CAMERADEIDEPUTATI N. 5535 -A · 2012. 11. 16. · CAMERADEIDEPUTATI N. 5535-A N. 5534-bis-A DISEGNO...

270
CAMERA DEI DEPUTATI N. 5535-A N. 5534-bis-A DISEGNO DI LEGGE N. 5535 PRESENTATO DAL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (GRILLI) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 Presentato il 16 ottobre 2012 E DISEGNO DI LEGGE N. 5534-bis PRESENTATO DAL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (GRILLI) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 18 ottobre 2012, dell’articolo 3, commi 9, lettera b), 10, primo periodo, 13, 15, 16, 28, da 32 a 36 e da 39 a 41, dell’articolo 7, commi 12 e 13, da 22 a 24 e da 27 a 34, dell’articolo 8, commi 15, 16 e 19, dell’articolo 9, comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 3, dell’articolo 10 e dell’articolo 11 del disegno di legge n. 5534) (Relatori: CICCANTI, per il disegno di legge n. 5535; BARETTA e BRUNETTA, per il disegno di legge n. 5534-bis) NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 15 novembre 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 5535 e 5534-bis. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Atti Parlamentari Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Transcript of CAMERADEIDEPUTATI N. 5535 -A · 2012. 11. 16. · CAMERADEIDEPUTATI N. 5535-A N. 5534-bis-A DISEGNO...

  • CAMERA DEI DEPUTATI N. 5535-AN. 5534-bis-A—

    DISEGNO DI LEGGEN. 5535

    PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE(GRILLI)

    Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015

    Presentato il 16 ottobre 2012

    E

    DISEGNO DI LEGGEN. 5534-bis

    PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE(GRILLI)

    Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

    (Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 18 ottobre 2012,dell’articolo 3, commi 9, lettera b), 10, primo periodo, 13, 15, 16, 28, da 32 a 36 e da39 a 41, dell’articolo 7, commi 12 e 13, da 22 a 24 e da 27 a 34, dell’articolo 8, commi15, 16 e 19, dell’articolo 9, comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 3, dell’articolo 10

    e dell’articolo 11 del disegno di legge n. 5534)

    (Relatori: CICCANTI, per il disegno di legge n. 5535;BARETTA e BRUNETTA, per il disegno di legge n. 5534-bis)

    NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 15 novembre 2012, hadeliberato di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 5535 e 5534-bis. In pari datala Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

    Atti Parlamentari Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • PAGINA BIANCA

  • CAMERA DEI DEPUTATI N. 5535-AN. 5534-bis-A—

    DISEGNO DI LEGGEN. 5535

    PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE(GRILLI)

    Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015

    Presentato il 16 ottobre 2012

    E

    DISEGNO DI LEGGEN. 5534-bis

    PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE(GRILLI)

    Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

    (Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 18 ottobre 2012,dell’articolo 3, commi 9, lettera b), 10, primo periodo, 13, 15, 16, 28, da 32 a 36 e da39 a 41, dell’articolo 7, commi 12 e 13, da 22 a 24 e da 27 a 34, dell’articolo 8, commi15, 16 e 19, dell’articolo 9, comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 3, dell’articolo 10

    e dell’articolo 11 del disegno di legge n. 5534)

    (Relatori: CICCANTI, per il disegno di legge n. 5535;BARETTA e BRUNETTA, per il disegno di legge n. 5534-bis)

    NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 15 novembre 2012, hadeliberato di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 5535 e 5534-bis. In pari datala Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

    Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • PAGINA BIANCA

  • I N D I C E____

    Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali . . . . Pag. 5

    Testo del disegno di legge n. 5535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9

    Quadri generali riassuntivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 55

    Tabelle degli stati di previsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 57

    (modificazioni apportate dalla Commissione)

    Testo del disegno di legge n. 5534-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 67

    Prospetto di copertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 195

    Regolazioni contabili e debitorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 197

    Tabella A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 201

    Tabella B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 203

    Tabella C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 205

    Tabella E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 235

    Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • PAGINA BIANCA

  • PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE

    PER LE QUESTIONI REGIONALI

    SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 5535 E 5534-bis

    Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • PAGINA BIANCA

  • La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

    esaminati congiuntamente il disegno di legge C. 5534-bis,recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) », ed il disegno di leggeC. 5535, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l’annofinanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 »;

    rilevato che il disegno di legge di stabilità 2013 realizza gliobiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota diaggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, consen-tendo il raggiungimento, nel 2013, dell’obiettivo del pareggio dibilancio in termini strutturali, nonché il finanziamento di alcune speseindifferibili;

    evidenziate, per quanto attiene agli specifici profili di interessedella Commissione, le norme di cui agli articoli 5 e 6 del disegno dilegge di stabilità, recanti misure volte a perseguire ingenti riduzionidi spesa destinate agli enti territoriali (complessivamente –2,2 miliardiannui nel triennio) ed al comparto sanitario (-600 milioni nel 2013 e–1 miliardo annuo a decorrere dal 2014);

    rilevato come i disegni di legge in esame attengano in viagenerale alla materia « sistema contabile dello Stato », di cui all’ar-ticolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

    esprime

    PARERE FAVOREVOLE

    sul disegno di legge 5534-bis Governo, recante « Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (Leggedi stabilità 2013);

    con la seguente condizione:

    sia prevista una rimodulazione delle riduzioni di spesa recatedalle previsioni di cui agli articoli 5 e 6, al fine di contenere e mitigarel’impatto della Legge di stabilità sul quadro delle risorse destinate aglienti territoriali e al comparto sanitario;

    esprime altresì

    PARERE FAVOREVOLE

    sul disegno di legge C. 5535 Governo, recante « Bilancio diprevisione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio2013-2015 ».

    Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • PAGINA BIANCA

  • TESTO

    DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5535

    (BILANCIO)

    Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • PAGINA BIANCA

  • TESTODEL DISEGNO DI LEGGE

    __

    TESTODELLA COMMISSIONE

    __

    ART. 1.

    (Stato di previsione dell’entrata).

    ART. 1.

    (Stato di previsione dell’entrata).

    1. L’ammontare delle entrate previsteper l’anno finanziario 2013, relative aimposte, tasse, contributi di ogni specie eogni altro provento, accertate, riscosse eversate nelle casse dello Stato, in virtù dileggi, decreti, regolamenti e di ogni altrotitolo, risulta dall’annesso stato di previ-sione dell’entrata (Tabella n. 1).

    Identico.

    Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 2.

    (Stato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e disposizioni rela-

    tive).

    ART. 2.

    (Stato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e disposizioni rela-

    tive).

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, per l’anno finan-ziario 2013, in conformità all’annesso statodi previsione (Tabella n. 2).

    Identico. (Per le modifiche apportatedalla Commissione alla Tabella n. 2, v.pag. 59).

    2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a ripartire, con pro-pri decreti, fra gli stati di previsione dellevarie amministrazioni statali i fondi daripartire iscritti nello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzeper l’anno finanziario 2013, nell’ambitodella missione « Fondi da ripartire » delprogramma « Fondi da assegnare », nonchénell’ambito della missione « Diritti sociali,politiche sociali e famiglia » del pro-gramma « Protezione sociale per partico-lari categorie ».

    3. L’importo massimo di emissione dititoli pubblici, in Italia e all’estero, al nettodi quelli da rimborsare e di quelli perregolazioni debitorie, è stabilito, per l’anno2013, in 24.000 milioni di euro.

    4. I limiti di cui all’articolo 6, comma9, del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, concer-nente gli impegni assumibili dalla societàSACE Spa – Servizi assicurativi del com-mercio estero, sono fissati, per l’annofinanziario 2013, rispettivamente in 5.000milioni di euro per le garanzie di duratafino a ventiquattro mesi e in 12.000 mi-lioni di euro per le garanzie di duratasuperiore a ventiquattro mesi.

    5. La società SACE Spa è altresì auto-rizzata, per l’anno finanziario 2013, arilasciare garanzie e coperture assicurativerelativamente alle attività di cui all’articolo11-quinquies, comma 4, del decreto-legge14 marzo 2005, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,n. 80, entro una quota massima del 30 percento di ciascuno dei limiti indicati alcomma 4 del presente articolo.

    Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, al trasferimento ai perti-nenti capitoli dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanzeper l’anno finanziario 2013 delle sommeiscritte, per competenza e cassa, nel pro-gramma « Oneri per il servizio del debitostatale », nell’ambito della missione « De-bito pubblico » del medesimo stato diprevisione, in relazione agli oneri connessialle operazioni di ricorso al mercato.

