Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti · 2012. 12. 6. · 3 NOTIZIARIO A.N.M.A....

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Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti Articolo 1 bis: storia di un colpo di mano La sorveglianza sanitaria dei lavoratori temporanei NEWS: Decreto 25/2002: protezione da agenti chimici Notiziario ANMA - Rivista trimestrale dell’Associazione-Milano - febbraio 2002 - Anno 9, Numero 4/2001 - Spedizione in Abbonamento Postale 70% Filiale di Milano

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Associazione NazionaleM e d i c i d ’ A z i e n d ae C o m p e t e n t i

Articolo 1 bis: storia di un colpo di mano

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori temporanei

NEWS: Decreto 25/2002: protezione da agenti chimici

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NOTIZIARIO A.N.M.A.N° 4/2001

Associazione Nazionale Medicid’azienda e CompetentiSede e redazione MilanoVia San Maurilio, n° 4

tel. 02/86453978 - fax 02/72002182e-mail: [email protected]

DIRETTORE RESPONSABILE:Daniele Luè

DIRETTORE:Giuseppe Briatico-Vangosa

Comitato di Redazione:Gino Barral - Danilo Bontadi (coordinatore)Umberto Candura - Piero PatanèQuintino Bardoscia - Azelio De SantaGianni GiglioliRealizzazione grafica:CUSL Nuova Vita ScrlTipografia:Società Cooperativa Tipografica Scrl - Padova

Presidente: Giuseppe Briatico-VangosaVice Presidente: Tommaso RemondelliSegretario: Guglielmo d’AllioConsiglieri: Roberto Arcaleni, Quintino Bar-doscia, Gino Barral, Danilo Bontadi, GilbertoBoschiroli, Umberto Candura, Terenzio Cassi-na, Armando Fiorillo, Francesco Gazzerro,Maria Teresa Iacovone, Nicolò Iavicoli, NinoSanterni

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E 68(DA VERSARE CON C.C.P. N. 11199205)

SEZIONI TERRITORIALI:ABRUZZO: Segr. Rita Vecchiola - Via Matteo daLeonessa, 14 - 67100 L’Aquila tel. 0862 26951CAMPANIA: Segr. Francesco Gazzerro - Via Stazio,13 - 80123 Napoli - tel. 081 7146183 fax 0817142025EMILIA ROMAGNA: Segr. Gabriele Gherardi - ViaG. Dagnini, 28 - Bologna tel. 051 6230896 e-mail:[email protected]: Segr. Salvatore Taliercio - Via Manfredi Azzarita, 184 - Roma tel. 06 33261809 - 0636868910 e-mail: [email protected]: Segr. Daniele Ditaranto c/o sede ViaS. Maurilio, 4 - 20123 Milano tel. 02 86453978 fax02 72002182MARCHE: Segr. Roberto Arcaleni - Piazza GiovanniXXIII° - 60033 Chiaravalle (AN) tel. e fax 071741837PIEMONTE: Segr. Riccardo Verrua - Via Del Carmi-ne, 4/B Casale Monferrato - (AL) tel. 0142 454145PUGLIA e LUCANIA: Segr. Claudio Paci - Via I.Bernini, 19 Bari tel. 080 5043790 fax 0803483779 e-mail: pacicla @tin.itTRENTINO ALTO ADIGE: Segr. Azelio De Santac/o Progetto Salute - Via Milano, 118 Trento tel.0461 912765 e-mail: [email protected]: Segr. Anselmo Farabi - Via dei Cappuci-nelli, 22 - 06100 Perugia tel. e fax 075 43436TRIVENETO: Segr. Piero Patanè - Via Nazareth, 2 -Padova tel. 049 850377 fax 049 850549 e-mail:[email protected]

RAPPRESENTANZE:FROSINONE: Segr. Antonio Palermo - Via G. Mat-teotti, 29 - 03023 Ceccano (FR) tel. 0775 600664fax 0775 621128MASSA CARRARA: Segr. Maurizio Bonci MediciFobbs c/o BIC Via Dorsale, 13 - 54100 Massa tel.0585 791149 fax 0585 7987257REGGIO EMILIA: Segr. Paolo Formentini - Via Ce-cati, 13/G - Reggio Emilia tel. e fax 0522 326285TARANTO: Segr. Massimo Sabatucci - Via C. Battisti,164 - 74100 Taranto tel. 099 4773840

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In copertina: DOMENICO DIBARTOLO - La costruzione dell’ospedale di Siena (1443)

a nervo scopertoArticolo 1 bis: Storia di un colpo di mano.La posizione dell’ANMA: una storia che non arretra pag. 5A Belgirate pag. 6Breve cronistoria dell’attività di tutela del Medico Competenteiscritto all’ANMA pag. 7Intervento del Ministro Sirchia sull’Art. 1 bis pag. 7Il medico competente in regime di concorrenza pag. 9lettere in redazione pag. 12dalle sezioni territoriali pag. 13ultime dalla rete pag. 15contributiLa sorveglianza sanitaria dei lavoratori temporanei pag. 17leggi e sentenze pag. 21esperienze e materiali di lavoroQuali strategie, quali strumenti per la prevenzione del mobbing pag. 22Legionellosi: esperienza di gestione e controllo del rischioin un presidio sanitario - ruolo del medico compentente pag. 25Screening clinico funzionale del rachide in una popolazionedi facchini e magazzinieri a confronto con il gruppodi controllo proposto dalle linee guida del D.L. 626/94 pag. 28è successo a....Trento - Rischi nelle lavorazioni alpine del legno pag. 30ultima oraDecreto 25/2002: protezione da agenti chimici pag. 33da leggere in poltrona pag. 34

Pànta RhêiPànta rhêi, tutto scorre, tutto si modifica, “non potrai mai bagnarti due volte nelle stesse acque dellostesso fiume”. Così affermava il pensiero di Eraclito di Efeso, filosofo Greco vissuto tra il 550 ed il 480a.C., nella sua opera Sulla Natura di cui sono rimasti parecchi frammenti. Per Eraclito la realtà è unità dicontrari che si realizza nel divenire che è l’essenza stessa del reale. Il logos è l’armonia segreta dei con-trari, è la loro coincidenza, così come coincidono l’inizio e la fine di un circolo. Il logos è anche la ragionefamiliare dell’esperienza comune, dai più inascoltato perchè non comprendono ciò che si trovano di fron-te né lo sanno discernere quando lo abbiano appreso da altri, ma credono di saperlo.Al pensiero di Eraclito viene contrapposto quello di Parmenide di Elea, attivo negli ultimi anni del V secoloa.C., definito filosofo dell’essere, dell’identità e dell’immobilità, come deriva dal suo poema didascalicoSulla Natura, diviso in due parti dedicate alla verità (aletheia) e all’opinione (dôxa).Perchè questo spreco di cultura filosofica da supermercato, si chiederà il lettore a buona ragione. Non hotovato di meglio per commentare l’articolo 1 bis: pànta rhêi.All’interno di questo numero troverete con dovizia di particolari la cronaca degli avvenimenti che abbiamoseguito passo passo a partire dal 13 dicembre, giorno in cui è comparso un trafiletto sul Sole 24ore; lacronaca delle iniziative concordate con le altre Associazioni che riuniscono i medici del lavoro; della duegiorni di Belgirate dove il nostro direttivo assieme ai segretari territoriali ha messo a fuoco la nostra politi-ca.Non mi dilungo quindi su questi argomenti, vorrei solo invitare tutti alla concretezza.Il medico d’azienda, competente, ha radici profonde, vigorose, che non si addentrano in territori privile-giati. Il nostro unico privilegio è la nostra cultura, la nostra formazione, la nostra serietà professionale e lanostra qualità professionale, qualità che vengono messe in discussione ora a ragione, molto più spessopro domo sua.La qualità della nostra attività professionale è stata e sarà il cavallo vincente che noi come Associazionedobbiamo promuovere presso i nostri clienti e fruitori, ma che ciascun Associato deve testimoniare quoti-dianamente.Il nostro essere e la nostra identità stanno nel Codice di comportamento: l’immobilismo è accettabile so-lo per questi principi. Per il resto pànta rhêi.Non facciamoci scoraggiare da qualche potatina. Impegniamoci tutti, tanti e numerosi a convogliare l’ac-qua della nostra disciplina e della nostra esperienza associativa verso le radici annose del medico d’a-zienda, competente.Oggi è tempo di articoli, a noi è … toccato l’1 bis. Risponderemo all’invito di “fare proposte concrete”che il Ministro Sirchia ha lanciato al medico competente ed alla Medicina del lavoro più in generale lunedì4 marzo u.s. in occasione delle celebrazioni del centenario della Clinica del Lavoro di Milano. Forse ad al-tri … toccherà qualche altro articolo dal 776 in avanti.Nel frattempo su con la guardia, senza però fare barricate o alzare steccati. Le 5 giornate di Milano, di cuiricorre il 154 anniversario tra qualche giorno, forse non sono più attuali. Oggi il gioco è più sottile e richie-de l’impegno forte del nostro direttivo e dei nostri segretari in solido, che però è poca cosa senza una for-te e decisa presenza degli associati.Vi attendo numerosi ad Ancona dal 20 al 22 giugno, di quest’anno ovviamente!

Il PresidenteGiuseppe Briatico-Vangosa

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• il rischio che un ricorso a livelloeuropeo, ove non esiste una figuradi medico competente come quel-la delineata in Italia, potesse tra-dursi in un boomerang

• il passaggio di un abile messaggiopolitico di connotazione della medi-cina del lavoro come disciplina di“sinistra” (e pensare che fino a po-co tempo fa eravamo i“medici dei padroni” …).

Contemporaneamentevenivano promosse altreiniziative verso le istitu-zioni: alla iniziale letteradel 17 dicembre 2001 alMinistro Sirchia e al Pre-sidente della 12ª Com-missione Igiene e SanitàDr. Tomassini, è seguitol’esposto del 4 gennaio2002 al Presidente Berlu-sconi e ai Ministri Sirchiae Maroni e, successiva-mente, il documento con-giunto di tutte le Socie-tà/Associazioni italiane diMedicina del Lavoro del 5febbraio 2002 rivolto atutti i deputati, senatori ed europar-lamentari italiani, ai Ministri Sirchia eMaroni e agli organi di stampa.Man mano che i fatti evolvevano, itesti delle comunicazioni informativedel Presidente e di queste iniziativevenivano messi sul nostro sito.Il 24 febbraio u.s. il Consiglio Diretti-vo dell’ANMA allargato ai Segretariregionali si è riunito a Belgirate perdefinire in un documento di consen-so le azioni da intraprendere a livelloterritoriale e centrale in relazione al-l’approvazione dell’art. 1 bis. È usci-ta l’immagine di un’associazioneche è viva e reattiva, ma mai comein questo momento necessita dellapartecipazione e dell’impegno ditutti i soci. È opinione comune chenon è assolutamente il momento difarsi prendere dallo scoramento. Èinvece l’ora di cominciare a pensareseriamente a quello che ogni medi-co competente può fare per l’Asso-ciazione in termini di proselitismo, dicontributi professionali e di migliora-mento della sua immagine.Alcuni dei contatti avuti hanno coin-volto le parti sociali (Confindustria eOO.SS.): pur con diverse motivazio-ni e sfumature entrambe hanno sot-tolineato la scarsa visibilità in azien-da del medico competente auspi-cando una rivisitazione del suo ruolo

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che sono fondamentali per la qualitàdella nostra mission.Infatti se si analizza schematica-mente il flusso della nostra attività inazienda, si deve constatare che lasua efficacia/efficienza dipende dal-la qualità/quantità di informazioni(input) ricavate dalla conoscenzadell’azienda o ricevute da essa che

Articolo 1 bis: storia di un colpo di mano.La posizione dell’ANMA:una storia che non arretra

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I fatti sono noti: con l’art.1 bis dellalegge 8 gennaio 2002 n 1, derivantedalla conversione in legge del decre-to legge 12 novembre 2001 n 402recante disposizioni urgenti in mate-ria di personale sanitario, è statomodificato l’art. 2 (Definizioni), com-ma 1, lettera d), numero 1 del D. Lgs.626/94 estendendo la possibilità disvolgere l’attività di medico compe-tente anche agli specialisti in igienee medicina preventiva e in medicinalegale e delle assicurazioni.Si è trattato di un blitz molto bencongegnato. Con il giusto tempismo(coincidenza con l’approvazionedella Legge Finanziaria, concomi-tanza con le feste natalizie) sette se-natori della 12ª Commissione Igienee Sanità del Senato hanno inserito ilprovvedimento nel d.d.l. dedicatoall’individuazione delle modalità perrisolvere il problema, urgente e rea-le, della carenza della disponibilità diinfermieri professionali.Il risultato è stato che l’art. 1 bis nonè stato oggetto di dibattito parla-mentare. Anche il tentativo di met-terlo in discussione, promosso allaCamera da alcuni deputati, è aborti-to di fronte all’esigenza di approvarerapidamente la legge, pena la deca-denza dei termini concessi per l’ap-provazione e la conversione in leggedi un decreto legge.Conseguentemente la stragrandemaggioranza dei parlamentari havotato senza essere a conoscenzadel contenuto dell’art. 1 bis e la leg-ge è passata con un consenso prati-camente totale.La manovra furtiva e silenziosa, frut-to di una precisa regia e di un pianoben architettato, non ha consentitodi intervenire né con una azione pre-ventiva, né, dopo l’iniziale approva-zione al Senato, per bloccare il com-pletamento dell’iter parlamentare escongiurare la definitiva approvazio-ne del provvedimento.Infatti l’ANMA, autonomamente o insinergia con la CIIP e la SIMLII, hada subito attivato numerosi contattiistituzionali dai quali tuttavia emer-geva:• la regolarità del percorso legislati-

vo• l’atteggiamento favorevole del Mi-

nistero della Salute verso il prov-vedimento

• l’impossibilità di annullarlo se noncon un altro decreto legge abroga-tivo o di modifica

segue >>

nella direzione di un accrescimentodella sua cultura d’impresa. In parti-colare si coglie che l’immagine chequeste parti sociali/clienti hanno delmedico competente è quella del vi-sitatore e certificatore, di un medicoche morde e fugge, che partecipa epropone poco. Così il Sindacato silamenta specialmente della scarsapropensione a relazionarsi con iRLS, mentre Confindustria critica lanostra incapacità a svolgere un ruo-lo più consulenziale.

QUALCHE CONSIDERAZIONESostanzialmente questi clienti ci chie-dono di fare emergere l’originalitàdella nostra esperienza professionaledi medici che operano in una aziendae non in uno studio o in un repartoospedaliero, rimarcando il fatto che ilrapporto che dà specificità alla nostraattività non è tanto quello con il pa-ziente ma quello con l’azienda.La cura di questo rapporto, la co-struzione di una rete di relazioniaziendali è d’altra parte fondamen-tale per sviluppare ed affinare le dotidi comunicazione e cooperazione, lecapacità gestionali, di mediazioneculturale e di problem solving …,che non ci hanno insegnato durantela scuola di specializzazione, ma

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medici competenti” che si trovereb-bero quindi coinvolti in un percorsogià avviato di qualificazione e di con-sapevolezza professionale.Il processo di qualificazione profes-sionale non potrà essere finalizzatosoltanto all’affinamento, seppur sa-crosanto, degli aspetti tecnici e ope-rativi della nostra attività, ma dovràanche essere permeato dalle esi-genze ed aspettative dei nostriclienti al fine di sviluppare una nuo-va specificità professionale che daun lato deve migliorare la nostra im-magine/credibilità verso il cliente e,dall’altro, creare un gap culturalecon chi si cimenterà nel nostro me-stiere non avendone la “storia”. �

integrate, processate ed elaborateportano alla produzione (output) diaccertamenti, pareri, relazioni, con-sulenze, in-formazione …. Ma laqualità degli input e dell’output nondipende anche dal sapersi “relazio-nare” con l’azienda?Questa operazione, a cui bisognadedicare tempo, impegno e che nonsempre ha successo, mal si conciliacon il “visitificio” e che, ovviamente,non è facile perché presuppone l’e-mergere e il mantenimento di unadomanda di qualità in un momentoin cui si è indotti a ritenere che nonsia proprio la qualità nel nostro me-stiere quello che interessa al cliente.Se non riusciremo a schiodarci rapi-damente dall’immagine di un ruolopuramente notarile e “mordi e fuggi”,senza valore aggiunto, che sicura-mente molti clienti per comodità, sal-vo poi criticarci, ci attribuiscono, pro-ponendoci invece alle aziende conun ruolo più “strutturato”, tra qualcheanno, se nulla nel frattempo cambiaa livello normativo, quando, con lamodificazione dei piani di studi dellescuole di specializzazione in igiene emedicina legale, anche gli igienisti edi medici legali avranno maggioricompetenze tecniche, quali specifici-tà ci differenzieranno dai colleghi agliocchi pragmatici del cliente?Sicuramente con il nuovo scenariocreato dall’1 bis tutti ci sentiamocolpiti nella nostra dignità professio-nale, ma non dobbiamo avvilirci edobbiamo invece reagire, cercandodi cogliere l’occasione per porre ri-medio agli errori fatti e dare così unaconnotazione di positività alla sfidache abbiamo di fronte.Certamente i contatti istituzionali e,soprattutto, con il mondo politico nonsono stati adeguati e pertanto la lororipresa è una azione fondamentale.Tuttavia dobbiamo essere consci chenon possiamo affidare le nostre rea-zioni e le nostre speranze solamentea queste iniziative in quanto i risultatisono incerti e lontani nel tempo.

È ognuno di noi che deve avere unoscatto di orgoglio professionale rim-boccandosi le maniche per intra-prendere senza indugio la stradadella ricerca e del miglioramentodella qualità nella sua attività.Infatti dobbiamo essere consapevoliche laddove la specificità di un ruolonon è più salvaguardata da una nor-ma legislativa, il perseguimento dellaqualità è l’unica strategia possibilesia a breve termine, in quanto sotto-linea le differenze tra noi e gli “altri” eda di noi una immagine positiva al-l’opinione pubblica ed alle istituzioni,che a medio-lungo termine anchequando gli eventi portassero l’Asso-ciazione a doversi aprire ai “nuovi

Documento di consenso

La riunione del direttivo ANMA allargata ai segretari regionali del23/24 febbraio 2002 in relazione alla approvazione dell’art. 1 Bis hadefinito le seguenti azioni:

TERRITORIALI1. Riunione con gli iscritti presentando una cronistoria della attività di

tutela che la Associazione ha sviluppato nei confronti della figuraprofessionale, dalla definizione di medico competente a tutt’oggi,con particolare enfasi sulla cronaca serrata riguardante i fatti da di-cembre 2001 ad oggi.

