BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI · 10 e 11 febbraio 2015 - 1° parte BILANCIO...

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10 e 11 febbraio 2015 - 1° parte BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI - IAS 32 e IAS 39 RENZO PARISOTTO Università degli Studi di Bergamo, Anno accademico 2014/2015

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10 e 11 febbraio 2015 - 1° parte

BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

INTERNAZIONALI

- IAS 32 e IAS 39 –

RENZO PARISOTTO

Università degli Studi di Bergamo,

Anno accademico 2014/2015

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I principi IAS 32 E IAS 39:

Titoli/strumenti finanziari

Crediti

Derivati e operazioni di copertura

Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39

Revisione in corso: IFRS 9

Indice

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Premessa :

Fair value, un principio supercapitalista fatale ai bilanci societari (MF del 26/03/09) Giovanni Fiori - Ordinario Economia Aziendale – Università Luiss Guido Carli - Roma

“E’ opinione diffusa che le innovazioni introdotte nei bilanci aziendali dai principi contabili

internazionali siano state un elemento molto rilevante nella tempesta che si è abbattuta sui

mercati finanziari e sull’economia mondiale. Il dito è puntato, in particolare, sul principio del

cosiddetto mark to market che impone di iscrivere alcuni asset aziendali al fair value e cioè a

valori di mercato, anziché ai costi storici di acquisto”.

“Si faceva notare come ai tempi di elevata inflazione asset acquistati molti anni prima

assumessero valori in bilancio datati e dunque poco significativi, e si iniziò a pensare

all’introduzione del fair value, con il quale in pratica il costo storico viene aggiornato di anno

in anno in base ai valori di mercato”.

“Il tanto bistrattato costo storico, infatti, forse non esprime in modo completamente fair il reale

valore dei beni dell’attivo, ma certamente impedisce alle imprese di mostrare al mercato

valori patrimoniali e utili fasulli o improbabili”.

segue

4

“E perché, per fare un altro esempio si è sostituito l’ammortamento del goodwill con

l’impairment test?”

“In periodi di mercato sempre crescenti, è molto comodo per le imprese potere realizzare

immediatamente utili ed incrementi patrimoniali, senza attendere la vendita”.

“Tramite il fair value le aziende hanno incrementato i valori degli asset sulla base di utili

sperati, hanno aumentato il ricorso alla leva finanziaria giustificandolo con i maggiori valori

patrimoniali evidenziati in bilancio, con i risultati che ben conosciamo”.

“Finché i mercati crescono tutto va bene, ma nel momento in cui iniziano aspettative di

ribasso, le aziende che detengono assets iscritti a fair value si rendono conto che il calo

dei prezzi imporrà nei bilanci immediatamente successivi svalutazioni degli assets più o

meni elevate”.

Premessa :

Fair value, un principio supercapitalista fatale ai bilanci societari (MF del 26/03/09) Giovanni Fiori - Ordinario Economia Aziendale – Università Luiss Guido Carli - Roma

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Premessa :

Guatri – Bini . L’impairment test nell’attuale crisi finanziaria e dei mercati reali

EGEA 2009

• “Il consiglio Ecofin si limita a fissare tra gli obiettivi comuni quello di “assicurare sufficiente

flessibilità nell’applicazione delle regole contabili in presenza di eccezionali condizioni di

mercato: a tale riguardo si considera che in condizioni eccezionali alle istituzioni finanziarie e

non finanziarie dovrebbe essere consentito di valutare gli attivi sulla base di ipotesi di rischio

di default piuttosto che al valore corrente di mercato, che in situazioni di illiquidità dei mercati

potrebbe risultare inappropriata”. (pag.10)

• “il paradosso dell’applicazione del fair value…. in condizioni di mercati depressi è quello di

far emergere perdite contabili che non corrispondono a perdite economiche”. (pag. 116)

• “Il fair value in use di un’attività reale corrisponde al prezzo che un soggetto terzo potrebbe

riconoscere per la specifica attività, sulla base dei flussi di risultati che questi sarebbe in

grado di generare in un ambito eguale a quello che ne contraddistingue l’uso da parte

dell’azienda detentrice”. (pag.153)

segue

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Premessa :

Guatri – Bini . L’impairment test nell’attuale crisi finanziaria e dei mercati reali

EGEA 2009

• “Per queste ragioni la verifica di impairment prima di essere legata alle previsioni di

dinamica congiunturale, deve trovare fondamento in una analisi di tipo strutturale della

capacità di reddito”. (pag. 204)

• “In tutti i casi la valutazione di natura reddituale di un asset strategico prescinde dalla

capacità corrente di reddito dell’impresa che ne fa uso, mentre fa riferimento a un

risultato medio- normale di lungo periodo”. (pag. 205)

• “la capacità di reddito medio-normale attesa dei PIGA (Primary Income Generating

Asset) costituisce il principale driver su cui poggia la resilienza (capacità di resistere)

della capacità di reddito aziendale in periodo di crisi…. Pertanto gli effetti indotti dalla

crisi sulla capacità di reddito permanente dell’azienda sono tanto più gravi di quanto

minore è la dotazione di intangibili specifici di cui l’azienda dispone”. (pag. 207)

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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39

PREMESSA: i principi in parola sono tuttora soggetti ad una profonda revisione.

Attualmente è previsto che il nuovo IFRS9 sarà applicabile dal 2015.

Tale data è stata ora rinviata senza tuttavia un nuovo riferimento.

IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” - aspetti essenziali

Definizione e classificazione degli strumenti finanziari - caratteristiche

Rilevazione iniziale degli strumenti finanziari

Valutazione degli strumenti finanziari

Impairment

Cancellazione degli strumenti finanziari

Rappresentazione in bilancio e in nota integrativa

Lo IAS 39 è strettamente connesso allo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione nel

bilancio” da cui trae diverse definizioni.

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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39 Gli strumenti finanziari sono disciplinati dallo IAS 32 - Strumenti finanziari: Informativa e

Presentazione e dallo IAS 39 - Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione.

Lo IAS 32 definisce Strumento finanziario un qualsiasi contratto che dà origine ad una attività finanziaria per un’impresa e ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra impresa.

Attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:

• una disponibilità liquida;

• uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra impresa;

• un diritto contrattuale:

– a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra impresa;

– a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra impresa a condizioni potenzialmente favorevoli all’impresa;

• un contratto che sarà o potrà essere regolato con strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa stessa ed è un contratto:

– non derivato per il quale l’impresa è o potrebbe essere obbligata a ricevere un numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale; o

– derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un ammontare predeterminato di disponibilità liquide o di altri strumenti finanziari contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa stessa. A tal fine gli strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa non devono contenere strumenti che sono loro stessi contratti di futura ricezione o consegna di strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa stessa.

9

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39

Passività finanziaria è una qualsiasi passività rappresentativa di:

• un’obbligazione contrattuale:

– a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria a un’altra impresa;

– a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra impresa a condizioni

potenzialmente sfavorevoli per l’impresa;

• un contratto che sarà o potrà essere regolato con strumenti rappresentativi di capitale

dell’impresa stessa ed è un contratto:

– non derivato per il quale l’impresa è o potrebbe essere obbligata a consegnare un

numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale;

– derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un

ammontare predeterminato di disponibilità liquide o di altri strumenti finanziari contro

un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa stessa. A tal fine

gli strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa non devono contenere strumenti

che sono loro stessi contratti di futura ricezione o consegna di strumenti

rappresentativi di capitale dell’impresa stessa.

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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39

Strumento rappresentativo di capitale è un qualsiasi contratto che rappresenti una

quota di partecipazione residua nell’attivo di un’impresa al netto di tutte le sue

passività.

L’emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento o le sue

componenti all’atto della rilevazione iniziale come una passività o come uno strumento di

capitale in conformità al contenuto sostanziale dell’accordo contrattuale e alle definizioni di

passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale.

L’emittente di uno strumento finanziario contenente sia una componente di passività, sia

una componente di capitale deve classificare distintamente le componenti dello strumento.

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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39

Contratto derivato è uno strumento finanziario o altro contratto riconducibile

nell’ambito di applicazione dello IAS 39 avente tutte e tre le seguenti caratteristiche:

• il suo valore cambia in relazione al variare di uno specifico tasso di interesse, del prezzo

di uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del tasso di cambio, di indici

di prezzo o tasso, di rating del credito o indici di credito o altra variabile a condizione

che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti

contrattuali (talvolta tali variabili sono chiamate “sottostante”);

• non richiede un investimento netto iniziale, oppure richiede un investimento netto

iniziale minore di quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi di contratto da cui ci si

può aspettare risposte simili al variare dei fattori di mercato;

• è regolato in una data futura.

Gli strumenti finanziari combinati (ibridi) sono strumenti costituiti da un contratto

primario (ospite) e da uno o più contratti (derivati) secondari (incorporati). Alcuni o tutti i

flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera simile a quella del

derivato preso a sé stante.

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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39 I contratti derivati incorporati devono essere contabilizzati separatamente quando:

– le caratteristiche economiche e di rischio del derivato incorporato non sono strettamente

correlate alle caratteristiche economiche e di rischio del contratto ospite;

– uno strumento separato con le stesse caratteristiche del derivato incorporato ricadrebbe nella

definizione di derivato, e

– lo strumento combinato non è valutato al fair value con imputazione dei risultati delle valutazioni

a conto economico.

Lo IAS 39 disciplina le modalità di contabilizzazione e valutazione di tutti gli strumenti finanziari come

sopra definiti con la sola eccezione, per le fattispecie più rilevanti, di:

• partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture che sono regolate dagli IAS 27, 28 e

31; derivati sulle partecipazioni che si qualificano come strumento rappresentativo di capitale

(equity) secondo lo IAS 32;

• diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing regolate dallo IAS 17;

• diritti e obbligazioni del datore di lavoro inerenti piani a beneficio dei dipendenti soggetti allo IAS 19;

• strumenti di capitale emessi dall’impresa (inclusi opzioni e warrant). Tuttavia il possessore di tali

strumenti finanziari deve applicare lo IAS 39 se essi non ricadono nell’eccezione di cui alla

precedente lettera a);

• diritti e impegni derivanti da contratti assicurativi;

• strumenti finanziari disciplinati dall’IFRS 2, Pagamenti basati su azioni;

• IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto

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I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione,

all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: rilevazione iniziale

Tutte le attività e le passività finanziarie, inclusi i derivati, devono essere rilevate nello

stato patrimoniale quando l’entità diventa parte nelle clausole contrattuale dello

strumento

ATTIVITA’ FINANZIARIE

“fair value del

corrispettivo pagato”

PASSIVITA’

FINANZIARIE

“fair value del

corrispettivo ricevuto”

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Gli strumenti finanziari devono essere iscritti in una delle seguenti categorie (rif. IAS 39

par. 9):

a) Strumenti valutati a

fair value attraverso il

Conto Economico

(FVTPL)

• Attività/passività finanziarie acquisite principalmente con

lo scopo di generare profitto dalle fluttuazioni di breve

periodo del fair value

• Tutti i derivati (esclusi quelli di copertura – vd. oltre).

• Attività/passività finanziarie iscritte inizialmente in questa

categoria in base alla Fair Value Option

b) Investimenti

posseduti sino a

scadenza

(HTM)

Attività finanziarie con scadenza fissa e con pagamenti fissi

(o determinabili) che un’impresa ha l’intenzione e la capacità

di mantenere sino alla scadenza.

c) Finanziamenti e

Crediti

(L&R)

Attività finanziarie (diverse da strumenti derivati)

caratterizzate da pagamenti fissi o determinabili che non

siano quotate in mercati attivi.

d) Attività finanziarie

disponibili per la

vendita

(AFS)

Attività finanziarie che non rientrano fra:

• finanziamenti e crediti;

• investimenti posseduti sino a scadenza;

• strumenti finanziari di negoziazione.

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: classificazione

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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39:

classificazione delle attività finanziarie C

osto

amm

ortizzato

C

osto

amm

ortizzato

F

air

val

ue

Fai

r v

alu

e

SI’

Mantenuti con

nel breve periodo o

Mantenuti con finalità di trading

nel breve periodo o inizialmente

classificati come FVTPL

Si tratta di crediti e Si tratta di crediti e

finanziamenti

Si ha l’intento e la Si ha l’intento e la

capacità di

mantenerli sino a

scadenza

SI’

SI’

NO

NO

FVTPL

(Fair value a conto

economico)

AFS

(Titoli disponibili per

la vendita)

L&R

(Crediti e finanziamenti)

HTM (Attività da detenere

sino a scadenza)

NO

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La classificazione in una delle categorie sopraddette è fondamentale in quanto

da ciascuna discende una regola di contabilizzazione e valutazione!

La domanda da porsi è:

QUAL E’ LA FINALITA’ CHE L’AZIENDA VUOLE PERSEGUIRE

CON L’OPERAZIONE?

e non

QUAL E’ LA FORMA GIURIDICA DEL CONTRATTO?

Si ricordi che uno dei principali postulati per i principi IAS/IFRS è che la

sostanza economica deve prevalere sulla forma giuridica nella

rappresentazione delle operazioni in bilancio.

