SPSAL RIUNIONE MEDICI COMPETENTI ANNO 2004

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1 SPSAL SPSAL RIUNIONE MEDICI RIUNIONE MEDICI COMPETENTI ANNO 2004 COMPETENTI ANNO 2004 ZONE TERRITORIALI ZONE TERRITORIALI N. 12 / N. 13 N. 12 / N. 13 AREA VASTA AREA VASTA DICEMBRE 2004 DICEMBRE 2004

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SPSAL RIUNIONE MEDICI COMPETENTI ANNO 2004. ZONE TERRITORIALI N. 12 / N. 13 AREA VASTA DICEMBRE 2004. DECRETO 27.04.2004 (G.U. n. 134 del 10.06.2004). MALATTIE CORRELATE AL LAVORO PER LE QUALI E’ OBBLIGATORIA LA DENUNCIA ART. 139 T.U. ELENCO MALATTIE. - PowerPoint PPT Presentation

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SPSALSPSALRIUNIONE MEDICI RIUNIONE MEDICI

COMPETENTI ANNO 2004COMPETENTI ANNO 2004

ZONE TERRITORIALI ZONE TERRITORIALI N. 12 / N. 13N. 12 / N. 13AREA VASTAAREA VASTA

DICEMBRE 2004DICEMBRE 2004

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DECRETO 27.04.2004DECRETO 27.04.2004(G.U. n. 134 del 10.06.2004)(G.U. n. 134 del 10.06.2004)

MALATTIE CORRELATE AL LAVORO MALATTIE CORRELATE AL LAVORO PER LE QUALI E’ OBBLIGATORIA LA PER LE QUALI E’ OBBLIGATORIA LA

DENUNCIADENUNCIAART. 139 T.U.ART. 139 T.U.

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ELENCO MALATTIEELENCO MALATTIE

• LISTA ILISTA I: MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ DI : MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ DI ELEVATA PROBABILITAELEVATA PROBABILITA’;’;

• LISTA IILISTA II : MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ DI : MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ DI LIMITATA PROBABILITA’;LIMITATA PROBABILITA’;

• LISTA IIILISTA III: MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ : MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ SOLO SOLO POSSIBILE;POSSIBILE;

N.B.: Non ci sono quindi malattie che sono riconosciute N.B.: Non ci sono quindi malattie che sono riconosciute “automaticamente” dall’INAIL come “lavorative”, le “automaticamente” dall’INAIL come “lavorative”, le cosiddette tabellate.cosiddette tabellate.

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La distinzione tra “elevata probabilità”, La distinzione tra “elevata probabilità”, “limitata probabilità” e “possibile” , “limitata probabilità” e “possibile” , introduce la novità della obbligatorietà della introduce la novità della obbligatorietà della segnalazione all’INAIL e al SPSAL segnalazione all’INAIL e al SPSAL ancheanche per per quelle patologie di cui ancora non si ha quelle patologie di cui ancora non si ha certezza della loro derivazione dall’attività certezza della loro derivazione dall’attività lavorativa.lavorativa.Tra i nuovi agenti patogeni compresi, sono Tra i nuovi agenti patogeni compresi, sono anche indicati il laser, i virus dell’ epatite e il anche indicati il laser, i virus dell’ epatite e il cloruro di vinile.cloruro di vinile.Le malattie sono catalogate per patologia Le malattie sono catalogate per patologia (malattie da agenti fisici, della pelle, (malattie da agenti fisici, della pelle, respiratorie, tumori professionali) e infine respiratorie, tumori professionali) e infine anche per ogni agente patogeno o anche per ogni agente patogeno o lavorazione associata.lavorazione associata.

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NOVITA’ : FUMO PASSIVO E MOBBING .NOVITA’ : FUMO PASSIVO E MOBBING . MOBBING INDIVIDUATO DA: MOBBING INDIVIDUATO DA:

• Marginalizzazione e svuotamento delle mansioni, inattività forzata, Marginalizzazione e svuotamento delle mansioni, inattività forzata, ripetuti trasferimenti ingiustificati;ripetuti trasferimenti ingiustificati;

• Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti;Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti;

• Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti;Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti;

• Impedimento sistematico all’accesso a notizie;Impedimento sistematico all’accesso a notizie;

• Inadeguatezza delle informazioni inerenti l’attività di lavoro; Inadeguatezza delle informazioni inerenti l’attività di lavoro;

• Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative e di aggiornamento professionale;e di aggiornamento professionale;

• Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.

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EsempiEsempiMalattie ProfessionaliMalattie Professionali

Idrocarburi Policiclici AromaticiIdrocarburi Policiclici Aromatici

(Catrame, bitume, pece, olii da (Catrame, bitume, pece, olii da taglio, olii minerali)taglio, olii minerali)

D.I.C. (Olii minerali)D.I.C. (Olii minerali)

D.A.C. (Olii Minerali)D.A.C. (Olii Minerali)

Dermatite follicolareDermatite follicolare

Tumori cute e polmoniTumori cute e polmoni

Microtraumi e posture incongrue Microtraumi e posture incongrue arti superiori - ritmi continui e arti superiori - ritmi continui e ripetitivi per almeno metà del ripetitivi per almeno metà del tempo del turno lavorativo.tempo del turno lavorativo.

