L'applicazione del D. Lgs. 102/2014 nelle PMI

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L’ applicazione del D.Lgs. 102/2014 nelle PMI: dalla Diagnosi Energetica ai Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001, alla qualificazione dei soggetti accreditati 1/45 alla qualificazione dei soggetti accreditati Audit energetici nelle imprese: da obbligo normativo a fattore di successo

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L’ applicazione del D.Lgs. 102/2014 nelle PMI:

dalla Diagnosi Energetica

ai Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001,

alla qualificazione dei soggetti accreditati

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alla qualificazione dei soggetti accreditati

Audit energetici nelle imprese:

da obbligo normativo a fattore di successo

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� In tutta Europa il 99% dei 23 milioni di imprese esistenti ha meno di 250 addetti e, pertanto, si qualifica come Piccola o Media Impresa (PMI).

� Tali aziende occupano circa 2/3 del totale della forza lavoro e sono giustamente considerate la spina dorsale dell’economia europea.

L’efficienza energetica nelle PMI

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giustamente considerate la spina dorsale dell’economia europea.

� Il loro consumo energetico rappresenta circa il 30% del totale dell’Unione ma, malgrado ciò, il problema della efficienza energetica nelle PMI non rappresenta un fattore strategico per il settore.

� Questo apparente paradosso si ricollega soprattutto al fatto che i costi energetici o non vengono considerati un fattore chiave della produzione, oppure rappresentano comunque una piccola frazione dei costi generali, oppure infine sono visti come un fattore poco o nulla passibile di miglioramento.

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L’implementazione degli interventi di efficientamento energetico nellePiccole e Medie Imprese è così subordinata al superamento di treordini di “barriere”:

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– conoscitiva, legata alla ridotta consapevolezza da parte della PMIdell’importanza della gestione e della razionalizzazione dei consumienergetici;

– finanziaria, legata all’incapacità di reperire risorse finanziarie per larealizzazione degli interventi di efficienza energetica;

– realizzativa, legata alla difficoltà di coinvolgimento, da parte delle PMI,dei soggetti necessari per la realizzazione degli interventi di efficienzaenergetica, vale a dire i fornitori di servizi e soluzioni per l’efficienzaenergetica (nella fattispecie delle ESCo) ed i soggetti finanziatori.

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– Questo passaggio richiede un vero e proprio cambio di mentalità che,nel sistema imprenditoriale di dimensione media e piccola, tende avedere nella ricerca di una soluzione "pronta all'uso" l'unico approccioal miglioramento della efficienza energetica.

– Tale approccio dovrebbe invece venire “re-indirizzato” verso ilsuperamento delle barriere sopra indicate, focalizzandole verso una

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– Tale approccio dovrebbe invece venire “re-indirizzato” verso ilsuperamento delle barriere sopra indicate, focalizzandole verso unamaggiore attenzione al contributo ottenibile attraverso fornitoriesterni di Servizi Energetici

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Fondamentali qui appaiono:

– l’impegno che può e deve arrivare dalle Associazioni di Categoria (da Confindustria fino alle Associazioni Artigiane), che troppo spesso invece si limitano a proporre agli associati pacchetti incentrati sulla riduzione dei soli costi dell'energia, piuttosto che sulla sua gestione

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riduzione dei soli costi dell'energia, piuttosto che sulla sua gestione efficiente;

– un adeguato sistema incentivante da parte della Pubblica Amministrazione, sia a livello centrale che periferico.

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Un primo punto chiave è rappresentato dalla difficoltà a disporre di una efficace analisi iniziale del proprio sistema energetico e, con questa, dei propri usi e consumi energetici.

A questa si aggiungono:

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A questa si aggiungono:

– l’assenza di un sistema di incentivi in grado di premiare le aziende che maggiormente investono in termini di efficienza energetica;

– l’assenza di una capillare informazione su come realizzare la diagnosi energetica e sui suoi vantaggi.

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Al momento attuale sono disponibili tre standard per la conduzione di una Diagnosi Energetica:

– la UNI-CEI TR 11428 a livello nazionale;

La normativa tecnica

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– la UNI-CEI TR 11428 a livello nazionale;

– il pacchetto UNI-CEI EN 16247 a livello europeo;

– la ISO 50002 a livello internazionale ma non riconosciuta a livello europeo.

