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COPIAOMAGGIO
PROVA!
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Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE
IN QUESTO NUMERON
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Questo numero di Guida al Lavoro è stato chiuso in redazione il 10 gennaio 2011
Articoli e testi da pag. 14
Sintesi, testo e tabelle da pag. 86
VariePensioniAumento degli assegni per il 2011grazie alla cd. perequazione auto-matica (Inps, circolare 30 dicem-bre 2010, n. 167)
Articolo e testo da pag. 108
Rapporto di lavoro
Contratti collettivi
Articolo e testo a pag. 69
Contributi e IrpefRiscossione crediti contributiviDebutto dal 1° gennaio 2011 dell’avviso di ad-debito avente valore di titolo esecutivo: l’Inps,con circolare 31 dicembre 2010, n. 168, illu-stra tutte le novità del nuovo procedimento
Articoli e testi da pag. 66
Posizione contributiva unicaIl datore, in fase di inizio di attività, deve aprire,solo in via telematica, un’unica posizione con-tributiva, anche in presenza di più unità operati-ve sul territorio (Inps, circolare n. 172/2010)
Licenziamenti collettiviLa Cassazione, con sentenza 1° dicembre2010, n. 24343, consolida il proprio orienta-mento sulla maggiore flessibilità della co-municazione di avvio della procedura
Prestazioni InpsSemplificazione a tutto campo: dal 1° genna-io 2011 le domande di disoccupazione nonagricola, maternità e mobilità devono essereinoltrate all’Inps solo per via telematica
Rinnovi contrattualiVetro Assovetro
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Articoli
Licenziamenti collettivi: più flessibilitànella comunicazione di avvioAngelo Zambelli ............................................... 14Inps: al via nel 2011 il processodi telematizzazione delle prestazioniBeniamino Gallo ed Elena Martina ..................... 19Prestazioni di disoccupazione:tutte le novità Inps per il 2011Pietro Gremigni ................................................ 25Lavoratori extracomunitari:in Gazzetta il decreto flussi 2010Alberto Rozza .................................................. 30Distacco di lavoratori nell’Ue:vademecum dal MinisteroRossella Schiavone .......................................... 39L’impugnazione del trasferimentodel lavoratore dopo il CollegatoGabriele Bonati ................................................ 43Omissioni contributive:avviso Inps con titolo esecutivoAntonino Cannioto e Giuseppe Maccarone ...........66Posizioni contributive Inps:gestione semplificataPaola Sanna .................................................... 73Detrazione figli: in caso di separazionesconto Irpef 100% al genitore con redditoMassimo Braghin ............................................. 80Pensioni per l’anno 2011:aggiornati gli importi degli assegniAldo Forte ..................................................... 108
Circolari
Inps: al via nel 2011 il processodi telematizzazione delle prestazioniInps, circolare 31 dicembre 2010, n. 169 ............. 21Inps, circolare 31 dicembre 2010, n. 171 ............. 22
Giurisprudenza
Licenziamenti collettivi: più flessibilitànella comunicazione di avvioCass., sez. lav., 1° dicembre 2010, n. 24343.........14Colf straniera:il collocamento «alla pari» va dimostratoCass., sez. lav., 21 dicembre 2010, n. 25859 ...... 38
Normativa
Lavoratori extracomunitari:in Gazzetta il decreto flussi 2010Dpcm 30 novembre 2010 .................................. 34Collocamento obbligatorio disabili:il Ministero fissa le nuove sanzioniMinistero del lavoro, decreto 15.12.2010(G.U. 3.1.2011, n. 1) ......................................... 51Addizionale regionale Irpef 2010:la Liguria ripristinal’aliquota agevolataRegione Liguria, comunicato 30 dicembre 2010(G.U. 30.12.2010, n. 304) ................................. 82
Prestazioni di disoccupazione:tutte le novità Inps per il 2011Inps, circolare 31 dicembre 2010, n. 170Inps, messaggio 31 dicembre 2010, n. 33014Inps, messaggio 31 dicembre 2010, n. 33019Inps, messaggio 3 gennaio 2011, n. 78Inps, messaggio 5 gennaio 2010, n. 308 ............. 27Domanda di congedo di maternità:verso la sola presentazione telematicaInps, messaggio 3 gennaio 2011, n. 82 ............... 29Lavoratori extracomunitari:le istruzioni per i flussi 2010Ministero dell’interno e del lavoro,circolare 3 gennaio 2010, n. 8 ............................ 35Omissioni contributive:avviso Inps con titolo esecutivoInps, circolare 30 dicembre 2010, n. 168 ............. 70Posizioni contributive Inps:gestione semplificataInps, circolare 31 dicembre 2010, n. 172 ............. 75Conguaglio fiscale Inpsper le prestazioni assistenzialiInps, messaggio 30 dicembre 2010, n. 32943 ...... 79Legge stabilità 2011: proroga detrazioniper carichi familiari residenti all’esteroInps, messaggio 10 gennaio 2011, n. 396 ........... 79Detrazione figli: in caso di separazionesconto Irpef 100% al genitore con redditoAgenzia delle Entrate,risoluzione 30 dicembre 2010, n. 143/E .............. 81Stock option settore finanziario:i codici tributo per l’addizionale IrpefAgenzia delle Entrate,risoluzione 4 gennaio 2011, n. 1 ......................... 83Nuovo tasso di interesse legaledal 1° gennaio 2011: la circolare dell’InailInail, circolare 29 dicembre 2010, n. 53 .............. 84Pensioni per l’anno 2011:aggiornati gli importi degli assegniInps, circolare 30 dicembre 2010, n. 167 ........... 111Pensioni: richiesta del formulario P1in materia di decisioni comunitarieInps, circolare 28 dicembre 2010, n. 165 ........... 118Inail: riliquidazione delle renditecon decorrenza 1° luglio 2010Inail, circolare 5 gennaio 2011, n. 1 .................. 119
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Contratti collettivi
VetroIpotesi di accordo 9 dicembre 2010 .................... 86
Tabelle
Lordo, netto e costo del lavoroVetro ............................................................ 102
Illegittimità della sospensioneper collocamento in cassa integrazioneCass., sez. lav., 13 dicembre 2010, n. 25139 ...... 52Nozione di distaccoCass., sez. lav., 25 novembre 2010 n. 23933 ...... 52Licenziamento collettivo:nei motivi riferimentoalla situazione dell’intera aziendaCass., sez. lav., 3 novembre 2010, n. 22329 ....... 53Licenziamento invalidoe onere probatorioCass., sez. lav., 18 novembre 2010, n. 23302 ..... 54Principio di non contestazioneTribunale di Bolzano 2 marzo 2010 .................... 56Contratto a termine:ragioni giustificatriciTribunale di Bolzano 17 marzo 2010 .................. 56Contratto di formazione e lavoro:computo anzianità di servizioTribunale di Bolzano 26 marzo 2010 .................. 57Benefici previdenzialiper lavoratori esposti all’amiantoTribunale di Bolzano 26 marzo 2010 .................. 59
Retribuzione: patto di conglobamentoTribunale di Bolzano 28 aprile 2010 .................... 60Impiego pubblico:trasformazione contratto a termineTribunale di Bolzano 30 aprile 2010 .................... 60Licenziamento:onere della provaTribunale di Bolzano 27 maggio 2010 ................. 61Pubblico impiego:riparto di giurisdizione/1Tribunale di Bolzano 28 maggio 2010 ................. 62Pubblico impiego:riparto di giurisdizione/2Tribunale di Bolzano 28 maggio 2010 ................. 63
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INDICE TEMATICO
Cassa integrazione guadagniSospensione illegittimaCass., sez. lav., 13 dicembre 2010, n. 25139 .......... 52
Contratto a terminePubblico impiegoTribunale di Bolzano 30 aprile 2010 ......................... 60Ragioni giustificatriciTribunale di Bolzano 17 marzo 2010 ........................ 56
Contratto collettivoVetroIpotesi di accordo 9 dicembre 2010 ......................... 86Costo del lavoro ..................................................... 102
Contratto di formazione e lavoroComputo anzianità di servizioTribunale di Bolzano 26 marzo 2010 ........................ 57
DisoccupazioneDomandaInps, circolare 31 dicembre 2010, n. 170Inps, messaggio 31 dicembre 2010, n. 33019Inps, messaggio 5 gennaio 2011, n. 308Inps, messaggio 31 dicembre 2010, n. 33014Pietro Gremigni ........................................................ 25UniemensInps, messaggio 3 gennaio 2011, n. 78 ................... 25
DistaccoNell’Unione europeaMinistero del lavoro, vademecum novembre 2010Rossella Schiamone ................................................ 39NozioneCass., sez. lav., 25 novembre 2010 n. 23933 .......... 52
InailRenditeInail, circolare 5 gennaio 2011, n. 1 ....................... 119
InpsRiscossione creditiInps, circolare 30 dicembre 2010, n. 168Giuseppe Maccarone ............................................... 66PrestazioniInps, circolare 31 dicembre 2010, n. 169Beniamino Gallo ed Elena Martina .......................... 19Unicità posizione contributivaInps, circolare 31 dicembre 2010, n. 172Paola Sanna ............................................................ 73
IrpefAddizionale regionale LiguriaRegione Liguria, comunicato 30 dicembre 2010(G.U. 30.12.2010, n. 304) ........................................ 82Detrazione per figli a caricoAgenzia delle Entrate,risoluzione 30 dicembre 2010, n. 143/EMassimo Braghin ..................................................... 80
Lavoratori dell’amiantoBenefici previdenzialiTribunale di Bolzano 26 marzo 2010 ........................ 59
Lavoro dei disabiliSanzioniMinistero del lavoro, Dm 15 dicembre 2010(G.U. 3.1.2011, n. 1) ................................................. 51
LicenziamentoOnere della provaTribunale di Bolzano 27 maggio 2010 ...................... 61Cass., sez. lav., 18 novembre 2010, n. 23302 ......... 54
Licenziamento collettivoProceduraCass., sez. lav., 1° dicembre 2010, n. 24343Angelo Zambelli ....................................................... 14Cass., sez. lav., 3 novembre 2010, n. 22329 ........... 53
MaternitàPresentazione della domandaInps, messaggio 3 gennaio 2011, n. 82 ................... 29
MobilitàPresentazione della domandaInps, circolare 31 dicembre 2010, n. 171Beniamino Gallo ....................................................... 19
PensioneAnno 2011Inps, circolare 30 dicembre 2010, n. 167Aldo Forte .............................................................. 108
Processo del lavoroPrincipio di non contestazioneTribunale di Bolzano 2 marzo 2010 .......................... 56
Pubblico impiegoGiurisdizioneTribunale di Bolzano 28 maggio 2010 ...................... 62Tribunale di Bolzano 28 maggio 2010 ...................... 63
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NOVITÀ RAPIDEN
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Rapporto di lavoro
Cassa integrazione guadagniSospensione illegittima - La Cassazione aderisce alprincipio di diritto ormai pacifico nella giurisprudenzadella Suprema Corte secondo il quale la domanda concui il lavoratore, allegando l’illegittimità della sospensione per collocamento in cassa integrazione, chieda, qualeristoro per detta illegittima sospensione, la differenza trala retribuzione e il trattamento di integrazione salariale,ha ad oggetto un credito relativo al risarcimento deldanno da inadempimento contrattuale (costituito dall’atto di gestione del rapporto non conforme alle regole),cui si applica la prescrizione ordinaria decennale.(Cass., sez. lav., 13 dicembre 2010, n. 25139)
Massima e nota a pag. 52
Collocamento obbligatorioSanzioni - Il Ministero del lavoro ha emanato lenuove sanzioni per il collocamento di soggetti disabiliincrementando i valori attualmente in vigore. I nuoviimporti sono i seguenti: 635,11 euro (precedente:578,43 euro) per ritardato invio del prospetto; maggiorazione di 30,76 euro (precedente: di 28,02 euro)per ogni giorno di ulteriore ritardo (per un massimodi 365 giorni).Aumenta anche la sanzione amministrativa che il datoredi lavoro deve versare al Fondo regionale per ognigiorno di ritardo nell’assunzione, scaduti i 60 giorni ditempo per procedervi una volta avvenuta la scopertura,sanzione che ora è stata portata a 62,77 euro rispetto aiprecedenti 57,17 euro. (Ministero del lavoro, Dm 15dicembre 2010 G.U. 3 gennaio 2011, n. 1)
Sintesi e testo a pag. 51
Contratto a terminePubblico impiego - Per il Tribunale di Bolzano nonsussiste un onere di disapplicazione della normativanazionale che prevede nel pubblico impiego il divieto diconversione in rapporto a tempo indeterminato, nel
l’ipotesi di violazione delle norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori. (Tribunale diBolzano 30 aprile 2010)
Massima e nota a pag. 60
Ragioni giustificatrici - Per il Tribunale di Bolzano leragioni giustificatrici dell’apposizione del termine richieste dall’art. 1, comma 2, Dlgs n. 368/2001 devono essere enunciate specificatamente, poiché l’utilizzo di formulegeneriche si pone in contrasto con il principio per il qualeil contratto di lavoro è stipulato di regola a tempo indeterminato. (Tribunale di Bolzano 17 marzo 2010)
Massima e nota a pag. 56
Contratto di formazione e lavoroComputo anzianità di servizio - Per il Tribunale diBolzano la disposizione pattizia che, nel disciplinare gliaumenti retributivi periodici, esclude l’utile computo delperiodo di formazione e lavoro è del tutto estranea aiprincipi tanto del diritto comunitario quanto del dirittointerno. (Tribunale di Bolzano 26 marzo 2010)
Massima e nota a pag. 57
DisoccupazionePresentazione della domanda - Dal 1° gennaio 2011la presentazione delle domande di disoccupazione ordinaria non agricola, dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali: Web servizi telematici accessibili direttamentedal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Inps; Contact Center Integrato; Patronati/Intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. In via transitoria per la durata di tre mesi l’Inps consente la presentazione con le consuete modalità di presentazione delle domande. (Inps, circolare 31 dicembre 2010, n. 170)
Presentazione della domanda tramite ContactCenter - L’Inps illustra le modalità di presentazionedelle domande di disoccupazione on line attraverso ilcontact center, sia nel caso in cui sia in possesso del Pinsia che ne sia sprovvisto. (Inps, messaggio 31 dicembre2010, n. 33019)
Retribuzione
Patto di conglobamentoTribunale di Bolzano28 aprile 2010 .......................................................... 60
Sicurezza del lavoro
Valutazionestress lavoro-correlatoMario Gallo ............................................................... 47
StranieriFlussi d’ingressoDpcm 30 novembre 2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305)Min. int. e Min. lav. circolare 3 gennaio 2011, n. 8Alberto Rozza .......................................................... 30
Trasferimento del lavoratoreImpugnazioneGabriele Bonati ........................................................ 43
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Domanda di disoccupazione con requisiti ridottisenza Contact Center - Le domande di disoccupazionecon requisiti ridotti da presentare entro il prossimo 31marzo 2011 non possono transitare dal Contact Center. Laliquidazione delle domande di Disoccupazione Ordinaria eMobilità Ordinaria presentate via call center da utenti senza Pin può avvenire soltanto quando alla sezione anagrafica acquisita dallo stesso call center sarà abbinato il mod.DS21. (Inps, messaggio 5 gennaio 2011, n. 308)
Personale artistico - La Cassazione ha confermatol’esclusione, già operata dall’Inps, dall’assicurazione contro la disoccupazione dei dipendenti rientranti nella categoria del personale artistico, teatrale e cinematografico, dotati di preparazione tecnica, culturale o artistica.Di conseguenza tali lavoratori sono esclusi dall’indennità di disoccupazione normale e con requisiti ridotti.(Inps, messaggio 31 dicembre 2010, n. 33014)
Articolo e testi da pag. 25
DistaccoNell’Unione europea - Il Ministero del lavoro ha presentato il Vademecum relativo al distacco dei lavoratori nell’Ue ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese, elaborato nell’ambito del progetto Empower Exchange ofExperiences and iMplementation of action for POstedWorkER. Il Vademecum si presenta come uno strumentoper gli ispettori del lavoro che affrontano le problematichelegate alla posizione di un lavoratore distaccato in Italia daun Paese appartenente all’Ue, nonché un’opportunità per idatori di lavoro che vogliano conoscere ed utilizzare l’istituto del distacco. A tal proposito, il Vademecum, oltre ariepilogare in modo molto completo la normativa in materia, presenta una chek list ad uso del personale ispettivo insede di primo accesso e stesura del relativo verbale contenente la richiesta di esibizione di documenti per l’impresain regime di distacco comunitario che può essere di utileausilio anche alle imprese che decidano di distaccare lavoratori comunitari nel nostro Paese. (Ministero del lavoro,vademecum ad uso degli ispettori del lavoro e delleimprese, novembre 2010)
Articolo a pag. 39
Nozione - La Cassazione, uniformandosi al consolidatoorientamento di legittimità, ribadisce che l’ipotesi del comando o distacco, nell’ambito dell’attuazione del rapportodi lavoro, costituisce espressione tipica dei poteri direttividell’imprenditore il cui effetto consiste nella semplice modifica delle modalità esecutive dell’obbligazione di lavoro,che deve essere adempiuta non già a favore della controparte naturale, bensì (temporaneamente) a favore del terzopresso il quale il lavoratore è distaccato con eventualeattribuzione a quest’ultimo dei poteri direttivi e disciplinarisino al momento in cui persiste l’interesse del datore dilavoro distaccante alla prosecuzione della prestazione dellavoratore presso il datore di lavoro distaccato. (Cass., sez.lav., 25 novembre 2010 n. 23933)
Massima e nota a pag. 52
LicenziamentoOnere della prova/1 - Il giudice di Bolzano affermache, al fine di giustificare il provvedimento espulsivo,spetta al datore di lavoro l’onere della prova della conoscenza delle disposizioni aziendali e l’intenzionalità della violazione da parte del lavoratore. (Tribunale di Bolzano 27 maggio 2010)
Massima e nota a pag. 61
Onere della prova/2 - La Cassazione ritiene corretto ilprincipio già sancito dalle Sezioni Unite secondo il quale, intema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale od obbligatoria allicenziamento di cui sia accertata l’invalidità, fatti costitutividel diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e,sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento, sono esclusivamente l’esistenza del rapportodi lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo,mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabilitidalla legge n. 300/1970, art. 18, costituiscono, insieme algiustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi delsuddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò,essere provati dal datore di lavoro. (Cass., sez. lav., 18novembre 2010, n. 23302)
Massima e nota a pag. 54
Licenziamenti collettiviProcedura/1 - La Cassazione consolidando ulteriormente un recente orientamento secondo il quale si vedonoalleggerire i contenuti della comunicazione di avvio dellaprocedura di mobilità per riduzione del personale afferma che la sufficienza dei contenuti della comunicazionepreventiva di cui all’art. 4, comma 3, della legge 23 luglio1991, n. 223 deve essere valutata in relazione ai motividella riduzione di personale, che restano sottratti al controllo giudiziale, cosicché, ove il progetto imprenditoriale siadiretto a ridimensionare l’organico dell’intero complessoaziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivodei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si escludequalsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenzadella conclusione di un accordo con i sindacati all’esitodella procedura che, nell’ambito delle misure idonee aridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criteriodella scelta del possesso dei requisiti per l’accesso allapensione. (Cass., sez. lav., 1° dicembre 2010, n. 24343)
Articolo a pag. 14
Procedura/2 - La Cassazione afferma che l’art. 4, comma3, della legge n. 223/1991 prevede che la comunicazioneaziendale alle organizzazioni sindacali deve contenere l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di ecce
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denza (non di specifiche unità produttive, ma, indeterminatamente, dell’intera situazione aziendale) e dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di nonpoter adottare misure idonee a porre rimedio a detta situazione. Né l’indicazione delle eccedenze di personale, né lavalutazione sulle misure per porvi rimedio sono circoscritteo circoscrivibili a singole unità produttive. (Cass., sez. lav.,3 novembre 2010, n. 22329)
Massima e nota a pag. 53
MaternitàPresentazione della domanda - L’invio on line delladomanda di congedo di maternità/paternità, sia essa apagamento diretto o a conguaglio, non dispensa l’interessato dall’onere di presentare la documentazione cartacea relativa ai dati non autocertificabili, indispensabiliai fini del riconoscimento della prestazione richiestacome ad esempio la data presunta del parto. (Inps,messaggio 3 gennaio 2011, n. 82)
Sintesi e testo da pag. 29
MobilitàPresentazione della domanda - Dal 1° gennaio2011 la presentazione delle domande di indennità dimobilità ordinaria dovrà avvenire attraverso uno deiseguenti canali: Web servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portaledell’Inps; Contact Center Integrato; patronati/intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offertidagli stessi. In via transitoria per la durata di tre mesil’Inps consente la presentazione con le consuete modalità di presentazione delle domande. (Inps, circolare 31dicembre 2010, n. 171)
Articolo e testo da pag. 19
Prestazioni InpsPresentazione della domanda - A partire dal 1°gennaio 2011, in via graduale le domande di prestazione/servizio devono essere presentate all’Inps attraversosistemi multicanale caratterizzati da modalità telematicain via esclusiva. I canali attivabili sono i seguenti: Web servizi telematici accessibili direttamente dal cittadinotramite Pin attraverso il portale dell’Istituto; ContactCenter Integrato; intermediari dell’Istituto attraverso iservizi telematici offerti dagli stessi. (Inps, circolare 31dicembre 2010, n. 169)
Articolo e testo a pag. 19
Processo del lavoroPrincipio di non contestazione - Il Tribunale diBolzano ha ribadito come il principio della «non contestazione» vincola l’organo giudicante, il quale dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto noncontestato e dovrà ritenerlo sussistente. (Tribunale diBolzano 2 marzo 2010)
Massima e nota a pag. 56
Pubblico impiegoGiurisdizione/1 - Per il Tribunale di Bolzano deveessere devoluta al giudice ordinario la domanda volta afar dichiarare la illegittimità del conferimento dell’incarico affidato di direttore amministrativo effettuato senzaalcuna procedura concorsuale, mentre esula dai poteridel giudice ordinario condannare le amministrazioni abandire prove selettive per la copertura del posto inquestione. (Tribunale di Bolzano 28 maggio 2010)
Massima e nota a pag. 62
Giurisdizione/2 - Il Tribunale di Bolzano ribadisce chela giurisdizione del giudice ordinario va riferita non soloalle procedure di contrattazione collettiva concernenti ilpersonale dipendente in senso stretto, ma anche a quelle che riguardano il personale legato alla pubblica amministrazione da un rapporto non qualificabile come dilavoro subordinato in senso stretto. (Tribunale di Bolzano 28 maggio 2010)
Massima e nota a pag. 63
RetribuzionePatto di conglobamento - Il Tribunale di Bolzano affronta le problematiche riguardanti la validità del patto diconglobamento nei compensi corrisposti per le prestazionilavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore per legge o per contratto quali tredicesima, ferie, festività o straordinario affermando che può essere ammessosolo nel caso in cui dal patto risultino gli specifici titoli cuiera riferibile la prestazione patrimoniale complessiva. (Tribunale di Bolzano 28 aprile 2010)
Massima e nota a pag. 60
Sicurezza del lavoroStress lavoro-correlato - In considerazione dell’obbligo che a partire dal 1° gennaio 2011 vede coinvolto ildatore di lavoro, proponiamo un pratico quesitario checonsente di trovare una risposta immediata alle domandepiù ricorrenti e controverse sull’argomento.
Tabella a pag. 47
StranieriFlussi 2010 - La Presidenza del consiglio dei ministri hastabilito per l’anno 2010, l’ingresso in Italia, per motivi dilavoro non stagionale, di cittadini stranieri non comunitari,entro una quota massima di 98.080 unità. Il termine per
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NOVITÀ RAPIDE
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presentare la domanda di autorizzazione decorrono per lageneralità delle quote dalle ore 8 del 31 gennaio 2011. Perle altre nazionalità il termine decorre dal 2 febbraio 2011.(Dpcm 30 novembre 2010 G.U. 31 dicembre 2010, n.305; Ministero dell’interno e Ministero del lavoro, circolare 3 gennaio 2011, n. 8)
Articolo e testo a pag. 30
Trasferimento del lavoratoreImpugnazione - Un’analisi dell’articolo 32 della legge 4novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato lavoro) che disponeche le modifiche in tema di impugnazione del licenziamento si applicano anche al trasferimento del lavoratore.
Articolo a pag. 43
Contributi e Irpef
Addizionale regionale IrpefLiguria - La regione Liguria riporta, anche per l’anno2010, a 30.000 euro il limite di reddito entro il quale viè l’aliquota base dello 0,90% per addizionale all’Irpef emantiene l’aliquota base, senza limitazioni di reddito,per i soggetti con almeno 4 figli a carico. (RegioneLiguria, comunicato 30 dicembre 2010 G.U. 30dicembre 2010, n. 304)
Sintesi e testo a pag. 82
Crediti InpsRiscossione - Dal 1° gennaio 2011, il recupero deicrediti di competenza dell’Inps avviene attraverso lanotifica di un avviso di addebito con valore di titoloesecutivo.L’avviso oltre a dovere contenere alcuni dati essenziali,riporterà l’intimazione ad adempiere al pagamento all’Agente della riscossione in esso individuato, entro 60giorni dalla sua notifica.L’Agente della riscossione consegna l’avviso entro ilgiorno 25 del mese la cui scadenza per la formazionedell’avviso si colloca nella prima quindicina del mese edentro il giorno 10 per gli avvisi invece la cui scadenza sicolloca nella seconda quindicina. (Inps, circolare 30dicembre 2010, n. 168)
Articolo e testo a pag. 66
Detrazione per figli a caricoGenitori separati o divorziati - La possibilità di attribuire la detrazione di imposta per figli a carico all’altrogenitore in caso di assenza di reddito è applicabile anche in caso di genitori separati o divorziati. Tuttavia inquesto caso affinché l’unico genitore titolare di reddito
possa beneficiare della detrazione nella misura del100% occorre che venga raggiunto tra i due un accordoin merito alla titolarità della detrazione e al successivoriversamento dell’importo spettante al genitore che nonpuò fruire del beneficio. (Agenzia delle Entrate, risoluzione 30 dicembre 2010, n. 143/E)
Articolo e testo da pag. 80
DisoccupazioneUniemens - Dalla dichiarazione di competenza gennaio2011 il flusso delle denunce retributive mensili (Uniemens)sarà implementato con il dato relativo alle giornate effettivamente lavorate per ogni singola settimana, ai fini dellaliquidazione dell’indennità di disoccupazione con requisitiridotti. (Inps, messaggio 3 gennaio 2011, n. 78)
Articolo e testo a pag. 25
InpsPosizione contributiva unica - Il datore di lavorosarà tenuto a richiedere la costituzione di una posizionecontributiva unica (con rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in fase di inizio dell’attività condipendenti. Tale adempimento sarà effettuato, esclusivamente con modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali: a) nei casi di avvio dell’attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese; b) nelle ipotesi di assunzione di lavoratoridipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività dell’impresa, mediante la comunicazione unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi online dell’Inps. Viene pertantoabolito il modello DM68. Restano tuttavia ferme leregole che dispongono l’apertura di distinte posizioniaziendali, in ragione delle quali sono previsti obblighicontributivi differenziati in capo al medesimo datore dilavoro e dalle quali possono discendere anche diversitàdi classificazione ai fini previdenziali e assistenziali.(Inps, circolare 31 dicembre 2010, n. 172)
Articolo e testo a pag. 73
Conguaglio fiscale sulle prestazioni - I conguagliIrpef a debito sulle prestazioni assistenziali erogate dall’Inps saranno recuperati sui pagamenti di gennaio efebbraio fino a concorrenza delle competenze in liquidazione, garantendo comunque un pagamento minimodi 10 euro; in ogni caso i recuperi saranno applicati suipagamenti effettuati entro il 20 febbraio 2011. (Inps,messaggio 30 dicembre 2010, n. 32943)
Sintesi a pag. 79
Stock optionCodici tributo - L’Agenzia delle Entrate istituisce i
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codici tributo per il prelievo dell’addizionale del 10%,prevista dalla manovra estiva (Dl n. 78/2010), suicompensi attribuiti a titolo di bonus e stock option aidirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che operano nel settore finanziario. (Agenzia delle Entrate, risoluzione 4 gennaio2011, n. 1)
Testo a pag. 83
Contratti collettivi
VetroIpotesi di accordo - Il 9 dicembre 2010 Assovetro eFilctemCgil, FemcaCisl, UilcemUil hanno sottoscrittol’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl 4 maggio2007 per aziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro. Il Ccnl si applica anche ai settorilampade e display.Minimi retributivi A decorrere dal 1° gennaio 2011gli importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo e di Ipo sono:Settori meccanizzati prime lavorazioni del vetro liv.A2 = € 2.093,19; ipo = € 45,16; liv. A1 = € 2.093,19;liv. B2 = € 1.920,89; ipo = € 45,75; liv. B1 = €
1.920,89; liv. C2 = € 1.743,64; ipo = € 30,14; liv. C1= € 1.743,64; liv. D3 = € 1.559,92; ipo = € 138,97;liv. D2 = € 1.559,92; ipo = € 100,46; liv. D1 = €
1.559,92; liv. E3 = € 1.386,66; ipo = € 128,07; liv. E2= € 1.386,66; ipo = € 98,70; liv. E1 = € 1.386,66; liv.F1 = € 1.295,09;Settori della trasformazione 8A = € 1.607,58; liv. 8 = €
1.561,08; liv. 7 = € 1.392,76; liv. 6A = € 1.251,23; liv.6 = € 1.221,36; liv. 5A = € 1.181,57; liv. 5 = €
1.141,82; liv. 4 = € 1.041,06; liv. 3 = € 971,45; liv. 2 =€ 871,71; liv. 1 = € 777,31;Settori a soffio a mano e con macchine semiautomatiche 9A = € 1.607,58; liv. 9 = € 1.561,08; liv. 8A = €
1.406,44; liv. 8 = € 1.392,77; liv. 7 = € 1.221,36;liv. 6 = € 1.151,41; liv. 5 = € 1.049,41; liv. 4 = €
965,97; liv. 3 = € 901,08; liv. 2 = € 839,55; liv. 1 =€ 777,31;Lampade e display A = € 1.583,23; liv. B = €
1.431,22; liv. C = € 1.292,41; liv. D = € 1.165,50; liv.E = € 1.113,10; liv. F = € 1.031,52; liv. G = €
939,86; liv. H = € 891,34; liv. I = € 860,63; liv. L =€ 735,90.Una tantum contrattuale Con la retribuzione di febbraio 2011 è prevista la corresponsione di un importoforfetizzato nella misura di euro 170,00. (Ipotesi diaccordo 9 dicembre 2010)
Sintesi e testo da pag. 86
Costo del lavoro - Pubblichiamo una tabella utile peril calcolo della retribuzione lorda e netta annua del
lavoratore e il costo del lavoro, a carico del datore,mensile, giornaliero e orario.
Tabelle a pag. 102
Varie
PensioniAggiornati gli importi per l’anno 2011 - Dal 1°gennaio 2011 gli assegni pensionistici aumentano pereffetto della cosiddetta «perequazione automatica».L’Inps detta le regole applicative con la circolare n.167/2010; la percentuale di variazione per l’anno 2010con effetto dal 1° gennaio 2011 è pari a + 1,4%. (Inps,circolare 30 dicembre 2010, n. 167)
Articolo e testo a pag. 108
Richiesta del formulario P1 in materia di decisionicomunitarie - A seguito dell’introduzione dal 1° maggio2010 dei nuovi regolamenti comunitari in materia previdenziale, l’Inps il formulario comunitario P1 relativo allanota riepilogativa delle decisioni attinenti alla pensione,con il quale l’istituzione previdenziale di contatto riepilogale decisioni adottate dalle istituzioni interessate al soggettorichiedente. (Inps, circolare 28 dicembre 2010, n. 165)
Sintesi e testo a pag. 118
InailRendite - Sulla base della rideterminazione delle nuoverendite dal 1° luglio 2010, l’Inail ha provveduto a riliquidare in automatico le rendite in corso di erogazione,restando affidate alle sedi territoriali quelle escluse dallagestione centralizzata, quelle unificate e quelle cessatedopo il 1° luglio 2010. (Inail, circolare 5 gennaio2011, n. 1)
Sintesi e testo a pag. 119
Lavoratori dell’amiantoBenefici previdenziali - Per il Tribunale di Bolzano lafinanziaria del 2004 ha ribadito che non possono esseretoccati i diritti acquisiti ivi compresi quelli maturati da tuttii lavoratori che prima del 2 ottobre 2003 abbiano ottenuto o semplicemente chiesto all’Inail la certificazione dell’esposizione all’amianto, riconoscendone come intangibilidetti accertamenti, ancorché gli stessi lavoratori non abbiano maturato alla stessa data e nel contempo i requisiticontributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico o non abbiano effettuato alcuna domanda all’Inps. (Tribunale di Bolzano 26 marzo 2010)
Massima e nota a pag. 59
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Rapporto di lavoro
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SomministrazionemanodoperaLe Agenzie di somministrazione comunicano invia telematica al Centro per l’impiego competen-te a mezzo modello UnificatoSomm tutti i rap-porti instaurati, prorogati, trasformati e cessatinel mese precedente con lavoratori sommini-strati . (Art. 4-bis, comma 7, Dlgs 21.4.2000, n.181; DI 30.10.2007; Min. lav. nota 21.12.2007)
Collocamento marittimiGli armatori e società di armamento devono comu-nicare l’assunzione e la cessazione del mese pre-cedente dei marittimi imbarcati o sbarcati, tramiteServizio di collocamento in via telematica a mezzomodello Unimare. (Dm 31.3.2008; art. 40, legge n.133/2008; Min. lav., nota 28.7.2008)
Pubblico impiegoIl datore pubblico, per assolvere l’obbligo di in-formare i nuovi assunti, consegna al lavoratorecopia della comunicazione di instaurazione delrapporto ovvero per le instaurazioni avvenutenel mese precedente consegna la copia del con-tratto individuale. (Art. 5, legge n. 183/2010)
23 gennaio (*)
Contratti a termineScadono i 60 giorni per impugnare, anche in viastragiudiziale, i contratti a termine conclusi primadel 24.11.2010, stipulati anche in base a normeabrogate dal Dlgs n. 368/2001, pena la decaden-za. (Art. 32, legge n. 183/2010)
Il termine slitta a lunedì 24 gennaio 2011
L'Istat ha diffuso il calendario 2011 fissando, tra le altre, le date in cui saranno emessi i dati sui prezzial consumo ai fini della determinazione dei coefficienti di rivalutazione del Tfr.
Comunicato Istat Periodo di riferimentoVenerdì 14 gennaio Dicembre 2010
Mercoledì 23 febbraio Gennaio 2011Mercoledì 16 marzo Febbraio 2011
Venerdì 15 aprile Marzo 2011Lunedì 16 maggio Aprile 2011Giovedì 16 giugno Maggio 2011Giovedì 14 luglio Giugno 2011
Venerdì 12 agosto Luglio 2011Giovedì 15 settembre Agosto 2011
Venerdì 14 ottobre Settembre 2011Mercoledì 16 novembre Ottobre 2011
Giovedì 15 dicembre Novembre 2011
Istat: il calendario 2011 per l’indice di rivalutazione Tfr e crediti di lavoro
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RAPPORTO DI LAVOROArticoli
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Angelo Zambelli Avvocato in Milano, Dewey & LeBoeuf Studio LegaleHa collaborato l'Avv. Barbara Grasselli
Licenziamenti collettivi: più flessibilitànella comunicazione di avvio
La Cassazione interviene consolidando ulteriormente un orientamento, nato abbastanza
di recente, grazie al quale si vedono alleggerire icontenuti della comunicazione di avvio della procedura di mobilità per riduzione del personale
Il fattoIl caso di specie portato all’attenzione della Suprema Corte è relativo ad una procedura di mobilitàattivata dal datore di lavoro, in questo caso unabanca, per mera riduzione dei costi.Nello specifico, la Banca ricorreva in prevenzionein primo grado al fine di far dichiarare la legittimità del licenziamento intimato ad un certo numerodi lavoratori, a fronte della loro impugnazionestragiudiziale degli atti di recesso.Il Giudice di primo grado riconosceva la legittimità dei licenziamenti intimati ed un solo lavoratoreproponeva appello. Nel giudizio di secondo gradola Corte di Appello di Torino adita confermava lasentenza del primo grado di giudizio ritenendoche la Banca «avesse correttamente intrapreso laprocedura di licenziamento collettivo in esito allaquale era stato legittimamente risolto il rapportodi lavoro con il ricorrente».Nel giudizio di legittimità viene confermata la correttezza dell’accertamento compiuto dal Giudicedi merito con una pronuncia che va a consolidareulteriormente un orientamento, nato abbastanzadi recente, grazie al quale si vedono alleggerire icontenuti della comunicazione di avvio della procedura di mobilità.La specificità del caso è data dal fatto che il progettodi riduzione della Banca era mirato non ad unospecifico ufficio o settore dell’azienda, bensì all’intero complesso aziendale, e ciò al fine della diminuzione del costo del lavoro, a prescindere dalla collocazione aziendale dei lavoratori eccedenti e dagli specifici profili professionali coinvolti nell’esubero.
Il contenuto della comunicazionepreventiva previsto dall’art. 4, comma 3,legge n. 223/1991 e la sua finalitàLa comunicazione di avvio della procedura di mobilità costituisce il punto nevralgico delle operazioni diriduzione collettiva di personale, poiché in essa devono essere esplicati i motivi della riduzione e deveessere spiegato il progetto posto alla base della riduzione, con conseguenti riflessi anche sull’individuazione dei lavoratori che all’esito della procedura dovranno essere selezionati per essere collocati in mobilità nonché, più in generale, sulla tenuta dell’intera
Cass., sez. lav., 1° dicembre 2010, n. 24343
Pres. Foglia; Rel. Stile; Ric. CA; Controric. BISpa
Licenziamenti collettivi - Riduzione e criteridi scelta del personale - Ridimensionamen-to dell’organico dell’intero complessoaziendale - Comunicazione preventiva dicui all’articolo 4, comma 3, legge 23 luglio1991, n. 223 - Contenuto - Indicazione delnumero complessivo dei lavoratori ecce-denti suddiviso tra i diversi profili profes-sionali - Sufficienza - Indicazione degli ufficio reparti con eccedenza - Necessità - Esclu-sione - Accordo sindacale all’esito dellaprocedura adottante il criterio di scelta delpossesso dei requisiti per la pensione - Ri-levanzaLa sufficienza dei contenuti della comunicazio-ne preventiva di cui all’articolo 4, comma 3,della legge 23 luglio 1991, n. 223 deve esserevalutata in relazione ai motivi della riduzione dipersonale, che restano sottratti al controllo giu-diziale, cosicché, ove il progetto imprenditoria-le sia diretto a ridimensionare l’organico dell’in-tero complesso aziendale al fine di diminuire ilcosto del lavoro, l’imprenditore può limitarsi al-l’indicazione del numero complessivo dei lavo-ratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profiliprofessionali previsti dalla classificazione delpersonale occupato nell’azienda, senza cheoccorra l’indicazione degli uffici o reparti coneccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsi-asi limitazione del controllo sindacale e in pre-senza della conclusione di un accordo con isindacati all’esito della procedura che, nell’am-bito delle misure idonee a ridurre l’impatto so-ciale dei licenziamenti, adotti il criterio dellascelta del possesso dei requisiti per l’accessoalla pensione
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operazione in termini di coerenza delle scelte e delledecisioni aziendali assunte nel progetto di riduzionerispetto alle effettive espulsioni.Al riguardo, l’art. 4, comma 3, legge n. 223/1991dispone che tale comunicazione debba «contenereindicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi oproduttivi, per i quali si ritiene di non poter adottaremisure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione dimobilità; del numero, della collocazione aziendale edei profili professionali del personale eccedente,nonché del personale abitualmente impiegato; deitempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare leconseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; delmetodo di calcolo di tutte le attribuzionipatrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dallacontrattazione collettiva».I requisiti posti dalla legge e sopra elencati hanno la duplice finalità di consentire all’interlocutore sindacale un’efficacee consapevole partecipazione al tavolodelle trattative nonché «di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sullaprogrammata riduzione del personale», con la conseguenza che «l’inadeguatezza delle informazioniche abbia potuto condizionare la conclusione dell’accordo tra impresa ed organizzazioni sindacali, secondo le previsioni del medesimo articolo 4, determina l’inefficacia dei licenziamenti per irregolaritàdella procedura, a norma dell’art. 4, comma 12»(Cass. 13 luglio 2006, n. 15943).Il problema, allora, si pone nell’accertamento e valutazione da parte del Giudice della completezza della comunicazione preventiva e della sua adeguatezza a rendere edotta la controparte sindacale deimotivi sottesi alla necessitata riduzione del personale, in modo da consentirle una «seria verifica dell’effettiva necessità di porre fine ad una serie di rapporti di lavoro in situazioni di sofferenza dell’impresa,verifica che costituisce lo scopo della procedura perla dichiarazione di mobilità, che è necessariamentepropedeutica all’adozione dei licenziamenti collettivi» (Cass. 11 novembre 1998, n. 11387).Inoltre, occorre rilevare che il contenuto dellalettera di avvio della procedura di mobilità determina e delimita altresì il perimetro entro il quale i
lavoratori in esubero devono essere selezionatiper essere collocati in mobilità: in altre parole,l’ambito di selezione del personale eccedente èstrettamente connesso al progetto di riduzioneenunciato nella lettera di avvio della procedura.Sul punto, l’art. 5 della legge n. 223/1991 stabilisce che «l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnicoproduttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dacontratti collettivi stipulati con i sindacati di cuiall’art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questicontratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c)esigenze tecnicoproduttive ed organizzative».
Il doppio richiamo alle «esigenze tecnicoproduttive ed organizzative», contenuto nell’art. 5 citato, vuole significare, secondo l’orientamento prevalente che,in un primo momento, tale criterio servirà a delimitare l’ambito entro il qualeoperare la scelta dei licenziandi e, soloin un secondo momento, varrà qualecriterio di scelta da applicare in concorso con gli altri nella scelta del singolo lavoratore da collocare in mobilità(1).
Al riguardo, le pronunce meno recenti affermavano che alla luce del disposto dell’art. 5, l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilitàdovesse essere compiuta in relazione «alle esigenzetecnicoproduttive ed organizzative del complessoaziendale», lasciando così intendere che l’ambitoapplicativo dei criteri di selezione del personaledovesse essere l’intera azienda(2).Accanto a tale principio, tuttavia, si è sviluppato undiverso orientamento secondo il quale la scelta deilavoratori da licenziare può essere limitata a specifici settori dell’azienda laddove gli stessi siano caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto ad altre.Di recente si è pronunciata al riguardo la CorteSuprema con la sentenza n. 21697 del 13 ottobre2009, affermando che «in caso di soppressione diun settore dell’azienda è legittimo il licenziamentocollettivo che riguardi solo i dipendenti addetti a talesettore, applicando i criteri di scelta solo ai lavoratori coinvolti e non a tutti i lavoratori dell’azienda».Tale principio era stato espresso da altre precedentipronunce della giurisprudenza che hanno chiaritoche «in caso di licenziamento collettivo per riduzionedel personale, qualora il progetto di ristrutturazioneaziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità
Meno vincolise la riduzionedel personaleriguarda tuttoil complessoaziendale
(1) Cass. 10 giugno 1999, n. 5718. In dottrina, D’Antona, in Le Nuove leggi civili commentate, Cedam, Padova 1994, pag. 934;Vallebona, Il licenziamento collettivo per riduzione del personale, in Cinelli (a cura di), Il fattore occupazionale nelle imprese incrisi. Commentario alla legge 23 luglio 1991, n. 223, Giappichelli, Torino 1993, pag. 144 e ss.
(2) Tra le molte, Cass. 10 luglio 2000, n. 9169; Cass. 3 febbraio 2000, n. 1198.
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produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, lacomparazione dei lavoratori al fine di individuarequelli da avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire,secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirataal criterio legale delle esigenze tecnicoproduttive, nell’ambito della singola unità produttiva individuabilein ogni articolazione dell’azienda che si caratterizziper condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnicae amministrativa tali che in essa si esaurisca per interoil ciclo relativo ad una frazione o ad un momentoessenziale dell’attività produttiva aziendale in quantociò sia obbiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale e non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro»(3).Sì che la platea dei lavoratori da selezionare peressere collocati in mobilità potrà riguardare l’intero complesso aziendale, laddove l’eccedenza denunciata sia trasversale e determinata da un esubero generalizzato del personale impegnato incompiti largamente fungibili, mentre potrà correttamente riferirsi ad una sola parte dell’aziendaladdove il progetto di riduzione si riferisca ad unramo o settore della stessa.
L’adeguatezza della comunicazionedi apertura della procedura di mobilitàe gli orientamenti giurisprudenzialiLe considerazioni sopra esposte portano conseguentemente a ritenere che quanto più il progetto èspecifico, nel senso che la riduzione del personale èdelimitata a specifici reparti, uffici o settori dell’azienda, tanto più è necessario al fine del controllo e verifica da parte delle organizzazioni sindacali che la comunicazione preventiva della procedura sia maggiormente specifica e dettagliata.Di contro, laddove l’eccedenza del personale ètrasversale perché riguarda indistintamente tutti ireparti/uffici e coinvolge tutti i profili professionali, appare ragionevole ritenere che il rigore formale dall’art. 4, comma 3, legge n. 223/1991 possarisultare attenuato nel senso che il riferimento allaindicazione della «collocazione» del personale denunciato in esubero non trova giustificazione.Tale principio, già recepito dalla giurisprudenza,con la sentenza in commento trova il suo consolidamento.
V’è da riferire che nel passato meno recente nonsono mancate pronunce orientate ad un maggiorformalismo della comunicazione di avvio della procedura di mobilità laddove si affermava che «la mancata indicazione (…) di tutti gli elementi previsti dall’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 invalida laprocedura e determina l’inefficacia dei licenziamenti»(Cass. 11 luglio 2007, n. 15479); tra la giurisprudenza di merito era stato altresì affermato che «l’indicazione da parte del datore, nella lettera di apertura dellaprocedura di mobilità dell’appartenenza del personaleeccedente alla categoria operaia e dell’assegnazionedello stesso a 2 dei 3 stabilimenti aziendali nonché ilsemplice richiamo alla mancata attivazione degli strumenti di reimpiego del personale previsto da un precedente accordo sindacale non sono sufficienti ad assolvere gli obblighi, stabiliti dall’art. 4, commi 2 e 3, legge23 luglio 1991, n. 223, di preventiva comunicazionedei profili professionali e della collocazione aziendaledi tale personale e di indicazione dei motivi ostativiall’adozione di misure alternative al licenziamento»(Pret. Milano 27 febbraio 1999, in Dl 1999, 309).Di contro, a far tempo dal 2009 si sta assistendoad una produzione giurisprudenziale più omogenea in tema di adeguatezza della comunicazionedi apertura della procedura di mobilità che superasterili formalismi privilegiando un’applicazionepiù flessibile dei dettami dell’art. 4, comma 3,legge n. 223/1991 e più aderente alle esigenzedel caso concreto.Infatti, con la sentenza n. 82 del 7 gennaio 2009 laCorte di Cassazione ha affermato che «in tema diverifica del rispetto delle regole procedurali dettate per ilicenziamenti collettivi per riduzione di personale dallalegge n. 223/1991, la sufficienza della comunicazionepreventiva di cui all’art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale,sottratti al controllo giurisdizionale, cosicché, nel casodi progetto imprenditoriale diretto a ridimensionarel’organico dell’intero complesso aziendale al fine didiminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale, eciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione delcontrollo sindacale e in presenza della conclusione diun accordo con i sindacati all’esito della procedura che,nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del
(3) Cass. 3 novembre 2008, n. 26376, in Giust. Civ. Mass., 2008, 11, pag. 1563; conformi, ex plurimis, Cass. 23 maggio2008, n. 13381, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, 4, pag. 915, con nota di Salimbeni; Cass. 20 giugno 2007, n. 14339, in Guidaal Lavoro, 2007, 39, pag. 33; Cass. 14 giugno 2007, n. 13876, in Guida al Lavoro, 2007, 36, pag. 42; Cass. 3 aprile2006, n. 7752, in Foro It., 2006, I, pag. 2760; Cass. 28 aprile 2006, n. 9888, in Mass., 2006, pag. 833; Cass. 19 maggio2006, n. 11886, in Mass., 2006, pag. 940; Cass. 3 aprile 2002, n. 4736, in Mgl, 2002, pag. 562, con nota di Del Punta;Cass. 24 gennaio 2002, n. 809, in Foro It., 2002, I, pag. 691; Cass. 26 settembre 2000, n. 12711, in Mass., 2000; nelmerito, tra le molte, Trib. Milano 20 aprile 2007, in Ogl, 2007, pag. 584.
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possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione»: dopotale sentenza si sono avute numerose pronunce della Corte di Cassazione tutte nello stesso senso equasi tutte relative a giudizi che hanno visto PosteItaliane parte di quei procedimenti(4).La soluzione data dalla Corte di Cassazione è statacondivisa altresì dalla dottrina, che, interrogatasi sutale novità, ha ritenuto che «occorre valutare inconcreto se le organizzazioni sindacali siano stateposte nella condizione di poter trattare sulla base diinformazioni utili e complete. Queste variano in relazione alle ragioni poste alla base del licenziamento,per cui qualora la volontà datoriale attenga ad unariduzione del numero complessivo dei lavoratori (senza che assuma rilievo la loro concreta collocazione) lacomunicazione dovrà necessariamente essere menospecifica. Se invece, la scelta produttiva incida solo suuna parte del complesso organizzativo, nella comunicazione andrà indicato in modo preciso e articolatoquali sono i profili professionali interessati, ed all’interno di quale reparto o unità produttiva si trovino.Soltanto in questo modo infatti il sindacato potràpartecipare alle trattative in modo consapevole, avanzando eventuali richieste e valutando sulla base ditutti gli elementi disponibili le controproposte datoriali» (Marinelli, La Corte di Cassazione e l’obbligo dicomunicazione nella procedura di mobilità, in Riv. itdir. lav. 2009, 3, 784)(5).
I motivi della decisioneNella sentenza che si annota emerge che, una voltaespletata la procedura di consultazione preventivaprevista dal Ccnl applicato, la Banca aveva avviatola procedura di legge nell’ambito della quale erastato denunciato un esubero di ben 5.700 lavoratori a causa delle «forti criticità determinate dagliinsoddisfacenti risultati dell’ultimo biennio, sia sul
versante reddituale sia su quello gestionale» e, pertanto, la procedura si rendeva necessaria «al fine digiungere al “riequilibrio tra il numero complessivodel personale in servizio e le effettive esigenze scaturenti dalla situazione organizzativa, economica egestionale della società”»(6). Data la premessa, laS.C. dà atto del fatto che nel giudizio di merito erastato accertato che «le indicazioni contenute nellalettera di avvio della procedura erano perfettamente coerenti con le ragioni addotte dalla Banca afondamento della riduzione del personale, non circoscritte a questa o quella singola unità produttiva,a questa o quella singola posizione aziendale, aquesta o quella specifica mansione; ma riferibiliall’intero complesso aziendale, trattandosi della necessità di un complessivo abbattimento del costodel lavoro». La legittimità dell’operato della Banca secondo la Suprema Corte ha trovato ulterioreconferma nel fatto che da un lato nell’Accordo diProgramma sottoscritto tra la Banca e le Oo.Ss.all’esito della procedura preventiva, espletata aisensi degli artt. 17 e 18 Ccnl del settore bancarioratione temporis applicato, il datore di lavoro avevaassunto l’impegno a ricorrere allo strumento delFondo di Solidarietà per il sostegno del redditoregolamentato dal Dm 28.4.2000, n. 158 e dall’altro che nell’accordo sindacale raggiunto all’esito della procedura di legge le parti avevano convenuto l’applicazione dell’unico criterio della «maggiore anzianità contributiva», criterio che nel settore bancario consente l’accesso al Fondo di Solidarietà(7). Conseguentemente, prosegue la Corte diCassazione, «se la Banca si è posta (...) l’obiettivo digiungere alla riduzione di personale in misura paria 5.700 unità, e per raggiungere tale scopo hadichiarato la propria intenzione di individuare gliesuberi in base al criterio della maggiore anzianità,
(4) Nello stesso senso, in stretta successione cronologica, Cass. 7 gennaio 2009, n. 84 (che arriva financo a sostenere che nonoccorre nemmeno «l’indicazione delle concrete posizioni lavorative o delle mansioni svolte»); Cass. 8 gennaio 2009, n. 168;Cass. 9 gennaio 2009, n. 267 (che ha cassato la sentenza di merito emessa dalla Corte di Appello di Napoli che avevaasserito l’illegittimità dei licenziamenti originati nell’ambito di una procedura avviata con una comunicazione incompletaperché priva di indicazioni in ordine alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori interessati, sulpresupposto che la sentenza di merito cassata «avente ad oggetto il ridimensionamento dell’impresa con esclusivo riguardoalla consistenza complessiva del personale al fine di ridurre i costi di gestione si traduceva in un indebito sindacato sulla sceltaimprenditoriale di Poste Italiane Spa e, pertanto, violava gli artt. 1 e 4 della legge n. 223/1991»; Cass. 12 gennaio 2009, n.401; Cass. 3 febbraio 2009, n. 2610; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4653; Cass. 2 marzo 2009, n. 5034.
(5) Dello stesso avviso è Paone, La Cassazione rafforza la lettura teleologica dell’informazione preventiva al sindacato in tema dilicenziamento collettivo, in Riv. it. dir. lav. 2009, 3, 792 e ss.
(6) Non vi sono dubbi che il licenziamento per riduzione di personale possa essere determinato dalla mera contrazione dellaforza lavoro. Cfr. sul punto Cass. 19 aprile 2003, n. 6385: «la fattispecie del licenziamento collettivo presuppone, comerequisito fattuale di legittimità la cui oggettiva ricorrenza, ove contestata, può essere verificata dal giudice la realizzazione diuna riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, normalmente determinata, secondo una scelta di opportunità che rientranella insindacabile valutazione del datore di lavoro, da una diminuzione della richiesta di beni o di servizi offerti sul mercato, dauna situazione di crisi o da una modificazione dell’organizzazione produttiva, che comportino soppressione di uffici, reparti,lavorazioni, o anche soltanto contrazione della forza lavoro»; in senso conforme, Cass. 21 ottobre 1999, n. 11794; Cass. 18novembre 1997, n. 11465.
(7) Per la disamina della disciplina del Fondo di Solidarietà si rinvia al commento a Cass. 28 settembre 2010, n. 20358, inGuida al Lavoro, 2010, 41, pag. 12.
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sia perchè ciò è espressamente consentito dall’art.5, l. 223/91, sia, soprattutto, perché questa è unadelle condizioni per l’accesso alle prestazioni delFondo di sostegno al reddito, non ci si può dolereche i dati cognitivi forniti in sede di comunicazionepreventiva fossero funzionali solamente all’applicazione di questo specifico criterio, e non di altri, inparticolare quello relativo alle esigenze tecnicoproduttive, rispetto al quale viceversa poteva esseresignificativa l’indicazione della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale risultante eccedente». Rilevato, pertanto, che «con lagenerica mappatura degli esuberi per regione e perqualifica contrattuale la banca ha in realtà mostratodi voler “spalmare” su tutto il territorio nazionale, esu tutti i livelli professionali, l’applicazione del criterio di scelta individuato, volendo prescindere daesigenze organizzative diverse che si sarebbero potute porre in conflitto con quei presupposti», i Giudici di legittimità hannocorrettamente ritenuto altresì che «l’indicazione degli specifici profili professionali non appariva in alcun modoconferente rispetto all’esigenza dellaparte sindacale di poter controllare cheuna così vistosa eccedenza di personale potesse essere posta in relazione coni lavoratori dotati di maggiore anzianità, tale da consentire l’acceso diretto ai trattamentipensionistici, ovvero all’assegno di sostegno al reddito erogato dal Fondo» di Solidarietà. Il principiodi cui alla sentenza in commento ha un indiscutibile riflesso anche sui limiti dell’indagine da partedell’organo giudicante in merito alla sindacabilitàdei motivi posti a fondamento dell’operazione diriduzione. Sul punto, appare evidente che la Cassazione ha fatto propria la tesi della «acausalità» dellicenziamento collettivo nel senso che «in materiadi licenziamenti collettivi, la legge 23.7.91, n. 223ha introdotto un elemento innovativo consistentenel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato «ex post» nel precedente assetto ordinamentale,a un controllo sull’iniziativa imprenditoriale devoluto «ex ante» alle organizzazioni sindacali, con laconseguenza che i residui spazi di controllo devoluti al giudice non riguardano più i motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade
in relazione ai licenziamenti per giustificato motivoobiettivo) ma la correttezza procedurale dell’operazione; onde non possono trovare ingresso in sedegiudiziale le censure riguardanti l’eventuale difettodi esigenze effettive di riduzione o trasformazionedell’attività produttiva» (Cass. 23.5.2008, n.13381)(8). Tale orientamento si pone ormai comeprevalente nel panorama giurisprudenziale, benchénon manchi qualche pronuncia di senso contrariosecondo cui il Giudice «deve comunque accertarela sussistenza dell’imprescindibile nesso causale trail progettato ridimensionamento ed i singoli provvedimenti di recesso»(9). Infine, nella motivazione laCassazione ribadisce il pacifico principio della legittimità del criterio di scelta adottato nell’accordostipulato con le Oo.Ss., sostenendo che tale criterio«può anche essere unico e consistere nella vicinanza al pensionamento, purché esso permetta di for
mare una graduatoria rigida e possaessere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro»(10), rilevandoaltresì che nessun «pericolo di discriminazioni o personalizzazioni indebitenell’individuazione del personale daritenere in esubero» potesse essereravvisato poiché «proprio l’oggettivaapplicazione del criterio dell’anzianità,
su tutto il territorio nazionale ed in relazione all’intera compagine aziendale, è la miglior garanziarispetto ad ogni possibile opacità dell’imprenditorenel procedere all’individuazione prima, e nell’espulsione poi, del personale in eccedenza».
Osservazioni conclusiveI princîpi esposti nella sentenza esaminata appaionocertamente condivisibili poiché vanno oltre il meroformalismo del dettato legislativo sforzandosi diadattarlo ed interpretarlo, del tutto ragionevolmente,alle esigenze del caso concreto.Tanto più nelle complesse operazioni di eccedenzadel personale che, come nel caso di specie, coinvolgono migliaia di esuberi, operazioni che notoriamente comportano una certa difficoltà operativa di gestione. L’auspicio è che non si tratti di princîpi formulati ad hoc a favore delle sole aziende di rilevanzanazionale.
La Cassazionefa propriala tesidella acausalitàdel licenziamentocollettivo
(8) In senso conforme, tra le molte, Cass. 14 giugno 2007, n. 13876; Cass. 29 aprile 2004, n. 8269; Cass. 6 luglio 2000, n.9045, Cass. 9 settembre 2003, n. 13182; Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455.
(9) Così Cass. 18 settembre 2007, n. 19347. In senso conforme, Cass. 19 aprile 2003, n. 6385; Cass. 18 novembre 1997, n.11465.
(10) Tale principio trova conferma in numerose sentenze, sia di legittimità che di merito. Tra le più recenti, Cass. 24 aprile2007, n. 9866; Cass. 25 gennaio 2006, n. 1405. Cfr. anche Cap Milano, 3 settembre 2002, in Ogl, 2002, pag. 608, nelsenso che il principio di non discriminazione non è rispettato in mancanza di ogni riferimento alla concreta esigenzaorganizzativa dell’impresa, ai profili professionali nell’ambito dei quali si sono realizzate le eccedenze e come le stesse sonostate individuate.
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Beniamino Gallo ed Elena Martina Funzionari Inps in Torino
Inps: al via nel 2011 il processodi telematizzazione delle prestazioni
L’Inps conferma l’estensione e il potenziamento dei servizi telematici offerti ai cittadi
ni, alle aziende e ai professionisti
Le ultime circolari Inps del 2010 confermano lapartenza a pieno regime del percorso annunciatonello scorso mese di settembre: l’estensione e ilpotenziamento dei servizi telematici offerti ai cittadini, alle aziende e ai professionisti. Il concetto èsemplice: si tratta di rafforzare lo «sportello online», consentendo a tutti coloro che hanno a chefare con l’Istituto di previdenza, di connettersidirettamente via Web alle sedi territoriali dell’Istituto, senza più doverle raggiungere fisicamente. Progressivamente, con il2011, le domande di servizio sarannoesclusivamente telematiche per la richiesta di disoccupazione ordinaria eagricola, per l’indennità di mobilità ordinaria e di assegno integrativo; perl’iscrizione e la richiesta di variazioneper la Gestione Separata, per i lavoratori domestici, i lavoratori dipendenti, gli agricoli e gli agricoliautonomi; inoltre saranno presentati esclusivamente per via telematica i ricorsi, le richieste dicertificazioni Ise/Isee, le segnalazioni di variazionicontributive, le richieste di accentramento contributivo, le richieste di assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli e ai disoccupati e inmobilità, le ricostituzioni (supplementi, assegni familiari, documentali, contributive, reddituali), cosìcome le richieste per le cure termali e le dichiarazioni di responsabilità. L’obiettivo dichiarato dall’Istituto è quello di rendere disponibili in rete il100% dei servizi Inps e quindi di rendere esclusivamente telematica la possibilità di formulare do
mande e istanze all’Istituto nell’arco del biennio20112012. Vediamo insieme le applicazioni giàdisponibili.