2. Contatti con parti sociali, istituzioni e politici per sollecitare even-tuali soluzioni del problema con libertà di azione e con responsabi-lità del Segretario Territoriale.

CENTRALI1. Analisi dei pareri tecnici disponibili in merito alla legittimità del-

l’ART 1 Bis e ricerca delle strade percorribili attraverso propri con-sulenti

2. Partecipazione ai tavoli di consultazione istituzionali. Ruolo attivocon CIIP e contatti con SIMLII, parti sociali, FNOM, COPIT, Magi-stratura

3. Accelerare la conclusione dei percorsi formativi e l’accreditamentosecondo modelli interassociativi. Partecipare a commissione SIM-LII per la promozione dei nostri modelli di accreditamento

4. Definizione dei contenuti del percorso di formazione per validare li-nee guida e strumenti operativi.

Il lavoro si è svolto in un clima di grande collaborazione e professionalità. L’allargamentoai segretari territoriale ha finalmente dato concretezza alla condivisione di un program-ma di azione che dal centro raggiunga efficacemente la “periferia” sempre più capillar-mente.Ecco alcuni impegni, per così dire “spiccioli”, che è necessario chiudere in breve tempo:1) raccogliere gli indirizzi di posta elettronica in modo da rendere tempestiva, rapida ed

efficace la comunicazione con i soci.2) informare tutti i soci che il sito esiste e funziona. Abbiamo la tecnologia, disponiamo di

risorse e attendiamo ora le ulteriori osservazioni per rendere il sito sempre più operativo.3) convocare a breve riunioni a livello territoriali per informare della vicenda relativa al-

l’art. 1 bis, evento che però,è bene ricordare, ha avuto un puntualissimo aggiornamen-to in tempo reale sul nostro sito ANMA.

Da tutti gli intervenuti è stato affermato che l’ANMA non è in svendita a meno che i soci nondecidano di disertarla. Gli allarmismi, l’emotività e gli isterismi fanno solo il gioco dei nemi-ci. È necessario creare un ANMA più numerosa è anche più forte, fermi restando gli impe-gni di sviluppo assunti a Belgirate con il programma d’azione che abbiamo approvato.

A Belgirate

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presente il Vice Presidente Dott. Guidi.A completamento del quadro va se-gnalata la nostra diretta partecipazio-ne, nell’ambito CIIP, ad un incontrocon il COPIT, Ente Parlamentare bi-partizan,tenutosi a Roma nel Dicem-bre u.s., durante il quale abbiamo po-sto le basi di un nostro intervento tec-nico-legislativo nella stesura del nuo-vo Testo Unico allo studio presso lecommissioni di Camera e Senato.Infine la tutela del Medico Competen-te è stata al centro della riunione del23 e 24 Febbraio del direttivo e dei se-gretari regionali dell’Associazione chehanno concordato nel documento diconsenso, tra l’altro, di analizzare i pa-reri tecnici disponibili in merito alla le-gittimità dell’art. 1 bis attraverso i pro-pri consulenti tecnici che possano in-dicarci eventuali percorsi per difende-re i nostri diritti.Tali pareri saranno al centro della dis-cussione assembleare di Ancona2002.Intanto ferve l’attività intorno agli altritemi congressuali identificati analizzatie proposti sempre con l’obbiettivo dicrescere,offrire percorsi di formazionee qualificazione tali da garantire il defi-nirsi di una figura di Medico Compe-tente ANMA integrato nei sistemiaziendali ma mai dimentico della pro-pria estrazione culturale e del proprioruolo sociale, tale che possa esserefacilmente spesa in una sempre piùdifficile strategia di tutela.E questo ,si capisce facilmente,nonpuò avvenire senza il consenso e lapartecipazione appassionata dei col-leghi tutti della base. �

A cura di Armando FiorilloTommaso Remondelli - Salvatore Taliercio

su incarico del Direttivo

Breve cronistoria dell’attività di tutela delMedico Competente iscritto all’ANMACome si legge dall’art. 2 dello statutoAssociativo l’ANMA è stata costituitacon lo scopo di tutelare la figura delMedico Competente e di promuovernela definizione dello stato giuridico e tut-te le iniziative tendenti a garantirne l’ag-giornamento e la formazione perma-nente; tutti coloro che hanno gestito ilruolo di segreteria e presidenza e tutti iconsiglieri che si sono avvicendati han-no sempre impegnato le proprie ener-gie al perseguimento di questo obbiet-tivo anche e soprattutto quando,comein questo momento, il risultato di tuttiquesti sforzi sembra sfuggirci.Già prima della pubblicazione delleleggi di recepimento della normativacomunitaria l’Associazione, ereditan-do le radici culturali della Clinica delLavoro, si impegnava a scrivere le li-nee guida dell’attività professionaleattraverso il manipolo dei medici lom-bardi facenti parte del Glama,che tro-vava il proselitismo dell’area campanafino ad arrivare alla diffusa rete deigiorni nostri sempre perseguendo laricerca di un comun denominatoreche consentisse la caratterizzazionedi un medico aziendale con un DNAche potesse essere tutelato in tutte lesedi istituzionali.A questo scopo gruppi di lavoro deldirettivo hanno sviscerato nei primianni 90 i compiti e le responsabilitàprofessionali del M.C. studiando varitipi di contrattualizzazione delle pre-stazioni e promovendo la individua-zione di tariffe riconosciute dagli Ordi-ni dei Medici.Subito dopo la pubblicazione delD.Lg. 277/91 sulla Gazzetta Ufficialedel 15.8.91 fu portato il primo attaccoa quella che grazie ai nostri sforzi erafinalmente diventata una categoriacon la richiesta, poi approvata all’una-nimità dal Senato, che “ove possibi-le” il Medico Competente dovesseessere di struttura pubblica.Ovviamente in breve tempo la compo-nente “privata” dei Medici Competentisarebbe stata cancellata.La nostra Associazione, senza l’aiutodi nessuno (Parti sociali, mondo acca-demico, ecc), si mosse e, contattandodi persona Senatori e Deputati di varieregioni e colore politico, forte del pa-rere di un noto costituzionalista, riuscìa far comprendere le proprie ragionitanto che fummo invitati a parlarnepiù volte anche in commissione lavorodella Camera.Il risultato fu che il tentativo di esclu-derci naufragò e la dicitura “ove pos-sibile” sparì definitivamente.Nello stesso periodo grandi sforzi fu-rono fatti per accrescere la nostra visi-

bilità all’esterno,uscendo e poi rien-trando nella Consulta, sempre persottolineare la nostra individualità edautonomia di pensiero (oggi siamo au-torevolmente nell’esecutivo), e inse-rendo nostri rappresentanti nel diretti-vo SIMLII.Sempre attenti all’evolversi deglieventi (molte energie sono state pro-fuse solo per sventare manovre ten-denti al ridimensionamento delle areedi nostra competenza) fummo ascol-tati anche dalla XI Commissione diCamera e Senato, Presidente Sen.Smuraglia, nel merito dell’indagine co-noscitiva ai fini della piena attuazionedel Dlgs 626/94 dimostrando, nonsenza fatica, “la piena adeguatezzaquantitativa e qualitativa dei medicicompetenti attualmente disponibiliin Italia”.A seguito dell’ormai noto art. 1 bis,tramutato in legge n. 1/2002, il qualeallargava la figura di medico compe-tente agli specialisti in igiene e medici-na legale, l’ANMA, in accordo con al-tre Associazioni di Medicina del Lavo-ro (SIMLII, AUML, AIMPLS, AIRM, AN-MELP, CIIP, CNSML, SNOP, ecc.), èentrata a far parte di un Comitato Ese-cutivo per esporre le proprie ragioninelle sedi opportune.Il 4 gennaio 2002, per verificare gli in-terventi atti a sventare l’approvazionedella norma proditoria, ed il 5 febbraio2002, per coordinare i ricorsi e le atti-vità di protesta, vi sono state due ri-unioni del Comitato presso l’ISPESL aRoma a cui abbiamo partecipato atti-vamente; sono seguiti un incontro indata 30/01/2002 a Roma presso laSede della CISL, presenti i responsa-bili nazionali salute e sicurezza dellatriplice sindacale; un incontro in data13/2/2002 a Roma con Confindustria,

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INTERVENTO DEL MINISTRO SIRCHIA, SULL’ART. 1 BISNELL’AMBITO DELLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO

DELLA CLINICA DEL LAVORO DI MILANOIl 4 marzo 2002, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano si è cele-brato il secondo evento dei quattro programmati per il centenario della struttu-ra sanitaria più antica nel mondo per lo studio, la cura e la prevenzione dellemalattie da lavoro.Nella mattinata è intervenuto il Ministro della Salute Prof. Girolamo Sirchia cheha portato il suo saluto congratulandosi per il raggiungimento dei cento anni diattività della Clinica del Lavoro di Milano.Riferendosi alle recenti polemiche sull’art. 1 bis della legge n 1 dell’8 gennaio2002, il Ministro ha auspicato per la medicina del lavoro italiana un “new deal”incentrato su un maggiore interesse anche verso i problemi ambientali per iquali è crescente la sensibilità dell’opinione pubblica.Il Prof. Sirchia ha quindi invitato i medici del lavoro a formulare delle propostesull’art. 1 bis e a cooperare nello sforzo che si sta intraprendendo per la razio-nalizzazione e la semplificazione della normativa nazionale in materia di sicu-rezza e salute nei luoghi di lavoro.

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contratto di collaborazione sotto-scritto con l’azienda (si sospetta cheil contratto sia stato quantificato dalDatore di lavoro in modo unilaterale,senza valutare preventivamente lareale, ed opportuna, portata dell’at-tività sanitaria all’interno dell’azien-da) o d’accettazione soggettiva - piùo meno volontaria - ad operare informa ridotta, in regime “concorren-ziale”, limitatamente ad alcune inda-gini o collaborazioni sanitarie, co-munque entro un’interpretazione al-quanto ristretta e formale dei limitiprevisti dell’obbligo legislativo.

Ebbene, in questo contesto, allar-gando la disponibilità e concorrenzadi mercato, relativa all’offerta di col-laborazione di specialisti inquadra-bili in potenziali medici competenti,non si rischia di rendere più sogget-ta solamente a mere valutazionieconomiche la stessa efficacia ope-rativa del medico in oggetto? Quin-di, permettendo ai datori di lavoro di“giocare ancora più al ribasso” diquanto già non fanno, chiedendo(ed ottenendo) prestazioni anchemolto lontane da una precisa rispo-sta “professionale”.

A questo punto mi permetto ancheun suggerimento, per arrivare a re-

Il medico competentein regime di concorrenza

a nervo scoperto

La sorveglianza sanitaria effettuatadal Medico Competente oggi èun’importantissima branca dellamedicina, strutturata come unacomposita attività di prevenzione eprotezione dai rischi lavorativi che sibasa sul controllo sanitario periodi-co dei lavoratori, inseriti nel conte-sto dell’ambiente in cui operano,con l’obiettivo di proteggere la lorosalute e prevenire le malattie corre-late al lavoro o che possono essereaggravate dalla specifica attività la-vorativa.

Prevenzione e protezione. Ecco ifondamenti su cui si basa l’attivitàdel Medico d’azienda: da una parteesso deve attuare concreta preven-zione dai rischi lavorativi, intervenireprima che vi sia l’evidenza patologi-ca su cui necessita l’intervento cu-rativo di natura clinica (va precisatoche quest’ultimo non s’inserisce, alivello sanitario aziendale, né nell’at-tività di prevenzione, né in quella diprotezione), adottando sistematicirilevamenti di natura epidemiologi-ca, tossicologica ed eziologica siasull’individuo che sul gruppo omo-geneo di lavoratori (interessati allostesso problema).Questi rilevamenti sanitari devonoessere mirati a: giudizi d’idoneità amansione, collaborazioni per l’indi-viduazione dei sistemi di sicurezzae protezione di natura collettiva edindividuale, verifica degli effetti ne-gativi delle patologie “perdute” e“del futuro” (oramai estremamenteattuali) collegate all’attività lavorati-va, nonché raccolta dati per l’indivi-duazione di nuove e sconosciute.Non va sottovalutato come il con-trollo dello stato di salute dei lavo-ratori può anche essere visto comemezzo (una vera e propria carta diqualità), tra gli altri enunciati dalD.Lgs. 626/94, per verificare, sullastessa persona posta in analisi, l’ef-ficacia delle misure di prevenzioneadottate in azienda, per individuareed anticipare ulteriori fattori di ri-schio, nonché per prevenire le con-seguenze dannose a carico del la-voratore.

Rimanendo nel tema in oggetto, ilD.Lgs. 626 ha nel proprio titolo ilconcetto di “miglioramento”, questoimplica una visione a “tutto campo”della prevenzione sanitaria, la qualenecessita di conoscenze che non

possono essere ascritte ad una solaspecializzazione.Per questo motivo il Medico compe-tente dovrebbe divenire il centro diuna rete di “contatti esterni” (medi-co di famiglia, medici specialisti,esperti di vario tipo, interni ed ester-ni l’azienda, rappresentanze sinda-cali, esperti delle risorse umane, so-ciologi, ecc.) in quanto, consideratala diversità e polivalenza delle que-stioni aziendali - spesso strettamen-te collegate a quelle di natura socia-le - e delle soggettività dei lavorato-ri, non può essere il medico del la-voro a diventare esperto di tutte lequestioni prima elencate (o crederedi poterlo diventare) ma, in una vi-sione di prestazione sanitaria diqualità, esso deve acquisire le capa-cità, date dalla conoscenza, struttu-re, mezzi e collegamenti, che glipossano consentire d’accedere an-che a canali relazionali e collaborati-vi in grado di dargli supporto nellaricerca della soluzione o del migliorpercorso d’indagine ed interventonel proprio campo.In questo contesto è incomprensibi-le il recente allargamento delle“specialità” previste dal D.Lgs. 626,relative alla possibilità di ricoprirel’incarico di Medico competente,agli Igienisti ed ai Medici legali - damolti RLS visti come “nodi” fonda-mentali della rete d’esperti neces-saria all’attività sanitaria d’azienda(come, per esempio, gli psicologiper le malattie collegate allo stresso i fisioterapisti per l’intervento suiDMS) ma non specializzazioni ingrado di dare risposte precise sulposto di lavoro -, difatti è indiscus-so che ad ogni specializzazione sa-nitaria sottende una propria dignitàprofessionale, ma confondere i ruolilegati ad ogni singola specialità puòessere, per certi versi, dannoso epericoloso.

Inoltre, nei confronti d’esperienze in-dividuali tra RLS, avvenuti all’internodel coordinamento di Ferrara CASUILCEM, sono emerse, piuttostochiaramente e per diffuse situazioninel territoro (quasi esclusivamente inpiccole aziende sotto ai 50 addettima anche in qualche realtà di mediadimensione), ipotesi di limitazioni alsupporto operativo del Medicocompetente, probabilmente imputa-bili agli esigui, o meglio “non suffi-cienti”, finanziamenti concessi dal

segue >>

Una difesa del medicocompetente specialista inMedicina del lavoro e unriconoscimento, da partedel mondo sindacale, deirequisiti professionalinecessari allosvolgimento del nostro“mestiere”.Una serie diconsiderazioni suipossibili effetti negativi aseguito della modificadell’art. 2 del DL 626 fatteevidentemente da unlavoratore che con imedici competenti ci halavorato a fianco.

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golamentare e moderare queste pe-ricolosissime “concorrenze al ribas-so”: perché i professionisti in questocampo non trovano il modo, ancheattraverso il coinvolgimento delleIstituzioni locali nonché dei RLS eSindacati (per esempio arrivando a

far sottoscrivere impegni contrattua-li alle associazioni datoriali), d’indivi-duare precise autoregolamentazioni,basate su standard minimi da ri-spettare obbligatoriamente e daproporre ai potenziali “clienti” qualiriferimento deontologico professio-

nale del futuro medico competenteaziendale incaricato?O meglio, perché non interviene ilGoverno, legiferando in questo sen-so, senza creare confusione su diuna situazione già per suo conto ab-bastanza critica?Non sarebbe il caso di valutare at-tentamente quale utilità possa arre-care al sistema sanitario aziendalel’ultima modifica al D.Lgs. 626?

Per concludere con una battuta, nons’offendano gli specialisti in Medici-na legale ma, … forse sarà sicura-mente più precisa, però si fa ben fa-tica a credere che un’autopsia pos-sa servire al lavoratore sia per lapropria abilitazione a mansione, siaper l’eventuale valutazione dei mezziprotettivi necessari, sia per la pre-venzione delle patologie collegateall’ambiente lavorativo. �

Paolo BaronciniCoordinamento Ambiente e Sicurezza

CAS UILCEM - Ferrarae-mail: [email protected]

CI SCUSIAMO DEL RITARDO, PER L’USCITA DEL PRECEDENTE NUMERO DELLA RIVISTA.RIPORTIAMO, PER CORRETEZZA VERSO I SOCI, LA LETTERA CHE HA INVIATO LA SOCIETÀ

CHE REALIZZA TECNICAMENTE LA RIVISTA.

Spett.le Dott. Bontadi - ANMA

Come da Vostra richiesta, siamo a chiarire di seguito quanto è accaduto con la realizzazionedel n° 3 Anno 8 Vs. rivista, che per disguidi tecnici è giunta agli indirizzi indicateCi conestremo ritardo

La realizzazione grafica dell’impaginato finale non ha trovato ostacoli e la rivista è giuntaalla tipografia in data 13/12/2001Per qualche giorno la rivista è stata ferma in attesa di Vostre indicazioni per l’inserimento dialcune pubblicità cambiateData in cui la rivista era stampata: 7/01/2002Durata della lavorazione per la postalizzazione delle copie da spedire: 11/01/2002 -18/11/2002Data di spedizione della rivista al CMP di Milano: 18/01/2002Il 15/01/2002 la merce viene rifiutata dal CMP di Milano che non dà spiegazioni al corriereIl 22/01/2002 il corriere si vede nuovamente rifiutare la merce: gli dicono che manca il li-bretto di spedizioneLa tipografia afferma che il libretto è nelle mani del CMP e quindi in data 30/01/2002 il cor-riere ritorna al CMP ma la merce viene nuovamente rifiutata.Il 30/01/2002 la tipografia si accorge di essere lei in possesso del libretto e quindi lo spedisceal CMP tramite raccomandata per non correre il rischio di perderlo.Il 5/02/2002 e il 15/02/2002 il CMP, nella persona del Sig. ………………, rifiuta nuovamentela merce.Il 19/02/2002 dopo nuovi chiarimenti col CMP la merce viene infine accettata e spedita.

