D. Lgs. 102 Con Allegati Efficienza Energetica(1)

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1 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 165 18-7-2014 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102. Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efcienza ener- getica, che modica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efcienza energe- tica, che modica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efcienza ener- getica, in conseguenza dell’adesione della Repubblica di Croazia; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l’articolo 4, comma 1, con il quale sono dettatati criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2012/27/UE; Vista la Comunicazione della Commissione al Parla- mento europeo e al Consiglio n. COM (2013) 762 recante Orientamenti della Commissione sull’attuazione della di- rettiva sull’efcienza energetica; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 8 marzo 2013, pubblicato, per comu- nicato, nella Gazzetta Ufciale n. 73 del 27 marzo 2013, che approva la Strategia energetica nazionale; Vista la delibera CIPE n. 17 dell’8 marzo 2013 che ag- giorna il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014; Acquisito il parere della Conferenza unicata, di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 maggio 2014; Acquisiti i pareri espressi dalle competenti com- missioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot- tata nella riunione del 30 giugno 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini- stri, del Ministro dello sviluppo economico e del Mini- stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle nanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli af- fari esteri, per gli affari regionali e le autonomie e per la semplicazione e la pubblica amministrazione; E M A N A il seguente decreto legislativo: TITOLO I FINALITÀ E OBIETTIVI Art. 1. Finalità 1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri ssati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efcienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo naziona- le di risparmio energetico indicato all’articolo 3. Il pre- sente decreto, inoltre, detta norme nalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le caren- ze del mercato che frenano l’efcienza nella fornitura e negli usi nali dell’energia. Art. 2. Denizioni 1. Ai ni del presente decreto, fatte salve le abrogazio- ni previste all’articolo 18, comma 1, lettera a), si applica- no le denizioni di cui: a) all’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modicazioni; b) all’articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modicazioni; c) all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modicazioni; d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. Si applicano inoltre le seguenti denizioni: a) Accredia: organismo nazionale italiano di accre- ditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufciale n. 20 del 26 gennaio 2010; b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento è superiore al 50% dei costi di investimento di una nuova analoga unità; c) auditor energetico: persona sica o giuridica che esegue diagnosi energetiche; d) CEI: comitato elettrotecnico italiano; e) coefciente di edicazione: rapporto tra la super- cie lorda coperta degli immobili e la supercie del terre- no di un determinato territorio; f) condominio: edicio con almeno due unità immo- biliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;

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D.Lgs Efficienza Energetica

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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 16518-7-2014

    LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014 , n. 102 .

    Attuazione della direttiva 2012/27/UE sulleffi cienza ener-getica, che modifi ca le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e

    del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulleffi cienza energe-tica, che modifi ca le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

    Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulleffi cienza ener-getica, in conseguenza delladesione della Repubblica di Croazia;

    Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e lattuazione di altri atti dellUnione europea Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare larticolo 4, comma 1, con il quale sono dettatati criteri direttivi per lattuazione della direttiva 2012/27/UE;

    Vista la Comunicazione della Commissione al Parla-mento europeo e al Consiglio n. COM (2013) 762 recante Orientamenti della Commissione sullattuazione della di-rettiva sulleffi cienza energetica;

    Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, 8 marzo 2013, pubblicato, per comu-nicato, nella Gazzetta Uffi ciale n. 73 del 27 marzo 2013, che approva la Strategia energetica nazionale;

    Vista la delibera CIPE n. 17 dell8 marzo 2013 che ag-giorna il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;

    Acquisito il parere della Conferenza unifi cata, di cui allarticolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 maggio 2014;

    Acquisiti i pareri espressi dalle competenti com-missioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-tata nella riunione del 30 giugno 2014;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-stri, del Ministro dello sviluppo economico e del Mini-stro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delleconomia e delle fi nanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli af-fari esteri, per gli affari regionali e le autonomie e per la semplifi cazione e la pubblica amministrazione;

    E M A N A

    il seguente decreto legislativo:

    TITOLO I FINALIT E OBIETTIVI

    Art. 1. Finalit

    1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fi ssati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento delleffi cienza energetica che concorrono al conseguimento dellobiettivo naziona-le di risparmio energetico indicato allarticolo 3. Il pre-sente decreto, inoltre, detta norme fi nalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dellenergia e a superare le caren-ze del mercato che frenano leffi cienza nella fornitura e negli usi fi nali dellenergia.

    Art. 2. Defi nizioni

    1. Ai fi ni del presente decreto, fatte salve le abrogazio-ni previste allarticolo 18, comma 1, lettera a) , si applica-no le defi nizioni di cui:

    a) allarticolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modifi cazioni;

    b) allarticolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modifi cazioni;

    c) allarticolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifi cazioni;

    d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. Si applicano inoltre le seguenti defi nizioni:

    a) Accredia: organismo nazionale italiano di accre-ditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 20 del 26 gennaio 2010;

    b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento superiore al 50% dei costi di investimento di una nuova analoga unit;

    c) auditor energetico: persona fi sica o giuridica che esegue diagnosi energetiche;

    d) CEI: comitato elettrotecnico italiano; e) coeffi ciente di edifi cazione: rapporto tra la super-

    fi cie lorda coperta degli immobili e la superfi cie del terre-no di un determinato territorio;

    f) condominio: edifi cio con almeno due unit immo-biliari, di propriet in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;

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    g) consumo di energia fi nale: tutta lenergia fornita per lindustria, i trasporti, le famiglie, i servizi e lagricol-tura, con esclusione delle forniture al settore della trasfor-mazione dellenergia e alle industrie energetiche stesse;

    h) consumo di energia primaria: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;

    i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dellenergia consegnata dal fornitore del servizio;

    l) contatore divisionale o individuale: apparecchia-tura di misura del consumo di energia del singolo cliente fi nale;

    m) conto termico: sistema di incentivazione del-la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di effi cienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, di concerto con il Ministro dellam-biente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 1 del 2 gennaio 2013;

    n) contratto di rendimento energetico o di prestazio-ne energetica (EPC): accordo contrattuale tra il benefi cia-rio o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento delleffi cienza energeti-ca, verifi cata e monitorata durante lintera durata del con-tratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di migliora-mento delleffi cienza energetica stabilito contrattualmen-te o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi fi nanziari;

    o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambien-tali minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto del Ministro dellambiente ai sensi del PAN GPP;

    p) edifi cio polifunzionale: edifi cio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ri-partire tra loro la fattura dellenergia acquistata;

    q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnolo-gie, lenergia e lo sviluppo economico sostenibile;

