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PROVA!

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Guida al LavoroIL SOLE 24 ORE

IN QUESTO NUMERON

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gennaio2011

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Questo numero di Guida al Lavoro è stato chiuso in redazione il 10 gennaio 2011

Articoli e testi da pag. 14

Sintesi, testo e tabelle da pag. 86

VariePensioniAumento degli assegni per il 2011grazie alla cd. perequazione auto-matica (Inps, circolare 30 dicem-bre 2010, n. 167)

Articolo e testo da pag. 108

Rapporto di lavoro

Contratti collettivi

Articolo e testo a pag. 69

Contributi e IrpefRiscossione crediti contributiviDebutto dal 1° gennaio 2011 dell’avviso di ad-debito avente valore di titolo esecutivo: l’Inps,con circolare 31 dicembre 2010, n. 168, illu-stra tutte le novità del nuovo procedimento

Articoli e testi da pag. 66

Posizione contributiva unicaIl datore, in fase di inizio di attività, deve aprire,solo in via telematica, un’unica posizione con-tributiva, anche in presenza di più unità operati-ve sul territorio (Inps, circolare n. 172/2010)

Licenziamenti collettiviLa Cassazione, con sentenza 1° dicembre2010, n. 24343, consolida il proprio orienta-mento sulla maggiore flessibilità della co-municazione di avvio della procedura

Prestazioni InpsSemplificazione a tutto campo: dal 1° genna-io 2011 le domande di disoccupazione nonagricola, maternità e mobilità devono essereinoltrate all’Inps solo per via telematica

Rinnovi contrattualiVetro Assovetro

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IN QUESTO NUMERO

N.3

-14gennaio

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Articoli

Licenziamenti collettivi: più flessibilitànella comunicazione di avvioAngelo Zambelli ............................................... 14Inps: al via nel 2011 il processodi telematizzazione delle prestazioniBeniamino Gallo ed Elena Martina ..................... 19Prestazioni di disoccupazione:tutte le novità Inps per il 2011Pietro Gremigni ................................................ 25Lavoratori extracomunitari:in Gazzetta il decreto flussi 2010Alberto Rozza .................................................. 30Distacco di lavoratori nell’Ue:vademecum dal MinisteroRossella Schiavone .......................................... 39L’impugnazione del trasferimentodel lavoratore dopo il CollegatoGabriele Bonati ................................................ 43Omissioni contributive:avviso Inps con titolo esecutivoAntonino Cannioto e Giuseppe Maccarone ...........66Posizioni contributive Inps:gestione semplificataPaola Sanna .................................................... 73Detrazione figli: in caso di separazionesconto Irpef 100% al genitore con redditoMassimo Braghin ............................................. 80Pensioni per l’anno 2011:aggiornati gli importi degli assegniAldo Forte ..................................................... 108

Circolari

Inps: al via nel 2011 il processodi telematizzazione delle prestazioniInps, circolare 31 dicembre 2010, n. 169 ............. 21Inps, circolare 31 dicembre 2010, n. 171 ............. 22

Giurisprudenza

Licenziamenti collettivi: più flessibilitànella comunicazione di avvioCass., sez. lav., 1° dicembre 2010, n. 24343.........14Colf straniera:il collocamento «alla pari» va dimostratoCass., sez. lav., 21 dicembre 2010, n. 25859 ...... 38

Normativa

Lavoratori extracomunitari:in Gazzetta il decreto flussi 2010Dpcm 30 novembre 2010 .................................. 34Collocamento obbligatorio disabili:il Ministero fissa le nuove sanzioniMinistero del lavoro, decreto 15.12.2010(G.U. 3.1.2011, n. 1) ......................................... 51Addizionale regionale Irpef 2010:la Liguria ripristinal’aliquota agevolataRegione Liguria, comunicato 30 dicembre 2010(G.U. 30.12.2010, n. 304) ................................. 82

Prestazioni di disoccupazione:tutte le novità Inps per il 2011Inps, circolare 31 dicembre 2010, n. 170Inps, messaggio 31 dicembre 2010, n. 33014Inps, messaggio 31 dicembre 2010, n. 33019Inps, messaggio 3 gennaio 2011, n. 78Inps, messaggio 5 gennaio 2010, n. 308 ............. 27Domanda di congedo di maternità:verso la sola presentazione telematicaInps, messaggio 3 gennaio 2011, n. 82 ............... 29Lavoratori extracomunitari:le istruzioni per i flussi 2010Ministero dell’interno e del lavoro,circolare 3 gennaio 2010, n. 8 ............................ 35Omissioni contributive:avviso Inps con titolo esecutivoInps, circolare 30 dicembre 2010, n. 168 ............. 70Posizioni contributive Inps:gestione semplificataInps, circolare 31 dicembre 2010, n. 172 ............. 75Conguaglio fiscale Inpsper le prestazioni assistenzialiInps, messaggio 30 dicembre 2010, n. 32943 ...... 79Legge stabilità 2011: proroga detrazioniper carichi familiari residenti all’esteroInps, messaggio 10 gennaio 2011, n. 396 ........... 79Detrazione figli: in caso di separazionesconto Irpef 100% al genitore con redditoAgenzia delle Entrate,risoluzione 30 dicembre 2010, n. 143/E .............. 81Stock option settore finanziario:i codici tributo per l’addizionale IrpefAgenzia delle Entrate,risoluzione 4 gennaio 2011, n. 1 ......................... 83Nuovo tasso di interesse legaledal 1° gennaio 2011: la circolare dell’InailInail, circolare 29 dicembre 2010, n. 53 .............. 84Pensioni per l’anno 2011:aggiornati gli importi degli assegniInps, circolare 30 dicembre 2010, n. 167 ........... 111Pensioni: richiesta del formulario P1in materia di decisioni comunitarieInps, circolare 28 dicembre 2010, n. 165 ........... 118Inail: riliquidazione delle renditecon decorrenza 1° luglio 2010Inail, circolare 5 gennaio 2011, n. 1 .................. 119

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Contratti collettivi

VetroIpotesi di accordo 9 dicembre 2010 .................... 86

Tabelle

Lordo, netto e costo del lavoroVetro ............................................................ 102

Illegittimità della sospensioneper collocamento in cassa integrazioneCass., sez. lav., 13 dicembre 2010, n. 25139 ...... 52Nozione di distaccoCass., sez. lav., 25 novembre 2010 n. 23933 ...... 52Licenziamento collettivo:nei motivi riferimentoalla situazione dell’intera aziendaCass., sez. lav., 3 novembre 2010, n. 22329 ....... 53Licenziamento invalidoe onere probatorioCass., sez. lav., 18 novembre 2010, n. 23302 ..... 54Principio di non contestazioneTribunale di Bolzano 2 marzo 2010 .................... 56Contratto a termine:ragioni giustificatriciTribunale di Bolzano 17 marzo 2010 .................. 56Contratto di formazione e lavoro:computo anzianità di servizioTribunale di Bolzano 26 marzo 2010 .................. 57Benefici previdenzialiper lavoratori esposti all’amiantoTribunale di Bolzano 26 marzo 2010 .................. 59

Retribuzione: patto di conglobamentoTribunale di Bolzano 28 aprile 2010 .................... 60Impiego pubblico:trasformazione contratto a termineTribunale di Bolzano 30 aprile 2010 .................... 60Licenziamento:onere della provaTribunale di Bolzano 27 maggio 2010 ................. 61Pubblico impiego:riparto di giurisdizione/1Tribunale di Bolzano 28 maggio 2010 ................. 62Pubblico impiego:riparto di giurisdizione/2Tribunale di Bolzano 28 maggio 2010 ................. 63

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INDICE TEMATICO

Cassa integrazione guadagniSospensione illegittimaCass., sez. lav., 13 dicembre 2010, n. 25139 .......... 52

Contratto a terminePubblico impiegoTribunale di Bolzano 30 aprile 2010 ......................... 60Ragioni giustificatriciTribunale di Bolzano 17 marzo 2010 ........................ 56

Contratto collettivoVetroIpotesi di accordo 9 dicembre 2010 ......................... 86Costo del lavoro ..................................................... 102

Contratto di formazione e lavoroComputo anzianità di servizioTribunale di Bolzano 26 marzo 2010 ........................ 57

DisoccupazioneDomandaInps, circolare 31 dicembre 2010, n. 170Inps, messaggio 31 dicembre 2010, n. 33019Inps, messaggio 5 gennaio 2011, n. 308Inps, messaggio 31 dicembre 2010, n. 33014Pietro Gremigni ........................................................ 25UniemensInps, messaggio 3 gennaio 2011, n. 78 ................... 25

DistaccoNell’Unione europeaMinistero del lavoro, vademecum novembre 2010Rossella Schiamone ................................................ 39NozioneCass., sez. lav., 25 novembre 2010 n. 23933 .......... 52

InailRenditeInail, circolare 5 gennaio 2011, n. 1 ....................... 119

InpsRiscossione creditiInps, circolare 30 dicembre 2010, n. 168Giuseppe Maccarone ............................................... 66PrestazioniInps, circolare 31 dicembre 2010, n. 169Beniamino Gallo ed Elena Martina .......................... 19Unicità posizione contributivaInps, circolare 31 dicembre 2010, n. 172Paola Sanna ............................................................ 73

IrpefAddizionale regionale LiguriaRegione Liguria, comunicato 30 dicembre 2010(G.U. 30.12.2010, n. 304) ........................................ 82Detrazione per figli a caricoAgenzia delle Entrate,risoluzione 30 dicembre 2010, n. 143/EMassimo Braghin ..................................................... 80

Lavoratori dell’amiantoBenefici previdenzialiTribunale di Bolzano 26 marzo 2010 ........................ 59

Lavoro dei disabiliSanzioniMinistero del lavoro, Dm 15 dicembre 2010(G.U. 3.1.2011, n. 1) ................................................. 51

LicenziamentoOnere della provaTribunale di Bolzano 27 maggio 2010 ...................... 61Cass., sez. lav., 18 novembre 2010, n. 23302 ......... 54

Licenziamento collettivoProceduraCass., sez. lav., 1° dicembre 2010, n. 24343Angelo Zambelli ....................................................... 14Cass., sez. lav., 3 novembre 2010, n. 22329 ........... 53

MaternitàPresentazione della domandaInps, messaggio 3 gennaio 2011, n. 82 ................... 29

MobilitàPresentazione della domandaInps, circolare 31 dicembre 2010, n. 171Beniamino Gallo ....................................................... 19

PensioneAnno 2011Inps, circolare 30 dicembre 2010, n. 167Aldo Forte .............................................................. 108

Processo del lavoroPrincipio di non contestazioneTribunale di Bolzano 2 marzo 2010 .......................... 56

Pubblico impiegoGiurisdizioneTribunale di Bolzano 28 maggio 2010 ...................... 62Tribunale di Bolzano 28 maggio 2010 ...................... 63

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NOVITÀ RAPIDEN

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Rapporto di lavoro

Cassa integrazione guadagniSospensione illegittima - La Cassazione aderisce alprincipio di diritto ormai pacifico nella giurisprudenzadella Suprema Corte secondo il quale la domanda concui il lavoratore, allegando l’illegittimità della sospensio­ne per collocamento in cassa integrazione, chieda, qualeristoro per detta illegittima sospensione, la differenza trala retribuzione e il trattamento di integrazione salariale,ha ad oggetto un credito relativo al risarcimento deldanno da inadempimento contrattuale (costituito dall’at­to di gestione del rapporto non conforme alle regole),cui si applica la prescrizione ordinaria decennale.(Cass., sez. lav., 13 dicembre 2010, n. 25139)

Massima e nota a pag. 52

Collocamento obbligatorioSanzioni - Il Ministero del lavoro ha emanato lenuove sanzioni per il collocamento di soggetti disabiliincrementando i valori attualmente in vigore. I nuoviimporti sono i seguenti: 635,11 euro (precedente:578,43 euro) per ritardato invio del prospetto; mag­giorazione di 30,76 euro (precedente: di 28,02 euro)per ogni giorno di ulteriore ritardo (per un massimodi 365 giorni).Aumenta anche la sanzione amministrativa che il datoredi lavoro deve versare al Fondo regionale per ognigiorno di ritardo nell’assunzione, scaduti i 60 giorni ditempo per procedervi una volta avvenuta la scopertura,sanzione che ora è stata portata a 62,77 euro rispetto aiprecedenti 57,17 euro. (Ministero del lavoro, Dm 15dicembre 2010 ­ G.U. 3 gennaio 2011, n. 1)

Sintesi e testo a pag. 51

Contratto a terminePubblico impiego - Per il Tribunale di Bolzano nonsussiste un onere di disapplicazione della normativanazionale che prevede nel pubblico impiego il divieto diconversione in rapporto a tempo indeterminato, nel­

l’ipotesi di violazione delle norme imperative riguardan­ti l’assunzione o l’impiego di lavoratori. (Tribunale diBolzano 30 aprile 2010)

Massima e nota a pag. 60

Ragioni giustificatrici - Per il Tribunale di Bolzano leragioni giustificatrici dell’apposizione del termine richie­ste dall’art. 1, comma 2, Dlgs n. 368/2001 devono esse­re enunciate specificatamente, poiché l’utilizzo di formulegeneriche si pone in contrasto con il principio per il qualeil contratto di lavoro è stipulato di regola a tempo indeter­minato. (Tribunale di Bolzano 17 marzo 2010)

Massima e nota a pag. 56

Contratto di formazione e lavoroComputo anzianità di servizio - Per il Tribunale diBolzano la disposizione pattizia che, nel disciplinare gliaumenti retributivi periodici, esclude l’utile computo delperiodo di formazione e lavoro è del tutto estranea aiprincipi tanto del diritto comunitario quanto del dirittointerno. (Tribunale di Bolzano 26 marzo 2010)

Massima e nota a pag. 57

DisoccupazionePresentazione della domanda - Dal 1° gennaio 2011la presentazione delle domande di disoccupazione ordina­ria non agricola, dovrà avvenire attraverso uno dei seguen­ti canali: Web ­ servizi telematici accessibili direttamentedal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Inps; Con­tact Center Integrato; Patronati/Intermediari dell’Istituto ­attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. In via tran­sitoria per la durata di tre mesi l’Inps consente la presenta­zione con le consuete modalità di presentazione delle do­mande. (Inps, circolare 31 dicembre 2010, n. 170)

Presentazione della domanda tramite ContactCenter - L’Inps illustra le modalità di presentazionedelle domande di disoccupazione on line attraverso ilcontact center, sia nel caso in cui sia in possesso del Pinsia che ne sia sprovvisto. (Inps, messaggio 31 dicembre2010, n. 33019)

Retribuzione

Patto di conglobamentoTribunale di Bolzano28 aprile 2010 .......................................................... 60

Sicurezza del lavoro

Valutazionestress lavoro-correlatoMario Gallo ............................................................... 47

StranieriFlussi d’ingressoDpcm 30 novembre 2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305)Min. int. e Min. lav. circolare 3 gennaio 2011, n. 8Alberto Rozza .......................................................... 30

Trasferimento del lavoratoreImpugnazioneGabriele Bonati ........................................................ 43

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NOVITÀ RAPIDE

N.3

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Domanda di disoccupazione con requisiti ridottisenza Contact Center - Le domande di disoccupazionecon requisiti ridotti da presentare entro il prossimo 31marzo 2011 non possono transitare dal Contact Center. Laliquidazione delle domande di Disoccupazione Ordinaria eMobilità Ordinaria presentate via call center da utenti sen­za Pin può avvenire soltanto quando alla sezione anagrafi­ca acquisita dallo stesso call center sarà abbinato il mod.DS21. (Inps, messaggio 5 gennaio 2011, n. 308)

Personale artistico - La Cassazione ha confermatol’esclusione, già operata dall’Inps, dall’assicurazione con­tro la disoccupazione dei dipendenti rientranti nella ca­tegoria del personale artistico, teatrale e cinematografi­co, dotati di preparazione tecnica, culturale o artistica.Di conseguenza tali lavoratori sono esclusi dall’indenni­tà di disoccupazione normale e con requisiti ridotti.(Inps, messaggio 31 dicembre 2010, n. 33014)

Articolo e testi da pag. 25

DistaccoNell’Unione europea - Il Ministero del lavoro ha presen­tato il Vademecum relativo al distacco dei lavoratori nel­l’Ue ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese, elabo­rato nell’ambito del progetto Empower ­ Exchange ofExperiences and iMplementation of action for POstedWorkER. Il Vademecum si presenta come uno strumentoper gli ispettori del lavoro che affrontano le problematichelegate alla posizione di un lavoratore distaccato in Italia daun Paese appartenente all’Ue, nonché un’opportunità per idatori di lavoro che vogliano conoscere ed utilizzare l’istitu­to del distacco. A tal proposito, il Vademecum, oltre ariepilogare in modo molto completo la normativa in mate­ria, presenta una chek list ad uso del personale ispettivo insede di primo accesso e stesura del relativo verbale conte­nente la richiesta di esibizione di documenti per l’impresain regime di distacco comunitario che può essere di utileausilio anche alle imprese che decidano di distaccare lavo­ratori comunitari nel nostro Paese. (Ministero del lavoro,vademecum ad uso degli ispettori del lavoro e delleimprese, novembre 2010)

Articolo a pag. 39

Nozione - La Cassazione, uniformandosi al consolidatoorientamento di legittimità, ribadisce che l’ipotesi del co­mando o distacco, nell’ambito dell’attuazione del rapportodi lavoro, costituisce espressione tipica dei poteri direttividell’imprenditore il cui effetto consiste nella semplice mo­difica delle modalità esecutive dell’obbligazione di lavoro,che deve essere adempiuta non già a favore della contro­parte naturale, bensì (temporaneamente) a favore del terzopresso il quale il lavoratore è distaccato con eventualeattribuzione a quest’ultimo dei poteri direttivi e disciplinarisino al momento in cui persiste l’interesse del datore dilavoro distaccante alla prosecuzione della prestazione dellavoratore presso il datore di lavoro distaccato. (Cass., sez.lav., 25 novembre 2010 n. 23933)

Massima e nota a pag. 52

LicenziamentoOnere della prova/1 - Il giudice di Bolzano affermache, al fine di giustificare il provvedimento espulsivo,spetta al datore di lavoro l’onere della prova della cono­scenza delle disposizioni aziendali e l’intenzionalità del­la violazione da parte del lavoratore. (Tribunale di Bol­zano 27 maggio 2010)

Massima e nota a pag. 61

Onere della prova/2 - La Cassazione ritiene corretto ilprincipio già sancito dalle Sezioni Unite secondo il quale, intema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presuppo­sti di applicazione della tutela reale od obbligatoria allicenziamento di cui sia accertata l’invalidità, fatti costitutividel diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e,sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del li­cenziamento, sono esclusivamente l’esistenza del rapportodi lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo,mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabilitidalla legge n. 300/1970, art. 18, costituiscono, insieme algiustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi delsuddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò,essere provati dal datore di lavoro. (Cass., sez. lav., 18novembre 2010, n. 23302)

Massima e nota a pag. 54

Licenziamenti collettiviProcedura/1 - La Cassazione ­ consolidando ulteriormen­te un recente orientamento secondo il quale si vedonoalleggerire i contenuti della comunicazione di avvio dellaprocedura di mobilità per riduzione del personale ­ affer­ma che la sufficienza dei contenuti della comunicazionepreventiva di cui all’art. 4, comma 3, della legge 23 luglio1991, n. 223 deve essere valutata in relazione ai motividella riduzione di personale, che restano sottratti al control­lo giudiziale, cosicché, ove il progetto imprenditoriale siadiretto a ridimensionare l’organico dell’intero complessoaziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprendi­tore può limitarsi all’indicazione del numero complessivodei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili pro­fessionali previsti dalla classificazione del personale occu­pato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffi­ci o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si escludequalsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenzadella conclusione di un accordo con i sindacati all’esitodella procedura che, nell’ambito delle misure idonee aridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criteriodella scelta del possesso dei requisiti per l’accesso allapensione. (Cass., sez. lav., 1° dicembre 2010, n. 24343)

Articolo a pag. 14

Procedura/2 - La Cassazione afferma che l’art. 4, comma3, della legge n. 223/1991 prevede che la comunicazioneaziendale alle organizzazioni sindacali deve contenere l’in­dicazione dei motivi che determinano la situazione di ecce­

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NOVITÀ RAPIDEN

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denza (non di specifiche unità produttive, ma, indetermina­tamente, dell’intera situazione aziendale) e dei motivi tecni­ci, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di nonpoter adottare misure idonee a porre rimedio a detta situa­zione. Né l’indicazione delle eccedenze di personale, né lavalutazione sulle misure per porvi rimedio sono circoscritteo circoscrivibili a singole unità produttive. (Cass., sez. lav.,3 novembre 2010, n. 22329)

Massima e nota a pag. 53

MaternitàPresentazione della domanda - L’invio on line delladomanda di congedo di maternità/paternità, sia essa apagamento diretto o a conguaglio, non dispensa l’inte­ressato dall’onere di presentare la documentazione car­tacea relativa ai dati non autocertificabili, indispensabiliai fini del riconoscimento della prestazione richiestacome ad esempio la data presunta del parto. (Inps,messaggio 3 gennaio 2011, n. 82)

Sintesi e testo da pag. 29

MobilitàPresentazione della domanda - Dal 1° gennaio2011 la presentazione delle domande di indennità dimobilità ordinaria dovrà avvenire attraverso uno deiseguenti canali: Web ­ servizi telematici accessibili diret­tamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portaledell’Inps; Contact Center Integrato; patronati/interme­diari dell’Istituto ­ attraverso i servizi telematici offertidagli stessi. In via transitoria per la durata di tre mesil’Inps consente la presentazione con le consuete modali­tà di presentazione delle domande. (Inps, circolare 31dicembre 2010, n. 171)

Articolo e testo da pag. 19

Prestazioni InpsPresentazione della domanda - A partire dal 1°gennaio 2011, in via graduale le domande di prestazio­ne/servizio devono essere presentate all’Inps attraversosistemi multicanale caratterizzati da modalità telematicain via esclusiva. I canali attivabili sono i seguenti: Web ­servizi telematici accessibili direttamente dal cittadinotramite Pin attraverso il portale dell’Istituto; ContactCenter Integrato; intermediari dell’Istituto ­ attraverso iservizi telematici offerti dagli stessi. (Inps, circolare 31dicembre 2010, n. 169)

Articolo e testo a pag. 19

Processo del lavoroPrincipio di non contestazione - Il Tribunale diBolzano ha ribadito come il principio della «non conte­stazione» vincola l’organo giudicante, il quale dovrà

astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto noncontestato e dovrà ritenerlo sussistente. (Tribunale diBolzano 2 marzo 2010)

Massima e nota a pag. 56

Pubblico impiegoGiurisdizione/1 - Per il Tribunale di Bolzano deveessere devoluta al giudice ordinario la domanda volta afar dichiarare la illegittimità del conferimento dell’inca­rico affidato di direttore amministrativo effettuato senzaalcuna procedura concorsuale, mentre esula dai poteridel giudice ordinario condannare le amministrazioni abandire prove selettive per la copertura del posto inquestione. (Tribunale di Bolzano 28 maggio 2010)

Massima e nota a pag. 62

Giurisdizione/2 - Il Tribunale di Bolzano ribadisce chela giurisdizione del giudice ordinario va riferita non soloalle procedure di contrattazione collettiva concernenti ilpersonale dipendente in senso stretto, ma anche a quel­le che riguardano il personale legato alla pubblica am­ministrazione da un rapporto non qualificabile come dilavoro subordinato in senso stretto. (Tribunale di Bol­zano 28 maggio 2010)

Massima e nota a pag. 63

RetribuzionePatto di conglobamento - Il Tribunale di Bolzano af­fronta le problematiche riguardanti la validità del patto diconglobamento nei compensi corrisposti per le prestazionilavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavorato­re per legge o per contratto quali tredicesima, ferie, festivi­tà o straordinario affermando che può essere ammessosolo nel caso in cui dal patto risultino gli specifici titoli cuiera riferibile la prestazione patrimoniale complessiva. (Tri­bunale di Bolzano 28 aprile 2010)

Massima e nota a pag. 60

Sicurezza del lavoroStress lavoro-correlato - In considerazione dell’obbli­go che a partire dal 1° gennaio 2011 vede coinvolto ildatore di lavoro, proponiamo un pratico quesitario checonsente di trovare una risposta immediata alle domandepiù ricorrenti e controverse sull’argomento.

Tabella a pag. 47

StranieriFlussi 2010 - La Presidenza del consiglio dei ministri hastabilito per l’anno 2010, l’ingresso in Italia, per motivi dilavoro non stagionale, di cittadini stranieri non comunitari,entro una quota massima di 98.080 unità. Il termine per

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NOVITÀ RAPIDE

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presentare la domanda di autorizzazione decorrono per lageneralità delle quote dalle ore 8 del 31 gennaio 2011. Perle altre nazionalità il termine decorre dal 2 febbraio 2011.(Dpcm 30 novembre 2010 ­ G.U. 31 dicembre 2010, n.305; Ministero dell’interno e Ministero del lavoro, circo­lare 3 gennaio 2011, n. 8)

Articolo e testo a pag. 30

Trasferimento del lavoratoreImpugnazione - Un’analisi dell’articolo 32 della legge 4novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato lavoro) che disponeche le modifiche in tema di impugnazione del licenziamen­to si applicano anche al trasferimento del lavoratore.

Articolo a pag. 43

Contributi e Irpef

Addizionale regionale IrpefLiguria - La regione Liguria riporta, anche per l’anno2010, a 30.000 euro il limite di reddito entro il quale viè l’aliquota base dello 0,90% per addizionale all’Irpef emantiene l’aliquota base, senza limitazioni di reddito,per i soggetti con almeno 4 figli a carico. (RegioneLiguria, comunicato 30 dicembre 2010 ­ G.U. 30dicembre 2010, n. 304)

Sintesi e testo a pag. 82

Crediti InpsRiscossione - Dal 1° gennaio 2011, il recupero deicrediti di competenza dell’Inps avviene attraverso lanotifica di un avviso di addebito con valore di titoloesecutivo.L’avviso oltre a dovere contenere alcuni dati essenziali,riporterà l’intimazione ad adempiere al pagamento al­l’Agente della riscossione in esso individuato, entro 60giorni dalla sua notifica.L’Agente della riscossione consegna l’avviso entro ilgiorno 25 del mese la cui scadenza per la formazionedell’avviso si colloca nella prima quindicina del mese edentro il giorno 10 per gli avvisi invece la cui scadenza sicolloca nella seconda quindicina. (Inps, circolare 30dicembre 2010, n. 168)

Articolo e testo a pag. 66

Detrazione per figli a caricoGenitori separati o divorziati - La possibilità di attri­buire la detrazione di imposta per figli a carico all’altrogenitore in caso di assenza di reddito è applicabile an­che in caso di genitori separati o divorziati. Tuttavia inquesto caso affinché l’unico genitore titolare di reddito

possa beneficiare della detrazione nella misura del100% occorre che venga raggiunto tra i due un accordoin merito alla titolarità della detrazione e al successivoriversamento dell’importo spettante al genitore che nonpuò fruire del beneficio. (Agenzia delle Entrate, risolu­zione 30 dicembre 2010, n. 143/E)

Articolo e testo da pag. 80

DisoccupazioneUniemens - Dalla dichiarazione di competenza gennaio2011 il flusso delle denunce retributive mensili (Uniemens)sarà implementato con il dato relativo alle giornate effetti­vamente lavorate per ogni singola settimana, ai fini dellaliquidazione dell’indennità di disoccupazione con requisitiridotti. (Inps, messaggio 3 gennaio 2011, n. 78)

Articolo e testo a pag. 25

InpsPosizione contributiva unica - Il datore di lavorosarà tenuto a richiedere la costituzione di una posizionecontributiva unica (con rilascio di un numero di matri­cola) esclusivamente in fase di inizio dell’attività condipendenti. Tale adempimento sarà effettuato, esclusiva­mente con modalità telematica, utilizzando uno dei se­guenti canali: a) nei casi di avvio dell’attività dell’impre­sa con contemporanea assunzione di personale dipen­dente, mediante la Comunicazione Unica al registro del­le imprese; b) nelle ipotesi di assunzione di lavoratoridipendenti in un momento successivo all’avvio dell’atti­vità dell’impresa, mediante la comunicazione unica ov­vero mediante la procedura telematica di iscrizione di­sponibile nei servizi online dell’Inps. Viene pertantoabolito il modello DM68. Restano tuttavia ferme leregole che dispongono l’apertura di distinte posizioniaziendali, in ragione delle quali sono previsti obblighicontributivi differenziati in capo al medesimo datore dilavoro e dalle quali possono discendere anche diversitàdi classificazione ai fini previdenziali e assistenziali.(Inps, circolare 31 dicembre 2010, n. 172)

Articolo e testo a pag. 73

Conguaglio fiscale sulle prestazioni - I conguagliIrpef a debito sulle prestazioni assistenziali erogate dal­l’Inps saranno recuperati sui pagamenti di gennaio efebbraio fino a concorrenza delle competenze in liqui­dazione, garantendo comunque un pagamento minimodi 10 euro; in ogni caso i recuperi saranno applicati suipagamenti effettuati entro il 20 febbraio 2011. (Inps,messaggio 30 dicembre 2010, n. 32943)

Sintesi a pag. 79

Stock optionCodici tributo - L’Agenzia delle Entrate istituisce i

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NOVITÀ RAPIDEN

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codici tributo per il prelievo dell’addizionale del 10%,prevista dalla manovra estiva (Dl n. 78/2010), suicompensi attribuiti a titolo di bonus e stock option aidirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coor­dinata e continuativa che operano nel settore finanzia­rio. (Agenzia delle Entrate, risoluzione 4 gennaio2011, n. 1)

Testo a pag. 83

Contratti collettivi

VetroIpotesi di accordo - Il 9 dicembre 2010 Assovetro eFilctem­Cgil, Femca­Cisl, Uilcem­Uil hanno sottoscrittol’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl 4 maggio2007 per aziende industriali che producono e trasfor­mano articoli in vetro. Il Ccnl si applica anche ai settorilampade e display.Minimi retributivi ­ A decorrere dal 1° gennaio 2011gli importi da corrispondere a titolo di minimo retributi­vo e di Ipo sono:Settori meccanizzati ­ prime lavorazioni del vetro ­ liv.A2 = € 2.093,19; ipo = € 45,16; liv. A1 = € 2.093,19;liv. B2 = € 1.920,89; ipo = € 45,75; liv. B1 = €

1.920,89; liv. C2 = € 1.743,64; ipo = € 30,14; liv. C1= € 1.743,64; liv. D3 = € 1.559,92; ipo = € 138,97;liv. D2 = € 1.559,92; ipo = € 100,46; liv. D1 = €

1.559,92; liv. E3 = € 1.386,66; ipo = € 128,07; liv. E2= € 1.386,66; ipo = € 98,70; liv. E1 = € 1.386,66; liv.F1 = € 1.295,09;Settori della trasformazione ­ 8A = € 1.607,58; liv. 8 = €

1.561,08; liv. 7 = € 1.392,76; liv. 6A = € 1.251,23; liv.6 = € 1.221,36; liv. 5A = € 1.181,57; liv. 5 = €

1.141,82; liv. 4 = € 1.041,06; liv. 3 = € 971,45; liv. 2 =€ 871,71; liv. 1 = € 777,31;Settori a soffio a mano e con macchine semiautomatiche­ 9A = € 1.607,58; liv. 9 = € 1.561,08; liv. 8A = €

1.406,44; liv. 8 = € 1.392,77; liv. 7 = € 1.221,36;liv. 6 = € 1.151,41; liv. 5 = € 1.049,41; liv. 4 = €

965,97; liv. 3 = € 901,08; liv. 2 = € 839,55; liv. 1 =€ 777,31;Lampade e display ­ A = € 1.583,23; liv. B = €

1.431,22; liv. C = € 1.292,41; liv. D = € 1.165,50; liv.E = € 1.113,10; liv. F = € 1.031,52; liv. G = €

939,86; liv. H = € 891,34; liv. I = € 860,63; liv. L =€ 735,90.Una tantum contrattuale ­ Con la retribuzione di feb­braio 2011 è prevista la corresponsione di un importoforfetizzato nella misura di euro 170,00. (Ipotesi diaccordo 9 dicembre 2010)

Sintesi e testo da pag. 86

Costo del lavoro - Pubblichiamo una tabella utile peril calcolo della retribuzione lorda e netta annua del

lavoratore e il costo del lavoro, a carico del datore,mensile, giornaliero e orario.

Tabelle a pag. 102

Varie

PensioniAggiornati gli importi per l’anno 2011 - Dal 1°gennaio 2011 gli assegni pensionistici aumentano pereffetto della cosiddetta «perequazione automatica».L’Inps detta le regole applicative con la circolare n.167/2010; la percentuale di variazione per l’anno 2010con effetto dal 1° gennaio 2011 è pari a + 1,4%. (Inps,circolare 30 dicembre 2010, n. 167)

Articolo e testo a pag. 108

Richiesta del formulario P1 in materia di decisionicomunitarie - A seguito dell’introduzione dal 1° maggio2010 dei nuovi regolamenti comunitari in materia previ­denziale, l’Inps il formulario comunitario P1 relativo allanota riepilogativa delle decisioni attinenti alla pensione,con il quale l’istituzione previdenziale di contatto riepilogale decisioni adottate dalle istituzioni interessate al soggettorichiedente. (Inps, circolare 28 dicembre 2010, n. 165)

Sintesi e testo a pag. 118

InailRendite - Sulla base della rideterminazione delle nuoverendite dal 1° luglio 2010, l’Inail ha provveduto a rili­quidare in automatico le rendite in corso di erogazione,restando affidate alle sedi territoriali quelle escluse dallagestione centralizzata, quelle unificate e quelle cessatedopo il 1° luglio 2010. (Inail, circolare 5 gennaio2011, n. 1)

Sintesi e testo a pag. 119

Lavoratori dell’amiantoBenefici previdenziali - Per il Tribunale di Bolzano lafinanziaria del 2004 ha ribadito che non possono esseretoccati i diritti acquisiti ivi compresi quelli maturati da tuttii lavoratori che prima del 2 ottobre 2003 abbiano ottenu­to o semplicemente chiesto all’Inail la certificazione del­l’esposizione all’amianto, riconoscendone come intangibilidetti accertamenti, ancorché gli stessi lavoratori non abbia­no maturato alla stessa data e nel contempo i requisiticontributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pen­sionistico o non abbiano effettuato alcuna domanda al­l’Inps. (Tribunale di Bolzano 26 marzo 2010)

Massima e nota a pag. 59

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Rapporto di lavoro

20 gennaio

SomministrazionemanodoperaLe Agenzie di somministrazione comunicano invia telematica al Centro per l’impiego competen-te a mezzo modello UnificatoSomm tutti i rap-porti instaurati, prorogati, trasformati e cessatinel mese precedente con lavoratori sommini-strati . (Art. 4-bis, comma 7, Dlgs 21.4.2000, n.181; DI 30.10.2007; Min. lav. nota 21.12.2007)

Collocamento marittimiGli armatori e società di armamento devono comu-nicare l’assunzione e la cessazione del mese pre-cedente dei marittimi imbarcati o sbarcati, tramiteServizio di collocamento in via telematica a mezzomodello Unimare. (Dm 31.3.2008; art. 40, legge n.133/2008; Min. lav., nota 28.7.2008)

Pubblico impiegoIl datore pubblico, per assolvere l’obbligo di in-formare i nuovi assunti, consegna al lavoratorecopia della comunicazione di instaurazione delrapporto ovvero per le instaurazioni avvenutenel mese precedente consegna la copia del con-tratto individuale. (Art. 5, legge n. 183/2010)

23 gennaio (*)

Contratti a termineScadono i 60 giorni per impugnare, anche in viastragiudiziale, i contratti a termine conclusi primadel 24.11.2010, stipulati anche in base a normeabrogate dal Dlgs n. 368/2001, pena la decaden-za. (Art. 32, legge n. 183/2010)

Il termine slitta a lunedì 24 gennaio 2011

L'Istat ha diffuso il calendario 2011 fissando, tra le altre, le date in cui saranno emessi i dati sui prezzial consumo ai fini della determinazione dei coefficienti di rivalutazione del Tfr.

Comunicato Istat Periodo di riferimentoVenerdì 14 gennaio Dicembre 2010

Mercoledì 23 febbraio Gennaio 2011Mercoledì 16 marzo Febbraio 2011

Venerdì 15 aprile Marzo 2011Lunedì 16 maggio Aprile 2011Giovedì 16 giugno Maggio 2011Giovedì 14 luglio Giugno 2011

Venerdì 12 agosto Luglio 2011Giovedì 15 settembre Agosto 2011

Venerdì 14 ottobre Settembre 2011Mercoledì 16 novembre Ottobre 2011

Giovedì 15 dicembre Novembre 2011

Istat: il calendario 2011 per l’indice di rivalutazione Tfr e crediti di lavoro

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Angelo Zambelli Avvocato in Milano, Dewey & LeBoeuf Studio LegaleHa collaborato l'Avv. Barbara Grasselli

Licenziamenti collettivi: più flessibilitànella comunicazione di avvio

La Cassazione interviene consolidando ulte­riormente un orientamento, nato abbastanza

di recente, grazie al quale si vedono alleggerire icontenuti della comunicazione di avvio della proce­dura di mobilità per riduzione del personale

Il fattoIl caso di specie portato all’attenzione della Supre­ma Corte è relativo ad una procedura di mobilitàattivata dal datore di lavoro, in questo caso unabanca, per mera riduzione dei costi.Nello specifico, la Banca ricorreva in prevenzionein primo grado al fine di far dichiarare la legittimi­tà del licenziamento intimato ad un certo numerodi lavoratori, a fronte della loro impugnazionestragiudiziale degli atti di recesso.Il Giudice di primo grado riconosceva la legittimi­tà dei licenziamenti intimati ed un solo lavoratoreproponeva appello. Nel giudizio di secondo gradola Corte di Appello di Torino adita confermava lasentenza del primo grado di giudizio ritenendoche la Banca «avesse correttamente intrapreso laprocedura di licenziamento collettivo in esito allaquale era stato legittimamente risolto il rapportodi lavoro con il ricorrente».Nel giudizio di legittimità viene confermata la cor­rettezza dell’accertamento compiuto dal Giudicedi merito con una pronuncia che va a consolidareulteriormente un orientamento, nato abbastanzadi recente, grazie al quale si vedono alleggerire icontenuti della comunicazione di avvio della pro­cedura di mobilità.La specificità del caso è data dal fatto che il progettodi riduzione della Banca era mirato non ad unospecifico ufficio o settore dell’azienda, bensì all’inte­ro complesso aziendale, e ciò al fine della diminuzio­ne del costo del lavoro, a prescindere dalla colloca­zione aziendale dei lavoratori eccedenti e dagli spe­cifici profili professionali coinvolti nell’esubero.

Il contenuto della comunicazionepreventiva previsto dall’art. 4, comma 3,legge n. 223/1991 e la sua finalitàLa comunicazione di avvio della procedura di mobi­lità costituisce il punto nevralgico delle operazioni diriduzione collettiva di personale, poiché in essa de­vono essere esplicati i motivi della riduzione e deveessere spiegato il progetto posto alla base della ridu­zione, con conseguenti riflessi anche sull’individua­zione dei lavoratori che all’esito della procedura do­vranno essere selezionati per essere collocati in mo­bilità nonché, più in generale, sulla tenuta dell’intera

Cass., sez. lav., 1° dicembre 2010, n. 24343

Pres. Foglia; Rel. Stile; Ric. CA; Controric. BISpa

Licenziamenti collettivi - Riduzione e criteridi scelta del personale - Ridimensionamen-to dell’organico dell’intero complessoaziendale - Comunicazione preventiva dicui all’articolo 4, comma 3, legge 23 luglio1991, n. 223 - Contenuto - Indicazione delnumero complessivo dei lavoratori ecce-denti suddiviso tra i diversi profili profes-sionali - Sufficienza - Indicazione degli ufficio reparti con eccedenza - Necessità - Esclu-sione - Accordo sindacale all’esito dellaprocedura adottante il criterio di scelta delpossesso dei requisiti per la pensione - Ri-levanzaLa sufficienza dei contenuti della comunicazio-ne preventiva di cui all’articolo 4, comma 3,della legge 23 luglio 1991, n. 223 deve esserevalutata in relazione ai motivi della riduzione dipersonale, che restano sottratti al controllo giu-diziale, cosicché, ove il progetto imprenditoria-le sia diretto a ridimensionare l’organico dell’in-tero complesso aziendale al fine di diminuire ilcosto del lavoro, l’imprenditore può limitarsi al-l’indicazione del numero complessivo dei lavo-ratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profiliprofessionali previsti dalla classificazione delpersonale occupato nell’azienda, senza cheoccorra l’indicazione degli uffici o reparti coneccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsi-asi limitazione del controllo sindacale e in pre-senza della conclusione di un accordo con isindacati all’esito della procedura che, nell’am-bito delle misure idonee a ridurre l’impatto so-ciale dei licenziamenti, adotti il criterio dellascelta del possesso dei requisiti per l’accessoalla pensione

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operazione in termini di coerenza delle scelte e delledecisioni aziendali assunte nel progetto di riduzionerispetto alle effettive espulsioni.Al riguardo, l’art. 4, comma 3, legge n. 223/1991dispone che tale comunicazione debba «contenereindicazione: dei motivi che determinano la situazio­ne di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi oproduttivi, per i quali si ritiene di non poter adottaremisure idonee a porre rimedio alla predetta situazio­ne ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione dimobilità; del numero, della collocazione aziendale edei profili professionali del personale eccedente,nonché del personale abitualmente impiegato; deitempi di attuazione del programma di mobilità; del­le eventuali misure programmate per fronteggiare leconseguenze sul piano sociale della at­tuazione del programma medesimo; delmetodo di calcolo di tutte le attribuzionipatrimoniali diverse da quelle già previ­ste dalla legislazione vigente e dallacontrattazione collettiva».I requisiti posti dalla legge e sopra elen­cati hanno la duplice finalità di consenti­re all’interlocutore sindacale un’efficacee consapevole partecipazione al tavolodelle trattative nonché «di esercitare in maniera tra­sparente e consapevole un effettivo controllo sullaprogrammata riduzione del personale», con la con­seguenza che «l’inadeguatezza delle informazioniche abbia potuto condizionare la conclusione del­l’accordo tra impresa ed organizzazioni sindacali, se­condo le previsioni del medesimo articolo 4, deter­mina l’inefficacia dei licenziamenti per irregolaritàdella procedura, a norma dell’art. 4, comma 12»(Cass. 13 luglio 2006, n. 15943).Il problema, allora, si pone nell’accertamento e valu­tazione da parte del Giudice della completezza del­la comunicazione preventiva e della sua adeguatez­za a rendere edotta la controparte sindacale deimotivi sottesi alla necessitata riduzione del persona­le, in modo da consentirle una «seria verifica dell’ef­fettiva necessità di porre fine ad una serie di rappor­ti di lavoro in situazioni di sofferenza dell’impresa,verifica che costituisce lo scopo della procedura perla dichiarazione di mobilità, che è necessariamentepropedeutica all’adozione dei licenziamenti colletti­vi» (Cass. 11 novembre 1998, n. 11387).Inoltre, occorre rilevare che il contenuto dellalettera di avvio della procedura di mobilità deter­mina e delimita altresì il perimetro entro il quale i

lavoratori in esubero devono essere selezionatiper essere collocati in mobilità: in altre parole,l’ambito di selezione del personale eccedente èstrettamente connesso al progetto di riduzioneenunciato nella lettera di avvio della procedura.Sul punto, l’art. 5 della legge n. 223/1991 stabili­sce che «l’individuazione dei lavoratori da colloca­re in mobilità deve avvenire, in relazione alle esi­genze tecnico­produttive ed organizzative del com­plesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dacontratti collettivi stipulati con i sindacati di cuiall’art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questicontratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concor­so tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c)esigenze tecnico­produttive ed organizzative».

Il doppio richiamo alle «esigenze tecni­co­produttive ed organizzative», contenu­to nell’art. 5 citato, vuole significare, se­condo l’orientamento prevalente che,in un primo momento, tale criterio ser­virà a delimitare l’ambito entro il qualeoperare la scelta dei licenziandi e, soloin un secondo momento, varrà qualecriterio di scelta da applicare in con­corso con gli altri nella scelta del singo­lo lavoratore da collocare in mobilità(1).

Al riguardo, le pronunce meno recenti affermava­no che alla luce del disposto dell’art. 5, l’indivi­duazione dei lavoratori da collocare in mobilitàdovesse essere compiuta in relazione «alle esigenzetecnico­produttive ed organizzative del complessoaziendale», lasciando così intendere che l’ambitoapplicativo dei criteri di selezione del personaledovesse essere l’intera azienda(2).Accanto a tale principio, tuttavia, si è sviluppato undiverso orientamento secondo il quale la scelta deilavoratori da licenziare può essere limitata a specifi­ci settori dell’azienda laddove gli stessi siano carat­terizzati da autonomia e specificità delle professio­nalità utilizzate, infungibili rispetto ad altre.Di recente si è pronunciata al riguardo la CorteSuprema con la sentenza n. 21697 del 13 ottobre2009, affermando che «in caso di soppressione diun settore dell’azienda è legittimo il licenziamentocollettivo che riguardi solo i dipendenti addetti a talesettore, applicando i criteri di scelta solo ai lavorato­ri coinvolti e non a tutti i lavoratori dell’azienda».Tale principio era stato espresso da altre precedentipronunce della giurisprudenza che hanno chiaritoche «in caso di licenziamento collettivo per riduzionedel personale, qualora il progetto di ristrutturazioneaziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità

Meno vincolise la riduzionedel personaleriguarda tuttoil complessoaziendale

(1) Cass. 10 giugno 1999, n. 5718. In dottrina, D’Antona, in Le Nuove leggi civili commentate, Cedam, Padova 1994, pag. 934;Vallebona, Il licenziamento collettivo per riduzione del personale, in Cinelli (a cura di), Il fattore occupazionale nelle imprese incrisi. Commentario alla legge 23 luglio 1991, n. 223, Giappichelli, Torino 1993, pag. 144 e ss.

(2) Tra le molte, Cass. 10 luglio 2000, n. 9169; Cass. 3 febbraio 2000, n. 1198.

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produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, lacomparazione dei lavoratori al fine di individuarequelli da avviare alla mobilità non deve necessaria­mente interessare l’intera azienda, ma può avvenire,secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirataal criterio legale delle esigenze tecnico­produttive, nel­l’ambito della singola unità produttiva ­ individuabilein ogni articolazione dell’azienda che si caratterizziper condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnicae amministrativa tali che in essa si esaurisca per interoil ciclo relativo ad una frazione o ad un momentoessenziale dell’attività produttiva aziendale ­ in quantociò sia obbiettivamente giustificato dalle esigenze orga­nizzative che hanno dato luogo alla riduzione di per­sonale e non sia il frutto di una determinazione unila­terale del datore di lavoro»(3).Sì che la platea dei lavoratori da selezionare peressere collocati in mobilità potrà riguardare l’inte­ro complesso aziendale, laddove l’eccedenza de­nunciata sia trasversale e determinata da un esu­bero generalizzato del personale impegnato incompiti largamente fungibili, mentre potrà corret­tamente riferirsi ad una sola parte dell’aziendaladdove il progetto di riduzione si riferisca ad unramo o settore della stessa.

L’adeguatezza della comunicazionedi apertura della procedura di mobilitàe gli orientamenti giurisprudenzialiLe considerazioni sopra esposte portano conse­guentemente a ritenere che quanto più il progetto èspecifico, nel senso che la riduzione del personale èdelimitata a specifici reparti, uffici o settori del­l’azienda, tanto più è necessario ­ al fine del con­trollo e verifica da parte delle organizzazioni sinda­cali ­ che la comunicazione preventiva della proce­dura sia maggiormente specifica e dettagliata.Di contro, laddove l’eccedenza del personale ètrasversale perché riguarda indistintamente tutti ireparti/uffici e coinvolge tutti i profili professiona­li, appare ragionevole ritenere che il rigore forma­le dall’art. 4, comma 3, legge n. 223/1991 possarisultare attenuato nel senso che il riferimento allaindicazione della «collocazione» del personale de­nunciato in esubero non trova giustificazione.Tale principio, già recepito dalla giurisprudenza,con la sentenza in commento trova il suo consoli­damento.

V’è da riferire che nel passato meno recente nonsono mancate pronunce orientate ad un maggiorformalismo della comunicazione di avvio della pro­cedura di mobilità laddove si affermava che «la man­cata indicazione (…) di tutti gli elementi previsti dal­l’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 invalida laprocedura e determina l’inefficacia dei licenziamenti»(Cass. 11 luglio 2007, n. 15479); tra la giurispruden­za di merito era stato altresì affermato che «l’indica­zione da parte del datore, nella lettera di apertura dellaprocedura di mobilità dell’appartenenza del personaleeccedente alla categoria operaia e dell’assegnazionedello stesso a 2 dei 3 stabilimenti aziendali nonché ilsemplice richiamo alla mancata attivazione degli stru­menti di reimpiego del personale previsto da un prece­dente accordo sindacale non sono sufficienti ad assol­vere gli obblighi, stabiliti dall’art. 4, commi 2 e 3, legge23 luglio 1991, n. 223, di preventiva comunicazionedei profili professionali e della collocazione aziendaledi tale personale e di indicazione dei motivi ostativiall’adozione di misure alternative al licenziamento»(Pret. Milano 27 febbraio 1999, in Dl 1999, 309).Di contro, a far tempo dal 2009 si sta assistendoad una produzione giurisprudenziale più omoge­nea in tema di adeguatezza della comunicazionedi apertura della procedura di mobilità che superasterili formalismi privilegiando un’applicazionepiù flessibile dei dettami dell’art. 4, comma 3,legge n. 223/1991 e più aderente alle esigenzedel caso concreto.Infatti, con la sentenza n. 82 del 7 gennaio 2009 laCorte di Cassazione ha affermato che «in tema diverifica del rispetto delle regole procedurali dettate per ilicenziamenti collettivi per riduzione di personale dallalegge n. 223/1991, la sufficienza della comunicazionepreventiva di cui all’art. 4, comma 3, deve essere valu­tata in relazione ai motivi della riduzione di personale,sottratti al controllo giurisdizionale, cosicché, nel casodi progetto imprenditoriale diretto a ridimensionarel’organico dell’intero complesso aziendale al fine didiminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limi­tarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavo­ratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professio­nali contemplati dalla classificazione del personale, eciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione delcontrollo sindacale e in presenza della conclusione diun accordo con i sindacati all’esito della procedura che,nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto so­ciale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del

(3) Cass. 3 novembre 2008, n. 26376, in Giust. Civ. Mass., 2008, 11, pag. 1563; conformi, ex plurimis, Cass. 23 maggio2008, n. 13381, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, 4, pag. 915, con nota di Salimbeni; Cass. 20 giugno 2007, n. 14339, in Guidaal Lavoro, 2007, 39, pag. 33; Cass. 14 giugno 2007, n. 13876, in Guida al Lavoro, 2007, 36, pag. 42; Cass. 3 aprile2006, n. 7752, in Foro It., 2006, I, pag. 2760; Cass. 28 aprile 2006, n. 9888, in Mass., 2006, pag. 833; Cass. 19 maggio2006, n. 11886, in Mass., 2006, pag. 940; Cass. 3 aprile 2002, n. 4736, in Mgl, 2002, pag. 562, con nota di Del Punta;Cass. 24 gennaio 2002, n. 809, in Foro It., 2002, I, pag. 691; Cass. 26 settembre 2000, n. 12711, in Mass., 2000; nelmerito, tra le molte, Trib. Milano 20 aprile 2007, in Ogl, 2007, pag. 584.

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possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione»: dopotale sentenza si sono avute numerose pronunce del­la Corte di Cassazione tutte nello stesso senso equasi tutte relative a giudizi che hanno visto PosteItaliane parte di quei procedimenti(4).La soluzione data dalla Corte di Cassazione è statacondivisa altresì dalla dottrina, che, interrogatasi sutale novità, ha ritenuto che «occorre valutare inconcreto se le organizzazioni sindacali siano stateposte nella condizione di poter trattare sulla base diinformazioni utili e complete. Queste variano in rela­zione alle ragioni poste alla base del licenziamento,per cui qualora la volontà datoriale attenga ad unariduzione del numero complessivo dei lavoratori (sen­za che assuma rilievo la loro concreta collocazione) lacomunicazione dovrà necessariamente essere menospecifica. Se invece, la scelta produttiva incida solo suuna parte del complesso organizzativo, nella comuni­cazione andrà indicato in modo preciso e articolatoquali sono i profili professionali interessati, ed all’in­terno di quale reparto o unità produttiva si trovino.Soltanto in questo modo infatti il sindacato potràpartecipare alle trattative in modo consapevole, avan­zando eventuali richieste e valutando sulla base ditutti gli elementi disponibili le controproposte datoria­li» (Marinelli, La Corte di Cassazione e l’obbligo dicomunicazione nella procedura di mobilità, in Riv. itdir. lav. 2009, 3, 784)(5).

I motivi della decisioneNella sentenza che si annota emerge che, una voltaespletata la procedura di consultazione preventivaprevista dal Ccnl applicato, la Banca aveva avviatola procedura di legge nell’ambito della quale erastato denunciato un esubero di ben 5.700 lavora­tori a causa delle «forti criticità determinate dagliinsoddisfacenti risultati dell’ultimo biennio, sia sul

versante reddituale sia su quello gestionale» e, per­tanto, la procedura si rendeva necessaria «al fine digiungere al “riequilibrio tra il numero complessivodel personale in servizio e le effettive esigenze sca­turenti dalla situazione organizzativa, economica egestionale della società”»(6). Data la premessa, laS.C. dà atto del fatto che nel giudizio di merito erastato accertato che «le indicazioni contenute nellalettera di avvio della procedura erano perfettamen­te coerenti con le ragioni addotte dalla Banca afondamento della riduzione del personale, non cir­coscritte a questa o quella singola unità produttiva,a questa o quella singola posizione aziendale, aquesta o quella specifica mansione; ma riferibiliall’intero complesso aziendale, trattandosi della ne­cessità di un complessivo abbattimento del costodel lavoro». La legittimità dell’operato della Banca ­secondo la Suprema Corte ­ ha trovato ulterioreconferma nel fatto che ­ da un lato ­ nell’Accordo diProgramma sottoscritto tra la Banca e le Oo.Ss.all’esito della procedura preventiva, espletata aisensi degli artt. 17 e 18 Ccnl del settore bancarioratione temporis applicato, il datore di lavoro avevaassunto l’impegno a ricorrere allo strumento delFondo di Solidarietà per il sostegno del redditoregolamentato dal Dm 28.4.2000, n. 158 e ­ dal­l’altro ­ che nell’accordo sindacale raggiunto all’esi­to della procedura di legge le parti avevano conve­nuto l’applicazione dell’unico criterio della «mag­giore anzianità contributiva», criterio che nel setto­re bancario consente l’accesso al Fondo di Solida­rietà(7). Conseguentemente, prosegue la Corte diCassazione, «se la Banca si è posta (...) l’obiettivo digiungere alla riduzione di personale in misura paria 5.700 unità, e per raggiungere tale scopo hadichiarato la propria intenzione di individuare gliesuberi in base al criterio della maggiore anzianità,

(4) Nello stesso senso, in stretta successione cronologica, Cass. 7 gennaio 2009, n. 84 (che arriva financo a sostenere che nonoccorre nemmeno «l’indicazione delle concrete posizioni lavorative o delle mansioni svolte»); Cass. 8 gennaio 2009, n. 168;Cass. 9 gennaio 2009, n. 267 (che ha cassato la sentenza di merito emessa dalla Corte di Appello di Napoli che avevaasserito l’illegittimità dei licenziamenti originati nell’ambito di una procedura avviata con una comunicazione incompletaperché priva di indicazioni in ordine alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori interessati, sulpresupposto che la sentenza di merito cassata «avente ad oggetto il ridimensionamento dell’impresa con esclusivo riguardoalla consistenza complessiva del personale al fine di ridurre i costi di gestione si traduceva in un indebito sindacato sulla sceltaimprenditoriale di Poste Italiane Spa e, pertanto, violava gli artt. 1 e 4 della legge n. 223/1991»; Cass. 12 gennaio 2009, n.401; Cass. 3 febbraio 2009, n. 2610; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4653; Cass. 2 marzo 2009, n. 5034.

(5) Dello stesso avviso è Paone, La Cassazione rafforza la lettura teleologica dell’informazione preventiva al sindacato in tema dilicenziamento collettivo, in Riv. it. dir. lav. 2009, 3, 792 e ss.

(6) Non vi sono dubbi che il licenziamento per riduzione di personale possa essere determinato dalla mera contrazione dellaforza lavoro. Cfr. sul punto Cass. 19 aprile 2003, n. 6385: «la fattispecie del licenziamento collettivo presuppone, comerequisito fattuale di legittimità ­ la cui oggettiva ricorrenza, ove contestata, può essere verificata dal giudice ­ la realizzazione diuna riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, normalmente determinata, secondo una scelta di opportunità che rientranella insindacabile valutazione del datore di lavoro, da una diminuzione della richiesta di beni o di servizi offerti sul mercato, dauna situazione di crisi o da una modificazione dell’organizzazione produttiva, che comportino soppressione di uffici, reparti,lavorazioni, o anche soltanto contrazione della forza lavoro»; in senso conforme, Cass. 21 ottobre 1999, n. 11794; Cass. 18novembre 1997, n. 11465.

(7) Per la disamina della disciplina del Fondo di Solidarietà si rinvia al commento a Cass. 28 settembre 2010, n. 20358, inGuida al Lavoro, 2010, 41, pag. 12.

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sia perchè ciò è espressamente consentito dall’art.5, l. 223/91, sia, soprattutto, perché questa è unadelle condizioni per l’accesso alle prestazioni delFondo di sostegno al reddito, non ci si può dolereche i dati cognitivi forniti in sede di comunicazionepreventiva fossero funzionali solamente all’applica­zione di questo specifico criterio, e non di altri, inparticolare quello relativo alle esigenze tecnico­pro­duttive, rispetto al quale viceversa poteva esseresignificativa l’indicazione della collocazione azien­dale e dei profili professionali del personale risul­tante eccedente». Rilevato, pertanto, che «con lagenerica mappatura degli esuberi per regione e perqualifica contrattuale la banca ha in realtà mostratodi voler “spalmare” su tutto il territorio nazionale, esu tutti i livelli professionali, l’applicazione del crite­rio di scelta individuato, volendo prescindere daesigenze organizzative diverse che si sarebbero po­tute porre in conflitto con quei presup­posti», i Giudici di legittimità hannocorrettamente ritenuto altresì che «l’in­dicazione degli specifici profili profes­sionali non appariva in alcun modoconferente rispetto all’esigenza dellaparte sindacale di poter controllare cheuna così vistosa eccedenza di persona­le potesse essere posta in relazione coni lavoratori dotati di maggiore anziani­tà, tale da consentire l’acceso diretto ai trattamentipensionistici, ovvero all’assegno di sostegno al red­dito erogato dal Fondo» di Solidarietà. Il principiodi cui alla sentenza in commento ha un indiscutibi­le riflesso anche sui limiti dell’indagine da partedell’organo giudicante in merito alla sindacabilitàdei motivi posti a fondamento dell’operazione diriduzione. Sul punto, appare evidente che la Cassa­zione ha fatto propria la tesi della «acausalità» dellicenziamento collettivo nel senso che «in materiadi licenziamenti collettivi, la legge 23.7.91, n. 223ha introdotto un elemento innovativo consistentenel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercita­to «ex post» nel precedente assetto ordinamentale,a un controllo sull’iniziativa imprenditoriale devo­luto «ex ante» alle organizzazioni sindacali, con laconseguenza che i residui spazi di controllo devolu­ti al giudice non riguardano più i motivi della ridu­zione del personale (a differenza di quanto accade

in relazione ai licenziamenti per giustificato motivoobiettivo) ma la correttezza procedurale dell’opera­zione; onde non possono trovare ingresso in sedegiudiziale le censure riguardanti l’eventuale difettodi esigenze effettive di riduzione o trasformazionedell’attività produttiva» (Cass. 23.5.2008, n.13381)(8). Tale orientamento si pone ormai comeprevalente nel panorama giurisprudenziale, benchénon manchi qualche pronuncia di senso contrariosecondo cui il Giudice «deve comunque accertarela sussistenza dell’imprescindibile nesso causale trail progettato ridimensionamento ed i singoli prov­vedimenti di recesso»(9). Infine, nella motivazione laCassazione ribadisce il pacifico principio della legit­timità del criterio di scelta adottato nell’accordostipulato con le Oo.Ss., sostenendo che tale criterio«può anche essere unico e consistere nella vicinan­za al pensionamento, purché esso permetta di for­

mare una graduatoria rigida e possaessere applicato e controllato senza al­cun margine di discrezionalità da par­te del datore di lavoro»(10), rilevandoaltresì che nessun «pericolo di discri­minazioni o personalizzazioni indebitenell’individuazione del personale daritenere in esubero» potesse essereravvisato poiché «proprio l’oggettivaapplicazione del criterio dell’anzianità,

su tutto il territorio nazionale ed in relazione all’in­tera compagine aziendale, è la miglior garanziarispetto ad ogni possibile opacità dell’imprenditorenel procedere all’individuazione prima, e nel­l’espulsione poi, del personale in eccedenza».

Osservazioni conclusiveI princîpi esposti nella sentenza esaminata appaionocertamente condivisibili poiché vanno oltre il meroformalismo del dettato legislativo sforzandosi diadattarlo ed interpretarlo, del tutto ragionevolmente,alle esigenze del caso concreto.Tanto più nelle complesse operazioni di eccedenzadel personale che, come nel caso di specie, coinvol­gono migliaia di esuberi, operazioni che notoriamen­te comportano una certa difficoltà operativa di ge­stione. L’auspicio è che non si tratti di princîpi formu­lati ad hoc a favore delle sole aziende di rilevanzanazionale.

La Cassazionefa propriala tesidella acausalitàdel licenziamentocollettivo

(8) In senso conforme, tra le molte, Cass. 14 giugno 2007, n. 13876; Cass. 29 aprile 2004, n. 8269; Cass. 6 luglio 2000, n.9045, Cass. 9 settembre 2003, n. 13182; Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455.

(9) Così Cass. 18 settembre 2007, n. 19347. In senso conforme, Cass. 19 aprile 2003, n. 6385; Cass. 18 novembre 1997, n.11465.

(10) Tale principio trova conferma in numerose sentenze, sia di legittimità che di merito. Tra le più recenti, Cass. 24 aprile2007, n. 9866; Cass. 25 gennaio 2006, n. 1405. Cfr. anche Cap Milano, 3 settembre 2002, in Ogl, 2002, pag. 608, nelsenso che il principio di non discriminazione non è rispettato in mancanza di ogni riferimento alla concreta esigenzaorganizzativa dell’impresa, ai profili professionali nell’ambito dei quali si sono realizzate le eccedenze e come le stesse sonostate individuate.

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Beniamino Gallo ed Elena Martina Funzionari Inps in Torino

Inps: al via nel 2011 il processodi telematizzazione delle prestazioni

L’Inps conferma l’estensione e il potenzia­mento dei servizi telematici offerti ai cittadi­

ni, alle aziende e ai professionisti

Le ultime circolari Inps del 2010 confermano lapartenza a pieno regime del percorso annunciatonello scorso mese di settembre: l’estensione e ilpotenziamento dei servizi telematici offerti ai cit­tadini, alle aziende e ai professionisti. Il concetto èsemplice: si tratta di rafforzare lo «sportello online», consentendo a tutti coloro che hanno a chefare con l’Istituto di previdenza, di connettersidirettamente via Web alle sedi territoriali dell’Isti­tuto, senza più doverle raggiungere fi­sicamente. Progressivamente, con il2011, le domande di servizio sarannoesclusivamente telematiche per la ri­chiesta di disoccupazione ordinaria eagricola, per l’indennità di mobilità or­dinaria e di assegno integrativo; perl’iscrizione e la richiesta di variazioneper la Gestione Separata, per i lavoratori domesti­ci, i lavoratori dipendenti, gli agricoli e gli agricoliautonomi; inoltre saranno presentati esclusiva­mente per via telematica i ricorsi, le richieste dicertificazioni Ise/Isee, le segnalazioni di variazionicontributive, le richieste di accentramento contri­butivo, le richieste di assegno per il nucleo fami­liare ai lavoratori agricoli e ai disoccupati e inmobilità, le ricostituzioni (supplementi, assegni fa­miliari, documentali, contributive, reddituali), cosìcome le richieste per le cure termali e le dichiara­zioni di responsabilità. L’obiettivo dichiarato dal­l’Istituto è quello di rendere disponibili in rete il100% dei servizi Inps e quindi di rendere esclusi­vamente telematica la possibilità di formulare do­

mande e istanze all’Istituto nell’arco del biennio2011­2012. Vediamo insieme le applicazioni giàdisponibili.

Il processo di telematizzazione InpsL’Istituto di previdenza da diversi anni ha postoparticolare attenzione allo sviluppo telematicodelle proprie applicazioni e dei propri servizi econ la collaborazione proficua con le parti sociali irisultati già raggiunti sono stati davvero significati­vi. Basti pensare al salto di qualità che l’introdu­zione dell’E­Mens prima e dell’Uniemens poi hafatto fare al rapporto tra l’Inps e lavoratori e azien­de che oggi vedono il loro estratto contributivoaggiornato al mese precedente. Il Dl n. 78/2010,convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, all’art. 38, comma 5, ha previsto l’estensio­ne e il potenziamento dei servizi telematici anchedegli enti previdenziali, in coerenza con i processidi riorganizzazione e di gestione dei flussi anche

mediante la virtualizzazione delle at­tività a più basso valore aggiunto. Poi­ché l’Istituto di previdenza si trova adoperare anche con soggetti più debolio che non dispongono delle necessa­rie capacità o possibilità di interazio­ne telematica, è stato anche previstoil canale telefonico rappresentato dal

Contact Center integrato, che potrà acquisire ledomande di prestazione o di servizio. In particola­re dal 2011, con l’entrata a regime progressivadelle nuove procedure, le domande di servizioavverranno attraverso:­ Web ­ servizi telematici accessibili direttamentedal cittadino tramite Pin attraverso il portale del­l’Istituto;­ Contact Center Integrato ­ Telefono n. 803164;­ Patronati e Intermediari dell’Istituto ­ attraversoservizi telematici offerti dagli stessi;­ Servizi telematici per aziende e professionistiaccessibili mediante Pin (ulteriormente potenziatinel bouquet delle scelte e delle interazioni).

