Azienda Agricola - zurich.it · Pagina 2 di 5 Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di...

30
Azienda Agricola Azienda Agricola Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela legale. Il presente Fascicolo Informativo, contenente: • Nota informativa • Glossario • Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Transcript of Azienda Agricola - zurich.it · Pagina 2 di 5 Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di...

Azienda Agricola

Azienda AgricolaContratto di Assicurazione a copertura dei rischi:Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela legale.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente: • Nota informativa• Glossario• Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

I n d i c eNota Informativa pag. 1 di 5

A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione pag. 1 di 5

B. Informazioni sul Contratto pag. 1 di 5

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami pag. 4 di 5

Glossario pag. 1 di 3

Glossario giuridico pag. 2 di 3

Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 18

Condizioni Generali pag. 1 di 18

Sezione Incendio pag. 2 di 18

• Cosa e come assicuriamo pag. 2 di 18

• Delimitazioni ed esclusioni pag. 6 di 18

• Garanzie Aggiuntive pag. 7 di 18

Sezione Furto pag. 7 di 18

• Cosa e come assicuriamo pag. 7 di 18

• Delimitazioni ed esclusioni pag. 9 di 18

• Garanzie Aggiuntive pag. 10 di 18

In caso di Sinistro – Incendio/Furto pag. 10 di 18

Sezione Responsabilità civile pag. 13 di 18

• Cosa e come assicuriamo pag. 13 di 18

• Delimitazioni ed esclusioni pag. 14 di 18

• Garanzie Aggiuntive pag. 15 di 18

• In caso di Sinistro pag. 16 di 18

Sezione Tutela Legale pag. 16 di 18

• Premessa pag. 16 di 18

• Cosa e come assicuriamo pag. 16 di 18

• Delimitazioni ed esclusioni pag. 17 di 18

• Garanzia Aggiuntiva pag. 17 di 18

• In caso di Sinistro pag. 18 di 18

Pagina 1 di 5

Nota InformativaLa presente Nota Informativa è redatta secondo lo schemapredisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non èsoggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni diAssicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. Informazioni sull’impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Il contratto di Assicurazione viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plcRappresentanza Generale per l’ItaliaSede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, ItaliaTelefono n. 02.59660070 - Telefax n. 02.26622768 Indirizzo PEC: [email protected] internet: www.zurich.itIndirizzo e-mail: [email protected]

Zurich Insurance plc è una società facente parte del GruppoZurich Financial Services, ha la propria sede legale in ZurichHouse, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottopostaall’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamenta-zione dei servizi finanziari (IFR)Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa inItalia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazionediretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro-pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in viaBenigno Crespi 23, 20159, Milano. Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS(Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance plc è di2.512.772.168,00 euro, formato da un capitale sociale di8.157.940,00 euro e riserve patrimoniali per2.504.614.228,00 euro.L’indice di solvibilità di Zurich Insurance plc, ovvero il rap-porto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibilee l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla nor-mativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, èdel 233%.Il patrimonio netto e l’indice di solvibilità sono calcolatiapplicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e lanormativa regolamentare vigente in Irlanda.

B. Informazioni sul contratto

Il contratto è stipulato, salvo diversa pattuizione, con tacitorinnovo.

AVVERTENZA: In mancanza di disdetta data da una della Parti con letteraraccomandata A/R almeno 60 giorni prima della scadenzacontrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovatoper il periodo di un anno e così successivamente.Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 8 “Prorogadell’Assicurazione e periodo di Assicurazione” delle CondizioniGenerali delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono: • Incendio;• Furto;• Responsabilità civile;• Tutela legale.Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle relative sezioni.

AVVERTENZALe Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza dilimitazioni ed esclusioni come disciplinato per ogni sezioneai capitoli “Cosa e come assicuriamo” e “Delimitazioni edesclusioni”.

AVVERTENZALe Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza dicondizioni di sospensione della garanzia che possono darluogo alla riduzione o al mancato pagamentodell’Indennizzo, come disciplinato agli articoli 2“Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia”, 4“Variazione dell’ubicazione e dell’attività”, 5 “Aggravamentodel Rischio” delle Condizioni Generali delle Condizioni diAssicurazione.

AVVERTENZALe garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con-correnza della Somma assicurata e/o del Massimale prescel-ti dall’Assicurato e indicati in Polizza; le prestazioni posso-no essere soggette ad applicazione di Limiti di indennizzo(non definito), Franchigie e/o Scoperti indicati in Polizza oprevisti nelle Condizioni di Assicurazione.Per nessun titolo la Compagnia è tenuta a pagare unasomma maggiore a quella assicurata.Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntua-le di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.

Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensio-ne dei meccanismi di funzionamento di applicazione diScoperti e Franchigie, si riportano di seguito delle esemplifi-cazioni numeriche.

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigiain caso di Danno indennizzabile inferiore al Limite diIndennizzo

Limite di Indennizzo: 100.000 euroDanno indennizzabile: 10.000 euroFranchigia: 1.500 euroIndennizzo: 8.500 euro

Pagina 2 di 5

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigiain caso di Danno indennizzabile superiore al limite diIndennizzo

Limite di Indennizzo: 100.000 euroDanno indennizzabile: 150.000 euroFranchigia: 1.500 euroIndennizzo: 100.000 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scopertopercentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta,in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite diIndennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000 euroDanno indennizzabile: 10.000 euroScoperto: 20% 2.000 euroMinimo: 2.500 euroIndennizzo: 7.500 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000 euroDanno indennizzabile: 10.000 euroScoperto: 20% 2.000 euroMinimo: 1.500 euroIndennizzo: 8.000 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scopertopercentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta,in caso di Danno indennizzabile superiore al limite diIndennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000 euroDanno indennizzabile: 120.000 euroScoperto: 20% 24.000 euroMinimo: 25.000 euroIndennizzo: 95.000 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000 euroDanno indennizzabile: 120.000 euroScoperto: 20% 24.000 euroMinimo: 15.000 euroIndennizzo: 96.000 euro

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanzedel Rischio - Nullità

AVVERTENZAEventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanzedel Rischio rese in sede di conclusione del contratto pos-sono comportare la perdita totale o parziale del dirittoalle prestazioni del contratto, nonché la cessazionedell’Assicurazione stessa.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 1“Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delleCondizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZAIl contratto non prevede particolari casi di nullità se nonquelli previsti dalla Legge.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

L’Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunica-zione scritta alla Compagnia di ogni variazione di Rischioin quanto ciò può costituire aggravamento o diminuzionedel Rischio. Per gli aspetti di dettaglio sulle conseguenze derivanti dallamancata comunicazione, si rinvia agli articoli 5“Aggravamento del Rischio” e 6 “Diminuzione del Rischio”delle Condizioni Generali delle Condizioni diAssicurazione. A puro titolo esemplificativo, costituisce aggravamento delRischio lo stoccaggio di liquidi infiammabili accanto ad unmagazzino di carta o cartone inquanto può aumentare lapossibilità di Incendio.

6. Premi

Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento delPremio con possibilità per il Contraente di frazionamentosemestrale, purché l’importo di ogni singola rata non siainferiore a 75 euro. In caso di frazionamento semestrale è previsto un interesse difrazionamento del 4%. In caso di durata poliennale, il contratto prevede due moda-lità alternative di pagamento:1) Premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indi-

cati sulla scheda di polizza;2) “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal Contraente

per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed inun’unica soluzione.

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dalContraente i seguenti mezzi di pagamento:• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola dinon trasferibilità, intestata all’Impresa di Assicurazioneoppure all’Intermediario Assicurativo, espressamente intale qualità;

• bonifico bancario su c/c intestato all’Impresa diAssicurazione o all’Intermediario Assicurativo, espressa-mente in tale qualità;

• bancomat o carta di credito/debito se disponibile pressol’Intermediario Assicurativo;

• denaro contante per un importo massimo di 750 euroannui.

I premi devono essere pagati alla Compagnia oall’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza,autorizzato dalla Compagnia stessa all’esazione dei premi.

Il contratto prevede la facoltà che premi, massimali e sommeassicurate ed eventuali massimi risarcimenti e limiti di garan-zia possano essere collegati all’”Indice dei prezzi al consumo

Pagina 3 di 5

per le famiglie degli operai ed impiegati” pubblicatodall’Istituto Centrale di Statistica.Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 10 “Indicizzazione- Adeguamento automatico” delle Condizioni Generali delleCondizioni di Assicurazione.

AVVERTENZAIn caso di durata poliennale, al solo contratto con modalitàdi pagamento ricorrente viene applicato uno sconto, ai sensidell’art. 1899 c.c., nella misura indicata in polizza.

7. Rivalse

L’articolo 1916 del Codice Civile “Diritto di surrogazionedell’Assicurato” prevede che la Compagnia che ha pagatol’Indennizzo può sostituirsi all’Assicurato nell’esercizio deidiritti di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili deldanno. Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia all’esercizio delsuccitato diritto di surrogazione se il danno è causato da per-sone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge onei confronti di società controllate, consociate e collegatepurché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di surro-gazione verso il responsabile medesimo.Si rinvia alla specifica voce “Rinuncia al diritto di surrogazio-ne” delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dalContratto in un periodo compreso fra la data di denunciadel Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o rifiutoall’Indennizzo/Risarcimento, con preavviso di 30 giorni. La Compagnia si impegna a rimborsare la parte di Premioimponibile non goduta entro 15 giorni dalla data di efficaciadel recesso. Si rinvia all’articolo 7 “Recesso in caso di Sinistro” delleCondizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA – Recesso dalla polizza poliennale conmodalità di pagamento ricorrente e con indicazione dellosconto sulla scheda di polizzaQualora la durata del Contratto sia superiore a cinque annil’Assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con pre-avviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senzaoneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cuiè stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile).Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore opari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di eser-citare il diritto di recesso.Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indi-rizzata alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui lapolizza è assegnata. La Compagnia provvederà a rimborsarela parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischionon corso.

AVVERTENZA – Recesso dalla polizza poliennale e inap-plicabilità dell’articolo 1899 c.c. in caso di premio unicoanticipato (indicazione sulla scheda di polizza “SoluzioneUnica”)

In una copertura poliennale per "Annualità di Polizza" siintende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effettodella copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013). La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla polien-nalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualitàdi Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contrattoassicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni econ effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso.La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termi-ni previsti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui èassegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccoman-data. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte diPremio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevalesugli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicuratoderivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiestadallo stesso Contraente/AssicuratoIn caso di copertura poliennale la Compagnia conserva lafacoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogniAnnualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni rico-nosciuti all’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art.1899 c.c.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 13 “Recessodalla polizza poliennale con modalità di pagamento ricorren-te e con indicazione dello sconto sulla scheda di polizza” earticolo 14 “Recesso dalla polizza poliennale e inapplicabili-tà dell’articolo 1899 c.c. in caso di premio unico anticipato(indicazione sulla scheda di polizza “Soluzione Unica”)”delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell’art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, idiritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamen-to delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal gior-no in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.Per la garanzia Responsabilità civile, la prescrizione inizia adecorrere dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimentoall’Assicurato o ha promosso azione contro di lui.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Il Premio relativo a ciascuna garanzia prestata è soggetto allarelativa imposta secondo le aliquote seguenti:• Incendio 22,25%• Furto 22,25%• Responsabilità civile 22,25%• Tutela legale 21,25%Esclusivamente per l’Assicurazione di Aziende Agricole il cuireddito è classificato come reddito agrario, il Premio relativoa ciascuna garanzia prestata è soggetto alla relativa impostasecondo le aliquote seguenti:• Incendio 13,50%• Furto 22,25%• Responsabilità civile 13,50%• Tutela legale 21,25%

Pagina 4 di 5

AVVERTENZA Esenzione dalle imposte. Le polizze sono esenti dalle imposte per i rischi ubicatinella Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

C. Informazioni sulle procedure liquidative esui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo

AVVERTENZA:Con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avviso all’as-sicuratore in caso di Sinistro” si precisa che, in caso di Sinistro,il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso del Sinistroalla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui èassegnato il contratto nei termini e nei modi indicati, perciascuna sezione, nelle Condizioni di Assicurazione allevoci “Obblighi” dei capitoli “In caso di Sinistro”.

