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Dal punto di vista fiscale la FUSIONE e’ un’operazione: neutrale ai fini delle imposte sul reddito; esclusa dal campo di applicazione IVA soggetta ad imposta di registro in misura fissa 1 ASPETTI FISCALI DELLA FUSIONE

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Dal punto di vista fiscale la FUSIONE e’ un’operazione: • neutrale ai fini delle imposte sul reddito; • esclusa dal campo di applicazione IVA • soggetta ad imposta di registro in misura fissa

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ASPETTI FISCALI DELLA FUSIONE

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L’art. 172 del TUIR delinea una disciplina di sostanziale “neutralità” fiscale delle fusioni. Trattasi, infatti, di operazioni:

che attengono alla ristrutturazione dell’assetto organizzativo e, dunque, inidonee a generare reddito;

che non implicano né cessione a titolo oneroso, né destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni della società incorporata, con la conseguenza che da essa non possono emergere né utili tassabili né perdite deducibili.

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NEUTRALITÀ FISCALE DELLE FUSIONI

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Nei confronti della società, la neutralità è prevista dal comma 1, in virtù del quale la fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società partecipanti all’operazione, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

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NEUTRALITÀ FISCALE DELLE FUSIONI

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Nei confronti della società la neutralità è anche prevista dal comma 2, in virtù del quale:

nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell’annullamento delle azioni o quote; i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’e-ventuale imputazione del disavanzo, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell’incorpo-rante o della società risultante dalla fusione.

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NEUTRALITÀ FISCALE DELLE FUSIONI

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Nei confronti dei soci la neutralità è prevista dal comma 3, in virtù del quale il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio:

dell’art. 47 co. 7 (vale a dire, tassazione come reddito di capitale delle somme ricevute che eccedono il costo della partecipazione annullata);

e degli artt. 58 e 87, ricorrendone le condizioni (vale a dire, il regime della participation exemption per le partecipazioni concambiate nell’esercizio dell’impresa).

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NEUTRALITÀ FISCALE DELLE FUSIONI

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DIFFERENZE DI FUSIONE

Prendendo in considerazione la sola ipotesi (di gran lunga più frequente) della fusione per incorporazione, gli AVANZI o i DISAVANZI emergono quindi dalla differenza tra l’ammontare del patrimonio netto della società incorporanda e:

• il valore di carico della partecipazione (rappresentativa del patrimonio netto della società incorporanda) che e’ riflesso nel bilancio della società incorporante;

• ovvero l’aumento del capitale sociale che la società incorporante deve deliberare per emettere azioni/quote “in con cambio” da assegnare ai soci della società incorporanda che si estingue

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DIFFERENZE DI FUSIONE

Qualora l’incorporante possegga solo parte del capitale sociale della società incorporanda, dall’operazione di fusione emergono due differenze di fusione:

• la prima dal raffronto del costo della partecipazione iscritta nel bilancio della incorporante con la quota parte del patrimonio netto della incorporanda di cui la prima e’ rappresentativa;

• la seconda dal raffronto dell’aumento di capitale deliberato dalla società incorporante ai fini del con cambio e la quota parte del patrimonio netto della società incorporanda di spettanza dei soci terzi.

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DIFFERENZE DI FUSIONE

Quanto sopra può originare:

• due avanzi (uno da annullamento e uno da concambio);

• due disavanzi (uno da annullamento e uno da concambio);

• un avanzo da annullamento e un disavanzo da concambio;

• un avanzo da concambio e un disavanzo da annullamento.

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IL DISAVANZO DI FUSIONE

Il disavanzo di fusione per incorporazione di società interamente posseduta emerge dall’operazione di fusione allorché il costo di iscrizione della partecipazione sia superiore al patrimonio netto della incorporata.

