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CAMERA DEI DEPUTATI N. 5162 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI PILI, MURGIA, NIZZI, PORCU, VELLA Disposizioni per la tutela, la conoscenza e la valorizzazione della civiltà nuragica e dei suoi monumenti Presentata il 26 aprile 2012 ONOREVOLI COLLEGHI ! – Circa tremila e cinquecento anni fa sulle colline dell’ine- splorata Sardegna gli antichi diedero vita a quella che ancor oggi viene chiamata « civiltà nuragica ». Per dirla con le parole dell’UNESCO si tratta di un capolavoro del genio creativo dell’uomo, una testimo- nianza unica ed eccezionale di una tradi- zione culturale e di una civiltà scomparsa, un esempio straordinario di una tipologia edilizia, un insieme architettonico di un paesaggio, che illustra un’importante fase nella storia universale dell’uomo. Questa proposta di legge ha l’obiettivo di riconoscere, tutelare, valorizzare e promuovere una civiltà antica che rac- chiude in sé tutti i valori più importanti di una grande civiltà. Le valenze archeologiche, storiche e culturali, scientifiche e astronomiche, identitarie e universali fanno della civiltà nuragica un potenziale unico nel suo ge- nere. Il fascino segreto e misterioso, l’essere racchiusa nella sua universalità in una regione insulare come la Sardegna le as- segna quel carattere di unicità che costi- tuisce il principale motivo di questa pro- posta di legge. Ci si pone, insomma, il problema di salvaguardare un esempio unico di civiltà nuragica nel mondo. È, dunque, questione prioritaria nella politica di tutela dei beni archeologici e culturali del nostro Paese e come tale deve essere riconosciuta dallo Stato. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 5162—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PILI, MURGIA, NIZZI, PORCU, VELLA

Disposizioni per la tutela, la conoscenza e la valorizzazionedella civiltà nuragica e dei suoi monumenti

Presentata il 26 aprile 2012

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Circa tremila ecinquecento anni fa sulle colline dell’ine-splorata Sardegna gli antichi diedero vitaa quella che ancor oggi viene chiamata« civiltà nuragica ». Per dirla con le paroledell’UNESCO si tratta di un capolavoro delgenio creativo dell’uomo, una testimo-nianza unica ed eccezionale di una tradi-zione culturale e di una civiltà scomparsa,un esempio straordinario di una tipologiaedilizia, un insieme architettonico di unpaesaggio, che illustra un’importante fasenella storia universale dell’uomo.

Questa proposta di legge ha l’obiettivodi riconoscere, tutelare, valorizzare epromuovere una civiltà antica che rac-chiude in sé tutti i valori più importantidi una grande civiltà.

Le valenze archeologiche, storiche eculturali, scientifiche e astronomiche,identitarie e universali fanno della civiltànuragica un potenziale unico nel suo ge-nere.

Il fascino segreto e misterioso, l’essereracchiusa nella sua universalità in unaregione insulare come la Sardegna le as-segna quel carattere di unicità che costi-tuisce il principale motivo di questa pro-posta di legge.

Ci si pone, insomma, il problema disalvaguardare un esempio unico di civiltànuragica nel mondo.

È, dunque, questione prioritaria nellapolitica di tutela dei beni archeologici eculturali del nostro Paese e come tale deveessere riconosciuta dallo Stato.

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È, infatti, la Carta costituzionale adassegnare allo Stato la tutela dei beniarcheologici. Si tratta di una competenza,ma anche di un dovere, di un obbligo chemolto spesso o non viene esercitato o èutilizzato come potere di interdizione, avolte sui cittadini, altre volte sulle auto-nomie locali.

È l’ora di assumersi l’onere e il dovere,sino in fondo, della tutela della civiltànuragica.

Per questa ragione la presente propostadi legge ha l’obiettivo della piena assun-zione di responsabilità delle istituzioni,dalla fase di tutela sino alla sussidiaria ge-stione della valorizzazione e della gestione.

Questioni che vengono affrontate consoluzioni innovative ma nel pieno equili-brio delle competenze sia in termini co-stituzionali che delle prerogative statutariedella Sardegna.

La Civiltà Nuragica e riconoscimento.

Per capire la valenza e il conseguentenecessario riconoscimento valgano pertutte le definizioni di colui che è unani-memente riconosciuto come il padre dellaciviltà nuragica, l’archeologo professorGiovanni Lilliu.

Dice il professor Lilliu nella pubbli-cazione « La Civiltà Nuragica »: « la lungatappa della civiltà protosarda, che sisvolse durante le età del Bronzo e delFerro dell’occidente europeo e mediter-raneo, è chiamata, comunemente e tra-dizionalmente, nuragica. Col nome non siidentifica un preciso soggette etnico néuna grande corrente ideale. Fa da sup-porto, invece, al termine nuragico, ilvistoso e singolare fenomeno architetto-nico del megalitismo a torre, definito, inlingua locale di antico sustrato mediter-raneo, “nuraghe” (anche nurake, nuraki,nuraci, nuraxi, nuragi, naracu, eccetera).

È una denominazione ovviamente limi-tativa, ma non riduttiva, perché dietrol’aspetto esteriore e formale del monu-mento stanno capacità tecnica, impegnoeconomico e forte organizzazione e aggre-gazione sociale. Il numero dei nuraghi(oltre settemila), la diffusione in tutto ilterritorio isolano (densità 0,27 per chilo-

metro quadrato), la continuità nel lungotempo, la loro emergente qualità costrut-tiva, rivelano una grande tradizione cul-turale collegata con uno spiccato movi-mento storico e un assetto civile pluristra-tificato. Il fatto architettonico e ingegne-ristico dei nuraghi è, per così dire, lavisualizzazione e la cristallizzazione d’unostato generale di civiltà, ricca di contenutispirituali e materiali, identificabile in unsoggetto nazionale uscito da un amalgamadi tribù e popoli, che si è venuta costi-tuendo nell’isola a cominciare dal Bronzoantico, per continuare e definirsi, conprogetti e comportamenti di vita semprepiù autonomamente elaborati, sino aitempi pienamente storici del primo impe-rialismo. Per tutto ciò, a parte l’uso ormaiinvalso nella letteratura archeologica, iltermine civiltà nuragica resta valido ecaratterizzante.

Il nuraghe, infatti, tra i tanti altriaspetti che lo compongono e lo articolanonel susseguirsi dei secoli, rimane di taleciviltà la costante specifica ed essenziale“significante”, l’unico termine esplicito efisso, per la continuità, di riferimento edefinizione. Il “segno” del nuraghe, con laciviltà organicamente connessa, è quelloche, al pari di noi moderni, ha colpito, inparticolare, la storiografia antica.