Il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo si prescrive in dueanni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale deri-va il diritto all’Indennizzo medesimo ai sensi dell’art.2952 del Codice Civile “Prescrizione in materia di assicu-razione”.

AVVERTENZA:Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative,si rimanda ai capitoli “In caso di Sinistro” delle singole sezioni.

In caso di sinistro Tutela legale, l’Assicurato deve darneimmediata comunicazione alla D.A.S. o alla Compagnia. Sirinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle previsioni della rela-tiva sezione.I Sinistri denunciati oltre due anni dalla loro insorgenza com-portano per l’Assicurato la prescrizione dal diritto alla garanzia.

13. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia,all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) eall’autorità irlandese competente (Financial ServiceOmbudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione delrapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at-tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio-ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovuteall’avente diritto o della gestione dei sinistri. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

ZURICH INSURANCE plcRappresentanza Generale per l’Italia

Ufficio Gestione reclamiVia Benigno Crespi n.23, 20159 Milano

Fax numero: 022662.2243E-mail: [email protected].

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome,cognome e domicilio del reclamante, il titolo che lo legitti-ma al reclamo (contraente, assicurato, danneggiato, benefi-ciario, ecc) denominazione dell’impresa, dell’intermediario odei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione delmotivo della lamentela ed ogni documento utile a descriverecompiutamente il fatto e le relative circostanze.La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo for-nito dal reclamante.

- All’IVASS

Vanno indirizzati i reclami:aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle dispo-sizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relativenorme di attuazione e del Codice del Consumo, da partedella Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e deiperiti assicurativi da essa incaricati;nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esi-to del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenzadi riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45giorni.I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

I.V.A.S.S.Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,

Servizio Tutela degli Utenti,Via del Quirinale 21, 00187 RomaFax numero: 06/42.133.745/353

corredando l’esposto della documentazione relativa all’even-tuale reclamo trattato dalla Società.Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione deireclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP,che l’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.Per la risoluzione delle liti trasfrontaliere è possibile presen-tare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema esterocompetente – individuabile al sito www.e.europa.eu/fin-net-e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

- All’autorità irlandese competente

I reclami possono essere indirizzati

Financial Service Ombudsman’s Bureau3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace

Dublin 2Secondo le disposizioni relative alle Modalità di reclamo e

modulistica contenute nel sito:www.financialombudsman.ie

Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismoindipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese(Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i recla-mi a servizi forniti dalle imprese di assicurazione.

Resta comunque salva la facoltà di adire l’AutoritàGiudiziaria.

14. Arbitrato Per la garanzia Tutela Legale, è previsto l’arbitrato in caso didisaccordo sulla possibilità di esito positivo del giudizio. In caso di divergenza di opinioni fra l’Assicurato e laD.A.S.sulle possibilità di esito positivo o più favorevoleall’Assicurato del giudizio, in un procedimento civile o incaso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimentocivile o penale, la questione, a richiesta di una delle parti daformularsi per iscritto, può essere demandata ad un arbitrodesignato di comune intesa dalle Parti. Se un tale accordonon si realizza l’arbitro verrà designato dal Presidente del

Tribunale competente su richiesta della parte più diligente.L’arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sonoa carico della parte soccombente.

Per le altre garanzie, per la liquidazione del danno conse-guente a Sinistro, è contemplata la facoltà di ricorrere allaperizia contrattuale mediante nomina di periti a cura delleParti. Si rinvia alle specifiche disposizioni relative ai capito-li “In caso di Sinistro”. Resta comunque salva la facoltà di rivolgersi all’AutoritàGiudiziaria.

Pagina 5 di 5

Data ultimo aggiornamento: 6 Febbraio 2014

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati edelle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante legaleCamillo Candia

Pagina 1 di 3

Glossario

Ai termini ed espressioni seguenti, le Parti attribuiscono ilsignificato qui precisato

Allevamento in batteria: allevamento dove gli animali sonorinchiusi in costruzioni metalliche costituite da gabbieposte anche su più piani.

Annualità di Polizza: in una copertura poliennale si inten-de il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effettodella copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protettodall’Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Assicurazione a primo rischio assoluto: forma diAssicurazione in base alla quale l’Indennizzo avviene sinoalla concorrenza della somma assicurata, senza applicazionedell’art. 1907 del Codice Civile.

Assicurazione a valore totale: forma di Assicurazione checomporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzio-nale a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che ilvalore a nuovo delle cose, al momento del Sinistro, eccede-va del 10% la somma assicurata.La proporzionale è applicata per la sola eventuale eccedenza.

Autocombustione: la combustione spontanea senza svilup-po di fiamma, senza apporto di energia da sorgenti esterne,ma conseguente a processi interni di autoriscaldamento.

Azienda agricola: unità tecnico-economica costituita daterreni, fabbricati, impianti ed attrezzature varie, anchenon contigui, in cui si attua l’attività agraria, forestale, zoo-tecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società odente. Fanno parte dell’Azienda macchine, macchinari,bestiame, scorte e prodotti.

Carenza assicurativa: il periodo dove non c’è coperturacontrattuale.

Caso assicurativo/sinistro: la controversia o il procedimen-to per i quali è prestata l’Assicurazione.

Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero ZurichInsurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.

Contenitore di sicurezza (cassaforte o armadio corazzato):mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costrui-to con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensiviatti a opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto diAssicurazione nell’interesse proprio e/o di altre persone.

Cumulo: quantitativo di foraggio ammassato.

Si considerano facenti parte di un unico cumulo i quanti-tativi posti tra loro ad una distanza inferiore a dieci metri onon separati da muro pieno o porta morta.

Esplosione: deflagrazione per sviluppo di gas o vapori adalta temperatura e pressione.

Fermentazione: la decomposizione a cui vanno soggette lesostanze organiche per l’azione di microrganismi.

Foraggi: prodotti vegetali per l’alimentazione del bestiame,nonché paglia, stramaglie e simili.

Franchigia: l’importo prestabilito che in caso di Sinistrol’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnianon riconosce l’Indennizzo o il Risarcimento.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendo-la a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sèo per altri (articolo 624 del Codice Penale).

Granaglie sullo stelo: cereali in pieno campo fino almomento della raccolta.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al difuori di appropriato focolare.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatu-ra di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiammané a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adot-tato dal Centro Studi Esperienze del Ministerodell’Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia per i dannidirettamente subiti dall’Assicurato.

Infiammabili: sostanze e prodotti - ad eccezione delle solu-zioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° cen-tesimali - non classificabili esplodenti che rispondono alleseguenti caratteristiche:- gas combustibili;- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a

55° C;- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria

umida, sviluppano gas combustibili;- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a con-

dizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamen-te si infiammano;

- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generantiossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle normedel D.M. 17/12/1977 - allegato V.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o la società,iscritta nel registro unico elettronico degli intermediariassicurativi (RUI) di cui all’art. 109 del D. Lgs 7 settembre2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di inter-mediazione assicurativa.

Libro Unico del Lavoro: registro nel quale vengono iscrit-ti i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeter-

Pagina 2 di 3

minato, i lavoratori interessati a collaborazioni coordinatee continuative anche a progetto, i lavoratori somministratio interinali.

Massimale: la somma massima rimbosabile dallaCompagnia per ogni Sinistro. Quando è specificato inPolizza che il Massimale è prestato per un Periodo di assi-curazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui laCompagnia è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durantelo stesso Periodo di assicurazione.

Periodo di assicurazione: il periodo di validitàdell’Assicurazione.

Polizza: il documento che prova l’Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagniaquale corrispettivo per l’Assicurazione.

Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene median-te violenza o minaccia alla persona (articolo 628 del CodicePenale).

Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per idanni causati a terzi dall’Assicurato.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o didosso alla persona che la detiene.

Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini diPolizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio/Implosione: repentino dirompersi o cedere dicontenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono conside-rati scoppio o implosione.

Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito,illuminazione e areazione delle costruzioni.

Serre: impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioniin cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/oriproduzione di piante in genere, con le strutture portantiin ferro e/o cemento armato e la copertura in vetro e/o pla-stica rigida.

Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è pre-stata l’Assicurazione.

Società: l’Impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica SinistriS.p.A., con sede in Verona - Via Enrico Fermi 9/b – Tel.045/8378901 - Fax 045/8351023, sito web: das.it, alla qualela Compagnia ha scelto di affidare la gestione e la liquida-zione dei Sinistri a norma del D. Lgs. 7 Settembre 2005 N°209 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164, nel testo chia-mata D.A.S.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono laseparazione orizzontale tra i piani del Fabbricato esclusepavimentazioni e soffittature.

Territorio Italiano: il territorio della Repubblica Italiana, delloStato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino.

Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti(compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire eproteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore in lite: il valore del contendere.

Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più stratidi vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, travetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materia-le plastico in modo da ottenere uno spessore totale massic-cio non inferiore a sei mm., oppure da unico strato dimateriale sintetico (policarbonato) di spessore non inferio-re a sei mm.

Glossario giuridicoArbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giuri-sdizione civile ordinaria, cui le Parti possono accedere perdefinire una controversia o evitarne l’insorgenza.

Assistenza stragiudiziale: è quella attività che viene svoltaal fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso algiudice e per evitarlo.

Contravvenzione – è un reato (vedi alla voce Reati). Nellecontravvenzioni non si considera l’elemento psicologico ecioè la volontarietà di chi lo ha commesso; per la legge èirrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente oinvolontariamente. Le contravvenzioni sono punite conl’arresto e/o l’ammenda.chi stipula il Contratto di assicura-zione.

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguenteal Fatto illecito. Tra danneggiato e responsabile non esistealcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcunnesso con l’evento dannoso.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto cometale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commes-so per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza dileggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’eventolesivo.

Delitto doloso: è doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasidelitto all’infuori di quelli espressamente previsti dallalegge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale: si ha delitto preterintenzionale,o oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta piùgrave di quello voluto.

Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rappor-ti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contra-sto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudiceperché, in base al Diritto civile, decida chi ha ragione e chi

Pagina 3 di 3

ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamentesulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito chechi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale: è il complesso di norme stabilito per latutela della collettività contro i comportamenti dannosi deisingoli. La responsabilità che deriva dalla violazione dellalegge penale può essere addebitata solo a persone fisiche.

Fatto illecito: Consiste nella inosservanza di una norma dilegge posta a tutela della collettività o in un comportamen-to che violi un diritto assoluto dei singoli.

Insorgenza del Sinistro (limitatamente alla garanziaTutela legale): coincide con il momento in cui viene viola-ta la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dàorigine alla controversia. Tale momento deve essere succes-sivo a quello di decorrenza della Polizza:– nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato

commesso il reato;– nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in

cui si verifica l’evento dannoso, indipendentementedalla data di richiesta del Risarcimento;

– nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cuiuna delle Parti ha posto in essere il primo comportamen-to non conforme alle norme ed ai patti concordati.

Lesioni personali colpose (articolo 590 del CodicePenale): commette reato di lesioni personali colpose chi,senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

Omicidio colposo (articolo 589 del Codice Penale): com-mette reato di omicidio colposo chi, senza volontà edintenzione, provoca la morte di una persona.

Oneri fiscali (a carico dell’Assicurato): spese di bollaturadi documenti da produrre in giudizio o di trascrizione,registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

Procedimento penale: inizia con la contestazione di pre-sunta violazione di norme penali che viene notificata allapersona mediante informazioni di garanzia. Questa con-tiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colpo-so - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la

garanzia di Polizza è essenziale la contestazione iniziale(prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previstoper la garanzia aggiuntiva “Procedimenti penali per delit-ti dolosi”.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono indelitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, deten-tive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa; Per con-travvenzioni: arresto, ammenda).

Sanzione amministrativa: misura che l’ordinamento adot-ta per colpire un illecito amministrativo. È quindi soloimpropriamente che le Sanzioni amministrative si defini-scono Contravvenzioni, che invece sono veri e propri Reati(vedi alla voce relativa).

Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in unprocedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato.Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengonopagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimentodegli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soc-combente è condannato a rifonderle.

Spese di soccombenza - sono le spese che la parte che perdeuna causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudi-ce decide se e in che misura tali spese devono essere adde-bitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese peritali – sono quelle relative all’opera del peritonominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di uffi-cio) o dalle parti (consulente di parte).

Statuto dei lavoratori (art. 28): ricorso degli organismi sin-dacali avverso comportamenti antisindacali posti in esseredal datore di lavoro.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reci-proche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loroinsorta o la prevengono.

Vertenza contrattuale: controversia insorta in merito adesistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contrattiprecedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente,con inadempimento delle relative obbligazioni.

Data ultimo aggiornamento: 6 Febbraio 2014

Condizioni di AssicurazioneCondizioni GeneraliArticolo 1Dichiarazioni relative alle circostanze del RischioLe dichiarazioni inesatte o le reticenzedell’Assicurato/Contraente relative a circostanze che influi-scono sulla valutazione del Rischio, possono comportare laperdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché lastessa cessazione dell’Assicurazione, come previsto dagliartt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.L’esercizio di attività diversa da quella dichiarata in Polizzaè motivo di inoperatività della garanzia.

Articolo 2Pagamento del Premio e decorrenza della garanziaL’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato inPolizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati paga-ti, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio succes-sive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giornodopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 delgiorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed ildiritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduticome previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazionedi un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed èinteramente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazio-namento in più rate.I Premi devono essere pagati alla Compagnia oall’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza,autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.In caso di durata poliennale, il contratto prevede due moda-lità alternative di pagamento:1) Premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indi-

cati sulla scheda di polizza;2) “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal Contraente

per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed inun’unica soluzione.

Articolo 3Modifiche dell’AssicurazioneLe eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essereprovate per iscritto.

Articolo 4Variazione dell’ubicazione e dell’attivitàL’Assicurazione vale esclusivamente per l’attività e l’ubicazio-ne identificate in Polizza.In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell’esercizioassicurato, l’Assicurazione rimane sospesa fino a quandol’Assicurato/Contraente ne abbia dato avviso scritto allaCompagnia, fermo il disposto dell’art. 1898 del CodiceCivile in caso di aggravamento del Rischio.

Articolo 5Aggravamento del RischioL’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scrittaalla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dallaCompagnia possono comportare la perdita totale o parzia-le del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazionedell’Assicurazione come previsto dall’art. 1898 del CodiceCivile.

Articolo 6Diminuzione del RischioNel caso di diminuzione del Rischio, la Compagnia è tenu-ta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive allacomunicazione dell’Assicurato/Contraente come previstodall’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo dirittodi recesso.

Articolo 7Recesso in caso di SinistroDopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalpagamento o rifiuto dell’Indennizzo/Risarcimento, laCompagnia può recedere dall’Assicurazione prestata per lagaranzia interessata o dall’intera Polizza, con preavviso di30 giorni. In tal caso la Compagnia, entro 15 giorni dalladata di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premioimponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Articolo 8Proroga dell’Assicurazione e Periodo di assicurazioneIn mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandataspedita almeno 60 giorni prima della scadenza,l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è proro-gata di un anno e così successivamente.

Articolo 9Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico delContraente.

Articolo 10Indicizzazione - Adeguamento automaticoLe Somme assicurate, i Massimali, il Premio, nonché glieventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia - se espres-si in cifra assoluta - sono collegati all’indice dei prezzi alconsumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubbli-cato dall’Istituto Centrale di Statistica, in conformità aquanto segue:a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice

del mese di giugno dell’anno solare antecedente quellodella sua data di effetto;

b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confrontotra l’indice iniziale di riferimento e l’indice del mese digiugno dell’anno solare precedente quello di detta sca-denza. Il diritto all’adeguamento sorge quando la diffe-renza tra detti indici sia non inferiore al 5%;

c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza dellarata annua.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’adegua-mento della Polizza qualora l’indice superi del 100% quelloinizialmente stabilito. In tal caso, le Somme assicurate ed ilPremio resteranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento.

Pagina 1 di 18

Pagina 2 di 18

Articolo 11Altre assicurazioniIl Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia del-l’esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicura-zioni per lo stesso Rischio, come previsto dall’art. 1910 delCodice Civile.Se il Contraente omette di dare l’avviso di cui sopra, laCompagnia non è tenuta a corrispondere l’Indennizzo.

Articolo12Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è diversamente regolato, valgono lenorme di legge.

Articolo 13Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamen-to ricorrente e con indicazione dello sconto sulla scheda dipolizzaQualora la durata del Contratto sia superiore a cinque annil’Assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con pre-avviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senzaoneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cuiè stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile).Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore opari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di eser-citare il diritto di recesso.Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indi-rizzata alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui lapolizza è assegnata. La Compagnia provvederà a rimborsarela parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischionon corso.

Articolo 14Recesso dalla polizza poliennale e inapplicabilità dell’arti-colo 1899 c.c. in caso di premio unico anticipato (indica-zione sulla scheda di polizza “Soluzione Unica”)La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla polien-nalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualitàdi Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contrattoassicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni econ effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso.La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termi-ni previsti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui èassegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccoman-data. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte diPremio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevalesugli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicuratoderivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiestadallo stesso Contraente/Assicurato.In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva lafacoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogniAnnualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni rico-nosciuti all’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art.1899 c.c.

Articolo 15Cambio del fornitore dei servizi nell’ambito della garanzia“Tutela legale” La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi

momento il soggetto fornitore la garanzia Tutela legale conaltro fornitore che sarà comunicato con le modalità previsteall'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pub-blicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riser-vata.La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peg-gioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattui-te con il Contraente.

Sezione Incendio

Cosa e come assicuriamoÈ assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arreca-ti dagli “Eventi coperti”, alle cose qui di seguito specificate.

FabbricatoPer Fabbricato si intende:- complesso di edifici costituiti da abitazioni e/o uffici, can-tine, granai, tinaie, rimesse per veicoli ed attrezzi, tettoie esili comunque costruiti nei limiti evidenziati nella voce“Caratteristiche del fabbricato” del capitolo“Delimitazioni ed esclusioni”, silos in muratura, stalle,fienili, depositi di paglia, stramaglie e simili (comprese leSerre), nonché dipendenze varie di qualsiasi destinazionepurché pertinenti all’Azienda Agricola;

- complesso di edifici adibiti ad agriturismo con strutturesportive, ricettive e ricreative;

- opere di fondazione interrate (esclusa l’area), fissi, infissi,impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi,impianti di prevenzione e di allarme, idrici, igienici, diriscaldamento, di condizionamento d’aria, di trasporto edogni altro impianto od installazione considerati fissi pernatura e destinazione (comprese le insegne);

- recinzioni fisse e cancelli, soffitte, box anche se in corpiseparati purché non situati in ubicazione diversa da quellaindicata in Polizza;

- affreschi e statue non aventi valore artistico.

ContenutoPer Contenuto si intende:- mobilio ed arredamento in genere dell’abitazione rurale edell’ufficio e tutto quanto serve per uso domestico e perso-nale dell’Assicurato e dei suoi familiari, collaboratori edipendenti, compresi denaro, titoli di credito, gioielli evalori in genere fino alla concorrenza del 5% dellaSomma assicurata, con il massimo di 2.500 euro; quadried oggetti d’arte di valore singolo non superiore a 5.000euro;

- mobilio ed arredamento degli impianti sportivi, ricettivi ericreativi per l’agriturismo compresi gli oggetti di uso per-sonale degli ospiti (escluso denaro e valori).

Sono comprese le addizioni e migliorie apportate dal locata-rio al Fabbricato in locazione.

Pagina 3 di 18

Macchinari ed attrezzatureMacchinari, attrezzi, utensili e relativi ricambi; materiale daimballaggio con il limite di 2.500 euro, mezzi di solleva-mento, pesa, traino, trasporto, impianti di refrigerazione e diessiccazione ed altri impianti di pertinenza dell’attività ancheagrituristica, entro i confini dell’Azienda Agricola assicurata.Sono esclusi i veicoli iscritti al P.R.A.

Macchine agricoleMacchine agricole semoventi soggette all’obbligo di imma-tricolazione al P.R.A., ovunque nell’ambito del TerritorioItaliano.

Scorte e prodottiI prodotti dell’Azienda nonché le scorte di magazzino peruso agricolo e agrituristico sia sottotetto che all’aperto, o inimpianti destinati a contenerli; Infiammabili e carburanticostituenti la normale dotazione dell’Azienda e non destina-ti al commercio, il tutto entro i confini dell’Azienda Agricolaassicurata.Sono esclusi: tabacco, granaglie sullo stelo e frutti penden-ti in genere.

BestiameBovini (compresi i bufali), equini, suini, caprini, ovini, ani-mali da cortile, sia sottotetto che all’aperto entro i confinidell’Azienda Agricola o sui pascoli compreso l’alpeggio esulle strade che ivi conducono, in fiere e/o mercati compre-so il trasporto; api e relative arnie, struzzi entro aree recinta-te nell’ambito dell’Azienda Agricola.Sono esclusi: cavalli da corsa, animali da pelliccia ed alleva-menti in batteria.

Foraggio in cumuliProdotti vegetali per l’alimentazione del bestiame, nonchépaglia, stramaglie e simili, entro i confini dell’AziendaAgricola assicurata.

Eventi coperti• Incendio;• fulmine, con esclusione dei danni ad apparecchi elettricied elettronici;

• Scoppio, Esplosione (esclusi ordigni esplosivi) edImplosione;

• azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici daqualunque causa provocati, che arrechino danni:- agli impianti, motori, apparecchi e ai circuiti elettrici edelettronici dei fabbricati e dei macchinari (escluso quan-to previsto alla voce “Elettronica”) sino alla concorren-za di 1.500 euro per ogni anno assicurativo (salvo quan-to previsto nella scheda di Polizza);

- agli apparecchi elettrodomestici (compresi audiovisivi)esistenti nei locali di abitazione dell’Assicurato e nei ser-vizi adibiti ad agriturismo;

con esclusione:- dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio,mancata o difettosa manutenzione;

- dei primi 100 euro per Sinistro;

• caduta aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essitrasportate;

• onda sonica;• rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dicongegni;

• urto di veicoli stradali o natanti, esclusi quellidell’Assicurato;

• fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidenta-le degli impianti termici esistenti nel Fabbricato, oppuresviluppatisi da eventi garantiti in Polizza che abbiano col-pito anche cose diverse da quelle assicurate;

• asfissia e/o intossicazione del Bestiame causate da fumi, gaso vapori sviluppatisi a seguito d’Incendio, Scoppio oEsplosione che abbia colpito le cose assicurate, fino a con-correnza della Somma assicurata con il massimo di25.000 euro;

• acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentaledi tubazioni, installate nel Fabbricato indicato in Polizza edi sua esclusiva pertinenza, con esclusione:- dei danni alle cose poste in locali interrati e seminter-rati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;

- dei danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito difognature, rottura di sistemi di scarico non di pertinen-za dei Fabbricati;

- delle spese sostenute per la ricerca della rottura o gua-sto e per la sua riparazione;

- dei primi 150 euro per Sinistro;• guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i dannicausati dagli eventi assicurati;

• dispersione di vino, olio e latte causata da rottura o guastoaccidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole erubinetti, nonché danni arrecati alle cose assicurate dalliquido disperso.Sono esclusi:- i danni da stillicidio, usura, corrosione, logorio odimperfetta tenuta strutturale dei contenitori;

- i danni di dispersione da contenitori di capacità infe-riore a 200 litri;

- le spese sostenute per la ricerca della rottura o guasto eper la sua riparazione.

Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concor-renza della Somma assicurata con il massimo di 25.000euro per Sinistro e per anno assicurativo, previa deduzio-ne dei primi 250 euro per Sinistro.

