CAMERADEIDEPUTATI N. 2928 - XVII Legislatura · PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI...

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2928 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI LUCIANO ROSSI, CERONI, GERMANÀ, MAZZUCA, MINARDO, PIZZOLANTE Disciplina della pesca dilettantistica in mare Presentata il 12 novembre 2009 ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’attuale quadro normativo relativo alla pesca dilettanti- stica nelle sue articolazioni (pesca spor- tiva, subacquea e pescaturismo) appare alquanto frammentato, stratificato, lacu- noso e scarsamente coordinato. Le regole di comportamento dei pescatori dilettanti si trovano, infatti, in varie disposizioni, che disciplinano non solo l’attività di pesca dilettantistica, ma soprattutto quella pro- fessionale, e che sono contenute in rego- lamenti comunitari, norme statali (leggi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti legislativi, decreti ministeriali), leggi regionali, deliberazioni degli assesso- rati regionali competenti e ordinanze delle capitanerie di porto. Si aggiunga, poi, che la normativa statale sulla pesca dilettan- tistica risulta ormai risalente nel tempo, essendo ancora oggi costituita principal- mente dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla pesca marittima in generale, in parte abrogata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, il quale continua a trovare applicazione in attesa di un nuovo regolamento previsto proprio dal citato decreto legislativo n. 153 del 2004. Il futuro regolamento, in teoria, avrebbe dovuto essere adottato en- tro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 153 del 2004, attuando così la riforma sulla pesca ma- rittima che rimane invece, allo stato at- tuale, incompleta. In questo scenario, il pescatore dilet- tante rischia di non conoscere adeguata- Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2928—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCIANO ROSSI, CERONI, GERMANÀ,MAZZUCA, MINARDO, PIZZOLANTE

Disciplina della pesca dilettantistica in mare

Presentata il 12 novembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’attuale quadronormativo relativo alla pesca dilettanti-stica nelle sue articolazioni (pesca spor-tiva, subacquea e pescaturismo) apparealquanto frammentato, stratificato, lacu-noso e scarsamente coordinato. Le regoledi comportamento dei pescatori dilettantisi trovano, infatti, in varie disposizioni,che disciplinano non solo l’attività di pescadilettantistica, ma soprattutto quella pro-fessionale, e che sono contenute in rego-lamenti comunitari, norme statali (leggi,decreti del Presidente della Repubblica,decreti legislativi, decreti ministeriali),leggi regionali, deliberazioni degli assesso-rati regionali competenti e ordinanze dellecapitanerie di porto. Si aggiunga, poi, chela normativa statale sulla pesca dilettan-tistica risulta ormai risalente nel tempo,

essendo ancora oggi costituita principal-mente dalla legge 14 luglio 1965, n. 963,sulla pesca marittima in generale, in parteabrogata dal decreto legislativo 26 maggio2004, n. 153, e dal relativo regolamento diesecuzione, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,il quale continua a trovare applicazione inattesa di un nuovo regolamento previstoproprio dal citato decreto legislativon. 153 del 2004. Il futuro regolamento, inteoria, avrebbe dovuto essere adottato en-tro un anno dalla data di entrata in vigoredel decreto legislativo n. 153 del 2004,attuando così la riforma sulla pesca ma-rittima che rimane invece, allo stato at-tuale, incompleta.

In questo scenario, il pescatore dilet-tante rischia di non conoscere adeguata-

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mente i divieti a cui la sua attività ludicaè sottoposta, con notevoli inconvenientiriguardo anche alla tipologia e all’ammon-tare delle sanzioni cui può andare incon-tro in caso di violazione della normativa inargomento.

Nel rispetto delle competenze legislativeregionali si è quindi inteso tradurre in ununico testo normativo organico le dispo-sizioni statali relative alla pesca dilettan-tistica al fine di avere un quadro diriferimento e di guida unitario. Si è rite-nuto, peraltro, di non stravolgere comple-tamente un assetto normativo sostanzialegià sufficientemente collaudato, cercando,da un lato, di aggiornare la normativaladdove necessario anche in considera-zione del rispetto delle norme comunita-rie, e, da un altro lato, di rendere il piùpossibile chiaro l’articolato per superare leincertezze derivanti dall’interpretazionecontroversa di talune norme vigenti.

Nella stesura del testo della proposta dilegge si è altresì tenuto conto delle espe-rienze di altri ordinamenti giuridici e, inparticolare, di quello francese e spagnolo,che appaiono i più vicini alle nostre esi-genze in quanto regolano la pesca nell’am-bito del Mar Mediterraneo, che presentacaratteristiche diverse da quella esercitatanei mari del nord Europa. Va però osser-vato come dalla legislazione relativa allapesca dilettantistica dei due Stati non èdato trarre significativi e originali spuntise non per alcuni aspetti del tutto parti-colari, dovendosi notare come, tutto som-mato, la legislazione italiana, ove accor-pata in un unico testo normativo rivisto eaggiornato, sembra essere sostanzialmenteequilibrata e tale da soddisfare le esigenzedella pesca dilettantistica.