Il processo di telematizzazione InpsL’Istituto di previdenza da diversi anni ha postoparticolare attenzione allo sviluppo telematicodelle proprie applicazioni e dei propri servizi econ la collaborazione proficua con le parti sociali irisultati già raggiunti sono stati davvero significativi. Basti pensare al salto di qualità che l’introduzione dell’EMens prima e dell’Uniemens poi hafatto fare al rapporto tra l’Inps e lavoratori e aziende che oggi vedono il loro estratto contributivoaggiornato al mese precedente. Il Dl n. 78/2010,convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, all’art. 38, comma 5, ha previsto l’estensione e il potenziamento dei servizi telematici anchedegli enti previdenziali, in coerenza con i processidi riorganizzazione e di gestione dei flussi anche
mediante la virtualizzazione delle attività a più basso valore aggiunto. Poiché l’Istituto di previdenza si trova adoperare anche con soggetti più debolio che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione telematica, è stato anche previstoil canale telefonico rappresentato dal
Contact Center integrato, che potrà acquisire ledomande di prestazione o di servizio. In particolare dal 2011, con l’entrata a regime progressivadelle nuove procedure, le domande di servizioavverranno attraverso: Web servizi telematici accessibili direttamentedal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto; Contact Center Integrato Telefono n. 803164; Patronati e Intermediari dell’Istituto attraversoservizi telematici offerti dagli stessi; Servizi telematici per aziende e professionistiaccessibili mediante Pin (ulteriormente potenziatinel bouquet delle scelte e delle interazioni).
InpsCircolare 31.12.2010, n. 169InpsCircolare 31.12.2010, n. 171
Entro il 2012la totalitàdei servizi Inpssarà telematica
Il presente intervento è frutto esclusivo del pensiero degli autori e non impegna l’Amministrazione di appartenenza.
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Apertura delle posizioni contributiveaziendali e accentramentodei relativi adempimentiCon l’occasione dell’introduzione dell’obbligo dipresentazione esclusivamente telematica della richiesta di posizione contributiva per i datori dilavoro con dipendenti, la circolare Inps n. 172/2010 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina sull’apertura e il mantenimento delle posizioni contributive aziendali, portando ad un pienoallineamento della disciplina con le disposizionisul Libro unico del lavoro.In particolare, il datore di lavoro avrà l’onere dichiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola)esclusivamente in fase di inizio dell’attività condipendenti.Principio di unicità della posizione contributiva La novità maggiore è rappresentata dall’introduzione del principio di «unicità della posizionecontributiva», in base al quale la posizione contributiva, costituita in occasione dell’inizio dell’attivitàcon dipendenti, dal 2011, sarà di regola unica anche qualora il datore di lavoro interessato si trovi,successivamente, a costituire nuove unità operative, intese come luoghi ove viene svolta in manierastabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti,
tra le quali può rientrare anche la sede legale qualora nella stessa siano occupati lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro, dunque, in tali circostanze, non dovrà richiedere l’apertura di una nuova edistinta posizione contributiva, ma gestirà i relativiadempimenti utilizzando la posizione contributivagià in essere, comunicando solo i dati identificatividella nuova unità operativa. Per maggiori approfondimenti si veda l’articolo a pag. 73.
Canale telematico per le domandedi disoccupazione ordinaria non agricolaÈ la circolare n. 170/2010 ad aprire la strada allapresentazione esclusivamente in via telematica delle domande di disoccupazione ordinaria non agricola a partire dal 1° gennaio 2011. Il periodo transitorio previsto (durante il quale saranno ancora consentiti gli utilizzi delle vecchie modalità) è di 3 mesi.Il percorso che il cittadino potrà utilizzare sarà: Web servizi telematici accessibili direttamentedal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto; Contact Center Integrato Telefono n. 803164; Patronati e Intermediari dell’Istituto attraverso iservizi telematici offerti dagli stessi.Per maggiori approfondimenti si veda l’articolo apag. 25.
Disoccupazione ordinaria e agricola;Indennità di mobilità ordinaria e di assegno integrativo; Iscrizione e variazione per la Gestione Separata, per i lavoratori domestici, i lavoratori dipendenti, gli agricoli e gli agricoli autonomi; Ricorsi;Richieste di certificazioni Ise/Isee;Segnalazioni di variazioni contributive;Accentramento contributivo;Richieste di assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli e ai disoccupati e in mobilità;Ricostituzioni (supplementi, assegni familiari, documentali, contributive, reddituali);Cure termali;Dichiarazioni di responsabilità.
Entro il 2011 devono essere presentate esclusivamente in via telematica
Entro il biennio 2011-2012
La totalità dei servizi Inps sarà disponibile in modalità telematica
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PremessaIl decreto legge n. 78 del31 maggio 2010, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia distabilizzazione finanziariae di competitività economica», contenente misureper contrastare la crisi, peril rilancio e il sostegno all’economia, all’art. 38,comma 5, ha previsto l’estensione e il potenziamento deiservizi telematici dell’amministrazione finanziaria e deglienti previdenziali, per la presentazione di denunce, istanze, atti, versamenti, mediante l’utilizzo esclusivo dei sistemi telematici ovvero della posta elettronica certificata esi pone in necessaria coerenza con i processi di riorganizzazione secondo le logiche della gestione dei flussi edella virtualizzazione delle attività a più basso valoreaggiunto.Lo sviluppo di servizi innovativi di carattere tecnologi
co, che ai sensi della norma citata deve coinvolgere la pubblica amministrazione, si inquadra inun processo di crescita diefficienza amministrativae di aumento della qualità delle prestazioni neiconfronti dei cittadini edelle imprese a fronte diuna necessaria riduzionedei tempi e dei costi diproduzione.
Al fine di dare attuazione alla norma in discorso, è stataadotta la determinazione presidenziale n. 75 del 30luglio 2010 «Estensione e potenziamento dei servizitelematici offerti dall’Inps ai cittadini».Tale provvedimento prevede che, a partire dal 1° gennaio 2011, con la necessaria gradualità in ragione dellacomplessità del processo, le istanze di prestazione/servizio siano presentate all’Istituto attraverso sistemi multicanale caratterizzati da modalità telematica in via esclusiva.Nella considerazione, quindi, che la multicanalità tele
Inps - Circolare 31 dicembre 2010, n. 169
Oggetto: Decreto legge n. 78 del 31 maggio2010, convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122. Attuazione della Deter-minazione presidenziale n. 75 del 30 luglio2010 «Estensione e potenziamento dei servizitelematici offerti dall’Inps ai cittadini» - Telema-tizzazione in via esclusiva delle domande diprestazione/servizio
Il testo delle circolari Inps
Canale telematico per le domandedi mobilità ordinariaÈ invece la circolare 31 dicembre 2010, n. 171 adaprire la strada alla presentazione esclusivamentein via telematica delle domande di mobilità ordinaria a partire dal 1° gennaio 2011. Anche inquesto caso, il periodo transitorio previsto (durante il quale sarà ancora consentito l’utilizzo dellevecchie modalità) è di 3 mesi.Le modalità di accesso e i contenuti della domanda sono sostanzialmente analoghi a quelli delladisoccupazione ordinaria.In aggiunta, la circolare Inps precisa che, in considerazione della funzione di sostegno al reddito imme
diato che l’Inps intende garantire, è prevista la possibilità per gli assicurati che siano comunque in possesso dei requisiti per il diritto alla disoccupazioneordinaria (anzianità assicurativa, requisito contributivo pari a 52 settimane nel biennio, disponibilitàall’impiego e Did), di richiedere la liquidazione provvisoria dell’indennità di mobilità ordinaria per ladurata di 120 giorni. Ciò in considerazione del fattoche i tempi tecnici necessari alle commissioni regionali per deliberare le iscrizioni alle liste di mobilitàsuperano mediamente i 120 giorni. Qualora nondovesse essere deliberata l’iscrizione nelle liste dimobilità ai sensi della legge n. 223/1991, la domanda verrà trasformata in una domanda di disoccupazione ordinaria con requisiti normali.
Web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto
I canali di comunicazione con l’Inps per la richiesta di servizio
Contact Center Integrato Telefono n. 803164
Patronati /Intermediari dell’Istituto attraverso servizi telematici offerti dagli stessi
Servizi telematici per aziende e professionisti accessibili mediante Pin (ulteriormente potenziati nel bouquet delle scelte e delle interazioni)
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matica ed il sistema informativo dell’Istituto hanno raggiunto una maturità tecnologica tale da consentire unagraduale e completa telematizzazione dei servizi all’utenza e nella valutazione che è necessario e opportuno rendere i processi interni maggiormente efficientianche attraverso la riduzione dei carichi di lavoro nellefasi di acquisizione e istruttoria delle domande di prestazione/servizio, si dà avvio ad un ampio processo diautomazione dell’input ai servizi dell’Istituto prevedendo modalità alternative che consentono di superareil digital divide, senza sconfessare l’esclusività della trasmissione telematica.
Processo di telematizzazionedelle prestazioni/servizio in via esclusivaUtilizzando il canale telematico, il cittadino/aziendaaccederà ai servizi dell’Istituto senza recarsi presso laSede territoriale; l’acquisizione delle relative domandedi prestazione/servizio nel sistema informativo dell’Istituto avverrà, quindi automaticamente, attraverso laprocedura telematica di presentazione, riducendo, neltempo, l’attività manuale di data entry a carico deglioperatori interni.Inoltre, al fine di assicurare comunque l’accessibilità aiservizi, con particolare attenzione nei confronti di queisoggetti che si trovino in situazioni di debolezza o chenon dispongano delle necessarie capacità o possibilitàdi interazione con l’Inps per via telematica, è prevista ladisponibilità anche del canale telefonico, rappresentatodal Contact Center Integrato, n. 803164.A tal fine il Contact Center sarà abilitato non soltanto afornire le informazioni necessarie ma ad acquisire, previa identificazione o autenticazione dell’utente, le relative domande di prestazione/servizio.Il percorso di telematizzazione previsto consentirà lariduzione dei tempi di presentazione delle istanze,la tracciatura informatica completa dei flussi procedurali, quindi la trasparenza e documentabilità dei flussistessi, la qualità dei dati, grazie a controlli qualitativi eformali all’atto dell’inserimento; tutto ciò con effettipositivi in termini di efficienza del processo produttivo.Il processo di digitalizzazione dell’input coinvolgerà nelcorso dell’anno 2011, con la dovuta gradualità, tutte letipologie di domande di servizio/istanze individuate,che, in considerazione del contesto tecnologico, normativo e organizzativo di riferimento, possono essere resedisponibili esclusivamente in via telematica.La gradualità sarà assicurata attraverso rilasci delle ap
plicazioni telematiche distribuiti nel corso dell’anno,nonché attraverso la previsione, per ognuna delle prestazioni/servizi interessati, di un periodo transitorio adecorrere dalla data di emanazione della circolare chedisciplina ciascuna prestazione/servizio telematizzata invia esclusiva durante il quale saranno comunque garantite le consuete modalità di presentazione delle istanze.In relazione a quanto sopra descritto, a partire dal 1°gennaio 2011 la presentazione delle domande di servizio dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali: Web servizi telematici accessibili direttamente dalcittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto; Contact Center Integrato n. 803164; intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.Si evidenzia che al termine del periodo transitorio i trecanali sopracitati diventeranno esclusivi ai fini dellapresentazione delle istanze di prestazione/servizio.A prescindere dal canale utilizzato, tutte le istanze digitalizzate perverranno alle strutture territoriali competenti; le stesse saranno prese in carico dall’unità organizzativa cui compete l’attività, il cui titolare è, quindi,anche responsabile in termini di procedimento e provvedimento, ai sensi della legge n. 241/1990.
ConclusioniIn considerazione della portata che tale innovazioneavrà sui processi dell’Istituto è stato programmato unapposito piano di divulgazione delle iniziative volto acomunicare, informare ed esplicitare le novità sullapresentazione delle istanze di servizio con esclusivamodalità telematica.A tal fine, a livello centrale sono state programmateapposite iniziative di comunicazione, nei riguardi dellastampa e dei cittadini; sono stati avviati, inoltre, appositi incontri di divulgazione e condivisione dell’operazione con gli intermediari dell’Istituto, nonché attualmentein corso specifiche iniziative di formazione nei confronti degli operatori del Contact Center.Analogamente, a livello territoriale sarà opportuno assumere le iniziative ritenute utili ai fini della necessariainformazione e divulgazione interna ed esterna neiconfronti dei soggetti coinvolti.Si precisa, infine, che le singole prestazioni/servizi oggetto di telematizzazione in via esclusiva saranno, di voltain volta, disciplinate con apposite circolari operative.L’intero processo di telematizzazione sarà oggetto dicostante monitoraggio e di interventi di audit.
1. PremessaCon circolare n. 169 del31.12.2010 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazionedel Presidente dell’Istituton. 75 del 30 luglio 2010«Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini» che prevede dall’1.1.2011, pur con la necessaria gradualità in ragionedella complessità del processo, l’utilizzo esclusivo del ca
nale telematico per la presentazione delle principalidomande di prestazioni/servizi.In relazione a quanto sopra, a partire dal 1° gennaio 2011 la presentazione delle domande di indennità di mobilità ordinaria dovrà avvenire attraverso uno dei seguenticanali:
Web servizi telematici accessibili direttamente dalcittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto;
Inps - Circolare 31 dicembre 2010, n. 171
Oggetto: Dl n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010. Determinazione presidenziale n. 75del 30 luglio 2010. Nuove modalità di presenta-zione della domanda di mobilità ordinaria dal-l’1.1.2011. Utilizzo del canale telematico. Liqui-dazione provvisoria dell’indennità di mobilità or-dinaria
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Contact Center Integrato n. 803164; Patronati/Intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.In occasione della reingegnerizzazione del prodotto e inconsiderazione della funzione di sostegno al reddito immediato che l’Istituto intende garantire, è prevista lapossibilità per gli assicurati che siano comunque in possesso dei requisiti per il diritto alla disoccupazione ordinaria, di richiedere la liquidazione provvisoria dell’indennità di mobilità ordinaria per la durata di 120 giorni.Si dà quindi avvio alla telematizzazione esclusiva dell’istanza di mobilità ordinaria. Al fine di informare ipotenziali beneficiari è previsto un periodo transitorio ditre mesi durante il quale saranno comunque garantite leconsuete modalità di presentazione delle domande.Al termine del periodo transitorio i tre canali sopracitati diventeranno esclusivi ai fini della presentazione delle istanze di prestazione/servizio.Si forniscono di seguito le istruzioni sui servizi telematizzati al cittadino in materia di indennità di mobilitàordinaria.
2. Presentazione della domandadi mobilità ordinaria direttamenteda cittadino tramite WebIl servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto(www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al serviziodel cittadino Autenticazione con Pin Invio domande diprestazioni a sostegno del reddito Cessazione rapporto dilavoro Mobilità ordinaria. Le istruzioni dettagliate alriguardo sono contenute nel manuale allegato.L’architettura del servizio prevede il prelievo automatico delle informazioni necessarie all’istruttoria ed al calcolo della prestazione, utilizzando i dati già in possessodell’Istituto.Come per la disoccupazione ordinaria da cittadino, sioffre all’assicurato in modo trasparente la visione deipropri dati, presenti negli archivi dell’Istituto, che verranno utilizzati per la liquidazione della domanda dimobilità ordinaria che arriverà negli archivi in stato I(istruibile per la verifica dei requisiti oggettivi).In caso di dati inesatti o incompleti il cittadino potràintervenire per la loro correzione e la domanda verràinserita negli archivi in stato P per la verifica sia deirequisiti soggettivi che di quelli oggettivi.Di seguito si dettaglia l’articolazione del servizio:
Sezione AnagraficaTale sezione visualizza i dati anagrafici in possessodell’istituto (Arca).Il cittadino ha la possibilità di variare il domicilio.
Sezione Ultimo rapporto di lavoroIl servizio recupera i dati dagli archivi Unilav ed Uniemens dell’ultimo rapporto di lavoro. Vengono visualizzati gli elementi utili per la definizione della domanda.Il cittadino può variarli, o integrarli.In tal caso la domanda verrà posta in P.
Sezione Estratto contributivoVengono visualizzati gli ultimi quattro anni e vieneverificato il requisito del periodo di lavoro effettivo.
Sezione Calcolo dell’indennitàIl sistema preleva da Uniemens la retribuzione teoricalorda, secondo la modalità indicata nella circolare n.115/2008, ed esegue una simulazione indicante lamisura e la durata teorica della prestazione.
Sezione Compilazione domandaQuesta sezione consente di completare l’acquisizionedella domanda, di richiedere eventualmente la mobilitàordinaria provvisoria, e di procedere all’invio vero eproprio.Una volta inviata la domanda sarà possibile stampare: la ricevuta di presentazione, sulla quale verrannoevidenziate le integrazioni del cittadino e le ulterioriinformazioni ricavate in automatico dalla procedura(titolarità di pensione ecc.); il modello DS21 Telematico per verificare la correttezza dei dati immessi. Trattandosi di modello telematiconon dovrà essere presentato all’Istituto.Il sistema effettua i consueti controlli sulla base dei datipresenti nel fascicolo del soggetto.È resa disponibile, inoltre, la possibilità di simulare ilcalcolo dell’importo della prestazione e verificare lostato delle domande in corso, accedendo alla appositaopzione.
3. Presentazione della domandadi mobilità ordinaria tramite PatronatoIl servizio è stato reso disponibile per i Patronati conl’implementazione delle funzioni che consentono la trasmissione delle domande.
4. Presentazione della domanda di mobilitàordinaria tramite Contact CenterIl servizio di acquisizione delle domande di mobilitàordinaria da Contact Center Integrato InpsInail, è disponibile telefonando al numero verde 803 164.Le domande potranno essere acquisite con o senza Pindel cittadino.L’operatore della struttura Inps territorialmente competente dovrà gestire le domande degli utenti dotatidi Pin come domande da sportello virtuale del cittadino.Nel caso in cui l’utente non sia dotato di Pin, verrannoacquisiti dal Contact Center i dati essenziali della domanda. Successivamente copia di questa, con gli estremi identificativi, verrà inviata a stretto giro di postaall’utente che provvederà a firmarla, eventualmenteintegrarla e a farla pervenire, corredata di copia deldocumento d’identità, a mezzo Fax al n. 800.803.164o per posta alla Struttura Inps competente.Qualora l’utente, con o senza Pin, abbia manifestatoall’operatore di Contact Center l’intenzione di richiedere l’Anf e/o le detrazioni d’imposta per familiari acarico, allo stesso dovrà essere inviata per posta lanecessaria modulistica che dovrà debitamente compilare e inoltrare attraverso una delle due modalità sopraindicate.Il Contact Center fornirà inoltre tutte le informazioni eil supporto ai cittadini che utilizzano il canale web dicui al paragrafo 2.
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5. Liquidazione provvisoriadella Mobilità OrdinariaL’introduzione della liquidazione provvisoria dellamobilità ordinaria ha lo scopo di non far pesare sulcittadino i tempi tecnici, che mediamente superano i120 giorni, necessari alle Commissioni Tripartite Regionali per deliberare le iscrizioni nelle liste di mobilità.Tale opportunità è prevista unicamente per coloro chehanno i requisiti per la disoccupazione ordinaria (anzianità assicurativa, requisito contributivo pari a 52 settimane nel biennio, disponibilità all’impiego e Did).All’operatore Inps la domanda viene rappresentatanella procedura DSWEB con la valorizzazione B nelcampo «Ricorso/Autocert». Non appena certificatal’iscrizione nelle liste di mobilità, l’operatore potrà variare tale codice in A per proseguire con il pagamentodella prestazione.Qualora non dovesse essere deliberata l’iscrizione nelleliste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 ladomanda verrà trasformata in una disoccupazione ordinaria con i requisiti normali.
6. Istruzioni proceduraliL’operatore di sede provvederà al caricamento delledomande dalla procedura DSWEB prelevandole dallink «Domande via Internet» posto sulla barra delleapplicazioni.
Le domande telematiche di mobilità ordinaria sarannoevidenziate nella procedura con la seguente numerazione: dal 440000 quelle del cittadino; dal 460000 quelle dal Patronato; dal 470000 quelle da Contact Center.La gestione delle domande telematiche dovrà avvenireattenendosi scrupolosamente alle istruzioni fornite conil msg. n. 28812 del 17.11.2010.
7. Monitoraggio delle domandeNella Intranet Prestazioni a sostegno del reddito Statistiche, è attualmente presente la funzione di monitoraggio delle domande di disoccupazione ordinaria daparte del cittadino, che permette di effettuare sia analisistatistiche che verifiche sulla funzionalità del sistema.Tale funzione a breve sarà integrata con quella relativaalle domande di mobilità ordinaria.Nel far presente, per completezza, che rimane invariatoil canale di presentazione delle domande attraverso iCentri per l’Impiego, che dipendono direttamente dalleRegioni, si precisa che sono stati avviati i necessaricontatti con tutti gli Enti interessati per la telematizzazione entro il 2011 anche di questo flusso.
Allegato 1Omissis
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Pietro Gremigni Consulente aziendale
Prestazioni di disoccupazione:tutte le novità Inps per il 2011
Il 2011 si presenta come un anno ricco diinnovazioni per le prestazioni di disoccupa
zione e lo dimostra l’Inps che a cavallo tra ilvecchio e il nuovo anno ha emanato una serie dicircolari e messaggi sull’argomento. L’operazioneva indubbiamente inquadrata nell’ambito del piùgenerale processo di telematizzazione dei servizi alcittadino, tuttavia non a caso è stato deciso dipartire dalle prestazioni di disoccupazione per laparticolare valenza sociale del problema e per garantire una maggiore celerità nel pagamento dell’indennità
Domanda solo on lineLa circolare n. 170/2010 e i messaggi n. 33019/2010 e n. 308 del 5 gennaio 2011 si occupanodel nuovo processo di invio telematico delle domande.Infatti dal 1° gennaio 2011 la presentazione delledomande di disoccupazione ordinaria non agricola, dovrà avvenire esclusivamente attraverso unodei seguenti canali:1) Web servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portaledell’Inps;2) Contact Center Integrato n. 803164;3) Patronati/Intermediari dell’Inps attraverso iservizi telematici offerti dagli stessi.Ricordiamo che l’Inps ha già avviato il canale telematico dal mese di marzo 2010 (v. circ. n. 29/2010), però come strumento alternativo al tradizionale invio cartaceo.Infatti anche la circolare n. 170/2010 richiama icontenuti e il manuale allegato alla predetta circolare n. 29/2010 che si riferisce alla sola disoccupazione con requisiti normali.Dal 1° gennaio 2011 le domanda di disoccupazione non agricola con requisiti normali devono essere inoltrate all’Inps con le predette modalità, fattosalvo il regime transitorio della durata di tre mesidurante i quali l’Inps medesimo consente la presentazione con le consuete modalità.
Il messaggio n. 308/2011 dell’Inps esclude per ilmomento da tale procedimento le domande didisoccupazione con requisiti ridotti.Utilizzo del web Il primo canale disponibile èrappresentato da internet. Il disoccupato accede alsito internet dell’Inps (www.inps.it) e attiva i seguenti passaggi:
Al servizio del cittadinoâ
Autenticazione con Pinâ
Invio domande di prestazionia sostegno del reddito
â
Cessazione rapporto di lavoroâ
Disoccupazione ordinaria
Il disoccupato deve inserire i dati in suo possessoe verificare quelli già archiviati dall’Inps attraverso le denunce contributive e i modelli Unilav.In caso di dati inesatti o incompleti il cittadino puòintervenire per la loro correzione e la domandaviene inserita negli archivi in uno stato di verifica.Oltre ai dati anagrafici (Sezione Anagrafica) glielementi già negli archivi dell’Inps su cui concentrare l’attenzione per verificare la corretta liquidazione della prestazione sono: quelli relativi al rapporto di lavoro (SezioneUltimo rapporto di lavoro), ossia quelli retributivi per il calcolo dell’indennità e quelli legati altermine di cessazione del rapporto (Sezione Calcolo dell’indennità); quelli contributivi necessari a consentire l’erogazione della prestazione, in particolare la presenza dialmeno un contributo contro la disoccupazione risalente ad almeno due anni prima e 52 contributi DSversati nel biennio precedente la data della cessazione del rapporto (Sezione Estratto contributivo).Infine la Sezione Compilazione domanda permette di completare l’acquisizione della domandae di procedere all’invio vero e proprio.
InpsCircolare 31.12.2010, n. 170
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Una volta inviata la domanda è possibile stampare: la ricevuta di presentazione, sulla quale vengonoevidenziate le integrazioni fatte e le ulteriori informazioni ricavate in automatico dallaprocedura (ad esempio: titolarità dipensione ecc.); il modello DS21 Telematico per verificare la correttezza dei dati immessi.Contact Center Col messaggio n.33019 del 31 dicembre 2010 vengono completate le informazioni contenute nella circolare n. 170/2010 relativamente al secondo Canale che ilcittadino può direttamente percorrere.L’accesso viene effettuato telefonandoal Numero verde 803.164 dove risponderà un operatore del serviziointegrato InpsInail.Le opzioni a questo punto sono due:1) Presentazione di domanda da parte diutente provvisto di Pin. L’operatore di ContactCenter compilerà la sezione anagrafica dell’utentein linea, mediante l’apposita applicazione e intervisterà il lavoratore per acquisire le ulteriori infor
mazioni necessarie all’esame della domanda. Ladomanda verrà automaticamente acquisita comedomanda firmata con Pin, nell’archivio di gestione
delle domande di Disoccupazionenon agricola della sede competente edovrà essere integrata con le ulterioridichiarazioni rilasciate dal lavoratoredurante l’intervista.2) Presentazione di domanda daparte di utente non provvisto di Pin.L’operatore compilerà la sezione anagrafica dell’utente in linea, e lo intervisterà come nel caso precedente. Invierà, quindi, al lavoratore il modello didomanda (DS 21) compilato con tuttele informazioni acquisite.Il lavoratore provvederà a firmare la
domanda e a recapitarla in sede con copia del documento d’identità, per posta o a mezzo fax al n.800803164. La domanda verrà automaticamenteacquisita come non firmata, nell’archivio di gestionedelle domande di Disoccupazione non agricola della sede competente, ma potrà essere elaborata solodopo la ricezione del modello di domanda firmato
Le domandedi disoccupazionecon requisitiridotti devonoesserepresentateconle modalitàtradizionali
Quadro delle domande di disoccupazione non agricola
Confermata l’esclusione dalla disoccupazione del personale artistico
L’Inps col messaggio n. 33014 del 31 dicembre 2010 illustra la sentenza della Cassazione che ha confermato la prassi dell’Inps nel respingere le domande di disoccupazione da parte del personale artistico teatrale e cinema-tografico iscritto, ai fini previdenziali, all’Enpals.La Cassazione con sentenza 20 maggio 2010, n. 12355 ha confermato l’esclusione, già operata dall’Inps, dall’assicurazione contro la disoccupazione, dei dipendenti rientranti nella categoria del personale artistico, teatrale e cinematografico, dotati di preparazione tecnica, culturale o artistica. Di conseguenza tali lavoratori sono esclusi dall’indennità di disoccupazione normale e con requisiti ridotti.
Disoccupazione con requisiti normali Disoccupazione con requisiti ridotti
Esclusivamente on line, salvo il periodo transitorio di tre mesi, nei quali è ammissibile la domanda cartacea
Invio tramite mod. DS21/Req. Rid. Cartacea entro il 31 marzo 2011
La compilazione on line o con Contact Center (o tramite Patronato) permette la successiva istruttoria senza allegare documenti
L’Inps acquisisce la sola domanda in automati-co senza necessità di allegare la dichiarazione del datore di lavoro, salvo il mancato aggiorna-mento dei dati dovuto a omesso o incompleto invio della denuncia mensile contributivi
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1. PremessaSi fa seguito alla circolaren. 169 del 31.12.2010 attuativa della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 75 del 30 luglio 2010, che disponel’estensione e il potenziamento dei servizi telematici offerti al cittadino, eche prevede dall’1.1.2011, pur con la necessaria gradualità in ragione della complessità del processo, l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazio
ne delle principali domande di prestazioni/servizi. In relazione a quantosopra, a partire dal 1°gennaio 2011 la presentazione delle domande didisoccupazione ordinarianon agricola dovrà avvenire attraverso uno deiseguenti canali:
WEB servizi telematici accessibili direttamente dalcittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto; contact center integrato n. 803164;
Inps - Circolare 31 dicembre 2010, n. 170
Oggetto: Dl n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010. Determinazione presidenziale n. 75del 30 luglio 2010. Nuove modalità di presenta-zione della domanda di disoccupazione ordina-ria non agricola dall’1.1.2011. Utilizzo del cana-le telematico
Gli altri messaggi Inps in materia di disoccupazione
INPS - MESSAGGIO 3 GENNAIO 2011, N. 78Oggetto: Liquidazione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti - competen-za 2010.
INPS - MESSAGGIO 31 DICEMBRE 2010, N. 33014Oggetto: Indennità ordinaria di disoccupazione, con requisiti normali e con requisiti ridotti a lavorato-ri dello spettacolo: sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 20 maggio2010, n. 12355 (in Guida al Lavoro n. 31/2010, pag. 41, ndr).
INPS - MESSAGGIO 31 DICEMBRE 2010, N. 33019Oggetto: Invio domande di prestazioni e servizi tramite Contact Center dal 1° gennaio 2011.
INPS - MESSAGGIO 5 GENNAIO 2010, N. 308Oggetto: DS requisiti ridotti 2010.
dal lavoratore. La liquidazione delle domande diDisoccupazione Ordinaria potrà avvenire soltantoquando alla sezione anagrafica acquisita dallo stesso call center sarà abbinato il mod. DS21 (Inps,messaggio n. 308/2011).Disoccupazione con requisiti ridotti e Uniemens Dalla dichiarazione di competenza gennaio 2011 (da presentare entro il 28 febbraio 2011)il flusso delle denunce retributive mensili (Uniemens) sarà implementato con il dato relativo allegiornate effettivamente lavorate per ogni singolasettimana, ai fini della liquidazione dell’indennitàdi disoccupazione con requisiti ridotti.Così si è espresso l’Inps col messaggio del 3 gennaio 2011, n. 78 allo scopo di semplificare evelocizzare l’istruttoria di tali domande, evitandodi gravare azienda e lavoratore dell’obbligo diprodurre il modello DL 86/88bis con i dati relativi al rapporto di lavoro.
Ricordiamo infatti che per tale prestazione è essenziale la verifica del requisito di almeno 78giornate di lavoro effettivamente prestato nell’anno precedente la domanda, comprendendo tra taligiornate anche quelle di assenza relativamente aferie, malattia, maternità con versamento dellarelativa contribuzione.L’Inps pertanto, a partire dalla successiva fase diinoltro delle domande per il 2010, non acquisiràdi regola alcun dato, e procederà in automaticoavvalendosi dei dati derivanti dalle denunce mensili e dai modelli Unilav. Solo nel caso di mancatoaggiornamento, al momento della presentazionedella domanda entro il 31 marzo 2011, delle informazioni necessarie per la liquidazione automatizzata, potrà richiedere al lavoratore la relativadocumentazione con le modalità indicate nellacircolare n. 28/2007 (autocertificazione dei datiretributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).
Il testo della circolare
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patronati/intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si dà quindi avvio allatelematizzazione esclusiva dell’istanza di prestazione DSordinaria non agricola. Al fine di informare i potenzialibeneficiari è previsto un periodo transitorio di tre mesidurante il quale saranno comunque garantite le consuetemodalità di presentazione delle domande. Al termine delperiodo transitorio i tre canali sopracitati diventerannoesclusivi ai fini della presentazione delle istanze di prestazione/servizio. Si forniscono di seguito le istruzioni suiservizi telematizzati al cittadino in materia di indennità didisoccupazione ordinaria non agricola.
2. Presentazione della domandadi disoccupazione ordinaria non agricoladirettamente da cittadino tramite WEBIl servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto(www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al serviziodel cittadino Autenticazione con Pin Invio domande diprestazioni a sostegno del reddito Cessazione rapportodi lavoro Disoccupazione ordinaria. L’architettura delservizio prevede il prelievo automatico delle informazioninecessarie all’istruttoria ed al calcolo della prestazioneutilizzando i dati già in possesso dell’Istituto. Si offredunque in modo trasparente all’assicurato la visionedei dati che lo riguardano presenti negli archivi dell’Istituto e che verranno utilizzati, se da lui confermati,per la liquidazione della domanda di disoccupazioneordinaria non agricola che perviene così negli archivi instato «I» (istruibile per la verifica dei requisiti oggettivi).In caso di dati inesatti o incompleti il cittadino puòintervenire per la loro correzione e la domanda vieneinserita negli archivi in stato «P» per la verifica sia deirequisiti soggettivi che di quelli oggettivi. Di seguito sidettaglia l’articolazione del servizio:
Sezione AnagraficaTale sezione visualizza i dati anagrafici in possessodell’istituto (Arca). Il cittadino ha la possibilità di variare il domicilio.
Sezione Ultimorapporto di lavoroIl servizio recupera i dati dagli archivi Unilav ed Uniemens dell’ultimo rapporto di lavoro. Vengono visualizzati gli elementi utili per la definizione della domanda.Il cittadino può variarli, o integrarli. In tal caso la domanda verrà posta in P.
Sezione Estratto contributivoVengono visualizzati gli ultimi quattro anni e vieneverificato il requisito del periodo di lavoro effettivo.
Sezione Calcolo dell’indennitàIl sistema preleva da Uniemens la retribuzione teoricalorda, secondo la modalità indicata nella circolare n.115/2008, ed esegue una simulazione indicante lamisura e la durata teorica della prestazione.
Sezione Compilazione domandaQuesta sezione consente di completare l’acquisizionedella domanda e di procedere all’invio vero e proprio.
Una volta inviata la domanda è possibile stampare: la ricevuta di presentazione, sulla quale vengono evidenziate le integrazioni del cittadino e le ulteriori informazioni ricavate in automatico dalla procedura (adesempio: titolarità di pensione ecc.); il modello DS21 Telematico per verificare la correttezza dei dati immessi. Effettuata la verifica, quest’ultimoandrà conservato a cura dell’utente ma non presentatoall’Istituto.Si precisa che il sistema effettua i consueti controllisulla base dei dati presenti nel fascicolo del soggetto erende inoltre disponibile, accedendo alla apposita opzione, la possibilità di simulare il calcolo dell’importodella prestazione e verificare lo stato delle domande incorso.
3. Presentazione della domandadisoccupazione ordinarianon agricola tramite PatronatoIl servizio è disponibile da tempo per i Patronati ed èin costante evoluzione funzionale secondo quantocontenuto nei Protocolli di intesa che annualmentevengono concordati e sottoscritti da questi Enti edall’Istituto.
4. Presentazione della domandadi disoccupazione ordinarianon agricola tramite Contact CenterIl servizio di acquisizione delle domande di disoccupazione ordinaria da Contact Center Integrato Inps Inail, èdisponibile telefonando al Numero Verde 803.164.Le domande potranno essere acquisite con o senza Pindel cittadino.L’operatore della struttura Inps territorialmente competente dovrà gestire le domande degli utenti dotati di Pincome domande da sportello virtuale del cittadino.Nel caso in cui l’utente non sia dotato di Pin, verrannoacquisiti dal Contact Center i dati essenziali della domanda.Successivamente copia di questa, con gli estremi identificativi, verrà inviata a stretto giro di posta all’utente cheprovvederà a firmarla, eventualmente integrarla, e a farlapervenire, corredata di copia del documento d’identità, amezzo Fax al n. 800.803.164 o per posta alla StrutturaInps competente.Qualora l’utente, con o senza Pin, abbia manifestatoall’operatore di Cci l’intenzione di richiedere l’Anf e/o ledetrazioni d’imposta per familiari a carico, allo stessodovrà essere inviata dall’operatore la necessaria modulistica che l’utente dovrà debitamente compilare e inoltrare all’Istituto attraverso una delle due modalità sopraindicate.Il Contact Center fornirà inoltre tutte le informazioni eil supporto ai cittadini che utilizzano il canale web dicui al paragrafo 2.
5. Istruzioni procedurali(Omissis)
6. Monitoraggio delle domande(Omissis)
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L’Inps ha messo a disposizione una procedura telematica per l’invio on line delle domande di maternità epaternità. Il meccanismo rappresenta per ora un’opzione rispetto all’invio cartaceo, in attesa del passaggio all’esclusività del sistema telematico. L’invio online della domanda di congedo di maternità/paternità,sia essa a pagamento diretto o a conguaglio, non dispensa l’interessato dall’onere di presentare ladocumentazione cartacea relativa ai dati non autocertificabili, indispensabili ai fini del riconoscimentodella prestazione richiesta come ad esempio la data presunta del parto.Per permettere l’abbinamento tra l’invio telematico e l’allegato cartaceo il lavoratore deve riportare sulladocumentazione cartacea (oppure sulla busta che la contiene) il numero di protocollo rilasciato dallaprocedura all’atto dell’invio online della domanda.La prestazione richiesta non potrà essere riconosciuta fino a quando la domanda non venga completatacon la documentazione indispensabile.Aspetti procedurali Per fruire della presentazione telematica occorre collegarsi al sito dell’Inps(www.inps.it), ed essere in possesso del Pin di autenticazione. Il servizio è disponibile tra i servizi onlinededicati al Cittadino: bisogna selezionare la voce «Invio online di Domande di prestazioni a Sostegno delreddito» che permette l’accesso allo «Sportello Virtuale del cittadino».
Domanda di congedo di maternitàverso la sola presentazione telematica
PremessaNell’ottica di potenziare iservizi on line offerti alcittadino, è stato reso possibile, attualmente per ilavoratori dipendenti, l’invio on line delle domandedi congedo di maternità epaternità, sia in caso diparto sia in caso di adozione/affidamento, nazionale ed internazionale, preadottivo e non preadottivo.In attesa di rendere esclusivo il meccanismo di presentazione delle domande telematiche si rilascia la procedura di presentazione con le relative istruzioni.Si precisa, in via preliminare, che l’invio online delladomanda di congedo di maternità/paternità, sia essa apagamento diretto o a conguaglio, non dispensa il cittadino dall’onere di presentare alla Struttura Inps competente, secondo le consuete modalità (allo sportellooppure a mezzo raccomandata postale) la documentazione cartacea relativa ai dati non autocertificabili, indispensabili ai fini del riconoscimento della prestazionerichiesta (ad esempio la data presunta del parto).Al fine di consentire al funzionario preposto all’istruttoria delle domande in questione l’abbinamento delladocumentazione cartacea pervenuta con la relativa domanda inviata online, sarà cura del cittadino riportaresulla documentazione cartacea (oppure sulla busta chela contiene) il numero di protocollo rilasciato dalla procedura all’atto dell’invio online della domanda.I dati non autocertificabili contenuti nella domandaonline, sempre che non siano stati già convalidati inprecedenza, dovranno essere verificati come di regola(per esempio, la data presunta del parto indicata dallalavoratrice nella domanda online dovrà essere verificatamediante confronto con la data presunta del parto riportata nel certificato medico di gravidanza).
La prestazione richiestanon potrà essere riconosciuta fino a quando ladomanda non venga completata con la documentazione indispensabile adessa relativa.
Aspetti proceduraliAl fine di consentire ai la
voratori dipendenti l’invio online delle domande di congedo di maternità/paternità è stato realizzato un apposito servizio Web.L’accesso al servizio avviene collegandosi al sito dell’Inps (www.inps.it). Il cittadino richiedente deve esserein possesso del Pin di autenticazione. Il servizio è disponibile tra i servizi online dedicati al Cittadino; in particolare, bisogna selezionare la voce «Invio online di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito» che permette l’accesso allo «Sportello Virtuale del cittadino».Le domande acquisite in modalità online dal cittadinosono prelevate dalla procedura in automatico, una voltaal giorno. Il prelievo consiste nell’inserimento negli archivi della procedura dei dati anagrafici del lavoratore edei nati/adottati, delle domande e dei relativi eventi dimaternità.
Gestione domande di maternità/paternitàricevute via internetOmissis.
Acquisizione/variazioneOmissis.
CancellazioneOmissis.
Inps - Messaggio 3 gennaio 2011, n. 82
Oggetto: Invio on line delle domande di conge-do di maternità/paternità per i lavoratori dipen-denti - Procedura di gestione delle prestazionidi malattia, maternità e legge n. 104/1992 -Aggiornamento programmi
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Alberto Rozza Consulente aziendale
Lavoratori extracomunitari:in Gazzetta il decreto flussi 2010
I datori di lavoro interessati ad assumerecittadini extracomunitari provenienti da
uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscrittoaccordi di cooperazione in materia migratoria dovranno presentare apposita domanda per via telematica a partire dal 31 gennaio 2011
Il decreto in Gazzetta Ufficiale fissa in circa 100mila quote i flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari ammessi in Italia per l’anno 2010. L’emanazione di tale provvedimento normativo è fondatasull’esigenza di soddisfare le necessitàdel mercato italiano e dare riscontro aibisogni delle famiglie consentendo gliingressi per colf e badanti stranieri.Il Governo ha così dato attuazione alnuovo testo dell’art. 3 del Dlgs n.286/1998 (come modificato dal Dl n.194/2009 convertito in legge n. 25/2010) che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri daammettere in Italia avviene con un Dpcm sullabase dei criteri generali individuati nel documento programmatico triennale sulla politica dell’immigrazione sul territorio dello Stato e che in casodi mancata pubblicazione di detto documento ilPresidente del Consiglio può provvedere in viatransitoria con proprio decreto entro il 30 novembre nel limite delle quote stabilite con l’ultimodecreto flussi. Poiché il documento programmatico non è stato emanato, il Governo ha fissato iflussi d’ingresso per il 2010 nel limite delle quote(150 mila) dell’ultimo decreto datato 3 dicembre2008 (G.U. n. 288/2008).Come avevamo già visto per i flussi 2007 e 2008anche per quelli fissati per il 2010 sarà il canaletelematico (con i famosi click day) l’unica modalità di invio delle domande di rilascio del nulla ostaall’ingresso.La grande novità dei flussi 2010 è data però dallapossibilità di compilare la domanda on line diretta
mente sul web al fine di facilitare e velocizzare laprocedura. Inoltre la conferma di avvenuta ricezione dell’istanza sarà visualizzabile immediatamentesenza dover più attendere la spedizione via email.I datori di lavoro interessati potranno procedereautonomamente all’invio dell’istanza oppure potranno avvalersi dell’intermediazione delle associazioni di categoria, dei patronati oppure dei professionisti abilitati tra i quali rientrano anche iconsulenti del lavoro. Questi ultimi se hanno giàottenuto l’abilitazione in passato (per gli altri flussid’ingresso) dovranno logarsi utilizzando le chiavidi accesso in loro possesso.Ma vediamo di seguito nel dettaglio come sonostate ripartite le circa 100.000 quote, che vannoad aggiungersi agli altri 6.000 ingressi (4 mila permotivi di lavoro autonomo e 2 mila per coloro
che hanno completato programmi diformazione ed istruzione nel loro Paese di origine ai sensi dell’art. 23 delTu immigrazione) previsti per l’anno2010 dal decreto flussi (Dpcm 1°aprile 2010) per i lavori stagionali,tenendo conto anche delle istruzionioperative fornite con la circolare congiunta Ministero interno/lavoro
3.1.2011, n. 8.
Quote riservateNell’ambito della quota massima pari a 98.080unità sono ammessi in Italia, per motivi di lavorosubordinato non stagionale, 52.080 cittadini diPaesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria. Questi in particolare sono: 4.500 cittadini albanesi; 1.000 cittadini algerini; 2.400 cittadini del Bangladesh; 8.000 cittadini egiziani; 4.000 cittadini filippini; 2.000 cittadini ghanesi; 4.500 cittadini marocchini; 5.200 cittadini moldavi; 1.500 cittadini nigeriani; 1.000 cittadini pakistani; 2.000 cittadini senegalesi; 80 cittadini somali;
Dpcm 30 novembre 2010(G.U. 31.12.2010, n. 305)
La domandapuò esserecompilatadirettamenteon line
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3.500 cittadini dello Sri Lanka; 4.000 cittadini tunisini; 1.800 cittadini indiani (novità rispetto ai flussi2007); 1.800 cittadini peruviani (novità rispetto ai flussi2007); 1.800 cittadini ucraini (novità rispetto ai flussi2007); 1.000 cittadini del Niger (novità rispetto ai flussi2007); 1.000 cittadini del Gambia (novità rispetto aiflussi 2007); 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenentiall’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingressoe delle procedure di riammissione.
Colf e badantiTenuto conto della particolare richiesta delle famiglie italiane, anche questo decreto flussi destina30.000 ingressi ai cittadini extracomunitari residenti all’estero per motivi di lavoro subordinatonon stagionale da impiegare nel settore del lavorodomestico e assistenza alla persona provenienti daqualsiasi Paese del mondo in aggiunta a quelli acui il Ministero ha riservato delle quote (vedi sopra). Questo significa che nell’ambito del lavorodomestico possono essere occupate regolarmentepiù di 30 mila unità, dato che anche i cittadiniprovenienti dai Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto particolari accordi di cooperazione possono venire assunti comecolf o badanti.
Le conversioniIl Dpcm ha riservato 11.000 quote diingresso ai cittadini extracomunitarigià presenti nel nostro Paese che intendono convertire il titolo di soggiorno posseduto con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Si tratta in particolare di: 3.000 permessi di soggiorno per studio. Nonrientrano in questa quota e quindi più in generalenei flussi di ingresso quelle conversioni richiesteda chi ha conseguito in Italia il diploma di laureao di laurea specialistica a seguito della frequenzadei relativi corsi di studio svolti nel nostro Paese(art. 14, comma 5, Dpr n. 394/1999 regolamento di attuazione Tu immigrazione); 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/oformazione. Devono essere tenuti distinti i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 40, comma 9, lett. a) delregolamento di attuazione che prevede che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgi
mento di tirocini di formazione e d’orientamento infunzione del completamento di un percorso di formazione professionale e quelli dell’art. 44bis, comma 5, dello stesso regolamento che prevede gliingressi nel territorio nazionale degli stranieri inpossesso dei requisiti previsti per il rilascio del vistodi studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimentodi una qualifica o comunque alla certificazione delle competenze acquisite. In entrambe le situazionisopra ricordate l’ingresso avviene nell’ambito delcontingente annuale che il Ministero del lavoro ètenuto a determinare entro il 30 giugno di ognianno (per il 2010 il decreto ministeriale 6.7.2010ha fissato in 5.000 unità il contingente degli stranieri ammessi a frequentare in Italia i corsi di formazione professionale e in 5.000 unità quelli ammessi a svolgere i tirocini formativi); 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale. Si coglie l’occasione per ricordare che laconversione di predetto permesso in lavoro subordinato (non stagionale) è riconosciuta al cittadinostraniero soltanto dopo che ha fatto per due anniconsecutivi ingresso in Italia per svolgere un’attività di tipo stagionale. In sostanza è escluso che uncittadino extracomunitario presente per la primavolta in Italia per svolgere un’attività di tipo stagionale possa chiedere la conversione del suo permesso in lavoro subordinato; 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti dilungo periodo rilasciati ai cittadini extracomunitari
da un altro Stato membro. Si tratta deicittadini di Paesi terzi che hanno ottenuto la ex carta di soggiorno ad esempio in Francia o Germania e che intendono soggiornare in Italia perché quilavorano regolarmente.È inoltre prevista la conversione inpermessi di soggiorno per lavoro autonomo a 500 cittadini stranieri inpossesso di permessi di soggiorno Ce
per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da unaltro Paese Ue (in aggiunta a quelli sopra elencati).Alle suddette quote si aggiungono anche 4.000ingressi riservati ai cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che hanno completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese diorigine (art. 23 Tu immigrazione). Nel caso in cuidetta quota vada esaurita, sono ammessi ulterioriingressi sulla base di effettive richieste di lavoratoriformati ex artt. 23 e 34, Dpr n. 394/1999.
Stranieri con familiari di origine italianaCome avvenuto per gli anni precedenti, una quotaviene sempre riservata (sia per motivi di lavorosubordinato che autonomo) ai lavoratori di origine
La confermadi avvenutaricezionedell’istanzaè visualizzabilein tempo reale
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italiana per parte di almeno uno dei genitori fino alterzo grado in linea diretta di ascendenza, residentiin Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (quest’ultimo è una novità non prevista in precedenza),che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomaticheo consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi. Quest’anno la quotariservata a predetti soggetti è pari a 500 unità.La ripartizione territoriale (tra Regioni e Provinceautonome) verrà effettuata dal Ministero del lavoro con apposita circolare. Non verranno inveceripartite le quote destinate alle conversioni cherimarranno nella disponibilità del Ministero dellavoro a livello centrale e verranno assegnate inbase alle specifiche richieste che proverranno dagli Sportelli Unici per l’immigrazione.
La presentazione delle istanzeLe istruzioni operative per l’inoltro delle istanzecon la procedura telematica rimangono quelle giànote così come ricordato dalla circolare interno/lavoro n. 8/2011, mentre il Dpcm ha fissato ledate per l’invio delle domande.Sono state previste in particolare tre date per evitare che il sistema si congestioni:
Datapresentazione Soggetti interessati
Dalle ore 8,00del 31.1.2011
1 - per i lavoratori provenienti daiPaesi che hanno sottoscritto ostanno per sottoscrivere specificiaccordi di cooperazione migrato-ria (albanesi, algerini, egiziani, fi-lippini, marocchini ecc.) - si vedanel dettaglio la tabella di ripartodelle quote
Tabella riepilogativa
Totale 98.080quote
52.080 quote per i cittadinidi Paesi che hanno sotto-scritto o stanno per sotto-scrivere specifici accordi dicooperazione in materiamigratoria
- 4.500 cittadini albanesi;- 1.000 cittadini algerini- 2.400 cittadini del Bangladesh;- 8.000 cittadini egiziani;- 4.000 cittadini filippini;- 2.000 cittadini ghanesi- 4.500 cittadini marocchini;- 5.200 cittadini moldavi;- 1.500 cittadini nigeriani;- 1.000 cittadini pakistani;- 2.000 cittadini senegalesi;- 80 cittadini somali;- 3.500 cittadini dello Sri Lanka;- 4.000 cittadini tunisini;- 1.800 cittadini indiani;- 1.800 cittadini peruviani;- 1.800 cittadini ucraini;- 1.000 cittadini del Niger;- 1.000 cittadini del Gambia;- 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione euro-pea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazionedei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione
30.000 quote per colf e badanti (provenienti da un Paese diverso da quelli so-pra elencati)
11.000 quote per la con-versione in permessi disoggiorno per lavoro subor-dinato
- 3.000 permessi di soggiorno per studio.- 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione.- 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.- 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo perio-do rilasciati ai cittadini extracomunitari da un altro Stato membro
500 quote per la conversio-ne in permessi di soggiornoper lavoro autonomo
Titolari di permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo pe-riodo rilasciati ai cittadini stranieri da un altro Paese Ue
4.000 quote ai cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che hannocompletato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese diorigine (art. 23 Tu immigrazione). Nel caso in cui detta quota vadaesaurita, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive ri-chieste di lavoratori formati ex artt. 23 e 34, Dpr n. 394/1999
500 quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino alterzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, chechiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplo-matiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche pro-fessionali dei lavoratori stessi
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Datapresentazione Soggetti interessati
Dalle ore 8,00del 2.2.2011
2 - per i lavoratori provenienti daiPaesi diversi di quelli indicati alpunto 1 da occupare nel settoredel lavoro domestico (colf) e as-sistenza alla persona (badanti)
Dalle ore 8,00del 3.2.2011
3 - per i lavoratori provenienti daiPaesi diversi di quelli indicati alpunto 1 da occupare in tutti glialtri settori (edilizio, metalmecca-nico, agricolo, commercio, ecc.)
A partire dal 17 gennaio sul sito del Ministerodell’interno sarà disponibile l’applicativo per lacompilazione dei moduli. Compilazione che resterà attiva fino al 30 giugno 2011.La circolare n. 8/2011 precisa inoltre che l’orariodi acquisizione dell’istanza e quello di invio daparte dell’utente non coincideranno a causa deitempi di trasmissione legati alla rete internet.La modulistica disponibile comprende i seguentimodelli: A B VA VB LS LS1 LS2 BPS.In merito alla procedura telematica gli interessatipossono avvalersi delle associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di stranieri ovvero organizzazioni stabili operanti in loro favore(ex art. 42, comma 2, Tu n. 286/1998) nonchédei patronati, previa apposita stipula di un protocollo d’intesa oppure procedere inproprio direttamente con l’uso delpersonal computer e del collegamentoad internet.Nel primo caso i datori di lavoro cheintendono presentare la domandapossono rivolgersi a: Confindustria,Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Federalberghi, Confcooperative,Lega cooperative, Coldiretti,Confagricoltura, Confederazione Generale Agricoltura, Copagri, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Conftrasporto, Assindatcolf, Unci, Unsic, Associazione nazionale produttori agricoli e Unione nazionale di imprese. Inoltreè possibile rivolgersi anche alle seguenti associazioni attive nel settore dell’immigrazioni: Ugl,Anolf e Arci. Invece i patronati che hanno siglatoil protocollo d’intesa con il Ministero dell’internosono: Informafamiglia, Acai, Claai, Labor, ItalUil,InasCisl, IncaCgil, Acli, Inpas, Inpal, Enas, Sias,Epas, Inapi e Encal.I Ministeri lavoro/interno ricordano che l’eventuale spedizione di più domande mediante ununico invio verrà comunque gestita dal sistemacome una serie di singole spedizioni in base all’or
dine di compilazione e verranno generate singolericevute una per ogni domanda.I datori di lavoro presenteranno alle suddette associazioni (o professionisti abilitati) i dati ed i documenti necessari per compilare la modulistica.In merito ai dati da indicare si conferma che sonosempre gli stessi: quelli relativi al datore di lavoro,al lavoratore e al rapporto di lavoro che si intendeinstaurare. Per quanto riguarda invece i documenti,si ricorda che all’istanza inviata telematicamentenon dovrà essere allegato nulla. I documenti dovranno essere presentati dal datore di lavoro insede di sottoscrizione del contratto di soggiorno edi rilascio del nulla osta nel caso in cui la domandavenga accolta. Sarà cura dello Sportello Unico perl’immigrazione indicare nella lettera di convocazione i documenti di cui intende prendere visione.Per l’invio del modulo, la prima operazione che ènecessario fare è collegarsi ad internet, accedereall’apposito spazio dedicato presente sul sito delMinistero dell’interno, logarsi e individuare la domanda d’interesse.Rispetto al passato, il sistema messo a punto dalMinistero dell’interno per i flussi 2010 consente lacompilazione della domanda direttamente on line.Ciò significa che una volta compilata l’istanza sulweb, l’utente non dovrà far altro che attendere ilclick day per l’inoltro.Se la domanda viene accolta, il datore di lavoro
viene convocato per la sottoscrizionedel contratto di soggiorno ed il ritirodel nulla osta. Quest’ultimo servirà allo straniero per ottenere dalla Rappresentanza diplomatica o consolareitaliana presente nel suo Paese di origine il visto d’ingresso necessario perentrare regolarmente in Italia.Il lavoratore (obbligatoriamente insieme al datore di lavoro) si dovrà presentare presso lo Sportello Unico perl’immigrazione per sottoscrivere a sua
volta il contratto di soggiorno e ottenere il mod.209 utile per il rilascio del permesso di soggiorno.Il Ministero del lavoro (circolare del 18 giugno2010, n. 3964) ricorda infine che il datore dilavoro ha l’obbligo di effettuare, entro 48 oredalla sottoscrizione del contratto di soggiorno daparte del lavoratore straniero (fa fede la data riportata sul timbro), la prescritta comunicazioneobbligatoria agli organi competenti ai fini dell’assunzione.Quest’ultima è una novità procedurale previstaper gli ingressi per lavoro stagionale ed estesaadesso a tutti gli altri ingressi per lavoro subordinato.
I consulentidel lavoropossonoprocedereall’inviodelle istanzeper contodei datori
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IL PRESIDENTEDEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, esuccessive modificazionied integrazioni, recante ilTesto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni edintegrazioni, Regolamento recante norme di attuazionedel testo unico sull’immigrazione;Visto l’art. 3 del testo unico sull’immigrazione, comemodificato dall’art. 10ter del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nellalegge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale dispone che ladeterminazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avvienecon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,sulla base dei criteri generali per la definizione deiflussi d’ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell’immigrazionee degli stranieri nel territorio dello Stato, e che, «in casodi mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministripuò provvedere in via transitoria, con proprio decreto,entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilitenell’ultimo decreto emanato»;Considerato che il documento programmatico triennalenon è stato emanato;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana serie generale n. 288 del10 dicembre 2008, concernente la programmazionetransitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato perl’anno 2008, che prevede una quota complessiva di150.000 unità;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri1° aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana serie generale n. 91 del 20 aprile2010, concernente la programmazione transitoria deiflussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato perl’anno 2010;Rilevato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 prevede come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratoriextracomunitari non stagionali per l’anno 2010 rispettivamente, una quota per l’ingresso di 4.000 cittadinistranieri non comunitari, residenti all’estero, per motividi lavoro autonomo ed una quota per l’ingresso di2.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine;Ritenuta l’urgenza di definire, per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratoriextracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2010;Considerata l’esigenza di dare riscontro in via prioritariaai bisogni delle famiglie, consentendo gli ingressi per il
lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;Visto l’art. 21 del Testounico sull’immigrazione,in precedenza richiamato,circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nellepolitiche di regolamenta
zione dei flussi d’ingresso e nelle procedure di riammissione, nonché la previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana;Ravvisata inoltre la necessità di prevedere una quotaper l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari nonstagionali residenti all’estero che hanno partecipato acorsi di formazione professionale e di istruzione neiPaesi di origine ai sensi dell’art. 23 del citato Testounico sull’immigrazione;Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, entro il limite della quota complessiva utilizzabile per l’anno 2010,determinata sulla base della quota complessiva previstadal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3dicembre 2008 e delle corrispondenti quote per lavoronon stagionale già autorizzate, a titolo di anticipazioneper il corrente anno 2010, con decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010;
Decreta:
Articolo 11. In via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nelterritorio dello Stato per l’anno 2010, sono ammessi inItalia, per motivi di lavoro non stagionale, i cittadinistranieri non comunitari, entro una quota massima di98.080 unità, da ripartire tra le Regioni e le Provinceautonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si aggiunge alla quota di 6.000 unitàgià prevista, in via di anticipazione, con il decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010.
Articolo 21. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 52.080 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto ostanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:a) 4.500 cittadini albanesi;b) 1.000 cittadini algerini;c) 2.400 cittadini del Bangladesh;d) 8.000 cittadini egiziani;e) 4.000 cittadini filippini;f) 2.000 cittadini ghanesi;g) 4.500 cittadini marocchini;h) 5.200 cittadini moldavi;i) 1.500 cittadini nigeriani;l) 1.000 cittadini pakistani;m) 2.000 cittadini senegalesi;n) 80 cittadini somali;o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;p) 4.000 cittadini tunisini;
Decreto del Presidente del Consigliodei Ministri 30 novembre 2010
Oggetto: Programmazione transitoria dei flussid’ingresso dei lavoratori extracomunitari non sta-gionali nel territorio dello Stato, per l’anno 2010
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È stato pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 305del 31 dicembre 2010 ildecreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri30 novembre 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nonstagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2010 aisensi dell’art. 3 del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286 esuccessive modificazioni ed integrazioni, in base alquale, in caso di mancata pubblicazione del decretodi programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere alla determinazionedelle quote di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato, in via transitoria, nel limite dellequote stabilite nell’ultimo decreto emanato(All. 1).L’emanazione di tale decreto è fondata sull’urgenza di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro italiano e di dare ri
scontro, in via prioritaria, ai bisogni delle famiglie, consentendo gli ingressi per il lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.Il decreto tiene, inoltre, conto della necessità di favorirei Paesi extracomunitari che collaborano con l’Italia nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso enelle procedure di riammissione.
Ministero dell’interno e del lavoroCircolare 3 gennaio 2010, n. 8
Oggetto: Dpcm 30 novembre 2010. Program-mazione transitoria dei flussi di ingresso perlavoratori extracomunitari non stagionali nel ter-ritorio dello Stato per l’anno 2010
q) 1.800 cittadini indiani;r) 1.800 cittadini peruviani;s) 1.800 cittadini ucraini;t) 1.000 cittadini del Niger;u) 1.000 cittadini del Gambia;v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzatialla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Articolo 31. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti da Paesi non elencati all’art. 2, entro una quota di 30.000 unità per il settore del lavorodomestico e di assistenza e cura alla persona.
Articolo 41. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, è autorizzatala conversione in permessi di soggiorno per lavorosubordinato non stagionale di:a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;d) 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti dilungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altroStato membro dell’Unione europea.2. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, è autorizzatala conversione in permessi di soggiorno per lavoroautonomo di 500 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesiterzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Articolo 51. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1 è riservatauna quota di 4.000 ingressi ai cittadini stranieri noncomunitari residenti all’estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nelpaese di origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratoriformati ai sensi del citato art. 23 e dell’art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394.
