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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA” DELIBERAZIONE n. 723 del 20-10-2015 O G G E T T O Contratto di compravendita di porzione immobiliare tra Azienda-U.L.SS. n. 6 'Vicenza' e Seminario Vescovile di Vicenza. Proponente: Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali Anno Proposta: 2015 Numero Proposta: 876 Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali/2015/876 1

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REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA”

DELIBERAZIONE

n. 723 del 20-10-2015

O G G E T T O

Contratto di compravendita di porzione immobiliare tra Azienda-U.L.SS. n. 6 'Vicenza' e Seminario Vescovile di Vicenza.

Proponente: Servizio Affari Legali e Amministrativi GeneraliAnno Proposta: 2015Numero Proposta: 876

Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali/2015/876

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Il Direttore del Servizio Affari legali e amministrativi generali riferisce:

“Con deliberazione n. 128 del 13.03.2015 è stato approvato il testo del preliminare di compravendita tra l’Azienda ULSS n. 6 ‘Vicenza’ e il Seminario Vescovile di Vicenza, relativamente ad una porzione del complesso immobiliare già adibito a Seminario Vescovile con piccola chiesa, compresa un’area esterna adibita a parcheggio, già oggetto di precedenti contratti di locazione stipulati tra le parti nel 2007 e nel 2011 (v. precedenti deliberazioni n. 531/2007 e n. 807/2011).

Nella medesima data le parti in questione hanno sottoscritto il preliminare di compravendita, il cui contenuto può essere sintetizzato nei termini seguenti:

• l’obbligo per il Seminario di vendere e l’obbligo per l’ULSS di acquistare, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni regionali, il compendio immobiliare comprensivo dell’area esterna adibita a parcheggio oggetto dell’originario contratto di locazione;

• la concessione all’ULSS, da parte del Seminario, della detenzione degli immobili oggetto del preliminare di compravendita sino alla stipula del contratto definitivo, e ciò dietro il versamento di un’indennità giornaliera di occupazione pari ad Euro 1.500,00 sino al 24.07.2015 e ad Euro 2.500,00 oltre tale data;

• il corrispettivo convenuto per l’acquisto è costituito in parte dal pagamento di una somma di denaro (Euro 15.062.500,00) e in parte dalla cessione in permuta al Seminario di un immobile - sito a Vicenza in Via Chinotto 24 - di proprietà dell’ULSS e stimato in Euro 237.500,00.

Il contratto preliminare in questione ha rappresentato il punto d’arrivo di una trattativa protrattasi per anni tra il Seminario Vescovile di Vicenza e questa Azienda, la quale da sempre si è dimostrata interessata ad acquisire in proprietà l’immobile avuto in locazione, al fine di poter essere autorizzata dalla Regione ad effettuare quegli investimenti duraturi che appaiono necessari ad un miglior utilizzo dei locali per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

A tale proposito va ricordato che la Regione Veneto ha auspicato l’acquisto dell’immobile da parte dell’ULSS sin dai tempi del primo contratto di locazione, risalente al 28.12.2007 (v. deliberazione n. 531/2007), poi superato e sostituito da quello sottoscritto in data 29.11.2011 (v. deliberazione n. 807/2011): nella nota del 18.05.2009, prot. n. 268217, della Direzione Edilizia e Finalità Collettive, con la quale si comunicava l’intervenuto rilascio, da parte della Commissione regionale per l’investimento in tecnologia e edilizia (CRITE), del parere favorevole allo studio di fattibilità per la ristrutturazione dell’ex Seminario, si legge, infatti, che “l’Azienda dovrà valutare la possibilità di acquistare l’immobile nel corso della durata dell’affitto”.

In ordine al prezzo pattuito tra le parti per il trasferimento immobiliare in questione, pari ad Euro 15.300.000,00, è stato espresso il giudizio di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio – Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative con atto in data 15.06.2015.

Inoltre, in ordine alla prescritta autorizzazione necessaria per l’acquisizione delle porzioni immobiliari costituenti l’ex Seminario Vescovile, si è espressa la CRITE nella seduta del 22.07.2015, la quale ha fornito “parere favorevole con prescrizione di garantire la copertura finanziaria mediante accensione Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali/2015/876

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di mutuo per la totalità del fabbisogno espresso” (v. nota 03.08.2015, prot. n. 317807 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale agli atti).