Sindrome da sovraccarico Sindrome da sovraccarico biomec. della spalla/gomito/polsobiomec. della spalla/gomito/polso

(tendinite cuffia rotatori, borsite, (tendinite cuffia rotatori, borsite, epicondilite, tendiniti, dito a epicondilite, tendiniti, dito a scatto, tunnel carpale)scatto, tunnel carpale)

Fabbricazione e riparazione Fabbricazione e riparazione calzaturecalzature

Tumori delle cavità nasali, tumori Tumori delle cavità nasali, tumori dei seni paranasali, leucemiedei seni paranasali, leucemie

Polveri di legno duroPolveri di legno duro Tumori delle cavità nasali, tumori Tumori delle cavità nasali, tumori dei seni paranasalidei seni paranasali

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LAVORO NOTTURNO D.Lgs 532 LAVORO NOTTURNO D.Lgs 532

del 26.11.1999del 26.11.1999• Lavoro notturnoLavoro notturno::

l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;cinque del mattino;

• Lavoratore notturnoLavoratore notturno: :

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, inin

via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavorovia non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;giornaliero;

2) qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un 2) qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno.minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno.

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Art. 5 - tutela della salute : i lavoratori Art. 5 - tutela della salute : i lavoratori notturni devono essere sottoposti ,a cura e notturni devono essere sottoposti ,a cura e spese del datore di lavoro, per mezzo del spese del datore di lavoro, per mezzo del Medico CompetenteMedico Competente , ad: , ad:• Accertamenti preventivi volti a constatare Accertamenti preventivi volti a constatare

l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiticui sono adibiti

• Accertamenti periodici almeno ogni due anni per Accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salutecontrollare il loro stato di salute

• Accertamenti in caso di evidenti condizioni di Accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturnosalute incompatibili con il lavoro notturno

• In caso di inidoneità al lavoro notturno, accertata In caso di inidoneità al lavoro notturno, accertata dal dal Medico CompetenteMedico Competente, è garantita al lavoratore , è garantita al lavoratore l’assegnazione ad altre mansionil’assegnazione ad altre mansioni

(Sanzione al ddl da 1500 a 3000 €)(Sanzione al ddl da 1500 a 3000 €)

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Categorie di lavoro notturnoCategorie di lavoro notturno

• PanificatoriPanificatori• Addetti alla stampa di quotidianiAddetti alla stampa di quotidiani• Addetti ai mercati ittici ed ortofrutticoliAddetti ai mercati ittici ed ortofrutticoli• Addetti alla distribuzione giornaliAddetti alla distribuzione giornali• Guardia notturnaGuardia notturna• Assistenza notturna -infermieriAssistenza notturna -infermieri• Locali di ritrovo aperti al pubblico ( Dj….)Locali di ritrovo aperti al pubblico ( Dj….)• Call centerCall center• Attività alberghieraAttività alberghiera

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Giudizi di idoneita’ – condizioni Giudizi di idoneita’ – condizioni morbose che possono morbose che possono

comportare INIDONEITA’al comportare INIDONEITA’al lavoro notturnolavoro notturno• Disturbi cronici del sonno;Disturbi cronici del sonno;

• Gravi malattie gastrointestinali;Gravi malattie gastrointestinali;

• Malattie cardiovascolari;Malattie cardiovascolari;

• Malattie cerebrali e/o epilessia;Malattie cerebrali e/o epilessia;

• Diabete insulino-dipendente;Diabete insulino-dipendente;

• Nefropatie croniche;Nefropatie croniche;

• Importanti alterazioni tiroidee.Importanti alterazioni tiroidee.

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Condizioni a cui prestare Condizioni a cui prestare particolare attenzione e particolare attenzione e cautelacautela• Patologie respiratorie croniche;Patologie respiratorie croniche;

• Alcolismo e psicofarmaci;Alcolismo e psicofarmaci;

• Grave deficit visivo;Grave deficit visivo;

• Donne con bambini piccoli;Donne con bambini piccoli;

• Persone di età superiore a 50 anni;Persone di età superiore a 50 anni;

• Persone con lunghi tempi di pendolarismo;Persone con lunghi tempi di pendolarismo;

• Persone con spiccate caratteristiche di Persone con spiccate caratteristiche di nevrocitismo.nevrocitismo.

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Limitazione al lavoro notturno Limitazione al lavoro notturno art. 53 D.Lgs 151/2001art. 53 D.Lgs 151/2001

• E’ vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle E’ vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24.00 alle ore 6.00, dall’accertamento dello ore 24.00 alle ore 6.00, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.di età del bambino.

• Non sono obbligati al lavoro notturno:Non sono obbligati al lavoro notturno: 1) Lavoratrice madre figlio età < 3 anni1) Lavoratrice madre figlio età < 3 anni 2) Lavoratrice unico genitore affidatario2) Lavoratrice unico genitore affidatario di figlio convivente di età < 12 annidi figlio convivente di età < 12 anni 3) Lavoratrice con soggetto disabile.3) Lavoratrice con soggetto disabile.

