LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ARTICOLI RECENTI€¦ · LAVORO ACCESSORIO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE...

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Molti strumenti e poca chiarezza: LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE COLLAB. OCCASIONALI MARGINALI, o LAVORO ACCESSORIO ? Molte delle realtà produttive del paese, in risposta alla persistente crisi economica, hanno ridotto drasticamente i costi ssi ed in particolare il personale dipendente. La capacità produttiva conseguentemente ridotta rischia talvolta di non riuscire a soddisfare i picchi di domanda salutari. In tale contesto assumono rilevanza gli strumenti contrattuali in assoluto più essibili, ovvero quelli caratterizzati dalla occasionalità della prestazione. Nel nostro ordinamento vi è una disciplina frammentata e settoriale di tali fenomeni, e spesso si applicano forme contrattuali speciali rispetto alla macrocategoria di appartenenza. A tal ne ci si propone comparare le forme più ani, ovvero: LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE COLLABORAZIONE OCCASIONALI MARGINALI LAVORO ACCESSORIO Si propone la seguente tavola sinottica, e di seguito gli approfondimenti per ciascuna tipologia contrattuale: A C a s V F C S l m a m Confronto fra lavoro autonomo occasionale, collaborazioni occasionali m accessorio STUDIO BUBANI SERVIZI OFFERTI SCADENZE & VERSAMENTI

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Molti strumenti e poca chiarezza:

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALECOLLAB. OCCASIONALI MARGINALI,o LAVORO ACCESSORIO ?

Molte delle realtà produttive del paese, in risposta alla persistente crisi economica, hanno ridottodrasticamente i costi �ssi ed in particolare il personale dipendente. La capacità produttivaconseguentemente ridotta rischia talvolta di non riuscire a soddisfare i picchi di domanda salutari. In talecontesto assumono rilevanza glistrumenti contrattuali in assoluto più�essibili, ovvero quelli caratterizzatidalla occasionalità dellaprestazione. Nel nostro ordinamentovi è una disciplina frammentata esettoriale di tali fenomeni, e spesso siapplicano forme contrattuali specialirispetto alla macrocategoria diappartenenza. A tal �ne ci si proponecomparare le forme più a�ni, ovvero:

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

COLLABORAZIONE OCCASIONALI MARGINALI

LAVORO ACCESSORIO

Si propone la seguente tavola sinottica, e di seguito gli approfondimenti per ciascuna tipologia contrattuale:

ARTICOLI RECENTI

Contributi e Scadenze

accedere al Regime di Vantaggio?

sanzioni

VERSAMENTI DELLE DICHIARAZIONIFISCALI. INTERESSATI TUTTI ICONTRIBUENTI CON STUDI DI SETTORE

SVILUPPO

l’imprenditoria giovanile e lavoratori inmobilità

appalti

minorenni

Confronto fra lavoro autonomo occasionale, collaborazioni occasionali marginali, lavoroaccessorio

STUDIO BUBANI

SERVIZI OFFERTI

SCADENZE &VERSAMENTI

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Tavola sinottica di confronto fra Lavoro autonomo occasionale, Collaborazioni occasionali marginali, Lavoro Accessorio –LAVORO ACCESSORIO

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALEIl prestatore di lavoro autonomo occasionale è quel soggetto che svolge, a favore di un committente,un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcuncollegamento con la struttura organizzativa del committente.

Il rapporto fra tale soggetto e il proprio cliente, è il contratto d’opera (art. 2222 cod. civ. e seguenti) chenon necessita di forma scritta e può essere anche verbale. La prestazione si contraddistingue per la naturadel tutto occasionale della stessa a di�erenza del lavoratore autonomo (abituale, dotato di partita iva), nonvi è il requisito della prevalenza e della professionalità (non occorre dunque la partita iva).

Esempio: la creazione di un sito internet può rientrare nella casistica del lavoro autonomo occasionalenel momento in cui il soggetto non svolge abitualmente tale attività e non è legato al committente daun rapporto di carattere continuativo. Diversamente, la manutenzione del medesimo sito puòinquadrarsi in una collaborazione coordinata e continuativa per la ripetizione nel tempo delleprestazioni. In ultimo, se le prestazioni descritte (creazione sito e manutenzione dello stesso)rientrano nell’attività professionale del lavoratore si realizza l’ipotesi del lavoro autonomo abituale.

OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVIPer il lavoratore i redditi da lavoro autonomo occasionale sono�scalmente classi�cati come “redditi diversi” (art. 67 c. 1 lett. l. del TUIR), sono soggetti a ritenuta d’accontoe devono essere dichiarati in sede di dichiarazione dei redditi. Se il lavoratore autonomo occasionale

alle cure per i cittadini stranieri irregolarinegli ospedali milanesi

massimo. Così Capirossi ha vinto inCassazione

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percepisce complessivamente (anche da più clienti) nell’anno oltre Euro 5000 lordi (ovvero 4000 se soggettia ritenuta) deve iscriversi alla gestione separata inps, con obblighi di ritenuta contributiva oltreché �scale acarico del committente (dell’azienda cliente).

Per il Committente, sussistono diversi obblighi. Alcuni dipendono dalla natura del cliente stesso: – ilcliente non privato (ovvero dotato di partita iva, società, condominio o associazione, … ) ha l’obbligo dioperare un ritenuta irpef del 20% sui compensi pagati al lavoratore autonomo occasionale. – I clienti privatinon hanno invece tale obbligo. Inoltre se il lavoratore ha realizzato (o realizza per e�etto del compenso)nell’anno un reddito superiore ad Euro 5.000 (anche se per e�etto di prestazioni fornite a più committenti)egli deve iscriversi alla gestione separata inps, e assoggettare i compensi (eccedenti detta soglia) allacontribuzione previdenziale con aliquota del 27,72% del compenso (o del 20% se il prestatore risulta iscrittoad altre forme di previdenza obbligatoria o è titolare di pensione -aliquote in vigore per il 2013-). L’onerecontributivo deve essere poi ripartito per 1/3 a carico del prestatore e per 2/3 a carico delcommittente.La circolare inps n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito che il suddetto limite di 5.000,00 eurocostituisce una fascia di esenzione, pertanto, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota direddito eccedente tale importo. L’art. 71, c. 2 del tuir dispone che l’imponibile sia ricavato per di�erenza tral’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese speci�camente inerenti alla loro produzione:l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali speseposte a carico del committente e risultanti dalla fattura.

COLLABORAZIONI OCCASIONALIMARGINALISono tali le collaborazioni parasubordinate di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corsodell’anno solare con lo stesso committente e con una retribuzione non superiore a € 5000, sempre con lostesso committente. Non è prevista la forma scritta ma è consigliabile, ed è utile indicare nel contratto loscopo e l’oggetto del contratto, il tipo e la modalità della prestazione che il collaboratore si impegna asvolgere senza vincolo di subordinazione e l’ammontare del compenso.

OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVI Il lavoratore deve essere iscritto alla Gestione Separata Inps. Le aliquotein vigore sono quelle del 27,72% o del 20% (aliquote in vigore per il 2013) se il prestatore risulta iscritto adaltre forme di previdenza obbligatoria o è titolare di pensione e l’onere contributivo sarà ripartito per 1/3 acarico del prestatore e per 2/3 a carico del committente. Il Committente deve e�ettuare ComunicazioneObbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego e deve iscrivere il Prestatore nel Libro Unico del Lavorocome avviene per i lavoratori parasubordinati e dipendenti.

IL LAVORO OCCASIONALE

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ACCESSORIO (VOUCHER)Riguarda prestazioni meramente accessorie ed occasionali non riconducibili a tipologie contrattualitipiche di lavoro subordinato o autonomo, i cui compensi sono del tutto esenti ai �ni �scali e non incidonosullo stato di disoccupato o inoccupato. Per tali prestazioni il D.lgs. 276/03 (riformato pesantemente nel2012) ha previsto un meccanismo di tutela assicurativa e previdenziale del tutto innovativo, grazie alsistema dei cd. buoni lavoro o voucher. Il pagamento della prestazione lavorativa avviene mediante lacorresponsione di Voucher/Buoni lavoro: ogni buono corrisponde ad una prestazione di un’ora di lavoro edha un valore nominale di Euro 10,00. Ogni buono è numerato e datato ed una durata di validità di 30 giornidall’emissione (per ora tale limitazione non è in vigore). Ad oggi, marzo 2013, si è in attesa di appositodecreto che modi�cherà il valore nominale, attiverà la limitazione dei 30 giorni dall’emissione e stabiliràadempimenti telematici per l’emissione dei buoni in oggetto.

