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Convegno Benessere e sicurezza: quali tutele nel lavoro che cambia? Smart working e lavoro occasionale: nuove tutele e criticità gestionali per imprese e professionisti Mario Gallo Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino – Autore e formatore Gruppo 24 Ore Modena, 13 settembre 2017

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ConvegnoBenessere e sicurezza: quali tutele nel lavoro che cambia?

Smart working e lavoro occasionale: nuove tutele e criticità gestionali per

imprese e professionistiMario Gallo

Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino –Autore e formatore Gruppo 24 Ore

Modena, 13 settembre 2017

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Considerazioni introduttive

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• Secondo l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro, Research on Changing World of Work, il lavoratore temporaneo è più esposto al rischio d’infortunio da 2 a 3 volte superiori rispetto a quelle registrate per i lavoratori con rapporto stabile

• Il lavoratore con rapporto a termine è esposto a rischi specifici aggiuntivi derivanti essenzialmente dalla «minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l'ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un'attenuata motivazione, come con dovizia emerge dal rapporto OIL, del 28 aprile 2010, Rischi emergenti e nuove forme dì prevenzione in un mondo del lavoro che cambia» (Cass. 2 aprile 2012, n. 5241)

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Regime di maggior tutela

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Lavoro interinaleLegge 196/1997

Lavoro a tempo determinatoD.Lgs. n. 368/2001

Somministrazione di lavoro, lavoro a progetto, job on call, job

sharingD.Lgs. n. 276/2003

Riforma della disciplina antinfortunistica D.Lgs. n. 81/2008

Obbligo di valutare i rischi legati alla specifica tipologia contrattuale attraverso la

quale è resa la prestazione lavorativaD.Lgs. n.109/2009

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Smart working e realtà aziendale

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• Come spesso capita molte aziende hanno adottato la formula dello smart working prima che il legislatore lo regolasse specificamente con legge 22 maggio 2017, n. 81

• Secondo l’ultima ricerca dell’Osservatorio “Smart working” del Politecnico di Milano sono ben 250 mila i lavoratori “smart”

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Alcune imprese pioniere dello SM

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• Mars Italia• Beyond (Qui Group)• Philips• Zurich• Boston Consulting Group

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Mars Italia

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Alcune soluzioni organizzative• I lavoratori sono chiamati associati, non dipendenti• Tutti possono lavorare a casa o da qualsiasi altro luogo

(parco, bar, biblioteca), organizzandosi con una certa autonomia e coordinandosi con il proprio responsabile e i colleghi.

• E’ prevista la progressiva dotazione di pc portatili e software per favorire la comunicazione a distanza (instant messaging, webconference, strumenti per la condivisione di documenti)

• Orario di ingresso flessibile• Uffici pet friendly, perché portare gli animali al lavoro

semplifica la loro gestione e dà serenità• Possibilità di dedicare alcune ore lavorative al volontariato

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Beyond (Qui Group)

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Alcune soluzioni organizzative• I lavoratori della software house sono in gran parte

pendolari che si spostano da Salerno a Napoli• I dipendenti lavorano per 2 giorni alla settimana da remoto

in qualsiasi luogo dotato di connessione internet, purché siano rispettate le norme sulla sicurezza

• Il progetto viene monitorato con cadenza bimestrale dall’azienda

• Per evitare poi che i dipendenti rimangano connessi anche oltre l’orario di lavoro, si stabilisce che durante i giorni di smart working, vada rispettato lo stesso orario

• I dipendenti timbrano il cartellino “virtualmente”• I buoni risultati hanno indotto il management a replicare il

progetto su Roma

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Philips

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Alcune soluzioni organizzative• Il progetto SM ha comportato l’avvio con alcune iniziative

propedeutiche all’adozione dello Smart Working (es. flessibilità per le ferie; eliminazione della procedura di rilevazione dell’orario di lavoro; benefit mirati)

• Avvio del progetto pilota di Smart Working su circa 80 volontari rappresentativi di tutte le funzioni aziendali, fornendo di un kit jolly tutte le persone che non avevano a disposizione i tool IT necessari

• Assicurazione infortuni professionale e extra-professionale che Philips offre come benefit da anni alle sue persone.

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Zurich

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Alcune soluzioni organizzative• Le giornate in Smart Working possono essere svolte in

autonomia e nel rispetto dell’organizzazione aziendale secondo orari flessibili nella fascia oraria dalle 7.45 alle 19.30 in coerenza con l’orario di lavoro contrattuale delle persone, mantenuto costante a 37 ore settimanali complessive

• Non ci sono variazioni retributive e ticket restaurant anche per le giornate svolte da remoto.

• L’azienda si è fatta carico della dotazione tecnologica necessaria a supportare lo svolgimento delle attività dei lavoratori da remoto; ad ogni smart worker è stato fornito laptop, dotato di softphone, auricolari e router per la connessione wi-fi a internet

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Boston Consulting Group

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Alcune soluzioni organizzative• Nella nuova sede di Milano di Piazza Duomo non ci sono

più scrivanie assegnate ma spazi condivisi, postazioni prenotabili via app

• Scrivanie con il piano di lavoro rialzabile, in modo che il dipendente possa decidere se lavorare da seduto oppure in piedi,

• Fornitura di wellness ball, un attrezzo ginnico che può essere utilizzato come seduta alternativa e che aiuta a migliorare la postura.