InpsCircolare 31.12.2010, n. 169InpsCircolare 31.12.2010, n. 171

Entro il 2012la totalitàdei servizi Inpssarà telematica

Il presente intervento è frutto esclusivo del pensiero degli autori e non impegna l’Amministrazione di appartenenza.

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Apertura delle posizioni contributiveaziendali e accentramentodei relativi adempimentiCon l’occasione dell’introduzione dell’obbligo dipresentazione esclusivamente telematica della ri­chiesta di posizione contributiva per i datori dilavoro con dipendenti, la circolare Inps n. 172/2010 ha apportato rilevanti modifiche alla disci­plina sull’apertura e il mantenimento delle posi­zioni contributive aziendali, portando ad un pienoallineamento della disciplina con le disposizionisul Libro unico del lavoro.In particolare, il datore di lavoro avrà l’onere dichiedere la costituzione di una posizione contribu­tiva unica (con rilascio di un numero di matricola)esclusivamente in fase di inizio dell’attività condipendenti.Principio di unicità della posizione contributi­va ­ La novità maggiore è rappresentata dall’intro­duzione del principio di «unicità della posizionecontributiva», in base al quale la posizione contri­butiva, costituita in occasione dell’inizio dell’attivitàcon dipendenti, dal 2011, sarà di regola unica an­che qualora il datore di lavoro interessato si trovi,successivamente, a costituire nuove unità operati­ve, intese come luoghi ove viene svolta in manierastabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti,

tra le quali può rientrare anche la sede legale qua­lora nella stessa siano occupati lavoratori dipen­denti. Il datore di lavoro, dunque, in tali circostan­ze, non dovrà richiedere l’apertura di una nuova edistinta posizione contributiva, ma gestirà i relativiadempimenti utilizzando la posizione contributivagià in essere, comunicando solo i dati identificatividella nuova unità operativa. Per maggiori approfon­dimenti si veda l’articolo a pag. 73.

Canale telematico per le domandedi disoccupazione ordinaria non agricolaÈ la circolare n. 170/2010 ad aprire la strada allapresentazione esclusivamente in via telematica del­le domande di disoccupazione ordinaria non agri­cola a partire dal 1° gennaio 2011. Il periodo transi­torio previsto (durante il quale saranno ancora con­sentiti gli utilizzi delle vecchie modalità) è di 3 mesi.Il percorso che il cittadino potrà utilizzare sarà:­ Web ­ servizi telematici accessibili direttamentedal cittadino tramite Pin attraverso il portale del­l’Istituto;­ Contact Center Integrato ­ Telefono n. 803164;­ Patronati e Intermediari dell’Istituto ­ attraverso iservizi telematici offerti dagli stessi.Per maggiori approfondimenti si veda l’articolo apag. 25.

Disoccupazione ordinaria e agricola;Indennità di mobilità ordinaria e di assegno integrativo; Iscrizione e variazione per la Gestione Separata, per i lavoratori domestici, i lavoratori dipendenti, gli agricoli e gli agricoli autonomi; Ricorsi;Richieste di certificazioni Ise/Isee;Segnalazioni di variazioni contributive;Accentramento contributivo;Richieste di assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli e ai disoccupati e in mobilità;Ricostituzioni (supplementi, assegni familiari, documentali, contributive, reddituali);Cure termali;Dichiarazioni di responsabilità.

Entro il 2011 devono essere presentate esclusivamente in via telematica

Entro il biennio 2011-2012

La totalità dei servizi Inps sarà disponibile in modalità telematica

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PremessaIl decreto legge n. 78 del31 maggio 2010, conver­tito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio2010, n. 122, recante «Mi­sure urgenti in materia distabilizzazione finanziariae di competitività econo­mica», contenente misureper contrastare la crisi, peril rilancio e il sostegno al­l’economia, all’art. 38,comma 5, ha previsto l’estensione e il potenziamento deiservizi telematici dell’amministrazione finanziaria e deglienti previdenziali, per la presentazione di denunce, istan­ze, atti, versamenti, mediante l’utilizzo esclusivo dei siste­mi telematici ovvero della posta elettronica certificata esi pone in necessaria coerenza con i processi di riorganiz­zazione secondo le logiche della gestione dei flussi edella virtualizzazione delle attività a più basso valoreaggiunto.Lo sviluppo di servizi innovativi di carattere tecnologi­

co, che ai sensi della nor­ma citata deve coinvolge­re la pubblica ammini­strazione, si inquadra inun processo di crescita diefficienza amministrativae di aumento della quali­tà delle prestazioni neiconfronti dei cittadini edelle imprese a fronte diuna necessaria riduzionedei tempi e dei costi diproduzione.

Al fine di dare attuazione alla norma in discorso, è stataadotta la determinazione presidenziale n. 75 del 30luglio 2010 «Estensione e potenziamento dei servizitelematici offerti dall’Inps ai cittadini».Tale provvedimento prevede che, a partire dal 1° genna­io 2011, con la necessaria gradualità in ragione dellacomplessità del processo, le istanze di prestazione/servi­zio siano presentate all’Istituto attraverso sistemi multica­nale caratterizzati da modalità telematica in via esclusiva.Nella considerazione, quindi, che la multicanalità tele­

Inps - Circolare 31 dicembre 2010, n. 169

Oggetto: Decreto legge n. 78 del 31 maggio2010, convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122. Attuazione della Deter-minazione presidenziale n. 75 del 30 luglio2010 «Estensione e potenziamento dei servizitelematici offerti dall’Inps ai cittadini» - Telema-tizzazione in via esclusiva delle domande diprestazione/servizio

Il testo delle circolari Inps

Canale telematico per le domandedi mobilità ordinariaÈ invece la circolare 31 dicembre 2010, n. 171 adaprire la strada alla presentazione esclusivamentein via telematica delle domande di mobilità ordi­naria a partire dal 1° gennaio 2011. Anche inquesto caso, il periodo transitorio previsto (duran­te il quale sarà ancora consentito l’utilizzo dellevecchie modalità) è di 3 mesi.Le modalità di accesso e i contenuti della doman­da sono sostanzialmente analoghi a quelli delladisoccupazione ordinaria.In aggiunta, la circolare Inps precisa che, in conside­razione della funzione di sostegno al reddito imme­

diato che l’Inps intende garantire, è prevista la possi­bilità per gli assicurati che siano comunque in pos­sesso dei requisiti per il diritto alla disoccupazioneordinaria (anzianità assicurativa, requisito contributi­vo pari a 52 settimane nel biennio, disponibilitàall’impiego e Did), di richiedere la liquidazione prov­visoria dell’indennità di mobilità ordinaria per ladurata di 120 giorni. Ciò in considerazione del fattoche i tempi tecnici necessari alle commissioni regio­nali per deliberare le iscrizioni alle liste di mobilitàsuperano mediamente i 120 giorni. Qualora nondovesse essere deliberata l’iscrizione nelle liste dimobilità ai sensi della legge n. 223/1991, la doman­da verrà trasformata in una domanda di disoccupa­zione ordinaria con requisiti normali.

Web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto

I canali di comunicazione con l’Inps per la richiesta di servizio

Contact Center Integrato Telefono n. 803164

Patronati /Intermediari dell’Istituto attraverso servizi telematici offerti dagli stessi

Servizi telematici per aziende e professionisti accessibili mediante Pin (ulteriormente potenziati nel bouquet delle scelte e delle interazioni)

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matica ed il sistema informativo dell’Istituto hanno rag­giunto una maturità tecnologica tale da consentire unagraduale e completa telematizzazione dei servizi al­l’utenza e nella valutazione che è necessario e opportu­no rendere i processi interni maggiormente efficientianche attraverso la riduzione dei carichi di lavoro nellefasi di acquisizione e istruttoria delle domande di pre­stazione/servizio, si dà avvio ad un ampio processo diautomazione dell’input ai servizi dell’Istituto preveden­do modalità alternative che consentono di superareil digital divide, senza sconfessare l’esclusività della tra­smissione telematica.

Processo di telematizzazionedelle prestazioni/servizio in via esclusivaUtilizzando il canale telematico, il cittadino/aziendaaccederà ai servizi dell’Istituto senza recarsi presso laSede territoriale; l’acquisizione delle relative domandedi prestazione/servizio nel sistema informativo dell’Isti­tuto avverrà, quindi automaticamente, attraverso laprocedura telematica di presentazione, riducendo, neltempo, l’attività manuale di data entry a carico deglioperatori interni.Inoltre, al fine di assicurare comunque l’accessibilità aiservizi, con particolare attenzione nei confronti di queisoggetti che si trovino in situazioni di debolezza o chenon dispongano delle necessarie capacità o possibilitàdi interazione con l’Inps per via telematica, è prevista ladisponibilità anche del canale telefonico, rappresentatodal Contact Center Integrato, n. 803164.A tal fine il Contact Center sarà abilitato non soltanto afornire le informazioni necessarie ma ad acquisire, pre­via identificazione o autenticazione dell’utente, le rela­tive domande di prestazione/servizio.Il percorso di telematizzazione previsto consentirà lariduzione dei tempi di presentazione delle istanze,la tracciatura informatica completa dei flussi procedu­rali, quindi la trasparenza e documentabilità dei flussistessi, la qualità dei dati, grazie a controlli qualitativi eformali all’atto dell’inserimento; tutto ciò con effettipositivi in termini di efficienza del processo produttivo.Il processo di digitalizzazione dell’input coinvolgerà nelcorso dell’anno 2011, con la dovuta gradualità, tutte letipologie di domande di servizio/istanze individuate,che, in considerazione del contesto tecnologico, norma­tivo e organizzativo di riferimento, possono essere resedisponibili esclusivamente in via telematica.La gradualità sarà assicurata attraverso rilasci delle ap­

plicazioni telematiche distribuiti nel corso dell’anno,nonché attraverso la previsione, per ognuna delle presta­zioni/servizi interessati, di un periodo transitorio ­ adecorrere dalla data di emanazione della circolare chedisciplina ciascuna prestazione/servizio telematizzata invia esclusiva durante il quale saranno comunque garan­tite le consuete modalità di presentazione delle istanze.In relazione a quanto sopra descritto, a partire dal 1°gennaio 2011 la presentazione delle domande di servi­zio dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:­ Web ­ servizi telematici accessibili direttamente dalcittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto;­ Contact Center Integrato ­ n. 803164;­ intermediari dell’Istituto ­ attraverso i servizi telemati­ci offerti dagli stessi.Si evidenzia che al termine del periodo transitorio i trecanali sopracitati diventeranno esclusivi ai fini dellapresentazione delle istanze di prestazione/servizio.A prescindere dal canale utilizzato, tutte le istanze digi­talizzate perverranno alle strutture territoriali compe­tenti; le stesse saranno prese in carico dall’unità orga­nizzativa cui compete l’attività, il cui titolare è, quindi,anche responsabile in termini di procedimento e prov­vedimento, ai sensi della legge n. 241/1990.

ConclusioniIn considerazione della portata che tale innovazioneavrà sui processi dell’Istituto è stato programmato unapposito piano di divulgazione delle iniziative volto acomunicare, informare ed esplicitare le novità sullapresentazione delle istanze di servizio con esclusivamodalità telematica.A tal fine, a livello centrale sono state programmateapposite iniziative di comunicazione, nei riguardi dellastampa e dei cittadini; sono stati avviati, inoltre, apposi­ti incontri di divulgazione e condivisione dell’operazio­ne con gli intermediari dell’Istituto, nonché attualmentein corso specifiche iniziative di formazione nei confron­ti degli operatori del Contact Center.Analogamente, a livello territoriale sarà opportuno as­sumere le iniziative ritenute utili ai fini della necessariainformazione e divulgazione interna ed esterna neiconfronti dei soggetti coinvolti.Si precisa, infine, che le singole prestazioni/servizi ogget­to di telematizzazione in via esclusiva saranno, di voltain volta, disciplinate con apposite circolari operative.L’intero processo di telematizzazione sarà oggetto dicostante monitoraggio e di interventi di audit.

1. PremessaCon circolare n. 169 del31.12.2010 sono state for­nite le disposizioni attuati­ve della determinazionedel Presidente dell’Istituton. 75 del 30 luglio 2010«Estensione e potenzia­mento dei servizi telemati­ci offerti dall’Inps ai citta­dini» che prevede dal­l’1.1.2011, pur con la necessaria gradualità in ragionedella complessità del processo, l’utilizzo esclusivo del ca­

nale telematico per la pre­sentazione delle principalidomande di prestazioni/servizi.In relazione a quanto so­pra, a partire dal 1° gen­naio 2011 la presentazio­ne delle domande di in­dennità di mobilità ordi­naria dovrà avvenire at­traverso uno dei seguenticanali:

­ Web ­ servizi telematici accessibili direttamente dalcittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto;

Inps - Circolare 31 dicembre 2010, n. 171

Oggetto: Dl n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010. Determinazione presidenziale n. 75del 30 luglio 2010. Nuove modalità di presenta-zione della domanda di mobilità ordinaria dal-l’1.1.2011. Utilizzo del canale telematico. Liqui-dazione provvisoria dell’indennità di mobilità or-dinaria

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­ Contact Center Integrato ­ n. 803164;­ Patronati/Intermediari dell’Istituto ­ attraverso i servi­zi telematici offerti dagli stessi.In occasione della reingegnerizzazione del prodotto e inconsiderazione della funzione di sostegno al reddito im­mediato che l’Istituto intende garantire, è prevista lapossibilità per gli assicurati che siano comunque in pos­sesso dei requisiti per il diritto alla disoccupazione ordi­naria, di richiedere la liquidazione provvisoria dell’in­dennità di mobilità ordinaria per la durata di 120 giorni.Si dà quindi avvio alla telematizzazione esclusiva del­l’istanza di mobilità ordinaria. Al fine di informare ipotenziali beneficiari è previsto un periodo transitorio ditre mesi durante il quale saranno comunque garantite leconsuete modalità di presentazione delle domande.Al termine del periodo transitorio i tre canali sopracita­ti diventeranno esclusivi ai fini della presentazione del­le istanze di prestazione/servizio.Si forniscono di seguito le istruzioni sui servizi telema­tizzati al cittadino in materia di indennità di mobilitàordinaria.

2. Presentazione della domandadi mobilità ordinaria direttamenteda cittadino tramite WebIl servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto(www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al serviziodel cittadino ­ Autenticazione con Pin ­ Invio domande diprestazioni a sostegno del reddito ­ Cessazione rapporto dilavoro ­ Mobilità ordinaria. Le istruzioni dettagliate alriguardo sono contenute nel manuale allegato.L’architettura del servizio prevede il prelievo automati­co delle informazioni necessarie all’istruttoria ed al cal­colo della prestazione, utilizzando i dati già in possessodell’Istituto.Come per la disoccupazione ordinaria da cittadino, sioffre all’assicurato in modo trasparente la visione deipropri dati, presenti negli archivi dell’Istituto, che ver­ranno utilizzati per la liquidazione della domanda dimobilità ordinaria che arriverà negli archivi in stato I(istruibile per la verifica dei requisiti oggettivi).In caso di dati inesatti o incompleti il cittadino potràintervenire per la loro correzione e la domanda verràinserita negli archivi in stato P per la verifica sia deirequisiti soggettivi che di quelli oggettivi.Di seguito si dettaglia l’articolazione del servizio:

Sezione AnagraficaTale sezione visualizza i dati anagrafici in possessodell’istituto (Arca).Il cittadino ha la possibilità di variare il domicilio.

Sezione Ultimo rapporto di lavoroIl servizio recupera i dati dagli archivi Unilav ed Unie­mens dell’ultimo rapporto di lavoro. Vengono visualiz­zati gli elementi utili per la definizione della domanda.Il cittadino può variarli, o integrarli.In tal caso la domanda verrà posta in P.

Sezione Estratto contributivoVengono visualizzati gli ultimi quattro anni e vieneverificato il requisito del periodo di lavoro effettivo.

Sezione Calcolo dell’indennitàIl sistema preleva da Uniemens la retribuzione teoricalorda, secondo la modalità indicata nella circolare n.115/2008, ed esegue una simulazione indicante lamisura e la durata teorica della prestazione.

Sezione Compilazione domandaQuesta sezione consente di completare l’acquisizionedella domanda, di richiedere eventualmente la mobilitàordinaria provvisoria, e di procedere all’invio vero eproprio.Una volta inviata la domanda sarà possibile stampare:­ la ricevuta di presentazione, sulla quale verrannoevidenziate le integrazioni del cittadino e le ulterioriinformazioni ricavate in automatico dalla procedura(titolarità di pensione ecc.);­ il modello DS21 Telematico per verificare la correttez­za dei dati immessi. Trattandosi di modello telematiconon dovrà essere presentato all’Istituto.Il sistema effettua i consueti controlli sulla base dei datipresenti nel fascicolo del soggetto.È resa disponibile, inoltre, la possibilità di simulare ilcalcolo dell’importo della prestazione e verificare lostato delle domande in corso, accedendo alla appositaopzione.

3. Presentazione della domandadi mobilità ordinaria tramite PatronatoIl servizio è stato reso disponibile per i Patronati conl’implementazione delle funzioni che consentono la tra­smissione delle domande.

4. Presentazione della domanda di mobilitàordinaria tramite Contact CenterIl servizio di acquisizione delle domande di mobilitàordinaria da Contact Center Integrato Inps­Inail, è di­sponibile telefonando al numero verde 803 164.Le domande potranno essere acquisite con o senza Pindel cittadino.L’operatore della struttura Inps territorialmente com­petente dovrà gestire le domande degli utenti dotatidi Pin come domande da sportello virtuale del citta­dino.Nel caso in cui l’utente non sia dotato di Pin, verrannoacquisiti dal Contact Center i dati essenziali della do­manda. Successivamente copia di questa, con gli estre­mi identificativi, verrà inviata a stretto giro di postaall’utente che provvederà a firmarla, eventualmenteintegrarla e a farla pervenire, corredata di copia deldocumento d’identità, a mezzo Fax al n. 800.803.164o per posta alla Struttura Inps competente.Qualora l’utente, con o senza Pin, abbia manifestatoall’operatore di Contact Center l’intenzione di richiede­re l’Anf e/o le detrazioni d’imposta per familiari acarico, allo stesso dovrà essere inviata per posta lanecessaria modulistica che dovrà debitamente compila­re e inoltrare attraverso una delle due modalità sopraindicate.Il Contact Center fornirà inoltre tutte le informazioni eil supporto ai cittadini che utilizzano il canale web dicui al paragrafo 2.

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5. Liquidazione provvisoriadella Mobilità OrdinariaL’introduzione della liquidazione provvisoria dellamobilità ordinaria ha lo scopo di non far pesare sulcittadino i tempi tecnici, che mediamente superano i120 giorni, necessari alle Commissioni Tripartite Re­gionali per deliberare le iscrizioni nelle liste di mobi­lità.Tale opportunità è prevista unicamente per coloro chehanno i requisiti per la disoccupazione ordinaria (anzia­nità assicurativa, requisito contributivo pari a 52 setti­mane nel biennio, disponibilità all’impiego e Did).All’operatore Inps la domanda viene rappresentatanella procedura DSWEB con la valorizzazione B nelcampo «Ricorso/Autocert». Non appena certificatal’iscrizione nelle liste di mobilità, l’operatore potrà va­riare tale codice in A per proseguire con il pagamentodella prestazione.Qualora non dovesse essere deliberata l’iscrizione nelleliste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 ladomanda verrà trasformata in una disoccupazione or­dinaria con i requisiti normali.

6. Istruzioni proceduraliL’operatore di sede provvederà al caricamento delledomande dalla procedura DSWEB prelevandole dallink «Domande via Internet» posto sulla barra delleapplicazioni.

Le domande telematiche di mobilità ordinaria sarannoevidenziate nella procedura con la seguente numera­zione:­ dal 440000 quelle del cittadino;­ dal 460000 quelle dal Patronato;­ dal 470000 quelle da Contact Center.La gestione delle domande telematiche dovrà avvenireattenendosi scrupolosamente alle istruzioni fornite conil msg. n. 28812 del 17.11.2010.

7. Monitoraggio delle domandeNella Intranet ­ Prestazioni a sostegno del reddito ­Statistiche, è attualmente presente la funzione di moni­toraggio delle domande di disoccupazione ordinaria daparte del cittadino, che permette di effettuare sia analisistatistiche che verifiche sulla funzionalità del sistema.Tale funzione a breve sarà integrata con quella relativaalle domande di mobilità ordinaria.Nel far presente, per completezza, che rimane invariatoil canale di presentazione delle domande attraverso iCentri per l’Impiego, che dipendono direttamente dalleRegioni, si precisa che sono stati avviati i necessaricontatti con tutti gli Enti interessati per la telematizza­zione entro il 2011 anche di questo flusso.

Allegato 1Omissis

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Pietro Gremigni Consulente aziendale

Prestazioni di disoccupazione:tutte le novità Inps per il 2011

Il 2011 si presenta come un anno ricco diinnovazioni per le prestazioni di disoccupa­

zione e lo dimostra l’Inps che a cavallo tra ilvecchio e il nuovo anno ha emanato una serie dicircolari e messaggi sull’argomento. L’operazioneva indubbiamente inquadrata nell’ambito del piùgenerale processo di telematizzazione dei servizi alcittadino, tuttavia non a caso è stato deciso dipartire dalle prestazioni di disoccupazione per laparticolare valenza sociale del problema e per ga­rantire una maggiore celerità nel pagamento del­l’indennità

Domanda solo on lineLa circolare n. 170/2010 e i messaggi n. 33019/2010 e n. 308 del 5 gennaio 2011 si occupanodel nuovo processo di invio telematico delle do­mande.Infatti dal 1° gennaio 2011 la presentazione delledomande di disoccupazione ordinaria non agrico­la, dovrà avvenire esclusivamente attraverso unodei seguenti canali:1) Web ­ servizi telematici accessibili direttamen­te dal cittadino tramite Pin attraverso il portaledell’Inps;2) Contact Center Integrato ­ n. 803164;3) Patronati/Intermediari dell’Inps ­ attraverso iservizi telematici offerti dagli stessi.Ricordiamo che l’Inps ha già avviato il canale tele­matico dal mese di marzo 2010 (v. circ. n. 29/2010), però come strumento alternativo al tradizio­nale invio cartaceo.Infatti anche la circolare n. 170/2010 richiama icontenuti e il manuale allegato alla predetta circo­lare n. 29/2010 che si riferisce alla sola disoccu­pazione con requisiti normali.Dal 1° gennaio 2011 le domanda di disoccupazio­ne non agricola con requisiti normali devono esse­re inoltrate all’Inps con le predette modalità, fattosalvo il regime transitorio della durata di tre mesidurante i quali l’Inps medesimo consente la pre­sentazione con le consuete modalità.

Il messaggio n. 308/2011 dell’Inps esclude per ilmomento da tale procedimento le domande didisoccupazione con requisiti ridotti.Utilizzo del web ­ Il primo canale disponibile èrappresentato da internet. Il disoccupato accede alsito internet dell’Inps (www.inps.it) e attiva i se­guenti passaggi:

Al servizio del cittadinoâ

Autenticazione con Pinâ

Invio domande di prestazionia sostegno del reddito

â

Cessazione rapporto di lavoroâ

Disoccupazione ordinaria

Il disoccupato deve inserire i dati in suo possessoe verificare quelli già archiviati dall’Inps attraver­so le denunce contributive e i modelli Unilav.In caso di dati inesatti o incompleti il cittadino puòintervenire per la loro correzione e la domandaviene inserita negli archivi in uno stato di verifica.Oltre ai dati anagrafici (Sezione Anagrafica) glielementi già negli archivi dell’Inps su cui concen­trare l’attenzione per verificare la corretta liquida­zione della prestazione sono:­ quelli relativi al rapporto di lavoro (SezioneUltimo rapporto di lavoro), ossia quelli retribu­tivi per il calcolo dell’indennità e quelli legati altermine di cessazione del rapporto (Sezione Cal­colo dell’indennità);­ quelli contributivi necessari a consentire l’erogazio­ne della prestazione, in particolare la presenza dialmeno un contributo contro la disoccupazione risa­lente ad almeno due anni prima e 52 contributi DSversati nel biennio precedente la data della cessazio­ne del rapporto (Sezione Estratto contributivo).Infine la Sezione Compilazione domanda per­mette di completare l’acquisizione della domandae di procedere all’invio vero e proprio.

InpsCircolare 31.12.2010, n. 170

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Una volta inviata la domanda è possibile stampare:­ la ricevuta di presentazione, sulla quale vengonoevidenziate le integrazioni fatte e le ulteriori infor­mazioni ricavate in automatico dallaprocedura (ad esempio: titolarità dipensione ecc.);­ il modello DS21 Telematico per veri­ficare la correttezza dei dati immessi.Contact Center ­ Col messaggio n.33019 del 31 dicembre 2010 vengo­no completate le informazioni conte­nute nella circolare n. 170/2010 rela­tivamente al secondo Canale che ilcittadino può direttamente percorrere.L’accesso viene effettuato telefonandoal Numero verde 803.164 dove ri­sponderà un operatore del serviziointegrato Inps­Inail.Le opzioni a questo punto sono due:1) Presentazione di domanda da parte diutente provvisto di Pin. L’operatore di ContactCenter compilerà la sezione anagrafica dell’utentein linea, mediante l’apposita applicazione e inter­visterà il lavoratore per acquisire le ulteriori infor­

mazioni necessarie all’esame della domanda. Ladomanda verrà automaticamente acquisita comedomanda firmata con Pin, nell’archivio di gestione

delle domande di Disoccupazionenon agricola della sede competente edovrà essere integrata con le ulterioridichiarazioni rilasciate dal lavoratoredurante l’intervista.2) Presentazione di domanda daparte di utente non provvisto di Pin.L’operatore compilerà la sezione ana­grafica dell’utente in linea, e lo intervi­sterà come nel caso precedente. Invie­rà, quindi, al lavoratore il modello didomanda (DS 21) compilato con tuttele informazioni acquisite.Il lavoratore provvederà a firmare la

domanda e a recapitarla in sede con copia del docu­mento d’identità, per posta o a mezzo fax al n.800803164. La domanda verrà automaticamenteacquisita come non firmata, nell’archivio di gestionedelle domande di Disoccupazione non agricola del­la sede competente, ma potrà essere elaborata solodopo la ricezione del modello di domanda firmato

Le domandedi disoccupazionecon requisitiridotti devonoesserepresentateconle modalitàtradizionali

Quadro delle domande di disoccupazione non agricola

Confermata l’esclusione dalla disoccupazione del personale artistico

L’Inps col messaggio n. 33014 del 31 dicembre 2010 illustra la sentenza della Cassazione che ha confermato la prassi dell’Inps nel respingere le domande di disoccupazione da parte del personale artistico teatrale e cinema-tografico iscritto, ai fini previdenziali, all’Enpals.La Cassazione con sentenza 20 maggio 2010, n. 12355 ha confermato l’esclusione, già operata dall’Inps, dall’assicurazione contro la disoccupazione, dei dipendenti rientranti nella categoria del personale artistico, teatrale e cinematografico, dotati di preparazione tecnica, culturale o artistica. Di conseguenza tali lavoratori sono esclusi dall’indennità di disoccupazione normale e con requisiti ridotti.

Disoccupazione con requisiti normali Disoccupazione con requisiti ridotti

Esclusivamente on line, salvo il periodo transitorio di tre mesi, nei quali è ammissibile la domanda cartacea

Invio tramite mod. DS21/Req. Rid. Cartacea entro il 31 marzo 2011

La compilazione on line o con Contact Center (o tramite Patronato) permette la successiva istruttoria senza allegare documenti

L’Inps acquisisce la sola domanda in automati-co senza necessità di allegare la dichiarazione del datore di lavoro, salvo il mancato aggiorna-mento dei dati dovuto a omesso o incompleto invio della denuncia mensile contributivi

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1. PremessaSi fa seguito alla circolaren. 169 del 31.12.2010 at­tuativa della determina­zione del Presidente del­l’Istituto n. 75 del 30 lu­glio 2010, che disponel’estensione e il potenzia­mento dei servizi telema­tici offerti al cittadino, eche prevede dall’1.1.2011, pur con la necessaria gra­dualità in ragione della complessità del processo, l’uti­lizzo esclusivo del canale telematico per la presentazio­

ne delle principali do­mande di prestazioni/ser­vizi. In relazione a quantosopra, a partire dal 1°gennaio 2011 la presen­tazione delle domande didisoccupazione ordinarianon agricola dovrà avve­nire attraverso uno deiseguenti canali:

­ WEB ­ servizi telematici accessibili direttamente dalcittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto;­ contact center integrato ­ n. 803164;

Inps - Circolare 31 dicembre 2010, n. 170

Oggetto: Dl n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010. Determinazione presidenziale n. 75del 30 luglio 2010. Nuove modalità di presenta-zione della domanda di disoccupazione ordina-ria non agricola dall’1.1.2011. Utilizzo del cana-le telematico

Gli altri messaggi Inps in materia di disoccupazione

INPS - MESSAGGIO 3 GENNAIO 2011, N. 78Oggetto: Liquidazione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti - competen-za 2010.

INPS - MESSAGGIO 31 DICEMBRE 2010, N. 33014Oggetto: Indennità ordinaria di disoccupazione, con requisiti normali e con requisiti ridotti a lavorato-ri dello spettacolo: sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 20 maggio2010, n. 12355 (in Guida al Lavoro n. 31/2010, pag. 41, ndr).

INPS - MESSAGGIO 31 DICEMBRE 2010, N. 33019Oggetto: Invio domande di prestazioni e servizi tramite Contact Center dal 1° gennaio 2011.

INPS - MESSAGGIO 5 GENNAIO 2010, N. 308Oggetto: DS requisiti ridotti 2010.

dal lavoratore. La liquidazione delle domande diDisoccupazione Ordinaria potrà avvenire soltantoquando alla sezione anagrafica acquisita dallo stes­so call center sarà abbinato il mod. DS21 (Inps,messaggio n. 308/2011).Disoccupazione con requisiti ridotti e Unie­mens ­ Dalla dichiarazione di competenza genna­io 2011 (da presentare entro il 28 febbraio 2011)il flusso delle denunce retributive mensili (Unie­mens) sarà implementato con il dato relativo allegiornate effettivamente lavorate per ogni singolasettimana, ai fini della liquidazione dell’indennitàdi disoccupazione con requisiti ridotti.Così si è espresso l’Inps col messaggio del 3 gen­naio 2011, n. 78 allo scopo di semplificare evelocizzare l’istruttoria di tali domande, evitandodi gravare azienda e lavoratore dell’obbligo diprodurre il modello DL 86/88­bis con i dati rela­tivi al rapporto di lavoro.

Ricordiamo infatti che per tale prestazione è es­senziale la verifica del requisito di almeno 78giornate di lavoro effettivamente prestato nell’an­no precedente la domanda, comprendendo tra taligiornate anche quelle di assenza relativamente aferie, malattia, maternità con versamento dellarelativa contribuzione.L’Inps pertanto, a partire dalla successiva fase diinoltro delle domande per il 2010, non acquisiràdi regola alcun dato, e procederà in automaticoavvalendosi dei dati derivanti dalle denunce men­sili e dai modelli Unilav. Solo nel caso di mancatoaggiornamento, al momento della presentazionedella domanda entro il 31 marzo 2011, delle in­formazioni necessarie per la liquidazione automa­tizzata, potrà richiedere al lavoratore la relativadocumentazione con le modalità indicate nellacircolare n. 28/2007 (autocertificazione dei datiretributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).

Il testo della circolare

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­ patronati/intermediari dell’Istituto ­ attraverso i servi­zi telematici offerti dagli stessi. Si dà quindi avvio allatelematizzazione esclusiva dell’istanza di prestazione DSordinaria non agricola. Al fine di informare i potenzialibeneficiari è previsto un periodo transitorio di tre mesidurante il quale saranno comunque garantite le consuetemodalità di presentazione delle domande. Al termine delperiodo transitorio i tre canali sopracitati diventerannoesclusivi ai fini della presentazione delle istanze di presta­zione/servizio. Si forniscono di seguito le istruzioni suiservizi telematizzati al cittadino in materia di indennità didisoccupazione ordinaria non agricola.

2. Presentazione della domandadi disoccupazione ordinaria non agricoladirettamente da cittadino tramite WEBIl servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto(www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al serviziodel cittadino ­ Autenticazione con Pin ­ Invio domande diprestazioni a sostegno del reddito ­ Cessazione rapportodi lavoro ­ Disoccupazione ordinaria. L’architettura delservizio prevede il prelievo automatico delle informazioninecessarie all’istruttoria ed al calcolo della prestazioneutilizzando i dati già in possesso dell’Istituto. Si offredunque in modo trasparente all’assicurato la visionedei dati che lo riguardano presenti negli archivi del­l’Istituto e che verranno utilizzati, se da lui confermati,per la liquidazione della domanda di disoccupazioneordinaria non agricola che perviene così negli archivi instato «I» (istruibile per la verifica dei requisiti oggettivi).In caso di dati inesatti o incompleti il cittadino puòintervenire per la loro correzione e la domanda vieneinserita negli archivi in stato «P» per la verifica sia deirequisiti soggettivi che di quelli oggettivi. Di seguito sidettaglia l’articolazione del servizio:

Sezione AnagraficaTale sezione visualizza i dati anagrafici in possessodell’istituto (Arca). Il cittadino ha la possibilità di varia­re il domicilio.

Sezione Ultimorapporto di lavoroIl servizio recupera i dati dagli archivi Unilav ed Unie­mens dell’ultimo rapporto di lavoro. Vengono visualiz­zati gli elementi utili per la definizione della domanda.Il cittadino può variarli, o integrarli. In tal caso la do­manda verrà posta in P.

Sezione Estratto contributivoVengono visualizzati gli ultimi quattro anni e vieneverificato il requisito del periodo di lavoro effettivo.

Sezione Calcolo dell’indennitàIl sistema preleva da Uniemens la retribuzione teoricalorda, secondo la modalità indicata nella circolare n.115/2008, ed esegue una simulazione indicante lamisura e la durata teorica della prestazione.

Sezione Compilazione domandaQuesta sezione consente di completare l’acquisizionedella domanda e di procedere all’invio vero e proprio.

Una volta inviata la domanda è possibile stampare:­ la ricevuta di presentazione, sulla quale vengono evi­denziate le integrazioni del cittadino e le ulteriori infor­mazioni ricavate in automatico dalla procedura (adesempio: titolarità di pensione ecc.);­ il modello DS21 Telematico per verificare la correttez­za dei dati immessi. Effettuata la verifica, quest’ultimoandrà conservato a cura dell’utente ma non presentatoall’Istituto.Si precisa che il sistema effettua i consueti controllisulla base dei dati presenti nel fascicolo del soggetto erende inoltre disponibile, accedendo alla apposita op­zione, la possibilità di simulare il calcolo dell’importodella prestazione e verificare lo stato delle domande incorso.

3. Presentazione della domandadisoccupazione ordinarianon agricola tramite PatronatoIl servizio è disponibile da tempo per i Patronati ed èin costante evoluzione funzionale secondo quantocontenuto nei Protocolli di intesa che annualmentevengono concordati e sottoscritti da questi Enti edall’Istituto.

4. Presentazione della domandadi disoccupazione ordinarianon agricola tramite Contact CenterIl servizio di acquisizione delle domande di disoccupazio­ne ordinaria da Contact Center Integrato Inps ­ Inail, èdisponibile telefonando al Numero Verde 803.164.Le domande potranno essere acquisite con o senza Pindel cittadino.L’operatore della struttura Inps territorialmente compe­tente dovrà gestire le domande degli utenti dotati di Pincome domande da sportello virtuale del cittadino.Nel caso in cui l’utente non sia dotato di Pin, verrannoacquisiti dal Contact Center i dati essenziali della doman­da.Successivamente copia di questa, con gli estremi identifi­cativi, verrà inviata a stretto giro di posta all’utente cheprovvederà a firmarla, eventualmente integrarla, e a farlapervenire, corredata di copia del documento d’identità, amezzo Fax al n. 800.803.164 o per posta alla StrutturaInps competente.Qualora l’utente, con o senza Pin, abbia manifestatoall’operatore di Cci l’intenzione di richiedere l’Anf e/o ledetrazioni d’imposta per familiari a carico, allo stessodovrà essere inviata dall’operatore la necessaria moduli­stica che l’utente dovrà debitamente compilare e inoltra­re all’Istituto attraverso una delle due modalità sopraindicate.Il Contact Center fornirà inoltre tutte le informazioni eil supporto ai cittadini che utilizzano il canale web dicui al paragrafo 2.

5. Istruzioni procedurali(Omissis)

6. Monitoraggio delle domande(Omissis)

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L’Inps ha messo a disposizione una procedura telematica per l’invio on line delle domande di maternità epaternità. Il meccanismo rappresenta per ora un’opzione rispetto all’invio cartaceo, in attesa del passag­gio all’esclusività del sistema telematico. L’invio online della domanda di congedo di maternità/paternità,sia essa a pagamento diretto o a conguaglio, non dispensa l’interessato dall’onere di presentare ladocumentazione cartacea relativa ai dati non autocertificabili, indispensabili ai fini del riconoscimentodella prestazione richiesta come ad esempio la data presunta del parto.Per permettere l’abbinamento tra l’invio telematico e l’allegato cartaceo il lavoratore deve riportare sulladocumentazione cartacea (oppure sulla busta che la contiene) il numero di protocollo rilasciato dallaprocedura all’atto dell’invio online della domanda.La prestazione richiesta non potrà essere riconosciuta fino a quando la domanda non venga completatacon la documentazione indispensabile.Aspetti procedurali ­ Per fruire della presentazione telematica occorre collegarsi al sito dell’Inps(www.inps.it), ed essere in possesso del Pin di autenticazione. Il servizio è disponibile tra i servizi onlinededicati al Cittadino: bisogna selezionare la voce «Invio online di Domande di prestazioni a Sostegno delreddito» che permette l’accesso allo «Sportello Virtuale del cittadino».

Domanda di congedo di maternitàverso la sola presentazione telematica

PremessaNell’ottica di potenziare iservizi on line offerti alcittadino, è stato reso pos­sibile, attualmente per ilavoratori dipendenti, l’in­vio on line delle domandedi congedo di maternità epaternità, sia in caso diparto sia in caso di ado­zione/affidamento, nazionale ed internazionale, prea­dottivo e non preadottivo.In attesa di rendere esclusivo il meccanismo di presenta­zione delle domande telematiche si rilascia la procedu­ra di presentazione con le relative istruzioni.Si precisa, in via preliminare, che l’invio online delladomanda di congedo di maternità/paternità, sia essa apagamento diretto o a conguaglio, non dispensa il citta­dino dall’onere di presentare ­ alla Struttura Inps com­petente, secondo le consuete modalità (allo sportellooppure a mezzo raccomandata postale) ­ la documenta­zione cartacea relativa ai dati non autocertificabili, indi­spensabili ai fini del riconoscimento della prestazionerichiesta (ad esempio la data presunta del parto).Al fine di consentire al funzionario preposto all’istrutto­ria delle domande in questione l’abbinamento delladocumentazione cartacea pervenuta con la relativa do­manda inviata online, sarà cura del cittadino riportaresulla documentazione cartacea (oppure sulla busta chela contiene) il numero di protocollo rilasciato dalla pro­cedura all’atto dell’invio online della domanda.I dati non autocertificabili contenuti nella domandaonline, sempre che non siano stati già convalidati inprecedenza, dovranno essere verificati come di regola(per esempio, la data presunta del parto indicata dallalavoratrice nella domanda online dovrà essere verificatamediante confronto con la data presunta del parto ri­portata nel certificato medico di gravidanza).

La prestazione richiestanon potrà essere ricono­sciuta fino a quando ladomanda non venga com­pletata con la documenta­zione indispensabile adessa relativa.

Aspetti proceduraliAl fine di consentire ai la­

voratori dipendenti l’invio online delle domande di con­gedo di maternità/paternità è stato realizzato un apposi­to servizio Web.L’accesso al servizio avviene collegandosi al sito del­l’Inps (www.inps.it). Il cittadino richiedente deve esserein possesso del Pin di autenticazione. Il servizio è dispo­nibile tra i servizi online dedicati al Cittadino; in partico­lare, bisogna selezionare la voce «Invio online di Do­mande di prestazioni a Sostegno del reddito» che per­mette l’accesso allo «Sportello Virtuale del cittadino».Le domande acquisite in modalità online dal cittadinosono prelevate dalla procedura in automatico, una voltaal giorno. Il prelievo consiste nell’inserimento negli ar­chivi della procedura dei dati anagrafici del lavoratore edei nati/adottati, delle domande e dei relativi eventi dimaternità.

Gestione domande di maternità/paternitàricevute via internetOmissis.

Acquisizione/variazioneOmissis.

CancellazioneOmissis.

Inps - Messaggio 3 gennaio 2011, n. 82

Oggetto: Invio on line delle domande di conge-do di maternità/paternità per i lavoratori dipen-denti - Procedura di gestione delle prestazionidi malattia, maternità e legge n. 104/1992 -Aggiornamento programmi

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Alberto Rozza Consulente aziendale

Lavoratori extracomunitari:in Gazzetta il decreto flussi 2010

I datori di lavoro interessati ad assumerecittadini extracomunitari provenienti da

uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscrittoaccordi di cooperazione in materia migratoria do­vranno presentare apposita domanda per via tele­matica a partire dal 31 gennaio 2011

Il decreto in Gazzetta Ufficiale fissa in circa 100mila quote i flussi di ingresso dei lavoratori extraco­munitari ammessi in Italia per l’anno 2010. L’ema­nazione di tale provvedimento normativo è fondatasull’esigenza di soddisfare le necessitàdel mercato italiano e dare riscontro aibisogni delle famiglie consentendo gliingressi per colf e badanti stranieri.Il Governo ha così dato attuazione alnuovo testo dell’art. 3 del Dlgs n.286/1998 (come modificato dal Dl n.194/2009 convertito in legge n. 25/2010) che dispone che la determina­zione annuale delle quote massime di stranieri daammettere in Italia avviene con un Dpcm sullabase dei criteri generali individuati nel documen­to programmatico triennale sulla politica dell’im­migrazione sul territorio dello Stato e che in casodi mancata pubblicazione di detto documento ilPresidente del Consiglio può provvedere in viatransitoria con proprio decreto entro il 30 novem­bre nel limite delle quote stabilite con l’ultimodecreto flussi. Poiché il documento programmati­co non è stato emanato, il Governo ha fissato iflussi d’ingresso per il 2010 nel limite delle quote(150 mila) dell’ultimo decreto datato 3 dicembre2008 (G.U. n. 288/2008).Come avevamo già visto per i flussi 2007 e 2008anche per quelli fissati per il 2010 sarà il canaletelematico (con i famosi click day) l’unica modali­tà di invio delle domande di rilascio del nulla ostaall’ingresso.La grande novità dei flussi 2010 è data però dallapossibilità di compilare la domanda on line diretta­

mente sul web al fine di facilitare e velocizzare laprocedura. Inoltre la conferma di avvenuta ricezio­ne dell’istanza sarà visualizzabile immediatamentesenza dover più attendere la spedizione via e­mail.I datori di lavoro interessati potranno procedereautonomamente all’invio dell’istanza oppure po­tranno avvalersi dell’intermediazione delle asso­ciazioni di categoria, dei patronati oppure dei pro­fessionisti abilitati tra i quali rientrano anche iconsulenti del lavoro. Questi ultimi se hanno giàottenuto l’abilitazione in passato (per gli altri flussid’ingresso) dovranno logarsi utilizzando le chiavidi accesso in loro possesso.Ma vediamo di seguito nel dettaglio come sonostate ripartite le circa 100.000 quote, che vannoad aggiungersi agli altri 6.000 ingressi (4 mila permotivi di lavoro autonomo e 2 mila per coloro

che hanno completato programmi diformazione ed istruzione nel loro Pa­ese di origine ai sensi dell’art. 23 delTu immigrazione) previsti per l’anno2010 dal decreto flussi (Dpcm 1°aprile 2010) per i lavori stagionali,tenendo conto anche delle istruzionioperative fornite con la circolare con­giunta Ministero interno/lavoro

3.1.2011, n. 8.

Quote riservateNell’ambito della quota massima pari a 98.080unità sono ammessi in Italia, per motivi di lavorosubordinato non stagionale, 52.080 cittadini diPaesi che hanno sottoscritto o stanno per sotto­scrivere specifici accordi di cooperazione in mate­ria migratoria. Questi in particolare sono:­ 4.500 cittadini albanesi;­ 1.000 cittadini algerini;­ 2.400 cittadini del Bangladesh;­ 8.000 cittadini egiziani;­ 4.000 cittadini filippini;­ 2.000 cittadini ghanesi;­ 4.500 cittadini marocchini;­ 5.200 cittadini moldavi;­ 1.500 cittadini nigeriani;­ 1.000 cittadini pakistani;­ 2.000 cittadini senegalesi;­ 80 cittadini somali;

Dpcm 30 novembre 2010(G.U. 31.12.2010, n. 305)

La domandapuò esserecompilatadirettamenteon line

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­ 3.500 cittadini dello Sri Lanka;­ 4.000 cittadini tunisini;­ 1.800 cittadini indiani (novità rispetto ai flussi2007);­ 1.800 cittadini peruviani (novità rispetto ai flussi2007);­ 1.800 cittadini ucraini (novità rispetto ai flussi2007);­ 1.000 cittadini del Niger (novità rispetto ai flussi2007);­ 1.000 cittadini del Gambia (novità rispetto aiflussi 2007);­ 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenentiall’Unione europea che concludano accordi fina­lizzati alla regolamentazione dei flussi di ingressoe delle procedure di riammissione.

Colf e badantiTenuto conto della particolare richiesta delle fami­glie italiane, anche questo decreto flussi destina30.000 ingressi ai cittadini extracomunitari resi­denti all’estero per motivi di lavoro subordinatonon stagionale da impiegare nel settore del lavorodomestico e assistenza alla persona provenienti daqualsiasi Paese del mondo in aggiunta a quelli acui il Ministero ha riservato delle quote (vedi so­pra). Questo significa che nell’ambito del lavorodomestico possono essere occupate regolarmentepiù di 30 mila unità, dato che anche i cittadiniprovenienti dai Paesi con i quali l’Italia ha sotto­scritto particolari accordi di coopera­zione possono venire assunti comecolf o badanti.

Le conversioniIl Dpcm ha riservato 11.000 quote diingresso ai cittadini extracomunitarigià presenti nel nostro Paese che in­tendono convertire il titolo di soggior­no posseduto con un permesso di sog­giorno per lavoro subordinato. Si tratta in partico­lare di:­ 3.000 permessi di soggiorno per studio. Nonrientrano in questa quota e quindi più in generalenei flussi di ingresso quelle conversioni richiesteda chi ha conseguito in Italia il diploma di laureao di laurea specialistica a seguito della frequenzadei relativi corsi di studio svolti nel nostro Paese(art. 14, comma 5, Dpr n. 394/1999 ­ regolamen­to di attuazione Tu immigrazione);­ 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/oformazione. Devono essere tenuti distinti i permes­si rilasciati ai sensi dell’art. 40, comma 9, lett. a) delregolamento di attuazione che prevede che gli stra­nieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgi­

mento di tirocini di formazione e d’orientamento infunzione del completamento di un percorso di for­mazione professionale e quelli dell’art. 44­bis, com­ma 5, dello stesso regolamento che prevede gliingressi nel territorio nazionale degli stranieri inpossesso dei requisiti previsti per il rilascio del vistodi studio, che intendono frequentare corsi di for­mazione professionale finalizzati al riconoscimentodi una qualifica o comunque alla certificazione del­le competenze acquisite. In entrambe le situazionisopra ricordate l’ingresso avviene nell’ambito delcontingente annuale che il Ministero del lavoro ètenuto a determinare entro il 30 giugno di ognianno (per il 2010 il decreto ministeriale 6.7.2010ha fissato in 5.000 unità il contingente degli stra­nieri ammessi a frequentare in Italia i corsi di for­mazione professionale e in 5.000 unità quelli am­messi a svolgere i tirocini formativi);­ 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagio­nale. Si coglie l’occasione per ricordare che laconversione di predetto permesso in lavoro subor­dinato (non stagionale) è riconosciuta al cittadinostraniero soltanto dopo che ha fatto per due anniconsecutivi ingresso in Italia per svolgere un’attivi­tà di tipo stagionale. In sostanza è escluso che uncittadino extracomunitario presente per la primavolta in Italia per svolgere un’attività di tipo sta­gionale possa chiedere la conversione del suo per­messo in lavoro subordinato;­ 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti dilungo periodo rilasciati ai cittadini extracomunitari

da un altro Stato membro. Si tratta deicittadini di Paesi terzi che hanno otte­nuto la ex carta di soggiorno ad esem­pio in Francia o Germania e che inten­dono soggiornare in Italia perché quilavorano regolarmente.È inoltre prevista la conversione inpermessi di soggiorno per lavoro au­tonomo a 500 cittadini stranieri inpossesso di permessi di soggiorno Ce

per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da unaltro Paese Ue (in aggiunta a quelli sopra elencati).Alle suddette quote si aggiungono anche 4.000ingressi riservati ai cittadini stranieri non comunita­ri residenti all’estero che hanno completato i pro­grammi di formazione e di istruzione nel Paese diorigine (art. 23 Tu immigrazione). Nel caso in cuidetta quota vada esaurita, sono ammessi ulterioriingressi sulla base di effettive richieste di lavoratoriformati ex artt. 23 e 34, Dpr n. 394/1999.

Stranieri con familiari di origine italianaCome avvenuto per gli anni precedenti, una quotaviene sempre riservata (sia per motivi di lavorosubordinato che autonomo) ai lavoratori di origine

La confermadi avvenutaricezionedell’istanzaè visualizzabilein tempo reale

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italiana per parte di almeno uno dei genitori fino alterzo grado in linea diretta di ascendenza, residentiin Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (que­st’ultimo è una novità non prevista in precedenza),che chiedano di essere inseriti in un apposito elen­co, costituito presso le rappresentanze diplomaticheo consolari italiane in Argentina, Uruguay, Ve­nezuela e Brasile, contenente le qualifiche profes­sionali dei lavoratori stessi. Quest’anno la quotariservata a predetti soggetti è pari a 500 unità.La ripartizione territoriale (tra Regioni e Provinceautonome) verrà effettuata dal Ministero del lavo­ro con apposita circolare. Non verranno inveceripartite le quote destinate alle conversioni cherimarranno nella disponibilità del Ministero dellavoro a livello centrale e verranno assegnate inbase alle specifiche richieste che proverranno da­gli Sportelli Unici per l’immigrazione.

La presentazione delle istanzeLe istruzioni operative per l’inoltro delle istanzecon la procedura telematica rimangono quelle giànote così come ricordato dalla circolare interno/lavoro n. 8/2011, mentre il Dpcm ha fissato ledate per l’invio delle domande.Sono state previste in particolare tre date per evi­tare che il sistema si congestioni:

Datapresentazione Soggetti interessati

Dalle ore 8,00del 31.1.2011

1 - per i lavoratori provenienti daiPaesi che hanno sottoscritto ostanno per sottoscrivere specificiaccordi di cooperazione migrato-ria (albanesi, algerini, egiziani, fi-lippini, marocchini ecc.) - si vedanel dettaglio la tabella di ripartodelle quote

Tabella riepilogativa

Totale 98.080quote

52.080 quote per i cittadinidi Paesi che hanno sotto-scritto o stanno per sotto-scrivere specifici accordi dicooperazione in materiamigratoria

- 4.500 cittadini albanesi;- 1.000 cittadini algerini- 2.400 cittadini del Bangladesh;- 8.000 cittadini egiziani;- 4.000 cittadini filippini;- 2.000 cittadini ghanesi- 4.500 cittadini marocchini;- 5.200 cittadini moldavi;- 1.500 cittadini nigeriani;- 1.000 cittadini pakistani;- 2.000 cittadini senegalesi;- 80 cittadini somali;- 3.500 cittadini dello Sri Lanka;- 4.000 cittadini tunisini;- 1.800 cittadini indiani;- 1.800 cittadini peruviani;- 1.800 cittadini ucraini;- 1.000 cittadini del Niger;- 1.000 cittadini del Gambia;- 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione euro-pea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazionedei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione

30.000 quote per colf e badanti (provenienti da un Paese diverso da quelli so-pra elencati)

11.000 quote per la con-versione in permessi disoggiorno per lavoro subor-dinato

- 3.000 permessi di soggiorno per studio.- 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione.- 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.- 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo perio-do rilasciati ai cittadini extracomunitari da un altro Stato membro

500 quote per la conversio-ne in permessi di soggiornoper lavoro autonomo

Titolari di permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo pe-riodo rilasciati ai cittadini stranieri da un altro Paese Ue

4.000 quote ai cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che hannocompletato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese diorigine (art. 23 Tu immigrazione). Nel caso in cui detta quota vadaesaurita, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive ri-chieste di lavoratori formati ex artt. 23 e 34, Dpr n. 394/1999

500 quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino alterzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, chechiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplo-matiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche pro-fessionali dei lavoratori stessi

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Datapresentazione Soggetti interessati

Dalle ore 8,00del 2.2.2011

2 - per i lavoratori provenienti daiPaesi diversi di quelli indicati alpunto 1 da occupare nel settoredel lavoro domestico (colf) e as-sistenza alla persona (badanti)

Dalle ore 8,00del 3.2.2011

3 - per i lavoratori provenienti daiPaesi diversi di quelli indicati alpunto 1 da occupare in tutti glialtri settori (edilizio, metalmecca-nico, agricolo, commercio, ecc.)

A partire dal 17 gennaio sul sito del Ministerodell’interno sarà disponibile l’applicativo per lacompilazione dei moduli. Compilazione che reste­rà attiva fino al 30 giugno 2011.La circolare n. 8/2011 precisa inoltre che l’orariodi acquisizione dell’istanza e quello di invio daparte dell’utente non coincideranno a causa deitempi di trasmissione legati alla rete internet.La modulistica disponibile comprende i seguentimodelli: A ­ B ­ VA ­ VB ­ LS ­ LS1 ­ LS2 ­ BPS.In merito alla procedura telematica gli interessatipossono avvalersi delle associazioni nazionali rap­presentative dei datori di lavoro, delle organizza­zioni sindacali e delle associazioni di stranieri ov­vero organizzazioni stabili operanti in loro favore(ex art. 42, comma 2, Tu n. 286/1998) nonchédei patronati, previa apposita stipula di un proto­collo d’intesa oppure procedere inproprio direttamente con l’uso delpersonal computer e del collegamentoad internet.Nel primo caso i datori di lavoro cheintendono presentare la domandapossono rivolgersi a: Confindustria,Confapi, Confcommercio, Confeser­centi, Federalberghi, Confcooperative,Lega cooperative, Coldiretti,Confagricoltura, Confederazione Ge­nerale Agricoltura, Copagri, Confarti­gianato, Cna, Casartigiani, Conftrasporto, Assinda­tcolf, Unci, Unsic, Associazione nazionale produt­tori agricoli e Unione nazionale di imprese. Inoltreè possibile rivolgersi anche alle seguenti associa­zioni attive nel settore dell’immigrazioni: Ugl,Anolf e Arci. Invece i patronati che hanno siglatoil protocollo d’intesa con il Ministero dell’internosono: Informafamiglia, Acai, Claai, Labor, Ital­Uil,Inas­Cisl, Inca­Cgil, Acli, Inpas, Inpal, Enas, Sias,Epas, Inapi e Encal.I Ministeri lavoro/interno ricordano che l’even­tuale spedizione di più domande mediante ununico invio verrà comunque gestita dal sistemacome una serie di singole spedizioni in base all’or­

dine di compilazione e verranno generate singolericevute una per ogni domanda.I datori di lavoro presenteranno alle suddette as­sociazioni (o professionisti abilitati) i dati ed i do­cumenti necessari per compilare la modulistica.In merito ai dati da indicare si conferma che sonosempre gli stessi: quelli relativi al datore di lavoro,al lavoratore e al rapporto di lavoro che si intendeinstaurare. Per quanto riguarda invece i documenti,si ricorda che all’istanza inviata telematicamentenon dovrà essere allegato nulla. I documenti do­vranno essere presentati dal datore di lavoro insede di sottoscrizione del contratto di soggiorno edi rilascio del nulla osta nel caso in cui la domandavenga accolta. Sarà cura dello Sportello Unico perl’immigrazione indicare nella lettera di convocazio­ne i documenti di cui intende prendere visione.Per l’invio del modulo, la prima operazione che ènecessario fare è collegarsi ad internet, accedereall’apposito spazio dedicato presente sul sito delMinistero dell’interno, logarsi e individuare la do­manda d’interesse.Rispetto al passato, il sistema messo a punto dalMinistero dell’interno per i flussi 2010 consente lacompilazione della domanda direttamente on line.Ciò significa che una volta compilata l’istanza sulweb, l’utente non dovrà far altro che attendere ilclick day per l’inoltro.Se la domanda viene accolta, il datore di lavoro

viene convocato per la sottoscrizionedel contratto di soggiorno ed il ritirodel nulla osta. Quest’ultimo servirà al­lo straniero per ottenere dalla Rap­presentanza diplomatica o consolareitaliana presente nel suo Paese di ori­gine il visto d’ingresso necessario perentrare regolarmente in Italia.Il lavoratore (obbligatoriamente insie­me al datore di lavoro) si dovrà pre­sentare presso lo Sportello Unico perl’immigrazione per sottoscrivere a sua

volta il contratto di soggiorno e ottenere il mod.209 utile per il rilascio del permesso di soggiorno.Il Ministero del lavoro (circolare del 18 giugno2010, n. 3964) ricorda infine che il datore dilavoro ha l’obbligo di effettuare, entro 48 oredalla sottoscrizione del contratto di soggiorno daparte del lavoratore straniero (fa fede la data ri­portata sul timbro), la prescritta comunicazioneobbligatoria agli organi competenti ai fini dell’as­sunzione.Quest’ultima è una novità procedurale previstaper gli ingressi per lavoro stagionale ed estesaadesso a tutti gli altri ingressi per lavoro subordi­nato.

I consulentidel lavoropossonoprocedereall’inviodelle istanzeper contodei datori

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IL PRESIDENTEDEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, esuccessive modificazionied integrazioni, recante ilTesto unico delle disposi­zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e nor­me sulla condizione dello straniero;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni edintegrazioni, Regolamento recante norme di attuazionedel testo unico sull’immigrazione;Visto l’art. 3 del testo unico sull’immigrazione, comemodificato dall’art. 10­ter del decreto legge 30 dicem­bre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nellalegge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale dispone che ladeterminazione annuale delle quote massime di stra­nieri da ammettere nel territorio dello Stato avvienecon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,sulla base dei criteri generali per la definizione deiflussi d’ingresso individuati nel documento program­matico triennale, relativo alla politica dell’immigrazionee degli stranieri nel territorio dello Stato, e che, «in casodi mancata pubblicazione del decreto di programma­zione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministripuò provvedere in via transitoria, con proprio decreto,entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilitenell’ultimo decreto emanato»;Considerato che il documento programmatico triennalenon è stato emanato;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana ­ serie generale ­ n. 288 del10 dicembre 2008, concernente la programmazionetransitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extraco­munitari non stagionali nel territorio dello Stato perl’anno 2008, che prevede una quota complessiva di150.000 unità;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri1° aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana ­ serie generale ­ n. 91 del 20 aprile2010, concernente la programmazione transitoria deiflussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagio­nali e di altre categorie nel territorio dello Stato perl’anno 2010;Rilevato che il predetto decreto del Presidente del Con­siglio dei Ministri 1° aprile 2010 prevede ­ come antici­pazione della quota massima di ingresso di lavoratoriextracomunitari non stagionali per l’anno 2010 ­ rispet­tivamente, una quota per l’ingresso di 4.000 cittadinistranieri non comunitari, residenti all’estero, per motividi lavoro autonomo ed una quota per l’ingresso di2.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti al­l’estero, che abbiano completato programmi di forma­zione ed istruzione nel Paese di origine;Ritenuta l’urgenza di definire, per soddisfare le esigen­ze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratoriextracomunitari non stagionali da ammettere nel terri­torio dello Stato per l’anno 2010;Considerata l’esigenza di dare riscontro in via prioritariaai bisogni delle famiglie, consentendo gli ingressi per il

lavoro domestico e di assi­stenza e cura alla persona;Visto l’art. 21 del Testounico sull’immigrazione,in precedenza richiamato,circa la previsione di quo­te riservate a favore di Pa­esi che collaborano nellepolitiche di regolamenta­

zione dei flussi d’ingresso e nelle procedure di riammis­sione, nonché la previsione di quote riservate ai lavora­tori di origine italiana;Ravvisata inoltre la necessità di prevedere una quotaper l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari nonstagionali residenti all’estero che hanno partecipato acorsi di formazione professionale e di istruzione neiPaesi di origine ai sensi dell’art. 23 del citato Testounico sull’immigrazione;Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con de­creto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adot­tare, in via di programmazione transitoria, entro il limi­te della quota complessiva utilizzabile per l’anno 2010,determinata sulla base della quota complessiva previstadal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3dicembre 2008 e delle corrispondenti quote per lavoronon stagionale già autorizzate, a titolo di anticipazioneper il corrente anno 2010, con decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010;

Decreta:

Articolo 11. In via di programmazione transitoria dei flussi d’in­gresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nelterritorio dello Stato per l’anno 2010, sono ammessi inItalia, per motivi di lavoro non stagionale, i cittadinistranieri non comunitari, entro una quota massima di98.080 unità, da ripartire tra le Regioni e le Provinceautonome a cura del Ministero del lavoro e delle politi­che sociali, che si aggiunge alla quota di 6.000 unitàgià prevista, in via di anticipazione, con il decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010.

Articolo 21. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, sono ammes­si in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagio­nale, 52.080 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto ostanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazio­ne in materia migratoria, così ripartiti:a) 4.500 cittadini albanesi;b) 1.000 cittadini algerini;c) 2.400 cittadini del Bangladesh;d) 8.000 cittadini egiziani;e) 4.000 cittadini filippini;f) 2.000 cittadini ghanesi;g) 4.500 cittadini marocchini;h) 5.200 cittadini moldavi;i) 1.500 cittadini nigeriani;l) 1.000 cittadini pakistani;m) 2.000 cittadini senegalesi;n) 80 cittadini somali;o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;p) 4.000 cittadini tunisini;

Decreto del Presidente del Consigliodei Ministri 30 novembre 2010

Oggetto: Programmazione transitoria dei flussid’ingresso dei lavoratori extracomunitari non sta-gionali nel territorio dello Stato, per l’anno 2010

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È stato pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 305del 31 dicembre 2010 ildecreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri30 novembre 2010, con­cernente la Programma­zione transitoria dei flus­si di ingresso dei lavora­tori extracomunitari nonstagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2010 aisensi dell’art. 3 del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286 esuccessive modificazioni ed integrazioni, in base alquale, in caso di mancata pubblicazione del decretodi programmazione annuale, il Presidente del Consi­glio dei Ministri può provvedere alla determinazionedelle quote di stranieri da ammettere nel territorio

dello Stato, in via transi­toria, nel limite dellequote stabilite nell’ulti­mo decreto emanato(All. 1).L’emanazione di tale de­creto è fondata sull’ur­genza di soddisfare le esi­genze del mercato del la­voro italiano e di dare ri­

scontro, in via prioritaria, ai bisogni delle famiglie, con­sentendo gli ingressi per il lavoro domestico e di assi­stenza e cura alla persona.Il decreto tiene, inoltre, conto della necessità di favorirei Paesi extracomunitari che collaborano con l’Italia nel­le politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso enelle procedure di riammissione.

Ministero dell’interno e del lavoroCircolare 3 gennaio 2010, n. 8

Oggetto: Dpcm 30 novembre 2010. Program-mazione transitoria dei flussi di ingresso perlavoratori extracomunitari non stagionali nel ter-ritorio dello Stato per l’anno 2010

q) 1.800 cittadini indiani;r) 1.800 cittadini peruviani;s) 1.800 cittadini ucraini;t) 1.000 cittadini del Niger;u) 1.000 cittadini del Gambia;v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti al­l’Unione europea che concludano accordi finalizzatialla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle pro­cedure di riammissione.

Articolo 31. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, sono ammes­si in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagio­nale, i cittadini stranieri non comunitari residenti al­l’estero provenienti da Paesi non elencati all’art. 2, en­tro una quota di 30.000 unità per il settore del lavorodomestico e di assistenza e cura alla persona.

Articolo 41. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, è autorizzatala conversione in permessi di soggiorno per lavorosubordinato non stagionale di:a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o forma­zione;c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;d) 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti dilungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altroStato membro dell’Unione europea.2. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, è autorizzatala conversione in permessi di soggiorno per lavoroautonomo di 500 permessi di soggiorno Ce per sog­giornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesiterzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Articolo 51. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1 è riservatauna quota di 4.000 ingressi ai cittadini stranieri noncomunitari residenti all’estero che abbiano completa­to i programmi di formazione e di istruzione nelpaese di origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legi­slativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di esaurimen­to della predetta quota, sono ammessi ulteriori in­gressi sulla base di effettive richieste di lavoratoriformati ai sensi del citato art. 23 e dell’art. 34 del

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394.