Classificazione delle attività finanziarie

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a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione

(FVTPL)

Uno strumento finanziario (attività e passività finanziaria) è collocato in questa categoria se

é (IAS 39 par. 9):

Classificato come posseduto per negoziazione

• è detenuto per essere negoziato nel b/t;

• è un contratto derivato (non di copertura);

• fa parte di un portafoglio gestito unitariamente con finalità di negoziazione nel b/t.

Al momento della rilevazione iniziale viene designato dall’entità al fair value rilevato a

conto economico (Fair Value Option)

N.B: la classificazione è IRREVOCABILE, non sono pertanto permesse riclassifiche in

uscita ed in entrata da tale categoria (rif. IAS 39 par. 50). Il Regolamento 1004/2008 ha

consentito la riclassifica al verificarsi di particolari situazioni (Rinvio).

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a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL) - La

“Fair value Option”- condizioni

Tramite l’utilizzo della FAIR VALUE OPTION, l’azienda può decidere di includere in questa

categoria tutti gli strumenti finanziari,

anche se non strettamente destinati alla negoziazione.

La FAIR VALUE OPTION può essere applicata solo se:

La designazione permette di dare informazioni più rilevanti in quanto:

• elimina o riduce significativamente gli “accounting mismatch”;

• un gruppo di attività e/o passività finanziarie è gestito “on a fair value basis”,

Un contratto contiene uno (o più) derivati incorporati, a meno che:

• il derivato incorporato non modifichi significativamente i flussi di cassa del contratto

“ospite”;

• non ne sia chiaramente proibita la separazione.

La Circ. B.I. 262/05 prevede due voci distinte:

• “Attività finanziarie valutate al fair value” – voce 30 attivo patrimoniale;

• “Passività finanziarie valutate al fair value” – voce 50 passivo patrimoniale.

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a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL) La “Fair

value Option”- requisiti

Le attività/passività finanziarie sono designate solo in fase di iscrizione iniziale

Accounting mismatch

• componenti o parti di attività/passività sono valutate con principi contabili

differenti (es. Fair value vs. Costo ammortizzato) oppure hanno differente

modalità di contabilizzazione a conto economico;

• non è necessario che le attività/passività che originano l’accounting mismatch

siano iscritte allo stesso momento (è concesso un “ragionevole ritardo”)

Managed on a fair value basis

• è richiesta l’informativa (anche se non per ogni elemento individuale)

• l’informativa deve comprendere l’indicazione della strategia dell’entità con

riferimento alla gestione del portafoglio al quale si applica la Fair Value Option

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a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione

(FVTPL)

CATEGORIE DI PASSIVITA’ FINANZIARIE

Passività

finanziarie al fair

value con

contropartita Conto

Economico

Altre passività

finanziarie al costo

ammortizzato

Passività finanziarie di trading

Passività finanziarie classificate al fair value con imputazione al Conto Economico (FVO)

Tutte le passività finanziarie che non sono classificate al fair value con imputazione al Conto Economico

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b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)

Sono incluse in questa categoria attività finanziarie caratterizzate da:

In genere gli strumenti rappresentativi di capitale, come le azioni, non hanno una scadenza definita e

pertanto non possono essere classificate in questa categoria (impossibilità di determinazione del costo

ammortizzato).

pagamenti fissi o determinabili

scadenza determinata

che l’entità ha l’intento e la capacità di detenere fino a scadenza.

L’INTENTO (rif. IAS 39 Application Guidance 16) non può essere dimostrato se:

l’entità intende detenere l’attività per un periodo definito;

l’entità è pronta a vendere l’attività finanziaria in caso di cambiamenti di tassi di mercato, bisogni di

liquidità …;

l’emittente ha diritto al rimborso ad un prezzo notevolmente inferiore al costo ammortizzato a cui

l’entità ha iscritto l’attività;

lo strumento è di tipo “opzionale” (il possessore ha diritto di richiedere l’estinzione anticipata dello

stesso all’emittente).

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b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)

La CAPACITA’ (rif. IAS 39 AG23) non è dimostrata se:

l’entità non ha le risorse finanziarie disponibili per finanziare l’investimento sino a scadenza

oppure

esistono vincoli legali o di altro tipo che possono pregiudicare l’intenzione dell’entità di detenere l’attività finanziaria fino a scadenza.

Intento e capacità vanno valutati ad ogni data di valutazione (non solo in fase iniziale):

Permangono

l’ intento e la capacità ?

SI’ HTM AFS NO

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b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)

CLAUSOLA DI PENALIZZAZIONE (C.D. TAINTING RULE)

Vendite prima della

scadenza

Iscrizione nella categoria AFS per i successivi 2 anni

TAINTING RULE (o clausola di penalizzazione): valutazione a fair value dell’intero portafoglio HTM

(salvo limitate eccezione)

Cambiamento di intento

e/o capacità

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c) Finanziamenti e Crediti (L&R)

Sono attività finanziarie:

con pagamenti fissi o determinabili

non quotate in mercati attivi.

Categoria residuale: viene collocato quanto non è più propriamente riferibile alle altre tre categorie.

d) Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)

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Strumento finanziario Iscrizione iniziale

Patrimonio netto (eccetto impairment)

Conto economico

AFS

FVTPL

HTM Costo Ammortizzato

Costo Ammortizzato

Fair value

Imputazione

L&R

Fair Value

Att

ivo

Passività trading

Passività non trading

Costo

Ammortizzato

Pa

ss

ivo

Valutazione

Fair value +

costi di transazione

Fair value

Fair value Fair value

Conto

economico

Conto

economico

Conto

economico

Conto

economico

Fair value +

costi di transazione

Fair value +

costi di transazione

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: classificazione e valutazione

Fair value + costi

transazione

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Possibili trasferimenti tra categorie

DA

A FVTPL HTM LR AFS

FVTPL NO NO NO

HTM NO NA SI’

LR NO NA NA

AFS NO SI’ NO

CRISI FINANZIARIA 2008 - RINVIO

27

La valutazione: il Fair Value

Il fair value è quindi potenzialmente diverso dal valore di realizzo diretto che è

pari all’importo che l’azienda si aspetta di ottenere da una prossima e specifica

transazione sul mercato. Il fair value fa riferimento genericamente a

compratori/venditori astratti, consapevoli e disponibili sul mercato.

Il fair value è potenzialmente diverso anche dal valore d’uso perché quest’ultimo

rappresenta la stima effettuata dall’azienda tenendo conto delle sue specificità e

delle condizioni in cui concretamente si svolgerà la gestione.

Fair Value: “E’ il corrispettivo a cui un’attività può essere scambiata o una passività può essere

estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e consenzienti ”.

Il paragrafo 9 dello IAS 39 riconosce prioritariamente due metodi di valutazione per gli strumenti

finanzari:

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Fair Value vs. Costo storico

Costo storico Fair Value

Valori storici

Sono valori realizzati

Semplice da calcolare

Costante

Prudente

Oggettivo

Verificabile

Discende direttamente dallo

scambio

Valori correnti

Sono anche valori non realizzati

Complesso da calcolare

Volatile

Neutrale

Soggettivo

Poco verificabile

Molteplicità criteri di

determinazione

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Modalità di determinazione del fair value

La valutazione: il fair value

Domanda: esiste un “mercato attivo” ossia un mercato che fornisca PRONTAMENTE e

CONTINUAMENTE prezzi SIGNIFICATIVI

SI’ NO

best Riferimento alle quotazioni più recenti quali best evidence

Riferimento a recenti transazioni di mercato oppure ricorso a tecniche valutative (delle

quali va data ampia informativa) che quantifichino quale sarebbe stata la

quotazione considerando tutti i fattori che avrebbero influenzato la transazione

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Modalità di determinazione del costo ammortizzato

Ammontare dato dalla somma algebrica di:

• valore di iscrizione iniziale

• +/- ammortamento cumulato differenza tra valore iniziale e valore finale dello strumento

calcolato in base al tasso di interesse effettivo

• svalutazioni durature

• pagamenti

Il TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO è il tasso che all’origine sconta esattamente i flussi di cassa futuri contrattuali che lo strumento genera sino a scadenza.

“E’ l’ammontare a cui una attività o passività finanziaria sono misurate all’atto dell’iscrizione

iniziale, meno i principali rimborsi, più o meno l’ammortamento cumulativo - calcolato secondo il

metodo dell’interesse effettivo (vd. sotto) – di ciascuna differenza tra il valore iniziale e quello a

scadenza, meno qualsiasi diminuzione di valore per impairment”.

La valutazione: il costo ammortizzato

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Elemento che differenzia il tasso di interesse nominale dal tasso di interesse

effettivo è la presenza di costi/ricavi di transazione riconducibili all’operazione.

Rif. IAS 39 par. 9: i costi di transazione sono costi marginali direttamente

attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di una attività o

passività finanziaria.

ESEMPIO:

Finanziamento erogato: € 1.000 Durata: 5 anni

Tasso interesse contrattuale: 5% Rimborso capitale: scadenza

Commissione up front incassata: 3%

Totale proventi 250 + 30 = 280

Il tasso effettivo di rendimento che uguaglia i flussi di cassa al costo iniziale

di € 970 (1.000 – 30 di commissioni up front) è del 5,7%.

Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione

32

1.000 5% 0,057

Capitale/

Interessi

Commissioni Valore attuale

Anno 1 50 30 47

Anno 2 50 0 45

Anno 3 50 0 42

Anno 4 50 0 40

Anno 5 1.050 0 796

TOTALE 1.250 30 970

L’incasso anticipato della commissione porta ad una diminuzione del costo

iniziale, che sarà “ammortizzato” con la registrazione di un maggior interesse

effettivo.

Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione

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Inizio anno Interessi

effettivi

Incassi Costo

ammortizzato

Anno 1 970,0 55,3 50,0 975,3

Anno 2 975,3 55,7 50,0 981,0

Anno 3 981,0 56,0 50,0 987,0

Anno 4 987,0 56,3 50,0 993,3

Anno 5 993,3 56,7 1.050,0

TOTALE 280,0 1.250,0

Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione

(*) 280 = 250 interessi + 30 commissioni

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PRIMO ANNO – IAS 39

crediti

1.000,0

55,3

975,3

30,0

50,0

cassa

30,0

50,0

1.000,0

920,0

interessi

55,3

55,3

PRIMO ANNO – D.LGS. 87/92

crediti

1.000,0

1.000,0

cassa

30,0

50,0

1.000,0

920,0

commissioni

30,0

30,0

interessi

50,0

50,0

Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione

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Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione

• L’elemento di novità consiste, quindi, nel contabilizzare un credito mediante una modalità

che consenta di ammortizzare, secondo una logica finanziaria, i costi/proventi della

transazione solitamente lungo la vita residua del credito

• L’ammortamento emerge, in pratica, quale effetto della registrazione dello

scostamento tra il tasso contrattuale e quello effettivo

• In pratica si passa da una logica di rilevazione istantanea ( = cassa) ad una logica di

rilevazione per competenza (redistribuzione temporale di costi /ricavi)

–Infatti, in presenza di costi/proventi della transazione, la differenza tra ammontare

nominale del credito e valore realmente erogato, fermi restando i flussi di capitale e

l’interesse contrattualmente stabiliti, incide sul rendimento effettivo del finanziamento

–E’ evidente, invece, che in assenza di costi/proventi della transazione, l’effetto in

termini di tasso di rendimento effettivo è nullo in quanto coincide con il tasso

contrattuale e, pertanto, anche il costo ammortizzato è, per assunto, eguale

all’ammontare nominale erogato

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Lo IAS 39 (par. 58) richiede una valutazione, ad ogni data di riferimento del bilancio, del

fatto che vi sia evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie

abbia subito una perdita di valore.

Tutte le attività finanziarie, diverse da quelle FVTPL (valutate al fair value con

imputazione delle differenze a conto economico), sono soggette al processo di

impairment per la valutazione di perdite di valore.

Un’attività ha subito una riduzione di valore e le perdite connesse a tale riduzione sono

sostenute se, e soltanto se, vi è l’obiettiva evidenza di tale avvenimento in seguito a

uno o più eventi che si sono verificati successivamente alla rilevazione iniziale

dell’attività e tale evento ha un impatto sui futuri flussi finanziari dell’attività.

Impairment

37

Impairment

In particolare è possibile individuare obiettiva evidenza di perdita di valore in

presenza di (rif IAS 39 par. 59):

significative difficoltà finanziarie dell’emittente o obbligato;

violazione degli accordi contrattuali (es. inadempimento o mancato pagamento);

concessione di proroghe contrattuali a seguito di difficoltà finanziarie del debitore;

probabilità di fallimento o procedure concorsuali in capo al debitore;

scomparsa del mercato attivo a seguito di difficoltà finanziarie dell’emittente;

diminuzione nei flussi finanziari stimati di un gruppo di attività finanziarie.

Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore

diminuisce e tale diminuzione deriva da un evento verificatosi dopo la riduzione di

valore operata, la perdita precedentemente rilevata deve essere stornata (IAS 39

par. 65).

38

Impairment – Il processo decisionale

Attività finanziaria

Sia attività singolarmente

significative che non singolarmente significative

Valutazione analitica

Valutazione analitica

Attività non singolarmente significativa

Mancanza di una obiettiva evidenza di impairment (no loss

event)

Attività singolarmente significativa

Obiettiva evidenza di impairment (loss

event)

Valutazione collettiva per classi omogenee di

rischio oppure

Solo sulla base di INCURRED LOSS e non anche EXPECTED LOSS (rinvio)

39

Quando vi è evidenza che l’attività finanziaria abbia subito una perdita la variazione di

fair value va attribuita a Conto Economico unitamente alla rivalutazione o

svalutazione cumulata iscritta nel tempo a Patrimonio Netto anche se l’attività non

sia stata stornata dal bilancio (IAS 39 par. 67).

