dell’organo amministrativo sono:

1. Gli amministratori deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione che non siano riservati all’assemblea per legge

2. gli amministratori hanno la rappresentanza generale dell’impresa

3. danno impulso all’attività assembleare e ne attuano le delibere

4. devono adempiere agli adempimenti pubblicitari indicati per legge, tenere i libri obbligatori e redigere bilancio

5. prevenire il compimento di atti pregiudizievoli per la società

Tali poteri sono contemperati dalla responsabilità degli amministratori verso la società, verso i terzi e verso i creditori sociali.

17.2 Nomina e cessazione della carica

Gli amministratori possono essere nominati:

» nell’atto costitutivo » dall’assemblea successivamente (di regola) » da Stato o enti pubblici se previsto dalla legge o dallo statuto

Gli amministratori possono essere soci o non soci; vi sono inoltre:

» cause di ineleggibilità: interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporta l’interdizione per alcuni atti

» cause di incompatibilità: scegliere tra una carica e l’altra

Il numero degli amministratori:

» è determinato dallo statuto, il quale può indicarne il numero minimo e massimo » è indicato di volta in volta dall’assemblea se non è previsto dallo statuto.

Gli amministratori restano in carica per un massimo di 3 anni e in particolare fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo anno in cui erano in carica. Essi possono decadere per:

A. Dimissioni da parte degli amministratori. >> hanno effetto immediato se rimane in carica almeno ½ del CDA � prorogatio fino a accettazione della nomina da parte dei nuovi

B. Revoca da parte dell’assemblea (risarcimento se no giusta causa) C. Morte D. Decadenza (scadenza) dell’ufficio o sopravvenute cause di ineleggibilità

>> In questi 3 casi non si può fare la prorogatio; 3 ipotesi (art. 2386):

A. se rimangono più di ½ CDA Non si nominano di nuovi ma si continua così con una delibera approvata dal consiglio sindacale [cd cooptazione]

B. se rimangono meno di ½ CDA si convoca l’assemblea e si nominano di nuovi e questi scadono insieme a quelli in carica all’atto della nomina

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Schemi di diritto commerciale da “Manuale di diritto comm.le” di Campobasso

C. se non rimane nessuno il collegio sindacale deve convocare con urgenza l’assemblea per ricostituire l’organo amministrativo. Nel frattempo il collegio sindacale compie gli atti di gestione ordinaria.

Sono valide le clausole che se cadono alcuni amministratori cadono tutti; in questo caso i superstiti (ancora per poco!) convocano l’assemblea.

La nomina e la revoca degli amministratori è da iscrivere sul registro delle imprese.

17.3 Compenso e divieto di concorrenza degli amministratori

Art. 2389, compensi degli amministratori:

I compensi spettanti ai membri del CDA e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea.

tEssi possono essere cos ituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o da stock options.

>> delibera dell’AS per eliminare diritto d’opzione ai soci

Il compenso:

» per particolari cariche (amm. delegato) è determinato dal CDA col parere del Collegio Sindacale » può essere fissato in misura generale per tutti gli amministratori se previsto dallo statuto.

Art. 2390, divieto di concorrenza:

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorren i, né esercitare un’attività concorren e per conto proprio o di terzi, né essere

erali in altre società salvo autorizzazione dell’assemblea.t t

amministratori o direttori gen

>> concessa anche anticipatamente da clausola nell’atto costitutivo

L’inosservanza porta alle revoca dal mandato e al risarcimento degli eventuali danni naturalmente.

17.4 Il consiglio di amministrazione

Il consiglio d’amministrazione svolge la sua attività collegialmente.

Tale attività è coordinata dal PRESIDENTE, il quale: <

» convoca il CDA con data, giorno, ora e ordine del giorno » ne coordina i lavori » dà info sulle materie trattate nell’ordine del giorno.

I quorum richiesti per il CDA sono: » Costitutivo = maggioranza degli amministratori; » Deliberativo = maggioranza semplice dei presenti con voto per teste;

Entrambi sono derogabili dallo statuto.

Non è ammesso il voto per rappresentanza perché la funzione di amministratore non è delegabile!

L’INVALIDITÀ DELLE DELIBERE CONSILIARI

Non sono previste cause di nullità (necessità di certezza) Le delibere sono annullabili se non conformi alla legge o allo statuto. Esse sono impugnabili entro 90gg da:

<

» Amministratori dissenzienti o assenti » Collegio sindacale (nel suo insieme e quindi con sua delibera)

Il procedimento d’impugnazione è quello previsto per l’assemblea e sono cmq salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede derivanti dall’esecuzione della delibera invalida.

Un caso particolare di annullabilità deriva dalla posizione di conflitto d’interessi dell’amministratore.

In questo caso l’amministratore in conflitto d’interessi:

» Deve darne notizia agli altri amm. e al CS indicandone natura, termini, origine e portata » Se delegato, deve astenersi dall’operazione e investirne il CDA » Il CDA deve, cmq, indicare nella delibera la motivazione e la convenienza nell’operazione.

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La delibera è annullabile se e solo se idonea ad arrecare danno alla società e se:

» Si violano i tre punti precedenti » La delibera è stata approvato dal voto determinante dell’amm. in conflitto d’interessi

La delibera può essere anche impugnata da coloro non informati che avevano votato a favore.

Se vi sono stati danni alla società naturalmente l’amministratore ne risponde e risponde anche se ha usato a proprio favore informazioni derivanti dal suo incarico.

17. 5 Rapporti tra CDA e organi delegati

Art. 2381 Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegareproprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno più dei suoi soci componenti.

La delega può essere quindi data:

» A un comitato esecutivo = organo collegiale » A 1 o + amministratori delegati = organi unipersonali che agiscono disgiuntamente » A un comitato esecutivo + amm. delegato con funzioni ripartite

La delega non può essere data per alcuni argomenti quali:

a) Redazione del bilancio d’esercizio b) Aumento CS o emissione obb. convertibili e gli adempimenti per la riduzione del CS c) Redazione del progetto di fusione / scissione.

Gli organi delegati:

» Curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della SPA sia adeguato » Danno info al CDA ogni 6 mesi e subito per operazioni rilevanti » Danno info ad altri amministratori che lo richiedano.

Il CDA svolge una funzione di controllo sull’operato degli organi delegati e infatti:

» Può sempre impartire direttive o imputarsi operazioni » Valutare assetto organizzativo amministrativo e contabile della SPA » Valutare piani strategici, industriali e finanziari » Valutare l’andamento della gestione da relazioni degli organi delegati

--> obbligo di info ogni 6 mesi e immediate su quelle di rilievo

17.6 La rappresentanza della società

Art. 2384 Il potere di rappresentanza attribuito agli amminis ratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale

t .

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultino dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questiabbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Di regola lo statuto indica gli amministratori con il potere di rappresentanza. Di solito sono il presidente del CDA e gli amministratori delegati.

Il potere di rappresentanza è generale = rappresentanza processuale, attiva e passiva anche per atti che non rientrano nell’oggetto sociale (ultra vires)

Vi è una ampia tutela dei terzi (II comma):

a) È inopponibile ai terzi di buona fede la mancanza di potere rappresentativo per invalidità nell’atto di nomina.[art. 2383]

La società è vincolati per gli atti compiuti dai “non-rappresentanti” dal momento dell’iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese, salvo la mala fede del terzo..

b) Sono inopponibili le limitazioni anche se iscritte nel registro delle imprese

Per opporle bisogna provare l’esistenza di un accordo fraudolento tra amministratore e terzo.

NB. se l’amministratore supera la sua limitazione egli è negligente e sarà responsabile verso la società se con tale superamento vi ha provocato danno.

NB! Rimangono comunque validi i limiti legali (es. stipulare un contratto in conflitto d’interessi)

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17.7 La responsabilità degli amministratori

La responsabilità degli amministratori si divide in tre tipi di responsabilità:

1. Responsabilità verso la società .

Art. 2392 Gli amministratori devono adempiere ai doveri loro imposti per legge e dallo statu o con la diligenza

t

richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecu ivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

t

Un amministratore è quindi responsabile se:

» Non agisce con la normale diligenza professionale » Causa danno alla società » Essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per

impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose.

>> responsabilità solo in culpa vigilandi = devono risarcire ma hanno diritto di regresso sull’amministratore che ha compiuto il danno

Gli amministratori sono solidalmente responsabili tra loro tranne nel caso in cui, l’amministratore esente da colpe :

a. abbia fatto notare il suo dissenso nel libro delle adunanze e deliberazione del CDA b. dia immediata notizia del suo dissenso al presidente del collegio sindacale.

» Esercizio dell’azione []

Deliberata dall’assemblea ordinaria (poca tutela delle minoranze, comunque decisione della maggioranza e quindi degli stessi che hanno nominato gli amm.), anche se in liquidazione. Essa:

o comporta la cessazione degli amministratori se approvata da + di 1/5 CS � espressa delibera

o può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione della carica dell’amministratore <<

o può essere espressa in sede di approvazione di bilancio se riguarda fatti concernenti l’esercizio anche se non era nell’ordine del giorno

o compete al curatore fallimentare, al commissario liquidatore o al commissario straordinario se la società è dichiarata fallita o assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.

Si può rinunciare all’azione di responsabilità e “patteggiare” con l’amministratore basta che 1/5 del CS (1/20 in SPA quotate) non sia contrario.

Può anche essere esercitata dalle minoranze con il 20% del CS o la diversa misura prevista dallo statuto cmq non superiore a 1/3 del CS (5% o + bassa se prevista per SPA aperte).

--> solo reintegrazione del patrimonio, non risarcimento danno subito dai soci (� società) la società deve quindi essere chiamata in giudizio; i soci ricorrenti si vedranno rimborsate dalla società solo le spese giudiziarie (vantaggi per la società che è la danneggiata). 2. Responsabilità verso i soci .

Art. 2395 Le disposizioni preceden i non pregiudicano il danno spettante al socio o al terzo che sono s ati direttamente

t t danneggiati da atti colposi o dolosi degli amminis ratori. t

Devono ricorrere i 2 presupposti:

a. nesso di causalità (danno diretto) � danno indiretto come meno utili distribuiti b. compimento da parte degli amministratori di un illecito nell’esercizio del loro ufficio

es. bilancio falso che induce i soci ad un aumento di CS a prezzo eccessivo .

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3. Responsabilità verso i creditori sociali ..

Art. 2394 Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

L’azione può essere quindi esercitata se:

a. gli amministratori sono inosservanti degli obblighi per mantenere l’integrità del PS b. il patrimonio sociale non è sufficiente a soddisfare i crediti (� no danno)

L’azione è diretta ed autonoma (non surrogatoria di quella della società) e quindi il risarcimento danni andrà ai creditori per l’importo del credito che non hanno riscosso.

Di solito interferenze con azione della società: di solito vi è azione di responsabilità della società se il patrimonio sociale viene ridotto così tanto; i creditori sociali non possono più richiedere il risarcimento (� doppio!) e non possono interferire salvo la possibilità di azione revocatoria (se ci sono gli estremi) nel caso vi sia la transazione (“patteggiamento”) tra società ed amministratori. L’azione può essere esercitata solo dal curatore fallimentare se la SPA è in fallimento.

17.8 I direttori generali

Direttori generali = lavoratori subordinati dell’impresa con compiti di alta gestione.

Essi hanno: Responsabilità penali uguali a quelle degli amministratori Responsabilità civili nei loro compiti se nominati dall’assemblea o dall’atto costitutivo

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PARTE B. IL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è l’organo di controllo interno della SPA.

Con il tempo la legislazione che lo riguarda si è evoluta cercando di renderlo il più indipendente possibile e vi sono grosse differenze tra SPA quotate e non.

Art. 2397 Il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci. Devono inol re essere nominati due sindaci supplenti.

t

>> Nelle SPA quotate rimane il limite minimo di 3 ma quello massimo è derogabile dallo statuto

I sindaci sono nominati da:

» atto costitutivo (i primi) » assemblea

� nelle SPAQ almeno 1 dalla minoranza; se il CS ha + di 3 allora almeno 2

» da Stato o enti pubblici se lo prevede la legge o lo statuto

Per essere sindaco bisogna avere:

a. Requisiti di professionalità Almeno un sindaco effettivo ed un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili11; gli altri, se non iscritti devono essere scelti tra gli albi professionali del ministero della giustizia o fra i professori universitari i ruolo in materie economico-giuridiche.

>> nelle SPAQ i requisiti sono fissati con regolamento del Ministero della Giustizia (148 Tuf)

b. No cause di ineleggibilità Non possono essere sindaci:

a. Parenti e affini entro il IV grado degli amministratori e gli amministratori stessi

b. Coloro legati alla SPA con un rapporto da lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita � no indipendenza

c. Tutte le cause di ineleggibilità degli amministratori

d. Le cause previste dallo statuto

I sindaci:

» hanno diritto ad un compenso predeterminato dallo statuto o dall’assemblea all’atto della nomina per l’intera durata del loro esercizio

» rimangono in carica per 3 esercizi (scadono al momento dell’approvazione del bilancio) rimangono in carica sino alla nomina dei nuovi e sono rieleggibili

» sono revocati per giusta causa con delibera approvata dal tribunale � restano in carica

» decadono per cause di ineleggibilità o cancellazione dal registro dei revisori e se si disertano 2 riunioni del CDA, comitato esecutivo o CS in un esercizio. Se decadono >> supplente

» la nomina e la cessazione sono iscritti a cura del CDA nel registro delle imprese

17.9 Il controllo sull’amministrazione

Art 2403. Il collegio sindacale vigila » sull’osservanza della legge e dello statuto » sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

t» sull’adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e con abile della SPA.

Il collegio sindacale svolge anche il controllo contabile se e solo se previsto dallo statuto nelle SPA chiuse che non devono redigere il consolidato >> CS composto da tutti revisori

Il controllo del collegio sindacale è

Globale = riguarda attività CDA e assemblea >> diritto di intervento e impugnativa in riunioni.

e Sintetico = analitico se le circostanze lo richiedono I sindaci hanno ampi poteri: 11 Possono iscriversi nel registro dei revisori contabili persone fisiche con requisiti di professionalità e che hanno passato un esame + società con oggetto la revisione

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» possono procedere, anche individualmente in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo » può chiedere agli amministratori (collegialmente) notizie, anche su controllate, su andamento

operazioni o su determinati affari » si scambiano informazioni con i soggetti incaricati del controllo contabile (anche SPA)

» si scambiano info con collegio sindacale delle controllate / controllanti

» possono promuovere collegialmente il controllo giudiziario se sospetto gravi irregolarità

Nelle SPAQ, inoltre:

» gli amministratori devono comunicare ogni 3 mesi sull’attività svolta e tempestivamente sulle operazioni più importanti

» bisogna denunciare le irregolarità alla CONSOB » la CONSOB può attivare un controllo giudiziario sull’attività dei sindaci stessi.

Un potere importante del collegio sindacale è quello di convocare l’assemblea se nell’esperimentodel suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Anche i soci possono denunciare le irregolarità. Si presentano 2 fattispecie:

A. Soci singoli o che non raggiungono il 5% CS (2% SPAQ) Bisogna tenerne conto nella relazione annuale all’assemblea

B. Soci che raggiungono il 5% CS (2% SPAQ) Bisogna indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le conclusioni in assemblea.

17.10 Il funzionamento del collegio sindacale

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea nelle SPA mentre nelle SPAQ sono stabiliti dallo statuto i criteri della sua nomina.

Il collegio sindacale: » si riunisce almeno ogni 90gg » quorum costitutivo: maggioranza dei sindaci » quorum deliberativo: maggioranza dei presenti » deve redigere verbale con indicazione dei pareri dissenzienti se richiesto

» può avvalersi a proprie spese di dipendenti e ausiliari per specifiche operazioni SPAQ: solo dipendenti della società.

17.11 La responsabilità dei sindaci

Art 2407. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della carica. Abbiamo 2 tipi di responsabilità:

» Esclusiva (I comma): Ai sindaci viene quindi richiesto il risarcimento dei danni qualora il danno sia imputabile solo al mancato o negligente adempimento dei loro doveri (es. violazione segreto).

» Concorrente (II comma): sono solidalmente responsabili con gli amministratori quando non vigilano bene e ciò comporta un danno.

L’azione di responsabilità contro i sindaci è uguale a quella fatta dalla società contro gli amministratori.

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PARTE C. IL CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è affidato ad un revisore esterno, salvo il caso in cui il collegio sindacale assumi tale controllo da previsione statuto se non vi è l’obbligo del bilancio consolidato e con la composizione di tutti revisori.

Esistono 3 discipline: 1. SPA: revisore contabile o società di revisione12 2. SPA aperta ma non quotata: società di revisione + vigilanza della CONSOB 3. SPAQ: società di revisione iscritta nell’albo speciale della CONSOB.

