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Dipartimento di Anatomia Istologia e Medicina Legale - Sezione di Dipartimento di Anatomia Istologia e Medicina Legale - Sezione di Medicina Legale Medicina Legale L’ADOLESCENTE E IL MEDICO L’ADOLESCENTE E IL MEDICO 9 giugno 2007 9 giugno 2007 Giovanni Marello Giovanni Marello LA PRESCRIVIBILITA’ DEI LA PRESCRIVIBILITA’ DEI FARMACI NEL MINORE FARMACI NEL MINORE

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Dipartimento di Anatomia Istologia e Medicina Legale - Sezione di Dipartimento di Anatomia Istologia e Medicina Legale - Sezione di Medicina LegaleMedicina Legale

L’ADOLESCENTE E IL MEDICOL’ADOLESCENTE E IL MEDICO

9 giugno 20079 giugno 2007

Giovanni Giovanni MarelloMarello

LA PRESCRIVIBILITA’ LA PRESCRIVIBILITA’ DEI FARMACI NEL DEI FARMACI NEL

MINOREMINORE

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CAPO IVCAPO IVAccertamenti diagnostici e trattamenti Accertamenti diagnostici e trattamenti

terapeuticiterapeutici

Art. 13 - Prescrizione e trattamento terapeutico – (1/4)La prescrizioneLa prescrizione di un accertamento di un accertamento diagnostico e/o diagnostico e/o di una terapia impegna la di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica diretta responsabilità professionale ed etica del medicodel medico e non può che far seguito a una e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.fondato sospetto diagnostico.Su tale presupposto al medico è riconosciuta Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidioscelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e diagnostico e terapeuticoterapeutico, anche in regime di , anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.rifiuto stesso.

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Art. 13 - Prescrizione e trattamento terapeutico – (2/4)Le prescrizioni e i trattamenti devono Le prescrizioni e i trattamenti devono essere essere ispirati ad aggiornate e ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifichesperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell’uso appropriato delle tenuto conto dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità.del paziente secondo criteri di equità.Il medico è tenuto a una Il medico è tenuto a una adeguata adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibilireazioni individuali prevedibili, nonché , nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate.metodologicamente fondate.

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Art. 13 - Prescrizione e trattamento terapeutico – (3/4)Sono vietate l’adozione e la diffusione di Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e adeguata sperimentazione e documentazione clinicoscientifica, nonché documentazione clinicoscientifica, nonché di terapie segrete.di terapie segrete.In nessun caso il medico dovrà accedere a In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.sperimentate ed efficaci cure disponibili.La prescrizione di farmaci, sia per La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita purché la loro commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.documentata.

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Art. 13 - Prescrizione e trattamento terapeutico – (4/4)In tali casi, acquisito il consenso scritto del In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.tenuto a monitorarne gli effetti.È obbligo del medico segnalare È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, tempestivamente alle autorità competenti, le le reazioni avversereazioni avverse eventualmente eventualmente comparse durante un trattamento comparse durante un trattamento terapeutico.terapeutico.

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classificazione dei classificazione dei farmacifarmaci

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Decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. Decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 532532Attuazione della direttiva 92/26/CEE Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano fornitura dei medicinali per uso umano (Art. 2, Comma 1)(Art. 2, Comma 1)modificato damodificato daDecreto Legislativo 24 aprile 2006, n. Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 219 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE direttiva 2003/94/CE (Art. 87, Comma 1)(Art. 87, Comma 1)

I medicinali sono classificati in una o più I medicinali sono classificati in una o più delle seguenti categorie:delle seguenti categorie:

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a)a) medicinali soggetti a prescrizione medica; medicinali soggetti a prescrizione medica; b)b) medicinali soggetti a prescrizione medica medicinali soggetti a prescrizione medica

da rinnovare volta per voltada rinnovare volta per volta; ; c)c) medicinali soggetti a prescrizione medica medicinali soggetti a prescrizione medica

speciale; speciale; d)d) medicinali soggetti a prescrizione medica medicinali soggetti a prescrizione medica

limitativa comprendenti:limitativa comprendenti:1)1) medicinali vendibili al pubblico su medicinali vendibili al pubblico su

prescrizione di centri ospedalieri o di prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti; specialisti;

2)2) medicinali utilizzabili esclusivamente in medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile; assimilabile;

3)3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista; specialista;

e)e) medicinali non soggetti a prescrizione medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:medica comprendenti:

1)1) medicinali da banco o di automedicazione;medicinali da banco o di automedicazione;2)2) restanti medicinali non soggetti a restanti medicinali non soggetti a

prescrizione medica prescrizione medica

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I “I “medicinali soggetti a medicinali soggetti a prescrizione medicaprescrizione medica” sono quelli ” sono quelli che richiedono una ricetta che richiedono una ricetta ripetibile per poter essere ripetibile per poter essere acquistati/dispensati. acquistati/dispensati.

Una ricetta ripetibile è un qualsiasi Una ricetta ripetibile è un qualsiasi documento che contenga gli documento che contenga gli estremi formali di un medico o estremi formali di un medico o della struttura sanitaria in cui della struttura sanitaria in cui esercita la professione dallo stesso esercita la professione dallo stesso sottoscritta e la data di emissione.sottoscritta e la data di emissione.

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La ripetibilità della vendita […] è consentita, La ripetibilità della vendita […] è consentita, salvo diversa indicazione del medico salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un prescrivente, per un periodo non superiore a periodo non superiore a sei sei (tre (tre D.Lgs. 532/1992D.Lgs. 532/1992)) mesi a partire dalla mesi a partire dalla data della compilazione della ricetta e data della compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci comunque per non più di dieci (cinque (cinque D.Lgs. D.Lgs.