La proposta di legge si divide in cinquecapi. Le disposizioni di maggiore rilievosono contenute nel capo II, che reca ladisciplina generale della pesca dilettanti-stica e nel capo III, che contiene regolespecifiche inerenti la pesca sportiva, quellasubacquea, e il più recente fenomeno delpescaturismo.

Il capo I definisce cosa deve intendersiper pesca dilettantistica, l’ambito di appli-cazione e la finalità della legge ossia

valorizzare un’attività particolarmente si-gnificativa della cultura nazionale con spe-ciale attenzione alla tutela degli ambientiacquatici e della fauna ittica.

Per quanto riguarda la definizione, si èpreferito, di fronte a un uso promiscuo eatecnico soprattutto dei termini « pescasportiva » e « pesca ricreativa », utilizzarela terminologia generale di « pesca dilet-tantistica », capace di ricomprendere tuttii tipi di pesca non professionale o perscopi scientifici. Si è così definita la pescadilettantistica come l’attività di pescasvolta a fini ricreativi o sportivi e agoni-stici nelle acque marittime, esercitatalungo le coste o da mezzi nautici, sia insuperficie che in immersione in apnea, chesembra utilmente comprendere tutti i tipidi pesca che vengono considerati.

Nel descrivere le finalità della legge siè poi ritenuto opportuno precisare cherestano ferme le competenze delle regionia statuto ordinario e a statuto speciale. Ciòdà l’occasione di porre in rilievo come lemotivazioni, che presiedono alla disciplinadella pesca dilettantistica, siano essenzial-mente ispirate alla protezione delle risorseittiche e alla tutela dell’ambiente marino,che rappresentano materie di particolareinteresse dello Stato per le quali si ri-chiede una normativa valida per tutto ilterritorio italiano, entro la quale, peraltro,le regioni, anche a statuto ordinario, pos-sono trovare alcuni spazi normativi. Nonva infatti dimenticato che, ai sensi dell’ar-ticolo 117, secondo comma, della Costitu-zione allo Stato è stata attribuita la com-petenza legislativa esclusiva nelle materie« tutela della concorrenza » e « tutela del-l’ambiente » e « dell’ecosistema », le qualirappresentano, per così dire, « materietrasversali » aventi una stretta attinenzacon l’attività della pesca. Pertanto, anchealla luce della recente, ma oramai conso-lidata, giurisprudenza della Corte costitu-zionale, sembra si possa affermare che lapesca – pur essendo una materia di com-petenza legislativa residuale delle regioni enon risultando presente, nel citato articolo117 della Costituzione, né nell’elenco dellematerie di competenza legislativa esclusivastatale, né in quello delle materie di com-

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petenza legislativa concorrente tra lo Statoe le regioni – possa, per le sottolineateesigenze di unitarietà e per le logichetrasversali che ad essa presiedono, trovarelegittimamente la propria disciplina in unanormativa di origine statale.

Venendo ora alle disposizioni generalidel capo II, si è innanzitutto individuatol’ambito di applicazione, facendo salve ledisposizioni particolari relative alle singoletipologie di pesca (sportiva, subacquea epescaturismo) e rinviando, per quanto nonespressamente previsto nella legge, allanormativa vigente sulla pesca professio-nale in quanto applicabile.

Si è poi previsto, come principio gene-rale, il libero esercizio della pesca dilet-tantistica, confermando così la tradizio-nale libertà esistente nel nostro ordina-mento giuridico.

Si è altresì mantenuta la previsionesecondo cui la pesca dilettantistica puòessere svolta solo da unità da diporto, fattaeccezione per il pescaturismo, collegandosicosì i fini essenzialmente ricreativi siadella pesca che della navigazione da di-porto.

Per quanto attiene uno degli aspettifondamentali della pesca dilettantistica,cioè quello relativo agli attrezzi utilizza-bili, si deve sottolineare come la leggemantenga l’approccio, già utilizzato dallegislatore italiano, di indicare, elencan-doli, gli attrezzi consentiti allo scopo direndere di immediata percezione, per ilpescatore dilettante, l’attrezzatura che puòutilizzare. Questa tecnica si è ritenutapreferibile rispetto a quella – peraltrocomportante identici risultati – di indi-care, così come ha fatto il legislatorecomunitario, gli attrezzi vietati.

Rispetto alla normativa vigente si sonopreviste alcune modifiche in ordine all’in-dividuazione degli attrezzi utilizzabili, alfine di rendere più attuale la normativa,evitando di considerare attrezzi in realtàoggi caduti completamente in disuso.