L’importo della perdita cumulata da stornare dal Patrimonio Netto e iscrivere a Conto

Economico deve corrispondere alla differenza tra il costo di acquisizione ed il fair

value del momento, dedotta qualsiasi perdita precedentemente rilevata a Conto

Economico su quella medesima attività.

RIPRESE DI VALORE

Se, in un esercizio successivo, il fair value aumenta, la ripresa di valore viene registrata:

a Conto Economico per strumenti di debito;

a Patrimonio Netto per strumenti di capitale.

Contabilizzazione dell’impairment su uno strumento AFS

40

Ai fini della cancellazione dal proprio bilancio di uno strumento finanziario si deve

procedere come segue:

consolidare tutte le controllate (incluse tutte le SPE):

• le norme per la derecognition sono applicate a livello consolidato

identificare gli strumenti finanziari oggetto delle norme sulla derecognition:

•attività finanziarie, gruppi di attività simili o parti di strumenti finanziari o gruppi di

strumenti finanziari simili

applicare le regole sulla derecognition:

• cancellare l’attività quando i diritti contrattuali ai cash flow cessano; oppure

• c’è un trasferimento di attività finanziarie e quel trasferimento si qualifica per la

derecognition

La Derecognition contabile (cancellazione)

41

Il “Trasferimento di attività finanziarie” richiede:

il trasferimento dei diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari; o

il mantenimento dei diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari con l’assunzione di

un’obbligazione a pagare tali flussi a uno o più beneficiari

Quando un’entità trasferisce un’attività finanziaria, deve determinare se il trasferimento si

qualifica per la cancellazione

La Derecognition contabile di un’attività finanziaria

Se nella sostanza trasferisce tutti i rischi e benefici

Se nella sostanza mantiene tutti i rischi e benefici

Se alcuni ma non tutti i rischi e benefici sono stati trasferiti

Occorre eliminare

l’attività finanziaria e

rilevare separatamente

diritti e obbligazioni

originati o mantenuti con il

trasferimento

Occorre continuare a

rilevare l’attività

finanziaria

Occorre determinare se

l’entità ha mantenuto il

controllo dell’attività

finanziaria

42

La Derecognition contabile di una passività finanziaria

Una passività finanziaria (o parte di essa)

viene eliminata dallo stato patrimoniale

quando viene estinta

L’obbligazione specificata nel contratto è

ADEMPIUTA CANCELLATA SCADUTA

43

La Derecognition – albero decisionale

E’ cessato il diritto

a ricevere

i flussi finanziari?

Sono stati

trasferiti tali diritti?

Esiste un obbligo

a pagare

i flussi ricevuti?

Sono stati trasferiti

sostanzialmente

tutti i rischi e

benefici?

Esiste ancora un

controllo sull’attività?

L’acquirente può

vendere l’asset?

SI’

SI’

NO

SI’

Iscrizione nella misura del

continuing involvement

CANCELLAZIONE

CANCELLAZIONE

L’ATTIVITA’

RIMANE ISCRITTA

CANCELLAZIONE

SI’

SI’

NO

NO

NO

Sono stati mantenuti

sostanzialmente

tutti i rischi e

benefici?

L’ATTIVITA’

RIMANE ISCRITTA

SI’

NO

NO

44

La derecognition può avere grande impatto su:

cartolarizzazioni

prestito titoli

pronti contro termine

parziale trasferimento di attività/passività

trasferimento a special purpose entities

derecognition abbinata a nuove attività o passività

La Derecognition (cancellazione)

N.B.: le regole della derecognition sono molto rigide!

45

La cartolarizzazione è una transazione che trasforma un’attività finanziaria in

titoli

L’intento è spesso quello di realizzare la derecognition dell’attività finanziaria

cartolarizzata

La attività cartolarizzate sono spesso trasferite a “special purpose entity”

La Securitisation (cartolarizzazione)

46

Cancellazione di una attività (o passività) dal bilancio e continuing involvement

- Circ. Abi Tributaria n. 3/2006 e Risoluzione AdE n. 100/E del 16 maggio 2007

• I principi contabili internazionali prevedono che, qualora un’impresa non abbia sostanzialmente trasferito

tutti i rischi e i benefici connessi a un’attività trasferita, ma abbia mantenuto il suo controllo, essa deve

continuare a rilevare in bilancio l’attività limitatamente alla misura in cui mantiene l’esposizione al rischio di

cambiamento di valore dell’attività trasferita (c.d. continuing involvement).

• Pertanto, indipendentemente dalla rilevanza giuridica della cessione, contabilmente l’attività, pur ceduta,

sarà mantenuta nel bilancio del soggetto cedente con gli effetti economici e contabili conseguenti .

• Dalle prime interpretazioni di ABI si evince, sulla scorta del principio di derivazione dal bilancio del reddito

imponibile (art. 83 TUIR), come la rappresentazione attribuita in bilancio alla situazione di continuing

involvement, in mancanza di norme ostative, abbia rilevanza anche ai fini fiscali, nonostante si sia in

presenza, sotto un profilo strettamente giuridico, di una cessione dell’attività.

– ABI nella circolare n. 3/2006 ritiene in via interpretativa che, anche ai fini della determinazione del

reddito di impresa, tale attività dovrà essere considerata, per la parte interessata dal continuing

involvement, come “non ceduta”.

• L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 100/E del 16 maggio 2007 evidenzia che la regola IAS, in

base alla quale il trasferimento non è avvenuto e i crediti non possono essere eliminati, non ha

riconoscimento fiscale perché l’attuale ordinamento tributario attribuisce rilievo, per l’individuazione

del momento traslativo, a circostanze di carattere giuridico, non necessariamente coincidenti con il

completo e definitivo trasferimento dei rischi connessi all’attività oggetto di cessione.

• Con successiva Circolare n.7/E/2011 l’Agenzia convalida la tesi ABI anche in funzione della Legge

244/2007 (principio di derivazione rafforzata).

47

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

L’obiettivo dell’IFRS 7 è quello di individuare le informazioni che le entità

(società) devono includere nei propri bilanci relativamente:

a) alla rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione

patrimoniale - finanziaria ed al risultato economico dell’entità;

b) alla natura e all’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari

ai quali l’entità è esposta nel corso dell’esercizio e alla data di rifermento

del bilancio, e il modo in cui l’entità gestisce tali rischi.

Fonte: Dezzani – IAS IFRS Manuale – IPSOA 2014

48

Rivede e completa l’informativa richiesta dallo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione

nel bilancio”(*);

sostituisce lo IAS 30 “Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti

finanziari”;

contempla tutte le informazioni di bilancio richieste in merito agli strumenti finanziari.

Principali caratteristiche dell’IFRS 7

“Strumenti finanziari: informazioni aggiuntive”

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

(*) Lo IAS 32 continua a disciplinare gli aspetti relativi alla rappresentazione degli strumenti finanziari negli schemi di bilancio

L’IFRS 7 è stato omologato con il Reg. CE 108/2006 del 11/01/06 e pubblicato sulla G.U.U.E. del 27/01/06

49

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

StatoStato PatrimonialePatrimoniale Le informazioni previste dall’IFRS 7 per rappresentare la rilevanza degli strumenti

finanziari sullo stato patrimoniale riguardano i seguenti aspetti:

1) categorie di attività e passività finanziarie;

2) attività o passività finanziarie al fair value rilevato in conto economico (Fair

value option);

3) riclassificazioni;

4) compensazione di attività è passività finanziarie;

5) garanzie;

6) accantonamenti per perdite di realizzo;

7) Strumenti finanziari composti con derivanti incorporati;

8) Inadempienza e violazioni.

ProspettoProspetto didi contoconto economicoeconomico complessivocomplessivo Le informazioni previste dall’IFRS7 per rappresentare la rilevanza degli strumenti

finanziari sul prospetto di conto economico complessivo riguardano essenzialmente

le voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite.

AltreAltre informazioniinformazioni integrativeintegrative Le altre informazioni integrative riguardano:

a) i principi contabili;

b) la contabilizzazione delle operazioni di copertura;

c) il fair value.

50

Le disposizioni dell’IFRS 7 sono distinte in informazioni che illustrano

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

Gli impatti che gli strumenti

finanziari hanno sul

risultato economico e sulla

posizione

patrimoniale-finanziaria

Informativa sui rischi connessi al Informativa sui rischi connessi al

possesso degli strumenti

finanziari

51

Informativa sull’impatto che gli strumenti finanziari hanno sul

risultato economico e sulla posizione patrimoniale-finanziaria

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

poterlo confrontare

la negoziazione

nonché indicazione

incorporati multipli

finanziari oggetto cash flow

Indicazione del valore contabile di ogni classe di attività e passività finanziaria.

Indicazione del fair value di ogni classe di attività e passività finanziaria in modo da poterlo confrontare con il valore contabile(n.b.: criticità per i crediti).

Informazioni su finanziamenti e crediti classificati tra la attività finanziarie detenute per la negoziazione (FVTPL).

Informativa in merito alle eventuali riclassifiche operate in bilancio.

Indicazione di utili/perdite generate dalle diverse categorie di strumenti finanziari nonché indicazione di interessi attivi/passivi delle attività/passività non FVTPL.

Informativa in merito alle rettifiche da impairment per ogni categoria di strumento finanziario

Informazioni sull’eventuale emissione di strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli.

Informazioni relative alle tipologie di coperture dei rischi utilizzate, gli strumenti finanziari oggetto di copertura, i fair value imputati a conto economico e la dinamica della riserva di cash flow hedge.

52

Informativa sui rischi derivanti dagli strumenti finanziari

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

Esposizioni al rischio per ogni

Obiettivi, procedure e processi di gestione dei rischi finanziari e

INFORMAZIONI QUALITATIVE

Esposizioni al rischio per ogni

tipo di strumento finanziario.

Obiettivi, procedure e processi di gestione dei rischi finanziari e

metodi utilizzati per valutarli.

Eventuali variazioni dei punti precedenti rispetto all’esercizio

precedente.

INFORMAZIONI QUANTITATIVE

Dati quantitativi sintetici sull’esposizione al rischio.

Informazioni sul rischio di credito, di liquidità e di

mercato.

Le concentrazioni dei rischi.

53

Il par. 31 stabilisce che un’entità deve fornire informazioni che consentano agli

utilizzatori del bilancio di valutare la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli

strumenti finanziari ai quali l’entità è esposta alla data di riferimento del bilancio.

Le informazioni sui rischi richieste dall’IFRS 7 devono essere fornite

direttamente nel bilancio ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri

documenti (es.: commenti della direzione aziendale o relazioni sul rischio) ai

quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli

stessi tempi del bilancio. Il par. B.6 precisa che ”senza le informazioni inserite

tramite rinvii, il bilancio è incompleto” .

Natura ed entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziariNatura ed entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

54

Le informazioni richieste sono di natura:

1) qualitativa;

2) quantitativa.

Informazioni qualitative Secondo il par. 33, per ogni tipologia di rischio derivante da strumenti finanziari occorre

fornire, le seguenti informazioni qualitative:

a) le esposizioni al rischio e in che modo sono generate;

b) gli obiettivi, le procedure e i processi di gestione dei rischi finanziari e i metodi

utilizzati per valutarli;

c) eventuali variazioni di (a) o (b) rispetto all’esercizio precedente.

Informazioni quantitative Il par. 34 prevede che, per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l’entità deve

indicare:

a) dati quantitativi sintetici sull’esposizione al rischio alla data di riferimento del bilancio;

b) le informazioni previste nei paragrafi da 36 a 42 dell’IFRS 7, se non già fornite in

conformità a quanto disposto sub a), salvo che il rischio sia non rilevante;

c) Le concentrazioni dei rischi se non evidenti dalle informazioni fornite in sub a) e sub

b).

Natura ed entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziariNatura ed entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

55

L’informativa sul rischio di credito comprende:

l’ammontare che alla data di riferimento del bilancio meglio rappresenta la sua massima

esposizione al rischio di credito (senza tener conto della presenza di eventuali garanzie

detenute);

informazioni analitiche in merito alle attività finanziarie scadute e che hanno fatto

registrare una riduzione di valore;

informazione sulla garanzia detenuta dall’entità e sugli altri strumenti di attenuazione del

rischio di credito.

Informativa sul rischio di credito

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

56

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

Ifrs 7

Strumenti finanziari:

Informativa di bilancio

Significatività per la situazione

patrimoniale-finanziaria e per la

performance economica realizzata

Esposizione al rischio connesso

al possesso degli strumenti

finanziari

Situazione

patrimoniale-finanziaria

Ulteriori

informazioni

Performance

economica

Informativa

qualitativa

Informativa

quantitativa

Rischio

di credito

Rischio

di liquidità

Rischio

di mercato

57

Relazione di Bilancio UBI banca 2013 – pag. 203

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

1. Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione e attività e

passività finanziarie valutate al fair value La categoria comprende:

1.1. Definizione Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione Un’attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per la negoziazione (c.d. Fair

Value Through Profit or Loss – FVPL), ed iscritta nella voce “20 Attività finanziarie detenute per la

negoziazione” o voce “40 Passività finanziarie di negoziazione”, se è:

• acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve;

• parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti unitariamente

e per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un

profitto nel breve periodo;

• un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia designato ed efficace strumento di

copertura – vedasi successivo specifico paragrafo).