Articolo 61. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, per l’anno2010 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entrouna quota di 500 unità, lavoratori di origine italianaper parte di almeno uno dei genitori fino al terzo gradoin linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina,Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essereinseriti in un apposito elenco, contenente le qualificheprofessionali dei lavoratori stessi, costituito presso lerappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Articolo 71. I termini per la presentazione delle domande ai sensidel presente decreto decorrono:a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all’art.2, dalle ore 8 del trentunesimo giorno successivo alladata di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelliindicati all’art. 2:1) dalle ore 8 del trentatreesimo giorno successivo alladata di pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura allapersona;2) dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno successivoalla data di pubblicazione del presente decreto, pertutti i restanti settori.2. Nel limite della quota di cui all’art. 1, sono ammessele domande di nulla osta al lavoro presentate entro seimesi dalla data di pubblicazione del presente decretonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 81. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presentedecreto, ferma restando la quota massima di cui all’art.1, possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
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I) Determinazione delle quotePer tali ragioni, con il Dpcm in argomento, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato nonstagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entrouna quota massima di 98.080 unità, che si aggiungealla quota di 6.000 unità già prevista, in via di anticipazione, con il Dpcm 1° aprile 2010, concernente laProgrammazione transitoria dei flussi di ingresso deilavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorienel territorio dello Stato per l’anno 2010 (art. l).Nell’ambito della quota sopra indicata, 52.080 ingressiper motivi di lavoro subordinato non stagionale sonoriservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione inmateria migratoria, suddivisi nel modo seguente (art. 2):a) 4.500 cittadini albanesi;b) 1.000 cittadini algerini;c) 2.400 cittadini del Bangladesh;d) 8.000 cittadini egiziani;e) 4.000 cittadini filippini;f) 2.000 cittadini ghanesi;g) 4.500 cittadini marocchini;h) 5.200 cittadini moldavi;i) 1.500 cittadini nigeriani;l) 1.000 cittadini pakistani;m) 2.000 cittadini senegalesi;n) 80 cittadini somali;o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;p) 4.000 cittadini tunisini;q) 1.800 cittadini indiani;r) 1.800 cittadini peruviani;s) 1.800 cittadini ucraini;t) 1.000 cittadini del Niger;u) 1.000 cittadini del Gambia;v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione Europea che concludano accordi finalizzatialla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.Il decreto consente, inoltre, nell’ambito della medesimaquota massima di 98.080 unità, 30.000 ingressi dicittadini stranieri provenienti da Paesi diversi da quelligià elencati, per il settore del lavoro domestico e diassistenza e cura alla persona (art. 3).Infine, sempre nell’ambito della quota massima indicata, si dispone: una quota di 11.000 unità per la conversione inpermessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale (art. 4, comma 1) così suddivisa:a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;d) 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti dilungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altroStato membro dell’Unione europea; la conversione in permessi di soggiorno per lavoroautonomo di 500 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesiterzi da altro Stato membro dell’Unione europea (art. 4,comma 2); la riserva di una quota di 4.000 ingressi ai cittadinistranieri non comunitari che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 25 luglio 1986, n.
286; tale quota si aggiunge a quella di n. 2.000 ingressi, già prevista dal Dpcm 1.4.2010 (art. 5); l’ammissione in Italia, entro una quota di 500 unità, permotivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoroautonomo, di lavoratori di origine italiana residenti inArgentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, inseriti in unospecifico elenco costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quei Paesi (art. 6).Nel limite della quota stabilita dall’art. 1 del citatodecreto, sono ammesse le domande di nulla osta allavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (art. 7, comma 2).La ripartizione territoriale delle quote sia quellestabilite dall’art. 2 (52.080 quote per nazionalitàprivilegiate riferite a qualsiasi settore d’impiego), chedall’art. 3 (30.000 quote indistinte per nazionalità eriservate al lavoro domestico e all’assistenza e curaalla persona) del presente decreto sarà effettuata dalMinistero del lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale dell’immigrazione, con successiva circolare sulla base dei dati che saranno forniti dal Ministero dell’interno Dipartimento libertà civili e immigrazione, relativamente alle richieste di nulla osta allavoro regolarmente inviate nelle date previste ai singoli sportelli unici per l’immigrazione sull’intero territorio nazionale. Ciò, al fine di far coincidere i fabbisogni evidenziati dalle realtà territoriali con i vincolinazionali previsti per l’attribuzione delle quote pernazionalità.Le quote d’ingresso di cui agli articoli 4, 5 e 6 delpresente decreto (16.000 quote per conversioni deipermessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione, lavoro stagionale, soggiorno Ce di lungo periodoin permessi di soggiorno per lavoro subordinato; lavoratori formati all’estero e lavoratori di origine italiana) non verranno ripartite a livello territoriale, maresteranno nella disponibilità della Direzione generale dell’immigrazione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali per essere assegnate a seguito dellespecifiche richieste che perverranno agli sportelli unici per l’immigrazione e che saranno segnalate dalleDirezioni provinciali del lavoro alla suddetta Direzione generale.Si evidenzia, in particolare, quanto recato dall’art. 5 delpresente decreto, che, secondo quanto previsto dall’art.34, comma 9, del Dpr n. 394/1999, stabilisce la possibilità che, in caso di esaurimento della quota riservataai lavoratori formati all’estero (n. 4.000), siano ammessi, con successivi provvedimenti amministrativi, ulteriori ingressi sulla base delle effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico.Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva,comunque, la possibilità decorso il termine previstodall’art. 8 del presente decreto (120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento) di procedere ad un’eventuale redistribuzione di quote residue di lavoro domestico ed assistenza e cura alla persona per compensarele carenze o le eccedenze di domande delle singolecomunità nazionali.Le richieste a valere sulla quota residuale degli ingressiper lavoro non stagionale, prevista, in via di anticipazione, dal Dpcm 1.4.2010 (n. 1.500 unità per conversionidei permessi di soggiorno per motivi di studio/forma
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zione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo en. 2.000 ingressi di lavoratori formati all’estero) potranno ancora essere presentate entro i termini previstidal citato art. 7, comma 2, del presente decreto. LeDirezioni provinciali del lavoro verificheranno tramiteil sistema Silen la disponibilità delle relative quote,che sono state già distribuite dalla Direzione generaledell’immigrazione del Ministero del lavoro.
II) Modalità di presentazionedelle istanze e modulisticaLe domande di nulla osta per il lavoro non stagionalepotranno essere presentate esclusivamente con modalità informatiche attraverso il sistema di inoltro telematico raggiungibile tramite apposito link disponibile sull’home page del Ministero dell’interno (www.interno. it).La modulistica disponibile comprenderà i seguenti modelli: A richiesta di nulla osta al lavoro domestico; B richiesta di nulla osta al lavoro subordinato; VA domanda di verifica della sussistenza di unaquota per la conversione del permesso di soggiorno perstudio o tirocinio in permesso di soggiorno per lavorosubordinato; VB domanda di verifica della sussistenza di unaquota per la conversione del permesso di soggiorno perlavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavorosubordinato; LS Art. 9bis richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce; LS1 Art. 9bis richiesta di nulla osta al lavorodomestico per stranieri in possesso di un permesso disoggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo; LS2 domanda di verifica della sussistenza di unaquota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso di requisiti per lavoro autonomo ai sensidegli articoli 26 e 9 Testo unico Immigrazione perstranieri in possesso di un permesso di soggiorno dellaComunità europea; BPS richiesta nominativa e numerica di nulla osta allavoro subordinato ai sensi degli articoli 22 e 23 delDecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e art. 30,Decreto del Presidente della repubblica n. 394/1999 esuccessive modifiche e integrazioni, riservata all’assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.Le procedure concernenti le modalità di registrazionedegli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delledomande sono sostanzialmente identiche a quelle datempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull’home page dell’applicativo.Per le esigenze del decreto flussi 2010 sono stateintrodotte delle innovazioni di tipo tecnologico. Inparticolare, la compilazione delle domande avverràin modalità on line direttamente sul web, questoconsentirà una più facile e veloce compilazione delledomande e una maggiore celerità nella fase di acquisizione delle stesse nel sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’internoUlteriore innovazione concerne la disponibilità dellaconferma di avvenuta ricezione della domanda che
non sarà inviata sulla email dell’utente, ma sarà visibile direttamente sull’applicativo di compilazione all’interno dell’area privata dell’utente e riporterà le seguenti informazioni: identificativo della domanda; codice di verifica della domanda tipo di domanda presentata; nome e cognome del richiedente; nome e cognome del lavoratore; data e ora di ricezione della domanda al sistema delDipartimento per le libertà civili e l’immigrazione delMinistero dell’interno.Si precisa che l’orario di acquisizione della domanda noncoinciderà con quello in cui l’utente invia l’istanza acausa dei tempi di trasmissione legati alla rete internet odei servizi forniti dal provider utilizzato dall’utente.Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenzadelle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dalprogramma in maniera singola, domanda per domandae non «a pacchetto». L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come unaserie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione e verranno generate singole ricevute per ognidomanda.A partire dalle ore 08.00 del 17 gennaio sarà disponibile l’applicativo per la compilazione dei moduli didomanda da trasmettere successivamente nei giorniprevisti per l’invio. La compilazione delle domandesarà ovviamente consentita per tutta la durata di validità del decreto flussi (30 giugno 2011).Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso unservizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnicie giuridici e sarà raggiungibile tramite un modulo dirichiesta di assistenza utilizzando il link «Help Desk»disponibile per tutti gli utenti registrati sull’home pagedell’applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.
III) Invio delle domande allo sportello unicoUna volta completata, la domanda viene inviata dall’utente ed acquisita telematicamente al sistema del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministerodell’interno nei termini temporali individuati dal citatodecreto, secondo i seguenti criteri di scaglionamento:a) a partire dalle ore 8.00 del trentunesimo giornosuccessivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (31gennaio 2011) per le istanze relative a lavoratoridelle nazionalità privilegiate indicate nelI’art. 2 deldecreto;b) a partire dalle ore 8.00 del trentatreesimo giornosuccessivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (2febbraio 2011) per le domande relative ai lavoratoridomestici e di assistenza alla persona indicati nell’articolo 3;c) a partire dalle ore 8.00 del trentaquattresimo giornosuccessivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (3 febbraio 2011) del presente decreto, per tutti irestanti settori indicati negli artt. 4, 5 e 6.Come già specificato, per ogni domanda inviata l’utentepotrà visualizzare la ricevuta di spedizione contenentele indicazioni necessarie per identificarla, nonché ladata e l’ora dell’acquisizione al sistema.
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Nell’area privata del singolo utente sarà, inoltre, possibile:a) visualizzare l’elenco delle domande regolarmenteinviate e acquisite al sistema;b) visualizzare la pratica con l’informazione dello statodi trattazione.
IV) Gestione delle procedureUna volta acquisite dal sistema centrale, le istanze vengono rese disponibili ai singoli sportelli Unici e, comegià in uso per il decreto Flussi 2008, sarà esclusivocompito del Dirigente dello Sportello Unico avviare latrattazione delle istanze, rendendole disponibili, contestualmente, alla Questura ed alla Direzione provincialedel lavoro competenti per l’avvio dell’iter procedimentale.Anche l’invio delle comunicazioni al Centro per l’impiego avverrà per via telematica completando, così, l’informatizzazione dell’intera procedura di rilascio del nullaosta all’assunzione per lavoro subordinato,Nessuna modifica riguarda l’accertamento dei requisitiper l’accoglimento dell’istanza di nulla osta. Per quantoriguarda la verifica dei dati reddituali, al fine di nonappesantire il procedimento con eccessive richieste diintegrazione documentale, si conferma che gli SportelliUnici dovranno ricorrere quanto piu possibile alle verifiche d’ufficio mediante accesso all’Anagrafe Tributariaattraverso il sistema Siatel.Si estendono agli ingressi per lavoro subordinato nonstagionale di cui al presente decreto le modifiche allaprocedura già attuate con riferimento all’ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali diramate con circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali prot. n. 3965 del
18062010 concernenti l’obbligo del datore di lavoro diaccompagnare il lavoratore extracomunitario, che entranel territorio nazionale, allo sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e di effettuare, entro 48ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoriaagli organi competenti ai fini dell’assunzione.Rimane confermata per gli operatori degli sportelli unici la possibilità di utilizzare il servizio di help desk,accessibile con le consuete modalità, per richiedere lanecessaria assistenza.
V) Rapporti con le associazionie gli enti firmatari dei protocolli dl intesaLe intese raggiunte in occasione della sottoscrizione deiprotocolli d’intesa con le associazioni e gli enti di categoria sono confermate.Pertanto, anche per l’attuazione del decreto flussi2010, le articolazioni territoriali forniranno agli utentiinteressati informazioni circa le disposizioni previstedal Decreto della presidenza del Consiglio dei ministriin parola ed, eventualmente, assistenza per la compilazione e l’invio delle istanze.Le Ss.Ll. vorranno impartire ai Dirigenti responsabilidello sportello unico e al personale assegnato tutte leindicazioni ritenute opportune dando, altresì, la piùampia diffusione ai contenuti del decreto in oggetto,anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l’immigrazione ai quali potranno essere chiamati a partecipare, oltre alle associazioni di categoria firmatariedei protocolli d’intesa, anche quelle rappresentativedelle comunità straniere eventualmente presenti sulterritorio.
Colf straniera: il collocamento “alla pari” va dimostrato
CASS., SEZ. LAV., 21 DICEMBRE 2010, N. 25859
La Corte di Cassazione, con la sentenza 21 dicembre 2010, n. 25859, ha deciso che fornireprestazioni domestiche in cambio di vitto, alloggio e di un compenso seppur modesto, configuranosempre l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a meno che il datore di lavoro non dimostriche sussistono tutti gli elementi identificativi del rapporto cd. alla pari richiesti dalla legge n. 304 del1973.Nel caso in esame una cittadina straniera aveva prestato la propria attività senza regolare contrattodi lavoro in qualità di lavoratrice domestica presso una famiglia, ricevendo in cambio vitto, alloggio edun compenso. Nessun problema sino a quando non si sono incrinati i rapporti. A quel punto lalavoratrice ha chiesto al giudice che gli venisse riconosciuta la natura subordinata del rapporto dilavoro con tutte le conseguenze che ne derivano.I primi due gradi di giudizio hanno dato ragione alla famiglia ospitante evidenziando che nel caso dispecie non sussisteva alcun rapporto di lavoro subordinato, essendo emerso che tra le parti era sortoun rapporto esclusivamente in chiave umanitaria dato che il presunto datore di lavoro aveva offertoalla ricorrente vitto e alloggio in cambio di un aiuto alla stregua degli altri componenti il nucleofamiliare.Di diverso avviso sono stati i giudici di legittimità, secondo i quali perché si sia in presenza di uncollocamento alla pari disciplinato dalla legge n. 304 del 1973 è necessario che vengano dimostrati ingiudizio tutti i presupposti per la sua configurabilità.Infine ha ribadito la Suprema Corte, il rapporto di lavoro non può essere mai escluso per il solo fattodi corrispondere al lavoratore un compenso di modesto valore.
Alberto Rozza
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Rossella Schiavone Funzionario del Ministero del lavoro presso la Dpl di Ravenna
Distacco di lavoratori nell’Ue:vademecum dal Ministero
Il Ministero del lavoro ha presentato il vademecum relativo al distacco dei lavoratori
nell’Unione europea ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese, elaborato nell’ambito del progetto Empower «Exchange of Experiences andiMplementation of actions for POsted WorkERs»
Il Ministero del lavoro ha presentato un vademecum relativo al distacco transnazionale deilavoratori nell’Unione europea che si propone come strumento per gli ispettori del lavoro che affrontano le problematiche connesse alla materia,nonché per i datori di lavoro che utilizzano ovogliano utilizzare l’istituto in questione.Il vademecum, oltre a costituire occasione per riepilogare la normativa in materia, fornisce, tra lealtre cose, anche un’interessante check list ad usodel personale ispettivo in sede di primo accesso estesura del relativo verbale contenente la richiesta di esibizione di documenti per l’impresa in regime di distacco comunitario che può essere diutile ausilio alle imprese che decidano di distaccare lavoratori comunitarinel nostro Paese.
La direttiva 96/71/CeCome il considerando n. 5 della Direttiva 96/71/Ce ha chiarito, lo sviluppo delleprestazioni transnazionali esige un clima leale diconcorrenza e misure che garantiscano il rispetto dei lavoratori ed inoltre, poiché la transnazionalizzazione dei rapporti di lavoro solleva problemi in merito alle legislazione applicabile alrapporto di lavoro (considerando n. 6), si è resonecessario definire un nucleo di norme vincolanti di protezione minima cui deve attenersi ildatore di lavoro comunitario che distacchi i propri dipendenti per svolgere un lavoro per unperiodo limitato nel territorio di un altro Statodell’Ue.
Tale protezione minima è stata assicurata con ladirettiva n. 96/71 Ce che è stata recepita nelnostro ordinamento dal Dlgs n. 72/2000 e che siapplica ad imprese dell’Unione che distacchinopropri dipendenti: presso una propria filiale situata in Italia; presso un’azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa; nell’ambito di un contratto commerciale (appaltodi opera o di servizi, trasporto ecc.), stipulato conun committente avente sede legale o operativa sulterritorio italiano.
Legittimo utilizzo del distacco comunitarioLa Commissione Amministrativa per la SicurezzaSociale dei Lavoratori le cui decisioni hannouna funzione essenziale nell’inquadramento interpretativo ed applicativo della materia – ha stabilito dapprima le condizioni per l’applicazione del
l’art. 14, par. 1 del regolamento Cee1408/71 con la decisione n. 181/2000 e successivamente dell’articolo 12 del regolamento (Ce) n. 883/2004 con la decisione A2 del12.6.2009 a due fattispecie di distacco in cui sono più frequenti gliabusi e cioè: il distacco di personale abituale, cheoperi abitualmente nel Paese di pro
venienza come dipendente dell’impresa distaccante, già prima del distacco; il distacco di personale assunto per essere distaccato.A tal proposito, ricorda il vademecum, che, affinché il distacco comunitario sia legittimo è innanzitutto necessario che continui a sussistere, anchedopo il distacco stesso, un legame organico tralavoratore distaccato ed impresa distaccante, laquale deve seguitare ad esercitare il potere direttivo che le spetta, pur senza la necessità di entrarenei minimi particolari delle modalità di esecuzione del lavoro.
Il vademecumè un’opportunitàper i datoriche desideranoconoscerel’istituto
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modoimpegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
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La prestazione lavorativa, di durata limitata, devequindi essere espletata nell’interesse e per contodell’impresa distaccante che continua ad esserel’unica responsabile in materia di assunzione, gestione del rapporto di lavoro, adempimenti contributivi e previdenziali, potere disciplinare e licenziamento.È, quindi, legittimo il distacco del personale abituale ma è altresì regolare anche il distacco di unlavoratore assunto da un’impresa per essere immediatamente distaccato sul territorio di un altroStato membro purché:1. il lavoratore, prima dell’assunzione che coincide con la data del distacco, risulti iscritto, da almeno un mese, al regime assicurativo dello Statomembro di provenienza;2. esista un legame organico tra detta impresa edil lavoratore per tutta la durata del distacco;3. la suddetta impresa eserciti di norma la propriaattività sul territorio del primo Stato membro, ossia non deve trattarsi di «azienda fittizia».Per stabilire, invece, se un’impresa eserciti abitualmente attività significativa nello Stato d’origine,occorre che ci sia una collaborazione fra gli organismi competenti dei due Paesi interessati i qualidebbono verificare: il luogo in cui ha sede l’impresa o la sua amministrazione; l’organico del personale che lavora nello Statomembro di stabilimento e nell’altro Stato membro; il luogo in cui i lavoratori distaccati sono assunti; il luogo in cui viene concluso il maggior numerodi contratti con i clienti; le legislazione applicabile ai contratti conclusidall’impresa distaccante con i suoi dipendenti ed isuoi clienti; i fatturati realizzati dall’impresa distaccante nelloStato membro d’invio ed in quello di occupazionedurante un periodo sufficientemente definito.E proprio i suddetti elementi sono quelli che ilpersonale ispettivo è invitato a valutare in sede diverifica ispettiva per constatare l’effettiva genuinità del distacco comunitario.
Esclusione dell’applicazionedella disciplina del distaccoCome stabilito dalla Commissione Amministrativanelle decisioni n. 162/1996 e n. 181/2000, nonché nella citata decisione A2 del 2009, l’applicazione della disciplina del distacco è esclusa a priori a causa della complessità dei rapporti posti inessere che non garantiscono la sussistenza dellegame organico tra lavoratore e impresa distaccante, e perché in contrasto con l’obiettivo di evi
tare complicazioni amministrative e discontinuitànella posizione assicurativa dei lavoratori nelcaso in cui: l’impresa presso la quale il lavoratore sia distaccato metta quest’ultimo a disposizione di un’altraimpresa dello Stato membro in cui essa è situata; il lavoratore distaccato in uno Stato membro siamesso a disposizione di un’impresa situata in unaltro Stato membro; il lavoratore sia assunto in uno Stato membroper essere inviato da un’impresa situata in unsecondo Stato membro presso un’impresa di unterzo Stato membro; il lavoratore sia assunto in uno Stato membro daun’impresa situata in un secondo Stato membroper lavorare nel primo Stato membro; il lavoratore sia inviato in sostituzione di unlavoratore che è giunto al termine del periodo didistacco.
Parità di trattamento tra lavoratoriAi sensi dell’art. 3, Dlgs n. 72/2000, ed alla lucedella dir. 96/71/Ce, ai lavoratori distaccati vannogarantite le medesime condizioni di lavoropreviste da disposizioni legislative, regolamentario amministrative, nonché dai contratti collettivistipulati dalle organizzazioni sindacali dei datoridi lavoro e dei lavoratori comparativamente piùrappresentative a livello nazionale, applicabili aiprestatori di lavoro che effettuino attività lavorative subordinate analoghe, nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgano la propria attività inposizione di distacco, relative a:1) periodi massimi di lavoro e periodi minimi diriposo;2) durata minima delle ferie annuali retribuite;3) tariffe minime salariali, comprese le tariffemaggiorate per lavoro straordinario; il presentepunto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;4) condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;5) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;6) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;7) parità di trattamento fra uomo e donna nonchéaltre disposizioni in materia di non discriminazione.Con riferimento ai punti 1) e 2), nei confrontidelle aziende comunitarie che distacchino lavoratori in Italia, troveranno applicazione le normestabilite dal Dlgs n. 66/2003 ed il relativo regimesanzionatorio.
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In relazione al punto 3), come già chiarito dalMinistero del lavoro nell’interpello n. 33/2010, siritiene che nella nozione di retribuzione minimarientrino gli scatti di anzianità e tutte le erogazionipatrimoniali del periodo di riferimento, aventicausa nel rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasicontributo e trattenuta.Inoltre, ai sensi dell’articolo 3.7 della direttiva96/71/Ce, le indennità specifiche per il distaccosono considerate parte integrante del salario minimo, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causadel distacco, come le spese di viaggio, vitto edalloggio.Con riguardo al settore dell’edilizia, si ritiene applicabile al lavoratore distaccato la tariffa salarialeminima stabilita dalla contrattazione collettivaprovinciale e, inoltre, il trattamento salariale deveanche tenere conto di quanto garantito dalle «Casse edili».Relativamente al punto 7), nei confronti delleaziende comunitarie distaccanti troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e relativo apparato sanzionatorio, mentre, in materia di parità di trattamento fra uomo e donna e discriminazione, troverà applicazione il decreto legislativo n. 198 del2006.
Somministrazionetransnazionale di lavoroLe imprese fornitrici di lavoro temporaneo dell’Uepossono distaccare lavoratori presso imprese utilizzatrici aventi sede o unità produttiva in Italia enon necessitano dell’autorizzazione prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del2003, qualora dimostrino di operare in forza diun provvedimento amministrativo equivalente rispetto a quello richiesto dalla nostra legislazione,rilasciato dalle competenti autorità dello Stato diprovenienza.Anche riguardo al trattamento, inoltre, è necessario che ai lavoratori temporanei sia garantito ilrispetto, da parte delle agenzie aventi sede inaltro Paese dell’Unione, della disciplina dettataper le agenzie italiane, ed al lavoratore interinaledeve essere garantito un trattamento economicoe normativo complessivamente non inferiore aquello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
Regime previdenzialeRelativamente al regime previdenziale ed assistenziale, ai lavoratori distaccati dalle imprese co
munitarie si applica il principio della personalitàper cui ci si dovrà riferire al regime contributivoed assicurativo per gli infortuni del Paese di origine del lavoratore.
Esonero contributivoDall’1 maggio 2010 sono in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ailavoratori che si spostano nell’Ue che hanno esteso la durata massima del distacco a 24 mesi e lapossibilità di proroga dello stesso per particolariesigenze.
Diffida accertativaNel vademecum viene ricordato che il personaleispettivo del Ministero del lavoro può adottare ladiffida accertativa per crediti patrimoniali di cuiall’articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del2004 per tutelare i crediti retributivi vantati dailavoratori distaccati nel nostro Paese nel caso incui agli stessi sia assicurato un minore trattamentoretributivo.Tale provvedimento va notificato all’impresa comunitaria distaccante e, qualora il distacco comunitario sia attuato mediante appalto, la diffida puòessere notificata anche al committente stabilito inItalia, quale obbligato solidale.Anche in caso di somministrazione transnazionalesi ritiene applicabile la diffida accertativa per icrediti retributivi.
Check listper il personale ispettivoAl fine di facilitare la verifica della liceità deldistacco comunitario, il vademecum presenta unachek list per il personale ispettivo (riportata allapagina seguente) che può essere utilizzata insede di primo accesso e stesura del relativo verbale contenente la richiesta di esibizione di documenti per l’impresa in regime di distacco comunitario.L’elencazione della documentazione può essere,inoltre, sicuramente un valido aiuto per le impreseche vogliano distaccare lavoratori comunitari nelnostro Paese.Ad ogni buon conto si evidenzia che le normeprecettive e sanzionatorie di diritto italiano richiamate nella chek list sono norme di applicazionenecessaria e trovano, quindi, applicazione indipendentemente dal diritto nazionale che regola icontratti di lavoro.
16.1
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La chek list per gli ispettori
1) modelli E101-102 e/o modelli A1;
2) elenco dei lavoratori distaccati: si ritiene che possa essere fatta una disposizione (ex art. 14 Dlgs n.124/2004) al datore di lavoro comunitario, che imponga la presentazione di un «elenco dei lavoratori»distaccati, con indicazione del periodo presumibile del distacco;
3) comunicazioni preventive di distacco all’estero, se obbligatori nel Paese di provenienza (come nel caso dellaRomania);
4) documento di riconoscimento dei lavoratori (da richiedere già in sede di primo accesso);
5) contratto individuale di lavoro dei lavoratori distaccati ed eventuale lettera di assunzione, in quanto normaeuropea;
6) comunicazione di assunzione - registrazione pubblica - o documentazione equivalente (secondo la normati-va del Paese di stabilimento del datore di lavoro);
7) visura Camerale dell’azienda (secondo la normativa del Paese di stabilimento), al fine di verificare l’idoneitàtecnico-professionale;
8) contratto commerciale tra impresa distaccante e impresa distaccataria: appalto, trasporto, distacco disomministrazione di lavoro (lavoro temporaneo) ecc.;
9) in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, si ritengono applicabili le norme sulla sorveglianza sanitaria e sullainformazione/formazione dei lavoratori. In merito alla prima, si ritiene di potere (dovere) richiedere il certificatomedico attestante l’idoneità alle mansioni (ove richiesto dal Tusic). Si ritiene che sia legittimo, e dunque pienamenteaccettabile in sede ispettiva, anche il certificato redatto dal medico competente del Paese di stabilimento. Quantoalla documentazione obbligatoria ai fini della sicurezza, si ritiene che l’azienda comunitaria che opera in edilizia, seprevisto dalla normativa italiana (titolo IV del Tusic), debba presentare il Pos (Piano Operativo di Sicurezza). Inoltre,nelle ipotesi di cui all’art. 26 Tusic, il committente (italiano), deve comunque redigere il Duvri, secondo le normegenerali. In caso di appalto, si ritiene applicabile la norma che obbliga anche all’uso del tesserino di riconoscimento;
10) prospetti paga (documento equivalente nel Paese di stabilimento). Si ritiene che si potrebbe anche«disporre» (art. 14 Dlgs n. 124/2004) che vengano esibiti i prospetti paga sottoscritti dai lavoratori, che quantomeno li riconoscano come consegnati e come riportanti i dati della propria retribuzione;
11) registro presenze (documento equivalente nel Paese di stabilimento);
12) eventuali autorizzazioni amministrative del Paese di stabilimento (es. somministrazione, selezione personale). Siritiene che questo tipo di informazione sia molto utile fin dall’inizio dell’ispezione, soprattutto quando apparentementegià in sede di primo accesso (o nell’eventuale denuncia) si ravvisi un’ipotesi di appalto illegittimo ai sensi dell’art. 29Dlgs n. 276/2003 o di distacco illegittimo ai sensi dell’art. 30 Dlgs n. 276/2003. Si rileva come problematico il fatto chein alcuni Paesi europei la somministrazione di lavoro non è sottoposta ad un regime autorizzatorio da parte dellaPubblica Amministrazione (ad esempio: GB, NL ecc.). In questo caso, non esisterebbe una autorizzazione equiva-lente del Paese di stabilimento, ai sensi dell’art. 4 Dlgs n. 72/2000, ma l’ispettore potrebbe comunque richiederel’esibizione da parte dell’impresa di un documento equivalente alla visura camerale, vale a dire un documentoavente valore di pubblicità legale nel Paese di stabilimento dell’impresa stessa;
13) per i lavoratori extracomunitari che operano presso aziende comunitarie in regime di distacco transnaziona-le: permesso di soggiorno rilasciato dall’Autorità del Paese Ue di stabilimento, comunicazione all’Utg - Prefettu-ra ai sensi dell’art. 27 Dlgs n. 286/1998;
14) alla fattispecie è applicabile il diritto italiano in materia di accesso al lavoro dei minori, in quanto norma diapplicazione necessaria;
15) fatture dell’azienda comunitaria all’azienda committente italiana;
16) nel caso dell’autotrasporto: cronotachigrafi, al fine di rilevare il regime degli orari e delle pause, perl’eventuale sanzione;
17) iscrizione sul Lul: impresa distaccataria /utilizzatrice.
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Gabriele Bonati Consulente aziendale
L’impugnazione del trasferimentodel lavoratore dopo il Collegato
L’articolo 32 della legge 4 novembre 2010,n. 183 dispone che le modifiche in tema di
impugnazione del licenziamento si applicano anche al trasferimento del lavoratore: proponiamo diseguito una riflessione su alcuni aspetti del contenzioso relativo a tale istituto
Tra le novità più importanti del cd. «Collegatolavoro» va sicuramente annoverata quella relativaall’impugnazione del licenziamento(1). Tale modifica è prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010,il quale dispone che i commi 1 e 2 dell’art. 6 dellalegge 15.7.66, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:«Il licenziamento deve essere impugnato a penadi decadenza entro sessanta giorni dalla ricezionedella sua comunicazione in forma scritta, ovverodalla comunicazione, anch’essa in forma scritta,dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi attoscritto, anche extragiudiziale, idoneo a renderenota la volontà del lavoratore ancheattraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnareil licenziamento stesso. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entroil successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorsonella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione oarbitrato, ferma restando la possibilità di produrrenuovi documenti formatisi dopo il deposito delricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordonecessario al relativo espletamento, il ricorso algiudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancatoaccordo». Il comma 3 del medesimo art. 32 dispone che «le disposizioni di cui all’art. 6 legge15.7.1966, n. 604 (ovvero quelle appena soprariportate), come modificato dal comma 1 del pre
sente articolo, si applicano inoltre: … c) al trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c., con terminedecorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento …».
Qualche riflessione sui terminiLa prima domanda da porsi è da quando siapplichi la regolamentazione sopra illustrata. Nelsilenzio della norma, che non prevede una decorrenza ad hoc, si deve ritenere che trovinoapplicazione i normali termini di vacatio legis,per cui la nuova disciplina in materia di impugnazione del trasferimento è entrata in vigore 15giorni dopo l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè a decorrere dal 24.11.2010(2).Per quanto concerne la «data di partenza», occorre fare molta attenzione, se per il licenziamento è previsto il termine di ricezione dellacomunicazione del provvedimento, ovvero quello eventualmente successivo della comunica
zione dei motivi, nel caso che quiinteressa, il termine di decadenzadecorre «dalla data di ricezione dellacomunicazione di trasferimento», restando quindi irrilevante la data apartire dalla quale è avvenuta la conoscenza dei motivi. La previsione
del decorso del termine di decadenza a partiredal momento nel quale il lavoratore interessatoriceve la comunicazione e non da quello in cuiil datore la invia pare assolutamente rispondente ai principi del nostro ordinamento in materiadi efficacia degli atti recettizi; infatti, in base alpiù recente orientamento della Suprema Corte inmateria di licenziamento, si intende compiutanei termini la comunicazione tempestivamenteaffidata alle poste, ancorché l’effettiva conoscenza da parte del destinatario sia avvenuta oltre iltermine previsto. Con tale orientamento, chequindi ben distingue il momento del compimento dell’atto (spedizione a mezzo posta) rispetto a
Impugnazionedel trasferimentoentro 60 giorni
(1) In proposito si rinvia ad A. Zambelli, Impugnazioni dei licenziamenti e sanzioni per il lavoro a termine, in «Collegato lavoro»,Supplemento di Guida al Lavoro, novembre 2010, pag. 39 ss.
(2) In questo senso P. Gremigni, Collegato lavoro: le nuove scadenze dopo l’entrata in vigore, in Guida al Lavoro n. 45/2010, pag.10 ss.
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quello a partire dal quale se ne verificano glieffetti (avvenuta conoscenza in capo al destinatario), la giurisprudenza evita che vengano posti incapo al mittente i rischi derivanti da eventualidisfunzioni connesse al vettore del messaggio,segnatamente quando si ricada nell’ambito deiservizi postali(3).Quindi, il lavoratore che non condivida il propriotrasferimento ha l’onere di impugnarlo, con qualsiasi atto scritto a pena di decadenza entro 60giorni dall’avvenuta conoscenza che egli ne abbiaavuto e di far poi seguire entro 270 giorni il
deposito del ricorso o la richiesta del tentativo diconciliazione o di arbitrato.
La formaMentre nel caso di licenziamento è sempre prevista (per legge) la forma scritta, sia per la comunicazione del provvedimento che per quella che necontiene i motivi, nel caso del trasferimento lagiurisprudenza ha sempre ritenuto che, stante ilprincipio della libertà di forma per tutti quegli attirispetto ai quali l’uso della forma scritta non siaprevisto come indispensabile, non vi sia alcuna
(3) In argomento si veda Cass., sezioni unite, 14 aprile 2010, n. 8830, secondo la quale, in caso di impugnazione dellicenziamento tramite posta, poiché il termine è riferito alla manifestazione di volontà del lavoratore, la decadenza èvalidamente interrotta se nel termine di 60 giorni il lavoratore consegna all’ufficio postale la raccomandata con la qualeimpugna il recesso, anche nel caso in cui il datore di lavoro la riceva oltre il predetto termine. La stessa Suprema Corte con sentenza 4 ottobre 2010, n. 20566 ha ritenuto non soggetto a decadenza l’atto di licenziamento, inviato dal datoredi lavoro e contenuto in una raccomandata spedita entro i termini fissati dal Ccnl, anche laddove il lavoratore destinatariola riceva dopo tale termine, che costituisce il momento nel quale si compiono gli effetti del recesso.
L’impugnazione del trasferimento dopo la legge 4 novembre 2010, n. 183
Data di ricezione della comunicazione di trasferimento da parte del lavoratore
Entro il termine di 60 giorni Il lavoratore non impugna
A pena di inefficacia, entro 270 giorni, il lavoratore deve dar seguito all’impugnazione, in via alternativa con
Il ricorso deve essere depositato - a pena di decadenza entro 60 giorni - nella cancelleria del tribunale. Il termine di 60 giorni decorre dal rifiuto del datore di lavoro o dalla data in cui la commissione di conciliazione o il collegio degli arbitri certificano il mancato raggiungimento dell’accordo
Il lavoratore impugna il provvedimento, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, anche attraverso il sindacato cui aderisce
Decade per sempre dal diritto di impugnare il trasferimento che diviene definitivo
Comunicazione per iscritto al datore di lavoro della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato
Deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale
Se la conciliazione o l’arbitrato sono rifiutati dal datore di lavoro o se non si raggiunge l’accordo sulla questione
Si avvia il normale iter processuale davanti al giudice
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norma che imponga al datore di comunicare iltrasferimento in forma scritta(4). Stabilito quindiche la forma per la comunicazione del trasferimento è libera(5), va affermato che anche la richiesta dei motivi (ove non siano stati notificati insieme al provvedimento) e la loro successiva comunicazione da parte del datore di lavoro non soggiacciono neppure in base alle novità normative incommento all’obbligo della forma scritta(6). Inogni caso è consigliabile l’utilizzo della formascritta (che potrebbe essere richiesta anche dallacontrattazione collettiva).
Termine per la richiesta dei motiviUna parte fondamentale della tutela del lavoratorerisiede nella necessità che così come espressamente dispone l’art. 2103 c.c. sussistano le «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive», le quali sole legittimano l’esercizio del poteredatoriale di trasferimento(7). Ma quali sono i terminiche regolamentano la facoltà del lavoratore di chiedere i motivi e l’obbligo del datore di esplicitarli?La legge non dice nulla in proposito; un aiuto fondamentale viene però dalle sentenze che hannoaffrontato l’argomento: la giurisprudenza, per risolvere la questione, estende quanto previsto in temadi comunicazione dei motivi dal comma 2 dell’art.2 della legge n. 604/1966, a mente del quale «ilprestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giornidalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve,nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli periscritto»(8). In caso di mancata accettazione del trasferimento, ne deriva quanto segue:a) comunicazione contestuale del trasferimento edei motivi: il lavoratore deve impugnare entro 60giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione;b) comunicazione del trasferimento non accompagnata dall’esplicitazione dei motivi: il lavoratore con termine sempre decorrente dalla ricezione
della comunicazione deve chiedere i motivi entro 15 giorni e, indipendentemente da tale richiesta e dal suo esito, impugnare il trasferimentoentro 60 giorni a pena di decadenza. Il datore dilavoro deve fornire i motivi entro 7 giorni daquello in cui ha ricevuto la richiesta del lavoratore. È del tutto evidente che qualora il lavoratoredecida di attendere la comunicazione con i motiviper vagliarli e decidere, solo allora, se impugnareil trasferimento, il termine di decadenza si contrae, «scendendo» fino a 38 giorni soltanto (60giorni, meno i 15 per la richiesta dei motivi, menoi 7 a disposizione del datore per fornirli). Quel chepreme sottolineare è che il termine decadenzialeinizia a decorrere in maniera del tutto indipendente dall’avvenuta richiesta dei motivi o meno.
Termini contrattualiVi è poi tutta una serie di altri termini che vengonoin considerazione nella regolamentazione dell’istituto che stiamo trattando ma che non hanno alcunimpatto sul termine di decadenza sopra descritto.Si tratta delle varie clausole per il tramite dellequali la contrattazione collettiva regolamenta undeterminato arco temporale che deve intercorreretra la comunicazione del trasferimento e la suaconcreta applicazione. Così, ad esempio, il Ccnlmetalmeccanici industria prevede un preavvisonon inferiore a 20 giorni(9); il Ccnl per i dirigenti diaziende industriali espressamente prevede che «iltrasferimento dovrà essere comunicato per iscrittodall’azienda al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi tre ovvero a mesi quattro quando ildirigente abbia familiari conviventi e a carico»(10).Tali previsioni sono legate alla tutela delle esigenzedi vita e familiari del lavoratore e non hanno nullaa che fare con l’impugnazione del provvedimento,che resta legata esclusivamente ai termini di decadenza illustrati sopra. Ne consegue che anche nelcaso in cui il trasferimento sia stato impugnato illavoratore deve comunque darvi seguito, obbeden
(4) Secondo Cass. 21 febbraio 1986, n. 1065, «il trasferimento del lavoratore può essere disposto anche oralmente, nonessendo richiesta dalla legge la forma scritta». Tale orientamento è stato confermato da Cass. 5 gennaio 2007, n. 43, laquale, lapidariamente, ha affermato che «il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma».
(5) Del resto, quando l’art. 32 affronta l’impugnazione del licenziamento fa esplicito riferimento alla «comunicazione in formascritta», con riguardo al trasferimento, invece, si parla più semplicemente di «comunicazione di trasferimento».
(6) Sul tema si vedano Cass. 18 febbraio 1994, n. 1563; Cass. 13 gennaio 1998, n. 167; Cass. 17 luglio 1986, n. 4572. Per uncommento e un approfondimento di portata generale sull’argomento che qui ci occupa si veda G. Bonati, Trasferimento dellavoratore in Italia, in Dossier Lavoro, Il Sole 24 Ore, n. 6, giugno 2010, pag. 14 ss.
(7) Sono valide le pattuizioni individuali o collettive con le quali il datore si impegna a non esercitare il diritto di trasferimento,dal che consegue l’illegittimità del trasferimento disposto dal datore di lavoro in violazione degli accordi sottoscritti: Cass.25 luglio 2006, n. 16907.
(8) In questo senso Cass. 15 maggio 2009, n. 12156; Cass. 15 maggio 2004, n. 9290; Cass. 29 aprile 2004, n. 8268; Cass.15 luglio 1986, n. 4572; Cass. 22 luglio 1987, n. 6440, pur se con riferimento ai termini vigenti ante modifiche apportatecon legge n. 108/1990.
(9) Ccnl 20 gennaio 2008, sez. IV, art. 8.(10) Ccnl 24 novembre 2004, art. 14.
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do all’ordine impartito dal datore, salvi per ilfuturo gli esiti del giudizio o del tentativo di conciliazione o arbitrato.
Ricorso d’urgenzaIn presenza dei due requisiti richiesti dall’art.700 c.p.c.(11) ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora la giurisprudenza ammettel’esperibilità del cd. ricorso d’urgenza(12). La
stessa giurisprudenza peraltro esclude il fumus,nell’ipotesi di trasferimento di una lavoratrice auna nuova sede di lavoro distante dalla suaabitazione qualche chilometro in più rispettoalla precedente sede(13). In ogni caso, se il giudice adito in via d’urgenza sospende il trasferimento, il dipendente è comunque tenuto a offrire la propria prestazione lavorativa nella sede dilavoro originaria(14).
(11) Articolo 700 c.p.c. (Condizioni per la concessione): «fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi hafondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo siaminacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, cheappaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito».
(12) Pretura di Roma 31 agosto 1992: «è esperibile la procedura ex art. 700 c.p.c. nei confronti del trasferimento illegittimo, inquanto lo stesso è potenzialmente idoneo ad arrecare al lavoratore ed alla sua famiglia pregiudizi non suscettibili dirisarcimento.
(13) Così Tribunale di Milano 21 aprile 2005.(14) In questo senso Cass. 19 novembre 1996, n. 10109.
Lavoro & Territorio
Dd 15.12.2010, n. DL23/41
Oggetto: Azione di sistema wel-fare to work per le politiche direimpiego. Avviso pubblico perla presentazione delle istanzeper l’accesso agli incentivi ai da-tori di lavoro/imprese finalizzatiall’incremento dell’occupazione
La Regione Abruzzo, con l’Avviso in oggetto, concede incentivi afavore dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che assumo-no con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato/inde-terminato. In particolare sono concessi i seguenti incentivi:A) Bonus assunzionale per un importo massimo pari a 5.000 euro:- in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno edindeterminato;- in caso di assunzione con contratto di apprendistato;- in caso di trasformazione di contratto da tempo determinato inferiorea 12 mesi, a tempo indeterminato. Il contributo viene erogato in un’uni-ca soluzione, il contratto di lavoro a tempo indeterminato che legittimal’erogazione del bonus assunzionale deve, in ogni caso, prevedere unorario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.B) Bonus assunzionale per un importo massimo pari a 2.000 europer ogni soggetto target assunto con contratto a tempo determina-to di almeno 12 mesi. Il contratto di lavoro a tempo determinato chelegittima l’erogazione del bonus assunzionale deve, in ogni caso,prevedere un orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.Modalità di selezione dei soggetti target - Nell’ambito del bacinodei soggetti target destinatari dell’Avviso in oggetto, le assunzionipotranno essere effettuate mediante: individuazione diretta da par-te del datore di lavoro del soggetto da assumere, il quale autocerti-ficherà l’appartenenza al bacino dei soggetti target; attività dipreselezione effettuata sulla base dell’incrocio tra il profilo profes-sionale richiesto dal datore di lavoro e le esperienze lavorative equalifiche dei soggetti target da assumere.Risorse finanziarie e soggetti target - Le risorse disponibili, paria complessivi 1.500.000 euro, sono destinabili ai bonus assunzio-nali da attribuire alle seguenti categorie:- Lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, purché si tratti dialtra azienda rispetto a quella di provenienza del lavoratore;- lavoratori disoccupati e/o inoccupati da più di 12 mesi, non per-cettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito.Presentazione delle domande - Le domande devono essere inol-trate alla Regione Abruzzo - Direzione Regionale Politiche Attivedel Lavoro, Via Rieti, 45 Pescara a partire dal 20 gennaio 2011 al31 marzo 2011.
Ivano Franco Colombo - Pragma Service Sas Pistoia
Regione Abruzzo: incentiviper politiche di reimpiego
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Le risposte alle domande più frequentisugli adempimenti relativi allo stress lavoro-correlato
Oggetto Quesito Risposta Riferimentinormativi
Ambitodella
valutazione
Cosa s’intende per lavalutazione dei rischi dastress lavoro-correlato?
L’analisi di un insieme di indicatori al fine diaccertare l’esistenza di condizioni orga-nizzative che possano determinare la pre-senza di stress correlato al lavoro e leeventuali azioni da attuare
Art. 28, comma 1, Dlgs n.81/2008;Accordo Europeo 8 ottobre2004;Cm lavoro e Ps 18.11.2010
Entratain vigore
delle nuovedisposizioni
Qual è il termine di en-trata in vigore delle nuo-ve disposizioni?
I nuov i obbl igh i sono in v igore dal31.12.2010. Secondo le indicazioni dellaCommissione consultiva del 17.11.2010tale termine è da intendersi come di av-vio del processo di valutazione in virtùdelle particolarità dei rischi da stress la-voro-correlato
Art. 28, comma 1-bis, Dlgsn. 81/2008;Art. 8, comma 12, Dl n. 78/2010;Cm lavoro e Ps 18.11.2010
Impresefamiliari
Il titolare di un’impresache impiega solo colla-boratori familiari è tenu-to alla valutazione delloSlc?
No, in quanto si applica un regime più limi-tato di tutela
Artt. 3, 21, Dlgs n. 81/2008
Studiprofessionali
Il titolare di uno studioprofessionale è tenutoad effettuare la valuta-zione dello Slc?
Sì, se utilizza lavoratori ed equiparati Art. 2, comma 1, lett. a), Dl-gs n. 81/2008
Eventualiesenzioni
L’obbligo della valuta-zione riguarda tutte leimprese o sono esclusequelle al di sotto di unacerta soglia numerica?
Sì, riguarda i datori di lavoro di tutte leimprese e gli enti, sia pubblici che privati,anche se non svolgono un’attività com-merciale, che impiegano lavoratori su-bordinati, soci lavoratori, associati inpartecipazione ecc. secondo la defini-zione del Dlgs n. 81/2008. Pertanto,tranne alcuni casi marginali non sonopreviste esenzioni
Art. 2, comma 1, lett. a) eart. 28, comma 1, Dlgs n.81/2008
Nuoveattività
Ho iniziato una nuovaattività d’impresa. Pos-so effettuare la valuta-zione entro 90 giorni?
No, in caso di costituzione di una nuovaimpresa il datore di lavoro è tenuto ad ef-fettuare immediatamente la valutazionedei rischi, tenuto anche conto delle Indica-zioni della Commissione consultiva del17.11.2010, elaborando il relativo docu-mento entro 90 giorni dalla data di iniziodella propria attività
Art. 28, comma 3-bis, Dlgsn. 81/2008;Cm lavoro e Ps 18.11.2010
Nell’ambito della complessa e articolata riforma della disciplina in materia di salute e sicurezza sullavoro varata con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, uno dei profili più innovativi è sicuramenterappresentato dall’obbligo per il datore di lavoro di valutare anche i rischi da stress lavorocorrelato.In considerazione dell’obbligo che a partire dal 1° gennaio 2011 vede coinvolto il datore di lavoro,proponiamo di seguito un pratico quesitario che consente di trovare una risposta immediata alledomande più ricorrenti e controverse sull’argomento .La tabella è tratta dal fascicolo «Stress lavorocorrelato» a cura di Mario Gallo, diponibile in edicola dal10 gennaio al 9 febbraio 2011.
Stress lavoro-correlato:le risposte alle domande più frequenti
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Oggetto Quesito Risposta Riferimentinormativi
Attivitàstagionali
Le attività stagionali (adesempio stabilimenti bal-neari, ristoranti, frantoi,ecc.) possono essereconsiderate esenti dal-l’obbligo di valutare lo Slcin virtù del ridotto periododi svolgimento?
No, in quanto il Dlgs n. 81/2008 non preve-de l’esclusione per tali attività
Artt. 2, 3, Dlgs n. 81/2008
Delegadell’obbligoa consulenti
esterni
La valutazione dei rischida stress lavoro-correla-to può essere delegatadal datore di lavoro a unasocietà esterna?
No, trattasi di un obbligo indelegabile deldatore di lavoro. Pertanto, una società e,più in generale, un consulente può assu-mere l’incarico di assistenza ma in ogni ca-so rimane responsabile il datore di lavoro
Art. 17, comma 1, lett. a),Dlgs n. 81/2008
Data certa Anche il Dvr da stresslavoro-correlato deveavere data certa?
Sì, secondo quanto previsto dal Dlgs n.81/2008.
Art. 28, comma 2, Dlgs n.81/2008
Utilizzodi software
Ai fini della valutazioneè sufficiente l’utilizzo diun software specifico?
No, è obbligatoria anche la collaborazionedel Rspp, del medico competente e del Rlsed è necessaria quella di specialisti qualoratrattasi di problematiche che richiedano de-gli approfondimenti (ad esempio, psicologodel lavoro, esperto in organizzazione azien-dale, consulente della sicurezza sul lavoro)
Art. 29, Dlgs n. 81/2008
Autocertifica-zione
dell’avvenutavalutazione
Per i datori di lavoro cheoccupano fino a 10 la-voratori è possibile in al-ternativa al documentodi valutazione dei rischiredigere l’autocertifica-zione?
Sì, ma resta fermo l’obbligo di valutare i ri-schi ed è pertanto necessario documenta-re, ad esempio, la disponibilità degli indi-catori oggettivi
Art. 29, comma 5, Dlgs n.81/2008
Obbligatorietàdei questionari
L’utilizzo di questionarisomministrati ai lavora-tori è obbligatorio?
No, anche se sono lo strumento più praticoper rilevare i vissuti, la percezione soggettivae lecondizioniorganizzative. Inogni casode-vono essere validati nel campo della ricerca
Art. 28, comma 1, Dlgs n.81/2008
Questionarie tutela
dei lavoratori
Quali principi devonoessere osservati nellapredisposizione e som-ministrazione dei que-stionari?
I questionari devono essere anonimi o, co-munque, devono essere garantite le tutelepreviste dal Dlgs n. 196/2003. Pertanto, nonpuò essere utilizzata, ad esempio, la rete in-ternet o intranet che rende identificabile lapostazione del lavoratore. Inoltre, deve es-sere osservato il divieto di indagini sulle opi-nioni ed è necessario che siano preceduti daun’attività informativa e di sensibilizzazione
Dlgs n. 196/2003;Art. 8, legge n. 300/1970;Garante prot. dati perso-nali, Com. 2.11.1998
Visitemediche
È obbligatoria la sorve-glianza sanitaria sui la-voratori qualora sia ac-certato l’esistenza di ri-schi da stress Lc?
No, inquanto l’attualesistemanormativononprevede l’assoggettamento alla stessa in re-lazione all’esposizione a rischi da stress la-voro-correlato. Infatti, solo qualora il lavora-tore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenutadal medico competente correlata ai rischi la-vorativi sarà possibile attuarla nel rispetto deivincoli posti dallo Statuto dei lavoratori
Art. 41, comma 1, Dlgs n.81/2008;Art. 5, legge n. 300/1970
Assistenzadi figure
specialisticheesterne
È obbligatoria l’assi-stenza di figure speciali-s t i c h e e s t e r n e ( a desempio psicologo) nel-la valutazione dello Slc?
Il Dlgs n. 81/2008 non dispone nulla in meri-to mentre le Indicazioni della Commissioneconsultiva del 17.11.2010 privilegiano le fi-gure della prevenzione interna. Tuttavia, lanatura complessa di tale valutazione renderaccomandabile il ricorso a collaborazionispecialistiche, specie nel caso di organizza-zioni complesse
Art. 28, comma 1, Dlgs n.81/2008;Accordo Europeo 8 ottobre2004;Cm lavoro e Ps 18.11.2010
Lavoratorioperanti
all’esternodell’azienda
Nella valutazione dei ri-schi del lo Slc vannoconsiderati anche i lavo-ratori operanti all’ester-no dell’azienda (ad ese-
Sì, in quanto anche tali lavoratori sono tu-telati e inquadrabili in macro gruppi omo-genei
Art. 28, comma 1, Dlgs n.81/2008;Cm lavoro e Ps 18.11.2010
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Oggetto Quesito Risposta Riferimentinormativi
mpio autisti, venditori, la-voratori impiegati in ap-palti)?
Aziendein liquidazione
Un’azienda in liquida-zione che deve cessarel’attività tra 6 mesi è te-nuta alla valutazione deirischi da Slc?
Sì, in quanto tale obbligo sussiste finquando sono svolte attività lavorative siaordinarie che straordinarie
Artt. 2, 3, Dlgs n. 81/2008
Valutazionepreliminare
Cosa s’intende per valu-tazione preliminare?
La rilevazione di indicatori oggettivi e veri-ficabili, ove possibile numericamente ap-prezzabili, appartenenti quanto meno a tredistinte famiglie: eventi sentinella (I), fatto-ri di contenuto del lavoro (II) e fattori dicontesto del lavoro (III)
Art. 28, comma 1, Dlgs n.81/2008;Accordo Europeo 8 ottobre2004;Cm lavoro e Ps 18.11.2010
Valutazioneapprofondita
dei rischi da Slc
La valutazione appro-fondita della percezionesoggettiva è sempre ob-bligatoria?
Le Indicazioni della Commissione con-sultiva del 17.11.2010 ne prevedonol’obbligatorietà solo qualora la valutazio-ne preliminare riveli elementi di rischioda stress lavoro-correlato e le misure dicorrezione adottate a seguito della stes-sa, dal datore di lavoro, si rivelino ineffi-caci
Art. 28, comma 1, Dlgs n.81/2008;Accordo Europeo 8 ottobre2004;Cm lavoro e Ps 18.11.2010
Imprese finoa 10 lavoratori
Le imprese fino a 10 la-voratori possono effet-tuare la valutazione ap-profondita solo tramiteun’apposita riunione?
Solo per le imprese che occupano fino a 5lavoratori, in luogo degli strumenti di valuta-zione approfondita, il datore di lavoro puòscegliere di utilizzare modalità di valutazio-ne che garantiscano il coinvolgimento diret-to dei lavoratori nella ricerca delle soluzionie nella verifica della loro efficacia come lariunione
Cm lavoro e Ps 18.11.2010
Programmazio-ne temporale
La programmazionetemporale delle fasi del-la valutazione deve risul-tare dal Dvr?
Sì, anche se si ritiene che possa risultareanche da un documento a parte da consi-derare parte integrante e sostanziale delDvr esistente
Cm lavoro e Ps 18.11.2010
Valutazionidei rischi da Slc
già effettuate
Un’azienda già ha effet-tuato la valutazione sul-la base dell’Accordo Eu-ropeo del l ’8 ot tobre2004; è tenuta a ripeter-la nuovamente per ef-fetto delle Indicazionidella Commissione con-sultiva del 17 novembre2010?
No, se effettuata prima del 16.11.2010. Intale caso è tenuta solo all’aggiornamentodella medesima nelle ipotesi previste dal-l’articolo 29, comma 3, del Dlgs n. 81/2008
Artt. 28, comma 1, 29, com-ma 3, Dlgs n. 81/2008;Accordo Europeo 8 ottobre2004;Cm lavoro e Ps 18.11.2010
Registrodegli infortuni
mancati
Il registro degli infortunimancati è obbligatorio ea cosa serve?
No, la sua adozione è facoltativa ma è unostrumento molto importante di migliora-mento in quanto consente di registrare glieventi avvenuti nei luoghi di lavoro del-l’azienda che pur non avendo prodottodanni a persone o cose testimoniano lasussistenza di pericoli che potrebbero es-sere dovuti proprio a carenze organizzati-ve del lavoro
Artt. 15, 28, Dlgs n. 81/2008
Formazionedei preposti
La formazione sullo Slcdeve essere garantitaanche a preposti?
Certamente. Tenuto anche conto del lororuolo strategico ai fini della prevenzione
Art. 37, comma 7, Dlgs n.81/2008
Sanatoriadelle violazioni
L’omessa valutazionedei rischi e gli altri obbli-ghi previsti dal Dlgs n.81/2008 in materia diSlc sono sanabili?
Sì, tramite l’istituto della prescrizione ob-bligatoria disciplinata dal Dlgs n. 758/1994per le ipotesi penali contravvenzionali, eper quelle amministrative tramite la rego-larizzazione prevista dall’art. 301-bis delDlgs n. 81/2008
Artt. 55, 301, 301-bis, Dlgsn. 81/2008;Dlgs n. 758/1994
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RAPPORTO DI LAVORONormativa
N.3
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Il Ministero del lavoro ha emanato il decreto 15.12.2010 con le nuove sanzioni per il collocamento disoggetti disabili incrementando i valori fissati dal Dm 12.12.2005. I nuovi importi in vigore dal18.1.2011 sono i seguenti: 635,11 euro (precedente 578,43 euro) per ritardato invio del prospetto;maggiorazione di 30,76 euro (precedente di 28,02 euro) per ogni giorno di ulteriore ritardo (per unmassimo di 365 giorni). Aumenta anche la sanzione amministrativa che il datore deve versare al Fondoregionale per ogni giorno di ritardo nell’assunzione, scaduti i 60 gg. di tempo per procedervi una voltaavvenuta la scopertura, sanzione che ora è stata portata a 62,77 euro rispetto ai precedenti 57,17 euro.
Collocamento obbligatorio disabili:il Ministero fissa le nuove sanzioni
IL MINISTRODEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Visto il Dlgs 30.3.2001, n.165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 12.3.1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» che all’art. 15,c. 5, dispone che gli importi delle sanzioni amministrativein materia di collocamento obbligatorio di cui ai commi 1 e4 del medesimo articolo siano adeguati ogni cinque annicon decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale; Visto il decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali del 12.12.2005 adottato ai sensi dell’art.15, c. 5, della legge 12.3.1999, n. 68, ed in particolare l’art.1, comma 1 dello stesso, che ha previsto l’aumento dell’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 15, comma 1, della citata legge n. 68/1999 «rispettivamente sinoad euro 578,43 e ad euro 28,02» nonché il comma 2 delmedesimo decreto che ha aumentato la sanzione amministrativa di cui all’art. 15, c. 4, della legge n. 68/1999, «sinoad euro 57,17»; Ritenuto, in assenza di criteri indicati daespressa disposizione di legge relativamente all’adeguamento delle sanzioni amministrative di cui all’art. 15, cc. 1e 4, della legge 12.3.1999, n. 68, di dover provvedereall’adeguamento delle stesse, adottando il medesimo criterio della variazione percentuale degli indici dei prezzi al
consumo per famiglie dioperai ed impiegati verificatesi nel periodo di riferimento ed accertato dall’Istituto nazionale di statistica,già adottato dal precedentedecreto ministeriale; Considerato che listituto Nazionale di Statistica con notadel 26.11.2010 ha comuni
cato che la variazione dell’indice dei prezzi al consumo perfamiglie di operai ed impiegati, nel periodo di riferimentogennaio 2005gennaio 2010, è stata pari a + 9,8%;
Decreta:
Articolo 11. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all’art.15, c. 1, della legge 12.3.1999, n. 68, già adeguati condecreto del Ministro del lavoro e delle politiche socialidel 12.12.2005 sono, per effetto dell’applicazione dellavariazione percentuale di cui alle premesse, elevati da«euro 578,43» ad«euro 635,11», e da «euro 28,02» ad«euro 30,76».2. L’importo della sanzione amministrativa di cui all’art.15, c. 4, della legge 12.3.1999, n. 68 già adeguati condecreto del Ministro del lavoro e delle politiche socialidel 12.12.2005 sono, per effetto dell’applicazione dellavariazione percentuale di cui alle premesse elevati da«euro 57,17» ad «euro 62,77».