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NUOVA DIRETTIVA APPRENDISTI

DGRM 822 DEL 21.07.2004

PUBBLICATA SUL BUR N. 82 DEL 09.08.2004

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Tabella riepilogativa del controllo sanitario di lavoratori minori e

maggiorenni

TIPOLOGIA DI LAVORATORE

VISITA PREVENTIVA

VISITA PERIODICA

Minore esposto a rischio con obbligo di sorveglianza sanitaria

Medico Competente

Medico Competente

Minore non esposto a rischi con obbligo di sorveglianza sanitaria

Medico del SSR ASUR

Medico del SSRASUR

Apprendista maggiorenne esposto a rischi con obbligo di sorveglianza sanitaria

Medico Competente

Medico Competente

Apprendista maggiorenne non esposto a rischi con obbligo di sorveglianza sanitaria

Non più necessaria!!

Non più necessaria!!

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QUALI SONO I REQUISITI DEI MINORI PER ESSERE AMMESSI AL LAVORO?

Il compimento del 15° anno di età

Assolvimento dell’obbligo scolastico (diploma di licenza media inferiore o frequenza per almeno 8 anni della scuola dell’obbligo)

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QUALI LAVORI POSSONO SVOLGERE GLI ADOLESCENTI?

E’ VIETATO ADIBIRE GLI ADOLESCENTI( minori di età compresa tra i 15 anni di età e i 18 anni e che non sono più soggetti all’obbligo scolastico) AI PROCESSI E AI LAVORI INDICATI NELL’ALLEGATO I DELLA L. 977/67

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ADOLESCENTI

Lavori non a rischio

Lavori a rischio NON vietati

“Lavori vietati” – All. I deroga D.P.L.

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Lavori non a rischio

Sono attività lavorative NON soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I capo IV del Dlgs 626/94.

Sono quindi lavori per cui NON E’ OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA da parte del Medico Competente ( settore turistico-alberghiero, servizi, commercio…)

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Lavori a rischio NON vietati

Sono attività lavorative, non comprese nell’allegato I della L. 977/67, soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al Titolo I capo IV del Dlgs 626/94.

Sono quindi lavori per cui è OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA da parte del Medico Competente

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LAVORI VIETATI – ALL. I Le lavorazioni , i processi e i lavori indicati

nell’allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per:

1) Indispensabili motivi didattici e di formazione professionale, svolta in laboratorio e in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista, purchè siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti

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Lavori vietati – All. I -DEROGA

Le lavorazioni , i processi e i lavori indicati nell’allegato I, possono essere svolti dagli adolescenti solo dopo autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, previo parere della Zona Territoriale competente per territorio.

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La Valutazione dei rischi va effettuata con particolare riguardo

a: Sviluppo non ancora completo , mancanza di esperienza

e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi in relazione all’età

Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro

Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici

Movimentazione manuale dei carichi Sistemazione, scelta e utilizzazione delle attrezzature Pianificazione dei processi di lavoro Situazione della formazione e dell’informazione dei

minori

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VISITA MEDICA

Il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro, deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria ( art. 8 comma 6 L. 977/67)

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PRONTO SOCCORSO PRONTO SOCCORSO Decreto 388/2003 Decreto 388/2003

Il Il 3 Febbraio 20053 Febbraio 2005 ( a seguito di proroga ( a seguito di proroga approvata il 27 Luglio 2004) , entra in approvata il 27 Luglio 2004) , entra in vigore il Regolamento 388 , recante vigore il Regolamento 388 , recante disposizioni sul Pronto Soccorso disposizioni sul Pronto Soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15 , aziendale, in attuazione dell’articolo 15 , comma 3, del Dlgs 626/94, che individua comma 3, del Dlgs 626/94, che individua le caratteristiche minime delle le caratteristiche minime delle attrezzature di Pronto Soccorso, i attrezzature di Pronto Soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua requisiti del personale addetto e la sua formazione.formazione.

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Classificazione delle aziendeClassificazione delle aziende

Gruppo AGruppo A: : ( cassetta di ps)( cassetta di ps) I) Centrali termoelettriche, aziende I) Centrali termoelettriche, aziende

estrattive, lavori in sotterraneo, estrattive, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, aziende per la fabbricazione di esplosivi, industrie a rischio di incidente rilevanteindustrie a rischio di incidente rilevante

II) Aziende con oltre 5 lavoratori con II) Aziende con oltre 5 lavoratori con indice infortunistico maggiore di 4 indice infortunistico maggiore di 4 (INAIL)(INAIL)

III) Aziende agricole con oltre 5 III) Aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminatolavoratori a tempo indeterminato

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Classificazione delle aziendeClassificazione delle aziende

Gruppo BGruppo B: aziende o unità produttive : aziende o unità produttive con con 3 o più3 o più lavoratori che lavoratori che nonnon rientrano nel gruppo A rientrano nel gruppo A ( cassetta di ( cassetta di pronto soccorso)pronto soccorso)