>> la CONSOB controlla l’indipendenza e l’idoneità tecnica e può anche raccomandare principi e criteri per la revisione contabile.

Nelle SPA e SPAA l’incarico è conferito dall’atto costitutivo (la prima volta) e dall’assemblea sentito il collegio sindacale (di regola). All’atto della nomina si fissa anche il compenso per l’intera durata dell’incarico.

Nelle SPAQ l’incarico è conferito al momento dell’approvazione del bilancio dall’assemblea altrimenti lo determina d’ufficio la CONSOB.

Le cause di ineleggibilità sono:

» Essere sindaci di una controllata / controllante » Cause di ineleggibilità dei sindaci » Altre cause previste dallo statuto + cause di incompatibilità o requisiti di professionalità.

L’incarico [durata, revoca e pubblicità]: » Dura 3 anni e non è rinnovabile più di 2 volte (max 9 anni) » Viene revocato solo per giusta causa dall’assemblea sentiti i sindaci e con la delibera

approvata dal decreto del tribunale (come per i sindaci). SPAQ: Non è richiesta approvazione tribunale

» Rimane in carica la società di revisione revocata fino al conferimento ad un’altra. » La nomina e la revoca devono essere iscritte nel registro delle imprese

NB Ampia tutela dell’indipendenza!.

17.12 Funzioni e responsabilità

La funzione principale è il controllo della regolare tenuta della contabilità + giudizio sul bilancio d’esercizio e consolidato.

Il controllo consiste in pratica: » Controllo ogni 3 mesi della regolare tenuta della contabilità » Corrispondenza scritture contabili e bilancio e sua conformità alle norme » Espressione di un giudizio sull’affidabilità del bilancio.

Nelle SPAQ il giudizio può essere: A. Senza rilievi B. Con rilievi C. Negativo motivazione dei rilievi D. Impossibilità di dare un giudizio

>> informare immediatamente la CONSOB

Se il giudizio è positivo (A+B) vi è una restrizione per l’impugnativa sul bilancio (5% CS � 1‰)

La società di revisione può:

» richiedere documenti e notizie agli amministratori

» compiere autonomamente ispezioni e controlli » scambiarsi info con il collegio sindacale

E inoltre deve informare tempestivamente la CONSOB e il CS se vi sono gravi irregolarità.

12 Le società di revisione hanno come oggetto sociale la revisione contabile e devono avere alcuni requisiti per garantire la professionalità e l’onorabilità della maggioranza dei soci e degli amministratori

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La responsabilità è uguale a quella dei sindaci (art. 2407) anche nell’azione di responsabilità.

Inoltre oltre alla società di revisione rispondono in solido con essa i soggetti che hanno effettivamente effettuato il controllo contabile. L’azione si prescrive in 5 anni dalla cessazione dell’incarico.

PARTE D. I SISTEMI ALTERNATIVI

Tali sistemi sono adottati se espressamente previsti dallo statuto.

Comunque il controllo contabile è affidato ad un revisore esterno senza eccezioni.

D1. IL SISTEMA DUALISTICO .

Consiglio di Sorveglianza

Consiglio di gestione

Consiglio di gestione: poteri e funzioni proprie del CDA

Consiglio di sorveglianza: Collegio sindacale + alcune funzioni peculiari dell’assemblea.

Assemblea: ha competenze piuttosto ridotte: Assemblea» nomina e revoca consiglieri di sorveglianza, azione di

responsabilità e compenso. » Delibera sulla distribuzione degli utili � approvazione bilancio » Nomina il revisore.

Il consiglio di sorveglianza <

Il consiglio di sorveglianza può essere composto da soci o non soci e: » Il suo numero è determinato dallo statuto ma almeno > 3 persone » È eletto dall’assemblea di regola, dall’atto costitutivo il primo.

>> in SPAQ almeno 1 eletto dalla minoranza (2 se numero > 3)

Per essere eletti consiglieri di sorveglianza bisogna avere:

a) Requisiti professionali Almeno uno dev’essere revisore e lo statuto può decidere che gli altri abbiano requisiti di professionalità e onorabilità

b) No cause di ineleggibilità

» Cause di ineleggibilità degli amministratori <

» coloro che hanno un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d’opera retribuito con la società (o controllate/collegate)

» componenti del consiglio di gestione

» altre cause previste dallo statuto

I consiglieri di sorveglianza, inoltre: » restano in carica 3 anni e sono rieleggibili » possono essere revocati con le norme sul mandato (anche senza giusta causa) con

delibera approvata da 1/5 CS

I poteri sono: a) tutti i poteri del collegio sindacale e anche quei poteri dettati per le SPAQ per 2 sindaci sono

anche eseguibili da 2 consiglieri [funzione di controllo]. b) Alcuni poteri dell’assemblea

» nomina, revoca e stabilisce il compenso dei consiglieri di gestione » approva il bilancio d’esercizio (� decisione sulla distribuzione) se non c’è richiesta di

approvazione dall’assemblea da 1/3 del CDG o del CDS e se non si approva. » promuove azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione (anke l’assemblea) » approvazione piani strategici, finanziari e industriali se previsto dallo statuto

Il consiglio di sorveglianza funziona: » con un presidente eletto dall’assemblea e con poteri definiti dalla stessa

» con la disciplina sull’invalidità delle deliberazioni del CDA

» i consiglieri sono responsabili se non adempiono con la diligenza necessaria e rispondono del danno che non si sarebbe prodotto se avessero vigilato bene (come sindaci)

» la responsabilità verso i soci e i creditori sociali sono uguali a quelle degli amministratori.

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Il consiglio di gestione <

Stesse norme CDA. Le differenze sono: » numero di consiglieri fissato dallo statuto ma non inferiore a 2 » nominato da CDS che ne fissa anche il numero nei limiti nello statuto » se uno decade viene immediatamente sostituito (no cooptazione) » la azione di responsabilità nei loro confronti può essere esercitata anche dal CDS

con delibera presa a maggioranza dei presenti ma con quorum costitutivo di 2/3. Si può anche transigere (con delibera approvata a maggioranza) se non si oppone la % dei soci necessaria per impedire la transazione con l’assemblea.

NB! Al CDG e al CDS sono applicabili le disposizioni su amministratori e sindaci se non diversamente disposto

D2. IL SISTEMA MONISTICO .

Il controllo è esercitato da un organo interno al CDA, il comitato di gestione.

Il CDA ha la stessa disciplina di quello tradizionale ma dal suo interno devono essere estratti i componenti del comitato di gestione e quindi almeno 1/3 del CDA deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci o da codici di autodisciplina (es. codice Preda).

Assemblea

CDA al cui interno vi è il comitato di gestione

Comitato per il controllo della gestione È costituito da consiglieri con:

» requisiti di indipendenza » da almeno uno iscritto nel registro dei revisori » requisiti di onorabilità e professionalità se stabiliti dallo statuto » senza funzioni gestorie nemmeno in controllate / collegate. » un consigliere eletto dalla minoranza se SPAQ (2 se > 3)

Il CDA decide il numero e sostituisce i consiglieri di gestione se vengono meno.

Le funzioni e i poteri sono uguali a quelle del collegio sindacale. Le differenze sono:

» non possono decadere se hanno assenze ripetute e ingiustificate » nelle SPAQ le operazioni eseguibili da 2 sindaci sono eseguibili anche da 2

consiglieri di gestione » il comitato elegge il suo presidente e osserva le stesse norme di funzionamento del

collegio sindacale (ogni 90gg, magg. dei componenti + decisione a magg. semplice)

Considerazioni: controllori eletti da controllati ma sicuramente maggiore informazione.

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PARTE E. I CONTROLLI ESTERNI

I controlli esterni sono di 2 tipi:

» Controllo giudiziario per tutte le SPA se si presentano situazioni che alterano il corretto funzionamento della società e se vi sono gravi irregolarità

» Controllo della CONSOB per le SPAQ per la tutela degli investitori e della trasparenza.

E1. IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLA GESTIONE .

Il tribunale interviene se gli amministratori ( e non i sindaci) in violazione dei loro doveri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una del gruppo [danno potenziale].

I requisiti per l’intervento sono quindi gravi irregolarità + danno potenziale

L’intervento può essere richiesto:

» Dal 10% (5% nelle SPAQ) dei soci o minore se previsto dallo statuto

» Da collegio sindacale, comitato di gestione o consiglio di sorveglianza

» In SPA aperte dal pubblico ministero

» Dalla CONSOB in SPAQ se vi sono irregolarità dei sindaci. Il procedimento attivato con la denunzia si articola in 2 fasi:

1. Fase istruttoria

Si accerta l’esistenza delle irregolarità e a sentire amministratori e sindaci. Può anche esserci una ispezione da parte di un consulente del tribunale.

La maggioranza della società può evitare l’ispezione e sospendere il procedimento giudiziario se sostituisce gli amministratori e sindaci con soggetti di adeguata professionalità che si attivano per accertare le violazioni ed eliminarle.

2. Provvedimenti

Si possono porre due tipi di provvedimenti: <

» Provvedimenti cautelari da parte del giudice Per evitare il ripetersi delle irregolarità

» Nomina di un amministratore giudiziario Egli propone (� assemblea) l’azione di responsabilità contro il CDA e i sindaci. L’azione si può comunque transigere da parte della società o rinunciare. L’amministratore giudiziario può compiere solo atti ordinari e alla fine del suo operato può: � Convocare l’assemblea per la nomina degli amministratori e i sindaci � Mettere in liquidazione la società

Comunque la decisione spetta all’assemblea.

E2. LA CONSOB .

La CONSOB è una persona giuridica di diritto pubblico e gode di piena autonomia.

La CONSOB svolge varie funzioni ma noi analizziamo solo quella dell’informazione societaria.

Essa assicura una adeguata e veritiera informazione sui mercati finanziari.

Tale informazione si basa su 2 principi cardine:

a) Tutte le società con azioni e obbligazioni diffuse fra il pubblico [SPA aperte] che possono influire sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari

b) La CONSOB può richiedere che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico e provvedervi direttamente.

La CONSOB ha anche predisposto, in questo senso, obblighi di informazione preventiva su operazioni straordinarie e che siano messi a disposizione del pubblico tempestivamente il bilancio d’esercizio e la relazione semestrale degli amministratori.

La CONSOB ha poi ampi poteri di indagine e controllo per ottenere un informazione corretta e veritiera.

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Capitolo 18. Il bilancio

Bilancio d’esercizio = documento contabile che rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il suo risultato economico nell’esercizio.

Il bilancio d’esercizio è composto da:

» Parti essenziali: CE, SP e nota integrativa

» Allegati: relazione sulla gestione degli amministratori del collegio sindacale e del revisore.

Il bilancio è il solo strumento legale di informazione ai soci e agli stakeholder. è la base per la normativa fiscale (doppio binario) .

Art. 2423 l bilancio deve essere reda o con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società.

I tt

Il postulato di bilancio indica quindi che questo deve essere: » Chiaro = secondo struttura C.c. » Veritiero e corretto = redatto secondo buona fede e con i criteri di valutazione.

I criteri di valutazione sono:

a) Prudenza e continuità aziendale, comunque tenendo conto della “funzione economica” della voce iscritta in bilancio = sostanza > forma [come IAS]

b) Competenza economica

c) Costanza dei criteri, le eventuali deroghe devono essere eccezionali e comunque motivate nella nota integrativa

18.1 Struttura del bilancio

In osservanza del principio di chiarezza bisogna rispettare alcuni criteri di redazione quali:

a) Le singole voci devono essere inserite secondo l’ordine tassativo previsto per legge

b) Le voci sono organizzate in categorie [lettere], sottocategorie [numeri romani], voci [numeri arabi] e sottovoci [lettere minuscole]

c) Ad ogni voce va affiancata quella dell’esercizio precedente per facilitare il confronto <

d) È vietato il compenso di partite = analiticità

Alle società che non superano determinate dimensioni di attivo patrimoniale, fatturato e numero di dipendenti è consentita la redazione di un bilancio in forma abbreviata con meno voci di conto economico e di stato patrimoniale e senza relazione sulla gestione se si ottempera ai comma 3,4 dell’art. 2428.

Stato patrimoniale: Art. 2424

Attivo Passivo

A. Crediti v/soci A. Patrimonio netto

B. Immobilizzazioni B. F.do per rischi e oneri

C. Attivo circolante C. TFR

D. Ratei e risconti D. Debiti

E. Ratei e risconti

In calce allo stato patrimoniale devono essere iscritti i conti d’ordine che indicano gli impegni, i rischi e le garanzie date dall’impresa ai terzi ma che non influiscono direttamente sul patrimonio.

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Il conto economico, art. 2425 è redatto in forma scalare:

A. Valore della produzione

B. Costi della produzione

Differenza A-B

C. Proventi e oneri finanziari

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

E. Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte

22) imposte correnti, differite e anticipate

Utile / perdite d’esercizio

Gestione ordinaria

Gestione finanziaria

Gestione straordinaria

Per le operazioni in valuta estera, va applicato il tasso di cambio del giorno dell’operazione.

Gli amministratori devono poi redigere:

» La nota integrativa (art. 2427) in cui si illustrano e specificano le voci dello SP e del CE e altre informazioni integrative su n° di dipendenti, sul compenso di amministratori e sindaci, sulle azioni e altri strumenti finanziari emessi dalla società, sui finanziamenti dei soci alla società, sulle operazioni di locazione finanziaria e sulle partecipazioni in società controllate e collegate

» La relazione sulla gestione (art. 2428) in cui si illustra la situazione e l’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui ha operato con riguardo a costi, ricavi e investimenti. Dalla relazione alla gestione devono risultare i fatti rilevanti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione

18.2 I criteri di valutazione

Per le stime e le congetture effettuate dagli amministratori a fine esercizio il principio base assunto è quello del costo.

I criteri sono vari e riguardano più voci (art. 2426):

Immobilizzazioni: iscritto al costo d’acquisto o di produzione con imputazione dei costi accessori e degli oneri finanziari se direttamente correlati.

Ammortamenti: se la vita utile delle immobilizzazioni è limitata nel tempo il loro valore deve essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Si predispone un piano di ammortamento tenendo conto dei diversi coefficienti.

Svalutazioni: Bisogna svalutare un’immobilizzazione se il suo valore risulta durevolmente inferiore al suo costo storico. La svalutazione non può essere mantenuta negli esercizi successivi se sono venuti meno i motivi della stessa.

Partecipazioni: Le partecipazioni in controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni possono essere valutate al costo o al metodo del patrimonio netto. Le variazioni da questo metodo vanno in una riserva indisponibile.

Costi pluriennali: i costi d’impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità possono essere capitalizzati se hanno un’utilità pluriennale. Ammortamento entro i 5 anni.

Avviamento: può essere iscritto solo se acquistato a titolo oneroso. Amm.to entro i 5 anni.

Crediti: valutati al valo e di presun o realizzo. r tAttivo circolante: i cespiti diversi dai crediti devono essere iscritte al minore tra costo d’acquisto

e valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato ( min(costo, FV))

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Lavori in corso su ordinazione: possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza.

Operazioni in valuta: se attività e passività correnti >> tasso di cambio alla data di riferimento; la diff. è utili o perdite su cambi [CE] e cn costituzione riserva indisponibile

se attività e passività immobilizzate >> al tasso di cambio dell’acquisto o al valore di mercato se durevolmente inferiore.

Se l’applicazione di questi principi va in contrasto con i principi di veridicità e correttezza, in casi ,quindi, eccezionali13, gli amministratori possono derogare ai criteri di valutazione motivandoli naturalmente nella nota integrativa.

>> utili derivanti dalla diversa applicazione vanno iscritti in una riserva indisponibile fino al loro effettivo realizzo.

18.3 Il procedimento di formazione del bilancio

Alla redazione e approvazione del bilancio cooperano tutti e tre gli organi sociali nel sistema tradizionale e monistico mentre in quello dualistico l’assemblea interviene solo se richiesto da 1/3 del comitato di gestione o del comitato di sorveglianza.

1. Gli amministratori redigono il progetto di bilancio e 30gg prima della discussione in assemblea lo comunicano al collegio sindacale e all’organo revisore che esprimono i loro commenti e il loro giudizio.

2. il progetto di bilancio va depositato nella sede della società nei 15 gg prima della discussione dell’assemblea.

3. esame dell’assemblea che lo approva o lo respinge (dubbio se possa anche modificarlo)

4. entro 30gg deve essere depositato nel registro delle imprese

Le azioni di nullità e annullabilità della delibera di approvazione del bilancio non possono più essere esercitate dopo che è stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo.

Ratio: certezza dei bilanci e delle operazioni � rapporti con i terzi deboli o inibiti

Se la società di revisione ha espresso un giudizio positivo sul bilancio allora l’azione di annullabilità e di nullità possono essere esercitate solo da tanti soci che abbiano il 5% del CS.