La norma europea trova applicazione nei settori residenziale (comprensivo del settore terziario), produttivo e trasporti, riservando una particolare attenzione alla coerenza con i requisiti della ISO 50001:2011 sui Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE).

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– la norma EN 16247.1 “Diagnosi Energetiche - Requisiti generali ”, emanata nel settembre 2012,

e le successive norme specialistiche, emanate a fine 2014:

– EN 16247.2 “Diagnosi Energetiche – Edifici”,

La norma europea si sviluppa in cinque parti:

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– EN 16247.3 “Diagnosi Energetiche – Processi”,

– EN 16247.4 “Diagnosi Energetiche - Trasporti“;

– la Pr EN 16247.5 “Competenze degli Energy Auditor” è attualmente in attesa di pubblicazione.

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La parte 1 - Requisiti generali – definisce:� Requisiti di qualità:

• del Responsabile della Diagnosi (ReDE);

• del processo di Diagnosi.

� Elementi del processo di Diagnosi Energetica:

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Elementi del processo di Diagnosi Energetica:

• contatti preliminari;

• incontro d’avvio;

• raccolta dati;

• lavoro sul campo;

• analisi;

• reportistica;

• incontro di chiusura.

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– una Diagnosi Energetica possa aiutare un‘Organizzazione ad identificare le opportunità per migliorare l'efficienza

La parte 3 - Processi – applicabile alle PMI, evidenzia come:

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opportunità per migliorare l'efficienza energetica;

– essa possa essere parte di un più ampio Sistema di Gestione dell‘Energia.

Esaminiamo in breve i tratti più salienti della norma:

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Il ReDE dovrà acquisire dall’Organizzazione dati a livello di:

– sito;

Raccolta dati

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– sito;

– forniture e vettori energetici;

– processi produttivi;

– involucro edilizio:

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Il ReDE dovrà analizzare i dati raccolti al fine di:

– analizzare il bilancio energetico del sito sulla base del volume di produzione e relativa contabilità energetica,

Analisi preliminare

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produzione e relativa contabilità energetica,

– individuare gli opportuni fattori d’aggiustamento,

– individuare gli opportuni indicatori di prestazione energetica (EPI),

– valutare la distribuzione dei consumi energetici di macchine e cicli produttivi,

– individuare, se possibile, una energy baseline iniziale,

– individuare misure e dati da acquisire sul campo,

stilando una lista delle opportunità di risparmio energetico.

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Per quanto riguarda le operazioni che dovranno essere realizzate in campo, il ReDE dovrà considerare con attenzione l’eventualità di effettuare ulteriori misure per:

– raccogliere ogni dato mancante che risulti necessario per il

Lavoro sul campo

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– raccogliere ogni dato mancante che risulti necessario per il completamento dell’analisi;

– stabilire la baseline;

– confermare i fattori di aggiustamento determinati nell’ambito dell’analisi iniziale;

– chiudere i bilanci energetici e di prestazioni.

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Il ReDE dovrà dettagliare, in termini di input, uso ed output energetico, evidenziando quali dati derivino da misura e quali da stima/calcolo:

– un bilancio dei vettori energetici;

Bilancio energetico

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– un bilancio dei vettori energetici;

– un bilancio degli usi e consumi energetici per processi, utilities, involucri edilizi;

– un bilancio energetico espresso in termini di consumi e perdite (ad es. sotto forma di diagramma di Sankey, simulazione in stato stazionario, etc.);

– inventario della autoproduzione / autoconsumo di energia;

– usi energetici ricollegati a sicurezza, tutela della salute o dell’ambiente.