    7. Gli importi dei fondi previsti dagliarticoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31dicembre 2009, n. 196, inseriti nel pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »,nell’ambito della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze, sonostabiliti, rispettivamente, in 906 milioni dieuro, 1.100 milioni di euro, 1.900 milionidi euro, 550 milioni di euro e 10.000milioni di euro.

    8. Per gli effetti di cui all’articolo 26della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sonoconsiderate spese obbligatorie quelle de-scritte nell’elenco n. 1, annesso allo statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze.

    9. Le spese per le quali può esercitarsila facoltà prevista dall’articolo 28 dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, sono in-dicate nell’elenco n. 2, annesso allo statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze.

    Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 10. Gli importi di compensazione mo-netaria riscossi negli scambi fra gli Statimembri dell’Unione europea sono versatinell’ambito della voce « Accisa e impostaerariale su altri prodotti » dello stato diprevisione dell’entrata. Corrispondente-mente, la spesa per contributi da corri-spondere all’Unione europea in applica-zione del regime delle « risorse proprie »,di cui alla decisione n. 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre2000, e alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,nonché per importi di compensazione mo-netaria è imputata al programma « Parte-cipazione italiana alle politiche di bilancioin ambito UE », nell’ambito della missione« L’Italia in Europa e nel mondo » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno finanzia-rio 2013, sul conto di tesoreria denomi-nato: « Ministero del tesoro – FEOGA,Sezione garanzia ».

    11. Gli importi di compensazione mo-netaria accertati nei mesi di novembre edicembre 2012 sono riferiti alla compe-tenza dell’anno 2013 ai fini della correla-tiva spesa da imputare nell’ambito delprogramma dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze dicui al comma 10 del presente articolo.

    12. Le somme iscritte nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze, per l’anno finanziario 2013,nei pertinenti programmi relativi ai se-guenti fondi da ripartire, non utilizzate altermine dell’esercizio, sono conservate nelconto dei residui per essere utilizzatenell’esercizio successivo: Fondo da ripar-tire per l’attuazione dei contratti e Fondoda ripartire per fronteggiare le spese de-rivanti dalle eventuali assunzioni di per-sonale a tempo indeterminato per le Am-ministrazioni dello Stato da autorizzare inderoga al divieto di assunzione. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoa ripartire tra i pertinenti programmi delleamministrazioni interessate, con propridecreti, le somme conservate nel conto deiresidui dei predetti Fondi.

    Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 13. Ai fini dell’attuazione dell’articolo48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,l’utilizzazione dello stanziamento concer-nente l’8 per mille dell’imposta sul redditodelle persone fisiche di pertinenza delloStato, di cui al programma « Fondi daassegnare », nell’ambito della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno finanziario 2013, èstabilita con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, da emanare entrotrenta giorni dalla richiesta di parere allecompetenti Commissioni parlamentari. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    14. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione al pro-gramma « Rimborsi del debito statale »,nell’ambito della missione « Debito pub-blico » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze perl’anno finanziario 2013, delle somme af-fluite all’entrata del bilancio dello Statoper essere destinate ad alimentare ilFondo per l’ammortamento dei titoli diStato.

    15. Ai fini della compensazione suifondi erogati per la mobilità sanitaria inattuazione dell’articolo 12, comma 3, let-tera b), del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, e successive modificazioni, ilMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione al programma« Concorso dello Stato al finanziamentodella spesa sanitaria », nell’ambito dellamissione « Relazioni finanziarie con le au-tonomie territoriali » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno finanziario 2013, dellesomme versate all’entrata del bilanciodello Stato dalle regioni e dalle provinceautonome di Trento e di Bolzano.

    Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 16. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione al pro-gramma « Promozione e garanzia dei di-ritti e delle pari opportunità », nell’ambitodella missione « Diritti sociali, politichesociali e famiglia » dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzeper l’anno finanziario 2013, delle sommeaffluite all’entrata del bilancio dello Statoper contributi destinati dall’Unione euro-pea alle attività poste in essere dallaCommissione nazionale per le pari oppor-tunità tra uomo e donna in accordo conl’Unione europea.

    17. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, al trasferimento dellesomme occorrenti per l’effettuazione delleelezioni politiche, amministrative e deimembri del Parlamento europeo assegnatiall’Italia e per l’attuazione dei referendumdal programma « Fondi da assegnare »,nell’ambito della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno finanziario 2013, ai competenti pro-grammi degli stati di previsione del me-desimo Ministero dell’economia e dellefinanze e dei Ministeri della giustizia, degliaffari esteri e dell’interno per lo stessoanno finanziario, per l’effettuazione dispese relative a competenze spettanti aicomponenti i seggi elettorali, a nomine enotifiche dei presidenti di seggio, a com-pensi per lavoro straordinario, a compensiagli estranei all’amministrazione, a mis-sioni, a premi, a indennità e competenzevarie spettanti alle Forze di polizia, atrasferte e trasporto delle Forze di polizia,a rimborsi per facilitazioni di viaggio aglielettori, a spese di ufficio, a spese telegra-fiche e telefoniche, a fornitura di carta estampa di schede, a manutenzione e ac-quisto di materiale elettorale, a servizioautomobilistico e ad altre esigenze deri-vanti dall’effettuazione delle predette con-sultazioni elettorali.

    Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 18. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato, per l’anno 2013, atrasferire, con propri decreti, ai capitolidel titolo III (Rimborso di passività finan-ziarie) degli stati di previsione delle am-ministrazioni interessate le somme iscritte,per competenza e cassa, nell’ambito delprogramma « Rimborsi del debito statale »della missione « Debito pubblico » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, in relazione aglioneri connessi alle operazioni di rimborsoanticipato o di rinegoziazione dei mutuicon onere a totale o parziale carico delloStato.

    19. Nell’elenco n. 5, annesso allo statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze, sono indicate le spese per lequali possono effettuarsi, per l’anno finan-ziario 2013, prelevamenti dal fondo adisposizione, di cui all’articolo 9, comma4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831,iscritto nel programma « Prevenzione erepressione delle frodi e delle violazioniagli obblighi fiscali », nell’ambito dellamissione « Politiche economico-finanziariee di bilancio », nonché nel programma« Concorso della Guardia di finanza allasicurezza pubblica », nell’ambito della mis-sione « Ordine pubblico e sicurezza » delmedesimo stato di previsione.

    20. Il numero massimo degli ufficialiausiliari del Corpo della guardia di finanzadi cui alla lettera c) del comma 1 dell’ar-ticolo 937 del codice dell’ordinamento mi-litare, di cui al decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66, da mantenere in ser-vizio nell’anno 2013, ai sensi dell’articolo803 del medesimo codice di cui al decretolegislativo n. 66 del 2010, è stabilito in 70unità.

    Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 21. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad effettuare, conpropri decreti, variazioni compensative, intermini di competenza e di cassa, tra lostanziamento di bilancio relativo al« Fondo sanitario nazionale » (capitolo2700) e quello relativo alle « Somme daerogare alle regioni a statuto ordinario atitolo di compartecipazione dell’IVA » (ca-pitolo 2862) dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze, inrelazione alle deliberazioni annuali delComitato interministeriale per la program-mazione economica (CIPE) ai sensi del-l’articolo 39, comma 1, del decreto legi-slativo 15 dicembre 1997, n. 446.

    22. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, le variazioni compensative di bilan-cio occorrenti per trasferire al pertinenteprogramma dello stato di previsione delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca i fondi per il funzionamentodelle commissioni che gestiscono il Fondointegrativo speciale per la ricerca (FISR),istituito in attuazione del decreto legisla-tivo 5 giugno 1998, n. 204.

    23. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad assegnare ai per-tinenti programmi le somme iscritte nel-l’ambito dei programmi « Incentivi alleimprese per interventi di sostegno » e « In-terventi di sostegno tramite il sistema difiscalità » della missione « Competitività esviluppo delle imprese » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze, ai fini dell’utilizzazione deifondi relativi al rimborso degli oneri diservizio pubblico sostenuti dalle impresepubbliche, rispettivamente disciplinati daicontratti di servizio e di programma sti-pulati con le amministrazioni pubbliche,nonché per agevolazioni concesse in ap-plicazione di specifiche disposizioni legi-slative.

    Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 24. Le somme iscritte nel bilancio auto-nomo della Presidenza del Consiglio deiministri, assegnate dal CIPE con propriadelibera alle amministrazioni interessate aisensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 17maggio 1999, n. 144, per l’anno finanziario2013, destinate alla costituzione di unitàtecniche di supporto alla programmazione,alla valutazione e al monitoraggio degli in-vestimenti pubblici, sono versate all’entratadel bilancio dello Stato per essere riasse-gnate negli stati di previsione delle ammini-strazioni medesime.

    25. In relazione alle necessità derivantidall’andamento dei mercati finanziari edalla gestione del debito statale, il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad effettuare, con propri decreti, variazionicompensative, in termini di competenza edi cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221,2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capi-toli 2242 e 2247 dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze perl’anno finanziario 2013, iscritti nel pro-gramma « Oneri per il servizio del debitostatale ». Per le medesime necessità il Mini-stro dell’economia e delle finanze è autoriz-zato ad effettuare, con propri decreti, va-riazioni compensative, in termini di compe-tenza e di cassa, tra gli stanziamenti deicapitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e9590 dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’annofinanziario 2013, iscritti nel programma« Rimborsi del debito statale ».

    26. In relazione alle necessità gestionaliderivanti dalle diverse variabili connesse alfinanziamento del bilancio dell’Unione eu-ropea a titolo di risorse proprie, il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad effettuare, con propri decreti, variazionicompensative, in termini di competenza edi cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli2751 e 2752 dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze perl’anno finanziario 2013, iscritti nell’ambitodella missione « L’Italia in Europa e nelmondo » del programma « Partecipazioneitaliana alle politiche di bilancio in ambitoUE ».

    Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 27. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le variazioni compensative dibilancio anche tra i titoli della spesa deiMinisteri interessati, occorrenti per l’attua-zione delle disposizioni recate dal decretolegislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materiadi federalismo fiscale delle regioni a statutoordinario.

    28. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a provvedere, con pro-pri decreti, per l’anno finanziario 2013, allariassegnazione ad apposito capitolo dispesa dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, nella misurastabilita con proprio decreto, delle sommeversate, nell’ambito della voce « Entrate de-rivanti dal controllo e repressione delle ir-regolarità e degli illeciti » dello stato di pre-visione dell’entrata, dalla società EquitaliaGiustizia Spa a titolo di utili relativi allagestione finanziaria del fondo di cui all’ar-ticolo 61, comma 23, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

    29. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, per l’anno finanziario 2013, va-riazioni compensative, anche tra pro-grammi diversi, in termini di residui, com-petenza e cassa, tra gli stanziamenti dibilancio relativi ai capitoli interessati dallariorganizzazione del Ministero dell’econo-mia e delle finanze prevista dal decreto delMinistro dell’economia e delle finanze 5luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 205 del 3 settembre 2012.

    Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 30. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, variazioni compensative, in ter-mini di residui, competenza e cassa, tracapitoli dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze, perl’anno 2013, in attuazione dell’articolo 23-quinquies, comma 6, del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,concernente il trasferimento della Dire-zione della giustizia tributaria e della Dire-zione comunicazione istituzionale della fi-scalità dal Dipartimento delle finanze alDipartimento dell’amministrazione gene-rale, del personale e dei servizi del mede-simo Ministero.

    31. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, con propri decreti, provvede all’ade-guamento degli stanziamenti dei capitolidestinati al pagamento dei premi e dellevincite dei giochi pronostici, delle scom-messe e delle lotterie, in corrispondenzacon l’effettivo andamento delle relative ri-scossioni.

    Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 3.

    (Stato di previsione del Ministero dellosviluppo economico e disposizioni relative).

    ART. 3.

    (Stato di previsione del Ministero dellosviluppo economico e disposizioni relative).

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dellosviluppo economico, per l’anno finanziario2013, in conformità all’annesso stato diprevisione (Tabella n. 3).

    Identico. (Per le modifiche apportatedalla Commissione alla Tabella n. 3, v.pag. 60).

    2. Gli importi dei versamenti effettuaticon imputazione alle voci « Restituzione,rimborsi, recuperi e concorsi vari » e « Al-tre entrate in conto capitale » dello stato diprevisione dell’entrata sono correlativa-mente iscritti, in termini di competenza edi cassa, con decreti del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, negli appositi ca-pitoli dei pertinenti programmi dello statodi previsione del Ministero dello sviluppoeconomico relativi al Fondo per la com-petitività e lo sviluppo, al Fondo per gliinterventi agevolativi alle imprese, alFondo rotativo per le imprese e al Fondorotativo per la crescita sostenibile.

    3. Le somme impegnate in relazionealle disposizioni di cui all’articolo 1 deldecreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, con-vertito dalla legge 10 dicembre 1993,n. 513, in materia di interventi urgenti asostegno dell’occupazione nelle aree dicrisi siderurgica, resesi disponibili a se-guito di provvedimenti di revoca, sonoversate all’entrata del bilancio dello Statoper essere riassegnate, con decreti delMinistro dell’economia e delle finanze, allostato di previsione del Ministero dellosviluppo economico, ai fini di cui al citatoarticolo 1 del decreto-legge n. 410 del1993.

    Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 4. Le somme iscritte nello stato diprevisione del Ministero dello sviluppoeconomico per l’anno finanziario 2013relative al Fondo per lo sviluppo e lacoesione disponibili al termine dell’eserci-zio, nonché quelle trasferite dal Fondomedesimo ai pertinenti capitoli degli statidi previsione dei Ministeri destinatari dellerisorse finanziarie, sono conservate nelconto dei residui per essere utilizzatenell’esercizio successivo. Il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzato aripartire, con propri decreti, tra i perti-nenti programmi delle amministrazioni in-teressate le somme conservate nel contodei residui del predetto Fondo.

    5. Ferma restando la disposizione dicui all’articolo 36 del regio decreto 18novembre 1923, n. 2440, e successive mo-dificazioni, il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad effettuare,con propri decreti, le variazioni di bilancioin termini di residui, competenza e cassa,conseguenti alla ripartizione tra le ammi-nistrazioni interessate del fondo iscrittonel programma « Politiche per lo sviluppoeconomico ed il miglioramento istituzio-nale delle aree sottoutilizzate », nell’am-bito della missione « Sviluppo e riequili-brio territoriale » dello stato di previsionedel Ministero dello sviluppo economico, inrelazione alle disposizioni di cui all’arti-colo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102,e successive modificazioni.

    6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione deiMinisteri interessati, le variazioni di bi-lancio occorrenti in relazione alla soppres-sione dell’Istituto nazionale per il com-mercio estero (ICE) e all’istituzione del-l’ICE – Agenzia per la promozione al-l’estero e l’internazionalizzazione delleimprese italiane, disposte ai sensi dell’ar-ticolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, e successivemodificazioni.

    Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 4.

    (Stato di previsione del Ministero del lavoroe delle politiche sociali).

    ART. 4.

    (Stato di previsione del Ministero del lavoroe delle politiche sociali).

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dellavoro e delle politiche sociali, per l’annofinanziario 2013, in conformità all’annessostato di previsione (Tabella n. 4).

    Identico.

    Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 5.

    (Stato di previsione del Ministero dellagiustizia e disposizioni relative).

    ART. 5.

    (Stato di previsione del Ministero dellagiustizia e disposizioni relative).

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dellagiustizia, per l’anno finanziario 2013, inconformità all’annesso stato di previsione(Tabella n. 5).

    Identico. (Per le modifiche apportatedalla Commissione alla Tabella n. 5, v.pag. 61).

    2. Le entrate e le spese degli Archivinotarili, per l’anno finanziario 2013, sonostabilite in conformità agli stati di previ-sione annessi a quello del Ministero dellagiustizia (Appendice n. 1).

    3. Per provvedere alle eventuali defi-cienze delle assegnazioni di bilancio èutilizzato lo stanziamento del Fondo per lespese impreviste iscritto nel programma« Giustizia civile e penale », nell’ambitodella missione « Giustizia » dello stato diprevisione della spesa degli Archivi nota-rili. I prelevamenti da detto Fondo, nonchél’utilizzazione delle somme prelevate, sonodisposti con decreti del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, su proposta delMinistro della giustizia. Tali decreti sonocomunicati al Parlamento in allegato alconto consuntivo degli Archivi stessi.