Del “nuraghe” è trasposizione mitogra-fica Norax, eroe fondatore di Nora la cittàpiù vecchia della Sardegna, venuto conuno stuolo di iberici da Tartesso di Spagna(Sall. Kritz, fr. 9; Sot. IV, 1; Paus. X, 17,5).Nel paragrafo 100 del de mir. ausc. delloPseudoAristotile, si legge di edifizi sardigrandi e belli fatti “al modo arcaico deiGreci”, e di “tholoi” in specie di mirabiliproporzioni.

Nelle “tholoi” è esplicito il riferimentoai nuraghi nei quali gli scrittori ellenistici,a conoscenza delle classiche costruzioni“micenee”, notavano, in comparazione,l’architettura interna a volta, il gusto della“cavità” che è anche il significato dellaradice nur del nuraghe. Con gli stessinuraghi si potrebbero forse identificare i“daidàieia” (da miceneo da-da-reio), che latradizione voleva opera di Dedalo, il co-struttore per eccellenza della tarda saga

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minossica, rifugiatosi in Sardegna dopo lafuga da Creta prima e poi da Camico inSicilia (Sall. Kritz, fr. 7; Paus., X, 17,3;Diodo, IV, 29 e 79,3-4).

Peraltro, nei frammentari e scarnicenni degli storici antichi sull’isola, sicoglie anche la conoscenza di molteplicimanifestazioni di produzione materiale edi vita riferibili ai tempi più remoti e allaciviltà nuragica. In particolare, essi scri-vono di edifizi pubblici e privati (tribunali,palestre, tombe, templi) fatti costruire aDedalo dall’eroe Iolaos, una sorta di de-miurgo nazionale collegato con l’etnicoindigeno degli Iolai (Iolaei) a Iolenses/Illenses, e le pianure Iolaia, denomina-zione il cui radicale Iol persiste nellatoponomastica locale di sustrato mediter-raneo preindoeuropeo (Diod. IV, 29, V, 15;Sol. 1,61, IV, 2).

Nel racconto letterario si potrebberoindividuare due momenti della civiltà nu-ragica. Uno, più antico, colle « tholoi », i« daidaleia », i monumenti costruiti al“modo arcaico del Greci”, corrisponde-rebbe ai tempi micenei (o protogreci).L’altro, più recente, sarebbe un momentoche si svolge poco prima e parallelamenteal fenomeno delle grandi colonizzazionistoriche dell’occidente mediterraneo. È,quest’ultimo, il momento degli eroi colonie fondatori (Sardo, Iolaos, Norax), d’unembrionale ordinamento giuridico, dell’or-ganizzazione di strutture civili urbane edel formarsi della stessa condizione poli-tico-amministrativa urbana, della raziona-lizzazione dell’agricoltura (mito di Ari-steo).

Nel primo momento non si precisanonomi di popoli, sebbene vi saranno stati,supponiamo distinti in comunità diversecon propri territori. Il secondo momentovede definiti gli etnici; gli Iloai nelle fertilipianure del Campidano e forse nella concadi Olbia, a NE; i Balari nel Logudoro; iCorsi nel luogo montano della Gallura; iSardi nel Sud.

Questi popoli sembrano organizzati insistema di stati autonomi sovrani a livelloterritoriale “cantonale”, che non raggiungeil grado nazionale nemmeno in formafederativa. Non uno stato nazionale sardo,

sebbene si posso figurare una nazionalitàsarda, fondata su d’una omogeneità ecomunanza di patrimonio di valori e diproduzione materiale.

Queste notizie storiche indicano condi-zione della civiltà nuragica, competitiva, diapertura e di relazione con l’estero, non-ché di mobilità. Lo confermano altri datidella tradizione letteraria: Sardi soliti apirateggiare le coste d’Italia e soprattuttoquelle di Pisa (Strab. V, p.225); andatadegli Iolai a Cuma (Diod. V, 15); “barbari”d’Occidente, abitanti la Sardegna, che in-viano al santuario di Apollo, in Delfi, unastatua in bronzo del dio Sardus Pater(Paus. IX, 17). A parte la non pienaattendibilità dei riferimenti, ne esce unaconoscenza generale di rapporti commer-ciali e di intrecci politici tra le popolazioninuragiche e genti etrusche, dell’Italia me-ridionale e della Grecia, prima che laconquista cartaginese dell’isola alla finedel VI secolo troncasse ogni autonomarelazione dei Sardi. Si rovescia, così, l’im-magine tradizionale d’una civiltà indigenachiusa in se stessa e subalterna. Inveceessa appare capace d’iniziativa, espansivaed estroversa per la pienezza di identità ela forza culturale dimostrate, nel riscontroarcheologico, dai grandiosi monumenti ar-chitettonici, dalle originali sculture e dallaricchezza e singolarità del resto della pro-duzione materiale fondata su struttureeconomiche consistenti.

In conclusione, la storiografia anticaavverte, sia pure per linee generiche,un’articolazione della civiltà delle popola-zioni sarde “nuragiche”, e offre segni diquadri in mutamento con distinte carat-teristiche politiche e socio-economiche, iquali, nell’interpretazione comune dei dati,si susseguono dal “miceneo” sino all’etàromana repubblicana. Questi periodi sto-rico-culturali della civiltà nuragica prei-storica e protostorica, li esplicita più con-cretamente con ricchezza di particolari, laricerca archeologica ».

Se le analisi e le ricostruzioni archeo-logiche del Professor Lilliu costituiscono ilfondamento della civiltà nuragica, altret-tanto illuminanti sono le valutazioni resedall’UNESCO nel momento in cui proprio

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una delle più importanti scoperte del pro-fessor Lilliu, la reggia nuragica di Baru-mini, nel 1997 entrava a far parte dellalista del Patrimonio mondiale dell’UNE-SCO.

Il Comitato UNESCO decise, infatti, diinserire l’area sulla base dei criteri I, III,IV ritenendo che i Nuraghi di Sardegna,dei quali Su Nuraxi è l’esempio principale,costituiscono un’eccezionale risposta allespecifiche condizioni geografiche, sociali epolitiche esistenti sull’isola in epoca prei-storica. Evidenziano inoltre l’immagina-zione innovatrice delle primitive popola-zioni sarde in merito all’impiego di ma-teriali e tecniche a disposizione di unacomunità insulare preistorica.

L’UNESCO, nel riconoscere la reggianuragica di Barumini Patrimonio del-l’umanità, inquadra così la civiltà nura-gica: « Durante l’Età del Bronzo medio etardo (1500-800 avanti Cristo) in Sardegnasi è sviluppata una forma unica di archi-tettura: torri circolari difensive a forma ditronco di cono costruite in pietra lavorata.Alcuni (come a Barumini) erano circon-dati da recinti quadrilobati costituiti datorri collegate da possenti mura. Villaggidi piccole case a pianta circolare sviluppatiintorno a questi punti di forza. La data-zione precisa del periodo di costruzionedei nuraghi in Sardegna è ancora oggettodi dibattito tra gli studiosi, in quanto vi èun conflitto tra le date al radiocarbonio equelle ottenute con la convenzionale stra-tigrafia archeologica. L’influenza delletombe a tholos micenee, che si riflette neitetti aggettanti, fa propendere ora per unprecedente periodo piuttosto che una da-tazione più avanzata ».