Infine, con DGR n. 1121 del 25.08.2015 la Regione Veneto ha preso atto del suddetto parere ed ha autorizzato l’investimento in questione, individuando nella contrazione di un mutuo per un importo massimo di Euro 15.300.000,00 lo strumento con cui garantire la copertura finanziaria per detto investimento.

A tale proposito si evidenzia che è intenzione della Direzione aziendale procedere, tramite autofinanziamento e/o utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria, all’acquisto della porzione immobiliare già nelle more della procedura di gara avviata per l’acquisizione del capitale di prestito (il dialogo tecnico con le ditte interessate ha avuto luogo in data 16 ottobre 2015), al fine di ottenere un risparmio sul bilancio sanitario dell’Azienda derivante dai minori oneri versati a titolo di indennità giornaliera per la detenzione temporanea del bene.

Infatti, gli oneri finanziari che in base al vigente contratto di tesoreria sarebbero addebitati all’ULSS dal Tesoriere per l’utilizzo dell’anticipazione ammontano ad Euro 31.000,00 al mese, mentre l’indennità di detenzione dovuta al Seminario, calcolata su base mensile, è pari ad Euro 75.000,00.

Inoltre, con nota in data 14.10.2015, prot.n. 66953, questa ULSS ha chiesto alla Regione un’erogazione extra che consenta di ridurre ulteriormente gli oneri derivanti dall’anticipazione di tesoreria e sul punto la stessa Regione ha fornito rassicurazioni verbali al Direttore Generale.

Alla luce dell’intervenuta autorizzazione regionale all’acquisto definitivo delle porzioni immobiliari oggetto dei precedenti contratti di locazione stipulati con il Seminario, le parti, con l’ausilio e la supervisione del notaio dr.ssa Anna Maria Fiengo dell’Ordine dei Notai di Vicenza e di Bassano del Grappa, hanno definito il testo del contratto di compravendita che andranno a sottoscrivere e che viene allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di approvare il testo del contratto di compravendita tra Azienda ULSS n. 6 ‘Vicenza’ e Seminario Vescovile di Vicenza, descritto in premessa, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante;

2. di procedere alla sottoscrizione del contratto di compravendita di cui al precedente punto;

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3. di dare atto che l’importo della presente compravendita è pari ad Euro 16.677.000,00, così composto: Euro 15.300.000,00 quale prezzo della porzione acquistata (di cui Euro 15.062.500,00 corrisposti tramite bonifico ed Euro 237.500,00 mediante cessione in permuta di un immobile, sito a Vicenza in Via Chinotto 24, di proprietà dell’ULSS 6), Euro 1.377.000,00 quale imposta di registro;

4. di dare atto che la copertura finanziaria dell’investimento oggetto della presente deliberazione è garantita per Euro 15.300.000,00 dalla contrazione di apposito mutuo autorizzato dalla Regione Veneto con DGR 1121/2015, per il quale è già stata avviata la procedura di gara, e per la parte rimanente con risorse di parte corrente;

5. di stabilire, per le motivazioni espresse nelle premesse, che nelle more della conclusione della gara per l’acquisizione del capitale di prestito vengano impiegate per l’acquisizione del complesso immobiliare le risorse correnti o derivanti dall’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle competenti strutture regionali;

7. di pubblicare la presente deliberazione all’albo on-line dell’Azienda.

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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo(App.to Dr. Roberto Toniolo)

Il Direttore Sanitario(App.to Dr. Ennio Cardone)

Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale(App.to Dr. Paolo Fortuna)

IL DIRETTORE GENERALE(F.to digitalmente per l'Ing. Ermanno Angonese - Dr. Roberto Toniolo)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E

AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, ________________ _________________________________

Copia conforme all’originale, composta di n. fogli (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E

AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, ________________ _________________________________

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Repertorio N. Raccolta N.

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno

del mese di ottobre

in Vicenza, Corso Fogazzaro n. 18, nel mio Studio secondario.

