Cenni storici, inquadramento giuridico, sicurezza sul lavor0 · di lavoro a chiamata, temporaneo,...

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Cenni storici, inquadramento giuridico, sicurezza sul lavor0 TääA _â|z| ctÇát *Leconsiderazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza.

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Cenni storici, inquadramento giuridico, sicurezza sul lavor0

TääA _â|z| ctÇát*Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun

modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza.

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� Il lavoro accessorio viene introdotto nel nostro ordinamento,sulla base dell’esperienza belga, dove le prestazioni di tipoaccessorio sono rese nell’ambito di un rapporto triangolare tral’Ale (Agence Locale pour l’Emploi che si configura comedatore di lavoro), lavoratore e utilizzatore (una sorta disomministrazione di manodopera destinata a particolarisoggetti e che viene in qualche modo ripresa in Francia con ladisciplina di sviluppo ai servizi alla famiglia, i cd. chéquesemploi – service universels disciplinati dagli articoli L1271-1 eemploi – service universels disciplinati dagli articoli L1271-1 eL1271-5 del Code du Travail);

� il lavoro accessorio è pagato con i cd. chéques Ale checorrispondono alla retribuzione oraria spettante al lavoratore

� infine il Governo finanzia un rimborso a favore dell’impresa cheha assunto il lavoratore, facendosi così carico dell’inserimentoprofessionale di soggetti generalmente poco qualificati e arischio di esclusione sociale.

Avv. Luigi Pansa

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� Art. 4.(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite)

d) Ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio,in generale e con particolare riferimento a opportunità diin generale e con particolare riferimento a opportunità diassistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini dilucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio diesclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercatodel lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabiliattraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certoammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell’articolo5, ad adeguati meccanismi di certificazione;

Avv. Luigi Pansa

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� 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di naturameramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque nonancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenzadomiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

b) dell'insegnamento privato supplementare;c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici emonumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per losvolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturaliimprovvisi, o di solidarietà.

e bis) dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del C.C., limitatamente al commercio, alturismo e ai servizi. (L 80/2005)

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari,configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi pertali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore atrenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non dannocomplessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro a 5 mila euro sempre nelcorso di un anno solare.

Avv. Luigi Pansa

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� Il lavoro accessorio nella sua originaria versione, si collocaal di fuori del ciclo produttivo dell’impresa, perché ilcommittente/datore di lavoro non è un imprenditore intesoin senso tradizionale e le energie lavorative sono impiegatein attività che si svolgono, appunto, al di fuori dell’impresa(famiglie ed enti senza fini di lucro).

� Il legislatore nella originaria versione dell’istituto, sembraconfigurare il lavoro occasionale di tipo accessorio come unconfigurare il lavoro occasionale di tipo accessorio come unsottotipo del contratto di lavoro autonomo, e lo pone inassonanza con il lavoro occasionale descritto nel comma 2dell’art. 61, anch’esso qualificato da un duplice criterioquantitativo, temporale e pecuniario (5 mila euro nell’arcodi 30 giorni), con il quale però il lavoro accessorio non hanulla in comune visto che il primo è sganciato da ognifinalità di controllo del lavoro sommerso.

Avv. Luigi Pansa

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� Il fine delle prestazioni di lavoro accessorio:� garantire una minima tutela a soggetti che hanno

difficoltà ad accedere o permanere nel mercato dellavoro ;

� favorire l’inserimento lavorativo di fasce debolimaggiormente utilizzate in modo irregolare.;

� perseguire regolarizzazione ed emersione.

� La dottrina trascura la questione della qualificazionedell’istituto a fronte della semplificazione del rapportodi lavoro attraverso il ricorso ai buoni lavoro

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� Alcuni Autori inquadrano il lavoro accessorio nell’areadella parasubordinazione argomentando dallacollocazione sistematica dell’istituto, dai limitiquantitativi e dalla precostituzione dell’oggetto dellaprestazione (M. Borzaga);

� Altri lo considerano – a seguito della natura nonprofessionale della attività esercitata dal committente– al di fuori «dell’area sia del lavoro subordinato che– al di fuori «dell’area sia del lavoro subordinato chedel lavoro autonomo coordinato»(E. Ghera);

� Altri ancora riconducono la fattispecie a una ipotesispeciale di prestazione d’opera o a un rapporto specialemunito di una disciplina tipica in materia retributiva econtributiva (M. Pedrazzoli, A. Bollani).