    4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione dellesomme versate dal Comitato olimpico na-zionale italiano (CONI), dalle regioni, dalleprovince, dai comuni e da altri enti pub-blici e privati all’entrata del bilancio delloStato, in termini di competenza e di cassa,relativamente alle spese per il manteni-mento, per l’assistenza e per la rieduca-zione dei detenuti e internati, nonché perle attività sportive del personale del Corpodi polizia penitenziaria e dei detenuti einternati, nell’ambito del programma« Amministrazione penitenziaria » e delprogramma « Giustizia minorile » dellamissione « Giustizia » dello stato di previ-sione del Ministero della giustizia perl’anno finanziario 2013.

    Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 6.

    (Stato di previsione del Ministero degliaffari esteri e disposizioni relative).

    ART. 6.

    (Stato di previsione del Ministero degliaffari esteri e disposizioni relative).

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero degliaffari esteri, per l’anno finanziario 2013,in conformità all’annesso stato di previ-sione (Tabella n. 6).

    1. Identico.

    2. È approvato, in termini di compe-tenza e di cassa, il bilancio dell’Istitutoagronomico per l’Oltremare per l’annofinanziario 2013, annesso allo stato diprevisione del Ministero degli affari esteri(Appendice n. 1).

    2. Identico.

    3. In relazione alle somme affluiteall’entrata del bilancio dello Stato percontributi versati da Paesi esteri in appli-cazione della direttiva 77/486/CEE delConsiglio, del 25 luglio 1977, il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoa provvedere, con propri decreti, alla rias-segnazione delle somme stesse ai perti-nenti programmi dello stato di previsionedel Ministero degli affari esteri per l’annofinanziario 2013, affinché siano utilizzateper gli scopi per cui tali somme sono stateversate.

    3. Identico.

    4. In relazione alle somme affluiteall’entrata del bilancio dell’Istituto agro-nomico per l’Oltremare, per anticipazionie rimborsi di spese per conto di terzinonché di organismi internazionali o dellaDirezione generale per la cooperazioneallo sviluppo del Ministero degli affariesteri, il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni al-l’entrata e alla spesa del suddetto bilancioper l’anno finanziario 2013.

    4. Identico.

    Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 5. Il Ministero degli affari esteri èautorizzato ad effettuare, previe intese conil Ministero dell’economia e delle finanze,operazioni in valuta estera non converti-bile pari alle disponibilità esistenti neiconti correnti valuta Tesoro costituitipresso le rappresentanze diplomatiche egli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e suc-cessive modificazioni, e che risultino in-trasferibili per effetto di norme o dispo-sizioni locali. Il relativo controvalore ineuro è acquisito all’entrata del bilanciodello Stato ed è contestualmente iscritto,con decreti del Ministro dell’economia edelle finanze, sulla base delle indicazionidel Ministero degli affari esteri, nei per-tinenti programmi dello stato di previsionedel medesimo Ministero per l’anno finan-ziario 2013, per l’effettuazione di speseconnesse alle esigenze di funzionamento emantenimento delle sedi diplomatiche econsolari, degli istituti di cultura e dellescuole italiane all’estero. Il Ministero degliaffari esteri è altresì autorizzato ad effet-tuare, con le medesime modalità, opera-zioni in valuta estera pari alle disponibilitàesistenti nei conti correnti valuta Tesoro invalute inconvertibili o intrasferibili indivi-duate, ai fini delle operazioni di cui alpresente comma, dal Dipartimento deltesoro del Ministero dell’economia e dellefinanze su richiesta della competente Di-rezione generale del Ministero degli affariesteri.

    5. Identico.

    6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, suproposta del Ministro degli affari esteri,variazioni compensative in termini di com-petenza e di cassa tra i capitoli allocati nelprogramma « Cooperazione allo sviluppo »,nell’ambito della missione « L’Italia in Eu-ropa e nel mondo » dello stato di previ-sione del Ministero degli affari esteri,relativamente agli stanziamenti per l’aiutopubblico allo sviluppo determinati nellaTabella, allegata alla legge di stabilità, di cuiall’articolo 11, comma 3, lettera d), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196.

    6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, suproposta del Ministro degli affari esteri,variazioni compensative in termini di com-petenza e di cassa tra i capitoli allocati nelprogramma « Cooperazione allo sviluppo »,nell’ambito della missione « L’Italia in Eu-ropa e nel mondo » dello stato di previ-sione del Ministero degli affari esteri,relativamente agli stanziamenti per l’aiutopubblico allo sviluppo determinati nellaTabella, allegata alla legge di stabilità, di cuiall’articolo 11, comma 3, lettera d), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermoquanto previsto dall’articolo 15, comma 9,primo periodo, della legge 26 febbraio 1987,n. 49, e successive modificazioni.

    Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 7.

    (Stato di previsione del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca e di-

    sposizioni relative).

    ART. 7.

    (Stato di previsione del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca e di-

    sposizioni relative).

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,per l’anno finanziario 2013, in conformitàall’annesso stato di previsione (Tabellan. 7).

    Identico.

    2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a ripartire, con pro-pri decreti, su proposta del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,i fondi iscritti nella parte corrente e nelconto capitale del programma « Fondi daassegnare », nell’ambito della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca.

    3. Ai fini di una razionale utilizzazionedelle risorse di bilancio, il Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni compensa-tive, in termini di competenza e di cassa,tra i capitoli « Somma da assegnare per ilpagamento della mensa scolastica » non-ché tra i capitoli relativi al « Fondo per ilfunzionamento delle istituzioni scolasti-che » iscritti nei pertinenti programmidello stato di previsione del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca.

    4. L’assegnazione autorizzata a favoredel Consiglio nazionale delle ricerche, perl’anno finanziario 2013, è comprensivadella somma, determinata nella misuramassima di 2.582.284 euro, a favore del-l’Istituto di biologia cellulare per attivitàinternazionale afferente all’area di Mon-terotondo.

    Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 5. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione dellesomme affluite all’entrata del bilanciodello Stato in relazione all’articolo 9 deldecreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 1996, n. 421, al pertinente pro-gramma « Ricerca scientifica e tecnologiadi base » dello stato di previsione delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca.

    6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, le occorrenti variazioni, in terminidi competenza e di cassa, tra lo stato diprevisione del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca e gli stati diprevisione dei Ministeri interessati in re-lazione al trasferimento di fondi riguar-danti il finanziamento di progetti per laricerca.

    Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 8.

    (Stato di previsione del Ministero dell’in-terno e disposizioni relative).

    ART. 8.

    (Stato di previsione del Ministero dell’in-terno e disposizioni relative).

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dell’in-terno, per l’anno finanziario 2013, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 8).

    Identico. (Per le modifiche apportatedalla Commissione alla Tabella n. 8, v.pag. 62).

    2. Le somme versate dal CONI nell’am-bito della voce « Entrate derivanti da ser-vizi resi dalle Amministrazioni statali »dello stato di previsione dell’entrata sonoriassegnate, con decreti del Ministro del-l’economia e delle finanze, al programma« Prevenzione dal rischio e soccorso pub-blico », nell’ambito della missione « Soc-corso civile » dello stato di previsione delMinistero dell’interno per l’anno finanzia-rio 2013, per essere destinate alle speserelative all’educazione fisica, all’attivitàsportiva e alla costruzione, completamentoe adattamento di infrastrutture sportiveconcernenti il Corpo nazionale dei vigilidel fuoco.

    3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato diprevisione del Ministero dell’interno, sonoindicate le spese per le quali possonoeffettuarsi, per l’anno finanziario 2013,prelevamenti dal fondo a disposizione perla Pubblica sicurezza, di cui all’articolo 1della legge 12 dicembre 1969, n. 1001,iscritto nel programma « Pianificazione ecoordinamento Forze di polizia », nell’am-bito della missione « Ordine pubblico esicurezza ».

    4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni compensativedi bilancio anche tra i titoli della spesadello stato di previsione del Ministerodell’interno, occorrenti per l’attuazionedelle disposizioni recate dall’articolo 61del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, e successive modificazioni, dall’ar-ticolo 10, comma 11, della legge 13 maggio1999, n. 133, e successive modificazioni, edall’articolo 8, comma 5, della legge 3maggio 1999, n. 124, relative ai trasferi-menti erariali agli enti locali.

    Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 5. In relazione all’articolo 1, comma1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,al fine di ridurre il costo a carico delloStato del servizio antincendi negli aero-porti, il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a riassegnare, conpropri decreti, nello stato di previsione delMinistero dell’interno le somme versateall’entrata del bilancio dello Stato in ap-plicazione delle disposizioni di cui al citatocomma 1328 dell’articolo 1 della leggen. 296 del 2006.