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Sulla base delle proprie conoscenze e delle caratteristiche degli impianti e delle tecnologie del committente, il ReDE sarà tenuto a proporre opportunità di risparmio energetico che ricomprendano una o più delle seguenti opzioni:

Opportunità di miglioramento

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– riduzione dei consumi, sia in termini di energia finale che di energia primaria equivalente;

– riduzione dei costi associati ai consumi energetici;

– diversificazione delle forme di energia consumata verso tipologie che siano più economiche, più pulite, con un minore impatto ambientale, disponibili localmente o da una sorgente più sicura, tali da permettere una maggiore efficienza nei consumi finali, oppure che implichino un minore consumo di energia primaria;

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– aumento dell’efficienza, oppure riduzione nel consumo specifico dell’Organizzazione in termini di una apparecchiatura, di un sistema, di un servizio, di una operazione, di una linea di processo, etc.;

– utilizzo o implementazione della migliore tecnologia economicamente disponibile;

– nel caso di produzione autonoma di energia, incremento nella

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– nel caso di produzione autonoma di energia, incremento nella produzione, prestazioni di generazione e riduzione delle perdite.

Il ReDE dovrebbe tenere in adeguata considerazione l’utilizzo sia delle Energie Rinnovabili che della cogenerazione.

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Per ogni opportunità prospettata, il ReDE dovrebbe valutare:

– la riduzione dei costi energetici sulla base dei risparmi stimati secondo un determinato prezzo dell’energia;

costi di investimento;

Valutazione delle opportunità

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– costi di investimento;

– tempo di ritorno semplice o altri sistemi di valutazione di redditività dell’investimento;

– se richiesto, potrà venire inserito nel calcolo ogni altro possibile guadagno (in termini di produttività, manutenzione e/o produzione).

Le opportunità di risparmio energetico saranno poste in ordine di priorità in

termini di efficienza energetica o altro criterio (ad es. obiettivi e traguardi delSGE dell’azienda).

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Oltre ad una relazione sulle risultanze della Diagnosi, il ReDE dovrà fornire per ogni opzione di miglioramento individuata uno schema riassuntivo con :

– situazione corrente: descrizione e prestazioni energetiche correnti e

Reportistica

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– situazione corrente: descrizione e prestazioni energetiche correnti e ragione della proposta di miglioramento;

– descrizione della opzione;

– stima del potenziale di risparmio energetico;

– stima del tempo di ritorno dell’investimento (concordando col committente il metodo per la valutazione dei fattori economici);

– altri fattori positivi (ad es. minori emissioni di CO2, miglioramento dell’ambiente di lavoro, etc.).

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La parte 5 – Qualificazione dei Referenti della Diagnosi – evidenzia le caratteristiche di tale figura professionale, in termini di:

� Conoscenze e capacità generali, in ambito:

– processo di Diagnosi,

– gestione di processo;

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gestione di processo;

� Conoscenze e capacità specifiche, in ambito:

– area normativa,

– area tecnica,

– fonti e forniture energetiche,

– area analitica,

– prestazioni energetiche,

– analisi economica.

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Il ReDE dovrà dimostrare una adeguata:

– formazione scolastica,

– esperienza lavorativa, integrata da una formazione o esperienza inDiagnosi Energetiche acquisita sotto la supervisione di un ReDE nellamedesima disciplina o settore,

per essere in condizione di portare a compimento la Diagnosi Energetica.

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per essere in condizione di portare a compimento la Diagnosi Energetica.

Il ReDE dovrà seguire un percorso di formazione ove tale

requisito sia richiesto a livello nazionale.

Analogamente, sia il livello di conoscenza tecnica che la esperienzanell’ambito dell’efficienza energetica nei campi di Diagnosi potranno esseredefiniti a livello nazionale da enti di qualificazione accreditati.

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La pubblicazione del D.Lgs. 102 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE del luglio 2014 conferisce alla Diagnosi Energetica, meglio se integrata in un Sistema di Qualità nella Gestione dell’Energia, un ruolo di assoluto primo piano nel sistema industriale italiano.

Il D.Lgs. 102/2014

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piano nel sistema industriale italiano.

A tali luci si associano tuttavia non poche ombreche cercheremo di evidenziare e nei limiti delpossibile chiarire, anche se non potremocertamente risolvere.

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La Direttiva-madre evidenzia come la Diagnosi Energetica rappresenti lo strumento fondamentale che qualunque soggetto, grande o piccolo, pubblico o privato di qualsiasi settore può utilizzare per il miglioramento della efficienza energetica.