532/1992532/1992)) volte volte. L'indicazione da parte del . L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori medico di un numero di confezioni superiori all'unità esclude la ripetibilità della vendita.all'unità esclude la ripetibilità della vendita.

Dal 28/02/2006 fra le ricette ripetibili è stata Dal 28/02/2006 fra le ricette ripetibili è stata inserita un’importante particolarità, che inserita un’importante particolarità, che riguarda tutti i farmaci classificati come riguarda tutti i farmaci classificati come “stupefacenti” e inclusi nella “stupefacenti” e inclusi nella Tabella II, Tabella II, Sezione ESezione E (soprattutto benzodiazepine e (soprattutto benzodiazepine e barbiturici) prevista dalla Legge 21/02/2006, barbiturici) prevista dalla Legge 21/02/2006, n. 49: n. 49: per questi medicinali la validità per questi medicinali la validità temporale della ricetta è limitata a 30 giorni temporale della ricetta è limitata a 30 giorni escluso il giorno di compilazione della ricettaescluso il giorno di compilazione della ricetta..

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I “I “medicinali soggetti a prescrizione medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per voltamedica da rinnovare volta per volta” ” sono quelli che richiedono una ricetta sono quelli che richiedono una ricetta non ripetibile (da rinnovarsi volta per non ripetibile (da rinnovarsi volta per volta, appunto) per poter essere volta, appunto) per poter essere acquistati/dispensati.acquistati/dispensati.

Le ricette mediche […] hanno validità Le ricette mediche […] hanno validità limitata a trenta giorni; esse devono essere limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista, che è tenuto a ritirate dal farmacista, che è tenuto a conservarle per sei mesi […].conservarle per sei mesi […].

Formalmente, questo tipo di ricetta è Formalmente, questo tipo di ricetta è identico al precedente salvo per il fatto di identico al precedente salvo per il fatto di dover contenere il codice fiscale del dover contenere il codice fiscale del paziente cui è destinato il farmaco o, in paziente cui è destinato il farmaco o, in alternativa le procedure per la riservatezza alternativa le procedure per la riservatezza dei dati.dei dati.

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DM 11 febbraio 1997DM 11 febbraio 1997Modalità di importazione di specialità Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all’esteromedicinali registrate all’estero

Art. 1Art. 1

Le disposizioni del presente decreto Le disposizioni del presente decreto riguardano i medicinali posti regolarmente riguardano i medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri ma non in vendita in Paesi esteri ma non autorizzati all'immissione in commercio sul autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti su richiesta del territorio nazionale, spediti su richiesta del medico curante.medico curante.

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Art. 2.Art. 2.

1. Qualora il medico curante ritenga 1. Qualora il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un al trattamento terapeutico con un medicinale, regolarmente autorizzato in un medicinale, regolarmente autorizzato in un Paese estero ma non autorizzato Paese estero ma non autorizzato all'immissione in commercio in Italia, è all'immissione in commercio in Italia, è tenuto ad inviare al Ministero della sanità - tenuto ad inviare al Ministero della sanità - Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, nonché al e di dogana interna, nonché al corrispondente ufficio doganale, ove sono corrispondente ufficio doganale, ove sono espletate le formalità di importazione, la espletate le formalità di importazione, la seguente documentazione ai fini seguente documentazione ai fini dell'importazione in Italia del medicinale dell'importazione in Italia del medicinale medesimo:medesimo:

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a)a) nome del medicinale, sua forma farmaceutica;nome del medicinale, sua forma farmaceutica;b)b) ditta estera produttrice;ditta estera produttrice;c)c) titolare dell'autorizzazione all'immissione in titolare dell'autorizzazione all'immissione in

commercio;commercio;d)d) dichiarazione che il medicinale in questione è dichiarazione che il medicinale in questione è

regolarmente autorizzato nel Paese di regolarmente autorizzato nel Paese di provenienza;provenienza;

e)e) quantitativo di cui si chiede l'importazione nel quantitativo di cui si chiede l'importazione nel territorio nazionale, con la precisazione che lo territorio nazionale, con la precisazione che lo stesso corrisponde a un trattamento terapeutico stesso corrisponde a un trattamento terapeutico non superiore a non superiore a novantanovanta giorni giorni (D. M. 20 aprile 2005 (D. M. 20 aprile 2005

Modificazioni al decreto 11 febbraio 1997)Modificazioni al decreto 11 febbraio 1997);;f)f) indicazione delle generalità del relativo indicazione delle generalità del relativo

paziente;paziente;g)g) esigenze particolari che giustificano il ricorso al esigenze particolari che giustificano il ricorso al

medicinale non autorizzato, in mancanza di medicinale non autorizzato, in mancanza di valida alternativa terapeutica;valida alternativa terapeutica;

h)h) consenso informato del paziente a essere consenso informato del paziente a essere sottoposto a tale terapia;sottoposto a tale terapia;

i)i) dichiarazione di utilizzazione del medicinale dichiarazione di utilizzazione del medicinale sotto la propria diretta responsabilità.sotto la propria diretta responsabilità.

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Legge 8 aprile 1998, n. 94Legge 8 aprile 1998, n. 94Conversione in legge, con modificazioni, del Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitariaaltre misure in materia sanitaria. .