Gruppo CGruppo C: aziende o unità produttive : aziende o unità produttive con con meno di tremeno di tre lavoratori che lavoratori che nonnon rientrano nel gruppo A rientrano nel gruppo A ( pacchetto di ( pacchetto di medicazione)medicazione)

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Comunicazione alla ASLComunicazione alla ASL

Il datore di lavoro , Il datore di lavoro , sentito il Medico sentito il Medico Competente , Competente , ove previsto, identifica la ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria categoria di appartenenza della propria azienda e , solo nel caso appartenga al azienda e , solo nel caso appartenga al Gruppo AGruppo A , la comunica alla Zona , la comunica alla Zona territoriale competente, territoriale competente, Dipartimento Dipartimento EmergenzaEmergenza, per la predisposizione , per la predisposizione degli interventi di emergenza del casodegli interventi di emergenza del caso

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Indici di frequenza d’infortunio per gruppo di Indici di frequenza d’infortunio per gruppo di tariffa INAIL ( g.u. n. 192 del 17/8/2004) > 4tariffa INAIL ( g.u. n. 192 del 17/8/2004) > 4

Lavorazioni meccanico-agricole: 10,84Lavorazioni meccanico-agricole: 10,84 Macellazione-pesca: 6,41Macellazione-pesca: 6,41 Costruzioni edili : 8,60Costruzioni edili : 8,60 Prima lavorazione legname : 7,95Prima lavorazione legname : 7,95 Falegnameria e restauro: 7,18Falegnameria e restauro: 7,18 Metalmeccanica e metallurgia: 5,47Metalmeccanica e metallurgia: 5,47 Lavorazione del vetroLavorazione del vetro Facchinaggio : 15,99Facchinaggio : 15,99 Pulizie e nettezza urbana: 5,57Pulizie e nettezza urbana: 5,57

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Organizzazione del Pronto Organizzazione del Pronto SoccorsoSoccorso

Nelle aziende o unità produttive di Nelle aziende o unità produttive di Gruppo Gruppo A e di Gruppo B,A e di Gruppo B, il datore di lavoro deve il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:garantire le seguenti attrezzature:

* cassetta di pronto soccorso, custodita in * cassetta di pronto soccorso, custodita in un luogo facilmente accessibile , un luogo facilmente accessibile , contenente la dotazione minima contenente la dotazione minima dell’allegato I, da integrare sulla base dei dell’allegato I, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e rischi presenti nei luoghi di lavoro e su su indicazione del Medico Competenteindicazione del Medico Competente

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Organizzazione del Pronto Organizzazione del Pronto SoccorsoSoccorso

Nelle aziende o unità produttive di Nelle aziende o unità produttive di Gruppo Gruppo CC, il datore di lavoro deve garantire le , il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:seguenti attrezzature:

* pacchetto di medicazione, contenente la * pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, dotazione minima indicata nell’allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti da integrare sulla base dei rischi presenti sul luogo di lavoro, della quale sia sul luogo di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, costantemente assicurata, in collaborazione in collaborazione col Medico Competente, col Medico Competente, la completezza ed il la completezza ed il corretto stato d’uso dei presìdi ivi contenuti;corretto stato d’uso dei presìdi ivi contenuti;

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Organizzazione del Pronto Organizzazione del Pronto SoccorsoSoccorso

Nelle aziende o unità produttive di Nelle aziende o unità produttive di gruppo Agruppo A, anche consorziate, il , anche consorziate, il datore di lavoro, datore di lavoro, sentito il Medico sentito il Medico CompetenteCompetente, ove previsto, è tenuto a , ove previsto, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di garantire il raccordo tra il sistema di Pronto Soccorso interno ed il Sistema Pronto Soccorso interno ed il Sistema di emergenza sanitariadi emergenza sanitaria

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Formazione degli addetti al P.S.Formazione degli addetti al P.S.

Gli addetti al pronto soccorso designati, Gli addetti al pronto soccorso designati, sono sono formati formati con istruzione teorica e con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento…primo intervento…

La formazione dei lavoratori designati è La formazione dei lavoratori designati è svolta da svolta da personale medico + s.s.n.personale medico + s.s.n.

Aziende di gruppo A : corsi di 16 oreAziende di gruppo A : corsi di 16 ore Aziende di gruppo B e C : corsi di 12 oreAziende di gruppo B e C : corsi di 12 ore N.B. sono validi i corsi di formazione ultimati N.B. sono validi i corsi di formazione ultimati

entro la data di entrata in vigore del decretoentro la data di entrata in vigore del decreto La formazione andrà ripetuta ogni 3 anni !!!La formazione andrà ripetuta ogni 3 anni !!!

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Attrezzature minime per gli interventi Attrezzature minime per gli interventi di Pronto Soccorsodi Pronto Soccorso

Il datore di lavoro, Il datore di lavoro, in collaborazione in collaborazione con il Medico Competentecon il Medico Competente, ove , ove previsto, sulla base dei rischi specifici previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda, individua e presenti nell’azienda, individua e rende disponibili le attrezzature rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.interno ed al pronto soccorso.