Articolo 61. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, per l’anno2010 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro su­bordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entrouna quota di 500 unità, lavoratori di origine italianaper parte di almeno uno dei genitori fino al terzo gradoin linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina,Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essereinseriti in un apposito elenco, contenente le qualificheprofessionali dei lavoratori stessi, costituito presso lerappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Ar­gentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Articolo 71. I termini per la presentazione delle domande ai sensidel presente decreto decorrono:a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all’art.2, dalle ore 8 del trentunesimo giorno successivo alladata di pubblicazione del presente decreto nella Gaz­zetta Ufficiale della Repubblica italiana;b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelliindicati all’art. 2:1) dalle ore 8 del trentatreesimo giorno successivo alladata di pubblicazione del presente decreto, per il setto­re del lavoro domestico e di assistenza e cura allapersona;2) dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno successivoalla data di pubblicazione del presente decreto, pertutti i restanti settori.2. Nel limite della quota di cui all’art. 1, sono ammessele domande di nulla osta al lavoro presentate entro seimesi dalla data di pubblicazione del presente decretonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 81. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazio­ne del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana, qualora vengano rilevate quote si­gnificative non utilizzate, le quote stabilite nel presentedecreto, ferma restando la quota massima di cui all’art.1, possono essere diversamente ripartite sulla base del­le effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

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I) Determinazione delle quotePer tali ragioni, con il Dpcm in argomento, sono am­messi in Italia, per motivi di lavoro subordinato nonstagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entrouna quota massima di 98.080 unità, che si aggiungealla quota di 6.000 unità già prevista, in via di anticipa­zione, con il Dpcm 1° aprile 2010, concernente laProgrammazione transitoria dei flussi di ingresso deilavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorienel territorio dello Stato per l’anno 2010 (art. l).Nell’ambito della quota sopra indicata, 52.080 ingressiper motivi di lavoro subordinato non stagionale sonoriservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stan­no per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione inmateria migratoria, suddivisi nel modo seguente (art. 2):a) 4.500 cittadini albanesi;b) 1.000 cittadini algerini;c) 2.400 cittadini del Bangladesh;d) 8.000 cittadini egiziani;e) 4.000 cittadini filippini;f) 2.000 cittadini ghanesi;g) 4.500 cittadini marocchini;h) 5.200 cittadini moldavi;i) 1.500 cittadini nigeriani;l) 1.000 cittadini pakistani;m) 2.000 cittadini senegalesi;n) 80 cittadini somali;o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;p) 4.000 cittadini tunisini;q) 1.800 cittadini indiani;r) 1.800 cittadini peruviani;s) 1.800 cittadini ucraini;t) 1.000 cittadini del Niger;u) 1.000 cittadini del Gambia;v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti al­l’Unione Europea che concludano accordi finalizzatialla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle pro­cedure di riammissione.Il decreto consente, inoltre, nell’ambito della medesimaquota massima di 98.080 unità, 30.000 ingressi dicittadini stranieri provenienti da Paesi diversi da quelligià elencati, per il settore del lavoro domestico e diassistenza e cura alla persona (art. 3).Infine, sempre nell’ambito della quota massima indica­ta, si dispone:­ una quota di 11.000 unità per la conversione inpermessi di soggiorno per lavoro subordinato non sta­gionale (art. 4, comma 1) così suddivisa:a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o forma­zione;c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;d) 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti dilungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altroStato membro dell’Unione europea;­ la conversione in permessi di soggiorno per lavoroautonomo di 500 permessi di soggiorno Ce per sog­giornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesiterzi da altro Stato membro dell’Unione europea (art. 4,comma 2);­ la riserva di una quota di 4.000 ingressi ai cittadinistranieri non comunitari che abbiano completato i pro­grammi di formazione e di istruzione nel Paese di origi­ne, ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 25 luglio 1986, n.

286; tale quota si aggiunge a quella di n. 2.000 ingres­si, già prevista dal Dpcm 1.4.2010 (art. 5);­ l’ammissione in Italia, entro una quota di 500 unità, permotivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoroautonomo, di lavoratori di origine italiana residenti inArgentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, inseriti in unospecifico elenco costituito presso le rappresentanze diplo­matiche o consolari italiane di quei Paesi (art. 6).Nel limite della quota stabilita dall’art. 1 del citatodecreto, sono ammesse le domande di nulla osta allavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblica­zione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repub­blica Italiana (art. 7, comma 2).La ripartizione territoriale delle quote ­ sia quellestabilite dall’art. 2 (52.080 quote per nazionalitàprivilegiate riferite a qualsiasi settore d’impiego), chedall’art. 3 (30.000 quote indistinte per nazionalità eriservate al lavoro domestico e all’assistenza e curaalla persona) del presente decreto ­ sarà effettuata dalMinistero del lavoro e delle politiche sociali ­ Direzio­ne Generale dell’immigrazione, con successiva circo­lare sulla base dei dati che saranno forniti dal Mini­stero dell’interno ­ Dipartimento libertà civili e immi­grazione, relativamente alle richieste di nulla osta allavoro regolarmente inviate nelle date previste ai sin­goli sportelli unici per l’immigrazione sull’intero terri­torio nazionale. Ciò, al fine di far coincidere i fabbiso­gni evidenziati dalle realtà territoriali con i vincolinazionali previsti per l’attribuzione delle quote pernazionalità.Le quote d’ingresso di cui agli articoli 4, 5 e 6 delpresente decreto (16.000 quote per conversioni deipermessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazio­ne, lavoro stagionale, soggiorno Ce di lungo periodoin permessi di soggiorno per lavoro subordinato; la­voratori formati all’estero e lavoratori di origine ita­liana) non verranno ripartite a livello territoriale, maresteranno nella disponibilità della Direzione genera­le dell’immigrazione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali per essere assegnate a seguito dellespecifiche richieste che perverranno agli sportelli uni­ci per l’immigrazione e che saranno segnalate dalleDirezioni provinciali del lavoro alla suddetta Direzio­ne generale.Si evidenzia, in particolare, quanto recato dall’art. 5 delpresente decreto, che, secondo quanto previsto dall’art.34, comma 9, del Dpr n. 394/1999, stabilisce la possi­bilità che, in caso di esaurimento della quota riservataai lavoratori formati all’estero (n. 4.000), siano ammes­si, con successivi provvedimenti amministrativi, ulterio­ri ingressi sulla base delle effettive richieste di lavorato­ri formati ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico.Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva,comunque, la possibilità ­ decorso il termine previstodall’art. 8 del presente decreto (120 giorni dalla pubbli­cazione del provvedimento) ­ di procedere ad un’even­tuale redistribuzione di quote residue di lavoro dome­stico ed assistenza e cura alla persona per compensarele carenze o le eccedenze di domande delle singolecomunità nazionali.Le richieste a valere sulla quota residuale degli ingressiper lavoro non stagionale, prevista, in via di anticipazio­ne, dal Dpcm 1.4.2010 (n. 1.500 unità per conversionidei permessi di soggiorno per motivi di studio/forma­

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zione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo en. 2.000 ingressi di lavoratori formati all’estero) po­tranno ancora essere presentate entro i termini previstidal citato art. 7, comma 2, del presente decreto. LeDirezioni provinciali del lavoro verificheranno ­ tramiteil sistema Silen ­ la disponibilità delle relative quote,che sono state già distribuite dalla Direzione generaledell’immigrazione del Ministero del lavoro.

II) Modalità di presentazionedelle istanze e modulisticaLe domande di nulla osta per il lavoro non stagionalepotranno essere presentate esclusivamente con modali­tà informatiche attraverso il sistema di inoltro telemati­co raggiungibile tramite apposito link disponibile sul­l’home page del Ministero dell’interno (www.interno. it).La modulistica disponibile comprenderà i seguenti mo­delli:­ A ­ richiesta di nulla osta al lavoro domestico;­ B ­ richiesta di nulla osta al lavoro subordinato;­ VA ­ domanda di verifica della sussistenza di unaquota per la conversione del permesso di soggiorno perstudio o tirocinio in permesso di soggiorno per lavorosubordinato;­ VB ­ domanda di verifica della sussistenza di unaquota per la conversione del permesso di soggiorno perlavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavorosubordinato;­ LS ­ Art. 9­bis ­ richiesta nulla osta al lavoro subordi­nato per stranieri in possesso di un permesso di sog­giorno Ce;­ LS1 ­ Art. 9­bis ­ richiesta di nulla osta al lavorodomestico per stranieri in possesso di un permesso disoggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo;­ LS2 ­ domanda di verifica della sussistenza di unaquota per lavoro autonomo e di certificazione attestan­te il possesso di requisiti per lavoro autonomo ai sensidegli articoli 26 e 9 Testo unico Immigrazione perstranieri in possesso di un permesso di soggiorno dellaComunità europea;­ BPS ­ richiesta nominativa e numerica di nulla osta allavoro subordinato ai sensi degli articoli 22 e 23 delDecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e art. 30,Decreto del Presidente della repubblica n. 394/1999 esuccessive modifiche e integrazioni, riservata all’assun­zione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.Le procedure concernenti le modalità di registrazionedegli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delledomande sono sostanzialmente identiche a quelle datempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibi­li sul manuale utente pubblicato sull’home page dell’ap­plicativo.Per le esigenze del decreto flussi 2010 sono stateintrodotte delle innovazioni di tipo tecnologico. Inparticolare, la compilazione delle domande avverràin modalità on line direttamente sul web, questoconsentirà una più facile e veloce compilazione delledomande e una maggiore celerità nella fase di acqui­sizione delle stesse nel sistema informatico del Dipar­timento per le libertà civili e l’immigrazione del Mini­stero dell’internoUlteriore innovazione concerne la disponibilità dellaconferma di avvenuta ricezione della domanda che

non sarà inviata sulla e­mail dell’utente, ma sarà visibi­le direttamente sull’applicativo di compilazione all’in­terno dell’area privata dell’utente e riporterà le seguen­ti informazioni:­ identificativo della domanda;­ codice di verifica della domanda­ tipo di domanda presentata;­ nome e cognome del richiedente;­ nome e cognome del lavoratore;­ data e ora di ricezione della domanda al sistema delDipartimento per le libertà civili e l’immigrazione delMinistero dell’interno.Si precisa che l’orario di acquisizione della domanda noncoinciderà con quello in cui l’utente invia l’istanza acausa dei tempi di trasmissione legati alla rete internet odei servizi forniti dal provider utilizzato dall’utente.Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenzadelle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dalprogramma in maniera singola, domanda per domandae non «a pacchetto». L’eventuale spedizione di più do­mande mediante un unico invio verrà gestita come unaserie di singole spedizioni, in base all’ordine di compila­zione e verranno generate singole ricevute per ognidomanda.A partire dalle ore 08.00 del 17 gennaio sarà disponi­bile l’applicativo per la compilazione dei moduli didomanda da trasmettere successivamente nei giorniprevisti per l’invio. La compilazione delle domandesarà ovviamente consentita per tutta la durata di validi­tà del decreto flussi (30 giugno 2011).Durante la fase di compilazione e di inoltro delle do­mande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso unservizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnicie giuridici e sarà raggiungibile tramite un modulo dirichiesta di assistenza utilizzando il link «Help Desk»disponibile per tutti gli utenti registrati sull’home pagedell’applicativo; per le associazioni e i patronati accredi­tati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.

III) Invio delle domande allo sportello unicoUna volta completata, la domanda viene inviata dall’uten­te ed acquisita telematicamente al sistema del Diparti­mento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministerodell’interno nei termini temporali individuati dal citatodecreto, secondo i seguenti criteri di scaglionamento:a) a partire dalle ore 8.00 del trentunesimo giornosuccessivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (31gennaio 2011) per le istanze relative a lavoratoridelle nazionalità privilegiate indicate nelI’art. 2 deldecreto;b) a partire dalle ore 8.00 del trentatreesimo giornosuccessivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (2febbraio 2011) per le domande relative ai lavoratoridomestici e di assistenza alla persona indicati nell’arti­colo 3;c) a partire dalle ore 8.00 del trentaquattresimo giornosuccessivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Uffi­ciale (3 febbraio 2011) del presente decreto, per tutti irestanti settori indicati negli artt. 4, 5 e 6.Come già specificato, per ogni domanda inviata l’utentepotrà visualizzare la ricevuta di spedizione contenentele indicazioni necessarie per identificarla, nonché ladata e l’ora dell’acquisizione al sistema.

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Nell’area privata del singolo utente sarà, inoltre, possi­bile:a) visualizzare l’elenco delle domande regolarmenteinviate e acquisite al sistema;b) visualizzare la pratica con l’informazione dello statodi trattazione.

IV) Gestione delle procedureUna volta acquisite dal sistema centrale, le istanze ven­gono rese disponibili ai singoli sportelli Unici e, comegià in uso per il decreto Flussi 2008, sarà esclusivocompito del Dirigente dello Sportello Unico avviare latrattazione delle istanze, rendendole disponibili, conte­stualmente, alla Questura ed alla Direzione provincialedel lavoro competenti per l’avvio dell’iter procedimen­tale.Anche l’invio delle comunicazioni al Centro per l’impie­go avverrà per via telematica completando, così, l’infor­matizzazione dell’intera procedura di rilascio del nullaosta all’assunzione per lavoro subordinato,Nessuna modifica riguarda l’accertamento dei requisitiper l’accoglimento dell’istanza di nulla osta. Per quantoriguarda la verifica dei dati reddituali, al fine di nonappesantire il procedimento con eccessive richieste diintegrazione documentale, si conferma che gli SportelliUnici dovranno ricorrere quanto piu possibile alle veri­fiche d’ufficio mediante accesso all’Anagrafe Tributariaattraverso il sistema Siatel.Si estendono agli ingressi per lavoro subordinato nonstagionale di cui al presente decreto le modifiche allaprocedura già attuate con riferimento all’ingresso di la­voratori extracomunitari stagionali ­ diramate con circo­lare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali prot. n. 3965 del

18062010 ­ concernenti l’obbligo del datore di lavoro diaccompagnare il lavoratore extracomunitario, che entranel territorio nazionale, allo sportello unico per sottoscri­vere il contratto di soggiorno e di effettuare, entro 48ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesi­mo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoriaagli organi competenti ai fini dell’assunzione.Rimane confermata per gli operatori degli sportelli uni­ci la possibilità di utilizzare il servizio di help desk,accessibile con le consuete modalità, per richiedere lanecessaria assistenza.

V) Rapporti con le associazionie gli enti firmatari dei protocolli dl intesaLe intese raggiunte in occasione della sottoscrizione deiprotocolli d’intesa con le associazioni e gli enti di cate­goria sono confermate.Pertanto, anche per l’attuazione del decreto flussi2010, le articolazioni territoriali forniranno agli utentiinteressati informazioni circa le disposizioni previstedal Decreto della presidenza del Consiglio dei ministriin parola ed, eventualmente, assistenza per la compila­zione e l’invio delle istanze.Le Ss.Ll. vorranno impartire ai Dirigenti responsabilidello sportello unico e al personale assegnato tutte leindicazioni ritenute opportune dando, altresì, la piùampia diffusione ai contenuti del decreto in oggetto,anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l’im­migrazione ai quali potranno essere chiamati a parte­cipare, oltre alle associazioni di categoria firmatariedei protocolli d’intesa, anche quelle rappresentativedelle comunità straniere eventualmente presenti sulterritorio.

Colf straniera: il collocamento “alla pari” va dimostrato

CASS., SEZ. LAV., 21 DICEMBRE 2010, N. 25859

La Corte di Cassazione, con la sentenza 21 dicembre 2010, n. 25859, ha deciso che fornireprestazioni domestiche in cambio di vitto, alloggio e di un compenso seppur modesto, configuranosempre l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a meno che il datore di lavoro non dimostriche sussistono tutti gli elementi identificativi del rapporto cd. alla pari richiesti dalla legge n. 304 del1973.Nel caso in esame una cittadina straniera aveva prestato la propria attività senza regolare contrattodi lavoro in qualità di lavoratrice domestica presso una famiglia, ricevendo in cambio vitto, alloggio edun compenso. Nessun problema sino a quando non si sono incrinati i rapporti. A quel punto lalavoratrice ha chiesto al giudice che gli venisse riconosciuta la natura subordinata del rapporto dilavoro con tutte le conseguenze che ne derivano.I primi due gradi di giudizio hanno dato ragione alla famiglia ospitante evidenziando che nel caso dispecie non sussisteva alcun rapporto di lavoro subordinato, essendo emerso che tra le parti era sortoun rapporto esclusivamente in chiave umanitaria dato che il presunto datore di lavoro aveva offertoalla ricorrente vitto e alloggio in cambio di un aiuto alla stregua degli altri componenti il nucleofamiliare.Di diverso avviso sono stati i giudici di legittimità, secondo i quali perché si sia in presenza di uncollocamento alla pari disciplinato dalla legge n. 304 del 1973 è necessario che vengano dimostrati ingiudizio tutti i presupposti per la sua configurabilità.Infine ha ribadito la Suprema Corte, il rapporto di lavoro non può essere mai escluso per il solo fattodi corrispondere al lavoratore un compenso di modesto valore.

Alberto Rozza

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Rossella Schiavone Funzionario del Ministero del lavoro presso la Dpl di Ravenna

Distacco di lavoratori nell’Ue:vademecum dal Ministero

Il Ministero del lavoro ha presentato il va­demecum relativo al distacco dei lavoratori

nell’Unione europea ad uso degli ispettori del lavo­ro e delle imprese, elaborato nell’ambito del pro­getto Empower ­ «Exchange of Experiences andiMplementation of actions for POsted WorkERs»

Il Ministero del lavoro ha presentato un va­demecum relativo al distacco transnazionale deilavoratori nell’Unione europea che si propone co­me strumento per gli ispettori del lavoro che af­frontano le problematiche connesse alla materia,nonché per i datori di lavoro che utilizzano ovogliano utilizzare l’istituto in questione.Il vademecum, oltre a costituire occasione per rie­pilogare la normativa in materia, fornisce, tra lealtre cose, anche un’interessante check list ad usodel personale ispettivo in sede di primo accesso estesura del relativo verbale contenen­te la richiesta di esibizione di docu­menti per l’impresa in regime di di­stacco comunitario che può essere diutile ausilio alle imprese che decida­no di distaccare lavoratori comunitarinel nostro Paese.

La direttiva 96/71/CeCome il considerando n. 5 della Di­rettiva 96/71/Ce ha chiarito, lo sviluppo delleprestazioni transnazionali esige un clima leale diconcorrenza e misure che garantiscano il rispet­to dei lavoratori ed inoltre, poiché la transnazio­nalizzazione dei rapporti di lavoro solleva pro­blemi in merito alle legislazione applicabile alrapporto di lavoro (considerando n. 6), si è resonecessario definire un nucleo di norme vinco­lanti di protezione minima cui deve attenersi ildatore di lavoro comunitario che distacchi i pro­pri dipendenti per svolgere un lavoro per unperiodo limitato nel territorio di un altro Statodell’Ue.

Tale protezione minima è stata assicurata con ladirettiva n. 96/71 Ce che è stata recepita nelnostro ordinamento dal Dlgs n. 72/2000 e che siapplica ad imprese dell’Unione che distacchinopropri dipendenti:­ presso una propria filiale situata in Italia;­ presso un’azienda italiana appartenente al mede­simo gruppo di impresa;­ nell’ambito di un contratto commerciale (appaltodi opera o di servizi, trasporto ecc.), stipulato conun committente avente sede legale o operativa sulterritorio italiano.

Legittimo utilizzo del distacco comunitarioLa Commissione Amministrativa per la SicurezzaSociale dei Lavoratori ­ le cui decisioni hannouna funzione essenziale nell’inquadramento inter­pretativo ed applicativo della materia – ha stabili­to dapprima le condizioni per l’applicazione del­

l’art. 14, par. 1 del regolamento Cee1408/71 ­ con la decisione n. 181/2000 ­ e successivamente dell’artico­lo 12 del regolamento (Ce) n. 883/2004 ­ con la decisione A2 del12.6.2009 ­ a due fattispecie di di­stacco in cui sono più frequenti gliabusi e cioè:­ il distacco di personale abituale, cheoperi abitualmente nel Paese di pro­

venienza come dipendente dell’impresa distaccan­te, già prima del distacco;­ il distacco di personale assunto per essere distac­cato.A tal proposito, ricorda il vademecum, che, affin­ché il distacco comunitario sia legittimo è innanzi­tutto necessario che continui a sussistere, anchedopo il distacco stesso, un legame organico tralavoratore distaccato ed impresa distaccante, laquale deve seguitare ad esercitare il potere diretti­vo che le spetta, pur senza la necessità di entrarenei minimi particolari delle modalità di esecuzio­ne del lavoro.

Il vademecumè un’opportunitàper i datoriche desideranoconoscerel’istituto

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modoimpegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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La prestazione lavorativa, di durata limitata, devequindi essere espletata nell’interesse e per contodell’impresa distaccante che continua ad esserel’unica responsabile in materia di assunzione, ge­stione del rapporto di lavoro, adempimenti contri­butivi e previdenziali, potere disciplinare e licen­ziamento.È, quindi, legittimo il distacco del personale abi­tuale ma è altresì regolare anche il distacco di unlavoratore assunto da un’impresa per essere im­mediatamente distaccato sul territorio di un altroStato membro purché:1. il lavoratore, prima dell’assunzione che coinci­de con la data del distacco, risulti iscritto, da alme­no un mese, al regime assicurativo dello Statomembro di provenienza;2. esista un legame organico tra detta impresa edil lavoratore per tutta la durata del distacco;3. la suddetta impresa eserciti di norma la propriaattività sul territorio del primo Stato membro, os­sia non deve trattarsi di «azienda fittizia».Per stabilire, invece, se un’impresa eserciti abitual­mente attività significativa nello Stato d’origine,occorre che ci sia una collaborazione fra gli orga­nismi competenti dei due Paesi interessati i qualidebbono verificare:­ il luogo in cui ha sede l’impresa o la sua ammini­strazione;­ l’organico del personale che lavora nello Statomembro di stabilimento e nell’altro Stato mem­bro;­ il luogo in cui i lavoratori distaccati sono assunti;­ il luogo in cui viene concluso il maggior numerodi contratti con i clienti;­ le legislazione applicabile ai contratti conclusidall’impresa distaccante con i suoi dipendenti ed isuoi clienti;­ i fatturati realizzati dall’impresa distaccante nelloStato membro d’invio ed in quello di occupazionedurante un periodo sufficientemente definito.E proprio i suddetti elementi sono quelli che ilpersonale ispettivo è invitato a valutare in sede diverifica ispettiva per constatare l’effettiva genuini­tà del distacco comunitario.

Esclusione dell’applicazionedella disciplina del distaccoCome stabilito dalla Commissione Amministrativanelle decisioni n. 162/1996 e n. 181/2000, non­ché nella citata decisione A2 del 2009, l’applica­zione della disciplina del distacco è esclusa a prio­ri ­ a causa della complessità dei rapporti posti inessere che non garantiscono la sussistenza dellegame organico tra lavoratore e impresa distac­cante, e perché in contrasto con l’obiettivo di evi­

tare complicazioni amministrative e discontinuitànella posizione assicurativa dei lavoratori ­ nelcaso in cui:­ l’impresa presso la quale il lavoratore sia distac­cato metta quest’ultimo a disposizione di un’altraimpresa dello Stato membro in cui essa è situata;­ il lavoratore distaccato in uno Stato membro siamesso a disposizione di un’impresa situata in unaltro Stato membro;­ il lavoratore sia assunto in uno Stato membroper essere inviato da un’impresa situata in unsecondo Stato membro presso un’impresa di unterzo Stato membro;­ il lavoratore sia assunto in uno Stato membro daun’impresa situata in un secondo Stato membroper lavorare nel primo Stato membro;­ il lavoratore sia inviato in sostituzione di unlavoratore che è giunto al termine del periodo didistacco.

Parità di trattamento tra lavoratoriAi sensi dell’art. 3, Dlgs n. 72/2000, ed alla lucedella dir. 96/71/Ce, ai lavoratori distaccati vannogarantite le medesime condizioni di lavoropreviste da disposizioni legislative, regolamentario amministrative, nonché dai contratti collettivistipulati dalle organizzazioni sindacali dei datoridi lavoro e dei lavoratori comparativamente piùrappresentative a livello nazionale, applicabili aiprestatori di lavoro che effettuino attività lavora­tive subordinate analoghe, nel luogo in cui i lavo­ratori distaccati svolgano la propria attività inposizione di distacco, relative a:1) periodi massimi di lavoro e periodi minimi diriposo;2) durata minima delle ferie annuali retribuite;3) tariffe minime salariali, comprese le tariffemaggiorate per lavoro straordinario; il presentepunto non si applica ai regimi pensionistici inte­grativi di categoria;4) condizioni di cessione temporanea dei lavora­tori, in particolare la cessione temporanea di lavo­ratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;5) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;6) provvedimenti di tutela riguardo alle condizio­ni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpe­re, bambini e giovani;7) parità di trattamento fra uomo e donna nonchéaltre disposizioni in materia di non discriminazio­ne.Con riferimento ai punti 1) e 2), nei confrontidelle aziende comunitarie che distacchino lavora­tori in Italia, troveranno applicazione le normestabilite dal Dlgs n. 66/2003 ed il relativo regimesanzionatorio.

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In relazione al punto 3), come già chiarito dalMinistero del lavoro nell’interpello n. 33/2010, siritiene che nella nozione di retribuzione minimarientrino gli scatti di anzianità e tutte le erogazionipatrimoniali del periodo di riferimento, aventicausa nel rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasicontributo e trattenuta.Inoltre, ai sensi dell’articolo 3.7 della direttiva96/71/Ce, le indennità specifiche per il distaccosono considerate parte integrante del salario mi­nimo, purché non siano versate a titolo di rimbor­so delle spese effettivamente sostenute a causadel distacco, come le spese di viaggio, vitto edalloggio.Con riguardo al settore dell’edilizia, si ritiene ap­plicabile al lavoratore distaccato la tariffa salarialeminima stabilita dalla contrattazione collettivaprovinciale e, inoltre, il trattamento salariale deveanche tenere conto di quanto garantito dalle «Cas­se edili».Relativamente al punto 7), nei confronti delleaziende comunitarie distaccanti troveranno ap­plicazione le disposizioni di cui al decreto legisla­tivo n. 81 del 2008 e relativo apparato sanzio­natorio, mentre, in materia di parità di tratta­mento fra uomo e donna e discriminazione, tro­verà applicazione il decreto legislativo n. 198 del2006.

Somministrazionetransnazionale di lavoroLe imprese fornitrici di lavoro temporaneo dell’Uepossono distaccare lavoratori presso imprese uti­lizzatrici aventi sede o unità produttiva in Italia enon necessitano dell’autorizzazione prevista dal­l’articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del2003, qualora dimostrino di operare in forza diun provvedimento amministrativo equivalente ri­spetto a quello richiesto dalla nostra legislazione,rilasciato dalle competenti autorità dello Stato diprovenienza.Anche riguardo al trattamento, inoltre, è neces­sario che ai lavoratori temporanei sia garantito ilrispetto, da parte delle agenzie aventi sede inaltro Paese dell’Unione, della disciplina dettataper le agenzie italiane, ed al lavoratore interinaledeve essere garantito un trattamento economicoe normativo complessivamente non inferiore aquello dei dipendenti di pari livello dell’utilizza­tore.

Regime previdenzialeRelativamente al regime previdenziale ed assi­stenziale, ai lavoratori distaccati dalle imprese co­

munitarie si applica il principio della personalitàper cui ci si dovrà riferire al regime contributivoed assicurativo per gli infortuni del Paese di origi­ne del lavoratore.

Esonero contributivoDall’1 maggio 2010 sono in vigore le nuove di­sposizioni in materia di legislazione applicabile ailavoratori che si spostano nell’Ue che hanno este­so la durata massima del distacco a 24 mesi e lapossibilità di proroga dello stesso per particolariesigenze.

Diffida accertativaNel vademecum viene ricordato che il personaleispettivo del Ministero del lavoro può adottare ladiffida accertativa per crediti patrimoniali di cuiall’articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del2004 per tutelare i crediti retributivi vantati dailavoratori distaccati nel nostro Paese nel caso incui agli stessi sia assicurato un minore trattamentoretributivo.Tale provvedimento va notificato all’impresa co­munitaria distaccante e, qualora il distacco comu­nitario sia attuato mediante appalto, la diffida puòessere notificata anche al committente stabilito inItalia, quale obbligato solidale.Anche in caso di somministrazione transnazionalesi ritiene applicabile la diffida accertativa per icrediti retributivi.

Check listper il personale ispettivoAl fine di facilitare la verifica della liceità deldistacco comunitario, il vademecum presenta unachek list per il personale ispettivo (riportata allapagina seguente) che può essere utilizzata insede di primo accesso e stesura del relativo ver­bale contenente la richiesta di esibizione di do­cumenti per l’impresa in regime di distacco co­munitario.L’elencazione della documentazione può essere,inoltre, sicuramente un valido aiuto per le impreseche vogliano distaccare lavoratori comunitari nelnostro Paese.Ad ogni buon conto si evidenzia che le normeprecettive e sanzionatorie di diritto italiano richia­mate nella chek list sono norme di applicazionenecessaria e trovano, quindi, applicazione indi­pendentemente dal diritto nazionale che regola icontratti di lavoro.

16.1

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La chek list per gli ispettori

1) modelli E101-102 e/o modelli A1;

2) elenco dei lavoratori distaccati: si ritiene che possa essere fatta una disposizione (ex art. 14 Dlgs n.124/2004) al datore di lavoro comunitario, che imponga la presentazione di un «elenco dei lavoratori»distaccati, con indicazione del periodo presumibile del distacco;

3) comunicazioni preventive di distacco all’estero, se obbligatori nel Paese di provenienza (come nel caso dellaRomania);

4) documento di riconoscimento dei lavoratori (da richiedere già in sede di primo accesso);

5) contratto individuale di lavoro dei lavoratori distaccati ed eventuale lettera di assunzione, in quanto normaeuropea;

6) comunicazione di assunzione - registrazione pubblica - o documentazione equivalente (secondo la normati-va del Paese di stabilimento del datore di lavoro);

7) visura Camerale dell’azienda (secondo la normativa del Paese di stabilimento), al fine di verificare l’idoneitàtecnico-professionale;

8) contratto commerciale tra impresa distaccante e impresa distaccataria: appalto, trasporto, distacco disomministrazione di lavoro (lavoro temporaneo) ecc.;

9) in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, si ritengono applicabili le norme sulla sorveglianza sanitaria e sullainformazione/formazione dei lavoratori. In merito alla prima, si ritiene di potere (dovere) richiedere il certificatomedico attestante l’idoneità alle mansioni (ove richiesto dal Tusic). Si ritiene che sia legittimo, e dunque pienamenteaccettabile in sede ispettiva, anche il certificato redatto dal medico competente del Paese di stabilimento. Quantoalla documentazione obbligatoria ai fini della sicurezza, si ritiene che l’azienda comunitaria che opera in edilizia, seprevisto dalla normativa italiana (titolo IV del Tusic), debba presentare il Pos (Piano Operativo di Sicurezza). Inoltre,nelle ipotesi di cui all’art. 26 Tusic, il committente (italiano), deve comunque redigere il Duvri, secondo le normegenerali. In caso di appalto, si ritiene applicabile la norma che obbliga anche all’uso del tesserino di riconoscimento;

10) prospetti paga (documento equivalente nel Paese di stabilimento). Si ritiene che si potrebbe anche«disporre» (art. 14 Dlgs n. 124/2004) che vengano esibiti i prospetti paga sottoscritti dai lavoratori, che quantomeno li riconoscano come consegnati e come riportanti i dati della propria retribuzione;

11) registro presenze (documento equivalente nel Paese di stabilimento);

12) eventuali autorizzazioni amministrative del Paese di stabilimento (es. somministrazione, selezione personale). Siritiene che questo tipo di informazione sia molto utile fin dall’inizio dell’ispezione, soprattutto quando apparentementegià in sede di primo accesso (o nell’eventuale denuncia) si ravvisi un’ipotesi di appalto illegittimo ai sensi dell’art. 29Dlgs n. 276/2003 o di distacco illegittimo ai sensi dell’art. 30 Dlgs n. 276/2003. Si rileva come problematico il fatto chein alcuni Paesi europei la somministrazione di lavoro non è sottoposta ad un regime autorizzatorio da parte dellaPubblica Amministrazione (ad esempio: GB, NL ecc.). In questo caso, non esisterebbe una autorizzazione equiva-lente del Paese di stabilimento, ai sensi dell’art. 4 Dlgs n. 72/2000, ma l’ispettore potrebbe comunque richiederel’esibizione da parte dell’impresa di un documento equivalente alla visura camerale, vale a dire un documentoavente valore di pubblicità legale nel Paese di stabilimento dell’impresa stessa;

13) per i lavoratori extracomunitari che operano presso aziende comunitarie in regime di distacco transnaziona-le: permesso di soggiorno rilasciato dall’Autorità del Paese Ue di stabilimento, comunicazione all’Utg - Prefettu-ra ai sensi dell’art. 27 Dlgs n. 286/1998;

14) alla fattispecie è applicabile il diritto italiano in materia di accesso al lavoro dei minori, in quanto norma diapplicazione necessaria;

15) fatture dell’azienda comunitaria all’azienda committente italiana;

16) nel caso dell’autotrasporto: cronotachigrafi, al fine di rilevare il regime degli orari e delle pause, perl’eventuale sanzione;

17) iscrizione sul Lul: impresa distaccataria /utilizzatrice.

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Gabriele Bonati Consulente aziendale

L’impugnazione del trasferimentodel lavoratore dopo il Collegato

L’articolo 32 della legge 4 novembre 2010,n. 183 dispone che le modifiche in tema di

impugnazione del licenziamento si applicano an­che al trasferimento del lavoratore: proponiamo diseguito una riflessione su alcuni aspetti del conten­zioso relativo a tale istituto

Tra le novità più importanti del cd. «Collegatolavoro» va sicuramente annoverata quella relativaall’impugnazione del licenziamento(1). Tale modifi­ca è prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010,il quale dispone che i commi 1 e 2 dell’art. 6 dellalegge 15.7.66, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:«Il licenziamento deve essere impugnato a penadi decadenza entro sessanta giorni dalla ricezionedella sua comunicazione in forma scritta, ovverodalla comunicazione, anch’essa in forma scritta,dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi attoscritto, anche extragiudiziale, idoneo a renderenota la volontà del lavoratore ancheattraverso l’intervento dell’organizza­zione sindacale diretto ad impugnareil licenziamento stesso. L’impugnazio­ne è inefficace se non è seguita, entroil successivo termine di duecentoset­tanta giorni, dal deposito del ricorsonella cancelleria del tribunale in funzione di giudi­ce del lavoro o dalla comunicazione alla contro­parte della richiesta di tentativo di conciliazione oarbitrato, ferma restando la possibilità di produrrenuovi documenti formatisi dopo il deposito delricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato ri­chiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordonecessario al relativo espletamento, il ricorso algiudice deve essere depositato a pena di decaden­za entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancatoaccordo». Il comma 3 del medesimo art. 32 dispo­ne che «le disposizioni di cui all’art. 6 legge15.7.1966, n. 604 (ovvero quelle appena soprariportate), come modificato dal comma 1 del pre­

sente articolo, si applicano inoltre: … c) al trasferi­mento ai sensi dell’art. 2103 c.c., con terminedecorrente dalla data di ricezione della comunica­zione di trasferimento …».

Qualche riflessione sui terminiLa prima domanda da porsi è da quando siapplichi la regolamentazione sopra illustrata. Nelsilenzio della norma, che non prevede una de­correnza ad hoc, si deve ritenere che trovinoapplicazione i normali termini di vacatio legis,per cui la nuova disciplina in materia di impu­gnazione del trasferimento è entrata in vigore 15giorni dopo l’avvenuta pubblicazione sulla Gaz­zetta Ufficiale, cioè a decorrere dal 24.11.2010(2).Per quanto concerne la «data di partenza», oc­corre fare molta attenzione, se per il licenzia­mento è previsto il termine di ricezione dellacomunicazione del provvedimento, ovvero quel­lo ­ eventualmente successivo ­ della comunica­

zione dei motivi, nel caso che quiinteressa, il termine di decadenzadecorre «dalla data di ricezione dellacomunicazione di trasferimento», re­stando quindi irrilevante la data apartire dalla quale è avvenuta la co­noscenza dei motivi. La previsione

del decorso del termine di decadenza a partiredal momento nel quale il lavoratore interessatoriceve la comunicazione ­ e non da quello in cuiil datore la invia ­ pare assolutamente risponden­te ai principi del nostro ordinamento in materiadi efficacia degli atti recettizi; infatti, in base alpiù recente orientamento della Suprema Corte inmateria di licenziamento, si intende compiutanei termini la comunicazione tempestivamenteaffidata alle poste, ancorché l’effettiva conoscen­za da parte del destinatario sia avvenuta oltre iltermine previsto. Con tale orientamento, chequindi ben distingue il momento del compimen­to dell’atto (spedizione a mezzo posta) rispetto a

Impugnazionedel trasferimentoentro 60 giorni

(1) In proposito si rinvia ad A. Zambelli, Impugnazioni dei licenziamenti e sanzioni per il lavoro a termine, in «Collegato lavoro»,Supplemento di Guida al Lavoro, novembre 2010, pag. 39 ss.

(2) In questo senso P. Gremigni, Collegato lavoro: le nuove scadenze dopo l’entrata in vigore, in Guida al Lavoro n. 45/2010, pag.10 ss.

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quello a partire dal quale se ne verificano glieffetti (avvenuta conoscenza in capo al destinata­rio), la giurisprudenza evita che vengano posti incapo al mittente i rischi derivanti da eventualidisfunzioni connesse al vettore del messaggio,segnatamente quando si ricada nell’ambito deiservizi postali(3).Quindi, il lavoratore che non condivida il propriotrasferimento ha l’onere di impugnarlo, con qual­siasi atto scritto ­ a pena di decadenza ­ entro 60giorni dall’avvenuta conoscenza che egli ne abbiaavuto e di far poi seguire ­ entro 270 giorni ­ il

deposito del ricorso o la richiesta del tentativo diconciliazione o di arbitrato.

La formaMentre nel caso di licenziamento è sempre previ­sta (per legge) la forma scritta, sia per la comuni­cazione del provvedimento che per quella che necontiene i motivi, nel caso del trasferimento lagiurisprudenza ha sempre ritenuto che, stante ilprincipio della libertà di forma per tutti quegli attirispetto ai quali l’uso della forma scritta non siaprevisto come indispensabile, non vi sia alcuna

(3) In argomento si veda Cass., sezioni unite, 14 aprile 2010, n. 8830, secondo la quale, in caso di impugnazione dellicenziamento tramite posta, poiché il termine è riferito alla manifestazione di volontà del lavoratore, la decadenza èvalidamente interrotta se ­ nel termine di 60 giorni ­ il lavoratore consegna all’ufficio postale la raccomandata con la qualeimpugna il recesso, anche nel caso in cui il datore di lavoro la riceva oltre il predetto termine. La stessa Suprema Corte ­con sentenza 4 ottobre 2010, n. 20566 ­ ha ritenuto non soggetto a decadenza l’atto di licenziamento, inviato dal datoredi lavoro e contenuto in una raccomandata spedita entro i termini fissati dal Ccnl, anche laddove il lavoratore destinatariola riceva dopo tale termine, che costituisce il momento nel quale si compiono gli effetti del recesso.

L’impugnazione del trasferimento dopo la legge 4 novembre 2010, n. 183

Data di ricezione della comunicazione di trasferimento da parte del lavoratore

Entro il termine di 60 giorni Il lavoratore non impugna

A pena di inefficacia, entro 270 giorni, il lavoratore deve dar seguito all’impugnazione, in via alternativa con

Il ricorso deve essere depositato - a pena di decadenza entro 60 giorni - nella cancelleria del tribunale. Il termine di 60 giorni decorre dal rifiuto del datore di lavoro o dalla data in cui la commissione di conciliazione o il collegio degli arbitri certificano il mancato raggiungimento dell’accordo

Il lavoratore impugna il provvedimento, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, anche attraverso il sindacato cui aderisce

Decade per sempre dal diritto di impugnare il trasferimento che diviene definitivo

Comunicazione per iscritto al datore di lavoro della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato

Deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale

Se la conciliazione o l’arbitrato sono rifiutati dal datore di lavoro o se non si raggiunge l’accordo sulla questione

Si avvia il normale iter processuale davanti al giudice

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norma che imponga al datore di comunicare iltrasferimento in forma scritta(4). Stabilito quindiche la forma per la comunicazione del trasferi­mento è libera(5), va affermato che anche la richie­sta dei motivi (ove non siano stati notificati insie­me al provvedimento) e la loro successiva comuni­cazione da parte del datore di lavoro non soggiac­ciono ­ neppure in base alle novità normative incommento ­ all’obbligo della forma scritta(6). Inogni caso è consigliabile l’utilizzo della formascritta (che potrebbe essere richiesta anche dallacontrattazione collettiva).

Termine per la richiesta dei motiviUna parte fondamentale della tutela del lavoratorerisiede nella necessità che ­ così come espressa­mente dispone l’art. 2103 c.c. ­ sussistano le «com­provate ragioni tecniche, organizzative e produtti­ve», le quali sole legittimano l’esercizio del poteredatoriale di trasferimento(7). Ma quali sono i terminiche regolamentano la facoltà del lavoratore di chie­dere i motivi e l’obbligo del datore di esplicitarli?La legge non dice nulla in proposito; un aiuto fon­damentale viene però dalle sentenze che hannoaffrontato l’argomento: la giurisprudenza, per risol­vere la questione, estende quanto previsto in temadi comunicazione dei motivi dal comma 2 dell’art.2 della legge n. 604/1966, a mente del quale «ilprestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giornidalla comunicazione, i motivi che hanno determi­nato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve,nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli periscritto»(8). In caso di mancata accettazione del tra­sferimento, ne deriva quanto segue:a) comunicazione contestuale del trasferimento edei motivi: il lavoratore deve impugnare entro 60giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione;b) comunicazione del trasferimento non accompa­gnata dall’esplicitazione dei motivi: il lavoratore ­con termine sempre decorrente dalla ricezione

della comunicazione ­ deve chiedere i motivi en­tro 15 giorni e, indipendentemente da tale richie­sta e dal suo esito, impugnare il trasferimentoentro 60 giorni a pena di decadenza. Il datore dilavoro deve fornire i motivi entro 7 giorni daquello in cui ha ricevuto la richiesta del lavorato­re. È del tutto evidente che qualora il lavoratoredecida di attendere la comunicazione con i motiviper vagliarli e decidere, solo allora, se impugnareil trasferimento, il termine di decadenza si con­trae, «scendendo» fino a 38 giorni soltanto (60giorni, meno i 15 per la richiesta dei motivi, menoi 7 a disposizione del datore per fornirli). Quel chepreme sottolineare è che il termine decadenzialeinizia a decorrere in maniera del tutto indipen­dente dall’avvenuta richiesta dei motivi o meno.

Termini contrattualiVi è poi tutta una serie di altri termini che vengonoin considerazione nella regolamentazione dell’isti­tuto che stiamo trattando ma che non hanno alcunimpatto sul termine di decadenza sopra descritto.Si tratta delle varie clausole per il tramite dellequali la contrattazione collettiva regolamenta undeterminato arco temporale che deve intercorreretra la comunicazione del trasferimento e la suaconcreta applicazione. Così, ad esempio, il Ccnlmetalmeccanici industria prevede un preavvisonon inferiore a 20 giorni(9); il Ccnl per i dirigenti diaziende industriali espressamente prevede che «iltrasferimento dovrà essere comunicato per iscrittodall’azienda al dirigente con un preavviso non infe­riore a mesi tre ovvero a mesi quattro quando ildirigente abbia familiari conviventi e a carico»(10).Tali previsioni sono legate alla tutela delle esigenzedi vita e familiari del lavoratore e non hanno nullaa che fare con l’impugnazione del provvedimento,che resta legata esclusivamente ai termini di deca­denza illustrati sopra. Ne consegue che ­ anche nelcaso in cui il trasferimento sia stato impugnato ­ illavoratore deve comunque darvi seguito, obbeden­

(4) Secondo Cass. 21 febbraio 1986, n. 1065, «il trasferimento del lavoratore può essere disposto anche oralmente, nonessendo richiesta dalla legge la forma scritta». Tale orientamento è stato confermato da Cass. 5 gennaio 2007, n. 43, laquale, lapidariamente, ha affermato che «il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma».

(5) Del resto, quando l’art. 32 affronta l’impugnazione del licenziamento fa esplicito riferimento alla «comunicazione in formascritta», con riguardo al trasferimento, invece, si parla più semplicemente di «comunicazione di trasferimento».

(6) Sul tema si vedano Cass. 18 febbraio 1994, n. 1563; Cass. 13 gennaio 1998, n. 167; Cass. 17 luglio 1986, n. 4572. Per uncommento e un approfondimento di portata generale sull’argomento che qui ci occupa si veda G. Bonati, Trasferimento dellavoratore in Italia, in Dossier Lavoro, Il Sole 24 Ore, n. 6, giugno 2010, pag. 14 ss.

(7) Sono valide le pattuizioni individuali o collettive con le quali il datore si impegna a non esercitare il diritto di trasferimento,dal che consegue l’illegittimità del trasferimento disposto dal datore di lavoro in violazione degli accordi sottoscritti: Cass.25 luglio 2006, n. 16907.

(8) In questo senso Cass. 15 maggio 2009, n. 12156; Cass. 15 maggio 2004, n. 9290; Cass. 29 aprile 2004, n. 8268; Cass.15 luglio 1986, n. 4572; Cass. 22 luglio 1987, n. 6440, pur se con riferimento ai termini vigenti ante modifiche apportatecon legge n. 108/1990.

(9) Ccnl 20 gennaio 2008, sez. IV, art. 8.(10) Ccnl 24 novembre 2004, art. 14.

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RAPPORTO DI LAVOROArticoli

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do all’ordine impartito dal datore, salvi ­ per ilfuturo ­ gli esiti del giudizio o del tentativo di conci­liazione o arbitrato.

Ricorso d’urgenzaIn presenza dei due requisiti richiesti dall’art.700 c.p.c.(11) ­ ossia il fumus boni iuris e il peri­culum in mora ­ la giurisprudenza ammettel’esperibilità del cd. ricorso d’urgenza(12). La

stessa giurisprudenza peraltro esclude il fumus,nell’ipotesi di trasferimento di una lavoratrice auna nuova sede di lavoro distante dalla suaabitazione qualche chilometro in più rispettoalla precedente sede(13). In ogni caso, se il giudi­ce ­ adito in via d’urgenza ­ sospende il trasferi­mento, il dipendente è comunque tenuto a offri­re la propria prestazione lavorativa nella sede dilavoro originaria(14).

(11) Articolo 700 c.p.c. (Condizioni per la concessione): «fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi hafondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo siaminacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, cheappaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito».

(12) Pretura di Roma 31 agosto 1992: «è esperibile la procedura ex art. 700 c.p.c. nei confronti del trasferimento illegittimo, inquanto lo stesso è potenzialmente idoneo ad arrecare al lavoratore ed alla sua famiglia pregiudizi non suscettibili dirisarcimento.

(13) Così Tribunale di Milano 21 aprile 2005.(14) In questo senso Cass. 19 novembre 1996, n. 10109.

Lavoro & Territorio

Dd 15.12.2010, n. DL23/41

Oggetto: Azione di sistema wel-fare to work per le politiche direimpiego. Avviso pubblico perla presentazione delle istanzeper l’accesso agli incentivi ai da-tori di lavoro/imprese finalizzatiall’incremento dell’occupazione

La Regione Abruzzo, con l’Avviso in oggetto, concede incentivi afavore dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che assumo-no con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato/inde-terminato. In particolare sono concessi i seguenti incentivi:A) Bonus assunzionale per un importo massimo pari a 5.000 euro:- in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno edindeterminato;- in caso di assunzione con contratto di apprendistato;- in caso di trasformazione di contratto da tempo determinato inferiorea 12 mesi, a tempo indeterminato. Il contributo viene erogato in un’uni-ca soluzione, il contratto di lavoro a tempo indeterminato che legittimal’erogazione del bonus assunzionale deve, in ogni caso, prevedere unorario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.B) Bonus assunzionale per un importo massimo pari a 2.000 europer ogni soggetto target assunto con contratto a tempo determina-to di almeno 12 mesi. Il contratto di lavoro a tempo determinato chelegittima l’erogazione del bonus assunzionale deve, in ogni caso,prevedere un orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.Modalità di selezione dei soggetti target - Nell’ambito del bacinodei soggetti target destinatari dell’Avviso in oggetto, le assunzionipotranno essere effettuate mediante: individuazione diretta da par-te del datore di lavoro del soggetto da assumere, il quale autocerti-ficherà l’appartenenza al bacino dei soggetti target; attività dipreselezione effettuata sulla base dell’incrocio tra il profilo profes-sionale richiesto dal datore di lavoro e le esperienze lavorative equalifiche dei soggetti target da assumere.Risorse finanziarie e soggetti target - Le risorse disponibili, paria complessivi 1.500.000 euro, sono destinabili ai bonus assunzio-nali da attribuire alle seguenti categorie:- Lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, purché si tratti dialtra azienda rispetto a quella di provenienza del lavoratore;- lavoratori disoccupati e/o inoccupati da più di 12 mesi, non per-cettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito.Presentazione delle domande - Le domande devono essere inol-trate alla Regione Abruzzo - Direzione Regionale Politiche Attivedel Lavoro, Via Rieti, 45 Pescara a partire dal 20 gennaio 2011 al31 marzo 2011.

Ivano Franco Colombo - Pragma Service Sas Pistoia

Regione Abruzzo: incentiviper politiche di reimpiego

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Le risposte alle domande più frequentisugli adempimenti relativi allo stress lavoro-correlato

Oggetto Quesito Risposta Riferimentinormativi

Ambitodella

valutazione

Cosa s’intende per lavalutazione dei rischi dastress lavoro-correlato?

L’analisi di un insieme di indicatori al fine diaccertare l’esistenza di condizioni orga-nizzative che possano determinare la pre-senza di stress correlato al lavoro e leeventuali azioni da attuare

Art. 28, comma 1, Dlgs n.81/2008;Accordo Europeo 8 ottobre2004;Cm lavoro e Ps 18.11.2010

Entratain vigore

delle nuovedisposizioni

Qual è il termine di en-trata in vigore delle nuo-ve disposizioni?

I nuov i obbl igh i sono in v igore dal31.12.2010. Secondo le indicazioni dellaCommissione consultiva del 17.11.2010tale termine è da intendersi come di av-vio del processo di valutazione in virtùdelle particolarità dei rischi da stress la-voro-correlato

Art. 28, comma 1-bis, Dlgsn. 81/2008;Art. 8, comma 12, Dl n. 78/2010;Cm lavoro e Ps 18.11.2010

Impresefamiliari

Il titolare di un’impresache impiega solo colla-boratori familiari è tenu-to alla valutazione delloSlc?

No, in quanto si applica un regime più limi-tato di tutela

Artt. 3, 21, Dlgs n. 81/2008

Studiprofessionali

Il titolare di uno studioprofessionale è tenutoad effettuare la valuta-zione dello Slc?

Sì, se utilizza lavoratori ed equiparati Art. 2, comma 1, lett. a), Dl-gs n. 81/2008

Eventualiesenzioni

L’obbligo della valuta-zione riguarda tutte leimprese o sono esclusequelle al di sotto di unacerta soglia numerica?

Sì, riguarda i datori di lavoro di tutte leimprese e gli enti, sia pubblici che privati,anche se non svolgono un’attività com-merciale, che impiegano lavoratori su-bordinati, soci lavoratori, associati inpartecipazione ecc. secondo la defini-zione del Dlgs n. 81/2008. Pertanto,tranne alcuni casi marginali non sonopreviste esenzioni

Art. 2, comma 1, lett. a) eart. 28, comma 1, Dlgs n.81/2008

Nuoveattività

Ho iniziato una nuovaattività d’impresa. Pos-so effettuare la valuta-zione entro 90 giorni?

No, in caso di costituzione di una nuovaimpresa il datore di lavoro è tenuto ad ef-fettuare immediatamente la valutazionedei rischi, tenuto anche conto delle Indica-zioni della Commissione consultiva del17.11.2010, elaborando il relativo docu-mento entro 90 giorni dalla data di iniziodella propria attività

Art. 28, comma 3-bis, Dlgsn. 81/2008;Cm lavoro e Ps 18.11.2010

Nell’ambito della complessa e articolata riforma della disciplina in materia di salute e sicurezza sullavoro varata con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, uno dei profili più innovativi è sicuramenterappresentato dall’obbligo per il datore di lavoro di valutare anche i rischi da stress lavoro­correlato.In considerazione dell’obbligo che a partire dal 1° gennaio 2011 vede coinvolto il datore di lavoro,proponiamo di seguito un pratico quesitario che consente di trovare una risposta immediata alledomande più ricorrenti e controverse sull’argomento .La tabella è tratta dal fascicolo «Stress lavoro­correlato» a cura di Mario Gallo, diponibile in edicola dal10 gennaio al 9 febbraio 2011.

Stress lavoro-correlato:le risposte alle domande più frequenti

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Oggetto Quesito Risposta Riferimentinormativi

Attivitàstagionali

Le attività stagionali (adesempio stabilimenti bal-neari, ristoranti, frantoi,ecc.) possono essereconsiderate esenti dal-l’obbligo di valutare lo Slcin virtù del ridotto periododi svolgimento?

No, in quanto il Dlgs n. 81/2008 non preve-de l’esclusione per tali attività

Artt. 2, 3, Dlgs n. 81/2008

Delegadell’obbligoa consulenti

esterni

La valutazione dei rischida stress lavoro-correla-to può essere delegatadal datore di lavoro a unasocietà esterna?

No, trattasi di un obbligo indelegabile deldatore di lavoro. Pertanto, una società e,più in generale, un consulente può assu-mere l’incarico di assistenza ma in ogni ca-so rimane responsabile il datore di lavoro

Art. 17, comma 1, lett. a),Dlgs n. 81/2008

Data certa Anche il Dvr da stresslavoro-correlato deveavere data certa?

Sì, secondo quanto previsto dal Dlgs n.81/2008.

Art. 28, comma 2, Dlgs n.81/2008

Utilizzodi software

Ai fini della valutazioneè sufficiente l’utilizzo diun software specifico?

No, è obbligatoria anche la collaborazionedel Rspp, del medico competente e del Rlsed è necessaria quella di specialisti qualoratrattasi di problematiche che richiedano de-gli approfondimenti (ad esempio, psicologodel lavoro, esperto in organizzazione azien-dale, consulente della sicurezza sul lavoro)

Art. 29, Dlgs n. 81/2008

Autocertifica-zione

dell’avvenutavalutazione

Per i datori di lavoro cheoccupano fino a 10 la-voratori è possibile in al-ternativa al documentodi valutazione dei rischiredigere l’autocertifica-zione?

Sì, ma resta fermo l’obbligo di valutare i ri-schi ed è pertanto necessario documenta-re, ad esempio, la disponibilità degli indi-catori oggettivi

Art. 29, comma 5, Dlgs n.81/2008

Obbligatorietàdei questionari

L’utilizzo di questionarisomministrati ai lavora-tori è obbligatorio?

No, anche se sono lo strumento più praticoper rilevare i vissuti, la percezione soggettivae lecondizioniorganizzative. Inogni casode-vono essere validati nel campo della ricerca

Art. 28, comma 1, Dlgs n.81/2008

Questionarie tutela

dei lavoratori

Quali principi devonoessere osservati nellapredisposizione e som-ministrazione dei que-stionari?

I questionari devono essere anonimi o, co-munque, devono essere garantite le tutelepreviste dal Dlgs n. 196/2003. Pertanto, nonpuò essere utilizzata, ad esempio, la rete in-ternet o intranet che rende identificabile lapostazione del lavoratore. Inoltre, deve es-sere osservato il divieto di indagini sulle opi-nioni ed è necessario che siano preceduti daun’attività informativa e di sensibilizzazione

Dlgs n. 196/2003;Art. 8, legge n. 300/1970;Garante prot. dati perso-nali, Com. 2.11.1998

Visitemediche

È obbligatoria la sorve-glianza sanitaria sui la-voratori qualora sia ac-certato l’esistenza di ri-schi da stress Lc?

No, inquanto l’attualesistemanormativononprevede l’assoggettamento alla stessa in re-lazione all’esposizione a rischi da stress la-voro-correlato. Infatti, solo qualora il lavora-tore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenutadal medico competente correlata ai rischi la-vorativi sarà possibile attuarla nel rispetto deivincoli posti dallo Statuto dei lavoratori

Art. 41, comma 1, Dlgs n.81/2008;Art. 5, legge n. 300/1970

Assistenzadi figure

specialisticheesterne

È obbligatoria l’assi-stenza di figure speciali-s t i c h e e s t e r n e ( a desempio psicologo) nel-la valutazione dello Slc?

Il Dlgs n. 81/2008 non dispone nulla in meri-to mentre le Indicazioni della Commissioneconsultiva del 17.11.2010 privilegiano le fi-gure della prevenzione interna. Tuttavia, lanatura complessa di tale valutazione renderaccomandabile il ricorso a collaborazionispecialistiche, specie nel caso di organizza-zioni complesse

Art. 28, comma 1, Dlgs n.81/2008;Accordo Europeo 8 ottobre2004;Cm lavoro e Ps 18.11.2010

Lavoratorioperanti

all’esternodell’azienda

Nella valutazione dei ri-schi del lo Slc vannoconsiderati anche i lavo-ratori operanti all’ester-no dell’azienda (ad ese-

Sì, in quanto anche tali lavoratori sono tu-telati e inquadrabili in macro gruppi omo-genei

Art. 28, comma 1, Dlgs n.81/2008;Cm lavoro e Ps 18.11.2010

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Oggetto Quesito Risposta Riferimentinormativi

mpio autisti, venditori, la-voratori impiegati in ap-palti)?

Aziendein liquidazione

Un’azienda in liquida-zione che deve cessarel’attività tra 6 mesi è te-nuta alla valutazione deirischi da Slc?

Sì, in quanto tale obbligo sussiste finquando sono svolte attività lavorative siaordinarie che straordinarie

Artt. 2, 3, Dlgs n. 81/2008

Valutazionepreliminare

Cosa s’intende per valu-tazione preliminare?

La rilevazione di indicatori oggettivi e veri-ficabili, ove possibile numericamente ap-prezzabili, appartenenti quanto meno a tredistinte famiglie: eventi sentinella (I), fatto-ri di contenuto del lavoro (II) e fattori dicontesto del lavoro (III)

Art. 28, comma 1, Dlgs n.81/2008;Accordo Europeo 8 ottobre2004;Cm lavoro e Ps 18.11.2010

Valutazioneapprofondita

dei rischi da Slc

La valutazione appro-fondita della percezionesoggettiva è sempre ob-bligatoria?

Le Indicazioni della Commissione con-sultiva del 17.11.2010 ne prevedonol’obbligatorietà solo qualora la valutazio-ne preliminare riveli elementi di rischioda stress lavoro-correlato e le misure dicorrezione adottate a seguito della stes-sa, dal datore di lavoro, si rivelino ineffi-caci

Art. 28, comma 1, Dlgs n.81/2008;Accordo Europeo 8 ottobre2004;Cm lavoro e Ps 18.11.2010

Imprese finoa 10 lavoratori

Le imprese fino a 10 la-voratori possono effet-tuare la valutazione ap-profondita solo tramiteun’apposita riunione?

Solo per le imprese che occupano fino a 5lavoratori, in luogo degli strumenti di valuta-zione approfondita, il datore di lavoro puòscegliere di utilizzare modalità di valutazio-ne che garantiscano il coinvolgimento diret-to dei lavoratori nella ricerca delle soluzionie nella verifica della loro efficacia come lariunione

Cm lavoro e Ps 18.11.2010

Programmazio-ne temporale

La programmazionetemporale delle fasi del-la valutazione deve risul-tare dal Dvr?

Sì, anche se si ritiene che possa risultareanche da un documento a parte da consi-derare parte integrante e sostanziale delDvr esistente

Cm lavoro e Ps 18.11.2010

Valutazionidei rischi da Slc

già effettuate

Un’azienda già ha effet-tuato la valutazione sul-la base dell’Accordo Eu-ropeo del l ’8 ot tobre2004; è tenuta a ripeter-la nuovamente per ef-fetto delle Indicazionidella Commissione con-sultiva del 17 novembre2010?

No, se effettuata prima del 16.11.2010. Intale caso è tenuta solo all’aggiornamentodella medesima nelle ipotesi previste dal-l’articolo 29, comma 3, del Dlgs n. 81/2008

Artt. 28, comma 1, 29, com-ma 3, Dlgs n. 81/2008;Accordo Europeo 8 ottobre2004;Cm lavoro e Ps 18.11.2010

Registrodegli infortuni

mancati

Il registro degli infortunimancati è obbligatorio ea cosa serve?

No, la sua adozione è facoltativa ma è unostrumento molto importante di migliora-mento in quanto consente di registrare glieventi avvenuti nei luoghi di lavoro del-l’azienda che pur non avendo prodottodanni a persone o cose testimoniano lasussistenza di pericoli che potrebbero es-sere dovuti proprio a carenze organizzati-ve del lavoro

Artt. 15, 28, Dlgs n. 81/2008

Formazionedei preposti

La formazione sullo Slcdeve essere garantitaanche a preposti?

Certamente. Tenuto anche conto del lororuolo strategico ai fini della prevenzione

Art. 37, comma 7, Dlgs n.81/2008

Sanatoriadelle violazioni

L’omessa valutazionedei rischi e gli altri obbli-ghi previsti dal Dlgs n.81/2008 in materia diSlc sono sanabili?

Sì, tramite l’istituto della prescrizione ob-bligatoria disciplinata dal Dlgs n. 758/1994per le ipotesi penali contravvenzionali, eper quelle amministrative tramite la rego-larizzazione prevista dall’art. 301-bis delDlgs n. 81/2008

Artt. 55, 301, 301-bis, Dlgsn. 81/2008;Dlgs n. 758/1994

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RAPPORTO DI LAVORONormativa

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Il Ministero del lavoro ha emanato il decreto 15.12.2010 con le nuove sanzioni per il collocamento disoggetti disabili incrementando i valori fissati dal Dm 12.12.2005. I nuovi importi in vigore dal18.1.2011 sono i seguenti: 635,11 euro (precedente 578,43 euro) per ritardato invio del prospetto;maggiorazione di 30,76 euro (precedente di 28,02 euro) per ogni giorno di ulteriore ritardo (per unmassimo di 365 giorni). Aumenta anche la sanzione amministrativa che il datore deve versare al Fondoregionale per ogni giorno di ritardo nell’assunzione, scaduti i 60 gg. di tempo per procedervi una voltaavvenuta la scopertura, sanzione che ora è stata portata a 62,77 euro rispetto ai precedenti 57,17 euro.

Collocamento obbligatorio disabili:il Ministero fissa le nuove sanzioni

IL MINISTRODEL LAVORO E DELLE

POLITICHE SOCIALI

Visto il Dlgs 30.3.2001, n.165, recante «Norme gene­rali sull’ordinamento del la­voro alle dipendenze delleamministrazioni pubbli­che» e successive modifi­che ed integrazioni; Vista la legge 12.3.1999, n. 68, recan­te «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» che all’art. 15,c. 5, dispone che gli importi delle sanzioni amministrativein materia di collocamento obbligatorio di cui ai commi 1 e4 del medesimo articolo siano adeguati ogni cinque annicon decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale; Visto il decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali del 12.12.2005 adottato ai sensi dell’art.15, c. 5, della legge 12.3.1999, n. 68, ed in particolare l’art.1, comma 1 dello stesso, che ha previsto l’aumento dell’im­porto delle sanzioni amministrative di cui all’art. 15, com­ma 1, della citata legge n. 68/1999 «rispettivamente sinoad euro 578,43 e ad euro 28,02» nonché il comma 2 delmedesimo decreto che ha aumentato la sanzione ammini­strativa di cui all’art. 15, c. 4, della legge n. 68/1999, «sinoad euro 57,17»; Ritenuto, in assenza di criteri indicati daespressa disposizione di legge relativamente all’adegua­mento delle sanzioni amministrative di cui all’art. 15, cc. 1e 4, della legge 12.3.1999, n. 68, di dover provvedereall’adeguamento delle stesse, adottando il medesimo crite­rio della variazione percentuale degli indici dei prezzi al

consumo per famiglie dioperai ed impiegati verifica­tesi nel periodo di riferi­mento ed accertato dall’Isti­tuto nazionale di statistica,già adottato dal precedentedecreto ministeriale; Consi­derato che listituto Nazio­nale di Statistica con notadel 26.11.2010 ha comuni­

cato che la variazione dell’indice dei prezzi al consumo perfamiglie di operai ed impiegati, nel periodo di riferimentogennaio 2005­gennaio 2010, è stata pari a + 9,8%;

Decreta:

Articolo 11. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all’art.15, c. 1, della legge 12.3.1999, n. 68, già adeguati condecreto del Ministro del lavoro e delle politiche socialidel 12.12.2005 sono, per effetto dell’applicazione dellavariazione percentuale di cui alle premesse, elevati da«euro 578,43» ad«euro 635,11», e da «euro 28,02» ad«euro 30,76».2. L’importo della sanzione amministrativa di cui all’art.15, c. 4, della legge 12.3.1999, n. 68 già adeguati condecreto del Ministro del lavoro e delle politiche socialidel 12.12.2005 sono, per effetto dell’applicazione dellavariazione percentuale di cui alle premesse elevati da«euro 57,17» ad «euro 62,77».