Art. 3 Osservanza delle indicazioni terapeutiche Art. 3 Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzateautorizzate 1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, 1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, industrialmente, si attiene alle indicazioni si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità.Ministero della sanità.

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2 . In singoli casi 2 . In singoli casi il medico può, sotto la sua il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare il medicinale prodotto stesso, impiegare il medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzataquella autorizzata, ovvero riconosciuta agli , ovvero riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’art. 1, comma 4, effetti dell’applicazione dell’art. 1, comma 4, del d.l. 21 ottobre 1996, n. 536, convertito del d.l. 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base a dati medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. accreditate in campo internazionale.

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L’art. 1, comma 796 punto z, della L’art. 1, comma 796 punto z, della legge legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) Disposizioni per la formazione del 2007) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello bilancio annuale e pluriennale dello Stato Stato ha vietato la disposizione dell’art. ha vietato la disposizione dell’art. 3 comma 2 della 3 comma 2 della legge 94/1998legge 94/1998 ovvero ovvero l’utilizzo dei farmaci “off label”.l’utilizzo dei farmaci “off label”.Il Ministro ha precisato che il divieto Il Ministro ha precisato che il divieto riguarda l’uso diffuso e sistematico, ma riguarda l’uso diffuso e sistematico, ma resta sempre possibile quando tale resta sempre possibile quando tale impiego sia giustificato dalle specifiche impiego sia giustificato dalle specifiche condizioni del singolo paziente o quando condizioni del singolo paziente o quando si tratti di patologia per la quale non si tratti di patologia per la quale non siano disponibili farmaci regolarmente siano disponibili farmaci regolarmente autorizzati.autorizzati.

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Non somministrare al di sotto dei 12 Non somministrare al di sotto dei 12 annianni

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Attualmente per curare i bambini si ricorre Attualmente per curare i bambini si ricorre molto di frequente a dosi ridotte di molto di frequente a dosi ridotte di medicinali concepiti per gli adulti, mentre medicinali concepiti per gli adulti, mentre l'organismo dei più piccoli li assorbe o li l'organismo dei più piccoli li assorbe o li elimina in maniera diversa o sviluppa effetti elimina in maniera diversa o sviluppa effetti secondari particolari. secondari particolari. Poche industrie farmaceutiche producono Poche industrie farmaceutiche producono medicinali specifici destinati ai bambini medicinali specifici destinati ai bambini poiché i test clinici sono più difficili e i tempi poiché i test clinici sono più difficili e i tempi per la loro messa a punto sono più lunghi. per la loro messa a punto sono più lunghi. Allo scopo dell’immissione in commercio di Allo scopo dell’immissione in commercio di medicinali per uso pediatrico è stato medicinali per uso pediatrico è stato approvato nel giugno 2006 il approvato nel giugno 2006 il REGOLAMENTO REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOCONSIGLIO relativo ai relativo ai medicinali per uso medicinali per uso pediatricopediatrico e che modifica il regolamento e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004726/2004

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La ricetta medica è un documento, La ricetta medica è un documento, sottoscritto e datato dal Medico sottoscritto e datato dal Medico Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, alla Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, alla cui presentazione è subordinata, nei casi cui presentazione è subordinata, nei casi previsti dalla legge, la vendita di previsti dalla legge, la vendita di medicinali. medicinali.

La prescrizione di un farmaco è un La prescrizione di un farmaco è un perciò un atto medico assoggettato ai perciò un atto medico assoggettato ai doveri generali dell’esercizio doveri generali dell’esercizio professionale.professionale.

La prescrizione medica dovrà pertanto La prescrizione medica dovrà pertanto essere preceduta dalla informazione ed essere preceduta dalla informazione ed essere consentita dal paziente così da essere consentita dal paziente così da ottemperare alla regola del consenso ottemperare alla regola del consenso informato.informato.

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CONSENSO INFORMATOCONSENSO INFORMATO

Dovere etico, deontologico e Dovere etico, deontologico e giuridico del medico di fornire giuridico del medico di fornire adeguata ed esauriente adeguata ed esauriente informazione alla persona informazione alla persona assistita, assistita, in possesso di in possesso di capacità decisionalecapacità decisionale, , relativamente al trattamento relativamente al trattamento sanitario proposto, affinché sanitario proposto, affinché possa esprimere liberamente la possa esprimere liberamente la propria volontàpropria volontà

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TITOLO III Rapporti con il cittadino TITOLO III Rapporti con il cittadino Capo IV Informazione e consensoCapo IV Informazione e consenso

Art. 33 - Informazione al cittadino (1/2)Il medico deve fornire al paziente Il medico deve fornire al paziente la più la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, prognosi, sulle prospettive e le eventuali sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte sulle prevedibili conseguenze delle scelte operateoperate..Il medico dovrà comunicare con il soggetto Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle propostedecisionali e l’adesione alle propostediagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.paziente deve essere soddisfatta.

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Art. 33 - Informazione al cittadino (2/2)Il medico deve, altresì, soddisfare le Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in richieste di informazione del cittadino in tema di tema di prevenzioneprevenzione.. Le informazioni riguardanti prognosi Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.elementi di speranza. La documentata volontà della persona La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.deve essere rispettata.

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TITOLO III Rapporti con il cittadino Capo IV Informazione e consenso

Art. 35 - Acquisizione del consenso (1/3)Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33.

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Art. 35 - Acquisizione del consenso (2/3)Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.

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Art. 35 - Acquisizione del consenso (3/3)Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.

