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prof. ing. Maurizio Fauri

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EFFICIENZA ENERGETICA, GRANDE RISPARMIOPromuovere l’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

prof. ing. Maurizio Fauri

Argomenti

1. D. Lgs. 102/2014

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

3. Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)

4. Le società E.S.Co

5. Mobilità elettrica in provincia di Trento

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1. D. Lgs. 102/2014

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le

direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

(GU Serie Generale n.165 del 18-7-2014)

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Finalità e ambito di applicazione (art. 1)

Il decreto recepisce la direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri

fissati dalla legge 6 agosto 2013 n. 96, stabilisce un quadro di misure per la

promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al

conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico*.

Il decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia ed a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza

nella fornitura e negli usi finali dell'energia.

* 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria,

entro l'anno 2020, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale,

conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale

1. D. Lgs. 102/2014

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Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA (art. 5)

1.A partire dall'anno 2014 e fino al 2020 sono realizzati attraverso le misure del

presente articolo interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale,

inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in

alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di

almeno 0,04 MTEP (40.000 tonnellate equivalenti di petrolio)

16. Le Regioni e gli Enti Locali concorrono al raggiungimento dell'obiettivo

nazionale attraverso l'approvazione:

a)di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di

conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprietà dello Stato di cui al presente

articolo;

b)di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia,

comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle E.S.Co. ed ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e

migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.

1. D. Lgs. 102/2014

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Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali (art. 6)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti

minimi di efficienza energetica, in occasione delle procedure per la stipula di

contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e

servizi, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I medesimi requisiti devono essere rispettati nell'ambito degli appalti di

fornitura in regime di locazione finanziaria.

I requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di

valutazione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono

tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalità con

le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi

1. D. Lgs. 102/2014

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Regime obbligatorio di efficienza energetica (art. 7)

Il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (o Certificati Bianchi) dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020

non inferiore al 60% dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato.

Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica vigenti.

Ai fini dell'accesso al Conto Termico, i contratti che rispettano gli

elementi minimi di cui all'allegato 8, del presente decreto sono considerati contratti di rendimento energetico. In deroga all'articolo 6, comma 1, del Conto termico, il

GSE predispone specifiche modalità che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni,

di optare per l'erogazione dell'incentivo attraverso un acconto e successivi

pagamenti per stato di avanzamento lavori.

1. D. Lgs. 102/2014

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Le grandi imprese e le imprese energivore devono eseguire una diagnosi energetica nei propri siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il

5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni

La diagnosi energetica è un’analisi dell’efficienza in ambito elettrico e termico

di un edificio, di un impianto, di un ciclo produttivo, ecc., comprendente lo

studio dei possibili interventi per la riduzione dei consumi e dei costi energetici

Requisiti minimi della diagnosi energetica delle imprese obbligate

Allegato 2 del D.Lgs 102/2014

Norma tecnica UNI CEI EN 16247 (parti 1, 2, 3 e 4)

Diagnosi energetiche (art. 8)

1. D. Lgs. 102/2014

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Grande impresa(non qualificabile PMI ai sensi del DM 18/4/2005)

� Num. di dipendenti > 250 oppure

� Fatturato > 50.000.000 €/anno e bilancio > 43.000.000 €/anno

Impresa energivora(ai sensi della Legge n. 134/2012)

� Manifatturiera (prime due cifre del codice ATECO comprese fra 10 e 33)

� Consumo elettrico > 2,4 GWh/anno

� Rapporto tra costo energia elettrica e fatturato ≥ 2%

Le condizioni si sono

verificate nel 2013 e 2014

Obbligo di diagnosi nel 2015

Ha preso gli incentivi per gli

energivori nel 2013

Obbligo di diagnosi nel 2015

Imprese obbligate (1/5)

1. D. Lgs. 102/2014

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L’obbligo di diagnosi energetica non si è “esaurito” nel 2015

Ogni impresa deve verificare ogni anno la sua appartenenza alle categorie di

“grande impresa” e “impresa energivora” per adempiere all’obbligo di diagnosi

entro il 5 dicembre dell’anno in corso

Le grandi imprese sono soggette all’obbligo di diagnosi

entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo a decorrere dal 2015

(se la condizione di grande impresa si è verificata negli anni n-1 e n-2)

Le imprese energivore sono soggette all’obbligo di diagnosi

entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo a decorrere dal 2015

(se iscritte nell’elenco della Cassa Conguaglio nell’anno n-2)

Imprese obbligate (2/5)

1. D. Lgs. 102/2014

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Imprese con partecipazione pubblica superiore al 25%

Un’impresa è considerata di grandi dimensioni se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi

diritti di voto è detenuto direttamente o indirettamente da un Ente Pubblico o

congiuntamente da più Enti Pubblici

OBBLIGO di diagnosi energetica

Imprese associate o collegate ad una grande impresa

Calcolano dipendenti, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell’impresa

associata o collegata

Possono diventare esse stesse grandi imprese (VERIFICA!!!)