Altri eventi coperti• atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, verificatisi anche inoccasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti diterrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da personeche partecipano agli atti suindicati (se superiore a 5 gior-ni, vengono indennizzati solo i danni di Incendio,Esplosione e Scoppio).Sono esclusi i danni:- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confi-sca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessa-mento per ordine di qualsiasi Autorità;- da Furto e Rapina;- alle Serre ed al loro contenuto;

Pagina 4 di 18

- relativi ai primi 500 euro per Sinistro. Per i danni adinsegne, vetri e cristalli, non viene applicata alcunaFranchigia.In nessun caso la Compagnia pagherà, per singoloSinistro, più del 70% della Somma assicurata;

• sovraccarico di neve con un limite di 25.000 euro perogni anno assicurativo ed applicazione di uno Scopertodel 10% con il minimo di 500 euro per ogni Sinistro, conesclusione dei danni alle Serre ed al loro contenuto;

• uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’ariae cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamentoda essi direttamente provocati all’interno dei locali ed alloro contenuto, avvenuti contestualmente all’evento atmo-sferico stesso, e quelli arrecati al Fabbricato ed al contenu-to dall’urto di cose provocato dai predetti eventi, conesclusione:- dei danni provocati dall’acqua alle scorte e prodottiposti in locali interrati e seminterrati, collocate adaltezza inferiore a cm. 12 dal suolo;

- dei danni alle Serre ed al loro contenuto;- dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;- dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrataattraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o daaperture prive di protezione;

- dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni,cose mobili all’aperto, alle antenne, insegne e similiinstallazioni esterne;

- dei primi 250 euro per Sinistro.Per i Fabbricati aperti da uno o più lati l’Indennizzoviene liquidato con l’applicazione di uno Scoperto del20% con il minimo di 500 euro.In nessun caso la Compagnia pagherà, per singoloSinistro, più del 70% della Somma assicurata;

• acqua penetrata nel Fabbricato per intasamento di gronda-ie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.

Rischio locativoSe l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di suaresponsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 delCodice Civile, la Compagnia risponde dei danni materiali ediretti cagionati ai locali tenuti in locazione, da Incendio odaltro evento garantito, nei limiti della somma assicurata aquesto titolo, fermo quanto previsto dall’articolo 1907 delCodice Civile.

Ricorso terzi e/o locatariLa Compagnia risponde, sino alla concorrenza delMassimale convenuto e senza l’applicazione dell’art. 1907del Codice Civile, delle somme che l’Assicurato sia tenuto acorrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmen-te responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diret-ti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da Sinistro indenniz-zabile a termini degli “Eventi coperti” del presente capitolo.L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni osospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonchédi attività industriali, commerciali, agricole o di servizi,entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10%del Massimale stesso.

L’Assicurazione non comprende i danni:- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia odetenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendentidell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e sca-rico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazio-ni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’ac-qua, dell’aria e del suolo.Non sono comunque considerati terzi:- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ognialtro parente e/o affine se con lui convivente;- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legalerappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am-ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap-porti di cui al punto precedente;- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia unapersona fisica, siano qualificabili come controllanti, con-trollate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del CodiceCivile, nonché gli amministratori delle medesime.L’Assicurato deve immediatamente informare laCompagnia delle procedure civili o penali promosse controdi lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla dife-sa e la Compagnia ha la facoltà di assumere la direzionedella causa e la difesa dell’Assicurato.L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione oriconoscimento della propria responsabilità senza il con-senso della Compagnia.Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del CodiceCivile.

Rottura lastreÈ assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti a segui-to di rotture accidentali di lastre di cristallo, mezzo cristalloe vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza dell’AziendaAgricola e dell’abitazione dell’Assicurato. L’assicurazione èprestata a Primo Rischio Assoluto sino alla concorrenza di1.500 euro per Sinistro, con esclusione dei danni:- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavoriche richiedono la prestazione di operai;- ai lucernari ed alle Serre;- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzionenonché a rigature o scheggiature;- provocati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi (salvoquanto previsto alla voce “Altri eventi coperti”);- da Furto e tentato Furto;- relativi ai primi 50 euro per Sinistro.Questa garanzia opera solo per le partite “Rischio locativo”o “Fabbricato” se assicurate.

Folgorazione bestiameLa Compagnia risponde dei danni materiali e diretti arreca-ti al bestiame assicurato, causati da guasti agli impianti elet-trici o ai meccanismi azionati da energia elettrica, purché taliimpianti siano efficacemente collegati a terra.

Spese di demolizione e sgomberoSono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare,

Pagina 5 di 18

trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, sinoalla concorrenza del 10% dell’Indennizzo liquidabile a ter-mini di Polizza.Qualora l’indennizzo sia inferiore a 2.500 euro, il rimborsodelle spese documentate è riconosciuto comunque fino aconcorrenza di 250 euro, fermo quanto previsto alla voce“Limite massimo di indennizzo” del capitolo “In caso diSinistro” Incendio/Furto.

Spese di ricerca e ripristinoQualora sia assicurato il Fabbricato, in caso di rottura cheabbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relati-ve tubazioni, nonché la dispersione di vino, olio o latte dairelativi impianti o contenitori, si rimborsano le spese soste-nute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa oltrel’eventuale ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza di 1.500euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150euro per Sinistro.Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di:- tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irri-gazione esterne al Fabbricato;- pannelli radianti.

ElettronicaÈ assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arre-cati a:• registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scri-vere e per calcolare, computers, telescriventi, telecopiatrici,fotocopiatrici, centralini telefonici, impianti video-citofo-nici e di allarme, il tutto costituente l’attrezzaturadell’Azienda Agricola;

da:• imperizia, negligenza, errata manipolazione;• corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco-voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità sta-tica;

• mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature dicomando, controllo, condizionamento d’aria o di automa-tismi di regolazione o di segnalazione;

• sabotaggio dei dipendenti;• traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovescia-mento di liquidi in genere;

• alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio;sino alla concorrenza di 2.500 euro per annualità assicura-tiva.Sono esclusi i danni:- causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;- previsti dagli “Eventi coperti” nelle sezioni Incendio eFurto;- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione,corrosione ed usura in genere;- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;- per cause delle quali deve rispondere, per legge o percontratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beniassicurati;- per mancata o inadeguata manutenzione;

- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti diluce;- di natura estetica che non compromettano la funzionali-tà delle cose assicurate;- relativi ai primi 150 euro.

Indennità aggiuntivaAll’Assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfet-taria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato per ogniSinistro con il massimo di 10.000 euro per annualità assi-curativa, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimodi indennizzo” del capitolo “In caso di Sinistro”Incendio/Furto, per le seguenti spese in quanto sostenute edocumentate:- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;- onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti;- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli dicredito (procedura di ammortamento);

- rimozione e ricollocamento delle cose assicurate, escluso ilFabbricato;

- altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato.

Danni indirettiNel caso di forzata inattività dell’Azienda Agricola causata daSinistro indennizzabile a termini degli “Eventi coperti” laCompagnia, fermo quanto previsto alla voce “Limite massi-mo di indennizzo” del capitolo “In caso di Sinistro”Incendio/Furto, riconosce all’Assicurato un importo forfet-tario di 150 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzatainattività, purché di durata superiore a sette giorni lavorativie sino ad un massimo di 60 giorni per Sinistro.Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguar-dante solo parte dell’Azienda Agricola, l’importo forfettariogiornaliero suindicato viene ridotto della metà.Il massimo importo che la Compagnia è tenuta ad indenniz-zare per ogni annualità assicurativa è pari a 10.000 euro.

Anticipo indennizziLa Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presu-mibile danno indennizzabile, purché:- l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle con-dizioni di Polizza;- l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsialmeno 90 giorni dalla data di presentazione della denun-cia circostanziata delle cose danneggiate e distrutte dalSinistro;- l’Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una proce-dura giudiziaria sulla causa del Sinistro, che i danni nonsono stati causati con dolo dell’Assicurato stesso o delContraente;- non ricorrano le condizioni previste dalla voce“Esagerazione dolosa del danno” di cui al capitolo “Incaso di Sinistro” Incendio/Furto;- il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% dellaSomma assicurata;- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità deldanno.

Pagina 6 di 18

Buona fedeLe inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della sti-pulazione della Polizza, così come la mancata comunicazio-ne da parte dell’Assicurato/Contraente di mutamenti aggra-vanti il Rischio, non comportano decadenza del dirittoall’Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali ine-sattezze od omissioni non investano le caratteristiche essen-ziali e durevoli del Rischio e l’Assicurato/Contraente abbiaagito senza dolo o colpa grave.La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differen-za di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorreredal momento in cui la circostanza si è verificata.

Colpa graveI danni derivanti dagli “Eventi coperti” vengono indenniz-zati anche se causati con colpa grave del Contraente odell’Assicurato e/o dei familiari conviventi e/o delle personedi cui lo stesso deve rispondere.

Rinuncia al diritto di surrogazioneLa Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto disurroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso lepersone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma dilegge, nonché verso le Società controllate, consociate e colle-gate purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione disurrogazione verso il responsabile medesimo.

Operazioni peritaliSi conviene che, in caso di Sinistro che colpisca uno o piùreparti, le operazioni peritali verranno impostate e condottein modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività,anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessa-te dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei repartidanneggiati.

Valore a nuovoL’assicurazione è prestata per il Valore a nuovo.Per Valore a nuovo si intende:- per il Fabbricato o Rischio locativo, il costo di ricostruzio-ne a nuovo di un Fabbricato con le stesse caratteristichecostruttive (esclusa l’area);

- per il Contenuto, Macchinari, Attrezzature, MacchineAgricole, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate conaltre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità.

L’assicurazione a Valore a nuovo non è operante per i benifuori uso, in stato di abbandono o in condizioni di inservi-bilità.

Delimitazioni ed esclusioni

Caratteristiche del FabbricatoLe garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato siacostruito con strutture portanti verticali, pareti esterne ecopertura in materiali Incombustibili, anche con Solai estrutture portanti del Tetto combustibili.Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è tollerata lapresenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle

rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coi-bentazioni in materiali combustibili.Per le Serre sono tollerati materiali combustibili (plasticarigida) limitatamente alla copertura.Sono altresì compresi i Fabbricati comunque costruiti, tipotettoie e sili, sino alla concorrenza del 5% della Sommaassicurata per il Fabbricato e comunque con il massimo di25.000 euro.Le pavimentazioni e le soffittature possono essere costruiteinteramente in materiali combustibili.Relativamente al sovraccarico di neve la garanzia è operantea condizione che il Fabbricato sia conforme alle vigentinorme relative al suddetto evento (D.M. del MinisteroL.L.P.P. del 12/2/82 - G.U. n. 56 del 26/2/82 e successivemodifiche - nonché eventuali disposizioni locali).

EsclusioniSono esclusi i danni:- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni,alluvioni, eruzioni vulcaniche e mareggiate;- da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radia-zioni provocate artificialmente dall’accelerazione di par-ticelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;- causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, non-ché di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventicoperti” del capitolo “Cosa e come assicuriamo”);- causati da gelo, colpo d’ariete, umidità, stillicidio, infil-trazioni di acqua piovana (salvo quanto previsto alla voce“Eventi coperti” del capitolo “Cosa e come assicuria-mo”), cedimento e franamento del terreno, valanghe eslavine;- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di manca-ta od anormale produzione o distribuzione del freddo odi fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguen-ti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;- indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasidanno che non riguardi la materialità delle cose assicura-te, salvo quanto previsto alle voci “Danni indiretti” ed“Indennità aggiuntiva” del capitolo “Cosa e come assicu-riamo”;- di smarrimento, Furto o Rapina delle cose assicurate,avvenuti in occasione degli “Eventi coperti”;- a piante e colture di qualsiasi essenza ed ai relativi fruttipendenti, con l’eccezione di quanto espressamente previ-sto in Polizza;- da avvelenamento del bestiame.È fatto salvo quanto previsto alla voce “Elettronica”.

LeasingLe garanzie non sono operanti per gli enti detenuti inLeasing, attinenti ai macchinari, attrezzature e macchineagricole, salvo esplicita diversa pattuizione.

Foraggio in cumuliPer i foraggi assicurati nelle seguenti regioni: Basilicata,Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, in caso di Sinistro siapplica uno Scoperto del 20%.