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il consenso ed il minoreil consenso ed il minore

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legge 28 marzo 2001, n. legge 28 marzo 2001, n. 145145

Ratifica ed esecuzione della Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della all’applicazione della biologia e della medicinamedicina

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Articolo 5 Articolo 5 Un intervento nel campo della Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata non dopo che la persona interessata abbia dato abbia dato consenso libero e consenso libero e informatoinformato. Questa persona riceve . Questa persona riceve innanzitutto una innanzitutto una informazione informazione adeguata sullo scopo e sulla natura adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue dell’intervento e sulle sue conseguenze e suoi rischiconseguenze e suoi rischi. La . La persona interessata può, in persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consensoritirare il proprio consenso

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Articolo 6 Articolo 6 Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per diretto dare consenso, se non per diretto beneficio della stessa. beneficio della stessa. Quando, secondo legge, un minore Quando, secondo legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a non ha la capacità di dare consenso a un interventoun intervento, , questo non può essere questo non può essere effettuato senza l’autorizzazioneeffettuato senza l’autorizzazione del del suo rappresentante, di un’autorità o suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo di una persona o di un organo designato dalla legge.designato dalla legge.

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Il parere di un minore è preso Il parere di un minore è preso in considerazione come un in considerazione come un fattore sempre più fattore sempre più determinante, determinante, in funzione in funzione della sua età e del suo grado della sua età e del suo grado di maturitàdi maturità..

… … omissis ...omissis ...

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TITOLO III Rapporti con il cittadino Capo IV Informazione e consenso

Art. 37 - Consenso del legale rappresentante (1/2)Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze.

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Art. 37 - Consenso del legale rappresentante (2/2)In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell’incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili.

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Codice civile

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Codice Civile - Art. 316 (1/2)Codice Civile - Art. 316 (1/2)

Il figlio è soggetto alla potestà dei Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o alla genitori sino alla maggiore età o alla emancipazione.emancipazione.La potestà è esercitata di comune La potestà è esercitata di comune accordo da entrambe i genitori.accordo da entrambe i genitori.In caso di contrasto su questioni di In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.ritiene più idonei.Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili.

…. Segue ….

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Codice Civile - Art. 316 (2/2)Codice Civile - Art. 316 (2/2)Il giudice*, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare.Se il contrasto permane il giudice* attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.

* A norma dell’art. 38 att., la competenza appartiene al tribunale per i minorenni.

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LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.Art. 1. Modifiche al codice civile1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:… omissis …La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice.

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legge 29 luglio 1975, n. legge 29 luglio 1975, n. 405405Istituzione dei consultori familiari. Istituzione dei consultori familiari.

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Art. 1 il servizio di assistenza alla famiglia alla Art. 1 il servizio di assistenza alla famiglia alla maternità ha come scopi: maternità ha come scopi:

a)a) l’assistenza psicologica e sociale per la l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;problematica minorile;

b)b) la somministrazione dei mezzi necessari per la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia o dal singolo in ordine alla dalla coppia o dal singolo in ordine alla procreazione responsabileprocreazione responsabile nel rispetto delle nel rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica degli convinzioni etiche e dell’integrità fisica degli utenti;utenti;

c)c) la tutela della salute della donna e del la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;prodotto del concepimento;

d)d) la divulgazione delle informazioni idonee a la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere o vero a prevenire la gravidanza promuovere o vero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed consigliando i metodi ed i farmaci adattii farmaci adatti a a ciascun casociascun caso..

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Art. 4Art. 4L’onere della prescrizione di prodotti L’onere della prescrizione di prodotti farmaceutici va a carico dell’Ente o del farmaceutici va a carico dell’Ente o del servizio cui compete l’assistenza servizio cui compete l’assistenza sanitaria.sanitaria.Le altre prestazioni previste dal servizio Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono istituito con la presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, su territorio anche temporaneamente, su territorio italiano. italiano.

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Se Se il coinvolgimento dei genitori il coinvolgimento dei genitori dovrebbe essere sempre dovrebbe essere sempre considerato preliminare a considerato preliminare a qualsiasi trattamento medico nel qualsiasi trattamento medico nel minore di etàminore di età ci si deve ci si deve interrogare sull’opportunità di interrogare sull’opportunità di coinvolgerli in un ambito dal coinvolgerli in un ambito dal quale vengono frequentemente quale vengono frequentemente esclusi dagli stessi adolescenti esclusi dagli stessi adolescenti per ovvie implicazioni di per ovvie implicazioni di riservatezzariservatezza

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La tutela della salute sessuale e La tutela della salute sessuale e riproduttiva nell'adolescente riproduttiva nell'adolescente affronta alcune sfide peculiari, affronta alcune sfide peculiari, come la come la salvaguardia dei diritti salvaguardia dei diritti del giovanedel giovane nel rispetto delle nel rispetto delle interazioni con gli adulti di interazioni con gli adulti di riferimento.riferimento. Per favorire scelte responsabili è Per favorire scelte responsabili è indispensabile disporre di indispensabile disporre di informazioni indipendenti e informazioni indipendenti e multidisciplinari.multidisciplinari.

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Imporre ai professionisti l’obbligo Imporre ai professionisti l’obbligo di richiedere una autorizzazione o di richiedere una autorizzazione o di comunicare ai genitori che i di comunicare ai genitori che i loro figli minorenni si sono rivolti loro figli minorenni si sono rivolti a servizi per la salute riproduttiva a servizi per la salute riproduttiva e sessuale può compromettere e sessuale può compromettere seriamente la salute delle e degli seriamente la salute delle e degli adolescenti. adolescenti.