Di tutto questo la tipografia non ha informato La scrivente ditta, che peraltro si scusa pernon avere chiesto informazioni in merito dando per scontato che al terzo numero la trafiladella stampa e spedizione fosse ormai automatica

Cordiali saluti11

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Vita di Socio,medico d’aziendacompetente

giudizio e’ possibile ricorrere pres-so la ASL territorialmente compe-tente. È utile elencare gli esami ele indagini che hanno originato ilgiudizio.

• La visita medica richiesta dal lavo-ratore ai sensi della lettera i) delcomma 1 dell’articolo 17 e’ da ef-fettuare quando la richiesta siacorrelata ai rischi professionali.Essa non è finalizzata alla formula-zione del giudizio di idoneità allamansione e quindi ad una comuni-cazione al datore di lavoro e tantomeno al lavoratore che, come sot-tolinea il dispositivo della senten-za, è ben conscio della sintomato-logia di cui è sofferente che lo haindotto a richiedere la visita delmedico competente.

Se nel corso di una di queste visitemediche a richiesta il medico com-petente matura dei dubbi sulla ini-doneità del lavoratore, egli non do-vrà né potrà trasformare tale visita inun accertamento sanitario ai sensidell’articolo 16, quindi in una perio-dica, bensì dovrà invitare il lavorato-re a sottoporsi ad un formale accer-tamento sanitario periodico ai sensidell’articolo 16 per poter formulareun formale giudizio di inidoneità. �

Il percorso deve ovviamente esserecorredato da elementi testimoniali.

Queste note sono state tratte dall’articolodi Raffaele Guariniello “Accertamenti sani-tari obbligatori e visita medica a richiestadel lavoratore”, Rassegna della Cassazionepenale. Diritto & Pratica del Lavoro, 7/2002,pag 503-507.

lettere in redazione

Il nostro associato Anselmo Fara-bi, segretario della Sezione Um-bra dell’ANMA, protagonista dellasentenza n. 33751 del 17 settem-bre 2001 della Cassazione sezio-ne feriale penale.Lo ringraziamo per averci offertoquesto importante chiarimento,frutto della sua capacità di resi-stere. Quanti di noi si sarebberofermati all’ammenda di 400.000 li-re?

Giuseppe Briatico-Vangosa

OGGETTOVisita a richiesta del lavoratore aisensi del comma 1, lettera i) dell’ar-ticolo 17 del D.Lgs. 626/94.

IL FATTOIl giudice per le indagini preliminaridel tribunale di Perugia in data 1marzo 2000 emise decreto penale dicondanna nei confronti del dott. An-selmo Farabi per il reato di cui agliarticoli 17, terzo comma, e 92 delD.Lgs. n. 626/94, per avere, in quali-ta’ di medico competente, omessodi informare il direttore dello stabili-mento ed il dipendente interessatodi aver riscontrato una dolenzia albraccio destro di quest’ultimo.

Anselmo venne tratto in giudizio,proposta rituale opposizione, e consentenza emessa il 31 gennaio 2001dal giudice del tribunale di Perugia,fu riconosciuto colpevole del reatocontestatogli e condannato alla pe-na di lire 400.000 di ammenda. Fa-rabi propone ricorso per cassazioneavverso tale sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE,IN SINTESI.

Il dott. Farabi deve essere assoltodal reato ascrittogli perché il fattocontestatogli con la imputazionenon è previsto dalla legge come rea-to.

Infatti il reato contestato con l’art.17, comma terzo, e con l’art. 92 del626/94, punisce il medico compe-tente qualora questi a seguito degliaccertamenti preventivi e periodicidi cui all’art. 16, secondo comma,abbia espresso un giudizio sulla ini-doneità parziale o temporanea o to-

tale del lavoratore, ed ometta di in-formare per iscritto il datore di lavo-ro ed il lavoratore interessato. Nongli impone affatto (ed anzi semmaigli nega) di comunicare al datore dilavoro anche le diagnosi ed i rilievieffettuati nelle ben differenti e distin-te visite mediche effettuate a richie-sta del lavoratore ai sensi del com-ma 1, lettera i) dell’art. 17, quandotale richiesta sia correlata ai rischiprofessionali.

INDICAZIONI OPERATIVELa sentenza della Corte Suprema,definita basilare in tema di sorve-glianza sanitaria, permette di defini-re criteri operativi sui rapporti tra gliaccertamenti sanitari preventivi eperiodici di cui all’articolo 16, com-ma 2, e la visita medica su richiestadel lavoratore di cui all’articolo 17,comma 1, lettera i), del D.Lgs.626/94.

• Gli accertamenti sanitari preventivie periodici di cui all’articolo 16,comma 2, come ben sappiamo,sono finalizzati ai sensi di legge al-la formulazione di un giudizio diidoneita’ o di inidoneità (parziale otemporanea o totale). Essi hannouna loro specificita’ e delle parti-colari formalità a noi ben note, pri-me fra tutte la trasmissione delgiudizio di inidoneità al datore dilavoro ed al lavoratore. È ormaiprassi diffusa fare sottoscrivere ta-le giudizio dal lavoratore, così co-me averne ricevuta dal datore dilavoro, a manleva, indicando an-che a chiare lettere che avverso il

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13segue >>

dalle sezioni territoriali

2° Corso di Aggiornamentoper Medici d’AziendaL’ottimo risultato del primo corso e la richiesta di molti colleghi cihanno indotto a ripetere anche nel 2002 tale iniziativa con un secon-do Corso di aggiornamento per Medici CompetentiIl Corso si svolge a Bologna presso la sede dell’Ordine, con 5 incon-tri a cadenza settimanale dalle 21 alle 23. Al termine del Corso verràrilasciato un attestato di partecipazione.Ringraziamo per il patrocinio l’Ordine provinciale dei Medici Chirur-ghi. Chiederemo anche il ri-conoscimento del-l’iniziativa formativada parte della Commissione nazionale ECM, ma ricordiamo che perora l’aggiornamento obbligatorio non concerne i medici liberi pro-fessionisti (i quali peraltro ne rico-noscono l’importanza anche quan-do è volontario).

PROGRAMMAMercoledì 30 gennaio, ore 21DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E MEDICO COMPETENTEDott. Gabriele Gherardi Segretario regionale ANMADott. Carlo Stagni Consigliere dell’Ordine provinciale dei Medici Chirur-ghi

Mercoledì 6 febbraio, ore 21LAVORO, GRAVIDANZA, ALLATTAMENTODott.ssa Olimpia Sanlorenzo Ostetrico ginecologoInterverrà anche il Prof. Domenico De Aloysiomoderatore: Dott.ssa Maria Concetta Nucci

Medico del lavoro, Segreteria regionale ANMA

Mercoledì 13 febbraio, ore 21IL LAVORO NOTTURNODott. Villiam Alberghini Responsabile SPSAL, A. USL Bologna cittàmoderatore: Dott. Massimo Naldi

Medico del lavoro, Segreteria regionale ANMA

Mercoledì 20 febbraio, ore 21LA PATOLOGIA OSTEOARTICOLARE E IL LAVOROProf. Francesco S. Violante Medico del lavoromoderatore: Dott. Maurilio Missere

Medico del lavoro, Segreteria regionale ANMA

Mercoledì 27 febbraio, ore 21IDONEITÀ AL LAVORO E RICORSIDott. Giuseppe Barbieri Responsabile SPSAL, A.USL Bologna Nordmoderatore: Dott. Francesco Origlia

Medico del lavoro, Segreteria regionale ANMA

Verbale della riunionedella SezionePiemontese ANMAIl 12 dicembre 2001 alle ore21.00 nell’aula “Carle” del-

l’Ospedale Mauriziano Umberto I sisono riuniti alcuni medici dell’AN-MA piemontese.Si è discusso della “responsabilitàdel medico competente in caso dinon ottemperanza da parte del da-tore di lavoro degli obblighi previstidalla legge, quali organizzazione ecoordinamento delle visite medi-che preventive e periodiche, dellevisite agli ambienti di lavoro,etc…”.Il segretario regionale ha illustratoquali sono stati i risultati di alcuniincontri avuti con l’organo di vigi-lanza della USL ove opera mentreun secondo collega ha portato l’e-sperienza di come si è comportatol’organo di vigilanza di altra USLnei suoi confronti nel caso di un’a-zienda che non aveva mandato avisita i propri dipendenti nonostan-te ripetute convocazioni.La discussione si è protratta pertutta la serata ed al termine si èconvenuto:“Si è giunti alla conclusione di con-sigliare a tutti i Colleghi di non ef-fettuare convocazioni telefonichedi visite periodiche o solleciti peraltri adempimenti della 626/94. L’i-deale è l’invio delle richieste e deisolleciti con raccomandata più ri-cevuta di ritorno, in alternativa usa-re almeno il fax che può lasciaretraccia di quanto richiesto.”

Riportiamo la notizia che la Dire-zione Generale Sanità della Regio-nale della Lombardia ha inviato atutti gli interessati circa la “relazio-ne annuale ai sensi dell’art. 9 Leg-ge 257/92 relativa all’amianto”.Si ricorda alle SS.LL. che la relazio-ne annuale in oggetto, per l’anno2001 e anni succesivi, in conse-guenza della legge regionale 3aprile 2001 n° 6 al punto 58 (delegadi funzioni alle Aziende SanitarieLocali) va inviata esclusivamentealla ASL competente, al fine di fa-cilitare l’atto amministrativo delleimprese e riducendo così l’invio diuna quantità notevole di documen-tazione. Si chiede cortesemente didare migliore informazione alle im-prese associate tenuto conto chead oggi numerose imprese hannoinviato alla Regione la relazione an-nuale.

Sezione Lombarda

Sezione Piemontese

Costituzione della SezioneTerritoriale LigureNei giorni scorsi un gruppo di Me-dici Competenti liguri iscritti al-l’ANMA, in parte reduci dal nostrobellissimo Congresso di Bologna,si è riunito a Genova per conside-rare l’opportunità di far conoscerela Nostra Associazione “di più emeglio” in Liguria. L’entusiasmodei più giovani ha contagiato tutti,ed è nata l’idea di costituire unaSezione Territoriale; vorremmorappresentare ANMA presso la lo-cale Comunità Scientifica, gli Ordi-

Sezione Ligure ni Provinciali e le Pubbliche Istitu-zioni; vorremmo costituire un pun-to di riferimento per tutti i MediciCompetenti che vogliono sentirsitali anche fuori dei loro ambulatori;vorremmo convincere tutti che lanostra crescita come specilisti diun settore assai delicato e com-plesso passa attraverso lo scambiodi esperienze, di conoscenza eperchè no di problemi. Soprattuttovorremmo smetterla di considerar-ci solo dei concorrenti da temere.Con l’aiuto del Direttivo e con l’e-sperienza delle altre Sezioni giàben consolidate, speriamo di far-cela; di sicuro ci proveremo.

Sezione Ligure

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In materia di sicurezza sul lavoro, lelinee guida prevedono che il datoredi lavoro, con il programma di emer-sione, si impegni ad adeguare i luo-ghi di lavoro agli standard previstidalla normativa in materia.Per facilitare l’adeguamento, l’Inailsi impegna a fornire attivita di for-mazione assistenza e consulenza inmateria.Inoltre per i datori di lavoro che re-golarizzeranno lavoratori in nero èprevista la possibilita di concorrereai finanziamenti previsti dal D.Lgs.38/2000 (art.23; “Programmi e pro-getti in materia di sicurezza sul la-vro”), relativamente ai programmi diadeguamento delle strutture e del-l’organizzazione alla normativa inmateria di sicurezza e igiene sul la-voro.L’adeguamento agli standard in ma-teria di sicurezza sul lavoro previstidalla normativa dovra avvenire entroil termine del programma di emer-sione, e quindi entro il triennio 2001-2003.

Dall’Inail l’analisi dell’andamentoinfortunistico dell’industria del

legno. I principali rischi.Il periodico “Dati Inail” ha presenta-to un dossier riguardante l’anda-mento infortunistico dell’industriadel legno ed i rischi connessi a talilavorazioni.Il settore considerato, costituito perl’84% da aziende artigiane, è vastoe comprende tutte le attivita chevanno dalla produzione, all’utilizzoed alla lavorazione del legno.L’analisi mostra che nel corso del-l’ultimo quinquennio si è registratauna diminuzione degli infortuni nelsettore pari al 14%; nel corso del2000 sono 12.284 gli infortuni in-dennizzati nell’industria del legno.Analizzando il livello delle inabilitapermanenti si registra che quasi il7% dei casi ha esiti gravi.Ad incrementare la pericolosita dellalavorazione concorre l’eterogeneitadegli elementi utilizzati: le attrezza-ture, le sostanze e i prodotti usatisono infatti tra i più svariati.Considerando la piu’ frequente cau-sa di accadimento degli infortuni (“siè colpito con”), si è indotti ad attri-buirli a cause soggettive, quali ladistrazione, il carico e l’urgenza dellavoro.I principali rischi invece, secondo l’I-nail, sono legati a materiali e sostan-ze (28%) e secondariamente all’am-biente di lavoro (17%).A livello preventivo, quindi, oltre aduna una costante formazione, urgel’utilizzo di meccanismi di protezio-

SICUREZZAIN FALEGNAMERIA

ultime dalla reteste un dispositivo a norma di leggeper il ricambio dell’aria che, invece,dovrebbe essere cambiata almeno15 volte all’ora per disinquinarel’ambiente operatorio dai gas e va-pori anestetici indispensabili per lapratica anestesiologica.Nel 13,6% delle sale non esiste unimpianto di condizionamento dell’a-ria, in un terzo (29,3%) manca unadeguato filtraggio dell’aria; normal-mente l’aria inquinata dovrebbe es-sere restituita pura.Nel 42,7% delle sale operatorie nonè prevista alcuna forma di monito-raggio ambientale per il controllodelle condizioni di igiene e dei rischidi inquinamento.Nel 12,4% dei casi esaminati, per lamancanza di impianti centralizzati dierogazione, il paziente viene aneste-tizzato attraverso gas provenienti dabombole che potrebbero cadere oaddirittura esplodere (fatto quest’ul-timo già accaduto una decina di an-ni fa in un ospedale del nord Italia).Carenze sono state rilevate nellaprevenzione incendi: nel 48,1 dellesale operatorie esaminate non esi-ste un rilevatore di incendio. E, an-cora, non esiste nel 17,5% un grup-po elettrogeno.Oltre l’88% degli ospedali esaminatinon dispone inoltre della sala dedi-cata al risveglio, fase post-operato-ria durante la quale possono verifi-carsi complicanze post-operatorieprevalentemente cardio-respiratorie.La ricerca ha preso in esame inoltre iServizi di guardia e pronta disponibi-lità, in particolare nei punti-nascita.Informazioni dettagliate sono con-sultabili nel testo integrale del co-municato stampa.

Nelle linee guida del programmadi emersione disposizioni per lasicurezza nei luoghi di lavoro e

possibilita di accedere adincentivi.

In regola anche con gli adempimentiin materia di sicurezza sul lavoro.Nelle linee guida per il programma diemersione del lavoro nero, approva-te dal CIPE (Comitato interministe-riale per la programmazione econo-mica), due delle principali novita in-trodotte riguardano la sicurezza sullavoro.La legge n.383 del 18 ottobre 2001,sulla regolarizzazione del lavoro ne-ro, prevede la definizione del “Pro-gramma di emersione” a cura delCIPE. Ad oggi le linee guida del“Programma di emersione”, appro-vate dal CIPE, sono ancora in attesadi pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-ciale.

SANATORIADEL LAVORO NERO

E SICUREZZA

segue >>

I risultati di una indaginerealizzata dagli Anestesisti

dell’AAROI negli ospedali italiani

Le misure di sicurezza nelle saleoperatorie degli ospedali italiani nonsempre sono adeguate. È quantoemerge da un’indagine promossadagli anestesisti rianimatoridell’A.A.R.O.I. (Associazione Aneste-sisti Rianimatori Italiani) a cui sonoiscritti ben 8.000 dei 10.000 aneste-sisti operanti sul territorio nazionale.Ai rappresentanti aziendali dell’AA-ROI, presenti negli ospedali, è statosottoposto un questionario riguar-dante i requisiti minimi strutturali edorganizzativi previsti dalla normativa( ad esempio DPR 14/1/97) ed altri,ulteriori, utilizzabili come criteri perl’accreditamento di eccellenza deiCentri di Rianimazione e Terapia In-tensiva e delle Sale Operatorie.I dati non provengono ufficialmentedalle strutture ma sono stati raccoltidai rappresentanti dell’AAROI, percui hanno un valore, come origina-riamente previsto, esclusivamenteconoscitivo.“Le sale operatorie, le rianimazionied i servizi di guardia dei nostri ospe-dali presentano gravi carenze strut-turali, tecniche ed organizzative chenon garantiscono neanche i requisitiminimi di asetticità e sicurezza, néper i pazienti, né per gli operatori sa-nitari. I servizi antincendio sono ina-deguati, non è garantita la presenzadi almeno un anestesista rianimatorein ogni sala operatoria, esistono dellesale operatorie dove non c’è l’infer-miere dedicato a fianco dell’aneste-sista e non è sempre garantita la pre-senza continua dell’anestesista inguardia attiva 24 ore su 24.”Con queste parole è sintetizzato,nell’introduzione del comunicatostampa diffuso dall’ A.A.R.O.I, il ri-sultato dell’elaborazione dei que-stionari pervenuti.Dai questionari è emerso che nel67% delle sale operatorie esaminatenon esistono locali separati e distintiper i pazienti preparati per esseresottoposti ad intervento chirurgico eper quelli che invece si trovano infase di risveglio dalla anestesia.In più della metà (58,6)% non è pre-vista la presenza di un locale filtroper pazienti e personale (54,2%);ciò significa che può essere traspor-tato dall’esterno in sala operatoriaogni tipo di agente infettante.Riguardo alle condizioni dell’am-biente, nel 23,7% delle sale non esi-

SALE OPERATORIEITALIANE POCO

SICURE?