Al fine di comprendere l’imponenzadella civiltà nuragica anche sul piano del-l’estensione territoriale e delle emergenzearcheologiche si richiamano alcuni datifondamentali: sono oltre 7.000 i nuraghicensiti. Si trovano a tutte le quote altime-triche ed in ogni situazione orografica(sulle vette, a mezza costa, in pianura edin fondo alle valli), ma il 53,7 per centooccupa altitudini tra 1.250 e i 500 metri,in zone essenzialmente di collina. Lungo lecoste, per una fascia profonda 10 chilo-

metri, la densità è di un nuraghe ogni11,44 chilometri quadrati, inferiore allamedia, ma più del doppio in corrispon-denza agli approdi naturali (1 ogni 4,79chilometri quadrati). Mentre le percentualidi densità sono nettamente minori fra i100 e sopra i 1.000 metri d’altitudine.Legati, nella distribuzione e densità comeper l’origine, con fatti d’ordine fisico (geo-logici, morfologici, altimetrici), i nuraghisono in rapporto con le condizioni idro-logiche e climatiche del suolo sardo: il 51,1per cento dei nuraghi dista meno di 250metri dal corso d’acqua più vicino, masolo il 7,2 per cento si trova a una distanzainferiore a 50 metri. Queste costruzionisono generalmente al riparo dal ventodominante (maestrale); più dei 2/3 hannol’ingresso volto a S-SE, meno di 1/3 a SW,rarissimi sono i nuraghi orientati a N eNW.

Si tratta di un parco archeologico uni-versale di dimensioni uniche nel suo ge-nere. Un museo a cielo aperto che nellasua visuale satellitare potrebbe far com-prendere l’imponenza della civiltà nura-gica.

La civiltà nuragica, nata e sviluppatasiin Sardegna tra l’età del bronzo (1700avanti Cristo) e il II secolo avanti Cristo,rappresenta, nelle sue unicità e unitarietà,un valore universale, identitario, etnico,culturale, archeologico e architettonico datutelare, valorizzare e promuovere.

La civiltà nuragica, come detto, siidentifica nel megalitismo a torre, defi-nito, « nuraghe » che costituisce la sintesidella capacità e dell’ingegno tecnico, edell’impegno economico di una stabileorganizzazione e aggregazione sociale.L’unicità e l’unitarietà del patrimonionuragico, la dislocazione delle emergenzearcheologiche, l’esistenza di oltre 7.000nuraghi, la diffusione in tutto il territoriodella Sardegna, la continuità nel tempo el’emergente qualità costruttiva, costitui-scono la testimonianza di una tradizioneidentitaria, storica e culturale di unaciviltà e di un assetto civile pluristrati-ficato. Il livello architettonico e ingegne-ristico della civiltà nuragica rappresentaun insieme di contenuti spirituali e ma-

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teriali, scientifici e culturali, sociali edeconomici identificabili in un soggettoidentitario e nazionale derivato dal-l’unione di tribù e di popoli.

Con la presente proposta di legge sivuole ottenere da parte dello Stato ilriconoscimento del valore universale, uni-tario, identitario, storico e archeologicodella civiltà nuragica.

Pertanto si attribuisce alla tutela, allasalvaguardia e alla valorizzazione dell’in-tera civiltà nuragica preminente interessenazionale, garantendo interventi di naturastraordinaria, e assicurando la vitalità sto-rica, archeologica, scientifica ed econo-mica dell’intero patrimonio attribuito allaciviltà nuragica.

In questo imponente progetto di rina-scita della civiltà nuragica concorrono,nell’ambito delle proprie competenze, loStato, la regione Sardegna e i comuniinteressati.

Gli interventi che sono articolati nel-l’intero piano strategico di rinascita dellaciviltà nuragica possono essere realizzatiin concorso con privati, fondazioni, asso-ciazioni ed enti economici.

Soprintendenza speciale per la civiltà nu-ragica.

Con la presente proposta di legge, alfine di tutelare, valorizzare e promuoverela civiltà nuragica, è prevista l’istituzionedella soprintendenza speciale per la civiltànuragica.

La sede della soprintendenza speciale èstabilita nel comune di Barumini, territo-rio sede della famosa Reggia nuragica,riconosciuta patrimonio mondiale del-l’umanità dall’UNESCO.

La proposta di legge prevede che ilsoprintendente speciale sia nominato dalpresidente della regione Sardegna, d’intesacon il Ministro per i beni e le attivitàculturali, attraverso un bando pubblicoper titoli che comprendono almeno diecianni di comprovata esperienza nell’ambitodella ricerca della civiltà nuragica.

La soprintendenza speciale potrà esserearticolata in presìdi territoriali di coordi-namento da individuare in relazione al-

l’importanza delle aree archeologiche ealla loro consistenza.

Piano emergenziale.

La soprintendenza speciale per la ci-viltà nuragica, con l’ausilio delle universitàdi Cagliari e di Sassari e di altri enti diricerca, individuati in base a specifichecompetenze, entro un anno dalla sua isti-tuzione predispone un piano decennalestraordinario di intervento per il censi-mento, la tutela e la valorizzazione delpatrimonio archeologico, storico e archi-tettonico della civiltà nuragica.

Il piano prevede:

1) la redazione del censimento uffi-ciale del patrimonio;

2) la predisposizione di un pianoesecutivo di tutela del patrimonio, artico-lato per gradi di intervento, in relazionealle priorità di tutela, salvaguardia e messain sicurezza;

3) la predisposizione di un pianogestionale del patrimonio archeologico re-lativamente alle seguenti tipologie di emer-genze archeologiche:

a) patrimonio archeologico e com-pendi già fruibili, con la salvaguardia dellegestioni esistenti;

b) patrimonio archeologico indivi-duato ma non ancora fruibile;

c) aree archeologiche inesplorate;

d) musei e strutture connessi allaconservazione, tutela e valorizzazione del-l’archeologia nuragica;

4) la predisposizione di un piano divalorizzazione e promozione della civiltànuragica nella sua unitarietà;

5) la predisposizione di un piano divalorizzazione e promozione di singolicompendi nuragici;

6) la predisposizione di un piano perl’innovazione.

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Competenze della soprintendenza speciale.

La soprintendenza speciale per la ci-viltà nuragica ha i seguenti compiti:

1) redige e adotta un massimario perla redazione dei piani di tutela, dei pianiesecutivi, dei piani di messa in sicurezza,dei piani degli scavi e dei piani per lavalorizzazione;

2) approva, entra trenta giorni dallatrasmissione da parte dei soggetti incari-cati, i piani di tutela, i piani esecutivi, ipiani di messa in sicurezza e i piani perla valorizzazione;

3) sovraintende alla regolare e cor-retta esecuzione degli interventi relativi aipiani che approva;

4) predispone un piano finanziario inbase alle risorse stanziate al fine di dele-gare gli interventi ai soggetti promotori eattuatori.