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RISCHIO CHIMICO Dlgs 25/02-7 bis

• Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato

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Art. 72 quater – Valutazione dei rischi

– Il datore di lavoro determina, preliminarmente, l’eventuale presenza degli agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti prendendo in considerazione in particolare:a) le proprietà pericoloseb) le schede di sicurezzac) il livello, il tipo e la durata dell’esposizioned) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli agenti chimici, compresa la quantità degli stessi.e) i valori limite di esposizione professionalef) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese

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Valutazione del rischio

• La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

• Il datore di lavoro aggiorna la valutazione periodicamente, e quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

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Valutazione del rischio• Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano

che, in relazione al tipo, quantità, modalità e frequenza di esposizione, vi è solo Rischio Moderato (trascurabile, irrilevante per la salute e basso per la sicurezza) per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure generali (riduzione quantità, riduzione durata ed intensità esposizione, riduzione numero lavoratori, attrezzature idonee), sono sufficienti a ridurre il rischio, NON si applicano le seguenti disposizioni:

1) Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori; 2) Dispositivi di protezione individuale; 3) Misure organizzative di protezione collettiva; 4) Valutazione del superamento dei valori limite di esposizione professionale; 5) Disposizione in caso di incidenti o di emergenza

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Valutazione del rischio• Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano

che, in relazione al tipo, quantità, modalità e frequenza di esposizione, vi è un Rischio Non Moderato (quindi più alto) per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si applicano le seguenti disposizioni:

1) Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori; 2) Dispositivi di protezione individuale; 3) Misure organizzative di protezione collettiva; 4) Valutazione del superamento dei valori limite di esposizione professionale; 5) Disposizione in caso di incidenti o di emergenza

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E’ evidente che la Sorveglianza Sanitaria non è necessaria e quindi non va effettuata, quando e in quanto si sia in presenza di un rischio irrilevante per la salute. Il monitoraggio biologico nei casi in cui si configuri come una delle possibili misure dell’esposizione, può essere inteso come valido strumento contributivo alla valutazione del rischio, anche quando la S.S. in senso stretto risulti non necessaria, quindi del tutto indipendentemente da essa.Risulta, pertanto, fondamentale l’opera del binomio tecnico costituito dal RSPP e dal MC. Voi sapete che all’elaborazione della Valutazione del Rischio concorrono, se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza già intraprese. L’AIDII e SIMLI criticano decisamente il declassamento della S.S. da misura generale (Art. 3 D.Lgs 626/94) a misura specifica (Art. 72/6 D.Lgs 25/02), soprattutto per il non fedele recepimento della Direttiva Comunitaria:(Art. 10 – 98/24/CE “Nel caso in cui sia stato fissato un valore limite biologico … la s.s. è una prescrizione obbligatoria per il lavoro con l’agente chimico in questione.”)

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La valutazione del rischio raramente si conclude con il rischio = 0; in genere invece si conclude con rischio residuo ritenuto accettabile. In questo caso la sorveglianza sanitaria, pur programmata con periodicità anche allungata, diventa un elemento essenziale della stessa valutazione del rischio, confermandone i risultati o evidenziando la necessità di una sua revisione. Ma quale figura, se non il MC, è in grado di definire, al termine del processo di valutazione, se la situazione riscontrata rientra nella prima o nella seconda ipotesi di lavoro? Di qui emerge l’utilità della presenza del MC nel processo di valutazione dei rischi a prescindere dalla obbligatorietà o meno della successiva esecuzione di visite mediche. Il MC, secondo l’AIDII, non può essere infatti escluso da tale processo, anzi è la figura tecnica che può avere competenza nella valutazione comparata delle differenti vie di assorbimento e delle cautele da porre in atto e nell’indirizzare verso la decisione della NON necessità di esecuzione della S.S.

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Sorveglianza Sanitaria.Sono abrogati:

• L’intero capo II D.Lgs 277/91 (Piombo); ne consegue che l’intera problematica dell’esposizione al Pb è ormai normata dal titolo VII bis del 626/94 con i nuovi allegati VIII ter sostituito dal Decreto 26.02.04 Min.Lav. (valori limite di esposizione) e VIII quater;

• L’intero Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992 n. 77;

• Le voci da 1 a 44 della tabella al DPR 303/56.

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La Sorveglianza Sanitaria viene effettuata:

• Prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;

• Periodicamente, di norma una volta l’anno, o con periodicità diversa decisa dal MC con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota al RLS, in funzione della valutazione del rischio e del risultato della S.S.

• Alla cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il MC deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

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L’Organo di Vigilanza può disporre , con provvedimento motivato, periodicità diverse da quelle stabilite dal

Medico Competente.

Per i lavoratori esposti ad agenti( Pb)per i quali è fissato un valore limite biologico, è obbligatorio il monitoraggio

biologico (pena la sanzione di cui all’art. 92 Dl 626/94), e dei risultati deve essere informato il lavoratore, mentre i

risultati in forma anonima devono essere allegati al Documento di valutazione dei rischi.