1.1.1. Strumenti finanziari derivati Si definisce “derivato” uno strumento finanziario o altro contratto con le seguenti caratteristiche:

• il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, del prezzo di

uno strumento finanziario, del prezzo di una merce, del tasso di cambio in valuta estera, di

un indice di prezzi o di tassi, del merito di credito o di indici di credito o di altra variabile

prestabilita;

• non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale

minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una

risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;

• è regolato a data futura.

58

Relazione di Bilancio UBI banca 2013 – pag. 204

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

1. Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione e attività e

passività finanziarie valutate al fair value

Il Gruppo UBI detiene strumenti finanziari derivati sia per finalità di negoziazione che

per finalità di copertura (per questi ultimi si veda successivo specifico paragrafo).

1.1.2. Strumenti finanziari derivati incorporati Si definisce “strumento finanziario derivato incorporato” la componente di uno

strumento ibrido (combinato) che include anche un contratto primario non derivato,

con l’effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in

maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante. Il derivato implicito viene

separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato a sé stante se e

soltanto se:

• le caratteristiche economiche ed i rischi del derivato incorporato non

sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del

contratto primario;

• uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato

incorporato soddisferebbe la definizione di derivato;

• lo strumento ibrido (combinato) non è iscritto fra le attività o passività

finanziarie detenute per la negoziazione.

59

Relazione di Bilancio UBI banca 2013 – pag. 204

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita

2.1 Definizione

Si definiscono disponibili per la vendita (c.d. Available for Sale – AFS) quelle

attività finanziarie non derivate che sono designate come tali o non sono

classificate come:

(1) crediti e finanziamenti (vedasi successivo paragrafo);

(2) attività finanziarie detenute sino alla scadenza (vedasi successivo

paragrafo);

(3) attività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value

rilevato a conto economico (vedasi paragrafo precedente).

Tali attività finanziarie sono iscritte nella voce “40 Attività finanziarie disponibili

per la vendita”.

60

Relazione di Bilancio UBI banca 2013 – pag. 205

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

3.1 Definizione

Si definiscono detenute sino alla scadenza (c.d. Held to maturity - HTM) le attività

finanziarie non derivate, aventi pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa

che si ha l’oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza.

Fanno eccezione quelle:

(a) detenute per la negoziazione e quelle designate al momento della

rilevazione iniziale al fair value rilevato a conto economico (vedasi

paragrafo precedente);

(b) designate come disponibili per la vendita (vedasi paragrafo precedente);

(c) che soddisfano la definizione di crediti e finanziamenti (vedasi paragrafo

successivo).

In occasione della redazione del bilancio o di situazioni contabili infrannuali,

vengono valutate l’intenzione e la capacità di detenere l’attività finanziaria sino

alla scadenza.

Le attività in parola sono iscritte nella voce “50 Attività finanziarie detenute sino

alla scadenza”.

61

Relazione di Bilancio UBI banca 2013 – pag. 206

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

4. Crediti e Finanziamenti

4.1 Definizione

Si definiscono Crediti e finanziamenti (c.d. Loans and Receivables – L&R) le

attività finanziarie non derivate, aventi pagamenti fissi o determinabili, che non

sono state quotate in un mercato attivo. Fanno eccezione:

(a) quelle che si intendono vendere immediatamente o a breve, che

vengono classificate come possedute per la negoziazione, e quelle

eventualmente iscritte al momento della rilevazione iniziale al fair value

rilevato a conto economico;

(b) quelle rilevate inizialmente come disponibili per la vendita;

(c) quelle per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto

l’investimento iniziale per cause diverse dal deterioramento del credito; in

tal caso sono classificate come disponibili per la vendita.

I Crediti e finanziamenti sono iscritti nelle voci “60 Crediti verso banche” e “70

Crediti verso clientela”.

62

Relazione di Bilancio UBI banca 2013 – pag. 207

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

5. Derivati di copertura

5.1 Definizione

Le operazioni di copertura sono finalizzate a neutralizzare le perdite rilevabili su

un determinato elemento (o gruppo di elementi) attribuibili ad un determinato

rischio tramite gli utili rilevabili su un diverso elemento (o gruppo di elementi) nel

caso in cui quel particolare rischio dovesse effettivamente manifestarsi.

Il Gruppo UBI pone in essere le seguenti relazioni di copertura, che trovano

coerente rappresentazione contabile, e che sono descritte nel prosieguo:

• Fair Value Hedge: l’obiettivo è quello di contrastare variazioni

avverse del fair value dell’attività o passività oggetto di copertura;

• Cash Flow Hedge: l’obiettivo perseguito è quello di contrastare il

rischio di variabilità dei flussi finanziari attesi rispetto alle ipotesi

iniziali.

I prodotti derivati stipulati con controparti esterne all’azienda sono designati

come strumenti di copertura.

63

I principi IAS 32 E IAS 39:

Titoli/strumenti finanziari

Crediti

Derivati e operazioni di copertura

Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39

Revisione in corso: IFRS 9

Indice

64

La classificazione in una delle categorie IAS è fondamentale in quanto da ciascuna discende una regola di contabilizzazione e valutazione!

La domanda da porsi è:

QUAL E’ LA FINALITA’ CHE L’AZIENDA VUOLE PERSEGUIRE

CON L’OPERAZIONE?

e non

QUAL E’ LA FORMA GIURIDICA DEL CONTRATTO?

Si ricordi che uno dei principali postulati per i principi IAS/IFRS è che la sostanza

economica deve prevalere sulla forma giuridica nella rappresentazione delle

operazioni in bilancio.

Classificazione

65

Classificazione, rilevazione iniziale e valutazione successiva

Strumento finanziario Rilevazione iniziale

Patrimonio netto (eccetto

impairment)

Conto economico

AFS

FVTPL

HTM Costo Ammortizzato

Costo Ammortizzato

Fair value

Imputazione

L&R

Fair Value

Att

ivo

Passività trading

Passività non trading

Costo

Ammortizzato

Pa

ss

ivo

Valutazione

Fair value + costi

transazione

Fair value +

costi di transazione

Fair value

Fair value Fair value Conto

economico

Conto

economico

Conto

economico

Conto

economico

Fair value +

costi di transazione

Fair value +

costi di transazione

66

La classificazione dei i titoli

CATEGORIE

TIP

OL

OG

IA T

ITO

LO

T

IPO

LO

GIA

TIT

OL

O FVTPL HTM(**) L&R AFS

TITOLI DI

DEBITO

TITOLI

AZIONARI

EQUITY(*)

INVESTMENT

(*) Per Equity Investments si intendono investimenti in titoli azionari che presentano stabilità nel

tempo (v. possessi azionari “non qualificati”). ma che non sono qualificabili come investimenti di

controllo, collegamento o controllo congiunto.

(**) Secondo le istruzioni di Banca d’Italia (Circ. 262/05) la categoria accoglie solo titoli quotati

67

Un costo può essere considerato di transazione e quindi portato in aumento del prezzo

pagato solo se:

direttamente attribuibile alla transazione;

conosciuto al momento della transazione.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerati costi di

transazione le commissioni di intermediazione pagate ai brokers ed agli agenti nonché i

bolli.

Diversamente, non sono considerati costi di transazione i costi sostenuti in funzione dei

volumi negoziati, i costi per le conferme (v. swift etc..), i costi di infoproviders, i costi di

gestione del rapporto o i costi rimborsati dal cliente.

Rilevazione iniziale e costi di transazione

68

Rilevazione iniziale e costi di transazione Un costo o un ricavo di transazione sostenuto a fronte dell’acquisto o dell’emissione di titoli

è da considerarsi un “costo di transazione” ex IAS 39 se ricorrono le seguenti

caratteristiche:

• è noto al momento dell’effettuazione dell’operazione (indipendentemente dalla sua

manifestazione monetaria);

• è specificamente attribuibile alla singola transazione effettuata (non è quindi, per

esempio, un costo “in monte” o determinato in base ai volumi negoziati);

• non è “ribaltato” sulla controparte (non è, cioè, fatto oggetto di rimborso);

• non è un costo interno;

• non è un costo di tipo amministrativo o di comunicazione.

Costi di transazione

Costi di intermediazione pura

(diritti e commissioni per agenti,

consulenti, mediatori e

Intermediari di mercato)

Contributi dovuti a organi

Regolamentari e

alle Borse valori

Imposte e tasse dovute

per la conclusione

dei contratti

69

Classificazione, rilevazione iniziale e valutazione successiva

Patrimonio netto

(eccetto impairment)

Strumento finanziario

Rilevazione iniziale

Conto economico

AFS Fair Value

FVTPL Fair value

HTM

Costo Ammortizzato

Imputazione

L&R

Att

ivo

Passività trading

Passività non trading

Costo

Ammortizzato

Pa

ss

ivo

Valutazione

Fair value + costi

transazione

Fair value +

costi di transazione

Fair value

Fair value Fair value Conto

economico

Conto

economico

Conto

economico

Conto

economico

Fair value +

costi di transazione

Fair value +

costi di transazione

Costo Ammortizzato

70

L’applicazione del costo ammortizzato per le attività finanziarie

detenute fino a scadenza

• Investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un’ entità ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza ad eccezione di quelli:

a) che l’ entità designa al momento della rilevazione iniziale al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;

b) che l’ entità designa come disponibili per la vendita; e

c) che soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti.

• Per la classificazione di un’ attività finanziaria nella categoria "posseduti sino a scadenza", lo IAS 39 prevede una serie di requisiti, alcuni dei quali sono di natura oggettiva e attengono alle caratteristiche dell’ attività finanziaria, mentre altri sono di natura soggettiva e sono connessi alle scelte operate dall’ entità in sede di classificazione.

• In dettaglio, è necessario che l’ attività finanziaria preveda pagamenti fissi o determinabili e abbia una scadenza (elementi oggettivi) e che l’ entità abbia l’ effettiva intenzione e la capacità di possedere l’ attività finanziaria sino al termine della sua vita residua (elementi soggettivi)

• Inoltre, per questa categoria il § 9 dello IAS 39 prevede, in caso di vendita e/o riclassificazione ad altra categoria, una specifica penalizzazione: la cosiddetta tainting provision.

Attività

finanziarie

detenute sino a

scadenza

(HTM)

71

L’applicazione del costo ammortizzato per i titoli di debito classificati nel

portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”

• Per i titoli di debito classificati nel portafoglio delle attività finanziarie

"disponibili per vendita" che non costituiscono parte di una relazione di

copertura, lo IAS 39 prevede un sistema di valutazione "misto" mediante

l’applicazione:

– del criterio del costo ammortizzato, che comporta l’ imputazione al

conto economico degli interessi in base al tasso di interesse effettivo,

in conseguenza del quale vengono contabilizzati pro rata temporis sia

gli interessi contrattuali, sia la differenza tra il valore di iscrizione del

titolo di debito e il relativo valore di rimborso (dovuta all’ eventuale

presenza di costi di transazione e/o di un aggio o disaggio di

emissione)

– del criterio del fair value, con imputazione delle relative variazioni al

conto economico o al patrimonio netto a seconda dell’ evento che le ha

generate (perdite di valore, utili/perdite da valutazione, utili perdite su

cambi)+

I titoli di debito

classificati nel

portafoglio

“attività

finanziarie

disponibili per la

vendita”

Soluzione IAS ABI n.

38 del 15 maggio

2007

72

Strumenti di patrimonio netto vs. Passivita’

Esiste un’obbligazione contrattuale che l’emittente non può evitare?

SI’

PASSIVITA’

NO in

PARTE

EQUITY

STRUMENTO COMPOSTO

La classificazione prosegue fino alla

Valutazione iniziale

La classificazione prosegue fino alla cessione

passività (fair value, includere i derivati Determinare le componenti della

passività (fair value, includere i derivati impliciti

Il capitale è residuale

Nessun guadagno/perdita deve essere registrato al momento

dell’iscrizione iniziale

73

Transizione agli IAS

In sede di prima applicazione dei principi IAS le imprese devono riclassificare e valorizzare

il proprio portafoglio titoli sulla base delle nuove regole di bilancio nonché verificare che i

titoli iscritti in bilancio rispettino i criteri di rilevazione previsti dallo IAS 39.

Classificazione del portafoglio titoli

È necessario analizzare il portafoglio e procedere a riclassificare i titoli che in base alle

norme nazionali erano classificati in due portafogli (immobilizzato e non immobilizzato).

Nello svolgere tale attività occorre tenere presente il forte vincolo alla vendita dei titoli

classificati nel portafoglio Posseduti sino alla scadenza (quindi non necessariamente gli

attuali titoli immobilizzati devono essere classificati in tale categoria), le limitate possibilità

di riclassificazione successiva e l’estrema ristrettezza della categoria Finanziamenti e

Crediti nella quale possono confluire solo titoli non quotati in un mercato attivo (cioè titoli

sottoscritti con la finalità di finanziare l’emittente).