    r) energia termica: calore per riscaldamento e/o raf-freddamento, sia per uso industriale che civile;

    s) energia: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, ener-gia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come defi niti allarticolo 2, lettera d) , del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ot-tobre 2008;

    t) esercente lattivit di misura del gas naturale: sog-getto che eroga lattivit di misura di cui allarticolo 4, comma17 della deliberazione dellAutorit per lenergia elettrica e il gas n. 11 del 2007, e successive modifi cazioni;

    u) esercente lattivit di misura dellenergia elettri-ca: soggetto che eroga lattivit di misura di cui allar-ticolo 4, comma6 della deliberazione dellAutorit per lenergia elettrica e il gas n. 11 del 2007, e successive modifi cazioni;

    v) grande impresa: impresa che occupa pi di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;

    z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.; aa) immobili della pubblica amministrazione cen-

    trale: edifi ci o parti di edifi ci di propriet della pubblica amministrazione centrale, e da essa occupati;

    bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fi sico o virtuale che permette la comunicazione fra due o pi entit di tipo diverso;

    cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui to-tale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Per le imprese per le quali non stato approvato il primo bi-lancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilit ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le quali non stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero de-gli occupati ed il totale dellattivo patrimoniale risultanti alla stessa data;

    dd) Piano dazione nazionale per leffi cienza energe-tica (PAEE): documento redatto ai sensi dellarticolo 17 che individua gli orientamenti nazionali per il raggiun-gimento degli obiettivi di miglioramento delleffi cienza energetica e dei servizi energetici;

    ee) Piano dazione per la sostenibilit ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) : Piano predisposto ai sensi dellarticolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e ap-provato con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delleconomia e delle fi nanze e dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 107 dell8 maggio 2008, cos come modifi cato dal decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 102 del 3 maggio 2013;

    ff) pubblica amministrazione centrale: autorit go-vernative centrali di cui allallegato IV del decreto legi-slativo 12 aprile 2006, n. 163;

    gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento: sistema di trasporto dellenergia termica, realizzato pre-valentemente su suolo pubblico, fi nalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dallestensione della rete, di collegarsi alla medesima per lapprovvigio-namento di energia termica per il riscaldamento o il raf-freddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;

    hh) ripartizione regionale della quota minima di energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing): suddivisione tra Regioni degli impegni per rag-giungere una quota minima di energia rinnovabile di cui al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo eco-nomico, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, dintesa con la Conferenza Unifi cata, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale , n. 78 del 2 aprile 2012;

    ii) riscaldamento e raffreddamento effi cienti: unop-zione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizio-ni abituali, riduce in modo misurabile lapporto di ener-gia primaria necessaria per rifornire ununit di energia

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    erogata nellambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo effi ciente in termini di costi, come valu-tato nellanalisi costi-benefi ci di cui al presente decreto, tenendo conto dellenergia richiesta per lestrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

    ll) riscaldamento e raffreddamento individuali ef-fi cienti: unopzione di fornitura individuale di riscalda-mento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento effi cienti, riduce in modo misurabile lapporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire ununit di energia erogata nellambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stes-so apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dellenergia richiesta per lestra-zione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

    mm) servizio energetico: la prestazione materiale, lutilit o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utiliz-zano effi cacemente lenergia, che possono includere le attivit di gestione, di manutenzione e di controllo ne-cessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dellef-fi cienza energetica e a risparmi energetici primari verifi -cabili e misurabili o stimabili;

    nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dellenergia termica o frigorifera fornita alle singole unit immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fi ni della proporzionale suddivi-sione delle relative spese;

    oo) sistema di gestione dellenergia: insieme di ele-menti che interagiscono o sono intercorrelati allinterno di un piano che stabilisce un obiettivo di effi cienza ener-getica e una strategia atta a conseguirlo;

    pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia for-nendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

    qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente allutente di regolare la temperatura desi-derata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unit immobiliare, zona o ambiente;

    rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documen-to di analisi e strategia energetica approvato con decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale , n. 73 del 27 marzo 2013;

    ss) superfi cie coperta utile totale: la superfi cie co-perta di un immobile o di parte di un immobile in cui lenergia utilizzata per il condizionamento del clima de-gli ambienti interni;

    tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento effi cien-ti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

    il 50 per cento di calore di scarto; il 50 per cento di energia derivante da fonti

    rinnovabili;

    il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;

    il 75 per cento di calore cogenerato; uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unit di

    misura dellenergia pari allenergia rilasciata dalla com-bustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore fi ssato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;

    vv) UNI: Ente nazionale italiano di unifi cazione.

    Art. 3.

    Obiettivo nazionale di risparmio energetico

    1. Lobiettivo nazionale indicativo di risparmio energe-tico cui concorrono le misure del presente decreto, con-siste nella riduzione, entro lanno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia fi nale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.

    2. Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dellobiettivo nazionale di cui al comma 1.

    TITOLO II EFFICIENZA NELLUSO DELLENERGIA

    Art. 4.

    Promozione delleffi cienza energetica negli edifi ci

    1. LENEA, nel quadro dei piani dazione nazionali per leffi cienza energetica (PAEE) di cui allarticolo 17, comma 1 del presente decreto, elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili e sottopone il documento allapprovazione del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, dintesa con la conferenza unifi cata.

    2. La proposta di interventi di cui al comma 1 riguarda gli edifi ci, sia pubblici che privati, e comprende almeno:

    a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici;

    b) lindividuazione, sulla base della metodologia di cui allarticolo 5 della direttiva 2010/31/UE, degli inter-venti pi effi caci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edifi cio e la zona climatica;

    c) un elenco aggiornato delle misure, esistenti e pro-poste, di incentivazione, di accompagnamento e di soste-gno fi nanziario messe a disposizione da soggetti pubblici e privati per le riqualifi cazioni energetiche e le ristruttura-zioni importanti degli edifi ci, corredate da esempi appli-cativi e dai risultati conseguiti;

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    d) unanalisi delle barriere tecniche, economiche e fi nanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di effi cientamento energetico negli immobili e le misure di semplifi cazione e armonizzazione necessarie a ridurre co-sti e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti;

    e) una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefi ci conseguibili annualmente per mezzo del miglio-ramento delleffi cienza energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualifi cazione annuo;

    3. Le proposte di cui al comma 1 tengono conto del Pia-no dazione destinato ad aumentare il numero di edifi ci a energia quasi zero di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 4 -bis , comma 2, e del programma di miglioramento delleffi cienza energetica degli edifi ci del-la Pubblica Amministrazione centrale di cui allarticolo 5 del presente decreto.