Detta differenza può essere imputata:

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IL DISAVANZO DI FUSIONE

(1)

Ad incremento dei beni della società incorporata all’atto della loro confluenza nel bilancio della incorporante. Operativamente, il disavanzo viene imputato come maggior costo dei beni della società incorporata, mantenendo fermo l’ammontare del fondo di ammortamento proveniente dalle scritture contabili di questa. Il valore così determinato non può superare il valore di mercato. A questo riguardo si richiama l’opportunità di procedere a valutazioni peritali dei beni della società incorporata al fine di verificare la capienza (rispetto al valore di mercato) in termini di attribuzione del disavanzo;

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IL DISAVANZO DI FUSIONE

(2)

Qualora i beni dell’incorporata non siano sufficienti ad assorbire il disavanzo da fusione, la parte eccedente del disavanzo non assorbito dalla rivalutazione dei beni dell’incorporata può rappresentare il costo dell’avviamento corrisposto per l’acquisto della società incorporata. L’iscrizione dell’avviamento e’ subordinata:

• ** la società incorporata deve avere effettivamente un avviamento;

• ** il maggior costo della partecipazione rispetto al patrimonio netto deve trovare riscontro nel valore dell’avviamento. N.B. Art. 2426 c. 1^ n. 6): criteri di valutazione del bilancio: iscrizione dell’avviamento con il consenso del collegio sindacale.

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IL DISAVANZO DI FUSIONE

(3)

A conto economico, quale componente negativo/perdita

derivante dal pagamento della partecipazione in misura superiore al valore dei beni della partecipazione stessa (overpayment).

Secondo il principio generale, risultano fiscalmente irrilevanti – neutre – tutte e tre le indicate imputazioni.

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IL DISAVANZO DI FUSIONE

Il principio generale della “neutralità” fiscale della fusione ha reso poco appetibile – dal punto di vista fiscale – l’operazione straordinaria in favore di altre opzioni previste dal sistema tributario. Tra tutte quella prevista dall’art. 117 e seguenti del TUIR (consolidato fiscale nazionale).

Per i periodi di imposta che iniziano dall’1.1.2004, e’ prevista la determinazione ai fini dell’Ires dell’imponibile complessivo del gruppo in capo alla società controllante, in presenza di gruppi aventi le caratteristiche delineate negli artt. 117-130.

I vantaggi dell’opzione per il consolidato – rispetto all’operazione di fusione - sono rappresentati:

• compenetrazione di utili e perdite;

• contenuto pericolo di contestata elusione;

• gestione professionale del consolidato.

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IL DISAVANZO DI FUSIONE

Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte delle deroghe a tale

principio di neutralità con l’obiettivo di rendere certamente più “conveniente” l’operazione di fusione dal punto di vista fiscale ma, in via principale, di garantire gettito per le casse erariali.

Fatta esclusione per i provvedimenti del 2005, che hanno avuto un impatto pressoché nullo, e quelli del 2007 che hanno avuto un impatto limitato, più recentemente sono state introdotte delle deroghe al principio di neutralità fiscale della fusione in occasione della predisposizione dei seguenti provvedimenti:

• Legge Finanziaria 2008;

• Decreto “Anti-Crisi” del 2008,

• Provvedimenti del 2010 e 2011 estensivi dei primi

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LEGGE FINANZIARIA 2008 (L.244/07)

• Provvedimento a regime che modifica l’art. 172 del TUIR inserendo il comma 10-bis;

• Le operazioni interessate sono quelle perfezionate a partire dal 1.1.2008

• Riconoscimento fiscale dei DISAVANZI a TITOLO ONEROSO mediante pagamento imposta sostitutiva (IRES e IRAP)

• Regime opzionale Imputazione del disavanzo a: * AVVIAMENTO * IMM.NI MATERIALI * IMM.NI IMMATERIALI costituite da beni consistenti in diritti

giuridicamente tutelati Non sono affrancabili i beni materiali ed immateriali non immobilizzati

(magazzino) e gli elementi dell’attivo che non rientrano nelle categorie dei beni materiali o immateriali (crediti/costi pluriennali) le immobilizzazioni finanziarie

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LEGGE FINANZIARIA 2008 (L.244/07)

REGIME OPZIONALE

L’opzione deve essere esercitata dall’avente causa (società risultante o incorporante) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale l’operazione e’ stata posta in essere o, al più tardi, in quella relativa al periodo di imposta successivo. Ad esempio se la fusione si e’ realizzata nel 2015, l’opzione e’ esercitabile in Unico 2016 (relativo al 2015) o in Unico 2017 (relativo al 2016).