Ministero del lavoro - Dm 15 dicembre 2010(G.U. 3 gennaio 2011, n. 1)

Oggetto: Adeguamento dell’importo delle san-zioni amministrative di cui all’articolo 15 dellalegge 12 marzo 1999, n. 68

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RAPPORTO DI LAVOROGiurisprudenza

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Rassegna della Cassazione3 novembre - 13 dicembre 2010

Illegittimità della sospensioneper collocamentoin cassa integrazione

Cass., sez. lav.,13 dicembre 2010, n. 25139Pres. Foglia; Rel. Picone; Ric. F.G.A. Spa; Res.V.R.Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione -Cassa Integrazione Guadagni - Condotta intale ambito lesiva dei diritti dei lavoratori -Inadempimento contrattuale - Configurabilità- Violazione del diritto del lavoratore di rien-trare in servizio, dopo un periodo di cassaintegrazione, in base a prefissati criteri di ro-tazione - Domanda di risarcimento danni -Prescrizione decennale - ApplicabilitàLa domanda con cui il lavoratore, allegando l’ille-gittimità della sospensione per collocamento incassa integrazione, chieda, quale ristoro per det-ta illegittima sospensione, la differenza tra la re-tribuzione e il trattamento di integrazione salaria-le, ha ad oggetto un credito da risarcimento deldanno da inadempimento contrattuale (costituitodall’atto di gestione del rapporto non conformealle regole), cui si applica la prescrizione ordina-ria decennale.

Nota - Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello avevaconfermato l’illegittimità della sospensione dal lavoro e delcollocamento in cassa integrazione guadagni straordina­ria di un lavoratore, condannando la società a versare aldipendente la differenza tra la retribuzione corrispondenteal periodo di sospensione dal lavoro (18 gennaio1994­26 giugno 1994) e il trattamento di Cigs percepito.I giudici del secondo grado, rigettando l’eccezione di pre­scrizione quinquennale presentata dalla datrice di lavoro,avevano ritenuto applicabile al credito del lavoratore, ri­sultante dalla differenza tra trattamento Cigs e retribuzio­ne, la prescrizione decennale, qualificando tale pretesacome risarcitoria del danno derivante da un inadempi­mento contrattuale.La società proponeva quindi ricorso in Cassazione, lamen­tando il fatto che le somme pretese dal lavoratore, trovandocausa esclusivamente nel sinallagma contrattuale, avesseroinvece natura di retribuzione e non di risarcimento deldanno per inadempimento contrattuale, con la conseguen­za che la prescrizione applicabile al caso in esame dovevaritenersi quinquennale e non decennale.

La Corte di Cassazione rigetta tale motivo di ricorso,ritenendolo contrastante con il principio di diritto ormaipacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte, secon­do il quale la domanda con cui il lavoratore, allegandol’illegittimità della sospensione per collocamento in cassaintegrazione, chieda, quale ristoro per detta illegittima so­spensione, la differenza tra la retribuzione e il trattamentodi integrazione salariale, ha ad oggetto un credito relativoal risarcimento del danno da inadempimento contrattuale(costituito dall’atto di gestione del rapporto non conformealle regole), cui si applica la prescrizione ordinaria decen­nale (cfr. Cass. n. 25439/2009; n. 2627/2008; n.2555/2006; 17963/2006).Attenendosi al principio di diritto sopra richiamato, laCorte di Cassazione ha quindi respinto il ricorso dellasocietà con condanna della stessa al pagamento delle spesedi giudizio.

33.1 e ss.

Nozione di distaccoCass., sez. lav.,25 novembre 2010, n. 23933Pres. Roselli; Rel. Cons. Zappia; Ric. B.F.; Res.M.T.S.AG &C E M. SrlLavoro - Lavoro subordinato - Distacco di unlavoratore - Presupposti di legittimità - Tempo-raneità - Estremi - Coincidenza della durata deldistacco con quella dell’interesse del datore dilavoro al distacco medesimo - NecessitàL’ipotesi del comando o distacco costituisceespressione tipica dei poteri direttivi dell’impren-ditore e postula, quindi, come unici requisiti inde-fettibili, i seguenti elementi:1) l’interesse del datore di lavoro distaccante, alquale il rapporto rimane riferibile, alla prestazio-ne del suo dipendente a favore del terzo;2) la temporaneità del distacco, intesa non comebrevità ma come non definitività;3) il permanere, in capo al datore di lavoro delpotere direttivo - eventualmente delegato al de-stinatario - unitamente a quello di determinare lacessazione del distacco.In particolare, per quanto concerne la «tempora-neità del distacco», ossia della destinazione dellavoratore a prestare la propria opera in favore diun terzo, non richiede che tale destinazione ab-bia una durata predeterminata fin dall’inizio, néche essa sia più o meno lunga o sia contestuale

a cura di Toffoletto e Soci Studio legale in MilanoHa collaborato l’avv. Elio Cherubini

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all’assunzione del lavoratore, ovvero persista pertutta la durata del rapporto, ma solo che la duratadel distacco coincida con quella dell’interesse deldatore di lavoro a che il proprio dipendente prestila sua opera in favore di un terzo.Ove si realizzino gli indicati presupposti, la disso-ciazione tra il soggetto che ha proceduto all’as-sunzione del lavoratore e quello che risulti l’effet-tivo beneficiario della prestazione sono consentiticon la indicata figura del distacco o comando.

Nota - Con ricorso al Tribunale del lavoro di Milano del2003, un lavoratore esponeva:­ di essere stato assunto nel mese di aprile 2001 da unasocietà tedesca a capo di un gruppo operante nel settoredel servizio di noleggio tessile con numerose sedi in diversiStati europei;­ di aver inziato a lavorare per una società italiana intera­mente partecipata dalla società tedesca;­ che nel novembre del 2002 aveva ricevuto due note conle quali gli era stata comunicata la cessazione del distaccopresso la società italiana a decorrere dal mese di novembre2002 ed il successivo licenziamento.Il lavoratore, ritenendo la illegittimità di tali provvedimen­ti, chiedeva che il giudice adito, affermata la giurisdizionedel giudice italiano, volesse ­ tra l’altro ­ dichiarare l’esi­stenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo inde­terminato tra esso ricorrente ed entrambe le società resi­stenti, il diritto all’inquadramento nella categoria Quadri,l’illegittimità del «trasferimento» a decorrere dal mese dinovembre 2002, l’illegittimità del licenziamento intimato­gli, il diritto al risarcimento del danno; in subordine, illavoratore chiedeva il diritto alla assunzione presso lasocietà italiana.Con sentenza del 2004 il Tribunale adito, ritenuta l’inap­plicabilità della legge italiana, rigettava le domande dellavoratore.Successivamente il lavoratore impugnava la sentenza diprimo grado innanzi alla Corte d’Appello di Milano, la­mentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendol’accoglimento delle domande proposte con il ricorso intro­duttivo.La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 2006,rigettava il gravame.Il ricorrente proponeva, pertanto, ricorso per cassazione,lamentando, in particolare, che la Corte d’Appello avesseerroneamente ritenuto la legittimità del «distacco», nonsussistendo per contro gli elementi tipici dello stesso, e cioèlo specifico interesse del supposto distaccante ed il caratte­re temporaneo del detto distacco.La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo lacorrettezza del ragionamento svolto dalla Corte di merito,che con procedimento logico­giuridico aveva rilevato:a) la sussistenza dell’interesse della società datrice di lavo­ro a che il lavoratore prestasse la propria opera presso lasocietà distaccataria, nell’ottica della «formazione» del la­voratore per il successivo invio presso altra società delgruppo;b) la temporaneità del distacco, comprovata tra l’altrodalla cessazione dello stesso;c) la permanenza, in capo alla società distaccata, sia delpotere direttivo, sia del potere di determinare la cessazionedel distacco (siccome verificatosi).

Nel decidere il caso in esame la Suprema Corte, unifor­mandosi al consolidato orientamento di legittimità, haribadito che l’ipotesi del comando o distacco, nell’ambitodell’attuazione del rapporto di lavoro, costituisce espressio­ne tipica dei poteri direttivi dell’imprenditore il cui effettoconsiste nella semplice modifica delle modalità esecutivedell’obbligazione di lavoro, che deve essere adempiuta nongià a favore della controparte naturale, bensì (temporanea­mente) a favore del terzo presso il quale il lavoratore èdistaccato con eventuale attribuzione a quest’ultimo deipoteri direttivi e disciplinari sino al momento in cui persi­ste l’interesse del datore di lavoro distaccante alla prosecu­zione della prestazione del lavoratore presso il datore dilavoro distaccato. Il detto distacco non comporta, quindi,né una novazione soggettiva né il sorgere di un nuovorapporto di lavoro con il beneficiario della prestazionelavorativa (cfr. Cass., sez. lav., 21.5.1998, n. 5102; Cass.,sez. lav., 13.6.1995, n. 6657; Cass., sez. lav., 8.6.2005,n. 11952; Cass., sez. lav., 2.9.2004, n. 17748).

17.7

Licenziamento collettivo:nei motivi riferimento allasituazione dell’intera azienda

Cass., sez. lav.,3 novembre 2010, n. 22329Pres. Roselli; Rel. Curzio; P.M. Matera; Ric.C.S.A.D; Res. P.B.,V.S., D.L., M.B.Lavoro subordinato - Licenziamento colletti-vo - Comunicazione di apertura della proce-dura di riduzione di personale - Motivi dellaristrutturazione - Riferimento alla situazionedell’intera aziendaL’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 preve-de che la comunicazione aziendale alle organiz-zazioni sindacali deve contenere l’indicazionedei motivi che determinano la situazione di ecce-denza (non di specifiche unità produttive, ma,indeterminatamente, dell’intera situazione azien-dale) e dei motivi tecnici, organizzativi o produtti-vi, per i quali si ritiene di non poter adottaremisure idonee a porre rimedio a detta situazione.Né l’indicazione delle eccedenze di personale,né la valutazione sulle misure per porvi rimediosono circoscritte o circoscrivibili a singole unitàproduttive. Se alla eccedenza di una unità fossepossibile porre rimedio con misure consistentinello spostamento del personale in eccesso inquella unità verso altre unità, la comunicazionenon può esimersi dallo spiegare quali ragioni nonconsentono l’adozione di tale misura.

Nota - Il caso di specie è sorto in seguito all’impugnazio­ne, da parte di quattro medici, del licenziamento per ridu­zione del personale loro intimato da una casa di cura,gestita da una congregazione religiosa presso cui lavora­vano.

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Il Tribunale di Brescia dichiarava l’illegittimità del licen­ziamento e disponeva la reintegrazione dei medici.La Corte d’Appello di Brescia confermava, sebbene peraltre ragioni, la decisione di primo grado. La Corte affer­mava infatti che la congregazione gestiva sette unità azien­dali prive di personalità giuridica autonoma e che si trat­tava quindi di un’unica organizzazione aziendale articola­ta in varie unità e che pertanto dovevano essere accolte leeccezioni, sollevate dai medici, di violazione delle normesulla procedura dei licenziamenti collettivi ed in particola­re del comma 3 dell’art. 4 della legge n. 223/1991.L’unità cui erano addetti i medici aveva subito nel corsodegli anni un progressivo ampliamento che aveva vistol’assunzione di nuovo personale ma successivamente erastata decisa la dismissione di tale unità attuata mediantela cessione di tutti i beni immobili e di buona parte deibeni mobili e strumentali ad altra società, con passaggioanche di buona parte del personale medico e paramendico.In tale contesto veniva aperta la procedura ex art. 4 dellalegge n. 223/1991 e inviata la lettera in cui veniva spie­gata la decisione di cessare l’attività a causa del mancatoconseguimento dell’equilibrio economico dell’unità. LaCorte rilevava che tale comunicazione non aveva fornitotutte le informazioni che avrebbero consentito, attraversoun esame congiunto delle scelte imprenditoriali, con riferi­mento alla concreta realtà aziendale, di trovare soluzionidiverse dalla riduzione del personale e pertanto affermavache era stata sottratta alle organizzazioni sindacali lapossibilità di controllare e di discutere, con riferimentoanche a tutte le altre unità ospedaliere e alla stessa attua­zione dell’accordo di cessione ad altra società, ed era statainoltre sottratta alle organizzazioni sindacali la possibilitàdi prospettare soluzioni diverse.Contro tale sentenza proponeva ricorso per cassazione lacongregazione per molteplici motivi. In particolare denun­ciava la violazione dell’art. 4 e dell’art. 24 della legge n.223/1991 laddove la Corte aveva ritenuto che «nella co­municazione ex art. 4, il datore di lavoro avrebbe dovutofare riferimento all’intera organizzazione aziendale per con­testualizzare i motivi dell’impossibilità di ivi assorbire ilpersonale in esubero». La congregazione sosteneva infattiche «l’art. 24, comma 1, della legge n. 223/1991 rendelimitabile l’ambito oggettivo dei licenziamenti alla singolaunità produttiva interessata alla ristrutturazione». La Cortedi Cassazione, rigettando il ricorso e condannando la ricor­rente alle spese del giudizio di legittimità, ha affermato che«l’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 prevede che lacomunicazione aziendale alle organizzazioni sindacali devecontenere l’indicazione dei motivi che determinano la situa­zione di eccedenza (non di specifiche unità produttive, ma,indeterminatamente, dell’intera situazione aziendale) e deimotivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritienedi non poter adottare misure idonee a porre rimedio a dettasituazione. Né l’indicazione delle eccedenze di personale, néla valutazione sulle misure per porvi rimedio sono circo­scritte o circoscrivibili a singole unità produttive. Se allaeccedenza di una unità fosse possibile porre rimedio conmisure consistenti nello spostamento del personale in ecces­so in quella unità verso altre unità, la comunicazione nonpuò esimersi dallo spiegare quali ragioni non consentonol’adozione di tale misura».

34.3

Licenziamento invalidoe onere probatorio

Cass., sez. lav.,18 novembre 2010, n. 23302Pres. Vidiri; Rel. Stile; P.M. Matera; Ric. S. Srl;Res. C.S.Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione delrapporto - Licenziamento individuale - Reinte-grazione del posto di lavoro (tutela reale) -Requisito occupazionale - Fatto costitutivodell’azione di impugnativa del licenziamento -Esclusione - Fatto impeditivo - Configurabili-tà - Individuazione del relativo onere probato-rio - A carico del datore di lavoro - Sussisten-za - FondamentoIn tema di riparto dell’onere probatorio in ordineai presupposti di applicazione della tutela reale oobbligatoria al licenziamento di cui sia accertatal’invalidità - fatti costitutivi del diritto soggettivodel lavoratore a riprendere l’attività e, sul pianoprocessuale, dell’azione di impugnazione del li-cenziamento, sono esclusivamente l’esistenzadel rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimitàdell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’im-presa, inferiori ai limiti stabiliti dalla legge n. 300/1970, art. 18, costituiscono, insieme al giustifica-to motivo del licenziamento, fatti impeditivi delsuddetto diritto soggettivo del lavoratore e devo-no, perciò, essere provati dal datore di lavoro.

Nota - La fattispecie oggetto della sentenza in commentoriguarda il caso di un lavoratore il quale, per circa cinqueanni, aveva prestato attività lavorativa in favore di unasocietà in forza di contratti di collaborazione di naturaautonoma. In seguito, era stato assunto con un contratto diapprendistato. Il rapporto era, quindi, cessato allo scaderedi tale contratto. Con ricorso dinanzi al Tribunale delLavoro di Lecce il lavoratore, per quanto qui di rilievo,chiedeva, previa declaratoria della natura subordinata delcomplessivo rapporto lavorativo intercorso con la società edell’illegittimità del licenziamento, la condanna della con­venuta alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarci­mento del danno nella misura prevista dalla legge. Lasocietà si costituiva contestando la domanda e chiedendo­ne il rigetto. Il Tribunale adito decideva la causa dichia­rando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinatoa tempo indeterminato e l’illegittimità del licenziamentoirrogato. Su tali basi, condannava la società a riassumereil lavoratore o, in mancanza, a versargli un’indennità atitolo di risarcimento, con ordine di regolarizzare la posi­zione assicurativa. Contro tale decisione proponeva appel­lo la società soccombente. L’appellato resisteva al gravamee proponeva appello incidentale, sostenendo la sussistenzadei presupposti per la tutela reale, con conseguente dirittoalla reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte di Appellodi Lecce rigettava l’appello principale e accoglieva quelloincidentale. In particolare la Corte territoriale, in applica­zione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unitedella Cassazione con sentenza n. 141/2006, osservava

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che, gravando sul datore di lavoro l’onere di provare ilnumero dei dipendenti impiegati e non essendo tale onerestato assolto, il rapporto era sorretto da stabilità reale,sicché il datore di lavoro andava condannato alla reinte­grazione, oltre al risarcimento dei danni pari alle retribu­zioni globali di fatto dalla data del licenziamento al soddi­sfo. La società, aveva, quindi ricorso in Cassazione, censu­rando la sentenza impugnata per aver erroneamente affer­mato che (ai fini dell’applicazione della tutela reale previ­sta dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori) l’onere dellaprova relativo alle dimensioni dell’organico aziendale gra­vi sul datore di lavoro. Con la decisione in commento, laSuprema Corte ha respinto il suddetto motivo di ricorso,ritenendo invece corretto il principio già sancito dalleSezioni Unite, secondo il quale «in tema di riparto del­l’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione

della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui siaaccertata l’invalidità ­ fatti costitutivi del diritto soggettivodel lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processua­le, dell’azione di impugnazione del licenziamento, sonoesclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordi­nato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensio­ni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dalla legge n.300/1970, art. 18, costituiscono, insieme al giustificatomotivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto dirit­to soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provatidal datore di lavoro» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 10 gennaio2006, n. 141).

31.7

Lavoro & Territorio

L’Avviso in oggetto è volto a sostenere i processi innovativi delle micro,piccole e medie imprese della Basilicata. In particolare è finalizzato adincentivare l’innovazione di prodotto, di processo, organizzativa, dimarketing ed ambientale, attraverso il sostegno di piani di investimentoidonei a migliorare il livello competitivo delle imprese.Soggetti beneficiari e Risorse finanziarie - Possono accedere alleagevolazioni le micro, piccole e medie imprese. La dotazione finan-ziaria per l’Avviso in oggetto è di 10.200.000,00 euro, ed è ripartitacome segue: alle iniziative che presentano un piano di investimentocomplessivo di importo inferiore o uguale a 100.000,00 euro è riser-vata una dotazione massima di 2.000.000,00 di euro; 4.100.000,00euro sono riservati alle microimprese che presentano un piano diinvestimento complessivo di importo superiore a 100.000,00 euro;

4.100.000,00 euro sono riservati alle piccole e medie imprese che presentano un piano di investimentocomplessivo di importo superiore a 100.000,00 euro.Piani di investimento agevolabili - Sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti compresi nelleseguenti tipologie di intervento: A. Innovazioni di processo o di prodotto/servizio ovvero la realizzazione diun nuovo metodo di produzione o di distribuzione, o significativo miglioramento di quello esistente,ottenuto attraverso cambiamenti delle tecniche, delle attrezzature e/o software. L’innovazione può interes-sare il processo produttivo già in atto nell’azienda per renderlo più efficiente e competitivo o l’introduzionedi un nuovo processo per la produzione di nuovi prodotti. B. Innovazioni organizzative ovvero l’adozione dinuovi metodi che hanno lo scopo di aumentare le prestazioni dell’impresa, migliorandone la produttivitàe/o riducendone i costi di gestione, di organizzazione e di transazione anche tramite lo sviluppo e larealizzazione di tecniche derivanti da applicazioni Ict. C. Innovazioni di marketing ovvero l’introduzione dinuove strategie e politiche di marketing che comportano significativi cambiamenti nella modalità dicompetizione e/o di posizionamento sul mercato, con esclusione delle spese di pubblicità. Perché possaessere considerata innovativa, la metodologia di marketing non deve essere stata precedentementeutilizzata dall’impresa e deve rappresentare un significativo cambiamento di direzione rispetto alle strate-gie attuate dall’impresa. La nuova strategia può essere sviluppata non solo per i nuovi prodotti, ma ancheper prodotti già esistenti. D. Eco-innovazione ovvero attività ed investimenti volti a: favorire il miglioramen-to delle performance ambientali aziendali attraverso la riduzione significativa degli impatti delle attivitàproduttive dell’impresa sia a livello di processo sia di prodotto; migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi dilavoro e di responsabilità sociale dell’impresa.Forma e intensità dell’agevolazione - Le agevolazioni possono essere concesse sotto forma di aiutiin conto capitale; la misura del sostegno è definita in termini di intensità massima di contributo sullespese ammissibili, calcolata in Equivalente Sovvenzione Lordo (Esl), come segue: Microimprese ePiccole imprese 50% Eel; Medie Imprese 40% Esl. L’agevolazione massima concedibile a ciascunpiano di investimento non potrà superare in alcun caso l’importo di 300.000,00 euro. Sono inoltreammessi investimenti innovativi che prevedono un piano di investimento complessivo di importo noninferiore a 40.000,00 euro.Modalità di presentazione delle domande - Dalle ore 8.00 del giorno 10.2.2011 e fino alle ore 24.00del giorno 22.2.2011 sarà possibile compilare la candidatura telematica tramite accesso al portale dellaRegione Basilicata www.basilicatanet.it.

Marco Pettini - Pragma Service Sas Pistoia

Deliberazione della Giuntaregionale 23.12.2010,n. 2183 (BURB 31.12.2010,n. 51)

Oggetto: Avviso pubblico per la«Procedura valutativa a sportel-lo per il sostegno all’innovazio-ne delle Pmi». Linea di interven-to III.2.1.B dell‘obiettivo specifi-co II.2 dell‘Asse III - Competitivi-tà Produttiva del P.O. Fesr2007/2013

Regione Basilicata: sostegnoall’innovazione delle Pmi

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Rassegna del meritoForo di Bolzano

Principio di non contestazioneTribunale di Bolzano 2 marzo 2010

Giud. Puccetti; Ric. P.G.; Res. H Srl nonché B SrlControllo probatorio - Concentrazione - Im-mediatezza - Oralità - Onere della prova -Contumacia - Interrogatorio - Costituzione -Contestazione - Interpretazione - «Ficta con-fessio» - «An debeatur» - Quantum debeaturIl principio della «non contestazione» vincola ilgiudice, che dovrà astenersi da qualsiasi control-lo probatorio del fatto non contestato e dovràritenerlo sussistente, proprio perché l’atteggia-mento difensivo delle parti elimina il fatto stessodall’ambito degli accertamenti richiesti, in osse-quio ai principi di concentrazione, immediatezzaed oralità.

Nota - Con la sentenza in esame il giudice adito haribadito come il principio della «non contestazione» vinco­la l’organo giudicante, il quale dovrà astenersi da qualsiasicontrollo probatorio del fatto non contestato e dovrà rite­nerlo sussistente (trattasi di un principio consolidato delTribunale di Bolzano, ribadito con le sentenze delladott.ssa E. Marchesini n. 127/2010, depositata il 9 aprile2010, n. 128/2010, depositata il 13 aprile 2010, senten­za n. 125/2010, depositata il 7 aprile 2010, sentenza n.180/2010, depositata il 18 maggio 2010 nonché le suc­cessive sentenze emesse dallo stesso giudice Lorenzo Puc­cetti n. 141/2010 depositata il 13 aprile 2010 e n. 146/2010 depositata il 20 aprile 2010). Infatti, l’atteggiamen­to difensivo delle parti elimina il fatto stesso dall’ambitodegli accertamenti richiesti, in ossequio ai principi di con­centrazione, immediatezza ed oralità che informano l’ordi­namento giuridico e che ora trovano espresso recepitonormativo nella nuova formulazione dell’articolo 111,comma 2, della Costituzione ovvero nel principio della«ragionevole durata del processo». Il Tribunale adito hacomunque ritenuto opportuno sottolineare che, sebbene ilprincipio della «non contestazione» non possa introdurrenessuna deroga a quello confliggente dell’onere della provadi cui all’articolo 2697 c.c., la non contestazione producaun qualche effetto, anche alla luce delle recenti modifichecostituzionali dell’articolo 111. A sostegno della propriatesi viene evidenziato: a) che il contenuto dell’articolo 416c.p.c. per il rito del lavoro impone che il convenuto nellamemoria difensiva di costituzione debba fra l’altro «pren­dere posizione, in maniera precisa e non limitata ad unagenerica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a

fondamento della domanda»; b) che ragioni di caratterelogico si pongono a favore della tesi esposta, tenuto contoche non si capirebbe per quale ragione l’ordinamento do­vrebbe favorire la parte che rimane contumace rispetto aquella diligente che sebbene costituita non contesti le alle­gazioni attoree. In ragione delle proprie argomentazioni, ilTribunale di Bolzano ritiene non condivisibile l’obiter dic­tum del giudice delle leggi (sentenza n. 340/2007) che,nel dichiarare l’incostituzionalità per eccesso di delegadell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 5/2003 (che consentiva l’applicazione del principio di noncontestazione nel processo societario ove il convenutoavesse tardivamente notificato la comparsa di costituzio­ne), ha affermato che la disposizione dichiarata incostitu­zionale «detta una regola del processo contumaciale incontrasto con la tradizione del diritto processuale italiano,nel quale alla mancata tardiva costituzione non è statoattribuito il valore di confessione implicita». Applicandotali principi alla fattispecie, l’organo giudicante ha ritenutofondati i fatti dedotti dal ricorrente, in ragione del compor­tamento processuale tenuto nel corso del giudizio dalleconvenute e precisamente: della contumacia (quindi dellanon contestazione dello svolgimento dell’attività e delquantum debeatur, così come indicati nel ricorso), dellamancata comparizione alla prima udienza (valutabile exarticolo 420, comma 1, c.p.c.), della ficta confessio deri­vante dalla mancata partecipazione del legale rappresen­tante all’udienza fissata per l’interrogatorio formale.

Contratto a termine:ragioni giustificatrici

Tribunale di Bolzano 17 marzo 2010

Giud. F. Muscetta; Ric. M.A.; Res. F. SpaReintegrazione - Retribuzioni - Nullità - Termi-ne - Proroga - Diligenza - TrasformazioneLe ragioni giustificatrici dell’apposizione del ter-mine devono essere specificatamente enunciate,posto che l’adozione di formule generiche si po-ne in contrasto con il principio per il quale ilcontratto di lavoro è stipulato di regola a tempoindeterminato.

Nota - Il ricorrente domandava la reintegrazione nelposto di lavoro e la condanna della società convenuta alpagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data diinterruzione della prestazione lavorativa, facendo valere lanullità dell’apposizione del termine al contratto di assun­zione a tempo determinato e della successiva proroga. La

a cura di Stefano Ascioni Avvocato in Bolzano e Roma - Studio legale associato Palumbo, Ascioni, Abate

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convenuta si costituiva chiedendo, in via principale, ilrigetto della domanda proposta dal ricorrente ed, in viasubordinata, la riduzione dell’importo dovuto al ricorrente,tenuto conto degli importi percepiti o che avrebbe potutopercepire utilizzando la normale diligenza (ex art. 1227c.c.). Il giudice adito emetteva ordinanza cautelare di as­sunzione in corso di causa e nel merito riteneva la doman­da fondata e meritevole di accoglimento. Rilevava l’organogiudicante che la dizione «momentaneo incremento», uti­lizzata con riferimento al settore di attività del datore dilavoro, equivaleva sostanzialmente alla parafrasi della lo­cuzione legislativa relativa alle ragioni di carattere produt­tivo in quanto era priva della specificazione dell’entitàdell’incremento e dei clienti a cui doveva attribuirsi taleincremento. Infatti, le ragioni giustificatrici dell’apposizio­ne del termine (richieste dall’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo n. 368/2001) dovevano essere specifi­catamente enunciate, posto che l’adozione di formule gene­riche si poneva in contrasto con il principio sancito dalcomma 1 dell’articolo 1 citato, per il quale «il contratto dilavoro è stipulato di regola a tempo indeterminato». Alriguardo veniva richiamato l’insegnamento della SupremaCorte (Cass. 21.5.2008, n. 12985), secondo il quale«l’articolo 1 del decreto legislativo n. 368/2001, ancheanteriormente alla modifica introdotta dall’articolo 39della legge n. 247/2007, ha confermato il principio gene­rale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è nor­malmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizio­ne del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, deltutto nuovo, della previsione di una clausola generale legit­timante l’apposizione del termine per ragioni di caratteretecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» con la con­seguenza che «in caso di insussistenza delle ragioni giusti­ficative del termine, e pur in assenza di una norma chesanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, inbase ai principi generali in materia di nullità parziale delcontratto e di eterointegrazione della disciplina contrattua­le, nonché alla stregua dell’interpretazione dello stesso arti­colo 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunita­ria 1999/70 Ce (recepita con il richiamato decreto) all’il­legittimità del termine e alla nullità della clausola di appo­sizione dello steso consegue l’invalidità parziale relativaalla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro atempo indeterminato». Applicando i suddetti principi allaclausola giustificativa apposta al contratto a termine stipu­lato con il ricorrente, il giudice riteneva la stessa viziata danullità, stante la mancata specificità delle ragioni di carat­tere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. In con­seguenza dell’accertata nullità il contratto di lavoro venivadichiarato a tempo indeterminato. Dalle somme dovute allavoratore a titolo di risarcimento del danno non venivanodetratti gli importi percepiti dal ricorrente a titolo di inden­nità di disoccupazione, ritenendo, in analogia a quantoritenuto costantemente dalla Suprema Corte (Cass.15.5.2000, n. 6265; 16.3.2002, n. 3904; 30.1.2003,n. 1489; 1.6.2004, n. 10531) con riferimento al risarci­mento del danno da licenziamento illegittimo che le inden­nità previdenziali ed in particolare quella di disoccupazio­ne non potevano essere detratte dalle somme dovute daldatore di lavoro a titolo di risarcimento del danno inquanto le stesse, una volta dichiarato illegittimo il licenzia­mento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegra­zione, dovevano essere chieste in restituzione dall’Istitutoprevidenziale, essendone venuti meno i presupposti.

Contratto di formazione e lavoro:computo anzianità di servizio

Tribunale di Bolzano 26 marzo 2010

Giud. L. Puccetti; Ric. P.; Res. T. SpaAnzianità - Aumenti periodici - Retribuzione -Nullità - Interpretazione - Discriminazione -PrescrizioneÈ nulla la disposizione del contratto collettivoche, nel regolamentare gli aumenti retributivi pe-riodici, esclude l’utile computo del periodo di for-mazione e lavoro.

Nota - Il ricorrente, premesso di essere stato assunto concontratto di formazione lavoro, convertito in contratto atempo indeterminato, domandava la nullità, per contrastocon l’art. 3, comma 5, del Dl n. 726/1984 (convertito conmodificazioni in legge n. 863/1984), della clausola delcontratto individuale che escludeva, nel richiamare l’Ac­cordo interconfederale applicabile al rapporto di lavorointercorso tra le parti, qualsiasi effetto economico all’an­zianità di servizio maturata dal periodo del contratto diformazione. Radicatosi il contraddittorio, il datore di lavo­ro convenuto chiedeva la reiezione del ricorso per infonda­tezza. Ritenuta la causa istruita documentalmente, il ricor­so veniva dichiarato fondato e meritevole di accoglimento,atteso che la disposizione pattizia in parola era del tuttoestranea ai principi tanto del diritto comunitario quantodel diritto interno. Al riguardo, con riferimento al dirittointerno, veniva osservato che l’art. 3, comma 5, del Dl n.726/1984, convertito nella legge n. 863/1984, prevede­va: «Ai contratti di formazione e lavoro si applicano ledisposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavo­ro subordinato in quanto non siano derogate dal presentedecreto. Il periodo di formazione e lavoro è computatonell’anzianità di servizio in caso di trasformazione delrapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempoindeterminato, effettuata durante ovvero al termine del­l’esecuzione del contratto di formazione e lavoro». Per ilgiudice adito, il tenore letterale della disposizione citataera insuperabile e, conseguentemente, la tesi della conve­nuta, secondo cui la predetta disciplina si doveva riferire aisoli istituti legali e non anche agli istituti di origine con­trattuale, non veniva ritenuta meritevole di pregio. Con lasentenza in esame l’organo giudicante, pur rilevando chela questione era stata rimessa alle Sezioni Unite per con­trasto nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ord. n.1860/2010 rel. Curzio), riteneva fondato l’orientamentodella Suprema Corte che riteneva che la disposizione ri­chiamata comportava la computabilità del periodo di for­mazione e lavoro «anche quando l’anzianità di servizio èpresa in considerazione da discipline meramente contrat­tuali, come quelle sugli scatti di anzianità e i passaggiautomatici di classe stipendiale, dato che la distinzione traistituti di origine legale e trattamenti di fonte convenziona­le non trova fondamento nel tassativo tenore del testonormativo, la cui portata non può ritenersi derogabileneanche mediante specifiche previsioni della contrattazio­ne collettiva» (cfr. ex multis Cass. n. 13716/2007 rel.D’Agostino; Cass. n. 24033/2008 rel. Miani Canevari.

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Tali argomentazioni erano state già condivise dal Tribu­nale di Bolzano con le sentenze n. 96/2008 Dd24.3.2008 e n. 1/2009 Dd 7.1.2009). Per il Tribunaleadito l’opposta tesi della giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass. n. 11206/2009 rel. Stile, 11839/2009 rel. Picone,21103/2009 rel. Zappia) veniva ritenuto «non coerentecon i principi generali enucleabili dalla stessa giurispru­denza di legittimità in tema di riconoscimento legale dianzianità di servizio convenzionali e di rapporti tra auto­nomia collettiva e legge» e poneva in secondo piano ilcriterio ermeneutico di base fissato dall’art. 12, comma 1,delle preleggi. Veniva, inoltre, rilevato che l’orientamentocriticato per il Tribunale adito finiva per proporre un’in­terpretazione parzialmente abrogatrice del disposto legi­slativo, la cui formulazione viceversa non tollerava artifi­ciose distinzioni: il periodo di formazione e lavoro, in casodi conversione del contratto, doveva essere computato (siintende, ad ogni fine, senza eccezioni, quindi anche a quelliretributivi) nell’anzianità di servizio. La ratio della dispo­sizione in scrutinio era infatti quella di impedire al tratta­mento dei lavoratori, che aveva contributo per lo stessonumero di anni all’attività di impresa, qualsiasi discrimi­nazione di trattamento a causa delle modalità di assunzio­ne. Il trattamento deteriore riconosciuto al lavoratore as­sunto con contratto formazione e lavoro con il salario diingresso rispetto a quello impiegato a tempo indeterminatoera «oggettivamente e ragionevolmente giustificato da fina­lità legittime» (disposizione derogatoria di cui all’art. 6,comma 1, della direttiva 2000/78/Ce) nel momento gene­tico dell’instaurazione del rapporto, favorendo tali contrat­ti l’accesso al mercato del lavoro anche ai prestatori piùgiovani attraverso un sistema di sgravi contributivi (rite­nuti legittimi dalla giurisprudenza comunitaria se di im­porto fino al 25%, nella causa C­310/1999 del 7 marzo2002 Repubblica italiana contro Commissione delle Co­munità europee e da considerarsi, invece, aiuti di Statoincompatibili col diritto comunitario ex art. 87 Tr. Ue giàart. 92 solo se di importo superiore a detto limite) eriduzioni retributive (poiché una parte dell’orario di lavorodovrebbe essere destinata all’istruzione del lavoratore),mentre una volta che il rapporto si trasformava a tempoindeterminato la disparità di trattamento non trovava giu­stificazione alcuna non potendo esplicare alcun effetto po­sitivo sull’assunzione dei prestatori di lavoro più giovaniovvero sulla conservazione del posto di lavoro. La tesiopposta della giurisprudenza di legittimità si poneva pe­raltro in contrasto con i principi di primizia del dirittocomunitario e, segnatamente, con quelli desumibili dalcombinato disposto degli artt. 1 e 3, n. 1 della direttiva2000/78/Ce (recepita nell’ordinamento interno con il Dl­gs n. 216/2003) nella parte in cui «mira a stabilire unquadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate...sull’età per quanto concerne l’occupazioni e le condizionidi lavoro, gli avanzamenti di carriera, la retribuzione» nonsussistendo alcuna «finalità legittima» nella negoziale di­sparità di trattamento ­ eccezionalmente giustificata aisensi dell’art. 6, n. 1, lett. a) solo nella fase di inserimentoprofessionale e non anche nel corso della successiva pro­gressione economica ­ che altro non rappresentava che unadifferenziazione di trattamento fondata sull’anzianità diservizio ovvero una discriminazione indiretta ai danni deilavoratori più giovani di età. Per il giudice adito l’interpre­tazione adottata trovava altresì conforto in una pronunziadella giurisprudenza comunitaria (cfr. C­88/2008 Dd

18.6.2009 Hütter) con la quale era stata ritenuta contra­ria alla direttiva 2000/78/Ce la normativa nazionale(austriaca) che prevedeva non utile ai fini del successivoinquadramento contrattuale il periodo di apprendistatosvolto prima del compimento del diciottesimo (18°) annodi età. Invero la Corte di Giustizia aveva più volte rimarca­to come il principio di non discriminazione in funzionedell’età rappresentava canone fondamentale del diritto co­munitario (va inoltre rimarcato che l’art. 6, n. 1, Tueenuncia che la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Ue ha lostesso valore giuridico dei Trattati e che l’art. 21, n. 1, ditale Carta che è «vietata qualsiasi forma di discriminazio­ne fondata, in particolare … (sul)l’età» ­ giacché rappre­senta un’applicazione specifica dei principi generali diuguaglianza, di non discriminazione e della parità di trat­tamento «dal momento che il principio stesso … trova lasua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizionicostituzionali comuni agli Stati membri» ­ cfr. C­144/2004 Dd 22.11.2005 Mangold, C­388/2007 Dd5.3.2009 Age Concern England, C.555/2007 Dd22.1.2010 Kücükdeveci e che ogni deroga deve esseregiustificata da un obiettivo pubblico di politica sociale).Infine, veniva evidenziato che l’orientamento giurispruden­ziale criticato ­ essendo il contratto di formazione e lavorouna species del contratto a termine ­ si poneva altresì incontrasto con i principi desumibili dalla direttiva 1999/70/Ce cd. «Accordo quadro sul lavoro a tempo determina­to» (trasposta nell’ordinamento interno con il Dlgs n.368/2001), la quale alla clausola 4 prevedeva che «ilavoratori a tempo determinato non possono essere trattatiin modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indetermi­nato comparabili per il solo fatto di avere un contratto orapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che nonsussistano ragioni oggettive» e che «i criteri del periodo dianzianità di servizio relativi a particolari condizioni dilavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori atempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato,eccetto quando criteri diversi in materia di periodo dianzianità siano giustificati da motivazioni oggettive». In­vero, anche se come consentito dal legislatore comunitariol’art. 10 del Dlgs n. 368/2001 escludeva dal campo diapplicazione della disciplina del contratto a termine ilcontratto formazione e lavoro, nondimeno si doveva rite­nere che se era vero che il principio di non discriminazionein relazione all’anzianità operava nei rapporti fra lavora­tori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, a fortio­ri lo stesso doveva ritenersi operante anche nella successi­va fase di trasformazione del rapporto senza termine aprescindere dalla circostanza che il contratto di lavoropresupposto fosse a tempo determinato o di formazione elavoro. L’interpretazione propugnata da ultimo dalla Su­prema Corte anche sotto questa angolazione creava quindiun’ingiustificata disparità di trattamento risolvendosi indiscriminazione indiretta fra persone aventi la medesimaanzianità di servizio, a seconda delle modalità di assun­zione, a favore dei dipendenti assunti ab origine a tempoindeterminato rispetto ai lavoratori più giovani di etàinizialmente inseriti in azienda con contratto di formazio­ne e lavoro. Non era quindi condivisibile il pensieroespresso da autorevole dottrina che aveva recentemente econ forza affermato come l’intervento del legislatore in unamateria di competenza della contrattazione collettiva eracontrario al principio dell’autonomia contrattuale dei sin­dacati desumibile da una lettura «aggiornata» del comma

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4 dell’art. 39 Cost., invocando nel contempo una letturacostituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 5, del Dl n.726/1984 convertito con modificazioni in legge n. 863/1984 o propugnandone la rimessione della questione dilegittimità alla Corte Costituzionale, quando l’esercizio diquesta autonomia si poneva, come nel caso di specie, inpalese contrasto con i principi fondamentali dell’ordina­mento comunitario e nazionale. Tanto premesso, ritenevail giudicante che la disposizione pattizia che, nel discipli­nare gli aumenti retributivi periodici, escludeva l’utile com­puto del periodo di formazione e lavoro era del tuttoestranea ai principi tanto del diritto comunitario quantodel diritto interno e segnatamente della disposizione impe­rativa di riferimento invocata da parte ricorrente disegna­ta dall’art. 3, comma 5, del Dl n. 726/1984 (che rappre­sentava nel caso di specie, ­ al di là delle valutazioni sulrispetto dei principi desumibili dal diritto comunitariorafforzativi della ratio decidendi ­ l’effettivo tertium com­parationis già sottoposto in limine litis al contraddittoriodelle parti). Doveva pertanto accertarsi il diritto del ricor­rente al riconoscimento del periodo di 24 mesi del contrat­to di formazione e lavoro stipulato tra le parti ai finidell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e conseguente­mente il diritto del ricorrente all’attribuzione di una classebiennale di stipendio diversa e al pagamento delle conse­guenti differenze retributive maturate. Venivano ritenuteprescritte, in accoglimento dell’eccezione di prescrizionequinquennale sollevata dalla società convenuta ex art.2948, n. 4, c.c., trattandosi di rapporto assistito da stabi­lità reale, le differenze retributive relative al periodo ante­riore al quinquennio precedente il primo atto interruttivodella prescrizione intervenuto.

Benefici previdenzialiper lavoratori dell’amianto

Tribunale di Bolzano 26 marzo 2010

Giud. E. Marchesini; Ric. S.S.; Res. InpsAttività lavorativa - Eccezioni - Inammissibili-tà - Improponibilità - Decadenza - Carenza diinteresse - Diritti acquisiti - ProveLa Finanziaria del 2004 ha sancito come intangi-bili i diritti acquisiti, ivi compresi quelli maturati datutti i lavoratori che prima del 2 ottobre 2003hanno ottenuto o semplicemente chiesto all’Inailla certificazione dell’esposizione all’amianto, an-corché gli stessi lavoratori non hanno maturatoalla stessa data e nel contempo i requisiti contri-butivi ed anagrafici per il diritto al trattamentopensionistico o non hanno effettuato alcuna do-manda all’Inps.

Nota - Il ricorrente adiva il Tribunale di Bolzano perdomandare l’accertamento del suo diritto al riconoscimen­to dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992con conseguente domanda al pagamento di quanto dovuto.Al riguardo, il ricorrente rilevava la illegittimità delle deci­sioni adottate nei suoi confronti dall’Inail (con riferimentoal mancato rilascio della dichiarazione di esposizione al­l’amianto) e dall’Inps (con riferimento al diniego dei bene­

fici per l’esposizione dell’amianto), tenuto conto della suaesposizione all’amianto per lo svolgimento dell’attività la­vorativa e per un periodo ultra decennale. Con memoriaritualmente depositata si costituiva in giudizio l’Inps chie­dendo il rigetto della domanda di parte ricorrente. L’Istitu­to previdenziale eccepiva, in via pregiudiziale e prelimina­re, l’inammissibilità e l’improponibilità del ricorso e in viasubordinata la decadenza. Acquisite le prove documentaliprodotte ed assunte le prove orali offerte, la causa venivadiscussa e decisa con il rigetto del ricorso a spese compen­sate. Con riferimento alle eccezioni sollevate dalla conve­nuta, il Tribunale rilevava che le argomentazioni poste afondamento non erano meritevoli di accoglimento tenutoconto che: a) con riferimento a quella di inammissibilitàdella domanda giudiziale, risultava agli atti la presenta­zione domanda di certificazione all’esposizione del­l’amianto nonché la domanda di ricostituzione della pen­sione di anzianità con riconoscimento dei benefici peresposizione all’amianto; b) con riferimento all’improcedi­bilità della domanda giudiziale, la domanda amministrati­va era stata presentata e tenuto conto altresì che il previ­gente regime non richiedeva la certificazione Inail a corre­do della domanda ed anzi non era richiesta neanche laproposizione di una domanda autonoma rispetto a quelladi pensione (si veda in materia sentenza del TribunaleBolzano n. 903/2007); c) con riferimento all’inammissi­bilità per mancata opposizione del provvedimento negati­vo dell’Inail, la normativa non prevedeva la previa impu­gnativa del provvedimento di rigetto; d) con riferimentoalla decadenza per mancata proposizione del ricorso am­ministrativo all’Inail entro il termine stabilito dall’articolo47, comma 5, della legge n. 326/2003, il ricorrenteaveva provato per documenti di aver inoltrato la domandaamministrativa per l’ottenimento del beneficio controversoall’Inail prima della data prevista dall’articolo 3, comma132, della legge n. 350/2003 (che aveva introdotto unaclausola di salvezza per l’applicazione della disciplinaprevigente); e) con riferimento alla carenza di interesse adagire, «nell’ambito del rapporto giuridico previdenziale, èconfigurabile, alla stregua della disciplina di cui all’artico­lo 54 della legge n. 88/1989 (nonché delle disposizionidettate dalla legge n. 241/1990 in materia di accesso aidocumenti amministrativi), un vero e proprio diritto dellavoratore assicurato, cui corrispondeva uno specifico ob­bligo dell’ente di previdenza, alla corretta informazionecirca la consistenza del credito contributivo in corso: nederivava che, ove tale diritto rimaneva insoddisfatto acausa della mancata o corretta determinazione da partedell’ente, il lavoratore aveva un interesse qualificato edattuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pen­sionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dal­l’inadempimento» (Cass. 21 giugno 2002, n. 9125). Nelmerito l’organo giudicante premetteva che la Finanziariadel 2004 aveva ribadito che non potevano essere toccati idiritti acquisiti ivi compresi quelli maturati da tutti i lavo­ratori che prima del 2 ottobre 2003 avevano ottenuto osemplicemente chiesto all’Inail la certificazione dell’esposi­zione all’amianto, riconoscendone come intangibili dettiaccertamenti, ancorché gli stessi lavoratori non avevanomaturato alla stessa data e nel contempo i requisiti contri­butivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pensioni­stico o non avevano effettuato alcuna domanda all’Inps(soltanto la domanda di certificazione presentata successi­vamente alla data del 2 ottobre 2003 doveva determinare

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del nuovo regime introdotto dall’articolo 47 citato). Chia­rito ciò, veniva rilevato che nella fattispecie sottopostaall’esame dell’organo giudicante, la disciplina applicabileratione temporis era quella contenuta nel comma 8 del­l’articolo 13 della legge n. 257/1992 (nel testo antemodifiche introdotte dall’articolo 47, comma 1, del decretolegge n. 269/2003 convertiti in legge n. 326/2003) e, invirtù di tale disciplina, il ricorrente non aveva diritto allarivalutazione dei periodi contributivi, in quanto dalle testi­monianze assunte non era stata raggiunta la prova del­l’esposizione al rischio qualificato amianto per un periodoultradecennale in relazione alle mansioni svolte presso lostabilimento del datore di lavoro. A ciò andava aggiuntoche la consulenza tecnica disposta, le cui conclusioni eranointeramente condivise dal giudice, aveva escluso la ricor­renza degli estremi previsti per il riconoscimento del bene­ficio invocato.

Retribuzione:patto di conglobamento

Tribunale di Bolzano 28 aprile 2010

Giud. F. Muscetta; Ric. T.A.; Res. V.O.Eccezione - Tardività - Retribuzione - Presun-zione - Interpretazione - Libertà formaIl patto di conglobamento nei compensi corrispo-sti per le prestazioni lavorative di corrispettivi ul-teriormente dovuti al lavoratore per legge o percontratto (quali tredicesima, ferie, festività o stra-ordinario) può essere ammesso solo nel caso incui dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferi-bile la prestazione patrimoniale complessiva.

Nota - Con la sentenza oggetto di esame, il Tribunaleadito affrontava le problematiche riguardanti la validitàdel patto di conglobamento nei compensi corrisposti per leprestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovutial lavoratore per legge o per contratto nonché quelle relati­ve la ricerca delle istanze rivolte al giudice da parte delricorrente. L’organo giudicante respingeva l’eccezione sol­levata dal datore di lavoro convenuto nelle note difensive (equindi tardivamente) relativa al conglobamento dello stra­ordinario nella retribuzione pattuita, in quanto, aderendoall’insegnamento della Suprema Corte (Cass. 4.6.2002, n.8097; Cass. 12.11.2008, n. 27027), il patto di conglo­bamento nei compensi corrisposti per le prestazioni lavo­rative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore perlegge o per contratto quali tredicesima, ferie, festività ostraordinario poteva essere ammesso solo nel caso in cuidal patto risultino gli specifici titoli cui era riferibile laprestazione patrimoniale complessiva. Infatti, solo in talcaso era superabile la presunzione che il compenso stabili­to era dovuto quale corrispettivo della sola prestazioneordinaria e si rendeva possibile il controllo giudiziale circal’effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti spettantiper legge o per contratto. Nel caso di specie la domandaveniva accolta in ragione del fatto che non era stata rag­giunta la prova del conglobamento, anzi dalla prova testi­moniale risultava soltanto che tra le parti era stata pattui­ta la retribuzione mensile netta. Il giudice adito riteneva,

inoltre, di condannare il convenuto agli importi accertatidal Ctu per alcuni titoli dovuti per il contratto collettivo,pur in difetto di esplicita richiesta del ricorrente nelleconclusioni dell’atto introduttivo, in quanto dal tenore del­l’atto stesso emergeva, senza ombra di dubbio, che il credi­to preso in considerazione coinvolgeva anche i titoli quan­tificati dal perito. In tal senso, aderiva al consolidatoorientamento interpretativo della Suprema Corte, secondoil quale il principio della libertà di forma degli atti di partenel processo civile non consentiva di tenere distinte, ai finidella concreta ricerca delle istanze rivolte al giudice, lediverse parti degli scritti difensivi ed imponeva l’esameglobale di esse ben potendo essere contenute nella parteespositiva, richieste conclusive ed argomentazioni difensi­ve, per cui la domanda giudiziale doveva essere interpreta­ta con riferimento alla volontà della parte quale emergevanon solo dalla formulazione letterale delle conclusioni del­l’atto di citazione, ma anche dall’intero complesso dell’attoche la conteneva (Cass. n. 18096/2002; Cass. n.18653/2004; Cass. n. 6100/1997).

Impiego pubblico:trasformazione contrattoa termine

Tribunale di Bolzano 30 aprile 2010

Giud. E. Marchesini; Ric. B.A.; Res. A.S.P.A.B.Nullità - Contratto d’opera - Lavoro subordi-nato - Contestazione - Trasformazione - Di-sapplicazione - Contratto a tempo determina-to - Contratto a tempo indeterminato - Impie-go pubblico - Procedure concorsuali - Retri-buzione - Risarcimento - ProvaNon sussiste un onere di disapplicazione dellanormativa nazionale che prevede nel pubblicoimpiego il divieto di conversione in rapporto atempo indeterminato, nell’ipotesi di violazionedelle norme imperative riguardanti l’assunzione ol’impiego di lavoratori.

Nota - Parte ricorrente chiedeva al giudice di accertare lanullità del contratto d’opera stipulata con l’azienda conve­nuta, in quanto, ai sensi della legge provinciale n. 18/1983, non erano esplicate le ragioni del ricorso al contrat­to d’opera. Parte ricorrente affermava, altresì, che comun­que le modalità di espletamento dell’attività svolta a favoredella parte resistente erano tali da qualificare il rapportointercorso quale rapporto di lavoro subordinato con laconseguente trasformazione del contratto d’opera in con­tratto a tempo determinato, convertito ope legis in contrat­to a tempo indeterminato con decorrenza pari alla data distipulazione del primo contratto. La domanda relativa alladeclaratoria di nullità dei contratti per violazione dellalegge provinciale citata veniva rigettata, in quanto partericorrente non aveva contestato l’esistenza dei presuppostirichiesti dalla legge provinciale citata. Al riguardo l’orga­no giudicante rilevava che la disposizione richiamata nonrichiedeva, ai fini della validità del contratto d’opera, chenello stesso dovevano essere richiamati i presupposti previ­

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sti dalla legge, ma che gli stessi sussistevano. Anche leargomentazioni poste a sostegno della seconda domandanon venivano condivise dal’organo giudicante e quindianche il relativo capo veniva rigettato. Sul punto venivarilevato che il Tribunale non poteva pervenire alla conver­sione dei contratti (sempre che ne sussistessero le condizio­ni) in contratti di lavoro subordinato a tempo indetermi­nato ab origine dal momento che tale effetto era preclusodall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 che espressamente prevedeva «in ogni caso, la viola­zione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione ol’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche ammini­strazioni, non può comportare la costituzione di rapportidi lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbli­che amministrazioni, fermo restando ogni responsabilità esanzione (…)». Riteneva, inoltre, opportuno: da un latorammentare che la preclusione fissata dalla disposizionecitata aveva superato il vaglio di legittimità costituzionale(Corte Costituzionale, sentenza 27 marzo 2003, n. 89);dall’altro che la stessa disposizione non era in contrastocon la direttiva comunitaria n. 70/1999, con esclusione diogni problematica relativa all’onere di disapplicazione daparte del giudice adito. Su tale ultimo aspetto veniva ricor­dato (e sul punto veniva citata la sentenza del Tribunale diTrapani del 18.11.2009) che la predetta direttiva intende­va garantire l’applicazione del principio di non discrimi­nazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratoria tempo determinato nonché prevenire il cd. abuso diproroghe e cioè gli eccessi derivanti dall’utilizzo di unasuccessione di contratti o di rapporti a tempo determinato(finalità cristallizzate al punto 4 delle premesse). A ciòandava aggiunto che le forme di tutela che le nazioniaderenti dovevano assicurare riguardavano una o più mi­sure relative a: 1) ragioni obiettive per la giustificazionedel rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; 2) la duratamassima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempodeterminato successivi; 3) il numero dei rinnovi dei sud­detti contratti o rapporti. Conseguentemente la chiarezzadel dato letterale induceva a ritenere che risultava estraneaogni valutazione delle conseguenze dell’illegittimo ricorsoall’assunzione a tempo definito. A ulteriore conforto dellalinea interpretativa adottata veniva rilevato che: a) la nor­mativa in questione era la naturale espressione del princi­pio (sancito dall’articolo 97 Cost.) dell’accesso al pubblicoimpiego mediante procedure concorsuali (Corte Costituzio­nale 27 marzo 2003, n. 89) al fine di garantire l’impar­zialità e l’efficacia della pubblica amministrazione; b) lanon omogeneità del pubblico impiego rispetto al settoreprivato (diverse forme di accesso, gestione del pubblicointeresse da parte del datore di lavoro pubblico, rispettodella pianta organica e delle previsioni di bilancio ecc.)rilevava un’assenza di contrasto tra il principio di paritàdi trattamento e l’opzione nazionale del «divieto di conver­sione». Su tale aspetto veniva richiamata la sentenza dellaCorte di Giustizia Europea del 7 settembre 2006 (causeC­53/04 e C­180/04) ove era stato espressamente affer­mato che non osta, in linea di principio, una normativanazionale che escludeva la trasformazione a tempo inde­terminato nel settore del pubblico impiego, in presenzadella previsione di istituti diretti a punire eventuali abusi(in tal senso l’articolo 36 in parola riconosce al lavoratoreinteressato il diritto al risarcimento); c) la normativa inparola non era stata abrogata da norme successive. Conriferimento a tale ultima precisazione veniva rilevato che

non costituiva ostacolo all’interpretazione espressa la cir­costanza che la normativa successiva, contenuta nel decre­to legislativo n. 368/2001, nell’indicare le ipotesi esclusedal proprio campo di applicazione non contemplava ilpubblico impiego, tenuto conto che: siamo al di fuori diun’ipotesi di abrogazione esplicita; la nuova legge regolavaintegralmente la materia già disciplinata dalla precedente;la norma posteriore non era incompatibile con quella ante­cedente; la norma generale posteriore non derogava allanorma speciale anteriore (Corte Cost. 29.12.2004, n.428). In ragione della interpretazione adottata, per ilgiudice del lavoro, non esistevano ragioni per disapplicarela norma in questione (articolo 36 del Dlgs n. 165/2001)alla fattispecie sottoposta al vaglio, dal momento che essatrovava applicazione a tutte le assunzioni avvenute al difuori di una procedura concorsuale. Conseguentemente,non veniva accolta la richiesta di accertamento della natu­ra subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra leparti, come richiesto nelle conclusioni del ricorso, tenutoconto che non era possibile trasformare il rapporto dilavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Infat­ti, la domanda di accertamento della natura subordinatadel rapporto non aveva una propria autonomia, ma rap­presentava un presupposto logico e necessario, strettamen­te connesso alla costituzione di un rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato ab origine e di con­danna al pagamento delle differenze retributive nonchéalla regolarizzazione della posizione contributiva e previ­denziale. In ogni caso, veniva rilevato che la domandadell’accertamento della natura subordinata non poteva es­sere accolta per mancanza di prova della subordinazione,tenuto conto che tutti i capitoli di prova formulati inricorso erano inammissibili, in quanto in parte valutativi,in parte generici e in parte non contestati. Da ultimoveniva replicato all’assunto di parte ricorrente di cui allenote conclusionali, secondo il quale nelle conclusioni delricorso era stata formulata la domanda di risarcimento exarticolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, rilevando che nelle conclusioni del ricorso non sirilevava tale richiesta e che tale richiesta non era stataavanzata neanche a seguito del’autorizzazione concessa dimodifica delle conclusioni, a seguito della costituzione delconvenuto (La stessa interpretazione veniva ribadita inun’altra sentenza emessa dallo stesso giudice successiva­mente in data 30 aprile, sentenza n. 166/2010, tra N.M./A.S.P.A.B.).

Licenziamento:onere della prova

Tribunale di Bolzano 27 maggio 2010

Giud. E. Marchesini; Ric. L.E.; Res. P.I. SpaCondotta - Disposizioni - Sospensione - Codi-ce disciplinare - Onere prova - Informazione -Presunzione - Conoscenza - Elemento psico-logico - SproporzioneIncombe sul datore di lavoro l’onere di provare laconoscenza da parte del lavoratore delle disposi-zioni aziendali nonché la intenzionalità del lavo-ratore alla violazione alla stessa disposizione.

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Nota - Il ricorrente impugnava il licenziamento irrogato­gli a causa di una asserita irregolarità commessa nellosvolgimento dell’attività assegnatagli risalente ad un annoprima. In particolare, il ricorrente evidenziava: a) di nonaver mai ricevuto la disposizione aziendale che descrivevail comportamento da tenere nella particolare situazione incui si era trovato; b) che il procedimento penale attivatocon riferimento al comportamento contestato era statoarchiviato; c) che la condotta era da considerarsi incolpe­vole; d) che ad altro collega, colpevole dello stesso compor­tamento, era stata irrogata la sanzione disciplinare dicinque giorni di sospensione; e) che il licenziamento erastato irrogato a distanza di quasi un anno; f) che mancaval’affissione in luogo accessibile del codice disciplinare. Conmemoria di costituzione tempestivamente e ritualmentedepositata, il datore di lavoro chiedeva il rigetto del ricorsoin quanto infondato in fatto e in diritto. Dopo l’escussionedei testi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione econ la sentenza in esame la domanda del ricorrente venivaritenuta meritevole di accoglimento. In fatto, veniva ritenu­ta pacifica la condotta contestata al ricorrente, con relativaviolazione della disposizione aziendale emanata dal dato­re di lavoro per evitare il verificarsi di tali condotte. Per ilgiudice adito la condotta posta in essere dal lavoratorenon poteva giustificare il provvedimento espulsivo, tenutoconto che il datore di lavoro non aveva provato la cono­scenza dell’informativa emanata e l’intenzionalità dellaviolazione da parte del lavoratore. Sulla mancata informa­zione veniva rilevato che dall’istruttoria era emerso che ilresponsabile della struttura a cui era addetto il ricorrentenon assolveva con diligenza e regolarità agli obblighi diinformazione e comunicazione delle circolari agli addettidella stessa struttura e, pertanto, era possibile presumereche anche la disposizione oggetto di contestazione non erastata portata a conoscenza del ricorrente. Inoltre, venivarilevato: a) che non era stata raggiunta la prova in meritodella possibilità, all’epoca dei fatti contestati, dei dipenden­ti di accedere tramite internet/intranet al sito Web deldatore di lavoro per acquisire la notizia in merito all’ema­nazione della disposizione in questione; b) che non erapossibile presumere la conoscenza della disposizioneaziendale con riferimento alla circostanza che il ricorrente,nel rendere le giustificazioni scritte e orali, aveva rilevatoche comunque le modalità di erogazione del servizio ave­vano rispettato quanto previsto dalla stessa disposizione.Al riguardo veniva rilevato che era evidente che, in occa­sione della predisposizione delle giustificazioni, l’interessa­to aveva provveduto ­ anche se a posteriori ­ a documen­tarsi. Tale riferimento comunque non poteva essere portatoa sostegno del datore di lavoro per dimostrare la conoscen­za della direttiva aziendale; c) che dall’istruttoria eraemerso che la mattina in cui era stata posta in essere lacondotta contestata, la situazione del luogo di lavoro eratutt’altro che calma e quindi tale da far ritenere che ilcomportamento di negligenza, trascuratezza e superficiali­tà era determinato dalla necessità di garantire il rispettodell’inizio nell’erogazione del servizio pubblico. Pertantonon poteva affermarsi che il comportamento, sotto il profi­lo psicologico, era stato posto in violazione delle direttivedel datore di lavoro e, pertanto, tale da giustificare illicenziamento per giusta causa; d) che il datore di lavoroaveva fatto trascorrere un lungo lasso di tempo tra la datadi commissione dell’illecito contestato e la data del licen­ziamento. Tale decorso del tempo veniva ritenuto incompa­

tibile con la sussistenza della giusta causa. Da ultimo,veniva rilevato: 1) che non sussistevano nemmeno gliestremi del licenziamento con preavviso previsto dal Ccnldel settore, atteso che il datore di lavoro non aveva datoprova dei «gravi danni» cagionati all’azienda, così comeera richiesto dalla norma contrattuale; 2) che la sanzioneespulsiva era sproporzionata rispetto all’addebito, in ra­gione del fatto che, a fronte del medesimo comportamento,alla collega era stata erogata una sanzione di minoregravità e che al superiore non era stata irrogata alcunasanzione. In ragione di tali argomentazione, il Tribunaleadito annullava il licenziamento con ogni effetto di leggeper quanto riguardava la reintegra, alla percezione delleretribuzioni e alla regolarizzazione previdenziale e contri­butiva.

Pubblico impiego:riparto di giurisdizione/1

Tribunale di Bolzano 28 maggio 2010

Giud. E. Marchesini; Ric. F.P.; Res. C. di M. C.M.e PAB.Conferimento - Prove selettive - Mansioni su-periori - Dirigenza - Retribuzione - Posizionecontributiva e assistenziale - Legittimazionepassiva - Chiamata in causa - Contumacia -Comando - Disapplicazione - Contrattazionecollettiva - Mansioni superioriDeve essere devoluta al giudice ordinario la do-manda volta a far dichiarare la illegittimità dellanomina effettuata senza alcuna procedura con-corsuale. Esula dai poteri del giudice ordinariocondannare le amministrazioni a bandire proveselettive.

Nota - Parte ricorrente proponeva due distinte domande:con una prima domanda sosteneva la illegittimità delconferimento dell’incarico affidato di direttore ammini­strativo nonché di tutti i conseguenti contratti di lavorostipulati e per l’effetto chiedeva di condannare i convenutia bandire prove selettive per la copertura del posto inquestione e riconoscere il diritto della stessa ricorrente adessere messa nelle condizioni di parteciparvi; con unaseconda domanda, previo accertamento delle mansionisvolte nel profilo dirigenziale in un determinato periodo,chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento, anchein via equitativa, delle somme dovute a titolo retributivo,oltre agli interessi dal dovuto al saldo e la regolarizzazionedella posizione contributiva ed assicurativa. Ambedue iconvenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della do­manda, in ragione del fatto che la nomina era avvenuta nelrispetto della normativa di riferimento (articolo 13 delDpr n. 132/2003). Uno dei convenuti, con la costituzionein giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudiceordinario, la carenza di legittimazione passiva con riferi­mento al capo della domanda relativa alle mansioni supe­riori e avanzava la richiesta di integrazione del contrad­dittorio nei confronti del soggetto al quale era stato confe­rito l’incarico senza l’attivazione della procedura selettiva.Il giudice adito autorizzava la chiamata in causa e, previa

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verifica della ritualità e tempestività della notifica, dichia­rava la contumacia del chiamato in causa. Senza lo svolgi­mento di alcuna attività istruttoria e ritenendo la causamatura per la decisione, il giudice fissava l’udienza per ladiscussione, concedendo termine per note difensive. In me­rito all’eccezione relativa al difetto di giurisdizione, il Tri­bunale dichiarava la propria giurisdizione, tenuto contoche l’assunzione era avvenuta senza alcuna proceduraconcorsuale, in virtù del criterio oggettivo di ripartizionedella giurisdizione (l’articolo 63 del decreto legislativo n.165/2001, comma 1, devolve al giudice ordinario infunzione di giudice del lavoro «tutte le controversie relativeai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche am­ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezionedi quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4,incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro…» e stabilisce al comma 4 che «restano devolute allagiurisdizione del giudice amministrativo le controversie inmateria di procedure concorsuali per l’assunzione dei di­pendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché in sededi giurisdizione esclusiva le controversie relative ai rappor­ti di lavoro di cui all’articolo 3 ivi comprese quelle attinen­ti ai diritti patrimoniali connessi ­ cfr. Cass., S.U., n.2288/2008). Nel merito, la sentenza in commento rite­neva effettivamente illegittimo l’incarico conferito, in quan­to il convenuto, rimasto contumace, non risultava in pos­sesso dei requisiti per essere nominato direttore ammini­strativo, ai sensi del Dpr 28.2.2003, n. 132. Infatti, almomento della nomina il convenuto contumace non eradipendente dell’Istituzione che aveva deliberato la sua no­mina, né era dipendente di altra amministrazione in posi­zione di comando; circostanza che era dimostrata pertabulas, avendo egli stipulato solo successivamente al con­ferimento dell’incarico il relativo contratto di lavoro. Veni­va, inoltre, rilevato che non esisteva nessuna norma tale dagiustificare l’assunzione senza previo espletamento di unaprocedura selettiva e che la stipula del contratto di lavororappresentava un mero escamotage per procedere alla no­mina. A prescindere dal rilievo della mancanza del con­tratto di lavoro, rilevava il giudice adito che l’articolo 13,comma 3, del Dpr in parola andava comunque disapplica­to e, quindi, la nomina doveva ritenersi illegittima, siccomepriva di supporto normativo. Al riguardo venivano condi­visi i rilievi del Consiglio di Stato (sent. n. 6541/2009)che aveva annullato la norma in esame per contrasto conla fonte primaria (legge n. 508/1999). Il contrasto venivarilevato in ragione del fatto che, anziché limitarsi a definirei criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio deipoteri regolamentari, la norma aveva definito la figura deldirettore amministrativo e le modalità di accesso a taleposizione; materie che nulla avevano a che fare con l’auto­nomia statuaria e regolamentare attribuita. Infatti, la ma­teria del rapporto di lavoro del personale del convenuto,che aveva provveduto alla nomina, era stata demandatadalla predetta legge n. 508/1999 alla contrattazione col­lettiva, ai sensi del decreto legislativo n. 29/1993 e s.m.i.Il giudice adito si limitava a dichiarare la illegittimità erespingeva la domanda relativa alla richiesta di condannadell’amministrazione a bandire la prova selettiva, in quan­to rilevava la propria carenza di potere. Con riferimento alcapo della domanda relativa al riconoscimento delle man­sioni superiori, la sentenza in parola, preliminarmenteaccoglieva l’eccezione di difetto di titolarità passiva delrapporto da parte di uno dei convenuti, avendo il ricorren­

te ammesso di essere dipendente dell’altro convenuto, nelmerito veniva rigettata, in quanto le mansioni espletate nelperiodo indicato nel ricorso rientravano nel profilo rivesti­to dal ricorrente, tenuto conto dell’art. 259, Dlgs n. 297/94. Infatti, solo a partire dal contratto collettivo stipulatosuccessivamente dal periodo del presunto svolgimento dellemansioni superiori, era possibile rivendicare la posizionecoperta dal ricorrente; precedentemente lo svolgimento del­le mansioni indicate dal ricorrente non giustificava nem­meno in astratto la richiesta di mansioni superiori.