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nato) ha realizzato un opuscolo, de-stinato agli operatori del settore “la-vanderie a secco”.Le informazioni fornite intendonocontribuire ad un’adeguata cono-scenza dei rischi connessi all’utilizzodel solvente percloroetilene (PCE)usato nelle fasi di lavaggioL’opuscolo illustra la pericolositàdella sostanza e le precauzioni daadottare nel deposito e nello smalti-mentoSono illustrati gli effetti del perclo-roetilene sulla salute dell’uomo edapprofonditi gli aspetti prevenziona-li, in particolari le caratteristiche de-gli impianti e gli ambienti di lavoro,la formazione e l’informazione delpersonale, le regole di buona praticadi lavoro, dispositivi di protezioneindividuale, la sorveglianza sanitaria.Il percloroetilene è classificato come“nocivo” e “pericoloso”, pertanto lasua fornitura deve essere per leggeaccompagnata da una “scheda disicurezza” (D.M. Sanità del 4-04-1997).Tale scheda rappresenta uno stru-mento particolarmente utile al dato-re di lavoro e ai lavoratori soprattut-to per gli aspetti informativi e com-portamentali connessi all’uso dellesostanze o preparati pericolosi.Nella scheda di sicurezza sarannofornite informazioni, ad esempio,sulle misure di primo soccorso nelcaso di contatto con la sostanza,sulle misure antincendio, indicazionisu manipolazione e stoccaggio,considerazioni sullo smaltimento.Per chiarire l’importanza, ai fini dellasicurezza, di conoscere i contenutidi questa scheda, l’opuscolo forni-sce inoltre un esempio di “scheda disicurezza tipo”.

ne per le macchine più pericolosenel settore (sega, pialla, scalpello…)soprattutto nelle aziende artigianeNel dossier sono illustrati anche i ri-schi collegati all’esposizione allepolveri di legno.L’esposizione a polveri di legno puòdeterminare fenomeni irritativi a ca-rico di cute e mucose (dermatiti,oculoriniti e bronchiti), fenomeni dicarattere allergico (oculoriniti, asma,alveolite allergica estrinseca) e ma-nifestazioni tumorali a carico del na-so e delle cavità paranasali. Le ma-lattie professionali riconosciute dalDPR 336/1994 sono, per l’Industria,l’asma bronchiale, l’alveolite allergi-ca estrinseca, le malattie cutanee, ilcarcinoma delle cavità nasali eparanasali; per l’Agricoltura, l’asmae l’alveolite allergica estrinseca.Per quanto riguarda il rischio tumorela IARC (Agenzia Internazionale perla Ricerca sul Cancro) ha rilevato findal 1987 l’esistenza di una sufficien-te evidenza di cancerogenicità perl’occupazione nel settore della fab-bricazione del mobile, classifican-dola pertanto al Gruppo 1, ed hasuccessivamente individuato, nel1995, proprio nella polvere di legnolo specifico agente oncogeno.La normativa italiana è stata aggior-nata dal D.Lgs 66/2000 che, tra lealtre modifiche al D.Lgs 626/1994,ha aggiunto alle attività soggette al-le disposizioni del Titolo VII (‘Prote-zione da agenti cancerogeni e mu-tageni’) ‘il lavoro comportante l’e-sposizione a polveri di legno duro’ed ha introdotto, accanto a quelloper il benzene ed il cloruro di vinilemonomero, il valore limite di esposi-zione professionale a polveri di le-gno, pari a 5 mg/m3.

È importante sottolineare come leneoplasie (tumori) da polveri di le-gno sono caratterizzate da un perio-do di latenza molto lungo, spessosuperiore a 40 anni; per tale motivoè molto importante, nella valutazio-ne del nesso causale tra tumore edesposizione lavorativa, tenere contodi attività svolte anche in epochemolto lontane nel tempo.

Disponibile on-line l’opuscolo“Il rischio chimico

nelle lavanderie a secco”.Sono circa 25mila le aziende italianeche svolgono attivita di ‘lavanderia asecco’; il settore occupa in totalecirca 60.000 addetti.L’attività di lavanderia a secco èconsiderata insalubre: è infatti inse-rita nell’elenco delle industrie insalu-bri di seconda classe pubblicatocon Decreto del Ministero della Sa-nità del 5 settembre 1994.Per tutelare la salute degli operatori,nello svolgimento di tale attività so-no richieste speciali cautele in quan-to nelle fasi di lavoro viene utilizzata,come solvente, una sostanza nocivaper l’uomo e per l’ambiente: il per-cloroetilene (PCE).Per aiutare i lavoratori a comprende-re l’importanza di rispettare le nor-me di sicurezza e di buona pratica dilavoro per rendere meno pericolosequelle operazioni che meccanica-mente si ripetono ogni giorno, l’Inail,in collaborazione con CPNA (Comi-tato Paritetico nazionale dell’Artigia-

SICUREZZAIN LAVANDERIA

PROMOZIONE

�Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed ErgonomiaALLA SEGRETERIA DELL’ANMA - 20123 MILANO, VIA S. MAURILIO 4 - FAX 02 72002182

Modulo di adesione abbonamento a “Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia” per l’anno 2002/2003

Il sottoscritto in quanto socio ANMA, aderisco all’offerta di sottoscrivere l’abbonamento biennale al “Giornale Italiano di Madicinadel Lavoro ed Ergonomia” (4 numeri l’anno) per gli anni 2002/2003 al costo complessivo di E 52 (puro rimborso deicosti di stampa e spedizione). Già abbonato al “G Ital Med Lav Erg“ Si � No �Indirizzo al quale desidero ricevere la rivista:

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contributi

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La sorveglianza sanitariadei lavoratori temporanei

gestione del rischio professionale.Altrettanto delicato per il lavoratore tem-poraneo è l’inserimento in un ambiente dilavoro per la copertura di qualifiche nonpreviste nell’abituale organico dell’aziendautilizzatrice e, pertanto, non oggetto dellavalutazione dei rischi e dell’adozione dispecifiche misure preventive e protettive.Conseguentemente queste ricerche evi-denziano per i lavoratori temporanei unmaggiore rischio infortunistico rispetto aquello rilevato, in proporzione, per i lavora-tori assunti a tempo indeterminato.I risultati del monitoraggio dell’ASL Città diMilano del fenomeno infortunistico nel la-voro temporaneo, condotto in un’area ovevengono stipulati circa l’80 % dei contrattidi fornitura annuali italiani, confermanoquesto dato europeo.In particolare questi risultati, illustrati dallaDott.ssa Cantoni in occasione del dibattitoe recentemente pubblicati su La Medicinadel Lavoro (Vol. 92, n. 4, 281 - 285), eviden-ziano per il 2000 un IF complessivo di 92.1nettamente superiore a quello indicato dal-l’INAIL nel 1997 per i lavoratori assunti atempo indeterminato nel settore metalmec-canico (38.1), edile (47.7) e minerario (58.8).Conseguentemente lo S.P.S.A.L. dell’ASLCittà di Milano ha intenzione elaborare unadirettiva che, come specificato dallaDott.ssa Cantoni nel corso del dibattito,solleciterà i Servizi territoriali ad una mag-giore vigilanza sul fenomeno del lavorotemporaneo con particolare attenzione an-che al rispetto del D. M. 31 maggio 2000sulle lavorazioni vietate.Pertanto la tutela della salute e della sicu-rezza dei lavoratori temporanei implica unmaggiore impegno anche perché il raggiun-gimento dell’obiettivo di garantire a questilavoratori lo stesso livello di tutela assicura-to agli altri tipi di lavoratori, può essereostacolato non solo dalla temporaneità delrapporto di lavoro o dallo svolgimento dimansioni fuori organico, ma anche:• dalla complessità del contratto di fornitu-

ra di lavoro temporaneo dovuta all’in-treccio di ben tre rapporti giuridici chepuò lasciare spazio ai tentativi di evasio-ne degli obblighi di sicurezza: a) contrat-to di lavoro subordinato tra l’impresa for-nitrice e il lavoratore interinale; b) con-tratto di fornitura tra impresa fornitrice eimpresa utilizzatrice e c) rapporto di la-voro temporaneo tra prestatore e impre-sa fornitrice;

• dalla ripartizione nella legge 196/1997dell’obbligazione di sicurezza in capo al-le aziende fornitrici ed utilizzatrici che haintrodotto un sistema giuridico di tipo mi-sto fonte di ambiguità;

• dalla mancata attuazione nell’aziendautilizzatrice di un aggiornamento dellavalutazione dei rischi mirato sulle pecu-liarità del lavoro temporaneo con parti-colare riguardo alle missioni finalizzatealla copertura di attività non previste nel-l’ordinario ciclo produttivo dell’aziendautilizzatrice;

L’ultima riunione dei Soci della Sezionelombarda dell’ANMA, convocata il 27 otto-bre 2001 presso la sede dell’Ordine deiMedici di Milano, è stata in gran parte de-dicata al dibattito sul tema “La Sorveglian-za Sanitaria dei lavoratori temporanei”.La discussione si è avvalsa dei contributidella Dott.ssa Susanna Cantoni Responsa-bile del Servizio Prevenzione e SicurezzaAmbienti di Lavoro dell’ASL città di Milanoe dell’Avv. Claudia Navach Responsabiledel Servizio Sicurezza dell’Adecco SpA..La partecipazione è stata notevole e loscambio di esperienze e pareri vivace con-fermando il notevole interesse per il temadel lavoro temporaneo che, infatti, si staconfigurando come una nuova sfida perchi si occupa della tutela della salute neiluoghi di lavoro non solo per la rilevanzache ha assunto, ma anche e soprattuttoper altri aspetti come le peculiarità del rap-porto di lavoro, la complessità dell’impian-to contrattuale e le ambiguità normativesulla ripartizione dell’obbligazione di sicu-rezza tra azienda utilizzatrice e fornitriceche, nell’insieme, determinano per i lavo-ratori temporanei una situazione di minoretutela della salute e sicurezza sul lavoro,comportando per questi lavoratori la ne-cessità di maggiori cautele dal punto di vi-sta preventivo.

PRINCIPALIRIFERIMENTI NORMATIVI

• Legge 24-6-1997, n° 196 “Norme in ma-teria di promozione dell’occupazione”:ha introdotto nel nostro paese il lavorotemporaneo e recepito la direttiva

91/383/CEE recante le norme in materiadi salute e sicurezza dei lavoratori tem-poranei

• C.C.N.L. del 23 maggio 1998 stipulatotra Assointerim e le O.O.S.S.

• D.M. (Ministero del Lavoro) 31 maggio1999 “Individuazione delle lavorazionivietate per la fornitura di lavoro tempora-neo, ai sensi dell’art 1, comma 4, dellalegge 24 giugno 1997, n° 196”: distinguetra attività che espongono a rischio digrave infortunio e quelle che espongonoa rischio di tecnopatia grave.

DATI QUANTITATIVIAnche se la crescita del lavoro tempora-neo sta rallentando allineandosi alle dina-miche registrate nei Paesi che prima dell’I-talia lo hanno introdotto, gli incrementi re-stano importanti come indicano i dati delledue associazioni di categoria Confinterime Ailt relativi al primo semestre del 2001: ilavoratori temporanei avviati sono stati291.072 con un incremento rispetto al pri-mo semestre del 2000 superiore al 25%.Nel 2000 il ricorso al lavoro temporaneoera cresciuto del 135% rispetto al 1999,coinvolgendo circa 450.000 lavoratori.

DATI QUALITATIVI• Età: prevalentemente compresa tra i 18

ed 35 anni• Sesso: il 65% dei lavoratori avviati sono

maschi• Professionalità richieste: nella maggior

parte dei casi si tratta di operai generici• Aziende utilizzatrici: prevalentemente del

settore industriale metalmeccanico echimico (77% dei lavoratori avviati)

• Tempo di missione: il 65% dei contrattidi fornitura di lavoro temporaneo sonoinferiori a 150 giorni ed il 10.7% duranomeno di una settimana

• Motivo della missione: i contratti di forni-tura di lavoro temporaneo fanno prevalen-temente fronte ai picchi produttivi (67%),anche se sono significative le richieste perla sostituzione di personale assente (20%)e per la copertura di qualifiche non previ-ste nell’organico aziendale (13%).

LA SICUREZZANEL LAVORO TEMPORANEO

Dal punto di vista della tutela della saluteparticolarmente critiche risultano la prima ela terza motivazione (picchi produttivi e co-pertura di qualifiche fuori organico) che nel-l’insieme determinano l’80% delle missioni.Infatti le ricerche europee dimostrano chel’inserimento solo temporaneo in un am-biente di lavoro con tempi di addestra-mento spesso ristretti per la necessità dicoprire picchi produttivi, non consente allavoratore di acquisire un’adeguata cono-scenza dell’ambiente lavorativo e conse-guentemente limita la sua possibilità disviluppare una sufficiente esperienza nella

In attesa del congresso diAncona , un “assaggio”su uno dei temi scottantiche riguardano il nostrolavoro. Il collega dellasezione Lombazrda cioffre una ampia disanimadelle problematicheinerenti la sorveglianzasanitaria dei lavoratoritemporanei. In unasituazione, ancoraconfusa dal punto di vistalegislativo, il medicocompetente non puòsottrarsi dal compito digarantire il diritto allasalute in una categoria dilavoratori, che anche suquesto fronte apparemeno tutelata.

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AVENTIS PASTEUR MSD S.p.A.Via degli Aldobrandeschi, 15 - 00163 ROMATel. (06) 664.092.11 - Fax (06) 664.092.33

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obblighi di sicurezza individuati dalla leggee dai contratti collettivi”) ed il comma 5 delmedesimo art. (“Il lavoratore temporaneonon è computato nell’organico dell’impre-sa utilizzatrice… fatta eccezione per quellerelative alla materia dell’igiene e della sicu-rezza sul lavoro”), che attribuirebbero l’o-nere della sorveglianza sanitaria all’impre-sa utilizzatrice, sembrerebbero in contra-sto con il comma 1 dell’art. 3 della citatalegge che individuando nell’impresa forni-trice il datore di lavoro del lavoratore tem-poraneo (“Il contratto di lavoro per presta-zioni di lavoro temporaneo è il contrattocon il quale l’impresa fornitrice assume illavoratore…), porrebbe questo onere a ca-rico della medesima impresa.Pertanto i problemi operativi e giuridici chele imprese utilizzatrici e fornitrici incontra-no affrontando il tema dell’onere della sor-veglianza sanitaria dei lavoratori tempora-nei, sono reali e che non siano di facile so-

luzione è attestato dalla ricchezzadella letteratura e dai molti conve-gni e seminari sul tema della ripar-tizione degli obblighi di sicurezzanel lavoro temporaneo tra i qualiquello della sorveglianza sanitariaè il fondamentale.Ovviamente le agenzie di lavorotemporaneo, anche attraverso le lo-ro associazioni di categoria, sonomolto attive su questi temi.Nel suo contributo l’Avv. Navack,evidenziando il punto di vista diuna importante agenzia di lavorotemporaneo, ha descritto i duemodelli di comportamento pro-spettati dalla sua azienda a secon-da che nel contratto di fornitural’azienda utilizzatrice si assuma omeno l’onere della sorveglianzasanitaria dei lavoratori temporanei.Nel primo caso il rischio per leagenzie evidenziato dalla relatriceè quello delle inidoneità che il me-dico competente dell’azienda uti-lizzatrice, non sempre in grado di

visitare i lavoratori temporanei già in fasepre-assuntiva, potrebbe accertare con laconseguente impossibilità per il lavoratoretemporaneo di essere adibito nella missio-ne per la quale era stato specificamenteassunto dall’agenzia.D’altra parte per minimizzare il rischio leagenzie di lavoro temporaneo, sebbene ilcomma 1 dell’art. 3 della legge 196/97preveda per i lavoratori temporanei anchela modalità di assunzione a tempo indeter-minato (lettera a)), optano quasi sempreper l’assunzione “a tempo determinatocorrispondente alla durata della missionepresso l’azienda utilizzatrice” (lettera b)).Nel caso di indisponibilità dell’azienda uti-lizzatrice ad assumere l’onere della sorve-glianza sanitaria, il modello prospettatoprevede la nomina di un medico compe-tente da parte dell’agenzia, l’acquisizionedel protocollo sanitario, l’effettuazione daparte di questo medico della visita medicae degli accertamenti clinici, l’accertamentodell’idoneità specifica e la controfirma del-la medesima da parte del medico compe-tente dell’azienda utilizzatrice.Va sottolineato che quest’ultimo passaggio,peraltro vivamente contestato dai colleghiin occasione della discussione, prevedendola convalida da parte del medico dell’impre-sa utilizzatrice per un lavoratore non visitatodel suo giudizio di idoneità accertato dalmedico dell’impresa fornitrice, configura uncomportamento che, come ha sottolineato

• dalla inadeguata in-formazione del lavo-ratore temporaneo sui rischi specifici,sulle misure preventive e protettive com-presa la presenza nell’azienda utilizzatri-ce delle figure per la prevenzione (medi-co competente, RSPP e RLS);

• dalla progressiva riduzione dei tempi dimissione che comprime anche quelli ne-cessari per l’attuazione degli adempi-menti relativi alla sicurezza anche in con-siderazione del fatto che, in genere, più èbreve la missione, maggiore è l’esigenzadell’azienda utilizzatrice di impiegare ra-pidamente i lavoratori temporanei nell’at-tività lavorativa.

Di fronte a questo quadro qualcuno auspi-ca che la Commissione Paritetica Nazio-nale per l’igiene e sicurezza del lavoro, isti-tuita con il C.C.N.L. del 23 maggio 1998,promuova una rivisitazione della disciplinasul lavoro temporaneo in ordine all’impo-stazione dell’obbligazione di sicurezza conlo scopo di meglio coordinarla coni provvedimenti previgenti e disemplificare gli adempimenti.In attesa, per il raggiungimentodell’obiettivo della tutela della sa-lute dei lavoratori temporanei, ri-mane prioritaria l’instaurazione diun coordinamento tra l’azienda uti-lizzatrice e l’agenzia di lavoro tem-poraneo finalizzato alla definizionee all’attribuzione nel contratto difornitura di ogni adempimento re-lativo alla sicurezza

L’IN-FORMAZIONEDEI LAVORATORI

TEMPORANEISu questo tema pienamente condi-visibile è l’impostazione data dallaDott.ssa Cantoni in occasione deldibattito. Infatti, al di là di quantoprevisto dal comma 5 dell’art. 3della legge 196/1997, (“L’impresafornitrice informa i prestatori di la-voro temporaneo sui rischi per lasicurezza e la salute connessi alle attivitàproduttive in generale e li forma e addestraall’uso delle attrezzature di lavoro necessa-rie allo svolgimento dell’attività lavorativaper la quale essi vengono assunti in con-formità alle disposizioni recate dal D. Lgs.626/94…”), appare ragionevole la riparti-zione in base alla quale l’informazione dicarattere generale sui rischi per la sicurez-za e la salute connessi alle attività produtti-ve resta a carico dall’azienda fornitrice,mentre all’utilizzatrice spetta il compito diinformare il lavoratore temporaneo sui ri-schi specifici dell’azienda e sulla sua orga-nizzazione per la sicurezza (misure e dispo-sizioni preventive e protettive, procedureper l’emergenza, nominativi del medicocompetente, RSPP e RLS) e di formarlosull’attività specifica addestrandolo all’usodelle attrezzature e dei DPI necessari allosvolgimento dell’attività lavorativa.In alternativa, specificandolo nel contrattodi fornitura come prevede il comma prece-dentemente citato, tutto l’obbligo in-for-mativo può essere adempiuto dall’aziendautilizzatrice.