18.4 La distribuzione degli utili e le riserve

La delibera di distribuzione degli utili è approvata dall’assemblea in tutti e tre i modelli di gestione. � società di persone, diritto del singolo socio a ricevere l’utile spettante

Il potere dell’assemblea di decidere sugli utili può essere limitato da clausole statutarie che impongono la distribuzione degli utili a determinate categorie � interesse del gruppo di comando di reinvestire.

Non tutti gli utili possono essere distribuiti perché bisogna compiere degli accantonamenti a riserva. Le riserve sono diverse:

Riserva legale: 5% degli utili fino a quando non si raggiunge il 20% del CS. È un accantonamento imposto per legge per salvaguardare l’integrità del CS. Non è mai distribuibile ai soci.

Riserva statutaria: % decisa dallo statuto con il fine di salvaguardare ulteriormente il CS e di autofinanziamento. Con delibera straordinaria può essere distribuibile ai soci.

Riserve facoltative: disposte dall’assemblea che approva il bilancio e liberamente disponibili.

Partecipazione agli utili: lo statuto può prevedere la partecipazione agli utili di soci fondatori, promotori e amministratori (% su utile – riserva legale).

Perdita di capitale: non sono distribuibili utili se negli esercizi si è verificata una perdita di capitale (attivo – passivo < CS) e non è stata reintegrata o è stato ridotto il CS.

I dividendi sono quindi costituiti da utili distribuibili + utili portati a nuovo + riserve disponibili. 13 Tra i casi eccezionali non rientra naturalmente la svalutazione della moneta. La rivalutazione monetaria è possibile solo con apposite leggi

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La società può distribuire solo utili realmente conseguiti � utili fittizi.

La delibera di distribuzione degli utili fittizi è nulla e gli amministratori e i sindaci sono soggetti a responsabilità anche penale.

Gli azionisti che hanno ottenuto gli utili fittizi non sono tenuti al rimborso se:

1. li hanno riscossi in buona fede 2. il bilancio era regolarmente approvato 3. dal bilancio risultavano utili netti.

Le SPAQ possono distribuire acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione dalla quale risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa.

NB prospetto contabile e relazione devono essere analizzati dalla società di revisione.

18.5 Il bilancio consolidato di gruppo

Bilancio consolidato = bilancio redatto dalla capogruppo in cui viene rappresentata la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato nella sua unità.

L’area di consolidamento è costituita dalle società controllate tramite il possesso di partecipazioni e ne sono escluse:

» le società controllate con vincoli contrattuali » le società che svolgono un’attività del tutto eterogenea rispetto alla maggior parte

del gruppo

Non devono obbligatoriamente redigere il bilancio: » i gruppi di piccole dimensioni che non abbiano società quotate » le subholding di gruppi a catena, salvo abbiano società controllate quotate.

Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori della capogruppo ed è costituito da SP, CE, nota integrativa e relazione sulla situazione del gruppo (allegato).

I principi di consolidamento sono uguali a quelli del bilancio d’esercizio con i dovuti accorgimenti per far risultare il gruppo come se fosse un’unica impresa = eliminazione dei rapporti interni:

1. eliminazione delle partecipazioni della controllante nelle controllate e la corrispondente frazione del patrimonio netto

2. eliminazione crediti e debiti fra imprese incluse nel consolidamento 3. proventi e oneri relativi ad operazioni effettuate fra le stesse 4. utili e perdite conseguenti.

Il procedimento di formazione del consolidato è uguale a quello d’esercizio ed è sottoposto agli stessi controlli e alle stesse forme di pubblicità ma non è approvato dall’assemblea.

Se la redigente il consolidato è soggetta alla revisione contabile, i soci che rappresentano il 5% del CS o la CONSOB possono richiedere l’accertamento del tribunale sulla conformità alle norme nei criteri di redazione.

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Capitolo 19. Le modificazioni dello statuto

Modificazione dello statuto14 = mutamento del contenuto del contratto sociale con inserimento, modificazione o soppressione di clausole.

Nelle SPA si può modificare lo statuto con delibera dell’Assemblea straordinaria.

Vi sono comunque delle maggioranze più elevate per alcuni temi nelle SPA non quotate:

» cambiamento dell’oggetto sociale » scioglimento anticipato o proroga della società » revoca dello stato di liquidazione » trasferimento della sede sociale all’estero » emissione di azioni privilegiate » introduzione, modificazione o soppressione della clausola compromissoria » trasformazione e trasformazione eterogenea (anche SPAQ) » esclusione o limitazione del diritto d’opzione (anche SPAQ)

Art. 2436 Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello s atuto, entro 30gg,verificato l’adempimento delle condizioni previste per legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richies e.

t

tL’ufficio del registro, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

Se il notaio vede che la delibera non è conforme alla legge ne dà tempestivo avviso agli amministratori che possono:

» nei 30gg successivi convocare l’assemblea straordinaria per una nuova delibera o » ricorrere al tribunale che verifica la conformità alla lgg e decreta l’iscrizione nel registro. » Non fare nulla = delibera inefficace

La delibera produce effetti solo dopo la sua iscrizione nel registro delle imprese.

Dopo ogni modificazione va depositato nel registro delle imprese il testo integrale dello statuto aggiornato.

19.1 Il diritto di recesso

Ci possono essere varie cause che portano al recesso e sono divisibili in 3 parti:

A. INDEROGABILI .

Sono nulli i patti che cercano di escludere tali ipotesi.

Art. 2437, I comma: hanno diritto di recedere per tut e o parte delle loro azioni i soci che nont hanno concorso alle deliberazioni:

t

t

t

a) Modifica dell’oggetto sociale qnd consente un cambiamento significa ivo della SPA b) Trasformazione della società c) Trasferimento della sede sociale all’estero d) Revoca dallo stato di liquidazione e) L’eliminazione di una o più cause di recesso derogabili o statutarief) Modifica dei criteri di de erminazione del valore dell’azione nel caso di recesso g) Modifiche riguardanti diritto di vo o o di partecipazione h) Soci dissenzienti o assenti alla delibera che introduce, modifica o sopprime la

clausola compromissoria (è concessa solo nelle SPA chiuse) i) Soci dissenzienti, assenti o astenuti all’esclusione dalla quotazione

B. DEROGABILI .

Art. 2437, II comma: Salvo che lo s atuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci (per tutte le azioni) che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:

t

a) La proroga del termine b) L’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

14 Società di persone = consenso unanime, anche per cessione della quota. Società di capitali = modifiche delle partecipazioni non sono modifiche dell’atto costitutivo (non centralità del socio)

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C. PREVISTE DALLO STATUTO .

Art. 2437, IV comma: lo statu o delle società che nont fanno ricorso al capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. Nelle SPA chiuse a tempo indeterminato il socio può liberamente recedere con un preavviso di 180 giorni, salvo che lo statuto preveda un termine superiore, comunque non superiore all’anno.

Esercizio del recesso

Il diritto di recesso deve essere esercitato entro:

» 15 giorni dall’iscrizione della delibera » 30 giorni dalla conoscenza da parte del socio se non dipende da una delibera

Le azioni interessate dal recesso devono essere depositate presso la sede della società.

Il socio che recede ha diritto al rimborso del valore delle azioni a meno che la società revoca la delibera che lo legittima o la società si scioglie entro 90 gg.

Il valore delle azioni si determina in modi diversi a seconda si tratti di:

SPA non quotate: valore determinato dagli amministratori sentiti i sindaci e i revisori tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddittuali e dell’eventuale valore di merca o delle azioni. tLo statuto può stabilire criteri più analitici per valutare la consistenza del patrimonio. Se c’è contestazione allora il valore è determinato da un esperto designato dal tribunale.

SPA quotate: il valore è uguale al prezzo medio di chiusura dei 6 mesi precedenti la convocazione dell’assemblea

Le azioni del socio recedente: 1. Vanno offerte agli altri soci in opzione e anche possibile prelazione sull’inoptato. 2. Se i soci non le sottoscrivono tutte allora collocamento sul mercato 3. Se no soci e no terzi, allora acquisto di azioni proprie se riserve o utili disponibili 4. Se no riserve o utili disponibili allora riduzione del capitale o scioglimento della società.

19.2 Aumento del Capitale sociale

L’aumento di capitale sociale può essere:

A. NOMINALE [GRATUITO] .

Art. 2442 L’assemblea può aumentare il capitale impu ando a capitale le riserve e gli altri fondiiscritti in bilancio in quanto disponibili.

t

L’effetto è quello di legare tali riserve disponibili al vincolo di indisponibilità del CS e di aumentare la funzione vincolistica del CS.

L’aumento può essere attuato: » Aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione » Emettendo nuove azioni date in proporzione alle quote possedute dagli azionisti

B. REALE [A PAGAMENTO] .

Condizioni per l’aumento. Art. 2438 Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che leazioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

Ratio: gonfiare crediti v/soci e no reale funzione vincolistica

L’aumento non è però invalido ma gli amministratori rispondono dei danni eventualmente arrecati.

L’aumento di capitale sociale può essere deliberato:

» Dall’assemblea straordinaria (di regola) >> norme per delibere modificanti lo statuto

» Dagli amministratori con delega dell’assemblea di massimo 5 anni in cui si stabilisce anche l’ammontare massimo per cui può essere eseguito.

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A causa della sottoscrizione parziale l’aumento di capitale può essere di due tipi:

a. Scindibile = se sottoscrizione parziale il capitale si aumenta solo per la parte di azioni sottoscritte ma dev’essere espressamente previsto dalla delibera.

b. Inscindibile = se non sono sottoscritte tutte non si fa nulla e i sottoscrittori e la società sono liberati dai rispettivi obblighi.

Per i conferimenti in sede di aumento valgono le stesse norme per la costituzione della società solo che il versamento dev’essere del 25% + il sovraprezzo presso la società e non presso la banca.

Il diritto d’opzione

Diritto d’opzione = diritto dei soci attuali di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione dell’aumento del CS a pagamento

Il diritto d’opzione ha la funzione di:

» Mantenere inalterata la % di partecipazione nell’assemblea » Mantenere il valore reale della partecipazione solitamente > del valore nominale per

la presenza di riserve e non cederlo a terzi.

--> valore economico intrinseco del diritto d’opzione

Art. 2441 le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono già obbligazioni convertibili queste spettano ai possessori di queste in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio.

Oggetto del diritto d’opzione sono quindi le azioni + obbligazioni convertibili.

Se il diritto d’opzione non si esercita entro 30gg o vi si rinuncia, le nuove azioni inoptate nelle:

SPA non quotate: coloro che hanno esercitato il diritto d’opzione possono manifestare la volontà di acquistare anche l’inoptato al momento dell’esercizio del loro diritto.

SPAQ: l’inoptato va offerto sul mercato regolamentato dagli amministratori per almeno 5 riunioni e il ricavato va a beneficio della società.

� l’inoptato potrà essere liberamente collocato.

Il diritto d’opzione può essere escluso in presenza di situazioni che rispondono a un concre o interesse della società:

t

A. Quando le azioni devono essere liberate con conferimenti in natura. Anche nelle società quotate si può escludere il 10% del CS preesistente per tali conferimenti purchè il prezzo d’emissione sia congruo col prezzo d’emissione.

B. Quando l’interesse della società lo esige con delibera di ½ del CS C. Quando le azioni devono essere offerte ai dipendenti della società con delibera di ½ del CS

se l’offerta ai dipendenti riguarda più di ¼ dell’aumento. � azioni ai dipendenti per partecipazione straordinaria agli utili

In A,B le azioni devono obbligatoriamente avere il sovrapprezzo.

Il sovrapprezzo è determinato: SPA non quotate in base al valore del patrimonio netto + parere collegio sindacale.

SPAQ in base all’andamento delle azioni degli ultimi 6 mesi + parere dell’organo di revisione .

NB! il diritto d’opzione non si considera escluso o limitato quanto le azioni sono sottoscritte da SIM o banche che poi devono obbligatoriamente offrirle agli azionisti.

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19.3 Riduzione del Capitale sociale

La riduzione del capitale sociale può essere di due tipi:

A. NOMINALE O PER PERDITE FACOLTATIVA .

La riduzione del capitale è nominale in quanto non esce realmente ricchezza dalla società come con il rimborso ai soci ma si adegua solo la cifra del CS al minor valore verificatosi.

Quindi siamo in presenza di una riduzione di capitale non quando siamo in presenza di perdite d’esercizio ma quando:

Attività – Passività < Capitale sociale

CS � Patrimonio netto, altrimenti non avrebbero senso le riserve che hanno proprio la funzione di mantenere l’integrità del CS

Se tale diminuzione è minore di 1/3 del CS allora la riduzione è facoltativa.

La riduzione facoltativa segue le norme delle modificazioni dello statuto.

ATT.! non possono comunque essere distribuiti utili fino a quando le perdite siano state colmate. B. NOMINALE O PER PERDITE OBBLIGATORIA .

Art. 2446 Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdi e, gli amministratori e in caso di loro inerzia, il collegio sindacale, devono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti .

t

Riduzione per perdite > 1/3 --> amministratori o sindaci convocano l’assemblea.

La riduzione può intaccare o no il minimo legale:

Non è stato intaccato: si sottopone all’assemblea una situazione patrimoniale aggiornata con le opinioni del collegio sindacale + relazione amministratori in cui danno conto dei fatti di rilievo. Tali opinioni devono essere depositate presso la sede negli 8 giorni precedenti all’assemblea. Gli opportuni provvedimenti possono essere:

» Ridurre il capitale sociale » Rinviare a nuovo le perdite ma, se nell’es. successivo sono ancora

> di 1/3, riduzione obbligatoria da parte dell’assemblea15 o, in mancanza, è disposta d’ufficio dal tribunale.

È stato intaccato: l’assemblea deve necessariamente deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento al minimo legale o la trasformazione della società . Se nn aumenta CS o nn si trasforma la società si scioglie e entra in liquidazione.

C. REALE .

Art. 2445 La riduzione del CS può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti sia mediante rimborso di capitale ai soci.

La riduzione reale è sottoposta ad alcune condizioni abbastanza stringenti:

» No riduzione sotto il minimo legale (120.000 €) » Se sono emesse obbligazioni, non si può ridurre se non è rispettato il limite per

l’emissione delle stesse

Vi sono anche alcune cautele procedimentali:

» L’avviso di convocazione deve indicare ragioni e modalità della riduzione » La delibera dell’AS (modificazioni statuto) può essere eseguito solo 90gg dopo

l’iscrizione nel registro delle imprese

15 Se le azioni sono senza valore nominale la riduzione può essere decisa anche dagli amministratori.

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I creditori sociali possono opporsi alla riduzione perché vedono diminuita la loro garanzia; si possono opporre se la riduzione pregiudica il loro diritto al credito.

L’opposizione sospende l’esecuzione della delibera sino all’esito del giudizio a meno che il tribunale ritenga la richiesta infondata o che la società dia una garanzia.

Le modalità di esecuzione della riduzione (riduzione proporzionale di tutte, acquisto di azioni proprie e poi annullamento, sorteggio) devono garantire la parità di trattamento degli azionisti.

Con il sorteggio gli azionisti rimborsati del solo valore nominale hanno diritto ad azioni di godimento che partecipano agli utili dopo che sia stato distribuito alle altre un dividendo pari all’interesse legale sul valore nominale delle azioni.

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Capitolo 20. Le obbligazioni

Obbligazioni = titoli di credito che rappresentano frazioni di eguale valore nominale e con uguali diritti di un’unitaria operazione di finanziamento.

Le differenze con le azioni sono perciò evidenti:

a) Creditore � socio b) Remunerazione fissa (interessi) � dividendi “aleatori”

c) Rimborso del valore nominale � rimborso in sede di liquidazione “aleatorio”16

Esistono vari tipi particolari di obbligazioni:

a) Obbligazioni partecipanti Remunerazione è commisurata agli utili di bilancio

b) Obbligazioni indicizzate Si adegua il rendimento dei titoli ancorandoli all’andamento di indici che possono anche riguardare la società.

c) Obbligazioni convertibili in azioni Si può trasformare il credito in una partecipazione dell’emittente/controllata/collegata

d) Obbligazioni con warrant Si ha il diritto di sottoscrivere azioni pur restando la posizione di creditore

e) Obbligazioni subordinate Il diritto degli obbligazionisti ad ottenere interessi e il rimborso del capitale è subordinato all’integrale soddisfacimento degli altri creditori in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedura concorsuale.

20.1 Limiti all’emissione di obbligazioni

Art. 2412 La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, per somma complessivamente non ecceden e il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

t

--> Limiti: 2*(CS + riserva legale + riserve disponibili)

Le deroghe a tale limite sono:

a) Le obbligazioni eccedenti devono essere sottoscritte da investitori istituzionali (SIM, banche) soggetti a vigilanza prudenziale (Banca d’Italia)

--> se le vendono a non investitori istituzionale i primi devono rispondere della solvenza della società emittente

b) Le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società sino a 2/3 del valore di bilancio di questi

c) Ricorrono particolari ragioni di interesse nazionale e vi è un’autorizzazione dell’autorità governativa.

d) Le emissioni obbligazionarie effettuate da società con azioni (e le stesse obbligazioni) negoziate in mercati regolamentati.