Poteri straordinari e interventi urgenti.

È previsto l’affidamento al soprinten-dente speciale per la civiltà nuragica dipoteri di commissario delegato per larealizzazione degli interventi urgenti ne-cessari per il superamento della situazionedi grave pericolo in atto nelle aree ar-cheologiche della civiltà nuragica.

Per la realizzazione degli interventifinalizzati al superamento dell’emergenza,il soprintendente speciale commissario de-legato, attiva una continua e costante col-laborazione con le amministrazioni delloStato, con l’amministrazione regionale econ gli enti locali interessati, con i qualiopera d’intesa.

Comitato scientifico.

Al fine di supportare il soprintendentespeciale per la civiltà nuragica nelle suefunzioni ordinarie e di commissario dele-gato e per assicurare un’efficace azione diprogrammazione e una costante attività diimpulso e di verifica dell’avanzamento edella congruità delle procedure di realiz-zazione degli interventi è prevista, condecreto del presidente della regione Sar-

degna, d’intesa con il Ministro per i benie le attività culturali, l’istituzione di uncomitato scientifico di indirizzo e di coor-dinamento.

Organizzazione della fase straordinaria edemergenziale.

Al fine di garantire per la fase orga-nizzativa del periodo commissariale il ne-cessario supporto giuridico, amministra-tivo e tecnico all’espletamento delle attivitàda porre in essere, il soprintendente spe-ciale commissario delegato è autorizzato acostituire un’apposita struttura di sup-porto.

Disposizioni urgenti per la tutela dellaciviltà nuragica.

Sono disciplinati gli interventi dichia-rati indifferibili, urgenti e di pubblicautilità per i quali sono riconosciuti poterie deroghe in capo al soprintendente spe-ciale, commissario delegato.

Valorizzazione e promozione.

Il brand della civiltà nuragica, secondouno studio redatto dalla camera di com-mercio, industria, artigianato e agricolturadi Monza, avrebbe un valore di 2,3 mi-liardi di euro. Una cifra rilevante checostituisce un potenziale straordinario chenecessita di un piano di valorizzazione edi promozione. Pertanto la proposta dilegge prevede che la soprintendenza spe-ciale per la civiltà nuragica, anche conl’ausilio di società specializzate, da indivi-duare attraverso procedure di evidenzapubblica, predisponga un piano generaledi valorizzazione e di promozione dellaciviltà nuragica, tenuto conto dell’unicità,unitarietà e valenza universale di taleciviltà.

Tale piano prevede interventi per lavalorizzazione unitaria della civiltà nura-gica articolata attraverso percorsi, itinerarie siti, nonché la registrazione, secondo lenorme del diritto internazionale, l’idea-

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zione, la pianificazione e la promozione diun marchio universale della civiltà nura-gica anche attraverso interventi unitari ocoordinati di sponsorizzazione da attuaretra l’altro, mediante itinerari territoriali earcheologici o di singoli siti.

Autostrada dei nuraghi.

Nell’ambito del piano di rinascita dellaciviltà nuragica la principale arteria stra-dale della Sardegna, la strada statalen. 131, caratterizzata dai più importantisiti nuragici, assume la denominazione diautostrada dei nuraghi.

La società Ente nazionale per le strade(Anas spa), società di sponsorizzazioneprimaria, è incaricata di predisporre e difinanziare con proprie risorse un progettoinfrastrutturale di acceso e fruibilità e disegnaletica e illuminazione, anche conl’uso di energie alternative, dei compendiarcheologici nuragici direttamente con-nessi o da connettere con l’asse stradaleprincipale o con strade di pertinenza sta-tale di cui la società Ente nazionale per lestrade è concessionaria nonché di realiz-zare i relativi interventi.

Illuminazione della civiltà nuragica.

La straordinarietà del patrimonio dellaciviltà nuragica deve trovare forme divalorizzazione e tutela che non possonoprescindere da un grande piano di illumi-nazione.

Per questo motivo, nell’ambito delpiano di rinascita della civiltà nuragica, lesocietà di distribuzione energetica ed elet-triche operanti nella regione Sardegna,nell’ambito dei propri obblighi relativi alleconcessioni, predispongono un piano dirimozione degli elementi invasivi di pro-pria pertinenza ricadenti nelle aree diinteresse archeologico nuragico e predi-spongono piani recanti gli interventi diilluminazione delle aree stesse anche uti-lizzando energie alternative al fine di ga-rantire la sicurezza, la fruibilità e lavalorizzazione dei compendi archeologici.

Divulgazione della civiltà nuragica.

La mancata divulgazione nelle scuoledello studio della civiltà nuragica rischiadi disperdere un patrimonio storico cul-turale identitario di primaria rilevanza eper questo motivo nella presente propostadi legge si prevede che la storia dellaciviltà nuragica sia introdotta nei pro-grammi didattici delle scuole pubbliche.

Formazione del personale.

La proposta di legge, al fine di formareil personale preposto alla tutela e allavalorizzazione della civiltà nuragica, isti-tuisce la scuola superiore di specializza-zione della civiltà nuragica.

Gestione del patrimonio archeologico dellaciviltà nuragica.

Le attività di gestione e di valorizza-zione dei beni archeologici e culturali dellaciviltà nuragica ad iniziativa pubblica sonogestite in forma diretta o indiretta.

La gestione in forma diretta è attuataattraverso strutture organizzative internealle amministrazioni, dotate di adeguataautonomia scientifica, organizzativa, fi-nanziaria e contabile e provviste di idoneopersonale tecnico.

La gestione in forma indiretta è attuata,invece, tramite l’affidamento diretto a isti-tuzioni, fondazioni, associazioni, consorzi,società di capitali o altri soggetti costituitio partecipati, in misura prevalente, dal-l’amministrazione pubblica proprietariadei beni.

Tutela dei beni archeologici della civiltànuragica conferiti o concessi in uso.

I beni archeologici relativi alla civiltànuragica restano a tutti gli effetti assog-gettati al regime giuridico loro proprio. Lefunzioni di tutela sono esercitate dallasoprintendenza speciale per la civiltà nu-ragica, che provvede anche su richiestaovvero nei confronti del soggetto conferi-tario o concessionario dell’uso dei benimedesimi.

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Servizi.

Nei piani gestionali di itinerari o di siti,nel rispetto e in coordinamento con ilpiano di valorizzazione e di promozione,possono essere istituiti servizi di assistenzaculturale e di ospitalità per il pubblico.

Promozione e sponsorizzazione della civiltànuragica.