LIMITI: Il limite economico (per ogni lavoratore) è di Euro 5000 euro per anno solare (netti, per cui parliamodi 6600 euro lordi) con “riferimento alla totalità dei committenti” (ante riforma 2012 il limite di € 5000 eraper singolo committente). Attualmente il lavoro occasionale accessorio può essere svolto: – Perqualsiasi attività lavorativa – In qualsiasi settore produttivo – Da parte di qualsiasi soggettoprestatore di lavoro

Tuttavia, qualora il cliente / committente:

A) sia IMPRESA o PROFESSIONISTA il limite è ridotto ad Euro 2000 (netti) per lavoratore da ciascuncommittente, fermo restando il limite dei 5000 euro netti per anno solare in capo al lavoratore.

B) operi in AGRICOLTURA vige una normativa speciale: il lavoro accessorio può essere prestato per attivitàagricole di carattere stagionale da pensionati o da giovani entro i 25 anni, compatibilmente con i propriimpegni scolastici se iscritti ad un ciclo di studi presso un qualsiasi istituto di qualsiasi ordine e grado, o inqualunque periodo se universitari. Oppure, indipendentemente dal soggetto prestatore di lavorooccasionale, la prestazione può essere resa a produttori agricoli che nell’anno solare precedente hannorealizzato (o in caso di inizio attività prevedono di realizzare) un volume d’a�ari non superiore a 7000 euro;in questo caso però, le prestazioni non possono essere rese da soggetti che l’anno precedente erano iscrittinegli elenchi anagra�ci dei lavoratori agricoli.

C) Sia una PUBBLICA AMMINISTRAZIONE vige una normativa speciale: la P.A. può utilizzare prestatori dilavoro accessorio, a condizione che vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa per ilpersonale ed il patto di stabilità interno, se previsto.

Il lavoro accessorio è utilizzabile solo per prestazioni svolte direttamente a favoredell’utilizzatore �nale della prestazione. Non è possibile ricorrere al lavoro accessorio tramiteintermediari di qualsiasi natura*.

*ad eccezione delle attività degli steward per le società calcistiche.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il mancato rispetto del limite economico comporta latrasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma soltanto nel caso in cui ilprestatore venga impiegato da un’impresa o da un lavoratore autonomo in un’attività funzionale all’attivitàdi impresa (non è suscettibile di trasformazione il lavoratore occasionale utilizzato da un’impresamanifatturiera, per esempio, per curare il giardino della stessa). Il committente, in attesa

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Riduzione degli Acconti per le persone �sicheIl Governo ha disposto con Decreto Legge la diminuzione degli acconti Irpef del 20%. Il provvedimento…

Cellulari : deducibilità dei costi di telefonia mobile per le impreseTELEFONI CELLULARI Trattamento �scale in capo a società, dipendenti e collaboratori dei costi pertelefonia…

Spese detraibili al 19 per centoElenco aggiornato delle principali spese detraibili al 19% dalla dichiarazione dei redditi (2013, relativa al…

PROROGA AL 7 LUGLIO PER I VERSAMENTI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI. INTERESSATI TUTTI ICONTRIBUENTI CON STUDI DI SETTOREPROROGA AL 7 LUGLIO PER I VERSAMENTI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI. [callout add_button="yes"button_text="Leggi il provvedimento"…

La nota di CreditoLA NOTA DI CREDITO NOTE DI VARIAIZONE – NOTE DI ACCREDITO – VARIAZIONE IN DIMINUZIONE…

dell’implementazione di un sistema informatizzato che consenta di veri�care in tempo reale il rispetto deilimiti economici, può (a nostro avviso deve) richiedere al lavoratore un’autodichiarazione ex art. 46, c.1, lett.O DPR 445/2000, nella quale si attesti di non aver ancora superato il limite complessivo dei 5.000 euro. Talerichiesta di autocerti�cazione è elemento necessario e su�ciente ad evitare, in capo al committente,eventuali conseguenze sanzionatorie.

OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVI Non vi è nessun obbligo a parte quelli già citati ovvero: – acquistovoucher da parte del committente – rilascio dell’autodichiarazione ex art. 46, c.1, lett. o dpr 445/2000

Cesena 5 Aprile 2013

Articolo Realizzato a Cura di Dott. Marcello Bubani (Dottore Commercialista in Cesena) Dott. SimoneAcquaroli (Consulente del Lavoro in Cesena)

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5-04-2013 di admin in imprese individuali, professionisti, Senza categoria, società di capitali, società dipersone

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15 COMMENTI

mDavide 18-10-2013a 20:53

Un chiarimento sul “Lavoro autonomo occasionale”Ho contattato l’INPS per sapere se i 5.000 euro oltre i quali bisogna iscriversi alla GestioneSeparata sono lordi o netti ( 4.000 + 20% r.a.)come dice l’articolo. La risposta è stata che lanormativa INPS non lo stabilisce,vedi…https://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=5649&iMenu=1&iNodo=5649&p1=2Comunque nel mio caso ho percepito 5.000 euro netti.Devo iscrivermi alla gestioneseparata?……molti strumenti e poca chiarezza.Grazie in anticipo per la risposta.

madmin 10-11-2013a 15:38

Si, deve fare l’iscrizione, a mio avviso i 5000 sono lordi.

Il suo cliente doveva farle una ritenuta.

mANTONIO 3-01-2014a 18:19

Buonasera Dottore,sono titolare di un piccolo supermercato, io stesso svolgo la mansione di cassiere, avreinecessità di sapere se potrei sfruttare il contratto di lavoro autonomo occasionale peruna persona che mi sostituirebbe alla cassa quando arriva la merce perchè vorreioccuparmi io stesso del controllo di quest’ultima. Per essere più precisi la merce dacontrollare mi arriva 2 volte al mese e quindi durante l’anno avrei bisogno di circa 24giorni di collaborazione occasionale.

Cordiali salutiAntonio

madmin 3-01-2014a 18:39

Buonasera Antonio, a mio avviso LA PRESTAZIONE OCCASIONALE non è lostrumento corretto.Mancano in particolare la OCCASIONALITA’ della prestazione (è una prestazionecontinuativa) e la PRESTAZIONE INTELLETTUALE che caratterizza il LAVOROAUTONOMO (es. una consulenza).

A mio avviso è più adeguato il LAVORO ACCESSORIO, ovvero il compenso tramiteVOUCHER. In ogni caso la invito a contattare il suo Consulente del Lavoro, (ol’associazione di Categoria che le tiene le paghe) per gli opportuni dettaglioperativi. Nel caso intendesse a�darsi al Nostro Studio sarò lieto di studiare

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assieme a lei ed al Nostro Consulente del Lavoro la soluzione più opportuna alleSue esigenze aziendali.

mMaria 16-04-2014a 16:28

Buonasera, nella mia società capita di utilizzare dei lavoratori autonomi per dei servizi pernostri clienti. Il nostro commercialista si ostina a non fare nessuna distinzione tra lediverse tipologie di prestazione, dice semplicemnete che per il tipo di lavoro che facciamo(formazione e consulenza) le prestazioni non devono superare il limite di € 2.000 lorde. Inquesto modo siamo costretti a fare una serie di contrattini a progetto non potendoneanche accontentare il lavoratore dal punto di vista del percepito.

Ora, ad esempio, dovrei ingaggiare un giornalista senza partita IVA per n. 3 congressimedici da seguire (per un totale di circa 30 giorni lavorativi). Che tipologia di accordoposso stipulare? Una collaborazione occasionale? e per quale importo?

Dopo la Riforma Fornero, regna il caos su questo ambito, io ho chiesto a diversiconsulenti, ma tutti mi rimandano a pagine internet (che so travare da sola) e che nondissipano i miei dubbi.

Potete darmi delucidazioni? Grazie

madmin 16-04-2014a 18:50

Ma con i soggetti in questione quale formula usa, il voucher? In tal caso credoche il consiglio del suo consulente sia corretto.