Tale assunto trova applicazione pratica da parte del D.Lgs. 102 di recepimento nazionale della Direttiva, che si esprime su due piani paralleli:

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nazionale della Direttiva, che si esprime su due piani paralleli:

– il sistema produttivo energivoro, al quale è imposta la effettuazione di Diagnosi Energetiche con cadenza quadriennale, dal momento che i risparmi energetici possono essere significativi;

– tutti gli altri consumatori di energia - ed in particolar modo le PMI -che in maniera diversa e con strumenti diversi sono incentivati a realizzare Diagnosi Energetiche.

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Il recepimento di tale indicazione da parte D.Lgs. 102 si esprime in massima parte nell’Art. 8 “Diagnosi Energetiche e Sistemi di Gestione dell‘Energia”, il quale prevede che:

– le imprese non PMI eseguano entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni una Diagnosi Energetica; l’obbligo non si applica in presenza di certificazioni ISO 50001 (o EMAS o ISO 14001). In ogni caso l’audit dovrà venire realizzato in conformità all'allegato 2

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In ogni caso l’audit dovrà venire realizzato in conformità all'allegato 2 (CTI ha in corso di pubblicazione una nota finalizzata a confrontare tale allegato con la norma UNI-CEI EN 16247 e la ISO 50001);

– le imprese a forte consumo di energia (consumi di più di 2,4 GWh/anno di elettricità e che hanno una incidenza percentuale dei costi di questa sul fatturato totale superiore al 2%) siano tenute, indipendentemente dalla loro dimensione, ad eseguire tali diagnosi con le medesime scadenze, o in alternativa ad adottare sistemi di gestione secondo ISO 50001.

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Il MiSE pubblichi entro il 31 dicembre 2014 un bando per la selezione e ilcofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenerela realizzazione di audit energetici, ovvero l’adozione di sistemi di Gestionedell’Energia secondo ISO 50001 presso le PMI.

E’ importante evidenziare come le risorse finanziarie a tal fine disponibili,ovvero 15 milioni di Euro/anno dal 2014 al 2020 attraverso uncofinanziamento al 50% delle Regioni che, a loro volta, concedono

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cofinanziamento al 50% delle Regioni che, a loro volta, concedonoun’agevolazione del 50% delle spese sostenute, siano così distribuite:

– circa 10 milioni di euro per la realizzazione di Diagnosi Energetiche, coinvolgendo almeno 10.000 PMI l’anno, nella ipotesi di un costo per Diagnosi di 4.000 euro;

– circa 5 milioni di euro per l’adozione di Sistemi ISO 50001.

Gli incentivi saranno erogati solo a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla Diagnosi Energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001.

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– I fornitori di Servizi Energetici (secondo la definizione della UNI-CEI EN 15900) che potranno realizzare queste diagnosi secondo il Decreto

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15900) che potranno realizzare queste diagnosi secondo il Decreto sono – fatto salvo casi del tutto particolari – le Società di Servizi Energetici (ESCo), gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e gli Auditor Energetici.

– Non considereremo questa ultima categoria, in quanto al momento non è per questa disponibile alcun criterio di qualificazione (né tantomeno di certificazione).

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In difformità da quanto previsto dalla Direttiva-madre, secondo la quale tali

diagnosi devono essere effettuate da esperti qualificati e/o accreditati, il

Decreto prevede l’obbligo di certificazione per tali soggetti solo trascorsi due

anni dall’entrata in vigore, così che, in pratica, la prima scadenza del ciclo di

Problema n.1

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anni dall’entrata in vigore, così che, in pratica, la prima scadenza del ciclo di

diagnosi obbligatoria ricade al di fuori di tale vincolo.

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Questo significa che – secondo la lettera delle norme di qualificazione UNI-CEI

11352 ed UNI-CEI 11339 (rispettivamente qualificazione di ESCo ed EGE) –

ogni soggetto che autonomamente si ritenga rispondere ai requisiti della

norma può qualificarsi sulla base di questa e, conseguentemente, porsi sul

mercato come ESCo o EGE.

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mercato come ESCo o EGE.

In pratica: il cuore dei consumi energetici del settore produttivo nazionale è

tenuto “da subito” a realizzare con spese di decine di milioni di Euro un

“qualcosa”, avvalendosi di “qualcuno” tendenzialmente autoreferenziale e

non passibile di alcun controllo da parte terza in merito alle sua effettive

capacità di svolgere tale servizio.