Pagina 7 di 18

Garanzie Aggiuntive(operanti solo se espressamente richiamate inPolizza)

Merci in refrigerazioneL’Assicurazione vale per i danni subiti dai prodotti agricoli inrefrigerazione custoditi in celle e/o recipienti frigoriferi acausa di: mancata od anormale erogazione del freddo; fuoriuscita del fluido frigorigenoconseguenti: ad eventi previsti da questa Sezione; all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impiantofrigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurez-za, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impiantidi produzione e distribuzione dell’energia elettrica del-l’esercizio.Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difettodi manutenzione degli impianti di refrigerazione.Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo RischioAssoluto e con l’applicazione di una Franchigia pari al 10%della somma assicurata per la presente garanzia.

Fermentazione - Autocombustione - SmassamentoLa Compagnia risponde dei danni da Fermentazione odAutocombustione del foraggio in quanto assicurato, anchequando non vi sia sviluppo di Incendio.Inoltre si rimborsano le spese sostenute dall’Assicurato per losmassamento dei cumuli di foraggio colpiti dai suddettieventi, sino alla concorrenza del 30% della Somma assicu-rata per il foraggio. La Compagnia non indennizza i dannicausati da microrganismi che producono ammuffimento,marcescenza o imputridimento, anche quando questi attac-chi si manifestino in concomitanza della Fermentazione.Il pagamento dell’Indennizzo, con esclusione delle spese dismassamento, è effettuato previa detrazione di unoScoperto del 20% con il minimo di 250 euro.

Danni alle coltivazioniLa Compagnia indennizza i danni materiali e diretti: alla produzione delle coltivazioni erbacee ed arboree; all’impianto delle coltivazioni arboree che comportinouna perdita totale definitiva ed irreversibile della capacitàproduttiva;

sia sottoserra che a pieno campo arrecati da:- Incendio;- fulmine;- fumo;- Scoppio, Esplosione (esclusi ordigni esplosivi) ed implo-sione;

- caduta aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose daessi trasportate;

- urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell’Assicurato.Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo RischioAssoluto, sino alla concorrenza della Somma assicurataindicata nella scheda di Polizza con il massimo di 25.000euro per Sinistro e per anno assicurativo, con l’applicazio-

ne di uno Scoperto del 10% col minimo di 500 euro.La Compagnia indennizza inoltre i danni materiali e diretti,limitatamente alla sola produzione di coltivazioni arboree edai relativi impianti, derivanti da atti vandalici e dolosi adopera di terzi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismoe sabotaggio, fino al massimo di 5.000 euro per anno assi-curativo, con una Franchigia di 500 euro.Sono esclusi i danni previsti alla voce “Esclusioni” del capi-tolo “Delimitazioni ed esclusioni” ed inoltre quelli derivan-ti da:- atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, tumulti e som-mosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio alle colti-vazioni erbacee;- conseguenti a rottura e/o guasto degli impianti termici;- uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombed’aria e cose da essi trasportate;- eccesso di pioggia con conseguente ristagno persistente eformazione di ruscelli;- fitopatie;- siccità che abbia reso impraticabile l’attuazione di inter-venti irrigui;- brina e neve;- carenze nutrizionali e relative fisiopatie;- cattivo radicamento delle piante;- errate o nocive operazioni colturali;- incompatibilità tra la pianta e il portainnesto;- inquinamento del terreno, dell’aria e dell’acqua da qual-siasi causa determinato;- qualsiasi altro evento, atmosferico e non, diverso da quel-li indicati, che abbia preceduto, accompagnato o seguitogli eventi oggetto della presente garanzia.Sono altresì escluse le piantagioni di resinose, pioppi, quer-ce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo.

Sezione Furto

Cosa e come assicuriamoÈ assicurato l’Indennizzo per la perdita delle cose qui diseguito specificate poste nei locali dell’Azienda Agricola e/oAgrituristica indicata in Polizza in conseguenza degli “Eventicoperti”.

ContenutoMobilio ed arredamento in genere dell’abitazione e tuttoquanto serve per uso domestico e personale dell’Assicurato edei suoi familiari, nonché il contenuto dell’ufficio di perti-nenza dell’Azienda Agricola e/o Agrituristica, anche se diproprietà di terzi, con i seguenti limiti di Indennizzo:- 40% della Somma assicurata, con il massimo di 10.000euro per gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino omontati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e

Pagina 8 di 18

di coltura), raccolte e collezioni, carte valori e titoli di cre-dito in genere;

- 20% della Somma assicurata, per denaro, con il massi-mo di 5.000 euro elevabili a 10.000 euro se custoditi inontenitori di sicurezza;

- 50% della Somma assicurata con il massimo di 10.000euro per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti,arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i pre-ziosi), oggetti e servizi di argenteria;

- 5% della Somma assicurata con il massimo di 500 europer singolo oggetto per: mobilio, arredamento, vestiario,provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nei loca-li di ripostiglio, di pertinenza del Fabbricato, anche se noncomunicanti con i locali di abitazione.

Macchinari, attrezzature, scorte e prodotti- Macchinari, attrezzi, utensili e relativi ricambi; mezzi disollevamento, pesa, traino, trasporto e imballaggio ed altriimpianti di pertinenza dell’Azienda Agricola e/oAgrituristica.

- Prodotti e scorte di magazzino per uso agricolo e/o agritu-ristico, compresi il foraggio, Infiammabili e carburanticostituenti la normale dotazione dell’Azienda Agricola.

I suddetti enti sono compresi in garanzia (Furto o Rapina)quand’anche siano posti all’aperto entro i confinidell’Azienda Agricola e/o Agrituristica, sino alla concorren-za di 2.500 euro per Sinistro e per anno assicurativo, conesclusione dei primi 250 euro.Sono esclusi i veicoli iscritti al P.R.A.

Macchine agricoleMacchine agricole semoventi soggette all’obbligo di imma-tricolazione al P.R.A., sia sottotetto che all’aperto nell’ambi-to del Territorio Italiano, della Repubblica di San Marino edello Stato Città del Vaticano.

BestiameBovini (compresi i bufali), equini, suini, caprini, ovini estruzzi ricoverati negli appositi locali nell’ambitodell’Azienda Agricola.Sono esclusi: cavalli da corsa, animali da pelliccia ed alle-vamenti in batteria.

Eventi coperti Furto commesso con rottura o scasso delle recinzioni e/odelle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di prote-zione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento dichiavi, grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezziabbiano almeno le caratteristiche di cui alla voce “Mezzi dichiusura” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”;ovvero praticando un’apertura o breccia nei soffitti, neipavimenti o nei muri dei locali stessi, fatto salvo quantoprevisto alla voce “Macchinari, attrezzature, scorte e pro-dotti”;

Furto commesso in modo clandestino, purché l’asporta-zione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;

Furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione

nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richiedasuperamento di ostacoli o di ripari mediante impiego dimezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

Rapina avvenuta nei locali quand’anche le persone sullequali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevatedall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; per le“Macchine agricole” la garanzia Rapina è operante anchese il fatto delittuoso è avvenuto all’aperto;

guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione diFurto, tentato Furto, Rapina:- alle cose assicurate (escluso denaro, valori e bestiame)sino alla concorrenza della Somma indicata alle relativePartite;

- ai locali ed ai relativi serramenti sino alla concorrenzadel 20% della somma assicurata per il Contenuto, senzaapplicazione dell’eventuale Franchigia.Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei limitisuddetti, i guasti cagionati dall’intervento delle Forzedell’Ordine in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina;

Furto commesso dai dipendenti addetti all’Azienda fuoridalle ore di lavoro, purché:- l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianzadei locali, né della custodia delle chiavi dei locali stessi,né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o deicontenitori di sicurezza;

- il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverseda quelle durante le quali il dipendente adempie allesue mansioni nell’interno dei locali stessi;

Furto, Rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, regi-stri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per ela-boratori e calcolatori elettronici; l’Assicurazione copre lespese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concor-renza di un importo pari al 10% della Somma assicurataper il Contenuto, domestico e d’ufficio, senza applicazio-ne dell’eventuale Franchigia;

Scippo e Rapina di valori trasportati commesso sulla per-sona dell’Assicurato o dei suoi familiari o dipendenti alibro paga mentre sono in servizio all’esterno dei locali enello svolgimento delle loro funzioni, sino al 20% dellaSomma assicurata per macchinari, attrezzature, scorte eprodotti con il massimo di 5.000 euro.Il Furto è indennizzato purché sia avvenuto:- in seguito ad infortunio od improvviso malore dellapersona incaricata del trasporto;

- con destrezza, limitatamente ai casi in cui la personaincaricata del trasporto ha i valori indosso od a portatadi mano;

- strappando i valori di mano o di dosso;

le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle ser-rature dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso incui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito diSinistro indennizzabile a termini di Polizza, con il limitemassimo di 150 euro per singolo Sinistro;

Furto e Rapina fuori residenza di capi di vestiario ed ogget-ti personali, valori e preziosi quando portati dall’Assicuratoe dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura edimore saltuarie ubicate nei Paesi dell’Unione Europea,nonché in Svizzera.

Pagina 9 di 18

Tale garanzia, condizionata alla loro permanenza in luogo,vale sino alla concorrenza di 1.500 euro per ogni Sinistro,fermi restando i limiti di indennizzo sopraindicati.

Indennità aggiuntivaLa Compagnia riconosce all’Assicurato una somma forfetta-ria sino al 10% dell’indennizzo liquidato a termini diPolizza, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo diindennizzo” del capitolo “In caso di Sinistro”Incendio/Furto, per le seguenti spese, in quanto sostenute edocumentate:- onorari del Perito scelto dall’Assicurato in conformità aquanto previsto alla voce “Procedura per la valutazionedel danno” del capitolo “In caso di Sinistro”Incendio/Furto;

- costi sostenuti per la documentazione del danno;- potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneg-giati;

- altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato.

Forma di assicurazioneAd eccezione della partita “Macchine agricole”,l’Assicurazione viene prestata nella forma a Primo RischioAssoluto, cioè senza l’applicazione della regola proporziona-le di cui all’art. 1907 del Codice Civile.

Valore a nuovoEsclusivamente per “Macchinari e attrezzature”, per il“Contenuto” e per le “Macchine agricole” l’Assicurazione èprestata per il “Valore a nuovo”.Per “Valore a nuovo” si intende il costo di rimpiazzo dellecose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni diinservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti peruso e qualità.

Delimitazioni ed esclusioni

Mezzi di chiusuraLa garanzia è operante a condizione che i mezzi posti a chiu-sura ed a protezione (quali porte, tapparelle, serramenti ingenere, e quant’altro di inerente) delle aperture dei localisiano almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni pri-vate e nelle Aziende Agricole e/o Agrituristiche. Nel caso leaperture siano poste a meno di quattro metri di altezza dalsuolo o superfici praticabili, il Furto avvenuto con introdu-zione del ladro mediante la rottura del solo vetro o cristal-lo (entrambi non antisfondamento) è comunque indenniz-zabile con la detrazione di uno Scoperto del 25%.

Scoperti e franchigie

- Relativamente alle “Macchine agricole” la Compagniacorrisponde il 90% dell’importo liquidabile a termini diPolizza, restando il rimanente 10% con il minimo di 250euro a carico dell’Assicurato stesso.

- Relativamente al “Bestiame” ricoverato negli appositi

locali nell’ambito dell’Azienda Agricola la Compagnia cor-risponde il 90% dell’importo liquidabile a termini diPolizza, restando il rimanente 10% con il minimo di1.000 euro per i bovini, equini e struzzi e di 500 euro peri suini, ovini e caprini, a carico dell’Assicurato stesso.

LeasingLe garanzie non sono operanti per gli enti detenuti inLeasing, attinenti ai macchinari, attrezzature e macchineagricole, salvo diversa pattuizione.