Avv. Luigi Pansa

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� Secondo altra opinione il sistema dei buoni,costituirebbe una mera modalità di pagamento delcompenso mentre la disciplina degli altri profilidipenderebbe dalla qualificazione del rapportocome autonomo o subordinato (A. Lo Faro);

� Vi è poi chi ritiene che il legislatore ha costruito unistituto non contrattuale mediante il quale haistituto non contrattuale mediante il quale hainteso istituire nuove figure di contribuenti per farfronte a esigenze di cassa inventando «un lavoroinesistente (o esistente come lavoro gratuito) persottoporlo a contribuzione». In questa prospettivaciò che rileva è la prestazione, non il contratto (P.Bellocchi).

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� Il lavoro accessorio «di prima generazione» sembradunque costituire un modello che, sul piano dellatipicità sociale tende a «inserirsi tra subordinazione eautonomia e tra mercato e non mercato» (M.D’Antona).D’Antona).

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� Il lavoro accessorio “di seconda generazione” siatteggia a fattispecie simile se non addiritturasovrapponibile rispetto al modello legale tipico (art.2094).

� Diversamente da questo, appare caratterizzato da unavistosa differenza «quantitativa» della disciplina e,quindi, delle tutele.

Avv. Luigi Pansa

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�L’ambito oggettivo,è stato ampliato:odall’art. 22, legge n. 133/2008;odall’art. 7-ter, comma 12, legge n.

33/2009;33/2009;odalla legge n. 102/2009.

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� In conseguenza dei recenti interventi normativi:

� non c’è più alcun limite per quanto riguarda icommittenti o beneficiari.

� diversamente dalle indicazioni della legge n. 30/2003 ha� diversamente dalle indicazioni della legge n. 30/2003 hasubìto una eterogenesi dei fini essendo ormai ammessosia nelle impresa familiare (già dal 2005 per i settori delcommercio, turismo e servizi, ma in passatolimitatamente a particolari tipologie di lavoratori) sia inogni altro settore produttivo (dopo le riforme del 2008 e2009).

Avv. Luigi Pansa

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� A seguito dell’abrogazione dell’art. 71 le prestazionioccasionali di tipo accessorio possono essere rese da:a) tutti coloro che ne abbiano interesse per le attività

indicate nell’art. 70, comma 1, lett. a, b, c, d, f, g, h;b) pensionati titolari di trattamento pensionistico inb) pensionati titolari di trattamento pensionistico in

regime obbligatorio;c) giovani;d) casalinghe;e) disoccupati e cassaintegrati .

Avv. Luigi Pansa

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� Il pagamento della prestazione va effettuato consegnandoal lavoratore esclusivamente dei buoni lavoro (c.d.voucher) del valore nominale di 10,00 euro.

� Tale importo comprende:� la contribuzione a favore della gestione separata Inps pari al

13% (viene accreditata sulla posizione individuale13% (viene accreditata sulla posizione individualecontributiva del lavoratore);

� l’assicurazione anti-infortuni Inail pari al 7%;� un compenso pari al 5% a favore del concessionario per la

gestione del servizio.

� Il valore netto del buono di 10,00 euro nominali (vale a direil corrispettivo netto della prestazione in favore dellavoratore) risulta, quindi, pari a 7,50 euro.

Avv. Luigi Pansa

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� Le parti possono utilizzare il voucher:� Cartaceo;� Telematico.

� A partire dal mese di Aprile 2010 è possibile acquistaree riscuotere i buoni lavoro nelle tabaccherie PEAe riscuotere i buoni lavoro nelle tabaccherie PEA(Punto Emissione Autorizzato).

Avv. Luigi Pansa

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� Il lavoro accessorio, almeno sulla base dell’enunciatonormativo, non richiede alcuna formalità – neppure aifini della prova – per quanto riguarda l’assunzione.

� Ne segue che i prestatori di lavoro accessorio nondevono essere iscritti nel Libro unico.

L’unico adempimento obbligatorio è rappresentato� L’unico adempimento obbligatorio è rappresentatodalla comunicazione preventiva che il committentedeve effettuare all’INAIL.

Avv. Luigi Pansa

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� Le attività lavorative di cui al comma 1 dell’art. 70configurano rapporti di natura meramente occasionalee accessoria se non danno complessivamente luogo acompensi superiori a 5 mila euro per singolocommittente nell’anno solare;committente nell’anno solare;

� Il limite riguarda il rapporto tra singolo lavoratore esingolo beneficiario e qualifica la relazione giuridicatra due i soggetti come relazione bilaterale legata daun vincolo di corrispettività

Avv. Luigi Pansa

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� Tra le parti, l’accordo si perfeziona nel momento in cuiil prestatore di lavoro accetta di prestare lavoroaccessorio,trova, dunque, applicazione l’art. 1326,comma 1, cod. civ..