Ministero del lavoro - Dm 15 dicembre 2010(G.U. 3 gennaio 2011, n. 1)
Oggetto: Adeguamento dell’importo delle san-zioni amministrative di cui all’articolo 15 dellalegge 12 marzo 1999, n. 68
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RAPPORTO DI LAVOROGiurisprudenza
N.3
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Rassegna della Cassazione3 novembre - 13 dicembre 2010
Illegittimità della sospensioneper collocamentoin cassa integrazione
Cass., sez. lav.,13 dicembre 2010, n. 25139Pres. Foglia; Rel. Picone; Ric. F.G.A. Spa; Res.V.R.Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione -Cassa Integrazione Guadagni - Condotta intale ambito lesiva dei diritti dei lavoratori -Inadempimento contrattuale - Configurabilità- Violazione del diritto del lavoratore di rien-trare in servizio, dopo un periodo di cassaintegrazione, in base a prefissati criteri di ro-tazione - Domanda di risarcimento danni -Prescrizione decennale - ApplicabilitàLa domanda con cui il lavoratore, allegando l’ille-gittimità della sospensione per collocamento incassa integrazione, chieda, quale ristoro per det-ta illegittima sospensione, la differenza tra la re-tribuzione e il trattamento di integrazione salaria-le, ha ad oggetto un credito da risarcimento deldanno da inadempimento contrattuale (costituitodall’atto di gestione del rapporto non conformealle regole), cui si applica la prescrizione ordina-ria decennale.
Nota - Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello avevaconfermato l’illegittimità della sospensione dal lavoro e delcollocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria di un lavoratore, condannando la società a versare aldipendente la differenza tra la retribuzione corrispondenteal periodo di sospensione dal lavoro (18 gennaio199426 giugno 1994) e il trattamento di Cigs percepito.I giudici del secondo grado, rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale presentata dalla datrice di lavoro,avevano ritenuto applicabile al credito del lavoratore, risultante dalla differenza tra trattamento Cigs e retribuzione, la prescrizione decennale, qualificando tale pretesacome risarcitoria del danno derivante da un inadempimento contrattuale.La società proponeva quindi ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che le somme pretese dal lavoratore, trovandocausa esclusivamente nel sinallagma contrattuale, avesseroinvece natura di retribuzione e non di risarcimento deldanno per inadempimento contrattuale, con la conseguenza che la prescrizione applicabile al caso in esame dovevaritenersi quinquennale e non decennale.
La Corte di Cassazione rigetta tale motivo di ricorso,ritenendolo contrastante con il principio di diritto ormaipacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale la domanda con cui il lavoratore, allegandol’illegittimità della sospensione per collocamento in cassaintegrazione, chieda, quale ristoro per detta illegittima sospensione, la differenza tra la retribuzione e il trattamentodi integrazione salariale, ha ad oggetto un credito relativoal risarcimento del danno da inadempimento contrattuale(costituito dall’atto di gestione del rapporto non conformealle regole), cui si applica la prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass. n. 25439/2009; n. 2627/2008; n.2555/2006; 17963/2006).Attenendosi al principio di diritto sopra richiamato, laCorte di Cassazione ha quindi respinto il ricorso dellasocietà con condanna della stessa al pagamento delle spesedi giudizio.
33.1 e ss.
Nozione di distaccoCass., sez. lav.,25 novembre 2010, n. 23933Pres. Roselli; Rel. Cons. Zappia; Ric. B.F.; Res.M.T.S.AG &C E M. SrlLavoro - Lavoro subordinato - Distacco di unlavoratore - Presupposti di legittimità - Tempo-raneità - Estremi - Coincidenza della durata deldistacco con quella dell’interesse del datore dilavoro al distacco medesimo - NecessitàL’ipotesi del comando o distacco costituisceespressione tipica dei poteri direttivi dell’impren-ditore e postula, quindi, come unici requisiti inde-fettibili, i seguenti elementi:1) l’interesse del datore di lavoro distaccante, alquale il rapporto rimane riferibile, alla prestazio-ne del suo dipendente a favore del terzo;2) la temporaneità del distacco, intesa non comebrevità ma come non definitività;3) il permanere, in capo al datore di lavoro delpotere direttivo - eventualmente delegato al de-stinatario - unitamente a quello di determinare lacessazione del distacco.In particolare, per quanto concerne la «tempora-neità del distacco», ossia della destinazione dellavoratore a prestare la propria opera in favore diun terzo, non richiede che tale destinazione ab-bia una durata predeterminata fin dall’inizio, néche essa sia più o meno lunga o sia contestuale
a cura di Toffoletto e Soci Studio legale in MilanoHa collaborato l’avv. Elio Cherubini
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RAPPORTO DI LAVOROGiurisprudenza
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all’assunzione del lavoratore, ovvero persista pertutta la durata del rapporto, ma solo che la duratadel distacco coincida con quella dell’interesse deldatore di lavoro a che il proprio dipendente prestila sua opera in favore di un terzo.Ove si realizzino gli indicati presupposti, la disso-ciazione tra il soggetto che ha proceduto all’as-sunzione del lavoratore e quello che risulti l’effet-tivo beneficiario della prestazione sono consentiticon la indicata figura del distacco o comando.
Nota - Con ricorso al Tribunale del lavoro di Milano del2003, un lavoratore esponeva: di essere stato assunto nel mese di aprile 2001 da unasocietà tedesca a capo di un gruppo operante nel settoredel servizio di noleggio tessile con numerose sedi in diversiStati europei; di aver inziato a lavorare per una società italiana interamente partecipata dalla società tedesca; che nel novembre del 2002 aveva ricevuto due note conle quali gli era stata comunicata la cessazione del distaccopresso la società italiana a decorrere dal mese di novembre2002 ed il successivo licenziamento.Il lavoratore, ritenendo la illegittimità di tali provvedimenti, chiedeva che il giudice adito, affermata la giurisdizionedel giudice italiano, volesse tra l’altro dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra esso ricorrente ed entrambe le società resistenti, il diritto all’inquadramento nella categoria Quadri,l’illegittimità del «trasferimento» a decorrere dal mese dinovembre 2002, l’illegittimità del licenziamento intimatogli, il diritto al risarcimento del danno; in subordine, illavoratore chiedeva il diritto alla assunzione presso lasocietà italiana.Con sentenza del 2004 il Tribunale adito, ritenuta l’inapplicabilità della legge italiana, rigettava le domande dellavoratore.Successivamente il lavoratore impugnava la sentenza diprimo grado innanzi alla Corte d’Appello di Milano, lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendol’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 2006,rigettava il gravame.Il ricorrente proponeva, pertanto, ricorso per cassazione,lamentando, in particolare, che la Corte d’Appello avesseerroneamente ritenuto la legittimità del «distacco», nonsussistendo per contro gli elementi tipici dello stesso, e cioèlo specifico interesse del supposto distaccante ed il carattere temporaneo del detto distacco.La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo lacorrettezza del ragionamento svolto dalla Corte di merito,che con procedimento logicogiuridico aveva rilevato:a) la sussistenza dell’interesse della società datrice di lavoro a che il lavoratore prestasse la propria opera presso lasocietà distaccataria, nell’ottica della «formazione» del lavoratore per il successivo invio presso altra società delgruppo;b) la temporaneità del distacco, comprovata tra l’altrodalla cessazione dello stesso;c) la permanenza, in capo alla società distaccata, sia delpotere direttivo, sia del potere di determinare la cessazionedel distacco (siccome verificatosi).
Nel decidere il caso in esame la Suprema Corte, uniformandosi al consolidato orientamento di legittimità, haribadito che l’ipotesi del comando o distacco, nell’ambitodell’attuazione del rapporto di lavoro, costituisce espressione tipica dei poteri direttivi dell’imprenditore il cui effettoconsiste nella semplice modifica delle modalità esecutivedell’obbligazione di lavoro, che deve essere adempiuta nongià a favore della controparte naturale, bensì (temporaneamente) a favore del terzo presso il quale il lavoratore èdistaccato con eventuale attribuzione a quest’ultimo deipoteri direttivi e disciplinari sino al momento in cui persiste l’interesse del datore di lavoro distaccante alla prosecuzione della prestazione del lavoratore presso il datore dilavoro distaccato. Il detto distacco non comporta, quindi,né una novazione soggettiva né il sorgere di un nuovorapporto di lavoro con il beneficiario della prestazionelavorativa (cfr. Cass., sez. lav., 21.5.1998, n. 5102; Cass.,sez. lav., 13.6.1995, n. 6657; Cass., sez. lav., 8.6.2005,n. 11952; Cass., sez. lav., 2.9.2004, n. 17748).
17.7
Licenziamento collettivo:nei motivi riferimento allasituazione dell’intera azienda
Cass., sez. lav.,3 novembre 2010, n. 22329Pres. Roselli; Rel. Curzio; P.M. Matera; Ric.C.S.A.D; Res. P.B.,V.S., D.L., M.B.Lavoro subordinato - Licenziamento colletti-vo - Comunicazione di apertura della proce-dura di riduzione di personale - Motivi dellaristrutturazione - Riferimento alla situazionedell’intera aziendaL’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 preve-de che la comunicazione aziendale alle organiz-zazioni sindacali deve contenere l’indicazionedei motivi che determinano la situazione di ecce-denza (non di specifiche unità produttive, ma,indeterminatamente, dell’intera situazione azien-dale) e dei motivi tecnici, organizzativi o produtti-vi, per i quali si ritiene di non poter adottaremisure idonee a porre rimedio a detta situazione.Né l’indicazione delle eccedenze di personale,né la valutazione sulle misure per porvi rimediosono circoscritte o circoscrivibili a singole unitàproduttive. Se alla eccedenza di una unità fossepossibile porre rimedio con misure consistentinello spostamento del personale in eccesso inquella unità verso altre unità, la comunicazionenon può esimersi dallo spiegare quali ragioni nonconsentono l’adozione di tale misura.
Nota - Il caso di specie è sorto in seguito all’impugnazione, da parte di quattro medici, del licenziamento per riduzione del personale loro intimato da una casa di cura,gestita da una congregazione religiosa presso cui lavoravano.
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RAPPORTO DI LAVOROGiurisprudenza
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Il Tribunale di Brescia dichiarava l’illegittimità del licenziamento e disponeva la reintegrazione dei medici.La Corte d’Appello di Brescia confermava, sebbene peraltre ragioni, la decisione di primo grado. La Corte affermava infatti che la congregazione gestiva sette unità aziendali prive di personalità giuridica autonoma e che si trattava quindi di un’unica organizzazione aziendale articolata in varie unità e che pertanto dovevano essere accolte leeccezioni, sollevate dai medici, di violazione delle normesulla procedura dei licenziamenti collettivi ed in particolare del comma 3 dell’art. 4 della legge n. 223/1991.L’unità cui erano addetti i medici aveva subito nel corsodegli anni un progressivo ampliamento che aveva vistol’assunzione di nuovo personale ma successivamente erastata decisa la dismissione di tale unità attuata mediantela cessione di tutti i beni immobili e di buona parte deibeni mobili e strumentali ad altra società, con passaggioanche di buona parte del personale medico e paramendico.In tale contesto veniva aperta la procedura ex art. 4 dellalegge n. 223/1991 e inviata la lettera in cui veniva spiegata la decisione di cessare l’attività a causa del mancatoconseguimento dell’equilibrio economico dell’unità. LaCorte rilevava che tale comunicazione non aveva fornitotutte le informazioni che avrebbero consentito, attraversoun esame congiunto delle scelte imprenditoriali, con riferimento alla concreta realtà aziendale, di trovare soluzionidiverse dalla riduzione del personale e pertanto affermavache era stata sottratta alle organizzazioni sindacali lapossibilità di controllare e di discutere, con riferimentoanche a tutte le altre unità ospedaliere e alla stessa attuazione dell’accordo di cessione ad altra società, ed era statainoltre sottratta alle organizzazioni sindacali la possibilitàdi prospettare soluzioni diverse.Contro tale sentenza proponeva ricorso per cassazione lacongregazione per molteplici motivi. In particolare denunciava la violazione dell’art. 4 e dell’art. 24 della legge n.223/1991 laddove la Corte aveva ritenuto che «nella comunicazione ex art. 4, il datore di lavoro avrebbe dovutofare riferimento all’intera organizzazione aziendale per contestualizzare i motivi dell’impossibilità di ivi assorbire ilpersonale in esubero». La congregazione sosteneva infattiche «l’art. 24, comma 1, della legge n. 223/1991 rendelimitabile l’ambito oggettivo dei licenziamenti alla singolaunità produttiva interessata alla ristrutturazione». La Cortedi Cassazione, rigettando il ricorso e condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, ha affermato che«l’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 prevede che lacomunicazione aziendale alle organizzazioni sindacali devecontenere l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza (non di specifiche unità produttive, ma,indeterminatamente, dell’intera situazione aziendale) e deimotivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritienedi non poter adottare misure idonee a porre rimedio a dettasituazione. Né l’indicazione delle eccedenze di personale, néla valutazione sulle misure per porvi rimedio sono circoscritte o circoscrivibili a singole unità produttive. Se allaeccedenza di una unità fosse possibile porre rimedio conmisure consistenti nello spostamento del personale in eccesso in quella unità verso altre unità, la comunicazione nonpuò esimersi dallo spiegare quali ragioni non consentonol’adozione di tale misura».
34.3
Licenziamento invalidoe onere probatorio
Cass., sez. lav.,18 novembre 2010, n. 23302Pres. Vidiri; Rel. Stile; P.M. Matera; Ric. S. Srl;Res. C.S.Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione delrapporto - Licenziamento individuale - Reinte-grazione del posto di lavoro (tutela reale) -Requisito occupazionale - Fatto costitutivodell’azione di impugnativa del licenziamento -Esclusione - Fatto impeditivo - Configurabili-tà - Individuazione del relativo onere probato-rio - A carico del datore di lavoro - Sussisten-za - FondamentoIn tema di riparto dell’onere probatorio in ordineai presupposti di applicazione della tutela reale oobbligatoria al licenziamento di cui sia accertatal’invalidità - fatti costitutivi del diritto soggettivodel lavoratore a riprendere l’attività e, sul pianoprocessuale, dell’azione di impugnazione del li-cenziamento, sono esclusivamente l’esistenzadel rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimitàdell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’im-presa, inferiori ai limiti stabiliti dalla legge n. 300/1970, art. 18, costituiscono, insieme al giustifica-to motivo del licenziamento, fatti impeditivi delsuddetto diritto soggettivo del lavoratore e devo-no, perciò, essere provati dal datore di lavoro.
Nota - La fattispecie oggetto della sentenza in commentoriguarda il caso di un lavoratore il quale, per circa cinqueanni, aveva prestato attività lavorativa in favore di unasocietà in forza di contratti di collaborazione di naturaautonoma. In seguito, era stato assunto con un contratto diapprendistato. Il rapporto era, quindi, cessato allo scaderedi tale contratto. Con ricorso dinanzi al Tribunale delLavoro di Lecce il lavoratore, per quanto qui di rilievo,chiedeva, previa declaratoria della natura subordinata delcomplessivo rapporto lavorativo intercorso con la società edell’illegittimità del licenziamento, la condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno nella misura prevista dalla legge. Lasocietà si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale adito decideva la causa dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinatoa tempo indeterminato e l’illegittimità del licenziamentoirrogato. Su tali basi, condannava la società a riassumereil lavoratore o, in mancanza, a versargli un’indennità atitolo di risarcimento, con ordine di regolarizzare la posizione assicurativa. Contro tale decisione proponeva appello la società soccombente. L’appellato resisteva al gravamee proponeva appello incidentale, sostenendo la sussistenzadei presupposti per la tutela reale, con conseguente dirittoalla reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte di Appellodi Lecce rigettava l’appello principale e accoglieva quelloincidentale. In particolare la Corte territoriale, in applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unitedella Cassazione con sentenza n. 141/2006, osservava
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che, gravando sul datore di lavoro l’onere di provare ilnumero dei dipendenti impiegati e non essendo tale onerestato assolto, il rapporto era sorretto da stabilità reale,sicché il datore di lavoro andava condannato alla reintegrazione, oltre al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento al soddisfo. La società, aveva, quindi ricorso in Cassazione, censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente affermato che (ai fini dell’applicazione della tutela reale prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori) l’onere dellaprova relativo alle dimensioni dell’organico aziendale gravi sul datore di lavoro. Con la decisione in commento, laSuprema Corte ha respinto il suddetto motivo di ricorso,ritenendo invece corretto il principio già sancito dalleSezioni Unite, secondo il quale «in tema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione
della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui siaaccertata l’invalidità fatti costitutivi del diritto soggettivodel lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento, sonoesclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dalla legge n.300/1970, art. 18, costituiscono, insieme al giustificatomotivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provatidal datore di lavoro» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 10 gennaio2006, n. 141).
31.7
Lavoro & Territorio
L’Avviso in oggetto è volto a sostenere i processi innovativi delle micro,piccole e medie imprese della Basilicata. In particolare è finalizzato adincentivare l’innovazione di prodotto, di processo, organizzativa, dimarketing ed ambientale, attraverso il sostegno di piani di investimentoidonei a migliorare il livello competitivo delle imprese.Soggetti beneficiari e Risorse finanziarie - Possono accedere alleagevolazioni le micro, piccole e medie imprese. La dotazione finan-ziaria per l’Avviso in oggetto è di 10.200.000,00 euro, ed è ripartitacome segue: alle iniziative che presentano un piano di investimentocomplessivo di importo inferiore o uguale a 100.000,00 euro è riser-vata una dotazione massima di 2.000.000,00 di euro; 4.100.000,00euro sono riservati alle microimprese che presentano un piano diinvestimento complessivo di importo superiore a 100.000,00 euro;
4.100.000,00 euro sono riservati alle piccole e medie imprese che presentano un piano di investimentocomplessivo di importo superiore a 100.000,00 euro.Piani di investimento agevolabili - Sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti compresi nelleseguenti tipologie di intervento: A. Innovazioni di processo o di prodotto/servizio ovvero la realizzazione diun nuovo metodo di produzione o di distribuzione, o significativo miglioramento di quello esistente,ottenuto attraverso cambiamenti delle tecniche, delle attrezzature e/o software. L’innovazione può interes-sare il processo produttivo già in atto nell’azienda per renderlo più efficiente e competitivo o l’introduzionedi un nuovo processo per la produzione di nuovi prodotti. B. Innovazioni organizzative ovvero l’adozione dinuovi metodi che hanno lo scopo di aumentare le prestazioni dell’impresa, migliorandone la produttivitàe/o riducendone i costi di gestione, di organizzazione e di transazione anche tramite lo sviluppo e larealizzazione di tecniche derivanti da applicazioni Ict. C. Innovazioni di marketing ovvero l’introduzione dinuove strategie e politiche di marketing che comportano significativi cambiamenti nella modalità dicompetizione e/o di posizionamento sul mercato, con esclusione delle spese di pubblicità. Perché possaessere considerata innovativa, la metodologia di marketing non deve essere stata precedentementeutilizzata dall’impresa e deve rappresentare un significativo cambiamento di direzione rispetto alle strate-gie attuate dall’impresa. La nuova strategia può essere sviluppata non solo per i nuovi prodotti, ma ancheper prodotti già esistenti. D. Eco-innovazione ovvero attività ed investimenti volti a: favorire il miglioramen-to delle performance ambientali aziendali attraverso la riduzione significativa degli impatti delle attivitàproduttive dell’impresa sia a livello di processo sia di prodotto; migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi dilavoro e di responsabilità sociale dell’impresa.Forma e intensità dell’agevolazione - Le agevolazioni possono essere concesse sotto forma di aiutiin conto capitale; la misura del sostegno è definita in termini di intensità massima di contributo sullespese ammissibili, calcolata in Equivalente Sovvenzione Lordo (Esl), come segue: Microimprese ePiccole imprese 50% Eel; Medie Imprese 40% Esl. L’agevolazione massima concedibile a ciascunpiano di investimento non potrà superare in alcun caso l’importo di 300.000,00 euro. Sono inoltreammessi investimenti innovativi che prevedono un piano di investimento complessivo di importo noninferiore a 40.000,00 euro.Modalità di presentazione delle domande - Dalle ore 8.00 del giorno 10.2.2011 e fino alle ore 24.00del giorno 22.2.2011 sarà possibile compilare la candidatura telematica tramite accesso al portale dellaRegione Basilicata www.basilicatanet.it.
Marco Pettini - Pragma Service Sas Pistoia
Deliberazione della Giuntaregionale 23.12.2010,n. 2183 (BURB 31.12.2010,n. 51)
Oggetto: Avviso pubblico per la«Procedura valutativa a sportel-lo per il sostegno all’innovazio-ne delle Pmi». Linea di interven-to III.2.1.B dell‘obiettivo specifi-co II.2 dell‘Asse III - Competitivi-tà Produttiva del P.O. Fesr2007/2013
Regione Basilicata: sostegnoall’innovazione delle Pmi
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Rassegna del meritoForo di Bolzano
Principio di non contestazioneTribunale di Bolzano 2 marzo 2010
Giud. Puccetti; Ric. P.G.; Res. H Srl nonché B SrlControllo probatorio - Concentrazione - Im-mediatezza - Oralità - Onere della prova -Contumacia - Interrogatorio - Costituzione -Contestazione - Interpretazione - «Ficta con-fessio» - «An debeatur» - Quantum debeaturIl principio della «non contestazione» vincola ilgiudice, che dovrà astenersi da qualsiasi control-lo probatorio del fatto non contestato e dovràritenerlo sussistente, proprio perché l’atteggia-mento difensivo delle parti elimina il fatto stessodall’ambito degli accertamenti richiesti, in osse-quio ai principi di concentrazione, immediatezzaed oralità.
Nota - Con la sentenza in esame il giudice adito haribadito come il principio della «non contestazione» vincola l’organo giudicante, il quale dovrà astenersi da qualsiasicontrollo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente (trattasi di un principio consolidato delTribunale di Bolzano, ribadito con le sentenze delladott.ssa E. Marchesini n. 127/2010, depositata il 9 aprile2010, n. 128/2010, depositata il 13 aprile 2010, sentenza n. 125/2010, depositata il 7 aprile 2010, sentenza n.180/2010, depositata il 18 maggio 2010 nonché le successive sentenze emesse dallo stesso giudice Lorenzo Puccetti n. 141/2010 depositata il 13 aprile 2010 e n. 146/2010 depositata il 20 aprile 2010). Infatti, l’atteggiamento difensivo delle parti elimina il fatto stesso dall’ambitodegli accertamenti richiesti, in ossequio ai principi di concentrazione, immediatezza ed oralità che informano l’ordinamento giuridico e che ora trovano espresso recepitonormativo nella nuova formulazione dell’articolo 111,comma 2, della Costituzione ovvero nel principio della«ragionevole durata del processo». Il Tribunale adito hacomunque ritenuto opportuno sottolineare che, sebbene ilprincipio della «non contestazione» non possa introdurrenessuna deroga a quello confliggente dell’onere della provadi cui all’articolo 2697 c.c., la non contestazione producaun qualche effetto, anche alla luce delle recenti modifichecostituzionali dell’articolo 111. A sostegno della propriatesi viene evidenziato: a) che il contenuto dell’articolo 416c.p.c. per il rito del lavoro impone che il convenuto nellamemoria difensiva di costituzione debba fra l’altro «prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad unagenerica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a
fondamento della domanda»; b) che ragioni di caratterelogico si pongono a favore della tesi esposta, tenuto contoche non si capirebbe per quale ragione l’ordinamento dovrebbe favorire la parte che rimane contumace rispetto aquella diligente che sebbene costituita non contesti le allegazioni attoree. In ragione delle proprie argomentazioni, ilTribunale di Bolzano ritiene non condivisibile l’obiter dictum del giudice delle leggi (sentenza n. 340/2007) che,nel dichiarare l’incostituzionalità per eccesso di delegadell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 5/2003 (che consentiva l’applicazione del principio di noncontestazione nel processo societario ove il convenutoavesse tardivamente notificato la comparsa di costituzione), ha affermato che la disposizione dichiarata incostituzionale «detta una regola del processo contumaciale incontrasto con la tradizione del diritto processuale italiano,nel quale alla mancata tardiva costituzione non è statoattribuito il valore di confessione implicita». Applicandotali principi alla fattispecie, l’organo giudicante ha ritenutofondati i fatti dedotti dal ricorrente, in ragione del comportamento processuale tenuto nel corso del giudizio dalleconvenute e precisamente: della contumacia (quindi dellanon contestazione dello svolgimento dell’attività e delquantum debeatur, così come indicati nel ricorso), dellamancata comparizione alla prima udienza (valutabile exarticolo 420, comma 1, c.p.c.), della ficta confessio derivante dalla mancata partecipazione del legale rappresentante all’udienza fissata per l’interrogatorio formale.
Contratto a termine:ragioni giustificatrici
Tribunale di Bolzano 17 marzo 2010
Giud. F. Muscetta; Ric. M.A.; Res. F. SpaReintegrazione - Retribuzioni - Nullità - Termi-ne - Proroga - Diligenza - TrasformazioneLe ragioni giustificatrici dell’apposizione del ter-mine devono essere specificatamente enunciate,posto che l’adozione di formule generiche si po-ne in contrasto con il principio per il quale ilcontratto di lavoro è stipulato di regola a tempoindeterminato.
Nota - Il ricorrente domandava la reintegrazione nelposto di lavoro e la condanna della società convenuta alpagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data diinterruzione della prestazione lavorativa, facendo valere lanullità dell’apposizione del termine al contratto di assunzione a tempo determinato e della successiva proroga. La
a cura di Stefano Ascioni Avvocato in Bolzano e Roma - Studio legale associato Palumbo, Ascioni, Abate
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convenuta si costituiva chiedendo, in via principale, ilrigetto della domanda proposta dal ricorrente ed, in viasubordinata, la riduzione dell’importo dovuto al ricorrente,tenuto conto degli importi percepiti o che avrebbe potutopercepire utilizzando la normale diligenza (ex art. 1227c.c.). Il giudice adito emetteva ordinanza cautelare di assunzione in corso di causa e nel merito riteneva la domanda fondata e meritevole di accoglimento. Rilevava l’organogiudicante che la dizione «momentaneo incremento», utilizzata con riferimento al settore di attività del datore dilavoro, equivaleva sostanzialmente alla parafrasi della locuzione legislativa relativa alle ragioni di carattere produttivo in quanto era priva della specificazione dell’entitàdell’incremento e dei clienti a cui doveva attribuirsi taleincremento. Infatti, le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine (richieste dall’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo n. 368/2001) dovevano essere specificatamente enunciate, posto che l’adozione di formule generiche si poneva in contrasto con il principio sancito dalcomma 1 dell’articolo 1 citato, per il quale «il contratto dilavoro è stipulato di regola a tempo indeterminato». Alriguardo veniva richiamato l’insegnamento della SupremaCorte (Cass. 21.5.2008, n. 12985), secondo il quale«l’articolo 1 del decreto legislativo n. 368/2001, ancheanteriormente alla modifica introdotta dall’articolo 39della legge n. 247/2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, deltutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine per ragioni di caratteretecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» con la conseguenza che «in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma chesanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, inbase ai principi generali in materia di nullità parziale delcontratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonché alla stregua dell’interpretazione dello stesso articolo 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70 Ce (recepita con il richiamato decreto) all’illegittimità del termine e alla nullità della clausola di apposizione dello steso consegue l’invalidità parziale relativaalla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro atempo indeterminato». Applicando i suddetti principi allaclausola giustificativa apposta al contratto a termine stipulato con il ricorrente, il giudice riteneva la stessa viziata danullità, stante la mancata specificità delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. In conseguenza dell’accertata nullità il contratto di lavoro venivadichiarato a tempo indeterminato. Dalle somme dovute allavoratore a titolo di risarcimento del danno non venivanodetratti gli importi percepiti dal ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione, ritenendo, in analogia a quantoritenuto costantemente dalla Suprema Corte (Cass.15.5.2000, n. 6265; 16.3.2002, n. 3904; 30.1.2003,n. 1489; 1.6.2004, n. 10531) con riferimento al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo che le indennità previdenziali ed in particolare quella di disoccupazione non potevano essere detratte dalle somme dovute daldatore di lavoro a titolo di risarcimento del danno inquanto le stesse, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, dovevano essere chieste in restituzione dall’Istitutoprevidenziale, essendone venuti meno i presupposti.
Contratto di formazione e lavoro:computo anzianità di servizio
Tribunale di Bolzano 26 marzo 2010
Giud. L. Puccetti; Ric. P.; Res. T. SpaAnzianità - Aumenti periodici - Retribuzione -Nullità - Interpretazione - Discriminazione -PrescrizioneÈ nulla la disposizione del contratto collettivoche, nel regolamentare gli aumenti retributivi pe-riodici, esclude l’utile computo del periodo di for-mazione e lavoro.
Nota - Il ricorrente, premesso di essere stato assunto concontratto di formazione lavoro, convertito in contratto atempo indeterminato, domandava la nullità, per contrastocon l’art. 3, comma 5, del Dl n. 726/1984 (convertito conmodificazioni in legge n. 863/1984), della clausola delcontratto individuale che escludeva, nel richiamare l’Accordo interconfederale applicabile al rapporto di lavorointercorso tra le parti, qualsiasi effetto economico all’anzianità di servizio maturata dal periodo del contratto diformazione. Radicatosi il contraddittorio, il datore di lavoro convenuto chiedeva la reiezione del ricorso per infondatezza. Ritenuta la causa istruita documentalmente, il ricorso veniva dichiarato fondato e meritevole di accoglimento,atteso che la disposizione pattizia in parola era del tuttoestranea ai principi tanto del diritto comunitario quantodel diritto interno. Al riguardo, con riferimento al dirittointerno, veniva osservato che l’art. 3, comma 5, del Dl n.726/1984, convertito nella legge n. 863/1984, prevedeva: «Ai contratti di formazione e lavoro si applicano ledisposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presentedecreto. Il periodo di formazione e lavoro è computatonell’anzianità di servizio in caso di trasformazione delrapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempoindeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell’esecuzione del contratto di formazione e lavoro». Per ilgiudice adito, il tenore letterale della disposizione citataera insuperabile e, conseguentemente, la tesi della convenuta, secondo cui la predetta disciplina si doveva riferire aisoli istituti legali e non anche agli istituti di origine contrattuale, non veniva ritenuta meritevole di pregio. Con lasentenza in esame l’organo giudicante, pur rilevando chela questione era stata rimessa alle Sezioni Unite per contrasto nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ord. n.1860/2010 rel. Curzio), riteneva fondato l’orientamentodella Suprema Corte che riteneva che la disposizione richiamata comportava la computabilità del periodo di formazione e lavoro «anche quando l’anzianità di servizio èpresa in considerazione da discipline meramente contrattuali, come quelle sugli scatti di anzianità e i passaggiautomatici di classe stipendiale, dato che la distinzione traistituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale non trova fondamento nel tassativo tenore del testonormativo, la cui portata non può ritenersi derogabileneanche mediante specifiche previsioni della contrattazione collettiva» (cfr. ex multis Cass. n. 13716/2007 rel.D’Agostino; Cass. n. 24033/2008 rel. Miani Canevari.
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Tali argomentazioni erano state già condivise dal Tribunale di Bolzano con le sentenze n. 96/2008 Dd24.3.2008 e n. 1/2009 Dd 7.1.2009). Per il Tribunaleadito l’opposta tesi della giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass. n. 11206/2009 rel. Stile, 11839/2009 rel. Picone,21103/2009 rel. Zappia) veniva ritenuto «non coerentecon i principi generali enucleabili dalla stessa giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento legale dianzianità di servizio convenzionali e di rapporti tra autonomia collettiva e legge» e poneva in secondo piano ilcriterio ermeneutico di base fissato dall’art. 12, comma 1,delle preleggi. Veniva, inoltre, rilevato che l’orientamentocriticato per il Tribunale adito finiva per proporre un’interpretazione parzialmente abrogatrice del disposto legislativo, la cui formulazione viceversa non tollerava artificiose distinzioni: il periodo di formazione e lavoro, in casodi conversione del contratto, doveva essere computato (siintende, ad ogni fine, senza eccezioni, quindi anche a quelliretributivi) nell’anzianità di servizio. La ratio della disposizione in scrutinio era infatti quella di impedire al trattamento dei lavoratori, che aveva contributo per lo stessonumero di anni all’attività di impresa, qualsiasi discriminazione di trattamento a causa delle modalità di assunzione. Il trattamento deteriore riconosciuto al lavoratore assunto con contratto formazione e lavoro con il salario diingresso rispetto a quello impiegato a tempo indeterminatoera «oggettivamente e ragionevolmente giustificato da finalità legittime» (disposizione derogatoria di cui all’art. 6,comma 1, della direttiva 2000/78/Ce) nel momento genetico dell’instaurazione del rapporto, favorendo tali contratti l’accesso al mercato del lavoro anche ai prestatori piùgiovani attraverso un sistema di sgravi contributivi (ritenuti legittimi dalla giurisprudenza comunitaria se di importo fino al 25%, nella causa C310/1999 del 7 marzo2002 Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee e da considerarsi, invece, aiuti di Statoincompatibili col diritto comunitario ex art. 87 Tr. Ue giàart. 92 solo se di importo superiore a detto limite) eriduzioni retributive (poiché una parte dell’orario di lavorodovrebbe essere destinata all’istruzione del lavoratore),mentre una volta che il rapporto si trasformava a tempoindeterminato la disparità di trattamento non trovava giustificazione alcuna non potendo esplicare alcun effetto positivo sull’assunzione dei prestatori di lavoro più giovaniovvero sulla conservazione del posto di lavoro. La tesiopposta della giurisprudenza di legittimità si poneva peraltro in contrasto con i principi di primizia del dirittocomunitario e, segnatamente, con quelli desumibili dalcombinato disposto degli artt. 1 e 3, n. 1 della direttiva2000/78/Ce (recepita nell’ordinamento interno con il Dlgs n. 216/2003) nella parte in cui «mira a stabilire unquadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate...sull’età per quanto concerne l’occupazioni e le condizionidi lavoro, gli avanzamenti di carriera, la retribuzione» nonsussistendo alcuna «finalità legittima» nella negoziale disparità di trattamento eccezionalmente giustificata aisensi dell’art. 6, n. 1, lett. a) solo nella fase di inserimentoprofessionale e non anche nel corso della successiva progressione economica che altro non rappresentava che unadifferenziazione di trattamento fondata sull’anzianità diservizio ovvero una discriminazione indiretta ai danni deilavoratori più giovani di età. Per il giudice adito l’interpretazione adottata trovava altresì conforto in una pronunziadella giurisprudenza comunitaria (cfr. C88/2008 Dd
18.6.2009 Hütter) con la quale era stata ritenuta contraria alla direttiva 2000/78/Ce la normativa nazionale(austriaca) che prevedeva non utile ai fini del successivoinquadramento contrattuale il periodo di apprendistatosvolto prima del compimento del diciottesimo (18°) annodi età. Invero la Corte di Giustizia aveva più volte rimarcato come il principio di non discriminazione in funzionedell’età rappresentava canone fondamentale del diritto comunitario (va inoltre rimarcato che l’art. 6, n. 1, Tueenuncia che la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Ue ha lostesso valore giuridico dei Trattati e che l’art. 21, n. 1, ditale Carta che è «vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare … (sul)l’età» giacché rappresenta un’applicazione specifica dei principi generali diuguaglianza, di non discriminazione e della parità di trattamento «dal momento che il principio stesso … trova lasua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizionicostituzionali comuni agli Stati membri» cfr. C144/2004 Dd 22.11.2005 Mangold, C388/2007 Dd5.3.2009 Age Concern England, C.555/2007 Dd22.1.2010 Kücükdeveci e che ogni deroga deve esseregiustificata da un obiettivo pubblico di politica sociale).Infine, veniva evidenziato che l’orientamento giurisprudenziale criticato essendo il contratto di formazione e lavorouna species del contratto a termine si poneva altresì incontrasto con i principi desumibili dalla direttiva 1999/70/Ce cd. «Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato» (trasposta nell’ordinamento interno con il Dlgs n.368/2001), la quale alla clausola 4 prevedeva che «ilavoratori a tempo determinato non possono essere trattatiin modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto orapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che nonsussistano ragioni oggettive» e che «i criteri del periodo dianzianità di servizio relativi a particolari condizioni dilavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori atempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato,eccetto quando criteri diversi in materia di periodo dianzianità siano giustificati da motivazioni oggettive». Invero, anche se come consentito dal legislatore comunitariol’art. 10 del Dlgs n. 368/2001 escludeva dal campo diapplicazione della disciplina del contratto a termine ilcontratto formazione e lavoro, nondimeno si doveva ritenere che se era vero che il principio di non discriminazionein relazione all’anzianità operava nei rapporti fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, a fortiori lo stesso doveva ritenersi operante anche nella successiva fase di trasformazione del rapporto senza termine aprescindere dalla circostanza che il contratto di lavoropresupposto fosse a tempo determinato o di formazione elavoro. L’interpretazione propugnata da ultimo dalla Suprema Corte anche sotto questa angolazione creava quindiun’ingiustificata disparità di trattamento risolvendosi indiscriminazione indiretta fra persone aventi la medesimaanzianità di servizio, a seconda delle modalità di assunzione, a favore dei dipendenti assunti ab origine a tempoindeterminato rispetto ai lavoratori più giovani di etàinizialmente inseriti in azienda con contratto di formazione e lavoro. Non era quindi condivisibile il pensieroespresso da autorevole dottrina che aveva recentemente econ forza affermato come l’intervento del legislatore in unamateria di competenza della contrattazione collettiva eracontrario al principio dell’autonomia contrattuale dei sindacati desumibile da una lettura «aggiornata» del comma
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4 dell’art. 39 Cost., invocando nel contempo una letturacostituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 5, del Dl n.726/1984 convertito con modificazioni in legge n. 863/1984 o propugnandone la rimessione della questione dilegittimità alla Corte Costituzionale, quando l’esercizio diquesta autonomia si poneva, come nel caso di specie, inpalese contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e nazionale. Tanto premesso, ritenevail giudicante che la disposizione pattizia che, nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici, escludeva l’utile computo del periodo di formazione e lavoro era del tuttoestranea ai principi tanto del diritto comunitario quantodel diritto interno e segnatamente della disposizione imperativa di riferimento invocata da parte ricorrente disegnata dall’art. 3, comma 5, del Dl n. 726/1984 (che rappresentava nel caso di specie, al di là delle valutazioni sulrispetto dei principi desumibili dal diritto comunitariorafforzativi della ratio decidendi l’effettivo tertium comparationis già sottoposto in limine litis al contraddittoriodelle parti). Doveva pertanto accertarsi il diritto del ricorrente al riconoscimento del periodo di 24 mesi del contratto di formazione e lavoro stipulato tra le parti ai finidell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e conseguentemente il diritto del ricorrente all’attribuzione di una classebiennale di stipendio diversa e al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate. Venivano ritenuteprescritte, in accoglimento dell’eccezione di prescrizionequinquennale sollevata dalla società convenuta ex art.2948, n. 4, c.c., trattandosi di rapporto assistito da stabilità reale, le differenze retributive relative al periodo anteriore al quinquennio precedente il primo atto interruttivodella prescrizione intervenuto.
Benefici previdenzialiper lavoratori dell’amianto
Tribunale di Bolzano 26 marzo 2010
Giud. E. Marchesini; Ric. S.S.; Res. InpsAttività lavorativa - Eccezioni - Inammissibili-tà - Improponibilità - Decadenza - Carenza diinteresse - Diritti acquisiti - ProveLa Finanziaria del 2004 ha sancito come intangi-bili i diritti acquisiti, ivi compresi quelli maturati datutti i lavoratori che prima del 2 ottobre 2003hanno ottenuto o semplicemente chiesto all’Inailla certificazione dell’esposizione all’amianto, an-corché gli stessi lavoratori non hanno maturatoalla stessa data e nel contempo i requisiti contri-butivi ed anagrafici per il diritto al trattamentopensionistico o non hanno effettuato alcuna do-manda all’Inps.
Nota - Il ricorrente adiva il Tribunale di Bolzano perdomandare l’accertamento del suo diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992con conseguente domanda al pagamento di quanto dovuto.Al riguardo, il ricorrente rilevava la illegittimità delle decisioni adottate nei suoi confronti dall’Inail (con riferimentoal mancato rilascio della dichiarazione di esposizione all’amianto) e dall’Inps (con riferimento al diniego dei bene
fici per l’esposizione dell’amianto), tenuto conto della suaesposizione all’amianto per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per un periodo ultra decennale. Con memoriaritualmente depositata si costituiva in giudizio l’Inps chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente. L’Istituto previdenziale eccepiva, in via pregiudiziale e preliminare, l’inammissibilità e l’improponibilità del ricorso e in viasubordinata la decadenza. Acquisite le prove documentaliprodotte ed assunte le prove orali offerte, la causa venivadiscussa e decisa con il rigetto del ricorso a spese compensate. Con riferimento alle eccezioni sollevate dalla convenuta, il Tribunale rilevava che le argomentazioni poste afondamento non erano meritevoli di accoglimento tenutoconto che: a) con riferimento a quella di inammissibilitàdella domanda giudiziale, risultava agli atti la presentazione domanda di certificazione all’esposizione dell’amianto nonché la domanda di ricostituzione della pensione di anzianità con riconoscimento dei benefici peresposizione all’amianto; b) con riferimento all’improcedibilità della domanda giudiziale, la domanda amministrativa era stata presentata e tenuto conto altresì che il previgente regime non richiedeva la certificazione Inail a corredo della domanda ed anzi non era richiesta neanche laproposizione di una domanda autonoma rispetto a quelladi pensione (si veda in materia sentenza del TribunaleBolzano n. 903/2007); c) con riferimento all’inammissibilità per mancata opposizione del provvedimento negativo dell’Inail, la normativa non prevedeva la previa impugnativa del provvedimento di rigetto; d) con riferimentoalla decadenza per mancata proposizione del ricorso amministrativo all’Inail entro il termine stabilito dall’articolo47, comma 5, della legge n. 326/2003, il ricorrenteaveva provato per documenti di aver inoltrato la domandaamministrativa per l’ottenimento del beneficio controversoall’Inail prima della data prevista dall’articolo 3, comma132, della legge n. 350/2003 (che aveva introdotto unaclausola di salvezza per l’applicazione della disciplinaprevigente); e) con riferimento alla carenza di interesse adagire, «nell’ambito del rapporto giuridico previdenziale, èconfigurabile, alla stregua della disciplina di cui all’articolo 54 della legge n. 88/1989 (nonché delle disposizionidettate dalla legge n. 241/1990 in materia di accesso aidocumenti amministrativi), un vero e proprio diritto dellavoratore assicurato, cui corrispondeva uno specifico obbligo dell’ente di previdenza, alla corretta informazionecirca la consistenza del credito contributivo in corso: nederivava che, ove tale diritto rimaneva insoddisfatto acausa della mancata o corretta determinazione da partedell’ente, il lavoratore aveva un interesse qualificato edattuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall’inadempimento» (Cass. 21 giugno 2002, n. 9125). Nelmerito l’organo giudicante premetteva che la Finanziariadel 2004 aveva ribadito che non potevano essere toccati idiritti acquisiti ivi compresi quelli maturati da tutti i lavoratori che prima del 2 ottobre 2003 avevano ottenuto osemplicemente chiesto all’Inail la certificazione dell’esposizione all’amianto, riconoscendone come intangibili dettiaccertamenti, ancorché gli stessi lavoratori non avevanomaturato alla stessa data e nel contempo i requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico o non avevano effettuato alcuna domanda all’Inps(soltanto la domanda di certificazione presentata successivamente alla data del 2 ottobre 2003 doveva determinare
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del nuovo regime introdotto dall’articolo 47 citato). Chiarito ciò, veniva rilevato che nella fattispecie sottopostaall’esame dell’organo giudicante, la disciplina applicabileratione temporis era quella contenuta nel comma 8 dell’articolo 13 della legge n. 257/1992 (nel testo antemodifiche introdotte dall’articolo 47, comma 1, del decretolegge n. 269/2003 convertiti in legge n. 326/2003) e, invirtù di tale disciplina, il ricorrente non aveva diritto allarivalutazione dei periodi contributivi, in quanto dalle testimonianze assunte non era stata raggiunta la prova dell’esposizione al rischio qualificato amianto per un periodoultradecennale in relazione alle mansioni svolte presso lostabilimento del datore di lavoro. A ciò andava aggiuntoche la consulenza tecnica disposta, le cui conclusioni eranointeramente condivise dal giudice, aveva escluso la ricorrenza degli estremi previsti per il riconoscimento del beneficio invocato.
Retribuzione:patto di conglobamento
Tribunale di Bolzano 28 aprile 2010
Giud. F. Muscetta; Ric. T.A.; Res. V.O.Eccezione - Tardività - Retribuzione - Presun-zione - Interpretazione - Libertà formaIl patto di conglobamento nei compensi corrispo-sti per le prestazioni lavorative di corrispettivi ul-teriormente dovuti al lavoratore per legge o percontratto (quali tredicesima, ferie, festività o stra-ordinario) può essere ammesso solo nel caso incui dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferi-bile la prestazione patrimoniale complessiva.
Nota - Con la sentenza oggetto di esame, il Tribunaleadito affrontava le problematiche riguardanti la validitàdel patto di conglobamento nei compensi corrisposti per leprestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovutial lavoratore per legge o per contratto nonché quelle relative la ricerca delle istanze rivolte al giudice da parte delricorrente. L’organo giudicante respingeva l’eccezione sollevata dal datore di lavoro convenuto nelle note difensive (equindi tardivamente) relativa al conglobamento dello straordinario nella retribuzione pattuita, in quanto, aderendoall’insegnamento della Suprema Corte (Cass. 4.6.2002, n.8097; Cass. 12.11.2008, n. 27027), il patto di conglobamento nei compensi corrisposti per le prestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore perlegge o per contratto quali tredicesima, ferie, festività ostraordinario poteva essere ammesso solo nel caso in cuidal patto risultino gli specifici titoli cui era riferibile laprestazione patrimoniale complessiva. Infatti, solo in talcaso era superabile la presunzione che il compenso stabilito era dovuto quale corrispettivo della sola prestazioneordinaria e si rendeva possibile il controllo giudiziale circal’effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti spettantiper legge o per contratto. Nel caso di specie la domandaveniva accolta in ragione del fatto che non era stata raggiunta la prova del conglobamento, anzi dalla prova testimoniale risultava soltanto che tra le parti era stata pattuita la retribuzione mensile netta. Il giudice adito riteneva,
inoltre, di condannare il convenuto agli importi accertatidal Ctu per alcuni titoli dovuti per il contratto collettivo,pur in difetto di esplicita richiesta del ricorrente nelleconclusioni dell’atto introduttivo, in quanto dal tenore dell’atto stesso emergeva, senza ombra di dubbio, che il credito preso in considerazione coinvolgeva anche i titoli quantificati dal perito. In tal senso, aderiva al consolidatoorientamento interpretativo della Suprema Corte, secondoil quale il principio della libertà di forma degli atti di partenel processo civile non consentiva di tenere distinte, ai finidella concreta ricerca delle istanze rivolte al giudice, lediverse parti degli scritti difensivi ed imponeva l’esameglobale di esse ben potendo essere contenute nella parteespositiva, richieste conclusive ed argomentazioni difensive, per cui la domanda giudiziale doveva essere interpretata con riferimento alla volontà della parte quale emergevanon solo dalla formulazione letterale delle conclusioni dell’atto di citazione, ma anche dall’intero complesso dell’attoche la conteneva (Cass. n. 18096/2002; Cass. n.18653/2004; Cass. n. 6100/1997).
Impiego pubblico:trasformazione contrattoa termine
Tribunale di Bolzano 30 aprile 2010
Giud. E. Marchesini; Ric. B.A.; Res. A.S.P.A.B.Nullità - Contratto d’opera - Lavoro subordi-nato - Contestazione - Trasformazione - Di-sapplicazione - Contratto a tempo determina-to - Contratto a tempo indeterminato - Impie-go pubblico - Procedure concorsuali - Retri-buzione - Risarcimento - ProvaNon sussiste un onere di disapplicazione dellanormativa nazionale che prevede nel pubblicoimpiego il divieto di conversione in rapporto atempo indeterminato, nell’ipotesi di violazionedelle norme imperative riguardanti l’assunzione ol’impiego di lavoratori.
Nota - Parte ricorrente chiedeva al giudice di accertare lanullità del contratto d’opera stipulata con l’azienda convenuta, in quanto, ai sensi della legge provinciale n. 18/1983, non erano esplicate le ragioni del ricorso al contratto d’opera. Parte ricorrente affermava, altresì, che comunque le modalità di espletamento dell’attività svolta a favoredella parte resistente erano tali da qualificare il rapportointercorso quale rapporto di lavoro subordinato con laconseguente trasformazione del contratto d’opera in contratto a tempo determinato, convertito ope legis in contratto a tempo indeterminato con decorrenza pari alla data distipulazione del primo contratto. La domanda relativa alladeclaratoria di nullità dei contratti per violazione dellalegge provinciale citata veniva rigettata, in quanto partericorrente non aveva contestato l’esistenza dei presuppostirichiesti dalla legge provinciale citata. Al riguardo l’organo giudicante rilevava che la disposizione richiamata nonrichiedeva, ai fini della validità del contratto d’opera, chenello stesso dovevano essere richiamati i presupposti previ
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sti dalla legge, ma che gli stessi sussistevano. Anche leargomentazioni poste a sostegno della seconda domandanon venivano condivise dal’organo giudicante e quindianche il relativo capo veniva rigettato. Sul punto venivarilevato che il Tribunale non poteva pervenire alla conversione dei contratti (sempre che ne sussistessero le condizioni) in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine dal momento che tale effetto era preclusodall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 che espressamente prevedeva «in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione ol’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapportidi lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, fermo restando ogni responsabilità esanzione (…)». Riteneva, inoltre, opportuno: da un latorammentare che la preclusione fissata dalla disposizionecitata aveva superato il vaglio di legittimità costituzionale(Corte Costituzionale, sentenza 27 marzo 2003, n. 89);dall’altro che la stessa disposizione non era in contrastocon la direttiva comunitaria n. 70/1999, con esclusione diogni problematica relativa all’onere di disapplicazione daparte del giudice adito. Su tale ultimo aspetto veniva ricordato (e sul punto veniva citata la sentenza del Tribunale diTrapani del 18.11.2009) che la predetta direttiva intendeva garantire l’applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratoria tempo determinato nonché prevenire il cd. abuso diproroghe e cioè gli eccessi derivanti dall’utilizzo di unasuccessione di contratti o di rapporti a tempo determinato(finalità cristallizzate al punto 4 delle premesse). A ciòandava aggiunto che le forme di tutela che le nazioniaderenti dovevano assicurare riguardavano una o più misure relative a: 1) ragioni obiettive per la giustificazionedel rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; 2) la duratamassima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempodeterminato successivi; 3) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. Conseguentemente la chiarezzadel dato letterale induceva a ritenere che risultava estraneaogni valutazione delle conseguenze dell’illegittimo ricorsoall’assunzione a tempo definito. A ulteriore conforto dellalinea interpretativa adottata veniva rilevato che: a) la normativa in questione era la naturale espressione del principio (sancito dall’articolo 97 Cost.) dell’accesso al pubblicoimpiego mediante procedure concorsuali (Corte Costituzionale 27 marzo 2003, n. 89) al fine di garantire l’imparzialità e l’efficacia della pubblica amministrazione; b) lanon omogeneità del pubblico impiego rispetto al settoreprivato (diverse forme di accesso, gestione del pubblicointeresse da parte del datore di lavoro pubblico, rispettodella pianta organica e delle previsioni di bilancio ecc.)rilevava un’assenza di contrasto tra il principio di paritàdi trattamento e l’opzione nazionale del «divieto di conversione». Su tale aspetto veniva richiamata la sentenza dellaCorte di Giustizia Europea del 7 settembre 2006 (causeC53/04 e C180/04) ove era stato espressamente affermato che non osta, in linea di principio, una normativanazionale che escludeva la trasformazione a tempo indeterminato nel settore del pubblico impiego, in presenzadella previsione di istituti diretti a punire eventuali abusi(in tal senso l’articolo 36 in parola riconosce al lavoratoreinteressato il diritto al risarcimento); c) la normativa inparola non era stata abrogata da norme successive. Conriferimento a tale ultima precisazione veniva rilevato che
non costituiva ostacolo all’interpretazione espressa la circostanza che la normativa successiva, contenuta nel decreto legislativo n. 368/2001, nell’indicare le ipotesi esclusedal proprio campo di applicazione non contemplava ilpubblico impiego, tenuto conto che: siamo al di fuori diun’ipotesi di abrogazione esplicita; la nuova legge regolavaintegralmente la materia già disciplinata dalla precedente;la norma posteriore non era incompatibile con quella antecedente; la norma generale posteriore non derogava allanorma speciale anteriore (Corte Cost. 29.12.2004, n.428). In ragione della interpretazione adottata, per ilgiudice del lavoro, non esistevano ragioni per disapplicarela norma in questione (articolo 36 del Dlgs n. 165/2001)alla fattispecie sottoposta al vaglio, dal momento che essatrovava applicazione a tutte le assunzioni avvenute al difuori di una procedura concorsuale. Conseguentemente,non veniva accolta la richiesta di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra leparti, come richiesto nelle conclusioni del ricorso, tenutoconto che non era possibile trasformare il rapporto dilavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Infatti, la domanda di accertamento della natura subordinatadel rapporto non aveva una propria autonomia, ma rappresentava un presupposto logico e necessario, strettamente connesso alla costituzione di un rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato ab origine e di condanna al pagamento delle differenze retributive nonchéalla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. In ogni caso, veniva rilevato che la domandadell’accertamento della natura subordinata non poteva essere accolta per mancanza di prova della subordinazione,tenuto conto che tutti i capitoli di prova formulati inricorso erano inammissibili, in quanto in parte valutativi,in parte generici e in parte non contestati. Da ultimoveniva replicato all’assunto di parte ricorrente di cui allenote conclusionali, secondo il quale nelle conclusioni delricorso era stata formulata la domanda di risarcimento exarticolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, rilevando che nelle conclusioni del ricorso non sirilevava tale richiesta e che tale richiesta non era stataavanzata neanche a seguito del’autorizzazione concessa dimodifica delle conclusioni, a seguito della costituzione delconvenuto (La stessa interpretazione veniva ribadita inun’altra sentenza emessa dallo stesso giudice successivamente in data 30 aprile, sentenza n. 166/2010, tra N.M./A.S.P.A.B.).
Licenziamento:onere della prova
Tribunale di Bolzano 27 maggio 2010
Giud. E. Marchesini; Ric. L.E.; Res. P.I. SpaCondotta - Disposizioni - Sospensione - Codi-ce disciplinare - Onere prova - Informazione -Presunzione - Conoscenza - Elemento psico-logico - SproporzioneIncombe sul datore di lavoro l’onere di provare laconoscenza da parte del lavoratore delle disposi-zioni aziendali nonché la intenzionalità del lavo-ratore alla violazione alla stessa disposizione.
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Nota - Il ricorrente impugnava il licenziamento irrogatogli a causa di una asserita irregolarità commessa nellosvolgimento dell’attività assegnatagli risalente ad un annoprima. In particolare, il ricorrente evidenziava: a) di nonaver mai ricevuto la disposizione aziendale che descrivevail comportamento da tenere nella particolare situazione incui si era trovato; b) che il procedimento penale attivatocon riferimento al comportamento contestato era statoarchiviato; c) che la condotta era da considerarsi incolpevole; d) che ad altro collega, colpevole dello stesso comportamento, era stata irrogata la sanzione disciplinare dicinque giorni di sospensione; e) che il licenziamento erastato irrogato a distanza di quasi un anno; f) che mancaval’affissione in luogo accessibile del codice disciplinare. Conmemoria di costituzione tempestivamente e ritualmentedepositata, il datore di lavoro chiedeva il rigetto del ricorsoin quanto infondato in fatto e in diritto. Dopo l’escussionedei testi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione econ la sentenza in esame la domanda del ricorrente venivaritenuta meritevole di accoglimento. In fatto, veniva ritenuta pacifica la condotta contestata al ricorrente, con relativaviolazione della disposizione aziendale emanata dal datore di lavoro per evitare il verificarsi di tali condotte. Per ilgiudice adito la condotta posta in essere dal lavoratorenon poteva giustificare il provvedimento espulsivo, tenutoconto che il datore di lavoro non aveva provato la conoscenza dell’informativa emanata e l’intenzionalità dellaviolazione da parte del lavoratore. Sulla mancata informazione veniva rilevato che dall’istruttoria era emerso che ilresponsabile della struttura a cui era addetto il ricorrentenon assolveva con diligenza e regolarità agli obblighi diinformazione e comunicazione delle circolari agli addettidella stessa struttura e, pertanto, era possibile presumereche anche la disposizione oggetto di contestazione non erastata portata a conoscenza del ricorrente. Inoltre, venivarilevato: a) che non era stata raggiunta la prova in meritodella possibilità, all’epoca dei fatti contestati, dei dipendenti di accedere tramite internet/intranet al sito Web deldatore di lavoro per acquisire la notizia in merito all’emanazione della disposizione in questione; b) che non erapossibile presumere la conoscenza della disposizioneaziendale con riferimento alla circostanza che il ricorrente,nel rendere le giustificazioni scritte e orali, aveva rilevatoche comunque le modalità di erogazione del servizio avevano rispettato quanto previsto dalla stessa disposizione.Al riguardo veniva rilevato che era evidente che, in occasione della predisposizione delle giustificazioni, l’interessato aveva provveduto anche se a posteriori a documentarsi. Tale riferimento comunque non poteva essere portatoa sostegno del datore di lavoro per dimostrare la conoscenza della direttiva aziendale; c) che dall’istruttoria eraemerso che la mattina in cui era stata posta in essere lacondotta contestata, la situazione del luogo di lavoro eratutt’altro che calma e quindi tale da far ritenere che ilcomportamento di negligenza, trascuratezza e superficialità era determinato dalla necessità di garantire il rispettodell’inizio nell’erogazione del servizio pubblico. Pertantonon poteva affermarsi che il comportamento, sotto il profilo psicologico, era stato posto in violazione delle direttivedel datore di lavoro e, pertanto, tale da giustificare illicenziamento per giusta causa; d) che il datore di lavoroaveva fatto trascorrere un lungo lasso di tempo tra la datadi commissione dell’illecito contestato e la data del licenziamento. Tale decorso del tempo veniva ritenuto incompa
tibile con la sussistenza della giusta causa. Da ultimo,veniva rilevato: 1) che non sussistevano nemmeno gliestremi del licenziamento con preavviso previsto dal Ccnldel settore, atteso che il datore di lavoro non aveva datoprova dei «gravi danni» cagionati all’azienda, così comeera richiesto dalla norma contrattuale; 2) che la sanzioneespulsiva era sproporzionata rispetto all’addebito, in ragione del fatto che, a fronte del medesimo comportamento,alla collega era stata erogata una sanzione di minoregravità e che al superiore non era stata irrogata alcunasanzione. In ragione di tali argomentazione, il Tribunaleadito annullava il licenziamento con ogni effetto di leggeper quanto riguardava la reintegra, alla percezione delleretribuzioni e alla regolarizzazione previdenziale e contributiva.
Pubblico impiego:riparto di giurisdizione/1
Tribunale di Bolzano 28 maggio 2010
Giud. E. Marchesini; Ric. F.P.; Res. C. di M. C.M.e PAB.Conferimento - Prove selettive - Mansioni su-periori - Dirigenza - Retribuzione - Posizionecontributiva e assistenziale - Legittimazionepassiva - Chiamata in causa - Contumacia -Comando - Disapplicazione - Contrattazionecollettiva - Mansioni superioriDeve essere devoluta al giudice ordinario la do-manda volta a far dichiarare la illegittimità dellanomina effettuata senza alcuna procedura con-corsuale. Esula dai poteri del giudice ordinariocondannare le amministrazioni a bandire proveselettive.