Pubblico impiego:riparto di giurisdizione/2

Tribunale di Bolzano 28 maggio 2010

Giud. L. Puccetti; Ric. F.I.M.M.G oltre 3; Res.PABCompetenza - Convenzione - Accordo sinda-cale - Nullità - Subordinazione - Parasubordi-nazione - Diritto soggettivo - Interesse legitti-mo - Disapplicazione - Nullità - Interesse adagire - Competenza legislativaSussiste la Giurisdizione del giudice ordinarioper le domande aventi ad oggetto la nullità diclausole apposte ad accordi concernenti sia ilpersonale dipendente in senso stretto, che quellolegato alla pubblica amministrazione da un rap-porto di convenzione in regime di parasubordina-zione

Nota - La domanda azionata dai ricorrenti e dallaOo.Ss. ricorrente coinvolgeva la problematica relativa allacompetenza della Amministrazione convenuta a regola­mentare l’attività espletata dagli stessi in regime di conve­zione nell’ambito delle prestazioni erogate dal servizio sa­nitario. In via preliminare, il Tribunale adito rilevava lagiurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di giudicedel lavoro, tenuto conto che, in relazione alle domandeproposte dai ricorrenti e dalla Oo.Ss. ricorrente, venivaeccepita la nullità dell’Accordo Collettivo Provinciale(Acp), in quanto in contrasto con la disciplina collettivaprevista a livello nazionale (Acn) e che rispetto a talecontrasto gli stessi ricorrenti lamentavano la lesione di unproprio diritto soggettivo. Veniva ribadito che la giurisdi­zione del giudice adito andava riferita non solo alle proce­dure di contrattazione collettiva concernenti il personaledipendente in senso stretto, ma anche a quelle che riguar­davano il personale legato alla pubblica amministrazioneda un rapporto non qualificabile come di lavoro subordi­nato in senso stretto (id est di convenzione in regime diparasubordinazione), tenuto conto dell’art. 63, c. 1, D.Lgs.n. 165/2001 nonché gli artt. 409, n. 3, e 413 c.p.c. (alcontrario le controversie instaurate da medici non conven­zionati aspiranti all’instaurazione del rapporto parasubor­dinato erano portatori di una posizione giuridica soggetti­va di interesse legittimo. Si veda in giurisprudenza lasentenza della Cass., S.U., ord. n. 20344/2005 e TarLombardia n. 2402/2002). Sul punto, il giudice aditodisattendeva l’eccezione preliminare di parte convenutabasata sull’esistenza di un provvedimento di programma­

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zione dell’attività espletata dai ricorrenti adottato nell’eser­cizio del potere pubblicistico di autorganizzazione. Anzi,riteneva opportuno rilevare che, in ogni caso, il provvedi­mento poteva formare oggetto di disapplicazione, in rela­zione alle domande proposte dai ricorrenti (cfr. Cass., S.U.,n. 3677/2009 «… le controversie concernenti gli atti diorganizzazione dell’amministrazione rientrano nella giuri­sdizione del giudice ordinario, e sono passibili di disappli­cazione, in tutti i casi in cui costituiscano provvedimentopresupposti di atti di gestione del rapporto del pubblicodipendente»), tenuto conto che gli stessi avevano contestatola validità dell’Acp in quanto in contrasto con la disciplinacollettiva prevista a livello nazionale. Il giudice facevaespresso richiamo al contenuto motivazionale della senten­za n. 48/2009 Dd 20.2.2009 est. Puccetti Trib. BZ,implicitamente confermata sul punto dalla sentenza delgiudice del gravame ­ Corte di Appello di Trento sez. dist.BZ n. 52/2009 Dd 11.11.2009 ­ che nel riformare lasentenza di 1° grado, aveva accolto l’appello principale, insuccessione, per cessazione della materia del contendere,per difetto di petitum (id est nullità del ricorso), permancanza di interesse. Con riferimento alla Oo.Ss. ricor­rente veniva affermata la giurisdizione del G.O. ai sensidel combinato disposto di cui all’art. 63, cc. 3 e 40 e ss.del Dlgs n. 165/2001 dell’art. 4, c. 9, della legge n.412/1991 (come novellato dall’art. 52, c. 27, del Dlgs n.289/2002). Infatti, le predette disposizioni radicavano lacognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice dellavoro, per le controversie aventi ad oggetto procedure dicontrattazione collettiva di cui all’articolo 40 del Dlgs n.165/2001 fra le quali quelli disciplinanti i rapporti con ilpersonale convenzionato di cui trattasi. Affrontata e defi­nita la questione della giurisdizione, venivano esaminatealtre due eccezioni preliminari sollevate e precisamente: a)quella relativa alla nullità del ricorso per omessa notifica atutti i soggetti legati con il convenuto dalla convenzione; b)nonché quella della carenza di interesse ad agire dei ricor­renti. Con riferimento alla prima eccezione, veniva rilevatoche il contraddittorio era stato correttamente esteso a tuttele parti negoziali formali firmatarie dell’impugnato Acp eche i singoli soggetti convenzionati, in quanto non partiformali dell’accordo, vantavano in astratto al più un inte­resse di mero fatto alla persistente applicazione dell’Acp.Per quanto riguardava l’interesse ad agire dei ricorrenti

veniva dichiarato esistente in quanto diretto ad eliminareuna situazione di obiettiva incertezza circa l’efficacia e laportata precettiva dell’Anc nella parte normativa e in quel­la economica anche in ambito provinciale. In particolare,veniva rilevato che l’interesse ad agire discendeva diretta­mente dall’essere la Oo.Ss. firmataria dell’Anc, la cui vi­genza in ambito provinciale veniva con forza contestatadalla convenuta e che, in ogni caso, per tutti i ricorrenti(Oo.Ss. e ricorrenti convenzionati), sussisteva tale interes­se, tenuto conto della previsione di cui all’art. 1421 c.c., aisensi del quale «la nullità (dell’Acp) può essere fatta valereda chiunque vi abbia interesse» e, quindi, anche da soggettidiversi dalle parti negoziali. Nel merito, la domanda trova­va accoglimento e veniva dichiarata la nullità dell’impu­gnato Acp ai sensi dell’art. 1418 c.c. per violazione dinorme imperative (come peraltro già argomentato dallostesso giudice con sentenza n. 48/2009 Dd 20.2.2009).In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dallaconvenuta, la competenza a disciplinare la convenzionerientrava tra le materie di competenza legislativa concor­rente (precisamente «materia sanitaria» cfr. Corte Cost. n.59/2006, n. 449/2006, n. 50/2007, n. 371/2008),con la conseguenza che la regolamentazione doveva rispet­tare, ai sensi dell’art. 19, c. 1, Dlgs n. 502/1992 («Ledisposizioni del presente decreto costituiscono principi fon­damentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione»), iprincipi fondamentali contenuti nella normativa di cuiall’articolo 8 del testo legislativo in parola (come novellatodall’articolo 8 del Dlgs n. 229/1999), secondo la qualespettava alla contrattazione collettiva nazionale stabilire ilregime di base normativo ed economico del rapporto disci­plinato dalla convenzione che riguardava i ricorrenti. Inragione di tale rapporto tra la legislazione statale e provin­ciale, l’Anc trovava applicazione in ambito provinciale incaso di mancata o difforme regolamentazione in peiusdella convenzione locale (Acp). A sostegno dell’interpreta­zione adottata veniva rilevato che l’Anc era stato approva­to dalla Conferenza Stato­Regioni e dalla Provincia auto­noma di Bolzano. Essendo questo il quadro normativo,non poteva trovare applicazione la normativa provinciale,avendo l’accordo locale disatteso l’accordo nazionale ed inparticolare, per la parte economica, l’articolo 14, comma7, dell’Acn e, per la parte normativa, l’articolo 33 che nonconsentiva la deroga in maniera generalizzata.

Lavoro & Territorio

L’Amministrazione provinciale ha firmato con le Fondazioni Carife eCarice un’Intesa volta alla promozione e all’inserimento lavorativodei giovani compresi fra i 18 e i 30 anni, residenti o domiciliati nelterritorio ferrarese. A tal fine sono disponibili risorse finanziarie pari a105.000 euro, messe a disposizione delle due Fondazioni; 10.000euro provengono da un bando concesso alla Provincia dal diparti-mento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri e4.000 euro dalle casse della Provincia. L’ammontare complessivo

delle risorse servirà a finanziare dalle 50 alle 55 borse di studio dell’importo unitario di 500 eurociascuna. Saranno ammessi progetti di giovani con titoli di studio attinenti alle mansioni che si vorrannosvolgere, in casi di prima esperienza lavorativa o in cui è stato appena perso il lavoro. Entro il mese digennaio la Provincia si impegna ad emanare l’Avviso per la raccolta dei vari progetti di tirocinio.L’erogazione delle borse avverrà tramite le aziende che ospiteranno i tirocini lavorativi.

Ivano Franco Colombo - Pragma Service Sas Pistoia

Comunicato stampa29.12.2010

Oggetto: Firmata l’intesa tral’Amministrazione provinciale ele Fondazioni Carife e Cariceper la promozione e l’inserimen-to lavorativo dei giovani

Provincia di Ferrara:intesa per favorire il lavoro giovanile

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Contributi e Irpef

Gennaio

Conguaglifiscale e contributivoLa generalità dei sostituti di imposta effettua,con la busta paga di gennaio, le operazioni diconguaglio fiscale tra le ritenute operate suicompensi soggetti a Irpef e l’imposta effettiva-mente dovuta e in relazione alle detrazionid’imposta per il 2010 (Dpr n. 600/1973, art.23).La generalità dei datori di lavoro deve proce-dere inoltre alle operazioni di conguaglio con-tributivo in relazione alle retribuzioni corrispo-ste nel corso del 2010. (Art. 23, Dpr n. 600/1973; Inps, circ. 27 dicembre 2010, n. 162,con commento di G. Bonati in Guida al Lavoron. 2/2010, a pag. 50)

Riscossione impostee contributiPer la generalità dei contribuenti decorrono leseguenti nuove regole in materia di pagamentoe riscossione di imposte e contributi (legge n.122/2010): riscossione Inps a mezzo di avvisoesecutivo; divieto di compensazione su F24 dicrediti superiori a 1.500 euro per imposte erarialie relativi accessori iscritti a ruolo, e per i quali èscaduto il termine di pagamento.

20 gennaio

PrevindaiLe aziende industriali devono versare a mezzoc/c bancario e denuncia in via telematica i contri-buti dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai dirigen-ti nel trimestre precedente. (Accordo 14.4.2006;Previndai, circ. 24/imprese e 29/imprese 2006)

25 gennaio

EnpalsLe aziende del settore spettacolo devono pre-sentare all’Enpals la denuncia mensile dei con-tributi dovuti e la comunicazione denuncia deicontributi versati il mese precedente a seguito direttifiche o regolarizzazioni, direttamente on-lineoppure precompilando file in formato xlm.(Enpals, circ. n. 17/2007 e circ. n. 7/2008)

EnpaiaI datori agricoli devono presentare la denunciacontributiva telematica degli impiegati occupatinel mese precedente e procedere al versamentodei contributi a mezzo Mav bancario o bonificobancario - Banca popolare di Sondrio o, in man-canza, tramite c/c postale. (Legge n. 1655/1962;Enpaia, circ. dic. 2002 e n. 1/2008)

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CONTRIBUTI E IRPEFArticoli

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Antonino Cannioto Esperto in materia previdenzialeGiuseppe Maccarone Consulente del lavoro in Roma

Omissioni contributive:avviso Inps con titolo esecutivo

Dal 1° gennaio 2011, il recupero dei creditidi competenza dell’Inps avviene attraverso

la notifica di un avviso di addebito con valore dititolo esecutivo. L’Inps illustra il nuovo processo diriscossione dei crediti

Il 2011 si annuncia come un anno ricco di novitàper l’Inps, impegnato in un forte rinnovamento siasul fronte della telematizzazione che su quellorelativo al recupero dei crediti.Riguardo al primo profilo, va rilevato come ­ a parti­re da quest’anno ­ attraverso un processo gradualeimprontato alla semplificazione, le domande inerentimolti servizi erogati dell’Istituto di previdenza viag­geranno esclusivamente via web; nel corso del pros­simo biennio, peraltro, l’Inps si prefigge l’obiettivo direndere disponibili in rete la totalità dei servizi, conindubbi vantaggi per gli interessati.Sul fronte del contrasto alle omissionicontributive, va parallelamente segna­lata l’entrata in funzione del nuovosistema di riscossione ­ previsto dal­l’articolo 30 del Dl n. 78/2010 (leggen. 122/2010) ­ caratterizzato dal de­butto del nuovo «avviso di addebito»,avente valore di titolo esecutivo.Con la recente circolare n. 168/2010,l’Istituto di Previdenza ha illustrato ilnuovo impianto che rafforza il processo di riscossio­ne dei crediti e, contemporaneamente, lo rende piùaspro per i debitori.

Cosa prevede la normaDal 1° gennaio 2011, il recupero delle somme aqualunque titolo dovute all’Istituto di Previdenza,anche a seguito di accertamenti degli uffici, si realiz­za attraverso la notifica di un avviso di addebito che,come anticipato, acquista valore di titolo esecutivo.Quale l’immediata e diretta conseguenza? Se ilsoggetto tenuto al versamento non vi provvede

nel termine stabilito (60 giorni), gli Agenti dellaRiscossione daranno luogo all’esecuzione forzata.

Oggetto dell’avviso di addebitoL’avviso riguarderà qualsiasi somma a qualunquetitolo dovuta all’Inps e omessa dal contribuente,sia relativamente a quanto dovuto come contribu­ti previdenziali e assistenziali con pagamento allescadenze mensili o periodiche (contributi mensilidei dipendenti ovvero quelli trimestrali di artigianie commercianti), sia con riguardo ai crediti accer­tati d’ufficio ovvero dagli organi di vigilanza, an­che se appartenenti ad Enti diversi dall’Inps.Con riferimento alla sua operatività, va osservato cheil nuovo sistema di riscossione interesserà il recuperodi tutti i crediti accertati a partire dal 1° gennaio2011, anche se di competenza di periodi antecedenti(cfr. circolare Inps, circolare 9 agosto 2010, n. 108,in Guida al Lavoro n. 34/2010, pag. 57).

Elementi essenziali dell’avvisoIn considerazione della mutata natura dell’atto(titolo esecutivo), l’avviso ­ recante un numero

identificativo unico su tutto il territo­rio nazionale ­ deve contenere i se­guenti elementi che, ove mancanti, lorendono nullo:­ il codice fiscale del contribuente;­ la tipologia del credito con l’informa­zione della gestione previdenziale di ri­ferimento e, in caso di crediti derivantida atto di accertamento dell’Inps o dialtri Enti, l’indicazione degli estremidell’atto e la relativa data di notifica;

­ l’anno ed il periodo di riferimento del credito;­ l’importo del credito distinto per singolo periodoe ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi,ove dovuti;­ l’importo totale dei crediti contenuti nell’avvisocomprensivi dei compensi del servizio di riscossione;­ l’indicazione dell’Agente della Riscossione compe­tente in base al domicilio fiscale del contribuentealla data di formazione dell’avviso di addebito;­ la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica,del responsabile dell’ufficio dell’Inps che ha accerta­to l’omissione contributiva e che ha emesso l’atto.

InpsCircolare 30.12.2010, n. 168

Via liberaall’esecuzioneforzatase il pagamentonon avvieneentro 60 giorni

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L’avviso dovrà, altresì, includere l’intimazione adadempiere l’obbligo di pagamento degli importinello stesso indicati entro il termine di 60 giornidalla notifica nonché l’indicazione che, in man­canza del pagamento, l’Agente della Riscossione ­senza la preventiva notifica della cartella di paga­mento ­ procederà ad esecuzione forzata, con ipoteri, le facoltà e le modalità relativi alla riscos­sione a mezzo ruolo.L’avviso, infine, deve essere sottoscritto, anchemediante firma elettronica, dal responsabile del­l’ufficio che lo ha emesso.

Termine per il pagamentoCon riferimento al termine entro cui effettuare ilversamento richiesto, va osservato che la legge n.122/2010, di conversione del Dl n. 78/2010, haunificato la scadenza di pagamento (60 giorni);nella originaria versione del decreto, il termineera diverso in ragione della tipologia del debito(30 giorni per le omissioni relative a contributicon pagamento alle scadenze mensili o periodi­che, 90 per i crediti accertati d’ufficio).

Termini per l’opposizioneNella circolare in rassegna, l’Inps precisa che, inforza delle previsioni contenute nei commi 14 e15 dell’articolo 30 del Dl n. 78/2010:­ tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti alruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartel­la di pagamento, devono intendersi effettuati alnuovo avviso di addebito;

­ continuano ad essere regolati secondo le dispo­sizioni vigenti i rapporti con gli Agenti dellaRiscossione; in conseguenza, ai fini dell’opposi­zione all’avviso, permangono i termini ­ stabilitidall’articolo 24, comma 5, del Dlgs n. 46/1999­ già a disposizione del contribuente control’iscrizione a ruolo dei crediti vantati dagli Entiprevidenziali.L’avviso di addebito, quindi, potrà essere oppostodavanti al Tribunale, in funzione di Giudice delLavoro, nella cui circoscrizione ricade la SedeInps che lo ha emesso, entro 40 giorni dall’avve­nuta notifica.Va, inoltre, ricordato che ­ in forza di quantoprevisto dall’articolo 24, comma 6, del decretolegislativo n. 46/1999 ­ è possibile fare ricorsoal giudizio di opposizione contro il ruolo permotivi inerenti il merito della pretesa contribu­tiva, come regolato dagli articoli 442 e seguentidel codice di procedura civile, e che ­ nel corsodel giudizio di primo grado ­ il giudice dellavoro può sospendere l’esecuzione del ruoloper gravi motivi.

Pagamento ratealeIl nuovo sistema di riscossione non fa venir menola possibilità di richiedere il pagamento ratealedell’importo dovuto all’Agente della Riscossione,che potrà concederla laddove ricorrano le condi­zioni previste dalle vigenti disposizioni e, di segui­to riassunte.

Omissioni contributive

L’avviso di addebito è riferitoalla contribuzione denunciata e non versata

Non rientrano nell’avviso di addebito i debiti oggetto di rateazione e quelli inseriti in un piano di rientro

preceduto da avviso bonario di richiestadi pagamento; i termini sono individuati

nell’avviso stesso(in genere 30 giorni)

In caso di mancato pagamento nei termini indicati dall’avviso bonario

l’Inps notifica l’avviso di addebito

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La rateazione con equitaliaDurata fino a un massimo di 72 rate

Causale

obiettive difficoltà economiche:- carenza temporanea di liquidità fi-nanziaria;- stato di crisi aziendale dovuto adeventi di carattere transitorio (adesempio, situazione temporanea delmercato, crisi economica settorialeo locale, processo di riorganizzazio-ne, ristrutturazione e riconversioneaziendale);- trasmissione ereditaria dell’obbli-gazione iscritta a ruolo;- contestuale scadenza di obbliga-zioni pecuniarie, anche relative alpagamento corrente di tributi e con-tributi;- precaria situazione reddituale

Compatibilità possibile anche se la proceduraesecutiva è iniziata

Modalità domanda in carta semplice

Riguardo, invece, alle rateazioni in fase ammini­strativa, l’Istituto si è riservato di fornire istruzioni,dovendo regolamentare i relativi profili gestionaliin sintonia con il nuovo sistema di riscossione.

Termini e modalità di consegna dell’avvisodi addebito agli Agenti della RiscossioneL’impianto previsto dal Dl n. 78/2010 a supportodel nuovo sistema di riscossione prevede (art. 30,comma 5) che sia lo stesso Inps a definire terminie modalità di consegna dell’avviso di addebitoagli Agenti della Riscossione. Al riguardo, è inter­venuta la Determinazione presidenziale n. 72 del30 luglio 2010, che prevede:­ la trasmissione telematica dell’avviso di addebitoall’Agente della Riscossione, contestualmente al­l’invio al debitore;­ un report mensile con tempistica diversa in ra­gione dei tempi di formazione dell’avviso e cioè:­ entro il giorno 25, per i crediti la cui scadenzadei tempi di formazione dell’avviso si colloca tra ilprimo e il quindici del mese;­ entro il giorno 10, per quelli in cui la citata scaden­za si colloca tra il sedici e il trentuno del mese.Inoltre, al fine di ottimizzare le azioni di recuperoe lo scambio delle informazioni, tra Inps e Agentidella Riscossione potranno essere concordati siste­mi di trasmissione telematica, da definire.Il nuovo sistema per il recupero delle partite debito­rie determinerà, dal 1° gennaio 2011, l’abolizionedella formazione e consegna del ruolo all’Agentedella Riscossione; inoltre, segnerà la scomparsa dellacartella di pagamento come titolo per l’attivazionedel recupero da parte dell’Agente della Riscossione.Sul punto ­ tuttavia ­ l’Inps precisa che i crediti per iquali la formazione e la consegna dei ruoli è stata

effettuata entro il 31 dicembre 2010, continuerannoad essere interessati dal recupero coattivo eseguito,da parte dell’Agente della Riscossione, attraverso lacartella di pagamento, ancorché notificata nel corsodell’anno 2011.Al riguardo, va ricordato che, già dalla data dientrata in vigore del Dl n. 78/2010 (31.5.2010),tutti gli Enti di previdenza non possono più chie­dere al concessionario di sospendere la riscossio­ne della cartella su cui sono stati iscritti i crediticontributivi riferiti a situazioni per le quali sianoin essere procedimenti amministrativi.

Come si giunge alla formazione e notificadell’avviso di addebitoNella circolare in rassegna, l’Istituto di Previdenzaspiega anche come perverrà alla formazione enotifica dell’avviso di addebito; le modalità e latempistica ­ diverse in relazione alla differentetipologia ­ tengono conto di quanto stabilito nellacitata Determinazione presidenziale n. 72/2010 esi svilupperanno secondo l’iter di seguito descritto.

Omissioni contributiveCon riferimento a dette ipotesi ­ che ricorronoallorquando la contribuzione viene denunciata enon versata, in tutto o in parte alle scadenze dilegge, ovvero nei casi di tardivo pagamento ­l’Inps fa sapere che continuerà a richiedere quan­to dovuto attraverso l’emissione di un avviso bo­nario; conseguentemente, la formazione e la noti­fica dell’avviso di addebito avverrà qualora il de­bitore non provveda al pagamento nei terminifissati nell’avviso bonario (in genere 30 giorni).Non saranno interessati dall’avviso di addebito néi crediti oggetto di rateazione, né quelli inseriti inun piano di rientro. Quest’ultimo, ci sembra utilericordarlo, è un nuovo strumento che arricchiscela rateazione dei debiti contributivi.Si tratta di un applicativo web con cui è possibilerichiedere di versare i contributi avvalendosi dellacosì detta modalità «dilazionata breve». L’utilizzoè, tuttavia, circoscritto a coloro che occupano di­pendenti e che trasmettono il flusso Uniemens;per potersene avvalere, inoltre, non devono essereiniziate le operazioni di recupero del credito daparte dell’Istituto di Previdenza. Non si possonoottenere più di sei rate e i pagamenti devono,comunque, concludersi entro l’anno solare. Sullabase di questa limitazione, dunque, l’ultimo mesedell’anno che può essere rateizzato è ottobre; re­sta fuori il mese di novembre (la cui ordinariascadenza di pagamento è 16 dicembre), in quantol’eventuale seconda rata andrebbe oltre l’anno. Ladilazione può essere richiesta solo per quattro

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UniEmens e l’azienda può usufruirne per duevolte nel corso dello stesso anno solare. Se l’inte­ro debito contributivo, diviso per le rate richieste,dà luogo a un pagamento mensile fino a 99 euro,il numero della rate è diminuito. Unitamente alladomanda va eseguito il primo pagamento; per isuccessivi la scadenza è il 16 del mese. Si versa

con modello F24, utilizzando la causale Prca. Se ildatore di lavoro non paga le rate previste dalpiano di rientro, la facoltà di rateizzazione decade.

Addebito da accertamentoRiguardo ai debiti accertati a seguito di verificaispettiva dell’Inps o di altri Enti ovvero a seguito di

Accertamenti ispettivi

L’avviso di addebito è riferito ai crediti accertati a seguito di ispezione o d’ufficio

preceduto dalla richiesta di pagamentoda effettuarsi entro 90 giorni

dalla notifica dell’atto di accertamentoo della lettera di diffida

Possibilità di ricorso amministrativo entro 90 giorni; il ricorso sospende l’azione

di recupero fino alla sua decisione

Se il ricorso non è deciso nei terminidi decadenza (art. 25, comma 1,Dlgs n. 46/1999), l’Inps procede

alla notifica dell’avviso di addebito

Se il ricorso è rifiutato il pagamento deve essere eseguito entro 10 giorni dalla

notifica dell’esito del ricorso. In difetto, l’Inps notifica l’avviso di addebito al

contribuente e la consegna all’Agentedella riscossione del titolo. Se il pagamento non interviene nei 60 giorni l’Agente della

riscossione procede all’avvio delle azioni di recupero coattivo nei confronti del debitore

Se il ricorso è accolto solo in parte l’Inps richiede il pagamento del residuo debito, il versamento deve essere eseguito entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida. In

difetto, l’inps notifica l’avviso di addebito che, se resta insoluto dopo 60 giorni,

è seguito dall’avvo delle azioni di recupero da parte dell’Agente alla Riscossione

Dopo 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida in assenza di ricorso e di pagamen-to viene notificato l’avviso di addebito che, scaduti i termini per il pagamento (60 giorni dalla notifica) ed in assenza di opposizione (40 giorni dalla notifica), consen-tirà all’Agente della Riscossione di procedere all’attivazione delle azioni di recupero coattivo

Termini di decadenza(art. 25, comma 1, Dlgs n. 46/1999)a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

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PremessaCon la circ. 9.8.2010 n.108, sono state fornite leprime indicazioni in ordinealle disposizioni dettate, inmateria di crediti previden­ziali di competenza del­l’Istituto, dal Dl 31.5.2010,n. 78, convertito con modi­ficazioni dalla legge30.7.2010, n. 122. Con lapresente circolare si prov­vede a illustrare la disposizione dell’art. 30 recante «Poten­ziamento dei processi di riscossione dell’Inps» che, a decor­rere dall’1.1.2011, introduce un nuovo sistema di riscos­sione che interesserà le modalità di recupero dei crediticontributivi dell’Istituto (Allegato 1).

1. Avviso di addebito

a) Natura giuridica e oggettoL’art. 30 del Dl 31.5.2010, n.78, come modificato in sededi conversione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha lafinalità di indirizzare l’attività dell’Istituto verso una più

efficace azione di contrastodell’omissione contributivacon immediate ricadutesulla correttezza delle pre­stazioni erogate. La normastabilisce che, a decorreredall’1.1.2011, l’istitutoprovvede al recupero deicrediti contributivi di pro­pria competenza attraver­so la notifica al contribuen­te di un avviso di addebito

con valore di titolo esecutivo. L’avviso di addebito vieneutilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributiprevidenziali e assistenziali non versati alla scadenza men­sile o periodica, sia per le somme accertate come dovutedagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.

b) Elementi essenziali a pena di nullitàIl comma 2 dell’art. 30 individua gli elementi chel’avviso di addebito deve contenere, precisando che laloro assenza è causa di nullità dell’avviso emesso.L’avviso dovrà riportare, con riferimento alla posizionedel contribuente, tutti gli elementi che consentono

Inps - Circolare 30 dicembre 2010, n. 168

Oggetto: Art. 30 del Dl 31.5.2010, n. 78 con-vertito con modif. dalla legge 30.7.2010, n. 122

Sommario: A decorrere dall’1.1.2011, il recu-pero dei crediti di competenza dell’Inps avvieneattraverso la notifica di un avviso di addebitocon valore di titolo esecutivo

Il testo della circolare

accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffi­da, l’Istituto di Previdenza fa sapere che, in entram­bi i casi, l’avviso di addebito si formerà ove il contri­buente non avrà dato luogo al pagamento del ri­chiesto, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto diaccertamento o della lettera di diffida. Decorso det­to termine, in assenza di pagamento o di ricorso,partirà ­ come anticipato ­ l’avviso di addebito, chedarà il via alle azioni di recupero coattivo.

Avviso di addebito e ricorsiNon è stata modificata la disciplina in materia diricorsi. Conseguentemente, sempre nei 90 gior­ni a loro disposizione, gli interessati possono avan­zare ricorso amministrativo contro l’atto notifica­to. Il ricorso sospende l’azione di recupero finoalla pronuncia da parte del competente organoamministrativo.L’avviso di addebito sulle somme oggetto di con­tenzioso si formerà e sarà notificato se la decisio­ne in merito al ricorso proposto non interverrà neitermini stabiliti dall’articolo 25, comma 1, del Dl­gs n. 46/1999 e cioè:­ in via generale, per i contributi o premi nonversati, entro il 31 dicembre dell’anno successivoal termine fissato per il pagamento; in caso didenuncia o comunicazione tardiva o di riconosci­mento del debito, tale termine decorre dalla datadi conoscenza, da parte dell’Ente.Rispetto ai suddetti termini, va poi osservato che

l’articolo 38, comma 12, del Dl n. 78/2010 hastabilito la loro non operatività ­ limitatamente alperiodo compreso fra il 1° gennaio 2010 ed il 31dicembre 2012 ­ con riferimento ai contributi nonversati e agli accertamenti notificati dall’Ente credi­tore successivamente alla data del 1° gennaio 2004.Ciò al fine di consentire agli Enti impositori l’iscri­zione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti aperiodi di competenza precedenti, omessi, accer­tati e notificati, nel rispetto dei termini di prescri­zione, dal 1° gennaio 2004.Laddove il ricorso proposto venga totalmente ac­colto nei termini stabiliti, le relative somme nonsaranno contenute nell’avviso di addebito.In caso di accoglimento parziale, invece, gli importirideterminati dovranno essere pagati entro 10 gior­ni dalla notifica della lettera di diffida dell’Inps; incaso contrario, l’Istituto provvederà alla notificadell’avviso di addebito al contribuente al quale,quindi, resteranno a disposizione i previsti 60 gior­ni per il pagamento, pena l’avvio delle azioni direcupero da parte dell’Agente della Riscossione.Se il ricorso viene respinto, il contribuente ­ dalladata di notifica del provvedimento di reiezione ­ ha adisposizione 10 giorni per il pagamento di quantodovuto. Se non vi provvede, l’Inps procederà allanotifica dell’avviso di addebito, a partire dalla qualedecorrono i previsti 60 giorni per il pagamento. Incaso contrario, saranno avviate le azioni di recuperocoattivo da parte dell’Agente della Riscossione.

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l’esatta identificazione della pretesa dell’Istituto ed, inparticolare:­ il codice fiscale del contribuente;­ la tipologia del credito con l’informazione della gestio­ne previdenziale di riferimento e, in caso di creditiderivanti da atto di accertamento dell’Inps o di altriEnti, l’indicazione degli estremi dell’atto e la relativadata di notifica;­ l’anno ed il periodo di riferimento del credito;­ l’importo del credito distinto per singolo periodo e ripar­tito tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti;­ l’importo totale dei crediti contenuti nell’avviso com­prensivi dei compensi del servizio di riscossione;­ l’indicazione dell’Agente della Riscossione competen­te in base al domicilio fiscale del contribuente alla datadi formazione dell’avviso di addebito;­ la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica,del responsabile dell’ufficio dell’Inps che ha accertatol’omissione contributiva e che ha emesso l’atto.Infine, l’avviso riporterà l’intimazione ad adempiere alpagamento all’Agente della Riscossione in esso indivi­duato, entro 60 giorni dalla sua notifica.L’importo complessivo delle somme richieste nell’avvi­so di addebito è comprensivo dei compensi di riscossio­ne spettanti all’Agente della Riscossione ai sensi del­l’art. 17 del Dlgs 13.4.1999, n. 112.Rimane ferma la possibilità di richiedere il pagamentorateale dell’importo dovuto all’Agente della Riscossio­ne, che potrà concederla laddove ricorrano le condizio­ni previste dalle vigenti disposizioni.In assenza di pagamento, a partire dello scadere deltermine di 60 giorni sopra citato, l’Agente della Riscos­sione potrà avviare le procedure di espropriazione for­zata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplina­no la riscossione a mezzo ruolo.Al riguardo, il comma 14 dell’art. 30 in esame ha dispo­sto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti alruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di paga­mento devono intendersi effettuati all’avviso di addebitoemesso dall’istituto con valore di titolo esecutivo.Il successivo comma 15 dell’art. 30, infine, specificache i rapporti con gli Agenti della Riscossione continue­ranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.In relazione a ciò, l’avviso di addebito potrà essere oppo­sto entro il termine di 40 giorni dalla notifica (art. 24,comma 5, Dlgs 26.2.1999, n. 46), davanti al Tribunale, infunzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizionericade la Sede Inps che ha emesso l’avviso stesso.

2. Modalità di consegna dell’avvisodi addebito agli Agenti della RiscossioneIl comma 5 dell’art. 30 stabilisce che l’avviso di addebi­to viene consegnato, in deroga alle disposizioni conte­nute nel Dlgs 26.2.1999, n. 46, agli Agenti della Ri­scossione con le modalità stabilite e a scadenze definitedall’Istituto nazionale della previdenza sociale.  La mo­dalità e i termini di consegna sono stati definiti con laDeterminazione del Presidente n. 72 del 30.7.2010(All. 2). Il legislatore ha, inoltre, previsto, al comma 6,la realizzazione di nuove e più intense modalità dicooperazione tra l’Istituto e gli Agenti della Riscossioneche, rendendo più tempestive ed efficaci le azioni direcupero, assicurano una migliore realizzazione dellapretesa creditoria. Il nuovo sistema determina il supera­

mento, con effetto dall’1.1.2011, dell’attuale modalitàdi gestione del credito sotto due ordini di profili:a) abolizione della formazione e consegna del Ruoloall’Agente della Riscossione;b) abolizione della cartella di pagamento come titoloper l’attivazione del recupero da parte dell’Agente dellaRiscossione.Resta fermo che, per i crediti per i quali la formazione ela consegna dei ruoli è effettuata entro il 31.12.2010,l’Agente della Riscossione continuerà a procedere alrecupero coattivo attraverso la cartella di pagamento,ancorché notificata nel corso dell’anno 2011.

3. Avviso di addebitoda omissione contributivaL’avviso di addebito da omissione contributiva si riferiscealla contribuzione denunciata e non versata, in tutto o inparte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo. Aisensi dell’art. 24, comma 2, del Dlgs 26.2.1999, n. 46,l’Istituto continuerà ad avvalersi della facoltà, prima diemettere l’avviso di addebito, di richiedere il pagamentoal debitore mediante avviso bonario. La formazione e lanotifica dell’avviso di addebito avverrà qualora il debitorenon provveda al pagamento nei termini fissati nell’avvisobonario. Restano esclusi dall’invio dell’avviso di addebito icrediti oggetto di rateazione. Analogamente, non si proce­derà alla formazione dell’avviso di addebito per i creditiinseriti in un piano di rientro, che, come noto, interessasoltanto la contribuzione dovuta dalle aziende che opera­no con il sistema Uniemens(1).

4. Avviso di addebito da accertamentoL’avviso di addebito da accertamento ha ad oggetto i cre­diti accertati a seguito di verifica ispettiva dell’Istituto o dialtri Enti ovvero a seguito di accertamento d’ufficio notifi­cato con lettera di diffida. Ai fini della formazione dell’av­viso di addebito, in entrambe le fattispecie, al contribuenteverrà intimato di adempiere il pagamento della contribu­zione dovuta, entro 90 gg. dalla notifica dell’atto di accer­tamento o della lettera di diffida. Entro lo stesso termine, ilsoggetto intimato ha la possibilità di proporre ricorso am­ministrativo avverso l’atto notificato. La proposizione delricorso amministrativo comporta la sospensione dell’azio­ne di recupero fino alla decisione da parte del competenteorgano amministrativo. Laddove la decisione del ricorsonon intervenga nei termini di decadenza fissati dall’art. 25,c. 1, del Dlgs 26.2.1999, n. 46(2), l’Istituto procederà allaformazione e alla notifica dell’avviso di addebito riferito aicrediti oggetto di gravame(3). Al riguardo, si rammenta chetale disposizione, limitatamente al periodo compreso fra il1.1.2010 ed il 31.12.2012, non si applica ai contributi nonversati e agli accertamenti notificati dall’Istituto successiva­mente alla data dell’1.1.2004(4). Tale procedimento, nelriconoscere il ruolo del contenzioso come strumento ido­neo a consentire un corretto contraddittorio con il soggettointimato, garantisce la certezza del credito vantato dall’Isti­tuto. Infatti, l’accoglimento del ricorso, nei termini soprarichiamati, comporta l’esclusione delle partite a debito dal­la formazione dell’avviso di addebito in via definitiva. Incaso di reiezione del ricorso, alla mancata attestazione delpagamento delle somme dovute entro 10 giorni dalla noti­fica dell’esito del ricorso stesso, seguirà la formazione e lanotifica dell’avviso di addebito al contribuente e la conse­gna all’Agente della Riscossione del titolo. In caso di man­

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cato pagamento nel termine assegnato di 60 gg., l’Agentedella Riscossione potrà procedere all’avvio delle azioni direcupero coattivo nei confronti del debitore. In presenza diaccoglimento parziale del ricorso dal quale derivi unarideterminazione degli importi addebitati, l’Istituto provve­derà a richiedere al debitore il pagamento della sommarideterminata, che dovrà essere versata entro 10 gg. dallanotifica della lettera di diffida. In caso di mancato paga­mento nel termine assegnato, come previsto per il casodella reiezione, per gli importi ancora dovuti verrà formatoe notificato al debitore l’avviso di addebito che, in caso dimancato pagamento nel termine di 60 gg., consentiràl’avvio alle azioni di recupero da parte dell’Agente dellaRiscossione. Diversamente, qualora decorso il termine di90 gg. dalla notifica dell’atto di accertamento o della lette­ra di diffida non venga inoltrato ricorso e il debitore nonprovveda al pagamento della contribuzione richiesta, ver­rà formato e notificato l’avviso di addebito che, scaduti itermini per il pagamento (60 gg. dalla notifica) ed inassenza di opposizione (40 gg. dalla notifica), consentiràall’Agente della Riscossione di procedere all’attivazionedelle azioni di recupero coattivo.

5. Rateazioni in fase amministrativaA decorrere dall’1.1.2011, il nuovo sistema di riscossio­ne effettuato, in luogo dell’iscrizione a ruolo, attraversol’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ri­chiede la regolamentazione della modalità di gestionedella rateazione dei crediti concessa dall’Istituto e disci­plinata, da ultimo, dalle circc. n. 106 del 3.8.2010 e n.148 del 24.11. 2010. Al riguardo, si fa riserva, difornire apposite istruzioni.

Note:(1) Messaggio n. 019684 del 28.7.2010 ­ Applicazione web«Piano di rientro». Avvio della fase di sperimentazione per leaziende che operano con il sistema Uniemens.(2) Art. 25, comma 4, del Dlgs 26 febbraio 1999, n. 46: «1. Icontributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sonoiscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versa­mento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o diriconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data diconoscenza, da parte dell’ente;b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effet­tuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alladata di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti agravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo aquello in cui il provvedimento è divenuto definitivo».(3) Art. 24, comma 4, del Dlgs 26 febbraio 1999, n. 46: «Incaso di gravame amministrativo contro l’accertamento effet­tuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisio­ne del competente organo amministrativo e comunque entro itermini di decadenza previsti dall’articolo 25».(4) Art. 38, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e circolare n. 108 del 9 agosto 2010.

ALLEGATO 1

Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito con mo­dificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Art. 30Potenziamento dei processi di riscossione dell’Inps

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscos­

sione relativa al recupero delle somme a qualunquetitolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamentidegli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avvi­so di addebito con valore di titolo esecutivo.2. L’avviso di addebito deve contenere a pena di nullitàil codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, ilperiodo di riferimento del credito, la causale del credi­to, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale,sanzioni e interessi ove dovuti nonché l’indicazione del­l’agente della riscossione competente in base al domici­lio fiscale presente nell’anagrafe tributaria alla data diformazione dell’avviso. L’avviso dovrà altresì contenerel’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento de­gli importi nello stesso indicati entro il termine di ses­santa giorni dalla notifica nonché l’indicazione che, inmancanza del pagamento, l’agente della riscossione in­dicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazio­ne forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disci­plinano la riscossione a mezzo ruolo. L’avviso deve esse­re sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dalresponsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto.3. (Comma soppresso dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).4. L’avviso di addebito è notificato in via prioritariatramite posta elettronica certificata all’indirizzo risul­tante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previaeventuale convenzione tra comune e Inps, dai messicomunali o dagli agenti della polizia municipale. Lanotifica può essere eseguita anche mediante invio diraccomandata con avviso di ricevimento.5. L’avviso di cui al comma 2 viene consegnato, inderoga alle disposizione contenute nel decreto legislati­vo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossio­ne con le modalità e i termini stabiliti dall’Istituto nazio­nale della previdenza sociale.6. All’atto dell’affidamento e, successivamente, in pre­senza di nuovi elementi, l’Inps fornisce, anche su richie­sta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili amigliorare l’efficacia dell’azione di recupero.7. (Comma soppresso dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).8. (Comma soppresso dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).9. (Comma soppresso dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).10. L’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26febbraio 1999, n. 46, è abrogato.11. (Comma soppresso dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).12. (Comma soppresso dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle som­me richieste con l’avviso di cui al comma 2 le sanzioni e lesomme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le di­sposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente acarico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alleprocedure esecutive, previste dall’articolo 17 del decretolegislativo 13 aprile 1999, n. 112.14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenticontenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte aruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuatiai fini del recupero delle somme dovute a qualunquetitolo all’Inps al titolo esecutivo emesso dallo stessoIstituto, costituito dall’avviso di addebito contenentel’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento del­le medesime somme affidate per il recupero agli agentidella riscossione.15. I rapporti con gli agenti della riscossione continue­ranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

ALLEGATO 2Omissis

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Paola Sanna Consulente del lavoro in Trento

Posizioni contributive Inps:gestione semplificata

L’Inps chiude un percorso ormai attivo daanni per la gestione delle posizioni contri­

butive e, nell’ottica della semplificazione, proponeun iter più snello e senz’altro più efficace

Dopo l’introduzione del Libro unico del lavoro ­ cheha iniziato il percorso di semplificazione degli adem­pimenti amministrativi in materia di gestione delpersonale ­ anche l’Inps rivede le proprie procedureper quanto riguarda le fasi di apertura della posizio­ne contributiva, la gestione delle sedi operative non­ché la definizione delle domande di accentramento.

Il concetto di unicità della posizioneIl datore di lavoro in fase di inizio di attività condipendenti ha l’onere di aprire un’unica posizionecontributiva a cui sarà legato un uniconumero di matricola, anche in presen­za di più unità operative sul territorio.La costituzione della posizione assicu­rativa avviene ora esclusivamente conmodalità telematica, utilizzando unodei seguenti canali:­ attraverso la Comunicazione Unicaal registro delle imprese, qualora l’assunzione dipersonale dipendente sia contemporanea all’iniziodell’attività di impresa;­ con la consueta procedura on­line disponibile sulportale dell’Istituto, qualora invece l’inizio attivitàpreceda l’assunzione di personale subordinato.Attenzione: la diretta conseguenza dell’utilizzoesclusivo del canale telematico determina l’abro­gazione del vecchio modello cartaceo DM68 ­precisa l’Inps ­ a far data dal 31.12.2010.

Apertura della posizione contributivaCome già anticipato, l’Istituto ha rivisto l’imposta­zione della gestione delle posizioni assicurativeprevedendo che la posizione contributiva attivataall’atto dell’inizio di attività in presenza di lavora­tori subordinati sia unica, anche se l’azienda pro­cede poi a realizzare nuove unità operative.

Si ricorda che per unità operativa deve intendersiil luogo dove viene svolta in maniera stabile l’atti­vità lavorativa di uno o più dipendenti, pertantoanche la sede legale può essere considerata tale sequi sono occupati lavoratori subordinati.Contrariamente a quanto previsto in precedenzadunque, il datore di lavoro si troverà a gestire gliadempimenti legati all’apertura della nuova unitàsulla posizione contributiva già attiva, limitandosia comunicarne i soli dati identificativi.In queste ipotesi, con decorrenza gennaio 2011, ilservizio web «Accentramento contributivo» pre­sente sul portale Inps permetterà la gestione di unnumero progressivo identificativo dell’unità opera­tiva, che troverà poi riscontro anche nel flussoUniemens, in corrispondenza dei lavoratori ivi oc­cupati. Per aziende senza unità produttive, il corri­spondente nuovo campo sarà valorizzato con zero.In presenza di unità produttive il codice «TipoAzienda» assumerà questi significati:­ «A1: Azienda con una sola posizione, senza unitàoperative, non autorizzata all’accentramento con­

tributivo»;­ «A2: Azienda con più posizioni, senzaunità operative, non autorizzata all’ac­centramento contributivo ­ Principale»;­ «A3: Azienda con più posizioni, sen­za unità operative, non autorizzata al­l’accentramento contributivo ­ Secon­daria»;

­ «B1: Azienda con una sola posizione, con piùunità operative ovvero autorizzata all’accentra­mento contributivo»;­ «B2: Azienda con più posizioni, con più unitàoperative ovvero autorizzata all’accentramentocontributivo ­ Principale»;­ «B3: Azienda con più posizioni, con più unitàoperative ovvero autorizzata all’accentramentocontributivo ­ Secondaria».Va da sé, invece, che alla stessa azienda continue­ranno ad essere assegnate distinte posizioni con­tributive, in queste fattispecie:­ presenza di più attività, con diverso inquadra­mento previdenziale, ovvero­ presenza di tipologie di personale dipendentesoggette ad obblighi contributivi diversi;­ imprese armatoriali per il personale marittimoimbarcato su ciascuna nave armata ovvero per

InpsCircolare 31.12.2010, n. 172

Abrogatoil modellocartaceo DM68

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personale amministrativo, personale addetto aiservizi di «comandata» su navi in disarmo, pilotidei porti e pratici locali, personale imbarcato sunatanti a cui non si applica la legge n. 413/1984,personale marittimo sbarcato per riposo a terra;­ imprese in appalto sulle navi da crociera;­ agenzie di somministrazione, che dovranno indi­care su due diverse posizioni i lavoratori sommini­strati ed il personale in forza presso l’agenzia.

Accentramento delle posizioni contributiveAlla luce della nuova impostazione assunta dal­l’Istituto, i datori di lavoro titolari di più matricolecon caratteristiche contributive omogenee posso­no unificare su una sola posizione contributiva ilversamento della contribuzione, richiedendo l’au­torizzazione all’accentramento contributivo cheverrà rilasciato con queste modalità:­ la richiesta sarà effettuata solo telematicamente,tant’è che risultano abrogati i vecchi modelliSC46 e SC47;­ l’Istituto provvederà a controllare la regolaritàdelle posizioni da accentrare in modo da esclude­re la presenza di scoperture e/o crediti in fase diaccertamento o recupero e poi provvederà allachiusura delle stesse.

Per quanto riguarda le richieste di accentramentoin atto, l’azienda dovrà attendere l’emissione di unapposito provvedimento di accentramento.

Aziende agricoleIl concetto di unicità della posizione contributivaviene esteso anche alle aziende agricole che si tro­veranno dunque ad operare con queste modalità:­ inizio attività: presentazione di unico modelloDA anche in presenza di più fondi in province ocomuni diversi, con utilizzo del codice azienda delquadro A ovvero del quadro C se i fondi hannocodici Istat diversi;­ apertura di nuovi fondi: va gestita una variazionedella denuncia aziendale già presentata;­ aziende operanti senza fondi: presentazione diun’unica denuncia aziendale anche se i luoghisono in province o comuni diversi, con utilizzo delcodice azienda del quadro C che coincide con lasede legale.L’accentramento delle posizioni non potrà essereconcesso ad aziende tenute al versamento dellacontribuzione secondo misure diverse (tipo ditta)mentre invece sarà attuabile in presenza di azien­da operante su più fondi in province o comunidiversi. In caso di azienda con più attività autono­

In sintesi

Apertura nuova posizione Inps

Attribuzione di unica posizione e unica matricola

Con ComUnica, se l’assunzione di personale dipendente è contemporanea all’inizio dell’attività di impresa

Telematicamente sul portale Inps, se inizio attività e assunzione di personale dipendente non sono contestuali

Denuncia di variazioneper nuove unità operative

Gestione di progressivi

ECCEZIONI: - più attività, con diverso inquadramento previdenziale- tipologie di personale dipendente soggette ad obblighi contributivi diversi- imprese armatoriali - imprese in appalto sulle navi da crociera- agenzie di somministrazione

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1. PremessaCome descritto nella cir­colare n. 124 dell’11 di­cembre 2009, il librounico del lavoro, istituitocon l’art. 39 del decretolegge 25 giugno 2008, n.112, convertito con legge6 agosto 2008, n. 133,ha sostituito i libri matri­cola, i libri paga e gli altrilibri obbligatori dell’im­presa (con esclusione dellibro infortuni che non risulta abrogato).L’art. 3 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 attuativodella predetta norma, modificando le precedenti dispo­sizioni in materia, al comma 1 dispone che il librounico sia conservato presso la sede legale del datore dilavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulentidel lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso lasede dei servizi e dei centri di assistenza delle associa­zioni di categoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5,comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.Infatti il libro unico del lavoro ha, tra le sua finalità,quella dello snellimento degli oneri burocratici ed eco­nomici gravanti sulle imprese attraverso la semplifica­zione della struttura di gestione dei rapporti di lavoro.Conformemente a tale finalità ed in ragione sia dellelinee organizzative delle strutture territoriali di produ­zione di cui alla circolare n. 102 del 12 agosto 2009,sia dei nuovi assetti organizzativi previsti per le Direzio­ni provinciali ad elevate dimensioni di cui alla recentecircolare n. 129 del 1° ottobre 2010, a parziale modifi­ca ed integrazione delle disposizioni che finora hannoregolato le materie dell’obbligo di apertura di una posi­zione contributiva e dell’accentramento degli adempi­menti contributivi, si forniscono le seguenti indicazioni.

2. Obbligo di costituzione della posizionecontributiva aziendale (matricola/codice ditta)Le imprese, ed in generale i datori di lavoro, pur inpresenza di una pluralità di unità operative, tendono agestire unitariamente gli adempimenti in materia dilavoro, la gestione delle paghe e dei contributi, ivicompresi la predisposizione dei flussi informativi e l’ef­fettuazione dei versamenti nei confronti degli enti pre­videnziali.Appare pertanto conforme a criteri di efficienza e snel­lezza amministrativa prevedere che la gestione degliadempimenti nei confronti dell’Istituto si concentri su

di un’unica posizionecontributiva.Conseguentemente un da­tore di lavoro avrà l’oneredi chiedere la costituzionedi una posizione contribu­tiva unica (con rilascio diun numero di matricola)esclusivamente in fase diinizio dell’attività con di­pendenti. Tale adempi­mento sarà effettuato,esclusivamente con mo­

dalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:a) nei casi di avvio dell’attività dell’impresa con con­temporanea assunzione di personale dipendente, me­diante la Comunicazione Unica al registro delle impre­se (circolare n. 41 del 26.3.2010);b) nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti inun momento successivo all’avvio dell’attività dell’impresa,mediante la comunicazione unica ovvero mediante laprocedura telematica di iscrizione disponibile nei servizionline dell’Istituto (circolare n. 2 del 3.1.2007).Pertanto, in attuazione della determinazione presiden­ziale Inps n. 75/2010 (assunta in base all’art. 38, com­ma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 conver­tito con legge 30 luglio 2010, n. 122) e come previstodalla circolare n. 169/2010 con la quale è stato avviatoil processo di telematizzazione esclusivo delle domandedi servizio, a partire dalla data di pubblicazione dellapresente circolare il previsto modello DM68 (codiceSC06) è abrogato.

3. Unicità della posizione contributiva.Casi particolariCon la circolare n. 2 del 3 gennaio 2007 erano staterichiamate le regole per la richiesta di apertura di unaposizione contributiva e della conseguente assegnazio­ne della matricola aziendale, necessaria per l’assolvi­mento dell’obbligazione contributiva dovuta in favoredel personale dipendente.In particolare, al punto 3.3 della citata circolare, eranostati indicati i criteri sulla competenza territoriale perl’accensione delle matricole ed era stata fornita unadisamina di alcuni casi particolari per i quali era previ­sto l’utilizzo di distinte posizioni aziendali (messaggioInps n. 19227 del 25 luglio 2007 ­ punto 1).Diversamente dalle disposizioni sopra richiamate e inrelazione a quanto indicato nel precedente punto 2, laposizione contributiva costituita in occasione dell’inizio

Inps - Circolare 31 dicembre 2010, n. 172

Oggetto: Dl n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010. Determinazione presidenziale n. 75del 30 luglio 2010. Circolare n. 169 del 31 di-cembre 2010. Unicità della posizione contributi-va aziendale. Denuncia di iscrizione delleaziende: nuove disposizioni in materia di aper-tura delle posizioni contributive aziendali e diaccentramento dei relativi adempimenti

Il testo della circolare

me nella stessa provincia o comune, il codiceazienda sarà utilizzato in abbinata al codice pro­gressivo azienda.

La nuova comunicazionedelle unità operativeNel menu «Servizi on­line», presente sul sito Inter­

net dell’Istituto è attiva la nuova sezione «Comu­nicazione unità operativa/Accentramento contri­butivo».La compilazione delle informazioni proposte è co­me di consueto guidata e permette di operare unarichiesta di accentramento ovvero di comunica­zione di nuova unità operativa.

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dell’attività con dipendenti sarà di regola unica, anchequalora il datore di lavoro interessato si trovi, successi­vamente, a costituire nuove unità operative, intese co­me luoghi ove viene svolta in maniera stabile l’attivitàlavorativa di uno o più dipendenti. Anche la sede legalepuò rientrare nel concetto di unità operativa qualoranella stessa siano occupati lavoratori dipendenti.Il datore di lavoro, dunque, in tali circostanze, nondovrà richiedere l’apertura di una nuova e distintaposizione contributiva, ma gestirà i relativi adempimen­ti utilizzando la posizione contributiva già in essere ecomunicando i dati identificativi della nuova unità ope­rativa.Pertanto, le disposizioni indicate al punto 3 della citatacircolare n. 2/2007 devono intendersi superate allaluce dell’affermato principio di unicità.Restano tuttavia ferme le disposizioni che regolanol’apertura di distinte posizioni aziendali in ragione dellequali, a norma dell’articolo 49 della legge 9 marzo1989, n. 88, sono previsti obblighi contributivi diffe­renziati in capo al medesimo datore di lavoro e dallequali possono discendere anche diversità di classifica­zione ai fini previdenziali e assistenziali.Da ciò deriva che si continueranno ad avere distinteposizioni aziendali nei seguenti casi.

A) Datore di lavoro che, in relazione alla diversatipologia di personale, è tenuto al versamento dellacontribuzione secondo obblighi e misura diversi

B) Datore di lavoro che svolge attività caratterizzateda autonomia organizzativa e gestionalecon diverse finalità economicheIn considerazione delle caratteristiche particolari chefanno capo al concetto di autonomia, si sensibilizzanole Sedi all’attento rispetto dei criteri indicati nella circo­lare n. 207 del 25 luglio 1995 per stabilire l’autono­mia tra più attività esercitate da un datore di lavoro.

C) Imprese armatorialiAl riguardo, come già affermato al punto 1 del citatomessaggio Inps n. 19227/2007, si ricorda che:­ per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativiesclusivamente al personale marittimo imbarcato, costi­tuente l’equipaggio, soggetto alla legge n. 413/1984,deve essere aperta una distinta posizione contributivaper ciascuna nave armata; il datore di lavoro dovràinoltrare la domanda d’iscrizione azienda con dipen­denti, avvalendosi di uno dei canali previsti, presso lastruttura territoriale Inps nella cui competenza è situatol’Ufficio Marittimo presso il quale è iscritta ciascunanave, indipendentemente dalla presenza di altre posi­zioni contributive già aperte presso altre strutture terri­toriali dell’Istituto, fatto salvo quanto diversamente di­sciplinato con la circolare n. 28 del 26.1.1994 e con ilsuccessivo messaggio n. 12876 del 22.6.1995 in mate­ria di autorizzazione, per le navi o per i gruppi, allatenuta di un’unica posizione contributiva che è con­traddistinta dal codice di autorizzazione «8Q»;­ per il personale dipendente non soggetto alla discipli­na di cui alla legge n. 413/1984 (personale degli ufficiamministrativi, personale addetto ai servizi di «coman­

data» su navi in disarmo, piloti dei porti e pratici locali,personale imbarcato su natanti non soggetti alla citatalegge n. 413/1984, personale marittimo sbarcato perriposo a terra, in continuità di rapporto di lavoro, aven­te diritto allo sgravio di cui alla legge n. 30/1998), leulteriori posizioni contributive dovranno essere accesepresso le strutture territoriali Inps competenti, secondoquanto già precisato al punto 3.3 della circolare n.2/2007.

D) Imprese appaltatrici di servizi vari, operantia bordo delle navi da crocieraAl riguardo si ricorda che deve essere aperta una posi­zione contributiva per le imprese che operano in attivitàdate in appalto sulle navi da crociera, mentre per ilpersonale dipendente delle suddette imprese, di cui al­l’art. 3 del Dlgs 16 luglio 1947, n. 708, assicurato ai finiprevidenziali all’Enpals, dovrà essere attribuita una sepa­rata posizione contributiva (si vedano le circolari Inps n.137 del 26 luglio 2002 e n. 67 del 16 aprile 2004).

E) Agenzie di somministrazione (si veda la circolare n.149 del 24.11.2010) che, a partire dal periodo di pagagennaio 2011, dovranno utilizzare 2 distinte posizioni:­ per l’esposizione dei dati relativi ai lavoratori sommi­nistrati;­ per quelli relativi al personale direttamente assuntoper il funzionamento della struttura.

4. Obbligo di comunicazionein caso di costituzione di una nuovaunità operativa con dipendentiCon l’introduzione del principio dell’unicità della posi­zione contributiva non viene tuttavia meno l’obbligodella comunicazione dei dati identificativi dell’unitàoperativa nella quale sono occupati i dipendenti del­l’Azienda e, ove nota, anche la durata temporale dellastessa. In questi casi non occorrerà tuttavia aprire nuo­ve posizioni contributive e richiedere un eventuale ac­centramento.A tal fine, l’applicazione web descritta al successivopunto 8 assegnerà un numero progressivo identificati­vo dell’unità operativa che, a partire dalla denunciacontributiva relativa al mese di gennaio 2011, nell’am­bito della comunicazione mediante flusso Uniemens,andrà riportato per ciascun lavoratore occupato nellapredetta unità operativa (nell’ipotesi di aziende prive disedi secondarie, il valore da riportare nell’appositocampo sarà uguale a «0» ­ zero).La comunicazione della prima unità operativa compor­terà anche la modifica del codice «Tipo Azienda» attri­buito alla posizione aziendale.In relazione a quanto sopra chiarito, i codici TipoAzienda assumono il seguente nuovo significato:­ «A1: Azienda con una sola posizione, senza unità ope­rative, non autorizzata all’accentramento contributivo»;­ «A2: Azienda con più posizioni, senza unità operative,non autorizzata all’accentramento contributivo ­ Princi­pale»;­ «A3: Azienda con più posizioni, senza unità operative,non autorizzata all’accentramento contributivo ­ Secon­daria»;­ «B1: Azienda con una sola posizione, con più unità

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operative ovvero autorizzata all’accentramento contri­butivo»;­ «B2: Azienda con più posizioni, con più unità operati­ve ovvero autorizzata all’accentramento contributivo ­Principale»;­ «B3: Azienda con più posizioni, con più unità operati­ve ovvero autorizzata all’accentramento contributivo ­Secondaria».Nell’ipotesi di operazioni societarie (fusione, incorpora­zione, subentro, cessione e/o affitto di ramo d’azienda,ecc.) il datore di lavoro subentrante dovrà provvedere acomunicare i dati identificativi delle unità operativeacquisite (nelle quali sono occupati i dipendenti del­l’azienda cedente).Al riguardo, si richiamano le disposizioni impartite conla circolare n. 54 dell’8 aprile 2009, soprattutto inrelazione all’attribuzione del C.A. «5P», avente il signi­ficato di «posizione contributiva interessata da opera­zioni societarie».

5. Datori di lavoro in possesso di piùmatricole aventi classificazioni omogenee:facoltà di accentrare gli adempimenticontributivi su una sola posizioneCon la circolare n. 124 dell’11.12.2009 sono statefornite le prime istruzioni in materia di accentramentodegli adempimenti contributivi.Considerate le innovazioni introdotte in tema di unicitàdella posizione aziendale illustrate al punto 3 dellapresente circolare, i datori di lavoro già in possesso dipiù matricole aventi caratteristiche contributive omoge­nee che intendano semplificare ed unificare su una solaposizione contributiva il versamento della contribuzio­ne in parola, hanno facoltà di richiedere l’autorizzazio­ne all’accentramento contributivo.Pertanto, a parziale modifica dell’attuale prassi, il prov­vedimento di autorizzazione all’accentramento verràrilasciato esclusivamente nell’ipotesi di datori di lavoroin possesso di una pluralità di matricole aziendali, se­condo le modalità di seguito indicate.La richiesta andrà effettuata esclusivamente per iltramite dell’applicazione resa disponibile nei servizionline dell’Istituto come descritta al successivo punto 8.Pertanto i previsti modelli SC46 e SC47, istituti con lacircolare n. 124/2009, sono abrogati.L’eventuale accoglimento della domanda, dopo le ne­cessarie verifiche in ordine all’assenza, sulla posizionecontributiva da accentrare, di scoperture e/o crediti infase di accertamento e recupero, comporterà la chiusu­ra delle posizioni contributive oggetto della richiesta diaccentramento.

6. Domande di accentramento contributivogià inviate e in corso di definizioneCon riferimento alle domande di accentramento contri­butivo già inviate e in corso di definizione, occorredistinguere il caso in cui si chiede l’accentramento conriferimento ad una nuova sede operativa, ancora privadi matricola, da quello in cui si chiede l’accentramentocon chiusura di una matricola già esistente.Nel primo caso ­ accentramento di una nuova sedeoperativa ancora priva di matricola ­ le nuove disposi­zioni fanno venir meno la necessità di un autonomo

provvedimento. Il datore di lavoro interessato potràpertanto effettuare la comunicazione di apertura di unanuova sede operativa per il tramite dell’applicazionepresente sui servizi internet dell’Istituto, ricevendo intempo reale il numero identificativo della sede stessa.Nel secondo caso ­ accentramento con riferimento aduna o più sedi aventi già una matricola ­ il datore dilavoro dovrà attendere l’emissione dell’apposito prov­vedimento di accentramento.