� L’accordo tra le parti, sembra costituire la fase inizialedi un contratto a formazione progressiva nel quale ilprocedimento amministrativo è necessario sia per lalegittimità dello stesso sia per dare inizio allaesecuzione.

Avv. Luigi Pansa

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� Le prestazioni di lavoro accessorio vengono resenell’ambito di un contratto bilaterale con prestazionicorrispettive in cui l’interesse delle parti è quello delloscambio tra prestazioni di lavoro e pagamento dellestesse mediante il sistema del voucher.

� Nel quadro di una minima formalizzazione negoziale è� Nel quadro di una minima formalizzazione negoziale èdunque possibile inserire una relazione contrattuale,potenzialmente di durata, finalizzata non tanto allaproduzione di un opus o più opera o servizi quanto allamessa a disposizione di energie lavorative utilizzabiliin determinati settori e fino a un determinato tettoeconomico.

Avv. Luigi Pansa

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� Resta ambigua la natura giuridica e incerta la collocazionedi tale tipologia negoziale considerato che la strutturalegale del contratto non prevede né esclude (come, adesempio, per il lavoro a progetto) l’assoggettamento aeterodirezione.

� Per quanto concerne la qualificazione del lavoro accessorionon sembra che il legislatore si sia posto il problema diqualificarlo, né ha voluto tramutarlo in una chimera, "unibrido tra lavoro autonomo subordinato“, semplicemente havoluto introdurre un contratto di lavoro particolarmenteibrido tra lavoro autonomo subordinato“, semplicemente havoluto introdurre un contratto di lavoro particolarmentesemplificato nelle procedure ( P. Ichino).

� Il nuovo lavoro accessorio, esteso ormai a tutti i settoriproduttivi, si pone a metà strada tra contratto flessibile –per il quale appare scontata la collocazione all’interno delcontratto di lavoro subordinato – il contratto speciale, alquale la disciplina generale è applicabile in quantocompatibile, e il lavoro coordinato e continuativo.

Avv. Luigi Pansa

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� La definizione di «occasionale e accessorio», chedovrebbe qualificare le prestazioni di lavoro inrelazione alla attività principale o prevalente delcommittente/datore di lavoro, è fornita dal legislatoreesclusivamente nei termini quantitativo/temporaliesclusivamente nei termini quantitativo/temporalidell’art. 70, comma 2 (5 mila euro in un anno solare),che non sciolgono il nodo della qualificazione delrapporto.

Avv. Luigi Pansa

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� La natura di accessorietà comporta che le attivitàdisciplinate dall’articolo 70 del citato decreto legislativo n.276/2003 debbano essere svolte direttamente a favoredell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite diintermediari.

� Per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbonointendersi attività lavorative di natura meramenteintendersi attività lavorative di natura meramenteoccasionale e accessoria, non riconducibili a tipologiecontrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoroautonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con lasola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali eassicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro neroe irregolare.

� Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapportodiretto tra prestatore e utilizzatore finale.

Avv. Luigi Pansa

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� Il principio della occasionalità è stato nella sostanzafrantumato, dando la possibilità alle parti di utilizzarela prestazione nel lungo arco di un anno e per piùcommittenti. E' vero che l'aggettivo è rimasto, matrattasi di mera forma, contraddetta nella sostanzadella legge. E', quindi, inesatto quanto a più ripresecontinua a ripetere l'Inps, cioè che sono prestazionioccasionali di tipo accessorio “quelle prestazioni che sioccasionali di tipo accessorio “quelle prestazioni che siqualificano per tratti di discontinuità e non sonoriconducibili a specifiche tipologie di contratti dilavoro, con la finalità di far emergere prestazioni oggirese in forma irregolare e non coperte da disposizioninormative“(P. Ichino).

Avv. Luigi Pansa

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� Secondo l'Inps troverebbero spazio di applicazione nellavoro accessorio soltanto prestazioni discontinue, formeresiduali "non riconducibili a specifiche tipologie dicontratti di lavoro subordinato ed autonomo". Ma l'Inpsnon spiega quali siano le tipologie di lavoro nondisciplinate dalla legge, sia di natura autonoma chesubordinata.