LA SORVEGLIANZA SANITARIADEI LAVORATORI TEMPORANEI

Completamente diversa è la situazione sultema specifico del dibattito e cioè l’attribu-zione dell’onere della sorveglianza sanita-ria tra azienda utilizzatrice e fornitrice.

Indagando nel mercato fra chi, utilizzatorie fornitori, lo ha affrontato cercando dellesoluzioni, possiamo trovare varie imposta-zioni.Vi sono casi in cui le imprese utilizzatricihanno assunto questo onere sia nella fasepreventiva che periodica avvalendosi delloro medico competente ma, come vedre-mo, questa soluzione potrebbe non essereesente da problematiche.In altri casi le agenzie adempiono all’obbli-go degli accertamenti preventivi mentrequelli periodici vengono effettuati dall’utiliz-zatore. Naturalmente questa impostazionepresuppone un coordinamento preventivocon il medico competente dell’impresa for-nitrice per poterlo mettere nelle condizionidi accertare l’idoneità alla mansione speci-fica in occasione della visita medica pre-ventiva (risultati della valutazione dei rischi,eventuale visita degli ambienti di lavoro ecomunicazione del protocollo sanitario).

In altri casi ancora il modello prevede chele utilizzatrici si prendano in carico la sor-veglianza sanitaria dei lavoratori tempora-nei in missione nelle attività aziendali conun elevato profilo di rischio, mentre allefornitrici compete la sorveglianza sanitariadi quelli in missione per brevi periodi ditempo nelle attività con un più basso profi-lo di rischio (ad esempio lavoratori video-terminalisti in missione per poche settima-ne per fare fronte ad un picco produttivo inun call center).Tuttavia si deve ammettere che al momen-to questo adempimento di sicurezza èspesso disatteso invocando come alibi ledifficoltà operative o le ambiguità interpre-tative delle norme.D’altra parte la progressiva riduzione deitempi di missione e quindi anche di quellidestinabili all’attuazione degli adempimentirelativi alla sicurezza e la richiesta prevalen-te di lavoro temporaneo per fare fronte aipicchi produttivi con la conseguente esi-genza di inserire rapidamente nel ciclo pro-duttivo il lavoratore, sono due aspetti chepossono oggettivamente ostacolare l’attua-zione della sorveglianza sanitaria special-mente da parte dell’impresa utilizzatrice.Così pure il comma 1 dell’art. 6 della legge196/97, (“L’impresa utilizzatrice osserva,nei confronti del prestatore di lavoro tem-poraneo, tutti gli obblighi di protezioneprevisti nei confronti dei propri dipendentied è responsabile per la violazione degli

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tenti delle aziende utilizzatrici di volta involta aggiorneranno questa cartella con-trollando gli accertamenti clinici prece-dentemente effettuati ed evitando cosìanche la loro overdose. Al termine del-l’accertamento preventivo o periodico lacartella viene riconsegnata al lavoratoreprevia copia dell’aggiornamento relativoall’accertamenti. Le copie degli aggior-namenti relativi alla missione nell’azien-da utilizzatrice andranno custoditi pres-so la medesima anche alla fine dellamissione per eventuali richieste medicolegali.

• Salvo diversi accordi nel contratto di for-nitura tra azienda fornitrice e utilizzatrice,anche se la nomina viene attuata dallaprima, sarebbe opportuno accordarsi af-finché del pagamento delle visite medichese ne faccia carico direttamente l’impresautilizzatrice visto che, con riferimento al-l’art. 14 del CCNL del 23 maggio 1998,l’onere economico della sorveglianza sa-nitaria dei lavoratori temporanei resta ingenere a carico di questa impresa.

Il riconoscimento del ruolo di datore di la-voro del lavoratore temporaneo all’impresautilizzatrice comporterebbe qualche sem-plificazione per noi.Occorre prevedere nella nomina e nel con-tratto una parte specificamente dedicataalla nostra attività di medici competenti deilavoratori temporanei inviati in missionenell’azienda utilizzatrice.Il flusso dei giudizi di idoneità, con validitàsempre circoscritta alla durata della mis-sione, coinvolge soltanto l’impresa utilizza-trice.Restano invece validi i motivi per consi-gliare anche con questa impostazione lagestione della cartella sanitaria e di rischioprecedentemente prospettata.Tuttavia in questo quadro, indipendente-mente dalla attribuzione della qualifica didatore di lavoro all’impresa fornitrice o uti-lizzatrice, non possiamo sottovalutare unaltro aspetto che riguarda la nostra attivi-tà. Anche quando alle aziende di lavorotemporaneo le richieste di fornitura sononon pianificate e urgenti, le loro rispostealle aziende utilizzatrici devono esseretempestive. Conseguentemente al medicocompetente dell’azienda utilizzatrice le ri-chieste di collaborazione, da evadere ingenere in poco tempo e spesso anche ri-levanti dal punto di vista quantitativo,possono arrivare in modo improvviso. Tut-to ciò presuppone una disponibilità pro-fessionale non sempre obiettivamente fa-cile da dare. Pertanto in questi casi oltre algià citato problema per l’azienda fornitricedelle eventuali inidoneità, potrebbe sorge-re anche un’incomprensione con l’aziendautilizzatrice quando, ad esempio, a segui-to dell’indisponibilità del suo medico com-petente non potesse fare tempestivamen-te fronte ad un picco produttivo.D’altra parte si deve ammettere che, se siescludono particolari situazioni, anche ipicchi produttivi sono in genere pianifica-bili per tempo in funzione delle previsionisull’andamento della domanda del merca-to e in certi settori hanno addirittura unacadenza costante nel corso dell’anno. Per-tanto per la soluzione di questi problemidiventa fondamentale il coordinamento ela comunicazione tra l’impresa utilizzatricee il suo medico competente che, se avvi-sato per tempo, potrà organizzarsi. �

Daniele DitarantoSezione Lombarda

anche dalla Dott.ssa Cantoni, va assoluta-mente evitato in quanto scorretto dal puntodi vista deontologico e insostenibile dalpunto di vista medico legale.Anche il richiamo dell’Avv. Navack alla ri-sposta del 28 settembre 2001 del Ministe-ro del Lavoro alla Confiterim che, acco-gliendo la linea interpretativa della Confe-derazione, attribuisce l’onere della sorve-glianza sanitaria all’azienda utilizzatrice inbase a quanto disposto dal comma 1 del-l’art. 6 della legge 196/97 (vedi sopra),conforme a quanto previsto dall’art. 8 delladirettiva 91/383/CEE (“….l’impresa utiliz-zatrice…è responsabile delle condizioni diesecuzione del lavoro…che comprendonoquelle che concernono la sicurezza, l’igie-ne e salute del lavoro”), non ha portato neldibattito un contributo di chiarezza.In particolare la Dott.ssa Cantoni, sottoli-neandone lo scarso valore giuridico, nonritiene questa interpretazione ministerialedefinitiva anche perché non in linea con ipareri sul tema di alcuni magistrati come èstato successivamente ribadito e precisatoanche da alcuni interventi dei partecipantialla riunione.D’altra parte anche nella magistratura i pa-reri non sono concordi e infatti altri magi-strati, in accordo con la risposta ministe-riale, non hanno dubbi nell’attribuire l’one-re della sorveglianza sanitaria dei lavorato-ri temporanei all’azienda utilizzatrice.

IL RUOLODEL MEDICO COMPETENTE

In questa situazione così confusa non pos-siamo comunque sottrarci dal tentare didare il nostro contributo alla tutela del dirit-to alla salute dei lavoratori temporanei in-dubbiamente più “deboli” anche da que-sto punto di vista rispetto ai lavoratori as-sunti a tempo indeterminato.Non dobbiamo pertanto disimpegnarci dalcercare di partecipare costruttivamente aldibattito in corso, anche in considerazioneanche del fatto che sono ormai molti i col-leghi che collaborano direttamente o attra-verso le aziende utilizzatrici con le agenziedi lavoro temporaneo.In tale ambito la risposta ministeriale, seb-bene non rivesta valore giuridico e risultitroppo ermeneutica e deresponsabilizzan-te per le agenzie di lavoro temporaneo,rappresenta comunque un orientamentoautorevole che, come lascia intendere ilMinistero nella parte conclusiva del testodella risposta, potrebbe preludere ad altrichiarimenti in linea con questa interpreta-zione ma più vincolanti.Pertanto ritengo opportuno analizzare leproblematiche che l’impostazione pro-spettata dalla risposta ministeriale com-porterebbe per la nostra attività ed indivi-duare, quando possibile, le possibili solu-zioni cercando di delineare delle indicazio-ni operative che potranno, spero con altre,essere vagliate dalla Commissione scienti-fica dell’Associazione per l’elaborazione diuno specifico documento.Dal punto di vista giuridico il punto crucia-le è a chi, tra azienda fornitrice e utilizzatri-ce, debba essere attribuita la qualifica didatore di lavoro del lavoratore tempora-neo. Anche se il comma 1 dell’art. 3 dellalegge 196/97 (vedi sopra) porterebbe adattribuire questa qualifica all’impresa forni-trice, il Ministero del Lavoro nella recenteLettera Circolare del 6 novembre 2001, purammettendo la non chiarezza legislativasul punto, specifica che “il fatto che l’im-

presa fornitrice assuma il lavoratore nonpuò ritenersi di per sé sufficiente ad attri-buire alla stessa la qualifica di datore di la-voro”, concludendo che la qualifica di da-tore di lavoro del lavoratore temporaneo èin capo all’impresa utilizzatrice in quantogli artt. 3 comma 2 (“…il lavoratore tempo-raneo…svolge la propria attività nell’inte-resse nonché sotto la direzione ed il con-trollo dell’impresa utilizzatrice..”) e 4 com-ma1 (“Il prestatore di lavoro temporaneosvolge la propria attività secondo le istru-zioni impartite dall’impresa utilizzatrice…”)della succitata legge attribuiscono il poteredirettivo ed il controllo, poteri giuridici pro-pri del datore di lavoro, esplicitamente adessa e l’art. 6 comma 1 (vedi sopra) dellamedesima legge pone l’obbligazione di si-curezza, in sintonia con la risposta mini-steriale del 28 settembre 2001, proprio incapo all’impresa utilizzatrice.I riflessi sulla nostra attività dell’attribuzionedella qualifica di datore di lavoro del lavo-ratore temporaneo all’impresa fornitrice oall’impresa utilizzatrice, non sono irrilevanti.Infatti nel primo caso il trasferimento del-l’obbligo di sorveglianza sanitaria dall’a-zienda fornitrice, datore di lavoro, all’azien-da utilizzatrice non è scevro di criticità. Inparticolare la utilizzatrice, rispondendo ineligendo e in vigilando dell’operato del me-dico competente, deve poter scegliere difare eseguire le visite dal suo medico di fi-ducia. Tuttavia, in tal modo, i lavoratoritemporanei verrebbero visitati da un medi-co non nominato dal datore di lavoro ilquale, inoltre, non potrebbe neanche ri-spondere del suo operato trattandosi di unsanitario che non ha scelto e al quale non èlegato da nessun vincolo contrattuale. Persuperare queste criticità l’azienda fornitricepuò nominare direttamente come medicocompetente quello dell’utilizzatrice.Tuttavia questa nomina ha implicazioni or-ganizzative ed operative:• Per evitare genericità la nomina dovreb-

be specificare: la sua durata, il nominati-vo dell’azienda utilizzatrice alla quale so-no inviati in missione i lavoratori tempo-ranei ed, eventualmente, anche le attivitàche comportano la sorveglianza sanitariadei lavoratori inviati in missione

• La validità del giudizio di idoneità va cir-coscritta al tempo di missione del lavora-tore temporaneo; una copia del giudiziova all’azienda fornitrice in quanto è il da-tore di lavoro del lavoratore temporaneoe una all’azienda utilizzatrice perché re-sponsabile della sua sicurezza durantetutto il periodo di missione

• L’effettuazione della sorveglianza sanita-ria da parte dell’impresa utilizzatricecomporta il rischio che il lavoratore tem-poraneo, in assenza di un coordinamen-to e considerata la progressiva riduzionedei tempi di missione, passi da un medi-co competente all’altro sottoponendosiad un numero di accertamenti clinici as-surdo anche dal punto di vista economi-co. In questo quadro può diventare im-portante la gestione della cartella sanita-ria e di rischio. Per evitare che ne vengaistruita una per ogni missione con il ri-schio di una frammentazione e dellaperdita di una visione di insieme dellasorveglianza sanitaria a cui è stato sot-toposto il lavoratore temporaneo, sareb-be opportuno che sia l’agenzia a dotareil lavoratore temporaneo, in occasionedella prima missione, con una cartellasanitaria che il lavoratore porterà con sédi missione in missione. I medici compe-

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Decreto 31 dicembre 2001 - Modificazionial decreto ministeriale in data 4 maggio1995, recante procedure per il rilascio del-l’autorizzazione all’imbarco e trasportomarittimo o del nulla osta allo sbarco dellemerci pericolose.

G.U. n.7 del 09/01/02Ministero delle Infrastrutture e dei tra-sportiDecreto 21 dicembre 2001 - Recepimentodella modifica del decreto del Ministro deitrasporti e della navigazione del 3 marzo1997, di attuazione della direttiva95/50/CE del Consiglio concernente l’ado-zione di procedure uniformi in materia dicontrolli su strada di merci pericolose, aifini del recepimento della direttiva2001/26/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 7 maggio 2001 che modificala direttiva 95/50/CE, del recepimento del-la rettifica alla direttiva 95/50/CE e dellarettifica al decreto ministeriale stesso.

G.U. n.1 del 02/01/02Ministero delle infrastrutture e dei tra-sportiDecreto 21 dicembre 2001 - Recepimentodella direttiva 2001/7/CE della Commissio-ne del 29 gennaio 2001 che adatta per laterza volta al progresso tecnico la direttiva94/55/CE del Consiglio, concernente ilravvicinamento delle legislazioni degli Statimembri relative al trasporto di merci peri-colose su strada

G.U. n.38 del 14/02/02- Ministero delleinfrastrutture e dei trasportiDecreto 25 gennaio 2002 - Recepimentodella direttiva 2001/27/CE della Commis-sione del 10 aprile 2001 che adegua alprogresso tecnico la direttiva 88/77/CEEdel Consiglio relativa ai provvedimenti daprendere contro l’emissione di inquinantigassosi e di particolato prodotti dai motoriad accensione spontanea destinati allapropulsione di veicoli e l’emissione di in-quinanti gassosi prodotti dai motori ad ac-censione comandata alimentati con gasnaturale o con gas di petrolio liquefattodestinati alla propulsione di veicoli. (Testorilevante ai fini dello Spazio EconomicoEuropeo).

G.U. n.36 del 12/02/02Leggi e altri atti normativiDecreto legislativo 28 dicembre 2001,n.478 - Disposizioni integrative e correttivedel decreto legislativo 22 dicembre 2000,n. 395, in materia di accesso alla profes-sione di trasportatore su strada di coseper conto terzi.

G.U. n.34 del 09/02/02Leggi e altri atti normativiDecreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 - Mi-sure urgenti per garantire la sicurezza delsistema elettrico nazionale.

G.U. n.33 del 08/02/02Ministero delle infrastrutture e dei tra-sportiDecreto 14 dicembre 2001 - Attestazionedelle competenze in materia di primo soc-corso elementare a bordo di navi mercan-tili.

G.U. n.31 del 06/02/02- RettificheAvviso di rettifica - Comunicato relativo aldecreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93,concernente: “Attuazione della direttiva97/23/CE in materia di attrezzature a pres-sione.”. (Decreto pubblicato nel supple-mento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Uffi-ciale - serie generale - n. 91 del 18 aprile2000).

leggi e sentenze

Come è noto dal 1° gennaio 2001, ai sensidell’art. 90 comma 4 del D.Lgs n. 230/1995,il medico addetto alla sorveglianza deveprovvedere, entro sei mesi dalla cessazionedel rapporto di lavoro o dalla cessazionedell’attività di impresa comportante esposi-zione a radiazioni ionizzanti, a consegnareall’ISPESL, i documenti sanitari personali,unitamente ai documenti di cui all’art. 81,comma 1, lett. d) ed e).Si sottolinea che, come stabilito dal citatoart. 90 comma 4, solo su richiesta motiva-ta del medico addetto alla sorveglianza evalutate le circostanze dei singoli casi, l’I-SPESL può concedere proroga al terminedi consegna ( sei mesi) della documenta-zione sopra citata.Al fine di garantire una corretta archiviazio-ne e gestione di detta documentazione,nel rispetto della normativa vigente in temadi segreto professionale e tutela della ri-servatezza dei dati sanitari, i Medici incari-cati della sorveglianza medica devono tra-smettere la documentazione in busta chiu-sa, contenente nella parte esterna la se-guente dicitura: “Contiene documentazio-ne riservata ai sensi della Legge 675/1996e D.Lgs. 230/1995 e successive modifichee integrazioni” secondo le modalità di se-guito indicate:

Nuove modalità di trasmissionedella Documentazione relativa

ai lavoratori esposti a radiazioniionizzanti ai sensi del

D.Lgs. 230/1995 e successivemodifiche ed integrazioni

(D.Lgs 241/2000 e D.Lgs 257/2001)

- mansione svolta al momento dellacessazione del rapporto di lavoro odella cessazione dell’attività dell’im-presa;

- ragione sociale del datore di lavoro almomento della risoluzione del rappor-to di lavoro o cessazione dell’attivitàdell’impresa;

- data di risoluzione del rapporto di la-voro o cessazione dell’attività dell’im-presa;

4) qualora la trasmissione riguardi la do-cumentazione di più lavoratori, è possi-bile trasmettere con una sola bustachiusa più plichi, ognuno dei quali ac-compagnato da una lettera di cui alpunto 3)

La documentazione deve essere trasmes-sa al seguente indirizzo:I.S.P.E.S.L.Dipartimento di Medicina del LavoroSettore RadioprotezioneVia Fontana Candida, n° 100040 Monte Porzio Catone - Roma

Il Direttore Dell’IstitutoDr. Antonio Moccaldi

Approvata il 24 gennaio dal Senato con al-cuni emendamenti, a partire dal 18 feb-braio dovrebbe tornare alla Camera per ilvia libero definitivo. La Legge comunitaria2001, strumento cardine per l’adeguamen-to della legislazione nazionale al diritto co-munitario, sta per completare il suo iter edentrare in vigore. Anche quest’anno, comeaccaduto nella Comunitaria 2000, sonostati inseriti alcuni articoli specifici su am-biente e sicurezza sul lavoro. Articoli nonmodificati dall’intervento del Senato, mache hanno cambiato numero rispetto al di-segno di legge originario.Gli articoli 14 e 15 (precedentemente 16 e17), si riferiscono all’ambiente. Rispettiva-mente modificano l’articolo 53 del decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in mate-ria di traffico illecito di rifiuti e l’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre1988, n. 397, in materia di raccolta e rici-claggio di batterie esauste.L’articolo 19 (ex 21) è una delega al Governoa modificare il decreto legislativo 25 novem-bre 1996, n. 624, recante attuazione di diret-tive comunitarie in materia di sicurezza e sa-lute dei lavoratori nelle industrie estrattive.Infine l’articolo 32, unico leggermente mo-dificato dal Senato, riguarda la “Attuazionedella direttiva 2000/59/CE, relativa agli im-pianti portuali di raccolta per i rifiuti pro-dotti dalle navi e i residui del carico”.