Nell’ambito dei piani di tutela, di va-lorizzazione e di promozione della civiltànuragica sono previste forme di sponso-rizzazione capaci di coinvolgere soggettiprivati attraverso contributi in forma diservizi da parte dei medesimi soggettirelativamente alla progettazione o all’at-tuazione di iniziative predisposte dallasoprintendenza speciale per la civiltà nu-ragica e proposte, previo parere dellasoprintendenza stessa, dalla regione Sar-degna e da altri enti pubblici territoriali,ovvero da soggetti privati, nel campo dellatutela, della valorizzazione e della promo-zione del patrimonio della civiltà nuragica,con lo scopo di promuovere il nome, ilmarchio, l’immagine, l’attività o il prodottodell’attività dei soggetti medesimi.

Accordi con le fondazioni bancarie.

La soprintendenza speciale per la ci-viltà nuragica può stipulare protocolli d’in-tesa con le fondazioni bancarie che sta-tutariamente perseguono scopi di utilitàsociale nel settore dell’arte e delle attivitàe beni culturali, al fine di coordinare gliinterventi di valorizzazione della civiltànuragica e di garantire l’equilibrato im-piego delle risorse finanziarie messe adisposizione. La parte pubblica può con-correre, con proprie risorse finanziarie,per garantire il perseguimento degli obiet-tivi dei protocolli d’intesa.

Divulgazione digitale della civiltà nuragica.

La soprintendenza speciale per la ci-viltà nuragica ha il compito di predisporre,con affidamento a un’apposita società, at-traverso una procedura di evidenza pub-blica, la predisposizione e l’attuazione diun piano di divulgazione digitale dellaciviltà nuragica.

Copertura finanziaria.

La presente proposta di legge prevedeuna copertura finanziaria per l’attuazionedegli interventi da essa previsti.

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PROPOSTA DI LEGGE__

ART. 1.

(Definizione della civiltà nuragica).

1. La civiltà nuragica, nata e sviluppa-tasi nella regione Sardegna tra l’età delbronzo (1700 avanti Cristo) e il II secoloavanti Cristo, rappresenta, nelle sue uni-cità e unitarietà, un valore universale,identitario, etnico, culturale, archeologicoe architettonico da tutelare, valorizzare epromuovere.

2. La civiltà nuragica si identifica nelmegalitismo a torre, costituito dalle nura-ghe, che rappresenta la sintesi della ca-pacità e dell’ingegno tecnico e dell’impe-gno economico di una stabile organizza-zione e aggregazione sociale.

3. L’unicità e l’unitarietà del patrimo-nio nuragico, la dislocazione delle emer-genze archeologiche, l’esistenza di oltre7.000 nuraghi, la diffusione nel territoriodella regione Sardegna, la continuità neltempo e l’emergente qualità costruttivacostituiscono la testimonianza di una tra-dizione identitaria, storica e culturale diuna civiltà e di un assetto civile pluristra-tificato.

4. Il livello architettonico e ingegneri-stico della civiltà nuragica rappresenta uninsieme di contenuti spirituali e materiali,scientifici e culturali, sociali ed economiciidentificabili in un soggetto identitario enazionale derivato dall’unione di tribù epopoli.

ART. 2.

(Riconoscimento della civiltà nuragica).

1. Lo Stato riconosce il valore univer-sale, unitario, identitario, storico e archeo-logico della civiltà nuragica.

2. Lo Stato attribuisce alla tutela, allasalvaguardia e alla valorizzazione della

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civiltà nuragica preminente interesse na-zionale.

3. Al fine di cui al comma 2, lo Statogarantisce la realizzazione di interventi dinatura straordinaria, assicurando la vita-lità storica, archeologica, scientifica edeconomica del patrimonio attribuito allaciviltà nuragica.

4. Al perseguimento delle finalità di cuial comma 2 concorrono, nell’ambito delleproprie competenze, lo Stato, la regioneSardegna e i comuni interessati.

5. Gli interventi di cui al comma 2possono essere realizzati in concorso conprivati, fondazioni, associazioni ed entieconomici.

ART. 3.

(Soprintendenza specialeper la civiltà nuragica).

1. Al fine di tutelare, valorizzare epromuovere la civiltà nuragica è istituita lasoprintendenza speciale per la civiltà nu-ragica, di seguito denominata « soprinten-denza ».

2. La soprintendenza ha sede in Baru-mini.

3. Il soprintendente speciale per laciviltà nuragica, di seguito denominato« soprintendente », è nominato dal presi-dente della regione Sardegna, d’intesa conil Ministro per beni e le attività culturali,attraverso un bando pubblico per titoli checomprendono almeno dieci anni di com-provata esperienza nell’ambito della ri-cerca della civiltà nuragica.

4. La soprintendenza può essere arti-colata in presìdi territoriali di coordina-mento da individuare in relazione all’im-portanza delle aree archeologiche e allaloro consistenza.

ART. 4.

(Piano straordinario).

1. La soprintendenza, con l’ausilio delleuniversità di Cagliari e di Sassari e di altrienti di ricerca, individuati in base a spe-

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cifiche competenze, entro un anno dallasua istituzione predispone un pianostraordinario di intervento decennale peril censimento, la tutela e la valorizzazionedel patrimonio archeologico, storico e ar-chitettonico della civiltà nuragica.

2. Il piano di cui al comma 1 prevede:

a) la redazione del censimento uffi-ciale del patrimonio;

b) la predisposizione di un pianoesecutivo di tutela del patrimonio, artico-lato per gradi di intervento, in relazionealle priorità di tutela, salvaguardia e messain sicurezza;

c) la predisposizione di un pianogestionale del patrimonio archeologico re-lativamente alle seguenti tipologie di emer-genze archeologiche:

1) patrimonio archeologico e com-pendi già fruibili, con la salvaguardia dellegestioni esistenti;

2) patrimonio archeologico indivi-duato ma non ancora fruibile;

3) aree archeologiche inesplorate;

4) musei e strutture connessi allaconservazione, tutela e valorizzazione del-l’archeologia nuragica;

d) la predisposizione di piano divalorizzazione e promozione della civiltànuragica nella sua unitarietà;

e) la predisposizione di piano di va-lorizzazione e promozione dei singoli com-pendi nuragici;

f) la predisposizione di piano perl’innovazione.

ART. 5.

(Competenze della soprintendenza).

1. La soprintendenza:

a) redige e adotta un massimario perla redazione dei piani di tutela, dei pianiesecutivi, dei piani di messa in sicurezza,dei piani degli scavi e dei piani di valo-rizzazione;

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b) approva, entro trenta giorni dallatrasmissione da parte dei soggetti incari-cati, i piani di tutela, i piani esecutivi, ipiani di messa in sicurezza e i piani divalorizzazione;

c) sovraintende alla regolare e cor-retta esecuzione degli interventi relativi aipiani che approva;

d) predispone un piano finanziario inbase alle risorse stanziate al fine di dele-gare gli interventi ai soggetti promotori eattuatori.

ART. 6.

(Poteri straordinari e interventi urgenti).