    4. Per garantire un coordinamento ottimale degli in-terventi e delle misure per leffi cienza energetica anche degli edifi ci della pubblica amministrazione istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e fi nan-ziarie gi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare. La cabina di regia assicura in particolare il coordinamento delle politiche e degli interventi attiva-ti attraverso il Fondo di cui allarticolo 15 e attraverso il Fondo di cui allarticolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare stabilito il funzionamen-to della cabina di regia, tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2. Ai componenti della cabina non spetta alcun compenso comunque denominato n rimborso spe-se, e allattuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    Art. 5. Miglioramento della prestazione energetica

    degli immobili della Pubblica Amministrazione

    1. A partire dallanno 2014 e fi no al 2020, e nellam-bito della cabina di regia di cui allarticolo 4 -bis non appena istituita, sono realizzati attraverso le misure del presente articolo interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferi-ci, in grado di conseguire la riqualifi cazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superfi cie coper-ta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

    2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con lAgenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi per il miglioramen-to della prestazione energetica degli immobili della pub-

    blica amministrazione centrale coerente con la percentua-le indicata al comma 1, e promuovono, altres, le attivit di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e societ collegate. Le stesse Amministrazioni, con il supporto dellENEA e del GSE nel rispetto delle rispettive competenze, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verifi care lo stato di avanzamento del pro-gramma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate, e la pubblicit dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazio-ne del programma, si tiene, altres, conto delle risultanze dellinventario, predisposto in attuazione dellarticolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, contenente infor-mazioni sulle superfi ci e sui consumi energetici degli im-mobili della pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nellapplicativo informati-co IPer gestito dallAgenzia del demanio, delle risultanze delle diagnosi energetiche nonch delle misure di cui al comma 10.

    3. Al fi ne di elaborare il programma di cui al comma 2, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settem-bre per lanno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualifi cazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministe-ro delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimen-to agli interventi di miglioramento energetico previsti dallAttestato di prestazione energetica di cui allartico-lo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

    4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno, il responsabile del procedimento e ne comunicano il no-minativo ai soggetti di cui al comma 2.

    5. Le modalit per lesecuzione del programma di cui al comma 2 sono defi nite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro dellEconomia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dallentra-ta in vigore del presente decreto.

    6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2: a) gli immobili con superfi cie coperta utile totale in-

    feriore a 500 m 2 . Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 rimodulata a 250 m 2 ;

    b) gli immobili vincolati ai sensi del decreto legisla-tivo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modifi cherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

    c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifi ci adi-biti a uffi ci per le forze armate e altro personale dipenden-te dalle autorit preposte alla difesa nazionale;

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    d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgi-mento di attivit religiose.

    7. Per la defi nizione del programma di cui al comma 2, sono applicati criteri di individuazione tra pi interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero dellinve-stimento, anche con riferimento agli edifi ci con peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi previsti per lavvio e il completamento dellintervento; entit di even-tuali forme di cofi nanziamento anche mediante ricorso a fi nanziamenti tramite terzi.

    8. La realizzazione degli interventi compresi nei pro-grammi defi niti ai sensi del comma 2 gestita, senza nuo-vi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, dalle strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ove occorra in avvalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate. LAgenzia del Demanio promuove forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra pi Amministrazioni, al fi ne di favorire econo-mie di scala e di contribuire al contenimento dei costi.

    9. Concorrono altres al raggiungimento dellobiettivo annuo di cui al comma 1, le misure organizzative e com-portamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con le modalit di cui allarticolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52.

    10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese quelle che hanno nella propria disponibilit gli immobi-li di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di interventi di effi cienza energetica sul loro patrimonio edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi, al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altres, le misure in corso o programmate per il recupero e la valo-rizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

    11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 2, le pubbliche amministra-zioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il ricorso allo strumento del fi nanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite linterven-to di una o pi ESCO.

    12. Le risorse del fondo di cui allarticolo 22, com-ma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modifi cato dallarticolo 4 -ter , comma 2 del decreto legi-slativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate allentrata del bilancio dello Stato, per limporto di 5 milioni di euro nellanno 2014 e di 25 milioni di euro nellanno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per lattuazione del programma di in-terventi di cui al comma 2. A tal fi ne, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento allentrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo pe-riodo, a valere sulle disponibilit giacenti sul conto cor-rente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dallentrata in vigore del presente decreto per limporto relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso stanziamento pu essere integrato:

    a) fi no a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confl uite nel fondo di cui allarticolo 22, comma 4, del decreto le-gislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalit di cui al presente comma, previa determinazione dellimporto da versare con decreto del Ministro dello sviluppo econo-mico e del Ministro dellambiente e della tutela del terri-torio e del mare di concerto con il Ministro delleconomia e delle fi nanze;

    b) fi no a 20 milioni di euro per lanno 2014 e fi no a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a vale-re sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui allarticolo 19 del decreto legisla-tivo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalit e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifi ca dellentit dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dellam-biente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro delleconomia e delle fi nanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

    13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente inte-grate con le risorse gi derivanti dagli strumenti di incen-tivazione comunitari, nazionali e locali dedicati alleffi -cienza energetica nelledilizia pubblica e con risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche per la coper-tura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche fi nalizzate allesecuzione degli interventi di miglioramento delleffi cienza energetica di cui al presen-te articolo, eventualmente non eseguite dallENEA e dal GSE nellambito dellattivit distituto.

    14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3, anche avvalendosi del supporto dellENEA, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015, predispongono e comunicano al Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, allAgenzia del demanio e al Mi-nistero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato di conseguimento dellobiettivo di cui al comma 1.

    15. Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione cen-trale comunicano allENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi allanno prece-dente. LENEA, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, rende disponibile un portale informati-co per linserimento delle informazioni di cui al presen-te comma e ne da opportuna informazione sul suo sito istituzionale.

    16. Le Regioni e gli enti locali nellambito dei rispet-tivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento dellobietti-vo nazionale di cui allarticolo 3, comma 1, attraverso lapprovazione:

    a) di obiettivi e azioni specifi ci di risparmio energe-tico e di effi cienza energetica, nellintento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di propriet dello Stato di cui al presente articolo;

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    b) di provvedimenti volti a favorire lintroduzione di un sistema di gestione dellenergia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendi-mento energetico per fi nanziare le riqualifi cazioni ener-getiche degli immobili di propriet pubblica e migliorare leffi cienza energetica a lungo termine.