In ogni caso io girerei la frittata. Se i servizi vanno ai clienti dell’azienda medica,perché semplicemente non fa emettere fattura dal giornalista alla cliente stesso?Così ottiene tanti fatturine a tanti clienti e lei continua a fornire il servizio..

mANGELO GABRIELE Dr. FIERRO 30-04-2014a 17:54

Salve,sono un pensionato statale di 73 anni e svolgo l’attività di Scultore professionale.Fino all’anno scorso ero in Regime di Contribuenti minimi per non aver superato i 30.000Euro annui, e avevo anche la partita I.V.A che ho chiuso .Attualmente ho fatto unascultura per un Comune e mi hanno chiesto una dichiarazione se sono ESENTE da IVA perfarmi il pagamento dei compensi che ammontano a Euro 6.000 lordi e 5.000 al netto dellaritenuta del 20% . Vorrei sapere per cortesia :1 ) – se dovessi vendere una scultura o farne altre su commissione magari per privati, icompensi andrebbero a sommarsi nell’anno a questi 6.000 Euro obbligandomi ancheall’iscrizione alla gestione obbligatoria INPS?2 ) sono esente dall’IVA in queste fattispecie ?

3 ) I costi sotenuti tramite scontrini �scali e a volte con fatture , sono tutti detraibili ?

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GrazieCordialmenteAngelo Gabriele Dr.Fierro

madmin 13-05-2014a 11:46

1 – A mio avviso si.2 – lei attualmente non è un soggetto passivo iva, occorre fare una valutazionecaso per caso sulla occasionalità delle sue prestazioni3 – In teoria con scontrino solo se di tipo “parlante”, con fattura si. In praticaquasi nessuno indica i costi per l’attività professionale individuale.

msilvia 22-09-2014a 18:42

Buongiorno,Lavoro per due committenti come lavoratore autonomo occasionale con ritenutad’acconto. Il primo committente mi paga tramite i vouchers (lavoro accessorio) e ilsecondo tramite boni�co su conto corrente (collaborazione autonoma occasionale).Finora dal primo committente ho ricevuto circa €2000 lorde in vouchers mentre dalsecondo €3800 lorde tramite boni�co. Il totale è quindi €5800 lorde (superando così illimite di €5000 lorde nell’anno solare. Mi è stato detto che dopo questo limite l’agenziadelle entrate potrebbe chiedermi di aprire la partita IVA. Io però ho letto che i vouchersnon sono soggetti a imposizione �scale (sono esenti da irpef e non vanno dichiarati nelcalcolo degli indicatori delle situazioni economiche Ise ed Isee). Quindi non capiscoperché dovrebbero essere dichiarati sul modello Unico. Inoltre il limite di reddito perl’anno 2014 con il sistema vouchers è stato stabilito a 5.050 nette (6.660 lorde) e quindigià superiore al limite di €5000 per la partita IVA. Non capisco se devo dichiarare solo ilreddito percepito tramite boni�co ma, soprattutto, se potrebbe arrivarmi una multa pernon aver aperto la partita IVA. Inoltre nessuno dei due committenti ha ancora raggiunto illimite di €5000 per il versamento dei contributi INPS. Dovrò versarli io a �ne anno? Sonoiscritta alla gestione separata dall’anno scorso in cui però lavoravo per un solocommittente che mi ha regolarmente versato i 2/3 dei contributi al superamento dei€5000 euro). Premetto che sia l’INPS che l’agenzia delle entrate non hanno saputorispondermi. Gtazie per l’aiuto

madmin 23-09-2014a 16:32

Dai suoi quesiti mi pare ci sia un po di confusione. La invito a contattarmidirettamente in u�cio così le spiego telefonicamente.

In sintesi comunque:A) il limite di 5000 non cumula i dure redditi, quindi riguarda solo quelli che leichiama “con boni�co”.B) al superamento non deve aprire partita iva (non ci sono sanzioni), maiscriversi all’inps gestione separata inps. Poiché lo ha già fatto l’anno scorso, da

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quest’anno doveva applicare l’inps anche sui “primi 5000 euro”.

mfrancesca 26-09-2014a 15:31

Buongiorno,mi riallaccio alla questione voucher. Sono una libera professionista iscritta alla gestioneseparata come traduttrice e interprete nel regime dei minimi. Talvolta ho necessità diimpiegare collaboratori esterni, ma il commercialista dice che posso ricevere solo un paiodi fatture l’anno e solo da collaboratori col mio stesso regime.