74

Classificazione del portafoglio partecipazioni

Il Principio nazionale OIC 20, suddivide le partecipazioni, ai fini della loro classificazione e valutazione, nelle due categorie di (a) partecipazioni e titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e (b) partecipazioni e titoli immobilizzati, alle quali, anche a norma dell’art. 2426, si applicano differenti criteri di valutazione. Le norme IAS consentono di classificare in tale portafoglio solo i possessi azionari di controllo, collegamento e controllo congiunto. Tutti gli altri possessi ricadono sotto lo IAS 39 e devono essere classificati nei portafogli FVTPL o Disponibili per la vendita. La suddivisione è importante perchè da essa discende il criterio di valutazione da applicare: il costo o il metodo del patrimonio netto per gli investimenti che continueranno ad essere considerati partecipazioni e il fair value per gli altri possessi azionari.

Classificazione dei titoli di debito emessi

Con riferimento ai titoli emessi dall’impresa, la nuova classificazione prevede due categorie: FVTPL e Altre passività finanziarie. La classificazione dei titoli emessi nella prima categoria consente alcune semplificazioni amministrative in quanto non richiede lo scorporo di eventuali derivati impliciti e consente l’applicazione di valutazioni coerenti nel caso in cui tali strumenti siano stati oggetto di copertura, senza necessità di documentazione delle relazioni di copertura e di verifica dell’efficacia.

Transizione agli IAS

75

Transizione agli IAS

Data di contabilizzazione

Per quanto riguarda la data di contabilizzazione, poiché per i titoli è possibile effettuare la

rilevazione al momento della negoziazione o alla data di regolamento, si rileva un impatto

solo nel caso in cui l’impresa modifichi la data di contabilizzazione dei titoli passando ad

una loro iscrizione in bilancio sulla base della data di negoziazione anziché al momento

del regolamento delle operazioni.

Imputazione di costi e proventi diretti

Con riferimento ai titoli non classificati nella categoria FVTPL è necessario verificare la

presenza di costi o proventi da portare ad incremento o riduzione del valore di iscrizione

per poter determinare il costo ammortizzato.

La determinazione del costo ammortizzato e, dunque, delle sue componenti, deve essere

effettuata sulla base delle circostanze esistenti alla data in cui gli attivi/passivi di bilancio

hanno soddisfatto per la prima volta i criteri previsti dallo IAS 39 per l’iscrizione.

76

Transizione agli IAS

Day 1 profit

Con il termine “day 1 profit” (e “day 1 loss”) si fa riferimento agli utili ed alle perdite

derivanti dal confronto tra:

il prezzo di transazione dell’attività/passività finanziaria;

il fair value dell’attività/passività finanziaria.

Quando una transazione è condotta a valori di mercato, il prezzo di transazione

coincide con il fair value .

Qualora, invece, una transazione non venga condotta a valori di mercato, i due

differiscono, generando immediatamente (“day 1”) un utile o una perdita.

Le cause della differenza tra il prezzo di transizione e il fair value possono essere

molteplici :

1) il prezzo di transizione comprende “commissioni implicite”;

2) l’entità ha accesso a diversi mercati dello strumento finanziario.

Lo IAS 39 individua chiaramente i casi in cui rilevare immediatamente a conto

economico il “day 1 profit/loss”, vedi AG 71 E AG 76.

77

Transizione agli IAS

Scorporo dei contratti derivati impliciti

Qualora nei titoli presenti in bilancio al momento della transizione agli IAS (all’attivo o tra le passività) e non classificati nella categoria FVTPL si rilevino componenti derivate implicite e queste non siano state oggetto di rilevazione contabile separata in base alle norme di bilancio nazionali, occorre procedere alla scomposizione del contratto primario (ospite) e del (o dei) contratto derivato rilevando contabilmente quest’ultimo separatamente. Alle componenti separate deve essere applicato il criterio di valutazione di pertinenza.

Requisiti per il riconoscimento in bilancio

Occorre verificare che per i titoli in precedenza iscritti in bilancio in relazione alla forma contrattuale i connessi rischi e benefici effettivamente ricadano sull’impresa, giuridicamente titolare dello strumento finanziario. In caso contrario, il titolo deve essere rimosso dal bilancio e corrispondentemente deve essere iscritta un’attività finanziaria per l’importo pagato.

Con riferimento, invece, a titoli oggetto di vendita (e quindi cancellati dal bilancio) prima della transizione agli IAS ma per i quali da un punto di vista sostanziale i rischi e benefici ad essi connessi continuano a ricadere sul venditore, le imprese devono iscrivere nuovamente in bilancio strumenti finanziari cancellati precedentemente dal bilancio in ossequio alle disposizioni nazionali.

78

Transizione agli IAS

Valutazione dei titoli di debito

In funzione della classificazione del portafoglio titoli effettuata occorre valorizzare le

singole categorie applicando i criteri di valutazione di pertinenza.

Qualora in sede di transizione agli IAS venga determinato un nuovo valore, la differenza

rispetto al precedente valore di iscrizione in bilancio deve essere imputata ad una riserva

di patrimonio netto riferita alla transizione.

Valutazione dei titoli rappresentativi di capitale

I titoli rappresentativi di capitale devono essere classificati nelle categorie FVTPL o

categorie FVTPL o Disponibili per la vendita e devono essere valorizzati al fair value, a

meno che, in casi particolari, non si sia in grado di determinare un appropriato valore di

mercato.

Valutazione dei titoli emessi

Per i titoli iscritti al passivo valgono le stesse considerazioni fatte con riferimento ai titoli di

debito, salvo che per la non applicabilità della cd. “fair value option”.

79

Transizione agli IAS

Riduzione di valore (impairment)

I titoli classificati nelle categorie Posseduti sino alla scadenza, Finanziamenti e Crediti e

Disponibili per la vendita, in caso di obiettive evidenze che possano far ritenere non più

totalmente recuperabile il valore di iscrizione in bilancio devono essere sottoposti ad un

test di impairment.

Contabilizzazione dei titoli propri

In sede di transizione agli IAS è necessario elidere i titoli iscritti all’attivo con la

corrispondente riserva di patrimonio netto, se si tratta di azioni proprie, o con la

corrispondente passività, se si tratta di titoli obbligazionari emessi.

80

I Titoli nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 224

81

I Titoli nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 462

82

I Titoli nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 226

83

I Titoli nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 464

84

I Titoli nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 227

85

I Titoli nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 465

86

Titoli nel Bilancio UBI 2008 – pag. 206

87

I principi IAS 32 E IAS 39:

Titoli/strumenti finanziari

Crediti

Derivati e operazioni di copertura

Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39

Revisione in corso: IFRS 9

Indice

88

La classificazione degli strumenti finanziari: crediti

Lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” ricomprende i crediti nella

vasta categoria degli strumenti finanziari e quindi, a seconda delle loro caratteristiche,

possono rientrare in una delle tre seguenti categorie:

FVTPL (Fair Value through Profit or Loss): attività e passività finanziarie detenute per

essere negoziate nel breve periodo;

L&R (Loans and Receivables): attività con pagamenti fissi o determinabili non quotati

in un mercato attivo;

AFS (Available for Sale): categoria residuale di attività disponibili per la vendita.

La categoria L&R rimane peraltro quella più naturale

in cui la banca iscrive i crediti erogati.

89

(L&R)

Crediti vs. banche/clientela

(FVTPL)

Attivita’ di negoziazione

Attività al fair value

(AFS)

Attività disponibili per la

vendita

CLASSIFICAZIONE RILEVAZIONE

INIZIALE

RILEVAZIONE

SUCCESSIVA

COSTO (= FV del

momento)

COSTO (= FV del

momento) +

costi

di transazione

FAIR VALUE

a PN

COSTO

AMMORTIZZATO

(*)

FAIR VALUE

a CE

IMPAIRMENT

CE

CE

n.a.

COSTO (= FV del

momento) +

costi

di transazione

(*) Ai crediti di breve termine (così come a tutti gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato) è

possibile non applicare il costo ammortizzato poichè la loro valorizzazione sulla base di tale criterio

risulterebbe simile al costo storico e l’effetto attualizzazione sarebbe trascurabile.

Ai fini informativi, in nota integrativa, per ogni categoria di attività e passività finanziaria va data indicazione

del fair value in modo che possa essere confrontato con il valore contabile esposto in bilancio (rif. IAS 32

par. 86).

Iscrizione iniziale e valutazione successiva dei creditiIscrizione iniziale e valutazione successiva dei crediti

90

Finanziamenti e

Crediti FV AFS

costi di transazione si no si

ricavi accessori si no si

interessi di competenza:

tasso interesse effettivo si no si

tasso contrattuale no si no

valutazione:

tasso interesse effettivo originario si no no

tasso di mercato no si si

rischio di credito si si si

variazioni di valore:

effetto mercato - ce pn

previsione perdita ce ce ce

effetto attualizzazione ce - ce

riprese di valore ce ce ce

Il trattamento contabile dei crediti secondo i principi contabili

internazionali IAS/IFRS (segue)

Fonte: IAS ABI

BLUE BOOK n.

15

91

Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio “Finanziamenti

e Crediti”: il costo ammortizzato

• All’atto dell’iscrizione in bilancio, che avviene nel momento in cui la

banca diviene parte del relativo contratto, l’impresa rileva il credito al

fair value, che normalmente corrisponde all’ammontare erogato

comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente

imputabili (cosiddetti costi e ricavi di transazione)

Rilevazione e

valutazione

iniziale

• Successivamente alla rilevazione iniziale, i rapporti dovranno essere

valutati in base al criterio del costo ammortizzato, utilizzando il metodo

dell’interesse effettivo. Il costo ammortizzato è dato dal:

– valore di rilevazione iniziale (ovvero il fair value);

– meno rimborsi di capitale;

– più/meno ammortamento con il metodo dell’interesse effettivo della

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, in base al

cosiddetto “tasso di interesse effettivo”;

– meno svalutazione;

– più rivalutazione.

La valutazione

successiva

92

Riduzione del valore del credito all’atto della rilevazione

iniziale

Gli IAS/IFRS richiedono l’iscrizione iniziale di uno strumento finanziario al relativo fair value. Nel caso, di un credito in bonis erogato a un tasso fuori mercato, può verificarsi che l’ammontare erogato sia superiore al fair value del credito. Se il fair value è stato determinato in base a parametri osservabili, la perdita, che include anche l’effetto attualizzazione, va imputata immediatamente nel conto economico. Tuttavia, non si trova nel suddetto principio un’indicazione precisa e puntuale circa le modalità di rappresentazione della perdita e, quindi, anche dell’effetto attualizzazione, rilevata all’atto dell’iscrizione iniziale.

Circa le modalità di rilascio al conto economico della componente relativa all’attualizzazione, il § AG 65 prevede che questa sia ammortizzata a conto economico utilizzando il tasso di interesse effettivo (e, pertanto, contabilizzata tra gli interessi attivi).

93

Riduzione del valore del credito successiva alla rilevazione iniziale

In base alle disposizioni dello IAS 39 in tema di impairment delle attività valutate al costo

ammortizzato, l’attualizzazione è una componente della riduzione di valore. Infatti, il § 66 prevede

che: “…l’importo della perdita viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell’attività e il

valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati (…) scontato al tasso di interesse effettivo originale

dell’attività finanziaria…”

In tema di impairment delle attività finanziarie disponibili per la vendita, lo IAS 39, al § 68,

prevede che: l’importo della perdita complessiva ..…deve essere la differenza tra il costo di

acquisizione (al netto di qualsiasi rimborso in conto capitale e ammortamento) e il fair value (valore

equo) corrente, dedotta qualsiasi perdita per riduzione di valore su quell’attività finanziaria rilevata

precedentemente nel conto economico”.

In sostanza, ciò che cambia rispetto alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato è il

tasso da utilizzare per l’attualizzazione (tasso implicito nel calcolo del fair value in luogo del tasso di

interesse effettivo originario).

Successivamente alla rilevazione della perdita di valore, in base a quanto previsto dal § AG

93, “…gli interessi attivi sono quindi rilevati utilizzando il tasso di interesse utilizzato per attualizzare

i flussi finanziari futuri al fine di valutare la perdita per riduzione di valore” (e, pertanto, il tasso di

interesse effettivo originario per le attività valutate al costo ammortizzato e il tasso implicito nel fair

value per le attività disponibili per la vendita). Ciò vale a dire che il rilascio a conto economico della

componente relativa all’attualizzazione va contabilizzata tra gli interessi attivi.

94

Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio

“Finanziamenti e Crediti”: il tasso di interesse effettivo

• Il metodo dell’ interesse effettivo è utilizzato per calcolare il costo ammortizzato e gli interessi attivi

del finanziamento per la sua intera durata.

• Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza il flusso dei pagamenti futuri stimati per la

durata attesa del finanziamento, in modo da ottenere esattamente il valore contabile netto all’ atto della

rilevazione iniziale, che comprende sia i costi di transazione direttamente attribuibili sia i compensi pagati o

ricevuti tra i contraenti (IAS 39, § 9).

• La stima dei flussi e della durata contrattuale del prestito deve tenere conto di tutte le relative clausole

contrattuali che possono influire sugli importi e sulle scadenze (come, ad esempio, le estinzioni anticipate

e le varie opzioni esercitabili), senza considerare invece le perdite attese sul finanziamento.