G.U. n.21 del 25/01/02Ministero dell’internoDecreto 20 dicembre 2001 - Disposizionirelative alle modalita di installazione degliapparecchi evacuatori di fumo e calore.

G.U. n.17 del 21/01/02Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti

GAZZETTA UFFICIALELe pubblicazioni di gennaio

e febbraio 2002

LEGGE COMUNITARIA 2001

1) dentro la busta suddetta dovrà essereinserito il plico sigillato contenete la do-cumentazione relativa a ciascun lavora-tore;

2) il plico deve recare l’indicazione del no-mintivo del lavoratore, nonchè la dicitu-ra “Contiene documentazione riservataai sensi della Legge 675/1996 e D.Lgsn° 230/1995 e successive modifiche eintegrazioni”;

3) il plico suddetto dovrà essere accom-pagnato da una lettera del Medico inca-ricato della sorveglianza medica, nellaquale devono essere riportate le se-guenti informazioni:- nominativo del lavoratore;- luogo e data di nascita;- data di assunzione;

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tempestivamente per bloccare la ripetizio-ne di azioni ostili. La causa principale di unconflitto che degenera in mobbing è quasisempre la renitenza della gerarchia azien-dale ad intervenire o la reticenza deglistessi colleghi del mobbizzato, che temo-no ritorsioni in caso di denuncia.Se l’isolamento e l’emarginazione hannogravi conseguenze per il lavoratore mob-bizzato, il mobbing causa danno anche al-l’azienda che spesso vede ridursi la pro-duttività del gruppo di lavoro, perché nonsono stati affrontati i problemi che hannogenerato il conflitto.

NORMATIVANel Parlamento italiano sono stati presen-tati in Parlamento sei progetti di legge sultema della tutela del lavoratore da violenzemorali e persecuzioni psicologiche nel-l’ambito del lavoro.Due di essi prevedono il riconoscimentodella pratica del mobbing come un reato estabiliscono specifiche sanzioni penali.Gli altri quattro progetti sono più articolatie prevedono che i datori di lavoro e i sin-dacati adottino le iniziative necessarie perprevenire qualsiasi forma di violenza psi-cologica nell’ambiente di lavoro; in parti-colare si indica la necessità di informare ilavoratori sugli aspetti organizzativi riguar-danti ruoli, mansioni, carriere, mobilità, su-gli obbiettivi generali della politica azien-dale, sulle procedure individuate per ga-rantire adeguate condizioni psicologiche esociali. In queste proposte di legge vieneregolamentato l’accertamento dei fatti per-secutori che deve avvenire tempestiva-mente dopo la denuncia; l’indagine deveessere condotta dal datore di lavoro e dal-le rappresentanze sindacali con l’eventua-le ausilio di esperti esterni all’azienda. Se ifatti denunciati vengono accertati, il datoredi lavoro deve assumere le misure neces-sarie al loro superamento e, al responsabi-le delle azioni ostili, o a chi ha denunciatoazioni ostili inesistenti, per trarne vantag-gio, vanno applicate sanzioni disciplinari.Una delle proposte prevede anche che l’a-zienda rimborsi al lavoratore vittima delmobbing le spese mediche e psicotera-peutiche sostenute; inoltre viene propostal’istituzione di uno “sportello unico controgli abusi” presso la Camera di commercio,industria e artigianato con lo scopo di offri-re consulenza legale e sanitaria a chi si ri-tiene vittima di atti e comportamenti per-secutori nei posti di lavoro.In ogni caso al lavoratore che ritenga di aversubito violenze psicologiche resta la facoltàdi ricorrere alle vie legali citando il responsa-bile delle violenze ai sensi degli articoli 410 e413 del codice di procedura civile.La prima nazione che ha stabilito dellenorme su questo tema è la Svezia, dove,già nel 1993, l’Ente nazionale per la Salutee la Sicurezza ha emanato delle “Disposi-zioni relative alle misure da adottare controforme di persecuzione psicologica negli

Quali strategie, quali strumentiper la prevenzione del mobbing

esperienze e materiali di lavoro

INTRODUZIONEI temi della organizzazione del lavoro e deldisagio psicologico sono stati affrontati giàa partire dalla fine del XIX secolo dai primipsicologi del lavoro, nel momento dellosviluppo della industrializzazione avanzata.Viene riconosciuto come fondatore dellapsico-tecnica del lavoro il ricercatore tede-sco Hugo Munsterberg (1863-1916) che,con i suoi studi sperimentali condotti a Lip-sia, si interessò all’adattamento dell’uomoall’ambiente fisico e al regime di vita del la-voro, alla formazione delle relative abitudi-ni, all’economia dei movimenti, alla mono-tonia e alla fatica, alle motivazioni. Lo svi-luppo di questa scienza è andato di paripasso con quello industriale, introducendoelementi di razionalizzazione dei processiproduttivi e analizzando la vita lavorativanelle organizzazioni aziendali, durante lecontinue trasformazioni del XX secolo.Questi studi hanno evidenziato la naturasociale del lavoro e dei problemi della vitalavorativa nelle organizzazioni complesse. Ilcomportamento professionale dipende, ol-tre che dalle caratteristiche individuali dellavoratore, da fattori esterni fisici e sociali,che caratterizzano l’organizzazione, l’azien-da, il reparto, il gruppo di lavoro. La capaci-tà del dirigente, lo stile di leadership azien-dale, la qualità del materiale e delle attrez-zature fornite al lavoratore, il modo in cui èstato formato, le relazioni con i colleghi, ilclima sociale dell’azienda, il grado di parte-cipazione, l’ambiente fisico del lavoro, sonocondizioni determinanti del comportamentoprofessionale di ogni lavoratore.

IL MOBBING E LE SUE CAUSEUna particolare attenzione è stata postaalle relazioni umane all’interno del mondodel lavoro e in questo settore di studio, apartire dal 1986, lo psicologo Heinz Ley-mann ha per primo definito un fenomenodi “terrorismo psicologico” chiamandolomobbing (dal verbo inglese to mob = ag-gredire). Si tratta di una situazione caratte-rizzata da azioni ostili, ripetute per un lun-go periodo (almeno sei mesi) da parte diuna o più persone e dirette sistematica-mente contro un individuo, il quale, se lemolestie non cessano, può sviluppare pa-tologie fisiche e/o psichiche anche gravi.Alla base del mobbing, secondo Leymannc’è sempre un conflitto che può dipendereda una cattiva organizzazione del lavoro(sovraccarico lavorativo, incarichi degra-danti in relazione alle competenze, istruzioniimprecise, obbiettivi non compatibili con imezzi a disposizione, responsabilità nonchiaramente delimitate) oppure da rivalità,lotta d’interessi, ricerca di potere; il conflittocausa tensioni nel gruppo di lavoro che en-tra in crisi. In questa situazione la via diuscita più facile è quella di trovare un caproespiatorio sul quale scaricare le tensioni,causandone l’isolamento, impedendogli diesprimersi, screditandolo nel lavoro, deni-

grandolo con i colleghi, fino a compromet-terne la salute.In questa persecuzione ha un ruolo impor-tante il “clima sociale” dell’azienda: spes-so il soggetto “mobbizzato” è, prima ditutto vittima di discriminazioni culturali,razziali, religiose, oppure legate al sesso,all’età, alle condizioni di salute.Esiste anche una forma di mobbing delibe-ratamente messa in atto dalle aziende percostringere un dipendente alle dimissioniessendo difficile ricorrere al licenziamento;secondo Renato Giglioli (direttore del Cen-tro per il Disadattamento Lavorativo dellaClinica del Lavoro di Milano) ciò accade inpiù della metà dei casi denunciati.Per comprendere le cause del mobbing èutile considerare che la nascita di questo“nuovo” fenomeno corrisponde ad un pe-riodo di rapidi e profondi cambiamenti nelmondo del lavoro, caratterizzati da unaprogressiva automazione della produzioneindustriale e da una notevole crescita delsettore terziario; di conseguenza è forte-mente ridotta la richiesta di mano d’operaa bassa specializzazione e sempre più so-no necessari lavoratori preparati ad utiliz-zare le nuove tecnologie o capaci di lavo-rare in modo creativo, senza seguire pro-cedure codificate, sperimentando nuovemodalità; inoltre la componente relazionaleha assunto un ruolo centrale soprattuttonel settore terziario. Negli stessi anni il rap-porto di lavoro è diventato sempre menogarantito, sempre più flessibile e si sonosviluppate nuove forme di lavoro (contrattidi formazione-lavoro, lavoro a tempo de-terminato, lavoro in prestito).Tutto ciò ha portato nella vita delle aziendefrequenti momenti critici come ristruttura-zioni aziendali, fusioni, riduzioni del perso-nale, cambio di management, introduzionedi nuove tecnologie, ecc, con maggior ri-schio di generare conflitti.Non sempre i conflitti sfociano nel mob-bing, ed è compito del datore di lavoro da-re all’azienda un’organizzazione in gradodi tenerli sotto controllo e di intervenire

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ambienti di lavoro”; non si tratta di normesanzionatorie ma, con tipico pragmatismo,viene definito un percorso da seguire perrisolvere il problema. Tutto l’impianto nor-mativo si basa su due semplici principi:- va rifiutato qualsiasi atteggiamento o

comportamento offensivi, a prescindereda chi sia coinvolto o da chi ne sia il ber-saglio;

- il datore di lavoro deve adottare misureefficaci per evitare che qualunque lavora-tore sia oggettodi forme di per-secuzione daparte di altri la-voratori.

Viene quindi enun-ciata un’etica dellavoro mettendo albando tutte le for-me di persecuzio-ne psicologica:- calunniare o dif-

famare un lavo-ratore oppure lasua famiglia;

- negare delibera-tamente informa-zioni relative allavoro oppurefornire informa-zioni non corret-te a riguardo;

- sabotare o impe-dire in manieradeliberata l’ese-cuzione del lavo-ro;

- escludere in mo-do offensivo il lavoratore, oppure boicot-tarlo o disprezzarlo;

- esercitare minacce, intimorire o avvilire lapersona, come nel caso di molestie ses-suali;

- insultare, fare critiche esagerate o assu-mere atteggiamenti o reazioni ostili inmodo deliberato;

- controllare l’operato del lavoratore senzache lo sappia o con l’intento di danneg-giarlo;

- applicare “sanzioni penali amministrati-ve” ad un singolo lavoratore senza moti-vo apparente, senza dare spiegazioni,senza tentare di risolvere insieme a lui/leii problemi.

Al datore di lavoro vengono indicati i livelli e imetodi di intervento preventivi privilegiandol’informazione del personale sulla politicaelaborata per l’ambiente di lavoro e per le ri-sorse umane e sulle procedure individuateper garantire le migliori condizioni psicologi-che e sociali nei luoghi di lavoro. I quadri e idirigenti devono ricevere una formazione ta-le da consentire loro di gestire le materieche rientrano nelle leggi di diritto del lavoro,gli effetti delle varie condizioni di lavoro sullepersone, i rischi di conflitto all’interno deigruppi di lavoratori, in modo che siano ingrado di rispondere con prontezza, con unsostegno qualificato, a quei lavoratori che sitrovassero in situazioni di stress e di crisi.

POSSIBILI STRATEGIEE STRUMENTI DI PREVENZIONE

Il “problema mobbing” va quindi combat-tuto a più livelli:- va organizzata la prevenzione del mob-

bing inquadrandolo come uno dei rischitraversali (stress e disagio lavorativo) chepuò dipendere da problemi organizzativi,dal clima sociale, dall’ambiente fisico di

lavoro;- è necessario formare i dirigenti perché

siano in grado di monitorare il clima so-cio culturale dei gruppi di lavoro e sensi-bilizzarli a mantenere un atteggiamentodi ascolto riguardo ai problemi relazionaliin modo che sappiano gestire la loro lea-dership facendo attenzione alla qualitàdelle risorse umane;

- i lavoratori devono essere informati chenell’ambiente di lavoro non sono tollerati

comportamenti offensivi della dignità in-dividuale e devono essere sensibilizzatiperché riconoscano il mobbing e lo de-nuncino, garantendoli contro qualunqueforma di ritorsione;

- è necessario garantire una capacità di ri-sposta al singolo lavoratore che ritiene diessere mobbizzato prevedendo l’organiz-zazione di un sistema di arbitraggio deiconflitti, possibilmente indipendente dal-la gerarchia aziendale;

- ogni volta che si presenta un caso dimobbing, e comunque con periodicitàprogrammata e in occasione dei processidi riorganizzazione è necessaria una revi-sione dell’analisi del rischio.

In questo processo vanno coinvolte le fi-gure aziendali istituzionalmente prepostealla prevenzione e alla sicurezza e quindi:- il datore di lavoro,- il servizio di prevenzione e protezione,- il medico competente,- i rappresentanti dei lavoratori per la sicu-

rezza.Il primo obbiettivo potrebbe essere la rac-colta di dati attraverso un questionario,che sia in grado di far comprendere qualesia la dimensione del problema fra i dipen-denti comunali e che possa rilevare alcunifattori di rischio legati alla organizzazionedel lavoro.La valutazione dei rischi richiesta dal DLgs626/94 dovrebbe comprendere anche l’a-nalisi dei rischi trasversali considerando gliobbiettivi, i mezzi, l’organizzazione di ognisingolo reparto, i bisogni formativi riguardoalla gestione dello stile direttivo.Il tentativo di soluzione dei conflitti dovreb-be avvenire secondo una procedura con-cordata con le rappresentanze sindacali,che veda la partecipazione del medicocompetente ed eventualmente di altri con-

sulenti per diagnosticare i casi di realemobbing e tentare una possibile soluzione,una volta analizzate le eventuali criticità or-ganizzative.Alcune Pubbliche Amministrazioni, in que-sti ultimi anni, hanno adottato un “Codicedi comportamento per la tutela della digni-tà delle lavoratrici e dei lavoratori” dove èprevista la nomina di un/una consulente difiducia per tentare, con procedura infor-male, di risolvere controversie riguardanti

molestie sessuali,morali o psicologi-che.Nel Comune di Fi-renze è avvenutoun importante ri-assetto organizza-tivo, deciso nelmese di febbraiodel 2000, con alcentro l’esigenzadi riconsiderare imeccanismi difunzionamentodella struttura e diridistribuire i com-piti e le funzioninell’ambito delleDirezioni e deiServizi, in modoprogressivo. Nellarelazione che illu-stra questo rias-setto erano statievidenziati alcuniaspetti critici delfunzionamentodella macchina

comunale e in particolare era stata sottoli-neata “la carenza di una cultura organizza-tiva diffusa che va a scapito di un metododi lavoro improntato alla costante ricercadei più efficaci ed economici processi la-vorativi anche in funzione della così dettacustomer satisfaction”. C’era inoltre la di-chiarazione che “incide negativamentesull’efficienza dell’organizzazione la nonsempre chiara definizione delle sfere dicompetenza e responsabilità fra organi diindirizzo politico e quelli gestionali/direzio-nali, che è causa di più o meno manifestifenomeni di deresponsabilizzazione”.La carenza di una cultura organizzativa dif-fusa e una non chiara definizione dellecompetenze e delle responsabilità, oltre adeterminare un ostacolo alla efficacia e al-l’efficienza dei processi lavorativi, costitui-scono senza dubbio un fertile terreno perlo sviluppo di conflitti nella vita lavorativache generano stress e possono favorire ilfenomeno del mobbing; quindi il nuovoprogetto organizzativo può configurarsianch’esso come uno strumento di preven-zione, nella misura in cui sarà in grado diintrodurre i correttivi già previsti.

PROGETTI DI LEGGE PRESENTA-TI IN PARLAMENTO:

XIII LegislaturaAC 1813 On. Salvatore Cicu (FI)AC 6667 On. Publio Fiori (AN)AC 6410 On. Giorgio Benvenuto (DS)AS 4313 Sen. Athos De Luca (Verdi)AS 4265 Sen. Giancarlo Tapparo (DS)XIV LegislaturaAS 422 Sen. Luciano Magnalbò (AN)

Adolfo PompettiSezione Toscana

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Legionellosi: esperienza di gestionee controllo del rischio in un presidiosanitario - ruolo del medico competente

esperienze e materiali di lavoro

segue >>

cologia allo scopo di impostare unasorveglianza ambientale in tutti ipresidi e di definire procedure di in-tervento nei momenti critici e di tu-tela dei lavoratori.Utilizzando la letteratura in materia èstato predisposto un protocollo disorveglianza ambientale ed è statapredisposta una organizzazione af-finchè questa sorveglianza venisseattuata sotto il coordinamento delleDirezioni sanitarie.Purtroppo nel marzo del 2000 si èverificato un nuovo caso di legionel-losi, questa volta in un paziente,sempre nel reparto di reumatologiadello stesso Presidio ospedalieroprecedente.Il gruppo ha fornito una consulenzache ha portato ad una serie di inter-venti sul piano ambientale e sanitario.Interventi ambientali: è stata fattauna valutazione allargata anche adaltre parti della struttura con nume-rosi campionamenti di acqua neipunti critici per cercare di capiremeglio le fonti di inquinamento; so-no stati fatti interventi di bonifica ericontrolli a breve scadenza. È statofatto uno studio più accurato di tuttol’impianto idrico per poter ragionaresu strategie di intervento e di bonifi-

La legionellosi è una patologia chenegli ultimi anni ha assunto rilevan-za anche nel settore sanitario pernumerosi casi verificatesi prevalen-temente in pazienti ricoverati. Que-sta problematica si è presentata an-che nell’Azienda USL 10 di Firenze.