Nota - Parte ricorrente proponeva due distinte domande:con una prima domanda sosteneva la illegittimità delconferimento dell’incarico affidato di direttore amministrativo nonché di tutti i conseguenti contratti di lavorostipulati e per l’effetto chiedeva di condannare i convenutia bandire prove selettive per la copertura del posto inquestione e riconoscere il diritto della stessa ricorrente adessere messa nelle condizioni di parteciparvi; con unaseconda domanda, previo accertamento delle mansionisvolte nel profilo dirigenziale in un determinato periodo,chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento, anchein via equitativa, delle somme dovute a titolo retributivo,oltre agli interessi dal dovuto al saldo e la regolarizzazionedella posizione contributiva ed assicurativa. Ambedue iconvenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda, in ragione del fatto che la nomina era avvenuta nelrispetto della normativa di riferimento (articolo 13 delDpr n. 132/2003). Uno dei convenuti, con la costituzionein giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudiceordinario, la carenza di legittimazione passiva con riferimento al capo della domanda relativa alle mansioni superiori e avanzava la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto al quale era stato conferito l’incarico senza l’attivazione della procedura selettiva.Il giudice adito autorizzava la chiamata in causa e, previa
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verifica della ritualità e tempestività della notifica, dichiarava la contumacia del chiamato in causa. Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria e ritenendo la causamatura per la decisione, il giudice fissava l’udienza per ladiscussione, concedendo termine per note difensive. In merito all’eccezione relativa al difetto di giurisdizione, il Tribunale dichiarava la propria giurisdizione, tenuto contoche l’assunzione era avvenuta senza alcuna proceduraconcorsuale, in virtù del criterio oggettivo di ripartizionedella giurisdizione (l’articolo 63 del decreto legislativo n.165/2001, comma 1, devolve al giudice ordinario infunzione di giudice del lavoro «tutte le controversie relativeai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezionedi quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4,incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro…» e stabilisce al comma 4 che «restano devolute allagiurisdizione del giudice amministrativo le controversie inmateria di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché in sededi giurisdizione esclusiva le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3 ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi cfr. Cass., S.U., n.2288/2008). Nel merito, la sentenza in commento riteneva effettivamente illegittimo l’incarico conferito, in quanto il convenuto, rimasto contumace, non risultava in possesso dei requisiti per essere nominato direttore amministrativo, ai sensi del Dpr 28.2.2003, n. 132. Infatti, almomento della nomina il convenuto contumace non eradipendente dell’Istituzione che aveva deliberato la sua nomina, né era dipendente di altra amministrazione in posizione di comando; circostanza che era dimostrata pertabulas, avendo egli stipulato solo successivamente al conferimento dell’incarico il relativo contratto di lavoro. Veniva, inoltre, rilevato che non esisteva nessuna norma tale dagiustificare l’assunzione senza previo espletamento di unaprocedura selettiva e che la stipula del contratto di lavororappresentava un mero escamotage per procedere alla nomina. A prescindere dal rilievo della mancanza del contratto di lavoro, rilevava il giudice adito che l’articolo 13,comma 3, del Dpr in parola andava comunque disapplicato e, quindi, la nomina doveva ritenersi illegittima, siccomepriva di supporto normativo. Al riguardo venivano condivisi i rilievi del Consiglio di Stato (sent. n. 6541/2009)che aveva annullato la norma in esame per contrasto conla fonte primaria (legge n. 508/1999). Il contrasto venivarilevato in ragione del fatto che, anziché limitarsi a definirei criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio deipoteri regolamentari, la norma aveva definito la figura deldirettore amministrativo e le modalità di accesso a taleposizione; materie che nulla avevano a che fare con l’autonomia statuaria e regolamentare attribuita. Infatti, la materia del rapporto di lavoro del personale del convenuto,che aveva provveduto alla nomina, era stata demandatadalla predetta legge n. 508/1999 alla contrattazione collettiva, ai sensi del decreto legislativo n. 29/1993 e s.m.i.Il giudice adito si limitava a dichiarare la illegittimità erespingeva la domanda relativa alla richiesta di condannadell’amministrazione a bandire la prova selettiva, in quanto rilevava la propria carenza di potere. Con riferimento alcapo della domanda relativa al riconoscimento delle mansioni superiori, la sentenza in parola, preliminarmenteaccoglieva l’eccezione di difetto di titolarità passiva delrapporto da parte di uno dei convenuti, avendo il ricorren
te ammesso di essere dipendente dell’altro convenuto, nelmerito veniva rigettata, in quanto le mansioni espletate nelperiodo indicato nel ricorso rientravano nel profilo rivestito dal ricorrente, tenuto conto dell’art. 259, Dlgs n. 297/94. Infatti, solo a partire dal contratto collettivo stipulatosuccessivamente dal periodo del presunto svolgimento dellemansioni superiori, era possibile rivendicare la posizionecoperta dal ricorrente; precedentemente lo svolgimento delle mansioni indicate dal ricorrente non giustificava nemmeno in astratto la richiesta di mansioni superiori.
Pubblico impiego:riparto di giurisdizione/2
Tribunale di Bolzano 28 maggio 2010
Giud. L. Puccetti; Ric. F.I.M.M.G oltre 3; Res.PABCompetenza - Convenzione - Accordo sinda-cale - Nullità - Subordinazione - Parasubordi-nazione - Diritto soggettivo - Interesse legitti-mo - Disapplicazione - Nullità - Interesse adagire - Competenza legislativaSussiste la Giurisdizione del giudice ordinarioper le domande aventi ad oggetto la nullità diclausole apposte ad accordi concernenti sia ilpersonale dipendente in senso stretto, che quellolegato alla pubblica amministrazione da un rap-porto di convenzione in regime di parasubordina-zione
Nota - La domanda azionata dai ricorrenti e dallaOo.Ss. ricorrente coinvolgeva la problematica relativa allacompetenza della Amministrazione convenuta a regolamentare l’attività espletata dagli stessi in regime di convezione nell’ambito delle prestazioni erogate dal servizio sanitario. In via preliminare, il Tribunale adito rilevava lagiurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di giudicedel lavoro, tenuto conto che, in relazione alle domandeproposte dai ricorrenti e dalla Oo.Ss. ricorrente, venivaeccepita la nullità dell’Accordo Collettivo Provinciale(Acp), in quanto in contrasto con la disciplina collettivaprevista a livello nazionale (Acn) e che rispetto a talecontrasto gli stessi ricorrenti lamentavano la lesione di unproprio diritto soggettivo. Veniva ribadito che la giurisdizione del giudice adito andava riferita non solo alle procedure di contrattazione collettiva concernenti il personaledipendente in senso stretto, ma anche a quelle che riguardavano il personale legato alla pubblica amministrazioneda un rapporto non qualificabile come di lavoro subordinato in senso stretto (id est di convenzione in regime diparasubordinazione), tenuto conto dell’art. 63, c. 1, D.Lgs.n. 165/2001 nonché gli artt. 409, n. 3, e 413 c.p.c. (alcontrario le controversie instaurate da medici non convenzionati aspiranti all’instaurazione del rapporto parasubordinato erano portatori di una posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo. Si veda in giurisprudenza lasentenza della Cass., S.U., ord. n. 20344/2005 e TarLombardia n. 2402/2002). Sul punto, il giudice aditodisattendeva l’eccezione preliminare di parte convenutabasata sull’esistenza di un provvedimento di programma
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zione dell’attività espletata dai ricorrenti adottato nell’esercizio del potere pubblicistico di autorganizzazione. Anzi,riteneva opportuno rilevare che, in ogni caso, il provvedimento poteva formare oggetto di disapplicazione, in relazione alle domande proposte dai ricorrenti (cfr. Cass., S.U.,n. 3677/2009 «… le controversie concernenti gli atti diorganizzazione dell’amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e sono passibili di disapplicazione, in tutti i casi in cui costituiscano provvedimentopresupposti di atti di gestione del rapporto del pubblicodipendente»), tenuto conto che gli stessi avevano contestatola validità dell’Acp in quanto in contrasto con la disciplinacollettiva prevista a livello nazionale. Il giudice facevaespresso richiamo al contenuto motivazionale della sentenza n. 48/2009 Dd 20.2.2009 est. Puccetti Trib. BZ,implicitamente confermata sul punto dalla sentenza delgiudice del gravame Corte di Appello di Trento sez. dist.BZ n. 52/2009 Dd 11.11.2009 che nel riformare lasentenza di 1° grado, aveva accolto l’appello principale, insuccessione, per cessazione della materia del contendere,per difetto di petitum (id est nullità del ricorso), permancanza di interesse. Con riferimento alla Oo.Ss. ricorrente veniva affermata la giurisdizione del G.O. ai sensidel combinato disposto di cui all’art. 63, cc. 3 e 40 e ss.del Dlgs n. 165/2001 dell’art. 4, c. 9, della legge n.412/1991 (come novellato dall’art. 52, c. 27, del Dlgs n.289/2002). Infatti, le predette disposizioni radicavano lacognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice dellavoro, per le controversie aventi ad oggetto procedure dicontrattazione collettiva di cui all’articolo 40 del Dlgs n.165/2001 fra le quali quelli disciplinanti i rapporti con ilpersonale convenzionato di cui trattasi. Affrontata e definita la questione della giurisdizione, venivano esaminatealtre due eccezioni preliminari sollevate e precisamente: a)quella relativa alla nullità del ricorso per omessa notifica atutti i soggetti legati con il convenuto dalla convenzione; b)nonché quella della carenza di interesse ad agire dei ricorrenti. Con riferimento alla prima eccezione, veniva rilevatoche il contraddittorio era stato correttamente esteso a tuttele parti negoziali formali firmatarie dell’impugnato Acp eche i singoli soggetti convenzionati, in quanto non partiformali dell’accordo, vantavano in astratto al più un interesse di mero fatto alla persistente applicazione dell’Acp.Per quanto riguardava l’interesse ad agire dei ricorrenti
veniva dichiarato esistente in quanto diretto ad eliminareuna situazione di obiettiva incertezza circa l’efficacia e laportata precettiva dell’Anc nella parte normativa e in quella economica anche in ambito provinciale. In particolare,veniva rilevato che l’interesse ad agire discendeva direttamente dall’essere la Oo.Ss. firmataria dell’Anc, la cui vigenza in ambito provinciale veniva con forza contestatadalla convenuta e che, in ogni caso, per tutti i ricorrenti(Oo.Ss. e ricorrenti convenzionati), sussisteva tale interesse, tenuto conto della previsione di cui all’art. 1421 c.c., aisensi del quale «la nullità (dell’Acp) può essere fatta valereda chiunque vi abbia interesse» e, quindi, anche da soggettidiversi dalle parti negoziali. Nel merito, la domanda trovava accoglimento e veniva dichiarata la nullità dell’impugnato Acp ai sensi dell’art. 1418 c.c. per violazione dinorme imperative (come peraltro già argomentato dallostesso giudice con sentenza n. 48/2009 Dd 20.2.2009).In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dallaconvenuta, la competenza a disciplinare la convenzionerientrava tra le materie di competenza legislativa concorrente (precisamente «materia sanitaria» cfr. Corte Cost. n.59/2006, n. 449/2006, n. 50/2007, n. 371/2008),con la conseguenza che la regolamentazione doveva rispettare, ai sensi dell’art. 19, c. 1, Dlgs n. 502/1992 («Ledisposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione»), iprincipi fondamentali contenuti nella normativa di cuiall’articolo 8 del testo legislativo in parola (come novellatodall’articolo 8 del Dlgs n. 229/1999), secondo la qualespettava alla contrattazione collettiva nazionale stabilire ilregime di base normativo ed economico del rapporto disciplinato dalla convenzione che riguardava i ricorrenti. Inragione di tale rapporto tra la legislazione statale e provinciale, l’Anc trovava applicazione in ambito provinciale incaso di mancata o difforme regolamentazione in peiusdella convenzione locale (Acp). A sostegno dell’interpretazione adottata veniva rilevato che l’Anc era stato approvato dalla Conferenza StatoRegioni e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Essendo questo il quadro normativo,non poteva trovare applicazione la normativa provinciale,avendo l’accordo locale disatteso l’accordo nazionale ed inparticolare, per la parte economica, l’articolo 14, comma7, dell’Acn e, per la parte normativa, l’articolo 33 che nonconsentiva la deroga in maniera generalizzata.
Lavoro & Territorio
L’Amministrazione provinciale ha firmato con le Fondazioni Carife eCarice un’Intesa volta alla promozione e all’inserimento lavorativodei giovani compresi fra i 18 e i 30 anni, residenti o domiciliati nelterritorio ferrarese. A tal fine sono disponibili risorse finanziarie pari a105.000 euro, messe a disposizione delle due Fondazioni; 10.000euro provengono da un bando concesso alla Provincia dal diparti-mento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri e4.000 euro dalle casse della Provincia. L’ammontare complessivo
delle risorse servirà a finanziare dalle 50 alle 55 borse di studio dell’importo unitario di 500 eurociascuna. Saranno ammessi progetti di giovani con titoli di studio attinenti alle mansioni che si vorrannosvolgere, in casi di prima esperienza lavorativa o in cui è stato appena perso il lavoro. Entro il mese digennaio la Provincia si impegna ad emanare l’Avviso per la raccolta dei vari progetti di tirocinio.L’erogazione delle borse avverrà tramite le aziende che ospiteranno i tirocini lavorativi.
Ivano Franco Colombo - Pragma Service Sas Pistoia
Comunicato stampa29.12.2010
Oggetto: Firmata l’intesa tral’Amministrazione provinciale ele Fondazioni Carife e Cariceper la promozione e l’inserimen-to lavorativo dei giovani
Provincia di Ferrara:intesa per favorire il lavoro giovanile
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Contributi e Irpef
Gennaio
Conguaglifiscale e contributivoLa generalità dei sostituti di imposta effettua,con la busta paga di gennaio, le operazioni diconguaglio fiscale tra le ritenute operate suicompensi soggetti a Irpef e l’imposta effettiva-mente dovuta e in relazione alle detrazionid’imposta per il 2010 (Dpr n. 600/1973, art.23).La generalità dei datori di lavoro deve proce-dere inoltre alle operazioni di conguaglio con-tributivo in relazione alle retribuzioni corrispo-ste nel corso del 2010. (Art. 23, Dpr n. 600/1973; Inps, circ. 27 dicembre 2010, n. 162,con commento di G. Bonati in Guida al Lavoron. 2/2010, a pag. 50)
Riscossione impostee contributiPer la generalità dei contribuenti decorrono leseguenti nuove regole in materia di pagamentoe riscossione di imposte e contributi (legge n.122/2010): riscossione Inps a mezzo di avvisoesecutivo; divieto di compensazione su F24 dicrediti superiori a 1.500 euro per imposte erarialie relativi accessori iscritti a ruolo, e per i quali èscaduto il termine di pagamento.
20 gennaio
PrevindaiLe aziende industriali devono versare a mezzoc/c bancario e denuncia in via telematica i contri-buti dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai dirigen-ti nel trimestre precedente. (Accordo 14.4.2006;Previndai, circ. 24/imprese e 29/imprese 2006)
25 gennaio
EnpalsLe aziende del settore spettacolo devono pre-sentare all’Enpals la denuncia mensile dei con-tributi dovuti e la comunicazione denuncia deicontributi versati il mese precedente a seguito direttifiche o regolarizzazioni, direttamente on-lineoppure precompilando file in formato xlm.(Enpals, circ. n. 17/2007 e circ. n. 7/2008)
EnpaiaI datori agricoli devono presentare la denunciacontributiva telematica degli impiegati occupatinel mese precedente e procedere al versamentodei contributi a mezzo Mav bancario o bonificobancario - Banca popolare di Sondrio o, in man-canza, tramite c/c postale. (Legge n. 1655/1962;Enpaia, circ. dic. 2002 e n. 1/2008)
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Antonino Cannioto Esperto in materia previdenzialeGiuseppe Maccarone Consulente del lavoro in Roma
Omissioni contributive:avviso Inps con titolo esecutivo
Dal 1° gennaio 2011, il recupero dei creditidi competenza dell’Inps avviene attraverso
la notifica di un avviso di addebito con valore dititolo esecutivo. L’Inps illustra il nuovo processo diriscossione dei crediti
Il 2011 si annuncia come un anno ricco di novitàper l’Inps, impegnato in un forte rinnovamento siasul fronte della telematizzazione che su quellorelativo al recupero dei crediti.Riguardo al primo profilo, va rilevato come a partire da quest’anno attraverso un processo gradualeimprontato alla semplificazione, le domande inerentimolti servizi erogati dell’Istituto di previdenza viaggeranno esclusivamente via web; nel corso del prossimo biennio, peraltro, l’Inps si prefigge l’obiettivo direndere disponibili in rete la totalità dei servizi, conindubbi vantaggi per gli interessati.Sul fronte del contrasto alle omissionicontributive, va parallelamente segnalata l’entrata in funzione del nuovosistema di riscossione previsto dall’articolo 30 del Dl n. 78/2010 (leggen. 122/2010) caratterizzato dal debutto del nuovo «avviso di addebito»,avente valore di titolo esecutivo.Con la recente circolare n. 168/2010,l’Istituto di Previdenza ha illustrato ilnuovo impianto che rafforza il processo di riscossione dei crediti e, contemporaneamente, lo rende piùaspro per i debitori.
Cosa prevede la normaDal 1° gennaio 2011, il recupero delle somme aqualunque titolo dovute all’Istituto di Previdenza,anche a seguito di accertamenti degli uffici, si realizza attraverso la notifica di un avviso di addebito che,come anticipato, acquista valore di titolo esecutivo.Quale l’immediata e diretta conseguenza? Se ilsoggetto tenuto al versamento non vi provvede
nel termine stabilito (60 giorni), gli Agenti dellaRiscossione daranno luogo all’esecuzione forzata.
Oggetto dell’avviso di addebitoL’avviso riguarderà qualsiasi somma a qualunquetitolo dovuta all’Inps e omessa dal contribuente,sia relativamente a quanto dovuto come contributi previdenziali e assistenziali con pagamento allescadenze mensili o periodiche (contributi mensilidei dipendenti ovvero quelli trimestrali di artigianie commercianti), sia con riguardo ai crediti accertati d’ufficio ovvero dagli organi di vigilanza, anche se appartenenti ad Enti diversi dall’Inps.Con riferimento alla sua operatività, va osservato cheil nuovo sistema di riscossione interesserà il recuperodi tutti i crediti accertati a partire dal 1° gennaio2011, anche se di competenza di periodi antecedenti(cfr. circolare Inps, circolare 9 agosto 2010, n. 108,in Guida al Lavoro n. 34/2010, pag. 57).
Elementi essenziali dell’avvisoIn considerazione della mutata natura dell’atto(titolo esecutivo), l’avviso recante un numero
identificativo unico su tutto il territorio nazionale deve contenere i seguenti elementi che, ove mancanti, lorendono nullo: il codice fiscale del contribuente; la tipologia del credito con l’informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivantida atto di accertamento dell’Inps o dialtri Enti, l’indicazione degli estremidell’atto e la relativa data di notifica;
l’anno ed il periodo di riferimento del credito; l’importo del credito distinto per singolo periodoe ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi,ove dovuti; l’importo totale dei crediti contenuti nell’avvisocomprensivi dei compensi del servizio di riscossione; l’indicazione dell’Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuentealla data di formazione dell’avviso di addebito; la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica,del responsabile dell’ufficio dell’Inps che ha accertato l’omissione contributiva e che ha emesso l’atto.
InpsCircolare 30.12.2010, n. 168
Via liberaall’esecuzioneforzatase il pagamentonon avvieneentro 60 giorni
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L’avviso dovrà, altresì, includere l’intimazione adadempiere l’obbligo di pagamento degli importinello stesso indicati entro il termine di 60 giornidalla notifica nonché l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’Agente della Riscossione senza la preventiva notifica della cartella di pagamento procederà ad esecuzione forzata, con ipoteri, le facoltà e le modalità relativi alla riscossione a mezzo ruolo.L’avviso, infine, deve essere sottoscritto, anchemediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che lo ha emesso.
Termine per il pagamentoCon riferimento al termine entro cui effettuare ilversamento richiesto, va osservato che la legge n.122/2010, di conversione del Dl n. 78/2010, haunificato la scadenza di pagamento (60 giorni);nella originaria versione del decreto, il termineera diverso in ragione della tipologia del debito(30 giorni per le omissioni relative a contributicon pagamento alle scadenze mensili o periodiche, 90 per i crediti accertati d’ufficio).
Termini per l’opposizioneNella circolare in rassegna, l’Inps precisa che, inforza delle previsioni contenute nei commi 14 e15 dell’articolo 30 del Dl n. 78/2010: tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti alruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento, devono intendersi effettuati alnuovo avviso di addebito;
continuano ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti i rapporti con gli Agenti dellaRiscossione; in conseguenza, ai fini dell’opposizione all’avviso, permangono i termini stabilitidall’articolo 24, comma 5, del Dlgs n. 46/1999 già a disposizione del contribuente control’iscrizione a ruolo dei crediti vantati dagli Entiprevidenziali.L’avviso di addebito, quindi, potrà essere oppostodavanti al Tribunale, in funzione di Giudice delLavoro, nella cui circoscrizione ricade la SedeInps che lo ha emesso, entro 40 giorni dall’avvenuta notifica.Va, inoltre, ricordato che in forza di quantoprevisto dall’articolo 24, comma 6, del decretolegislativo n. 46/1999 è possibile fare ricorsoal giudizio di opposizione contro il ruolo permotivi inerenti il merito della pretesa contributiva, come regolato dagli articoli 442 e seguentidel codice di procedura civile, e che nel corsodel giudizio di primo grado il giudice dellavoro può sospendere l’esecuzione del ruoloper gravi motivi.
Pagamento ratealeIl nuovo sistema di riscossione non fa venir menola possibilità di richiedere il pagamento ratealedell’importo dovuto all’Agente della Riscossione,che potrà concederla laddove ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni e, di seguito riassunte.
Omissioni contributive
L’avviso di addebito è riferitoalla contribuzione denunciata e non versata
Non rientrano nell’avviso di addebito i debiti oggetto di rateazione e quelli inseriti in un piano di rientro
preceduto da avviso bonario di richiestadi pagamento; i termini sono individuati
nell’avviso stesso(in genere 30 giorni)
In caso di mancato pagamento nei termini indicati dall’avviso bonario
l’Inps notifica l’avviso di addebito
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La rateazione con equitaliaDurata fino a un massimo di 72 rate
Causale
obiettive difficoltà economiche:- carenza temporanea di liquidità fi-nanziaria;- stato di crisi aziendale dovuto adeventi di carattere transitorio (adesempio, situazione temporanea delmercato, crisi economica settorialeo locale, processo di riorganizzazio-ne, ristrutturazione e riconversioneaziendale);- trasmissione ereditaria dell’obbli-gazione iscritta a ruolo;- contestuale scadenza di obbliga-zioni pecuniarie, anche relative alpagamento corrente di tributi e con-tributi;- precaria situazione reddituale
Compatibilità possibile anche se la proceduraesecutiva è iniziata
Modalità domanda in carta semplice
Riguardo, invece, alle rateazioni in fase amministrativa, l’Istituto si è riservato di fornire istruzioni,dovendo regolamentare i relativi profili gestionaliin sintonia con il nuovo sistema di riscossione.
Termini e modalità di consegna dell’avvisodi addebito agli Agenti della RiscossioneL’impianto previsto dal Dl n. 78/2010 a supportodel nuovo sistema di riscossione prevede (art. 30,comma 5) che sia lo stesso Inps a definire terminie modalità di consegna dell’avviso di addebitoagli Agenti della Riscossione. Al riguardo, è intervenuta la Determinazione presidenziale n. 72 del30 luglio 2010, che prevede: la trasmissione telematica dell’avviso di addebitoall’Agente della Riscossione, contestualmente all’invio al debitore; un report mensile con tempistica diversa in ragione dei tempi di formazione dell’avviso e cioè: entro il giorno 25, per i crediti la cui scadenzadei tempi di formazione dell’avviso si colloca tra ilprimo e il quindici del mese; entro il giorno 10, per quelli in cui la citata scadenza si colloca tra il sedici e il trentuno del mese.Inoltre, al fine di ottimizzare le azioni di recuperoe lo scambio delle informazioni, tra Inps e Agentidella Riscossione potranno essere concordati sistemi di trasmissione telematica, da definire.Il nuovo sistema per il recupero delle partite debitorie determinerà, dal 1° gennaio 2011, l’abolizionedella formazione e consegna del ruolo all’Agentedella Riscossione; inoltre, segnerà la scomparsa dellacartella di pagamento come titolo per l’attivazionedel recupero da parte dell’Agente della Riscossione.Sul punto tuttavia l’Inps precisa che i crediti per iquali la formazione e la consegna dei ruoli è stata
effettuata entro il 31 dicembre 2010, continuerannoad essere interessati dal recupero coattivo eseguito,da parte dell’Agente della Riscossione, attraverso lacartella di pagamento, ancorché notificata nel corsodell’anno 2011.Al riguardo, va ricordato che, già dalla data dientrata in vigore del Dl n. 78/2010 (31.5.2010),tutti gli Enti di previdenza non possono più chiedere al concessionario di sospendere la riscossione della cartella su cui sono stati iscritti i crediticontributivi riferiti a situazioni per le quali sianoin essere procedimenti amministrativi.
Come si giunge alla formazione e notificadell’avviso di addebitoNella circolare in rassegna, l’Istituto di Previdenzaspiega anche come perverrà alla formazione enotifica dell’avviso di addebito; le modalità e latempistica diverse in relazione alla differentetipologia tengono conto di quanto stabilito nellacitata Determinazione presidenziale n. 72/2010 esi svilupperanno secondo l’iter di seguito descritto.
Omissioni contributiveCon riferimento a dette ipotesi che ricorronoallorquando la contribuzione viene denunciata enon versata, in tutto o in parte alle scadenze dilegge, ovvero nei casi di tardivo pagamento l’Inps fa sapere che continuerà a richiedere quanto dovuto attraverso l’emissione di un avviso bonario; conseguentemente, la formazione e la notifica dell’avviso di addebito avverrà qualora il debitore non provveda al pagamento nei terminifissati nell’avviso bonario (in genere 30 giorni).Non saranno interessati dall’avviso di addebito néi crediti oggetto di rateazione, né quelli inseriti inun piano di rientro. Quest’ultimo, ci sembra utilericordarlo, è un nuovo strumento che arricchiscela rateazione dei debiti contributivi.Si tratta di un applicativo web con cui è possibilerichiedere di versare i contributi avvalendosi dellacosì detta modalità «dilazionata breve». L’utilizzoè, tuttavia, circoscritto a coloro che occupano dipendenti e che trasmettono il flusso Uniemens;per potersene avvalere, inoltre, non devono essereiniziate le operazioni di recupero del credito daparte dell’Istituto di Previdenza. Non si possonoottenere più di sei rate e i pagamenti devono,comunque, concludersi entro l’anno solare. Sullabase di questa limitazione, dunque, l’ultimo mesedell’anno che può essere rateizzato è ottobre; resta fuori il mese di novembre (la cui ordinariascadenza di pagamento è 16 dicembre), in quantol’eventuale seconda rata andrebbe oltre l’anno. Ladilazione può essere richiesta solo per quattro
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UniEmens e l’azienda può usufruirne per duevolte nel corso dello stesso anno solare. Se l’intero debito contributivo, diviso per le rate richieste,dà luogo a un pagamento mensile fino a 99 euro,il numero della rate è diminuito. Unitamente alladomanda va eseguito il primo pagamento; per isuccessivi la scadenza è il 16 del mese. Si versa
con modello F24, utilizzando la causale Prca. Se ildatore di lavoro non paga le rate previste dalpiano di rientro, la facoltà di rateizzazione decade.
Addebito da accertamentoRiguardo ai debiti accertati a seguito di verificaispettiva dell’Inps o di altri Enti ovvero a seguito di
Accertamenti ispettivi
L’avviso di addebito è riferito ai crediti accertati a seguito di ispezione o d’ufficio
preceduto dalla richiesta di pagamentoda effettuarsi entro 90 giorni
dalla notifica dell’atto di accertamentoo della lettera di diffida
Possibilità di ricorso amministrativo entro 90 giorni; il ricorso sospende l’azione
di recupero fino alla sua decisione
Se il ricorso non è deciso nei terminidi decadenza (art. 25, comma 1,Dlgs n. 46/1999), l’Inps procede
alla notifica dell’avviso di addebito
Se il ricorso è rifiutato il pagamento deve essere eseguito entro 10 giorni dalla
notifica dell’esito del ricorso. In difetto, l’Inps notifica l’avviso di addebito al
contribuente e la consegna all’Agentedella riscossione del titolo. Se il pagamento non interviene nei 60 giorni l’Agente della
riscossione procede all’avvio delle azioni di recupero coattivo nei confronti del debitore
Se il ricorso è accolto solo in parte l’Inps richiede il pagamento del residuo debito, il versamento deve essere eseguito entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida. In
difetto, l’inps notifica l’avviso di addebito che, se resta insoluto dopo 60 giorni,
è seguito dall’avvo delle azioni di recupero da parte dell’Agente alla Riscossione
Dopo 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida in assenza di ricorso e di pagamen-to viene notificato l’avviso di addebito che, scaduti i termini per il pagamento (60 giorni dalla notifica) ed in assenza di opposizione (40 giorni dalla notifica), consen-tirà all’Agente della Riscossione di procedere all’attivazione delle azioni di recupero coattivo
Termini di decadenza(art. 25, comma 1, Dlgs n. 46/1999)a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
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PremessaCon la circ. 9.8.2010 n.108, sono state fornite leprime indicazioni in ordinealle disposizioni dettate, inmateria di crediti previdenziali di competenza dell’Istituto, dal Dl 31.5.2010,n. 78, convertito con modificazioni dalla legge30.7.2010, n. 122. Con lapresente circolare si provvede a illustrare la disposizione dell’art. 30 recante «Potenziamento dei processi di riscossione dell’Inps» che, a decorrere dall’1.1.2011, introduce un nuovo sistema di riscossione che interesserà le modalità di recupero dei crediticontributivi dell’Istituto (Allegato 1).
1. Avviso di addebito
a) Natura giuridica e oggettoL’art. 30 del Dl 31.5.2010, n.78, come modificato in sededi conversione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha lafinalità di indirizzare l’attività dell’Istituto verso una più
efficace azione di contrastodell’omissione contributivacon immediate ricadutesulla correttezza delle prestazioni erogate. La normastabilisce che, a decorreredall’1.1.2011, l’istitutoprovvede al recupero deicrediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito
con valore di titolo esecutivo. L’avviso di addebito vieneutilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributiprevidenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovutedagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.
b) Elementi essenziali a pena di nullitàIl comma 2 dell’art. 30 individua gli elementi chel’avviso di addebito deve contenere, precisando che laloro assenza è causa di nullità dell’avviso emesso.L’avviso dovrà riportare, con riferimento alla posizionedel contribuente, tutti gli elementi che consentono
Inps - Circolare 30 dicembre 2010, n. 168
Oggetto: Art. 30 del Dl 31.5.2010, n. 78 con-vertito con modif. dalla legge 30.7.2010, n. 122
Sommario: A decorrere dall’1.1.2011, il recu-pero dei crediti di competenza dell’Inps avvieneattraverso la notifica di un avviso di addebitocon valore di titolo esecutivo
Il testo della circolare
accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida, l’Istituto di Previdenza fa sapere che, in entrambi i casi, l’avviso di addebito si formerà ove il contribuente non avrà dato luogo al pagamento del richiesto, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto diaccertamento o della lettera di diffida. Decorso detto termine, in assenza di pagamento o di ricorso,partirà come anticipato l’avviso di addebito, chedarà il via alle azioni di recupero coattivo.
Avviso di addebito e ricorsiNon è stata modificata la disciplina in materia diricorsi. Conseguentemente, sempre nei 90 giorni a loro disposizione, gli interessati possono avanzare ricorso amministrativo contro l’atto notificato. Il ricorso sospende l’azione di recupero finoalla pronuncia da parte del competente organoamministrativo.L’avviso di addebito sulle somme oggetto di contenzioso si formerà e sarà notificato se la decisione in merito al ricorso proposto non interverrà neitermini stabiliti dall’articolo 25, comma 1, del Dlgs n. 46/1999 e cioè: in via generale, per i contributi o premi nonversati, entro il 31 dicembre dell’anno successivoal termine fissato per il pagamento; in caso didenuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla datadi conoscenza, da parte dell’Ente.Rispetto ai suddetti termini, va poi osservato che
l’articolo 38, comma 12, del Dl n. 78/2010 hastabilito la loro non operatività limitatamente alperiodo compreso fra il 1° gennaio 2010 ed il 31dicembre 2012 con riferimento ai contributi nonversati e agli accertamenti notificati dall’Ente creditore successivamente alla data del 1° gennaio 2004.Ciò al fine di consentire agli Enti impositori l’iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti aperiodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione, dal 1° gennaio 2004.Laddove il ricorso proposto venga totalmente accolto nei termini stabiliti, le relative somme nonsaranno contenute nell’avviso di addebito.In caso di accoglimento parziale, invece, gli importirideterminati dovranno essere pagati entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida dell’Inps; incaso contrario, l’Istituto provvederà alla notificadell’avviso di addebito al contribuente al quale,quindi, resteranno a disposizione i previsti 60 giorni per il pagamento, pena l’avvio delle azioni direcupero da parte dell’Agente della Riscossione.Se il ricorso viene respinto, il contribuente dalladata di notifica del provvedimento di reiezione ha adisposizione 10 giorni per il pagamento di quantodovuto. Se non vi provvede, l’Inps procederà allanotifica dell’avviso di addebito, a partire dalla qualedecorrono i previsti 60 giorni per il pagamento. Incaso contrario, saranno avviate le azioni di recuperocoattivo da parte dell’Agente della Riscossione.
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l’esatta identificazione della pretesa dell’Istituto ed, inparticolare: il codice fiscale del contribuente; la tipologia del credito con l’informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di creditiderivanti da atto di accertamento dell’Inps o di altriEnti, l’indicazione degli estremi dell’atto e la relativadata di notifica; l’anno ed il periodo di riferimento del credito; l’importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti; l’importo totale dei crediti contenuti nell’avviso comprensivi dei compensi del servizio di riscossione; l’indicazione dell’Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla datadi formazione dell’avviso di addebito; la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica,del responsabile dell’ufficio dell’Inps che ha accertatol’omissione contributiva e che ha emesso l’atto.Infine, l’avviso riporterà l’intimazione ad adempiere alpagamento all’Agente della Riscossione in esso individuato, entro 60 giorni dalla sua notifica.L’importo complessivo delle somme richieste nell’avviso di addebito è comprensivo dei compensi di riscossione spettanti all’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 13.4.1999, n. 112.Rimane ferma la possibilità di richiedere il pagamentorateale dell’importo dovuto all’Agente della Riscossione, che potrà concederla laddove ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.In assenza di pagamento, a partire dello scadere deltermine di 60 giorni sopra citato, l’Agente della Riscossione potrà avviare le procedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.Al riguardo, il comma 14 dell’art. 30 in esame ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti alruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all’avviso di addebitoemesso dall’istituto con valore di titolo esecutivo.Il successivo comma 15 dell’art. 30, infine, specificache i rapporti con gli Agenti della Riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.In relazione a ciò, l’avviso di addebito potrà essere opposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica (art. 24,comma 5, Dlgs 26.2.1999, n. 46), davanti al Tribunale, infunzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizionericade la Sede Inps che ha emesso l’avviso stesso.
2. Modalità di consegna dell’avvisodi addebito agli Agenti della RiscossioneIl comma 5 dell’art. 30 stabilisce che l’avviso di addebito viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel Dlgs 26.2.1999, n. 46, agli Agenti della Riscossione con le modalità stabilite e a scadenze definitedall’Istituto nazionale della previdenza sociale. La modalità e i termini di consegna sono stati definiti con laDeterminazione del Presidente n. 72 del 30.7.2010(All. 2). Il legislatore ha, inoltre, previsto, al comma 6,la realizzazione di nuove e più intense modalità dicooperazione tra l’Istituto e gli Agenti della Riscossioneche, rendendo più tempestive ed efficaci le azioni direcupero, assicurano una migliore realizzazione dellapretesa creditoria. Il nuovo sistema determina il supera
mento, con effetto dall’1.1.2011, dell’attuale modalitàdi gestione del credito sotto due ordini di profili:a) abolizione della formazione e consegna del Ruoloall’Agente della Riscossione;b) abolizione della cartella di pagamento come titoloper l’attivazione del recupero da parte dell’Agente dellaRiscossione.Resta fermo che, per i crediti per i quali la formazione ela consegna dei ruoli è effettuata entro il 31.12.2010,l’Agente della Riscossione continuerà a procedere alrecupero coattivo attraverso la cartella di pagamento,ancorché notificata nel corso dell’anno 2011.
3. Avviso di addebitoda omissione contributivaL’avviso di addebito da omissione contributiva si riferiscealla contribuzione denunciata e non versata, in tutto o inparte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo. Aisensi dell’art. 24, comma 2, del Dlgs 26.2.1999, n. 46,l’Istituto continuerà ad avvalersi della facoltà, prima diemettere l’avviso di addebito, di richiedere il pagamentoal debitore mediante avviso bonario. La formazione e lanotifica dell’avviso di addebito avverrà qualora il debitorenon provveda al pagamento nei termini fissati nell’avvisobonario. Restano esclusi dall’invio dell’avviso di addebito icrediti oggetto di rateazione. Analogamente, non si procederà alla formazione dell’avviso di addebito per i creditiinseriti in un piano di rientro, che, come noto, interessasoltanto la contribuzione dovuta dalle aziende che operano con il sistema Uniemens(1).
4. Avviso di addebito da accertamentoL’avviso di addebito da accertamento ha ad oggetto i crediti accertati a seguito di verifica ispettiva dell’Istituto o dialtri Enti ovvero a seguito di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida. Ai fini della formazione dell’avviso di addebito, in entrambe le fattispecie, al contribuenteverrà intimato di adempiere il pagamento della contribuzione dovuta, entro 90 gg. dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida. Entro lo stesso termine, ilsoggetto intimato ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l’atto notificato. La proposizione delricorso amministrativo comporta la sospensione dell’azione di recupero fino alla decisione da parte del competenteorgano amministrativo. Laddove la decisione del ricorsonon intervenga nei termini di decadenza fissati dall’art. 25,c. 1, del Dlgs 26.2.1999, n. 46(2), l’Istituto procederà allaformazione e alla notifica dell’avviso di addebito riferito aicrediti oggetto di gravame(3). Al riguardo, si rammenta chetale disposizione, limitatamente al periodo compreso fra il1.1.2010 ed il 31.12.2012, non si applica ai contributi nonversati e agli accertamenti notificati dall’Istituto successivamente alla data dell’1.1.2004(4). Tale procedimento, nelriconoscere il ruolo del contenzioso come strumento idoneo a consentire un corretto contraddittorio con il soggettointimato, garantisce la certezza del credito vantato dall’Istituto. Infatti, l’accoglimento del ricorso, nei termini soprarichiamati, comporta l’esclusione delle partite a debito dalla formazione dell’avviso di addebito in via definitiva. Incaso di reiezione del ricorso, alla mancata attestazione delpagamento delle somme dovute entro 10 giorni dalla notifica dell’esito del ricorso stesso, seguirà la formazione e lanotifica dell’avviso di addebito al contribuente e la consegna all’Agente della Riscossione del titolo. In caso di man
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cato pagamento nel termine assegnato di 60 gg., l’Agentedella Riscossione potrà procedere all’avvio delle azioni direcupero coattivo nei confronti del debitore. In presenza diaccoglimento parziale del ricorso dal quale derivi unarideterminazione degli importi addebitati, l’Istituto provvederà a richiedere al debitore il pagamento della sommarideterminata, che dovrà essere versata entro 10 gg. dallanotifica della lettera di diffida. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, come previsto per il casodella reiezione, per gli importi ancora dovuti verrà formatoe notificato al debitore l’avviso di addebito che, in caso dimancato pagamento nel termine di 60 gg., consentiràl’avvio alle azioni di recupero da parte dell’Agente dellaRiscossione. Diversamente, qualora decorso il termine di90 gg. dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida non venga inoltrato ricorso e il debitore nonprovveda al pagamento della contribuzione richiesta, verrà formato e notificato l’avviso di addebito che, scaduti itermini per il pagamento (60 gg. dalla notifica) ed inassenza di opposizione (40 gg. dalla notifica), consentiràall’Agente della Riscossione di procedere all’attivazionedelle azioni di recupero coattivo.
5. Rateazioni in fase amministrativaA decorrere dall’1.1.2011, il nuovo sistema di riscossione effettuato, in luogo dell’iscrizione a ruolo, attraversol’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, richiede la regolamentazione della modalità di gestionedella rateazione dei crediti concessa dall’Istituto e disciplinata, da ultimo, dalle circc. n. 106 del 3.8.2010 e n.148 del 24.11. 2010. Al riguardo, si fa riserva, difornire apposite istruzioni.
Note:(1) Messaggio n. 019684 del 28.7.2010 Applicazione web«Piano di rientro». Avvio della fase di sperimentazione per leaziende che operano con il sistema Uniemens.(2) Art. 25, comma 4, del Dlgs 26 febbraio 1999, n. 46: «1. Icontributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sonoiscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o diriconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data diconoscenza, da parte dell’ente;b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alladata di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti agravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo aquello in cui il provvedimento è divenuto definitivo».(3) Art. 24, comma 4, del Dlgs 26 febbraio 1999, n. 46: «Incaso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro itermini di decadenza previsti dall’articolo 25».(4) Art. 38, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e circolare n. 108 del 9 agosto 2010.
ALLEGATO 1
Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Art. 30Potenziamento dei processi di riscossione dell’Inps
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscos
sione relativa al recupero delle somme a qualunquetitolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamentidegli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.2. L’avviso di addebito deve contenere a pena di nullitàil codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, ilperiodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale,sanzioni e interessi ove dovuti nonché l’indicazione dell’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell’anagrafe tributaria alla data diformazione dell’avviso. L’avviso dovrà altresì contenerel’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l’indicazione che, inmancanza del pagamento, l’agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L’avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dalresponsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto.3. (Comma soppresso dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).4. L’avviso di addebito è notificato in via prioritariatramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previaeventuale convenzione tra comune e Inps, dai messicomunali o dagli agenti della polizia municipale. Lanotifica può essere eseguita anche mediante invio diraccomandata con avviso di ricevimento.5. L’avviso di cui al comma 2 viene consegnato, inderoga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.6. All’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l’Inps fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili amigliorare l’efficacia dell’azione di recupero.7. (Comma soppresso dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).8. (Comma soppresso dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).9. (Comma soppresso dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).10. L’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26febbraio 1999, n. 46, è abrogato.11. (Comma soppresso dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).12. (Comma soppresso dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l’avviso di cui al comma 2 le sanzioni e lesomme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente acarico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alleprocedure esecutive, previste dall’articolo 17 del decretolegislativo 13 aprile 1999, n. 112.14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenticontenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte aruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuatiai fini del recupero delle somme dovute a qualunquetitolo all’Inps al titolo esecutivo emesso dallo stessoIstituto, costituito dall’avviso di addebito contenentel’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agentidella riscossione.15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
ALLEGATO 2Omissis
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Paola Sanna Consulente del lavoro in Trento
Posizioni contributive Inps:gestione semplificata
L’Inps chiude un percorso ormai attivo daanni per la gestione delle posizioni contri
butive e, nell’ottica della semplificazione, proponeun iter più snello e senz’altro più efficace
Dopo l’introduzione del Libro unico del lavoro cheha iniziato il percorso di semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di gestione delpersonale anche l’Inps rivede le proprie procedureper quanto riguarda le fasi di apertura della posizione contributiva, la gestione delle sedi operative nonché la definizione delle domande di accentramento.
Il concetto di unicità della posizioneIl datore di lavoro in fase di inizio di attività condipendenti ha l’onere di aprire un’unica posizionecontributiva a cui sarà legato un uniconumero di matricola, anche in presenza di più unità operative sul territorio.La costituzione della posizione assicurativa avviene ora esclusivamente conmodalità telematica, utilizzando unodei seguenti canali: attraverso la Comunicazione Unicaal registro delle imprese, qualora l’assunzione dipersonale dipendente sia contemporanea all’iniziodell’attività di impresa; con la consueta procedura online disponibile sulportale dell’Istituto, qualora invece l’inizio attivitàpreceda l’assunzione di personale subordinato.Attenzione: la diretta conseguenza dell’utilizzoesclusivo del canale telematico determina l’abrogazione del vecchio modello cartaceo DM68 precisa l’Inps a far data dal 31.12.2010.
Apertura della posizione contributivaCome già anticipato, l’Istituto ha rivisto l’impostazione della gestione delle posizioni assicurativeprevedendo che la posizione contributiva attivataall’atto dell’inizio di attività in presenza di lavoratori subordinati sia unica, anche se l’azienda procede poi a realizzare nuove unità operative.
Si ricorda che per unità operativa deve intendersiil luogo dove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti, pertantoanche la sede legale può essere considerata tale sequi sono occupati lavoratori subordinati.Contrariamente a quanto previsto in precedenzadunque, il datore di lavoro si troverà a gestire gliadempimenti legati all’apertura della nuova unitàsulla posizione contributiva già attiva, limitandosia comunicarne i soli dati identificativi.In queste ipotesi, con decorrenza gennaio 2011, ilservizio web «Accentramento contributivo» presente sul portale Inps permetterà la gestione di unnumero progressivo identificativo dell’unità operativa, che troverà poi riscontro anche nel flussoUniemens, in corrispondenza dei lavoratori ivi occupati. Per aziende senza unità produttive, il corrispondente nuovo campo sarà valorizzato con zero.In presenza di unità produttive il codice «TipoAzienda» assumerà questi significati: «A1: Azienda con una sola posizione, senza unitàoperative, non autorizzata all’accentramento con
tributivo»; «A2: Azienda con più posizioni, senzaunità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo Principale»; «A3: Azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo Secondaria»;
«B1: Azienda con una sola posizione, con piùunità operative ovvero autorizzata all’accentramento contributivo»; «B2: Azienda con più posizioni, con più unitàoperative ovvero autorizzata all’accentramentocontributivo Principale»; «B3: Azienda con più posizioni, con più unitàoperative ovvero autorizzata all’accentramentocontributivo Secondaria».Va da sé, invece, che alla stessa azienda continueranno ad essere assegnate distinte posizioni contributive, in queste fattispecie: presenza di più attività, con diverso inquadramento previdenziale, ovvero presenza di tipologie di personale dipendentesoggette ad obblighi contributivi diversi; imprese armatoriali per il personale marittimoimbarcato su ciascuna nave armata ovvero per
InpsCircolare 31.12.2010, n. 172
Abrogatoil modellocartaceo DM68
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personale amministrativo, personale addetto aiservizi di «comandata» su navi in disarmo, pilotidei porti e pratici locali, personale imbarcato sunatanti a cui non si applica la legge n. 413/1984,personale marittimo sbarcato per riposo a terra; imprese in appalto sulle navi da crociera; agenzie di somministrazione, che dovranno indicare su due diverse posizioni i lavoratori somministrati ed il personale in forza presso l’agenzia.
Accentramento delle posizioni contributiveAlla luce della nuova impostazione assunta dall’Istituto, i datori di lavoro titolari di più matricolecon caratteristiche contributive omogenee possono unificare su una sola posizione contributiva ilversamento della contribuzione, richiedendo l’autorizzazione all’accentramento contributivo cheverrà rilasciato con queste modalità: la richiesta sarà effettuata solo telematicamente,tant’è che risultano abrogati i vecchi modelliSC46 e SC47; l’Istituto provvederà a controllare la regolaritàdelle posizioni da accentrare in modo da escludere la presenza di scoperture e/o crediti in fase diaccertamento o recupero e poi provvederà allachiusura delle stesse.
Per quanto riguarda le richieste di accentramentoin atto, l’azienda dovrà attendere l’emissione di unapposito provvedimento di accentramento.
Aziende agricoleIl concetto di unicità della posizione contributivaviene esteso anche alle aziende agricole che si troveranno dunque ad operare con queste modalità: inizio attività: presentazione di unico modelloDA anche in presenza di più fondi in province ocomuni diversi, con utilizzo del codice azienda delquadro A ovvero del quadro C se i fondi hannocodici Istat diversi; apertura di nuovi fondi: va gestita una variazionedella denuncia aziendale già presentata; aziende operanti senza fondi: presentazione diun’unica denuncia aziendale anche se i luoghisono in province o comuni diversi, con utilizzo delcodice azienda del quadro C che coincide con lasede legale.L’accentramento delle posizioni non potrà essereconcesso ad aziende tenute al versamento dellacontribuzione secondo misure diverse (tipo ditta)mentre invece sarà attuabile in presenza di azienda operante su più fondi in province o comunidiversi. In caso di azienda con più attività autono
In sintesi
Apertura nuova posizione Inps
Attribuzione di unica posizione e unica matricola
Con ComUnica, se l’assunzione di personale dipendente è contemporanea all’inizio dell’attività di impresa
Telematicamente sul portale Inps, se inizio attività e assunzione di personale dipendente non sono contestuali
Denuncia di variazioneper nuove unità operative
Gestione di progressivi
ECCEZIONI: - più attività, con diverso inquadramento previdenziale- tipologie di personale dipendente soggette ad obblighi contributivi diversi- imprese armatoriali - imprese in appalto sulle navi da crociera- agenzie di somministrazione
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1. PremessaCome descritto nella circolare n. 124 dell’11 dicembre 2009, il librounico del lavoro, istituitocon l’art. 39 del decretolegge 25 giugno 2008, n.112, convertito con legge6 agosto 2008, n. 133,ha sostituito i libri matricola, i libri paga e gli altrilibri obbligatori dell’impresa (con esclusione dellibro infortuni che non risulta abrogato).L’art. 3 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 attuativodella predetta norma, modificando le precedenti disposizioni in materia, al comma 1 dispone che il librounico sia conservato presso la sede legale del datore dilavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulentidel lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso lasede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5,comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.Infatti il libro unico del lavoro ha, tra le sua finalità,quella dello snellimento degli oneri burocratici ed economici gravanti sulle imprese attraverso la semplificazione della struttura di gestione dei rapporti di lavoro.Conformemente a tale finalità ed in ragione sia dellelinee organizzative delle strutture territoriali di produzione di cui alla circolare n. 102 del 12 agosto 2009,sia dei nuovi assetti organizzativi previsti per le Direzioni provinciali ad elevate dimensioni di cui alla recentecircolare n. 129 del 1° ottobre 2010, a parziale modifica ed integrazione delle disposizioni che finora hannoregolato le materie dell’obbligo di apertura di una posizione contributiva e dell’accentramento degli adempimenti contributivi, si forniscono le seguenti indicazioni.
2. Obbligo di costituzione della posizionecontributiva aziendale (matricola/codice ditta)Le imprese, ed in generale i datori di lavoro, pur inpresenza di una pluralità di unità operative, tendono agestire unitariamente gli adempimenti in materia dilavoro, la gestione delle paghe e dei contributi, ivicompresi la predisposizione dei flussi informativi e l’effettuazione dei versamenti nei confronti degli enti previdenziali.Appare pertanto conforme a criteri di efficienza e snellezza amministrativa prevedere che la gestione degliadempimenti nei confronti dell’Istituto si concentri su
di un’unica posizionecontributiva.Conseguentemente un datore di lavoro avrà l’oneredi chiedere la costituzionedi una posizione contributiva unica (con rilascio diun numero di matricola)esclusivamente in fase diinizio dell’attività con dipendenti. Tale adempimento sarà effettuato,esclusivamente con mo
dalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:a) nei casi di avvio dell’attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese (circolare n. 41 del 26.3.2010);b) nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti inun momento successivo all’avvio dell’attività dell’impresa,mediante la comunicazione unica ovvero mediante laprocedura telematica di iscrizione disponibile nei servizionline dell’Istituto (circolare n. 2 del 3.1.2007).Pertanto, in attuazione della determinazione presidenziale Inps n. 75/2010 (assunta in base all’art. 38, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122) e come previstodalla circolare n. 169/2010 con la quale è stato avviatoil processo di telematizzazione esclusivo delle domandedi servizio, a partire dalla data di pubblicazione dellapresente circolare il previsto modello DM68 (codiceSC06) è abrogato.
3. Unicità della posizione contributiva.Casi particolariCon la circolare n. 2 del 3 gennaio 2007 erano staterichiamate le regole per la richiesta di apertura di unaposizione contributiva e della conseguente assegnazione della matricola aziendale, necessaria per l’assolvimento dell’obbligazione contributiva dovuta in favoredel personale dipendente.In particolare, al punto 3.3 della citata circolare, eranostati indicati i criteri sulla competenza territoriale perl’accensione delle matricole ed era stata fornita unadisamina di alcuni casi particolari per i quali era previsto l’utilizzo di distinte posizioni aziendali (messaggioInps n. 19227 del 25 luglio 2007 punto 1).Diversamente dalle disposizioni sopra richiamate e inrelazione a quanto indicato nel precedente punto 2, laposizione contributiva costituita in occasione dell’inizio
Inps - Circolare 31 dicembre 2010, n. 172
Oggetto: Dl n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010. Determinazione presidenziale n. 75del 30 luglio 2010. Circolare n. 169 del 31 di-cembre 2010. Unicità della posizione contributi-va aziendale. Denuncia di iscrizione delleaziende: nuove disposizioni in materia di aper-tura delle posizioni contributive aziendali e diaccentramento dei relativi adempimenti
Il testo della circolare
me nella stessa provincia o comune, il codiceazienda sarà utilizzato in abbinata al codice progressivo azienda.
La nuova comunicazionedelle unità operativeNel menu «Servizi online», presente sul sito Inter
net dell’Istituto è attiva la nuova sezione «Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo».La compilazione delle informazioni proposte è come di consueto guidata e permette di operare unarichiesta di accentramento ovvero di comunicazione di nuova unità operativa.
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dell’attività con dipendenti sarà di regola unica, anchequalora il datore di lavoro interessato si trovi, successivamente, a costituire nuove unità operative, intese come luoghi ove viene svolta in maniera stabile l’attivitàlavorativa di uno o più dipendenti. Anche la sede legalepuò rientrare nel concetto di unità operativa qualoranella stessa siano occupati lavoratori dipendenti.Il datore di lavoro, dunque, in tali circostanze, nondovrà richiedere l’apertura di una nuova e distintaposizione contributiva, ma gestirà i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere ecomunicando i dati identificativi della nuova unità operativa.Pertanto, le disposizioni indicate al punto 3 della citatacircolare n. 2/2007 devono intendersi superate allaluce dell’affermato principio di unicità.Restano tuttavia ferme le disposizioni che regolanol’apertura di distinte posizioni aziendali in ragione dellequali, a norma dell’articolo 49 della legge 9 marzo1989, n. 88, sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dallequali possono discendere anche diversità di classificazione ai fini previdenziali e assistenziali.Da ciò deriva che si continueranno ad avere distinteposizioni aziendali nei seguenti casi.
A) Datore di lavoro che, in relazione alla diversatipologia di personale, è tenuto al versamento dellacontribuzione secondo obblighi e misura diversi
B) Datore di lavoro che svolge attività caratterizzateda autonomia organizzativa e gestionalecon diverse finalità economicheIn considerazione delle caratteristiche particolari chefanno capo al concetto di autonomia, si sensibilizzanole Sedi all’attento rispetto dei criteri indicati nella circolare n. 207 del 25 luglio 1995 per stabilire l’autonomia tra più attività esercitate da un datore di lavoro.
C) Imprese armatorialiAl riguardo, come già affermato al punto 1 del citatomessaggio Inps n. 19227/2007, si ricorda che: per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativiesclusivamente al personale marittimo imbarcato, costituente l’equipaggio, soggetto alla legge n. 413/1984,deve essere aperta una distinta posizione contributivaper ciascuna nave armata; il datore di lavoro dovràinoltrare la domanda d’iscrizione azienda con dipendenti, avvalendosi di uno dei canali previsti, presso lastruttura territoriale Inps nella cui competenza è situatol’Ufficio Marittimo presso il quale è iscritta ciascunanave, indipendentemente dalla presenza di altre posizioni contributive già aperte presso altre strutture territoriali dell’Istituto, fatto salvo quanto diversamente disciplinato con la circolare n. 28 del 26.1.1994 e con ilsuccessivo messaggio n. 12876 del 22.6.1995 in materia di autorizzazione, per le navi o per i gruppi, allatenuta di un’unica posizione contributiva che è contraddistinta dal codice di autorizzazione «8Q»; per il personale dipendente non soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 413/1984 (personale degli ufficiamministrativi, personale addetto ai servizi di «coman
data» su navi in disarmo, piloti dei porti e pratici locali,personale imbarcato su natanti non soggetti alla citatalegge n. 413/1984, personale marittimo sbarcato perriposo a terra, in continuità di rapporto di lavoro, avente diritto allo sgravio di cui alla legge n. 30/1998), leulteriori posizioni contributive dovranno essere accesepresso le strutture territoriali Inps competenti, secondoquanto già precisato al punto 3.3 della circolare n.2/2007.
D) Imprese appaltatrici di servizi vari, operantia bordo delle navi da crocieraAl riguardo si ricorda che deve essere aperta una posizione contributiva per le imprese che operano in attivitàdate in appalto sulle navi da crociera, mentre per ilpersonale dipendente delle suddette imprese, di cui all’art. 3 del Dlgs 16 luglio 1947, n. 708, assicurato ai finiprevidenziali all’Enpals, dovrà essere attribuita una separata posizione contributiva (si vedano le circolari Inps n.137 del 26 luglio 2002 e n. 67 del 16 aprile 2004).
E) Agenzie di somministrazione (si veda la circolare n.149 del 24.11.2010) che, a partire dal periodo di pagagennaio 2011, dovranno utilizzare 2 distinte posizioni: per l’esposizione dei dati relativi ai lavoratori somministrati; per quelli relativi al personale direttamente assuntoper il funzionamento della struttura.
4. Obbligo di comunicazionein caso di costituzione di una nuovaunità operativa con dipendentiCon l’introduzione del principio dell’unicità della posizione contributiva non viene tuttavia meno l’obbligodella comunicazione dei dati identificativi dell’unitàoperativa nella quale sono occupati i dipendenti dell’Azienda e, ove nota, anche la durata temporale dellastessa. In questi casi non occorrerà tuttavia aprire nuove posizioni contributive e richiedere un eventuale accentramento.A tal fine, l’applicazione web descritta al successivopunto 8 assegnerà un numero progressivo identificativo dell’unità operativa che, a partire dalla denunciacontributiva relativa al mese di gennaio 2011, nell’ambito della comunicazione mediante flusso Uniemens,andrà riportato per ciascun lavoratore occupato nellapredetta unità operativa (nell’ipotesi di aziende prive disedi secondarie, il valore da riportare nell’appositocampo sarà uguale a «0» zero).La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice «Tipo Azienda» attribuito alla posizione aziendale.In relazione a quanto sopra chiarito, i codici TipoAzienda assumono il seguente nuovo significato: «A1: Azienda con una sola posizione, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo»; «A2: Azienda con più posizioni, senza unità operative,non autorizzata all’accentramento contributivo Principale»; «A3: Azienda con più posizioni, senza unità operative,non autorizzata all’accentramento contributivo Secondaria»; «B1: Azienda con una sola posizione, con più unità
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operative ovvero autorizzata all’accentramento contributivo»; «B2: Azienda con più posizioni, con più unità operative ovvero autorizzata all’accentramento contributivo Principale»; «B3: Azienda con più posizioni, con più unità operative ovvero autorizzata all’accentramento contributivo Secondaria».Nell’ipotesi di operazioni societarie (fusione, incorporazione, subentro, cessione e/o affitto di ramo d’azienda,ecc.) il datore di lavoro subentrante dovrà provvedere acomunicare i dati identificativi delle unità operativeacquisite (nelle quali sono occupati i dipendenti dell’azienda cedente).Al riguardo, si richiamano le disposizioni impartite conla circolare n. 54 dell’8 aprile 2009, soprattutto inrelazione all’attribuzione del C.A. «5P», avente il significato di «posizione contributiva interessata da operazioni societarie».
5. Datori di lavoro in possesso di piùmatricole aventi classificazioni omogenee:facoltà di accentrare gli adempimenticontributivi su una sola posizioneCon la circolare n. 124 dell’11.12.2009 sono statefornite le prime istruzioni in materia di accentramentodegli adempimenti contributivi.Considerate le innovazioni introdotte in tema di unicitàdella posizione aziendale illustrate al punto 3 dellapresente circolare, i datori di lavoro già in possesso dipiù matricole aventi caratteristiche contributive omogenee che intendano semplificare ed unificare su una solaposizione contributiva il versamento della contribuzione in parola, hanno facoltà di richiedere l’autorizzazione all’accentramento contributivo.Pertanto, a parziale modifica dell’attuale prassi, il provvedimento di autorizzazione all’accentramento verràrilasciato esclusivamente nell’ipotesi di datori di lavoroin possesso di una pluralità di matricole aziendali, secondo le modalità di seguito indicate.La richiesta andrà effettuata esclusivamente per iltramite dell’applicazione resa disponibile nei servizionline dell’Istituto come descritta al successivo punto 8.Pertanto i previsti modelli SC46 e SC47, istituti con lacircolare n. 124/2009, sono abrogati.L’eventuale accoglimento della domanda, dopo le necessarie verifiche in ordine all’assenza, sulla posizionecontributiva da accentrare, di scoperture e/o crediti infase di accertamento e recupero, comporterà la chiusura delle posizioni contributive oggetto della richiesta diaccentramento.
6. Domande di accentramento contributivogià inviate e in corso di definizioneCon riferimento alle domande di accentramento contributivo già inviate e in corso di definizione, occorredistinguere il caso in cui si chiede l’accentramento conriferimento ad una nuova sede operativa, ancora privadi matricola, da quello in cui si chiede l’accentramentocon chiusura di una matricola già esistente.Nel primo caso accentramento di una nuova sedeoperativa ancora priva di matricola le nuove disposizioni fanno venir meno la necessità di un autonomo
provvedimento. Il datore di lavoro interessato potràpertanto effettuare la comunicazione di apertura di unanuova sede operativa per il tramite dell’applicazionepresente sui servizi internet dell’Istituto, ricevendo intempo reale il numero identificativo della sede stessa.Nel secondo caso accentramento con riferimento aduna o più sedi aventi già una matricola il datore dilavoro dovrà attendere l’emissione dell’apposito provvedimento di accentramento.