1. Il soprintendente, per i tre annisuccessivi alla data di entrata in vigoredella presente legge, è nominato commis-sario delegato per la realizzazione degliinterventi urgenti necessari per il supera-mento della situazione di grave pericolo inatto nelle aree archeologiche della civiltànuragica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ilsoprintendente, sulla base delle risorsefinanziarie disponibili, predispone un ap-posito piano degli interventi, da sottoporrealla preventiva approvazione del comitatoscientifico di cui all’articolo 7, che pre-vede:

a) misure dirette alla messa in sicu-rezza e alla salvaguardia delle aree ar-cheologiche;

b) opere di manutenzione straordi-naria e di consolidamento occorrenti perimpedire il degrado dei beni archeologici eper consentirne la piena fruizione da partedei visitatori;

c) ogni altra iniziativa comunque ne-cessaria al superamento del contestoemergenziale, con particolare riferimentoa quelle funzionali alla sicurezza dei siti,del personale ivi impiegato e dei visitatorie al ripristino ambientale.

3. Per la realizzazione degli interventiprevisti dalla presente legge, il soprinten-dente, commissario delegato, è autorizzato

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ad avvalersi di uno o più soggetti attuatori.Con propri provvedimenti, il soprinten-dente provvede alla nomina e all’indivi-duazione dei compiti affidati ai soggettiattuatori.

4. Per la realizzazione degli interventifinalizzati al superamento dell’emergenza,il soprintendente, commissario delegato,richiede ogni necessaria collaborazionealle amministrazioni dello Stato, all’am-ministrazione regionale e agli enti localiinteressati, con i quali opera d’intesa.

ART. 7.

(Comitato scientifico).

1. Al fine di coordinare il soprinten-dente, nelle sue funzioni ordinarie e dicommissario delegato, e per assicurareun’efficace azione di programmazione euna costante attività di impulso e di verificadell’avanzamento e della congruità delleprocedure di realizzazione degli interventi,con decreto del presidente della regioneSardegna, d’intesa con il Ministro per i benie le attività culturali, è istituito un comitatoscientifico di indirizzo e di coordinamento,di seguito denominato « comitato scienti-fico ».

2. Il comitato scientifico è presiedutodal soprintendente ed è composto da quat-tro esperti, nominati due dal Ministro peri beni e le attività culturali e due dalpresidente della regione Sardegna.

3. Il comitato scientifico provvede al-l’approvazione del piano degli interventi dicui all’articolo 4, ed esprime parere vin-colante sui piani e sui singoli interventi dicui al medesimo articolo 4, comma 2, eall’articolo 5, comma 1, lettere a) e b).

ART. 8.

(Organizzazione della fasestraordinaria ed emergenziale).

1. Al fine di garantire per la faseorganizzativa del periodo commissariale ilnecessario supporto giuridico, amministra-tivo e tecnico all’espletamento delle attivitàda porre in essere, il soprintendente, com-

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missario delegato, è autorizzato a costi-tuire un’apposita struttura composta daventi unità di personale, di cui dieci unitàcon contratti di collaborazione coordinatae continuativa di durata non superiore aquella dello stato di emergenza, in derogaall’articolo 1, comma 127, della legge 23dicembre 1996, n. 662, e successive mo-dificazioni, e all’articolo 7 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-cessive modificazioni. Le restanti unità dipersonale possono essere individuate trapersonale appartenente alla pubblica am-ministrazione, civile e militare, da collo-care in posizione di distacco o di co-mando.

2. Al personale proveniente dalla pub-blica amministrazione e collocato in po-sizione di distacco o di comando, fermorestando il trattamento economico in go-dimento, è attribuita un’indennità an-nuale, a esclusione del trattamento dimissione, pari all’ammontare di settantaore di lavoro straordinario feriale diurno.

ART. 9.

(Disposizioni urgenti per latutela della civiltà nuragica).

1. Gli interventi di cui all’articolo 5,comma 1, lettere a) e b), sono dichiaratiindifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

2. Il soprintendente provvede all’appro-vazione dei progetti sui quali il parere delcomitato scientifico è favorevole e, ovenecessario, alla deliberazione della confe-renza di servizi da indire entro sette giornidalla disponibilità dei progetti. Qualoraalla conferenza di servizi il rappresentantedi un’amministrazione invitata risulti as-sente o, comunque, non dotato di adeguatopotere di rappresentanza, la conferenzadelibera prescindendo dalla sua parteci-pazione. Il dissenso manifestato in sede diconferenza di servizi deve essere motivatoe recare, a pena di inammissibilità, lespecifiche indicazioni progettuali necessa-rie al fine dell’assenso.

3. In caso di motivato dissenso espressoda un’amministrazione preposta alla tutela

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ambientale, paesaggistico-territoriale, delpatrimonio storico-artistico o archeologicoovvero alla tutela della salute dei cittadini,la determinazione è subordinata, in derogaall’articolo 14-quater, comma 3, della legge7 agosto 1990, n. 241, e successive modi-ficazioni, all’assenso del presidente dellaregione Sardegna e del Ministro compe-tente, che si esprimono entro sette giornidalla richiesta.

4. I pareri, i visti e i nulla osta relativiagli interventi, che si rendano necessarianche successivamente alla conferenza diservizi di cui al comma 3 del presentearticolo, in deroga all’articolo 16, commida 1 a 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,e successive modificazioni, devono essereresi alle amministrazioni entro sette giornidalla richiesta e, qualora entro tale ter-mine non siano resi, si intendono acquisiticon esito positivo.

5. Il soprintendente provvede per leoccupazioni di urgenza e per le eventualiespropriazioni delle aree occorrenti perl’esecuzione degli interventi di cui all’ar-ticolo 5, comma 1, lettere a) e b). A talefine i termini previsti dalla legislazionevigente sono ridotti della metà.

6. Il soprintendente, o un suo delegato,dopo aver emesso il decreto di occupa-zione d’urgenza, provvede alla redazionedello stato di consistenza e del verbale diimmissione in possesso dei suoli anche conla sola presenza di due testimoni.

7. Per l’approvazione dei progetti diinterventi e di opere per cui è previstadalla normativa vigente la procedura divalutazione d’impatto ambientale di com-petenza statale e regionale, ovvero perl’approvazione di progetti relativi a opereincidenti su beni sottoposti a tutela aisensi del codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, la procedura deveessere conclusa entro quarantacinquegiorni decorrenti dalla richiesta del so-printendente. A tale fine i termini pre-visti dal titolo III della parte seconda deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,e successive modificazioni, e dal codice dicui al decreto legislativo n. 42 del 2004,sono ridotti della metà.

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ART. 10.

(Valorizzazione e promozione).

1. La soprintendenza, anche con l’au-silio di società specializzate, da indivi-duare attraverso procedure di evidenzapubblica, predispone un piano generale divalorizzazione e di promozione della ci-viltà nuragica, tenuto conto dell’unitarietàe della valenza universale di tale civiltà.