Qualora la sorveglianza sanitaria evidenzi in un lavoratore, o in un gruppo di lavoratori, l’esistenza di

effetti pregiudizievoli per la salute o il superamento del v.l.b., il MC informa individualmente i lavoratori interessati

e il Datore di lavoro (sanzione di cui all’art. 92)

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Il Datore di Lavoro , da parte sua : a) rivede la valutazione dei rischi

b)rivede le misure adottate anche tenendo conto del parere del Medico Competente

c)fa effettuare una visita medica straordinaria ai lavoratori che hanno avuto analoga esposizione

d) su conforme parere del MC, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici

effettuatiN.B. Nella cartella sanitaria e di rischio, il M.C. dovrà

indicare i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e

Protezione aziendale!!

Alla cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio devono essere trasmesse all’ISPESL !!

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Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici-

Decreto 26/2/2004 (G.U. 58 del 10/3/2004)• Benzene• Cloruro di vinile monomero• Polveri di legno• Acetone• Tricloroetano 1,1,1• Xilene• Glicole etilenico• Cicloesanone• Fenolo• Piombo inorganico• Acido cloridrico• Diclorobenzene

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Decreto Legge 66/2000- Protezione da Agenti Cancerogeni

• Il campo di applicazione della norma si estende a tutti i luoghi di lavoro dove siano presenti agenti cancerogeni e/o mutageni, senza limitazione alcuna. Le sostanze, i preparati, le miscele, le lavorazioni e i processi che possono essere compresi nella definizione di cancerogeni sono molti.

• Gli agenti cancerogeni si possono presentare in tre condizioni diverse:1)materie prime2) sostanze emesse durante la lavorazione3) sostanze ,preparati e processi dell’Allegato VIII

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Categorie di sostanze cancerogene e frasi di rischio

(D.Lgs 52/97)• Categoria 1: sostanze note per gli effetti

cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione ad una sostanza e lo sviluppo di tumori.

• Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione possa provocare lo sviluppo di tumori.

• Simbolo T – R45: può provocare il cancro• Simbolo T – R49: può provocare il cancro per inalazione• Simbolo T – R46: può provocare alterazioni

genetiche ereditarie.

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Allegato VIII – Elenco di sostanze, preparati e processi

• Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

• Lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.

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IL MEDICO COMPETENTEDeve esercitare un ruolo attivo nella fase della valutazione del rischio/valutazione dell’esposizione, e collaborare al processo di individuazione e ottimizzazione delle misure di prevenzione messe a punto dal DL e dal RSPP. Egli deve fondamentalmente individuare tutte le misure di carattere igienico che possano limitare al massimo l’entità dell’esposizione, qualora la sostanza cancerogena non possa essere eliminata o utilizzata a ciclo chiuso, contribuendo inoltre alla scelta dei DPI e alla formazione dei lavoratori sul loro corretto utilizzo.

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Il MC deve essere inoltre in grado di fornire elementi importanti per la valutazione del livello di esposizione dei lavoratori impegnati in particolari lavorazioni, utilizzando il monitoraggio biologico della dose interna, quando siano disponibili idonei indicatori e sia accuratamente programmata e curata la raccolta dei campioni biologici; inoltre può attivare una nuova valutazione del rischio a seguito di comunicazione al DDL dell’evidenza di anomalie imputabili all’esposizione riscontrate nei lavoratori esposti, con gli accertamenti sanitari.

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IL REGISTRO DEGLI ESPOSTI

• Il registro degli esposti è un archivio cartaceo o informatico, corredato di precisi meccanismi di inclusione dei dati;

• Il registro previsto dall’art. 70 del D.Lgs 626/94, è istituito dal DDL, il quale si avvale per questa funzione del MC per il tramite del quale il registro viene compilato e tenuto aggiornato;

• La trascrizione nel registro di annotazioni individuali e l’inclusione nelle cartelle cliniche dei dati sanitari individuali, rappresentano due attività distinte e indipendenti l’una dall’altra, ma entrambe di stretta competenza del MC. Gli eventuali parametri biologici e gli accertamenti sanitari, devono essere annotati esclusivamente nella cartella sanitaria e di rischio.

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• E’ proprio durante la valutazione dei rischi che il MC può procedere alla definizione delle categorie di esposizione per lavoratore/mansione e individuare i lavoratori addetti, costituendo, così, la base informativa per un registro degli esposti utile e funzionale.

• Il MC deve infatti collaborare con il DDL sia nella individuazione delle mansioni a rischio, sia nella registrazione dei lavoratori esposti, verificando l’entità e la qualità dell’esposizione

• In seguito lo stesso MC aggiornerà il registro con tutti i cambiamenti che si dovessero verificare, sia nella tipologia/ entità/ variabilità dell’esposizione, sia nella mobilità/flessibilità degli addetti.Dovranno anche essere annotate le esposizioni occasionali, rispettive e quelle accidentali o inconsuete causate da incidenti.

• L’RSPP e l’RLS hanno accesso al registro; il lavoratore, in caso di cessazione dell’attività ha diritto a ricevere copia sia della cartella sanitaria, sia delle annotazioni individuali contenute nel registro.