Innanzi a me dott. ANNA MARIA FIENGO, Notaio in Thiene ed ivi

residente con lo Studio in Viale Europa n. 8/10, iscritto nel

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano

del Grappa,

SONO COMPARSI

- "SEMINARIO VESCOVILE DI VICENZA"

con sede legale in Vicenza, Borgo Santa Lucia n. 43 Codice Fi-

scale: 00530090240, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto

con D.M. 7 dicembre 1987, già iscritto nel Registro delle per-

sone Giuridiche presso la Prefettura di Vicenza al n. 25,

debitamente rappresentato dal Rettore e legale rappresentante

GUIDOLIN Don CARLO, nato a Rosà il giorno 16 gennaio 1966, do-

miciliato per la carica presso il Seminario Vescovile, in Vi-

cenza, Borgo Santa Lucia n. 43, autorizzato al presente atto

dal Vescovo Diocesano con decreto in data 12 marzo 2015 com-

prendente tutti i nullaosta necessari dell'Autorità Ecclesia-

stica, decreto che si allega al presente atto sotto la lettera

"A";

IL SEMINARIO VESCOVILE DI VICENZA in appresso sarà indicato

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come "SEMINARIO";

- "L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.6 VICENZA"

con sede legale in Vicenza, Viale Monsignor Ferdinando Rodolfi

n. 37, Codice Fiscale: 02441500242 - Ente Giuridico funzional-

mente collegato alla Regione Veneto, la cui attività è regola-

mentata dal L.R. n. 56 del 14 settembre 1994,

rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante

ANGONESE ERMANNO, nato a Mason Vicentino il giorno 10 febbraio

1949, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede le-

gale dell'Azienda ULSS N. 6 "Vicenza", in Viale Monsignor Fer-

dinando Rodolfi n. 37, tale nominato con decreto del Presiden-

te della Giunta Regionale del Veneto in data 29 dicembre 2012

n. 226, pubblicato nel B.U.R. della Regione Veneto n. 3 in da-

ta 11-01-2013, autorizzato al presente atto in esecuzione del-

la delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1121/DGR in data

25 agosto 2015, previo parere favorevole della Commissione Re-

gionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)

nelle sedute del giorno 8 e 22 luglio 2015, nonché della deli-

bera del Direttore Generale in data

che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.6 VICENZA in appres-

so sarà denominata "ULSS n.6 VICENZA".

I costituiti, della cui identità personale, qualifica e pote-

ri, io Notaio sono certo,

premettono:

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a) che, con contratto di locazione immobiliare rogato dal No-

taio Giulia Clarizio in data 29 novembre 2011 n. 59075 di

rep., registrato a Vicenza 1 il 19 dicembre 2011 al n. 9385

serie 1 T, trascritto a Vicenza il 20 dicembre 2011 ai nn.

24540/16211, il SEMINARIO VESCOVILE DI VICENZA ha concesso in

locazione all'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.6 VICEN-

ZA - per la durata di anni trenta a decorrere dall'1-11-2011

(uno novembre duemilaundici), fino al giorno 31-10-2041 (tren-

tuno ottobre duemilaquarantuno) - parte del Complesso immobi-

liare sito in Comune di Vicenza, Via Giovanni Giuseppe Cappel-

lari in angolo con Viale Monsignor Ferdinando Rodolfi - già

adibito a Seminario Vescovile con piccola Chiesa - così cata-

stalmente descritto:

CATASTO FABBRICATI COMUNE DI VICENZA - FOGLIO 81 (ex L/8)

m.n. 84 sub 1 - m.n. 185 Via Giovanni Giuseppe Cappellari n.

25 P.S1-T-1-2-3-4 - Cat. B/1 - Cl. 3 - metri cubi 40124 (su-

perficie catastale mq. 10285) - RCE 47.661,29

m.n. 84 sub 3 Via Giovanni Giuseppe Cappellari snc P.S1-T-1-

2-3- - Cat. B/1 - Cl. 5 - metri cubi 6784 (superficie catasta-

le mq. 1919) - RCE 11.211,65

STESSO COMUNE - SEZIONE L - FOGLIO 8 (otto)

m.n. D - 82 - 83 Viale Ferdinando Rodolfi - P.T.1. - Cat. E/7,

tra i seguenti confini partendo da Nord e seguendo la poligo-

nale in senso N.E.S.O. dell'intera proprietà:

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Via Giovanni Giuseppe Cappellari - porzione m.n. 84 sub 4,

Viale Monsignor Ferdinando Rodolfi, salvo i più recenti e pre-

cisi;

b) che, con raccomandata A.R. in data 23 luglio 2014, prot.

n. 49708, l'ULSS n. 6 Vicenza ha comunicato al Seminario il

preavviso di recesso dal contratto di locazione sopracitato,

ai sensi del comma 2bis dell'art. 24 del D.L. 24.04.2014, n.

