Diritto Commerciale 02-5-21

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1 DIRITTO COMMERCIALE ed. 2021 Riassunto a cura di Davide Tutino Avvocato del Foro di Catania – Dottore di Ricerca UniCT con la collaborazione di Graziella Sangrigoli Avvocato Civilista del Foro di Catania Testo di riferimento: Compendio di Diritto Commerciale ed. Simone Altri testi, saggi, articoli e/o siti web consultati: Utet/Pluris, Wolters Kluwer Italia Srl L.AMATI,F.SILLA,V.SILLA,D.BIAVASCHI, Società Introduzione - Contratto di società, bdprof.ilsole24ore.com, Gruppo IlSole24ore L.AMATI, F.SILLA, V. SILLA, D.BIAVASCHI, Società in nome collettivo-Costituzione della Società,bdprof.ilsole24ore.com,Gruppo IlSole24ore L.AMATI, F.SILLA, V. SILLA, D.BIAVASCHI, Società, Società per azioni, bdprof.ilsole24ore.com,Gruppo IlSole24ore AMATI, F.SILLA, V. SILLA, D.BIAVASCHI, Società, Società per azioni, azioni bdprof.ilsole24ore.com,Gruppo IlSole24ore AMATI, F.SILLA, V. SILLA, D.BIAVASCHI, Società, Società per azioni, Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, bdprof.ilsole24ore.com,Gruppo IlSole24ore AMATI, F.SILLA, V. SILLA, D.BIAVASCHI, Società, Società per azioni, Aumento e riduzione del capitale sociale, bdprof.ilsole24ore.com,Gruppo IlSole24ore AMATI, F.SILLA, V. SILLA, D.BIAVASCHI, Società, Società per azioni, Bilancio di esercizio, bdprof.ilsole24ore.com,Gruppo IlSole24ore Campobasso, Manuale di Diritto Commerciale Cottino, Diritto Commerciale Ferri, Manuale di Diritto Commerciale A. Gambino, Daniele U. Santosuosso, “Fondamenti di diritto commerciale” A. Vanzetti, V. Di Cataldo, “Manuale di diritto industriale”, Giuffré Editore www.treccani.it www.notariato.it www.brocardi.it www.borsaitaliana.it www.dirittoprivatoinrete.it www.sapere.it www.oggiappalti.it www.appuntigiurisprudenza.it www.notaiodidomenico.it it.wikipedia.org it.wikiversity.org eur-lex.europa.eu www.caravatipagani.it www.crisieinsolvenza.it Ultimi aggiornamenti: D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 è Decreto correttivo del Codice della crisi e dell’insolvenza D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 18 e D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 è modifiche al Codice della proprietà industriale in materia di marchi e brevetti L. 11 febbraio 2019, n. 12 è ha dimezzato i termini per iscrivere l’atto costitutivo delle società nel registro delle imprese D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 è Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza INDICE CAPITOLO 1 è L’imprenditore 1. La libertà di iniziativa economica 2. Evoluzione storica del diritto commerciale 3. La nozione giuridica d’imprenditore 4. L’attività produttiva. Lo scopo di lucro 5. L’organizzazione 6. La professionalità 7. Le professioni intellettuali

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DIRITTO COMMERCIALE ed. 2021

Riassunto a cura di Davide Tutino Avvocato del Foro di Catania – Dottore di Ricerca UniCT

con la collaborazione di Graziella Sangrigoli

Avvocato Civilista del Foro di Catania

Testo di riferimento: Compendio di Diritto Commerciale ed. Simone Altri testi, saggi, articoli e/o siti web consultati:

Utet/Pluris, Wolters Kluwer Italia Srl L.AMATI,F.SILLA,V.SILLA,D.BIAVASCHI, Società Introduzione - Contratto di società, bdprof.ilsole24ore.com, Gruppo IlSole24ore

L.AMATI, F.SILLA, V. SILLA, D.BIAVASCHI, Società in nome collettivo-Costituzione della Società,bdprof.ilsole24ore.com,Gruppo IlSole24ore L.AMATI, F.SILLA, V. SILLA, D.BIAVASCHI, Società, Società per azioni, bdprof.ilsole24ore.com,Gruppo IlSole24ore

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Campobasso, Manuale di Diritto Commerciale Cottino, Diritto Commerciale

Ferri, Manuale di Diritto Commerciale A. Gambino, Daniele U. Santosuosso, “Fondamenti di diritto commerciale” A. Vanzetti, V. Di Cataldo, “Manuale di diritto industriale”, Giuffré Editore

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Ultimi aggiornamenti: D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 è Decreto correttivo del Codice della crisi e dell’insolvenza D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 18 e D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 è modifiche al Codice della proprietà industriale in materia di marchi e brevetti L. 11 febbraio 2019, n. 12 è ha dimezzato i termini per iscrivere l’atto costitutivo delle società nel registro delle imprese D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 è Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

INDICE CAPITOLO 1 è L’imprenditore

1. La libertà di iniziativa economica 2. Evoluzione storica del diritto commerciale 3. La nozione giuridica d’imprenditore 4. L’attività produttiva. Lo scopo di lucro 5. L’organizzazione 6. La professionalità 7. Le professioni intellettuali

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CAPITOLO 2 è Le categorie di imprenditori

1. L’imprenditore agricolo 2. L’imprenditore agricolo professionale 3. L’imprenditore commerciale 4. Il criterio dimensionale: il piccolo imprenditore. 5. L’artigiano 6. L’impresa pubblica 7. L’impresa familiare e l’azienda coniugale 8. L’impresa sociale

CAPITOLO 3 è Acquisto della qualità di imprenditore

1. L'inizio di un'attività imprenditoriale 2. L'imputazione dell'attività di impresa 3. Soggetti incapaci e qualità d' imprenditore

CAPITOLO 4 è La disciplina dell’impresa commerciale

1. Lo statuto dell’imprenditore commerciale 2. Il sistema della pubblicità legale: il registro delle imprese 3. Il sistema delle scritture contabili 4. L’assoggettabilità alle procedure concorsuali 5. Gli ausiliari dell’imprenditore. L’institore. I procuratori. I commessi.

CAPITOLO 5 è L’azienda

1. Il concetto di azienda e di avviamento 2. La circolazione dell’azienda 3. Vendita dell’azienda e divieto di concorrenza 4. La successione nei contratti aziendali 5. Crediti e debiti dell’azienda trasferita 6. Usufrutto e affitto dell’azienda

CAPITOLO 6 è La disciplina dei segni distintivi

1. I segni distintivi dell’imprenditore: la ditta 2. Il marchio 3. L’insegna

CAPITOLO 7 è Le creazioni intellettuali

1. Il sistema legislativo sulle creazioni intellettuali 2. Il diritto d’autore 3. Il brevetto 4. Le invenzioni del prestatore di lavoro

CAPITOLO 8 è La disciplina della concorrenza e la normativa antitrust

1. La libertà di concorrenza 2. Disciplina della concorrenza sleale

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3. Disciplina antitrust europea e nazionale

CAPITOLO 9 è La collaborazione tra imprenditori

1. I consorzi 2. Le associazioni temporanee tra imprese 3. L’associazione in partecipazione 4. Il G.E.I.E.

CAPITOLO 10 è Le società in generale

1. Il contratto di società 2. Classificazione delle società 3. L’autonomia patrimoniale e la personalità giuridica 4. Le società unipersonali 5. Le società tra professionisti 6. Le start-up innovative 7. Ipotesi particolari di società: la società di fatto, la società occulta e la società apparente

CAPITOLO 11 è La società semplice

1. Nozione, oggetto sociale e costituzione 2. Capitale sociale, patrimonio sociale, i conferimenti e il socio d’opera 3. La responsabilità dei soci 4. I creditori particolari dei soci 5. I diritti e gli obblighi del socio 6. L’amministrazione della società ed i soci amministratori 7. La rappresentanza della società 8. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio 9. Lo scioglimento della società

CAPITOLO 12 è La società in nome collettivo

1. La costituzione della s.n.c. 2. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali 3. I creditori personali del socio 4. Il potere di amministrazione e di rappresentanza 5. Le modificazioni dell’atto costitutivo 6. Scioglimento e liquidazione della società 7. Pubblicità della società 8. Il fallimento dei soci a responsabilità illimitata

CAPITOLO 13 è La società in accomandita semplice

1. La costituzione della s.a.s.

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2. Il potere di amministrazione e di rappresentanza 3. Il trasferimento della partecipazione sociale 4. Lo scioglimento della società 5. La società in accomandita irregolare

CAPITOLO 14 è La società per azioni

1. La costituzione della s.p.a. 2. La stipulazione dell’atto costitutivo 3. L’atto costitutivo 4. Effetti della stipulazione dell’atto costitutivo 5. I conferimenti dei soci 6. La relazione di stima 7. Nullità della società per azioni 8. La s.p.a. con unico azionista 9. Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio 10. I contratti parasociali

CAPITOLO 15 è Le azioni

1. Nozione e contenuto dei titoli azionari 2. La circolazione delle azioni 3. Le limitazioni alla circolazione delle azioni 4. I diritti sociali 5. Il diritto di voto 6. Le diverse categorie di azioni 7. Pegno, usufrutto e titoli azionari 8. Le operazioni della società sulle proprie azioni

CAPITOLO 16 è I rapporti di partecipazione e i gruppi di società

1. Rapporti di partecipazione. La partecipazione di società di capitali in società di persone 2. Società collegate e società controllate 3. Le partecipazioni reciproche. Limiti all’acquisto di partecipazioni rilevanti 4. Il fenomeno del gruppo. La holding 5. L’attività di direzione e coordinamento di società.