Il rapporto tra limite e obbligazioni in circolazione deve permanere per tutta la durata del prestito obbligazionario. Se:

» Riduzione volontaria (reale + nominale <1/3 CS) non si può fare se viene meno il rapporto

» Riduzione obbligatoria si fa ma non si possono distribuire utili fino al ripristino del rapporto.

Emissione

Art. 2410 se lo statuto o la legge non dispongono diversamente, l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amminis ratorit . [assemblea straordinaria come prima] In ogni caso la delibera deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta anorma dell’articolo 2436 [modificazioni dello statuto].

16 Si ha rimborso solo se vi è un residuo dell’attivo netto e questo può a sua volte essere maggiore, uguale o addirittura minore della quota conferita

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L’ammontare delle obbligazioni emesse deve risultare da un apposito libro delle obbligazioni in cui di volta in volta si annotano le obbligazioni estinte e i trasferimenti se nominative.

20.2 Le obbligazioni convertibili in azioni

Art. 2420-bis L’assemblea straordinaria [e non gli amministratori!] può deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità di conversione.

Contestualmente la società deve deliberare l’aumento del CS [scindibile naturalmente] per un ammonta e corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. r

Condizioni per l’emissione sono simili a quelle richieste per l’emissione di nuove azioni. Per le obbligazioni convertibili, infatti:

a) Il capitale sociale dev’essere interamente versato

b) Non possono essere emesse per somma complessivamente inferiore al loro valore nominale

c) Non possono esuberare il limite generale delle obbligazioni (vedi sopra)

Inoltre, come per le azioni, le obbligazioni convertibili:

» devono essere offerte in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili precedentemente emesse

» possono essere emesse dagli amministratori [ + contestuale aumento CS] se hanno una delega di durata massima di 5 anni in cui sia anche espresso l’ammontare complessivo emettibile.

Durante il periodo di conversione sono particolarmente delicate le operazioni sul CS: <

a) Aumento CS a pagamento + emissione di nuove obbligazioni convertibili: si offrono in opzione ai vecchi possessori --> si mantiene inalterata la futura partecipazione

<

b) Aumento CS gratuito: si modifica automaticamente il rapporto di cambio

c) Riduzione nominale: si modifica automaticamente il rapporto di cambio

d) Riduzione reale: conversione anticipata

e) Fusione e scissione: conversione anticipata o diritti equivalenti a quelli spettanti prima della fusione o della scissione

NB! riduzione reale, fusione e scissione sono soggette a un divieto relativo durante il periodo di conversione. Relativo perché si può fare ciò di cui sopra.

20.3 Organizzazione degli obbligazionisti

Gli obbligazionisti hanno un’organizzazione che preveda due organi:

1. Assemblea degli obbligazionisti che funziona come l’assemblea straordinaria (anche su impugnazione delibere come l’assemblea) dei soci e delibera su:

» Nomina e revoca del rappresentante comune » Modificazioni delle condizioni del prestito (delibera cn ½ obbligazioni circol.) » Proposte di amministrazione controllata e concordato preventivo » Costituzione di un fondo per le spese necessarie » Oggetti di interesse comune degli obbligazionisti

Essa viene convocata dal CDA o dal rappresentante comune; obbligatoria se richiesta dal 5% delle obbligazioni in circolazione.

2. Rappresentante comune. Esso è:

» Nominato dall’assemblea degli obb. o dal tribunale in mancanza » Resta in carica 3 esercizi ma è rieleggibile » Regole sul mandato = revoca anche senza giusta causa » Segue l’assemblea degli obbligazionisti e la convoca. » Segue il sorteggio delle obbligazioni che in sua mancanza è nullo » Ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti.

NB! il singolo obbligazionista può tutelare i propri interessi basta che non sia in contrasto con le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti.

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Capitolo 21. Lo scioglimento della società per azioni

Le cause di scioglimento sono simili per SPA, SAPA e SRL cn piccole differenze. Analizziamo la SPA.

Art. 2484 Le SPA, le SAPA e le SRL si sciolgono per:

1. per il decorso del termine

il termine può essere prorogato prima della scadenza dall’assemblea straordinaria con la maggioranza di 1/3 CS per le SPA chiuse

2. per il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo salvo siano occorse le modifiche statutarie da parte dell’assemblea

3. impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea

= non si possono fare le delibere necessarie per il funzionamento della società

4. riduzione del CS al di sot o del CS salvo che non vi sia un con emporaneo aumen o o la trasformazione della società

t t t

5. nei casi previsti dagli articoli 2437 e 2473 [delibera di scioglimento dell’assemblea straordinaria in seguito al recesso di uno o più soci] [ l’impossibilità di provvedere al rimborso delle azioni senza ridurre il CS o all’opposizione dei creditori alla riduzione]

6. per deliberazione dell’assemblea

in sede straordinaria con maggioranza di 1/3 del CS

7. per le altre cause previste dallo sta u o o dall’atto cos itutivo t t t

Lo statuto deve indicare la competenza e gli adempimenti pubblicitari necessari

8. per le altre cause previste dalla legge [es. dichiarazione di nullità in fase di costituzione].

Gli effetti dello scioglimento decorrono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di scioglimento � verificarsi della causa

La causa di scioglimento e la successiva iscrizione può essere accertata da:

» dagli amministratori senza indugio

� personalmente e solidalmente responsabili per i danni

» dal tribunale su istanza dei soci o del collegio sindacale

Verificatasi una causa di scioglimento la società entra in liquidazione.

21.1 La società in stato di liquidazione

Accertata la causa di scioglimento gli amministratori devono convocare l’assemblea per le deliberazioni relative allo stato di liquidazione (� individuazione della causa!).

Art. 2486 Al momen o del verificarsi di una causa di scioglimento [� iscrizione nel registro] e finoal momento della consegna ai liquidatori gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integ ità e del valore del patrimonio sociale

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r .

� da tali operazioni personalmente e solidalmente responsabili per i danni arrecati

Gli amministratori vedono limitati i loro poteri e anche gli altri organi sociali sono penalizzati:

Art. 2488 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee, sugli organi amministrativi e di controllo si applicano in quanto compatibili anche durante la liquidazione.

In particolare: a) collegio sindacale = controllo anche su liquidatori, no modifiche b) assemblea = è controverso se siano compatibili alcune delibere che modificano lo statuto.

Sicuramente compatibili la fusione prima della ripartizione dell’attivo

La revoca dello stato di liquidazione può essere fatta con delibera dell’assemblea straordinaria ma: » con maggioranza di 1/3 del CS » i soci in disaccordo possono recedere » provoca effetti dopo 60gg dlla sua iscrizione nel registro dlle imprese in modo ke i

creditori sociali possano opporsi cn le stesse modalità dlla riduzione facoltativa dl CS

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21.2 L’estinzione della società e il processo di liquidazione

Art. 2487 Tranne nei casi in cui lo scioglimento lo decide l’assemblea stessa, gli amministratoridebbono convocare l’assemblea perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dello s atuto su:

ta) numero dei liquidatori e funzionamento del collegio in caso di pluralità b) nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell’azienda o di rami di essa;

gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo

Se non vi provvede l’assemblea vi provvede il tribunale su istanza dei soci o del collegio sindacale.

I liquidatori:

» restano in carica per la durata della liquidazione, salvo sia previsto un termine

» sono soggetti alle stesse cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori

» sono revocati da:

� assemblea straordinaria � tribunale se sussiste giusta causa e istanza dei soci, sindaci e PM

» hanno poteri simili a quelli degli amministratori. Essi:

a) devono adempiere con diligenza e professionalità richieste � responsabilità b) devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali dagli

amministratori e redigere con gli stessi l’inventario del patrimonio sociale c) compiono tutti gli atti utili per la liquidazione salvo diversa disposizione

� non compiere nuove operazioni

d) devono redigere annualmente il bilancio indicando le variazione

I liquidatori devono innanzitutto pagare i creditori sociali:

» se i fondi risultano insufficienti possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti <

» possono dare acconti ai soci con le opportune cautele ma se pregiudicano i creditori sociali ne rispondono personalmente e solidalmente per i danni.

Alla fine del loro mandato e completata la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione:

» bisogna dar evidenza del piano di riparto » dev’essere approvato dai singoli soci --> interesse singolo [approvazione tacita]

Approvato il bilancio si ha la cancellazione del registro delle imprese e il deposito dei libri societari.

Entro un anno dalla cancellazione e creditori rimasti insoddisfatti possono far valere i loro diritti con una domanda notificata preso la sede della società nei confronti:

» dei soci nel limite delle quote riscosse con il bilancio di liquidazione » dei liquidatori se il mancato pagamento dipende da loro colpa.

NB la cancellazione avviene d’ufficio se per 3 anni non si deposita il bilancio annuale di liquidazione

Con la cancellazione dal registro la SPA si estingue. I creditori possono comunque richiederne il fallimento entro un anno dalla cancellazione; decorso tale termine nessuno potrà più fare richieste17.

17 � vecchia disciplina in cui la società esiste fino al pagamento dell’ultimo creditore.

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Capitolo 22. la società in accomandita per azioni

La SAPA è una società di capitali in cui esistono 2 categorie di soci18:

» SOCI ACCOMANDATARI = rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali ma in compenso sono amministratori per legge ed hanno altri importanti poteri

» SOCI ACCOMANDANTI = rischiano solo della quota di capitale sottoscritta

Art. 2454 AllA SAPA sono applicabili in quanto compatibili le norme della SPA.

La figura più importante e peculiare di questa società è sicuramente la posizione di soci accomandatario19. Infatti:

a) I soci accomandatari iscritti nell’atto costitutivo sono tutti amministratori di diritto e senza limiti di tempo.

>> NB! non esiste accomandatario non amministratore

b) Il socio accomandatario risponde delle obbligazioni sociali dal momento dell’accettazione della nomina a quando viene iscritta la sua cessazione dall’ufficio nel registro delle imprese

� non risponde per debiti anteriormente o posteriormente contratti

Per contrappeso alla loro responsabilità illimitata i soci accomandatari hanno 2 particolari poteri:

Art. 2460 Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate dall’assemblea con lemaggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria e devono inoltre essere approva e da tutti i

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soci accomandatari

>> i soci accomandatari hanno quindi un potere di veto su ciò che modifica il patto sociale

Art. 2457 L’assemblea […] provvede a sosti uire l’amministratore che, per qualunque causa sia caduto dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata

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dagli amministratori rimasti in carica.

>> i soci accomandatari possono tutelare il proprio rischio ponendo sotto il loro gradimento l’entrata nel CDA di un nuovo amministratore

Gli amministratori:

» Non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di nomina e revoca dei sindaci e in quelle che riguardano la loro responsabilità

» anche se hanno una carica permanente, possono essere revocati con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria, anche senza giusta causa come nelle norme sul mandato (no giusta causa = risarcimento danni)

I soli soci accomandanti: » nominano e revocano i sindaci = + indipendenza » nominano e revocano l’organo di revisione se la revisione è obbligatoria.

La SAPA gode beneficio di preventivo escussione prima dell’erosione del patrimonio dei singoli soci accomandatari.

Oltre alle normali cause di scioglimento, la SAPA si scioglie se vengono meno tutti gli amministratori e non si ripristinano entro 180 gg.

>> in tale periodo agisce un amministratore nominato dal collegio sindacale che non assume la carica di socio accomandatario.

18 È sbagliato dire che la SAPA sta a metà tra una società di persone e una di capitali perché vi si applicano le norme della SPA e alla responsabilità illimitata sono collegati ampissimi poteri degli amministratori.

19 La SAPA è un tipo di società utilizzata dai gruppi familiari dove si vuol dare al “patriarca”, con la carica di socio accomandatario il potere di gradire o no gli amministratori.

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Capitolo 23. La società a responsabilità limitata

La SRL è un tipo di società che ricalca le basi della SPA ma consente una articolazione più snella e una maggior partecipazione dei soci nella vita della società.

>> spazio particolarmente ampio alla autonomia privata >> si vuole un modello funzionale e flessibile per le esigenze economiche di imprese di piccole/medie dimensioni.

La differenza principale con le SPA è che nelle SRL la POSIZIONE DEL SOCIO È CENTRALE.20

23.1 La costituzione della SRL e i conferimenti

La costituzione della SRL è simile a quella delle SPA ma:

a) il capitale sociale non dev’essere inferiore a 10.000 € b) la denominazione sociale deve contenere l’indicazione SRL c) come nelle SPA, può essere costituita a tempo indeterminato ma il socio può

recedere con un preavviso di 6 mesi che lo statuto deve allungare fino ad un anno.

L’atto costitutivo dev’essere redatto con atto pubblico e il suo contenuto è descritto dall’art. 2463.

La SRL può anche essere costituita da parte di un singolo socio con la stessa disciplina per la costituzione di SPA unipersonali.

Conferimenti

Art. 2464 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

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--> � iscrivibili all’attivo patrimoniale ma basta che siano suscettibili di valutazione economica e che coprano il capitale >> funzione vincolistica

--> possono essere conferite quindi anche le prestazioni d’opera.

Poi, come nelle SPA, [sempre art. 2464]:

» Il valore dei con erimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale

» Se non è disposto diversamente i conferimenti vanno fat i in denaro

Andiamo a vedere le condizioni dei singoli tipi di conferimenti:

DENARO: bisogna versarne in banca il 25% o stipulare per un importo corrispondente una polizza d’assicurazione o di una fideiussione bancaria con modalità stabilite

--> poco usate la polizza e le fideiussioni per i costi che comportano

BENI IN NATURA E CREDITI: La stima può essere fatta da un esperto o da una società di revisione iscritti nell’albo dei revisori contabili [� perito del tribunale!!] e dev’essere naturalmente pari o superiore al conferimento

--> nn è prevista la revisione della stima da parte del CDAi [� SPA]

PRESTAZIONE D’OPERA/SERVIZI: l’intero valore assegnato a tale conferimento dev’essere garantito dalla stipula di una polizza d’assicurazione o da una fideiussione.

NB! non sono conferibili beni futuri o cosa altrui >> esigenza cmq di certezza

Il socio che non conferisce: » viene escluso dalle decisioni della società » si può provvedere a:

� azione giudiziaria � vendita coattiva della sua quota agli altri, la vendita sul mercato è concessa

solo se prevista dallo statuto � riduzione CS perché non è possibile buy-back

Lo statuto può prevedere la possibilità per la SRL di emettere titoli di debito, indicando inoltre la competenza, i limiti, le modalità e le maggioranza necessarie. I titoli di debito possono però essere sottoscritti solo da investitori professionali (e non dal pubblico dei risparmiatori) che, se li vendono al pubblico, devono rispondere della solvenza della società. 20 In questo senso possiamo dire che la SRL è “come una società di persone a responsabilità limitata”.

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Finanziamenti dei soci

Nel passato era diffusa la concessione da parte dei soci di ingenti finanziamenti alle SRL ottenendo così una pesante sottocapitalizzazione di tali società. Oggi:

Art. 2467 Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri credi ori e, se avvenuto nell’anno antecedente il fallimento della società esso dev’essere restituito.

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Tale norma opera se i finanziamenti sono stati concessi in un momento in cui risul a un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al PN o in un momento in cui sarebbe stato ragionevole un con erimento.

>> se la società era sottocapitalizzata e il socio ha finanziato al posto di conferire allora egli è postergato nel rimborso.

23.2 Le quote sociali

Nella SRL non esistono azioni ma quote sociali, ognuna attribuita ad un socio.

Il capitale è diviso in base al numero di soci i quali detengono una quota di partecipazione proporzionale al conferimento.

Art. 2468 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione possedute, salvo il III comma. Se l’atto cos itutivo non dispone diversamente, le pa ecipazioni dei soci sono de e mina e in isu a proporzionale al conferimento.

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Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli utili.

NB l’attribuzione è a singoli soci, non alle quote. Se X ha un particolare diritto e cede la quota il diritto in più non si trasferisce con la quota.

I diritti particolari:

1. Amministrazione: l’intervento può essere a tutto campo come nella società di persone; es. socio non amministratore con diritto di info, diritti di veto a un socio su alcune delibere, etc.

2. Distribuzione degli utili: fermo restando il patto leonino, si può prevedere che un socio abbia più utili � postergazione o minor % nelle perdite, solo utili.

» Possono essere modificati solo con il consenso unanime dei soci.

Le quote non rappresentano titoli azionari e il documento è solo una prova della qualità di socio.