Un ulteriore novità è poi quella del-l’introduzione di un articolo relativo agliattrezzi di ausilio alla pesca, completa-mente ignorati dalla normativa vigente. Sisono così volute eliminare le incertezze

che sono state rilevate in particolare perquanto attiene all’impiego dell’energiaelettrica di ausilio ad alcuni attrezzi dapesca (quali mulinelli e salpabolentini elet-trici), il cui utilizzo, nella prassi attuale,non viene spesso consentito per la confu-sione che i competenti organi di vigilanzatendono a fare tra l’uso dell’energia elet-trica quale supporto all’attrezzo da pescae l’impiego, giustamente vietato, di appa-recchiature che generano scariche elettri-che direttamente per stordire o per intor-pidire i pesci alla pari di sostanze tossiche,narcotiche, corrosive o esplosive, anch’essevietate.

Sotto questo profilo ci si è ispirati allanormativa francese che ammette, regola-mentandolo, l’utilizzo di energia elettricaquale ausilio agli attrezzi da pesca. Si ècosì stabilita una potenza massima dienergia elettrica utilizzabile nel limite pre-visto dalla legislazione francese (articolo3-bis del decreto n. 90-618 dell’11 luglio1990, introdotto dall’articolo 3 del decreton. 2007-1317 del 6 settembre 2009) ossia800 watt per un massimo di tre mecca-nismi elettrici per unità da diporto, e si ènel contempo vietata l’utilizzazione dimeccanismi di assistenza idraulica. In talmodo si è voluto tenere conto del fatto cheil progresso tecnologico ha permesso larealizzazione di attrezzi supportati dal-l’energia elettrica, limitando così lo sforzofisico del pescatore dilettante, senza tut-tavia fare sì che tale agevolazione possa,per la sua limitatezza, creare problemi alsettore della pesca professionale sotto ilprofilo concorrenziale o agli ecologistisotto il profilo di un incondizionato au-mento della possibilità di cattura dellespecie ittiche.

Si sono mantenute e ridefinite le regolerelative alle quantità massime di catturegiornaliere, mentre vengono con chiarezzaindicate le specie marine la cui pesca èvietata, nonché le dimensioni minime delpescato, rinviando, per quanto riguardaquest’ultimo aspetto, alle lunghezze mi-nime già stabilite per tutti i tipi di pescadalla disciplina comunitaria, nonché daquella nazionale, applicabile solo nel casoin cui essa sia più restrittiva di quella

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comunitaria. Infine, per tutelare la faunamarina, vengono previste zone di pescavietate e viene fissata la distanza che deveessere mantenuta tra i pescatori dilettantie quelli professionali (articolo 15), ridu-cendola da 500 a 200 metri, con ciòispirandosi nuovamente alla legislazionefrancese che determina una distanza di150 metri (articolo 4.IV del citato decreton. 90-618 dell’11 luglio 1990, come modi-ficato dal decreto n. 99-1163 del 21 di-cembre 1999).

Si è poi ritenuto necessario introdurreun’apposita norma sui dati relativi al pe-scato, al fine di consentire un adegua-mento del nostro ordinamento giuridico aiprecetti comunitari (articoli 12, paragrafo4, e 13, paragrafo 3, del regolamento (CE)n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile2009, e regolamento (CE) n. 199/2008 delConsiglio, del 25 febbraio 2008).

Inoltre, sempre per fare sì che i « finti »pescatori dilettanti non possano recarepregiudizio ai pescatori professionali, si èmantenuto l’ovvio divieto della commer-cializzazione del pescato, con la previsionespecifica che i prodotti della pesca dilet-tantistica non possano essere ceduti aqualsiasi titolo. Pertanto si è stabilito cheil pescato possa essere utilizzato solo peril consumo personale inteso, ovviamente,in senso ampio.

Come si è anticipato, sono state poipreviste disposizioni speciali per alcu-ni tipi di pesca, a ciascuno dei qualiè dedicata un’apposita sezione del capoIII.

Più articolata è la regolamentazionespecifica della pesca subacquea esercitatain immersione in apnea. Tale tipo dipesca richiede l’esistenza di regole par-ticolari per quanto attiene, in primoluogo, il fatto che l’attività di pescasubacquea con l’utilizzo del fucile puòessere svolta da soggetti di età compresatra i quattordici e i sedici anni solo inpresenza di un pescatore subacqueo inapnea maggiorenne. Il fucile subacqueopuò essere utilizzato solo da coloro chehanno compiuto quattordici anni. In se-condo luogo, si è mantenuto il divieto di

pesca subacquea dal tramonto al sorgeredel sole.

Inoltre, considerata la parziale perico-losità dell’attrezzo principe – e cioè ilfucile subacqueo – utilizzato nella pescasubacquea, sono previste regole relativealle zone vietate e alle distanze che ilpescatore subacqueo deve rispettare perl’incolumità dei terzi e particolarmente deibagnanti.

Per quanto riguarda, invece, l’incolu-mità dello stesso pescatore subacqueo, èribadito l’obbligo di segnalarsi con ap-positi mezzi (ossia con una bandiera che,diversamente dalla normativa vigente,deve possedere una dimensione minima)per evitare di essere investito, non es-sendo visibile dalle unità in navigazionenella zona le quali, per sicurezza, devo-no mantenere una distanza di almeno100 metri dal galleggiante di segnalazio-ne e, nel caso di avvicinamento acciden-tale, devono immediatamente procederea velocità minima e lasciare la zonastessa.