CAPITOLO 17 è L’assemblea della S.p.A.

1. Modelli organizzativi 2. La funzione decisionale: l’assemblea 3. La convocazione dell’assemblea 4. Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria 5. Le delibere assembleari 6. L’intervento e la rappresentanza in assemblea 7. Il conflitto d’interessi 8. L’invalidità delle delibere assembleari

CAPITOLO 18 è L’organo amministrativo

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1. L’organo amministrativo nella S.p.a.. Il modello tradizionale 2. Il consiglio di amministrazione 3. Il conflitto di interessi 4. Nomina degli amministratori e cessazione dalla carica 5. Sostituzione degli amministratori 6. Il potere di rappresentanza 7. La responsabilità degli amministratori 8. L’organo amministrativo nel sistema dualistico e nel sistema monistico

CAPITOLO 19 è L’organo di controllo

1. La funzione di controllo 2. Il controllo nel sistema tradizionale: il collegio sindacale 3. Doveri e responsabilità del collegio sindacale 4. Il controllo nel sistema dualistico: il consiglio di sorveglianza 5. Il controllo nel sistema monistico: il comitato per il controllo sulla gestione 6. La revisione legale dei conti 7. La denunzia al Tribunale

7.1. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

CAPITOLO 20 è Le obbligazioni

1. Le obbligazioni in generale 2. La disciplina del prestito obbligazionario 3. L’organizzazione degli obbligazionisti 4. Le obbligazioni convertibili in azioni

CAPITOLO 21 è Le modificazioni dell’atto costitutivo

1. Procedimento di modificazione dell’atto costitutivo 2. L’aumento del capitale sociale 3. Il diritto di opzione 4. La riduzione del capitale sociale

CAPITOLO 22 è I patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. I patrimoni destinati: tipologie 2. I patrimoni destinati ad uno specifico affare 3. I finanziamenti destinati ad uno specifico affare

CAPITOLO 23 è I libri sociali e il bilancio

1. I libri sociali 2. Il bilancio

2.1. La formazione del bilancio d’esercizio 3. La distribuzione degli utili ai soci 4. Il bilancio in forma abbreviata e il bilancio consolidato di gruppo 5. Bilanci per le microimprese

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CAPITOLO 24 è La società in accomandita per azioni

1. La s.a.p.a. in generale 2. Le diverse categorie di soci 3. Lo scioglimento della società

CAPITOLO 25 è La società a responsabilità limitata

1. La s.r.l. in generale 2. La costituzione della s.r.l. 3. I conferimenti e le quote 4. Gli organi sociali 5. La s.r.l. unipersonale 6. La s.r.l.s. 7. Recesso ed esclusione del socio nella s.r.l.

CAPITOLO 26 è Lo scioglimento e la liquidazione

1. Le cause di scioglimento 2. Lo stato di liquidazione ed il procedimento di liquidazione 3. Il bilancio finale di liquidazione e la cancellazione della società

CAPITOLO 27 è Trasformazione, fusione e scissione

1. La trasformazione 2. La fusione. Il progetto di fusione 3. La delibera e l’atto di fusione 4. La scissione

CAPITOLO 28 è Le società cooperative e mutualistiche

1. Nozione di società cooperativa 2. Le cooperative a mutualità prevalente 3. La costituzione delle società cooperative 4. Le partecipazioni sociali 5. La cessazione della qualità di socio 6. L’elemento patrimoniale 7. Gli organi sociali 8. Lo scioglimento della cooperativa 9. Il gruppo cooperativo paritetico 10. Le mutue assicuratrici

CAPITOLO 29 è La compravendita, la permuta ed il rent to buy

1. Nozione, natura giuridica e requisiti del contratto di compravendita 2. Il prezzo 3. Le obbligazioni del venditore 4. L’obbligazione di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi

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5. La vendita obbligatoria 6. La vendita con patto di riscatto 7. Vendita con trasporto. Vendita su documenti 8. Vendita con clausole sulla qualità del bene 9. Vendita a termine di titoli di credito. La vendita di eredità 10. La tutela del consumatore: vendite concluse fuori dalle sedi commerciali, clausole vessatorie e

vendite a distanza 11. La permuta 12. Rent to buy

CAPITOLO 30 è Il contratto estimatorio

1. Nozione e carattere 2. La disciplina

CAPITOLO 31 è La somministrazione e la concessione di vendita

1. Nozione e natura giuridica. Oggetto del contratto 2. La disciplina 3. Il patto di preferenza 4. Il patto di esclusiva

CAPITOLO 32 è Il franchising

1. Il contratto di franchising 2. Obbligazioni delle parti

CAPITOLO 33 è L’appalto e la subfornitura

1. Nozione di appalto 2. obbligazione delle parti 3. Responsabilità dell’appaltatore 4. Estinzione dell’appalto 5. Il contratto di subfornitura

CAPITOLO 34 è Il trasporto

1. Nozioni e caratteri del contratto 2. Il trasporto di persone 3. Il trasporto di cose 4. Pubblici servizi di linea. Trasporti cumulativi

CAPITOLO 35 è Il Deposito

1. Nozione e natura giuridica 2. Obblighi delle parti 3. Deposito irregolare 4. Il contratto di albergo

CAPITOLO 36 è Mandato, commissione e spedizione

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1. I contratti per la promozione o la conclusione di affari 2. Il mandato. Nozione ed effetti 3. Requisiti del mandato. Tipologie 4. I rapporti tra mandante e mandatario e tra mandante e terzi 5. Disciplina 6. Estinzione del mandato 7. Contratto di commissione 8. Contratto di spedizione

CAPITOLO 37è Il contratto di agenzia

1. Nozione e caratteri distintivi 2. Le obbligazioni delle parti 3. La provvigione 4. Lo scioglimento del contratto

CAPITOLO 38è La mediazione

1. Nozione e caratteri 2. Obblighi e diritti del mediatore

CAPITOLO 39è Il mutuo

1. Nozione e natura giuridica 2. Gli elementi del contratto 3. Le obbligazioni delle parti

CAPITOLO 40 è Il comodato

1. Nozione e natura giuridica 2. L’oggetto del contratto. Le obbligazioni delle parti 3. Scioglimento del rapporto contrattuale

CAPITOLO 41 è Il leasing

1. Nozione, tipologie e natura giuridica 2. Obbligazioni delle parti e ripartizione dei rischi

CAPITOLO 42è Il Factoring e la cartolarizzazione dei crediti

1. Nozione e funzione del factoring 2. Obbligazione delle parti 3. Rapporti tra factoring e cessione del credito 4. Factoring e codice della crisi di impresa e dell’insolvenza 5. La cartolarizzazione dei crediti

CAPITOLO 43è Altri contratti di impresa

1. Contratto di engineering 2. Diritti ed obblighi delle parti 3. Il catering 4. Il forfaiting

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5. I computer service contracts 6. I contratti di sponsorizzazione 7. Il credito ai consumatori

CAPITOLO 44è Il conto corrente ordinario

1. Nozione e funzione 2. Scioglimento del contratto

CAPITOLO 45è I contratti bancari

1. attività bancaria. I contratti bancari 2. Le operazioni passive: il deposito bancario 3. Le operazioni attive: l’apertura di credito 4. L’anticipazione bancaria 5. Lo sconto bancario 6. Operazioni bancarie in conto corrente e conto corrente bancario 7. Le operazioni accessorie 8. Le garanzie bancarie: la fideiussione omnibus e il pegno omnibus 9. Le carte di credito

CAPITOLO 46 è Il contratto di assicurazione

1. Nozione ed elementi del contratto di assicurazione 2. Soggetti del contratto

CAPITOLO 47 è I titoli di credito in generale

1. I titoli di credito funzione e nozione 2. Requisiti dei titoli di credito 3. La circolazione dei titoli di credito 4. L’esercizio del diritto cartolare 5. Classificazione dei titoli di credito 6. Regime delle eccezioni cartolari 7. Sottrazione, distruzione o dispersione del titolo di credito. L’ammortamento

CAPITOLO 48 è La cambiale

1. La nozione di cambiale 2. I requisiti della cambiale 3. La circolazione della cambiale. La girata 4. L’avallo 5. L’accettazione della cambiale tratta 6. Autonomia delle obbligazioni cambiarie 7. Il pagamento della cambiale 8. L’azione di regresso. Il protesto 9. Le azioni extracambiarie 10. Il regime delle eccezioni cambiarie

CAPITOLO 49 è Gli assegni

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1. L’assegno bancario 2. I requisiti dell’assegno 3. La banca trattaria 4. La circolazione dell’assegno 5. Le azioni 6. Particolari tipologie di assegno bancario 7. L’assegno circolare