    17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale, su specifi ca richiesta della Regione o Provincia autono-ma interessata, comunicano alla stessa, i consumi annua-li, suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto della richiesta. La suddetta richiesta contiene i riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura. Le Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le informazioni di cui al presente comma sui propri siti istituzionali.

    Art. 6. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali

    1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di effi cienza energetica di cui allallegato 1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di en-trata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nellambito degli appalti di forni-tura in regime di locazione fi nanziaria. I requisiti minimi di effi cienza energetica sono inclusi tra i criteri di valuta-zione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalit con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi.

    2. Lobbligo di cui al comma 1 si considera assolto qualora lacquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le specifi che tecniche e le clausole contrattua-li indicate nei Criteri ambientali minimi per le perti-nenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del Piano dazione per la sostenibilit ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) .

    3. Lobbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o su-periore alle soglie di cui allarticolo 28 del decreto legi-slativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, lob-bligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indi-pendentemente dal relativo importo.

    4. ammessa deroga dal rispetto dellobbligo di cui al comma 1 qualora tale previsione non sia coerente con le valutazioni di costoeffi cacia, fattibilit economica e ido-neit tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici ed eco-nomici a sostegno della deroga sono precisati e motivati nei documenti di gara. In materia di immobili, ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora lacquisto sia fi nalizzato a:

    a) intraprendere una ristrutturazione importante o una demolizione;

    b) salvaguardare limmobile in quanto uffi cialmen-te protetto in virt dellappartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.

    5. Lobbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle forze armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e lobiettivo primario delle attivit delle forze armate. In ogni caso, lobbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

    6. Nel caso in cui la fornitura preveda lacquisto con-testuale di un insieme di prodotti, la valutazione dellef-fi cienza energetica globale di tale insieme costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla valutazione delleffi cienza energetica dei singoli prodotti che costitu-iscono lintera fornitura.

    7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, indivi-duano, al proprio interno, uno o pi soggetti responsabili dellattuazione degli obblighi suddetti.

    8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per lacquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute nel presente articolo. Tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo.

    9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al com-ma 1, comprese le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno nellambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.

    Art. 7.

    Regime obbligatorio di effi cienza energetica

    1. Lobiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia fi nale da conseguire nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, determinato se-condo la metodologia di attuazione ai sensi dellarticolo 7 della direttiva 2012/27/UE.

    2. Il regime obbligatorio di effi cienza energetica di cui allarticolo 7 della citata direttiva 2012/27/UE costitui-to dal meccanismo dei certifi cati bianchi di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n. 164 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le condi-zioni di cui al presente articolo.

    3. Il meccanismo dei certifi cati bianchi di cui al com-ma 2 dovr garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dellobiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il restante volume di rispar-mi di energia ottenuto attraverso le misure di incentiva-zione degli interventi di incremento delleffi cienza ener-getica vigenti.

    4. I provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016, di cui allarticolo 4, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 di-cembre 2012, defi niscono una traiettoria coerente con lobiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere unestensione dellambito dei soggetti obbligati e moda-lit alternative o aggiuntive di assolvimento dellobbli-go, qualora ci fosse necessario per il conseguimento dellobiettivo di cui al comma 1.

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    5. Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dellENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di conseguimento dellobbligo di cui al com-ma 1. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insuffi ciente rispetto allobbligo pre-visto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce, anche su proposta dellAutorit per lenergia elettrica il gas ed il sistema idrico, misure di po-tenziamento del sistema di sostegno basato sui certifi cati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore effi ca-cia alle politiche di promozione delleffi cienza energeti-ca, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico. In ogni caso, gli stessi Ministeri provvedono, sentita lAutorit per lenergia elettrica il gas ed il sistema idrico, entro 120 giorni dallemanazione del presente decreto ad aggiorna-re le linee guida di cui allarticolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 concernente la determinazione degli obiettivi quan-titativi nazionali di risparmio energetico che devono es-sere perseguiti dalle imprese di distribuzione dellenergia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016, per tener conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15 del presente decreto. Lo stesso provvedimento contiene disposizio-ni per migliorare leffi cacia del meccanismo, anche con eventuali modifi che della soglia dimensionale richiesta, per valorizzare i risparmi energetici derivanti da misure volte al miglioramento comportamentale e per prevenire comportamenti speculativi.

    6. Ai fi ni dellaccesso al Conto termico, i contratti che rispettano gli elementi minimi di cui allallegato 8, del presente decreto sono considerati contratti di rendimento energetico. In deroga allarticolo 6, comma 1, del Con-to termico, il GSE predispone specifi che modalit che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di optare per lerogazione dellincentivo attraverso un acconto e successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori. Al suddetto Conto termico, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

    a) allarticolo 3, comma 1, lettera b) , le parole da: intesi ad: agrario, sono soppresse;

    b) allarticolo 6, dopo il comma 1 inserito il seguente:

    c) 1 -bis . Lincentivo erogato ai sensi del presente decreto non pu eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dellartico-lo 7, comma 6, lettera d) .;

    d) allarticolo 7, comma 3, dopo le parole: imme-diatamente esecutivo sono inserite le seguenti: dal mo-mento del riconoscimento della prenotazione dellincen-tivo da parte del GSE.

    7. Le Regioni pubblicano in modalit open data entro il 1 giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di energia conseguiti nellanno precedente derivanti dalle misure di incentivazione promosse in ambito locale.

    8. I risparmi di energia per i quali non siano stati ri-conosciuti titoli di effi cienza energetica, rispetto allanno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dellenergia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese allENEA e concorrono al rag-giungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

    Art. 8.

    Diagnosi energetiche e sistemidi gestione dellenergia

    1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energe-tica, condotta da societ di servizi energetici, esperti in gestione dellenergia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 di-cembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in confor-mit ai dettati di cui allallegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il siste-ma di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformit ai dettati di cui allallegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comuni-cati allENEA e allISPRA che ne cura la conservazione.

    2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono ese-guite da soggetti certifi cati da organismi accreditati ai sen-si del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o fi rma-tari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui allarticolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con lesclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle presta-zioni energetiche degli edifi ci. Per lo schema volontario EMAS lorganismo preposto ISPRA.

    3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dellarticolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-vertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al com-ma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di effi cienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

    4. Laddove limpresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimit di reti di teleriscaldamento o in prossimit di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilit tecnica, della convenienza economica e del benefi cio ambientale, derivante dallutilizzo del calore cogenerato o dal colle-gamento alla rete locale di teleriscaldamento.

    5. LENEA istituisce e gestisce una banca dati delle im-prese soggette a diagnosi energetica nel quale sono ripor-tate almeno lanagrafi ca del soggetto obbligato e dellau-ditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.