2. Il piano prevede interventi volti allavalorizzazione unitaria della civiltà nura-gica articolata attraverso percorsi, itinerarie siti.

3. Il piano prevede la registrazione,secondo le norme di diritto internazio-nale, l’ideazione, la pianificazione e lapromozione di un marchio universaledella civiltà nuragica, anche attraversointerventi unitari o coordinati di spon-sorizzazione da attuare, tra l’altro, me-diante itinerari territoriali e archeologicio di singoli siti.

4. Al fine della realizzazione degli in-terventi il piano prevede documentate pro-poste di finanziamento, di sponsorizza-zione e di meccanismi di autofinanzia-mento.

5. Il piano prevede una previsione tem-porale per l’attuazione degli interventi pia-nificati.

6. Il piano è approvato dal soprinten-dente sentito il parere vincolante del co-mitato scientifico.

ART. 11.

(Autostrada dei nuraghi).

1. La strada statale n. 131 assume ladenominazione di autostrada dei nuraghi.

2. La società Ente nazionale per lestrade (ANAS) Spa è incaricata di predi-sporre e di finanziare con proprie risorseun progetto infrastrutturale di accesso efruibilità, e di segnaletica e illuminazione,anche con l’uso di energie alternative, deicompendi archeologici nuragici diretta-mente connessi o da connettere con l’assestradale principale o con strade di perti-

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nenza statale di cui la società ANAS Spaè concessionaria nonché di realizzare irelativi interventi.

3. Il progetto di cui al comma 2 èpresentato entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge alsoprintendente, che lo approva sentito ilparere del comitato scientifico.

4. Gli interventi infrastrutturali previstidal progetto di cui al comma 2 del pre-sente articolo, sono soggetti alle proceduredi cui all’articolo 9.

ART.12.

(Illuminazione della civiltà nuragica).

1. Le società di distribuzione energe-tica ed elettriche operanti nella regioneSardegna, nell’ambito dei propri obblighirelativi alle concessioni, predispongonoun piano di rimozione degli elementiinvasivi di propria pertinenza ricadentisulle aree di interesse archeologico nu-ragico e predispongono i piani recanti gliinterventi di illuminazione delle areestesse anche utilizzando energie alterna-tive al fine di garantire la sicurezza, lafruibilità e la valorizzazione dei com-pendi archeologici.

2. I costi di infrastrutturazione e diilluminazione relativi ai piani di cui alcomma 1 sono posti a carico delle societàdi cui al medesimo comma 1 nell’ambitodell’onere di concessione delle reti di tra-smissione elettrica situate nel territoriodella regione Sardegna.

3. I piani di cui al comma 1 sonopresentati entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge alsoprintendente, che li approva sentito ilparere del comitato scientifico.

4. Gli interventi infrastrutturali deipiani di cui al comma 1 del presentearticolo sono soggetti alle procedure di cuiall’articolo 9.

ART. 13.

(Divulgazione della civiltà nuragica).

1. La civiltà nuragica è materia diinsegnamento nelle scuole primaria e se-condaria di primo e di secondo grado.

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2. La soprintendenza e gli enti pubbliciterritoriali interessati possono concludereaccordi per diffondere la conoscenza e perfavorire la fruizione del patrimonio uni-versale della civiltà nuragica da parte deglistudenti.

3. Sulla base degli accordi previsti dalcomma 2, i responsabili degli istituti sco-lastici di enti culturali possono stipularecon le scuole di ogni ordine e grado,appartenenti al sistema nazionale di istru-zione apposite convenzioni per l’elabora-zione di percorsi didattici, per la predi-sposizione di materiali e sussidi audiovi-sivi, nonché per la formazione e l’aggior-namento dei docenti relativamente alladivulgazione della civiltà nuragica. I per-corsi, i materiali e i sussidi tengono contodella specificità della scuola richiedente edelle eventuali particolari esigenze deter-minate dalla presenza di alunni disabili.

4. Le reti radiotelevisive pubbliche pre-vedono, nell’ambito della propria pro-grammazione adeguati spazi divulgativi re-lativi alla civiltà nuragica, tenendo contodell’unicità dell’unitarietà e del valore uni-versale di tale civiltà.

ART. 14.

(Formazione del personale).

1. Al fine di formare il personale pre-posto alla tutela e alla valorizzazione dellaciviltà nuragica è istituita la scuola supe-riore di specializzazione della civiltà nu-ragica.

2. Ai fini della scuola di cui al comma1, costituiscono titoli di credito formativosolo le esperienze maturate nell’ambitodella ricerca e della tutela della civiltànuragica.

ART. 15.

(Gestione del patrimonio archeologicodella civiltà nuragica).

1. Le attività di gestione e di valoriz-zazione dei beni archeologici e culturalidella civiltà nuragica ad iniziativa pubblicasono gestite in forma diretta o indiretta.

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2. La gestione in forma diretta di cui alcomma 1 è svolta per mezzo di struttureorganizzative interne alle amministrazioni,dotate di adeguata autonomia scientifica,organizzativa, finanziaria e contabile eprovviste di idoneo personale tecnico.

3. La gestione in forma indiretta di cuial comma 1 è attuata tramite:

a) affidamento diretto a istituzioni,fondazioni, associazioni, consorzi, societàdi capitali o altri soggetti costituiti opartecipati, in misura prevalente, dall’am-ministrazione pubblica proprietaria deibeni di cui al comma 1;

b) concessione a terzi, in base aicriteri indicati dai commi 4 e 5.

4. La soprintendenza ricorre alla ge-stione in forma indiretta al fine di assi-curare un adeguato livello di valorizza-zione dei beni archeologici e culturali dellaciviltà nuragica. La scelta tra le forme digestione indicate al comma 3, lettere a) eb), è attuata previa valutazione compara-tiva, sentito il comitato scientifico, in ter-mini di efficienza ed efficacia degli obiet-tivi che si intendono perseguire e deirelativi mezzi, metodi e tempi.

5. Qualora, a seguito della valutazionedi cui al comma 4, risulti necessarioricorrere alla concessione a terzi, si prov-vede mediante procedure ad evidenza pub-blica, sulla base di una valutazione com-parativa dei progetti presentati.

6. Gli enti pubblici territoriali ricor-rono alla gestione in forma indiretta di cuial comma 3, lettera a), salvo che, per lemodeste dimensioni o per le caratteristi-che dell’attività di valorizzazione, non ri-sulti conveniente od opportuna la gestionein forma diretta.

7. Previo accordo tra i titolari delleattività di valorizzazione, l’affidamento ola concessione previsti dal comma 3 pos-sono essere disposti in modo congiunto eintegrato.

8. Il rapporto tra il titolare dell’attivitàe l’affidatario o il concessionario è rego-lato con contratto di servizio, nel qualesono specificati, tra l’altro, i livelli quali-tativi di erogazione del servizio e di pro-

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fessionalità degli addetti nonché i poteri diindirizzo e di controllo spettanti al titolaredell’attività o del servizio.