CAPITOLO 50 è Il mercato mobiliare e i servizi di investimento

1. Il mercato mobiliare 2. L’appello al pubblico risparmio 3. L’offerta fuori sede 4. La vigilanza sugli intermediari abilitati

CAPITOLO 51 è Le società di intermediazione mobiliare e la gestione collettiva del risparmio

1. Le SIM in generale 2. Prestazione dei servizi e regole di comportamento 3. La separazione patrimoniale 4. I contratti relativi alla prestazione dei servizi 5. Le gestioni patrimoniali 6. La società di gestione del risparmio 7. Fondi comuni di investimento

CAPITOLO 52 è I mercati regolamentati

1. Nozione e quadro normativo dei mercati regolamentati 2. Il gestore del mercato regolamentato 3. I contratti di borsa 4. I contratti a premio 5. I prodotti derivati 6. Il riporto di borsa

CAPITOLO 53 è La gestione accentrata di strumenti finanziari

1. Il sistema di gestione accentrata 2. La gestione accentrata di strumenti finanziari

3. Funzionamento del sistema di dematerializzazione

CAPITOLO 54 è La crisi dell’impresa

1. Il nuovo diritto delle procedure della crisi e dell’insolvenza 2. Le nuove procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

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CAPITOLO 55 è La liquidazione giudiziale

1. Presupposti e organi della liquidazione giudiziale 1.1. Presupposti della liquidazione giudiziale 1.2. Organi della procedura

2. Effetti della liquidazione giudiziale 2.1. Effetti per il debitore 2.2. Effetti per i creditori 2.3. Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori 2.4. Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

3. La procedura di liquidazione giudiziale 3.1. Amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale e accertamento del passivo 3.2. Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo 3.3. La ripartizione dell’attivo 3.4. Liquidazione giudiziale delle società

4. La cessazione della procedura di liquidazione giudiziale 4.1. La cessazione della procedura di liquidazione giudiziale 4.2. Concordato nella liquidazione giudiziale

CAPITOLO 56 è Il concordato preventivo

1. Presupposti e inizio della procedura 1.1. Finalità del concordato preventivo 1.2. L’accesso alla procedura 1.3. Il piano di concordato 1.4. Proposte concorrenti 1.5. Offerte concorrenti

2. Organi e amministrazione 3. Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo

3.1. Effetti della presentazione della domanda di concordato 3.2. Contratti pendenti 3.3. Finanziamenti

4. Provvedimenti immediati 5. Voto nel concordato preventivo 6. Omologazione del concordato preventivo

CAPITOLO 57 è Strumenti di regolazione della crisi

1. Premessa 2. I piani attestati di risanamento 3. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

3.1. Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa 4. La convenzione di moratoria

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CAPITOLO 58 è Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. Disposizioni di carattere generale 2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore 3. Concordato minore 4. Liquidazione controllata del sovraindebitato 5. Esdebitazione

CAPITOLO 59 è La liquidazione coatta amministrativa

1. Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale 2. Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza 3. Provvedimento di liquidazione 4. Organi della liquidazione coatta amministrativa 5. Effetti del provvedimento di liquidazione 6. Commissario liquidatore 7. Il procedimento di liquidazione coatta amministrativa

CAPITOLO 60 è L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

1. Nozione e presupposti 2. La procedura

CAPITOLO 61 è I reati concorsuali

1. Premessa 2. Bancarotta fraudolenta 3. Bancarotta semplice 4. Ricorso abusivo al credito e denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte

dell’imprenditore in liquidazione giudiziale 5. Altri reati

*********** CAPITOLO 1 è L’imprenditore

1. La libertà di iniziativa economica

La libertà di iniziativa economica privata è prevista all’art. 41, co. 1, Cost., è cioè in quella parte della Costituzione italiana che disciplina i rapporti economici.

La norma stabilisce infatti, al primo comma, che “l'iniziativa economica privata è libera”.

La libertà di iniziativa economica genera a sua volta:

(1) La libertà di intraprendere l’attività di impresa (2) La libertà di svolgere l’attività di impresa senza condizionamenti (3) La libertà di cessare l’attività di impresa senza interferenze

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(4) La libertà di concorrenza

Il secondo comma dell’articolo 41 della Costituzione chiarisce, tuttavia, che l’iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

In ultimo, il terzo comma dell’articolo 41 della Costituzione stabilisce che è compito della legge, determinare i programmi e i controlli opportuni, affinchè l'attività economica pubblica e privata possano essere indirizzate e coordinate a fini sociali.

I precetti di cui al secondo e al terzo comma, devono essere considerati indicatori di rotta che il Costituente ha voluto dare al legislatore ordinario, e quindi anche alle imprese, proprio perché queste non possono rinunciare di farsi carico di una serie di problemi che riguardano la comunità in cui operano.

2. Evoluzione storica del diritto commerciale

Il diritto commerciale si sviluppa, come diritto di classe, durante l’età comunale, come necessità per i mercanti, di regolamentare gli scambi commerciali marittimi.

Ciò in quanto, sul finire del medioevo, a causa della rinascita dei commerci mercantili e la scoperta dei nuovi continenti, vi fu un incremento significativo delle attività commerciali.

Þ Vi fu dunque l’esigenza di disciplinare i rapporti commerciali.

Tale situazione è rimasta immutata sino alla Rivoluzione Francese, quando, con l’abolizione delle corporazioni e dei privilegi, il diritto commerciale perde la sua caratteristica di “diritto di classe” e trova per la prima volta nel Codice Napoleone l’oggettività che ancora oggi lo contraddistingue.

Tuttavia, solo con il Codice del Commercio del 1882 scompare l’aspetto “classista” del diritto commerciale, il quale si afferma come un sistema di norme autonomo, contrapposto al diritto civile.

Successivamente il diritto commerciale e mercantile fu integrato dal legislatore all’interno del diritto privato.

Questo lungo processo di unificazione del diritto privato trova il suo apice in Italia con il Codice Civile italiano del 1942.

3. La nozione giuridica di imprenditore

Ai sensi dell’articolo 2082 del Codice Civile, “è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. L’imprenditore è quel soggetto che esercita un'attività qualificata, ovvero un'attività connotata da quelli che tradizionalmente vengono indicati come i requisiti necessari per l'acquisto della qualità di imprenditore:

a) l'economicità, b) la professionalità, c) l'organizzazione.

Altri requisiti quali:

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La convivenza, però, è giuridicamente rilevante quando si instauri tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

Istituto diverso dall’impresa familiare, è quello dell’azienda coniugale.

Le aziende coniugali, si distinguono in tre tipologie:

1. Aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio

In questo caso l’azienda coniugale coincide con un’impresa coniugale, poiché entrambi i coniugi assumono la qualità di imprenditori.

La disciplina relativa all’impresa coniugale esercitata con azienda coniugale è quella propria della comunione legale.

Ne consegue che l’amministrazione e la rappresentanza legale spettano ai coniugi in maniera disgiunta per gli atti di orinaria amministrazione, e congiunta per quelli di straordinaria amministrazione. In caso di contrasto, è possibile l’intervento del Giudice.

Inoltre, vi è l’equiparazione tra i creditori della comunione e quelli dell’impresa. Ne consegue che i creditori dell’impresa non hanno alcun diritto di preferenza sui beni aziendali.

In ultimo, la responsabilità dei coniugi è da considerarsi come sussidiaria e parziaria.

• i creditori, pertanto, potranno agire in maniera sussidiaria anche sul patrimonio personale di ogni socio, ma solo nella misura della metà del credito, e nel caso in cui i beni della comunione non siano sufficienti per poter soddisfare i debiti.

2. Aziende costituite da uno dei coniugi prima al matrimonio, ma successivamente gestite da entrambi

In questo caso, si ha un’impresa coniugale, ma non un’azienda coniugale.

Ø Entrambi i coniugi sono considerati dunque, entrambi imprenditori, ma la disciplina della comunione legale trova applicazione limitatamente agli utili e agli incrementi dell’impresa che vengono acquistati in comunione.

3. Aziende di cui sia titolare solo uno dei coniugi, costituite prima del matrimonio, o anche in seguito, e gestite da uno solo di essi

Non si ha in questo caso impresa coniugale. Si considera imprenditore il solo coniuge gestore.

La L. n. 55 del 2006, ha introdotto nel nostro ordinamento, il c.d. patto di famiglia.

Si tratta della possibilità per un imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo ad uno o più discendenti l'azienda o le quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia”, senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità.

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Il ramo d’azienda, invece, è compiutamente identificato quando l’attività svolta integri un autonomo e compiuto strumento d’impresa dotato di attitudine alla destinazione imprenditoriale.

Nell’azienda infatti, possono coesistere più settori e ciascuno dei quali può essere organizzato autonomamente in modo da formare, pur nell’unico patrimonio dell’imprenditore, una unità aziendale autonoma.

Il ramo di azienda, viene considerato specialmente dall’art. 2112, nel caso del mantenimento dei diritti dei lavoratori.

Sul punto, non v’è dubbio che le parti sono libere di regolare gli aspetti principali del contratto di cessione del ramo di azienda, tuttavia, tra i tanti paletti fissati dalla Legge, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Inoltre, il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

Sulla cessione del ramo di azienda la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 31/05/2016, n. 11247, 2016) ha più volte ribadito che la mancata preesistenza di una realtà produttiva autonoma impedisce la configurazione di un ramo d’azienda.