L’atto costitutivo può prevedere:

» La non trasferibilità totale delle quote --> possibile causa di recesso

» La trasferibilità soggetta a gradimento di soci, terzi o alcune condizioni --> possibile causa di recesso

» Che il recesso non sia esercitato entro 2 anni dalla costituzione » Cause di esclusione per giusta causa [come Soc. di persone]

Il recesso avviene: » STATUTO: In tutte le cause e modalità previste dallo statuto » LEGGE: può avvenire in due casi

o SRL a tempo indeterminato: recesso libero con preavviso di 6 mesi allungabile dallo statuto a 1 anno

o SRL a tempo determinato: i soci che non hanno acconsentito (contrari assenti e astenuti) a grosse modifiche del contratto sociale (es. ogg.,fusione, scissione)

In caso di recesso il valore delle quote dev’essere quello di MRKT � esperto nominato dal tribunale

Per la quota del socio recesso si offre agli altri soci >> un terzo concordemente individuato

>> riduzione del CS nominale o reale se necessaria; ma se i creditori vi si oppongono naturalmente la SRL si scioglie.

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23.3 Il trasferimento delle quote sociali

Il trasferimento delle partecipazioni nelle SRL è soggetto a varie formalità per la centralità del socio in questo modello societario.

Il trasferimento della quota è valido e efficace con il solo consenso traslativo.

Il trasferimento inter vivos:

» Deve risultare da scrittura privata autenticata

» Dev’essere iscritto nel registro delle imprese

» Deve essere annotato nel libro dei soci con misura dell’iscrizione nel registro

Dopo che è stato annotato nel libro dei soci allora il trasferimento è efficace nei confronti della SRL

Se il trasferimento è fatto con contratti a più persone, prevale chi per primo lo iscrive in buona fede nel registro delle imprese.

Il trasferimento mo is causart è libero salvo vi siano clausole limitative nel testamento.

La SRL non può in nessun caso acquistare le proprie quote.

La quota può essere espropriata dai creditori personali del socio e se:

» Normale e fallimento del socio: vendita forzata e assegnazione al creditore.

» La partecipazione non è liberamente trasferibile: la vendita forzata non è valida se la società presenta entro 10gg un altro acquirente.

--> si impedisce l’ingresso non graditi nella SRL

23.4 Gli organi sociali. Le decisioni dei soci

Anche negli organi sociali la figura del socio, anche singolo, è centrale.

C’è ampio spazio all’autonomia statutaria ma ci si basa cmq su assemblea, CDA e collegio sindacale

Assemblea

Art. 2479 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonchésugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano 1/3 del CSsottopongono alla loro approvazione.

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In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili 2. Nomina degli amministratori se prevista dallo sta uto 3. Nomina del collegio sindacale nei casi previsti dall’articolo 2477 4. modificazioni atto costitutivo 5. operazioni che comportano una modifica rilevan e dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci.

L’assemblea di regola decide quindi su:

» materie previste dalla legge (vedi su) » materie previste dall’atto costitutivo » materie presentate su istanza di 1/3 del CS.

L’assemblea della SRL può deliberare con un procedimento più snello (consultazione scritta o consenso per iscritto) col voto favorevole di ½ del CS tranne nei casi di:

» riduzione del capitale per perdite obbligatoria » modificazioni dell’atto costitutivo » modifica dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci » istanza di 1/3 del CS

Anche la disciplina dell’assemblea è lasciata all’autonomia statutaria:

» Convocazione: atto costitutivo o lettera raccomandata entro 8gg � Gazzetta Ufficiale » Intervento: tutti i soci iscritti nel libro dei soci e no limitazioni di rappresentanza della SPA » Voto: in misura proporzionale alla partecipazione (come SPA) » Quorum costitutivo: ½ del CS » Quorum deliberativo ordinario: maggioranza dei presenti » Quorum deliberativo “straordinario”: ½ CS per modifiche atto cost., ogg. sociale e diritti soci.

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L’assemblea totalitaria è prevista mentre quella di seconda convocazione no (volendo si inserisce nell’atto cost.).

L’invalidità delle delibere assembleari rispetto a quelle che hanno per oggetto:

a) Non conformità a legge o atto costitutivo / decisioni in conflitto d’interessi Impugnate dai soci dissenzienti anche individualmente [� % SPA], da amministratori e collegio sindacale, entro 90gg dalla trascrizione nel libro delle delibere.

Il tribunale può prevedere che entro 180gg sia adottata una nuova delibera che elimini la causa di invalidità e sani la delibera invalida, fatti salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

b) Oggetto impossibile o illecito / assenza assoluta di informazione Possono essere impugnate da chiunque entro 3 anni + disciplina specifica SPA per aumento CS, riduzione reale CS, impugnazione del bilancio

c) Modifica oggetto sociale con attività impossibili o illecite Impugnabili da chiunque e senza limiti di tempo

Organo Amministrativo

Art. 2475 Salvo diversa disposizione dell’atto cos itutivo l’amministrazione è affidata a uno o più soci

t che res ano in carica a tempo indeterminato. t

Se vi sono più soci --> CDA che può avere metodo collegiale o disgiuntivo � SPA!

--> cmq collegialmente redazione del bilancio, progetto di fusione e scissione, aumento CS con delega.

Le decisioni possono essere prese con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto basta che sia indicato chiaramente l’argomento e il consenso.

Invalidità delibere CDA: solo se vi è stato voto decisivo di un socio in conflitto di interessi e portano danno alla società; possono essere impugnate da amministratori, collegio sindacale e revisore entro 90gg. --> l’amministratore in conflitto d’interesse non deve comunicarlo obbligatoriamente.

Rappresentanza: uguali a SPA + contratti conclusi da amministratori in conflitto d’interessi sono annullabili su domanda della società se il terzo conosceva o poteva riconoscere il conflitto.

Responsabilità: vi sono alcune peculiarità:

a) Non si menziona responsabilità verso creditori sociali ma solo verso società, soci e terzi con le stesse norme SPA

b) Sono solidalmente responsabili i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi

--> responsabilità anche di chi amministra di fatto

c) L’azione di responsabilità può essere esperita dal singolo socio che può anche chiedere la revoca dell’amministratore se sussistono gravi irregolarità.

Controllo

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se: » CS > 120.000 € » No presupposti per la redazione del bilancio in forma abbreviata

In questo caso non è obbligatoria la nomina del revisore; il controllo contabile viene effettuato dal collegio sindacale.

Il collegio sindacale e la presenza del revisore possono cmq essere previsti dall’atto costitutivo.

Se manca proprio, i soci non amministratori hanno alcuni poteri di controllo quali: » notizie sullo svolgimento degli affari sociali » consultazione professionisti di fiducia » consultazione libri e scritture contabili della società

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23.5 Altri aspetti della disciplina della SRL

Bilancio: stessa disciplina SPA

Scioglimento della società: stessa disciplina SPA

Modifiche dell’atto costitutivo: alcune differenze:

a) Aumento CS È prevista la delega agli amministratori ma nei limiti e modalità previste dall’atto costitutivo. NB! cmq verbale redatto da notaio e iscrizione nel registro delle imprese

Nell’aumento del CS con nuovi conferimenti il diritto d’opzione è escludibile solo se previsto dallo statuto e mai quando l’aumento sia obbligatorio dopo una riduzione obbligatoria. I soci dissenzienti all’esclusione del diritto d’opzione possono recedere (importanza socio)

b) Riduzione CS Il CS è di 10.000 € per la riduzione per perdite. Le riduzioni di CS non modificano le quote di partecipazione dei soci. Per il resto è uguale alla SPA

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Capitolo 24. Le Società Cooperative

Art. 2511 Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.

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Le cooperative hanno un ampio sistema legislativo:

» Costituzione Art. 45: la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carat ere di mutuali à e senza fini di speculazione priva a. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne favorisce il carattere e lefinalità.

» Codice civile

» Leggi regionali e leggi speciali (es. legge Basevi nel 1942)

Lo scopo mutualistico consiste nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più van aggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.

--> “gestione di servizio” a favore dei soci --> vantaggio patrimoniale singolo che consiste in un risparmio di spesa

in una maggior retribuzione

Lo scopo mutualistico è prevalente, non esclusivo nelle cooperative. Infatti possiamo essere anche in presenza, nelle società cooperative di:

1. lucro oggettivo svolgere attività anche con terzi per produrre un utile e non solo con i soci

2. lucro soggettivo si può avere distribuzione degli utili ma solo in limiti massimi di %. Vietata l’integrale distribuzione degli utili prodotti.

All’interno della cooperativo possiamo determinare 2 categorie di soci: » Soci sovventori = forniscono solo il capitale di rischio » Soci cooperatori = lavorano nella cooperativa

Le cooperative possono essere: » di consumo = i soci usufruiscono dei beni prodotti dall’impresa » di produzione e lavoro = i fattori produttivi sono forniti dai soci

La riforma del 2003 ha diviso tra: » cooperative a mutualità prevalente = agevolazioni tributarie » altre cooperative = no agevolazioni tributarie

Le cooperative a mutualità prevalente

Art. 2512 Sono società coope ative a mutualità prevalente quelle che:

r1. svolgono la loro attività prevalente in favo e dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi r2. si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci 3. si avvalgono prevalentemente degli appor i di beni e servizi da parte dei soci t

La prevalenza viene evidenziata dagli amministratori e sindaci nella nota integrativa al bilancio dove si verifica che il 50% di ricavi, di costo del lavoro e di costo della produzione siano attribuibili a ricavi verso soci, lavoro dei soci e costi per servizi dati ai soci.

� per 2 anni si perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

Le CMP vanno iscritte in un apposito albo tenuto presso il ministero presso il quale si deposita anche il bilancio annualmente.

Si caratterizzano per clausole che:

a) limitano la distribuzione di utili b) limitano la remunerazione di strumenti finanziari offerti ai soci c) vietano la distribuzione di riserve ai soci cooperatori d) prevedono l’assegnazione del patrimonio netto tranne capitale sociale e dividendi

distribuibili a “fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L’atto costitutivo prevede le regole di svolgimento e garantisce parità di trattamento tra i soci.

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Schemi di diritto commerciale da “Manuale di diritto comm.le” di Campobasso

Disciplina per tutte le società cooperative (anche CMP)

24.1 Struttura e disciplina

Cooperative medio grandi = disciplina SPA Cooperative piccole (meno di 20 soci e attivo <1.000.000 €) = disciplina SPA o SRL Cooperative con meno di 9 soci = disciplina SRL

Per evitare che siano perseguiti scopi meramente lucrativi sono previsti:

a) Numero minimo di soci per la costituzione e continuazione della cooperativa + specifici requisiti soggettivi dei soci

b) Limiti alla quota di partecipazione di ogni socio e alla % di utili ad ognuno distribuibile

c) le variazioni del numero di soci e le conseguenti modifiche del CS, non comportano la modifica dell’atto costitutivo

d) In assemblea il voto è per teste � quota di partecipazione

e) Vigilanza dell’autorità governativa 24.2 Costituzione

Per costituire la società bisogna avere vari requisiti:

1. N° minimo di soci: 9 se disciplina SPA 3 se disciplina SRL

--> se vengono meno e non si reintegra il numero in un anno la coop si scioglie

2. Requisiti dei soci cooperatori: non possono essere soci di COOP coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle delle COOP.

Poi variano da settore a settore

3. Atto costitutivo: è uguale a quello della SPA ma con in più l’indicazione di: a. Oggetto sociale e requisiti dei soci b. Requisiti e condizioni per l’ammissione di nuovi soci e modalità di

conferimento c. Condizioni per l’esclusione o il recesso dei soci d. Regole per la ripartizione degli utili e per la ripartizione dei ristorni

4. Denominazione sociale: indicare che è una COOP, se CMP bisogna indicare anche il numero d’iscrizione dell’albo

5. Pubblicità: iscrizione nel registro delle imprese --> pubb. costitutiva di personalità giuridica

iscrizione nell’albo delle COOP --> agevolazioni

6. Regolamenti: l’attività mutualistica può essere disciplinata da vari regolamenti predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea straordinaria.

7. Conferimenti: i conferimenti seguono la disciplina di SPA o SRL a seconda della COOP. Il socio che non esegue in tutto o in parte i conferimenti può essere escluso.

24.3 Responsabilità dei soci

Art. 2518 Nelle cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

[come disciplina SPA e SRL del resto]

Il creditore particolare del socio cooperatore non può agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni dello stesso finchè dura la società.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso la COOP per il pagamento dei conferimenti non eseguiti per un anno dall’esclusione o dal recesso.

--> se entro un anno la COOP è insolvente egli deve ridare la liquidazione della sua quota

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Schemi di diritto commerciale da “Manuale di diritto comm.le” di Campobasso

24.4 Quote e azioni

La partecipazione sociale può essere rappresentata da quote o azioni.

Nessun socio può avere una quota superiore ai 100.000 € tranne nei casi di conferimenti in natura o di crediti.

--> le COOP con più di 500 soci possono avere come limite maggiore il 2% del CS Art. 2530 La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

--> entro 60 gg da comunicazione del socio (silenzio - assenso) --> in ogni caso non vale se l’acquirente non ha i requisiti richiesti

La negazione dell’autorizzazione dev’essere motivata e il socio può opporsi in tribunale.

L’atto costitutivo può prevedere il divieto di trasferimento se è possibile per il socio recedere con un preavviso di 3 mesi.

L’acquisto di azioni proprie è permesso se: » rapporto tra Pn e Indebitamento è < di ¼ » con utili e riserve distribuibili

Oggi, per favorire la raccolta di capitale di rischio sono stati previsti particolari istituti quali:

1. I soci sovventori Sono soggetti sprovvisti degli specifici requisiti soggettivi richiesti per i cooperatori che conferiscono capitale di rischio. --> le loro azioni sono liberamente trasferibili salvo diversa previsione

--> sono solitamente privilegiati nella distribuzione dei dividendi anche se non possono essere maggiori del 2% di quelli dei cooperatori. --> possono avere al massimo 5 voti e cmq non superiori a 1/3 del totale --> possono essere amministratori ma il CDA deve essere fatto maggiormente da soci cooperatori

2. Azioni di partecipazione cooperativa

Sono simili alle azioni di risparmio: no voto e privilegio in rimborso capitale e distribuzione utili

--> possono essere emesse nei limiti del valore del PN, anche al portatore se interamente liberate

--> il 50% deve essere offerto ai soci e ai lavoratori dipendenti

I diritti patrimoniali consistono in: » utili maggiori del 2% ex lege » prelazione nel rimborso » le perdite incidono solo per la parte eccedente il valore nominale delle altre azioni

È prevista l’organizzazione di gruppo come nelle azioni di risparmio (assemblea di categoria + rappresentante comune)

Per quanto riguarda il capitale di prestito abbiamo:

1. Obbligazioni che possono oggi essere emesse con limiti e criteri previsti dal CICR21 e con le norme della SPA in quanto compatibili.

2. Strumenti finanziari partecipativi come nelle SPA con modalità di trasferimento ed esercizio dei diritti amministrativi previsti dall’atto costitutivo. Comunque non possono esserci diritti di voto > di 1/3 del totale dell’assemblea. È prevista un organizzazione con assemblea speciale e rappresentante comune. Si possono dare strumenti finanziari senza diritti amministrativi solo ad investitori qualificati

21 Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio

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24.5 Gli organi sociali

A. Assemblea

Il funzionamento principale dell’assemblea di una coop è che ad ogni socio cooperatore spetta un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

--> si vota per testa --> il quorum dipende dal numero di soci e non dal capitale

Inoltre poi: » Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci » Ciascun socio può farsi rappresentare solo da un altro socio. Massimo 10 deleghe allo stesso. » Il voto può essere dato per corrispondenza o telematico se l’atto costitutivo lo consente.

Esiste la possibilità di avere assemblee separate e quindi formare la volontà in 2 momenti:

1. Assemblee separate (si agevola la partecipazione dei soci) Deliberano sull’ordine del giorno della generale e eleggono dei soci-delegati che vi partecipano.

2. Assemblea generale Costituita da tutti i soci delegati e deliberano definitivamente sull’ordine del giorno.

Le delibere impugnabili sono solo quelle della generale ma possono impugnarle anche i dissenzienti o assenti delle separate se il voto del loro delegato era necessario per il quorum costitutivo della generale.

Tale sistema è obbligatorio quando vi sono più di 3.000 soci e attività in più province.

B. Amministrazione

È possibile applicare sistema monistico, dualistico o tradizionale.

Monistico: gli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari (non superiori a 1/3) non possono far parte del comitato esecutivo

Dualistico: I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai possessori di strumenti finanziari non possono essere superiori a 1/3. I componenti eletti dai soci cooperatori sono soci cooperatori.

Tradizionale: È necessario che la maggior parte degli amministratori siano soci cooperatori indicati dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli altri possono essere eletti da altre categorie

--> amministra chi ha interesse mutualistico

Gli amministratori possono essere rieletti per un massimo di 3 anni.