ESPERIENZADELL’AZIENDA USL 10

DI FIRENZEIn uno dei sei Presidi Ospedalieri nelmese di agosto del 1998 si verificòun caso in un medico del reparto direumatologia. La patologia fu dia-gnosticata presso un’altra AziendaOspedaliera con un certo ritardo ri-spetto al manifestarsi della sintoma-tologia e la notizia del caso arrivò al-la Direzione sanitaria e al Servizio dimedicina preventiva in maniera uffi-ciosa.Di fatto il problema fu affrontato nelmese di settembre. Fu appurato chenel corso dei mesi luglio-agosto vierano stati altri 3 casi di broncopol-monite di natura non identificata inlavoratori dello stesso reparto direumatologia.Fu attivato un campionamento diacqua in alcuni punti considerati cri-tici e furono fatti due dosaggi anti-corpali dei lavoratori, ad agosto/set-tembre e ad ottobre, per valutare lostato immunitario.In due campioni di acqua, in duepunti del reparto, furono riscontrativalori positivi di legionella pneumo-phila: nell’acqua calda di una docciausata dai medici 800 UFC e nell’ac-qua calda del lavandino della medi-cheria 1100 UFC. I risultati del do-saggio anticorpale è riportato nellatabella n.1Nel secondo controllo si sono pre-sentati solo 15 soggetti che eranorisultati positivi al primo controllo.Purtroppo il risultato anticorpale nonè molto significativo essendo tutti ri-

sultati positivi a bassa diluizione (1:8)non indicativa di una malattia in atto,neanche in forma silente o frustra.Tuttavia il fatto che una parte di po-sitivi si sia poi negativizzata fa pro-pendere per l’esistenza di un movi-mento anticorpale nei lavoratori delreparto e quindi per una possibileesposizione pregressa all’agente dirischio nell’ambito lavorativo.Il caso di legionellosi del medico èstato denunciato come malattia pro-fessionale all’INAIL ed il lavoratore hachiesto anche il riconoscimento delladipendenza da causa di servizio.Vi è stato un riconoscimento per en-trambe le pratiche.Data la situazione ci si è posti il pro-blema di una bonifica dell’impiantoidrico con cloro da attuare in tempibrevi con successiva verificaQuesto evento ha fatto riflettere sullanecessità di attivare un sistema disorveglianza e di intervento possibil-mente preventivo al verificarsi di casi.Per questo è stato creato un gruppodi lavoro formato da persone prove-nienti dalle Direzioni sanitarie dei di-versi presidi ospedalieri, dall’Ufficiotecnico, del Servizio di prevenzionee protezione, dal Servizio di medici-na preventiva e dall’U.O. di Biotossi-

Tabella 1 - risultati dei dosaggi anticorpali

Positivi Positivi Negativi NegativiControlli (1:8) (1:8) Totalinumero percentualenumero percentuale

1° controllo agosto/settembre 31 70.5 13 29.5 44

2°controllo ottobre 7 46 8 54 15

Per quanto riguardai rischi in ambientesanitario l’approccio deveessere necessariamentemultidisciplinare perpoter offrire soluzioniopportune ed efficaci.L’esperienza dell’AziendaUSL fiorentina ne èun valido esempio.

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caratteristiche di un infortunio inquanto legato quasi sempre a unasituazione imprevista, talvolta identi-ficata a posteriori.È pertanto importante poter fare unavalutazione sulla probabilità dell’e-vento nella gestione della sorve-glianza sanitaria.Il coinvolgimento del medico com-petente deve poi avvenire in occa-sione di situazioni di inquinamentoverificato, al fine di tenere sotto sor-veglianza i lavoratori, informarli ade-guatamente ed intervenire in caso dinecessità per attivare controlli dia-gnostici, profilassi o terapia.Un ruolo deve inoltre essere svoltonei confronti dei lavoratori che effet-tuano routinariamente i campiona-menti e che devono essere adegua-tamente protetti, informati dei rischie delle procedure da seguire, deglieventuali disturbi in seguito ai qualiconsultare il medico competente.La partecipazione a gruppi di lavoromultidisciplinari che affrontano la te-matica dai vari punti di vista è moltoimportante per il medico competen-te, che può così acquisire molte in-formazioni utili a sensibilizzare i la-voratori e a capire meglio l’origine ele modalità con cui si sono sviluppa-te certe patologie come pure la pos-sibilità di escludere una causa lavo-rativa. �

Dr. Letizia SommaniResponsabile Servizio Medicina

Preventiva- Medico competente eautorizzato, Azienda USL 10 di Firenze

Dr. Alessandro ManiMedico competente e autorizzato

Servizio Medicina Preventiva AziendaUSL 10 di Firenze

BIBLIOGRAFIADocumento 4. Aprile 2000: Linee-guida per

la prevenzione e il controllo della legio-nellosi. G.U. 103 5.5. 2000

La legionellosi - Manuale di epidemiologia,microbiologia e clinica. P. Benedetti, M.Castellani Pastoris, D. Greco. Istituto Su-periore di Sanità ISTISAN 91/20 (ISSN0391-1675)

The control of legionellosis including legion-naires’ disease. Health & Safety Executu-ve 1991

The prevention or control of legionellosis(including legionnaires’ disease). Health &Safety Executuve 1991

Legionella e legionellosi. M. Castellani Pa-storis, P. Benedetti. Istituto Superiore diSanità e Assessorato alla Sanità RegioneCampana 1993

Guidelines for Prevention of NosocomialPneumonia. MMWR 46 (RR-1); 1-79!.3.1997

The control of legionellosis in hot and coldwater systems. Health & Safety Executive1998

Le infezioni da legionella: aspetti microbio-logici ed epidemiologici. Convegno Na-zionale, Roma 1-2 giugno 2000

ca arrivando a sperimentare un si-stema di bonifica in continuo a basedi sali d’argento.L’intervento sanitario invece ha por-tato, in attesa di garanzie di bonifica,a dimettere dal reparto a rischio i pa-zienti immunodepressi, ad allontana-re il medico che aveva contratto lalegionellosi, ad informare i lavoratorisulla necessità di segnalare al medi-co competente anche minime altera-zioni dello stato di salute compatibilicon la patologia infettiva e alla ricer-ca dell’antigene specifico nelle urinedei lavoratori con disturbi. Tutti i ri-sultati per fortuna sono stati negativi.Sono state comunque suggerite al-cune modalità di comportamento,quali cercare di evitare schizzi di ac-qua, usare preferibilmente l’acquafredda, evitare di fare docce calde.Questo secondo “evento sentinella”ha ulteriormente sensibilizzatola Di-rezione aziendale sulla necessità diaffrontare in maniera sistematica ilproblema. Perciò è in fase di costi-tuzione un gruppo di lavoro formatodalle stesse figure professionali diquello precedente al quale sarà ag-giunto un medico dell’U.O. Igiene eSanità Pubblica.A questo gruppo di lavoro verrannodemandati i seguenti obbiettivi:1. valutare e conoscere tutti gli im-

pianti idrici dei presidi, le possibi-lità di modifica per una soluzionepiù definitiva del problema o perl’eventuale bonifica;

2. identificare i punti critici in cui farei campionamenti periodici per te-nere sotto controllo gli impiantiidrici;

3. definire bene le procedure dicampionamento

4. identificare e incaricare personeben individuate per lo svolgimen-to di questa attività ;

5. formare le persone incaricate deicampionamenti anche sulle pro-cedure di sicurezza oltre che suquelle di campionamento;

6. predisporre un programma infor-matizzato per tenere sotto con-trollo la situazione e documentar-la (risultati dei campionamenti perpunto di campionamento nel tem-po);

7. definire una procedura di inter-vento per la protezione dei pa-zienti e dei lavoratori in caso di ri-schio accertato;

8. definire un programma analogoper le altre fonti di rischio: impian-ti di condizionamento, piscine,apparecchi biomedicali (ossige-natori, culle termiche, etc);

9. predisporre un programma gene-rale per tutta l’Azienda per risol-vere il problema alla fonte.

RUOLO DEL MEDICOCOMPETENTE

La tematica del rischio legionellosiinteressa sia il versante pazienti chequello lavoratori. Perciò, come perla maggior parte dei rischi in am-biente sanitario, la gestione e il con-trollo deve essere fatta congiunta-mente dalla Direzione sanitaria, dalServizio di Prevenzione e Protezionee dal medico competente, ognunoper la sua parte.In particolare il medico competentedeve essere informato della situa-zione di rischio esistente o ipotizza-bile in base ai dati della sorveglianzaambientale ed ai dati epidemiologi-ci.Questo rischio deve essere inqua-drato nell’ambito del rischio biologi-co e pertanto trattato con la stessaottica. Diversamente da altri rischiquello biologico si presenta con le

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Screening clinico funzionale del rachidein una popolazione di facchini e magazzinieria confronto con il gruppo di controlloproposto dalle linee guida del D.L. 626/94

di età, rispetto alla popolazione dicontrollo delle Linee Guida, perciòè stato calcolato il RR ponderatoper ogni distretto (Tabella 1) conevidenza di un eccesso di casi po-sitivi nel segmento lombosacrale(RRp = 1,28).Tale dato diventa più significativose si aggiungono l’effetto “lavo-ratore sano” (naturale autosele-zione del personale), i cosiddetti“persi” al follow up (diminuzionedel RR da 2,4 a 0,2 con l’aumen-to dell’età) e la relativa attendibi-lità dei lavoratori, predisposti aminimizzare i sintomi soprattuttoin visita preventiva, nella valuta-zione clinica dell’apparato loco-motore.La maggior prevalenza di “lombal-gie acute negli ultimi dodici mesi”rispetto agli attesi (RR = 2,2 in Ta-bella 2) ripropone il problema dellatecnica adottata da molti lavorato-

esperienze e materiali di lavoro

INTRODUZIONEQuesto studio ha lo scopo di con-frontare lo screening clinico fun-zionale del rachide in una popola-zione maschile di facchini/magaz-zinieri con un gruppo di controlloproposto dalle Linee Guida perl’applicazione del D.L. 626/94 (2ªedizione, 1999).Tale esigenza nasce dalla volontàdel medico competente di ricerca-re eventuali eccessi di casi positi-vi, in un settore certamente a ri-schio ma spesso trascurato nelcampo della prevenzione, seguen-do le modalità ed i criteri propostidalle Linee Guida.La popolazione oggetto dello stu-dio è composta da soci lavoratoridi due cooperative genovesi difacchinaggio che offrono manodo-pera nella movimentazione, siamanuale che meccanica (carrellielevatori, transpallet, ecc.), di sva-riate merci presso corrieri e ma-gazzini.Nell’ambito del documento di va-lutazione, non è stato possibilecalcolare l’indice di rischio dei la-voratori interessati poiché esisteun turn over elevato, il mansiona-rio, le sedi ed i turni di lavoro sonodisomogenei, le caratteristiche deicolli movimentati non standardiz-zabili.

MATERIALI E METODII lavoratori sono visitati con ca-denza annuale/biennale ed effet-tuano esami ematochimici e stru-mentali in presenza di ulteriori ri-schi (polveri, basse temperature,lavoro notturno) o eventuali appro-fondimenti diagnostici in casi sele-zionati (radiografia colonna, visitaspecialistica, ecc.).In occasione della visita preventi-va (36% del totale), oppure dellavisita medica periodica, è stata ef-fettuata una valutazione funziona-le del rachide, con compilazionedella cartella proposta dalle LineeGuida, ed è stata redatta la valuta-zione clinica dell’apparato loco-motore al fine di classificare il gra-do di SpondiloArtroPatia: SAP 1(positività anamnestica), SAP 2 eSAP 3.I lavoratori visitati sono stati n°

206 (Tabella 1), di cui n°155(75,2%) con almeno 4 anni di ri-schio professionale, mentre ilgruppo di controllo comprendepiù di 1400 lavoratori, poco o pernulla esposti al rischio movimen-tazione manuale carichi (p.406,Tabella 6, Linee Guida D.L.626/94).

RISULTATILe “positività” comprendono n° 5casi per il tratto cervicale (n° 4SAP 1, n° 1 SAP 2), n° 1 per il dor-sale (SAP 2) e n° 33 per il lombare(n° 22 SAP 1, n° 7 SAP 2 e n° 4SAP 3): tra questi n° 2 casi di ne-gatività anamnestica lombare, conobiettività SAP 2, sono stati consi-derati positivi (Tabella 1).I dati a confronto con gli “attesi”delle Linee Guida, dimostrano unRischio Relativo (RR) per il tratto

cervico-dorsale compreso tra 0 e1,1 e per il segmento lombosacra-le tra 0,2 a 2,4 con un RR ponde-rato pari a 1,28 (Tabella 1). Gli epi-sodi di “lombalgia acuta negli ulti-mi dodici mesi” (n° 10) evidenzia-no un RR = 2,2 ed un RA (RischioAttribuibile) = 2,6% (Tabella 2).

CONSIDERAZIONI ECONCLUSIONI

Il gruppo di esposti presenta unadistribuzione difforme nelle classi

ri per il sollevamento dei carichi daterra (piegamento della schiena in-vece delle ginocchia) nonostantelo sforzo formativo.I n° 2 casi di positività “obiettiva”con anamnesi negativa (Tabella 1),seppur limitati, suggeriscono l’ef-fettuazione dell’esame clinico fun-zionale del rachide in ogni caso diesposizione al rischio.L’eccesso di “positività lombari” edi “lombalgie acute” sollecitanoun’azione preventiva mirata all’e-vento acuto ed all’incremento

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BIBLIOGRAFIASICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LA-

VORO, Conferenza dei Presidenti delleRegioni e delle Provincie Autonome, Li-nee guida per l’applicazione del D.L.626/94, seconda edizione, Regione Emi-lia Romagna, AUSL Ravenna, 1999.

quali-quantitativo della formazionedei lavoratori.In attesa di approfondire intercon-nessioni tra quadri semeiotici epossibili patologie vertebrali, e didisporre di nuove tecniche stru-mentali, poco invasive e di bassocosto, come auspicano le stesseLinee Guida, l’applicazione di que-sto modello rimane l’unica stradapercorribile nello screening delmedico competente per esposti al

rischio “movimentazione manualedei carichi”.Lavoro pubblicato sugli Atti del64° Congresso SIMLII, Roma 15 -16 ottobre 2001 �

P. Santucci,ANMA Liguria.

segue >>

Tabella 1

POSITIVITÀ ANAMNEST. CERVICALE POSITIVITÀ ANAMNEST. DORSALE POSITIVITÀ ANAMNEST. LOMBOSACRALE

CLASSI ETÀ - N° - % OSSERV. ATTESI RR OSSERV. ATTESI RR OSSERV. ATTESI RR

16-25 aa - 43 - 20,5 3-2,3% 6-12% 0,2 0-0% 1-2% 0 6-13,9% 3-5,8% 2,4

26-35 aa - 89 - 42,4 0-0% 25-17,5% 0 0-0% 4-2,8% 0 16-18% 18-12,6% 1,4

36-45 aa - 52 - 24,8 1-1,9% 104-15,7% 0,1 0-0% 31-4,7% 0 *9-17,3% 175-26,5% 0,6

46-55 aa - 22 - 10,4 1-4,5% 126-22,7% 0,2 1-4,5% 22-4% 1,1 *2-9,1% 208-37,5% 0,2

RR ponderato 0,09 0,12 1,28

* n° 2 casi di soglia anamnestica negativa con obiettività da SAP 2.

Tabella 2

PREVALENZA POSITIVITÀ ANAMNEST. OSSERVATI ATTESI RISCHIO RELATIVO RISCHIO ATTRIB.

LOMBALGIA ACUTA nell’ultimo anno 10-4.8% 31-2.2% 2.2 2,6%

PROMOZIONE

�La medicina del lavoroALLA SEGRETERIA DELL’ANMA - 20123 MILANO, VIA S. MAURILIO 4 - FAX 02 72002182

Modulo di adesione abbonamento a “La Medicina del Lavoro” per l’anno 2002

Il sottoscritto in quanto socio ANMA, aderisco all’offerta ANMA di sottoscrivere l’abbonamento a “La Medicina del Lavoro” perl’anno 2002 al costo complessivo di E 52 (Lit. 100.000 - centomila).già abbonato a “La Medicina del Lavoro“ Si � No �Indirizzo al quale desidero ricevere la rivista:

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trento, 25 e 26 gennaio 2002

Rischi nelle lavorazioni alpinedel legno

è successo a …

mento professionale sono:• La volontà dei singoli professionisti di

avere una valutazione oggettiva deipropri livelli qualitativi;

• L’interesse delle Società Scientificheed Associazioni Professionali di pro-muovere iniziative che favoriscono lacrescita culturale dei propri iscritti;

• La richiesta da parte degli utenti dicompetenza professionale qualitativa-mente elevate.

Tra gli elementi caratterizzanti sono da ri-cordare l’attività di autoregolamentazionedel sistema, la volontarietà dell’adesione, ilruolo centrale delle società scientifiche eassociazioni professionale, la definizione erevisione periodica dei criteri di buona qua-lità, la valutazione da parte del personaleaddestrato ad hoc, la periodicità della pro-cedura e la formazione medica continua.

Le caratteristiche dell’attività esercitata dalmedico dei lavoro sono tali da poter identi-

IL SISTEMA DIACCREDITAMENTO DEI SERVIZIDEL MEDICO COMPETENTE NEL

COMPARTO LEGNO

Negli ultimi tempi si sono determinatecondizioni favorevoli per l’avvio dell’accre-ditamento anche nel nostro Paese, come:l’esistenza di spazi normativi, di incentiva-zione e di polarizzazione delle iniziative edelle responsabilità, all’interno delle più re-centi disposizioni di legge o decreti mini-steriali (D.Lgs 502/92 - D.Lgs 517/93 -D.Lgs 229/99 - D.Lgs. 626/94 - DPR14/01/97). Non sono sufficienti nuove nor-me, una diversa tipologia professionale dirisorse e di personale: è necessario uncambiamento radicale nell’operatività deiservizi e, soprattutto, nel modo di renderlifruibili ed accettabili, con il minor disagio ela massima soddisfazione.È sempre più evidente la richiesta da partedei datori di lavoro e dei lavoratori di attivi-tà dì prevenzione svolte da professionisticon alti livelli di qualità. D’altra parte anchetra i medici dei lavoro sta crescendo sem-pre più la volontà ad aderire a programmivolti ad ottenere il riconoscimento dell’atti-vità professionale svolta.L’accreditamento professionale, già attivoin altri Paesi, è una procedura che permet-te di raggiungere e riconoscere formal-mente un determinato livello di competen-za professionale, è dotato di flessibilità econsente la partecipazione degli stessiprofessionisti.L’accreditamento conseguito può far ac-crescere l’impegno e la gratificazione pro-fessionale di tutti gli operatori della struttu-ra valutata, che viene cosi messa in condi-zione vantaggiosa nella competizione construtture analoghe, sia pubbliche che pri-vate.Per accreditamento si intende “.... un pro-

cesso che porta a verificare se il singoloprofessionista rispetta requisiti e/o stan-dard di buona organizzazione”.A livello internazionale sono stati indivi-duati quattro principali modelli di accredi-tamento (1):

1 INDUSTRIALE, basato su norme, in ge-nere dettate da organismi internazionalidi standardizzazione (ISO), le quali pre-vedono un controllo sistematico dellesingole fasi di dei processo produttivo.In ambito sanitario il processo produttivoè rappresentato dall’insieme delle attivitàtecniche, strutturali e organizzativi cheportano all’erogazione di una prestazio-ne sanitaria. Il controllo dei processo av-viene mediante una descrizione detta-gliata di ogni attività che deve essere poiconfrontata con specifici standard.