Mi chiedo, quindi, se per ovviare al problema, sia possibile utilizzare i voucher per queilavoratori che non hanno partita iva o anche per chi ce l’ha con altri regimi e mi sembrachiaro che si possa fare (con un limite di 2000€ per ogni collaboratore).

Ora: la somma di voucher che io acquisterei, mi va ad aumentare il fatturato e quindiconcorre ai 30mila? Inoltre, come avviene la tassazione?Se non ho capito male, talivoucher sono già “tassati” al 25%, quindi, se rientrano nel mio lordo, verrebberonuovamente tassati con un’aliquota del 27,72%?

Mentre immagino che l’importo stesso in voucher si possa detrarre come spesa per lamia attività. al 100% o come i beni promiscui?

Grazie per la collaborazione.

madmin 26-09-2014a 15:55

Gent.ma Francesca, non ho compreso esattamente la sua richiesta:A) Se vuole sapere può avere collaboratori occasionali da remunerare convoucher (pur essendo lei nel Regime di Vantaggio), la risposta è a�ermativacome può vedere nel link sottostante:http://www.�scooggi.it/posta/contribuenti-minimi-e-voucher-lavoro . In ognicaso è opportuno lo faccia con moderazione, ed i costi che sostiene peracquistarli sono deducibili.

B) Se vuole sapere se LEI può ricevere voucher come pagamento per le sueprestazioni professionali di traduzione, la risposta è no, perché le prestazioniprofessionali occasionali che Lei intende svolgere sono attratte dal reddito dilavoro autonomo (in sostanza deve fatturarle con la partita iva).

Spero di aver interpretato correttamente le sue richieste e sciolto i suoi dubbi. Inogni caso le consiglio di confrontarsi con il suo consulente in maniera precisa. Ilnostro studio rimane a disposizione qualora avesse ulteriori esigenze.

msilvia 29-09-2014a 16:27

Buongiorno,La ringrazio per la pronta risposta e le chiedo scusa se l’email era confusa.

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Se ho capito bene: A) I vouchers non vanno dichiarati su Unico (non si cumulano con glialtri redditi e quindi non concorrono a determinare l’imponibile irpef).Invece non capisco B) “Poiché si è iscritta alla gestione separata l’anno scorso, daquest’anno doveva applicare l’inps anche sui “primi 5000 euro”. Da quello che so i primi€5000 sono una soglia di esenzione per tutti (l’anno scorso ho guadagnato €10.500 circalorde e l’agenzia per cui lavoro mi ha pagato i contributi inps solo sulla cifra eccedente i€5000). Quest’anno non arriverò a superare €5000 di reddito totale (se non devocumulare i vouchers)e quindi non capisco perchè devo pagare i contributi.Grazie anticipatamente per la sua risposta

marianna mancini 18-10-2014a 21:41

Salve,sono una dipendente pubblica e sono stata autorizzata dalla mia azienda ad e�ettuaredocenze per una societa’ privata. La retribuzione è stata la seguente:

compenso 700 euro lordirimborso spese 150 euro

Dovendo rilasciare la ricevuta per prestazione occasionale come devo calcolare laritenuta d’acconto? la calcolo solo sui 700 o sull’importo complessivo di 850? La società michiede di inserire accanto alla voce rimborso spese la dicitura ex art. 10 dpr 633/72 ma iocredo che tale esenzione valga solo per chi ha p.iva, per noi anche sul rimborso spese vacalcolata la ritenuta. Sbaglio?Grazie mille

madmin 27-10-2014a 10:15

La risoluzione n. 49/E del 2013 espone il parere dell’Agenzia delle Entrate sul suodubbio:Il rimborso spese relativo a una prestazione di lavoro occasionale, tenuta da unprofessionista che non svolge attività abituale di lavoro autonomo, non rendenecessarie ritenute alla fonte.L’art 10 del dpr 633 non è da citare, in quanto la sua prestazione è fuori campoiva (non è esente art. 10 -fattispecie di�erente-)

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