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Il Il rispetto del desiderio di rispetto del desiderio di riservatezza degli adolescentiriservatezza degli adolescenti non non costituisce di per sè una barriera costituisce di per sè una barriera alla comunicazione tra genitori e alla comunicazione tra genitori e figli, come talvolta invece viene figli, come talvolta invece viene percepito o rappresentato.percepito o rappresentato.Alcune società scientifiche nord-Alcune società scientifiche nord-americane propongono elementi americane propongono elementi per la buona pratica nei servizi per la buona pratica nei servizi confidenziali per la salute degli confidenziali per la salute degli adolescenti. adolescenti.

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Il rispetto della riservatezza può essere Il rispetto della riservatezza può essere utilizzato da professionisti utilizzato da professionisti specificatamente preparati come specificatamente preparati come strumento di promozione di una più strumento di promozione di una più integrale comunicazione genitori-figli integrale comunicazione genitori-figli adolescenti non circoscritto alla adolescenti non circoscritto alla riduzione dei comportamenti sessuali a riduzione dei comportamenti sessuali a rischio.rischio.I professionisti dovrebbero esplorare, I professionisti dovrebbero esplorare, insieme alle e agli adolescenti, insieme alle e agli adolescenti, vantaggi e svantaggi che derivano dal vantaggi e svantaggi che derivano dal discutere coi genitori le proprie scelte discutere coi genitori le proprie scelte inerenti la salute sessuale inerenti la salute sessuale per indicare per indicare ai ragazzi un percorso di autonomia e ai ragazzi un percorso di autonomia e contemporaneamente di rispetto per il contemporaneamente di rispetto per il ruolo genitoriale.ruolo genitoriale.

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Poiché è certo che ciascuno Poiché è certo che ciascuno dispone del proprio corpo, il dispone del proprio corpo, il problema si incentra sulla problema si incentra sulla capacità di agire, ossia di capacità di agire, ossia di manifestare validamente il manifestare validamente il proprio consenso, capacità che proprio consenso, capacità che può fare difetto a cagione della può fare difetto a cagione della minore età. minore età. Ci si dovrà quindi chiedere Ci si dovrà quindi chiedere a quale a quale età si può disporre del proprio età si può disporre del proprio corpocorpo ed avere rapporti sessuali ed avere rapporti sessuali completi. completi.

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Un consenso autonomo è impossibile prima dei 6 - 7 anni.

Il consenso è in qualche modo Il consenso è in qualche modo concepibileconcepibile tra i 7 e i 10 - 12 anni, tra i 7 e i 10 - 12 anni, ma sempre non del tutto ma sempre non del tutto autonomo e autonomo e da considerare da considerare insieme con quello dei genitoriinsieme con quello dei genitori. .

Solo entrando nell’età Solo entrando nell’età adolescenziale si può pensare che adolescenziale si può pensare che il consenso diventi il consenso diventi progressivamente autonomo.progressivamente autonomo.

Comitato Nazionale per la BioeticaComitato Nazionale per la Bioetica

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La risposta non può che derivare La risposta non può che derivare dalla legislazione vigente che dalla legislazione vigente che individua alcuni diritti individua alcuni diritti genericamente per i minori ed genericamente per i minori ed identifica varie età (13 – 14 – 16 identifica varie età (13 – 14 – 16 anni) cui attribuire anni) cui attribuire comportamenti autonomi e comportamenti autonomi e consapevoli.consapevoli.

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Legge 22 maggio 1978, Legge 22 maggio 1978, n. 194n. 194Norme per la tutela sociale Norme per la tutela sociale della maternità e della maternità e sull’interruzione volontaria sull’interruzione volontaria della gravidanzadella gravidanza

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Articolo 2Articolo 2

… … omissis …omissis …

La somministrazione su La somministrazione su prescrizione medicaprescrizione medica, nelle , nelle strutture sanitarie e nei strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile procreazione responsabile è è consentita anche ai minori. consentita anche ai minori.

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Articolo 12Articolo 12 (1/2)(1/2)La richiesta di interruzione della gravidanza La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. fatta personalmente dalla donna. Se la Se la donna è di età donna è di età inferiore ai diciotto anniinferiore ai diciotto anni, per , per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'interruzione della gravidanza è richiesto l’assenso di chi esercita sulla donna stessa l’assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutelala potestà o la tutela. . Tuttavia, nei primi Tuttavia, nei primi novanta giorninovanta giorni, quando vi siano seri motivi , quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al corredata del proprio parere, al giudice giudice tutelaretutelare del luogo in cui esso opera. del luogo in cui esso opera.

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Articolo 12Articolo 12(2/2)(2/2)Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. interruzione della gravidanza. Qualora il medico Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelaregiudice tutelare, certifica l'esistenza delle , certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i dopo i primi novanta giorniprimi novanta giorni, si applicano anche alla , si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutelachi esercita la potestà o la tutela. .