EsclusioniSono esclusi dall’Assicurazione i danni:a) a cose poste in locali situati in ubicazioni diverse daquella indicata in Polizza;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anchenucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombed’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inonda-zioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, attidi guerra anche civile, invasione, occupazione militare,ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismoo sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, eserciziodi potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommos-se, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamen-ti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fattoo di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistronon ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

c) agevolati dall’Assicurato e/o dal Contraente con dolo ocolpa grave, nonché i danni commessi od agevolati condolo o colpa grave da:- persone che con l’Assicurato e/o il Contraente occu-pano i locali contenenti le cose assicurate o locali conquesti comunicanti;- persone del fatto delle quali l’Assicurato e/o ilContraente deve rispondere;- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o deilocali che le contengono;- persone legate all’Assicurato e/o al Contraente da vin-coli di parentela o affinità che rientrino nella previsio-ne dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche senon coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illi-mitata dell’Assicurato, se questi è una Società.È fatto salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti”del capitolo “Cosa e come assicuriamo” relativamente alFurto commesso dai dipendenti;

d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scop-pi provocati dall’autore del Sinistro, anche se il reatonon è stato consumato.

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godi-mento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati edaltri eventuali pregiudizi.

Sospensione dell’assicurazione in caso di locali incustoditiSono esclusi i danni di Furto avvenuti nei locali rimastiincustoditi continuativamente per più di 15 giorni.

Riduzione-Reintegro della Somma assicurataQualora in caso di Sinistro l’ammontare del danno siasuperiore al 20% della Somma assicurata, la Somma assi-

Pagina 10 di 18

curata stessa ed i relativi limiti di Indennizzo si intendonoridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periododi assicurazione in corso, di un importo uguale a quelloindennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.Resta inteso che tale importo, a richiesta dell’Assicurato, puòessere reintegrato mediante il pagamento del corrispondenterateo di Premio.

Garanzie Aggiuntive(operanti solo se espressamente richiamate inPolizza)

Rapina e Scippo all’esterno dei locali dell’AziendaÈ assicurato l’Indennizzo dei danni derivanti da Rapina oScippo di gioielli, preziosi, denaro pellicce ed altri oggetti iltutto di solo uso personale, sottratti all’esterno dei localidell’Azienda, entro il Territorio italiano ed europeo,all’Assicurato e/o ai suoi familiari conviventi, compreso ilFurto commesso in seguito ad infortunio o malore della per-sona derubata.Ciò fino alla concorrenza del 20% della Somma assicurataper il Contenuto fermi restando i limiti di Indennizzo pre-visti.Restano escluse le persone di età inferiore a 14 anni salvoche si trovino in compagnia di persona adulta.L’Assicurazione non vale per i preziosi, gioielli, valori edaltre cose che attengano ad attività professionali esercitateper conto proprio o di terzi.

Macchinari, attrezzature, scorte, prodotti e bestiame tra-sportatiL’Assicurazione è valida per i danni da Furto o Rapina esclu-sivamente durante il trasporto su autoveicoli guidati dallostesso Assicurato o dai suoi familiari o dai dipendenti.L’Assicurazione è valida esclusivamente durante i trasportieffettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e nontelonati, per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 ele ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolovenga lasciato momentaneamente incustodito purché com-pletamente chiuso e con le portiere bloccate.Per questa garanzia, prestata sino alla concorrenza dellasomma indicata nella scheda di Polizza, l’ammontaredell’Indennizzo è stabilito tenendo conto di uno Scopertodel 20% che rimane a carico dell’Assicurato stesso.Nel caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori,l’Indennizzo è determinato ai sensi delle CondizioniGenerali senza tenere conto dello Scoperto che viene detrat-to successivamente dall’importo così calcolato.

In caso di Sinistro - Incendio/FurtoObblighiIn caso di Sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve:a) ottemperare al disposto dell’art. 1914 del CodiceCivile “Obbligo di salvataggio”;

b) darne avviso all’Intermediario assicurativo al quale è

assegnata la polizza oppure alla Compagnia entrocinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza comeprevisto dall’art. 1913 del Codice Civile;

c) in caso di Incendio, di atti dolosi e negli altri casi previstidalla legge, fare, nei cinque giorni successivi,dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Poliziadel luogo, precisando, in particolare, il momentodell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro el’entità approssimativa del danno. Copia di taledichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;

d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti conriferimento alla qualità, quantità e valore delle cosedistrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno statoparticolareggiato delle altre cose assicurate esistenti almomento del Sinistro con indicazione del rispettivovalore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri,conti, fatture o qualsiasi documento che possa essererichiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loroindagini e verifiche.

L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a)e b) può comportare la perdita totale o parziale del dirittoall’Indennizzo come previsto dall’art. 1915 del CodiceCivile.

Assicurazioni presso diversi AssicuratoriSe sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistonopiù assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare aciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti sti-pulati.In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darneavviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a cia-scuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo con-tratto autonomamente considerato.Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggiol’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superil’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare sol-tanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzocalcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunqueogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Procedura per la valutazione del dannoL’ammontare del danno è concordato con le seguenti moda-lità:a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa inca-

ricata, con il Contraente o persona da lui designata;oppure a richiesta di una delle Partib) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal

Contraente con apposito atto unico.I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichidisaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e ledecisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare daaltre persone, le quali possono intervenire nelle operazioniperitali senza avere alcun voto deliberativo.Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio peri-

Pagina 11 di 18

to o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, talinomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sonodemandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizioneil Sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito;quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Mandato dei peritiI Periti devono:1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del

Sinistro;2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni

risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momentodel Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravatoil Rischio e non fossero state comunicate, nonché verifi-care se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agliobblighi di cui alla voce “Obblighi” di questo capitolo;

3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle coseassicurate, determinando il valore che le cose medesimeavevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valu-tazione previsti alla voce “Valore delle cose assicurate edeterminazione del danno” di questo capitolo;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno inconformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettua-ta secondo la “Procedura per la valutazione del danno”comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essereraccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate)da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vin-colanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsia-si impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o diviolazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ognicaso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indenniz-zabilità dei danni.La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta disottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altriPeriti nel verbale definitivo di perizia.I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.

Valore delle cose assicurate e determinazione deldannoLa determinazione del danno viene effettuata, separatamen-te per ogni singola partita o sezione di Polizza, secondo iseguenti criteri:

- FabbricatoSi stima:a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovoescludendo solo il valore dell’area;

b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà,allo stato di conservazione, al modo di costruzione,all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circo-stanza concomitante.

L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezza-mento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costrui-re a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltantodanneggiate e deducendo da tale risultato il valore deiresidui.

-Macchinari - Attrezzature - Contenuto - Macchine agri-coleSi stima:a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi

o equivalenti per rendimento economico;b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità,

funzionalità, rendimento, stato di manutenzione edogni altra circostanza concomitante.

L’ammontare del danno si determina deducendo dal costodi riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamentodi cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistrononché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.

- Scorte - Prodotti - Bestiame - ForaggioSi stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventua-le svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.Ove le valutazioni così formulate superino i corrisponden-ti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi.L’ammontare del danno si determina deducendo dal valo-re dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo ilSinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistrodevono essere tenute separate dalle stime di cui sopra inquanto, per esse, non è operante il disposto dell’art. 1907del Codice Civile.

-ColtivazioniSi stima:

a) per la produzione, il valore delle quantità di prodottoottenibile dalla coltivazione al termine del ciclo coltu-rale in relazione alla modalità di coltivazione, alla qua-lità commerciale e ad ogni altra circostanza concomi-tante.L’ammontare dell’Indennizzo è determinato dallaquantità della produzione perduta;

b) per l’impianto, il valore in relazione alle spese necessa-rie per la sostituzione delle piante danneggiate con altredella stessa specie e cultivazione, idonee al trapianto peretà e condizione, comprendendo nella stima le speserelative alla preparazione del terreno, l’acquisto dellepiante, la messa a dimora, l’acquisto e la posa in operadelle strutture di sostegno.L’entità del danno si stabilisce calcolando il numerodelle piante che abbiano subito la perdita totale defini-tiva ed irreversibile della capacità produttiva.L’ammontare dell’Indennizzo si determina al netto diun deprezzamento stabilito in relazione all’età ed allavita residua dell’impianto stesso, allo stato di salute edogni altra circostanza concomitante, deducendo il valo-re di eventuali residui.

- Supplemento di indennitàSi determina il supplemento che aggiunto all’ammontaredel danno calcolato con i criteri previsti per “Fabbricato”- “Macchinario - Attrezzature” - “Contenuto” -“Macchine agricole” dà l’ammontare del danno calcolatoin base al valore a nuovo.Tale supplemento di indennità, qualora la Somma assicu-rata confrontata con il valore a nuovo risulti:1.superiore od uguale, è riconosciuto integralmente;2.inferiore, ma superiore al valore al momento del

Pagina 12 di 18

Sinistro (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto inproporzione al rapporto tra la differenza “Somma assi-curata” meno “valore al momento del Sinistro” e la dif-ferenza “valore a nuovo” meno “valore al momento delSinistro”;3.uguale o inferiore al valore al momento del Sinistro,non è riconosciuto.

Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque esse-re indennizzato per ciascun Fabbricato, macchinario,attrezzatura, macchina agricola e per ogni oggetto facenteparte del Contenuto, importo superiore al doppio delrelativo valore determinato secondo il paragrafo “Valoredelle cose assicurate e determinazione del danno”.Il pagamento del supplemento di indennità è subordina-to all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovatorimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalladata dell’atto di liquidazione amichevole o del verbaledefinitivo di perizia;

- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamen-to dei lavori documentato ogni sei mesi dall’Assicurato epurché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovatacausa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalladata di liquidazione amichevole o del verbale definitivodi perizia.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra areadel territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio perla Compagnia.

-Titoli di creditoPer quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;- la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidatoprima delle rispettive scadenze, se previste;- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamen-to l’assicurazione copre solo le relative spese.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari,rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltantoper gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azio-ne cambiaria.

Assicurazione parziale - TolleranzaSe dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita,considerata separatamente, eccedeva al momento delSinistro la rispettiva Somma assicurata, l’Assicurato soppor-ta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita rela-tivamente alla quale è risultata l’eccedenza, esclusa ogni com-pensazione con Somme assicurate riguardanti altre partite.Tuttavia se, al momento del Sinistro i valori di esistenza sti-mati non superano di oltre il 10% la Somma assicurataindicata, non si fa luogo all’applicazione della regola pro-porzionale.Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale èapplicata per la sola eccedenza.

Esagerazione dolosa del dannoL’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare deldanno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevanoal momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose

salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti men-zogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indi-zi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso diquesto, perde il diritto all’Indennizzo.

Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneg-giata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valoredei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi con-seguente deprezzamento della raccolta o collezione o dellerispettive parti.

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza nonpossono essere esercitati che dal Contraente e dallaCompagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessa-ri all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuatisono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ognisua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termi-ni di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei con-fronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

Pagamento dell’Indennizzo

Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagniaentro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevo-le o del verbale di perizia definitivo o della sentenza passatain giudicato.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa delSinistro, il pagamento viene eseguito solo quandol’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previstidalla voce “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni edesclusioni” delle sezioni “Incendio” e “Furto”.

Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile“Obbligo di salvataggio”, per nessun titolo la Compagniapuò essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assi-curata.

Recupero delle cose asportate

Se le cose assicurate asportate, vengono recuperate in tutto oin parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagniaappena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagniase questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto inparte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino allaconcorrenza della parte di danno eventualmente rimasta sco-perta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.