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    6. LENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformit delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente signifi cativa della popolazione delle im-prese soggetta allobbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni allimpresa. Lat-tivit di controllo potr prevedere anche verifi che in situ.

    7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministra-tiva di cui al comma 1 dellarticolo 16.

    8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dallanno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dellambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dellobbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attivit diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.

    9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello svilup-po economico, di concerto con il Ministero dellambien-te, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per il cofi nanziamento di programmi presentati dalle Re-gioni fi nalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o ladozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I program-mi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese benefi ciarie nel ri-spetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito del-la effettiva realizzazione delle misure di effi cientamento energetico identifi cate dalla diagnosi energetica o dellot-tenimento della certifi cazione ISO 50001.

    10. Allattuazione delle attivit previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei pro-venti annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui allarticolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalit e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifi ca dellentit dei proventi dispo-nibili annualmente.

    11. Allattuazione delle attivit previste ai commi 5 e 6 del presente articolo si provvede nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui allarticolo 19 del decre-to legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalit e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifi ca dellentit dei proventi disponibili annualmente.

    Art. 9. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

    1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 -qua-ter dellarticolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 21 feb-braio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione gi adottati in materia, lAutorit per lener-gia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa defi nizione

    di criteri concernenti la fattibilit tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, indi-vidua le modalit con cui gli esercenti lattivit di misura:

    a) forniscono ai clienti fi nali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che rifl ettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dellenergia;

    b) forniscono ai clienti fi nali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali di cui alla lettera a) , in sostituzione di quelli esistenti an-che in occasione di nuovi allacci in nuovi edifi ci o a se-guito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifi cazioni.

    2. LAutorit per lenergia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda il setto-re elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del te-leriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico.

    3. Fatto salvo quanto gi previsto dal decreto legislati-vo 1 giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progres-sivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misu-razione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fi ne di renderli sempre pi aderenti alle esigenze del cliente fi nale, lAutorit per lenergia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o pi provvedimenti da adotta-re entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard interna-zionale IEC 62056 e della raccomandazione della Com-missione europea 2012/148/UE, predispone le specifi che abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualit di esercenti lattivit di mi-sura sono tenuti ad uniformarsi, affi nch:

    a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti fi nali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi di effi cienza energetica e i benefi ci per i consumatori fi nali siano pienamente considerati nella de-fi nizione delle funzionalit minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;

    b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurez-za nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformit alla nor-mativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilit degli esercenti dellattivit di misura previste dalla normativa vigente, lAutorit per lenergia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati storici di propriet del cliente fi na-le attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro sog-getto, anche cliente fi nale, con interessi specifi ci nel set-tore energetico o in potenziale confl itto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di effi cienza e semplifi cazione;

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    c) nel caso dellenergia elettrica e su richiesta del cliente fi nale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dellenergia elettrica immessa nella rete diretta-mente dal cliente fi nale;

    d) nel caso in cui il cliente fi nale lo richieda, i dati del contatore relativi allimmissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richie-sta formale, a disposizione di un soggetto terzo univoca-mente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili;

    e) siano adeguatamente considerate le funzionalit necessarie ai fi ni di quanto previsto allarticolo 11.

    4. LAutorit per lenergia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affi nch gli esercenti lattivit di misu-ra dellenergia elettrica e del gas naturale assicurino che, sin dal momento dellinstallazione dei contatori, i clienti fi nali ottengano informazioni adeguate con riferimen-to alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.

    5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

    a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edifi cio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralit di edifi ci, obbli-gatoria entro il 31 dicembre 2016 linstallazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;

    b) nei condomini e negli edifi ci polifunzionali rifor-niti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento cen-tralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un siste-ma di fornitura centralizzato che alimenta una pluralit di edifi ci, obbligatoria linstallazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare leffettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unit immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, effi ciente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Leffi cienza in termini di costi pu essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Even-tuali casi di impossibilit tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere ri-portati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

    c) nei casi in cui luso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia effi ciente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre allin-stallazione di sistemi di termoregolazione e contabilizza-zione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto allin-terno delle unit immobiliari dei condomini o degli edifi ci polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi co-muni degli edifi ci, salvo che linstallazione di tali sistemi risulti essere non effi ciente in termini di costi con rife-rimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN

    15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi effi cienti in termini di costi per la misurazio-ne del consumo di calore. Il cliente fi nale pu affi dare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizza-zione del calore ad altro operatore diverso dallimpresa di fornitura, secondo modalit stabilite dallAutorit per lenergia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restan-do la necessit di garantire la continuit nella misurazione del dato;

    d) quando i condomini sono alimentati dal teleri-scaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta sud-divisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e alluso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, limporto complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dellimpianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiorna-menti. fatta salva la possibilit, per la prima stagione termica successiva allinstallazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di propriet.

    6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gi adottati in materia, lAutorit per lenergia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o pi provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigo-re del presente decreto, individua le modalit con cui, se tecnicamente possibile ed economicamente giustifi cato:

    a) le imprese di distribuzione ovvero le societ di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affi nch, entro il 31 dicembre 2014, le in-formazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalit:

    1) per consentire al cliente fi nale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avveni-re sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;

    2) le informazioni sulla fatturazione devono esse-re rese disponibili almeno ogni bimestre;

    3) lobbligo di cui al numero 2) pu essere sod-disfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti fi nali, in base al quale questi ultimi comu-nicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica;

    4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente fi nale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un deter-minato periodo di fatturazione;

    5) lAutorit per lenergia elettrica, il gas ed il si-stema idrico pu esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fi ni di cottura.

    b) le imprese di distribuzione ovvero le societ di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio,

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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 16518-7-2014

    nel caso in cui siano installati contatori, conformemen-te alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affi nch i clienti fi nali abbiano la possibilit di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autono-mi dettagliati. Le informazioni complementari sui consu-mi storici comprendono almeno:

    1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni pre-cedenti o al periodo trascorso dallinizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione;

    2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di uti-lizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente fi nale via internet o mediante linterfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dallinizio del contratto di fornitura, se inferiore.