Infine, sempre in armonia con la re-golamentazione comunitaria, vengono in-dividuati gli attrezzi consentiti o vietatinell’esercizio della pesca subacquea, non-ché le specie marine la cui cattura èvietata, considerando specie ulteriori ri-spetto a quelle la cui cattura non èconsentita a ogni pescatore dilettante,posto che, per certi tipi di risorse marine(coralli, molluschi non cefalopodi e cro-stacei), il pescatore subacqueo risultaagevolato per la tecnica stessa di questotipo di pesca, rischiando così di recaredanni all’habitat marino.

Conclude l’articolato relativo ai vari tipidi pesca la sezione dedicata al pescaturi-smo, di cui si fornisce la nozione, preve-dendo peraltro – a parte l’esplicita con-ferma che nell’esercizio del pescaturismogli attrezzi utilizzabili devono essere sola-mente quelli consentiti nella pesca dilet-tantistica – che tale recente fenomenoturistico-ricreativo deve trovare la propriadisciplina nella normativa statale e soprat-tutto in quella regionale relativa all’eser-cizio delle navi da pesca.

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Alla disciplina specifica sui vari tipi dipesca seguono le sanzioni di carattere siapenale che amministrativo, previste dalcapo IV, le quali richiamano e ricalcano lesanzioni attualmente in vigore. Si è peral-tro previsto un inasprimento delle san-zioni amministrative pecuniarie (che sonostate infatti raddoppiate rispetto a quelle

vigenti) comminabili a chiunque venda ocommerci i prodotti della pesca dilettan-tistica. Infine, per chiarezza e per evitarele sovrapposizioni di norme, al capo V sie espressamente stabilita l’abrogazione dialcune disposizioni vigenti sulla pesca di-lettantistica che non troveranno, quindi,più applicazione.

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PROPOSTA DI LEGGE__

CAPO I

DEFINIZIONE, AMBITODI APPLICAZIONE E FINALITÀ

ART. 1.

(Definizione).

1. Per pesca dilettantistica in mare siintende l’attività di pesca svolta a finiricreativi o sportivi e agonistici nelle acquedi cui all’articolo 2 ed esercitata lungo lecoste o da mezzi nautici, sia in superficieche in immersione in apnea. La pescadilettantistica non ha fini di lucro ed èparte integrante delle tradizioni popolari eculturali italiane.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica all’atti-vità di pesca dilettantistica esercitata:

a) nelle acque marittime soggette allasovranità o alla giurisdizione dello Statoitaliano;

b) nelle zone di mare soggette allasovranità o alla giurisdizione dello Statoitaliano, ove sboccano fiumi e altri corsid’acqua, naturali o artificiali, ovvero inquelle che comunicano direttamente conlagune e con bacini di acqua salsa osalmastra, a partire dalla congiungente ipunti più foranei delle foci e degli altrisbocchi in mare.

2. La presente legge si applica a co-loro che esercitano la pesca dilettantisticain alto mare, nelle acque di altri Statimembri o di Paesi terzi nel rispetto della

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normativa dell’Unione europea e dai trat-tati, accordi e convenzioni internazionalidi cui lo Stato italiano è parte con-traente.

ART. 3.

(Finalità).

1. Ferme restando le competenze delleregioni a statuto ordinario e a statutospeciale, la presente legge è finalizzata adisciplinare la pesca dilettantistica in mareesercitata in modo da tutelare l’ambientemarino, da proteggere e da conservare lerisorse acquatiche vive e gli ecosistemimarini nonché da garantirne un prelievosostenibile conforme a quanto dispostodalla Politica comune della pesca adottatadall’Unione europea e dai trattati, accordie convenzioni internazionali di cui lo Statoitaliano è parte contraente.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 4.

(Ambito di applicazionedelle disposizioni generali).

1. Le disposizioni del presente capo siapplicano a tutte le tipologie di pescadilettantistica, fatte salve le particolaridisposizioni relative a singole tipologie dipesca di cui al capo III.

ART. 5.

(Libero esercizio della pesca dilettantistica).

1. L’esercizio della pesca dilettantisticain mare è libero, fatti salvi i casi in cui èespressamente vietato dalle disposizionidella presente legge e dalla normativavigente.

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ART. 6.

(Mezzi nautici utilizzabilinella pesca dilettantistica).

1. Nell’esercizio della pesca dilettanti-stica possono essere utilizzate solo unitàda diporto, individuate ai sensi della nor-mativa vigente in materia di nautica dadiporto.

ART. 7.

(Attrezzi da pesca utilizzabili).