In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi ed IRAP, deve

essere data indicazione: • dei valori fiscali riconosciuti presso il soggetto dante causa; • dei valori di iscrizione nel bilancio del soggetto avente causa; • delle differenze assoggettate ad imposta sostitutiva; • dei nuovi valori fiscali;

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LEGGE FINANZIARIA 2008 (L.244/07)

• La società incorporante o che nasce dalla fusione e’ libera di scegliere CHE COSA affrancare e QUANTO affrancare.

• Sui beni immateriali e sull’avviamento: massima libertà di scelta in quanto

si possono affrancare singoli elementi

• Sui beni materiali l’applicazione dell’imposta deve essere richiesta PER CATEGORIE OMOGENEE (aree fabbricabili/non fabbricabili/fabbricati strumentali per natura/per destinazione/fabbricati patrimoniali/beni mobili)

• In merito al quanto affrancare, la percentuale utilizzata deve essere

applicata su tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea • Rileva esclusivamente la classificazione dei citati beni assunta dalla società

dante causa (incorporata/fusa) a prescindere dall’iscrizione fatta in bilancio degli stessi beni da parte dell’avente causa (società risultante o incorporante).

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LEGGE FINANZIARIA 2008 (L.244/07)

Disavanzo da fusione di 1.000 così allocato:

• Quanto a 300 sul fabbricato strumentale per destinazione ALFA;

• Quanto a 500 sul fabbricato strumentale per destinazione BETA;

• Quanto a 200 ad avviamento.

Si possono affrancare sia i fabbricati sia l’avviamento e decidere quanto affrancare:

- se affranco solo i fabbricati devo utilizzare lo stesso criterio sia su ALFA sia su BETA poiché appartenenti a categoria omogenea (se affranco il 100% di Alfa devo affrancare il 100% di Beta/se affranco il 50% di Alfa devo affrancare il 50% di Beta);

- posso affrancare solo l’avviamento;

- posso affrancare entrambi

L’opzione per l’affrancamento parziale nel primo anno non preclude di proseguire l’affrancamento nel secondo sino al raggiungimento o meno del 100% del disavanzo

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LEGGE FINANZIARIA 2008 (L.244/07)

• Aliquota imposta:

- 12% dei valori di cui si intende ottenere il riconoscimento fiscale fino a 5 mln. di euro;

- 14% dei maggiori valori compresi tra 5 e 10 mln.di euro;

- 16% dei maggiori valori oltre 10 mln.di euro

Non e’ un’imposta proporzionale ma progressiva.

• Pagamento imposta sostitutiva in 3 rate;

30% 1^ rata / 40% 2^ rata / 30% 3^ rata

Applicazione interessi al 2,5% sulle rate successive alla prima

Non e’ consentita la rateizzazione

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LEGGE FINANZIARIA 2008 (L.244/07)

• DECORRENZA DEGLI EFFETTI FISCALI:

– In caso di realizzo dei beni anteriormente al IV^ periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione si decade dal beneficio con conseguenze sulla determinazione fiscale della plusvalenza/recupero a tassazione dei maggiori ammortamenti/scomputo dell’imposta sostitutiva

– Ai fini dell’ammortamento i maggiori valori sono riconosciuti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale e’ esercitata l’opzione (N.B. ammortamento in DICIOTTESIMI per avviamento e marchi)

• Esercizio dell’opzione nella DK redditi relativa al periodo in cui l’operazione e’ stata posta in essere e in quello successivo

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LEGGE FINANZIARIA 2008 (L.244/07)

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva “si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo di imposta nel corso del quale si e’ esercitata l’opzione”

Completata la fusione nel 2015, esercitata l’opzione nel 2016 nella dichiarazione per il 2015, versata l’intera imposta sostitutiva o solo la 1^ rata, il riconoscimento fiscale opera solo a partire dal 2016 e quindi in Unico 2017.