3. Vendita dell’azienda e divieto di concorrenza

Come già detto, l’azienda può essere alienata o data in affitto dall’imprenditore.

In tutte le ipotesi di cessione di azienda l’alienante, non deve danneggiare l’acquirente,

A tutela di quest’ultimo, l’alienante, deve astenersi per un periodo di 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova attività che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.

Le disposizioni previste dall'art. 2557 c.c., concernenti il divieto di concorrenza in caso di trasferimento di azienda, trovano applicazione non soltanto con riguardo alle ipotesi di alienazione di questa, intesa in senso tecnico, ma anche a tutte quelle altre ove si avveri la sostituzione di un imprenditore all'altro nell'esercizio dell'impresa.

Il divieto di concorrenza non può durare per più di 5 anni dal trasferimento dell’azienda.

Se la durata del divieto non è stabilita oppure è stabilita una durata maggiore a 5 anni è il divieto opera per 5 anni dal trasferimento dell’azienda.

Il mancato rispetto del divieto di concorrenza genera un danno risarcibile a carico dell'acquirente, dato che la sottrazione totale o parziale della clientela provoca una riduzione dei flussi di ricavo attesi al momento del trasferimento d'azienda.

Il danno derivante dalla violazione del divieto di concorrenza è pertanto rappresentato dal mancato guadagno connesso con lo sviamento della clientela determinato dall'esercizio dell'illecita attività concorrenziale.

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Le opere tutelate dal diritto d’autore, sono protette indipendentemente dal loro pregio o utilità pratica.

L’unica condizione che richiede la norma è l’opera deve avere carattere creativo, cioè abbia un minimo di originalità oggettiva rispetto ad opere preesistenti dello stesso genere.

L’articolo 2577, evidenzia i due caratteri che compongono il diritto d'autore:

a) il diritto di utilizzazione economica è che si estende a qualsiasi forma e modo di utilizzazione; che può essere acquistato, alienato o trasmesso in tutti i modi e forme consentite dalla legge. Esso dura per tutta la vita dell'autore e per 70 anni dopo la sua morte a favore degli eredi e aventi causa.

L’opera di ingegno può essere anche frutto di una collaborazione di più autori.

Ø In tal caso, il diritto è acquistato per la propria parte, da ciascun autore, qualora ognuno abbia prodotto una parte distinguibile dall’opera collettiva.

Ø Se i singoli contributi non sono identificabili, il diritto d’autore è acquistato in contitolarità da tutti gli autori, con l’applicazione delle norme sulla comunione.

Il diritto patrimoniale d’autore è tutelato da due azioni:

1) L’azione di accertamento del diritto d’autore è con la funzione di prevenirne le violazioni 2) L’azione di interdizione delle violazioni è che ha la funzione di impedire la continuazione

o la ripetizione di una violazione del diritto d’autore già verificatasi

Inoltre è possibile richiedere la misura cautelare dell’inibitoria dei comportamenti lesivi.

Accanto alla tutela civilistica, v’è poi un’ampia tutela penale, che prevede pene detentive e pecuniarie nel caso di violazione del diritto d’autore.

b) il diritto morale d'autore è attiene alla paternità e all'integrità dell'opera, che comprende

la facoltà dell'autore di opporsi ad ogni modificazione dell'opera stessa che gli arrechi pregiudizio morale.

Il diritto morale d’autore comprende:

1) Il diritto di rivendicare la paternità dell’opera 2) Il diritto d’inedito, ovvero di decidere la pubblicazione dell’opera anche in anonimo 3) Il diritto di ritirare in ogni momento l’opera dal commercio.

Tali diritti, tutelano la personalità dell’autore e sono inalienabili, imprescrittibili ed irrinunciabili.

Dopo la morte dell’autore, possono essere fatti valere, ad esclusione del diritto di ritiro dell’opera dal commercio che è intrasmissibile, dal coniuge e dai figli.

In mancanza di questi, dagli ascendenti e dai discendenti diretti.

3. Il brevetto

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Sempre per quanto concerne i consorzi destinati a svolgere attività con i terzi, all’interno del relativo contratto, devono essere indicate le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza ed i rispettivi poteri. Questi dati, devono essere iscritti presso l’ufficio del registro delle imprese. Oltre ai rappresentanti nominati dal contratto, possono essere chiamati in giudizio il presidente ed il direttore del consorzio. Nei consorzi con attività esterna è espressamente prevista la formazione di un fondo patrimoniale, detto fondo consortile, costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi.

Tale fondo consortile è un patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati. Esso è destinato solo a garantire il soddisfacimento dei creditori del consorzio. Infatti, fin quando il consorzio dura, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Sul punto, l’art. 2615 c.c., stabilisce quali siano le obbligazioni gravanti sul fondo consortile, distinguendoli fra:

(a) obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti, per queste i terzi posso far valere i loro diritti solo sul fondo consortile;

(b) obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, per tali obbligazioni rispondono solidalmente sia il consorziato o i consorziati interessati, sia il fondo consortile.

" In caso di insolvenza del consorziato interessato, il debito dell’insolvente si ripartisce fra tutti gli altri consorziati in proporzione delle loro quote.

Tuttavia, se il consorzio è costretto a pagare, avrà azione di rivalsa per l’intero nei confronti del consorziato interessato e, qualora sia insolvente avrà azione di rivalsa pro quota nei confronti degli altri consorziati. In ultimo, si precisa che i consorzi possono essere anche obbligatori, cioè costituiti con provvedimento dell’autorità governativa.

ü Le associazioni temporanee tra imprese Le associazioni temporanee sono contratti di natura associativa conclusi da più imprese per la realizzazione congiunta:

a) di un’opera di notevole entità o b) per la gestione comune di un affare rilevante.

Il contratto che costituisce l’associazione temporanea, non determina, a differenza di quanto avviene nella società o del consorzio, la creazione di un’organizzazione comune. Il contratto di associazione, si limita a disciplinare gli effetti intercorrenti tra le parti.

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In pratica, essi dispongono che nei confronti dei terzi la societa‘ (interna) appaia come un’impresa individuale ed uno solo dei soci si assuma, in via esclusiva, la responsabilità per le obbligazioni assunte, evitando dunque così, l’esposizione al fallimento degli altri soci. Fenomeno totalmente diverso è quello rappresentato dalla c.d. società apparente, che si realizza quando più soggetti, non legati da alcun rapporto societario, si comportano in modo da ingenerare nei terzi la convinzione che essi agiscano in qualità di soci, inducendoli a fare affidamento sull’esistenza della società e sulla sua responsabilità solidale per le obbligazioni assunte. A differenza della società occulta, in cui vi è un rapporto sociale che non si esteriorizza, nella società apparente vi è la esteriorizzazione di un rapporto sociale che, in realtà, non sussiste. In tale caso, la giurisprudenza dominante ritiene responsabili, illimitatamente e solidalmente, per le obbligazioni assunte, i soci apparenti che colpevolmente hanno posto in essere una situazione difforme dalla realtà, assoggettandoli anche al fallimento.

CAPITOLO 11 è La società semplice

1. Nozione, oggetto sociale e costituzione La società semplice disciplinata dagli artt. 2247 e ss. del c.c., è una società lucrativa, perché, come tutte le altre società di persone e di capitali ha come scopo ultimo, il perseguimento di un profitto. La società deve essere iscritta al registro delle imprese e per la sua costituzione, non è richiesto un capitale minimo. La società, come previsto dall’art. 2248, non può avere come oggetto un'attività commerciale anche se svolge un'attività economica. Tra le attività non commerciali esercitabili dalla società semplice rientrano:

1) le attività agricole; 2) le attività professionali in forma associata; 3) le attività di revisione legale; 4) le attività di gestione degli immobili o di partecipazioni azionarie

Quanto alla costituzione della società semplice, questa è scandita da regole e criteri di massima semplicità. Difatti, il contratto sociale si perfeziona con la semplice manifestazione del consenso e dell’impegno reciproco dei soci a svolgere, in comune, un’attività economica lucrativa non commerciale. Il contratto della società semplice, è soggetto alla disciplina generale dei contratti, fatte salve le specifiche regole disposte dalla legge per le società in genere.

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1) nei confronti del socio dichiarato fallito o, dal mese di agosto 2020, nei confronti del socio per il quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale, che sostituirà il fallimento.

v In questo caso l’esclusione si verifica nel giorno stesso della pronuncia dichiarativa di fallimento.

2) nei riguardi dell’associato i cui creditori abbiano ottenuto la liquidazione della quota.

v In questo altro caso invece, l’estromissione del socio si attua solo a seguito della liquidazione della quota.

L’articolo 2286 invece, disciplina i fatti che legittimano la società a pronunciare l’esclusione del socio. ( Si parla all’uopo di esclusione facoltativa). Specificamente:

1) gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale; 2) mutamenti nello stato personale del socio (es., interdizione e inabilitazione del socio); 3) sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento promesso, per causa non

imputabile al socio; 4) sopravvenuta inidoneità del socio d’opera a svolgere l’attività conferita.