66, convertito in legge n. 89 del 23.06.2014;

c) che il Seminario ha ricevuto il preavviso di recesso in da-

ta 28 luglio 2014;

d) che il recesso, in base al citato comma 2bis dell'art. 24

del D.l. 24.04.2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23

giugno 2014, ha avuto effetto dalla data del 24 gennaio 2015;

e) che, pertanto, il predetto contratto di locazione ha cessa-

to ogni effetto dal 24 gennaio 2015 (ventiquattro gennaio due-

milaquindici);

f) che le parti sono addivenute nel frattempo ad un accordo

che prevede l'acquisto, a titolo oneroso, da parte dell'ULSS

n. 6 Vicenza, dei beni oggetto dell'originario contratto di

locazione - concedendo nel periodo transitorio dal 24 gennaio

2015 alla stipula del contratto definitivo, la detenzione de-

gli immobili, dietro versamento di un'indennità di occupazio-

ne, come da concessione in detenzione temporanea sottoscritta

in data 13 marzo 2015, registrata all'Agenzia delle Entrate di

Vicenza 1 il 30 marzo 2015 al n. 977 serie 3, nonché da proro-

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ga di detenzione temporanea sottoscritta il 24 luglio 2015,

registrata all'Agenzia delle Entrate di Vicenza 1 il 7 agosto

2015 al n. 1283 serie 3;

- 2 -

- che l'ULSS N.6 VICENZA" è piena proprietaria, tra l'altro,

della porzione facente parte del fabbricato condominiale sito

in Vicenza con accesso da via Generale Chinotto n. 24 - costi-

tuita da un appartamento al piano quarto con annessi soffitta

al piano quinto e cantine al piano seminterrato, oltre de-

scritta, alla stessa pervenuta in attuazione dell'art.5 del

D. Lgs. n. 502/92 in virtù del Decreto della Giunta Regionale

n.3457 del 19 ottobre 1999, trascritto alla Conservatoria dei

RR. II. di Vicenza il 21 dicembre 2000 ai nn. 26994/19030;

- 3 -

- che le parti del presente atto hanno convenuto che, parte

del prezzo della porzione di Seminario di cui al Punto 1, sta-

bilito in Euro 15.300.000,00 (quindicimilionitrecentomila vir-

gola zero zero), sarebbe stato soddisfatto mediante la cessio-

ne in permuta al Seminario Vescovile di Vicenza del predetto

appartamento in Vicenza Via Generale Chinotto, attualmente di

proprietà dell'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria N.6 Vicen-

za.

Tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra il "SEMINARIO VESCOVILE DI VICENZA" e l'"AZIENDA UNITA'

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LOCALE SOCIO-SANITARIA N.6 VICENZA"

si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 - CONSENSO ED IMMOBILI

Con ogni garanzia di fatto e di diritto il SEMINARIO

VESCOVILE DI VICENZA, come sopra rappresentato, vende all'A-

ZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.6 VICENZA che, a mezzo

del suo rappresentante, accetta ed acquista la piena proprietà

della porzione facente parte del Complesso immobiliare (ex Se-

minario Vescovile) sito in Comune di Vicenza, Via Giovanni

Giuseppe Cappellari in angolo con Viale Monsignor Ferdinando

Rodolfi - costituita da quattro corpi di fabbrica comprenden-

ti: chiesa, corpo ovest, corpo est ed avancorpo di recente co-

struzione non ultimato, con annessa superficie scoperta di

pertinenza di circa mq. 16.413,17 (sedicimilaquattrocentotre-

dici virgola diciassette).

Trattasi di un complesso immobiliare - il cui impianto risale

agli anni 1954-1958 epoca della costruzione con la destinazio-

ne d'uso di Seminario per la formazione del Clero - composto

da alcuni fabbricati, il primo costituito da ex Chiesa con un

piano fuori terra, seminterrato e soffitta, il secondo, colle-

gato al primo, con percorsi coperti ai piani seminterrato e

rialzato, presenta quattro piani fuori terra, seminterrato e

soffitta con un avancorpo di recente costruzione non ultimato,

il terzo fabbricato, ortogonale al primo si allunga verso est,

con tre piani fuori terra, seminterrato e soffitta.