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In conclusione: oggi esistono già centinaia di fornitori

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Tale condizione rappresenta davvero un efficace strumento di miglioramento della efficienza energetica del settore produttivo italiano?

In conclusione: oggi esistono già centinaia di fornitoridi Servizi Energetici certificati, così che non sicomprende la necessità di posporre l’obbligo dellaloro certificazione.

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Per una corretta realizzazione della Diagnosi Energetica, ne è necessaria una definizione chiara e in grado di adattarsi a tutte le esigenze dei committenti.

Paradossalmente, il Decreto ne abroga la definizione già presente nel D.Lgs. 115 del 2008, mentre la Direttiva 27 - di cui dovrebbe rappresentare

Problema n. 2

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115 del 2008, mentre la Direttiva 27 - di cui dovrebbe rappresentare recepimento - ne mantiene tranquillamente la definizione all’Art.2, punto 25.

In termini normativi, dal lontano ottobre del 2011 è disponibile la UNI-CEI TR 11428 “Diagnosi energetiche Requisiti generali del servizio di Diagnosi Energetica” e al momento risultano pubblicate le norme UNI-CEI EN 16247 “Diagnosi Energetiche – parte 1: Requisiti generali”, così come le consorelle UNI-CEI-EN 16247-2, UNI-CEI-EN 16247-3, UNI-CEI-EN 16247-4 che rappresentano le norme di dettaglio per i settori Edifici, Processi e Trasporti.

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Problema n. 3

Il legislatore italiano fa riferimento ad una fantomatica

Diagnosi Energetica nel settore Terziario, che non esiste né

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È chiaro come tale richiesta porrà non pochi problemi a chi (UNI-CEI in collaborazione con CTI ed ENEA) dovrebbe “inventare” una norma in conflitto con la normativa europea.

Diagnosi Energetica nel settore Terziario, che non esiste né

nella Direttiva madre né in ambito CEN, che anzi indica

come tale settore sia ricompreso nella norma sugli Edifici.

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Esistono, nell’ambito della nostra analisi, altre palesi difformità tra la Direttiva ed il decreto 102?

Problema n. 4

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ed il decreto 102?

Per quello che ora ci interessa consideriamo solo:

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� Art.8 C.7 “Fatta salva la legislazione dell'Unione sugli aiuti di Stato, gli Stati

membri possono attuare regimi d'incentivazione e sostegno per l'attuazione

delle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e misure analoghe” (sui soggetti obbligati) – apparentemente, in tale ambito il D.Lgs. 102 mette a disposizione il solo Fondo nazionale per l’efficienza energetica di cui all’Art.15, ma la mancanza di un chiaro riferimento all’ambito indicato lascia ampi dubbi alla sua concreta utilità.

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� Art.19 C.7 “Gli Stati membri valutano e, se necessario, adottano misure

adeguate per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non

regolamentare all'efficienza energetica … Tali misure destinate a eliminare gli

ostacoli possono comprendere l'erogazione di incentivi, l'abrogazione o la

modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, o l'adozione di

orientamenti e comunicazioni interpretative o la semplificazione delle

procedure amministrative” – a puro titolo di esempio nulla è stato fatto affinchè i Contratti di Prestazione Energetica siano pienamente integrati nell’ordinamento del Codice degli Appalti della Pubblica Amministrazione.

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La Direttiva e il suo Decreto applicativo considerano, ai fini del miglioramento della efficienza energetica, fondamentalmente equiparabile una certificazione

Problema n. 5

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della efficienza energetica, fondamentalmente equiparabile una certificazione ISO 50001 alla effettuazione della Diagnosi Energetica.

Non a caso, i finanziamenti alle PMI citati nell’art.8 si estendono sia alle Diagnosi Energetiche che alla adozione di Sistemi di Gestione dell’Energia certificate ISO 50001.