Vantaggi:

- superato il periodo di “sorveglianza”, conseguimento di minori plusvalenze imponibili e maggiori minusvalenze deducibili in seguito a cessione del bene;

- possibilità di calcolare gli ammortamenti fiscali dei beni materiali e immateriali avendo riguardo al più elevato valore affrancato con imposta sostitutiva

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LEGGE FINANZIARIA 2008 (L.244/07)

CALCOLO DI CONVENIENZA: 3 CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

1) La Finanziaria 2008 ha eliminato la possibilità di procedere ad ammortamenti anticipati

2) La stessa Finanziaria ha attribuito all’A.F. la possibilità di disconoscere gli amm.ti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati a C/EC in quanto non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati negli esercizi precedenti

3) Valutazione di convenienza dell’affrancamento ai fini Irap a seguito riforma della determinazione base imponibile Irap per le società di capitali (determinazione secondo valori di bilancio)

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DECRETO ANTI-CRISI (D.L. 185/08 CONV. L.2/09) • Riconoscimento fiscale dei DISAVANZI a TITOLO ONEROSO mediante

pagamento imposta sostitutiva

• Imputazione del disavanzo a:

* AVVIAMENTO

* MARCHI

* ALTRE ATTIVITA’ IMMATERIALI (costi pluriennali)

* ALTRE ATTIVITA’ (ad es. partecipazioni/magazzino)

* CREDITI

• Pagamento imposta in unica soluzione ad aliquota:

* 16% per avviamento/marchi/altre attività immateriali

* 20% per crediti

* aliquote ordinarie per le altre attività

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DECRETO ANTI-CRISI (D.L. 185/08 CONV. L.2/09)

• DECORRENZA DEGLI EFFETTI FISCALI:

– In caso di realizzo dell’avviamento/marchi/altre attività immateriali anteriormente al IV^ periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione si decade dal beneficio;

– Ai fini dell’ammortamento i maggiori valori sono riconosciuti a partire dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale e’ versata l’imposta sostitutiva (ammortamento inizialmente in NONI per avviamento e marchi e poi per DECIMI)

– Il riconoscimento fiscale dell’affrancamento dei crediti e delle altre attività si ha nel medesimo periodo di imposta in cui viene versata l’imposta sostitutiva

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DECRETO MILLEPROROGHE D.L. 29.12.2010 N. 225 CONVERTITO NELLA L. 26.2.2011 N. 10

• L’articolo 2 del D.L. 225/2010 ha modificato la disciplina del riallineamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento e ai marchi prevista del D.L. 185/2008.

• E’ stato stabilito che la deduzione dei maggiori valori dei marchi e dell’avviamento risultanti a seguito del riallineamento debba avvenire, in ciascun periodo di imposta, in misura non superiore ad un DECIMO anziché ad un NONO come previsto in precedenza. Il tutto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 27.2.2011.

• Non viene quindi disconosciuto il beneficio fiscale ma viene “allungato” il periodo temporale in cui il beneficio si realizza.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

A fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva in ragione dell’aliquota più elevata tra quelle contemplate dall’art. 176 TUIR – 16% - e’ consentito dedurre fiscalmente (a prescindere quindi dall’imputazione della maggiore quota di ammortamento al conto economico) i maggiori valori attribuiti all’avviamento e ai marchi di impresa.

Sono escluse da quanto precede le altre immobilizzazioni immateriali per il cui riconoscimento e’ comunque richiesto il pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura massima del 16% ma non e’ ammessa alcuna deduzione “extra contabile” dei relativi ammortamenti fiscali.

La Legge di Stabilità 2016 ha ridotto a cinque esercizi (rispetto ai 10 precedenti) il periodo di ammortamento fiscale minimo dei maggiori valori iscritti a titolo di avviamento o di marchi di impresa nell’ambito delle operazioni di aggregazione aziendale (tra cui le fusioni) poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015.

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DECRETO MILLEPROROGHE D.L. 29.12.2010 N. 225 CONVERTITO NELLA L. 26.2.2011 N. 10

• Circolare n. 8/E del 2009 Il versamento dell’imposta sostitutiva permette al contribuente di ridurre il

periodo di ammortamento “solamente con riferimento al maggiore valore affrancato” Quindi se il bene, ricevuto dal contribuente in seguito a operazione straordinaria e oggetto di riallineamento “aveva già un precedente valore fiscale, l’ammortamento di detto valore continuerà ad essere effettuato per diciottesimi”.