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Valori limite di esposizione individuale

• In generale per i cancerogeni/mutageni , non è possibile evidenziare una “ soglia” di esposizione sicura, anche se bassa o molto bassa; ciò porta a dire che è verosimile che per tali sostanze la soglia non debba esistere, e ciò risulta particolarmente vero per i fini pratici della prevenzione.

• Tuttavia il Dl 66/2000 ha introdotto i valori limite per CVM, benzene e polveri di legno ( 5 mg/m3).

• Sia i valori limite ambientali che quelli biologici ( Pb), non debbono mai essere superati

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Divieti per lavorazioni con esposizione a cancerogeni

Lavoratori temporanei interinali

D.M. 31 Maggio 99 : individuazione delle lavorazioni comportanti una sorveglianza medica e di quelle pericolose vietate nella fornitura di lavoro temporaneo

Lavoratrici in gravidanza e puerperio

D.L.vo 151/2001 “ testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità”

Minori ( per i minori è ammessa la deroga da parte della DPL, previo parere dello SPSAL)

D,Lvo 262/2000 in materia di protezione dei giovani sul lavoro, Dlvo 345/99.

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Modifiche apportate dal D.Lgs. 66/2000 “Polveri di legno duro”

Elenco tipologie legni duri/esotici

LEGNI DURI• Acero• Betulla• Castagno• Ciliegio• Faggio• Frassino• Noce• Pioppo• Platano• Quercia• Tiglio• Salice

LEGNI DURI ESOTICI• Afromosia• Ebano• Iroko• Legno del Brasile• Legno di balza• Mogano d’Africa• Noce mansonia• Palissandro• Pino rosso• Teak

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Parametri per il riconoscimento della valutazione del rischio

• Le aziende in cui si impieghi legno duro, dovranno provvedere ad una integrazione ad hoc.

• Identificare i singoli legni lavorati e le quantità• Identificare le lavorazioni a rischio (produzione di polveri fini

inalabili)• Durata e modalità delle lavorazioni• Effettuare misure di concentrazione della polverosità• Polveri fini e finissime inalabili si producono soprattutto

nelle fasi di taglio a misura e della sagomatura dei pezzi, e ancor più in fase di carteggiatura/levigatura/finissaggio

• Quantità importanti di polveri fini e finissime di legno inalabili, si producono non solo nella produzione e restauro di mobili, ma anche nella produzione, posa in opera, e restauro di parquet.

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Registrazione dei lavoratori professionalmente esposti a polveri di

legno duro

Appare corretto proporre che ai fini della registrazione, i DDL includano nella categoria dei “professionalmente esposti a polveri di legno duro” tutti i lavoratori che siano o siano stati addetti a mansioni comportanti interventi meccanici polverigeni sui legni duri (sia tramite macchina, sia anche manuali, ad es. per la carteggiatura) e che in tal modo abbiano accumulato un totale di 120 ore di esposizione. Ad esempio si ritiene ragionevole che vada classificato come professionalmente esposto, un lavoratore che abbia lavorato in media per un’ora al giorno, per 5 giorni la settimana per 4 settimane al mese, durante l’arco di un periodo di lavoro pari o superiore a 6 mesi.

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Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti

• Si ritiene ragionevole l’adozione del seguente protocollo di sorveglianza sanitaria in ordine al controllo complessivo di tutte le patologie da esposizione professionale a polveri di legno.

• Asma,patologie irritative delle vie aeree superiori, displasie delle mucose del naso, adenocarcinomi del naso e dei seni paranasali

• Controlli da effettuarsi con periodicità indicativamente “ annuale”:a)indagine anamnestica mirata alla evidenziazione di patologie respiratorie e allergiche;b)visita medica generale;c)spirometria con valutazione dei flussi a livello delle piccole vie aeree

• Controlli da effettuarsi prima possibile qualora siano segnalati disturbi respiratori, dispnea, rinorrea, epistassi, ostruzione respiratoria nasale:a) visita medica specialistica, pneumologica e/o ORL e/o allergologica, a giudizio del Medico Competente Aziendale.

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Questionario per lo studio dei disturbi nasali(da inserire all’interno della cartella clinica dove è riportata

l’anamnesi lavorativa, per mettere in evidenza i disturbi nasali che necessitano di

(21 DITTE) approfondimenti specialistici (246 LAVORATORI)

1 Ha mai subito interventi

chirurgici al naso? Se si , in quale anno ?

SI 28

NO

211

2 Ha mai subito traumi nasali con intervento medico? Se si, in quale anno?

SI 11

NO 239

3 Utilizza farmaci per via nasale? Se si, da quanto tempo?

SI9

NO 219

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Invio allo specialista ORL in caso di almeno 1 risposta positiva alle domande sottoriportate

( relative al solo periodo lavorativo!!!)