L’esclusione ai sensi dell’art. 2287, è deliberata a maggioranza dei soci. Il socio escluso può proporre opposizione alla delibera di esclusione mediante ricorso al Tribunale: se il ricorso è accolto, egli è reintegrato nella società con effetto retroattivo. D) Esclusione giudiziale Se la società è composta da due soli soci, la maggioranza richiesta per deliberare l’esclusione non potrebbe mai formarsi. In questo caso, l’art. 2287 stabilisce che l’esclusione di uno dei due soci è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro. Il socio che ha chiesto ed ottenuto l’esclusione dell’altro socio deve ricostituire, entro sei mesi, la pluralità dei soci, altrimenti la società si scioglie. Al socio escluso, deve essere liquidata la quota di sua pertinenza. Nei casi di morte, recesso o esclusione, il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà, in quanto, per legge, gli stessi, appartengono alla società. Potrà, naturalmente pretendere la liquidazione del valore corrispondente al bene conferito. Per quanto riguarda i beni conferiti in godimento:

o se l’apporto è stato operato per tutta la durata della società è questi non verranno restituiti.

o negli altri casi è il bene conferito va immediatamente restituito.

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Ø applicazione dell’ordinaria prescrizione decennale ai rapporti che derivano dai rapporti sociali, essendo quella quinquennale disposta dall’art. 2949 subordinata all’iscrizione della società nel registro delle imprese.

Ø sanzione amministrativa a carico di coloro che nel termine prescritto non hanno provveduto a richiedere l’iscrizione della società. La situazione di irregolarità, essendo una conseguenza della mancata iscrizione, cessa nel momento in cui questa sia avvenuta. È intuitivo che l’iscrizione successiva della società fa venir meno gli effetti conseguenti all’irregolarità solo per l’avvenire, e dunque ex nunc. Lo stato di irregolarità si ha solo per la mancata iscrizione del contratto sociale. Per la mancata iscrizione delle modifiche del contratto sociale, invece, vale la regola generale della loro inopponibilità ai terzi, a meno che si provi la loro conoscenza.

8. Il fallimento dei soci a responsabilità illimitata

L’art. 147 della Legge Fallimentare, prevede che la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.

Ciò implica che il fallimento di una società in nome collettivo, registrata od irregolare, è causa del fallimento di tutti i soci.

Il fallimento della società, per la giurisprudenza, è causa del fallimento dei singoli in modo automatico, senza che occorra accertare lo stato di insolvenza del singolo socio.

Stessa norma contenuta nell’art. 147 L.F. è contenuta nell’art. 256 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, applicabile da agosto 2020, che prevede che aperta la liquidazione giudiziale (che sostituirà il fallimento) nei confronti di una società con soci illimitatamente responsabili, la procedura si apre anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

CAPITOLO 13 è La società in accomandita semplice

1. La costituzione della s.a.s. La società in accomandita semplice, ai sensi dell’art. 2313 c.c., è una società di persone caratterizzata dalla presenza di due distinte categorie di soci:

1) i soci accomandatari, i quali sono responsabili solidalmente ed illimitatamente nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali;

2) i soci accomandanti, obbligati esclusivamente ad eseguire il conferimento promesso e responsabili nei limiti della quota conferita.

La dottrina ritiene che i soci accomandanti sono obbligati solo nei confronti della società ad eseguire i conferimenti promessi, mentre i creditori sociali non hanno azione diretta nei loro confronti.

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Per quanto riguarda il conferimento di beni in natura e crediti, questi devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Lo scopo di questa disposizione normativa è quella di garantire che i conferimenti siano effettivamente acquisiti dalla società.

In caso di sopraggiunta unicità del socio, per il venir meno della pluralità, il versamento dei conferimenti ancora dovuti, deve essere effettuato nel termine di novanta giorni.

Qualora l’azionista si renda inadempiente, gli amministratori possono:

a) disporre l’esecuzione coattiva dei conferimenti dovuti o b) offrire le azioni in opzione agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione e per un

corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. c) in mancanza di offerte, vendere le azioni del socio inadempiente, a suo rischio e per suo

conto, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

In ogni caso, al socio moroso è è precluso il diritto di voto.

6. La relazione di stima

Mentre per i conferimenti in denaro non si pone alcun problema di accertarne il valore, nel caso di conferimento di beni in natura o crediti si pone il problema di assicurare la corrispondenza del valore del bene o del credito alla parte di capitale che ad esso corrisponde.

All’uopo, l’art. 2343 stabilisce quanto segue:

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente:

a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, b) l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della

determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo c) e i criteri di valutazione seguiti.

La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo della società.

L'esperto, per espressa previsione normativa, risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione.

Il 2343 inoltre, stabilisce che se sussistano fondati motivi, gli amministratori devono procedere alla revisione della stima.

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1. dai sindacati di blocco, intervenuti tra le parti e non inseriti nello statuto, ed aventi quindi efficacia meramente obbligatoria

ü I sindacati di blocco, rientrano in quella tipologia di accordi che mirano ad impedire che, attraverso l’alienazione delle azioni, si possano modificare le quote dei singoli soci a vantaggio di uno di essi e a svantaggio di altri.

2. da specifiche clausole statutarie, le quali, proprio perché inserite nello statuto, rivestono un'efficacia reale, essendo vincolanti sia per i soci che opponibili dalla società anche nei confronti dei terzi acquirenti delle partecipazioni azionarie.

Le convenzioni statutarie di più diffusa adozione sono le clausole di gradimento e le clausole di prelazione.

(1) Clausole di prelazione

Le clausole di prelazione impongono al socio che vuole alienare a terzi la propria partecipazione azionaria, di offrirla preventivamente agli altri soci, preferendoli quindi ai terzi a parità di condizioni.

La ratio di tale clausola è quella di evitare il subingresso di soggetti terzi all'interno della compagine sociale, tutelando l'interesse dei soci a mantenere la stabilità dell'assetto della società.

In caso di inosservanza della clausola di prelazione, la dottrina e la giurisprudenza ritengono, che la società possa rifiutare l’iscrizione dell’acquirente nel libro dei soci.

(2) Clausole di gradimento

Mediante le clausole di gradimento viene stabilito che il trasferimento delle partecipazioni azionarie è subordinato alla concessione di un nulla osta da parte degli organi sociali che dovranno, al fine della concessione del placet, verificare la ricorrenza di determinate condizioni oggettive alle quali sia ancorato il suo rilascio.

Ø ad esempio potranno verificare il possesso in capo al terzo potenziale acquirente di determinati requisiti, oggettivamente accertabili.

4. I diritti sociali Nelle S.p.a. vengono riconosciuti ai soci:

a) Poteri di natura amministrativa, come ad es. il diritto di partecipare alla gestione sociale e dunque:

ü di intervenire in sede assembleare, ü di impugnare la deliberazione, ü di stimolare l’operato degli organi sociali, ü di partecipare, con il proprio voto, alla formazione della volontà sociale

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In tale linea di condotta, è previsto l'obbligo per la società controllata, di indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta:

a) sia negli atti e nella corrispondenza, b) nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso il Registro

delle imprese.

Inoltre, l’art. 2947ter impone che le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.

L‘art. 2497quater, infine, prevede un ampliamento delle ipotesi di recesso per il socio di società controllata.

In particolare, il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere, oltre che per le ipotesi previste dalla disciplina legale della S.P.A., anche

• quando la società controllante ha deliberato il mutamento del suo scopo sociale, ovvero una modifica del suo oggetto sociale, consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;

• può recedere altresì per tutte le altre ipotesi previste dall’art. 2497quater cui si rinvia.

CAPITOLO 17 è L’assemblea della S.p.A.

1. Modelli organizzativi

Nell’organizzazione delle S.p.a. sono individuabili i seguenti organi:

a) un organo amministrativo, b) un organo decisionale ed c) un organo di controllo.

L’organizzazione, a sua volta, può essere realizzata secondo tre diversi modelli:

1) Sistema tradizionale, basato su un consiglio di amministrazione controllato da un collegio sindacale

2) Sistema dualistico, composto da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza 3) Sistema monistico, composto da un consiglio di amministrazione ed un comitato di

controllo

La società sceglie il sistema organizzativo liberamente, indicando la propria opzione nell’atto costitutivo.

Se nulla è stabilito, si presume che la società abbia scelto il modello tradizionale.

2. La funzione decisionale: l’assemblea

L’assemblea è l’organo sovrano della società.

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A. dai soci o B. anche da persone estranee alla società.

Ai sensi dell’art. 2382, non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio:

a) l'interdetto, b) l'inabilitato, c) il fallito, o d) chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea.

Gli amministratori hanno la rappresentanza istituzionale della società, e cioè la facoltà di manifestare ai terzi la volontà dell’ente. È bene ricordare che gli amministratori sono tenuti al cd. obbligo di non concorrenza.

Ø Difatti, ai sensi dell’art. 2390, gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto è l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni. Le funzioni amministrative, consistono, dunque, nella:

a. gestione della società nell'ambito dell'oggetto sociale; b. esecuzione delle delibere assembleari; c. attività propositiva nei confronti dell'assemblea; d. attività sostitutiva dell'assemblea come quella prevista dal 2° comma

dell'art. 2446, che prevede: Ø in caso di inerzia dell’assemblea nella mancata riduzione del

capitale per perdite, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

e. rappresentanza della società verso i terzi per gli amministratori investiti della rappresentanza legale;

f. tenuta di libri e di scritture contabili.