• Circolare 28/E del 2009 Se la società avente causa presenta, con riferimento al medesimo bene

patrimoniale (marchio/avviamento d’impresa) un valore fiscalmente riconosciuto “misto”, ossia in parte assoggettato al regime dell’imposta sostitutiva ed in parte assoggettato alla disciplina ordinaria dell’art. 103 del TUIR per la parte ereditata dal suo dante causa per effetto dell’operazione straordinaria, si devono separare idealmente i due diversi valori fiscali ed assoggettare il primo al processo di ammortamento per decimi (eventualmente per quinti) ed il secondo al processo di ammortamento per diciottesimi.

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MANOVRA CORRETTIVA D.L. 6.7.2011 N. 98 CONV. NELLA L. 15.7.2011 N. 111

Estende le disposizioni previste dal decreto legge 185/2008 convertito dalla Legge 2/2009 anche alle partecipazioni di controllo possedute.

In particolare, mediante il pagamento di un’imposta

sostitutiva pari al 16%, potrà trovare riconoscimento agli effetti fiscali il maggior valore contabile di partecipazioni di controllo corrispondente all’avviamento, ai marchi o ad altre immobilizzazioni immateriali delle società acquisite per effetto di una operazione straordinaria. Non sono affrancabili eventuali plusvalori latenti riferibili ad attività materiali.

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MANOVRA CORRETTIVA D.L. 6.7.2011 N. 98 CONV. NELLA L. 15.7.2011 N. 111

Il motivo della disposizione e’ quello di evitare disparità di trattamento fra: • valori autonomamente iscritti nel bilancio dell’avente causa che prima della

norma erano gli unici che potevano essere affrancati fiscalmente; • plusvalori incorporati nel costo della partecipazione acquisita: caso tipico

quello di una fusione in cui venga acquisito il controllo di una holding di partecipazioni che nel proprio bilancio non vede esposti i plusvalori riferiti ai beni delle società partecipate ma semplicemente il valore della partecipazione di ciascuna di esse.

Operativamente l’affrancamento di una parte del valore della partecipazione di

controllo determina la scomposizione della stessa in due parti: • partecipazione vera e propria (non ammortizzabile) • avviamento, marchi e altre attività immateriali (ammortizzabili)

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MANOVRA CORRETTIVA D.L. 6.7.2011 N. 98 CONV. NELLA L. 15.7.2011 N. 111

Trattasi di affrancamento “una tantum” come specificato dall’art. 5 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.11.2011 n. 168379:

• il regime in commento si applica alle operazioni effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31.12.2010 avendo riguardo ai valori residui di avviamento, marchi di impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio riferibile all’esercizio in corso al 31.12.2010;

• l’opzione implicava il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% entro il 30 novembre 2011.

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D.L. 6.12.2011 N.201 (DECRETO “SALVA ITALIA”)

L’art. 20 del D.L. 6.12.2011 n.201 ha stabilito che l’agevolazione prevista dal D.L. 98/2011 e di cui in precedenza possa essere applicata anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31.12.2011 ed il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% venga corrisposta in tre rate di pari importo:

• entro il termine per il pagamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2012 (e quindi 16.6.2013)

• entro il termine per il pagamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2013 (e quindi 16.6.2014)

• entro il termine per il pagamento del 2^ acconto delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2013 (e quindi 30.11.2014)

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D.L. 6.12.2011 N.201 (DECRETO “SALVA ITALIA”)

Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (il 2015 per i soggetti solari).

In linea con quanto disposto dal D.L.98/2011: • per l’imposta sostitutiva viene esclusa la possibilità di

ricorrere alla compensazione; • non si intendono revocati gli effetti fiscali dell’affrancamento

in presenza di atti di realizzo delle partecipazioni di controllo o dell’avviamento, marchi o ad altre immobilizzazioni immateriali cui si riferiscono i valori affrancati.

