Corso di aggiornamento RSPP aziende...

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Corso di aggiornamento RSPP aziende edili Lezione: Ponteggi e lavori in quota

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Lezione: Ponteggi e lavori in quota

In questa unità didattica illustreremo la nuova normativa per la

sicurezza nei lavori a rischio di caduta dall’alto, partendo

dall’analisi dei principali riferimenti legislativi in materia, cioè il D.

Lgs. n. 81 del 2008 al suo Titolo IV, capo II, sezione IV e V.

Esso abroga e sostituisce il D.P.R. n. 164/56 ed il D. Lgs. 626/94

anche nelle sue parti riferite ai lavori in quota così come

modificate dal D. Lgs. n. 235/03. Nella quasi totalità, le

indicazioni della nuova norma riprendono quelle della normativa

precedente.

Analizziamo nel dettaglio il D.Lgs. 81/08, in particolare le

disposizioni di carattere generale contenute nel Titolo IV, capo II,

sezione IV e V. L' articolo 112, così come l’ articolo 7 del D. Lgs.

164, stabilisce le caratteristiche di idoneità delle opere

provvisionali. Le opere provvisionali risultano idonee quando

sono allestite con buon materiale e a regola d’arte, proporzionate

ed idonee allo scopo, conservate in efficienza per l’intera durata

del lavoro. Inoltre, prima di re-impiegare elementi di ponteggio, si

deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli ritenuti

non più idonei. Qui la nuova norma rimanda ai riferimenti

contenuti nell’allegato XIX.

L'articolo 115 modifica il precedente articolo 10 e specifica le

modalità di utilizzo delle cinture di sicurezza, ovvero, stabilisce

che gli operai addetti facciano uso di idonea cintura di sicurezza,

con bretelle collegate a fune di trattenuta.

L'articolo 117 modifica il precedente articolo 11 e definisce le

condizioni di sicurezza per i lavori in prossimità di linee

elettriche.

La normativa stabilisce che i lavori non possono essere eseguiti

se la distanza tra le linee elettriche aeree e la costruzione o i

ponteggi è minore di 5 m..

La nuova normativa ha definito ulteriori precauzioni da adottare e

ha stabilito che la distanza di sicurezza sia tale da impedire

contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo

conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni

presenti. In ogni caso,non deve essere inferiore ai limiti di cui

all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle

pertinenti norme tecniche.

Continuando l’analisi del D. Lgs. 81/08, illustriamo ora le

disposizioni sui ponteggi ed impalcature in legname contenute

nella sezione IV (ex capo IV del D.P.R. 164/56).

L’articolo 122, definisce allo stesso modo dell’ex art. 16, le

condizioni di utilizzo di ponteggi nelle opere provvisionali.

Nei lavori in quota, devono essere adottate impalcature o

ponteggi o precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta di

persone o cose. L'articolo 123 riprende immutato l’ex art. 17 che

istituiva l’obbligo di presenza del Preposto durante le operazioni

di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali.

L'articolo 124, allo stesso modo dell’ex art. 18, stabilisce le

modalità per il deposito di materiali sulle impalcature.

Le modalità corrette per il deposito e il carico dei materiali sulle

impalcature è illustrato dalle presenti immagini.

L'articolo 23 che definiva le caratteristiche degli impalcati è stato

trasferito immutato nell’allegato XVIII al punto 2.1.4.

I piani di lavoro devono essere tavole in legname (abete), dello

spessore minimo di 4 cm mentre i piani di carico devono avere

spessore minimo di 5 cm in alternativa si possono utilizzare

tavole metalliche. Le tavole devono essere assicurate contro gli

spostamenti e accostate tra loro.

L'articolo 126 riprende integralmente l’ex articolo 24 e stabilisce

che gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie,

che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere

provvisti, su tutti i lati verso il vuoto, di robusto parapetto,

aggiungendo, inoltre, che devono essere in buono stato di

conservazione.

I parapetti devono possedere le seguenti caratteristiche:

• la struttura deve essere composta da un corrente

superiore (di h min = 1m), un corrente intermedio e da

una tavola fermapiede (di h min = 20 cm);

• devono sopportare una spinta pari a 100 Kg per ogni

metro lineare a 1 m. di altezza.

Inoltre l’articolo 126, rispetto alle caratteristiche dei parapetti, stabilisce che la distanza tra i due correnti deve essere massimo 60 cm. Il D. Lgs 106/09 stabilisce, come in passato, che l’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato e che dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede ma a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.

L'articolo 127 modifica il precedente articolo 25 definendo allo

stesso modo le caratteristiche del parapetto che deve essere

pieno nel caso di ponti a sbalzo ma richiedendo per l’esecuzione

dello stesso un idoneo procedimento di calcolo.

Le caratteristiche tecniche vengono riportate immutate al punto

2.1.6 dell’allegato XVIII. Tra queste si segnala che l'intavolato

non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20.

Il D. Lgs. 106/09 ha modificato l'articolo 128 che riprendeva

immutato l’art. 27 in relazione alle caratteristiche ed utilizzo dei

sottoponti.

Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte di

sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a

2,50 m. Questo impalcato di sicurezza non è un impalcato di

lavoro se non munito a sua volta di sottoponte.

Inoltre, si stabilisce che la costruzione del sottoponte può essere

omessa, oltre che per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e

quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione

di durata non superiore a cinque giorni anche per le torri di

carico.

Sempre dal D. Lgs. 81/08, illustriamo ora le disposizioni sui

ponteggi metallici fissi, contenute nella sezione V (ex Capo V

del D.P.R. 164/56). Gli articoli contenuti nella sezione V

definiscono ulteriori caratteristiche e modalità di utilizzo dei

ponteggi metallici fissi e sono qui di seguito elencati. L’art. 138

deroga, al comma 5, per i ponteggi metallici alcune norme

prescritte per i ponteggi in legno ed in particolare:

• l’altezza dei montanti oltre l'ultimo impalcato o il piano di

gronda viene derogata a m. 1,00;

• l'altezza del parapetto viene derogata 95 cm. rispetto al

piano di calpestio;

• l'altezza del fermapiede viene derogata a 15 cm rispetto al

piano di calpestio;

• il punto d è stato abrogato.

• Il D. Lgs. 106/09 chiarisce che la manutenzione e la

revisione dopo violente perturbazioni atmosferiche o

prolungata interruzione di lavoro spetta al preposto.

Per quanto riguarda la sezione VI del D. Lgs. 81/08, analizziamo

la normativa in materia di ponteggi movibili.

Elenchiamo brevemente le tipologie di ponteggio movibile:

• ponti sospesi, per i quali è obbligatorio il libretto di

immatricolazione Ispesl;

• ponti su ruote, regolamentati dalla UNI HD 1004;

• ponti su cavalletti;

• scale aeree su carro.

Esaminiamo ora il capo II del D. Lgs. 81/08

ovvero la parte che prescrive le norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e

nei lavori in quota, già contenuta in passato nel D. Lgs. 626/94

così come aggiornato dal D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 235.

L’art.107, allo stesso modo del previgente art. 34 del D. Lgs

626/94, comma 1, lettera c bis),

definisce con il termine di “lavoro in quota”

qualsiasi «attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da

una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano

stabile»

L'art. 111, come il precedente art. 36 bis

Definisce, allo stesso modo, gli obblighi del datore di lavoro

rispetto all’utilizzo di:

• attrezzature per lavori in quota

• scale a pioli

• ponteggi

• sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Viene invece introdotto il divieto di assumere e somministrare

bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori

in quota e, come aggiunge il D. Lgs. 106 ai lavoratori addetti ai

cantieri temporanei o mobili.

L'art. 113, come il previgente 36 ter, in riferimento all’impiego

delle scale a pioli,

stabilisce, per il datore di lavoro, l’obbligo di assicurarsi che le

scale siano:

• sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante

l'impiego

• utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in

qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri.

L'art. 133 stabilisce che il datore di lavoro deve procedere alla

redazione di un progetto di calcolo per i ponteggi di altezza

superiore a 20 metri e per quelli in cui, nella relazione di calcolo,

non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali

utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché per le altre

opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure

di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro

dimensioni ed ai sovraccarichi.

Inoltre l’art.131, comma 3, stabilisce che il datore di lavoro

provveda alla redazione, a mezzo di persona competente, di un

piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS), i cui contenuti

sono riportati nell’allegato XII.

Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

Secondo l’art. 136, comma 4, così come nel previgente art. 36

quater del D. Lgs. 626/94, il datore di lavoro assicura il rispetto

delle seguenti prescrizioni:

a) impedire lo scivolamento degli elementi di appoggio di un

ponteggio tramite fissaggio;

b) utilizzare piani di posa dei predetti elementi di appoggio con

una capacità portante sufficiente;

c) assicurarsi della stabilità del ponteggio;

e) utilizzare ponteggi idonei (per dimensioni, forma e

disposizione degli impalcati) alla natura del lavoro da eseguire;

f) impedire lo spostamento degli elementi componenti durante

l'uso, nonche' la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli

elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di

protezione collettiva contro le cadute.

Viene soppresso dal D. Lgs. 106/09 il punto d): utilizzare

dispositivi appropriati per impedire lo spostamento involontario

dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.

Esso è ora presente nella sezione VI.

Il comma 5 dell'art. 136, obbliga il datore di lavoro ad evidenziare

le parti di ponteggio non pronte per l'uso, durante le operazioni di

montaggio, smontaggio o trasformazione mediante segnaletica

di avvertimento di pericolo generico.

Infine il comma 6 dell’art.136, stabilisce l’obbligo del datore di

lavoro di garantire che i ponteggi siano montati, smontati o

trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di

lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata

alle operazioni previste.

In questa unità didattica abbiamo esaminato la nuova normativa

per la sicurezza nei lavori a rischio di caduta dall’alto,

vale a dire le disposizioni di carattere generale contenute nel

Titolo IV, capo II, sezione IV e V del D. Lgs. 81/08 e successive

modifiche e integrazioni.