La legge, inoltre, ha attribuito agli amministratori il potere di emettere obbligazioni e di deliberare la costituzione di patrimoni separati. Lo statuto può attribuire agli amministratori altri poteri, purché non contrastino con il modello legale di amministrazione normativamente previsto. La S.p.a. ha la possibilità di scegliere fra tre diverse forme di amministrazione:

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Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. l sindaci sono revocabili solo per giusta causa, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 2400, è demandato all’autorità giudiziaria. Infine, i sindaci sono obbligati, prima dell’accettazione dell’incarico, ad informare l’assemblea di eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.

3. Doveri e responsabilità del collegio sindacale Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Ø La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio. Decade dall'ufficio, altresì, il sindaco, che senza un giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio sindacale. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2404, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. A) Funzioni di controllo La funzione primaria del collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2403, è quella di controllo sull’amministrazione. Il controllo dei sindaci non è un controllo di merito, cioè relativo all’opportunità delle scelte operate, ma di legalità, pertanto inerente al rispetto da parte degli amministratori della legge e dello statuto. Il collegio sindacale, deve verificare altresì che gli amministratori osservino l’obbligo della diligenza nell’espletamento del loro incarico, e quindi se abbiano assunto o meno, ogni informazione ad adottato tutte le cautele idonee per il genere di operazioni da attuare.

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L’art. 2410 prevede che, salvo diversa disposizione di legge o di statuto, l’emissione di obbligazioni non convertibili, cd. ordinarie (per quelle convertibili invece sussiste una disciplina diversa stabilita dall’art. 2420ter), è deliberata dagli amministratori.

La deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata nel registro delle imprese.

Ciascuna obbligazione, ai sensi dell’art. 2414, deve indicare:

1. la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;

2. il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; 3. la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro; 4. l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con

essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;

5. le eventuali garanzie da cui sono assistiti; 6. la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.

Il rimborso di regola viene effettuato in base ad un piano di ammortamento predeterminato.

La società può estinguere le obbligazioni anche mediante acquisto sul mercato e successivo annullamento: l'acquisto di proprie obbligazioni non determina la loro estinzione.

La società può procedere altresì a rimborso anticipato dei titoli solo riservandosi tale facoltà nel regolamento di emissione o ottenendo l'approvazione degli obbligazionisti.

Ai sensi dell’art. 2412, la s.p.a. può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ü Ciò al fine di garantire il mantenimento della proporzione tra il capitale raccolto, le riserve disposte e le obbligazioni verso terzi per la durata del prestito obbligazionario.

La norma non precisa che il capitale debba essere quello versato ed esistente.

Si può derogare al limite generale:

§ se obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

§ Se l'emissione di obbligazioni, sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

§ Nel caso di autorizzazione ottenuta dalla società con provvedimento dell’autorità governativa, in vista di particolari ragioni che interessano l’economia nazionale.

§ Nel caso in cui leggi speciali lo consentano espressamente.

153

Ø si tratta del finanziamento destinato in cui sono solo i proventi ad essere destinati, in tutto o in parte, al rimborso dei finanziatori.

In entrambi i modelli vi è un vincolo di destinazione che riguarda:

Ø Nel cd. patrimonio separato in senso stretto i beni compresi nel patrimonio dell'impresa; Ø Nel cd. finanziamento destinato concerne i proventi derivanti dal contratto di

finanziamento.

2. I patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si ha, dunque, un patrimonio destinato ad uno specifico affare quando la società separa una parte del proprio patrimonio, dal restante patrimonio sociale per destinarlo alla realizzazione di uno specifico affare. A tal fine la società individua dei beni o, comunque, una parte del proprio patrimonio che per effetto della destinazione:

Ø cessa di costituire oggetto della garanzia patrimoniale generica dei creditori della società

Ø diviene oggetto della garanzia patrimoniale dei soli creditori dello specifico affare

Con la destinazione del patrimonio ad uno specifico affare:

a) Le obbligazioni contratte per il singolo affare devono essere adempiute solo con il patrimonio ad esso destinato.

Ø Tale effetto può essere escluso dalla stessa delibera di costituzione del patrimonio

separato.

b) I creditori sociali non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare;

c) Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione.

Ø in mancanza diviene direttamente responsabile la società, che ne risponde con il suo

patrimonio residuo.

In relazione allo specifico affare resta in ogni caso salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Ai sensi dell’art. 2447 bis cc i patrimoni destinati:

- non possono essere formati per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della società;

163

nuovi a quelli già in carica, rendendo così il gruppo di comando sicuro da tentativi di scalata della società attuati mediante rastrellamento delle azioni sul mercato.

2. Le diverse categorie di soci Come già detto, ai sensi dell’art. 2455, soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni. In caso di violazione degli obblighi posti a loro carico dalla legge e dall'atto costitutivo, sono tenuti al risarcimento dei danni nei confronti della società, dei creditori sociali e dei singoli soci (o terzi) eventualmente danneggiati; I soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Ø Tale responsabilità però, ha carattere sussidiario, in quanto i creditori sociali potranno agire nei confronti degli accomandatari solo dopo l’escussione infruttuosa del capitale sociale.

La carica di amministratore della sapa, non è soggetta ad alcun limite di natura temporale. Tuttavia, gli accomandatari-amministratori possono essere sempre revocati, anche in mancanza di una giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni. Gli amministratori possono anche rinunciare volontariamente al loro ufficio: in questo caso, non rispondono per le obbligazioni della società sorte posteriormente all’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall’ufficio. Riguardo la disciplina fallimentare che da agosto 2020, si chiama liquidazione giudiziale, della società in accomandita per azioni, comporta il fallimento anche dei singoli soci accomandatari, proprio come avviene per i soci della società in nome collettivo e per gli accomandatari della società in accomandita semplice.

Principali differenze tra sas e sapa 1) Nella s.a.s., il socio accomandatario non è necessariamente amministratore, mentre nella

s.a.p.a. la qualità di socio accomandatario ed amministratore sono inscindibili. 2) L’accomandatario della s.a.p.a risponde per il periodo in cui mantiene l’ufficio

d’amministratore L’assemblea della s.a.p.a., svolge la sua attività secondo le modalità di funzionamento stabilite per la s.p.a.. Le maggioranze si formano con riferimento alle porzioni del capitale possedute da ciascuno dei soci, indipendentemente dalla qualità, di socio accomandante o accomandatario assunta. Vi sono tuttavia delle eccezioni che sinteticamente si riportano:

a) Ai sensi dell’art. 2459, i soci accomandatari non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti la nomina e la revoca dei sindaci e del consiglio di sorveglianza

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L’art. 2466 detta una disciplina speciale qualora il socio non esegua il pagamento delle quote dovute. Tale disciplina diverge da quella della s.p.a.. Difatti, nella s.r.l. è previsto che il socio moroso non possa partecipare alle decisioni dei soci. Gli amministratori, come stabilito dal 2466, devono procedere alla diffida del socio ad eseguire il conferimento entro 30 giorni. Termine che può essere ampliato ma non ridotto.

Ø La mancanza della diffida invalida il procedimento.

La quota del socio moroso è offerta a ciascun socio in proporzione alla propria partecipazione, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Il valore della quota è quello risultante dal bilancio e non quello di mercato. Se le quote non possono essere vendute, devono essere estinte con una riduzione del capitale corrispondente. Infine, nella S.r.l., l’acquisto di quote proprie non è consentito. Non è consentito neanche con le cautele previste per la S.p.a..

4. Gli organi sociali Gli organi sociali della s.r.l. sono simili, quanto alla disciplina, a quelli della società per azioni. Anche le regole di funzionamento degli organi sociali sono il più delle volte simili a quelle della s.p.a. a causa dei numerosi rinvii operati dagli articoli del codice civile in materia. A) L’assemblea L’art. 2479, stabilisce la regola in base alla quale spetta all'atto costitutivo la individuazione delle materie riservate alla competenza dei soci e degli amministratori.

Ø in ogni caso, qualsiasi materia può essere rimessa alla valutazione dei soci: A. quando richiesto dagli amministratori o B. da un numero qualificato di soci che rappresentano un terzo del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate, per legge, alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio

sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

181

A seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese e, con tale cancellazione, la società si estingue. Tuttavia, dopo la cancellazione, l’art. 2495 stabilisce che i creditori sociali rimasti eventualmente insoddisfatti potranno sempre agire:

a) contro i soci, ma solo fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e

b) contro i liquidatori, qualora il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa. La cancellazione deve, inoltre, essere richiesta dal curatore fallimentare, quando il fallimento si chiude per insufficienza o integrale ripartizione dell’attivo. La cancellazione è disposta d’ufficio, quando per oltre tre anni consecutivi non viene depositato il bilancio annuale di liquidazione. Compiuta la liquidazione, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese affinché chiunque possa esaminarli anticipando le spese.