7. Datori di lavoro agricolo: peculiaritàAnche nel settore agricolo i datori di lavoro, per lagestione degli adempimenti contributivi nei confrontidell’Istituto, avranno l’obbligo della costituzione diun’unica posizione contributiva.Pertanto, a parziale modifica delle disposizioni impartitecon circolari n. 124 dell’11.12.2009 e n. 88 del­l’11.7.2006, i datori di lavoro che assumono manodope­ra agricola dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:­ in caso di inizio attività, le aziende devono presentareun unico modello di denuncia aziendale (DA) anche seoperante su più fondi ubicati in province e/o comunidiversi; in tal caso effettuano gli adempimenti contribu­tivi con il codice azienda indicato nel quadro A dellaD.A. ovvero con quello indicato nel quadro C relativoal Centro aziendale nell’ipotesi di conduzione di piùfondi contraddistinti da codici Istat diversi;­ in caso di denuncia di ulteriori fondi, anche se ubicatiin province e/o comuni diversi, le aziende non devonoaprire un’ulteriore posizione ma devono effettuare unavariazione della denuncia aziendale già presentata infase di inizio attività;­ le aziende operanti senza fondi (ccdd. senza terra), incaso di inizio attività, devono presentare un’unica de­nuncia aziendale per dichiarare tutti i luoghi, anche seubicati in province e/o comuni diversi, ove si effettua­no le lavorazioni; in tal caso effettuano gli adempimenticontributivi con il codice azienda indicato nel quadro Crelativo al Centro aziendale che dovrà corrispondere aquello della sede legale e/o amministrativa; in caso didenuncia di ulteriori luoghi anche se ubicati in provin­ce e/o comuni diversi, le aziende non devono aprireun’ulteriore posizione ma devono effettuare una varia­zione della denuncia aziendale già presentata in fase diinizio attività.Stante la specificità del settore, fanno eccezione alla uni­cità della posizione contributiva le seguenti fattispecie.­ Azienda che, in relazione alla diversa condizione sog­gettiva (tipo ditta), è tenuta al versamento della contri­buzione secondo misure diverse; in tal caso deve esserepresentata una denuncia aziendale per ogni tipo dittaanche se riferito allo stesso datore di lavoro e gli adem­pimenti contributivi saranno effettuati con il codiceazienda corrispondente ad ogni singola D.A. e non saràpossibile richiedere l’autorizzazione all’accentramento.Nell’ipotesi di azienda operante con più tipi ditta nellastessa provincia e comune, il codice azienda deve esse­re diversificato utilizzando il codice progressivo azien­da 01, 02 ecc.­ Azienda operante su più fondi, ancorché ubicati inprovince e/o comuni diversi, per i quali l’attività ècaratterizzata da autonomia organizzativa e gestionale(vedi circolare n. 55 del 4 marzo 1999); in tal casodeve essere presentata una denuncia aziendale per

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ogni fondo o gruppo di fondi autonomamente organiz­zati e gestiti e gli adempimenti contributivi sarannoeffettuati con il codice azienda corrispondente ad ognisingola D.A. e sarà possibile richiedere l’autorizzazioneall’accentramento.Nell’ipotesi di azienda operante con più attività autono­me nella stessa provincia e comune, il codice aziendadeve essere diversificato utilizzando il codice progressi­vo azienda 01, 02 ecc.È data facoltà di richiedere l’autorizzazione all’accen­tramento degli adempimenti contributivi ai datori dilavoro agricoli già in possesso di più codici aziendaaventi caratteristiche contributive omogenee.La richiesta andrà effettuata esclusivamente per iltramite dell’applicazione resa disponibile nei servizionline dell’Istituto come descritta al successivo punto 8e l’eventuale accoglimento della domanda, dopo le ne­cessarie verifiche in ordine all’assenza, sulla posizionecontributiva da accentrare, di scoperture e/o crediti infase di accertamento e recupero, comporterà la chiusu­ra delle posizioni contributive oggetto della richiesta diaccentramento.Con riferimento alle domande di accentramento contri­butivo per le quali, con riferimento alla posizione daaccentrare, non risulta ancora approvata la D.A. ovveronon risulta approvata la D.A. della posizione accentran­te e della posizione da accentrare, il datore di lavoropotrà effettuare i prescritti adempimenti secondo lemodalità sopra descritte.Si applicano, in ogni caso, tutte le disposizioni impartitecon la presente circolare in quanto compatibili con laspecificità del settore agricolo e restano ferme le altredisposizioni già impartite in materia e non innovatedalla stessa presente circolare.

8. Rilascio in produzione dei servizi webper la comunicazione delle unità operativeCon il messaggio n. 4750 del 16.2.2010 è stata avviatala sperimentazione del servizio web «Accentramentocontributivo».Considerato l’andamento positivo della sperimentazio­ne condotta dai Consulenti del Lavoro la fase di testpuò definirsi conclusa ed il servizio web, rivisitato sia invirtù delle indicazioni pervenute dagli utenti sperimen­tatori, sia per l’innovativa semplificazione amministrati­va illustrata nei precedenti punti 2 e 5 è ora disponibilenel menu «Servizi on­line», presente sul sito Internetdell’Istituto (http://www.inps.it).Ciò premesso si forniscono di seguito le indicazionioperative per «Aziende, consulenti e professionisti» eper gli «Operatori dell’Istituto».

A. «Aziende, consulenti e professionisti»Selezionando la voce «Aziende, consulenti e professio­nisti» e richiamando la funzione «Servizi per aziende econsulent», viene richiesta l’identificazione medianteimmissione del codice fiscale e del Pin; completatacorrettamente l’autenticazione, alla pagina «Servizi peraziende e consulenti», nel menu «Iscrizione e Variazio­ne Azienda», è disponibile la nuova funzione «Comu­nicazione unità operativa/Accentramento contri­butivo».Accedendo all’applicazione occorrerà inserire in primo

luogo la matricola dell’azienda sulla quale l’utente in­tende effettuare una delle previste attività (comunica­zione di una nuova unità operativa, richiesta di unanuova autorizzazione all’accentramento o estensione diun precedente provvedimento di accentramento).Ogni operazione sulla matricola potrà essere effettuataesclusivamente da soggetto abilitato ad operare sullastessa.Superati i previsti controlli, verranno visualizzate duepagine, contenenti le principali informazioni aziendali. Idati proposti a video non sono modificabili. Qualoral’utente avesse la necessità di aggiornare una delleinformazioni anagrafiche, dovrà utilizzare l’appositafunzione di «Variazione dati aziendali».Nelle stesse pagine è riportata anche l’informazione, per laposizione aziendale immessa, dell’esistenza di un prece­dente provvedimento di accentramento contributivo.Nella pagina dedicata alle unità operative sono disponi­bili le informazioni già eventualmente memorizzate inprecedenza e le funzioni «Inserisci», «Modifica», «Vi­sualizza» e «Cancella».Attivando la funzione «Inserisci» sono disponibili leseguenti funzioni.­ «Comunicazione unità operativa»: la funzione consentedi comunicare l’apertura di una nuova unità operativa.L’utente avrà cura di indicare le informazioni riguar­danti l’indirizzo e la data di inizio della attività condipendenti presso la sede che si sta inserendo. Se non ènota la data di fine dell’attività, è proposto in automati­co il valore data del «31.12.9999». La stessa potràessere modificata successivamente attivando la funzio­ne di «Modifica» appresso descritta.­ «Accentramento contributivo»: la funzione consente dirichiedere un provvedimento di accentramento contri­butivo, con riferimento ad una o più matricole da ac­centrare. Al riguardo si rammenta che si potrà procede­re alla richiesta di accentramento nel rispetto dellecondizioni indicate al punto 2 della citata circolare n.124/2009 (per le matricole indicate nella richiestadovrà esserci identità di codice fiscale e identità diclassificazione previdenziale).L’avvenuto invio della richiesta sarà comprovato da unmessaggio di conferma e dal rilascio della ricevuta informato Pdf, corredata dal protocollo informatico.Il riscontro sarà comunicato a mezzo e­mail all’indiriz­zo di posta elettronica indicato nel menù iniziale deiservizi online.

B. «Operatori dell’Istituto»La procedura informatizzata di gestione della doman­da, destinata agli operatori dell’Istituto, opererà nel mo­do seguente:­ nell’ipotesi di comunicazione di un’unità operativa: leinformazioni trasmesse saranno valorizzate direttamen­te nell’apposita sezione denominata «Elenco unità ope­rative» dell’applicazione «Iscrizione e variazione Azien­da» operante su web Intranet;­ nell’ipotesi di richiesta di accentramento contributivo:sarà prevista la gestione del provvedimento (a cura deireferenti centrali della Direzione Centrale Entrate) conun apposita funzione denominata «Gestione accentra­menti contributivi». Con tale applicazione, all’accogli­mento dell’istanza, sarà generata con modalità automa­tica la modifica dello stato azienda della posizione ac­

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Conguaglio fiscale Inps per le prestazioni assistenziali

INPS - MESSAGGIO 30 DICEMBRE 2010, N. 32943

Oggetto: Calcolo del conguaglio fiscale 2010 per le prestazioni temporanee.

I conguagli Irpef a debito sulle prestazioni assistenziali erogate dall’Inps saranno recuperati suipagamenti di gennaio e febbraio fino a concorrenza delle competenze in liquidazione, garantendocomunque un pagamento minimo di 10 euro; in ogni caso i recuperi saranno applicati sui pagamentieffettuati entro il 20 febbraio 2011.Prestazioni interessate - Sono interessate al calcolo del conguaglio fiscale le prestazioni di mobili-tà, trattamenti speciali edili (18-27 mesi), Assegno per lavori socialmente utili, Sussidi Straordinari,Integrazione Fondo speciale Trasporto aereo, DS non agricola corrisposta nel 2010 e ancora inpagamento negli ultimi mesi dell’anno.Addizionali - Le addizionali comunali e regionali saranno recuperate in undici rate mensili, dal mesedi gennaio al mese di novembre 2011, con rata minima di 5 euro; eventuali crediti Irpef sarannoportati in diminuzione delle addizionali e sarà rateizzato il solo debito residuo. Qualora le prestazionicessino anteriormente a novembre 2011 si procederà, se possibile, al recupero di quanto ancoradovuto sull’ultimo pagamento spettante; in ogni caso, per le addizionali che al 1° dicembre 2011 nonrisulteranno recuperate, l’Inps provvederà alla emissione di una lettera di comunicazione agli interes-sati perché provvedano direttamente al versamento.

centrata (presso la Direzione Inps che ha in carico lasuddetta posizione, sarà consultabile ­ nell’ambito dellafunzione di consultazione richiesta ­ la variazione di«Cessazione per accentramento») e sarà emesso il prov­vedimento di autorizzazione all’accentramento contri­butivo che sarà trasmesso tramite email all’azienda oall’intermediario che ha inoltrato l’istanza.

Per gli opportuni approfondimento sull’utilizzo dell’appli­cazione si rimanda a quanto illustrato nella Guida operati­va della procedura Internet di Iscrizione e Variazioneazienda ­ vers. 4.0, allegata alla presente circolare.

ALLEGATO 1Omissis

Legge di stabilità 2011:proroga delle detrazioni per carichi familiari per i residenti all’estero

INPS - MESSAGGIO 10 GENNAIO 2011, N. 396

Oggetto: Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia a soggetti residenti all’estero prorogataall’anno 2011.

L’art. 1, comma 54, legge 13.12.2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) pubblicata in G.U. n. 297 del21.12.2010 - S.O. n. 281, ha esteso all’anno 2011 il diritto per i residenti all’estero a richiedere ledetrazioni per carichi familiari, modificando l’art. 1, comma 1324, legge 27.12.2006 e succ. mod. («leggefinanziaria 2007»). Pertanto, ai soggetti non residenti in Italia le detrazioni per carichi di famiglia (di cuiall’art. 12, Dpr 22.12.1986, n. 917 e succ. mod.) spettano anche per l’anno 2011, a condizione che: glistessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono nonpossiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51 (dicui al suddetto art. 12, comma 2), compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, di non godere,nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. L’art. 1, comma 54, legge n.220/2010 ha aggiunto che la detrazione relativa all’anno 2011 non rileva ai fini della determinazionedell’acconto Irpef per l’anno 2012. Si rammenta inoltre che, come richiamato nel messaggio n. 006038 del13.3.2009, il comma 221 dell’art. 1, legge n. 224/2007 («legge finanziaria 2008») ha stabilito, nei confrontidei soggetti interessati, l’obbligo annuale di presentazione della richiesta delle detrazioni per carichi difamiglia e l’indicazione obbligatoria dei codici fiscali dei familiari a carico. Per quanto concerne le modalitàcon cui i residenti all’estero devono presentare le apposite domande si rimanda alle indicazioni fornite conmessaggio n. 024089 del 31.10.2008.Come di consueto, la versione aggiornata dei modelli di richiesta sarà inviata con la documentazionedi inizio anno (cd. bustone) a coloro i quali hanno già usufruito precedentemente delle detrazioni percarichi di famiglia. I suddetti modelli di domanda, distinti nelle due tipologie dedicate rispettivamenteai residenti nei Paesi Ue e Norvegia e ai residenti nei Paesi extra Ue, saranno resi disponibili nellaversione aggiornata nella sezione Moduli, alla voce Convenzioni Internazionali, del sito istituzionale.

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Massimo Braghin Consulente del lavoro in Adria (Rovigo)

Detrazione figli: in caso di separazionesconto Irpef 100% al genitore con reddito

A parere dell’Agenzia delle Entrate la de­trazione per figli fiscalmente a carico, nel

caso di ex coniugi separati o divorziati, può essereassegnata nella misura del 100%, a uno solo deiconiugi ­ purché vi sia un accordo preventivo tra leparti ­ nel caso in cui l’altro non possa fruirne perlimiti di reddito

La risposta viene data a seguito di un quesitoposto da un genitore divorziato, la cui figlia è stataaffidata congiuntamente ad entrambi i genitori,ma l’ex coniuge presso il quale la figlia risiede nonè titolare di alcun reddito e quindi non presenta ladichiarazione annuale dei redditi. Pertanto, essen­do l’unico genitore titolare di reddito, chiede sepossa beneficiare della detrazione nel­la misura del 100%. Viene precisatoche per i genitori legalmente ed effet­tivamente separati ovvero in caso diannullamento, scioglimento o cessa­zione degli effetti civili del matrimo­nio, la ripartizione della detrazione trai genitori è diversamente disciplinataa seconda che sia stabilito o menol’affidamento congiunto dei figli.

La normativaSecondo quanto disposto dall’art 12, comma 1,lett. c), del Dpr n. 917/1986 per il caso in esamele detrazioni possono essere usufruite in uno deiseguenti modi:a) genitori non legalmente ed effettivamente separa­ti: la detrazione è ripartita nella misura del 50%;b) genitori non legalmente ed effettivamente sepa­rati: con accordo preventivo tra gli stessi, la detra­zione spetta al genitore che possiede un redditocomplessivo di ammontare più elevato;c) genitori legalmente ed effettivamente separatioppure annullamento, scioglimento o cessazionedegli effetti civili del matrimonio:

­ se non c’è accordo detrazione al 100% al genito­re affidatario;­ se l’affidamento è congiunto o condiviso la detra­zione è ripartita, in mancanza di accordo, nellamisura del 50% tra i genitori;d) se il genitore affidatario o uno dei genitoriaffidatari (nel caso di affidamento congiunto) nonpuò usufruire in tutto o in parte della detrazione,per limiti di reddito, la detrazione è assegnata perintero al secondo genitore.Partendo da quanto stabilito al punto d) il genitoreche usufruisce dell’intera detrazione sarà tenuto ariversare all’ex coniuge affidatario un importo pa­ri all’intera detrazione ovvero, in caso di affida­mento congiunto, pari al 50% della detrazionestessa, salvo diverso accordo tra le parti.In merito è intervenuta anche la circolare n. 15/Edel 16 marzo 2007, nella quale è stato affermatoil principio secondo cui occorre evitare ingiustifi­cate discriminazioni tra genitori coniugati e geni­

tori separati e pertanto le disposizionisopracitate devono senz’altro ritener­si applicabili anche in questi casi.

L’accordo tra le partiL’accordo tra le parti è fondamentaleper l’attribuzione della titolarità delladetrazione e il successivo riversamen­to dell’importo spettante al genitoreche non può fruire del beneficio. In­fatti la detrazione al 100% sarà usu­

fruita dall’unico genitore titolare di reddito ma ècomprensiva della quota­parte che sarebbe spetta­ta all’altro genitore. Tale accordo può essere fina­lizzato a ripartire la detrazione nella misura del50% ovvero ad attribuire l’intera detrazione algenitore che ha il reddito più elevato e nel nostrocaso, trattandosi di affido congiunto, la detrazioneè ripartita tra i genitori nella misura del 50%salvo la possibilità di un diverso accordo. Taleaccordo può avere il contenuto di attribuire l’inte­ra detrazione al genitore che ha il reddito piùelevato. In sostanza il raggiungimento di un accor­do fra gli ex coniugi che stabilisca a chi dei due èattribuito il vantaggio fiscale e l’importo che que­st’ultimo deve riversare all’altro diventa l’unica

Agenzia delle EntrateRisoluzione 30.12.2010, n. 143/E

Accordotra le partiessenzialeper l’attribuzionedella titolaritàdella detrazione

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QuesitoIl sig. Tizio fa presente chea seguito del divorzio,l’unica figlia nata dal matri­monio è stata affidata con­giuntamente ai genitori.Per il mantenimento dellafiglia corrisponde al coniu­ge divorziato la somma di450,00 euro al mese.Chiede se, in sede di pre­sentazione della dichiara­zione annuale dei redditi, puòfruire della detrazione per la figlia nella misura massi­ma del 100% atteso che il coniuge, presso cui la bimbarisiede, non è titolare di alcun reddito e quindi nonpresenta la dichiarazione annuale dei redditi.

Soluzione interpretativaprospettata dal contribuenteL’interpellante ritiene di aver diritto alla detrazione massi­ma del 100%, considerato che l’ex coniuge non ne fruisce.

Parere dell’Agenzia delle EntrateL’art. 12, comma 1, lett. c), del Dpr n. 917/1986 preve­de una detrazione d’imposta per figli fiscalmente acarico rapportata all’ammontare dei redditi dei genitori.In particolare stabilisce che: «La detrazione è ripartitanella misura del 50% tra i genitori non legalmente edeffettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stes­si, spetta al genitore che possiede un reddito complessivodi ammontare più elevato. In caso di separazione legaleed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazionedegli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, inmancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso diaffidamento congiunto o condiviso la detrazione è riparti­ta, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra igenitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso diaffidamento congiunto, uno dei genitori affidatari nonpossa usufruire in tutto o in parte della detrazione, perlimiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero alsecondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo trale parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un

importo pari all’intera de­trazione ovvero, in caso diaffidamento congiunto, pa­ri al 50% della detrazionestessa. In caso di coniugefiscalmente a carico dell’al­tro, la detrazione competea quest’ultimo per l’interoimporto…».La possibilità di attribuirela detrazione all’altro ge­nitore in caso di assenza

di reddito, stabilita nell’ultimo periodo della disposizio­ne in commento, deve ritenersi applicabile anche incaso di genitori separati o divorziati atteso che la circo­lare n. 15/E/2007 ha affermato il principio secondocui occorre evitare ingiustificate discriminazioni tra ge­nitori coniugati e genitori separati.Tuttavia, nel caso di genitori separati, affinché l’unico ge­nitore titolare di reddito possa beneficiare della detrazionenella misura del 100% occorre che, secondo quanto pre­visto dall’articolo 12, comma 1, lett. c), sia raggiunto tra idue un accordo in merito alla titolarità della detrazione eal successivo riversamento dell’importo spettante al geni­tore che non può fruire del beneficio.Al riguardo si richiama la circolare n. 15/E del 16marzo 2007, par. 1.4.5, consultabile sul sito www.agen­ziaentrate.it, con la quale è stato chiarito che, nel casodi separazione o divorzio tra i coniugi e di affidamentocongiunto dei figli, la detrazione è ripartita nella misuradel 50% per ciascun genitore, salvo un diverso accordofra le parti che attribuisca l’intera detrazione al genitoreche ha il reddito più elevato. Inoltre, in caso di impostaincapiente del genitore che ha diritto alla detrazione èprevista la possibilità di devolvere in favore dell’altrogenitore la detrazione non fruita per incapienza ancheparziale dell’imposta e quest’ultimo, salvo diverso ac­cordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario unimporto pari all’intera detrazione o in caso di affida­mento congiunto un importo pari al 50%.Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzionifornite e i principi enunciati con la presente risoluzionevengano puntualmente osservati dagli uffici.

Agenzia delle EntrateRisoluzione 30 dicembre 2010, n. 143/E

Oggetto: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000,n. 212 - Irpef - facoltà del genitore divorziato eprivo di reddito di devolvere all’altro genitore ilbeneficio della detrazione per figli a carico, salvol’obbligo del successivo riversamento a suo favo-re - art. 12, comma 1 - lett. c) del Tuir

Il testo della risoluzione

condizione da rispettare nel caso di separazione eaffidamento congiunto.La normativa non richiede una particolare forma.Pertanto, in caso di richiesta della detrazione daparte di entrambi i genitori in misura superiore aquella che sarebbe loro consentito secondo i chia­rimenti forniti con la presente circolare, in sede diliquidazione, la detrazione sarà riconosciuta aidue genitori nella misura legale del 50%, presup­ponendosi ­ salvo prova contraria fornita dagliinteressati ­ l’assenza dell’accordo.Nel nostro caso sarà comunque un solo genitore afare richiesta di detrazione.

Imposta incapienteSpetta al genitore che ha diritto alla detrazione lapossibilità di devolvere in favore dell’altro genitore ladetrazione non fruita per incapienza anche parzialedell’imposta e che quest’ultimo, salvo diverso accor­do, è tenuto a riversare al genitore affidatario unimporto pari all’intera detrazione o, in caso di affida­mento congiunto, un importo pari al 50% della de­trazione stessa.La rinuncia a fruire della detrazione spettante infavore dell’altro non opera automaticamente mapresuppone un’intesa tra i genitori i quali devonorendere note le rispettive condizioni reddituali.

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Addizionale regionale Irpef 2010:la Liguria ripristina l’aliquota agevolata

La Regione Liguria ha provveduto anche per l’anno2010 a ridurre la pressione fiscale dell’addizionaleall’Irpef, ripristinando il reddito limite entro il qualeapplicare l’aliquota base dello 0,90% a 30.000 eu­ro e confermando detta aliquota base, senza limiti direddito, per i soggetti aventi fiscalmente a caricoalmeno 4 figli. La misura dell’addizionale per il2010 risulta quindi confermata nei seguenti valori:

Limite di reddito(imponibile Irpef) Aliquota Base di calcolo

Fino a € 30.000 0,90%L’aliquota va appli-cata sull’Intero am-montare del redditoimponibile

Oltre € 30.000 (*) 1,40 %Soggetti aventi fiscal-mente a carico almeno4 figli

0,90 %

(*) Meccanismo correttivo. Per i redditi compresi tra €

30.000,01 e € 30.152,13 l’imposta determinata con aliquota del-l’1,40% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente0,986 e la differenza fra € 30.152,13 e il reddito complessivo delsoggetto ai fini dell’addizionale regionale.

I sostituti d’imposta dovranno rivedere le operazio­ni di conguaglio di fine anno 2010 per i dipenden­ti con domicilio fiscale, al 31.12.2010, nella Regio­ne Liguria. Per i lavoratori cessati in corso d’anno2010, la sistemazione potrà avvenire in sede diconguaglio complessivo presso altro datore di lavo­ro ovvero direttamente in sede di dichiarazionedei redditi (mod. 730 o UNICO). Per l’anno 2011,le aliquote ritornano ad essere le seguenti:

Limite di reddito Aliquota Base di calcoloFino a € 20.000 0,90% L’aliquota va applica-

ta sull’Intero ammon-tare del reddito im-ponibile

Oltre € 20.000 (*) 1,40%

(*) Meccanismo correttivo. Per i redditi compresi tra €

20.000,01 e € 20101,42 l’imposta determinata con l’aliquota del-l’1,40% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente0,986 e la differenza fra € 20.101,42 e il reddito complessivo aifini dell’addizionale regionale.

Regione Liguria, comunicato 30 dicembre 2010(G.U. n. 304 del 30.12.2010)

Oggetto: Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito.

Articolo 6Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito

1. Per l’anno d’imposta 2010, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (Ire), di cui all’art.50 del Dlgs 15.12.1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degliscaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a taleimposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche e integrazioni, per isoggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale (Ire) non superiore ad euro30.000,00, è fissata nella misura prevista dall’art. 50, c. 3, primo periodo, del Dlgs n. 446/1997 esuccessive modifiche e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale (Ire) superiore ad euro30.000,00, per l’anno d’imposta 2010, l’aliquota dell’addizionale regionale (Ire), di cui all’art. 50 del Dlgs n.446/1997 e successive modifiche e integrazioni, da applicarsi all’intero ammontare del reddito complessi-vo, rimane fissata nella misura prevista dall’art. 50, c. 3, primo periodo, del Dlgs n. 446/1997 e successivemodifiche e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50%, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.3. Per l’anno d’imposta 2010 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale(Ire) compreso fra euro 30.000,01 ed euro 30.152,13, l’imposta determinata ai sensi del comma 2 èridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra euro 30.152,13 ed il redditocomplessivo del soggetto ai fini dell’addizionale regionale (Ire).4. Per l’anno d’imposta 2010, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l’aliquotadell’addizionale regionale (Ire) è fissata nella misura prevista dall’art. 50, c. 3, primo periodo, del Dlgs n.446/1997 e successive modifiche e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.5. Omissis.

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CONTRIBUTI E IRPEFCircolari

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L’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionaledel 10%, prevista dalla manovra estiva (Dl n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010), sui compensiattribuiti a titolo di bonus e stock option ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinatae continuativa che operano nel settore finanziario.

Stock option nel settore finanziario:istituiti i codici tributo per l’addizionale Irpef

L’articolo 33 del decretolegge del 31 maggio2010, n. 78 convertito,con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n.122, stabilisce, al comma1, che: «In dipendenza del­le decisioni assunte in sededi G20 e in considerazionedegli effetti economici po­tenzialmente distorsivi pro­pri delle forme di remune­razione operate sotto formadi bonus e stock options,sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo dellaparte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti cherivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziariononché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinatae continuativa nello stesso settore è applicata una aliquotaaddizionale del 10%».Il comma 2 dell’ articolo in parola dispone che «L’addi­zionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento dierogazione dei suddetti emolumenti e, per l’accertamento,la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinatadalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul red­dito».Al fine di consentire al sostituto d’imposta il versamen­to, mediante il modello F24, dell’addizionale trattenutaai sensi dell’articolo 33, comma 2, del citato decretolegge, si istituiscono i seguenti codici tributo:­ «1033» denominato «Addizionale operata dal sostitu­to d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus estock options ­ Art. 33, comma 2, del Dl n.78/2010»;

­ «1054» denominato«Addizionale operata dalsostituto d’imposta sucompensi erogati a titolodi bonus e stock optionsmaturati in Sicilia e versa­ta fuori regione ­ Art. 33,comma 2, del Dl n. 78/2010»;­ «1055» denominato«Addizionale operata dalsostituto d’imposta sucompensi erogati a titolodi bonus e stock options

maturati in Sardegna e versata fuori regione ­ Art. 33,comma 2, del Dl n. 78/2010»;­ «1056» denominato «Addizionale operata dal sosti­tuto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonuse stock options maturati in Valle d’Aosta e versatafuori regione ­ Art. 33, comma 2, del Dl n. 78/2010»;­ «1059» denominato «Addizionale operata dal sostitu­to d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus estock options versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aostae maturati fuori dalle predette regioni ­ Art. 33, comma2, del Dl n. 78/2010».In sede di compilazione del modello F24 i suddetticodici tributo sono esposti nella sezione «Erario», esclu­sivamente in corrispondenza delle somme indicate nellacolonna «Importi a debito versati», con indicazione nelcampo «rateazione/regione/prov./mese rif.» e nel cam­po «Anno di riferimento» del mese e dell’anno cuil’addizionale si riferisce, rispettivamente nel formato«00MM» «AAAA».

Agenzia delle EntrateRisoluzione 4 gennaio 2011, n. 1

Oggetto: Istituzione dei codici tributo per il ver-samento, mediante il modello F24, dell’addizio-nale sui compensi a titolo di bonus e stockoptions trattenuta dal sostituto d’imposta - Arti-colo 33 del decreto legge n. 78 del 31 maggio2010, convertito con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122

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Nuovo tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011: la circolare dell’Inail

INAIL - CIRCOLARE 29 DICEMBRE 2010, N. 53

Oggetto: Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011.

Quadro normativo- Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001): «Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato». Art. 116, commi 15, 16 e 17.- Codice civile, art. 1284, comma 1: «Saggio degli interessi».- Decreto 7 dicembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze: «Modifica del saggio diinteresse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011».- Circolare Inail n. 56 del 27 luglio 2001: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioniper la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative».- Circolare Inail n. 73 del 19 dicembre 2003: «Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili.Applicazione».- Circolare Inail n. 9 del 2 marzo 2010: «Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2010».

A decorrere dal 1° gennaio 2011, il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell’1,5% inragione d’anno(1). Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili,così come illustrato con circolari n. 56/2001(2) e n. 73/2003(3). Al fine di avere un utile quadroriepilogativo, si riportano, di seguito, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1997:

Periodo Tasso di interesse legaledall’1.1.1997 a 31.12.1998 5% Legge n. 662/1996, art. 2, comma 185dall’1.1.1999 a 31.12.2000 2,5% Dm 10.12.1998 (G.U. 11.12.1998, n. 289)dall’1.1.2001 a 31.12.2001 3,5% Dm 11.12.2000 (G.U. 15.12.2000, n. 292)dall’1.1.2002 a 31.12.2003 3% Dm 11.12.2001 (G.U. 14.12.2001, n. 290)dall’1.1.2004 a 31.12.2007 2,5% Dm 1.12.2003 (G.U. 10.12.2003, n. 286)dall’1.1.2008 a 31.12.2009 3% Dm 12.12.2007 (G.U. 15.12.2007, n. 291)dall’1.1.2010 a 31.12.2010 1% Dm 4.12.2009 (G.U. 15.12.2009, n. 291)

dall’1.1.2011 1,5% Dm 7.12.2010 (G.U. 15.12.2010, n. 292)

Note:(1) Decreto 7 dicembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze (G.U. n. 292 del 15.12.2010). - v. Guida alLavoro n. 1/2010, pag. 54, ndr.(2) Circolare Inail n. 56 del 27 luglio 2001: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20.Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative».(3) Circolare Inail n. 73 del 19 dicembre 2003: «Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazio-ne».

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Contratti collettivi

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Logistica, trasporto merci e spedizione

In data 10 dicembre 2010 tra Aite, Aiti, Ansep-Unitam, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi,Fedit, Fisi, Federlavoro e servizi - Confcooperative, Legacoop servizi, Produzione e servizi di lavoro -Agci e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnllogistica, trasporto merci e spedizione. L’intesa è stata inoltre sottoscritta in data 17 dicembre 2010da Anita, Fita-Cna, Tsportounito Flap - Un impresa, mentre Fai, Confartigianato e Sna-Casartigianihanno aderito all’accordo in data 21.12.2010.I nuovi minimi sono i seguenti:

Cat. Minimi al31 dicembre 2010

Minimi dal1° gennaio 2011

Minimi dal1° settembre 2011

Minimi dal1° febbraio 2012

Minimi dal1° dicembre 2012

Q 1.812,83 1.857,95 1.890,19 1.928,86 1.970,121 1.702,42 1.744,65 1.774,82 1.811,02 1.849,632 1.564,21 1.602,97 1.630,66 1.663,88 1.699,32

3S 1.412,37 1.447,37 1.472,37 1.502,37 1.534,373 1.375,07 1.409,20 1.433,58 1.462,84 1.494,054 1.307,66 1.340,06 1.363,20 1.390,97 1.420,595 1.247,27 1.278,22 1.300,33 1.326,86 1.355,156 1.164,54 1.193,47 1.214,13 1.238,92 1.265,37

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CONTRATTI COLLETTIVIAccordi

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Il 9 dicembre 2010 Assovetro e Filctem­Cgil, Femca­Cisl, Uilcem­Uil hanno sottoscritto l’ipotesi diaccordo per il rinnovo del Ccnl 4 maggio 2007 per aziende industriali che producono e trasformanoarticoli in vetro. Il Ccnl si applica anche ai settori lampade e display.Decorrenza e durata ­ Il Ccnl ha durata triennale; decorre dall’1.9.2010 e rimane in vigore fino al31.8.2013.Sistema contrattuale ­ Il rinnovo della contrattazione di secondo livello non potrà svolgersi nei 6 mesi primae nei 6 mesi successivi alla scadenza del Ccnl per evitare sovrapposizioni dei cicli negoziali. Gli accordiaziendali in scadenza in questi periodi avranno efficacia per altri 12 mesi dalla data di scadenza.Orario di lavoro ­ L’articolo 15 ­ che non si applica al settore lampade e display ­ viene rivisitato e vieneprevista la possibilità di realizzare l’orario normale di lavoro come media su un arco di più settimane,con possibilità di alternare settimane lavorate a più di 40 ore, a settimane con orario di lavoro inferiore.Le prestazioni che risultano in eccedenza non rappresentano lavoro straordinario ma sono comunquecompensate con la maggiorazione del 10%.Premio di produzione ­ Il premio di produzione previsto dall’articolo 32­bis è riconosciuto anche dalleimprese delle prime lavorazioni fino a 150 dipendenti e da quelle delle seconde lavorazioni che nonapplicano contrattazione di secondo livello.Permessi per disabili ­ Il lavoratore richiedente deve comunicarne la fruizione con cadenza trimestraleed informare l’azienda con un preavviso di almeno tre giorni, salvo i casi di reale impedimento edurgenza.Fonchim ­ settore vetrario ­ Fondo di previdenza complementare ­ Con decorrenza 1.2.2013 lapercentuale di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a 1,40% così come quella del lavoratore;il valore va determinato prendendo a base la retribuzione utile per il calcolo del Tfr. La norma non siapplica ai settori lampade e display.Assistenza sanitaria integrativa ­ Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica cheavrà l’incarico ­ tra le altre attività assegnate ­ di individuare le forme e le modalità di attivazionedell’assistenza sanitaria integrativa a favore dei lavoratori dipendenti dal settore industriale del vetro.L’adesione sarà su base volontaria ed il finanziamento al fondo prevederà un contributo pariteticomensile pari a 8,00 euro con decorrenza 1° aprile 2013. In sede di contrattazione collettiva per iltriennio 2013­2016 verrà tenuto conto dell’onere aziendale legato all’adesione al fondo.Malattia ­ Viene rivisitato il periodo di comporto previsto dall’articolo 52 del Ccnl ed in particolare èprecisato che in presenza di patologie oncologiche la sospensione del periodo di conservazione del postoviene determinata anche per i giorni di assenza per malattia non continuativi, per fruizione di terapiesalvavita per un massimo di 120 giorni dall’inizio dell’evento nell’arco di 36 mesi.Contratti a termine e somministrazione ­ Il Ccnl deroga alla previsione normativa dell’articolo 4­bis delDlgs n. 368/2001, prevedendo che il limite di 36 mesi previsto per la stabilizzazione del contratto di lavorosia elevato a 43 mesi complessivi, anche non consecutivi, comprensivi anche dell’eventuale proroga assistita.In fase di prima applicazione, i rapporti già in essere all’1.1.2011 proseguono fino alla loro naturalescadenza anche in deroga alla nuova previsione; i periodi di lavoro già eseguiti alla data dell’1.1.2011verranno computati ­ ai fini del raggiungimento dei 43 mesi ­ decorsi 18 mesi dalla stessa data. Il numerodei lavoratori a termine occupati in azienda unitamente al numero dei somministrati a tempo determinatonon potrà superare la percentuale del 25% complessiva, calcolata in media annua sui lavoratori a tempoindeterminato occupati al 31.12. dell’anno precedente. La disposizione non si applica nelle aziende con unsolo stabilimento ovvero in quelle delle seconde lavorazioni del vetro. Il limite può essere superato solo perragioni legate ad avvio di nuove linee produttive per un limite massimo pari a 24 mesi.Elemento aggiuntivo Quadri ­ Con decorrenza 1° giugno 2011 l’elemento aggiuntivo della retribuzio­ne viene incrementato di 20,00 euro e passa quindi al valore di euro 60,00; l’intero importo èassorbibile da eventuali superminimi individuali.Nuova modulistica ­ Il rinnovo propone i modelli per attestare l’attività formativa svolta dall’apprendi­sta e per attestare la formazione effettuata in materia di sicurezza sul lavoro.

VetroIpotesi di accordo 9 dicembre 2010

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Una tantum contrattuale ­ Con la retribuzione di febbraio 2011, ai lavoratori in forza al 9 dicembre2010, a copertura del periodo di carenza contrattuale settembre 2009­dicembre 2010, viene corrispostoun importo forfetizzato nella misura di euro 170,00, non utile ad alcun istituto contrattuale direttoovvero indiretto né a Tfr. Su richiesta del dipendente da presentare entro il 15 gennaio 2011, l’importopuò essere versato a Fonchim.Aumenti e nuovi minimi contrattuali ­ Questi i nuovi valori da corrispondere alle scadenze indicate:

Livelli Aumenti dal1° gennaio 2011

Aumenti dal1° gennaio 2012

Aumenti dal1° gennaio 2013 Totale

Settori meccanizzati - prime lavorazioni del vetro (minimi retributivi)A2 51,00 55,50 49,50 156,00A1 51,00 55,50 49,50 156,00B2 45,42 49,43 44,08 138,93B1 45,42 49,43 44,08 138,93C2 39,84 43,35 38,66 121,85C1 39,84 43,35 38,66 121,85D3 34,00 37,00 33,00 104,00D2 34,00 37,00 33,00 104,00D1 34,00 37,00 33,00 104,00E3 28,42 30,93 27,58 86,93E2 28,42 30,93 27,58 86,93E1 28,42 30,93 27,58 86,93F1 25,37 27,61 24,63 77,61

Settori meccanizzati - prime lavorazioni del vetro (Ipo)A2 1,52 1,66 1,48 4,66A1 0,00 0,00 0,00 0,00B2 1,27 1,38 1,23 3,88B1 0,00 0,00 0,00 0,00C2 1,01 1,10 0,99 3,10C1 0,00 0,00 0,00 0,00D3 4,57 4,97 4,43 13,97D2 3,30 3,59 3,20 10,09D1 0,00 0,00 0,00 0,00E3 4,06 4,42 3,94 12,42E2 3,30 3,59 3,20 10,09E1 0,00 0,00 0,00 0,00F1 0,00 0,00 0,00 0,00

Settori della trasformazione8A 52,52 57,16 50,98 160,668 51,00 55,50 49,50 156,007 45,42 49,43 44,08 138,93

6A 40,85 44,46 39,65 124,966 39,84 43,35 38,66 121,85

5A 38,57 41,97 37,43 117,975 37,30 40,59 36,20 114,094 34,00 37,00 33,00 104,003 31,72 34,51 30,78 97,012 28,42 30,93 27,58 86,931 25,37 27,61 24,63 77,61

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Livelli Aumenti dal1° gennaio 2011

Aumenti dal1° gennaio 2012

Aumenti dal1° gennaio 2013 Totale

Settori a soffio a mano e con macchine semiautomatiche9A 52,52 57,16 50,98 160,669 51,00 55,50 49,50 156,00

8A 45,93 49,98 44,57 140,488 45,42 49,43 44,08 138,937 39,84 43,35 38,66 121,856 37,55 40,87 36,45 114,875 34,25 37,28 33,25 104,784 31,46 34,24 30,54 96,243 29,43 32,03 28,57 90,032 27,40 29,82 26,60 83,821 25,37 27,61 24,63 77,61

Lampade e displayA 52,60 57,24 51,06 160,90B 46,75 50,88 45,38 143,01C 42,25 45,98 41,00 129,23D 37,45 40,76 36,35 114,56E 36,55 39,77 35,47 111,79F 34,00 37,00 33,00 104,00G 30,84 33,56 29,94 94,34H 28,64 31,17 27,79 87,60I 28,05 30,53 27,23 85,81L 24,48 26,64 23,75 74,87

I nuovi importi dei minimi retributivi e dell’Ipo, per il settore meccanizzato, risultano i seguenti:

Livelli Minimoall’1.4.2010

Ipoall’1.4.2010

Minimo dal1.1.2011

Ipo dal1.1.2011

Minimo dal1.1.2012

Ipo dal1.1.2012

Minimo dal1.1.2013

Ipo dal1.1.2013

Settori meccanizzati - prime lavorazioni del vetroA2 2.042,19 43,64 2.093,19 45,16 2.148,69 46,82 2.198,19 48,30A1 2.042,19 2.093,19 2.148,69 2.198,19B2 1.875,47 44,48 1.920,89 45,75 1.970,32 47,13 2.014,40 48,36B1 1.875,47 1.920,89 1.970,32 2.014,40C2 1.703,80 29,13 1.743,64 30,14 1.786,99 31,24 1.825,65 32,23C1 1.703,80 1.743,64 1.786,99 1.825,65D3 1.525,92 134,40 1.559,92 138,97 1.596,92 143,94 1.629,92 148,37D2 1.525,92 97,16 1.559,92 100,46 1.596,92 104,05 1.629,92 107,25D1 1.525,92 1.559,92 1.596,92 1.629,92E3 1.358,24 124,01 1.386,66 128,07 1.417,59 132,49 1.445,17 136,43E2 1.358,24 95,40 1.386,66 98,70 1.417,59 102,29 1.445,17 105,49E1 1.358,24 1.386,66 1.417,59 1.445,17F1 1.269,72 43,64 1.295,09 1.322,70 1.347,33

Livelli Minimo all’1.4.2010 Minimo dall’1.1.2011 Minimo dall’1.1.2012 Minimo dall’1.1.2013Settori della trasformazione

8A 1.555,06 1.607,58 1.664,74 1.715,72

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Il 9 dicembre 2010 si so­no incontrati in Roma­ l’Assovetro ­ Associazio­ne Nazionale Industrialidel Vetroda una parte e­ la Filctem­Cgil;­ la Femca­Cisl;­ l’Uilcem­Uil;dall’altraed hanno concordato i seguenti testi valevoli per ilrinnovo, relativo al triennio 1.9.2010­31.8.2013, delCcnl 4 maggio 2007 per le aziende industriali che

producono e trasforma­no articoli in vetro e peri lavoratori da essi di­pendenti, come modifi­cato ed integrato dall’Ac­cordo 9 settembre

2008, accordo di confluenza del settore lampade edisplay.

Specificità settorilampade e displayLa presente regolamentazione si applica anche ai settoriLampade e Display ove non diversamente indicato.

Ipotesi di accordo 9 dicembre 2010Le parti riportate tra parentesi quadre nel testooriginale risultano barrate

Livelli Minimo all’1.4.2010 Minimo dall’1.1.2011 Minimo dall’1.1.2012 Minimo dall’1.1.20138 1.510,08 1.561,08 1.616,58 1.666,087 1.347,34 1.392,76 1.442,19 1.486,27

6A 1.210,38 1.251,23 1.295,69 1.335,346 1.181,52 1.221,36 1.264,71 1.303,37

5A 1.143,00 1.181,57 1.223,54 1.260,975 1.104,52 1.141,82 1.182,41 1.218,614 1.007,06 1.041,06 1.078,06 1.111,063 939,73 971,45 1.005,96 1.036,742 843,29 871,71 902,64 930,221 751,94 777,31 804,92 829,55

Settori a soffio a mano e con macchine semiautomatiche9A 1.555,06 1.607,58 1.664,74 1.715,729 1.510,08 1.561,08 1.616,58 1.666,08

8A 1.360,51 1.406,44 1.456,42 1.500,998 1.347,35 1.392,77 1.442,20 1.486,287 1.181,52 1.221,36 1.264,71 1.303,376 1.113,86 1.151,41 1.192,28 1.228,735 1015,16 1.049,41 1.086,69 1.119,944 934,51 965,97 1.000,21 1.030,753 871,65 901,08 933,11 961,682 812,15 839,55 869,37 895,971 751,94 777,31 804,92 829,55

Lampade e displayA 1.530,63 1.583,23 1.640,47 1.691,53B 1.384,47 1.431,22 1.482,10 1.527,48C 1.250,16 1.292,41 1.338,39 1.379,39D 1.128,05 1.165,50 1.206,26 1.242,61E 1.076,55 1.113,10 1.152,87 1.188,34F 997,52 1.031,52 1.068,52 1.101,52G 909,02 939,86 973,42 1.003,36H 862,70 891,34 922,51 950,30I 832,58 860,63 891,16 918,39L 711,42 735,90 762,54 786,29

Studio Sanna Paola ­ Trento ­ www.studiosannapaola.it

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CAPITOLO I

1. Relazioni industriali a livello nazionale

1.1 Osservatorio1) Le Parti, al fine di analizzare congiuntamente queifenomeni sociali ed economici che abbiano un riflessosulle scelte contrattuali ritengono di sviluppare l’attivitàdel già costituito Osservatorio nazionale quale sede per­manente di incontro tra le Parti.L’Osservatorio ­ ferma restando l’autonomia dell’attivitàimprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità de­gli imprenditori e delle Oo.Ss. ­ analizzerà e valuteràcon la periodicità richiesta dai problemi in discussione,e comunque di norma con periodicità annuale, le que­stioni suscettibili di avere incidenza sulla situazionecomplessiva del settore del vetro e dei singoli compartiche lo compongono, al fine di individuare le occasionidi sviluppo ed i momenti di eventuale criticità.Le analisi svolte dalle parti all’interno dell’Osservatorionazionale potranno fornire elementi oggetto di valuta­zione per l’attività di competenza delle stesse.Saranno oggetto d’esame congiunto:... omissis ...­ l’andamento dell’occupazione femminile, in particolarenelle aree di crisi, con le relative possibili azioni finaliz­zate al conseguimento delle pari opportunità secondo leprevisioni del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 [delle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e del Dlgsn. 196/2000, nonché di quanto dovesse essere stabilitoda nuove disposizioni legislative in merito];... omissis ...2) Qualora talune delle problematiche affrontate in se­de di Osservatorio nazionale dovessero presentarsi inambiti territoriali significativi e/o in aree congiunta­mente individuate incidendo sulla sfera di competenzalocale, le problematiche stesse formeranno oggetto diesame all’interno dell’Osservatorio nazionale da partedelle Organizzazioni nazionali imprenditoriali e sinda­cali firmatarie il Ccnl che opereranno nel rispetto dellecompetenze previste dal protocollo interconfederale del21 aprile 1989, con le rispettive Organizzazioni territo­riali competenti, per studiare eventuali iniziative neiconfronti degli Enti locali interessati.Nei casi previsti al comma precedente l’OsservatorioNazionale, su segnalazione anche delle organizzazioniterritoriali imprenditoriali e sindacali e di concerto contali organizzazioni, potrà articolarsi a livello territoriale.Saranno oggetto d’esame congiunto:­ i dati previsionali sugli investimenti e la ricerca con laspecificazione relativa ai comparti produttivi e l’indica­zione degli effetti sull’occupazione derivanti;­ i problemi relativi ai conferimenti di servizi ed attivitàdi appalto con riferimento all’occupazione ed alla sicu­rezza nel contesto della terziarizzazione delle attività;­ l’andamento della occupazione con riferimento ai con­tratti di lavoro speciali ed alla normativa introdotta al­l’art. 57;... omissis ...

1.2 Sezione ambiente e sicurezzaLe tematiche relative all’ambiente e sicurezza nei lororiflessi all’interno e all’esterno delle fabbriche ed i proble­mi della sicurezza, anche alla luce di quanto previsto dal

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [626 del 19 set­tembre 1994] (e successive modifiche) [attuativo della di­rettiva quadro 89/391 Cee], saranno oggetto di una sezio­ne apposita nell’ambito dell’Osservatorio nazionale.Le Parti riserveranno momenti di verifica a tali teminelle loro ripercussioni nazionali e comunitarie, ancheallo scopo di valutare congiuntamente eventuali propo­ste da sottoporre agli Organi di Governo e legislativicompetenti.Saranno oggetto di esame congiunto:­ i problemi connessi ai siti produttivi complessi caratte­rizzati dalla presenza di più imprese ivi comprese quelleche svolgono lavori in appalto;­ la definizione di criteri di gestione degli aspetti am­bientali e di sicurezza nei lavori in appalto;­ le evoluzioni delle condizioni ambientali e della sicu­rezza del settore con riguardo alle problematiche con­nesse con eventuali programmi di risanamento di parti­colare rilievo;­ le proposte comuni per agevolare la gestione degliadempimenti richiesti dalla legge e modalità di eventua­li rapporti con le Istituzioni nazionali;­ i contenuti e le formule operative per promuovere laformazione sull’ambiente e sulla sicurezza, con partico­lare riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per lasicurezza e alla Commissione Ambiente di cui al succes­sivo paragrafo, in collegamento con l’Organismo bilate­rale Interconfederale;­ le modalità di costituzione di una anagrafe delle CA/Rlssa, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 [della legge n. 675/1996], al fine di agevolarnelo scambio di esperienze ed informazioni. In tale ambitosaranno approfondite inoltre le modalità per la predi­sposizione di una banca dei dati disponibili sulle statisti­che degli incidenti e degli infortuni occorsi nel settore;­ le tematiche riguardanti le emissioni nell’atmosfera, gliscarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementicomplessivi disponibili;­ l’evoluzione in materia di esposizione ai fattori dirischio chimici, fisici e biologici della normativa nazio­nale e comunitaria ed in mancanza della normativaAcgih. Eventuali integrazioni delle tabelle dell’Acgih, afronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti daagenti chimici non previsti dall’American Conference,andranno esaminate sulla base di proposte di limiti diprovata applicabilità avanzate da enti scientifici nazio­nali e internazionali;­ le problematiche eventualmente poste dal decreto legi­slativo n. 81/2008 [15.8.1991, n. 277] sulla protezionedei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione alrumore, allo scopo anche di svolgere nelle sedi compe­tenti un’azione per ottenere che alla riduzione del ru­more alla fonte contribuiscano anche i progettisti ed icostruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell’in­dustria vetraria;­ le problematiche concernenti l’uso di videoterminalialla luce anche del decreto legislativo n. 81/2008;­ il grado di applicazione dell’Accordo europeo multiset­toriale sulla protezione dei lavoratori attraverso la cor­retta manipolazione ed utilizzo della silice cristallina edei prodotti che la contengono, sottoscritto, in data 25aprile 2006, dalle organizzazioni imprenditoriali rap­presentative dei settori estrattivi ed utilizzatori dellasilice e le Organizzazioni sindacali, in attuazione degliarticoli 138 e 139 del trattato di Amsterdam ­ modifica­

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tivo del trattato sull’Unione europea ­ Le Parti favoriran­no la partecipazione alla raccolta volontaria dei dati, alivello di sito, ed il loro consolidamento attraverso ilsistema di «report on line» curato dal Consiglio Nepsi.Con cadenza biennale, le Parti esamineranno i dati ag­gregati di settore che saranno diffusi dal Consiglio Nepsied adotteranno le iniziative ritenute utili;­ la realizzazione di un incontro dedicato alla valutazio­ne dei risultati raggiunti in area ambiente e sicurezza edalla individuazione di possibili aree di intervento dicomune interesse, sulla cui base potranno essere definitianche contenuti e modalità di realizzazione della gior­nata nazionale Salute, Sicurezza ed Ambiente, da realiz­zarsi con cadenza annuale, senza pregiudizio della nor­male attività e senza oneri aggiuntivi per l’impresa;... omissis ...

1.4 Sezione mercato del lavoroAl fine di rendere funzionale il rapporto tra imprese elavoratori all’interno del mercato del lavoro in relazione siaalle innovazioni previste dagli accordi interconfederali edalla legislazione vigente sia alle opportunità offerte dall’in­novazione tecnologica, le Parti riservano all’analisi del mer­cato del lavoro una sezione dell’Osservatorio nazionale.Saranno oggetto di esame congiunto:­ la valutazione delle modalità di applicazione dei rap­porti di lavoro speciali con riferimento ai contratti atermine ed ai contratti di somministrazione con partico­lare riferimento alla normativa introdotta all’art.57 [fornitura di lavoro temporaneo], all’apprendistato,ai contratti di inserimento lavorativo [e di formazione elavoro] ed ai contratti a tempo parziale;­ l’analisi dell’utilizzo degli stages con particolare atten­zione alle iniziative che coinvolgono le università e leimprese;­ l’approfondimento delle possibilità e le opportunità disviluppo del telelavoro.

1.5 Responsabilità sociale dell’impresaLe Parti sostengono lo sviluppo di comportamenti so­cialmente responsabili attraverso l’impegno di tutti isoggetti coinvolti in azienda.L’impegno sociale dell’impresa e dei soggetti che in essaoperano si realizza dando attuazione a norme e svilup­pando iniziative previste dalla legislazione vigente e/orichiamate nel presente contratto nazionale di lavoro.[Per quanto attiene ai temi della responsabilità socialedell’impresa] Saranno oggetto di esame congiunto:­ riferimenti utili ad orientare l’impegno del settore sultema della responsabilità sociale dell’impresa;­ monitoraggio sull’adozione volontaria da parte delleimprese di certificazioni ambientali e sociali;­ valorizzazione e diffusione anche congiunta delleesperienze più significative che salvaguardino una cor­retta concorrenzialità, contrastando il dumping ambien­tale, sociale ed etico;­ utilizzo nella contrattazione di secondo livello di para­metri quali l’adozione di codici etici e certificazioniambientali e sociali;­ le misure per il miglioramento continuo della sicurezzae dell’ambiente di lavoro, l’informazione e la formazio­ne dei lavoratori su tali materie:­ la solidarietà sociale e la tutela delle fasce deboli deglioccupati;

­ lo sviluppo della formazione continua per il migliora­mento della competitività dell’impresa e la valorizzazio­ne della professionalità dei lavoratori;­ lo sviluppo del welfare contrattuale nelle Aziende.In sede di Osservatorio nazionale le Parti monitoreran­no le iniziative aziendali adottate secondo i criteri so­pradetti e, allo scopo di valorizzare e diffondere le mi­gliori prassi esistenti, cureranno la elaborazione e ladiffusione di riferimenti utili ad orientare l’impegno delsettore sulla responsabilità sociale.Le Parti si impegnano a definire apposite linee guidaper agevolare la realizzazione di quanto sopra entrol’anno 2011.... omissis ...

CAPITOLO IIPREVIDENZA COMPLEMENTARE,

FORMAZIONE PROFESSIONALE, IMPRESEDI DIMENSIONE COMUNITARIA, DECENTRAMENTO,RISTRUTTURAZIONI, MODIFICHE ORGANIZZATIVEE PRODUTTIVE, APPALTI E LAVORO A DOMICILIO

Previdenza complementareLe parti, al fine di rendere possibile un più elevato livellodi copertura previdenziale per i lavoratori ai quali siapplica il presente Ccnl, hanno attivato una forma diprevidenza complementare integrativa a capitalizzazionesu base volontaria ad ambito nazionale settoriale realiz­zata tramite l’adesione del settore vetrario al Fonchim(Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori dell’In­dustria Chimica e Farmaceutica e dei Settori Affini).

Contributi e spese di gestioneLe contribuzioni a Fonchim saranno stabilite come segue.Sulle retribuzioni utili per il Tfr (a decorrere dal febbra­io 2013):­ 1,40% a carico dell’impresa;­ 1,40% a carico del lavoratore.Sulla quota di Tfr da maturare nell’anno:­ 100% per il lavoratore di prima occupazione successi­va al 28.4.1993;­ 33% per tutti gli altri lavoratori.Resta fermo che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’im­presa continua a versare per ogni lavoratore dipendenteiscritto a Fonchim un’ulteriore importo, destinato esclusi­vamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% dellaretribuzione utile per il calcolo del Tfr, messo a disposizio­ne degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornitaagli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso dipremorienza o invalidità permanente.Questo paragrafo non si applica ai settori lampade e di­splay e rimane invariato quanto previsto alla sezione «Spe­cificità settoriali lampade e display» del paragrafo previ­denza complementare dell’accordo 9 settembre 2008.

Assistenza sanitaria integrativaLe Parti stipulanti, dopo la firma del presente contratto,con apposita Commissione paritetica [gruppo di lavoro], siincontreranno per concordare un sistema di assistenzasanitaria integrativa, [individuato nel Faschim, al qualepossano congiuntamente aderire, su base volontaria, i la­voratori e le aziende, all’interno dogli accordi della contrat­

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tazione di secondo livello e con le compatibilità previstenell’accordo interconfederale 23 luglio 1993.In tale ambito le parti nazionali definiranno le condizio­ni, i criteri di rappresentanza, le prestazioni, la decorren­za, comunque successiva alla scadenza del biennio eco­nomico, ed i costi relativi, nonché le problematicheconnesse all’eventuale presenza di forme di assistenzasanitaria integrativa già in essere.]La Commissione paritetica avrà il compito di:­ esaminare il quadro normativo in materia di assistenzasanitaria integrativa;­ individuare le forme e le modalità di attivazione del­l’assistenza sanitaria integrativa a vantaggio dei lavora­tori occupati in servizio attivo nel settore;­ eseguire tutte le attività necessarie all’avvio della For­ma di assistenza sanitaria integrativa e all’informazionedei lavoratori, con decorrenza dal mese di aprile 2013.Fin d’ora le Parti convengono sui seguenti principi:a) ricorso a una Forma a contribuzione definita;b) adozione di caratteristiche tali da consentire l’applica­zione del regime contributivo e fiscale stabilito dallalegge per le Forme di assistenza sanitaria integrative delServizio sanitario nazionale (art. 10, Dpr n. 917/1986 eDm 31.3.2008);c) adesione dei lavoratori su base volontaria;d) pariteticità della contribuzione;e) un contributo paritetico per il finanziamento del siste­ma pari ad 8 euro mensili per ciascun dipendente ade­rente a partire dal 1° aprile 2013;f) dell’onere aziendale relativo ai costi dell’assistenzasanitaria si terrà conto in sede di contrattazione colletti­va nazionale per il triennio 2013­2016.Saranno fatti salvi gli accordi a livello aziendale o terri­toriale e/o ogni eventuale forma o situazione aziendalein atto alla data di entrata in vigore del presente contrat­to, che prevedano l’istituzione o l’adesione a polizze,casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa al livelloaziendale. Le imprese in cui operano tali forme integra­tive saranno escluse dal versamento del contributo, sal­vo che con accordo aziendale si stabilisca la confluenzanella forma nazionale di assistenza sanitaria.

Nota a verbale sui servizi integrativi di WelfareLe Parti stipulanti intendono richiamare la competenzadel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoriaa definire la costituzione di fondi di sostegno al redditodei lavoratori, sulla base di specifici accordi interconfe­derali, sottoscritti da tutte le confederazioni cui aderi­scono le organizzazioni firmatarie del presente Ccnl,che saranno conclusi in relazione ad un quadro norma­tivo che assicuri benefici fiscali ad incentivazione delfunzionamento dei sevizi integrativi di welfare.... omissis ...

Formazione professionale

PremessaLe parti, nel quadro delle previsioni in materia di forma­zione di cui al capitolo 2 del Ccnl 29 novembre 2002,considerano strategico l’impegno delle imprese e dei la­voratori in materia di formazione finalizzata a valorizzarele risorse umane, a migliorare la loro occupabilità ed illoro arricchimento professionale, anche in relazione alleinnovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di

qualità, di sicurezza e di mercato, ad esigenze di sviluppodella cultura di impresa nella quale cresca la partecipa­zione ed il coinvolgimento dei lavoratori.Nel quadro degli indirizzi espressi dalla bilateralità eferme restando le iniziative formative che ciascuna im­presa potrà autonomamente progettare ed attivare, leParti convengono di promuovere iniziative congiunte inmateria di formazione con particolare riguardo a quellesostenute da risorse finanziarie pubbliche, o ricadentinegli indirizzi espressi dal Fondo interprofessionale Fon­dimpresa costituito da Confindustria e Cgil­Cisl­Uil nelrispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguentidell’art. 118 della legge n. 388/2000.Per le finalità di cui al presente accordo, col termineformazione continua si intende anche la formazionecomunque sostenuta da risorse finanziarie pubbliche.Allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione dellaformazione continua nelle imprese, le Parti, a livellonazionale, [costituiscono] sottolineano l’importanza delruolo del [un] Comitato tecnico per la formazione conti­nua (Ctf) formato da esperti interni alle proprie organiz­zazioni, con la finalità di individuare gli ambiti ed i temidella formazione continua.Coerentemente con quanto indicato in premessa, si con­viene:A) Per la fase di progettazione:­ il Ctf definisce ambiti e temi nei quali sviluppare laformazione continua, predispone i progetti promossidalle parti a livello nazionale e territoriale, fornendosupporti contenutistici e metodologici. In tali ambiti ilCtf individua le modalità di svolgimento della formazio­ne, l’entità dei lavoratori che potranno partecipare con­temporaneamente ad essa, la compatibilità con il regola­re svolgimento dell’attività lavorativa nel caso di coinci­denza con l’orario di lavoro;­ le imprese possono proporre progetti autonomi azien­dali/locali, anche in collaborazione con il Ctf;­ i progetti promossi nei termini del presente accordodevono essere comunicati preventivamente al Ctf che,fermo restando il principio del silenzio assenso decorsi15 giorni dal ricevimento, ne verifica la congruenza conle finalità del presente accordo;­ il Ctf individua le aree di intervento formativo per cuiè possibile la partecipazione dei lavoratori ai costi difrequenza residui, anche attraverso l’utilizzazione deivari istituti contrattuali;­ il Ctf individua le aree di intervento formativo per lequali possa essere regolamentata dalle parti, in via dieccezione al principio generale, la salvaguardia dellaeventuale non adesione individuale.B) Per la fase di adesione:­ le imprese, mediante la stipula di apposito accordo conle Rsu (sulla base dello schema allegato), possono aderi­re ai progetti nazionali/territoriali o agli specifici proget­ti aziendali;­ le imprese nelle quali non fosse costituita la Rsu posso­no aderire tramite accordi con le Oo.Ss. territoriali;­ le imprese inviano al Ctf gli accordi di adesione;­ negli accordi tra impresa e Rsu/Oo.Ss. territoriali, de­vono essere specificati:­ la tipologia degli interventi formativi;­ i contenuti e le metodologie didattiche;­ il numero dei lavoratori/lavoratrici interessati;­ i criteri sulla base dei quali verranno individuati ilavoratori/lavoratrici chiamati a partecipare ai corsi;

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­ la sede, le date e gli orari di svolgimento dei corsi;­ eventuali altre indicazioni che si riterranno utili.C) Per la fase di monitoraggio:­ il Ctf verifica, attraverso azioni di monitoraggio effet­tuate anche da singoli componenti del Ctf, la coerenzadei singoli accordi di adesione con i relativi progetti e laloro realizzazione pratica.Le Parti indirizzano l’attività del Ctf anche verso iniziati­ve che favoriscano la riqualificazione delle figure azien­dali a rischio nei processi di riorganizzazione industria­le, in particolare sia la mano d’opera femminile soggettaa contrazione delle posizioni professionali tradizionalisia i lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età,con appositi progetti loro dedicati che tengano contodell’effettivo fabbisogno formativo.La regolamentazione contenuta nella presente premes­sa ha carattere sperimentale e verrà adeguata sulla basedelle esperienze effettuate e dei risultati conseguiti.D) Avvisi FondimpresaIn considerazione dell’esperienza positiva di Fondim­presa allo scopo di riconoscere e sostenere il ruolo deilavoratori e delle loro rappresentanze, il Ctf segnaleràgli avvisi ritenuti più aderenti alla realtà del settore aiseguenti soggetti:­ alle imprese (ad iniziativa di Assovetro);­ alle strutture territoriali che, a loro volta, informerannole Rsu (ad iniziativa delle organizzazioni sindacali);onde raccogliere ed esaminare i fabbisogni formativi efavorire la condivisione dei piani formativi interazienda­li e la partecipazione agli Avvisi, tramite accordi tra leParti, ai diversi livelli di competenza.

Dichiarazione programmaticae partecipazione ai costiNel quadro del processo di internazionalizzazione delleimprese e delle necessità emergenti da questo fenome­no le parti riconoscono l’importanza strategica per lacompetitività delle imprese della valorizzazione dellerisorse umane realizzata attraverso interventi che possa­no contribuirne a favorire la crescita professionale.... omissis ...

Certificazione delle attività formativeLe competenze acquisite dal lavoratore saranno registra­te nel libretto formativo del cittadino secondo le modalitàdefinite dalla normativa in materia e dalle indicazioni chesaranno fornite dal Ministero competente.In attesa di quanto sopra, fatte salve le prassi aziendaliin atto, le attività formative saranno registrate in lineacon le indicazioni fornite con il modello di riferimentodi cui all’appendice al presente Ccnl e la loro attestazio­ne sarà fornita al lavoratore su richiesta dello stesso.... omissis ...

Articolo 7-bisRelazioni sindacali

Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda eridurre la conflittualità, le parti assumono l’impegno,anche in relazione a quanto previsto dal Protocollod’Intesa del 22 gennaio 1983, di favorire, in caso dicontroversie collettive, l’esperimento di tentativi idoneiper una possibile soluzione conciliativa delle stesse, at­traverso un esame congiunto tra Direzione aziendale ela Rsu. In particolare, qualora la controversia abbia ad

oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme con­trattuali e di legge nonché l’informazione di cui al Capi­tolo I del presente Ccnl, l’esame avverrà ­ a richiesta diuna delle parti aziendali ­ con l’intervento delle Organiz­zazioni stipulanti.

Nota a verbaleIn considerazione della [particolare] delicatezza e speci­ficità dei processi nel settore [dell’industria vetraria difabbricazione,] le Parti, tenuto anche conto di quantoprevisto dall’accordo interconfederale 25 gennaio1990 sulle procedure per la prevenzione del conflitto,convengono sull’esigenza di integrare i contenuti delsuindicato articolo, prevedendo un codice di comporta­mento nell’ipotesi di conflitti aziendali di lavoro, dadefinire a livello locale ed ispirato a principi che tutelinola sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia degli impiantie dell’ambiente. Le Parti, consapevoli che gli impianti aciclo continuo, in occasione di azioni conflittuali, rischia­no di subire fenomeni di deterioramento progressivo edi obsolescenza accelerata, condividono di definire, alivello aziendale, tra Impresa ed Rsu ed eventualmenterispettive organizzazioni a livello territoriale, intese sullaprevenzione del conflitto.In tale spirito le parti concordano sulla utilità che insede locale vengano realizzati accordi, assoggettabili adeventuali verifiche, aventi l’obiettivo di garantire in ognioccasione le condizioni di sicurezza dei lavoratori el’integrità degli impianti.

Articolo 11Classificazione

All’art. 11 del Capitolo V ed all’articolo 11 (ex art. 13del Ccnl Lampade) del Capitolo XVI (Settori lampade edisplay) aggiungere la seguente nota a verbale.... omissis ...