Imprese obbligate (3/5)

1. D. Lgs. 102/2014

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Amministrazioni Pubbliche

Iscrizione nell’apposito elenco ISTAT

NON OBBLIGO di diagnosi energetica

Imprese obbligate (4/5)

1. D. Lgs. 102/2014

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Non sono soggette all’obbligo le grandi imprese e le imprese energivore dotate di:

�Registrazione EMAS

�Sistema di gestione ambientale certificato EN ISO 14001

�Sistema di Gestione dell’Energia certificato ISO 50001

Purché i Sistemi comprendano una diagnosi energetica

conforme all’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014

Obbligo di trasmettere all’ENEA il report finale della diagnosi

Imprese obbligate (5/5)

1. D. Lgs. 102/2014

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Società di Servizi Energetici (SSE o E.S.Co.)

(Società che hanno come oggetto sociale, anche non

esclusivo, l’offerta di servizi energetici)

Da luglio 2016 dovranno essere certificate

UNI CEI 11352

Esperti in Gestione dell’Energia (EGE)e auditor energetici

(Persone che hanno una comprovata competenza ed

esperienza pluriennale nel settore dell’energia)

Da luglio 2016 dovranno essere certificati

EGE: norma UNI CEI 11339

Chi può eseguire le diagnosi

1. D. Lgs. 102/2014

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Mancata realizzazione della diagnosi (4.000 ÷ 40.000) €

Diagnosi non conforme (2.000 ÷ 20.000) €

Oltre al pagamento della sanzione, l’impresa deve comunque provvedere alla

realizzazione della diagnosi energetica (entro 6 mesi dalla sanzione)

Sanzioni

1. D. Lgs. 102/2014

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Il DM 28/12/2012 attua il “Conto Termico” che incentiva:

• la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

• l’efficienza energetica

Il DM 16/2/2016 potenzia e semplifica il CT 1.0 ampliando la gamma di interventi

incentivabili ���� il CT 2.0 è entrato in vigore il 31 maggio 2016

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

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Finalità e ambito di applicazione (art. 1)

Il presente decreto aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia,

diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di

riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione.

La nuova disciplina concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai

Piani di azione per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica di cui

all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, e dall’articolo 7 del decreto

legislativo 102/2014.

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

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• Potenziate e semplificate le modalità di accesso per la PA

• Introdotti nuovi interventi di efficienza energetica

• Ampliata la tipologia dei Soggetti ammessi (tra i soggetti pubblici vengono

aggiunte cooperative sociali e società di patrimoni pubblico)

• Cumulabilità:

� per la PA, fino al 100% delle spese anche con altri fondi statali

� per le E.S.Co. che operano per conto delle PA, estensione delle disposizioni

previste per le PA

• Aumentata la dimensione degli impianti ammissibili (aumento della taglia massima

da 1 MW a 2 MW)

• Innalzato il limite per l’erogazione con un unica rata da 600 € a 5.000 €

• Ridotti da 6 a 2 mesi i tempi di erogazione degli incentivi

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

Le novità in sintesi (1/2)

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• Abolizione registri e accesso diretto agli incentivi

• Modulistica semplificata

• Procedura di accesso diretto semi-automatica per apparecchi a catalogo (catalogo

componenti per generatori aventi potenza termica utile nominale inferiore o

uguale a 35 kW e per sistema solare inferiore o uguale a 50 m2. Iter semplificato

per chi utilizza i prodotto contenuti nel catalogo)

• Contratto di prestazione energetica invece che contratto di servizio energia per

ricorso alle E.S.Co.