    7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazio-ne gi adottati in materia, lAutorit per lenergia elettri-ca, il gas ed il sistema idrico, con uno o pi provvedimen-ti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalit con cui le societ di vendita di energia al dettaglio, indipendente-mente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle di-rettive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affi nch:

    a) nella misura in cui sono disponibili, le informa-zioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti fi nali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente fi nale, a un fornitore di servizi energe-tici designato dal cliente fi nale stesso;

    b) ai clienti fi nali sia offerta lopzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettro-nica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura stata com-pilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo;

    c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti fi nali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali:

    1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

    2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente fi nale e il consumo nello stesso periodo dellanno precedente, preferibilmente sotto forma di grafi co;

    3) informazioni sui punti di contatto per le or-ganizzazioni dei consumatori, le agenzie per lenergia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si pos-sono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento delleffi cienza energetica disponibili, profi li comparativi di utenza fi nale ovvero specifi che tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia;

    d) su richiesta del cliente fi nale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei con-sumi energetici e vengano offerte soluzioni fl essibili per i pagamenti effettivi;

    e) le informazioni e le stime dei costi energetici sia-no fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. LAutori-t per lenergia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta le modalit pi opportune per garantire che i clienti fi nali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente fi nale medio o di riferimento della stessa categoria dutenza.

    8. LAutorit per lenergia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifi ci corrispet-tivi ai clienti fi nali per la ricezione delle fatture, delle in-formazioni sulla fatturazione e per laccesso ai dati relati-vi ai loro consumi. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fi ne di evitare duplica-zioni di attivit e di costi, la stessa Autorit si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato (SII) di cui allarticolo 1 -bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modifi cazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di cui allartico-lo 15 -bis del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modifi cazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90.

    TITOLO III EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELLENERGIA

    Art. 10.

    Promozione delleffi cienza per il riscaldamentoe il raffreddamento

    1. Entro il 30 ottobre 2015 il GSE predispone e tra-smette al Ministero dello sviluppo economico, alle Re-gioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonch del teleri-scaldamento e teleraffreddamento effi cienti che compren-da le informazioni di cui allAllegato 3. Tale rapporto articolato territorialmente per Regioni e Province Auto-nome. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sha-ring e dellanalisi dei potenziali nazionali di cogenerazio-ne ad alto rendimento a norma dellarticolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20. Lanno base di riferi-mento ai fi ni della valutazione lanno 2013.

    2. Ai fi ni della valutazione di cui al comma 1, il GSE effettua unanalisi costi-benefi ci relativa al territorio na-zionale basata sulle condizioni climatiche, la fattibilit economica e lidoneit tecnica conformemente allallega-to 4, parte 1. Lanalisi costi-benefi ci fi nalizzata allindi-viduazione delle soluzioni pi effi cienti in termini di uso delle risorse e di costi, in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento.

    3. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello svilup-po economico, sentito il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unifi cata, approva il rapporto e lo notifi ca alla Commissione euro-pea. Su richiesta della stessa Commissione, la valutazione aggiornata e notifi cata ogni 5 anni.

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    4. Ai fi ni della valutazione di cui al comma 1 e dellana-lisi costi-benefi ci di cui al comma 2, il GSE istituisce una banca dati sulla cogenerazione e sulle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento, esistenti e in rea-lizzazione, anche avvalendosi dei risultati del monitorag-gio di cui allarticolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il GSE assicura che i dati e le informazioni raccolti siano condivisibili dalle Regioni. Ai fi ni della co-struzione e dellaggiornamento della suddetta banca dati:

    a) lAgenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione del GSE, con cadenza almeno annuale, le informazioni relative agli impianti di cogenerazione de-sunte dalla propria banca dati Anagrafi ca Accise;

    b) i titolari di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento trasmettono al GSE i dati relativi alla propria infrastruttura, ove non gi trasmessi, e i relativi aggiornamenti in caso di variazioni;

    c) le amministrazioni pubbliche che rilasciano au-torizzazioni o concedono agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono annualmente al GSE le infor-mazioni relative agli impianti autorizzati o agevolati e alle modalit di sostegno adottate;

    d) i titolari o i responsabili degli impianti di cogene-razione, fatti salvi i casi in cui non sia economicamente sostenibile, dotano gli impianti stessi di apparecchi di mi-surazione del calore utile. Sono esentate le unit di co-generazione con capacit di generazione inferiore a 50 kWe, i cui soggetti titolari o responsabili dellimpianto, autocertifi cano il calore utile, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di do-cumentazione amministrativa, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

    e) TERNA S.p.A. trasmette annualmente al GSE le informazioni disponibili relative agli impianti di cogenerazione.

    Il GSE defi nisce, dintesa con gli enti interessati, le modalit tecniche delle comunicazioni di cui alle prece-denti lettere, secondo criteri di semplifi cazione ed effi -cienza. Con apposita convenzione tra il GSE e lAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono defi nite le modalit tecniche per la fornitura delle informazioni di cui alla let-tera a) e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati sulla cogenerazione predisposta dal GSE e nella banca dati dellAnagrafi ca Accise dellAgenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    5. In base ai risultati della valutazione effettuata a nor-ma del comma 1, e dellanalisi costi-benefi ci di cui al comma 2, con decreto del Ministero dello sviluppo eco-nomico, sentito il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare e dintesa con la Conferenza uni-fi cata, sono individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fi ne di sfruttare secondo analisi dei costi e cri-teri di effi cienza, il potenziale di aumento della cogenera-zione ad alto rendimento nonch del teleriscaldamento e teleraffreddamento effi cienti, nonch sono defi nite soglie, espresse in termini di calore di scarto utile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per lesenzione dei singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettere c) e d) . Le esenzioni sono aggiornate con cadenza triennale

    dal Ministero dello sviluppo economico che notifi ca alla Commissione le modifi che adottate. Qualora la valutazio-ne di cui al comma 1 non individui un potenziale econo-micamente sfruttabile, i cui vantaggi superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unifi cata, sono individuati gli interventi o le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6.

    6. Il decreto di cui al comma 5 individua le modalit attraverso cui le Regioni e le Province autonome concor-rono alla defi nizione delle misure ivi previste ed alla in-dividuazione delle relative priorit di intervento, in con-siderazione del conseguente impatto sugli obiettivi dei piani energetico ambientali da esse adottati. Nella predi-sposizione degli strumenti di pianifi cazione urbana e ter-ritoriale di propria competenza, i comuni tengono conto di tali misure, e dispongono in merito valutando altres gli effetti sulla qualit dellaria sulla base di quanto prescrit-to nel piano di cui allarticolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

    7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al com-ma 8, a decorrere dal 5 giugno 2014 fatto obbligo agli operatori proponenti dei seguenti progetti di effettuare unanalisi costi-benefi ci, conformemente allallegato 4, parte 2, per le fi nalit di seguito indicate:

    a) nuovi impianti di generazione elettrica con poten-za termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fi ne di valutare leventuale predisposizione del funzionamen-to dellimpianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento;

    b) ammodernamento sostanziale di impianti di ge-nerazione elettrica con potenza termica totale in ingres-so superiore a 20 MW, al fi ne di valutare leventuale conversione della produzione in cogenerazione ad alto rendimento;

    c) nuovi impianti industriali o ammodernamento so-stanziale di impianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore di scarto a un livello di temperatura utile, al fi ne di valutare le possibilit di uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustifi cabile, anche attraver-so la cogenerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

    d) nuove reti di teleriscaldamento e di teleraffred-damento o ammodernamento sostanziale di reti esistenti;

    e) installazione di un nuovo impianto di produzione di energia termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fi ne di valutare il possibile uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze.