2 ANGLOSASSONE, si fonda su una valu-tazione promossa da agenzie di accredi-tamento sanitario, non collegate a So-cietà Scientifiche e Professionali; è basa-to su programmi di valutazione specifi-camente studiati per la sanità. I verifica-tori, coloro i quali devono valutare l’atti-vità delle strutture sanitarie o del profes-sionista, vengono selezionati tra gli stes-si professionisti si tratta quindi di una“valutazione tra pari”.

3 ISTITUZIONALE, è il modello vigente inItalia: è rivolto a tutte le strutture e ai sin-goli professionisti che intendono operareall’interno o per conto del SSN. È obbli-gatorio e si basa sul D.Lgs. 229/99. liD.Lgs. 502/1992 per la prima volta intro-duce il concetto di qualità nell’assistenzasanitaria, il D.Lgs. 517/1993, delega alleRegioni la responsabilità dell’accredita-mento. L’accreditamento nelle singolestrutture o dei singoli servizi pubblici eprivati, che vogliano esercitare attivitàsanitaria nell’ambito dei SSN, avvienesecondo criteri definiti a livello nazionale.Tali criteri, chiamati requisiti minimi, sonostati in parte individuati dal DPR dei 14gennaio 1997; alle Regioni rimane ilcompito di definire requisiti ulteriori perl’accreditamento. Il DL.vo 229/99 (decre-to Bindi) rende obbligatoria per tutti glioperatori sanitari dipendenti dal SSN oche lavorano per conto dei SSN, la par-tecipazione a programmi di formazionecontinua, pena la perdita dell’accredita-mento della struttura dove lavorano. Glieventi formativi devono essere accredi-tati dalla Commissione Nazionale perl’Educazione Continua in Medicina(ECM), istituita dal Ministero della Sanità.Nel D.Lgs. 229/1999, inoltre, per tutte lestrutture appartenenti o afferenti al SSN,vengono definiti tre differenti momentiche portano la struttura ad essere opera-tiva e riconosciuta dal SSN:• L’autorizzazione secondo i requisiti

minimi descritti dal DPR del 1997;• L’accreditamento concesso dalle Re-

In occasione di un semi-nario sui rischi connessialla lavorazione del le-gno, è stato presentatoun questionario che l’Or-gano di vigilanza intendedistribuire ai medici com-petenti per valutare spe-rimentalmente alcuni “in-dicatori di qualità” del la-voro. Nell’ottica degliestensori del documento,questa iniziativa preludead altre forme di valuta-zione del lavoro del medi-co competente.

gioni in base a requisiti ulteriori• Gli accordi tra struttura sanitaria e Re-

gioni sull’erogazione dei servizi e lororemunerazione.

4 PROFESSIONALE, è un accreditamentovolontario, basato su un’attività periodi-ca di partecipazione documentata a pro-grammi di formazione medica continua esulla verifica dei rispetto di standard pre-fissati nello svolgimento dell’attività delsingolo professionista. I criteri che ven-gono seguiti per portare il professionistaall’accreditamento vengono emanati daSocietà Scientifiche ed Associazioni Pro-fessionali in accordo con i professionistiche di queste fanno parte e nelle quali siriconoscono dal punto di vista professio-nale, etico e scientifico. La verifica vienefatta da professionisti afferenti alle stes-se Società Scientifiche, è quindi una ve-rifica tra pari. Le motivazioni che portanoad attivare un programma di accredita-

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D.Lgs. 517/93 che delega alle Regioni laresponsabilità dell’accreditamento dellesingole strutture e servizi sanitari.I criteri da rispettare da parte delle struttu-re per ottenere l’accreditamento sono statidefiniti a livello nazionale e sono individuatinel DPR 14/1/97. Esso indica i requisiti mi-nimi relativi ad aspetti organizzativi: politi-ca, obiettivi ed attività; struttura organizza-tiva; gestione delle risorse umane; gestio-ne delle risorse tecnologiche; gestione, va-lutazione e miglioramento della qualità; li-nee guida e regolamenti interni; sistemainformativo.Tutti i presidi devono essere in possessodei requisiti previsti dalle vigenti leggi inmateria di sicurezza e salute nei luoghi dilavoro e il decreto rimanda al rispetto dellespecifiche norme nazionali, regionali e lo-cali.Il DPR 14/1/97 specifica, infine, tutti glistandard minimi delle strutture, intra edextraospedaliere, preposte alla erogazionedi prestazioni sanitarie.Riguardo ai servizi di medicina dei lavorosono descritti i requisiti minimi strutturali,impiantistici, tecnologici, organizzativi del-le a) strutture di assistenza specialisticaambulatoriale; b) dei servizi di medicina dilaboratorio; c) delle attività di diagnosticaper immagini; d) dei day-hospital.A titolo esemplificativo si riportano i requi-siti minimi relativi alle strutture di assisten-za specialistica ambulatoriale. �

B. PapaleoDipartimento di Medicina dei Lavoro

ISPESL - RomaB. Saia

Dipartimento di Medicina Ambientale eSanità Pubblica - Università di Padova

A. VoipinDipartimento di Medicina Ambientale eSanità Pubblica - Università di Padova

A. GiovanazziAPSS Trento

ficare nel modello professionale quello chepotrebbe essere prescelto perseguito perl’accreditamento.La medicina dei lavoro può essere intesacome un sistema costituito da tre insiemi:1 input - l’insieme delle richieste che atti-

vano i successivi processi;2 processi - attività regolate da procedure

specifiche e da verificare nella loro effi-cacy-effectiveness;

3 output - miglioramento delle condizionidi lavoro e di salute

Il miglioramento dell’output “salute” èmolto difficile da misurare ed è influenzatoda molte variabili, spesso al di fuori deicontrollo dei Servizio di Medicina dei La-voro. Pertanto appare utile misurare an-che la qualità dei processo accanto aquella dei prodotto di salute, ad esempioattraverso la misura della soddisfazionedegli utenti.Il continuo mutamento dello scenario lavo-rativo nel suo insieme (modificazioni dei ci-cli lavorativi, evoluzione tecnologica, orga-nizzazione dei lavoro, flessibilità, nuovi ri-schi lavorativi) e conseguentemente lenuove conoscenze scientifiche rappresen-tano alcuni degli elementi caratteristici del-la medicina dei lavoro.La complessità che caratterizza l’attivitàdella medicina dei lavoro rende, quindi,necessaria una continua acquisizione dicompetenze aggiornate e l’applicazione dimetodologie chiare ed uniformi.Le diverse attività svolte dal medico com-petente possono essere valutate attraver-so criteri ed indicatori, appartenenti a pro-cedure che si concludono con l’accredita-mento periodico. Il modello di accredita-mento deve prevedere, quindi, l’uso di in-dicatori validati e condivisi dai professioni-sti, per la valutazione dell’attività dei medi-co dei lavoro. In concreto la rilevazione, laverifica e il controllo della qualità impegna-ta erogando prestazioni sanitarie fanno

abitualmente ricorso a:1 indicatori convenzionali e specifici per

ogni tipo di prestazione fornita, circa an-damento ed esiti, nonché su caratteristi-che tecniche ed umane dei comporta-mento degli operatori.

2 procedure di autovalutazione e monito-raggio interno alla singola struttura e/orichiesta di “accreditamento”.

Fra gli indicatori di risultato vanno posti al-cuni che misurino la modifica dei rischi la-vorativi, tale modifica (indicatori di preven-zione primaria) è di fatto condizione per lariduzione sia dei numero degli infortuni chedelle malattie professionali.

L’attuale ricerca ha lo scopo di sperimen-tare alcuni indicatori utili per la valutazionedell’attività svolta dal medico competente.Tale valutazione, soprattutto in questa fasedi sperimentazione, non andrà consideratacome un’ispezione - pertanto non ha ca-rattere punitivo - e rispetterà le caratteristi-che della riservatezza.È stato predisposto un questionario auto-somministrato contenente alcuni indicatoriper valutare l’attività dei medico compe-tente presso le aziende dei comparto le-gno duro. Gli indicatori andranno a misura-re alcune attività che, pur non rappresen-tando un vero e proprio obbligo di legge,sono conseguenti all’applicazione degliadempimenti cui il medico competente ètenuto a rispondere.Il questionario verrà, quindi, analizzato dalgruppo di ricerca con lo scopo di verificarel’efficacia degli indicatori stessi.

STANDARD MINIMI PREVISTIDALLE NORME PER

STRUTTURE SANITARIE(DPR 14/1/97)

Il concetto di qualità, sempre più presentenel settore sanitario in Italia, viene intro-dotto con il D.Lgs. 502/92 ed è ripreso nel

REQUISITI MINIMISTRUTTURALI

REQUISITI MINIMIIMPIANTISTICI

REQUISITI MINIMITECNOLOGICI

REQUISITI MINIMIORGANIZZATIVI

Sala per l’esecuzione delleprestazioni, che garantisca ilrispetto della privacy dell’utente,in particolare con area separataper spogliarsi

In tutti i locali devono essere diregola assicurante l’illuminazionee la ventilazione naturali

Carrello per la gestionedell’emergenza

Durante lo svolgimento delleattività ambulatoriale deve essereprevista la presenza di almeno unmedico, indicato qualeresponsabile delle attività clinichesvolte nell’ambulatorio

Spazi per attesa, accettazione,attività amministrative

Impianto telefonico per utenti Personale di numeroproporzionale agli accessiambulatoriali e alla tipologiadell’attività svolta

Servizi igienici distinti per utenti epersonale

Tutti i materiali, farmaci,confezioni soggetti a scadenza,devono portare in evidenza ladata della scadenza stessa

Spazio/locali per deposito dimateriale pulito

Le prestazioni effettuate devonoessere registrate e correlate dallegeneralità riferite dall’utente; leregistrazioni e le copie dei refertivanno conservate secondo lemodalità e i tempi sanciti dallanormativa vigente

Spazio/locali per deposito dimateriale sporco

Spazi o armadi per depositomateriale d’uso, attrezzature,strumentazioni

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33

Il datore di lavoro deve aggior-nare periodicamente la valuta-zione e, comunque, in occasionedi notevoli mutamenti che po-trebbero averla resa superataovvero quando i risultati dellasorveglianza medica ne mostri-no la necessità.Il decreto 25/2002 precisa le mi-sure che il datore di lavoro deveattuare per la prevenzione dei ri-schi derivanti dalla presenza da-gli agenti chimici pericolosi.Il provvedimento precisa sia iprincipi generali atti a eliminare oridurre al minimo tali rischi, siamisure specifiche di protezione edi prevenzione da applicare nelcaso sia superato un “rischiomoderato per la sicurezza e lasalute dei lavoratori”.I parametri per l’individuazionedel “rischio moderato” dovrannoessere stabiliti da un decreto mi-nisteriale, che dovra’ essere ap-provato entro tre mesi; in assen-za di tale decreto la valutazionedel rischio moderato “è comun-que effettuata dal datore di lavo-ro”.Il decreto 25/2002 indica inoltrele disposizioni in caso di inci-denti o di emergenze ed introdu-ce nuovi obblighi riguardo allasorveglianza sanitaria e all’infor-mazione e alla formazione per ilavoratori.Ad esempio ai lavoratori devonoessere fornite adeguate forma-zione ed informazioni su precau-zioni ed azioni adeguate da in-traprendere per proteggere lorostessi ed altri lavoratori sul luogodi lavoro.Le disposizioni del decreto25/2002 devono essere applica-te entro il 23 giugno 2002, cioèentro 3 mesi dalla data di entratain vigore del decreto, da parte ditutti i datori di lavoro che svolgo-no attività già in essere. In casodi nuove attività le prescrizionidel decreto devono essere appli-cate prima dell’inizio. �

Decreto 25/2002:protezione da agenti chimici.

ultima ora

È stato pubblicato sulla Gazzet-ta Ufficiale (n. 57 del 8-3-2002-Suppl. Ordinario n. 40) il decretolegislativo n.25 del 2 febbraio2002 “Attuazione della direttiva98/24/CE sulla protezione dellasalute e della sicurezza dei lavo-ratori contro i rischi derivanti daagenti chimici durante il lavoro”.Il D.Lgs. 25/2002 modifica il D.Lgs. 626/94, introducendo nuo-ve disposizioni sulla valutazionee gestione dei rischi per le azien-de nelle quali siano presenti sulluogo di lavoro agenti chimicipericolosi.Con il termine “agenti chimicipericolosi” si intendono sostan-ze pericolose ai sensi del decre-to legislativo n. 52/1997, nonchégli agenti che corrispondono aicriteri di classificazione comesostanze pericolose di cui alpredetto decreto; preparati peri-colosi ai sensi del decreto legis-lativo n. 285/1998, nonché gliagenti che rispondono ai criteridi classificazione come preparatipericolosi di cui al predetto de-creto; agenti chimici (ad esem-pio le sostanze “irritanti”) che,pur non essendo classificabilicome pericolosi, possono com-portare un rischio per la sicurez-za e la salute dei lavoratori acausa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologi-

che e del modo in cui sono uti-lizzati o presenti sul luogo di la-voro, compresi gli agenti chimicicui e’ stato assegnato un valorelimite di esposizione professio-nale.Sono esclusi le sostanze e i pre-parati pericolosi solo per l’am-biente.Le nuove disposizioni varrannoquindi anche per aziende nonchimiche (quali ad esempio la-boratori, ospedali, lavanderie,supermercati, attivita’ galvani-che, tessili, meccaniche) nellequali siano presenti le “sostanzepericolose”.Il decreto 25/2002, introducendoal titolo VII del decreto legislativon. 626/94 il “Titolo VII-bis PRO-TEZIONE DA AGENTI CHIMICI”,precisa che nella valutazione deirischi, il datore di lavoro debbadeterminare preliminarmente l’e-ventuale presenza di agenti chi-mici pericolosi sul luogo di lavo-ro e valutare anche i rischi per lasicurezza e la salute dei lavora-tori derivanti dalla presenza ditali agenti.Questa valutazione deve tenereconto in particolare: delle loroproprietà pericolose; delle infor-mazioni sulla salute e sicurezzacomunicate dal produttore o dalfornitore tramite la relativa sche-da di sicurezza; del livello, del ti-po e della durata dell’esposizio-ne; delle circostanze in cui vienesvolto il lavoro in presenza di taliagenti; dei valori limite di esposi-zione professionale o i valori li-mite biologici gli effetti delle mi-sure preventive e protettiveadottate o da adottare; se dis-ponibili, delle conclusioni tratteda eventuali azioni di sorveglian-za sanitaria gia’ intraprese.Nel caso di attività lavorative checomportino l’esposizione a piu’agenti chimici pericolosi, i rischisono valutati in base al rischioche comporta la combinazionedi tutti i suddetti agenti chimici.

Pubblicato sulla GU, il

decreto che modifica il

D.Lgs. 626/94.

Interessate da questa

nuova norma tutte le

aziende, anche non

chimiche, nelle quali

siano presenti sostanze

pericolose.

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da leggere in poltronaUn tempo gli operai non erano servi: lavoravano.Coltivavano un onore assoluto,come si addice a un onore.La gamba di una sedia doveva essere ben fatta.Era naturale. Era inteso. Era un primato.Non occorreva che fosse ben fatta per il salarioo in modo proporzionale al salario.Non doveva essere ben fatta per il padrone,né per gli imprenditori, né per i clienti del padrone.Doveva essere ben fatta di per sé, in sé,nella sua stessa natura.Una tradizione venuta, risalita dal profondo della razza,una storia, un assoluto, un onore esigevanoche quella gamba di sedia fosse ben fatta.E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavoratacon la medesima perfezione delle parti che si vedevano.Secondo lo stesso principio delle cattedrali.E sono solo io - io ormai così imbastardito -a farla tanto lunga.Per loro, in loro, non c’era allora neppure l’ombradi una riflessione. Il lavoro stava lì, si lavorava bene.Non si trattava di essere visti o di non essere visti.Era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto.

Charles Peguy

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C O N G R E S S O A N M A 2 0 0 2Garanzia di qualità:

nuova frontiera del medico competenteCENTRO CONGRESSI HOTEL LA FONTE - PORTONOVO DI ANCONA

20-22 giugno 2002

P R I M O A N N U N C I O

G I O V E D Ì 2 0 G I U G N O 2 0 0 215,00 Iscrizione al Congresso16,00 Inaugurazione del Congresso16,15 Il D. Lgs. 25/2002 sulla esposizione ad agenti chimici modello di sviluppo

della qualità del medico competente. Esempi da differenti comparti produttivi18,30 Saluto delle Autorità - Inaugurazione del Congresso19,30 Buffet di benvenuto

V E N E R D Ì 2 1 G I U G N O 2 0 0 29,00 La garanzia di qualità dell’operato del medico d’azienda competente

• Modelli, strumenti di lavoro, linee guida• Luci e ombre, problemi e prospettive

10,30 Break11,00 Tavola rotonda:

Il medico d’azienda competente ed il sistema d’impresa. Un confronto tra ilmodello ANMA e le attese di clienti e fruitoriPartecipano rappresentanti di Associazioni dei Datori di lavoro, dei Lavoratori,Scientifiche e Professionali.

13,00 Intervallo14,30 L’associazionismo come strumento di garanzia per il medico d’azienda com-

petente e per la qualità del suo operato. Discussione e proposte16,00 Break16,30 ASSEMBLEA ASSOCIATIVA: il futuro delll’ANMA19,30 Chiusura della giornata21,00 Cena sociale

S A B AT O 2 2 G I U G N O

9,30 Il medico d’azienda competente e la sfida del lavoro innovato• Il ruolo del medico competente nel lavoro interinale. Linee guida ANMA• Il lavoro notturno. Linea guida ANMA

10,30 Break11,00 Il medico competente ed il territorio: esperienze della regione Marche12,30 Conclusioni13,00 Chiusura del Congresso

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativapresso la Segreteria ANMAtel. 02 86453978 - fax 02 72002182e-mail: [email protected]

appuntamenti

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