• Possibilità per le P.A. di avere delle anticipazioni (dal 40% fino al 100%)

• Possibilità di effettuare pagamenti on line o con carta di credito

• Incentivo agli impianti solari termici riferito alla resa degli impianti

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

Le novità in sintesi (2/2)

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Soggetti ammessi (1/2)

•Pubbliche Amministrazioni, inclusi:

• gli ex Istituti Autonomi Case Popolari

• le cooperative di abitanti (introdotte dalla Legge “Sblocca Italia” - Legge

164/14), iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di

abitazione e dei loro consorzi costituito presso il MISE

• le società a patrimonio interamente pubblico (società «in house»)

• le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali

•Soggetti privati (imprese e privati)

+ CT 2.0

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

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Soggetti ammessi (2/2)

L’incentivo può essere richiesto anche per tramite le E.S.Co.:

� per le PA attraverso la sottoscrizione di un contratto EPC che rispetti i requisiti minimi del D.L. 102/2014

� per i soggetti privati anche mediante un contratto di servizio energiaprevisto dal D.L. 115/2008

Dal 19 luglio 2016 (a 24 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2014), potranno presentare richiesta di incentivazione al GSE solamente le E.S.Co. certificate secondo la UNI CEI 11352

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

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Tipologie di Soggetti

•Soggetti ammessi (SA): hanno la disponibilità dell’immobile e sono i beneficiari degli interventi oggetto di incentivazione e sono:

� i soggetti titolari di diritto di proprietà (anche nuda proprietà) dell’immobile;

� i soggetti che hanno la disponibilità dell’immobile, perché titolari di diritto reale o

personale di godimento.

•Soggetti responsabili (SR): hanno sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli

interventi e che in virtù di questo possono presentare istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE e che saranno beneficiari degli incentivi

�se il SA sostiene direttamente le spese per l’intervento (o tramite finanziamento), questi

coincide con il SR

�se, per la realizzazione degli interventi, il SA si avvale del supporto di una E.S.Co. che si fa

carico delle relative spese di realizzazione, in questo caso la E.S.Co. coincide con il SR

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

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Il CT 2.0 mantiene la stessa disponibilità del CT 1.0

L’impegno di spesa annua cumulata, che non potrà essere superato, è pari a:

� 200 milioni di euro per la PA (interventi di Categoria 1 e Categoria 2)

� 700 milioni di euro per i soggetti privati (interventi di Categoria 2)

All’interno del contingente di spesa spettante alle PA sono ricompresi i seguenti contingenti:

•fino a 100 milioni di euro (pari al 50% del contingente di spesa complessivo di 200 milioni di Euro) per la procedura di accesso agli incentivi mediante prenotazione

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

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Tipologie interventi

Categoria 1 - Interventi di incremento dell’efficienza energetica

•isolamento termico di superfici opache

•sostituzione di chiusure trasparenti

•installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento

•trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero» (nZEB)

•sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione

•installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici

•sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti con generatori di calore a condensazione

solo per le PA

+ CT 2.0

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

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Tipologie interventi

Categoria 2 - Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili

e sistemi ad alta efficienza

•Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

- pompe di calore per climatizzazione anche combinata per ACS

- generatori di calore alimentati da biomassa (caldaie, stufe e termocamini)

- sistemi ibridi a pompa di calore (con caldaie a condensazione)

•installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling

•sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore

Elevata la soglia di ammissibilità:

•impianti di climatizzazione: potenza <= 2.000 kW (prima 1.000 kW)

•solare termico: superficie lorda installata <= 2.500 mq (prima 1.000 mq)

per PA e privati

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

+ CT 2.0

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(Cat.2 ) Generatori di calore alimentati a biomassa

•Sostituzione di più generatori di calore presso uno o più edifici e/o case isolate con un impianto di generazione centralizzato a biomassa di potenza > 1.000 kWt, se:

� la sostituzione coinvolge almeno il 70% dei generatori esistenti presso le diverse

utenze e

� tutti i generatori di calore sostituiti sono alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.