    Linstallazione di attrezzature per la cattura di biossi-do di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico non considerata un am-modernamento ai fi ni delle lettere b) , c) e d) del presente comma. Nellambito dellanalisi costi-benefi ci di cui alle lettere c) e d) del presente comma, loperatore si avvale del supporto delle societ responsabili per il funziona-mento delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamen-to, ove esistenti.

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    8. Sono esentate dallanalisi di cui al comma 7 le se-guenti tipologie di impianto:

    a) gli impianti di produzione dellenergia elettrica per i carichi di punta e lenergia elettrica di riserva, pro-gettati per essere in funzione per meno di 1500 ore ope-rative annue calcolate come media mobile per un periodo di cinque anni;

    b) gli impianti che devono essere ubicati in prossi-mit di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE.

    9. Ai fi ni del rilascio dei provvedimenti autorizzativi per gli interventi di cui al comma 7, lettere dalla a) alla e) , fatte salve le esenzioni apportate con il decreto di cui al comma 5, lo Stato ovvero le Regioni e gli Enti Locali, secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti, tengono conto:

    a) per le domande presentate dal 5 giugno 2014, dei risultati dellanalisi di cui al comma 7 garantendo che sia-no soddisfatti i requisiti di cui al medesimo comma;

    b) per le domande presentate decorrere dal 31 di-cembre 2015, anche dei risultati della valutazione di cui al comma 1.

    10. Qualora sussistano motivi di diritto, propriet o bilancio, le autorit di cui al comma 9 possono esentare singoli impianti dallobbligo di applicare le opzioni con-siderate, anche quando i benefi ci siano superiori ai costi. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle indicazioni delle medesime autorit competenti richia-mate al comma 9, trasmette alla Commissione una noti-fi ca motivata di tale decisione entro tre mesi dalla data di adozione.

    11. I commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo si ap-plicano agli impianti contemplati dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 fatte salve le eventuali esenzioni di detto decreto.

    12. Lelettricit da cogenerazione ad alto rendimento, determinata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Uffi cia-le n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto al rilascio, su richiesta delloperatore, della garanzia di origine di elet-tricit da cogenerazione ad alto rendimento, in seguito de-nominata garanzia di origine, contenente le informazioni di cui allallegato 5.

    13. La garanzia di origine rilasciata dal GSE secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La ga-ranzia di origine:

    a) corrisponde a una quantit standard di 1 MWh ed relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremit dellimpianto e trasferita alla rete e pu essere rilasciata solo qualora lelettricit annua da cogenerazio-ne ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arro-tondata con criterio commerciale;

    b) utilizzabile dai produttori ai quali rilasciata affi nch essi possano dimostrare che lelettricit da essi venduta prodotta da cogenerazione ad alto rendimento;

    c) rilasciata subordinatamente alla verifi ca di atten-dibilit dei dati forniti dal richiedente e della loro confor-mit alle disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve le competenze dellAutorit per lenergia elet-trica, il gas e il sistema idrico, il GSE dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo;

    d) se rilasciata in altri Stati membri dellUnione europea riconosciuta anche in Italia, purch la mede-sima garanzia di origine includa tutti gli elementi di cui allallegato 5 e semprech provenga da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione della cogene-razione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilit ad impianti ubi-cati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare e le competenti autorit del Paese estero da cui lelettricit da cogenerazione ad alto rendimento viene importata.

    14. Qualsiasi rifi uto di riconoscere la garanzia di ori-gine, in particolare per ragioni connesse con la preven-zione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Il GSE comunica tale rifi uto e la sua motivazione al Ministero dello sviluppo economico che lo notifi ca alla Commissione.

    15. Qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogenerazione subordinata alla condizione che lenergia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustifi cabile, ferme restando le disposizioni transitorie previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2007 n. 20 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

    16. Ai fi ni della individuazione delle tecnologie di co-generazione, del calcolo della produzione da cogenera-zione e del metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione si applicano gli allegati al de-creto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, come integrato e modifi cato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellam-biente e della tutela del territorio e del mare.

    17. LAutorit per lenergia elettrica, il gas ed il siste-ma idrico, con uno o pi provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto e sulla base di indirizzi formulati dal Mi-nistro dello sviluppo economico, al fi ne di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della concorrenza:

    a) defi nisce gli standard di continuit, qualit e si-curezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffredda-mento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione di cui allarticolo 9, comma 3;

    b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleri-scaldamento e le modalit per lesercizio del diritto di scollegamento;

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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 16518-7-2014

    c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) , indivi-dua modalit con cui sono resi pubblici da parte dei ge-stori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, lallac-ciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fi ni delle analisi costi-benefi ci sulla diffusione del te-leriscaldamento effettuate ai sensi del presente articolo;

    d) individua condizioni di riferimento per la connes-sione alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fi ne di favorire lintegrazione di nuove unit di genera-zione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento alle misure defi nite in attuazione del comma 5 per lo sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile;

    e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, esclusi-vamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento qua-lora sussista lobbligo di allacciamento alla rete di teleri-scaldamento, imposto da Comuni o Regioni.

    18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano se-condo criteri di gradualit anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fer-ma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza nel settore. LAutorit per lenergia elettrica, il gas ed il sistema idrico esercita i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 no-vembre 1995, n. 481.

    Art. 11.