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Detti immobili sono così catastalmente descritti:

CATASTO FABBRICATI - IN COMUNE DI VICENZA - FOGLIO 81 (ex L/8)

mappale n. 84 sub 3 Via Giovanni Giuseppe Cappellari snc,

piano S1-T-1-2-3 - categoria B/1 - classe 5 - metri cubi 6.784

- Rendita Euro 11.211,65;

mappale n. 84 sub 5 Via Giovanni Giuseppe Cappellari n. 25,

piano S1-T - categoria B/1 - classe 3 - metri cubi 5.142 -

Rendita Euro 6.107,92;

mappale n. 84 sub 7 graffato al m.n. 185 Via Giovanni Giuseppe

Cappellari n. 25, piano S1-T-1-2-3-4 in corso di costruzione;

mappale n. D graffato al m.n. 83 Via Giovanni Giuseppe Cappel-

lari n. 25 piano T in corso di costruzione.

----

Si precisa che i m.n. 84 sub 7 graffato al m.n. 185 e m.n. D

graffato al m.n. 83 - derivano dai m.n. 84 sub 6 graffato al

m.n. 185 e dal m.n. D graffato ai m.n. 82 e 83 - a seguito

della denuncia di variazione per fusione, ampliamento e ri-

strutturazione, registrata all'UTE di Vicenza in data 8 otto-

bre 2015 al n. VI0146088/2015 di Prot. e precedente denuncia

di variazione registrata all'UTE in data 31 gennaio 2012 al n.

VI0017176 di Prot., con la quale è stato soppresso l'origina-

rio m.n. 84 sub 1 graffato al m.n. 185 e costituiti i m.n. 84

sub 5 e 84 sub 6 graffato al m.n. 185 (ora soppresso con la

variazione sopra citata).

Tutto il complesso immobiliare destinato a Seminario, di cui

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viene ceduta la porzione sopra individuata, insiste e compren-

de i terreni così catastalmente descritti:

CATASTO TERRENI - COMUNE DI VICENZA - FOGLIO 81

m.n. 83 Ente Urbano di are 1.80

m.n. 84 Ente Urbano di ha. 2.80.34

m.n. D Ente Urbano di are 6.75

m.n. 185 Ente Urbano di are 0.55.

Si precisa che l'originario m.n. 82 di are 1.85, già graffato

ai m.n. D e 83, è stato soppresso ed unito al m.n. 84 Ente Ur-

bano di Ha. 2.78.49 e quindi ora di Ha. 2.80.34 (tipo mappale

del 22 settembre 2015 prot. n. VI0138289).

A maggior identificazione si allegano, previa sottoscrizione

delle parti e di me Notaio, sub "C e D" rispettivamente l'ela-

borato planimetrico e l'estratto di mappa, per farne parte in-

tegrante e sostanziale.

Confini: partendo da Nord e seguendo la poligonale in senso

N.E.S.O. dell'intera proprietà: Via Giovanni Giuseppe Cappel-

lari - porzione M.N. 84 sub 4, Viale Monsignor Ferdinando Ro-

dolfi, salvo i più recenti e precisi.

La vendita che avviene a corpo e non a misura, segue nello

stato ed essere in cui gli immobili si trovano ed è comprensi-

va di ogni diritto, accessorio, accessione, pertinenza, servi-

tù attive e passive.

Patto Speciale

Le parti si autorizzano reciprocamente a chiudere e a recinta-

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re le rispettive nuove proprietà con idonei divisori posti a

cavaliere dei confini delle stesse e ciò in continuità forma-

le con l'esistente, a spese comuni in quota uguale, fermo il

rispetto della vigente normativa edilizia - tenuto conto che

col presente atto viene venduta una porzione del complesso im-

mobiliare, restando in proprietà del "SEMINARIO" la residua

porzione di fabbricato con terreno di pertinenza m.n. 84 sub

4, salvo i più precisi.

ARTICOLO 2 - PROVENIENZA

Il "Seminario", come rappresentato, dichiara e garantisce

all'"ULSS n. 6 Vicenza" di avere la piena proprietà e libera

disponibilità dell'immobile oggetto dell'art. 1 del presente

atto, ad esso pervenuto per atto di donazione in data 13 giu-

gno 1942 n. 4570 di rep. Notaio Giuseppe Zampieri di Vicenza,

ivi registrato il 19 giugno 1942 al n. 2434 vol. 190 ed ivi

trascritto il 23 giugno 1942 ai nn. 2538/2078.

ARTICOLO 3 - PREZZO

-A _

Il prezzo è stato convenuto in Euro 15.300.000,00 (quindicimi-

lionitrecentomila virgola zero zero) - regolato come segue:

- quanto ad Euro 15.062.500,00 (quindici milioni sessantadue-

mila cinquecento virgola zero zero) sono stati versati dalla

parte acquirente alla parte alienante che ne rilascia ampia e

liberatoria quietanza finale di saldo;

- quanto ad Euro 237.500,00 (duecentotrentasettemila cinque-

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cento virgola zero zero) mediante cessione in permuta dell'im-

mobile di proprietà dell'"ULSS n. 6 Vicenza" infra descritto,

di pari valore, come concordato tra esse parti.