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Tale assunto non deriva solamente dalla definizione della “analisi energetica” riportata dal punto 4.4.3 della norma, che prevede come il processo:

� analizzi uso e consumo dell'energia basato su misure o altri dati, ad es.:

– identificando le fonti di energia correnti,

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– identificando le fonti di energia correnti,

– valutando l'utilizzo e il consumo dell'energia nel passato e nel presente;

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� identifichi le aree di utilizzo significativo dell'energia (ovvero utilizzo dell'energia che determina un consumo sostanziale di energia e/o che offra considerevoli potenziali di miglioramento delle prestazioni energetiche) basandosi sull'uso e di consumo dell'energia, ad es.:

– individuando tutti i fattori che influenzano significativamente uso e

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– individuando tutti i fattori che influenzano significativamente uso e consumo dell'energia,

– identificando le altre variabili rilevanti che influenzano il significativo uso dell'energia,

– determinando le prestazioni energetiche correnti di infrastrutture, apparecchiature, sistemi e processi collegati agli usi significativi dell'energia identificati,

– stimando usi e consumi energetici futuri;

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� identifichi, metta in ordine di priorità e registri le opportunità di

miglioramento della prestazione energetica;

� identifichi il livello energetico di riferimento, gli indicatori di

prestazione energetica, così come gli obiettivi ed i traguardi energetici

e piani d'azione della gestione dell'energia.

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e piani d'azione della gestione dell'energia.

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Esso infatti considera anche:

� il ruolo della Direzione e dell’Energy Manager (se presente),

� le caratteristiche del processo di Pianificazione energetica,

� l’acquisto di servizi energetici, prodotti, apparecchiature ed energia,

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� l’acquisto di servizi energetici, prodotti, apparecchiature ed energia,

� la fase di verifica e monitoraggio, misurazione e analisi.

Tutti questi fattori contribuiscono ad assicurare, in modo anche nettamente più efficace rispetto alla mera realizzazione di una Diagnosi Energetica, la presenza di un presidio stabile ed anzi in continuo miglioramento della prestazione energetica della Organizzazione.

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Consideriamo infine la qualificazione dei cosiddetti “Auditor Energetici”.

Risulta infelice la scelta del nome: infatti la traduzione italiana di “Energy

Problema n. 6

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Risulta infelice la scelta del nome: infatti la traduzione italiana di “Energy Auditor” avrebbe dovuto essere “Referente della Diagnosi” (UNI-CEI TR 11428/2011 “Esperto responsabile della realizzazione della Diagnosi”).

L’ambito della certificazione di qualità definisce infatti come Auditor il soggetto che, per conto della propria azienda (auditor interno) o per conto di una terza parte nell’ambito del processo di certificazione, ha l’incarico di verificare la rispondenza del sistema di qualità aziendale alla norma: il che delinea dunque azioni chiaramente differenti rispetto al compito dell’Auditor Energetico di cui al D.Lgs. 102.

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È importante evidenziare come, al momento attuale, CEN ha in completamento la norma EN 16247-5 che determina le competenze degli Energy Auditor e la cui pubblicazione è prevista intorno al marzo del 2015.

Il paradosso viene raggiunto sempre nell’Art.12, ove si prevede che, “nelle more della emanazione delle norme per la certificazione degli Energy Auditor, la Conferenza delle Regioni e della Province autonome, in collaborazione con

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la Conferenza delle Regioni e della Province autonome, in collaborazione con ENEA, associazioni imprenditoriali e professionali e sentito CTI (per fortuna)

rende disponibili programmi di formazione per la qualificazione degli auditor energetici”.

In pratica, esattamente nel periodo temporale ove si riconosce non esistere alcun riferimento normativo per la qualificazione di un soggetto, si realizzano corsi di formazione di tale soggetto (per il settore terziario, perfino in un campo sconosciuto alla norma tecnica di riferimento generale)!

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Infine: chi paga?

Chiaramente la Commissione ed il Parlamento Europei considerano che, mentre nel caso delle grandi imprese Diagnosi Energetiche e SGE sono in

Problema n. 7

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mentre nel caso delle grandi imprese Diagnosi Energetiche e SGE sono in grado di ripagarne ampiamente gli oneri, la promozione di tali strategie deve, soprattutto nel caso delle PMI, essere sostenuta da finanziamenti specifici.

Ma in pratica è davvero così?

Ovvero …basta davvero così?

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Cagliari, 19 febbraio 2015

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Uno spunto di riflessione ci potrebbe derivare dal sistema di incentivazione europeo adottato nel campo della adozione dei Sistemi di Gestione dell’Energia.