–Questo metodo va applicato ai crediti indipendentemente dalle modalità di valutazione (analitica o

collettiva).

• Il tasso di interesse effettivo rilevato inizialmente è quello (originario) che dovrà essere sempre utilizzato,

successivamente alla rilevazione iniziale, per attualizzare i previsti flussi di cassa e determinare il costo

ammortizzato.

• Il tasso di interesse effettivo, oltre che per il calcolo del costo ammortizzato e per l’imputazione degli

interessi nel conto economico, è utilizzato – in presenza di indicatori che lascino supporre la presenza di

una perdita di valore – anche ai fini della determinazione dell’ammontare della svalutazione, la cui

misura risulta pari alla differenza tra il valore di bilancio del credito e il valore attuale dei flussi di cassa

attesi (al netto delle perdite stimate), determinato utilizzando, come fattore di sconto, il suddetto tasso

(cosiddetta “attualizzazione”) – ABI Circ. n. 3/2006

95

Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio

“Finanziamenti e Crediti”: la determinazione dei flussi futuri

• Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un’ entità deve valutare i flussi finanziari tenendo

in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il

pagamento anticipato, un’ opzione all’ acquisto o simili), ma non deve considerare perdite su crediti

future.

–La disposizione contenuta nel § 9 si fonda sull’ ipotesi che il rischio di credito insito in

ciascun finanziamento inizialmente erogato sia già compreso nella determinazione del

tasso di interesse contrattuale

• Solo successivamente, in sede di valutazione dell’ esposizione creditizia, si potrà tenere conto di

eventuali diminuzioni dei flussi di cassa futuri dovute a perdite verificatesi o altrimenti

determinate.

• Per quanto concerne, quindi, la stima dei flussi relativi a contratti di finanziamento, occorrerà

valutare la possibilità che il debitore possa esercitare, in anticipo rispetto alle scadenze contrattuali,

eventuali opzioni di rimborso anticipato

–Infatti, nel caso in cui il tasso di interesse effettivo fosse differente da quello contrattuale (che è

il tasso in base al quale è determinata la quota interessi dei citati flussi), la stima dei rimborsi

anticipati (totali o parziali) determinerebbe una variazione del costo ammortizzato e, pertanto, la

necessità del ricalcolo.

–Nell’ ipotesi in cui il tasso di interesse effettivo e quello contrattuale coincidano, l’

eventuale esercizio di opzioni di rimborso anticipato non influirebbe in alcun modo sull’

ammontare del costo ammortizzato e, di conseguenza, verrebbe meno la stessa necessità di

effettuare previsioni della specie

96

I crediti a breve termine

I crediti a breve termine presentano alcune peculiarità nella gestione contabile: ad essi

non si applica il costo ammortizzato e nel processo di determinazione dell’impairment non si

procede alla loro attualizzazione se si prevede il recupero a breve termine. Inoltre, lo IAS 32,

paragrafo 88 prevede che per strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve

termine, non è necessaria alcuna indicazione sul fair value (valore equo) quando il valore

contabile è un’approssimazione ragionevole del fair value (valore equo).

Lo IAS 39 non fornisce una definizione di “breve termine” anche se un concetto in qualche

senso simile si riscontra nello IAS 1, con riferimento all’esposizione negli schemi di bilancio di

attività e passività.

Un’attività ai sensi dello IAS 1 deve essere classificata come “corrente” quando essa è

posseduta principalmente per essere negoziata o si suppone debba essere realizzata entro

dodici mesi dalla data del bilancio.

Nell’ambito dei crediti da classificare a breve termine sono da comprendere anche i crediti

di breve periodo senza interessi rivenienti da vendite di beni o da prestazioni di servizi ed i

crediti e debiti non definiti da una scadenza fissa o determinabile in quanto il fattore temporale

non sarebbe misurabile; tra questi ultimi si menzionano i finanziamenti a revoca, i quali non

hanno una scadenza predeterminata e il cui pagamento può essere chiesto in qualsiasi

momento da parte del concedente.

97

Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio

“Finanziamenti e Crediti”: la determinazione dei flussi futuri

• Nella stima dei flussi futuri non si deve tenere conto della variabilità del tasso di interesse

legato a variazioni di indici di mercato ovvero di opzioni di conversione fisso/variabile e

viceversa, poiché in questi casi si renderebbe necessario adeguare coerentemente anche

il tasso di interesse effettivo, senza che ciò possa determinare una variazione del costo

ammortizzato.

• In sintesi, al fine di determinare il corretto tasso di interesse effettivo, si deve

procedere alla stima dei flussi e delle relative scadenze (sulla base delle previsioni

contrattuali al momento della rilevazione iniziale) nei casi in cui (cfr. IAS ABI Blue Book n.

15):

–a) il tasso di interesse effettivo, determinato in base ai flussi contrattuali, è differente

da quello contrattuale (cioè quando il costo di erogazione non coincide con il costo

ammortizzato, poiché si rilevano costi di transazione e/o commissioni accessorie)

–b) le clausole contrattuali prevedono opzioni in base alle quali si possono modificare le

scadenze ed i flussi dei pagamenti, differenti da quelle che interessano l’ ammontare

del tasso di interesse legato a variazioni di mercato

98

Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio

“Finanziamenti e Crediti”: la determinazione dei flussi futuri

• Se il tasso di interesse del finanziamento è variabile in funzione degli andamenti del

mercato, il tasso di interesse effettivo inizialmente determinato deve essere

periodicamente ricalcolato in relazione alle variazioni del tasso contrattuale e dei relativi

flussi futuri.

• Ciò vale a dire che la rideterminazione del tasso contrattuale e quella del tasso

effettivo non modificano, a parità di condizioni, il costo ammortizzato del

finanziamento, considerato che la stima dei flussi deve essere effettuata in base all’

ultimo tasso contrattualmente applicato

• In sostanza, si potranno adottare due differenti metodi per ottenere il medesimo risultato,

ed in particolare:

–a) attualizzare, ad ogni variazione contrattuale del tasso, tutti i flussi futuri a partire

dalla scadenza del finanziamento

–b) attualizzare, ad ogni variazione contrattuale del tasso, i flussi futuri a partire dalla

prossima data di ricalcolo del tasso, consistenti nelle rate in scadenza e nel residuo

costo ammortizzato alla data del prossimo ricalcolo (occorre riferirsi al costo

ammortizzato e non alla residua sorte capitale risultante dal piano di ammortamento

contrattuale per non "ammortizzare" tutte le componenti accessorie nel breve periodo

considerato)

99

Attualizzazione

Descrizione dell’argomento

Il processo di attualizzazione è molto comune nell’ambito dell’applicazione dei principi

contabili internazionali in relazione all’importanza che tali principi attribuiscono alla

componente finanziaria sottostante ciascuna transazione; in concreto le principali ipotesi

in cui si ricorre ad un processo di attualizzazione possono essere le seguenti:

1. vendite o acquisti di beni o servizi con pagamento rateale o differito oltre i termini

usuali impiegati dall’impresa senza applicazione espressa di interessi;

2. posizioni creditorie o debitorie di natura finanziaria infruttifere di interessi ovvero

fruttifere con tassi di interesse non coerenti con quelli usuali applicati dal mercato;

3. posizioni creditorie di natura commerciale o finanziaria non regolate alla data di

scadenza che devono essere attualizzate per tenere conto degli stimati tempi di

incasso;

4. componente finanziaria implicita dei fondi rischi iscritti in bilancio i cui correlati flussi

finanziari si manifesteranno in periodi successivi.

100

Attualizzazione

Pagamento rateale o differito

In applicazione dei principi contabili IAS/IFRS, il ricavo, il costo od il bene strumentale oggetto della transazione deve essere registrato in contabilità per un importo inferiore al valore nominale al fine di tenere conto della componente finanziaria implicita nell’operazione. In sostanza dalla voce di ricavo o di costo, ovvero dal costo storico del bene strumentale deve essere scorporata la quota di interessi attivi o passivi connessi al pagamento rateale o differito.

Regolazione a medio lungo termine – valutazione delle posizione creditorie e debitorie

Le posizioni creditorie o debitorie a medio lungo termine, indipendentemente dalla genesi delle stesse, che non presentino una componente finanziaria esplicita coerente con i tassi del mercato in cui opera l’impresa, devono essere rettificate in diminuzione per tenere conto dei proventi od oneri finanziari impliciti. Trattasi tipicamente dei finanziamenti infruttiferi erogati da soci ovvero di posizioni creditorie in sofferenza. A tale scopo occorre stimare i tempi in cui tali posizioni andranno ad estinzione.

Fondi rischi

Anche in questo caso il fondo rischi deve essere iscritto in misura pari al valore attuale dei flussi finanziari che dovranno essere sostenuti per estinguere le obbligazioni future in relazione alle quali tali fondi sono stati appostati. Anche in questo caso occorre predisporre una stima dei tempi in cui tali obbligazioni emergeranno.

101

Impairment - processo decisionale

Attività finanziaria

Sia attività singolarmente

significative che non singolarmente significative

Valutazione analitica

Valutazione analitica

Attività non singolarmente significativa

Mancanza di una obiettiva evidenza di impairment (no loss

event)

Attività singolarmente significativa

Obiettiva evidenza di impairment (loss

event)

Valutazione collettiva per classi omogenee di

rischio oppure

Solo sulla base di INCURRED LOSS e non anche EXPECTED LOSS

102

Contabilizzazione dell’impairment

Incurred Loss vs. Expected Loss

Le perdite attese (“expected loss”) quale risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla

loro probabilità di manifestazione, non vanno rilevate (IAS 39 par. 59).

Le perdite di valore devono essere pertanto “incurred” e non “expected”; la

determinazione dell’impairment deve basarsi su fattori o eventi osservabili e quantificabili al

momento della valutazione (incurred) e non su eventi prospettici o futuri (expected).

Coerentemente con un modello basato sulle incurred loss eventuali trend economici attesi

che possano condurre ad una perdita attesa non devono concorrere a fornire una evidenza

oggettiva di impairment.

Agli utilizzatori compete una “diversa” gestione del risultato di bilancio – vedi

costituzione/utilizzo riserve -

103

Impairment - Valutazione analitica

La valutazione dell’impairment deve essere effettuata analiticamente per ogni

singola attività finanziaria qualora questa sia singolarmente significativa.

E’ sempre possibile assoggettare a valutazione individuale un’attività per la quale

non siano state evidenziati elementi indicativi di perdita durevole.

Sono assoggettate a valutazione individuale anche le attività valutate

collettivamente per le quali siano state identificate in modo specifico delle perdite di

valore.

104

I crediti di importo singolarmente non significativo, e per i quali non vi sono oggettivi

rischi di riduzione di valore (o per i quali la valutazione analitica non ha portato ad

accantonamenti), devono essere inclusi in gruppi di attività con rischio di credito simile e

devono essere valutati collettivamente.

I crediti vengono aggregati in classi omogenee con caratteristiche simili in termini di

rischio di credito, settore di appartenenza del debitore, tipologia di garanzie prestate etc…

La valutazione deve avvenire sulla base della stima a valori attuali dei flussi di cassa

futuri attesi determinati con riferimento sia ai termini contrattuali, sia all’esperienza storica

in termini di perdite subite per quel gruppo di crediti.

Il tasso di sconto utilizzato per calcolare i flussi di cassa futuri attesi è pari al tasso

d’interesse effettivo originario (per crediti a tasso fisso) oppure al tasso di interesse

effettivo corrente (per crediti a tasso variabile).

Impairment - Valutazione collettiva

105

PERDITA

EFFETTIVA

• La Perdita effettiva definisce la perdita di valore

• Il Tasso di perdita storico è determinato usando dati storici modificati in relazione alle

condizioni economiche esistenti alla data di bilancio

• Il Periodo di conferma della perdita è il periodo medio intercorrente tra l’insorgere

della perdita e la data di conferma della stessa

• La data in cui insorge la perdita è la data nella quale si verifica una obiettiva evidenza

di perdita su una singola attività (pur se non ancora nota alla società)

• La data di conferma della perdita è la data nella quale la società identifica una obiettiva

evidenza di perdita su base individuale

Contabilizzazione dell’impairment su crediti

- valutazione delle perdite effettive su base “portfolio”

TASSO di

PERDITA

STORICO

PERIODO di

CONFERMA della

PERDITA

VALORE di CARICO del

PORTAFOGLIO di

CREDITI = x x

106

RIPRESE DI VALORE

Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita già iscritta in precedenza

per riduzione di valore diminuisce e tale diminuzione deriva da un evento verificatosi

dopo la riduzione di valore operata, la perdita precedentemente rilevata deve essere

stornata.

La ripresa di valore, da rilevarsi a conto economico, non deve mai determinare un

valore del credito, alla data di rivalutazione, superiore all’importo che avrebbe

assunto, alla medesima data, se l’impairment non fosse mai stato rilevato.

Contabilizzazione dell’impairment su crediti L&R

107

Quando vi è evidenza che il credito abbia subito una perdita la variazione di fair value va attribuita a Conto Economico

unitamente alla rivalutazione o svalutazione cumulata iscritta nel tempo a Patrimonio Netto anche se l’attività non sia stata

stornata dal bilancio (IAS 39 par. 67).