Pertanto a saldo totale del prezzo l'"AZIENDA UNITA' LOCALE

SOCIO-SANITARIA N.6 VICENZA", a mezzo del suo rappresentante,

cede in permuta al SEMINARIO VESCOVILE DI VICENZA che, come

sopra rappresentato, in permuta riceve ed acquista, in piena

proprietà l'unità immobiliare facente parte del fabbricato

condominiale sito in Comune di Vicenza, con accesso da via Ge-

nerale Chinotto n. 24 - costituita da appartamento al piano

quarto con annessi soffitta al piano quinto e cantine al piano

seminterrato - così catastalmente censita:

CATASTO FABBRICATI - COMUNE DI VICENZA - Foglio 7

Mappale n. 661 sub. 14, via Antonio Chinotto, n. 24 - piano

S1-4-5 - categoria A/3 - classe 6 - vani 6, Rendita Euro

557,77

con annessa quota parte proporzionale sulle parti comuni del

fabbricato come per legge.

Confini del fabbricato in senso N.E.S.O.: m.n. 242, 568, 244,

via G. Chinotto, via San Silvestro - salvo i più precisi.

La cessione segue nello stato ed essere in cui l'immobile si

trova comprensivo di ogni diritto, accessorio, accessione,

pertinenza, servitù attive e passive, ed in particolare dei

diritti di comproprietà, secondo le norme di legge in materia

di condominio negli edifici, sull'area coperta e scoperta di

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pertinenza del fabbricato, sull'intero complesso edilizio, i

muri maestri, il tetto, sulle parti, locali ed impianti di uso

comune ed in genere su quant'altro ritenuto comune a sensi

dell'art. 1117 c.c.

A seguito della predetta cessione e del pagamento del residuo

prezzo come sopra precisato, il SEMINARIO VESCOVILE DI VICEN-

ZA, come rappresentato, presta ampia e liberatoria quietanza

finale di saldo con dichiarazione di null'altro a pretendere

per la vendita degli immobili di cui all'articolo 1 del pre-

sente atto.

A sua volta l'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.6 VICEN-

ZA, a mezzo del suo rappresentante, presta ampia e liberatoria

quietanza finale di saldo con dichiarazione di null'altro a

pretendere, relativamente alla cessione dell'appartamento in

Vicenza via Generale Chinotto.

- B -

Ai sensi L. 248/2006, art. 35, c.22, le parti del presente at-

to dichiarano in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sen-

si del D.P.R. 445/2000 consapevoli e da me Notaio notiziati

sulle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace

nonchè dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finan-

ziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di

omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati:

- che il residuo prezzo di Euro 15.062.500,00 (quindici milio-

ni sessantaduemila cinquecento virgola zero zero), è stato

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corrisposto mediante bonifico in data

- che le presenti cessioni di immobili sono state concluse

senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 e

ss. del Codice Civile.

Clausole comuni ai due negozi giuridici

ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urba-

nistica ed edilizia:

. Monsignor Guidolin Don Carlo, quale rappresentante del Semi-

nario Vescovile di Vicenza, con riguardo agli immobili in Vi-

cenza censiti al foglio 81 con i Mappali n. 84 sub 3, 84 sub

5, 84 sub 7 graffato al m.n. 185 e mappale n. D graffato al

m.n. 83;

. ed il signor Ermanno Angonese, quale rappresentante dell'

"AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.6 VICENZA", con ri-

guardo all'immobile censito in Comune di Vicenza al foglio 7

mappale n. 661 sub 14,

dichiarano

1) - ai sensi e per gli effetti del T.U. approvato con D.P.R.

n. 445 del 28 dicembre 2000, da me Notaio ammoniti sulle con-

seguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti, ai sen-

si dell'art. 76 del D.P.R. stesso che le opere, relative ai

fabbricati oggetto del presente atto, sono state iniziate an-

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teriormente al 1° settembre 1967.