    6. Sono autorizzati l’accertamento e lariscossione, secondo le leggi in vigore, delleentrate del Fondo edifici di culto, nonchél’impegno e il pagamento delle spese, re-lative all’anno finanziario 2013, in confor-mità agli stati di previsione annessi aquello del Ministero dell’interno (Appen-dice n. 1).

    7. Per gli effetti di cui all’articolo 26della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sonoconsiderate spese obbligatorie del bilanciodel Fondo edifici di culto quelle indicatenell’elenco n. 1, annesso al bilancio pre-detto.

    8. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’interno, le occorrenti variazioni, intermini di competenza e di cassa, neglistati di previsione dell’entrata e della spesadel Fondo edifici di culto, per l’annofinanziario 2013, conseguenti alle sommeprelevate dal conto corrente infruttifero ditesoreria intestato al predetto Fondo, perfar fronte alle esigenze derivanti dall’at-tuazione degli articoli 55 e 69 della legge20 maggio 1985, n. 222.

    Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 9. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a trasferire, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’interno, agli stati di previsione deiMinisteri interessati le risorse iscritte nelcapitolo 2313, istituito nell’ambito del pro-gramma « Garanzia dei diritti e interventiper lo sviluppo della coesione sociale »della missione « Immigrazione, accoglienzae garanzia dei diritti » dello stato di pre-visione del Ministero dell’interno, e nelcapitolo 2872, istituito nell’ambito del pro-gramma « Pianificazione e coordinamentoForze di polizia » della missione « Ordinepubblico e sicurezza » del medesimo statodi previsione, in attuazione dell’articolo 1,comma 562, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, dell’articolo 34 del decreto-legge 1o

    ottobre 2007, n. 159, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,n. 222, e delle disposizioni di cui all’arti-colo 2, comma 106, della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244.

    10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni compensativedi bilancio anche tra i titoli della spesadello stato di previsione del Ministerodell’interno, occorrenti per l’attuazionedelle disposizioni recate dai decreti legi-slativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio2011, n. 68, in materia di federalismofiscale municipale e di autonomia di en-trata delle province.

    11. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a riassegnare, conpropri decreti, nello stato di previsione delMinistero dell’interno, i contributi relativial rilascio e al rinnovo dei permessi disoggiorno, di cui all’articolo 5, comma2-ter, del testo unico di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, versatiall’entrata del bilancio dello Stato e de-stinati, ai sensi dell’articolo 14-bis delmedesimo testo unico, al Fondo rimpatrifinalizzato a finanziare le spese per ilrimpatrio degli stranieri verso i Paesi diorigine ovvero di provenienza.

    Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 12. Al fine di reperire le risorse occor-renti per il finanziamento dei programmi dirimpatrio volontario e assistito di cittadinidi Paesi terzi verso il Paese di origine o diprovenienza, ai sensi dell’articolo 14-ter deltesto unico di cui al decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, e successive modifica-zioni, il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, su proposta del Ministro dell’in-terno, le occorrenti variazioni compensa-tive di bilancio, anche tra missioni eprogrammi diversi dello stato di previsionedel Ministero dell’interno.

    Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 9.

    (Stato di previsione del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del

    mare).

    ART. 9.

    (Stato di previsione del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del

    mare).

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, per l’anno finanziario 2013, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 9).

    Identico.

    Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 10.

    (Stato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti e disposizioni

    relative).

    ART. 10.

    (Stato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti e disposizioni

    relative).

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, per l’annofinanziario 2013, in conformità all’annessostato di previsione (Tabella n. 10).

    1. Identico. (Per le modifiche apportatedalla Commissione alla Tabella n. 10, v.pag. 63).

    2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, le va-riazioni di competenza e di cassa nellostato di previsione dell’entrata e in quellodel Ministero delle infrastrutture e deitrasporti per gli adempimenti previstidalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchédall’articolo 10 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28settembre 1994, n. 634, concernente ladisciplina dell’ammissione all’utenza delservizio di informatica del centro elabo-razione dati del Dipartimento per i tra-sporti, la navigazione ed i sistemi infor-mativi e statistici del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti.

    2. Identico.

    3. Il numero massimo degli ufficialiausiliari del Corpo delle capitanerie diporto da mantenere in servizio come forzamedia nell’anno 2013, ai sensi dell’articolo803 del codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, è stabilito comesegue: 250 ufficiali in ferma prefissata o inrafferma, di cui alla lettera c) del comma1 dell’articolo 937 del codice di cui aldecreto legislativo n. 66 del 2010; 70 uf-ficiali piloti di complemento, di cui allalettera b) del comma 1 dell’articolo 937 delcodice di cui al decreto legislativo n. 66del 2010; 3 ufficiali delle forze di com-pletamento, di cui alla lettera d) delcomma 1 dell’articolo 937 del codice di cuial decreto legislativo n. 66 del 2010.

    3. Il numero massimo degli ufficialiausiliari del Corpo delle capitanerie diporto da mantenere in servizio come forzamedia nell’anno 2013, ai sensi dell’articolo803 del codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, è stabilito comesegue: 210 ufficiali in ferma prefissata o inrafferma, di cui alla lettera c) del comma1 dell’articolo 937 del codice di cui aldecreto legislativo n. 66 del 2010; 70 uf-ficiali piloti di complemento, di cui allalettera b) del comma 1 dell’articolo 937 delcodice di cui al decreto legislativo n. 66del 2010; 3 ufficiali delle forze di com-pletamento, di cui alla lettera d) delcomma 1 dell’articolo 937 del codice di cuial decreto legislativo n. 66 del 2010.

    Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 4. Il numero massimo degli allievi delCorpo delle capitanerie di porto da man-tenere alla frequenza dei corsi pressol’Accademia navale e le Scuole sottufficialidella Marina militare, per l’anno 2013, èfissato in 156 unità.

    4. Il numero massimo degli allievi delCorpo delle capitanerie di porto da man-tenere alla frequenza dei corsi pressol’Accademia navale e le Scuole sottufficialidella Marina militare, per l’anno 2013, èfissato in 136 unità.

    5. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato diprevisione del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, riguardante il Corpodelle capitanerie di porto, sono descritte lespese per le quali possono effettuarsi, perl’anno finanziario 2013, i prelevamenti dalfondo a disposizione iscritto nel pro-gramma « Sicurezza e controllo nei mari,nei porti e sulle coste », nell’ambito dellamissione « Ordine pubblico e sicurezza »del medesimo stato di previsione.

    5. Identico.

    6. Ai sensi dell’articolo 2 del regola-mento per i servizi di cassa e contabilitàdelle Capitanerie di porto, di cui al regiodecreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi diqualsiasi provenienza possono essere ver-sati in conto corrente postale dai funzio-nari delegati.

    6. Identico.

    7. Le disposizioni legislative e regola-mentari in vigore presso il Ministero delladifesa si applicano, in quanto compatibili,alla gestione dei fondi di pertinenza delleCapitanerie di porto. Alle spese per lamanutenzione e l’esercizio dei mezzi nau-tici, terrestri e aerei e per attrezzaturetecniche, materiali e infrastrutture occor-renti per i servizi tecnici e di sicurezza deiporti e delle caserme delle Capitanerie diporto, di cui al programma « Sicurezza econtrollo nei mari, nei porti e sulle coste »,nell’ambito della missione « Ordine pub-blico e sicurezza » dello stato di previsionedel Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, si applicano, per l’anno finan-ziario 2013, le disposizioni dell’articolo61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,n. 2440, sulla contabilità generale delloStato.

    7. Identico.

    Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 8. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione deiMinisteri interessati, le variazioni di bi-lancio, in termini di residui, competenza ecassa, conseguenti alla ripartizione del« Fondo infrastrutture ferroviarie, stradalie relativo a opere di interesse strategico »di cui all’articolo 32, comma 1, del decre-to-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111.

    8. Identico.

    9. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni di bilanciooccorrenti per l’attuazione dell’articolo 32,comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, concernentela revoca dei finanziamenti relativi alProgramma delle infrastrutture strategi-che.

    9. Identico.

    Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 11.

    (Stato di previsione del Ministero delladifesa e disposizioni relative).

    ART. 11.

    (Stato di previsione del Ministero delladifesa e disposizioni relative).

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero delladifesa, per l’anno finanziario 2013, inconformità all’annesso stato di previsione(Tabella n. 11).