Pagina 13 di 18

Sezione Responsabilità civile

Cosa e come assicuriamoIl Risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) chel’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabi-le, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati aterzi, ivi compresi i clienti, per morte, per lesioni personali eper danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto acci-dentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipula-ta l’Assicurazione.L’Assicurazione vale anche:- per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicuratoda fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;

- per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. (IstitutoNazionale della Previdenza Sociale) ai sensi dell’art. 14della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Altri rischi coperti

Proprietario conduttoreAffittuarioL’Assicurazione vale per i rischi inerenti: alla proprietà e conduzione o alla sola conduzione, all’uso

o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economiadall’Assicurato, degli immobili che costituisconol’Azienda Agricola (come fabbricati rurali e colonici,rustici in genere, terreni, alpeggi, strade, canali, baciniper raccolta di acqua ad uso della sola Azienda, ponti emanufatti in genere, alberi e boschi), compresi gliimpianti interni ed esterni (insegne, attrezzature e cartel-li pubblicitari, striscioni, mostre, tendoni, vetrine, scaffa-lature, apparecchi di illuminazione, antenne radio televi-sive, cancelli anche automatici, impianti di prevenzione esimili) nonché ascensori e montacarichi.La garanzia comprende i danni derivanti da spargimen-to di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rottu-re accidentali di tubazioni o condutture, con esclusio-ne dei primi 100 euro per Sinistro. Qualora dettaestensione sia coperta anche da altra Assicurazione, lapresente garanzia viene prestata a secondo Rischio ecioè per l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altraAssicurazione;

ai lavori di coltivazioni agricole e di silvicoltura, compre-se le lavorazioni connesse alla conservazione, manipola-zione e trasformazione dei prodotti dell’Azienda;

ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, didisboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;

all’impiego di fitofarmaci composti esclusivamente dasostanze chimiche non vietate dalla legge; per danni adanimali e cose la garanzia è prestata con uno Scoperto del10% con il minimo di 100 euro e con il massimo di25.000 euro per uno o più Sinistri occorsi nello stessoperiodo assicurativo annuo;

all’esistenza ed all’allevamento, non a carattere industriale, nell’Azienda, di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per contodell’Azienda stessa, compresi gli allevamenti avicunico-li e di struzzi, nonché il trasferimento del bestiame ai

pascoli ed ai mercati, esclusi i rischi della circolazionedei veicoli a motore;

all’esistenza dei cani da guardia e/o da caccia, di animalida cortile e di alveari;

all’impiego di animali bovini ed equini per lavori agrico-li e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone ecose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi. Sonocompresi in garanzia i danni corporali alle persone tra-sportate, escluso il conducente;

all’uso di velocipedi da parte dell’Assicurato, dei suoifamiliari conviventi e degli addetti, per ragioni inerentialla conduzione dei fondi;

all’esistenza, nell’ambito dell’Azienda e per esclusivo usoagricolo, di cabine e di linee elettriche;

all’impiego di macchine agricole e relativi motori, usatisia per le necessità dell’Azienda e per quanto previstoall’art. 2139 del Codice Civile che regola gli scambi dimano d’opera o di servizi secondo gli usi;

all’esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviaricustoditi o incustoditi;

alla responsabilità civile dei coloni e loro dipendenti perfatti connessi al servizio dell’Azienda nei casi in cuil’Azienda stessa sia condotta a colonia parziaria;

al prelievo, alla consegna ed al rifornimento di prodotti,effettuato direttamente dall’Assicurato, ferma l’esclusionedei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;

alla organizzazione di visite all’Azienda, alla presentazio-ne e/o dimostrazione dei prodotti della stessa;

alla partecipazione dell’Assicurato a fiere, mercati emostre merceologiche, compreso il Rischio derivante dal-l’allestimento e montaggio degli stands.

La garanzia vale anche per i danni: ad animali e a mezzi di trasporto sotto carico e scarico,

ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidetteoperazioni;

alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; a cose in genere, esclusi i fabbricati, dovuti ad assesta-

mento, cedimento, franamento del terreno da qualsiasicausa determinato;

arrecati ai veicoli di terzi e/o di dipendenti in sosta nel-l’ambito di esecuzione dei lavori.

Proprietario non conduttoreL’Assicurazione vale per i rischi inerenti alla proprietà, all’usoo alla manutenzione ordinaria eseguita in economiadall’Assicurato degli immobili che costituiscono l’Azienda(come fabbricati rurali e colonici, rustici in genere, terreni,alpeggi, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad usodella sola Azienda, ponti e manufatti in genere, alberi eboschi), compresi gli impianti interni ed esterni (insegne,attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, mostre, tendo-ni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, anten-ne radio televisive, cancelli anche automatici, impianti diprevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi.La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento diacqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture acciden-tali di tubazioni o condutture, con esclusione dei primi 100euro per Sinistro. Qualora detta estensione sia coperta ancheda altra Assicurazione, questa garanzia viene prestata a

Pagina 14 di 18

secondo Rischio e cioè per l’eccedenza rispetto ai massima-li dell’altra Assicurazione.

Assicurazione R.C. verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato diquanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese)quale civilmente responsabile di danni per morte e per lesio-ni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti daprestatori di lavoro da lui dipendenti - regolarmente assunti- addetti alla attività per la quale è prestata l’Assicurazione.L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall’I.N.P.S.(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ai sensi dell’art.14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e dall’I.N.A.I.L.(Itituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sulLavoro) ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 esuccessive modifiche (compreso D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000).I titolari, i soci, i familiari coadiuvanti, i lavoratori parasu-bordinati ed i lavoratori interinali, sono equiparati ai dipen-denti.L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al momen-to del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighidell’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolaritàderivi da comprovate errate interpretazioni delle norme dilegge vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propriavalidità.L’Assicurazione non vale:- per i primi 2.500 euro di Risarcimento che rimangono acarico dell’Assicurato;- per le malattie professionali.Questa garanzia è prestata sino a concorrenza del Massimaleper Sinistro indicato in Polizza, con il limite di 250.000euro per ogni dipendente infortunato.

Responsabilità civile del capo famiglia e del suo nucleofamiliareNel caso in cui l’Assicurato sia una persona fisica e risiedanell’Azienda Agricola, la Compagnia si obbliga a tenereindenne l’Assicurato e i familiari con lui conviventi (coniu-ge, figli maggiorenni e altri congiunti) di quanto siano tenu-ti a pagare, quali civilmente responsabili, per danni involon-tariamente cagionati a terzi nell’ambito della vita privata, inconseguenza di fatto accidentale proprio, dei figli minoren-ni, di minori anche se in affidamento temporaneo, nonchédegli addetti ai servizi domestici, baby sitter e persone allapari.Sono altresì compresi i seguenti rischi:- pratica di sport comuni, escluse le competizioni di caratte-re agonistico;

- conduzione della dimora abituale e saltuariadell’Assicurato, ivi compresa l’antenna televisiva;

- detenzione e uso di armi, compreso il loro impiego perl’esercizio della caccia.

CommittenzaLa Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato diquanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento(capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabilenella sua qualità di committente ai sensi dell’articolo 2049del Codice Civile dei suoi dipendenti in relazione alla guida

di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesiminon siano di proprietà od in usufrutto all’Assicurato od allostesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle per-sone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di sur-rogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili.Questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazionedi una Franchigia fissa di 250 euro per ogni Sinistro e valenei limiti territoriali dello Stato Italiano, dello Stato Cittàdel Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Estensione territorialeL’Assicurazione vale per i danni che si verifichino nei Paesidell’Unione Europea, nonché in Svizzera.

Delimitazioni ed esclusioni EsclusioniNon sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato nonchéqualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legalerappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am-ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap-porti di cui alla lettera a);

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza conl’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro odi servizio, nonché tutti coloro che, indipendentementedalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subisca-no il danno in conseguenza della loro partecipazionemanuale alle attività cui si riferisce l’Assicurazione.

Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione i danni:- da Furto e quelli a cose altrui derivanti da Incendio dicose dell’Assicurato o da lui detenute;- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esseequiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione dinatanti a motore e da impiego di aeromobili;- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impiantiche siano condotti od azionati da persona non abilitata anorma delle disposizioni in vigore e che comunque nonabbia compiuto il 16° anno di età;- a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quel-le trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;- alle scorte vive o morte del fondo, salvo i danni alle scor-te di terzi (anche se in consegna o custodiadell’Assicurato) derivanti da rovina totale o parziale degliimmobili ivi esistenti;- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico oscarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delleanzidette operazioni;- alle colture ed alle opere sulle quali si esplicano i lavori;- a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbri-cati dovuti ad assestamento, cedimento, franamento delterreno da qualsiasi causa determinati;- provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dallalegge;- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali diattività industriali, artigianali, commerciali, agricole o diservizi;

Pagina 15 di 18

- provocati alla pavimentazione stradale da macchine agri-cole su cingoli o su ruote non gommate;- conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o delsuolo; interruzione, impoverimento o deviazione disorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimentodi falde acquifere, di giacimenti minerari ed in generedi quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfrutta-mento;- da detenzione o impiego di esplosivi;- da smercio di prodotti;- conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali ofiscali;- provocati sotto l’influsso di sostanze alcoliche o stupefa-centi;- verificatisi in connessione con trasformazioni o assesta-menti energetici dell’atomo, naturali o provocati artifi-cialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,macchine acceleratrici, ecc.);- derivanti da contagi trasmessi da animali.

Franchigie e ScopertiPer ciascun danno:- a terreni e colture provocato da animali, la garanzia vieneprestata con una Franchigia di 100 euro;- a mezzi ed animali sotto carico e scarico, la garanzia vieneprestata con una Franchigia di 100 euro;- alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, lagaranzia viene prestata con una Franchigia di 100 euro;- a cose in genere, esclusi i Fabbricati, dovuto ad assesta-mento, cedimento, franamento del terreno, da qualsiasicausa determinato, la garanzia viene prestata con unaFranchigia di 250 euro;- a veicoli di terzi e/o dipendenti in sosta nell’areadell’Azienda assicurata, la garanzia viene prestata con unaFranchigia di 100 euro per Sinistro.

Garanzie Aggiuntive(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)

A - Stazioni di monta per conto terziLa garanzia è estesa ai danni derivanti dall’esercizio di stazio-ni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annes-se all’Azienda Agricola, esclusi i danni agli animali sottopo-sti alla monta.

B - Danni agli animali sottoposti alla montaLa garanzia è estesa ai danni derivanti dall’esercizio di stazio-ni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annes-se all’Azienda Agricola, compresi i danni subiti dagli anima-li di proprietà di terzi sottoposti alla monta con applicazionedi una Franchigia di 100 euro per ogni Sinistro.

C - Danni a condutture ed impianti sotterraneiA parziale deroga di quanto previsto alla voce “Esclusioni”del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” la garanzia è este-sa ai danni alle condutture e agli impianti sotterranei.Questa estensione di garanzia è prestata con la Franchigia

di 100 euro e con il massimo Risarcimento di 25.000 europer uno o più Sinistri nel corso di uno stesso periodo assi-curativo annuo.

D - Danni da interruzioni o sospensioni di attivitàLa garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni osospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commer-ciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti aSinistro indennizzabile a termini di Polizza.Questa estensione di garanzia è prestata con uno Scopertodel 10% per ogni Sinistro con il minimo di 250 euro e conil massimo Risarcimento di 25.000 euro per Sinistro e peranno assicurativo.

E - Lavoratori stagionaliA parziale deroga di quanto previsto alla voce “Esclusioni”del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, sono consideratiterzi le persone, non in rapporto di dipendenza conl’Assicurato, che collaborino con lo stesso per lavori stagio-nali di carattere temporaneo. Tale garanzia viene prestata peri soli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malat-tie professionali), sempre che dall’evento deriviall’Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibi-le d’ufficio e giudizialmente accertato, commessodall’Assicurato stesso o da suo dipendente del cui fatto eglidebba rispondere a norma dell’art. 2049 del Codice Civile.La garanzia è prestata sino a concorrenza del Massimale perSinistro indicata in Polizza con il limite di 250.000 europer ogni lavoratore stagionale infortunato.

F - Danni da IncendioA parziale deroga di quanto previsto alla voce “Esclusioni”del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” la garanzia valeanche per danni a terzi provocati da Incendio di cosedell’Assicurato o da lui detenute, escluso comunquel’Incendio di coltivazioni in genere, sino a concorrenza di50.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo previadeduzione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250euro per ogni Sinistro. Questa garanzia opera a secondoRischio qualora esista efficace copertura di responsabilitàcivile anche se prestata con Polizza Incendio o alla sezioneIncendio di questo contratto.