Per il resto operano stesse norme SPA (nomina da assemblea..) tranne il divieto di delegare i propri poteri in tema di ammissione, recesso o esclusione dei soci e rapporti mutualistici.

C. Controllo

I controlli sono di varia natura:

Collegio sindacale: previsto se SPA e quando è obbligatorio nelle SRL (CS >120.000,..) La nomina può essere prevista in proporzione alle quote (� teste)

Controllo giudiziario: come quello previsto da SPA (art. 2409). Sono legittimati alla richiesta il 10% del numero dei soci o il 10% del CS

In tale controllo dev’essere sentita anche l’autorità di vigilanza governativa e se sta già operando una delle due l’altra si blocca.

Vigilanza governativa: verifica del rispetto delle regole per la concessione delle agevolazioni. Viene fatta dal Ministero del Lavoro con ispezioni ordinarie e straordinarie. Se irregolarità: revoca amministratori e sindaci >> commissario governativo

D. Collegio dei probiviri

È previsto dallo statuto per evitare liti di fronte all’autorità giudiziaria.

Risolve controversie fra soci, fra soci e società su temi quali il rapporto sociale (ammissione, esclusione soci) e la gestione mutualistica.

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24.6 Bilancio, utili e ristorni

Il bilancio dev’essere redatto con le stesse norme delle SPA.

--> revisione obbligatoria per chi emette obbligazioni e chi ha partecipazioni in SPA

Vi sono particolari norme per la destinazione degli utili: a) Riserva legale del 30% indipendentemente dal fondo preesistente b) 3% ai “Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione” c) Limiti alla distribuzione degli utili ai soci:

a. Cooperative a mutualità prevalente Clausole che prevedono

» No distribuzione di utili oltre interesse massimo di buoni postali aumentato del 2%

» No remunerazione di strumenti finanziari offerti ai soci in misura superiore al 2% rispetto al limite massimo previsto per i dividendi

» No distribuzione di riserve ai soci cooperatori » prevedono l’assegnazione del patrimonio netto tranne capitale sociale e

dividendi distribuibili a “fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

b. Altre cooperative L’atto costitutivo fissa la % ripartibile tra i soci sovventori di utili. Sono distribuibili le risorse disponibili con aumento gratuito CS o emissione di strumenti finanziari.

Non sono mai distribuibili le riserve indisponibili, neanche allo scioglimento.

Per tutte le cooperative possono essere distribuiti dividendi solo se il rapporto tra PN e Indebitamento è < di ¼.

Ciò che rimane dev’essere destinato a fini mutualistici.

I ristorni sono un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni acquistati dalla cooperativa a prezzo di mercato.

--> viene ridato ai soci lo spread derivante dall’adesione allo scopo mutualistico, si ridà a fine anno il vantaggio patrimoniale diretto.

>> non operano le limitazioni sulla distribuzione dei dividendi 24.7 Variazioni dei soci e del capitale sociale

L’entrata e l’uscita di soci dalla cooperativa non comporta modifiche dell’atto costitutivo salvo nel caso vi sia un aumento del capitale sociale a pagamento.

Art. 2528 Ammissione e carattere aperto della cooperativa L’ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera degli amministratori su domandadell’interessato. La delibera d’ammissione dev’essere comunicata all’interessato e annotata nel libro dei soci.

--> delibera da amministratori --> se l’istanza non è accolta, si può chiedere la pronuncia dell’assemblea

Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota/azioni il sovraprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede d’approvazione del bilancio.

--> pagamento quota + sovraprezzo

L’atto costitutivo può prevedere un periodo di formazione dei soci cooperatori con diritti limitati per un massimo di 5 anni.

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Le cause di riduzione del numero di soci (e quindi di capitale sono):

1. Recesso è ammesso per legge:

» in tutte la cause della SPA o SRL » quando l’atto costitutivo vieta la cessione di quote e azioni (preavviso di 90gg) » altre cause previste dall’atto costitutivo

Se gli amministratori non lo concedono --> opposizione in tribunale Gli effetti decorrono per il rapporto sociale dall’accoglimento della domanda, per il rapporto mutualistico con la chiusura dell’esercizio.

2. Esclusione Può essere: » Di diritto in caso di fallimento » Deliberata in caso di mancato pagamento delle quote, nei casi delle società di persone,

per gravi inadempienze, per mancanza o perdita dei requisiti, per cause previste dall’atto costitutivo.

--> delibera da amministratori o da assemblea se previsto --> il socio può opporsi al tribunale --> il tribunale può sospendere l’esclusione

3. Morte Il rapporto si scioglie tranne se l’atto costitutivo prevedeva la continuazione con gli eredi e purchè questi abbiano i requisiti necessari.

La liquidazione della quota comprende rimborso della quota + sovraprezzo versato e si basa sul bilancio d’esercizio in cui il rapporto si scioglie. Va fatta entro 6 mesi dall’approvazione del bilancio.

24.8 Lo scioglimento della cooperativa

Per lo scioglimento valgono le cause previste per le SPA + scioglimento da perdita totale del capitale (per la variabilità).

Vi sono poi cause specifiche quali: a. riduzione dei soci sotto il numero minimo (9 o 3) e mancata reintegrazione in un anno b. liquidazione coatta amministrativa disposta dall’autorità governativa

Se vi sono ritardi o irregolarità l’autorità governativa può sostituire i liquidatori.

NB! non vi è ripartizione dell’attivo; si distribuisce solo capitale versato e rivalutato e i dividendi maturati; il resto va a “fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”

24.9 Il gruppo cooperativo paritetico

É raro che ci siano gruppi di cooperative poichè l’assemblea decide per testa e non per quota

--> contratto di consorzio per dar vita al gruppo cooperativo paritetico

Nel contratto devono essere indicate le cooperative aderenti e quelle che dirigono e soprattutto i criteri di compensazione e equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune.

Il contratto va depositato nell’albo delle società cooperative

Ogni COOP può recedere senza oneri.

24.10 Le mutue assicuratrici

Interdipendenza tra socio e assicurato:

art. 2546 Non si può acquistare la qualità di socio se non assicurandosi presso la società e si perde la qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione.

--> se cessa il rischio si scioglie sia il rapporto assicurativo che societario

Per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio.

Il patrimonio è costituito da conferimenti di: » soci assicurati (conferimento = premio assicurazione) » soci sovventori se previsti dall’atto costitutivo (stesse limitazioni di voto e

amministrazione delle normali cooperative)

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Capitolo 25. Trasformazione. Fusione e scissione

A. TRASFORMAZIONE

La trasformazione può essere di due tipi:

» Omogenea = cambiamento tipo di società » Eterogenea = cambiamento natura della società (da SPA a cooperativa, etc.)

Art. 2498 Con la trasformazione l’ente trasforma o conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.

t

--> è la stessa società a vivere in una nuova veste giuridica. Vantaggio di non dover liquidarne una e poi costituirne un'altra.

I limiti alla trasformazione sono:

» Art. 2499 Può farsi luogo alla t as ormazione anche in pendenza di p ocedu a conco suale,purchè non vi siano incompatibilità con la finalità o lo stato della stessa. [finalità conservativa]

r f r r r

» È vietata la trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrative anche se c’era stato il consenso unanime.

È invece permessa con un particolare procedimento quella delle altre società cooperative.

25.1 La trasformazione omogenea

Maggioranze È necessaria la delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo:

S. Persone: basta il consenso della maggioranza dei soci in base alla partecipazione agli utili (� unanimità!!!!) salvo diversa previsione dello statuto. Il socio dissenziente può recedere.

S. Capitali: Assemblea straordinaria con maggioranze rafforzate + consenso di chi con la trasformazione assume responsabilità illimitata. Il socio dissenziente può recedere.

S. cooperative: voto favorevole della metà dei soci (2/3 se sono meno di 50). Se più di 10.000 soci bastano i 2/3 dei votanti se è presente almeno il 20% della società.

Delibera Deve rispondere ai requisiti di forma e di contenuto della nuova forma di società e delle sue regole di costituzione:

Da S. Capitali a S. Capitali: relazione amministratori e deposito nei 30gg prima dell’assemblea

Da S. Persone a S. Capitali: delibera con atto costitutivo (controllo di legittimità dal notaio e iscrizione nel registro) + contenuto di legge della società scelta

+ relazione giurata di stima del patrimonio come quella dei conferimenti in natura.

Le azioni vengono assegnate in base alla partecipazione di ognuno. Se vi è un socio d’opera, in base alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva prima

--> accordo tra i soci --> decisione del giudice secondo equità

Da S. cooperative a S. lucrative: Bisogna versare tutto al “Fondo per la promozione e sviluppo della cooperazione” tranne il capitale versato e i dividendi non distribuiti.

Invalidità: Art. 2500-bis. Eseguita la pubblicità l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronuncia a. tResta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti dell’ente trasformato e ai terzi danneggiati dalla trasformazione.

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Responsabilità dei soci

A. Se viene meno la responsabilità illimitata I soci a responsabilità illimitata non sono liberati per le obbligazioni anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese. Si può ovviare con:

» Consenso dei creditori alla trasformazione » Il consenso si presume se la trasformazione è stata comunicata con raccomandata e

loro non hanno espressamente negato il loro consenso entro 60 gg

B. Se si viene a creare la responsabilità illimitata Consenso dei soci a responsabilità illimitata. I soci a responsabilità illimitata rispondono anche per le obbligazioni antecedenti all’iscrizione al registro delle imprese.

25.2 La trasformazione eterogenea

È disciplinata solo la trasformazione eterogenea di società di capitali in “cooperative” e viceversa.

Le trasformazioni eterogenee hanno effetto dopo 60 gg dall’ultimo adempimento pubblicitario. Nei 60gg i creditori possono opporsi con le stesse modalità della riduzione facoltativa del capitale.

A. Da società di capitali a altro

Art. 2500 septies. Le società di capitali possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda associazioni non riconosciute e fondazioni. ,

Si applica la disciplina della trasformazione omogenea ma: voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto + consenso dei soci ke assumono responsabilità illimitata

NB. se trasformazione in fondazione, effetti che si ricollegano alla volontà del fondatore.

B. Da altro a società di capitali

Art. 2500 octies I consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una società di capitali

,

--> No associazioni non riconosciute e cooperative

Consorzi: maggioranza assoluta dei consorziati

Comunioni d’azienda: unanimità

Società consortili o associazioni22: maggioranze richieste per lo scioglimento da legge o statuto. Vietata in associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici o liberalità.

Fondazioni: disposta da autorità governativa su proposta dell’organo competente B. FUSIONE

La fusione può essere: » Semplice = nuova entità giuridica » Per incorporazione = una società incorpora l’altra » Tra società omogenee = stesso tipo » Tra società eterogenee = diversi tipi; stessi limiti della trasformazione

La fusione può essere effettuata con società sottoposte a procedura concorsuale ma non con quelle in liquidazione avanzata (distribuzione dell’attivo)

Vi è comunque una continuazione dell’attività delle due società in quanto:

Art. 2504 La società che risulta dalla fusione o l’incorporante assumono gli obblighi e i diritti delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in u i i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

t tt

--> i creditori fanno valere i loro diritti sulla nuova entità --> i soci diventano soci della nuova in base ad un rapporto di cambio

22 Lo statuto delle associazioni può prevedere l’esclusione della trasformazione

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La fusione si articola in 3 fasi:

1. Progetto di fusione Dev’essere redatto dagli amministratori delle società e contenere le modalità di fusione. Deve avere uguale contenuto per le società che si fondono e in particolare deve indicare:

» Tipo e denominazione delle società partecipanti alla fusione » Atto costitutivo della nuova società » Il rapporto di cambio delle quote o delle azioni e l’eventuale conguaglio in

denaro (non maggiore del 10% del valore delle azioni)

Il progetto di fusione dev’essere iscritto nel registro delle imprese.

Oltre al progetto di fusione sono obbligatori altri 3 documenti:

A. Situazione patrimoniale Bisogna redigere un vero e proprio bilancio d’esercizio infraannuale per aggiornare le informazioni [� valore effettivo].

B. Relazione degli amministratori Illustrano motivi della fusione e in particolare il rapporto di cambio

C. Relazione degli esperti Relazione sulla congruità del rapporto di cambio e sull’adeguatezza del metodo per la sua determinazione da esperti nominati dal tribunale. Se SPAQ, l’esperto è un revisore.

Tutti questi documenti + i bilanci degli ultimi 3 esercizi devono essere depositati nei 30gg precedenti l’assemblea presso la sede delle società e sino alla delibera di fusione.

Vi sono poi facilitazioni di procedura in particolari condizioni (es. partecipazione totalitaria, LBO)

2. Delibera di fusione Per l’approvazione vanno rispettate le regole per le modifiche dell’atto costitutivo ma: o S. Persone: basta il consenso della maggioranza dei soci in base alla partecipazione agli

utili (� unanimità!!!!) salvo diversa previsione dello statuto. Il socio dissenziente può recedere.

o S. Capitali: Assemblea straordinaria con maggioranze rafforzate se la fusione è eterogenea, normali se omogenea. Il socio dissenziente può recedere se la fusione è eterogenea (+ omogenea solo in SRL).

Le delibere devono essere iscritte nel registro delle imprese. Se la risultante è una società di capitali c’è il controllo di legalità da parte del notaio.

>> Tutela dei creditori sociali

L’atto di fusione può avvenire solo 60gg dopo l’iscrizione delle delibere per tutelare i creditori che, in questo periodo, opporsi alla fusione. La fusione si blocca sino alla decisione del giudice a meno che non si predisponga » una garanzia per i creditori » relazione degli esperti sia fatta da una soc. di revisione che assicura la solvenza dlla società

Per le obbligazioni antecedenti alla fusione di una società di persone rispondono i soci a responsabilità illimitata salvo il consenso dei creditori.

3. Atto di fusione È l’atto costitutivo della nuova società e deve essere sempre redatto per atto costitutivo (anche se la risultante è una società di persone). Deve essere iscritto nel registro delle imprese delle varie sedi delle società.

--> da questo momento decorrono gli effetti di unificazione soggettiva e patrimoniale.

Non si può dichiarare l’invalidità una volta iscritti gli atti di fusione. --> si può impugnare solo tra momento delibera e iscrizione nel registro

I soci o i terzi danneggiati dalla fusione possono chiedere il risarcimento agli amministratori e/o alla nuova società.

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C. SCISSIONE

Si suddivide un unico patrimonio e una società in più società.

È diversa dalla cessione di un ramo d’azienda perché le azioni vengono acquisite dai soci della società che si scinde, non dalla società stessa.

La scissione può essere:

» Totale = l’intero patrimonio viene trasferito a più società. La prima società si estingue ma senza liquidazione perché continua l’attività nelle beneficiarie.

» Parziale = solo parte del patrimonio viene trasferita a uno o più società. La prima società continua a vivere e continua l’attività parallelamente alle società beneficiarie di cui faranno parte i soci della prima.

Beneficiarie possono essere:

» Società di nuova costituzione = più società da quella scissa. Sono soci i soli soci della società scissa (scissione in senso stretto)

» Società preesistenti = si incrementa il loro patrimonio e entrano i soci di quella scissa (scissione per incorporazione)

Non possono essere scisse società in liquidazione avanzata. Procedimento di scissione

Gli amministratori devono preparare un progetto di scissione che dev’essere iscritto nel registro delle imprese e deve contenere:

a. esatta descrizione degli elementi da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie se la destinazione non è desumibile: » Scissione totale:

Le attività sono distribuite in proporzione alla quota di PN trasferita Per le passività rispondono tutte in solido nei limiti del valore effettivo trasferito.

» Scissione parziale: le attività restano alla trasferente per le passività rispondono in solido la trasferente e le beneficiarie

b. criteri di distribuzione ai soci delle azioni delle società beneficiarie

non è obbligatorio dare ad ogni socio un pacchetto assortito di azioni delle varie beneficiarie. I soci dissenzienti possono vendere le loro azioni a soggetti indicati nel progetto di scissione secondo le norme sul recesso (valore effettivo)

Sono ammessi conguagli in denaro nel limite del 10% del valore delle azioni.

La situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti sono disciplinate come nella fusione. Qui però si possono esonerare gli amministratori dal farlo col consenso unanime dei soci + consenso unanime dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto.

Le fasi del procedimento di scissione e invalidità sono uguali a quelle di fusione e l’atto di scissione, redatto per atto pubblico, funge da atto costitutivo delle nuove società beneficiarie.

La scissione provoca effetti dall’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese.

La tutela dei creditori è rafforzata perché: ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del PN ad esso assegnata, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla prima beneficiaria. --> una sorta di garanzia sussidiaria per i creditori

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Capitolo 26. La società europea

Società Europea (SE) = tipo di società predisposto dall’Unione Europea uniformemente regolata nei vari ordinamenti comunitari.