1 Ha mai avuto perdite di sangue dal naso? Se si , da quanto tempo? SOLO PERIODO LAVORATIVO!!!

Si45

No201

2 Le sembra di non respirare bene con il naso? (Escludendo il semplice raffreddore!)

Si40

No218

3 Le capita di sentire meno gli odori? Se si, da quanto tempo? Mono o bilaterale?

Si16

No230

4 Le capita di sentire formicolii e sensazioni strane al volto? Se si, da quanto tempo?

Si9

No237

5 Ha mai notato tumefazione della gengiva superiore? Se si , da quanto tempo?

Si1

No245

6 Soffre mal di testa, soprattutto frontale, per la quale non è stato possibile stabilire la causa?

Si27

No219

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Astensione maternità – flessibilità congedo ( Legge 53/2000)

• L’art. 12 della Legge 53/2000 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, posticipando l’astensione obbligatoria all’ottavo mese.

• Pertanto la lavoratrice, se lavora in una azienda ove è prevista la presenza del Medico Competente e quindi l’obbligo della Sorveglianza sanitaria, dovrà chiedere al MC una certificazione attestante l’assenza dei rischi per lo stato di gestazione così impostato: “ Si certifica che…...nata……dipendente della Ditta …. con la qualifica di …. NON subisce pregiudizio alla salute della stessa e a quella del nascituro per le mansioni svolte, per l’ambiente di lavoro e/o per l’articolazione dell’orario di lavoro previsto. Non esistono inoltre controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alla modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.”

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Le novità del Testo Unico

Gli Acc. San. non possono essere effettuati per accertare tossicodipendenze o sieropositività da HIV.

Obbligo di sorveglianza sanitaria per autonomi e componenti impresa familiare , nei casi previsti!!

Lavoratore è…anche colui che opera semplicemente sotto le direttive altrui, anche formalmente non dipendente, allorchè vengano a trovarsi più o meno stabilmente inseriti in un contesto organizzativo gestito da altri.

…in caso di inidoneità…il lavoratore sarà adibito, ove possibile , ad altra mansione.

Il MC collabora con il ddl, e RSPP, previa consultazione dell’RLS, alla valutazione dei rischi.

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Le novità….. e le criticità

Rischio chimico: in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi non è “ LIEVE” (??), si devono effettuare gli ASP.

E’ stato inserito il termine “ lieve” rispetto alla gravità del rischio, in relazione alla “quantità” di agente chimico presente, nel qual caso NON si applicano le misure specifiche di protezione e prevenzione ( sorveglianza sanitaria, DPI, eliminazione degli agenti chimici, misurazione degli agenti…)

Disposizioni e non sanzioni ( ricorribili!!) per le norme Tecniche ( salvo che il fatto non costituisca reato = infortunio?)

(L’RLS non può acquisire il Documento di Valutazione dei Rischi) e portarlo fuori dell’azienda, può solamente consultarlo!!

Custodia della cartella sanitaria o di rischio presso lo studio del Medico e non più in azienda per le piccole imprese Allegato II (fino a 50dipendenti, agricole fino a 10, altre fino a 200)

Rilascio copia cartella al lavoratore e invio all’ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio, alla cessazione del rapporto di lavoro.

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Le criticità… e le novità

Nel corso della riunione periodica, il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti , anche “l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali” , che sarà il MC a fornirgli!!

Nelle aziende fino a 15 dipendenti, l’RLS non può più chiedere la convocazione di una apposita riunione!!

Gli Organismi Bilaterali, a richiesta del ddl, svolgono sopralluoghi nell’azienda al fine di verificarne il rispetto delle normative e rilasciano la relativa certificazione; lo SPSAL tiene conto di tali certificazioni nella programmazione degli interventi ispettivi di vigilanza ( e in caso di infortunio o MP ? )

Non sarà più prescritto dall’ordinamento l’obbligo di perseguire una sicurezza assoluta, ma solo relativa, dettata dalle applicazioni tecnologiche generalmente praticate e dagli accorgimenti organizzativi e procedurali generalmente acquisiti nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, secondo il principio della “ concreta attuabilità”.

L’art. 7 del T.U. NON richiama l’obbligo del DDL in precedenza previsto dall’art. 4 /626, di richiedere “ l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal TU”; viene così cancellato l’obbligo, penalmente sanzionato, del ddl di vigilare affinchè il MC svolga i compiti che la Legge gli attribuisce!!

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Sito web:Sito web:IL SERVIZIO PSAL HA ATTIVATO UN IL SERVIZIO PSAL HA ATTIVATO UN SITO WEB CUI RIVOLGERSI PER SITO WEB CUI RIVOLGERSI PER QUALSIASI QUESITO RELATIVO QUALSIASI QUESITO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ALL’ATTIVITA’ DEL SERVIZIO (COMUNICAZIONI, F.A.Q., MODELLI (COMUNICAZIONI, F.A.Q., MODELLI ECC…..) ECC…..)

WWW. ASL 12. MARCHE.ITWWW. ASL 12. MARCHE.IT

Dipartimento di PrevenzioneDipartimento di Prevenzione

SPSALSPSAL

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GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE

…………..AUGURI PER IL PROSSIMO AUGURI PER IL PROSSIMO NATALE…..NATALE…..