LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi...

21
LA FUSIONE ASPETTI FISCALI Prof. Claudia Rossi 1

Transcript of LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi...

Page 1: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

LA FUSIONEASPETTI FISCALI

Prof. Claudia Rossi 1

Page 2: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

ASPETTI FISCALI

ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma1. Neutralità della fusione2. Non riconoscimento tributario dell’avanzo e del disavanzo di fusione3. Subentro della incorporante o della società risultante dalla fusione nei

diritti e obblighi delle fuse e incorporate4. Trattamento delle riserve e fondi5. Utilizzo delle perdite delle società partecipanti alla fusione nella fusione6. Determinazione del reddito di impresa per le società partecipanti alla

fusione7. Possibilità di dare efficacia alla fusione a data antecedente rispetto a

quella dell’atto di fusione/particolarità

Prof. Claudia Rossi 2

Page 3: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

ASPETTI FISCALI

D.Lgs. 358/97

Art. 6

Comma 1: riconoscimento fiscale dei disavanzi previo pagamento imposta sostitutiva del 27%

Comma 2: riconoscimento fiscale dei disavanzi in modo gratuito

Comma 3: dimostrazione ai fini dell’indicazione contenuta nel comma 2

Comma 4: richiesta di dichiarazione per l’applicazione delle previsioni di cui ai commi 1-2

Prof. Claudia Rossi 3

Page 4: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

ASPETTI FISCALI

L. 342/2000Art. 6: modifica della entità dell’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358/97 dal 27% al 19% con pagamento in un’unica soluzione

Art. 37-bis D.P.R. 600/73: alla fusione si applicano le disposizioni antielusive (si veda l’apposito capitolo VIII)

Norme di riferimento ai fini delle imposte indirette:Art. 4 tariffa parte prima D.P.R. 131/86 – imposta di registroD.Lgs. N. 347/90 - imposte ipotecarie e catastali

Prof. Claudia Rossi 4

Page 5: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

ASPETTI FISCALI

NEUTRALITA’

- La fusione non genera realizzo né distribuzione delle plusvalenze latenti nei patrimoni delle società incorporate o fuse

- Non possono nemmeno rilevare le plusvalenze e le minusvalenze iscritte nelle situazioni patrimoniali di cui all’art.2501-ter

- Il principio di neutralità rileva anche in capo ai soci delle società fuse o incorporate per i quali il concambio non costituisce realizzo

- L’avanzo o il disavanzo è irrilevante nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante

Prof. Claudia Rossi 5

Page 6: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

ASPETTI FISCALI

Ne consegue:

1. Che i maggiori valori iscritti per l’utilizzo dei disavanzi non rilevano fiscalmente ma rilevano solo civilisticamente

2. Che gli ammortamenti su detti maggiori valori rilevano civilisticamente ma non fiscalmente; per cui sarà necessario in sede di dichiarazione fiscale, procedere con variazione in aumento del reddito fiscale.

Prof. Claudia Rossi 6

Page 7: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

Utilizzo delle differenze da annullamentoDISAVANZO

1. AD INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

2. AD AVVIAMENTO

3. PERDITA VERA E PROPRIA DA IMPUTARE A CONTO ECONOMICO (FISCALMENTE INDEDUCIBILE)

AVANZO

1. RISERVA DA ISCRIVERE NEL PATRIMONIO NETTO

2. A RIDUZIONE DELLE ATTIVITA’

3. A INCREMENTO DELLE PASSIVITA’

4. IN CASO DI PREVISIONE DI PERDITE FUTURE:

- RISEVA REINTREGRO REDDITI DA RIPARTIRE SU PIU’ ESERCIZI CON I MEDESIMI CRITERI CON I QUALI SI RIPARTISCE L’AVVIAMENTO

- FONDO RISCHI

Prof. Claudia Rossi 7

Page 8: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

Utilizzo delle differenze da concambio

DISAVANZO

Pur con alcune perplessità della dottrina, può essere utilizzato per rivalutare i beni dell’incorporata o iscrivere avviamento