� Anche una prestazione di un sol giorno, e, quindi,occasionale e discontinua potrebbe rientrare nell'ambitodel rapporto di lavoro subordinato, oppure nelle formadel rapporto di lavoro subordinato, oppure nelle formacoordinata e continuativa di cui all'art. 61, comma 2,ovvero ancora nella forma di cui all'art. 2222 c.c.; anche icontratti cosiddetti atipici, che atipici non sono (tempodeterminato, lavoro intermittente, lavoro a chiamataecc.), in realtà, sono minuziosamente disciplinati: nonesiste alcuna prestazione di natura subordinata che nonsia regolata generalmente dall'art. 2094 c.c. e segg.,nonché dai vari sottotipi di lavoro flessibile (P. Ichino).

Avv. Luigi Pansa

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� Le prestazioni lavorative rese dagli steward sonoprestazioni rese in regime di subordinazione.

� Qualora siano state utilizzati contratti aventi naturaautonoma il personale ispettivo «provvederà aautonoma il personale ispettivo «provvederà adiffidare i datori di lavoro a regolarizzare la posizionedei lavoratori interessati anche attraverso le tipologiecontrattuali del lavoro subordinato, anche conmodalità part-time, intermittente o accessorio, nelrispetto, evidentemente, dei presupposti di legge».

Avv. Luigi Pansa

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� È esclusa la possibilità di reclutare glisteward attraverso contratti di lavoroautonomo (art. 2222) anche occasionale(art. 61, comma 2, d.lgs. n. 276).

� Emerge la possibilità di ricondurre il lavoroaccessorio nell’area del lavoro subordinato eaccessorio nell’area del lavoro subordinato ela fungibilità tra le due fattispecie.

� Sono riconducibili al modello del lavoroaccessorio anche attività rigidamenteorganizzate ed eterodirette.

Avv. Luigi Pansa

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� “Se due tipi di lavoro sono ambedue riconducibiliall’art. 35, potrà certamente esserci una differenzanelle regole apprestate in adempimento dellanorma costituzionale, ma la differenza normativanorma costituzionale, ma la differenza normativadovrà trarre adeguata giustificazione dalladifferenza tra le due fattispecie: non saràsufficiente affermarne la diversità.” (M. G.Garofalo).

Avv. Luigi Pansa

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� La Corte Costituzionale ha affermato che “non sarebbecomunque consentito al legislatore negare laqualificazione giuridica di rapporti di lavorosubordinato a rapporti che oggettivamente abbianotale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delletale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità dellenorme inderogabili previste dall’ordinamento per dareattuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettatidalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato”.

Avv. Luigi Pansa

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Art. 3.(Campo di applicazione)8. Nei confronti dei lavoratori che effettuanoprestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensidell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni eintegrazioni, il presente decreto legislativo e tutte lesettembre 2003, n. 276, e successive modificazioni eintegrazioni, il presente decreto legislativo e tutte lealtre norme speciali vigenti in materia di sicurezza etutela della salute si applicano con esclusione deipiccoli lavori domestici a carattere straordinario,compresi l'insegnamento privato supplementare el'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agliammalati e ai disabili.

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Art. 89. Definizioni

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo siintendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguitodenominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui sidenominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui sieffettuano lavori edili o di ingegneria civile il cuielenco è riportato nell'allegato X;

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ALLEGATO X -Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo

89 comma 1, lettera a)1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,

conservazione, risanamento, ristrutturazione oequipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o losmantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, inmuratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altrimateriali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e leparti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per laparti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per laparte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere dibonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gliscavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricatiutilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

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Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medicocompetente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalleindicazioni fornite dalla Commissione consultiva dicui all’art. 6

2. La sorveglianza sanitaria comprende:a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza

di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore èdi controindicazioni al lavoro cui il lavoratore èdestinato al fine di valutare la sua idoneità allamansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato disalute dei lavoratori ed esprimere il giudizio diidoneità alla mansione specifica.

Avv. Luigi Pansa

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Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigenteg) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze

previste dal programma di sorveglianza sanitaria(ammenda da 2.000 a 4.000 euro).

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione

manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore dilavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ailavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre aimezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezziadeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta lamovimentazione manuale di detti carichi, tenendo contodell’allegato XXXIII, ed in particolare:

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cuiall’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e deifattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII(arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400).