1. Nella pesca dilettantistica sono con-sentiti i seguenti attrezzi:

a) ami di diversi tipi e misure;

b) coppo o bilancia di lato non su-periore a 6 metri;

c) canne a non più di tre ami, lenzemorte, bolentini, correntine a non più disei ami, lenze per cefalopodi, nella misuramassima di cinque per ogni pescatore;

d) canne per cefalopodi;

e) lenze a traino di superficie e difondo e filaccioni con un massimo dicinquanta ami;

f) rastrelli da usare a piedi;

g) natelli per la pesca in superficie;

h) palangari o palamiti, con un nu-mero di ami non superiore a duecento perciascuna unità da diporto indipendente-mente dal numero delle persone a bordo,utilizzabili solo per la cattura di speciemarine non altamente migratorie;

i) nasse nella misura massima di dueper ciascuna unità da diporto indipenden-temente dal numero delle persone abordo;

l) attrezzi per l’esercizio della pescasubacquea in apnea utilizzabili con la solaforza muscolare quali fiocine a mano, ocaricabili con la sola forza muscolare,(quali fucili con propulsione a elastici, amolla, pneumatici e idropneumatici).

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2. Sono comunque vietati gli attrezzi dapesca non consentiti dalla normativa co-munitaria vigente.

3. Al fine di adeguarsi allo sviluppotecnologico nel settore della pesca dilet-tantistica, con decreto del Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali, diconcerto con il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti e con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, ai sensi dell’articolo 17, comma3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sonopreviste norme per regolamentare l’uti-lizzo di nuove tipologie di attrezzi dapesca non comprese tra quelle di cui alpresente articolo.

ART. 8.

(Attrezzi di ausilio alla pesca dilettantistica).

1. Sono consentiti gli attrezzi di ausilioalla pesca dilettantistica quali mulinelli,canne di diversi materiali e tipi, zavorre inpiombo di diversi tipi e dimensioni anchericoperte di materiale plastico, affondatoridi lenze, esche artificiali, divergenti e aqui-loni, portacanne, sedie da combattimento,cinture e bretelle da pesca, guadini, raffi etorce subacquee a batterie anche ricari-cabili.

2. Sono consentiti la detenzione abordo e l’uso di attrezzi che utilizzanol’energia elettrica nel limite di tre mecca-nismi elettrici per unità da diporto purchédi potenza non superiore a 800 wattciascuno.

3. È vietato detenere a bordo o utiliz-zare meccanismi di assistenza idraulica diqualsiasi potenza.

ART. 9.

(Sostanze e pratiche vietate).

1. Nella pesca dilettantistica sono vie-tati la detenzione e l’utilizzo di:

a) sostanze tossiche, narcotiche ocorrosive;

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b) apparecchiature che generano sca-riche elettriche;

c) esplosivi e sostanze che, se mesco-lati, possono dare luogo a esplosioni;

d) fonti luminose intense quali lam-pare e fonti similari;

e) ogni altra sostanza avente comeeffetto quello di intorpidire, stordire ouccidere i pesci e gli altri organismi ma-rini.

2. Nell’esercizio della pesca dilettanti-stica, il pescatore è altresì tenuto al ri-spetto della normativa vigente in materiadi inquinamento marino e terrestre.

ART. 10.

(Restrizioni per la pesca dilettantistica).

1. Alla pesca dilettantistica si applicanole eventuali restrizioni relative ad alcunespecie marine stabilite dalla normativacomunitaria e nazionale vigente.

ART. 11.

(Specie vietate e dimensioni minimedel pescato).

1. È vietata la pesca dilettantistica dellespecie marine protette dalla normativacomunitaria vigente o da trattati, accordie convenzioni internazionali di cui lo Statoitaliano è parte contraente. In particolareè vietata la raccolta dei datteri di mare edei datteri bianchi, dei ricci di mare, deglistorioni, dei cetacei e delle tartarughe,nonché delle femmine di aragosta e diastice con uova sotto l’addome.

2. È vietata la cattura di specie marinedi lunghezza inferiore a quella stabilitadalla normativa comunitaria e nazionalevigente in materia di pesca professionale.In caso di discordanza tra le citate nor-mative si applica la normativa più restrit-tiva. Le modalità di misurazione dellelunghezze minime sono quelle previstedalla normativa comunitaria.

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3. È vietata la cattura di specie marinedi peso inferiore a quello previsto dallanormativa comunitaria e nazionale vigentein materia di pesca professionale. In casodi discordanza tra le normative si applicala normativa più restrittiva.

4. Gli esemplari di specie marine vie-tate e gli esemplari di lunghezza o di pesoinferiori a quelli consentiti non possonoessere detenuti, trasbordati o sbarcati edevono essere immediatamente rigettati inmare.

5. È vietato detenere a bordo tranci oparti di pesci tali da impedire la misura-zione del pescato, ad eccezione dei pesciutilizzati come esca.

ART. 12.

(Quantità massime di catture).

1. È vietato catturare giornalmente perciascun pescatore pesci, molluschi e cro-stacei in quantità superiore a 5 chilo-grammi complessivi. Dal computo di talelimite è escluso il singolo organismo dipeso superiore. È consentita la cattura diun solo crostaceo al giorno, a qualunquespecie appartenga.