G - Danni da inquinamentoA parziale deroga di quanto previsto alla voce “Esclusioni”del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, limitatamente adAziende Agricole di estensione non superiore a 20 ettari econ numero complessivo di capi di bestiame adulto (bovino,suino ed equino) non superiore a 20, l’Assicurazione com-prende i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, del-l’acqua e del suolo, con il massimo di 25.000 euro per unoo più Sinistri occorsi nello stesso anno assicurativo.

H - Smercio di generi alimentariLa garanzia comprende i danni derivanti da smercio al det-taglio dei generi alimentari prodotti dall’Assicurato, anche sedallo stesso trasformati, purché il danno si verifichi entro unanno dalla vendita degli stessi e comunque durante il perio-do di validità del contratto.Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di esposi-zione della Compagnia per Sinistro e per anno assicurativo.

Pagina 16 di 18

I - AgriturismoLa garanzia è estesa all’attività di agriturismo svoltadall’Azienda assicurata nei modi e nei termini previsti dalleLeggi vigenti, per danni involontariamente cagionati a terzicompresi gli ospiti.L’Assicurazione vale per i rischi derivanti:- dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e delle strut-ture utilizzate per lo svolgimento dell’attività agrituristica,comprese piscine, campi da tennis, calcio, bocce e simili,nonché per i danni causati e/o subiti dalle persone ospita-te anche quando partecipano ai lavori dell’Azienda;

- dalla partecipazione da parte degli ospiti alle attivitàdell’Azienda Agricola;

- da attività ricreative, culturali e sportive, svolte a caratterenon professionale, gestite e/o organizzate dall’Assicurato,all’interno dell’Azienda Agricola;

- dall’attività di equitazione.L’Assicurazione vale anche per:- i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comun-que durante il periodo di validità dell’Assicurazione, daiprodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti adifetto originario dei prodotti stessi.Per i generi alimentari di produzione proprial’Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto ori-ginario del prodotto.Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garan-zia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor dura-ta della Polizza.

- i danni a veicoli a motore, natanti, roulottes e tende dacampeggio dei Clienti con esclusione dei danni da Furto,da Incendio, da mancato uso e di quelli alle cose in essicontenute;

- i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere comeprevisto dagli artt. 1783, 1784, 1785 bis del CodiceCivile, per sottrazione, distruzione, deterioramento dellecose consegnate o non consegnate. La somma massima digaranzia per ogni Cliente è limitata a 1.000 euro. Talelimite si intende automaticamente raddoppiato qualora glioggetti siano custoditi in cassaforte. Agli effetti dell’appli-cazione del limite di garanzia, i componenti di un medesi-mo nucleo familiare sono considerati un unico Cliente.Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da Incendioe da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura edi riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura,smacchiatura e simili.La garanzia non vale per denaro e valori, marche, titoli dicredito e oggetti preziosi.

In caso di SinistroObblighiIn caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scrittoall’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizzaoppure alla Compagnia nel termine di legge.L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdi-ta totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile versoprestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare

soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto noti-zia dell’avvio di inchiesta da parte delle autorità competentio quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento.

Gestione delle vertenze di danno - Spese legaliLa Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, lagestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudi-ziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designan-do, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i dirit-ti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico dellaCompagnia le spese sostenute per resistere all’azione pro-mossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pariad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il dannocui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta aldanneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripar-tite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispetti-vo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontratedall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essadesignati e non risponde di multe o ammende, né dellespese di giustizia penale.

Sezione Tutela legale

PremessaIn relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre2005, n. 209 e successive modifiche e in accordo con leopzioni consentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, laCompagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri diTutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in ViaEnrico Fermi 9/b – 37135 Verona, Tel. 045/8378901 - Fax045/8351023, sito web: das.it.A D.A.S., in via preferenziale, devono pertanto essere invia-te tutte le denuncie, i documenti ed ogni altra comunicazio-ne relativa ai Sinistri.

Cosa e come assicuriamoOggetto dell’AssicurazioneLa Compagnia assicura, nei limiti del Massimale previsto inPolizza e delle condizioni che seguono, il Rischio delleseguenti spese che si rendono necessarie per la tutela deidiritti dell’Assicurato:– le spese di assistenza stragiudiziale;– gli oneri per l’intervento di un legale;– gli oneri per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.);– gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte;– le spese di giustizia, in caso di condanna penale;– le spese liquidate a favore di controparte in caso di soc-combenza;

– le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dallaD.A.S.;

Pagina 17 di 18

– le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità edinamica dei Sinistri;

– le spese di indagine per la ricerca di prove a difesa;– le spese per la redazione di denunce, querele, istanzeall’Autorità Giudiziaria;

– procedure arbitrali.

Forme di garanziaProcedimenti civili e penali La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qua-lora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento del-l’attività dichiarata in Polizza:Garanzia Basea) subisca Danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di

terzi;b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo

o per Contravvenzione;c) debba sostenere controversie individuali di lavoro con

propri dipendenti regolarmente assunti e registrati nelLibro Unico del Lavoro;

d) subisca Danni extracontrattuali o sia sottoposto aProcedimento penale per Delitto colposo o perContravvenzione per eventi derivanti dalla proprietà odalla circolazione delle macchine agricole di proprietà.

Garanzia CompletaOltre a quanto previsto per la Garanzia Base che precede,debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pre-tese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, perle quali il valore in lite sia superiore a 250 euro e che sianorelative a:- locazione, affitto o proprietà degli immobili costituentil’Azienda Agricola identificati in Polizza ove viene svoltal’attività;

- forniture di beni o prestazioni di servizi da lui commissio-nate e/o ricevute;

- forniture di beni o prestazioni di servizi che lui stesso effet-tui a favore di propri clienti, compreso il recupero di cre-diti, con il limite di due vertenze per ciascun anno assicu-rativo.Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo inlite di cui sopra.

Persone assicurateOltre al Contraente (titolare o legale rappresentantedell’Azienda Agricola) sono assicurati, relativamente allegaranzie di cui ai capi a), b) e d) che precedono, anche ifamiliari/collaboratori ed i dipendenti.In caso di vertenza tra il Contraente ed altre persone assicu-rate, la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

Estensione Territoriale

La garanzia riguarda i Sinistri che insorgano e debbano esse-re processualmente trattati ed eseguiti:– in tutti gli Stati dell’Unione Europea, nonché in Svizzera,nell’ipotesi di diritto al Risarcimento di Danni extracon-trattuali o di Procedimento penale;

– in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di SanMarino, negli altri casi.

Delimitazioni ed esclusioni EsclusioniLa garanzia non vale per:- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;- eventi connessi alla proprietà o alla guida di imbarcazioni,aerei e veicoli a motore diversi dalle macchine agricole;inoltre, con riferimento ai veicoli a motore ammessi, lagaranzia non vale se:- il conducente non è abilitato o non è in possesso deirequisiti alla guida secondo la normativa vigente;- il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezzao sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotro-pe, ovvero gli siano state applicate le sanzioni a’ sensidegli artt. 186 e 187 C.d.S., o se è imputato di fuga odomissione di soccorso (art. 189 C.d.S.), o di un diver-so reato se questo è stato commesso in stato di ebbrez-za, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotro-pe o con omissione di soccorso;- il conducente guida il mezzo agricolo con patente nonregolare;- il mezzo agricolo non è coperto da regolare assicurazio-ne obbligatoria R.C.A.;- il mezzo agricolo è usato in difformità dall’immatrico-lazione;

- materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per iProcedimenti penali derivanti da violazioni di legge intali materie;- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;- controversie riferibili a beni immobili diversi da quelliidentificati al primo alinea della Garanzia Completa;- operazioni di acquisto, di trasformazione e di ristruttura-zione comportante ampliamento di volume di beniimmobili;- acquisto di beni mobili registrati;- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di AssicurazioniPrevidenziali e Sociali;- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclu-siva e concorrenza sleale;- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori;- controversie di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;- operazioni di trasformazione, fusione, partecipazionesocietaria.

Garanzia Aggiuntiva(operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

A - Procedimenti penali per Delitti dolosiNel caso di Procedimento penale per Delitto doloso, lagaranzia comprende le spese di difesa degli Assicurati pur-ché questi vengano prosciolti o assolti con decisione defi-nitiva.Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasicausa.La Compagnia rimborsa le spese di difesa sostenute quandola sentenza sia passata in giudicato.

Pagina 18 di 18

In caso di Sinistro

Insorgenza del Sinistro - Operatività della garanzia assicu-rativaIl Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momen-to in cui una delle Parti ha iniziato a violare norme legislati-ve o contrattuali.La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:– dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza, se sitratta di Risarcimento di danni extracontrattuali o diProcedimento penale;

– trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza, neglialtri casi.

Qualora la polizza sostituisca analoga copertura, la carenzadecorre dalla data di effetto della polizza sostituita.La garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti,accordi, contratti che, al momento della stipulazione dellaPolizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzio-ne o modifica fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in casodi interruzione del rapporto, l’insorgenza del Sinistro si identi-fica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.Le vertenze, promosse da o contro più persone assicurate edaventi per oggetto domande identiche o connesse, si consi-derano a tutti gli effetti Sinistro unico.In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate edovute al medesimo evento-fatto, il Sinistro è unico a tuttigli effetti.

Denuncia di Sinistro e libera scelta del legaleIn caso di Sinistro l’Assicurato deve darne immediata comu-nicazione, trasmettendo tutti gli atti o documenti di cui alsuccessivo articolo alla D.A.S. in via preferenziale o, subor-dinatamente, alla Compagnia.I sinistri denunciati oltre due anni dalla loro insorgenzacomportano per l’Assicurato la prescrizione del diritto allagaranzia.L’Assicurato, pena la decadenza dal diritto alla garanzia,deve immediatamente, e comunque entro il termine utileper la difesa, far pervenire alla D.A.S. o alla Compagnia noti-zia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario.Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicuratopuò indicare un legale - residente nella località ove ha sedel’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - alquale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentati-vo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. Lascelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fasestragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto diinteressi con la D.A.S. o con la Compagnia.

Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione dellagaranzia assicurativaL’Assicurato è tenuto a fornire alla D.A.S. tutti gli atti edocumenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spesesecondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché adassumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovesseropresentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Gestione del SinistroRicevuta la denuncia di Sinistro, la D.A.S. si riserva la facol-tà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti daessa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria defi-nizione della controversia.Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria unadifesa penale, la D.A.S. trasmette la pratica al legale designa-to secondo la previsione di cui alla “Denuncia di Sinistro elibera scelta del legale”.Le garanzie sono operanti esclusivamente per i Sinistri peri quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventiva-mente concordati con la D.A.S. per ogni stato della verten-za e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato si impegna arilasciare le necessarie procure.In caso di divergenza di opinioni fra l’Assicurato e la D.A.S.sulle possibilità di esito positivo o più favorevoleall’Assicurato del giudizio - in un procedimento civile o incaso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civi-le o penale - la questione, a richiesta di una delle Parti da for-mularsi per iscritto, può essere demandata ad un arbitrodesignato di comune accordo fra le Parti. Se un tale accordonon si realizza, l’arbitro viene designato dal Presidente delTribunale competente, su richiesta della parte più diligente.L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitratosaranno a carico della parte soccombente.Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo ocomposizione della vertenza devono essere preventivamen-te concordati con la D.A.S.; in caso contrario l’Assicuratorisponde di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trat-tazione della pratica.Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguen-te impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di bene-stare - i quali sono ratificati dalla D.A.S. che sia stata posta ingrado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.L’esecuzione forzata di un titolo è limitata a due tentativi.In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita allastesura e al deposito della domanda di ammissione del cre-dito. La garanzia si estende ai Sinistri insorti nel periodocontrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giornidalla cessazione della polizza. La D.A.S. non è responsabiledell’operato di legali e periti e non sostiene il pagamento dimulte o ammende.

Data ultimo aggiornamento: 6 Febbraio 2014

03.2

014

- P.

1650

Zurich Insurance plcSede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, IrlandaRegistro del Commercio di Dublino n. 13460Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 MilanoTelefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968Rappresentante Generale per l’Italia: C. CandiaIndirizzo PEC: [email protected]