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Il giudice minorile (come ogni altro giudice), Il giudice minorile (come ogni altro giudice), quando in una procedura incontra pareri quando in una procedura incontra pareri altri dal suo ai quali è demandato un ruolo altri dal suo ai quali è demandato un ruolo preponderante, preponderante, deve limitarsi al controllo deve limitarsi al controllo attento della regolarità procedimentale attento della regolarità procedimentale dell’intervento delle altre strutture e dell’intervento delle altre strutture e dell’esistenza dei presupposti di legittimità dell’esistenza dei presupposti di legittimità della procedura instauratadella procedura instaurata..La Corte costituzionale, d’altra parte, ha La Corte costituzionale, d’altra parte, ha precisato (14 aprile 1988, n. 463), che precisato (14 aprile 1988, n. 463), che l’intervento autorizzatorio del giudice l’intervento autorizzatorio del giudice tutelare tutelare resta esterno alla procedura di resta esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri riscontro, nel concreto, dei parametri previstiprevisti dal legislatore per potersi dal legislatore per potersi effettuare l’interruzione di gravidanza: i effettuare l’interruzione di gravidanza: i margini dell’attività del giudice tutelare, margini dell’attività del giudice tutelare, infatti, sono ben circoscritti e non cospicui, infatti, sono ben circoscritti e non cospicui, competendo soltanto ai sanitari gli competendo soltanto ai sanitari gli accertamenti intesi alla previsione di accertamenti intesi alla previsione di aborto.aborto.

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È interessante notare come la legge È interessante notare come la legge abbia individuato abbia individuato il giudice tutelare il giudice tutelare competente per territorio in quello del competente per territorio in quello del luogo ove opera il sanitario presso il luogo ove opera il sanitario presso il quale si è recata la donnaquale si è recata la donna (art. 12): è (art. 12): è evidente che la norma vuole, ancora una evidente che la norma vuole, ancora una volta, volta, tutelare la minore e la sua tutelare la minore e la sua possibilità di assumere decisioni possibilità di assumere decisioni veramente consapevoliveramente consapevoli perché, in dati perché, in dati contesti culturali ed in certe situazioni contesti culturali ed in certe situazioni ambientali, potrebbe essere difficile per ambientali, potrebbe essere difficile per la donna portare a compimento la sua la donna portare a compimento la sua difficile scelta.difficile scelta.

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Secondo il codice civile, è considerato Secondo il codice civile, è considerato minore emancipatominore emancipato colui che abbia colui che abbia compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18, compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18, che sia ammesso dal tribunale per i che sia ammesso dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio. minorenni a contrarre matrimonio. In tal caso il tribunale, su istanza In tal caso il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza maturità psico-fisica e la fondatezza delle motivazioni rilevate nell’istanza, delle motivazioni rilevate nell’istanza, sentito il pubblico ministero, i genitori o sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore può con decreto ammettere il il tutore può con decreto ammettere il minore a contrarre matrimonio.minore a contrarre matrimonio.L'emancipazione interviene prima del L'emancipazione interviene prima del matrimonio e permane anche se il matrimonio e permane anche se il matrimonio contratto è successivamente matrimonio contratto è successivamente dichiarato nullo.dichiarato nullo.

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Nel caso di una Nel caso di una minore emancipataminore emancipata, , l’emancipazione equipara il soggetto l’emancipazione equipara il soggetto minorenne al maggiore (con l’eccezione, minorenne al maggiore (con l’eccezione, ovviamente, dei casi in cui la legge ovviamente, dei casi in cui la legge dispone diversamente); con dispone diversamente); con l’emancipazione, infatti: “cessa la l’emancipazione, infatti: “cessa la potestà dei genitori, né la curatela è potestà dei genitori, né la curatela è ufficio che possa vicariarne le funzioni ufficio che possa vicariarne le funzioni relativamente alla sfera dei rapporti relativamente alla sfera dei rapporti personali”.personali”.Ciò comporta che la donna minorenne, Ciò comporta che la donna minorenne, emancipata a seguito di matrimonio, non emancipata a seguito di matrimonio, non deve presentare alcuna istanza al deve presentare alcuna istanza al giudice tutelaregiudice tutelare e che la stessa istanza e che la stessa istanza deve essere dichiarata deve essere dichiarata inammissibile, se inammissibile, se presentatapresentata..

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Legge 15 febbraio Legge 15 febbraio 1996, n. 661996, n. 66Norme contro la violenza Norme contro la violenza sessualesessuale

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609 quater. (Atti sessuali con minorenne). 609 quater. (Atti sessuali con minorenne).

… … omissis …omissis …Non è punibile il minorenne cheNon è punibile il minorenne che, al , al di fuori delle ipotesi previste di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609 bis nell’articolo 609 bis (violenza sessuale)(violenza sessuale), , compie atti sessuali con un compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli minorenne che abbia compiuto gli anni tredicianni tredici, , se la differenza di età se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre tra i soggetti non è superiore a tre anni.anni.

… … omissis …omissis …

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Codice PenaleCodice Penale

Articolo 97 Minore degli anni Articolo 97 Minore degli anni quattordici quattordici Non è imputabile chi, nel momento Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, in cui ha commesso il fatto, non non aveva compiuto i quattordici anni.aveva compiuto i quattordici anni. Articolo 98 Minore degli anni Articolo 98 Minore degli anni diciottodiciotto E' imputabile chi, nel momento in cui E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, ha commesso il fatto, aveva aveva compiuto i quattordici anni, ma non compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciottoancora i diciotto, se aveva capacità , se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. diminuita.

… … omissis …omissis …

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CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA

La “pillola del giorno dopo” può La “pillola del giorno dopo” può essere venduta solo dietro essere venduta solo dietro prescrizione medica con ricetta non prescrizione medica con ricetta non ripetibile, pertanto, nel caso sia ripetibile, pertanto, nel caso sia stato effettuato un rapporto a stato effettuato un rapporto a rischio è necessario rivolgersi a un rischio è necessario rivolgersi a un medico generico o a un ginecologo. medico generico o a un ginecologo.