•per le sole aziende agricole:

� nelle serre, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con sola funzione di backup (l’incentivo è commisurato alla produzione di energia

termica da fonte rinnovabile MISURATA annualmente)

•Per le aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale:

� oltre alla sostituzione, è consentita l’installazione di impianti alimentatia biomassa

� sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL in aree non metanizzate

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

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MODALITA’ DI ACCESSO AGLI INCENTIVI

•Accesso diretto: è consentito ad interventi già realizzati; la richiesta degli

incentivi è presentata dal Soggetto Responsabile al GSE attraverso l’apposita

scheda-domanda (entro 60 giorni dalla fine dei lavori)

���� modalità semi-automatica per apparecchi domestici in catalogo: elenco, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente

apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la

produzione di energia termica di piccola taglia (Pn ≤ 35 kW o Sup ≤ 50 mq)

•prenotazione degli incentivi: i soggetti ammessi (solo le PA) possono “prenotare”

l’incentivo prima dell’avvio dei lavori

� Potenziamento della prenotazione degli incentivi (acconto ad avvio lavori e saldo a conclusione)

•iscrizione ai Registri

� Procedura eliminata

+ CT 2.0

+ CT 2.0

+ CT 2.0

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

prof. ing. Maurizio Fauri

Potenziamento della prenotazione

•le PA, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, possono

presentare al GSE una scheda-domanda a preventivo (acconto ad avvio lavori e saldo a conclusione) per la prenotazione nei seguenti casi:

a) presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica

b) presenza di un contratto di prestazione energetica EPC stipulato con una E.S.Co.

c) presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori

SR = PA

SR = PA o E.S.CO.

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

solo per le PA

prof. ing. Maurizio Fauri

Incentivi più elevati

•fino al 40% per isolamento di muri e coperture, sostituzione di chiusure finestrate,

schermature solari, illuminazione di interni e pertinenze, building automation,

sostituzione caldaie a condensazione

•fino al 50% per isolamento termico nelle zone climatiche E/F

•fino al 55% per isolamento termico, sostituzione di chiusure finestrate se l’intervento è accompagnato da installazione di impianto (caldaia a condensazione, pompe di

calore, biomassa, solare termico, sistema ibrido);

•fino al 65% della spesa sostenuta per gli nZEB

•fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici

•Diagnosi Energetica e Attestato di Prestazione Energetica (APE):

� 100% per la per le PA (e le E.S.Co. che operano per loro conto);

� 50% per i soggetti privati e le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

prof. ing. Maurizio Fauri

Modalità di erogazione degli incentivi

•L’incentivo viene emesso in rate annuali, da 2 a 5 anni, a seconda della tipologia e della dimensione dell’intervento

•Il pagamento della prima rata è previsto con data di pagamento ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre (con il CT 1.0 era del semestre) in cui

ricade la data di attivazione del contratto

•Se contributo ≤ 5.000 € l’incentivo è riconosciuto in un’unica soluzione(con il CT 1.0 erano 600 €)

•Per le PA e le E.S.Co. che operano per loro conto:

� con accesso diretto agli incentivi ���� incentivo erogato in un’unica rata (anche se > 5.000 €)

� con prenotazione degli incentivi ���� incentivo erogato con:

o un “acconto” ad inizio lavori +

o un “saldo” a conclusione lavori

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

prof. ing. Maurizio Fauri

• il CT non è cumulabile con altri incentivi di natura statale (fondi gestiti

direttamente dallo stato centrale), ad eccezione dei fondi di rotazione, di garanzia ed i contributi in conto interesse

• per le PA (in riferimento agli edifici di proprietà e in loro uso e ad eccezione delle cooperative sociali e delle cooperative di abitanti) è prevista la cumulabilità del CT con altri incentivi in conto capitale, anche statali, nel limite del 100% della spesa effettuata

• per i soggetti privati è prevista la cumulabilità del CT con altri incentivi non statali

• per le imprese, l’ammontare complessivo dell’incentivo concesso (contributo CT

più altri di natura non statale) deve essere nei limiti di spesa prevista dalla normativa comunitaria vigente sugli aiuti di Stato

• le E.S.Co. che operano per le PA, sono escluse dal rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato ed ereditano le disposizioni previste per le PA

Cumulabilità degli incentivi (art. 12)

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

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2-5 anniPeriodo in cui viene rateizzato l’incentivo ammesso

Unica soluzionePer importi inferiori a 5.000 €

40%Contributo

minimo ammesso

100%Contributo per Diagnosi Diagnosi Diagnosi Diagnosi Energetica e Energetica e Energetica e Energetica e APEAPEAPEAPE per le P.A. (50% per privati e assimilati a P.A.) 65%

Contributo massimo

ammesso

€ €Cumulabilita’ degli incentivi

Non cumulabile con la detrazione fiscale del 65%, né con i Titoli di Efficienza Energetica.