2. È vietato catturare giornalmente perciascun pescatore più di un esemplare dicernia, a qualunque specie appartenga.

3. È vietato raccogliere giornalmenteper ciascun pescatore più di 3 chilo-grammi di mitili.

4. È vietato catturare più di un esem-plare di tonno rosso da un’unità da di-porto indipendentemente dal numero dipersone a bordo.

5. In caso di superamento dei limitiindicati dal presente articolo è obbligato-rio rigettare immediatamente in mare l’ul-tima preda.

ART. 13.

(Dati relativi al pescato).

1. Con decreto del Ministro delle poli-tiche agricole alimentari e forestali, diconcerto con il Ministro delle infrastrut-

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ture e dei trasporti e con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, adottato ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, sono emanate disposizioni in at-tuazione della normativa comunitaria vi-gente in materia di raccolta, gestione e usodei dati relativi al pescato nella pescadilettantistica.

2. È fatto obbligo di comunicare, primadell’accesso in porto, con qualsiasi mezzodisponibile, la cattura di tonno rosso al-l’autorità marittima del porto di sbarcoovvero a quella più vicina. Entro e nonoltre cinque giorni dalla predetta comu-nicazione deve essere consegnata o tra-smessa all’autorità marittima una copiadella dichiarazione di cattura redatta inconformità a un modello stabilito concircolare del Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali.

ART. 14.

(Zone di pesca vietate).

1. È vietata la pesca dilettantistica nelleseguenti zone di mare, determinate e in-dividuate con ordinanze dell’autorità ma-rittima competente:

a) zone di mare di transito delle navida e verso i porti;

b) zone di mare destinate alla bal-neazione durante le ore diurne, fino a unlimite di 150 metri dalla costa, durante lastagione balneare individuata con ordi-nanza dell’autorità competente;

c) zone di mare nelle quali l’autoritàmarittima competente non consente tem-poraneamente la pesca dilettantistica perragioni di sicurezza.

2. È vietata altresì la pesca dilettanti-stica, fatti salvi le eventuali autorizzazioni

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dell’autorità competente o il consenso del-l’avente diritto, nelle seguenti zone dimare:

a) aree marine protette segnalate conmezzi e con strumenti internazionalmentericonosciuti;

b) aree di riproduzione e di accre-scimento delle specie marine segnalate conmezzi e strumenti internazionalmente ri-conosciuti.

ART. 15.

(Distanze).

1. L’esercizio dell’attività di pesca di-lettantistica deve rispettare la distanzanon inferiore a 200 metri dalle unitàdedite alla pesca professionale.

2. I pescatori dilettanti devono rispet-tare la distanza di sicurezza tra loro,stabilita in base al tipo di attrezzo impie-gato.

3. In presenza di bagnanti, l’autoritàmarittima competente può stabilire di-stanze minime dalla costa per l’eserciziodella pesca dilettantistica da mezzi nauticio lungo la costa nella misura strettamentenecessaria per garantire l’incolumità deimedesimi bagnanti.

ART. 16.

(Divieto di commercializzazionedel pescato).

1. Il prodotto della pesca dilettantisticanon può essere commercializzato né ce-duto a qualsiasi titolo a esercizi commer-ciali.

2. Il prodotto della pesca dilettantisticapuò essere utilizzato per il consumo per-sonale o ceduto gratuitamente per bene-ficenza.

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CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIALI

SEZIONE I

PESCA SPORTIVA

ART. 17.

(Definizione).

1. Per pesca sportiva si intende la pescadilettantistica praticata da soggetti appar-tenenti a un’organizzazione sportiva na-zionale in occasione di manifestazionisportive ufficiali, autorizzate con ordi-nanza dell’autorità marittima competente.

ART. 18.

(Deroghe alle quantità massime di catture).

1. Ferme restando le disposizioni ge-nerali in materia di pesca dilettantistica dicui al capo II, non trovano applicazionedurante le gare di pesca sportiva le limi-tazioni relative al peso giornaliero delpescato e al numero massimo di catture dicui all’articolo 12.

ART. 19.

(Cessione del pescato a titolo di liberalità).

1. Fatto salvo il divieto di commercia-lizzazione del pescato di cui all’articolo 16,il pescato durante una gara di pescasportiva può essere ceduto dagli organiz-zatori della gara a titolo di liberalità peril consumo dei ricoverati o degli assistitipresso istituzioni pubbliche o privatesenza scopo di lucro.

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SEZIONE II

PESCA SUBACQUEA IN APNEA

ART. 20.

(Definizioni).

1. Per pesca subacquea in apnea siintende la pesca dilettantistica praticata inimmersione in apnea con il fucile subac-queo o con la fiocina a mano.

2. Per fucile subacqueo si intende qua-lunque attrezzo da pesca capace di lan-ciare un dardo in ambiente subacqueo. Laforza propulsiva sviluppata dai fucili su-bacquei utilizzati nella pesca in apnea nonpuò essere ottenuta con la detonazione disostanze chimiche.