Ø Ove i liquidatori non adempiano a tale obbligo, incorreranno in un'ipotesi di responsabilità.

CAPITOLO 27 è Trasformazione, fusione e scissione

1. La trasformazione La funzione della trasformazione, è quella di consentire l'adattamento dell'assetto organizzativo della società alle nuove esigenze sopravvenute. Attraverso l’istituto della trasformazione, la società, evita dunque, il duplice passaggio:

1) della liquidazione dell'ente originario e 2) della costituzione di uno nuovo ente.

Si ha, pertanto, trasformazione di una società se la stessa, durante la sua vita, assume un tipo di organizzazione diverso da quello originario di cui all’atto di costituzione.

Ø In altre parole la società modifica la propria veste giuridica. L'attuale disciplina distingue fra trasformazione omogenea e trasformazione eterogenea: A) La trasformazione omogenea Si parla di trasformazione omogenea, quando il passaggio avviene tra due società lucrative.

201

1) la vendita reale è quando il trasferimento del diritto, è in perfetta aderenza al principio consensualistico, e non necessita, dunque, di nessun altro elemento oltre il consenso delle parti.

2) la vendita obbligatoria è quando il trasferimento del diritto necessita, invece, di ulteriori fatti oltre al consenso delle parti (es.: passaggio della proprietà del bene in capo al venditore).

2. Il prezzo

Il prezzo è la somma di denaro pagata dall’acquirente al venditore come corrispettivo del bene trasferito. Di norma il prezzo viene determinato dalle parti.

Ø Tuttavia le parti si possono affidare ad un terzo per la determinazione del prezzo con un’apposita convenzione derogatrice.

Il prezzo distingue il contratto di vendita dal:

- contratto di permuta: che si caratterizza per lo scambio di bene con bene - contratti atipici: che realizzano lo scambio di una cosa con un fare

3. Le obbligazioni del venditore

Ai sensi dell’art 1476 cc le obbligazioni principali del venditore sono: - fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del diritto oggetto dello

scambio; - consegnare la cosa al compratore - garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

La consegna può avvenire materialmente o simbolicamente in base alla natura del bene compravenduto.

Il bene deve essere consegnato nello stato in cui si trova al momento della vendita, salvo diversa volontà delle parti.

Devono, inoltre, essere consegnati insieme al bene compravenduto gli accessori, le pertinenze ed i frutti dal giorno della vendita stessa.

La consegna può coincidere col momento del perfezionamento del contratto oppure essere differita con l’accordo delle parti.

Il luogo della consegna si identifica con l’oggetto della vendita:

- Nel caso di bene immobile la consegna verrà effettuata nel luogo ove si trova l’immobile; - Nel caso di bene mobile certo e determinato la consegna deve avvenire al domicilio del

venditore o presso la sede della sua impresa o, ancora, nel luogo ove si trovava l’oggetto al momento della conclusione del contratto.

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4. L’obbligazione di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi

Il nostro ordinamento offre tutele a favore del compratore:

1. la garanzia per evizione; 2. la garanzia per i vizi; 3. la garanzia per mancanza di qualità della cosa.

1. La garanzia per evizione. La garanzia per evizione è dovuta dal venditore:

- sia nell’ipotesi che egli non abbia fatto acquistare al compratore la proprietà della cosa, perché questa non gli apparteneva

- sia nell’ipotesi che abbia trasferito una proprietà gravata da vincoli o diritti altrui non previsti dal contratto.

La tutela del compratore è diversa secondo che, al momento della conclusione del contratto, egli conoscesse, oppure no, il difetto del diritto in capo al venditore. Se lo ignorava, può chiedere subito la risoluzione del contratto.

Ø ma se la cosa è solo parzialmente altrui, o se è solo gravata da diritti di godimento di terzi, il compratore può pretendere solo una riduzione del prezzo, qualora si possa ritenere che egli avrebbe acquistato ugualmente.

Se invece il compratore conosceva il difetto del diritto in capo al venditore, occorre distinguere.

1) Se si tratta di oneri o diritti di terzi che limitino il godimento della cosa, il compratore che li conosceva non ha alcuna azione.

2) Se invece l’acquisto del diritto è mancato totalmente, o se la cosa è gravata da garanzie reali o da pignoramento o sequestro, il compratore che conosceva la situazione potrà chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno, ma solo se subisce l’evizione: cioè solo se il terzo gli sottrae effettivamente la cosa, facendo valere il proprio diritto su di essa.

2. La garanzia per vizi. Ai sensi dell’art. 1490 cc il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia non è dovuta se: - al momento del contratto, il compratore conosceva i vizi della cosa; - i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato

che la cosa era esente da vizi (art. 1491 c.c.).

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Le azione a tutela del compratore per l’esistenza di vizi sono le azioni edilizie: A. L’azione redibitoria: mira ad ottenere la restituzione della cosa e del prezzo versato

Ø si tratta nella sostanza della cd. azione di risoluzione per inadempimento e può essere esercitata a prescindere dal dolo o colpa del venditore

B. L’azione estimatoria: mira ad ottenere la riduzione del prezzo in proporzione al ridotto valore della cosa per i vizi riscontrati

3. La garanzia per mancanza di qualità della cosa Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse o essenziali per l’uso cui è destinata, il compratore può agire con:

1. azione di risoluzione 2. azione di risarcimento dei danni

Quando, invece, la cosa consegnata dal venditore è completamente diversa da quella pattuita il compratore può esperire l’ordinaria azione di risoluzione.

Mentre, riguardo al compratore: L’obbligazione principale a suo carico, consiste nel dovere di pagare il prezzo pattuito nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

Ø In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo ove questa si esegue.

5. La vendita obbligatoria

La vendita obbligatoria è caratterizzata dal fatto che l’effetto traslativo non consegue automaticamente alla conclusione del contratto secondo il principio del consenso traslativo di cui all’art. 1376 c.c. ma è differito nel tempo. Nella vendita obbligatoria è possibile distinguere:

a) gli effetti obbligatori, che si verificano immediatamente sin dalla conclusione del contratto, come ad esempio l’obbligo di far acquistare la proprietà della cosa oppure obbligo del compratore di pagare il prezzo pattuito

b) gli effetti reali, che si realizzano in un momento successivo, come ad esempio, il trasferimento della cosa o del diritto.

Esistono diverse fattispecie di vendita obbligatoria che si caratterizzano per la diversità dell’obbligazione gravante sul venditore al fine di consentire la produzione dell’effetto traslativo. (A) La vendita di cosa futura. Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza.

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La vendita di cosa futura, dunque, si perfeziona con il semplice consenso delle parti, e sin dal momento perfezionativo sorgono in capo alle parti gli effetti obbligatori. Gli effetti traslativi, invece, sono differiti al momento in cui viene ad esistenza la cosa venduta. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.

L’ultimo comma dell’art. 1472 dispone che, qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza. (B) La vendita di cosa altrui. È prevista dal codice civile all’art. 1478, il quale stabilisce che se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurare l’acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa. Anche la vendita di cosa altrui, così come la vendita di cosa futura, rientra nella più ampia categoria della vendita obbligatoria: sin dalla conclusione del contratto, che avviene con la prestazione del semplice consenso delle parti, sorgono, infatti, immediatamente effetti obbligatori sia per il venditore (l’obbligo di procurarsi il bene) sia per l’acquirente (l’obbligo di pagare il prezzo). Gli effetti reali del negozio si realizzano, invece, in un momento successivo e precisamente nel momento in cui il bene entra nel patrimonio giuridico del venditore: solo allora, infatti, il compratore diverrà automaticamente proprietario del bene oggetto del contratto. (C) La vendita con riserva di proprietà. Ai sensi dell’art. 1523 del codice civile nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore diviene proprietario del bene col pagamento dell'ultima rata di prezzo. Il compratore tuttavia assume i rischi del bene venduto sin dalla consegna, pur non essendo ancora proprietario.

Ø Ciò in quanto l’acquirente ha immediatamente il diritto di godimento e quindi il contatto diretto col bene

L’art 1525 cc prevede che il mancato pagamento di una sola rata che non ecceda l’ottava parte del prezzo non dà luogo alla risoluzione del contratto.

Ø Dunque venditore potrà agire giudizialmente solo per il pagamento della rata scaduta.

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Ai sensi dell’art. 1526 cc se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. (D) La vendita di cose generiche Ai sensi dell’art 1378 cc nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di beni determinati solo nel genere il trasferimento della proprietà non è conseguenza immediata della conclusione del contratto. La proprietà, infatti, si trasmette con l'individuazione che consiste nell’ operazione giuridica attraverso la quale vengono individuate le cose, appartenenti a quel determinato genere, che le parti intendono trasferire. Esemplificativamente: nella vendita di 100 q.li di vino Chianti, la proprietà si trasferisce all’acquirente quando il venditore effettua nel suo magazzino l’individuazione del vino da vendere; (E) La vendita alternativa La vendita alternativa è quella vendita che può avere per oggetto più cose alternativamente, e che diventa perfetta solo dopo la scelta. Il trasferimento del diritto si realizzerà pertanto al momento della concentrazione, cioè quando viene esercitata la facoltà di scelta. Non è invece una vendita obbligatoria la vendita con facoltà alternativa. Tale figura contrattuale si realizza quando il venditore si obbliga a trasferire un bene specifico ma gli è consentito di liberarsi dalla sua obbligazione mediante una diversa prestazione. In tale vendita il bene è determinato sin dall’origine e quindi il trasferimento del diritto, in ossequio alla normativa generale, si realizza immediatamente. 6. La vendita con patto di riscatto La vendita con patto di riscatto è una compravendita caratterizzata dal fatto che il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà del bene venduto con la restituzione del prezzo e delle spese legittimamente fatte per la vendita e di quelle necessarie alla conservazione del bene. Il patto di riscatto per il quale il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta, restituendone il prezzo e gli accessori, aggiunge alla vendita una condizione risolutiva, potestativa.