Nel campo delle certificazioni dei Sistemi di Gestione dell’Energia secondo ISO 50001, i dati europei aggiornati all’aprile 2014 ci dicono che:

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ISO 50001, i dati europei aggiornati all’aprile 2014 ci dicono che:

– in Germania esistono 3.357 siti certificati, con un indice di circa 1 sito ogni miliardo di dollari di PIL;

– in Svezia esistono 194 siti certificati, con un indice di 1 sito ogni 2 miliardi di dollari di PIL;

– con 235 siti certificati, l’Italia presenta un indice di 1 sito ogni 8 miliardi di dollari di PIL.

Cagliari, 19 febbraio 2015

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• Nel campo delle certificazioni dei Sistemi di Gestione dell’Energia secondo

Uno spunto di riflessione ci potrebbe derivare dalsistema di incentivazione europeo adottato nel campodella adozione dei Sistemi di Gestione dell’Energia.

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• Nel campo delle certificazioni dei Sistemi di Gestione dell’Energia secondo ISO 50001, i dati europei aggiornati all’aprile 2014 ci dicono che:

– in Germania esistono 3.357 siti certificati, con un indice di circa 1 sito ogni miliardo di dollari di PIL;

– in Svezia esistono 194 siti certificati, con un indice di 1 sito ogni 2 miliardi di dollari di PIL;

– con 235 siti certificati, l’Italia presenta un indice di 1 sito ogni 8 miliardi di dollari di PIL.

Cagliari, 19 febbraio 2015

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Nazione Dettagli

Danimarca Sconti sulla Carbon Tax dal 88% al 25%.

IrlandaCorsi gratuiti di formazione e linee di finanziamento esclusive (7.000 € per Diagnosi Energetiche,

40.000 € per azioni di Best Practice).

FranciaRaddoppio dei Certificati Bianchi acquisiti nell’ambito di un SGE certificato.

Finanziamenti dal 50 al 70% delle spese di consulenza per la certificazione.

Olanda Procedure ed autorizzazioni ambientali semplificate.

Dal 2013, agevolazioni quali:

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Germania

Dal 2013, agevolazioni quali:

• accesso ai fondi della KfW (banca che finanzia il credito industriale);

• riduzione di tasse ed accise sull’elettricità e sull’energia (fino al 99%) possono essere

ottenute solo attraverso una certificazione SGE entro il 2015.

Il governo ha concordato col sistema industriale obiettivi di efficienza energetica (GJ/€) : -1,3 %

al 2013, -1,35 % al 2015.

SveziaLe aziende che di dotano di SGE presentando un programma di miglioramento dell’efficienza

energetica hanno una esenzione dalle tasse sull’elettricità di 0,5 €/ MWh.

Italia

Alcune Camere di Commercio finanziano la certificazione ISO 50001 (in alcuni casi assieme al

relativo servizio di consulenza e/o la effettuazione delle Diagnosi Energetiche) con massimali

variabili ed in percentuali dal 50 al 70%. Tra queste, possiamo evidenziare le CCIAA di: Pescara,

Venezia, Perugia, Ancona, Ferrara, Reggio Calabria, Cuneo, Prato, Livorno, Pisa, Avellino.Cagliari, 19 febbraio 2015

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In ogni caso, l’esperienza olandese (20 anni di applicazione con circa 1.000 aziende che applicano SGE) ci fornisce le seguenti indicazioni sui costi di un Sistema di Gestione dell’Energia:

– la implementazione del SGE (una tantum per certificazione e adattamento della impresa al sistema di qualità) “pesa” per circa il 5%

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adattamento della impresa al sistema di qualità) “pesa” per circa il 5% delle spese energetiche annuali;

– il mantenimento del SGE (annuale) “pesa” per circa il 2% di tali spese;

– i risparmi misurati sono stati variabili tra il 2% ed il 10 % delle spese.

Teniamo presente però che i costi sono influenzati dalla presenza nella Azienda di altri sistemi di Certificazione di Qualità: in tal caso si registrano delle riduzioni nei costi di almeno il 50%!

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Grazie per l’attenzione!

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Ing. Sandro Picchiolutto

Esperto in Gestione dell’Energia Cert. SECEM n° 2-2012-SCI/005GP

[email protected]

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