7. Datori di lavoro agricolo: peculiaritàAnche nel settore agricolo i datori di lavoro, per lagestione degli adempimenti contributivi nei confrontidell’Istituto, avranno l’obbligo della costituzione diun’unica posizione contributiva.Pertanto, a parziale modifica delle disposizioni impartitecon circolari n. 124 dell’11.12.2009 e n. 88 dell’11.7.2006, i datori di lavoro che assumono manodopera agricola dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: in caso di inizio attività, le aziende devono presentareun unico modello di denuncia aziendale (DA) anche seoperante su più fondi ubicati in province e/o comunidiversi; in tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda indicato nel quadro A dellaD.A. ovvero con quello indicato nel quadro C relativoal Centro aziendale nell’ipotesi di conduzione di piùfondi contraddistinti da codici Istat diversi; in caso di denuncia di ulteriori fondi, anche se ubicatiin province e/o comuni diversi, le aziende non devonoaprire un’ulteriore posizione ma devono effettuare unavariazione della denuncia aziendale già presentata infase di inizio attività; le aziende operanti senza fondi (ccdd. senza terra), incaso di inizio attività, devono presentare un’unica denuncia aziendale per dichiarare tutti i luoghi, anche seubicati in province e/o comuni diversi, ove si effettuano le lavorazioni; in tal caso effettuano gli adempimenticontributivi con il codice azienda indicato nel quadro Crelativo al Centro aziendale che dovrà corrispondere aquello della sede legale e/o amministrativa; in caso didenuncia di ulteriori luoghi anche se ubicati in province e/o comuni diversi, le aziende non devono aprireun’ulteriore posizione ma devono effettuare una variazione della denuncia aziendale già presentata in fase diinizio attività.Stante la specificità del settore, fanno eccezione alla unicità della posizione contributiva le seguenti fattispecie. Azienda che, in relazione alla diversa condizione soggettiva (tipo ditta), è tenuta al versamento della contribuzione secondo misure diverse; in tal caso deve esserepresentata una denuncia aziendale per ogni tipo dittaanche se riferito allo stesso datore di lavoro e gli adempimenti contributivi saranno effettuati con il codiceazienda corrispondente ad ogni singola D.A. e non saràpossibile richiedere l’autorizzazione all’accentramento.Nell’ipotesi di azienda operante con più tipi ditta nellastessa provincia e comune, il codice azienda deve essere diversificato utilizzando il codice progressivo azienda 01, 02 ecc. Azienda operante su più fondi, ancorché ubicati inprovince e/o comuni diversi, per i quali l’attività ècaratterizzata da autonomia organizzativa e gestionale(vedi circolare n. 55 del 4 marzo 1999); in tal casodeve essere presentata una denuncia aziendale per
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ogni fondo o gruppo di fondi autonomamente organizzati e gestiti e gli adempimenti contributivi sarannoeffettuati con il codice azienda corrispondente ad ognisingola D.A. e sarà possibile richiedere l’autorizzazioneall’accentramento.Nell’ipotesi di azienda operante con più attività autonome nella stessa provincia e comune, il codice aziendadeve essere diversificato utilizzando il codice progressivo azienda 01, 02 ecc.È data facoltà di richiedere l’autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi ai datori dilavoro agricoli già in possesso di più codici aziendaaventi caratteristiche contributive omogenee.La richiesta andrà effettuata esclusivamente per iltramite dell’applicazione resa disponibile nei servizionline dell’Istituto come descritta al successivo punto 8e l’eventuale accoglimento della domanda, dopo le necessarie verifiche in ordine all’assenza, sulla posizionecontributiva da accentrare, di scoperture e/o crediti infase di accertamento e recupero, comporterà la chiusura delle posizioni contributive oggetto della richiesta diaccentramento.Con riferimento alle domande di accentramento contributivo per le quali, con riferimento alla posizione daaccentrare, non risulta ancora approvata la D.A. ovveronon risulta approvata la D.A. della posizione accentrante e della posizione da accentrare, il datore di lavoropotrà effettuare i prescritti adempimenti secondo lemodalità sopra descritte.Si applicano, in ogni caso, tutte le disposizioni impartitecon la presente circolare in quanto compatibili con laspecificità del settore agricolo e restano ferme le altredisposizioni già impartite in materia e non innovatedalla stessa presente circolare.
8. Rilascio in produzione dei servizi webper la comunicazione delle unità operativeCon il messaggio n. 4750 del 16.2.2010 è stata avviatala sperimentazione del servizio web «Accentramentocontributivo».Considerato l’andamento positivo della sperimentazione condotta dai Consulenti del Lavoro la fase di testpuò definirsi conclusa ed il servizio web, rivisitato sia invirtù delle indicazioni pervenute dagli utenti sperimentatori, sia per l’innovativa semplificazione amministrativa illustrata nei precedenti punti 2 e 5 è ora disponibilenel menu «Servizi online», presente sul sito Internetdell’Istituto (http://www.inps.it).Ciò premesso si forniscono di seguito le indicazionioperative per «Aziende, consulenti e professionisti» eper gli «Operatori dell’Istituto».
A. «Aziende, consulenti e professionisti»Selezionando la voce «Aziende, consulenti e professionisti» e richiamando la funzione «Servizi per aziende econsulent», viene richiesta l’identificazione medianteimmissione del codice fiscale e del Pin; completatacorrettamente l’autenticazione, alla pagina «Servizi peraziende e consulenti», nel menu «Iscrizione e Variazione Azienda», è disponibile la nuova funzione «Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo».Accedendo all’applicazione occorrerà inserire in primo
luogo la matricola dell’azienda sulla quale l’utente intende effettuare una delle previste attività (comunicazione di una nuova unità operativa, richiesta di unanuova autorizzazione all’accentramento o estensione diun precedente provvedimento di accentramento).Ogni operazione sulla matricola potrà essere effettuataesclusivamente da soggetto abilitato ad operare sullastessa.Superati i previsti controlli, verranno visualizzate duepagine, contenenti le principali informazioni aziendali. Idati proposti a video non sono modificabili. Qualoral’utente avesse la necessità di aggiornare una delleinformazioni anagrafiche, dovrà utilizzare l’appositafunzione di «Variazione dati aziendali».Nelle stesse pagine è riportata anche l’informazione, per laposizione aziendale immessa, dell’esistenza di un precedente provvedimento di accentramento contributivo.Nella pagina dedicata alle unità operative sono disponibili le informazioni già eventualmente memorizzate inprecedenza e le funzioni «Inserisci», «Modifica», «Visualizza» e «Cancella».Attivando la funzione «Inserisci» sono disponibili leseguenti funzioni. «Comunicazione unità operativa»: la funzione consentedi comunicare l’apertura di una nuova unità operativa.L’utente avrà cura di indicare le informazioni riguardanti l’indirizzo e la data di inizio della attività condipendenti presso la sede che si sta inserendo. Se non ènota la data di fine dell’attività, è proposto in automatico il valore data del «31.12.9999». La stessa potràessere modificata successivamente attivando la funzione di «Modifica» appresso descritta. «Accentramento contributivo»: la funzione consente dirichiedere un provvedimento di accentramento contributivo, con riferimento ad una o più matricole da accentrare. Al riguardo si rammenta che si potrà procedere alla richiesta di accentramento nel rispetto dellecondizioni indicate al punto 2 della citata circolare n.124/2009 (per le matricole indicate nella richiestadovrà esserci identità di codice fiscale e identità diclassificazione previdenziale).L’avvenuto invio della richiesta sarà comprovato da unmessaggio di conferma e dal rilascio della ricevuta informato Pdf, corredata dal protocollo informatico.Il riscontro sarà comunicato a mezzo email all’indirizzo di posta elettronica indicato nel menù iniziale deiservizi online.
B. «Operatori dell’Istituto»La procedura informatizzata di gestione della domanda, destinata agli operatori dell’Istituto, opererà nel modo seguente: nell’ipotesi di comunicazione di un’unità operativa: leinformazioni trasmesse saranno valorizzate direttamente nell’apposita sezione denominata «Elenco unità operative» dell’applicazione «Iscrizione e variazione Azienda» operante su web Intranet; nell’ipotesi di richiesta di accentramento contributivo:sarà prevista la gestione del provvedimento (a cura deireferenti centrali della Direzione Centrale Entrate) conun apposita funzione denominata «Gestione accentramenti contributivi». Con tale applicazione, all’accoglimento dell’istanza, sarà generata con modalità automatica la modifica dello stato azienda della posizione ac
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Conguaglio fiscale Inps per le prestazioni assistenziali
INPS - MESSAGGIO 30 DICEMBRE 2010, N. 32943
Oggetto: Calcolo del conguaglio fiscale 2010 per le prestazioni temporanee.
I conguagli Irpef a debito sulle prestazioni assistenziali erogate dall’Inps saranno recuperati suipagamenti di gennaio e febbraio fino a concorrenza delle competenze in liquidazione, garantendocomunque un pagamento minimo di 10 euro; in ogni caso i recuperi saranno applicati sui pagamentieffettuati entro il 20 febbraio 2011.Prestazioni interessate - Sono interessate al calcolo del conguaglio fiscale le prestazioni di mobili-tà, trattamenti speciali edili (18-27 mesi), Assegno per lavori socialmente utili, Sussidi Straordinari,Integrazione Fondo speciale Trasporto aereo, DS non agricola corrisposta nel 2010 e ancora inpagamento negli ultimi mesi dell’anno.Addizionali - Le addizionali comunali e regionali saranno recuperate in undici rate mensili, dal mesedi gennaio al mese di novembre 2011, con rata minima di 5 euro; eventuali crediti Irpef sarannoportati in diminuzione delle addizionali e sarà rateizzato il solo debito residuo. Qualora le prestazionicessino anteriormente a novembre 2011 si procederà, se possibile, al recupero di quanto ancoradovuto sull’ultimo pagamento spettante; in ogni caso, per le addizionali che al 1° dicembre 2011 nonrisulteranno recuperate, l’Inps provvederà alla emissione di una lettera di comunicazione agli interes-sati perché provvedano direttamente al versamento.
centrata (presso la Direzione Inps che ha in carico lasuddetta posizione, sarà consultabile nell’ambito dellafunzione di consultazione richiesta la variazione di«Cessazione per accentramento») e sarà emesso il provvedimento di autorizzazione all’accentramento contributivo che sarà trasmesso tramite email all’azienda oall’intermediario che ha inoltrato l’istanza.
Per gli opportuni approfondimento sull’utilizzo dell’applicazione si rimanda a quanto illustrato nella Guida operativa della procedura Internet di Iscrizione e Variazioneazienda vers. 4.0, allegata alla presente circolare.
ALLEGATO 1Omissis
Legge di stabilità 2011:proroga delle detrazioni per carichi familiari per i residenti all’estero
INPS - MESSAGGIO 10 GENNAIO 2011, N. 396
Oggetto: Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia a soggetti residenti all’estero prorogataall’anno 2011.
L’art. 1, comma 54, legge 13.12.2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) pubblicata in G.U. n. 297 del21.12.2010 - S.O. n. 281, ha esteso all’anno 2011 il diritto per i residenti all’estero a richiedere ledetrazioni per carichi familiari, modificando l’art. 1, comma 1324, legge 27.12.2006 e succ. mod. («leggefinanziaria 2007»). Pertanto, ai soggetti non residenti in Italia le detrazioni per carichi di famiglia (di cuiall’art. 12, Dpr 22.12.1986, n. 917 e succ. mod.) spettano anche per l’anno 2011, a condizione che: glistessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono nonpossiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51 (dicui al suddetto art. 12, comma 2), compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, di non godere,nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. L’art. 1, comma 54, legge n.220/2010 ha aggiunto che la detrazione relativa all’anno 2011 non rileva ai fini della determinazionedell’acconto Irpef per l’anno 2012. Si rammenta inoltre che, come richiamato nel messaggio n. 006038 del13.3.2009, il comma 221 dell’art. 1, legge n. 224/2007 («legge finanziaria 2008») ha stabilito, nei confrontidei soggetti interessati, l’obbligo annuale di presentazione della richiesta delle detrazioni per carichi difamiglia e l’indicazione obbligatoria dei codici fiscali dei familiari a carico. Per quanto concerne le modalitàcon cui i residenti all’estero devono presentare le apposite domande si rimanda alle indicazioni fornite conmessaggio n. 024089 del 31.10.2008.Come di consueto, la versione aggiornata dei modelli di richiesta sarà inviata con la documentazionedi inizio anno (cd. bustone) a coloro i quali hanno già usufruito precedentemente delle detrazioni percarichi di famiglia. I suddetti modelli di domanda, distinti nelle due tipologie dedicate rispettivamenteai residenti nei Paesi Ue e Norvegia e ai residenti nei Paesi extra Ue, saranno resi disponibili nellaversione aggiornata nella sezione Moduli, alla voce Convenzioni Internazionali, del sito istituzionale.
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Massimo Braghin Consulente del lavoro in Adria (Rovigo)
Detrazione figli: in caso di separazionesconto Irpef 100% al genitore con reddito
A parere dell’Agenzia delle Entrate la detrazione per figli fiscalmente a carico, nel
caso di ex coniugi separati o divorziati, può essereassegnata nella misura del 100%, a uno solo deiconiugi purché vi sia un accordo preventivo tra leparti nel caso in cui l’altro non possa fruirne perlimiti di reddito
La risposta viene data a seguito di un quesitoposto da un genitore divorziato, la cui figlia è stataaffidata congiuntamente ad entrambi i genitori,ma l’ex coniuge presso il quale la figlia risiede nonè titolare di alcun reddito e quindi non presenta ladichiarazione annuale dei redditi. Pertanto, essendo l’unico genitore titolare di reddito, chiede sepossa beneficiare della detrazione nella misura del 100%. Viene precisatoche per i genitori legalmente ed effettivamente separati ovvero in caso diannullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ripartizione della detrazione trai genitori è diversamente disciplinataa seconda che sia stabilito o menol’affidamento congiunto dei figli.
La normativaSecondo quanto disposto dall’art 12, comma 1,lett. c), del Dpr n. 917/1986 per il caso in esamele detrazioni possono essere usufruite in uno deiseguenti modi:a) genitori non legalmente ed effettivamente separati: la detrazione è ripartita nella misura del 50%;b) genitori non legalmente ed effettivamente separati: con accordo preventivo tra gli stessi, la detrazione spetta al genitore che possiede un redditocomplessivo di ammontare più elevato;c) genitori legalmente ed effettivamente separatioppure annullamento, scioglimento o cessazionedegli effetti civili del matrimonio:
se non c’è accordo detrazione al 100% al genitore affidatario; se l’affidamento è congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nellamisura del 50% tra i genitori;d) se il genitore affidatario o uno dei genitoriaffidatari (nel caso di affidamento congiunto) nonpuò usufruire in tutto o in parte della detrazione,per limiti di reddito, la detrazione è assegnata perintero al secondo genitore.Partendo da quanto stabilito al punto d) il genitoreche usufruisce dell’intera detrazione sarà tenuto ariversare all’ex coniuge affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazionestessa, salvo diverso accordo tra le parti.In merito è intervenuta anche la circolare n. 15/Edel 16 marzo 2007, nella quale è stato affermatoil principio secondo cui occorre evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori coniugati e geni
tori separati e pertanto le disposizionisopracitate devono senz’altro ritenersi applicabili anche in questi casi.
L’accordo tra le partiL’accordo tra le parti è fondamentaleper l’attribuzione della titolarità delladetrazione e il successivo riversamento dell’importo spettante al genitoreche non può fruire del beneficio. Infatti la detrazione al 100% sarà usu
fruita dall’unico genitore titolare di reddito ma ècomprensiva della quotaparte che sarebbe spettata all’altro genitore. Tale accordo può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del50% ovvero ad attribuire l’intera detrazione algenitore che ha il reddito più elevato e nel nostrocaso, trattandosi di affido congiunto, la detrazioneè ripartita tra i genitori nella misura del 50%salvo la possibilità di un diverso accordo. Taleaccordo può avere il contenuto di attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito piùelevato. In sostanza il raggiungimento di un accordo fra gli ex coniugi che stabilisca a chi dei due èattribuito il vantaggio fiscale e l’importo che quest’ultimo deve riversare all’altro diventa l’unica
Agenzia delle EntrateRisoluzione 30.12.2010, n. 143/E
Accordotra le partiessenzialeper l’attribuzionedella titolaritàdella detrazione
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QuesitoIl sig. Tizio fa presente chea seguito del divorzio,l’unica figlia nata dal matrimonio è stata affidata congiuntamente ai genitori.Per il mantenimento dellafiglia corrisponde al coniuge divorziato la somma di450,00 euro al mese.Chiede se, in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, puòfruire della detrazione per la figlia nella misura massima del 100% atteso che il coniuge, presso cui la bimbarisiede, non è titolare di alcun reddito e quindi nonpresenta la dichiarazione annuale dei redditi.
Soluzione interpretativaprospettata dal contribuenteL’interpellante ritiene di aver diritto alla detrazione massima del 100%, considerato che l’ex coniuge non ne fruisce.
Parere dell’Agenzia delle EntrateL’art. 12, comma 1, lett. c), del Dpr n. 917/1986 prevede una detrazione d’imposta per figli fiscalmente acarico rapportata all’ammontare dei redditi dei genitori.In particolare stabilisce che: «La detrazione è ripartitanella misura del 50% tra i genitori non legalmente edeffettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivodi ammontare più elevato. In caso di separazione legaleed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazionedegli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, inmancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso diaffidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra igenitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso diaffidamento congiunto, uno dei genitori affidatari nonpossa usufruire in tutto o in parte della detrazione, perlimiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero alsecondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo trale parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un
importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso diaffidamento congiunto, pari al 50% della detrazionestessa. In caso di coniugefiscalmente a carico dell’altro, la detrazione competea quest’ultimo per l’interoimporto…».La possibilità di attribuirela detrazione all’altro genitore in caso di assenza
di reddito, stabilita nell’ultimo periodo della disposizione in commento, deve ritenersi applicabile anche incaso di genitori separati o divorziati atteso che la circolare n. 15/E/2007 ha affermato il principio secondocui occorre evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori coniugati e genitori separati.Tuttavia, nel caso di genitori separati, affinché l’unico genitore titolare di reddito possa beneficiare della detrazionenella misura del 100% occorre che, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lett. c), sia raggiunto tra idue un accordo in merito alla titolarità della detrazione eal successivo riversamento dell’importo spettante al genitore che non può fruire del beneficio.Al riguardo si richiama la circolare n. 15/E del 16marzo 2007, par. 1.4.5, consultabile sul sito www.agenziaentrate.it, con la quale è stato chiarito che, nel casodi separazione o divorzio tra i coniugi e di affidamentocongiunto dei figli, la detrazione è ripartita nella misuradel 50% per ciascun genitore, salvo un diverso accordofra le parti che attribuisca l’intera detrazione al genitoreche ha il reddito più elevato. Inoltre, in caso di impostaincapiente del genitore che ha diritto alla detrazione èprevista la possibilità di devolvere in favore dell’altrogenitore la detrazione non fruita per incapienza ancheparziale dell’imposta e quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario unimporto pari all’intera detrazione o in caso di affidamento congiunto un importo pari al 50%.Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzionifornite e i principi enunciati con la presente risoluzionevengano puntualmente osservati dagli uffici.
Agenzia delle EntrateRisoluzione 30 dicembre 2010, n. 143/E
Oggetto: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000,n. 212 - Irpef - facoltà del genitore divorziato eprivo di reddito di devolvere all’altro genitore ilbeneficio della detrazione per figli a carico, salvol’obbligo del successivo riversamento a suo favo-re - art. 12, comma 1 - lett. c) del Tuir
Il testo della risoluzione
condizione da rispettare nel caso di separazione eaffidamento congiunto.La normativa non richiede una particolare forma.Pertanto, in caso di richiesta della detrazione daparte di entrambi i genitori in misura superiore aquella che sarebbe loro consentito secondo i chiarimenti forniti con la presente circolare, in sede diliquidazione, la detrazione sarà riconosciuta aidue genitori nella misura legale del 50%, presupponendosi salvo prova contraria fornita dagliinteressati l’assenza dell’accordo.Nel nostro caso sarà comunque un solo genitore afare richiesta di detrazione.
Imposta incapienteSpetta al genitore che ha diritto alla detrazione lapossibilità di devolvere in favore dell’altro genitore ladetrazione non fruita per incapienza anche parzialedell’imposta e che quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario unimporto pari all’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50% della detrazione stessa.La rinuncia a fruire della detrazione spettante infavore dell’altro non opera automaticamente mapresuppone un’intesa tra i genitori i quali devonorendere note le rispettive condizioni reddituali.
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Addizionale regionale Irpef 2010:la Liguria ripristina l’aliquota agevolata
La Regione Liguria ha provveduto anche per l’anno2010 a ridurre la pressione fiscale dell’addizionaleall’Irpef, ripristinando il reddito limite entro il qualeapplicare l’aliquota base dello 0,90% a 30.000 euro e confermando detta aliquota base, senza limiti direddito, per i soggetti aventi fiscalmente a caricoalmeno 4 figli. La misura dell’addizionale per il2010 risulta quindi confermata nei seguenti valori:
Limite di reddito(imponibile Irpef) Aliquota Base di calcolo
Fino a € 30.000 0,90%L’aliquota va appli-cata sull’Intero am-montare del redditoimponibile
Oltre € 30.000 (*) 1,40 %Soggetti aventi fiscal-mente a carico almeno4 figli
0,90 %
(*) Meccanismo correttivo. Per i redditi compresi tra €
30.000,01 e € 30.152,13 l’imposta determinata con aliquota del-l’1,40% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente0,986 e la differenza fra € 30.152,13 e il reddito complessivo delsoggetto ai fini dell’addizionale regionale.
I sostituti d’imposta dovranno rivedere le operazioni di conguaglio di fine anno 2010 per i dipendenti con domicilio fiscale, al 31.12.2010, nella Regione Liguria. Per i lavoratori cessati in corso d’anno2010, la sistemazione potrà avvenire in sede diconguaglio complessivo presso altro datore di lavoro ovvero direttamente in sede di dichiarazionedei redditi (mod. 730 o UNICO). Per l’anno 2011,le aliquote ritornano ad essere le seguenti:
Limite di reddito Aliquota Base di calcoloFino a € 20.000 0,90% L’aliquota va applica-
ta sull’Intero ammon-tare del reddito im-ponibile
Oltre € 20.000 (*) 1,40%
(*) Meccanismo correttivo. Per i redditi compresi tra €
20.000,01 e € 20101,42 l’imposta determinata con l’aliquota del-l’1,40% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente0,986 e la differenza fra € 20.101,42 e il reddito complessivo aifini dell’addizionale regionale.
Regione Liguria, comunicato 30 dicembre 2010(G.U. n. 304 del 30.12.2010)
Oggetto: Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito.
Articolo 6Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
1. Per l’anno d’imposta 2010, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (Ire), di cui all’art.50 del Dlgs 15.12.1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degliscaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a taleimposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche e integrazioni, per isoggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale (Ire) non superiore ad euro30.000,00, è fissata nella misura prevista dall’art. 50, c. 3, primo periodo, del Dlgs n. 446/1997 esuccessive modifiche e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale (Ire) superiore ad euro30.000,00, per l’anno d’imposta 2010, l’aliquota dell’addizionale regionale (Ire), di cui all’art. 50 del Dlgs n.446/1997 e successive modifiche e integrazioni, da applicarsi all’intero ammontare del reddito complessi-vo, rimane fissata nella misura prevista dall’art. 50, c. 3, primo periodo, del Dlgs n. 446/1997 e successivemodifiche e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50%, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.3. Per l’anno d’imposta 2010 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale(Ire) compreso fra euro 30.000,01 ed euro 30.152,13, l’imposta determinata ai sensi del comma 2 èridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra euro 30.152,13 ed il redditocomplessivo del soggetto ai fini dell’addizionale regionale (Ire).4. Per l’anno d’imposta 2010, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l’aliquotadell’addizionale regionale (Ire) è fissata nella misura prevista dall’art. 50, c. 3, primo periodo, del Dlgs n.446/1997 e successive modifiche e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.5. Omissis.
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L’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionaledel 10%, prevista dalla manovra estiva (Dl n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010), sui compensiattribuiti a titolo di bonus e stock option ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinatae continuativa che operano nel settore finanziario.
Stock option nel settore finanziario:istituiti i codici tributo per l’addizionale Irpef
L’articolo 33 del decretolegge del 31 maggio2010, n. 78 convertito,con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n.122, stabilisce, al comma1, che: «In dipendenza delle decisioni assunte in sededi G20 e in considerazionedegli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto formadi bonus e stock options,sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo dellaparte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti cherivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziariononché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinatae continuativa nello stesso settore è applicata una aliquotaaddizionale del 10%».Il comma 2 dell’ articolo in parola dispone che «L’addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento dierogazione dei suddetti emolumenti e, per l’accertamento,la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinatadalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito».Al fine di consentire al sostituto d’imposta il versamento, mediante il modello F24, dell’addizionale trattenutaai sensi dell’articolo 33, comma 2, del citato decretolegge, si istituiscono i seguenti codici tributo: «1033» denominato «Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus estock options Art. 33, comma 2, del Dl n.78/2010»;
«1054» denominato«Addizionale operata dalsostituto d’imposta sucompensi erogati a titolodi bonus e stock optionsmaturati in Sicilia e versata fuori regione Art. 33,comma 2, del Dl n. 78/2010»; «1055» denominato«Addizionale operata dalsostituto d’imposta sucompensi erogati a titolodi bonus e stock options
maturati in Sardegna e versata fuori regione Art. 33,comma 2, del Dl n. 78/2010»; «1056» denominato «Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonuse stock options maturati in Valle d’Aosta e versatafuori regione Art. 33, comma 2, del Dl n. 78/2010»; «1059» denominato «Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus estock options versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aostae maturati fuori dalle predette regioni Art. 33, comma2, del Dl n. 78/2010».In sede di compilazione del modello F24 i suddetticodici tributo sono esposti nella sezione «Erario», esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nellacolonna «Importi a debito versati», con indicazione nelcampo «rateazione/regione/prov./mese rif.» e nel campo «Anno di riferimento» del mese e dell’anno cuil’addizionale si riferisce, rispettivamente nel formato«00MM» «AAAA».
Agenzia delle EntrateRisoluzione 4 gennaio 2011, n. 1
Oggetto: Istituzione dei codici tributo per il ver-samento, mediante il modello F24, dell’addizio-nale sui compensi a titolo di bonus e stockoptions trattenuta dal sostituto d’imposta - Arti-colo 33 del decreto legge n. 78 del 31 maggio2010, convertito con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122
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CONTRIBUTI E IRPEFCircolari
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Nuovo tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011: la circolare dell’Inail
INAIL - CIRCOLARE 29 DICEMBRE 2010, N. 53
Oggetto: Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011.
Quadro normativo- Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001): «Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato». Art. 116, commi 15, 16 e 17.- Codice civile, art. 1284, comma 1: «Saggio degli interessi».- Decreto 7 dicembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze: «Modifica del saggio diinteresse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011».- Circolare Inail n. 56 del 27 luglio 2001: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioniper la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative».- Circolare Inail n. 73 del 19 dicembre 2003: «Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili.Applicazione».- Circolare Inail n. 9 del 2 marzo 2010: «Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2010».
A decorrere dal 1° gennaio 2011, il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell’1,5% inragione d’anno(1). Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili,così come illustrato con circolari n. 56/2001(2) e n. 73/2003(3). Al fine di avere un utile quadroriepilogativo, si riportano, di seguito, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1997:
Periodo Tasso di interesse legaledall’1.1.1997 a 31.12.1998 5% Legge n. 662/1996, art. 2, comma 185dall’1.1.1999 a 31.12.2000 2,5% Dm 10.12.1998 (G.U. 11.12.1998, n. 289)dall’1.1.2001 a 31.12.2001 3,5% Dm 11.12.2000 (G.U. 15.12.2000, n. 292)dall’1.1.2002 a 31.12.2003 3% Dm 11.12.2001 (G.U. 14.12.2001, n. 290)dall’1.1.2004 a 31.12.2007 2,5% Dm 1.12.2003 (G.U. 10.12.2003, n. 286)dall’1.1.2008 a 31.12.2009 3% Dm 12.12.2007 (G.U. 15.12.2007, n. 291)dall’1.1.2010 a 31.12.2010 1% Dm 4.12.2009 (G.U. 15.12.2009, n. 291)
dall’1.1.2011 1,5% Dm 7.12.2010 (G.U. 15.12.2010, n. 292)
Note:(1) Decreto 7 dicembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze (G.U. n. 292 del 15.12.2010). - v. Guida alLavoro n. 1/2010, pag. 54, ndr.(2) Circolare Inail n. 56 del 27 luglio 2001: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20.Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative».(3) Circolare Inail n. 73 del 19 dicembre 2003: «Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazio-ne».
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Contratti collettivi
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Logistica, trasporto merci e spedizione
In data 10 dicembre 2010 tra Aite, Aiti, Ansep-Unitam, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi,Fedit, Fisi, Federlavoro e servizi - Confcooperative, Legacoop servizi, Produzione e servizi di lavoro -Agci e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnllogistica, trasporto merci e spedizione. L’intesa è stata inoltre sottoscritta in data 17 dicembre 2010da Anita, Fita-Cna, Tsportounito Flap - Un impresa, mentre Fai, Confartigianato e Sna-Casartigianihanno aderito all’accordo in data 21.12.2010.I nuovi minimi sono i seguenti:
Cat. Minimi al31 dicembre 2010
Minimi dal1° gennaio 2011
Minimi dal1° settembre 2011
Minimi dal1° febbraio 2012
Minimi dal1° dicembre 2012
Q 1.812,83 1.857,95 1.890,19 1.928,86 1.970,121 1.702,42 1.744,65 1.774,82 1.811,02 1.849,632 1.564,21 1.602,97 1.630,66 1.663,88 1.699,32
3S 1.412,37 1.447,37 1.472,37 1.502,37 1.534,373 1.375,07 1.409,20 1.433,58 1.462,84 1.494,054 1.307,66 1.340,06 1.363,20 1.390,97 1.420,595 1.247,27 1.278,22 1.300,33 1.326,86 1.355,156 1.164,54 1.193,47 1.214,13 1.238,92 1.265,37
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CONTRATTI COLLETTIVIAccordi
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Il 9 dicembre 2010 Assovetro e FilctemCgil, FemcaCisl, UilcemUil hanno sottoscritto l’ipotesi diaccordo per il rinnovo del Ccnl 4 maggio 2007 per aziende industriali che producono e trasformanoarticoli in vetro. Il Ccnl si applica anche ai settori lampade e display.Decorrenza e durata Il Ccnl ha durata triennale; decorre dall’1.9.2010 e rimane in vigore fino al31.8.2013.Sistema contrattuale Il rinnovo della contrattazione di secondo livello non potrà svolgersi nei 6 mesi primae nei 6 mesi successivi alla scadenza del Ccnl per evitare sovrapposizioni dei cicli negoziali. Gli accordiaziendali in scadenza in questi periodi avranno efficacia per altri 12 mesi dalla data di scadenza.Orario di lavoro L’articolo 15 che non si applica al settore lampade e display viene rivisitato e vieneprevista la possibilità di realizzare l’orario normale di lavoro come media su un arco di più settimane,con possibilità di alternare settimane lavorate a più di 40 ore, a settimane con orario di lavoro inferiore.Le prestazioni che risultano in eccedenza non rappresentano lavoro straordinario ma sono comunquecompensate con la maggiorazione del 10%.Premio di produzione Il premio di produzione previsto dall’articolo 32bis è riconosciuto anche dalleimprese delle prime lavorazioni fino a 150 dipendenti e da quelle delle seconde lavorazioni che nonapplicano contrattazione di secondo livello.Permessi per disabili Il lavoratore richiedente deve comunicarne la fruizione con cadenza trimestraleed informare l’azienda con un preavviso di almeno tre giorni, salvo i casi di reale impedimento edurgenza.Fonchim settore vetrario Fondo di previdenza complementare Con decorrenza 1.2.2013 lapercentuale di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a 1,40% così come quella del lavoratore;il valore va determinato prendendo a base la retribuzione utile per il calcolo del Tfr. La norma non siapplica ai settori lampade e display.Assistenza sanitaria integrativa Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica cheavrà l’incarico tra le altre attività assegnate di individuare le forme e le modalità di attivazionedell’assistenza sanitaria integrativa a favore dei lavoratori dipendenti dal settore industriale del vetro.L’adesione sarà su base volontaria ed il finanziamento al fondo prevederà un contributo pariteticomensile pari a 8,00 euro con decorrenza 1° aprile 2013. In sede di contrattazione collettiva per iltriennio 20132016 verrà tenuto conto dell’onere aziendale legato all’adesione al fondo.Malattia Viene rivisitato il periodo di comporto previsto dall’articolo 52 del Ccnl ed in particolare èprecisato che in presenza di patologie oncologiche la sospensione del periodo di conservazione del postoviene determinata anche per i giorni di assenza per malattia non continuativi, per fruizione di terapiesalvavita per un massimo di 120 giorni dall’inizio dell’evento nell’arco di 36 mesi.Contratti a termine e somministrazione Il Ccnl deroga alla previsione normativa dell’articolo 4bis delDlgs n. 368/2001, prevedendo che il limite di 36 mesi previsto per la stabilizzazione del contratto di lavorosia elevato a 43 mesi complessivi, anche non consecutivi, comprensivi anche dell’eventuale proroga assistita.In fase di prima applicazione, i rapporti già in essere all’1.1.2011 proseguono fino alla loro naturalescadenza anche in deroga alla nuova previsione; i periodi di lavoro già eseguiti alla data dell’1.1.2011verranno computati ai fini del raggiungimento dei 43 mesi decorsi 18 mesi dalla stessa data. Il numerodei lavoratori a termine occupati in azienda unitamente al numero dei somministrati a tempo determinatonon potrà superare la percentuale del 25% complessiva, calcolata in media annua sui lavoratori a tempoindeterminato occupati al 31.12. dell’anno precedente. La disposizione non si applica nelle aziende con unsolo stabilimento ovvero in quelle delle seconde lavorazioni del vetro. Il limite può essere superato solo perragioni legate ad avvio di nuove linee produttive per un limite massimo pari a 24 mesi.Elemento aggiuntivo Quadri Con decorrenza 1° giugno 2011 l’elemento aggiuntivo della retribuzione viene incrementato di 20,00 euro e passa quindi al valore di euro 60,00; l’intero importo èassorbibile da eventuali superminimi individuali.Nuova modulistica Il rinnovo propone i modelli per attestare l’attività formativa svolta dall’apprendista e per attestare la formazione effettuata in materia di sicurezza sul lavoro.
VetroIpotesi di accordo 9 dicembre 2010
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Una tantum contrattuale Con la retribuzione di febbraio 2011, ai lavoratori in forza al 9 dicembre2010, a copertura del periodo di carenza contrattuale settembre 2009dicembre 2010, viene corrispostoun importo forfetizzato nella misura di euro 170,00, non utile ad alcun istituto contrattuale direttoovvero indiretto né a Tfr. Su richiesta del dipendente da presentare entro il 15 gennaio 2011, l’importopuò essere versato a Fonchim.Aumenti e nuovi minimi contrattuali Questi i nuovi valori da corrispondere alle scadenze indicate:
Livelli Aumenti dal1° gennaio 2011
Aumenti dal1° gennaio 2012
Aumenti dal1° gennaio 2013 Totale
Settori meccanizzati - prime lavorazioni del vetro (minimi retributivi)A2 51,00 55,50 49,50 156,00A1 51,00 55,50 49,50 156,00B2 45,42 49,43 44,08 138,93B1 45,42 49,43 44,08 138,93C2 39,84 43,35 38,66 121,85C1 39,84 43,35 38,66 121,85D3 34,00 37,00 33,00 104,00D2 34,00 37,00 33,00 104,00D1 34,00 37,00 33,00 104,00E3 28,42 30,93 27,58 86,93E2 28,42 30,93 27,58 86,93E1 28,42 30,93 27,58 86,93F1 25,37 27,61 24,63 77,61
Settori meccanizzati - prime lavorazioni del vetro (Ipo)A2 1,52 1,66 1,48 4,66A1 0,00 0,00 0,00 0,00B2 1,27 1,38 1,23 3,88B1 0,00 0,00 0,00 0,00C2 1,01 1,10 0,99 3,10C1 0,00 0,00 0,00 0,00D3 4,57 4,97 4,43 13,97D2 3,30 3,59 3,20 10,09D1 0,00 0,00 0,00 0,00E3 4,06 4,42 3,94 12,42E2 3,30 3,59 3,20 10,09E1 0,00 0,00 0,00 0,00F1 0,00 0,00 0,00 0,00
Settori della trasformazione8A 52,52 57,16 50,98 160,668 51,00 55,50 49,50 156,007 45,42 49,43 44,08 138,93
6A 40,85 44,46 39,65 124,966 39,84 43,35 38,66 121,85
5A 38,57 41,97 37,43 117,975 37,30 40,59 36,20 114,094 34,00 37,00 33,00 104,003 31,72 34,51 30,78 97,012 28,42 30,93 27,58 86,931 25,37 27,61 24,63 77,61
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Livelli Aumenti dal1° gennaio 2011
Aumenti dal1° gennaio 2012
Aumenti dal1° gennaio 2013 Totale
Settori a soffio a mano e con macchine semiautomatiche9A 52,52 57,16 50,98 160,669 51,00 55,50 49,50 156,00
8A 45,93 49,98 44,57 140,488 45,42 49,43 44,08 138,937 39,84 43,35 38,66 121,856 37,55 40,87 36,45 114,875 34,25 37,28 33,25 104,784 31,46 34,24 30,54 96,243 29,43 32,03 28,57 90,032 27,40 29,82 26,60 83,821 25,37 27,61 24,63 77,61
Lampade e displayA 52,60 57,24 51,06 160,90B 46,75 50,88 45,38 143,01C 42,25 45,98 41,00 129,23D 37,45 40,76 36,35 114,56E 36,55 39,77 35,47 111,79F 34,00 37,00 33,00 104,00G 30,84 33,56 29,94 94,34H 28,64 31,17 27,79 87,60I 28,05 30,53 27,23 85,81L 24,48 26,64 23,75 74,87
I nuovi importi dei minimi retributivi e dell’Ipo, per il settore meccanizzato, risultano i seguenti:
Livelli Minimoall’1.4.2010
Ipoall’1.4.2010
Minimo dal1.1.2011
Ipo dal1.1.2011
Minimo dal1.1.2012
Ipo dal1.1.2012
Minimo dal1.1.2013
Ipo dal1.1.2013
Settori meccanizzati - prime lavorazioni del vetroA2 2.042,19 43,64 2.093,19 45,16 2.148,69 46,82 2.198,19 48,30A1 2.042,19 2.093,19 2.148,69 2.198,19B2 1.875,47 44,48 1.920,89 45,75 1.970,32 47,13 2.014,40 48,36B1 1.875,47 1.920,89 1.970,32 2.014,40C2 1.703,80 29,13 1.743,64 30,14 1.786,99 31,24 1.825,65 32,23C1 1.703,80 1.743,64 1.786,99 1.825,65D3 1.525,92 134,40 1.559,92 138,97 1.596,92 143,94 1.629,92 148,37D2 1.525,92 97,16 1.559,92 100,46 1.596,92 104,05 1.629,92 107,25D1 1.525,92 1.559,92 1.596,92 1.629,92E3 1.358,24 124,01 1.386,66 128,07 1.417,59 132,49 1.445,17 136,43E2 1.358,24 95,40 1.386,66 98,70 1.417,59 102,29 1.445,17 105,49E1 1.358,24 1.386,66 1.417,59 1.445,17F1 1.269,72 43,64 1.295,09 1.322,70 1.347,33
Livelli Minimo all’1.4.2010 Minimo dall’1.1.2011 Minimo dall’1.1.2012 Minimo dall’1.1.2013Settori della trasformazione
8A 1.555,06 1.607,58 1.664,74 1.715,72
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Il 9 dicembre 2010 si sono incontrati in Roma l’Assovetro Associazione Nazionale Industrialidel Vetroda una parte e la FilctemCgil; la FemcaCisl; l’UilcemUil;dall’altraed hanno concordato i seguenti testi valevoli per ilrinnovo, relativo al triennio 1.9.201031.8.2013, delCcnl 4 maggio 2007 per le aziende industriali che
producono e trasformano articoli in vetro e peri lavoratori da essi dipendenti, come modificato ed integrato dall’Accordo 9 settembre
2008, accordo di confluenza del settore lampade edisplay.
Specificità settorilampade e displayLa presente regolamentazione si applica anche ai settoriLampade e Display ove non diversamente indicato.
Ipotesi di accordo 9 dicembre 2010Le parti riportate tra parentesi quadre nel testooriginale risultano barrate
Livelli Minimo all’1.4.2010 Minimo dall’1.1.2011 Minimo dall’1.1.2012 Minimo dall’1.1.20138 1.510,08 1.561,08 1.616,58 1.666,087 1.347,34 1.392,76 1.442,19 1.486,27
6A 1.210,38 1.251,23 1.295,69 1.335,346 1.181,52 1.221,36 1.264,71 1.303,37
5A 1.143,00 1.181,57 1.223,54 1.260,975 1.104,52 1.141,82 1.182,41 1.218,614 1.007,06 1.041,06 1.078,06 1.111,063 939,73 971,45 1.005,96 1.036,742 843,29 871,71 902,64 930,221 751,94 777,31 804,92 829,55
Settori a soffio a mano e con macchine semiautomatiche9A 1.555,06 1.607,58 1.664,74 1.715,729 1.510,08 1.561,08 1.616,58 1.666,08
8A 1.360,51 1.406,44 1.456,42 1.500,998 1.347,35 1.392,77 1.442,20 1.486,287 1.181,52 1.221,36 1.264,71 1.303,376 1.113,86 1.151,41 1.192,28 1.228,735 1015,16 1.049,41 1.086,69 1.119,944 934,51 965,97 1.000,21 1.030,753 871,65 901,08 933,11 961,682 812,15 839,55 869,37 895,971 751,94 777,31 804,92 829,55
Lampade e displayA 1.530,63 1.583,23 1.640,47 1.691,53B 1.384,47 1.431,22 1.482,10 1.527,48C 1.250,16 1.292,41 1.338,39 1.379,39D 1.128,05 1.165,50 1.206,26 1.242,61E 1.076,55 1.113,10 1.152,87 1.188,34F 997,52 1.031,52 1.068,52 1.101,52G 909,02 939,86 973,42 1.003,36H 862,70 891,34 922,51 950,30I 832,58 860,63 891,16 918,39L 711,42 735,90 762,54 786,29
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CAPITOLO I
1. Relazioni industriali a livello nazionale
1.1 Osservatorio1) Le Parti, al fine di analizzare congiuntamente queifenomeni sociali ed economici che abbiano un riflessosulle scelte contrattuali ritengono di sviluppare l’attivitàdel già costituito Osservatorio nazionale quale sede permanente di incontro tra le Parti.L’Osservatorio ferma restando l’autonomia dell’attivitàimprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Oo.Ss. analizzerà e valuteràcon la periodicità richiesta dai problemi in discussione,e comunque di norma con periodicità annuale, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazionecomplessiva del settore del vetro e dei singoli compartiche lo compongono, al fine di individuare le occasionidi sviluppo ed i momenti di eventuale criticità.Le analisi svolte dalle parti all’interno dell’Osservatorionazionale potranno fornire elementi oggetto di valutazione per l’attività di competenza delle stesse.Saranno oggetto d’esame congiunto:... omissis ... l’andamento dell’occupazione femminile, in particolarenelle aree di crisi, con le relative possibili azioni finalizzate al conseguimento delle pari opportunità secondo leprevisioni del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 [delle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e del Dlgsn. 196/2000, nonché di quanto dovesse essere stabilitoda nuove disposizioni legislative in merito];... omissis ...2) Qualora talune delle problematiche affrontate in sede di Osservatorio nazionale dovessero presentarsi inambiti territoriali significativi e/o in aree congiuntamente individuate incidendo sulla sfera di competenzalocale, le problematiche stesse formeranno oggetto diesame all’interno dell’Osservatorio nazionale da partedelle Organizzazioni nazionali imprenditoriali e sindacali firmatarie il Ccnl che opereranno nel rispetto dellecompetenze previste dal protocollo interconfederale del21 aprile 1989, con le rispettive Organizzazioni territoriali competenti, per studiare eventuali iniziative neiconfronti degli Enti locali interessati.Nei casi previsti al comma precedente l’OsservatorioNazionale, su segnalazione anche delle organizzazioniterritoriali imprenditoriali e sindacali e di concerto contali organizzazioni, potrà articolarsi a livello territoriale.Saranno oggetto d’esame congiunto: i dati previsionali sugli investimenti e la ricerca con laspecificazione relativa ai comparti produttivi e l’indicazione degli effetti sull’occupazione derivanti; i problemi relativi ai conferimenti di servizi ed attivitàdi appalto con riferimento all’occupazione ed alla sicurezza nel contesto della terziarizzazione delle attività; l’andamento della occupazione con riferimento ai contratti di lavoro speciali ed alla normativa introdotta all’art. 57;... omissis ...
1.2 Sezione ambiente e sicurezzaLe tematiche relative all’ambiente e sicurezza nei lororiflessi all’interno e all’esterno delle fabbriche ed i problemi della sicurezza, anche alla luce di quanto previsto dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [626 del 19 settembre 1994] (e successive modifiche) [attuativo della direttiva quadro 89/391 Cee], saranno oggetto di una sezione apposita nell’ambito dell’Osservatorio nazionale.Le Parti riserveranno momenti di verifica a tali teminelle loro ripercussioni nazionali e comunitarie, ancheallo scopo di valutare congiuntamente eventuali proposte da sottoporre agli Organi di Governo e legislativicompetenti.Saranno oggetto di esame congiunto: i problemi connessi ai siti produttivi complessi caratterizzati dalla presenza di più imprese ivi comprese quelleche svolgono lavori in appalto; la definizione di criteri di gestione degli aspetti ambientali e di sicurezza nei lavori in appalto; le evoluzioni delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore con riguardo alle problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento di particolare rilievo; le proposte comuni per agevolare la gestione degliadempimenti richiesti dalla legge e modalità di eventuali rapporti con le Istituzioni nazionali; i contenuti e le formule operative per promuovere laformazione sull’ambiente e sulla sicurezza, con particolare riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per lasicurezza e alla Commissione Ambiente di cui al successivo paragrafo, in collegamento con l’Organismo bilaterale Interconfederale; le modalità di costituzione di una anagrafe delle CA/Rlssa, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 [della legge n. 675/1996], al fine di agevolarnelo scambio di esperienze ed informazioni. In tale ambitosaranno approfondite inoltre le modalità per la predisposizione di una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli incidenti e degli infortuni occorsi nel settore; le tematiche riguardanti le emissioni nell’atmosfera, gliscarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementicomplessivi disponibili; l’evoluzione in materia di esposizione ai fattori dirischio chimici, fisici e biologici della normativa nazionale e comunitaria ed in mancanza della normativaAcgih. Eventuali integrazioni delle tabelle dell’Acgih, afronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti daagenti chimici non previsti dall’American Conference,andranno esaminate sulla base di proposte di limiti diprovata applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali e internazionali; le problematiche eventualmente poste dal decreto legislativo n. 81/2008 [15.8.1991, n. 277] sulla protezionedei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione alrumore, allo scopo anche di svolgere nelle sedi competenti un’azione per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano anche i progettisti ed icostruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell’industria vetraria; le problematiche concernenti l’uso di videoterminalialla luce anche del decreto legislativo n. 81/2008; il grado di applicazione dell’Accordo europeo multisettoriale sulla protezione dei lavoratori attraverso la corretta manipolazione ed utilizzo della silice cristallina edei prodotti che la contengono, sottoscritto, in data 25aprile 2006, dalle organizzazioni imprenditoriali rappresentative dei settori estrattivi ed utilizzatori dellasilice e le Organizzazioni sindacali, in attuazione degliarticoli 138 e 139 del trattato di Amsterdam modifica
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tivo del trattato sull’Unione europea Le Parti favoriranno la partecipazione alla raccolta volontaria dei dati, alivello di sito, ed il loro consolidamento attraverso ilsistema di «report on line» curato dal Consiglio Nepsi.Con cadenza biennale, le Parti esamineranno i dati aggregati di settore che saranno diffusi dal Consiglio Nepsied adotteranno le iniziative ritenute utili; la realizzazione di un incontro dedicato alla valutazione dei risultati raggiunti in area ambiente e sicurezza edalla individuazione di possibili aree di intervento dicomune interesse, sulla cui base potranno essere definitianche contenuti e modalità di realizzazione della giornata nazionale Salute, Sicurezza ed Ambiente, da realizzarsi con cadenza annuale, senza pregiudizio della normale attività e senza oneri aggiuntivi per l’impresa;... omissis ...
1.4 Sezione mercato del lavoroAl fine di rendere funzionale il rapporto tra imprese elavoratori all’interno del mercato del lavoro in relazione siaalle innovazioni previste dagli accordi interconfederali edalla legislazione vigente sia alle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, le Parti riservano all’analisi del mercato del lavoro una sezione dell’Osservatorio nazionale.Saranno oggetto di esame congiunto: la valutazione delle modalità di applicazione dei rapporti di lavoro speciali con riferimento ai contratti atermine ed ai contratti di somministrazione con particolare riferimento alla normativa introdotta all’art.57 [fornitura di lavoro temporaneo], all’apprendistato,ai contratti di inserimento lavorativo [e di formazione elavoro] ed ai contratti a tempo parziale; l’analisi dell’utilizzo degli stages con particolare attenzione alle iniziative che coinvolgono le università e leimprese; l’approfondimento delle possibilità e le opportunità disviluppo del telelavoro.
1.5 Responsabilità sociale dell’impresaLe Parti sostengono lo sviluppo di comportamenti socialmente responsabili attraverso l’impegno di tutti isoggetti coinvolti in azienda.L’impegno sociale dell’impresa e dei soggetti che in essaoperano si realizza dando attuazione a norme e sviluppando iniziative previste dalla legislazione vigente e/orichiamate nel presente contratto nazionale di lavoro.[Per quanto attiene ai temi della responsabilità socialedell’impresa] Saranno oggetto di esame congiunto: riferimenti utili ad orientare l’impegno del settore sultema della responsabilità sociale dell’impresa; monitoraggio sull’adozione volontaria da parte delleimprese di certificazioni ambientali e sociali; valorizzazione e diffusione anche congiunta delleesperienze più significative che salvaguardino una corretta concorrenzialità, contrastando il dumping ambientale, sociale ed etico; utilizzo nella contrattazione di secondo livello di parametri quali l’adozione di codici etici e certificazioniambientali e sociali; le misure per il miglioramento continuo della sicurezzae dell’ambiente di lavoro, l’informazione e la formazione dei lavoratori su tali materie: la solidarietà sociale e la tutela delle fasce deboli deglioccupati;
lo sviluppo della formazione continua per il miglioramento della competitività dell’impresa e la valorizzazione della professionalità dei lavoratori; lo sviluppo del welfare contrattuale nelle Aziende.In sede di Osservatorio nazionale le Parti monitoreranno le iniziative aziendali adottate secondo i criteri sopradetti e, allo scopo di valorizzare e diffondere le migliori prassi esistenti, cureranno la elaborazione e ladiffusione di riferimenti utili ad orientare l’impegno delsettore sulla responsabilità sociale.Le Parti si impegnano a definire apposite linee guidaper agevolare la realizzazione di quanto sopra entrol’anno 2011.... omissis ...
CAPITOLO IIPREVIDENZA COMPLEMENTARE,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, IMPRESEDI DIMENSIONE COMUNITARIA, DECENTRAMENTO,RISTRUTTURAZIONI, MODIFICHE ORGANIZZATIVEE PRODUTTIVE, APPALTI E LAVORO A DOMICILIO
Previdenza complementareLe parti, al fine di rendere possibile un più elevato livellodi copertura previdenziale per i lavoratori ai quali siapplica il presente Ccnl, hanno attivato una forma diprevidenza complementare integrativa a capitalizzazionesu base volontaria ad ambito nazionale settoriale realizzata tramite l’adesione del settore vetrario al Fonchim(Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori dell’Industria Chimica e Farmaceutica e dei Settori Affini).
Contributi e spese di gestioneLe contribuzioni a Fonchim saranno stabilite come segue.Sulle retribuzioni utili per il Tfr (a decorrere dal febbraio 2013): 1,40% a carico dell’impresa; 1,40% a carico del lavoratore.Sulla quota di Tfr da maturare nell’anno: 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.4.1993; 33% per tutti gli altri lavoratori.Resta fermo che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’impresa continua a versare per ogni lavoratore dipendenteiscritto a Fonchim un’ulteriore importo, destinato esclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% dellaretribuzione utile per il calcolo del Tfr, messo a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornitaagli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso dipremorienza o invalidità permanente.Questo paragrafo non si applica ai settori lampade e display e rimane invariato quanto previsto alla sezione «Specificità settoriali lampade e display» del paragrafo previdenza complementare dell’accordo 9 settembre 2008.
Assistenza sanitaria integrativaLe Parti stipulanti, dopo la firma del presente contratto,con apposita Commissione paritetica [gruppo di lavoro], siincontreranno per concordare un sistema di assistenzasanitaria integrativa, [individuato nel Faschim, al qualepossano congiuntamente aderire, su base volontaria, i lavoratori e le aziende, all’interno dogli accordi della contrat
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tazione di secondo livello e con le compatibilità previstenell’accordo interconfederale 23 luglio 1993.In tale ambito le parti nazionali definiranno le condizioni, i criteri di rappresentanza, le prestazioni, la decorrenza, comunque successiva alla scadenza del biennio economico, ed i costi relativi, nonché le problematicheconnesse all’eventuale presenza di forme di assistenzasanitaria integrativa già in essere.]La Commissione paritetica avrà il compito di: esaminare il quadro normativo in materia di assistenzasanitaria integrativa; individuare le forme e le modalità di attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa a vantaggio dei lavoratori occupati in servizio attivo nel settore; eseguire tutte le attività necessarie all’avvio della Forma di assistenza sanitaria integrativa e all’informazionedei lavoratori, con decorrenza dal mese di aprile 2013.Fin d’ora le Parti convengono sui seguenti principi:a) ricorso a una Forma a contribuzione definita;b) adozione di caratteristiche tali da consentire l’applicazione del regime contributivo e fiscale stabilito dallalegge per le Forme di assistenza sanitaria integrative delServizio sanitario nazionale (art. 10, Dpr n. 917/1986 eDm 31.3.2008);c) adesione dei lavoratori su base volontaria;d) pariteticità della contribuzione;e) un contributo paritetico per il finanziamento del sistema pari ad 8 euro mensili per ciascun dipendente aderente a partire dal 1° aprile 2013;f) dell’onere aziendale relativo ai costi dell’assistenzasanitaria si terrà conto in sede di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 20132016.Saranno fatti salvi gli accordi a livello aziendale o territoriale e/o ogni eventuale forma o situazione aziendalein atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, che prevedano l’istituzione o l’adesione a polizze,casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa al livelloaziendale. Le imprese in cui operano tali forme integrative saranno escluse dal versamento del contributo, salvo che con accordo aziendale si stabilisca la confluenzanella forma nazionale di assistenza sanitaria.
Nota a verbale sui servizi integrativi di WelfareLe Parti stipulanti intendono richiamare la competenzadel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoriaa definire la costituzione di fondi di sostegno al redditodei lavoratori, sulla base di specifici accordi interconfederali, sottoscritti da tutte le confederazioni cui aderiscono le organizzazioni firmatarie del presente Ccnl,che saranno conclusi in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefici fiscali ad incentivazione delfunzionamento dei sevizi integrativi di welfare.... omissis ...
Formazione professionale
PremessaLe parti, nel quadro delle previsioni in materia di formazione di cui al capitolo 2 del Ccnl 29 novembre 2002,considerano strategico l’impegno delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione finalizzata a valorizzarele risorse umane, a migliorare la loro occupabilità ed illoro arricchimento professionale, anche in relazione alleinnovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di
qualità, di sicurezza e di mercato, ad esigenze di sviluppodella cultura di impresa nella quale cresca la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori.Nel quadro degli indirizzi espressi dalla bilateralità eferme restando le iniziative formative che ciascuna impresa potrà autonomamente progettare ed attivare, leParti convengono di promuovere iniziative congiunte inmateria di formazione con particolare riguardo a quellesostenute da risorse finanziarie pubbliche, o ricadentinegli indirizzi espressi dal Fondo interprofessionale Fondimpresa costituito da Confindustria e CgilCislUil nelrispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguentidell’art. 118 della legge n. 388/2000.Per le finalità di cui al presente accordo, col termineformazione continua si intende anche la formazionecomunque sostenuta da risorse finanziarie pubbliche.Allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione dellaformazione continua nelle imprese, le Parti, a livellonazionale, [costituiscono] sottolineano l’importanza delruolo del [un] Comitato tecnico per la formazione continua (Ctf) formato da esperti interni alle proprie organizzazioni, con la finalità di individuare gli ambiti ed i temidella formazione continua.Coerentemente con quanto indicato in premessa, si conviene:A) Per la fase di progettazione: il Ctf definisce ambiti e temi nei quali sviluppare laformazione continua, predispone i progetti promossidalle parti a livello nazionale e territoriale, fornendosupporti contenutistici e metodologici. In tali ambiti ilCtf individua le modalità di svolgimento della formazione, l’entità dei lavoratori che potranno partecipare contemporaneamente ad essa, la compatibilità con il regolare svolgimento dell’attività lavorativa nel caso di coincidenza con l’orario di lavoro; le imprese possono proporre progetti autonomi aziendali/locali, anche in collaborazione con il Ctf; i progetti promossi nei termini del presente accordodevono essere comunicati preventivamente al Ctf che,fermo restando il principio del silenzio assenso decorsi15 giorni dal ricevimento, ne verifica la congruenza conle finalità del presente accordo; il Ctf individua le aree di intervento formativo per cuiè possibile la partecipazione dei lavoratori ai costi difrequenza residui, anche attraverso l’utilizzazione deivari istituti contrattuali; il Ctf individua le aree di intervento formativo per lequali possa essere regolamentata dalle parti, in via dieccezione al principio generale, la salvaguardia dellaeventuale non adesione individuale.B) Per la fase di adesione: le imprese, mediante la stipula di apposito accordo conle Rsu (sulla base dello schema allegato), possono aderire ai progetti nazionali/territoriali o agli specifici progetti aziendali; le imprese nelle quali non fosse costituita la Rsu possono aderire tramite accordi con le Oo.Ss. territoriali; le imprese inviano al Ctf gli accordi di adesione; negli accordi tra impresa e Rsu/Oo.Ss. territoriali, devono essere specificati: la tipologia degli interventi formativi; i contenuti e le metodologie didattiche; il numero dei lavoratori/lavoratrici interessati; i criteri sulla base dei quali verranno individuati ilavoratori/lavoratrici chiamati a partecipare ai corsi;
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la sede, le date e gli orari di svolgimento dei corsi; eventuali altre indicazioni che si riterranno utili.C) Per la fase di monitoraggio: il Ctf verifica, attraverso azioni di monitoraggio effettuate anche da singoli componenti del Ctf, la coerenzadei singoli accordi di adesione con i relativi progetti e laloro realizzazione pratica.Le Parti indirizzano l’attività del Ctf anche verso iniziative che favoriscano la riqualificazione delle figure aziendali a rischio nei processi di riorganizzazione industriale, in particolare sia la mano d’opera femminile soggettaa contrazione delle posizioni professionali tradizionalisia i lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età,con appositi progetti loro dedicati che tengano contodell’effettivo fabbisogno formativo.La regolamentazione contenuta nella presente premessa ha carattere sperimentale e verrà adeguata sulla basedelle esperienze effettuate e dei risultati conseguiti.D) Avvisi FondimpresaIn considerazione dell’esperienza positiva di Fondimpresa allo scopo di riconoscere e sostenere il ruolo deilavoratori e delle loro rappresentanze, il Ctf segnaleràgli avvisi ritenuti più aderenti alla realtà del settore aiseguenti soggetti: alle imprese (ad iniziativa di Assovetro); alle strutture territoriali che, a loro volta, informerannole Rsu (ad iniziativa delle organizzazioni sindacali);onde raccogliere ed esaminare i fabbisogni formativi efavorire la condivisione dei piani formativi interaziendali e la partecipazione agli Avvisi, tramite accordi tra leParti, ai diversi livelli di competenza.
Dichiarazione programmaticae partecipazione ai costiNel quadro del processo di internazionalizzazione delleimprese e delle necessità emergenti da questo fenomeno le parti riconoscono l’importanza strategica per lacompetitività delle imprese della valorizzazione dellerisorse umane realizzata attraverso interventi che possano contribuirne a favorire la crescita professionale.... omissis ...
Certificazione delle attività formativeLe competenze acquisite dal lavoratore saranno registrate nel libretto formativo del cittadino secondo le modalitàdefinite dalla normativa in materia e dalle indicazioni chesaranno fornite dal Ministero competente.In attesa di quanto sopra, fatte salve le prassi aziendaliin atto, le attività formative saranno registrate in lineacon le indicazioni fornite con il modello di riferimentodi cui all’appendice al presente Ccnl e la loro attestazione sarà fornita al lavoratore su richiesta dello stesso.... omissis ...