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LEGGE DI STABILITA’ 2013 – L. 228 DEL 24.12.2012

Il Governo in carica a fine 2012 ha riscontrato che le norme previste dal D.L. 98/2011 e dal D.L. 201/2011 (in precedenza brevemente descritte) sono risultate eccessivamente vantaggiose per alcune grandi società, soprattutto del settore bancario, che l’hanno utilizzata in modo consistente.

L’emersione in bilancio, a seguito dell’affrancamento, di imposte anticipate, consentirà infatti, in presenza di situazioni di perdita, la generazione di crediti di imposta (ai sensi dell’art. 2, comma 55, del D.L. 225/2010/Circolare 37/2002) che potranno essere utilizzati (senza limiti alla compensazione) anche per non

versare l’imposta sostitutiva in questione.

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LEGGE DI STABILITA’ 2013 – L. 228 DEL 24.12.2012

Per alleviare l’impatto sul gettito erariale, la legge di stabilità -

commi 502 -505 dell’art. 1 - prevede:

• slittamento di 5 anni – dal 2013 al 2018 – per gli affrancamenti regolamentati dal D.L. 98/2011;

• slittamento di 5 anni – dal 2015 al 2020 - per gli affrancamenti regolamentati dal D.L. 201/2011;

• eliminazione della possibilità di versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 16% che dovrà essere corrisposta all’Erario in unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo dell’Ires riferita all’esercizio 2012 e, quindi, entro il 16 giugno 2013.

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VANTAGGI/SVANTAGGI

• In generale, in base a quanto e’ stato indicato sulle caratteristiche delle normative trattate, l’interesse a procedere al riconoscimento fiscale del disavanzo non sembra essere particolarmente ampio.

• Si tratta pur sempre di anticipare delle imposte (impegno finanziario) i cui potenziali benefici non sono immediati ma differiti in un arco di tempo non breve in un’epoca in cui l’incertezza regna sovrana.

• Prendendo a riferimento il caso più frequente/probabile – quello dell’imputazione del disavanzo ai beni materiali e ai beni immobili in particolare – possono essere fatte valere le stesse considerazioni che ciclicamente si fanno in occasione di provvedimenti di rivalutazione dei beni aziendali

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VANTAGGI/SVANTAGGI

• Relativamente ai maggiori ammortamenti usufruibili riferiti ai beni materiali, generalmente solo i fabbricati (esclusi quelli civili) potrebbero presentare plusvalori importanti: e’ necessario tenere conto dell’attuale sfavorevole andamento del settore immobiliare per cui solo i fabbricati detenuti da molti anni e sui quali non sia state effettuate precedenti rivalutazioni potrebbero beneficiare del riconoscimento fiscale del disavanzo.

• Occorre tener conto che il maggior ammortamento fiscalmente riconosciuto – con applicazione di un’aliquota annuale compresa tra il 3% ed il 5% - determina un beneficio recuperabile in diversi anni e, quindi, occorre saper valutare la situazione economica in cui la società si troverà per un ampio arco temporale.

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VANTAGGI/SVANTAGGI

• Analoghe considerazioni potrebbero farsi per i beni immateriali anche se la possibilità di procedere all’ammortamento di un marchio per decimi anziché per diciottesimi potrebbe essere di interesse, specie se l’incorporante opera in determinati settori (quello del lusso ad esempio).

• Circa il vantaggio di realizzare minori plusvalenze in caso di cessione dei beni materiali o immateriali trascorso il periodo di sorveglianza, questo, concretamente, rischia di essere realistico se le operazioni di cessione vengono effettuate all’interno di un gruppo dove cosa fare/come farlo/quando farlo prescinde dalla ricerca di contraenti terzi.

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VANTAGGI/SVANTAGGI

• La preventivata riduzione dal 27,5% al 24% dell’aliquota Ires disposta dalla Legge di Stabilità 2016 (con effetto dai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016) comporta un decremento del risparmio fiscale conseguente ai maggiori ammortamenti fiscali

• In ogni caso occorre evitare di incorrere in fenomeni elusivi o nei quali sia configurabile “abuso del diritto” e, pertanto, per procedere al riconoscimento fiscale del disavanzo per poi cedere il bene così “rivalutato” occorre dimostrare le motivazioni economiche dell’operazione.

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