AVANZO

Costituisce RISERVA SOVRAPPREZZO (non è tassata al momento della sua formazione, ma costituisce materia imponibile in caso di successiva distribuzione ai soci)

Prof. Claudia Rossi 8

Page 9: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

IMPOSTA SOSTITUTIVA

NUOVE DISPOSIZIONI PER CONFERITARIA, INCORPORANTE, SCISSA BENEFICIARIA

Dall’01.01.2008 è possibile affrancare i maggiori valori attribuiti alle:

- Immobilizzazioni materiali

- Immobilizzazioni immateriali

pagando un’imposta sostitutiva di Irpef o Ires o Irap

Prof. Claudia Rossi 9

Page 10: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

Le aliquote variano in funzione del valore da affrancare:

-12% sulla parte dei maggiori valori compresi nel limite di € 5 milioni

-14% per la parte compresa tra 5 e 10 milioni di €

-16% sulla parte eccedente i 10 milioni di €

Prof. Claudia Rossi 10

Page 11: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

L’imposta deve essere versata con l’F24 in 3 rate annuali:

- La prima pari al 30%- La seconda pari al 40%- La terza pari al 30%

Sulle ultime due rate si applicano gli interessi nella misura del 2,5% annuo.

Il versamento della prima rata va effettuato entro il termine stabilito per ilpagamento a saldo dell’IRES e dell’IRAP relative al periodo d’imposta in cui èeffettuata l’operazione e al primo periodo successivo a quello in cui èeffettuata l’operazione.Le rate successive vanno versate entro il medesimo termine riferito al primoe al secondo periodo d’imposta successivi ai suddetti.

Prof. Claudia Rossi 11

Page 12: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

Affrancamento dell’avviamento, marchi e altre attività immateriali, può essereeffettuato mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 16% deimaggiori valori.

L’ammortamento dei maggiori valori affrancati è deducibile fiscalmente a decorreredall’esercizio successivo a quello di versamento dell’imposta sostitutiva.

La deduzione annuale è consentita in misura non superiore ad 1/9. in caso di realizzodei beni e/o delle attività affrancate anteriormente al quarto periodo d’impostasuccessivo a quello dell’opzione, si ha decadenza degli effetti dell’affrancamento.

Affrancamento dell’attivo circolante e attività finanziarie si applicano le seguenti regole:- Maggiori crediti da affrancare: imposta sostitutiva del 20%- Maggiori rimanenze o immobilizzazioni finanziarie: imposizione ordinaria del reddito

di impresa. Da determinarsi però separatamente dall’imponibile complessivo.

Prof. Claudia Rossi 12

Page 13: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

LA RICOSTITUZIONE DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTAIl quinto comma dell’articolo 172 del TUIR prevede che la società risultante dalla fusione o la società incorporante hanno l’obbligo di ricostruire nel loro bilancio i fondi in sospensione di imposta iscritti nell’ultimo bilancio delle società fuse.

Questa norma distingue tra due categorie di fondi in sospensione d’imposta:

- Riserve tassabili qualunque sia la causa della loro estinzione

- Riserve tassabili solo in caso di distribuzione

Prof. Claudia Rossi 13

Page 14: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

1. Quelli tassabili qualunque sia la causa della loro estinzione (imputazione a capitale,copertura perdite ecc..)

Appartengono a questa categoria le seguenti riserve:a. Riserva ex art. 54, quinto comma, del DPR 597/73b. Riserva sopravvenienze attive di cui all’art. 55, comma 4, del Tuirc. Fondo di accantonamento di cui all’art. 2 della L. 168/82, in attesa di reinvestimentod. Fondo di accantonamento di cui all’art. 1 della L. 169/83e. Riserva di cui all’art. 15 del D.L. n. 429/82 (convertito dalla L. 516/82), ancora in

sospensione di impostaf. Fondo di accantonamento di cui all’art. 11 della L. 102/90g. Fondo di accantonamento istituito ai sensi dell’art 11 della L. 317/9h. Fondo di accantonamento istituito ai sensi dell’art. 33, comma 9, della L. 413/91i. Riserva per ammortamenti anticipati di cui all’art. 67, comma 3, Tuir

Ecc..