--> Regolamento UE direttamente applicabile del 8/10/2001 (non ancora attuato in ITA) --> disciplina residua si assimila a SPA e a statuto delle stesse

La SE favorisce la creazione di imprese di dimensioni comunitarie, Holding o affiliate.

Si caratterizza per la facilità di trasferire la sede della società da un paese all’altro della CEE senza dover liquidare la società in uno e poi crearla nell’altro.

--> si approfitta di agevolazioni fiscali degli stati più convenienti, anche da parte dei soci per i dividendi

26.1 Costituzione

La SE è una SPA con personalità giuridica e limitata responsabilità.

Il Capitale minimo è di 120.000 €.

Si può costituire solo in 5 casi tassativi previsti dal regolamento:

1. COSTITUZIONE PER FUSIONE quando due società di 2 stati diversi si fondono

2. SE HOLDING quando due società di 2 stati diversi o controllanti un’affiliata di un diverso stato da 2 anni costituiscono una SE HOLDING per sottoporsi ad una direzione unitaria

3. SE AFFILIATA quando due o più enti di 2 stati diversi o controllanti un’affiliata di un diverso stato da 2 anni costituiscono una SE controllata in comune

4. DA ALTRA SE

5. TRASFORMAZIONE La trasformazione di una SPA se controlla da più di 2 anni un’affiliata di un diverso stato

Per gli adempimenti pubblicitari si adempie alle leggi dei singoli stati (ITA = iscrizione nel registro)

--> la pubblicità ha effetto costitutivo della personalità giuridica

Per i conferimenti si adempie alle leggi dei singoli stati.

26.2 Assemblea

L’assemblea dei soci è necessaria nella SE.

Il regolamento disciplina solo che l’assemblea deve tenersi almeno una volta l’anno entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

La convocazione può avvenire da:

» Organi di direzione, vigilanza e amministrazione in qualsiasi momento » Azionisti che detengano almeno il 10% del capitale

Salvo maggioranze più alte previste dalle leggi dei singoli stati: » Delibere normali = maggioranza semplici » Delibere modificanti l’atto costitutivo = 2/3 dei voti

Competenze, organizzazione, procedure di voto sono regolati dalla disciplina nazionale.

26.3 Gestione L’amministrazione può essere con sistema monistico o dualistico (no tradizionale italiano)

Sistema dualistico

C’è un organo di vigilanza e un organo di direzione. Organo di vigilanza nominato dall’assemblea e da una parte dei lavoratori se previsto.

--> funzione di controllo sull’operato degli amministratori

Organo di direzione nominato dall’organo di vigilanza amministra la società --> alcune competenze possono essere autorizzate dall’organo di vigilanza se previsto

--> può essere nominato dall’assemblea se previsto (cmq no componente sia organo di vigilanza che di direzione)

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Sistema monistico Vi è un solo organo di amministrazione nominato dall’assemblea e dai lavoratori se previsto dalle norme per il coinvolgimento dei lavoratori.

Non è obbligatoria la costituzione di un comitato di controllo all’interno del CDA Norme in comune

I componenti degli organi restano in carica per un massimo di 6 anni e sono rieleggibili.

Può essere nominato componente anche una società o un ente ma con un rappresentante fisico che ne faccia le veci.

Valgono le cause di ineleggibilità della disciplina nazionale e quando vi sia un provvedimento giudiziario emanato da uno stato europeo.

Gli organi si costituiscono a maggioranza dei componenti e votano con maggioranza semplice, se non disposto diversamente dallo statuto.

Per la responsabilità e i bilanci valgono le norme dello Stato dove ha sede la SE. 26.4 Il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione

Sono obbligatorie forme di coinvolgimento dei lavoratori (come normalmente in Germania).

Le forme di coinvolgimento possono essere varie (solo info o nomina Amministratori) e derivano da un processo di negoziazione tra rappresentanti sindacali e società.

--> obbligatorio l’avvio della procedura di negoziazione per l’iscrizione.

Si istituisce una delegazione speciale di negoziazione dei rappresentanti dei lavoratori che può:

» Optare per la disciplina nazionale » Negoziare per 6 mesi con proroga sino a un anno

Se non si arriva ad un accordo si applicano automaticamente queste norme (� no iscrizione):

1. Organo di rappresentanza dei lavoratori Eletto dai dipendenti della SE e da quelli delle sue affiliate. Diritto di informazione e consultazione ogni anno su attività e prospettive della società. Diritto di informazione su eventi eccezionali con parere non vincolante e copia di tutti i documenti necessari per l’assemblea generale (es. bilancio).

2. Partecipazione dei lavoratori alla gestione se già presenti I dipendenti possono eleggere alcuni membri dell’organo di amministrazione e di vigilanza.

Stesse forme attuate prima della costituzione della SE. Se sono diverse la delegazione di negoziazione sceglie quale introdurre.

È obbligatorio introdurre tali obblighi se

» sono previste già partecipazioni solo in alcune società aderenti alle SE » è coinvolta nel totale una parte significativa dei dipendenti complessivi

NB! Gli stati membri possono escludere il coinvolgimento dei lavoratori ma, se vi sono società della SE in cui si applicavano, vi dev’essere un accordo tra rappresentanti dei lavoratori e società, pena la non iscrizione della SE.

26.5 Altri aspetti della disciplina

La SE si può ritrasformare in una SPA di uno stato membro solo dopo 2 anni l’iscrizione e cmq non prima dell’approvazione del II bilancio d’esercizio.

Per il resto la disciplina è affidata ai singoli stati.

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PARTE QUARTA – I TITOLI DI CREDITO Capitolo 40. I titoli di credito in generale

I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione.

La prestazione può consistere in:

» pagamento di una somma di denaro » consegna di una cosa determinata » complesso di diritti anche non inerenti al pagamento (es. voto in assemblea)

I titoli si possono dividere poi in:

» individuali = per una singola operazione economica (es. cambiale) » di massa = frazioni di una singola operazione con uguali diritti (es. obbligazioni) » causali = emessi in base ad un determinato rapporto giuridico (es. azioni) » astratti = con rapporto giuridico che può cambiare (es. assegno, cambiale)

Tranne che per cambiali, assegni bancari e circolari, il C.c. disciplina in via generale i titoli di credito (art. 1992 – 2027) e disciplina anche quei titoli che si possono creare nell’economia (cd. Titoli atipici). Caratteri dei titoli di credito

I titoli di credito nascono dall’esigenza di pagare in momenti diversi e di usufruire di un metodo di pagamento che non fosse la moneta.

Diversamente dalla disciplina della cessione del credito con la quale bisogna assolvere a particolari obblighi gravosi quali:

1. non si può cedere il credito se non si è titolari dello stesso 2. bisogna notificare al debitore ceduto e la sua accettazione 3. il debitore può opporre eccezioni personali anche ai cessionari

nella circolazione dei titoli di credito si fa fede alle norme che riguardano il trasferimento di beni mobili che permettono di:

1. trasferire la titolarità con il solo consenso traslativo 2. tutelano l’acquirente dalla mancata titolarità del venditore (buona fede + possesso – 1153) 3. acquistare i titoli liberi da diritti altrui – il debitore non può opporre eccezioni.

Per poter far questo è necessario che il titolo presenti alcuni caratteri:

» Incorporazione Il diritto è incorporato nel documento. È il documento a essere trasferito, non il diritto.

» Autonomia del diritto Chi acquista la proprietà del titolo diventa titolare del diritto in esso menzionato anche a non domino (bastano infatti buona fede e possesso)

» Letteralità È esigibile solo ciò che è scritto nel titolo (no eccezioni personali del debitore)

» Legittimazione È legittimato all’esercizio del diritto il possessore del titolo di credito

» Vincoli I vincoli presenti sul diritto del titolo devono essere effettuati sul titolo e devono risultare da questo.

Il titolo di credito è un documento necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l’esercizio del diritto letterale ed autonomo in esso incorporato.

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La creazione del titolo di credito

Il titolo di credito nasce sulla base di un rapporto fondamentale e di una convenzione esecutiva con la quale si rilascia il titolo di credito stesso.

La dichiarazione che risulta da ciò che è scritto sul titolo costituisce il rapporto cartolare ed il conseguente diritto cartolare in esso incorporato.(es. diritto a riscuotere una somma)

NB ogni volta che il titolo viene trasferito il diritto cartolare è immune dalle eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale

Sulla base della relazione tra rapporto fondamentale e cartolare dividiamo in:

» Titoli astratti <

Si emettono in base a un qualsiasi rappor o fondamentale (no riferimenti sulla cambiale al rap.) t

Diritto cartolare = esclusivamente quello scritto >> letteralità completa

» Titoli causali

Si emettono sulla base di un determinato rapporto fondamentale.

Diritto cartolare = quello scritto + quello legale derivante dal rapporto fondamentale >> letteralità incompleta (o per relationem)

Nell’esercizio del diritto, per entrambi i tipi di titoli, il rapporto cartolare è indipendente dal rapporto fondamentale e non vi possono essere opposte eccezioni personali.

Un tipo particolare di titoli sono: » Titoli rappresentativi di merci [art. 1996], essi attribuiscono al possessore:

1. diritto alla consegna della merce 2. possesso delle merci 3. potere di disporre con il trasferimento del titolo

Anche qui il rapporto cartolare e il rapporto fondamentale sono indipendenti quindi non sono opponibili le eccezioni personali (anche se ci sono diverse opinioni giuriste in proposito).

La circolazione dei titoli di credito

È importante la differenza tra legittimità e titolarità del diritto cartolare.

Titolarità = proprietario del titolo <<

Legittimazione = possessore del titolo

Solitamente le due posizioni sono ricongiungibili alla stessa persona ma possono anche essere dissociate. Perciò si distingue:

» Circolazione regolare

Trasferimento del titolo in forza di un valido negozio di trasmissione. Per trasferire la proprietà basta il consenso traslativo. Con i titoli di credito è importante avere la consegna per essere anche possessore.

» Circolazione irregolare

Proprietario a non domino che trasmette il titolo: <

Chi acquista in buona fede [1] il possesso [2] di un titolo di credito con un negozio astrattamente idoneo [3] a trasferire il titolo non è soggetto a rivendicazione. = l’acquirente oltre a possessore diviene automaticamente anche proprietario. Il vecchio proprietario potrà esercitare azione di risarcimento danni contro chi il falso prop.

Il possessore a non domino che esercita il diritto:

1. riceve l’adempimento dal debitore. 2. Il debitore è liberato se e solo se agisce senza colpa e dolo grave (sa o poteva sapere

con l’ordinaria diligenza che il possessore non era il proprietario) art. 1992 3. Il vero proprietario può compiere azione di rivendicazione riottenendo il documento nei

confronti del possessore prima che eserciti il diritto

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Per quanto riguarda la circolazione abbiamo tre tipi di titoli che seguono diverse norme di circolazione:

1. Titoli al portatore [art. 2003 - 2007] Circolano con la semplice consegna del titolo. Il possessore è legittimato all’esercizio con la sola presentazione del titolo. Non è ammesso l’ammortamento e la loro emissione è possibile nei soli casi previsti dalla legge (� moneta alternativa)

2. Titoli all’ordine [art. 2008 – 2020] Circolano mediante girata. La girata è l’atto con il quale si trasferiscono tutti i diritti inerenti a un titolo di credito. Se in bianco (solo firma) si può completare o il titolo può circolare con la semplice consegna come quelli al portatore. Il possessore del titolo è legittimato da una serie di girate di cui l’ultima indica il suo nome. Il girante non è responsabile per l’adempimento del debitore. Il debitore deve sempre controllare che sia il legittimato a esigere il pagamento; quando circola come al portatore basta che controlli che la prima firma sia realmente quella del primo possessore. Ci sono 2 girate con effetti limitati previsti dalla legge:

� Per procura o per l’incasso Il giratario può solo incassare il titolo mentre il titolare rimane il girante. Opponibili solo le eccezioni personali del girante Trasferimento ulteriore solo se per l’incasso

� A titolo di pegno o per garanzia Il giratario ha un diritto di pegno sul titolo. Il titolare rimane il girante. Le opposizioni personali del girante non sono opponibili al giratario Trasferimento ulteriore solo se per l’incasso

3. Titoli nominali [art. 2021 – 2027] Sono intestati ad una persona determinata sia sul titolo sia su un apposito registro tenuto dall’emittente. Per il trasferimento vi deve quindi essere la doppia annotazione. Può avvenire con 2 metodi:

A. Transfert Cambiamento contestuale delle annotazioni a cura dell’emittente. Sono necessarie formalità quali certificazioni di notai e scritture private autenticate per dimostrare identità e capacità di disporre

B. Con girata L’annotazione sul titolo viene fatta dall’alienante, l’annotazione sul registro da parte dell’emittente solo quando l’acquirente voglia esercitare il diritto. La girata:

o Dev’essere in pieno e autenticata da un notaio o agente di cambio o Dà solo la legittimazione ad ottenere la legittimazione >> � azioni dove vi è solo l’obbligo di aggiornare il libro soci ogni tanto

Le eccezioni cartolari Sono due grandi categorie:

» Reali Opponibili a qualunque portatore del titolo. Sono: x Eccezioni di forma x Eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo x Falsità della firma x Difetto di capacità e/o rappresentanza al momento dell’emissione x Mancanza delle condizioni per l’esercizio dell’azione

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» Personali Opponibili ad un solo portatore del titolo. Sono:

x Eccezioni da rapporti: o Eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale o Eccezioni derivanti da altri rapporti personali opponibili solo a chi le concede

x Eccezioni personali in senso stretto = difetto di titolarità [no proprietà o senza possesso]

Le eccezioni personali in senso stretto sono opponibili a tutti i successivi possessori di malafede.

Le eccezioni personali da rapporti sono opponibili ai successivi possessori se essi hanno agito intenzionalmente per danneggiare il debitore [cd exceptio doli]. L’ammortamento

Chi perde il titolo di credito involontariamente può ricorrere a dei provvedimenti diversi per titoli all’ordine o nominativi per tutelare la sua posizione.

Per entrambi è previsto l’istituto dell’ammortamento. |

dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più strumento di legittimazione

Con il decreto d’ammortamento si può ottenere il pagamento o l’emissione di un titolo corrispondente. L’ammortamento si articola in due fasi:

1. denunzia al debitore della perdita del titolo e ricorso al tribunale del luogo 2. pubblicazione del decreto nella GU a spese del ricorrente 3. se il nuovo possessore non si oppone entro 30 giorni l’ammortamento diventa definitivo

� giudizio e sentenza L’ammortamento non è possibile per i titoli al portatore; chi smarrisce e lo notifica al debitore e può provarlo a diritto alla prestazione quando il titolo scade. Documenti di legittimazione e titoli impropri [art.2002]

Documenti di legittimazione = documenti che individuano chi ha diritto alla prestazione (es. biglietto del teatro) Non svolgono ruolo ai fini della circolazione del diritto: no incorporazione (trasm. con cessione)

Titoli impropri <

= documenti che trasferiscono il diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione. = notifica al debitore non necessaria NB non attribuiscono un diritto letterale ed autonomo: il possessore è solo cessionario. La gestione accentrata dei titoli di massa.

Si vuole ridurre il rischio derivante dallo smarrimento o dal furto di titoli facilmente circolabili e a larga diffusione, cosiddetti titoli di massa.

Così, con la riforma del 1986 si ha:

» l’attività di gestione di tali titoli è accentrata in spa a statuto speciale controllate dalla Consob » sono ammessi al sistema azioni e strumenti di finanziamento privati solo quelli individuati dalla

Consob » La gestione accentrata dei titoli di stato è affidata alla banca d’Italia ma con disciplina

assimilabile alla gestione finanziaria degli altri strumenti finanziari » Modalità di funzionamento del sistema di gestione � a seconda dei titoli (materializzati o no)

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1. Gestione accentrata non dematerializzata <

I titoli restano depositati e custoditi presso la società di gestione e “circolano” attraverso scritture contabili e non materialmente.

NB i titoli esistono materialmente ma sono depositati presso la società di gestione. 2. Gestione accentrata dematerializzata <

Si elimina il titolo cartaceo e lo si sostituisce con sistemi elettronici di scritturazione. Possono essere ammessi a questo tipo di gestione:

» le azioni e le obbligazioni negoziati nei mercati regolamentati » titoli diffusi tra il pubblico in modo rilevante secondo i principi Consob NB! chi ha ottenuto la registrazione a suo favore, in base a titolo idoneo e buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte dei precedenti titolari.

--> cmq norme per i titoli di credito Gli articoli più importanti di questa parte sono sicuramente:

Art. 1992 Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione purchè sia legittimato dalle forme prescritte dalla legge. Il debitore che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.

Art. 1993 Il debitore può opporre al possessore le proprie eccezioni personali con i precedenti possessori soltanto se, nell’acquistare il titolo il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore.