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1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratorericeva una adeguata informazione:a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla

attività della impresa in generale;b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta

antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun

lavoratore riceva una adeguata informazione:lavoratore riceva una adeguata informazione:a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta,

le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali inmateria;

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparatipericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previstedalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

Avv. Luigi Pansa

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Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nelcaso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o adun lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle impreseaffidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratoriaffidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratoriautonomi in relazione alle funzioni o ai lavori daaffidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.(arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da1.000 a 4.800 euro)

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ALLEGATO XVII -Idoneità tecnico professionale

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con

oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;b) specifica documentazione attestante la conformità alle

disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneitàd) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità

sanitaria ove espressamente previsti dal presente decretolegislativo;

e) documento unico di regolarità contributiva.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidatariaverifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con glistessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratoriautonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

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Art. 70. - Definizione e campo di applicazione

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendonoattività lavorative di natura occasionale resenell'ambito:

e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali,e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali,le scuole e le università, il sabato e la domenica edurante i periodi di vacanza da parte di giovani conmeno di venticinque anni di età se regolarmenteiscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolasticodi qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gliimpegni scolastici, ovvero in qualunque periododell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studipresso l'università;

Avv. Luigi Pansa

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� Sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età,regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istitutoscolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque,aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbonopossedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionaleda parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

� Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3febbraio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali):

a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10gennaio;

b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica dellePalme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30settembre.

• I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionaleanche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno.

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Art. 1

1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni,di seguito indicati ‘‘minori”, che hanno un contratto odi seguito indicati ‘‘minori”, che hanno un contratto oun rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinatodalle norme vigenti.

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� L’art.2 afferma chiaramente che la L. n.977/67 non siapplica agli adolescenti addetti a lavori occasionali odi breve durata concernenti:� servizi domestici in ambito familiare;� le prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole,� le prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole,

né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.

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� La Legge 17 ottobre 1967, n. 977 come modificata dalD. Lgs. 345/99 prevede che il datore di lavoro, prima diadibire i minori al lavoro ed ad ogni modifica rilevantedelle condizioni di lavoro, deve effettuare lavalutazione del rischio prevista dall’art. 28 del D. Lgs.81/2008.81/2008.

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• L’ammissione al lavoro del minorenne è subordinataall’effettuazione di una visita medica preventiva che neaccerti l’idoneità alla specifica attività lavorativa cuisarà adibito (art. 8, legge n. 977/1967, come modificatodall’art. 9, D.lgs n. 345/1999 e dal D.lgs n. 262/2000).dall’art. 9, D.lgs n. 345/1999 e dal D.lgs n. 262/2000).

• L’idoneità alla mansione del minorenne deve essereinoltre accertata periodicamente fino alla maggiore etàmediante visite da effettuarsi ad intervalli nonsuperiori ad un anno.

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Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66Art. 1

Finalità e definizioni2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive

comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;e) "lavoratore notturno":1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre

ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una

parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratticollettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è consideratolavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 orelavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; ilsuddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempoparziale;

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� Nell'interpretare tale norma è sorto il problema se glianzidetti requisiti siano da ritenersi concorrentiovvero alternativi.

� È prevalente la tesi dell'alternatività dei requisiti.

� Tale interpretazione rispondendo alla lettera dellalegge, privilegia la tutela del lavoro - come quellonotturno - caratterizzato da maggiore penosità dellenotturno - caratterizzato da maggiore penosità delleprestazioni (C. Cassazione Sentenza 24 giugno - 30luglio 2008, n. 20724).

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� Il lavoratore notturno è il lavoratore che svolge, durante ilperiodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavorogiornaliero impiegato in modo normale.

� È, inoltre, lavoratore notturno anche colui che svolge durante ilperiodo notturno almeno una parte del suo orario di lavorosecondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. Indifetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturnosecondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. Indifetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturnoqualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturnoper un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno.

� Quest’ultimo criterio di definizione del lavoratore notturno nonva a sovrapporsi con il primo in quanto prende inconsiderazione lo svolgimento di una prestazione lavorativa inparte esercitata durante il periodo notturno, a prescindere chel’attività in oggetto rientri nell’orario normale di lavoro.

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� L’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2003,come modificato dall’art. 1, comma 1 lett. e), del decretolegislativo n. 213 del 2004, stabilisce che “la valutazionedello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire acura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite dellecompetenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolocompetenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo11 o per il tramite del medico competente, attraversocontrolli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, voltia verificare l'assenza di controindicazioni al lavoronotturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi”.

� La violazione di tale obbligo è punita con la sanzionedell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 1.549,00a € 4.131,00.

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