2) - Monsignor Guidolin Don Carlo, con riguardo ai suddetti

immobili in Vicenza censiti al foglio 81, dichiara altresì:

. che sono state eseguite opere per le quali sono stati rila-

sciati dal Comune di Vicenza Settore Edilizia Privata, permes-

si di costruire N.P.G. n. 44919/2008, N.U.T. 3207/2008 in data

12 gennaio 2009 e N.P.G. n. 36384/2010, N.U.T. 2732/2010 in

data 8 giugno 2010;

. che è stato chiesto allo stesso Comune di Vicenza permesso

di costruire in variante in data 11 dicembre 2010;

A tal proposito la parte acquirente, come rappresentata, di-

chiara e garantisce che completerà a sua cura e spese i lavori

in corso d'opera;

- che il terreno su cui insistono i fabbricati, nonchè di

pertinenza degli stessi, ha le caratteristiche risultanti dal

Certificato di Destinazione urbanistica rilasciato dal Comune

di Vicenza in data 27 gennaio 2015 P.G. n. 5339/2015 che, in

originale, viene allegato al presente contratto sotto la let-

tera "E" confermando, ai sensi di legge, che a tutt'oggi non

sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il medesimo Monsignor Guidolin Don Carlo ed il signor Angonese

Ermanno, nella predetta qualità, dichiarano infine che tutti

gli immobili oggetto del presente atto non sono interessati

dalle previsioni di sanatoria, non essendo state apportate

agli stessi altre modifiche che richiedono provvedimenti auto-

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rizzativi.

L'"ULSS n. 6 VICENZA", come rappresentata, avendo in detenzio-

ne degli immobili di cui all'art. 1 del presente atto, garan-

tisce di non aver apportato, in qualità di detentore, agli

stessi immobili modifiche per le quali fosse richiesto il ri-

lascio di provvedimenti amministrativi, manlevando integral-

mente comunque la parte venditrice da ogni e qualsiasi respon-

sabilità al riguardo e facendosi carico di ogni eventuale one-

re ed obbligo conseguenti.

La parte acquirente assume, infine, a proprio esclusivo carico

ogni onere e contributo, nessuno escluso od eccettuato, che in

futuro il venditore fosse tenuto a pagare relativamente

all'immobile oggetto dell'art. 1.

Si precisa che in seguito ad un Accordo di Programma sotto-

scritto ai sensi dell'art. 32 della L.R.35/2001 tra la Regione

del Veneto, il Comune di Vicenza e l'Azienda ULSS n. 6 "Vicen-

za", approvato nella conferenza di Servizi in data 4 aprile

2012, la destinazione urbanistica dei beni oggetto dell'art. 1

del presente atto, è ora definita dal Piano di Assetto del

Territorio adottato con deliberazione del C.C. n. 84 dell'11

dicembre 2009 e approvato con conferenza di Servizi in data 26

agosto 2010, che classifica l'immobile nell'Ambito Territoria-

le Omogeneo ATO 01, che comprende il Centro Storico del capo-

luogo, regolato dall'art. 18 delle NTA del PAT, con l'indica-

zione IPS 07 Ambiti di Interesse Pubblico Strategico regolati

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dall'art. 25 delle N.T.A. Azioni di riqualificazione e ricon-

versione, in particolare azioni di Interesse Pubblico Strate-

gico, che prevedono l'innovazione radicale dell'attuale asset-

to localizzativo e/o funzionale di servizi e attività pubbli-

che o di interesse pubblico di rilevanza anche sovra comunale.

Art. 5 - CONFORMITA' CATASTALE - PLANIMETRIE

A sensi ed effetti dell'art. 29, c. 1 bis, L. 27.2.1985, n. 52

(come modificato dal D.L. 31.5.2010 n. 78, art. 19, c.14, con-

vertito in legge 30.7.2010 n. 122), le rispettive parti, come

sopra rappresentate, dichiarano:

- che i dati catastali, come sopra riportati, riguardano le

unità immobiliari raffigurate rispettivamente nelle planime-

trie rilasciate dall'Agenzia del Territorio Catasto Fabbricati

di Vicenza in data 13 ottobre 2015 - quanto agli immobili di

cui all'art. 1, con i numeri T102169 e T102170 e quanto

all'immobile descritto all'art. 3, con il numero T111715, men-

tre i restanti mappali sono individuati nell'elaborato plani-

metrico sopra allegato sotto la lettera "C", trattandosi di

fabbricati in corso di ristrutturazione e pertanto non muniti

di planimetrie catastali;

dette planimetrie, previa disamina ed approvazione delle par-

ti, si allegano in copia al presente atto rispettivamente

sotto le lettere "F-G-H" per farne parte integrante, dopo es-

sere state sottoscritte dalle parti stesse e da me Notaio;

- che i dati e le planimetrie sono conformi allo stato di fat-

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to, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti,

tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar

luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria

catastale ai sensi della vigente normativa;

- dichiaro io Notaio che l'intestazione catastale delle unità

immobiliari urbane oggetto del presente atto, è conforme alle

risultanze dei registri immobiliari.