• Spazi e i servizi dedicati al benessere per favorire un corretto bilanciamento tra vita, salute e lavoro e in una sana ristorazione

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Smart working: profili generali

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• Non si tratta in effetti di una nuova tipologia contrattuale bensì, secondo quanto prevede l’art. 18, c.1, della legge n. 81/2017, di una particolaremodalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato(art. 2094 c.c.) stabilita mediante accordo scritto tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa

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Sicurezza nello smart working

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Obbligo generale del datore di lavoro(artt. 18, 22 L.81/2017)

• Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa

• Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile

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Sicurezza nello smart working

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Informativa sui rischi(art. 22, c.1, L.81/2017)

• Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (da riportare nel DVR; cfr. art. 28, c.1, D.Lgs. n.81/2008)• L’informativa deve essere consegnata con cadenza almeno annualeObbligo di cooperazione del lavoratore(art. 22, c.1, L.81/2017)

• Il lavoratore ha l’obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro

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Sicurezza nello smart working

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Assicurazione obbligatoria con gli infortuni e MF(art. 23 L.81/2017)

• Il lavoratore ha diritto alla tutela assicurativa anche in relazione ad eventi dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali

• La tutela assicurativa è estesa anche agli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, sia pure nel rispetto di alcuni limiti e condizioni

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Criticità

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• Gli artt. 18, c.2, e 22 tentano di conferire maggiori tutele al lavoratore smart ma al tempo stesso risultano formulate in modo quasi generico in quanto sembrano attribuire al datore di lavoro la responsabilità non solo per quanto riguarda la sicurezza del lavoratore all’interno dei luoghi di lavoro dell’azienda ma anche per quella parte di prestazione svolta all’esterno

• Se così fosse, però, tali disposizioni sarebbero in evidente contrasto con la definizione stessa di lavoro agile

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Criticità

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• Per altro non si comprende come potrebbe il datore di lavoro avere un controllo sul luogo esterno scelto dal lavoratore smart e, quindi, garantirne la sicurezza; al tempo stesso se fosse seguita questa tesi allora occorre considerare anche che si ricadrebbe nelle maglie della responsabilità oggettiva visto che il datore di lavoro dovrebbe rispondere per un luogo che magari ignora del tutto

Appare più corretto ritenere che la predetta disposizione vada letta nel senso che il datore di lavoro è

responsabile della salute e della sicurezza del lavoratore per quanto riguarda gli ambienti di lavoro interni e

le attrezzature fornite (PC, stampanti, altri ausili tecnologici, etc.) ma non del luogo scelto all’esterno dallo

stesso per operare

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SM e telelavoro

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• L’art. 3, c.10, del D.Lgs. n. 81/2008, già prevede un regime speciale per il telelavoro stabilendo, tra l’altro, che in tali fattispecie trovano applicazione le disposizioni previste dal titolo VII in materia di apparecchiature munite di videoterminale (quindi anche la sorveglianza sanitaria), indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa, e nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, le stesse devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III dello stesso decreto.

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Lavoro occasionale

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Disciplina generale

Art. 54-bis, c.3,

D.L. 50/2017

• Ai fini della tutela della salute edella sicurezza del prestatore, siapplica l'art. 3, c. 8, del D.Lgs.n.81/2008

• Il prestatore ha diritto al riposogiornaliero, alle pause e airiposi settimanali secondoquanto previsto agli artt. 7, 8 e9 del D.Lgs. n. 66/2003.

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Lavoro occasionale

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Regimi ditutela

Art. 3, c.8,

D.Lgs. 81/08

• Ai prestatori di lavorooccasionale occupati da impresee professionisti si applica ilD.Lgs. n.81/2008 e le altrenorme in materia di sicurezzasul lavoro

• Negli altri casi si applica ilregime di tutela più limitato giàprevisto per i lavoratoriautonomi dall’art. 21 del D.Lgs.n. 81/2008

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Lavoro occasionale

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Casi diesclusione

Art. 3, c.8,

D.Lgs. 8108

• Restano esclusi dall’applicazione delledisposizioni del D.Lgs. n.81/2008 e dellealtre norme speciali vigenti in materia ditutela della salute e sicurezza deilavoratori:

a) - i piccoli lavori domestici a caratterestraordinario

b) - l’insegnamento privato supplementare

c) - l’assistenza domiciliare ai bambini, aglianziani, agli ammalati e ai disabili

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Principaliobblighi acarico diimprese eprofessionisti

Art. 15 e ss.

D.Lgs. 81/200

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• Valutazione dei rischi legati alle mansioni,compresi quelli legati alla specifica tipologiacontrattuale (art. 28, c.1, D.Lgs. n.81/2008).

• Informazione, formazione e addestramento (art.36, 37 e ss. D.Lgs. n.81/2008).

• Sorveglianza sanitaria (art. 41 e ss. D.Lgs.n.81/2008).

• Fornitura dei D.P.I. (art. 74 e ss. D.Lgs.n.81/2008).

• Messa a disposizione di attrezzature di lavoro(impianti, macchinari, utensili, etc.) conformi alledisposizioni in materia di salute e di sicurezza sullavoro (art. 69 D.Lgs. n.81/2008).

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Lavoro occasionale

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Ipotesi didivieto inmateria disicurezza sullavoro

Art. 54-bis, c.14, D.L.

50/17

• E’ vietato il ricorso a prestazioni di lavorooccasionale in diverse ipotesi tra cui, perquanto riguarda la sicurezza sul lavoro,occorre segnalare:

a) da parte delle imprese dell'edilizia e disettori affini;

b) da parte delle imprese esercenti l'attività diescavazione o lavorazione di materialelapideo;

c) da parte delle imprese del settore delleminiere, cave e torbiere;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti diopere o servizi.

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Grazie. Ho finito !!

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