Articolo 7-bisRelazioni sindacali
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda eridurre la conflittualità, le parti assumono l’impegno,anche in relazione a quanto previsto dal Protocollod’Intesa del 22 gennaio 1983, di favorire, in caso dicontroversie collettive, l’esperimento di tentativi idoneiper una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale ela Rsu. In particolare, qualora la controversia abbia ad
oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l’informazione di cui al Capitolo I del presente Ccnl, l’esame avverrà a richiesta diuna delle parti aziendali con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Nota a verbaleIn considerazione della [particolare] delicatezza e specificità dei processi nel settore [dell’industria vetraria difabbricazione,] le Parti, tenuto anche conto di quantoprevisto dall’accordo interconfederale 25 gennaio1990 sulle procedure per la prevenzione del conflitto,convengono sull’esigenza di integrare i contenuti delsuindicato articolo, prevedendo un codice di comportamento nell’ipotesi di conflitti aziendali di lavoro, dadefinire a livello locale ed ispirato a principi che tutelinola sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia degli impiantie dell’ambiente. Le Parti, consapevoli che gli impianti aciclo continuo, in occasione di azioni conflittuali, rischiano di subire fenomeni di deterioramento progressivo edi obsolescenza accelerata, condividono di definire, alivello aziendale, tra Impresa ed Rsu ed eventualmenterispettive organizzazioni a livello territoriale, intese sullaprevenzione del conflitto.In tale spirito le parti concordano sulla utilità che insede locale vengano realizzati accordi, assoggettabili adeventuali verifiche, aventi l’obiettivo di garantire in ognioccasione le condizioni di sicurezza dei lavoratori el’integrità degli impianti.
Articolo 11Classificazione
All’art. 11 del Capitolo V ed all’articolo 11 (ex art. 13del Ccnl Lampade) del Capitolo XVI (Settori lampade edisplay) aggiungere la seguente nota a verbale.... omissis ...
Nota a verbaleLe Parti concordano sull’attivazione di una CommissioneParitetica, [formata da 18 componenti], per procedere allavalutazione della necessità di eventuale introduzione nell’attuale articolazione di Categorie e Posizioni Organizzative/Livelli, di nuove attività professionali in relazione all’evoluzione tecnica ed organizzativa con particolare riferimento alla polivalenza ed alla poliprofessionalità.Le Parti concordano che i lavori della Commissione chesi articoleranno nel rispetto del principio dell’invarianzadel costo termineranno entro il 31.12.2011.
CAPITOLO VIIORARIO DI LAVORO, RIPOSO SETTIMANALE,
FESTIVITÀ E FERIE
Articolo 15Orario di lavoro
Ferma restando la durata massima dell’orario normaledi lavoro stabilita dalla legge con le relative deroghe edeccezioni, la durata settimanale dell’orario contrattualeper il singolo lavoratore è fissata in 40 ore.Per i lavoratori non in turni sarà altresì consideratanormale una durata settimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante l’assorbimento di
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corrispondenti quote di riduzione di orario di lavoropreviste negli ultimi tre commi del presente articolo.In attuazione di quanto previsto all’art. 4 del Dlgs n.66/2003 si conviene che il periodo di riferimento peril calcolo della durata media dell’orario di lavoro, fattisalvi i limiti di cui all’art. 4, comma 4, del Dlgs n.66/2003, considerate le esigenze tecnicoorganizzativesettoriali, sarà definito in accordi collettivi conclusi alivello aziendale tra la Rsu, le organizzazioni sindacaliterritorialmente competenti e l’azienda ovvero al livellodi distretto industriale.Per i maestri fiascai e aiutanti maestri della bofferiatoscana, per gli operai addetti alla piazza semiautomatica: tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatoriche fabbricano damigiane da litri 5/7 fino a litri 60,l’orario normale di lavoro è fissato in 36 ore settimanalicon un massimo di 6 ore giornaliere.Quando gli operai addetti alla piazza semiautomaticacome sopra specificati producono damigiane inferiori a5/7 litri, osserveranno l’orario di 40 ore settimanali.L’orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turniverrà di norma distribuito su 5 giorni.Diverse distribuzioni dell’orario nonché l’applicazionedell’orario di cui al comma 2, saranno attuate qualora lorichiedessero le esigenze tecnicoproduttive, organizzative e logistiche, da confrontare con la Rsu. Per i settoridel vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e conmacchine semiautomatiche e del vetro artistico si rinviaalle norme particolari di cui all’Allegato 1.In relazione alle esigenze tecnicoproduttive la possibilitàdi eseguire il lavoro domenicale non collegato al ciclocontinuo nonché quello notturno non compreso in turnisarà previamente esaminata tra Direzione aziendale e Rsu.Fatte salve le prassi aziendali in essere e fermo restandoquanto previsto al comma 3 del presente articolo, l’orario normale di lavoro, con esclusione di quello dei turnisti del ciclo continuo di cui al successivo art. 16, puòessere realizzato anche come media su un arco di piùsettimane. A tal fine le Aziende attueranno programmicomprendenti prestazioni lavorative superiori alle 40ore e settimane lavorative inferiori a tale limite.Nel caso sopra indicato non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali. Tuttaviale ore di lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali sonocompensate con la maggiorazione del 10%. Tali maggiorazioni non sono cumulabili con quelle di cui all’art.19, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.... omissis ...Questo paragrafo non si applica ai settori lampade edisplay in quanto rimane invariata la specifica regolamentazione prevista al Capitolo XVI (Settori lampade edisplay) art. 15 (ex art. 16 Ccnl Lampade) dell’accordo 9settembre 2008.
Articolo 32Premio di partecipazione
Contrattazione di 2° livello
Premessa[Nel richiamare i principi ed i criteri ispiratori del Protocollo interconfederale del 23.7.1993 in particolarequanto definito al punto 2) del Protocollo stesso circa gliassetti contrattuali e le piccole imprese.] Le Parti sidanno atto che la contrattazione a livello aziendale, che
si realizza su base triennale, riguarda materie ed istitutidiversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del presente Ccnl.Pertanto si conviene che lo strumento contrattuale acontenuto economico idoneo per la realizzazione delsecondo livello di contrattazione è, in azienda, il premiodenominato «di partecipazione».Nel comune intento di migliorare l’efficienza delleaziende, le parti si danno altresì atto che detto premio,la cui validità ha durata triennale quadriennale, deveporsi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini delmiglioramento della competitività aziendale.Le Parti concordano che ai fini della non sovrapponibilità dei cicli negoziali la contrattazione di secondo livellonon potrà svolgersi nel periodo dei sei mesi antecedentie dei sei mesi successivi alla scadenza del contrattocollettivo nazionale di lavoro. Gli accordi aziendali conscadenza in tale periodo avranno efficacia per ulteriori12 mesi successivi alla loro scadenza.Il valore del premio per obiettivi relativo a tale periodo diultrattività resta quello stabilito per l’ultimo anno di vigenza dell’accordo aziendale, fermo restando che quantoeventualmente da erogarsi a tale titolo sarà proporzionatoal raggiungimento degli obiettivi già fissati.Coerentemente con i principi di cui alla premessa, inciascuna unità produttiva viene costituito, attraversocontrattazione con la Rsu, un premio variabile di partecipazione collegato ad obiettivi e programmi concordati.La realizzazione degli obiettivi ed il conseguimento deirisultati determineranno, a consuntivo, l’entità dell’erogazione, che potrà essere differenziata in modo da tenere conto delle condizioni di lavoro e delle diverse modalità della prestazione.A tal fine, nelle unità produttive viene individuata lascala di erogazioni in rapporto alla entità dei risultaticonseguiti, adottando opportune formule e parametri diriferimento.Nel corso del negoziato, le parti valuteranno le condizioni produttive ed occupazionali dell’impresa e le relative prospettive. In tale contesto, le parti esaminerannole possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai programmi di miglioramento della produttività e dell’andamento economico dell’impresa, in funzione anche dell’occupazione.L’accordo aziendale, nel fissare i parametri e gli indicida assumere come base di riferimento, selezionerà anche in rapporto alle diverse caratteristiche delle unitàproduttive le scelte sul peso che i parametri di produttività e di andamento economico debbono rispettivamente avere nel determinare le erogazioni e il grado direciproca influenza dei diversi parametri tra di loro aifini del calcolo delle erogazioni.Nel definire l’accordo aziendale, le parti potranno indicare forme, tempi e altre clausole per la verifica deirisultati e per il riesame degli obiettivi concordati inrapporto a rilevanti modificazioni delle condizioni delleunità produttive e dell’impresa.Le parti aziendali, per il successivo accordo da realizzare in relazione alle nuove condizioni ed obiettivi, definiranno gli indici da assumere come base di riferimento.I premi di produzione di cui all’art. 32 del Ccnl 21novembre 1990 ed istituti retributivi analoghi definiti alivello aziendale, non correlati con elementi obiettivi,restano fissati definitivamente nelle cifre già concordate.
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All’atto dell’istituzione dei premi di partecipazione,eventuali parti variabili dei premi di produzione e analoghi istituti collegati, con elementi obiettivi ancora invigore, ove non sostituiti, sono adeguati tenendo contodei nuovi premi di partecipazione e delle loro regole.
Nota a verbaleLe parti si danno atto che le linee guida al premio dipartecipazione riportate in allegato e che fanno parteintegrante del presente contratto saranno aggiornateattraverso i lavori di una apposita Commissione cheterminerà i suoi lavori entro il 30.9.2011.
Articolo 32-bisPremio di produzione (ex art. 32 Ccnl 21.11.1990)[Per] Le imprese delle prime lavorazioni aventi non piùdi 150 dipendenti e per quelle delle seconde lavorazioni [del vetro] (che si siano attenute alla clausola diesclusione dal premio di partecipazione (punto 10) delleLinee guida, Accordo 1° marzo 1996) e che non applichino la normativa sulla contrattazione di secondo livello di cui al precedente art. 32 [si siano attenute allaclausola di esclusione dal premio di partecipazione(punto 10) delle Linee guida Accordo 1° marzo1996] riconoscono il premio di produzione o l’indennità di esso sostitutiva nelle seguenti percentuali:... omissis ...
Articolo 48Permessi
... omissis ...Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili dicui all’art. 33 della legge n. 104/1992 con le normaliesigenze organizzative e tecnicoproduttive dell’impresail lavoratore titolare dei permessi stabiliti dall’art. 33della predetta legge comunica trimestralmente periscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione dei permessi, al fine di agevolare le necessariesostituzioni.Il lavoratore informerà il datore di lavoro della necessitàdi modificare la data di fruizione del permesso il primapossibile e comunque con un preavviso di almeno tregiorni lavorativi, salvo nei casi di comprovata indifferibilità ed urgenza.
Articolo 52Trattamento in caso di malattiao di infortunio non sul lavoro
A) [Denuncia] ComunicazioneAl fine di consentire all’azienda di predisporre i necessari adattamenti organizzativi, l’assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all’azienda stessa [possibilmente] prima dell’inizio dell’orario di lavoro;il lavoratore deve inoltre consegnare o far pervenireall’Azienda, non oltre il terzo giorno dell’assenza, ilcertificato medico attestante la malattia.La comunicazione di cui al comma precedente avvienein conformità alle prassi aziendali in atto.... omissis ...
B) Conservazione del postoIn caso di interruzione del servizio per malattia, il lavo
ratore non in prova avrà diritto alla conservazione delposto per un periodo di:a) mesi 9 per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;b) mesi 12 per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a6 anni compiuti;c) mesi 16 per anzianità di servizio oltre 6 anni.Comunque il lavoratore decade dal diritto alla conservazione del posto, quando nell’arco temporale di trentaseimesi abbia cumulato più assenze complessivamente superiori ai limiti di conservazione del posto sopraindicati.Ai soli effetti del comporto di malattia, i mesi devonointendersi composti di 30 giorni di calendario.Il ricovero ospedaliero di durata pari o superiore a ventigiorni e fino a sessanta, afferente a uno o più eventimorbosi, sospende per una sola volta nell’arco temporale di 36 mesi, il decorso del comporto di cui al primocomma, per un massimo di 60 giorni dall’inizio dell’evento. Per gli eventi morbosi riferibili a patologieoncologiche, la sospensione del decorso del comportodi cui al comma precedente può avvenire per i giorni diassenza per malattia anche non continuativi, richiestiper terapie salvavita, certificati dalla struttura pubblicao convenzionata, per un massimo di 120 giorni dall’inizio dell’evento nell’arco temporale di 36 mesi. Il datosensibile, riferibile alla certificazione delle patologie oncologiche, prodotto a cura dell’interessato, sarà trattatodall’Azienda nel rispetto della normativa prevista daldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.La malattia sopravvenuta durante il periodo di godimento delle ferie, regolarmente comunicata e certificatasecondo le vigenti disposizioni di legge e di contratto,interrompe il decorso delle ferie stesse nei seguenti casi:a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per ladurata dello stesso;b) malattia la cui durata sia superiore a otto giorniconsecutivi compreso il ricovero ospedaliero.L’assenza per malattia o infortunio, nei limiti dei periodifissati per la conservazione del posto, non interrompe lamaturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti(13ª mensilità, Tfr, ecc.).Superato il termine della conservazione del posto, ovel’Azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà allavoratore il trattamento completo previsto dal presentecontratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.Qualora la prosecuzione della malattia oltre il terminesuddetto non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo Tfr.Ove, superato il periodo di conservazione del posto, ilrapporto di lavoro non sia risolto né ad iniziativa dell’Azienda né ad iniziativa del lavoratore, il rapporto dilavoro stesso rimarrà sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità ai soli effetti del preavviso.... omissis ...
Nota a verbaleLa situazione dei lavoratori assenti dal lavoro per malattie di natura e durata particolarmente gravi sarà considerata dall’azienda con la massima attenzione e pertanto, in relazione a tali fattispecie, sarà concessa, su richiesta del lavoratore e con l’eventuale interessamento dellaRsu un’aspettativa non retribuita successiva allo scaderedel termine di conservazione del posto, che non potrà
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comunque essere superiore a mesi quattro. In relazionea tali fattispecie l’azienda valuterà l’eventuale richiestadi anticipo del Tfr.... omissis ...
CAPITOLO XAMBIENTE DI LAVORO
PremessaLe parti confermano l’importanza dei valori della tuteladella salute, della sicurezza sul luogo di lavoro, del rispetto dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e concordanosulla necessità di diffondere adeguati comportamenti finalizzati all’applicazione delle norme contrattuali e dilegge ed al miglioramento continuo, nella consapevolezza della ridotta presenza nel settore di aspetti di criticitàderivanti dalla produzione o emissione di sostanze fortemente inquinanti e nella consapevolezza, altresì, dell’assenza di impianti a rischio di incidente rilevante.L’evolversi del quadro normativo, negli ultimi 20 anni,ha comportato lo sviluppo all’interno delle aziende diazioni e di programmi che permettono un costante monitoraggio dei vari temi ambientali e di sicurezza tra cui: Integrated prevention pollution control (Ippc); emissioni; rifiuti; scarico delle acque; riciclo.In materia di riciclo le parti sono consapevoli dell’attenzione specifica del settore alla promozione ed alla realizzazione di interventi mirati ad incrementare la qualitàe la quantità del riciclo del vetro.Tale politica permette di realizzare cospicui vantaggitecnologici ed ambientali, quali la riduzione del quantitativo di rifiuti, mediante il loro riciclaggio, la riduzionedelle emissioni dai forni fusori in conseguenza dei risparmi energetici diretti ed indiretti che ne derivanononché la riduzione della quantità delle materie primeimpiegate nel processo.Anche in materia di ambiente di lavoro le parti concordano che il settore debba continuare a promuoveremodelli applicativi e gestionali commisurati alla tipicitàe specificità dei propri cicli produttivi i quali sono caratterizzati, tra l’altro, dalla limitata presenza di sostanze edi prodotti chimici pericolosi.Le parti ritengono utile al raggiungimento dell’obiettivocomune del miglioramento dei livelli di sicurezza e disalute sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente l’adozione di specifici modelli di controllo e di gestione.Le parti convengono che al fine di aumentare la conoscenza e la consapevolezza di tali tematiche all’internodell’azienda sia opportuno ampliare l’attività di informazione indirizzata, in prima istanza, alla CA/Rlssa e, poi,alla generalità dei lavoratori.Le parti stabiliscono inoltre che le delegazioni trattantipotranno valutare e definire di volta in volta momentipartecipativi della CA/Rlssa ad integrazione di quelli giàindicati dal Dlgs n. 81/2008 [n. 626/1994], individuandocondizioni e modalità da tradurre in norma contrattuale.
Articolo 55Commissione Ambiente/Rlssa
1) All’atto della costituzione della Rsu, in tutte le azien
de o unità produttive i lavoratori eleggono, all’internodella Rsu, il Rappresentante per la Sicurezza, Salute eAmbiente Rissa, anche in attuazione di quanto previstodal Dlgs n. 81/2008 [626/1994]. Il Rappresentantedei Lavoratori per la Sicurezza, Salute ed Ambientesubentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delleattribuzioni previsti dal Dlgs n. 81/2008 [626/1994] edalla precedente regolamentazione contrattuale per ilRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Commissione Ambiente/Rls) con competenza nelle materiedi carattere ambientale già prevista dalla precedenteregolamentazione contrattuale.Numero di Rlssa: 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive cheoccupano da 16 a 100 dipendenti; 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive cheoccupano da 101 a 200 dipendenti; 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive cheoccupano da 201 a 450 dipendenti; 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive dimaggiori dimensioni.I Rappresentanti per la Sicurezza, Salute e Ambienteeletti dai lavoratori costituiscono la Commissione Ambiente e ad essi sono attribuiti i compiti previsti dal Dlgsn. 81/2008 [626/1994 e dal Ccnl 20.10.1994]; partecipano alla trattazione con la Direzione aziendale, dimaterie dell’ambiente, igiene e sicurezza.2) Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, i rappresentanti per la sicurezza salute e ambiente, oltre ai permessi già previsti per la Rsu utilizzeranno permessi retribuitipari a 40 ore annue per ogni rappresentante. A decorrere dal 1° gennaio 2008 ed a fronte di esigenze chederivano dalle competenze in campo ambientale saranno riconosciute ulteriori 8 ore annue di permesso retribuito. I permessi di cui al presente punto 2) assorbonofino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo. Nella gestione delle agibilitàpreviste dal Dlgs n. 81/2008 [626/1994], dall’accordointerconfederale 22.6.1995 e dal Ccnl, saranno assicurate le condizioni per l’adeguato svolgimento dell’attività della Commissione Ambiente.3) Qualora i permessi previsti per la CA/Rlssa nonvengano interamente utilizzati nel corso dell’anno talipermessi potranno essere utilizzati nell’anno successivoa quello di riferimento.4) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a15 dipendenti si applicheranno direttamente le specifiche norme dell’Accordo interconfederale 22.6.1995.5) Per la formazione e l’aggiornamento dei componenti laCA/Rlssa le aziende faranno riferimento alle formule operative che saranno predisposte in sede di OsservatorioNazionale definite in maniera congiunta [entro il 2003].Le imprese attuano la formazione dei componenti laCommissione Ambiente/Rlssa come prevista dalle norme di legge, dell’Accordo interconfederale 22.6.1995 edal presente contratto, tenendo conto, altresì, dei contenuti e delle formule operative che verranno predispostedall’Osservatorio Nazionale.I contenuti del corso potranno essere riferiti alle fasi delprocesso produttivo nonché agli aspetti attinenti allagestione ed alla manutenzione degli impianti.Le Parti seguiranno la formazione dei rappresentantiper la sicurezza, anche attraverso un’anagrafe aggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli Organismi paritetici istituiti dall’Accordointerconfederale 22.6.1995.
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Le competenze acquisite dal lavoratore saranno registrate nel libretto formativo del cittadino secondo le modalitàdefinite dalla normativa in materia e dalle indicazioni chesaranno fornite dal Ministero competente.In attesa di quanto sopra, fatte salve le prassi aziendaliin atto, le attività formative saranno registrate in lineacon le indicazioni fornite con il modello di riferimentodi cui all’appendice al presente Ccnl (di cui al paragrafoFormazione Professionale) e la loro attestazione saràfornita al lavoratore su richiesta dello stesso.... omissis ...
CAPITOLO XIRAPPORTI DI LAVORO SPECIALI
[Premessa: contratti a tempo determinatoe contratti di somministrazionea tempo determinatoFerme restando le distinte valutazioni delle Parti sulleleggi esistenti in materia o con riferimento alla vigentenormativa di legge in materia di Contratto a tempodeterminato e Contratto somministrazione a tempo determinato le Parti si danno atto che con nessuna normadel vigente Ccnl hanno voluto regolamentare la relativadisciplina né dare attuazione alle deleghe specifichepreviste dal Dlgs n. 276/2003.Le Parti si incontreranno entro sei mesi dalla data disottoscrizione del presente Ccnl per disciplinare il contratto a tempo determinato ed il contratto di somministrazione a tempo determinato.]
Articolo 57Contratto a termine e somministrazione
[In relazione all’introduzione del decreto legislativo 6settembre 2001, n. 368, le parti stabiliscono di incontrarsi entro il 31.12.2003 per valutare le modalità applicative delle disposizioni in esso contenute.]Il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa Azienda e per mansioni equivalenti, sia rapporti di lavoro atempo determinato che in somministrazione a tempodeterminato, per motivazioni non collegate ad esigenzestagionali, acquisisce il diritto alla stabilizzazione delrapporto di lavoro qualora la somma dei periodi dilavoro nelle due tipologie citate superi i 43 mesi complessivi, anche non consecutivi, comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita di cui all’art. 5, comma4bis, del decreto legislativo n. 368/2001 e successivemodificazioni.In relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 7, deldecreto legislativo n. 368/2001 e dall’art. 20, comma4, del decreto legislativo n. 276/2003 il numero dilavoratori occupati nell’azienda con contratto di lavoroa tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare la percentuale del 25% complessivamente intesa per i due istituti, intesa come media annua e riferita a lavoratori concontratto a tempo indeterminato occupati nell’impresaalla data del 31 dicembre dell’anno precedente.L’eventuale frazione di unità è arrotondata all’unità superiore. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia unrisultato inferiore a 8 resta ferma la possibilità di istituire fino a 8 contratti complessivi a tempo determinato odi somministrazione a tempo determinato.Le parti stabiliscono che, in applicazione di quanto pre
visto dall’art. 10, comma 7, lettera a) del Dlgs n. 368/2001, si intende per fase di avvio di nuove attivitàl’avvio di nuove linee produttive per un arco temporaleindividuato in 24 mesi.
Nota verbaleLe Parti stabiliscono che la disposizione di cui al secondocomma del presente articolo non si applica alle Aziendecon un solo stabilimento e non si applica alle Aziendedelle seconde lavorazioni del vetro. Le Parti, a livellonazionale, si incontreranno, entro la vigenza del presentecontratto, per valutare l’applicabilità della delega previstaall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001e dall’art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276/2003 alle Aziende con un solo stabilimento ed alleAziende delle seconde lavorazioni del vetro.
Norma transitoriaper la fase di prima applicazioneIn fase di prima applicazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo i contratti di lavoro in corsoalla data del 1° gennaio 2011 proseguono fino alla scadenza stabilita, anche in deroga alla previsione indicata alcomma citato. I periodi di lavoro già effettuati alla datadel 1° gennaio 2011 si computano insieme ai periodisuccessivi, ai fini della determinazione del periodo massimo di 43 mesi, decorsi 18 mesi dalla medesima data.
[Articolo 58Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Fermi restando i casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo indicati dell’art.1, comma 2, lettera b) e c) della legge 24 giugno 1997,n. 196, in relazione a quante previsto dalla lettera a)comma 2 dello stesso articolo possono inoltre essereconclusi contratti di fornitura di lavoro temporaneo:1) sostituzione di lavoratori in aspettativa, in congedo;2) esecuzione di un’opera o di un servizio definito opredeterminato nel tempo anche non avente carattereeccezionale o occasionale;3) lavorazioni che presentino carattere di eccezionalitàrispetto alla normale attività produttiva;4) punte di intensa attività produttiva in dipendenza dirichieste indifferibili di mercato e/o legate a termini diconsegna inderogabili;5) situazioni anomale e prolungate di assenteismo permalattia;6) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate;7) per fare fronte a temporanee coperture di posti di lavorostabili in attesa di reperire le relative risorse da occupare ocon impiego con contratto a tempo indeterminato o conassunzioni con contratto di formazione e lavoro.La percentuale di lavoratori per i quali sia stipulato uncontratto di fornitura di lavoro temporaneo, per le causali di cui ai precedenti punti, rispetto al numero deilavoratori occupati dall’impresa con contratto di lavoroa tempo indeterminato, non può superare per ciascuntrimestre la media del 8%.I valori risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale si arrotondano all’unità superiore.Nel caso in cui tale rapporto percentuale dia luogo adun numero inferiore a 8, resta ferma la possibilità distipulare fino a detto numero di contratti di fornitura dilavoro temporaneo.
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Si intende che il numero di lavoratori occupati concontratto di lavoro temporaneo sommato con il numerodi lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il numero dei lavoratori occupaticon contratto a tempo indeterminato.La Direzione Aziendale comunica preventivamente alleRsu o, in mancanza alle Oo.Ss. territoriali aderenti alleassociazioni sindacali firmatarie del Ccnl, il numero deicontratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare,i motivi e la durata del ricorso ed il livello contrattualedi inquadramento. Ove ricorrano motivate ragioni diurgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro la settimana lavorativa successiva allastipula del contratto.Una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferiscemandato l’impresa fornisce agli stessi destinatari dicui al comma precedente, il numero ed i motivi deicontratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi,la durata degli stessi, il numera e la qualifica deilavoratori interessati.I lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavorotemporaneo sono destinatari dell’informativa di cui all’art. 21 del Dlgs n. 626/1994 avendo riferimento all’esperienza lavorativa ed alla mansione svolta.L’impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazionein materia di eventuali rischi specifici che la mansione,cui sono adibiti i lavoratori impiegati con contratto difornitura di lavoro temporaneo, comporta.Nel secondo livello di contrattazione, così come definitonell’art. 32 del Ccnl, in relazione a quanto previsto dallalegge 21 giugno 1997, n. 196, sono stabilite modalità ecriteri per la determinazione e la corresponsione ailavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavorotemporaneo delle erogazioni economiche correlato airisultati conseguiti nella realizzazione di programmiconcordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa.]
Articolo 58 [9]Apprendistato
... omissis ...[Il datore di lavoro attesta la formazione impartita allavoratore con contratto formativo professionalizzanteanche nel caso di interruzione del rapporto lavorativoprima della scadenza del contratto formativo professionalizzante.]Le competenze acquisite dal lavoratore saranno registrate nel libretto formativo del cittadino secondo le modalitàdefinite dalla normativa in materia e dalle indicazioni chesaranno fornite dal Ministero competente.In attesa di quanto sopra, fatte salve le prassi aziendali in atto, le attività formative saranno registrate inlinea con le indicazioni fornite con il modello diriferimento di cui all’appendice al presente Ccnl e laloro attestazione sarà fornita al lavoratore su richiesta dello stesso.... omissis ...
Articolo 59Part time
... omissis ...
Articolo 59-bisTelelavoro
... omissis ...
Articolo 81Decorrenza e durata
Il presente contratto sottoscritto il 9 dicembre 2010sarà valido sino al 31 agosto 2013.Successivamente esso si intenderà rinnovato di anno inanno se non disdetto da una delle due parti con letteraraccomandata A.R. almeno [5] 6 mesi prima della suascadenza.Durante tale periodo, [secondo quanto previsto dall’intesa 21 aprile 1989, parte integrante dell’accordo interconfederale 25 gennaio 1990], la parte che ha ricevutole richieste di modifica del contratto dovrà dare riscontro entro 20 giorni dalle richieste medesime.Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivoalla scadenza del contratto e comunque per un periodocomplessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azionidirette.Nel terzo anno di vigenza del contratto in caso di scostamento tra l’inflazione prevista e quella reale giudicatosignificativo e comunicato dall’organismo competentenel mese di maggio, le Parti si incontreranno per valutare la ricaduta in termini di variazione dei minimi daattuare entro la vigenza del contratto.
Elemento aggiuntivoper i lavoratori con la qualifica di quadroLe Parti stabiliscono che a decorrere dal 1° giugno2011 l’elemento aggiuntivo della retribuzione per i lavoratori con la qualifica di quadro passerà dall’importodi 40 euro all’importo di 60 euro.Le Parti stabiliscono che l’intero importo di tale elemento aggiuntivo della retribuzione è assorbibile dal superminimo individuale.
Minimi contrattuali e importo una tantumLe Parti hanno stabilito gli importi e le decorrenze diincremento dei minimi contrattuali secondo le allegatetabelle A, B, C e D.L’una tantum di 170 euro sarà erogata con le competenze del mese di febbraio 2011 a tutti i dipendenti inforza e con diritto alla retribuzione alla data di stipuladel presente accordo ed è rapportata al periodo di servizio prestato dal 1° settembre 2010 al 31.12.2010.Tale importo, su richiesta del lavoratore da formulareentro il 15 gennaio 2011, può essere versato al Fonchimquale contributo volontario.Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l’importo una tantum in senso omnicomprensivo; pertanto detta una tantum non ha riflesso alcuno su altri istituticontrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun genere. L’importo dell’una iantum non è utile agli effetti delcalcolo del Tfr.
Incrementiin euro del trattamento contrattuale
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Tabella A - Settori meccanizzati (prime lavorazioni del vetro)
Cat. P.O. Param. Unatantum
1° gennaio 2011 1° gennaio 2012 1° gennaio 2013 TotaleMin Ipo Min Ipo Min Ipo Min Ipo
F 1 100 170,00 25,37 0,00 27,61 0,00 24,63 0,00 77,61 0,00
E1 112 170,00
28,420,003,304,06
30,930,003,594,42
27,580,003,203,94
86,930,0010,0912,42
2 125 170,003 128 170,00
D1 134 170,00
34,000,003,304,57
37,000,003,594,97
33,000,003,204,43
104,000,00
10,0913,97
2 147 170,003 152 170,00
C1 157 170,00
39,84 0,001,01 43,35 0,00
1,10 38,66 0,000,99 121,85 0,00
3,102 161 170,00
B1 179 170,00
45,42 0,001,27 49,43 0,00
1,38 44,08 0,001,23 138,93 0,00
3,882 184 170,00
A1 201 170,00
51,00 0,001,52 55,50 0,00
1,66 49,50 0,001,48 156,00 0,00
4,662 207 170,00
Tabella B - Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro)Liv. Param. Una tantum 1° gennaio 2011 1° gennaio 2012 1° gennaio 2013 Totale
1 100 170,00 25,37 27,61 24,63 77,612 112 170,00 28,42 30,93 27,58 86,933 125 170,00 31,72 34,51 30,78 97,014 134 170,00 34,00 37,00 33,00 104,005 147 170,00 37,30 40,59 36,20 114,09
5A 152 170,00 38,57 41,97 37,43 117,976 157 170,00 39,84 43,35 38,66 121,85
6A 161 170,00 40,85 44,46 39,65 124,967 179 170,00 45,42 49,43 44,08 138,938 201 170,00 51,00 55,50 49,50 156,00
8A 207 170,00 52,52 57,16 50,98 160,66
Tabella C - Settori a soffio a mano e con macchine semiautomaticheLiv. Param. Una tantum 1° gennaio 2011 1° gennaio 2012 1° gennaio 2013 Totale
1 100 170,00 25,37 27,61 24,63 77,612 108 170,00 27,40 29,82 26,60 83,823 116 170,00 29,43 32,03 28,57 90,034 124 170,00 31,46 34,24 30,54 96,245 135 170,00 34,25 37,28 33,25 104,786 148 170,00 37,55 40,87 36,45 114,877 157 170,00 39,84 43,35 38,66 121,858 179 170,00 45,42 49,43 44,08 138,93
8A 181 170,00 45,93 49,98 44,57 140,489 201 170,00 51,00 55,50 49,50 156,00
9A 207 170,00 52,52 57,16 50,98 160,66
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Tabella D - Settori lampade e displayLiv. Param. Una tantum 1° gennaio 2011 1° gennaio 2012 1° gennaio 2013 Totale
L 100 170,00 24,48 26,64 23,75 74,87I 114,6 170,00 28,05 30,53 27,23 85,81H 117 170,00 28,64 31,17 27,79 87,60G 126 170,00 30,84 33,56 29,94 94,34F 138,9 170,00 34,00 37,00 33,00 104,00E 149,3 170,00 36,55 39,77 35,47 111,79D 153 170,00 37,45 40,76 36,35 114,56C 172,6 170,00 42,25 45,98 41,00 129,23B 191 170,00 46,75 50,88 45,38 143,01A 214,9 170,00 52,60 57,24 51,06 160,90
Modello di riferimento per attestazione dell’attività formativa
AziendaRagione SocialeSede (indirizzo)Partita Iva/Codice Fiscale
DipendenteCognomeNome
Attestazione dell’attività formativa erogata
Attività formativa Durate in ore/periodo Modalità adottataN. ore complessive: ............................PeriodoDal: .....................................................Al: .......................................................
[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ..............................................................
N. ore complessive: ............................PeriodoDal: .....................................................Al: .......................................................
[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ..............................................................
N. ore complessive: ............................PeriodoDal: .....................................................Al: .......................................................
[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ..............................................................
Modello di riferimento per attestazione dell’attività formativaerogata in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente
Attività formativa Durate in ore/periodo Modalità adottataN. ore complessive: ............................PeriodoDal: .....................................................Al: .......................................................
[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ..............................................................[ ] Esterna presso .....................................[ ] Interna
N. ore complessive: ............................Periodo
[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job
Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE
CONTRATTI COLLETTIVIAccordi
N.3
-14gennaio
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Attività formativa Durate in ore/periodo Modalità adottataDal: .....................................................Al: .......................................................
[ ] E-Learning[ ] ..............................................................[ ] Esterna presso .....................................[ ] Interna
N. ore complessive: ............................PeriodoDal: .....................................................Al: .......................................................
[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ..............................................................[ ] Esterna presso .....................................[ ] Interna
Per l’Azienda ......... Firma del Dipendente .........
Data .........
Modello riferimento attestazione attività formativa apprendista
Dati Impresa/Apprendista
AziendaRagione SocialeSede (indirizzo)Telefono/FaxE-MailNominativo del TutorRuolo del Tutor nell’Impresa
ApprendistaNome e CognomeCodice FiscaleLuogo e data di nascitaResidente inViaTitolo di studioAssunto in contratto formativo professionalizzante dal: .............. al ..............Per conseguire la qualifica di ................................................................................................................................
Formazione effettuata durante il contratto formativo professionalizzante
Competenze generali/specifiche- insegnamento Durate in ore/periodo Modalità adottata Firma Tutor
e ApprendistaN. ore complessive: ........PeriodoDal: .................................Al: ....................................
[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ...........................
Firma Tutor: .......................Firma Apprendista: ...........
N. ore complessive: ........PeriodoDal: .................................Al: ....................................
[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ...........................
Firma Tutor: .......................Firma Apprendista: ...........
N. ore complessive: ........PeriodoDal: .................................Al: ....................................
[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ...........................
Firma Tutor: ......................Firma Apprendista: ...........
Firma tutor aziendale ......... Timbro e firma dell’Azienda ......... Firma dell’apprendista .........
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CONTRATTI COLLETTIVITabelle
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La retribuzione lorda e netta e il costo del lavoro A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, condecorrenza 1° gennaio 2011, dal Rinnovo del Ccnl del 9 dicembre 2010, la retribuzione contrattualelorda, l’ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro si attestano ai valori indicati nellatabella di seguito riportata.
Lordo, netto e costo del lavoroCcnl Vetro
Ccnl Vetro - Settore soffioRetribuzione contrattuale lorda, netta e costo
per il periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2011
Liv. Qual.Retribuzione annua (*) Costo(1)(2)(3)(4)
Lorda % Netta % Annuo % Mensile Giornaliero Orario9A quadri 30.145,00 100 20.762,00 68,87 44.633,00 148,06 3.719,42 225,42 28,169 quadri 29.506,00 100 20.375,00 69,05 43.692,00 148,08 3.641,00 220,67 27,57
8A ope. 26.783,00 100 18.708,00 69,85 39.977,00 149,26 3.331,42 201,90 25,228 imp. 26.596,00 100 18.580,00 69,86 39.402,00 148,15 3.283,50 199,00 24,867 ope. 24.133,00 100 17.089,00 70,81 36.041,00 149,34 3.003,42 182,03 22,74
6imp. 23.134,00 100 16.470,00 71,19 34.301,00 148,27 2.858,42 173,24 21,64ope. 23.134,00 100 16.483,00 71,25 34.559,00 149,39 2.879,92 21,80 21,80
5imp. 21.663,00 100 15.578,00 71,91 32.133,00 148,33 2.677,75 162,29 20,27ope. 21.663,00 100 15.590,00 71,97 32.374,00 149,44 2.697,83 20,43 20,43
4imp. 20.488,00 100 14.866,00 72,56 30.402,00 148,39 2.533,50 153,55 19,18ope. 20.488,00 100 14.877,00 72,61 30.630,00 149,50 2.552,50 154,70 19,32
3imp. 19.521,00 100 14.279,00 73,15 28.977,00 148,44 2.414,75 146,35 18,28ope. 19.521,00 100 14.290,00 73,20 29.194,00 149,55 2.432,83 147,44 18,42
2 ope. 18.635,00 100 13.752,00 73,80 27.877,00 149,59 2.323,08 140,79 17,591 ope. 17.803,00 100 13.246,00 74,40 26.642,00 149,65 2.220,17 134,56 16,81
(*) La retribuzione lorda è comprensiva del premio speciale.Note:(1) Per gli amministrativi il costo annuo si riduce, per effetto dell’applicazione di un tasso Inail più basso (0,51% anziché 3,24%),nelle seguenti misure: 9A quadri = 823,00; 9 quadri = 806,00; 8 imp. = 726,00;6 imp. = 632,00; 5 imp. = 591,00; 4 imp. = 559,00; 3 imp. = 533,00.(2) Divisore per costo giornaliero = 198. Divisore per costo orario = 1.585.(3) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità (0,30%);il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12 e la riduzione deicontributi minori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,25% a 0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: 9Aquadri = 307,00; 9 quadri = 300,00; 8A ope. = 273,00; 8 imp. = 271,00; 7 ope. = 246,00; 6 imp./ope. = 236,00; 5 imp./ope. = 221,00;4 imp./ope. = 209,00; 3 imp./ope. = 199,00;2 ope. = 190,00; 1 ope. = 179,00. La retribuzione del dipendente aumenta invece di: 9Aquadri = 62,00; 9 quadri = 61,00; 8A ope. = 56,00; 8 imp. = 56,00; 7 ope. = 51,00; 6 imp./ope. = 49,00; 5 imp./ope. = 47,00; 4imp./ope. = 45,00; 3 imp./ope. = 43,00; 2 ope. = 41,00; 1 ope. = 40,00.(4) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16 e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; ilcontributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12% e la riduzione dei contributi minori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,25% a0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: 9A quadri = 25,00; 9 quadri = 25,00; 8A ope. imp. = 22,00; 8 imp. = 22,00; 7 ope.= 20,00; 6 imp./ope. = 19,00; 5 imp./ope. = 18,00; 4 imp./ope. = 17,00; 3 imp./ope. = 16,00; 2 ope. = 15,00; 1 ope. = 15,00.
Ccnl Lampade e cinescopi ConfindustriaRetribuzione contrattuale lorda, netta e costo
per il periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2011
Liv. Qual.Retribuzione annua (*) Costo(1)(2)(3)(4)
Lorda % Netta % Annuo % Mensile Giornaliero OrarioA quadri 29.074,00 100 20.063,00 69,01 42.828,00 147,31 3.569,00 216,30 27,02B imp. 26.521,00 100 18.499,00 69,75 39.087,00 147,38 3.257,25 197,41 24,66
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CONTRATTI COLLETTIVITabelle
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Liv. Qual.Retribuzione annua (*) Costo(1)(2)(3)(4)
Lorda % Netta % Annuo % Mensile Giornaliero OrarioC imp. 24.612,00 100 17.333,00 70,42 36.288,00 147,44 3.024,00 183,27 22,89D imp. 22.808,00 100 16.241,00 71,21 33.643,00 147,51 2.803,58 169,91 21,23
Eimp. 22.101,00 100 15.814,00 71,55 32.607,00 147,54 2.717,25 164,68 20,57ope. 22.133,00 100 15.845,00 71,59 32.901,00 148,65 2.741,75 166,17 20,76
Fimp. 20.946,00 100 15.115,00 72,16 30.914,00 147,59 2.576,17 156,13 19,50ope. 20.976,00 100 15.144,00 72,20 31.192,00 148,70 2.599,33 157,54 19,68
Gimp. 19.709,00 100 14.366,00 72,89 29.100,00 147,65 2.425,00 146,97 18,36ope. 19.737,00 100 14.394,00 72,93 29.362,00 148,77 2.446,83 148,29 18,52
Himp. 19.006,00 100 13.941,00 73,35 28.070,00 147,69 2.339,17 141,77 17,71ope. 19.033,00 100 13.968,00 73,39 28.323,00 148,81 2.360,25 143,05 17,87
Iimp. 18.587,00 100 13.687,00 73,64 27.455,00 147,71 2.287,92 138,66 17,32ope. 18.613,00 100 13.713,00 73,67 27.702,00 148,83 2.308,50 139,91 17,48
L ope. 17.069,00 100 12.778,00 74,86 25.422,00 148,94 2.118,50 128,39 16,04(*) La retribuzione lorda è comprensiva del premio specialeNote:(1) Per gli amministrativi il costo annuo si riduce, per effetto dell’applicazione di un tasso Inail più basso (0,51% anziché 2,23%),nelle seguenti misure: A = 500,00; B = 456,00; C = 423,00; D = 392,00; E imp. = 380,00; F imp. = 360,00; G imp. = 339,00; H imp.= 327,00; I imp. = 320,00.(2) Divisore per costo giornaliero = 198. Divisore per costo orario = 1.585.(3) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità (0,30%); ilcontributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12% e la riduzione dei contributiminori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,25% a 0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: A = 296,00; B= 270,00; C = 251,00; D = 232,00; E imp./ope. = 225,00; F imp./ope. = 213,00; G imp./ope. = 201,00; H imp./ope. = 194,00; I imp./ope.= 189,00; L ope. = 174,00. La retribuzione netta del dipendente aumenta invece di: A = 60,00; B = 55,00; C = 52,00; D = 49,00; Eimp./ope. = 47,00; F imp./ope. = 45,00; G imp./ope. = 43,00; H imp./ope. = 42,00; I imp./ope. = 41,00; L ope. = 38,00.(4) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16 e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali;il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12% e la riduzione dei contributi minori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da0,25% a 0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: A = 24,00; B = 22,00; C = 20,00; D = 19,00; E imp./ope. = 18,00;F imp./ope. = 17,00; G imp./ope. = 16,00; H imp./ope. = 16,00; I imp./ope. = 15,00; L ope. = 14,00.
Ccnl Vetro - Settori meccanizzatiRetribuzione contrattuale lorda, netta e costo
per il periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2011
Liv. Qual.Retribuzione annua (*) Costo(1)(2)(3)(4)
Lorda % Netta % Annuo % Mensile Giornaliero OrarioA2 quadri 30.145,00 100 20.762,00 68,87 45.534,00 151,05 3.794,50 229,97 28,73A1 quadri 29.506,00 100 20.375,00 69,05 44.573,00 151,06 3.714,42 225,12 28,12A2 imp. 29.620,00 100 20.444,00 69,02 44.745,00 151,06 3.728,75 225,98 28,23A1 imp. 28.982,00 100 20.047,00 69,17 43.784,00 151,07 3.648,67 221,13 27,62B2 imp. 27.239,00 100 18.980,00 69,68 41.164,00 151,12 3.430,33 207,90 25,97B1 imp. 26.595,00 100 18.579,00 69,86 40.196,00 151,14 3.349,67 203,01 25,36C2 imp. 24.547,00 100 17.327,00 70,59 37.117,00 151,21 3.093,08 187,46 23,42C1 imp. 24.121,00 100 17.069,00 70,76 36.477,00 151,23 3.039,75 184,23 23,01D3 ope. 23.548,00 100 16.734,00 71,06 35.871,00 152,33 2.989,25 181,17 22,63
D2 imp. 23.004,00 100 16.391,00 71,25 34.796,00 151,26 2.899,67 175,74 21,95ope. 23.004,00 100 16.404,00 71,31 35.046,00 152,35 2.920,50 177,00 22,11
D1 imp. 21.557,00 100 15.514,00 71,97 32.621,00 151,32 2.718,42 164,75 20,58ope. 21.557,00 100 15.526,00 72,02 32.855,00 152,41 2.737,92 165,93 20,73
E3 ope. 20.979,00 100 15.175,00 72,33 31.980,00 152,44 2.665,00 161,52 20,18
E2 imp. 20.567,00 100 14.913,00 72,51 31.132,00 151,37 2.594,33 157,23 19,64ope. 20.567,00 100 14.924,00 72,56 31.355,00 152,45 2.612,92 158,36 19,78
Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE
CONTRATTI COLLETTIVITabelle
N.3
-14gennaio
2011
104
Liv. Qual.Retribuzione annua (*) Costo(1)(2)(3)(4)
Lorda % Netta % Annuo % Mensile Giornaliero Orario
E1 imp. 19.115,00 100 14.033,00 73,41 28.950,00 151,45 2.412,50 146,21 18,26ope. 19.115,00 100 14.043,00 73,47 29.158,00 152,54 2.429,83 147,26 18,40
F1 ope. 17.806,00 100 13.248,00 74,40 27.174,00 152,61 2.264,50 137,24 17,14(*) La retribuzione lorda è comprensiva del premio speciale.Note:(1) Per gli amministrativi il costo annuo si riduce, per effetto dell’applicazione di un tasso Inail più basso (0,51% anziché 6,23%),nelle seguenti misure: A2 quadri = 1.724,00; A1 quadri = 1.688,00; A2 imp. = 1.694,00; A1 imp. = 1.658,00; B2 imp. = 1.558,00; B1imp. = 1.521,00; C2 imp. = 1.404,00, C1 imp. = 1.380,00; D2 imp. = 1.316,00; D1 imp. = 1.233,00; E2 imp. = 1.176,00; E1 imp. =1.093,00.(2) Divisore per costo giornaliero = 198. Divisore per costo orario = 1.585.(3) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità (0,30%);il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12 e la riduzione deicontributi minori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,25% a 0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: A2quadri = 307,00; A1 quadri = 300,00; A2 imp. = 302,00; A1 imp. = 295,00; B2 imp. = 277,00; B1 imp. = 271,00; C2 imp. = 250,00;C1 imp. = 246,00, D3 ope. = 240,00; D2 imp./ope. = 234,00; D1 imp./ope. = 219,00; E3 ope. = 214,00; E2 imp./ope. = 209,00; E1imp./ope. = 195,00; F1 ope. = 181,00. La retribuzione del dipendente aumenta invece di: A2 quadri = 62,00;A1 quadri = 61,00; A2= imp. = 61,00; A1 imp. = 60,00; B2 imp. = 57,00; B1 imp. = 56,00; C2 imp. = 52,00; C1 imp. = 51,00, D3 ope. = 50,00; D2 imp./ope.= 49,00; D1 imp./ope. = 47,00; E3 ope. = 46,00; E2 imp./ope. = 45,00; E1 imp./ope. =42,00; F1 = 40,00.(4) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16 e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali;il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12% e la riduzione dei contributi minori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da0,25% a 0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: A2 quadri = 25,00; A1 quadri = 25,00; A2 imp. = 25,00; A1 imp. =24,00; B2 imp. = 23,00; B1 imp. = 22,00; C2 imp. = 20,00; C1 imp. = 20,00, D3 ope. = 20,00; D2 imp./ope. = 19,00; D1 imp./ope. =18,00; E3 ope. = 17,00; E2 imp./ope. = 17,00; E1 imp./ope. = 16,00; F1 ope. = 15,00.
Ccnl Vetro - Settori della trasformazioneRetribuzione contrattuale lorda, netta e costo
per il periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2011
Liv. Qual.Retribuzione annua (*) Costo(1)(2)(3)(4)
Lorda % Netta % Annuo % Mensile Giornaliero Orario8A quadri 30.145,00 100 20.762,00 68,87 45.015,00 149,33 3.751,25 227,35 28,408 quadri 29.506,00 100 20.375,00 69,05 44.065,00 149,34 3.672,08 222,55 27,807 imp. 26.596,00 100 18.580,00 69,86 39.738,00 149,41 3.311,50 200,70 25,07
6A imp. 24.554,00 100 17.331,00 70,58 36.704,00 149,48 3.058,67 185,37 23,166 imp. 24.128,00 100 17.073,00 70,76 36.072,00 149,50 3.006,00 182,18 22,76
5A ope. 23.548,00 100 16.734,00 71,06 35.469,00 150,62 2.955,75 179,14 22,38
5imp. 23.004,00 100 16.391,00 71,25 34.400,00 149,54 2.866,67 173,74 21,70ope. 23.004,00 100 16.404,00 71,31 34.653,00 150,64 2.887,75 175,02 21,86
4imp. 21.557,00 100 15.514,00 71,97 32.250,00 149,60 2.687,50 162,88 20,35ope. 21.557,00 100 15.526,00 72,02 32.487,00 150,70 2.707,25 164,08 20,50
3imp. 20.567,00 100 14.913,00 72,51 30.777,00 149,64 2.564,75 155,44 19,42ope. 20.567,00 100 14.924,00 72,56 31.004,00 150,75 2.583,67 156,59 19,56
2imp. 19.115,00 100 14.033,00 73,41 28.620,00 149,73 2.385,00 144,55 18,06ope. 19.115,00 100 14.043,00 73,47 28.831,00 150,83 2.402,58 145,61 18,19
1 ope. 17.803,00 100 13.246,00 74,40 26.865,00 150,90 2.238,75 135,68 16,95(*) La retribuzione lorda è comprensiva del premio speciale.Note:(1) Per gli amministrativi il costo annuo si riduce, per effetto dell’applicazione di un tasso Inail più basso (0,51% anziché 4,51%),nelle seguenti misure: 8A quadri =1.206,00; 8 quadri =1.180,00; 7 = 1.064,00; 6A = 982,00; 6 = 965,00; 5 imp. = 920,00; 4 imp. =862,00; 3 imp. = 823,00; 2 imp. = 765,00.(2) Divisore per costo giornaliero = 198. Divisore per costo orario = 1.585.(3) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità (0,30%);il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12 e la riduzione deicontributi minori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,25% a 0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: 8Aquadri = 307,00; 8 quadri = 300,00; 7 = 271,00; 6A = 250,00; 6 = 246,00; 5A ope. = 240,00; 5 = 234,00; 4 imp./ope. = 219,00; 3imp./ope. = 209,00; 2 imp./ope. = 195,00; 1 ope. = 181,00. La retribuzione del dipendente aumenta invece di: 8A quadri = 62,00; 8quadri = 61,00; 7 = 56,00; 6A = 52,00; 6 = 51,00; 5A ope. = 50,00; 5 = 49,00; 4 imp./ope. = 47,00; 3 imp./ope. = 45,00; 2 imp./ope.= 42,00; 1 ope. = 40,00.(4) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16 e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali;il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12% e la riduzione dei contributi minori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da0,25% a 0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: 8A quadri = 25,00; 8 quadri = 25,00; 7 = 22,00; 6A = 20,00; 6 =20,00; 5A ope. = 20,00; 5 = 19,00; 4 imp./ope. = 18,00; 3 imp./ope. = 17,00; 2 imp./ope. = 16,00; 1 ope. = 15,00.
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CONTRATTI COLLETTIVITabelle
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a) Retribuzione lorda minimi retributivi, Edr, contingenza, indennità funzionequadro e 2 scatti di anzianità; numero mensilità considerate: 13; festività retribuite: 4.11 e 2 festività cadenti di domenica; assenteismo: 2,5% malattia, 1% permessi, 0,5% maternità e 1% infortuni (diversi da quelli contrattualmente previsti per la riduzione d’orario).b) Retribuzione netta trattenute previdenziali: 9,49% (aliquota aziende commerciali fino a 50 dipendenti) più 1% sulle retribuzionieccedenti la prima fascia pensionabile; detrazioni per lavoro dipendente vigenti dal 2007; trattenute fiscali: aliquote Irpef e relativi scaglioni di reddito vigenti dal 2007; trattenuta addizionale regionale all’Irpef: 1,20% (mediadelle addizionali previste sul territorio nazionale. AlcuneRegioni prevedono aliquote, anche differenziate, in funzione del reddito, conseguentemente per i lavoratori ivi residenti la retribuzione netta potrebbe risultare diversa); trattenuta addizionale comunale: 0,50% (media addizionali comunali anno 2010 tenendo conto di un possibileincremento nel 2011); detrazioni d’imposta per carichi di famiglia: non considerate; previdenza integrativa: 1,3%.c) Costo aliquota contributiva Inps carico azienda: 31,63% operai;29,41% impiegati (per le aziende con meno di 15 dipendenti, l’aliquota diminuisce dello 0,98% mentre per leaziende con un numero di dipendenti compreso tra 16 e50 l’Aliquota diminuisce dello 0,08%).Contributi FgTfr La Finanziaria 2007 e il Dlgs n. 252/2005 (riforma della previdenza complementare) prevedono, come misura compensativa, l’esonero del contributodovuto al FgTfr in proporzione ai Tfr che confluiscono aiFondi di previdenza complementare e, per le aziende conalmeno 50 addetti, al Fondo Tesoreria Inps. La riduzionecontributiva ipotizzata: imprese fino a 50 dipendenti0,08%; imprese oltre 50 dipendenti 0,20%.Contributi minori Inps La legge n. 248/2005, e successivemodificazioni, ha stabilito una riduzione contributiva, perl’anno 2011, nella misura di 0,25 punti percentuali, da applicarsi nella stessa misura percentuale del Tfr maturando conferito alla previdenza complementare e, per le imprese conalmeno 50 addetti, al Fondo Tesoreria Inps. Riduzione contributiva ipotizzata: imprese con meno di 50 dipendenti0,15%; imprese con almeno 50 dipendenti 0,25%; tasso Inail (premi di tariffa ex Dm 12.12.2000):n settori meccanizzati: 6,15% classificazione Inail industriamedia 7320 7350 grande gruppo 7, più addizionale 1%,più addizionale 0,32% per danno biologico;n settori soffio: 3,20% classificazione Inail industria7330 grande gruppo 7, più addizionale 1%, più addizionale 0,32% per danno biologico;n settori trasformazione: 4,45% classificazione Inail industria media 7350 7360 grande gruppo 7, più addizionale1%, più addizionale 0,32% per danno biologico;n settori lampade e display: 2,20% classificazione Inailindustria 6565 grande gruppo 6, più addizionale 1%, piùaddizionale 0,32% per danno biologico; Tfr (retribuzione contrattuale/13,5) più rivalutazione2,50% su accantonamento medio di 8.000,00 euro; incidenza dell’Irap = 3,90% (legge n. 244/2007 Finanziaria 2008), sul totale costo esclusi i premi Inail (non sonostati considerati: l’incremento Irap previsto in alcune Regioni; l’incidenza del maggiore onere per Irpef (ora Ire) o Iresper effetto dell’indeducibilità del tributo regionale).La legge finanziaria 2009 ha stabilito che dal 1° gennaio2010 l’Irap sarà regolamentata dalla singole Regioni.
1. Deduzione forfetaria Ai soggetti di cui al c. 1, lett. da a) a e),art. 3 Dlgs 446/97, con componenti positivi, che concorronoalla formazione del valore della produzione, non superiore,nel periodo d’imposta, a 400.000 euro, è concessa una deduzione da applicare sulla base imponibile ai fini dell’Irap, pari a1.850 euro (Finanziaria 2008) per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino ad un massimo dicinque (esclusi apprendisti, disabili e contratti di formazione elavoro; si ritiene quindi che non sono da escludere i nuovicontratti di inserimento/reinserimento ex Dlgs 276/2003).2. Legge n. 244/07 Dal 2008 risulta possibile per ilavoratori a tempo indeterminato, abbattere la base imponibile Irap (cuneo fiscale) di 4.600 euro forfettari (9.200euro Regioni Sud più Abruzzo e Molise) e del costo deicontributi obbligatori previdenziali e assistenziali (l’agevolazione è alternativa alla deduzione del precedente punto).N.B. In quasi tutte le Regioni è prevista una minore incidenza dell’aliquota Irap, per alcune categorie di soggetti, diattività economiche e per durate temporali variabili; oneri aggiuntivi vari: 1,50%; previdenza integrativa: 1,3%.d) Altri dati i giorni lavorativi annui sono stati così calcolati: giorni dicalendario meno le domeniche, i sabati, le festività, le ferie(22,5 giorni operai e impiegati), meno i permessi, la riduzione orario e l’assenteismo; ore lavorative annue: giorni lavorativi per 8 ore.e) Sgravio contributivo ex decontribuzioneLa l. 247/2007 ha abrogato, con decorrenza 1.1.2008, ladecontribuzione ex art. 2 Dl 67/1997 l. 135/97 (v. anchemsg. Inps n. 2085 del 28.1.2008). La nuova regolamentazione (che è stata attuata dal Dm 7.5.2008) è così strutturata(disposizione prorogata a tutto il 2011 dalla l. 220/2010): le retribuzioni interessate allo sgravio contributivo sonoquelle collegate a parametri di produttività, qualità e competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati; lo sgravio trova applicazione fino a un massimo del 5%della retribuzione imponibile previdenziale annua del lavoratore (per l’anno 2009 il limite è stato fissato al 2,25% siritiene possa rimanere stabile anche per gli anni successivi); il datore di lavoro potrà beneficiare dello sgravio contributivo (per i contributi a proprio carico, previdenziali, assistenziali e assicurativi) di 25 punti percentuali. Lo sgraviorappresenta un valore massimo applicabile; il lavoratore beneficerà dell’intera contribuzione a suocarico sull’ammontare della somma soggetta a sgravio; i contratti che regolamentano la retribuzione di produttività devono continuare ad essere depositati presso la Dpl,entro 30 giorni dalla stipula ovvero entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dm (dal 15.8.2008); non si può applicare il beneficio se non si rispettano leregole retributive e se non si possiede il requisito per ilrilascio del Durc; occorre presentare un’istanza, esclusivamente per via telematica all’Inps (direttamente o tramite intermediari abilitati), quantificando l’ammontare del beneficio.N.B. I costi sono calcolati utilizzando: la retribuzionecontrattuale, l’incidenza delle retribuzioni indirette e differite, il Tfr e relativa rivalutazione, gli oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi (media voci tariffa nazionale) peril settore, gli oneri contrattuali e l’incidenza delle assenze(ipotesi di assenteismo). I valori, utili per l’individuazionedel costo del lavoro aziendale, potrebbero in alcuni casidiscostarsi da quelli elaborati, per alcuni settori, dal Ministero del lavoro, che utilizza parametri diversi; questi ultimi, in ogni caso, rappresentano il riferimento ufficiale perla partecipazione alle gare pubbliche di appalto.
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Tariffe minime di facchinaggio nella Provincia di Isernia
Argomento - Ai sensi dell’art. 4 del Dpr n. 342/1994 le tariffe di facchinaggio sono determinate da partedel Direttore delle competenti Direzioni prov. lavoro al posto delle precedenti commissioni provinciali.Ricordiamo che la disciplina interessa i facchini singoli, con esclusione, quindi, delle imprese che purpossono svolgere nell’ambito del loro oggetto sociale una «attività di facchinaggio» e gli organismicollettivi (Ministero del lavoro, circolare n. 39/1997).Novità - Il Ministero del lavoro ha approvato le tariffe minime per i lavori di facchinaggio nel territorio dellaProvincia di Isernia con decorrenza 1° gennaio 2010, stabilendo la nuova tariffa oraria pari a 14,90 euro. Ildecreto individua anche le maggiorazioni percentuali in caso di lavoro notturno, straordinario e festivo.
MINISTERO DEL LAVORO - DECRETO 26 NOVEMBRE 2010 (G.U. 28 DICEMBRE 2010, N. 302)
Oggetto: Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella Provincia diIsernia.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIAVisto l’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1954, n. 342 cheattribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni provinciali dellavoro, funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni difacchinaggio in precedenza esercitate dalle soppresse competenti Commissioni provinciali;Viste le circolari del Ministero del lavoro e della P.S. - direzione generale rapporti di lavoro n.25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 3 del 18 marzo 1997;Visto il precedente proprio decreto direttoriale n. 1/2003;Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per il lavoro di facchinaggio da applicarenella Provincia di Isernia;Visto l’indice Istat dei prezzi al consumo per la collettività - periodo gennaio 2008-gennaio 2010;Sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori già rappresentate nella disciolta Commis-sione provinciale di facchinaggio, così come indicato nella circolare ministeriale V/25157/70-DOC del2 febbraio 1995, nonché quelle associazioni divenute maggiormente rappresentative, nella appositariunione tenutasi il 26 novembre 2010;
Decreta:Le tariffe minime per i lavori di facchinaggio nel territorio della Provincia di Isernia vengono cosìrideterminate:I. Tariffa oraria: 14,90 euroII. Maggiorazioni:a) Lavoro notturno: 30%b) Lavoro festivo diurno: 40%c) Lavoro festivo notturno: 50%III. Straordinario:a) Feriale diurno: 15%b) Feriale notturno: 20%c) Festivo diurno: 20%d) Festivo notturno: 20%Le tariffe sopra indicate hanno validità biennale con decorrenza 1º gennaio 2010.