3. Per pescatore subacqueo in apnea siintende il pescatore dilettantistico deditoall’attività di pesca dilettantistica con fu-cile subacqueo esclusivamente in immer-sione in apnea.

4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo23, è equiparato al pescatore in apnea ognisoggetto non abilitato alla pesca profes-sionale che detiene contemporaneamenteun fucile subacqueo e organismi marini.

5. Per molluschi cefalopodi si inten-dono tutti i molluschi della classe « Ce-phalopoda », compresi polpi, seppie, totanie calamari.

ART. 21.

(Modalità di esercizio).

1. La pesca subacquea in apnea puòessere praticata esclusivamente in immer-sione in apnea. È vietata ogni forma diprelievo, con o senza fucile subacqueo,durante l’immersione in apnea con mezziausiliari di respirazione.

2. È consentito ai soli fini della sicu-rezza, e fermo restando il divieto di ser-virsene per l’esercizio della pesca subac-quea in apnea, il trasporto di un soloapparecchio ausiliario di respirazione pur-ché di capacità massima di 10 litri.

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ART. 22.

(Limiti di età).

1. La pesca subacquea in apnea èconsentita esclusivamente ai soggetti di etàsuperiore ai sedici anni. Ai soggetti di etàcomprese tra i quattordici e i sedici anniè consentito l’uso del fucile subacqueoesclusivamente in presenza e sotto la vi-gilanza di un pescatore subacqueo in ap-nea maggiorenne. È vietato cedere e affi-dare un fucile subacqueo a un soggetto dietà inferiore ai quattordici anni.

ART. 23.

(Limiti di cattura).

1. Al pescatore subacqueo in apnea èfatto assoluto divieto di commercializzareil pescato e di detenere pesci, molluschi ecefalopodi in quantità superiore a 5 chi-logrammi complessivi. Dal computo di talelimite è escluso il singolo organismo dipeso superiore.

2. Il pescatore subacqueo in apnea nonpuò detenere coralli, molluschi non cefa-lopodi e crostacei, fatto salvo quanto pre-visto dal comma 3.

3. Al pescatore subacqueo in apnea èconsentita la raccolta di mitili, senza at-trezzi, fino a un massimo di 3 chilo-grammi giornalieri.

4. Ciascun pescatore subacqueo in ap-nea non può detenere giornalmente più diun esemplare di cernia, a qualunque spe-cie appartenga.

5. È vietato catturare più di un esem-plare di tonno rosso da un’unità da di-porto, indipendentemente dal numero dipersone a bordo.

ART. 24.

(Sicurezza del pescatore subacqueoin apnea).

1. Il pescatore subacqueo in apnea incaso di immersione ha l’obbligo di segna-lare la propria presenza con un galleg-

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giante dotato di una bandiera rossa constriscia diagonale bianca di dimensioninon inferiori a centimetri 30x20; se ilpescatore subacqueo in apnea è seguito daun assistente a bordo del mezzo nautico diappoggio, la bandiera deve essere issata sulmezzo nautico.

2. Il pescatore subacqueo in apnea hal’obbligo di effettuare l’immersione entrouna distanza di 50 metri dalla verticale delmezzo nautico di appoggio o del galleg-giante recante la bandiera di segnalazionedi cui al comma 1. È possibile utilizzareuna sola bandiera di segnalazione per piùpescatori subacquei in apnea purché cia-scuno di loro si mantenga a una distanzanon superiore a 50 metri dalla medesimabandiera.

3. Alle unità in navigazione, inclusi leimbarcazioni a vela e a motore e le motod’acqua, i kite surf e i wind surf, è fattodivieto di transitare a una distanza infe-riore a 100 metri dalla bandiera di segna-lazione di cui al comma 1. In caso diviolazione della zona di rispetto da partedel conducente di un’unità a motore, que-sti ha l’obbligo di arrestare il mezzo e diallontanarsi a una velocità non superioredi 3 nodi, dopo aver individuato il pesca-tore subacqueo o essersi accertato dellasua incolumità.

ART. 25.

(Limitazioni).

1. L’esercizio della pesca subacquea inapnea è vietato:

a) durante la stagione balneare, nel-l’orario di balneazione indicato dall’auto-rità competente con ordinanza, a unadistanza inferiore a 200 metri dallespiagge e a 50 metri dalle coste rocciose.In presenza di costa rocciosa, il pescatoresubacqueo in apnea può operare senzaalcuna distanza minima dalla costa ancheall’interno di tale fascia oraria, ma solo inassenza di bagnanti nel raggio di 100metri;

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b) a una distanza inferiore a 100metri dalle reti di posta o da altri impiantifissi da pesca;

c) a una distanza inferiore a 100metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

d) nelle zone di transito di navi perl’uscita e per l’entrata nei porti determi-nate dal capo del compartimento marit-timo competente;

e) da mezzora dopo il tramonto delsole fino all’alba.