L’importo della perdita cumulata da stornare dal Patrimonio Netto e iscrivere a Conto Economico deve corrispondere alla

differenza tra il costo di acquisizione ed il fair value del momento, dedotta qualsiasi perdita precedentemente rilevata a Conto

Economico su quella medesima attività.

RIPRESE DI VALORE

Se, in un esercizio successivo, il fair value aumenta, la ripresa di valore viene registrata:

a Conto Economico per strumenti di debito;

a Patrimonio Netto per strumenti di capitale.

Per i crediti classificati “Attività finanziarie disponibili per la vendita” la ripresa di valore va registrata a Conto Economico.

Contabilizzazione dell’impairment su crediti AFS

108

La cartolarizzazione è una transazione che trasforma un’attività finanziaria in

titoli

L’intento è spesso quello di realizzare la derecognition dell’attività finanziaria

cartolarizzata

La attività cartolarizzate sono di norma trasferite a “special purpose entity” (SPE o

SPV)

Le operazioni di cartolarizzazione (securitisation)

109

La struttura di un’operazione di cartolarizzazione tradizionale:

CEDENTE

(Originator)

SOCIETA’ VEICOLO

SPV

INVESTITORI

MERCATO cessione crediti emissione titoli

SOCIETA’

ARRANGER

SOCIETA’

SERVICER

TITOLI DI PIU’ ALTA SUBORDINAZIONE “Junior”

SOCIETA’

di RATING

Le operazioni di cartolarizzazione

110

Nella prassi operativa:

il flusso di liquidità che proviene dall’incasso dei crediti è destinato in via esclusiva al

rimborso dei titoli emessi, al pagamento degli interessi e dei costi dell’operazione;

la struttura è funzionale a garantire il soddisfacimento dei diritti dei sottoscrittori dei

titoli;

i titoli emessi vengono suddivisi in categorie per l’esigibilità dei crediti ceduti (Senior,

Mezzanine, Junior); i titoli Senior maturano interessi ad un tasso stabilito al momento

dell’emissione; per i titoli di piu’ alta subordinazione, che rappresentano l’effettivo

rischio connesso agli attivi ceduti e che sono spesso sottoscritti dalla società cedente, il

recupero integrale del valore economico del capitale investito si ha nella misura in cui i

crediti ceduti riescono a produrre nel tempo incassi superiori al prezzo di acquisto, tali da

consentire il rimborso del capitale dei titoli di classe superiore

Le operazioni di cartolarizzazione

111

La valutazione delle operazioni di cartolarizzazione deve essere effettuata alla

luce delle disposizioni in materia di Derecognition sancito dallo IAS 39

non potranno essere cancellate dal bilancio attività cedute nell’ambito di

operazioni di cartolarizzazione che non soddisfano le condizioni per la

Derecognition

contabilizzazione dell’attività secondo il principio del

continuing involvement

IAS/IFRS

Le operazioni di cartolarizzazione alla luce degli IAS/IFRS

112

Il principio IFRS 10 richiede che le società veicolo vengano consolidate se

controllate.

Esempi configuranti il controllo sono:

la società veicolo svolge attività predeterminate e non gode di alcuna autonomia;

il potere decisionale sulla società veicolo è di fatto della società “controllante”;

la società “controllante” otterrà la maggioranza dell’utile in caso di liquidazione del

veicolo.

L’eventuale consolidamento comporta la rilevazione nel bilancio consolidato

dell’attività ceduta nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione.

IAS/IFRS

Le operazioni di cartolarizzazione alla luce degli IAS/IFRS

113

Sintesi di alcune indicazioni Assirevi in merito al comportamento contabile

da tenere in presenza di operazioni di cessione dei crediti

Tipologia di clausola contrattuale Comportamento contabile (cessionario)

Plafond

Previsione di un importo massimo di rischio da parte del

cessionario

Iscrizione crediti sino al valore massimo del plafond

Franchigia

Identificazione di una quota percentuale di rischio che resti in

capo al cedente (rischio di “prima perdita”)

Quantificazione dell’ammontare del rischio della franchigia con

l’esposizione al rischio di credito.

Se l’ammontare della franchigia copre il rischio di credito, il

rischio non è stato trasferito e il cessionario non iscrive i crediti

Massimale sul rischio di insolvenza

L’assunzione del rischio di insolvenza è limitata a un importo

massimo pari a x volte le commissioni corrisposte al

cessionario

Quantificazione e confronto dell’ammontare del massimale con

l’esposizione al rischio. Se il massimale copre sostanzialmente il

rischio di credito, il suddetto rischio è stato trasferito e il

cessionario iscrive i crediti

Obbligo di restituzione dei corrispettivi

In caso di scioglimento del contratto, il cedente ha l’obbligo di

restituire al cessionario i corrispettivi eventualmente ricevuti a

fronte di crediti non incassati

Il cessionario ha assunto solo parzialmente il rischio, quindi, non

dovrebbe iscrivere i crediti in bilancio

Pagamento sotto garanzia

Il corrispettivo dei crediti oggetto di cessione sarà dovuto dal

cessionario al cedente decorsi x giorni dalla scadenza dei

crediti medesimi

La clausola indica che non vi è stato completo trasferimento del

rischio di ritardato pagamento e, quindi, potrebbe limitare

l’iscrizione dei crediti da parte del cessionario

Esclusione del rischio di cambio Evidenzia che il cessionario non mantiene il rischio connesso

alla cessione dei crediti e, quindi, non iscrive i crediti

Divieto di cessione successiva e divieto di concessione di

dilazioni

Limita la libera disponibilità da parte del cessionario che, quindi,

non può iscrivere i crediti

114

Informazioni di natura quantitativa

Informazioni da presentarsi in forma tabellare relative a:

esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione distinte per qualità delle

attività sottostanti;

esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “proprie” ripartite

per tipologia di attività cartolarizzate e per tipologie di esposizioni;

esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “terzi” ripartite per

tipologia di attività cartolarizzate e per tipologie di esposizioni;

esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione ripartite per portafoglio e per

tipologia;

ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre

forme di sostegno creditizio;

interessenze in società veicolo;

attività di servicer – incassi dei crediti cartolarizzate e rimborsi dei titoli emessi dalla

società veicolo.

L’informativa di bilancio in materia di cartolarizzazioni

115

Aggiornamento CIRCOLARE 262/05 – 18 novembre 2009

pagina 1.5.9

Obbligazioni bancarie garantite (“covered bond”)

Le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. covered bond) presentano uno

schema operativo basato sui seguenti soggetti:

•banca originator, che cede a una società veicolo attivi idonei (crediti e titoli), costituenti

patrimonio separato ai sensi e per effetto della l. 130/99 e destinati al soddisfacimento dei

portatori dei covered bond;

•società veicolo, il cui oggetto esclusivo è rappresentato dall’acquisto degli attivi ceduti

dall’originator e dalla prestazione di garanzia a favore dei sottoscrittori i covered bond;

•banca finanziatrice, che concede alla società veicolo il finanziamento subordinato

finalizzato all’acquisto degli attivi della banca originator;

• banca emittente i covered bond.

•Nelle strutture più semplici, le figure della banca originator, della banca finanziatrice e della

banca emittente coincidono nel medesimo soggetto. Strutture di emissione più complesse,

tipicamente realizzate in un’ottica di gruppo, possono invece prevedere che le citate figure non

coincidano; ulteriori elementi di complessità possono essere rappresentati dalla circostanza che

le banche originator sia più di una (c.d. operazioni “multi-originator”).

116

I Crediti nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 231

117

I Crediti nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 469

118

I Crediti nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 231

I Crediti nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 495

119

I Crediti nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 232

120

I Crediti nel Bilancio UBI 2013 individuale– pag. 470

121

I Crediti nel Bilancio UBI 2013 consolidato– pag. 233

122

I Crediti nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 471

123

I principi IAS 32 E IAS 39:

Titoli/strumenti finanziari

Crediti

Derivati e operazioni di copertura

Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39

Revisione in corso: IFRS 9

Indice

124

STRUMENTO DERIVATO (IAS 39 par. 9) – strumento finanziario o altro contratto con le

tre seguenti caratteristiche:

il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso d’interesse,

prezzo di un titolo, prezzo di una merce, tasso di cambio, indice di prezzi o

tassi, merito di credito ecc. (c.d. sottostante) a condizione che, nel caso di una

variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali;

non richiede un investimento netto iniziale oppure richiede un investimento

netto iniziale minimo in confronto ad altre tipologie di contratti per medesimi

profili di rendimento;

è regolato a data futura.

I derivati: definizioni

125

I derivati: definizioni

Lo IAS 39 prevede la classificazione degli strumenti finanziari in quattro categorie. Tuttavia i contratti

derivati devono essere classificati nella categoria Fair value through profit or loss.

La ragione di questa disposizione discende dalla necessità di dover valutare tali contratti

esclusivamente con il criterio del fair value.

I derivati possono essere incorporati in uno strumento finanziario ibrido (o combinato), ossia in uno

strumento finanziario in cui “convivono”:

• un contratto primario non derivato;

• uno strumento derivato.

Lo IASB stabilisce che un derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e

contabilizzato come un derivato secondo quanto previsto dallo IAS 39 se, e soltanto se, si verificano

contestualmente le seguenti condizioni:

• le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle

caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (Ias 39, appendice A, parr. AG30 e AG33);

• uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione

di derivato; e

• lo strumento ibrido non è valutato come al fair value rilevato a conto economico.

Laddove siano verificate le circostanze sopra riportate, si ha che: (i) il contratto originario deve essere

contabilizzato in base alle pertinenti disposizioni, mentre (ii) lo strumento derivato incorporato segue le

norme tecniche dei principi contabili internazionali “finanziari” riferite ai derivati, di seguito richiamate. E’

possibile che un contratto originario abbia collegato più di un derivato incorporato; in questo caso si

parla di strumenti “derivati incorporati multipli”.

126

Scorporo di un derivato in uno strumento finanziario

complesso Lo strumento complesso è valutato in bilancio al fair Lo strumento complesso è valutato in bilancio al fair

value rilevato a conto economico?

Il derivato implicito ha caratteristiche di rischio Il derivato implicito ha caratteristiche di rischio

strettamente correlate con quelle dello strumento

ospite?

Il derivato implicito considerato da solo

risponderebbe alla definizione di derivato?

E’ possibile determinare un fair value attendibile del E’ possibile determinare un fair value attendibile del

derivato?

Si procede allo scorporo: il derivato è valutato al fair Si procede allo scorporo: il derivato è valutato al fair

value e lo strumento ospite è valutato secondo le

indicazioni proprie della rispettiva categoria di

appartenenza

NO

NO

SI’

SI’

Non si procede allo scorporo Non si procede allo scorporo

del derivato

Non si procede allo scorporo Non si procede allo scorporo

del derivato

Non si procede allo scorporo Non si procede allo scorporo

del derivato

SI’

SI’

Non si procede allo scorporo

essere valutato al fair value

Non si procede allo scorporo

del derivato ma l’intero

strumento complesso deve

essere valutato al fair value

NO

NO

127

I derivati: definizioni

DERIVATO DI COPERTURA

Il derivato può essere stipulato con finalità di:

- negoziazione (speculative)

- copertura

DERIVATO DI NEGOZIAZIONE

Al pari di un qualsiasi altro strumento

finanziario (es. Titolo) è contratto con

l’intento di trarre profitto

dall’andamento del proprio fair value

e quindi dal posizionamento dei

parametri (indici, tassi, valute ecc.)

da cui trae il proprio valore.

Strumento stipulato e designato al

fine di fronteggiare determinati rischi

derivanti da avverse variazioni di fair

value o dei flussi di cassa propri

dell’attività o passività oggetto di

copertura.

128

I derivati

Il fair value dello strumento di copertura è la base dell’

hedge accounting

129

Tutti i derivati non sono più considerati

“fuori bilancio”, ma iscritti

“sopra la linea” al fair value

I derivati “di negoziazione”

e “di copertura”

sono valutati al

“Fair Value”

Il “Fair Value” dello strumento

di copertura guida la

valutazione dello strumento

coperto

I derivati

I derivati “di negoziazione”

e “di copertura”

sono iscritti al “Fair Value”

130

I derivati

Data di rilevazione

Uno strumento finanziario può essere rilevato alla data di negoziazione dello stesso o alla data di regolamento dell’operazione nel caso di contratti “regular way”.

Ai sensi dello IAS 39 un contratto che richiede o consente il regolamento mediante lo scambio di un saldo netto corrispondente alle variazioni di valore del contratto non rappresenta un’operazione a pronti non regolata e quindi non rappresenta un contratto “regular way”. Pertanto tali contratti derivati dovranno essere rilevati al momento in cui sorge l’impegno, cioè alla data di negoziazione.

Valutazioni successive

Tutti i contratti derivati, sia attivi che passivi vanno valutati al fair value con imputazione del risultato al conto economico.

Poiché la maggior parte di contratti derivati non presenta una quotazione diretta sui mercati, ai fini della determinazione del fair value assume particolare rilevanza la definizione di modelli interni di valutazione.

131

Definizioni: hedge accounting

Hedge accounting: l’hedge accounting rileva simmetricamente gli effetti, a livello di

conto economico, dei cambiamenti di fair value dello strumento di copertura e del

relativo strumento coperto

Fair value hedge: copertura dell’esposizione alla variazione del fair value di

un’attività o passività o di una parte di esse, attribuibile ad un particolare rischio.