    1. Identico.

    2. Il numero massimo degli ufficialiausiliari da mantenere in servizio comeforza media nell’anno 2013, ai sensi del-l’articolo 803 del codice di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilitocome segue:

    2. Identico:

    a) ufficiali ausiliari, di cui alle letterea) e c) del comma 1 dell’articolo 937 delcodice di cui al decreto legislativo n. 66del 2010:

    a) identico:

    1) Esercito n. 0; 1) identico;

    2) Marina n. 25; 2) Marina n. 27;

    3) Aeronautica n. 45; 3) Aeronautica n. 18;

    4) Carabinieri n. 0; soppresso;

    b) ufficiali ausiliari piloti di comple-mento, di cui alla lettera b) del comma 1dell’articolo 937 del codice di cui al de-creto legislativo n. 66 del 2010:

    b) identico:

    1) Esercito n. 0; 1) identico;

    2) Marina n. 103; 2) Marina n. 85;

    3) Aeronautica n. 57; 3) Aeronautica n. 39;

    c) ufficiali ausiliari delle forze dicompletamento, di cui alla lettera d) delcomma 1 dell’articolo 937 del codice di cuial decreto legislativo n. 66 del 2010:

    c) identica.

    1) Esercito n. 65;

    2) Marina n. 18;

    3) Aeronautica n. 20.

    3. La consistenza organica degli allieviufficiali dell’Arma dei carabinieri pressol’Accademia, di cui alla lettera b) delcomma 1 dell’articolo 803 del codice di cuial decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,è fissata, per l’anno 2013, in 102 unità.

    3. Identico.

    Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 4. Alle spese per accordi internazionali,specificamente afferenti alle infrastrutturemultinazionali dell’Alleanza atlantica(NATO), di cui ai programmi « Funzioninon direttamente collegate ai compiti didifesa militare » e « Pianificazione generaledelle Forze Armate e approvvigionamentimilitari », nonché per l’ammodernamentoe il rinnovamento, di cui ai programmi« Approntamento e impiego Carabinieriper la difesa e la sicurezza », « Appronta-mento e impiego delle forze terrestri »,« Approntamento e impiego delle forzenavali », « Approntamento e impiego delleforze aeree » e « Pianificazione generaledelle Forze Armate e approvvigionamentimilitari », nell’ambito della missione « Di-fesa e sicurezza del territorio » dello statodi previsione del Ministero della difesa, siapplicano, per l’anno 2013, le disposizionicontenute nell’articolo 61-bis del regio de-creto 18 novembre 1923, n. 2440, sullacontabilità generale dello Stato.

    4. Identico.

    5. Alle spese per le infrastrutture mul-tinazionali della NATO, sostenute a caricodel programma « Funzioni non diretta-mente collegate ai compiti di difesa mili-tare » e del programma « Pianificazionegenerale delle Forze Armate e approvvi-gionamenti militari », nell’ambito dellamissione « Difesa e sicurezza del territo-rio » dello stato di previsione del Ministerodella difesa, si applicano le proceduredella NATO di esecuzione delle gare in-ternazionali emanate dal Consiglio atlan-tico. Deve essere in ogni caso garantita latrasparenza delle procedure di appalto, diassegnazione e di esecuzione dei lavori, aisensi della legge 13 settembre 1982,n. 646.

    5. Identico.

    6. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allostato di previsione del Ministero delladifesa sono descritte le spese per le qualipossono effettuarsi, per l’anno finanziario2013, i prelevamenti dai fondi a disposi-zione relativi alle tre Forze armate eall’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’arti-colo 613 del codice di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscrittinel programma « Fondi da assegnare »,nell’ambito della missione « Fondi da ri-partire » del medesimo stato di previsione.

    6. Identico.

    Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 7. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione ai per-tinenti programmi dello stato di previsionedel Ministero della difesa, per l’anno fi-nanziario 2013, delle somme versate al-l’entrata del bilancio dello Stato dal CONI,destinate alle attività sportive del perso-nale militare e civile della Difesa.

    7. Identico.

    Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 12.

    (Stato di previsione del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali e

    disposizioni relative).

    ART. 12.

    (Stato di previsione del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali e

    disposizioni relative).

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali,per l’anno finanziario 2013, in conformitàall’annesso stato di previsione (Tabellan. 12).

    Identico.

    2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio tra gli stati di previsione delMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali e delle amministrazioniinteressate, in termini di residui, compe-tenza e cassa, ai sensi dell’articolo 31 dellalegge 6 dicembre 1991, n. 394, e successivemodificazioni, e dell’articolo 77 del de-creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,nonché per l’attuazione del decreto legi-slativo 4 giugno 1997, n. 143, concernenteil conferimento alle regioni delle funzioniamministrative in materia di agricoltura epesca e la riorganizzazione dell’Ammini-strazione centrale.

    3. Per l’attuazione del decreto legisla-tivo 26 maggio 2004, n. 154, e del decretolegislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Mi-nistro dell’economia e delle finanze è au-torizzato ad apportare, con propri decreti,nell’ambito della parte corrente e nell’am-bito del conto capitale dello stato di pre-visione del Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali per l’anno fi-nanziario 2013, le variazioni compensativedi bilancio, in termini di competenza e dicassa, occorrenti per la modifica dellaripartizione dei fondi tra i vari settorid’intervento del Programma nazionaledella pesca e dell’acquacoltura.

    Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, al trasferimento dellesomme iscritte al capitolo 2827 del pro-gramma « Fondi da assegnare », nell’am-bito della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’annofinanziario 2013, ai competenti programmidello stato di previsione del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali peril medesimo anno, secondo la ripartizionepercentuale indicata all’articolo 24,comma 2, della legge 11 febbraio 1992,n. 157.

    5. Per l’anno finanziario 2013, il Mini-stro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato a provvedere, con propri decreti,su proposta del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, alla riasse-gnazione ai pertinenti programmi dellostato di previsione del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestalidelle somme versate in entrata dall’Agen-zia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)nonché dai corrispondenti organismi pa-gatori regionali a titolo di rimborso alCorpo forestale dello Stato per i controllieffettuati ai sensi del regolamento (CE)n. 885/2006 della Commissione, del 21giugno 2006.

    6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione ai per-tinenti programmi dello stato di previsionedel Ministero delle politiche agricole ali-mentari e forestali per l’anno finanziario2013 delle somme versate all’entrata delbilancio dello Stato da amministrazioni edenti pubblici per essere destinate al Corpoforestale dello Stato in virtù di accordi diprogramma, convenzioni e intese per ilraggiungimento di finalità comuni in ma-teria di lotta contro gli incendi boschivi,sicurezza pubblica, monitoraggio e prote-zione dell’ambiente, divulgazione ed edu-cazione ambientale e tutela delle riservenaturali statali affidate al Corpo mede-simo, ivi compresa la salvaguardia dellabiodiversità anche attraverso la vivaisticasperimentale per la conservazione dellerisorse genetiche forestali nazionali.

    Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 7. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione ai per-tinenti programmi dello stato di previsionedel Ministero delle politiche agricole ali-mentari e forestali, per l’anno finanziario2013, delle somme versate all’entrata delbilancio dello Stato dal CONI e da altrienti pubblici e privati, destinate alle atti-vità sportive del personale del Corpo fo-restale dello Stato.

    8. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a riassegnare, conpropri decreti, nell’ambito del programma« Tutela e conservazione della fauna edella flora e salvaguardia della biodiver-sità » della missione « Sviluppo sostenibilee tutela del territorio e dell’ambiente »dello stato di previsione del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, lesomme di pertinenza del Corpo forestaledello Stato, detenute dalla società Cassadepositi e prestiti Spa, individuate d’intesacon il medesimo Ministero e versate al-l’entrata del bilancio dello Stato.

    9. Per l’anno finanziario 2013 il Mini-stro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti,nello stato di previsione del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, le variazioni compensative di bilan-cio, in termini di competenza e di cassa,occorrenti per l’attuazione di quanto sta-bilito dagli articoli 12 e 23-quater deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, in ordine alla soppressione ealla riorganizzazione di enti vigilati dalmedesimo Ministero.

    Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 13.

    (Stato di previsione del Ministero per i benie le attività culturali e disposizioni relative).

    ART. 13.

    (Stato di previsione del Ministero per i benie le attività culturali e disposizioni relative).

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero per ibeni e le attività culturali, per l’annofinanziario 2013, in conformità all’annessostato di previsione (Tabella n. 13).