Per le Amministrazioni Pubbliche, il Conto Termico è cumulabile con incentivi in conto capitale anche statali, fino ad un finanziamento del 100% delle spese ammissibili.

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

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Isolamento termicodelle pareti e delle coperture

Sostituz. serramentidotati di chiusure trasparenti

Schermature solariInstallate sulle finestre

Illuminazione a LEDd’interni e delle pertinenze

esterne degli edifici

Pompe di calore o biomassaSostituzione di impianti esistenti con pompe di calore (elettriche, gas, geotermiche) per la climatizzazione anche combinata (con la produzione di acqua calda sanitaria), caldaie, stufe e termocamini a biomassa (potenza termica fino a 2.000 kW)

Sostituzione Scaldacquaelettrici con scaldacqua a pompa di calore

Impianti solari termiciInstallaz. di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia «solar cooling» perla produzione di freddo

Caldaie a condensazioneSostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione

Tecnologie domoticheper la gestione e il controllo automatico degli impianti e contabilizzazione del calore

Pubbliche amministrazioniImprese e privati

Edifici nZEBtrasformazione degli edifici esistenti in edifici ad energia quasi zero

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Problemi per le Pubbliche Amministrazioni

•Mancano bandi e contratti tipo ma ENEA dovrebbe pubblicarli a breve

•A livello finanziario a volte non è sufficiente l’incentivo del CT 2.0 che andrebbe

integrato con incentivi comunitari o provinciali

•Copertura costi preliminari

•Competenza tecnica degli Amministratori Locali

2. Conto Termico 2.0 (D.M 16 febbraio 2016)

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3. Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)

• Riguardano la promozione e l’incentivazione economica degli interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia elettrica, del calore e, in generale,

dei combustibili e carburanti di origine fossile

• Si applicano in tutti i settori (civile, produttivo e trasporti)

• Per accedere al meccanismo di incentivazione sono stabilite precise soglie minime di risparmio

• Sono previste forme di cumulabilità degli interventi per raggiungere le soglie

minime

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3. Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)

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• Per la maggior parte degli interventi, i TEE certificano per 5 anni consecutivi i

risparmi di energia primaria espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP)

• Gli interventi relativi agli involucri edilizi ricevono i TEE per 8 anni

• Nel caso della Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) l’incentivo è concesso per 10 anni (15 anni in abbinamento ad una rete di teleriscaldamento)

• Il soggetto richiedente i TEE deve dimostrare che l’intervento permette di

migliorare le prestazioni dell’edificio/impianto/ciclo produttivo rispetto alla media di mercato (attenzione ai tempi di ritorno degli investimenti)

• I TEE non incentivano

� la semplice sostituzione di impianti giunti a fine vita

� la correzione di errori di progettazione

� l’adeguamento alla normativa (ad esempio illuminamenti pre-intervento)

3. Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)

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• Soggetti obbligati a conseguire obiettivi annuali di risparmio energetico (dal 1

giugno al 31 maggio dell’anno successivo)

� grandi distributori di energia elettrica

� grandi distributori di gas naturale

• Distributori di energia elettrica e di gas che, alla data del 31 dicembre di due anni

antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di

distribuzione più di 50.000 clienti finali (con i DM 20 luglio 2004 l’obbligo valeva per

i distributori con più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001)

• I soggetti obbligati possono adempiere agli obblighi

� realizzando progetti di efficienza energetica (con la conseguente emissione e

annullamento dei TEE)

� acquistando i TEE derivanti da interventi eseguiti da altri soggetti (sia soggetti

obbligati che hanno conseguito risparmi superiori ai loro obblighi, sia soggetti

volontari)

3. Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)

prof. ing. Maurizio Fauri

Sito internet GSE: www.gse.it

Sito internet GME: www.mercatoelettrico.org

I TEE sono commercializzabili nel mercato del Gestore dei Mercati Energeticisecondo regole approvate dal Gestore dei Servizi Energetici o con contratti bilaterali

3. Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)

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I TEE emessi non sono cumulabili

• con gli incentivi del Conto Termico

• con altri incentivi statali (tipo finanziamenti in conto capitale e detrazioni fiscali), fatto salvo l’accesso a fondi di garanzia, fondi di rotazione, contributi in

conto interesse, detassazione del reddito d’impresa per l’acquisto di macchinari

e attrezzature

I TEE sono cumulabili con incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficienza energetica

3. Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)

prof. ing. Maurizio Fauri

3. Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)

I TEE si distinguono nelle seguenti tipologie:

• Tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica

• Tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale

• Tipo II-CAR, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (D.M. 5/9/2011)

• Tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione

• Tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti (valutati con le

modalità previste dall'articolo 30 del D.Lgs n. 28/11)

• Tipo V, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti (valutati con modalità

diverse da quelle previste dall'articolo 30 del D.Lgs n. 28/11)

• Tipo IN emessi in materia di innovazione tecnologica (art. 8, D.M. 28/12/12)

• Tipo E emessi in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 8, D.M. 28/12/12)

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Metodi di valutazione dei risparmi

•Standardizzati (in base a schede tecniche): i risparmi sono calcolati in base al

numero di Unità Fisiche di Riferimento (UFR) oggetto di intervento. Non sono

necessarie misure dirette

•Analitici (in base a schede tecniche): i risparmi sono calcolati in base ad un

algoritmo e alla misura diretta di pochi parametri di funzionamento del sistema

considerato

•A consuntivo (in base ad una Proposta di Progetto e di Programma di Misura che

deve essere predisposta dal titolare dell’intervento e che deve essere approvata dal

GSE): i risparmi sono calcolati in base ad un completo piano di monitoraggio, che

tiene in considerazione tutti i fattori esterni che possono influenzare il risparmio. Può

risultare molto problematica l’individuazione e la definizione della baseline. A partire

dal 1 gennaio 2014 hanno accesso al sistema dei TEE esclusivamente progetti ancora

da realizzarsi o in corso di realizzazione

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• A partire dall’avvio del sistema di incentivazione fino al 31 ottobre 2011 ogni TEE

coincideva con un TEP risparmiato

• Dal 1 novembre 2011 ad un TEP risparmiato corrispondono più TEE secondo

coefficienti di durabilità predefiniti e diversi in funzione del tipo di intervento

• Gli interventi generano risparmi per un numero di anni (vita tecnica) superiore a

quello di diritto al rilascio dei TEE (vita utile)

• Sono state individuate le seguenti soglie minime di risparmio

� progetti standardizzati: 20 TEE/anno

� progetti analitici: 40 TEE/anno

� progetti a consuntivo: 60 TEE/anno

3. Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)

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• Il valore economico di mercato di un TEE non è costante, ma è determinato

dall’incontro di domanda e offerta nel mercato

• Da almeno due anni il prezzo si mantiene sopra i 95 €

3. Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)

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3. Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)

Interventi standardizzati

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Revocate da

DM 22/12/15

3. Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)

Interventi standardizzati

prof. ing. Maurizio Fauri

Revocata da

DM 22/12/15

Modificata da

DM 22/12/15

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Interventi analitici

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Fonte: GSE - Rapporto annuale sul meccanismo dei Certificati Bianchi

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• Forma di operatività/società finalizzata al conseguimento dell’efficienza energetica, nata in America nel periodo delle crisi petrolifere degli anni ’70

• L’attività consiste, prevalentemente, nella realizzazione di interventi di efficienza

energetica, per il cui finanziamento si utilizza, in larga misura, il risparmio conseguito, trasformandolo in finanzia fruibile

• I contratti E.S.Co. (EPC - Energy Performance Contract) prevedono dal lato cliente il

solo obbligo di “contare” il risparmio e girarne una quota alla E.S.Co. per tutta la

durata contrattuale

• Questo meccanismo è rafforzato dall’applicazione del F.T.T. (Finanziamento Tramite Terzi), che consente alla E.S.Co. di trovare i capitali necessari agli

investimenti

4. Le società E.S.Co

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E.P.C. (Energy PerformanceContract)

Qualsiasi tipologia di contrattopurché consegua efficienza

D. LgsD. LgsD. LgsD. Lgs

di eff. energeticadi eff. energeticadi eff. energeticadi eff. energetica

(2001(2001(2001(2001----2004)2004)2004)2004)

D. Lgs. 115/2008D. Lgs. 115/2008D. Lgs. 115/2008D. Lgs. 115/2008

(Direttiva 32/2006)(Direttiva 32/2006)(Direttiva 32/2006)(Direttiva 32/2006)

E.N.E.A.A.E.E.G.

Servizi secondoUNI CEI 15900

D. Lgs. 102/2014D. Lgs. 102/2014D. Lgs. 102/2014D. Lgs. 102/2014

(Direttiva 27/2012)(Direttiva 27/2012)(Direttiva 27/2012)(Direttiva 27/2012)

UNI CEI 11352

Definizione

4. Le società E.S.Co

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Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di

miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e,

ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario.

Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul

miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli

altri criteri di rendimento stabiliti

4. Le società E.S.Co

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Servizi offerti� Consulenza, studi di fattibilità e progettazione degli interventi

� Selezione delle migliori tecnologie disponibili sul mercato

� Finanziamento

� Acquisto, installazione e manutenzione degli impianti

� Monitoraggio dei risparmi conseguiti

Competenze

� Capacità tecniche, conoscenza dello stato dell’arte e delle norme

� Competenze economiche ed amministrative

� Conoscenza dei meccanismi e della legislazione sugli appalti pubblici

4. Le società E.S.Co

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Fornitore gas/gasolio Fornitore energia elettrica

Utente finale

Progettisti Ditta costruzioni

E.S.Co.

Manutentoriimpianti

Organi di controllo(VVF, ISPESL, UTF, ecc.)

4. Le società E.S.Co

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Il mercato dell’Efficienza Energetica

Spesa energetica+

O & M

Risparmio energeticoServizi E.S.Co + restituzione del debito

Risparmio economico

Spesa energetica

+ O & M

Spesa energetica

+ O & M

Risparmio economico

Energy Performance ContractStato iniziale

Costi

Tempo

4. Le società E.S.Co

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Finanza E.S.Co.

Cliente

FINANZIAMENTODEL PROGETTO

Se i livelli minimi di

risparmio garantito

non sono raggiunti,

la E.S.Co. paga

Se i risparmi sono

superiori il vantaggio

è del cliente

CONTRATTO EPC ASSISTITO DA

GARANZIE

IL RISCHIO FINANZIARIO SIAPUR RIDOTTO DALLE GARANZIE

È DEL CLIENTE

EPC aRisparmioGarantito

4. Le società E.S.Co

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Finanza

E.S.Co.

Cliente

La E.S.Co. assume rischio di

finanziare il progetto.

Il cliente paga alla E.S.Co.

la quota (%) fissata in E.P.C.

se la quota dei risparmi è

inferiore alle rate di

rimborso la E.S.Co. Paga

di tasca propria.

Se i risparmi eccedono la

quota fissata il surplus

rappresenta un utile per la

E.S.Co.

Lease – M. Term.

Shared SavingsShared SavingsShared SavingsShared Savings

E.P.C.E.P.C.E.P.C.E.P.C.

Nessun rischioNessun rischioNessun rischioNessun rischio

contrattualecontrattualecontrattualecontrattuale

ScontoScontoScontoSconto

E.P.C. aRisparmio Condiviso

4. Le società E.S.Co

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In genere, i clienti di una E.S.Co., sono utenti che posseggono strutture caratterizzate da sprechi o anche soltanto da elevati consumi dienergia spesso dovuti ad impianti obsoleti.

In alcuni casi l’intervento finanziario della E.S.Co. è necessario poiché l’utente non si trova nelle condizioni oggettive per effettuare gli interventi di riqualificazione energetica utilizzando capitali propri e l’iniziativa tecnica con forze interne all’azienda.

Le cause più frequenti sono dovute al fatto che l’azienda:

•non dispone di strutture interne dotate della cultura tecnica necessaria per valutare, predisporre e proporre gli interventi di ristrutturazione

•non dispone delle risorse economiche o vuole diversamente utilizzarle

•è caratterizzata da piccole dimensioni con risorse umane interamente occupate nella missione principale

•il contesto ambientale è tecnologicamente statico

4. Le società E.S.Co

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Il comune denominatore di una E.S.Co. è costituito dal possesso delle

seguenti caratteristiche:

•capacità di analisi energetica

•abilità alla progettazione meccanica ed elettrica

•capacità di organizzazione e conduzione di un progetto

•capacità finanziaria

•capacità di intervento sul territorio

Le E.S.Co. si impegnano a garantire contrattualmente il risparmio di energia

o la fornitura del servizio a un minor costo mediante la realizzazione del

progetto di efficienza energetica.

La loro remunerazione è legata direttamente al risparmio di energia

ottenuto: minore prestazione, minore pagamento.