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TAR del Lazio 2001TAR del Lazio 2001

Le caratteristiche del farmaco si Le caratteristiche del farmaco si traducono in specifiche regole traducono in specifiche regole comportamentali a carico del comportamentali a carico del medico, che è tenuto a prescriverlo medico, che è tenuto a prescriverlo in presenza dei presupposti di in presenza dei presupposti di emergenza e nei limiti idonei ad emergenza e nei limiti idonei ad eliminare il paventato rischio di eliminare il paventato rischio di gravidanza, e dello stesso individuo gravidanza, e dello stesso individuo che deve assumerlo solo in presenza che deve assumerlo solo in presenza delle circostanze e con le delle circostanze e con le precauzioni indicate nel foglio precauzioni indicate nel foglio illustrativo.illustrativo.

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Il Il Comitato Nazionale di BioeticaComitato Nazionale di Bioetica, in , in un documento in data un documento in data 28/05/200428/05/2004 si si è espresso all’unanimità a riguardo è espresso all’unanimità a riguardo della salvaguardia della libertà di della salvaguardia della libertà di coscienza del medico circa la coscienza del medico circa la prescrizione. prescrizione. Vista la variabilità del meccanismo Vista la variabilità del meccanismo di azione, il principio di precauzione di azione, il principio di precauzione dovrebbe essere quello da applicare dovrebbe essere quello da applicare in primis, associato alla libertà di in primis, associato alla libertà di coscienza del medico circa la coscienza del medico circa la prescrizione. prescrizione. Viene così prevista la clausola di Viene così prevista la clausola di coscienza per i medici rispetto alla coscienza per i medici rispetto alla prescrizione del farmaco.prescrizione del farmaco.

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Codice Deontologico Codice Deontologico del 16/12/2006del 16/12/2006 - all’art.13: - all’art.13: “La prescrizione di un “La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed responsabilità professionale ed etica del etica del medicomedico e non può che far seguito ad una e non può che far seguito ad una diagnosi circostanziata o, quantomeno diagnosi circostanziata o, quantomeno ad un fondato sospetto diagnostico”ad un fondato sospetto diagnostico”- all’art. 22: - all’art. 22: “Il medico al quale vengano “Il medico al quale vengano richieste richieste prestazioni che contrastino con prestazioni che contrastino con la sua coscienzala sua coscienza o con il suo o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave ed comportamento non sia di grave ed immediato nocumento per la salute della immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e cittadino ogni utile informazione e chiarimento.”chiarimento.”

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Con la contraccezione di Con la contraccezione di emergenza per l’OMS non si emergenza per l’OMS non si pone come problema etico, pone come problema etico, poiché questa non provoca poiché questa non provoca interruzione di gravidanza una interruzione di gravidanza una volta che è avvenuto l’impianto. volta che è avvenuto l’impianto. Quello che accade prima Quello che accade prima dell’impianto non è dunque dell’impianto non è dunque rilevante per l’OMS.rilevante per l’OMS.

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Il Il Mifegyne, RU486Mifegyne, RU486, è stato posto sul , è stato posto sul mercato in Francia il 26/10/1988.mercato in Francia il 26/10/1988.Dal primo novembre 1999 la pillola Dal primo novembre 1999 la pillola abortiva è autorizzata in Svizzera. È abortiva è autorizzata in Svizzera. È accessibile in gran parte degli ospedali accessibile in gran parte degli ospedali e dei studi medici ginecologi. Anche col e dei studi medici ginecologi. Anche col metodo farmacologico in Svizzera viene metodo farmacologico in Svizzera viene osservata la legge sull'aborto.osservata la legge sull'aborto.Negli Stati Uniti è distribuito dal Negli Stati Uniti è distribuito dal settembre 2000.settembre 2000.La sperimentazione è stata iniziata La sperimentazione è stata iniziata dalla Regione Piemonte nel 2005, in dalla Regione Piemonte nel 2005, in base alla Legge n. 194 del 22 maggio base alla Legge n. 194 del 22 maggio 1978. In seguito la pillola RU-486 è 1978. In seguito la pillola RU-486 è stata sperimentata anche in Liguria, stata sperimentata anche in Liguria, Toscana e dal 2006 in Puglia.Toscana e dal 2006 in Puglia.

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ANORESSIZZANTIANORESSIZZANTI

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D.M. 17 settembre 1997D.M. 17 settembre 1997Sospensione dell'autorizzazione Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle all'immissione in commercio delle specialità medicinali a base di specialità medicinali a base di fenfluramina e dexfenfluramina fenfluramina e dexfenfluramina D.M. 18 settembre 1997D.M. 18 settembre 1997Prescrizione di specialità anoressizzanti ad Prescrizione di specialità anoressizzanti ad azione centrale. azione centrale. D. M. 30 ottobre 1998. D. M. 30 ottobre 1998. Modificazione al decreto ministeriale 18 Modificazione al decreto ministeriale 18 settembre 1997 concernente divieti e settembre 1997 concernente divieti e limitazioni nella prescrizione e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale. ad azione centrale. D.M. 24 gennaio 2000D.M. 24 gennaio 2000Misure sanitarie concernenti i medicinali Misure sanitarie concernenti i medicinali anoressizzanti ad azione centrale diversi anoressizzanti ad azione centrale diversi dalla fenfluramina, dexfenfluramina e dalla fenfluramina, dexfenfluramina e pemolinapemolina