    Identico. (Per le modifiche apportatedalla Commissione alla Tabella n. 13, v.pag. 64).

    2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministroper i beni e le attività culturali, rispetti-vamente per la parte corrente e per ilconto capitale dello stato di previsione delMinistero per i beni e le attività culturaliper l’anno finanziario 2013, le variazionicompensative di bilancio, in termini diresidui, competenza e cassa, tra i capitoliiscritti nel programma « Sostegno, valoriz-zazione e tutela del settore dello spetta-colo » della missione « Tutela e valorizza-zione dei beni e attività culturali e pae-saggistici », relativi al Fondo unico per lospettacolo.

    Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 3. Ai fini di una razionale utilizzazionedelle risorse di bilancio, per l’anno finan-ziario 2013, il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, adottati su propostadel Ministro per i beni e le attività cul-turali, comunicati alle competenti Com-missioni parlamentari e trasmessi allaCorte dei conti per la registrazione, leoccorrenti variazioni compensative di bi-lancio, in termini di competenza e dicassa, tra i capitoli iscritti nei pertinentiprogrammi dello stato di previsione delMinistero per i beni e le attività culturali,relativi agli acquisti e alle espropriazioniper pubblica utilità, nonché per l’eserciziodel diritto di prelazione da parte delloStato su immobili di interesse archeologicoe monumentale e su cose di arte antica,medievale, moderna e contemporanea e diinteresse artistico e storico, nonché sumateriale archivistico pregevole e mate-riale bibliografico, raccolte bibliografiche,libri, documenti, manoscritti e pubblica-zioni periodiche, ivi comprese le spesederivanti dall’esercizio del diritto di pre-lazione, del diritto di acquisto delle cosedenunciate per l’esportazione e dell’espro-priazione, a norma di legge, di materialebibliografico prezioso e raro.

    Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 14.

    (Stato di previsione del Ministero dellasalute e disposizioni relative).

    ART. 14.

    (Stato di previsione del Ministero dellasalute e disposizioni relative).

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dellasalute, per l’anno finanziario 2013, inconformità all’annesso stato di previsione(Tabella n. 14).

    Identico. (Per le modifiche apportatedalla Commissione alla Tabella n. 14, v.pag. 65).

    2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione dellesomme versate in entrata dalle Federa-zioni nazionali degli ordini e dei collegidelle professioni sanitarie, per il funzio-namento della Commissione centrale pergli esercenti le professioni sanitarie, alpertinente programma dello stato di pre-visione del Ministero della salute perl’anno finanziario 2013.

    3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a ripartire, con pro-pri decreti, su proposta del Ministro dellasalute, tra i pertinenti programmi dellostato di previsione del Ministero dellasalute per l’anno finanziario 2013, i fondiper il finanziamento delle attività di ri-cerca e sperimentazione del programma« Ricerca per il settore della sanità pub-blica », nell’ambito della missione « Ri-cerca e innovazione » dello stato di previ-sione del Ministero della salute, in rela-zione a quanto disposto dall’articolo 12,comma 2, del decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 502, e successive modifica-zioni.

    Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 15.

    (Totale generale della spesa).

    ART. 15.

    (Totale generale della spesa).

    1. Sono approvati, rispettivamente, ineuro 760.901.029.621, in euro764.245.984.581 e in euro 796.278.648.759in termini di competenza, nonché in euro775.579.648.176, in euro 776.059.597.606 ein euro 806.895.902.848 in termini dicassa, i totali generali della spesa delloStato per il triennio 2013-2015.

    Identico.

    Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 16.

    (Quadro generale riassuntivo).

    ART. 16.

    (Quadro generale riassuntivo).

    1. È approvato, in termini di compe-tenza e di cassa, per il triennio 2013-2015,il quadro generale riassuntivo del bilanciodello Stato, con le tabelle allegate.

    Identico.

    Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 17.

    (Disposizioni diverse).

    ART. 17.

    (Disposizioni diverse).

    1. In relazione all’accertamento deiresidui di entrata e di spesa per i qualinon esistono nel bilancio di previsione icorrispondenti capitoli nell’ambito deiprogrammi interessati, il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adistituire gli occorrenti capitoli nei perti-nenti programmi con propri decreti dacomunicare alla Corte dei conti.

    Identico.

    2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a trasferire, conpropri decreti, in termini di residui, com-petenza e cassa, dal « Fondo per i pro-grammi regionali di sviluppo » del pro-gramma « Politiche per lo sviluppo econo-mico ed il miglioramento istituzionaledelle aree sottoutilizzate », nell’ambitodella missione « Sviluppo e riequilibrioterritoriale » dello stato di previsione delMinistero dello sviluppo economico perl’anno finanziario 2013, ai pertinenti pro-grammi dei Ministeri interessati le quoteda attribuire alle regioni a statuto speciale,ai sensi del quinto comma dell’articolo 126del decreto del Presidente della Repub-blica 24 luglio 1977, n. 616.

    3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, in termini di competenza edi cassa, le variazioni compensative dibilancio occorrenti per l’attuazione diquanto disposto dall’articolo 13 della legge5 agosto 1981, n. 416, e successive modi-ficazioni, in materia di imprese editrici edi provvidenze per l’editoria.

    4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a trasferire, in ter-mini di competenza e di cassa, con propridecreti, su proposta dei Ministri interes-sati, le disponibilità esistenti su altri pro-grammi degli stati di previsione delle am-ministrazioni competenti a favore di ap-positi programmi destinati all’attuazionedi interventi cofinanziati dall’Unione eu-ropea.

    Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 5. In relazione ai provvedimenti diriordino delle amministrazioni pubbliche,il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad effettuare, con propri de-creti, comunicati alle Commissioni parla-mentari competenti, le variazioni di bilan-cio in termini di residui, competenza ecassa, l’istituzione, la modifica e la sop-pressione di programmi.

    6. Su proposta del Ministro compe-tente, con decreti del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da comunicare alleCommissioni parlamentari competenti, ne-gli stati di previsione della spesa chenell’esercizio finanziario 2012 e in quelloin corso siano stati interessati dai processidi ristrutturazione di cui al comma 5,nonché da quelli previsti da altre norma-tive vigenti, possono essere effettuate va-riazioni compensative, in termini di resi-dui, competenza e cassa, tra i capitoli dinatura rimodulabile dei programmi, fattaeccezione per le autorizzazioni di spesadirettamente regolate con legge, nonchétra capitoli di programmi dello stesso statodi previsione limitatamente alle spese difunzionamento per oneri relativi a movi-menti di personale e per quelli stretta-mente connessi con l’operatività delle am-ministrazioni.

    7. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni di bilancioconnesse con l’attuazione dei contratti col-lettivi nazionali di lavoro del personaledipendente dalle amministrazioni delloStato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, nonché degliaccordi sindacali e dei provvedimenti diconcertazione, adottati ai sensi dell’arti-colo 2 del decreto legislativo 12 maggio1995, n. 195, e successive modificazioni,per quanto concerne il trattamento eco-nomico fondamentale e accessorio del per-sonale interessato.

    Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 8. Le risorse finanziarie relative aifondi destinati all’incentivazione del per-sonale civile dello Stato, delle Forze ar-mate, del Corpo nazionale dei vigili delfuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelleper la corresponsione del trattamento eco-nomico accessorio del personale dirigen-ziale, non utilizzate alla chiusura dell’eser-cizio, sono conservate nel conto dei residuiper essere utilizzate nell’esercizio succes-sivo. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni di bilanciooccorrenti per l’utilizzazione dei predettifondi conservati.

    9. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione, neglistati di previsione delle amministrazionistatali interessate, delle somme rimborsatedalla Commissione europea per spese so-stenute dalle amministrazioni medesime acarico dei pertinenti programmi dei rispet-tivi stati di previsione, affluite al fondo dirotazione di cui all’articolo 5 della legge 16aprile 1987, n. 183, e successivamente ver-sate all’entrata del bilancio dello Stato.

    10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, variazioni di bilancio neglistati di previsione delle amministrazioniinteressate, occorrenti per l’attuazione deidecreti del Presidente del Consiglio deiministri emanati ai sensi dell’articolo 7della legge 15 marzo 1997, n. 59, e suc-cessive modificazioni, e dei decreti legisla-tivi concernenti il conferimento di fun-zioni e compiti amministrativi dello Stato,alle regioni e agli enti locali, in attuazionedel capo I della medesima legge 15 marzo1997, n. 59, e successive modificazioni.