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Aldo Forte Esperto in materia previdenziale
Pensioni per l’anno 2011:aggiornati gli importi degli assegni
Via libera dell’Inps al rinnovo delle pensioni per l’anno 2011. Dal 1° gennaio 2011,
infatti, gli assegni pensionistici aumentano per effetto della cosiddetta perequazione automatica
Per l’anno 2011, la percentuale di perequazioneautomatica delle pensioni è stata fissata, con decreto ministeriale 19.11.2010, pubblicato nellaG.U. il 29.11.2010, nella misura pari all’1,4%;È da ricordare che per il triennio 20082010, inbase alla legge n. 127/2007, si è avuto l’aggiornamento con l’aliquota del 100% sull’importo mensile fino a 5 volte il trattamento minimo e del75% sulla quota mensile eccedente 5 volte iltrattamento minimo.Tenendo conto del fatto che non vi è stato altrointervento legislativo sulla materia, dal 2011 sitorna al passato.
La perequazione per l’anno 2011La rivalutazione opera nella misura del:- 100%, sull’importo mensile fino a 3 volte il tratta-mento minimo; cioè 1,4%, sulla fascia di pensio-ne mensile fino a 1.382,91 euro, pari a tre volte iltrattamento minimo del mese di dicembre 2010;- 90%, sull’importo mensile compreso tra 3 e 5volte il trattamento minimo; cioè 1,26% sulla fa-scia compresa tra 1.382,91 e 2.304,85 euro (5volte il minimo di dicembre 2010);- 75%, sulla quota mensile eccedente 5 volte iltrattamento minimo, cioè 1,05%, sulla quota men-sile eccedente 2.304,85 euro.
Non essendo intervenuta alcuna variazione rispettoall’aliquota provvisoria del 2010, pari allo 0,7%,confermata in maniera definitiva, i pensionati nondovranno aspettarsi alcun conguaglio a credito conil rinnovo delle pensioni del nuovo anno.Si sottolinea che la determinazione del valore definitivo di perequazione per l’anno 2010 e previsionale per l’anno 2011 sopracitati, valgono anche
per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati,invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
Conguagli fiscali a consuntivoSulla materia l’Istituto di previdenza ha dato applicazione a quanto previsto dall’art. 38, comma7, della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78.Di conseguenza, nell’ipotesi in cui il conguaglioIrpef a debito del pensionato sia risultato superiore a 100,00 euro, e i redditi Irpef da «pensione»risultino essere, nel 2010, non superiori a18.000,00 euro, il debito fiscale verrà recuperatoin 11 rate, da gennaio 2011 a novembre 2011.Per le situazioni diverse da quella sopracitata, ildebito sarà recuperato in due rate sulle mensilità digennaio e febbraio 2011, ovvero in unica soluzionenel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.I conguagli Irpef a credito vengono corrispostiunitamente alla rata di gennaio 2010.
Limite per l’accredito dei contributiÈ importante soffermarsi sull’argomento in esa-me, in quanto dalla retribuzione scaturisce ancheil relativo conto contributivo del lavoratore.A tal proposito, la previsione legislativa, art. 7,comma 1, primo periodo, legge n. 638/1983 co-me modificato dall’art. 1, comma 2, della legge n.389/1989, stabilisce che il limite di retribuzioneper accreditare i contributi non deve essere infe-riore al 40% del trattamento minimo di pensionein vigore al 1° gennaio di ciascun anno.Ne deriva che per l’anno 2011, essendo l’importodel trattamento minimo pari a 467,43 euro, la retri-buzione settimanale non dovrà essere inferiore a186,97 euro e quella annuale a 9.722,24 euro.Per capire meglio come funziona il meccanismodell’accredito dei contributi in base alla retribuzione,ci sembra utile fare un apposito esempio, in quantospesso alcuni assicurati, pur avendo lavorato pertutto l’anno, confidando nella relativa copertura con-tributiva, si ritrovano con delle spiacevoli sorprese.EsempioUn dipendente che lavori per tutto l’anno 2011,con una retribuzione annua di 8.400 euro, avràdiritto all’accredito di 45 settimane, il cui risultatoscaturisce dalla seguente operazione:
InpsCircolare 30.12.2010, n. 167
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8.400 euro, retribuzione annua percepita nel2011 dal lavoratore, diviso 186,97, limite di retri-buzione settimanale per l’accredito dei contributinell’anno 2011 = 45 settimane.
Incremento delle pensioni in favoredei soggetti disagiatiÈ da ricordare, che il comma 5 dell’art. 5 dellalegge n. 127/2007 ha previsto, per gli anni successivi al 2008, che il limite di reddito annuo di7.540 euro venga aumentato in misura pari all’incremento, rispetto all’anno precedente, dell’importo del trattamento minimo delle pensioni acarico del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti.Di conseguenza, per l’anno 2011 il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione in argomento èpari ad euro 7.850,31. Inoltre, è da sottolineareche ai soli fini del reddito da considerare perl’attribuzione della maggiorazione sociale, il comma 4 dell’art. 5 della legge n. 127/2007 stabilisceche costituisce reddito la somma aggiuntiva prevista al comma 1 dell’art. 5, cioè la cd. quattordicesima, per un importo pari a 156,00 euro.
Dichiarazioni di responsabilità richiesteai titolari di prestazioni assistenzialiAl fine di verificare la permanenza o meno deirequisiti necessari per il pagamento delle prestazioni assistenziali, ai pensionati viene chiesto di rilasciare una dichiarazione di responsabilità, per attestare il permanere delle situazioni che hanno datoluogo al riconoscimento di determinateprestazioni.In maniera specifica, la richiesta è statainviata: a coloro che sono invalidi civili titolaridi assegno mensile che, ai sensi dell’art.1, comma 35, della legge n. 247/2007,devono presentare ogni anno la dichiarazione diresponsabilità in merito alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa (mod.ICLAV); ai soggetti che sono invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, che ai sensi dell’articolo1, comma 248, della legge n. 662/1996, devonopresentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza o meno diuno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto(mod. ICRIC); agli invalidi civili titolari di indennità di frequenza,per la dichiarazione di responsabilità relativa allaeventuale sussistenza di uno stato di ricovero incompatibile con la prestazione, ai sensi di quanto previstodall’art. 3 della legge n. 289/1990 (mod. ICRIC); ai soggetti titolari di pensione sociale e assegnosociale, in merito alla dichiarazione di responsabi
lità relativa alla permanenza del requisito dellaresidenza stabile e continuativa in Italia e per i solititolari di assegno sociale anche la dichiarazionedi responsabilità sulla sussistenza dello stato diricovero o meno, in istituto (mod. ACC.ASPS).Gli interessati potranno restituire le dichiarazioniai Caf o comunicare le informazioni richieste, utilizzando il codice Pin (Personal identificationnumber) e collegandosi direttamente sul sitowww.inps.it, nella sezione Servizi al Cittadino, dove sarà predisposta un’apposita funzione.Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolaridi prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificatomedico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, dellacitata legge n. 662/1996.
Detrazioni di imposta per familiari a caricoCon le operazioni di rinnovo si è provveduto arevocare le detrazioni per carichi familiari, attribuitein via presuntiva da gennaio 2010, nel caso in cui iltitolare della prestazione non abbia presentato larelativa richiesta entro il 15 ottobre 2010.
Comunicazioni e certificazioniPer il 2011 viene disposto l’invio di due plichi.Uno, già in corso di spedizione, con il modello ObisM; la modulistica relativa ai titolari di prestazioniassistenziali; due richieste destinate a soggetti che sitrovano in particolari situazioni.Un altro, che sarà inviato all’inizio del 2011, con il
mod. CUD 2011; l’eventuale richiesta dei redditi; il modello di dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di imposta per i soggetti chene beneficiano, in via presuntiva, peril 2011.
Periodicità di pagamento delle pensioniI limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio diAmministrazione dell’Inps 10 marzo 1998, n.350 approvata con decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, previa deliberazione delConsiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per lacorresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle pensioni, sono rimasti invariati a seguito dell’applicazione della perequazione.In particolare: vengono corrisposti in rate annuali anticipate ipagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro; vengono corrisposti in rate semestrali anticipate ipagamenti di importo mensile superiore a 5,00euro e fino a 70,00 euro; vengono corrisposti in rate mensili anticipate ipagamenti di importo mensile superiore a 70,00euro lordi.
Nuove regoleper i conguagliIrpef
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Anno Importo mensile minimo dipensione a carico del Fpld
Limite minimo diretribuzione settimanale
Limite minimo diretribuzione annua
1984 320.200 96.060 4.995.1201985 345.700 103.710 5.392.9201986 376.000 112.800 5.865.6001987 397.400 119.220 6.199.4401988 418.350 125.505 6.526.2601989 452.300 180.920 9.407.8401990 484.500 193.800 10.077.6001991 519.550 207.820 10.806.6401992 563.100 225.240 11.712.4801993 577.750 231.100 12.017.2001994 602.350 240.940 12.528.8801995 626.450 250.580 13.030.1601996 660.300 264.120 13.734.2401997 686.050 274.420 14.269.8401998 697.700 279.080 14.512.1601999 710.250 284.100 14.773.2002000 721.600 288.640 15.009.2802001 740.350 296.140 15.399.280
Euro2002 392,69 157,08 8.168,162003 402,12 160,85 8.364,202004 412,18 164,87 8.573,242005 420,43 168,17 8.744,712006 427,58 171,03 8.893,562007 436,14 174,46 9.071,922008 443,56 177,42 9.225,842009 457,76 183,10 9.521,202010 460,97 184,39 9.588,282011 467,43 186,97 9.722,44
N.B. La percentuale di ragguaglio da applicarsi sull’importo mensile del trattamento minimo di pensione è stata del 30% dal 1984al 1988 e, quindi, è diventata del 40% dal 1989 in poi.Sono provvisori i valori del 2011.
Tassazione delle pensioni per l’anno 2011Le ritenute Irpef sono state effettuate sulla basedelle disposizioni nella legge 27 dicembre 2006,n. 296 (Finanziaria 2007) e secondo i critericontenuti nella circolare n. 15 del 16 marzo 2007dell’Agenzia delle Entrate.
Importi pensionistici e assistenziali 2011
DecorrenzaTrattamenti
minimi lavoratoridipendenti
ed autonomi
Pensionisociali
Assegnisociali
1.1.2011 467,43 343,90 417,30Importi annui 6.076,59 4.470,70 5.424,90N.B. Importi 2011 stabiliti in via previsionale.
Gli importiper le pensioni superiori al minimo
DecorrenzaAumentoin misura
percentuale
Scaglionimensili
di pensione suiquali si applicala percentuale
di aumento
1° gennaio 2011 1,4% Fino a euro1.382,91
1,26%Oltre euro
1.382,91 e fino aeuro 2.304,85
1,05% Oltre euro2.304,85
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Si comunica che sono state completate le operazioni di rinnovo dei mandatidi pagamento delle pensioni per l’anno 2011, conle modalità che vengonodi seguito illustrate.
1. Perequazione automatica delle pensioniIl decreto del 19 novembre 2010, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010,fissa nella misura dell’1,4% l’aumento di perequazioneautomatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l’anno 2011. Il predetto decreto conferma nellamisura dello 0,7% l’aumento definitivo di perequazione automatica per l’anno 2010. La legge 23 dicembre2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio2001, la percentuale di aumento per variazione delcosto della vita si applica per intero sull’importo dipensione non eccedente il triplo del minimo del Fondopensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importocomprese tra il triplo e il quintuplo del minimo lapercentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasced’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%.Il comma 6 dell’articolo 5 (interventi in materia pensionistica) della legge n. 127/2007 dispone che «per lefasce di importo dei trattamenti pensionistici compresetra tre e cinque volte il trattamento minimo Inps, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 20082010, nella misura del 100%».Pertanto, per l’anno 2011, la percentuale di aumentoper variazione del costo vita torna ad essere applicatacon lo scaglionamento in tre fasce, come di seguitoindicato:
aumento dell’1,4% fino a euro 1.382,91aumento dell’1,26% oltre euro 1.382,91
e fino a euro 2.304,85aumento dell’1,05% oltre euro 2.304,85
Anche per il rinnovo dell’anno 2011 sono state applicate le disposizioni dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che stabiliscono che il calcolo dell’aumento di rivalutazione automatica sia effettuato sulcumulo dei trattamenti erogati dall’Inps e dagli altriEnti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato. Si ricorda che, per la determinazione dell’importo complessivo su cui calcolare la perequazione,vengono prese in considerazione le pensioni erogatedall’Inps di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP,IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO,VOST, INDCOM, CL, e le pensioni erogate da altri Entie memorizzate nel Casellario, per le quali l’Ente erogatore ha comunicato che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n.448. L’informazione relativa alla cumulabilità ai fini
della perequazione vienememorizzata, per le pensioni degli Enti, nel campo GP1AV35N con il codice 2. L’importo di perequazione spettante sultrattamento complessivoviene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illu
strate nella circolare 102 del 6 luglio 2004.La perequazione nella misura dell’1,4% è stata inoltreapplicata anche alle quote dovute al beneficiario diverso dal pensionato nel caso in cui la sede abbia acquisitoun piano di «Pagamenti ridotti o disgiunti» individuatoda uno dei seguenti codici: M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite; M5 Assegno alimentare per figli; M6 Assegno alimentare per ex coniuge.Analogamente, è stato perequato con coefficiente pariall’1,4% l’importo «Altra pensione» memorizzato dalleSedi per i piani di recupero N1 Trattenuta FondoClero. Si richiama in merito quanto ribadito con ilmessaggio n. 382 del 14 novembre 2003. Gli importidei trattamenti minimi per gli anni 2010 e 2011, lefasce di pensione per l’applicazione degli aumenti diperequazione e i relativi limiti di reddito sono riportatinell’allegato 1, tabelle da A a E.
2. Rinnovo delle prestazionia favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti(categoria INVCIV)La determinazione del valore definitivo di perequazione per l’anno 2010 e previsionale per l’anno 2011stabilito dal citato decreto del 19 novembre 2010 trovaapplicazione anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.I limiti di reddito per il diritto alle pensione in favoredei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti,sono stati aumentati dell’1,0%, corrispondente alla variazione percentuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito alperiodo agosto 2009luglio 2010 e il periodo precedente agosto 2008luglio 2009. Il limite di reddito peril diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali èquello stabilito per la pensione sociale (art. 12, legge n.412/1991). La quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati invalidi civili ciechi civili e sordomuti èstata aumentata del 3,3% corrispondente alla variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattualidegli operai dell’industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto2009luglio 2010 e il periodo precedente agosto2008luglio 2009. Gli importi dei trattamenti dei minorati civili per gli anni 2010 e 2011, e i limiti direddito sono riportati nell’allegato 1, tabella M.
2.1. Indennità di frequenzaCome di consueto, le indennità di frequenza sono staterinnovate, per l’anno 2011, con modalità differenti inrelazione alla fascia memorizzata. Il pagamento è statodisposto con le seguenti regole: se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il paga
Inps - Circolare 30 dicembre 2010, n. 167
Oggetto: Rinnovo delle pensioni per l’anno 2011
Sommario: Si descrivono le operazioni di rin-novo dei mandati di pagamento delle pensioniper l’anno 2011 e le attività correlate
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mento dell’indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio asettembre e nuovamente disposta da ottobre in poi; se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 50, il pagamento dell’indennità viene disposto per l’intero anno; se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importo zero.
3. Indennità a favore dei lavoratori affettida talassemia major (morbo di Cooley)e drepanocitosi (categoria INVCIV)Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affettida talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affettida talassemia intermedia in trattamento trasfusionale ocon idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoriaINVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2011 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
4. Trasformazione in assegni sociali delleprestazioni agli invalidi civili che compionoil sessantacinquesimo anno di etàIn occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età, le prestazionispettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono ilsessantacinquesimo anno di età entro il 30 novembre2011 e per i quali risultano memorizzati negli archivi idati reddituali necessari all’accertamento del diritto edella misura all’assegno sociale. In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno è stato attribuitol’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cuiall’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448(già lire 100.000) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000). Le Sedi dovranno pertanto provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per isoggetti coniugati, anche del coniuge.
5. Prestazioni INVCIVcon revisione sanitaria scadutaAl fine di evitare erogazioni indebite, anche in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2011 gliimporti delle prestazioni corrisposte ai minorati civilisono stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunquemantenute in pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i quali la revisione sanitaria è prevista dopoil compimento del sessantacinquesimo anno di età.Per le prestazioni che, a seguito della revisione sanitaria, devono essere poste nuovamente in pagamento, leSedi provvederanno a confermare l’avvenuta revisionesanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare laricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamento della prestazione. Si ritiene utile precisare che leprestazioni INVCIV, confermate a seguito di revisione
sanitaria e non ricostituite a cura della Sede, verrannoelaborate a livello centrale, con cadenza mensile, comeprevisto al punto 6 del msg. n. 6473, 24 .2.2005.
6. Assegni di invaliditàGli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione delpagamento non opera nei confronti dei titolari chehanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione divecchiaia. Per gli assegni che, a seguito di ulterioreconferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativainformazione con la procedura REVSAN e ad attivarela ricostituzione. Gli assegni di invalidità, confermati enon ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati alivello centrale, con cadenza mensile, come previsto alpunto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.
7. Assegni straordinari di sostegno al reddito(VOCRED, VOCOOP, VOESO)Gli assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati applicando le particolari regole previste per le prestazioni inargomento. Come indicato nelle circolari n. 55 dell’8marzo 2001, n. 94 del 3 giugno 2003, n. 156 del 9dicembre 2004 e con messaggio n. 4080 del 18febbraio 2008, nessuna perequazione è stata attribuitaall’importo in pagamento, che rimane quindi invariato.La tassazione degli assegni straordinari dei settori delcredito (categoria 027VOCRED) e del credito cooperativo (028VOCOOP con codice azienda minore di800) è stata effettuata secondo quanto stabilito dallarisoluzione n. 17 dell’Agenzia delle Entrate del 29gennaio 2003 e descritta nel messaggio n. 80 del 10marzo 2003, e della risoluzione n. 10 del 16 febbraio2007 la cui applicazione è stata illustrata con il messaggio n. 27459 del 14 novembre 2007. Gli assegnistraordinari di sostegno al reddito di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) del decreto interministeriale 1° luglio2005, n. 178, erogati dal Fondo di solidarietà delpersonale di Poste Italiane Spa (028 VOCOOP concodice azienda pari a 801), sono assoggettati al regimedella tassazione separata con la medesima aliquota utilizzata per la determinazione delle ritenute fiscali deltrattamento di fine rapporto, come precisato dalla risoluzione n. 169/2007 dell’Agenzia delle Entrate. Gliassegni straordinari di sostegno al reddito di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 88 del2002, erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno alreddito del personale già dipendente dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nelruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero dellefinanze, distaccato e poi trasferito all’Eti o ad altrasocietà da essa derivante (029 VOESO con codiceazienda pari a 99), sono stati assoggettati al regimefiscale della tassazione ordinaria, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con nota n. 2004/133790 del30.7.2004, illustrata con messaggio n. 37768,22.11.2004. Sugli assegni dello stesso Fondo, è statorinnovato, se presente, l’assegno al nucleo familiare conle modalità in uso per la generalità delle pensioni. Gliassegni straordinari di sostegno al reddito di cui all’art.
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5, c. 1, lett. b) del Dm. n. 375/2003 erogati dal Fondodi solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionaledel personale addetto al servizio della riscossione deitributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decretolegislativo 13.4.1999, n. 112 (029 VOESO con codiceazienda maggiore di 900), sono stati assoggettati alregime fiscale della tassazione ordinaria.
8. Pensioni ai superstiti intestatead unico titolare che scade nell’anno 2010Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare chescade nell’anno 2011, sono state rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente quellodi cessazione del diritto e con l’importo pari a zero apartire dal mese della perdita del diritto. Le pensioni aisuperstiti dei fondi speciali, intestate ad unico titolare inscadenza nel corso dell’anno, sono state invece rinnovate localizzandole all’ufficio pagatore di cassa sede999993300004. Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessidal diritto alla prestazione. Devono invece provvederealla ricostituzione della pensione nel caso in cui vengadocumentato il permanere del diritto, come studente oinabile. Nel caso di eliminazione per cessazione deldiritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.
9. Incremento delle pensioni in favoredei soggetti disagiati di cui all’articolo 38,commi da 1 a 5, della legge28 dicembre 2001, n. 448Il c. 5 dell’art. 5 della legge n. 127/2007 ha previsto,per gli anni successivi al 2008, che il limite di redditoannuo di 7.540 euro venga aumentato in misura pariall’incremento, rispetto all’anno precedente, dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico delFondo Pensioni lavoratori dipendenti.Pertanto, per l’anno 2011 il limite di reddito per ildiritto alla maggiorazione in argomento è pari ad euro7.850,31. Si ricorda che, ai soli fini del reddito daconsiderare per l’attribuzione della maggiorazione sociale, il c. 4 dell’art. 5 della legge n. 127/2007 stabilisce che costituisca reddito la somma aggiuntiva previstaal comma 1 dell’art. 5 (cosiddetta 14.a) per un importopari a 156,00 euro.
10. Applicazione dell’art. 13, comma 6,della legge 30 luglio 2010, n. 122Nel contesto delle operazioni di rinnovo si è provveduto all’aggiornamento delle procedure in funzione dellemodifiche apportate dall’art. 13, comma 6, della legge30 luglio 2010, n. 122 all’art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14. Le innovazioni procedurali sono stateillustrate con il messaggio n. 30013 del 29.11.2010.
11. Elaborazione delle dichiarazionireddituali relative all’emissione 2010Con successivo messaggio saranno illustrate le modalitàdi lavorazione dei redditi pervenuti a seguito della campagna reddituale 2010, relativa ai redditi consolidatidell’anno 2009.
12. Situazioni particolariSi illustrano di seguito le attività svolte dalle procedurein occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno2011 per alcune situazioni particolari.
12.1 Ricostituzioni d’ufficioCome di consueto, le pensioni per le quali in sede dirinnovo le procedure hanno individuato variazionid’importo da data anteriore a gennaio 2011 sono stateposte in pagamento per l’anno 2011 con l’importoaggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4(a credito) ovvero 7 (a debito) nell’ultimo carattere delcampo GP1AF05R. Le pensioni individuate come «ricostituzioni d’ufficio» in sede di rinnovo delle pensioniper l’anno 2011 verranno elaborate a livello centrale,come previsto al punto 7 del messaggio n. 6473 del 24febbraio 2005. Con successivo messaggio sarà datacomunicazione dell’elaborazione effettuata. Le pensioni che invece sono state poste in pagamento con lostesso importo del 2010 sono state contraddistinte conil codice 5 nell’ultimo carattere del campoGP1AF05R. Sono state altresì rinnovate con lo stessoimporto del 2010 le pensioni contraddistinte con ilcodice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R eil valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolaredi pensioni per le quali i dati presenti in archivio nonhanno consentito il calcolo ai sensi della nuova normativa in materia reddituale.
12.2 Pensioni con importo pari a zeroL’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2011 conimporto pari a «zero» è a disposizione delle Sedi nellaIntranet assicurato pensionato accesso alle procedure digestione delle pensioni liste parametriche web. Le Sediavranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
12.3 Familiari e contitolari secondari decedutiNel corso delle operazioni di rinnovo si è provveduto amemorizzare la data di scadenza per i familiari e icontitolari secondari deceduti impostando la cessazione in funzione della data di decesso. Le posizioni interessate possono essere individuate nella proceduraDIARIO con il codice azione 154.
13. Tassazione delle pensioni per l’anno 2011Le ritenute Irpef sono state operate sulla base delledisposizioni nella legge 27.12.2006, n. 296 e secondo icriteri illustrati con la circolare n. 15 del 16 marzo2007 dell’Agenzia delle Entrate. La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista dall’art. 8 del Dlgs. 29settembre 1997, n. 314, è stata operata in misura «proporzionale», secondo le modalità previste dalla circ. n.57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate.Si rammenta che le detrazioni di imposta operano conriferimento al «soggetto» pensionato. Poiché la ritenutaIrpef viene determinata sull’ammontare complessivodelle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogatedall’Inps o da altri Enti, anche le detrazioni di impostaoperano sull’ammontare pensionistico complessivo esono ripartite sulle diverse prestazioni con il criteriodella proporzionalità.
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13.1 Detrazioni personaliSul complesso delle pensioni fiscalmente imponibili e intestate al medesimo beneficiario viene attribuita la detrazione per redditi da pensione, secondo gli scaglioni previsti.Si rammenta che per l’attribuzione di questa tipologia didetrazione non è necessario rinnovare la domanda ognianno. Pertanto il riconoscimento viene effettuato senzasoluzione di continuità, salvo espressa richiesta da partedell’interessato di non volerne usufruire. Sulle pensionicomplementari viene invece attribuita la detrazione perlavoro dipendente. La circostanza è segnalata con il valore1 nel campo GP3FINDCPL del database delle pensioni.La detrazione per lavoro dipendente attribuita su unadelle pensioni sostituisce, sull’ammontare pensionisticocomplessivo del soggetto, la detrazione per pensione.
13.2 Detrazioni di impostaper familiari a caricoCom’è noto, il c. 221 dell’art. 1 della legge 24.12.2007,n. 244 (legge finanziaria 2008) ha posto a carico delrichiedente l’onere di rinnovare annualmente la richiesta delle detrazioni per i familiari a carico. Nel corsodelle operazioni di rinnovo si è provveduto a revocare ledetrazioni per carichi familiari, attribuite in via presuntiva da gennaio 2010, nel caso in cui il titolare dellaprestazione non abbia presentato la relativa richiestaentro il termine del 15.10.2010. È stato contestualmente quantificato il conguaglio fiscale a debito, che verràrecuperato con le modalità indicate al successivo punto17. Anche per l’anno 2011, sono state attribuite in viapresuntiva, ai soggetti che ne usufruivano a dicembre2010, le detrazioni per i familiari a carico. Per agevolarela verifica dell’effettivo diritto, all’inizio dell’anno verràinviato ai beneficiari il modulo di richiesta appositamente predisposto (modello DETR).
13.3 Detrazioni per le famiglie numeroseIn occasione delle operazioni di rinnovo è stato calcolato a «consuntivo» 2010 il bonus per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichifamiliari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.Si rammenta che il bonus, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24dicembre 2007, n. 244), si sostanzia in una ulterioredetrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200annui, in favore delle famiglie numerose, individuate innuclei con almeno 4 figli fiscalmente a carico. L’attribuzione è stata effettuata in base ai criteri di seguitoillustrati: se l’importo spettante a titolo di bonus trova capienzanell’imposta netta, il bonus viene interamente rimborsato; l’importo attribuito a titolo di bonus viene memorizzato nel campo GP3EDCAP del data base delle pensionie sommato alle detrazioni complessive per carichi difamiglia, registrato nel campo GP3EDEDFAM; se l’importo spettante a titolo di bonus è maggioredell’imposta netta, l’imposta netta viene azzerata e sidetermina un credito pari alla differenza tra il bonus el’imposta netta rimborsata. L’importo dell’imposta nettaazzerata costituisce l’importo del bonus riconosciuto eviene memorizzato nel data base pensioni nel campoGP3EDCAP (detrazione riconosciuta dal comma 1bis
dell’art. 12 del Tuir). L’importo eventualmente spettante viene corrisposto con la rata di gennaio 2011 comeconguaglio fiscale a credito. L’importo del bonus chenon è stato eventualmente possibile attribuire costituisce un credito d’imposta e viene memorizzato nell’apposito campo, del data base pensioni nel campoGP3EDNCAP (detrazione per non capienza comma1bis dell’art. 12 del Tuir). Nella certificazione fiscale aconsuntivo (CUD 2011) saranno indicati sia l’ammontare della detrazione erogata, sia l’importo che non hatrovato capienza nell’imposta dovuta.
14. Addizionale regionalee comunale all’Irpef
14.1 Addizionale regionaleall’Irpef per l’anno 2010L’importo dell’addizionale regionale dovuta per l’anno2010 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corsodell’anno 2011 in 11 mensilità. Nel caso in cui l’importoannuo dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.Nell’Allegato 2 è riportato il prospetto con le modalità dicalcolo delle addizionali regionali per ogni Regione, conuna sintesi delle relative disposizioni. Le aliquote applicate sono comunque consultabili in Intranet assicuratopensionato servizi addizionali all’Irpef aliquote.
14.2 Addizionale comunale all’Irpefper l’anno 2010 e acconto dell’addizionalecomunale all’Irpef per l’anno 2011Come per l’addizionale regionale, anche l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 2010 è statodeterminato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto in 11 mensilità nelcorso dell’anno 2011. Nel caso in cui l’importo annuodell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recuperoviene effettuato in unica soluzione. L’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2011 è trattenutoin nove rate mensili, a partire dal mese di marzo 2011.L’elenco dei Comuni e delle aliquote applicate per l’anno 2009 è consultabile in intranet assicurato pensionato servizi addizionali all’Irpef aliquote.
15. Determinazionedei dati fiscali a consuntivoCome di consueto, i dati fiscali a consuntivo sono statideterminati sulla base: delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell’anno con la procedura illustrata con il messaggio n. 8093del 22 marzo 2010; delle variazioni dei codici di detrazioni di impostatrasmesse dalle Sedi, prima del rinnovo delle pensioni,con la procedura web «gestione dichiarazioni detrazioni», oppure inviate in via telematica dai Caf o daicittadini; delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta e diimponibile trasmesse dagli Enti per i titolari anche dipensioni Inps; delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli (Arte).
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15.1 Rideterminazionedei dati fiscali per conguagliLe procedure hanno determinato i dati fiscali per lediverse situazioni con le modalità descritte nell’allegato9 alla circ. n. 180 del 12.12.2002, al quale si rinvia.
15.2 Codici di destinazionedelle certificazioni fiscaliSono stati memorizzati i «codici di destinazione» (campo GP3CDST) delle certificazioni fiscali. Nell’Allegato3 si riportano i codici utilizzati.
16. Conguagli da rinnovoCon il rinnovo dell’anno 2011, le procedure centralihanno provveduto a calcolare: i conguagli imponibili Irpef a credito del pensionato; i conguagli non imponibili Irpef a credito del pensionato; i conguagli di pensione deducibili Irpef a debito delpensionato; i conguagli di pensione non deducibili Irpef a debitodel pensionato; i conguagli a debito per il recupero, richiesto dallaSede, sui rimborsi fiscali, e per il recupero dell’accontoIrpef disposto mensilmente, dalla procedura di estrazione di pagamento mensile, per le pensioni con trattenutaper ricongiunzione per legge n. 29/1979, per legge n.45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23marzo 2004; i conguagli per addizionale regionale e comunale perl’anno 2010; l’acconto per l’addizionale comunale per l’anno 2011.
16.1 Conguagli fiscali a consuntivo. Nuovadisciplina (art. 38, comma 7, legge n. 122/2010)L’articolo 38, comma 7, della legge 30 luglio 2010, n.122 di conversione con modificazioni, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti inmateria di stabilizzazione finanziaria e di competitivitàeconomica pubblicata sulla G.U. del 30 luglio 2010, n.176, stabilisce che «le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superioria 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all’articolo49, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte suiredditi, approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917,non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi,a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato ilconguaglio e non oltre quello relativamente al quale leritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso dicessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare».Pertanto, nel caso in cui il conguaglio Irpef a debito delpensionato sia risultato superiore a 100,00 euro, e iredditi Irpef da «pensione» risultino essere, nel 2010, nonsuperiori, 18.000,00 euro, il debito fiscale verrà recuperato in 11 rate, da gennaio 2011 a novembre 2011.La casistica descritta è individuata dal codice conguaglio 657, appositamente istituito.Le situazioni diverse da quella descritta continuano adessere gestite con le consuete modalità (codice congua
glio 140): il debito sarà recuperato in due rate sullemensilità di gennaio e febbraio 2011, ovvero in unicasoluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.I conguagli Irpef a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2010 e sono registrati con ilcodice 139 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
16.2 Conguagli da rinnovo per recuperorichiesto dalla Sede sui rimborsi Irpefe per recupero dell’acconto Irpef dispostodalla procedura di estrazionedella rata mensile di pensioneIl conguaglio a debito per recupero sui rimborsi Irpef,corrispondente all’importo memorizzato nel campoGP3CM04E nell’anno 2010, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 (con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E) e viene trattenuto inunica soluzione sulla mensilità di gennaio 2011.Il recupero sui rimborsi Irpef: può essere stato richiesto dalla Sede con appositasegnalazione con la procedura on line di rettifica dellacertificazione fiscale a preventivo; può derivare dai conguagli gestiti con la proceduraArte con residuo da recuperare; può derivare da acconto Irpef disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni contrattenuta per ricongiunzione per legge n. 29/1979,per legge n. 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421del 23 marzo 2004.
16.3 Conguagli di pensione da rinnovo,imponibili Irpef, a credito del pensionatoCon l’estrazione della rata mensile, ai conguagli di pensione imponibili Irpef a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta Irpef, utilizzando l’aliquota media memorizzata nel campoGP3PMED del database delle pensioni.Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti operazioni: il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 alcampo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E; il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nelcampo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E; l’importo netto viene aggiunto all’importo in pagamento (GP8MD02E); l’importo delle ritenute Irpef viene sommato all’importo delle trattenute erariali (GP8MD04E).Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni: l’importo lordo del conguaglio viene registrato nelcampo GP3CM02E (imponibile anni precedenti); l’importo delle ritenute Irpef viene registrato nel campo GP3CM03E.
16.4 Conguagli di pensione da rinnovo, nonimponibili Irpef, a credito del pensionatoCon l’estrazione della rata mensile, i conguagli di pensione non imponibili Irpef a credito del pensionatodeterminati dal rinnovo vengono:
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registrati con codice 528 nel campo GP8MD52 el’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E; sommati all’importo in pagamento (GP8MD02E).
16.5 Conguagli di pensione da rinnovo,deducibili Irpef, a debito del pensionatoI conguagli di pensione determinati dal rinnovo, deducibili Irpef, a debito del pensionato vengono trattenutiin due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2011.Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel casoin cui l’importo non superi 6,00 euro.Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata lacompensazione del debito con il credito e quindi vieneoperato il recupero rateale del residuo debito.Con l’estrazione della rata mensile vengono effettuatele seguenti operazioni sul segmento GP8: il conguaglio viene registrato con codice 525 nelcampo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E; l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importoin pagamento (GP8MD02E).Sul segmento GP3 l’importo del conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con segno negativo (deducibile anni precedenti).
16.6 Conguagli di pensione da rinnovo,non deducibili Irpef, a debito del pensionatoI conguagli di pensione determinati dal rinnovo, nondeducibili Irpef, a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio2011.Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel casoin cui l’importo non superi 6,00 euro.Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata lacompensazione del debito con il credito e quindi vieneoperato il recupero rateale del residuo debito.Con l’estrazione della rata mensile, per i conguagli dipensione non deducibili Irpef a debito del pensionatodeterminati dal rinnovo vengono effettuate le seguentioperazioni sul segmento GP8: il conguaglio viene registrato con codice 527 nelcampo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nelcampo GP8MD53E; l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importoin pagamento (GP8MD02E).
16.7 Addizionale regionale e comunaleper l’anno 2010 e acconto dell’addizionalecomunale per l’anno 2011Al momento dell’estrazione della rata mensile di pensione, i conguagli relativi alle addizionali per l’anno2010 vengono memorizzati nel campo GP8MD52 coni seguenti codici: 658: trattenuta addizionale regionale Irpef, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E; 659: trattenuta addizionale comunale Irpef, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.A partire dell’estrazione della rata di pensione di marzo2011, l’importo relativo all’acconto dell’addizionale comunale per l’anno 2011 verrà memorizzato nel campoGP8MD52 con il seguente codice:
660: Acconto addizionale comunale Irpef per l’anno2011 e con l’indicazione dell’importo nel campoGP8MD53E.
17. Periodicità di pagamento delle pensioniI limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Inps n. 350 del 10 marzo 1998,approvata con decreto del Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per lacorresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle pensioni, a seguito dell’applicazione della perequazione.In particolare: vengono corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro lordi; vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 5,00 euro efino a 70,00 euro lordi; vengono corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 70,00 euro lordi.Il pagamento non viene disposto se l’importo del mandato, indipendentemente dalla periodicità, è minore di3,00 euro lordi.
18. Comunicazioni ai pensionatiPer l’anno 2011 viene disposto l’invio di due plichi: il plico che sarà inviato all’inizio del 2011, con il mod.CUD 2011, compilato sulla base delle informazionipredisposte contestualmente alle operazioni di rinnovo;la eventuale richiesta dei redditi; il modello di dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di impostaper i soggetti che ne beneficiano, in via presuntiva, peril 2011; il plico, del quale si illustra di seguito nel dettaglio ilcontenuto, e già in corso di spedizione, con il modelloObisM; la modulistica relativa ai titolari di prestazioniassistenziali; due richieste destinate a soggetti che sitrovano in particolari situazioni.
18.1 Certificato di pensione per l’anno 2011Modello ObisMAd ogni pensionato viene inviato un unico mod. ObisMcon le notizie relative a tutte le pensioni erogate dall’Istituto.Il prospetto riporta una sola volta le informazioni relative al titolare della prestazione e un riquadro conl’indicazione dell’importo mensile spettante a gennaio2011, e delle eventuali variazioni nel corso dell’anno,nonché della tredicesima mensilità, se spettante, perogni pensione.Sul modello sono poi riportate in maniera modulare leinformazioni relative alla tipologia di pensione erogata:la perequazione attribuita in via previsionale per l’anno2011, la tassazione mensile applicata, i familiari per iquali viene attribuita la detrazione, l’importo delle addizionali regionale e comunali, gli eventuali beneficiaccessori alla prestazione.Il modello ObisM viene inviato all’indirizzo di residenza del pensionato.In presenza di tutore, rappresentante legale o amministratore di sostegno, viene inviato all’indirizzo di resi
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denza del tutore, del rappresentante legale o dell’amministratore di sostegno.
18.2 Comunicazione ai plurititolaricon più di un delegato alla riscossioneAi titolari di più di una pensione, per i quali risultinodelegati alla riscossione del pagamento soggetti diversisulle diverse pensioni, viene chiesto di confermare ladelega in favore di un solo soggetto (Allegato 4).Nel caso in cui il pensionato non provveda ad effettuarela comunicazione alla sede Inps entro il termine stabilito, le deleghe memorizzate sulla pensione verrannorevocate.
18.3 Comunicazione per i soggetticon codice fiscale non validatoIl titolare di pensione, per il quale risulti memorizzatonell’archivio anagrafico un codice fiscale incompleto onon corretto, viene invitato a consegnare alla sede Inpscopia del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (Allegato 5).
18.4 Dichiarazioni di responsabilità richiesteai titolari di prestazioni assistenzialiPer accertare la permanenza dei requisiti necessari peril pagamento delle prestazioni assistenziali, viene chiesto di rilasciare una dichiarazione di responsabilità (Allegato 6).La richiesta viene inviata: agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34,35, 36, 40, 48), che, ai sensi dell’art. 1, comma 35,della legge n. 247/2007, sono tenuti a presentare ognianno la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa (mod. ICLAV); agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti,ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzodi ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativaalla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titologratuito in istituto (mod. ICRIC); agli invalidi civili titolari di indennità di frequenza(fascia 47, 49, 50) per la dichiarazione di responsabilità relativa alla eventuale sussistenza di uno stato diricovero incompatibile con la prestazione, ai sensi diquanto previsto dall’art. 3 della legge n. 289/1990,(mod. ICRIC); ai titolari di pensione sociale e assegno sociale per ladichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e per i soli titolari di assegno socialeanche la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dello stato di ricovero o meno, in istituto (mod.ACC.ASPS).A seguito di apposita convenzione, in corso di stipulacon i Caf, le informazioni vengono richieste utilizzandoun codice a barre per ciascuna tipologia di modello.Gli interessati restituiranno le dichiarazioni ai Caf, per iquali è in corso di predisposizione l’apposita proceduradi trasmissione telematica ovvero potranno comunicarele informazioni richieste, utilizzando il codice Pin (Per
sonal Identification Number) e collegandosi direttamente sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi al Cittadino, dove sarà predisposta un’apposita funzione.A seguito di apposita convenzione in corso di stipulacon i Caf, le informazioni vengono richieste utilizzandoun codice a barre per ciascuna tipologia di modello.Gli interessati renderanno le dichiarazioni ai Caf, per iquali verrà rilasciata l’apposita procedura di trasmissione telematica, ovvero direttamente, utilizzando l’apposita procedura messa a disposizione dei cittadini inpossesso di Pin nella sezione dei servizi on line del sitoistituzionale www.inps.it.Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari diprestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensidell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662del 1996 per i quali è memorizzato sul data base dellepensioni, nel campo GP1AJ11, il codice 4.
19. Mandati di pagamentoCom’è noto, il pagamento al delegato alla riscossione èammesso solo nel caso in cui il pagamento venga effettuato con modalità SPORTELLO. La congruenza fradelegato e modalità di pagamento deve essere verificata anche durante l’estrazione dei flussi di pagamento.A partire dalla rata di gennaio 2011, nel caso il cui ilpagamento non venga effettuato in contanti allo sportello, la delega alla riscossione viene cancellata.L’operazione viene registrata con il codice movimentazione AD, e il codice diario 155 (annullamento delegaincompatibile con modalità di pagamento da estraz. cedola aaaamm)I dati dei mandati di pagamento di gennaio 2011 sonostati messi a disposizione di Poste Italiane e degli Istitutibancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili conla procedura AGENDA1 con le consuete modalità.Si rammenta che, per i cittadini in possesso di Pin, nellasezione dei servizi on line dedicata al cittadino del sitoistituzionale www.inps.it è possibile visualizzare il dettaglio di ciascuna rata di pensione, anche prima delrelativo pagamento.
20. Data base delle pensioniAl data base centrale delle pensioni sono state apportate le modifiche richieste dall’evoluzione legislativa inmateria pensionistica.Le specifiche della nuova interfaccia vengono pubblicate sul sito Intranet dell’Istituto.
21. Pensioni ex IpostLe pensioni erogate dall’ex Ipost sono state rinnovate,per l’anno 2011, con le modalità già in uso presso l’entedisciolto.Come di consueto le Sedi sono invitate ad adottaretutte le iniziative che riterranno utili per portare leinformazioni a conoscenza dei pensionati, utilizzandogli organi di stampa (giornali, periodici, radio, televisioni) con diffusione di comunicati stampa e articoli illustrativi, secondo le esigenze e le disponibilità locali, eorganizzando specifici incontri con gli Enti di patronatoe i Sindacati dei pensionati.
(Allegati Omissis)
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Argomento In base alle disposizioni del nuovo sistema di coordinamento dei regimi nazionali disicurezza sociale, gli scambi di dati tra gli enti previdenziali non devono più avvenire attraverso l’invio diformulari cartacei, bensì per via telematica, utilizzando il sistema europeo di compilazione automatizzatadi specifici documenti elettronici (Inps circ. n. 82/2010). Inoltre in base all’articolo 48 del regolamentodi applicazione n. 987/2009, ogni istituzione comunica al richiedente la decisione adottata ai sensidella legislazione da essa applicata, specificando i mezzi e i termini per un eventuale ricorso. L’istituzioneprevidenziale di contatto, una volta ricevuta la comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascunaistituzione in causa di altri Stati dell’Unione europea, trasmette sia al richiedente che alle altre istituzioniinteressate una nota che riepiloga tutte le decisioni. La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nellalingua dell’istituzione o, a domanda, in una lingua di sua scelta riconosciuta come lingua ufficiale delleistituzioni comunitarie (Inps circ. n. 88/2010).Novità A seguito dell’introduzione dal 1° maggio 2010 dei nuovi regolamenti comunitari in materiaprevidenziale, l’Inps ha rilasciato il nuovo formulario comunitario P1 relativo alla nota riepilogativadelle decisioni attinenti alla pensione, con il quale l’istituzione previdenziale di contatto riepiloga ledecisioni adottate dalle istituzioni interessate al soggetto richiedente. Il richiedente, qualora dalla notariepilogativa inviata dall’istituzione di contatto rilevi che l’interazione delle decisioni adottate dai diversienti previdenziali di più Stati abbia influito negativamente sui propri diritti, può chiedere la revisionedelle decisioni da parte delle istituzioni direttamente interessate entro i termini stabiliti dalle rispettivelegislazioni. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento del P1 e il risultato del riesame saràcomunicato per iscritto al richiedente.
Pensioni: richiesta del formulario P1in materia di decisioni comunitarie
PremessaSi fa seguito alla circ. n. 82dell’1.7.2010, avente per oggetto: «regolamento (Ce) n.883 del 29.4.2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialedell’Unione europea L; 200del 7.6.2004, come modificato dal regolamento (Ce) n.988 del 16.9.2009, e regolamento di applicazione (Ce)n. 987 del 16.9.2009, pubblicati sulla G.U. dell’Unioneeuropea L 284 del 30.10.2009, relativi al coordinamento deisistemi nazionali di sicurezza sociale disposizioni di caratteregenerale» e alla circ. n. 88 del 2.7.2010, avente per oggetto:«regolamento (Ce) n. 883 del 29.4.2004, pubblicato sullaG.U. dell’Unione europea L 200 del 7.6.2004, come modificato dal regolamento (Ce) n. 988 del 16.9.2009, e regolamento di applicazione (Ce) n. 987 del 16.9.2009, pubblicatisulla G.U. dell’Unione europea L 284 del 30.10.2009, relativial coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche», per comunicare quanto segue. Come noto, dall’1.5.2010 sono applicabili le nuove disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche contenute in particolare negli artt. da 44 a 60 delregolamento di base e da 43 a 53 del regolamento di applicazione. Con la presente circolare viene trasmesso, dopo la pubblicazione da parte dei competenti organismi comunitari inapplicazione delle citate disposizioni, il formulario comunitarioP1 «Nota riepilogativa delle decisioni attinenti alla pensione»,con il quale l’istituzione di contatto riepiloga le decisioni adottate dalle istituzioni interessate.Tale formulario è denominato anche documento portatile, in
quanto certificazione da rilasciare all’interessato.
Iter proceduraleIn base all’art. 48 del regolamento di applicazione, ogniistituzione comunica al richiedente la decisione adottata ai sensi della legislazioneda essa applicata, specificando i mezzi e i termini per uneventuale ricorso (vedi lacirc. n. 88 del 2.7. 2010,
punto 16). L’istituzione di contatto, una volta ricevuta la comunicazione delle decisioni prese da ciascuna istituzione in causa, trasmette alle altre istituzioni interessate una nota cheriepiloga tutte le decisioni con il PAPER SED P7000 (E211per l’Inps durante il periodo transitorio, vedi circ. n. 82 dell’1.7.2010, punto 2). La nota riepilogativa è notificata al richiedente attraverso il formulario P1. Il richiedente, qualora dallanota riepilogativa inviata dall’istituzione di contatto rilevi chel’interazione delle decisioni adottate da due o più istituzioniabbia influito negativamente sui propri diritti, può chiedere larevisione delle decisioni da parte delle istituzioni direttamenteinteressate entro i termini stabiliti dalle rispettive legislazioni,indicati nelle decisioni nazionali e, in futuro, nel PAPER SEDP6000, di prossima pubblicazione. Tali termini decorronodalla data di ricevimento del P1 e il risultato del riesame ècomunicato per iscritto al richiedente.
Istruzioni operativeomissis
Allegato n. 1 Omissis
Inps - Circolare 28 dicembre 2010, n. 165
Oggetto: Regolamentazione comunitaria: pre-stazioni pensionistiche e formulario P1
Sommario: Trasmissione del documento portati-le P1, denominato «Nota riepilogativa delle deci-sioni attinenti alla pensione», a seguito dell’entra-ta in vigore dei nuovi regolamenti comunitari
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Argomento Il Ministero del lavoro (Dm 21 luglio 2010, G.U. 3 novembre 2010, n. 257; in Guida alLavoro n. 44/2010, pag. 48) ha approvato i nuovi valori di riferimento per il calcolo delle renditeerogate agli infortunati, con decorrenza 1° luglio 2010:1) la retribuzione media giornaliera è pari a 68,84 euro;2) la retribuzione minima è pari a 14.456,40 euro e quella massima a 26.847,60 euro e tale valoredovrà essere, tra l’altro, applicato per calcolare i premi dovuti dai collaboratori coordinati e continuativinonché a progetto;3) la retribuzione convenzionale annua per il settore agricolo è pari a 21.818,23 euro;4) la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e permorte a favore di proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali e adottivi del settoreagricolo, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende è fissata in 14.456,40 euro;5) l’assegno una tantum da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agliaventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2010, è fissato in euro 1.907,24;6) per i medici colpiti da malattia professionale a seguito dell’azione di raggi X e sostanze radioattive laretribuzione convenzionale annua è pari a 55.168,26 euro;7) per i tecnici di radiologia in relazione agli eventi verificatisi nel 2009 e 2010 a seguito dell’esposizione a raggi X e a sostanze radioattive la retribuzione convenzionali annua è pari a 24.514,73 euro.Novità Sulla base delle rideterminazione delle nuove rendite dal 1° luglio 2010, l’Inail ha provveduto ariliquidare in automatico le rendite in corso di erogazione.In particolare, per il settore agricolo, la circolare dell’Inail dettaglia i nuovo valori:1) la retribuzione base è pari per i lavoratori a tempo determinato a 21.818,23 euro, mentre per quelli atempo indeterminato con rendita decorrente dall’1.1.1982 è compresa tra il minimale e il massimaleindicati;2) per lavoratori a tempo indeterminato la cui rendita è antecedente all’1.1.1982 e lavoratori autonomiagricoli con rendita antecedente all’1.6.1993, la base retributiva è la retribuzione convenzionale sopraindicata;3) per i lavoratori autonomi con rendita successiva all’1.6.1993 la base di calcolo è pari a 14.456,40euro.Riliquidazioni decentrate Restano affidate alle sedi territoriali le riliquidazioni delle rendite esclusedalla gestione centralizzata, quelle unificate e quelle cessate dopo il 1° luglio 2010.
Inail: riliquidazione delle renditecon decorrenza 1° luglio 2010
Quadro normativoDpr n. 1124 del 30 giugno 1965: «Testo unicodelle disposizioni per l’assicurazione obbligatoriacontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» e successive modifiche ed integrazioni.Artt. 768085116124218223 235».Dpr n. 448 del 27 aprile 1968: criteri per il calcolodella retribuzione dei lavoratori subordinati a tempoindeterminato in agricoltura.Legge n. 780 del 27 dicembre 1975: «Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazionedegli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidatiin capitale».Legge n. 251 del 10 maggio 1982: «Norme in materiadi assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».
Circolare Inail n. 24 del12 maggio 1982: «Legge26 febbraio 1982, n. 54.Conversione in legge conmodificazioni del decretolegge 22 dicembre 1981,n. 791 recante disposizioniin materia previdenziale».Circolare Inail n. 41dell’11 luglio 1985:«Speciale assegno conti
nuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove normeprocedurali. Modifica dei moduli 67bis Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegnocontinuativo mensile».Circolare Inail n. 56 del 6 novembre 1991: «Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici
Inail - Circolare 5 gennaio 2011, n. 1
Oggetto: Prestazioni economiche per infortu-nio sul lavoro e malattia professionale: settoreindustria, agricoltura, medici radiologi e tecnicisanitari di radiologia autonomi. Rivalutazioneannuale con decorrenza 1° luglio 2010
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colpiti da malattie causate dall’azione dei raggi X e dasostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991».Legge n. 243 del 19 luglio 1993: «Conversione inlegge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanzapubblica».Legge n. 81 dell’11 marzo 2006: «Conversione inlegge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché inmateria di fiscalità d’impresa».Legge n. 296 del 27 dicembre 2006: «Disposizioniper la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria 2007)» art. 1, comma778.Delibera del Presidente commissario straordinarion. 69 del 10 aprile 2010: «Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattiaprofessionale con decorrenza 1° luglio 2010 per i settori Industria, Agricoltura, Medici Radiologi e Tecnici Sanitari di Radiologia autonomi».Decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali del 21 luglio 2010: «Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattiaprofessionale con decorrenza 1° luglio 2010 nel settoreindustria» (G.U. n. 257 del 3 novembre 2010)(1).Decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali del 21 luglio 2010: «Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattiaprofessionale con decorrenza 1° luglio 2010 nel settoreagricoltura» (G.U. n. 257 del 3 novembre 2010)(2).Decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali del 21 luglio 2010: «Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattiaprofessionale con decorrenza 1° luglio 2010, dei mediciradiologi» (G.U. n. 257 del 3 novembre 2010)(3).Decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali del 21 luglio 2010: «Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a baseper la liquidazione e la rivalutazione delle rendite afavore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1° luglio 2010» (G.U. n. 257 del 3novembre 2010)(4).
PremessaSulla base dei decreti ministeriali citati nel Quadro normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattiaprofessionale nel settore industriale, agricolo, mediciradiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi adecorrere dal 1° luglio 2010.Di conseguenza, con la presente circolare vengono distintamente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, allariliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gliindirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini dellariliquidazione.
Liquidazione delle prestazioni renditeper inabilità permanenteIn sede di prima liquidazione delle rendite per inabilitàpermanente, operano le misure retributive di seguitoindicate.
Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 68,84(5).
Retribuzione annua minima Euro 14.456,40Retribuzione annua massima Euro 26.847,60
Nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro21.818,23(6).In particolare:
Lavoratori su-bordinati a tem-po determinato
Su retribuzione annuaconvenzionale
Euro21.818,23
Lavoratorisubordinatia tempo
indeterminato
Su retribuzioneeffettiva compresaentro i limiti previsti
per il settore industriale:minimo
massimo
Euro14.456,40
Euro26.847,60
Lavoratoriautonomi
Su retribuzione annuaconvenzionale
Euro14.456,40(1)
(1) Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratoridell’industria.
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X edelle sostanze radioattive, opera la seguente misuraretributiva annua a decorrere dal 1° luglio 2010:
Retribuzione convenzionale Euro 55.168,26
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomioperano la seguenti misure retributive annue a decorrere dal 1° luglio 2010:
Eventi anno2005
e precedenti
24.094,54 x 1,0075 = 24.275,25
Eventi anno2006
23.916,42 x 1,0075 = 24.095,79
Eventi anno2007
24.547,42 x 1,0075 = 24.731,53
Eventi anno2008
24.338,48 x 1,0075 = 24.521,02
Eventi anni2009 e 2010
24.332,24 x 1,0075 = 24.514,73
Assegno una tantum in caso di morteNei settori industriale e agricolo l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura dieuro 1.907,24.Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi Xe delle sostanze radioattive, l’importo dell’assegnouna tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzionedi euro 55.168,26 secondo le seguenti percentuali: un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti; un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge odei soli figli aventi i requisiti; un sesto negli altri casi.
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Indennità giornaliera per inabilitàtemporanea assoluta in agricolturaI riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:
Lavoratori subordi-nati a tempo
determinato(1) Su retribuzione effettivagiornaliera, fatto salvo
il limite minimo di
Euro38,96(2)
Lavoratori subordi-nati a tempo
indeterminatoLavoratoriautonomi
Su retribuzione giorna-liera minima prevista
per il settore industriale:
Euro43,79(3)
(1) Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modifi-cazioni in legge n. 81 dell’11 marzo 2006.(2) Legge n. 54/1982 e circolare Inail n. 24/1982.(3) Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d).
Riliquidazione delle prestazioni in corsoAlle operazioni di riliquidazione delle prestazioni incorso, di seguito indicate, ha provveduto direttamente laDirezione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni(7), secondo i seguenti criteri.
Rendite per inabilità permanente
Settore industrialeI coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono(8):
Per l’anno 2008 e precedenti: 1,0075Per l’anno 2009 e I semestre 2010 1,0000
Settore agricoloLa riliquidazione delle prestazioni per il settore agricoloavviene come di seguito indicato:
Lavoratori subordi-nati a tempodeterminato
Su retribuzioneannua
convenzionale
Euro21.818,23(1)
Lavoratori subordi-nati a tempo inde-terminato: renditecon decorrenza dal1° gennaio 1982
Su retribuzioneeffettiva compresaentro i limiti previsti
per il settoreindustriale:
minimomassimo
Euro14.456,40
Euro26.847,60
Lavoratori subordi-nati a tempo inde-terminato: rendite
con decorrenzaanteriore al
1° gennaio 1982
Su retribuzioneannua
convenzionaleEuro
21.818,23
Lavoratori autono-mi: rendite con de-correnza anterioreal 1° giugno 1993
Su retribuzioneannua
convenzionaleEuro
21.818,23
Lavoratori autono-mi: rendite condecorrenza dal1° giugno 1993
Su retribuzioneminimale
del settoreindustriale
Euro14.456,40(2)
(1) Dpr n. 448 del 27 aprile 1968.(2) Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d).
Integrazione renditaPer i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2010non definiti entro la data in cui si è proceduto adeffettuare la rivalutazione (15 novembre 2010), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di renditarivalutato.
Assegno per assistenzapersonale continuativaL’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed agricolo, edammonta ad euro 475,99(9).
Assegni continuativi mensiliGli importi degli assegni continuativi(10) vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, comedi seguito indicato:
Inabilità (%) Settoreindustriale
Settoreagricolo
Da 50 a 59 Euro 267,12 Euro 334,58Da 60 a 79 Euro 374,76 Euro 466,87Da 80 a 89 Euro 695,78 Euro 801,50
Da 90 a 100 Euro 1.071,93 Euro 1.136,12100 + a.p.c. Euro 1.548,57 Euro 1.612,13
Indirizzi operativi alle unità territorialiai fini della riliquidazioneLe Unità territoriali dovranno occuparsi delle seguentiriliquidazioni:a) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata(11);b) gli speciali «assegni continuativi mensili ai superstitidi infortunati e tecnopatici deceduti per cause estraneeall’infortunio ed alla malattia professionale»(12), che al 1°luglio 2010 dovranno essere adeguati(13) alle renditeriliquidate sui nuovi limiti retributivi(14);c) le prestazioni segnalate con gli appositi tabulati inviatiannualmente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni:1. liquidazioni particolari (cod. 23);2. rendite cessate successivamente al 1° luglio 2010 peri settori industria ed agricoltura e medici radiologi;3. rendite unificate.Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificatedi competenza fino all’anno 2009, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole(15).In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° luglio2010 per i settori industria, agricoltura, medici radiologie tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione delle renditesulla base delle retribuzioni già acquisite.
Rivalutazione prestazioni particolaria seguito di rettifica per erroreCon effetto dall’anno 2006(16), è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari(17) (cod. 789), cioè
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quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica pererrore(18).Queste prestazioni verranno rivalutate in automaticocon il rateo di gennaio 2010, sempre che siano stateeffettuate le verifiche reddituali, altrimenti si azzerano.
Inoltro dei tabulaticon i dati della rivalutazioneLa Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato un apposito tabulato con i dati asuo tempo contenuti nei moduli 150/I mecc. e 151/Imecc. alle Direzioni regionali, per la distribuzione alledipendenti Unità operative, nonché alle Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano ed alla Sede regionale diAosta.
Comunicazione del provvedimentodi riliquidazione e indagine anagraficaLa Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento diriliquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/Imecc.Tali moduli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto lasituazione delle «quote integrative» e delle «rendite asuperstiti» come risulta memorizzata negli archivi magnetici.In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario devecomunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici aggiornati, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione ed aggiornamento deinuovi dati secondo le procedure in uso.
Azione di surroga e regressoaggiornamento valori capitali delle renditeAl fine di consentire con la massima sollecitudine laformulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni disurroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il
montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1° luglio2010 per i settori industria, agricoltura, medici radiologie tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.Le Unità operative procederanno quindi al conteggiodei ratei di rendita fino al 30 giugno 2010.Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali dovranno chiedere il rinvio dellecause tanto in primo grado, quanto in sede di appello per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese.
Allegati:Allegato 1 Dm 21 luglio 2010, omissis, in Guida alLavoro n. 44/2010, pag. 48Allegato 2 Dm 21 luglio 2010, omissis, in Guida alLavoro n. 44/2010, pag. 49Allegato 3 Dm 21 luglio 2010, omissis, in Guida alLavoro n. 44/2010, pag. 52Allegato 4 Dm 21 luglio 2010, omissis, in Guida alLavoro n. 44/2010, pag. 51Allegato 5 Rendite per inabilità permanente in corsodi godimento alla data del 1° luglio 2010 criteri diriliquidazione Omissis
Note:(1) Allegato 1.(2) Allegato 2.(3) Allegato 3.(4) Allegato 4.(5) Decreto ministeriale del 21 luglio 2010.(6) Decreto ministeriale del 21 luglio 2010.(7) Allegato 4.(8) Testo unico, art. 116 e decreto ministeriale del 15 ottobre2004.(9) Testo unico, artt. 76 e 218 e legge n. 251/1982.(10) Testo unico, artt. 124 e 235 e legge n. 780/1975.(11) Allegato 4: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15,penultimo e ultimo capoverso.(12) Legge n. 248/1976.(13) Legge n. 251/1982, art. 11.(14) Circolare n. 41/1985.(15) Testo unico, art. 80.(16) Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 778.(17) Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 11.(18) Decreto legge n. 115 del 30 giugno 2005, art. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005.
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