    Trasformazione, trasmissione e distribuzione dellenergia

    1. LAutorit per lenergia elettrica il gas ed il sistema idrico, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei siste-mi, in coerenza con gli obiettivi nazionali e comunitari, di medio e lungo termine e relative traiettorie, in materia di energia e clima, contemperando i costi e i benefi ci con-nessi e su indirizzo del Ministero dello sviluppo economi-co per quanto riguarda le lettere c) , d) , e) ed f) , provvede:

    a) previa valutazione dei potenziali di aumento delleffi cienza energetica delle infrastrutture per il gas e lenergia elettrica e comunque entro il 30 giugno 2015 e tenuto conto di quanto previsto alla lettera c) , ad introdur-re nelle regolazione della remunerazione delle attivit di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione, specifi che misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare leffi cienza e per promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete verso lo sfruttamento del potenziale di effi cienza esi-stente, di cui tener conto nella programmazione degli in-terventi previsti nei piani di sviluppo delle infrastrutture;

    b) ove necessario, ad aggiornare entro il termine di cui alla lettera a) la disciplina di accesso e uso della rete elettrica, al fi ne di garantire la conformit agli allegato 6 e 7 del presente decreto;

    c) a verifi care ed eventualmente aggiornare le mi-sure di attuazione di quanto disposto dallarticolo 17, comma 4, e dallarticolo 18, commi 1 e 2, del decreto le-gislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fi ne di sostenere la diffu-sione effi ciente delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita;

    d) in coerenza con le disposizioni di cui allartico-lo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 e allarticolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, a consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e del-la domanda al mercato dellenergia e dei servizi, stabilen-do i requisiti e le modalit di partecipazione delle singole unit di consumo e di produzione;

    e) fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, a regolare laccesso e la parte-cipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, defi nendo le modalit tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione dei fornito-ri di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unit di consumo ovvero di unit di consumo e di unit di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mer-cati e delle capacit di gestione della domanda e degli aggregati;

    f) ad adottare disposizioni affi nch, nei vincoli de-rivanti dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dellenergia elettrica sia effettuato con precedenza, a pa-rit di offerta economica, nellordine, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

    2. LAutorit per lenergia elettrica e il gas ed i servizi idrici, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2015, redige una relazione sulle modalit di attuazione di cui al comma 1 e la sottopone al Ministero dello sviluppo economico e alle competenti Commissioni parlamentari.

    3. Con uno o pi provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, lAutorit per lenergia elettrica e il gas ed i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elet-trica da essa stessa defi nite, con lobiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, se-condo criteri di gradualit. Ladeguamento della struttu-ra tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di effi cienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva. Su proposta della stessa Autorit, il Ministro dello sviluppo economico, in relazione alla valutazione ex-ante dellimpatto conseguente alladeguamento e al fi ne di tutelare i clienti appartenenti a fasce economica-mente svantaggiate, defi nisce eventuali nuovi criteri per la determinazione delle compensazioni della spesa soste-nuta per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 41 del 18 febbraio 2008, recante determinazione dei criteri per la defi nizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantag-giati e per i clienti in gravi condizione di salute.

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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 16518-7-2014

    TITOLO IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

    Art. 12.

    Disponibilit di regimi di qualifi cazione,accreditamento e certifi cazione

    1. ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario col-legamento con la normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al Ministero dello svilup-po economico e al Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare per lapprovazione gli schemi di certifi cazione e accreditamento per la conformit alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dellenergia, sistemi di gestione dellenergia, diagnosi energetiche e alle disposizioni del presente decreto.

    2. Al fi ne di favorire la diffusione dellutilizzo di dia-gnosi energetiche fruibili da tutti i clienti fi nali, UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai set-tori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in con-formit ai dettati di cui allallegato 2 al presente decreto.

    3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, en-tro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche per la certifi cazione volontaria degli auditor energetici nei settori dellindustria, del ter-ziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifi ci.

    4. Nelle more dellemanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, defi nisce e rende disponibili programmi di formazione fi nalizzati alla qualifi cazione degli auditor energetici nei settori re-sidenziale, industriale, terziario e trasporti e degli instal-latori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifi ci.

    5. I soggetti di cui allarticolo 7, comma 1, lettere c) , d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, de-corsi ventiquattro mesi dallentrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certifi -cati bianchi solo se in possesso di certifi cazione, rispet-tivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

    6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI, entro il 31 dicembre 2014 defi nisce uno protocollo per liscrizione agli elenchi riportati di segui-to. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web istituzionale dellENEA.

    a) ESCO certifi cate UNI CEI 11352; b) esperti in Gestione dellEnergia certifi cati secon-

    do la UNI CEI 11339; c) organizzazioni certifi cate ISO 50001; d) auditor energetici certifi cati ai sensi delle norme

    di cui al comma 3 del presente articolo.

    Art. 13. Informazione e formazione

    1. Entro il 31 dicembre 2014, ENEA, in collaborazio-ne con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazione dei consumatori e con le Regioni, predispone un programma triennale di informazione e formazione fi nalizzato a pro-muovere e facilitare luso effi ciente dellenergia. Il pro-gramma defi nito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui rivolto ed include azioni volte a:

    a) sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le impre-se e le PMI nellesecuzione di diagnosi energetiche con successivi interventi nellutilizzo degli strumenti incenti-vanti fi nalizzati allinstallazione di tecnologie effi cienti;

    b) stimolare comportamenti dei dipendenti che con-tribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;

    c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dellenergia;

    d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefi ci delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole dellenergia;

    e) favorire la partecipazione delle Banche e degli Istituti fi nanziari al fi nanziamento di interventi di miglio-ramento delleffi cienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;

    f) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sulluso effi ciente dellenergia anche attraverso la diffu-sione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalit di accesso;

    g) promuovere programmi di formazione per la qua-lifi cazione dei soggetti che operano nellambito dei ser-vizi energetici, con particolare riferimento agli auditor energetici e agli installatori di elementi edilizi connessi allenergia.

    2. Il programma, di cui al comma 1, sottoposto al Mi-nistero dello sviluppo economico e al Ministero dellam-biente e della tutela del territorio e del mare, che prov-vedono alla copertura degli oneri per i servizi forniti in attuazione delle attivit previste. Allattuazione del pro-gramma di cui al comma 1 si provvede nel limite mas-simo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui allarticolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai pro-getti energetico ambientali, con le modalit e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifi ca dellentit dei proventi disponibili annualmente.

    Art. 14. Servizi energetici ed altre misure

    per promuovere leffi cienza energetica

    1. I contratti di prestazione energetica stipulati dalla pubblica amministrazione contengono gli elementi mini-mi di cui allallegato 8 al presente decreto.

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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 16518-7-2014

    2. Allarticolo 4, comma 1 dellallegato 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, dopo la lettera a) ag-giunta la seguente: aa) per la prima stipula contrattuale, la riduzione stimata dellindice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sullattestato di presta-zione energetica, nei tempi concordati tra le parti e, co-munque, non oltre il primo anno di vigenza contrattuale;.

    3. Le Re