Prof. Claudia Rossi 14

Page 15: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

Questi fondi devono essere ricostituiti nel bilancio della società incorporante orisultante dalla fusione; in mancanza di tale ricostituzione concorrono a formare ilreddito imponibile della società (incorporante o risultante dalla fusione).

Per ricostituire questi fondi possono essere utilizzati: l’avanzo di fusione, le riserve liberedella società incorporante o risultante dalla fusione.

Con ris. 131/E datata 18.09.2001 le entrate chiariscono che è possibile ricostituire leriserve in sospensione di imposte dell’incorporata mediante utilizzo del capitaledell’incorporante.

Prof. Claudia Rossi 15

Page 16: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

2. Quelli tassabili solo in caso di distribuzione

Tra le riserve tassabili solo in caso di distribuzione rientrano:a. Le riserve di rivalutazione monetaria di cui alle LL. n. 74/52 (per la parte in

sospensione), n. 579/75, n. 72/83, n. 342/2000, nonché all’art. 4 della L. 408/90 eall’art. 26 della L. 413/91 (alle quali sia stato accantonato il saldo attivo dirivalutazione monetaria previsto dalle rispettive leggi)

b. La riserva costituita mediante accantonamenti deducibili dal reddito imponibile insede di conferimenti e fusioni tra banche pubbliche e private, ai sensi della L.218/90

c. Le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell’art. 34 della L.576/75 ecc.

Prof. Claudia Rossi 16

Page 17: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

Questi fondi devono essere ricostituiti solo nei limiti di cui vi sia sufficiente avanzo osufficienti riserve.

Per questi fondi i presupposti per la tassazione si verificano solo in queste ipotesi:- Riduzione del capitale sociale per esuberanza- Liquidazione della società

Pertanto rimangono in regime di sospensione di imposta fino al verificarsi di tali eventi.

Prof. Claudia Rossi 17

Page 18: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

Art. 172 comma 7 RIPORTO DELLE PERDITE FISCALILe perdite di tutte le società partecipanti alla fusione ( incorporante,incorporata, società partecipanti) possono essere utilizzate dallaincorporante o dalla società risultante dalla fusione alla condizione chedal conto economico delle società le cui perdite sono riportabili.Relativo all’esercizio precedente a quello di delibera della fusionerisulti:

- Un ammontare di ricavi e spese per il lavoro dipendente concontributi superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimidue esercizi precedenti a quello suddetto

Prof. Claudia Rossi 18

Page 19: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

Esempio: anno delibera fusione 2002

Anni 2001 2000 1999

Ricavi 1000 1400 1600

Costi lavoro dipendenti 400 600 600

Media ricavi = 1400+1600

2= 3000: 2 = 1500 x 40% 600 < a 1000

Media costo di lavoro= 600+600

2= 1200: 2 = 600 x 40% 240 < a 600

Ricorrono le condizioni di legge perché si possa effettuare il riporto delle perdite.

Tuttavia il riporto delle perdite è ammesso solo per l’ammontare che non supera il rispettivo PATRIMONIO NETTO.

Prof. Claudia Rossi 19

Page 20: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

Ai fini del calcolo del patrimonio netto, vale che:

1. Il so ammontare è quello che risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta per la fusione

2. Detto ammontare non tiene conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa

Prof. Claudia Rossi 20

Page 21: LA FUSIONE ASPETTI FISCALI - . LA FUSIONE ASPETTI FISCALI... · ART. 172 D.P.R. 917/86: sintesi della norma 1. Neutralità della fusione 2. Non rionosimento triutario dell’avanzo

LE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALIL’imposta di registro sugli atti di fusione cosi come sulle delibere di fusione, è sempre dovuta in misura fissa (200 euro)

Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute quando le società che attuano la fusione detengono degli immobili, in misura fissa di 200 euro.

Prof. Claudia Rossi 21