Ø La condizione è potestativa perché dipende dalla volontà del venditore che deve esercitare il riscatto, restituire il prezzo e pagare le spese e gli accessori.

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- la forma è normalmente quella scrittaè qualora vengono acquisite anche aree, la forma è quella dell’atto pubblico

2. Diritti ed obblighi delle parti Il contratto di engineering si articola in: 1) consulting engineeringè tale tipologia contrattuale ha ad oggetto soltanto la predisposizione

del progetto industriale, architettonico o urbanistico ed, eventualmente, la mera attività di controllo e l’ assistenza tecnica durante l'esecuzione dell'opera;

2) commercial engineeringè qualora il contratto ha ad oggetto anche lo studio diretto all'acquisizione dei finanziamenti, la partecipazione alle gare di aggiudicazione, l'esecuzione e il collaudo dell'opera, nonché l'amministrazione e la manutenzione dell'opera eseguita;

3) engineering “chiavi in mano”è in questo caso l'oggetto del contratto è la consegna al committente del prodotto finito e funzionante.

Per quanto concerne le obbligazioni è bene evidenziare che la società di engineering si obbliga:

a) a compiere lo studio dell’installazione, elaborando progetti, calcoli e schemi di realizzazione;

b) a compiere i servizi di acquisto per l’installazione; c) si obbliga, ancora, a dirigere la costruzione dell’installazione, assumendo direttamente il

compito di attuare i progetti elaborati (si tratta del commercial engineering); o si obbliga ad assistere tecnicamente il committente nella attuazione dei progetti che gli sono stati forniti (nel caso di engineering consultivo);

d) ad avviare il processo di lavorazione fino all’installazione completa ed a continuare a controllare gli impianti.

e) la società di engineering si obbliga, inoltre, a svolgere a regola d’arte i propri compiti

Il committente, a sua volta, si obbliga:

a) a mettere a disposizione il terreno sul quale insisterà l’impresa ed il personale per l’esecuzione della progettazione

b) ad acquisire le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dei lavori c) Ad effettuare i pagamenti alla società di engineering

Sul committente vengono generalmente trasferiti i rischi connessi agli eventuali mutamenti della situazione politico-economica, alle condizioni meteorologiche ed alle circostanze imprevedibili che potrebbero verificarsi nel corso dell’adempimento.

A carico della società di engineering sono invece previste clausole relative a ritardi e clausole penali, nonché la stipulazione di fideiussioni e di assicurazioni.

La società di engineering rimane proprietaria dei progetti e degli elaborati, anche qualora gli stessi siano stati consegnati al committente

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3. Il contratto di catering

Il Catering è il contratto con cui una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad approvvigionare l’altra parte, di pasti pronti al fine di essere consumati.

Il contratto di Catering non ha ricevuto riconoscimento da parte del legislatore, che si limita a menzionarlo nella legge n. 856/86. Pertanto, i modelli legali di riferimento per individuarne la disciplina sono quelli del contratto di appalto di servizi e di somministrazione di merci.

Ø La normativa sulla somministrazione trova applicazione in particolare con l'art. 1560 c.c. che regolamenta l'entità della prestazione.

In tale tipologia contrattuale l’obbligazione del somministrante (caterer) consiste nel consegnare i pasti precotti, confezionati secondo modalità tecniche e qualitative definite, nella quantità, nei luoghi e nei tempi stabiliti.

L’obbligazione del somministrato, consiste, invece nel pagare il corrispettivo pattuito.

Ø A tal proposito si precisa che la retribuzione può essere stabilita col criterio del forfait integrale comprensivo del prezzo del pasto distribuito e delle spese di fornitura, oppure col doppio forfait che prevede una suddivisione dei corrispettivi.

4. Il forfaiting

Il forfaiting è un contratto atipico usato nel settore dell'esportazione e consiste nella cessione pro soluto (ovvero senza rivalsa) da parte di un esportatore ad un forfaiter (acquirente del credito) di titoli di credito commerciali ricevuti da un importatore come pagamento di beni strumentali.

Il forfaiter assume su di sé il rischio dell’inadempimento senza potersi rivalere nei confronti dell’esportatore. Il forfaiter, comunque, può richiedere che i titoli siano garantiti da una banca del Paese importatore.

In questa tipologia contrattuale caratteristiche del titolo sono:

a) Essere espresso in valute forti: come ad esempio il dollaro b) Il titolo ha una scadenza tra i sei mesi e i cinque anni c) Il titolo è avallato da una banca primaria del paese del debitore accettante

L’esportatore appone su ogni titolo la dicitura “senza regresso” prima della girata e appone la firma trasferendo tutti i rischi all’acquirente del credito, il quale paga all’esportatore il valore nominale degli effetti ceduti detratto lo sconto.

5. I computer service contracts

Con il computer service contracts un centro elettronico di calcolo si obbliga al compimento di uno o più servizi di elaborazione dati. Il centro elettronico in questo caso organizza i mezzi necessari e gestisce a proprio richio il servizio.

Il centro elettronico deve assicurare la segretezza delle informazioni riservate passategli dal cliente.

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Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito è il finanziatore ha l’obbligo di fornire al consumatore tutte le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato.

Ai sensi dell’art 123 del Testo Unico Bancario (TUB) le informazioni necessarie circa il finanziamento devono indicare:

1. il tasso d'interesse; 2. l'importo totale del credito; 3. il TAEG ovvero il tasso annuo effettivo globale cioè il costo totale del credito a carico del

consumatore espressa in percentuale annua dell’importo totale del credito; 4. la durata del contratto; 5. l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.

L’art 124 bis del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce invece che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste dalla legge.

Rientrano nella disciplina del credito al consumo:

a) i prestiti personali, ovvero forme di finanziamento con versamento dell’importo finanziato direttamente al richiedente e per le quali vi è una scadenza fissa e un numero prestabilito di rate.

b) i prestiti finalizzati, ovvero i finanziamenti collegati a un contratto di acquisto di un bene di

consumo o di un servizio. Ø In tale ipotesi il finanziatore, convenzionato col venditore, paga direttamente

quest’ultimo

c) le aperture di credito rotativo spesso appoggiate a una carta magnetica (carta revolving), tramite le quali si ottiene un fido che può variare a richiesta e che viene ricostituito man mano che si effettuano i rimborsi;

d) le operazioni di cessione del quinto dello stipendio, prestiti personali riservati ai dipendenti (pubblici e privati) con delega di pagamento di una quota dello stipendio di massimo un quinto.

Ø In questa ipotesi il richiedente delega il proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio l’importo corrispondente alla rata del prestito concesso.

CAPITOLO 44è Il conto corrente ordinario

1. Nozione e funzione

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L'ammortamento è ammesso solo per i titoli all’ordine e nominativi e consta di due fasi:

1) una fase necessaria. La prima fase si apre con il ricorso dell’ex-possessore al presidente del tribunale dove il titolo è pagabile; ricorso con il quale si chiede l'ammortamento del titolo. Il giudice procede quindi con gli opportuni accertamenti sulla veridicità dei fatti allegati dal ricorrente e sul diritto del possessore. Compiute tali operazioni, pronuncia con decreto l'ammortamento del titolo. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e deve essere notificato al debitore, a cura del ricorrente. Il pagamento fatto all'eventuale detentore del titolo libera il debitore se effettuato prima della notifica.

Il debitore non può pagare all'ammortante prima che siano decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, infatti solo allo scadere di questo termine l'ammortamento è definitivo.

2) una fase eventuale. Alla seconda fase si può passare se l'eventuale detentore del titolo propone opposizione contro il decreto di ammortamento. L’atto di opposizione deve essere redatto nelle forme della citazione, e deve essere altresì depositato il titolo presso la cancelleria del tribunale che ne ha pronunciato l'ammortamento. Il deposito del titolo è necessario, poiché, in assenza l'opposizione diviene inammissibile.

Si apre così un giudizio di cognizione che ha per oggetto l'accertamento della proprietà del titolo:

• se l'opposizione è accolta è il decreto di ammortamento perde efficacia; • in caso contrario il titolo deve essere consegnato alla parte che ha ottenuto

l'ammortamento. Non è ammessa la procedura di ammortamento per i titoli di credito al portatore, salvo alcune eccezioni tassativamente previste per titoli a circolazione ristretta (libretti di deposito e assegni bancari al portatore). Il possessore, che ne provi la distruzione, ha diritto al rilascio da parte dell'emittente di un duplicato o di un titolo equivalente.