4. Le società E.S.Co

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I servizi che una E.S.Co. può offrire sono riassumibili in questo modo:

•diagnosi energetica, individuazione dei possibili interventi

•verifica e adeguamento dei contratti di alimentazione energetica

•verifica della rispondenza alla normativa vigente degli impianti, definizione degli interventi per la

messa a norma

•studi di fattibilità, con analisi tecnico-economica, scelta della soluzione più idonea

•progettazione, prima di massima e poi esecutiva, redazione delle specifiche tecniche

•realizzazione degli interventi, con acquisto delle apparecchiature necessarie, installazione, messa

in esercizio e collaudo

•finanziamento dell’intervento, con recupero dell’investimento effettuato tramite i risparmi

conseguiti

•esercizio degli impianti, con garanzia della resa ottimale

•acquisto e fornitura dei combustibili e dell’energia elettrica per il funzionamento degli impianti

•manutenzione preventiva e correttiva, ordinaria e straordinaria degli impianti

•monitoraggio e verifica delle prestazioni e dei risultati conseguiti

•garanzia contrattuale, con assunzione dei rischi connessi alla realizzazione ed alla gestione degli

impianti

•pagamento dei servizi prestati sulla base dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti

4. Le società E.S.Co

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I settori tipici di intervento delle E.S.Co. sono la progettazione e la

fabbricazione di:

•impianti di generazione e distribuzione di calore

•impianti di cogenerazione di elettricità e di calore

•impianti di condizionamento

•sistemi di illuminazione stradale e di edifici

•sistemi di razionalizzazione dei consumi nell’industria (vapore, aria

compressa, macchine utensili, macchine di processo) nei casi che si prestano

all’outsourcing

•sistemi di regolazione, automazione e telegestione

4. Le società E.S.Co

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DM 28 dicembre 2012 art. 7 comma 2

Decorsi due anni dall’emanazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico

di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 115/2008, ai soggetti di cui al

comma 1, lettera c) è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352 e ai

soggetti che assumono la funzione di responsabile per la conservazione e l’uso

razionale dell’energia di cui alla lettera d) e lettera e) è richiesta la certificazione di

cui alla norma UNI CEI 11339.

Ossia, dal 19 luglio 2016 solo le E.S.Co. certificate UNI11352 possono formalizzare

contratti di prestazione energetica e accedere al meccanismo di richiesta e

negoziazione certificati bianchi o TEE.

La E.S.Co. può negoziare sia TEE derivanti da propri interventi sia TEE di proprietà di

soggetti terzi.

4. Le società E.S.Co

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Parco elettricocircolantein provincia di Trentoal 31/12 /15

Autobus 1Autocarri trasporto 93Autoveicoli speciali 2Autovetture 522Motocarri e quadricicli per trasporto merci 16Motocicli 49Motocicli e quadricicli speciali 182

5. Mobilità elettrica in provincia di Trento

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5. Mobilità elettrica in provincia di Trento

Incentivazioni e prospettive in Provincia di Trento

• Esenzione dal bollo auto per 5 anni per le auto elettriche (in essere)

• Contributo all‘installazione di colonnine di ricarica (allo studio) per

abitazioni domestiche, alberghi, parcheggi e luoghi pubblici

• Incentivazioni per l‘acquisto di veicoli elettrici (allo studio)

• Tariffa elettrica agevolata con contatore dedicato (AEEGSI)

• Creazione di infrastrutture di ricarica lungo le dorsali di

comunicazione principali

• Sostegno economico alla creazione di start-up nel settore della

mobilità elettrica (allo studio)

• Viabilità privilegiata per i veicoli elettrici (es. passi montani)

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5. Mobilità elettrica in provincia di Trento

Sviluppi

• Ricarica veloce ogni 50 km lungo

gli assi principali stradali in

Provincia di Trento

• Espansione successiva in base

alla crescita del numero di veicoli

circolante

• Successo di un “business model“

convincente

• Aggiunta di infrastruttura di

ricarica in corrente continua

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5. Mobilità elettrica in provincia di Trento

Tipo di colonnina di ricarica

Carica rapida

SCAME 3c MENNEKES COMBO 2 CCS

Carica lenta

Parametri di ricarica per una batteria da 25 kWh

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5. Mobilità elettrica in provincia di Trento

Priorità

• ricaricare anche nei condomini (ricarica

lenta)

• ricaricare al lavoro (ricarica lenta)

• ricaricare nei parcheggi pubblici a pagamento

(ricarica lenta)

• ricaricare negli alberghi e nei campeggi

• ricaricare lungo le strade e le autostrade

(ricarica veloce + corrente continua)