ARESINFORMA January 2013

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ARESINFORMA 1 ARESINFORMA Anno 13 nr. 01 gennaio 2013 CON VOI, SEMPRE. IN PRIMO PIANO SICUREZZA Incentivi Inail Autocertificazione: pubblicata la proroga Valutazione dei rischi per le PMI Circolari sui carrelli elevatori ambiente MUD 2013 I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA FORMAZIONE ARES

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Concept and graphic layout for the monthly newsletter of a safety consulting studio based in Lecco, Italy.

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ARESINFORMA 1

ARESINFORMAAnno 13 nr. 01 gennaio 2013

CON VOI, SEMPRE.

IN PRIMO PIANOSICUREZZAIncentivi Inail

Autocertificazione: pubblicata la prorogaValutazione dei rischi per le PMICircolari sui carrelli elevatori

ambienteMUD 2013

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA FORMAZIONE ARES

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prima di tutto

Anno nuovo, nuova immagine. Come avrete notato, Studio ARES Informa a partire da questo numero cambia pelle, nell’aspetto e nei contenuti. L’appuntamento mensile con la nostra newsletter diventa più accattivante dal punto di vista grafico e ancora più completo e puntuale nelle informazioni.E’ solo il primo di una serie di cambiamenti nell’immagine di Studio ARES, che ci hanno portato ad una revisione del logo, a simboleggiare una nuova stagione per la nostra azienda.Quest’anno compiamo tredici anni, un traguardo importante, che ci impone scelte innovative senza però prescindere dal passato. Tradizione ed innovazione, questo potrebbe essere lo slogan per il 2013. Nuovi clienti si affiancano ai clienti consolidati, nuovi e capaci collaboratori raggiungono il team dei nostri collaboratori storici. Servizi innovativi integrano l’offerta tradizionale nei settori della qualità, della sicurezza, dell’ambiente e – più in generale – della gestione aziendale.L’anno che è appena iniziato sarà impegnativo su molti fronti; la crisi economica presumibilmente continuerà a pesare sulle aziende, occorrerà quindi investire nella ricerca, nell’innovazione e nelle risorse umane. La formazione del vostro personale è una sfida che, cogliendo l’occasione dell’obbligo normativo, può costituire un momento di crescita per tutta l’azienda: questa è una delle sfide che possiamo affrontare insieme. Studio ARES si propone come un partner per la gestione efficiente delle vostre organizzazioni, per supportarvi negli adempimenti obbligatori e per affiancarvi nelle scelte strategiche.Abbiamo percorso tanta strada insieme, vogliamo essere al vostro fianco nei momenti impor tanti e accompag narv i anche durante i l prossimo anno. Continueremo a farlo con l’attenzione e la cura di sempre, lo faremo con rinnovato entusiasmo e nuove idee.

Vittorio CampionePresidente Studio Ares

“Tradizione ed innovazione, questopotrebbe esserelo slogan per il 2013”

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SICUREZZA Incentivi

INAIL per la realizzazione di interventi

sulla sicurezza

Sono in arrivo gli incentivi dell’INAIL per gli interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La prima fase dell’operazione avrà luogo tra il 15 gennaio e il 14 marzo, quando le imprese po-tranno inserire la domanda online, nell’area Pun-to Cliente sul portale dell’Inail. In base a quanto stabilito dal bando 2012, il con-tributo massimo erogabile per ogni progetto è pari a 100.000 euro, mentre quello minimo a 5.000. Per i progetti che comportano contribu-ti superiori a 30.000 euro è possibile chiedere un’anticipazione pari al 50%. Dopo il 18 marzo le imprese la cui domanda abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti, potranno acce-dere al sito per ottenere il proprio codice iden-tificativo, che le identificherà in maniera univoca al momento di inoltrare le domande online, nelle date di apertura dello sportello automatico che saranno comunicate sul sito dell’Istituto a partire dall’8 aprile 2013. In seguito gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con l’indicazione di quelle colloca-te in posizione utile per accedere al contributo.L’obiettivo di questi finanziamenti è quello di incentivare le imprese a realizzare interventi fi-nalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I soggetti destinatari dei contributi sono le im-prese, anche individuali, ubicate su tutto il terri-torio nazionale iscritte alla Camera di commer-cio industria, artigianato ed agricoltura. Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 1) progetti di investimento;2) progetti di responsabilità sociale e per l’ado-zione di modelli organizzativi. Le imprese possono presentare un solo proget-to, per una sola unità produttiva, su tutto il ter-ritorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate. L’entità delle risorse destinate dall’INAIL e’ di complessivi 155.000 euro.

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SICUREZZAAutocertificazione per le PMI: pubblicatala proroga

La Legge 24.12.2012 n° 228 (Legge di “stabilità”) prevede, tra l’altro, la proroga al 30 giugno della possibilità di “Autocertificazione” degli obblighi del DVR per le PMI fino a 10 lavoratori. Il testo della legge recita: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi”. Le aziende da sempre escluse sono:a) aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 334/99 e smi (cosiddetta Direttiva “Seveso-2” sui rischi rilevanti);b) centrali termoelettriche;c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.L.gs. 230/1995 e smi (Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti);d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.Inoltre non risulta prorogato il comma 6, che recita: “I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.” La proroga, ovviamente NON è prevista, poichè sono già state approvate le procedure standardizzate. ARESINFORMA 4

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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER

LE PMI: LE NUOVE PROCEDURE

Le procedure standardizzate sono uno strumento facoltativo messo a disposizione delle imprese per elaborare un documento di valutazione dei rischi coerente con il Testo Unico, ma non sono l’unica opzione per le imprese.A tal proposito si evidenzia che, come chiarito con interpello n. 7 del 22 novembre 2012 del Ministero del lavoro, le aziende con meno di 10 dipendenti che hanno già redatto un documento di valutazione dei rischi (non avvalendosi, quindi, della facoltà di autocertificazione) non sono tenute a rielaborarlo secondo quanto previsto dalle procedure standardizzate, fermo restando, ovviamente l’obbligo di aggiornamento nelle ipotesi previste dall’art. 29 del D.lgs n. 81/2008.Nel merito, il documento si compone di due parti:- una prima parte descrittiva: sono illustrati scopo, campo di applicazione, compiti e responsabilità e vengono fornite le istruzioni operative per redigere il documento di valutazione dei rischi in modo standardizzato e per la compilazione dei moduli; - una seconda parte, composta di 4 moduli: i primi due moduli sono descrittivi dell’azienda e delle lavorazioni che in essa si svolgono ed in cui dovranno essere indicate, ad esempio, le attrezzature presenti, le sostanze impiegate, etc. Il terzo modulo riporta un elenco dettagliato dei pericoli che possono eventualmente essere presenti in azienda e può essere utilizzato come riferimento per individuarli (ovviamente ogni impresa dovrà indicare solo i pericoli di proprio interesse ed aggiungere quelli che eventualmente non sono presenti nel modulo). Nel modulo finale andranno correlati, alle aree/reparto o alle mansioni (in precedenza individuate), i pericoli (anche questi già individuati con altro modulo) e quindi le misure di prevenzione e protezione attuate. Andranno, quindi, indicate le eventuali misure di miglioramento che l’azienda vorrà adottare evidenziando l’incaricato della loro realizzazione ed i tempi previsti per attuarle. Questo modulo prevede anche una colonna in cui inserire il riferimento ad eventuali strumenti di supporto per realizzare il DVR, quali procedure specifiche per alcune tipologie di rischi, riferimento a banche dati, a software, etc.

Sia nell’individuazione dei pericoli che nell’ultimo modulo di valutazione dei rischi, vanno specificatamente indicati gli eventuali rischi specifici presenti in azienda.A tale riguardo, si ricorda infatti che il datore di lavoro deve tenere conto di quanto previsto dal DLgs 81/08 in merito ai rischi specifici con riferimento a tutte le misure di prevenzione e protezione, formazione, sorveglianza sanitaria, etc. Laddove, quindi, ad esempio, il Testo Unico (TU) preveda l’effettuazione di misurazioni specifiche (quali ad esempio per i livelli di rumore o per l’esposizione ad agenti chimici), queste dovranno essere condotte anche nell’ambito della procedura standardizzata.

SICUREZZA

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Circolari del Ministero del Lavoro sui carrelli elevatori

SICUREZZA

Con la Circolare n. 30 del 24 dicembre 2012 recante ‘Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette ‘bracci gru’, vengono fornite precisazioni sui requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate nella esecuzione dell’attività vivaistica e più in generale nei capannoni, al fine di consentire una migliore tutela delle condizioni di lavoro e valorizzare la disciplina dell’uso sicuro delle specifiche attrezzature di lavoro, in conformità con quanto previsto dal Decreto legislativo 81/08.

Con la Circolare n. 31 del 24 dicembre 2012 recante “Problematiche di sicurezza. dei carrelli semoventi a braccio telescopico - requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell’allegato I alla Direttiva 2006/42/CE”, vengono fornite indicazioni sullo stato dell’arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nello specifico settore e, al contempo, garantire il rispetto delle vigenti disposizioni.

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AMBIENTENEWS

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso- soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.3. Comunicazione Imballaggi- CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).4.Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Scadenze scarichi idrici industriali in fognaturae approvvigionamento idrico autonomo

Scarichi idrici induStriali in fognatura

I titolari di scarichi industriali in fognatura devono presentare la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque ref lue industriali scaricate nell’anno 2012 entroil 28 febbraio 2013.Per gli utenti che si approvvigionano di acqua da pozzi, sorgenti o da corpo idrico superficiale, è richiesta anche copia della denuncia dei prelievi delle acque trasmessa annualmente alla Provincia.

approvvigionamento idrico autonomo

Le imprese che si approvvigionano autonomamente – in tutto o in parte – tramite acqua di pozzi, derivazioni, ecc. devono presentare la denuncia dei quantitativi di acqua prelevata nel 2012 entro il termine del 31 marzo 2013. La denuncia va presentata alla Provincia nel cui territorio insiste la derivazione.

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Dichiarazione Ambientale 2013

Il DPCM del 20 dicembre 2012 ha stabilito che la dichiarazione ambientale relativa ai dati 2012 dovrà essere presentata con le modalità Mud, entro il 30 aprile 2013.Per quest’anno non è possibile utilizzare la modalità Sistri perché l’operatività del sistema è sospesa fino al compimento di verifiche da compiere entro il 30 giugno 2013 (art. 52 del DL 22 giugno 2012, n. 83).La dichiarazione ambientale 2013 deve essere inviata con una delle seguenti modalità:- Telematica: compilando e trasmettendo la dichiarazione tramite il sito www.mudtelematico.it. È necessaria la firma digitale del dichiarante o del compilatore;- Cartacea: compilando la dichiarazione e inviando le schede alla Camera di commercio. Non è più previsto l’invio della dichiarazione su supporto informatico.Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento, che sono così individuati:1. Comunicazione Rifiuti speciali- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; - Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; - Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro; - Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque ref lue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)). Le imprese ed enti che producono fino a sette rifiuti possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo.

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