ARTICOLO 6 - PRESTAZIONE ENERGETICA e GARANZIA IMPIANTI

Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi

previsti dal D. Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche ed in-

tegrazioni, in materia di prestazione energetica degli edifi-

ci. A tal proposito le rispettive parti cedenti dichiarano e

danno atto di aver ricevuto le informazioni e gli Attestati di

Prestazione Energetica

- quanto al m.n. 84 sub. 5 di cui all'art. 1 del presente at-

to, l'attestato di prestazione energetica è stato redatto in

data 29 gennaio 2015 dall'Arch. Stefano Marinello con studio

in Camisano Vicentino, via Tiepolo n. 5, iscritto all'Ordine

degli Architetti della Provincia di Vicenza al n. 2381;

- quanto al m.n. 661 sub 14, di cui all'art. 4 del presente

atto, l'attestato di prestazione energetica è stato redatto in

data 5 marzo 2015 dall'Ing. Andrea Paludi, con studio in Monte

di Malo, via Obesa n. 15, iscritto all'Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Vicenza al n. 1404.

Detti Attestati, in originale, si allegano al presente atto

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rispettivamente sotto le lettere "I-L" con precisazione che

gli stessi sono ancora validi ed aggiornati rispetto alla at-

tuale situazione energetica effettiva degli immobili in ogget-

to e in regola con le prescrizioni per le operazioni di con-

trollo di efficienza energetica dei sistemi tecnici degli edi-

fici, in particolare per gli impianti termici, comprese le

eventuali necessità di adeguamento, previste dalla normativa

vigente. Le rispettive parti acquirenti, come rappresentate,

dichiarano, altresì, di essere edotte che i suddetti Attestati

hanno una validità di dieci anni dal loro rilascio e devono

essere aggiornati ad ogni intervento di ristrutturazione o ri-

qualificazione che modifichi la classe energetica degli immo-

bili stessi.

I comparenti precisano che le unità immobiliari distinte con i

m.n. 84 sub 3; 84 sub 7-185 e m.n. D-83 sono escluse a' sensi

di legge, dall'obbligo di dotazione dell'attestato di presta-

zione energetica, in quanto la prima è priva di impianti e le

ultime due sono in corso di costruzione.

Le rispettive parti venditrici, come rappresentate, non garan-

tiscono il funzionamento degli impianti relativamente agli im-

mobili trasferiti; dichiarano inoltre di non essere in posses-

so della certificazione di conformità degli impianti.

Le rispettive parti acquirenti come rappresentate, prendono

atto ed accettano quanto sopra, precisando che resteranno a

loro carico gli eventuali adeguamenti degli impianti.

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ARTICOLO 7 - POSSESSO E GARANZIA

Le rispettive parti acquirenti vengono immesse da oggi nel

possesso degli immobili acquistati, e fin da questo momento ne

decorreranno tutti gli effetti utili ed onerosi.

Le rispettive parti, come rappresentate, ognuno per gli immo-

bili di competenza, garantiscono che sugli stessi non gravano

garanzie, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro,

privilegi, oneri, diritti reali o personali di terzi che ne

diminuiscano il pieno godimento e la libera disponibilità, ed

in particolare dichiarano che i suddetti beni non rientrano

tra i beni di interesse culturale e/o paesaggistico soggetti

alla disciplina di cui al D. lgs. 42/2004.

ARTICOLO 8 - IPOTECA LEGALE

Le parti alienanti rinunciano all'ipoteca legale ed esonerano

il Conservatore dell'Ufficio Unico del Territorio competente

da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 9 - SPESE

Le parti, come rappresentate, convengono che le spese e le im-

poste del presente atto, inerenti e conseguenti, restano a ca-

rico ognuno per la quota di competenza.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho redatto

il presente atto scritto con mezzi elettronici da persona di

mia fiducia sotto la mia direzione e da me completato a mano

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su quattro fogli per facciate diciassette e quanto leggesi

della diciottesima.

Di esso,

ho dato lettura alle parti che lo approvano.

Il presente atto è da tutti sottoscritto alle ore

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