9. Il titolare dell’attività può parteci-pare al patrimonio o al capitale dei sog-getti di cui al comma 3, lettera a), anchecon il conferimento in uso del bene ar-cheologico o culturale oggetto di valoriz-zazione. Gli effetti del conferimento siesauriscono, senza indennizzo, in tutti icasi di cessazione totale dalla partecipa-zione da parte del titolare dell’attività odel servizio, di estinzione del soggettopartecipato ovvero di cessazione, per qua-lunque causa, dell’affidamento dell’attivitào del servizio. I beni conferiti in uso nonsono soggetti a garanzia patrimoniale spe-cifica se non in ragione del loro contro-valore economico.

10. All’affidamento o alla concessionedi cui al comma 3, può essere collegata laconcessione in uso del bene archeologico oculturale oggetto di valorizzazione. Laconcessione perde efficacia, senza inden-nizzo, in qualsiasi caso di cessazione del-l’affidamento o della concessione dei ser-vizio o dell’attività.

11. Sono fatte salve le gestioni in essereche abbiano svolto il servizio di gestionedei beni archeologici con valutazioni po-sitive da parte della soprintendenza dibase a parametri di valutazione oggettivi.

12. Le gestioni di cui al comma 11 sonoprorogate con una durata pari a quellaprecedente.

ART. 16.

(Tutela dei beni archeologici della civiltànuragica conferiti o concessi in uso).

1. I beni archeologici relativi alla civiltànuragica che sono stati conferiti o concessiin uso ai sensi dell’articolo 15, commi 9,10 e 12, restano a tutti gli effetti soggettial regime giuridico loro proprio. Le fun-zioni di tutela sono esercitate dalla so-printendenza, che provvede anche su ri-chiesta ovvero nei confronti del soggettoconferitario o concessionario dell’uso deibeni medesimi.

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ART. 17.

(Servizi).

1. Nei piani gestionali di itinerari o disiti, nel rispetto e in coordinamento con ilpiano centrale di valorizzazione e di pro-mozione di cui all’articolo 10, possonoessere istituiti servizi di assistenza cultu-rale e di ospitalità per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui alcomma 1:

a) il servizio editoriale e di venditariguardante i cataloghi e i sussidi catalo-grafici, audiovisivi e informatici, ogni altromateriale informativo e le riproduzioni dibeni culturali della civiltà nuragica;

b) i servizi riguardanti beni librari earchivistici per la fornitura di riproduzionie il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografi-che, di diapoteche e di biblioteche musealirelative alla civiltà nuragica;

d) la gestione dei punti vendita el’utilizzazione commerciale delle riprodu-zioni dei beni archeologici della civiltànuragica;

e) i servizi di accoglienza, inclusiquelli di assistenza e di intrattenimentoper l’infanzia, i servizi di informazione, diguida e di assistenza didattica nonché icentri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristora-zione e di guardaroba;

g) l’organizzazione di mostre e dimanifestazioni culturali nonché di inizia-tive promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possonoessere gestiti in forma integrata con iservizi di pulizia, di vigilanza e di bigliet-teria.

4. La gestione dei servizi di cui alcomma 1 del presente articolo è attuatanelle forme previste dall’articolo 15.

5. I canoni di concessione dei servizi dicui al comma 1 del presente articolo sonoincassati e ripartiti in base al piano fi-

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nanziario predisposto dal soprintendente,che tiene conto di una quota da destinareal piano generale di valorizzazione e dipromozione di cui all’articolo 10.

ART. 18.

(Promozione e sponsorizzazionedella civiltà nuragica).

1. Nell’ambito dei piani di tutela, divalorizzazione e di promozione della ci-viltà nuragica sono previste forme di spon-sorizzazione.

2. Ai fini di cui alla presente legge, persponsorizzazione si intende ogni forma dicontributo in beni o servizi da parte disoggetti privati relativamente alla proget-tazione o all’attuazione di iniziative pre-disposte dalla soprintendenza e proposte,previo parere della soprintendenza stessa,dalla regione Sardegna o da altri entipubblici territoriali, ovvero da soggetti pri-vati, nel campo della tutela, della valoriz-zazione e della promozione del patrimoniodella civiltà nuragica, con lo scopo dipromuovere il nome, il marchio, l’imma-gine, l’attività o il prodotto dell’attività deisoggetti medesimi.

3. La promozione di cui al comma 2 èattuata attraverso l’associazione del nome,del marchio, dell’immagine, dell’attività odel prodotto all’iniziativa oggetto del con-tributo, in forme compatibili con il carat-tere universale, archeologico, identitario estorico, nonché con l’aspetto e con ildecoro del bene nuragico da tutelare, davalorizzare o da promuovere, stabilite conil contratto di sponsorizzazione.

4. Con il contratto di sponsorizzazionesono altresì definite le modalità di eroga-zione del contributo nonché le forme delcontrollo, da parte del soggetto erogante,sulla realizzazione dell’iniziativa alla qualeil contributo si riferisce.

ART. 19.

(Accordi con le fondazioni bancarie).

1. La soprintendenza può stipulare pro-tocolli d’intesa con le fondazioni bancarie

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che statutariamente perseguano scopi diutilità sociale nel settore dell’arte e delleattività e beni culturali, al fine di coordi-nare gli interventi di valorizzazione dellaciviltà nuragica e di garantire l’equilibratoimpiego delle risorse finanziarie messe adisposizione. La parte pubblica può con-correre, con proprie risorse finanziarie,per garantire il perseguimento degli obiet-tivi dei protocolli d’intesa.

ART. 20.

(Divulgazione digitaledella civiltà nuragica).

1. La soprintendenza predispone, conaffidamento a un’apposita società, attra-verso una procedura di evidenza pubblica,la predisposizione e l’attuazione di unpiano di divulgazione digitale della civiltànuragica.

2. Il piano di cui al comma 1 prevedeuna piattaforma digitale che consentemassima fruibilità tecnologica e divulga-tiva della civiltà nuragica attraverso mo-duli funzionali a un’interazione elevata,facile e intuitiva, da connettere con iprincipali e innovativi sistemi digitali.

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. Per l’attuazione della presente leggesono stanziati:

a) 2 milioni di euro, per l’attivitàdella soprintendenza;

b) 15 milioni di euro, per gli inter-venti di cui all’articolo 6;

c) 10 milioni di euro per i piani di cuiagli articoli 4 e 10.

2. Agli oneri di cui al comma 1 siprovvede mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento iscritto, ai finidel bilancio triennale 2012-2014, nell’am-bito del fondo speciale di parte correntedello stato di previsione del Ministero

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dell’economia e delle finanze per l’anno2012, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero peri beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

€ 2,00 *16PDL0070480**16PDL0070480*

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