Cash flow hedge: copertura dell’esposizione a variazioni dei flussi di cassa

attribuibili a particolari rischi associati con attività e passività rilevate a bilancio,

impegni o transazioni previste.

Copertura dell’investimento netto in una entità estera: copertura degli effetti di

un investimento espresso in valuta estera.

132

Rischio di:

• Tasso di interesse

• Tasso di cambio

• Credito

• Prezzo di mercato

RISCHI DELLE

ATTIVITA’/PASSIVITA’

FINANZIARIE CHE POSSONO

ESSERE COPERTI

RISCHI DELLE

ATTIVITA’/PASSIVITA’ NON

FINANZIARIE CHE POSSONO

ESSERE COPERTI

La necessità di copertura

• Rischio di tasso di cambio

• L’insieme dei rischi (se non

è possibile isolare specificamente

il rischio di cambio)

133

Coperture che non reggono …

Coperture possibili

(contabilmente)

Copertura non documentata

Copertura di posizioni nette

Copertura titoli immobilizzati

Copertura senza derivati

Derivato coperto

Coperture aventi

validità economica

• La questione non è: ‘esiste o

non esiste la copertura?’

• Il problema è: ‘quando si

può applicare l’hedge

accounting?’

134

1. I seguenti possono essere classificati

come strumenti di copertura: – tutti i derivati con terze parti (no internal

deals);

– contratti non derivati (solo per copertura di

rischio di cambio);

– combinazione di due o più derivati o non

derivati (ad eccezione delle “opzioni vendute

nette”);

2. possono essere usate anche porzioni

di strumenti di copertura;

3. lo strumento di copertura non può

essere designato solo parte della sua

durata.

Strumenti di copertura

Strumenti di copertura e elementi coperti

• Per qualificarsi come oggetto di copertura, un

elemento coperto deve creare un’esposizione

al rischio che incide, in ultima analisi, sul

conto economico;

• possono essere classificati come elementi

coperti;

• attività/passività singole o in gruppo;

• impegni irrevocabili o operazioni future

altamente probabili;

• attività/passività non finanziarie per la

copertura del rischio di cambio o del rischio

nel suo complesso;

• parte del portafoglio di attività o passività

finanziarie che condividono il rischio coperto;

• investimento netto in gestioni estere;

• posizioni nette non possono essere

considerate come elementi coperti.

Elementi coperti

135

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

N.B.: essendo le norme molto severe devono essere presi in considerazione i costi/benefici derivanti dalla qualificazione delle operazioni come “di copertura”

• L’esposizione deve derivare da uno specifico rischio che, in ultima istanza,

influenza il conto economico

• Inizialmente, la copertura deve essere altamente efficace e l’efficacia deve poter

essere valutata in modo attendibile

• La copertura deve rimanere altamente efficace lungo l’intero periodo di copertura

• La relazione di copertura deve essere designata formalmente

136

Documentazione delle operazioni di copertura Lo IAS 39 non fornisce indicazioni specifiche in merito alla documentazione della relazione di copertura tra lo strumento di copertura e l’elemento o gli elementi coperti.

Un ragionevole esempio di informazioni che devono essere disponibili è il seguente:

• Obiettivo della copertura

- In caso di copertura di fair value, l’obiettivo è ridurre l’esposizione a variazioni avverse del fair value, dovute a un particolare rischio, di attività, passività o di impegni irrevocabili.

- In caso di copertura di cash flow, l’obiettivo è ridurre l’esposizione a variazioni avverse dei flussi finanziari futuri di attività, passività o di transazioni future attese ma non certe.

• Tipologia della copertura

– Fair value hedge

– Cash flow hedge

– Copertura di un investimento netto in una gestione estera

• Strumento di copertura

– Descrizione delle caratteristiche qualificanti lo strumento finanziario designato come strumento di copertura. Nella grande maggioranza dei casi lo strumento di copertura sarà un derivato, dato che è concesso coprire solo il rischio cambio con un’attività/passività non derivata.

Se ad esempio, si tratta di un IRS in cui si paga il tasso fisso e si incassa il tasso variabile è necessario indicare:

– la controparte;

– il tasso fisso pagato;

– il tasso variabile incassato;

– eventuale up-front incassato/pagato;

– la data di decorrenza;

– la data di scadenza;

– le date di variazione dei tassi.

137

Documentazione delle operazioni di copertura • Strumento coperto

- Descrizione delle caratteristiche qualificanti lo strumento che si intende coprire.

Se ad esempio, lo strumento coperto è un titolo a tasso fisso è necessario indicare:

– il tipo di rischio che si intende coprire;

– il tasso fisso coperto;

– la tipologia di cedola (semestrale, trimestrale), la data di emissione e quella di rimborso;

– il periodo dell’esposizione alle variazioni di tasso di interesse che si intende coprire.

Se lo strumento coperto è una transazione futura, occorre dimostrare l’alta probabilità della

stessa: questo non significa che un’impresa debba specificare la data esatta in cui questa

transazione avrà luogo. Tuttavia essa dovrà identificare e documentare il periodo, che dovrà

essere un intervallo di tempo abbastanza ristretto prossimo alla data più probabile in cui ci si

aspetta che la transazione verrà effettuata.

• Efficacia

– modalità di effettuazione dei test;

– metodologia prescelta per l’efficacia retrospettiva;

– metodologia prescelta per l’efficacia prospettica;

– inefficacia attesa e fattori ai quali è dovuta.

La documentazione precedentemente illustrata deve essere preparata per ciascuna relazione

di copertura.

138

Prassi precedente vs. IAS 39

DERIVATO DI COPERTURA

D. Lgs. 87/92

“VALUTAZIONE COERENTE”

ATTIVITÀ O PASSIVITÀ

COPERTA

ATTIVITÀ/PASSIVITÀ COPERTA

A FV (SOLO PER IL RISCHIO

COPERTO)

IAS

“HEDGE ACCOUNTING”

DERIVATO

A FAIR VALUE

INVERSIONE DEL METODO DI CONTABILIZZAZIONE E VALUTAZIONE (vedi prassi italiana)

139

Copertura delle variazioni di fair value:

- il principio di simmetria valutativa

Attività/Passività

coperte

Strumento di

copertura

Conseguenza

(valutazione coerente)

PRASSI PRECEDENTE

Costo

o

fair value

Strumento di

copertura

(derivato)

Attività/Passività

coperte

IAS 39

Costo

o

fair value

Conseguenza

(valutazione coerente)

Fair value

Fair value

140

Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura:

efficacia

COPERTURE

INEFFICACI

STRUMENTO DI

COPERTURA

STRUMENTO

COPERTO

COPERTURE

EFFICACI

STRUMENTO

COPERTO

STRUMENTO DI

COPERTURA

Solo le coperture efficaci possono essere rappresentate validamente anche sotto il profilo

contabile, secondo le regole dell’hedge accounting che rappresentano eccezioni ai criteri

ordinari di valutazione degli strumenti finanziari.

141

Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura:

efficacia

Problema: come poter definire se la relazione di copertura è o meno efficace?

Una copertura è efficace se lo strumento di copertura (tipicamente derivato) è in grado di

generare un flusso finanziario o una variazione di fair value coerente con quello dello

strumento coperto.

Per verificare che ciò avvenga, lo IAS 39 NON detta un metodo univoco con cui

procedere, ma stabilisce i seguenti momenti di verifica (e gli esiti accettabili di tali

verifiche):

Test prospettico: è il test che al momento in cui viene formalizzata la relazione di

copertura giustifica l’applicazione dell’hedge accounting in quanto dimostra l’attesa

efficacia della copertura nei periodi futuri.

Test retrospettico: è il test eseguito periodicamente (almeno in occasione del bilancio)

che evidenzia il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui si riferisce.

Misura di quanto i risultati effettivi si sono discostati dalla copertura perfetta.

142

Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura

125%

100%

80%

Hedge accounting: leggermente inefficace

Hedge accounting: leggermente inefficace SI’ H

ed

ge

Ac

co

un

tin

g

NO

Hed

ge

Acco

un

tin

g

NO

Hed

ge

Acco

un

tin

g

NO

Hed

ge

Acco

un

tin

g

NO

Hed

ge

Acco

un

tin

g

143

Tipologie di coperture

Copertura di fair value

(FAIR VALUE HEDGE)

Rischio connesso a variazioni

nel fair value di attività e

passività finanziarie (iscritte in

bilancio)

Copertura di flussi finanziari

(CASH FLOW HEDGE)

Rischio connesso a variazioni di

flussi di cassa associabili ad

attività o passività finanziarie o

a transazioni future

Copertura di un investimento

in una entità estera

Definizione nello

IAS 21

(ovvero copertura

dell’ammontare in un

interessenza la cui attività si

svolge in un paese o in una

valuta diverso da quello della

società che redige il bilancio)

Tipicamente attività/passività a

tasso fisso

Tipicamente attività/passività a

tasso variabile

144

Copertura efficace: contabilizzazione del Fair Value Hedge

Variazioni di fair value

Acco

un

tin

g m

od

el

Valutazione dello STRUMENTO DI COPERTURA

Valutazione dello STRUMENTO COPERTO

Gli utili o le perdite

dello strum. coperto

attribuibili al rischio da

coprire compensano le

variazioni dello strum.

di copertura

Conto economico

145

La copertura di un titolo AFS (coperto per il rischio di

tasso)

Variazioni di fair value

del DERIVATO DI COPERTURA

Acco

un

tin

g m

od

el

Conto economico

Variazioni di fair value

del TITOLO attribuibili al rischio TASSO

(oggetto di copertura)

Variazioni di fair value

del TITOLO attribuibili al rischio di CREDITO (*)

(NON oggetto di copertura)

PN

(*) Nel caso di impairment del titolo anche le perdite attribuibili al rischio di

credito vengono registrate a CE.

146

Copertura efficace: Cash Flow Hedge

Ac

co

un

tin

g m

od

el

Valutazione dello STRUMENTO DI COPERTURA

Patrimonio Netto Efficace

Conto

Economico

Variazioni di

fair value

Valutazione dello STRUMENTO COPERTO

Segue le regole del

portafoglio di appartenenza

147

Coperture inefficaci: rappresentazione contabile delle relazioni

- asimmetria valutativa (rischio tasso) -

FVTPL AFS L&R

STRUMENTO COPERTO

ST

RU

ME

NT

O D

I

CO

PE

RT

UR

A

(DE

RIV

AT

O

FV

)

ST

RU

ME

NT

O D

I

CO

PE

RT

UR

A

(DE

RIV

AT

O

FV

)

FV a CE

FV a CE

FV a PN

FV a CE

C. AMM.*

FV a CE

* A seguito di inefficacia, la copertura si interrompe ed il valore a cui, in quel

momento, è iscritta l’attività L&R diviene la nuova base per il calcolo del costo

ammortizzato.

Se le coperture sono inefficaci, è possibile che si crei asimmetria valutativa tra gli

strumenti finanziari.

148

I contratti di garanzia finanziaria

Lo Iasb ha introdotto nel corso del 2005 alcuni nuovi amendement per disciplinare il

trattamento contabile dei contratti di garanzia finanziaria (financial guarantee contract),

esplicitandone nel dettaglio l’ambito di applicazione, il criterio di misurazione e gli aspetti

espositivi.

Si ricorda che lo Ias 39 si applica a tutti gli strumenti finanziari, intesi come “qualsiasi

contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e a una passività finanziaria o

a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità” (Ias 32, par.11).

In che cosa possono concretizzarsi i contratti di garanzia finanziaria?

Si tratta di contratti e, quindi, di documenti che formalizzano l’accordo e vincolano il

soggetto che garantisce il regolamento della passività finanziaria contratta da uno

specifico soggetto nei confronti di un determinato creditore.

149

I contratti di garanzia finanziaria

Applicazione

contratti di

garanzia

finanziaria

Ias 39

Ifrs 4

fatta eccezione per

Contratti di garanzia

che non soddisfano la

definizione contenuta

nello Ias 39

Ifrs 4

Contratti in possesso di

un elemento di

partecipazione

discrezionale

Ifrs 4

oppure

Ias 39

Il caso in cui l’impresa

ha asserito in

precedenza che il

contratto ha finalità

assicurativa e che ha

adottato il trattamento

contabile previsto per i

contratti assicurativi

150

I contratti di garanzia finanziaria Le garanzie finanziarie, ove si applichi lo Ias 39, sono passività finanziare e come tali

devono essere considerate in sede di rilevazione iniziale. Vanno, quindi, iscritte al loro fair

value al netto dei costi di transazione, se designate come passività finanziarie al fair value

rilevato a conto economico e, in caso contrario, al fair value comprensivo dei costi

operativi.

Contratti di garanzia

finanziaria

Fair value al netto dei

costi di transazione

Se designati al fair

value

Fair value

Fair value con i costi

di transazione

Se non designati

al fair value

Valore più alto tra:

- importo determinato ex Ias

37

- importo iniziale

eventualmente ammortizzato

Misurazione iniziale

Valutazione successiva

151

I Derivati nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 233

152

I Derivati nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 472

153

I Derivati nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 234

154

I Derivati nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 473

155

I Derivati nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 234

I Derivati nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 473