2. Qualora il pescatore subacqueo inapnea venga spinto o trainato da unqualsiasi mezzo di locomozione di super-ficie o subacqueo, il cui uso è comunqueconsentito esclusivamente per spostamentio per attività di ispezione del fondalemarino, egli non può impugnare il fucilesubacqueo.

ART. 26.

(Uso del fucile subacqueo).

1. Al pescatore subacqueo in apnea èfatto divieto di:

a) tenere il fucile subacqueo in po-sizione di armamento se non in caso diimmersione;

b) attraversare tratti di mare in pre-senza di bagnanti con il fucile subacqueocarico. È possibile attraversare zone fre-quentate da bagnanti o raggiungere ladistanza minima dalla costa stabilita dal-l’articolo 25, comma 1, lettera a), esclusi-vamente con il fucile subacqueo scaricolegato alla bandiera di segnalazione di cuiall’articolo 24, comma 1.

SEZIONE III

PESCATURISMO

ART. 27.

(Definizione).

1. Per pescaturismo si intende la pescapraticata a titolo dilettantistico a bordo dinavi da pesca da parte di persone diverse

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dall’equipaggio nel più generale ambito diattività turistico-ricreative dirette alla di-vulgazione della cultura del mare e dellapesca, quali, in particolare, brevi escur-sioni lungo le coste, osservazione delleattività di pesca professionale, ristorazionea bordo o a terra e svolgimento di attivitàfinalizzate alla conoscenza e alla valoriz-zazione dell’ambiente costiero.

ART. 28.

(Attrezzi consentiti).

1. Nell’esercizio del pescaturismo sonoconsentiti gli attrezzi utilizzabili nella pe-sca dilettantistica di cui agli articoli 7 e 8.

ART. 29.

(Rinvio alla normativa statale e regionale).

1. La disciplina relativa allo svolgi-mento dell’attività di pescaturismo daparte delle navi da pesca professionale èdevoluta alla normativa statale e regionalesecondo le relative competenze.

CAPO IV

SANZIONI

ART. 30.

(Arresto, ammenda e pene accessorie).

1. Chiunque esercita la pesca dilettan-tistica in violazione delle disposizioni suldivieto di pesca di novellame e di altrespecie protette, sull’utilizzo di sostanzevietate o sulla sottrazione del pescatoaltrui, è punito, qualora il fatto non co-stituisca più grave reato, con l’arresto ocon l’ammenda nelle misure previste dallanormativa vigente in materia di pescaprofessionale ed è sottoposto alle stessepene accessorie stabilite dalla medesimanormativa.

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ART. 31.

(Sanzioni amministrative pecuniarie).

1. È punito con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 eurochiunque viola le disposizioni del capo I,articoli da 6 a 15, in materia di eserciziodella pesca dilettantistica.

2. È punito con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 eurochiunque vende, acquista o commercia iprodotti della pesca dilettantistica in vio-lazione del divieto di cui all’articolo 16.Tale sanzione è raddoppiata qualora lavendita, l’acquisto o la commercializza-zione abbia per oggetto un pescato didimensioni inferiori a quelle stabilite dallapresente legge.

3. È punito con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da 1.000 a 2.000 eurochiunque cede o affida un fucile subac-queo a un soggetto di età inferiore aquattordici anni in violazione delle dispo-sizioni dell’articolo 22.

4. È punito con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da 100 a 300 euro ilpescatore subacqueo in apnea che viola ledisposizioni dell’articolo 24, commi 1 e 2.

ART. 32.

(Sanzioni amministrative accessorie).

1. A chiunque esercita la pesca dilet-tantistica in violazione delle disposizionidella presente legge si applicano, fattosalvo quanto stabilito dagli articoli 30 e 31,le seguenti sanzioni amministrative acces-sorie:

a) la confisca del pescato;

b) la confisca degli strumenti, delleattrezzature e degli apparecchi vietati e laloro distruzione a spese del contravven-tore.

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CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33.

(Abrogazioni e modifiche di norme).

1. Sono abrogate le seguenti disposi-zioni:

a) l’articolo 26, commi 3, 4 e 5, dellalegge 14 luglio 1965, n. 963, e successivemodificazioni;

b) l’articolo 2 e l’articolo 3, quest’ul-timo limitatamente a quanto riguarda ipescatori subacquei sportivi, del decretodel Ministro della marina mercantile 1o

giugno 1987, n. 249;

c) il decreto del Ministro delle poli-tiche agricole e forestali 22 dicembre 2000,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102del 4 maggio 2001;

d) l’articolo 10, comma 1, del decretolegislativo 26 maggio 2004, n. 153, limita-tamente alla fissazione di norme tecnichesull’esercizio della pesca dilettantistica.

2. Il Governo, entro due mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge,provvede ad apportare le modifiche ne-cessarie al regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 2 ottobre1968, n. 1639, al fine di adeguarlo alledisposizioni previste dalla medesima legge.

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