    11. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, nei pertinenti programmidegli stati di previsione delle amministra-zioni interessate, le variazioni di bilanciooccorrenti per l’applicazione del decretolegislativo 18 febbraio 2000, n. 56, con-cernente disposizioni in materia di fede-ralismo fiscale.

    Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 12. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad effettuare, conpropri decreti, variazioni compensative, intermini di competenza e di cassa, tra lostanziamento di bilancio relativo al« Fondo occorrente per l’attuazione del-l’ordinamento regionale delle regioni astatuto speciale » (capitolo 2797) e quellorelativo alla « Devoluzione alle regioni astatuto speciale del gettito di entrate era-riali alle stesse spettanti in quota fissa »(capitolo 2790) dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze, inrelazione alla determinazione delle quotedi tributi erariali spettanti alle regioni astatuto speciale e alle province autonomedi Trento e di Bolzano, ai sensi dei ri-spettivi statuti di autonomia.

    13. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione neglistati di previsione delle amministrazioniinteressate, per l’anno finanziario 2013,delle somme versate all’entrata a titolo dicontribuzione alle spese di gestione degliasili nido istituiti presso le amministra-zioni statali ai sensi dell’articolo 70,comma 5, della legge 28 dicembre 2001,n. 448.

    14. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, nell’ambito di ciascunostato di previsione dei Ministeri, le varia-zioni compensative di bilancio tra i capi-toli interessati al pagamento delle compe-tenze fisse e accessorie mediante ordinicollettivi di pagamento con il sistema de-nominato « cedolino unico », ai sensi del-l’articolo 2, comma 197, della legge 23dicembre 2009, n. 191.

    15. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsionedelle amministrazioni interessate, le varia-zioni di bilancio compensative occorrentiper l’attuazione dell’articolo 14, comma 2,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122.

    Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 16. In attuazione dei commi da 2 a 7dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e suc-cessive modificazioni, che attribuiscono al-l’Agenzia del demanio le decisioni di spesarelative agli interventi manutentori degliimmobili in uso alle amministrazioni delloStato, il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad effettuare, perl’anno finanziario 2013, con propri decreti,su proposta dei Ministri interessati, varia-zioni compensative, in termini di compe-tenza e di cassa, tra gli stanziamenti degliappositi fondi relativi rispettivamente allespese di manutenzione ordinaria e straor-dinaria, istituiti nello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle fi-nanze, nonché tra gli stessi e i capitoli oi piani gestionali degli stati di previsione diciascun Ministero relativi alle spese dimanutenzione di impianti e attrezzature,all’adeguamento della sicurezza nei luoghidi lavoro e agli interventi di piccola ma-nutenzione sugli immobili.

    17. In attuazione dell’articolo 30,comma 4, della legge 31 dicembre 2009,n. 196, il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni compensative,in termini di competenza e di cassa, tra glistanziamenti dei capitoli degli stati diprevisione dei Ministeri, delle spese perinteressi passivi e per rimborso di passivitàfinanziarie relative ad operazioni di mutuiil cui onere di ammortamento è posto acarico dello Stato.

    18. Le risorse finanziarie iscritte neifondi per il finanziamento di assegni unatantum in favore del personale delle Forzearmate, delle Forze di polizia e del Corponazionale dei vigili del fuoco, istituiti neglistati di previsione dei Ministeri interessatiin attuazione dell’articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartitecon decreti del Ministro competente.

    Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 19. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsionedelle amministrazioni interessate, le varia-zioni di bilancio compensative occorrentiin relazione alle riduzioni dei trasferi-menti agli enti territoriali, disposte ai sensidell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135.

    Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

    Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguentialle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il

    testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato A.C. 5535.

    Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • PAGINA BIANCA

  • MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONEALLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

    N.B. – Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

    Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • PAGINA BIANCA

  • TABELLA N. 2

    STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEPrevisioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

    Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

    Unitàdi voto

    Missione

    ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

    1 Politiche economico-finanziarie edi bilancio (29)

    1.11.1 Regolazione giurisdizione e coor-dinamento del sistema della fiscalità(29.1) 22.026.273.021 22.137.984.173 22.035.787.772 22.035.787.772 22.083.845.730 22.083.845.730

    (22.030.473.021) (22.142.184.173) (22.039.987.772) (22.039.987.772) (22.088.045.730) (22.088.045.730)

    1.71.7 Analisi, monitoraggio e controllodella finanza pubblica e politiche dibilancio (29.7) 880.570.538 2.307.270.539

    (879.570.538) (2.306.270.539)

    21 Organi costituzionali, a rilevanzacostituzionale e Presidenza del Con-siglio dei ministri (1)

    21.3 21.3 Presidenza del Consiglio dei mi-nistri (1.3) 414.288.659 414.288.659

    (415.288.659) (415.288.659)

    Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • TABELLA N. 3

    STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOPrevisioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

    Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

    Unitàdi voto

    Missione

    ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

    1 Competitività e sviluppo delle im-prese (11)

    1.1

    1.1 Regolamentazione, incentivazionedei settori imprenditoriali, riassettiindustriali, sperimentazione tecnolo-gica, lotta alla contraffazione, tuteladella proprietà industriale (11.5) 2.451.555.210 2.531.362.807 2.480.937.715 2.480.937.715 2.385.087.867 2.385.087.867

    (2.452.851.180) (2.532.658.777) (2.482.263.172) (2.482.263.172) (2.386.792.385) (2.386.792.385)

    1.21.2 Promozione, coordinamento, so-stegno e vigilanza del movimento coo-perativo (11.6) 7.147.346 11.570.966 7.156.347 7.156.347 7.151.372 7.151.372

    (5.851.376) (10.274.996) (5.830.890) (5.830.890) (5.446.854) (5.446.854)

    Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • TABELLA N. 5

    STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIAPrevisioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

    Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

    Unitàdi voto

    Missione

    ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

    1 Giustizia (6)

    1.1 1.1 Amministrazione penitenziaria(6.1) 2.806.948.686 2.856.402.783 2.728.167.089 2.760.167.089 2.723.521.002 2.755.521.002

    (2.802.748.686) (2.852.202.783) (2.723.967.089) (2.755.967.089) (2.719.321.002) (2.751.321.002)

    Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • TABELLA N. 8

    STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNOPrevisioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

    Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

    Unitàdi voto

    Missione

    ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

    5 Immigrazione, accoglienza e garan-zia dei diritti (27)

    5.15.1 Garanzia dei diritti e interventiper lo sviluppo della coesione sociale(27.2) 372.428.203 374.266.990

    (370.428.203) (372.266.990)

    6 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32)

    6.1 6.1 Indirizzo politico (32.2) 27.598.333 27.639.079(27.898.333) (27.939.079)

    6.2 6.2 Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza (32.3) 103.427.927 108.671.486

    (105.127.927) (110.371.486)

    Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • TABELLA N. 10

    STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIPrevisioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

    Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

    Unitàdi voto

    Missione

    ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

    2 Diritto alla mobilità (13)

    2.4 2.4 Autotrasporto ed intermodalità(13.2) 536.914.380 551.105.926 134.060.309 134.060.309 125.970.386 125.970.386

    (537.914.380) (552.105.926) (135.060.309) (135.060.309) (126.970.386) (126.970.386)

    2.62.6 Sviluppo e sicurezza della navi-gazione e del trasporto marittimo eper vie d’acqua interne (13.9) 765.904.896 779.316.496 701.002.042 701.002.042

    (763.904.896) (777.316.496) (699.002.042) (699.002.042)

    2.7 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobi-lità locale (13.6) 765.803.611 718.378.393 706.117.674 706.117.674 617.739.961 617.739.961

    (764.803.611) (717.378.393) (705.117.674) (705.117.674) (616.739.961) (616.739.961)

    6 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32)

    6.2 6.2 Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza (32.3) 44.463.518 45.660.339 45.673.391 45.673.391

    (46.463.518) (47.660.339) (47.673.391) (47.673.391)

    Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • TABELLA N. 13

    STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALIPrevisioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

    Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

    Unitàdi voto

    Missione

    ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

    1 Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali e paesaggistici (21)

    1.121.12 Tutela delle belle arti, dell’ar-chitettura e dell’arte contemporanee;tutela e valorizzazione del paesaggio(21.12) 269.249.730 269.254.251

    (267.515.610) (267.520.131)

    1.13 1.13 Valorizzazione del patrimonioculturale (21