Nota a verbaleLe Parti concordano sull’attivazione di una CommissioneParitetica, [formata da 18 componenti], per procedere allavalutazione della necessità di eventuale introduzione nel­l’attuale articolazione di Categorie e Posizioni Organizzati­ve/Livelli, di nuove attività professionali in relazione al­l’evoluzione tecnica ed organizzativa con particolare riferi­mento alla polivalenza ed alla poli­professionalità.Le Parti concordano che i lavori della Commissione chesi articoleranno nel rispetto del principio dell’invarianzadel costo termineranno entro il 31.12.2011.

CAPITOLO VIIORARIO DI LAVORO, RIPOSO SETTIMANALE,

FESTIVITÀ E FERIE

Articolo 15Orario di lavoro

Ferma restando la durata massima dell’orario normaledi lavoro stabilita dalla legge con le relative deroghe edeccezioni, la durata settimanale dell’orario contrattualeper il singolo lavoratore è fissata in 40 ore.Per i lavoratori non in turni sarà altresì consideratanormale una durata settimanale della prestazione lavo­rativa di 39 ore, da attuare mediante l’assorbimento di

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corrispondenti quote di riduzione di orario di lavoropreviste negli ultimi tre commi del presente articolo.In attuazione di quanto previsto all’art. 4 del Dlgs n.66/2003 si conviene che il periodo di riferimento peril calcolo della durata media dell’orario di lavoro, fattisalvi i limiti di cui all’art. 4, comma 4, del Dlgs n.66/2003, considerate le esigenze tecnico­organizzativesettoriali, sarà definito in accordi collettivi conclusi alivello aziendale tra la Rsu, le organizzazioni sindacaliterritorialmente competenti e l’azienda ovvero al livellodi distretto industriale.Per i maestri fiascai e aiutanti maestri della bofferiatoscana, per gli operai addetti alla piazza semiautomati­ca: tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatoriche fabbricano damigiane da litri 5/7 fino a litri 60,l’orario normale di lavoro è fissato in 36 ore settimanalicon un massimo di 6 ore giornaliere.Quando gli operai addetti alla piazza semiautomaticacome sopra specificati producono damigiane inferiori a5/7 litri, osserveranno l’orario di 40 ore settimanali.L’orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turniverrà di norma distribuito su 5 giorni.Diverse distribuzioni dell’orario nonché l’applicazionedell’orario di cui al comma 2, saranno attuate qualora lorichiedessero le esigenze tecnico­produttive, organizza­tive e logistiche, da confrontare con la Rsu. Per i settoridel vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e conmacchine semiautomatiche e del vetro artistico si rinviaalle norme particolari di cui all’Allegato 1.In relazione alle esigenze tecnico­produttive la possibilitàdi eseguire il lavoro domenicale non collegato al ciclocontinuo nonché quello notturno non compreso in turnisarà previamente esaminata tra Direzione aziendale e Rsu.Fatte salve le prassi aziendali in essere e fermo restandoquanto previsto al comma 3 del presente articolo, l’ora­rio normale di lavoro, con esclusione di quello dei turni­sti del ciclo continuo di cui al successivo art. 16, puòessere realizzato anche come media su un arco di piùsettimane. A tal fine le Aziende attueranno programmicomprendenti prestazioni lavorative superiori alle 40ore e settimane lavorative inferiori a tale limite.Nel caso sopra indicato non costituisce lavoro straordi­nario quello attuato oltre le 40 ore settimanali. Tuttaviale ore di lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali sonocompensate con la maggiorazione del 10%. Tali mag­giorazioni non sono cumulabili con quelle di cui all’art.19, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.... omissis ...Questo paragrafo non si applica ai settori lampade edisplay in quanto rimane invariata la specifica regola­mentazione prevista al Capitolo XVI (Settori lampade edisplay) art. 15 (ex art. 16 Ccnl Lampade) dell’accordo 9settembre 2008.

Articolo 32Premio di partecipazione

Contrattazione di 2° livello

Premessa[Nel richiamare i principi ed i criteri ispiratori del Proto­collo interconfederale del 23.7.1993 in particolarequanto definito al punto 2) del Protocollo stesso circa gliassetti contrattuali e le piccole imprese.] Le Parti sidanno atto che la contrattazione a livello aziendale, che

si realizza su base triennale, riguarda materie ed istitutidiversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del pre­sente Ccnl.Pertanto si conviene che lo strumento contrattuale acontenuto economico idoneo per la realizzazione delsecondo livello di contrattazione è, in azienda, il premiodenominato «di partecipazione».Nel comune intento di migliorare l’efficienza delleaziende, le parti si danno altresì atto che detto premio,la cui validità ha durata triennale quadriennale, deveporsi come obiettivo incrementi di produttività, di quali­tà, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini delmiglioramento della competitività aziendale.Le Parti concordano che ai fini della non sovrapponibili­tà dei cicli negoziali la contrattazione di secondo livellonon potrà svolgersi nel periodo dei sei mesi antecedentie dei sei mesi successivi alla scadenza del contrattocollettivo nazionale di lavoro. Gli accordi aziendali conscadenza in tale periodo avranno efficacia per ulteriori12 mesi successivi alla loro scadenza.Il valore del premio per obiettivi relativo a tale periodo diultrattività resta quello stabilito per l’ultimo anno di vigen­za dell’accordo aziendale, fermo restando che quantoeventualmente da erogarsi a tale titolo sarà proporzionatoal raggiungimento degli obiettivi già fissati.Coerentemente con i principi di cui alla premessa, inciascuna unità produttiva viene costituito, attraversocontrattazione con la Rsu, un premio variabile di parte­cipazione collegato ad obiettivi e programmi concordati.La realizzazione degli obiettivi ed il conseguimento deirisultati determineranno, a consuntivo, l’entità dell’ero­gazione, che potrà essere differenziata in modo da tene­re conto delle condizioni di lavoro e delle diverse moda­lità della prestazione.A tal fine, nelle unità produttive viene individuata lascala di erogazioni in rapporto alla entità dei risultaticonseguiti, adottando opportune formule e parametri diriferimento.Nel corso del negoziato, le parti valuteranno le condi­zioni produttive ed occupazionali dell’impresa e le rela­tive prospettive. In tale contesto, le parti esaminerannole possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai pro­grammi di miglioramento della produttività e dell’anda­mento economico dell’impresa, in funzione anche del­l’occupazione.L’accordo aziendale, nel fissare i parametri e gli indicida assumere come base di riferimento, selezionerà ­anche in rapporto alle diverse caratteristiche delle unitàproduttive ­ le scelte sul peso che i parametri di produt­tività e di andamento economico debbono rispettiva­mente avere nel determinare le erogazioni e il grado direciproca influenza dei diversi parametri tra di loro aifini del calcolo delle erogazioni.Nel definire l’accordo aziendale, le parti potranno indi­care forme, tempi e altre clausole per la verifica deirisultati e per il riesame degli obiettivi concordati inrapporto a rilevanti modificazioni delle condizioni delleunità produttive e dell’impresa.Le parti aziendali, per il successivo accordo da realizza­re in relazione alle nuove condizioni ed obiettivi, defini­ranno gli indici da assumere come base di riferimento.I premi di produzione di cui all’art. 32 del Ccnl 21novembre 1990 ed istituti retributivi analoghi definiti alivello aziendale, non correlati con elementi obiettivi,restano fissati definitivamente nelle cifre già concordate.

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All’atto dell’istituzione dei premi di partecipazione,eventuali parti variabili dei premi di produzione e ana­loghi istituti collegati, con elementi obiettivi ancora invigore, ove non sostituiti, sono adeguati tenendo contodei nuovi premi di partecipazione e delle loro regole.

Nota a verbaleLe parti si danno atto che le linee guida al premio dipartecipazione riportate in allegato e che fanno parteintegrante del presente contratto saranno aggiornateattraverso i lavori di una apposita Commissione cheterminerà i suoi lavori entro il 30.9.2011.

Articolo 32-bisPremio di produzione (ex art. 32 Ccnl 21.11.1990)[Per] Le imprese delle prime lavorazioni aventi non piùdi 150 dipendenti e per quelle delle seconde lavorazio­ni [del vetro] (che si siano attenute alla clausola diesclusione dal premio di partecipazione (punto 10) delleLinee guida, Accordo 1° marzo 1996) e che non appli­chino la normativa sulla contrattazione di secondo livel­lo di cui al precedente art. 32 [si siano attenute allaclausola di esclusione dal premio di partecipazione(punto 10) delle Linee guida ­ Accordo 1° marzo1996] riconoscono il premio di produzione o l’indenni­tà di esso sostitutiva nelle seguenti percentuali:... omissis ...

Articolo 48Permessi

... omissis ...Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili dicui all’art. 33 della legge n. 104/1992 con le normaliesigenze organizzative e tecnico­produttive dell’impresail lavoratore titolare dei permessi stabiliti dall’art. 33della predetta legge comunica trimestralmente periscritto al datore di lavoro il calendario di prevista frui­zione dei permessi, al fine di agevolare le necessariesostituzioni.Il lavoratore informerà il datore di lavoro della necessitàdi modificare la data di fruizione del permesso il primapossibile e comunque con un preavviso di almeno tregiorni lavorativi, salvo nei casi di comprovata indifferibi­lità ed urgenza.

Articolo 52Trattamento in caso di malattiao di infortunio non sul lavoro

A) [Denuncia] ComunicazioneAl fine di consentire all’azienda di predisporre i neces­sari adattamenti organizzativi, l’assenza per malattia de­ve essere comunicata dal lavoratore all’azienda stes­sa [possibilmente] prima dell’inizio dell’orario di lavoro;il lavoratore deve inoltre consegnare o far pervenireall’Azienda, non oltre il terzo giorno dell’assenza, ilcertificato medico attestante la malattia.La comunicazione di cui al comma precedente avvienein conformità alle prassi aziendali in atto.... omissis ...

B) Conservazione del postoIn caso di interruzione del servizio per malattia, il lavo­

ratore non in prova avrà diritto alla conservazione delposto per un periodo di:a) mesi 9 per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;b) mesi 12 per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a6 anni compiuti;c) mesi 16 per anzianità di servizio oltre 6 anni.Comunque il lavoratore decade dal diritto alla conserva­zione del posto, quando nell’arco temporale di trentaseimesi abbia cumulato più assenze complessivamente supe­riori ai limiti di conservazione del posto sopraindicati.Ai soli effetti del comporto di malattia, i mesi devonointendersi composti di 30 giorni di calendario.Il ricovero ospedaliero di durata pari o superiore a ventigiorni e fino a sessanta, afferente a uno o più eventimorbosi, sospende per una sola volta nell’arco tempora­le di 36 mesi, il decorso del comporto di cui al primocomma, per un massimo di 60 giorni dall’inizio del­l’evento. Per gli eventi morbosi riferibili a patologieoncologiche, la sospensione del decorso del comportodi cui al comma precedente può avvenire per i giorni diassenza per malattia anche non continuativi, richiestiper terapie salvavita, certificati dalla struttura pubblicao convenzionata, per un massimo di 120 giorni dall’ini­zio dell’evento nell’arco temporale di 36 mesi. Il datosensibile, riferibile alla certificazione delle patologie on­cologiche, prodotto a cura dell’interessato, sarà trattatodall’Azienda nel rispetto della normativa prevista daldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.La malattia sopravvenuta durante il periodo di godi­mento delle ferie, regolarmente comunicata e certificatasecondo le vigenti disposizioni di legge e di contratto,interrompe il decorso delle ferie stesse nei seguenti casi:a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per ladurata dello stesso;b) malattia la cui durata sia superiore a otto giorniconsecutivi compreso il ricovero ospedaliero.L’assenza per malattia o infortunio, nei limiti dei periodifissati per la conservazione del posto, non interrompe lamaturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti(13ª mensilità, Tfr, ecc.).Superato il termine della conservazione del posto, ovel’Azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà allavoratore il trattamento completo previsto dal presentecontratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’in­dennità sostitutiva del preavviso.Qualora la prosecuzione della malattia oltre il terminesuddetto non consenta al lavoratore di riprendere servi­zio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavo­ro con diritto al solo Tfr.Ove, superato il periodo di conservazione del posto, ilrapporto di lavoro non sia risolto né ad iniziativa del­l’Azienda né ad iniziativa del lavoratore, il rapporto dilavoro stesso rimarrà sospeso, salvo la decorrenza del­l’anzianità ai soli effetti del preavviso.... omissis ...

Nota a verbaleLa situazione dei lavoratori assenti dal lavoro per malat­tie di natura e durata particolarmente gravi sarà consi­derata dall’azienda con la massima attenzione e pertan­to, in relazione a tali fattispecie, sarà concessa, su richie­sta del lavoratore e con l’eventuale interessamento dellaRsu un’aspettativa non retribuita successiva allo scaderedel termine di conservazione del posto, che non potrà

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comunque essere superiore a mesi quattro. In relazionea tali fattispecie l’azienda valuterà l’eventuale richiestadi anticipo del Tfr.... omissis ...

CAPITOLO XAMBIENTE DI LAVORO

PremessaLe parti confermano l’importanza dei valori della tuteladella salute, della sicurezza sul luogo di lavoro, del rispet­to dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e concordanosulla necessità di diffondere adeguati comportamenti fi­nalizzati all’applicazione delle norme contrattuali e dilegge ed al miglioramento continuo, nella consapevolez­za della ridotta presenza nel settore di aspetti di criticitàderivanti dalla produzione o emissione di sostanze forte­mente inquinanti e nella consapevolezza, altresì, dell’as­senza di impianti a rischio di incidente rilevante.L’evolversi del quadro normativo, negli ultimi 20 anni,ha comportato lo sviluppo all’interno delle aziende diazioni e di programmi che permettono un costante mo­nitoraggio dei vari temi ambientali e di sicurezza tra cui:­ Integrated prevention pollution control (Ippc);­ emissioni;­ rifiuti;­ scarico delle acque;­ riciclo.In materia di riciclo le parti sono consapevoli dell’atten­zione specifica del settore alla promozione ed alla rea­lizzazione di interventi mirati ad incrementare la qualitàe la quantità del riciclo del vetro.Tale politica permette di realizzare cospicui vantaggitecnologici ed ambientali, quali la riduzione del quanti­tativo di rifiuti, mediante il loro riciclaggio, la riduzionedelle emissioni dai forni fusori in conseguenza dei ri­sparmi energetici diretti ed indiretti che ne derivanononché la riduzione della quantità delle materie primeimpiegate nel processo.Anche in materia di ambiente di lavoro le parti concor­dano che il settore debba continuare a promuoveremodelli applicativi e gestionali commisurati alla tipicitàe specificità dei propri cicli produttivi i quali sono carat­terizzati, tra l’altro, dalla limitata presenza di sostanze edi prodotti chimici pericolosi.Le parti ritengono utile al raggiungimento dell’obiettivocomune del miglioramento dei livelli di sicurezza e disalute sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente l’ado­zione di specifici modelli di controllo e di gestione.Le parti convengono che al fine di aumentare la cono­scenza e la consapevolezza di tali tematiche all’internodell’azienda sia opportuno ampliare l’attività di informa­zione indirizzata, in prima istanza, alla CA/Rlssa e, poi,alla generalità dei lavoratori.Le parti stabiliscono inoltre che le delegazioni trattantipotranno valutare e definire di volta in volta momentipartecipativi della CA/Rlssa ad integrazione di quelli giàindicati dal Dlgs n. 81/2008 [n. 626/1994], individuandocondizioni e modalità da tradurre in norma contrattuale.

Articolo 55Commissione Ambiente/Rlssa

1) All’atto della costituzione della Rsu, in tutte le azien­

de o unità produttive i lavoratori eleggono, all’internodella Rsu, il Rappresentante per la Sicurezza, Salute eAmbiente Rissa, anche in attuazione di quanto previstodal Dlgs n. 81/2008 [626/1994]. Il Rappresentantedei Lavoratori per la Sicurezza, Salute ed Ambientesubentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delleattribuzioni previsti dal Dlgs n. 81/2008 [626/1994] edalla precedente regolamentazione contrattuale per ilRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Com­missione Ambiente/Rls) con competenza nelle materiedi carattere ambientale già prevista dalla precedenteregolamentazione contrattuale.Numero di Rlssa:­ 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive cheoccupano da 16 a 100 dipendenti;­ 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive cheoccupano da 101 a 200 dipendenti;­ 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive cheoccupano da 201 a 450 dipendenti;­ 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive dimaggiori dimensioni.I Rappresentanti per la Sicurezza, Salute e Ambienteeletti dai lavoratori costituiscono la Commissione Am­biente e ad essi sono attribuiti i compiti previsti dal Dlgsn. 81/2008 [626/1994 e dal Ccnl 20.10.1994]; parte­cipano alla trattazione con la Direzione aziendale, dimaterie dell’ambiente, igiene e sicurezza.2) Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, i rappresen­tanti per la sicurezza salute e ambiente, oltre ai permes­si già previsti per la Rsu utilizzeranno permessi retribuitipari a 40 ore annue per ogni rappresentante. A decor­rere dal 1° gennaio 2008 ed a fronte di esigenze chederivano dalle competenze in campo ambientale saran­no riconosciute ulteriori 8 ore annue di permesso retri­buito. I permessi di cui al presente punto 2) assorbonofino a concorrenza i trattamenti aziendali già ricono­sciuti per lo stesso titolo. Nella gestione delle agibilitàpreviste dal Dlgs n. 81/2008 [626/1994], dall’accordointerconfederale 22.6.1995 e dal Ccnl, saranno assicu­rate le condizioni per l’adeguato svolgimento dell’attivi­tà della Commissione Ambiente.3) Qualora i permessi previsti per la CA/Rlssa nonvengano interamente utilizzati nel corso dell’anno talipermessi potranno essere utilizzati nell’anno successivoa quello di riferimento.4) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a15 dipendenti si applicheranno direttamente le specifi­che norme dell’Accordo interconfederale 22.6.1995.5) Per la formazione e l’aggiornamento dei componenti laCA/Rlssa le aziende faranno riferimento alle formule ope­rative che saranno predisposte in sede di OsservatorioNazionale definite in maniera congiunta [entro il 2003].Le imprese attuano la formazione dei componenti laCommissione Ambiente/Rlssa come prevista dalle nor­me di legge, dell’Accordo interconfederale 22.6.1995 edal presente contratto, tenendo conto, altresì, dei conte­nuti e delle formule operative che verranno predispostedall’Osservatorio Nazionale.I contenuti del corso potranno essere riferiti alle fasi delprocesso produttivo nonché agli aspetti attinenti allagestione ed alla manutenzione degli impianti.Le Parti seguiranno la formazione dei rappresentantiper la sicurezza, anche attraverso un’anagrafe aggiorna­ta degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collega­menti con gli Organismi paritetici istituiti dall’Accordointerconfederale 22.6.1995.

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Le competenze acquisite dal lavoratore saranno registra­te nel libretto formativo del cittadino secondo le modalitàdefinite dalla normativa in materia e dalle indicazioni chesaranno fornite dal Ministero competente.In attesa di quanto sopra, fatte salve le prassi aziendaliin atto, le attività formative saranno registrate in lineacon le indicazioni fornite con il modello di riferimentodi cui all’appendice al presente Ccnl (di cui al paragrafoFormazione Professionale) e la loro attestazione saràfornita al lavoratore su richiesta dello stesso.... omissis ...

CAPITOLO XIRAPPORTI DI LAVORO SPECIALI

[Premessa: contratti a tempo determinatoe contratti di somministrazionea tempo determinatoFerme restando le distinte valutazioni delle Parti sulleleggi esistenti in materia o con riferimento alla vigentenormativa di legge in materia di Contratto a tempodeterminato e Contratto somministrazione a tempo de­terminato le Parti si danno atto che con nessuna normadel vigente Ccnl hanno voluto regolamentare la relativadisciplina né dare attuazione alle deleghe specifichepreviste dal Dlgs n. 276/2003.Le Parti si incontreranno entro sei mesi dalla data disottoscrizione del presente Ccnl per disciplinare il con­tratto a tempo determinato ed il contratto di sommini­strazione a tempo determinato.]

Articolo 57Contratto a termine e somministrazione

[In relazione all’introduzione del decreto legislativo 6settembre 2001, n. 368, le parti stabiliscono di incon­trarsi entro il 31.12.2003 per valutare le modalità appli­cative delle disposizioni in esso contenute.]Il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa Azien­da e per mansioni equivalenti, sia rapporti di lavoro atempo determinato che in somministrazione a tempodeterminato, per motivazioni non collegate ad esigenzestagionali, acquisisce il diritto alla stabilizzazione delrapporto di lavoro qualora la somma dei periodi dilavoro nelle due tipologie citate superi i 43 mesi com­plessivi, anche non consecutivi, comprensivi dell’even­tuale proroga in deroga assistita di cui all’art. 5, comma4­bis, del decreto legislativo n. 368/2001 e successivemodificazioni.In relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 7, deldecreto legislativo n. 368/2001 e dall’art. 20, comma4, del decreto legislativo n. 276/2003 il numero dilavoratori occupati nell’azienda con contratto di lavoroa tempo determinato e con contratto di somministrazio­ne a tempo determinato non potrà superare la percen­tuale del 25% complessivamente intesa per i due istitu­ti, intesa come media annua e riferita a lavoratori concontratto a tempo indeterminato occupati nell’impresaalla data del 31 dicembre dell’anno precedente.L’eventuale frazione di unità è arrotondata all’unità su­periore. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia unrisultato inferiore a 8 resta ferma la possibilità di istitui­re fino a 8 contratti complessivi a tempo determinato odi somministrazione a tempo determinato.Le parti stabiliscono che, in applicazione di quanto pre­

visto dall’art. 10, comma 7, lettera a) del Dlgs n. 368/2001, si intende per fase di avvio di nuove attivitàl’avvio di nuove linee produttive per un arco temporaleindividuato in 24 mesi.

Nota verbaleLe Parti stabiliscono che la disposizione di cui al secondocomma del presente articolo non si applica alle Aziendecon un solo stabilimento e non si applica alle Aziendedelle seconde lavorazioni del vetro. Le Parti, a livellonazionale, si incontreranno, entro la vigenza del presentecontratto, per valutare l’applicabilità della delega previstaall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001e dall’art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276/2003 alle Aziende con un solo stabilimento ed alleAziende delle seconde lavorazioni del vetro.

Norma transitoriaper la fase di prima applicazioneIn fase di prima applicazione di quanto previsto al com­ma 1 del presente articolo i contratti di lavoro in corsoalla data del 1° gennaio 2011 proseguono fino alla sca­denza stabilita, anche in deroga alla previsione indicata alcomma citato. I periodi di lavoro già effettuati alla datadel 1° gennaio 2011 si computano insieme ai periodisuccessivi, ai fini della determinazione del periodo massi­mo di 43 mesi, decorsi 18 mesi dalla medesima data.

[Articolo 58Contratto di fornitura di lavoro temporaneo

Fermi restando i casi in cui può essere concluso il con­tratto di fornitura di lavoro temporaneo indicati dell’art.1, comma 2, lettera b) e c) della legge 24 giugno 1997,n. 196, in relazione a quante previsto dalla lettera a)comma 2 dello stesso articolo possono inoltre essereconclusi contratti di fornitura di lavoro temporaneo:1) sostituzione di lavoratori in aspettativa, in congedo;2) esecuzione di un’opera o di un servizio definito opredeterminato nel tempo anche non avente carattereeccezionale o occasionale;3) lavorazioni che presentino carattere di eccezionalitàrispetto alla normale attività produttiva;4) punte di intensa attività produttiva in dipendenza dirichieste indifferibili di mercato e/o legate a termini diconsegna inderogabili;5) situazioni anomale e prolungate di assenteismo permalattia;6) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate;7) per fare fronte a temporanee coperture di posti di lavorostabili in attesa di reperire le relative risorse da occupare ocon impiego con contratto a tempo indeterminato o conassunzioni con contratto di formazione e lavoro.La percentuale di lavoratori per i quali sia stipulato uncontratto di fornitura di lavoro temporaneo, per le cau­sali di cui ai precedenti punti, rispetto al numero deilavoratori occupati dall’impresa con contratto di lavoroa tempo indeterminato, non può superare per ciascuntrimestre la media del 8%.I valori risultanti dall’applicazione della suddetta per­centuale si arrotondano all’unità superiore.Nel caso in cui tale rapporto percentuale dia luogo adun numero inferiore a 8, resta ferma la possibilità distipulare fino a detto numero di contratti di fornitura dilavoro temporaneo.

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Si intende che il numero di lavoratori occupati concontratto di lavoro temporaneo sommato con il numerodi lavoratori occupati con contratto a tempo determina­to non può superare il numero dei lavoratori occupaticon contratto a tempo indeterminato.La Direzione Aziendale comunica preventivamente alleRsu o, in mancanza alle Oo.Ss. territoriali aderenti alleassociazioni sindacali firmatarie del Ccnl, il numero deicontratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare,i motivi e la durata del ricorso ed il livello contrattualedi inquadramento. Ove ricorrano motivate ragioni diurgenza e necessità la predetta comunicazione sarà ef­fettuata entro la settimana lavorativa successiva allastipula del contratto.Una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazio­ne imprenditoriale alla quale aderisce o conferiscemandato l’impresa fornisce agli stessi destinatari dicui al comma precedente, il numero ed i motivi deicontratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi,la durata degli stessi, il numera e la qualifica deilavoratori interessati.I lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavorotemporaneo sono destinatari dell’informativa di cui al­l’art. 21 del Dlgs n. 626/1994 avendo riferimento al­l’esperienza lavorativa ed alla mansione svolta.L’impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazionein materia di eventuali rischi specifici che la mansione,cui sono adibiti i lavoratori impiegati con contratto difornitura di lavoro temporaneo, comporta.Nel secondo livello di contrattazione, così come definitonell’art. 32 del Ccnl, in relazione a quanto previsto dallalegge 21 giugno 1997, n. 196, sono stabilite modalità ecriteri per la determinazione e la corresponsione ailavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavorotemporaneo delle erogazioni economiche correlato airisultati conseguiti nella realizzazione di programmiconcordati tra le parti o collegati all’andamento econo­mico dell’impresa.]

Articolo 58 [9]Apprendistato

... omissis ...[Il datore di lavoro attesta la formazione impartita allavoratore con contratto formativo professionalizzanteanche nel caso di interruzione del rapporto lavorativoprima della scadenza del contratto formativo professio­nalizzante.]Le competenze acquisite dal lavoratore saranno registra­te nel libretto formativo del cittadino secondo le modalitàdefinite dalla normativa in materia e dalle indicazioni chesaranno fornite dal Ministero competente.In attesa di quanto sopra, fatte salve le prassi azienda­li in atto, le attività formative saranno registrate inlinea con le indicazioni fornite con il modello diriferimento di cui all’appendice al presente Ccnl e laloro attestazione sarà fornita al lavoratore su richie­sta dello stesso.... omissis ...

Articolo 59Part time

... omissis ...

Articolo 59-bisTelelavoro

... omissis ...

Articolo 81Decorrenza e durata

Il presente contratto sottoscritto il 9 dicembre 2010sarà valido sino al 31 agosto 2013.Successivamente esso si intenderà rinnovato di anno inanno se non disdetto da una delle due parti con letteraraccomandata A.R. almeno [5] 6 mesi prima della suascadenza.Durante tale periodo, [secondo quanto previsto dall’in­tesa 21 aprile 1989, parte integrante dell’accordo inter­confederale 25 gennaio 1990], la parte che ha ricevutole richieste di modifica del contratto dovrà dare riscon­tro entro 20 giorni dalle richieste medesime.Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivoalla scadenza del contratto e comunque per un periodocomplessivamente pari a sette mesi dalla data di presen­tazione delle proposte di rinnovo le Parti non assume­ranno iniziative unilaterali né procederanno ad azionidirette.Nel terzo anno di vigenza del contratto in caso di scosta­mento tra l’inflazione prevista e quella reale giudicatosignificativo e comunicato dall’organismo competentenel mese di maggio, le Parti si incontreranno per valuta­re la ricaduta in termini di variazione dei minimi daattuare entro la vigenza del contratto.

Elemento aggiuntivoper i lavoratori con la qualifica di quadroLe Parti stabiliscono che a decorrere dal 1° giugno2011 l’elemento aggiuntivo della retribuzione per i la­voratori con la qualifica di quadro passerà dall’importodi 40 euro all’importo di 60 euro.Le Parti stabiliscono che l’intero importo di tale elemen­to aggiuntivo della retribuzione è assorbibile dal super­minimo individuale.

Minimi contrattuali e importo una tantumLe Parti hanno stabilito gli importi e le decorrenze diincremento dei minimi contrattuali secondo le allegatetabelle A, B, C e D.L’una tantum di 170 euro sarà erogata con le competen­ze del mese di febbraio 2011 a tutti i dipendenti inforza e con diritto alla retribuzione alla data di stipuladel presente accordo ed è rapportata al periodo di servi­zio prestato dal 1° settembre 2010 al 31.12.2010.Tale importo, su richiesta del lavoratore da formulareentro il 15 gennaio 2011, può essere versato al Fonchimquale contributo volontario.Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l’impor­to una tantum in senso omnicomprensivo; pertanto det­ta una tantum non ha riflesso alcuno su altri istituticontrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun gene­re. L’importo dell’una iantum non è utile agli effetti delcalcolo del Tfr.

Incrementiin euro del trattamento contrattuale

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Tabella A - Settori meccanizzati (prime lavorazioni del vetro)

Cat. P.O. Param. Unatantum

1° gennaio 2011 1° gennaio 2012 1° gennaio 2013 TotaleMin Ipo Min Ipo Min Ipo Min Ipo

F 1 100 170,00 25,37 0,00 27,61 0,00 24,63 0,00 77,61 0,00

E1 112 170,00

28,420,003,304,06

30,930,003,594,42

27,580,003,203,94

86,930,0010,0912,42

2 125 170,003 128 170,00

D1 134 170,00

34,000,003,304,57

37,000,003,594,97

33,000,003,204,43

104,000,00

10,0913,97

2 147 170,003 152 170,00

C1 157 170,00

39,84 0,001,01 43,35 0,00

1,10 38,66 0,000,99 121,85 0,00

3,102 161 170,00

B1 179 170,00

45,42 0,001,27 49,43 0,00

1,38 44,08 0,001,23 138,93 0,00

3,882 184 170,00

A1 201 170,00

51,00 0,001,52 55,50 0,00

1,66 49,50 0,001,48 156,00 0,00

4,662 207 170,00

Tabella B - Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro)Liv. Param. Una tantum 1° gennaio 2011 1° gennaio 2012 1° gennaio 2013 Totale

1 100 170,00 25,37 27,61 24,63 77,612 112 170,00 28,42 30,93 27,58 86,933 125 170,00 31,72 34,51 30,78 97,014 134 170,00 34,00 37,00 33,00 104,005 147 170,00 37,30 40,59 36,20 114,09

5A 152 170,00 38,57 41,97 37,43 117,976 157 170,00 39,84 43,35 38,66 121,85

6A 161 170,00 40,85 44,46 39,65 124,967 179 170,00 45,42 49,43 44,08 138,938 201 170,00 51,00 55,50 49,50 156,00

8A 207 170,00 52,52 57,16 50,98 160,66

Tabella C - Settori a soffio a mano e con macchine semiautomaticheLiv. Param. Una tantum 1° gennaio 2011 1° gennaio 2012 1° gennaio 2013 Totale

1 100 170,00 25,37 27,61 24,63 77,612 108 170,00 27,40 29,82 26,60 83,823 116 170,00 29,43 32,03 28,57 90,034 124 170,00 31,46 34,24 30,54 96,245 135 170,00 34,25 37,28 33,25 104,786 148 170,00 37,55 40,87 36,45 114,877 157 170,00 39,84 43,35 38,66 121,858 179 170,00 45,42 49,43 44,08 138,93

8A 181 170,00 45,93 49,98 44,57 140,489 201 170,00 51,00 55,50 49,50 156,00

9A 207 170,00 52,52 57,16 50,98 160,66

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CONTRATTI COLLETTIVIAccordi

N.3

-14gennaio

2011

100

Tabella D - Settori lampade e displayLiv. Param. Una tantum 1° gennaio 2011 1° gennaio 2012 1° gennaio 2013 Totale

L 100 170,00 24,48 26,64 23,75 74,87I 114,6 170,00 28,05 30,53 27,23 85,81H 117 170,00 28,64 31,17 27,79 87,60G 126 170,00 30,84 33,56 29,94 94,34F 138,9 170,00 34,00 37,00 33,00 104,00E 149,3 170,00 36,55 39,77 35,47 111,79D 153 170,00 37,45 40,76 36,35 114,56C 172,6 170,00 42,25 45,98 41,00 129,23B 191 170,00 46,75 50,88 45,38 143,01A 214,9 170,00 52,60 57,24 51,06 160,90

Modello di riferimento per attestazione dell’attività formativa

AziendaRagione SocialeSede (indirizzo)Partita Iva/Codice Fiscale

DipendenteCognomeNome

Attestazione dell’attività formativa erogata

Attività formativa Durate in ore/periodo Modalità adottataN. ore complessive: ............................PeriodoDal: .....................................................Al: .......................................................

[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ..............................................................

N. ore complessive: ............................PeriodoDal: .....................................................Al: .......................................................

[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ..............................................................

N. ore complessive: ............................PeriodoDal: .....................................................Al: .......................................................

[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ..............................................................

Modello di riferimento per attestazione dell’attività formativaerogata in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente

Attività formativa Durate in ore/periodo Modalità adottataN. ore complessive: ............................PeriodoDal: .....................................................Al: .......................................................

[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ..............................................................[ ] Esterna presso .....................................[ ] Interna

N. ore complessive: ............................Periodo

[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job

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CONTRATTI COLLETTIVIAccordi

N.3

-14gennaio

2011

101

Attività formativa Durate in ore/periodo Modalità adottataDal: .....................................................Al: .......................................................

[ ] E-Learning[ ] ..............................................................[ ] Esterna presso .....................................[ ] Interna

N. ore complessive: ............................PeriodoDal: .....................................................Al: .......................................................

[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ..............................................................[ ] Esterna presso .....................................[ ] Interna

Per l’Azienda ......... Firma del Dipendente .........

Data .........

Modello riferimento attestazione attività formativa apprendista

Dati Impresa/Apprendista

AziendaRagione SocialeSede (indirizzo)Telefono/FaxE-MailNominativo del TutorRuolo del Tutor nell’Impresa

ApprendistaNome e CognomeCodice FiscaleLuogo e data di nascitaResidente inViaTitolo di studioAssunto in contratto formativo professionalizzante dal: .............. al ..............Per conseguire la qualifica di ................................................................................................................................

Formazione effettuata durante il contratto formativo professionalizzante

Competenze generali/specifiche- insegnamento Durate in ore/periodo Modalità adottata Firma Tutor

e ApprendistaN. ore complessive: ........PeriodoDal: .................................Al: ....................................

[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ...........................

Firma Tutor: .......................Firma Apprendista: ...........

N. ore complessive: ........PeriodoDal: .................................Al: ....................................

[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ...........................

Firma Tutor: .......................Firma Apprendista: ...........

N. ore complessive: ........PeriodoDal: .................................Al: ....................................

[ ] Aula[ ] Affiancamento[ ] On the job[ ] E-Learning[ ] ...........................

Firma Tutor: ......................Firma Apprendista: ...........

Firma tutor aziendale ......... Timbro e firma dell’Azienda ......... Firma dell’apprendista .........

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CONTRATTI COLLETTIVITabelle

N.3

-14gennaio

2011

102

La retribuzione lorda e netta e il costo del lavoro ­ A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, condecorrenza 1° gennaio 2011, dal Rinnovo del Ccnl del 9 dicembre 2010, la retribuzione contrattualelorda, l’ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro si attestano ai valori indicati nellatabella di seguito riportata.

Lordo, netto e costo del lavoroCcnl Vetro

Ccnl Vetro - Settore soffioRetribuzione contrattuale lorda, netta e costo

per il periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2011

Liv. Qual.Retribuzione annua (*) Costo(1)(2)(3)(4)

Lorda % Netta % Annuo % Mensile Giornaliero Orario9A quadri 30.145,00 100 20.762,00 68,87 44.633,00 148,06 3.719,42 225,42 28,169 quadri 29.506,00 100 20.375,00 69,05 43.692,00 148,08 3.641,00 220,67 27,57

8A ope. 26.783,00 100 18.708,00 69,85 39.977,00 149,26 3.331,42 201,90 25,228 imp. 26.596,00 100 18.580,00 69,86 39.402,00 148,15 3.283,50 199,00 24,867 ope. 24.133,00 100 17.089,00 70,81 36.041,00 149,34 3.003,42 182,03 22,74

6imp. 23.134,00 100 16.470,00 71,19 34.301,00 148,27 2.858,42 173,24 21,64ope. 23.134,00 100 16.483,00 71,25 34.559,00 149,39 2.879,92 21,80 21,80

5imp. 21.663,00 100 15.578,00 71,91 32.133,00 148,33 2.677,75 162,29 20,27ope. 21.663,00 100 15.590,00 71,97 32.374,00 149,44 2.697,83 20,43 20,43

4imp. 20.488,00 100 14.866,00 72,56 30.402,00 148,39 2.533,50 153,55 19,18ope. 20.488,00 100 14.877,00 72,61 30.630,00 149,50 2.552,50 154,70 19,32

3imp. 19.521,00 100 14.279,00 73,15 28.977,00 148,44 2.414,75 146,35 18,28ope. 19.521,00 100 14.290,00 73,20 29.194,00 149,55 2.432,83 147,44 18,42

2 ope. 18.635,00 100 13.752,00 73,80 27.877,00 149,59 2.323,08 140,79 17,591 ope. 17.803,00 100 13.246,00 74,40 26.642,00 149,65 2.220,17 134,56 16,81

(*) La retribuzione lorda è comprensiva del premio speciale.Note:(1) Per gli amministrativi il costo annuo si riduce, per effetto dell’applicazione di un tasso Inail più basso (0,51% anziché 3,24%),nelle seguenti misure: 9A quadri = 823,00; 9 quadri = 806,00; 8 imp. = 726,00;6 imp. = 632,00; 5 imp. = 591,00; 4 imp. = 559,00; 3 imp. = 533,00.(2) Divisore per costo giornaliero = 198. Divisore per costo orario = 1.585.(3) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità (0,30%);il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12 e la riduzione deicontributi minori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,25% a 0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: 9Aquadri = 307,00; 9 quadri = 300,00; 8A ope. = 273,00; 8 imp. = 271,00; 7 ope. = 246,00; 6 imp./ope. = 236,00; 5 imp./ope. = 221,00;4 imp./ope. = 209,00; 3 imp./ope. = 199,00;2 ope. = 190,00; 1 ope. = 179,00. La retribuzione del dipendente aumenta invece di: 9Aquadri = 62,00; 9 quadri = 61,00; 8A ope. = 56,00; 8 imp. = 56,00; 7 ope. = 51,00; 6 imp./ope. = 49,00; 5 imp./ope. = 47,00; 4imp./ope. = 45,00; 3 imp./ope. = 43,00; 2 ope. = 41,00; 1 ope. = 40,00.(4) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16 e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; ilcontributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12% e la riduzione dei contributi minori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,25% a0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: 9A quadri = 25,00; 9 quadri = 25,00; 8A ope. imp. = 22,00; 8 imp. = 22,00; 7 ope.= 20,00; 6 imp./ope. = 19,00; 5 imp./ope. = 18,00; 4 imp./ope. = 17,00; 3 imp./ope. = 16,00; 2 ope. = 15,00; 1 ope. = 15,00.

Ccnl Lampade e cinescopi ConfindustriaRetribuzione contrattuale lorda, netta e costo

per il periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2011

Liv. Qual.Retribuzione annua (*) Costo(1)(2)(3)(4)

Lorda % Netta % Annuo % Mensile Giornaliero OrarioA quadri 29.074,00 100 20.063,00 69,01 42.828,00 147,31 3.569,00 216,30 27,02B imp. 26.521,00 100 18.499,00 69,75 39.087,00 147,38 3.257,25 197,41 24,66

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CONTRATTI COLLETTIVITabelle

N.3

-14gennaio

2011

103

Liv. Qual.Retribuzione annua (*) Costo(1)(2)(3)(4)

Lorda % Netta % Annuo % Mensile Giornaliero OrarioC imp. 24.612,00 100 17.333,00 70,42 36.288,00 147,44 3.024,00 183,27 22,89D imp. 22.808,00 100 16.241,00 71,21 33.643,00 147,51 2.803,58 169,91 21,23

Eimp. 22.101,00 100 15.814,00 71,55 32.607,00 147,54 2.717,25 164,68 20,57ope. 22.133,00 100 15.845,00 71,59 32.901,00 148,65 2.741,75 166,17 20,76

Fimp. 20.946,00 100 15.115,00 72,16 30.914,00 147,59 2.576,17 156,13 19,50ope. 20.976,00 100 15.144,00 72,20 31.192,00 148,70 2.599,33 157,54 19,68

Gimp. 19.709,00 100 14.366,00 72,89 29.100,00 147,65 2.425,00 146,97 18,36ope. 19.737,00 100 14.394,00 72,93 29.362,00 148,77 2.446,83 148,29 18,52

Himp. 19.006,00 100 13.941,00 73,35 28.070,00 147,69 2.339,17 141,77 17,71ope. 19.033,00 100 13.968,00 73,39 28.323,00 148,81 2.360,25 143,05 17,87

Iimp. 18.587,00 100 13.687,00 73,64 27.455,00 147,71 2.287,92 138,66 17,32ope. 18.613,00 100 13.713,00 73,67 27.702,00 148,83 2.308,50 139,91 17,48

L ope. 17.069,00 100 12.778,00 74,86 25.422,00 148,94 2.118,50 128,39 16,04(*) La retribuzione lorda è comprensiva del premio specialeNote:(1) Per gli amministrativi il costo annuo si riduce, per effetto dell’applicazione di un tasso Inail più basso (0,51% anziché 2,23%),nelle seguenti misure: A = 500,00; B = 456,00; C = 423,00; D = 392,00; E imp. = 380,00; F imp. = 360,00; G imp. = 339,00; H imp.= 327,00; I imp. = 320,00.(2) Divisore per costo giornaliero = 198. Divisore per costo orario = 1.585.(3) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità (0,30%); ilcontributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12% e la riduzione dei contributiminori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,25% a 0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: A = 296,00; B= 270,00; C = 251,00; D = 232,00; E imp./ope. = 225,00; F imp./ope. = 213,00; G imp./ope. = 201,00; H imp./ope. = 194,00; I imp./ope.= 189,00; L ope. = 174,00. La retribuzione netta del dipendente aumenta invece di: A = 60,00; B = 55,00; C = 52,00; D = 49,00; Eimp./ope. = 47,00; F imp./ope. = 45,00; G imp./ope. = 43,00; H imp./ope. = 42,00; I imp./ope. = 41,00; L ope. = 38,00.(4) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16 e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali;il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12% e la riduzione dei contributi minori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da0,25% a 0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: A = 24,00; B = 22,00; C = 20,00; D = 19,00; E imp./ope. = 18,00;F imp./ope. = 17,00; G imp./ope. = 16,00; H imp./ope. = 16,00; I imp./ope. = 15,00; L ope. = 14,00.

Ccnl Vetro - Settori meccanizzatiRetribuzione contrattuale lorda, netta e costo

per il periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2011

Liv. Qual.Retribuzione annua (*) Costo(1)(2)(3)(4)

Lorda % Netta % Annuo % Mensile Giornaliero OrarioA2 quadri 30.145,00 100 20.762,00 68,87 45.534,00 151,05 3.794,50 229,97 28,73A1 quadri 29.506,00 100 20.375,00 69,05 44.573,00 151,06 3.714,42 225,12 28,12A2 imp. 29.620,00 100 20.444,00 69,02 44.745,00 151,06 3.728,75 225,98 28,23A1 imp. 28.982,00 100 20.047,00 69,17 43.784,00 151,07 3.648,67 221,13 27,62B2 imp. 27.239,00 100 18.980,00 69,68 41.164,00 151,12 3.430,33 207,90 25,97B1 imp. 26.595,00 100 18.579,00 69,86 40.196,00 151,14 3.349,67 203,01 25,36C2 imp. 24.547,00 100 17.327,00 70,59 37.117,00 151,21 3.093,08 187,46 23,42C1 imp. 24.121,00 100 17.069,00 70,76 36.477,00 151,23 3.039,75 184,23 23,01D3 ope. 23.548,00 100 16.734,00 71,06 35.871,00 152,33 2.989,25 181,17 22,63

D2 imp. 23.004,00 100 16.391,00 71,25 34.796,00 151,26 2.899,67 175,74 21,95ope. 23.004,00 100 16.404,00 71,31 35.046,00 152,35 2.920,50 177,00 22,11

D1 imp. 21.557,00 100 15.514,00 71,97 32.621,00 151,32 2.718,42 164,75 20,58ope. 21.557,00 100 15.526,00 72,02 32.855,00 152,41 2.737,92 165,93 20,73

E3 ope. 20.979,00 100 15.175,00 72,33 31.980,00 152,44 2.665,00 161,52 20,18

E2 imp. 20.567,00 100 14.913,00 72,51 31.132,00 151,37 2.594,33 157,23 19,64ope. 20.567,00 100 14.924,00 72,56 31.355,00 152,45 2.612,92 158,36 19,78

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CONTRATTI COLLETTIVITabelle

N.3

-14gennaio

2011

104

Liv. Qual.Retribuzione annua (*) Costo(1)(2)(3)(4)

Lorda % Netta % Annuo % Mensile Giornaliero Orario

E1 imp. 19.115,00 100 14.033,00 73,41 28.950,00 151,45 2.412,50 146,21 18,26ope. 19.115,00 100 14.043,00 73,47 29.158,00 152,54 2.429,83 147,26 18,40

F1 ope. 17.806,00 100 13.248,00 74,40 27.174,00 152,61 2.264,50 137,24 17,14(*) La retribuzione lorda è comprensiva del premio speciale.Note:(1) Per gli amministrativi il costo annuo si riduce, per effetto dell’applicazione di un tasso Inail più basso (0,51% anziché 6,23%),nelle seguenti misure: A2 quadri = 1.724,00; A1 quadri = 1.688,00; A2 imp. = 1.694,00; A1 imp. = 1.658,00; B2 imp. = 1.558,00; B1imp. = 1.521,00; C2 imp. = 1.404,00, C1 imp. = 1.380,00; D2 imp. = 1.316,00; D1 imp. = 1.233,00; E2 imp. = 1.176,00; E1 imp. =1.093,00.(2) Divisore per costo giornaliero = 198. Divisore per costo orario = 1.585.(3) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità (0,30%);il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12 e la riduzione deicontributi minori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,25% a 0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: A2quadri = 307,00; A1 quadri = 300,00; A2 imp. = 302,00; A1 imp. = 295,00; B2 imp. = 277,00; B1 imp. = 271,00; C2 imp. = 250,00;C1 imp. = 246,00, D3 ope. = 240,00; D2 imp./ope. = 234,00; D1 imp./ope. = 219,00; E3 ope. = 214,00; E2 imp./ope. = 209,00; E1imp./ope. = 195,00; F1 ope. = 181,00. La retribuzione del dipendente aumenta invece di: A2 quadri = 62,00;A1 quadri = 61,00; A2= imp. = 61,00; A1 imp. = 60,00; B2 imp. = 57,00; B1 imp. = 56,00; C2 imp. = 52,00; C1 imp. = 51,00, D3 ope. = 50,00; D2 imp./ope.= 49,00; D1 imp./ope. = 47,00; E3 ope. = 46,00; E2 imp./ope. = 45,00; E1 imp./ope. =42,00; F1 = 40,00.(4) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16 e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali;il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12% e la riduzione dei contributi minori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da0,25% a 0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: A2 quadri = 25,00; A1 quadri = 25,00; A2 imp. = 25,00; A1 imp. =24,00; B2 imp. = 23,00; B1 imp. = 22,00; C2 imp. = 20,00; C1 imp. = 20,00, D3 ope. = 20,00; D2 imp./ope. = 19,00; D1 imp./ope. =18,00; E3 ope. = 17,00; E2 imp./ope. = 17,00; E1 imp./ope. = 16,00; F1 ope. = 15,00.

Ccnl Vetro - Settori della trasformazioneRetribuzione contrattuale lorda, netta e costo

per il periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2011

Liv. Qual.Retribuzione annua (*) Costo(1)(2)(3)(4)

Lorda % Netta % Annuo % Mensile Giornaliero Orario8A quadri 30.145,00 100 20.762,00 68,87 45.015,00 149,33 3.751,25 227,35 28,408 quadri 29.506,00 100 20.375,00 69,05 44.065,00 149,34 3.672,08 222,55 27,807 imp. 26.596,00 100 18.580,00 69,86 39.738,00 149,41 3.311,50 200,70 25,07

6A imp. 24.554,00 100 17.331,00 70,58 36.704,00 149,48 3.058,67 185,37 23,166 imp. 24.128,00 100 17.073,00 70,76 36.072,00 149,50 3.006,00 182,18 22,76

5A ope. 23.548,00 100 16.734,00 71,06 35.469,00 150,62 2.955,75 179,14 22,38

5imp. 23.004,00 100 16.391,00 71,25 34.400,00 149,54 2.866,67 173,74 21,70ope. 23.004,00 100 16.404,00 71,31 34.653,00 150,64 2.887,75 175,02 21,86

4imp. 21.557,00 100 15.514,00 71,97 32.250,00 149,60 2.687,50 162,88 20,35ope. 21.557,00 100 15.526,00 72,02 32.487,00 150,70 2.707,25 164,08 20,50

3imp. 20.567,00 100 14.913,00 72,51 30.777,00 149,64 2.564,75 155,44 19,42ope. 20.567,00 100 14.924,00 72,56 31.004,00 150,75 2.583,67 156,59 19,56

2imp. 19.115,00 100 14.033,00 73,41 28.620,00 149,73 2.385,00 144,55 18,06ope. 19.115,00 100 14.043,00 73,47 28.831,00 150,83 2.402,58 145,61 18,19

1 ope. 17.803,00 100 13.246,00 74,40 26.865,00 150,90 2.238,75 135,68 16,95(*) La retribuzione lorda è comprensiva del premio speciale.Note:(1) Per gli amministrativi il costo annuo si riduce, per effetto dell’applicazione di un tasso Inail più basso (0,51% anziché 4,51%),nelle seguenti misure: 8A quadri =1.206,00; 8 quadri =1.180,00; 7 = 1.064,00; 6A = 982,00; 6 = 965,00; 5 imp. = 920,00; 4 imp. =862,00; 3 imp. = 823,00; 2 imp. = 765,00.(2) Divisore per costo giornaliero = 198. Divisore per costo orario = 1.585.(3) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità (0,30%);il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12 e la riduzione deicontributi minori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,25% a 0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: 8Aquadri = 307,00; 8 quadri = 300,00; 7 = 271,00; 6A = 250,00; 6 = 246,00; 5A ope. = 240,00; 5 = 234,00; 4 imp./ope. = 219,00; 3imp./ope. = 209,00; 2 imp./ope. = 195,00; 1 ope. = 181,00. La retribuzione del dipendente aumenta invece di: 8A quadri = 62,00; 8quadri = 61,00; 7 = 56,00; 6A = 52,00; 6 = 51,00; 5A ope. = 50,00; 5 = 49,00; 4 imp./ope. = 47,00; 3 imp./ope. = 45,00; 2 imp./ope.= 42,00; 1 ope. = 40,00.(4) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16 e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali;il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12% e la riduzione dei contributi minori prevista dalla legge finanziaria 2007 passa da0,25% a 0,15%. Il minor costo annuo per l’azienda è il seguente: 8A quadri = 25,00; 8 quadri = 25,00; 7 = 22,00; 6A = 20,00; 6 =20,00; 5A ope. = 20,00; 5 = 19,00; 4 imp./ope. = 18,00; 3 imp./ope. = 17,00; 2 imp./ope. = 16,00; 1 ope. = 15,00.

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CONTRATTI COLLETTIVITabelle

N.3

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2011

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a) Retribuzione lorda­ minimi retributivi, Edr, contingenza, indennità funzionequadro e 2 scatti di anzianità;­ numero mensilità considerate: 13;­ festività retribuite: 4.11 e 2 festività cadenti di domenica;­ assenteismo: 2,5% malattia, 1% permessi, 0,5% materni­tà e 1% infortuni (diversi da quelli contrattualmente previ­sti per la riduzione d’orario).b) Retribuzione netta­ trattenute previdenziali: 9,49% (aliquota aziende com­merciali fino a 50 dipendenti) più 1% sulle retribuzionieccedenti la prima fascia pensionabile;­ detrazioni per lavoro dipendente vigenti dal 2007;­ trattenute fiscali: aliquote Irpef e relativi scaglioni di red­dito vigenti dal 2007;­ trattenuta addizionale regionale all’Irpef: 1,20% (mediadelle addizionali previste sul territorio nazionale. AlcuneRegioni prevedono aliquote, anche differenziate, in funzio­ne del reddito, conseguentemente per i lavoratori ivi resi­denti la retribuzione netta potrebbe risultare diversa);­ trattenuta addizionale comunale: 0,50% (media addizio­nali comunali anno 2010 tenendo conto di un possibileincremento nel 2011);­ detrazioni d’imposta per carichi di famiglia: non considerate;­ previdenza integrativa: 1,3%.c) Costo­ aliquota contributiva Inps carico azienda: 31,63% operai;29,41% impiegati (per le aziende con meno di 15 dipen­denti, l’aliquota diminuisce dello 0,98% mentre per leaziende con un numero di dipendenti compreso tra 16 e50 l’Aliquota diminuisce dello 0,08%).Contributi FgTfr ­ La Finanziaria 2007 e il Dlgs n. 252/2005 (riforma della previdenza complementare) prevedo­no, come misura compensativa, l’esonero del contributodovuto al FgTfr in proporzione ai Tfr che confluiscono aiFondi di previdenza complementare e, per le aziende conalmeno 50 addetti, al Fondo Tesoreria Inps. La riduzionecontributiva ipotizzata: imprese fino a 50 dipendenti0,08%; imprese oltre 50 dipendenti 0,20%.Contributi minori Inps ­ La legge n. 248/2005, e successivemodificazioni, ha stabilito una riduzione contributiva, perl’anno 2011, nella misura di 0,25 punti percentuali, da appli­carsi nella stessa misura percentuale del Tfr maturando con­ferito alla previdenza complementare e, per le imprese conalmeno 50 addetti, al Fondo Tesoreria Inps. Riduzione con­tributiva ipotizzata: imprese con meno di 50 dipendenti0,15%; imprese con almeno 50 dipendenti 0,25%;­ tasso Inail (premi di tariffa ex Dm 12.12.2000):n settori meccanizzati: 6,15% ­ classificazione Inail industriamedia 7320 ­ 7350 grande gruppo 7, più addizionale 1%,più addizionale 0,32% per danno biologico;n settori soffio: 3,20% ­ classificazione Inail industria7330 grande gruppo 7, più addizionale 1%, più addiziona­le 0,32% per danno biologico;n settori trasformazione: 4,45% ­ classificazione Inail indu­stria media 7350 ­ 7360 grande gruppo 7, più addizionale1%, più addizionale 0,32% per danno biologico;n settori lampade e display: 2,20% ­ classificazione Inailindustria 6565 grande gruppo 6, più addizionale 1%, piùaddizionale 0,32% per danno biologico;­ Tfr (retribuzione contrattuale/13,5) più rivalutazione2,50% su accantonamento medio di 8.000,00 euro;­ incidenza dell’Irap = 3,90% (legge n. 244/2007 Finan­ziaria 2008), sul totale costo esclusi i premi Inail (non sonostati considerati: l’incremento Irap previsto in alcune Regio­ni; l’incidenza del maggiore onere per Irpef (ora Ire) o Iresper effetto dell’indeducibilità del tributo regionale).La legge finanziaria 2009 ha stabilito che dal 1° gennaio2010 l’Irap sarà regolamentata dalla singole Regioni.

1. Deduzione forfetaria ­ Ai soggetti di cui al c. 1, lett. da a) a e),art. 3 Dlgs 446/97, con componenti positivi, che concorronoalla formazione del valore della produzione, non superiore,nel periodo d’imposta, a 400.000 euro, è concessa una dedu­zione da applicare sulla base imponibile ai fini dell’Irap, pari a1.850 euro (Finanziaria 2008) per ogni lavoratore dipenden­te impiegato nel periodo d’imposta fino ad un massimo dicinque (esclusi apprendisti, disabili e contratti di formazione elavoro; si ritiene quindi che non sono da escludere i nuovicontratti di inserimento/reinserimento ex Dlgs 276/2003).2. Legge n. 244/07 ­ Dal 2008 risulta possibile per ilavoratori a tempo indeterminato, abbattere la base impo­nibile Irap (cuneo fiscale) di 4.600 euro forfettari (9.200euro Regioni Sud più Abruzzo e Molise) e del costo deicontributi obbligatori previdenziali e assistenziali (l’agevo­lazione è alternativa alla deduzione del precedente punto).N.B. In quasi tutte le Regioni è prevista una minore inci­denza dell’aliquota Irap, per alcune categorie di soggetti, diattività economiche e per durate temporali variabili;­ oneri aggiuntivi vari: 1,50%;­ previdenza integrativa: 1,3%.d) Altri dati­ i giorni lavorativi annui sono stati così calcolati: giorni dicalendario meno le domeniche, i sabati, le festività, le ferie(22,5 giorni operai e impiegati), meno i permessi, la ridu­zione orario e l’assenteismo;­ ore lavorative annue: giorni lavorativi per 8 ore.e) Sgravio contributivo ­ ex decontribuzioneLa l. 247/2007 ha abrogato, con decorrenza 1.1.2008, ladecontribuzione ex art. 2 Dl 67/1997 ­ l. 135/97 (v. anchemsg. Inps n. 2085 del 28.1.2008). La nuova regolamenta­zione (che è stata attuata dal Dm 7.5.2008) è così strutturata(disposizione prorogata a tutto il 2011 dalla l. 220/2010):­ le retribuzioni interessate allo sgravio contributivo sonoquelle collegate a parametri di produttività, qualità e com­petitività assunti come indicatori dell’andamento economi­co dell’impresa e dei suoi risultati;­ lo sgravio trova applicazione fino a un massimo del 5%della retribuzione imponibile previdenziale annua del lavo­ratore (per l’anno 2009 il limite è stato fissato al 2,25% ­ siritiene possa rimanere stabile anche per gli anni successivi);­ il datore di lavoro potrà beneficiare dello sgravio contri­butivo (per i contributi a proprio carico, previdenziali, assi­stenziali e assicurativi) di 25 punti percentuali. Lo sgraviorappresenta un valore massimo applicabile;­ il lavoratore beneficerà dell’intera contribuzione a suocarico sull’ammontare della somma soggetta a sgravio;­ i contratti che regolamentano la retribuzione di produtti­vità devono continuare ad essere depositati presso la Dpl,entro 30 giorni dalla stipula ovvero entro 30 giorni dall’en­trata in vigore del Dm (dal 15.8.2008);­ non si può applicare il beneficio se non si rispettano leregole retributive e se non si possiede il requisito per ilrilascio del Durc;­ occorre presentare un’istanza, esclusivamente per via tele­matica all’Inps (direttamente o tramite intermediari abilita­ti), quantificando l’ammontare del beneficio.N.B. ­ I costi sono calcolati utilizzando: la retribuzionecontrattuale, l’incidenza delle retribuzioni indirette e diffe­rite, il Tfr e relativa rivalutazione, gli oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi (media voci tariffa nazionale) peril settore, gli oneri contrattuali e l’incidenza delle assenze(ipotesi di assenteismo). I valori, utili per l’individuazionedel costo del lavoro aziendale, potrebbero in alcuni casidiscostarsi da quelli elaborati, per alcuni settori, dal Mini­stero del lavoro, che utilizza parametri diversi; questi ulti­mi, in ogni caso, rappresentano il riferimento ufficiale perla partecipazione alle gare pubbliche di appalto.

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N.3

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Varie

Tariffe minime di facchinaggio nella Provincia di Isernia

Argomento - Ai sensi dell’art. 4 del Dpr n. 342/1994 le tariffe di facchinaggio sono determinate da partedel Direttore delle competenti Direzioni prov. lavoro al posto delle precedenti commissioni provinciali.Ricordiamo che la disciplina interessa i facchini singoli, con esclusione, quindi, delle imprese che purpossono svolgere nell’ambito del loro oggetto sociale una «attività di facchinaggio» e gli organismicollettivi (Ministero del lavoro, circolare n. 39/1997).Novità - Il Ministero del lavoro ha approvato le tariffe minime per i lavori di facchinaggio nel territorio dellaProvincia di Isernia con decorrenza 1° gennaio 2010, stabilendo la nuova tariffa oraria pari a 14,90 euro. Ildecreto individua anche le maggiorazioni percentuali in caso di lavoro notturno, straordinario e festivo.

MINISTERO DEL LAVORO - DECRETO 26 NOVEMBRE 2010 (G.U. 28 DICEMBRE 2010, N. 302)

Oggetto: Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella Provincia diIsernia.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIAVisto l’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1954, n. 342 cheattribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni provinciali dellavoro, funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni difacchinaggio in precedenza esercitate dalle soppresse competenti Commissioni provinciali;Viste le circolari del Ministero del lavoro e della P.S. - direzione generale rapporti di lavoro n.25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 3 del 18 marzo 1997;Visto il precedente proprio decreto direttoriale n. 1/2003;Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per il lavoro di facchinaggio da applicarenella Provincia di Isernia;Visto l’indice Istat dei prezzi al consumo per la collettività - periodo gennaio 2008-gennaio 2010;Sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori già rappresentate nella disciolta Commis-sione provinciale di facchinaggio, così come indicato nella circolare ministeriale V/25157/70-DOC del2 febbraio 1995, nonché quelle associazioni divenute maggiormente rappresentative, nella appositariunione tenutasi il 26 novembre 2010;

Decreta:Le tariffe minime per i lavori di facchinaggio nel territorio della Provincia di Isernia vengono cosìrideterminate:I. Tariffa oraria: 14,90 euroII. Maggiorazioni:a) Lavoro notturno: 30%b) Lavoro festivo diurno: 40%c) Lavoro festivo notturno: 50%III. Straordinario:a) Feriale diurno: 15%b) Feriale notturno: 20%c) Festivo diurno: 20%d) Festivo notturno: 20%Le tariffe sopra indicate hanno validità biennale con decorrenza 1º gennaio 2010.

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Aldo Forte Esperto in materia previdenziale

Pensioni per l’anno 2011:aggiornati gli importi degli assegni

Via libera dell’Inps al rinnovo delle pensio­ni per l’anno 2011. Dal 1° gennaio 2011,

infatti, gli assegni pensionistici aumentano per ef­fetto della cosiddetta perequazione automatica

Per l’anno 2011, la percentuale di perequazioneautomatica delle pensioni è stata fissata, con de­creto ministeriale 19.11.2010, pubblicato nellaG.U. il 29.11.2010, nella misura pari all’1,4%;È da ricordare che per il triennio 2008­2010, inbase alla legge n. 127/2007, si è avuto l’aggiorna­mento con l’aliquota del 100% sull’importo men­sile fino a 5 volte il trattamento minimo e del75% sulla quota mensile eccedente 5 volte iltrattamento minimo.Tenendo conto del fatto che non vi è stato altrointervento legislativo sulla materia, dal 2011 sitorna al passato.

La perequazione per l’anno 2011La rivalutazione opera nella misura del:- 100%, sull’importo mensile fino a 3 volte il tratta-mento minimo; cioè 1,4%, sulla fascia di pensio-ne mensile fino a 1.382,91 euro, pari a tre volte iltrattamento minimo del mese di dicembre 2010;- 90%, sull’importo mensile compreso tra 3 e 5volte il trattamento minimo; cioè 1,26% sulla fa-scia compresa tra 1.382,91 e 2.304,85 euro (5volte il minimo di dicembre 2010);- 75%, sulla quota mensile eccedente 5 volte iltrattamento minimo, cioè 1,05%, sulla quota men-sile eccedente 2.304,85 euro.

Non essendo intervenuta alcuna variazione rispettoall’aliquota provvisoria del 2010, pari allo 0,7%,confermata in maniera definitiva, i pensionati nondovranno aspettarsi alcun conguaglio a credito conil rinnovo delle pensioni del nuovo anno.Si sottolinea che la determinazione del valore de­finitivo di perequazione per l’anno 2010 e previ­sionale per l’anno 2011 sopracitati, valgono anche

per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati,invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

Conguagli fiscali a consuntivoSulla materia l’Istituto di previdenza ha dato ap­plicazione a quanto previsto dall’art. 38, comma7, della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversio­ne con modificazioni, del decreto­legge 31 mag­gio 2010, n. 78.Di conseguenza, nell’ipotesi in cui il conguaglioIrpef a debito del pensionato sia risultato superio­re a 100,00 euro, e i redditi Irpef da «pensione»risultino essere, nel 2010, non superiori a18.000,00 euro, il debito fiscale verrà recuperatoin 11 rate, da gennaio 2011 a novembre 2011.Per le situazioni diverse da quella sopracitata, ildebito sarà recuperato in due rate sulle mensilità digennaio e febbraio 2011, ovvero in unica soluzionenel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.I conguagli Irpef a credito vengono corrispostiunitamente alla rata di gennaio 2010.

Limite per l’accredito dei contributiÈ importante soffermarsi sull’argomento in esa-me, in quanto dalla retribuzione scaturisce ancheil relativo conto contributivo del lavoratore.A tal proposito, la previsione legislativa, art. 7,comma 1, primo periodo, legge n. 638/1983 co-me modificato dall’art. 1, comma 2, della legge n.389/1989, stabilisce che il limite di retribuzioneper accreditare i contributi non deve essere infe-riore al 40% del trattamento minimo di pensionein vigore al 1° gennaio di ciascun anno.Ne deriva che per l’anno 2011, essendo l’importodel trattamento minimo pari a 467,43 euro, la retri-buzione settimanale non dovrà essere inferiore a186,97 euro e quella annuale a 9.722,24 euro.Per capire meglio come funziona il meccanismodell’accredito dei contributi in base alla retribuzione,ci sembra utile fare un apposito esempio, in quantospesso alcuni assicurati, pur avendo lavorato pertutto l’anno, confidando nella relativa copertura con-tributiva, si ritrovano con delle spiacevoli sorprese.EsempioUn dipendente che lavori per tutto l’anno 2011,con una retribuzione annua di 8.400 euro, avràdiritto all’accredito di 45 settimane, il cui risultatoscaturisce dalla seguente operazione:

InpsCircolare 30.12.2010, n. 167

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8.400 euro, retribuzione annua percepita nel2011 dal lavoratore, diviso 186,97, limite di retri-buzione settimanale per l’accredito dei contributinell’anno 2011 = 45 settimane.