Art. 1994 Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità alle leggi che ne regolano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.

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Capitolo 41. La cambiale

È disciplinata dalla convenzione di Ginevra del 1930 attraverso il regio decreto n.1669.

La funzione della cambiale è quella di differire il pagamento nel tempo.

Abbiamo due tipi di cambiale:

» Cambiale tratta

Una persona (traente) ordina ad una altra (trattario) di pagare ad una certa data a favore del portatore del titolo. >> ordine di pagamento

» Cambiale pagherò (o vaglia cambiario)

Una persona (emittente) promette di pagare ad una certa data a favore del portatore del titolo >> promessa di pagamento

Le cambiali hanno in comune diversi caratteri: <

» All’ordine <

» Astratto (indipendente da rapporto fondamentale)

» Incorpora una pluralità di obbligazioni (traente, trattario, giranti, avallanti)

» Titolo esecutivo = ha particolari agevolazioni processuali. » Rigorosamente formale

La cambiale infatti viene redatta su appositi moduli prestampati (con bollo) essi prevedono:

» Requisiti essenziali quali:

� Denominazione di cambiale � Ordine o promessa incondizionato/a --> somma determinata � Nome del trattario e del beneficiario � Data di emissione e firma (autografa) del traente

» Requisiti formali naturali quali:

� Scadenza (a vista, certo tempo vista, certo tempo data, giorno fisso) � Luogo di emissione (in mancanza luogo accanto a firma del traente) � Luogo di pagamento (in mancanza luogo accanto a firma del trattario)

>> nullità se mancanza di tali requisiti

NB se manca il bollo la cambiale è valida ma non è un titolo esecutivo

La cambiale senza uno dei requisiti, tranne la firma che è essenziale comunque, si chiama cambiale in bianco. Solitamente vi è un accordo di riempimento perché alcuni elementi non sono determinabili ma si rischia:

» un abusivo riempimento da parte del trattario (opponibili se il beneficiario è lo stesso soggetto dell’accordo di riempimento + prova).

» un abusivo riempimento da parte del beneficiario e una girata per evitare l’eccezione personale che il debitore potrebbe opporre.

--> cmq debitore può chiedere risarcimento danni al riempitore abusivo.

Non si può compilare dopo 3 anni dal giorno dell’emissione.

Capacità e rappresentanza cambiaria

L’obbligazione cambiaria = atto di straordinaria amministrazione.

Incapaci: rappresentante legale cn autorizzazione giudiziale x obbligazione cambiaria dell’incapace

Inabilitato e minore emancipato: firma + firma del curatore con la clausola “per assistenza”

Rappresentante generico: assunzione obbligazione con clausola “ per procura” per dimostrare che sta assumendo obbligazione in nome altrui

Rappresentante di imp. comm.le: assunzione obbligazioni cambiarie salvo limitazioni nei poteri

Rappresentante di imp. non comm.le: no assunzione obbligazioni cambiarie

Se il rappr. senza poteri si obbliga cambiaramente è obbligato come se avesse firmato in proprio.

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Obbligazioni cambiarie

Abbiamo alcuni principi particolari:

» Autonomia delle obbligazioni cambiarie

= se una è invalida le altre rimangono cmq valide

» Obbligati solidali

= gli obbligati cambiari sono obbligati solidalmente nei confronti del portatore

» Categorie di obbligati

Abbiamo due diverse categorie di obbligati cambiari:

� diretti = emittente, accettante e loro avallanti; no particolari formalità all’azione

� di regresso = girante, traente, loro avallanti; si devono verificare alcune condizioni e il loro pagamento è subordinata ad alcuni adempimenti (levata di protesto)

» Gradi cambiari

Gli obbligati cambiari sono disposti per gradi cn un ordine tassativamente fissato dalla legge:

Tratta: I accettante II traente III giranti

Pagherò: I emittente II giranti

NB l’avallante assume il grado direttamente successivo a quello dell’obbligato per cui avvalla.

Se paga il primo gli altri sono interamente liberati, se paga il secondo dal terzo in giù sono liberati e lui si riprende la somma pagata dal primo.

Accettazione della cambiale

L’accettazione è la dichiarazione con la quale il trattario si obbliga a pagare.

Prima dell’accettazione non vi è obbligazione cambiaria anche se la cambiale è emessa

La presentazione per l’accettazione è una facoltà del beneficiario salvo restando che anche la cambiale non accettata deve essere presentata al trattario per l’accettazione

L’accettazione è espressa con le parole “accetto” + la firma del trattario sul fronte della cambiale (sul retro bisogna scrivere il codice fiscale o luogo e data di nascita).

L’accettazione è incondizionata: ogni modifica alla cambiale equivale al rifiuto dell’accettazione. L’accettazione può essere limitata ad una parte della somma >> per il residuo obbligati di regresso

Il rifiuto di accettazione espone gli obbligati di regresso al pagamento prima della scadenza. Avallo = dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto garantisce il pagamento della cambiale.

Nell’avallo:

» Basta la sola firma dell’avvallante sulla faccia della cambiale.

» Bisogna indicare per chi si avalla (� traente o emittente) >> grado di obbligazione cambiaria

» Se paga l’avallante ha azione di rivalsa contro l’avallato e contro gli obbligati cambiari di grado anteriore.

» Può essere prestato da più persone congiuntamente (sono obbligati di pari grado tra loro)

» L’obbligazione dell’avallante è indipendente da quella dell’avallato salvo vizio di forma nella obbligazione cambiaria dell’avvallato.

» Avallo � fideiussione: garanzia autonoma � garanzia accessoria

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Circolazione cambiali

= stesse norme dei titoli all’ordine con in più:

» possibilità di escludere trasferimento all’ordine con clausola “non all’ordine” = trasferimento a titolo derivativo e eccezioni dei terzi opponibili

» deve essere incondizionata e sottoscritta

» il girante è un obbligato di regresso (� se si appone “senza garanzia”)

Pagamento cambiali

= stesse norme dei titoli all’ordine con in più peculiarità derivanti dalla presenza di più obbligati cambiari:

» legittimato chi giustifica il suo diritto con una serie di girata <

» chi paga deve controllare la regolarità formale delle girate e la continuità delle stesse.

» La cambiale a vista deve essere presentata entro 1 anno dall’emissione

» La cambiale “a giorno fisso” o “certo tempo data o vista” deve essere presentata entro i 2 gg feriali seguenti

» Il termine di scadenza è essenziale = no pagamento anticipato (a rischio del debitore)

» No rifiuto pagamento parziale, per il residuo ci sono gli obbligati di regresso

» Al pagamento restituzione titolo, se parziale rilascio della quietanza.

Le azioni cambiarie

Sono di due tipi: Diretta = contro gli obbligati di regresso entro 3 anni dall’emissione della cambiale

Di regresso = contro gli obbligati di regresso a scadenza o anticipamene se non c’è stata accettazione o fallimento traente, trattario o emittente (provato da sentenza).

È subordinata all’atto di protesto entro i 2 gg feriali successivi � no azioni di regresso

>> avviso agli obbligati entro 4 gg dal protesto � risarcimento

NB chi paga ha rivalsa per l’intera somma più gli interessi e le spese contro gli obbligati di grado anteriore e libera i coobbligati di > grado. Se vi sono coobbligati di pari grado si può agire solo extracambiariamente.

L’azione di regresso si prescrive entro un anno dal protesto; per l’obbligato di regresso l’azione di ulteriore regresso (“rivalsa”) si prescrive in 6 mesi.

Il protesto è l’atto con cui si constata il mancato pagamento o la mancata accettazione della cambiale da parte dell’obbligato principale (trattario, emittente).

L’atto di protesto: <

» viene elevato dietro presentazione del titolo contro l’obbligato principale. <

» è redatto dal notaio o da ufficiali giudiziari

» viene annotato sulla cambiale <

» viene inserito nel registro dei protesti se per mancato pagamento

» può essere sostituito da una dichiarazione scritta di rifiuto di pagamento o accettazione soggetta a pubblicità legale

Il processo cambiario

Con il bollo in regola il possessore può iniziare la procedura esecutiva sui beni del debitore. Con il bollo regolato successivamente si può ottenere la sentenza di condanna ordinaria.

Le eccezioni opponibili, oltre a essere reali e personali, possono essere: » oggettive = quelle che possono essere opposte da tutti gli obbligati » soggettive = quelle opponibili da un determinato obbligato.

I vari tipi di eccezione si possono comporre (es. reale e oggettiva mancanza di requisiti formali)

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Le azioni extracambiarie

Per realizzare il proprio credito il possessore, oltre alle azioni cambiarie, può svolgere azione causale contro il debitore che è stato parte del rapporto fondamentale sottostante alla cambiale. Per poter esercitare l’azione causale: <

» accertati con protesto mancata accettazione o pagamento

» il portatore depositi la cambiale presso la cancelleria del giudice

» il portatore abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore le proprie azioni di regresso.

� no azione causale

Se il portatore non ha più azioni regresso o causali può esercitare contro il traente, l’accettante o il girante “per la somma di cui si siano ingiustamente arricchiti".

Ammortamento

Coincide con quello dei titoli di credito all’ordine

Cambiali finanziarie

= sono titoli di credito all’ordine emessi in serie con scadenza tra i 3 e i 12 mesi con struttura del pagherò cambiario

Nuovo strumento di finanziamento per le imprese che non possono emettere obbligazioni.

Sono disciplinate come le normali cambiali tranne che per alcune peculiarità:

» non inferiori a 51645, 70 €

» denominazione “cambiale finanziaria” inserita nel titolo

» indicazione proventi a favore del prenditore

» girate solo con la clausola “senza garanzia” (no obbligati cambiari di regresso = circolazione)

» la loro emissione + quella di obbligazioni (se consentita) non deve superare il patrimonio netto

» Norme in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali per operazioni bancarie e finanziarie

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Capitolo 42. L’assegno bancario

È un titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato diretto ad una banca di pagare a vista una somma determinata all’ordine di una determinata persona o del portatore.

» Stessa struttura della cambiale tratta

Vi è differenza con la tratta solo per la funzione: assegno – pagamento, tratta – credito.

>> strumento alternativo alla moneta legale

Le principali differenze sono:

<

» Trattaria può essere solo la banca

» Ci deve essere rapporto di provvista e fondi disponibili presso la banca

» AB non può essere accettato dalla banca (no posizione di obbligato principale)

» AB è sempre pagabile a vista

» Disciplina sanzionatoria per l’abuso di AB

I requisiti dell’assegno bancario si dividono in:

» Requisiti formali (no validità come AB)

o Denominazione AB <

o Ordine incondizionato di pagare una somma determinata

o Indicazione della banca trattaria <

o Indicazione luogo di pagamento (in mancanza qll indicato accanto al nome trattario)

o Data e luogo di emissione

o Sottoscrizione (autografa) del traente.

» Requisiti di regolarità (sanzioni amm.ve pecuniarie)

o Esistenza di fondi disponibili

o Esistenza della convenzione d’assegno >> basta per entrambi il rapporto di conto corrente con la banca

o In mancanza di bollo no titolo esecutivo

La banca non assume mai la posizione di obbligata cartolare nei confronti del portatore perché essa ha solo un rapporto con il traente e non con i terzi.

Il mancato pagamento, in presenza di fondi disponibili, rappresenta inadempimento contrattuale della banca --> responsabilità contrattuale --> risarcimento danni.

Il portatore è tutelato dagli istituti

» del visto = si accerta l’esistenza dei fondi e si impedisce il ritiro da parte del traente fino al pagamento dell’assegno » del benefondi = la banca incaricata dell’incasso chiede alla trattaria la presenza dei fondi. Solo funzione informativa = no obblig. extracartolare (benefondi informativo) Blocco dei fondi = obblig. extracartolare a pagare (benefondi con blocco)

Circolazione, avallo e pagamento dell’assegno bancario

L’AB è normalmente un titolo all’ordine ma può essere anche al portatore.

All’ordine = stessa disciplina cambiali e anche il girante è obbligato di regresso; in più la girata a favore della banca trattaria estingue il titolo di credito

Al portatore = piuttosto rari per la possibilità di moneta alternativa; disciplina dei titoli al portatore

L’avallo ci può essere ma è difficile x la vita breve dell’AB; cmq la banca trattaria non può avallare.

Gli assegni devono essere presentati per il pagamento

» entro 8 gg se pagabili entro il comune

» entro 15 gg se pagabili al di fuori del comune

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L’omessa presentazione fa perdere i diritti presso gli obbligati di regresso (giranti e avallanti) ma non verso il traente che rimane obbligato a vita in pratica.

La banca deve controllare la legittimità del portatore con il controllo della serie delle girate e la corrispondenza della firma del traente con quella deposta nello specimen.

>> controlli “con la diligenza dell’accorto banchiere”

Se la banca non paga >> azione di regresso contro traente salvo che, dopo presentazione tardiva, il traente abbia diminuito i fondi; allora il portatore perde i diritti sul restante

Anche contro obbligati di regresso quali giranti e avallanti salvo che ci sia: <

» presentazione del pagamento nei termini (8,15 gg)

» levata di protesto

L’azione di regresso (sia contro traente che contro giranti e avallanti) si prescrive in 6 mesi. L’azione di regresso di chi paga verso gli altri obbligati di grado anteriore si prescrive in 6 mesi. Assegno sbarrato, da accreditare, non trasferibile e turistico

Queste sono alcune clausole apposto dal traente per evitare rischi di furto, etc.

» SBARRATO Doppia linea sulla faccia anteriore = si circoscrivono i soggetti legittimati ad incassarlo Generale = no nomi tra le linee: pagamento solo ad un banchiere o ad un cliente del trattario Speciale = nome o banchiere tra le linee: pagamento solo al banchiere o, se questi è il trattario a un suo cliente.

Se la banca non osserva tali disposizioni --> risarcimento danni al portatore che smarrisce l’AB

Cmq non si evita l’acquisto a non domino dal terzo di buona fede cui l’AB sia stato girato dal ladro.

» DA ACCREDITARE No pagamento ma accreditamento in conto, giroconto, compensazione con un credito vantato dalla banca.

» NON TRASFERIBILE L’AB può essere pagato solo al primo prenditore o a lui accreditato. Si può solamente girare per l’incasso volendo, tutte le altre girate sono nulle.

È obbligatorio quando hanno importo superiore a 10.329,14 € (contro il riciclaggio).

La banca che paga a soggetto diverso risponde del pagamento. [responsabile anche se colpa lieve]

» TURISTICO Assegno tratto da una banca su una filiale o corrispondente estera. Viene rilasciato al prenditore con iscritta la valuta estera dietro il versamento del corrispettivo in modo tale che la copertura sia sicura. Vi è poi la doppia firma del prenditore (all’emissione e all’incasso) che limita il pericolo di furto o smarrimento. L’ammortamento dell’assegno bancario La disciplina è simile a quella della cambiale, bisogna tener presente che:

» Non essendoci distinzione tra AB all’ordine e al portatore, si ha ammortamento anche per AB al portatore

» No ammortamento per l’assegno non trasferibile (se smarrimento, si ottiene un duplicato)

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Schemi di diritto commerciale da “Manuale di diritto comm.le” di Campobasso

Capitolo 43. L’assegno circolare

È un titolo di credito che contiene la promesso incondizionata della banca di pagare a vista una determinata somma di danaro.

» Stesso concetto del pagherò

Viene emesso dietro versamento della somma da parte del richiedente; naturalmente è più sicuro dell’assegno bancario perché si può fare affidamento sulla solvibilità della banca.

Vi sono alcune condizioni di regolarità: » possono emetterlo solo le banche autorizzate dalla banca d’Italia » la banca può emetterne entro somme che siano presso essa disponibili al momento

d’emissione » la banca deve costituire una cauzioni in titoli alla banca d’Italia.

L’assegno circolare è valido se: » denominazione di assegno circolare » promessa incondizionata a pagare » indicazione del prenditore (beneficiario) » data e luogo d’emissione (non di pagamento = tutte le filiali) » sottoscrizione della banca » Non è mai al portatore!

Si applica la disciplina del vaglia cambiario a vista e in più » il possessore deve presentare l’assegno per il pagamento entro 30gg dall’emissione » se viene girato all’emittente si estingue » disciplina AB in materia di assegno sbarrato, da accreditare, non trasferibile e turistico. » chi smarrisce un assegno circolare non trasferibile può esigerne il pagamento dopo 20gg

alla filiale in cui ha fatto la denuncia di smarrimento

Vaglia cambiario della Banca d’Italia

= promessa incondizionata della banca d’Italia di pagare a vista una determinata somma.

Viene rilasciato dietro versamento in contanti del relativo importo e si può riscuotere in tutte le filiali della banca d’Italia.

Utilizzato per i pagamenti della pubblica amministrazione e per l’estinzione dei titoli di spesa statali.

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