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Non sono spedibili ricette non Non sono spedibili ricette non accompagnate dal "piano generale di accompagnate dal "piano generale di trattamento" (o "piano terapeutico").trattamento" (o "piano terapeutico").Non sono spedibili ricette redatte dopo la Non sono spedibili ricette redatte dopo la scadenza del "piano generale di scadenza del "piano generale di trattamento" o comunque dopo 3 mesi trattamento" o comunque dopo 3 mesi dalla data di compilazione. dalla data di compilazione. Il farmacista non può dispensare altre Il farmacista non può dispensare altre confezioni qualora non sia intercorso, in confezioni qualora non sia intercorso, in base alla posologia prescritta dallo base alla posologia prescritta dallo specialista, il periodo previsto per specialista, il periodo previsto per l'assunzione delle unità posologiche l'assunzione delle unità posologiche contenute nell'ultima confezione contenute nell'ultima confezione dispensata. dispensata. Non è spedibile il "piano terapeutico" Non è spedibile il "piano terapeutico" presentato da solo.presentato da solo.

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Il "piano generale di trattamento" o "piano Il "piano generale di trattamento" o "piano terapeutico" è redatto da un medico terapeutico" è redatto da un medico specialista in una delle seguenti discipline: specialista in una delle seguenti discipline:

scienza dell'alimentazione scienza dell'alimentazione endocrinologia e malattie del ricambio endocrinologia e malattie del ricambio diabetologia diabetologia medicina interna medicina interna

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Il "Il "piano terapeuticopiano terapeutico" deve recare le " deve recare le seguenti informazioni: seguenti informazioni: nome e cognome del paziente nome e cognome del paziente data di compilazione data di compilazione indicazione del nome del medicinale indicazione del nome del medicinale dichiarazione del medico, sotto la propria dichiarazione del medico, sotto la propria responsabilità, che all'inizio del responsabilità, che all'inizio del trattamento l'indice di massa corporea del trattamento l'indice di massa corporea del paziente era maggiore di 30 Kg/m paziente era maggiore di 30 Kg/m dose giornaliera del farmaco e durata dose giornaliera del farmaco e durata della terapia, che non può in alcun caso della terapia, che non può in alcun caso superare i 3 mesi superare i 3 mesi nome, cognome, indirizzo e firma del nome, cognome, indirizzo e firma del medico, con indicazione della medico, con indicazione della specializzazione posseduta specializzazione posseduta

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ANIDEPRESSIVI ANIDEPRESSIVI

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La Paroxetina (Seroxat® e Sereupin®) è La Paroxetina (Seroxat® e Sereupin®) è stata somministrata a bambini e stata somministrata a bambini e adolescenti, affetti da depressione, ma adolescenti, affetti da depressione, ma tale principio attivo ha aggravato i disturbi tale principio attivo ha aggravato i disturbi psichici. psichici. Il ministero della Salute, sulla scorta di Il ministero della Salute, sulla scorta di alcuni studi clinici, nel luglio del 2003 ha alcuni studi clinici, nel luglio del 2003 ha ordinato alle case produttrici di scrivere ordinato alle case produttrici di scrivere sui foglietti illustrativi che è sui foglietti illustrativi che è controindicato per i giovanissimi, e ha controindicato per i giovanissimi, e ha anche inoltrato una circolare a tutti i anche inoltrato una circolare a tutti i medici. medici.

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Dal 27 marzo 2007 gli antidepressivi a Dal 27 marzo 2007 gli antidepressivi a base di fluoxetina (Prozac®) potranno base di fluoxetina (Prozac®) potranno essere somministrati anche ai bambini essere somministrati anche ai bambini dagli 8 anni in su.dagli 8 anni in su.L’autorizzazione del suo impiego nei L’autorizzazione del suo impiego nei bambini non è una decisione italiana o bambini non è una decisione italiana o dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), bensì una decisione assunta dall’EMEA bensì una decisione assunta dall’EMEA (European Medical Evalution Agency) e (European Medical Evalution Agency) e ratificata dalla Commissione Europea, che ratificata dalla Commissione Europea, che come tale va applicata in tutti i 27 Paesi come tale va applicata in tutti i 27 Paesi della comunità, secondo quanto previsto della comunità, secondo quanto previsto dal regolamento comunitario di Mutuo dal regolamento comunitario di Mutuo Riconoscimento.Riconoscimento.La prescrizione del Prozac® in Italia, viene La prescrizione del Prozac® in Italia, viene però limitata alla definizione di un però limitata alla definizione di un piano piano diagnostico-terapeuticodiagnostico-terapeutico da parte di da parte di specialisti in neuropsichiatria o psichiatria specialisti in neuropsichiatria o psichiatria infantile.infantile.

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Il metilfenidato idrocloride (Ritalin®) Il metilfenidato idrocloride (Ritalin®) appartiene al gruppo dei farmaci noti come appartiene al gruppo dei farmaci noti come stimolanti del sistema nervoso centrale ed stimolanti del sistema nervoso centrale ed è utilizzato nel trattamento di pazienti è utilizzato nel trattamento di pazienti affetti da disturbi dell'attenzione con o affetti da disturbi dell'attenzione con o senza iperattività (Attention Deficit senza iperattività (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) e da Hyperactivity Disorder, ADHD) e da narcolessia.narcolessia.Il 26 aprile 2006 il Ministro della Salute e il Il 26 aprile 2006 il Ministro della Salute e il Ministro della Giustizia hanno emesso un Ministro della Giustizia hanno emesso un Decreto che riporta il metilfenidato, Decreto che riporta il metilfenidato, sottratto dal marzo 2003 tra le sostanze sottratto dal marzo 2003 tra le sostanze stupefacenti. stupefacenti.

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