Incremento delle pensioni in favoredei soggetti disagiatiÈ da ricordare, che il comma 5 dell’art. 5 dellalegge n. 127/2007 ha previsto, per gli anni suc­cessivi al 2008, che il limite di reddito annuo di7.540 euro venga aumentato in misura pari all’in­cremento, rispetto all’anno precedente, dell’im­porto del trattamento minimo delle pensioni acarico del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti.Di conseguenza, per l’anno 2011 il limite di reddi­to per il diritto alla maggiorazione in argomento èpari ad euro 7.850,31. Inoltre, è da sottolineareche ai soli fini del reddito da considerare perl’attribuzione della maggiorazione sociale, il com­ma 4 dell’art. 5 della legge n. 127/2007 stabilisceche costituisce reddito la somma aggiuntiva previ­sta al comma 1 dell’art. 5, cioè la cd. quattordice­sima, per un importo pari a 156,00 euro.

Dichiarazioni di responsabilità richiesteai titolari di prestazioni assistenzialiAl fine di verificare la permanenza o meno deirequisiti necessari per il pagamento delle prestazio­ni assistenziali, ai pensionati viene chiesto di rila­sciare una dichiarazione di responsabilità, per atte­stare il permanere delle situazioni che hanno datoluogo al riconoscimento di determinateprestazioni.In maniera specifica, la richiesta è statainviata:­ a coloro che sono invalidi civili titolaridi assegno mensile che, ai sensi dell’art.1, comma 35, della legge n. 247/2007,devono presentare ogni anno la dichiarazione diresponsabilità in merito alla permanenza del requisi­to di mancata prestazione di attività lavorativa (mod.ICLAV);­ ai soggetti che sono invalidi civili titolari di inden­nità di accompagnamento, che ai sensi dell’articolo1, comma 248, della legge n. 662/1996, devonopresentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichia­razione di responsabilità sulla sussistenza o meno diuno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto(mod. ICRIC);­ agli invalidi civili titolari di indennità di frequenza,per la dichiarazione di responsabilità relativa allaeventuale sussistenza di uno stato di ricovero incom­patibile con la prestazione, ai sensi di quanto previstodall’art. 3 della legge n. 289/1990 (mod. ICRIC);­ ai soggetti titolari di pensione sociale e assegnosociale, in merito alla dichiarazione di responsabi­

lità relativa alla permanenza del requisito dellaresidenza stabile e continuativa in Italia e per i solititolari di assegno sociale anche la dichiarazionedi responsabilità sulla sussistenza dello stato diricovero o meno, in istituto (mod. ACC.ASPS).Gli interessati potranno restituire le dichiarazioniai Caf o comunicare le informazioni richieste, uti­lizzando il codice Pin (Personal identificationnumber) e collegandosi direttamente sul sitowww.inps.it, nella sezione Servizi al Cittadino, do­ve sarà predisposta un’apposita funzione.Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolaridi prestazioni INVCIV disabili intellettivi e mino­rati psichici che hanno presentato il certificatomedico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, dellacitata legge n. 662/1996.

Detrazioni di imposta per familiari a caricoCon le operazioni di rinnovo si è provveduto arevocare le detrazioni per carichi familiari, attribuitein via presuntiva da gennaio 2010, nel caso in cui iltitolare della prestazione non abbia presentato larelativa richiesta entro il 15 ottobre 2010.

Comunicazioni e certificazioniPer il 2011 viene disposto l’invio di due plichi.Uno, già in corso di spedizione, con il modello Obi­sM; la modulistica relativa ai titolari di prestazioniassistenziali; due richieste destinate a soggetti che sitrovano in particolari situazioni.Un altro, che sarà inviato all’inizio del 2011, con il

mod. CUD 2011; l’eventuale richie­sta dei redditi; il modello di dichiara­zione concernente il diritto alle de­trazioni di imposta per i soggetti chene beneficiano, in via presuntiva, peril 2011.

Periodicità di pagamento delle pensioniI limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio diAmministrazione dell’Inps 10 marzo 1998, n.350 approvata con decreto del Ministero del la­voro 25 marzo 1998, previa deliberazione delConsiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per lacorresponsione mensile, semestrale o annuale an­ticipata delle pensioni, sono rimasti invariati a se­guito dell’applicazione della perequazione.In particolare:­ vengono corrisposti in rate annuali anticipate ipagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro;­ vengono corrisposti in rate semestrali anticipate ipagamenti di importo mensile superiore a 5,00euro e fino a 70,00 euro;­ vengono corrisposti in rate mensili anticipate ipagamenti di importo mensile superiore a 70,00euro lordi.

Nuove regoleper i conguagliIrpef

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Anno Importo mensile minimo dipensione a carico del Fpld

Limite minimo diretribuzione settimanale

Limite minimo diretribuzione annua

1984 320.200 96.060 4.995.1201985 345.700 103.710 5.392.9201986 376.000 112.800 5.865.6001987 397.400 119.220 6.199.4401988 418.350 125.505 6.526.2601989 452.300 180.920 9.407.8401990 484.500 193.800 10.077.6001991 519.550 207.820 10.806.6401992 563.100 225.240 11.712.4801993 577.750 231.100 12.017.2001994 602.350 240.940 12.528.8801995 626.450 250.580 13.030.1601996 660.300 264.120 13.734.2401997 686.050 274.420 14.269.8401998 697.700 279.080 14.512.1601999 710.250 284.100 14.773.2002000 721.600 288.640 15.009.2802001 740.350 296.140 15.399.280

Euro2002 392,69 157,08 8.168,162003 402,12 160,85 8.364,202004 412,18 164,87 8.573,242005 420,43 168,17 8.744,712006 427,58 171,03 8.893,562007 436,14 174,46 9.071,922008 443,56 177,42 9.225,842009 457,76 183,10 9.521,202010 460,97 184,39 9.588,282011 467,43 186,97 9.722,44

N.B. La percentuale di ragguaglio da applicarsi sull’importo mensile del trattamento minimo di pensione è stata del 30% dal 1984al 1988 e, quindi, è diventata del 40% dal 1989 in poi.Sono provvisori i valori del 2011.

Tassazione delle pensioni per l’anno 2011Le ritenute Irpef sono state effettuate sulla basedelle disposizioni nella legge 27 dicembre 2006,n. 296 (Finanziaria 2007) e secondo i critericontenuti nella circolare n. 15 del 16 marzo 2007dell’Agenzia delle Entrate.

Importi pensionistici e assistenziali 2011

DecorrenzaTrattamenti

minimi lavoratoridipendenti

ed autonomi

Pensionisociali

Assegnisociali

1.1.2011 467,43 343,90 417,30Importi annui 6.076,59 4.470,70 5.424,90N.B. Importi 2011 stabiliti in via previsionale.

Gli importiper le pensioni superiori al minimo

DecorrenzaAumentoin misura

percentuale

Scaglionimensili

di pensione suiquali si applicala percentuale

di aumento

1° gennaio 2011 1,4% Fino a euro1.382,91

1,26%Oltre euro

1.382,91 e fino aeuro 2.304,85

1,05% Oltre euro2.304,85

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Si comunica che sono sta­te completate le operazio­ni di rinnovo dei mandatidi pagamento delle pen­sioni per l’anno 2011, conle modalità che vengonodi seguito illustrate.

1. Perequazione au­tomatica delle pensioniIl decreto del 19 novembre 2010, emanato dal Mini­stro dell’economia e delle finanze, di concerto con ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010,fissa nella misura dell’1,4% l’aumento di perequazioneautomatica da attribuire alle pensioni, in via previsiona­le, per l’anno 2011. Il predetto decreto conferma nellamisura dello 0,7% l’aumento definitivo di perequazio­ne automatica per l’anno 2010. La legge 23 dicembre2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bi­lancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finan­ziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio2001, la percentuale di aumento per variazione delcosto della vita si applica per intero sull’importo dipensione non eccedente il triplo del minimo del Fondopensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importocomprese tra il triplo e il quintuplo del minimo lapercentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasced’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percen­tuale di aumento è ridotta al 75%.Il comma 6 dell’articolo 5 (interventi in materia pensio­nistica) della legge n. 127/2007 dispone che «per lefasce di importo dei trattamenti pensionistici compresetra tre e cinque volte il trattamento minimo Inps, l’indi­ce di rivalutazione automatica delle pensioni è applica­to, per il triennio 2008­2010, nella misura del 100%».Pertanto, per l’anno 2011, la percentuale di aumentoper variazione del costo vita torna ad essere applicatacon lo scaglionamento in tre fasce, come di seguitoindicato:

aumento dell’1,4% fino a euro 1.382,91aumento dell’1,26% oltre euro 1.382,91

e fino a euro 2.304,85aumento dell’1,05% oltre euro 2.304,85

Anche per il rinnovo dell’anno 2011 sono state applica­te le disposizioni dell’articolo 34 della legge 23 dicem­bre 1998, n. 448, che stabiliscono che il calcolo del­l’aumento di rivalutazione automatica sia effettuato sulcumulo dei trattamenti erogati dall’Inps e dagli altriEnti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pen­sionato. Si ricorda che, per la determinazione dell’im­porto complessivo su cui calcolare la perequazione,vengono prese in considerazione le pensioni erogatedall’Inps di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP,IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO,VOST, INDCOM, CL, e le pensioni erogate da altri Entie memorizzate nel Casellario, per le quali l’Ente eroga­tore ha comunicato che rientrano nel campo di applica­zione dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n.448. L’informazione relativa alla cumulabilità ai fini

della perequazione vienememorizzata, per le pen­sioni degli Enti, nel cam­po GP1AV35N con il co­dice 2. L’importo di pere­quazione spettante sultrattamento complessivoviene ripartito sulle pen­sioni in misura proporzio­nale con le modalità illu­

strate nella circolare 102 del 6 luglio 2004.La perequazione nella misura dell’1,4% è stata inoltreapplicata anche alle quote dovute al beneficiario diver­so dal pensionato nel caso in cui la sede abbia acquisitoun piano di «Pagamenti ridotti o disgiunti» individuatoda uno dei seguenti codici:­ M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;­ M5 Assegno alimentare per figli;­ M6 Assegno alimentare per ex coniuge.Analogamente, è stato perequato con coefficiente pariall’1,4% l’importo «Altra pensione» memorizzato dalleSedi per i piani di recupero N1 ­ Trattenuta FondoClero. Si richiama in merito quanto ribadito con ilmessaggio n. 382 del 14 novembre 2003. Gli importidei trattamenti minimi per gli anni 2010 e 2011, lefasce di pensione per l’applicazione degli aumenti diperequazione e i relativi limiti di reddito sono riportatinell’allegato 1, tabelle da A a E.

2. Rinnovo delle prestazionia favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti(categoria INVCIV)La determinazione del valore definitivo di perequazio­ne per l’anno 2010 e previsionale per l’anno 2011stabilito dal citato decreto del 19 novembre 2010 trovaapplicazione anche per le pensioni e gli assegni a favo­re dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.I limiti di reddito per il diritto alle pensione in favoredei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti,sono stati aumentati dell’1,0%, corrispondente alla va­riazione percentuale dell’indice Istat dei prezzi al con­sumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito alperiodo agosto 2009­luglio 2010 e il periodo prece­dente agosto 2008­luglio 2009. Il limite di reddito peril diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali èquello stabilito per la pensione sociale (art. 12, legge n.412/1991). La quota perequabile delle indennità a fa­vore dei mutilati invalidi civili ciechi civili e sordomuti èstata aumentata del 3,3% corrispondente alla variazio­ne percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattualidegli operai dell’industria, calcolati al netto delle varia­zioni del volume di lavoro tra il periodo agosto2009­luglio 2010 e il periodo precedente agosto2008­luglio 2009. Gli importi dei trattamenti dei mi­norati civili per gli anni 2010 e 2011, e i limiti direddito sono riportati nell’allegato 1, tabella M.

2.1. Indennità di frequenzaCome di consueto, le indennità di frequenza sono staterinnovate, per l’anno 2011, con modalità differenti inrelazione alla fascia memorizzata. Il pagamento è statodisposto con le seguenti regole:­ se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il paga­

Inps - Circolare 30 dicembre 2010, n. 167

Oggetto: Rinnovo delle pensioni per l’anno 2011

Sommario: Si descrivono le operazioni di rin-novo dei mandati di pagamento delle pensioniper l’anno 2011 e le attività correlate

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mento dell’indennità viene disposto per i mesi da gen­naio a giugno, interrotta automaticamente da luglio asettembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;­ se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 50, il paga­mento dell’indennità viene disposto per l’intero anno;­ se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la presta­zione viene rinnovata con importo zero.

3. Indennità a favore dei lavoratori affettida talassemia major (morbo di Cooley)e drepanocitosi (categoria INVCIV)Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavorato­ri affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e dre­panocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affettida talasso­drepanocitosi e a favore dei lavoratori affettida talassemia intermedia in trattamento trasfusionale ocon idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoriaINVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnova­te per l’anno 2011 adeguandone l’importo al tratta­mento minimo.

4. Trasformazione in assegni sociali delleprestazioni agli invalidi civili che compionoil sessantacinquesimo anno di etàIn occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribu­endo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal me­se successivo al compimento dell’età, le prestazionispettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono ilsessantacinquesimo anno di età entro il 30 novembre2011 e per i quali risultano memorizzati negli archivi idati reddituali necessari all’accertamento del diritto edella misura all’assegno sociale. In assenza di informa­zioni aggiornate, a partire dal mese successivo al com­pimento del sessantacinquesimo anno è stato attribuitol’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cuiall’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448(già lire 100.000) e all’articolo 52 della legge 27 di­cembre 1999, n. 488 (già lire 18.000). Le Sedi dovran­no pertanto provvedere alla ricostituzione delle pensio­ni per le quali non sono presenti le informazioni reddi­tuali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per isoggetti coniugati, anche del coniuge.

5. Prestazioni INVCIVcon revisione sanitaria scadutaAl fine di evitare erogazioni indebite, anche in occasio­ne delle operazioni di rinnovo per l’anno 2011 gliimporti delle prestazioni corrisposte ai minorati civilisono stati azzerati dal mese successivo a quello di sca­denza della revisione sanitaria. Sono state comunquemantenute in pagamento le prestazioni erogate a invali­di civili per i quali la revisione sanitaria è prevista dopoil compimento del sessantacinquesimo anno di età.Per le prestazioni che, a seguito della revisione sanita­ria, devono essere poste nuovamente in pagamento, leSedi provvederanno a confermare l’avvenuta revisionesanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare laricostituzione, indispensabile per ripristinare il paga­mento della prestazione. Si ritiene utile precisare che leprestazioni INVCIV, confermate a seguito di revisione

sanitaria e non ricostituite a cura della Sede, verrannoelaborate a livello centrale, con cadenza mensile, comeprevisto al punto 6 del msg. n. 6473, 24 .2.2005.

6. Assegni di invaliditàGli assegni di invalidità scaduti e non confermati ven­gono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dal­la data di scadenza del triennio. La sospensione delpagamento non opera nei confronti dei titolari chehanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione divecchiaia. Per gli assegni che, a seguito di ulterioreconferma, devono essere posti nuovamente in paga­mento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativainformazione con la procedura REVSAN e ad attivarela ricostituzione. Gli assegni di invalidità, confermati enon ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati alivello centrale, con cadenza mensile, come previsto alpunto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.

7. Assegni straordinari di sostegno al reddito(VOCRED, VOCOOP, VOESO)Gli assegni straordinari di sostegno al reddito (VO­CRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati appli­cando le particolari regole previste per le prestazioni inargomento. Come indicato nelle circolari n. 55 dell’8marzo 2001, n. 94 del 3 giugno 2003, n. 156 del 9dicembre 2004 e con messaggio n. 4080 del 18febbraio 2008, nessuna perequazione è stata attribuitaall’importo in pagamento, che rimane quindi invariato.La tassazione degli assegni straordinari dei settori delcredito (categoria 027­VOCRED) e del credito coope­rativo (028­VOCOOP con codice azienda minore di800) è stata effettuata secondo quanto stabilito dallarisoluzione n. 17 dell’Agenzia delle Entrate del 29gennaio 2003 e descritta nel messaggio n. 80 del 10marzo 2003, e della risoluzione n. 10 del 16 febbraio2007 la cui applicazione è stata illustrata con il mes­saggio n. 27459 del 14 novembre 2007. Gli assegnistraordinari di sostegno al reddito di cui all’art. 5, com­ma 1, lett. b) del decreto interministeriale 1° luglio2005, n. 178, erogati dal Fondo di solidarietà delpersonale di Poste Italiane Spa (028 ­ VOCOOP concodice azienda pari a 801), sono assoggettati al regimedella tassazione separata con la medesima aliquota uti­lizzata per la determinazione delle ritenute fiscali deltrattamento di fine rapporto, come precisato dalla riso­luzione n. 169/2007 dell’Agenzia delle Entrate. Gliassegni straordinari di sostegno al reddito di cui all’arti­colo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 88 del2002, erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno alreddito del personale già dipendente dell’amministra­zione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nelruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero dellefinanze, distaccato e poi trasferito all’Eti o ad altrasocietà da essa derivante (029 ­ VOESO con codiceazienda pari a 99), sono stati assoggettati al regimefiscale della tassazione ordinaria, come precisato dal­l’Agenzia delle Entrate con nota n. 2004/133790 del30.7.2004, illustrata con messaggio n. 37768,22.11.2004. Sugli assegni dello stesso Fondo, è statorinnovato, se presente, l’assegno al nucleo familiare conle modalità in uso per la generalità delle pensioni. Gliassegni straordinari di sostegno al reddito di cui all’art.

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5, c. 1, lett. b) del Dm. n. 375/2003 erogati dal Fondodi solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazio­ne e della riconversione e riqualificazione professionaledel personale addetto al servizio della riscossione deitributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decretolegislativo 13.4.1999, n. 112 (029 ­ VOESO con codiceazienda maggiore di 900), sono stati assoggettati alregime fiscale della tassazione ordinaria.

8. Pensioni ai superstiti intestatead unico titolare che scade nell’anno 2010Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare chescade nell’anno 2011, sono state rinnovate con l’impor­to mensile perequato fino al mese antecedente quellodi cessazione del diritto e con l’importo pari a zero apartire dal mese della perdita del diritto. Le pensioni aisuperstiti dei fondi speciali, intestate ad unico titolare inscadenza nel corso dell’anno, sono state invece rinno­vate localizzandole all’ufficio pagatore di cassa sede99999­3300004. Le Sedi devono provvedere all’eli­minazione della pensione nel caso in cui il titolare cessidal diritto alla prestazione. Devono invece provvederealla ricostituzione della pensione nel caso in cui vengadocumentato il permanere del diritto, come studente oinabile. Nel caso di eliminazione per cessazione deldiritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tre­dicesima maturati.

9. Incremento delle pensioni in favoredei soggetti disagiati di cui all’articolo 38,commi da 1 a 5, della legge28 dicembre 2001, n. 448Il c. 5 dell’art. 5 della legge n. 127/2007 ha previsto,per gli anni successivi al 2008, che il limite di redditoannuo di 7.540 euro venga aumentato in misura pariall’incremento, rispetto all’anno precedente, dell’impor­to del trattamento minimo delle pensioni a carico delFondo Pensioni lavoratori dipendenti.Pertanto, per l’anno 2011 il limite di reddito per ildiritto alla maggiorazione in argomento è pari ad euro7.850,31. Si ricorda che, ai soli fini del reddito daconsiderare per l’attribuzione della maggiorazione so­ciale, il c. 4 dell’art. 5 della legge n. 127/2007 stabili­sce che costituisca reddito la somma aggiuntiva previstaal comma 1 dell’art. 5 (cosiddetta 14.a) per un importopari a 156,00 euro.

10. Applicazione dell’art. 13, comma 6,della legge 30 luglio 2010, n. 122Nel contesto delle operazioni di rinnovo si è provvedu­to all’aggiornamento delle procedure in funzione dellemodifiche apportate dall’art. 13, comma 6, della legge30 luglio 2010, n. 122 all’art. 35 della legge 27 febbra­io 2009, n. 14. Le innovazioni procedurali sono stateillustrate con il messaggio n. 30013 del 29.11.2010.

11. Elaborazione delle dichiarazionireddituali relative all’emissione 2010Con successivo messaggio saranno illustrate le modalitàdi lavorazione dei redditi pervenuti a seguito della cam­pagna reddituale 2010, relativa ai redditi consolidatidell’anno 2009.

12. Situazioni particolariSi illustrano di seguito le attività svolte dalle procedurein occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno2011 per alcune situazioni particolari.

12.1 Ricostituzioni d’ufficioCome di consueto, le pensioni per le quali in sede dirinnovo le procedure hanno individuato variazionid’importo da data anteriore a gennaio 2011 sono stateposte in pagamento per l’anno 2011 con l’importoaggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4(a credito) ovvero 7 (a debito) nell’ultimo carattere delcampo GP1AF05R. Le pensioni individuate come «ri­costituzioni d’ufficio» in sede di rinnovo delle pensioniper l’anno 2011 verranno elaborate a livello centrale,come previsto al punto 7 del messaggio n. 6473 del 24febbraio 2005. Con successivo messaggio sarà datacomunicazione dell’elaborazione effettuata. Le pensio­ni che invece sono state poste in pagamento con lostesso importo del 2010 sono state contraddistinte conil codice 5 nell’ultimo carattere del campoGP1AF05R. Sono state altresì rinnovate con lo stessoimporto del 2010 le pensioni contraddistinte con ilcodice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R eil valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolaredi pensioni per le quali i dati presenti in archivio nonhanno consentito il calcolo ai sensi della nuova norma­tiva in materia reddituale.

12.2 Pensioni con importo pari a zeroL’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2011 conimporto pari a «zero» è a disposizione delle Sedi nellaIntranet ­ assicurato pensionato ­ accesso alle procedure digestione delle pensioni ­ liste parametriche web. Le Sediavranno cura di disporre le necessarie verifiche e provve­dere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

12.3 Familiari e contitolari secondari decedutiNel corso delle operazioni di rinnovo si è provveduto amemorizzare la data di scadenza per i familiari e icontitolari secondari deceduti impostando la cessazio­ne in funzione della data di decesso. Le posizioni inte­ressate possono essere individuate nella proceduraDIARIO con il codice azione 154.

13. Tassazione delle pensioni per l’anno 2011Le ritenute Irpef sono state operate sulla base delledisposizioni nella legge 27.12.2006, n. 296 e secondo icriteri illustrati con la circolare n. 15 del 16 marzo2007 dell’Agenzia delle Entrate. La tassazione con­giunta per i titolari di più trattamenti pensionistici ero­gati da Enti diversi prevista dall’art. 8 del Dlgs. 29settembre 1997, n. 314, è stata operata in misura «pro­porzionale», secondo le modalità previste dalla circ. n.57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate.Si rammenta che le detrazioni di imposta operano conriferimento al «soggetto» pensionato. Poiché la ritenutaIrpef viene determinata sull’ammontare complessivodelle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogatedall’Inps o da altri Enti, anche le detrazioni di impostaoperano sull’ammontare pensionistico complessivo esono ripartite sulle diverse prestazioni con il criteriodella proporzionalità.

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13.1 Detrazioni personaliSul complesso delle pensioni fiscalmente imponibili e inte­state al medesimo beneficiario viene attribuita la detrazio­ne per redditi da pensione, secondo gli scaglioni previsti.Si rammenta che per l’attribuzione di questa tipologia didetrazione non è necessario rinnovare la domanda ognianno. Pertanto il riconoscimento viene effettuato senzasoluzione di continuità, salvo espressa richiesta da partedell’interessato di non volerne usufruire. Sulle pensionicomplementari viene invece attribuita la detrazione perlavoro dipendente. La circostanza è segnalata con il valore1 nel campo GP3FINDCPL del database delle pensioni.La detrazione per lavoro dipendente attribuita su unadelle pensioni sostituisce, sull’ammontare pensionisticocomplessivo del soggetto, la detrazione per pensione.

13.2 Detrazioni di impostaper familiari a caricoCom’è noto, il c. 221 dell’art. 1 della legge 24.12.2007,n. 244 (legge finanziaria 2008) ha posto a carico delrichiedente l’onere di rinnovare annualmente la richie­sta delle detrazioni per i familiari a carico. Nel corsodelle operazioni di rinnovo si è provveduto a revocare ledetrazioni per carichi familiari, attribuite in via presunti­va da gennaio 2010, nel caso in cui il titolare dellaprestazione non abbia presentato la relativa richiestaentro il termine del 15.10.2010. È stato contestualmen­te quantificato il conguaglio fiscale a debito, che verràrecuperato con le modalità indicate al successivo punto17. Anche per l’anno 2011, sono state attribuite in viapresuntiva, ai soggetti che ne usufruivano a dicembre2010, le detrazioni per i familiari a carico. Per agevolarela verifica dell’effettivo diritto, all’inizio dell’anno verràinviato ai beneficiari il modulo di richiesta appositamen­te predisposto (modello DETR).

13.3 Detrazioni per le famiglie numeroseIn occasione delle operazioni di rinnovo è stato calcola­to a «consuntivo» 2010 il bonus per le famiglie numero­se, in funzione della comunicazione relativa ai carichifamiliari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.Si rammenta che il bonus, introdotto dalla legge finan­ziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24dicembre 2007, n. 244), si sostanzia in una ulterioredetrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200annui, in favore delle famiglie numerose, individuate innuclei con almeno 4 figli fiscalmente a carico. L’attribu­zione è stata effettuata in base ai criteri di seguitoillustrati:­ se l’importo spettante a titolo di bonus trova capienzanell’imposta netta, il bonus viene interamente rimbor­sato;­ l’importo attribuito a titolo di bonus viene memorizza­to nel campo GP3EDCAP del data base delle pensionie sommato alle detrazioni complessive per carichi difamiglia, registrato nel campo GP3EDEDFAM;­ se l’importo spettante a titolo di bonus è maggioredell’imposta netta, l’imposta netta viene azzerata e sidetermina un credito pari alla differenza tra il bonus el’imposta netta rimborsata. L’importo dell’imposta nettaazzerata costituisce l’importo del bonus riconosciuto eviene memorizzato nel data base pensioni nel campoGP3EDCAP (detrazione riconosciuta dal comma 1­bis

dell’art. 12 del Tuir). L’importo eventualmente spettan­te viene corrisposto con la rata di gennaio 2011 comeconguaglio fiscale a credito. L’importo del bonus chenon è stato eventualmente possibile attribuire costitui­sce un credito d’imposta e viene memorizzato nell’ap­posito campo, del data base pensioni nel campoGP3EDNCAP (detrazione per non capienza comma1­bis dell’art. 12 del Tuir). Nella certificazione fiscale aconsuntivo (CUD 2011) saranno indicati sia l’ammon­tare della detrazione erogata, sia l’importo che non hatrovato capienza nell’imposta dovuta.

14. Addizionale regionalee comunale all’Irpef

14.1 Addizionale regionaleall’Irpef per l’anno 2010L’importo dell’addizionale regionale dovuta per l’anno2010 è stato determinato sulla base dei dati della certifi­cazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corsodell’anno 2011 in 11 mensilità. Nel caso in cui l’importoannuo dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recu­pero viene effettuato in unica soluzione.Nell’Allegato 2 è riportato il prospetto con le modalità dicalcolo delle addizionali regionali per ogni Regione, conuna sintesi delle relative disposizioni. Le aliquote appli­cate sono comunque consultabili in Intranet ­ assicuratopensionato ­ servizi ­ addizionali all’Irpef ­ aliquote.

14.2 Addizionale comunale all’Irpefper l’anno 2010 e acconto dell’addizionalecomunale all’Irpef per l’anno 2011Come per l’addizionale regionale, anche l’importo del­l’addizionale comunale dovuta per l’anno 2010 è statodeterminato sulla base dei dati della certificazione fi­scale a consuntivo e viene trattenuto in 11 mensilità nelcorso dell’anno 2011. Nel caso in cui l’importo annuodell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recuperoviene effettuato in unica soluzione. L’acconto dell’addi­zionale comunale all’Irpef per l’anno 2011 è trattenutoin nove rate mensili, a partire dal mese di marzo 2011.L’elenco dei Comuni e delle aliquote applicate per l’an­no 2009 è consultabile in intranet ­ assicurato pensio­nato ­ servizi ­ addizionali all’Irpef ­ aliquote.

15. Determinazionedei dati fiscali a consuntivoCome di consueto, i dati fiscali a consuntivo sono statideterminati sulla base:­ delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell’an­no con la procedura illustrata con il messaggio n. 8093del 22 marzo 2010;­ delle variazioni dei codici di detrazioni di impostatrasmesse dalle Sedi, prima del rinnovo delle pensioni,con la procedura web «gestione dichiarazioni detrazio­ni», oppure inviate in via telematica dai Caf o daicittadini;­ delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta e diimponibile trasmesse dagli Enti per i titolari anche dipensioni Inps;­ delle rettifiche operate in via automatica dalla proce­dura centrale di pagamento dei conguagli (Arte).

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15.1 Rideterminazionedei dati fiscali per conguagliLe procedure hanno determinato i dati fiscali per lediverse situazioni con le modalità descritte nell’allegato9 alla circ. n. 180 del 12.12.2002, al quale si rinvia.

15.2 Codici di destinazionedelle certificazioni fiscaliSono stati memorizzati i «codici di destinazione» (cam­po GP3CDST) delle certificazioni fiscali. Nell’Allegato3 si riportano i codici utilizzati.

16. Conguagli da rinnovoCon il rinnovo dell’anno 2011, le procedure centralihanno provveduto a calcolare:­ i conguagli imponibili Irpef a credito del pensionato;­ i conguagli non imponibili Irpef a credito del pensio­nato;­ i conguagli di pensione deducibili Irpef a debito delpensionato;­ i conguagli di pensione non deducibili Irpef a debitodel pensionato;­ i conguagli a debito per il recupero, richiesto dallaSede, sui rimborsi fiscali, e per il recupero dell’accontoIrpef disposto mensilmente, dalla procedura di estrazio­ne di pagamento mensile, per le pensioni con trattenutaper ricongiunzione per legge n. 29/1979, per legge n.45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deduci­bile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23marzo 2004;­ i conguagli per addizionale regionale e comunale perl’anno 2010;­ l’acconto per l’addizionale comunale per l’anno 2011.

16.1 Conguagli fiscali a consuntivo. Nuovadisciplina (art. 38, comma 7, legge n. 122/2010)L’articolo 38, comma 7, della legge 30 luglio 2010, n.122 di conversione con modificazioni, del decreto­leg­ge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti inmateria di stabilizzazione finanziaria e di competitivitàeconomica pubblicata sulla G.U. del 30 luglio 2010, n.176, stabilisce che «le imposte dovute in sede di congua­glio di fine anno, per importi complessivamente superioria 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all’articolo49, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte suiredditi, approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917,non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un nume­ro massimo di undici rate, senza applicazione di interessi,a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato ilconguaglio e non oltre quello relativamente al quale leritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso dicessazione del rapporto, il sostituto comunica al contri­buente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare».Pertanto, nel caso in cui il conguaglio Irpef a debito delpensionato sia risultato superiore a 100,00 euro, e iredditi Irpef da «pensione» risultino essere, nel 2010, nonsuperiori, 18.000,00 euro, il debito fiscale verrà recupe­rato in 11 rate, da gennaio 2011 a novembre 2011.La casistica descritta è individuata dal codice congua­glio 657, appositamente istituito.Le situazioni diverse da quella descritta continuano adessere gestite con le consuete modalità (codice congua­

glio 140): il debito sarà recuperato in due rate sullemensilità di gennaio e febbraio 2011, ovvero in unicasoluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.I conguagli Irpef a credito vengono corrisposti unita­mente alla rata di gennaio 2010 e sono registrati con ilcodice 139 nel campo GP8MD52 e l’indicazione del­l’importo nel campo GP8MD53E.

16.2 Conguagli da rinnovo per recuperorichiesto dalla Sede sui rimborsi Irpefe per recupero dell’acconto Irpef dispostodalla procedura di estrazionedella rata mensile di pensioneIl conguaglio a debito per recupero sui rimborsi Irpef,corrispondente all’importo memorizzato nel campoGP3CM04E nell’anno 2010, è stato registrato con co­dice 141 nel campo GP8MD52 (con l’indicazione del­l’importo nel campo GP8MD53E) e viene trattenuto inunica soluzione sulla mensilità di gennaio 2011.Il recupero sui rimborsi Irpef:­ può essere stato richiesto dalla Sede con appositasegnalazione con la procedura on line di rettifica dellacertificazione fiscale a preventivo;­ può derivare dai conguagli gestiti con la proceduraArte con residuo da recuperare;­ può derivare da acconto Irpef disposto dalla procedu­ra di estrazione della rata mensile per le pensioni contrattenuta per ricongiunzione per legge n. 29/1979,per legge n. 45/1990 e per recupero crediti con tratte­nuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421del 23 marzo 2004.

16.3 Conguagli di pensione da rinnovo,imponibili Irpef, a credito del pensionatoCon l’estrazione della rata mensile, ai conguagli di pen­sione imponibili Irpef a credito del pensionato determi­nati dal rinnovo viene applicata la ritenuta Irpef, utiliz­zando l’aliquota media memorizzata nel campoGP3PMED del database delle pensioni.Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti ope­razioni:­ il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 alcampo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel cam­po GP8MD53E;­ il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nelcampo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel cam­po GP8MD53E;­ l’importo netto viene aggiunto all’importo in paga­mento (GP8MD02E);­ l’importo delle ritenute Irpef viene sommato all’im­porto delle trattenute erariali (GP8MD04E).Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti ope­razioni:­ l’importo lordo del conguaglio viene registrato nelcampo GP3CM02E (imponibile anni precedenti);­ l’importo delle ritenute Irpef viene registrato nel cam­po GP3CM03E.

16.4 Conguagli di pensione da rinnovo, nonimponibili Irpef, a credito del pensionatoCon l’estrazione della rata mensile, i conguagli di pen­sione non imponibili Irpef a credito del pensionatodeterminati dal rinnovo vengono:

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­ registrati con codice 528 nel campo GP8MD52 el’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;­ sommati all’importo in pagamento (GP8MD02E).

16.5 Conguagli di pensione da rinnovo,deducibili Irpef, a debito del pensionatoI conguagli di pensione determinati dal rinnovo, dedu­cibili Irpef, a debito del pensionato vengono trattenutiin due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2011.Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel casoin cui l’importo non superi 6,00 euro.Nel caso in cui per la stessa pensione risultino congua­gli a debito e a credito, viene dapprima effettuata lacompensazione del debito con il credito e quindi vieneoperato il recupero rateale del residuo debito.Con l’estrazione della rata mensile vengono effettuatele seguenti operazioni sul segmento GP8:­ il conguaglio viene registrato con codice 525 nelcampo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel cam­po GP8MD53E;­ l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importoin pagamento (GP8MD02E).Sul segmento GP3 l’importo del conguaglio viene regi­strato al campo GP3CM02E con segno negativo (dedu­cibile anni precedenti).

16.6 Conguagli di pensione da rinnovo,non deducibili Irpef, a debito del pensionatoI conguagli di pensione determinati dal rinnovo, nondeducibili Irpef, a debito del pensionato vengono tratte­nuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio2011.Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel casoin cui l’importo non superi 6,00 euro.Nel caso in cui per la stessa pensione risultino congua­gli a debito e a credito, viene dapprima effettuata lacompensazione del debito con il credito e quindi vieneoperato il recupero rateale del residuo debito.Con l’estrazione della rata mensile, per i conguagli dipensione non deducibili Irpef a debito del pensionatodeterminati dal rinnovo vengono effettuate le seguentioperazioni sul segmento GP8:­ il conguaglio viene registrato con codice 527 nelcampo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nelcampo GP8MD53E;­ l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importoin pagamento (GP8MD02E).

16.7 Addizionale regionale e comunaleper l’anno 2010 e acconto dell’addizionalecomunale per l’anno 2011Al momento dell’estrazione della rata mensile di pen­sione, i conguagli relativi alle addizionali per l’anno2010 vengono memorizzati nel campo GP8MD52 coni seguenti codici:­ 658: trattenuta addizionale regionale Irpef, con l’indi­cazione dell’importo nel campo GP8MD53E;­ 659: trattenuta addizionale comunale Irpef, con l’indi­cazione dell’importo nel campo GP8MD53E.A partire dell’estrazione della rata di pensione di marzo2011, l’importo relativo all’acconto dell’addizionale co­munale per l’anno 2011 verrà memorizzato nel campoGP8MD52 con il seguente codice:

­ 660: Acconto addizionale comunale Irpef per l’anno2011 e con l’indicazione dell’importo nel campoGP8MD53E.

17. Periodicità di pagamento delle pensioniI limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio di Am­ministrazione dell’Inps n. 350 del 10 marzo 1998,approvata con decreto del Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale 25 marzo 1998, previa deliberazio­ne del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per lacorresponsione mensile, semestrale o annuale anticipa­ta delle pensioni, a seguito dell’applicazione della pere­quazione.In particolare:­ vengono corrisposti in rate annuali anticipate i paga­menti di importo mensile fino a 5,00 euro lordi;­ vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pa­gamenti di importo mensile superiore a 5,00 euro efino a 70,00 euro lordi;­ vengono corrisposti in rate mensili anticipate i paga­menti di importo mensile superiore a 70,00 euro lordi.Il pagamento non viene disposto se l’importo del man­dato, indipendentemente dalla periodicità, è minore di3,00 euro lordi.

18. Comunicazioni ai pensionatiPer l’anno 2011 viene disposto l’invio di due plichi:­ il plico che sarà inviato all’inizio del 2011, con il mod.CUD 2011, compilato sulla base delle informazionipredisposte contestualmente alle operazioni di rinnovo;la eventuale richiesta dei redditi; il modello di dichiara­zione concernente il diritto alle detrazioni di impostaper i soggetti che ne beneficiano, in via presuntiva, peril 2011;­ il plico, del quale si illustra di seguito nel dettaglio ilcontenuto, e già in corso di spedizione, con il modelloObisM; la modulistica relativa ai titolari di prestazioniassistenziali; due richieste destinate a soggetti che sitrovano in particolari situazioni.

18.1 Certificato di pensione per l’anno 2011Modello ObisMAd ogni pensionato viene inviato un unico mod. ObisMcon le notizie relative a tutte le pensioni erogate dal­l’Istituto.Il prospetto riporta una sola volta le informazioni relati­ve al titolare della prestazione e un riquadro conl’indicazione dell’importo mensile spettante a gennaio2011, e delle eventuali variazioni nel corso dell’anno,nonché della tredicesima mensilità, se spettante, perogni pensione.Sul modello sono poi riportate in maniera modulare leinformazioni relative alla tipologia di pensione erogata:la perequazione attribuita in via previsionale per l’anno2011, la tassazione mensile applicata, i familiari per iquali viene attribuita la detrazione, l’importo delle ad­dizionali regionale e comunali, gli eventuali beneficiaccessori alla prestazione.Il modello ObisM viene inviato all’indirizzo di residen­za del pensionato.In presenza di tutore, rappresentante legale o ammini­stratore di sostegno, viene inviato all’indirizzo di resi­

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denza del tutore, del rappresentante legale o dell’ammi­nistratore di sostegno.

18.2 Comunicazione ai plurititolaricon più di un delegato alla riscossioneAi titolari di più di una pensione, per i quali risultinodelegati alla riscossione del pagamento soggetti diversisulle diverse pensioni, viene chiesto di confermare ladelega in favore di un solo soggetto (Allegato 4).Nel caso in cui il pensionato non provveda ad effettuarela comunicazione alla sede Inps entro il termine stabili­to, le deleghe memorizzate sulla pensione verrannorevocate.

18.3 Comunicazione per i soggetticon codice fiscale non validatoIl titolare di pensione, per il quale risulti memorizzatonell’archivio anagrafico un codice fiscale incompleto onon corretto, viene invitato a consegnare alla sede Inpscopia del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle En­trate (Allegato 5).

18.4 Dichiarazioni di responsabilità richiesteai titolari di prestazioni assistenzialiPer accertare la permanenza dei requisiti necessari peril pagamento delle prestazioni assistenziali, viene chie­sto di rilasciare una dichiarazione di responsabilità (Al­legato 6).La richiesta viene inviata:­ agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34,35, 36, 40, 48), che, ai sensi dell’art. 1, comma 35,della legge n. 247/2007, sono tenuti a presentare ognianno la dichiarazione di responsabilità relativa alla per­manenza del requisito di mancata prestazione di attivi­tà lavorativa (mod. ICLAV);­ agli invalidi civili titolari di indennità di accompagna­mento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti,ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzodi ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativaalla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titologratuito in istituto (mod. ICRIC);­ agli invalidi civili titolari di indennità di frequenza(fascia 47, 49, 50) per la dichiarazione di responsabili­tà relativa alla eventuale sussistenza di uno stato diricovero incompatibile con la prestazione, ai sensi diquanto previsto dall’art. 3 della legge n. 289/1990,(mod. ICRIC);­ ai titolari di pensione sociale e assegno sociale per ladichiarazione di responsabilità relativa alla perma­nenza del requisito della residenza stabile e continua­tiva in Italia e per i soli titolari di assegno socialeanche la dichiarazione di responsabilità sulla sussi­stenza dello stato di ricovero o meno, in istituto (mod.ACC.ASPS).A seguito di apposita convenzione, in corso di stipulacon i Caf, le informazioni vengono richieste utilizzandoun codice a barre per ciascuna tipologia di modello.Gli interessati restituiranno le dichiarazioni ai Caf, per iquali è in corso di predisposizione l’apposita proceduradi trasmissione telematica ovvero potranno comunicarele informazioni richieste, utilizzando il codice Pin (Per­

sonal Identification Number) e collegandosi diretta­mente sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi al Citta­dino, dove sarà predisposta un’apposita funzione.A seguito di apposita convenzione in corso di stipulacon i Caf, le informazioni vengono richieste utilizzandoun codice a barre per ciascuna tipologia di modello.Gli interessati renderanno le dichiarazioni ai Caf, per iquali verrà rilasciata l’apposita procedura di trasmissio­ne telematica, ovvero direttamente, utilizzando l’appo­sita procedura messa a disposizione dei cittadini inpossesso di Pin nella sezione dei servizi on line del sitoistituzionale www.inps.it.Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari diprestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psi­chici che hanno presentato il certificato medico ai sensidell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662del 1996 per i quali è memorizzato sul data base dellepensioni, nel campo GP1AJ11, il codice 4.

19. Mandati di pagamentoCom’è noto, il pagamento al delegato alla riscossione èammesso solo nel caso in cui il pagamento venga effet­tuato con modalità SPORTELLO. La congruenza fradelegato e modalità di pagamento deve essere verifica­ta anche durante l’estrazione dei flussi di pagamento.A partire dalla rata di gennaio 2011, nel caso il cui ilpagamento non venga effettuato in contanti allo spor­tello, la delega alla riscossione viene cancellata.L’operazione viene registrata con il codice movimenta­zione AD, e il codice diario 155 (annullamento delegaincompatibile con modalità di pagamento da estraz. cedo­la aaaamm)I dati dei mandati di pagamento di gennaio 2011 sonostati messi a disposizione di Poste Italiane e degli Istitutibancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili conla procedura AGENDA1 con le consuete modalità.Si rammenta che, per i cittadini in possesso di Pin, nellasezione dei servizi on line dedicata al cittadino del sitoistituzionale www.inps.it è possibile visualizzare il det­taglio di ciascuna rata di pensione, anche prima delrelativo pagamento.

20. Data base delle pensioniAl data base centrale delle pensioni sono state apporta­te le modifiche richieste dall’evoluzione legislativa inmateria pensionistica.Le specifiche della nuova interfaccia vengono pubblica­te sul sito Intranet dell’Istituto.

21. Pensioni ex IpostLe pensioni erogate dall’ex Ipost sono state rinnovate,per l’anno 2011, con le modalità già in uso presso l’entedisciolto.Come di consueto le Sedi sono invitate ad adottaretutte le iniziative che riterranno utili per portare leinformazioni a conoscenza dei pensionati, utilizzandogli organi di stampa (giornali, periodici, radio, televisio­ni) con diffusione di comunicati stampa e articoli illu­strativi, secondo le esigenze e le disponibilità locali, eorganizzando specifici incontri con gli Enti di patronatoe i Sindacati dei pensionati.

(Allegati Omissis)

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Argomento ­ In base alle disposizioni del nuovo sistema di coordinamento dei regimi nazionali disicurezza sociale, gli scambi di dati tra gli enti previdenziali non devono più avvenire attraverso l’invio diformulari cartacei, bensì per via telematica, utilizzando il sistema europeo di compilazione automatizzatadi specifici documenti elettronici (Inps circ. n. 82/2010). Inoltre in base all’articolo 48 del regolamentodi applicazione n. 987/2009, ogni istituzione comunica al richiedente la decisione adottata ai sensidella legislazione da essa applicata, specificando i mezzi e i termini per un eventuale ricorso. L’istituzioneprevidenziale di contatto, una volta ricevuta la comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascunaistituzione in causa di altri Stati dell’Unione europea, trasmette sia al richiedente che alle altre istituzioniinteressate una nota che riepiloga tutte le decisioni. La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nellalingua dell’istituzione o, a domanda, in una lingua di sua scelta riconosciuta come lingua ufficiale delleistituzioni comunitarie (Inps circ. n. 88/2010).Novità ­ A seguito dell’introduzione dal 1° maggio 2010 dei nuovi regolamenti comunitari in materiaprevidenziale, l’Inps ha rilasciato il nuovo formulario comunitario P1 relativo alla nota riepilogativadelle decisioni attinenti alla pensione, con il quale l’istituzione previdenziale di contatto riepiloga ledecisioni adottate dalle istituzioni interessate al soggetto richiedente. Il richiedente, qualora dalla notariepilogativa inviata dall’istituzione di contatto rilevi che l’interazione delle decisioni adottate dai diversienti previdenziali di più Stati abbia influito negativamente sui propri diritti, può chiedere la revisionedelle decisioni da parte delle istituzioni direttamente interessate entro i termini stabiliti dalle rispettivelegislazioni. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento del P1 e il risultato del riesame saràcomunicato per iscritto al richiedente.

Pensioni: richiesta del formulario P1in materia di decisioni comunitarie

PremessaSi fa seguito alla circ. n. 82dell’1.7.2010, avente per og­getto: «regolamento (Ce) n.883 del 29.4.2004, pubbli­cato sulla Gazzetta Ufficialedell’Unione europea L; 200del 7.6.2004, come modifi­cato dal regolamento (Ce) n.988 del 16.9.2009, e rego­lamento di applicazione (Ce)n. 987 del 16.9.2009, pub­blicati sulla G.U. dell’Unioneeuropea L 284 del 30.10.2009, relativi al coordinamento deisistemi nazionali di sicurezza sociale ­ disposizioni di caratteregenerale» e alla circ. n. 88 del 2.7.2010, avente per oggetto:«regolamento (Ce) n. 883 del 29.4.2004, pubblicato sullaG.U. dell’Unione europea L 200 del 7.6.2004, come modifi­cato dal regolamento (Ce) n. 988 del 16.9.2009, e regola­mento di applicazione (Ce) n. 987 del 16.9.2009, pubblicatisulla G.U. dell’Unione europea L 284 del 30.10.2009, relativial coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale ­disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche», per co­municare quanto segue. Come noto, dall’1.5.2010 sono appli­cabili le nuove disposizioni in materia di prestazioni pensioni­stiche contenute in particolare negli artt. da 44 a 60 delregolamento di base e da 43 a 53 del regolamento di applica­zione. Con la presente circolare viene trasmesso, dopo la pub­blicazione da parte dei competenti organismi comunitari inapplicazione delle citate disposizioni, il formulario comunitarioP1 «Nota riepilogativa delle decisioni attinenti alla pensione»,con il quale l’istituzione di contatto riepiloga le decisioni adot­tate dalle istituzioni interessate.Tale formulario è denominato anche documento portatile, in

quanto certificazione da rila­sciare all’interessato.

Iter proceduraleIn base all’art. 48 del regola­mento di applicazione, ogniistituzione comunica al ri­chiedente la decisione adot­tata ai sensi della legislazioneda essa applicata, specifican­do i mezzi e i termini per uneventuale ricorso (vedi lacirc. n. 88 del 2.7. 2010,

punto 16). L’istituzione di contatto, una volta ricevuta la comu­nicazione delle decisioni prese da ciascuna istituzione in cau­sa, trasmette alle altre istituzioni interessate una nota cheriepiloga tutte le decisioni con il PAPER SED P7000 (E211per l’Inps durante il periodo transitorio, vedi circ. n. 82 del­l’1.7.2010, punto 2). La nota riepilogativa è notificata al richie­dente attraverso il formulario P1. Il richiedente, qualora dallanota riepilogativa inviata dall’istituzione di contatto rilevi chel’interazione delle decisioni adottate da due o più istituzioniabbia influito negativamente sui propri diritti, può chiedere larevisione delle decisioni da parte delle istituzioni direttamenteinteressate entro i termini stabiliti dalle rispettive legislazioni,indicati nelle decisioni nazionali e, in futuro, nel PAPER SEDP6000, di prossima pubblicazione. Tali termini decorronodalla data di ricevimento del P1 e il risultato del riesame ècomunicato per iscritto al richiedente.

Istruzioni operativeomissis

Allegato n. 1 Omissis

Inps - Circolare 28 dicembre 2010, n. 165

Oggetto: Regolamentazione comunitaria: pre-stazioni pensionistiche e formulario P1

Sommario: Trasmissione del documento portati-le P1, denominato «Nota riepilogativa delle deci-sioni attinenti alla pensione», a seguito dell’entra-ta in vigore dei nuovi regolamenti comunitari

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Argomento ­ Il Ministero del lavoro (Dm 21 luglio 2010, G.U. 3 novembre 2010, n. 257; in Guida alLavoro n. 44/2010, pag. 48) ha approvato i nuovi valori di riferimento per il calcolo delle renditeerogate agli infortunati, con decorrenza 1° luglio 2010:1) la retribuzione media giornaliera è pari a 68,84 euro;2) la retribuzione minima è pari a 14.456,40 euro e quella massima a 26.847,60 euro e tale valoredovrà essere, tra l’altro, applicato per calcolare i premi dovuti dai collaboratori coordinati e continuativinonché a progetto;3) la retribuzione convenzionale annua per il settore agricolo è pari a 21.818,23 euro;4) la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e permorte a favore di proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali e adottivi del settoreagricolo, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende è fissata in 14.456,40 euro;5) l’assegno una tantum da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agliaventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2010, è fissato in euro 1.907,24;6) per i medici colpiti da malattia professionale a seguito dell’azione di raggi X e sostanze radioattive laretribuzione convenzionale annua è pari a 55.168,26 euro;7) per i tecnici di radiologia in relazione agli eventi verificatisi nel 2009 e 2010 a seguito dell’esposizio­ne a raggi X e a sostanze radioattive la retribuzione convenzionali annua è pari a 24.514,73 euro.Novità ­ Sulla base delle rideterminazione delle nuove rendite dal 1° luglio 2010, l’Inail ha provveduto ariliquidare in automatico le rendite in corso di erogazione.In particolare, per il settore agricolo, la circolare dell’Inail dettaglia i nuovo valori:1) la retribuzione base è pari per i lavoratori a tempo determinato a 21.818,23 euro, mentre per quelli atempo indeterminato con rendita decorrente dall’1.1.1982 è compresa tra il minimale e il massimaleindicati;2) per lavoratori a tempo indeterminato la cui rendita è antecedente all’1.1.1982 e lavoratori autonomiagricoli con rendita antecedente all’1.6.1993, la base retributiva è la retribuzione convenzionale sopraindicata;3) per i lavoratori autonomi con rendita successiva all’1.6.1993 la base di calcolo è pari a 14.456,40euro.Riliquidazioni decentrate ­ Restano affidate alle sedi territoriali le riliquidazioni delle rendite esclusedalla gestione centralizzata, quelle unificate e quelle cessate dopo il 1° luglio 2010.

Inail: riliquidazione delle renditecon decorrenza 1° luglio 2010

Quadro normativoDpr n. 1124 del 30 giu­gno 1965: «Testo unicodelle disposizioni per l’as­sicurazione obbligatoriacontro gli infortuni sul la­voro e le malattie profes­sionali» e successive mo­difiche ed integrazioni.Artt. 76­80­85­116­124­218­223­ 235».Dpr n. 448 del 27 aprile 1968: criteri per il calcolodella retribuzione dei lavoratori subordinati a tempoindeterminato in agricoltura.Legge n. 780 del 27 dicembre 1975: «Norme concer­nenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazionedegli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidatiin capitale».Legge n. 251 del 10 maggio 1982: «Norme in materiadi assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le ma­lattie professionali».

Circolare Inail n. 24 del12 maggio 1982: «Legge26 febbraio 1982, n. 54.Conversione in legge conmodificazioni del decretolegge 22 dicembre 1981,n. 791 recante disposizioniin materia previdenziale».Circolare Inail n. 41dell’11 luglio 1985:«Speciale assegno conti­

nuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modi­ficata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove normeprocedurali. Modifica dei moduli 67bis ­ Protocollo del­le domande e delle concessioni dello speciale assegnocontinuativo mensile».Circolare Inail n. 56 del 6 novembre 1991: «Rivaluta­zione biennale delle prestazioni economiche per infortu­nio sul lavoro e malattia professionale dei settori indu­striale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalu­tazione annuale delle prestazioni economiche per i medici

Inail - Circolare 5 gennaio 2011, n. 1

Oggetto: Prestazioni economiche per infortu-nio sul lavoro e malattia professionale: settoreindustria, agricoltura, medici radiologi e tecnicisanitari di radiologia autonomi. Rivalutazioneannuale con decorrenza 1° luglio 2010

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colpiti da malattie causate dall’azione dei raggi X e dasostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991».Legge n. 243 del 19 luglio 1993: «Conversione inlegge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanzapubblica».Legge n. 81 dell’11 marzo 2006: «Conversione inlegge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori del­l’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché inmateria di fiscalità d’impresa».Legge n. 296 del 27 dicembre 2006: «Disposizioniper la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria 2007)» art. 1, comma778.Delibera del Presidente commissario straordinarion. 69 del 10 aprile 2010: «Rivalutazione delle presta­zioni economiche per infortunio sul lavoro e malattiaprofessionale con decorrenza 1° luglio 2010 per i setto­ri Industria, Agricoltura, Medici Radiologi e Tecnici Sa­nitari di Radiologia autonomi».Decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali del 21 luglio 2010: «Rivalutazioni delle presta­zioni economiche per infortunio sul lavoro e malattiaprofessionale con decorrenza 1° luglio 2010 nel settoreindustria» (G.U. n. 257 del 3 novembre 2010)(1).Decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali del 21 luglio 2010: «Rivalutazioni delle presta­zioni economiche per infortunio sul lavoro e malattiaprofessionale con decorrenza 1° luglio 2010 nel settoreagricoltura» (G.U. n. 257 del 3 novembre 2010)(2).Decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali del 21 luglio 2010: «Rivalutazione delle presta­zioni economiche per infortunio sul lavoro e malattiaprofessionale con decorrenza 1° luglio 2010, dei mediciradiologi» (G.U. n. 257 del 3 novembre 2010)(3).Decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali del 21 luglio 2010: «Determinazione della re­tribuzione convenzionale annua da assumersi a baseper la liquidazione e la rivalutazione delle rendite afavore dei tecnici sanitari di radiologia medica autono­mi, decorrenza 1° luglio 2010» (G.U. n. 257 del 3novembre 2010)(4).

PremessaSulla base dei decreti ministeriali citati nel Quadro nor­mativo, è stata approvata la rivalutazione delle presta­zioni economiche per infortunio sul lavoro e malattiaprofessionale nel settore industriale, agricolo, mediciradiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi adecorrere dal 1° luglio 2010.Di conseguenza, con la presente circolare vengono di­stintamente illustrati i riferimenti retributivi per proce­dere alla prima liquidazione delle prestazioni, allariliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gliindirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini dellariliquidazione.

Liquidazione delle prestazioni renditeper inabilità permanenteIn sede di prima liquidazione delle rendite per inabilitàpermanente, operano le misure retributive di seguitoindicate.

Nel settore industriale, la retribuzione media giorna­liera per la determinazione del massimale e del minima­le della retribuzione annua è fissata in euro 68,84(5).

Retribuzione annua minima Euro 14.456,40Retribuzione annua massima Euro 26.847,60

Nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale an­nua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro21.818,23(6).In particolare:

Lavoratori su-bordinati a tem-po determinato

Su retribuzione annuaconvenzionale

Euro21.818,23

Lavoratorisubordinatia tempo

indeterminato

Su retribuzioneeffettiva compresaentro i limiti previsti

per il settore industriale:minimo

massimo

Euro14.456,40

Euro26.847,60

Lavoratoriautonomi

Su retribuzione annuaconvenzionale

Euro14.456,40(1)

(1) Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratoridell’industria.

Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X edelle sostanze radioattive, opera la seguente misuraretributiva annua a decorrere dal 1° luglio 2010:

Retribuzione convenzionale Euro 55.168,26

Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomioperano la seguenti misure retributive annue a de­correre dal 1° luglio 2010:

Eventi anno2005

e precedenti

24.094,54 x 1,0075 = 24.275,25

Eventi anno2006

23.916,42 x 1,0075 = 24.095,79

Eventi anno2007

24.547,42 x 1,0075 = 24.731,53

Eventi anno2008

24.338,48 x 1,0075 = 24.521,02

Eventi anni2009 e 2010

24.332,24 x 1,0075 = 24.514,73

Assegno una tantum in caso di morteNei settori industriale e agricolo l’importo dell’asse­gno una tantum per i superstiti è fissato nella misura dieuro 1.907,24.Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi Xe delle sostanze radioattive, l’importo dell’assegnouna tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzionedi euro 55.168,26 secondo le seguenti percentuali:­ un terzo della retribuzione per sopravvivenza del co­niuge con figli aventi i requisiti;­ un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge odei soli figli aventi i requisiti;­ un sesto negli altri casi.

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Indennità giornaliera per inabilitàtemporanea assoluta in agricolturaI riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Lavoratori subordi-nati a tempo

determinato(1) Su retribuzione effettivagiornaliera, fatto salvo

il limite minimo di

Euro38,96(2)

Lavoratori subordi-nati a tempo

indeterminatoLavoratoriautonomi

Su retribuzione giorna-liera minima prevista

per il settore industriale:

Euro43,79(3)

(1) Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modifi-cazioni in legge n. 81 dell’11 marzo 2006.(2) Legge n. 54/1982 e circolare Inail n. 24/1982.(3) Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d).

Riliquidazione delle prestazioni in corsoAlle operazioni di riliquidazione delle prestazioni incorso, di seguito indicate, ha provveduto direttamente laDirezione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomu­nicazioni(7), secondo i seguenti criteri.

Rendite per inabilità permanente

Settore industrialeI coefficienti di rivalutazione delle basi retributive so­no(8):

Per l’anno 2008 e precedenti: 1,0075Per l’anno 2009 e I semestre 2010 1,0000

Settore agricoloLa riliquidazione delle prestazioni per il settore agricoloavviene come di seguito indicato:

Lavoratori subordi-nati a tempodeterminato

Su retribuzioneannua

convenzionale

Euro21.818,23(1)

Lavoratori subordi-nati a tempo inde-terminato: renditecon decorrenza dal1° gennaio 1982

Su retribuzioneeffettiva compresaentro i limiti previsti

per il settoreindustriale:

minimomassimo

Euro14.456,40

Euro26.847,60

Lavoratori subordi-nati a tempo inde-terminato: rendite

con decorrenzaanteriore al

1° gennaio 1982

Su retribuzioneannua

convenzionaleEuro

21.818,23

Lavoratori autono-mi: rendite con de-correnza anterioreal 1° giugno 1993

Su retribuzioneannua

convenzionaleEuro

21.818,23

Lavoratori autono-mi: rendite condecorrenza dal1° giugno 1993

Su retribuzioneminimale

del settoreindustriale

Euro14.456,40(2)

(1) Dpr n. 448 del 27 aprile 1968.(2) Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d).

Integrazione renditaPer i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2010non definiti entro la data in cui si è proceduto adeffettuare la rivalutazione (15 novembre 2010), il paga­mento della prestazione integrativa deve essere effet­tuato tenendo conto dell’importo del rateo di renditarivalutato.

Assegno per assistenzapersonale continuativaL’importo dell’assegno per assistenza personale conti­nuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fis­sata per le rendite del settore industriale ed agricolo, edammonta ad euro 475,99(9).

Assegni continuativi mensiliGli importi degli assegni continuativi(10) vengono rivalu­tati nella stessa misura percentuale delle rendite, comedi seguito indicato:

Inabilità (%) Settoreindustriale

Settoreagricolo

Da 50 a 59 Euro 267,12 Euro 334,58Da 60 a 79 Euro 374,76 Euro 466,87Da 80 a 89 Euro 695,78 Euro 801,50

Da 90 a 100 Euro 1.071,93 Euro 1.136,12100 + a.p.c. Euro 1.548,57 Euro 1.612,13

Indirizzi operativi alle unità territorialiai fini della riliquidazioneLe Unità territoriali dovranno occuparsi delle seguentiriliquidazioni:a) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizza­ta(11);b) gli speciali «assegni continuativi mensili ai superstitidi infortunati e tecnopatici deceduti per cause estraneeall’infortunio ed alla malattia professionale»(12), che al 1°luglio 2010 dovranno essere adeguati(13) alle renditeriliquidate sui nuovi limiti retributivi(14);c) le prestazioni segnalate con gli appositi tabulati inviatiannualmente dalla Direzione Centrale per i Servizi In­formativi e Telecomunicazioni:1. liquidazioni particolari (cod. 2­3);2. rendite cessate successivamente al 1° luglio 2010 peri settori industria ed agricoltura e medici radiologi;3. rendite unificate.Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificatedi competenza fino all’anno 2009, va nuovamente ope­rata la scelta della retribuzione più favorevole(15).In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° luglio2010 per i settori industria, agricoltura, medici radiologie tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Dire­zione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunica­zioni ha provveduto alla riliquidazione delle renditesulla base delle retribuzioni già acquisite.

Rivalutazione prestazioni particolaria seguito di rettifica per erroreCon effetto dall’anno 2006(16), è stata prevista la rivalu­tazione delle prestazioni particolari(17) (cod. 7­8­9), cioè

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quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica pererrore(18).Queste prestazioni verranno rivalutate in automaticocon il rateo di gennaio 2010, sempre che siano stateeffettuate le verifiche reddituali, altrimenti si azzerano.

Inoltro dei tabulaticon i dati della rivalutazioneLa Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Teleco­municazioni ha inviato un apposito tabulato con i dati asuo tempo contenuti nei moduli 150/I mecc. e 151/Imecc. alle Direzioni regionali, per la distribuzione alledipendenti Unità operative, nonché alle Direzioni pro­vinciali di Trento e di Bolzano ed alla Sede regionale diAosta.

Comunicazione del provvedimentodi riliquidazione e indagine anagraficaLa Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Teleco­municazioni ha inviato agli interessati, come di consue­to, la comunicazione concernente il provvedimento diriliquidazione delle rendite con l’indicazione del relati­vo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/Imecc.Tali moduli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto lasituazione delle «quote integrative» e delle «rendite asuperstiti» come risulta memorizzata negli archivi ma­gnetici.In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario devecomunicare alla Sede competente i propri dati anagrafi­ci aggiornati, entro 15 giorni dalla data di ricevi­mento dei moduli sopra citati, compilando la dichia­razione stampata sul retro.Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei redditua­ri, provvederanno alla scansione ed aggiornamento deinuovi dati secondo le procedure in uso.

Azione di surroga e regressoaggiornamento valori capitali delle renditeAl fine di consentire con la massima sollecitudine laformulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudi­ziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni disurroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il

montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1° luglio2010 per i settori industria, agricoltura, medici radiologie tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.Le Unità operative procederanno quindi al conteggiodei ratei di rendita fino al 30 giugno 2010.Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competen­ti Avvocature regionali dovranno chiedere il rinvio dellecause ­ tanto in primo grado, quanto in sede di appello ­per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclu­sioni già rese.

Allegati:Allegato 1 ­ Dm 21 luglio 2010, omissis, in Guida alLavoro n. 44/2010, pag. 48Allegato 2 ­ Dm 21 luglio 2010, omissis, in Guida alLavoro n. 44/2010, pag. 49Allegato 3 ­ Dm 21 luglio 2010, omissis, in Guida alLavoro n. 44/2010, pag. 52Allegato 4 ­ Dm 21 luglio 2010, omissis, in Guida alLavoro n. 44/2010, pag. 51Allegato 5 ­ Rendite per inabilità permanente in corsodi godimento alla data del 1° luglio 2010 criteri diriliquidazione ­ Omissis

Note:(1) Allegato 1.(2) Allegato 2.(3) Allegato 3.(4) Allegato 4.(5) Decreto ministeriale del 21 luglio 2010.(6) Decreto ministeriale del 21 luglio 2010.(7) Allegato 4.(8) Testo unico, art. 116 e decreto ministeriale del 15 ottobre2004.(9) Testo unico, artt. 76 e 218 e legge n. 251/1982.(10) Testo unico, artt. 124 e 235 e legge n. 780/1975.(11) Allegato 4: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15,penultimo e ultimo capoverso.(12) Legge n. 248/1976.(13) Legge n. 251/1982, art. 11.(14) Circolare n. 41/1985.(15) Testo unico, art. 80.(16) Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 778.(17) Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 11.(18) Decreto legge n. 115 del 30 giugno 2005, art. 14, conver­tito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005.

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